quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

21 – Contribuente

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-116.txt10941094dare alla legge impugnata effetto retroattivo , con violazione dei diritti quesiti dalla finanza per la mancata tempestiva opposizione delcontribuente. esse violano quindi , in primo luogo , il principio generale della irretroattività della legge ; in secondo luogo
1957-116.txt11871187ogni altro caso , col rispetto del termine di prescrizione sia per l azione dello stato che per quella delcontribuente( artt . 136 , 140 , 141 , 144 e 145 della legge di registro 30 dicembre 1923 ,
1957-116.txt12771277; e che , in sostanza , quelle disposizioni si proporrebbero uno scopo di esemplare giustizia tributaria , consentendo alcontribuentedi reclamare la ripetizione di quanto l amministrazione finanziaria avrebbe ingiustamente percepito in virtù di un atto presuntivamente legittimo e
1957-116.txt13791379la sanzione di radicale nullità degli avvisi di supplemento di imposta , contenuta nella legge impugnata , giova a queicontribuentii quali , con la mancata opposizione , abbiano fatto acquiescenza alla richiesta di pagamento del supplemento di imposta e
1957-116.txt15591559la corte intenda disconoscere che al fondo delle disposizioni impugnate stia il chiaro proposito del legislatore siciliano di offrire aicontribuentidella regione il mezzo per ripetere somme che si assumano indebitamente riscosse dall amministrazione finanziaria . ma questo mezzo non
1957-12.txt792792esse sono chiamate a giudicare in materia di diritti soggettivi , definendo , nel contrasto tra il fisco e ilcontribuente, qual è la volontà della legge che nel caso concreto dev essere attuata ; che alle loro pronuncie pervengono
1957-13.txt745745anche questioni giuridiche spesso delicate relative alla natura del tributo , all applicazione dell aliquota , alla posizione personale delcontribuente. non vi è dubbio che il provvedimento dell assessore per le finanze , con il quale è stato ridotto
1957-14.txt680680potere , la regione possa con provvedimenti emanati dai suoi organi stabilire compensi da percepirsi dagli esattori a carico deicontribuentimorosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette . non è a dubitare che il
1957-14.txt741741comprensivo delle modalità necessariamente collegate al fatto della esazione , come quelle che , incidendo sulla procedura predisposta contro ilcontribuentemoroso , rendono possibile la stessa riscossione della imposta . entro questi limiti l assessore regionale per le finanze ha
1957-17.txt250250gestione di esercizi pubblici e di cinema in locali di proprietà della ricorrente , considerata responsabile in solido con essecontribuenti, quale presunta cessionaria di uno di tali esercizi . si tratta pertanto di un provvedimento , che attiene strettamente
1958-05.txt16251625che contestualmente alla dichiarazione annuale , prescritta dal testo unico del 5 luglio 1951 , n . 573 , icontribuentidevono versare l importo del tributo che ritengono dovuto ; e si stabilisce inoltre che , in caso di rettifica
1959-09.txt19341934provvederà , entro il termine massimo di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge , a rimborsare aicontribuentile somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti dei contribuenti che non
1959-09.txt19521952rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà alla riscossione dei
1959-09.txt27112711provvederà , entro il termine massimo di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge , a rimborsare aicontribuentile somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti dei contribuenti che non
1959-09.txt27292729rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà alla riscossione dei
1959-09.txt50025002di bergamo , che mentre nel comma ottavo del testo votato della camera la disposizione che regola il rimborso aicontribuentidelle somme da essi versate in eccedenza della misura indicata ” nel comma precedente ” si riferiva ai due contributi
1959-09.txt51095109è contestabile che nel primo periodo del comma decimo del testo coordinato la frase ” le somme da essi (contribuenti) versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente ” , se letteralmente ed isolatamente presa , si riferisce
1959-09.txt52095209. il secondo periodo , col quale il primo è connesso , è così formulato : ” nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà alla riscossione dei
1961-21.txt163163del solve et repete , ben potendo anche in tal caso l amministrazione stessa procedere in via esecutiva contro ilcontribuentemoroso , nonostante qualsiasi sua opposizione , posto che il giudice ordinario non è mai autorizzato a sospendere l esecuzione
1961-21.txt500500del tributo , regolato quale presupposto imprescindibile della esperibilità dell azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto delcontribuentemediante l accertamento giudiziale della illegittimità del tributo stesso , è in contrasto , a giudizio della corte , con
1961-21.txt560560la norma contenuta nell art . 3 , perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra ilcontribuente, che sia in grado di pagare immediatamente l intero tributo , ed il contribuente , che non abbia mezzi
1961-21.txt575575che ne consegue fra il contribuente , che sia in grado di pagare immediatamente l intero tributo , ed ilcontribuente, che non abbia mezzi sufficienti per fare il pagamento , né possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito , fra
1961-30.txt202202del 1960 , la iscrizione a ruolo provvisoria dei tributi sulla base della dichiarazione del 1959 , così obbligando ilcontribuentead anticipare allo stato l imposta , anziché a corrisponderla sulla base del reddito effettivamente conseguito . l assunto non
1961-30.txt409409, ridotta di importanza la denuncia di cessazione , che non avrebbe dato luogo a sgravi , non esimendo ilcontribuentedall obbligo della dichiarazione ( art . 30 e 144 t.u . ) , e si eliminava la necessità di
1961-30.txt566566anno solare in cui avveniva la cessazione , essendo tale reddito inutile ai fini della tassazione , dato che ilcontribuentenon era più soggetto di imposta per la intervenuta cessazione ; il che spesso era causa di facili forme di
1961-30.txt16971697profilo , risulta legittimato . 5 . non è fondato , infine , opporre che l iscrizione provvisoria gravi ilcontribuentedel dovere di anticipare il pagamento di un imposta che potrebbe risultare in tutto o in parte non dovuta .
1961-34.txt14611461l onere di tale concorso non è coperto da una imposta ad hoc , a carico di determinate categorie dicontribuentiestranei al rapporto assicurativo . nei casi di partecipazione dello stato agli oneri assicurativi , la legislazione si ispira evidentemente
1962-02.txt822822che si tratta di prestazioni imposte , rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volontà delcontribuente. né sempre vi si può ravvisare la prestazione di una utilità da parte dell ente impositore , e tanto
1962-02.txt11321132sia ad accertare tale presupposto , sia a garantire una certa proporzione fra le prestazioni imposte alle diverse categorie dicontribuenti. si è anche posto in evidenza che dalla storia degli istituti in discussione e in particolare dalla successione delle
1962-17.txt766766terza istanza all assessore regionale alle finanze anziché al ministro delle finanze , regolando in tale modo il comportamento delcontribuentenei confronti della pubblica amministrazione . 4 . passando al merito , l avvocatura sostiene che la circolare n .
1962-65.txt13301330versamento dei contributi di importo minore alle esattorie comunali delle imposte è giustificato dalla esigenza di evitare per i piccolicontribuentil adozione di un sistema più complesso , che avrebbe rappresentato per essi causa di maggiori difficoltà e in definitiva
1962-87.txt250250, l esattore , senza che qui occorra determinare quale sia la figura di costui nel rapporto ) e ilcontribuenteo , più generalmente , l obbligato di imposta : particolarità che ben giustifica un trattamento differenziato dell esecuzione esattoriale
1962-87.txt890890illegittimità della regola del solve et repete integra e completa . codesto sistema comporta in primo luogo il diritto delcontribuentedi agire davanti all autorità giudiziaria competente ( una volta osservate le condizioni poste dall art . 22 del r.d.l
1962-87.txt986986esercizio di questa azione di accertamento negativo , il pagamento del debito di imposta . in secondo luogo , ilcontribuente, e coloro che l art . 208 del t.u . gli equipara , hanno facoltà di ricorrere all intendente
1962-87.txt11071107. in terzo e ultimo luogo , conclusa questa fase , senza che l esecuzione sia stata sospesa , ilcontribuente, e coloro che la legge gli equipara , possono agire contro l esattore in sede giudiziaria per il risarcimento
1962-87.txt15951595. 113 della costituzione , terzo comma ) . nel caso poi sottoposto alla corte , come è assicurato alcontribuente, dopo la pubblicazione dei ruoli , di proporre l azione di accertamento negativo , senza che sia necessario il
1962-89.txt213213del pagamento del tributo , quale presupposto imprescindibile dell esperimento dell azione giudiziaria promossa per la tutela del diritto delcontribuentemediante l accertamento giudiziale della illegittimità del tributo , è in contrasto con i citati artt . 3 , 24
1962-89.txt467467viola l art . 3 della costituzione , perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra ilcontribuenteche non abbia i mezzi sufficienti per fare il pagamento , al quale perciò è resa difficile e talvolta impossibile
1962-89.txt497497pagamento , al quale perciò è resa difficile e talvolta impossibile la facoltà di adire il giudice , e ilcontribuenteche di tali mezzi disponga ; e che il principio stesso elude , ancora , le norme contenute nel primo
1963-114.txt179179e non l obbligo , di iscrivere nei ruoli l imposta corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento ilcontribuenteavesse ricorso da da più di 60 giorni . infatti la norma denunciata ( art . 175 del t.u .
1963-114.txt322322i redditi nuovi od aumenti risultanti . . . dalle iscrizioni e rettificazioni fatte dall agente , sebbene contestate dalcontribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello ” di trasmissione del ricorso . del resto il predetto art .
1963-114.txt427427nei ruoli e la spedizione di questa non era più sospesa quando fossero passati 30 giorni dall eventuale ricorso delcontribuente. la legge era stata emanata proprio allo scopo di evitare che tale ricorso sospendesse l efficacia del nuovo accertamento
1963-114.txt725725ora l ufficio iscrive soltanto una parte della somma che avrebbe iscritta prima del 1958 . l innovazione giova alcontribuentee perciò non è tale da valicare i confini posti con la legge di delegazione : confini che , anche
1963-114.txt781781, e che , se non consentivano al governo un aumento dell onere di cui la legge anteriore gravava ilcontribuente, ne permettevano tuttavia una diminuzione : il che appunto è avvenuto colla norma impugnata .
1963-116.txt198198, soggettivamente e oggettivamente amministrativa , il fatto che il detto ricorso sia il solo mezzo di cui disponga ilcontribuentecontro l esecuzione esattoriale . la corte , alla quale la questione di legittimità dei due articoli è stata già
1963-116.txt248248ritenuto che il ricorso all intendente si inserisce in un sistema complesso di tutela dei diritti e degli interessi delcontribuente, della cui conformità ai precetti costituzionali non si può dubitare ( sentenza n . 87 del 3 luglio 1962
1963-132.txt124124procedimento . la presenza nel collegio giudicante di un funzionario dell ufficio tecnico erariale non crea nessuna disparità fra ilcontribuentee l ufficio finanziario . il principio dell eguaglianza dei cittadini davanti alla legge non ha ingresso nel caso in
1963-132.txt179179procedimento tributario è pienamente garantito tanto sotto il punto di vista del contraddittorio quanto per le possibilità che ha ilcontribuentedi far valere le proprie ragioni . non è consentito porre sullo stesso piano il giudice e la parte ,
1963-132.txt340340, ma che tuttavia ha un contenuto tecnico e quindi obbiettivo , che a volte può essere favorevole anche alcontribuente. peraltro , l attuale forma del contenzioso tributario consente che la stima venga controllata , discussa dal contribuente e
1963-132.txt359359al contribuente . peraltro , l attuale forma del contenzioso tributario consente che la stima venga controllata , discussa dalcontribuentee sottoposta quindi al vaglio della commissione giudicante , sicché viene in sostanza ad essere compresa , insieme all accertamento
1963-132.txt624624declaratoria della nullità della decisione e della rinnovazione del giudizio presso altra commissione provinciale . con che vengono offerti alcontribuentei più ampi mezzi di garanzia . il problema della indipendenza va posto limitatamente alla appartenenza del funzionario all ufficio
1963-132.txt827827anche in seno alle dette commissioni , ed affermato che i componenti delle commissioni debbono essere scelti esclusivamente fra icontribuentidelle imposte dirette che hanno residenza nel distretto o nella provincia , si è accentuata la necessità di scegliere persone
1963-155.txt188188perché essi porterebbero in sé la conseguenza d una evidente disparità di trattamento , rispetto all obbligo tributario , fracontribuentile cui obbligazioni d imposta sono state iscritte a ruolo prima d una certa data e contribuenti che sono stati
1963-155.txt205205tributario , fra contribuenti le cui obbligazioni d imposta sono state iscritte a ruolo prima d una certa data econtribuentiche sono stati o saranno iscritti dopo quella data . la questione , entro tali limiti , è fondata .
1963-155.txt262262con una aliquota la cui misura è stata aumentata dalla stessa legge del 1961 , n . 1346 , suicontribuentiche devono certe imposte e sovrimposte indicate da questa legge e da altre leggi precedenti ( imposte sulle società ,
1963-155.txt305305dei terreni , dei fabbricati , di ricchezza mobile , sui redditi agrari , complementare ecc . ) : ilcontribuente, per ogni lira di imposta da lui dovuta sulle società , sui terreni , sui fabbricati , ecc .
1963-155.txt398398e perciò d obbligazione tributaria principale , dovrebbe corrispondere parità dell ammontare dell imposta addizionale : altrimenti si colpirebbe ilcontribuenteprescindendo dalla sua capacità contributiva ( art . 53 della costituzione ) che nella specie è quella individuata o da
1963-155.txt540540come sono congegnati , finiscono per incidere , senza che se ne veda una giustificazione , in maniera diversa dacontribuentea contribuente , nonostante che la situazione di ciascuno di costoro , presa come presupposto per l obbligo tributario ,
1963-155.txt542542congegnati , finiscono per incidere , senza che se ne veda una giustificazione , in maniera diversa da contribuente acontribuente, nonostante che la situazione di ciascuno di costoro , presa come presupposto per l obbligo tributario , sia obbiettivamente
1963-155.txt575575presupposto per l obbligo tributario , sia obbiettivamente identica : infatti , dato un progresso periodo di imposta , icontribuentiche siano stati iscritti , per il tributo principale , nei ruoli di seconda serie del 1960 , hanno dovuto
1963-155.txt659659siano esigibili da quella data , quale che sia l anno a cui si riferiscono ) ; invece gli altricontribuentiche rispetto a quello stesso periodo di imposta erano gravati da analoga obbligazione tributaria sulle società , sui terreni e
1963-155.txt800800tributario e per le stesse imposte , ha dovuto pagare anteriormente a quella data : sarebbe giusto che il primocontribuente, godendo rispetto al secondo del vantaggio d un ritardo nel pagamento dell imposta principale , sia gravato , lui
1963-155.txt10101010del numero dei tributi , ma non l imposizione d un obbligo tributario diverso fra l uno e l altrocontribuenteai quali sia riconosciuta la stessa capacità contributiva . 3 . dopo ciò risulta chiaro come la norma denunciata sia
1963-155.txt10571057riferisce a periodi di imposta rispetto ai quali uno stesso tributo principale è divenuto esigibile , nei riguardi d alcunicontribuenti, dal 1 gennaio 1961 , mentre , nei riguardi d altri contribuenti , è divenuto esigibile anteriormente a tale
1963-155.txt10701070divenuto esigibile , nei riguardi d alcuni contribuenti , dal 1 gennaio 1961 , mentre , nei riguardi d altricontribuenti, è divenuto esigibile anteriormente a tale data . ne deriva innanzi tutto che l illegittimità costituzionale non colpisce la
1963-155.txt12101210si è prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto : cosicché non è a parlare di disparità di trattamento fracontribuentee contribuente . illegittima è , invece , come e nel senso che s è detto , la prima parte
1963-155.txt12121212prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto : cosicché non è a parlare di disparità di trattamento fra contribuente econtribuente. illegittima è , invece , come e nel senso che s è detto , la prima parte del primo
1963-155.txt13751375e in quanto l incidenza dell addizionale sul reddito maturato in tali periodi dà luogo a diversità di trattamento fracontribuentee contribuente . ne deriva che nel suo riferimento al periodo d imposta corrispondente all anno solare 1960 la norma
1963-155.txt13771377quanto l incidenza dell addizionale sul reddito maturato in tali periodi dà luogo a diversità di trattamento fra contribuente econtribuente. ne deriva che nel suo riferimento al periodo d imposta corrispondente all anno solare 1960 la norma denunciata non
1963-155.txt14701470mobile , complementare ecc . , dovuta per il 1960 , si è resa esigibile nei riguardi di tutti icontribuentianteriormente al 1961 , dimodoché per questa parte tutti sono sfuggiti all aumento dell addizionale ( così come l hanno
1963-155.txt15491549anno 1960 , ciò fu o sarà conseguenza di nuove iscrizioni nei ruoli ricollegantisi a loro volta a dichiarazioni deicontribuentio ad accertamenti degli uffici ; ma queste dichiarazioni e questi accertamenti non possono essere stati , per nessun contribuente
1963-155.txt15691569contribuenti o ad accertamenti degli uffici ; ma queste dichiarazioni e questi accertamenti non possono essere stati , per nessuncontribuente, anteriori al 1 gennaio 1961 ( dato che la dichiarazione dei redditi per il 1960 si fa nel 1961
1963-155.txt15991599la dichiarazione dei redditi per il 1960 si fa nel 1961 ) ; vale a dire che per tutti icontribuentiquell ulteriore debito di imposta relativo al 1960 s è reso o si renderà esigibile dopo il 1 gennaio 1961
1963-155.txt176517651959 60 sul quale non si paghi l addizionale prevista dalla norma impugnata , e ciò significa che tutti icontribuentivi sono soggetti e tutti a parità di condizioni sono trattati ugualmente . e analogo discorso va fatto , per
1963-155.txt19181918anno o , a maggior ragione , rispetto agli anni anteriori ) c è da dire che , per molticontribuenti, la cui dichiarazione , presentata nel 60 , era di facile lettura , anche l eventuale supplemento d imposta
1963-155.txt20482048, costoro dovrebbero l addizionale ; ma una tale disparità di trattamento fra il primo e il secondo gruppo dicontribuentifa sì che la norma , se si applicasse , contrasterebbe a quel principio di giustizia distributiva che sorregge l
1963-155.txt22272227l illegittimità costituzionale in quanto la norma si estende a periodi impositivi rispetto ai quali , nei riguardi di alcunicontribuentia differenza che per gli altri , il tributo si è reso esigibile anteriormente al 1 gennaio 1962 : a
1963-174.txt944944del 1952 e dell intero 1952 . 3 . tutto ciò fu avvertito più tardi , sia dalle associazioni deicontribuenti, che ne interessarono l amministrazione finanziaria , sia dal governo , specialmente dopo l emanazione del nuovo t.u .
1963-93.txt14314325 del medesimo t.u . , ” in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall amministrazione a richiesta deicontribuenti” . dalla legge risulta con sufficiente chiarezza che l ente impositore è il comune ” dove trovasi la sorgente
1964-103.txt287287sulla base di designazioni effettuate dai sindaci dei comuni compresi nel distretto dell ufficio delle imposte dirette , tra icontribuentiresidenti in tale distretto e subordinatamente all entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo . è
1964-103.txt463463dichiarati decaduti dalla carica salvo i casi di trasferimento della residenza in altro distretto o di perdita della qualità dicontribuente, nonché i casi previsti dall art . 7 del r . d . 8 luglio 1937 , n .
1964-103.txt706706commissioni distrettuali delle imposte è disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte delcontribuente, ben può ritenersi che la ” nomina su designazione ” da parte dell intendente dei membri delle commissioni non
1964-103.txt729729può ritenersi che la ” nomina su designazione ” da parte dell intendente dei membri delle commissioni non ponga ilcontribuentein uno stato di inferiorità rispetto all amministrazione finanziaria . i membri delle commissioni distrettuali non sono soggetti all intendente
1964-119.txt267267pagava ; la legge , promuovendo la costruzione di case popolari , con ciò non intendeva garantire a ogni singolocontribuenteun sicuro vantaggio economico : non lo assicurava ai datori di lavoro , poiché le case non si dovevano costruire
1964-119.txt330330si sarebbero costruiti . e tuttavia non si può negare che , sotto un aspetto più generale , tutti icontribuenti, almeno nella loro appartenenza ad ampie categorie di soggetti , dovessero trarre dall applicazione della legge un qualche beneficio
1964-15.txt159159acque asportate compiuta dalle commissioni provinciali rispetto ai diversi comuni , che si ripercuotono sulla misura dei tributi versati daicontribuentidell uno o dell altro di questi , pur rimanendo contenuta entro il limite massimo del 3 per cento l
1964-15.txt290290costituzione , affacciata per la prima volta nella ordinanza del tribunale di bergamo , ma sulla quale la difesa delcontribuentenon ha insistito particolarmente , poiché quella norma costituzionale pone esclusivamente limiti alla potestà legislativa delle regioni , né consente
1964-15.txt359359tesi che la legge non prevederebbe alcuna possibilità di riesame delle determinazioni compiute dalle commissioni provinciali , su ricorso delcontribuente, consentendo solamente al comune la facoltà di ricorrere al ministro delle finanze nel caso di determinazione di valori non
1964-15.txt494494, errori considerati dal legislatore tali da richiedere una correzione , seppure soltanto per iniziativa del comune e non delcontribuente, in conseguenza della mancanza di una disposizione esplicita in materia . la corte ha peraltro già affermato esplicitamente ,
1964-39.txt2282281706 . al riguardo il tribunale di catanzaro ha avuto dubbi perché ha creduto che la legge suddetta imponesse alcontribuentedi dichiarare , nella denuncia di successione e nell atto soggetto a registro , in un modo solenne e sacramentale
1964-39.txt468468legge del 1954 aveva fatto sorgere incertezze di interpretazione , non sul contenuto , ma sugli effetti della dichiarazione delcontribuente: si era discusso se , l avere essa contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a
1964-42.txt11721172assoggettano all eventuale espropriazione forzata per debiti d imposta diretta , qualora le cose stesse siano trovate nell abitazione delcontribuente.
1964-45.txt407407, quali risultano da una precedente normativa . se , infatti , per capacità contributiva s intende l idoneità delcontribuentea corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta
1964-45.txt431431prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta capacità di ciascuncontribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell obbligazione tributaria ,
1965-16.txt511511oggetto dell imposta sia una cosa produttiva , la base per la tassazione è data ( e la capacità delcontribuenteè rivelata ) dall attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il
1965-16.txt617617disciplina le imposte immobiliari non indulge né può indulgere all inerzia , all incapacità di gestione , alla liberalità delcontribuente, che ad esempio non tragga adeguato compenso dall impiego del suo immobile . perciò colpisce il possessore ( almeno
1965-16.txt860860o per metro cubo ) . la rendita fondiaria , che gli uffici hanno iscritto sotto il nome di ognicontribuente, corrisponde alla tariffa unitaria moltiplicata per il numero dei vani ( o dei metri quadri o dei metri cubi
1965-16.txt905905compone l immobile posseduto da ciascuno . certo può accadere che in questo modo la rendita catastale segnata per talunicontribuentinon coincida col reddito effettivamente percepito da loro ; ma già si è detto come ciò non contrasti con quel
1965-16.txt964964. se poi questo reddito effettivamente conseguito dovesse discostarsi largamente dalla cifra della rendita catastale , non è che ilcontribuentesi troverebbe del tutto privo di tutela : la legge stabilisce che l uscio distrettuale , dopo un triennio ,
1965-16.txt11001100redditi che si sono potuti o si potevano percepire dopo il 39 . tale è la ragione per cui ilcontribuentenon può reclamare contro la misura della rendita unitaria aggiornata , così come non ha potuto reclamare contro la misura
1965-50.txt4484481963 , n . 45 ) . 2 . viene rilevato nella seconda ordinanza di rimessione che non sempre ilcontribuenteè in grado di esibire la prova richiesta dalle norme denunciate . in tal modo però , o si oppongono
1965-50.txt508508sotto il profilo del principio dell eguaglianza , o si deducono circostanze che , potendo consistere in fatti imputabili alcontribuenteo al suo dante causa , il quale non ha curato la formazione o la conservazione della prova legale ,
1965-50.txt607607come è disposto nell art . 45 ; e che il rifiuto del terzo a rilasciare codeste attestazioni impedisce alcontribuentedi far valere la sua pretesa alla deduzione di passività dall ammontare dell imponibile e praticamente pone nella disponibilità del
1965-50.txt673673espressamente comminato nella norma . questa responsabilità ha sufficiente copertura nell ammontare del credito che il terzo ha verso ilcontribuente; e pertanto non è fondato che la sua previsione , presupponendo la solvibilità del terzo , che può mancare
1965-62.txt384384suddette violazioni : si lamenta in sostanza una manifesta disparità di trattamento , relativamente all obbligo tributario , tra ilcontribuenteche , acquistando un bene ad un asta pubblica verrebbe a pagare un imposta di registro più bassa , perché
1965-62.txt413413pubblica verrebbe a pagare un imposta di registro più bassa , perché calcolata sul prezzo di aggiudicazione , ed ilcontribuenteche , acquistando su libero mercato un identico bene , verrebbe a pagare una imposta di gran lunga superiore a
1965-64.txt12351235, la regione non può introdurre una addizionale che sia basata su una discriminazione ignota all ordinamento statale fra icontribuentidelle imposte erariali . in relazione al ricordato rapporto di supplementarietà , che collega l addizionale al tributo principale ,
1965-64.txt24562456istituire tributi propri , osservando i principi dell ordinamento tributario statale , implica necessariamente una diversità nel carico gravante suicontribuenti: diversità che si verifica in tutto l ordinamento tributario , per effetto dei tributi degli enti locali . ma
1965-64.txt24882488per effetto dei tributi degli enti locali . ma tale diversità non incide sul principio di eguaglianza di trattamento deicontribuenti, in relazione alle singole imposte . del resto , questa corte ha già ripetutamente riconosciuto la legittimità di leggi
1965-64.txt25302530che disponevano riduzioni o esenzioni tributarie . ora , sarebbe veramente violato il principio di eguaglianza , nei confronti deicontribuentidel restante territorio statale , se per i contribuenti delle regioni a statuto speciale si ammettesse che la regione ,
1965-64.txt25392539sarebbe veramente violato il principio di eguaglianza , nei confronti dei contribuenti del restante territorio statale , se per icontribuentidelle regioni a statuto speciale si ammettesse che la regione , mentre può emettere disposizioni a loro favore , non
1965-76.txt107107di registro , non viola l art . 3 della costituzione . la sopratassa infatti grava ugualmente su tutti icontribuentitenuti al pagamento di quell imposta ; colpisce l inadempimento , non rispetto ad ogni tipo di tributo , ma
1965-76.txt224224gli artt . 24 e 113 della costituzione : la norma non pone ostacoli al diritto di difesa poiché ilcontribuentepuò esercitare l azione in giudizio sia che abbia versato sia che non abbia versato l imposta e la relativa
1965-76.txt314314azione ; ché , se il giudice escluderà in tutto o in parte l esistenza dell obbligazione tributaria , alcontribuentedovrà essere restituita in tutto o in parte la somma eventualmente già versata anche come sopratassa ( art . 4
1965-85.txt6262dell accertamento tributario entro l anno dall entrata in vigore della legge stessa , derivi una disparità nel trattamento deicontribuenti; dei quali , soltanto taluni riescono a veder definito l accertamento entro l anno , mentre gli altri ,
1965-85.txt135135circa le finalità della norma , la quale ad avviso dell avvocatura dello stato sarebbe stata diretta a stimolare icontribuentiper la sollecita definizione degli accertamenti , se valgono in certo modo a rivelare gli originari motivi della disposizione impugnata
1965-85.txt345345ritenersi priva di ogni ragionevolezza , in considerazione delle varie e molteplici cause di ogni genere , non imputabili aicontribuenti, che possono accelerare o ritardare la definizione amministrativa degli accertamenti tributari . sussiste per conseguenza la denunziata violazione dell
1966-128.txt450450senso dell aumento di aliquota col crescere del reddito presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ognicontribuente. pertanto il principio della progressività , applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre diverse imposte ,
1966-23.txt6161successive proroghe e modifiche . queste leggi , uniformandosi alla legislazione dello stato , avevano esonerato per 25 anni icontribuentidella regione dal pagamento dell imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura fissa il tasso , normalmente
1966-23.txt515515è sensibile come è avvenuto in questo caso , si traduce in differenza qualitativa e pertanto in manifesto privilegio deicontribuentid una regione rispetto a tutti gli altri . dato ciò , nella presente occasione non occorre esaminare , benché
1966-44.txt21122112all art . 53 della costituzione , giacché non si vede in che modo l aver assoggettato determinate categorie dicontribuenti, obbiettivamente determinate , al pagamento decennale dell imposta violi il principio di progressività . 6 . la violazione dell
1966-80.txt477477esigenze del giudizio di appello ed il suo rivolgersi a finalità esclusivamente fiscali , qual è quella di stimolare ilcontribuenteal pagamento dell imposta sul titolo predetto , e per conseguenza il suo netto e radicale contrasto con il precetto
1966-81.txt459459di ritenuta si cumulano , agli effetti dell applicazione del tributo , con gli altri redditi immobiliari e mobiliari delcontribuente( art . 148 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ) , mentre l obbligazione tributaria dei soggetti
1966-89.txt423423previsto . nel caso oggetto del presente giudizio è certo che la legge intese regolare quei rapporti fra stato econtribuentiche erano stati invalidati a seguito della mancata conversione del d.l . 31 agosto 1964 , n . 705 :
1967-103.txt169169questione non è fondata . è sufficiente rilevare in proposito che non è ravvisabile una identità di situazione tra ilcontribuenteche ha ottemperato al dovere dell annuale dichiarazione dei redditi e quello che non lo ha compiuto . chi ha
1967-103.txt417417base a tali disposizioni può affermarsi che l accertamento del reddito imponibile avviene attraverso un attività di collaborazione tra ilcontribuentee l amministrazione . la norma in esame opera quando vien meno detta collaborazione , nel caso cioè di comportamento
1967-103.txt440440amministrazione . la norma in esame opera quando vien meno detta collaborazione , nel caso cioè di comportamento omissivo delcontribuentee consente all amministrazione di determinare il reddito da iscrivere a ruolo in misura eguale a quella accertata per il
1967-103.txt482482precedente . tale iscrizione è a titolo definitivo nel senso che non è ammessa revisione in diminuzione , potendo ilcontribuentericorrere contro il ruolo nei soli casi d inesistenza o intassabilità del reddito mentre è fatta salva la facoltà di
1967-103.txt520520la facoltà di rettifica da parte dell amministrazione . la norma trova una duplice valida giustificazione : nel comportamento delcontribuenteche , pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta , ha omesso di dichiararli e nella esistenza di redditi accertati
1967-103.txt597597per cento per i redditi mobiliari . la pura e semplice considerazione di un presumibile ulteriore sviluppo dell attività delcontribuentecon conseguente aumento del reddito è inidonea a legittimare la maggiorazione in esame poiché nessun elemento concreto o indice positivo
1967-103.txt630630esame poiché nessun elemento concreto o indice positivo può essere posto a suo fondamento . la norma denunciata preclude alcontribuentedi dimostrare di aver realizzato un reddito inferiore a quello iscritto a ruolo ed è del tutto irrazionale estendere tale
1967-115.txt5757gennaio 1958 , n . 645 , per ciò che concerne il potere dell esattore di procedere individualmente contro ilcontribuentein fallimento o in liquidazione coatta , in relazione ad obbligazioni tributarie verso lo stato ; ed entro questi limiti
1967-115.txt103103sua pronunzia . 2 . deve anzitutto escludersi che la norma impugnata pregiudichi il diritto di difesa dei creditori delcontribuentee distolga dal giudice naturale . già la corte ha avvertito ( sentenza 3 luglio 1962 , n . 87
1967-115.txt285285procedere individualmente non ostante l apertura del processo concorsuale escluda la tutela giurisdizionale e la difesa degli altri creditori delcontribuente. la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita seguita per autorità dell esattore avviene secondo un procedimento che si svolge
1967-115.txt318318esattore avviene secondo un procedimento che si svolge innanzi al pretore e al quale possono partecipare tutti i creditori delcontribuente( art . 228 del d.p.r . 29 gennaio 1958 , n . 645 ) , quindi anche coloro che
1967-115.txt876876la realizzazione forzata del credito erariale resti pregiudicata da remore processuali , ove sopravvenga l insolvenza e l insolvibilità delcontribuente. si oppongono inconvenienti di ordine pratico come conseguenza della separata esecuzione esattoriale : uno scarso risultato economico delle vendite
1967-121.txt178178richiamata sentenza è a dirsi che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di trattamento tra icontribuentiche riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge e gli
1967-121.txt238238di trattamento non è poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici , non imputabili alcontribuente, possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l applicazione del condono . fondata è per conseguenza la denunziata
1967-135.txt629629nell art . 2 , dispone che , per quanto attiene all accertamento dell imposta complementare , la dichiarazione delcontribuentedeve indicare gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa . riferimento che è pure
1967-135.txt714714di cui si discute , in quanto incide , come si è detto , sull obbligazione tributaria con pregiudizio delcontribuente, può fondatamente ritenersi rispondente all esigenza di attuare gli accennati criteri direttivi contenuti nella legge di delega , né
1967-148.txt147147quella esaminata dalla corte nella ricordata precedente occasione , anch essa porrebbe in essere una illegittima disparità di trattamento deicontribuentie di conseguenza violerebbe l art . 3 della costituzione . 2 . al fine della decisione della presente causa
1967-148.txt381381finiva col sottoporre a discipline diverse situazioni eguali : sicché la norma stessa diventava causa diretta dell illegittima disuguaglianza deicontribuenti. ciò non si verifica , invece , nel caso della disposizione ora in esame , perché , come innanzi
1967-148.txt572572essendo di natura sanzionatoria , ha carattere meramente patrimoniale . né più decisivi appaiono i motivi relativi alla condotta deicontribuenti, sui quali particolarmente si sofferma l ordinanza di rimessione . ed invero , se potesse entrare in gioco la
1967-148.txt614614della maggiore o minore litigiosità dei soggetti interessati , quei motivi con più forza dovrebbero essere invocati a favore delcontribuenteche al momento dell entrata in vigore della legge avesse già pagato soprattasse e pene pecuniarie : eppure è questo
1967-148.txt835835la legge 30 luglio 1959 , n . 559 come in particolare si evince dagli oneri posti a carico deicontribuentidai nn . 1 e 2 dell art . 2 appare nel complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad
1967-72.txt225225dell intero reddito accertato provvisoriamente dagli uffici , purché fossero passati almeno 60 giorni dalla trasmissione dell eventuale ricorso delcontribuentealla commissione di primo grado ; con l art . 24 si consentiva , su autorizzazione dell intendente di finanza
1967-72.txt290290, nel raccogliere e coordinare le due norme , si è preoccupato da un canto di ridurre l onere delcontribuentenei casi normali , dall altro , di assicurare il più possibile la riscossione in casi eccezionali . perciò ha
1967-72.txt549549; la quale invece è resa più sicura dalla iscrizione immediata , che d altronde non ostacola il ricorso delcontribuente. ad ogni modo , comunque si volesse o si potesse interpretare l art . 24 del precedente t.u .
1967-77.txt335335guarda al quod plerumque accidit , non è arbitrario ritenere in via del tutto provvisoria che il reddito denunciato dalcontribuenteper un periodo d imposta si produca , almeno nella stessa misura , anche nei due periodi successivi : permanendo
1967-77.txt614614come pretendono invece alcune ordinanze di rinvio , è applicazione del principio che lo ispira . in ultima istanza ilcontribuentepaga l imposta sul reddito accertato , cioè in ragione della sua capacità contributiva . perciò l art . 53
1967-77.txt9249241231 , e art . 1 r.d.l . 3 dicembre 1934 , n . 1979 ) ; per gli altricontribuenti, invece , si provvedeva con iscrizioni definitive : l imposta era dovuta per l esercizio finanziario ( 1 luglio
1968-116.txt327327una inammissibile eliminazione di un beneficio che , per motivi razionali , il sistema vigente accordava ad una categoria dicontribuenti. secondo le ordinanze , non avrebbe , in contrario , importanza decisiva il fatto che , dopo l emanazione
1968-138.txt482482d imposta del cedente ha percio , in ordine a questo , la medesima situazione giuridica sostanziale che spetta alcontribuente, donde il suo assoggettamento al medesimo procedimento esecutivo di carattere amministrativo cui soggiace il contribuente medesimo ( artt .
1968-138.txt498498sostanziale che spetta al contribuente , donde il suo assoggettamento al medesimo procedimento esecutivo di carattere amministrativo cui soggiace ilcontribuentemedesimo ( artt . 208 e 209 , terzo comma , t.u . predetto ) . la norma impugnata non
1968-138.txt11711171, che in essa la corte ha escluso la proponibilità di siffatte azioni da parte del cessionario dell azienda delcontribuente. essa si è attenuta al testo del suddetto art . 22 del r.d.l . del 1936 , il quale
1968-138.txt11951195è attenuta al testo del suddetto art . 22 del r.d.l . del 1936 , il quale accenna genericamente alcontribuentecome obbligato all imposta , e quindi si riferisce a tutti i soggetti sui quali l obbligazione d imposta viene
1968-138.txt12261226tutti i soggetti sui quali l obbligazione d imposta viene a cadere in via solidale ; in questo senso ècontribuenteanche il cessionario di una azienda commerciale .
1968-38.txt6969l opposizione in via giudiziaria contro l ingiunzione fiscale . avverso l ingiunzione per il pagamento del tributo , ilcontribuentepuò , dunque , senza alcun termine , proporre l opposizione in via giudiziaria , ovvero inoltrare , nei termini
1968-38.txt153153che accolga l opposizione , di condannare alle spese di lite l amministrazione comunale o l appaltatore , quando ilcontribuentenon abbia esaurito la procedura amministrativa . l ordinanza di rimessione denuncia quest ultima norma per violazione del principio di
1968-38.txt292292operato attraverso i propri organi , prima di esser chiamata in giudizio , col vantaggio , inoltre , per ilcontribuente, di non dover sostenere alcuna spesa per far valere le sue ragioni nella sede amministrativa . in proposito ,
1968-38.txt626626infatti come la legislazione testé ricordata , relativa ai tributi statali , conferma disposizioni meno rigorose , nei confronti delcontribuente, di quella impugnata . è vero che con la sentenza n . 87 del 1962 questa corte ha escluso
1968-45.txt108108, ai sensi dell altro comma dello stesso articolo . non è dubbio che siffatta limitazione , col negare aicontribuentiche abbiano già anticipato il versamento della imposta la possibilità di fruire del benefici stabiliti dal primo comma , viene
1968-45.txt262262quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale , senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati aicontribuenti. per gli enti impositori è stata stabilita la rinuncia all importo di quelle imposte , in relazione alle quali
1968-45.txt286286enti impositori è stata stabilita la rinuncia all importo di quelle imposte , in relazione alle quali l obbligo delcontribuentefosse già insorto per l ultimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai benefici ; ma al tempo
1968-48.txt7474la riforma degli ordinamenti tributari ) , che non pone espressi divieti o limitazioni alla tutela giurisdizionale del diritti delcontribuente. ma il tribunale ha interpretato quelle norme nel senso che , nell ipotesi di obbligazione tributaria solidale , la
1968-48.txt105105che , nell ipotesi di obbligazione tributaria solidale , la notificazione dell accertamento di valore fatta ad uno solo delcontribuentifa decorrere anche contro gli altri il termine per il ricorso alla commissione distrettuale delle imposte ; e in ciò
1968-48.txt962962rivolta ; il quale dell istanza viene ad ignorare l esistenza , pur dovendo risentirne gli effetti . se ilcontribuenteal quale il condebitore non ha reso nota la pretesa che l amministrazione fiscale gli ha notificato potrà anche aver
1968-58.txt4141gennaio 1961 e n . 147 del 28 marzo 1962 , che pongono gli interessi di mora a carico delcontribuentein ritardo nel pagamento delle imposte indirette , indipendentemente dall applicazione di ogni penalità o sopratassa prevista dalle singole leggi
1968-58.txt290290funzione non è , pertanto , quella di risarcire il danno all erario , ma di stimolare la diligenza delcontribuente, colpendone l inerzia , quando questi non provveda a pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse
1968-58.txt426426non sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il pagamento , contribuiscono essi pure a sollecitare ilcontribuentead adempiere l obbligo tributario . inoltre , anche secondo la giurisprudenza , sono dovuti sul tributo complementare che non
1968-58.txt466466non siasi potuto liquidare per mancanza o insufficienza di elementi , esclusivamente se ciò sia imputabile a comportamento colposo delcontribuente( articolo unico , secondo comma , legge n . 147 del 1962 ) 3 . giusta espressa riserva contenuta
1968-58.txt561561ventiquattro per cento del tributo . in tal modo , nel sistema attuale , si assomma , a carico delcontribuente, una serie di misure che possono nel complesso anche apparire eccessive , ma la eventuale revisione rientra nei compiti
1968-84.txt597597tributarie , e neanche connesse a tributi ( come le sopratasse e gli interessi di mora , a carico delcontribuente) , ma si tratta di proventi derivanti dall esercizio di una potestà diversa dalla tributaria , e precisamente dall
1968-97.txt5959. 361 e dalla legge 1 marzo 1964 , n . 113 ) non sono soggetti all imposta complementare icontribuentiil cui reddito complessivo , al lordo delle quote esenti previste dal successivo art . 138 , non ecceda la
1968-97.txt680680non deve affatto ridursi , come invece afferma il giudice a quo , in una detrazione fissa per tutti icontribuenti, quale che sia la quantità dei loro redditi . essenziale , invece , è che in nessun caso l
1968-97.txt929929non più aggiornate , apparirebbero ” meramente simboliche e non idonee ad un effettiva discriminazione tra le varie categorie dicontribuenti, con o senza carico di famiglia ” . la violazione dell art . 53 , a parere di quel
1968-97.txt10151015vengono in considerazione come parte del c.d . minimo vitale . le detrazioni , infatti , spettano a tutti icontribuenti, indipendentemente dall ammontare dei loro redditi , e l art . 130 stabilisce che al lordo di esse vada
1968-97.txt11651165che nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa , come in effetti è concessa , a tutti icontribuentiche si trovino nelle stesse condizioni . né la corte può sindacarne la misura : la determinazione di questa ,
1968-97.txt14541454: la norma impugnata ha scelto questa seconda soluzione . quel che importa ai fini di un egual trattamento deicontribuentiè che il coniuge al quale il figlio sia stato affidato , e nel cui reddito , come si è
1969-06.txt11501150in quest ambito appaiono particolarmente significativi almeno tre punti : a ) in sede di esame del ricorso proposto dalcontribuentela commissione ( art . 280 del t.u . ) ha il potere di aumentare ex officio la base imponibile
1969-06.txt11841184di aumentare ex officio la base imponibile accertata , con il che si chiude il procedimento instaurato dal ricorso delcontribuente, giacché quest ultimo contro il nuovo accertamento deve adire nuovamente la stessa commissione : e questa disciplina , mentre
1969-10.txt15721572tradizionale sistema ben sei gradi di giurisdizione . al che sarebbe da aggiungere l anomalia della facoltà , consentita alcontribuente, di saltare taluni gradi di giurisdizione , passando , dalla prima istanza avanti le commissioni , direttamente al tribunale
1969-125.txt94947 agosto 1936 , n . 1639 , a sua volta dispone che l autorità giudiziaria può essere adita dalcontribuenteanche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della commissione distrettuale o di quella provinciale , purché la relativa imposta
1969-125.txt160160pubblicazione del ruolo una indispensabile condizione per la proponibilità dell azione giudiziaria , è evidente che la tutela giurisdizionale delcontribuentegarantita dagli artt . 24 e 113 della costituzione viene ad essere limitata ritardandosene l esperibilità al verificarsi di un
1969-125.txt438438alcuna particolare tutela dalle norme impugnate . diversa è invece , proprio sotto l aspetto considerato , la posizione delcontribuenteal quale le disposizioni in esame innegabilmente precludono di chiedere una sollecita tutela del proprio diritto ritenuto leso . iscrizione
1969-125.txt504504della finanza . non è sostenibile che prima della pubblicazione del ruolo manchi un interesse giuridico concreto ed attuale delcontribuentea chiedere la dichiarazione giudiziale di illegittimità di un accertamento tributario già compiuto dall amministrazione ed in relazione al quale
1969-125.txt553553sede amministrativa una decisione definitiva delle competenti commissioni tributarie . una tempestiva azione di tutela dei propri diritti offre alcontribuentemaggiori possibilità di ottenere una decisione di accoglimento prima ancora che sia stata soddisfatta , in tutto o in parte
1969-150.txt563563art . 186 stesso testo unico ) : nella fase anteriore altro non è se non un uniforme elenco dicontribuenti, apprestato con la traduzione di schede , perforate secondo un codice unitario che risponde a direttive ministeriali , ed
1969-157.txt16811681la costituzione il condizionare l esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale , allo adempimento del suo dovere dicontribuente. quest ultima considerazione vale anche a dimostrare come non abbiano fondamento i dubbi circa l esattezza della valutazione ,
1969-40.txt8282dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito di imposta la tutela giurisdizionale delcontribuenteè affidata all autorità giudiziaria , convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale . in mancanza di
1969-41.txt8383che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito di imposta , la tutela giurisdizionale delcontribuenteè affidata all autorità giudiziaria , convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale . in mancanza di
1969-42.txt8383composizione , ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela delcontribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito d imposta , è affidata
1969-43.txt9191che resta ferma la competenza dell autorità giudiziaria per quanto attiene all accertamento del debito d imposta , cosicché ilcontribuentegodrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse . le
1969-49.txt820820lavori preparatori della legge ) che si è voluto con questo sistema ” agevolare il pagamento dell imposta sia alcontribuentesia all ufficio ” , dando luogo ad una speciale forma di rateazione , con esclusione di ogni carattere di
1969-49.txt911911sistema conduce alla conseguenza che , per l identico tributo relativo all imposta sulla entrata , una particolare categoria dicontribuentivenga ad essere sottoposta a diverso e più oneroso trattamento , in confronto alla categoria generale , senza alcun motivo
1969-73.txt6767soprattutto la circostanza che , dopo esperita la procedura davanti alle commissioni stesse , è aperta la tutela giurisdizionale delcontribuentedinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria , per tutti i gradi , depongono nel senso che le anzidette commissioni sono organi
1969-75.txt15151515narrativa , a suo tempo adottate dal comune stesso . ma , nei limiti entro cui vi ha coincidenza tracontribuentisoggetti alla nuova imposta e contribuenti già assoggettati al contributo , non sussiste violazione dell art . 53 , primo
1969-75.txt15211521dal comune stesso . ma , nei limiti entro cui vi ha coincidenza tra contribuenti soggetti alla nuova imposta econtribuentigià assoggettati al contributo , non sussiste violazione dell art . 53 , primo comma . da un lato ,
1970-114.txt730730norme differenziate . il sistema che risulta dalle denunciate norme è rispondente a razionali criteri distintivi . la posizione delcontribuentemoroso , che non sia dotato di alcuna qualifica particolare , è da porsi su piano diverso da quello di
1970-114.txt16051605267 , sulla disciplina del fallimento ordinario , che fa salve le disposizioni delle leggi speciali circa il fallimento delcontribuenteper debito d imposta . nel testo unico sono state trasfuse , con ulteriori precisazioni , le norme speciali già
1970-116.txt193193, onde consentirle di procedere all accertamento ed alla correzione di eventuali errori , e ciò anche nell interesse delcontribuente, al quale potrebbe essere risparmiato l esperimento di un giudizio ( comunque oneroso , perché non tutte le spese
1970-116.txt282282riconoscersi che la norma denunciata ha una giustificazione nel suo stesso presupposto : cioè nell inosservanza , da parte delcontribuente, dell onere di attesa di novanta giorni , che sono ben pochi e ragionevoli rispetto ai tempi di durata
1970-116.txt390390giurisprudenza e la più autorevole dottrina danno alla norma : interpretazione ( pienamente rispondente alla sua ratio e favorevole alcontribuente) , secondo cui il mancato ricorso in via amministrativa e l esperimento dell azione giudiziaria prima di novanta giorni
1970-116.txt478478scopo di offrire al fisco la possibilità di riesaminare il proprio operato e di provvedere conformemente alle legittime doglianze delcontribuente. non a caso una precedente sentenza di questa corte ( n . 38 del 1968 ) ha addotto proprio
1970-116.txt544544. della finanza locale . 3 . la stessa ordinanza di rimessione ammette che la norma impugnata non impedisce alcontribuentela tutela giurisdizionale del suo diritto , garantito dal primo comma dell art . 24 della costituzione . v è
1970-13.txt2192192 . l avvocatura dello stato preliminarmente obietta che la norma denunziata non consente un confronto fra le posizioni delcontribuenteal quale sia dovuto il rimborso delle somme iscritte a ruolo e pagate ed il contribuente al quale tale rimborso
1970-13.txt235235fra le posizioni del contribuente al quale sia dovuto il rimborso delle somme iscritte a ruolo e pagate ed ilcontribuenteal quale tale rimborso non sia dovuto , e ciò perché quella norma , in quanto disciplina gli effetti dello
1970-13.txt346346, come in sostanza rileva il giudice a quo , di parificare , a quel riguardo , la situazione delcontribuenteche quel riconoscimento ottenga e la situazione del contribuente che delle somme iscritte a ruolo sia effettivo debitore . 3
1970-13.txt355355, di parificare , a quel riguardo , la situazione del contribuente che quel riconoscimento ottenga e la situazione delcontribuenteche delle somme iscritte a ruolo sia effettivo debitore . 3 . definita la questione di legittimità costituzionale nei suddetti
1970-13.txt453453. in sostanza esse sostengono che se di fronte all iscrizione a ruolo ed indipendentemente dalla legittimità di questa ilcontribuentedeve tempestivamente pagare le singole rate di imposta e , in caso di ritardo , è tenuto a corrispondere l
1970-13.txt722722o giurisdizionale , un riconoscimento dell illegittimità dell iscrizione a ruolo , non v è da distinguere secondo che ilcontribuentesia o non sia effettivo debitore dell imposta : in ogni caso egli legittimamente soggiace alla pretesa della pubblica amministrazione
1970-13.txt856856invero nel momento in cui , in conseguenza di tale accertamento , si dispone lo sgravio , la situazione delcontribuentea carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che
1970-13.txt875875del contribuente a carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione delcontribuenteche allo sgravio non abbia diritto , ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l interessato dalle sanzioni che
1970-13.txt10731073iscritte nei ruoli anche se alle scadenze fissate egli non le abbia ancora riscosse . e difatti , poiché ilcontribuenteè terzo rispetto al rapporto di esattoria , sarebbe del tutto arbitrario , quando risulti che le somme iscritte non
1970-13.txt11521152mora dagli effetti del provvedimento di sgravio , ha sottoposto , per quella parte , ad una medesima disciplina ilcontribuenteeffettivo debitore delle somme iscritte a ruolo ed il contribuente che risulti non esserlo : vale a dire , ha
1970-13.txt11621162, per quella parte , ad una medesima disciplina il contribuente effettivo debitore delle somme iscritte a ruolo ed ilcontribuenteche risulti non esserlo : vale a dire , ha trattato allo stesso modo due situazioni nettamente differenziate ed è
1970-160.txt521521, appare subito chiaro che in base a quest ultima norma , in contrasto e conseguente aggravamento della posizione delcontribuenterispetto all art . 8 , n . 2 , del decreto istitutivo dell imposta , anziché ” le imposte
1970-201.txt141141tra i soggetti in questione . l imposta infatti finirebbe per essere applicata in misura diversa a seconda che icontribuentiabbiano o meno tenuto la prescritta registrazione cronologica , sebbene sia per essi riscontrabile la produzione di uno stesso reddito
1970-201.txt437437principio della capacità contributiva enunciato dall art . 53 della costituzione . la determinazione della quantità del tributo che ilcontribuenteè tenuto a corrispondere può ben essere dalla legge subordinata alla osservanza di un dato obbligo . questa è appunto
1970-203.txt118118a tale esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all esercizio stesso o nell abitazione delcontribuente, nella parte in cui l art . 211 del t.u . dispone ” ancorché appartenenti a persona diversa dal
1970-203.txt302302rivendicare la proprietà , da parte del coniuge o dei parenti ed affini , fino al terzo grado , delcontribuente, contro il pignoramento dei mobili esistenti nella casa del debitore , ha affermato taluni principi che sono indubbiamente validi
1970-203.txt733733o per la loro ubicazione merci che si trovano nel locale ove viene esercitata l attività o nell abitazione delcontribuentechiaramente denunciano una posizione sospetta non meno di quella derivante dal vincolo di parentela preveduta dall articolo 207 , lett
1970-28.txt775775del 1923 il modo ” virtuale ” del versamento veniva considerato non disgiunto dall onere di denuncia da parte delcontribuente( vedi art . 86 n . 2 dell allegato ) . questo sistema , considerato nel suo complesso e
1970-28.txt11211121ammontare dei premi di competenza , risultano mantenuti . di questi elementi , la denuncia , ad opera della partecontribuente, è l elemento che condiziona l imposizione e ne delimita l oggetto . con l adempimento dell obbligo di
1970-44.txt126126di siffatta efficacia rende coercibile l obbligo di pagare consentendo all amministrazione di realizzare la sua pretesa sui beni delcontribuentesenza il previo accertamento della fondatezza della stessa ad opera dell autorità giudiziaria , ha ritenuto che le indicate disposizioni
1970-44.txt449449via coattiva , di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimità dell imposizione , tutti icontribuentisi trovano in identica situazione ; mentre , per quanto riguarda il rapporto fisco contribuente , la diversità di trattamento
1970-44.txt464464dell imposizione , tutti i contribuenti si trovano in identica situazione ; mentre , per quanto riguarda il rapporto fiscocontribuente, la diversità di trattamento riservato al primo trova giustificazione , come è stato già rilevato , nell esigenza di
1970-44.txt538538l esecutorietà dell atto amministrativo non esclude la proponibilità dell azione davanti all autorità giudiziaria , non preclude cioè alcontribuentela possibilità di esperire quei gravami diretti ad ottenere l eventuale accertamento giudiziale d illegittimità della pretesa tributaria , né
1970-61.txt778778dedotti in giudizio ( ipotesi del solve et repete ) , la norma che subordina all adempimento del dovere dicontribuentel esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale , non appare in contrasto col suddetto precetto costituzionale . la
1970-95.txt780780. 205 e 239 t.u . ) . il diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori delcontribuentenella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo , basta per escludere che il sistema ponga l
1971-107.txt116116comporre il reddito assoggettabile a imposta di r.m . , e l ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi delcontribuente” . la questione non è fondata . 2 . in tema di detraibilità degli interessi passivi la norma impugnata
1971-107.txt178178, n . 645 detta , per la società ed enti tassabili in base a bilancio e per gli altricontribuentiche chiedano che il loro imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili , un criterio diverso da
1971-107.txt224224non tassati sul bilancio . trattasi del criterio della proporzionalità in virtù del quale , nel caso in cui ilcontribuentetassabile in base al bilancio sia nello stesso tempo titolare di redditi assoggettabili e di redditi non assoggettabili all imposta
1971-107.txt289289ricavi lordi che compongono il reddito assoggettabile a tale imposta e l ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi delcontribuente. la nota differenziale di questo criterio rispetto a quello stabilito per i soggetti non tassati in base a bilancio
1971-107.txt373373l accertamento degli interessi deducibili è presuntivamente effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente , né alcontribuente, né all amministrazione finanziaria , di dimostrare che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente o in misura
1971-107.txt472472è in contrasto con l art . 3 della costituzione sussistendo una diversità di situazioni tra le due categorie dicontribuentipresi in considerazione . la ragione giustificatrice della norma impugnata è esposta negli stessi lavori preparatori della legge 5 gennaio
1971-107.txt783783può ritenersi privo di razionalità . esso è peraltro valido e operante sia nei confronti dell amministrazione finanziaria che delcontribuente, di tal che , se in taluni casi la sua applicazione può dar luogo a conseguenze positive o negative
1971-13.txt7070, che l esclusione della proponibilità di opposizione di terzo ” quando i mobili esistenti nella casa di abitazione delcontribuentesui quali si pretende aver diritto , hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore
1971-13.txt256256, facciano seguito , da parte del terzo aggiudicatario , atti di disposizione dei beni stessi , che consentano alcontribuenteesecutato di continuare a possederli nella propria casa di abitazione . perciò occorre che l aggiudicatario , se vuol salvare
1971-132.txt138138febbraio 1960 , n . 35 ( 8 marzo 1960 ) avrebbe creato una ingiustificata disparità di trattamento fra icontribuentiche hanno acquistato aree edificabili nello stesso tempo e nelle stesse condizioni : coloro che alla data dell 8 marzo
1971-210.txt6060l intero ammontare della imposta straordinaria sul patrimonio ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio delcontribuentealla data del 29 marzo 1947 ; e concedendo inoltre alla intendenza di finanza la facoltà di rinunziare , dietro
1971-210.txt729729il suo credito . nella specie , poi , il campo di scelta risulta circoscritto agli immobili di proprietà delcontribuentealla data del 29 marzo 1947 , ed il terzo , al quale l immobile è pervenuto , risponde nei
1971-88.txt265265legge istitutiva del tributo , in forza del quale l imposta , erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dalcontribuente, non è rimborsabile , violerebbe il principio di uguaglianza tra i contribuenti , che debitori dello stesso tributo ed
1971-88.txt278278corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente , non è rimborsabile , violerebbe il principio di uguaglianza tra icontribuenti, che debitori dello stesso tributo ed allo stesso titolo , a seconda che abbiano scelto il pagamento a mezzo
1971-88.txt399399non può essere posto in dubbio che il pagamento di un tributo mediante l apposizione di marche effettuata dallo stessocontribuente, con annullamento all atto dell uso , è ben diverso da quello effettuato a mezzo conto corrente postale .
1971-88.txt422422annullamento all atto dell uso , è ben diverso da quello effettuato a mezzo conto corrente postale . poiché tracontribuentiche si trovano nelle stesse condizioni di debito , ossia debbano versare tributi di importo superiore a lire 100 e
1971-93.txt5353sanzioni in materia di imposte dirette ) , prevedeva una particolare figura di reato ( frode fiscale ) riguardante ilcontribuente, moroso per sei rate successive d imposta diretta , il quale , per sottrarsi al pagamento , ” compie
1971-93.txt26526512.000 ed al quarto comma , come reato punibile con la reclusione fino a tre mesi , il fatto delcontribuente” incorso in morosità ” che , al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute , ” abbia compiuto
1971-93.txt339339quo ha ritenuto che nel testo unico sia stata introdotta una nuova figura di reato , per la quale ilcontribuentemoroso viene colpito anche nel caso che gli atti fraudolenti siano stati posti in essere anteriormente al verificarsi della mora
1972-128.txt116116, o da ogni altro elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio giuridico ” , ma , per ilcontribuente, pur ammettendo la prova contraria , esclude quella testimoniale . deriverebbe da ciò una ingiustificata discriminazione fra la pubblica
1972-128.txt140140la prova contraria , esclude quella testimoniale . deriverebbe da ciò una ingiustificata discriminazione fra la pubblica amministrazione ed ilcontribuenterispetto ai mezzi di prova ammessi in giudizio . la questione è fondata . la corte non può aderire alla
1972-128.txt443443appalto con qualsiasi mezzo , compreso ogni elemento informativo adeguato , e quindi compresa la prova testimoniale , mentre alcontribuentenon è concesso di provarne con testimoni la inesistenza . di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica amministrazione
1972-128.txt472472inesistenza . di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica amministrazione sta la limitazione della stessa tutela per ilcontribuente, limitazione che appare tanto più grave in quanto nella varietà dei rapporti contrattuali , nei quali una delle prestazioni
1972-131.txt35935918 , è un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per addivenire all accertamento dell obbligazione tributaria in contraddittorio fra ilcontribuentee l amministrazione . il presupposto di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tra contribuente e ufficio impositore in ordine
1972-131.txt374374tributaria in contraddittorio fra il contribuente e l amministrazione . il presupposto di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tracontribuentee ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da assoggettare all imposta ; allorché infatti il proprietario ritiene che
1972-131.txt452452, può promuovere la controversia per la qualificazione . secondo le disposizioni contenute nel t.u . del 1911 , ilcontribuentepoteva chiedere che la controversia fosse decisa dalla camera di commercio , la quale di regola sentiva una commissione di
1972-131.txt480480dalla camera di commercio , la quale di regola sentiva una commissione di periti da essa nominata . qualora ilcontribuentenon avesse chiesto il giudizio della camera di commercio ovvero la dogana o il contribuente non ritenessero di accettare il
1972-131.txt495495essa nominata . qualora il contribuente non avesse chiesto il giudizio della camera di commercio ovvero la dogana o ilcontribuentenon ritenessero di accettare il giudizio emesso dalla camera , la decisione veniva emessa dal ministro per le finanze ,
1972-132.txt15521552dalla considerazione che : a ) l iscrizione a ruolo della imposta complementare è fatta in base alla denunzia delcontribuentesui redditi dell anno precedente e cioè è fatta da chi potrebbe essere indotto a dichiarare un reddito inferiore al
1972-186.txt207207dal regolamento . le ordinanze dei giudici di merito assumono che , secondo costante interpretazione , la tutela giurisdizionale delcontribuente, per effetto di detta norma , resti subordinata alla previa notificazione della decisione della commissione tributaria ; notificazione cui
1972-186.txt270270affari ( r.d . 22 maggio 1910 , n . 316 ) , può procedersi non mai ad istanza delcontribuente, ma ad iniziativa discrezionale dell amministrazione finanziaria , quando essa ritenga il compimento di tale atto opportuno nel proprio
1972-186.txt396396decorrenza del termine semestrale previsto per l impugnativa davanti al giudice ordinario : il tutto con sacrificio dell interesse delcontribuentealla definizione della propria posizione tributaria in conseguenza di pronuncia amministrativa favorevole o comunque da lui ritenuta soddisfacente . la
1972-186.txt521521che ha partecipato alla contestazione dell accertamento del tributo ) , l ufficio finanziario medesimo abbia proceduto alla notificazione alcontribuentedella decisione predetta . e ciò in quanto , dalla data della notificazione decorre il termine semestrale di decadenza dell
1972-186.txt59059029 , r.d . 7 agosto 1936 , n . 1639 ) . ma non vi sarebbe pregiudizio per ilcontribuentequando , a seguito della decisione della commissione fosse , come nella fattispecie in esame , risultata soccombente l amministrazione
1972-186.txt930930è garantita dalla costituzione . e ciò in quanto solo alla pubblica amministrazione , con esclusione di ogni iniziativa delcontribuente, con la notificazione della decisione della commissione tributaria , è dato disporre della decorrenza e in sostanza dell efficacia
1972-186.txt987987in ispecie , alla luce della garanzia disposta dall art . 113 cost . , il pregiudizio che allo stessocontribuentepotrebbe derivare in ordine alle prove di cui egli intenda avvalersi davanti al giudice ordinario , al fine di contrastare
1972-200.txt148148la incongruenza logica dei risultati cui conduce l applicazione delle suindicate norme sul piano dei concreti rapporti fra stato econtribuente. infatti , nell ipotesi di riforma di una sentenza traslativa , il tributo viene ad essere corrisposto , in
1972-200.txt568568. conseguentemente , l art . 53 non potrebbe dirsi violato in quanto la capacità contributiva , come idoneità delcontribuentea corrispondere la prestazione imposta , deve porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascun contribuente ,
1972-200.txt587587del contribuente a corrispondere la prestazione imposta , deve porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascuncontribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali della obbligazione . 4
1972-62.txt237237. vi sarebbe anche qui in relazione alla detta imposta una disparità di trattamento per ” una particolare categoria dicontribuenti” e nei confronti della ” categoria generale ” ; codesta disparità non sarebbe razionalmente giustificata , e si avrebbe
1972-62.txt744744che altrimenti sarebbe stato usato nei confronti delle parti contrattuali messe queste ultime a raffronto con la generalità degli altricontribuentidella stessa imposta . 4 . con la questione ora prospettata non si è in presenza di una situazione analoga
1972-91.txt16721672di leggi particolari , ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti al numero deicontribuentiiscritti , alla loro età media e a quella pensionabile , alla media capacità economica contributiva , alle esigenze settoriali
1973-04.txt7676. in quanto dispone che l opposizione non può essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione delcontribuente, sui quali si pretende di avere diritto , hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del
1973-04.txt540540che l opposizione non può essere proposta ” dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado delcontribuentee dei coobbligati , per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore , sempre che non
1973-04.txt620620presenta stretta analogia con quella oggi impugnata , sia perché entrambe riguardano i mobili esistenti nella casa di abitazione delcontribuente, sia perché sono ispirate da ragioni di carattere pubblico e di interesse generale , collegate alle finalità proprie del
1973-07.txt180180sua entrata in vigore , purché non ancora definiti : in riferimento ad essi , il diverso trattamento fatto alcontribuenteche ancora non avesse corrisposto il tributo ( non più dovuto ) ed al contribuente che , invece , lo
1973-07.txt195195il diverso trattamento fatto al contribuente che ancora non avesse corrisposto il tributo ( non più dovuto ) ed alcontribuenteche , invece , lo avesse già pagato ( per il quale l art . 5 , comma secondo ,
1973-08.txt738738abusi e favoritismi dovessero ipotizzarsi , questi sarebbero realizzabili proprio se i termini prescrizionali decorressero dalla data della dichiarazione delcontribuente, potendo l amministrazione finanziaria effettuare l accertamento al di là del tempo in cui matura la prescrizione . per
1973-08.txt779779di più , come è stato osservato dalla cassazione , il criterio scelto si risolve in una garanzia per ilcontribuente, il quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie denunce prima dell accertamento definitivo dell imposta . il sistema
1973-109.txt756756rilevante , con sentenza n . 49 del 1969 ) . con tale nuovo regime , più vantaggioso per icontribuenti, sorgeva la necessità di prevedere una speciale sanzione per il caso di omesso o ritardato pagamento delle successive quote
1973-109.txt945945, o a garantire comunque la puntuale percezione delle successive quote annuali di imposta , ed occorreva quindi stimolare icontribuenti, con la minaccia di più grave sanzione per la omissione o il ritardo , all adempimento dell obbligo tributario
1973-109.txt12741274altra parte , nel sistema positivo vigente , le eventuali difficoltà di ordine economico in cui possano trovarsi i singolicontribuenticosì come i debitori in generale , non abbiano rilevanza ai fini di una graduazione della responsabilità per l inadempimento
1973-109.txt13721372evasione delle successive quote di imposta , e i casi di breve involontaria morosità , sanata con atto spontaneo delcontribuente. 5 . l ordinanza di rinvio prospetta un possibile contrasto anche con l art . 53 , primo comma
1974-122.txt390390inibito agli ufficiali ed agenti procedenti l apertura di borse , valigie , casseforti e porte chiuse , che ilcontribuenteo chi per esso si rifiuta di aprire . in sostanza , la polizia tributaria ha la facoltà di ricercare
1974-122.txt618618nelle leggi , di garanzie atte ad assicurare che , durante le operazioni previste dal denunziato art . 35 ilcontribuenteinquisito debba essere assistito dal difensore , non può importare violazione dell art . 24 , secondo comma , della
1974-162.txt11711171si è violata alcuna competenza regionale , tanto più che gli sgravi non sono stati accordati indiscriminatamente a tutti icontribuentidelle zone colpite , ma soltanto a coloro che , attraverso gli accertamenti dei competenti uffici finanziari , risultino aver
1974-185.txt230230stregua di tale interpretazione sarebbe evidente , secondo l ordinanza , la disparità di trattamento che viene a determinarsi tracontribuentiche ricevono per successione terreni già censiti a nuovo catasto alla data di riferimento , per i quali soltanto vi
1974-185.txt258258a nuovo catasto alla data di riferimento , per i quali soltanto vi sarebbe un aggiornamento di valore annuale econtribuentiche ricevono terreni passati a nuovo catasto in epoca successiva , per i quali l aggiornamento potrebbe avvenire se e
1974-189.txt7272. secondo il detto articolo , le notificazioni degli avvisi ed altri atti che la legge dispone siano notificati alcontribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt . 137 e seguenti del codice di procedura civile , ma
1974-189.txt236236del citato t.u . , nella parte in cui dispensa il messo dall obbligo di inviare la lettera raccomandata alcontribuentecui gli avvisi e gli atti non sono stati recapitati in mani proprie , violi l art . 24 ,
1974-189.txt360360non tocca altri aspetti di essa : in particolare quella del luogo ove la notifica debba essere effettuata . ilcontribuentedeve essere perciò ricercato nel suo ” domicilio fiscale ” indicato nelle lettere c e d dello stesso art .
1974-189.txt463463, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi . la precisa indicazione del luogo ove ilcontribuentedebba essere ricercato , se da un lato facilita il compito dell amministrazione finanziaria , dall altro rende necessario l
1974-189.txt556556può dubitarsi che il recapito di una comunicazione raccomandata in un luogo idoneo a realizzare la conoscenza da parte delcontribuente, aumenti assai notevolmente la possibilità del destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva del contenuto di ciò che l amministrazione
1974-189.txt604604ed è ovvio che la possibilità di una mancata conoscenza compromette , almeno potenzialmente , il diritto di difesa delcontribuente. 3 . su tale punto , relativo alla denunziata incostituzionalità della norma impugnata , la difesa dello stato osserva
1974-189.txt779779accertamento dei tributi , danno luogo all apertura di termini entro i quali , a pena di decadenza , ilcontribuenteè tenuto ad espletare iniziative per la tutela di suoi diritti soggettivi , proponendo anche azioni avanti la stessa magistratura
1974-189.txt906906in cui , nel comune ove deve eseguirsi la notificazione , non vi sia abitazione , ufficio o azienda delcontribuente. con riferimento a quanto avanti già esposto , e che concerne il luogo ove la notifica deve essere effettuata
1974-189.txt937937che concerne il luogo ove la notifica deve essere effettuata , individuato in quello del ” domicilio fiscale ” delcontribuente, si ha che se egli in quel luogo , per sua errata indicazione , o per avvenuto trasferimento ,
1974-189.txt10491049dell avviso nell albo dello stesso , senza che nessuna comunicazione raccomandata debba inviarsi , essendo ignoto ogni recapito delcontribuenteentro l ambito del territorio in cui egli debba essere ricercato . il che è conforme a quanto l art
1974-214.txt194194prescrizione . ciò , secondo il giudice a quo , determinerebbe la pratica impossibilità o comunque maggiori difficoltà per ilcontribuentedi apprestare una efficace difesa nei confronti dell amministrazione finanziaria ( così ad esempio in caso di svalutazione della moneta
1974-298.txt6565tributaria , prevede tre diversi sistemi per la riscossione delle imposte : con ritenuta diretta ; con versamenti diretti delcontribuenteall esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato ; con iscrizione nei ruoli . riguardo alla riscossione mediante
1974-298.txt118118, è stata altresì dettata la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione ilcontribuenteha il domicilio fiscale ( art . 5 ) . di questo precetto la ricorrente regione siciliana ha chiesto declaratoria
1975-14.txt509509delle imposte , il legislatore ha inteso realizzare con effetto dal 1 gennaio 1974 una identità di trattamento tra icontribuentiper quanto concerne il costo del servizio di esazione dei tributi . occorreva a tal fine eliminare la sperequazione territoriale
1975-14.txt571571alle quali veniva concesso l appalto della riscossione delle imposte dirette , dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra icontribuentia seconda del luogo in cui l imposta veniva pagata . strumento utile al perseguimento di questo obiettivo è apparso
1975-14.txt621621in tutto il territorio nazionale e da conglobare nelle aliquote delle imposte in modo da porre sullo stesso piano icontribuentichiamandoli a sopportare in egual misura , a parità di imposte da pagare , il costo del pubblico servizio di
1975-14.txt822822aliquote nelle quali è ora conglobato l aggio . d altro canto se per realizzare la parità di trattamento deicontribuentiin ordine al costo di riscossione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il
1975-185.txt498498in atto alla quale si lega la concessione del beneficio , diretto a risolvere il rapporto dare avere tra ilcontribuentee l amministrazione finanziaria in forza dell accertamento da questa effettuato . il condono opera , in sostanza , dal
1975-185.txt523523in forza dell accertamento da questa effettuato . il condono opera , in sostanza , dal momento in cui ilcontribuentelo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge ; verrebbero meno , invero , le finalità perseguite con esso
1975-185.txt743743razionalmente in quelle che sono le finalità del provvedimento di clemenza : una regolamentazione giuridica del rapporto pendente tra ilcontribuentee l amministrazione finanziaria che renda indenne l interessato dalle sanzioni conseguenti al mancato adempimento del quale la legge tributaria
1975-201.txt420420, secondo cui sarebbe da ravvisare , come indispensabile causa economica e giuridica della contribuzione , il vantaggio economico delcontribuentein rapporto al fine specifico perseguito istituzionalmente dall ente impositore . peraltro , pur non essendo contestabile che trattasi nella
1975-215.txt204204, si è messo in evidenza o che a fronte di una eguale situazione ( mancato pagamento da parte dicontribuentidi sei rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda
1975-215.txt227227rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda che ilcontribuentenon fosse o fosse un imprenditore commerciale ed in questo caso il reddito imponibile derivasse dall esercizio di imprese commerciali
1975-215.txt286286rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda che ilcontribuentefosse moroso nel pagamento di tributi sui redditi non derivanti o derivanti dall esercizio di imprese commerciali , o che
1975-215.txt454454il tribunale di roma , consisterebbe in ciò che in un caso il credito è ” definitivo ” ed ilcontribuentenon ha mosso opposizione all accertamento tributario , e , nell altro il credito è ” provvisorio ” ed il
1975-215.txt475475non ha mosso opposizione all accertamento tributario , e , nell altro il credito è ” provvisorio ” ed ilcontribuente, ritenendo di non dovere il carico di imposte iscritto provvisoriamente a ruolo , ha adito le competenti commissioni ,
1975-215.txt671671in ogni caso , dato che l iscrizione sia legalmente avvenuta , l amministrazione finanziaria ha diritto di pretendere dalcontribuenteil pagamento dell imposta e di perseguire la realizzazione della pretesa in sede di esecuzione individuale o concorsuale . e
1975-215.txt719719ricorrente nei due casi non si presti ad essere univocamente considerata : nella specie , il motivo per cui ilcontribuentesia in mora nel pagamento dell imposta non ha rilievo , e conta invece il fatto nella sua oggettività e
1976-166.txt117811781972 , e successive modificazioni , le quali , però , si rivelarono ben presto scarsamente idonee ad assicurare aicontribuentiil tempestivo recupero di quanto loro spettante , con conseguente grave pregiudizio non solo per gli operatori economici , ma
1976-166.txt12331233nel rimborso . a siffatti inconvenienti ha inteso porre riparo la normativa impugnata , nel riflesso che il rimborso alcontribuentedi somme pagate al titolo dell imposta in discorso , non costituisce evento accidentale , come avviene in genere per
1976-166.txt13141314nelle varie fasi produttive . ne consegue che l imposta dovuta viene ad essere costituita dalla differenza tra quanto ilcontribuenteè tenuto a pagare sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati , e quanto di iva ha pagato
1976-166.txt13631363inerenti all attività economica espletata ; sì che , ogni qual volta tale differenza risulti di segno negativo , ilcontribuenteviene a trovarsi in posizione creditoria rispetto al fisco , come di frequente accade per talune categorie di operatori economici
1976-166.txt14211421via definitiva all erario : il decreto n . 288 del 1975 ha perciò previsto che i rimborsi spettanti aicontribuentisiano eseguiti utilizzando le somme introitate per l imposta , ponendo così gli uffici in grado di provvedervi con sollecitudine
1976-179.txt1811181124 , 27 , 29 , 31 e 53 della costituzione , in due giudizi in ciascuno dei quali ilcontribuenteaveva proposto ricorso avverso accertamenti ai fini dell applicazione dell imposta complementare progressiva sul reddito complessivo , relativi ai vari
1976-179.txt28232823del reddito complessivo soggetto all imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l accertamento viene definito mediante adesione delcontribuente, codesto atto , se posto in essere successivamente all entrata in vigore della legge , deve essere sottoscritto anche
1976-179.txt61906190imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto passivo , nel primo caso è commisurata separatamente sul reddito proprio delcontribuentee su quello della moglie , e nel secondo è determinata applicando le relative aliquote crescenti al reddito complessivo ,
1976-179.txt67176717) sia sottoposta nella materia de qua ad un trattamento giuridico diverso da quello previsto di regola per ogni altrocontribuenteed in particolare per il di lei marito . ed infatti : pur essendo il possesso di redditi il presupposto
1976-179.txt70297029. sia l uomo che la donna come cittadini , come lavoratori autonomi o subordinati , come coniugi , comecontribuentisi trovano nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
1976-179.txt81188118art . 4 lett . a ) , e che se il reddito complessivo lordo comprensivo di redditi imputati alcontribuentea norma della lettera a ) dell art . 4 , è inferiore a 5 milioni di lire , l
1976-179.txt814881484 , è inferiore a 5 milioni di lire , l imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio delcontribuentee su quello della moglie , al netto degli oneri di cui all art . 10 riferibili a ciascuno di
1976-179.txt91499149si è voluto ancora eliminare le possibili occasioni di sfiducia o di diffidenza nei rapporti tra il fisco ed ilcontribuenteed impostare tali relazioni su basi diverse e farle vivere in un clima differente , di reciproca fiducia , comprensione
1976-184.txt475475stabilito in trenta giorni ” . rispetto a tale norma di legge , non impugnata , avente riferimento al solocontribuente, l impugnato art . 92 r.d . n . 560 del 1907 non può che essere considerato come norma
1976-198.txt10021002soggetti interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un trasferimento di ricchezza , e quello delcontribuentea concorrere alle entrate fiscali dello stato sulla base della propria capacità contributiva . nel concorso di codesti due interessi
1976-200.txt4040tributaria disponeva , a partire dall esercizio finanziario 1952 53 , che le imposte dirette , accertate in confronto deicontribuentinon tassati in base a bilancio , erano dovute dal 1 luglio ed erano commisurate sui redditi conseguiti nell anno
1976-200.txt739739v . sent . n . 77 del 1967 ) , non è arbitrario ritenere che il reddito denunciato dalcontribuenteper un periodo di imposta si riproduca nella stessa misura in periodi immediatamente successivi , sembrando ragionevole prevedere che ,
1976-200.txt857857iscritto provvisoriamente , avrebbe condotto al rimborso in sede di conguaglio a seguito dell accertamento definitivo ; per cui ilcontribuente, in conclusione , avrebbe pagato l imposta sul reddito effettivo , e quindi in ragione della sua capacità contributiva
1976-200.txt11781178detto , stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime , e tendono a garantire il diritto delcontribuentead essere chiamato a concorrere alle pubbliche spese , solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva e di
1976-200.txt13121312indiscutibile di garantire l interesse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte , il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto deicontribuentealla prova della effettività del reddito soggetto all imposizione . né varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con
1976-200.txt13381338reddito soggetto all imposizione . né varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con il sistema impugnato , ilcontribuente, che non abbia prodotto reddito nel periodo per cui deve l imposta , finirebbe con l avvantaggiarsi , in
1976-200.txt15091509tipo di quelle accennate dall avvocatura , che , si ripete , non escludono l assoggettamento a titolo definitivo delcontribuentead una imposta dovuta per un periodo in cui egli può non aver prodotto reddito . 4 . dovendosi per
1976-214.txt195195locali ( che possono apportare quegli elementi chiarificatori e tanto necessari per eque soluzioni ) ; dall altro sottraggono ilcontribuentedal proprio giudice naturale , che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione ” .
1976-219.txt284284in quella fattispecie la disparità di trattamento tributario per l addizionale eca , lungi dal discendere da una scelta delcontribuente, era determinata dalla circostanza meramente casuale che il debito fosse stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa
1976-219.txt352352, rispetto alla quale il versamento in tesoreria costituiva una deroga , rimessa in pochissimi casi alla volontaria iniziativa delcontribuente( artt . 173 e 168 del testo unico 29 gennaio 1958 , n . 645 ) : deroga che
1976-219.txt471471dell art . 3 cost . ( che va tenuto presente anche nei confronti delle posizioni di tutti quegli altricontribuentidi imposte dirette la cui riscossione doveva , secondo la regola anzidetta , avvenire soltanto in base ai ruoli )
1976-220.txt170170r.d . 30 dicembre 1923 n . 3269 ) : ” limitatamente all inciso che esclude la possibilità per ilcontribuentedi contrastare con la prova testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio
1976-220.txt346346titolo di acquisto del bene ( quale , ad esempio , l usucapione ) non possa essere fornita , dalcontribuente, mediante testimoni . ora , è pur vero che la disposizione richiamata è stata ritenuta applicabile ( in correlazione
1976-220.txt489489determinarsi in coincidenza con il momento stesso dell enunciazione della società : giacché in difetto di ” prova contraria delcontribuenteai sensi dell art . 18 ” , secondo la espressione testualmente usata dalla cassazione in alcune decisioni richiamate dal
1976-220.txt894894società , ma ) del singolo conferimento , gioverebbe , in realtà , non già al fisco , ma alcontribuente, il quale , con la datazione anteriore dell atto , dimostrerebbe il minor valore del bene che ne costituisce
1976-32.txt759759legislazione e nel costume , nuovi principi di coscienza tributaria ed un diverso e più corretto rapporto tra fisco econtribuenti, si volle offrire a questi ultimi il modo di chiudere le passate controversie . donde i provvedimenti per il
1976-32.txt861861, o ancora in istruttoria presso gli uffici finanziari , e la definizione di tutti quei rapporti tra fisco econtribuenti, suscettibili di contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati per effetto della riforma tributaria . esso non poteva ,
1976-32.txt933933cessare anche gli effetti penali connessi con talune violazioni delle leggi tributarie . sarebbe vano , infatti , offrire aicontribuentila possibilità di porre termine alle loro controversie con il fisco , per dare inizio a nuovi rapporti tributari improntati
1976-32.txt10011001oggetto di contestazione . per questa considerazione il governo ritiene necessario un atto di clemenza nei confronti di tutti queicontribuentiche vorranno profittare dell occasione loro offerta di sistemare le loro pendenze ” . appare dunque manifesto il carattere strumentale
1976-32.txt11241124. 3 della costituzione . la disparità di trattamento , in ordine alla possibilità di beneficiare dell amnistia , tracontribuentile cui posizioni tributarie siano state già definite in base all ordinario regime e che restano quindi esclusi dall amnistia
1976-32.txt11471147posizioni tributarie siano state già definite in base all ordinario regime e che restano quindi esclusi dall amnistia , econtribuentiammessi al beneficio per avere soddisfatto la condizione di aver definito le loro posizioni avvalendosi del condono , non appare
1976-32.txt13181318devono rispondere penalmente del loro comportamento , secondo una norma che continua a vigere anche nei confronti di quegli altricontribuentiche preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire del condono tributario . la corte una volta accertato il
1977-63.txt9292. vengono denunciate le disposizioni del primo e del terzo comma dell art . 44 , che rispettivamente impongono aicontribuentidi produrre istanza di fissazione d udienza per la trattazione dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti , nel termine perentorio
1977-63.txt148148in difetto di tale istanza , la declaratoria di estinzione dei processi con ordinanza presidenziale . l onere imposto aicontribuenti, che avevano ritualmente proposto ricorsi o impugnazioni prima della riforma , confliggerebbe con i principi sanciti dall art .
1977-63.txt359359. , per la ingiustificata introduzione dell onere di produrre l istanza e della connessa sanzione solo nei confronti deicontribuenti, senza porre invece alcun limite o requisito per la ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte dagli uffici fiscali . qualche
1977-63.txt389389la ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte dagli uffici fiscali . qualche ordinanza ravvisa una disparità di trattamento anche tra icontribuentiche avevano iniziato il processo tributario prima dell entrata in vigore del d.p.r . n . 636 del 1972 ,
1977-63.txt514514principi e criteri direttivi che gli imponevano , nella nuova disciplina del contenzioso tributario , di assicurare la tutela deicontribuenti, semplificare i rapporti tributari nelle diverse fasi , e garantire l imparziale applicazione della legge . la commissione di
1977-63.txt579579artt . 3 e 24 cost . , nella parte in cui detto art . 31 accorda agli eredi delcontribuenteuna proroga dei termini dei processi pendenti alla data della sua morte , omettendo analoga previsione per l ipotesi in
1977-63.txt610610sua morte , omettendo analoga previsione per l ipotesi in cui , come nel caso di specie : fallimento delcontribuente, ad esso sia succeduta altra persona per la quale la conoscenza della pendenza del ricorso non può essere presunta
1977-63.txt765765. 111 , secondo comma , cost . ) , avrebbe logicamente dovuto dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dalcontribuenteavverso detta ordinanza : ed ha pertanto eccepito il difetto di rilevanza della proposta questione di costituzionalità in ordine alla
1977-63.txt835835proprio per questo motivo ravvisato nel terzo comma dell art . 44 una ulteriore lesione del diritto di difesa delcontribuente, oltre a quella da essa stessa denunziata con riguardo all onere di presentazione dell istanza di trattazione . non
1977-63.txt10981098, la disposizione transitoria dell art . 44 del d.p.r . n . 636 del 1972 ha stabilito che ilcontribuente, entro un termine perentorio dalla data di insediamento della commissione competente , è tenuto a chiedere la trattazione del
1977-63.txt12061206vessatorio , di difficile osservanza , né una insidiosa complicazione processuale , tale da ledere il diritto di difesa deicontribuenti. l onere consiste , in effetti , nella presentazione di una semplice istanza , che non richiede alcuna motivazione
1977-63.txt13061306individuazione della ” commissione competente ai sensi dell art . 43 ” , posto che l istanza deve essere dalcontribuentepresentata all ufficio finanziario impositore a cui spetta l inoltro della istanza alla commissione . 4 . nemmeno può trarsi
1977-63.txt13531353termine stabilito dalla legge , o dalla incertezza sull inizio della sua decorrenza . l art . 44 accordava aicontribuenti” sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell art . 42 , ossia dalla
1977-63.txt151315131974 ) ; ed è ovvio che questi ritardi hanno avuto l effetto di protrarre , con vantaggio per icontribuentiinteressati , la data di decorrenza del termine stabilito dall art . 44 . inoltre , con l articolo unico
1977-63.txt164316431972 è entrato in vigore il 1 gennaio 1973 , per l adempimento loro imposto dall art . 44 icontribuentihanno dunque avuto a disposizione un termine non di sei mesi ma di due anni : termine che non può
1977-63.txt17771777cittadini meno abbienti . e non è certo consentito porre in dubbio , con riguardo alle diverse condizioni economiche deicontribuenti, la validità della presunzione generale di conoscenza della legge , tanto più se si considera la pubblicità che alle
1977-63.txt18561856, gli agricoltori . 5 . qualche ordinanza ravvisa una sorta di insidia processuale nella novità dell onere imposto aicontribuenti, in quanto adempimento estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall impulso di ufficio . occorre ricordare anzitutto che
1977-63.txt20632063imputabile in parte alla inerzia o al sovraccarico degli uffici fiscali , ma in non minor misura dovuta anche aicontribuenti, per l abituale ed abusiva prassi dei ricorsi senza indicazione di motivi , proposti solo a scopo interruttivo o
1977-63.txt26422642art . 24 , la violazione dell art . 3 cost . , per la disparità di trattamento tra icontribuentie gli uffici fiscali , nei confronti dei quali il legislatore delegato non ha imposto alcun onere per la procedibilità
1977-63.txt27012701delle parti nel processo tributario , processo di impugnazione degli accertamenti fiscali assistiti dalla presunzione di legittimità da parte deicontribuenti, per ottenere un definitivo accertamento giurisdizionale dei loro debiti di imposta . questa corte ha già avuto occasione di
1977-63.txt27622762rapporti da regolare , e ciò con espresso riferimento al rapporto che si stabilisce tra lo stato creditore e ilcontribuente( sentenza n . 87 del 1962 ) . anche per quanto concerne i giudizi promossi davanti alle commissioni di
1977-63.txt28022802di 2 grado o alla commissione centrale , l imposizione dell onere della istanza per fissazione di udienza ai solicontribuentitrova adeguata giustificazione , per le considerazioni già svolte , nel fine contingente di stabilire , in correlazione con la
1977-63.txt28432843riforma tributaria , l effettiva persistenza dell interesse alla continuazione del giudizio , anche con riguardo alla facoltà accordata aicontribuentidi chiedere l applicazione del condono ; ossia in ordine a situazioni direttamente note ai singoli contribuenti , più che
1977-63.txt28602860facoltà accordata ai contribuenti di chiedere l applicazione del condono ; ossia in ordine a situazioni direttamente note ai singolicontribuenti, più che agli uffici nella loro complessa organizzazione , e non facilmente conoscibili dalle stesse commissioni tributarie nella loro
1977-63.txt29932993, 25 , terzo e sesto comma ) , hanno condizionato la procedibilità dei ricorsi ad adempimenti richiesti esclusivamente aicontribuenti. 8 . alcune ordinanze denunciano la disparità di trattamento che si verifica tra i contribuenti , secondo che essi
1977-63.txt30093009adempimenti richiesti esclusivamente ai contribuenti . 8 . alcune ordinanze denunciano la disparità di trattamento che si verifica tra icontribuenti, secondo che essi abbiano proposto i loro ricorsi prima dell entrata in vigore del d.p.r . n . 636
1977-63.txt32683268esorbitanza nelle disposizioni dei primi tre commi dell art . 44 del decreto legislativo . esse non precludono sicuramente aicontribuentila possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale dei loro diritti , né introducono una complicazione processuale incompatibile con il fine
1977-63.txt33453345di 1 grado di catania , con riguardo alla speciale situazione verificatasi nel caso del curatore del fallimento d uncontribuente, il quale , non avendo avuto tempestiva conoscenza dei ricorsi pur ritualmente proposti dal fallito , non era stato
1977-63.txt34163416per il diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto alla situazione analoga in cui si trovano gli eredi delcontribuente, ai quali l art . 31 del d.p.r . n . 636 del 1972 accorda una proroga di sei
1977-63.txt34503450del 1972 accorda una proroga di sei mesi per tutti i termini di procedimenti pendenti alla data della morte delcontribuente. il dubbio così prospettato costituisce un aspetto particolare della più generale questione concernente tutti i casi di sopravvenuta incapacità
1977-63.txt34723472il dubbio così prospettato costituisce un aspetto particolare della più generale questione concernente tutti i casi di sopravvenuta incapacità delcontribuente; e la questione è fondata . si deve riconoscere che la previsione normativa contenuta nell art . 31 ,
1977-63.txt35203520da illegittimità , in quanto non prevede la proroga dei termini processuali anche nel caso di perdita della capacità delcontribuente, caso perfettamente assimilabile , sotto questo profilo , a quello della morte . deve pertanto dichiararsi la illegittimità parziale
1978-04.txt146146, confermativo della disposizione dell art . 1 di detto decreto circa l obbligo delle aziende di credito delegate daicontribuential pagamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche , di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale
1978-08.txt15031503, che costituisce solo un arrotondamento di entità infinitesimale , la cui applicazione non reca alcun apprezzabile pregiudizio per icontribuenti. trattasi d altra parte di un criterio abitualmente adottato dalla legislazione tributaria nella determinazione di scaglioni di valore o
1979-101.txt148148. 602 . le disposizioni testé citate , si osserva , non prevedono il contraddittorio e nemmeno l audizione delcontribuenteprima che , con la determinazione del ruolo , si formi il titolo esecutivo nei suoi confronti ; inoltre ,
1979-101.txt220220non gioverebbe ad accertare la fondatezza della pretesa dell e.n.c.c . né , dunque , a garantire la difesa delcontribuente, ” il quale si potrà così trovare a dover pagare anche nell ipotesi della più clamorosa violazione dei suoi
1979-101.txt267267, la sospensione dell esecuzione del ruolo , una volta che questo sia formato , sarebbe rimessa sia che ilcontribuenteimpugni il ruolo , sia che esso impugni gli atti esecutivi dell esattore al discrezionale ed insindacabile apprezzamento dell intendente
1979-101.txt480480la stampa ” , la quale al settimo comma del suo articolo unico testualmente dispone : ” nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi , o li abbiano versati in misura inferiore , l ente ( l e.n.c.c
1979-126.txt10131013della misura delle aliquote da applicarsi per scaglioni di incremento imponibile , creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra icontribuenti, potendo essere colpito con aliquote diverse uno stesso incremento di valore di immobili contigui ma situati in territorio di
1979-126.txt24382438scelte politiche non è contestabile , sia sul piano generale della distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie dicontribuenti, sia su quello settoriale dell applicazione delle diverse imposte dirette e indirette . e per quanto concerne in specie
1979-126.txt27532753della moneta abbia accresciuto l incidenza fiscale di un tributo , pur nella incontestabile presenza di una effettiva capacità delcontribuente. anche la semplice sussistenza di effetti distorsivi nell applicazione di una imposta , imputabile alla svalutazione monetaria , non
1979-126.txt38953895produrre in avvenire , nell applicazione dell imposta , una abnorme diversa incidenza dell elemento temporale , creando tra icontribuentisperequazioni rilevanti , e tanto più gravi in relazione alla progressività delle aliquote . il legislatore ha bensì tenuto presente
1979-126.txt554055401963 in rapporto alla soppressione del contributo di miglioria generica ) , possono aver determinato effetti diversi nei confronti deicontribuentiassoggettati all applicazione del vecchio o del nuovo tributo , ma ciò tuttavia non comporta disparità di trattamento lesiva del
1979-148.txt890890una materia , con riguardo alla quale si assume che la riserva di legge , e la connessa garanzia delcontribuente, siano soddisfatte solamente quando il tributo risulti imposto in base ad atto legislativo dello stato . 3 . la
1979-27.txt9797il potere di determinare o di far determinare dagli intendenti di finanza annualmente , anche all infuori delle dichiarazioni deicontribuenti, i prezzi medi delle acque minerali e prodotti similari , quale base per l accertamento dell imponibile ai fini
1979-27.txt749749corte ha ritenuto con la sentenza n . 83 del 1968 . e ( per quanto lo riguarda ) ilcontribuentepuò ragionevolmente prevedere l ammontare dell imposta , operando così la traslazione tributaria , secondo quanto è consentito in materia
1980-119.txt184184già definiti , ritenendo che la definizione ( o la sua mancanza ) dipendesse spesso non già dal comportamento delcontribuente, ma da diverse cause . perciò il problema dell applicazione del condono alle sole soprattasse non era autonomamente considerato
1980-119.txt268268questione dell osservanza dell art . 3 cost . , mettendo bene in rilievo la disparità fra il trattamento delcontribuenteche definisce l accertamento usufruendo del condono ( inclusa l esenzione dalle eventuali sanzioni accessorie ) e quello del contribuente
1980-119.txt288288contribuente che definisce l accertamento usufruendo del condono ( inclusa l esenzione dalle eventuali sanzioni accessorie ) e quello delcontribuenteil quale , ad accertamento già definito dell obbligazione tributaria , contesti l obbligo delle prestazioni pecuniarie , previste come
1980-119.txt11501150sua entrata in vigore si presentavano obiettivamente diverse ” . la diversità di situazioni in cui viene a trovarsi ilcontribuenteè del resto sottolineata dalla giurisprudenza di questa corte ( sentenza n . 109 del 1973 ) , che nega
1980-119.txt12701270casi si tratta di pendenze e di controversie nelle quali sono interessati soggetti presi in considerazione dall ordinamento in quantocontribuenti: ma ciò non toglie che il legislatore possa valorizzare differenze specifiche che emergono anche sotto altri aspetti . né
1980-119.txt13661366consapevole che un obbiettivo globale era a priori irraggiungibile dal momento che , a torto o a ragione , alcunicontribuentipotevano ritenere per essi non conveniente la soluzione offerta dal decreto legge n . 660 del 1973 . soprattutto ,
1980-119.txt14321432tutto l ammontare di imposte corrispondenti a decisioni o a sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dalcontribuente( art . 2 , ultimo comma ) : in realtà era facile assimilare in vista di questo obbiettivo le
1980-42.txt23242324ne venivano considerati di categoria c1 , quando si trattasse di attività ” organizzate prevalentemente con il lavoro proprio delcontribuentee dei componenti della famiglia ” ( secondo l art . 85 del d.p.r . n . 645 del 1958
1980-42.txt42164216altra parte , se questa ne fosse la giustificazione , l ilor non ristabilirebbe affatto una superiore eguaglianza fra icontribuenti, bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propri redditi in termini assolutamente o almeno
1980-54.txt448448che , ove ricorrano queste modalità , l addizionale straordinaria debba essere applicata a quella parte del tributo che ilcontribuente, in base all anzidetta rateazione , è tenuto a corrispondere nell anno 1967 , nessun rilievo attribuendosi a tal
1980-54.txt557557, se dovesse valere il collegamento con l anno 1967 dell aumento di valore realizzatosi o accertato a favore delcontribuente, non si vede perché questi non sarebbe tenuto a pagare l addizionale sull intero ammontare del contributo , anziché
1980-54.txt20612061. se davvero l iscrizione a ruolo di un tributo fosse un elemento dal quale può dedursi l idoneità deicontribuentia sopportare l ulteriore prelievo di una percentuale sull importo del tributo stesso , potrebbe legittimarsi una serie ad infinitum
1980-79.txt108108del d.p.r . 22 dicembre 1973 , n . 834 , viene censurata in quanto esclude dalle sue previsioni icontribuenti, i cui redditi risultino ” definitivamente accertati ” dall amministrazione finanziaria ; sembra , in effetti , che ci
1980-79.txt313313del 1976 per respingere ogni censura di violazione dell art . 3 cost . ( le differenze di trattamento tracontribuentinon apparendo razionalmente ingiustificate , se riferite alle peculiari finalità perseguite dal legislatore ) sono invero egualmente valide , ove
1980-79.txt350350egualmente valide , ove si specifichi come si sottolinea nella memoria di costituzione della parte privata che la situazione delcontribuenteera nella fattispecie ancora da definire e che il relativo accertamento del reddito fu concordato il 2 dicembre 1974 con
1980-79.txt425425era affermato in modo assolutamente chiaro che la norma penale ” continua a vigere anche nei confronti di quegli altricontribuentiche preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire del condono tributario ” ; a nulla rileva infatti la
1980-79.txt470470dopo l emissione del decreto legge contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria , se ilcontribuentenon ha utilizzato il regime straordinario di definizione o regolarizzazione delle pendenze e situazioni che lo riguardano ; e meno
1980-79.txt510510meno ancora , se possibile , rilevano i motivi , di maggiore o minor convenienza , che abbiano indotto ilcontribuentead astenersi , mediante la presentazione di domanda irrevocabile , dalla richiesta manifestazione di volontà conciliativa . anche a voler
1980-79.txt583583corte d appello e nella stessa memoria di costituzione ) , non può ammettersi una ” impossibilità giuridica ” delcontribuente, nella sua qualità di amministratore di società , a presentare la domanda del c . d . condono :
1980-79.txt718718come emerge dalla presente fattispecie , non sempre il regime ordinario di definizione conduce a risultati economicamente più sfavorevoli alcontribuenterispetto a quelli conseguibili mediante il condono . tale considerazione , in aggiunta alle altre fondamentali formulate nella citata sentenza
1980-80.txt240240cuigiudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione della domanda delcontribuenteda parte del competente ufficio o all esibizione della domanda di definizione vistata dall ufficio finanziario a cui è stata
1980-80.txt332332il rapporto fino allora pendente , restando aperta la possibilità di modifica da parte dell ufficio o di contestazione delcontribuentesolo per errore materiale o per violazione delle norme del decreto sul condono . l equivoco della parte privata può
1980-80.txt532532condono . né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal legislatore tra la domanda ” irrevocabile ” presentata dalcontribuenteper ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e l “
1980-80.txt594594provocato dalla ” positiva manifestazione conciliativa ” ( sent . n . 32 del 1976 ) richiesta da parte delcontribuente( natura di transazione , secondo la relazione ministeriale ; di riconoscimento del debito , esclusa peraltro dalla giurisprudenza della
1980-80.txt628628debito , esclusa peraltro dalla giurisprudenza della cassazione ; di atto unilaterale di accertamento della pubblica amministrazione con adesione delcontribuente, come si è sostenuto per il concordato tributario ) , è certo che la domanda di condono comporta la
1980-96.txt160160alla data di entrata in vigore del decreto . più in particolare , questa norma produrrebbe disparità di trattamento tracontribuentiche si trovano nella stessa situazione ( quanto ad inosservanza in uno stesso periodo di tempo dei precetti fiscali )
1980-96.txt440440, dei redditi imponibili e dei debiti d imposta , definizione da conseguirsi mediante l opera dell amministrazione e delcontribuenteentro un periodo di alcuni mesi , talvolta di un anno . ciò era incompatibile con gli obbiettivi di rapidità
1980-96.txt502502con lo spirito della riforma , che aveva eliminato l istituto del concordato tributario anche nella forma dell adesione delcontribuenteall accertamento dell ufficio ( artt . 42 e 43 d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 )
1980-96.txt525525dell ufficio ( artt . 42 e 43 d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ) . ilcontribuentepuò soltanto presentare domanda irrevocabile per l applicazione del provvedimento , quando ritiene che la definizione così realizzata sia più
1980-96.txt763763che avevano provocato la controversia o la pendenza tributaria , ma solo estendendo al massimo la possibilità per tutti icontribuentiquale che fosse la fase della loro vicenda tributaria di chiedere l applicazione , con modalità e risultati parzialmente differenziati
1980-96.txt819819nelle varie disposizioni del decreto legge , conseguendo l obbiettivo di non escludere dall ambito di applicabilità del provvedimento nessuncontribuentea causa di ritardi nell attività degli uffici competenti ad accertare i redditi o a liquidare le imposte . non
1980-96.txt918918discriminazioni irragionevoli , non può ritenersi violato nella fattispecie , perché il provvedimento esclude dalla sfera di applicazione soltanto icontribuentiche abbiano già definito le controversie o pendenze in ordine alle imposte considerate . per tutti gli altri , si
1980-96.txt10281028la possibilità di definizione delle pendenze offerta dall art . 6 , primo comma , ultima parte , anche aicontribuentiper i quali non fosse in corso una ” controversia ” , essendo mancata nei loro riguardi una notifica di
1980-96.txt11901190in difetto di notifica dell accertamento di maggior valore , nella liquidazione dell imposta sulla base del valore dichiarato dalcontribuente, aumentato forfettariamente del 20 % ( in entrambi i casi senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie ) .
1980-96.txt14971497maggiore o minore diligenza dell amministrazione , dal maggiore o minor carico del suo lavoro , la possibilità per icontribuentidi beneficiare del condono . ma la fattispecie disciplinata dal denunziato primo comma dell art . 6 è profondamente diversa
1980-96.txt15571557beneficio già concesso e nel richiedere una imposta suppletiva di registro può costituire semplicemente un motivo che spiega perché ilcontribuentenon abbia presentato in termini la domanda prevista nell ultima parte del primo comma dell art . 6 . tuttavia
1980-96.txt15901590primo comma dell art . 6 . tuttavia , non essendo il rapporto tributario ancora concluso , nulla impediva alcontribuentestesso di tutelarsi rispetto ad ulteriori vicende del rapporto , chiedendo che l imposta dovuta fosse liquidata sulla base del
1980-96.txt17631763anche dalla circostanza che la commissione stessa ha poi sollevato la questione di legittimità costituzionale . in questo caso ilcontribuenteaveva presentato in termini la domanda prevista dall art . 6 , effettuando contestualmente il versamento delle imposte di registro
1980-96.txt18391839non figura tuttavia copia della domanda di condono ) . non spetta a questa corte accertare se il comportamento delcontribuente, concretatosi oltretutto nel versamento di una somma ” chiesta bonariamente ” dall ufficio ( che peraltro ignorava la decadenza
1980-96.txt193219326 , primo comma ultima parte : e cioè nella liquidazione dell imposta , sulla base del valore dichiarato dalcontribuente, aumentato del 20 % , senza applicazione di sopratasse e pene accessorie ; o , infine , se tale
1980-96.txt19981998la questione proposta nella ordinanza ( violazione dell art . 3 cost . per disparità di trattamento a danno deicontribuentii quali , coeteris paribus , non siano parte in una concreta controversia pendente ) è priva di fondamento ,
1980-96.txt20292029una concreta controversia pendente ) è priva di fondamento , perché l art . 6 consente in ogni caso aicontribuentiche si conformino alle sue prescrizioni di ottenere o la definizione agevolata della controversia o la liquidazione dell imposta sulla
1980-96.txt20592059la definizione agevolata della controversia o la liquidazione dell imposta sulla base , forfettariamente maggiorata , del valore dichiarato daicontribuentistessi . 6 . la questione sollevata della commissione di napoli trae origine da un dubbio interpretativo applicativo che resta
1980-96.txt21562156avviso bonario mod . 11 non integrano gli estremi della controversia pendente , debitamente notificata alle parti ; mentre ilcontribuentesostiene ( come risulta dal fascicolo di causa , che peraltro non include il modulo dell avviso ) che l
1980-96.txt22212221spetta di risolvere questo problema ( secondo l ordinanza si tratterebbe di conoscenza ” non formale ” da parte delcontribuente” della maggior pretesa patrimoniale dell ufficio ” ) , è ovvio , per le considerazioni già svolte , che
1980-96.txt24082408una decisione della commissione distrettuale imposte dirette di bolzano dopo il 31 ottobre 1973 , aveva fatto sì che ilcontribuentevedesse determinate le sue imposte con la riduzione dell imponibile accertato dall ufficio di un importo pari al 40 %
1980-96.txt24812481distrettuale fosse avvenuta in tempo utile , la liquidazione dell imposta si sarebbe realizzata in condizioni più vantaggiose per ilcontribuente, cioè riducendo l imponibile risultato non dall accertamento dell ufficio , ma dalla decisione della commissione di un importo
1980-96.txt25662566cost . deriverebbe appunto dalla circostanza che tale metodo meno favorevole di determinazione dell imposta si imporrebbe anche a queicontribuentiche , ove non ricorressero eventi ad essi non attribuibili , potrebbero fruire della più vantaggiosa soluzione prevista dall art
1980-96.txt26952695rientrano le decisioni delle commissioni tributarie ) , appare del tutto ragionevole e tale da non discriminare le situazioni deicontribuenti, che vanno necessariamente riferite alle diverse fasi del rapporto tributario ( amministrative e contenziose ) , come risultavano venute
1981-187.txt29542954cost . ma anche l art . 3 primo comma , cost . , in rapporto a tutti gli altricontribuentioltre che la riserva di legge statale sulle esenzioni fiscali . basta al riguardo porre mente al meccanismo escogitato dalla
1981-187.txt30493049ma così il tributo viene effettivamente , anche se indirettamente , pagato dalla finanza regione , non gravando più sulcontribuente, e si consegue , sì la effettiva parità di trattamento retributivo , ma si consegue , prima ancora ,
1981-187.txt31273127e costituzionalmente legittimo , quando disponga una maggiorazione del trattamento economico di alcuni pubblici dipendenti al fine di esonerare talicontribuentidal pagamento , sia pur solo parziale , delle imposte dovute secondo il sistema tributario . e poi appena il
1981-33.txt9191artt . 3 e 53 della costituzione della esclusione dalla applicabilità del decreto legge n . 660 del 1973 deicontribuenti, i quali abbiano provveduto al pagamento del tributo richiesto in pendenza della controversia ” sotto l impulso di atti
1981-33.txt130130di atti coattivi ” ; in altre parole , sotto la minaccia di riscossione coattiva mediante esecuzione sui beni delcontribuentestesso . come ha esattamente visto l avvocatura dello stato ( e come risulta dagli atti di causa ) ,
1981-33.txt191191di carattere conseguenziale ( diritto a rimborso ) rispetto al tema di carattere preliminare ( possibilità o meno per ilcontribuentedi chiedere l applicazione dell art . 6 ) . è ovvio che , solo se si accertasse la illegittimità
1981-33.txt221221. è ovvio che , solo se si accertasse la illegittimità costituzionale della inapplicabilità della norma a questa categoria dicontribuenti, verrebbero in discussione sia le conseguenze a proposito della ripetibilità delle quote eccedenti l imposta già pagate , sia
1981-33.txt312312vivente ” sul tema proposto al giudizio di questa corte si è affermata la inapplicabilità dell art . 6 aicontribuentiche abbiano già pagato l imposta sia pure ” sotto l impulso di atti coattivi ” . non è tuttavia
1981-33.txt664664o versamenti di somme rigidamente prefissate in base a criteri ex lege , può non sempre riuscire vantaggiosa per ilcontribuente. di qui il carattere non assolutamente ” universale ” della applicazione del decreto , che intende sì eliminare il
1981-33.txt754754corte consiste pertanto nel quesito circa la legittimità costituzionale della esclusione dalla sfera di applicabilità dell art . 6 deicontribuentiche hanno già pagato le imposte suppletive quando gli uffici tributari si siano avvalsi della facoltà di procedere a riscossione
1981-33.txt827827pagato e di chi può definire la controversia pagando . né la diversità di trattamento tra queste due categorie dicontribuentiè irragionevole , nel senso che la differenza presupposta come criterio di distinzione corrisponde alle finalità assunte dal legislatore e
1981-33.txt10211021dell introito in quella sede conseguito . né si può trascurare che le disparità di trattamento suscettibili di prodursi tracontribuentiin situazioni in apparenza analoghe non differiscono sostanzialmente da quelle che , per effetto dell automatismo caratterizzante il provvedimento ,
1981-49.txt12681268redditi dei coniugi ; sia perché prevederebbe un trattamento diverso , privo di razionale giustificazione , solo nei confronti deicontribuenticoniugati , che non possono godere della detrazione ulteriore di lire 36.000 , spettante invece a tutti i contribuenti non
1981-49.txt12871287dei contribuenti coniugati , che non possono godere della detrazione ulteriore di lire 36.000 , spettante invece a tutti icontribuentinon coniugati . la questione in questi termini è fondata e rimane assorbito l esame delle altre censure . nella
1982-121.txt579579parte del notaio rogante , con le conseguenti ulteriori sanzioni , il diverso pregiudizio che in fatto potrebbe derivare alcontribuentenelle due ipotizzabili situazioni non assumerebbe rilievo costituzionale . e ciò anche a prescindere dalla considerazione che nel caso della
1982-121.txt613613prescindere dalla considerazione che nel caso della mancata tempestiva dichiarazione si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi delcontribuentee del notaio , mentre nel caso di dichiarazione non accompagnata dalla prescritta documentazione delle spese incrementative del valore iniziale
1982-122.txt6868nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dalcontribuentea favore proprio o dei familiari conviventi , al mantenimento dei quali è obbligato . si dubita , infatti ,
1982-122.txt105105dubita , infatti , nell ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un ingiustificata situazione di privilegio fiscale per icontribuentipiù abbienti , sottraendo alla base imponibile spese che sono viceversa indice di maggiore capacità contributiva . 2 . la
1982-122.txt190190infatti non sussiste , alla luce degli atti di causa . nel giudizio a quo , in effetti , ilcontribuenteaveva chiesto il riconoscimento di alcune detrazioni da lui operate nella denuncia dei redditi conseguiti nel 1971 , che l
1982-122.txt240240sede di revisione . successivamente alla proposizione del ricorso lo stesso ufficio , sulla base della nuova documentazione prodotta dalcontribuente, aveva riconosciuto le detrazioni relative a tributi pagati , a premi di assicurazione sulla vita e ad interessi passivi
1982-134.txt155155sempre ritenuta applicabile alle spese per cure mediche e chirurgiche . nella specie sottoposta alla commissione tributaria di bolzano ilcontribuenteaveva denunziato spese per complessive lire 2.239.830 sostenute da lui e dalla moglie per cure medico chirurgiche chiedendo la detrazione
1982-134.txt406406del legislatore costituzionale ( nell art . 53 cost . ) è quello di far sì che ogni cittadino diventicontribuentein relazione non al reddito e , quindi , alla ricchezza prodotta , ma a quella di cui abbia la
1982-134.txt450450. la corte non può condividere questa interpretazione del precetto costituzionale che la commissione tributaria ha mutuato dalla dichiarazione delcontribuentesopra riportata . restringere la tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senza
1982-142.txt328328onorari , il domicilio o la residenza dei percipienti nel territorio dello stato e la loro indicazione da parte delcontribuente, hanno dubitato della legittimità costituzionale di essa . 3 . la questione è fondata . la legge tributaria allorché
1982-142.txt462462quanto riguarda l assistenza diretta , sia per quanto riguarda la deducibilità delle spese di cura sostenute in proprio dalcontribuente, la legislazione nazionale postcostituzionale offre il quadro di un evoluzione nel senso della più estesa tutela del bene della
1982-142.txt723723prima che dopo la riforma sanitaria del 1978 , il legislatore tributario ha preso in considerazione le spese erogate dalcontribuenteper queste cure e , proprio in relazione al precetto dell art . 32 cost . , le ha ritenute
1982-142.txt12261226ricorrere all estero , per riconoscere quale iniquità costituirebbe negare , in tali casi , la deducibilità delle spese alcontribuenteche ha dovuto sostenerle . le considerazioni fin qui svolte convincono la corte che l art . 10 , lett
1982-143.txt487487imposizione tributaria e capacità contributiva ( artt . 3 e 53 cost . ) , osservando in proposito che icontribuenti, i quali nel 1976 hanno pagato interessi passivi per importi superiori a tre milioni di lire nel convincimento di
1982-143.txt834834, come mutuatario , dall imprenditore che aveva costruito l intero edificio e che aveva poi trasferito un appartamento allacontribuente, la quale , oltre al pagamento del prezzo pattuito , si era accollata la parte di mutuo residuale .
1982-143.txt921921fattispecie normativa indicata dalla legge ricorre egualmente , tanto nel caso in cui il mutuo sia stato originariamente contratto dalcontribuente, quanto in quello nel quale il contribuente debba rispondere per effetto dell accollo posto in essere a seguito di
1982-143.txt929929tanto nel caso in cui il mutuo sia stato originariamente contratto dal contribuente , quanto in quello nel quale ilcontribuentedebba rispondere per effetto dell accollo posto in essere a seguito di accordo con l originario mutuatario . pertanto ,
1982-143.txt12621262da mutui garantiti da ipoteca su immobili , ritenendo così di frapporre un serio ostacolo all eventuale condotta fraudolenta delcontribuente. sotto il primo aspetto , il legislatore evidentemente opinò che il carattere reale del mutuo meglio consentisse all amministrazione
1982-143.txt16711671tributo ; si tratta , invero , di elementi che incidono negativamente sul reddito , cioè su quella ricchezza delcontribuentedalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese pubbliche . spetta però al legislatore , secondo le sue
1982-143.txt17711771di tre milioni stabilito dal legislatore come è dato dedurre sulla base dell attuale condizione economica media della generalità deicontribuentibeneficiari di tale deduzione . il che tanto più è da ritenere in quanto il legislatore appare orientato nel senso
1982-143.txt22022202già pronunciata ritenendone la legittimità costituzionale proprio in forza della diversità di situazioni sopra indicate tra le due categorie dicontribuenti( sent . 26 maggio 1971 n . 107 ) . deve , perciò , dirsi conclusivamente sul punto che
1982-143.txt24962496; ciò , secondo i giudici a quibus , contrasterebbe con il principio della capacità contributiva , in quanto icontribuentinon potevano prevedere il maggior onere della imposta nel momento in cui il reddito è maturato . la questione non
1982-143.txt25712571, ha carattere oggettivo perché si riferisce a indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi delcontribuente. pertanto non sembra conferente il richiamo , contenuto nelle ordinanze di rimessione , al convincimento dei contribuenti anziché alle
1982-143.txt25892589soggettivi del contribuente . pertanto non sembra conferente il richiamo , contenuto nelle ordinanze di rimessione , al convincimento deicontribuentianziché alle loro effettive possibilità di sopportare il prelievo fiscale . indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca
1982-143.txt26162616sopportare il prelievo fiscale . indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco econtribuentela esclusione del ricorso a leggi retroattive in materia tributaria . tale criterio orientativo , al quale il legislatore dovrebbe
1982-151.txt9191questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale venivano in discussione la dichiarazione dei redditi di unacontribuentee la conseguente liquidazione dell imposta irpef relative all anno 1977 . è bene , perciò , precisare che le
1982-151.txt277277per quelle ” di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione ” , sostenuti dalcontribuente( art . 10 , primo comma lettera d ) , anche quando erogate in favore di una delle persone
1982-151.txt327327diversa dai figlio affiliati , purché tale persona non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con ilcontribuenteo percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria ( art . 15 , secondo comma , numero
1982-151.txt441441costituzionale delle precitate norme di legge , ostative , nella interpretazione da lui accolta , all accoglimento del ricorso delcontribuente. 3 . la questione non è fondata . ciò che viene anzitutto in discussione è la legittimità della determinazione
1982-151.txt480480della determinazione ad opera del legislatore di un limite direddito nel caso specifico , della persona nei cui confronti ilcontribuenteè tenuto agli alimenti per l applicazione di una determinata normativa . ora , è evidente che la fissazione di
1982-151.txt587587decisivo e scriminante è il livello del reddito della persona che ha diritto alla prestazione degli alimenti da parte delcontribuenteinteressato , neppure può prospettarsi , dal momento che ne manca l indispensabile presupposto . quanto alla legittimità della fissazione
1982-151.txt852852dall art . 433 del codice civile , diversa dai figli o affiliati , possa considerarsi fiscalmente a carico delcontribuente, obbligato agli alimenti nei suoi confronti ; abilitando perciò quest ultimo ad una detrazione d imposta per carico di
1982-151.txt898898anche alla deduzione di alcuni degli oneri , tra quelli dichiarati deducibili dal precedente art . 10 , che ilcontribuentedocumenti di aver sopportato in favore del vivente a carico . decisiva è , dunque , lasituazione di quest ultimo
1982-151.txt987987caso il legislatore ritiene il primo fiscalmente a carico del secondo . perciò , gli scopi per i quali ilcontribuentedocumenti di aver sopportato determinate spese in favore dell alimentando possono acquistare rilievo soltanto se ricorrono i presupposti testé ricordati
1982-151.txt11361136433 c.c . , essa non può che essere valutata alla stregua dei medesimi criteri dettati per la generalità deicontribuenti.
1982-186.txt162162una denuncia dei redditi infedele rispetto a chi l abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa delcontribuente, impedendogli di dimostrare il proprio reddito netto effettivo . 3 . la questione non è fondata . l art
1982-186.txt369369600 ( ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ” ) deve essere fornita dallo stessocontribuentee deve consistere nel dimostrare che il contribuente medesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta
1982-186.txt377377accertamento delle imposte sui redditi ” ) deve essere fornita dallo stesso contribuente e deve consistere nel dimostrare che ilcontribuentemedesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta delle sue scritture e per la regolare conduzione
1982-186.txt426426canto la disposizione contenuta nei due citati commi è del tutto coerente con un sistema impositivo fondato sulla dichiarazione delcontribuente, chiamato a rendere noti tutti gli elementi ( attivi e passivi ) che concorrono a formare la base imponibile
1982-186.txt453453gli elementi ( attivi e passivi ) che concorrono a formare la base imponibile : è , perciò , ilcontribuenteche deve fornire alla finanza gli elementi sostanziali che valgano a dimostrare l effettivo ammontare delle sue entrate e ,
1982-186.txt505505senso negativo , salvo , ovviamente , il controllo della finanza medesima . soltanto in assenza di qualsiasi dichiarazione delcontribuente, e cioè in una situazione ben diversa da quella alla quale si rifà l art . 74 , la
1982-186.txt834834quanto alla asserita violazione dell art . 53 , si rileva che la determinazione del quantum del tributo che ilcontribuenteè tenuto a corrispondere ben può essere dalla legge subordinato alla osservanza di taluni obblighi , come appunto avviene nella
1982-196.txt159159natura di organi amministrativi si avrebbe violazione dell art . 24 primo comma , cost . , in quanto ilcontribuenteè obbligato ad esperire un ricorso amministrativo prima di scegliere fra il ricorso alla commissione tributaria centrale o alla corte
1982-196.txt22072207, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo altresì la partecipazione dei difensori delcontribuentenel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello stato . successivamente alle ordinanze di rimessione , l art .
1982-196.txt27832783. ) , poiché non può affatto dirsi che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali consenta alcontribuentedi meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese , il che avviene indipendentemente dal fatto
1982-243.txt171171art . 44 dispone , senza che ciò sia stato previsto nelle citate norme della legge delega , che ilcontribuentedeve chiedere con istanza alla commissione competente ed entro sei mesi dal termine fissato dalla legge ( e , per
1982-243.txt819819del 1972 , nella parte in cui non estende la proroga dei termini ivi accordata nel caso di morte delcontribuente, anche al caso di perdita della capacità , ha pareggiato le due situazioni ( morte o perdita della capacità
1982-243.txt942942pervenirsi nel caso , sottoposto alla commissione tributaria centrale che ha sollevato la questione , in cui la morte delcontribuentericorrente si sia verificata anteriormente all entrata in vigore della norma che ha introdotto l istanza di trattazione del ricorso
1982-243.txt13821382essere applicate ” , mentre ” la previsione di una così severa e rigida ipotesi di decadenza a carico delcontribuentee la sanzione comminata dalla estinzione del rapporto tributario abbisognavano . . . di un accenno , anche generico ,
1982-243.txt15091509le disposizioni dei primi tre commi dell art . 44 del decreto n . 636 ” non precludono sicuramente aicontribuentila possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale dei loro diritti , né introducono una complicazione processuale . . . ,
1982-243.txt18571857commina . . . la stessa sanzione per l omessa presentazione dell istanza di trattazione del ricorso sia per ilcontribuenteassistito da difensore tecnico , sia per il contribuente che si difende personalmente ” . il giudice a quo si
1982-243.txt18661866omessa presentazione dell istanza di trattazione del ricorso sia per il contribuente assistito da difensore tecnico , sia per ilcontribuenteche si difende personalmente ” . il giudice a quo si diffonde ampiamente nella critica alla sentenza n . 63
1982-243.txt19321932la medesima sanzione di estinzione del processo tributario per mancata presentazione della istanza di trattazione , sia a carico delcontribuenteassistito da difensore tecnico , sia a carico del contribuente che si difende personalmente . 8 . la questione non
1982-243.txt19421942presentazione della istanza di trattazione , sia a carico del contribuente assistito da difensore tecnico , sia a carico delcontribuenteche si difende personalmente . 8 . la questione non è fondata . già al punto 4 della più volte
1982-243.txt19851985n . 63 del 1977 la corte l ha implicitamente affrontata negando ogni rilevanza alla diversità delle condizioni economiche deicontribuentiai fini della conoscenza della disposizione che istituiva l obbligo della istanza di trattazione del ricorso . le condizioni economiche
1982-243.txt20182018di trattazione del ricorso . le condizioni economiche , infatti , si riflettono sulla maggiore o minore possibilità per ilcontribuentedi farsi assistere da un difensore tecnico . ora la commissione tributaria di roma sposta la questione sulla diversa possibilità
1982-243.txt20542054la questione sulla diversa possibilità di ricordare la pendenza di un procedimento instaurato molti anni prima , da parte delcontribuentee del suo difensore . senonché è di tutta evidenza che , una volta che il contribuente è ammesso a
1982-243.txt20712071da parte del contribuente e del suo difensore . senonché è di tutta evidenza che , una volta che ilcontribuenteè ammesso a difendersi nella controversia tributaria sia personalmente , sia con l assistenza di un difensore tecnico , termini
1982-243.txt21372137tecnico sia stata dalla parte esercitata o no . quando poi si volesse attribuire rilievo alla diversa possibilità economica deicontribuentidi farsi assistere dal difensore tecnico , si porrebbe una questione relativa alla conseguenza di una supposta diversa capacità di
1982-63.txt397397b ) rispetto al provvedimento della commissione tributaria di sanremo , si deduce l inammissibilità della prospettata questione perché ilcontribuenteha chiesto nel corso del giudizio la sospensione del procedimento di riscossione coattiva richiamando l art . 700 cod .
1982-63.txt698698di finanza sul presupposto ritenuto dal legislatore che tale organo possa meglio di ogni altro valutare comparativamente la posizione delcontribuentee l interesse dello stato alla riscossione dei tributi , nel quadro dell andamento complessivo dell attività tributaria ; intuitivamente
1982-63.txt22752275di essa , ma hanno l esclusiva funzione di condizionare l esazione del tributo . solo formalmente il ricorso delcontribuentesi indirizza contro gli atti dell amministrazione finanziaria , ma , in sostanza , esso investe il presupposto su cui
1982-88.txt2626. come si evince dalla narrativa , la corte d appello di palermo doveva giudicare della responsabilità penale di uncontribuenteche aveva denunciato nel 1971 , con riferimento all anno 1970 , un reddito che secondo le risultanze di un
1982-88.txt5353con riferimento all anno 1970 , un reddito che secondo le risultanze di un concordato fra un mandatario dello stessocontribuentee l ufficio delle imposte sarebbe stato invece prodotto nell anno 1969 e avrebbe dovuto quindi essere denunciato nell anno
1982-88.txt7777delle imposte sarebbe stato invece prodotto nell anno 1969 e avrebbe dovuto quindi essere denunciato nell anno 1970 . ilcontribuenteaveva chiesto in tribunale ( dove era stato condannato ) , e chiedeva in appello , di essere ammesso a
1982-88.txt186186giudice penale all esito di un procedimento amministrativo ” e quindi , nella specie , precludeva la prova invocata dalcontribuenteal fine di escludere il fatto reato imputatogli . la corte dubitava quindi della costituzionalità del detto vincolo che “
1982-88.txt404404che il reddito del quale si discuteva fosse stato percepito nel 1969 ( non nel 1970 , come sostenuto dalcontribuente) risultava da un ” concordato al riguardo intervenuto il 17 febbraio 1972 tra l ufficio impositore e un legale
1982-88.txt429429” concordato al riguardo intervenuto il 17 febbraio 1972 tra l ufficio impositore e un legale da lui ( ilcontribuente) incaricato ” . esattamente il giudice a quo ha attribuito al concordato il valore di un atto amministrativo ,
1982-88.txt506506prevalente dottrina , escludendo il carattere transattivo del concordato , lo qualificano come un atto di accertamento autoritativo cui ilcontribuentepresti adesione ; comunque , come ” atto amministrativo ” , che esclude ogni connotato del provvedimento giurisdizionale . ora
1982-89.txt29762976ogni considerazione . esso è stato richiamato dal giudice istruttore di frosinone , per la disparità di trattamento fra icontribuentiin quanto ” si verrebbe a perseguire immediatamente solo il piccolo evasore meno abbiente . economicamente impossibilitato a rivolgersi a
1982-89.txt30803080112 della costituzione , del sistema scelto dal legislatore , e una volta che questo è eguale per tutti icontribuenti, non si può invocare l art . 3 per la supposta diversa capacità di utilizzare la normativa di legge
1983-210.txt440440e 44 del più volte citato d.p.r . n . 636 del 1972 nella parte in cui l obbligo delcontribuentedi presentare alla commissione istanza di fissazione del ricorso sussiste sempre a pena di estinzione della procedura anche nell ipotesi
1983-210.txt500500ancora insediate siano stati presentati ai competenti uffici giudiziari . assume il giudice a quo che in questo caso ilcontribuenteavrebbe già espresso senza equivoci la propria volontà di trattazione del ricorso , sicché il pretendere a pena di estinzione
1983-239.txt17141714di aree fabbricabili , apparendo ineccepibile la liquidazione separata delle aree rispetto a quella dei fabbricati , nonché fra icontribuentidi diversi comuni , dato che questi devono pur sempre , nel deliberare la misura delle aliquote , attenersi ai
1983-239.txt36863686escludendo dall imposta decennale gli immobili appartenenti a persone fisiche , darebbe ” luogo ad un diverso trattamento tributario fracontribuentiproprietari di immobili ” ( firenze : r.o . 659 / 1982 ) , nel senso che stabilirebbe ” due
1983-239.txt37093709immobili ” ( firenze : r.o . 659 / 1982 ) , nel senso che stabilirebbe ” due categorie dicontribuenti” ( pisa : r.o . 535,536 / 1979 e mondovì : r.o . 447 / 1982 ) , “
1983-247.txt10301030. 42 del decreto n . 600 concerne gli avvisi mediante i quali l amministrazione finanziaria porta a conoscenza deicontribuentigli accertamenti in rettifica e gli accertamenti di ufficio ; l art . 61 del decreto medesimo regola i ricorsi
1983-310.txt329329altre due disposizioni . né a tale carenza può sopperire la semplice indicazione , che trattasi di questioni sollevate dalcontribuenteappellante , restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza , attraverso l apposito
1983-76.txt459459stessa ordinanza , su un ricorso proposto contro la cartella esattoriale relativa all applicazione dell irpef sul reddito posseduto dalcontribuentenel 1974 e dichiarato nel 1975 . ma le disposizioni dei denunciati artt . 4 e 5 , comma primo
1983-76.txt959959, esse , come esposto in narrativa , provengono da due procedimenti vertenti sulla deduzione , dal reddito dello stessocontribuente, degl interessi passivi del mutuo ipotecario gravante sull appartamento adibito ad abitazione della famiglia ed intestato alla moglie :
1983-76.txt992992abitazione della famiglia ed intestato alla moglie : il primo procedimento ha riferimento alla dichiarazione per l irpef presentata dalcontribuentenel 1975 per il reddito posseduto nel 1974 ; il secondo alla dichiarazione presentata nel 1976 per il reddito del
1983-76.txt22832283ripercussioni nell ormai consolidato sistema di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato , che esonera larga parte deicontribuentida adempimenti ed oneri connessi con l obbligo della dichiarazione dei redditi ” . il legislatore , dunque , nell
1983-76.txt28452845, alla lett . c ) del comma primo , che gl interessi passivi fossero dedotti dal reddito complessivo delcontribuente, anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto dal medesimo , ma dalla moglie , il cui reddito
1983-76.txt34673467relativi ad un mutuo , trova puntuale e razionale applicazione il principio che l onere viene dedotto dal reddito delcontribuenteche lo sostiene ; e cioè , nel caso , dal reddito del mutuatario , giuridicamente tenuto ( artt .
1983-76.txt38913891tanto al momento dell acquisizione dell immobile , quanto in costanza della sua destinazione ad alloggio del nucleo familiare delcontribuenteche lo possiede . ma , come si è affermato nella sentenza n . 179 del 1976 , e si
1984-178.txt296296relazione alle deduzioni sull imponibile ilor previste dallo stesso articolo ai commi precedenti , stabilisce l onere della richiesta delcontribuenteall atto , o comunque nei termini per la dichiarazione dei redditi . i giudici a quibus , ritenuto il
1984-178.txt416416. n . 599 del 1973 riproduce quasi integralmente il contenuto ) , non contempla alcuna richiesta da parte delcontribuente. e ciò a differenza di quanto disposto nel successivo n . 6 dello stesso art . 4 della legge
1984-178.txt535535della ” perentorietà ” , cioè , del termine posto dalla denunciata norma per la richiesta , da parte delcontribuente, delle deduzioni sull imponibile ilor previste dallo stesso art . 7 nei commi precedenti . secondo tale interpretazione ,
1984-178.txt557557delle deduzioni sull imponibile ilor previste dallo stesso art . 7 nei commi precedenti . secondo tale interpretazione , ilcontribuenteche abbia omesso di effettuare la richiesta nella dichiarazione annuale ( o , se esonerato dall obbligo della dichiarazione ,
1984-178.txt867867successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi , allorché sia comunque portata a conoscenza delcontribuente, in concreto , la pretesa impositiva . il che avviene , o con la emissione e notifica dell avviso
1984-178.txt906906dell avviso di accertamento o , in mancanza dell accertamento , con la pubblicazione del ruolo e la notificazione alcontribuentedella cartella esattoriale . in questa seconda ipotesi , infatti , è stata riconosciuta l ammissibilità del ricorso contro il
1984-178.txt946946il ruolo per far valere motivi sostanziali relativi all accertamento . nel caso , poi , dell autotassazione , ilcontribuentepuò ricorrere , a norma dell art . 16 del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 ,
1984-178.txt12941294loro concreta applicazione . nel caso in esame la previsione , nella legge delegata , della richiesta da parte delcontribuentesi spiega come rilevato anche dalla richiamata giurisprudenza della corte di cassazione con la considerazione che la riduzione dell imponibile
1984-178.txt15041504dirette , contribuisce indubbiamente , nell id quod plerumque accidit , alla più spedita definizione del rapporto tra fisco econtribuente. infine , quanto all ulteriore argomento addotto , e cioè che la legge di delega per la riforma tributaria
1984-178.txt15901590riduzione dell aliquota di imposta nello stesso numero accordata alle cooperative , contempla , invece , espressamente la richiesta delcontribuente, la corte osserva che da ciò non può certo desumersi la volontà del legislatore delegante di escludere , nel
1984-217.txt104104parte in cui , a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari , comportano la conseguenza che ilcontribuenteavente domicilio in un comune compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e , quindi , della corrispondente commissione tributaria
1984-217.txt354354giudiziaria di tribunale diverso da quello nel cui ambito trovasi quel comune . in tal caso , infatti , ilcontribuentedovrebbe rivolgersi a tribunale diverso da quello naturale a norma della legge n . 825 . ma tale presupposto non
1984-238.txt6666modificazioni nella legge 15 febbraio 1973 , n . 9 , venne disposta a favore dell amministrazione finanziaria e deicontribuentila proroga al 30 giugno 1974 dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte
1984-238.txt233233derivanti dalla descritta situazione , e particolarmente dalla necessaria sospensione delle verifiche di cassa nei rimanenti uffici . per icontribuenti, poi , alleviava gli ostacoli nell adempimento delle formalità e degli atti imposti dalla legge anche a tutela dei
1984-238.txt11291129data di entrata in vigore della legge stessa e scadenti nell anno 1976 indurrebbe una disparità di trattamento fra icontribuentie la pubblica amministrazione , a favore della quale rimarrebbe sempre in vigore la proroga dei termini stabilita in via
1984-238.txt12151215amministrazione al 5 dicembre 1975 , e beneficerebbero quindi sempre della sospensione , a differenza di quanto accadrebbe per icontribuenti, che potrebbero fruire della sospensione solo per i termini effettivamente in corso al 5 dicembre 1975 . per quanto
1984-238.txt15911591diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata . né può tacersi che la posizione dello stato e deicontribuentinella situazione descritta non era raffrontabile , date le precipue esigenze finanziarie cui la disciplina censurata corrispondeva . ma ,
1984-238.txt16461646normativo specifiche indicazioni circa i soggetti destinatari , è da ritenere che la previsione riguardi sia l amministrazione che ilcontribuente. ciò comporta parità di trattamento normativo ed esclude , anche sotto tale profilo , la violazione del principio di
1984-238.txt258025801975 la tendenza era quella di normalizzare la materia della scadenza dei termini . pertanto era da ritenere che icontribuentii quali avevano operato dopo l entrata in vigore della legge stessa ( 5 dicembre 1975 ) erano in regime
1984-238.txt26532653la rimessione in termini di tutti coloro che li avevano lasciati decadere , ed avrebbe finito con il premiare icontribuentiche si erano comportati meno diligentemente di quelli che invece avevano pagato quanto dovuto . queste considerazioni costituiscono una valida
1984-238.txt26962696giustificazione dell esclusione lamentata , e in funzione di esse si delinea in modo evidente la diversità delle situazioni deicontribuentiche avevano operato prima e dopo l entrata in vigore della legge del 1975 . diversità che vale ad escludere
1984-238.txt27342734vale ad escludere la sussistenza del lamentato vizio di illegittimità . parallele considerazioni valgono anche ad escludere la disparità fracontribuentee amministrazione , sostenuta in quanto gli avvisi di accertamento in virtù della proroga potrebbero essere notificati dall amministrazione in
1984-238.txt27732773amministrazione in regime di favore . invero la posizione della p.a . caratterizzata dalle descritte difficoltà , e quella deicontribuenti, non sono raffrontabili e come tali sfuggono al controllo di legittimità in relazione all art . 3 cost .
1984-238.txt28332833per effetto della norma impugnata , che , secondo il giudice a quo , deriverebbe dall opinione ragionevolmente formatasi neicontribuentiche la proroga in discussione sarebbe stata concessa , il che poi non avvenne . è infatti evidente che una
1984-239.txt339339anno per anno , l aliquota del contributo , mentre spettano alla giunta la valutazione del reddito complessivo di ciascuncontribuente, la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola dei contribuenti . il ruolo dei
1984-239.txt355355reddito complessivo di ciascun contribuente , la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola deicontribuenti. il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal prefetto ; e la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha
1984-239.txt360360, la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola dei contribuenti . il ruolo deicontribuentiè reso esecutorio dal prefetto ; e la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo ” con le forme
1984-239.txt404404privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse comunali ” . contro la determinazione dell imponibile fatta dalla giunta , ilcontribuentepuò presentare ricorso al consiglio della comunità , e contro la decisione del consiglio è ammesso il ricorso ad una
1984-239.txt527527all uopo che il ricorso verte sulla richiesta di sospensione di un provvedimento ( iscrizione del ricorrente nella matricola deicontribuentidella comunità ) di carattere amministrativo , data la riconosciuta natura di enti pubblici delle comunità israelitiche ; poiché tale
1984-239.txt705705dell autorità giudiziaria ordinaria sugli atti da questi compiuti , fra cui , appunto , la formazione del ruolo deicontribuenti. in proposito , deve considerarsi che il giudice a quo non ha mancato di pronunciarsi sull eccezione medesima ,
1984-277.txt21272127pubbliche dovrebbe essere compresso in proporzione di un coefficiente di segno negativo pari al coefficiente di rivalutazione dei rediti deicontribuenti( non dei soli lavoratori ) ; altrimenti i conti , su cui l art . 53 si adagia ,
1984-292.txt55915591mano disposti possono nascere , come nel caso di specie , dubbi interpretativi , che nei rapporti tra fisco econtribuentinuocciono alla loro certezza e speditezza , risolvendosi altresi in aggravio per la già gravosa attività dei giudici di qualsiasi
1985-104.txt8484tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dalcontribuentenei singoli anni cui si riferiscono , non superano il minimo imponibile . il giudice a quo prospetta il dubbio
1985-104.txt258258da tale forma di tassazione dei redditi da emolumenti arretrati quando questi , cumulati con gli altri redditi percepiti dalcontribuentenei singoli anni cui si riferiscono , non superano il minimo imponibile . tale mancata previsione genera effettivamente una discriminazione
1985-109.txt681681516 , con i quali ( citiamo dal secondo testo : artt . 25 , 29 e 30 ) icontribuentiche siano incorsi in violazioni della normativa iva sono ammessi , allorché non sia intervenuto accertamento definitivo , a presentare
1985-112.txt274274in funzione ” obiettiva ” del reddito percepito ) , in quanto consente , mediante pattuizioni private , che ilcontribuentesi sottragga a quanto dovuto in proporzione alle sue condizioni economiche effettive , trasferendo in tutto o in parte l
1985-113.txt11541154diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale , in punto di presunzioni o condizioni di prova , lasciasse alcontribuentel onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti , ovvero ponesse particolari
1985-159.txt382382per sopperire ai bisogni dell intera collettività locale , si fa gravare l onere fiscale su una sola cerchia dicontribuenti, delimitata in difformità dai canoni di ragionevolezza e di capacità contributiva . il tar del veneto deduce , per
1985-159.txt923923di lusso , e perciò esente dall ilor e non invece al coacervo dei redditi derivanti dagli immobili posseduti dalcontribuentein uno stesso comune . è infatti dedotto che per questa via il possessore di più fabbricati sia ingiustificatamente favorito
1985-159.txt18151815dei fabbricati soggetto all ilor , i quali fruiscono di agevolazioni non concesse , a parità di condizioni , aicontribuentidi altri comuni , dove invece è fissata una aliquota superiore all 8 % . sempre sul presupposto che l
1985-159.txt21362136) , operi in relazione al reddito di un singolo cespite o a quello complessivo delle unità immobiliari possedute dalcontribuentenel comune . evidentemente , nell un caso o nell altro , chi ha impugnato l istituzione della socof avanti
1985-159.txt27312731materia di prestazioni patrimoniali ; e per questa via si affaccia altresì il sospetto dell ingiustificata disparità nel trattamento deicontribuenti, che differirebbe da un comune all altro senza la guida di idonei ed uniformi criteri , con la conseguente
1985-159.txt32333233territorio . 4 . 2 detto ciò , vien meno qualsiasi ragione per ritenere irrazionale la differenza nel trattamento deicontribuenti, che deriva dalla scelta compiuta da ciascun comune , in ordine all applicazione della sovraimposta , nella propria sfera
1985-159.txt33293329deve adottarsi con riguardo all irrazionalità che il tar di brescia ravvisa , sempre per impugnare il diseguale trattamento deicontribuenti, nel sistema di applicazione delle aliquote . va precisato che tale ultima questione è stata definita con pronunzia di
1985-159.txt38753875che l aliquota aumenta con il crescere del reddito , presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale delcontribuente, e viene in forza dell invocata statuizione a governare le imposte personali : sono queste che debbono essere tecnicamente
1985-159.txt43354335l idoneità del soggetto a corrispondere l onere imposto è stata determinata , certo , discriminando fra le categorie deicontribuenti, ma in relazione a quel certo presupposto , con il quale la prestazione pecuniaria è , pur sempre ,
1985-159.txt49684968che , una volta previsto , non potrebbe essere disvoluto dal legislatore fiscale , senza violare un diritto soggettivo delcontribuenteall esonero , scaturente , in ultima analisi , dall art . 53 cost . . il ragionamento è ,
1985-179.txt695695vede . . . come possa giustificarsi la esclusione dall obbligo di versare il contributo , di altre fasce dicontribuentiquali i portatori di redditi di fabbricati , terreni , capitali , i portatori di reddito da lavoro che pure
1985-284.txt222222dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi . in effetti l onere imposto alcontribuentedi presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati richiamerebbe in vita , in caso di omissione , tutto il sistema
1985-284.txt14341434, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la precedente normativa . la facoltà accordata aicontribuentiè venuta così a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione ,
1985-284.txt14861486che avrebbe comportato per l amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile , cui poteva non corrispondere l interesse degli stessicontribuenti. nessuno , quindi , degli invocati parametri costituzionali è stato violato , essendo le norme impugnate dirette proprio alla
1985-284.txt18181818del t . u . 29 gennaio 1958 , n . 645 che ” se il tenore di vita delcontribuenteod altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica ,
1985-284.txt18531853quello risultante dalla denuncia analitica , il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita delcontribuenteo ad altri elementi o circostanze di fatto ” . essendo fuori discussione la legittimità in se stessa del ricorso
1985-284.txt18971897del reddito complessivo , risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita delcontribuentee della sua famiglia , così da potere attribuire una quota al marito e un altra alla moglie . ogni
1985-313.txt165165l atto di declaratoria di inammissibilità o di rigetto della domanda di condono , nonostante la sussistenza dell interesse delcontribuentealla tutela giurisdizionale di merito del rapporto tributario . e ciò in riferimento all art . 3 cost . ,
1985-313.txt591591gli atti del procedimento di riscossione sono in funzione della realizzazione dell esazione del tributo ; che il ricorso delcontribuenteai giudici tributari ed ordinari è , in ogni caso , diretto a contestare la sussistenza e l entità dell
1985-313.txt10561056ad essi dal legislatore . essi , siccome suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva delcontribuente, sono immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari . non sarebbe certamente giustificabile , specie sul piano costituzionale ( artt
1985-313.txt11251125di condono . tanto più che detti atti potrebbero essere meramente eventuali e non sempre ipotizzabili . la tutela delcontribuenterisulterebbe certamente aggravata e limitata . del resto , l interpretazione compiuta trova conforto nella relazione ministeriale allo stesso d.p.r
1985-313.txt12261226tributario come giudizio sul credito di imposta e sulla correlata obbligazione ; che si è voluto assicurare la tutela delcontribuente, in ogni caso , dinanzi agli organi più tecnicamente idonei , quali le commissioni tributarie , e ciò in
1985-85.txt718718, ai fini della determinazione del reddito complessivo , ” i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con ilcontribuente, compresi i figli naturali , i figli adottivi , gli affiliati e i figli dell altro coniuge ” .
1986-111.txt187187violazioni . sono , dunque , le nuove norme tributarie a disporre innanzitutto i vari obblighi sostanziali e formali deicontribuenti: obblighi che già configurano quei precetti che non restano , perciò , affidati all inventiva del legislatore delegato .
1986-116.txt9898, in materia di imposta sul valore aggiunto ( iva ) e per il caso di violazioni da parte delcontribuente, di evitare la irrogazione della pena pecuniaria mediante il versamento di una somma pari al sesto del massimo della
1986-116.txt184184la commissione tributaria di matera anche con l art . 53 ) , per una disparità di trattamento fra icontribuentioggetto di controllo cartolare e segnatamente quelli che avessero a presentare , spontaneamente , una rettifica di precedente dichiarazione del
1986-16.txt169169concernente l effettiva allegazione dei documenti . ne consegue che , se l ufficio contesti l omessa allegazione e ilcontribuenteprotesti invece di avere allegati i documenti , questi è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante
1986-16.txt211211risultanze della ricevuta , che come s è detto non riguarda gli allegati . e poiché nella specie , ilcontribuenteha prodotto copia delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974 , vedrà il giudice di
1986-16.txt376376ordinanza gli impugnati articoli del d.p.r . n . 633 / 1972 non prevedono il rilascio di alcuna ricevuta alcontribuenteche presenta la dichiarazione annuale dell i.v.a . . al contrario , come ben osserva l avvocatura , l art
1986-172.txt8181tempestiva , seppure ridotta , entrata tributaria . è stata così prevista la possibilità di definire , a richiesta deicontribuenti, le controversie tributarie in via amministrativa , a condizioni oggettivamente predeterminate sulla base d un equo contemperamento fra le
1986-172.txt116116d un equo contemperamento fra le pretese , effettive od anche solo possibili , dell ufficio e le dichiarazioni deicontribuentistessi . come questa corte ha già avuto occasione di rilevare ( cfr . sentenze n . 32 del 1976
1986-172.txt170170nel momento in cui diveniva operante una riforma intesa a determinare un diverso e più corretto rapporto tra fisco econtribuenti, offrire a questi ultimi un mezzo non solo per chiudere le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie , od
1986-172.txt248248effetto della riforma tributaria . in particolare , per le imposte dirette da liquidare sulla base delle dichiarazioni prodotte daicontribuentied ancora suscettibili di rettifica da parte dell ufficio , l art . 3 del summenzionato provvedimento legislativo ha ammesso
1986-172.txt270270ancora suscettibili di rettifica da parte dell ufficio , l art . 3 del summenzionato provvedimento legislativo ha ammesso ilcontribuentea richiedere la definizione in via amministrativa di ogni eventuale controversia sulla base del maggiore imponibile tra quello dichiarato e
1986-172.txt768768caso in cui l ultimo imponibile accertato o definito comprenda redditi eccezionali e non più ripetibili , comporterebbe per ilcontribuenteuna situazione di particolare onerosità , rispetto ad altri cittadini in analoghe condizioni . secondo il giudice a quo ,
1986-172.txt806806a quo , invero , nei confronti della concessa possibilità di definire in via amministrativa le controversie tributarie , ilcontribuenteche versi nella descritta situazione verrebbe a ricevere , rispetto agli altri contribuenti , che negli stessi anni abbiano goduto
1986-172.txt819819via amministrativa le controversie tributarie , il contribuente che versi nella descritta situazione verrebbe a ricevere , rispetto agli altricontribuenti, che negli stessi anni abbiano goduto di uguali redditi , un trattamento differenziato privo di razionale giustificazione , essendo
1986-172.txt893893e poiché la liquidazione automatica dell imponibile viene effettuata anche sulla base di questo reddito una tantum , il medesimocontribuenteverrebbe a subire un imposizione fiscale non correlata al criterio d effettiva capacità contributiva . 3 . le sollevate questioni
1986-172.txt10481048cost . , che riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non il relativo contenzioso e la tutela giurisdizionale deicontribuenti( cfr . ordinanze di questa corte n . 367 del 1983 e n . 252 del 1985 ) .
1986-172.txt11551155, anche se ridotto . d altra parte , poiché il detto sistema poteva non sempre riuscire vantaggioso per ilcontribuente, appunto a causa della liquidazione degli imponibili secondo criteri rigidamente prefissati ex lege , non ne è stata prevista
1986-172.txt12181218stabilito che la definizione in via amministrativa delle controversie tributarie potesse aver luogo soltanto a seguito d esplicita istanza delcontribuente; quest ultimo , con l impiego della normale diligenza , ben avrebbe potuto conoscere , con assoluta precisione ,
1986-172.txt12981298pendenza venisse definita col predetto particolare procedimento automatico . questa esclusiva facoltà di scelta , egualmente concessa a tutti icontribuenti, rappresenta la più efficace garanzia dei loro interessi e la dimostrazione che il sistema introdotto costituisce , in definitiva
1986-172.txt13241324garanzia dei loro interessi e la dimostrazione che il sistema introdotto costituisce , in definitiva , un beneficio per icontribuentimedesimi : non può , pertanto , profilarsi la prospettata violazione del principio d eguaglianza . d altra parte ,
1986-172.txt13731373maggiore o minore onerosità della situazione nella quale , a seguito della richiesta di condono , venga a trovarsi uncontribuenterispetto ad un altro , basando esclusivamente tale giudizio sul diverso importo liquidato con la procedura automatica . la valutazione
1986-175.txt291291) con riguardo alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e su quella locale sui redditi che icontribuentii quali avevano lasciato scadere il termine per la presentazione della dichiarazione annuale , ed intendevano ottenere la definizione agevolata
1986-175.txt379379accertamento e definizione in presenza di accertamento . nel primo caso ( art . 19 ) , non solo icontribuentigodevano della ” definizione automatica ” , che si risolveva nel versamento , per ciascun periodo , di ” una
1986-175.txt537537dall ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l imponibile stesso e quello dichiarato dalcontribuentee di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell imponibile dichiarato ” , ovvero ” di un importo
1986-175.txt636636” ) , sia l art . 16 , primo comma , stabilendosi che potevano ottenere la definizione automatica icontribuenti, ai quali l accertamento fosse stato notificato , non più anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
1986-175.txt787787, della definizione automatica dipendevano dalla scelta discrezionale compiuta di volta in volta dai singoli uffici nei confronti di alcunicontribuenti, anziché di altri . 3 . secondo tutti i giudici a quibus , il sistema risultante dalle modifiche apportate
1986-175.txt896896a sensi della formulazione originaria dell art . 16 del decreto legge n . 429 del 1982 ” tutti icontribuenti” non accertati ” alla data del 14 luglio potevano seguire la via della definizione automatica ” , ” ciò
1986-175.txt945945amministrazione finanziaria , procedendo agli accertamenti dopo il 14 luglio 1982 ” , divide ” in due la categoria deicontribuenti” , in quanto discrimina ” gli ” accertati ” dai non accertati senza alcuna valida ragione ” e ,
1986-175.txt10021002deriverebbe esclusivamente da un fatto della pubblica amministrazione , lasciata arbitra di rettificare o meno i redditi dichiarati da alcunicontribuentia differenza dei redditi dichiarati da altri od omessi ” , nonostante che le norme tributarie non possano ” non
1986-175.txt10391039non possano ” non possedere il carattere di assoluta imparzialità ed inderogabilità ” . ma la disparità di trattamento fracontribuentisi verificherebbe anche secondo che si tratti di imposte dirette o di imposte di registro , sulle successioni e donazioni
1986-175.txt11381138che versavano nell identica situazione iniziale , e che tale ineguaglianza risulta priva di ragionevolezza . in pratica , alcunicontribuentisono ammessi alla definizione automatica , perché l ufficio finanziario competente ha omesso non importa se per inerzia o per
1986-175.txt12071207sicché gli uffici finanziari per di più con condotta difforme gli uni dagli altri vengono resi arbitri di stabilire qualicontribuentipossono beneficiare della definizione agevolata e quali ne vanno esclusi ; tanto più che i contribuenti non potevano , come
1986-175.txt12231223arbitri di stabilire quali contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata e quali ne vanno esclusi ; tanto più che icontribuentinon potevano , come si è detto , presentare dichiarazioni integrative prima del 10 novembre 1982 . non può allora
1986-178.txt15441544l imposta fosse determinata applicando all ammontare dell indennità ” l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto delcontribuentenel biennio anteriore all anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ” . l imponibile , a
1986-212.txt10531053” tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche , in ragione della loro capacità contributiva ” , considera ilcontribuentenon già quale titolare di una posizione giuridica attinente al suo patrimonio , da difendere dalle conoscenze e ingerenze altrui
1986-212.txt11691169dall altro , è soggetta ai principi di universalità e di uguaglianza , così da escludere che la posizione delcontribuentepossa considerarsi come esclusivamente personale e svincolata da nessi intersoggettivi . ciò non importa certo che ai singoli spettino vicendevoli
1986-212.txt12221222turbamento per l ordinata convivenza sociale ; ma non significa , d altro canto , che la posizione soggettiva delcontribuentepossa essere considerata alla stregua di un diritto della personalità , addirittura protetto dal segreto . infatti quest ultimo ,
1986-64.txt6868. 1 , ii , sub a ) , prescrisse per il nuovo tributo l obbligo , da parte delcontribuente, della rivalsa nei confronti del cessionario di beni o dell utilizzatore di servizi ( art . 5 , n
1986-65.txt890890, non può poi fare difetto rispetto a quello complementare , che integra il contenuto dell unica obbligazione gravante sulcontribuente. senza dire che la consolidazione , anche in sé considerata , incrementa pur sempre la posizione del nudo proprietario
1986-87.txt974974il reddito prodotto per mezzo di attività artigianali implicanti l impiego di modesti capitali e dovuto all impegno personale deicontribuenti, senza presupporre alcuna organizzazione imprenditoriale . ed anche in dottrina tale giurisprudenza ritrova autorevoli consensi : sia da parte
1987-185.txt700700semplice che viene notificata a cura della segreteria all altra parte ” ) e 30 ( rappresentanza e difesa delcontribuente) , b ) del d.l . 30 gennaio 1979 , n . 26 ( provvedimenti urgenti per l amministrazione
1987-205.txt8585risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l ufficio ne dispone lo sgravio , dandone avviso alcontribuente” reca , nel secondo comma , la previsione che nello sgravio siano compresi ( tranne che nei casi di
1987-205.txt202202di eguaglianza , da un lato , perché , disponendo che in ogni caso la maggiorazione resti a carico delcontribuente, sia che costui sia effettivamente debitore , sia che invece sia stato gravato da un imposta non dovuta ,
1987-205.txt271271l indennità di mora e non la maggiorazione per prolungata rateazione , introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra ilcontribuenteche , inadempiente alla scadenza , ha corrisposto l indennità di mora e il contribuente che , ammesso alla dilazione
1987-205.txt286286disparità di trattamento tra il contribuente che , inadempiente alla scadenza , ha corrisposto l indennità di mora e ilcontribuenteche , ammesso alla dilazione , ha pagato la maggiorazione . 2 . per la corretta valutazione della questione ,
1987-205.txt370370. 184 ter e 184 quater dettano un apposita disciplina per l ipotesi in cui l amministrazione finanziaria conceda alcontribuenteun prolungamento della rateazione del debito tributario , quando il pagamento secondo l ordinaria rateazione risulti eccessivamente oneroso . in
1987-205.txt397397tributario , quando il pagamento secondo l ordinaria rateazione risulti eccessivamente oneroso . in tal caso , a carico delcontribuentebeneficiario della dilazione è prevista una maggiorazione d imposta , determinata nel provvedimento che accorda la posticipazione del pagamento secondo
1987-205.txt504504di ritardo da parte dell amministrazione nella liquidazione dello sgravio d imposte indebitamente pagate , è riconosciuto a favore delcontribuenteil diritto ad una indennità , commisurata anch essa a criteri legislativamente predeterminati , per il periodo compreso tra la
1987-205.txt722722riconosciuta l illegittimità dell iscrizione a ruolo dell imposta , e disposto perciò lo sgravio , ” la situazione delcontribuentea carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che
1987-205.txt741741del contribuente a carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione delcontribuenteche allo sgravio non abbia diritto ” . essa pertanto , richiede una disciplina differenziata che tenga indenne il contribuente
1987-205.txt761761contribuente che allo sgravio non abbia diritto ” . essa pertanto , richiede una disciplina differenziata che tenga indenne ilcontribuentemedesimo anche dagli oneri accessori connessi al tributo che illegittimamente gli era stato addossato . nel caso di specie dunque
1987-205.txt819819contestarsi l esattezza di questa conclusione sostenendo che la maggiorazione , quale corrispettivo di una dilazione chiesta e fruita dalcontribuente, è oggetto di una obbligazione autonoma , rispetto alla quale sarebbe pertanto irrilevante la legittimità o l illegittimità dell
1987-205.txt931931accordando la dilazione . e ciò è particolarmente evidente nel caso oggetto del giudizio a quo , nel quale ilcontribuentesi è trovato nella necessità di far fronte ad un carico tributario pari a ventiquattro volte quello poi riconosciuto come
1987-205.txt10211021variazione terminologica , il sopravvenuto art . 20 del d.p.r . n . 602 del 1973 pone a carico delcontribuentenell identica situazione ) soggiace alla medesima disciplina dell imposta ( essendo , come quest ultima , riscossa mediante il
1987-205.txt11171117, quello cioè della sostanziale corrispondenza e compensazione tra la stessa maggiorazione e gli interessi che l amministrazione deve alcontribuenteper il ritardato rimborso dell imposta sgravata . infatti , anche a prescindere dal fatto che l equivalenza numerica tra
1987-205.txt11921192si tratta di crediti entrambi liquidi ed esigibili , essendo , quello vantato dall amministrazione , contestato in giudizio dalcontribuente. 4 . egualmente ingiustificato è poi il diverso trattamento che una volta riconosciuta l illegittimità dell imposizione discende dalla
1987-205.txt12181218è poi il diverso trattamento che una volta riconosciuta l illegittimità dell imposizione discende dalla norma impugnata a carico delcontribuenteche , ammesso alla dilazione , abbia pagato la maggiorazione rispetto al contribuente che , nella stessa ipotesi , inadempiente
1987-205.txt12311231discende dalla norma impugnata a carico del contribuente che , ammesso alla dilazione , abbia pagato la maggiorazione rispetto alcontribuenteche , nella stessa ipotesi , inadempiente nei termini , abbia pagato l indennità di mora . in tale caso
1987-205.txt13031303d.p.r . n . 602 del 1973 ) ed escluderne la prima oltre a rendere paradossalmente più vantaggioso per ilcontribuente, nella previsione di un possibile riconoscimento della non debenza del tributo , il non adempiere nei termini piuttosto che
1987-205.txt15071507dilazione . entrambi gli istituti dunque , sia pure con modalità diverse , ponendo un onere aggiuntivo a carico delcontribuenteche , per qualsivoglia ragione o circostanza , non paghi alla scadenza , esplicano l analoga funzione di indurre quest
1987-205.txt15941594una l indennità di mora sia rimborsabile e l altra la maggiorazione per prolungata rateazione resti invece a carico delcontribuenteillegittimamente colpito , costituisce in effetti una disparità di trattamento priva di obbiettiva giustificazione , e perciò lesiva del principio
1987-211.txt597597precisazioni di carattere preliminare . anzitutto , sul rapporto tributario in esame non incide la nazionalità statunitense delle due societàcontribuenti. invero , la convenzione conclusa a washington il 30 marzo 1955 tra l italia e gli stati uniti d
1987-283.txt3434con le ordinanze di cui in epigrafe , riguardano la legittimità costituzionale della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delcontribuentein base ad elementi presuntivi . pertanto , ancorché non abbiano tutte lo stesso oggetto normativo , possono essere decise
1987-283.txt135135a norma del quale , se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e circostanze di fatto certi , l ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione
1987-283.txt253253. 3 della costituzione , sotto un duplice profilo : per un verso in quanto darebbe luogo a discriminazioni tracontribuenti, a seconda che gli uffici facciano o meno ricorso agli accertamenti sintetici ; per altro verso in quanto consentirebbe
1987-283.txt891891cui esistenza si palesasse ” per circostanze od elementi di fatto , con speciale riguardo al tenore di vita delcontribuente” . con l emanazione del d.p.r . 29 gennaio 1958 , n . 645 , parimenti , pur restando
1987-283.txt951951imposta complementare , il reddito determinato analiticamente dovesse essere sottoposto a verifica , tenendo conto del tenore di vita delcontribuentee di altri elementi o circostanze di fatto che facessero presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla determinazione
1987-283.txt10031003vero è che , in origine , il ricorso all accertamento induttivo era di regola correlato con gravi inadempienze delcontribuente, configurandosi , in tal guisa , piuttosto con profilo sanzionatorio . ma col tempo si è fatta strada la
1987-283.txt13101310ricorso al metodo induttivo quando ” il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e a circostanze di fatto certi ” . in questa ipotesi ” l ufficio determina sinteticamente
1987-283.txt13611361tali elementi e circostanze ” . pertanto la nuova normativa si discosta dal riferimento al ” tenore di vita delcontribuente” previsto invece dall art . 137 del t.u . del 1958 tenendo conto dell elaborazione giurisprudenziale che , in
1987-283.txt14091409sintetici fossero motivati in base ad indici sicuri di capacità contributiva , sia pure ricavabili dal tenore di vita delcontribuente. l art . 38 del d.p.r . n . 600 del 1973 richiede infatti , espressamente , che a
1987-283.txt16991699, a norma del quinto comma dell art . 38 del d.p.r . n . 600 del 1973 , ilcontribuenteha facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito , in tutto o in parte
1987-283.txt20852085organizzazione statuale , tra di essi certo non potrebbe porsi , qualificandolo diritto naturale e inviolabile , l interesse delcontribuentead una giusta imposizione fiscale . infatti , trovando l imposizione fiscale la sua fonte proprio nell ordinamento dello stato
1987-283.txt22172217a quo , la previsione di accertamenti induttivi , contenuta nella norma impugnata , darebbe luogo a discriminazioni tra icontribuenti, a seconda che i vari uffici finanziari vi facciano o meno ricorso . ma la disposizione dell art .
1987-283.txt22502250ricorso . ma la disposizione dell art . 38 , quarto comma , assicura identità di trattamento a tutti icontribuentiche si trovino in situazioni giuridicamente identiche , prevedendo l obbligo degli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo tutte
1987-283.txt22882288accertamento induttivo tutte le volte che il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e a circostanze di fatto certi . pertanto , la disparità dedotta si palesa non come
1987-283.txt32263226evidenza , da un lato caso per caso la loro razionalità ; dall altro , la garanzia insita per ilcontribuentenella possibilità di dare la prova contraria a quanto presunto per legge ( corte costituzionale 3 luglio 1967 , n
1987-283.txt37763776quale trae titolo la pretesa tributaria , determinata sinteticamente . ne deriva che , fatta salva la possibilità per ilcontribuentedi dimostrare che il reddito proviene da cespiti esenti da imposta , ovvero che è già stato assoggettato a ritenuta
1987-400.txt642642tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro , l imposta fosse ” liquidata separatamente dagli altri redditi delcontribuente, sullo stesso ammontare soggetto all imposta di ricchezza mobile , con l aliquota corrispondente al quoziente della indennità globale
1987-526.txt356356di tutta evidenza come il giudice a quo , chiamato a stabilire la legittimità dell accertamento dell intero reddito delcontribuente, non potesse fare riferimento a una norma , il citato art . 5 , che concerne una situazione profondamente
1988-03.txt331331rilievo che ai sensi del sesto comma dell art . 18 del d.p.r . n . 600 / 73 ilcontribuenteammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario , assume valore decisivo la considerazione che l
1988-160.txt116116secondo i criteri fissati dalla relativa disciplina , e pertanto non consente di tenere conto di eventuali esenzioni spettanti alcontribuentein virtù di altre leggi .
1988-209.txt239239abbia natura privatistica . a ciò concorrono tanto la sua inerenza a un rapporto diverso da quello intercorrente tra ilcontribuentee l amministrazione tributaria , quanto le sue finalità , le quali sono dirette a evitare che le aziende di
1988-209.txt15901590il fatto che l amministrazione , per accertare l esatta corrispondenza delle somme versate a quelle riscosse su delega deicontribuenti, impieghi un lasso di tempo anche consistente , per la durata del quale è tenuta a corrispondere , nell
1988-373.txt10031003pretese ragioni d equità , giacché , a parte ogni altra , intuitiva considerazione , è evidente come sia ilcontribuentestesso a decidere spontaneamente di tenere in deposito le merci destinate alla circolazione commerciale , sicché il rischio , che
1988-373.txt10941094è noto , nell idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta , correlata non già alla concreta capacità del singolocontribuente, bensì al presupposto economico al quale l obbligazione è collegata . quando tale presupposto sussista e sia , come
1988-373.txt11641164di legge , ad escludere la sussistenza dell indicato presupposto . conseguentemente risulta del tutto irrilevante che in concreto ilcontribuenteconsegua o no l utilità sperata , restando inalterato , per quanto si è detto , il rapporto tributario .
1988-471.txt857857tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro , l imposta fosse ” liquidata separatamente dagli altri redditi delcontribuente, sullo stesso ammontare soggetto all imposta di ricchezza mobile , con l aliquota corrispondente al quoziente dell indennità globale
1988-471.txt19501950lavoro subordinato , ai fini dell assoggettamento all imposta complementare , ma questa era liquidata separatamente dagli altri redditi delcontribuente, con l aliquota corrispondente al quoziente dell indennità globale percepita , divisa per il numero degli anni di servizio
1988-575.txt5959/ 8 / 2 , al fine di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria , prevedeva che ilcontribuentepotesse presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o rettificare in aumento quelle già presentate . al riguardo distingueva
1988-575.txt135135caso ( art . 19 , per le imposte dirette , e 28 , per le imposte indirette ) icontribuentipotevano definire automaticamente le pendenze mediante la presentazione della dichiarazione integrativa ed il versamento della maggiore imposta secondo la misura
1988-575.txt184184( art . 16 , per le imposte dirette , e 26 , per le imposte indirette ) , icontribuenti, per definire la loro posizione , potevano soltanto ottenere una riduzione dell onere indicato nell atto di accertamento .
1988-575.txt314314presentazione della dichiarazione integrativa ) l accertamento tributario d ufficio , così determinando una irragionevole disparità di trattamento fra icontribuenti, che avessero ricevuto o no l accertamento stesso , nonché lesiva dei principi costituzionali del buon andamento e della
1988-575.txt407407con una formulazione non dissimile da quella della norma impugnata , discriminava irrazionalmente , per le imposte dirette , tracontribuentiin relazione al potere di accertamento rimesso alla p.a . ( sent . n . 175 del 1986 ) .
1988-575.txt507507possesso degli elementi necessari per l accertamento tributario e , ciò nonostante , avesse l ingiustificato potere di discriminare icontribuenti, ponendoli in condizione di fruire diversamente del c.d . condono tributario . questo indispensabile presupposto logico giuridico non può
1988-959.txt418418obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi , per la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti icontribuentiin seno alla collettività nazionale ( sent . n . 14 del 1975 ) : con la conseguenza di doversi
1989-184.txt414414dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una distinta dichiarazione la richiamata pronuncia ha rilevato che è rimesso aicontribuenti, nelle due particolari situazioni sopradescritte , la libera scelta di avvalersi dell uno o dell altro sistema attraverso la
1989-428.txt352352aggio per tutto il territorio dello stato , allo scopo di garantire l essenziale identità di trattamento di tutti icontribuentiin seno alla collettività nazionale ( cfr . sentt . n . 959 del 1988 cit . e n .
1989-428.txt760760in proposito si rinviene , nei lavori preparatori e nella stessa formulazione della normativa impugnata , a situazioni specifiche deicontribuentisiciliani . esse , non essendo toccate dal contributo contestato , non vengono a diversificarsi in alcun modo da quella
1989-428.txt782782. esse , non essendo toccate dal contributo contestato , non vengono a diversificarsi in alcun modo da quella deicontribuentinazionali . risulta , così , rispettato l omogeneo , unitario trattamento , prescritto nei confronti di tutti i cittadini
1989-451.txt930930ottobre 1972 n . 638 , quale giudice di terzo grado , sicché sembra potersi dedurre che il ricorso delcontribuentedovrà essere proposto direttamente innanzi all autorità giudiziaria ordinaria .
1989-50.txt470470effetti riguardano anche la generalità dei cittadini , nonché ai principi di universalità ed eguaglianza , onde la posizione delcontribuentenon è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto . la generale conoscenza delle controversie tributarie può giovare
1989-579.txt231231pretendendo di ravvisarvi un riferimento al reddito ricavabile , così creandosi disparità di trattamento nell ambito del territorio nazionale fracontribuentiappartenenti a diversi comuni e , nell ambito di ciascuno di questi , tra coloro la cui attività produttiva è
1989-82.txt236236, onde situazioni sostanzialmente identiche ( in quanto in tutte e tre le ipotesi descritte identico è il comportamento delcontribuente) sono in tal modo disciplinate in maniera difforme . 2 . analoghe questioni sono sollevate con ordinanza ( r.o
1989-84.txt547547testé evidenziata , risultando certamente agevolata , da una maggiore razionalità della disciplina , la correttezza del rapporto tra ilcontribuenteed il sistema impositivo .
1990-103.txt492492ugualmente in ritardo all ufficio distrettuale competente . sostiene il giudice a quo che , mentre nel primo caso ilcontribuentesubisce la sanzione per il ritardo ( che , nel caso più grave , è addirittura equiparato alla omessa dichiarazione
1990-103.txt593593, mentre nel primo caso non può negarsi che a determinare la situazione concorre l inosservanza , da parte delcontribuente, dell obbligo di presentare la dichiarazione all ufficio distrettuale competente , nel secondo caso , quando cioè il contribuente
1990-103.txt613613contribuente , dell obbligo di presentare la dichiarazione all ufficio distrettuale competente , nel secondo caso , quando cioè ilcontribuentesi sia avvalso della facoltà di presentarla ad uno degli altri uffici pubblici abilitati a riceverla , nessuna negligenza potrebbe
1990-103.txt681681ufficio distrettuale competente dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell ufficio cui la dichiarazione sia stata presentata dalcontribuente, non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione quando , presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla
1990-11.txt60601977 , n . 114 ) , nella parte in cui ” non prevede la deducibilità dal reddito complessivo delcontribuentedell onere delle spese di spedalità dovute a norma dell art . 1 della legge 3 dicembre 1931 , n
1990-11.txt139139artt . 2 e 38 della costituzione anche quando , come nel caso oggetto del giudizio a quo , ilcontribuenteabbia corrisposto spontaneamente per una parente di terzo grado le rette di ricovero in una casa di cura . 2
1991-144.txt5050n . 853 , convertito in legge 17 febbraio 1985 n . 17 ( che sanziona penalmente la condotta deicontribuentii.v.a . in regime forfettario i quali , in caso di omessa fatturazione di acquisti da loro effettuati , non
1991-144.txt100100con l art . 3 della costituzione per l irragionevole disparità di trattamento che si viene a creare fra icontribuentiin regime d i.v.a . forfettario e quelli in regime ordinario , non essendo prevista per i primi a differenza
1991-144.txt223223valore aggiunto , ha previsto come reato contravvenzionale ( all art . 2 , ventiseiesimo comma ) la condotta deicontribuentii quali avvalendosi ( in quanto esercenti arti o professioni o imprese commerciali che si giovino della contabilità semplificata di
1991-144.txt409409pena dell arresto fino a due anni o dell ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell anno ilcontribuenteabbia effettuato acquisti senza applicazione dell imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire ; ove
1991-144.txt511511stata l opzione del legislatore allorché ha represso una similare , ma non analoga , condotta illecita : quella deicontribuentiin regime ordinario d i.v.a . i quali effettuino cessione di beni o prestazioni di servizi omettendone la fatturazione .
1991-144.txt10951095giustificata , sotto il profilo sia della ragionevolezza in sé , sia del raffronto con la diversa disciplina relativa alcontribuentein regime ordinario , la previsione di un meccanismo punitivo maggiormente dissuasivo da parte della normativa denunziata , la quale
1991-168.txt566566del d.p.r . n . 131 del 1986 ha , sì , previsto una retroattività delle disposizioni più favorevoli aicontribuentiin esso contenute , ma l ha condizionata alla sussistenza di determinati presupposti ; ha infatti prescritto che tali disposizioni
1991-168.txt23782378limiti in cui quest ultimo , non avendo piena efficacia retroattiva , non ha sanato ogni situazione pregressa , ilcontribuentepoteva opporre all amministrazione statale la diretta applicabilità della norma comunitaria contenuta nella direttiva citata ed il giudice adito in
1991-219.txt1062106298 d.p.r . n . 602 del 1973 in ipotesi di avvicendamento nella rappresentanza o di dichiarazione di fallimento delcontribuente( ipotesi per le quali questa corte , nella citata ordinanza n . 246 del 1989 , ha già escluso
1991-258.txt586586imputati per reati comuni e per reati fiscali , condizionerebbe il pieno esplicarsi del diritto di difesa e porrebbe ilcontribuentenell alternativa o di rinunciare al ricorso alle commissioni tributarie per avere pienezza di difesa nel giudizio penale , o
1991-423.txt351351che valgono le considerazioni in generale della richiamata sentenza n . 44 secondo cui l aver assoggettato determinate categorie dicontribuenti, obiettivamente determinate , al pagamento dell imposta in parola non risultava , per ciò stesso , in violazione dei
1991-494.txt8278271984 , in questo modo il legislatore ha esteso l applicabilità della nuova disciplina anche ai casi in cui ilcontribuentenon avesse ancora iniziato il giudizio dinanzi al giudice tributario , ma avesse tempestivamente esperito le procedure amministrative che ne
1992-120.txt288288: a ) l art . 3 della costituzione , ponendo in identica situazione , sul piano fiscale , ilcontribuentecondannato in sede penale e quello invece assolto ; b ) gli artt . 24 e 53 della costituzione ,
1992-120.txt314314quello invece assolto ; b ) gli artt . 24 e 53 della costituzione , in quanto , impedendo alcontribuenteassolto in sede penale di far valere nel processo tributario , rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva , il
1992-120.txt11321132sostituito dall art . 7 del d.p.r . 3 novembre 1981 , n . 739 . tale disposizione consente alcontribuentedi impugnare l accertamento che egli assuma difforme dai fatti ritenuti nel giudicato penale entro i termini previsti dalle norme
1992-120.txt12441244congiuntamente invocati sotto questo profilo nell ordinanza di rinvio , perché la norma impugnata salvaguarda il diritto di difesa delcontribuentee quindi la possibilità di far valere le sue ragioni , anche in relazione al rispetto del principio della capacità
1992-120.txt15091509possa riguardare anche la questione concernente l art . 16 ora in esame ) , perché la possibilità per ilcontribuentedi far valere , con ricorso alla commissione tributaria , le sue ragioni fondate sul giudicato penale che abbia accertato
1992-120.txt15681568, sostenuto dal giudice a quo , secondo cui le norme denunciate porrebbero sullo stesso ” piano fiscale , ilcontribuentecondannato in sede penale e quello invece assolto ” . 4 . 3 . quanto infine all art . 97
1992-120.txt16471647valevole anche per l amministrazione finanziaria il principio dell obbligo di conformarsi al giudicato , ed una volta che alcontribuenteè data possibilità di far valere entro termini congrui di decadenza le proprie ragioni dinanzi alle commissioni tributarie , non
1992-143.txt100100imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria ) , nella parte in cui non prevede che anche gli eredi deicontribuentideceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possano presentare , entro il 15 settembre 1983 ,
1992-143.txt153153dante causa , per sospetta violazione del principio di eguaglianza atteso che tale beneficio è previsto per gli eredi deicontribuentideceduti nel medesimo periodo , i quali possono presentare , entro il suddetto termine del 15 settembre 1983 , la
1992-143.txt300300e all imposta locale sui redditi ( e relative addizionali ) l art . 14 prevede la possibilità per icontribuentidi presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quella eventualmente omessa ovvero per rettificare in aumento quella già presentata ;
1992-143.txt530530sulle successioni e donazioni , nonché all imposta comunale sull incremento di valore degli immobili , la possibilità per ilcontribuentedi definire automaticamente le pendenze tributarie presentando apposita richiesta e versando un supplemento di imposta determinato alla stregua di parametri
1992-143.txt674674integrativa irpeg in caso di fusione di società ; aggiunge poi , nell ultimo periodo , che gli eredi deicontribuentideceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa , relativamente alle imposte
1992-143.txt873873. per le imposte sui redditi ha in generale contemplato che tutti i termini pendenti alla data della morte delcontribuenteo scadenti entro quattro mesi da essa , compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per
1992-143.txt981981stabilisce che gli obblighi derivanti a norma del medesimo decreto ( istitutivo dell i.v.a . ) dalle operazioni effettuate dalcontribuentedeceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla data della morte del contribuente stesso , ancorché i relativi
1992-143.txt996996) dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla data della morte delcontribuentestesso , ancorché i relativi termini siano scaduti da non oltre sei mesi prima di tale data . tale disciplina
1992-143.txt12051205convertito in legge n . 516 del 1982 ) ha ritenuto di non dar rilievo al fatto del decesso delcontribuente; successivamente ( con il d . l . n . 916 del 1982 , convertito in legge n .
1992-143.txt124812481983 ) ha preso in considerazione solo le imposte dirette prevedendo una proroga dei termini in favore degli eredi delcontribuente; nulla invece ha previsto per l iva , come anche per le altre imposte indirette . ed anche il
1992-143.txt14011401terzo comma ) tre distinte ipotesi di proroga del termine per presentare la dichiarazione integrativa in caso di decesso delcontribuenteavvenuto quattro mesi prima della scadenza del termine stesso . nulla è invece previsto in favore degli eredi dei contribuenti
1992-143.txt14211421contribuente avvenuto quattro mesi prima della scadenza del termine stesso . nulla è invece previsto in favore degli eredi deicontribuentiin caso di imposta di registro , ipotecarie e catastali , imposta di successione e donazione , nonché di imposta
1992-144.txt24932493ordine giuridico , per decadenze o preclusioni ) , che l amministrazione finanziaria eventualmente incontri nell accertamento dei redditi deicontribuenti, non ridondino in ingiustificato vantaggio in sede di ammissione al particolare beneficio di cui si tratta per chi di
1992-177.txt670670azione di accertamento o di riscossione dell amministrazione medesima , ma anche i termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deicontribuentie di altre prescrizioni a carattere formale poste a carico degli stessi . quindi la proroga è bilateralmente orientata nel
1992-177.txt703703. quindi la proroga è bilateralmente orientata nel senso che opera sia a favore dell amministrazione finanziaria , che deicontribuenti. mentre la circostanza che al riscontro del presupposto di fatto da cui discende la proroga dei termini sia preposta
1992-178.txt869869fondatezza della censura di violazione dell art . 3 della costituzione ) delle infrazioni poste a raffronto rispettivamente ascrivibili alcontribuenteod al sostituto d imposta .
1992-396.txt140140diritto al rimborso ; c ) con l art . 3 cost . , per la differenza di trattamento tracontribuenti, a seconda che i presupposti giuridici del rimborso si siano maturati entro , ovvero oltre , i diciotto mesi
1992-396.txt284284dovuto pagare l imposta accertata . secondo il giudice a quo , in tale momento sarebbe sorto il diritto delcontribuentea ripetere l imposta erroneamente versata nel 1981 . tale diritto , però , non sarebbe stato azionabile , essendo
1992-396.txt482482, ma sono coevi al pagamento , per la sua natura d ” indebito ” ab origine , avendo ilcontribuentecorrisposto un imposta non dovuta in relazione al periodo di riferimento dell erogazione . si poteva quindi chiederne la restituzione
1993-05.txt591591annullato l avviso di accertamento con cui l amministrazione finanziaria faceva valere un assunta evasione d imposta da parte delcontribuente, il giudicato tributario , così formatosi , è come esattamente ritiene la corte d appello rimettente preclusivo di un
1993-05.txt707707cui in narrativa ha seguito una duplice direttrice , perché ne è risultato talora ampliato il diritto di difesa delcontribuenteimputato , talaltra esteso l esercizio dell azione penale del pubblico ministero . mette conto da una parte ricordare come
1993-07.txt591591n . 43 del 1988 cit . non possa in quanto scorporato dal tributo e posto ad esclusivo carico delcontribuentedal sesto comma del medesimo art . 61 , essere considerato elemento accessorio del tributo riscosso , con la conseguente
1993-07.txt909909alcun modo compromesso dalla denunciata inesistenza del privilegio , sia perché l eventuale mancata percezione del compenso a carico delcontribuentecostituisce per il concessionario del servizio riscossione un rischio di impresa , preventivato ed accettato come costo della concessione ,
1993-09.txt4242. 20 gennaio 1990 ed attuata con successivo decreto del 27 settembre 1991 , in un giudizio promosso da uncontribuenteper far dichiarare , previa disapplicazione dei riferiti atti generali , nulla o comunque inefficace la maggior rendita per l
1993-09.txt797797peraltro , anche le decisioni giurisprudenziali che , discostandosi dal ricordato indirizzo , concludono per la inammissibilità dei ricorsi delcontribuente, a tale soluzione pervengono in considerazione della non ravvisabilità allo stato di un provvedimento riconducibile ad uno di quelli
1993-233.txt631631loro ammontare ” . indubbiamente , ai sensi del sistema vigente , può verificarsi il distorto fenomeno fiscale lamentato dalcontribuentee che ha indotto la commissione tributaria a sollevare d ufficio la questione di costituzionalità . se , invero ,
1993-233.txt821821. le distorte e illogiche conseguenze ora cennate potrebbero essere evitate se l agevolazione fiscale fosse chiaramente disponibile dall istitutocontribuente, nel senso che essa fosse concessa solo se richiesta o , una volta richiesta o concessa , fosse rinunziabile
1993-233.txt887887, in quanto connessa alla natura di quei determinati mutui , discenda in qualche modo automaticamente dalla dichiarazione fatta dalcontribuente. ed in ogni caso , anche se la norma si interpretasse nel senso di presupporre una domanda , sia
1993-233.txt915915se la norma si interpretasse nel senso di presupporre una domanda , sia pure implicita , da parte dell istitutocontribuente, sarebbe arduo ritenere che tale implicita richiesta possa essere ritrattata in sede di quella dichiarazione integrativa prevista dalla legge
1993-239.txt106910691983 e n . 134 del 1982 ) , secondo cui la deducibilità dal reddito di determinati oneri sostenuti dalcontribuente( come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la
1993-239.txt14041404nella sua discrezionalità , dettare misure atte a prevenire l inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte delcontribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza ; il che non accade nella specie . ritenuto , quindi
1993-411.txt13321332si evince dall insieme delle sue disposizioni , che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte deicontribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento , nonché sulle modalità
1993-480.txt322322un dubbio di violazione degli artt . 3 ( sotto il duplice profilo della irragionevolezza e disparità di trattamento tracontribuentiin relazione all importo del tributo dovuto ) , 53 , 97 della costituzione . con riferimento alla normativa nazionale
1993-480.txt361361normativa nazionale , si assumono violati oltre l art . 3 ( sotto l ulteriore profilo di una disparità tracontribuentiin relazione all elemento della rispettiva residenza in una od altra regione ) e l art . 97 anche l
1993-480.txt14811481concessionario del servizio di riscossione dei tributi è ( senza contestazioni sul piano della legittimità ) posto a carico delcontribuente, che a quel servizio ha dato causa con il suo inadempimento all obbligo di una veritiera e precisa denuncia
1993-480.txt17301730l equilibrio economico ” . e resta , per l effetto , anche esclusa l ipotizzata discriminazione in danno delcontribuentechiamato a corrispondere un compenso di importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto in ruolo , proprio in
1993-500.txt37693769, senza indici concretamente rivelatori di capacità contributiva , mancante di criteri per l individuazione dell effettiva utilità per icontribuentie soprattutto senza le garanzie previste nel normale sistema fiscale ; b ) si prevederebbe una gestione fuori bilancio ,
1994-127.txt434434si evince dall insieme delle sue disposizioni , che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte deicontribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento , nonché sulle modalità
1994-18.txt279279è avvenuto pochi mesi dopo l entrata in vigore del decreto legge n . 90 del 1990 , ed altricontribuentiche , in relazione agli stessi anni d imposta , abbiano ricevuto l avviso di accertamento ed una iscrizione a
1994-18.txt727727fasi del contenzioso si sono verificate ( per i più vari motivi ) in un tempo più breve per uncontribuente( e per quel che qui interessa prima del maggio 1990 ) rispetto ad un altro , pur con riguardo
1994-263.txt360360repete , differendo al periodo di imposta successivo all entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità da parte deicontribuentidi recuperare quanto eventualmente pagato in più e il relativo contenzioso . 2.2 . le ordinanze predette sollevano le seguenti
1994-263.txt798798, nella parte in cui prevede che ” fino al 31 dicembre 1993 resta fermo per i comuni e icontribuentil effetto di cui al primo comma , terzo periodo , dell art . 2 del citato decreto legge n
1994-263.txt12321232rivalutabili sulla base di parametri non pertinenti e comunque non attendibili , venendo a colpire il patrimonio immobiliare lordo delcontribuente, anziché il reddito effettivamente ritraibile dal medesimo ; nonché contrastino con : a ) l art . 3 della
1994-263.txt12581258ritraibile dal medesimo ; nonché contrastino con : a ) l art . 3 della costituzione , discriminando illegittimamente icontribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili , senza tener conto di altre possibili espressioni di ricchezza
1994-263.txt13781378il principio della capacità contributiva , in quanto ” viene squilibrata la stessa capacità di contribuzione a tutto danno delcontribuenteproprietario di immobili , senza considerazione alcuna in ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali cespiti ; ciò
1994-263.txt289028901 gennaio 1992 ove fossero risultate inferiori a quelle stabilite col decreto ministeriale 27 settembre 1991 . di ciò icontribuentiavrebbero tenuto conto nella dichiarazione dei redditi da presentare per il 1993 , secondo criteri indicati sempre dal predetto art
1994-263.txt29612961determinarsi una articolata e complessa disciplina non priva di farraginosità , in spregio alla chiarezza dei rapporti fra fisco econtribuenti, per effetto della quale : a ) dal 1995 dovrebbero entrare in vigore i nuovi estimi , in attuazione
1994-263.txt33093309l ammontare del reddito , non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo delcontribuente( sentenza n . 159 del 1985 ) . quanto agli altri profili dedotti , la corte osserva come ,
1994-263.txt40514051i criteri previsti a decorrere dal 1995 , risultino inferiori a quelli già vigenti per gli anni precedenti , ilcontribuentepossa tenerne conto ai fini della imposta personale che dovrà essere pagata a partire dal 1992 . come già rilevato
1994-263.txt42654265pagamento di un tributo quale presupposto indefettibile dell esperibilità dell azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto delcontribuente, mediante l accertamento giudiziale dell illegittimità del tributo stesso . 7 . 3 . neppure fondata è la doglianza
1994-263.txt49274927oggetto di censura , dispone che ” fino al 31 dicembre 1993 , resta fermo per i comuni e icontribuentil effetto di cui al primo comma , terzo periodo , ” del decreto legge n . 16 del 1993
1994-263.txt54295429sotto molteplici profili , attinenti all incidenza dell imposta sul patrimonio immobiliare lordo anziché sul reddito , alla discriminazione fracontribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili , alla mancata considerazione degli oneri e passività nonché della
1994-272.txt585585di opportunità , e , tra l altro , come rilevato dall avvocatura dello stato , tendenzialmente più favorevole alcontribuente, la scelta di tale regime ( che non potrebbe , comunque , essere assunta quale valido tertium comparationis ,
1994-272.txt750750di capitali ed enti , anche se non esercitino attività commerciali , emerge dallo stesso confronto tra le categorie dicontribuenti, soggetti rispettivamente ad imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche , nonché dalla differente natura delle
1994-272.txt11571157è questione , calcolata su di un reddito effettivamente percepito , e poi riferita all imposta sul reddito complessivo delcontribuente. è , dunque , garantito il rispetto del principio costituzionale richiamato dal giudice a quo , sia sotto il
1994-306.txt571571quo ad uno dei casi contemplati dalla legge successivamente emanata e , conseguentemente , della facoltà o meno per ilcontribuentedi avvalersi , nonostante la definizione della pendenza ai sensi del precedente decreto legge n . 83 del 1991 ,
1994-315.txt12341234contrario a quanto testé osservato , possa valere l argomento della mancanza di una facoltà di prova da parte delcontribuentecirca la sorte che , nel frattempo , possano aver subito le plusvalenze in termini di reimpiego o di consumo
1994-315.txt12961296costituzione ha carattere oggettivo , perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi delcontribuente( sentenza n . 143 del 1982 ) . ne consegue che , se la capacità contributiva è da intendere
1994-315.txt13331333contributiva è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta , correlata non già alla concreta situazione del singolocontribuente, bensì al presupposto economico al quale l obbligazione è collegata , non può non essere indifferente la sorte che
1994-315.txt13721372sorte che possano aver subito medio tempore i ricavi conseguiti . difatti , la prova che eventualmente venisse fornita dalcontribuentecirca la non più presente disponibilità in concreto della somma realizzata , a causa dell avvenuto consumo o del reimpiego
1994-358.txt154154, limitando al solo caso dei beni dotali la proponibilità dell opposizione al pignoramento esattoriale da parte del coniuge delcontribuente, sarebbe manifestamente illogica e priva di ogni raccordo con la riforma del diritto di famiglia ( legge 19 maggio
1994-358.txt461461dell opposizione all esecuzione esattoriale da parte del coniuge del debitore per beni mobili pignorati nella casa di abitazione delcontribuenteè stata più volte esaminata dalla corte , che ha colto la ragione di questa preclusione , inquadrata nel sistema
1994-358.txt760760costituzione ) . l illogicità della preclusione , posta dalla norma denunciata , sarebbe palese nel caso del coniuge delcontribuentemoroso , che non può proporre opposizione neppure quando siano stati pignorati beni di sua proprietà , per i quali
1994-358.txt947947di beni che , con certezza e senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . l esigenza è piuttosto quella di riscuotere con speditezza le imposte non pagate , procedendo all espropriazione dei
1994-364.txt8484i giudizi per i quali sia stata fissata l udienza di discussione sono sospesi nell udienza medesima a richiesta delcontribuenteche dichiari di volersi avvalere delle disposizioni ” in tema di condono tributario , ridurrebbe alla data dell udienza i
1994-364.txt225225i giudizi per i quali sia stata fissata l udienza di discussione siano sospesi nell udienza medesima a richiesta delcontribuenteche dichiari di volersi avvalere della facoltà di chiedere il condono tributario . nel sistema delineato dal legislatore , è
1994-364.txt309309denunciata , lungi dal ridursi , resta , infatti , quello stabilito , in via ordinaria , per tutti icontribuenti, come è dato evincere dal secondo periodo dello stesso art . 34 , quinto comma . successivamente alla predetta
1994-364.txt419419solo ad ottenere la sospensione del giudizio , fermo restando che , fino alla scadenza del termine ordinario , questocontribuentepuò ancora decidere se presentare o meno la dichiarazione integrativa , onde nessuna disparità di trattamento egli subisce , sotto
1994-365.txt193193potere legislativo , ” atteso che la cognizione piena del rapporto ( tributario ) è pacificamente ammessa a favore delcontribuente, il quale può introdurre nel processo nuovi fatti , con le relative prove ” ; b ) per violazione
1994-365.txt350350tributari dalle singole leggi di imposta ” . la commissione tributaria centrale , investita di un ricorso nel quale ilcontribuente, fra i motivi di impugnazione , deduceva la violazione dell art . 112 del codice di procedura civile ,
1994-365.txt560560. con una prospettazione non priva di problematicità ma , in fondo , adesiva all opzione ermeneutica proposta dallo stessocontribuente, il remittente ritiene che la tesi secondo la quale il giudice , una volta verificata la illegittimità dell atto
1994-365.txt652652essa stessa abbia avuto occasione , già da tempo , di prendere posizione sul tema affermando che il ricorso delcontribuente, ancorché formalmente diretto all atto impositivo , investe in realtà la sussistenza e l entità dell obbligazione tributaria ,
1994-38.txt17531753spontaneamente alle soluzioni che oggi risultano espressamente codificate dal legislatore . si fornisce così base testuale ai comportamenti tenuti daicontribuentiove essi siano conformi anche alla nuova normativa , definendo pertanto legislativamente i dubbi connessi all interpretazione dell anzidetta disciplina
1994-38.txt18861886non dalla norma legislativa che vigeva al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi , bensì dal comportamento del singolocontribuente, a seconda che abbia incluso o meno gli interessi nella dichiarazione . ciò comporterebbe un risultato non consono al
1994-38.txt20202020di una limitata retroattività volta a conferire certezza ai comportamenti che avevano trovato formalizzazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalcontribuentesulla base di un interpretazione delle norme all epoca vigenti che lo stesso contribuente aveva reputato attendibile .
1994-38.txt20342034nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente sulla base di un interpretazione delle norme all epoca vigenti che lo stessocontribuenteaveva reputato attendibile .
1994-97.txt177177irrazionale ed ingiusta l equiparazione quoad poenam di due ipotesi di cui , la prima , imputabile a responsabilità delcontribuenteper dolo o colpa grave , e la seconda riferibile solo a ” insufficiente attenzione o soltanto per obbiettiva difficoltà
1995-107.txt310310commisurato , senza limite di massimale , al reddito dichiarato ed imponibile ai fini irpef , realizzerebbe rispetto agli altricontribuentie rispetto , altresì , agli stessi ” non mutuati ” per i versamenti richiesti relativamente agli anni precedenti ed
1995-107.txt728728, peraltro , anche nell ordinanza in epigrafe che , nel prospettare una disparità di trattamento ” rispetto agli altricontribuenti” , non indica puntualmente , né si vede come potrebbe farlo , un vero e proprio tertium comparationis ,
1995-14.txt185185a distanza di oltre due anni dalla data in cui il cespite sottoposto a tassazione è affluito nel patrimonio delcontribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di una certa capacità contributiva ” . osserva , altresì , l ordinanza che gli
1995-143.txt967967riscossione dell imposta medesima . nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni delcontribuente( cfr . sentenza n . 574 del 1988 ) , la norma denunciata assume i saldi contabili , alla
1995-143.txt16751675della doglianza discende dall errato presupposto interpretativo dal quale il remittente muove , consistente nel riferire la previsione normativa aicontribuenti, anziché alle aziende di credito , tenute ad operare la ritenuta , per l appunto , sui saldi risultanti
1995-19.txt231231incongruenza della normativa di cui trattasi vengono rilevati , dall ordinanza , nel fatto di precludere al concorrente extraneus noncontribuentela facoltà di presentare dichiarazione integrativa e di fruire in tal modo della causa estintiva del reato , non senza
1995-19.txt279279suddetta facoltà venisse riconosciuta , l interessato dovrebbe comunque versare un imposta già assolta attraverso la dichiarazione integrativa presentata dalcontribuente. 2 . la questione non è fondata . la norma sospettata di incostituzionalità , e cioè l art .
1995-19.txt419419, ” a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che ilcontribuenteo chiunque altro , avendone interesse , presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l intero periodo ovvero definisca il
1995-19.txt493493” , che ” consente la presentazione della dichiarazione integrativa solo a soggetti qualificati in virtù del loro status dicontribuente, attuale o pregresso ” , traendone la conseguenza che il sistema della legge sia tale da non consentire di
1995-19.txt534534fruire dell amnistia al concorrente nel reato , pur a fronte dell avvenuta definizione della pendenza tributaria ad opera delcontribuente. osserva al riguardo la corte che , nell ambito di specifiche normative quali quella qui in esame , fra
1995-19.txt821821pur essendo l amnistia condizionata alla presentazione di dichiarazione integrativa ovvero alla definizione del periodo di imposta ad opera delcontribuenteo di chiunque vi abbia interesse , l oggettività del presupposto indicato dalla legge non autorizza a ritenere che il
1995-19.txt955955ritenere che dell amnistia non possano comunque beneficiare , pur in presenza della definizione della pendenza tributaria ad opera delcontribuente, i concorrenti nel reato che non siano essi stessi contribuenti , sia a ritenere , così come il giudice
1995-19.txt966966presenza della definizione della pendenza tributaria ad opera del contribuente , i concorrenti nel reato che non siano essi stessicontribuenti, sia a ritenere , così come il giudice remittente adombra in via meramente ipotetica , che essi possano beneficiarne
1995-19.txt10391039di chi possa reputarsi legittimato alla definizione della pendenza tributaria , a fronte di una legge che parla sia delcontribuentesia di chi ” avendone interesse ” ponga in essere i relativi adempimenti , va rammentato , traendo spunto da
1995-19.txt12041204del d.p.r . 20 gennaio 1992 , n . 23 , anche il caso del concorrente estraneo , quando ilcontribuenteabbia provveduto a definire la pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo vi della legge 30 dicembre 1991
1995-309.txt194194prevedendo la possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate con efficacia retroattiva , sottopone medio tempore ilcontribuentead una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva ; gli artt . 3 e 53 per la discriminazione tra il
1995-309.txt215215ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva ; gli artt . 3 e 53 per la discriminazione tra ilcontribuenteche avrà gli estimi confermati e il contribuente che avrà gli estimi ridotti e , quindi , realizzerà un credito
1995-309.txt223223; gli artt . 3 e 53 per la discriminazione tra il contribuente che avrà gli estimi confermati e ilcontribuenteche avrà gli estimi ridotti e , quindi , realizzerà un credito nei confronti dell erario ; gli artt .
1995-309.txt13791379ulteriori doglianze vengono avanzate con riferimento agli artt . 3 e 53 della costituzione , assumendo la discriminazione di queicontribuentiche , effettuando esborsi per somme che risultino , in seguito , eccedenti il dovuto , maturino un credito nei
1995-309.txt14231423; nonché in riferimento agli artt . 3 e 24 della costituzione in relazione all onere , imposto ai medesimicontribuenti, di intraprendere le procedure di rimborso . a parte l improprio riferimento all art . 24 della costituzione ,
1995-318.txt10041004presupposto evidentemente accolto dal legislatore che tale organo possa , meglio di ogni altro , valutare comparativamente la posizione delcontribuentee l interesse dello stato alla riscossione , nel quadro dell andamento complessivo dell attività tributaria . al tempo stesso
1995-318.txt15751575atto di accertamento , per un terzo dell imposta corrispondente all imponibile o al maggiore imponibile accertato . ove ilcontribuenteabbia prodotto ricorso esse sono iscritte fino alla concorrenza della metà dopo la decisione della commissione di primo grado ;
1995-318.txt19101910giudice tributario di sospendere l esecuzione dell atto , quando da questo possa derivare un danno grave ed irreparabile alcontribuente( artt . 47 e 71 del predetto decreto legislativo ) . a seguito dell accoglimento della questione nei sensi
1995-321.txt569569della costituzione . 4 . la corte d appello considera preliminarmente che la norma impugnata per le dichiarazioni presentate dalcontribuentenella vigenza della disciplina sul cumulo dei redditi familiari consente espressamente all amministrazione finanziaria di agire esecutivamente anche nei confronti
1995-321.txt15831583corte ( sentenza . n . 45 del 1964 ) che ” per capacità contributiva s intende l idoneità delcontribuentea corrispondere la prestazione coattivamente imposta , e tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta
1995-321.txt16071607prestazione coattivamente imposta , e tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta capacità di ciascuncontribuentema col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell obbligazione tributaria ” .
1995-377.txt103103attività di cui agli artt . 24 e 30 censurati , verrebbe a sostanziare una disparità di trattamento tra icontribuentiche traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni e gli altri contribuenti assoggettati alla possibilità di accertamento sintetico
1995-377.txt117117una disparità di trattamento tra i contribuenti che traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni e gli altricontribuentiassoggettati alla possibilità di accertamento sintetico , con conseguente violazione dell art . 3 della costituzione . sarebbe , altresì
1995-377.txt611611quella parte di reddito imponibile che non sia stata dichiarata . tuttavia , se il reddito ” fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e a circostanze di fatto certi ” ( art . 38 , quarto comma , del
1995-377.txt772772a seconda dei casi , o per l amministrazione finanziaria in ipotesi di anno di crisi , ovvero per ilcontribuentenelle annualità più fertili . in tale ultimo caso , infatti , il maggiore reddito ( rispetto a quello risultante
1995-377.txt995995o di interventi legislativi speciali . 3 . sulla base delle predette considerazioni consegue che il tenore di vita delcontribuente” sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ” non può dare luogo ad ulteriori accertamenti , ove si tratti di reddito
1995-377.txt10681068prova dell esistenza di altre o diverse fonti reddituali . in altri termini , ove la capacità di spesa delcontribuentemanifesti il possesso di un reddito superiore a quello ” effettivo ” realmente conseguito nell esercizio delle attività agricole e
1995-377.txt11351135legittimo l accertamento sintetico in ” base ad elementi e circostanze di fatto certi ” , salva la facoltà delcontribuentedi fornire la prova della provenienza del maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente , di cui al richiamato art .
1995-410.txt12201220menzionato comma 9 , che la questione sarebbe irrilevante in quanto , nella specie , le somme risultano percepite daicontribuentinel 1992 e cioè dopo l entrata in vigore della legge . a dire il vero , l ordinanza da
1995-430.txt238238; b ) con l art . 16 della costituzione , perché renderebbe difficile , se non impossibile , alcontribuentecircolare , nei giorni di scadenza dei pagamenti , obbligandolo a maggiori spese per far sì che si trovi nella
1995-430.txt968968in vista di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione . l obbligo imposto alcontribuentedi effettuare il versamento iva nelle sole aziende di credito site nella circoscrizione territoriale dell ufficio competente , con il
1995-444.txt8383sul reddito ) , non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento dei mobili posti nella casa di abitazione delcontribuentedebitore , sia in contrasto con gli artt . 24 , secondo comma ( recte : primo comma ) ,
1995-444.txt289289esattoriale , da parte del coniuge del debitore , in relazione ai beni mobili posti nella casa di abitazione delcontribuente, sono stati più volte proposti ed esaminati dalla corte , che ha colto la ragione di questa regola cui
1995-444.txt623623anche mediante l espropriazione di beni che , con certezza e senza rischio di fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . l esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari è soddisfatta dall espropriazione dei beni mobili che , per
1995-444.txt715715essere , per il coniuge del debitore , più rigorose rispetto a quelle previste per chi non sia legato alcontribuenteda alcun vincolo . ma anche in un quadro normativo che differenzi , con un ampiezza che il legislatore può
1995-444.txt11621162beni che , senza il rischio di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale attraverso fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . a questa condizione rispondono i beni pervenuti al coniuge per atto pubblico di donazione , quando tale atto
1995-444.txt12501250, del d.p.r . n . 602 del 1973 , nella parte in cui non prevede che il coniuge delcontribuenteo dei coobbligati , per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato ,
1995-463.txt5959quale prevede che in caso di trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita , ilcontribuentepossa chiedere , contestualmente alla domanda di voltura , l attribuzione della rendita stessa e la determinazione dell imposta dovuta
1995-463.txt158158rendita da parte dell ufficio tecnico erariale , trasmesso all ufficio del registro , sia anche comunicato e notificato alcontribuente. secondo la commissione remittente , quest ultimo viene infatti ” privato dell effettiva possibilità di far valere in giudizio
1995-463.txt616616impositivo , costituendo semplice atto prodromico della determinazione del valore imponibile . l attribuzione della rendita acquista rilevanza per ilcontribuente, solo in quanto produttiva della determinazione forfettaria che egli aveva richiesto ( come limite al potere di accertamento dell
1995-473.txt214214senso di giustizia che un medesimo bene possa avere , agli effetti fiscali , due valori diversi a seconda delcontribuentedal quale è dovuta l imposta . 2 . data l identicità delle questioni sollevate , i giudizi devono essere
1995-473.txt823823per ragioni obiettive nei confronti di un debitore d imposta , esso non può essere diverso ove si tratti delcontribuentedi un altra imposta connessa e nello stesso contesto , che pur si riferisce al trasferimento dello stesso bene .
1995-55.txt312312del solve et repete , ponendo , infatti , il pagamento del tributo a presupposto dell azione giudiziaria promossa dalcontribuenteavverso la liquidazione del tributo stesso . trattasi , come è noto , di una regola che la corte ,
1996-157.txt414144 , primo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , secondo il quale ilcontribuenteche sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d imposta superiore a quello effettivamente dovuto , ha diritto per
1996-157.txt139139di rimborso . 2 . il giudice rimettente , premesso che , a causa della norma in esame , ilcontribuente, per il solo fatto di essere stato colpito da un accertamento illegittimo , subisce un pregiudizio patrimoniale ” per
1996-157.txt200200la disposizione , violi , sotto vari profili , l art . 3 della costituzione : a ) penalizzando icontribuenticolpiti da accertamenti illegittimi , anche se , al pari di quelli andati esenti da accertamento , hanno dichiarato correttamente
1996-157.txt922922che , del resto , trova applicazione speculare anche nella fattispecie relativa agli interessi sugli importi dei tributi dovuti daicontribuenti. dal che è consentito pervenire alla conclusione che si tratta di una peculiare disciplina della materia tributaria apprestata dal
1996-157.txt10281028, l infondatezza del dubbio sollevato dall ordinanza in riferimento alla diversa più favorevole condizione in cui , rispetto alcontribuentecolpito da accertamento , si troverebbe colui che tale accertamento non abbia subito . a ben vedere , il caso
1996-157.txt11041104, un punto di riferimento ai fini del ristoro spettante al soggetto ingiustificatamente inciso nell ambito della generale categoria deicontribuenti, tutti , in teoria , suscettibili di subire accertamenti non fondati . ma è evidente che è proprio nelle
1996-157.txt12531253quello del pagamento . quanto poi all altro profilo di denuncia e cioè quello della discriminazione che , fra icontribuentiassoggettati ad accertamento , deriverebbe dai diversi periodi di emissione del ruolo e dell ordinativo , si tratta di eventuali
1996-21.txt600600, in quanto , ” differendo al periodo successivo all entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità per icontribuentidi recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi ed il relativo contenzioso ” , ” sottopone medio tempore
1996-21.txt622622recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi ed il relativo contenzioso ” , ” sottopone medio tempore ilcontribuentead una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva e , nel contempo , ripristinatoria del principio solve et repete “
1996-21.txt18701870nel previsto differimento , al periodo successivo all entrata in vigore dei nuovi estimi , sia della possibilità per icontribuentidi recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi , sia del relativo contenzioso ; con ripristino del principio
1996-21.txt205320531995 , n . 349 , dovessero risultare inferiori a quelle di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991 ilcontribuentepossa tenerne conto ai fini dell imposta personale da corrispondere per il 1992 . in effetti , come la corte
1996-225.txt293293costituzione , per l irragionevole disparità di trattamento che , a suo avviso , ne deriverebbe ” in danno deicontribuentinei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale , ispezione o verifica prima del termine per la dichiarazione dei redditi
1996-225.txt412412per scontato che l intervento degli organi accertatori determini la paralisi della causa di non punibilità , non consentendo alcontribuentedi poter più utilmente , a quei fini , invocare la successiva fedele dichiarazione dei redditi e l esatto pagamento
1996-225.txt464464dell eguaglianza , per la ” casualità ” , appunto , della circostanza suscettibile in tal guisa di precludere alcontribuentel integrale realizzazione della fattispecie giustificativa . 3 . 2 . una tale esegesi è però arbitraria , non trovando
1996-225.txt596596. per cui già in base al solo canone della interpretazione letterale è dato evincere dalla predetta disposizione come ilcontribuente, in possesso di quella alternativa documentazione all atto della ispezione fiscale , ben possa contrariamente all assunto del tribunale
1996-225.txt701701dell art . 1 della legge n . 516 del 1982 rispondono infatti ad una logica premiale nei confronti delcontribuenteche , recedendo dall iter criminis ( avviato con l omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini
1996-225.txt826826b ) del medesimo comma quarto dell art . 1 della legge n . 516 del 1982 , invocabile dalcontribuente, non in possesso di documenti sostitutivi , che abbia comunque fedelmente dichiarato i propri cespiti e versato la correlativa
1996-287.txt195195di inammissibilità sollevata dall avvocatura generale dello stato secondo cui , avendo la tassazione separata un utilità pratica per ilcontribuentesolo se gli consente di abbattere il carico tributario , il giudice rimettente avrebbe dovuto indicare un parametro di riferimento
1996-415.txt9898debitore , i quali pretendano di avere la proprietà di beni mobili pignorati dall esattore nella casa di abitazione delcontribuentedebitore , determini una ingiustificata disparità di trattamento , in contrasto con l art . 3 della costituzione , rispetto
1996-415.txt205205, curata dall ufficio esattoriale che procede direttamente all espropriazione forzata in virtù del ruolo , dopo avere notificato alcontribuentel avviso di mora , risponde ad un esigenza di semplificazione e speditezza delle procedure , che comporta sia presunzioni
1996-415.txt345345mediante l espropriazione di beni che , con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . l esigenza della pronta riscossione delle imposte non pagate , che è alla base dell espropriazione forzata esattoriale
1996-415.txt536536posizione del coobbligato , escludendo in modo assoluto la proponibilità dell opposizione per ogni bene mobile rinvenuto nella casa delcontribuente, quale che sia l epoca , il titolo e la prova di acquisto da parte del congiunto . una
1996-415.txt685685imposta ( sentenza n . 444 del 1995 ) . lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari delcontribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità dell opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica ,
1996-73.txt709709tributo perequato sul patrimonio . nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni delcontribuente, la norma denunciata assume , dunque , i saldi contabili , alla data stabilita dal legislatore , e cioè
1997-137.txt257257stesso evidenziato l irrilevanza della questione ; e ciò in quanto , nel ritenere corretta la tesi interpretativa sostenuta dalcontribuente, la commissione poteva accogliere la tesi medesima , senza bisogno di sollevare la questione di legittimità costituzionale . l
1997-137.txt838838trattamento per il fatto che il godimento dell esenzione dei bot dipenderebbe dalla data del loro acquisto da parte delcontribuente, in quanto , come anche correttamente osservato dalla corte di cassazione , la norma impugnata non tocca l esenzione
1997-235.txt13561356per l esercizio del quale fruiscono , oltre che dei redditi provenienti dal loro patrimonio , delle risorse devolute daicontribuentie destinate al sostentamento del clero , a norma degli articoli 40 , 41 , 46 , 47 e 48
1997-264.txt177177giudicato penale , contrasterebbe : a ) con l art . 3 cost . , ponendo in situazione identica ilcontribuentecondannato in sede penale e quello assolto ; b ) con gli artt . 24 e 53 cost . ,
1997-264.txt200200sede penale e quello assolto ; b ) con gli artt . 24 e 53 cost . , impedendo alcontribuenteassolto in sede penale di far valere nel processo tributario il relativo giudicato , violandone il diritto di difesa e
1997-264.txt310310dell amministrazione sull istanza di revoca dell accertamento , anche quando ad esso sia successivo il giudicato penale priverebbe ilcontribuentedella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa . 2 . vanno , preliminarmente , disattese le eccezioni di
1997-264.txt365365dell ordinanza di rimessione che , nella fattispecie oggetto del giudizio a quo , il giudicato penale di assoluzione delcontribuentedalle imputazioni tributarie ascrittegli , per non aver commesso il fatto , risale ad epoca successiva alla definitività dell accertamento
1997-264.txt448448difesa ex art . 24 cost . , del quale il giudice a quo reputa essere in concreto privato ilcontribuenteche non possa far valere davanti alle commissioni tributarie il giudicato penale formatosi successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere
1997-264.txt817817l adeguamento della fattispecie tributaria all accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto , dietro eventuale sollecitazione delcontribuente, senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l accertamento tributario : limite che ” secondo una
1997-264.txt879879vincolante in modo assoluto soltanto con riguardo all attività degli organi fiscali diretta a modificare in peius la posizione delcontribuente. sicché lo svolgimento di tale attività conformativa avviene a prescindere dal momento in cui si forma il giudicato .
1997-264.txt992992. 120 del 1992 ) , attesa la sua idoneità a tutelare in modo adeguato il diritto di difesa delcontribuente( il cui concreto tempestivo esercizio è ovviamente rimesso alla sua diligenza ) . tale norma infatti prevede il ricorso
1997-264.txt11211121e dunque nell impossibilità di ricorrere contro l eventuale rigetto , espresso o tacito , dell istanza di rimborso alcontribuenteè pur sempre dato di avvalersi dei rimedi apprestati in via generale dall ordinamento giuridico nei confronti della pubblica amministrazione
1997-290.txt313313pur in presenza di reale capacità contributiva , escluda il concorso alle spese pubbliche ( l iva pur riscossa dalcontribuentenon è stata , infatti , versata allo stato ) , ma viola il principio di eguaglianza tributaria , per
1997-290.txt611611accolto dal nostro legislatore , uno dei presupposti generali del diritto alla detrazione dell imposta ” assolta o dovuta dalcontribuenteo a lui addebitata a titolo di rivalsa ” è costituito proprio dall esistenza di acquisti o importazioni di beni
1997-290.txt9009003 del medesimo articolo ) che le percentuali forfettarie di compensazione del tributo , applicabili ai prodotti ceduti da talicontribuenti( e trattenute dagli stessi in forza del regime forfettario ) , ” non possono avere l effetto di procurare
1997-291.txt476476, il mancato pagamento di un ruolo di minima entità ( appena lire 501.000 ) comporta il rischio per ilcontribuentedi subire una sanzione nella misura edittale massima ( di lire 1.800.000 ) . 3 . poiché le ordinanze di
1997-291.txt931931. 6 . ugualmente non fondato è l altro profilo dedotto , attinente alla asserita disparità di trattamento fra icontribuentiassoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse . detta censura , se riferita alle obbligazioni tributarie
1997-291.txt12501250normativo che , a quel che risulta , viene condivisa dalla stessa amministrazione finanziaria alla sola ipotesi di morosità delcontribuentenel pagamento del tributo erariale , e non nel pagamento di pene pecuniarie . la censura , infine , concernente
1997-294.txt7171l . 9 agosto 1995 , n . 345 , recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ) , nella parte in cui esclude , dalla definizione dei rapporti tributari , con le modalità
1997-294.txt9797nella parte in cui esclude , dalla definizione dei rapporti tributari , con le modalità dell accertamento con adesione delcontribuente, relativamente agli anni pregressi ( c.d . concordato di massa ) , coloro ai quali entro il 20 maggio
1997-294.txt191191. l . 9 agosto 1995 , n . 345 ( disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ) , nel testo modificato dalla legge di conversione 18 ottobre 1995 , n . 427 contrasterebbe
1997-294.txt232232, secondo le suddette ordinanze , con l art . 3 della costituzione , facendo irragionevolmente dipendere l ammissione delcontribuenteall accertamento con adesione esclusivamente dall epoca in cui viene effettuata la notifica di un atto emesso dalla amministrazione finanziaria
1997-294.txt430430sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza , determinando così una irragionevole disparità di trattamento tracontribuenti, alcuni dei quali venivano ammessi alla definizione automatica , avendo l ufficio omesso di notificare l accertamento , mentre
1997-294.txt487487riduzione prevista dalla legge ; con l effetto , in conclusione , che erano gli uffici finanziari a stabilire qualicontribuentipotevano beneficiare della prima forma di definizione agevolata e quali ne venivano esclusi . nel caso qui in esame senza
1997-294.txt521521. nel caso qui in esame senza che occorra indugiare sulla natura giuridica dell istituto dell accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ( c.d . concordato di massa ) , ritenuto dall ordinanza assimilabile , in virtù dei criteri
1997-294.txt752752modalità sopra ricordate . ne discende che la disposizione censurata tende a garantire l imparzialità dell amministrazione nei confronti deicontribuentie , quindi , in definitiva a realizzare quel principio di parità di trattamento che questa corte ha , del
1997-384.txt118118lire , sia in contrasto con gli artt . 3 e 53 della costituzione in quanto così si impone alcontribuentedi dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova contraria . 2
1997-384.txt441441già avuto modo di affermare ( ordinanza n . 246 del 1993 ) che la diversa disciplina prevista per icontribuentiche si avvalgono del regime della contabilità semplificata , rispetto a quelli che adottano il regime della contabilità ordinaria ,
1997-384.txt505505cui all art . 53 della costituzione il regime della contabilità semplificata è il frutto di una libera opzione delcontribuente, che a tale fine considera i vantaggi ed i rischi che questa comporta . ed invero , il regime
1997-384.txt594594va rilevato , come già in precedenza affermato , ( sentenza n . 3 del 1988 ) , che alcontribuenterimane la facoltà di optare per il regime ordinario , potendo così affrontare l accertamento senza alcun vincolo né di
1997-431.txt210210non è fondata . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , l estensione di agevolazioni tributarie a categorie dicontribuentinon contemplate dalla disciplina di favore che prevede tali benefici può ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove , accertata la piena
1998-111.txt401401, per i quali esso è mantenuto ; nonché sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessicontribuenti, a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni o capacità patrimoniali
1998-211.txt570570, con riguardo ai parametri di individuazione in concreto degli elementi di fatto da cui origina la potenzialità reddituale delcontribuente. 3 . 2 . va esaminata , in via pregiudiziale , la eccezione sollevata dall avvocatura generale dello stato
1998-211.txt708708contrariamente a quanto sostenuto dall avvocatura , risulta chiaramente dal testo dell ordinanza di rimessione che il giudizio promosso dalcontribuenteinnanzi alla commissione tributaria concerne la ” determinazione della rendita catastale ” , nell ambito di un procedimento nel quale
1998-211.txt23172317di cui sopra sono state sollevate nel corso di un giudizio avente ad oggetto la ripetizione , da parte delcontribuente, di somme a suo tempo corrisposte , a titolo di invim straordinaria , sul valore finale degli immobili di
1998-211.txt31223122di determinazione del valore finale in base agli estimi catastali . criterio suscettibile , infatti , di essere invocato dalcontribuentea sua assoluta discrezione , sulla base delle sue personali valutazioni di convenienza economica , per escludere l accertamento del
1998-26.txt116116della costituzione , poiché affida al solo intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti delcontribuente” . si determinerebbe così una irragionevole riduzione , nell ambito della procedura di riscossione coattiva di contributi dei consorzi
1998-26.txt147147ambito della procedura di riscossione coattiva di contributi dei consorzi di bonifica , delle forme di tutela dei diritti delcontribuentenei confronti della pubblica amministrazione , sottraendo così l indispensabile complemento del potere cautelare al giudice ordinario , che abbia
1998-26.txt949949bonifica come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica soltanto ” equiparabili ” alle imposte dirette ” che gravano sui fondi deicontribuenticome oneri reali ” . 4 . in definitiva , il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non
1998-31.txt12071207finalità in sé del tutto legittima anche sotto l aspetto , non certo secondario , della tutela dei diritti delcontribuente. la limitazione della sospensione per pregiudizialità nel processo tributario rappresenta , pertanto , una scelta del legislatore che ,
1998-31.txt12491249quanto non lesiva del criterio di ragionevolezza , si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale . la possibilità accordata alcontribuente, alla stregua di una corretta interpretazione del sistema , di far valere nel processo pregiudicato indipendentemente dal corso e
1998-328.txt1801801991 , n . 413 ) , ” nella parte in cui non riconoscono competenza piena nella assistenza tecnica deicontribuentinel processo tributario ai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi professionali ” . 2 . in via preliminare va
1998-336.txt14114129 settembre 1973 , numeri 600 e 602 ) , nella parte in cui non consentono , neppure quando ilcontribuenterichieda alla commissione tributaria competente la sospensione cautelare dell atto impugnato , di depositare validamente la copia del ricorso avverso
1998-336.txt925925vero è che , in passato , la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che l effettività della tutela giurisdizionale per ilcontribuentesi realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal giudice tributario , alla quale l amministrazione finanziaria , se soccombente ,
1998-336.txt981981( sentenza n . 63 del 1982 ) . ma tale orientamento , espresso quando ancora la tutela interinale delcontribuentestesso era affidata , in via immediata , al solo potere di sospensiva dell intendente di finanza ( ex art
1998-336.txt12491249nel coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e l attuale rito del processo tributario , non impedisca alcontribuente, che ricorre avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e chiede la sospensione dell esecuzione dell
1998-351.txt6060un terzo che affermava di essere proprietario dei beni mobili pignorati dall ufficiale esattoriale nella casa di abitazione di uncontribuentemoroso , ritiene che l art . 65 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni
1998-351.txt628628delle prove quando l azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale . ammessa la presunzione di appartenenza alcontribuentedei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione , non è di per sé arbitrario , né manifestamente irrazionale
1998-452.txt148148primo comma , della costituzione , a causa del diverso trattamento riservato a situazioni identiche , in quanto consente alcontribuentedi avvalersi della facoltà di definire i periodi di imposta fino al 1994 mediante accertamento con adesione , al quale
1998-452.txt623623. 30 settembre 1994 , n . 564 . si tratta , in particolare , dell accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ( c.d . ” concordato di massa ” ) , previsto dal menzionato art . 3 ,
1998-452.txt11121112pregresse , a danno delle pendenze a suo tempo risolte , se non altro perché ne resterebbero penalizzati proprio queicontribuentiche , come lo stesso rimettente non manca di avvertire , si sono mostrati più solerti nella definizione dei loro
1998-53.txt211211valevole nel processo civile , ed all ingiustificato privilegio concesso all amministrazione finanziaria , irresponsabile per i danni subiti dalcontribuentea seguito di un comportamento di essa qualificabile come negligente si accompagnerebbe la violazione dell art . 24 cost .
1998-53.txt250250cost . , per la limitazione della tutela giurisdizionale e la menomazione del diritto di difesa che ne deriverebbero alcontribuente, il quale , pur avendo ragione , potrebbe essere indotto a non ricorrere contro l amministrazione stessa . per
1998-53.txt319319. , legittimando di fatto , anche per il futuro ed a tempo indeterminato , la violazione dei diritti deicontribuentida parte dell amministrazione finanziaria . 2 . i giudizi , riguardanti questioni sostanzialmente identiche , possono essere riuniti e
1998-62.txt164164di giustizia . 2 . la questione è fondata . la norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggettocontribuente, nei cui confronti è stata effettuata iscrizione a ruolo di tributi ( e sovrattassa ) , per i quali
1998-62.txt617617riguardi di tutti gli atti della pubblica amministrazione , è evidente che , attraverso un simile percorso , il soggettocontribuentetrova una eccessiva difficoltà per la propria tutela giurisdizionale e rischia di non avere la possibilità di adire un giudice
1998-62.txt742742sentenza n . 233 del 1996 in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza , qualora il soggettocontribuentesi sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli , nonché in
1998-81.txt6376371972 ) . 3 . la questione è fondata . la norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggettocontribuente, nei cui confronti è stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell imposta per l esercizio di imprese
1998-81.txt10671067n . 62 del 1998 ) in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza , qualora il soggettocontribuentesi sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli , nonché in
1999-07.txt13911391principio ha carattere oggettivo , perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete delcontribuente( cfr . le sentenze n . 14 del 1995 e n . 315 del 1994 ) . in questo
1999-138.txt85648564legislativo , l afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari , relativi ad una pluralità di tributi , effettuati daicontribuentititolari di partita iva . l art . 3 , comma 3 , disciplina , per il 1998 e il
1999-198.txt14891489concludersi che l art . 7 del decreto impugnato non trova applicazione alle entrate tributarie relative agli acconti versati daicontribuentiin forza dell art . 1 , comma 3 , dello stesso decreto ; onde alla regione sardegna spetterà la
1999-200.txt887887difetto di rilevanza nel giudizio a quo . poiché il dubbio di costituzionalità investe l entità della imposta dovuta dalcontribuente, appare manifesta l inesistenza , nella specie , del necessario nesso di pregiudizialità della sua soluzione rispetto al giudizio
1999-229.txt872872reddito ) , concernente i termini per l iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate daicontribuenti. non compete evidentemente a questa corte esprimere valutazioni sulla fondatezza delle diverse tesi . ciò che importa sottolineare è
1999-229.txt11711171deve considerarsi che l art . 36 bis oggetto dell interpretazione autentica , non ha contenuto precettivo nei confronti deicontribuentima pone , come si è visto , un termine a carico dell amministrazione finanziaria per la liquidazione delle maggiori
1999-229.txt12091209liquidazione delle maggiori imposte accertate a seguito di controllo ” formale ” delle dichiarazioni , cosicché il preteso affidamento deicontribuentistessi dovrebbe riguardare non già la legittimità della propria condotta ma l intervenuta decadenza dell amministrazione dal potere di iscrivere
1999-229.txt15061506la lamentata violazione del principio della capacità contributiva , prospettata dalla commissione tributaria provinciale di ancona sul rilievo che icontribuenti, i quali avessero fatto affidamento sulla perentorietà del termine di cui all art . 36 bis , si troverebbero
1999-229.txt16061606ha carattere oggettivo , riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento delcontribuente( sentenza n . 143 del 1982 , ordinanza n . 542 del 1987 ) . 5 . 5 .
1999-229.txt16481648quanto riguarda l asserita lesione del principio di eguaglianza , per la diversità di trattamento che si realizzerebbe tra queicontribuenti, i cui ricorsi , fondati sulla eccezione di decadenza dell amministrazione finanziaria per il decorso del termine di cui
1999-229.txt1895189529 settembre 1973 , n . 602 , secondo il quale le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate daicontribuenti( e dunque anche quelle liquidate a seguito di controllo ” formale ” ) devono essere iscritte a ruolo ,
1999-386.txt122122successore mortis causa la maggior imposta ( imposta complementare ) liquidata dall amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione delcontribuente. 2 . la questione non è fondata nei sensi di seguito precisati . il dubbio di costituzionalità sollevato dalla
1999-87.txt274274il successivo art . 38 , terzo comma , prescriveva inoltre che il dispositivo delle decisioni doveva essere notificato alcontribuente, a cura della segreteria della commissione tributaria , entro dieci giorni dal deposito e comunicato nello stesso termine all
1999-87.txt325325quali , datato e sottoscritto dall ufficio ricevente , era restituito alla segreteria della commissione e tenuto a disposizione delcontribuente. sotto il vigore di siffatte disposizioni si era posto il problema se , in caso di trasmissione dell elenco
2000-114.txt102102, nella parte in cui detta norma , senza differenziare le singole attività di impresa , pone a carico delcontribuente, che agisca per la ripetizione di imposte di consumo indebitamente corrisposte , l onere di provare documentalmente che il
2000-165.txt433433parte in cui non consentono alla commissione tributaria regionale , in caso di rigetto totale o parziale del ricorso delcontribuente, l adozione di misure cautelari intese ad impedire , in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla
2000-18.txt421421di conseguenza l utilizzazione nel processo stesso pena la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa delcontribuentedelle dichiarazioni di terzi raccolte dalla amministrazione finanziaria nella fase procedimentale , così violando ancora una volta il diritto di
2000-18.txt10691069aspetto , la stessa natura della pretesa fatta valere dall amministrazione finanziaria attraverso un procedimento di accertamento dell obbligo delcontribuentemal si concilia con la prova testimoniale . considerazione questa che , mentre vale a spiegare come , prima dell
2000-18.txt16671667. la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell amministrazione finanziaria trovino ingresso , a carico delcontribuente, in un processo nel quale quest ultimo non può avvalersi , per contestarne l efficacia probatoria , della prova
2000-18.txt17101710non è d altro canto in contrasto né con il principio di eguaglianza né con il diritto di difesa delcontribuentemedesimo . il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall amministrazione finanziaria nella fase dell accertamento è , infatti , solamente
2000-18.txt18351835la violazione del principio di ” parità delle armi ” . ciò non vuol dire , peraltro , che ilcontribuentenon possa , nell esercizio del proprio diritto di difesa , contestare la veridicità delle dichiarazioni di terzi raccolte dall
2000-18.txt20912091causa ostativa del concordato di massa , rappresentata dalla rilevanza penale , relativa a determinati reati , della condotta delcontribuente, venga meno in caso di successiva archiviazione del procedimento penale ovvero di definizione dello stesso con sentenza di proscioglimento
2000-189.txt111111cui valore ecceda i cinque milioni di lire , sanzionerebbe , con la inammissibilità , il ricorso sottoscritto dal solocontribuente, senza prevedere che quest ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo , eventualmente su disposizione del presidente
2000-189.txt10181018tecnica , non incidendo , di per sé , l esercizio personale delle proprie ragioni , anche da parte delcontribuentenon iscritto ad un albo , sul diritto di difesa ( art . 24 della costituzione , ordinanza n .
2000-189.txt11191119dell avvocatura generale dello stato , secondo cui questa soluzione comporterebbe la necessità di un ampia rimessione in termini delcontribuente, in quanto il tema del decidere resta circoscritto dal ricorso introduttivo , mentre la possibilità di ” motivi aggiunti
2000-25.txt9797cessazione dalle relative funzioni , violi gli artt . 3 e 53 della costituzione per disparità di trattamento tra icontribuenti, contrastando col principio secondo il quale ” per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto
2000-348.txt23772377deve tener conto delle somme oggetto di versamento unificato e di compensazione , secondo le nuove norme che consentono aicontribuentidi versare unitariamente le imposte , i contributi dovuti all inps e le altre somme a favore dello stato ,
2000-348.txt25002500di cui all art . 21 dello stesso decreto legislativo , che disciplina gli adempimenti delle banche , delegate daicontribuentiper i pagamenti delle imposte , in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello stato o alla cassa
2000-351.txt832832al valore venale dell area , che ultimamente era stato dichiarato ai fini i.c.i . ; nello stesso tempo ilcontribuenteè posto in condizione di conoscere di questo ulteriore effetto della dichiarazione tributaria , perché la disposizione risulta inserita sia
2000-351.txt10951095area fabbricabile sulla base dei criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione , ed attribuiscono , a favore delcontribuente, la facoltà di ottenere una attestazione dal comune che definisca la natura dell area ( fabbricabile o meno )
2000-362.txt13151315illegittimità per violazione dell art . 24 della costituzione , prospettata solo in relazione alla difficoltà di prova che ilcontribuentedovrebbe sostenere per sostituire al parametro normativo del canone locativo il parametro del reddito medio ordinario . ed invero ,
2000-362.txt18331833. ) , con semplificazioni e vantaggi , a seconda dei casi , per l amministrazione finanziaria o per ilcontribuentee nel rispetto del canone generale della ragionevolezza ( v . sentenza n . 377 del 1995 ) . l
2000-403.txt576576tributario era quella adottata , cioè di pretendere il cumulativo ed integrale pagamento dell ici e dell ilor per icontribuentisoggetti ad irpeg , quando il sistema di tassazione in base a bilancio portava ad una discrasia tra periodo annuale
2000-405.txt9797al decreto legge ) gli articoli 1 e 4 dello stesso , che , rispettivamente , prevedono la restituzione aicontribuentidel 60 per cento del cosiddetto contributo straordinario per l europa versato o trattenuto contributo la cui istituzione era stata
2000-405.txt385385di alcuni tributi determinati ; infatti , attuandosi la restituzione parziale del contributo mediante compensazione con altre imposte dovute daicontribuentiper il 1998 , il cui gettito spetterebbe alla regione , quest ultima verrebbe a perdere tale gettito , mentre
2000-405.txt10821082delle regioni a statuto speciale per l anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dalla compensazione operata daicontribuentiai fini della parziale restituzione del contributo per l europa . tale disposizione , ancorché generica per quanto riguarda la
2000-405.txt11791179nel senso che l esatto e complessivo ammontare delle minori entrate affluite alla regione per effetto delle compensazioni operate daicontribuentiai fini della restituzione del contributo per l europa deve trovare corrispondenza nella attribuzione alla regione , nel 1999 ,
2000-405.txt13371337ora , secondo le previsioni dei commi 2 , 4 e 5 dell art . 1 impugnato , per icontribuentititolari di partita iva la restituzione del contributo per l europa è effettuata mediante compensazione con i versamenti da eseguire
2000-405.txt14481448di paga utile successivo alla presentazione della richiesta ( quindi sempre non prima del 1999 ) ; per gli altricontribuentinon appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 , 3 e 4 l importo è ammesso , ancora una
2000-405.txt15041504nel 1999 . è vero che , ai sensi del comma 3 di detto art . 1 , per icontribuentilavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto col sostituto d imposta che ha trattenuto il contributo , l importo
2000-416.txt817817cumulo e reiterazione del beneficio : ove invece il rapporto sia stato definito ( come nel caso in cui ilcontribuenteabbia lasciato decorrere il termine per chiedere il rimborso dell imposta pagata ) la disposizione retroattiva non si applica affatto
2000-416.txt865865di rimborso del tributo . 5 . in tal modo , la norma fa conseguire all accertamento del diritto delcontribuenteall agevolazione soltanto l illegittimità dell atto impositivo , e non anche il conseguente diritto al rimborso dell imposta eventualmente
2000-416.txt931931un ingiustificata disparità di trattamento , perché disciplina in modo differenziato situazioni sostanzialmente uguali , quali sono tutte quelle deicontribuentiche , pur avendo fruito dell agevolazione prevista dall art . 1 della legge n . 168 del 1982 ,
2000-416.txt10071007d . l . n . 12 del 1985 , convertito nella legge n . 118 del 1985 . questicontribuentivengono infatti sottoposti ad un regime differenziato in ragione di una circostanza ( intervenuto pagamento , o meno , della
2000-416.txt11621162sul diverso piano della riscossione fiscale . l ingiustificatezza del trattamento deteriore è poi ancora più marcata nel caso delcontribuenteche abbia tenuto il comportamento fiscale più corretto , provvedendo immediatamente al pagamento dell imposta nel maggiore importo accertato ,
2000-433.txt8484non consente alla commissione tributaria provinciale alcun giudizio sulla congruità delle imposte da versare su cui l ufficio e ilcontribuentesi sono accordati ” . con tale disposizione il legislatore , al fine di snellire il contenzioso tributario e di
2000-433.txt2182185 del già menzionato art . 48 , si concreta nella presentazione di una proposta dell ufficio alla quale ilcontribuenteabbia già prestato adesione . 2 . in riferimento a questa seconda ipotesi , il giudice a quo , muovendo
2000-433.txt940940imparzialità e di buon andamento e , l altro , alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell imposta alla capacità delcontribuente( ordinanze n . 30 del 2000 e n . 322 del 1992 ) . 5 . il giudice a
2000-525.txt822822accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina : come rileva il giudice a quo anche ilcontribuentepiù scrupoloso difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado , ricorribili per cassazione ,
2001-155.txt683683denunciata sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 53 della costituzione deve partire dalla considerazione che il “contribuente” nella fase dell anticipazione ( ciò che interessa in questa sede , trattandosi di controversia originata dalla richiesta di
2001-155.txt922922un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione , in termini di forza e consistenza economica deicontribuentio di loro disponibilità monetarie attuali , quali indici concreti di situazione economica degli stessi contribuenti . le quote di
2001-155.txt938938e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali , quali indici concreti di situazione economica degli stessicontribuenti. le quote di accantonamento del t.f.r . ( sia meramente contabili , come passivo iscritto in bilancio , o
2001-156.txt696696passiva della regione liguria , unica convenuta nel giudizio a quo , avente ad oggetto il ricorso proposto da uncontribuenteavverso il provvedimento di reiezione di un istanza di rimborso dell acconto i.r.a.p . versato . l eccezione va disattesa
2001-156.txt12281228principio di capacità contributiva e perciò , in definitiva , con il principio di eguaglianza , in quanto assoggetterebbero ilcontribuentead un prelievo fiscale basato su una mera potenzialità di capacità contributiva , suscettibile di non tradursi in reddito nel
2001-156.txt29872987oggetto dell imposta . una volta chiarito , infatti , che l i.r.a.p . non colpisce il reddito personale delcontribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate , nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione
2001-156.txt33003300maggio 2000 , e dalla commissione tributaria provinciale di parma in quanto porrebbe a carico solamente di alcune categorie dicontribuentiil finanziamento del servizio sanitario nazionale , essendo stati soppressi dall art . 36 del decreto legislativo , contestualmente all
2001-164.txt143143n . 154 , in quanto nel caso di denuncia di successione relativa ad immobili non censiti non consentono alcontribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello successivamente stimato dall ute , di modificare la propria dichiarazione
2001-164.txt265265ordinanza . l eccezione è priva di fondamento . il rimettente qualifica infatti esplicitamente come tempestivi i ricorsi proposti daicontribuenti, il che è sufficiente ad escludere il prospettato vizio di difetto di motivazione sulla rilevanza . va ad ogni
2001-164.txt515515investe effettivamente entrambe le norme , atteso che il medesimo rimettente in buona sostanza invoca una pronuncia che consenta alcontribuente, nel caso di immobili non ancora censiti previsto dall art . 34 , comma 6 , del decreto legislativo
2001-164.txt733733innanzitutto lesivo del principio di eguaglianza , in quanto discriminerebbe , riguardo alla tassazione degli immobili non censiti , icontribuentii quali abbiano dichiarato nella denuncia di successione un valore superiore a quello successivamente stimato dall ute , rispetto a
2001-164.txt9829821991 ) . il beneficio che la norma di cui all art . 34 , comma 5 , offre alcontribuenteè dunque rappresentato esclusivamente dalla non rettificabilità del valore dichiarato , quando questo sia uguale o superiore a quello determinato
2001-164.txt10181018o superiore a quello determinato in via automatica . e proprio al fine di evitare possibili disparità di trattamento tracontribuenti, in dipendenza del fatto che gli immobili cui l imposta si riferisce siano o meno accatastati , il legislatore
2001-164.txt10891089di godere di detto beneficio anche nel caso in cui tale valore si riveli poi superiore a quello dichiarato dalcontribuente. con conseguente ed ovvio vantaggio anche per l amministrazione , rappresentato dalla riscossione della maggiore imposta . nessuna disparità
2001-164.txt11181118l amministrazione , rappresentato dalla riscossione della maggiore imposta . nessuna disparità di trattamento sussiste , pertanto , tra icontribuentiche abbiano dichiarato un valore uguale o superiore a quello successivamente stimato dall ute ed i contribuenti che abbiano invece
2001-164.txt11351135, tra i contribuenti che abbiano dichiarato un valore uguale o superiore a quello successivamente stimato dall ute ed icontribuentiche abbiano invece dichiarato un valore inferiore , essendo anche a questi ultimi riconosciuta la possibilità di rendere la propria
2001-164.txt11691169riconosciuta la possibilità di rendere la propria dichiarazione non rettificabile da parte dell ufficio finanziario . la circostanza che ilcontribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello stimato dall ute , venga a pagare un imposta maggiore
2001-164.txt12601260a violazione del principio di eguaglianza , essendo il pagamento della maggiore imposta conseguenza di una autonoma valutazione dello stessocontribuenteriguardo al valore del cespite . d altra parte , il sistema delineato dalle norme impugnate pone al riparo il
2001-164.txt14571457data di apertura della successione . la previsione di liquidazione dell imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stessocontribuentepur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall ute non può perciò ritenersi in contrasto né con l
2001-164.txt15501550automatico rappresenta un valore convenzionale ai fini fiscali che sostituisce quello reale , dovrebbe allora coerentemente accogliere i ricorsi deicontribuenti, indipendentemente dalla tempestività o meno della dichiarazione modificativa e senza necessità alcuna di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle
2001-171.txt153153altri beni indicati nella prima parte della lettera b ) della disposizione denunciata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fracontribuenti, così violando gli artt . 3 e 53 della costituzione . 2 . al fine di meglio inquadrare la
2001-208.txt21002100l eccezione sollevata dall avvocatura dello stato , ad avviso della quale la regione agirebbe in questo frangente ” comecontribuente” , lamentando una lesione di competenze di cui in realtà non dispone , e dovendosi escludere ” che l
2001-66.txt2352354 , comma 1 , del d.lgs . n . 237 del 1997 , consentendo il pagamento da parte deicontribuentia favore di qualunque concessionario del servizio di riscossione sul territorio nazionale , e non più soltanto di quello nella
2001-66.txt17551755compensazione fra debiti e crediti anche relativi a diversi tributi , è stato introdotto , per semplificare gli adempimenti deicontribuenti, dagli artt . 17 e seguenti del d.lgs . n . 241 del 1997 , senza contestazioni da parte
2001-66.txt184718471998 , oggetto della quarta ed ultima censura , non fa altro che estendere tale sistema già limitato ai solicontribuentititolari di partita iva ed escluso per alcune ritenute alla fonte a tutti i contribuenti nonché alle ritenute alla fonte
2001-66.txt18621862sistema già limitato ai soli contribuenti titolari di partita iva ed escluso per alcune ritenute alla fonte a tutti icontribuentinonché alle ritenute alla fonte prima escluse ; per queste ultime la disposizione censurata ( il numero 2 della citata
2001-66.txt19151915impugnato , che riguarda l estensione ” oggettiva ” alle menzionate entrate tributarie ) , lascia però la facoltà aicontribuentidi eseguire il versamento , come avveniva in precedenza , presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello stato ,
2002-156.txt4747attuazione di previsioni del d.lgs . 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2002-156.txt383383attribuire agli enti destinatari le somme riscosse e a ciascuno di essi spettanti , tenendo conto delle compensazioni eseguite daicontribuenti, e stabilisce le modalità per l attribuzione di tali somme ( r . confl . n . 25 del
2002-156.txt499499caso del d.p.r . n . 189 del 1998 , lamenta che esso non preveda che le somme pagate daicontribuenti, riscosse sul territorio siciliano , siano versate dagli agenti della riscossione alla cassa regionale siciliana di palermo , ma
2002-156.txt649649. 3 , comma 134 , della legge n . 662 del 1996 in tema di semplificazione degli adempimenti deicontribuentie di gestione unitaria delle posizioni dei contribuenti ; e che , infine , non sia previsto l immediato versamento
2002-156.txt657657n . 662 del 1996 in tema di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di gestione unitaria delle posizioni deicontribuenti; e che , infine , non sia previsto l immediato versamento alla cassa regionale delle somme riscosse nel territorio
2002-156.txt768768d.lgs . n . 241 del 1997 non contestati dalla regione siciliana hanno previsto , per semplificare gli adempimenti deicontribuenti, un sistema di ” versamenti unitari ” di imposte e di altre somme dovute non solo allo stato ,
2002-156.txt801801altre somme dovute non solo allo stato , ma anche alle regioni e agli enti previdenziali , con facoltà delcontribuentedi operare la compensazione dei crediti dello stesso periodo , nei confronti dei medesimi soggetti , risultanti dalle dichiarazioni e
2002-156.txt830830periodo , nei confronti dei medesimi soggetti , risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche : sistema originariamente limitato aicontribuentititolari di partita iva e successivamente esteso a tutti ( art . 17 , successivamente modificato dal d.lgs . n
2002-156.txt969969per i vari titoli , operando altresì i calcoli necessari per ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali ilcontribuentesi sia avvalso della facoltà di compensazione , l art . 22 del d.lgs . n . 241 del 1997
2002-156.txt10621062una sezione di tesoreria provinciale dello stato indicata dalla banca d italia , su cui transitano le somme versate daicontribuenti( art . 2 ) ; le modalità di versamento delle somme da parte delle banche delegate ai concessionari della
2002-156.txt11861186ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme relative alle compensazioni operate daicontribuenti. tale regolamento , previsto dall art . 24 , comma 10 , del d.lgs . n . 241 del
2002-156.txt13651365cadenza quotidiana delle somme accreditate , delle quali viene disposto il versamento , previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite daicontribuenti( art . 1 ) ; disciplina poi l istituzione di un comitato di vigilanza cui la struttura di gestione
2002-156.txt22402240. 241 del 1997 , il quale , sulla base delle risultanze gestionali del sistema di semplificazione degli adempimenti deicontribuenti, introdotto ai sensi dell art . 3 , comma 134 , della legge n . 662 del 1996 ,
2002-16.txt471471del precedente regime di cumulo rimasto in vigore per oltre un ventennio , e inoltre dalla lesione dell affidamento delcontribuentenella sicurezza giuridica , per il retroattivo assoggettamento ad imposta di situazioni non ritenute in precedenza espressioni di capacità contributiva
2002-16.txt16321632, risalente nel tempo , e la sua sostituzione con la nuova regola dell alternatività avrebbero leso l affidamento deicontribuenti. ma questa corte ha più volte sottolineato come il principio sancito dall art . 53 della costituzione abbia un
2002-16.txt16751675, in quanto si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento delcontribuente, se del caso rilevanti ai fini del diverso ma non richiamato parametro costituzionale della ragionevolezza ( sentenza n .
2002-307.txt4040art . 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2002-307.txt171171e periti commerciali e dei consulenti del lavoro , a condizione che gli stessi abbiano tenuto le scritture contabili deicontribuentinel corso del periodo di imposta cui si riferisce la certificazione . è denunciata la violazione : degli artt .
2002-307.txt759759di semplificare gli adempimenti e di riorganizzare il lavoro degli uffici , intendeva utilizzare ” strutture intermedie ” ( tracontribuentee amministrazione finanziaria ) , con il proposito di avvalersene , non solo per una assistenza fiscale a favore e
2002-307.txt784784, con il proposito di avvalersene , non solo per una assistenza fiscale a favore e nell interesse prevalente delcontribuenteimprenditore , ma anche per l affidamento , a dette ” strutture ” qualificate ( individuate entro fasce di soggetti
2002-307.txt12871287trattava di adempimenti nuovi rispetto a quelli in precedenza configurati , con libertà di avvalersene o meno da parte delcontribuentetitolare di redditi di impresa in determinate situazioni ( incentivato da alcune garanzie e benefici procedurali ) . pertanto non
2002-308.txt220220di essere rimasta in vigore per il solo anno 1988 , ” una ingiustificata disparità di trattamento a danno deicontribuentiche in quell anno avevano crediti d imposta da compensare ” . 3 . in via preliminare questa corte deve
2002-308.txt22802280, per il fatto di essere rimasta in vigore per il solo anno 1988 , comporterebbe ” a danno deicontribuentiche in quell anno avevano crediti d imposta da compensare ” . a proposito di tale censura , con la
2002-328.txt11241124cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria che anche il valore di acquisto dei terreni pervenuti alcontribuenteper effetto di successione o donazione sia rivalutato in base alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le
2002-375.txt940940che prevedibilmente sarebbe derivato agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica richieste dalle dichiarazioni integrative deicontribuentiche si sarebbero avvalsi del condono , con conseguenti rischi di disservizio e di decorrenza degli ordinari termini di prescrizione
2002-375.txt13771377è affatto compromessa dalla sorte delle pendenze non condonabili o per le quali in concreto non sia stata esercitata dalcontribuentela facoltà di avvalersi del condono . 3 . 2 . neppure è violato il principio di eguaglianza ( art
2002-49.txt774774ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale , quale atto che ” realizza , dal lato delcontribuente, il presupposto obiettivo e ” definitivo ” dell evasione , negando rilevanza penale autonoma alle violazioni ” a monte
2002-49.txt873873stesso decreto legislativo , essa mira infatti oltre che a stimolare , nell interesse dell erario , la resipiscenza delcontribuentescoperto nel corso del periodo d imposta ad evitare che violazioni ” preparatorie ” , già autonomamente represse nel vecchio
2002-520.txt210210primo comma , della costituzione , per l ingiustificato sacrificio delle concrete possibilità di agire in giudizio da parte delcontribuentein tutte le ipotesi in cui , vuoi per l esercizio della difesa personale , vuoi per l affidamento della
2002-520.txt331331. viene denunciata la violazione : dell art . 3 della costituzione , per la disparità di trattamento tra icontribuentiresidenti nei capoluoghi di provincia , ove hanno sede le commissioni tributarie , e quelli residenti in comuni diversi ,
2002-520.txt20312031del contenzioso tributario , inserita in un quadro più ampio di razionalizzazione e facilitazione dei rapporti tra amministrazione fiscale econtribuente. i criteri della delega stabilivano specificatamente , nell ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle
2002-522.txt925925; laquo ; condizionare l esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale , all adempimento del suo dovere dicontribuente& amp ; raquo ; non contrasta con la costituzione , salvo il caso dell azione giudiziaria diretta a contestare
2003-105.txt8888non prevede che i parametri per la determinazione dei ricavi , dei compensi e del volume di affari attribuibili alcontribuentein base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta , debbano necessariamente essere elaborati tenendo conto
2003-105.txt518518cogliere … le differenze territoriali e locali » ed al punto 2 ( “ applicazione dei parametri all universo deicontribuenti” ) prevede « un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tener conto della probabilità di errore nella stima
2003-105.txt876876circolari n . 136 / 99 e n . 157 / 2000 prevedono forme di contatto preventivo tra amministrazione econtribuenteassoggettato ) . posta la differenza , riconosciuta anche da questa corte ( v . sentenza n . 384 del
2003-297.txt227227. 3 cost . , in quanto si risolverebbe nell attribuzione di un indebito ed irragionevole vantaggio a favore deicontribuentiinadempienti all obbligo di pagamento del tributo . 2 . la questione relativa all art . 2 , comma 1
2003-297.txt10581058riscossione , rafforzate da una previsione sostanzialmente non favorevole riguardo all esito di quel contenzioso insorto « tra amministrazione econtribuentianche in relazione all interpretazione dell art . 51 della legge regionale 9 febbraio 2001 , n . 5 »
2003-297.txt11781178all ente impositore , né sotto il profilo del principio di eguaglianza , non potendo considerarsi omogenee le situazioni deicontribuentiche abbiano spontaneamente riconosciuto l esistenza dell obbligo tributario rispetto a quelle di coloro che invece lo abbiano contestato ,
2003-311.txt200200parametri costituzionali sopra indicati , in quanto realizzerebbe una discriminazione dei cittadini residenti nella regione campania rispetto alla totalità deicontribuenti, in contrasto con i principi di coordinamento del sistema tributario . inoltre , modificando il codice civile ed interferendo
2003-360.txt7878delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell indirizzo delcontribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi , abbiano effetto , ai fini delle notificazioni , solamente dal sessantesimo
2003-360.txt181181dall effettivo indirizzo del destinatario , quale risultante dai registri anagrafici , sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto di difesa delcontribuentee contrasterebbe con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione . 2 . la questione è fondata
2003-92.txt18821882di cui al citato art . 25 , che al comma 4 prevede , a favore di determinate categorie dicontribuenti, il rimborso di quanto spettante “ anche mediante la compensazione di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9
2003-92.txt22452245e delle altre somme dovute allo stato , alle regioni ed agli enti previdenziali , con facoltà per tutti icontribuentidi operare la compensazione dei crediti . tale sistema prevede infatti una successiva attività tecnico contabile , da parte di
2003-92.txt23042304d.lgs . n . 241 del 1997 ) , volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali ilcontribuentesi sia avvalso della facoltà di compensazione , e a consentire , in tempi tecnici compatibili , le necessarie regolazioni
2003-92.txt23372337in tempi tecnici compatibili , le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza , a copertura delle somme compensate daicontribuenti( sentenza n . 156 del 2002 ) . in pratica , l agenzia delle entrate procede , con cadenza
2003-92.txt26572657compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito irpef , territorialmente imputabile alla regione in forza del domicilio fiscale deicontribuenti, prefigurerebbe un attribuzione ai comuni della regione siciliana di quote di gettito tributario spettanti alla regione medesima , violando
2003-92.txt29022902in materia di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito irpef territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale deicontribuenti. le modifiche intervenute riguardano prevalentemente il comma 3 del medesimo art . 67 , nella parte in cui estende
2003-98.txt173173eguaglianza tributaria , in quanto sottoporrebbe ad un analogo trattamento fiscale posizioni contributive sostanzialmente disomogenee , quali sarebbero quella delcontribuenteche perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di
2003-98.txt191191quella del contribuente che perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella delcontribuenteche di tale beneficio non ha , invece , mai goduto . 2 . va preliminarmente disattesa l eccezione di
2003-98.txt729729cui sarebbero in tal modo sottoposte ad un trattamento fiscale sostanzialmente analogo situazioni non omogenee , quali sarebbero quella delcontribuenteche perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di
2003-98.txt747747quella del contribuente che perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella delcontribuenteche di tale beneficio non ha invece mai goduto si rivela perciò destituita , in fatto , di qualsiasi fondamento
2004-103.txt177177d italia , per il riversamento all erario entro il 31 dicembre delle somme relative all acconto iva versato daicontribuenti. secondo la ricorrente , i decreti in questione sarebbero lesivi dell autonomia regionale , in quanto non garantirebbero “
2004-103.txt812812liquido ed esigibile , di maggiore importo , maturato dallo stato nei confronti della regione siciliana , per rimborsi aicontribuentiin conto fiscale effettuati dai concessionari operanti nella regione . a conferma di ciò risulta che in data 10 maggio
2004-285.txt10441044» . in tal modo , il nuovo regime giuridico della agevolazione in esame è divenuto identico per tutti icontribuenti, indipendentemente dalla circostanza che la data di stipula del contratto di mutuo agrario sia anteriore o successiva al 31
2004-285.txt14511451attuale e non pregressa . nella specie , la norma censurata , nel prevedere una limitazione della facoltà per icontribuentidi portare in detrazione gli interessi sui mutui di miglioramento agrario , pur essendo entrata in vigore quando erano decorsi
2004-285.txt24472447, derivante « dalla irragionevole assimilazione , con efficacia retroattiva , a tutti gli effetti , delle differenti posizioni deicontribuentiche abbiano stipulato un mutuo fondiario prima del 31 dicembre 1989 ( e che dunque a ciò si siano disposti
2004-285.txt25892589d.p.r . n . 917 del 1986 ) non possa giammai subire modificazioni in negativo per l affidamento creato neicontribuenti; di tal che al legislatore sarebbe impedito di effettuare nuove valutazioni al fine di ripartire più equamente il carico
2004-285.txt26362636, che dal 1984 ( anno nel corso del quale è stato stipulato il contratto di mutuo da parte delcontribuente) al 1993 ( anno dal quale è venuta meno l integralità del beneficio ) l interessato abbia goduto della
2004-285.txt27382738richiamo all esigenza del rispetto dell aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto , che la precedente normativa avrebbe creato neicontribuenti, atteso che nessuna aspettativa di tal genere può considerarsi oggetto di protezione dall ordinamento . in realtà , il
2004-29.txt312312ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili , le quali , qualora tutti icontribuentiavessero correttamente adempiuto gli obblighi , precipuamente tributari , sugli stessi gravanti , avrebbero già da tempo costituito presupposto di
2004-37.txt17221722della legge 27 luglio 2000 , n . 212 [ recante ” disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente” : l art . 3 stabilisce il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie , salvo il caso di quelle
2004-37.txt18881888altresì la deroga espressamente disposta dalla norma impugnata al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d . statuto delcontribuente, che esclude di regola l efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi . 8 . la lettera
2004-37.txt27312731tributarie , dall art . 3 , comma 1 , della legge n . 212 sullo statuto dei diritti delcontribuente. 11 . per le stesse ragioni , è infondata la questione relativa al comma 9 , che differisce in
2004-37.txt27762776una volta , al principio , espresso nell art . 3 , comma 3 , dello statuto dei diritti delcontribuente, secondo cui non possono essere prorogati i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta i
2004-37.txt39543954margini di discrezionalità nell aggiornamento e nella strutturazione dei dati , ed inoltre , avendo riguardo ai redditi imponibili deicontribuentiaventi domicilio fiscale nei singoli comuni , farebbe perdere ogni relazione con i redditi di lavoro dipendente o assimilati ,
2004-37.txt45564556ministero delle finanze in proporzione all ammontare , risultante sulla base dei dati disponibili , dell imposta netta dovuta daicontribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale . i trasferimenti erariali a ciascun comune erano ridotti in misura pari
2005-21.txt548548langhe e roero , s.p.a . banca passadore & amp ; amp ; c . ) emerge che alle societàcontribuenti– in quanto esercenti attività bancaria o , comunque , finanziaria – è applicabile , nei giudizi a quibus ,
2005-21.txt657657censure atterrebbero al potere discrezionale del legislatore di differenziare transitoriamente l aliquota dell imposta in relazione a particolari categorie dicontribuenti. anche tale eccezione è infondata e va respinta . le rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma denunciata perché
2005-21.txt22552255dal legislatore in sede di prima applicazione del tributo e solo genericamente contestati dai giudici a quibus e dalle societàcontribuenti. la nota tecnica allegata alla relazione governativa al citato decreto legislativo e le successive indagini parlamentari evidenziano , infatti
2005-21.txt28312831differenziazione di aliquote operano su piani diversi . la prima si applica individualmente , in relazione agli acconti dovuti dalcontribuenteed indipendentemente dal settore cui questo appartiene , nella eventualità in cui il maggior carico fiscale , rispetto a quello
2005-225.txt8787rapporti bancari siano posti , come ricavi , a base delle rettifiche ed accertamenti dell amministrazione finanziaria , se ilcontribuentenon ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili . la norma sarebbe – ad avviso
2005-266.txt14451445inammissibile per la sua evidente irrilevanza . la disposizione censurata non disciplina , infatti , la soprattassa di cui ilcontribuentechiede il rimborso nel giudizio a quo , bensì un tributo del tutto diverso , e cioè la tassa di
2005-274.txt169169tutelato dall art . 24 della costituzione , operando in funzione obiettivamente dissuasiva rispetto all esercizio , da parte delcontribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale . 2 . – l art . 46 , comma 3 , del decreto
2005-274.txt422422del processo – proprio in quanto , come egli stesso implicitamente riconosce , della norma può giovarsi talvolta anche ilcontribuente– ma in realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del regolamento delle spese dettato , in riferimento a tale
2005-274.txt648648il ritiro dell atto , nel caso dell amministrazione , o l acquiescenza alla pretesa tributaria , nel caso delcontribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni , e , corrispondentemente , in un del pari
2005-280.txt140140della disciplina relativa alla riscossione ) , nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica alcontribuentedella cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione , ai sensi dell art . 36 bis del d.p.r . 29
2005-280.txt184184n . 600 , delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi , così compromettendo « il diritto delcontribuenteall effettiva conoscenza dell iscrizione a ruolo , procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo , in tal modo , il
2005-280.txt209209iscrizione a ruolo , procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo , in tal modo , il diritto di difesa delcontribuente» . 2 . – i giudizi , in quanto pongono sostanzialmente la medesima questione , devono essere riuniti .
2005-280.txt256256fondata . 3 . 1 . – la norma censurata disciplina , con la notifica della cartella di pagamento alcontribuente, l atto finale di un procedimento che prende le mosse , a seguito della presentazione della dichiarazione , da
2005-280.txt314314delle imposte , dei contributi e dei premi dovuti , nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate daicontribuentie dai sostituti d imposta ” . l art . 36 bis del d.p.r . n . 600 del 1973
2005-280.txt810810“ esterno ” del procedimento fin qui descritto – la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario alcontribuente– è disciplinato dall art . 25 del d.p.r . n . 602 del 1973 , il quale originariamente prevedeva
2005-280.txt10651065essere completato ricordando che il d.l . 31 maggio 1994 , n . 330 , ha previsto l obbligo delcontribuentedi conservare i documenti allegati alla dichiarazione per un tempo coincidente con il termine , previsto dall art . 43
2005-280.txt11821182investita della questione di legittimità costituzionale del descritto procedimento – assumendo che esso fosse congegnato in modo da lasciare ilcontribuentetroppo a lungo esposto alla pretesa del fisco per l assenza di un termine perentorio entro il quale dovesse avvenire
2005-280.txt14301430ha osservato che tale interpretazione , peraltro non ignota alla giurisprudenza di legittimità , era tale da escludere che ilcontribuentefosse indefinitamente esposto all azione esecutiva del fisco ; dal che la manifesta inammissibilità della questione per non avere il
2005-280.txt16791679è conforme a costituzione , e va dall interprete ricercata , soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci ilcontribuenteesposto , senza limiti temporali , all azione esecutiva del fisco » ed ha osservato che l esigenza , pur
2005-280.txt17851785delle successive attività previste dagli artt . 24 ( consegna al concessionario ) e 25 ( notifica della cartella alcontribuente) del medesimo d.p.r . n . 602 del 1973 . 4 . – i giudici rimettenti denunciano , come
2005-280.txt19901990. n . 193 del 2001 , non essendo consentito , dall art . 24 cost . , lasciare ilcontribuenteassoggettato all azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque , se corrispondente a quello ordinario di prescrizione
2005-280.txt22912291all elementare attività demandata all amministrazione , fossero quei termini – certezza relativamente al termine ultimo entro il quale ilcontribuentedoveva venire a conoscenza della pretesa del fisco . il d.lgs . n . 46 del 1999 , se ha
2005-280.txt26742674modificato dal d.lgs . n . 193 del 2001 , nella parte in cui non prevede per la notifica alcontribuentedella cartella di pagamento un termine , fissato a pena di decadenza , e per il quale , pertanto ,
2005-280.txt27802780” all amministrazione – un termine che possa disciplinare anche la ( successiva ) notifica della cartella di pagamento alcontribuente. il presente giudizio , pertanto , deve essere definito con una pronuncia di illegittimità costituzionale che rende indispensabile un
2005-280.txt30123012il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , e che solo entro tale limite temporale ilcontribuenteè obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione .
2005-455.txt12831283. tanto premesso , la difesa regionale giustifica la prevista esenzione sia con il fine di parificare il trattamento deicontribuentiliguri a quello dei contribuenti che risiedono nelle limitrofe regioni piemonte , lombardia e toscana , sia con lo scopo
2005-455.txt12881288difesa regionale giustifica la prevista esenzione sia con il fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri a quello deicontribuentiche risiedono nelle limitrofe regioni piemonte , lombardia e toscana , sia con lo scopo di prevenire un eventuale contenzioso
2005-455.txt13131313regioni piemonte , lombardia e toscana , sia con lo scopo di prevenire un eventuale contenzioso , nel quale ilcontribuenteavrebbe potuto far valere il proprio legittimo affidamento nelle richiamate circolari , e sostiene che le norme impugnate non avrebbero
2005-72.txt578578sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2005-72.txt618618gestione delle dichiarazioni ) , con il quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte daicontribuentiallo stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto
2005-73.txt903903e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo , con efficacia esterna solo nei confronti deicontribuentie dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti . nei confronti dell amministrazione statale , l indicazione del conto corrente
2006-02.txt857857ha espressamente dichiarato , in udienza , di « rinunciare all eccezione di inammissibilità o irricevibilità » delle deduzioni delcontribuente, sollevata nella propria memoria illustrativa e basata sull affermata mancanza della pagina 9 di tali deduzioni nella copia depositata
2006-02.txt20662066approvate ” e “ promulgate ” , ma non “ deliberate ” . contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delcontribuente, la legge regionale viene “ approvata ” mediante “ deliberazione ” consiliare e , perciò , l espressione «
2006-02.txt30343034. va però rilevato che , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , detta diversità di trattamento tracontribuentiaventi lo stesso reddito imponibile , costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell addizionale , ma dell esercizio
2006-155.txt338338sulla parte di reddito imponibile eccedente l importo di 100.000 euro . infine , il comma 352 dà facoltà aicontribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l anno 2005 , ad applicare « le disposizioni del testo unico
2006-334.txt15131513sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2006-334.txt15531553gestione delle dichiarazioni ) , con il quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte daicontribuentiallo stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto
2006-412.txt620620sono ridotte ad un quarto se , entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie , intervengano l adesione delcontribuentee il contestuale pagamento del tributo , se dovuto , e della sanzione . ad avviso del ricorrente , la
2006-412.txt704704discarica abusiva , prevedrebbe anche in tale fattispecie la riduzione delle sanzioni al quarto , nel caso di adesione delcontribuentee contestuale pagamento entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie . la quarta questione , riguardante l art .
2006-67.txt572572interamente posseduto da un impresa e distintamente contabilizzato , recanti un ammontare dell imposta superiore a quello già corrisposto dallacontribuentee da questa calcolato con riferimento alla rendita catastale di fabbricati ritenuti similari . 2 . – la difesa erariale
2006-67.txt711711, nell imporre per i suddetti fabbricati criteri di determinazione dell imponibile ritenuti dal rimettente comparativamente piú gravosi per icontribuenti, discriminerebbero ingiustificatamente il lavoro d impresa e la capacità contributiva degli imprenditori . in questo quadro argomentativo , la
2007-109.txt283283seconda della tipologia di accertamenti da svolgere » e , inoltre , in un sacrificio del diritto di difesa delcontribuenteal quale , in un giudizio avente carattere di impugnazione , « è richiesto di addurre almeno un principio di
2007-109.txt606606della disponibilità della prova e della terzietà del giudice si sarebbe risolto in un sacrificio del diritto di difesa delcontribuente; i poteri officiosi del giudice sarebbero , oggi , spendibili solo a favore dell amministrazione , laddove del soppresso
2007-109.txt647647potere di ordinare il deposito di documenti si sarebbe normalmente giovato , per alleviare il proprio onere probatorio , ilcontribuente. 5 . – il legislatore , attraverso l abrogazione dell art . 7 , comma 3 , del d.lgs
2007-109.txt14991499prova grava sull amministrazione finanziaria , in qualità di attrice in senso sostanziale , e si trasferisce a carico delcontribuentesoltanto quando l ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell obbligazione tributaria . 7 . – è
2007-109.txt16461646laddove attribuisce a quello , soppresso , di cui al comma 3 , la funzione di riequilibrio in favore delcontribuente– come strumenti attraverso i quali il giudice , sostituendosi all amministrazione , svolge in sede giurisdizionale attività di controllo
2007-109.txt19441944escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte , sia essa l amministrazione o ilcontribuente. né può trascurarsi che , ove necessario , il giudice ha il potere – nei confronti di pubbliche amministrazioni
2007-191.txt768768dall art . 2 della legge della regione siciliana n . 3 del 1998 . l istituto dell interpello delcontribuente, regolato dall art . 11 della legge n . 212 del 2000 , costituisce lo strumento attraverso il quale
2007-191.txt852852sulla corretta interpretazione di dette disposizioni . tale parere è vincolante soltanto per l amministrazione e non anche per ilcontribuente, il quale resta libero di disattenderlo . ciò si desume dalla medesima disposizione del citato art . 11 ed
2007-191.txt10011001della medesima legge n . 212 del 2000 dispone che « non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori alcontribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria , ancorché successivamente modificate dall amministrazione
2007-191.txt10551055delle entrate nella procedura di interpello , l art . 11 non prevede , invece , alcun obbligo per ilcontribuentedi conformarsi alla risposta dell amministrazione finanziaria , né statuisce l autonoma impugnabilità di detta risposta davanti alle commissioni tributarie
2007-191.txt11581158l agenzia delle entrate ha precisato che « la risposta [ … ] fornita dalla competente direzione non impegna ilcontribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme . al contrario , essa vincola , in ogni
2007-202.txt151151pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata , in base alla scelta delcontribuente, alle seguenti finalità : a ) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
2007-202.txt259259dell università ; c ) finanziamento della ricerca sanitaria ; d ) attività sociali svolte dal comune di residenza delcontribuente. il comma 339 ( censurato dalla sola regione campania ) stabilisce che : « le somme corrispondenti alla quota
2007-202.txt306306determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all imposta sul reddito , sulla base delle scelte espresse daicontribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello stato » . il comma 340 ( censurato da tutte le ricorrenti ) prevede
2007-202.txt10261026della quota pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche , in base alla scelta delcontribuente, per finalità di volontariato , ricerca scientifica e dell università , ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune
2007-202.txt11901190altri soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria ; c ) delle attività sociali svolte dai comuni di residenza deicontribuenti. le ricorrenti assumono , poi , che le attività cosí finanziate dal fondo sono riconducibili a materie di competenza
2007-202.txt13981398acquisto della quota del 5 per mille dell irpef incassata dall erario subisce una trasformazione nel caso in cui ilcontribuente– con apposita dichiarazione di volontà – si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare i soggetti di
2007-202.txt14621462del 5 per mille degli « incassi in conto competenza relativi all irpef » ( comma 339 ) del singolocontribuentee il relativo importo viene trattenuto dallo stato non più a titolo di tributo erariale , ma come somma che
2007-202.txt15011501somma che lo stato medesimo è obbligato , come mandatario necessario ex lege , a corrispondere ai soggetti indicati dalcontribuentestesso , svolgenti attività ritenute meritevoli dall ordinamento ( comma 337 ) ed inclusi in apposite liste ( comma 340
2007-202.txt15381538liste ( comma 340 ) . il finanziamento di detti soggetti è , perciò , direttamente ascrivibile alla volontà delcontribuente( commi 337 , alinea , e 339 ) e la quota del 5 per mille dell irpef perde la
2007-202.txt15831583erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all erario per tale finanziamento . ne deriva che l obbligo delcontribuentedi corrispondere la suddetta quota non viene meno , ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il
2007-202.txt19221922della quota del 5 per mille dell imposta ( artt . 1 e 2 ) ; b ) il singolocontribuenteeffettua la scelta di destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche ( art .
2007-202.txt20072007specifico soggetto cui intende destinare direttamente detta quota ( artt . 3 e 4 ) ; c ) se ilcontribuentenon appone la firma in uno dei quattro riquadri , il 5 per mille della sua imposta sul reddito non
2007-202.txt20482048è destinato a nessuna delle corrispondenti finalità ( art . 5 ) ; d ) nel caso in cui ilcontribuenteabbia destinato il suo 5 per mille ad una delle finalità di cui alle lettere a ) , b )
2007-202.txt23222322la devoluzione della quota del 5 per mille dell irpef ai soggetti beneficiari si realizza in base alla volontà delcontribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello stato , il quale non effettua una spesa , ma si limita
2007-202.txt23532353il quale non effettua una spesa , ma si limita , in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimocontribuente, a corrispondere l indicata quota d imposta ad un soggetto svolgente un attività considerata dall ordinamento socialmente o eticamente
2007-202.txt23862386un attività considerata dall ordinamento socialmente o eticamente meritevole . solo in mancanza di un idonea manifestazione di volontà delcontribuentein tal senso , la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura di entrata tributaria erariale e
2007-202.txt25522552. 326 , disposizioni , queste , non impugnate . la citata legge n . 2 del 1997 consentiva alcontribuentedi destinare il 4 per mille dell irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici rappresentati in parlamento . il
2007-202.txt27592759mediante una riduzione dell imposta , il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli , svolte dal soggetto indicato dalcontribuentequale beneficiario del finanziamento . tale riduzione del tributo erariale è coerente con l intento del legislatore di perseguire una
2007-202.txt28322832per la concreta attribuzione del finanziamento , lo stato , agendo – come si è visto – quale mandatario delcontribuente, svolge un controllo non solo sulla qualità dei soggetti destinatari della quota d imposta ( attraverso la tenuta degli
2007-202.txt28862886, ma anche sull effettività dell esborso “ etico sociale ” ( attraverso lo smistamento , secondo le indicazioni deicontribuenti, delle quote riscosse ) . 4 . 3 . – in considerazione di quanto sopra esposto , deve ribadirsi
2007-202.txt29252925deve ribadirsi che le norme censurate , nel condizionare la riduzione del 5 per mille dell irpef alla scelta delcontribuente, attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico sociali indicati dal contribuente medesimo e , quindi ,
2007-202.txt29402940dell irpef alla scelta del contribuente , attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico sociali indicati dalcontribuentemedesimo e , quindi , escludono che tali quote siano qualificabili come entrate tributarie erariali . ne consegue che queste
2007-270.txt175175del 2002 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2003 ) icontribuentiaventi un esercizio sociale ( e , quindi , un periodo d imposta ) non coincidente con l anno solare
2007-270.txt246246, perché ( a . 1 ) crea una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali , sottoponendo icontribuentiad un regime differenziato di condono fiscale esclusivamente in ragione della irrilevante circostanza che l esercizio sociale , per disposizione
2007-270.txt420420cui lo stesso art . 53 cost . costituisce proiezione ; ( b . 2 ) compromette la libertà delcontribuentedi aderire al condono fiscale . 3 . – il presidente del consiglio dei ministri , intervenuto in giudizio ,
2007-270.txt532532quanto già chiuso al 30 aprile 2002 . l eccezione è infondata . il rimettente ha precisato che la societàcontribuente, con riferimento all irpeg , all irap e all iva relative ai periodi d imposta dal 1997 al 2002
2007-270.txt692692quello oggetto del giudizio a quo . l ordinanza di rimessione , pertanto , chiarisce adeguatamente che la domanda dellacontribuentepotrebbe essere accolta solo per effetto dell accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale . 4 . – nel merito
2007-270.txt14081408e 9 della legge n . 289 del 2002 – comporta un ingiustificata disparità di trattamento , perché sottopone icontribuentiche hanno presentato entro il 31 ottobre 2003 dichiarazioni dei redditi tempestive ( nel rispetto , cioè , dei termini
2007-270.txt17081708che le suddette condizioni temporali di condonabilità sono state apposte dal legislatore al solo fine di escludere dal condono icontribuentiche , con verosimile intento elusivo e confidando nella futura reiterazione del provvedimento straordinario di condono , hanno presentato la
2007-270.txt18021802dato comprendere per quali ragioni la tardività di detta dichiarazione sia nella specie valido sintomo di un intento elusivo delcontribuente, resta il fatto che la norma censurata non costituirebbe comunque strumento per raggiungere una finalità antielusiva , trattandosi di
2007-330.txt207207di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili , si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dalcontribuenteanteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n . 442 del 1997 » ( cioè anteriormente al
2007-330.txt340340opzione e la revoca di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuenteo dalle modalità di tenuta delle scritture contabili . la validità dell opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente
2007-330.txt451451esclude dal rimborso l imposta che , in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dalcontribuentein ordine all opzione per il regime ordinario dell iva , risulta ( ora per allora ) non dovuta .
2007-330.txt507507comma 1 dell art . 4 della legge n . 342 del 2000 valorizza retroattivamente il comportamento concludente tenuto dalcontribuenteprima del 7 gennaio 1998 , ai fini dell opzione prevista dall art . 34 del d.p.r . 26 ottobre
2007-330.txt738738altri elementi ( come il tipo di dichiarazione iva presentata ) da cui si dovrebbe desumere il comportamento concludente delcontribuenteespressivo dell opzione per l applicazione dell imposta nei modi ordinari ; b ) « non spiega [ … ]
2007-330.txt932932in essere dalla società , « quali emergono dagli atti » , è possibile ritenere esercitata per facta concludentia dallacontribuentel opzione per il regime ordinario dell iva relativamente all anno 1988 . ciò costituisce sufficiente descrizione della fattispecie ,
2007-330.txt10311031opzione e la revoca di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuenteo dalle modalità di tenuta delle scritture contabili . » ) . né il giudice a quo era tenuto a
2007-330.txt10571057delle scritture contabili . » ) . né il giudice a quo era tenuto a descrivere analiticamente i comportamenti dellacontribuenteda lui presi in considerazione e ad ulteriormente motivare le ragioni per le quali ritiene che essi costituiscano manifestazioni tacite
2007-330.txt11641164che il rimborso dell eccedenza dell ammontare detraibile rispetto all ammontare dell imposta relativa alle operazioni imponibili , richiesto dalcontribuenteai sensi dell art . 30 del d.p.r . n . 633 del 1972 , è pur sempre un rimborso
2007-330.txt12661266divieto di legge » denunciato . ne consegue che la norma censurata costituisce l unico ostacolo alla restituzione richiesta dallacontribuentee che la sollevata questione è rilevante . 3 . – nel merito , la questione è fondata . 3
2007-330.txt13041304fondata . 3 . 1 . – nel 1988 , periodo d imposta oggetto del giudizio principale , la societàcontribuente– quale imprenditore agricolo , ai sensi dell art . 2135 del codice civile – era soggetta al regime speciale
2007-330.txt14461446iva « nel modo normale » , dandone comunicazione scritta al competente ufficio iva entro il 31 gennaio . lacontribuente, pur non avendo effettuato la predetta comunicazione scritta , aveva presentato , unitamente alla dichiarazione dell iva riguardante l
2007-330.txt15631563opzione e la revoca di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuenteo dalle modalità di tenuta delle scritture contabili . » . tuttavia , solo con l art . 4 della
2007-330.txt16261626dell articolo qualifica come « interpretativa » , ha chiarito che tali comportamenti concludenti hanno efficacia anche se tenuti dalcontribuenteanteriormente all entrata in vigore del d.p.r . n . 442 del 1997 ( primo periodo dell unico comma )
2007-330.txt17411741il passato ( e non solo per l avvenire ) talune manifestazioni di volontà tacita ( « comportamenti concludenti delcontribuenteo [ … ] modalità di tenuta delle scritture contabili » ) all opzione o alla revoca comunicate per iscritto
2007-330.txt18191819limita la retroattività di detto primo periodo , escludendo la ripetibilità ( « restituzione » ) di quanto pagato dalcontribuentea titolo di imposte , soprattasse e pene pecuniarie , anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti
2007-330.txt23762376al 7 gennaio 1998 . in particolare , una volta riconosciuta dal legislatore la possibilità di soddisfare il credito delcontribuenteattraverso i meccanismi alternativi del rimborso immediato o del computo in detrazione nell anno successivo , non è ragionevole l
2007-330.txt24272427di quel meccanismo che , almeno in via di principio , dovrebbe assicurare per legge la realizzazione dell interesse delcontribuentein modo pieno , incondizionato ed in tempi brevi ( artt . 30 e 38 bis del d.p.r . n
2007-330.txt24782478del credito d imposta al computo in detrazione nell anno successivo potrebbe porre , infatti , in condizione deteriore ilcontribuenteche , in relazione alle operazioni effettuate ed alle proprie esigenze finanziarie , abbia invece interesse a scegliere il meccanismo
2007-330.txt25142514interesse a scegliere il meccanismo del rimborso immediato . e ciò senza tenere conto che il pregiudizio arrecato a dettocontribuentesarebbe insanabile in tutte le ipotesi in cui le successive dichiarazioni dell iva legittimamente mancassero o avessero un contenuto tale
2007-330.txt25492549mancassero o avessero un contenuto tale da non consentire lo scomputo . in tali casi , infatti , il medesimocontribuente, in quanto costretto a ricorrere unicamente al meccanismo del computo in detrazione nell anno successivo , potrebbe non essere
2007-366.txt701701quale prevede che , quando nel comune del domicilio fiscale « non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente» , la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell atto nella casa comunale ed affissione dell avviso di
2007-366.txt860860. 600 del 1973 e , quindi , rende applicabili , nell ipotesi della notificazione della cartella di pagamento alcontribuenteresidente all estero – non contemplata dagli altri commi dello stesso art . 26 e in relazione alla quale è
2007-366.txt12541254, per insufficiente descrizione della fattispecie , in quanto il rimettente avrebbe omesso di indicare le date di iscrizione dellacontribuentenell aire e di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate , precludendo cosí alla corte la verifica dell anteriorità di
2007-366.txt13481348rimettente , affermando che la notificazione delle cartelle è stata regolarmente eseguita nell ultima residenza nel territorio dello stato dellacontribuentementre la residenza estera di quest ultima era nota all amministrazione ( o doveva esser nota con le opportune ricerche
2007-366.txt13831383esser nota con le opportune ricerche anagrafiche ) , dà per accertata l anteriorità dell iscrizione nell aire della stessacontribuenterispetto alla notificazione delle cartelle . 4 . 2 . – la difesa erariale ha eccepito , in secondo luogo
2007-366.txt16871687del d.p.r . n . 600 del 1973 « nel comune nella cui anagrafe sono iscritte » le persone fisichecontribuenti. la questione è fondata . questa corte ha affermato che « un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella
2007-366.txt17741774n . 346 del 1998 ) . le norme censurate violano detto limite , perché , equiparando la situazione delcontribuenteresidente all estero e iscritto nell aire a quella del contribuente che non ha abitazione , ufficio o azienda nel
2007-366.txt17851785detto limite , perché , equiparando la situazione del contribuente residente all estero e iscritto nell aire a quella delcontribuenteche non ha abitazione , ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale , impongono di eseguire le notificazioni a
2007-366.txt20782078a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento » dell atto tributario all « indirizzo estero » che ilcontribuenteha « facoltà » di comunicare al « competente ufficio locale » ( comma 27 dell art . 37 del
2007-366.txt21422142n . 600 del 1973 la lettera e bis ) . in tal modo , nel caso di iscrizione delcontribuentenell aire , l applicazione della disciplina censurata dal rimettente resta circoscritta all ipotesi in cui il contribuente abbia omesso
2007-366.txt21602160iscrizione del contribuente nell aire , l applicazione della disciplina censurata dal rimettente resta circoscritta all ipotesi in cui ilcontribuenteabbia omesso di indicare al competente ufficio locale l indirizzo estero per la notificazione degli atti tributari . 5 .
2007-366.txt23252325abbia menomato il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio a quo , nonostante che , nella specie , ilcontribuenteabbia proposto opposizione all avviso di vendita , dimostrando di avere conoscenza di detto avviso .
2008-102.txt61176117fa riferimento il ricorrente ) e che oggi potrebbe definirsi valutazione legale tipica di un oggettiva strumentalità del comportamento delcontribuentealla produzione di un reddito ; relazione funzionale che costituisce , nella specie , l effettiva ratio del tributo statale
2008-102.txt906590653 prevede , poi , che « per l anno 2006 l imposta è dovuta nella misura piú favorevole alcontribuentemediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti » . il presidente del consiglio dei ministri
2008-11.txt327327prevede per la notificazione delle predette cartelle , emesse all esito di semplici operazioni di liquidazione delle somme dovute daicontribuentiin base alle dichiarazioni da essi presentate , un termine decadenziale ( quinquennale ) irragionevolmente superiore a quello previsto per
2008-11.txt493493il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , e che solo entro tale limite temporale ilcontribuenteè obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione » . i medesimi giudici a
2008-11.txt539539disposizione censurata víola gli artt . 24 e 97 cost . , perché vanifica sostanzialmente il diritto di difesa deicontribuentiche rimangono assoggettati , pur dopo la menzionata sentenza n . 280 del 2005 , alla previsione di un termine
2008-11.txt10301030. 1 . – tale disciplina trova giustificazione nell obiettivo perseguito dal legislatore di garantire non solo l interesse delcontribuente( evidenziato dalla sentenza n . 280 del 2005 di questa corte e dalla stessa norma censurata ) a non
2008-11.txt16361636di integrare la disciplina a regime con una ragionevole normativa transitoria , che contemperi i già evidenziati contrapposti interessi delcontribuentee dell erario nella fase di passaggio dalla disciplina dichiarata illegittima ad un altra caratterizzata – seguendo le indicazioni di
2008-162.txt238238dell art . 3 cost . sotto altro profilo , in quanto determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra icontribuentiche esercitano l attività di centrali elettriche e quelli che tale attività non svolgono ; nonché per contrasto con l
2008-162.txt268268che tale attività non svolgono ; nonché per contrasto con l art . 53 della costituzione , in quanto icontribuentiche esercitino attività simili alle centrali elettriche , mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attività imprenditoriale
2008-162.txt433433. ) e di buon andamento della pubblica amministrazione ( art . 97 cost . ) , esponendo indefinitamente ilcontribuenteall azione accertativa dell amministrazione finanziaria . 2 . – la prima questione non è fondata . 2 . 1
2008-162.txt14971497la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche , determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra icontribuentiche esercitano detta attività e quelli che non la svolgono , restando esclusi i contribuenti che esercitino attività simili alle
2008-162.txt15121512disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano detta attività e quelli che non la svolgono , restando esclusi icontribuentiche esercitino attività simili alle centrali elettriche , mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attività imprenditoriale
2008-162.txt24972497unione , parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso » , senza che valgano le argomentazioni dellacontribuentesulla natura transitoria delle imbullonature con cui le turbine sono connesse al suolo . né di alcun pregio risultano i
2008-162.txt33963396nella parte in cui , non prevedendo un termine perentorio per la rettifica della rendita catastale , espongono indefinitamente ilcontribuenteall azione accertatrice dell amministrazione finanziaria – è manifestamente inammissibile . 4 . 1 . – con il d.m .
2008-162.txt34573457degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari . con tale decreto si è introdotta la possibilità per ilcontribuentedi inoltrare richiesta di attribuzione della rendita , mediante utilizzo di apposita procedura informatica . l art . 1 ,
2008-188.txt15421542idonea certificazione » ; f ) per gli atti registrati oltre il maggio 2002 , si provvederà a richiedere aicontribuentila suddetta certificazione , assegnando un termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta , scaduto il quale , si
2008-188.txt17871787di verificare la fruibilità della richiesta agevolazione » e si astengano dall esercitare attività di recupero delle somme dovute daicontribuentiquali differenze fra gli ammontari dei tributi previsti dalla legge statale e quelli previsti in via agevolata . 2 .
2008-188.txt24462446, disponendo che , nelle more , gli uffici si astengano dall esercitare attività di recupero delle somme dovute daicontribuentiquali differenze fra gli ammontari dei tributi previsti dalla legge statale e quelli previsti in via agevolata . 3 .
2008-356.txt293293particolare , i giudici rimettenti censurano detta disposizione nella parte in cui proroga di due anni , nei confronti deicontribuentiche non si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 7 a 9 della medesima legge n . 289
2008-356.txt545545stabilire la proroga di due anni dei termini per l accertamento delle imposte sui redditi e dell iva per icontribuentiche non si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali di cui agli artt . da 7 a 9 della legge n
2008-356.txt669669. n . 120 del 2008 ) ; b ) in violazione del principio di ragionevolezza , penalizza irragionevolmente ilcontribuenteche non presenti istanza di definizione agevolata , prorogando nei suoi confronti i termini per la notificazione dell accertamento delle
2008-356.txt810810, i termini di cui all art . 43 del dpr 600 / 73 , non sono prorogati per icontribuentiche non possono accedere al beneficio del condono » , assoggetta « ad un termine indefinito il cittadino alla azione
2008-356.txt930930ordinanza r.o . n . 120 del 2008 ) ; ovvero , perché favorisce l amministrazione finanziaria e danneggia ilcontribuenteil quale , per i motivi piú vari , non si sia avvalso delle suddette agevolazioni fiscali ( ordinanza r.o
2008-356.txt10971097e 3 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) ; b ) con i princípi di affidamento , di certezza nei rapporti e di non discriminazione menzionati in
2008-356.txt11701170delle sollevate censure e non si traduce in ulteriori questioni di illegittimità costituzionale per violazione del cosiddetto “ statuto delcontribuente” e della normativa comunitaria , perché – come risulta chiaramente dalla parte motiva e dal dispositivo dell ordinanza –
2008-356.txt20402040giudizio a quo , perché prospettata con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto dell impugnazione delcontribuente. la questione è , di conseguenza , manifestamente inammissibile . 5 . – nel merito , la commissione tributaria
2008-356.txt20932093) afferma che la norma denunciata , nel disporre la proroga dei termini decadenziali per l accertamento nei confronti deicontribuentiche non si avvalgono delle agevolazioni previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n . 289 del 2002
2008-356.txt23492349: a ) che la denunciata proroga dei termini per l accertamento ha carattere “ punitivo ” nei confronti delcontribuenteche sceglie di non avvalersi del condono , potendosene avvalere ; b ) che il contribuente sottoposto ad amministrazione straordinaria
2008-356.txt23652365” nei confronti del contribuente che sceglie di non avvalersi del condono , potendosene avvalere ; b ) che ilcontribuentesottoposto ad amministrazione straordinaria non può accedere , anche volendolo , al condono se l amministrazione finanziaria non ha provveduto
2008-356.txt25052505derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono deicontribuenti. tale proroga è , dunque , diretta a tutelare il preminente interesse dell amministrazione finanziaria al regolare accertamento e
2008-356.txt25322532, diretta a tutelare il preminente interesse dell amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti delcontribuenteche non si avvalga dell agevolazione , indipendentemente dalla circostanza che quest ultimo non si sia avvalso , per qualche
2008-356.txt30773077i princípi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione , perché favorisce l amministrazione finanziaria e danneggia ilcontribuenteil quale , per i motivi piú vari , non si sia avvalso delle suddette agevolazioni fiscali ( ordinanza r.o
2008-356.txt32233223la suddetta proroga : a ) mette la pubblica amministrazione in grado di far valere , nei confronti di tutticontribuentied in condizioni di uguaglianza , le pretese del fisco e non comporta , quindi , alcuna lesione dell evocato
2008-356.txt33173317che la disposizione censurata , in violazione dell art . 24 cost . , lede il diritto di difesa delcontribuente, perché proroga i termini per la notificazione dell accertamento previsti dagli artt . 43 del d.p.r . n .
2008-356.txt33563356n . 600 del 1973 e 57 del d.p.r . n . 633 del 1972 , anche « per icontribuentiche non possono accedere al beneficio del condono e , quindi » , assoggetta « ad un termine indefinito il
2008-356.txt34483448disposizione denunciata fissa una proroga limitata ad un biennio e , perciò , non può mai comportare l assoggettamento delcontribuenteall azione di accertamento per un tempo indefinito .
2008-373.txt639639, è ragionevole che il legislatore si ispiri ad esigenze di certezza , senza lasciare tale individuazione alla volontà delcontribuenteo alla discrezionalità dell amministrazione finanziaria ( ex pluribus , la citata ordinanza n . 370 del 1999 , che
2009-141.txt19361936per essere considerata legittima , deve essere preceduta , per l imposta sulla pubblicità , da un apposita dichiarazione delcontribuentee , per il cimp , dall autorizzazione del comune . dal sopra individuato presupposto oggettivo dei due suddetti prelievi
2009-227.txt32053205, e , quindi , con effetti indiscutibilmente retroattivi – dato che si richiama lo specifico comma dello statuto delcontribuenteche disciplina questo genere di normazione – che le costruzioni rurali aventi le caratteristiche indicate nel più volte citato art
2009-238.txt841841per quelle concernenti la pignorabilità dei beni » . il rimettente , tuttavia , qualifica espressamente l azione proposta dalcontribuentenon come opposizione agli atti esecutivi , ma come opposizione regolata dall art . 615 cod . proc . civ
2009-298.txt894894insufficiente versamento della prima rata dell imposta comunale sugli immobili , relativa all anno 2008 , a condizione che ilcontribuenteprovveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
2009-298.txt26922692insufficiente versamento della prima rata dell imposta comunale sugli immobili , relativa all anno 2008 , a condizione che ilcontribuenteprovveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
2009-334.txt25132513entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti , e non certo le somme eccedenti tali tributi , indebitamente corrisposte daicontribuenti.
2009-56.txt429429norma dell articolo 16 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 , concernente lo statuto dei diritti delcontribuente) , secondo il quale gli « eventi di carattere eccezionale » di cui al menzionato art . 1 del
2009-56.txt984984e della programmazione economica , possa sospendere o differire il termine per l adempimento degli obblighi tributari a favore deicontribuentiinteressati da eventi eccezionali ed imprevedibili ] , « il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari
2009-56.txt10251025è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell agenzia fiscale interessata , sentito il garante delcontribuente, da pubblicare nella gazzetta ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento » .
2009-56.txt24192419. il rimettente muove , infatti , dalla esplicita premessa che , « in base a quanto dedotto dal [contribuente] sig . ortensi [ recte : ortenzi ] sia avanti al giudice di appello sia nel ricorso per cassazione
2009-56.txt28062806processuali attribuito all amministrazione finanziaria quale parte del rapporto impositivo si risolve in una menomazione dei diritti di difesa delcontribuentenel processo . in particolare , secondo il giudice a quo , la direzione regionale competente ad emettere il suddetto
2009-56.txt28872887. 30 della legge 30 dicembre 1991 , n . 413 » ) parte del processo che pende con ilcontribuente, è pur sempre un organo dell amministrazione finanziaria e , perciò , della parte pubblica del rapporto tributario .
2009-56.txt29282928ne consegue , ad avviso dello stesso giudice a quo , che , per effetto delle norme denunciate , ilcontribuenteviene irragionevolmente a trovarsi in posizione di svantaggio rispetto alla controparte processuale costituita dall ufficio finanziario periferico che ha emanato
2009-56.txt30333033secondo comma , primo periodo , cost . e , pertanto , non mettono a confronto la posizione processuale delcontribuentecon quella della direzione regionale delle entrate e , quindi , non muovono dall errato presupposto che tale direzione sia
2009-56.txt30673067dall errato presupposto che tale direzione sia parte del processo pendente , ma attengono solo alla lesione del diritto delcontribuentead apprestare le proprie difese nei confronti della controparte sostanziale , rappresentata dall amministrazione finanziaria complessivamente intesa . 6 .
2009-56.txt33333333azione di accertamento o di riscossione dell amministrazione medesima , ma anche i termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deicontribuentie di altre prescrizioni a carattere formale poste a carico degli stessi » ; c ) qualora l amministrazione finanziaria
2009-56.txt34903490ritenuto che : a ) la proroga prevista da dette disposizioni opera a favore sia dell amministrazione finanziaria che deicontribuenti( ex plurimis , sentenze n . 11456 del 2005 e n . 767 del 1998 ) ; b )
2009-56.txt37533753contraddittorio non viene [ … ] meno per il fatto che le proroghe in questione operino anche a vantaggio delcontribuente[ … ] , in quanto simile “ parità degli effetti ” può elidere il contrasto con l art .
2009-56.txt41614161costituisce la conseguenza ex lege di un atto dell amministrazione meramente ricognitivo ed opera a favore , contemporaneamente , deicontribuentie dell amministrazione finanziaria , la quale è tenuta – a pena di invalidità della proroga stessa – al rispetto
2009-56.txt42654265o la disapplicazione , in via incidentale , da parte del giudice ; c ) il diritto di difesa delcontribuente, perché , come sopra osservato , il decreto di proroga dei termini processuali giova anche a quest ultimo e
2009-56.txt44374437pertinente : non è rilevante , perché detto parere non fa venir meno le sopra menzionate garanzie di difesa delcontribuente; non è pertinente , perché è previsto da una disposizione non applicabile ratione temporis alla fattispecie ( art .
2009-58.txt3103102 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . 2 . preliminarmente , deve essere disposta la riunione dei giudizi , in quanto concernenti la stessa disposizione
2010-116.txt14911491nell àmbito del territorio regionale ; e ciò anche nel caso in cui l ammontare del tributo sia versato dacontribuentio sostituti d imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale . la ricorrente richiama , a sostegno di tale
2010-217.txt307307, perché , nel caso in cui la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di primo grado favorevole alcontribuente, irragionevolmente esclude la tutela cautelare « a fronte di atti impositivi esecutivi per la prima volta emessi in esecuzione
2010-217.txt353353grado » sfavorevole all appellato e , pertanto , consente il « sacrificio inevitabile ed irreparabile » dei diritti delcontribuente; b ) gli artt . 23 e 24 cost . , perché prevede l assoggettamento ad esecuzione forzata [
2010-217.txt511511corte di cassazione » avente ad oggetto la sentenza di appello impugnata , « in perdita irreversibile del patrimonio delcontribuenteche , in ipotesi , risulterà avere ragione » ; d ) l art . 113 cost . , perché
2010-217.txt570570di secondo grado , che abbia ” ribaltato ” in appello , una sentenza di primo grado pienamente favorevole alcontribuente» e , pertanto , si pone in contrasto con il precetto costituzionale secondo cui la tutela giurisdizionale dei propri
2010-217.txt13451345iuris dell istanza cautelare . in proposito , il giudice a quo osserva che il ricorso per cassazione proposto dalcontribuenteavverso la sentenza tributaria di secondo grado sarebbe fondato ( sia pure in base ad una sommaria delibazione ) ,
2010-217.txt19271927, il rimettente afferma che tale istanza soddisfa il suddetto requisito , perché : a ) è stata notificata alcontribuenteuna cartella di pagamento comprensiva del debito tributario risultante dalla sentenza di appello impugnata per cassazione ; b ) è
2010-217.txt19521952comprensiva del debito tributario risultante dalla sentenza di appello impugnata per cassazione ; b ) è stata comunicata allo stessocontribuentel avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del soddisfacimento , ad un tempo , sia del debito tributario risultante dalla
2011-152.txt10241024art . 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2011-152.txt11451145principio , deve sopportare il costo del credito d imposta , sia pure limitatamente all importo di cui godono icontribuentiresidenti nel suo territorio . in tale caso , ove si tratti di crediti d imposta illegittimamente impiegati , di
2011-17.txt318318con conseguente inammissibilità del ricorso . il giudice a quo , infine , pone in evidenza che il difensore delcontribuenteha , comunque , prodotto la ricevuta di deposito dell appello presso la commissione provinciale recante data anteriore di qualche
2011-247.txt55553 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , della legittimità del combinato disposto del terzo comma dell art . 57 del decreto del presidente della repubblica
2011-247.txt6926923 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) ; in secondo luogo , all art . 24 cost . ; in terzo luogo , agli artt .
2011-247.txt112811283 ) . l art . 10 della legge stabilisce una proroga biennale degli ordinari termini di accertamento per icontribuenti« che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 » ( cioè relative alle tre
2011-247.txt11691169ipotesi di definizione agevolata sopra menzionate ) . nella specie , in riferimento all iva 2001 e 2002 , lacontribuente( una società a responsabilità limitata ) ha presentato la domanda di « definizione automatica per gli anni pregressi »
2011-247.txt12801280condono ( ancorché perfezionato ) sui poteri di accertamento dell amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dalcontribuente. tale ragione risiede nell incontestata vigenza del principio , enunciato da questa corte ( ordinanza n . 340 del
2011-247.txt13961396ma non esclude il potere dell amministrazione finanziaria esercitato concretamente nella specie di accertare la sussistenza dei crediti vantati dalcontribuente. gli avvisi di accertamento impugnati , in quanto diretti a negare proprio l esistenza del credito iva indicato dalla
2011-247.txt14181418gli avvisi di accertamento impugnati , in quanto diretti a negare proprio l esistenza del credito iva indicato dalla societàcontribuente, non possono perciò essere influenzati dal condono tombale precedentemente richiesto dalla contribuente stessa ( e ciò indipendentemente dall efficacia
2011-247.txt14311431esistenza del credito iva indicato dalla società contribuente , non possono perciò essere influenzati dal condono tombale precedentemente richiesto dallacontribuentestessa ( e ciò indipendentemente dall efficacia di tale condono ) . da ciò consegue che : a ) non
2011-247.txt16731673che , comunque , il ” condono tombale ” in materia di iva del quale ha inteso avvalersi la societàcontribuenteè stato ritenuto dalla giurisprudenza della corte di giustizia ce in contrasto con l ordinamento comunitario , in quanto comporta
2011-247.txt20402040specie ricorrano i presupposti dell applicazione del sopra menzionato principio secondo cui il condono non opera sui crediti vantati dalcontribuenteverso il fisco , nel senso che tali crediti restano soggetti all eventuale contestazione da parte dell amministrazione finanziaria .
2011-247.txt21542154della legge n . 289 del 2002 prevede la proroga di due anni dei termini di accertamento nei confronti deicontribuentiche non si siano avvalsi delle disposizioni recanti la definizione agevolata . nella specie , pertanto , l avviso di
2011-247.txt22602260. l avvocatura muove dalla premessa dell applicabilità della suddetta proroga biennale nel caso in cui il condono richiesto dalcontribuentenon si sia perfezionato . tale premessa è erronea , perché come correttamente sostenuto dalla parte privata per escludere l
2011-247.txt23452345della proroga biennale al perfezionamento del condono , ma si limita ad affermare che essa è prevista nei confronti deicontribuentiche « non si avvalgono » delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della stessa legge , cioè
2011-247.txt24142414( diretta a consentire agli uffici tributari di procedere all accertamento in un termine piú ampio nei soli confronti deicontribuentiche non hanno portato all attenzione degli uffici le loro posizioni tributarie attraverso la presentazione delle istanze di condono ,
2011-247.txt24732473eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi ( ampliamento di stretta interpretazione e , quindi , non estensibile aicontribuentiche abbiano presentato la richiesta di agevolazione e non abbiano , poi , di essa effettivamente goduto ) . 3
2011-247.txt36063606esigibile l obbligazione doganale . di qui la non pertinenza della normativa e della giurisprudenza di legittimità invocate dalla societàcontribuentee la correttezza dell interpretazione fornita dal rimettente . 3.2 . quanto all interpretazione del rimettente indicata al punto sub
2011-247.txt38083808212 del 2000 , stabilisce che « le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » ) . la stessa societàcontribuente, del resto , pur facendo piú volte riferimento nelle sue difese alla ” retroattività ” della normativa denunciata ,
2011-247.txt41364136scaduti » , cosí ledendo l esigenza di « certezza dei rapporti giuridici » ed il diritto di difesa deicontribuenti. 5.1.1 . va preliminarmente rilevato , al riguardo , che l art . 3 , comma 3 , della
2011-247.txt52045204è irrilevante , infine , l assunto che gli evocati parametri sarebbero violati per l incertezza in cui versa ilcontribuente, il quale deve attendere il decorso del termine raddoppiato per avere la sicurezza dell insussistenza dell obbligo di denuncia
2011-247.txt53535353denuncia penale , se proposta dopo il decorso dei termini ” brevi ” di decadenza , potrebbe intervenire quando ilcontribuente, ritenendo non piú accertabile il rapporto tributario , non sia piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili
2011-247.txt54165416e consentendo « una distanza eccessiva tra il fatto e la contestazione » , comporta una « indeterminata soggezione delcontribuenteall azione esecutiva del fisco » e , quindi , vanifica la difesa del contribuente . nessuno dei prospettati profili
2011-247.txt54315431una « indeterminata soggezione del contribuente all azione esecutiva del fisco » e , quindi , vanifica la difesa delcontribuente. nessuno dei prospettati profili di illegittimità costituzionale è fondato . 5.2.1 . quanto alla lesione del diritto di difesa
2011-247.txt54585458illegittimità costituzionale è fondato . 5.2.1 . quanto alla lesione del diritto di difesa dedotta sotto il profilo che ilcontribuentenon sarebbe piú in grado di difendersi qualora non fosse piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili da
2011-247.txt55525552dai primi due commi dell art . 57 del d.p.r . n . 633 del 1972 . in realtà ilcontribuente, per effetto dell art . 22 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , è tenuto
2011-247.txt56275627delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti , è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata , ne segue che ilcontribuenteha l obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e , quindi ,
2011-247.txt56675667, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato . l eventuale soggettivo affidamento delcontribuentea che non siano fatti valere , dopo il decorso del termine ” breve ” di accertamento , elementi obiettivi
2011-247.txt57515751costituzionalità , trattandosi di una circostanza di mero fatto . ciò che invece rileva sul piano giuridico è che ilcontribuente, ai sensi dell art . 22 del d.p.r . n . 600 del 1973 , è tenuto a conservare
2011-247.txt58605860ed eccessiva distanza temporale tra « il fatto e la contestazione » , tale da comportare una indeterminata soggezione delcontribuenteall azione « esecutiva » ( rectius : accertativa ) del fisco , è agevole osservare che contrariamente a quanto
2011-247.txt59755975cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . né tale obiettiva certezza può ritenersi esclusa dall eventuale soggettiva incertezza delcontribuentesulla astratta ravvisabilità delle indicate ipotesi di reato . l impossibilità per il contribuente di avere la sicurezza ex ante
2011-247.txt59895989esclusa dall eventuale soggettiva incertezza del contribuente sulla astratta ravvisabilità delle indicate ipotesi di reato . l impossibilità per ilcontribuentedi avere la sicurezza ex ante della non ricorrenza dei presupposti di denunciabilità penale della sua condotta costituisce infatti ,
2011-247.txt63156315si presenta anche nelle fattispecie oggetto di esame nei giudizi principali riuniti , in relazione alle quali si addebitano allacontribuente, per gli anni d imposta in contestazione in detti giudizi , dichiarazioni fraudolente od infedeli . l individuata ratio
2011-247.txt67636763. per il reato previsto dal citato art . 10 quater l atto di accertamento dei crediti indebitamente utilizzati dalcontribuentein compensazione , indicato dall art . 1 , comma 421 , della legge 30 dicembre 2004 , n .
2011-247.txt77777777piú ampio termine di accertamento . è opportuno precisare che : a ) in presenza di una contestazione sollevata dalcontribuente, l onere di provare detti presupposti è a carico dell amministrazione finanziaria , dovendo questa giustificare il piú ampio
2011-281.txt470470l irragionevolezza della disposizione perché questa , « ceteris paribus , premia l accumulazione del debito » , favorendo ilcontribuenteche ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d asta del terzo incanto e sfavorendo , invece ,
2011-281.txt492492ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d asta del terzo incanto e sfavorendo , invece , ilcontribuentedebitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base , il quale , a séguito dell assegnazione del
2011-281.txt575575trova giustificazione nell adempimento dell obbligazione tributaria e , quindi , víola il principio di capacità contributiva , imponendo alcontribuentenell evenienza , meramente casuale , che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo incanto di subire
2011-338.txt403403infatti , consentita dalla lettera della disposizione e dall interpretazione sistematica , anche perché renderebbe irrilevante l originaria condotta delcontribuente, recando altresì un vulnus al principio della ragionevole durata del processo . 2.1 . i giudici a quibus ,
2011-338.txt533533riguardare anche le ipotesi di omessa dichiarazione / denuncia ici , con la conseguenza che in questa fattispecie , alcontribuentefiscalmente del tutto inadempiente , non spetterebbe alcuna indennità di esproprio . 2.2 . secondo le sezioni unite civili ,
2011-338.txt29032903non realizzino una sostanziale confisca del bene , sacrificando illegittimamente il diritto di proprietà all esclusivo interesse finanziario leso dalcontribuente, tenuto conto della diversità di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all accertamento tributario ed alle relative sanzioni ,
2012-02.txt506506suddetta fino all 1 per cento . le regioni possono deliberare che la maggiorazione , se più favorevole per ilcontribuenterispetto a quella vigente , si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l addizionale » .
2012-109.txt442442, perché nel caso di ricorso per cassazione avverso pronunce di appello riformatrici di sentenze di primo grado favorevoli alcontribuente( come nella specie ) , irragionevolmente sottrae « almeno un grado di tutela cautelare » e provoca il «
2012-109.txt470470sottrae « almeno un grado di tutela cautelare » e provoca il « sacrificio inevitabile ed irreparabile dei diritti delcontribuente» , rendendo privi di garanzia processuale i « diritti soggettivi tributari » ; b ) l art . 24
2012-109.txt600600amministrazione finanziaria , sulla base di una sentenza ancora non definitiva , un « incontrastabile » prelievo delle risorse delcontribuente, anche quando la sentenza sia « apparentemente erronea » ed il prelievo crei il pericolo di un grave ed
2012-109.txt624624la sentenza sia « apparentemente erronea » ed il prelievo crei il pericolo di un grave ed irreparabile danno alcontribuentemedesimo ; d ) l art . 111 , primo comma , cost . e 6 , comma 1 ,
2012-109.txt678678, « in relazione all art . 10 cost . » , perché , limitando irragionevolmente la tutela cautelare delcontribuente, impedisce che il processo tributario possa considerarsi un « giusto processo » ; e ) l art . 111
2012-109.txt712712; e ) l art . 111 , secondo comma , primo periodo , cost . , perché obbliga ilcontribuente, nelle more della definizione del giudizio , a soggiacere , privo di tutela specifica , all azione di riscossione
2012-109.txt21782178amministrazione e , comunque , nella sua parzialità , non è sufficiente a garantire in via cautelare le ragioni delcontribuentenell ipotesi di impugnazione per cassazione della sentenza tributaria d appello . 2 . 1.3 . con la terza argomentazione
2012-223.txt1271127153 della costituzione , avrebbe deciso di colpire , con misure continuative , solo una particolare e ristretta classe dicontribuenti. sussisterebbe , dunque , la violazione degli artt . 3 , 23 e 53 della costituzione , in quanto
2012-241.txt56785678aumento dal 20 al 21 per cento dell aliquota dell iva e specifiche modalità di calcolo dell imponibile per alcunicontribuenti( comma 2 bis ) ; b ) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto
2012-241.txt90319031l aumento al 21 per cento dell aliquota dell iva e stabiliscono specifiche modalità di calcolo dell imponibile per alcunicontribuenti( come illustrato al punto 6.2 . ) ; d ) il secondo periodo del comma 3 dispone l aumento
2012-241.txt90939093e ) il comma 5 bis prevede il recupero al bilancio dello stato di somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 ; f ) il comma
2012-241.txt91489148sensi dell indicato comma 5 bis , l applicazione di una sanzione e la sottoposizione a controllo della posizione delcontribuenterelativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l accertamento
2012-241.txt94379437della finalità « di recuperare all entrata del bilancio dello stato » sia le somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla legge n . 289 del 2002 , sia gli ammontari delle
2012-241.txt1073010730attengono ( come sopra ricordato al punto 7.3 . ) : a ) alle somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 ( comma 5 bis )
2012-241.txt1078510785comma 5 ter ) ; c ) alle somme incassate per effetto degli ulteriori controlli effettuati a carico dei predetticontribuenti( medesimo comma 5 ter ) . la tipologia di tali maggiori entrate tributarie è perciò diversa a seconda dell
2012-241.txt1132911329deve escludersi che l entrata di cui al comma 5 bis ( recupero di somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi del condono ) costituisca una « nuova entrata » , riguardando essa somme già dovute in
2012-241.txt1140611406novità del provento ” . analoghe osservazioni valgono con riguardo alle « maggiori entrate » derivanti dagli ulteriori controlli suicontribuenti, previste dal citato comma 5 ter . infatti , l attività di ulteriore accertamento fiscale non comporta alcuna modifica
2012-241.txt1176711767riscossione sicilia , al fine di recuperare all entrata del bilancio dello stato le somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 , n . 289
2012-241.txt1183311833giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , di una ricognizione di talicontribuenti. nei successivi trenta giorni , le società del gruppo equitalia e quelle di riscossione sicilia provvedono , altresí ,
2012-241.txt1186111861società del gruppo equitalia e quelle di riscossione sicilia provvedono , altresí , ad avviare nei confronti di ciascuno deicontribuentidi cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte
2012-241.txt1196911969comma 5 bis , si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione delcontribuenterelativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati , per i quali è ancora in corso il
2012-241.txt1202312023delle entrate e della guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013 , anche con riguardo alle attività svolte dalcontribuentemedesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono . per i soggetti che hanno aderito
2012-241.txt1216212162, la volontà di acquisire al bilancio dello stato l intero ammontare sia delle somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 , n . 289
2012-241.txt1651016510, rispettivamente , il recupero « all entrata del bilancio dello stato » delle somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n . 289 del 2002 ( comma
2012-241.txt1657716577, di una sanzione pari al 50 per cento delle somme medesime ; la sottoposizione a controllo della posizione delcontribuenterelativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l accertamento
2012-241.txt1665816658víola l art . 8 dello statuto speciale , trattandosi di un gettito che , ove le somme dovute daicontribuentifossero state tempestivamente riscosse nel territorio regionale , sarebbe spettato , in base a detto parametro statutario , alla regione
2012-241.txt1671316713hanno entrambe natura tributaria : quelle che derivano dal comma 5 bis , perché sono relative alle somme dovute daicontribuentisulla base dei condoni e delle sanatorie tributari introdotti dalla legge n . 289 del 2002 ; quelle derivanti dal
2012-258.txt371371) ; 2 ) « la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuenteè eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , con le seguenti
2012-258.txt419419e ) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente, l avviso del deposito prescritto dall art . 140 del codice di procedura civile , in busta chiusa e
2012-258.txt21772177formalità di cui all art . 140 cod . proc . civ . nella notificazione della cartella di pagamento alcontribuente” relativamente ” irreperibile ( ordinanza n . 14316 del 2011 ) , limitandosi ad affermare , senza specifica motivazione
2012-258.txt34743474del 1973 stabiliscono che « la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuenteè eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , con le seguenti
2012-258.txt35223522e ) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente, l avviso del deposito prescritto dall art . 140 del codice di procedura civile , in busta chiusa e
2012-258.txt40364036, nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione , dell abitazione , dell ufficio o dell azienda delcontribuente) . in tal caso occorrono , per perfezionare la notificazione : a ) il deposito di copia dell atto
2012-258.txt53375337con riferimento alla cartella di pagamento , non assicura , dunque , né l « effettiva conoscenza da parte delcontribuente» , né , quale mezzo per raggiungere tale fine , la comunicazione « nel luogo di effettivo domicilio del
2012-258.txt53585358» , né , quale mezzo per raggiungere tale fine , la comunicazione « nel luogo di effettivo domicilio delcontribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della [ . . . ] amministrazione » finanziaria ; finalità queste fissate
2012-258.txt54045404. 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . 3 . 3 . siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione ( notificazione a soggetto “
2012-258.txt57685768: « quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall art . 60 , primo comma
2012-32.txt12521252. 2 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , che pone il principio generale dell ordinamento tributario di chiarezza e trasparenza delle relative disposizioni . ne discenderebbero
2012-32.txt71667166pure della riserva di legge ex art . 23 cost . , intermediata dalle previsioni dello statuto dei diritti delcontribuentesulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali ( art . 2 della legge n . 212 del 2000 ) .
2012-33.txt10041004non legislativa ; l art . 53 cost . , poiché introduce una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale delcontribuente; l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia di sistema
2013-116.txt404404al principio costituzionale di tutela dei pensionati » ; in secondo luogo , analoga misura non sarebbe prevista per icontribuentiin generale , titolari degli stessi redditi . a giudizio della corte campana , poi , la disciplina in esame
2013-116.txt866866sarebbe palesemente irragionevole ed ingiustificato , perché con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio icontribuentititolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3
2013-116.txt33613361evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione , ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici econtribuentiin generale ( sentenza n . 223 del 2012 ) . anche in questo caso , è necessario analogamente rilevare
2013-52.txt268268art . 119 della costituzione ) . tale violazione di legge avrebbe determinato un eccessivo carico fiscale nei confronti deicontribuentiresidenti in sardegna , soggetti non solo all aumento dell accisa , ma anche alle addizionali comunali e provinciali ,
2013-52.txt10171017ente esponenziale a fini generali , possa far valere , in sede di conflitto di attribuzione , gli interessi deicontribuentiresidenti nel suo territorio , la tesi non può essere condivisa . infatti , secondo la giurisprudenza di questa corte
2014-06.txt19151915finalità , che è rilevante come di seguito precisato per la definizione del presente giudizio : quella di consentire alcontribuentedi scegliere la soluzione più conveniente in relazione all andamento del mercato immobiliare . l attuale sistema consente , infatti
2014-06.txt24892489introdotto dalla norma impugnata opera , per espressa volontà del legislatore , solamente in relazione ad una libera scelta delcontribuente. a differenza della precedente disposizione , essenzialmente di carattere processuale , quella impugnata riveste natura sostanziale ed attribuisce alla
2014-06.txt26062606valore ” tabellare ” e quello basato sul prezzo vero , sia rimessa dalla norma impugnata proprio alla scelta delcontribuente. ed in vero , le finalità di garantire il progressivo aggiornamento dei dati catastali e di deflazionare il contenzioso
2014-06.txt26642664egualmente assicurate attraverso la semplice indicazione del valore ” tabellare ” , senza introdurre il meccanismo della libera scelta delcontribuente, tenuto conto che è « comunque » posto alle parti l obbligo di dichiarare nell atto il corrispettivo pattuito
2014-06.txt28932893solamente a deflazionare il contenzioso , quella oggetto di scrutinio esprime anche un evidente valenza agevolativa , laddove consente alcontribuentedi non scegliere immancabilmente , tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile , quello fondato sul valore “
2014-142.txt731731tenendo conto che l obbligazione tributaria si manifesterebbe in relazione all esercizio in cui l attività di questa tipologia dicontribuentiproduce ricchezza e non a quello in cui avviene la materiale erogazione del compenso . in pratica , la norma
2014-142.txt839839chiamati a giudicare sull applicazione delle leggi tributarie e ad assicurare il rispetto delle garanzie previste dall ordinamento per icontribuenti. 1.2 . la difesa dello stato contesta , sotto il profilo della rilevanza , la mancata specificazione , nell
2014-142.txt10371037in modo diretto sull imposizione che , nella concreta applicazione , ne potrebbe essere condizionata anche in senso favorevole alcontribuente; e ) non vi sarebbe violazione dell art . 104 cost . , attesa la conversione del decreto legge
2014-142.txt15431543reddito formatosi nel corso di più anni , ma corrisposto in unica soluzione , potrebbe risultare eccessivamente oneroso per ilcontribuente. la disciplina dei compensi erogati ai giudici tributari è contenuta nell art . 13 del decreto legislativo 31 dicembre
2014-142.txt28962896meritevole di essere sottratta ad un eccessiva imposizione tributaria su redditi che si sono formati per cause non imputabili alcontribuentein anni diversi da quelli di effettiva percezione . la finalità di limitare in qualche modo gli effetti delle modalità
2014-142.txt29772977, del tuir viene nella sostanza neutralizzata dall introduzione di una disposizione idonea a rendere ininfluenti , a danno delcontribuente, anche tempi tecnici anomali come quelli che raggiungono la durata di un anno . in proposito , questa corte
2014-142.txt31113111) . l istituto della tassazione separata , quindi , si giustifica proprio nella misura in cui costituisce per ilcontribuenteun rimedio per evitare un applicazione ingiustificatamente gravosa del principio di cassa . non è invece possibile che dalla stessa
2014-142.txt31653165” mitigatore ” della progressività dell irpef , ma anche perché la sua applicazione è concepita come una facoltà delcontribuentepersona fisica esercente una impresa commerciale , che ben potrebbe rinunciarvi laddove , per particolari contingenze , la tassazione separata
2014-142.txt32113211, il comma 2 dell art . 17 ( già art . 16 ) del tuir riconosce la facoltà delcontribuente( che quindi non vi è vincolato , ma può comunque scegliere secondo criteri di personale convenienza ) di farvi
2014-142.txt32413241può comunque scegliere secondo criteri di personale convenienza ) di farvi ricorso . lo stesso principio di favor per ilcontribuenteè espresso , sotto altro profilo , dall art . 17 ( già art . 16 ) , comma 3
2014-142.txt33423342stessi alla formazione del reddito complessivo dell anno in cui sono percepiti , se ciò risulta più favorevole per ilcontribuente» . 4.2 . quanto alla pretesa funzione chiarificatrice della natura dei compensi dei giudici tributari , non ha pregio
2014-142.txt35913591titoli , caratterizzati dalla discrasia tra il momento della maturazione e quello della erogazione , comportante effetti irragionevolmente pregiudizievoli aicontribuentiche vi sono sottoposti . dunque , la particolarità della loro erogazione , concentrata in un unico ( e successivo
2014-177.txt10041004le regioni potranno esercitare la facoltà di maggiorarla fino a un punto percentuale , e di differenziarla tra categorie dicontribuentie tra settori di attività » . la possibilità per le regioni di intervenire solo rispetto all aliquota ordinaria del
2014-201.txt924924che possono avere l effetto di condurre all assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte della categoria dicontribuentisottoposta al prelievo . questi ultimi , in ragione del tasso di professionalità , della autonomia operativa , del potere
2014-201.txt10141014speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria . un rischio di questo genere non ricorre per l attività degli altricontribuentiche vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere , con il loro operato ,
2014-225.txt637637del 4 novembre 2011 ) ; c ) la transazione fiscale , che costituisce una peculiare procedura transattiva tra ilcontribuentee il fisco , che può autonomamente integrare il piano previsto dall art . 160 della legge fallimentare e deve
2014-225.txt28072807ricorso del legislatore a meccanismi agevolativi che garantiscano effettivamente un maggior gettito finale senza peraltro indurre in alcun modo icontribuentia dichiarare una parte del dovuto e senza attribuire loro la possibilità di sottrarsi al pagamento del dovuto con il
2014-225.txt35883588condono ( ancorché perfezionato ) sui poteri di accertamento dell amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dalcontribuente» ( sentenza n . 247 del 2011 ) . 5.3 . erra dunque il rimettente nel ritenere che lo
2014-225.txt38143814fiscali pendenti , di attuare non « la definizione dell imposta bensì la definizione di una lite in corso tracontribuenteed amministrazione , in funzione della riduzione del contenzioso in atto , secondo parametri rapportati allo stato della lite stessa
2014-225.txt38583858domanda di definizione , garantendo la riscossione di un credito tributario incerto sulla base di un trattamento paritario tra icontribuenti» ( ordinanza n . 3675 del 2010 , e , nello stesso senso , sentenze n . 3676 e
2014-228.txt25025038 , 39 , 40 e 41 del medesimo d.p.r . n . 600 del 1973 , salvo che ilcontribuentedimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine .
2014-228.txt311311o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti ( e sono quindi assoggettabili a tassazione ) , se ilcontribuentenon ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili . la presunzione disciplinata da tale ultima
2014-228.txt606606irrazionale » qualunque sia la lettura ad essa data tra quelle possibili : o la prova contraria che incombe alcontribuentepotrebbe ritenersi soddisfatta « con la mera indicazione del beneficiario , divenendo , però , tanto irrazionale quanto inutile sul
2014-228.txt705705disposizione impugnata , se applicata agli anni d imposta in corso o anteriori alla novella legislativa , comporterebbe per icontribuentiprofessionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere , in contrasto con l art . 24 cost . e
2014-228.txt7617612 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , nonché con l art . 111 cost . per violazione del principio di parità delle parti . 1.2
2014-236.txt389389vi sarebbe l abolizione , per esaurimento delle risorse finanziarie , di crediti d imposta già entrati nel patrimonio delcontribuente. 2 . 1 . in subordine , viene sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell art
2014-236.txt507507trasmessi per via telematica . la lesione dell art . 3 cost . deriverebbe dalla irragionevole disparità di trattamento fracontribuentiegualmente titolari di crediti d imposta derivanti da attività già avviate alla data del 29 novembre 2008 . 2 .
2014-236.txt28262826valori che venivano in gioco . ciò tanto più ove si consideri che tale disciplina è sensibilmente più favorevole alcontribuentecreditore , cosicché occorreva spiegare perché la si sia ritenuta irrilevante , e quindi tale da non far venire meno
2014-50.txt6476473 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) : la citata legge di delega n . 42 del 2009 , infatti , non soltanto non avrebbe introdotto
2014-50.txt7127122 , lettera c ) , che il legislatore delegato si attenesse ai princípi sanciti dallo statuto dei diritti delcontribuente, di cui alla citata legge n . 212 del 2000 : statuto il cui art . 10 stabilisce che
2014-50.txt765765causa di nullità del contratto » ; mentre l art . 6 prevede che l amministrazione finanziaria informi « ilcontribuentedi ogni fatto o circostanza a sua conoscenza , dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o
2014-50.txt23992399) espressamente prescrive di procedere all esercizio della delega nel « rispetto dei princípi sanciti dallo statuto dei diritti delcontribuentedi cui alla legge 27 luglio 2000 , n . 212 » . statuto che , a sua volta ,
2014-50.txt25102510per factum principis quanto a canone e a durata . né appare superfluo soggiungere che gli obblighi di informazione delcontribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto , risultano nella specie totalmente negletti , operando la denunciata ” sostituzione ” contrattuale
2014-80.txt215215il termine stabilito . nel primo caso , infatti ove si tratti di violazione anteriore al 17 settembre 2011 ilcontribuenteresta esente da pena , stante il mancato raggiungimento della soglia di punibilità di 77.468,53 euro , prevista per l
2014-80.txt325325. 148 . nel secondo caso , invece benché si tratti di condotta meno lesiva degli interessi del fisco ilcontribuenteincorre in responsabilità penale , anche per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 , in ragione del superamento
2014-80.txt475475ed euro 77.468,53 ) . secondo il rimettente , la norma denunciata violerebbe il principio di eguaglianza , assoggettando ilcontribuenteche , dopo avere regolarmente presentato la dichiarazione annuale iva , ometta il versamento dell imposta , ad un trattamento
2014-80.txt503503dichiarazione annuale iva , ometta il versamento dell imposta , ad un trattamento paradossalmente deteriore rispetto a quello riservato alcontribuenteche non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele , occultando il debito di imposta : condotte , queste
2014-80.txt12061206punitiva protegge , dunque , l interesse del fisco alla riscossione dell imposta così come ” autoliquidata ” dallo stessocontribuente. come chiaramente si desume dalla lettera della norma , presupposto per la sua applicazione è , infatti , che
2014-80.txt14871487, ad euro 77.468,53 . ciò comportava una conseguenza palesemente illogica , nel caso in cui l iva dovuta dalcontribuentesi situasse nell intervallo tra le due soglie ( eccedesse , cioè , i 50.000 euro , ma non i
2014-80.txt15611561rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione , evadendo del pari l imposta . nel primo caso , ilcontribuenteavrebbe dovuto rispondere del reato di omesso versamento dell iva , stante il superamento della relativa soglia di punibilità ;
2014-80.txt17411741uno e l altro limite di rilevanza ( 50.000 e 103.291,38 euro ) , fruiva di un miglior trattamento ilcontribuenteche presentasse una dichiarazione inveritiera ( non punibile per mancato superamento della relativa soglia ) , rispetto al contribuente che
2014-80.txt17601760il contribuente che presentasse una dichiarazione inveritiera ( non punibile per mancato superamento della relativa soglia ) , rispetto alcontribuenteche esponesse invece fedelmente la propria situazione in dichiarazione , salvo poi a non versare l imposta di cui si
2014-80.txt18751875, per i primi due reati ; da sei mesi a due anni , per il terzo ) . ilcontribuenteche , al fine di evadere l iva , presenta una dichiarazione infedele , tesa ad occultare la materia imponibile
2014-80.txt19471947, nel secondo caso , a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta ) rispetto a quella delcontribuenteche , dopo aver presentato la dichiarazione , omette di versare l imposta da lui stesso autoliquidata ( omissione che
2014-80.txt20062006delitto di cui all art . 10 ter a dolo generico ) . in questo modo , infatti , ilcontribuenterende la propria inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi accertatori : sicché , in sostanza , finisce per
2014-98.txt11001100respinga , in tutto o in parte , il reclamo stesso ; d ) in tutti tali casi , ilcontribuentepotrà adire la commissione tributaria costituendosi in giudizio entro il termine di trenta giorni previsto dal richiamato art . 22
2014-98.txt18461846valore aggiunto divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notificazione , atteso che , poiché la costituzione in giudizio delcontribuenteè possibile solo dopo l esaurimento della procedura di reclamo / mediazione ( comma 9 , secondo periodo , dell
2014-98.txt19891989adire immediatamente il giudice tributario e di chiedere la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato ) : a ) aicontribuentiche sono parti di controversie relative a tributi di pertinenza di soggetti impositori diversi dall agenzia delle entrate rispetto a
2014-98.txt20282028rispetto a quelli che sono parti di controversie relative a tributi di pertinenza di tale agenzia ; b ) aicontribuentiche potrebbero essere debitori dell agenzia delle entrate per un importo superiore a ventimila euro rispetto a quelli che potrebbero
2014-98.txt23162316» che , in quanto condizione di ammissibilità del ricorso , « genera una irragionevole discriminazione tra il diritto delcontribuentea corrispondere il giusto tributo e la potestà impositiva dell amministrazione » ; b . 2 . ) comporta una
2014-98.txt23442344potestà impositiva dell amministrazione » ; b . 2 . ) comporta una limitazione della tutela giurisdizionale solo per icontribuentiai quali detto reclamo è imposto ( e non , quindi , per i contribuenti parti di controversie relative ad
2014-98.txt23592359tutela giurisdizionale solo per i contribuenti ai quali detto reclamo è imposto ( e non , quindi , per icontribuentiparti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall agenzia delle entrate o di controversie relative ad
2014-98.txt24662466gli effetti , violerebbe poi l art . 24 cost . perché « la anticipata discovery della tesi difensiva delcontribuentenella fase amministrativa , che obbligatoriamente deve precedere la fase del giudizio , con conseguente immodificabilità di ulteriori prospettazioni difensive
2014-98.txt25052505prospettazioni difensive nell eventuale giudizio in relazione a un provvedimento ancora da valutare , costituisce grave pregiudizio difensivo per ilcontribuente» . l art . 17 bis è censurato anche in quanto , precludendo la tutela cautelare giurisdizionale in particolare
2014-98.txt26042604» che ciò comporta , atteso che detta preclusione : a . 1 . ) opera solo nei confronti deicontribuentiai quali detto reclamo è imposto ; a . 2 . ) è « del tutto irrazionale [ . .
2014-98.txt27412741cost . , che vieta che chiunque possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge , perché « ilcontribuentepotrà rivolgersi al proprio giudice naturale per ottenere un provvedimento cautelare » solo dopo l inutile esperimento della procedura amministrativa
2014-98.txt28742874a quello di ragionevolezza ) , perché , nel caso in cui non si pervenga a detta fase , ilcontribuenteavrà sostenuto delle spese per la remunerazione del difensore di cui si è dovuto avvalere in ragione del fatto che
2014-98.txt32833283del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente , con conseguente rischio di inammissibilità del ricorso , indurrà ilcontribuentea presentare distinti ricorsi con conseguente vanificazione dei benefici processuali derivanti dalla presentazione [ di un ] ricorso cumulativo »
2014-98.txt34303430accolto o la mediazione vada a buon fine , le spese del procedimento introdotto dal reclamo resterebbero a carico delcontribuente, mentre l amministrazione finanziaria beneficia di un risparmio per via della mancata instaurazione della fase contenziosa ; a .
2014-98.txt34553455finanziaria beneficia di un risparmio per via della mancata instaurazione della fase contenziosa ; a . 3 . ) icontribuentiche sono parti di controversie con enti impositori diversi dall agenzia delle entrate « si troverebbero ad avere [ .
2014-98.txt36763676sessanta giorni dalla notifica , sia degli avvisi di accertamento che delle cartelle di pagamento , rimanendo comunque precluso alcontribuentel accesso all istituto della sospensiva di cui all art . 47 del decreto legislativo numero 546 del 1992 »
2014-98.txt61146114valore non superiore a ventimila euro , dell obbligo del preliminare reclamo , con la conseguente preclusione , per ilcontribuente, della possibilità di agire in giudizio durante il tempo previsto per lo svolgimento della procedura amministrativa introdotta con tale
2014-98.txt66056605ai costi della procedura giurisdizionale ) soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di dette controversie , con vantaggio sia per ilcontribuenteche per l amministrazione finanziaria ; dall altro , riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni
2014-98.txt69326932113 cost . sarebbero violati anche sotto il diverso profilo che detto differimento della tutela giurisdizionale è imposto solo aicontribuentiche sono parti di controversie che rientrano nell àmbito di applicazione dell impugnato art . 17 bis e non ,
2014-98.txt69596959rientrano nell àmbito di applicazione dell impugnato art . 17 bis e non , quindi , a tutti gli altricontribuenti( in particolare , a quelli che sono parti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall
2014-98.txt76847684bis del d.lgs . n . 546 del 1992 secondo cui l omissione della presentazione del reclamo da parte delcontribuentedetermina l inammissibilità del ricorso ( rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio ) comportando la perdita
2014-98.txt84328432( comma 7 ) sia che venga proposta d ufficio ( comma 8 ) , si svolge solo tra ilcontribuentee l agenzia delle entrate , cioè tra le parti del rapporto d imposta , senza l intervento di alcun
2014-98.txt84708470intervento di alcun terzo nel ruolo di mediatore . l attribuzione del compito di valutare la proposta di mediazione delcontribuenteo di formularne una di ufficio a « strutture diverse e autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti
2014-98.txt87828782dunque escludersi che un tale procedimento conciliativo preprocessuale , il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stessocontribuente, possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o , tanto meno , il diritto
2014-98.txt88678867del d.lgs . n . 546 del 1992 violerebbe l art . 24 cost . anche in quanto impone alcontribuentedi rendere note le proprie « prospettazioni difensive » già in sede di reclamo e non gli consente di modificarle
2014-98.txt89808980quo una decisione della corte che accogliesse il profilo dedotto ; in particolare , sarebbe stato necessario precisare se ilcontribuenteavesse notificato eventuali motivi aggiunti , da ritenersi inammissibili in quanto non dedotti nell originario reclamo » . l eccezione
2014-98.txt91319131, della cui costituzionalità dubita proprio in quanto in tale atto dovrebbero essere indicate le « prospettazioni difensive » delcontribuente( che sarebbe così costretto a renderle note prima dell instaurazione del processo e che non potrebbe poi modificarle in
2014-98.txt93469346] ancora da valutare » e non siano successivamente modificabili non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa delcontribuente. infatti : a ) nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa , il contribuente
2014-98.txt93669366contribuente . infatti : a ) nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa , ilcontribuentenon avrà interesse ad adire la commissione tributaria ; b ) nei casi in cui , invece , decorra il
2014-98.txt94259425sia conclusa la mediazione o lo stesso reclamo venga , in tutto o in parte , respinto ( e ilcontribuente, naturalmente , decida di adire l autorità giudiziaria ) , il processo avrà ad oggetto lo stesso originario provvedimento
2014-98.txt96859685, 24 e 25 cost . , l impugnato art . 17 bis , consentendo la costituzione in giudizio deicontribuentisolo dopo l esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo ( comma 9 , secondo periodo ) , precluderebbe
2014-98.txt99839983in quanto illegittimo o infondato ) , l art . 17 bis non prevede alcun ristoro delle spese che ilcontribuenteha sostenuto per la presentazione del reclamo e lo svolgimento della successiva procedura amministrativa . anche tali questioni sono inammissibili
2014-98.txt1052110521del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente , con conseguente rischio di inammissibilità del ricorso , indurrà ilcontribuentea presentare distinti ricorsi con conseguente vanificazione dei benefici processuali derivanti dalla presentazione [ di un ] ricorso cumulativo »
2014-98.txt1059810598rimettente secondo cui il ricorrente , nell ipotesi indicata , sarà indotto a presentare distinti ricorsi ( « indurrà ilcontribuentea presentare distinti ricorsi » ) costituisce una mera congettura dello stesso giudice a quo ; dall altro , dalle
2015-10.txt379379particolare , la commissione tributaria provinciale di reggio emilia facendo proprie e riproducendo testualmente le censure eccepite dalla difesa dellacontribuentelamenta anzitutto la violazione dell art . 77 cost . , perché non sussisterebbero i presupposti di necessità e urgenza
2015-10.txt28272827è il presupposto e il limite del potere impositivo dello stato e , al tempo stesso , del dovere delcontribuentedi concorrere alle spese pubbliche , dovendosi interpretare detto principio come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di
2015-10.txt30563056del principio di eguaglianza . tuttavia , ogni diversificazione del regime tributario , per aree economiche o per tipologia dicontribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni , in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione . in
2015-10.txt43704370tassare separatamente e più severamente solo l eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell attività esercitata dalcontribuenteal permanere di una data congiuntura . infatti , al di là della denominazione di « addizionale » , la
2015-10.txt48354835è in grado di evitare che l « addizionale » sia scaricata a valle , dall uno all altro deicontribuentiche compongono la filiera petrolifera per poi essere , in definitiva , sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei
2015-10.txt70927092principi e i diritti in gioco , in modo da impedire « alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcunicontribuentied a vantaggio di altri [ . . . ] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà
2015-100.txt11241124dalla legge 4 agosto 2006 , n . 248 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni ilcontribuenteche non versi l imposta sul valore aggiunto , dovuta in base alla dichiarazione annuale , entro il termine per
2015-100.txt13201320lesiva del principio di eguaglianza ( art . 3 cost . ) nel caso in cui l iva dovuta dalcontribuentesi situasse nell intervallo tra l una e le altre soglie . in tale evenienza , veniva trattato in modo
2015-100.txt13881388dichiarazione , o avesse presentato una dichiarazione inveritiera , evadendo del pari l imposta . nel primo caso , ilcontribuenteavrebbe dovuto rispondere del delitto di omesso versamento dell iva ; nel secondo sarebbe andato invece esente da pena ,
2015-100.txt26422642d imposta ( che può rendersi responsabile del reato di cui all art . 10 bis ) con quella delcontribuente( soggetto attivo dei delitti in dichiarazione di cui agli artt . 4 e 5 del d.lgs . n .
2015-100.txt31753175soggetti i cui ruoli sono nettamente distinti , sul piano tributario : rispettivamente , il sostituto d imposta e ilcontribuente, soggetto passivo dell iva . si tratta di posizioni non equiparabili , stante la peculiarità delle funzioni affidate al
2015-100.txt34123412cui all art . 10 bis è l unico reato proprio del sostituto di imposta ; al contrario , ilcontribuentee , in particolare , il soggetto passivo dell iva oltre a poter rispondere del delitto di cui all art
2015-100.txt43194319e in relazione alla quale dovrebbe tenersi comunque conto del fatto che , nel caso dell indebita compensazione , ilcontribuentesi sottrae al pagamento delle imposte tramite una condotta specifica non priva di connotati ” insidiosi ” nei confronti del
2015-131.txt2578257861 , comma 1 , alinea e lettera a ) , delle maggiori entrate derivanti dall aumento della platea deicontribuentisoggetti all « addizionale » ires , previsto dall art . 5 , comma 1 , del d.l . n
2015-132.txt8888avviso di accertamento che sia stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte delcontribuentedella richiesta di chiarimenti . la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dalla cassa di risparmio di
2015-132.txt365365natura speciale rispetto alla disciplina generale del divieto dell abuso del diritto , prevede forme di contraddittorio preventivo con ilcontribuenteda osservare a pena di nullità . alla fattispecie in esso prevista sarebbe quindi riservato un trattamento irragionevolmente diverso rispetto
2015-132.txt566566interpreta nel senso che la nullità della notificazione dell atto fiscale è sanata per raggiungimento dello scopo , se ilcontribuenteimpugna correttamente l atto . secondo la rimettente , infine , la norma non sarebbe suscettibile di interpretazioni adeguatrici ,
2015-132.txt13021302atto impositivo dal suo contenuto , ma da un vizio del procedimento diretto a instaurare il contraddittorio anticipato con ilcontribuente. l interpretazione della norma stessa , pertanto , non può essere in alcun modo orientata dall individuazione dei requisiti
2015-132.txt14931493lo stesso diritto dell unione europea di una norma nazionale che prevede misure a garanzia del contraddittorio preventivo con ilcontribuente. al contrario , il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario , che trova
2015-132.txt16651665, che non sanzionerebbe con la nullità gli avvisi di accertamento affetti da vizi formali del contraddittorio preventivo con ilcontribuente. un ulteriore tertium comparationis è individuato poi dal giudice a quo nell art . 20 del d.p.r . n
2015-132.txt17971797, che trae fondamento dai principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell imposizione . tale principio preclude alcontribuentedi conseguire vantaggi fiscali mediante l uso distorto , anche se non contrastante con alcuna specifica disposizione , di strumenti
2015-132.txt18691869esso comporta che il negozio non sia opponibile all amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che ilcontribuentepretenda di far discendere dall operazione elusiva . il ricordato orientamento implica , come suo naturale corollario , che il
2015-132.txt21662166. 600 del 1973 , è tenuta , a pena di nullità dell atto impositivo , a richiedere chiarimenti alcontribuentee a osservare il termine dilatorio di sessanta giorni , prima di emettere l avviso di accertamento , il quale
2015-132.txt22062206quale dovrà essere specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni , ai chiarimenti e alle giustificazioni , eventualmente forniti dalcontribuente( corte di cassazione , quinta sezione civile , sentenze 14 gennaio 2015 , n . 406 e 5 dicembre
2015-132.txt23162316dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni , posto a garanzia del diritto di difesa delcontribuente, determina la nullità dell atto di accertamento emesso ante tempus anche in mancanza di un espressa comminatoria , salvo
2015-132.txt25912591. n . 600 del 1973 , che debba essere instaurato il previo contraddittorio fra l amministrazione finanziaria e ilcontribuente, né esclude che il vizio del contraddittorio conseguente alla violazione del termine produca la nullità dell atto impositivo .
2015-132.txt28642864, in essa , del contraddittorio anticipato non sarebbe comunque d ostacolo all applicazione del principio generale di partecipazione delcontribuenteal procedimento , di cui si è detto . sicché nemmeno questo termine di riferimento assunto dalla rimettente è idoneo
2015-132.txt31973197è detto , di un vizio del procedimento , consistente nel fatto di non essere stato messo a disposizione delcontribuentel intero lasso di tempo previsto dalla legge a garanzia della sua facoltà di partecipare al procedimento stesso presentando osservazioni
2015-132.txt32523252che l avviso di accertamento sia « specificamente motivato » dall ufficio tributario , in relazione alle giustificazioni fornite dalcontribuente, come prescrive , sempre a pena di nullità , il comma 5 dello stesso art . 37 bis .
2015-132.txt33783378come di lieve entità , è invece di particolare gravità , in considerazione della funzione di tutela dei diritti delcontribuentedella previsione presidiata dalla sanzione della nullità , e del fatto che la violazione del termine da essa previsto a
2015-132.txt34743474dell effettività del contraddittorio stesso , eliminando in radice l avviso di accertamento emanato prematuramente . la necessità che alcontribuentesia consentito di partecipare al procedimento e la ragionevolezza della sanzione in caso di violazione del termine stabilito per garantire
2015-132.txt35283528le peculiarità dell accertamento delle fattispecie elusive e il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dalcontribuente, in particolare in vista della valutazione che l amministrazione è chiamata a compiere dell esistenza di valide ragioni economiche
2015-145.txt127127il giudice a quo chiamato a decidere l impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull istanza di rimborso formulata da uncontribuentein ordine alle somme versate per l anno 2012 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef
2015-231.txt368368nel periodo d imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo . entrambi i rimettenti , aditi dacontribuentiche hanno chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva in ragione della titolarità di partecipazioni in
2015-231.txt532532, in violazione dell art . 53 cost . , commisurerebbe la tassazione non già soltanto al patrimonio del singolocontribuente, ma anche a quote di titolarità altrui , ossia del familiare prescindendo , dunque , dalla capacità contributiva del
2015-26.txt228228] può , in base ad elementi e circostanze di fatto certi , determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delcontribuentein relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno
2015-26.txt345345il sistema comunemente denominato ” redditometro ” , dunque , l ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delcontribuente, persona fisica , non basandosi sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso , ma assoggettando a tassazione anche
2015-26.txt372372sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso , ma assoggettando a tassazione anche redditi di fonte sconosciuta . ilcontribuenteperò , ai sensi del successivo sesto comma dello stesso art . 38 , sempre nel testo all epoca vigente
2015-26.txt505505non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell ufficio non possono essere presi in considerazione a favore delcontribuente, ai fini dell accertamento in sede amministrativa e contenziosa . di ciò l ufficio deve informare il contribuente contestualmente
2015-26.txt524524del contribuente , ai fini dell accertamento in sede amministrativa e contenziosa . di ciò l ufficio deve informare ilcontribuentecontestualmente alla richiesta » . essa , dunque , stabilisce un collegamento fra il giudizio e il procedimento tributario e
2015-26.txt564564e in particolare la fase istruttoria di quest ultimo , i relativi poteri d ufficio e i corrispondenti oneri delcontribuente. l art . 32 del d.p.r . n . 600 del 1973 , infatti , stabilisce : « per
2015-26.txt604604per l adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono » , tra l altro , « inviare aicontribuentiquestionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti , [ .
2015-26.txt685685e , dell agenzia delle entrate abbia dato indicazioni volte ad instaurare un contraddittorio anticipato fra l amministrazione e ilcontribuente, ancor prima della specifica disciplina poi dettata dalla novella del d.l . n . 78 del 2010 . ciò
2015-26.txt719719n . 78 del 2010 . ciò è quanto avvenuto nella specie , poiché l amministrazione finanziaria ha inviato alcontribuenteun questionario che è rimasto senza risposta . 4 . va premesso che una questione di legittimità costituzionale del quarto
2015-26.txt10661066dello stato . legge finanziaria 2005 ” , introducesse l attuale terzo comma ) « non operano nei confronti delcontribuenteche depositi in allegato all atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie , i dati
2015-26.txt11331133non imputabile » . dall ordinanza , infatti , si desume che la preclusione processuale in cui è incorso ilcontribuentediscende in realtà da quest ultima disposizione , là dove , in particolare , la rimettente osserva a proposito della
2015-70.txt406406dell universalità dell imposizione a parità di capacità contributiva , in quanto posta a carico di una sola categoria dicontribuenti. la sola corte dei conti , sezione giurisdizionale per la regione emilia romagna censura , infine , la predetta
2015-70.txt15221522di universalità dell imposizione a parità di capacità contributiva , in quanto posta a carico di una sola categoria dicontribuenti. nell imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva , essa violerebbe
2015-95.txt23532353immancabilmente una diretta correlazione tra entità del danno cagionato e risorse economiche del reo ( ove questi si identifichi nelcontribuentepersona fisica ) , o da lui comunque gestite ( ove si tratti dell amministratore o del liquidatore di società
2016-111.txt5625621 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , il quale stabilisce che « [ s ] alvo quanto previsto dall articolo 1 , comma 2 ,
2016-111.txt14201420vaglio di legittimità costituzionale , sia l influenza della decisione della questione ai fini dello scrutinio della pretesa azionata dallacontribuente. e anche il dubbio di costituzionalità continua a risultare motivato in modo pertinente quanto al suo oggetto e ai
2016-121.txt207207della costituzione . l onere da essa imposto renderebbe eccessivamente difficoltoso l esercizio del diritto di difesa da parte delcontribuente. la presunta violazione di tale diritto , a parere del giudice rimettente , andrebbe accertata unitamente alla verifica del
2016-121.txt241241, andrebbe accertata unitamente alla verifica del contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di parità delle parti (contribuentee amministrazione finanziaria ) , posto che destinatario di tale onere di deposito è la sola parte privata . la
2016-121.txt19831983comparazione in sé che non è corretta , attesa la differente natura delle parti del processo ( amministrazione finanziaria econtribuente) e la diversità della relativa disciplina , diversità che investe anche ulteriori e non marginali aspetti ( ai sensi
2016-121.txt20242024del comma 3 dell art . 16 del d.lgs . n . 546 del 1992 , ad esempio , ilcontribuentepuò avvalersi di una notificazione diretta all ufficio del ministero delle finanze ed all ente locale mediante consegna dell atto
2016-188.txt23432343statali sarebbero tempestivi ( sette giorni lavorativi ) sulla base delle cifre risultanti dalla sommatoria dei modelli f24 utilizzati daicontribuenti. i dati sintetici relativi alla descritta operazione sono stati forniti dallo stato . la regione sostiene che gli accantonamenti
2016-188.txt75037503e al luogo del mero versamento delle imposte ( ad es . anticipi delle scadenze di pagamento , mobilità deicontribuentiversanti ) influiscono direttamente sulla quantificazione del gettito annuale spettante alla regione » ( delibera n . 95 del 2015
2016-199.txt257257dalla tassa automobilistica per certe categorie di autoveicoli e motoveicoli , e sollevano dall applicazione di sanzioni e interessi icontribuentiche non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa . il ricorrente , premesso che la tassa automobilistica è
2016-278.txt341341posti dalla legge delega , poiché non potrebbe essere collegata né all obiettivo di « rafforzamento della tutela giurisdizionale delcontribuente» , in quanto l ordinanza cautelare non è impugnabile , né all obiettivo di « incremento della funzionalità della
2016-278.txt80280223 del 2014 dispone che il governo è delegato ad introdurre « norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale delcontribuente, assicurando la terzietà dell organo giudicante , [ . . . ] secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi
2016-280.txt23232323. 188 del 2016 ) negli esercizi successivi . in definitiva , pur non potendosi escludere in astratto che uncontribuentepossa far valere un interesse al legittimo riparto delle risorse fiscali tra lo stato e gli enti territoriali , non
2016-44.txt241241il concessionario abbia sede in un luogo significativamente distante da quello in cui ha sede l ente impositore , ilcontribuentesi vedrebbe costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l immobile censito dall
2016-44.txt303303e potrebbe persino indurre a rinunciare ad impugnare l atto . la frattura del rapporto territoriale tra ente pubblico econtribuenteprodurrebbe , altresì , la violazione dell art . 97 cost . in quanto , consentendo che a giudicare la
2016-44.txt730730viene , peraltro , asserito che , se pure il sistema così delineato dal legislatore potrebbe effettivamente comportare per ilcontribuenteinteressato possibili oneri che non sussistono nel caso in cui la sede del concessionario coincida con quella dell ente impositore
2016-44.txt18261826del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi , lo « spostamento » richiesto alcontribuenteche voglia esercitare il proprio diritto di azione , garantito dal parametro evocato , è potenzialmente idoneo a costituire una
2016-44.txt19941994delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per ilcontribuente» . ebbene , il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno « spostamento » geografico anche significativo
2016-44.txt20032003della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente » . ebbene , il fatto che ilcontribuentedebba farsi carico di uno « spostamento » geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un
2016-44.txt22422242riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio , non può che emergere il rapporto sostanziale tra ilcontribuentee l ente impositore . alla sede di quest ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi
2016-66.txt244244, nei commi precedenti a quello impugnato , ha istituito e disciplinato procedure di collaborazione volontaria attraverso le quali icontribuentipossono spontaneamente definire , mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo di sanzione , le violazioni «
2016-78.txt601601particolare , l irragionevolezza della nuova disposizione , che opererebbe una discriminazione in ordine all entità del sacrificio imposto alcontribuentenel ricorso cumulativo , nonché laddove prevede una diversa quantificazione dell ammontare del contributo unificato in caso di provvedimenti concernenti
2016-78.txt839839, inoltre , contrasterebbe con l art . 53 cost . in relazione alla capacità contributiva , in quanto ilcontribuenteche proponga un ricorso cumulativo si troverebbe a pagare a titolo di contributo unificato un importo maggiore di quello corrispondente
2016-96.txt18821882diritto di percepire , a norma di legge , in conseguenza della progressione di carriera a carico soltanto di alcunicontribuenti, per il solo fatto di essere gli stessi appartenenti al personale di cui all art . 3 del d.lgs
2017-140.txt20142014e al luogo del mero versamento delle imposte ( ad es . anticipi delle scadenze di pagamento , mobilità deicontribuentiversanti ) influiscono direttamente sulla quantificazione del gettito annuale spettante alla regione ” ( delibera n . 95 del 2015
2017-149.txt245245ai costi da sostenere per attività già avviate prima della sua entrata in vigore , avrebbe leso l affidamento deicontribuentiche avevano intrapreso iniziative economiche confidando nel quadro normativo vigente . 2 . la corte di cassazione ha poi sollevato
2017-149.txt3543542008 , prevedono una procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche deicontribuenti. difatti , se , in linea generale , non sarebbe irrazionale il ricorso al criterio selettivo prior in tempore
2017-149.txt444444merito delle ragioni di credito ma anche dalla solerzia nel loro esercizio , così ingenerando una disparità di trattamento tracontribuentitutti egualmente titolari di crediti di imposta derivanti da attività già avviate alla data del 29 novembre 2008 . 3
2017-149.txt560560ammissibilità quanto il merito delle questioni sollevate , ricostruire l articolato quadro normativo regolante i crediti d imposta richiesti dallecontribuentinei giudizi a quibus . l art . 1 , comma 280 , della legge n . 296 del 2006
2017-149.txt10161016di euro per l anno 2011 ) . ciò aveva comportato la necessità di prevedere una procedura di selezione deicontribuentida ammettere al beneficio fiscale in relazione ( anche ) alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008
2017-149.txt18221822valori che venivano in gioco . ciò tanto più ove si consideri che tale disciplina è sensibilmente più favorevole alcontribuentecreditore , cosicché occorreva spiegare perché la si sia ritenuta irrilevante , e quindi tale da non far venire meno
2017-149.txt19781978art . 3 cost . secondo il rimettente , la disposizione censurata avrebbe inciso sotto due profili sulla posizione deicontribuentiche , pur avendo già avviato attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo alla data di entrata in vigore della
2017-149.txt20692069maturando in relazione ai costi da sostenere . incidendo su diritti e aspettative che erano già entrati nel patrimonio deicontribuenti, l art . 29 , comma 1 , del d.l . n . 185 del 2008 avrebbe violato il
2017-149.txt22002200« falcidia » , ma la violazione sussisterebbe per il solo fatto che un credito già entrato nel patrimonio delcontribuentesia stato significativamente pregiudicato per effetto di una disposizione retroattiva . 8 . la questione non è fondata . 9
2017-149.txt32023202di un tetto massimo di stanziamento ha comportato la necessità di prevedere una procedura di selezione ( anche ) deicontribuentida ammettere al beneficio fiscale in relazione alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 . all esito
2017-149.txt325032502 e 3 dello stesso art . 29 ( sui cui si tornerà in seguito ) , alcuni di questicontribuenti( cosiddetti ” perdenti ” ) si sono visti negare il riconoscimento dei loro diritti di credito , nonostante il
2017-149.txt40834083novembre 2008 , prevedono una procedura di ammissione al beneficio basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche deicontribuenti. secondo la corte di cassazione , se , in linea generale , non può ritenersi irrazionale il criterio selettivo
2017-149.txt42274227brevissimo e produce risultati dipendenti prevalentemente « dalla potenza e sofisticatezza delle apparecchiature informatiche , di cui dispongono i singolicontribuentio i professionisti che li assistono » . ciò comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti tutti egualmente titolari
2017-149.txt42444244dispongono i singoli contribuenti o i professionisti che li assistono » . ciò comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tracontribuentitutti egualmente titolari di crediti di imposta . non a caso questo tipo di procedura sarebbe stato abbandonato in sede
2017-149.txt43064306d.m . 4 marzo 2011 avrebbe fatto ricorso , più ragionevolmente , a un criterio concorsuale , assegnando a ciascuncontribuenteuna percentuale del credito . 14 . l avvocatura generale dello stato ha eccepito l inammissibilità della questione , osservando
2017-149.txt43724372previste a valle dal decreto del direttore dell agenzia delle entrate del 24 marzo 2009 , sicché le pretese deicontribuentiandrebbero fatte valere non in questa sede , bensì davanti al giudice amministrativo . 14.1 . l eccezione non è
2017-149.txt45324532difetto di motivazione sulla rilevanza , e incentrata sull omessa indicazione nell ordinanza di rimessione del momento in cui lacontribuenteavrebbe presentato la sua istanza telematica : il travolgimento dell intera procedura , come conseguenza diretta dell eventuale pronuncia di
2017-149.txt45664566come conseguenza diretta dell eventuale pronuncia di incostituzionalità , rende irrilevante il momento di inoltro della richiesta da parte dellacontribuente. 16 . la questione è tuttavia inammissibile sotto altro profilo . un eventuale accoglimento , infatti , determinerebbe un
2017-176.txt10661066redditi immobiliari , non tutelati dall art . 2752 cod . civ . , un privilegio speciale sugli immobili delcontribuentesituati nel comune in cui era effettuata la riscossione . 3.2 . il privilegio , come sopra introdotto , diversamente
2017-177.txt12081208, nei confronti della procedura fallimentare , dell esistenza e dell efficacia del credito con l effetto di consentire alcontribuentela partecipazione al concorso e la possibile soddisfazione delle sue ragioni in sede di riparto ( corte di cassazione ,
2017-181.txt192192non prevede né l obbligo dell amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull istanza di autotutela proposta dalcontribuentené l impugnabilità da parte di questi del silenzio tacito su tale istanza » . l art . 19 ,
2017-181.txt252252tributarie ed è a sua volta censurato « nella parte in cui non prevede l impugnabilità , da parte delcontribuente, del rifiuto tacito dell amministrazione finanziaria sull istanza di autotutela proposta dal medesimo » . ad avviso della rimettente
2017-181.txt356356definitivi , palesemente illegittimi al fine di trarne un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva delcontribuente» . nessun argomento è svolto in relazione all art . 23 cost . sarebbero poi violati gli artt .
2017-181.txt393393violati gli artt . 24 e 113 cost . in quanto sarebbe « palese il vuoto di tutela giurisdizionale delcontribuentesottoposto ad un imposizione fiscale ingiustificata e lesiva della capacita contributiva del medesimo » . infine , sarebbero violati i
2017-181.txt672672dalla legge 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente» ( d ora in avanti : statuto del contribuente ) , che , all art . 7 , comma
2017-181.txt682682recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente » ( d ora in avanti : statuto delcontribuente) , che , all art . 7 , comma 2 , lettera b ) , prescrive che , negli
2017-181.txt741741in sede di autotutela , e che , all art . 13 , comma 6 , affida al garante delcontribuenteil compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente
2017-181.txt761761contribuente il compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati alcontribuente. nella disciplina legislativa e regolamentare dell autotutela tributaria è previsto , in particolare , che l amministrazione finanziaria può
2017-181.txt11311131ufficio da parte delle agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali , e non uno strumento di protezione delcontribuente( ex multis , corte di cassazione , sezione tributaria , sentenza 15 aprile 2016 , n . 7511 ;
2017-181.txt15561556illegittimi » , che portano a essa « un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva delcontribuente» , e di « rimanere inerte sull istanza » di autotutela in ipotesi presentata dal destinatario interessato , con
2017-181.txt18641864spiegare anche taluni aspetti della disciplina positiva dell autotutela tributaria , come ad esempio il compito assegnato al garante delcontribuentedi attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente ( art
2017-181.txt18821882garante del contribuente di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati alcontribuente( art . 13 , comma 6 , dello statuto del contribuente ) o la possibilità di intervento in via
2017-181.txt18941894atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente ( art . 13 , comma 6 , dello statuto delcontribuente) o la possibilità di intervento in via sostitutiva della direzione regionale o compartimentale in caso di « grave inerzia
2017-181.txt19701970interesse pubblico alla rimozione dell atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello delcontribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa , e fra essi
2017-181.txt21072107discrezionale dell autoannullamento tributario e , come visto , sottolinea che esso « non costituisce un mezzo di tutela delcontribuente» ( corte di cassazione , sezione tributaria , sentenza 20 febbraio 2015 , n . 3442 , corte di
2017-181.txt24412441amministrazione di rispondere all istanza di autotutela significherebbe , in altri termini , creare una nuova situazione giuridicamente protetta delcontribuente, per giunta azionabile sine die dall interessato , il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale ,
2017-181.txt25642564, che sarebbe inevitabilmente sacrificato da una scelta legislativa che imponesse all amministrazione di pronunciarsi sull istanza di autotutela delcontribuente. di fronte a una tale istanza , alle agenzie fiscali è invece consentito di valutare se attivarsi o meno
2017-181.txt30343034tributaria , nella parte in cui non prevede un obbligo dell amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dalcontribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice .
2017-242.txt169169sezioni unite , il regime tributario in questione non sarebbe applicabile agli intermediari finanziari , alla cui categoria appartiene ilcontribuenteparte del giudizio principale . a tale conclusione le sezioni unite pervengono dirimendo il contrasto insorto in seno alla sezione
2017-249.txt237237, l impugnato comma 335 sarebbe in contrasto con l art . 3 della costituzione , atteso che il singolocontribuentesi troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che il suo immobile è situato in
2017-249.txt427427bene [ . . . ] esponendo l amministrazione medesima ad una altrettanto ” massiva ” opposizione da parte deicontribuentiinteressati » . 2 . in via preliminare , va esaminata l eccezione di inammissibilità sollevata dall avvocatura generale dello
2017-249.txt854854censure , il contrasto con l art . 3 cost . è impostato nella limitata prospettiva secondo cui il singolocontribuentesi troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che il suo immobile sia situato in
2017-249.txt897897oggetto di richiesta di revisione parziale del classamento da parte del comune interessato , con la conseguente sperequazione rispetto alcontribuenteche , pur trovandosi nella stessa situazione , non subisca analoga iniziativa comunale . la censura , come è evidente
2017-249.txt14771477del carattere ” diffuso ” dell operazione , deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre ilcontribuentein condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento . 8 . infondata , infine , è la
2017-249.txt15651565bene , « espo [ rrebbe ] l amministrazione medesima ad una altrettanto ” massiva ” opposizione da parte deicontribuentiinteressati » . non è dato comprendere , infatti , come il rischio che l amministrazione sia esposta ad azioni
2017-250.txt17131713dell universalità dell imposizione a parità di capacità contributiva , in quanto posta a carico di una sola categoria dicontribuenti» . 1.2.3 . tutti i rimettenti con la sola esclusione del tribunale di torino ( reg . ord .
2017-269.txt59155915e prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l autorità , alla quale è dovuto indipendentemente dal fatto che ilcontribuentesia stato destinatario dei poteri dell ente o abbia beneficiato della sua attività . inoltre , la contribuzione è connessa
2017-269.txt62256225, ma è correlata all attività dell amministrazione in termini di vantaggio goduto o di costo causato da parte delcontribuente: di tal che il tributo in esame si differenzia dalle ” imposte ” in senso stretto . 10 .
2017-270.txt24642464le procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale , introdotte con la legge n . 186 del 2014 , icontribuentipossono spontaneamente definire , mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo di sanzione , le violazioni in
2017-270.txt262926292014 , l art . 5 octies , che ha aperto una nuova ” finestra temporale ” per consentire aicontribuentidi avvalersi dell istituto della collaborazione volontaria , introducendo , però , talune modifiche di carattere procedurale e relative alla
2018-114.txt525525617 cod . proc . civ . relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo costringe « ilcontribuentea subire in ogni caso l esecuzione , ancorché ingiusta ; con la sola possibilità di presentare ex post una
2018-114.txt649649. civ . , e con l art . 113 cost . , poiché limita e impedisce la tutela delcontribuentecontro una determinata categoria di atti della pubblica amministrazione . inoltre ritiene violati l art . 3 cost . ,
2018-114.txt676676della pubblica amministrazione . inoltre ritiene violati l art . 3 cost . , per la disparità di trattamento tracontribuentisecondo che il debito riguardi , o meno , tributi per i quali l art . 2 del decreto legislativo
2018-114.txt12061206. 7 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , e vizi di notificazione del pignoramento il tribunale , anche in questo secondo giudizio , ha rilevato d
2018-114.txt21672167delle entrate patrimoniali dello stato regolava la materia della riscossione delle imposte sul reddito in termini particolarmente restrittivi per ilcontribuentead essa assoggettato quanto alla prevista inammissibilità delle opposizioni all esecuzione . infatti , in generale per le entrate patrimoniali
2018-114.txt23522352dagli artt . da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse » escludeva qualsiasi opposizione delcontribuente, consentendo solo quella di terzo ex art . 619 cod . proc . civ . questa preclusione assoluta era
2018-114.txt24432443sensi dell art . 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo » . era quindi riconosciuta alcontribuenteassoggettato a riscossione esattoriale una tutela amministrativa ( il ricorso all intendente di finanza ) , alla quale solo successivamente
2018-114.txt25832583il potere . 8 . si aveva pertanto che , in caso di controversia tributaria promossa avverso il ruolo dalcontribuenteche contestasse il diritto dell amministrazione finanziaria di procedere a riscossione esattoriale , solo l intendente di finanza organo della
2018-114.txt27372737la posizione giuridica di chi intendeva opporsi all esecuzione o agli atti esecutivi . in questa situazione la tutela delcontribuenteera limitata e , di fatto , era prevalentemente successiva alla riscossione stessa dal momento che il medesimo art .
2018-114.txt27672767successiva alla riscossione stessa dal momento che il medesimo art . 54 , al terzo comma , prevedeva che ilcontribuente, che si fosse ritenuto leso dall esecuzione esattoriale , poteva agire contro l esattore dopo il compimento della esecuzione
2018-114.txt28682868amministrativo ( all . e ) » ; disposizione quest ultima che , non solo condizionava la tutela giurisdizionale delcontribuentealla pubblicazione del ruolo e all iscrizione a ruolo dell imposta ( primo comma ) , ma anche prevedeva (
2018-114.txt29262926dal « certificato di pagamento dell imposta » , sicché l onere del pagamento del tributo costituiva , per ilcontribuente, presupposto imprescindibile per accedere alla tutela giurisdizionale . questa corte , ritenendo violato il diritto alla tutela giurisdizionale ,
2018-114.txt31333133e di quelle degli altri enti pubblici , il quadro normativo muta radicalmente in termini di maggior tutela per ilcontribuenteassoggettato ad esecuzione coattiva , seppur con una circoscritta carenza sulla quale come si viene ora a dire si appuntano
2018-114.txt33733373tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice ( ordinario ) dell esecuzione deve realizzare per ilcontribuenteuna garanzia giurisdizionale a tutto tondo : in ogni caso deve esserci una risposta di giustizia perché siano rispettati gli
2018-114.txt38413841limitativa della tutela giurisdizionale perché queste ultime opposizioni sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario . quindi la tutela delcontribuentec è in ogni caso , senza che le regole di riparto della giurisdizione possano significare alcuna soluzione di continuità
2018-114.txt39083908non può predicarsi , in ogni caso , per le opposizioni all esecuzione , ossia per quelle che vedono ilcontribuentecontestare il diritto dell agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata , giacché l art . 57 ammette solo
2018-114.txt40294029attinta . da una parte essa esclude che sia ammissibile l opposizione all esecuzione per il solo fatto che ilcontribuenteopponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell amministrazione finanziaria o dell agente della riscossione di procedere ad
2018-114.txt41254125del titolo ( normalmente , la cartella di pagamento ) su cui si fonda la riscossione esattoriale . se ilcontribuentecontesta il titolo della riscossione coattiva , la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l atto
2018-114.txt42644264esecuzione , quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario , non segna una carenza di tutela delcontribuenteassoggettato a riscossione esattoriale , perché questa c è comunque innanzi ad un giudice , quello tributario . l inammissibilità
2018-114.txt45394539un contrasto , ravvisa nel primo atto della riscossione coattiva ( quale l atto di pignoramento ) di cui ilcontribuenteabbia avuto conoscenza , in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati , quello recante l esercizio della potestà impositiva ,
2018-114.txt45754575esercizio della potestà impositiva , la cui contestazione radica una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ed onera ilcontribuentedel ricorso ex art . 19 del d.lgs . n . 546 del 1992 ( nel prescritto termine di decadenza
2018-114.txt46054605n . 546 del 1992 ( nel prescritto termine di decadenza ) . anche in tale evenienza la tutela delcontribuentec è , ma è attivata con lo strumento processuale di accesso al giudice tributario costituito dal ricorso ex art
2018-114.txt50965096. 615 cod . proc . civ . è inammissibile non solo nell ipotesi in cui la tutela invocata dalcontribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale , ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela
2018-114.txt55665566anche altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento , in cui la doglianza delcontribuentesia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva e non già la mera regolarità formale della procedura
2018-114.txt56095609nell ipotesi dell intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi ilcontribuenteavvalso di misure di favore per l eliminazione del contenzioso tributario , quale , ad esempio , la cosiddetta “
2018-114.txt57215721del giudice tributario ex art . 2 del d.lgs . n . 546 del 1992 e l azione esercitata dalcontribuenteassoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione all esecuzione ex art . 615 cod . proc . civ . ,
2018-114.txt59505950a quella ordinaria di espropriazione forzata , non è però tale da giustificare che , nelle ipotesi in cui ilcontribuentecontesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario , non vi sia una
2018-114.txt62436243giudice dell esecuzione l illegittimità della riscossione mediante opposizione all esecuzione , essendo ammessa soltanto l opposizione con cui ilcontribuentecontesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli
2018-15.txt507507gli artt . 3 , 53 e 97 cost . , introducendo un irragionevole trattamento discriminatorio , in relazione aicontribuentie rispetto ai comuni , ancorato ad un dato del tutto inconferente e non dotato di alcuna significatività , quale
2018-152.txt361361in esame , dunque , la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva , senza passare da una comunicazione alcontribuente, precedente alla formazione del ruolo . 3 . ad avviso del presidente del consiglio dei ministri la disposizione impugnata
2018-152.txt483483lamenta la violazione dell art . 3 cost . per l addotta , irragionevole , disparità di trattamento riservata aicontribuentisiciliani con riguardo all accertamento ed alla riscossione della tassa automobilistica ; prospetta , anche , il contrasto della disposizione
2018-152.txt528528. 97 cost . , perché il modulo procedimentale configurato dalla disciplina regionale , omettendo il contraddittorio preventivo con ilcontribuente, finisce per incidere negativamente sul buon andamento dell azione amministrativa . 3 . 2 . la difesa erariale procede
2018-152.txt595595oggetto , l azione esecutiva tramite il ruolo presuppone comunque la presenza di un atto prodromico di contestazione inviato alcontribuente. si segnala , inoltre , nel ricorso , che la norma impugnata sarebbe in conflitto con l art .
2018-152.txt6396395 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . alla luce di tali premesse , la difesa erariale evoca , per un verso , i limiti statutari
2018-152.txt695695artt . 17 e 36 dello statuto regionale di autonomia , giacché la citata norma dello statuto dei diritti delcontribuente, come confermato dall art . 1 della medesima legge n . 212 del 2000 , costituirebbe principio generale dell
2018-152.txt41134113. appare , invece , pertinente il riferimento al comma 5 dell art . 6 dello statuto dei diritti delcontribuentein forza del quale in caso di liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazioni e sempre che sussistano « incertezze su
2018-152.txt41654165possibile anche in via immediata , deve essere preceduta , a pena di nullità , da un avviso rivolto alcontribuente, finalizzato ad ottenere da quest ultimo gli opportuni chiarimenti , anche documentali . secondo il presidente del consiglio dei
2018-152.txt42234223siciliana in ragione di quanto previsto dall art . 1 , comma 1 , dello stesso statuto dei diritti delcontribuente, perché riconducibile ai « principi generali dell ordinamento tributario » . 12 . anche a voler ritenere che il
2018-152.txt42584258anche a voler ritenere che il principio desumibile dal comma 5 dell art . 6 dello statuto dei diritti delcontribuentesia dotato di una portata generale , tale da superare il riferimento letterale alle liquidazioni di tributi che risultano da
2018-152.txt42814281di una portata generale , tale da superare il riferimento letterale alle liquidazioni di tributi che risultano da dichiarazioni delcontribuente, la censura si rileva comunque non fondata . 13 . secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata , il
2018-152.txt43214321il ruolo , che conferisce all obbligazione tributaria forza esecutiva , non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato alcontribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa , al semplice riscontro della omissione , della inesattezza o della intempestività del
2018-152.txt43454345unilateralmente per determinazione amministrativa , al semplice riscontro della omissione , della inesattezza o della intempestività del pagamento . ilcontribuenteacquisisce contezza della pretesa azionata dall ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento ; ed avverso la
2018-152.txt44484448cartolare . la definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti , di regola , sulla spontaneità di adempimento delcontribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna , sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione
2018-152.txt46024602ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo , derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stessocontribuente( su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni ) . ciò finisce per riconoscere alle emergenze
2018-152.txt47144714) , si neutralizzano , in coerenza , i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva delcontribuentealla fase che precede l iscrizione a ruolo del tributo . 14 . la censura mossa dal presidente del consiglio
2018-152.txt50065006del tributo e prescindendo , anche , dall invio della cartella di pagamento . l atto di accertamento trasmesso alcontribuentecontiene dunque in sé anche i prodromi della futura attività di esazione del tributo . 14 . 2 . inoltre
2018-152.txt52845284della legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ) . all iscrizione immediata tuttavia non si provvede laddove ilcontribuenteabbia provveduto al pagamento del dovuto « entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti
2018-152.txt53675367dalla dichiarazione o , ancora , una imposta o una maggiore imposta , e solo se ciò può consentire alcontribuentedi evitare la reiterazione di errori o di regolarizzare aspetti formali . 14 . 3 . le previsioni citate da
2018-152.txt54715471, assentita dal sistema , di procedere alla immediata iscrizione a ruolo senza prevedere alcuna forma di partecipazione preventiva delcontribuente, ogni qualvolta la verifica dell inadempimento si rilevi immune da valutazioni interpretative . il tutto seguendo un modulo semplificato
2018-152.txt56335633ordinanza n . 3153 del 2015 ) , l iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta alcontribuente. l avviso preventivo rispetto alla formazione immediata del ruolo perde , infatti , la sua ragion d essere nelle
2018-152.txt56805680o integralmente omessi , rispetto ad un presupposto impositivo già cristallizzato , quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stessocontribuente. diviene pertanto superflua l interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente
2018-152.txt56905690cristallizzato , quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stesso contribuente . diviene pertanto superflua l interlocuzione preventiva con ilcontribuentea fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari , priva di margini interpretativi ( corte di cassazione
2018-152.txt574357435 . del resto , una tale interpretazione trova la sua conferma proprio nella disposizione dello statuto dei diritti delcontribuenteevocata dal governo a sostegno dell addotta censura . siffatta disposizione non impone , a pena di nullità , che
2018-152.txt57685768sostegno dell addotta censura . siffatta disposizione non impone , a pena di nullità , che la comunicazione preventiva alcontribuentevenga effettuata per ogni ipotesi di liquidazione . piuttosto , prevede l avviso preventivo solo per quelle liquidazioni rispetto alle
2018-152.txt58445844omesso , integrale o parziale , o comunque intempestivo versamento del dovuto , determinato in forza della stessa dichiarazione delcontribuentee riscontrato in esito ai riferiti controlli automatici ( ex plurimis , corte di cassazione civile , ordinanze n .
2018-152.txt59955995bis del d.p.r . n . 633 del 1972 . i presupposti del debito tributario ( la dichiarazione predisposta dalcontribuenteper un verso e le emergenze del pra , per altro verso ) , nonché la stessa condotta che concreta
2018-152.txt60746074determinazione del dovuto priva di significativi margini di discrezionalità interpretativa . parimenti , il sacrificio del contradittorio preventivo con ilcontribuentetrova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici ; e , alla stessa
2018-152.txt61096109automatici ; e , alla stessa stregua di tali ultime ipotesi , risulta adeguatamente compensato dalla possibilità , per ilcontribuente, di fare valere l insussistenza della pretesa sia in via amministrativa , sollecitando un annullamento in autotutela , sia
2018-152.txt62206220linea con l indicazione di principio emergente dall art . 6 , comma 5 , dello statuto dei diritti delcontribuente. ciò non preclude , del resto , che , proprio in forza di tale ultima disposizione , l avviso
2018-152.txt63336333realizza una crasi procedimentale che compensa adeguatamente l esigenza collettiva di ottimizzazione della esazione fiscale con quelle di difesa delcontribuente, senza porsi in termini di incompatibilità con il sistema tributario statale , il quale prevede ipotesi di regolamentazione non
2018-152.txt643064301 . la normativa nazionale in materia , ricostruita nel ricorso dall avvocatura , non prevede una obbligatoria partecipazione delcontribuentealla formazione del ruolo impositivo . in particolare , non depone in tal senso l art . 2 della legge
2018-152.txt67186718, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione ( previsto dal comma 1 ) e del protratto inadempimento delcontribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso ( comma 6 ) . l ingiunzione concretava , in
2018-152.txt70427042imposizione fiscale previste dal sistema nazionale , rispetto alle quali , come nel caso in esame , la partecipazione delcontribuentealla fase di formazione della pretesa impositiva si rivela non determinante sul corretto incedere della relativa azione amministrativa . non
2018-152.txt74767476è meramente assertiva l affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno deicontribuentisiciliani , non altrimenti argomentata . ciò ancor più considerando l autonomia legislativa in materia impositiva nel caso di specie
2018-167.txt775775, sottraendo al giudice tributario controversie già instaurate e travolgendo la sentenza di primo grado di accoglimento delle ragioni dellecontribuenti, e violerebbe la parità delle armi , favorendo lo stato in controversie di cui è parte . essa ,
2018-17.txt45744574) ; il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte deicontribuentidell imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti . la ricorrente lamenta la ristretta tempistica
2018-175.txt11651165sotto il profilo della loro rilevanza . la ctr della lombardia è chiamata a decidere l appello proposto da unacontribuenteche si era vista dichiarare inammissibile , in primo grado , il suo ricorso cumulativo con cui aveva impugnato ,
2018-175.txt16381638accertamento delle imposte sui redditi ) , per gli avvisi di accertamento ed altri atti di natura tributaria indirizzati alcontribuente. sia l art . 26 del d.p.r . n . 602 che l art . 60 del d.p.r .
2018-175.txt17241724procedura civile ) , detta prescrizioni specifiche per la notificazione degli « atti che per legge devono essere notificati alcontribuente» . il reticolo normativo delle regole che governano la notificazione degli atti in materia tributaria risulta complesso e stratificato
2018-175.txt21222122del 1982 , secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuentepuò eseguirsi anche a mezzo del servizio postale « direttamente dagli uffici finanziari » . in particolare , quindi ,
2018-175.txt25462546possibili consegnatari del plico , il portiere dello stabile dove è l abitazione , l ufficio o l azienda delcontribuente. ma soprattutto non viene ripetuto testualmente che la facoltà della notificazione ” diretta ” è attribuita al concessionario (
2018-175.txt27122712cui non prevedeva un termine , fissato a pena di decadenza , entro il quale il concessionario dovesse notificare alcontribuentela cartella di pagamento delle imposte ; sicché , dalla legittimità , o no , della notifica ” diretta “
2018-175.txt34373437. 225 e l esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all agenzia delle entrate riscossione per icontribuentie gli enti creditori , nuovo ente pubblico economico strumentale dell agenzia delle entrate ; ente che ha connotazioni ancora
2018-175.txt39823982, estratta dal ruolo formato da parte dell amministrazione finanziaria e consegnato all agente della riscossione per essere notificato alcontribuentequale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva , assimilabile all atto di precetto nell ordinaria esecuzione forzata .
2018-175.txt52785278, che , in materia di notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuente, prescrive in generale che « se il consegnatario non è il destinatario dell atto o dell avviso » l
2018-175.txt66666666civ . ( sentenza n . 3 del 2010 ) ; nonché quella della temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche delcontribuente( sentenza n . 360 del 2003 ) e quella della notificazione al contribuente residente all estero ( sentenza n
2018-175.txt66806680temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche del contribuente ( sentenza n . 360 del 2003 ) e quella della notificazione alcontribuenteresidente all estero ( sentenza n . 366 del 2007 ) . anche con più specifico riferimento alla notifica di
2018-175.txt70697069. 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) che prevede espressamente che , ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari , l amministrazione finanziaria
2018-175.txt71007100materia di notifica degli atti tributari , l amministrazione finanziaria deve assicurare la « effettiva conoscenza » da parte delcontribuentedegli atti a lui destinati è possibile ricavare un canone interpretativo che vale a compensare , su un piano diverso
2018-175.txt74327432. 602 del 1973 , con conseguente rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento alcontribuentedopo l iscrizione a ruolo . altrimenti detto , come la disposizione censurata agevola , con la ( finora esaminata
2018-175.txt75197519e l attività di riscossione coattiva non subisca ritardi , così l art . 6 dello statuto dei diritti delcontribuentelegittima un applicazione estensiva dell istituto della rimessione in termini , sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto
2018-175.txt75357535statuto dei diritti del contribuente legittima un applicazione estensiva dell istituto della rimessione in termini , sì da tutelare ilcontribuenteche non abbia avuto « effettiva conoscenza » dell atto restituendolo nel termine di decadenza , di cui all art
2018-188.txt708708, dovendo la ctp fare applicazione della disposizione censurata per decidere se accogliere , o no , l opposizione delcontribuenteche lamenta , in special modo , di non aver conseguito alcun beneficio dall attività del consorzio . in particolare
2018-188.txt38653865siano temporaneamente inattivi » . nondimeno , nel caso dei contributi consortili di bonifica , il beneficio per il consorziatocontribuentedeve necessariamente sussistere per legittimare l imposizione fiscale ; esso però consiste non solo nella fruizione , ma anche nella
2018-188.txt46044604proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziaticontribuenticon l iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza , risultante dall approvazione del piano di classifica di cui
2018-188.txt46704670del r.d . n . 215 del 1933 . in ragione di tale iscrizione , i consorziati , divenuti consorziaticontribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art . 23 . l art .
2018-209.txt14411441la linea normativa tracciata dalla disciplina regionale , siffatta iscrizione , tuttavia , sarebbe ininfluente rispetto alla esenzione rivendicata dalcontribuente, giacché l imposizione contrastata nel giudizio principale si riferisce all anno 2010 . viceversa , l accoglimento della questione
2018-209.txt14711471riferisce all anno 2010 . viceversa , l accoglimento della questione di legittimità costituzionale comporterebbe l accoglimento dell appello delcontribuente. 8 . va poi precisato che non rileva l intervenuta abrogazione ad opera dell art . 1 , comma
2018-29.txt410410affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 : aderendo alla procedura , icontribuentipagano solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale , di interessi legali e di remunerazione del servizio
2018-29.txt702702la riforma conseguiva alla rilevata necessità , per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco econtribuente, « di ottimizzare l attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di equitalia e per adeguare l organizzazione
2018-35.txt324324sul valore aggiunto a presidio dell obbligo di veritiera ostensione della situazione reddituale o delle basi imponibili da parte delcontribuente. l avvenuto riscontro di un allarmante fenomeno evasivo realizzato in sede di riscossione dei tributi induceva il legislatore a
2018-35.txt13311331ha rilevato come il delitto previsto dal citato art . 10 ter presupponesse l avvenuta presentazione , da parte delcontribuente, di una dichiarazione annuale relativa all iva recante un saldo debitorio superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro
2018-35.txt13671367di punibilità di 50.000 euro , non seguita dal pagamento , entro il termine previsto , della somma indicata dalcontribuentestesso come dovuta . in tale assetto era insita una sperequazione di trattamento , palesemente irragionevole , rispetto ai delitti
2018-35.txt14571457, euro 103.291,38 ed euro 77.468,53 ) . ne seguiva che , nel caso in cui l iva dovuta dalcontribuentesi collocasse nell intervallo tra l una e le altre soglie ( risultasse , cioè , superiore a 50.000 euro
2018-35.txt22122212del d.lgs . n . 74 del 2000 , infatti , l omesso versamento riguarda somme di cui lo stessocontribuentesi è riconosciuto debitore in documenti fiscalmente rilevanti ( le certificazioni delle ritenute rilasciate ai sostituiti e , attualmente ,
2018-35.txt23542354art . 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2018-35.txt24422442stessa imposta . con il citato art . 17 , il legislatore ha superato tale impostazione restrittiva , consentendo alcontribuentedi effettuare tramite la compilazione di un apposito modello , denominato « modello f24 » un versamento unitario « delle
2018-35.txt25152515occasione del quale è possibile compensare le somme a debito con quelle a credito . in questo modo , ilcontribuentenon è più costretto a corrispondere la somma dovuta e ad avviare contestualmente la procedura per il rimborso del suo
2018-35.txt26042604civile ( art . 1241 ) , la compensazione è , infatti , ammessa anche tra crediti e debiti delcontribuentenei confronti di enti diversi ( stato , regioni , enti previdenziali ) . si tratta di meccanismo che implica
2018-35.txt27152715così , di utilizzare in compensazione crediti « non spettanti » o « inesistenti » . nella specie , ilcontribuentenon si limita , quindi , ad una condotta omissiva di mancato versamento del dovuto , ma supporta la stessa
2018-35.txt28352835, che con riguardo all indebita compensazione non si potrebbe parlare , comunque sia , di un trattamento deteriore delcontribuenteil quale , pur senza versare il dovuto , abbia tenuto un comportamento ” trasparente ” , rispetto a quello
2018-35.txt28582858, pur senza versare il dovuto , abbia tenuto un comportamento ” trasparente ” , rispetto a quello riservato alcontribuenteche , presentando una dichiarazione infedele , abbia invece evaso le imposte tramite una condotta ingannevole . 7 . ad
2018-35.txt33813381anche per sfera di tutela . l art . 4 del d.lgs . n . 74 del 2000 punisce ilcontribuenteche , al fine di evadere le imposte dirette o l iva , indichi in una delle dichiarazioni annuali relative
2018-35.txt35143514è dunque diverso , anzitutto , l oggetto materiale dei due illeciti . nel primo caso , il mendacio delcontribuentesi esprime nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all iva ; nell altro , in un documento
2018-35.txt36093609configurato come illecito di mero inadempimento del debito tributario , presuppone però come già ricordato la presentazione da parte delcontribuentedi una dichiarazione annuale relativa all iva ( ossia proprio di uno dei due tipi di dichiarazioni avuti di mira
2018-35.txt37393739» rilevante in rapporto a tutti i delitti in materia di dichiarazione , in quanto identificativa dei dati alterati dalcontribuentein danno del fisco comprende non più soltanto « le componenti , espresse in cifra , che concorrono , in
2018-35.txt53345334all indebita compensazione , il superamento della soglia di punibilità va determinato tenendo conto della somma complessiva non versata dalcontribuente, senza distinguere tra i diversi titoli debitori . ne deriva che , anche qualora si ritenga che l art
2018-72.txt110110, 9 , secondo comma , e 53 della costituzione . il giudice a quo è stato adito da uncontribuente, il quale dopo essersi vanamente rivolto all agenzia delle entrate per ottenere il rimborso delle somme , asseritamente non
2018-72.txt222222alla menzionata categoria . il rimettente evidenzia come la normativa denunciata modifichi profondamente , e in senso deteriore per ilcontribuente, il precedente regime fiscale dettato per gli immobili vincolati dall art . 11 , comma 2 , della legge
2019-128.txt12941294contenzioso tributario , si afferma la rilevabilità di ufficio ex art . 2969 cod . civ . della decadenza delcontribuentedal diritto ad ottenere il rimborso , in quanto sottratta alla libera disponibilità delle parti ( ex multis , corte
2019-158.txt10081008del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi , lo ” spostamento ” richiesto alcontribuenteche voglia esercitare il proprio diritto di azione , garantito dal parametro evocato , è potenzialmente idoneo a costituire una
2019-158.txt11661166delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per ilcontribuente» . 8 . né assume rilievo quanto dedotto dall avvocatura generale dello stato sia in ordine alla necessità di
2019-222.txt23042304di omesso versamento di iva ; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la violazione del diritto in parola allorché ilcontribuente, già definitivamente sanzionato in via amministrativa , venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima violazione . una
2019-245.txt52885288riscossione effettiva delle risorse proprie dell unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare icontribuenti, e questo sia all interno di uno degli stati membri che nell insieme dei medesimi » . muovendo da
2019-245.txt81498149il diritto alla esdebitazione ; la seconda realizza il miglior risultato possibile alla luce della condizioni patrimoniali e finanziarie delcontribuente, evitando di far ricadere sulla comunità l onere delle conseguenze finanziarie correlate ad una escussione fortemente posta in dubbio
2019-288.txt23472347rilevato che l abolizione disposta dalla norma in parola risponde anche all intento che , diversamente da quanto dedotto dallacontribuentenella memoria illustrativa , emerge dai lavori preparatori al disegno di conversione in legge del d.l . ( e in
2019-288.txt24632463fatto che essa si è tradotta nella eliminazione di un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea dicontribuentie il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico . milita
2019-288.txt30943094ascrivibile a una finalità solidaristica e redistributiva perché dell abolizione generalizzata della seconda rata dell imu avrebbero beneficiato tutti icontribuentiinteressati a prescindere dal reddito da essi posseduto . 6 . 1 . le questioni non sono fondate . 6.2
2019-288.txt3663366310 del 2015 , secondo cui « ogni diversificazione del regime tributario , per aree economiche o per tipologia dicontribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni , in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione » (
2019-288.txt65796579della seconda rata dell imu avrebbero tratto beneficio , malgrado l esclusione degli immobili ” di lusso ” , anchecontribuenticon un reddito elevato . in ogni caso , infatti , il suddetto intervento del legislatore ha comportato uno spostamento
2019-46.txt23942394regioni , quali ad esempio , 1 . la necessità di garantire inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico delcontribuentee 2 . la necessaria definizione dei lep e dei correlati costi standard » . in particolare , con riferimento
2019-51.txt750750. , poiché tale attività verrebbe a essere svolta in condizioni di non effettiva parità nei confronti di tutti icontribuenti, sostanzialmente tollerando situazioni di sottrazione all obbligo di contribuzione . 2 . preliminarmente va rilevato che le suddette questioni
2019-67.txt487487. 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . 2 . in via preliminare , deve essere disattesa l eccezione sollevata dall avvocatura generale dello stato inerente
2019-67.txt16101610tertium comparationis , prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuenteè eseguita secondo le norme stabilite dagli artt . 137 e seguenti del codice di procedura civile ( mentre è
2019-67.txt17071707mani proprie , la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario ; d ) è in facoltà delcontribuentedi eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti
2019-67.txt18421842di effettivo domicilio , quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dalcontribuente, ovvero nel luogo ove quest ultimo abbia eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
2019-67.txt19471947quale è scaturito l obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui alcontribuentedeve essere garantita una adeguata conoscibilità dell instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato . rientra nella discrezionalità del legislatore
2019-67.txt19911991istituti processuali e , quindi , la disciplina delle notificazioni , con il « limite inderogabile » di assicurare alcontribuenteuna « effettiva possibilità di conoscenza dell atto » ( sentenza n . 175 del 2018 ) . nel caso
2019-67.txt23182318, appaiono coerenti con l indirizzo seguito in materia dal legislatore . l omessa comunicazione da parte del domiciliatario alcontribuentedell invito al pagamento del contributo unificato si risolve , nel contesto normativo denunciato dal rimettente , in un inconveniente
2019-95.txt10921092iva ” gonfiati ” , in funzione di una indebita deduzione di costi o detrazione di imposta da parte delcontribuente. l intento del legislatore di contrastare con rigore il fenomeno si è manifestato non soltanto nella mancata previsione di
2019-95.txt15081508e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell adempimento degli obblighi delcontribuente, nonché della capacità di sviamento dell attività accertativa degli uffici finanziari che l artificio in questione possiede . come
2019-95.txt17441744passiva ( o documento equiparato ) assolve un ruolo di rilievo , costituendo lo strumento tipico attraverso il quale ilcontribuenteattesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a effettuare detrazioni dall imposta ,
2019-95.txt17931793. secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , d altra parte , la fattura costituisce titolo per ilcontribuenteai fini del diritto alla detrazione dell iva e alla deduzione dei costi : con la conseguenza che , a
2019-95.txt25742574art . 2 è la particolare efficacia probatoria , in base alle norme tributarie , della documentazione di cui ilcontribuentesi avvale ( corte di cassazione , sezione terza penale , sentenza 10 novembre 2011 19 dicembre 2011 , n
2019-95.txt32233223fiscale , o la creazione di ” società di comodo ” , sulle quali ” travasare ” i redditi delcontribuentema che non hanno , in sé , alcuna ” assonanza ” con l utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti
2020-142.txt10841084) , al fine di apportare « uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive deicontribuentie delle funzioni e dei procedimenti amministrativi » ( art . 3 , comma 1 ) . alla luce delle
2020-142.txt11471147attuazione e accertamento dei tributi , al fine di agevolare la definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive deicontribuenti. 3.4 . così individuati i contenuti della delega , per valutare la conformità ad essi dell art . 28
2020-142.txt21222122attività di accertamento nonostante l estinzione della società , agevola la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive delcontribuente. 3.9 . occorre considerare , poi , che la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto
2020-158.txt16521652atto [ . . . ] che , per sua natura , non può essere lasciata alla discrezionalità delle particontribuentiné a quello che le parti abbiano dichiarato » ; c ) tale « processo di riqualificazione » discende dal
2020-158.txt2581258110 bis della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) ; interpretazione che confermerebbe sempre secondo la difesa dello stato quella del previgente art . 20 del testo unico
2020-158.txt44134413da un lato , di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore delcontribuentee , dall altro , di svincolarsi da ogni riscontro di « indebiti » vantaggi fiscali e di operazioni «
2020-158.txt44454445« indebiti » vantaggi fiscali e di operazioni « prive di sostanza economica » , precludendo di fatto al medesimocontribuenteogni legittima pianificazione fiscale ( invece pacificamente ammessa nell ordinamento tributario nazionale e dell unione europea ) . 5.2.5 .
2020-201.txt959959profili riconducibili all interesse fiscale dello stato alla percezione dei tributi , anch esso tutelato , assieme all interesse delcontribuentea un imposizione correlata alla propria capacità contributiva , dall art . 53 , primo comma , cost . (
2020-201.txt20362036ai sensi dell art . 53 , primo comma , cost . , formulata dalla ctp rimettente ritenendo che ilcontribuentenon sia « percettore di reddito » . la ctp rimettente struttura infatti la censura sull assunto interpretativo , esposto
2020-201.txt29552955art . 24 , secondo comma , cost . , in quanto la disciplina censurata provocherebbe , a danno delcontribuente, un ingiustificata limitazione della prova di non avere la capacità di disporre ( o la disponibilità materiale ) del
2020-234.txt13171317di una destinazione solidaristica endoprevidenziale , il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario , in pregiudizio di una sola categoria dicontribuenti; inoltre , perché la durata quinquennale dell intervento , eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio , sarebbe incompatibile
2020-262.txt721721che le questioni riguardano unicamente il rimborso dell ires nella misura dell importo dell imu corrisposta nell anno 2012 dallacontribuentesocietà « attiva nel settore immobiliare » in relazione a « immobili propri [ . . . ] strumentali della
2020-262.txt10311031quali era stata corrisposta l imu nel 2012 non è incompatibile con l oggetto dell attività d impresa della srlcontribuente, indicato nell ordinanza di rimessione ( « acquisto , vendita , locazione , leasing , costruzione , ristrutturazione »
2020-262.txt18631863calibrata in modo da risultare sostanzialmente a saldo zero ( nell aliquota standard dello 0,76 per cento ) per ilcontribuentepersona fisica ( che avrebbe corrisposto al comune quanto prima versava allo stato a titolo di irpef fondiaria ) ,
2020-262.txt50715071deducibilità , che si risolvono in discriminatori , sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcunicontribuenti. rimarcando il valore della inderogabilità del dovere tributario , questa corte , ha del resto precisato che tale «
2020-33.txt53053053 » cost . , ledendo il principio di legittimo affidamento nella certezza dell ordinamento giuridico , in quanto lacontribuente, quale proprietaria dei veicoli concessi in locazione finanziaria , aveva « omesso il versamento del tributo con la (
2020-33.txt27712771n . 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente» ( « [ . . . ] le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » ) . conseguentemente ,
2021-120.txt635635al compenso per la riscossione il suo carattere di controprestazione economica , creando un ingiustificata disparità di trattamento tra icontribuentiche , a parità di servizio reso ( ad esempio la compilazione della cartella di pagamento ) , sarebbero tenuti
2021-120.txt809809la proporzionalità o la necessità dell attività svolta dall agente e , conseguentemente , limitando i diritti di difesa delcontribuente. sulla base dei medesimi presupposti , sarebbe violato l art . 53 cost . , in quanto i previsti
2021-120.txt894894, in quanto la norma censurata , nel fissare un aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dalcontribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli , avrebbe violato
2021-120.txt10491049la mancanza di una forma di responsabilità del concessionario in ordine alle scelte operate , esporrebbe , infatti , ilcontribuenteal rischio di essere onerato da costi ingenti per azioni inutili o eccessivamente dispendiose . inoltre , tale disciplina ,
2021-120.txt11281128attività imprenditoriale sostanzialmente priva di rischi d impresa , non subendo « alcun danno patrimoniale per effetto dell inadempimento delcontribuente» . 2 . il presidente del consiglio dei ministri , intervenuto in giudizio tramite l avvocatura dello stato ,
2021-120.txt14171417« sui soggetti morosi , piuttosto che farlo ricadere interamente sulla fiscalità generale ( e , dunque , anche suicontribuentiin regola con gli adempimenti fiscali ) » . in forza di tale logica sono quindi considerati « morosi »
2021-120.txt14811481che decidono di ricorrere per contestare la correttezza della pretesa tributaria e assolvono l esecuzione provvisoria : a tali “contribuentisolventi ” viene quindi addossato , attraverso l aggio , il costo delle esecuzioni infruttuose . 2.1.2 . sulla dimensione
2021-120.txt16701670fortemente condizionati dall abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose , che quindi incidono altrettanto fortemente sulla proporzionalità dell onere riversato sulcontribuenteche , sebbene inadempiente ( o ricorrente avverso la pretesa tributaria ) , assolve il proprio debito tributario . 2.1.3
2021-120.txt21632163( non infrequente , per le ragioni sopra viste ) di eccessiva entità del costo del non riscosso addossato alcontribuente” solvente ” . in questa situazione , infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel
2021-120.txt21922192infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel paradosso di addossare su una limitata platea dicontribuenti, individuati in ragione della loro solvenza ( tardiva rispetto alla fase dell accertamento dei tributi ) , il peso
2021-120.txt22702270in sede di controllo , deliberazione 8 aprile 2021 , n . 4 , pagina 9 ) nei confronti deicontribuentiinsolventi . 2.1.5 . è opportuno precisare che questa situazione di inefficienza della riscossione coattiva , che incide negativamente su
2021-120.txt29962996essere posto che rischia di far ricadere ( o fa attualmente ricadere , come si è visto ) su alcunicontribuenti, in modo non proporzionato , i costi complessivi di un attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria
2021-120.txt30593059. infatti , se il finanziamento della riscossione , da un lato , finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti “contribuentisolventi ” e , dall altro , fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione , si
2021-120.txt36583658, primo comma , già disponeva che « [ p ] er le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti deicontribuentisia mediante ruoli l esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi »
2021-120.txt37143714efficace , sia in termini di trasparenza contabile , sia al fine di eliminare le disparità di trattamento tra icontribuenti. 2.1.9 . al riscontrato vulnus degli evocati valori costituzionali questa corte non può , allo stato , porre rimedio
2021-167.txt237237principi espressi dalla legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , e all art . 4 ( recte : art . 4 , numero 1 bis ) della legge
2021-167.txt900900comma , lettera e ) , cost . risulterebbero altresì violati l art . 23 cost . in quanto ilcontribuenteverrebbe assoggettato a una prestazione patrimoniale imposta oltre il termine perentorio fissato dal legislatore statale e i principi sanciti dalla
2021-200.txt134134del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi delcontribuente. l art . 57 del d.lgs . n . 504 del 1995 ( d ora in poi : t.u
2021-200.txt305305rimettente , la disposizione censurata violerebbe l art . 24 cost . , in quanto assoggetterebbe a tempo indeterminato ilcontribuenteall azione accertatrice e sanzionatoria dell amministrazione finanziaria , nonché l art . 3 cost . , in quanto la
2021-200.txt364364, da un lato , sarebbe intrinsecamente irragionevole e , dall altro , determinerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tracontribuentinell assoggettamento temporale all azione del fisco . 2 . occorre preliminarmente evidenziare come la corte di cassazione censuri esclusivamente
2021-200.txt8698692008 e ordinanza n . 178 del 2008 ) che l art . 24 cost . impedisce di lasciare ilcontribuenteassoggettato all azione del fisco per un tempo indeterminato . sebbene tale principio sia stato originariamente formulato con riferimento alla
2021-200.txt942942da essa si può infatti evincere come il diritto di difesa impedisca anche un indeterminata o irragionevolmente ampia soggezione delcontribuenteall azione accertativa del fisco ( sentenze n . 247 del 2011 e n . 356 del 2008 ) ,
2021-200.txt978978356 del 2008 ) , ancorché condizionata dal mancato compimento di una specifica attività posta dalla legge a carico delcontribuentemedesimo . inoltre , questa corte , a soddisfacimento dell esigenza di certezza nei rapporti giuridici , ha avuto modo
2021-200.txt11411141non individua in maniera certa il dies a quo di inizio del computo , così esponendo a tempo indeterminato ilcontribuentealle pretese del fisco , potenzialmente avanzabili anche a distanza di decenni dall insorgenza dell obbligo rimasto inadempiuto , in
2021-200.txt127212725 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto delcontribuente» , nonché , attualmente , art . 15 , comma 6 , t.u . accise ) . ritenuta la
2021-200.txt12961296, attualmente , art . 15 , comma 6 , t.u . accise ) . ritenuta la necessità che ilcontribuentenon sia assoggettato al potere del fisco per un tempo indeterminato principio a cui rispondono i tertia comparationis evocati dalla
2021-200.txt15171517225 la disciplina recata dalla disposizione censurata produce , sotto il profilo difensivo , un irragionevole effetto discriminatorio per ilcontribuentetenuto all imposta di consumo ( ora accisa ) sull energia elettrica . 3.2 . se è dunque palese l
2021-207.txt11161116stessa data , l art . 11 del medesimo decreto conferma il regime fiscale agevolato di cui può beneficiare ilcontribuenteche effettui erogazioni liberali in denaro a partiti politici , purché questi ultimi rispettino alcuni requisiti , tra cui l
2021-39.txt27642764da un lato , di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore delcontribuentee , dall altro , di svincolarsi da ogni riscontro di ” indebiti ” vantaggi fiscali e di operazioni “
2021-39.txt27962796” indebiti ” vantaggi fiscali e di operazioni ” prive di sostanza economica ” , precludendo di fatto al medesimocontribuenteogni legittima pianificazione fiscale ( invece pacificamente ammessa nell ordinamento tributario nazionale e dell unione europea ) » . 3.2.3
2021-39.txt38593859della legge 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente» ) . la dedotta lesione dell art . 97 cost . , poi , non è sostenuta da alcuna
2022-12.txt586586incostituzionalità ( peraltro solo ipotetici ) e si basa , perciò , su un asserita contraddizione tra l intento delcontribuentedi ottenere il rimborso e gli effetti contrari a tale intento , che , in astratto , potrebbero derivare dall
2022-12.txt650650chiamato a fare applicazione della norma censurata , mentre non hanno rilevanza gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivare per ilcontribuentenel caso di accoglimento ( ex plurimis , sentenze n . 84 , n . 59 e n . 48
2022-12.txt37033703maggio 2017 , in causa c 68 / 15 , x ) , evocata nel giudizio principale dalla difesa dellacontribuenteal fine data l esistenza di un unica controllata italiana di dedurre la cosiddetta discriminazione ” alla rovescia ” .
2022-140.txt12231223diritto alla tutela giurisdizionale venivano giustificate invocando valori tra loro diseguali : a volte l adempimento del « dovere dicontribuente» ( sentenza n . 157 del 1969 ) e altre volte l esigenza di tutelare « l interesse alla
2022-140.txt26512651in precedenza chiarito , vengono in considerazione nella fattispecie in esame , perché l obbligazione tributaria non è contestata dalcontribuente. 5.1 . quanto al primo aspetto , va innanzitutto rilevato che il giudizio di ottemperanza in termini non dissimili
2022-141.txt447447alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione , da parte delcontribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata « e [ di ] null altro » , determinerebbe ,
2022-141.txt886886die , vulnererebbero il principio di parità delle parti nel processo tributario , comportando una disparità di trattamento tra icontribuentiche , dopo aver presentato l istanza di adesione , effettuano i versamenti nei termini stabiliti , e quelli che
2022-141.txt13861386in esame , prevista dall art . 3 del medesimo decreto legge . la richiesta di definizione agevolata avanzata dalcontribuente, parte appellata nel giudizio principale , sarebbe , invece , soggetta alla proroga dei termini di pagamento disposta dall
2022-141.txt29362936seguito dell ordine di esibizione impartito dal collegio il relativo provvedimento , assume , sia pure implicitamente , che ilcontribuente, parte appellata nel giudizio principale , avesse scelto di versare le somme dovute in forma rateale . di tale
2022-141.txt30743074a quanto ritenuto dal collegio rimettente , la circostanza della mancata produzione in giudizio di documentazione relativa all ammissione delcontribuentealla dilazione richiesta . va evidenziato , al riguardo , che l art . 3 , comma 6 , del
2022-175.txt445445quello di ragionevolezza ( art . 3 cost . ) . in particolare osserva il rimettente che sarebbe punito ilcontribuenteche presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore alla soglia di euro
2022-196.txt248248di pari ammontare » . il giudice a quo riferisce di dover decidere in ordine al ricorso proposto da unacontribuenteavverso l avviso di accertamento ai fini dell imposta sui redditi delle persone fisiche ( irpef ) e addizionali comunali
2022-196.txt575575procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e non anche « tutte le volte in cui ilcontribuentenon riscuota il canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . la norma censurata ,
2022-196.txt22902290seconda parte del comma 1 dell art . 26 t.u . imposte redditi « tutte le volte in cui ilcontribuentenon riscuota il canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . nel formulare tale ampio
2022-197.txt450450tale previsione contrasterebbe con l art . 3 della costituzione , in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra icontribuentiche , usufruendo delle sospensioni dei termini per il versamento dei tributi relativi al triennio 1990 1992 , accordate dopo
2022-197.txt52052017 , della legge n . 289 del 2002 , soltanto il dieci per cento del dovuto , e icontribuentiche , avendo assolto per intero le imposte relative al periodo anzidetto , ne hanno richiesto la restituzione nella misura
2022-209.txt292292( artt . 1 , 3 , 4 e 35 cost . ) ; il « diritto alla parità deicontribuenticoniugati rispetto a partner di fatto » ( artt . 3 , 29 e 31 cost . ) ; i
2022-209.txt22852285ed unica , pertanto , potrà essere anche l abitazione principale ad esso riferibile , con la conseguenza che ilcontribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario ( o titolare di altro diritto reale ) ,
2022-209.txt24442444n . 4170 del 2020 ) : l esenzione è stata quindi subordinata alla contestuale residenza e dimora unitaria delcontribuentee del suo nucleo familiare . il diritto vivente è pertanto giunto alla conclusione , prima anticipata , di negarne
2022-209.txt46404640immobile , ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e , dunque , lo status personale delcontribuente. ciò salvo , in via di eccezione , una ragionevole giustificazione , che nel caso però non sussiste :
2022-209.txt47764776. 3 cost . ; infatti « ogni diversificazione del regime tributario , per aree economiche o per tipologia dicontribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni , in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione » (
2022-209.txt57305730che hanno condotto all accoglimento delle questioni che questa corte si è autorimessa . infatti , consentendo alla scelta deicontribuentil individuazione dell unico immobile da esentare , la novella disancora , ancora una volta , la spettanza del beneficio
2022-245.txt344344smarrirebbe la propria « base normativa » , dando così « sicuro fondamento alla pretesa creditoria restitutoria azionata dalla societàcontribuente, sicché non è dubbia la rilevanza della questione » . 1.3 . quanto alla non manifesta infondatezza , il
2022-257.txt231231in relazione alle prestazioni pensionistiche integrative percepite dal fondo di previdenza per i dipendenti inps . in particolare , ilcontribuenteche ha adito la commissione tributaria si duole della tassazione subita che ha cumulato la pensione integrativa a quella ordinaria
2022-257.txt654654sia su quello della non manifesta infondatezza . 3.1 . dall ordinanza di rimessione emerge che : a ) ilcontribuentericorrente nel giudizio a quo è stato dipendente dell inps ; b ) in tale qualità , è « titolare
2022-257.txt711711« è cessato in data 1.10.1999 » . questi elementi descrittivi della fattispecie sono sufficienti a rivelare che il suddettocontribuenteè stato iscritto al fondo di previdenza integrativa istituito dall inps per i propri dipendenti molti decenni or sono e
2022-257.txt14321432il criterio di collegamento tra la fattispecie al suo esame e la norma censurata nella qualità di dipendente pubblico delcontribuente, ha incentrato la sua attenzione sulla previsione di carattere generale di cui al richiamato art . 23 , comma
2022-40.txt38213821art . 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2022-40.txt40134013agevolare l acquisto e il noleggio delle suddette apparecchiature attraverso risorse proprie che rimangono fin dall inizio nella disponibilità delcontribuentegrazie alla riduzione del debito fiscale o contributivo ( tale è l effetto del meccanismo statale di compensazione del credito
2022-66.txt13901390contributiva , perché l attività di riscossione non si svolgerebbe in condizioni di effettiva parità nei confronti di tutti icontribuenti, tollerando situazioni di sottrazione all obbligo di contribuzione . infine , i giudici rimettenti denunciano la lesione dell art
2022-73.txt13931393effetti riguardano anche la generalità dei cittadini , nonché ai principi di universalità ed eguaglianza , onde la posizione delcontribuentenon è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto » . in seguito alla richiamata pronuncia , l

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-116.txt10941094dare alla legge impugnata effetto retroattivo , con violazione dei diritti quesiti dalla finanza per la mancata tempestiva opposizione delcontribuente. esse violano quindi , in primo luogo , il principio generale della irretroattività della legge ; in secondo luogo
1957-116.txt11871187ogni altro caso , col rispetto del termine di prescrizione sia per l azione dello stato che per quella delcontribuente( artt . 136 , 140 , 141 , 144 e 145 della legge di registro 30 dicembre 1923 ,
1957-116.txt12771277; e che , in sostanza , quelle disposizioni si proporrebbero uno scopo di esemplare giustizia tributaria , consentendo alcontribuentedi reclamare la ripetizione di quanto l amministrazione finanziaria avrebbe ingiustamente percepito in virtù di un atto presuntivamente legittimo e
1957-116.txt13791379la sanzione di radicale nullità degli avvisi di supplemento di imposta , contenuta nella legge impugnata , giova a queicontribuentii quali , con la mancata opposizione , abbiano fatto acquiescenza alla richiesta di pagamento del supplemento di imposta e
1957-116.txt15591559la corte intenda disconoscere che al fondo delle disposizioni impugnate stia il chiaro proposito del legislatore siciliano di offrire aicontribuentidella regione il mezzo per ripetere somme che si assumano indebitamente riscosse dall amministrazione finanziaria . ma questo mezzo non
1957-12.txt792792esse sono chiamate a giudicare in materia di diritti soggettivi , definendo , nel contrasto tra il fisco e ilcontribuente, qual è la volontà della legge che nel caso concreto dev essere attuata ; che alle loro pronuncie pervengono
1957-13.txt745745anche questioni giuridiche spesso delicate relative alla natura del tributo , all applicazione dell aliquota , alla posizione personale delcontribuente. non vi è dubbio che il provvedimento dell assessore per le finanze , con il quale è stato ridotto
1957-14.txt680680potere , la regione possa con provvedimenti emanati dai suoi organi stabilire compensi da percepirsi dagli esattori a carico deicontribuentimorosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette . non è a dubitare che il
1957-14.txt741741comprensivo delle modalità necessariamente collegate al fatto della esazione , come quelle che , incidendo sulla procedura predisposta contro ilcontribuentemoroso , rendono possibile la stessa riscossione della imposta . entro questi limiti l assessore regionale per le finanze ha
1957-17.txt250250gestione di esercizi pubblici e di cinema in locali di proprietà della ricorrente , considerata responsabile in solido con essecontribuenti, quale presunta cessionaria di uno di tali esercizi . si tratta pertanto di un provvedimento , che attiene strettamente
1958-05.txt16251625che contestualmente alla dichiarazione annuale , prescritta dal testo unico del 5 luglio 1951 , n . 573 , icontribuentidevono versare l importo del tributo che ritengono dovuto ; e si stabilisce inoltre che , in caso di rettifica
1959-09.txt19341934provvederà , entro il termine massimo di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge , a rimborsare aicontribuentile somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti dei contribuenti che non
1959-09.txt19521952rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà alla riscossione dei
1959-09.txt27112711provvederà , entro il termine massimo di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge , a rimborsare aicontribuentile somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti dei contribuenti che non
1959-09.txt27292729rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente . nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà alla riscossione dei
1959-09.txt50025002di bergamo , che mentre nel comma ottavo del testo votato della camera la disposizione che regola il rimborso aicontribuentidelle somme da essi versate in eccedenza della misura indicata ” nel comma precedente ” si riferiva ai due contributi
1959-09.txt51095109è contestabile che nel primo periodo del comma decimo del testo coordinato la frase ” le somme da essi (contribuenti) versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente ” , se letteralmente ed isolatamente presa , si riferisce
1959-09.txt52095209. il secondo periodo , col quale il primo è connesso , è così formulato : ” nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà alla riscossione dei
1961-21.txt163163del solve et repete , ben potendo anche in tal caso l amministrazione stessa procedere in via esecutiva contro ilcontribuentemoroso , nonostante qualsiasi sua opposizione , posto che il giudice ordinario non è mai autorizzato a sospendere l esecuzione
1961-21.txt500500del tributo , regolato quale presupposto imprescindibile della esperibilità dell azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto delcontribuentemediante l accertamento giudiziale della illegittimità del tributo stesso , è in contrasto , a giudizio della corte , con
1961-21.txt560560la norma contenuta nell art . 3 , perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra ilcontribuente, che sia in grado di pagare immediatamente l intero tributo , ed il contribuente , che non abbia mezzi
1961-21.txt575575che ne consegue fra il contribuente , che sia in grado di pagare immediatamente l intero tributo , ed ilcontribuente, che non abbia mezzi sufficienti per fare il pagamento , né possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito , fra
1961-30.txt202202del 1960 , la iscrizione a ruolo provvisoria dei tributi sulla base della dichiarazione del 1959 , così obbligando ilcontribuentead anticipare allo stato l imposta , anziché a corrisponderla sulla base del reddito effettivamente conseguito . l assunto non
1961-30.txt409409, ridotta di importanza la denuncia di cessazione , che non avrebbe dato luogo a sgravi , non esimendo ilcontribuentedall obbligo della dichiarazione ( art . 30 e 144 t.u . ) , e si eliminava la necessità di
1961-30.txt566566anno solare in cui avveniva la cessazione , essendo tale reddito inutile ai fini della tassazione , dato che ilcontribuentenon era più soggetto di imposta per la intervenuta cessazione ; il che spesso era causa di facili forme di
1961-30.txt16971697profilo , risulta legittimato . 5 . non è fondato , infine , opporre che l iscrizione provvisoria gravi ilcontribuentedel dovere di anticipare il pagamento di un imposta che potrebbe risultare in tutto o in parte non dovuta .
1961-34.txt14611461l onere di tale concorso non è coperto da una imposta ad hoc , a carico di determinate categorie dicontribuentiestranei al rapporto assicurativo . nei casi di partecipazione dello stato agli oneri assicurativi , la legislazione si ispira evidentemente
1962-02.txt822822che si tratta di prestazioni imposte , rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volontà delcontribuente. né sempre vi si può ravvisare la prestazione di una utilità da parte dell ente impositore , e tanto
1962-02.txt11321132sia ad accertare tale presupposto , sia a garantire una certa proporzione fra le prestazioni imposte alle diverse categorie dicontribuenti. si è anche posto in evidenza che dalla storia degli istituti in discussione e in particolare dalla successione delle
1962-17.txt766766terza istanza all assessore regionale alle finanze anziché al ministro delle finanze , regolando in tale modo il comportamento delcontribuentenei confronti della pubblica amministrazione . 4 . passando al merito , l avvocatura sostiene che la circolare n .
1962-65.txt13301330versamento dei contributi di importo minore alle esattorie comunali delle imposte è giustificato dalla esigenza di evitare per i piccolicontribuentil adozione di un sistema più complesso , che avrebbe rappresentato per essi causa di maggiori difficoltà e in definitiva
1962-87.txt250250, l esattore , senza che qui occorra determinare quale sia la figura di costui nel rapporto ) e ilcontribuenteo , più generalmente , l obbligato di imposta : particolarità che ben giustifica un trattamento differenziato dell esecuzione esattoriale
1962-87.txt890890illegittimità della regola del solve et repete integra e completa . codesto sistema comporta in primo luogo il diritto delcontribuentedi agire davanti all autorità giudiziaria competente ( una volta osservate le condizioni poste dall art . 22 del r.d.l
1962-87.txt986986esercizio di questa azione di accertamento negativo , il pagamento del debito di imposta . in secondo luogo , ilcontribuente, e coloro che l art . 208 del t.u . gli equipara , hanno facoltà di ricorrere all intendente
1962-87.txt11071107. in terzo e ultimo luogo , conclusa questa fase , senza che l esecuzione sia stata sospesa , ilcontribuente, e coloro che la legge gli equipara , possono agire contro l esattore in sede giudiziaria per il risarcimento
1962-87.txt15951595. 113 della costituzione , terzo comma ) . nel caso poi sottoposto alla corte , come è assicurato alcontribuente, dopo la pubblicazione dei ruoli , di proporre l azione di accertamento negativo , senza che sia necessario il
1962-89.txt213213del pagamento del tributo , quale presupposto imprescindibile dell esperimento dell azione giudiziaria promossa per la tutela del diritto delcontribuentemediante l accertamento giudiziale della illegittimità del tributo , è in contrasto con i citati artt . 3 , 24
1962-89.txt467467viola l art . 3 della costituzione , perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra ilcontribuenteche non abbia i mezzi sufficienti per fare il pagamento , al quale perciò è resa difficile e talvolta impossibile
1962-89.txt497497pagamento , al quale perciò è resa difficile e talvolta impossibile la facoltà di adire il giudice , e ilcontribuenteche di tali mezzi disponga ; e che il principio stesso elude , ancora , le norme contenute nel primo
1963-114.txt179179e non l obbligo , di iscrivere nei ruoli l imposta corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento ilcontribuenteavesse ricorso da da più di 60 giorni . infatti la norma denunciata ( art . 175 del t.u .
1963-114.txt322322i redditi nuovi od aumenti risultanti . . . dalle iscrizioni e rettificazioni fatte dall agente , sebbene contestate dalcontribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello ” di trasmissione del ricorso . del resto il predetto art .
1963-114.txt427427nei ruoli e la spedizione di questa non era più sospesa quando fossero passati 30 giorni dall eventuale ricorso delcontribuente. la legge era stata emanata proprio allo scopo di evitare che tale ricorso sospendesse l efficacia del nuovo accertamento
1963-114.txt725725ora l ufficio iscrive soltanto una parte della somma che avrebbe iscritta prima del 1958 . l innovazione giova alcontribuentee perciò non è tale da valicare i confini posti con la legge di delegazione : confini che , anche
1963-114.txt781781, e che , se non consentivano al governo un aumento dell onere di cui la legge anteriore gravava ilcontribuente, ne permettevano tuttavia una diminuzione : il che appunto è avvenuto colla norma impugnata .
1963-116.txt198198, soggettivamente e oggettivamente amministrativa , il fatto che il detto ricorso sia il solo mezzo di cui disponga ilcontribuentecontro l esecuzione esattoriale . la corte , alla quale la questione di legittimità dei due articoli è stata già
1963-116.txt248248ritenuto che il ricorso all intendente si inserisce in un sistema complesso di tutela dei diritti e degli interessi delcontribuente, della cui conformità ai precetti costituzionali non si può dubitare ( sentenza n . 87 del 3 luglio 1962
1963-132.txt124124procedimento . la presenza nel collegio giudicante di un funzionario dell ufficio tecnico erariale non crea nessuna disparità fra ilcontribuentee l ufficio finanziario . il principio dell eguaglianza dei cittadini davanti alla legge non ha ingresso nel caso in
1963-132.txt179179procedimento tributario è pienamente garantito tanto sotto il punto di vista del contraddittorio quanto per le possibilità che ha ilcontribuentedi far valere le proprie ragioni . non è consentito porre sullo stesso piano il giudice e la parte ,
1963-132.txt340340, ma che tuttavia ha un contenuto tecnico e quindi obbiettivo , che a volte può essere favorevole anche alcontribuente. peraltro , l attuale forma del contenzioso tributario consente che la stima venga controllata , discussa dal contribuente e
1963-132.txt359359al contribuente . peraltro , l attuale forma del contenzioso tributario consente che la stima venga controllata , discussa dalcontribuentee sottoposta quindi al vaglio della commissione giudicante , sicché viene in sostanza ad essere compresa , insieme all accertamento
1963-132.txt624624declaratoria della nullità della decisione e della rinnovazione del giudizio presso altra commissione provinciale . con che vengono offerti alcontribuentei più ampi mezzi di garanzia . il problema della indipendenza va posto limitatamente alla appartenenza del funzionario all ufficio
1963-132.txt827827anche in seno alle dette commissioni , ed affermato che i componenti delle commissioni debbono essere scelti esclusivamente fra icontribuentidelle imposte dirette che hanno residenza nel distretto o nella provincia , si è accentuata la necessità di scegliere persone
1963-155.txt188188perché essi porterebbero in sé la conseguenza d una evidente disparità di trattamento , rispetto all obbligo tributario , fracontribuentile cui obbligazioni d imposta sono state iscritte a ruolo prima d una certa data e contribuenti che sono stati
1963-155.txt205205tributario , fra contribuenti le cui obbligazioni d imposta sono state iscritte a ruolo prima d una certa data econtribuentiche sono stati o saranno iscritti dopo quella data . la questione , entro tali limiti , è fondata .
1963-155.txt262262con una aliquota la cui misura è stata aumentata dalla stessa legge del 1961 , n . 1346 , suicontribuentiche devono certe imposte e sovrimposte indicate da questa legge e da altre leggi precedenti ( imposte sulle società ,
1963-155.txt305305dei terreni , dei fabbricati , di ricchezza mobile , sui redditi agrari , complementare ecc . ) : ilcontribuente, per ogni lira di imposta da lui dovuta sulle società , sui terreni , sui fabbricati , ecc .
1963-155.txt398398e perciò d obbligazione tributaria principale , dovrebbe corrispondere parità dell ammontare dell imposta addizionale : altrimenti si colpirebbe ilcontribuenteprescindendo dalla sua capacità contributiva ( art . 53 della costituzione ) che nella specie è quella individuata o da
1963-155.txt540540come sono congegnati , finiscono per incidere , senza che se ne veda una giustificazione , in maniera diversa dacontribuentea contribuente , nonostante che la situazione di ciascuno di costoro , presa come presupposto per l obbligo tributario ,
1963-155.txt542542congegnati , finiscono per incidere , senza che se ne veda una giustificazione , in maniera diversa da contribuente acontribuente, nonostante che la situazione di ciascuno di costoro , presa come presupposto per l obbligo tributario , sia obbiettivamente
1963-155.txt575575presupposto per l obbligo tributario , sia obbiettivamente identica : infatti , dato un progresso periodo di imposta , icontribuentiche siano stati iscritti , per il tributo principale , nei ruoli di seconda serie del 1960 , hanno dovuto
1963-155.txt659659siano esigibili da quella data , quale che sia l anno a cui si riferiscono ) ; invece gli altricontribuentiche rispetto a quello stesso periodo di imposta erano gravati da analoga obbligazione tributaria sulle società , sui terreni e
1963-155.txt800800tributario e per le stesse imposte , ha dovuto pagare anteriormente a quella data : sarebbe giusto che il primocontribuente, godendo rispetto al secondo del vantaggio d un ritardo nel pagamento dell imposta principale , sia gravato , lui
1963-155.txt10101010del numero dei tributi , ma non l imposizione d un obbligo tributario diverso fra l uno e l altrocontribuenteai quali sia riconosciuta la stessa capacità contributiva . 3 . dopo ciò risulta chiaro come la norma denunciata sia
1963-155.txt10571057riferisce a periodi di imposta rispetto ai quali uno stesso tributo principale è divenuto esigibile , nei riguardi d alcunicontribuenti, dal 1 gennaio 1961 , mentre , nei riguardi d altri contribuenti , è divenuto esigibile anteriormente a tale
1963-155.txt10701070divenuto esigibile , nei riguardi d alcuni contribuenti , dal 1 gennaio 1961 , mentre , nei riguardi d altricontribuenti, è divenuto esigibile anteriormente a tale data . ne deriva innanzi tutto che l illegittimità costituzionale non colpisce la
1963-155.txt12101210si è prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto : cosicché non è a parlare di disparità di trattamento fracontribuentee contribuente . illegittima è , invece , come e nel senso che s è detto , la prima parte
1963-155.txt12121212prodotto nella stessa epoca uno stesso presupposto : cosicché non è a parlare di disparità di trattamento fra contribuente econtribuente. illegittima è , invece , come e nel senso che s è detto , la prima parte del primo
1963-155.txt13751375e in quanto l incidenza dell addizionale sul reddito maturato in tali periodi dà luogo a diversità di trattamento fracontribuentee contribuente . ne deriva che nel suo riferimento al periodo d imposta corrispondente all anno solare 1960 la norma
1963-155.txt13771377quanto l incidenza dell addizionale sul reddito maturato in tali periodi dà luogo a diversità di trattamento fra contribuente econtribuente. ne deriva che nel suo riferimento al periodo d imposta corrispondente all anno solare 1960 la norma denunciata non
1963-155.txt14701470mobile , complementare ecc . , dovuta per il 1960 , si è resa esigibile nei riguardi di tutti icontribuentianteriormente al 1961 , dimodoché per questa parte tutti sono sfuggiti all aumento dell addizionale ( così come l hanno
1963-155.txt15491549anno 1960 , ciò fu o sarà conseguenza di nuove iscrizioni nei ruoli ricollegantisi a loro volta a dichiarazioni deicontribuentio ad accertamenti degli uffici ; ma queste dichiarazioni e questi accertamenti non possono essere stati , per nessun contribuente
1963-155.txt15691569contribuenti o ad accertamenti degli uffici ; ma queste dichiarazioni e questi accertamenti non possono essere stati , per nessuncontribuente, anteriori al 1 gennaio 1961 ( dato che la dichiarazione dei redditi per il 1960 si fa nel 1961
1963-155.txt15991599la dichiarazione dei redditi per il 1960 si fa nel 1961 ) ; vale a dire che per tutti icontribuentiquell ulteriore debito di imposta relativo al 1960 s è reso o si renderà esigibile dopo il 1 gennaio 1961
1963-155.txt176517651959 60 sul quale non si paghi l addizionale prevista dalla norma impugnata , e ciò significa che tutti icontribuentivi sono soggetti e tutti a parità di condizioni sono trattati ugualmente . e analogo discorso va fatto , per
1963-155.txt19181918anno o , a maggior ragione , rispetto agli anni anteriori ) c è da dire che , per molticontribuenti, la cui dichiarazione , presentata nel 60 , era di facile lettura , anche l eventuale supplemento d imposta
1963-155.txt20482048, costoro dovrebbero l addizionale ; ma una tale disparità di trattamento fra il primo e il secondo gruppo dicontribuentifa sì che la norma , se si applicasse , contrasterebbe a quel principio di giustizia distributiva che sorregge l
1963-155.txt22272227l illegittimità costituzionale in quanto la norma si estende a periodi impositivi rispetto ai quali , nei riguardi di alcunicontribuentia differenza che per gli altri , il tributo si è reso esigibile anteriormente al 1 gennaio 1962 : a
1963-174.txt944944del 1952 e dell intero 1952 . 3 . tutto ciò fu avvertito più tardi , sia dalle associazioni deicontribuenti, che ne interessarono l amministrazione finanziaria , sia dal governo , specialmente dopo l emanazione del nuovo t.u .
1963-93.txt14314325 del medesimo t.u . , ” in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall amministrazione a richiesta deicontribuenti” . dalla legge risulta con sufficiente chiarezza che l ente impositore è il comune ” dove trovasi la sorgente
1964-103.txt287287sulla base di designazioni effettuate dai sindaci dei comuni compresi nel distretto dell ufficio delle imposte dirette , tra icontribuentiresidenti in tale distretto e subordinatamente all entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo . è
1964-103.txt463463dichiarati decaduti dalla carica salvo i casi di trasferimento della residenza in altro distretto o di perdita della qualità dicontribuente, nonché i casi previsti dall art . 7 del r . d . 8 luglio 1937 , n .
1964-103.txt706706commissioni distrettuali delle imposte è disciplinato in modo da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa da parte delcontribuente, ben può ritenersi che la ” nomina su designazione ” da parte dell intendente dei membri delle commissioni non
1964-103.txt729729può ritenersi che la ” nomina su designazione ” da parte dell intendente dei membri delle commissioni non ponga ilcontribuentein uno stato di inferiorità rispetto all amministrazione finanziaria . i membri delle commissioni distrettuali non sono soggetti all intendente
1964-119.txt267267pagava ; la legge , promuovendo la costruzione di case popolari , con ciò non intendeva garantire a ogni singolocontribuenteun sicuro vantaggio economico : non lo assicurava ai datori di lavoro , poiché le case non si dovevano costruire
1964-119.txt330330si sarebbero costruiti . e tuttavia non si può negare che , sotto un aspetto più generale , tutti icontribuenti, almeno nella loro appartenenza ad ampie categorie di soggetti , dovessero trarre dall applicazione della legge un qualche beneficio
1964-15.txt159159acque asportate compiuta dalle commissioni provinciali rispetto ai diversi comuni , che si ripercuotono sulla misura dei tributi versati daicontribuentidell uno o dell altro di questi , pur rimanendo contenuta entro il limite massimo del 3 per cento l
1964-15.txt290290costituzione , affacciata per la prima volta nella ordinanza del tribunale di bergamo , ma sulla quale la difesa delcontribuentenon ha insistito particolarmente , poiché quella norma costituzionale pone esclusivamente limiti alla potestà legislativa delle regioni , né consente
1964-15.txt359359tesi che la legge non prevederebbe alcuna possibilità di riesame delle determinazioni compiute dalle commissioni provinciali , su ricorso delcontribuente, consentendo solamente al comune la facoltà di ricorrere al ministro delle finanze nel caso di determinazione di valori non
1964-15.txt494494, errori considerati dal legislatore tali da richiedere una correzione , seppure soltanto per iniziativa del comune e non delcontribuente, in conseguenza della mancanza di una disposizione esplicita in materia . la corte ha peraltro già affermato esplicitamente ,
1964-39.txt2282281706 . al riguardo il tribunale di catanzaro ha avuto dubbi perché ha creduto che la legge suddetta imponesse alcontribuentedi dichiarare , nella denuncia di successione e nell atto soggetto a registro , in un modo solenne e sacramentale
1964-39.txt468468legge del 1954 aveva fatto sorgere incertezze di interpretazione , non sul contenuto , ma sugli effetti della dichiarazione delcontribuente: si era discusso se , l avere essa contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a
1964-42.txt11721172assoggettano all eventuale espropriazione forzata per debiti d imposta diretta , qualora le cose stesse siano trovate nell abitazione delcontribuente.
1964-45.txt407407, quali risultano da una precedente normativa . se , infatti , per capacità contributiva s intende l idoneità delcontribuentea corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta
1964-45.txt431431prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta capacità di ciascuncontribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell obbligazione tributaria ,
1965-16.txt511511oggetto dell imposta sia una cosa produttiva , la base per la tassazione è data ( e la capacità delcontribuenteè rivelata ) dall attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava il
1965-16.txt617617disciplina le imposte immobiliari non indulge né può indulgere all inerzia , all incapacità di gestione , alla liberalità delcontribuente, che ad esempio non tragga adeguato compenso dall impiego del suo immobile . perciò colpisce il possessore ( almeno
1965-16.txt860860o per metro cubo ) . la rendita fondiaria , che gli uffici hanno iscritto sotto il nome di ognicontribuente, corrisponde alla tariffa unitaria moltiplicata per il numero dei vani ( o dei metri quadri o dei metri cubi
1965-16.txt905905compone l immobile posseduto da ciascuno . certo può accadere che in questo modo la rendita catastale segnata per talunicontribuentinon coincida col reddito effettivamente percepito da loro ; ma già si è detto come ciò non contrasti con quel
1965-16.txt964964. se poi questo reddito effettivamente conseguito dovesse discostarsi largamente dalla cifra della rendita catastale , non è che ilcontribuentesi troverebbe del tutto privo di tutela : la legge stabilisce che l uscio distrettuale , dopo un triennio ,
1965-16.txt11001100redditi che si sono potuti o si potevano percepire dopo il 39 . tale è la ragione per cui ilcontribuentenon può reclamare contro la misura della rendita unitaria aggiornata , così come non ha potuto reclamare contro la misura
1965-50.txt4484481963 , n . 45 ) . 2 . viene rilevato nella seconda ordinanza di rimessione che non sempre ilcontribuenteè in grado di esibire la prova richiesta dalle norme denunciate . in tal modo però , o si oppongono
1965-50.txt508508sotto il profilo del principio dell eguaglianza , o si deducono circostanze che , potendo consistere in fatti imputabili alcontribuenteo al suo dante causa , il quale non ha curato la formazione o la conservazione della prova legale ,
1965-50.txt607607come è disposto nell art . 45 ; e che il rifiuto del terzo a rilasciare codeste attestazioni impedisce alcontribuentedi far valere la sua pretesa alla deduzione di passività dall ammontare dell imponibile e praticamente pone nella disponibilità del
1965-50.txt673673espressamente comminato nella norma . questa responsabilità ha sufficiente copertura nell ammontare del credito che il terzo ha verso ilcontribuente; e pertanto non è fondato che la sua previsione , presupponendo la solvibilità del terzo , che può mancare
1965-62.txt384384suddette violazioni : si lamenta in sostanza una manifesta disparità di trattamento , relativamente all obbligo tributario , tra ilcontribuenteche , acquistando un bene ad un asta pubblica verrebbe a pagare un imposta di registro più bassa , perché
1965-62.txt413413pubblica verrebbe a pagare un imposta di registro più bassa , perché calcolata sul prezzo di aggiudicazione , ed ilcontribuenteche , acquistando su libero mercato un identico bene , verrebbe a pagare una imposta di gran lunga superiore a
1965-64.txt12351235, la regione non può introdurre una addizionale che sia basata su una discriminazione ignota all ordinamento statale fra icontribuentidelle imposte erariali . in relazione al ricordato rapporto di supplementarietà , che collega l addizionale al tributo principale ,
1965-64.txt24562456istituire tributi propri , osservando i principi dell ordinamento tributario statale , implica necessariamente una diversità nel carico gravante suicontribuenti: diversità che si verifica in tutto l ordinamento tributario , per effetto dei tributi degli enti locali . ma
1965-64.txt24882488per effetto dei tributi degli enti locali . ma tale diversità non incide sul principio di eguaglianza di trattamento deicontribuenti, in relazione alle singole imposte . del resto , questa corte ha già ripetutamente riconosciuto la legittimità di leggi
1965-64.txt25302530che disponevano riduzioni o esenzioni tributarie . ora , sarebbe veramente violato il principio di eguaglianza , nei confronti deicontribuentidel restante territorio statale , se per i contribuenti delle regioni a statuto speciale si ammettesse che la regione ,
1965-64.txt25392539sarebbe veramente violato il principio di eguaglianza , nei confronti dei contribuenti del restante territorio statale , se per icontribuentidelle regioni a statuto speciale si ammettesse che la regione , mentre può emettere disposizioni a loro favore , non
1965-76.txt107107di registro , non viola l art . 3 della costituzione . la sopratassa infatti grava ugualmente su tutti icontribuentitenuti al pagamento di quell imposta ; colpisce l inadempimento , non rispetto ad ogni tipo di tributo , ma
1965-76.txt224224gli artt . 24 e 113 della costituzione : la norma non pone ostacoli al diritto di difesa poiché ilcontribuentepuò esercitare l azione in giudizio sia che abbia versato sia che non abbia versato l imposta e la relativa
1965-76.txt314314azione ; ché , se il giudice escluderà in tutto o in parte l esistenza dell obbligazione tributaria , alcontribuentedovrà essere restituita in tutto o in parte la somma eventualmente già versata anche come sopratassa ( art . 4
1965-85.txt6262dell accertamento tributario entro l anno dall entrata in vigore della legge stessa , derivi una disparità nel trattamento deicontribuenti; dei quali , soltanto taluni riescono a veder definito l accertamento entro l anno , mentre gli altri ,
1965-85.txt135135circa le finalità della norma , la quale ad avviso dell avvocatura dello stato sarebbe stata diretta a stimolare icontribuentiper la sollecita definizione degli accertamenti , se valgono in certo modo a rivelare gli originari motivi della disposizione impugnata
1965-85.txt345345ritenersi priva di ogni ragionevolezza , in considerazione delle varie e molteplici cause di ogni genere , non imputabili aicontribuenti, che possono accelerare o ritardare la definizione amministrativa degli accertamenti tributari . sussiste per conseguenza la denunziata violazione dell
1966-128.txt450450senso dell aumento di aliquota col crescere del reddito presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ognicontribuente. pertanto il principio della progressività , applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre diverse imposte ,
1966-23.txt6161successive proroghe e modifiche . queste leggi , uniformandosi alla legislazione dello stato , avevano esonerato per 25 anni icontribuentidella regione dal pagamento dell imposta e delle sovrimposte sui fabbricati e ridotto a misura fissa il tasso , normalmente
1966-23.txt515515è sensibile come è avvenuto in questo caso , si traduce in differenza qualitativa e pertanto in manifesto privilegio deicontribuentid una regione rispetto a tutti gli altri . dato ciò , nella presente occasione non occorre esaminare , benché
1966-44.txt21122112all art . 53 della costituzione , giacché non si vede in che modo l aver assoggettato determinate categorie dicontribuenti, obbiettivamente determinate , al pagamento decennale dell imposta violi il principio di progressività . 6 . la violazione dell
1966-80.txt477477esigenze del giudizio di appello ed il suo rivolgersi a finalità esclusivamente fiscali , qual è quella di stimolare ilcontribuenteal pagamento dell imposta sul titolo predetto , e per conseguenza il suo netto e radicale contrasto con il precetto
1966-81.txt459459di ritenuta si cumulano , agli effetti dell applicazione del tributo , con gli altri redditi immobiliari e mobiliari delcontribuente( art . 148 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ) , mentre l obbligazione tributaria dei soggetti
1966-89.txt423423previsto . nel caso oggetto del presente giudizio è certo che la legge intese regolare quei rapporti fra stato econtribuentiche erano stati invalidati a seguito della mancata conversione del d.l . 31 agosto 1964 , n . 705 :
1967-103.txt169169questione non è fondata . è sufficiente rilevare in proposito che non è ravvisabile una identità di situazione tra ilcontribuenteche ha ottemperato al dovere dell annuale dichiarazione dei redditi e quello che non lo ha compiuto . chi ha
1967-103.txt417417base a tali disposizioni può affermarsi che l accertamento del reddito imponibile avviene attraverso un attività di collaborazione tra ilcontribuentee l amministrazione . la norma in esame opera quando vien meno detta collaborazione , nel caso cioè di comportamento
1967-103.txt440440amministrazione . la norma in esame opera quando vien meno detta collaborazione , nel caso cioè di comportamento omissivo delcontribuentee consente all amministrazione di determinare il reddito da iscrivere a ruolo in misura eguale a quella accertata per il
1967-103.txt482482precedente . tale iscrizione è a titolo definitivo nel senso che non è ammessa revisione in diminuzione , potendo ilcontribuentericorrere contro il ruolo nei soli casi d inesistenza o intassabilità del reddito mentre è fatta salva la facoltà di
1967-103.txt520520la facoltà di rettifica da parte dell amministrazione . la norma trova una duplice valida giustificazione : nel comportamento delcontribuenteche , pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta , ha omesso di dichiararli e nella esistenza di redditi accertati
1967-103.txt597597per cento per i redditi mobiliari . la pura e semplice considerazione di un presumibile ulteriore sviluppo dell attività delcontribuentecon conseguente aumento del reddito è inidonea a legittimare la maggiorazione in esame poiché nessun elemento concreto o indice positivo
1967-103.txt630630esame poiché nessun elemento concreto o indice positivo può essere posto a suo fondamento . la norma denunciata preclude alcontribuentedi dimostrare di aver realizzato un reddito inferiore a quello iscritto a ruolo ed è del tutto irrazionale estendere tale
1967-115.txt5757gennaio 1958 , n . 645 , per ciò che concerne il potere dell esattore di procedere individualmente contro ilcontribuentein fallimento o in liquidazione coatta , in relazione ad obbligazioni tributarie verso lo stato ; ed entro questi limiti
1967-115.txt103103sua pronunzia . 2 . deve anzitutto escludersi che la norma impugnata pregiudichi il diritto di difesa dei creditori delcontribuentee distolga dal giudice naturale . già la corte ha avvertito ( sentenza 3 luglio 1962 , n . 87
1967-115.txt285285procedere individualmente non ostante l apertura del processo concorsuale escluda la tutela giurisdizionale e la difesa degli altri creditori delcontribuente. la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita seguita per autorità dell esattore avviene secondo un procedimento che si svolge
1967-115.txt318318esattore avviene secondo un procedimento che si svolge innanzi al pretore e al quale possono partecipare tutti i creditori delcontribuente( art . 228 del d.p.r . 29 gennaio 1958 , n . 645 ) , quindi anche coloro che
1967-115.txt876876la realizzazione forzata del credito erariale resti pregiudicata da remore processuali , ove sopravvenga l insolvenza e l insolvibilità delcontribuente. si oppongono inconvenienti di ordine pratico come conseguenza della separata esecuzione esattoriale : uno scarso risultato economico delle vendite
1967-121.txt178178richiamata sentenza è a dirsi che la norma in esame dà luogo ad una evidente disparità di trattamento tra icontribuentiche riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge e gli
1967-121.txt238238di trattamento non è poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici , non imputabili alcontribuente, possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l applicazione del condono . fondata è per conseguenza la denunziata
1967-135.txt629629nell art . 2 , dispone che , per quanto attiene all accertamento dell imposta complementare , la dichiarazione delcontribuentedeve indicare gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa . riferimento che è pure
1967-135.txt714714di cui si discute , in quanto incide , come si è detto , sull obbligazione tributaria con pregiudizio delcontribuente, può fondatamente ritenersi rispondente all esigenza di attuare gli accennati criteri direttivi contenuti nella legge di delega , né
1967-148.txt147147quella esaminata dalla corte nella ricordata precedente occasione , anch essa porrebbe in essere una illegittima disparità di trattamento deicontribuentie di conseguenza violerebbe l art . 3 della costituzione . 2 . al fine della decisione della presente causa
1967-148.txt381381finiva col sottoporre a discipline diverse situazioni eguali : sicché la norma stessa diventava causa diretta dell illegittima disuguaglianza deicontribuenti. ciò non si verifica , invece , nel caso della disposizione ora in esame , perché , come innanzi
1967-148.txt572572essendo di natura sanzionatoria , ha carattere meramente patrimoniale . né più decisivi appaiono i motivi relativi alla condotta deicontribuenti, sui quali particolarmente si sofferma l ordinanza di rimessione . ed invero , se potesse entrare in gioco la
1967-148.txt614614della maggiore o minore litigiosità dei soggetti interessati , quei motivi con più forza dovrebbero essere invocati a favore delcontribuenteche al momento dell entrata in vigore della legge avesse già pagato soprattasse e pene pecuniarie : eppure è questo
1967-148.txt835835la legge 30 luglio 1959 , n . 559 come in particolare si evince dagli oneri posti a carico deicontribuentidai nn . 1 e 2 dell art . 2 appare nel complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad
1967-72.txt225225dell intero reddito accertato provvisoriamente dagli uffici , purché fossero passati almeno 60 giorni dalla trasmissione dell eventuale ricorso delcontribuentealla commissione di primo grado ; con l art . 24 si consentiva , su autorizzazione dell intendente di finanza
1967-72.txt290290, nel raccogliere e coordinare le due norme , si è preoccupato da un canto di ridurre l onere delcontribuentenei casi normali , dall altro , di assicurare il più possibile la riscossione in casi eccezionali . perciò ha
1967-72.txt549549; la quale invece è resa più sicura dalla iscrizione immediata , che d altronde non ostacola il ricorso delcontribuente. ad ogni modo , comunque si volesse o si potesse interpretare l art . 24 del precedente t.u .
1967-77.txt335335guarda al quod plerumque accidit , non è arbitrario ritenere in via del tutto provvisoria che il reddito denunciato dalcontribuenteper un periodo d imposta si produca , almeno nella stessa misura , anche nei due periodi successivi : permanendo
1967-77.txt614614come pretendono invece alcune ordinanze di rinvio , è applicazione del principio che lo ispira . in ultima istanza ilcontribuentepaga l imposta sul reddito accertato , cioè in ragione della sua capacità contributiva . perciò l art . 53
1967-77.txt9249241231 , e art . 1 r.d.l . 3 dicembre 1934 , n . 1979 ) ; per gli altricontribuenti, invece , si provvedeva con iscrizioni definitive : l imposta era dovuta per l esercizio finanziario ( 1 luglio
1968-116.txt327327una inammissibile eliminazione di un beneficio che , per motivi razionali , il sistema vigente accordava ad una categoria dicontribuenti. secondo le ordinanze , non avrebbe , in contrario , importanza decisiva il fatto che , dopo l emanazione
1968-138.txt482482d imposta del cedente ha percio , in ordine a questo , la medesima situazione giuridica sostanziale che spetta alcontribuente, donde il suo assoggettamento al medesimo procedimento esecutivo di carattere amministrativo cui soggiace il contribuente medesimo ( artt .
1968-138.txt498498sostanziale che spetta al contribuente , donde il suo assoggettamento al medesimo procedimento esecutivo di carattere amministrativo cui soggiace ilcontribuentemedesimo ( artt . 208 e 209 , terzo comma , t.u . predetto ) . la norma impugnata non
1968-138.txt11711171, che in essa la corte ha escluso la proponibilità di siffatte azioni da parte del cessionario dell azienda delcontribuente. essa si è attenuta al testo del suddetto art . 22 del r.d.l . del 1936 , il quale
1968-138.txt11951195è attenuta al testo del suddetto art . 22 del r.d.l . del 1936 , il quale accenna genericamente alcontribuentecome obbligato all imposta , e quindi si riferisce a tutti i soggetti sui quali l obbligazione d imposta viene
1968-138.txt12261226tutti i soggetti sui quali l obbligazione d imposta viene a cadere in via solidale ; in questo senso ècontribuenteanche il cessionario di una azienda commerciale .
1968-38.txt6969l opposizione in via giudiziaria contro l ingiunzione fiscale . avverso l ingiunzione per il pagamento del tributo , ilcontribuentepuò , dunque , senza alcun termine , proporre l opposizione in via giudiziaria , ovvero inoltrare , nei termini
1968-38.txt153153che accolga l opposizione , di condannare alle spese di lite l amministrazione comunale o l appaltatore , quando ilcontribuentenon abbia esaurito la procedura amministrativa . l ordinanza di rimessione denuncia quest ultima norma per violazione del principio di
1968-38.txt292292operato attraverso i propri organi , prima di esser chiamata in giudizio , col vantaggio , inoltre , per ilcontribuente, di non dover sostenere alcuna spesa per far valere le sue ragioni nella sede amministrativa . in proposito ,
1968-38.txt626626infatti come la legislazione testé ricordata , relativa ai tributi statali , conferma disposizioni meno rigorose , nei confronti delcontribuente, di quella impugnata . è vero che con la sentenza n . 87 del 1962 questa corte ha escluso
1968-45.txt108108, ai sensi dell altro comma dello stesso articolo . non è dubbio che siffatta limitazione , col negare aicontribuentiche abbiano già anticipato il versamento della imposta la possibilità di fruire del benefici stabiliti dal primo comma , viene
1968-45.txt262262quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale , senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati aicontribuenti. per gli enti impositori è stata stabilita la rinuncia all importo di quelle imposte , in relazione alle quali
1968-45.txt286286enti impositori è stata stabilita la rinuncia all importo di quelle imposte , in relazione alle quali l obbligo delcontribuentefosse già insorto per l ultimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai benefici ; ma al tempo
1968-48.txt7474la riforma degli ordinamenti tributari ) , che non pone espressi divieti o limitazioni alla tutela giurisdizionale del diritti delcontribuente. ma il tribunale ha interpretato quelle norme nel senso che , nell ipotesi di obbligazione tributaria solidale , la
1968-48.txt105105che , nell ipotesi di obbligazione tributaria solidale , la notificazione dell accertamento di valore fatta ad uno solo delcontribuentifa decorrere anche contro gli altri il termine per il ricorso alla commissione distrettuale delle imposte ; e in ciò
1968-48.txt962962rivolta ; il quale dell istanza viene ad ignorare l esistenza , pur dovendo risentirne gli effetti . se ilcontribuenteal quale il condebitore non ha reso nota la pretesa che l amministrazione fiscale gli ha notificato potrà anche aver
1968-58.txt4141gennaio 1961 e n . 147 del 28 marzo 1962 , che pongono gli interessi di mora a carico delcontribuentein ritardo nel pagamento delle imposte indirette , indipendentemente dall applicazione di ogni penalità o sopratassa prevista dalle singole leggi
1968-58.txt290290funzione non è , pertanto , quella di risarcire il danno all erario , ma di stimolare la diligenza delcontribuente, colpendone l inerzia , quando questi non provveda a pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse
1968-58.txt426426non sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il pagamento , contribuiscono essi pure a sollecitare ilcontribuentead adempiere l obbligo tributario . inoltre , anche secondo la giurisprudenza , sono dovuti sul tributo complementare che non
1968-58.txt466466non siasi potuto liquidare per mancanza o insufficienza di elementi , esclusivamente se ciò sia imputabile a comportamento colposo delcontribuente( articolo unico , secondo comma , legge n . 147 del 1962 ) 3 . giusta espressa riserva contenuta
1968-58.txt561561ventiquattro per cento del tributo . in tal modo , nel sistema attuale , si assomma , a carico delcontribuente, una serie di misure che possono nel complesso anche apparire eccessive , ma la eventuale revisione rientra nei compiti
1968-84.txt597597tributarie , e neanche connesse a tributi ( come le sopratasse e gli interessi di mora , a carico delcontribuente) , ma si tratta di proventi derivanti dall esercizio di una potestà diversa dalla tributaria , e precisamente dall
1968-97.txt5959. 361 e dalla legge 1 marzo 1964 , n . 113 ) non sono soggetti all imposta complementare icontribuentiil cui reddito complessivo , al lordo delle quote esenti previste dal successivo art . 138 , non ecceda la
1968-97.txt680680non deve affatto ridursi , come invece afferma il giudice a quo , in una detrazione fissa per tutti icontribuenti, quale che sia la quantità dei loro redditi . essenziale , invece , è che in nessun caso l
1968-97.txt929929non più aggiornate , apparirebbero ” meramente simboliche e non idonee ad un effettiva discriminazione tra le varie categorie dicontribuenti, con o senza carico di famiglia ” . la violazione dell art . 53 , a parere di quel
1968-97.txt10151015vengono in considerazione come parte del c.d . minimo vitale . le detrazioni , infatti , spettano a tutti icontribuenti, indipendentemente dall ammontare dei loro redditi , e l art . 130 stabilisce che al lordo di esse vada
1968-97.txt11651165che nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa , come in effetti è concessa , a tutti icontribuentiche si trovino nelle stesse condizioni . né la corte può sindacarne la misura : la determinazione di questa ,
1968-97.txt14541454: la norma impugnata ha scelto questa seconda soluzione . quel che importa ai fini di un egual trattamento deicontribuentiè che il coniuge al quale il figlio sia stato affidato , e nel cui reddito , come si è
1969-06.txt11501150in quest ambito appaiono particolarmente significativi almeno tre punti : a ) in sede di esame del ricorso proposto dalcontribuentela commissione ( art . 280 del t.u . ) ha il potere di aumentare ex officio la base imponibile
1969-06.txt11841184di aumentare ex officio la base imponibile accertata , con il che si chiude il procedimento instaurato dal ricorso delcontribuente, giacché quest ultimo contro il nuovo accertamento deve adire nuovamente la stessa commissione : e questa disciplina , mentre
1969-10.txt15721572tradizionale sistema ben sei gradi di giurisdizione . al che sarebbe da aggiungere l anomalia della facoltà , consentita alcontribuente, di saltare taluni gradi di giurisdizione , passando , dalla prima istanza avanti le commissioni , direttamente al tribunale
1969-125.txt94947 agosto 1936 , n . 1639 , a sua volta dispone che l autorità giudiziaria può essere adita dalcontribuenteanche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della commissione distrettuale o di quella provinciale , purché la relativa imposta
1969-125.txt160160pubblicazione del ruolo una indispensabile condizione per la proponibilità dell azione giudiziaria , è evidente che la tutela giurisdizionale delcontribuentegarantita dagli artt . 24 e 113 della costituzione viene ad essere limitata ritardandosene l esperibilità al verificarsi di un
1969-125.txt438438alcuna particolare tutela dalle norme impugnate . diversa è invece , proprio sotto l aspetto considerato , la posizione delcontribuenteal quale le disposizioni in esame innegabilmente precludono di chiedere una sollecita tutela del proprio diritto ritenuto leso . iscrizione
1969-125.txt504504della finanza . non è sostenibile che prima della pubblicazione del ruolo manchi un interesse giuridico concreto ed attuale delcontribuentea chiedere la dichiarazione giudiziale di illegittimità di un accertamento tributario già compiuto dall amministrazione ed in relazione al quale
1969-125.txt553553sede amministrativa una decisione definitiva delle competenti commissioni tributarie . una tempestiva azione di tutela dei propri diritti offre alcontribuentemaggiori possibilità di ottenere una decisione di accoglimento prima ancora che sia stata soddisfatta , in tutto o in parte
1969-150.txt563563art . 186 stesso testo unico ) : nella fase anteriore altro non è se non un uniforme elenco dicontribuenti, apprestato con la traduzione di schede , perforate secondo un codice unitario che risponde a direttive ministeriali , ed
1969-157.txt16811681la costituzione il condizionare l esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale , allo adempimento del suo dovere dicontribuente. quest ultima considerazione vale anche a dimostrare come non abbiano fondamento i dubbi circa l esattezza della valutazione ,
1969-40.txt8282dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito di imposta la tutela giurisdizionale delcontribuenteè affidata all autorità giudiziaria , convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale . in mancanza di
1969-41.txt8383che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito di imposta , la tutela giurisdizionale delcontribuenteè affidata all autorità giudiziaria , convincono che le suindicate commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale . in mancanza di
1969-42.txt8383composizione , ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni ed in special modo la circostanza che la tutela delcontribuente, dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito d imposta , è affidata
1969-43.txt9191che resta ferma la competenza dell autorità giudiziaria per quanto attiene all accertamento del debito d imposta , cosicché ilcontribuentegodrebbe di una duplice tutela giurisdizionale ove giurisdizionale fosse il procedimento che si svolge innanzi alle commissioni stesse . le
1969-49.txt820820lavori preparatori della legge ) che si è voluto con questo sistema ” agevolare il pagamento dell imposta sia alcontribuentesia all ufficio ” , dando luogo ad una speciale forma di rateazione , con esclusione di ogni carattere di
1969-49.txt911911sistema conduce alla conseguenza che , per l identico tributo relativo all imposta sulla entrata , una particolare categoria dicontribuentivenga ad essere sottoposta a diverso e più oneroso trattamento , in confronto alla categoria generale , senza alcun motivo
1969-73.txt6767soprattutto la circostanza che , dopo esperita la procedura davanti alle commissioni stesse , è aperta la tutela giurisdizionale delcontribuentedinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria , per tutti i gradi , depongono nel senso che le anzidette commissioni sono organi
1969-75.txt15151515narrativa , a suo tempo adottate dal comune stesso . ma , nei limiti entro cui vi ha coincidenza tracontribuentisoggetti alla nuova imposta e contribuenti già assoggettati al contributo , non sussiste violazione dell art . 53 , primo
1969-75.txt15211521dal comune stesso . ma , nei limiti entro cui vi ha coincidenza tra contribuenti soggetti alla nuova imposta econtribuentigià assoggettati al contributo , non sussiste violazione dell art . 53 , primo comma . da un lato ,
1970-114.txt730730norme differenziate . il sistema che risulta dalle denunciate norme è rispondente a razionali criteri distintivi . la posizione delcontribuentemoroso , che non sia dotato di alcuna qualifica particolare , è da porsi su piano diverso da quello di
1970-114.txt16051605267 , sulla disciplina del fallimento ordinario , che fa salve le disposizioni delle leggi speciali circa il fallimento delcontribuenteper debito d imposta . nel testo unico sono state trasfuse , con ulteriori precisazioni , le norme speciali già
1970-116.txt193193, onde consentirle di procedere all accertamento ed alla correzione di eventuali errori , e ciò anche nell interesse delcontribuente, al quale potrebbe essere risparmiato l esperimento di un giudizio ( comunque oneroso , perché non tutte le spese
1970-116.txt282282riconoscersi che la norma denunciata ha una giustificazione nel suo stesso presupposto : cioè nell inosservanza , da parte delcontribuente, dell onere di attesa di novanta giorni , che sono ben pochi e ragionevoli rispetto ai tempi di durata
1970-116.txt390390giurisprudenza e la più autorevole dottrina danno alla norma : interpretazione ( pienamente rispondente alla sua ratio e favorevole alcontribuente) , secondo cui il mancato ricorso in via amministrativa e l esperimento dell azione giudiziaria prima di novanta giorni
1970-116.txt478478scopo di offrire al fisco la possibilità di riesaminare il proprio operato e di provvedere conformemente alle legittime doglianze delcontribuente. non a caso una precedente sentenza di questa corte ( n . 38 del 1968 ) ha addotto proprio
1970-116.txt544544. della finanza locale . 3 . la stessa ordinanza di rimessione ammette che la norma impugnata non impedisce alcontribuentela tutela giurisdizionale del suo diritto , garantito dal primo comma dell art . 24 della costituzione . v è
1970-13.txt2192192 . l avvocatura dello stato preliminarmente obietta che la norma denunziata non consente un confronto fra le posizioni delcontribuenteal quale sia dovuto il rimborso delle somme iscritte a ruolo e pagate ed il contribuente al quale tale rimborso
1970-13.txt235235fra le posizioni del contribuente al quale sia dovuto il rimborso delle somme iscritte a ruolo e pagate ed ilcontribuenteal quale tale rimborso non sia dovuto , e ciò perché quella norma , in quanto disciplina gli effetti dello
1970-13.txt346346, come in sostanza rileva il giudice a quo , di parificare , a quel riguardo , la situazione delcontribuenteche quel riconoscimento ottenga e la situazione del contribuente che delle somme iscritte a ruolo sia effettivo debitore . 3
1970-13.txt355355, di parificare , a quel riguardo , la situazione del contribuente che quel riconoscimento ottenga e la situazione delcontribuenteche delle somme iscritte a ruolo sia effettivo debitore . 3 . definita la questione di legittimità costituzionale nei suddetti
1970-13.txt453453. in sostanza esse sostengono che se di fronte all iscrizione a ruolo ed indipendentemente dalla legittimità di questa ilcontribuentedeve tempestivamente pagare le singole rate di imposta e , in caso di ritardo , è tenuto a corrispondere l
1970-13.txt722722o giurisdizionale , un riconoscimento dell illegittimità dell iscrizione a ruolo , non v è da distinguere secondo che ilcontribuentesia o non sia effettivo debitore dell imposta : in ogni caso egli legittimamente soggiace alla pretesa della pubblica amministrazione
1970-13.txt856856invero nel momento in cui , in conseguenza di tale accertamento , si dispone lo sgravio , la situazione delcontribuentea carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che
1970-13.txt875875del contribuente a carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione delcontribuenteche allo sgravio non abbia diritto , ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l interessato dalle sanzioni che
1970-13.txt10731073iscritte nei ruoli anche se alle scadenze fissate egli non le abbia ancora riscosse . e difatti , poiché ilcontribuenteè terzo rispetto al rapporto di esattoria , sarebbe del tutto arbitrario , quando risulti che le somme iscritte non
1970-13.txt11521152mora dagli effetti del provvedimento di sgravio , ha sottoposto , per quella parte , ad una medesima disciplina ilcontribuenteeffettivo debitore delle somme iscritte a ruolo ed il contribuente che risulti non esserlo : vale a dire , ha
1970-13.txt11621162, per quella parte , ad una medesima disciplina il contribuente effettivo debitore delle somme iscritte a ruolo ed ilcontribuenteche risulti non esserlo : vale a dire , ha trattato allo stesso modo due situazioni nettamente differenziate ed è
1970-160.txt521521, appare subito chiaro che in base a quest ultima norma , in contrasto e conseguente aggravamento della posizione delcontribuenterispetto all art . 8 , n . 2 , del decreto istitutivo dell imposta , anziché ” le imposte
1970-201.txt141141tra i soggetti in questione . l imposta infatti finirebbe per essere applicata in misura diversa a seconda che icontribuentiabbiano o meno tenuto la prescritta registrazione cronologica , sebbene sia per essi riscontrabile la produzione di uno stesso reddito
1970-201.txt437437principio della capacità contributiva enunciato dall art . 53 della costituzione . la determinazione della quantità del tributo che ilcontribuenteè tenuto a corrispondere può ben essere dalla legge subordinata alla osservanza di un dato obbligo . questa è appunto
1970-203.txt118118a tale esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all esercizio stesso o nell abitazione delcontribuente, nella parte in cui l art . 211 del t.u . dispone ” ancorché appartenenti a persona diversa dal
1970-203.txt302302rivendicare la proprietà , da parte del coniuge o dei parenti ed affini , fino al terzo grado , delcontribuente, contro il pignoramento dei mobili esistenti nella casa del debitore , ha affermato taluni principi che sono indubbiamente validi
1970-203.txt733733o per la loro ubicazione merci che si trovano nel locale ove viene esercitata l attività o nell abitazione delcontribuentechiaramente denunciano una posizione sospetta non meno di quella derivante dal vincolo di parentela preveduta dall articolo 207 , lett
1970-28.txt775775del 1923 il modo ” virtuale ” del versamento veniva considerato non disgiunto dall onere di denuncia da parte delcontribuente( vedi art . 86 n . 2 dell allegato ) . questo sistema , considerato nel suo complesso e
1970-28.txt11211121ammontare dei premi di competenza , risultano mantenuti . di questi elementi , la denuncia , ad opera della partecontribuente, è l elemento che condiziona l imposizione e ne delimita l oggetto . con l adempimento dell obbligo di
1970-44.txt126126di siffatta efficacia rende coercibile l obbligo di pagare consentendo all amministrazione di realizzare la sua pretesa sui beni delcontribuentesenza il previo accertamento della fondatezza della stessa ad opera dell autorità giudiziaria , ha ritenuto che le indicate disposizioni
1970-44.txt449449via coattiva , di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimità dell imposizione , tutti icontribuentisi trovano in identica situazione ; mentre , per quanto riguarda il rapporto fisco contribuente , la diversità di trattamento
1970-44.txt464464dell imposizione , tutti i contribuenti si trovano in identica situazione ; mentre , per quanto riguarda il rapporto fiscocontribuente, la diversità di trattamento riservato al primo trova giustificazione , come è stato già rilevato , nell esigenza di
1970-44.txt538538l esecutorietà dell atto amministrativo non esclude la proponibilità dell azione davanti all autorità giudiziaria , non preclude cioè alcontribuentela possibilità di esperire quei gravami diretti ad ottenere l eventuale accertamento giudiziale d illegittimità della pretesa tributaria , né
1970-61.txt778778dedotti in giudizio ( ipotesi del solve et repete ) , la norma che subordina all adempimento del dovere dicontribuentel esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale , non appare in contrasto col suddetto precetto costituzionale . la
1970-95.txt780780. 205 e 239 t.u . ) . il diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori delcontribuentenella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo , basta per escludere che il sistema ponga l
1971-107.txt116116comporre il reddito assoggettabile a imposta di r.m . , e l ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi delcontribuente” . la questione non è fondata . 2 . in tema di detraibilità degli interessi passivi la norma impugnata
1971-107.txt178178, n . 645 detta , per la società ed enti tassabili in base a bilancio e per gli altricontribuentiche chiedano che il loro imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili , un criterio diverso da
1971-107.txt224224non tassati sul bilancio . trattasi del criterio della proporzionalità in virtù del quale , nel caso in cui ilcontribuentetassabile in base al bilancio sia nello stesso tempo titolare di redditi assoggettabili e di redditi non assoggettabili all imposta
1971-107.txt289289ricavi lordi che compongono il reddito assoggettabile a tale imposta e l ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi delcontribuente. la nota differenziale di questo criterio rispetto a quello stabilito per i soggetti non tassati in base a bilancio
1971-107.txt373373l accertamento degli interessi deducibili è presuntivamente effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente , né alcontribuente, né all amministrazione finanziaria , di dimostrare che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente o in misura
1971-107.txt472472è in contrasto con l art . 3 della costituzione sussistendo una diversità di situazioni tra le due categorie dicontribuentipresi in considerazione . la ragione giustificatrice della norma impugnata è esposta negli stessi lavori preparatori della legge 5 gennaio
1971-107.txt783783può ritenersi privo di razionalità . esso è peraltro valido e operante sia nei confronti dell amministrazione finanziaria che delcontribuente, di tal che , se in taluni casi la sua applicazione può dar luogo a conseguenze positive o negative
1971-13.txt7070, che l esclusione della proponibilità di opposizione di terzo ” quando i mobili esistenti nella casa di abitazione delcontribuentesui quali si pretende aver diritto , hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore
1971-13.txt256256, facciano seguito , da parte del terzo aggiudicatario , atti di disposizione dei beni stessi , che consentano alcontribuenteesecutato di continuare a possederli nella propria casa di abitazione . perciò occorre che l aggiudicatario , se vuol salvare
1971-132.txt138138febbraio 1960 , n . 35 ( 8 marzo 1960 ) avrebbe creato una ingiustificata disparità di trattamento fra icontribuentiche hanno acquistato aree edificabili nello stesso tempo e nelle stesse condizioni : coloro che alla data dell 8 marzo
1971-210.txt6060l intero ammontare della imposta straordinaria sul patrimonio ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio delcontribuentealla data del 29 marzo 1947 ; e concedendo inoltre alla intendenza di finanza la facoltà di rinunziare , dietro
1971-210.txt729729il suo credito . nella specie , poi , il campo di scelta risulta circoscritto agli immobili di proprietà delcontribuentealla data del 29 marzo 1947 , ed il terzo , al quale l immobile è pervenuto , risponde nei
1971-88.txt265265legge istitutiva del tributo , in forza del quale l imposta , erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dalcontribuente, non è rimborsabile , violerebbe il principio di uguaglianza tra i contribuenti , che debitori dello stesso tributo ed
1971-88.txt278278corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente , non è rimborsabile , violerebbe il principio di uguaglianza tra icontribuenti, che debitori dello stesso tributo ed allo stesso titolo , a seconda che abbiano scelto il pagamento a mezzo
1971-88.txt399399non può essere posto in dubbio che il pagamento di un tributo mediante l apposizione di marche effettuata dallo stessocontribuente, con annullamento all atto dell uso , è ben diverso da quello effettuato a mezzo conto corrente postale .
1971-88.txt422422annullamento all atto dell uso , è ben diverso da quello effettuato a mezzo conto corrente postale . poiché tracontribuentiche si trovano nelle stesse condizioni di debito , ossia debbano versare tributi di importo superiore a lire 100 e
1971-93.txt5353sanzioni in materia di imposte dirette ) , prevedeva una particolare figura di reato ( frode fiscale ) riguardante ilcontribuente, moroso per sei rate successive d imposta diretta , il quale , per sottrarsi al pagamento , ” compie
1971-93.txt26526512.000 ed al quarto comma , come reato punibile con la reclusione fino a tre mesi , il fatto delcontribuente” incorso in morosità ” che , al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute , ” abbia compiuto
1971-93.txt339339quo ha ritenuto che nel testo unico sia stata introdotta una nuova figura di reato , per la quale ilcontribuentemoroso viene colpito anche nel caso che gli atti fraudolenti siano stati posti in essere anteriormente al verificarsi della mora
1972-128.txt116116, o da ogni altro elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio giuridico ” , ma , per ilcontribuente, pur ammettendo la prova contraria , esclude quella testimoniale . deriverebbe da ciò una ingiustificata discriminazione fra la pubblica
1972-128.txt140140la prova contraria , esclude quella testimoniale . deriverebbe da ciò una ingiustificata discriminazione fra la pubblica amministrazione ed ilcontribuenterispetto ai mezzi di prova ammessi in giudizio . la questione è fondata . la corte non può aderire alla
1972-128.txt443443appalto con qualsiasi mezzo , compreso ogni elemento informativo adeguato , e quindi compresa la prova testimoniale , mentre alcontribuentenon è concesso di provarne con testimoni la inesistenza . di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica amministrazione
1972-128.txt472472inesistenza . di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica amministrazione sta la limitazione della stessa tutela per ilcontribuente, limitazione che appare tanto più grave in quanto nella varietà dei rapporti contrattuali , nei quali una delle prestazioni
1972-131.txt35935918 , è un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per addivenire all accertamento dell obbligazione tributaria in contraddittorio fra ilcontribuentee l amministrazione . il presupposto di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tra contribuente e ufficio impositore in ordine
1972-131.txt374374tributaria in contraddittorio fra il contribuente e l amministrazione . il presupposto di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tracontribuentee ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da assoggettare all imposta ; allorché infatti il proprietario ritiene che
1972-131.txt452452, può promuovere la controversia per la qualificazione . secondo le disposizioni contenute nel t.u . del 1911 , ilcontribuentepoteva chiedere che la controversia fosse decisa dalla camera di commercio , la quale di regola sentiva una commissione di
1972-131.txt480480dalla camera di commercio , la quale di regola sentiva una commissione di periti da essa nominata . qualora ilcontribuentenon avesse chiesto il giudizio della camera di commercio ovvero la dogana o il contribuente non ritenessero di accettare il
1972-131.txt495495essa nominata . qualora il contribuente non avesse chiesto il giudizio della camera di commercio ovvero la dogana o ilcontribuentenon ritenessero di accettare il giudizio emesso dalla camera , la decisione veniva emessa dal ministro per le finanze ,
1972-132.txt15521552dalla considerazione che : a ) l iscrizione a ruolo della imposta complementare è fatta in base alla denunzia delcontribuentesui redditi dell anno precedente e cioè è fatta da chi potrebbe essere indotto a dichiarare un reddito inferiore al
1972-186.txt207207dal regolamento . le ordinanze dei giudici di merito assumono che , secondo costante interpretazione , la tutela giurisdizionale delcontribuente, per effetto di detta norma , resti subordinata alla previa notificazione della decisione della commissione tributaria ; notificazione cui
1972-186.txt270270affari ( r.d . 22 maggio 1910 , n . 316 ) , può procedersi non mai ad istanza delcontribuente, ma ad iniziativa discrezionale dell amministrazione finanziaria , quando essa ritenga il compimento di tale atto opportuno nel proprio
1972-186.txt396396decorrenza del termine semestrale previsto per l impugnativa davanti al giudice ordinario : il tutto con sacrificio dell interesse delcontribuentealla definizione della propria posizione tributaria in conseguenza di pronuncia amministrativa favorevole o comunque da lui ritenuta soddisfacente . la
1972-186.txt521521che ha partecipato alla contestazione dell accertamento del tributo ) , l ufficio finanziario medesimo abbia proceduto alla notificazione alcontribuentedella decisione predetta . e ciò in quanto , dalla data della notificazione decorre il termine semestrale di decadenza dell
1972-186.txt59059029 , r.d . 7 agosto 1936 , n . 1639 ) . ma non vi sarebbe pregiudizio per ilcontribuentequando , a seguito della decisione della commissione fosse , come nella fattispecie in esame , risultata soccombente l amministrazione
1972-186.txt930930è garantita dalla costituzione . e ciò in quanto solo alla pubblica amministrazione , con esclusione di ogni iniziativa delcontribuente, con la notificazione della decisione della commissione tributaria , è dato disporre della decorrenza e in sostanza dell efficacia
1972-186.txt987987in ispecie , alla luce della garanzia disposta dall art . 113 cost . , il pregiudizio che allo stessocontribuentepotrebbe derivare in ordine alle prove di cui egli intenda avvalersi davanti al giudice ordinario , al fine di contrastare
1972-200.txt148148la incongruenza logica dei risultati cui conduce l applicazione delle suindicate norme sul piano dei concreti rapporti fra stato econtribuente. infatti , nell ipotesi di riforma di una sentenza traslativa , il tributo viene ad essere corrisposto , in
1972-200.txt568568. conseguentemente , l art . 53 non potrebbe dirsi violato in quanto la capacità contributiva , come idoneità delcontribuentea corrispondere la prestazione imposta , deve porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascun contribuente ,
1972-200.txt587587del contribuente a corrispondere la prestazione imposta , deve porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascuncontribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali della obbligazione . 4
1972-62.txt237237. vi sarebbe anche qui in relazione alla detta imposta una disparità di trattamento per ” una particolare categoria dicontribuenti” e nei confronti della ” categoria generale ” ; codesta disparità non sarebbe razionalmente giustificata , e si avrebbe
1972-62.txt744744che altrimenti sarebbe stato usato nei confronti delle parti contrattuali messe queste ultime a raffronto con la generalità degli altricontribuentidella stessa imposta . 4 . con la questione ora prospettata non si è in presenza di una situazione analoga
1972-91.txt16721672di leggi particolari , ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti al numero deicontribuentiiscritti , alla loro età media e a quella pensionabile , alla media capacità economica contributiva , alle esigenze settoriali
1973-04.txt7676. in quanto dispone che l opposizione non può essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione delcontribuente, sui quali si pretende di avere diritto , hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del
1973-04.txt540540che l opposizione non può essere proposta ” dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado delcontribuentee dei coobbligati , per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore , sempre che non
1973-04.txt620620presenta stretta analogia con quella oggi impugnata , sia perché entrambe riguardano i mobili esistenti nella casa di abitazione delcontribuente, sia perché sono ispirate da ragioni di carattere pubblico e di interesse generale , collegate alle finalità proprie del
1973-07.txt180180sua entrata in vigore , purché non ancora definiti : in riferimento ad essi , il diverso trattamento fatto alcontribuenteche ancora non avesse corrisposto il tributo ( non più dovuto ) ed al contribuente che , invece , lo
1973-07.txt195195il diverso trattamento fatto al contribuente che ancora non avesse corrisposto il tributo ( non più dovuto ) ed alcontribuenteche , invece , lo avesse già pagato ( per il quale l art . 5 , comma secondo ,
1973-08.txt738738abusi e favoritismi dovessero ipotizzarsi , questi sarebbero realizzabili proprio se i termini prescrizionali decorressero dalla data della dichiarazione delcontribuente, potendo l amministrazione finanziaria effettuare l accertamento al di là del tempo in cui matura la prescrizione . per
1973-08.txt779779di più , come è stato osservato dalla cassazione , il criterio scelto si risolve in una garanzia per ilcontribuente, il quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie denunce prima dell accertamento definitivo dell imposta . il sistema
1973-109.txt756756rilevante , con sentenza n . 49 del 1969 ) . con tale nuovo regime , più vantaggioso per icontribuenti, sorgeva la necessità di prevedere una speciale sanzione per il caso di omesso o ritardato pagamento delle successive quote
1973-109.txt945945, o a garantire comunque la puntuale percezione delle successive quote annuali di imposta , ed occorreva quindi stimolare icontribuenti, con la minaccia di più grave sanzione per la omissione o il ritardo , all adempimento dell obbligo tributario
1973-109.txt12741274altra parte , nel sistema positivo vigente , le eventuali difficoltà di ordine economico in cui possano trovarsi i singolicontribuenticosì come i debitori in generale , non abbiano rilevanza ai fini di una graduazione della responsabilità per l inadempimento
1973-109.txt13721372evasione delle successive quote di imposta , e i casi di breve involontaria morosità , sanata con atto spontaneo delcontribuente. 5 . l ordinanza di rinvio prospetta un possibile contrasto anche con l art . 53 , primo comma
1974-122.txt390390inibito agli ufficiali ed agenti procedenti l apertura di borse , valigie , casseforti e porte chiuse , che ilcontribuenteo chi per esso si rifiuta di aprire . in sostanza , la polizia tributaria ha la facoltà di ricercare
1974-122.txt618618nelle leggi , di garanzie atte ad assicurare che , durante le operazioni previste dal denunziato art . 35 ilcontribuenteinquisito debba essere assistito dal difensore , non può importare violazione dell art . 24 , secondo comma , della
1974-162.txt11711171si è violata alcuna competenza regionale , tanto più che gli sgravi non sono stati accordati indiscriminatamente a tutti icontribuentidelle zone colpite , ma soltanto a coloro che , attraverso gli accertamenti dei competenti uffici finanziari , risultino aver
1974-185.txt230230stregua di tale interpretazione sarebbe evidente , secondo l ordinanza , la disparità di trattamento che viene a determinarsi tracontribuentiche ricevono per successione terreni già censiti a nuovo catasto alla data di riferimento , per i quali soltanto vi
1974-185.txt258258a nuovo catasto alla data di riferimento , per i quali soltanto vi sarebbe un aggiornamento di valore annuale econtribuentiche ricevono terreni passati a nuovo catasto in epoca successiva , per i quali l aggiornamento potrebbe avvenire se e
1974-189.txt7272. secondo il detto articolo , le notificazioni degli avvisi ed altri atti che la legge dispone siano notificati alcontribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt . 137 e seguenti del codice di procedura civile , ma
1974-189.txt236236del citato t.u . , nella parte in cui dispensa il messo dall obbligo di inviare la lettera raccomandata alcontribuentecui gli avvisi e gli atti non sono stati recapitati in mani proprie , violi l art . 24 ,
1974-189.txt360360non tocca altri aspetti di essa : in particolare quella del luogo ove la notifica debba essere effettuata . ilcontribuentedeve essere perciò ricercato nel suo ” domicilio fiscale ” indicato nelle lettere c e d dello stesso art .
1974-189.txt463463, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi . la precisa indicazione del luogo ove ilcontribuentedebba essere ricercato , se da un lato facilita il compito dell amministrazione finanziaria , dall altro rende necessario l
1974-189.txt556556può dubitarsi che il recapito di una comunicazione raccomandata in un luogo idoneo a realizzare la conoscenza da parte delcontribuente, aumenti assai notevolmente la possibilità del destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva del contenuto di ciò che l amministrazione
1974-189.txt604604ed è ovvio che la possibilità di una mancata conoscenza compromette , almeno potenzialmente , il diritto di difesa delcontribuente. 3 . su tale punto , relativo alla denunziata incostituzionalità della norma impugnata , la difesa dello stato osserva
1974-189.txt779779accertamento dei tributi , danno luogo all apertura di termini entro i quali , a pena di decadenza , ilcontribuenteè tenuto ad espletare iniziative per la tutela di suoi diritti soggettivi , proponendo anche azioni avanti la stessa magistratura
1974-189.txt906906in cui , nel comune ove deve eseguirsi la notificazione , non vi sia abitazione , ufficio o azienda delcontribuente. con riferimento a quanto avanti già esposto , e che concerne il luogo ove la notifica deve essere effettuata
1974-189.txt937937che concerne il luogo ove la notifica deve essere effettuata , individuato in quello del ” domicilio fiscale ” delcontribuente, si ha che se egli in quel luogo , per sua errata indicazione , o per avvenuto trasferimento ,
1974-189.txt10491049dell avviso nell albo dello stesso , senza che nessuna comunicazione raccomandata debba inviarsi , essendo ignoto ogni recapito delcontribuenteentro l ambito del territorio in cui egli debba essere ricercato . il che è conforme a quanto l art
1974-214.txt194194prescrizione . ciò , secondo il giudice a quo , determinerebbe la pratica impossibilità o comunque maggiori difficoltà per ilcontribuentedi apprestare una efficace difesa nei confronti dell amministrazione finanziaria ( così ad esempio in caso di svalutazione della moneta
1974-298.txt6565tributaria , prevede tre diversi sistemi per la riscossione delle imposte : con ritenuta diretta ; con versamenti diretti delcontribuenteall esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato ; con iscrizione nei ruoli . riguardo alla riscossione mediante
1974-298.txt118118, è stata altresì dettata la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione ilcontribuenteha il domicilio fiscale ( art . 5 ) . di questo precetto la ricorrente regione siciliana ha chiesto declaratoria
1975-14.txt509509delle imposte , il legislatore ha inteso realizzare con effetto dal 1 gennaio 1974 una identità di trattamento tra icontribuentiper quanto concerne il costo del servizio di esazione dei tributi . occorreva a tal fine eliminare la sperequazione territoriale
1975-14.txt571571alle quali veniva concesso l appalto della riscossione delle imposte dirette , dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra icontribuentia seconda del luogo in cui l imposta veniva pagata . strumento utile al perseguimento di questo obiettivo è apparso
1975-14.txt621621in tutto il territorio nazionale e da conglobare nelle aliquote delle imposte in modo da porre sullo stesso piano icontribuentichiamandoli a sopportare in egual misura , a parità di imposte da pagare , il costo del pubblico servizio di
1975-14.txt822822aliquote nelle quali è ora conglobato l aggio . d altro canto se per realizzare la parità di trattamento deicontribuentiin ordine al costo di riscossione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il
1975-185.txt498498in atto alla quale si lega la concessione del beneficio , diretto a risolvere il rapporto dare avere tra ilcontribuentee l amministrazione finanziaria in forza dell accertamento da questa effettuato . il condono opera , in sostanza , dal
1975-185.txt523523in forza dell accertamento da questa effettuato . il condono opera , in sostanza , dal momento in cui ilcontribuentelo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge ; verrebbero meno , invero , le finalità perseguite con esso
1975-185.txt743743razionalmente in quelle che sono le finalità del provvedimento di clemenza : una regolamentazione giuridica del rapporto pendente tra ilcontribuentee l amministrazione finanziaria che renda indenne l interessato dalle sanzioni conseguenti al mancato adempimento del quale la legge tributaria
1975-201.txt420420, secondo cui sarebbe da ravvisare , come indispensabile causa economica e giuridica della contribuzione , il vantaggio economico delcontribuentein rapporto al fine specifico perseguito istituzionalmente dall ente impositore . peraltro , pur non essendo contestabile che trattasi nella
1975-215.txt204204, si è messo in evidenza o che a fronte di una eguale situazione ( mancato pagamento da parte dicontribuentidi sei rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda
1975-215.txt227227rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda che ilcontribuentenon fosse o fosse un imprenditore commerciale ed in questo caso il reddito imponibile derivasse dall esercizio di imprese commerciali
1975-215.txt286286rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda che ilcontribuentefosse moroso nel pagamento di tributi sui redditi non derivanti o derivanti dall esercizio di imprese commerciali , o che
1975-215.txt454454il tribunale di roma , consisterebbe in ciò che in un caso il credito è ” definitivo ” ed ilcontribuentenon ha mosso opposizione all accertamento tributario , e , nell altro il credito è ” provvisorio ” ed il
1975-215.txt475475non ha mosso opposizione all accertamento tributario , e , nell altro il credito è ” provvisorio ” ed ilcontribuente, ritenendo di non dovere il carico di imposte iscritto provvisoriamente a ruolo , ha adito le competenti commissioni ,
1975-215.txt671671in ogni caso , dato che l iscrizione sia legalmente avvenuta , l amministrazione finanziaria ha diritto di pretendere dalcontribuenteil pagamento dell imposta e di perseguire la realizzazione della pretesa in sede di esecuzione individuale o concorsuale . e
1975-215.txt719719ricorrente nei due casi non si presti ad essere univocamente considerata : nella specie , il motivo per cui ilcontribuentesia in mora nel pagamento dell imposta non ha rilievo , e conta invece il fatto nella sua oggettività e
1976-166.txt117811781972 , e successive modificazioni , le quali , però , si rivelarono ben presto scarsamente idonee ad assicurare aicontribuentiil tempestivo recupero di quanto loro spettante , con conseguente grave pregiudizio non solo per gli operatori economici , ma
1976-166.txt12331233nel rimborso . a siffatti inconvenienti ha inteso porre riparo la normativa impugnata , nel riflesso che il rimborso alcontribuentedi somme pagate al titolo dell imposta in discorso , non costituisce evento accidentale , come avviene in genere per
1976-166.txt13141314nelle varie fasi produttive . ne consegue che l imposta dovuta viene ad essere costituita dalla differenza tra quanto ilcontribuenteè tenuto a pagare sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati , e quanto di iva ha pagato
1976-166.txt13631363inerenti all attività economica espletata ; sì che , ogni qual volta tale differenza risulti di segno negativo , ilcontribuenteviene a trovarsi in posizione creditoria rispetto al fisco , come di frequente accade per talune categorie di operatori economici
1976-166.txt14211421via definitiva all erario : il decreto n . 288 del 1975 ha perciò previsto che i rimborsi spettanti aicontribuentisiano eseguiti utilizzando le somme introitate per l imposta , ponendo così gli uffici in grado di provvedervi con sollecitudine
1976-179.txt1811181124 , 27 , 29 , 31 e 53 della costituzione , in due giudizi in ciascuno dei quali ilcontribuenteaveva proposto ricorso avverso accertamenti ai fini dell applicazione dell imposta complementare progressiva sul reddito complessivo , relativi ai vari
1976-179.txt28232823del reddito complessivo soggetto all imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l accertamento viene definito mediante adesione delcontribuente, codesto atto , se posto in essere successivamente all entrata in vigore della legge , deve essere sottoscritto anche
1976-179.txt61906190imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto passivo , nel primo caso è commisurata separatamente sul reddito proprio delcontribuentee su quello della moglie , e nel secondo è determinata applicando le relative aliquote crescenti al reddito complessivo ,
1976-179.txt67176717) sia sottoposta nella materia de qua ad un trattamento giuridico diverso da quello previsto di regola per ogni altrocontribuenteed in particolare per il di lei marito . ed infatti : pur essendo il possesso di redditi il presupposto
1976-179.txt70297029. sia l uomo che la donna come cittadini , come lavoratori autonomi o subordinati , come coniugi , comecontribuentisi trovano nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
1976-179.txt81188118art . 4 lett . a ) , e che se il reddito complessivo lordo comprensivo di redditi imputati alcontribuentea norma della lettera a ) dell art . 4 , è inferiore a 5 milioni di lire , l
1976-179.txt814881484 , è inferiore a 5 milioni di lire , l imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio delcontribuentee su quello della moglie , al netto degli oneri di cui all art . 10 riferibili a ciascuno di
1976-179.txt91499149si è voluto ancora eliminare le possibili occasioni di sfiducia o di diffidenza nei rapporti tra il fisco ed ilcontribuenteed impostare tali relazioni su basi diverse e farle vivere in un clima differente , di reciproca fiducia , comprensione
1976-184.txt475475stabilito in trenta giorni ” . rispetto a tale norma di legge , non impugnata , avente riferimento al solocontribuente, l impugnato art . 92 r.d . n . 560 del 1907 non può che essere considerato come norma
1976-198.txt10021002soggetti interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un trasferimento di ricchezza , e quello delcontribuentea concorrere alle entrate fiscali dello stato sulla base della propria capacità contributiva . nel concorso di codesti due interessi
1976-200.txt4040tributaria disponeva , a partire dall esercizio finanziario 1952 53 , che le imposte dirette , accertate in confronto deicontribuentinon tassati in base a bilancio , erano dovute dal 1 luglio ed erano commisurate sui redditi conseguiti nell anno
1976-200.txt739739v . sent . n . 77 del 1967 ) , non è arbitrario ritenere che il reddito denunciato dalcontribuenteper un periodo di imposta si riproduca nella stessa misura in periodi immediatamente successivi , sembrando ragionevole prevedere che ,
1976-200.txt857857iscritto provvisoriamente , avrebbe condotto al rimborso in sede di conguaglio a seguito dell accertamento definitivo ; per cui ilcontribuente, in conclusione , avrebbe pagato l imposta sul reddito effettivo , e quindi in ragione della sua capacità contributiva
1976-200.txt11781178detto , stanno alla base della distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime , e tendono a garantire il diritto delcontribuentead essere chiamato a concorrere alle pubbliche spese , solo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva e di
1976-200.txt13121312indiscutibile di garantire l interesse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte , il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto deicontribuentealla prova della effettività del reddito soggetto all imposizione . né varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con
1976-200.txt13381338reddito soggetto all imposizione . né varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con il sistema impugnato , ilcontribuente, che non abbia prodotto reddito nel periodo per cui deve l imposta , finirebbe con l avvantaggiarsi , in
1976-200.txt15091509tipo di quelle accennate dall avvocatura , che , si ripete , non escludono l assoggettamento a titolo definitivo delcontribuentead una imposta dovuta per un periodo in cui egli può non aver prodotto reddito . 4 . dovendosi per
1976-214.txt195195locali ( che possono apportare quegli elementi chiarificatori e tanto necessari per eque soluzioni ) ; dall altro sottraggono ilcontribuentedal proprio giudice naturale , che si opta essere quello del sito ove insiste il bene in contestazione ” .
1976-219.txt284284in quella fattispecie la disparità di trattamento tributario per l addizionale eca , lungi dal discendere da una scelta delcontribuente, era determinata dalla circostanza meramente casuale che il debito fosse stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa
1976-219.txt352352, rispetto alla quale il versamento in tesoreria costituiva una deroga , rimessa in pochissimi casi alla volontaria iniziativa delcontribuente( artt . 173 e 168 del testo unico 29 gennaio 1958 , n . 645 ) : deroga che
1976-219.txt471471dell art . 3 cost . ( che va tenuto presente anche nei confronti delle posizioni di tutti quegli altricontribuentidi imposte dirette la cui riscossione doveva , secondo la regola anzidetta , avvenire soltanto in base ai ruoli )
1976-220.txt170170r.d . 30 dicembre 1923 n . 3269 ) : ” limitatamente all inciso che esclude la possibilità per ilcontribuentedi contrastare con la prova testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di corrispondenza del capitale sociale al patrimonio
1976-220.txt346346titolo di acquisto del bene ( quale , ad esempio , l usucapione ) non possa essere fornita , dalcontribuente, mediante testimoni . ora , è pur vero che la disposizione richiamata è stata ritenuta applicabile ( in correlazione
1976-220.txt489489determinarsi in coincidenza con il momento stesso dell enunciazione della società : giacché in difetto di ” prova contraria delcontribuenteai sensi dell art . 18 ” , secondo la espressione testualmente usata dalla cassazione in alcune decisioni richiamate dal
1976-220.txt894894società , ma ) del singolo conferimento , gioverebbe , in realtà , non già al fisco , ma alcontribuente, il quale , con la datazione anteriore dell atto , dimostrerebbe il minor valore del bene che ne costituisce
1976-32.txt759759legislazione e nel costume , nuovi principi di coscienza tributaria ed un diverso e più corretto rapporto tra fisco econtribuenti, si volle offrire a questi ultimi il modo di chiudere le passate controversie . donde i provvedimenti per il
1976-32.txt861861, o ancora in istruttoria presso gli uffici finanziari , e la definizione di tutti quei rapporti tra fisco econtribuenti, suscettibili di contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati per effetto della riforma tributaria . esso non poteva ,
1976-32.txt933933cessare anche gli effetti penali connessi con talune violazioni delle leggi tributarie . sarebbe vano , infatti , offrire aicontribuentila possibilità di porre termine alle loro controversie con il fisco , per dare inizio a nuovi rapporti tributari improntati
1976-32.txt10011001oggetto di contestazione . per questa considerazione il governo ritiene necessario un atto di clemenza nei confronti di tutti queicontribuentiche vorranno profittare dell occasione loro offerta di sistemare le loro pendenze ” . appare dunque manifesto il carattere strumentale
1976-32.txt11241124. 3 della costituzione . la disparità di trattamento , in ordine alla possibilità di beneficiare dell amnistia , tracontribuentile cui posizioni tributarie siano state già definite in base all ordinario regime e che restano quindi esclusi dall amnistia
1976-32.txt11471147posizioni tributarie siano state già definite in base all ordinario regime e che restano quindi esclusi dall amnistia , econtribuentiammessi al beneficio per avere soddisfatto la condizione di aver definito le loro posizioni avvalendosi del condono , non appare
1976-32.txt13181318devono rispondere penalmente del loro comportamento , secondo una norma che continua a vigere anche nei confronti di quegli altricontribuentiche preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire del condono tributario . la corte una volta accertato il
1977-63.txt9292. vengono denunciate le disposizioni del primo e del terzo comma dell art . 44 , che rispettivamente impongono aicontribuentidi produrre istanza di fissazione d udienza per la trattazione dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti , nel termine perentorio
1977-63.txt148148in difetto di tale istanza , la declaratoria di estinzione dei processi con ordinanza presidenziale . l onere imposto aicontribuenti, che avevano ritualmente proposto ricorsi o impugnazioni prima della riforma , confliggerebbe con i principi sanciti dall art .
1977-63.txt359359. , per la ingiustificata introduzione dell onere di produrre l istanza e della connessa sanzione solo nei confronti deicontribuenti, senza porre invece alcun limite o requisito per la ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte dagli uffici fiscali . qualche
1977-63.txt389389la ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte dagli uffici fiscali . qualche ordinanza ravvisa una disparità di trattamento anche tra icontribuentiche avevano iniziato il processo tributario prima dell entrata in vigore del d.p.r . n . 636 del 1972 ,
1977-63.txt514514principi e criteri direttivi che gli imponevano , nella nuova disciplina del contenzioso tributario , di assicurare la tutela deicontribuenti, semplificare i rapporti tributari nelle diverse fasi , e garantire l imparziale applicazione della legge . la commissione di
1977-63.txt579579artt . 3 e 24 cost . , nella parte in cui detto art . 31 accorda agli eredi delcontribuenteuna proroga dei termini dei processi pendenti alla data della sua morte , omettendo analoga previsione per l ipotesi in
1977-63.txt610610sua morte , omettendo analoga previsione per l ipotesi in cui , come nel caso di specie : fallimento delcontribuente, ad esso sia succeduta altra persona per la quale la conoscenza della pendenza del ricorso non può essere presunta
1977-63.txt765765. 111 , secondo comma , cost . ) , avrebbe logicamente dovuto dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dalcontribuenteavverso detta ordinanza : ed ha pertanto eccepito il difetto di rilevanza della proposta questione di costituzionalità in ordine alla
1977-63.txt835835proprio per questo motivo ravvisato nel terzo comma dell art . 44 una ulteriore lesione del diritto di difesa delcontribuente, oltre a quella da essa stessa denunziata con riguardo all onere di presentazione dell istanza di trattazione . non
1977-63.txt10981098, la disposizione transitoria dell art . 44 del d.p.r . n . 636 del 1972 ha stabilito che ilcontribuente, entro un termine perentorio dalla data di insediamento della commissione competente , è tenuto a chiedere la trattazione del
1977-63.txt12061206vessatorio , di difficile osservanza , né una insidiosa complicazione processuale , tale da ledere il diritto di difesa deicontribuenti. l onere consiste , in effetti , nella presentazione di una semplice istanza , che non richiede alcuna motivazione
1977-63.txt13061306individuazione della ” commissione competente ai sensi dell art . 43 ” , posto che l istanza deve essere dalcontribuentepresentata all ufficio finanziario impositore a cui spetta l inoltro della istanza alla commissione . 4 . nemmeno può trarsi
1977-63.txt13531353termine stabilito dalla legge , o dalla incertezza sull inizio della sua decorrenza . l art . 44 accordava aicontribuenti” sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell art . 42 , ossia dalla
1977-63.txt151315131974 ) ; ed è ovvio che questi ritardi hanno avuto l effetto di protrarre , con vantaggio per icontribuentiinteressati , la data di decorrenza del termine stabilito dall art . 44 . inoltre , con l articolo unico
1977-63.txt164316431972 è entrato in vigore il 1 gennaio 1973 , per l adempimento loro imposto dall art . 44 icontribuentihanno dunque avuto a disposizione un termine non di sei mesi ma di due anni : termine che non può
1977-63.txt17771777cittadini meno abbienti . e non è certo consentito porre in dubbio , con riguardo alle diverse condizioni economiche deicontribuenti, la validità della presunzione generale di conoscenza della legge , tanto più se si considera la pubblicità che alle
1977-63.txt18561856, gli agricoltori . 5 . qualche ordinanza ravvisa una sorta di insidia processuale nella novità dell onere imposto aicontribuenti, in quanto adempimento estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall impulso di ufficio . occorre ricordare anzitutto che
1977-63.txt20632063imputabile in parte alla inerzia o al sovraccarico degli uffici fiscali , ma in non minor misura dovuta anche aicontribuenti, per l abituale ed abusiva prassi dei ricorsi senza indicazione di motivi , proposti solo a scopo interruttivo o
1977-63.txt26422642art . 24 , la violazione dell art . 3 cost . , per la disparità di trattamento tra icontribuentie gli uffici fiscali , nei confronti dei quali il legislatore delegato non ha imposto alcun onere per la procedibilità
1977-63.txt27012701delle parti nel processo tributario , processo di impugnazione degli accertamenti fiscali assistiti dalla presunzione di legittimità da parte deicontribuenti, per ottenere un definitivo accertamento giurisdizionale dei loro debiti di imposta . questa corte ha già avuto occasione di
1977-63.txt27622762rapporti da regolare , e ciò con espresso riferimento al rapporto che si stabilisce tra lo stato creditore e ilcontribuente( sentenza n . 87 del 1962 ) . anche per quanto concerne i giudizi promossi davanti alle commissioni di
1977-63.txt28022802di 2 grado o alla commissione centrale , l imposizione dell onere della istanza per fissazione di udienza ai solicontribuentitrova adeguata giustificazione , per le considerazioni già svolte , nel fine contingente di stabilire , in correlazione con la
1977-63.txt28432843riforma tributaria , l effettiva persistenza dell interesse alla continuazione del giudizio , anche con riguardo alla facoltà accordata aicontribuentidi chiedere l applicazione del condono ; ossia in ordine a situazioni direttamente note ai singoli contribuenti , più che
1977-63.txt28602860facoltà accordata ai contribuenti di chiedere l applicazione del condono ; ossia in ordine a situazioni direttamente note ai singolicontribuenti, più che agli uffici nella loro complessa organizzazione , e non facilmente conoscibili dalle stesse commissioni tributarie nella loro
1977-63.txt29932993, 25 , terzo e sesto comma ) , hanno condizionato la procedibilità dei ricorsi ad adempimenti richiesti esclusivamente aicontribuenti. 8 . alcune ordinanze denunciano la disparità di trattamento che si verifica tra i contribuenti , secondo che essi
1977-63.txt30093009adempimenti richiesti esclusivamente ai contribuenti . 8 . alcune ordinanze denunciano la disparità di trattamento che si verifica tra icontribuenti, secondo che essi abbiano proposto i loro ricorsi prima dell entrata in vigore del d.p.r . n . 636
1977-63.txt32683268esorbitanza nelle disposizioni dei primi tre commi dell art . 44 del decreto legislativo . esse non precludono sicuramente aicontribuentila possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale dei loro diritti , né introducono una complicazione processuale incompatibile con il fine
1977-63.txt33453345di 1 grado di catania , con riguardo alla speciale situazione verificatasi nel caso del curatore del fallimento d uncontribuente, il quale , non avendo avuto tempestiva conoscenza dei ricorsi pur ritualmente proposti dal fallito , non era stato
1977-63.txt34163416per il diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto alla situazione analoga in cui si trovano gli eredi delcontribuente, ai quali l art . 31 del d.p.r . n . 636 del 1972 accorda una proroga di sei
1977-63.txt34503450del 1972 accorda una proroga di sei mesi per tutti i termini di procedimenti pendenti alla data della morte delcontribuente. il dubbio così prospettato costituisce un aspetto particolare della più generale questione concernente tutti i casi di sopravvenuta incapacità
1977-63.txt34723472il dubbio così prospettato costituisce un aspetto particolare della più generale questione concernente tutti i casi di sopravvenuta incapacità delcontribuente; e la questione è fondata . si deve riconoscere che la previsione normativa contenuta nell art . 31 ,
1977-63.txt35203520da illegittimità , in quanto non prevede la proroga dei termini processuali anche nel caso di perdita della capacità delcontribuente, caso perfettamente assimilabile , sotto questo profilo , a quello della morte . deve pertanto dichiararsi la illegittimità parziale
1978-04.txt146146, confermativo della disposizione dell art . 1 di detto decreto circa l obbligo delle aziende di credito delegate daicontribuential pagamento dell imposta sul reddito delle persone fisiche , di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale
1978-08.txt15031503, che costituisce solo un arrotondamento di entità infinitesimale , la cui applicazione non reca alcun apprezzabile pregiudizio per icontribuenti. trattasi d altra parte di un criterio abitualmente adottato dalla legislazione tributaria nella determinazione di scaglioni di valore o
1979-101.txt148148. 602 . le disposizioni testé citate , si osserva , non prevedono il contraddittorio e nemmeno l audizione delcontribuenteprima che , con la determinazione del ruolo , si formi il titolo esecutivo nei suoi confronti ; inoltre ,
1979-101.txt220220non gioverebbe ad accertare la fondatezza della pretesa dell e.n.c.c . né , dunque , a garantire la difesa delcontribuente, ” il quale si potrà così trovare a dover pagare anche nell ipotesi della più clamorosa violazione dei suoi
1979-101.txt267267, la sospensione dell esecuzione del ruolo , una volta che questo sia formato , sarebbe rimessa sia che ilcontribuenteimpugni il ruolo , sia che esso impugni gli atti esecutivi dell esattore al discrezionale ed insindacabile apprezzamento dell intendente
1979-101.txt480480la stampa ” , la quale al settimo comma del suo articolo unico testualmente dispone : ” nei confronti deicontribuentiche non abbiano versato i contributi , o li abbiano versati in misura inferiore , l ente ( l e.n.c.c
1979-126.txt10131013della misura delle aliquote da applicarsi per scaglioni di incremento imponibile , creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra icontribuenti, potendo essere colpito con aliquote diverse uno stesso incremento di valore di immobili contigui ma situati in territorio di
1979-126.txt24382438scelte politiche non è contestabile , sia sul piano generale della distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie dicontribuenti, sia su quello settoriale dell applicazione delle diverse imposte dirette e indirette . e per quanto concerne in specie
1979-126.txt27532753della moneta abbia accresciuto l incidenza fiscale di un tributo , pur nella incontestabile presenza di una effettiva capacità delcontribuente. anche la semplice sussistenza di effetti distorsivi nell applicazione di una imposta , imputabile alla svalutazione monetaria , non
1979-126.txt38953895produrre in avvenire , nell applicazione dell imposta , una abnorme diversa incidenza dell elemento temporale , creando tra icontribuentisperequazioni rilevanti , e tanto più gravi in relazione alla progressività delle aliquote . il legislatore ha bensì tenuto presente
1979-126.txt554055401963 in rapporto alla soppressione del contributo di miglioria generica ) , possono aver determinato effetti diversi nei confronti deicontribuentiassoggettati all applicazione del vecchio o del nuovo tributo , ma ciò tuttavia non comporta disparità di trattamento lesiva del
1979-148.txt890890una materia , con riguardo alla quale si assume che la riserva di legge , e la connessa garanzia delcontribuente, siano soddisfatte solamente quando il tributo risulti imposto in base ad atto legislativo dello stato . 3 . la
1979-27.txt9797il potere di determinare o di far determinare dagli intendenti di finanza annualmente , anche all infuori delle dichiarazioni deicontribuenti, i prezzi medi delle acque minerali e prodotti similari , quale base per l accertamento dell imponibile ai fini
1979-27.txt749749corte ha ritenuto con la sentenza n . 83 del 1968 . e ( per quanto lo riguarda ) ilcontribuentepuò ragionevolmente prevedere l ammontare dell imposta , operando così la traslazione tributaria , secondo quanto è consentito in materia
1980-119.txt184184già definiti , ritenendo che la definizione ( o la sua mancanza ) dipendesse spesso non già dal comportamento delcontribuente, ma da diverse cause . perciò il problema dell applicazione del condono alle sole soprattasse non era autonomamente considerato
1980-119.txt268268questione dell osservanza dell art . 3 cost . , mettendo bene in rilievo la disparità fra il trattamento delcontribuenteche definisce l accertamento usufruendo del condono ( inclusa l esenzione dalle eventuali sanzioni accessorie ) e quello del contribuente
1980-119.txt288288contribuente che definisce l accertamento usufruendo del condono ( inclusa l esenzione dalle eventuali sanzioni accessorie ) e quello delcontribuenteil quale , ad accertamento già definito dell obbligazione tributaria , contesti l obbligo delle prestazioni pecuniarie , previste come
1980-119.txt11501150sua entrata in vigore si presentavano obiettivamente diverse ” . la diversità di situazioni in cui viene a trovarsi ilcontribuenteè del resto sottolineata dalla giurisprudenza di questa corte ( sentenza n . 109 del 1973 ) , che nega
1980-119.txt12701270casi si tratta di pendenze e di controversie nelle quali sono interessati soggetti presi in considerazione dall ordinamento in quantocontribuenti: ma ciò non toglie che il legislatore possa valorizzare differenze specifiche che emergono anche sotto altri aspetti . né
1980-119.txt13661366consapevole che un obbiettivo globale era a priori irraggiungibile dal momento che , a torto o a ragione , alcunicontribuentipotevano ritenere per essi non conveniente la soluzione offerta dal decreto legge n . 660 del 1973 . soprattutto ,
1980-119.txt14321432tutto l ammontare di imposte corrispondenti a decisioni o a sentenze non impugnate o non impugnabili in via principale dalcontribuente( art . 2 , ultimo comma ) : in realtà era facile assimilare in vista di questo obbiettivo le
1980-42.txt23242324ne venivano considerati di categoria c1 , quando si trattasse di attività ” organizzate prevalentemente con il lavoro proprio delcontribuentee dei componenti della famiglia ” ( secondo l art . 85 del d.p.r . n . 645 del 1958
1980-42.txt42164216altra parte , se questa ne fosse la giustificazione , l ilor non ristabilirebbe affatto una superiore eguaglianza fra icontribuenti, bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propri redditi in termini assolutamente o almeno
1980-54.txt448448che , ove ricorrano queste modalità , l addizionale straordinaria debba essere applicata a quella parte del tributo che ilcontribuente, in base all anzidetta rateazione , è tenuto a corrispondere nell anno 1967 , nessun rilievo attribuendosi a tal
1980-54.txt557557, se dovesse valere il collegamento con l anno 1967 dell aumento di valore realizzatosi o accertato a favore delcontribuente, non si vede perché questi non sarebbe tenuto a pagare l addizionale sull intero ammontare del contributo , anziché
1980-54.txt20612061. se davvero l iscrizione a ruolo di un tributo fosse un elemento dal quale può dedursi l idoneità deicontribuentia sopportare l ulteriore prelievo di una percentuale sull importo del tributo stesso , potrebbe legittimarsi una serie ad infinitum
1980-79.txt108108del d.p.r . 22 dicembre 1973 , n . 834 , viene censurata in quanto esclude dalle sue previsioni icontribuenti, i cui redditi risultino ” definitivamente accertati ” dall amministrazione finanziaria ; sembra , in effetti , che ci
1980-79.txt313313del 1976 per respingere ogni censura di violazione dell art . 3 cost . ( le differenze di trattamento tracontribuentinon apparendo razionalmente ingiustificate , se riferite alle peculiari finalità perseguite dal legislatore ) sono invero egualmente valide , ove
1980-79.txt350350egualmente valide , ove si specifichi come si sottolinea nella memoria di costituzione della parte privata che la situazione delcontribuenteera nella fattispecie ancora da definire e che il relativo accertamento del reddito fu concordato il 2 dicembre 1974 con
1980-79.txt425425era affermato in modo assolutamente chiaro che la norma penale ” continua a vigere anche nei confronti di quegli altricontribuentiche preferiscano non avvalersi della possibilità loro offerta di fruire del condono tributario ” ; a nulla rileva infatti la
1980-79.txt470470dopo l emissione del decreto legge contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria , se ilcontribuentenon ha utilizzato il regime straordinario di definizione o regolarizzazione delle pendenze e situazioni che lo riguardano ; e meno
1980-79.txt510510meno ancora , se possibile , rilevano i motivi , di maggiore o minor convenienza , che abbiano indotto ilcontribuentead astenersi , mediante la presentazione di domanda irrevocabile , dalla richiesta manifestazione di volontà conciliativa . anche a voler
1980-79.txt583583corte d appello e nella stessa memoria di costituzione ) , non può ammettersi una ” impossibilità giuridica ” delcontribuente, nella sua qualità di amministratore di società , a presentare la domanda del c . d . condono :
1980-79.txt718718come emerge dalla presente fattispecie , non sempre il regime ordinario di definizione conduce a risultati economicamente più sfavorevoli alcontribuenterispetto a quelli conseguibili mediante il condono . tale considerazione , in aggiunta alle altre fondamentali formulate nella citata sentenza
1980-80.txt240240cuigiudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione della domanda delcontribuenteda parte del competente ufficio o all esibizione della domanda di definizione vistata dall ufficio finanziario a cui è stata
1980-80.txt332332il rapporto fino allora pendente , restando aperta la possibilità di modifica da parte dell ufficio o di contestazione delcontribuentesolo per errore materiale o per violazione delle norme del decreto sul condono . l equivoco della parte privata può
1980-80.txt532532condono . né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal legislatore tra la domanda ” irrevocabile ” presentata dalcontribuenteper ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e l “
1980-80.txt594594provocato dalla ” positiva manifestazione conciliativa ” ( sent . n . 32 del 1976 ) richiesta da parte delcontribuente( natura di transazione , secondo la relazione ministeriale ; di riconoscimento del debito , esclusa peraltro dalla giurisprudenza della
1980-80.txt628628debito , esclusa peraltro dalla giurisprudenza della cassazione ; di atto unilaterale di accertamento della pubblica amministrazione con adesione delcontribuente, come si è sostenuto per il concordato tributario ) , è certo che la domanda di condono comporta la
1980-96.txt160160alla data di entrata in vigore del decreto . più in particolare , questa norma produrrebbe disparità di trattamento tracontribuentiche si trovano nella stessa situazione ( quanto ad inosservanza in uno stesso periodo di tempo dei precetti fiscali )
1980-96.txt440440, dei redditi imponibili e dei debiti d imposta , definizione da conseguirsi mediante l opera dell amministrazione e delcontribuenteentro un periodo di alcuni mesi , talvolta di un anno . ciò era incompatibile con gli obbiettivi di rapidità
1980-96.txt502502con lo spirito della riforma , che aveva eliminato l istituto del concordato tributario anche nella forma dell adesione delcontribuenteall accertamento dell ufficio ( artt . 42 e 43 d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 )
1980-96.txt525525dell ufficio ( artt . 42 e 43 d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ) . ilcontribuentepuò soltanto presentare domanda irrevocabile per l applicazione del provvedimento , quando ritiene che la definizione così realizzata sia più
1980-96.txt763763che avevano provocato la controversia o la pendenza tributaria , ma solo estendendo al massimo la possibilità per tutti icontribuentiquale che fosse la fase della loro vicenda tributaria di chiedere l applicazione , con modalità e risultati parzialmente differenziati
1980-96.txt819819nelle varie disposizioni del decreto legge , conseguendo l obbiettivo di non escludere dall ambito di applicabilità del provvedimento nessuncontribuentea causa di ritardi nell attività degli uffici competenti ad accertare i redditi o a liquidare le imposte . non
1980-96.txt918918discriminazioni irragionevoli , non può ritenersi violato nella fattispecie , perché il provvedimento esclude dalla sfera di applicazione soltanto icontribuentiche abbiano già definito le controversie o pendenze in ordine alle imposte considerate . per tutti gli altri , si
1980-96.txt10281028la possibilità di definizione delle pendenze offerta dall art . 6 , primo comma , ultima parte , anche aicontribuentiper i quali non fosse in corso una ” controversia ” , essendo mancata nei loro riguardi una notifica di
1980-96.txt11901190in difetto di notifica dell accertamento di maggior valore , nella liquidazione dell imposta sulla base del valore dichiarato dalcontribuente, aumentato forfettariamente del 20 % ( in entrambi i casi senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie ) .
1980-96.txt14971497maggiore o minore diligenza dell amministrazione , dal maggiore o minor carico del suo lavoro , la possibilità per icontribuentidi beneficiare del condono . ma la fattispecie disciplinata dal denunziato primo comma dell art . 6 è profondamente diversa
1980-96.txt15571557beneficio già concesso e nel richiedere una imposta suppletiva di registro può costituire semplicemente un motivo che spiega perché ilcontribuentenon abbia presentato in termini la domanda prevista nell ultima parte del primo comma dell art . 6 . tuttavia
1980-96.txt15901590primo comma dell art . 6 . tuttavia , non essendo il rapporto tributario ancora concluso , nulla impediva alcontribuentestesso di tutelarsi rispetto ad ulteriori vicende del rapporto , chiedendo che l imposta dovuta fosse liquidata sulla base del
1980-96.txt17631763anche dalla circostanza che la commissione stessa ha poi sollevato la questione di legittimità costituzionale . in questo caso ilcontribuenteaveva presentato in termini la domanda prevista dall art . 6 , effettuando contestualmente il versamento delle imposte di registro
1980-96.txt18391839non figura tuttavia copia della domanda di condono ) . non spetta a questa corte accertare se il comportamento delcontribuente, concretatosi oltretutto nel versamento di una somma ” chiesta bonariamente ” dall ufficio ( che peraltro ignorava la decadenza
1980-96.txt193219326 , primo comma ultima parte : e cioè nella liquidazione dell imposta , sulla base del valore dichiarato dalcontribuente, aumentato del 20 % , senza applicazione di sopratasse e pene accessorie ; o , infine , se tale
1980-96.txt19981998la questione proposta nella ordinanza ( violazione dell art . 3 cost . per disparità di trattamento a danno deicontribuentii quali , coeteris paribus , non siano parte in una concreta controversia pendente ) è priva di fondamento ,
1980-96.txt20292029una concreta controversia pendente ) è priva di fondamento , perché l art . 6 consente in ogni caso aicontribuentiche si conformino alle sue prescrizioni di ottenere o la definizione agevolata della controversia o la liquidazione dell imposta sulla
1980-96.txt20592059la definizione agevolata della controversia o la liquidazione dell imposta sulla base , forfettariamente maggiorata , del valore dichiarato daicontribuentistessi . 6 . la questione sollevata della commissione di napoli trae origine da un dubbio interpretativo applicativo che resta
1980-96.txt21562156avviso bonario mod . 11 non integrano gli estremi della controversia pendente , debitamente notificata alle parti ; mentre ilcontribuentesostiene ( come risulta dal fascicolo di causa , che peraltro non include il modulo dell avviso ) che l
1980-96.txt22212221spetta di risolvere questo problema ( secondo l ordinanza si tratterebbe di conoscenza ” non formale ” da parte delcontribuente” della maggior pretesa patrimoniale dell ufficio ” ) , è ovvio , per le considerazioni già svolte , che
1980-96.txt24082408una decisione della commissione distrettuale imposte dirette di bolzano dopo il 31 ottobre 1973 , aveva fatto sì che ilcontribuentevedesse determinate le sue imposte con la riduzione dell imponibile accertato dall ufficio di un importo pari al 40 %
1980-96.txt24812481distrettuale fosse avvenuta in tempo utile , la liquidazione dell imposta si sarebbe realizzata in condizioni più vantaggiose per ilcontribuente, cioè riducendo l imponibile risultato non dall accertamento dell ufficio , ma dalla decisione della commissione di un importo
1980-96.txt25662566cost . deriverebbe appunto dalla circostanza che tale metodo meno favorevole di determinazione dell imposta si imporrebbe anche a queicontribuentiche , ove non ricorressero eventi ad essi non attribuibili , potrebbero fruire della più vantaggiosa soluzione prevista dall art
1980-96.txt26952695rientrano le decisioni delle commissioni tributarie ) , appare del tutto ragionevole e tale da non discriminare le situazioni deicontribuenti, che vanno necessariamente riferite alle diverse fasi del rapporto tributario ( amministrative e contenziose ) , come risultavano venute
1981-187.txt29542954cost . ma anche l art . 3 primo comma , cost . , in rapporto a tutti gli altricontribuentioltre che la riserva di legge statale sulle esenzioni fiscali . basta al riguardo porre mente al meccanismo escogitato dalla
1981-187.txt30493049ma così il tributo viene effettivamente , anche se indirettamente , pagato dalla finanza regione , non gravando più sulcontribuente, e si consegue , sì la effettiva parità di trattamento retributivo , ma si consegue , prima ancora ,
1981-187.txt31273127e costituzionalmente legittimo , quando disponga una maggiorazione del trattamento economico di alcuni pubblici dipendenti al fine di esonerare talicontribuentidal pagamento , sia pur solo parziale , delle imposte dovute secondo il sistema tributario . e poi appena il
1981-33.txt9191artt . 3 e 53 della costituzione della esclusione dalla applicabilità del decreto legge n . 660 del 1973 deicontribuenti, i quali abbiano provveduto al pagamento del tributo richiesto in pendenza della controversia ” sotto l impulso di atti
1981-33.txt130130di atti coattivi ” ; in altre parole , sotto la minaccia di riscossione coattiva mediante esecuzione sui beni delcontribuentestesso . come ha esattamente visto l avvocatura dello stato ( e come risulta dagli atti di causa ) ,
1981-33.txt191191di carattere conseguenziale ( diritto a rimborso ) rispetto al tema di carattere preliminare ( possibilità o meno per ilcontribuentedi chiedere l applicazione dell art . 6 ) . è ovvio che , solo se si accertasse la illegittimità
1981-33.txt221221. è ovvio che , solo se si accertasse la illegittimità costituzionale della inapplicabilità della norma a questa categoria dicontribuenti, verrebbero in discussione sia le conseguenze a proposito della ripetibilità delle quote eccedenti l imposta già pagate , sia
1981-33.txt312312vivente ” sul tema proposto al giudizio di questa corte si è affermata la inapplicabilità dell art . 6 aicontribuentiche abbiano già pagato l imposta sia pure ” sotto l impulso di atti coattivi ” . non è tuttavia
1981-33.txt664664o versamenti di somme rigidamente prefissate in base a criteri ex lege , può non sempre riuscire vantaggiosa per ilcontribuente. di qui il carattere non assolutamente ” universale ” della applicazione del decreto , che intende sì eliminare il
1981-33.txt754754corte consiste pertanto nel quesito circa la legittimità costituzionale della esclusione dalla sfera di applicabilità dell art . 6 deicontribuentiche hanno già pagato le imposte suppletive quando gli uffici tributari si siano avvalsi della facoltà di procedere a riscossione
1981-33.txt827827pagato e di chi può definire la controversia pagando . né la diversità di trattamento tra queste due categorie dicontribuentiè irragionevole , nel senso che la differenza presupposta come criterio di distinzione corrisponde alle finalità assunte dal legislatore e
1981-33.txt10211021dell introito in quella sede conseguito . né si può trascurare che le disparità di trattamento suscettibili di prodursi tracontribuentiin situazioni in apparenza analoghe non differiscono sostanzialmente da quelle che , per effetto dell automatismo caratterizzante il provvedimento ,
1981-49.txt12681268redditi dei coniugi ; sia perché prevederebbe un trattamento diverso , privo di razionale giustificazione , solo nei confronti deicontribuenticoniugati , che non possono godere della detrazione ulteriore di lire 36.000 , spettante invece a tutti i contribuenti non
1981-49.txt12871287dei contribuenti coniugati , che non possono godere della detrazione ulteriore di lire 36.000 , spettante invece a tutti icontribuentinon coniugati . la questione in questi termini è fondata e rimane assorbito l esame delle altre censure . nella
1982-121.txt579579parte del notaio rogante , con le conseguenti ulteriori sanzioni , il diverso pregiudizio che in fatto potrebbe derivare alcontribuentenelle due ipotizzabili situazioni non assumerebbe rilievo costituzionale . e ciò anche a prescindere dalla considerazione che nel caso della
1982-121.txt613613prescindere dalla considerazione che nel caso della mancata tempestiva dichiarazione si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi delcontribuentee del notaio , mentre nel caso di dichiarazione non accompagnata dalla prescritta documentazione delle spese incrementative del valore iniziale
1982-122.txt6868nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dalcontribuentea favore proprio o dei familiari conviventi , al mantenimento dei quali è obbligato . si dubita , infatti ,
1982-122.txt105105dubita , infatti , nell ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un ingiustificata situazione di privilegio fiscale per icontribuentipiù abbienti , sottraendo alla base imponibile spese che sono viceversa indice di maggiore capacità contributiva . 2 . la
1982-122.txt190190infatti non sussiste , alla luce degli atti di causa . nel giudizio a quo , in effetti , ilcontribuenteaveva chiesto il riconoscimento di alcune detrazioni da lui operate nella denuncia dei redditi conseguiti nel 1971 , che l
1982-122.txt240240sede di revisione . successivamente alla proposizione del ricorso lo stesso ufficio , sulla base della nuova documentazione prodotta dalcontribuente, aveva riconosciuto le detrazioni relative a tributi pagati , a premi di assicurazione sulla vita e ad interessi passivi
1982-134.txt155155sempre ritenuta applicabile alle spese per cure mediche e chirurgiche . nella specie sottoposta alla commissione tributaria di bolzano ilcontribuenteaveva denunziato spese per complessive lire 2.239.830 sostenute da lui e dalla moglie per cure medico chirurgiche chiedendo la detrazione
1982-134.txt406406del legislatore costituzionale ( nell art . 53 cost . ) è quello di far sì che ogni cittadino diventicontribuentein relazione non al reddito e , quindi , alla ricchezza prodotta , ma a quella di cui abbia la
1982-134.txt450450. la corte non può condividere questa interpretazione del precetto costituzionale che la commissione tributaria ha mutuato dalla dichiarazione delcontribuentesopra riportata . restringere la tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senza
1982-142.txt328328onorari , il domicilio o la residenza dei percipienti nel territorio dello stato e la loro indicazione da parte delcontribuente, hanno dubitato della legittimità costituzionale di essa . 3 . la questione è fondata . la legge tributaria allorché
1982-142.txt462462quanto riguarda l assistenza diretta , sia per quanto riguarda la deducibilità delle spese di cura sostenute in proprio dalcontribuente, la legislazione nazionale postcostituzionale offre il quadro di un evoluzione nel senso della più estesa tutela del bene della
1982-142.txt723723prima che dopo la riforma sanitaria del 1978 , il legislatore tributario ha preso in considerazione le spese erogate dalcontribuenteper queste cure e , proprio in relazione al precetto dell art . 32 cost . , le ha ritenute
1982-142.txt12261226ricorrere all estero , per riconoscere quale iniquità costituirebbe negare , in tali casi , la deducibilità delle spese alcontribuenteche ha dovuto sostenerle . le considerazioni fin qui svolte convincono la corte che l art . 10 , lett
1982-143.txt487487imposizione tributaria e capacità contributiva ( artt . 3 e 53 cost . ) , osservando in proposito che icontribuenti, i quali nel 1976 hanno pagato interessi passivi per importi superiori a tre milioni di lire nel convincimento di
1982-143.txt834834, come mutuatario , dall imprenditore che aveva costruito l intero edificio e che aveva poi trasferito un appartamento allacontribuente, la quale , oltre al pagamento del prezzo pattuito , si era accollata la parte di mutuo residuale .
1982-143.txt921921fattispecie normativa indicata dalla legge ricorre egualmente , tanto nel caso in cui il mutuo sia stato originariamente contratto dalcontribuente, quanto in quello nel quale il contribuente debba rispondere per effetto dell accollo posto in essere a seguito di
1982-143.txt929929tanto nel caso in cui il mutuo sia stato originariamente contratto dal contribuente , quanto in quello nel quale ilcontribuentedebba rispondere per effetto dell accollo posto in essere a seguito di accordo con l originario mutuatario . pertanto ,
1982-143.txt12621262da mutui garantiti da ipoteca su immobili , ritenendo così di frapporre un serio ostacolo all eventuale condotta fraudolenta delcontribuente. sotto il primo aspetto , il legislatore evidentemente opinò che il carattere reale del mutuo meglio consentisse all amministrazione
1982-143.txt16711671tributo ; si tratta , invero , di elementi che incidono negativamente sul reddito , cioè su quella ricchezza delcontribuentedalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese pubbliche . spetta però al legislatore , secondo le sue
1982-143.txt17711771di tre milioni stabilito dal legislatore come è dato dedurre sulla base dell attuale condizione economica media della generalità deicontribuentibeneficiari di tale deduzione . il che tanto più è da ritenere in quanto il legislatore appare orientato nel senso
1982-143.txt22022202già pronunciata ritenendone la legittimità costituzionale proprio in forza della diversità di situazioni sopra indicate tra le due categorie dicontribuenti( sent . 26 maggio 1971 n . 107 ) . deve , perciò , dirsi conclusivamente sul punto che
1982-143.txt24962496; ciò , secondo i giudici a quibus , contrasterebbe con il principio della capacità contributiva , in quanto icontribuentinon potevano prevedere il maggior onere della imposta nel momento in cui il reddito è maturato . la questione non
1982-143.txt25712571, ha carattere oggettivo perché si riferisce a indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi delcontribuente. pertanto non sembra conferente il richiamo , contenuto nelle ordinanze di rimessione , al convincimento dei contribuenti anziché alle
1982-143.txt25892589soggettivi del contribuente . pertanto non sembra conferente il richiamo , contenuto nelle ordinanze di rimessione , al convincimento deicontribuentianziché alle loro effettive possibilità di sopportare il prelievo fiscale . indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca
1982-143.txt26162616sopportare il prelievo fiscale . indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco econtribuentela esclusione del ricorso a leggi retroattive in materia tributaria . tale criterio orientativo , al quale il legislatore dovrebbe
1982-151.txt9191questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale venivano in discussione la dichiarazione dei redditi di unacontribuentee la conseguente liquidazione dell imposta irpef relative all anno 1977 . è bene , perciò , precisare che le
1982-151.txt277277per quelle ” di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione ” , sostenuti dalcontribuente( art . 10 , primo comma lettera d ) , anche quando erogate in favore di una delle persone
1982-151.txt327327diversa dai figlio affiliati , purché tale persona non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con ilcontribuenteo percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria ( art . 15 , secondo comma , numero
1982-151.txt441441costituzionale delle precitate norme di legge , ostative , nella interpretazione da lui accolta , all accoglimento del ricorso delcontribuente. 3 . la questione non è fondata . ciò che viene anzitutto in discussione è la legittimità della determinazione
1982-151.txt480480della determinazione ad opera del legislatore di un limite direddito nel caso specifico , della persona nei cui confronti ilcontribuenteè tenuto agli alimenti per l applicazione di una determinata normativa . ora , è evidente che la fissazione di
1982-151.txt587587decisivo e scriminante è il livello del reddito della persona che ha diritto alla prestazione degli alimenti da parte delcontribuenteinteressato , neppure può prospettarsi , dal momento che ne manca l indispensabile presupposto . quanto alla legittimità della fissazione
1982-151.txt852852dall art . 433 del codice civile , diversa dai figli o affiliati , possa considerarsi fiscalmente a carico delcontribuente, obbligato agli alimenti nei suoi confronti ; abilitando perciò quest ultimo ad una detrazione d imposta per carico di
1982-151.txt898898anche alla deduzione di alcuni degli oneri , tra quelli dichiarati deducibili dal precedente art . 10 , che ilcontribuentedocumenti di aver sopportato in favore del vivente a carico . decisiva è , dunque , lasituazione di quest ultimo
1982-151.txt987987caso il legislatore ritiene il primo fiscalmente a carico del secondo . perciò , gli scopi per i quali ilcontribuentedocumenti di aver sopportato determinate spese in favore dell alimentando possono acquistare rilievo soltanto se ricorrono i presupposti testé ricordati
1982-151.txt11361136433 c.c . , essa non può che essere valutata alla stregua dei medesimi criteri dettati per la generalità deicontribuenti.
1982-186.txt162162una denuncia dei redditi infedele rispetto a chi l abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa delcontribuente, impedendogli di dimostrare il proprio reddito netto effettivo . 3 . la questione non è fondata . l art
1982-186.txt369369600 ( ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ” ) deve essere fornita dallo stessocontribuentee deve consistere nel dimostrare che il contribuente medesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta
1982-186.txt377377accertamento delle imposte sui redditi ” ) deve essere fornita dallo stesso contribuente e deve consistere nel dimostrare che ilcontribuentemedesimo ha osservato il comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta delle sue scritture e per la regolare conduzione
1982-186.txt426426canto la disposizione contenuta nei due citati commi è del tutto coerente con un sistema impositivo fondato sulla dichiarazione delcontribuente, chiamato a rendere noti tutti gli elementi ( attivi e passivi ) che concorrono a formare la base imponibile
1982-186.txt453453gli elementi ( attivi e passivi ) che concorrono a formare la base imponibile : è , perciò , ilcontribuenteche deve fornire alla finanza gli elementi sostanziali che valgano a dimostrare l effettivo ammontare delle sue entrate e ,
1982-186.txt505505senso negativo , salvo , ovviamente , il controllo della finanza medesima . soltanto in assenza di qualsiasi dichiarazione delcontribuente, e cioè in una situazione ben diversa da quella alla quale si rifà l art . 74 , la
1982-186.txt834834quanto alla asserita violazione dell art . 53 , si rileva che la determinazione del quantum del tributo che ilcontribuenteè tenuto a corrispondere ben può essere dalla legge subordinato alla osservanza di taluni obblighi , come appunto avviene nella
1982-196.txt159159natura di organi amministrativi si avrebbe violazione dell art . 24 primo comma , cost . , in quanto ilcontribuenteè obbligato ad esperire un ricorso amministrativo prima di scegliere fra il ricorso alla commissione tributaria centrale o alla corte
1982-196.txt22072207, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo altresì la partecipazione dei difensori delcontribuentenel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello stato . successivamente alle ordinanze di rimessione , l art .
1982-196.txt27832783. ) , poiché non può affatto dirsi che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali consenta alcontribuentedi meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese , il che avviene indipendentemente dal fatto
1982-243.txt171171art . 44 dispone , senza che ciò sia stato previsto nelle citate norme della legge delega , che ilcontribuentedeve chiedere con istanza alla commissione competente ed entro sei mesi dal termine fissato dalla legge ( e , per
1982-243.txt819819del 1972 , nella parte in cui non estende la proroga dei termini ivi accordata nel caso di morte delcontribuente, anche al caso di perdita della capacità , ha pareggiato le due situazioni ( morte o perdita della capacità
1982-243.txt942942pervenirsi nel caso , sottoposto alla commissione tributaria centrale che ha sollevato la questione , in cui la morte delcontribuentericorrente si sia verificata anteriormente all entrata in vigore della norma che ha introdotto l istanza di trattazione del ricorso
1982-243.txt13821382essere applicate ” , mentre ” la previsione di una così severa e rigida ipotesi di decadenza a carico delcontribuentee la sanzione comminata dalla estinzione del rapporto tributario abbisognavano . . . di un accenno , anche generico ,
1982-243.txt15091509le disposizioni dei primi tre commi dell art . 44 del decreto n . 636 ” non precludono sicuramente aicontribuentila possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale dei loro diritti , né introducono una complicazione processuale . . . ,
1982-243.txt18571857commina . . . la stessa sanzione per l omessa presentazione dell istanza di trattazione del ricorso sia per ilcontribuenteassistito da difensore tecnico , sia per il contribuente che si difende personalmente ” . il giudice a quo si
1982-243.txt18661866omessa presentazione dell istanza di trattazione del ricorso sia per il contribuente assistito da difensore tecnico , sia per ilcontribuenteche si difende personalmente ” . il giudice a quo si diffonde ampiamente nella critica alla sentenza n . 63
1982-243.txt19321932la medesima sanzione di estinzione del processo tributario per mancata presentazione della istanza di trattazione , sia a carico delcontribuenteassistito da difensore tecnico , sia a carico del contribuente che si difende personalmente . 8 . la questione non
1982-243.txt19421942presentazione della istanza di trattazione , sia a carico del contribuente assistito da difensore tecnico , sia a carico delcontribuenteche si difende personalmente . 8 . la questione non è fondata . già al punto 4 della più volte
1982-243.txt19851985n . 63 del 1977 la corte l ha implicitamente affrontata negando ogni rilevanza alla diversità delle condizioni economiche deicontribuentiai fini della conoscenza della disposizione che istituiva l obbligo della istanza di trattazione del ricorso . le condizioni economiche
1982-243.txt20182018di trattazione del ricorso . le condizioni economiche , infatti , si riflettono sulla maggiore o minore possibilità per ilcontribuentedi farsi assistere da un difensore tecnico . ora la commissione tributaria di roma sposta la questione sulla diversa possibilità
1982-243.txt20542054la questione sulla diversa possibilità di ricordare la pendenza di un procedimento instaurato molti anni prima , da parte delcontribuentee del suo difensore . senonché è di tutta evidenza che , una volta che il contribuente è ammesso a
1982-243.txt20712071da parte del contribuente e del suo difensore . senonché è di tutta evidenza che , una volta che ilcontribuenteè ammesso a difendersi nella controversia tributaria sia personalmente , sia con l assistenza di un difensore tecnico , termini
1982-243.txt21372137tecnico sia stata dalla parte esercitata o no . quando poi si volesse attribuire rilievo alla diversa possibilità economica deicontribuentidi farsi assistere dal difensore tecnico , si porrebbe una questione relativa alla conseguenza di una supposta diversa capacità di
1982-63.txt397397b ) rispetto al provvedimento della commissione tributaria di sanremo , si deduce l inammissibilità della prospettata questione perché ilcontribuenteha chiesto nel corso del giudizio la sospensione del procedimento di riscossione coattiva richiamando l art . 700 cod .
1982-63.txt698698di finanza sul presupposto ritenuto dal legislatore che tale organo possa meglio di ogni altro valutare comparativamente la posizione delcontribuentee l interesse dello stato alla riscossione dei tributi , nel quadro dell andamento complessivo dell attività tributaria ; intuitivamente
1982-63.txt22752275di essa , ma hanno l esclusiva funzione di condizionare l esazione del tributo . solo formalmente il ricorso delcontribuentesi indirizza contro gli atti dell amministrazione finanziaria , ma , in sostanza , esso investe il presupposto su cui
1982-88.txt2626. come si evince dalla narrativa , la corte d appello di palermo doveva giudicare della responsabilità penale di uncontribuenteche aveva denunciato nel 1971 , con riferimento all anno 1970 , un reddito che secondo le risultanze di un
1982-88.txt5353con riferimento all anno 1970 , un reddito che secondo le risultanze di un concordato fra un mandatario dello stessocontribuentee l ufficio delle imposte sarebbe stato invece prodotto nell anno 1969 e avrebbe dovuto quindi essere denunciato nell anno
1982-88.txt7777delle imposte sarebbe stato invece prodotto nell anno 1969 e avrebbe dovuto quindi essere denunciato nell anno 1970 . ilcontribuenteaveva chiesto in tribunale ( dove era stato condannato ) , e chiedeva in appello , di essere ammesso a
1982-88.txt186186giudice penale all esito di un procedimento amministrativo ” e quindi , nella specie , precludeva la prova invocata dalcontribuenteal fine di escludere il fatto reato imputatogli . la corte dubitava quindi della costituzionalità del detto vincolo che “
1982-88.txt404404che il reddito del quale si discuteva fosse stato percepito nel 1969 ( non nel 1970 , come sostenuto dalcontribuente) risultava da un ” concordato al riguardo intervenuto il 17 febbraio 1972 tra l ufficio impositore e un legale
1982-88.txt429429” concordato al riguardo intervenuto il 17 febbraio 1972 tra l ufficio impositore e un legale da lui ( ilcontribuente) incaricato ” . esattamente il giudice a quo ha attribuito al concordato il valore di un atto amministrativo ,
1982-88.txt506506prevalente dottrina , escludendo il carattere transattivo del concordato , lo qualificano come un atto di accertamento autoritativo cui ilcontribuentepresti adesione ; comunque , come ” atto amministrativo ” , che esclude ogni connotato del provvedimento giurisdizionale . ora
1982-89.txt29762976ogni considerazione . esso è stato richiamato dal giudice istruttore di frosinone , per la disparità di trattamento fra icontribuentiin quanto ” si verrebbe a perseguire immediatamente solo il piccolo evasore meno abbiente . economicamente impossibilitato a rivolgersi a
1982-89.txt30803080112 della costituzione , del sistema scelto dal legislatore , e una volta che questo è eguale per tutti icontribuenti, non si può invocare l art . 3 per la supposta diversa capacità di utilizzare la normativa di legge
1983-210.txt440440e 44 del più volte citato d.p.r . n . 636 del 1972 nella parte in cui l obbligo delcontribuentedi presentare alla commissione istanza di fissazione del ricorso sussiste sempre a pena di estinzione della procedura anche nell ipotesi
1983-210.txt500500ancora insediate siano stati presentati ai competenti uffici giudiziari . assume il giudice a quo che in questo caso ilcontribuenteavrebbe già espresso senza equivoci la propria volontà di trattazione del ricorso , sicché il pretendere a pena di estinzione
1983-239.txt17141714di aree fabbricabili , apparendo ineccepibile la liquidazione separata delle aree rispetto a quella dei fabbricati , nonché fra icontribuentidi diversi comuni , dato che questi devono pur sempre , nel deliberare la misura delle aliquote , attenersi ai
1983-239.txt36863686escludendo dall imposta decennale gli immobili appartenenti a persone fisiche , darebbe ” luogo ad un diverso trattamento tributario fracontribuentiproprietari di immobili ” ( firenze : r.o . 659 / 1982 ) , nel senso che stabilirebbe ” due
1983-239.txt37093709immobili ” ( firenze : r.o . 659 / 1982 ) , nel senso che stabilirebbe ” due categorie dicontribuenti” ( pisa : r.o . 535,536 / 1979 e mondovì : r.o . 447 / 1982 ) , “
1983-247.txt10301030. 42 del decreto n . 600 concerne gli avvisi mediante i quali l amministrazione finanziaria porta a conoscenza deicontribuentigli accertamenti in rettifica e gli accertamenti di ufficio ; l art . 61 del decreto medesimo regola i ricorsi
1983-310.txt329329altre due disposizioni . né a tale carenza può sopperire la semplice indicazione , che trattasi di questioni sollevate dalcontribuenteappellante , restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza , attraverso l apposito
1983-76.txt459459stessa ordinanza , su un ricorso proposto contro la cartella esattoriale relativa all applicazione dell irpef sul reddito posseduto dalcontribuentenel 1974 e dichiarato nel 1975 . ma le disposizioni dei denunciati artt . 4 e 5 , comma primo
1983-76.txt959959, esse , come esposto in narrativa , provengono da due procedimenti vertenti sulla deduzione , dal reddito dello stessocontribuente, degl interessi passivi del mutuo ipotecario gravante sull appartamento adibito ad abitazione della famiglia ed intestato alla moglie :
1983-76.txt992992abitazione della famiglia ed intestato alla moglie : il primo procedimento ha riferimento alla dichiarazione per l irpef presentata dalcontribuentenel 1975 per il reddito posseduto nel 1974 ; il secondo alla dichiarazione presentata nel 1976 per il reddito del
1983-76.txt22832283ripercussioni nell ormai consolidato sistema di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato , che esonera larga parte deicontribuentida adempimenti ed oneri connessi con l obbligo della dichiarazione dei redditi ” . il legislatore , dunque , nell
1983-76.txt28452845, alla lett . c ) del comma primo , che gl interessi passivi fossero dedotti dal reddito complessivo delcontribuente, anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto dal medesimo , ma dalla moglie , il cui reddito
1983-76.txt34673467relativi ad un mutuo , trova puntuale e razionale applicazione il principio che l onere viene dedotto dal reddito delcontribuenteche lo sostiene ; e cioè , nel caso , dal reddito del mutuatario , giuridicamente tenuto ( artt .
1983-76.txt38913891tanto al momento dell acquisizione dell immobile , quanto in costanza della sua destinazione ad alloggio del nucleo familiare delcontribuenteche lo possiede . ma , come si è affermato nella sentenza n . 179 del 1976 , e si
1984-178.txt296296relazione alle deduzioni sull imponibile ilor previste dallo stesso articolo ai commi precedenti , stabilisce l onere della richiesta delcontribuenteall atto , o comunque nei termini per la dichiarazione dei redditi . i giudici a quibus , ritenuto il
1984-178.txt416416. n . 599 del 1973 riproduce quasi integralmente il contenuto ) , non contempla alcuna richiesta da parte delcontribuente. e ciò a differenza di quanto disposto nel successivo n . 6 dello stesso art . 4 della legge
1984-178.txt535535della ” perentorietà ” , cioè , del termine posto dalla denunciata norma per la richiesta , da parte delcontribuente, delle deduzioni sull imponibile ilor previste dallo stesso art . 7 nei commi precedenti . secondo tale interpretazione ,
1984-178.txt557557delle deduzioni sull imponibile ilor previste dallo stesso art . 7 nei commi precedenti . secondo tale interpretazione , ilcontribuenteche abbia omesso di effettuare la richiesta nella dichiarazione annuale ( o , se esonerato dall obbligo della dichiarazione ,
1984-178.txt867867successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi , allorché sia comunque portata a conoscenza delcontribuente, in concreto , la pretesa impositiva . il che avviene , o con la emissione e notifica dell avviso
1984-178.txt906906dell avviso di accertamento o , in mancanza dell accertamento , con la pubblicazione del ruolo e la notificazione alcontribuentedella cartella esattoriale . in questa seconda ipotesi , infatti , è stata riconosciuta l ammissibilità del ricorso contro il
1984-178.txt946946il ruolo per far valere motivi sostanziali relativi all accertamento . nel caso , poi , dell autotassazione , ilcontribuentepuò ricorrere , a norma dell art . 16 del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 ,
1984-178.txt12941294loro concreta applicazione . nel caso in esame la previsione , nella legge delegata , della richiesta da parte delcontribuentesi spiega come rilevato anche dalla richiamata giurisprudenza della corte di cassazione con la considerazione che la riduzione dell imponibile
1984-178.txt15041504dirette , contribuisce indubbiamente , nell id quod plerumque accidit , alla più spedita definizione del rapporto tra fisco econtribuente. infine , quanto all ulteriore argomento addotto , e cioè che la legge di delega per la riforma tributaria
1984-178.txt15901590riduzione dell aliquota di imposta nello stesso numero accordata alle cooperative , contempla , invece , espressamente la richiesta delcontribuente, la corte osserva che da ciò non può certo desumersi la volontà del legislatore delegante di escludere , nel
1984-217.txt104104parte in cui , a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari , comportano la conseguenza che ilcontribuenteavente domicilio in un comune compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e , quindi , della corrispondente commissione tributaria
1984-217.txt354354giudiziaria di tribunale diverso da quello nel cui ambito trovasi quel comune . in tal caso , infatti , ilcontribuentedovrebbe rivolgersi a tribunale diverso da quello naturale a norma della legge n . 825 . ma tale presupposto non
1984-238.txt6666modificazioni nella legge 15 febbraio 1973 , n . 9 , venne disposta a favore dell amministrazione finanziaria e deicontribuentila proroga al 30 giugno 1974 dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte
1984-238.txt233233derivanti dalla descritta situazione , e particolarmente dalla necessaria sospensione delle verifiche di cassa nei rimanenti uffici . per icontribuenti, poi , alleviava gli ostacoli nell adempimento delle formalità e degli atti imposti dalla legge anche a tutela dei
1984-238.txt11291129data di entrata in vigore della legge stessa e scadenti nell anno 1976 indurrebbe una disparità di trattamento fra icontribuentie la pubblica amministrazione , a favore della quale rimarrebbe sempre in vigore la proroga dei termini stabilita in via
1984-238.txt12151215amministrazione al 5 dicembre 1975 , e beneficerebbero quindi sempre della sospensione , a differenza di quanto accadrebbe per icontribuenti, che potrebbero fruire della sospensione solo per i termini effettivamente in corso al 5 dicembre 1975 . per quanto
1984-238.txt15911591diversità di disciplina fra situazioni omogenee è razionalmente giustificata . né può tacersi che la posizione dello stato e deicontribuentinella situazione descritta non era raffrontabile , date le precipue esigenze finanziarie cui la disciplina censurata corrispondeva . ma ,
1984-238.txt16461646normativo specifiche indicazioni circa i soggetti destinatari , è da ritenere che la previsione riguardi sia l amministrazione che ilcontribuente. ciò comporta parità di trattamento normativo ed esclude , anche sotto tale profilo , la violazione del principio di
1984-238.txt258025801975 la tendenza era quella di normalizzare la materia della scadenza dei termini . pertanto era da ritenere che icontribuentii quali avevano operato dopo l entrata in vigore della legge stessa ( 5 dicembre 1975 ) erano in regime
1984-238.txt26532653la rimessione in termini di tutti coloro che li avevano lasciati decadere , ed avrebbe finito con il premiare icontribuentiche si erano comportati meno diligentemente di quelli che invece avevano pagato quanto dovuto . queste considerazioni costituiscono una valida
1984-238.txt26962696giustificazione dell esclusione lamentata , e in funzione di esse si delinea in modo evidente la diversità delle situazioni deicontribuentiche avevano operato prima e dopo l entrata in vigore della legge del 1975 . diversità che vale ad escludere
1984-238.txt27342734vale ad escludere la sussistenza del lamentato vizio di illegittimità . parallele considerazioni valgono anche ad escludere la disparità fracontribuentee amministrazione , sostenuta in quanto gli avvisi di accertamento in virtù della proroga potrebbero essere notificati dall amministrazione in
1984-238.txt27732773amministrazione in regime di favore . invero la posizione della p.a . caratterizzata dalle descritte difficoltà , e quella deicontribuenti, non sono raffrontabili e come tali sfuggono al controllo di legittimità in relazione all art . 3 cost .
1984-238.txt28332833per effetto della norma impugnata , che , secondo il giudice a quo , deriverebbe dall opinione ragionevolmente formatasi neicontribuentiche la proroga in discussione sarebbe stata concessa , il che poi non avvenne . è infatti evidente che una
1984-239.txt339339anno per anno , l aliquota del contributo , mentre spettano alla giunta la valutazione del reddito complessivo di ciascuncontribuente, la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola dei contribuenti . il ruolo dei
1984-239.txt355355reddito complessivo di ciascun contribuente , la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola deicontribuenti. il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal prefetto ; e la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha
1984-239.txt360360, la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola dei contribuenti . il ruolo deicontribuentiè reso esecutorio dal prefetto ; e la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo ” con le forme
1984-239.txt404404privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse comunali ” . contro la determinazione dell imponibile fatta dalla giunta , ilcontribuentepuò presentare ricorso al consiglio della comunità , e contro la decisione del consiglio è ammesso il ricorso ad una
1984-239.txt527527all uopo che il ricorso verte sulla richiesta di sospensione di un provvedimento ( iscrizione del ricorrente nella matricola deicontribuentidella comunità ) di carattere amministrativo , data la riconosciuta natura di enti pubblici delle comunità israelitiche ; poiché tale
1984-239.txt705705dell autorità giudiziaria ordinaria sugli atti da questi compiuti , fra cui , appunto , la formazione del ruolo deicontribuenti. in proposito , deve considerarsi che il giudice a quo non ha mancato di pronunciarsi sull eccezione medesima ,
1984-277.txt21272127pubbliche dovrebbe essere compresso in proporzione di un coefficiente di segno negativo pari al coefficiente di rivalutazione dei rediti deicontribuenti( non dei soli lavoratori ) ; altrimenti i conti , su cui l art . 53 si adagia ,
1984-292.txt55915591mano disposti possono nascere , come nel caso di specie , dubbi interpretativi , che nei rapporti tra fisco econtribuentinuocciono alla loro certezza e speditezza , risolvendosi altresi in aggravio per la già gravosa attività dei giudici di qualsiasi
1985-104.txt8484tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dalcontribuentenei singoli anni cui si riferiscono , non superano il minimo imponibile . il giudice a quo prospetta il dubbio
1985-104.txt258258da tale forma di tassazione dei redditi da emolumenti arretrati quando questi , cumulati con gli altri redditi percepiti dalcontribuentenei singoli anni cui si riferiscono , non superano il minimo imponibile . tale mancata previsione genera effettivamente una discriminazione
1985-109.txt681681516 , con i quali ( citiamo dal secondo testo : artt . 25 , 29 e 30 ) icontribuentiche siano incorsi in violazioni della normativa iva sono ammessi , allorché non sia intervenuto accertamento definitivo , a presentare
1985-112.txt274274in funzione ” obiettiva ” del reddito percepito ) , in quanto consente , mediante pattuizioni private , che ilcontribuentesi sottragga a quanto dovuto in proporzione alle sue condizioni economiche effettive , trasferendo in tutto o in parte l
1985-113.txt11541154diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale , in punto di presunzioni o condizioni di prova , lasciasse alcontribuentel onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti , ovvero ponesse particolari
1985-159.txt382382per sopperire ai bisogni dell intera collettività locale , si fa gravare l onere fiscale su una sola cerchia dicontribuenti, delimitata in difformità dai canoni di ragionevolezza e di capacità contributiva . il tar del veneto deduce , per
1985-159.txt923923di lusso , e perciò esente dall ilor e non invece al coacervo dei redditi derivanti dagli immobili posseduti dalcontribuentein uno stesso comune . è infatti dedotto che per questa via il possessore di più fabbricati sia ingiustificatamente favorito
1985-159.txt18151815dei fabbricati soggetto all ilor , i quali fruiscono di agevolazioni non concesse , a parità di condizioni , aicontribuentidi altri comuni , dove invece è fissata una aliquota superiore all 8 % . sempre sul presupposto che l
1985-159.txt21362136) , operi in relazione al reddito di un singolo cespite o a quello complessivo delle unità immobiliari possedute dalcontribuentenel comune . evidentemente , nell un caso o nell altro , chi ha impugnato l istituzione della socof avanti
1985-159.txt27312731materia di prestazioni patrimoniali ; e per questa via si affaccia altresì il sospetto dell ingiustificata disparità nel trattamento deicontribuenti, che differirebbe da un comune all altro senza la guida di idonei ed uniformi criteri , con la conseguente
1985-159.txt32333233territorio . 4 . 2 detto ciò , vien meno qualsiasi ragione per ritenere irrazionale la differenza nel trattamento deicontribuenti, che deriva dalla scelta compiuta da ciascun comune , in ordine all applicazione della sovraimposta , nella propria sfera
1985-159.txt33293329deve adottarsi con riguardo all irrazionalità che il tar di brescia ravvisa , sempre per impugnare il diseguale trattamento deicontribuenti, nel sistema di applicazione delle aliquote . va precisato che tale ultima questione è stata definita con pronunzia di
1985-159.txt38753875che l aliquota aumenta con il crescere del reddito , presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale delcontribuente, e viene in forza dell invocata statuizione a governare le imposte personali : sono queste che debbono essere tecnicamente
1985-159.txt43354335l idoneità del soggetto a corrispondere l onere imposto è stata determinata , certo , discriminando fra le categorie deicontribuenti, ma in relazione a quel certo presupposto , con il quale la prestazione pecuniaria è , pur sempre ,
1985-159.txt49684968che , una volta previsto , non potrebbe essere disvoluto dal legislatore fiscale , senza violare un diritto soggettivo delcontribuenteall esonero , scaturente , in ultima analisi , dall art . 53 cost . . il ragionamento è ,
1985-179.txt695695vede . . . come possa giustificarsi la esclusione dall obbligo di versare il contributo , di altre fasce dicontribuentiquali i portatori di redditi di fabbricati , terreni , capitali , i portatori di reddito da lavoro che pure
1985-284.txt222222dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi . in effetti l onere imposto alcontribuentedi presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati richiamerebbe in vita , in caso di omissione , tutto il sistema
1985-284.txt14341434, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la precedente normativa . la facoltà accordata aicontribuentiè venuta così a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione ,
1985-284.txt14861486che avrebbe comportato per l amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile , cui poteva non corrispondere l interesse degli stessicontribuenti. nessuno , quindi , degli invocati parametri costituzionali è stato violato , essendo le norme impugnate dirette proprio alla
1985-284.txt18181818del t . u . 29 gennaio 1958 , n . 645 che ” se il tenore di vita delcontribuenteod altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica ,
1985-284.txt18531853quello risultante dalla denuncia analitica , il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita delcontribuenteo ad altri elementi o circostanze di fatto ” . essendo fuori discussione la legittimità in se stessa del ricorso
1985-284.txt18971897del reddito complessivo , risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita delcontribuentee della sua famiglia , così da potere attribuire una quota al marito e un altra alla moglie . ogni
1985-313.txt165165l atto di declaratoria di inammissibilità o di rigetto della domanda di condono , nonostante la sussistenza dell interesse delcontribuentealla tutela giurisdizionale di merito del rapporto tributario . e ciò in riferimento all art . 3 cost . ,
1985-313.txt591591gli atti del procedimento di riscossione sono in funzione della realizzazione dell esazione del tributo ; che il ricorso delcontribuenteai giudici tributari ed ordinari è , in ogni caso , diretto a contestare la sussistenza e l entità dell
1985-313.txt10561056ad essi dal legislatore . essi , siccome suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva delcontribuente, sono immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari . non sarebbe certamente giustificabile , specie sul piano costituzionale ( artt
1985-313.txt11251125di condono . tanto più che detti atti potrebbero essere meramente eventuali e non sempre ipotizzabili . la tutela delcontribuenterisulterebbe certamente aggravata e limitata . del resto , l interpretazione compiuta trova conforto nella relazione ministeriale allo stesso d.p.r
1985-313.txt12261226tributario come giudizio sul credito di imposta e sulla correlata obbligazione ; che si è voluto assicurare la tutela delcontribuente, in ogni caso , dinanzi agli organi più tecnicamente idonei , quali le commissioni tributarie , e ciò in
1985-85.txt718718, ai fini della determinazione del reddito complessivo , ” i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con ilcontribuente, compresi i figli naturali , i figli adottivi , gli affiliati e i figli dell altro coniuge ” .
1986-111.txt187187violazioni . sono , dunque , le nuove norme tributarie a disporre innanzitutto i vari obblighi sostanziali e formali deicontribuenti: obblighi che già configurano quei precetti che non restano , perciò , affidati all inventiva del legislatore delegato .
1986-116.txt9898, in materia di imposta sul valore aggiunto ( iva ) e per il caso di violazioni da parte delcontribuente, di evitare la irrogazione della pena pecuniaria mediante il versamento di una somma pari al sesto del massimo della
1986-116.txt184184la commissione tributaria di matera anche con l art . 53 ) , per una disparità di trattamento fra icontribuentioggetto di controllo cartolare e segnatamente quelli che avessero a presentare , spontaneamente , una rettifica di precedente dichiarazione del
1986-16.txt169169concernente l effettiva allegazione dei documenti . ne consegue che , se l ufficio contesti l omessa allegazione e ilcontribuenteprotesti invece di avere allegati i documenti , questi è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante
1986-16.txt211211risultanze della ricevuta , che come s è detto non riguarda gli allegati . e poiché nella specie , ilcontribuenteha prodotto copia delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974 , vedrà il giudice di
1986-16.txt376376ordinanza gli impugnati articoli del d.p.r . n . 633 / 1972 non prevedono il rilascio di alcuna ricevuta alcontribuenteche presenta la dichiarazione annuale dell i.v.a . . al contrario , come ben osserva l avvocatura , l art
1986-172.txt8181tempestiva , seppure ridotta , entrata tributaria . è stata così prevista la possibilità di definire , a richiesta deicontribuenti, le controversie tributarie in via amministrativa , a condizioni oggettivamente predeterminate sulla base d un equo contemperamento fra le
1986-172.txt116116d un equo contemperamento fra le pretese , effettive od anche solo possibili , dell ufficio e le dichiarazioni deicontribuentistessi . come questa corte ha già avuto occasione di rilevare ( cfr . sentenze n . 32 del 1976
1986-172.txt170170nel momento in cui diveniva operante una riforma intesa a determinare un diverso e più corretto rapporto tra fisco econtribuenti, offrire a questi ultimi un mezzo non solo per chiudere le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie , od
1986-172.txt248248effetto della riforma tributaria . in particolare , per le imposte dirette da liquidare sulla base delle dichiarazioni prodotte daicontribuentied ancora suscettibili di rettifica da parte dell ufficio , l art . 3 del summenzionato provvedimento legislativo ha ammesso
1986-172.txt270270ancora suscettibili di rettifica da parte dell ufficio , l art . 3 del summenzionato provvedimento legislativo ha ammesso ilcontribuentea richiedere la definizione in via amministrativa di ogni eventuale controversia sulla base del maggiore imponibile tra quello dichiarato e
1986-172.txt768768caso in cui l ultimo imponibile accertato o definito comprenda redditi eccezionali e non più ripetibili , comporterebbe per ilcontribuenteuna situazione di particolare onerosità , rispetto ad altri cittadini in analoghe condizioni . secondo il giudice a quo ,
1986-172.txt806806a quo , invero , nei confronti della concessa possibilità di definire in via amministrativa le controversie tributarie , ilcontribuenteche versi nella descritta situazione verrebbe a ricevere , rispetto agli altri contribuenti , che negli stessi anni abbiano goduto
1986-172.txt819819via amministrativa le controversie tributarie , il contribuente che versi nella descritta situazione verrebbe a ricevere , rispetto agli altricontribuenti, che negli stessi anni abbiano goduto di uguali redditi , un trattamento differenziato privo di razionale giustificazione , essendo
1986-172.txt893893e poiché la liquidazione automatica dell imponibile viene effettuata anche sulla base di questo reddito una tantum , il medesimocontribuenteverrebbe a subire un imposizione fiscale non correlata al criterio d effettiva capacità contributiva . 3 . le sollevate questioni
1986-172.txt10481048cost . , che riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non il relativo contenzioso e la tutela giurisdizionale deicontribuenti( cfr . ordinanze di questa corte n . 367 del 1983 e n . 252 del 1985 ) .
1986-172.txt11551155, anche se ridotto . d altra parte , poiché il detto sistema poteva non sempre riuscire vantaggioso per ilcontribuente, appunto a causa della liquidazione degli imponibili secondo criteri rigidamente prefissati ex lege , non ne è stata prevista
1986-172.txt12181218stabilito che la definizione in via amministrativa delle controversie tributarie potesse aver luogo soltanto a seguito d esplicita istanza delcontribuente; quest ultimo , con l impiego della normale diligenza , ben avrebbe potuto conoscere , con assoluta precisione ,
1986-172.txt12981298pendenza venisse definita col predetto particolare procedimento automatico . questa esclusiva facoltà di scelta , egualmente concessa a tutti icontribuenti, rappresenta la più efficace garanzia dei loro interessi e la dimostrazione che il sistema introdotto costituisce , in definitiva
1986-172.txt13241324garanzia dei loro interessi e la dimostrazione che il sistema introdotto costituisce , in definitiva , un beneficio per icontribuentimedesimi : non può , pertanto , profilarsi la prospettata violazione del principio d eguaglianza . d altra parte ,
1986-172.txt13731373maggiore o minore onerosità della situazione nella quale , a seguito della richiesta di condono , venga a trovarsi uncontribuenterispetto ad un altro , basando esclusivamente tale giudizio sul diverso importo liquidato con la procedura automatica . la valutazione
1986-175.txt291291) con riguardo alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e su quella locale sui redditi che icontribuentii quali avevano lasciato scadere il termine per la presentazione della dichiarazione annuale , ed intendevano ottenere la definizione agevolata
1986-175.txt379379accertamento e definizione in presenza di accertamento . nel primo caso ( art . 19 ) , non solo icontribuentigodevano della ” definizione automatica ” , che si risolveva nel versamento , per ciascun periodo , di ” una
1986-175.txt537537dall ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l imponibile stesso e quello dichiarato dalcontribuentee di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell imponibile dichiarato ” , ovvero ” di un importo
1986-175.txt636636” ) , sia l art . 16 , primo comma , stabilendosi che potevano ottenere la definizione automatica icontribuenti, ai quali l accertamento fosse stato notificato , non più anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
1986-175.txt787787, della definizione automatica dipendevano dalla scelta discrezionale compiuta di volta in volta dai singoli uffici nei confronti di alcunicontribuenti, anziché di altri . 3 . secondo tutti i giudici a quibus , il sistema risultante dalle modifiche apportate
1986-175.txt896896a sensi della formulazione originaria dell art . 16 del decreto legge n . 429 del 1982 ” tutti icontribuenti” non accertati ” alla data del 14 luglio potevano seguire la via della definizione automatica ” , ” ciò
1986-175.txt945945amministrazione finanziaria , procedendo agli accertamenti dopo il 14 luglio 1982 ” , divide ” in due la categoria deicontribuenti” , in quanto discrimina ” gli ” accertati ” dai non accertati senza alcuna valida ragione ” e ,
1986-175.txt10021002deriverebbe esclusivamente da un fatto della pubblica amministrazione , lasciata arbitra di rettificare o meno i redditi dichiarati da alcunicontribuentia differenza dei redditi dichiarati da altri od omessi ” , nonostante che le norme tributarie non possano ” non
1986-175.txt10391039non possano ” non possedere il carattere di assoluta imparzialità ed inderogabilità ” . ma la disparità di trattamento fracontribuentisi verificherebbe anche secondo che si tratti di imposte dirette o di imposte di registro , sulle successioni e donazioni
1986-175.txt11381138che versavano nell identica situazione iniziale , e che tale ineguaglianza risulta priva di ragionevolezza . in pratica , alcunicontribuentisono ammessi alla definizione automatica , perché l ufficio finanziario competente ha omesso non importa se per inerzia o per
1986-175.txt12071207sicché gli uffici finanziari per di più con condotta difforme gli uni dagli altri vengono resi arbitri di stabilire qualicontribuentipossono beneficiare della definizione agevolata e quali ne vanno esclusi ; tanto più che i contribuenti non potevano , come
1986-175.txt12231223arbitri di stabilire quali contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata e quali ne vanno esclusi ; tanto più che icontribuentinon potevano , come si è detto , presentare dichiarazioni integrative prima del 10 novembre 1982 . non può allora
1986-178.txt15441544l imposta fosse determinata applicando all ammontare dell indennità ” l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto delcontribuentenel biennio anteriore all anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ” . l imponibile , a
1986-212.txt10531053” tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche , in ragione della loro capacità contributiva ” , considera ilcontribuentenon già quale titolare di una posizione giuridica attinente al suo patrimonio , da difendere dalle conoscenze e ingerenze altrui
1986-212.txt11691169dall altro , è soggetta ai principi di universalità e di uguaglianza , così da escludere che la posizione delcontribuentepossa considerarsi come esclusivamente personale e svincolata da nessi intersoggettivi . ciò non importa certo che ai singoli spettino vicendevoli
1986-212.txt12221222turbamento per l ordinata convivenza sociale ; ma non significa , d altro canto , che la posizione soggettiva delcontribuentepossa essere considerata alla stregua di un diritto della personalità , addirittura protetto dal segreto . infatti quest ultimo ,
1986-64.txt6868. 1 , ii , sub a ) , prescrisse per il nuovo tributo l obbligo , da parte delcontribuente, della rivalsa nei confronti del cessionario di beni o dell utilizzatore di servizi ( art . 5 , n
1986-65.txt890890, non può poi fare difetto rispetto a quello complementare , che integra il contenuto dell unica obbligazione gravante sulcontribuente. senza dire che la consolidazione , anche in sé considerata , incrementa pur sempre la posizione del nudo proprietario
1986-87.txt974974il reddito prodotto per mezzo di attività artigianali implicanti l impiego di modesti capitali e dovuto all impegno personale deicontribuenti, senza presupporre alcuna organizzazione imprenditoriale . ed anche in dottrina tale giurisprudenza ritrova autorevoli consensi : sia da parte
1987-185.txt700700semplice che viene notificata a cura della segreteria all altra parte ” ) e 30 ( rappresentanza e difesa delcontribuente) , b ) del d.l . 30 gennaio 1979 , n . 26 ( provvedimenti urgenti per l amministrazione
1987-205.txt8585risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l ufficio ne dispone lo sgravio , dandone avviso alcontribuente” reca , nel secondo comma , la previsione che nello sgravio siano compresi ( tranne che nei casi di
1987-205.txt202202di eguaglianza , da un lato , perché , disponendo che in ogni caso la maggiorazione resti a carico delcontribuente, sia che costui sia effettivamente debitore , sia che invece sia stato gravato da un imposta non dovuta ,
1987-205.txt271271l indennità di mora e non la maggiorazione per prolungata rateazione , introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra ilcontribuenteche , inadempiente alla scadenza , ha corrisposto l indennità di mora e il contribuente che , ammesso alla dilazione
1987-205.txt286286disparità di trattamento tra il contribuente che , inadempiente alla scadenza , ha corrisposto l indennità di mora e ilcontribuenteche , ammesso alla dilazione , ha pagato la maggiorazione . 2 . per la corretta valutazione della questione ,
1987-205.txt370370. 184 ter e 184 quater dettano un apposita disciplina per l ipotesi in cui l amministrazione finanziaria conceda alcontribuenteun prolungamento della rateazione del debito tributario , quando il pagamento secondo l ordinaria rateazione risulti eccessivamente oneroso . in
1987-205.txt397397tributario , quando il pagamento secondo l ordinaria rateazione risulti eccessivamente oneroso . in tal caso , a carico delcontribuentebeneficiario della dilazione è prevista una maggiorazione d imposta , determinata nel provvedimento che accorda la posticipazione del pagamento secondo
1987-205.txt504504di ritardo da parte dell amministrazione nella liquidazione dello sgravio d imposte indebitamente pagate , è riconosciuto a favore delcontribuenteil diritto ad una indennità , commisurata anch essa a criteri legislativamente predeterminati , per il periodo compreso tra la
1987-205.txt722722riconosciuta l illegittimità dell iscrizione a ruolo dell imposta , e disposto perciò lo sgravio , ” la situazione delcontribuentea carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che
1987-205.txt741741del contribuente a carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione delcontribuenteche allo sgravio non abbia diritto ” . essa pertanto , richiede una disciplina differenziata che tenga indenne il contribuente
1987-205.txt761761contribuente che allo sgravio non abbia diritto ” . essa pertanto , richiede una disciplina differenziata che tenga indenne ilcontribuentemedesimo anche dagli oneri accessori connessi al tributo che illegittimamente gli era stato addossato . nel caso di specie dunque
1987-205.txt819819contestarsi l esattezza di questa conclusione sostenendo che la maggiorazione , quale corrispettivo di una dilazione chiesta e fruita dalcontribuente, è oggetto di una obbligazione autonoma , rispetto alla quale sarebbe pertanto irrilevante la legittimità o l illegittimità dell
1987-205.txt931931accordando la dilazione . e ciò è particolarmente evidente nel caso oggetto del giudizio a quo , nel quale ilcontribuentesi è trovato nella necessità di far fronte ad un carico tributario pari a ventiquattro volte quello poi riconosciuto come
1987-205.txt10211021variazione terminologica , il sopravvenuto art . 20 del d.p.r . n . 602 del 1973 pone a carico delcontribuentenell identica situazione ) soggiace alla medesima disciplina dell imposta ( essendo , come quest ultima , riscossa mediante il
1987-205.txt11171117, quello cioè della sostanziale corrispondenza e compensazione tra la stessa maggiorazione e gli interessi che l amministrazione deve alcontribuenteper il ritardato rimborso dell imposta sgravata . infatti , anche a prescindere dal fatto che l equivalenza numerica tra
1987-205.txt11921192si tratta di crediti entrambi liquidi ed esigibili , essendo , quello vantato dall amministrazione , contestato in giudizio dalcontribuente. 4 . egualmente ingiustificato è poi il diverso trattamento che una volta riconosciuta l illegittimità dell imposizione discende dalla
1987-205.txt12181218è poi il diverso trattamento che una volta riconosciuta l illegittimità dell imposizione discende dalla norma impugnata a carico delcontribuenteche , ammesso alla dilazione , abbia pagato la maggiorazione rispetto al contribuente che , nella stessa ipotesi , inadempiente
1987-205.txt12311231discende dalla norma impugnata a carico del contribuente che , ammesso alla dilazione , abbia pagato la maggiorazione rispetto alcontribuenteche , nella stessa ipotesi , inadempiente nei termini , abbia pagato l indennità di mora . in tale caso
1987-205.txt13031303d.p.r . n . 602 del 1973 ) ed escluderne la prima oltre a rendere paradossalmente più vantaggioso per ilcontribuente, nella previsione di un possibile riconoscimento della non debenza del tributo , il non adempiere nei termini piuttosto che
1987-205.txt15071507dilazione . entrambi gli istituti dunque , sia pure con modalità diverse , ponendo un onere aggiuntivo a carico delcontribuenteche , per qualsivoglia ragione o circostanza , non paghi alla scadenza , esplicano l analoga funzione di indurre quest
1987-205.txt15941594una l indennità di mora sia rimborsabile e l altra la maggiorazione per prolungata rateazione resti invece a carico delcontribuenteillegittimamente colpito , costituisce in effetti una disparità di trattamento priva di obbiettiva giustificazione , e perciò lesiva del principio
1987-211.txt597597precisazioni di carattere preliminare . anzitutto , sul rapporto tributario in esame non incide la nazionalità statunitense delle due societàcontribuenti. invero , la convenzione conclusa a washington il 30 marzo 1955 tra l italia e gli stati uniti d
1987-283.txt3434con le ordinanze di cui in epigrafe , riguardano la legittimità costituzionale della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delcontribuentein base ad elementi presuntivi . pertanto , ancorché non abbiano tutte lo stesso oggetto normativo , possono essere decise
1987-283.txt135135a norma del quale , se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e circostanze di fatto certi , l ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione
1987-283.txt253253. 3 della costituzione , sotto un duplice profilo : per un verso in quanto darebbe luogo a discriminazioni tracontribuenti, a seconda che gli uffici facciano o meno ricorso agli accertamenti sintetici ; per altro verso in quanto consentirebbe
1987-283.txt891891cui esistenza si palesasse ” per circostanze od elementi di fatto , con speciale riguardo al tenore di vita delcontribuente” . con l emanazione del d.p.r . 29 gennaio 1958 , n . 645 , parimenti , pur restando
1987-283.txt951951imposta complementare , il reddito determinato analiticamente dovesse essere sottoposto a verifica , tenendo conto del tenore di vita delcontribuentee di altri elementi o circostanze di fatto che facessero presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla determinazione
1987-283.txt10031003vero è che , in origine , il ricorso all accertamento induttivo era di regola correlato con gravi inadempienze delcontribuente, configurandosi , in tal guisa , piuttosto con profilo sanzionatorio . ma col tempo si è fatta strada la
1987-283.txt13101310ricorso al metodo induttivo quando ” il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e a circostanze di fatto certi ” . in questa ipotesi ” l ufficio determina sinteticamente
1987-283.txt13611361tali elementi e circostanze ” . pertanto la nuova normativa si discosta dal riferimento al ” tenore di vita delcontribuente” previsto invece dall art . 137 del t.u . del 1958 tenendo conto dell elaborazione giurisprudenziale che , in
1987-283.txt14091409sintetici fossero motivati in base ad indici sicuri di capacità contributiva , sia pure ricavabili dal tenore di vita delcontribuente. l art . 38 del d.p.r . n . 600 del 1973 richiede infatti , espressamente , che a
1987-283.txt16991699, a norma del quinto comma dell art . 38 del d.p.r . n . 600 del 1973 , ilcontribuenteha facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito , in tutto o in parte
1987-283.txt20852085organizzazione statuale , tra di essi certo non potrebbe porsi , qualificandolo diritto naturale e inviolabile , l interesse delcontribuentead una giusta imposizione fiscale . infatti , trovando l imposizione fiscale la sua fonte proprio nell ordinamento dello stato
1987-283.txt22172217a quo , la previsione di accertamenti induttivi , contenuta nella norma impugnata , darebbe luogo a discriminazioni tra icontribuenti, a seconda che i vari uffici finanziari vi facciano o meno ricorso . ma la disposizione dell art .
1987-283.txt22502250ricorso . ma la disposizione dell art . 38 , quarto comma , assicura identità di trattamento a tutti icontribuentiche si trovino in situazioni giuridicamente identiche , prevedendo l obbligo degli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo tutte
1987-283.txt22882288accertamento induttivo tutte le volte che il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e a circostanze di fatto certi . pertanto , la disparità dedotta si palesa non come
1987-283.txt32263226evidenza , da un lato caso per caso la loro razionalità ; dall altro , la garanzia insita per ilcontribuentenella possibilità di dare la prova contraria a quanto presunto per legge ( corte costituzionale 3 luglio 1967 , n
1987-283.txt37763776quale trae titolo la pretesa tributaria , determinata sinteticamente . ne deriva che , fatta salva la possibilità per ilcontribuentedi dimostrare che il reddito proviene da cespiti esenti da imposta , ovvero che è già stato assoggettato a ritenuta
1987-400.txt642642tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro , l imposta fosse ” liquidata separatamente dagli altri redditi delcontribuente, sullo stesso ammontare soggetto all imposta di ricchezza mobile , con l aliquota corrispondente al quoziente della indennità globale
1987-526.txt356356di tutta evidenza come il giudice a quo , chiamato a stabilire la legittimità dell accertamento dell intero reddito delcontribuente, non potesse fare riferimento a una norma , il citato art . 5 , che concerne una situazione profondamente
1988-03.txt331331rilievo che ai sensi del sesto comma dell art . 18 del d.p.r . n . 600 / 73 ilcontribuenteammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario , assume valore decisivo la considerazione che l
1988-160.txt116116secondo i criteri fissati dalla relativa disciplina , e pertanto non consente di tenere conto di eventuali esenzioni spettanti alcontribuentein virtù di altre leggi .
1988-209.txt239239abbia natura privatistica . a ciò concorrono tanto la sua inerenza a un rapporto diverso da quello intercorrente tra ilcontribuentee l amministrazione tributaria , quanto le sue finalità , le quali sono dirette a evitare che le aziende di
1988-209.txt15901590il fatto che l amministrazione , per accertare l esatta corrispondenza delle somme versate a quelle riscosse su delega deicontribuenti, impieghi un lasso di tempo anche consistente , per la durata del quale è tenuta a corrispondere , nell
1988-373.txt10031003pretese ragioni d equità , giacché , a parte ogni altra , intuitiva considerazione , è evidente come sia ilcontribuentestesso a decidere spontaneamente di tenere in deposito le merci destinate alla circolazione commerciale , sicché il rischio , che
1988-373.txt10941094è noto , nell idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta , correlata non già alla concreta capacità del singolocontribuente, bensì al presupposto economico al quale l obbligazione è collegata . quando tale presupposto sussista e sia , come
1988-373.txt11641164di legge , ad escludere la sussistenza dell indicato presupposto . conseguentemente risulta del tutto irrilevante che in concreto ilcontribuenteconsegua o no l utilità sperata , restando inalterato , per quanto si è detto , il rapporto tributario .
1988-471.txt857857tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro , l imposta fosse ” liquidata separatamente dagli altri redditi delcontribuente, sullo stesso ammontare soggetto all imposta di ricchezza mobile , con l aliquota corrispondente al quoziente dell indennità globale
1988-471.txt19501950lavoro subordinato , ai fini dell assoggettamento all imposta complementare , ma questa era liquidata separatamente dagli altri redditi delcontribuente, con l aliquota corrispondente al quoziente dell indennità globale percepita , divisa per il numero degli anni di servizio
1988-575.txt5959/ 8 / 2 , al fine di agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria , prevedeva che ilcontribuentepotesse presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o rettificare in aumento quelle già presentate . al riguardo distingueva
1988-575.txt135135caso ( art . 19 , per le imposte dirette , e 28 , per le imposte indirette ) icontribuentipotevano definire automaticamente le pendenze mediante la presentazione della dichiarazione integrativa ed il versamento della maggiore imposta secondo la misura
1988-575.txt184184( art . 16 , per le imposte dirette , e 26 , per le imposte indirette ) , icontribuenti, per definire la loro posizione , potevano soltanto ottenere una riduzione dell onere indicato nell atto di accertamento .
1988-575.txt314314presentazione della dichiarazione integrativa ) l accertamento tributario d ufficio , così determinando una irragionevole disparità di trattamento fra icontribuenti, che avessero ricevuto o no l accertamento stesso , nonché lesiva dei principi costituzionali del buon andamento e della
1988-575.txt407407con una formulazione non dissimile da quella della norma impugnata , discriminava irrazionalmente , per le imposte dirette , tracontribuentiin relazione al potere di accertamento rimesso alla p.a . ( sent . n . 175 del 1986 ) .
1988-575.txt507507possesso degli elementi necessari per l accertamento tributario e , ciò nonostante , avesse l ingiustificato potere di discriminare icontribuenti, ponendoli in condizione di fruire diversamente del c.d . condono tributario . questo indispensabile presupposto logico giuridico non può
1988-959.txt418418obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi , per la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti icontribuentiin seno alla collettività nazionale ( sent . n . 14 del 1975 ) : con la conseguenza di doversi
1989-184.txt414414dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una distinta dichiarazione la richiamata pronuncia ha rilevato che è rimesso aicontribuenti, nelle due particolari situazioni sopradescritte , la libera scelta di avvalersi dell uno o dell altro sistema attraverso la
1989-428.txt352352aggio per tutto il territorio dello stato , allo scopo di garantire l essenziale identità di trattamento di tutti icontribuentiin seno alla collettività nazionale ( cfr . sentt . n . 959 del 1988 cit . e n .
1989-428.txt760760in proposito si rinviene , nei lavori preparatori e nella stessa formulazione della normativa impugnata , a situazioni specifiche deicontribuentisiciliani . esse , non essendo toccate dal contributo contestato , non vengono a diversificarsi in alcun modo da quella
1989-428.txt782782. esse , non essendo toccate dal contributo contestato , non vengono a diversificarsi in alcun modo da quella deicontribuentinazionali . risulta , così , rispettato l omogeneo , unitario trattamento , prescritto nei confronti di tutti i cittadini
1989-451.txt930930ottobre 1972 n . 638 , quale giudice di terzo grado , sicché sembra potersi dedurre che il ricorso delcontribuentedovrà essere proposto direttamente innanzi all autorità giudiziaria ordinaria .
1989-50.txt470470effetti riguardano anche la generalità dei cittadini , nonché ai principi di universalità ed eguaglianza , onde la posizione delcontribuentenon è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto . la generale conoscenza delle controversie tributarie può giovare
1989-579.txt231231pretendendo di ravvisarvi un riferimento al reddito ricavabile , così creandosi disparità di trattamento nell ambito del territorio nazionale fracontribuentiappartenenti a diversi comuni e , nell ambito di ciascuno di questi , tra coloro la cui attività produttiva è
1989-82.txt236236, onde situazioni sostanzialmente identiche ( in quanto in tutte e tre le ipotesi descritte identico è il comportamento delcontribuente) sono in tal modo disciplinate in maniera difforme . 2 . analoghe questioni sono sollevate con ordinanza ( r.o
1989-84.txt547547testé evidenziata , risultando certamente agevolata , da una maggiore razionalità della disciplina , la correttezza del rapporto tra ilcontribuenteed il sistema impositivo .
1990-103.txt492492ugualmente in ritardo all ufficio distrettuale competente . sostiene il giudice a quo che , mentre nel primo caso ilcontribuentesubisce la sanzione per il ritardo ( che , nel caso più grave , è addirittura equiparato alla omessa dichiarazione
1990-103.txt593593, mentre nel primo caso non può negarsi che a determinare la situazione concorre l inosservanza , da parte delcontribuente, dell obbligo di presentare la dichiarazione all ufficio distrettuale competente , nel secondo caso , quando cioè il contribuente
1990-103.txt613613contribuente , dell obbligo di presentare la dichiarazione all ufficio distrettuale competente , nel secondo caso , quando cioè ilcontribuentesi sia avvalso della facoltà di presentarla ad uno degli altri uffici pubblici abilitati a riceverla , nessuna negligenza potrebbe
1990-103.txt681681ufficio distrettuale competente dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell ufficio cui la dichiarazione sia stata presentata dalcontribuente, non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione quando , presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla
1990-11.txt60601977 , n . 114 ) , nella parte in cui ” non prevede la deducibilità dal reddito complessivo delcontribuentedell onere delle spese di spedalità dovute a norma dell art . 1 della legge 3 dicembre 1931 , n
1990-11.txt139139artt . 2 e 38 della costituzione anche quando , come nel caso oggetto del giudizio a quo , ilcontribuenteabbia corrisposto spontaneamente per una parente di terzo grado le rette di ricovero in una casa di cura . 2
1991-144.txt5050n . 853 , convertito in legge 17 febbraio 1985 n . 17 ( che sanziona penalmente la condotta deicontribuentii.v.a . in regime forfettario i quali , in caso di omessa fatturazione di acquisti da loro effettuati , non
1991-144.txt100100con l art . 3 della costituzione per l irragionevole disparità di trattamento che si viene a creare fra icontribuentiin regime d i.v.a . forfettario e quelli in regime ordinario , non essendo prevista per i primi a differenza
1991-144.txt223223valore aggiunto , ha previsto come reato contravvenzionale ( all art . 2 , ventiseiesimo comma ) la condotta deicontribuentii quali avvalendosi ( in quanto esercenti arti o professioni o imprese commerciali che si giovino della contabilità semplificata di
1991-144.txt409409pena dell arresto fino a due anni o dell ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell anno ilcontribuenteabbia effettuato acquisti senza applicazione dell imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire ; ove
1991-144.txt511511stata l opzione del legislatore allorché ha represso una similare , ma non analoga , condotta illecita : quella deicontribuentiin regime ordinario d i.v.a . i quali effettuino cessione di beni o prestazioni di servizi omettendone la fatturazione .
1991-144.txt10951095giustificata , sotto il profilo sia della ragionevolezza in sé , sia del raffronto con la diversa disciplina relativa alcontribuentein regime ordinario , la previsione di un meccanismo punitivo maggiormente dissuasivo da parte della normativa denunziata , la quale
1991-168.txt566566del d.p.r . n . 131 del 1986 ha , sì , previsto una retroattività delle disposizioni più favorevoli aicontribuentiin esso contenute , ma l ha condizionata alla sussistenza di determinati presupposti ; ha infatti prescritto che tali disposizioni
1991-168.txt23782378limiti in cui quest ultimo , non avendo piena efficacia retroattiva , non ha sanato ogni situazione pregressa , ilcontribuentepoteva opporre all amministrazione statale la diretta applicabilità della norma comunitaria contenuta nella direttiva citata ed il giudice adito in
1991-219.txt1062106298 d.p.r . n . 602 del 1973 in ipotesi di avvicendamento nella rappresentanza o di dichiarazione di fallimento delcontribuente( ipotesi per le quali questa corte , nella citata ordinanza n . 246 del 1989 , ha già escluso
1991-258.txt586586imputati per reati comuni e per reati fiscali , condizionerebbe il pieno esplicarsi del diritto di difesa e porrebbe ilcontribuentenell alternativa o di rinunciare al ricorso alle commissioni tributarie per avere pienezza di difesa nel giudizio penale , o
1991-423.txt351351che valgono le considerazioni in generale della richiamata sentenza n . 44 secondo cui l aver assoggettato determinate categorie dicontribuenti, obiettivamente determinate , al pagamento dell imposta in parola non risultava , per ciò stesso , in violazione dei
1991-494.txt8278271984 , in questo modo il legislatore ha esteso l applicabilità della nuova disciplina anche ai casi in cui ilcontribuentenon avesse ancora iniziato il giudizio dinanzi al giudice tributario , ma avesse tempestivamente esperito le procedure amministrative che ne
1992-120.txt288288: a ) l art . 3 della costituzione , ponendo in identica situazione , sul piano fiscale , ilcontribuentecondannato in sede penale e quello invece assolto ; b ) gli artt . 24 e 53 della costituzione ,
1992-120.txt314314quello invece assolto ; b ) gli artt . 24 e 53 della costituzione , in quanto , impedendo alcontribuenteassolto in sede penale di far valere nel processo tributario , rispetto a qualsiasi atto di natura impositiva , il
1992-120.txt11321132sostituito dall art . 7 del d.p.r . 3 novembre 1981 , n . 739 . tale disposizione consente alcontribuentedi impugnare l accertamento che egli assuma difforme dai fatti ritenuti nel giudicato penale entro i termini previsti dalle norme
1992-120.txt12441244congiuntamente invocati sotto questo profilo nell ordinanza di rinvio , perché la norma impugnata salvaguarda il diritto di difesa delcontribuentee quindi la possibilità di far valere le sue ragioni , anche in relazione al rispetto del principio della capacità
1992-120.txt15091509possa riguardare anche la questione concernente l art . 16 ora in esame ) , perché la possibilità per ilcontribuentedi far valere , con ricorso alla commissione tributaria , le sue ragioni fondate sul giudicato penale che abbia accertato
1992-120.txt15681568, sostenuto dal giudice a quo , secondo cui le norme denunciate porrebbero sullo stesso ” piano fiscale , ilcontribuentecondannato in sede penale e quello invece assolto ” . 4 . 3 . quanto infine all art . 97
1992-120.txt16471647valevole anche per l amministrazione finanziaria il principio dell obbligo di conformarsi al giudicato , ed una volta che alcontribuenteè data possibilità di far valere entro termini congrui di decadenza le proprie ragioni dinanzi alle commissioni tributarie , non
1992-143.txt100100imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria ) , nella parte in cui non prevede che anche gli eredi deicontribuentideceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possano presentare , entro il 15 settembre 1983 ,
1992-143.txt153153dante causa , per sospetta violazione del principio di eguaglianza atteso che tale beneficio è previsto per gli eredi deicontribuentideceduti nel medesimo periodo , i quali possono presentare , entro il suddetto termine del 15 settembre 1983 , la
1992-143.txt300300e all imposta locale sui redditi ( e relative addizionali ) l art . 14 prevede la possibilità per icontribuentidi presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quella eventualmente omessa ovvero per rettificare in aumento quella già presentata ;
1992-143.txt530530sulle successioni e donazioni , nonché all imposta comunale sull incremento di valore degli immobili , la possibilità per ilcontribuentedi definire automaticamente le pendenze tributarie presentando apposita richiesta e versando un supplemento di imposta determinato alla stregua di parametri
1992-143.txt674674integrativa irpeg in caso di fusione di società ; aggiunge poi , nell ultimo periodo , che gli eredi deicontribuentideceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa , relativamente alle imposte
1992-143.txt873873. per le imposte sui redditi ha in generale contemplato che tutti i termini pendenti alla data della morte delcontribuenteo scadenti entro quattro mesi da essa , compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per
1992-143.txt981981stabilisce che gli obblighi derivanti a norma del medesimo decreto ( istitutivo dell i.v.a . ) dalle operazioni effettuate dalcontribuentedeceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla data della morte del contribuente stesso , ancorché i relativi
1992-143.txt996996) dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi entro tre mesi dalla data della morte delcontribuentestesso , ancorché i relativi termini siano scaduti da non oltre sei mesi prima di tale data . tale disciplina
1992-143.txt12051205convertito in legge n . 516 del 1982 ) ha ritenuto di non dar rilievo al fatto del decesso delcontribuente; successivamente ( con il d . l . n . 916 del 1982 , convertito in legge n .
1992-143.txt124812481983 ) ha preso in considerazione solo le imposte dirette prevedendo una proroga dei termini in favore degli eredi delcontribuente; nulla invece ha previsto per l iva , come anche per le altre imposte indirette . ed anche il
1992-143.txt14011401terzo comma ) tre distinte ipotesi di proroga del termine per presentare la dichiarazione integrativa in caso di decesso delcontribuenteavvenuto quattro mesi prima della scadenza del termine stesso . nulla è invece previsto in favore degli eredi dei contribuenti
1992-143.txt14211421contribuente avvenuto quattro mesi prima della scadenza del termine stesso . nulla è invece previsto in favore degli eredi deicontribuentiin caso di imposta di registro , ipotecarie e catastali , imposta di successione e donazione , nonché di imposta
1992-144.txt24932493ordine giuridico , per decadenze o preclusioni ) , che l amministrazione finanziaria eventualmente incontri nell accertamento dei redditi deicontribuenti, non ridondino in ingiustificato vantaggio in sede di ammissione al particolare beneficio di cui si tratta per chi di
1992-177.txt670670azione di accertamento o di riscossione dell amministrazione medesima , ma anche i termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deicontribuentie di altre prescrizioni a carattere formale poste a carico degli stessi . quindi la proroga è bilateralmente orientata nel
1992-177.txt703703. quindi la proroga è bilateralmente orientata nel senso che opera sia a favore dell amministrazione finanziaria , che deicontribuenti. mentre la circostanza che al riscontro del presupposto di fatto da cui discende la proroga dei termini sia preposta
1992-178.txt869869fondatezza della censura di violazione dell art . 3 della costituzione ) delle infrazioni poste a raffronto rispettivamente ascrivibili alcontribuenteod al sostituto d imposta .
1992-396.txt140140diritto al rimborso ; c ) con l art . 3 cost . , per la differenza di trattamento tracontribuenti, a seconda che i presupposti giuridici del rimborso si siano maturati entro , ovvero oltre , i diciotto mesi
1992-396.txt284284dovuto pagare l imposta accertata . secondo il giudice a quo , in tale momento sarebbe sorto il diritto delcontribuentea ripetere l imposta erroneamente versata nel 1981 . tale diritto , però , non sarebbe stato azionabile , essendo
1992-396.txt482482, ma sono coevi al pagamento , per la sua natura d ” indebito ” ab origine , avendo ilcontribuentecorrisposto un imposta non dovuta in relazione al periodo di riferimento dell erogazione . si poteva quindi chiederne la restituzione
1993-05.txt591591annullato l avviso di accertamento con cui l amministrazione finanziaria faceva valere un assunta evasione d imposta da parte delcontribuente, il giudicato tributario , così formatosi , è come esattamente ritiene la corte d appello rimettente preclusivo di un
1993-05.txt707707cui in narrativa ha seguito una duplice direttrice , perché ne è risultato talora ampliato il diritto di difesa delcontribuenteimputato , talaltra esteso l esercizio dell azione penale del pubblico ministero . mette conto da una parte ricordare come
1993-07.txt591591n . 43 del 1988 cit . non possa in quanto scorporato dal tributo e posto ad esclusivo carico delcontribuentedal sesto comma del medesimo art . 61 , essere considerato elemento accessorio del tributo riscosso , con la conseguente
1993-07.txt909909alcun modo compromesso dalla denunciata inesistenza del privilegio , sia perché l eventuale mancata percezione del compenso a carico delcontribuentecostituisce per il concessionario del servizio riscossione un rischio di impresa , preventivato ed accettato come costo della concessione ,
1993-09.txt4242. 20 gennaio 1990 ed attuata con successivo decreto del 27 settembre 1991 , in un giudizio promosso da uncontribuenteper far dichiarare , previa disapplicazione dei riferiti atti generali , nulla o comunque inefficace la maggior rendita per l
1993-09.txt797797peraltro , anche le decisioni giurisprudenziali che , discostandosi dal ricordato indirizzo , concludono per la inammissibilità dei ricorsi delcontribuente, a tale soluzione pervengono in considerazione della non ravvisabilità allo stato di un provvedimento riconducibile ad uno di quelli
1993-233.txt631631loro ammontare ” . indubbiamente , ai sensi del sistema vigente , può verificarsi il distorto fenomeno fiscale lamentato dalcontribuentee che ha indotto la commissione tributaria a sollevare d ufficio la questione di costituzionalità . se , invero ,
1993-233.txt821821. le distorte e illogiche conseguenze ora cennate potrebbero essere evitate se l agevolazione fiscale fosse chiaramente disponibile dall istitutocontribuente, nel senso che essa fosse concessa solo se richiesta o , una volta richiesta o concessa , fosse rinunziabile
1993-233.txt887887, in quanto connessa alla natura di quei determinati mutui , discenda in qualche modo automaticamente dalla dichiarazione fatta dalcontribuente. ed in ogni caso , anche se la norma si interpretasse nel senso di presupporre una domanda , sia
1993-233.txt915915se la norma si interpretasse nel senso di presupporre una domanda , sia pure implicita , da parte dell istitutocontribuente, sarebbe arduo ritenere che tale implicita richiesta possa essere ritrattata in sede di quella dichiarazione integrativa prevista dalla legge
1993-239.txt106910691983 e n . 134 del 1982 ) , secondo cui la deducibilità dal reddito di determinati oneri sostenuti dalcontribuente( come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la
1993-239.txt14041404nella sua discrezionalità , dettare misure atte a prevenire l inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte delcontribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza ; il che non accade nella specie . ritenuto , quindi
1993-411.txt13321332si evince dall insieme delle sue disposizioni , che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte deicontribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento , nonché sulle modalità
1993-480.txt322322un dubbio di violazione degli artt . 3 ( sotto il duplice profilo della irragionevolezza e disparità di trattamento tracontribuentiin relazione all importo del tributo dovuto ) , 53 , 97 della costituzione . con riferimento alla normativa nazionale
1993-480.txt361361normativa nazionale , si assumono violati oltre l art . 3 ( sotto l ulteriore profilo di una disparità tracontribuentiin relazione all elemento della rispettiva residenza in una od altra regione ) e l art . 97 anche l
1993-480.txt14811481concessionario del servizio di riscossione dei tributi è ( senza contestazioni sul piano della legittimità ) posto a carico delcontribuente, che a quel servizio ha dato causa con il suo inadempimento all obbligo di una veritiera e precisa denuncia
1993-480.txt17301730l equilibrio economico ” . e resta , per l effetto , anche esclusa l ipotizzata discriminazione in danno delcontribuentechiamato a corrispondere un compenso di importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto in ruolo , proprio in
1993-500.txt37693769, senza indici concretamente rivelatori di capacità contributiva , mancante di criteri per l individuazione dell effettiva utilità per icontribuentie soprattutto senza le garanzie previste nel normale sistema fiscale ; b ) si prevederebbe una gestione fuori bilancio ,
1994-127.txt434434si evince dall insieme delle sue disposizioni , che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte deicontribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento , nonché sulle modalità
1994-18.txt279279è avvenuto pochi mesi dopo l entrata in vigore del decreto legge n . 90 del 1990 , ed altricontribuentiche , in relazione agli stessi anni d imposta , abbiano ricevuto l avviso di accertamento ed una iscrizione a
1994-18.txt727727fasi del contenzioso si sono verificate ( per i più vari motivi ) in un tempo più breve per uncontribuente( e per quel che qui interessa prima del maggio 1990 ) rispetto ad un altro , pur con riguardo
1994-263.txt360360repete , differendo al periodo di imposta successivo all entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità da parte deicontribuentidi recuperare quanto eventualmente pagato in più e il relativo contenzioso . 2.2 . le ordinanze predette sollevano le seguenti
1994-263.txt798798, nella parte in cui prevede che ” fino al 31 dicembre 1993 resta fermo per i comuni e icontribuentil effetto di cui al primo comma , terzo periodo , dell art . 2 del citato decreto legge n
1994-263.txt12321232rivalutabili sulla base di parametri non pertinenti e comunque non attendibili , venendo a colpire il patrimonio immobiliare lordo delcontribuente, anziché il reddito effettivamente ritraibile dal medesimo ; nonché contrastino con : a ) l art . 3 della
1994-263.txt12581258ritraibile dal medesimo ; nonché contrastino con : a ) l art . 3 della costituzione , discriminando illegittimamente icontribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili , senza tener conto di altre possibili espressioni di ricchezza
1994-263.txt13781378il principio della capacità contributiva , in quanto ” viene squilibrata la stessa capacità di contribuzione a tutto danno delcontribuenteproprietario di immobili , senza considerazione alcuna in ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali cespiti ; ciò
1994-263.txt289028901 gennaio 1992 ove fossero risultate inferiori a quelle stabilite col decreto ministeriale 27 settembre 1991 . di ciò icontribuentiavrebbero tenuto conto nella dichiarazione dei redditi da presentare per il 1993 , secondo criteri indicati sempre dal predetto art
1994-263.txt29612961determinarsi una articolata e complessa disciplina non priva di farraginosità , in spregio alla chiarezza dei rapporti fra fisco econtribuenti, per effetto della quale : a ) dal 1995 dovrebbero entrare in vigore i nuovi estimi , in attuazione
1994-263.txt33093309l ammontare del reddito , non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo delcontribuente( sentenza n . 159 del 1985 ) . quanto agli altri profili dedotti , la corte osserva come ,
1994-263.txt40514051i criteri previsti a decorrere dal 1995 , risultino inferiori a quelli già vigenti per gli anni precedenti , ilcontribuentepossa tenerne conto ai fini della imposta personale che dovrà essere pagata a partire dal 1992 . come già rilevato
1994-263.txt42654265pagamento di un tributo quale presupposto indefettibile dell esperibilità dell azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto delcontribuente, mediante l accertamento giudiziale dell illegittimità del tributo stesso . 7 . 3 . neppure fondata è la doglianza
1994-263.txt49274927oggetto di censura , dispone che ” fino al 31 dicembre 1993 , resta fermo per i comuni e icontribuentil effetto di cui al primo comma , terzo periodo , ” del decreto legge n . 16 del 1993
1994-263.txt54295429sotto molteplici profili , attinenti all incidenza dell imposta sul patrimonio immobiliare lordo anziché sul reddito , alla discriminazione fracontribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili , alla mancata considerazione degli oneri e passività nonché della
1994-272.txt585585di opportunità , e , tra l altro , come rilevato dall avvocatura dello stato , tendenzialmente più favorevole alcontribuente, la scelta di tale regime ( che non potrebbe , comunque , essere assunta quale valido tertium comparationis ,
1994-272.txt750750di capitali ed enti , anche se non esercitino attività commerciali , emerge dallo stesso confronto tra le categorie dicontribuenti, soggetti rispettivamente ad imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche , nonché dalla differente natura delle
1994-272.txt11571157è questione , calcolata su di un reddito effettivamente percepito , e poi riferita all imposta sul reddito complessivo delcontribuente. è , dunque , garantito il rispetto del principio costituzionale richiamato dal giudice a quo , sia sotto il
1994-306.txt571571quo ad uno dei casi contemplati dalla legge successivamente emanata e , conseguentemente , della facoltà o meno per ilcontribuentedi avvalersi , nonostante la definizione della pendenza ai sensi del precedente decreto legge n . 83 del 1991 ,
1994-315.txt12341234contrario a quanto testé osservato , possa valere l argomento della mancanza di una facoltà di prova da parte delcontribuentecirca la sorte che , nel frattempo , possano aver subito le plusvalenze in termini di reimpiego o di consumo
1994-315.txt12961296costituzione ha carattere oggettivo , perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi delcontribuente( sentenza n . 143 del 1982 ) . ne consegue che , se la capacità contributiva è da intendere
1994-315.txt13331333contributiva è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta , correlata non già alla concreta situazione del singolocontribuente, bensì al presupposto economico al quale l obbligazione è collegata , non può non essere indifferente la sorte che
1994-315.txt13721372sorte che possano aver subito medio tempore i ricavi conseguiti . difatti , la prova che eventualmente venisse fornita dalcontribuentecirca la non più presente disponibilità in concreto della somma realizzata , a causa dell avvenuto consumo o del reimpiego
1994-358.txt154154, limitando al solo caso dei beni dotali la proponibilità dell opposizione al pignoramento esattoriale da parte del coniuge delcontribuente, sarebbe manifestamente illogica e priva di ogni raccordo con la riforma del diritto di famiglia ( legge 19 maggio
1994-358.txt461461dell opposizione all esecuzione esattoriale da parte del coniuge del debitore per beni mobili pignorati nella casa di abitazione delcontribuenteè stata più volte esaminata dalla corte , che ha colto la ragione di questa preclusione , inquadrata nel sistema
1994-358.txt760760costituzione ) . l illogicità della preclusione , posta dalla norma denunciata , sarebbe palese nel caso del coniuge delcontribuentemoroso , che non può proporre opposizione neppure quando siano stati pignorati beni di sua proprietà , per i quali
1994-358.txt947947di beni che , con certezza e senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . l esigenza è piuttosto quella di riscuotere con speditezza le imposte non pagate , procedendo all espropriazione dei
1994-364.txt8484i giudizi per i quali sia stata fissata l udienza di discussione sono sospesi nell udienza medesima a richiesta delcontribuenteche dichiari di volersi avvalere delle disposizioni ” in tema di condono tributario , ridurrebbe alla data dell udienza i
1994-364.txt225225i giudizi per i quali sia stata fissata l udienza di discussione siano sospesi nell udienza medesima a richiesta delcontribuenteche dichiari di volersi avvalere della facoltà di chiedere il condono tributario . nel sistema delineato dal legislatore , è
1994-364.txt309309denunciata , lungi dal ridursi , resta , infatti , quello stabilito , in via ordinaria , per tutti icontribuenti, come è dato evincere dal secondo periodo dello stesso art . 34 , quinto comma . successivamente alla predetta
1994-364.txt419419solo ad ottenere la sospensione del giudizio , fermo restando che , fino alla scadenza del termine ordinario , questocontribuentepuò ancora decidere se presentare o meno la dichiarazione integrativa , onde nessuna disparità di trattamento egli subisce , sotto
1994-365.txt193193potere legislativo , ” atteso che la cognizione piena del rapporto ( tributario ) è pacificamente ammessa a favore delcontribuente, il quale può introdurre nel processo nuovi fatti , con le relative prove ” ; b ) per violazione
1994-365.txt350350tributari dalle singole leggi di imposta ” . la commissione tributaria centrale , investita di un ricorso nel quale ilcontribuente, fra i motivi di impugnazione , deduceva la violazione dell art . 112 del codice di procedura civile ,
1994-365.txt560560. con una prospettazione non priva di problematicità ma , in fondo , adesiva all opzione ermeneutica proposta dallo stessocontribuente, il remittente ritiene che la tesi secondo la quale il giudice , una volta verificata la illegittimità dell atto
1994-365.txt652652essa stessa abbia avuto occasione , già da tempo , di prendere posizione sul tema affermando che il ricorso delcontribuente, ancorché formalmente diretto all atto impositivo , investe in realtà la sussistenza e l entità dell obbligazione tributaria ,
1994-38.txt17531753spontaneamente alle soluzioni che oggi risultano espressamente codificate dal legislatore . si fornisce così base testuale ai comportamenti tenuti daicontribuentiove essi siano conformi anche alla nuova normativa , definendo pertanto legislativamente i dubbi connessi all interpretazione dell anzidetta disciplina
1994-38.txt18861886non dalla norma legislativa che vigeva al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi , bensì dal comportamento del singolocontribuente, a seconda che abbia incluso o meno gli interessi nella dichiarazione . ciò comporterebbe un risultato non consono al
1994-38.txt20202020di una limitata retroattività volta a conferire certezza ai comportamenti che avevano trovato formalizzazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalcontribuentesulla base di un interpretazione delle norme all epoca vigenti che lo stesso contribuente aveva reputato attendibile .
1994-38.txt20342034nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente sulla base di un interpretazione delle norme all epoca vigenti che lo stessocontribuenteaveva reputato attendibile .
1994-97.txt177177irrazionale ed ingiusta l equiparazione quoad poenam di due ipotesi di cui , la prima , imputabile a responsabilità delcontribuenteper dolo o colpa grave , e la seconda riferibile solo a ” insufficiente attenzione o soltanto per obbiettiva difficoltà
1995-107.txt310310commisurato , senza limite di massimale , al reddito dichiarato ed imponibile ai fini irpef , realizzerebbe rispetto agli altricontribuentie rispetto , altresì , agli stessi ” non mutuati ” per i versamenti richiesti relativamente agli anni precedenti ed
1995-107.txt728728, peraltro , anche nell ordinanza in epigrafe che , nel prospettare una disparità di trattamento ” rispetto agli altricontribuenti” , non indica puntualmente , né si vede come potrebbe farlo , un vero e proprio tertium comparationis ,
1995-14.txt185185a distanza di oltre due anni dalla data in cui il cespite sottoposto a tassazione è affluito nel patrimonio delcontribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di una certa capacità contributiva ” . osserva , altresì , l ordinanza che gli
1995-143.txt967967riscossione dell imposta medesima . nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni delcontribuente( cfr . sentenza n . 574 del 1988 ) , la norma denunciata assume i saldi contabili , alla
1995-143.txt16751675della doglianza discende dall errato presupposto interpretativo dal quale il remittente muove , consistente nel riferire la previsione normativa aicontribuenti, anziché alle aziende di credito , tenute ad operare la ritenuta , per l appunto , sui saldi risultanti
1995-19.txt231231incongruenza della normativa di cui trattasi vengono rilevati , dall ordinanza , nel fatto di precludere al concorrente extraneus noncontribuentela facoltà di presentare dichiarazione integrativa e di fruire in tal modo della causa estintiva del reato , non senza
1995-19.txt279279suddetta facoltà venisse riconosciuta , l interessato dovrebbe comunque versare un imposta già assolta attraverso la dichiarazione integrativa presentata dalcontribuente. 2 . la questione non è fondata . la norma sospettata di incostituzionalità , e cioè l art .
1995-19.txt419419, ” a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che ilcontribuenteo chiunque altro , avendone interesse , presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l intero periodo ovvero definisca il
1995-19.txt493493” , che ” consente la presentazione della dichiarazione integrativa solo a soggetti qualificati in virtù del loro status dicontribuente, attuale o pregresso ” , traendone la conseguenza che il sistema della legge sia tale da non consentire di
1995-19.txt534534fruire dell amnistia al concorrente nel reato , pur a fronte dell avvenuta definizione della pendenza tributaria ad opera delcontribuente. osserva al riguardo la corte che , nell ambito di specifiche normative quali quella qui in esame , fra
1995-19.txt821821pur essendo l amnistia condizionata alla presentazione di dichiarazione integrativa ovvero alla definizione del periodo di imposta ad opera delcontribuenteo di chiunque vi abbia interesse , l oggettività del presupposto indicato dalla legge non autorizza a ritenere che il
1995-19.txt955955ritenere che dell amnistia non possano comunque beneficiare , pur in presenza della definizione della pendenza tributaria ad opera delcontribuente, i concorrenti nel reato che non siano essi stessi contribuenti , sia a ritenere , così come il giudice
1995-19.txt966966presenza della definizione della pendenza tributaria ad opera del contribuente , i concorrenti nel reato che non siano essi stessicontribuenti, sia a ritenere , così come il giudice remittente adombra in via meramente ipotetica , che essi possano beneficiarne
1995-19.txt10391039di chi possa reputarsi legittimato alla definizione della pendenza tributaria , a fronte di una legge che parla sia delcontribuentesia di chi ” avendone interesse ” ponga in essere i relativi adempimenti , va rammentato , traendo spunto da
1995-19.txt12041204del d.p.r . 20 gennaio 1992 , n . 23 , anche il caso del concorrente estraneo , quando ilcontribuenteabbia provveduto a definire la pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo vi della legge 30 dicembre 1991
1995-309.txt194194prevedendo la possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate con efficacia retroattiva , sottopone medio tempore ilcontribuentead una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva ; gli artt . 3 e 53 per la discriminazione tra il
1995-309.txt215215ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva ; gli artt . 3 e 53 per la discriminazione tra ilcontribuenteche avrà gli estimi confermati e il contribuente che avrà gli estimi ridotti e , quindi , realizzerà un credito
1995-309.txt223223; gli artt . 3 e 53 per la discriminazione tra il contribuente che avrà gli estimi confermati e ilcontribuenteche avrà gli estimi ridotti e , quindi , realizzerà un credito nei confronti dell erario ; gli artt .
1995-309.txt13791379ulteriori doglianze vengono avanzate con riferimento agli artt . 3 e 53 della costituzione , assumendo la discriminazione di queicontribuentiche , effettuando esborsi per somme che risultino , in seguito , eccedenti il dovuto , maturino un credito nei
1995-309.txt14231423; nonché in riferimento agli artt . 3 e 24 della costituzione in relazione all onere , imposto ai medesimicontribuenti, di intraprendere le procedure di rimborso . a parte l improprio riferimento all art . 24 della costituzione ,
1995-318.txt10041004presupposto evidentemente accolto dal legislatore che tale organo possa , meglio di ogni altro , valutare comparativamente la posizione delcontribuentee l interesse dello stato alla riscossione , nel quadro dell andamento complessivo dell attività tributaria . al tempo stesso
1995-318.txt15751575atto di accertamento , per un terzo dell imposta corrispondente all imponibile o al maggiore imponibile accertato . ove ilcontribuenteabbia prodotto ricorso esse sono iscritte fino alla concorrenza della metà dopo la decisione della commissione di primo grado ;
1995-318.txt19101910giudice tributario di sospendere l esecuzione dell atto , quando da questo possa derivare un danno grave ed irreparabile alcontribuente( artt . 47 e 71 del predetto decreto legislativo ) . a seguito dell accoglimento della questione nei sensi
1995-321.txt569569della costituzione . 4 . la corte d appello considera preliminarmente che la norma impugnata per le dichiarazioni presentate dalcontribuentenella vigenza della disciplina sul cumulo dei redditi familiari consente espressamente all amministrazione finanziaria di agire esecutivamente anche nei confronti
1995-321.txt15831583corte ( sentenza . n . 45 del 1964 ) che ” per capacità contributiva s intende l idoneità delcontribuentea corrispondere la prestazione coattivamente imposta , e tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta
1995-321.txt16071607prestazione coattivamente imposta , e tale idoneità deve porsi in relazione , non già con la concreta capacità di ciascuncontribuentema col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell obbligazione tributaria ” .
1995-377.txt103103attività di cui agli artt . 24 e 30 censurati , verrebbe a sostanziare una disparità di trattamento tra icontribuentiche traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni e gli altri contribuenti assoggettati alla possibilità di accertamento sintetico
1995-377.txt117117una disparità di trattamento tra i contribuenti che traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni e gli altricontribuentiassoggettati alla possibilità di accertamento sintetico , con conseguente violazione dell art . 3 della costituzione . sarebbe , altresì
1995-377.txt611611quella parte di reddito imponibile che non sia stata dichiarata . tuttavia , se il reddito ” fondatamente attribuibile alcontribuentein base ad elementi e a circostanze di fatto certi ” ( art . 38 , quarto comma , del
1995-377.txt772772a seconda dei casi , o per l amministrazione finanziaria in ipotesi di anno di crisi , ovvero per ilcontribuentenelle annualità più fertili . in tale ultimo caso , infatti , il maggiore reddito ( rispetto a quello risultante
1995-377.txt995995o di interventi legislativi speciali . 3 . sulla base delle predette considerazioni consegue che il tenore di vita delcontribuente” sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ” non può dare luogo ad ulteriori accertamenti , ove si tratti di reddito
1995-377.txt10681068prova dell esistenza di altre o diverse fonti reddituali . in altri termini , ove la capacità di spesa delcontribuentemanifesti il possesso di un reddito superiore a quello ” effettivo ” realmente conseguito nell esercizio delle attività agricole e
1995-377.txt11351135legittimo l accertamento sintetico in ” base ad elementi e circostanze di fatto certi ” , salva la facoltà delcontribuentedi fornire la prova della provenienza del maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente , di cui al richiamato art .
1995-410.txt12201220menzionato comma 9 , che la questione sarebbe irrilevante in quanto , nella specie , le somme risultano percepite daicontribuentinel 1992 e cioè dopo l entrata in vigore della legge . a dire il vero , l ordinanza da
1995-430.txt238238; b ) con l art . 16 della costituzione , perché renderebbe difficile , se non impossibile , alcontribuentecircolare , nei giorni di scadenza dei pagamenti , obbligandolo a maggiori spese per far sì che si trovi nella
1995-430.txt968968in vista di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi della riscossione . l obbligo imposto alcontribuentedi effettuare il versamento iva nelle sole aziende di credito site nella circoscrizione territoriale dell ufficio competente , con il
1995-444.txt8383sul reddito ) , non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento dei mobili posti nella casa di abitazione delcontribuentedebitore , sia in contrasto con gli artt . 24 , secondo comma ( recte : primo comma ) ,
1995-444.txt289289esattoriale , da parte del coniuge del debitore , in relazione ai beni mobili posti nella casa di abitazione delcontribuente, sono stati più volte proposti ed esaminati dalla corte , che ha colto la ragione di questa regola cui
1995-444.txt623623anche mediante l espropriazione di beni che , con certezza e senza rischio di fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . l esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari è soddisfatta dall espropriazione dei beni mobili che , per
1995-444.txt715715essere , per il coniuge del debitore , più rigorose rispetto a quelle previste per chi non sia legato alcontribuenteda alcun vincolo . ma anche in un quadro normativo che differenzi , con un ampiezza che il legislatore può
1995-444.txt11621162beni che , senza il rischio di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale attraverso fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . a questa condizione rispondono i beni pervenuti al coniuge per atto pubblico di donazione , quando tale atto
1995-444.txt12501250, del d.p.r . n . 602 del 1973 , nella parte in cui non prevede che il coniuge delcontribuenteo dei coobbligati , per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato ,
1995-463.txt5959quale prevede che in caso di trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita , ilcontribuentepossa chiedere , contestualmente alla domanda di voltura , l attribuzione della rendita stessa e la determinazione dell imposta dovuta
1995-463.txt158158rendita da parte dell ufficio tecnico erariale , trasmesso all ufficio del registro , sia anche comunicato e notificato alcontribuente. secondo la commissione remittente , quest ultimo viene infatti ” privato dell effettiva possibilità di far valere in giudizio
1995-463.txt616616impositivo , costituendo semplice atto prodromico della determinazione del valore imponibile . l attribuzione della rendita acquista rilevanza per ilcontribuente, solo in quanto produttiva della determinazione forfettaria che egli aveva richiesto ( come limite al potere di accertamento dell
1995-473.txt214214senso di giustizia che un medesimo bene possa avere , agli effetti fiscali , due valori diversi a seconda delcontribuentedal quale è dovuta l imposta . 2 . data l identicità delle questioni sollevate , i giudizi devono essere
1995-473.txt823823per ragioni obiettive nei confronti di un debitore d imposta , esso non può essere diverso ove si tratti delcontribuentedi un altra imposta connessa e nello stesso contesto , che pur si riferisce al trasferimento dello stesso bene .
1995-55.txt312312del solve et repete , ponendo , infatti , il pagamento del tributo a presupposto dell azione giudiziaria promossa dalcontribuenteavverso la liquidazione del tributo stesso . trattasi , come è noto , di una regola che la corte ,
1996-157.txt414144 , primo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , secondo il quale ilcontribuenteche sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d imposta superiore a quello effettivamente dovuto , ha diritto per
1996-157.txt139139di rimborso . 2 . il giudice rimettente , premesso che , a causa della norma in esame , ilcontribuente, per il solo fatto di essere stato colpito da un accertamento illegittimo , subisce un pregiudizio patrimoniale ” per
1996-157.txt200200la disposizione , violi , sotto vari profili , l art . 3 della costituzione : a ) penalizzando icontribuenticolpiti da accertamenti illegittimi , anche se , al pari di quelli andati esenti da accertamento , hanno dichiarato correttamente
1996-157.txt922922che , del resto , trova applicazione speculare anche nella fattispecie relativa agli interessi sugli importi dei tributi dovuti daicontribuenti. dal che è consentito pervenire alla conclusione che si tratta di una peculiare disciplina della materia tributaria apprestata dal
1996-157.txt10281028, l infondatezza del dubbio sollevato dall ordinanza in riferimento alla diversa più favorevole condizione in cui , rispetto alcontribuentecolpito da accertamento , si troverebbe colui che tale accertamento non abbia subito . a ben vedere , il caso
1996-157.txt11041104, un punto di riferimento ai fini del ristoro spettante al soggetto ingiustificatamente inciso nell ambito della generale categoria deicontribuenti, tutti , in teoria , suscettibili di subire accertamenti non fondati . ma è evidente che è proprio nelle
1996-157.txt12531253quello del pagamento . quanto poi all altro profilo di denuncia e cioè quello della discriminazione che , fra icontribuentiassoggettati ad accertamento , deriverebbe dai diversi periodi di emissione del ruolo e dell ordinativo , si tratta di eventuali
1996-21.txt600600, in quanto , ” differendo al periodo successivo all entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità per icontribuentidi recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi ed il relativo contenzioso ” , ” sottopone medio tempore
1996-21.txt622622recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi ed il relativo contenzioso ” , ” sottopone medio tempore ilcontribuentead una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva e , nel contempo , ripristinatoria del principio solve et repete “
1996-21.txt18701870nel previsto differimento , al periodo successivo all entrata in vigore dei nuovi estimi , sia della possibilità per icontribuentidi recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi , sia del relativo contenzioso ; con ripristino del principio
1996-21.txt205320531995 , n . 349 , dovessero risultare inferiori a quelle di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1991 ilcontribuentepossa tenerne conto ai fini dell imposta personale da corrispondere per il 1992 . in effetti , come la corte
1996-225.txt293293costituzione , per l irragionevole disparità di trattamento che , a suo avviso , ne deriverebbe ” in danno deicontribuentinei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale , ispezione o verifica prima del termine per la dichiarazione dei redditi
1996-225.txt412412per scontato che l intervento degli organi accertatori determini la paralisi della causa di non punibilità , non consentendo alcontribuentedi poter più utilmente , a quei fini , invocare la successiva fedele dichiarazione dei redditi e l esatto pagamento
1996-225.txt464464dell eguaglianza , per la ” casualità ” , appunto , della circostanza suscettibile in tal guisa di precludere alcontribuentel integrale realizzazione della fattispecie giustificativa . 3 . 2 . una tale esegesi è però arbitraria , non trovando
1996-225.txt596596. per cui già in base al solo canone della interpretazione letterale è dato evincere dalla predetta disposizione come ilcontribuente, in possesso di quella alternativa documentazione all atto della ispezione fiscale , ben possa contrariamente all assunto del tribunale
1996-225.txt701701dell art . 1 della legge n . 516 del 1982 rispondono infatti ad una logica premiale nei confronti delcontribuenteche , recedendo dall iter criminis ( avviato con l omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini
1996-225.txt826826b ) del medesimo comma quarto dell art . 1 della legge n . 516 del 1982 , invocabile dalcontribuente, non in possesso di documenti sostitutivi , che abbia comunque fedelmente dichiarato i propri cespiti e versato la correlativa
1996-287.txt195195di inammissibilità sollevata dall avvocatura generale dello stato secondo cui , avendo la tassazione separata un utilità pratica per ilcontribuentesolo se gli consente di abbattere il carico tributario , il giudice rimettente avrebbe dovuto indicare un parametro di riferimento
1996-415.txt9898debitore , i quali pretendano di avere la proprietà di beni mobili pignorati dall esattore nella casa di abitazione delcontribuentedebitore , determini una ingiustificata disparità di trattamento , in contrasto con l art . 3 della costituzione , rispetto
1996-415.txt205205, curata dall ufficio esattoriale che procede direttamente all espropriazione forzata in virtù del ruolo , dopo avere notificato alcontribuentel avviso di mora , risponde ad un esigenza di semplificazione e speditezza delle procedure , che comporta sia presunzioni
1996-415.txt345345mediante l espropriazione di beni che , con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni , non appartengono alcontribuentemoroso . l esigenza della pronta riscossione delle imposte non pagate , che è alla base dell espropriazione forzata esattoriale
1996-415.txt536536posizione del coobbligato , escludendo in modo assoluto la proponibilità dell opposizione per ogni bene mobile rinvenuto nella casa delcontribuente, quale che sia l epoca , il titolo e la prova di acquisto da parte del congiunto . una
1996-415.txt685685imposta ( sentenza n . 444 del 1995 ) . lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari delcontribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità dell opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica ,
1996-73.txt709709tributo perequato sul patrimonio . nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni delcontribuente, la norma denunciata assume , dunque , i saldi contabili , alla data stabilita dal legislatore , e cioè
1997-137.txt257257stesso evidenziato l irrilevanza della questione ; e ciò in quanto , nel ritenere corretta la tesi interpretativa sostenuta dalcontribuente, la commissione poteva accogliere la tesi medesima , senza bisogno di sollevare la questione di legittimità costituzionale . l
1997-137.txt838838trattamento per il fatto che il godimento dell esenzione dei bot dipenderebbe dalla data del loro acquisto da parte delcontribuente, in quanto , come anche correttamente osservato dalla corte di cassazione , la norma impugnata non tocca l esenzione
1997-235.txt13561356per l esercizio del quale fruiscono , oltre che dei redditi provenienti dal loro patrimonio , delle risorse devolute daicontribuentie destinate al sostentamento del clero , a norma degli articoli 40 , 41 , 46 , 47 e 48
1997-264.txt177177giudicato penale , contrasterebbe : a ) con l art . 3 cost . , ponendo in situazione identica ilcontribuentecondannato in sede penale e quello assolto ; b ) con gli artt . 24 e 53 cost . ,
1997-264.txt200200sede penale e quello assolto ; b ) con gli artt . 24 e 53 cost . , impedendo alcontribuenteassolto in sede penale di far valere nel processo tributario il relativo giudicato , violandone il diritto di difesa e
1997-264.txt310310dell amministrazione sull istanza di revoca dell accertamento , anche quando ad esso sia successivo il giudicato penale priverebbe ilcontribuentedella possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa . 2 . vanno , preliminarmente , disattese le eccezioni di
1997-264.txt365365dell ordinanza di rimessione che , nella fattispecie oggetto del giudizio a quo , il giudicato penale di assoluzione delcontribuentedalle imputazioni tributarie ascrittegli , per non aver commesso il fatto , risale ad epoca successiva alla definitività dell accertamento
1997-264.txt448448difesa ex art . 24 cost . , del quale il giudice a quo reputa essere in concreto privato ilcontribuenteche non possa far valere davanti alle commissioni tributarie il giudicato penale formatosi successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere
1997-264.txt817817l adeguamento della fattispecie tributaria all accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto , dietro eventuale sollecitazione delcontribuente, senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l accertamento tributario : limite che ” secondo una
1997-264.txt879879vincolante in modo assoluto soltanto con riguardo all attività degli organi fiscali diretta a modificare in peius la posizione delcontribuente. sicché lo svolgimento di tale attività conformativa avviene a prescindere dal momento in cui si forma il giudicato .
1997-264.txt992992. 120 del 1992 ) , attesa la sua idoneità a tutelare in modo adeguato il diritto di difesa delcontribuente( il cui concreto tempestivo esercizio è ovviamente rimesso alla sua diligenza ) . tale norma infatti prevede il ricorso
1997-264.txt11211121e dunque nell impossibilità di ricorrere contro l eventuale rigetto , espresso o tacito , dell istanza di rimborso alcontribuenteè pur sempre dato di avvalersi dei rimedi apprestati in via generale dall ordinamento giuridico nei confronti della pubblica amministrazione
1997-290.txt313313pur in presenza di reale capacità contributiva , escluda il concorso alle spese pubbliche ( l iva pur riscossa dalcontribuentenon è stata , infatti , versata allo stato ) , ma viola il principio di eguaglianza tributaria , per
1997-290.txt611611accolto dal nostro legislatore , uno dei presupposti generali del diritto alla detrazione dell imposta ” assolta o dovuta dalcontribuenteo a lui addebitata a titolo di rivalsa ” è costituito proprio dall esistenza di acquisti o importazioni di beni
1997-290.txt9009003 del medesimo articolo ) che le percentuali forfettarie di compensazione del tributo , applicabili ai prodotti ceduti da talicontribuenti( e trattenute dagli stessi in forza del regime forfettario ) , ” non possono avere l effetto di procurare
1997-291.txt476476, il mancato pagamento di un ruolo di minima entità ( appena lire 501.000 ) comporta il rischio per ilcontribuentedi subire una sanzione nella misura edittale massima ( di lire 1.800.000 ) . 3 . poiché le ordinanze di
1997-291.txt931931. 6 . ugualmente non fondato è l altro profilo dedotto , attinente alla asserita disparità di trattamento fra icontribuentiassoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse . detta censura , se riferita alle obbligazioni tributarie
1997-291.txt12501250normativo che , a quel che risulta , viene condivisa dalla stessa amministrazione finanziaria alla sola ipotesi di morosità delcontribuentenel pagamento del tributo erariale , e non nel pagamento di pene pecuniarie . la censura , infine , concernente
1997-294.txt7171l . 9 agosto 1995 , n . 345 , recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ) , nella parte in cui esclude , dalla definizione dei rapporti tributari , con le modalità
1997-294.txt9797nella parte in cui esclude , dalla definizione dei rapporti tributari , con le modalità dell accertamento con adesione delcontribuente, relativamente agli anni pregressi ( c.d . concordato di massa ) , coloro ai quali entro il 20 maggio
1997-294.txt191191. l . 9 agosto 1995 , n . 345 ( disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ) , nel testo modificato dalla legge di conversione 18 ottobre 1995 , n . 427 contrasterebbe
1997-294.txt232232, secondo le suddette ordinanze , con l art . 3 della costituzione , facendo irragionevolmente dipendere l ammissione delcontribuenteall accertamento con adesione esclusivamente dall epoca in cui viene effettuata la notifica di un atto emesso dalla amministrazione finanziaria
1997-294.txt430430sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza , determinando così una irragionevole disparità di trattamento tracontribuenti, alcuni dei quali venivano ammessi alla definizione automatica , avendo l ufficio omesso di notificare l accertamento , mentre
1997-294.txt487487riduzione prevista dalla legge ; con l effetto , in conclusione , che erano gli uffici finanziari a stabilire qualicontribuentipotevano beneficiare della prima forma di definizione agevolata e quali ne venivano esclusi . nel caso qui in esame senza
1997-294.txt521521. nel caso qui in esame senza che occorra indugiare sulla natura giuridica dell istituto dell accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ( c.d . concordato di massa ) , ritenuto dall ordinanza assimilabile , in virtù dei criteri
1997-294.txt752752modalità sopra ricordate . ne discende che la disposizione censurata tende a garantire l imparzialità dell amministrazione nei confronti deicontribuentie , quindi , in definitiva a realizzare quel principio di parità di trattamento che questa corte ha , del
1997-384.txt118118lire , sia in contrasto con gli artt . 3 e 53 della costituzione in quanto così si impone alcontribuentedi dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova contraria . 2
1997-384.txt441441già avuto modo di affermare ( ordinanza n . 246 del 1993 ) che la diversa disciplina prevista per icontribuentiche si avvalgono del regime della contabilità semplificata , rispetto a quelli che adottano il regime della contabilità ordinaria ,
1997-384.txt505505cui all art . 53 della costituzione il regime della contabilità semplificata è il frutto di una libera opzione delcontribuente, che a tale fine considera i vantaggi ed i rischi che questa comporta . ed invero , il regime
1997-384.txt594594va rilevato , come già in precedenza affermato , ( sentenza n . 3 del 1988 ) , che alcontribuenterimane la facoltà di optare per il regime ordinario , potendo così affrontare l accertamento senza alcun vincolo né di
1997-431.txt210210non è fondata . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , l estensione di agevolazioni tributarie a categorie dicontribuentinon contemplate dalla disciplina di favore che prevede tali benefici può ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove , accertata la piena
1998-111.txt401401, per i quali esso è mantenuto ; nonché sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessicontribuenti, a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni o capacità patrimoniali
1998-211.txt570570, con riguardo ai parametri di individuazione in concreto degli elementi di fatto da cui origina la potenzialità reddituale delcontribuente. 3 . 2 . va esaminata , in via pregiudiziale , la eccezione sollevata dall avvocatura generale dello stato
1998-211.txt708708contrariamente a quanto sostenuto dall avvocatura , risulta chiaramente dal testo dell ordinanza di rimessione che il giudizio promosso dalcontribuenteinnanzi alla commissione tributaria concerne la ” determinazione della rendita catastale ” , nell ambito di un procedimento nel quale
1998-211.txt23172317di cui sopra sono state sollevate nel corso di un giudizio avente ad oggetto la ripetizione , da parte delcontribuente, di somme a suo tempo corrisposte , a titolo di invim straordinaria , sul valore finale degli immobili di
1998-211.txt31223122di determinazione del valore finale in base agli estimi catastali . criterio suscettibile , infatti , di essere invocato dalcontribuentea sua assoluta discrezione , sulla base delle sue personali valutazioni di convenienza economica , per escludere l accertamento del
1998-26.txt116116della costituzione , poiché affida al solo intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti delcontribuente” . si determinerebbe così una irragionevole riduzione , nell ambito della procedura di riscossione coattiva di contributi dei consorzi
1998-26.txt147147ambito della procedura di riscossione coattiva di contributi dei consorzi di bonifica , delle forme di tutela dei diritti delcontribuentenei confronti della pubblica amministrazione , sottraendo così l indispensabile complemento del potere cautelare al giudice ordinario , che abbia
1998-26.txt949949bonifica come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica soltanto ” equiparabili ” alle imposte dirette ” che gravano sui fondi deicontribuenticome oneri reali ” . 4 . in definitiva , il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non
1998-31.txt12071207finalità in sé del tutto legittima anche sotto l aspetto , non certo secondario , della tutela dei diritti delcontribuente. la limitazione della sospensione per pregiudizialità nel processo tributario rappresenta , pertanto , una scelta del legislatore che ,
1998-31.txt12491249quanto non lesiva del criterio di ragionevolezza , si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale . la possibilità accordata alcontribuente, alla stregua di una corretta interpretazione del sistema , di far valere nel processo pregiudicato indipendentemente dal corso e
1998-328.txt1801801991 , n . 413 ) , ” nella parte in cui non riconoscono competenza piena nella assistenza tecnica deicontribuentinel processo tributario ai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi professionali ” . 2 . in via preliminare va
1998-336.txt14114129 settembre 1973 , numeri 600 e 602 ) , nella parte in cui non consentono , neppure quando ilcontribuenterichieda alla commissione tributaria competente la sospensione cautelare dell atto impugnato , di depositare validamente la copia del ricorso avverso
1998-336.txt925925vero è che , in passato , la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che l effettività della tutela giurisdizionale per ilcontribuentesi realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal giudice tributario , alla quale l amministrazione finanziaria , se soccombente ,
1998-336.txt981981( sentenza n . 63 del 1982 ) . ma tale orientamento , espresso quando ancora la tutela interinale delcontribuentestesso era affidata , in via immediata , al solo potere di sospensiva dell intendente di finanza ( ex art
1998-336.txt12491249nel coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e l attuale rito del processo tributario , non impedisca alcontribuente, che ricorre avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e chiede la sospensione dell esecuzione dell
1998-351.txt6060un terzo che affermava di essere proprietario dei beni mobili pignorati dall ufficiale esattoriale nella casa di abitazione di uncontribuentemoroso , ritiene che l art . 65 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni
1998-351.txt628628delle prove quando l azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale . ammessa la presunzione di appartenenza alcontribuentedei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione , non è di per sé arbitrario , né manifestamente irrazionale
1998-452.txt148148primo comma , della costituzione , a causa del diverso trattamento riservato a situazioni identiche , in quanto consente alcontribuentedi avvalersi della facoltà di definire i periodi di imposta fino al 1994 mediante accertamento con adesione , al quale
1998-452.txt623623. 30 settembre 1994 , n . 564 . si tratta , in particolare , dell accertamento con adesione delcontribuenteper anni pregressi ( c.d . ” concordato di massa ” ) , previsto dal menzionato art . 3 ,
1998-452.txt11121112pregresse , a danno delle pendenze a suo tempo risolte , se non altro perché ne resterebbero penalizzati proprio queicontribuentiche , come lo stesso rimettente non manca di avvertire , si sono mostrati più solerti nella definizione dei loro
1998-53.txt211211valevole nel processo civile , ed all ingiustificato privilegio concesso all amministrazione finanziaria , irresponsabile per i danni subiti dalcontribuentea seguito di un comportamento di essa qualificabile come negligente si accompagnerebbe la violazione dell art . 24 cost .
1998-53.txt250250cost . , per la limitazione della tutela giurisdizionale e la menomazione del diritto di difesa che ne deriverebbero alcontribuente, il quale , pur avendo ragione , potrebbe essere indotto a non ricorrere contro l amministrazione stessa . per
1998-53.txt319319. , legittimando di fatto , anche per il futuro ed a tempo indeterminato , la violazione dei diritti deicontribuentida parte dell amministrazione finanziaria . 2 . i giudizi , riguardanti questioni sostanzialmente identiche , possono essere riuniti e
1998-62.txt164164di giustizia . 2 . la questione è fondata . la norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggettocontribuente, nei cui confronti è stata effettuata iscrizione a ruolo di tributi ( e sovrattassa ) , per i quali
1998-62.txt617617riguardi di tutti gli atti della pubblica amministrazione , è evidente che , attraverso un simile percorso , il soggettocontribuentetrova una eccessiva difficoltà per la propria tutela giurisdizionale e rischia di non avere la possibilità di adire un giudice
1998-62.txt742742sentenza n . 233 del 1996 in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza , qualora il soggettocontribuentesi sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli , nonché in
1998-81.txt6376371972 ) . 3 . la questione è fondata . la norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggettocontribuente, nei cui confronti è stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell imposta per l esercizio di imprese
1998-81.txt10671067n . 62 del 1998 ) in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza , qualora il soggettocontribuentesi sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli , nonché in
1999-07.txt13911391principio ha carattere oggettivo , perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete delcontribuente( cfr . le sentenze n . 14 del 1995 e n . 315 del 1994 ) . in questo
1999-138.txt85648564legislativo , l afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari , relativi ad una pluralità di tributi , effettuati daicontribuentititolari di partita iva . l art . 3 , comma 3 , disciplina , per il 1998 e il
1999-198.txt14891489concludersi che l art . 7 del decreto impugnato non trova applicazione alle entrate tributarie relative agli acconti versati daicontribuentiin forza dell art . 1 , comma 3 , dello stesso decreto ; onde alla regione sardegna spetterà la
1999-200.txt887887difetto di rilevanza nel giudizio a quo . poiché il dubbio di costituzionalità investe l entità della imposta dovuta dalcontribuente, appare manifesta l inesistenza , nella specie , del necessario nesso di pregiudizialità della sua soluzione rispetto al giudizio
1999-229.txt872872reddito ) , concernente i termini per l iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate daicontribuenti. non compete evidentemente a questa corte esprimere valutazioni sulla fondatezza delle diverse tesi . ciò che importa sottolineare è
1999-229.txt11711171deve considerarsi che l art . 36 bis oggetto dell interpretazione autentica , non ha contenuto precettivo nei confronti deicontribuentima pone , come si è visto , un termine a carico dell amministrazione finanziaria per la liquidazione delle maggiori
1999-229.txt12091209liquidazione delle maggiori imposte accertate a seguito di controllo ” formale ” delle dichiarazioni , cosicché il preteso affidamento deicontribuentistessi dovrebbe riguardare non già la legittimità della propria condotta ma l intervenuta decadenza dell amministrazione dal potere di iscrivere
1999-229.txt15061506la lamentata violazione del principio della capacità contributiva , prospettata dalla commissione tributaria provinciale di ancona sul rilievo che icontribuenti, i quali avessero fatto affidamento sulla perentorietà del termine di cui all art . 36 bis , si troverebbero
1999-229.txt16061606ha carattere oggettivo , riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento delcontribuente( sentenza n . 143 del 1982 , ordinanza n . 542 del 1987 ) . 5 . 5 .
1999-229.txt16481648quanto riguarda l asserita lesione del principio di eguaglianza , per la diversità di trattamento che si realizzerebbe tra queicontribuenti, i cui ricorsi , fondati sulla eccezione di decadenza dell amministrazione finanziaria per il decorso del termine di cui
1999-229.txt1895189529 settembre 1973 , n . 602 , secondo il quale le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate daicontribuenti( e dunque anche quelle liquidate a seguito di controllo ” formale ” ) devono essere iscritte a ruolo ,
1999-386.txt122122successore mortis causa la maggior imposta ( imposta complementare ) liquidata dall amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione delcontribuente. 2 . la questione non è fondata nei sensi di seguito precisati . il dubbio di costituzionalità sollevato dalla
1999-87.txt274274il successivo art . 38 , terzo comma , prescriveva inoltre che il dispositivo delle decisioni doveva essere notificato alcontribuente, a cura della segreteria della commissione tributaria , entro dieci giorni dal deposito e comunicato nello stesso termine all
1999-87.txt325325quali , datato e sottoscritto dall ufficio ricevente , era restituito alla segreteria della commissione e tenuto a disposizione delcontribuente. sotto il vigore di siffatte disposizioni si era posto il problema se , in caso di trasmissione dell elenco
2000-114.txt102102, nella parte in cui detta norma , senza differenziare le singole attività di impresa , pone a carico delcontribuente, che agisca per la ripetizione di imposte di consumo indebitamente corrisposte , l onere di provare documentalmente che il
2000-165.txt433433parte in cui non consentono alla commissione tributaria regionale , in caso di rigetto totale o parziale del ricorso delcontribuente, l adozione di misure cautelari intese ad impedire , in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla
2000-18.txt421421di conseguenza l utilizzazione nel processo stesso pena la violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa delcontribuentedelle dichiarazioni di terzi raccolte dalla amministrazione finanziaria nella fase procedimentale , così violando ancora una volta il diritto di
2000-18.txt10691069aspetto , la stessa natura della pretesa fatta valere dall amministrazione finanziaria attraverso un procedimento di accertamento dell obbligo delcontribuentemal si concilia con la prova testimoniale . considerazione questa che , mentre vale a spiegare come , prima dell
2000-18.txt16671667. la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell amministrazione finanziaria trovino ingresso , a carico delcontribuente, in un processo nel quale quest ultimo non può avvalersi , per contestarne l efficacia probatoria , della prova
2000-18.txt17101710non è d altro canto in contrasto né con il principio di eguaglianza né con il diritto di difesa delcontribuentemedesimo . il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall amministrazione finanziaria nella fase dell accertamento è , infatti , solamente
2000-18.txt18351835la violazione del principio di ” parità delle armi ” . ciò non vuol dire , peraltro , che ilcontribuentenon possa , nell esercizio del proprio diritto di difesa , contestare la veridicità delle dichiarazioni di terzi raccolte dall
2000-18.txt20912091causa ostativa del concordato di massa , rappresentata dalla rilevanza penale , relativa a determinati reati , della condotta delcontribuente, venga meno in caso di successiva archiviazione del procedimento penale ovvero di definizione dello stesso con sentenza di proscioglimento
2000-189.txt111111cui valore ecceda i cinque milioni di lire , sanzionerebbe , con la inammissibilità , il ricorso sottoscritto dal solocontribuente, senza prevedere che quest ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo , eventualmente su disposizione del presidente
2000-189.txt10181018tecnica , non incidendo , di per sé , l esercizio personale delle proprie ragioni , anche da parte delcontribuentenon iscritto ad un albo , sul diritto di difesa ( art . 24 della costituzione , ordinanza n .
2000-189.txt11191119dell avvocatura generale dello stato , secondo cui questa soluzione comporterebbe la necessità di un ampia rimessione in termini delcontribuente, in quanto il tema del decidere resta circoscritto dal ricorso introduttivo , mentre la possibilità di ” motivi aggiunti
2000-25.txt9797cessazione dalle relative funzioni , violi gli artt . 3 e 53 della costituzione per disparità di trattamento tra icontribuenti, contrastando col principio secondo il quale ” per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto
2000-348.txt23772377deve tener conto delle somme oggetto di versamento unificato e di compensazione , secondo le nuove norme che consentono aicontribuentidi versare unitariamente le imposte , i contributi dovuti all inps e le altre somme a favore dello stato ,
2000-348.txt25002500di cui all art . 21 dello stesso decreto legislativo , che disciplina gli adempimenti delle banche , delegate daicontribuentiper i pagamenti delle imposte , in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello stato o alla cassa
2000-351.txt832832al valore venale dell area , che ultimamente era stato dichiarato ai fini i.c.i . ; nello stesso tempo ilcontribuenteè posto in condizione di conoscere di questo ulteriore effetto della dichiarazione tributaria , perché la disposizione risulta inserita sia
2000-351.txt10951095area fabbricabile sulla base dei criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione , ed attribuiscono , a favore delcontribuente, la facoltà di ottenere una attestazione dal comune che definisca la natura dell area ( fabbricabile o meno )
2000-362.txt13151315illegittimità per violazione dell art . 24 della costituzione , prospettata solo in relazione alla difficoltà di prova che ilcontribuentedovrebbe sostenere per sostituire al parametro normativo del canone locativo il parametro del reddito medio ordinario . ed invero ,
2000-362.txt18331833. ) , con semplificazioni e vantaggi , a seconda dei casi , per l amministrazione finanziaria o per ilcontribuentee nel rispetto del canone generale della ragionevolezza ( v . sentenza n . 377 del 1995 ) . l
2000-403.txt576576tributario era quella adottata , cioè di pretendere il cumulativo ed integrale pagamento dell ici e dell ilor per icontribuentisoggetti ad irpeg , quando il sistema di tassazione in base a bilancio portava ad una discrasia tra periodo annuale
2000-405.txt9797al decreto legge ) gli articoli 1 e 4 dello stesso , che , rispettivamente , prevedono la restituzione aicontribuentidel 60 per cento del cosiddetto contributo straordinario per l europa versato o trattenuto contributo la cui istituzione era stata
2000-405.txt385385di alcuni tributi determinati ; infatti , attuandosi la restituzione parziale del contributo mediante compensazione con altre imposte dovute daicontribuentiper il 1998 , il cui gettito spetterebbe alla regione , quest ultima verrebbe a perdere tale gettito , mentre
2000-405.txt10821082delle regioni a statuto speciale per l anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dalla compensazione operata daicontribuentiai fini della parziale restituzione del contributo per l europa . tale disposizione , ancorché generica per quanto riguarda la
2000-405.txt11791179nel senso che l esatto e complessivo ammontare delle minori entrate affluite alla regione per effetto delle compensazioni operate daicontribuentiai fini della restituzione del contributo per l europa deve trovare corrispondenza nella attribuzione alla regione , nel 1999 ,
2000-405.txt13371337ora , secondo le previsioni dei commi 2 , 4 e 5 dell art . 1 impugnato , per icontribuentititolari di partita iva la restituzione del contributo per l europa è effettuata mediante compensazione con i versamenti da eseguire
2000-405.txt14481448di paga utile successivo alla presentazione della richiesta ( quindi sempre non prima del 1999 ) ; per gli altricontribuentinon appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 , 3 e 4 l importo è ammesso , ancora una
2000-405.txt15041504nel 1999 . è vero che , ai sensi del comma 3 di detto art . 1 , per icontribuentilavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto col sostituto d imposta che ha trattenuto il contributo , l importo
2000-416.txt817817cumulo e reiterazione del beneficio : ove invece il rapporto sia stato definito ( come nel caso in cui ilcontribuenteabbia lasciato decorrere il termine per chiedere il rimborso dell imposta pagata ) la disposizione retroattiva non si applica affatto
2000-416.txt865865di rimborso del tributo . 5 . in tal modo , la norma fa conseguire all accertamento del diritto delcontribuenteall agevolazione soltanto l illegittimità dell atto impositivo , e non anche il conseguente diritto al rimborso dell imposta eventualmente
2000-416.txt931931un ingiustificata disparità di trattamento , perché disciplina in modo differenziato situazioni sostanzialmente uguali , quali sono tutte quelle deicontribuentiche , pur avendo fruito dell agevolazione prevista dall art . 1 della legge n . 168 del 1982 ,
2000-416.txt10071007d . l . n . 12 del 1985 , convertito nella legge n . 118 del 1985 . questicontribuentivengono infatti sottoposti ad un regime differenziato in ragione di una circostanza ( intervenuto pagamento , o meno , della
2000-416.txt11621162sul diverso piano della riscossione fiscale . l ingiustificatezza del trattamento deteriore è poi ancora più marcata nel caso delcontribuenteche abbia tenuto il comportamento fiscale più corretto , provvedendo immediatamente al pagamento dell imposta nel maggiore importo accertato ,
2000-433.txt8484non consente alla commissione tributaria provinciale alcun giudizio sulla congruità delle imposte da versare su cui l ufficio e ilcontribuentesi sono accordati ” . con tale disposizione il legislatore , al fine di snellire il contenzioso tributario e di
2000-433.txt2182185 del già menzionato art . 48 , si concreta nella presentazione di una proposta dell ufficio alla quale ilcontribuenteabbia già prestato adesione . 2 . in riferimento a questa seconda ipotesi , il giudice a quo , muovendo
2000-433.txt940940imparzialità e di buon andamento e , l altro , alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell imposta alla capacità delcontribuente( ordinanze n . 30 del 2000 e n . 322 del 1992 ) . 5 . il giudice a
2000-525.txt822822accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina : come rileva il giudice a quo anche ilcontribuentepiù scrupoloso difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado , ricorribili per cassazione ,
2001-155.txt683683denunciata sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 53 della costituzione deve partire dalla considerazione che il “contribuente” nella fase dell anticipazione ( ciò che interessa in questa sede , trattandosi di controversia originata dalla richiesta di
2001-155.txt922922un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione , in termini di forza e consistenza economica deicontribuentio di loro disponibilità monetarie attuali , quali indici concreti di situazione economica degli stessi contribuenti . le quote di
2001-155.txt938938e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali , quali indici concreti di situazione economica degli stessicontribuenti. le quote di accantonamento del t.f.r . ( sia meramente contabili , come passivo iscritto in bilancio , o
2001-156.txt696696passiva della regione liguria , unica convenuta nel giudizio a quo , avente ad oggetto il ricorso proposto da uncontribuenteavverso il provvedimento di reiezione di un istanza di rimborso dell acconto i.r.a.p . versato . l eccezione va disattesa
2001-156.txt12281228principio di capacità contributiva e perciò , in definitiva , con il principio di eguaglianza , in quanto assoggetterebbero ilcontribuentead un prelievo fiscale basato su una mera potenzialità di capacità contributiva , suscettibile di non tradursi in reddito nel
2001-156.txt29872987oggetto dell imposta . una volta chiarito , infatti , che l i.r.a.p . non colpisce il reddito personale delcontribuente, bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate , nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione
2001-156.txt33003300maggio 2000 , e dalla commissione tributaria provinciale di parma in quanto porrebbe a carico solamente di alcune categorie dicontribuentiil finanziamento del servizio sanitario nazionale , essendo stati soppressi dall art . 36 del decreto legislativo , contestualmente all
2001-164.txt143143n . 154 , in quanto nel caso di denuncia di successione relativa ad immobili non censiti non consentono alcontribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello successivamente stimato dall ute , di modificare la propria dichiarazione
2001-164.txt265265ordinanza . l eccezione è priva di fondamento . il rimettente qualifica infatti esplicitamente come tempestivi i ricorsi proposti daicontribuenti, il che è sufficiente ad escludere il prospettato vizio di difetto di motivazione sulla rilevanza . va ad ogni
2001-164.txt515515investe effettivamente entrambe le norme , atteso che il medesimo rimettente in buona sostanza invoca una pronuncia che consenta alcontribuente, nel caso di immobili non ancora censiti previsto dall art . 34 , comma 6 , del decreto legislativo
2001-164.txt733733innanzitutto lesivo del principio di eguaglianza , in quanto discriminerebbe , riguardo alla tassazione degli immobili non censiti , icontribuentii quali abbiano dichiarato nella denuncia di successione un valore superiore a quello successivamente stimato dall ute , rispetto a
2001-164.txt9829821991 ) . il beneficio che la norma di cui all art . 34 , comma 5 , offre alcontribuenteè dunque rappresentato esclusivamente dalla non rettificabilità del valore dichiarato , quando questo sia uguale o superiore a quello determinato
2001-164.txt10181018o superiore a quello determinato in via automatica . e proprio al fine di evitare possibili disparità di trattamento tracontribuenti, in dipendenza del fatto che gli immobili cui l imposta si riferisce siano o meno accatastati , il legislatore
2001-164.txt10891089di godere di detto beneficio anche nel caso in cui tale valore si riveli poi superiore a quello dichiarato dalcontribuente. con conseguente ed ovvio vantaggio anche per l amministrazione , rappresentato dalla riscossione della maggiore imposta . nessuna disparità
2001-164.txt11181118l amministrazione , rappresentato dalla riscossione della maggiore imposta . nessuna disparità di trattamento sussiste , pertanto , tra icontribuentiche abbiano dichiarato un valore uguale o superiore a quello successivamente stimato dall ute ed i contribuenti che abbiano invece
2001-164.txt11351135, tra i contribuenti che abbiano dichiarato un valore uguale o superiore a quello successivamente stimato dall ute ed icontribuentiche abbiano invece dichiarato un valore inferiore , essendo anche a questi ultimi riconosciuta la possibilità di rendere la propria
2001-164.txt11691169riconosciuta la possibilità di rendere la propria dichiarazione non rettificabile da parte dell ufficio finanziario . la circostanza che ilcontribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello stimato dall ute , venga a pagare un imposta maggiore
2001-164.txt12601260a violazione del principio di eguaglianza , essendo il pagamento della maggiore imposta conseguenza di una autonoma valutazione dello stessocontribuenteriguardo al valore del cespite . d altra parte , il sistema delineato dalle norme impugnate pone al riparo il
2001-164.txt14571457data di apertura della successione . la previsione di liquidazione dell imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stessocontribuentepur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall ute non può perciò ritenersi in contrasto né con l
2001-164.txt15501550automatico rappresenta un valore convenzionale ai fini fiscali che sostituisce quello reale , dovrebbe allora coerentemente accogliere i ricorsi deicontribuenti, indipendentemente dalla tempestività o meno della dichiarazione modificativa e senza necessità alcuna di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle
2001-171.txt153153altri beni indicati nella prima parte della lettera b ) della disposizione denunciata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fracontribuenti, così violando gli artt . 3 e 53 della costituzione . 2 . al fine di meglio inquadrare la
2001-208.txt21002100l eccezione sollevata dall avvocatura dello stato , ad avviso della quale la regione agirebbe in questo frangente ” comecontribuente” , lamentando una lesione di competenze di cui in realtà non dispone , e dovendosi escludere ” che l
2001-66.txt2352354 , comma 1 , del d.lgs . n . 237 del 1997 , consentendo il pagamento da parte deicontribuentia favore di qualunque concessionario del servizio di riscossione sul territorio nazionale , e non più soltanto di quello nella
2001-66.txt17551755compensazione fra debiti e crediti anche relativi a diversi tributi , è stato introdotto , per semplificare gli adempimenti deicontribuenti, dagli artt . 17 e seguenti del d.lgs . n . 241 del 1997 , senza contestazioni da parte
2001-66.txt184718471998 , oggetto della quarta ed ultima censura , non fa altro che estendere tale sistema già limitato ai solicontribuentititolari di partita iva ed escluso per alcune ritenute alla fonte a tutti i contribuenti nonché alle ritenute alla fonte
2001-66.txt18621862sistema già limitato ai soli contribuenti titolari di partita iva ed escluso per alcune ritenute alla fonte a tutti icontribuentinonché alle ritenute alla fonte prima escluse ; per queste ultime la disposizione censurata ( il numero 2 della citata
2001-66.txt19151915impugnato , che riguarda l estensione ” oggettiva ” alle menzionate entrate tributarie ) , lascia però la facoltà aicontribuentidi eseguire il versamento , come avveniva in precedenza , presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello stato ,
2002-156.txt4747attuazione di previsioni del d.lgs . 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2002-156.txt383383attribuire agli enti destinatari le somme riscosse e a ciascuno di essi spettanti , tenendo conto delle compensazioni eseguite daicontribuenti, e stabilisce le modalità per l attribuzione di tali somme ( r . confl . n . 25 del
2002-156.txt499499caso del d.p.r . n . 189 del 1998 , lamenta che esso non preveda che le somme pagate daicontribuenti, riscosse sul territorio siciliano , siano versate dagli agenti della riscossione alla cassa regionale siciliana di palermo , ma
2002-156.txt649649. 3 , comma 134 , della legge n . 662 del 1996 in tema di semplificazione degli adempimenti deicontribuentie di gestione unitaria delle posizioni dei contribuenti ; e che , infine , non sia previsto l immediato versamento
2002-156.txt657657n . 662 del 1996 in tema di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di gestione unitaria delle posizioni deicontribuenti; e che , infine , non sia previsto l immediato versamento alla cassa regionale delle somme riscosse nel territorio
2002-156.txt768768d.lgs . n . 241 del 1997 non contestati dalla regione siciliana hanno previsto , per semplificare gli adempimenti deicontribuenti, un sistema di ” versamenti unitari ” di imposte e di altre somme dovute non solo allo stato ,
2002-156.txt801801altre somme dovute non solo allo stato , ma anche alle regioni e agli enti previdenziali , con facoltà delcontribuentedi operare la compensazione dei crediti dello stesso periodo , nei confronti dei medesimi soggetti , risultanti dalle dichiarazioni e
2002-156.txt830830periodo , nei confronti dei medesimi soggetti , risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche : sistema originariamente limitato aicontribuentititolari di partita iva e successivamente esteso a tutti ( art . 17 , successivamente modificato dal d.lgs . n
2002-156.txt969969per i vari titoli , operando altresì i calcoli necessari per ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali ilcontribuentesi sia avvalso della facoltà di compensazione , l art . 22 del d.lgs . n . 241 del 1997
2002-156.txt10621062una sezione di tesoreria provinciale dello stato indicata dalla banca d italia , su cui transitano le somme versate daicontribuenti( art . 2 ) ; le modalità di versamento delle somme da parte delle banche delegate ai concessionari della
2002-156.txt11861186ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme relative alle compensazioni operate daicontribuenti. tale regolamento , previsto dall art . 24 , comma 10 , del d.lgs . n . 241 del
2002-156.txt13651365cadenza quotidiana delle somme accreditate , delle quali viene disposto il versamento , previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite daicontribuenti( art . 1 ) ; disciplina poi l istituzione di un comitato di vigilanza cui la struttura di gestione
2002-156.txt22402240. 241 del 1997 , il quale , sulla base delle risultanze gestionali del sistema di semplificazione degli adempimenti deicontribuenti, introdotto ai sensi dell art . 3 , comma 134 , della legge n . 662 del 1996 ,
2002-16.txt471471del precedente regime di cumulo rimasto in vigore per oltre un ventennio , e inoltre dalla lesione dell affidamento delcontribuentenella sicurezza giuridica , per il retroattivo assoggettamento ad imposta di situazioni non ritenute in precedenza espressioni di capacità contributiva
2002-16.txt16321632, risalente nel tempo , e la sua sostituzione con la nuova regola dell alternatività avrebbero leso l affidamento deicontribuenti. ma questa corte ha più volte sottolineato come il principio sancito dall art . 53 della costituzione abbia un
2002-16.txt16751675, in quanto si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento delcontribuente, se del caso rilevanti ai fini del diverso ma non richiamato parametro costituzionale della ragionevolezza ( sentenza n .
2002-307.txt4040art . 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2002-307.txt171171e periti commerciali e dei consulenti del lavoro , a condizione che gli stessi abbiano tenuto le scritture contabili deicontribuentinel corso del periodo di imposta cui si riferisce la certificazione . è denunciata la violazione : degli artt .
2002-307.txt759759di semplificare gli adempimenti e di riorganizzare il lavoro degli uffici , intendeva utilizzare ” strutture intermedie ” ( tracontribuentee amministrazione finanziaria ) , con il proposito di avvalersene , non solo per una assistenza fiscale a favore e
2002-307.txt784784, con il proposito di avvalersene , non solo per una assistenza fiscale a favore e nell interesse prevalente delcontribuenteimprenditore , ma anche per l affidamento , a dette ” strutture ” qualificate ( individuate entro fasce di soggetti
2002-307.txt12871287trattava di adempimenti nuovi rispetto a quelli in precedenza configurati , con libertà di avvalersene o meno da parte delcontribuentetitolare di redditi di impresa in determinate situazioni ( incentivato da alcune garanzie e benefici procedurali ) . pertanto non
2002-308.txt220220di essere rimasta in vigore per il solo anno 1988 , ” una ingiustificata disparità di trattamento a danno deicontribuentiche in quell anno avevano crediti d imposta da compensare ” . 3 . in via preliminare questa corte deve
2002-308.txt22802280, per il fatto di essere rimasta in vigore per il solo anno 1988 , comporterebbe ” a danno deicontribuentiche in quell anno avevano crediti d imposta da compensare ” . a proposito di tale censura , con la
2002-328.txt11241124cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria che anche il valore di acquisto dei terreni pervenuti alcontribuenteper effetto di successione o donazione sia rivalutato in base alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le
2002-375.txt940940che prevedibilmente sarebbe derivato agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica richieste dalle dichiarazioni integrative deicontribuentiche si sarebbero avvalsi del condono , con conseguenti rischi di disservizio e di decorrenza degli ordinari termini di prescrizione
2002-375.txt13771377è affatto compromessa dalla sorte delle pendenze non condonabili o per le quali in concreto non sia stata esercitata dalcontribuentela facoltà di avvalersi del condono . 3 . 2 . neppure è violato il principio di eguaglianza ( art
2002-49.txt774774ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale , quale atto che ” realizza , dal lato delcontribuente, il presupposto obiettivo e ” definitivo ” dell evasione , negando rilevanza penale autonoma alle violazioni ” a monte
2002-49.txt873873stesso decreto legislativo , essa mira infatti oltre che a stimolare , nell interesse dell erario , la resipiscenza delcontribuentescoperto nel corso del periodo d imposta ad evitare che violazioni ” preparatorie ” , già autonomamente represse nel vecchio
2002-520.txt210210primo comma , della costituzione , per l ingiustificato sacrificio delle concrete possibilità di agire in giudizio da parte delcontribuentein tutte le ipotesi in cui , vuoi per l esercizio della difesa personale , vuoi per l affidamento della
2002-520.txt331331. viene denunciata la violazione : dell art . 3 della costituzione , per la disparità di trattamento tra icontribuentiresidenti nei capoluoghi di provincia , ove hanno sede le commissioni tributarie , e quelli residenti in comuni diversi ,
2002-520.txt20312031del contenzioso tributario , inserita in un quadro più ampio di razionalizzazione e facilitazione dei rapporti tra amministrazione fiscale econtribuente. i criteri della delega stabilivano specificatamente , nell ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle
2002-522.txt925925; laquo ; condizionare l esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale , all adempimento del suo dovere dicontribuente& amp ; raquo ; non contrasta con la costituzione , salvo il caso dell azione giudiziaria diretta a contestare
2003-105.txt8888non prevede che i parametri per la determinazione dei ricavi , dei compensi e del volume di affari attribuibili alcontribuentein base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta , debbano necessariamente essere elaborati tenendo conto
2003-105.txt518518cogliere … le differenze territoriali e locali » ed al punto 2 ( “ applicazione dei parametri all universo deicontribuenti” ) prevede « un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tener conto della probabilità di errore nella stima
2003-105.txt876876circolari n . 136 / 99 e n . 157 / 2000 prevedono forme di contatto preventivo tra amministrazione econtribuenteassoggettato ) . posta la differenza , riconosciuta anche da questa corte ( v . sentenza n . 384 del
2003-297.txt227227. 3 cost . , in quanto si risolverebbe nell attribuzione di un indebito ed irragionevole vantaggio a favore deicontribuentiinadempienti all obbligo di pagamento del tributo . 2 . la questione relativa all art . 2 , comma 1
2003-297.txt10581058riscossione , rafforzate da una previsione sostanzialmente non favorevole riguardo all esito di quel contenzioso insorto « tra amministrazione econtribuentianche in relazione all interpretazione dell art . 51 della legge regionale 9 febbraio 2001 , n . 5 »
2003-297.txt11781178all ente impositore , né sotto il profilo del principio di eguaglianza , non potendo considerarsi omogenee le situazioni deicontribuentiche abbiano spontaneamente riconosciuto l esistenza dell obbligo tributario rispetto a quelle di coloro che invece lo abbiano contestato ,
2003-311.txt200200parametri costituzionali sopra indicati , in quanto realizzerebbe una discriminazione dei cittadini residenti nella regione campania rispetto alla totalità deicontribuenti, in contrasto con i principi di coordinamento del sistema tributario . inoltre , modificando il codice civile ed interferendo
2003-360.txt7878delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell indirizzo delcontribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi , abbiano effetto , ai fini delle notificazioni , solamente dal sessantesimo
2003-360.txt181181dall effettivo indirizzo del destinatario , quale risultante dai registri anagrafici , sarebbe irragionevolmente lesiva del diritto di difesa delcontribuentee contrasterebbe con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione . 2 . la questione è fondata
2003-92.txt18821882di cui al citato art . 25 , che al comma 4 prevede , a favore di determinate categorie dicontribuenti, il rimborso di quanto spettante “ anche mediante la compensazione di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9
2003-92.txt22452245e delle altre somme dovute allo stato , alle regioni ed agli enti previdenziali , con facoltà per tutti icontribuentidi operare la compensazione dei crediti . tale sistema prevede infatti una successiva attività tecnico contabile , da parte di
2003-92.txt23042304d.lgs . n . 241 del 1997 ) , volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali ilcontribuentesi sia avvalso della facoltà di compensazione , e a consentire , in tempi tecnici compatibili , le necessarie regolazioni
2003-92.txt23372337in tempi tecnici compatibili , le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza , a copertura delle somme compensate daicontribuenti( sentenza n . 156 del 2002 ) . in pratica , l agenzia delle entrate procede , con cadenza
2003-92.txt26572657compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito irpef , territorialmente imputabile alla regione in forza del domicilio fiscale deicontribuenti, prefigurerebbe un attribuzione ai comuni della regione siciliana di quote di gettito tributario spettanti alla regione medesima , violando
2003-92.txt29022902in materia di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito irpef territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale deicontribuenti. le modifiche intervenute riguardano prevalentemente il comma 3 del medesimo art . 67 , nella parte in cui estende
2003-98.txt173173eguaglianza tributaria , in quanto sottoporrebbe ad un analogo trattamento fiscale posizioni contributive sostanzialmente disomogenee , quali sarebbero quella delcontribuenteche perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di
2003-98.txt191191quella del contribuente che perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella delcontribuenteche di tale beneficio non ha , invece , mai goduto . 2 . va preliminarmente disattesa l eccezione di
2003-98.txt729729cui sarebbero in tal modo sottoposte ad un trattamento fiscale sostanzialmente analogo situazioni non omogenee , quali sarebbero quella delcontribuenteche perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di
2003-98.txt747747quella del contribuente che perde il beneficio dell esenzione dall invim decennale di cui in precedenza godeva e quella delcontribuenteche di tale beneficio non ha invece mai goduto si rivela perciò destituita , in fatto , di qualsiasi fondamento
2004-103.txt177177d italia , per il riversamento all erario entro il 31 dicembre delle somme relative all acconto iva versato daicontribuenti. secondo la ricorrente , i decreti in questione sarebbero lesivi dell autonomia regionale , in quanto non garantirebbero “
2004-103.txt812812liquido ed esigibile , di maggiore importo , maturato dallo stato nei confronti della regione siciliana , per rimborsi aicontribuentiin conto fiscale effettuati dai concessionari operanti nella regione . a conferma di ciò risulta che in data 10 maggio
2004-285.txt10441044» . in tal modo , il nuovo regime giuridico della agevolazione in esame è divenuto identico per tutti icontribuenti, indipendentemente dalla circostanza che la data di stipula del contratto di mutuo agrario sia anteriore o successiva al 31
2004-285.txt14511451attuale e non pregressa . nella specie , la norma censurata , nel prevedere una limitazione della facoltà per icontribuentidi portare in detrazione gli interessi sui mutui di miglioramento agrario , pur essendo entrata in vigore quando erano decorsi
2004-285.txt24472447, derivante « dalla irragionevole assimilazione , con efficacia retroattiva , a tutti gli effetti , delle differenti posizioni deicontribuentiche abbiano stipulato un mutuo fondiario prima del 31 dicembre 1989 ( e che dunque a ciò si siano disposti
2004-285.txt25892589d.p.r . n . 917 del 1986 ) non possa giammai subire modificazioni in negativo per l affidamento creato neicontribuenti; di tal che al legislatore sarebbe impedito di effettuare nuove valutazioni al fine di ripartire più equamente il carico
2004-285.txt26362636, che dal 1984 ( anno nel corso del quale è stato stipulato il contratto di mutuo da parte delcontribuente) al 1993 ( anno dal quale è venuta meno l integralità del beneficio ) l interessato abbia goduto della
2004-285.txt27382738richiamo all esigenza del rispetto dell aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto , che la precedente normativa avrebbe creato neicontribuenti, atteso che nessuna aspettativa di tal genere può considerarsi oggetto di protezione dall ordinamento . in realtà , il
2004-29.txt312312ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili , le quali , qualora tutti icontribuentiavessero correttamente adempiuto gli obblighi , precipuamente tributari , sugli stessi gravanti , avrebbero già da tempo costituito presupposto di
2004-37.txt17221722della legge 27 luglio 2000 , n . 212 [ recante ” disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente” : l art . 3 stabilisce il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie , salvo il caso di quelle
2004-37.txt18881888altresì la deroga espressamente disposta dalla norma impugnata al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d . statuto delcontribuente, che esclude di regola l efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi . 8 . la lettera
2004-37.txt27312731tributarie , dall art . 3 , comma 1 , della legge n . 212 sullo statuto dei diritti delcontribuente. 11 . per le stesse ragioni , è infondata la questione relativa al comma 9 , che differisce in
2004-37.txt27762776una volta , al principio , espresso nell art . 3 , comma 3 , dello statuto dei diritti delcontribuente, secondo cui non possono essere prorogati i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta i
2004-37.txt39543954margini di discrezionalità nell aggiornamento e nella strutturazione dei dati , ed inoltre , avendo riguardo ai redditi imponibili deicontribuentiaventi domicilio fiscale nei singoli comuni , farebbe perdere ogni relazione con i redditi di lavoro dipendente o assimilati ,
2004-37.txt45564556ministero delle finanze in proporzione all ammontare , risultante sulla base dei dati disponibili , dell imposta netta dovuta daicontribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale . i trasferimenti erariali a ciascun comune erano ridotti in misura pari
2005-21.txt548548langhe e roero , s.p.a . banca passadore & amp ; amp ; c . ) emerge che alle societàcontribuenti– in quanto esercenti attività bancaria o , comunque , finanziaria – è applicabile , nei giudizi a quibus ,
2005-21.txt657657censure atterrebbero al potere discrezionale del legislatore di differenziare transitoriamente l aliquota dell imposta in relazione a particolari categorie dicontribuenti. anche tale eccezione è infondata e va respinta . le rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma denunciata perché
2005-21.txt22552255dal legislatore in sede di prima applicazione del tributo e solo genericamente contestati dai giudici a quibus e dalle societàcontribuenti. la nota tecnica allegata alla relazione governativa al citato decreto legislativo e le successive indagini parlamentari evidenziano , infatti
2005-21.txt28312831differenziazione di aliquote operano su piani diversi . la prima si applica individualmente , in relazione agli acconti dovuti dalcontribuenteed indipendentemente dal settore cui questo appartiene , nella eventualità in cui il maggior carico fiscale , rispetto a quello
2005-225.txt8787rapporti bancari siano posti , come ricavi , a base delle rettifiche ed accertamenti dell amministrazione finanziaria , se ilcontribuentenon ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili . la norma sarebbe – ad avviso
2005-266.txt14451445inammissibile per la sua evidente irrilevanza . la disposizione censurata non disciplina , infatti , la soprattassa di cui ilcontribuentechiede il rimborso nel giudizio a quo , bensì un tributo del tutto diverso , e cioè la tassa di
2005-274.txt169169tutelato dall art . 24 della costituzione , operando in funzione obiettivamente dissuasiva rispetto all esercizio , da parte delcontribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale . 2 . – l art . 46 , comma 3 , del decreto
2005-274.txt422422del processo – proprio in quanto , come egli stesso implicitamente riconosce , della norma può giovarsi talvolta anche ilcontribuente– ma in realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del regolamento delle spese dettato , in riferimento a tale
2005-274.txt648648il ritiro dell atto , nel caso dell amministrazione , o l acquiescenza alla pretesa tributaria , nel caso delcontribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni , e , corrispondentemente , in un del pari
2005-280.txt140140della disciplina relativa alla riscossione ) , nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica alcontribuentedella cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione , ai sensi dell art . 36 bis del d.p.r . 29
2005-280.txt184184n . 600 , delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi , così compromettendo « il diritto delcontribuenteall effettiva conoscenza dell iscrizione a ruolo , procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo , in tal modo , il
2005-280.txt209209iscrizione a ruolo , procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo , in tal modo , il diritto di difesa delcontribuente» . 2 . – i giudizi , in quanto pongono sostanzialmente la medesima questione , devono essere riuniti .
2005-280.txt256256fondata . 3 . 1 . – la norma censurata disciplina , con la notifica della cartella di pagamento alcontribuente, l atto finale di un procedimento che prende le mosse , a seguito della presentazione della dichiarazione , da
2005-280.txt314314delle imposte , dei contributi e dei premi dovuti , nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate daicontribuentie dai sostituti d imposta ” . l art . 36 bis del d.p.r . n . 600 del 1973
2005-280.txt810810“ esterno ” del procedimento fin qui descritto – la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario alcontribuente– è disciplinato dall art . 25 del d.p.r . n . 602 del 1973 , il quale originariamente prevedeva
2005-280.txt10651065essere completato ricordando che il d.l . 31 maggio 1994 , n . 330 , ha previsto l obbligo delcontribuentedi conservare i documenti allegati alla dichiarazione per un tempo coincidente con il termine , previsto dall art . 43
2005-280.txt11821182investita della questione di legittimità costituzionale del descritto procedimento – assumendo che esso fosse congegnato in modo da lasciare ilcontribuentetroppo a lungo esposto alla pretesa del fisco per l assenza di un termine perentorio entro il quale dovesse avvenire
2005-280.txt14301430ha osservato che tale interpretazione , peraltro non ignota alla giurisprudenza di legittimità , era tale da escludere che ilcontribuentefosse indefinitamente esposto all azione esecutiva del fisco ; dal che la manifesta inammissibilità della questione per non avere il
2005-280.txt16791679è conforme a costituzione , e va dall interprete ricercata , soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci ilcontribuenteesposto , senza limiti temporali , all azione esecutiva del fisco » ed ha osservato che l esigenza , pur
2005-280.txt17851785delle successive attività previste dagli artt . 24 ( consegna al concessionario ) e 25 ( notifica della cartella alcontribuente) del medesimo d.p.r . n . 602 del 1973 . 4 . – i giudici rimettenti denunciano , come
2005-280.txt19901990. n . 193 del 2001 , non essendo consentito , dall art . 24 cost . , lasciare ilcontribuenteassoggettato all azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque , se corrispondente a quello ordinario di prescrizione
2005-280.txt22912291all elementare attività demandata all amministrazione , fossero quei termini – certezza relativamente al termine ultimo entro il quale ilcontribuentedoveva venire a conoscenza della pretesa del fisco . il d.lgs . n . 46 del 1999 , se ha
2005-280.txt26742674modificato dal d.lgs . n . 193 del 2001 , nella parte in cui non prevede per la notifica alcontribuentedella cartella di pagamento un termine , fissato a pena di decadenza , e per il quale , pertanto ,
2005-280.txt27802780” all amministrazione – un termine che possa disciplinare anche la ( successiva ) notifica della cartella di pagamento alcontribuente. il presente giudizio , pertanto , deve essere definito con una pronuncia di illegittimità costituzionale che rende indispensabile un
2005-280.txt30123012il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , e che solo entro tale limite temporale ilcontribuenteè obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione .
2005-455.txt12831283. tanto premesso , la difesa regionale giustifica la prevista esenzione sia con il fine di parificare il trattamento deicontribuentiliguri a quello dei contribuenti che risiedono nelle limitrofe regioni piemonte , lombardia e toscana , sia con lo scopo
2005-455.txt12881288difesa regionale giustifica la prevista esenzione sia con il fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri a quello deicontribuentiche risiedono nelle limitrofe regioni piemonte , lombardia e toscana , sia con lo scopo di prevenire un eventuale contenzioso
2005-455.txt13131313regioni piemonte , lombardia e toscana , sia con lo scopo di prevenire un eventuale contenzioso , nel quale ilcontribuenteavrebbe potuto far valere il proprio legittimo affidamento nelle richiamate circolari , e sostiene che le norme impugnate non avrebbero
2005-72.txt578578sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2005-72.txt618618gestione delle dichiarazioni ) , con il quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte daicontribuentiallo stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto
2005-73.txt903903e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo , con efficacia esterna solo nei confronti deicontribuentie dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti . nei confronti dell amministrazione statale , l indicazione del conto corrente
2006-02.txt857857ha espressamente dichiarato , in udienza , di « rinunciare all eccezione di inammissibilità o irricevibilità » delle deduzioni delcontribuente, sollevata nella propria memoria illustrativa e basata sull affermata mancanza della pagina 9 di tali deduzioni nella copia depositata
2006-02.txt20662066approvate ” e “ promulgate ” , ma non “ deliberate ” . contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delcontribuente, la legge regionale viene “ approvata ” mediante “ deliberazione ” consiliare e , perciò , l espressione «
2006-02.txt30343034. va però rilevato che , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , detta diversità di trattamento tracontribuentiaventi lo stesso reddito imponibile , costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell addizionale , ma dell esercizio
2006-155.txt338338sulla parte di reddito imponibile eccedente l importo di 100.000 euro . infine , il comma 352 dà facoltà aicontribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l anno 2005 , ad applicare « le disposizioni del testo unico
2006-334.txt15131513sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2006-334.txt15531553gestione delle dichiarazioni ) , con il quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte daicontribuentiallo stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto
2006-412.txt620620sono ridotte ad un quarto se , entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie , intervengano l adesione delcontribuentee il contestuale pagamento del tributo , se dovuto , e della sanzione . ad avviso del ricorrente , la
2006-412.txt704704discarica abusiva , prevedrebbe anche in tale fattispecie la riduzione delle sanzioni al quarto , nel caso di adesione delcontribuentee contestuale pagamento entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie . la quarta questione , riguardante l art .
2006-67.txt572572interamente posseduto da un impresa e distintamente contabilizzato , recanti un ammontare dell imposta superiore a quello già corrisposto dallacontribuentee da questa calcolato con riferimento alla rendita catastale di fabbricati ritenuti similari . 2 . – la difesa erariale
2006-67.txt711711, nell imporre per i suddetti fabbricati criteri di determinazione dell imponibile ritenuti dal rimettente comparativamente piú gravosi per icontribuenti, discriminerebbero ingiustificatamente il lavoro d impresa e la capacità contributiva degli imprenditori . in questo quadro argomentativo , la
2007-109.txt283283seconda della tipologia di accertamenti da svolgere » e , inoltre , in un sacrificio del diritto di difesa delcontribuenteal quale , in un giudizio avente carattere di impugnazione , « è richiesto di addurre almeno un principio di
2007-109.txt606606della disponibilità della prova e della terzietà del giudice si sarebbe risolto in un sacrificio del diritto di difesa delcontribuente; i poteri officiosi del giudice sarebbero , oggi , spendibili solo a favore dell amministrazione , laddove del soppresso
2007-109.txt647647potere di ordinare il deposito di documenti si sarebbe normalmente giovato , per alleviare il proprio onere probatorio , ilcontribuente. 5 . – il legislatore , attraverso l abrogazione dell art . 7 , comma 3 , del d.lgs
2007-109.txt14991499prova grava sull amministrazione finanziaria , in qualità di attrice in senso sostanziale , e si trasferisce a carico delcontribuentesoltanto quando l ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell obbligazione tributaria . 7 . – è
2007-109.txt16461646laddove attribuisce a quello , soppresso , di cui al comma 3 , la funzione di riequilibrio in favore delcontribuente– come strumenti attraverso i quali il giudice , sostituendosi all amministrazione , svolge in sede giurisdizionale attività di controllo
2007-109.txt19441944escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte , sia essa l amministrazione o ilcontribuente. né può trascurarsi che , ove necessario , il giudice ha il potere – nei confronti di pubbliche amministrazioni
2007-191.txt768768dall art . 2 della legge della regione siciliana n . 3 del 1998 . l istituto dell interpello delcontribuente, regolato dall art . 11 della legge n . 212 del 2000 , costituisce lo strumento attraverso il quale
2007-191.txt852852sulla corretta interpretazione di dette disposizioni . tale parere è vincolante soltanto per l amministrazione e non anche per ilcontribuente, il quale resta libero di disattenderlo . ciò si desume dalla medesima disposizione del citato art . 11 ed
2007-191.txt10011001della medesima legge n . 212 del 2000 dispone che « non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori alcontribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria , ancorché successivamente modificate dall amministrazione
2007-191.txt10551055delle entrate nella procedura di interpello , l art . 11 non prevede , invece , alcun obbligo per ilcontribuentedi conformarsi alla risposta dell amministrazione finanziaria , né statuisce l autonoma impugnabilità di detta risposta davanti alle commissioni tributarie
2007-191.txt11581158l agenzia delle entrate ha precisato che « la risposta [ … ] fornita dalla competente direzione non impegna ilcontribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme . al contrario , essa vincola , in ogni
2007-202.txt151151pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata , in base alla scelta delcontribuente, alle seguenti finalità : a ) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
2007-202.txt259259dell università ; c ) finanziamento della ricerca sanitaria ; d ) attività sociali svolte dal comune di residenza delcontribuente. il comma 339 ( censurato dalla sola regione campania ) stabilisce che : « le somme corrispondenti alla quota
2007-202.txt306306determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all imposta sul reddito , sulla base delle scelte espresse daicontribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello stato » . il comma 340 ( censurato da tutte le ricorrenti ) prevede
2007-202.txt10261026della quota pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche , in base alla scelta delcontribuente, per finalità di volontariato , ricerca scientifica e dell università , ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune
2007-202.txt11901190altri soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria ; c ) delle attività sociali svolte dai comuni di residenza deicontribuenti. le ricorrenti assumono , poi , che le attività cosí finanziate dal fondo sono riconducibili a materie di competenza
2007-202.txt13981398acquisto della quota del 5 per mille dell irpef incassata dall erario subisce una trasformazione nel caso in cui ilcontribuente– con apposita dichiarazione di volontà – si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare i soggetti di
2007-202.txt14621462del 5 per mille degli « incassi in conto competenza relativi all irpef » ( comma 339 ) del singolocontribuentee il relativo importo viene trattenuto dallo stato non più a titolo di tributo erariale , ma come somma che
2007-202.txt15011501somma che lo stato medesimo è obbligato , come mandatario necessario ex lege , a corrispondere ai soggetti indicati dalcontribuentestesso , svolgenti attività ritenute meritevoli dall ordinamento ( comma 337 ) ed inclusi in apposite liste ( comma 340
2007-202.txt15381538liste ( comma 340 ) . il finanziamento di detti soggetti è , perciò , direttamente ascrivibile alla volontà delcontribuente( commi 337 , alinea , e 339 ) e la quota del 5 per mille dell irpef perde la
2007-202.txt15831583erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all erario per tale finanziamento . ne deriva che l obbligo delcontribuentedi corrispondere la suddetta quota non viene meno , ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il
2007-202.txt19221922della quota del 5 per mille dell imposta ( artt . 1 e 2 ) ; b ) il singolocontribuenteeffettua la scelta di destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche ( art .
2007-202.txt20072007specifico soggetto cui intende destinare direttamente detta quota ( artt . 3 e 4 ) ; c ) se ilcontribuentenon appone la firma in uno dei quattro riquadri , il 5 per mille della sua imposta sul reddito non
2007-202.txt20482048è destinato a nessuna delle corrispondenti finalità ( art . 5 ) ; d ) nel caso in cui ilcontribuenteabbia destinato il suo 5 per mille ad una delle finalità di cui alle lettere a ) , b )
2007-202.txt23222322la devoluzione della quota del 5 per mille dell irpef ai soggetti beneficiari si realizza in base alla volontà delcontribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello stato , il quale non effettua una spesa , ma si limita
2007-202.txt23532353il quale non effettua una spesa , ma si limita , in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimocontribuente, a corrispondere l indicata quota d imposta ad un soggetto svolgente un attività considerata dall ordinamento socialmente o eticamente
2007-202.txt23862386un attività considerata dall ordinamento socialmente o eticamente meritevole . solo in mancanza di un idonea manifestazione di volontà delcontribuentein tal senso , la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura di entrata tributaria erariale e
2007-202.txt25522552. 326 , disposizioni , queste , non impugnate . la citata legge n . 2 del 1997 consentiva alcontribuentedi destinare il 4 per mille dell irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici rappresentati in parlamento . il
2007-202.txt27592759mediante una riduzione dell imposta , il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli , svolte dal soggetto indicato dalcontribuentequale beneficiario del finanziamento . tale riduzione del tributo erariale è coerente con l intento del legislatore di perseguire una
2007-202.txt28322832per la concreta attribuzione del finanziamento , lo stato , agendo – come si è visto – quale mandatario delcontribuente, svolge un controllo non solo sulla qualità dei soggetti destinatari della quota d imposta ( attraverso la tenuta degli
2007-202.txt28862886, ma anche sull effettività dell esborso “ etico sociale ” ( attraverso lo smistamento , secondo le indicazioni deicontribuenti, delle quote riscosse ) . 4 . 3 . – in considerazione di quanto sopra esposto , deve ribadirsi
2007-202.txt29252925deve ribadirsi che le norme censurate , nel condizionare la riduzione del 5 per mille dell irpef alla scelta delcontribuente, attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico sociali indicati dal contribuente medesimo e , quindi ,
2007-202.txt29402940dell irpef alla scelta del contribuente , attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico sociali indicati dalcontribuentemedesimo e , quindi , escludono che tali quote siano qualificabili come entrate tributarie erariali . ne consegue che queste
2007-270.txt175175del 2002 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2003 ) icontribuentiaventi un esercizio sociale ( e , quindi , un periodo d imposta ) non coincidente con l anno solare
2007-270.txt246246, perché ( a . 1 ) crea una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali , sottoponendo icontribuentiad un regime differenziato di condono fiscale esclusivamente in ragione della irrilevante circostanza che l esercizio sociale , per disposizione
2007-270.txt420420cui lo stesso art . 53 cost . costituisce proiezione ; ( b . 2 ) compromette la libertà delcontribuentedi aderire al condono fiscale . 3 . – il presidente del consiglio dei ministri , intervenuto in giudizio ,
2007-270.txt532532quanto già chiuso al 30 aprile 2002 . l eccezione è infondata . il rimettente ha precisato che la societàcontribuente, con riferimento all irpeg , all irap e all iva relative ai periodi d imposta dal 1997 al 2002
2007-270.txt692692quello oggetto del giudizio a quo . l ordinanza di rimessione , pertanto , chiarisce adeguatamente che la domanda dellacontribuentepotrebbe essere accolta solo per effetto dell accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale . 4 . – nel merito
2007-270.txt14081408e 9 della legge n . 289 del 2002 – comporta un ingiustificata disparità di trattamento , perché sottopone icontribuentiche hanno presentato entro il 31 ottobre 2003 dichiarazioni dei redditi tempestive ( nel rispetto , cioè , dei termini
2007-270.txt17081708che le suddette condizioni temporali di condonabilità sono state apposte dal legislatore al solo fine di escludere dal condono icontribuentiche , con verosimile intento elusivo e confidando nella futura reiterazione del provvedimento straordinario di condono , hanno presentato la
2007-270.txt18021802dato comprendere per quali ragioni la tardività di detta dichiarazione sia nella specie valido sintomo di un intento elusivo delcontribuente, resta il fatto che la norma censurata non costituirebbe comunque strumento per raggiungere una finalità antielusiva , trattandosi di
2007-330.txt207207di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili , si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dalcontribuenteanteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n . 442 del 1997 » ( cioè anteriormente al
2007-330.txt340340opzione e la revoca di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuenteo dalle modalità di tenuta delle scritture contabili . la validità dell opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente
2007-330.txt451451esclude dal rimborso l imposta che , in base alla riconosciuta efficacia del comportamento concludente a suo tempo tenuto dalcontribuentein ordine all opzione per il regime ordinario dell iva , risulta ( ora per allora ) non dovuta .
2007-330.txt507507comma 1 dell art . 4 della legge n . 342 del 2000 valorizza retroattivamente il comportamento concludente tenuto dalcontribuenteprima del 7 gennaio 1998 , ai fini dell opzione prevista dall art . 34 del d.p.r . 26 ottobre
2007-330.txt738738altri elementi ( come il tipo di dichiarazione iva presentata ) da cui si dovrebbe desumere il comportamento concludente delcontribuenteespressivo dell opzione per l applicazione dell imposta nei modi ordinari ; b ) « non spiega [ … ]
2007-330.txt932932in essere dalla società , « quali emergono dagli atti » , è possibile ritenere esercitata per facta concludentia dallacontribuentel opzione per il regime ordinario dell iva relativamente all anno 1988 . ciò costituisce sufficiente descrizione della fattispecie ,
2007-330.txt10311031opzione e la revoca di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuenteo dalle modalità di tenuta delle scritture contabili . » ) . né il giudice a quo era tenuto a
2007-330.txt10571057delle scritture contabili . » ) . né il giudice a quo era tenuto a descrivere analiticamente i comportamenti dellacontribuenteda lui presi in considerazione e ad ulteriormente motivare le ragioni per le quali ritiene che essi costituiscano manifestazioni tacite
2007-330.txt11641164che il rimborso dell eccedenza dell ammontare detraibile rispetto all ammontare dell imposta relativa alle operazioni imponibili , richiesto dalcontribuenteai sensi dell art . 30 del d.p.r . n . 633 del 1972 , è pur sempre un rimborso
2007-330.txt12661266divieto di legge » denunciato . ne consegue che la norma censurata costituisce l unico ostacolo alla restituzione richiesta dallacontribuentee che la sollevata questione è rilevante . 3 . – nel merito , la questione è fondata . 3
2007-330.txt13041304fondata . 3 . 1 . – nel 1988 , periodo d imposta oggetto del giudizio principale , la societàcontribuente– quale imprenditore agricolo , ai sensi dell art . 2135 del codice civile – era soggetta al regime speciale
2007-330.txt14461446iva « nel modo normale » , dandone comunicazione scritta al competente ufficio iva entro il 31 gennaio . lacontribuente, pur non avendo effettuato la predetta comunicazione scritta , aveva presentato , unitamente alla dichiarazione dell iva riguardante l
2007-330.txt15631563opzione e la revoca di regimi di determinazione dell imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuenteo dalle modalità di tenuta delle scritture contabili . » . tuttavia , solo con l art . 4 della
2007-330.txt16261626dell articolo qualifica come « interpretativa » , ha chiarito che tali comportamenti concludenti hanno efficacia anche se tenuti dalcontribuenteanteriormente all entrata in vigore del d.p.r . n . 442 del 1997 ( primo periodo dell unico comma )
2007-330.txt17411741il passato ( e non solo per l avvenire ) talune manifestazioni di volontà tacita ( « comportamenti concludenti delcontribuenteo [ … ] modalità di tenuta delle scritture contabili » ) all opzione o alla revoca comunicate per iscritto
2007-330.txt18191819limita la retroattività di detto primo periodo , escludendo la ripetibilità ( « restituzione » ) di quanto pagato dalcontribuentea titolo di imposte , soprattasse e pene pecuniarie , anche nel caso in cui tali pagamenti risultassero non dovuti
2007-330.txt23762376al 7 gennaio 1998 . in particolare , una volta riconosciuta dal legislatore la possibilità di soddisfare il credito delcontribuenteattraverso i meccanismi alternativi del rimborso immediato o del computo in detrazione nell anno successivo , non è ragionevole l
2007-330.txt24272427di quel meccanismo che , almeno in via di principio , dovrebbe assicurare per legge la realizzazione dell interesse delcontribuentein modo pieno , incondizionato ed in tempi brevi ( artt . 30 e 38 bis del d.p.r . n
2007-330.txt24782478del credito d imposta al computo in detrazione nell anno successivo potrebbe porre , infatti , in condizione deteriore ilcontribuenteche , in relazione alle operazioni effettuate ed alle proprie esigenze finanziarie , abbia invece interesse a scegliere il meccanismo
2007-330.txt25142514interesse a scegliere il meccanismo del rimborso immediato . e ciò senza tenere conto che il pregiudizio arrecato a dettocontribuentesarebbe insanabile in tutte le ipotesi in cui le successive dichiarazioni dell iva legittimamente mancassero o avessero un contenuto tale
2007-330.txt25492549mancassero o avessero un contenuto tale da non consentire lo scomputo . in tali casi , infatti , il medesimocontribuente, in quanto costretto a ricorrere unicamente al meccanismo del computo in detrazione nell anno successivo , potrebbe non essere
2007-366.txt701701quale prevede che , quando nel comune del domicilio fiscale « non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente» , la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell atto nella casa comunale ed affissione dell avviso di
2007-366.txt860860. 600 del 1973 e , quindi , rende applicabili , nell ipotesi della notificazione della cartella di pagamento alcontribuenteresidente all estero – non contemplata dagli altri commi dello stesso art . 26 e in relazione alla quale è
2007-366.txt12541254, per insufficiente descrizione della fattispecie , in quanto il rimettente avrebbe omesso di indicare le date di iscrizione dellacontribuentenell aire e di notificazione delle cartelle di pagamento impugnate , precludendo cosí alla corte la verifica dell anteriorità di
2007-366.txt13481348rimettente , affermando che la notificazione delle cartelle è stata regolarmente eseguita nell ultima residenza nel territorio dello stato dellacontribuentementre la residenza estera di quest ultima era nota all amministrazione ( o doveva esser nota con le opportune ricerche
2007-366.txt13831383esser nota con le opportune ricerche anagrafiche ) , dà per accertata l anteriorità dell iscrizione nell aire della stessacontribuenterispetto alla notificazione delle cartelle . 4 . 2 . – la difesa erariale ha eccepito , in secondo luogo
2007-366.txt16871687del d.p.r . n . 600 del 1973 « nel comune nella cui anagrafe sono iscritte » le persone fisichecontribuenti. la questione è fondata . questa corte ha affermato che « un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella
2007-366.txt17741774n . 346 del 1998 ) . le norme censurate violano detto limite , perché , equiparando la situazione delcontribuenteresidente all estero e iscritto nell aire a quella del contribuente che non ha abitazione , ufficio o azienda nel
2007-366.txt17851785detto limite , perché , equiparando la situazione del contribuente residente all estero e iscritto nell aire a quella delcontribuenteche non ha abitazione , ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale , impongono di eseguire le notificazioni a
2007-366.txt20782078a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento » dell atto tributario all « indirizzo estero » che ilcontribuenteha « facoltà » di comunicare al « competente ufficio locale » ( comma 27 dell art . 37 del
2007-366.txt21422142n . 600 del 1973 la lettera e bis ) . in tal modo , nel caso di iscrizione delcontribuentenell aire , l applicazione della disciplina censurata dal rimettente resta circoscritta all ipotesi in cui il contribuente abbia omesso
2007-366.txt21602160iscrizione del contribuente nell aire , l applicazione della disciplina censurata dal rimettente resta circoscritta all ipotesi in cui ilcontribuenteabbia omesso di indicare al competente ufficio locale l indirizzo estero per la notificazione degli atti tributari . 5 .
2007-366.txt23252325abbia menomato il diritto di difesa del ricorrente nel giudizio a quo , nonostante che , nella specie , ilcontribuenteabbia proposto opposizione all avviso di vendita , dimostrando di avere conoscenza di detto avviso .
2008-102.txt61176117fa riferimento il ricorrente ) e che oggi potrebbe definirsi valutazione legale tipica di un oggettiva strumentalità del comportamento delcontribuentealla produzione di un reddito ; relazione funzionale che costituisce , nella specie , l effettiva ratio del tributo statale
2008-102.txt906590653 prevede , poi , che « per l anno 2006 l imposta è dovuta nella misura piú favorevole alcontribuentemediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti » . il presidente del consiglio dei ministri
2008-11.txt327327prevede per la notificazione delle predette cartelle , emesse all esito di semplici operazioni di liquidazione delle somme dovute daicontribuentiin base alle dichiarazioni da essi presentate , un termine decadenziale ( quinquennale ) irragionevolmente superiore a quello previsto per
2008-11.txt493493il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , e che solo entro tale limite temporale ilcontribuenteè obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione » . i medesimi giudici a
2008-11.txt539539disposizione censurata víola gli artt . 24 e 97 cost . , perché vanifica sostanzialmente il diritto di difesa deicontribuentiche rimangono assoggettati , pur dopo la menzionata sentenza n . 280 del 2005 , alla previsione di un termine
2008-11.txt10301030. 1 . – tale disciplina trova giustificazione nell obiettivo perseguito dal legislatore di garantire non solo l interesse delcontribuente( evidenziato dalla sentenza n . 280 del 2005 di questa corte e dalla stessa norma censurata ) a non
2008-11.txt16361636di integrare la disciplina a regime con una ragionevole normativa transitoria , che contemperi i già evidenziati contrapposti interessi delcontribuentee dell erario nella fase di passaggio dalla disciplina dichiarata illegittima ad un altra caratterizzata – seguendo le indicazioni di
2008-162.txt238238dell art . 3 cost . sotto altro profilo , in quanto determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra icontribuentiche esercitano l attività di centrali elettriche e quelli che tale attività non svolgono ; nonché per contrasto con l
2008-162.txt268268che tale attività non svolgono ; nonché per contrasto con l art . 53 della costituzione , in quanto icontribuentiche esercitino attività simili alle centrali elettriche , mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attività imprenditoriale
2008-162.txt433433. ) e di buon andamento della pubblica amministrazione ( art . 97 cost . ) , esponendo indefinitamente ilcontribuenteall azione accertativa dell amministrazione finanziaria . 2 . – la prima questione non è fondata . 2 . 1
2008-162.txt14971497la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche , determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra icontribuentiche esercitano detta attività e quelli che non la svolgono , restando esclusi i contribuenti che esercitino attività simili alle
2008-162.txt15121512disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano detta attività e quelli che non la svolgono , restando esclusi icontribuentiche esercitino attività simili alle centrali elettriche , mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attività imprenditoriale
2008-162.txt24972497unione , parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso » , senza che valgano le argomentazioni dellacontribuentesulla natura transitoria delle imbullonature con cui le turbine sono connesse al suolo . né di alcun pregio risultano i
2008-162.txt33963396nella parte in cui , non prevedendo un termine perentorio per la rettifica della rendita catastale , espongono indefinitamente ilcontribuenteall azione accertatrice dell amministrazione finanziaria – è manifestamente inammissibile . 4 . 1 . – con il d.m .
2008-162.txt34573457degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari . con tale decreto si è introdotta la possibilità per ilcontribuentedi inoltrare richiesta di attribuzione della rendita , mediante utilizzo di apposita procedura informatica . l art . 1 ,
2008-188.txt15421542idonea certificazione » ; f ) per gli atti registrati oltre il maggio 2002 , si provvederà a richiedere aicontribuentila suddetta certificazione , assegnando un termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta , scaduto il quale , si
2008-188.txt17871787di verificare la fruibilità della richiesta agevolazione » e si astengano dall esercitare attività di recupero delle somme dovute daicontribuentiquali differenze fra gli ammontari dei tributi previsti dalla legge statale e quelli previsti in via agevolata . 2 .
2008-188.txt24462446, disponendo che , nelle more , gli uffici si astengano dall esercitare attività di recupero delle somme dovute daicontribuentiquali differenze fra gli ammontari dei tributi previsti dalla legge statale e quelli previsti in via agevolata . 3 .
2008-356.txt293293particolare , i giudici rimettenti censurano detta disposizione nella parte in cui proroga di due anni , nei confronti deicontribuentiche non si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 7 a 9 della medesima legge n . 289
2008-356.txt545545stabilire la proroga di due anni dei termini per l accertamento delle imposte sui redditi e dell iva per icontribuentiche non si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali di cui agli artt . da 7 a 9 della legge n
2008-356.txt669669. n . 120 del 2008 ) ; b ) in violazione del principio di ragionevolezza , penalizza irragionevolmente ilcontribuenteche non presenti istanza di definizione agevolata , prorogando nei suoi confronti i termini per la notificazione dell accertamento delle
2008-356.txt810810, i termini di cui all art . 43 del dpr 600 / 73 , non sono prorogati per icontribuentiche non possono accedere al beneficio del condono » , assoggetta « ad un termine indefinito il cittadino alla azione
2008-356.txt930930ordinanza r.o . n . 120 del 2008 ) ; ovvero , perché favorisce l amministrazione finanziaria e danneggia ilcontribuenteil quale , per i motivi piú vari , non si sia avvalso delle suddette agevolazioni fiscali ( ordinanza r.o
2008-356.txt10971097e 3 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) ; b ) con i princípi di affidamento , di certezza nei rapporti e di non discriminazione menzionati in
2008-356.txt11701170delle sollevate censure e non si traduce in ulteriori questioni di illegittimità costituzionale per violazione del cosiddetto “ statuto delcontribuente” e della normativa comunitaria , perché – come risulta chiaramente dalla parte motiva e dal dispositivo dell ordinanza –
2008-356.txt20402040giudizio a quo , perché prospettata con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto dell impugnazione delcontribuente. la questione è , di conseguenza , manifestamente inammissibile . 5 . – nel merito , la commissione tributaria
2008-356.txt20932093) afferma che la norma denunciata , nel disporre la proroga dei termini decadenziali per l accertamento nei confronti deicontribuentiche non si avvalgono delle agevolazioni previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n . 289 del 2002
2008-356.txt23492349: a ) che la denunciata proroga dei termini per l accertamento ha carattere “ punitivo ” nei confronti delcontribuenteche sceglie di non avvalersi del condono , potendosene avvalere ; b ) che il contribuente sottoposto ad amministrazione straordinaria
2008-356.txt23652365” nei confronti del contribuente che sceglie di non avvalersi del condono , potendosene avvalere ; b ) che ilcontribuentesottoposto ad amministrazione straordinaria non può accedere , anche volendolo , al condono se l amministrazione finanziaria non ha provveduto
2008-356.txt25052505derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono deicontribuenti. tale proroga è , dunque , diretta a tutelare il preminente interesse dell amministrazione finanziaria al regolare accertamento e
2008-356.txt25322532, diretta a tutelare il preminente interesse dell amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti delcontribuenteche non si avvalga dell agevolazione , indipendentemente dalla circostanza che quest ultimo non si sia avvalso , per qualche
2008-356.txt30773077i princípi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione , perché favorisce l amministrazione finanziaria e danneggia ilcontribuenteil quale , per i motivi piú vari , non si sia avvalso delle suddette agevolazioni fiscali ( ordinanza r.o
2008-356.txt32233223la suddetta proroga : a ) mette la pubblica amministrazione in grado di far valere , nei confronti di tutticontribuentied in condizioni di uguaglianza , le pretese del fisco e non comporta , quindi , alcuna lesione dell evocato
2008-356.txt33173317che la disposizione censurata , in violazione dell art . 24 cost . , lede il diritto di difesa delcontribuente, perché proroga i termini per la notificazione dell accertamento previsti dagli artt . 43 del d.p.r . n .
2008-356.txt33563356n . 600 del 1973 e 57 del d.p.r . n . 633 del 1972 , anche « per icontribuentiche non possono accedere al beneficio del condono e , quindi » , assoggetta « ad un termine indefinito il
2008-356.txt34483448disposizione denunciata fissa una proroga limitata ad un biennio e , perciò , non può mai comportare l assoggettamento delcontribuenteall azione di accertamento per un tempo indefinito .
2008-373.txt639639, è ragionevole che il legislatore si ispiri ad esigenze di certezza , senza lasciare tale individuazione alla volontà delcontribuenteo alla discrezionalità dell amministrazione finanziaria ( ex pluribus , la citata ordinanza n . 370 del 1999 , che
2009-141.txt19361936per essere considerata legittima , deve essere preceduta , per l imposta sulla pubblicità , da un apposita dichiarazione delcontribuentee , per il cimp , dall autorizzazione del comune . dal sopra individuato presupposto oggettivo dei due suddetti prelievi
2009-227.txt32053205, e , quindi , con effetti indiscutibilmente retroattivi – dato che si richiama lo specifico comma dello statuto delcontribuenteche disciplina questo genere di normazione – che le costruzioni rurali aventi le caratteristiche indicate nel più volte citato art
2009-238.txt841841per quelle concernenti la pignorabilità dei beni » . il rimettente , tuttavia , qualifica espressamente l azione proposta dalcontribuentenon come opposizione agli atti esecutivi , ma come opposizione regolata dall art . 615 cod . proc . civ
2009-298.txt894894insufficiente versamento della prima rata dell imposta comunale sugli immobili , relativa all anno 2008 , a condizione che ilcontribuenteprovveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
2009-298.txt26922692insufficiente versamento della prima rata dell imposta comunale sugli immobili , relativa all anno 2008 , a condizione che ilcontribuenteprovveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
2009-334.txt25132513entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti , e non certo le somme eccedenti tali tributi , indebitamente corrisposte daicontribuenti.
2009-56.txt429429norma dell articolo 16 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 , concernente lo statuto dei diritti delcontribuente) , secondo il quale gli « eventi di carattere eccezionale » di cui al menzionato art . 1 del
2009-56.txt984984e della programmazione economica , possa sospendere o differire il termine per l adempimento degli obblighi tributari a favore deicontribuentiinteressati da eventi eccezionali ed imprevedibili ] , « il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari
2009-56.txt10251025è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell agenzia fiscale interessata , sentito il garante delcontribuente, da pubblicare nella gazzetta ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento » .
2009-56.txt24192419. il rimettente muove , infatti , dalla esplicita premessa che , « in base a quanto dedotto dal [contribuente] sig . ortensi [ recte : ortenzi ] sia avanti al giudice di appello sia nel ricorso per cassazione
2009-56.txt28062806processuali attribuito all amministrazione finanziaria quale parte del rapporto impositivo si risolve in una menomazione dei diritti di difesa delcontribuentenel processo . in particolare , secondo il giudice a quo , la direzione regionale competente ad emettere il suddetto
2009-56.txt28872887. 30 della legge 30 dicembre 1991 , n . 413 » ) parte del processo che pende con ilcontribuente, è pur sempre un organo dell amministrazione finanziaria e , perciò , della parte pubblica del rapporto tributario .
2009-56.txt29282928ne consegue , ad avviso dello stesso giudice a quo , che , per effetto delle norme denunciate , ilcontribuenteviene irragionevolmente a trovarsi in posizione di svantaggio rispetto alla controparte processuale costituita dall ufficio finanziario periferico che ha emanato
2009-56.txt30333033secondo comma , primo periodo , cost . e , pertanto , non mettono a confronto la posizione processuale delcontribuentecon quella della direzione regionale delle entrate e , quindi , non muovono dall errato presupposto che tale direzione sia
2009-56.txt30673067dall errato presupposto che tale direzione sia parte del processo pendente , ma attengono solo alla lesione del diritto delcontribuentead apprestare le proprie difese nei confronti della controparte sostanziale , rappresentata dall amministrazione finanziaria complessivamente intesa . 6 .
2009-56.txt33333333azione di accertamento o di riscossione dell amministrazione medesima , ma anche i termini di adempimento delle obbligazioni tributarie deicontribuentie di altre prescrizioni a carattere formale poste a carico degli stessi » ; c ) qualora l amministrazione finanziaria
2009-56.txt34903490ritenuto che : a ) la proroga prevista da dette disposizioni opera a favore sia dell amministrazione finanziaria che deicontribuenti( ex plurimis , sentenze n . 11456 del 2005 e n . 767 del 1998 ) ; b )
2009-56.txt37533753contraddittorio non viene [ … ] meno per il fatto che le proroghe in questione operino anche a vantaggio delcontribuente[ … ] , in quanto simile “ parità degli effetti ” può elidere il contrasto con l art .
2009-56.txt41614161costituisce la conseguenza ex lege di un atto dell amministrazione meramente ricognitivo ed opera a favore , contemporaneamente , deicontribuentie dell amministrazione finanziaria , la quale è tenuta – a pena di invalidità della proroga stessa – al rispetto
2009-56.txt42654265o la disapplicazione , in via incidentale , da parte del giudice ; c ) il diritto di difesa delcontribuente, perché , come sopra osservato , il decreto di proroga dei termini processuali giova anche a quest ultimo e
2009-56.txt44374437pertinente : non è rilevante , perché detto parere non fa venir meno le sopra menzionate garanzie di difesa delcontribuente; non è pertinente , perché è previsto da una disposizione non applicabile ratione temporis alla fattispecie ( art .
2009-58.txt3103102 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . 2 . preliminarmente , deve essere disposta la riunione dei giudizi , in quanto concernenti la stessa disposizione
2010-116.txt14911491nell àmbito del territorio regionale ; e ciò anche nel caso in cui l ammontare del tributo sia versato dacontribuentio sostituti d imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale . la ricorrente richiama , a sostegno di tale
2010-217.txt307307, perché , nel caso in cui la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di primo grado favorevole alcontribuente, irragionevolmente esclude la tutela cautelare « a fronte di atti impositivi esecutivi per la prima volta emessi in esecuzione
2010-217.txt353353grado » sfavorevole all appellato e , pertanto , consente il « sacrificio inevitabile ed irreparabile » dei diritti delcontribuente; b ) gli artt . 23 e 24 cost . , perché prevede l assoggettamento ad esecuzione forzata [
2010-217.txt511511corte di cassazione » avente ad oggetto la sentenza di appello impugnata , « in perdita irreversibile del patrimonio delcontribuenteche , in ipotesi , risulterà avere ragione » ; d ) l art . 113 cost . , perché
2010-217.txt570570di secondo grado , che abbia ” ribaltato ” in appello , una sentenza di primo grado pienamente favorevole alcontribuente» e , pertanto , si pone in contrasto con il precetto costituzionale secondo cui la tutela giurisdizionale dei propri
2010-217.txt13451345iuris dell istanza cautelare . in proposito , il giudice a quo osserva che il ricorso per cassazione proposto dalcontribuenteavverso la sentenza tributaria di secondo grado sarebbe fondato ( sia pure in base ad una sommaria delibazione ) ,
2010-217.txt19271927, il rimettente afferma che tale istanza soddisfa il suddetto requisito , perché : a ) è stata notificata alcontribuenteuna cartella di pagamento comprensiva del debito tributario risultante dalla sentenza di appello impugnata per cassazione ; b ) è
2010-217.txt19521952comprensiva del debito tributario risultante dalla sentenza di appello impugnata per cassazione ; b ) è stata comunicata allo stessocontribuentel avvenuta iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del soddisfacimento , ad un tempo , sia del debito tributario risultante dalla
2011-152.txt10241024art . 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2011-152.txt11451145principio , deve sopportare il costo del credito d imposta , sia pure limitatamente all importo di cui godono icontribuentiresidenti nel suo territorio . in tale caso , ove si tratti di crediti d imposta illegittimamente impiegati , di
2011-17.txt318318con conseguente inammissibilità del ricorso . il giudice a quo , infine , pone in evidenza che il difensore delcontribuenteha , comunque , prodotto la ricevuta di deposito dell appello presso la commissione provinciale recante data anteriore di qualche
2011-247.txt55553 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , della legittimità del combinato disposto del terzo comma dell art . 57 del decreto del presidente della repubblica
2011-247.txt6926923 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) ; in secondo luogo , all art . 24 cost . ; in terzo luogo , agli artt .
2011-247.txt112811283 ) . l art . 10 della legge stabilisce una proroga biennale degli ordinari termini di accertamento per icontribuenti« che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 » ( cioè relative alle tre
2011-247.txt11691169ipotesi di definizione agevolata sopra menzionate ) . nella specie , in riferimento all iva 2001 e 2002 , lacontribuente( una società a responsabilità limitata ) ha presentato la domanda di « definizione automatica per gli anni pregressi »
2011-247.txt12801280condono ( ancorché perfezionato ) sui poteri di accertamento dell amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dalcontribuente. tale ragione risiede nell incontestata vigenza del principio , enunciato da questa corte ( ordinanza n . 340 del
2011-247.txt13961396ma non esclude il potere dell amministrazione finanziaria esercitato concretamente nella specie di accertare la sussistenza dei crediti vantati dalcontribuente. gli avvisi di accertamento impugnati , in quanto diretti a negare proprio l esistenza del credito iva indicato dalla
2011-247.txt14181418gli avvisi di accertamento impugnati , in quanto diretti a negare proprio l esistenza del credito iva indicato dalla societàcontribuente, non possono perciò essere influenzati dal condono tombale precedentemente richiesto dalla contribuente stessa ( e ciò indipendentemente dall efficacia
2011-247.txt14311431esistenza del credito iva indicato dalla società contribuente , non possono perciò essere influenzati dal condono tombale precedentemente richiesto dallacontribuentestessa ( e ciò indipendentemente dall efficacia di tale condono ) . da ciò consegue che : a ) non
2011-247.txt16731673che , comunque , il ” condono tombale ” in materia di iva del quale ha inteso avvalersi la societàcontribuenteè stato ritenuto dalla giurisprudenza della corte di giustizia ce in contrasto con l ordinamento comunitario , in quanto comporta
2011-247.txt20402040specie ricorrano i presupposti dell applicazione del sopra menzionato principio secondo cui il condono non opera sui crediti vantati dalcontribuenteverso il fisco , nel senso che tali crediti restano soggetti all eventuale contestazione da parte dell amministrazione finanziaria .
2011-247.txt21542154della legge n . 289 del 2002 prevede la proroga di due anni dei termini di accertamento nei confronti deicontribuentiche non si siano avvalsi delle disposizioni recanti la definizione agevolata . nella specie , pertanto , l avviso di
2011-247.txt22602260. l avvocatura muove dalla premessa dell applicabilità della suddetta proroga biennale nel caso in cui il condono richiesto dalcontribuentenon si sia perfezionato . tale premessa è erronea , perché come correttamente sostenuto dalla parte privata per escludere l
2011-247.txt23452345della proroga biennale al perfezionamento del condono , ma si limita ad affermare che essa è prevista nei confronti deicontribuentiche « non si avvalgono » delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della stessa legge , cioè
2011-247.txt24142414( diretta a consentire agli uffici tributari di procedere all accertamento in un termine piú ampio nei soli confronti deicontribuentiche non hanno portato all attenzione degli uffici le loro posizioni tributarie attraverso la presentazione delle istanze di condono ,
2011-247.txt24732473eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi ( ampliamento di stretta interpretazione e , quindi , non estensibile aicontribuentiche abbiano presentato la richiesta di agevolazione e non abbiano , poi , di essa effettivamente goduto ) . 3
2011-247.txt36063606esigibile l obbligazione doganale . di qui la non pertinenza della normativa e della giurisprudenza di legittimità invocate dalla societàcontribuentee la correttezza dell interpretazione fornita dal rimettente . 3.2 . quanto all interpretazione del rimettente indicata al punto sub
2011-247.txt38083808212 del 2000 , stabilisce che « le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » ) . la stessa societàcontribuente, del resto , pur facendo piú volte riferimento nelle sue difese alla ” retroattività ” della normativa denunciata ,
2011-247.txt41364136scaduti » , cosí ledendo l esigenza di « certezza dei rapporti giuridici » ed il diritto di difesa deicontribuenti. 5.1.1 . va preliminarmente rilevato , al riguardo , che l art . 3 , comma 3 , della
2011-247.txt52045204è irrilevante , infine , l assunto che gli evocati parametri sarebbero violati per l incertezza in cui versa ilcontribuente, il quale deve attendere il decorso del termine raddoppiato per avere la sicurezza dell insussistenza dell obbligo di denuncia
2011-247.txt53535353denuncia penale , se proposta dopo il decorso dei termini ” brevi ” di decadenza , potrebbe intervenire quando ilcontribuente, ritenendo non piú accertabile il rapporto tributario , non sia piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili
2011-247.txt54165416e consentendo « una distanza eccessiva tra il fatto e la contestazione » , comporta una « indeterminata soggezione delcontribuenteall azione esecutiva del fisco » e , quindi , vanifica la difesa del contribuente . nessuno dei prospettati profili
2011-247.txt54315431una « indeterminata soggezione del contribuente all azione esecutiva del fisco » e , quindi , vanifica la difesa delcontribuente. nessuno dei prospettati profili di illegittimità costituzionale è fondato . 5.2.1 . quanto alla lesione del diritto di difesa
2011-247.txt54585458illegittimità costituzionale è fondato . 5.2.1 . quanto alla lesione del diritto di difesa dedotta sotto il profilo che ilcontribuentenon sarebbe piú in grado di difendersi qualora non fosse piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili da
2011-247.txt55525552dai primi due commi dell art . 57 del d.p.r . n . 633 del 1972 . in realtà ilcontribuente, per effetto dell art . 22 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , è tenuto
2011-247.txt56275627delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti , è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata , ne segue che ilcontribuenteha l obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e , quindi ,
2011-247.txt56675667, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato . l eventuale soggettivo affidamento delcontribuentea che non siano fatti valere , dopo il decorso del termine ” breve ” di accertamento , elementi obiettivi
2011-247.txt57515751costituzionalità , trattandosi di una circostanza di mero fatto . ciò che invece rileva sul piano giuridico è che ilcontribuente, ai sensi dell art . 22 del d.p.r . n . 600 del 1973 , è tenuto a conservare
2011-247.txt58605860ed eccessiva distanza temporale tra « il fatto e la contestazione » , tale da comportare una indeterminata soggezione delcontribuenteall azione « esecutiva » ( rectius : accertativa ) del fisco , è agevole osservare che contrariamente a quanto
2011-247.txt59755975cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . né tale obiettiva certezza può ritenersi esclusa dall eventuale soggettiva incertezza delcontribuentesulla astratta ravvisabilità delle indicate ipotesi di reato . l impossibilità per il contribuente di avere la sicurezza ex ante
2011-247.txt59895989esclusa dall eventuale soggettiva incertezza del contribuente sulla astratta ravvisabilità delle indicate ipotesi di reato . l impossibilità per ilcontribuentedi avere la sicurezza ex ante della non ricorrenza dei presupposti di denunciabilità penale della sua condotta costituisce infatti ,
2011-247.txt63156315si presenta anche nelle fattispecie oggetto di esame nei giudizi principali riuniti , in relazione alle quali si addebitano allacontribuente, per gli anni d imposta in contestazione in detti giudizi , dichiarazioni fraudolente od infedeli . l individuata ratio
2011-247.txt67636763. per il reato previsto dal citato art . 10 quater l atto di accertamento dei crediti indebitamente utilizzati dalcontribuentein compensazione , indicato dall art . 1 , comma 421 , della legge 30 dicembre 2004 , n .
2011-247.txt77777777piú ampio termine di accertamento . è opportuno precisare che : a ) in presenza di una contestazione sollevata dalcontribuente, l onere di provare detti presupposti è a carico dell amministrazione finanziaria , dovendo questa giustificare il piú ampio
2011-281.txt470470l irragionevolezza della disposizione perché questa , « ceteris paribus , premia l accumulazione del debito » , favorendo ilcontribuenteche ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d asta del terzo incanto e sfavorendo , invece ,
2011-281.txt492492ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d asta del terzo incanto e sfavorendo , invece , ilcontribuentedebitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base , il quale , a séguito dell assegnazione del
2011-281.txt575575trova giustificazione nell adempimento dell obbligazione tributaria e , quindi , víola il principio di capacità contributiva , imponendo alcontribuentenell evenienza , meramente casuale , che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo incanto di subire
2011-338.txt403403infatti , consentita dalla lettera della disposizione e dall interpretazione sistematica , anche perché renderebbe irrilevante l originaria condotta delcontribuente, recando altresì un vulnus al principio della ragionevole durata del processo . 2.1 . i giudici a quibus ,
2011-338.txt533533riguardare anche le ipotesi di omessa dichiarazione / denuncia ici , con la conseguenza che in questa fattispecie , alcontribuentefiscalmente del tutto inadempiente , non spetterebbe alcuna indennità di esproprio . 2.2 . secondo le sezioni unite civili ,
2011-338.txt29032903non realizzino una sostanziale confisca del bene , sacrificando illegittimamente il diritto di proprietà all esclusivo interesse finanziario leso dalcontribuente, tenuto conto della diversità di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all accertamento tributario ed alle relative sanzioni ,
2012-02.txt506506suddetta fino all 1 per cento . le regioni possono deliberare che la maggiorazione , se più favorevole per ilcontribuenterispetto a quella vigente , si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l addizionale » .
2012-109.txt442442, perché nel caso di ricorso per cassazione avverso pronunce di appello riformatrici di sentenze di primo grado favorevoli alcontribuente( come nella specie ) , irragionevolmente sottrae « almeno un grado di tutela cautelare » e provoca il «
2012-109.txt470470sottrae « almeno un grado di tutela cautelare » e provoca il « sacrificio inevitabile ed irreparabile dei diritti delcontribuente» , rendendo privi di garanzia processuale i « diritti soggettivi tributari » ; b ) l art . 24
2012-109.txt600600amministrazione finanziaria , sulla base di una sentenza ancora non definitiva , un « incontrastabile » prelievo delle risorse delcontribuente, anche quando la sentenza sia « apparentemente erronea » ed il prelievo crei il pericolo di un grave ed
2012-109.txt624624la sentenza sia « apparentemente erronea » ed il prelievo crei il pericolo di un grave ed irreparabile danno alcontribuentemedesimo ; d ) l art . 111 , primo comma , cost . e 6 , comma 1 ,
2012-109.txt678678, « in relazione all art . 10 cost . » , perché , limitando irragionevolmente la tutela cautelare delcontribuente, impedisce che il processo tributario possa considerarsi un « giusto processo » ; e ) l art . 111
2012-109.txt712712; e ) l art . 111 , secondo comma , primo periodo , cost . , perché obbliga ilcontribuente, nelle more della definizione del giudizio , a soggiacere , privo di tutela specifica , all azione di riscossione
2012-109.txt21782178amministrazione e , comunque , nella sua parzialità , non è sufficiente a garantire in via cautelare le ragioni delcontribuentenell ipotesi di impugnazione per cassazione della sentenza tributaria d appello . 2 . 1.3 . con la terza argomentazione
2012-223.txt1271127153 della costituzione , avrebbe deciso di colpire , con misure continuative , solo una particolare e ristretta classe dicontribuenti. sussisterebbe , dunque , la violazione degli artt . 3 , 23 e 53 della costituzione , in quanto
2012-241.txt56785678aumento dal 20 al 21 per cento dell aliquota dell iva e specifiche modalità di calcolo dell imponibile per alcunicontribuenti( comma 2 bis ) ; b ) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto
2012-241.txt90319031l aumento al 21 per cento dell aliquota dell iva e stabiliscono specifiche modalità di calcolo dell imponibile per alcunicontribuenti( come illustrato al punto 6.2 . ) ; d ) il secondo periodo del comma 3 dispone l aumento
2012-241.txt90939093e ) il comma 5 bis prevede il recupero al bilancio dello stato di somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 ; f ) il comma
2012-241.txt91489148sensi dell indicato comma 5 bis , l applicazione di una sanzione e la sottoposizione a controllo della posizione delcontribuenterelativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l accertamento
2012-241.txt94379437della finalità « di recuperare all entrata del bilancio dello stato » sia le somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla legge n . 289 del 2002 , sia gli ammontari delle
2012-241.txt1073010730attengono ( come sopra ricordato al punto 7.3 . ) : a ) alle somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 ( comma 5 bis )
2012-241.txt1078510785comma 5 ter ) ; c ) alle somme incassate per effetto degli ulteriori controlli effettuati a carico dei predetticontribuenti( medesimo comma 5 ter ) . la tipologia di tali maggiori entrate tributarie è perciò diversa a seconda dell
2012-241.txt1132911329deve escludersi che l entrata di cui al comma 5 bis ( recupero di somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi del condono ) costituisca una « nuova entrata » , riguardando essa somme già dovute in
2012-241.txt1140611406novità del provento ” . analoghe osservazioni valgono con riguardo alle « maggiori entrate » derivanti dagli ulteriori controlli suicontribuenti, previste dal citato comma 5 ter . infatti , l attività di ulteriore accertamento fiscale non comporta alcuna modifica
2012-241.txt1176711767riscossione sicilia , al fine di recuperare all entrata del bilancio dello stato le somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 , n . 289
2012-241.txt1183311833giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , di una ricognizione di talicontribuenti. nei successivi trenta giorni , le società del gruppo equitalia e quelle di riscossione sicilia provvedono , altresí ,
2012-241.txt1186111861società del gruppo equitalia e quelle di riscossione sicilia provvedono , altresí , ad avviare nei confronti di ciascuno deicontribuentidi cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte
2012-241.txt1196911969comma 5 bis , si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione delcontribuenterelativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati , per i quali è ancora in corso il
2012-241.txt1202312023delle entrate e della guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013 , anche con riguardo alle attività svolte dalcontribuentemedesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono . per i soggetti che hanno aderito
2012-241.txt1216212162, la volontà di acquisire al bilancio dello stato l intero ammontare sia delle somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 , n . 289
2012-241.txt1651016510, rispettivamente , il recupero « all entrata del bilancio dello stato » delle somme dichiarate e non versate daicontribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n . 289 del 2002 ( comma
2012-241.txt1657716577, di una sanzione pari al 50 per cento delle somme medesime ; la sottoposizione a controllo della posizione delcontribuenterelativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l accertamento
2012-241.txt1665816658víola l art . 8 dello statuto speciale , trattandosi di un gettito che , ove le somme dovute daicontribuentifossero state tempestivamente riscosse nel territorio regionale , sarebbe spettato , in base a detto parametro statutario , alla regione
2012-241.txt1671316713hanno entrambe natura tributaria : quelle che derivano dal comma 5 bis , perché sono relative alle somme dovute daicontribuentisulla base dei condoni e delle sanatorie tributari introdotti dalla legge n . 289 del 2002 ; quelle derivanti dal
2012-258.txt371371) ; 2 ) « la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuenteè eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , con le seguenti
2012-258.txt419419e ) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente, l avviso del deposito prescritto dall art . 140 del codice di procedura civile , in busta chiusa e
2012-258.txt21772177formalità di cui all art . 140 cod . proc . civ . nella notificazione della cartella di pagamento alcontribuente” relativamente ” irreperibile ( ordinanza n . 14316 del 2011 ) , limitandosi ad affermare , senza specifica motivazione
2012-258.txt34743474del 1973 stabiliscono che « la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuenteè eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , con le seguenti
2012-258.txt35223522e ) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente, l avviso del deposito prescritto dall art . 140 del codice di procedura civile , in busta chiusa e
2012-258.txt40364036, nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione , dell abitazione , dell ufficio o dell azienda delcontribuente) . in tal caso occorrono , per perfezionare la notificazione : a ) il deposito di copia dell atto
2012-258.txt53375337con riferimento alla cartella di pagamento , non assicura , dunque , né l « effettiva conoscenza da parte delcontribuente» , né , quale mezzo per raggiungere tale fine , la comunicazione « nel luogo di effettivo domicilio del
2012-258.txt53585358» , né , quale mezzo per raggiungere tale fine , la comunicazione « nel luogo di effettivo domicilio delcontribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della [ . . . ] amministrazione » finanziaria ; finalità queste fissate
2012-258.txt54045404. 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . 3 . 3 . siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione ( notificazione a soggetto “
2012-258.txt57685768: « quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione , ufficio o azienda delcontribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall art . 60 , primo comma
2012-32.txt12521252. 2 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , che pone il principio generale dell ordinamento tributario di chiarezza e trasparenza delle relative disposizioni . ne discenderebbero
2012-32.txt71667166pure della riserva di legge ex art . 23 cost . , intermediata dalle previsioni dello statuto dei diritti delcontribuentesulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali ( art . 2 della legge n . 212 del 2000 ) .
2012-33.txt10041004non legislativa ; l art . 53 cost . , poiché introduce una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale delcontribuente; l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia di sistema
2013-116.txt404404al principio costituzionale di tutela dei pensionati » ; in secondo luogo , analoga misura non sarebbe prevista per icontribuentiin generale , titolari degli stessi redditi . a giudizio della corte campana , poi , la disciplina in esame
2013-116.txt866866sarebbe palesemente irragionevole ed ingiustificato , perché con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio icontribuentititolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3
2013-116.txt33613361evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione , ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici econtribuentiin generale ( sentenza n . 223 del 2012 ) . anche in questo caso , è necessario analogamente rilevare
2013-52.txt268268art . 119 della costituzione ) . tale violazione di legge avrebbe determinato un eccessivo carico fiscale nei confronti deicontribuentiresidenti in sardegna , soggetti non solo all aumento dell accisa , ma anche alle addizionali comunali e provinciali ,
2013-52.txt10171017ente esponenziale a fini generali , possa far valere , in sede di conflitto di attribuzione , gli interessi deicontribuentiresidenti nel suo territorio , la tesi non può essere condivisa . infatti , secondo la giurisprudenza di questa corte
2014-06.txt19151915finalità , che è rilevante come di seguito precisato per la definizione del presente giudizio : quella di consentire alcontribuentedi scegliere la soluzione più conveniente in relazione all andamento del mercato immobiliare . l attuale sistema consente , infatti
2014-06.txt24892489introdotto dalla norma impugnata opera , per espressa volontà del legislatore , solamente in relazione ad una libera scelta delcontribuente. a differenza della precedente disposizione , essenzialmente di carattere processuale , quella impugnata riveste natura sostanziale ed attribuisce alla
2014-06.txt26062606valore ” tabellare ” e quello basato sul prezzo vero , sia rimessa dalla norma impugnata proprio alla scelta delcontribuente. ed in vero , le finalità di garantire il progressivo aggiornamento dei dati catastali e di deflazionare il contenzioso
2014-06.txt26642664egualmente assicurate attraverso la semplice indicazione del valore ” tabellare ” , senza introdurre il meccanismo della libera scelta delcontribuente, tenuto conto che è « comunque » posto alle parti l obbligo di dichiarare nell atto il corrispettivo pattuito
2014-06.txt28932893solamente a deflazionare il contenzioso , quella oggetto di scrutinio esprime anche un evidente valenza agevolativa , laddove consente alcontribuentedi non scegliere immancabilmente , tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile , quello fondato sul valore “
2014-142.txt731731tenendo conto che l obbligazione tributaria si manifesterebbe in relazione all esercizio in cui l attività di questa tipologia dicontribuentiproduce ricchezza e non a quello in cui avviene la materiale erogazione del compenso . in pratica , la norma
2014-142.txt839839chiamati a giudicare sull applicazione delle leggi tributarie e ad assicurare il rispetto delle garanzie previste dall ordinamento per icontribuenti. 1.2 . la difesa dello stato contesta , sotto il profilo della rilevanza , la mancata specificazione , nell
2014-142.txt10371037in modo diretto sull imposizione che , nella concreta applicazione , ne potrebbe essere condizionata anche in senso favorevole alcontribuente; e ) non vi sarebbe violazione dell art . 104 cost . , attesa la conversione del decreto legge
2014-142.txt15431543reddito formatosi nel corso di più anni , ma corrisposto in unica soluzione , potrebbe risultare eccessivamente oneroso per ilcontribuente. la disciplina dei compensi erogati ai giudici tributari è contenuta nell art . 13 del decreto legislativo 31 dicembre
2014-142.txt28962896meritevole di essere sottratta ad un eccessiva imposizione tributaria su redditi che si sono formati per cause non imputabili alcontribuentein anni diversi da quelli di effettiva percezione . la finalità di limitare in qualche modo gli effetti delle modalità
2014-142.txt29772977, del tuir viene nella sostanza neutralizzata dall introduzione di una disposizione idonea a rendere ininfluenti , a danno delcontribuente, anche tempi tecnici anomali come quelli che raggiungono la durata di un anno . in proposito , questa corte
2014-142.txt31113111) . l istituto della tassazione separata , quindi , si giustifica proprio nella misura in cui costituisce per ilcontribuenteun rimedio per evitare un applicazione ingiustificatamente gravosa del principio di cassa . non è invece possibile che dalla stessa
2014-142.txt31653165” mitigatore ” della progressività dell irpef , ma anche perché la sua applicazione è concepita come una facoltà delcontribuentepersona fisica esercente una impresa commerciale , che ben potrebbe rinunciarvi laddove , per particolari contingenze , la tassazione separata
2014-142.txt32113211, il comma 2 dell art . 17 ( già art . 16 ) del tuir riconosce la facoltà delcontribuente( che quindi non vi è vincolato , ma può comunque scegliere secondo criteri di personale convenienza ) di farvi
2014-142.txt32413241può comunque scegliere secondo criteri di personale convenienza ) di farvi ricorso . lo stesso principio di favor per ilcontribuenteè espresso , sotto altro profilo , dall art . 17 ( già art . 16 ) , comma 3
2014-142.txt33423342stessi alla formazione del reddito complessivo dell anno in cui sono percepiti , se ciò risulta più favorevole per ilcontribuente» . 4.2 . quanto alla pretesa funzione chiarificatrice della natura dei compensi dei giudici tributari , non ha pregio
2014-142.txt35913591titoli , caratterizzati dalla discrasia tra il momento della maturazione e quello della erogazione , comportante effetti irragionevolmente pregiudizievoli aicontribuentiche vi sono sottoposti . dunque , la particolarità della loro erogazione , concentrata in un unico ( e successivo
2014-177.txt10041004le regioni potranno esercitare la facoltà di maggiorarla fino a un punto percentuale , e di differenziarla tra categorie dicontribuentie tra settori di attività » . la possibilità per le regioni di intervenire solo rispetto all aliquota ordinaria del
2014-201.txt924924che possono avere l effetto di condurre all assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte della categoria dicontribuentisottoposta al prelievo . questi ultimi , in ragione del tasso di professionalità , della autonomia operativa , del potere
2014-201.txt10141014speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria . un rischio di questo genere non ricorre per l attività degli altricontribuentiche vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere , con il loro operato ,
2014-225.txt637637del 4 novembre 2011 ) ; c ) la transazione fiscale , che costituisce una peculiare procedura transattiva tra ilcontribuentee il fisco , che può autonomamente integrare il piano previsto dall art . 160 della legge fallimentare e deve
2014-225.txt28072807ricorso del legislatore a meccanismi agevolativi che garantiscano effettivamente un maggior gettito finale senza peraltro indurre in alcun modo icontribuentia dichiarare una parte del dovuto e senza attribuire loro la possibilità di sottrarsi al pagamento del dovuto con il
2014-225.txt35883588condono ( ancorché perfezionato ) sui poteri di accertamento dell amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dalcontribuente» ( sentenza n . 247 del 2011 ) . 5.3 . erra dunque il rimettente nel ritenere che lo
2014-225.txt38143814fiscali pendenti , di attuare non « la definizione dell imposta bensì la definizione di una lite in corso tracontribuenteed amministrazione , in funzione della riduzione del contenzioso in atto , secondo parametri rapportati allo stato della lite stessa
2014-225.txt38583858domanda di definizione , garantendo la riscossione di un credito tributario incerto sulla base di un trattamento paritario tra icontribuenti» ( ordinanza n . 3675 del 2010 , e , nello stesso senso , sentenze n . 3676 e
2014-228.txt25025038 , 39 , 40 e 41 del medesimo d.p.r . n . 600 del 1973 , salvo che ilcontribuentedimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine .
2014-228.txt311311o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti ( e sono quindi assoggettabili a tassazione ) , se ilcontribuentenon ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili . la presunzione disciplinata da tale ultima
2014-228.txt606606irrazionale » qualunque sia la lettura ad essa data tra quelle possibili : o la prova contraria che incombe alcontribuentepotrebbe ritenersi soddisfatta « con la mera indicazione del beneficiario , divenendo , però , tanto irrazionale quanto inutile sul
2014-228.txt705705disposizione impugnata , se applicata agli anni d imposta in corso o anteriori alla novella legislativa , comporterebbe per icontribuentiprofessionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere , in contrasto con l art . 24 cost . e
2014-228.txt7617612 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , nonché con l art . 111 cost . per violazione del principio di parità delle parti . 1.2
2014-236.txt389389vi sarebbe l abolizione , per esaurimento delle risorse finanziarie , di crediti d imposta già entrati nel patrimonio delcontribuente. 2 . 1 . in subordine , viene sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell art
2014-236.txt507507trasmessi per via telematica . la lesione dell art . 3 cost . deriverebbe dalla irragionevole disparità di trattamento fracontribuentiegualmente titolari di crediti d imposta derivanti da attività già avviate alla data del 29 novembre 2008 . 2 .
2014-236.txt28262826valori che venivano in gioco . ciò tanto più ove si consideri che tale disciplina è sensibilmente più favorevole alcontribuentecreditore , cosicché occorreva spiegare perché la si sia ritenuta irrilevante , e quindi tale da non far venire meno
2014-50.txt6476473 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) : la citata legge di delega n . 42 del 2009 , infatti , non soltanto non avrebbe introdotto
2014-50.txt7127122 , lettera c ) , che il legislatore delegato si attenesse ai princípi sanciti dallo statuto dei diritti delcontribuente, di cui alla citata legge n . 212 del 2000 : statuto il cui art . 10 stabilisce che
2014-50.txt765765causa di nullità del contratto » ; mentre l art . 6 prevede che l amministrazione finanziaria informi « ilcontribuentedi ogni fatto o circostanza a sua conoscenza , dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o
2014-50.txt23992399) espressamente prescrive di procedere all esercizio della delega nel « rispetto dei princípi sanciti dallo statuto dei diritti delcontribuentedi cui alla legge 27 luglio 2000 , n . 212 » . statuto che , a sua volta ,
2014-50.txt25102510per factum principis quanto a canone e a durata . né appare superfluo soggiungere che gli obblighi di informazione delcontribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto , risultano nella specie totalmente negletti , operando la denunciata ” sostituzione ” contrattuale
2014-80.txt215215il termine stabilito . nel primo caso , infatti ove si tratti di violazione anteriore al 17 settembre 2011 ilcontribuenteresta esente da pena , stante il mancato raggiungimento della soglia di punibilità di 77.468,53 euro , prevista per l
2014-80.txt325325. 148 . nel secondo caso , invece benché si tratti di condotta meno lesiva degli interessi del fisco ilcontribuenteincorre in responsabilità penale , anche per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011 , in ragione del superamento
2014-80.txt475475ed euro 77.468,53 ) . secondo il rimettente , la norma denunciata violerebbe il principio di eguaglianza , assoggettando ilcontribuenteche , dopo avere regolarmente presentato la dichiarazione annuale iva , ometta il versamento dell imposta , ad un trattamento
2014-80.txt503503dichiarazione annuale iva , ometta il versamento dell imposta , ad un trattamento paradossalmente deteriore rispetto a quello riservato alcontribuenteche non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele , occultando il debito di imposta : condotte , queste
2014-80.txt12061206punitiva protegge , dunque , l interesse del fisco alla riscossione dell imposta così come ” autoliquidata ” dallo stessocontribuente. come chiaramente si desume dalla lettera della norma , presupposto per la sua applicazione è , infatti , che
2014-80.txt14871487, ad euro 77.468,53 . ciò comportava una conseguenza palesemente illogica , nel caso in cui l iva dovuta dalcontribuentesi situasse nell intervallo tra le due soglie ( eccedesse , cioè , i 50.000 euro , ma non i
2014-80.txt15611561rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione , evadendo del pari l imposta . nel primo caso , ilcontribuenteavrebbe dovuto rispondere del reato di omesso versamento dell iva , stante il superamento della relativa soglia di punibilità ;
2014-80.txt17411741uno e l altro limite di rilevanza ( 50.000 e 103.291,38 euro ) , fruiva di un miglior trattamento ilcontribuenteche presentasse una dichiarazione inveritiera ( non punibile per mancato superamento della relativa soglia ) , rispetto al contribuente che
2014-80.txt17601760il contribuente che presentasse una dichiarazione inveritiera ( non punibile per mancato superamento della relativa soglia ) , rispetto alcontribuenteche esponesse invece fedelmente la propria situazione in dichiarazione , salvo poi a non versare l imposta di cui si
2014-80.txt18751875, per i primi due reati ; da sei mesi a due anni , per il terzo ) . ilcontribuenteche , al fine di evadere l iva , presenta una dichiarazione infedele , tesa ad occultare la materia imponibile
2014-80.txt19471947, nel secondo caso , a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta ) rispetto a quella delcontribuenteche , dopo aver presentato la dichiarazione , omette di versare l imposta da lui stesso autoliquidata ( omissione che
2014-80.txt20062006delitto di cui all art . 10 ter a dolo generico ) . in questo modo , infatti , ilcontribuenterende la propria inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi accertatori : sicché , in sostanza , finisce per
2014-98.txt11001100respinga , in tutto o in parte , il reclamo stesso ; d ) in tutti tali casi , ilcontribuentepotrà adire la commissione tributaria costituendosi in giudizio entro il termine di trenta giorni previsto dal richiamato art . 22
2014-98.txt18461846valore aggiunto divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notificazione , atteso che , poiché la costituzione in giudizio delcontribuenteè possibile solo dopo l esaurimento della procedura di reclamo / mediazione ( comma 9 , secondo periodo , dell
2014-98.txt19891989adire immediatamente il giudice tributario e di chiedere la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato ) : a ) aicontribuentiche sono parti di controversie relative a tributi di pertinenza di soggetti impositori diversi dall agenzia delle entrate rispetto a
2014-98.txt20282028rispetto a quelli che sono parti di controversie relative a tributi di pertinenza di tale agenzia ; b ) aicontribuentiche potrebbero essere debitori dell agenzia delle entrate per un importo superiore a ventimila euro rispetto a quelli che potrebbero
2014-98.txt23162316» che , in quanto condizione di ammissibilità del ricorso , « genera una irragionevole discriminazione tra il diritto delcontribuentea corrispondere il giusto tributo e la potestà impositiva dell amministrazione » ; b . 2 . ) comporta una
2014-98.txt23442344potestà impositiva dell amministrazione » ; b . 2 . ) comporta una limitazione della tutela giurisdizionale solo per icontribuentiai quali detto reclamo è imposto ( e non , quindi , per i contribuenti parti di controversie relative ad
2014-98.txt23592359tutela giurisdizionale solo per i contribuenti ai quali detto reclamo è imposto ( e non , quindi , per icontribuentiparti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall agenzia delle entrate o di controversie relative ad
2014-98.txt24662466gli effetti , violerebbe poi l art . 24 cost . perché « la anticipata discovery della tesi difensiva delcontribuentenella fase amministrativa , che obbligatoriamente deve precedere la fase del giudizio , con conseguente immodificabilità di ulteriori prospettazioni difensive
2014-98.txt25052505prospettazioni difensive nell eventuale giudizio in relazione a un provvedimento ancora da valutare , costituisce grave pregiudizio difensivo per ilcontribuente» . l art . 17 bis è censurato anche in quanto , precludendo la tutela cautelare giurisdizionale in particolare
2014-98.txt26042604» che ciò comporta , atteso che detta preclusione : a . 1 . ) opera solo nei confronti deicontribuentiai quali detto reclamo è imposto ; a . 2 . ) è « del tutto irrazionale [ . .
2014-98.txt27412741cost . , che vieta che chiunque possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge , perché « ilcontribuentepotrà rivolgersi al proprio giudice naturale per ottenere un provvedimento cautelare » solo dopo l inutile esperimento della procedura amministrativa
2014-98.txt28742874a quello di ragionevolezza ) , perché , nel caso in cui non si pervenga a detta fase , ilcontribuenteavrà sostenuto delle spese per la remunerazione del difensore di cui si è dovuto avvalere in ragione del fatto che
2014-98.txt32833283del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente , con conseguente rischio di inammissibilità del ricorso , indurrà ilcontribuentea presentare distinti ricorsi con conseguente vanificazione dei benefici processuali derivanti dalla presentazione [ di un ] ricorso cumulativo »
2014-98.txt34303430accolto o la mediazione vada a buon fine , le spese del procedimento introdotto dal reclamo resterebbero a carico delcontribuente, mentre l amministrazione finanziaria beneficia di un risparmio per via della mancata instaurazione della fase contenziosa ; a .
2014-98.txt34553455finanziaria beneficia di un risparmio per via della mancata instaurazione della fase contenziosa ; a . 3 . ) icontribuentiche sono parti di controversie con enti impositori diversi dall agenzia delle entrate « si troverebbero ad avere [ .
2014-98.txt36763676sessanta giorni dalla notifica , sia degli avvisi di accertamento che delle cartelle di pagamento , rimanendo comunque precluso alcontribuentel accesso all istituto della sospensiva di cui all art . 47 del decreto legislativo numero 546 del 1992 »
2014-98.txt61146114valore non superiore a ventimila euro , dell obbligo del preliminare reclamo , con la conseguente preclusione , per ilcontribuente, della possibilità di agire in giudizio durante il tempo previsto per lo svolgimento della procedura amministrativa introdotta con tale
2014-98.txt66056605ai costi della procedura giurisdizionale ) soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di dette controversie , con vantaggio sia per ilcontribuenteche per l amministrazione finanziaria ; dall altro , riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni
2014-98.txt69326932113 cost . sarebbero violati anche sotto il diverso profilo che detto differimento della tutela giurisdizionale è imposto solo aicontribuentiche sono parti di controversie che rientrano nell àmbito di applicazione dell impugnato art . 17 bis e non ,
2014-98.txt69596959rientrano nell àmbito di applicazione dell impugnato art . 17 bis e non , quindi , a tutti gli altricontribuenti( in particolare , a quelli che sono parti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall
2014-98.txt76847684bis del d.lgs . n . 546 del 1992 secondo cui l omissione della presentazione del reclamo da parte delcontribuentedetermina l inammissibilità del ricorso ( rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio ) comportando la perdita
2014-98.txt84328432( comma 7 ) sia che venga proposta d ufficio ( comma 8 ) , si svolge solo tra ilcontribuentee l agenzia delle entrate , cioè tra le parti del rapporto d imposta , senza l intervento di alcun
2014-98.txt84708470intervento di alcun terzo nel ruolo di mediatore . l attribuzione del compito di valutare la proposta di mediazione delcontribuenteo di formularne una di ufficio a « strutture diverse e autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti
2014-98.txt87828782dunque escludersi che un tale procedimento conciliativo preprocessuale , il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stessocontribuente, possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o , tanto meno , il diritto
2014-98.txt88678867del d.lgs . n . 546 del 1992 violerebbe l art . 24 cost . anche in quanto impone alcontribuentedi rendere note le proprie « prospettazioni difensive » già in sede di reclamo e non gli consente di modificarle
2014-98.txt89808980quo una decisione della corte che accogliesse il profilo dedotto ; in particolare , sarebbe stato necessario precisare se ilcontribuenteavesse notificato eventuali motivi aggiunti , da ritenersi inammissibili in quanto non dedotti nell originario reclamo » . l eccezione
2014-98.txt91319131, della cui costituzionalità dubita proprio in quanto in tale atto dovrebbero essere indicate le « prospettazioni difensive » delcontribuente( che sarebbe così costretto a renderle note prima dell instaurazione del processo e che non potrebbe poi modificarle in
2014-98.txt93469346] ancora da valutare » e non siano successivamente modificabili non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa delcontribuente. infatti : a ) nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa , il contribuente
2014-98.txt93669366contribuente . infatti : a ) nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa , ilcontribuentenon avrà interesse ad adire la commissione tributaria ; b ) nei casi in cui , invece , decorra il
2014-98.txt94259425sia conclusa la mediazione o lo stesso reclamo venga , in tutto o in parte , respinto ( e ilcontribuente, naturalmente , decida di adire l autorità giudiziaria ) , il processo avrà ad oggetto lo stesso originario provvedimento
2014-98.txt96859685, 24 e 25 cost . , l impugnato art . 17 bis , consentendo la costituzione in giudizio deicontribuentisolo dopo l esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo ( comma 9 , secondo periodo ) , precluderebbe
2014-98.txt99839983in quanto illegittimo o infondato ) , l art . 17 bis non prevede alcun ristoro delle spese che ilcontribuenteha sostenuto per la presentazione del reclamo e lo svolgimento della successiva procedura amministrativa . anche tali questioni sono inammissibili
2014-98.txt1052110521del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente , con conseguente rischio di inammissibilità del ricorso , indurrà ilcontribuentea presentare distinti ricorsi con conseguente vanificazione dei benefici processuali derivanti dalla presentazione [ di un ] ricorso cumulativo »
2014-98.txt1059810598rimettente secondo cui il ricorrente , nell ipotesi indicata , sarà indotto a presentare distinti ricorsi ( « indurrà ilcontribuentea presentare distinti ricorsi » ) costituisce una mera congettura dello stesso giudice a quo ; dall altro , dalle
2015-10.txt379379particolare , la commissione tributaria provinciale di reggio emilia facendo proprie e riproducendo testualmente le censure eccepite dalla difesa dellacontribuentelamenta anzitutto la violazione dell art . 77 cost . , perché non sussisterebbero i presupposti di necessità e urgenza
2015-10.txt28272827è il presupposto e il limite del potere impositivo dello stato e , al tempo stesso , del dovere delcontribuentedi concorrere alle spese pubbliche , dovendosi interpretare detto principio come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di
2015-10.txt30563056del principio di eguaglianza . tuttavia , ogni diversificazione del regime tributario , per aree economiche o per tipologia dicontribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni , in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione . in
2015-10.txt43704370tassare separatamente e più severamente solo l eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell attività esercitata dalcontribuenteal permanere di una data congiuntura . infatti , al di là della denominazione di « addizionale » , la
2015-10.txt48354835è in grado di evitare che l « addizionale » sia scaricata a valle , dall uno all altro deicontribuentiche compongono la filiera petrolifera per poi essere , in definitiva , sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei
2015-10.txt70927092principi e i diritti in gioco , in modo da impedire « alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcunicontribuentied a vantaggio di altri [ . . . ] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà
2015-100.txt11241124dalla legge 4 agosto 2006 , n . 248 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni ilcontribuenteche non versi l imposta sul valore aggiunto , dovuta in base alla dichiarazione annuale , entro il termine per
2015-100.txt13201320lesiva del principio di eguaglianza ( art . 3 cost . ) nel caso in cui l iva dovuta dalcontribuentesi situasse nell intervallo tra l una e le altre soglie . in tale evenienza , veniva trattato in modo
2015-100.txt13881388dichiarazione , o avesse presentato una dichiarazione inveritiera , evadendo del pari l imposta . nel primo caso , ilcontribuenteavrebbe dovuto rispondere del delitto di omesso versamento dell iva ; nel secondo sarebbe andato invece esente da pena ,
2015-100.txt26422642d imposta ( che può rendersi responsabile del reato di cui all art . 10 bis ) con quella delcontribuente( soggetto attivo dei delitti in dichiarazione di cui agli artt . 4 e 5 del d.lgs . n .
2015-100.txt31753175soggetti i cui ruoli sono nettamente distinti , sul piano tributario : rispettivamente , il sostituto d imposta e ilcontribuente, soggetto passivo dell iva . si tratta di posizioni non equiparabili , stante la peculiarità delle funzioni affidate al
2015-100.txt34123412cui all art . 10 bis è l unico reato proprio del sostituto di imposta ; al contrario , ilcontribuentee , in particolare , il soggetto passivo dell iva oltre a poter rispondere del delitto di cui all art
2015-100.txt43194319e in relazione alla quale dovrebbe tenersi comunque conto del fatto che , nel caso dell indebita compensazione , ilcontribuentesi sottrae al pagamento delle imposte tramite una condotta specifica non priva di connotati ” insidiosi ” nei confronti del
2015-131.txt2578257861 , comma 1 , alinea e lettera a ) , delle maggiori entrate derivanti dall aumento della platea deicontribuentisoggetti all « addizionale » ires , previsto dall art . 5 , comma 1 , del d.l . n
2015-132.txt8888avviso di accertamento che sia stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte delcontribuentedella richiesta di chiarimenti . la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dalla cassa di risparmio di
2015-132.txt365365natura speciale rispetto alla disciplina generale del divieto dell abuso del diritto , prevede forme di contraddittorio preventivo con ilcontribuenteda osservare a pena di nullità . alla fattispecie in esso prevista sarebbe quindi riservato un trattamento irragionevolmente diverso rispetto
2015-132.txt566566interpreta nel senso che la nullità della notificazione dell atto fiscale è sanata per raggiungimento dello scopo , se ilcontribuenteimpugna correttamente l atto . secondo la rimettente , infine , la norma non sarebbe suscettibile di interpretazioni adeguatrici ,
2015-132.txt13021302atto impositivo dal suo contenuto , ma da un vizio del procedimento diretto a instaurare il contraddittorio anticipato con ilcontribuente. l interpretazione della norma stessa , pertanto , non può essere in alcun modo orientata dall individuazione dei requisiti
2015-132.txt14931493lo stesso diritto dell unione europea di una norma nazionale che prevede misure a garanzia del contraddittorio preventivo con ilcontribuente. al contrario , il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario , che trova
2015-132.txt16651665, che non sanzionerebbe con la nullità gli avvisi di accertamento affetti da vizi formali del contraddittorio preventivo con ilcontribuente. un ulteriore tertium comparationis è individuato poi dal giudice a quo nell art . 20 del d.p.r . n
2015-132.txt17971797, che trae fondamento dai principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell imposizione . tale principio preclude alcontribuentedi conseguire vantaggi fiscali mediante l uso distorto , anche se non contrastante con alcuna specifica disposizione , di strumenti
2015-132.txt18691869esso comporta che il negozio non sia opponibile all amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che ilcontribuentepretenda di far discendere dall operazione elusiva . il ricordato orientamento implica , come suo naturale corollario , che il
2015-132.txt21662166. 600 del 1973 , è tenuta , a pena di nullità dell atto impositivo , a richiedere chiarimenti alcontribuentee a osservare il termine dilatorio di sessanta giorni , prima di emettere l avviso di accertamento , il quale
2015-132.txt22062206quale dovrà essere specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni , ai chiarimenti e alle giustificazioni , eventualmente forniti dalcontribuente( corte di cassazione , quinta sezione civile , sentenze 14 gennaio 2015 , n . 406 e 5 dicembre
2015-132.txt23162316dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni , posto a garanzia del diritto di difesa delcontribuente, determina la nullità dell atto di accertamento emesso ante tempus anche in mancanza di un espressa comminatoria , salvo
2015-132.txt25912591. n . 600 del 1973 , che debba essere instaurato il previo contraddittorio fra l amministrazione finanziaria e ilcontribuente, né esclude che il vizio del contraddittorio conseguente alla violazione del termine produca la nullità dell atto impositivo .
2015-132.txt28642864, in essa , del contraddittorio anticipato non sarebbe comunque d ostacolo all applicazione del principio generale di partecipazione delcontribuenteal procedimento , di cui si è detto . sicché nemmeno questo termine di riferimento assunto dalla rimettente è idoneo
2015-132.txt31973197è detto , di un vizio del procedimento , consistente nel fatto di non essere stato messo a disposizione delcontribuentel intero lasso di tempo previsto dalla legge a garanzia della sua facoltà di partecipare al procedimento stesso presentando osservazioni
2015-132.txt32523252che l avviso di accertamento sia « specificamente motivato » dall ufficio tributario , in relazione alle giustificazioni fornite dalcontribuente, come prescrive , sempre a pena di nullità , il comma 5 dello stesso art . 37 bis .
2015-132.txt33783378come di lieve entità , è invece di particolare gravità , in considerazione della funzione di tutela dei diritti delcontribuentedella previsione presidiata dalla sanzione della nullità , e del fatto che la violazione del termine da essa previsto a
2015-132.txt34743474dell effettività del contraddittorio stesso , eliminando in radice l avviso di accertamento emanato prematuramente . la necessità che alcontribuentesia consentito di partecipare al procedimento e la ragionevolezza della sanzione in caso di violazione del termine stabilito per garantire
2015-132.txt35283528le peculiarità dell accertamento delle fattispecie elusive e il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dalcontribuente, in particolare in vista della valutazione che l amministrazione è chiamata a compiere dell esistenza di valide ragioni economiche
2015-145.txt127127il giudice a quo chiamato a decidere l impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull istanza di rimborso formulata da uncontribuentein ordine alle somme versate per l anno 2012 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef
2015-231.txt368368nel periodo d imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo . entrambi i rimettenti , aditi dacontribuentiche hanno chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva in ragione della titolarità di partecipazioni in
2015-231.txt532532, in violazione dell art . 53 cost . , commisurerebbe la tassazione non già soltanto al patrimonio del singolocontribuente, ma anche a quote di titolarità altrui , ossia del familiare prescindendo , dunque , dalla capacità contributiva del
2015-26.txt228228] può , in base ad elementi e circostanze di fatto certi , determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delcontribuentein relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno
2015-26.txt345345il sistema comunemente denominato ” redditometro ” , dunque , l ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delcontribuente, persona fisica , non basandosi sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso , ma assoggettando a tassazione anche
2015-26.txt372372sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso , ma assoggettando a tassazione anche redditi di fonte sconosciuta . ilcontribuenteperò , ai sensi del successivo sesto comma dello stesso art . 38 , sempre nel testo all epoca vigente
2015-26.txt505505non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell ufficio non possono essere presi in considerazione a favore delcontribuente, ai fini dell accertamento in sede amministrativa e contenziosa . di ciò l ufficio deve informare il contribuente contestualmente
2015-26.txt524524del contribuente , ai fini dell accertamento in sede amministrativa e contenziosa . di ciò l ufficio deve informare ilcontribuentecontestualmente alla richiesta » . essa , dunque , stabilisce un collegamento fra il giudizio e il procedimento tributario e
2015-26.txt564564e in particolare la fase istruttoria di quest ultimo , i relativi poteri d ufficio e i corrispondenti oneri delcontribuente. l art . 32 del d.p.r . n . 600 del 1973 , infatti , stabilisce : « per
2015-26.txt604604per l adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono » , tra l altro , « inviare aicontribuentiquestionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell accertamento nei loro confronti , [ .
2015-26.txt685685e , dell agenzia delle entrate abbia dato indicazioni volte ad instaurare un contraddittorio anticipato fra l amministrazione e ilcontribuente, ancor prima della specifica disciplina poi dettata dalla novella del d.l . n . 78 del 2010 . ciò
2015-26.txt719719n . 78 del 2010 . ciò è quanto avvenuto nella specie , poiché l amministrazione finanziaria ha inviato alcontribuenteun questionario che è rimasto senza risposta . 4 . va premesso che una questione di legittimità costituzionale del quarto
2015-26.txt10661066dello stato . legge finanziaria 2005 ” , introducesse l attuale terzo comma ) « non operano nei confronti delcontribuenteche depositi in allegato all atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie , i dati
2015-26.txt11331133non imputabile » . dall ordinanza , infatti , si desume che la preclusione processuale in cui è incorso ilcontribuentediscende in realtà da quest ultima disposizione , là dove , in particolare , la rimettente osserva a proposito della
2015-70.txt406406dell universalità dell imposizione a parità di capacità contributiva , in quanto posta a carico di una sola categoria dicontribuenti. la sola corte dei conti , sezione giurisdizionale per la regione emilia romagna censura , infine , la predetta
2015-70.txt15221522di universalità dell imposizione a parità di capacità contributiva , in quanto posta a carico di una sola categoria dicontribuenti. nell imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva , essa violerebbe
2015-95.txt23532353immancabilmente una diretta correlazione tra entità del danno cagionato e risorse economiche del reo ( ove questi si identifichi nelcontribuentepersona fisica ) , o da lui comunque gestite ( ove si tratti dell amministratore o del liquidatore di società
2016-111.txt5625621 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , il quale stabilisce che « [ s ] alvo quanto previsto dall articolo 1 , comma 2 ,
2016-111.txt14201420vaglio di legittimità costituzionale , sia l influenza della decisione della questione ai fini dello scrutinio della pretesa azionata dallacontribuente. e anche il dubbio di costituzionalità continua a risultare motivato in modo pertinente quanto al suo oggetto e ai
2016-121.txt207207della costituzione . l onere da essa imposto renderebbe eccessivamente difficoltoso l esercizio del diritto di difesa da parte delcontribuente. la presunta violazione di tale diritto , a parere del giudice rimettente , andrebbe accertata unitamente alla verifica del
2016-121.txt241241, andrebbe accertata unitamente alla verifica del contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di parità delle parti (contribuentee amministrazione finanziaria ) , posto che destinatario di tale onere di deposito è la sola parte privata . la
2016-121.txt19831983comparazione in sé che non è corretta , attesa la differente natura delle parti del processo ( amministrazione finanziaria econtribuente) e la diversità della relativa disciplina , diversità che investe anche ulteriori e non marginali aspetti ( ai sensi
2016-121.txt20242024del comma 3 dell art . 16 del d.lgs . n . 546 del 1992 , ad esempio , ilcontribuentepuò avvalersi di una notificazione diretta all ufficio del ministero delle finanze ed all ente locale mediante consegna dell atto
2016-188.txt23432343statali sarebbero tempestivi ( sette giorni lavorativi ) sulla base delle cifre risultanti dalla sommatoria dei modelli f24 utilizzati daicontribuenti. i dati sintetici relativi alla descritta operazione sono stati forniti dallo stato . la regione sostiene che gli accantonamenti
2016-188.txt75037503e al luogo del mero versamento delle imposte ( ad es . anticipi delle scadenze di pagamento , mobilità deicontribuentiversanti ) influiscono direttamente sulla quantificazione del gettito annuale spettante alla regione » ( delibera n . 95 del 2015
2016-199.txt257257dalla tassa automobilistica per certe categorie di autoveicoli e motoveicoli , e sollevano dall applicazione di sanzioni e interessi icontribuentiche non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa . il ricorrente , premesso che la tassa automobilistica è
2016-278.txt341341posti dalla legge delega , poiché non potrebbe essere collegata né all obiettivo di « rafforzamento della tutela giurisdizionale delcontribuente» , in quanto l ordinanza cautelare non è impugnabile , né all obiettivo di « incremento della funzionalità della
2016-278.txt80280223 del 2014 dispone che il governo è delegato ad introdurre « norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale delcontribuente, assicurando la terzietà dell organo giudicante , [ . . . ] secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi
2016-280.txt23232323. 188 del 2016 ) negli esercizi successivi . in definitiva , pur non potendosi escludere in astratto che uncontribuentepossa far valere un interesse al legittimo riparto delle risorse fiscali tra lo stato e gli enti territoriali , non
2016-44.txt241241il concessionario abbia sede in un luogo significativamente distante da quello in cui ha sede l ente impositore , ilcontribuentesi vedrebbe costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l immobile censito dall
2016-44.txt303303e potrebbe persino indurre a rinunciare ad impugnare l atto . la frattura del rapporto territoriale tra ente pubblico econtribuenteprodurrebbe , altresì , la violazione dell art . 97 cost . in quanto , consentendo che a giudicare la
2016-44.txt730730viene , peraltro , asserito che , se pure il sistema così delineato dal legislatore potrebbe effettivamente comportare per ilcontribuenteinteressato possibili oneri che non sussistono nel caso in cui la sede del concessionario coincida con quella dell ente impositore
2016-44.txt18261826del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi , lo « spostamento » richiesto alcontribuenteche voglia esercitare il proprio diritto di azione , garantito dal parametro evocato , è potenzialmente idoneo a costituire una
2016-44.txt19941994delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per ilcontribuente» . ebbene , il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno « spostamento » geografico anche significativo
2016-44.txt20032003della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente » . ebbene , il fatto che ilcontribuentedebba farsi carico di uno « spostamento » geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un
2016-44.txt22422242riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio , non può che emergere il rapporto sostanziale tra ilcontribuentee l ente impositore . alla sede di quest ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi
2016-66.txt244244, nei commi precedenti a quello impugnato , ha istituito e disciplinato procedure di collaborazione volontaria attraverso le quali icontribuentipossono spontaneamente definire , mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo di sanzione , le violazioni «
2016-78.txt601601particolare , l irragionevolezza della nuova disposizione , che opererebbe una discriminazione in ordine all entità del sacrificio imposto alcontribuentenel ricorso cumulativo , nonché laddove prevede una diversa quantificazione dell ammontare del contributo unificato in caso di provvedimenti concernenti
2016-78.txt839839, inoltre , contrasterebbe con l art . 53 cost . in relazione alla capacità contributiva , in quanto ilcontribuenteche proponga un ricorso cumulativo si troverebbe a pagare a titolo di contributo unificato un importo maggiore di quello corrispondente
2016-96.txt18821882diritto di percepire , a norma di legge , in conseguenza della progressione di carriera a carico soltanto di alcunicontribuenti, per il solo fatto di essere gli stessi appartenenti al personale di cui all art . 3 del d.lgs
2017-140.txt20142014e al luogo del mero versamento delle imposte ( ad es . anticipi delle scadenze di pagamento , mobilità deicontribuentiversanti ) influiscono direttamente sulla quantificazione del gettito annuale spettante alla regione ” ( delibera n . 95 del 2015
2017-149.txt245245ai costi da sostenere per attività già avviate prima della sua entrata in vigore , avrebbe leso l affidamento deicontribuentiche avevano intrapreso iniziative economiche confidando nel quadro normativo vigente . 2 . la corte di cassazione ha poi sollevato
2017-149.txt3543542008 , prevedono una procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche deicontribuenti. difatti , se , in linea generale , non sarebbe irrazionale il ricorso al criterio selettivo prior in tempore
2017-149.txt444444merito delle ragioni di credito ma anche dalla solerzia nel loro esercizio , così ingenerando una disparità di trattamento tracontribuentitutti egualmente titolari di crediti di imposta derivanti da attività già avviate alla data del 29 novembre 2008 . 3
2017-149.txt560560ammissibilità quanto il merito delle questioni sollevate , ricostruire l articolato quadro normativo regolante i crediti d imposta richiesti dallecontribuentinei giudizi a quibus . l art . 1 , comma 280 , della legge n . 296 del 2006
2017-149.txt10161016di euro per l anno 2011 ) . ciò aveva comportato la necessità di prevedere una procedura di selezione deicontribuentida ammettere al beneficio fiscale in relazione ( anche ) alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008
2017-149.txt18221822valori che venivano in gioco . ciò tanto più ove si consideri che tale disciplina è sensibilmente più favorevole alcontribuentecreditore , cosicché occorreva spiegare perché la si sia ritenuta irrilevante , e quindi tale da non far venire meno
2017-149.txt19781978art . 3 cost . secondo il rimettente , la disposizione censurata avrebbe inciso sotto due profili sulla posizione deicontribuentiche , pur avendo già avviato attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo alla data di entrata in vigore della
2017-149.txt20692069maturando in relazione ai costi da sostenere . incidendo su diritti e aspettative che erano già entrati nel patrimonio deicontribuenti, l art . 29 , comma 1 , del d.l . n . 185 del 2008 avrebbe violato il
2017-149.txt22002200« falcidia » , ma la violazione sussisterebbe per il solo fatto che un credito già entrato nel patrimonio delcontribuentesia stato significativamente pregiudicato per effetto di una disposizione retroattiva . 8 . la questione non è fondata . 9
2017-149.txt32023202di un tetto massimo di stanziamento ha comportato la necessità di prevedere una procedura di selezione ( anche ) deicontribuentida ammettere al beneficio fiscale in relazione alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 . all esito
2017-149.txt325032502 e 3 dello stesso art . 29 ( sui cui si tornerà in seguito ) , alcuni di questicontribuenti( cosiddetti ” perdenti ” ) si sono visti negare il riconoscimento dei loro diritti di credito , nonostante il
2017-149.txt40834083novembre 2008 , prevedono una procedura di ammissione al beneficio basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche deicontribuenti. secondo la corte di cassazione , se , in linea generale , non può ritenersi irrazionale il criterio selettivo
2017-149.txt42274227brevissimo e produce risultati dipendenti prevalentemente « dalla potenza e sofisticatezza delle apparecchiature informatiche , di cui dispongono i singolicontribuentio i professionisti che li assistono » . ciò comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti tutti egualmente titolari
2017-149.txt42444244dispongono i singoli contribuenti o i professionisti che li assistono » . ciò comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tracontribuentitutti egualmente titolari di crediti di imposta . non a caso questo tipo di procedura sarebbe stato abbandonato in sede
2017-149.txt43064306d.m . 4 marzo 2011 avrebbe fatto ricorso , più ragionevolmente , a un criterio concorsuale , assegnando a ciascuncontribuenteuna percentuale del credito . 14 . l avvocatura generale dello stato ha eccepito l inammissibilità della questione , osservando
2017-149.txt43724372previste a valle dal decreto del direttore dell agenzia delle entrate del 24 marzo 2009 , sicché le pretese deicontribuentiandrebbero fatte valere non in questa sede , bensì davanti al giudice amministrativo . 14.1 . l eccezione non è
2017-149.txt45324532difetto di motivazione sulla rilevanza , e incentrata sull omessa indicazione nell ordinanza di rimessione del momento in cui lacontribuenteavrebbe presentato la sua istanza telematica : il travolgimento dell intera procedura , come conseguenza diretta dell eventuale pronuncia di
2017-149.txt45664566come conseguenza diretta dell eventuale pronuncia di incostituzionalità , rende irrilevante il momento di inoltro della richiesta da parte dellacontribuente. 16 . la questione è tuttavia inammissibile sotto altro profilo . un eventuale accoglimento , infatti , determinerebbe un
2017-176.txt10661066redditi immobiliari , non tutelati dall art . 2752 cod . civ . , un privilegio speciale sugli immobili delcontribuentesituati nel comune in cui era effettuata la riscossione . 3.2 . il privilegio , come sopra introdotto , diversamente
2017-177.txt12081208, nei confronti della procedura fallimentare , dell esistenza e dell efficacia del credito con l effetto di consentire alcontribuentela partecipazione al concorso e la possibile soddisfazione delle sue ragioni in sede di riparto ( corte di cassazione ,
2017-181.txt192192non prevede né l obbligo dell amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull istanza di autotutela proposta dalcontribuentené l impugnabilità da parte di questi del silenzio tacito su tale istanza » . l art . 19 ,
2017-181.txt252252tributarie ed è a sua volta censurato « nella parte in cui non prevede l impugnabilità , da parte delcontribuente, del rifiuto tacito dell amministrazione finanziaria sull istanza di autotutela proposta dal medesimo » . ad avviso della rimettente
2017-181.txt356356definitivi , palesemente illegittimi al fine di trarne un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva delcontribuente» . nessun argomento è svolto in relazione all art . 23 cost . sarebbero poi violati gli artt .
2017-181.txt393393violati gli artt . 24 e 113 cost . in quanto sarebbe « palese il vuoto di tutela giurisdizionale delcontribuentesottoposto ad un imposizione fiscale ingiustificata e lesiva della capacita contributiva del medesimo » . infine , sarebbero violati i
2017-181.txt672672dalla legge 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente» ( d ora in avanti : statuto del contribuente ) , che , all art . 7 , comma
2017-181.txt682682recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente » ( d ora in avanti : statuto delcontribuente) , che , all art . 7 , comma 2 , lettera b ) , prescrive che , negli
2017-181.txt741741in sede di autotutela , e che , all art . 13 , comma 6 , affida al garante delcontribuenteil compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente
2017-181.txt761761contribuente il compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati alcontribuente. nella disciplina legislativa e regolamentare dell autotutela tributaria è previsto , in particolare , che l amministrazione finanziaria può
2017-181.txt11311131ufficio da parte delle agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali , e non uno strumento di protezione delcontribuente( ex multis , corte di cassazione , sezione tributaria , sentenza 15 aprile 2016 , n . 7511 ;
2017-181.txt15561556illegittimi » , che portano a essa « un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva delcontribuente» , e di « rimanere inerte sull istanza » di autotutela in ipotesi presentata dal destinatario interessato , con
2017-181.txt18641864spiegare anche taluni aspetti della disciplina positiva dell autotutela tributaria , come ad esempio il compito assegnato al garante delcontribuentedi attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente ( art
2017-181.txt18821882garante del contribuente di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati alcontribuente( art . 13 , comma 6 , dello statuto del contribuente ) o la possibilità di intervento in via
2017-181.txt18941894atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente ( art . 13 , comma 6 , dello statuto delcontribuente) o la possibilità di intervento in via sostitutiva della direzione regionale o compartimentale in caso di « grave inerzia
2017-181.txt19701970interesse pubblico alla rimozione dell atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello delcontribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella valutazione amministrativa , e fra essi
2017-181.txt21072107discrezionale dell autoannullamento tributario e , come visto , sottolinea che esso « non costituisce un mezzo di tutela delcontribuente» ( corte di cassazione , sezione tributaria , sentenza 20 febbraio 2015 , n . 3442 , corte di
2017-181.txt24412441amministrazione di rispondere all istanza di autotutela significherebbe , in altri termini , creare una nuova situazione giuridicamente protetta delcontribuente, per giunta azionabile sine die dall interessato , il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale ,
2017-181.txt25642564, che sarebbe inevitabilmente sacrificato da una scelta legislativa che imponesse all amministrazione di pronunciarsi sull istanza di autotutela delcontribuente. di fronte a una tale istanza , alle agenzie fiscali è invece consentito di valutare se attivarsi o meno
2017-181.txt30343034tributaria , nella parte in cui non prevede un obbligo dell amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento presentate dalcontribuente, non lede la garanzia costituzionale del diritto al giudice .
2017-242.txt169169sezioni unite , il regime tributario in questione non sarebbe applicabile agli intermediari finanziari , alla cui categoria appartiene ilcontribuenteparte del giudizio principale . a tale conclusione le sezioni unite pervengono dirimendo il contrasto insorto in seno alla sezione
2017-249.txt237237, l impugnato comma 335 sarebbe in contrasto con l art . 3 della costituzione , atteso che il singolocontribuentesi troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che il suo immobile è situato in
2017-249.txt427427bene [ . . . ] esponendo l amministrazione medesima ad una altrettanto ” massiva ” opposizione da parte deicontribuentiinteressati » . 2 . in via preliminare , va esaminata l eccezione di inammissibilità sollevata dall avvocatura generale dello
2017-249.txt854854censure , il contrasto con l art . 3 cost . è impostato nella limitata prospettiva secondo cui il singolocontribuentesi troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che il suo immobile sia situato in
2017-249.txt897897oggetto di richiesta di revisione parziale del classamento da parte del comune interessato , con la conseguente sperequazione rispetto alcontribuenteche , pur trovandosi nella stessa situazione , non subisca analoga iniziativa comunale . la censura , come è evidente
2017-249.txt14771477del carattere ” diffuso ” dell operazione , deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre ilcontribuentein condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento . 8 . infondata , infine , è la
2017-249.txt15651565bene , « espo [ rrebbe ] l amministrazione medesima ad una altrettanto ” massiva ” opposizione da parte deicontribuentiinteressati » . non è dato comprendere , infatti , come il rischio che l amministrazione sia esposta ad azioni
2017-250.txt17131713dell universalità dell imposizione a parità di capacità contributiva , in quanto posta a carico di una sola categoria dicontribuenti» . 1.2.3 . tutti i rimettenti con la sola esclusione del tribunale di torino ( reg . ord .
2017-269.txt59155915e prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l autorità , alla quale è dovuto indipendentemente dal fatto che ilcontribuentesia stato destinatario dei poteri dell ente o abbia beneficiato della sua attività . inoltre , la contribuzione è connessa
2017-269.txt62256225, ma è correlata all attività dell amministrazione in termini di vantaggio goduto o di costo causato da parte delcontribuente: di tal che il tributo in esame si differenzia dalle ” imposte ” in senso stretto . 10 .
2017-270.txt24642464le procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale , introdotte con la legge n . 186 del 2014 , icontribuentipossono spontaneamente definire , mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo di sanzione , le violazioni in
2017-270.txt262926292014 , l art . 5 octies , che ha aperto una nuova ” finestra temporale ” per consentire aicontribuentidi avvalersi dell istituto della collaborazione volontaria , introducendo , però , talune modifiche di carattere procedurale e relative alla
2018-114.txt525525617 cod . proc . civ . relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo costringe « ilcontribuentea subire in ogni caso l esecuzione , ancorché ingiusta ; con la sola possibilità di presentare ex post una
2018-114.txt649649. civ . , e con l art . 113 cost . , poiché limita e impedisce la tutela delcontribuentecontro una determinata categoria di atti della pubblica amministrazione . inoltre ritiene violati l art . 3 cost . ,
2018-114.txt676676della pubblica amministrazione . inoltre ritiene violati l art . 3 cost . , per la disparità di trattamento tracontribuentisecondo che il debito riguardi , o meno , tributi per i quali l art . 2 del decreto legislativo
2018-114.txt12061206. 7 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , e vizi di notificazione del pignoramento il tribunale , anche in questo secondo giudizio , ha rilevato d
2018-114.txt21672167delle entrate patrimoniali dello stato regolava la materia della riscossione delle imposte sul reddito in termini particolarmente restrittivi per ilcontribuentead essa assoggettato quanto alla prevista inammissibilità delle opposizioni all esecuzione . infatti , in generale per le entrate patrimoniali
2018-114.txt23522352dagli artt . da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse » escludeva qualsiasi opposizione delcontribuente, consentendo solo quella di terzo ex art . 619 cod . proc . civ . questa preclusione assoluta era
2018-114.txt24432443sensi dell art . 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo » . era quindi riconosciuta alcontribuenteassoggettato a riscossione esattoriale una tutela amministrativa ( il ricorso all intendente di finanza ) , alla quale solo successivamente
2018-114.txt25832583il potere . 8 . si aveva pertanto che , in caso di controversia tributaria promossa avverso il ruolo dalcontribuenteche contestasse il diritto dell amministrazione finanziaria di procedere a riscossione esattoriale , solo l intendente di finanza organo della
2018-114.txt27372737la posizione giuridica di chi intendeva opporsi all esecuzione o agli atti esecutivi . in questa situazione la tutela delcontribuenteera limitata e , di fatto , era prevalentemente successiva alla riscossione stessa dal momento che il medesimo art .
2018-114.txt27672767successiva alla riscossione stessa dal momento che il medesimo art . 54 , al terzo comma , prevedeva che ilcontribuente, che si fosse ritenuto leso dall esecuzione esattoriale , poteva agire contro l esattore dopo il compimento della esecuzione
2018-114.txt28682868amministrativo ( all . e ) » ; disposizione quest ultima che , non solo condizionava la tutela giurisdizionale delcontribuentealla pubblicazione del ruolo e all iscrizione a ruolo dell imposta ( primo comma ) , ma anche prevedeva (
2018-114.txt29262926dal « certificato di pagamento dell imposta » , sicché l onere del pagamento del tributo costituiva , per ilcontribuente, presupposto imprescindibile per accedere alla tutela giurisdizionale . questa corte , ritenendo violato il diritto alla tutela giurisdizionale ,
2018-114.txt31333133e di quelle degli altri enti pubblici , il quadro normativo muta radicalmente in termini di maggior tutela per ilcontribuenteassoggettato ad esecuzione coattiva , seppur con una circoscritta carenza sulla quale come si viene ora a dire si appuntano
2018-114.txt33733373tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice ( ordinario ) dell esecuzione deve realizzare per ilcontribuenteuna garanzia giurisdizionale a tutto tondo : in ogni caso deve esserci una risposta di giustizia perché siano rispettati gli
2018-114.txt38413841limitativa della tutela giurisdizionale perché queste ultime opposizioni sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario . quindi la tutela delcontribuentec è in ogni caso , senza che le regole di riparto della giurisdizione possano significare alcuna soluzione di continuità
2018-114.txt39083908non può predicarsi , in ogni caso , per le opposizioni all esecuzione , ossia per quelle che vedono ilcontribuentecontestare il diritto dell agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata , giacché l art . 57 ammette solo
2018-114.txt40294029attinta . da una parte essa esclude che sia ammissibile l opposizione all esecuzione per il solo fatto che ilcontribuenteopponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell amministrazione finanziaria o dell agente della riscossione di procedere ad
2018-114.txt41254125del titolo ( normalmente , la cartella di pagamento ) su cui si fonda la riscossione esattoriale . se ilcontribuentecontesta il titolo della riscossione coattiva , la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l atto
2018-114.txt42644264esecuzione , quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario , non segna una carenza di tutela delcontribuenteassoggettato a riscossione esattoriale , perché questa c è comunque innanzi ad un giudice , quello tributario . l inammissibilità
2018-114.txt45394539un contrasto , ravvisa nel primo atto della riscossione coattiva ( quale l atto di pignoramento ) di cui ilcontribuenteabbia avuto conoscenza , in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati , quello recante l esercizio della potestà impositiva ,
2018-114.txt45754575esercizio della potestà impositiva , la cui contestazione radica una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ed onera ilcontribuentedel ricorso ex art . 19 del d.lgs . n . 546 del 1992 ( nel prescritto termine di decadenza
2018-114.txt46054605n . 546 del 1992 ( nel prescritto termine di decadenza ) . anche in tale evenienza la tutela delcontribuentec è , ma è attivata con lo strumento processuale di accesso al giudice tributario costituito dal ricorso ex art
2018-114.txt50965096. 615 cod . proc . civ . è inammissibile non solo nell ipotesi in cui la tutela invocata dalcontribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale , ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela
2018-114.txt55665566anche altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento , in cui la doglianza delcontribuentesia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva e non già la mera regolarità formale della procedura
2018-114.txt56095609nell ipotesi dell intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi ilcontribuenteavvalso di misure di favore per l eliminazione del contenzioso tributario , quale , ad esempio , la cosiddetta “
2018-114.txt57215721del giudice tributario ex art . 2 del d.lgs . n . 546 del 1992 e l azione esercitata dalcontribuenteassoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione all esecuzione ex art . 615 cod . proc . civ . ,
2018-114.txt59505950a quella ordinaria di espropriazione forzata , non è però tale da giustificare che , nelle ipotesi in cui ilcontribuentecontesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario , non vi sia una
2018-114.txt62436243giudice dell esecuzione l illegittimità della riscossione mediante opposizione all esecuzione , essendo ammessa soltanto l opposizione con cui ilcontribuentecontesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli
2018-15.txt507507gli artt . 3 , 53 e 97 cost . , introducendo un irragionevole trattamento discriminatorio , in relazione aicontribuentie rispetto ai comuni , ancorato ad un dato del tutto inconferente e non dotato di alcuna significatività , quale
2018-152.txt361361in esame , dunque , la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva , senza passare da una comunicazione alcontribuente, precedente alla formazione del ruolo . 3 . ad avviso del presidente del consiglio dei ministri la disposizione impugnata
2018-152.txt483483lamenta la violazione dell art . 3 cost . per l addotta , irragionevole , disparità di trattamento riservata aicontribuentisiciliani con riguardo all accertamento ed alla riscossione della tassa automobilistica ; prospetta , anche , il contrasto della disposizione
2018-152.txt528528. 97 cost . , perché il modulo procedimentale configurato dalla disciplina regionale , omettendo il contraddittorio preventivo con ilcontribuente, finisce per incidere negativamente sul buon andamento dell azione amministrativa . 3 . 2 . la difesa erariale procede
2018-152.txt595595oggetto , l azione esecutiva tramite il ruolo presuppone comunque la presenza di un atto prodromico di contestazione inviato alcontribuente. si segnala , inoltre , nel ricorso , che la norma impugnata sarebbe in conflitto con l art .
2018-152.txt6396395 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . alla luce di tali premesse , la difesa erariale evoca , per un verso , i limiti statutari
2018-152.txt695695artt . 17 e 36 dello statuto regionale di autonomia , giacché la citata norma dello statuto dei diritti delcontribuente, come confermato dall art . 1 della medesima legge n . 212 del 2000 , costituirebbe principio generale dell
2018-152.txt41134113. appare , invece , pertinente il riferimento al comma 5 dell art . 6 dello statuto dei diritti delcontribuentein forza del quale in caso di liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazioni e sempre che sussistano « incertezze su
2018-152.txt41654165possibile anche in via immediata , deve essere preceduta , a pena di nullità , da un avviso rivolto alcontribuente, finalizzato ad ottenere da quest ultimo gli opportuni chiarimenti , anche documentali . secondo il presidente del consiglio dei
2018-152.txt42234223siciliana in ragione di quanto previsto dall art . 1 , comma 1 , dello stesso statuto dei diritti delcontribuente, perché riconducibile ai « principi generali dell ordinamento tributario » . 12 . anche a voler ritenere che il
2018-152.txt42584258anche a voler ritenere che il principio desumibile dal comma 5 dell art . 6 dello statuto dei diritti delcontribuentesia dotato di una portata generale , tale da superare il riferimento letterale alle liquidazioni di tributi che risultano da
2018-152.txt42814281di una portata generale , tale da superare il riferimento letterale alle liquidazioni di tributi che risultano da dichiarazioni delcontribuente, la censura si rileva comunque non fondata . 13 . secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata , il
2018-152.txt43214321il ruolo , che conferisce all obbligazione tributaria forza esecutiva , non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato alcontribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa , al semplice riscontro della omissione , della inesattezza o della intempestività del
2018-152.txt43454345unilateralmente per determinazione amministrativa , al semplice riscontro della omissione , della inesattezza o della intempestività del pagamento . ilcontribuenteacquisisce contezza della pretesa azionata dall ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento ; ed avverso la
2018-152.txt44484448cartolare . la definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti , di regola , sulla spontaneità di adempimento delcontribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna , sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione
2018-152.txt46024602ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo , derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stessocontribuente( su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni ) . ciò finisce per riconoscere alle emergenze
2018-152.txt47144714) , si neutralizzano , in coerenza , i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva delcontribuentealla fase che precede l iscrizione a ruolo del tributo . 14 . la censura mossa dal presidente del consiglio
2018-152.txt50065006del tributo e prescindendo , anche , dall invio della cartella di pagamento . l atto di accertamento trasmesso alcontribuentecontiene dunque in sé anche i prodromi della futura attività di esazione del tributo . 14 . 2 . inoltre
2018-152.txt52845284della legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ) . all iscrizione immediata tuttavia non si provvede laddove ilcontribuenteabbia provveduto al pagamento del dovuto « entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti
2018-152.txt53675367dalla dichiarazione o , ancora , una imposta o una maggiore imposta , e solo se ciò può consentire alcontribuentedi evitare la reiterazione di errori o di regolarizzare aspetti formali . 14 . 3 . le previsioni citate da
2018-152.txt54715471, assentita dal sistema , di procedere alla immediata iscrizione a ruolo senza prevedere alcuna forma di partecipazione preventiva delcontribuente, ogni qualvolta la verifica dell inadempimento si rilevi immune da valutazioni interpretative . il tutto seguendo un modulo semplificato
2018-152.txt56335633ordinanza n . 3153 del 2015 ) , l iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla comunicazione rivolta alcontribuente. l avviso preventivo rispetto alla formazione immediata del ruolo perde , infatti , la sua ragion d essere nelle
2018-152.txt56805680o integralmente omessi , rispetto ad un presupposto impositivo già cristallizzato , quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stessocontribuente. diviene pertanto superflua l interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente
2018-152.txt56905690cristallizzato , quale quello emergente dalla dichiarazione proveniente dallo stesso contribuente . diviene pertanto superflua l interlocuzione preventiva con ilcontribuentea fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari , priva di margini interpretativi ( corte di cassazione
2018-152.txt574357435 . del resto , una tale interpretazione trova la sua conferma proprio nella disposizione dello statuto dei diritti delcontribuenteevocata dal governo a sostegno dell addotta censura . siffatta disposizione non impone , a pena di nullità , che
2018-152.txt57685768sostegno dell addotta censura . siffatta disposizione non impone , a pena di nullità , che la comunicazione preventiva alcontribuentevenga effettuata per ogni ipotesi di liquidazione . piuttosto , prevede l avviso preventivo solo per quelle liquidazioni rispetto alle
2018-152.txt58445844omesso , integrale o parziale , o comunque intempestivo versamento del dovuto , determinato in forza della stessa dichiarazione delcontribuentee riscontrato in esito ai riferiti controlli automatici ( ex plurimis , corte di cassazione civile , ordinanze n .
2018-152.txt59955995bis del d.p.r . n . 633 del 1972 . i presupposti del debito tributario ( la dichiarazione predisposta dalcontribuenteper un verso e le emergenze del pra , per altro verso ) , nonché la stessa condotta che concreta
2018-152.txt60746074determinazione del dovuto priva di significativi margini di discrezionalità interpretativa . parimenti , il sacrificio del contradittorio preventivo con ilcontribuentetrova una giustificazione di sistema identica a quella già descritta in tema di controlli automatici ; e , alla stessa
2018-152.txt61096109automatici ; e , alla stessa stregua di tali ultime ipotesi , risulta adeguatamente compensato dalla possibilità , per ilcontribuente, di fare valere l insussistenza della pretesa sia in via amministrativa , sollecitando un annullamento in autotutela , sia
2018-152.txt62206220linea con l indicazione di principio emergente dall art . 6 , comma 5 , dello statuto dei diritti delcontribuente. ciò non preclude , del resto , che , proprio in forza di tale ultima disposizione , l avviso
2018-152.txt63336333realizza una crasi procedimentale che compensa adeguatamente l esigenza collettiva di ottimizzazione della esazione fiscale con quelle di difesa delcontribuente, senza porsi in termini di incompatibilità con il sistema tributario statale , il quale prevede ipotesi di regolamentazione non
2018-152.txt643064301 . la normativa nazionale in materia , ricostruita nel ricorso dall avvocatura , non prevede una obbligatoria partecipazione delcontribuentealla formazione del ruolo impositivo . in particolare , non depone in tal senso l art . 2 della legge
2018-152.txt67186718, sul presupposto della notifica del verbale di constatazione ( previsto dal comma 1 ) e del protratto inadempimento delcontribuente, avrebbe dovuto emettere per la riscossione del tributo evaso ( comma 6 ) . l ingiunzione concretava , in
2018-152.txt70427042imposizione fiscale previste dal sistema nazionale , rispetto alle quali , come nel caso in esame , la partecipazione delcontribuentealla fase di formazione della pretesa impositiva si rivela non determinante sul corretto incedere della relativa azione amministrativa . non
2018-152.txt74767476è meramente assertiva l affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno deicontribuentisiciliani , non altrimenti argomentata . ciò ancor più considerando l autonomia legislativa in materia impositiva nel caso di specie
2018-167.txt775775, sottraendo al giudice tributario controversie già instaurate e travolgendo la sentenza di primo grado di accoglimento delle ragioni dellecontribuenti, e violerebbe la parità delle armi , favorendo lo stato in controversie di cui è parte . essa ,
2018-17.txt45744574) ; il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte deicontribuentidell imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti . la ricorrente lamenta la ristretta tempistica
2018-175.txt11651165sotto il profilo della loro rilevanza . la ctr della lombardia è chiamata a decidere l appello proposto da unacontribuenteche si era vista dichiarare inammissibile , in primo grado , il suo ricorso cumulativo con cui aveva impugnato ,
2018-175.txt16381638accertamento delle imposte sui redditi ) , per gli avvisi di accertamento ed altri atti di natura tributaria indirizzati alcontribuente. sia l art . 26 del d.p.r . n . 602 che l art . 60 del d.p.r .
2018-175.txt17241724procedura civile ) , detta prescrizioni specifiche per la notificazione degli « atti che per legge devono essere notificati alcontribuente» . il reticolo normativo delle regole che governano la notificazione degli atti in materia tributaria risulta complesso e stratificato
2018-175.txt21222122del 1982 , secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuentepuò eseguirsi anche a mezzo del servizio postale « direttamente dagli uffici finanziari » . in particolare , quindi ,
2018-175.txt25462546possibili consegnatari del plico , il portiere dello stabile dove è l abitazione , l ufficio o l azienda delcontribuente. ma soprattutto non viene ripetuto testualmente che la facoltà della notificazione ” diretta ” è attribuita al concessionario (
2018-175.txt27122712cui non prevedeva un termine , fissato a pena di decadenza , entro il quale il concessionario dovesse notificare alcontribuentela cartella di pagamento delle imposte ; sicché , dalla legittimità , o no , della notifica ” diretta “
2018-175.txt34373437. 225 e l esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all agenzia delle entrate riscossione per icontribuentie gli enti creditori , nuovo ente pubblico economico strumentale dell agenzia delle entrate ; ente che ha connotazioni ancora
2018-175.txt39823982, estratta dal ruolo formato da parte dell amministrazione finanziaria e consegnato all agente della riscossione per essere notificato alcontribuentequale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva , assimilabile all atto di precetto nell ordinaria esecuzione forzata .
2018-175.txt52785278, che , in materia di notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuente, prescrive in generale che « se il consegnatario non è il destinatario dell atto o dell avviso » l
2018-175.txt66666666civ . ( sentenza n . 3 del 2010 ) ; nonché quella della temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche delcontribuente( sentenza n . 360 del 2003 ) e quella della notificazione al contribuente residente all estero ( sentenza n
2018-175.txt66806680temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche del contribuente ( sentenza n . 360 del 2003 ) e quella della notificazione alcontribuenteresidente all estero ( sentenza n . 366 del 2007 ) . anche con più specifico riferimento alla notifica di
2018-175.txt70697069. 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) che prevede espressamente che , ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari , l amministrazione finanziaria
2018-175.txt71007100materia di notifica degli atti tributari , l amministrazione finanziaria deve assicurare la « effettiva conoscenza » da parte delcontribuentedegli atti a lui destinati è possibile ricavare un canone interpretativo che vale a compensare , su un piano diverso
2018-175.txt74327432. 602 del 1973 , con conseguente rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento alcontribuentedopo l iscrizione a ruolo . altrimenti detto , come la disposizione censurata agevola , con la ( finora esaminata
2018-175.txt75197519e l attività di riscossione coattiva non subisca ritardi , così l art . 6 dello statuto dei diritti delcontribuentelegittima un applicazione estensiva dell istituto della rimessione in termini , sì da tutelare il contribuente che non abbia avuto
2018-175.txt75357535statuto dei diritti del contribuente legittima un applicazione estensiva dell istituto della rimessione in termini , sì da tutelare ilcontribuenteche non abbia avuto « effettiva conoscenza » dell atto restituendolo nel termine di decadenza , di cui all art
2018-188.txt708708, dovendo la ctp fare applicazione della disposizione censurata per decidere se accogliere , o no , l opposizione delcontribuenteche lamenta , in special modo , di non aver conseguito alcun beneficio dall attività del consorzio . in particolare
2018-188.txt38653865siano temporaneamente inattivi » . nondimeno , nel caso dei contributi consortili di bonifica , il beneficio per il consorziatocontribuentedeve necessariamente sussistere per legittimare l imposizione fiscale ; esso però consiste non solo nella fruizione , ma anche nella
2018-188.txt46044604proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziaticontribuenticon l iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza , risultante dall approvazione del piano di classifica di cui
2018-188.txt46704670del r.d . n . 215 del 1933 . in ragione di tale iscrizione , i consorziati , divenuti consorziaticontribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art . 23 . l art .
2018-209.txt14411441la linea normativa tracciata dalla disciplina regionale , siffatta iscrizione , tuttavia , sarebbe ininfluente rispetto alla esenzione rivendicata dalcontribuente, giacché l imposizione contrastata nel giudizio principale si riferisce all anno 2010 . viceversa , l accoglimento della questione
2018-209.txt14711471riferisce all anno 2010 . viceversa , l accoglimento della questione di legittimità costituzionale comporterebbe l accoglimento dell appello delcontribuente. 8 . va poi precisato che non rileva l intervenuta abrogazione ad opera dell art . 1 , comma
2018-29.txt410410affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 : aderendo alla procedura , icontribuentipagano solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale , di interessi legali e di remunerazione del servizio
2018-29.txt702702la riforma conseguiva alla rilevata necessità , per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco econtribuente, « di ottimizzare l attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di equitalia e per adeguare l organizzazione
2018-35.txt324324sul valore aggiunto a presidio dell obbligo di veritiera ostensione della situazione reddituale o delle basi imponibili da parte delcontribuente. l avvenuto riscontro di un allarmante fenomeno evasivo realizzato in sede di riscossione dei tributi induceva il legislatore a
2018-35.txt13311331ha rilevato come il delitto previsto dal citato art . 10 ter presupponesse l avvenuta presentazione , da parte delcontribuente, di una dichiarazione annuale relativa all iva recante un saldo debitorio superiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro
2018-35.txt13671367di punibilità di 50.000 euro , non seguita dal pagamento , entro il termine previsto , della somma indicata dalcontribuentestesso come dovuta . in tale assetto era insita una sperequazione di trattamento , palesemente irragionevole , rispetto ai delitti
2018-35.txt14571457, euro 103.291,38 ed euro 77.468,53 ) . ne seguiva che , nel caso in cui l iva dovuta dalcontribuentesi collocasse nell intervallo tra l una e le altre soglie ( risultasse , cioè , superiore a 50.000 euro
2018-35.txt22122212del d.lgs . n . 74 del 2000 , infatti , l omesso versamento riguarda somme di cui lo stessocontribuentesi è riconosciuto debitore in documenti fiscalmente rilevanti ( le certificazioni delle ritenute rilasciate ai sostituiti e , attualmente ,
2018-35.txt23542354art . 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2018-35.txt24422442stessa imposta . con il citato art . 17 , il legislatore ha superato tale impostazione restrittiva , consentendo alcontribuentedi effettuare tramite la compilazione di un apposito modello , denominato « modello f24 » un versamento unitario « delle
2018-35.txt25152515occasione del quale è possibile compensare le somme a debito con quelle a credito . in questo modo , ilcontribuentenon è più costretto a corrispondere la somma dovuta e ad avviare contestualmente la procedura per il rimborso del suo
2018-35.txt26042604civile ( art . 1241 ) , la compensazione è , infatti , ammessa anche tra crediti e debiti delcontribuentenei confronti di enti diversi ( stato , regioni , enti previdenziali ) . si tratta di meccanismo che implica
2018-35.txt27152715così , di utilizzare in compensazione crediti « non spettanti » o « inesistenti » . nella specie , ilcontribuentenon si limita , quindi , ad una condotta omissiva di mancato versamento del dovuto , ma supporta la stessa
2018-35.txt28352835, che con riguardo all indebita compensazione non si potrebbe parlare , comunque sia , di un trattamento deteriore delcontribuenteil quale , pur senza versare il dovuto , abbia tenuto un comportamento ” trasparente ” , rispetto a quello
2018-35.txt28582858, pur senza versare il dovuto , abbia tenuto un comportamento ” trasparente ” , rispetto a quello riservato alcontribuenteche , presentando una dichiarazione infedele , abbia invece evaso le imposte tramite una condotta ingannevole . 7 . ad
2018-35.txt33813381anche per sfera di tutela . l art . 4 del d.lgs . n . 74 del 2000 punisce ilcontribuenteche , al fine di evadere le imposte dirette o l iva , indichi in una delle dichiarazioni annuali relative
2018-35.txt35143514è dunque diverso , anzitutto , l oggetto materiale dei due illeciti . nel primo caso , il mendacio delcontribuentesi esprime nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all iva ; nell altro , in un documento
2018-35.txt36093609configurato come illecito di mero inadempimento del debito tributario , presuppone però come già ricordato la presentazione da parte delcontribuentedi una dichiarazione annuale relativa all iva ( ossia proprio di uno dei due tipi di dichiarazioni avuti di mira
2018-35.txt37393739» rilevante in rapporto a tutti i delitti in materia di dichiarazione , in quanto identificativa dei dati alterati dalcontribuentein danno del fisco comprende non più soltanto « le componenti , espresse in cifra , che concorrono , in
2018-35.txt53345334all indebita compensazione , il superamento della soglia di punibilità va determinato tenendo conto della somma complessiva non versata dalcontribuente, senza distinguere tra i diversi titoli debitori . ne deriva che , anche qualora si ritenga che l art
2018-72.txt110110, 9 , secondo comma , e 53 della costituzione . il giudice a quo è stato adito da uncontribuente, il quale dopo essersi vanamente rivolto all agenzia delle entrate per ottenere il rimborso delle somme , asseritamente non
2018-72.txt222222alla menzionata categoria . il rimettente evidenzia come la normativa denunciata modifichi profondamente , e in senso deteriore per ilcontribuente, il precedente regime fiscale dettato per gli immobili vincolati dall art . 11 , comma 2 , della legge
2019-128.txt12941294contenzioso tributario , si afferma la rilevabilità di ufficio ex art . 2969 cod . civ . della decadenza delcontribuentedal diritto ad ottenere il rimborso , in quanto sottratta alla libera disponibilità delle parti ( ex multis , corte
2019-158.txt10081008del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi , lo ” spostamento ” richiesto alcontribuenteche voglia esercitare il proprio diritto di azione , garantito dal parametro evocato , è potenzialmente idoneo a costituire una
2019-158.txt11661166delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per ilcontribuente» . 8 . né assume rilievo quanto dedotto dall avvocatura generale dello stato sia in ordine alla necessità di
2019-222.txt23042304di omesso versamento di iva ; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la violazione del diritto in parola allorché ilcontribuente, già definitivamente sanzionato in via amministrativa , venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima violazione . una
2019-245.txt52885288riscossione effettiva delle risorse proprie dell unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare icontribuenti, e questo sia all interno di uno degli stati membri che nell insieme dei medesimi » . muovendo da
2019-245.txt81498149il diritto alla esdebitazione ; la seconda realizza il miglior risultato possibile alla luce della condizioni patrimoniali e finanziarie delcontribuente, evitando di far ricadere sulla comunità l onere delle conseguenze finanziarie correlate ad una escussione fortemente posta in dubbio
2019-288.txt23472347rilevato che l abolizione disposta dalla norma in parola risponde anche all intento che , diversamente da quanto dedotto dallacontribuentenella memoria illustrativa , emerge dai lavori preparatori al disegno di conversione in legge del d.l . ( e in
2019-288.txt24632463fatto che essa si è tradotta nella eliminazione di un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea dicontribuentie il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico . milita
2019-288.txt30943094ascrivibile a una finalità solidaristica e redistributiva perché dell abolizione generalizzata della seconda rata dell imu avrebbero beneficiato tutti icontribuentiinteressati a prescindere dal reddito da essi posseduto . 6 . 1 . le questioni non sono fondate . 6.2
2019-288.txt3663366310 del 2015 , secondo cui « ogni diversificazione del regime tributario , per aree economiche o per tipologia dicontribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni , in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione » (
2019-288.txt65796579della seconda rata dell imu avrebbero tratto beneficio , malgrado l esclusione degli immobili ” di lusso ” , anchecontribuenticon un reddito elevato . in ogni caso , infatti , il suddetto intervento del legislatore ha comportato uno spostamento
2019-46.txt23942394regioni , quali ad esempio , 1 . la necessità di garantire inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico delcontribuentee 2 . la necessaria definizione dei lep e dei correlati costi standard » . in particolare , con riferimento
2019-51.txt750750. , poiché tale attività verrebbe a essere svolta in condizioni di non effettiva parità nei confronti di tutti icontribuenti, sostanzialmente tollerando situazioni di sottrazione all obbligo di contribuzione . 2 . preliminarmente va rilevato che le suddette questioni
2019-67.txt487487. 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) . 2 . in via preliminare , deve essere disattesa l eccezione sollevata dall avvocatura generale dello stato inerente
2019-67.txt16101610tertium comparationis , prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuenteè eseguita secondo le norme stabilite dagli artt . 137 e seguenti del codice di procedura civile ( mentre è
2019-67.txt17071707mani proprie , la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario ; d ) è in facoltà delcontribuentedi eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti
2019-67.txt18421842di effettivo domicilio , quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dalcontribuente, ovvero nel luogo ove quest ultimo abbia eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
2019-67.txt19471947quale è scaturito l obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui alcontribuentedeve essere garantita una adeguata conoscibilità dell instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato . rientra nella discrezionalità del legislatore
2019-67.txt19911991istituti processuali e , quindi , la disciplina delle notificazioni , con il « limite inderogabile » di assicurare alcontribuenteuna « effettiva possibilità di conoscenza dell atto » ( sentenza n . 175 del 2018 ) . nel caso
2019-67.txt23182318, appaiono coerenti con l indirizzo seguito in materia dal legislatore . l omessa comunicazione da parte del domiciliatario alcontribuentedell invito al pagamento del contributo unificato si risolve , nel contesto normativo denunciato dal rimettente , in un inconveniente
2019-95.txt10921092iva ” gonfiati ” , in funzione di una indebita deduzione di costi o detrazione di imposta da parte delcontribuente. l intento del legislatore di contrastare con rigore il fenomeno si è manifestato non soltanto nella mancata previsione di
2019-95.txt15081508e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell adempimento degli obblighi delcontribuente, nonché della capacità di sviamento dell attività accertativa degli uffici finanziari che l artificio in questione possiede . come
2019-95.txt17441744passiva ( o documento equiparato ) assolve un ruolo di rilievo , costituendo lo strumento tipico attraverso il quale ilcontribuenteattesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a effettuare detrazioni dall imposta ,
2019-95.txt17931793. secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , d altra parte , la fattura costituisce titolo per ilcontribuenteai fini del diritto alla detrazione dell iva e alla deduzione dei costi : con la conseguenza che , a
2019-95.txt25742574art . 2 è la particolare efficacia probatoria , in base alle norme tributarie , della documentazione di cui ilcontribuentesi avvale ( corte di cassazione , sezione terza penale , sentenza 10 novembre 2011 19 dicembre 2011 , n
2019-95.txt32233223fiscale , o la creazione di ” società di comodo ” , sulle quali ” travasare ” i redditi delcontribuentema che non hanno , in sé , alcuna ” assonanza ” con l utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti
2020-142.txt10841084) , al fine di apportare « uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive deicontribuentie delle funzioni e dei procedimenti amministrativi » ( art . 3 , comma 1 ) . alla luce delle
2020-142.txt11471147attuazione e accertamento dei tributi , al fine di agevolare la definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive deicontribuenti. 3.4 . così individuati i contenuti della delega , per valutare la conformità ad essi dell art . 28
2020-142.txt21222122attività di accertamento nonostante l estinzione della società , agevola la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive delcontribuente. 3.9 . occorre considerare , poi , che la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto
2020-158.txt16521652atto [ . . . ] che , per sua natura , non può essere lasciata alla discrezionalità delle particontribuentiné a quello che le parti abbiano dichiarato » ; c ) tale « processo di riqualificazione » discende dal
2020-158.txt2581258110 bis della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) ; interpretazione che confermerebbe sempre secondo la difesa dello stato quella del previgente art . 20 del testo unico
2020-158.txt44134413da un lato , di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore delcontribuentee , dall altro , di svincolarsi da ogni riscontro di « indebiti » vantaggi fiscali e di operazioni «
2020-158.txt44454445« indebiti » vantaggi fiscali e di operazioni « prive di sostanza economica » , precludendo di fatto al medesimocontribuenteogni legittima pianificazione fiscale ( invece pacificamente ammessa nell ordinamento tributario nazionale e dell unione europea ) . 5.2.5 .
2020-201.txt959959profili riconducibili all interesse fiscale dello stato alla percezione dei tributi , anch esso tutelato , assieme all interesse delcontribuentea un imposizione correlata alla propria capacità contributiva , dall art . 53 , primo comma , cost . (
2020-201.txt20362036ai sensi dell art . 53 , primo comma , cost . , formulata dalla ctp rimettente ritenendo che ilcontribuentenon sia « percettore di reddito » . la ctp rimettente struttura infatti la censura sull assunto interpretativo , esposto
2020-201.txt29552955art . 24 , secondo comma , cost . , in quanto la disciplina censurata provocherebbe , a danno delcontribuente, un ingiustificata limitazione della prova di non avere la capacità di disporre ( o la disponibilità materiale ) del
2020-234.txt13171317di una destinazione solidaristica endoprevidenziale , il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario , in pregiudizio di una sola categoria dicontribuenti; inoltre , perché la durata quinquennale dell intervento , eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio , sarebbe incompatibile
2020-262.txt721721che le questioni riguardano unicamente il rimborso dell ires nella misura dell importo dell imu corrisposta nell anno 2012 dallacontribuentesocietà « attiva nel settore immobiliare » in relazione a « immobili propri [ . . . ] strumentali della
2020-262.txt10311031quali era stata corrisposta l imu nel 2012 non è incompatibile con l oggetto dell attività d impresa della srlcontribuente, indicato nell ordinanza di rimessione ( « acquisto , vendita , locazione , leasing , costruzione , ristrutturazione »
2020-262.txt18631863calibrata in modo da risultare sostanzialmente a saldo zero ( nell aliquota standard dello 0,76 per cento ) per ilcontribuentepersona fisica ( che avrebbe corrisposto al comune quanto prima versava allo stato a titolo di irpef fondiaria ) ,
2020-262.txt50715071deducibilità , che si risolvono in discriminatori , sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcunicontribuenti. rimarcando il valore della inderogabilità del dovere tributario , questa corte , ha del resto precisato che tale «
2020-33.txt53053053 » cost . , ledendo il principio di legittimo affidamento nella certezza dell ordinamento giuridico , in quanto lacontribuente, quale proprietaria dei veicoli concessi in locazione finanziaria , aveva « omesso il versamento del tributo con la (
2020-33.txt27712771n . 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente» ( « [ . . . ] le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » ) . conseguentemente ,
2021-120.txt635635al compenso per la riscossione il suo carattere di controprestazione economica , creando un ingiustificata disparità di trattamento tra icontribuentiche , a parità di servizio reso ( ad esempio la compilazione della cartella di pagamento ) , sarebbero tenuti
2021-120.txt809809la proporzionalità o la necessità dell attività svolta dall agente e , conseguentemente , limitando i diritti di difesa delcontribuente. sulla base dei medesimi presupposti , sarebbe violato l art . 53 cost . , in quanto i previsti
2021-120.txt894894, in quanto la norma censurata , nel fissare un aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dalcontribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli , avrebbe violato
2021-120.txt10491049la mancanza di una forma di responsabilità del concessionario in ordine alle scelte operate , esporrebbe , infatti , ilcontribuenteal rischio di essere onerato da costi ingenti per azioni inutili o eccessivamente dispendiose . inoltre , tale disciplina ,
2021-120.txt11281128attività imprenditoriale sostanzialmente priva di rischi d impresa , non subendo « alcun danno patrimoniale per effetto dell inadempimento delcontribuente» . 2 . il presidente del consiglio dei ministri , intervenuto in giudizio tramite l avvocatura dello stato ,
2021-120.txt14171417« sui soggetti morosi , piuttosto che farlo ricadere interamente sulla fiscalità generale ( e , dunque , anche suicontribuentiin regola con gli adempimenti fiscali ) » . in forza di tale logica sono quindi considerati « morosi »
2021-120.txt14811481che decidono di ricorrere per contestare la correttezza della pretesa tributaria e assolvono l esecuzione provvisoria : a tali “contribuentisolventi ” viene quindi addossato , attraverso l aggio , il costo delle esecuzioni infruttuose . 2.1.2 . sulla dimensione
2021-120.txt16701670fortemente condizionati dall abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose , che quindi incidono altrettanto fortemente sulla proporzionalità dell onere riversato sulcontribuenteche , sebbene inadempiente ( o ricorrente avverso la pretesa tributaria ) , assolve il proprio debito tributario . 2.1.3
2021-120.txt21632163( non infrequente , per le ragioni sopra viste ) di eccessiva entità del costo del non riscosso addossato alcontribuente” solvente ” . in questa situazione , infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel
2021-120.txt21922192infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel paradosso di addossare su una limitata platea dicontribuenti, individuati in ragione della loro solvenza ( tardiva rispetto alla fase dell accertamento dei tributi ) , il peso
2021-120.txt22702270in sede di controllo , deliberazione 8 aprile 2021 , n . 4 , pagina 9 ) nei confronti deicontribuentiinsolventi . 2.1.5 . è opportuno precisare che questa situazione di inefficienza della riscossione coattiva , che incide negativamente su
2021-120.txt29962996essere posto che rischia di far ricadere ( o fa attualmente ricadere , come si è visto ) su alcunicontribuenti, in modo non proporzionato , i costi complessivi di un attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria
2021-120.txt30593059. infatti , se il finanziamento della riscossione , da un lato , finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti “contribuentisolventi ” e , dall altro , fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione , si
2021-120.txt36583658, primo comma , già disponeva che « [ p ] er le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti deicontribuentisia mediante ruoli l esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi »
2021-120.txt37143714efficace , sia in termini di trasparenza contabile , sia al fine di eliminare le disparità di trattamento tra icontribuenti. 2.1.9 . al riscontrato vulnus degli evocati valori costituzionali questa corte non può , allo stato , porre rimedio
2021-167.txt237237principi espressi dalla legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente) , e all art . 4 ( recte : art . 4 , numero 1 bis ) della legge
2021-167.txt900900comma , lettera e ) , cost . risulterebbero altresì violati l art . 23 cost . in quanto ilcontribuenteverrebbe assoggettato a una prestazione patrimoniale imposta oltre il termine perentorio fissato dal legislatore statale e i principi sanciti dalla
2021-200.txt134134del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi delcontribuente. l art . 57 del d.lgs . n . 504 del 1995 ( d ora in poi : t.u
2021-200.txt305305rimettente , la disposizione censurata violerebbe l art . 24 cost . , in quanto assoggetterebbe a tempo indeterminato ilcontribuenteall azione accertatrice e sanzionatoria dell amministrazione finanziaria , nonché l art . 3 cost . , in quanto la
2021-200.txt364364, da un lato , sarebbe intrinsecamente irragionevole e , dall altro , determinerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tracontribuentinell assoggettamento temporale all azione del fisco . 2 . occorre preliminarmente evidenziare come la corte di cassazione censuri esclusivamente
2021-200.txt8698692008 e ordinanza n . 178 del 2008 ) che l art . 24 cost . impedisce di lasciare ilcontribuenteassoggettato all azione del fisco per un tempo indeterminato . sebbene tale principio sia stato originariamente formulato con riferimento alla
2021-200.txt942942da essa si può infatti evincere come il diritto di difesa impedisca anche un indeterminata o irragionevolmente ampia soggezione delcontribuenteall azione accertativa del fisco ( sentenze n . 247 del 2011 e n . 356 del 2008 ) ,
2021-200.txt978978356 del 2008 ) , ancorché condizionata dal mancato compimento di una specifica attività posta dalla legge a carico delcontribuentemedesimo . inoltre , questa corte , a soddisfacimento dell esigenza di certezza nei rapporti giuridici , ha avuto modo
2021-200.txt11411141non individua in maniera certa il dies a quo di inizio del computo , così esponendo a tempo indeterminato ilcontribuentealle pretese del fisco , potenzialmente avanzabili anche a distanza di decenni dall insorgenza dell obbligo rimasto inadempiuto , in
2021-200.txt127212725 , della legge 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto delcontribuente» , nonché , attualmente , art . 15 , comma 6 , t.u . accise ) . ritenuta la
2021-200.txt12961296, attualmente , art . 15 , comma 6 , t.u . accise ) . ritenuta la necessità che ilcontribuentenon sia assoggettato al potere del fisco per un tempo indeterminato principio a cui rispondono i tertia comparationis evocati dalla
2021-200.txt15171517225 la disciplina recata dalla disposizione censurata produce , sotto il profilo difensivo , un irragionevole effetto discriminatorio per ilcontribuentetenuto all imposta di consumo ( ora accisa ) sull energia elettrica . 3.2 . se è dunque palese l
2021-207.txt11161116stessa data , l art . 11 del medesimo decreto conferma il regime fiscale agevolato di cui può beneficiare ilcontribuenteche effettui erogazioni liberali in denaro a partiti politici , purché questi ultimi rispettino alcuni requisiti , tra cui l
2021-39.txt27642764da un lato , di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore delcontribuentee , dall altro , di svincolarsi da ogni riscontro di ” indebiti ” vantaggi fiscali e di operazioni “
2021-39.txt27962796” indebiti ” vantaggi fiscali e di operazioni ” prive di sostanza economica ” , precludendo di fatto al medesimocontribuenteogni legittima pianificazione fiscale ( invece pacificamente ammessa nell ordinamento tributario nazionale e dell unione europea ) » . 3.2.3
2021-39.txt38593859della legge 27 luglio 2000 , n . 212 , recante « disposizioni in materia di statuto dei diritti delcontribuente» ) . la dedotta lesione dell art . 97 cost . , poi , non è sostenuta da alcuna
2022-12.txt586586incostituzionalità ( peraltro solo ipotetici ) e si basa , perciò , su un asserita contraddizione tra l intento delcontribuentedi ottenere il rimborso e gli effetti contrari a tale intento , che , in astratto , potrebbero derivare dall
2022-12.txt650650chiamato a fare applicazione della norma censurata , mentre non hanno rilevanza gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivare per ilcontribuentenel caso di accoglimento ( ex plurimis , sentenze n . 84 , n . 59 e n . 48
2022-12.txt37033703maggio 2017 , in causa c 68 / 15 , x ) , evocata nel giudizio principale dalla difesa dellacontribuenteal fine data l esistenza di un unica controllata italiana di dedurre la cosiddetta discriminazione ” alla rovescia ” .
2022-140.txt12231223diritto alla tutela giurisdizionale venivano giustificate invocando valori tra loro diseguali : a volte l adempimento del « dovere dicontribuente» ( sentenza n . 157 del 1969 ) e altre volte l esigenza di tutelare « l interesse alla
2022-140.txt26512651in precedenza chiarito , vengono in considerazione nella fattispecie in esame , perché l obbligazione tributaria non è contestata dalcontribuente. 5.1 . quanto al primo aspetto , va innanzitutto rilevato che il giudizio di ottemperanza in termini non dissimili
2022-141.txt447447alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione , da parte delcontribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata « e [ di ] null altro » , determinerebbe ,
2022-141.txt886886die , vulnererebbero il principio di parità delle parti nel processo tributario , comportando una disparità di trattamento tra icontribuentiche , dopo aver presentato l istanza di adesione , effettuano i versamenti nei termini stabiliti , e quelli che
2022-141.txt13861386in esame , prevista dall art . 3 del medesimo decreto legge . la richiesta di definizione agevolata avanzata dalcontribuente, parte appellata nel giudizio principale , sarebbe , invece , soggetta alla proroga dei termini di pagamento disposta dall
2022-141.txt29362936seguito dell ordine di esibizione impartito dal collegio il relativo provvedimento , assume , sia pure implicitamente , che ilcontribuente, parte appellata nel giudizio principale , avesse scelto di versare le somme dovute in forma rateale . di tale
2022-141.txt30743074a quanto ritenuto dal collegio rimettente , la circostanza della mancata produzione in giudizio di documentazione relativa all ammissione delcontribuentealla dilazione richiesta . va evidenziato , al riguardo , che l art . 3 , comma 6 , del
2022-175.txt445445quello di ragionevolezza ( art . 3 cost . ) . in particolare osserva il rimettente che sarebbe punito ilcontribuenteche presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore alla soglia di euro
2022-196.txt248248di pari ammontare » . il giudice a quo riferisce di dover decidere in ordine al ricorso proposto da unacontribuenteavverso l avviso di accertamento ai fini dell imposta sui redditi delle persone fisiche ( irpef ) e addizionali comunali
2022-196.txt575575procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e non anche « tutte le volte in cui ilcontribuentenon riscuota il canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . la norma censurata ,
2022-196.txt22902290seconda parte del comma 1 dell art . 26 t.u . imposte redditi « tutte le volte in cui ilcontribuentenon riscuota il canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . nel formulare tale ampio
2022-197.txt450450tale previsione contrasterebbe con l art . 3 della costituzione , in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra icontribuentiche , usufruendo delle sospensioni dei termini per il versamento dei tributi relativi al triennio 1990 1992 , accordate dopo
2022-197.txt52052017 , della legge n . 289 del 2002 , soltanto il dieci per cento del dovuto , e icontribuentiche , avendo assolto per intero le imposte relative al periodo anzidetto , ne hanno richiesto la restituzione nella misura
2022-209.txt292292( artt . 1 , 3 , 4 e 35 cost . ) ; il « diritto alla parità deicontribuenticoniugati rispetto a partner di fatto » ( artt . 3 , 29 e 31 cost . ) ; i
2022-209.txt22852285ed unica , pertanto , potrà essere anche l abitazione principale ad esso riferibile , con la conseguenza che ilcontribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario ( o titolare di altro diritto reale ) ,
2022-209.txt24442444n . 4170 del 2020 ) : l esenzione è stata quindi subordinata alla contestuale residenza e dimora unitaria delcontribuentee del suo nucleo familiare . il diritto vivente è pertanto giunto alla conclusione , prima anticipata , di negarne
2022-209.txt46404640immobile , ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e , dunque , lo status personale delcontribuente. ciò salvo , in via di eccezione , una ragionevole giustificazione , che nel caso però non sussiste :
2022-209.txt47764776. 3 cost . ; infatti « ogni diversificazione del regime tributario , per aree economiche o per tipologia dicontribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni , in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione » (
2022-209.txt57305730che hanno condotto all accoglimento delle questioni che questa corte si è autorimessa . infatti , consentendo alla scelta deicontribuentil individuazione dell unico immobile da esentare , la novella disancora , ancora una volta , la spettanza del beneficio
2022-245.txt344344smarrirebbe la propria « base normativa » , dando così « sicuro fondamento alla pretesa creditoria restitutoria azionata dalla societàcontribuente, sicché non è dubbia la rilevanza della questione » . 1.3 . quanto alla non manifesta infondatezza , il
2022-257.txt231231in relazione alle prestazioni pensionistiche integrative percepite dal fondo di previdenza per i dipendenti inps . in particolare , ilcontribuenteche ha adito la commissione tributaria si duole della tassazione subita che ha cumulato la pensione integrativa a quella ordinaria
2022-257.txt654654sia su quello della non manifesta infondatezza . 3.1 . dall ordinanza di rimessione emerge che : a ) ilcontribuentericorrente nel giudizio a quo è stato dipendente dell inps ; b ) in tale qualità , è « titolare
2022-257.txt711711« è cessato in data 1.10.1999 » . questi elementi descrittivi della fattispecie sono sufficienti a rivelare che il suddettocontribuenteè stato iscritto al fondo di previdenza integrativa istituito dall inps per i propri dipendenti molti decenni or sono e
2022-257.txt14321432il criterio di collegamento tra la fattispecie al suo esame e la norma censurata nella qualità di dipendente pubblico delcontribuente, ha incentrato la sua attenzione sulla previsione di carattere generale di cui al richiamato art . 23 , comma
2022-40.txt38213821art . 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuentiin sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione
2022-40.txt40134013agevolare l acquisto e il noleggio delle suddette apparecchiature attraverso risorse proprie che rimangono fin dall inizio nella disponibilità delcontribuentegrazie alla riduzione del debito fiscale o contributivo ( tale è l effetto del meccanismo statale di compensazione del credito
2022-66.txt13901390contributiva , perché l attività di riscossione non si svolgerebbe in condizioni di effettiva parità nei confronti di tutti icontribuenti, tollerando situazioni di sottrazione all obbligo di contribuzione . infine , i giudici rimettenti denunciano la lesione dell art
2022-73.txt13931393effetti riguardano anche la generalità dei cittadini , nonché ai principi di universalità ed eguaglianza , onde la posizione delcontribuentenon è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto » . in seguito alla richiamata pronuncia , l

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
statuto_dei_diritti_del_contribuente32
diritto_di_difesa_del_contribuente16
di_trattamento_tra_i_contribuenti13
confronti_dei_contribuenti_che_non9
semplificazione_degli_adempimenti_dei_contribuenti9
nei_confronti_dei_contribuenti_che8
disparità_di_trattamento_tra_contribuenti8
tenore_di_vita_del_contribuente8
contribuenti_in_sede_di_dichiarazione8
trattamento_tra_i_contribuenti_che7
casa_di_abitazione_del_contribuente7
possibilità_per_il_contribuente_di7
degli_adempimenti_dei_contribuenti_in7
adempimenti_dei_contribuenti_in_sede7
dei_contribuenti_in_sede_di7
e_non_versate_dai_contribuenti7
non_versate_dai_contribuenti_che7
versate_dai_contribuenti_che_si7
dai_contribuenti_che_si_sono7
contribuenti_che_si_sono_avvalsi7
tra_il_contribuente_e_l6
la_tutela_giurisdizionale_del_contribuente6
di_trattamento_fra_i_contribuenti6
devono_essere_notificati_al_contribuente6
il_contribuente_e_l_amministrazione5
ufficio_o_azienda_del_contribuente5
la_possibilità_per_il_contribuente5
a_carico_del_contribuente_che5
da_parte_del_contribuente_di5
contribuente_in_base_ad_elementi5
accertamento_con_adesione_del_contribuente5
cartella_di_pagamento_al_contribuente5
dei_contribuenti_che_non_abbiano4
contribuenti_che_non_abbiano_versato4
il_contribuente_che_non_abbia4
contribuente_la_questione_non_è4
caso_in_cui_il_contribuente4
notificati_al_contribuente_è_eseguita4
al_contribuente_è_eseguita_secondo4
contribuente_è_eseguita_secondo_le4
solo_nei_confronti_dei_contribuenti4
richiesta_da_parte_del_contribuente4
possibilità_per_i_contribuenti_di4
da_parte_del_contribuente_della4
che_i_contribuenti_i_quali4
reddito_complessivo_netto_del_contribuente4
fondatamente_attribuibile_al_contribuente_in4
attribuibile_al_contribuente_in_base4
al_contribuente_in_base_ad4
del_contribuente_sentenza_n_del4
elusioni_non_appartengono_al_contribuente4
non_appartengono_al_contribuente_moroso4
nei_confronti_del_contribuente_che4
con_adesione_del_contribuente_per4
adesione_del_contribuente_per_anni4
del_contribuente_per_anni_pregressi4
contribuenti_titolari_di_partita_iva4
comportamenti_concludenti_del_contribuente_o4
dei_contribuenti_che_non_si4
contribuenti_che_non_si_avvalgono4
per_i_contribuenti_che_non4
una_sola_categoria_di_contribuenti4
contraddittorio_preventivo_con_il_contribuente4
tutela_del_diritto_del_contribuente3
del_diritto_del_contribuente_mediante3
diritto_del_contribuente_mediante_l3
del_contribuente_mediante_l_accertamento3
contribuente_mediante_l_accertamento_giudiziale3
idoneità_del_contribuente_a_corrispondere3
del_contribuente_a_corrispondere_la3
contribuente_a_corrispondere_la_prestazione3
concreta_capacità_di_ciascun_contribuente3
capacità_di_ciascun_contribuente_ma3
di_ciascun_contribuente_ma_col3
ciascun_contribuente_ma_col_presupposto3
contribuente_ma_col_presupposto_al3
del_tributo_che_il_contribuente3
il_contribuente_è_tenuto_a3
del_contribuente_la_questione_non3
conoscenza_da_parte_del_contribuente3
ai_contribuenti_la_possibilità_di3
contribuente_ai_sensi_dell_art3
diritto_di_difesa_dei_contribuenti3
data_della_morte_del_contribuente3
la_possibilità_per_i_contribuenti3
l_obbligo_del_contribuente_di3
che_il_ricorso_del_contribuente3
disparità_di_trattamento_fra_contribuenti3
quello_fondatamente_attribuibile_al_contribuente3
del_contribuente_l_art_del3
contribuente_l_art_del_d3
dagli_altri_redditi_del_contribuente3
confronti_di_tutti_i_contribuenti3
nel_primo_caso_il_contribuente3
il_contribuente_si_sia_avvalso3
contribuente_si_sia_avvalso_della3
in_cui_il_contribuente_non3
il_contribuente_condannato_in_sede3
contribuente_condannato_in_sede_penale3
gli_eredi_dei_contribuenti_deceduti3
eredi_dei_contribuenti_deceduti_nel3
contribuenti_di_recuperare_quanto_eventualmente3
appartengono_al_contribuente_moroso_l3
al_contribuente_moroso_l_esigenza3
a_condizione_che_il_contribuente3
tutela_dei_diritti_del_contribuente3
dei_diritti_del_contribuente_la3
alle_dichiarazioni_presentate_dai_contribuenti3
in_cui_il_contribuente_abbia3
da_comportamenti_concludenti_del_contribuente3
concludenti_del_contribuente_o_dalle3
del_contribuente_o_dalle_modalità3
contribuente_o_dalle_modalità_di3
delle_somme_dovute_dai_contribuenti3
dei_diritti_del_contribuente_in3
dei_crediti_vantati_dal_contribuente3
soggezione_del_contribuente_all_azione3
essere_notificati_al_contribuente_è3
l_iva_dovuta_dal_contribuente3
iva_dovuta_dal_contribuente_si3
contribuenti_che_sono_parti_di3
indurrà_il_contribuente_a_presentare3
il_contribuente_a_presentare_distinti3
contribuente_a_presentare_distinti_ricorsi3
o_per_tipologia_di_contribuenti3
per_tipologia_di_contribuenti_deve3
tipologia_di_contribuenti_deve_essere3
di_contribuenti_deve_essere_supportata3
contribuenti_deve_essere_supportata_da3
presentazione_da_parte_del_contribuente3
legge_a_rimborsare_ai_contribuenti2
a_rimborsare_ai_contribuenti_le2
rimborsare_ai_contribuenti_le_somme2
ai_contribuenti_le_somme_da2
contribuenti_le_somme_da_essi2
precedente_nei_confronti_dei_contribuenti2
ne_consegue_fra_il_contribuente2
consegue_fra_il_contribuente_che2
di_determinate_categorie_di_contribuenti2
manifestazione_di_volontà_del_contribuente2
del_contribuente_nei_confronti_della2
contribuente_nei_confronti_della_pubblica2
il_contribuente_e_coloro_che2
fra_il_contribuente_e_l2
il_contribuente_di_far_valere2
fra_i_contribuenti_delle_imposte2
di_trattamento_fra_contribuente_e2
trattamento_fra_contribuente_e_contribuente2
intende_l_idoneità_del_contribuente2
l_idoneità_del_contribuente_a2
difesa_da_parte_del_contribuente2
di_trattamento_dei_contribuenti_in2
disparità_nel_trattamento_dei_contribuenti2
assoggettato_determinate_categorie_di_contribuenti2
il_reddito_denunciato_dal_contribuente2
reddito_denunciato_dal_contribuente_per2
denunciato_dal_contribuente_per_un2
dal_contribuente_per_un_periodo2
tutti_i_creditori_del_contribuente2
ai_contribuenti_che_abbiano_già2
mora_a_carico_del_contribuente2
a_carico_del_contribuente_in2
per_tutti_i_contribuenti_quale2
tutti_i_contribuenti_quale_che2
concessa_a_tutti_i_contribuenti2
a_tutti_i_contribuenti_che2
tutti_i_contribuenti_che_si2
i_contribuenti_che_si_trovino2
del_ricorso_proposto_dal_contribuente2
tutela_giurisdizionale_del_contribuente_è2
giurisdizionale_del_contribuente_è_affidata2
del_contribuente_è_affidata_all2
contribuente_è_affidata_all_autorità2
una_particolare_categoria_di_contribuenti2
del_suo_dovere_di_contribuente2
la_situazione_del_contribuente_che2
sgravio_la_situazione_del_contribuente2
la_situazione_del_contribuente_a2
situazione_del_contribuente_a_carico2
del_contribuente_a_carico_del2
contribuente_a_carico_del_quale2
nettamente_dalla_situazione_del_contribuente2
dalla_situazione_del_contribuente_che2
situazione_del_contribuente_che_allo2
del_contribuente_che_allo_sgravio2
contribuente_che_allo_sgravio_non2
adempimento_del_dovere_di_contribuente2
del_contribuente_moroso_che_non2
inosservanza_da_parte_del_contribuente2
da_parte_del_contribuente_dell2
tributo_che_il_contribuente_è2
che_il_contribuente_è_tenuto2
contribuente_è_tenuto_a_corrispondere2
o_nell_abitazione_del_contribuente2
al_terzo_grado_del_contribuente2
di_abitazione_del_contribuente_sui2
abitazione_del_contribuente_sui_quali2
del_contribuente_sui_quali_si2
contribuente_sui_quali_si_pretende2
tra_contribuenti_che_si_trovano2
i_ricavi_lordi_del_contribuente2
ricavi_lordi_del_contribuente_la2
le_due_categorie_di_contribuenti2
del_contribuente_di_tal_che2
trattamento_fra_i_contribuenti_che2
del_contribuente_alla_data_del2
contribuente_alla_data_del_marzo2
dell_interesse_del_contribuente_alla2
per_il_contribuente_il_quale2
tra_i_contribuenti_a_seconda2
contribuente_e_l_amministrazione_finanziaria2
a_seconda_che_il_contribuente2
rapporto_tra_fisco_e_contribuenti2
rapporti_tra_fisco_e_contribuenti2
confronti_di_quegli_altri_contribuenti2
di_quegli_altri_contribuenti_che2
quegli_altri_contribuenti_che_preferiscano2
altri_contribuenti_che_preferiscano_non2
contribuenti_che_preferiscano_non_avvalersi2
proprio_del_contribuente_e_su2
del_contribuente_e_su_quello2
contribuente_e_su_quello_della2
non_precludono_sicuramente_ai_contribuenti2
precludono_sicuramente_ai_contribuenti_la2
sicuramente_ai_contribuenti_la_possibilità2
contribuenti_la_possibilità_di_ottenere2
del_valore_dichiarato_dal_contribuente2
valore_dichiarato_dal_contribuente_aumentato2
in_questo_caso_il_contribuente2
trattamento_a_danno_dei_contribuenti2
le_situazioni_dei_contribuenti_che2
o_meno_per_il_contribuente2
meno_per_il_contribuente_di2
a_tutti_gli_altri_contribuenti2
comparativamente_la_posizione_del_contribuente2
la_posizione_del_contribuente_e2
posizione_del_contribuente_e_l2
del_contribuente_e_l_interesse2
contribuente_e_l_interesse_dello2
a_stati_soggettivi_del_contribuente2
il_contribuente_documenti_di_aver2
contribuente_documenti_di_aver_sopportato2
cost_in_quanto_il_contribuente2
a_carico_del_contribuente_e2
carico_del_contribuente_e_la2
contribuente_assistito_da_difensore_tecnico2
sia_per_il_contribuente_che2
contribuente_che_si_difende_personalmente2
sia_a_carico_del_contribuente2
da_parte_del_contribuente_e2
del_contribuente_e_del_suo2
dal_reddito_complessivo_del_contribuente2
rapporto_tra_fisco_e_contribuente2
la_conseguenza_che_il_contribuente2
i_contribuenti_i_quali_avevano2
percepiti_dal_contribuente_nei_singoli2
dal_contribuente_nei_singoli_anni2
contribuente_nei_singoli_anni_cui2
nel_trattamento_dei_contribuenti_che2
di_vita_del_contribuente_e2
contribuente_che_ammesso_alla_dilazione2
a_favore_del_contribuente_il2
pone_a_carico_del_contribuente2
complessivo_netto_del_contribuente_in2
tra_contribuenti_a_seconda_che2
il_contribuente_ha_facoltà_di2
i_contribuenti_a_seconda_che2
contribuenti_a_seconda_che_i2
altri_redditi_del_contribuente_sullo2
redditi_del_contribuente_sullo_stesso2
del_contribuente_sullo_stesso_ammontare2
contribuente_sullo_stesso_ammontare_soggetto2
del_singolo_contribuente_bensì_al2
singolo_contribuente_bensì_al_presupposto2
contribuente_bensì_al_presupposto_economico2
le_imposte_indirette_i_contribuenti2
di_tutti_i_contribuenti_in2
tutti_i_contribuenti_in_seno2
i_contribuenti_in_seno_alla2
contribuenti_in_seno_alla_collettività2
onde_la_posizione_del_contribuente2
la_posizione_del_contribuente_non2
posizione_del_contribuente_non_è2
del_contribuente_non_è_esclusivamente2
contribuente_non_è_esclusivamente_personale2
la_condotta_dei_contribuenti_i2
piano_fiscale_il_contribuente_condannato2
fiscale_il_contribuente_condannato_in2
impedendo_al_contribuente_assolto_in2
al_contribuente_assolto_in_sede2
contribuente_assolto_in_sede_penale2
di_difesa_del_contribuente_e2
dei_contribuenti_deceduti_nel_periodo2
contribuenti_deceduti_nel_periodo_dal2
delle_obbligazioni_tributarie_dei_contribuenti2
obbligazioni_tributarie_dei_contribuenti_e2
tributarie_dei_contribuenti_e_di2
dei_contribuenti_e_di_altre2
contribuenti_e_di_altre_prescrizioni2
amministrazione_finanziaria_che_dei_contribuenti2
il_diritto_del_contribuente_a2
imposta_da_parte_del_contribuente2
versamenti_da_parte_dei_contribuenti2
da_parte_dei_contribuenti_demandando2
parte_dei_contribuenti_demandando_ad2
dei_contribuenti_demandando_ad_appositi2
contribuenti_demandando_ad_appositi_decreti2
di_trattamento_tra_contribuenti_in2
tra_contribuenti_in_relazione_all2
i_comuni_e_i_contribuenti2
comuni_e_i_contribuenti_l2
e_i_contribuenti_l_effetto2
i_contribuenti_l_effetto_di2
contribuenti_l_effetto_di_cui2
contribuenti_a_seconda_che_siano2
il_contribuente_possa_tenerne_conto2
contribuente_possa_tenerne_conto_ai2
medesima_a_richiesta_del_contribuente2
a_richiesta_del_contribuente_che2
richiesta_del_contribuente_che_dichiari2
del_contribuente_che_dichiari_di2
contribuente_che_dichiari_di_volersi2
tributaria_ad_opera_del_contribuente2
tutela_delle_ragioni_del_contribuente2
sottopone_medio_tempore_il_contribuente2
medio_tempore_il_contribuente_ad2
tempore_il_contribuente_ad_una2
il_contribuente_ad_una_tassazione2
contribuente_ad_una_tassazione_avulsa2
il_contribuente_che_avrà_gli2
contribuente_che_avrà_gli_estimi2
di_abitazione_del_contribuente_debitore2
contribuente_moroso_l_esigenza_della2
per_i_contribuenti_di_recuperare2
i_contribuenti_di_recuperare_quanto2
da_parte_del_contribuente_in2
il_contribuente_della_possibilità_di2
contribuente_per_anni_pregressi_c2
nei_confronti_dei_contribuenti_e2
tutela_giurisdizionale_del_soggetto_contribuente2
giurisdizionale_del_soggetto_contribuente_nei2
del_soggetto_contribuente_nei_cui2
soggetto_contribuente_nei_cui_confronti2
contribuente_nei_cui_confronti_è2
decadenza_qualora_il_soggetto_contribuente2
qualora_il_soggetto_contribuente_si2
il_soggetto_contribuente_si_sia2
soggetto_contribuente_si_sia_avvalso2
contribuente_si_sia_avvalso_del2
soggettivi_di_affidamento_del_contribuente2
dichiarazioni_presentate_dai_contribuenti_e2
dai_contribuenti_ai_fini_della2
dei_contribuenti_che_pur_avendo2
semplificare_gli_adempimenti_dei_contribuenti2
contribuente_il_quale_abbia_dichiarato2
che_il_contribuente_il_quale2
leso_l_affidamento_dei_contribuenti2
delle_compensazioni_eseguite_dai_contribuenti2
riguardo_alle_quali_il_contribuente2
alle_quali_il_contribuente_si2
quali_il_contribuente_si_sia2
a_danno_dei_contribuenti_che2
danno_dei_contribuenti_che_in2
dei_contribuenti_che_in_quell2
contribuenti_che_in_quell_anno2
del_domicilio_fiscale_dei_contribuenti2
quali_sarebbero_quella_del_contribuente2
sarebbero_quella_del_contribuente_che2
quella_del_contribuente_che_perde2
del_contribuente_che_perde_il2
contribuente_che_perde_il_beneficio2
godeva_e_quella_del_contribuente2
e_quella_del_contribuente_che2
quella_del_contribuente_che_di2
del_contribuente_che_di_tale2
contribuente_che_di_tale_beneficio2
dei_diritti_del_contribuente_secondo2
versamento_delle_imposte_dai_contribuenti2
delle_imposte_dai_contribuenti_allo2
imposte_dai_contribuenti_allo_stato2
dai_contribuenti_allo_stato_ed2
contribuenti_allo_stato_ed_il2
se_il_contribuente_non_ne2
il_contribuente_non_ne_indica2
da_parte_del_contribuente_del2
per_la_notifica_al_contribuente2
la_notifica_al_contribuente_della2
notifica_al_contribuente_della_cartella2
di_difesa_del_contribuente_i2
lasciare_il_contribuente_assoggettato_all2
il_contribuente_assoggettato_all_azione2
tale_limite_temporale_il_contribuente2
limite_temporale_il_contribuente_è2
temporale_il_contribuente_è_obbligato2
il_contribuente_è_obbligato_a2
contribuente_è_obbligato_a_conservare2
base_alla_scelta_del_contribuente2
o_azienda_del_contribuente_la2
azienda_del_contribuente_la_notificazione2
al_contribuente_residente_all_estero2
a_quella_del_contribuente_che2
ipotesi_in_cui_il_contribuente2
tra_i_contribuenti_che_esercitano2
i_contribuenti_che_esercitino_attività2
contribuenti_che_esercitino_attività_simili2
indefinitamente_il_contribuente_all_azione2
il_contribuente_all_azione_accertatrice2
somme_dovute_dai_contribuenti_quali2
dovute_dai_contribuenti_quali_differenze2
dai_contribuenti_quali_differenze_fra2
contribuenti_quali_differenze_fra_gli2
i_contribuenti_che_non_si2
contribuenti_che_non_si_siano2
i_contribuenti_che_non_possono2
contribuenti_che_non_possono_accedere2
finanziaria_e_danneggia_il_contribuente2
e_danneggia_il_contribuente_il2
danneggia_il_contribuente_il_quale2
il_contribuente_il_quale_per2
contribuente_il_quale_per_i2
dei_diritti_del_contribuente_b2
accertamento_nei_confronti_dei_contribuenti2
di_difesa_del_contribuente_perché2
diritti_di_difesa_del_contribuente2
comma_dello_statuto_del_contribuente2
condizione_che_il_contribuente_provveda2
che_il_contribuente_provveda_ad2
il_contribuente_provveda_ad_effettuare2
contribuente_provveda_ad_effettuare_il2
irreparabile_dei_diritti_del_contribuente2
contribuenti_residenti_nel_suo_territorio2
dei_diritti_del_contribuente_della2
una_indeterminata_soggezione_del_contribuente2
indeterminata_soggezione_del_contribuente_all2
del_contribuente_all_azione_esecutiva2
più_favorevole_per_il_contribuente2
dei_diritti_del_contribuente_che2
dell_imponibile_per_alcuni_contribuenti2
controllo_della_posizione_del_contribuente2
della_posizione_del_contribuente_relativa2
posizione_del_contribuente_relativa_agli2
del_contribuente_relativa_agli_anni2
contribuente_relativa_agli_anni_successivi2
o_azienda_del_contribuente_l2
azienda_del_contribuente_l_avviso2
del_contribuente_l_avviso_del2
contribuente_l_avviso_del_deposito2
dei_diritti_del_contribuente_di2
diritti_del_contribuente_di_cui2
del_contribuente_di_cui_alla2
a_quello_riservato_al_contribuente2
quello_riservato_al_contribuente_che2
dovuta_dal_contribuente_si_situasse2
dal_contribuente_si_situasse_nell2
contribuente_si_situasse_nell_intervallo2
primo_caso_il_contribuente_avrebbe2
caso_il_contribuente_avrebbe_dovuto2
il_contribuente_avrebbe_dovuto_rispondere2
contribuente_avrebbe_dovuto_rispondere_del2
il_contribuente_che_al_fine2
contribuente_che_al_fine_di2
ai_contribuenti_che_sono_parti2
contribuenti_ai_quali_detto_reclamo2
del_ricorso_indurrà_il_contribuente2
ricorso_indurrà_il_contribuente_a2
sensibilmente_più_favorevole_al_contribuente2
più_favorevole_al_contribuente_creditore2
favorevole_al_contribuente_creditore_cosicché2
al_contribuente_creditore_cosicché_occorreva2
contribuente_creditore_cosicché_occorreva_spiegare2
lo_spostamento_richiesto_al_contribuente2
spostamento_richiesto_al_contribuente_che2
richiesto_al_contribuente_che_voglia2
al_contribuente_che_voglia_esercitare2
contribuente_che_voglia_esercitare_il2
oneri_aggiuntivi_per_il_contribuente2
i_contribuenti_possono_spontaneamente_definire2
contribuenti_possono_spontaneamente_definire_mediante2
di_pagamento_mobilità_dei_contribuenti2
pagamento_mobilità_dei_contribuenti_versanti2
mobilità_dei_contribuenti_versanti_influiscono2
dei_contribuenti_versanti_influiscono_direttamente2
contribuenti_versanti_influiscono_direttamente_sulla2
della_tutela_giurisdizionale_del_contribuente2
delle_domande_telematiche_dei_contribuenti2
di_trattamento_tra_contribuenti_tutti2
trattamento_tra_contribuenti_tutti_egualmente2
tra_contribuenti_tutti_egualmente_titolari2
contribuenti_tutti_egualmente_titolari_di2
dei_contribuenti_da_ammettere_al2
contribuenti_da_ammettere_al_beneficio2
dalla_capacità_contributiva_del_contribuente2
di_riscossione_notificati_al_contribuente2
il_singolo_contribuente_si_troverebbe2
singolo_contribuente_si_troverebbe_esposto2
contribuente_si_troverebbe_esposto_a2
opposizione_da_parte_dei_contribuenti2
da_parte_dei_contribuenti_interessati2
da_parte_del_contribuente_l2
parte_del_contribuente_di_una2
del_contribuente_di_una_dichiarazione2
contribuente_di_una_dichiarazione_annuale2
dei_diritti_del_contribuente_e2
contribuente_assoggettato_a_riscossione_esattoriale2
la_tutela_del_contribuente_c2
tutela_del_contribuente_c_è2
contribuente_sentenza_n_del_e2
attive_e_passive_dei_contribuenti2
stabilita_a_favore_del_contribuente2
a_favore_del_contribuente_e2
favore_del_contribuente_e_dall2
del_contribuente_e_dall_altro2
contribuente_e_dall_altro_di2
di_fatto_al_medesimo_contribuente2
fatto_al_medesimo_contribuente_ogni2
al_medesimo_contribuente_ogni_legittima2
medesimo_contribuente_ogni_legittima_pianificazione2
contribuente_ogni_legittima_pianificazione_fiscale2
che_il_contribuente_non_sia2
a_tempo_indeterminato_il_contribuente2
contribuente_parte_appellata_nel_giudizio2
volte_in_cui_il_contribuente2
cui_il_contribuente_non_riscuota2
il_contribuente_non_riscuota_il2
contribuente_non_riscuota_il_canone2
il_fisco_e_il_contribuente1
fisco_e_il_contribuente_qual1
e_il_contribuente_qual_è1
il_contribuente_qual_è_la1
contribuente_qual_è_la_volontà1
alla_posizione_personale_del_contribuente1
posizione_personale_del_contribuente_non1
personale_del_contribuente_non_vi1
del_contribuente_non_vi_è1
contribuente_non_vi_è_dubbio1
esattori_a_carico_dei_contribuenti1
a_carico_dei_contribuenti_morosi1
carico_dei_contribuenti_morosi_per1
dei_contribuenti_morosi_per_gli1
contribuenti_morosi_per_gli_atti1
procedura_predisposta_contro_il_contribuente1
predisposta_contro_il_contribuente_moroso1
contro_il_contribuente_moroso_rendono1
il_contribuente_moroso_rendono_possibile1
contribuente_moroso_rendono_possibile_la1
in_solido_con_esse_contribuenti1
solido_con_esse_contribuenti_quale1
con_esse_contribuenti_quale_presunta1
esse_contribuenti_quale_presunta_cessionaria1
contribuenti_quale_presunta_cessionaria_di1
mancata_tempestiva_opposizione_del_contribuente1
tempestiva_opposizione_del_contribuente_esse1
opposizione_del_contribuente_esse_violano1
del_contribuente_esse_violano_quindi1
contribuente_esse_violano_quindi_in1
che_per_quella_del_contribuente1
per_quella_del_contribuente_artt1
quella_del_contribuente_artt_e1
del_contribuente_artt_e_della1
contribuente_artt_e_della_legge1
giustizia_tributaria_consentendo_al_contribuente1
tributaria_consentendo_al_contribuente_di1
consentendo_al_contribuente_di_reclamare1
al_contribuente_di_reclamare_la1
contribuente_di_reclamare_la_ripetizione1
impugnata_giova_a_quei_contribuenti1
giova_a_quei_contribuenti_i1
a_quei_contribuenti_i_quali1
quei_contribuenti_i_quali_con1
contribuenti_i_quali_con_la1
siciliano_di_offrire_ai_contribuenti1
di_offrire_ai_contribuenti_della1
offrire_ai_contribuenti_della_regione1
ai_contribuenti_della_regione_il1
contribuenti_della_regione_il_mezzo1
del_luglio_n_i_contribuenti1
luglio_n_i_contribuenti_devono1
n_i_contribuenti_devono_versare1
i_contribuenti_devono_versare_l1
contribuenti_devono_versare_l_importo1
regola_il_rimborso_ai_contribuenti1
il_rimborso_ai_contribuenti_delle1
rimborso_ai_contribuenti_delle_somme1
ai_contribuenti_delle_somme_da1
contribuenti_delle_somme_da_essi1
le_somme_da_essi_contribuenti1
somme_da_essi_contribuenti_versate1
da_essi_contribuenti_versate_in1
essi_contribuenti_versate_in_eccedenza1
contribuenti_versate_in_eccedenza_alla1
formulato_nei_confronti_dei_contribuenti1
via_esecutiva_contro_il_contribuente1
esecutiva_contro_il_contribuente_moroso1
contro_il_contribuente_moroso_nonostante1
il_contribuente_moroso_nonostante_qualsiasi1
contribuente_moroso_nonostante_qualsiasi_sua1
fra_il_contribuente_che_sia1
il_contribuente_che_sia_in1
contribuente_che_sia_in_grado1
intero_tributo_ed_il_contribuente1
tributo_ed_il_contribuente_che1
ed_il_contribuente_che_non1
contribuente_che_non_abbia_mezzi1
del_così_obbligando_il_contribuente1
così_obbligando_il_contribuente_ad1
obbligando_il_contribuente_ad_anticipare1
il_contribuente_ad_anticipare_allo1
contribuente_ad_anticipare_allo_stato1
sgravi_non_esimendo_il_contribuente1
non_esimendo_il_contribuente_dall1
esimendo_il_contribuente_dall_obbligo1
il_contribuente_dall_obbligo_della1
contribuente_dall_obbligo_della_dichiarazione1
tassazione_dato_che_il_contribuente1
dato_che_il_contribuente_non1
che_il_contribuente_non_era1
il_contribuente_non_era_più1
contribuente_non_era_più_soggetto1
iscrizione_provvisoria_gravi_il_contribuente1
provvisoria_gravi_il_contribuente_del1
gravi_il_contribuente_del_dovere1
il_contribuente_del_dovere_di1
contribuente_del_dovere_di_anticipare1
determinate_categorie_di_contribuenti_estranei1
categorie_di_contribuenti_estranei_al1
di_contribuenti_estranei_al_rapporto1
contribuenti_estranei_al_rapporto_assicurativo1
di_volontà_del_contribuente_né1
volontà_del_contribuente_né_sempre1
del_contribuente_né_sempre_vi1
contribuente_né_sempre_vi_si1
alle_diverse_categorie_di_contribuenti1
diverse_categorie_di_contribuenti_si1
categorie_di_contribuenti_si_è1
di_contribuenti_si_è_anche1
contribuenti_si_è_anche_posto1
modo_il_comportamento_del_contribuente1
il_comportamento_del_contribuente_nei1
comportamento_del_contribuente_nei_confronti1
evitare_per_i_piccoli_contribuenti1
per_i_piccoli_contribuenti_l1
i_piccoli_contribuenti_l_adozione1
piccoli_contribuenti_l_adozione_di1
contribuenti_l_adozione_di_un1
nel_rapporto_e_il_contribuente1
rapporto_e_il_contribuente_o1
e_il_contribuente_o_più1
il_contribuente_o_più_generalmente1
contribuente_o_più_generalmente_l1
luogo_il_diritto_del_contribuente1
il_diritto_del_contribuente_di1
diritto_del_contribuente_di_agire1
del_contribuente_di_agire_davanti1
contribuente_di_agire_davanti_all1
in_secondo_luogo_il_contribuente1
secondo_luogo_il_contribuente_e1
luogo_il_contribuente_e_coloro1
contribuente_e_coloro_che_l1
sia_stata_sospesa_il_contribuente1
stata_sospesa_il_contribuente_e1
sospesa_il_contribuente_e_coloro1
contribuente_e_coloro_che_la1
come_è_assicurato_al_contribuente1
è_assicurato_al_contribuente_dopo1
assicurato_al_contribuente_dopo_la1
al_contribuente_dopo_la_pubblicazione1
contribuente_dopo_la_pubblicazione_dei1
fra_il_contribuente_che_non1
contribuente_che_non_abbia_i1
il_giudice_e_il_contribuente1
giudice_e_il_contribuente_che1
e_il_contribuente_che_di1
il_contribuente_che_di_tali1
contribuente_che_di_tali_mezzi1
amministrazione_a_richiesta_dei_contribuenti1
a_richiesta_dei_contribuenti_dalla1
richiesta_dei_contribuenti_dalla_legge1
dei_contribuenti_dalla_legge_risulta1
contribuenti_dalla_legge_risulta_con1
il_cui_accertamento_il_contribuente1
cui_accertamento_il_contribuente_avesse1
accertamento_il_contribuente_avesse_ricorso1
il_contribuente_avesse_ricorso_da1
contribuente_avesse_ricorso_da_da1
agente_sebbene_contestate_dal_contribuente1
sebbene_contestate_dal_contribuente_quando1
contestate_dal_contribuente_quando_siano1
dal_contribuente_quando_siano_trascorsi1
contribuente_quando_siano_trascorsi_sessanta1
dall_eventuale_ricorso_del_contribuente1
eventuale_ricorso_del_contribuente_la1
ricorso_del_contribuente_la_legge1
del_contribuente_la_legge_era1
contribuente_la_legge_era_stata1
l_innovazione_giova_al_contribuente1
innovazione_giova_al_contribuente_e1
giova_al_contribuente_e_perciò1
al_contribuente_e_perciò_non1
contribuente_e_perciò_non_è1
legge_anteriore_gravava_il_contribuente1
anteriore_gravava_il_contribuente_ne1
gravava_il_contribuente_ne_permettevano1
il_contribuente_ne_permettevano_tuttavia1
contribuente_ne_permettevano_tuttavia_una1
di_cui_disponga_il_contribuente1
cui_disponga_il_contribuente_contro1
disponga_il_contribuente_contro_l1
il_contribuente_contro_l_esecuzione1
contribuente_contro_l_esecuzione_esattoriale1
e_degli_interessi_del_contribuente1
degli_interessi_del_contribuente_della1
interessi_del_contribuente_della_cui1
del_contribuente_della_cui_conformità1
contribuente_della_cui_conformità_ai1
nessuna_disparità_fra_il_contribuente1
disparità_fra_il_contribuente_e1
il_contribuente_e_l_ufficio1
contribuente_e_l_ufficio_finanziario1
possibilità_che_ha_il_contribuente1
che_ha_il_contribuente_di1
ha_il_contribuente_di_far1
contribuente_di_far_valere_le1
essere_favorevole_anche_al_contribuente1
favorevole_anche_al_contribuente_peraltro1
anche_al_contribuente_peraltro_l1
al_contribuente_peraltro_l_attuale1
contribuente_peraltro_l_attuale_forma1
venga_controllata_discussa_dal_contribuente1
controllata_discussa_dal_contribuente_e1
discussa_dal_contribuente_e_sottoposta1
dal_contribuente_e_sottoposta_quindi1
contribuente_e_sottoposta_quindi_al1
che_vengono_offerti_al_contribuente1
vengono_offerti_al_contribuente_i1
offerti_al_contribuente_i_più1
al_contribuente_i_più_ampi1
contribuente_i_più_ampi_mezzi1
scelti_esclusivamente_fra_i_contribuenti1
esclusivamente_fra_i_contribuenti_delle1
i_contribuenti_delle_imposte_dirette1
contribuenti_delle_imposte_dirette_che1
all_obbligo_tributario_fra_contribuenti1
obbligo_tributario_fra_contribuenti_le1
tributario_fra_contribuenti_le_cui1
fra_contribuenti_le_cui_obbligazioni1
contribuenti_le_cui_obbligazioni_d1
una_certa_data_e_contribuenti1
certa_data_e_contribuenti_che1
data_e_contribuenti_che_sono1
e_contribuenti_che_sono_stati1
contribuenti_che_sono_stati_o1
legge_del_n_sui_contribuenti1
del_n_sui_contribuenti_che1
n_sui_contribuenti_che_devono1
sui_contribuenti_che_devono_certe1
contribuenti_che_devono_certe_imposte1
agrari_complementare_ecc_il_contribuente1
complementare_ecc_il_contribuente_per1
ecc_il_contribuente_per_ogni1
il_contribuente_per_ogni_lira1
contribuente_per_ogni_lira_di1
altrimenti_si_colpirebbe_il_contribuente1
si_colpirebbe_il_contribuente_prescindendo1
colpirebbe_il_contribuente_prescindendo_dalla1
il_contribuente_prescindendo_dalla_sua1
contribuente_prescindendo_dalla_sua_capacità1
in_maniera_diversa_da_contribuente1
maniera_diversa_da_contribuente_a1
diversa_da_contribuente_a_contribuente1
da_contribuente_a_contribuente_nonostante1
contribuente_a_contribuente_nonostante_che1
a_contribuente_nonostante_che_la1
contribuente_nonostante_che_la_situazione1
periodo_di_imposta_i_contribuenti1
di_imposta_i_contribuenti_che1
imposta_i_contribuenti_che_siano1
i_contribuenti_che_siano_stati1
contribuenti_che_siano_stati_iscritti1
riferiscono_invece_gli_altri_contribuenti1
invece_gli_altri_contribuenti_che1
gli_altri_contribuenti_che_rispetto1
altri_contribuenti_che_rispetto_a1
contribuenti_che_rispetto_a_quello1
giusto_che_il_primo_contribuente1
che_il_primo_contribuente_godendo1
il_primo_contribuente_godendo_rispetto1
primo_contribuente_godendo_rispetto_al1
contribuente_godendo_rispetto_al_secondo1
uno_e_l_altro_contribuente1
e_l_altro_contribuente_ai1
l_altro_contribuente_ai_quali1
altro_contribuente_ai_quali_sia1
contribuente_ai_quali_sia_riconosciuta1
nei_riguardi_d_alcuni_contribuenti1
riguardi_d_alcuni_contribuenti_dal1
d_alcuni_contribuenti_dal_gennaio1
alcuni_contribuenti_dal_gennaio_mentre1
contribuenti_dal_gennaio_mentre_nei1
nei_riguardi_d_altri_contribuenti1
riguardi_d_altri_contribuenti_è1
d_altri_contribuenti_è_divenuto1
altri_contribuenti_è_divenuto_esigibile1
contribuenti_è_divenuto_esigibile_anteriormente1
disparità_di_trattamento_fra_contribuente1
fra_contribuente_e_contribuente_illegittima1
contribuente_e_contribuente_illegittima_è1
e_contribuente_illegittima_è_invece1
contribuente_illegittima_è_invece_come1
diversità_di_trattamento_fra_contribuente1
fra_contribuente_e_contribuente_ne1
contribuente_e_contribuente_ne_deriva1
e_contribuente_ne_deriva_che1
contribuente_ne_deriva_che_nel1
riguardi_di_tutti_i_contribuenti1
di_tutti_i_contribuenti_anteriormente1
tutti_i_contribuenti_anteriormente_al1
i_contribuenti_anteriormente_al_dimodoché1
contribuenti_anteriormente_al_dimodoché_per1
volta_a_dichiarazioni_dei_contribuenti1
a_dichiarazioni_dei_contribuenti_o1
dichiarazioni_dei_contribuenti_o_ad1
dei_contribuenti_o_ad_accertamenti1
contribuenti_o_ad_accertamenti_degli1
essere_stati_per_nessun_contribuente1
stati_per_nessun_contribuente_anteriori1
per_nessun_contribuente_anteriori_al1
nessun_contribuente_anteriori_al_gennaio1
contribuente_anteriori_al_gennaio_dato1
che_per_tutti_i_contribuenti1
per_tutti_i_contribuenti_quell1
tutti_i_contribuenti_quell_ulteriore1
i_contribuenti_quell_ulteriore_debito1
contribuenti_quell_ulteriore_debito_di1
significa_che_tutti_i_contribuenti1
che_tutti_i_contribuenti_vi1
tutti_i_contribuenti_vi_sono1
i_contribuenti_vi_sono_soggetti1
contribuenti_vi_sono_soggetti_e1
dire_che_per_molti_contribuenti1
che_per_molti_contribuenti_la1
per_molti_contribuenti_la_cui1
molti_contribuenti_la_cui_dichiarazione1
contribuenti_la_cui_dichiarazione_presentata1
il_secondo_gruppo_di_contribuenti1
secondo_gruppo_di_contribuenti_fa1
gruppo_di_contribuenti_fa_sì1
di_contribuenti_fa_sì_che1
contribuenti_fa_sì_che_la1
nei_riguardi_di_alcuni_contribuenti1
riguardi_di_alcuni_contribuenti_a1
di_alcuni_contribuenti_a_differenza1
alcuni_contribuenti_a_differenza_che1
contribuenti_a_differenza_che_per1
sia_dalle_associazioni_dei_contribuenti1
dalle_associazioni_dei_contribuenti_che1
associazioni_dei_contribuenti_che_ne1
dei_contribuenti_che_ne_interessarono1
contribuenti_che_ne_interessarono_l1
dei_tributi_versati_dai_contribuenti1
tributi_versati_dai_contribuenti_dell1
versati_dai_contribuenti_dell_uno1
dai_contribuenti_dell_uno_o1
contribuenti_dell_uno_o_dell1
quale_la_difesa_del_contribuente1
la_difesa_del_contribuente_non1
difesa_del_contribuente_non_ha1
del_contribuente_non_ha_insistito1
contribuente_non_ha_insistito_particolarmente1
provinciali_su_ricorso_del_contribuente1
su_ricorso_del_contribuente_consentendo1
ricorso_del_contribuente_consentendo_solamente1
del_contribuente_consentendo_solamente_al1
contribuente_consentendo_solamente_al_comune1
comune_e_non_del_contribuente1
e_non_del_contribuente_in1
non_del_contribuente_in_conseguenza1
del_contribuente_in_conseguenza_della1
contribuente_in_conseguenza_della_mancanza1
legge_suddetta_imponesse_al_contribuente1
suddetta_imponesse_al_contribuente_di1
imponesse_al_contribuente_di_dichiarare1
al_contribuente_di_dichiarare_nella1
contribuente_di_dichiarare_nella_denuncia1
effetti_della_dichiarazione_del_contribuente1
della_dichiarazione_del_contribuente_si1
dichiarazione_del_contribuente_si_era1
del_contribuente_si_era_discusso1
contribuente_si_era_discusso_se1
trovate_nell_abitazione_del_contribuente1
imposte_dirette_tra_i_contribuenti1
dirette_tra_i_contribuenti_residenti1
tra_i_contribuenti_residenti_in1
i_contribuenti_residenti_in_tale1
contribuenti_residenti_in_tale_distretto1
perdita_della_qualità_di_contribuente1
della_qualità_di_contribuente_nonché1
qualità_di_contribuente_nonché_i1
di_contribuente_nonché_i_casi1
contribuente_nonché_i_casi_previsti1
da_parte_del_contribuente_ben1
parte_del_contribuente_ben_può1
del_contribuente_ben_può_ritenersi1
contribuente_ben_può_ritenersi_che1
commissioni_non_ponga_il_contribuente1
non_ponga_il_contribuente_in1
ponga_il_contribuente_in_uno1
il_contribuente_in_uno_stato1
contribuente_in_uno_stato_di1
garantire_a_ogni_singolo_contribuente1
a_ogni_singolo_contribuente_un1
ogni_singolo_contribuente_un_sicuro1
singolo_contribuente_un_sicuro_vantaggio1
contribuente_un_sicuro_vantaggio_economico1
più_generale_tutti_i_contribuenti1
generale_tutti_i_contribuenti_almeno1
tutti_i_contribuenti_almeno_nella1
i_contribuenti_almeno_nella_loro1
contribuenti_almeno_nella_loro_appartenenza1
e_la_capacità_del_contribuente1
la_capacità_del_contribuente_è1
capacità_del_contribuente_è_rivelata1
del_contribuente_è_rivelata_dall1
contribuente_è_rivelata_dall_attitudine1
gestione_alla_liberalità_del_contribuente1
alla_liberalità_del_contribuente_che1
liberalità_del_contribuente_che_ad1
del_contribuente_che_ad_esempio1
contribuente_che_ad_esempio_non1
il_nome_di_ogni_contribuente1
nome_di_ogni_contribuente_corrisponde1
di_ogni_contribuente_corrisponde_alla1
ogni_contribuente_corrisponde_alla_tariffa1
contribuente_corrisponde_alla_tariffa_unitaria1
catastale_segnata_per_taluni_contribuenti1
segnata_per_taluni_contribuenti_non1
per_taluni_contribuenti_non_coincida1
taluni_contribuenti_non_coincida_col1
contribuenti_non_coincida_col_reddito1
non_è_che_il_contribuente1
è_che_il_contribuente_si1
che_il_contribuente_si_troverebbe1
il_contribuente_si_troverebbe_del1
contribuente_si_troverebbe_del_tutto1
ragione_per_cui_il_contribuente1
per_cui_il_contribuente_non1
cui_il_contribuente_non_può1
il_contribuente_non_può_reclamare1
contribuente_non_può_reclamare_contro1
che_non_sempre_il_contribuente1
non_sempre_il_contribuente_è1
sempre_il_contribuente_è_in1
il_contribuente_è_in_grado1
contribuente_è_in_grado_di1
in_fatti_imputabili_al_contribuente1
fatti_imputabili_al_contribuente_o1
imputabili_al_contribuente_o_al1
al_contribuente_o_al_suo1
contribuente_o_al_suo_dante1
codeste_attestazioni_impedisce_al_contribuente1
attestazioni_impedisce_al_contribuente_di1
impedisce_al_contribuente_di_far1
al_contribuente_di_far_valere1
contribuente_di_far_valere_la1
terzo_ha_verso_il_contribuente1
ha_verso_il_contribuente_e1
verso_il_contribuente_e_pertanto1
il_contribuente_e_pertanto_non1
contribuente_e_pertanto_non_è1
obbligo_tributario_tra_il_contribuente1
tributario_tra_il_contribuente_che1
tra_il_contribuente_che_acquistando1
il_contribuente_che_acquistando_un1
contribuente_che_acquistando_un_bene1
di_aggiudicazione_ed_il_contribuente1
aggiudicazione_ed_il_contribuente_che1
ed_il_contribuente_che_acquistando1
il_contribuente_che_acquistando_su1
contribuente_che_acquistando_su_libero1
ordinamento_statale_fra_i_contribuenti1
statale_fra_i_contribuenti_delle1
i_contribuenti_delle_imposte_erariali1
contribuenti_delle_imposte_erariali_in1
nel_carico_gravante_sui_contribuenti1
carico_gravante_sui_contribuenti_diversità1
gravante_sui_contribuenti_diversità_che1
sui_contribuenti_diversità_che_si1
contribuenti_diversità_che_si_verifica1
eguaglianza_di_trattamento_dei_contribuenti1
trattamento_dei_contribuenti_in_relazione1
dei_contribuenti_in_relazione_alle1
contribuenti_in_relazione_alle_singole1
eguaglianza_nei_confronti_dei_contribuenti1
nei_confronti_dei_contribuenti_del1
confronti_dei_contribuenti_del_restante1
dei_contribuenti_del_restante_territorio1
contribuenti_del_restante_territorio_statale1
statale_se_per_i_contribuenti1
se_per_i_contribuenti_delle1
per_i_contribuenti_delle_regioni1
i_contribuenti_delle_regioni_a1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
198858
198756
198949
200048
200736

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
199514
200013
196912
198212
202212

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo1229.8546042003231
Francesco Saja856.86591276252019
Massimo Vari655.25040387722132
Annibale Marini574.60420032310178
Francesco Greco413.31179321486268

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo327.32265446224256
Massimo Vari276.17848970251716
Annibale Marini173.89016018306636
Luca Antonini163.66132723112128
Aldo Carosi143.20366132723112

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
contribuente37816
contribuenti153255

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
contribuente12427
contribuenti53645

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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