quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

56 – Limite

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

FileNameFromToPreKeywordPost
1957-04.txt962962pagamento dei ” diritti di contratto per i quantitativi che essi denuncieranno come pertinenti al consumo familiare , entro ilimitie con le modalità che saranno stabiliti dall ente di anno in anno . ” il fondo che verrà a
1957-04.txt20782078che conferisce all ente nazionale risi il potere di imporre il ” diritto di contratto ” , non fissa illimitemassimo di questa prestazione . l art . 23 della costituzione prescrive che l imposizione di una prestazione patrimoniale abbia
1957-04.txt21282128esige che la legge , che conferisce il potere di imporre una prestazione , debba necessariamente contenere l indicazione dellimitemassimo della prestazione imponibile . il rilievo che nella legge , in base alla quale un ente è abilitato a
1957-04.txt23762376ha attribuito all ente nazionale risi il potere di imporre il ” diritto di contratto ” contenga l indicazione dilimitiche circoscrivano l esercizio da parte dell ente nazionale risi del potere attribuitogli di imporre tale prestazione patrimoniale . a
1957-04.txt30203020quale è imposta la detta prestazione , contiene l indicazione di elementi che , valutati nel loro complesso , costituisconolimitie garanzie sufficienti per escludere che nell art . 9 del citato decreto legge si ravvisi una violazione dell art
1957-09.txt293293dello statuto , ad assumerne la rappresentanza particolarmente nelle questioni , come la attuale , in cui si discute deilimitidella competenza fra lo stato e la regione . si è pure accennato in precedenza che la difesa della regione
1957-09.txt618618l assessore per le finanze , emanando il decreto impugnato , non aveva rispettato , sotto qualsiasi profilo , ilimitiposti alla sua attività amministrativa dalle leggi costituzionali . questi rilievi sono sufficienti per affermare la competenza di questa corte
1957-09.txt648648questi rilievi sono sufficienti per affermare la competenza di questa corte , con riguardo all oggetto della contestazione , neilimitiin cui è stata dedotta nel ricorso . nel merito si prospettano le seguenti questioni : se , e in
1957-09.txt670670cui è stata dedotta nel ricorso . nel merito si prospettano le seguenti questioni : se , e in qualilimiti, debba riconoscersi alla regione siciliana potestà normativa , non soltanto per i tributi propri , ma altresì per i
1957-09.txt11071107per interpretare il significato e la portata di una norma giuridica è necessario tener conto anche del modo e deilimitinei quali essa ha avuto concreta attuazione . ora , riguardo al primo comma del ricordato art . 36 ,
1957-09.txt13611361state impugnate dallo stato ; che altre , impugnate , sono state ritenute costituzionalmente legittime , sia pure entro certilimiti, dall alta corte per la regione siciliana , realizzandosi così una situazione di fatto e di diritto che la
1957-09.txt14681468comma dell art . 36 , potere normativo in materia tributaria , anche riguardo ai tributi erariali , salvi ilimitidi cui si farà cenno in seguito . potere che peraltro non può costituire , contrariamente a quanto sostiene la
1957-09.txt15151515legislativa a favore della medesima . difatti la potestà di legiferare , in via esclusiva , ai termini e neilimitidell art . 14 dello statuto siciliano , non può essere riferita , per il suo carattere eccezionale , se
1957-09.txt16441644è necessario anzitutto che le leggi della regione riguardanti i tributi rispettino , non soltanto le leggi costituzionali e ilimititerritoriali , ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello stato ,
1957-09.txt18281828, dall art . 36 dello statuto siciliano , alla competenza normativa della regione , riguardo ai tributi ed ailimitiche le leggi regionali devono rispettare , dimostra l inapplicabilità delle disposizioni , cui si riferisce la difesa dello stato
1957-09.txt18911891autonomia finanziaria , questa è tuttavia subordinata all emanazione di leggi statali , che ne determinino le forme ed ilimiti; e si attribuiscono d altra parte alle regioni tributi propri e quote di tributi erarali . ma la particolare
1957-09.txt20312031in relazione alle particolari esigenze di ciascuna regione . al potere normativo attribuito alla regione , nel senso e neilimitisopra indicati , segue , con necessario collegamento ed entro gli stessi limiti , la potestà amministrativa ; perché si
1957-09.txt20442044alla regione , nel senso e nei limiti sopra indicati , segue , con necessario collegamento ed entro gli stessilimiti, la potestà amministrativa ; perché si tratta , di regola , di due attività che procedono parallelamente in attuazione
1957-09.txt31413141difesa della regione ammette , in ordine al contenuto del decreto , che , nella sostanza , esso non èlimitatoalla riscossione , ma in parte riguarda la misura dell imposizione e in parte l accertamento dell imposta . il
1957-113.txt217217devono tenere presenti i principi enunciati nella sentenza n . 9 del 17 gennaio 1957 circa l ambito e ilimitiin cui può svolgersi l attività legislativa regionale ; limiti cui occorre pure riferirsi per la decisione delle attuali questioni
1957-113.txt2272279 del 17 gennaio 1957 circa l ambito e i limiti in cui può svolgersi l attività legislativa regionale ;limiticui occorre pure riferirsi per la decisione delle attuali questioni . queste , nel merito , vertono sulla legittimità costituzionale
1957-113.txt790790se , nella fattispecie ivi preveduta , ricorra un ipotesi di esenzione tributaria ; 2 ) se e in qualilimitipossa ritenersi consentito alla regione di emanare norme al riguardo . ora , sul primo punto , dall art .
1957-113.txt14171417l altro aspetto dell impugnazione proposta dal commissario dello stato , al fine di stabilire se , ed entro qualilimiti, la regione possa emanare norme concernenti l esenzione dai tributi erariali . è da ricordare in proposito che questa
1957-113.txt17431743regionale e quella statale , che la ricordata sentenza di questa corte n . 9 ha ritenuto costituisca uno deilimitientro i quali è consentito alla regione di legiferare nella materia dei tributi erariali . ora , nella specie ,
1957-116.txt381381regione siciliana una potestà normativa concorrente o sussidiaria , nell ambito del territorio della regione stessa , nel rispetto deilimitiderivanti oltre che dalle leggi costituzionali , dai principi e dagli interessi cui si uniformano le leggi dello stato ,
1957-116.txt865865ricorso e in occasione della discussione orale alcuna denuncia , sicché deve desumersi che l impugnativa proposta è da intendersilimitataal primo comma dell articolo . 5 . – ciò posto , deve rilevarsi che la illegittimità costituzionale delle disposizioni
1957-116.txt946946complementare o sussidiaria in materia di tributi erariali , questa corte , nella detta sentenza , ne determinò anche ilimiti: fra l altro , il rispetto dei principi e degli interessi generali cui si uniformano le leggi dello stato
1957-116.txt990990principi della legislazione statale per ogni singolo tributo . con le disposizioni in esame si violano tutti e due questilimitiche , essendo stati desunti dalla prima parte dell art . 17 dello statuto siciliano , hanno natura costituzionale e
1957-116.txt12621262che la retroattività delle disposizioni in esame sulla quale l avvocatura dello stato ha insistito – sarebbe mantenuta entro ilimitiin cui si riconosce comunemente la retroattività delle leggi così dette interpretative ; e che , in sostanza , quelle
1957-116.txt14791479, una norma il cui precetto abbia questa portata non è e non può essere interpretativa . esorbita infatti dailimitidi una sia pur normale retroattività della norma interpretativa il richiamare in vita situazioni definite od esaurite nel vigore della
1957-117.txt311311, ha riconosciuto alla regione siciliana potere normativo in materia tributaria , anche riguardo ai tributi erariali , salvi ilimitidi cui si farà cenno in seguito . ciò posto , la corte deve decidere se la legge approvata dalla
1957-117.txt554554rispondere ad un interesse regionale . occorre pertanto vedere se le disposizioni della legge impugnata siano contenute entro i predettilimiti. numerose disposizioni legislative hanno concesso agevolazioni fiscali per la tassa di registro e per i diritti di segreteria ,
1957-122.txt447447esame del carattere del provvedimento del ministro ; ma questo esame dovrà essere condotto non ex professo , bensì neilimitidelle esigenze del giudizio riflettente un eventuale contrasto tra la norma denunziata e l art . 23 della costituzione .
1957-122.txt21622162atto amministrativo ) e non tanto per la sua forma ( decreto ministeriale ) , quanto per un difetto dilimitinei poteri dell organo amministrativo . è d uopo ricordare che , nelle due sentenze dianzi citate e nella successiva
1957-122.txt22282228in evidenza la necessità che la legge , nella quale trova fondamento il potere di imposizione , stabilisca criteri elimiti, che , pur potendo essere variabili da caso a caso per la particolarità della materia , siano , nel
1957-122.txt26582658a criteri tecnici . come si è detto , sarà il giudice della causa principale che potrà accertare , neilimitidella sua competenza , se il ministro sia incorso in eccesso di potere adottando criteri attinenti all esercizio di una
1957-122.txt28922892garanzia agli interessati di fronte a possibili arbitri dell amministrazione . bisogna riconoscere che la legge non avrebbe potuto fissarelimitialtimetrici , come ha fatto in altri casi in cui , per le particolari finalità da raggiungere , si poteva
1957-124.txt371371si potesse accedere ad una diversa interpretazione , le conclusioni non cambierebbero , perché , in ogni caso , ilimitidei poteri esercitati dalla regione , specialmente ai fini della demarcazione della competenza nei rapporti con lo stato , dovrebbero
1957-124.txt453453. 14 , lett . e , esercita poteri di carattere tributario , tali poteri non possono non sottostare ailimititracciati dalle disposizioni dello statuto che si riferiscono alla materia tributaria . l urgenza di provvedere non ha alcun rilievo
1957-124.txt747747il carattere giuridico resta profondamente diverso sotto molteplici ed essenziali aspetti , riguardanti la competenza , le modalità , ilimitidel potere . ora , che la regione , sospendendo a tempo indeterminato la imposta di consumo sulle bevande vinose
1957-124.txt925925delle imposte di consumo , ha dichiarato che per la legislazione regionale in materia di tributi locali valgono quegli stessilimitiche , per i tributi erariali , erano stati delineati con la sentenza n . 9 del 17 gennaio 1957
1957-124.txt979979, mettendo in rilievo che , nella materia della finanza locale , la regione incontra , oltre che gli stessilimitiesistenti per la legislazione sui tributi erariali , un ulteriore limite derivante dall art . 15 dello statuto speciale ,
1957-124.txt990990, la regione incontra , oltre che gli stessi limiti esistenti per la legislazione sui tributi erariali , un ulteriorelimitederivante dall art . 15 dello statuto speciale , il quale impone il rispetto della più ampia autonomia amministrativa e
1957-124.txt10291029amministrativa e finanziaria dei comuni e dei liberi consorzi comunali . che la legge regionale in esame abbia oltrepassato ilimitiai quali era vincolata , è facilmente dimostrabile . sospendere a tempo indeterminato l imposta di consumo sulle bevande vinose
1957-129.txt14091409norme aventi forza di legge : 1 quando il governo sia a ciò delegato da una legge ed entro ilimitidella delegazione . . . ” ) , della legge 31 gennaio 1926 , n . 100 , il governo
1957-129.txt1585158515 del decreto legge e della legge di conversione , delega della quale sono stati riferiti l oggetto e ilimiti, non può certo qualificarsi una delega di carattere generale ; e si può anche aggiungere che il provvedimento legislativo
1957-129.txt16101610qualificarsi una delega di carattere generale ; e si può anche aggiungere che il provvedimento legislativo delegato si tenne neilimitidella legge di delegazione . l illegittimità formale del decreto legge del 1941 deriverebbe . invece dal fatto che il
1957-129.txt22662266forma di comunicazione ” ( art . 15 della costituzione ) . si deve in primo luogo osservare che ilimitiche la costituzione consente di porre con legge ordinaria alla libera iniziativa economica e alla proprietà privata in funzione del
1957-129.txt23742374talune delle disposizioni impugnate non occorre nemmeno fare ricorso alla potestà che la costituzione conferisce al legislatore ordinario di apportarelimitialla iniziativa economica privata o alla proprietà privata , dato che esse regolano i modi di essere e le condizioni
1957-129.txt24112411essere e le condizioni del legittimo esercizio di questi medesimi diritti nessuno dei quali può essere considerato affatto privo dilimitazionie di regole . questo è da dire in ispecie della nominatività dei titoli azionari che , anziché costituire una
1957-14.txt249249riscossione dei tributi erariali sia passata dallo stato alla regione siciliana , e se il decreto assessoriale impugnato rientri nellimitidella riscossione . sul primo punto questa corte con la menzionata sentenza n . 9 del 17 gennaio 1957 ha
1957-14.txt285285del 17 gennaio 1957 ha ritenuto che alla regione siciliana spetta , in materia tributaria , potere amministrativo negli stessilimitisegnati al potere legislativo ; che , escluso ogni passaggio automatico , occorre accertare di volta in volta , se
1957-14.txt309309legislativo ; che , escluso ogni passaggio automatico , occorre accertare di volta in volta , se ed entro qualilimitisia avvenuto il trapasso dei poteri amministrativi e degli organi statali che li esercitano alla organizzazione amministrativa regionale . ciò
1957-14.txt354354coordinata delle varie disposizioni che regolano la materia tributaria si evince che il potere amministrativo è passato alla regione sicilianalimitatamentealla fase della riscossione dei tributi . invero il d.p.r . 12 aprile 1948 , n . 507 , riguardante
1957-14.txt709709sulla riscossione delle imposte dirette . non è a dubitare che il contenuto della parola ” riscossione ” non valimitatoalla materiale percezione del gettito dell imposta , ma deve ritenersi comprensivo delle modalità necessariamente collegate al fatto della esazione
1957-14.txt754754, incidendo sulla procedura predisposta contro il contribuente moroso , rendono possibile la stessa riscossione della imposta . entro questilimitil assessore regionale per le finanze ha contenuto il provvedimento in oggetto emanato non in virtù di un potere ad
1957-17.txt321321motivare la decisione sulla sospensione . la corte ha già avuto occasione di precisare in altre sentenze quali siano ilimitientro i quali , allo stato della legislazione , si debbano ritenere contenuti i poteri legislativo ed amministrativo della regione
1957-19.txt246246ciò si deduce che le leggi regionali riguardanti i tributi debbono rispettare , non soltanto le leggi costituzionali ed ilimititerritoriali , ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello stato ,
1957-30.txt862862costituzionale , deriva dal fatto che la determinazione del corrispettivo è rimessa , senza che dalla legge siano fissati ilimitia garanzia degli obbligati , alla discrezionalità del comitato , costituito con decreto ministeriale e composto di rappresentanti dell amministrazione
1957-30.txt12211221non pone invece come requisito necessario , per la legittimità della legge ordinaria , che questa contenga la indicazione dellimitemassimo della prestazione imponibile . questo perciò , contrariamente a quanto sostiene la ditta marin , è uno dei limiti
1957-30.txt12411241limite massimo della prestazione imponibile . questo perciò , contrariamente a quanto sostiene la ditta marin , è uno deilimiti, ma non il solo , in base al quale si può ritenere la costituzionalità della legge . l esame
1957-30.txt17321732accompagnato dalla relazione dei sindaci . tale complessa disciplina chiarisce come la facoltà di determinazione del corrispettivo è soggetta alimitie controlli sufficienti per garantire gli obbligati alla prestazione . non sussiste perciò , ad avviso della corte , alcun
1957-30.txt28642864dall articolo ora citato . è infine da rilevare , pure in relazione all art . 13 , che lalimitazionederivante dall obbligo imposto dalla legge , per fini di pubblico interesse , di avvalersi dei servizi anzidetti , non
1957-30.txt28872887obbligo imposto dalla legge , per fini di pubblico interesse , di avvalersi dei servizi anzidetti , non esorbita dallelimitazionial diritto di proprietà che l art . 42 della costituzione espressamente ammette possano essere stabilite dalla legge ordinaria .
1957-42.txt389389tributi erariali non può avere che carattere concorrente o sussidiario e , in conseguenza , è soggetta non solo ailimitifissati nell art . 17 dello statuto in via generale per la legislazione concorrente , ma altresì a quei limiti
1957-42.txt409409limiti fissati nell art . 17 dello statuto in via generale per la legislazione concorrente , ma altresì a queilimitiparticolari derivanti dalle caratteristiche proprie della materia tributaria , tra i quali vi è specialmente quello del rispetto dei principi
1957-42.txt479479dettata nell art . 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953 , n 44 , sia contenuta entro ilimitidella potestà normativa della regione ovvero ecceda tali limiti . la difesa dello stato assume che la detta disposizione ,
1957-42.txt4884881 agosto 1953 , n 44 , sia contenuta entro i limiti della potestà normativa della regione ovvero ecceda talilimiti. la difesa dello stato assume che la detta disposizione , col dare rilevanza giuridica ad atti aggiuntivi al fine
1957-42.txt785785considerato il carattere puramente temporaneo della legge 1 agosto 1953 e il campo di applicazione di essa che è moltolimitato. essa infatti si ricollega ad una precedente legge regionale 22 agosto 1952 , n . 49 , espresamente richiamata
1957-42.txt17351735. 9 : cioè che la potestà normativa della regione siciliana in materia di tributi erariali , oltre agli altrilimitidi carattere generale indicati nella sentenza medesima , è soggetta anche più specificamente a quello derivante dalla necessità che la
1957-44.txt575575è sempre possibile in quanto il fatto che la regione abbia , in virtù dei propri poteri legislativi e neilimitidi tali poteri , emanato una certa norma , non può importare che la stessa regione possa emanare una norma
1957-44.txt603603norma , non può importare che la stessa regione possa emanare una norma successiva nella stessa materia , travalicando ilimitiche è sempre tenuta a rispettare . ora , l oggetto del presente giudizio è questo : accertare se la
1957-44.txt684684n . 9 del 17 gennaio 1957 , ha riconosciuto la potestà legislativa della regione siciliana in materia tributaria neilimitiderivanti dal carattere concorrente che a tale potestà risulta attribuito . del principio posto nella sentenza ora ricordata la corte
1957-44.txt842842motivi , sia perché si sarebbe dovuto impugnare la precedente legge regionale del 1953 , sia perché non sussisterebbe unlimitedella potestà legislativa regionale in materia tributaria derivante dal rispetto dei principi della legislazione statale . queste due ragioni di
1957-44.txt907907per acquiescenza e per il carattere confermativo del provvedimento e da quanto la corte ha già deciso in ordine ailimitidella potestà legislativa della regione siciliana in materia tributaria . nel merito i due motivi in esame sono infondati per
1957-44.txt17511751sua norma , avente efficacia retroattiva , situazioni già disciplinate da una legge statale . il potere che , entrolimitipiù o meno ampi , ha la regione di dettare nuove e diverse norme nella stessa materia già regolata da
1957-44.txt18771877ordinamento giuridico dello stato : unità la quale , se consente che una nuova legge regionale deroghi , sempre neilimiticonsentiti , per l avvenire ad una precedente legge statale , non tollera che la legge regionale si sovrapponga con
1957-47.txt11761176di accertare se la legge , nella quale trovi nella specie fondamento il potere di imposizione , stabilisca criteri elimiti, variabili per altro da caso a caso per la particolarità della materia , ma che comunque , nel loro
1957-47.txt13281328nei decreti legge n . 1425 del 1935 e n . 2302 del 1936 ) indichino quei criteri e queilimitiche l art . 23 della costituzione richiede per la loro legittimità . con riferimento all epoca nella quale furono
1957-47.txt18931893amministrativa , sono conferite ampie facoltà discrezionali , per l esercizio delle quali non sono neppur stabiliti criteri direttivi elimitativi. con decreto del prefetto , e su proposta del consiglio dello stesso e . p . t . ,
1957-52.txt419419anche riguardo ai tributi erariali ; che questo potere normativa si esplica nell ambito del territorio regionale nel rispetto deilimitiderivanti non solo dalle leggi costituzionali ma anche dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello
1957-52.txt471471unitario sul territorio nazionale l obbligazione tributaria , impone alla potestà legislativa regionale , in questa materia , una ulteriorelimitazioneconsistente nel dovere di uniformarsi all indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo . le
1957-52.txt751751per la regione siciliana , di emanare norme in materia di riscossione di diritti erariali , bensì dalla violazione deilimitioggettivi sopraindicati . a questo proposito sfuggono ad ogni censura , sul piano della costituzionalità , le norme contenute nella
1957-58.txt254254con cui questa corte , riconoscendo alla regione siciliana il potere normativa in materia di tributi erariali , pone determinatilimitiall esercizio di detto potere , sostiene che la potestà legislativa della regione , di cui agli artt . 14
1957-58.txt320320statuto stesso ; e che quindi , trattandosi di un potere autonomo , la regione non dovrebbe sottostare che ailimitiespressamente stabiliti dai citati artt . 36 e 39 . ma anche questo particolare profilo della questione è stato considerato
1957-58.txt389389un carattere concorrente ; onde la necessità , che le leggi regionali tributarie rispettino oltre le leggi costituzionali e ilimititerritoriali , anche ” i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato ” ,
1957-58.txt395395necessità , che le leggi regionali tributarie rispettino oltre le leggi costituzionali e i limiti territoriali , anche ” ilimitidei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato ” , come appunto dispone l art .
1957-58.txt439439comma , dello stesso statuto siciliano per la legislazione concorrente . rimane ora da decidere , se ed entro qualilimitila regione siciliana ha potestà normativa a disporre esenzioni fiscali in materia di tributi locali stabiliti e disciplinati da legge
1957-58.txt4994999 , dopo avere affermato che la legislazione siciliana in materia tributaria ha carattere concorrente , e quindi soggetta ailimitifissati nell art . 17 dello statuto siciliano , soggiunge che la stessa legislazione deve essere altresì coordinata con la
1957-58.txt645645piano nazionale , quando è giustificata dalla necessità di tutelare situazioni che interessano l intera popolazione dello stato ; èlimitataa determinate zone del territorio , quando risponde a particolari esigenze locali . anche la legge per la finanza locale
1957-58.txt855855, passando a considerare la fattispecie in esame , occorre vedere se la legge impugnata sia contenuta entro i cennatilimitidella potestà normativa della regione ovvero li ecceda . l art . 1 della legge dispone : ” i materiali
1957-58.txt943943monumenti di proprietà di enti o associazioni assistenziali o di mutuo soccorso ” . l art . 2 pone unlimitequantitativo alla esenzione dal tributo . nella relazione al disegno di legge ( n . 129 del 5 gennaio 1956
1957-64.txt417417terriera . i motivi che sono stati addotti per giustificare la scelta di questo metodo , e che vanno dallalimitatezzadei mezzi disponibili alle preoccupazioni di ordine tecnico , sociale e politico , e all intento di procedere sperimentalmente ,
1957-64.txt61861844 debbono essere interpretate logicamente , in funzione dei fini enunciati ; né si può sostenere che la fissazione deilimitialla estensione della proprietà terriera sia cosa del tutto diversa dalla ammissione di provvedimenti di espropriazione , posto che non
1957-64.txt652652provvedimenti di espropriazione , posto che non è facile immaginare in quali altri modi si potrebbe ottenere il risultato dilimitareuna proprietà più estesa di quanto sia consentito dalla legge . se poi fosse vero , quantunque non risulti chiaramente
1957-64.txt749749cui è titolare il soggetto espropriando , in tutto il territorio della repubblica , laddove la norma costituzionale prevede ilimitidella estensione della proprietà secondo le regioni e zone agrarie , si dovrebbe riaffermare che il criterio ivi richiamato ha
1957-64.txt12211221degli appezzamenti espropriati ” e a questo fine ha concesso agli enti di riforma la facoltà di espropriare persino “limitatesuperfici boschive soggette al vincolo idrogeologico ” , espressamente derogando ad un principio precedentemente stabilito ( art . 7 della
1957-65.txt170170si rinvia . egualmente infondata deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale dell art . 16 della legge stralcio chelimitandosiad aggiungere all art . 5 della legge sila un comma , secondo il quale l emanazione dei decreti di
1957-65.txt290290di scorporo : a ) sotto un primo aspetto gli espropriati rilevano che l art . 4 non pone unlimiteuniforme alla estensione massima della proprietà fondiaria in una determinata zona , ma prevede lo scorporo di una quota determinata
1957-65.txt327327di una quota determinata in relazione al reddito dominicale complessivo e al reddito medio ; in tal modo anziché fissarelimitialla estensione della proprietà terriera ” secondo le regioni e le zone agrarie ” , come è consentito nell art
1957-65.txt366366nell art . 44 della costituzione , la norma impugnata fissa , in una stessa regione o zona agraria ,limitivariabili secondo l entità complessiva della proprietà . in realtà l art . 44 della costituzione , nello stabilire che
1957-65.txt390390entità complessiva della proprietà . in realtà l art . 44 della costituzione , nello stabilire che la legge fissalimitialla proprietà terriera secondo le regioni e le zone agrarie , non esige che la legge assuma come criterio quello
1957-65.txt414414secondo le regioni e le zone agrarie , non esige che la legge assuma come criterio quello di stabilire unlimitemassimo uniforme nell ambito di ciascuna regione o zona agraria . anzi , le due finalità cui le limitazioni sono
1957-65.txt433433un limite massimo uniforme nell ambito di ciascuna regione o zona agraria . anzi , le due finalità cui lelimitazionisono espressamente collegate nella norma costituzionale ( conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali ) sono
1957-65.txt468468stabilire equi rapporti sociali ) sono tali da lasciare largo margine alla discrezionalità del legislatore nella scelta dei criteri dilimitazione. in particolare , poi , i criteri assunti nella norma impugnata realizzano entrambi le finalità previste nell art .
1957-65.txt658658ad essere più estesa in quelle zone in cui il grado di produttività dei terreni è basso ed è piùlimitataladdove era stato già ottenuto un sistema di coltura intensiva . conseguentemente , il fatto che per terreni di identica
1958-05.txt371371regionale del 1947 – 48 , avrebbe valore indicativo come semplice riferimento ai tributi allora esistenti , ma non importerebbelimitazionedel potere di riscuotere anche tributi successivamente istituiti , circa i quali perciò legittimamente la regione potrebbe esercitare la sua
1958-05.txt396396anche tributi successivamente istituiti , circa i quali perciò legittimamente la regione potrebbe esercitare la sua attività normativa , neilimitigià fissati da questa corte con la sentenza n . 9 del 1957 . è opportuno precisare anzitutto che ,
1958-05.txt448448. 36 dello statuto regionale per decidere la controversia che allora formava oggetto del dibattito , se ed in qualilimitisi potesse riconoscere alla sicilia potestà normativa in tema di tributi erariali , ed ha fissato il principio che ,
1958-05.txt510510art . 36 dello statuto , potere normativo in materia tributaria , anche riguardo ai tributi erariali , con ilimitienunciati nella sentenza . e stato bensì riconosciuto alla regione il potere di riscuotere anche i tributi erariali , in
1958-05.txt11301130invece , appunto perché dettata per istituire un regime provvisorio , oltre ad una precisazione , contiene necessariamente anche unlimite, in quanto che , fino a quando ( ed è auspicabile che ciò si avveri sollecitamente ) non saranno
1958-25.txt169169avvocatura dello stato deduce la illegittimità costituzionale di questa disposizione perché , creando una nuova esenzione fiscale , eccede ilimitidella potestà normativa regionale in materia di tributi erariali . la difesa della regione sostiene , d altra parte ,
1958-25.txt228228in numerose disposizioni della legislazione statale . torna così all esame della corte la questione , se ed entro qualilimitila regione siciliana possa disporre esenzioni da tributi erariali , e più specificatamente in materia di tassa di registro .
1958-25.txt2812811957 , dopo avere affermato che la legislazione siciliana in materia tributaria ha carattere concorrente , e quindi soggetta ailimitifissati nell art . 17 dello statuto siciliano , soggiunge che la stessa legislazione deve essere altresì coordinata con la
1958-45.txt13381338n . 9 , di questa corte , con la quale , pur riconoscendosi alla regione siciliana , entro determinatilimiti, una potestà normativa e amministrativa nella materia finanziaria , si soggiunge che siffatto riconoscimento non importa peraltro , di
1958-60.txt239239procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di ricorso per illegittimità costituzionale . il fondamento e ilimitidi questa facoltà sono tali da escludere che essa possa influire , allorché sia stata esercitata , sullo svolgimento del
1958-60.txt841841prorogata , accentuando vieppiù l autonomia del nuovo provvedimento legislativo . passando al merito , occorre anzitutto precisare entro qualilimitila regione siciliana ha potestà normativa di disporre agevolazioni fiscali . questa corte con precedenti sentenze ha ritenuto che ,
1958-60.txt952952giugno 1957 ; n . 117 del 1 luglio 1957 ed altre del 1957 ) . né a spostare dettilimitivale il rilievo della difesa della regione per cui la esigenza di una corrispondenza della esenzione regionale ad un tipo
1958-60.txt21352135n . 384 ( art . 7 ) . le su indicate esenzioni della legge regionale sono concesse col sololimitetemporale per la stipulazione degli atti e per l inizio e completamente delle opere destinate ad incrementare le industrie turistiche
1958-60.txt23012301per il necessario coordinamento tra la finanza statale e quella regionale , rispettare non soltanto le leggi costituzionali e ilimititerritoriali , ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui s informano le leggi dello stato
1958-60.txt23072307finanza statale e quella regionale , rispettare non soltanto le leggi costituzionali e i limiti territoriali , ma anche ilimitiderivanti dai principi e dagli interessi generali cui s informano le leggi dello stato ( art . 17 , prima
1958-76.txt492492economiche di carattere locale possono giustificare provvedimenti diretti a non creare posizioni di privilegio , bensì a ristabilire , neilimitidel possibile , un equilibrio turbato e pertanto a ricondurre le situazioni disuguali in una posizione di uguaglianza . ma
1958-76.txt622622tributaria statale . e proprio per evitare tale pericolo la potestà normativa della regione siciliana in materia trova i proprilimitinei principi e negli interessi generali cui si informa la legislazione dello stato , a norma dell art . 17
1958-76.txt823823di registro in misura fissa per i contratti relativi alla costruzione di navi ed anche per quelli di acquisto ,limitatamenteperò alla prima vendita . sennonché è facile osservare che , se la estensione del beneficio anche a successivi atti
1958-76.txt850850è facile osservare che , se la estensione del beneficio anche a successivi atti di scambio è contenuta entro ristrettilimitidi tempo , il numero di essi può prevedersi pure limitato ; ma quando la durata del beneficio stesso viene
1958-76.txt861861a successivi atti di scambio è contenuta entro ristretti limiti di tempo , il numero di essi può prevedersi purelimitato; ma quando la durata del beneficio stesso viene raddoppiata , si può prevedere raddoppiato anche il numero probabile di
1958-76.txt960960risolvere il problema della legittimità costituzionale della legge di proroga , escludendo che essa possa essere considerata contenuta entro ilimitifissati dall art . 17 dello statuto , nel quale gli interessi generali , cui si informa la legislazione dello
1958-76.txt11471147nazionale , nel quale le esenzioni fiscali di cui si discute o non sono previste o sono contenute entro determinatilimitidi tempo .
1958-81.txt499499fondamento in una corrispondente disposizione della costituzione , la quale , all art . 25 pone il divieto della retroattivitàlimitatamentealla legge penale . il che , come questa corte ha avuto già modo di affermare ( sent . n
1959-09.txt832832normale . ora anche la disposizione , con la quale l art . 40 del regolamento della camera dei deputatilimital applicabilità della procedura decentrata escludendola per i ” progetti in materia tributaria ” , sebbene questi non rientrino fra
1959-09.txt18131813ente per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell entrata in vigore della presente legge sonolimitatial 90 per cento ( novanta per cento ) della misura prevista nell art . 1 e nell art .
1959-09.txt18891889nella gazzetta ufficiale n . 16 del 21 gennaio 1953 . rimane immutata , per il predetto periodo , lalimitazioneall 1 per cento del diritto di rivalsa stabilito dall art . 2 , terzo comma , del decreto ministeriale
1959-09.txt20652065conformi al disposto costituzionale , osservò che a tale effetto , e tenendo conto della determinaiione del comitato ristretto dilimitareal 90 per cento le misure originariamente disposte per i contributi dovuti all ente , sarebbe stato sufficiente sostituire ,
1959-09.txt29692969del presidente della camera che il testo trasmesso al senato era stato approvato nella riunione delle commissioni permanenti importi unalimitazioneal potere d indagine della corte costituzionale , giacché negandosi la possibilità di un controllo del processo formativo della legge
1959-09.txt41534153senso di accertare , caso per caso , se la formulazione data al testo legislativo coordinato si è mantenuta neilimitinei quali il coordinamento è stato autorizzato , in modo che essa esprima l effettiva volontà della camera e sia
1959-09.txt41974197con una identica volontà dell altra camera a produrre la legge . 8 . – nel caso concreto , ilimiti, entro i quali le commissioni riunite , prima della votazione finale sul testo elaborato dal comitato ristretto , avevano
1959-09.txt432043209 . – ai fini del controllo della corte per accertare se il coordinamento del testo si è mantenuto neilimiticoi quali era stato autorizzato , è rilevante il raffronto fra il testo , votato dalle commissioni con riserva del
1959-09.txt44404440settimo del testo approvato dalle commissioni , l indicazione diretta della misura dei contributi dovuti all ente , con lalimitazionedi essi al 90 % preveduta nel testo approvato dalle commissioni riunite ; 3 ) che nel testo coordinato non
1959-09.txt46454645ricalca sostanzialmente quella contenuta nell ultima parte del comma settimo del testo approvato dalle commissioni e che faceva riferimento allalimitazioneall 1 % del diritto di rivalsa stabilito nell art . 2 , terzo comma , del decreto ministeriale 15
1959-09.txt48244824solo fino alla concorrenza dell 1 % ” . il comma , così formulato , ha solo lo scopo dilimitareall 1 per cento la rivalsa , come già era stabilito nell art . 2 del decreto ministeriale 15 gennaio
1959-09.txt49404940dell ultima parte del comma settimo approvato dalle commissioni della camera , e , quindi , si è mantenuta neilimitientro i quali era stato autorizzato il coordinamento ; 4 ) che il comma decimo del testo coordinato è letteralmente
1959-09.txt53905390al rimborso , contenuta nel comma ottavo votato dalle commissioni , nel senso che la norma relativa al rimborso venisselimitataal solo contributo sulla cellulosa . il fatto stesso che l intero comma decimo del testo coordinato sia letteralmente identico
1959-09.txt58405840fabbricazione di fibre tessili artificiali ; prevedono che le misure dei detti contributi potranno essere modificate , purché entro ilimitimassimi stabiliti dalla stessa legge , con decreto del presidente del consiglio dei ministri , di concerto col ministro per
1959-09.txt64316431legge tributaria retroattiva contrasti coi principi costituzionali enunciati nell art . 42 cost . ed in particolare col principio chelimital espropriazione della proprietà privata . una legge tributaria , anche retroattiva , non dà luogo ad un espropriazione di
1959-09.txt67336733erano stati trasferiti sui compratori . non è esatto , poi , che la legge in questione abbia superato ilimitidella prescrizione e della cosa giudicata . la legge si è limitata a stabilire la misura di contributi in quanto
1959-09.txt67456745che la legge in questione abbia superato i limiti della prescrizione e della cosa giudicata . la legge si èlimitataa stabilire la misura di contributi in quanto fossero tuttora dovuti , senza pregiudizio della prescrizione eventualmente verificatasi secondo le
1959-36.txt675675non esige che la legge , che conferisce il potere di imporre una prestazione , contenga necessariamente l indicazione dellimitemassimo della prestazione imponibile , ma implica che la legge non lasci all arbitrio dell ente impositore la determinazione della
1959-36.txt855855passivi della prestazione imposta , nessuna direttiva contengono per la determinazione del tributo , sì da potere costituire un criteriolimiteper fissarne il quantum . tale mancanza si appalesa ancor più grave , ove si consideri che né del consiglio
1959-36.txt10161016non vincolante , e peraltro in un momento posteriore alla deliberazione consigliare che fissa le tabelle . né efficacia dilimitealla discrezionalità dell ente impositore può avere l intervento del ministero delle finanze il quale , d intesa col ministero
1959-36.txt11581158la quale il decreto legislativo 14 giugno 1928 , n . 1399 , deve ritenersi tuttora in vigore relativamente ailimitiminimi e massimi delle tariffe ( art . 15 ) . invero la legge del 1947 , n . 1417
1959-56.txt230230strettamente amministrativo ; viceversa , ammesso che quell obbligo non abbia di fatto apportato innovazioni sostanziali e quindi rientrasse neilimitidella legislazione vigente , ciò non toglie che , almeno potenzialmente , potesse avere forza di legge . occorre dunque
1959-56.txt91091021 dicembre 1933 , n . 1736 , disciplinandone l attuazione pratica : che poi l atto sia rimasto neilimitidella legge da eseguire o li abbia illegittimamente valicati , è un indagine che non rientra nella competenza di questa
1960-12.txt421421comunali sia stata a suo tempo disposta in base alla legge , e con la determinazione concreta di condizioni elimiti, attinenti ai soggetti e all oggetto della prestazione , alla misura massima di essa , alle sue modalità e
1960-12.txt526526libertà personale , perché , come si desume da tutto il contesto dell articolo , esso non riguarda genericamente lelimitazionicui in vario modo il cittadino può essere sottoposto nello svolgimento della sua attività , ma specificamente si riferisce alla
1960-12.txt574574della propria persona , così come , oltre tutto , può dedursi dal fatto che l art . 13 ponelimitialla detenzione , alla ispezione e perquisizione personale , al massimo della carcerazione preventiva . nemmeno è sostenibile un contrasto
1960-12.txt683683indugiare sull asserita violazione dell art . 3 della costituzione , per avere l art . 5 della legge impugnatalimitatol obbligo della prestazione personale ai cittadini di sesso maschile , in quanto è evidente che la limitazione stessa fu
1960-12.txt701701legge impugnata limitato l obbligo della prestazione personale ai cittadini di sesso maschile , in quanto è evidente che lalimitazionestessa fu dettata dalla particolare considerazione della minore idoneità fisica degli individui di sesso femminile , e quindi con una
1960-12.txt722722stessa fu dettata dalla particolare considerazione della minore idoneità fisica degli individui di sesso femminile , e quindi con unalimitazioneche costituisce nel modo più evidente un trattamento di vantaggio . è stata anche lamentata una violazione dell art .
1960-12.txt838838, intesa come manifestazione del concorso di ciascuno alla vita e al progresso sociale , non può dirsi leso dallelimitazioniche l attività del cittadino può subire per la tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali . nessun
1960-12.txt962962potendo un tal principio , che ha attinenza allo svolgimento normale dell attività del cittadino , reputarsi leso dalla particolarelimitazioneinerente all obbligo della prestazione personale di quattro giornate annuali di lavoro , sostituibili per giunta col pagamento di una
1960-39.txt618618passando ad esaminare il merito della causa , la corte osserva che il decreto presidenziale impugnato ha indubbiamente esorbitato dailimitidi competenza della regione , per quanto concerne le attività economiche cui si riferisce il ricorso . quel decreto ha
1960-46.txt386386” ed abbia , quindi , automaticamente ripreso vigore il decreto-legge 7 agosto 1936 , n . 1639 , chelimitaa 180 giorni il termine per la notifica dell accertamento di valore da parte dell ufficio del registro ” .
1960-46.txt801801art . 6 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946 , n . 98 , in quanto questa norma si èlimitataa prescrivere l obbligo per il governo di presentare al parlamento per la ratifica i decreti legislativi , da esso
1960-51.txt207207deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l imposizione pur non fissandone il massimo , determini criteri , condizionilimitie controlli idonei a contenere la discrezionalità dell ente impositore nell esercizio del potere attribuitogli e ad evitare così che
1960-51.txt622622art . 270 , della superficie e dell uso dei locali non bastano a contenere la misura della tassa entrolimitiben definiti , e perché i controlli affidati ad organi della pubblica amministrazione non hanno efficacia di limite all esercizio
1960-51.txt640640tassa entro limiti ben definiti , e perché i controlli affidati ad organi della pubblica amministrazione non hanno efficacia dilimiteall esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge ai comuni . la corte ritiene , invece , che il sistema
1960-51.txt795795alla superficie ed all uso dei locali non dà affatto i criteri idonei a contenere la misura della tassa entrolimitiben definiti , e che , quindi , i comuni resterebbero arbitri nella determinazione del quantum del tributo . ed
1960-51.txt831831quantum del tributo . ed in effetti potrebbe dubitarsi della idoneità di siffatte indicazioni per concretare i criteri e ilimitiche la legge deve avere per non essere in contrasto con la norma dell art . 23 della costituzione .
1960-51.txt955955stato riprodotto il secondo comma del vecchio testo ( del 1931 ) dello stesso articolo , in cui espressamente silimitavail gettito totale del tributo alla spesa effettiva sostenuta dal comune per il servizio in questione ; ma è altrettanto
1960-51.txt983983effettiva sostenuta dal comune per il servizio in questione ; ma è altrettanto vero che nella sostanza lo stesso criteriolimiteè rimasto nel nuovo testo dell art . 268 , che consta di un solo comma del seguente tenore :
1960-51.txt11181118questa interpretazione dell art . 268 , il sistema dell imposizione soddisfa a quel principio della determinazione dei criteri elimitiche la legge d imposizione deve contenere per evitare l arbitrio dell ente impositore , e non è , quindi
1960-51.txt12791279in tutti i comuni data la diversità della popolazione e delle complesse situazioni locali ) è adunque contenuta in sufficientilimitiobiettivi , cui essi comuni debbono attenersi e nell adottare gli appositi regolamenti , che , ai sensi del comma
1960-56.txt25052505che sia possibile travolgere nell espropriazione beni che non siano di proprietà del soggetto passivo dello scorporo , così lalimitazionedel tempo per l esercizio della delega non può legittimare , con pregiudizio del diritto di proprietà , il decreto
1960-70.txt337337costituzione , l eccezione di illegittimità della disposizione , per mancanza , nella parte variabile , di criteri e dilimitiidonei a circoscrivere il potere dell amministrazione , sarebbe perciò irrilevante nella controversia promossa dalla società ” chimical ” .
1960-70.txt19741974ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo , purché , in questo caso , indichi i criteri e ilimitiidonei a circoscrivere l esercizio di tale potere . ora , dal testo del terzo comma dell art . 4
1960-70.txt22142214ricordata giurisprudenza di questa corte ) che la stessa disposizione legislativa , che impone la prestazione , indichi i criterilimitatividella discrezionalità del potere esecutivo . da quanto si è esposto consegue che il contrasto con la norma dell art
1960-70.txt2687268753 ) non è violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse , purché siano osservati ilimitistabiliti dal primo comma del detto articolo , e purché il trattamento differenziato riguardi categorie di persone e non già
1960-70.txt34063406nelle quali l incremento della produzione giova all imprenditore ; e in quanto , non avendo la legge stabilito unlimitemassimo nella determinazione dello sconto , questo potrebbe , a un certo punto , annullare ogni profitto per il produttore
1961-21.txt294294e pur essendo stato esposto altrettanto a lungo a severe critiche da parte della dottrina e ad interpretazioni correttive elimitativeper opera della giurisprudenza , la quale è giunta ad escludere l applicabilità dell istituto stesso quando la pretesa tributaria
1961-30.txt10391039avevano ispirato la riforma , ma non era suscettibile di realizzarsi . doveva perciò considerarsi un mezzo , non unlimitedell intento perequativo che il ravvicinamento dei due periodi doveva attuare . e l art . 3 t.u . 29
1961-30.txt11601160per renderli meglio operanti e rafforzarne il valore , quindi , senza negarli o sostituirli . così essendo , nessunlimiteposto al potere delegato risulta infranto . 4 . – l avvocato merenda obietta ancora , da un lato ,
1961-30.txt13261326la norma delegante consente , secondo quanto si è detto , una scelta di mezzi nella cornice di un rigorelimitatoda principi sostanziali . in tal caso non si potrà aver dubbi sulla legittimità delle disposizioni della legge delegata che
1961-30.txt14141414il principio di riferimento al periodo di vigore del bilancio statale , né per quanto riguarda l assunta violazione dellimitedella semplificazione posto dalla norma delegante . precisato , come si è fatto , che fine specifico della riforma del
1961-30.txt15511551. 19 , all art . 20 , all art . 46 . la norma delegante , nel porre illimitedel rispetto dei principi accolti dalla legge di cui faceva parte e da quella anteriore , ha , pertanto ,
1961-34.txt7171legge regionale sotto un duplice aspetto : sotto l aspetto della potestà normativa tributaria della regione siciliana , i cuilimitisarebbero stati violati dal sistema di finanziamento della legge stessa , previsto nell art . 3 , e sotto l
1961-34.txt110110sotto l aspetto della potestà normativa in materia di assistenza e previdenza , in quanto la legge avrebbe ecceduto ilimitidei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato , violando così l art . 17 dello
1961-34.txt161161inoltre , dedotta la violazione dell art . 81 , ultimo comma , della costituzione . la censura riguardante ilimitidella potestà normativa in materia di previdenza e assistenza non è stata proposta né in forma perplessa , né in
1961-34.txt234234considerandola come ugualmente illegittima , sotto l uno e l altro riflesso . né il fatto che la violazione deilimitidella potestà tributaria viene dedotta in relazione all art . 3 , mentre la violazione dei limiti della potestà normativa
1961-34.txt251251la violazione dei limiti della potestà tributaria viene dedotta in relazione all art . 3 , mentre la violazione deilimitidella potestà normativa in materia previdenziale investe la intera legge , implica che quest ultimo motivo sia pregiudiziale rispetto al
1961-34.txt437437i braccianti e salariati agricoli , disposta con la legge in esame , non può riscontrarsi una violazione del doppiolimiteche , ai sensi del citato art . 17 , incontra la potestà normativa regionale nei principi e interessi generali
1961-34.txt752752– a parte la questione se esista nella legislazione statale un principio secondo cui la misura del salario costituirebbe unlimitedelle prestazioni assicurative non è stato provato che , nella specie , si fosse superato tale limite . 3 .
1961-34.txt769769salario costituirebbe un limite delle prestazioni assicurative non è stato provato che , nella specie , si fosse superato talelimite. 3 . – fondato è il motivo riguardante la potestà normativa tributaria . questa corte ha già avuto ripetutamente
1961-34.txt794794fondato è il motivo riguardante la potestà normativa tributaria . questa corte ha già avuto ripetutamente occasione di indicare ilimitidella potestà tributaria della regione siciliana , derivanti , oltre che dalle leggi costituzionali , dai principi e dagli interessi
1961-34.txt10451045di tributo previsti dall ordinamento statale ed ai principi a cui questo si ispira : sarebbe altrimenti facile eludere ilimitidella potestà normativa regionale , creando , sotto la forma di addizionale , tributi sostanzialmente nuovi . ciò precisato ,
1961-37.txt252252la provvidenza in esame – che , date le ragioni e le circostanze ispiratrici della legge , è da ritenerelimitataai soli casi di eventi eccezionali , e non si estende all ipotesi del naturale esaurimento della potenza produttiva dei
1961-37.txt13761376campo del diritto pubblico , ha avuto più volte occasione di riconoscere la possibilità che essa si svolga – entrolimiticircoscritti – anche in relazione a rapporti di diritto privato ( si possono ricordare al riguardo le sentenze n .
1961-37.txt20442044circoscritta e , quindi , di una finanza che incontra in tale situazione una insuperabile barriera ) in ordine ailimitidella possibilità di far ricorso a sistemi di finanza straordinaria ( v . , ad es . , espressamente ,
1961-37.txt22672267per trovare il titolo alle necessarie iscrizioni negli stati di previsione delle spese e , a un tempo , illimiteal proprio potere politico . 7 . – l illegittimità dell art . 18 , e cioè dell autorizzazione a
1961-48.txt11341134escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio . ora , l art . 1 della legge impugnata si èlimitatoa dettare norme per l accertamento dell imponibile di un tributo che , come l imposta di successione , ha
1961-66.txt179179considerarsi compresa nelle materie dell agricoltura e del turismo , e dell industria e commercio , attribuite , con diversilimiti, alla potestà legislativa della regione della valle d aosta dagli artt . 2 e 3 st . speciale ,
1961-66.txt286286in precedenti sentenze si è avuto occasione di affermare che la tassativa elencazione di materie contenuta negli statuti pone unlimitealla competenza legislativa delle regioni , che non consente l emanazione di provvedimenti legislativi fuori dell ambito di esse ,
1961-66.txt676676essere modificata in relazione alle dette materie ; e , per converso , tutta la potestà legislativa dello stato sarebbelimitatadalla potestà della regione di regolare qualunque rapporto giuridico , nel campo delle attività attribuite alla competenza regionale , in
1961-66.txt11671167la regione non può avere poteri maggiori di quelli che non abbia in ciascuna di esse . la violazione deilimitiassegnati alla competenza regionale dalle citate norme dello statuto è resa , poi , tanto più evidente dal fatto che
1961-66.txt13051305regionale – come è stato sostenuto dalla difesa della regione anche nella discussione orale – , essa esorbiterebbe ugualmente dailimitistatutari , in quanto la regione , nell esercizio della potestà legislativa di integrazione ed attuazione delle leggi della repubblica
1961-66.txt17621762appartenenza di questa materia alla competenza legislativa dello stato , portano a negare che la legge impugnata sia stata neilimitidella competenza legislativa attribuita alla regione , sia dall art . 2 che dall art . 3 dello statuto speciale
1961-66.txt1839183947 costituzione . viene ugualmente a cadere la domanda , proposta in via subordinata dalla difesa della regione , dilimitarela dichiarazione di illegittimità costituzionale a quella parte della legge che riguarda le società per la gestione di imprese industriali
1961-79.txt222222n . 1424 ) . per quanto riguarda questi ultimi due testi legislativi , l esame va , peraltro ,limitatorispettivamente al secondo periodo del secondo comma del citato art . 52 e al terzo comma dell art . 24
1961-79.txt565565principio di uguaglianza , col pari diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio , con l inammissibilità dilimitazionial diritto di far valere in giudizio l illegittimità degli atti amministrativi comunque lesivi di diritti o di interessi legittimi
1962-02.txt450450base alla quale la prestazione era imposta , contenesse o no la determinazione di presupposti , di garanzie e dilimitisufficienti a circoscrivere la potestà dell ente impositore . ed è precisamente un esame con questo oggetto che deve essere
1962-02.txt10401040accertare se nelle norme legislative , delle quali è controversa la legittimità costituzionale , si ravvisi la predisposizione di talilimitial potere dell ente impositore da far riconoscere che la prestazione sia imposta ” in base alla legge ” ,
1962-02.txt10821082la espressione contenuta nella norma della costituzione . a sostegno della tesi affermativa si è sostenuto che la legge ponelimitisufficienti a quel potere , in quanto ne subordina l esercizio alla sussistenza di uno stato di particolare e grave
1962-02.txt11901190del t.u . della legge comunale e provinciale , risulta una costante tendenza del legislatore ad aumentare e perfezionare ilimitie i controlli concernenti la imposizione della contribuzione , garantendone sempre meglio la conformità al precetto costituzionale . a giudizio
1962-02.txt12151215la imposizione della contribuzione , garantendone sempre meglio la conformità al precetto costituzionale . a giudizio della corte , ilimitied i controlli che si affermano previsti nell art . 195 del t.u . per la finanza locale e nell
1962-02.txt13081308ad essa accertare se tale legge sia applicabile ai rapporti controversi ) , seppure si potessero considerare veri e proprilimitie controlli , non sono da ritenere conformi al precetto contenuto nell art . 23 della costituzione . anche se
1962-02.txt13481348se il fabbisogno finanziario di un ente a fini molteplici , quale il comune , potesse essere considerato come unlimiteal potere di imposizione di esso , si tratterebbe di un limite semplicemente globale e , in quanto tale ,
1962-02.txt13601360il comune , potesse essere considerato come un limite al potere di imposizione di esso , si tratterebbe di unlimitesemplicemente globale e , in quanto tale , insufficiente a garantire i singoli ; né possono attribuirsi carattere ed efficacia
1962-17.txt810810circolare n . 2035 , prescrivendo che il capitolato speciale di appalto non contenga la suddetta clausola , non silimitaa dare istruzioni per l applicazione di norme giuridiche , ma , equiparando nel trattamento tributario la regione allo stato
1962-17.txt10891089procedimenti contenziosi e giurisdizionali , ove tale diritto sia contestato . l assessore , così disponendo , non si èlimitato, come sostiene la difesa della regione , ad impartire istruzioni relativamente agli appalti di opere pubbliche di sua competenza
1962-17.txt13721372ed in proposito è a ricordare che la potestà amministrativa della regione siciliana , in materia di tributi , èlimitataalla riscossione delle imposte ; che le norme statali vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari
1962-56.txt677677stato ritenuto nella su citata sentenza , che cioè trattasi di estendere alla regione una ipotesi di esenzione fiscale ,limitatadall articolo 29 , n . 5 , del t.u . sulla finanza locale , all amministrazione dello stato e
1962-65.txt452452in conformità alla giurisprudenza costante , la corte esaminerà le sole questioni che sono state enunciate nelle ordinanze e neilimitinei quali queste risultano formulate nelle ordinanze stesse , tenendo conto delle deduzioni difensive solo in quanto esse sviluppino ed
1962-65.txt19381938di mano d opera per ogni azienda agricola . i poteri affidati alle commissioni provinciali hanno carattere amministrativo e silimitanoalla identificazione ed alla classificazione di situazioni concrete sulla base delle disposizioni poste dalla legge . in definitiva , può
1962-65.txt19761976definitiva , può dirsi che il sistema si appoggia ad un complesso di garanzie , di criteri direttivi e dilimitazioni, che rispondono al canone sancito dall art . 23 della costituzione , come la giurisprudenza di questa corte lo
1962-65.txt23522352leggi tributarie non mancano disposizioni del genere : esse non sono da considerarsi illegittime quando quei criteri siano dettati neilimitidell art . 23 della costituzione e nel rispetto delle altre norme costituzionali . ma nel caso attuale il cosiddetto
1962-65.txt32733273art . 5 affidato ad libitum alle commissioni provinciali la scelta di uno dei due sistemi di accertamento senza alcunlimitee senza alcuna direttiva , con l effetto di determinare anche un contrasto con l art . 3 della costituzione
1962-67.txt704704. 5 . – l ordinanza di questa corte n . 57 del 10 novembre 1961 ha così posto ilimitidel presente giudizio : se cioè la facoltà data al ministro per le finanze dall art . 10 della legge
1962-67.txt10801080, menomando l organizzazione dei relativi servizi . infatti , per il passaggio di funzioni e di organi alla regionelimitatamentealla riscossione dei tributi , con esclusione delle fasi che la precedono , è occorsa la legge 12 aprile 1948
1962-67.txt12411241funzionari dello stato . . . ” . 7 . – la difesa della regione , non tenendo conto deilimitisegnati al presente dibattito dall ordinanza di questa corte n . 57 del 1961 , in contrasto col precedente sistema
1962-68.txt536536può estendersi al sindacato delle modalità e del potere discrezionale di cui l organo abbia fatto uso nell ambito deilimitiad esso assegnati . anche tale eccezione va disattesa . esiste conflitto di attribuzione tra stato e regione quando questa
1962-75.txt377377ricorsi innanzi a commissioni tributarie . ancor più manifestamente delle disposizioni sopra ricordate , già dichiarate illegittime ( le qualilimitanosoltanto l esercizio dell azione innanzi ai giudici ordinari ) , quella in esame è , dunque , in insanabile
1962-75.txt585585tutela giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi lesivi di diritti o di interessi legittimi ” non può essere esclusa olimitataa particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ” .
1962-86.txt259259solve et repete ( sentenza 31 marzo 1961 , n . 21 ) . non impedisce , infatti , nélimitala tutela giurisdizionale , ma esclude soltanto che l autorità giudiziaria possa sospendere l effetto dell atto amministrativo ; e
1962-87.txt2929due cause hanno per oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale , anche se l ordinanza del pretore di mandurialimital impugativa al secondo comma dell art . 209 del t.u . delle leggi sulle imposte dirette : pertanto ,
1962-87.txt349349113 della costituzione , secondo la quale la tutela giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non può essere esclusa olimitataa particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti . nemmeno questa tesi è fondata . in primo
1962-87.txt10651065che sospenda gli atti esecutivi , e che sono definitivi , possono essere esperiti i rimedi approntati dall ordinamento ,limitandosil ultimo comma dell art . 208 a ridurre a 60 giorni il termine per il ricorso in via straordinaria
1962-87.txt14681468applicazione di quella regola , ma piuttosto dal principio dell esecutorietà dell atto amministrativo . e codesto principio , neilimitinei quali esso vale nei confronti della sopravvenuta costituzione , fu già fatto salvo dalla corte nella sentenza n .
1962-87.txt15501550ma stabilisce l indipendenza dell azione giudiziaria dal procedimento esecutivo ; non impedisce la pronuncia del giudice , ma nelimital efficacia entro certi confini , vietandogli di revocare o modificare l atto amministrativo impugnato nei casi e con gli
1963-104.txt152152decide quale organo di terza istanza , dopo che si siano pronunciate le commissioni censuarie comunali e provinciali , elimitatamentealle questioni di massima e di violazione di legge ( art . 38 del t.u . 8 ottobre 1931 ,
1963-127.txt948948preceduto da adeguata istruttoria e accompagnato da congrua motivazione . in conclusione , l accertamento del ministro ha dei precisilimiti, rappresentati dall effettività delle spese : limiti che , anche nello stretto ambito del sindacato di legittimità dell atto
1963-127.txt956956motivazione . in conclusione , l accertamento del ministro ha dei precisi limiti , rappresentati dall effettività delle spese :limitiche , anche nello stretto ambito del sindacato di legittimità dell atto amministrativo , sono identificabili . 4 . –
1963-127.txt10901090, in quanto l esercizio di quel potere – a parte la nessuna sua giustificazione – è esente da ognilimite, giacché l accertamento delle ” particolari circostanze ” , che rendono ” necessario ed opportuno ” il provvedimento ,
1963-127.txt12951295sulla legittimità della norma che prevede questa ordinanza è dato unicamente dal fatto che la norma stessa non pone adeguatilimitiall esercizio del potere . il dubbio , però , può essere superato considerando che l atto non può essere
1963-127.txt13221322dubbio , però , può essere superato considerando che l atto non può essere arbitrario e non può non trovarelimitianaloghi a quelli posti dalle disposizioni che regolano , i casi di sospensione della riscossione delle entrate fiscali . la
1963-132.txt638638. con che vengono offerti al contribuente i più ampi mezzi di garanzia . il problema della indipendenza va postolimitatamentealla appartenenza del funzionario all ufficio che ha redatto la stima dei beni immobili , in quanto egli possa sentirsi
1963-132.txt10781078della commissione , non sussistono per lui vincoli gerarchici , né alcun altro motivo che possa far pensare ad unalimitazionedella sua libertà di decisione , ma sussistono invece i doveri propri del giudice , e le responsabilità giuridiche e
1963-155.txt222222una certa data e contribuenti che sono stati o saranno iscritti dopo quella data . la questione , entro talilimiti, è fondata . 2 . – come è noto , l addizionale e . c . a . grava
1963-155.txt16601660denunciata ; la quale dunque , non comportando alcuna disparità di trattamento , non è colpita da illegittimità costituzionale neilimitiin cui è applicabile al periodo di imposta 1960 . altrettanto si dica , per gli enti tassabili in base
1963-155.txt18711871lo stesso art . 2 , primo comma , prima parte , non sfugge alla dichiarazione di illegittimità costituzionale neilimitiin cui esso è applicabile a periodi d imposta anteriori al 1960 o al 1959-60 : rispetto al 1959 (
1963-155.txt23562356dell addizionale e dell aumento dell addizionale dovuta nell anno 1961 in virtù dell articolo precedente : essa vale neilimitiin cui è efficace questo articolo dopo che se ne è dichiarata la incostituzionalità : infatti , la dichiarazione di
1963-174.txt447447d . legge vanoni ) , art . 12 , non aveva mutato sostanzialmente il sistema , ma s eralimitataa stabilire che l imposta si sarebbe dovuta , da allora in poi , non per anno solare , ma
1963-174.txt816816che neanche il predetto d.p.r . si preoccupava di coprire ; viceversa lo stesso obbligo di imposta , che ,limitatoal primo semestre del 1952 , avvantaggiava gli enti ricordati , per analoghi ma opposti motivi danneggiava gli enti il
1963-40.txt175175dell autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa , trattandosi di valutazione che implica un giudizio sui termini e suilimitidella controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto . il p.m . , in quanto non ha potere
1963-73.txt7575che ha dichiarato l illegittimità dell art . 2 del d.l.c.p.s . 8 novembre 1947 , n . 1417 ,limitatamentealle tariffe relative alla pubblicità affine ( forme pubblicitarie effettuate dal privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione da
1963-73.txt245245comuni , ha fatto distinzione fra le varie forme di pubblicità e fra i mezzi adoperati , ed ha fissatolimitiprecisi al tributo . soltanto la norma transitoria dell art . 30 , emanata allo scopo di sopperire alla vacatio
1963-73.txt297297data di pubblicazione della sentenza e la entrata in vigore della nuova legge , si discosta dai criteri e dailimitiindicati dalla stessa legge , e concede ai comuni il diritto di chiedere gli arretrati ” in base alle tariffe
1963-77.txt429429abrogazione della medesima , la quale ” efficace ” ed ” applicabile ” resta , pur sempre , entro ilimiticonsacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo . 2 . – passando ad esaminare il merito della
1963-77.txt9919911958 ) . in questo secondo giudizio la corte osservava : ” il decreto presidenziale impugnato ha indubbiamente esorbitato dailimitidi competenza della regione . . . quel decreto ha rinnovato la concessione di agevolazioni tributarie a categorie di imprese
1963-81.txt17521752parità di situazioni , e che il giudizio sulla parità o meno delle situazioni spetta insidacabilmente al legislatore , neilimitidel rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali . ora , in conseguenza di tutto quanto si è precisato
1963-82.txt411411della questione di legittimità costituzionale con essa sollevata , non discende dall impugnato art . 72 , il quale silimitaa disporre la così detta ” tassa di titolo ” , senza nulla statuire in ordine alle conseguenze del mancato
1963-92.txt1414considerato in diritto : 1 . – l esame della corte deve esserelimitatoalla questione di costituzionalità , negli esatti termini in cui è stata formulata nell ordinanza di rimessione , e non
1963-92.txt742742acquisto adempie – secondo la valutazione discrezionale del legislatore , non sindacabile in questa sede quando si sia mantenuta entrolimitirazionali – di indice rivelatore della ricchezza . non si contesta che l anzidetto sistema di imposizione possa dar luogo
1963-93.txt356356in base a quali criteri e da quali organi sia da stabilire in concreto l aliquota del tributo entro illimitemassimo fissato dalla legge ; 2 ) non è dettato alcun criterio né indicati gli organi competenti per l accertamento
1963-93.txt10481048presenta come discrezionale rimane dunque quello riguardante la determinazione dell aliquota del tributo , della quale la disposizione stessa silimitaa fissare nel 3 per cento , rispetto al valore dell acqua al momento dell asportazione , il limite massimo
1963-93.txt10671067si limita a fissare nel 3 per cento , rispetto al valore dell acqua al momento dell asportazione , illimitemassimo , senza indicare alcun criterio in ordine alla scelta di un aliquota piuttosto che di un altra . ritiene
1963-93.txt11041104un altra . ritiene però la corte che , quando l aliquota di un tributo sia contenuta in sì tenuilimiti, l attribuzione di un potere di scelta all ente impositore , da esercitare evidentemente nel quadro di una equilibrata
1963-93.txt11861186d imposizione tributaria conferiti all autorità amministrativa , considerarsi soddisfatto appunto attraverso la fissazione , nella legge , di unlimitemassimo di tenore non elevato .
1964-100.txt883883del titolo successorio e circa l entità del compendio ereditario , non su una confessione della obbligazione tributaria . lalimitazionedel diritto di agire apparirà ancora più grave ove si consideri che l amministrazione finanziaria ha privilegio su tutti i
1964-103.txt2020considerato in diritto : 1 . – nell ordinanza viene precisato che la questione di legittimità costituzionale deve intendersilimitataagli artt . 2 e 4 del r . d . l . 13 marzo 1944 , n . 88
1964-15.txt173173sulla misura dei tributi versati dai contribuenti dell uno o dell altro di questi , pur rimanendo contenuta entro illimitemassimo del 3 per cento l aliquota del tributo , sono risultate effettivamente notevoli . si tratta però di un
1964-15.txt251251legislativa dei poteri di imposizione tributaria conferiti all autorità amministrativa , attraverso la fissazione , nella legge , di unlimitemassimo in misura non elevata . né sembra sostenibile la tesi della violazione dell art . 120 della costituzione ,
1964-15.txt302302bergamo , ma sulla quale la difesa del contribuente non ha insistito particolarmente , poiché quella norma costituzionale pone esclusivamentelimitialla potestà legislativa delle regioni , né consente una estensione analogica che la renda applicabile a provvedimenti in materia tributaria
1964-15.txt611611legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa ” e ” tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa olimitataa particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ” , è applicabile ad ogni caso in cui
1964-42.txt371371oggetto dell azione esecutiva , l ordinamento giuridico , da una parte , pone , come è noto , dellelimitazionialla responsabilità patrimoniale del debitore , sottraendo a detta azione alcune categorie di beni a lui appartenenti ; dall altra
1964-42.txt588588, della costituzione , il quale garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi , considerati nella configurazione e neilimitiche ad essi derivano dal diritto sostanziale ; in particolare , dalla tutela assicurata dalla legge ad altri diritti e
1964-42.txt639639secondo criteri di reciproco coordinamento . nel caso in esame , la legittimazione a proporre opposizione di terzo trova unlimite, per il congiunto del debitore , nella tutela del rapporto tributario , voluta dalla legge sul fondamento della esigenza
1964-42.txt848848privata , attribuisce alla legge ordinaria la determinazione dei modi di acquisto e di godimento di essa e dei suoilimiti. la legge ordinaria può , quindi , disporre che non sia opponibile ai terzi , o ad alcuni di
1964-42.txt10591059la costituzione , rientrando in quella disciplina del diritto di proprietà , dei suoi modi di acquisto e dei suoilimiti, demandata , come si è visto , alla legge ordinaria . né vale in contrario la considerazione che nel
1964-45.txt128128escludere che essa sia stata sottoposta al giudizio di questa corte . a maggior ragione devono essere considerate fuori deilimitidel presente giudizio le numerose questioni che la difesa della parte privata ha sollevato nelle deduzioni e , ampiamente ,
1964-45.txt687687di modena deve essere dichiarata non fondata . la legge 15 febbraio 1963 , n . 150 , si èlimitata, infatti , a conferire all art . 18 , primo comma , della legge 16 settembre 1960 , n
1964-45.txt10881088b , c , e d del medesimo art . 117 ) . l effetto retroattivo della legge si èlimitatoa un punto non essenziale della figura del tributo , e ad eliminare intorno ad esso dubbi e incertezze .
1964-53.txt10831083confini della regione a statuto speciale friuli-venezia giulia , il potere legislativo sarà esercitato dallo stato e dalla regione neilimitidella rispettiva competenza . i residui poteri di amministrazione del commissario generale , quelli , vale a dire , che
1964-58.txt4949e alle provincie ) l applicazione di ” eccedenze , sulle aliquote massime delle sovrimposte , in misura superiore allimitemassimo fissato ” dalla stessa legge . nonostante il dubbio espresso dall avvocatura dello stato la questione è ammissibile .
1964-58.txt284284comunali e provinciali perché non ne restassero eccessivamente gravati i redditi fondiari rispetto agli altri redditi ; infine ha toltolimitazionivecchie e antiquate alla potestà di imposizione tributaria delle provincie e dei comuni , sostituendole però , in ossequio ai
1964-58.txt312312tributaria delle provincie e dei comuni , sostituendole però , in ossequio ai principi costituzionali , con la fissazione dilimitimassimi , precisi e invalicabili , per la misura delle aliquote ( artt . 19 , 20 e 23 )
1964-58.txt380380, su autorizzazione della commissione centrale per la finanza locale , potevano applicare eccedenze sulle imposte e sovrimposte senz altrolimiteche quello delle necessità di bilancio : il legislatore del 1960 , avvertendo l incostituzionalità di tale norma due anni
1964-58.txt517517) , che dà alle amministrazioni locali un termine massimo ( dieci anni ) perché si adeguino gradualmente a quellimite( cento per cento ) . la norma non rinnova il vecchio sistema , che lasciava alla discrezionalità delle amministrazioni
1964-58.txt574574costituzione ( citata sentenza n . 2 del 1962 ) ; ma fa parte d una nuova disciplina che ponelimitiprecisi a quella potestà e di essi assicura la graduale attuazione . per il primo anno di applicazione della legge
1964-58.txt869869per cento , dall altro , così facendo , si mettono sul piano d un più celere adeguamento al nuovolimite: il che è modo di attuazione della precisa volontà legislativa invece che esercizio di poteri non delimitati dalla legge
1964-76.txt424424ispettorato è un mezzo di indagine previsto in relazione al procedimento di imposizione tributaria , che sostituisce , entro ilimitidi precise incombenze tassativamente indicate , ai normali organi , un organo tecnico particolarmente qualificato , data la peculiarità delle
1964-93.txt376376dell art . 207 , lett . b , che preclude ai suddetti soggetti privati ( e , in certilimiti, al coniuge ) l opposizione di terzi prevista e disciplinata dall art . 619 del vigente codice proc .
1964-93.txt635635) , il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed ilimitidel diritto di proprietà . tali considerazioni – che nella citata sentenza n . 42 del 1964 portarono già ad
1965-02.txt114114febbraio 1960 , n . 35 . l art . 5 di detta legge ripristina infatti l imposta in esamelimitandosia concedere , per il periodo al quale si riferisce la legge impugnata , delle semplici riduzioni dell ammontare del
1965-02.txt510510tributaria possano essere emanate leggi per soddisfare particolari esigenze della regione . tali leggi , però , debbono osservare ilimitidei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato . e poiché la legge in esame non
1965-02.txt534534interessi generali cui si informa la legislazione dello stato . e poiché la legge in esame non ha rispettato talilimiti, l indagine sulla sussistenza o meno di uno specifico interesse regionale che con l esenzione dal tributo sarebbe stato
1965-03.txt347347essere fatto , eventualmente , se non dal giudice del merito . è tuttavia opportuno aggiungere che questo troverà unlimite, nell esame stesso , giusta la precisazione fatta dalla corte costituzionale con la sentenza 23 giugno 1964 , n
1965-15.txt140140lettera della norma contenuta nell art . 47 , la cui ampia formulazione non giustifica l interpretazione restrittiva che vorrebbelimitarei benefici fiscali solamente agli atti , specificamente indicati , concernenti i trasferimenti , pagamenti , trascrizioni e assegnazioni dei
1965-15.txt316316non ha sostenuto che agli atti previsti dall art . 45 non spettino le agevolazioni tributarie , ma si èlimitataa contestare che il contratto intervenuto tra l e.r.a.s . e l istituto ” castelnuovo ” possa ritenersi stipulato per
1965-15.txt423423se tale presupposto sia o non fondato , attenendo esso al merito del giudizio e che l esame debba esserelimitatoalle due censure di illegittimità mosse all art . 47 della legge regionale con riferimento agli artt . 14 ,
1965-16.txt137137conferirglielo , la natura eminentemente tecnica del compito da svolgere anno per anno , la stessa assenza d un sicurolimitedi tempo . perciò l art . 76 della costituzione è stato male invocato dall ordinanza di rinvio . secondo
1965-38.txt13851385di mira dalle leggi stesse . e pertanto le attività promosse dalla legge di incentivazione sfuggirebbero all imposizione di queilimiti, vincoli ed obblighi con cui lo stato esercita , in conformità al medesimo art . 41 , la sua
1965-50.txt865865il giudice a quo non ha riferito , nella sua ordinanza , alcuna interpretazione delle norme denunziate che disconosca ilimiticui la legge generale assoggetta anche l efficacia della prova legale ( art . 2724 del codice civile ) ;
1965-64.txt598598si pone , quindi , nei seguenti termini : se la regione , con la detta norma abbia superato ilimitidel suo potere normativo tributario . per rispondere al quesito è necessario richiamare i principi che questa corte ha ripetutamente
1965-64.txt667667dello statuto , la regione siciliana ha potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali , salvi ilimitiche la stessa sentenza ha indicati e che nella successiva giurisprudenza sono stati confermati e ulteriormente precisati . questi limiti
1965-64.txt687687limiti che la stessa sentenza ha indicati e che nella successiva giurisprudenza sono stati confermati e ulteriormente precisati . questilimitiderivano , innanzi tutto , dal carattere non esclusivo , ma sussidiario ( o , come altrimenti si dice ,
1965-64.txt764764debbono essere emanate al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della regione , debbono rispettare ilimitiderivanti dai principi ed interessi generali cui s informa la legislazione dello stato . in particolare , in materia tributaria
1965-64.txt10901090. per accertare , nei casi concreti , se la regione , imponendo una addizionale , abbia osservato gli indicatilimiti, occorre , innanzi tutto , riferirsi al rapporto di complementarietà e di dipendenza , che è proprio dell addizionale
1965-64.txt20072007l addizionale istituita nel 1937 , per il periodo dall entrata in vigore del decreto al 31 ottobre 1956 ,limitatamentealle imposte di registro , di successione e ipotecarie , trattandosi di imposizione successiva all emanazione della legge regionale impugnata
1965-64.txt23092309di assistenza . per le esposte ragioni non può ritenersi che con la norma impugnata la regione abbia oltrepassato ilimitiche derivano dallo statuto al suo potere di imposizione tributaria . 5 . – ugualmente insussistente deve ritenersi la violazione
1965-64.txt25762576, mentre può emettere disposizioni a loro favore , non possa invece imporre ad essi particolari tributi , sempre neilimitipiù volte ricordati . 6 . – infine , la norma impugnata non contrasta con l art . 23 della
1965-64.txt28152815riserva legislativa , che è garanzia della sfera giuridica dei singoli soggetti , in quanto è diretta a escludere ognilimitazionee ogni invasione di essa , da parte della pubblica autorità , che non sia voluta dalla legge o posta
1965-65.txt4949nelle rispettive memorie difensive , in ordine alla necessità – per difetto di rilevanza nel giudizio di merito – dilimitarel esame della proposta questione di legittimità alla sola norma della legge regionale 18 ottobre 1954 , n . 37
1965-65.txt418418questione in oggetto verte su un tema sul quale la corte ha avuto ripetute occasioni di pronunciarsi : quello deilimitientro i quali la regione siciliana può concedere esenzioni dai tributi locali e , in particolare , dall imposta di
1965-65.txt540540occorre vedere se nel caso in esame le norme contenute nelle leggi regionali impugnate abbiano o meno valicato i cennatilimitidella potestà normativa della regione . per quanto riguarda la legge 18 ottobre 1954 , n . 37 , la
1965-65.txt790790a spiegare la sua efficacia in un arco di tempo nel quale non si erano ancora potuti compiutamente definire ilimitidella potestà normativa della regione in tema di esenzioni tributarie ; e se soprattutto si considera che il legislatore regionale
1965-65.txt854854potrà non convenirsi che nei confronti di siffatta legge non sia dato ora stabilire se essa abbia ecceduto da queilimitidella potestà normativa tributaria regionale che questa corte ha in epoca successiva elaborato e fissato nelle sue sentenze . per
1965-65.txt943943, n . 29 , emanate dopo che erano intervenute le sentenze con le quali questa corte aveva puntualizzato ilimitidella potestà legislativa regionale in materia . tali leggi non possono essere sottratte all esame rivolto a stabilire se il
1965-65.txt974974possono essere sottratte all esame rivolto a stabilire se il beneficio da esse concesso sia contenuto o meno nei suddettilimiti. circa la corrispondenza tipologica va osservato che , se è vero che sul piano nazionale non poche sono le
1965-65.txt11901190presupposti e le finalità cui si ispirano e tendono i due tipi di benefici . a giustificare il superamento dellimitedella corrispondenza di tipo non giova , infine , rilevare che l esenzione si riferisce alla materia del ” turismo
1965-65.txt12511251esclusiva della regione , poiché il legislatore regionale nell emanare norme contenenti agevolazioni tributarie è sempre tenuto ad osservare ilimitiche sono propri della potestà legislativa concorrente . dai motivi anzi svolti chiaro emerge che le leggi in oggetto non
1965-75.txt459459, mentre qualunque adempimento pecuniario , anche esiguo , può costituire una remora a quella ampia collaborazione che , neilimitiprevisti dalla legge , è innegabilmente utile o perfino necessaria . questo spiega come le leggi n . 87 del
1965-89.txt269269catastale , il che non sembra possa avere rilievo nella specie , essendo sufficiente , a concretare la violazione deilimitidella delega , la non rispondenza dei dati sopra descritti . 2 . – per quanto riguarda poi la deliberazione
1965-89.txt962962addirittura fatto propri quei dati che la commissione , pur illegittimamente , come si è visto , si era comunquelimitataad indicare come base della loro indagine . onde è da escludersi che la corrispondenza in parola , come afferma
1965-89.txt10641064decreto è in contrasto con gli artt . 76 e 77 della costituzione , essendo stato emesso in violazione deilimitiimposti dalla legge di delegazione , e pertanto se ne deve dichiarare la illegittimità costituzionale .
1966-120.txt395395beninteso , data la complessità dell ufficio , solo ai fini del servizio di riscossione dei tributi regionali e neilimitiin cui lo consente il diverso impianto dell ufficio , che è provvisto d un apparato elettronico . d altra
1966-120.txt671671differenza del secondo , rimasto a palermo , il primo ufficio i.g.e . non accerta né liquida , ma silimitaa riscuotere il tributo ; dimodoché è inapplicabile l art . 8 del t.u . 30 ottobre 1933 , n
1966-128.txt4444, n . 1267 , facendo riferimento , in modo impreciso , all art . 53 della costituzione , elimitandosia sostenere che , contrariamente a quanto ha già deciso questa corte , un controllo di legittimità dovrebbe essere ammesso
1966-128.txt371371norma costituzionale non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressività , ma silimitaa dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo . ed invero – nella molteplicità
1966-128.txt499499di bollo . il precetto costituzionale della progressività ha un fine politico sociale , che potrà essere attuato , neilimiticonsentiti dalle particolari esigenze , ricorrendo di preferenza a tipi di tributi i quali consentano di fare gravare maggiormente il
1966-23.txt355355questa corte ha da tempo fissato il principio che la competenza legislativa in materia tributaria appartenga alla regione solo neilimitidel rispetto , per ogni singolo tributo , del tipo di tassazione vigente nell ordinamento dello stato all epoca dell
1966-23.txt449449d.l . del 1965 , n . 124 , e 1 della legge 1965 , n . 431 ) èlimitataal 20 per cento . anche questa norma regionale contrasta con l art . 36 dello statuto siciliano . la
1966-44.txt847847art . 21 . pertanto , l esercizio da parte loro del potere ad essi conferito , trovando i suoilimitinelle predette norme , dà luogo ad una imposizione di prestazioni patrimoniali fondata sulla legge . 4 . – la
1966-44.txt10271027in relazione alla libertà delle iniziative economiche e al regime della proprietà privata , risultandone altresì dei vincoli e deilimiti, dovuti ad atti amministrativi . ma le questioni così proposte non hanno fondamento . l oggetto dell imposta è
1966-44.txt22782278già rilevato ( sentenza n . 81 del 1958 ) , all art . 25 pone il divieto della retroattivitàlimitatamentealla legge penale . non pertinente è anche il richiamo agli artt . 70 e seguenti della costituzione , i
1966-44.txt23082308richiamo agli artt . 70 e seguenti della costituzione , i quali riguardano la formazione della legge e non ilimitidi tempo della sua efficacia . più ampio discorso richiede la dedotta violazione dell art . 53 delle costituzione .
1966-61.txt458458la situazione da ritenere esistente a quella data . la commissione censuaria centrale , nelle sue decisioni , non silimitò, pertanto , a far riferimento ai dati raccolti per la formazione del nuovo catasto , ma procedette alla rettifica
1966-61.txt884884e nei relativi allegati . ciò facendo , a giudizio di questa corte , l ente espropriante si mantenne neilimitidella competenza , ad esso attribuita dalla legge , di procedere alla elaborazione dei piani particolareggiati di esproprio .
1966-64.txt231231l art . 211 del t.u . assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni , cioè riafferma illimitemassimo dei due bienni non discostandosi in ciò dalla legislazione previgente , anzi richiamandosi espressamente ai due articoli del codice
1966-64.txt480480; ma doveva soltanto coordinare la vecchia disciplina dei privilegi legali con la nuova disciplina delle iscrizioni e rispettare illimitedel doppio biennio . cosa che è stata fatta puntualmente . se ne fosse disceso , come ritiene il tribunale
1966-80.txt840840questione sollevata in confronto all art . 3 della costituzione . 3 . – la pronuncia di incostituzionalità deve esserelimitataall art . 117 della legge di registro , nella parte denunciata dall ordinanza , poiché , venuto meno il
1966-80.txt878878venuto meno il divieto ch esso impone , la improcedibilità sancita dall ultimo comma dell art . 348 rimarrebbe necessariamentelimitataai casi di inadempienze da parte dell appellante diverse da quelle della mancata esibizione della sentenza impugnata per effetto dell
1966-81.txt486486unico delle leggi sulle imposte dirette ) , mentre l obbligazione tributaria dei soggetti esenti dall imposta sulle società èlimitataagli utili azionari . nessun rilievo può poi essere attribuito alla circostanza che tra i soggetti colpiti dalla ritenuta d
1966-81.txt827827è brevemente soffermata nella propria memoria sulla violazione del solo art . 31 della costituzione . i precetti richiamati silimitanoad enunciare dei principi etico-sociali la cui attuazione , come esattamente osserva l avvocatura , può assumere modalità e misure
1966-88.txt969618 aprile 1962 , n . 208 , ha apportato modifiche alla materia ed ha fissato i criteri ed ilimitidel potere di imposizione attribuito alle autorità amministrative locali : nell art . 7 , tuttavia , la legge ha
1966-88.txt660660ma vengono recepite così come erano state determinate dagli enti locali nell esercizio di un potere illegittimo perché conferito senzalimitio direttive . è evidente che in tale modo la norma denunziata , sotto l aspetto di una diretta disciplina
1966-89.txt669669regolare le conseguenze della mancata conversione , e nulla consente di ravvisare in essa , nello stesso tempo , unlimitealla facoltà del legislatore , nella stessa disposizione riconosciuta , di disciplinare , secondo una scelta demandata alla sua valutazione
1966-89.txt14851485ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall atto o dal fatto economico , ma non esclude , purché talelimitesia rispettato , che gli stessi atti o fatti possano in tempi diversi dar luogo a prelievi tributari di diversa
1967-103.txt690690va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento all art . 53 della costituzione . 4 . – come conseguenza dellalimitatadichiarazione di illegittimità dell art . 22 , comma primo del t . u . n . 573 del 1951
1967-103.txt718718, comma primo del t . u . n . 573 del 1951 , negli stessi sensi e negli stessilimiti, deve altresì essere dichiarata l illegittimità costituzionale , a norma dell art . 27 ultima parte della legge 11
1967-103.txt810810identico aumento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ; dell art . 141 , primo comma ,limitatamentealla parte in cui dispone che l aumento del 10 per cento previsto dal precedente art . 123 spiega automatica
1967-109.txt7373primo e del secondo comma dell art . 31 del r.d . 30 dicembre 1923 , n . 3270 ,limitatamentealla esclusione delle aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e commerciali , ed ha pertanto lasciato in vigore
1967-109.txt883883percentuale del 7,10 determina un imponibile proporzionato alla maggiore o minore ricchezza trasferita all erede , ed è contenuta entrolimitiprudenti e ragionevoli . infine è inesatto che la norma impugnata finisce col maggiorare del 7,10 per cento il patrimonio
1967-113.txt424424secondo la costante giurisprudenza di questa corte , è concorrente e sussidiaria di quella dello stato e trova il suolimitenel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e dell unità dell ordinamento tributario generale . legittimamente , pertanto ,
1967-115.txt7878contribuente in fallimento o in liquidazione coatta , in relazione ad obbligazioni tributarie verso lo stato ; ed entro questilimitila corte deve mantenere la sua pronunzia . 2 . – deve anzitutto escludersi che la norma impugnata pregiudichi il
1967-122.txt2502501948 n . 507 ) , ma che hanno conferito quei poteri , e in via del tutto provvisoria ,limitatamentealla riscossione dei tributi : l accertamento continuò ad essere attuato legittimamente dallo stato coi propri uffici , che non
1967-146.txt100100ricorso non può essere accolto . giova innanzi tutto ricordare come lo statuto siciliano ( art . 36 ) silimitia indicare solo quei proventi che non possono essere attribuiti alla regione . al di là di questo limite era
1967-146.txt119119si limiti a indicare solo quei proventi che non possono essere attribuiti alla regione . al di là di questolimiteera compito delle norme d attuazione stabilire quali proventi andassero alla sicilia e quali restassero allo stato . il che
1967-155.txt375375della legge n . 11 del 1954 – poi recepita dalla legge regionale 18 ottobre 1954 , n . 37-limitaa sua volta l applicabilità delle agevolazioni alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel quadriennio 1 gennaio 1954 –
1967-155.txt473473costruzioni siano ultimate entro il 31 dicembre 1957 . deve pertanto confermarsi che il legislatore regionale non ha valicato ilimitidella competenza legislativa attribuitagli con l art . 36 dello statuto avendo dettato una disciplina normativa che non contrasta con
1967-72.txt146146quelle necessarie ” per ” una razionale organizzazione dei servizi ” . con la disposizione impugnata non ha trasceso questilimiti. infatti le norme vigenti all epoca della legge di delegazione erano due : l art . 109 del r.d
1967-72.txt485485iscrizione del reddito accertato unilateralmente dall amministrazione potesse essere immediata . con il che , ben lungi dal superarsi ilimitidella potestà delegata , si è chiarita la funzione dei ruoli straordinari qual era ed è nelle leggi anteriori e
1967-77.txt465465fonte di reddito ; in secondo luogo dal fatto che , nell applicazione pratica , l iscrizione viene contenuta inlimitiragionevoli se nel penultimo anno precedente alla formazione del reddito abbiano ” concorso componenti di carattere eccezionale ” o se
1967-77.txt832832, sono stati male addotti . 4 . – infine pare alla corte che il governo si sia tenuto neilimitidella potestà attribuitagli dalla legge di delegazione . prima dell emanazione del t.u . , per gli enti tassabili in
1967-94.txt433433. questo , infatti , non diversamente dagli articoli che immediatamente lo precedono ( artt . 68-71 ) , silimitaa regolare l importo dell imposta di registro dovuta in occasione dell emanazione di certe categorie di sentenze ; e
1968-129.txt239239dirette a sottrarsi al pagamento delle imposte ; ed ha il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare ilimitidel diritto di proprietà . sulla base di tali criteri ( ai quali si richiamano le ordinanze nn . 105
1968-129.txt451451, sottoposto alla esecuzione esattoriale , non puo essere poi invocata avverso quest ultima una tutela giurisdizionale che superi ilimitiposti dal diritto sostanziale . che poi la tutela prevista dall art . 113 sussista nei limiti entro i quali
1968-129.txt468468che superi i limiti posti dal diritto sostanziale . che poi la tutela prevista dall art . 113 sussista neilimitientro i quali nella specie siano presenti delle posizioni giuridiche soggettive ai sensi del diritto sostanziale , non può esser
1968-138.txt155155norma di diritto sostanziale contenuta nell art . 197 del t.u . sopra citato , il quale , entro certilimiti, include tra gli effetti della cessione d azienda la successione del cessionario nel debito di ricchezza mobile gravante sul
1968-138.txt345345, che l art . 24 , primo comma , della costituzione garantisce i diritti soggettivi nella configurazione e neilimitiche ad essi derivano dal diritto sostanziale ; e , nella specie , la norma denunciata non ha contenuto processuale
1968-139.txt225225si riferisce a tutte le imposte sui trasferimenti di ricchezza . con tale sentenza questa norma venne dichiarata illegittima ,limitatamentealla parte per la quale , dalla contestazione dell accertamento di maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati
1968-23.txt26482648( che ha aggiunto quattro commi all art . 69 della legge 8 gennaio 1952 , n . 6 )limitatamenteagli atti previsti dagli artt . 27 e 28 del r.d . 25 giugno 1940 , n . 954 (
1968-23.txt27022702di incostituzionalità derivava dalla preclusione che quelle disposizioni facevano discendere per la difesa in giudizio e andava circoscritta entro ilimitisegnati dagli atti di parte non ricevibili dai competenti uffici . il diritto , costituzionalmente garantito alla difesa , non
1968-24.txt179179cui esso si riferisce alla prima delle due disposizioni contenute nell art . 3 della legge statale . in questilimiti, perciò , deve essere condotto l esame devoluto alla corte . 2 . – successivamente alla posizione del ricorso
1968-24.txt579579la legge denunziata , infatti , ha stabilito una vera e propria esenzione fiscale e nel disporla ha oltrepassato queilimitientro i quali in forza dell art . 36 dello statuto la regione può legittimamente provvedere . quanto al primo
1968-32.txt311311n . 1 , la stessa che delegava il governo alla formazione del t.u . , aveva apportato una derogalimitatamentead alcuni reati , c.d . frodi fiscali , che si ritenevano perseguibili indipendentemente dall accertamento dell imposta : mancata
1968-32.txt718718e , di regola , non facile per un giudice penale . 2 . – il legislatore delegato poteva anchelimitarsia riunire le tre norme lasciandole intatte ; ma con ciò non avrebbe aderito ai principi dominanti nell intero sistema
1968-32.txt10371037tanto le norme preesistenti quanto le disposizioni facenti parte di quest ultima , se non assurgono a principi o alimitinaturali della delega , si collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore , divenendo perciò suscettibili , le
1968-32.txt11091109più sopra dimostrano che , con l art . 252 del t.u . , il governo si è tenuto neilimitidel potere attribuitogli dal parlamento , non essendo dubbio che la norma soppressa , eccezionale e di scarsa applicabilità ,
1968-45.txt7979già ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta ancora la definizione del rapporto tributario . la efficacia retroattiva è peròlimitatadel divieto di rimborso delle somme già versate , ai sensi dell altro comma dello stesso articolo . non è
1968-45.txt103103rimborso delle somme già versate , ai sensi dell altro comma dello stesso articolo . non è dubbio che siffattalimitazione, col negare ai contribuenti che abbiano già anticipato il versamento della imposta la possibilità di fruire del benefici stabiliti
1968-48.txt68681936 , n . 1639 , concernente la riforma degli ordinamenti tributari ) , che non pone espressi divieti olimitazionialla tutela giurisdizionale del diritti del contribuente . ma il tribunale ha interpretato quelle norme nel senso che , nell
1968-48.txt358358norma ha una formulazione tanto generale da colpire qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale , soggettiva od oggettiva , e qualsiasilimitazioneche ne renda impossibile o difficile l esercizio da parte di uno qualunque degli interessati . non possono perciò dirsi
1968-48.txt12371237dal tribunale di torino al sindacato di questa corte . 4 . – la questione proposta è perciò fondata neilimitisuddetti . la declaratoria relativa non può limitarsi agli effetti dell imposta di registro alla quale si riferisce la causa
1968-48.txt12451245corte . 4 . – la questione proposta è perciò fondata nei limiti suddetti . la declaratoria relativa non puòlimitarsiagli effetti dell imposta di registro alla quale si riferisce la causa pendente innanzi al giudice a quo , data
1968-63.txt346346) , di cui ricalca le voci , la loro numerazione con lettere o cifre , perfino ( entro certilimiti) l ordine di elencazione ; nel ” quadro ” i ” diritti diversi ” e le entrate . .
1968-83.txt105105alle commissioni tributarie , previsto dall art . 18 del d.l . 3 maggio 1948 , n . 799 ,limitatamenteall i.g.e . corrisposta in abbonamento , mancherebbe , in tali ipotesi , la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da
1968-83.txt568568. 2 , convertito in legge 19 giugno 1940 , n . 762 , il quale , senza enunciare alcunalimitazione, espressamente stabilisce che contro l ordinanza dell intendente di finanza e contro il decreto del ministro per le finanze
1968-84.txt529529che , di massima , l ente a cui spetta il tributo può disporre intorno ad esso , sempre neilimitie secondo i principi dell ordinamento tributario generale , e svolgere la connessa attività amministrativa . a parte che è
1968-84.txt10161016ragioni valgono rispetto alla norma dell art . 3 del decreto n . 1074 del 1965 , che si èlimitataad assegnare alla regione le entrate derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie . anche se , per ipotesi , il
1968-95.txt151151avvenire che attraverso la conversione in legge , ad opera del parlamento . la disposizione impugnata avrebbe perciò superato ilimitidella delega . 2 . – in precedenti sentenze , la corte , nell affermare la propria competenza a giudicare
1968-95.txt270270delega del parlamento , con oggetto chiaramente definito , e l osservanza , da parte del legislatore delegato , deilimitisegnati con la delega . su la base di tali principi , l esame della presente questione deve essere rivolto
1968-95.txt331331quello della norma impugnata , per stabilire , attraverso il loro raffronto , se quest ultima si è mantenuta neilimitidella prima . 3 . – la legge 3 dicembre 1922 conferiva al governo , come dice il suo titolo
1968-95.txt472472scopi di essa implicavano una revisione , nelle materie indicate , dell ordinamento normativo allora vigente . pertanto , neilimitidelle predette materie , il governo poteva emanare norme , aventi vigore di legge , innovative , abrogative , o
1968-95.txt11171117. se ne ha una conferma nella considerazione che , se nella cosiddetta convalida si ravvisasse un atto eccedente ilimitidella delega , si dovrebbe ritenere che il governo non avrebbe potuto neanche modificare alcuna norma dei decreti-legge in vigore
1968-95.txt12461246in cui , come si è ripetuto , avevano il medesimo vigore leggi formali e decreti legge , indipendentemente dalimititemporali di conversione , sarebbe in contrasto con i fini di riordinamento generale a cui la delega era diretta ,
1968-95.txt13171317deve pertanto concludersi che con la convalida del decreto legge n . 1592 del 1921 il governo non oltrepassò ilimitidella delega , dando luogo a una conversione in legge di competenza del parlamento , e che legittimamente le norme
1968-97.txt597597al quale lo stato deve ispirarsi anche nell uso dello strumento fiscale . la rimozione degli ostacoli che di fattolimitanola libertà e l eguaglianza dei cittadini non solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare in misura progressivamente
1968-97.txt855855è sufficiente che il meccanismo dell imposizione sia tale da impedire che il prelievo tributario vada al di là dellimiteintangibile del reddito minimo . 4 . – la commissione distrettuale di viterbo ha impugnato anche l art . 138
1968-99.txt515515, creando una presunzione iuris tantum , accorda alle parti la possibilità di dare la prova contraria e determina entrolimitiprecisi ed obbiettivi – discrezionalmente e non irrazionalmente valutati – , i mezzi idonei allo scopo : dimostrazione del pagamento
1969-06.txt18381838osserva però che , una volta esclusa la natura giurisdizionale del contenzioso che precede il ricorso al giudice , quellalimitazione– risalente ad una epoca nella quale la tutela giurisdizionale non trovava piena e completa attuazione – suscita problemi di
1969-06.txt20252025nella parte in cui si consente alla giunta comunale di disporre , dopo la decisione di prima istanza e nellimitemassimo dei due terzi dell imponibile determinato dalla commissione , la provvisoria iscrizione a ruolo delle partite contestate . successivamente
1969-06.txt20882088286 del t.u . , stabilendo , nella parte che qui interessa , che le partite contestate , sempre neilimitidei due terzi dell imponibile fissato dalla commissione , ” debbono ” essere iscritte provvisoriamente a ruolo . la corte
1969-06.txt23932393pubblica amministrazione ( cfr . sent . n . 30 del 1961 ) ed è consentita in ipotesi ed inlimitiche le danno sicuro fondamento di razionalità .
1969-07.txt242242di là di quanto dice : ed esso dà al trentino-alto adige una competenza normativa che , sebbene non sialimitataai tradizionali contributi di miglioria specifica , non va oltre la tassazione di plusvalenze derivanti da ” opere pubbliche “
1969-07.txt736736. 16 , dello statuto ) e come questa perciò , con l art . 32 , sia rimasta neilimitidella propria potestà . altrettanto si dica dell art . 35 , penultimo ed ultimo comma , che , a
1969-10.txt8098092 r.d.l . 13 marzo 1944 , n . 88 ) e che la misura della decadenza dei componenti èlimitataa casi tassativamente indicati a priori : incapacità , indegnità , incompatibilità , ripetute assenze ingiustificate ( artt . 7
1969-10.txt151815186 della legge 20 marzo 1865 , n . 2248 , all . e , affidata ( benché con qualchelimitazione, della quale nel presente giudizio la corte non è chiamata ad occuparsi ) la tutela giurisdizionale del cittadino .
1969-106.txt571571alcun collegamento con le risultanze del reddito dominicale . perciò , una volta accertata la condizione essenziale del superamento dellimitedei trecento ettari , resta affidata all apprezzamento dell ente espropriante la scelta del mezzo reputato più idoneo per conseguire
1969-106.txt688688per la situazione in esame , nella quale , oltre a non essere in questione la condizione dell eccedenza deilimitidei trecento ettari ( ammessa implicitamente nell ordinanza e riconosciuta dalla parte privata ) la determinazione della quota da espropriare
1969-107.txt119119, pertanto , prospettato la illegittimità costituzionale della norma , per ciò che attiene a questo aspetto particolare , cioèlimitatamentealla parte in cui non consente l opposizione all esecuzione esattoriale sui beni ( mobili ) dotali esistenti nella casa
1969-107.txt707707attribuisce alla legge ordinaria la determinazione dei modi ( di acquisto e ) di godimento di essa e dei suoilimiti: ed il codice civile , più volte , ai fini della tutela dei diritti di credito , conferisce rilevanza
1969-118.txt691691deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e neilimitiche ad essi derivano dalla legge sostanziale ( sentenze 4 giugno 1964 n . 42 , 4 dicembre 1964 n
1969-125.txt174174è evidente che la tutela giurisdizionale del contribuente garantita dagli artt . 24 e 113 della costituzione viene ad esserelimitataritardandosene l esperibilità al verificarsi di un presupposto che non può ritenersi giustificato da alcun interesse dell amministrazione finanziaria .
1969-125.txt606606. le norme denunciate , quindi , poiché non assolvono allo scopo di tutela di un interesse dell amministrazione elimitanoper contro , frapponendo un ingiustificabile ritardo , la tutela giurisdizionale del soggetto privato , vanno dichiarate costituzionalmente illegittime .
1969-126.txt600600materia tributaria . la garanzia stabilita nell art . 23 della costituzione non vieta che , con l osservanza deilimitistabiliti dall art . 76 della stessa carta costituzionale , possa essere demandata al governo l emanazione di atti normativi
1969-129.txt306306. 3 giugno 1943 , n . 452 ) bensì anche dei compiti di determinare elementi , presupposti , olimiti, variamente individuabili , di una prestazione imponibile , in base a dati ed apprezzamenti tecnici . unica condizione è
1969-129.txt420420decreti impugnati , conducono ad escluderne l incostituzionalità . premesso che la questione proposta con l ordinanza dà rinvio èlimitataal punto concernente l osservanza della riserva di legge va osservato che le norme in esame determinano particolari categorie di
1969-150.txt16331633nella specie , la predisposizione materiale dei ruoli tributari ha una sua delimitazione chiara , perché è attuabile fino allimitedal quale si diparte la competenza impositiva degli uffici finanziari dello stato ; questa competenza , a sua volta ,
1969-157.txt198198è voluta dalla costituzione e deve essere libera , accessibile alla totalità dei cittadini e , in particolare , nonlimitatada impedimenti ispirati a ragioni fiscali ” . in riferimento agli artt . 3 e 24 della costituzione , la
1969-157.txt12511251della pretesa fatta valere in giudizio , che può essere circoscritta ad una parte trascurabile del negozio stesso ( casolimite) , non solo non si potrebbe parlare di onere strettamente correlato al processo , ma si dovrebbe ammettere ,
1969-157.txt13881388in caso d uso , per rilevare che la loro natura è tale da far escludere che possano presentarsi casilimitecome quello ipotizzato nell ordinanza di rinvio . del resto proprio la fattispecie all esame del giudice a quo dimostra
1969-157.txt14831483processo e ne accentua l analogia con le tasse giudiziarie . comunque , anche a voler ammettere che in casilimitel importo dell onere fiscale possa essere sproporzionato rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio , a parte , per
1969-157.txt15591559essere dalla costituzione i diritti dei cittadini sono armonicamente coordinati con quelli della comunità in modo che finiscono con illimitarsia vicenda , restando nella legittimità costituzionale . il principio che garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti
1969-39.txt871871la corresponsione di una retribuzione proporzionata al lavoro effettivamente da lui prestato e che il citato articolo della costituzione silimitaa garantirgli . va infine considerato che , nella visione globale del regime del così detto equo trattamento , disciplinato
1969-75.txt4141patroni delle parti private e del comune di torino hanno allargato i termini della questione di legittimità costituzionale oltre ilimitisegnati dalle ordinanze di rimessione . come ricordato in narrativa , queste ultime hanno esclusivo ed univoco riferimento a quella
1969-75.txt11181118, data anche la imprevidibilità della imposta . è noto d altronde come la stessa dottrina tributaristica più sensibile ailimitiderivanti alla legislazione ordinaria dal principio della capacità contributiva non abbia mancato di rilevare che una legge può colpire una
1969-75.txt15131513in forza delle deliberazioni , menzionate in narrativa , a suo tempo adottate dal comune stesso . ma , neilimitientro cui vi ha coincidenza tra contribuenti soggetti alla nuova imposta e contribuenti già assoggettati al contributo , non sussiste
1969-75.txt18321832generalità dei casi con riguardo alle zone escluse dal contributo . ne segue la illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate ,limitatamentealla parte in cui includono anche soggetti ai quali il contributo di miglioria generica non era applicabile . 5 .
1969-86.txt850850criteri in base ai quali doveva determinarsi la prevalenza degli alloggi sugli altri locali , restando fisso per quelli illimiteoriginario del 50 per cento più uno . essendo inserita in un testo cui il legislatore ha voluto attribuire carattere
1970-113.txt143143, a continuare a riscuotere i contributi , così per la costruzione , come per la manutenzione delle fognature neilimitie con le modalità stabiliti nei rispettivi decreti concessivi ; c ) si mantenevano ferme le norme speciali per la
1970-113.txt434434a ) per violazione dell art . 23 della costituzione , in quanto mancherebbe nella riportata norma ogni criterio olimiteidoneo a delimitare la discrezionalità dell ente impositore , mentre criteri e limiti per gli altri comuni autorizzati ad applicare
1970-113.txt447447mancherebbe nella riportata norma ogni criterio o limite idoneo a delimitare la discrezionalità dell ente impositore , mentre criteri elimitiper gli altri comuni autorizzati ad applicare il contributo di costruzione fognature erano rigorosamente fissati dalla legge 12 luglio 1896
1970-113.txt817817comune di bologna ad imporre un certo tributo , conferendogli al riguardo una potestà discrezionale di determinare autonomamente criteri ,limiti, modalità di accertamento e di imposizione , ma lo si è specificamente autorizzato a continuare ad applicare un regolamento
1970-113.txt10051005a norme da emanare in futuro e di cui non fossero stati prefissati i criteri di emanazione , né ilimiti. sotto il profilo della violazione dell art . 23 della costituzione , la questione risulta , perciò , infondata
1970-113.txt11731173ed il modo del pagamento : sì che i principi di uguaglianza e di giustizia devono essere osservati di regolalimitatamenteall ambito locale .
1970-114.txt982982che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni , da applicare rispettivamente nei due casi . unicolimitea questo potere è dato dalla razionalità del sistema , che è , sotto questo aspetto , sottoponibile al sindacato
1970-114.txt10121012, che è , sotto questo aspetto , sottoponibile al sindacato della corte . nel caso in esame , illimiterisulta rispettato . secondo gli artt . 261 e 262 in esame , la sospensione ( oltre che preceduta da
1970-114.txt1239123961 del 1965 ; n . 7 del 1966 e nn . 16 e 102 del 1968 ) con specificilimitie condizioni , che la legge ponga a tutela di interessi generali preminenti sugli interessi particolari . il che ,
1970-114.txt18991899risolve nella giustificazione della prevalenza della differenziazione sulla uniformità ( citata sentenza n . 104 del 1968 ) . unicolimiteè segnato dalla razionalità dell apprezzamento del legislatore . questo limite , per quanto riguarda la questione in esame ,
1970-114.txt19101910sentenza n . 104 del 1968 ) . unico limite è segnato dalla razionalità dell apprezzamento del legislatore . questolimite, per quanto riguarda la questione in esame , non è da ritenersi superato . invero , il sistema della
1970-116.txt58258224 della costituzione . v è da aggiungere , anzi , che l espediente dello spatium deliberandi , lungi dallimitarela difesa , la rende – se sorretta da validi motivi – più rapida , più economica , più efficace
1970-13.txt791791iscrizione a ruolo deve arrestarsi a questo punto . autoritatività ed esecutorietà dell atto , compatibili con la costituzione neilimitiin cui costituiscono strumento essenziale per il soddisfacimento del pubblico interesse al quale innanzi si è accennato , non sono
1970-13.txt951951obbligazione tributaria . quel che conta è che l amministrazione finanziaria ha il dovere di agire nell ambito e neilimitidella legge ( art . 23 cost . ) , sicché , ove risulti l illegittimità del ruolo , deve
1970-199.txt497497è estraneo . per avere applicato l art . 98 predetto al coobbligato il pretore ha visto nella norma unalimitazioneal diritto di difesa . questa limitazione , del resto , non sussisterebbe nemmeno se fosse esatto il giudizio espresso
1970-199.txt504504art . 98 predetto al coobbligato il pretore ha visto nella norma una limitazione al diritto di difesa . questalimitazione, del resto , non sussisterebbe nemmeno se fosse esatto il giudizio espresso dal pretore , perché , com è
1970-203.txt483483comportamento del proprietario . il che , poi , si risolve non in una espropriazione , ma in una meralimitazione, consistente nella soggezione del bene ad un potere di esecuzione forzata che soltanto eventualmente può portare ad una incidenza
1970-203.txt582582di interesse generale e fondata sul potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed ilimitidel diritto di proprietà , non contrasta con l art . 42 , secondo comma , della costituzione . 3
1970-203.txt932932quei rischi debbono trovare adeguato corrispettivo . in qualsiasi di tali ipotesi , il privilegio in questione , con lelimitazionial diritto di proprietà che possono derivarne , alla stregua dei principi sopra richiamati , risulta pienamente giustificato , cosicché
1970-28.txt325325nel caso , contestato il fatto della effettiva distribuzione delle targhe e delle tabelle per il ramo incendio , essendosilimitatoil dibattito alla questione relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai premi riscossi per i rami diversi dall
1970-28.txt13861386nel caso in esame , la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto del sistema , dal quale ricevelimitazionidi significato . quanto si è detto con riferimento ai decreti del 1923 e del 1947 ha la sua conferma
1970-28.txt14961496sistema , bene identificabile nel suo complesso . 6 . – né consegue che la questione , considerata entro ilimitisegnati dalle ordinanze di rinvio , va dichiarata non fondata .
1970-61.txt175175degli stessi . ciò senza dare preventivamente la prova dell adempimento delle obbligazioni tributarie afferenti alle operazioni predette , elimitandosiad asserire , nel solo giudizio pendente davanti al pretore di milano , di aver tempestivamente redatto , ma di
1970-61.txt457457di necessaria congruenza con la ” causa petendi ” dedotta davanti ad essi , devono ritenersi , peraltro , impugnatelimitatamentealla proposizione normativa concernente l esercizio dell azione , restandone esclusa , invece , l altra parte degli articoli in
1970-78.txt6262. – deve disattendersi l istanza ronson diretta alla verifica della legittimità del decreto istitutivo del consorzio per eccesso dailimitidella delegazione contenuta nella legge 3 dicembre 1922 , n . 1601 , sul cui fondamento il decreto fu emanato
1970-78.txt438438triennio 1911-1913 ( art . 3 terzo comma d.lg.lgt . predetto ) ; all amministrazione era dato il potere dilimitare” l uscita ” dei fiammiferi dalla fabbrica in modo da mantenerla nella misura dei ” tempi normali di vendita
1970-78.txt476476normali di vendita ” ( art . 7 , primo comma , stesso decreto ) . cosicché veniva indirettamente alimitarsila produzione per il consumo , la quale , in tal modo , risultava contingentata per quote specifiche . tale
1970-78.txt10421042giudicare imposto , a parte le ragioni fiscali , nell esercizio razionale della potestà normativa di prescrivere all iniziativa privatalimitidestinati a realizzare fini di utilità socale ( art . 41 , secondo comma , della costituzione ) . ciò
1970-78.txt18741874accordi con la regola di libertà economica posta nell art . 41 , primo comma , della costituzione . ilimitiche possono essere prescritti a tale libertà ( secondo comma predetto art . 41 ) non debbono essere tali da
1970-78.txt21432143risulti pregiudizievole agli interessi generali , il decreto del 1923 è pertanto lesivo della libertà economica . e in talilimitideve dichiararsi illegittimo , secondo quanto sarà indicato nel dispositivo che segue . 5 . – altro deve dirsi per
1970-78.txt28452845con corresponsabilità del rivenditore per la marca di primo acquisto . epperò tale ordinamento non rende congrua e razionale lalimitazionedella libertà di iniziativa dei produttori , del tutto estranei all imposta , e del cui gettito non sono né
1971-107.txt264264e di redditi non assoggettabili all imposta di ricchezza mobile , la determinazione degli interessi passivi detraibili viene effettuata neilimitidella quota percentuale corrispondente al rapporto fra l ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito assoggettabile a tale imposta
1971-111.txt221221, comma primo , della costituzione soltanto se ne risulti difficile o impossibile l esplicazione del diritto ; entro talilimitipossono imporsi oneri fiscali , purché vi sia connessione fra l oggetto dei medesimi e la res iudicanda , così
1971-13.txt527527ad esecuzione esattoriale , non può essere invocata , per contrastarne la legittimità , una tutela giurisdizionale che superi ilimitiposti dal diritto sostanziale . nemmeno sussiste alcuna violazione dell art . 42 , secondo e terzo comma , della
1971-138.txt257257d italia per la riscossione delle tasse automobilistiche ) , ritenne che l oggetto del giudizio dovesse esser considerato strettamentelimitatoalla titolarità del potere di riscossione ed espressamente fece salva la diversa questione concernente la spettanza del tributo . vero
1971-138.txt865865tasse ed imposte indirette ( e fra queste le c.d . tasse automobilistiche , alle quali l attuale controversia èlimitata) che , ancorché non specificamente menzionate nel suddetto bilancio , erano tuttavia comprese nel generico capitolo 32 , intitolato
1971-138.txt11611161dei monopoli dei tabacchi e del lotto ) , si affida alle norme di attuazione di stabilire , rispettato quellimitenegativo , quali entrate siano di spettanza della regione , quali , invece , debbano restare allo stato . e
1971-138.txt18731873, non anche le seconde . tale conclusione trova conferma nella considerazione che la tesi della regione , nonostante lalimitazionedell attuale controversia alle sole tasse automobilistiche , presuppone che , nel periodo di vigenza del regime provvisorio ( 1
1971-138.txt20742074507 del 1948 si sia riferito alle entrate elencate nel bilancio regionale non può essere inteso se non nel sensolimitativoinnanzi illustrato . e giova aggiungere che quel riferimento acquista ancor più decisiva importanza se si tien presente che la
1971-210.txt104104garanzia , in tutto o in parte a tale privilegio – questa norma omette di indicare i criteri idonei alimitarela discrezionalità della pubblica amministrazione , sicché si verifica che questa possa procedere esecutivamente , senza limiti di tempo ,
1971-210.txt121121criteri idonei a limitare la discrezionalità della pubblica amministrazione , sicché si verifica che questa possa procedere esecutivamente , senzalimitidi tempo , non soltanto contro l effettivo obbligato alla prestazione , ma anche contro uno qualsiasi , a sua
1971-210.txt242242qualsiasi terzo , sol perché proprietario di un immobile , specie se questo è destinato alla produzione , costituirebbe unlimitealla libertà ed alla possibilità dei cittadini di partecipare all organizzazione economica del paese ; comprometterebbe il diritto al lavoro
1971-210.txt760760alla data del 29 marzo 1947 , ed il terzo , al quale l immobile è pervenuto , risponde neilimitidel valore del bene stesso . rientra nell ambito di tali scelte anche il potere concesso all intendente di finanza
1971-93.txt38738776 della costituzione , in quanto per il sopra citato art . 63 della legge di delega il governo dovevalimitarsialle modifiche necessarie per l attuazione dei seguenti criteri : 1 ) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell
1972-111.txt330330il governo dello stato , non le regioni . determina infatti l oggetto dell attività delegata e ne dà unlimite, senza innovare direttamente e immediatamente l ordinamento preesistente , cioè l ordinamento costituito dalle regioni . cosicché potrà discutersi
1972-120.txt150150state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime ” ; la responsabilità dei procuratori è peròlimitataalle tasse giudiziali . il tribunale di venezia , nel corso di un giudizio di opposizione alla liquidazione dell imposta
1972-120.txt10621062probatoria documentale svolta dalla sentenza a seguito degli accertamenti che in essa siano contenuti , non comporta sicuramente estensione deilimitisoggettivi di rilevanza degli atti e delle convenzioni dedotte , così come l eventuale efficacia della cosa giudicata formatasi sugli
1972-120.txt12131213riguarda i procuratori costituiti in giudizio cui la norma impugnata , come sopra accennato , impone l obbligo di pagamentolimitatamentealle così dette tasse giudiziali e in solido con le parti istanti o che fanno uso delle sentenze o degli
1972-128.txt378378, 2723 c.c . ) , la prova per testimoni è guardata con disfavore e , perciò , esclusa olimitataper motivi , che il legislatore può apprezzare in piena discrezionalità . ma , nel caso in esame , l
1972-128.txt466466concesso di provarne con testimoni la inesistenza . di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica amministrazione sta lalimitazionedella stessa tutela per il contribuente , limitazione che appare tanto più grave in quanto nella varietà dei rapporti contrattuali
1972-128.txt474474di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica amministrazione sta la limitazione della stessa tutela per il contribuente ,limitazioneche appare tanto più grave in quanto nella varietà dei rapporti contrattuali , nei quali una delle prestazioni consiste nella
1972-132.txt13361336in giudizio dovrebbe essere provata soltanto la iscrizione nei ruoli della imposta complementare per la somma sopraindicata , senza alcunlimitealle parti nel fornire tale prova , ed al giudice nella valutazione di essa . siffatta tesi non può essere
1972-132.txt13701370essa . siffatta tesi non può essere accolta . ed invero , sta di fatto che il legislatore – volendolimitareil beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale , e volendo evitare
1972-132.txt13841384fatto che il legislatore – volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di unlimitatoreddito annuale , e volendo evitare le difficoltà di accertamento delle condizioni economiche e rendere facile e spedita la risoluzione
1972-144.txt599599specificazione ed articolazione di quanto testé esaminato . neppure appare violato l invocato principio di eguaglianza per effetto della dedottalimitazionedello sconto a beneficio di alcuni soltanto degli enti mutualistici esistenti . deve osservarsi , anzitutto , che con il
1972-144.txt25482548è dato desumere il contrario . l art . 2 del d.lg.lgt . n . 363 del 1946 , silimitainfatti a prevedere genericamente una fase istruttoria del procedimento di determinazione dei prezzi , affidato alla commissione centrale prezzi ,
1972-144.txt29312931applicazione dell ordinario sindacato di legittimità ; e , più precisamente , può affermarsi che il provvedimento del cip trovalimitiindubbiamente anche nel sistema economico in cui è destinato ad operare e deve tener conto , quindi , delle regole
1972-144.txt45864586sia pure implicitamente , mostra di aderire a tale tesi interpretativa perché proprio nella detta estensione ravvisa la violazione deilimitidi cui all art . 77 della costituzione alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito
1972-144.txt47684768cost . si propone soltanto lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione dei decreti-legge , senza porre alcunlimitealla facoltà del legislatore stesso di disciplinare , secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica , i rapporti sorti
1972-144.txt48134813non convertiti . in altri termini , la disposizione costituzionale non pone al potere di regolamentazione retroattiva in discorso altrilimitise non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali , che , sotto il profilo ora in
1972-155.txt779779, che trovino la loro estrinsecazione in un analisi più approfondita dei dati economici del fenomeno produttivo e non possanolimitarsialla semplice massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l ampio margine di differenza all impresa , a
1972-155.txt19951995economiche meno disagiate , o anche addirittura floride , non autorizzano a privarli di quanto è loro dovuto entro ilimitisegnati dalla tutela costituzionale loro spettante . a conferma della assoluta inadeguatezza dei coefficienti fissati tra 12 e 45 stanno
1972-155.txt23582358art . 44 , primo comma , aiuta la piccola e media proprietà . entrambi gli articoli indicano poi numerosilimitiche la legge può imporre alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale , conseguire il razionale sfruttamento del
1972-155.txt23912391funzione sociale , conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali . ma è ovvio che talilimiti, se possono comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di proprietà , non possono mai pervenire ad
1972-155.txt25132513interesse ne richieda il sacrificio , perché anche in tal caso è dovuta la corresponsione di un indennizzo ( neilimitiche la pubblica amministrazione è in grado di corrispondere in rapporto all interesse che persegue ) , ma che ,
1972-155.txt30203020del canone , la cui azione è prevedibile come certa se si pensa che la svalutazione monetaria , almeno neilimitidi quella così detta strisciante , è considerata fenomeno naturale e , in certo senso , necessario , dell economia
1972-155.txt31913191elaborare ogni quattro anni , perché , nel compimento di tale operazione , essa è tenuta a restare entro ilimitidei coefficienti minimi e massimi stabiliti dalla legge . mentre è ovvio che , determinata che sia la tabella e
1972-155.txt32233223ovvio che , determinata che sia la tabella e stabilito poi ( art . 4 ) il canone entro queilimiti, il suo ammontare , se si ammette che un aggiornamento monetario sia necessario , deve essere indipendente dai limiti
1972-155.txt32433243limiti , il suo ammontare , se si ammette che un aggiornamento monetario sia necessario , deve essere indipendente dailimitistessi , potendo anche , ove il calcolo lo comporti , superarli . pertanto , la mancata previsione di un
1972-184.txt219219imposte dirette , la cui legittimità allora ( come ora ) è stata contestata dal ministero delle finanze . silimitò, per contro , ad accertare ( come anche ora deve fare ) se , ammesso e non concesso che
1972-186.txt442442. 3 . – l avvocatura generale dello stato assume che la disposizione impugnata non avrebbe altro significato che dilimitarela facoltà delle parti , sia pubblica che privata , di adire il giudice ordinario , nel caso in cui
1972-186.txt882882alla disciplina dettata dall art . 146 legge di registro , giacché consente che l amministrazione finanziaria discrezionalmente e senzalimitedi tempo ( salvo quello stabilito per il maturare della prescrizione ) possa procrastinare la definitività dell accertamento del tributo
1972-200.txt407407imposta proporzionale di registro , dovuta per le sentenza traslative di diritti ; ond è che la questione va esaminatalimitatamentealla registrazione di tali sentenze . 3 – la questione è fondata . l avvocatura generale dello stato premette che
1972-200.txt11141114del principio costituzionale , anche in riferimento all articolo 3 cost . in quanto la discrezionalità legislativa trova sempre unlimitenella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento fra cittadini . rimane assorbita la questione in riferimento
1972-214.txt759759gli assegni famigliari ( art . 3 ) , mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben piùlimitatie circoscritti . in sostanza , la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a
1972-49.txt803803soddisfare , ritiene la corte che la destinazione del provento in esame sia incompatibile con la riserva all erario ,limitata, dall art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , solo al caso in
1972-62.txt11351135. 3 della costituzione consente al legislatore di valutare le situazioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative , collimitedi dover disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in modo diverso quelle differenti e sempre che in contrario
1972-62.txt11801180razionali giustificazioni . nella specie , la situazione messa in evidenza non è eguale ad altra , e quindi illimiteposto per il legislatore non aveva ragione e modo di operare . né può dirsi che in contrario rilevi la
1972-65.txt10001000taluni atti amministrativi alla dimostrazione dell avvenuto adempimento degli obblighi imposti da altre leggi . come tale non pone alcunlimitealla difesa dei propri diritti , perché se , per avventura , l obbligo all adempimento del quale è subordinato
1972-94.txt208208la circolare in questione , trasmessa alla regione il 27 settembre 1971 , la direzione generale delle dogane si èlimitataad impartire ai dipendenti uffici alcune istruzioni in materia di bilancio , intese ad applicare le norme concernenti il regime
1972-98.txt344344generale sull entrata di roma ; che , dopo avere denunciato genericamente la legge deliberata dall assemblea per violazione dellimitedei principi e degli interessi di cui all art . 17 dello statuto , il ricorso non manca di rilevare
1972-98.txt476476, la regione verrebbe a sottrarre unilateralmente una parte delle attribuzioni di quest ultimo ufficio , con conseguente violazione dellimiteterritoriale di validità costituzionalmente prefissato a qualsiasi tipo e specie di legislazione regionale ; che , per di più ,
1973-04.txt193193beni nella abitazione del debitore per assoluta ed invincibile necessità . poiché , secondo il precetto costituzionale , l unicolimiteche la proprietà privata incontra è costituito dalla espropriazione per motivi di interesse generale e salvo indennizzo , sarebbe inoltre
1973-04.txt235235anche il terzo comma dell art . 42 cost . , in quanto la norma impugnata sancendo , non giàlimitazioniper esigenze di pubblico interesse alla prova del diritto di proprietà , ma addirittura negando a questo diritto ogni tutela
1973-04.txt821821giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi , sia pure contro gli atti della pubblica amministrazione , non può superare ilimitiposti dalla norma di diritto sostanziale a tutela di altri diritti od interessi giudicati degni di protezione giuridica . 4
1973-08.txt265265tre anni : art . 16 legge n . 4 del 1929 ) . 4 . – l ordinanza silimitaad affermare che la pubblica amministrazione avrebbe la possibilità di tenere una condotta colposa o di commettere arbitrio , senza
1973-116.txt322322. 17 dello statuto medesimo ; nel rispetto , quindi , delle leggi costituzionali , e con l osservanza deilimititerritoriali e di quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si informano le leggi dello stato , affinché
1973-116.txt457457attribuita altresì la potestà di acquisire entrate tributarie . ma , poiché detta potestà avrebbe dovuto essere rigorosamente contenuta neilimitidei tributi su cui essa può legittimamente ” deliberare ” , la regione non può pretendere che le siano attribuiti
1973-116.txt493493pretendere che le siano attribuiti i proventi di entrate erariali , rispetto alle quali la sua potestà legislativa incontrerebbe ilimitisopraindicati . a completamento ed attuazione della normativa statutaria ed al fine di assicurare alla regione i mezzi finanziari occorrenti
1973-129.txt271271primi due ed il terzo comma dell art . 25 , l applicazione di quest ultimo implicherebbe una sia purlimitataefficacia del comma secondo dichiarato incostituzionale , sicché si prospetterebbe l ulteriore dubbio di costituzionalità in relazione all art .
1973-131.txt140140tributo della propaganda ideologica violi i principi della capacità contributiva e della progressività dell imposizione tributaria , e costituisca unlimiteillegittimo al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero , con ogni mezzo di diffusione . è altresì denunciato l
1973-131.txt3923921964 ) . ma detta disciplina non può essere mai tale da rendere più difficile , e per taluni casilimiteanche impossibile , l espressione del pensiero . nella specie la norma denunciata colpisce anche quelle forme di propaganda meramente
1973-131.txt632632. 27 della legge 11 marzo 1953 , n . 87 , l illegittimità costituzionale di tale ultima norma ,limitatamentealla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica , effettuata , a cura diretta degli
1973-145.txt405405applicazione del richiamato art . 1 della legge n . 607 del 1966 : cioè , riafferma il principio dellalimitazioneobbligatoria della misura dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni fondiarie , in corrispondenza al reddito imponibile dominicale del fondo
1973-145.txt924924generica del ricorso ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto , affinché ne sia mantenuta adeguata neilimitidi una ragionevole approssimazione , la corrispondenza con la effettiva realtà economica , a seconda delle modificazioni ricorrenti circa gli
1973-145.txt11121112il diritto alla revisione del canone . viceversa , l impugnato art . 2 della legge del 1970 si èlimitatoad operare una mera trasposizione dell art . 1 della legge del 1966 , al dichiarato fine di farne “
1973-145.txt15171517proprietari ( art . 1 ) e veniva altresì dichiarato ( art . 11 ) che nella eventualità di disposizionilimitatricidella proprietà fondiaria privata , non si sarebbe tenuto conto , nell applicazione del limite , di una superficie pari
1973-145.txt15321532che nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria privata , non si sarebbe tenuto conto , nell applicazione dellimite, di una superficie pari a quella dei terreni venduti o ceduti in enfiteusi . tale disposizione fu , poi
1973-145.txt21292129costituzionale di raffronto – l illegittimità costituzionale dell art . 2 della legge n . 1138 del 1970 va dichiaratalimitatamentealla parte in cui tale norma prevede il calcolo del capitale di affranco e la determinazione autoritativa dei canoni ,
1973-158.txt297297intera legge del 1954 , interessante tutti i vari benefici fiscali concessi in materia . ma il tribunale di caltanissettalimitava, come era logico , la sua censura a quella parte della legge di proroga interessante l agevolazione tributaria che
1973-158.txt422422censura ha quindi per oggetto l art . 1 della legge regionale 27 novembre 1961 , n . 22 ,limitatamentealla parte in cui , prorogandosi il termine contenuto nell art . 1 , primo comma , della legge regionale
1973-158.txt577577corte nel senso che , nella deliberazione che concerne i detti tributi , la regione è tenuta ad osservare ilimitidei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato ( sent . n . 2 del 1965
1973-167.txt666666versano quindi in condizioni diverse dal condannato in espiazione di pena . 3 . – per quanto attiene alla piùlimitataquestione sollevata dal tribunale di pisa in relazione al solo primo comma dell art . 188 cod . pen .
1973-47.txt504504del legislatore delegato si possa vedere l attuazione di tale intento , la corte ritiene che il preteso superamento deilimitidella delega rappresenti solo il modo in cui si sarebbe avuta la violazione delle dette disposizioni costituzionali attributive di competenza
1973-47.txt11321132denunciata invasione della sua sfera di competenza . le premesse su cui si basa la regione , almeno entro ilimitiin cui esse rilevano nelle cause in decisione , non possono essere condivise . a ) considerando le ipotesi di
1973-47.txt19201920su una sola voce della tabella ( licenza di caccia con uso di fucile a un colpo ) di rilievolimitatissimoe non qualificante , confermato la normativa del 1961 . 4 . – le norme relative al trasferimento alle regioni
1973-56.txt266266art . 31 indica le categorie degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria , ai quali equipara , neilimitidella materia stabilita dalla legislazione speciale e del servizio cui sono destinati , i funzionari e gli agenti dell amministrazione
1973-64.txt505505, della gravità dell inadempienza , della buona fede e dell avvenuta spontanea regolarizzazione dell inadempienza : il tutto entrolimitimassimi stabiliti sulla base di criteri di carattere generale da approvarsi dal ministero del lavoro e della previdenza sociale .
1973-71.txt617617esclusiva , ma concorrente o sussidiaria , nel senso che essa deve rispettare non solo le leggi costituzionali ed ilimititerritoriali , ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si informano le lcggi dello stato
1973-71.txt623623, nel senso che essa deve rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali , ma anche ilimitiderivanti dai principi e dagli interessi generali cui si informano le lcggi dello stato , secondo quanto dispone la prima
1973-71.txt793793non può pretendere che le siano attribuiti i proventi di tributi rispetto ai quali la sua potestà legislativa incontrerebbe ilimitisopraccennati . 4 . – né a tale conclusione osta l art . 37 dello statuto , a torto invocato
1973-71.txt941941dello statuto , per contro , ha significato e portata di eccezione , introdotta dal legislatore statutario per dare ,limitatamenteall imposta sul reddito ( o , come risulta specificato nell art . 7 del decreto del 1965 , sulla
1973-71.txt14671467già ricordato art . 7 del decreto n . 1074 del 1965 : la circostanza che questo articolo si sialimitatoa disciplinare il modus procedendi del riparto dell imposta di ricchezza mobile , relativamente al reddito di stabilimenti ed impianti
1973-81.txt358358dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono un sistema che la regione siciliana , se avesse legiferato neilimiticonsentiti dall art . 36 dello statuto , non avrebbe potuto modificare . non si tratta infatti di entrate la
1974-122.txt678678cfr . , da ultimo , sentenze n . 200 del 1970 n . 10 del 1971 ) , èlimitataal procedimento giurisdizionale , e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale , mentre
1974-154.txt14781478tributo , o il successivo verificarsi di fatti estintivi dell obbligazione tributaria . senza indagare qui il fondamento e ilimitid applicabilità del principio , sarà sufficiente constatare come in materia tributaria sia ammessa solo eccezionalmente la possibilità della ripetizione
1974-162.txt478478esclusiva di sopprimere tributi o introdurne di nuovi per tutto il territorio nazionale , non può , invece , farlolimitatamentealla regione siciliana , provocando una decurtazione delle entrate regionali ed incidendo nella materia della riscossione , attribuita alla competenza
1974-162.txt708708, non si può contestare , pertanto , la potestà legislativa dello stato in materia tributaria , anche se esercitatalimitatamenteal territorio siciliano e per tributi la cui riscossione compete alla regione , salvo il divieto di operare un sostanziale
1974-162.txt14081408, fino al 31 dicembre 1973 , e con la legge di conversione , fino al 31 dicembre 1974 ,limitatamenteai tributi vigenti al 31 dicembre 1972 , le esenzioni tributarie , già prevedute dall art . 26 della legge
1974-175.txt763763siano sorti o che possano sorgere nella lettura di esso , lasciando intatta la sostanza della norma cui accede ,limitandosia chiarire ed a spiegare il suo effettivo significato senza modificare od alterare il contenuto della norma interpretata , ma
1974-175.txt10881088e prospettando , invece , una certezza che non troverebbe riscontro nel precedente testo legislativo , avrebbe apportato innovazioni nellimitarea tre soltanto i tributi per i quali veniva concessa l esenzione . ciò escluderebbe la natura interpretativa della legge
1974-175.txt15101510, applicando criteri ermeneutici letterali , logici e sistematici , interpretato la predetta norma nel senso che l esenzione fosselimitataalle sole imposte dirette . viceversa la corte di cassazione con sentenza 10 aprile 1968 , n . 1079 ,
1974-175.txt21622162e del territorio di assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico , il che era confermato dallalimitazionea un decennio degli aiuti finanziari dello stato quali disposti negli artt . 9 e 10 , ed indennizzare indirettamente
1974-175.txt25272527stata anomala ed assurda . tutti i possibili atti economici compiuti dagli operatori sarebbero stati esentati dalle imposte indirette senzalimitealcuno e senza alcuna possibilità di controllo da parte degli organi dello stato in guisa che , in luogo di
1974-175.txt34243424alle stesse convenzioni internazionali , delle vere e proprie zone franche di nuovo tipo , nelle quali affluiva , senzalimitazionie senza essere assoggettata a contingentamenti di sorta , merce importata in esenzione di oneri fiscali e di diritti comunitari
1974-175.txt43834383di cui all art . 41 della costituzione . la corte ritiene di non dovere affrontare il problema degli eventualilimitiche il legislatore può incontrare nel disporre modifiche anche retroattive di incentivazione economica , poiché , come si è detto
1974-214.txt29429420 e 21 del r.d . 7 agosto 1936 , n . 1639 , sulla riforma degli ordinamenti tributari ,limitatamentealla parte in cui faceva decorrere dalla contestazione dell accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati
1974-214.txt724724interessati . non si può ravvisare nella norma impugnata , nel contenuto accettato dall ordinanza di remissione , una siffattalimitazioneall esercizio del diritto di difesa . basti considerare che , come si è già accennato , i termini per
1974-287.txt1561561931 , n . 1175 , e 22 del d.l . 7 agosto 1936 , n . 1639 ) olimitanoad un profilo di legittimità ( art . 29 dello stesso d.l . 1639 ) la cognizione dell autorità giudiziaria
1974-287.txt694694determinato la scelta del legislatore , qui non occorre indagare . rileva invece considerare come , in materia , unalimitazionealla giurisdizione ordinaria sia stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello stato unitario , giacché , nello stesso
1974-287.txt10391039una necessità , ritenuta imprescindibile per un efficiente organizzazione della pubblica finanza e il conseguimento dei suoi risultati , dilimitareil controllo di merito dell accertamento quantitativo , escludendo dal parteciparvi l autorità giudiziaria . 4 . – questa lunga
1974-67.txt8088081962 ) . tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale , che è configurata come prevalente , entro certilimiti, non solo nei confronti dell esecuzione ordinaria , ma anche rispetto a quella concursuale fallimentare e a quella stabilita
1974-97.txt554554le leggi nazionali alle speciali necessità del suo territorio . nel che è la ragione , la portata e illimitedella stessa legislazione concorrente . la norma denunziata ben poteva pertanto , nel concedere esenzioni fiscali , limitare l ambito
1974-97.txt572572e il limite della stessa legislazione concorrente . la norma denunziata ben poteva pertanto , nel concedere esenzioni fiscali ,limitarel ambito di esse , in relazione al primo trasferimento , ai soli appartamenti , senza estenderla anche ai negozi
1975-173.txt933933sotto questo profilo non sussiste la denunziata violazione dell art . 3 della costituzione . c ) la osservanza deilimitiposti dalla legge nel sistema probatorio è ispirata alla tutela della certezza dei rapporti giuridici , nell interesse generale della
1975-187.txt11261126l intero onere a far tempo dal 1 gennaio 1976 – e che , solo per un periodo di tempolimitato, dal 1965 al 1970 , è stato richiesto il temporaneo ausilio degli enti previdenziali in genere , inps compreso
1975-187.txt14141414, tanto da consentire alla corte di scendere ad un esame di merito . la circostanza che tale scelta èlimitataagli enti , casse e gestioni esercenti forme obbligatorie di previdenza , secondo si è già detto innanzi , trova
1975-187.txt17781778a quello dei dipendenti pubblici e a cui un onere di percentuale modesta ( 2 % ) e di duratalimitatanel tempo poteva perciò essere imposto . concludendo , tutte le questioni di costituzionalità proposte con l ordinanza di rinvio
1975-197.txt168168. 23 cost . ” è rispettato allorché la norma impositiva contenga la determinazione di presupposti , di garanzie elimitisufficienti a circoscrivere la potestà dell ente impositore ” . tale precisazione della questione , di esclusiva competenza del giudice
1975-197.txt230230possono essere prese in esame le altre censure dedotte dalle parti . 3 . – la questione , in talilimitiprecisata , non è fondata . le ordinanze di rinvio del tribunale di genova ritengono ” quanto meno dubbio se
1975-201.txt226226, senza che il giudice , nell ordinanza di rinvio , abbia convenientemente valutato il problema così posto , essendosilimitatoad affermare la genericità del rilievo ed a respingerlo conseguentemente . l eccezione va respinta sulla base della costante giurisprudenza
1975-201.txt348348lamentato contrasto delle norme impugnate con gli artt . 3 e 23 della costituzione , sotto il profilo della pretesalimitazionedella riferibilità delle prestazioni imposte ai soli soggetti che traggono vantaggio dai servizi che le prestazioni stesse sono destinate a
1975-201.txt372372prestazioni imposte ai soli soggetti che traggono vantaggio dai servizi che le prestazioni stesse sono destinate a finanziare . talelimitazionederiverebbe , secondo il giudice a quo , dalla necessaria osservanza , in materia di prestazioni tributarie , del principio
1975-201.txt16571657di criteri economici collegati al miglior perseguimento dei fini istituzionali , non deriva dalle disposizioni impugnate , le quali ,limitandosia prevedere lo sconto obbligatorio , non possono in nessun modo configurarsi come le fonti normative della lamentata variazione di
1975-215.txt10381038è necessario e sufficiente il sopraddetto inadempimento ed a questo ( e non anche all insolvenza ) è rivolto elimitatol accertamento da parte del tribunale . per ciò che all imprenditore commerciale sia in tal caso negato di eccepire
1975-215.txt12281228costituzione . il potere di decisione normalmente spettante all organo giurisdizionale nel fallimento non subisce , nella specie , alcunalimitazioneo compressione , ed in particolare non si ha , da parte dell organo fallimentare , alcun assoggettamento alla volontà
1975-26.txt507507. 29 della costituzione secondo cui ” il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con ilimitistabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare ” . la questione perciò si presenta ben individuabile e circoscritta nella
1975-32.txt625625pur statuendo che la disposizione del primo comma si applica soltanto alle attività comunque attinenti all esercizio dell impresa ,limitatamenteagli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio , evidentemente anche queste società e questi
1975-32.txt808808capitale dell impresa stessa , mentre per le altre imprese , definite diverse dal secondo comma , tale presunzione èlimitataalle attività afferenti all esercizio dell impresa stessa . ciò in quanto , come è chiarito : a ) nella
1976-103.txt348348estesa a tutti i giudizi in materia di pensioni . 2 . – esattamente la corte dei conti ha formalmentelimitatala questione sollevata all oggetto del giudizio a quo ossia ad una pensione privilegiata militare non di guerra , dato
1976-103.txt780780il contestato terzo comma dell art . 5 della legge 21 marzo 1953 , n . 161 , in quantolimital esenzione dalla tassa fissa , istituita con il primo comma , ai soli giudizi in materia di pensioni di
1976-103.txt901901escluso che tra le rispettive posizioni vi sia una differenziazione tale da giustificare una disciplina differenziata , cosicché , neilimitinei quali è stata prospettata con l ordinanza di rinvio , la questione deve essere dichiarata fondata . 3 .
1976-15.txt904904, il valore venale dell immobile , il che contribuisce in modo determinante ad adeguare , sia pure entro certilimiti, l ammontare dell indennizzo alla realtà dei valori economici . alla quale finalità di adeguamento è anche diretta la
1976-166.txt989989qual fine si richiede , appunto , che siano osservati ( oltre , ovviamente , le leggi costituzionali ed ilimititerritoriali ) i limiti derivanti dai principi e dagl interessi generali , cui s informano le leggi dello stato .
1976-166.txt993993, appunto , che siano osservati ( oltre , ovviamente , le leggi costituzionali ed i limiti territoriali ) ilimitiderivanti dai principi e dagl interessi generali , cui s informano le leggi dello stato . ma se questo è
1976-166.txt20912091stato precisato dalla corte nella ricordata sentenza n . 9 del 1957 , negli stessi sensi ed entro gli stessilimitidianzi puntualizzati , procedendo così le due attività in parallelo . non può , quindi , ritenersi che l impugnata
1976-166.txt25362536concorrente o sussidiario e che le connesse potestà esecutive ed amministrative vanno esercitate negli stessi sensi ed entro gli stessilimiti, egualmente infondate si rivelano le doglianze mosse con il ricorso per regolamento di competenza . le sfavorevoli conseguenze che
1976-167.txt826826, la riprova della irrazionalità di una norma cui volesse darsi la più rigida interpretazione , è data dal casolimite, che non infrequentemente si è presentato in giurisprudenza , del locatario di un immobile da lui trasformato in opificio
1976-179.txt465465le dette indicazioni , avrebbero dovuto dichiarare improponibile o inammissibile l azione , e comunque si sarebbero potuti o dovutilimitarea dare atto del rifiuto delle mogli resistenti di aderire alla richiesta come sopra avanzata a ciascuna di esse dal
1976-179.txt904904hanno motivato , in modo ampio o sitentico , e solo i pretori di voghera e di foggia si sonolimitatia dichiarare in dispositivo rilevanti le questioni , e che il pretore di carrara nulla ha sostenuto o dichiarato al
1976-179.txt17361736, prescindendo dalla configurazione dell eccezione , è dell avviso che il fatto della sopravvenuta normativa , nei termini elimitidi cui sopra , non sia in grado di incidere sui problemi dibattuti in causa , nel senso di eliminarli
1976-179.txt20822082relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma , la moglie può ,limitatamenteai tributi non assolti , proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell art . 39 del decreto del presidente
1976-179.txt29332933delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ,limitatamentealle quote non corrisposte . è innegabile che con le nuove norme , in relazione ai redditi , alle dichiarazioni
1976-179.txt40524052, ritiene , anzitutto , fondate quelle sollevate dalla commissione tributaria di primo grado di milano . e ciò neilimiti, nei sensi e per le ragioni che seguono . sono denunciate per contrasto con gli artt . 3 ,
1976-179.txt48084808resa dei conti . d altra parte manca la possibilità che alla normativa de qua si riconosca la funzione dilimite( alla eguaglianza giuridica dei coniugi ) posto ” a garanzia dell unità familiare ” , giacché a costituire e
1976-179.txt49934993ciò , è dell avviso che gli artt . 131 e 139 del testo unico del 1958 siano costituzionalmente illegittimilimitatamenteall inciso ” i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito ” ( contenuto nel secondo comma dell
1976-179.txt57535753. n . 597 e i comma terzo del d.p.r . n . 600 , non sia andato oltre ilimitidella delega , disattendendo i principi e criteri direttivi all uopo determinati . con tali norme risulta , infatti ,
1976-179.txt63856385disparità di trattamento adeguatamente e razionalmente giustificata , da un lato , e non rinvenendosi in tale normativa un plausibilelimiteall eguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto a garanzia della unità familiare , dall altro , risuiterebbero violati gli
1976-179.txt69956995che in quello opposto . esiste , pertanto , l asserita disparità di trattamento . e tale disparità non èlimitataa qualche aspetto o profilo secondario della materia , né è di scarsa importanza , a fronte di tale trattamento
1976-179.txt72377237e razionalmente giustificata né , a proposito del rapporto tra coniugi , le norme che la caratterizzano si risolvono inlimitiposti all eguaglianza in funzione della garanzia dell unità familiare . si sostiene , riportandosi alle disposizioni ed ai principi
1976-186.txt230230oggettive alle quali le norme si riferiscono ; con l art . 41 , nella parte in cui enuncia ilimitiai quali sotto il profilo della utilità sociale , deve essere sottoposta l attività economica pubblica e privata ( commi
1976-186.txt790790di legittimità costituzionale sempre che essi riferendosi esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli stessi , in talelimitatoambito siano rilevanti . ma nella specie il regolamento di giurisdizione investe proprio il potere del giudice ad emettere provvedimenti
1976-198.txt198198all imposta proporzionale di registro , dovuta per le sentenze traslative di diritti , e la questione è stata esaminatalimitatamentealla registrazione di tali sentenze . ora , con le due ordinanze si prospetta il contrasto della stessa disciplina con
1976-198.txt493493pagato , avrebbe determinato una disparità di trattamento tra cittadini , facendo uso della propria discrezionalità al di là dellimitedella ragionevolezza . 3 . – anche se la distinta considerazione dei due momenti o profili della registrazione della sentenza
1976-198.txt12751275legge di registro . anche a tal riguardo le questioni prospettate con le ordinanze in epigrafe vanno considerate entro ilimitidella loro sostanziale portata e cioè in quanto sono relative alle norme di cui ai detti articoli , nelle parti
1976-209.txt534534il contrasto delle norme denunciate con gli artt . 41 e 43 della costituzione . la questione , valutata neilimitiin cui è rilevante e nei sensi in cui è proposta , non appare fondata . 4 . – la
1976-209.txt13421342della distribuzione e vendita dei tabacchi trova nella legge n . 724 del 1975 un notevole condizionamento ed una sostanzialelimitazione. è , infatti . ammessa l importazione nel territorio della repubblica di tabacchi lavorati di provenienza dai paesi delle
1976-209.txt15261526avrebbe dovuto modificarne il regime di monopolio anche con riferimento alla fase della distribuzione e della vendita , entro ilimitiin cui l applicazione delle norme comunitarie non fosse stata d ostacolo all adempimento in via di diritto e di
1976-209.txt17721772, la possibilità che permanga l impresa di distribuzione e vendita dei tabacchi , rimane assorbito e comunque giustificato ognilimite, in quanto temporaneo , alla iniziativa economica privata .
1976-215.txt11571157revisione potrebbe ritenersi concluso , se non occorresse ancora rilevare la infondatezza di altre asserzioni contenute nelle ordinanze circa ilimitiche la revisione dovrebbe incontrare e che non sarebbero stati nel caso rispettati . si osserva particolarmente nell ordinanza del
1976-220.txt165165dell art . 18 della legge di registro ( r.d . 30 dicembre 1923 n . 3269 ) : “limitatamenteall inciso che esclude la possibilità per il contribuente di contrastare con la prova testimoniale la presunzione stabilita in favore
1976-221.txt14781478occasione di affermare che gli artt . 23 e 41 della costituzione concernono campi diversi , poiché il concetto dilimitee il concetto di controllo dell iniziativa privata , per la loro stessa natura e finalità , non sono in
1976-221.txt22002200pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ” . le disposizioni legislative denunciate non attengono alimiti, programmi e controlli , che debbano essere imposti sulla base di una legge per finalità sociali , ma al
1976-225.txt7617611974 , n . 351 , nella parte in cui dispone la proroga fino alla data del 30 giugno 1975limitatamenteai contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitazione , in quanto : a ) non riconosce al locatore
1976-225.txt940940in danno dei proprietari di immobili ed in assenza di quegli interessi sociali e generali i quali soltanto possono giustificarelimitazionidel diritto di proprietà ( riferimento agli artt . 41 e 42 della costituzione citati nella ordinanza del 24 marzo
1976-225.txt4100410031 dicembre 1973 , senza alcuna discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche di qualsiasi tipo , e senza alcunalimitazionein base alle dimensioni dell impresa e al reddito dell imprenditore , a differenza di quanto in antecedenza previsto dall
1976-225.txt54985498precetto costituzionale , che vuole perseguita ed assicurata la preminente funzione sociale della proprietà , mediante un armonico congegno dilimiti, ai quali non può esser consentito di spingersi fino al segno di vanificarne il godimento .
1976-32.txt428428amnistia , ha già avuto occasione di sottolinearne il carattere eccezionale e la concomitante esigenza di contenere nei più ristrettilimitil esercizio della relativa potestà conferita dall art . 79 della costituzione ( sentenza n . 175 del 1971 )
1976-34.txt682682e questa premessa sarebbe già sufficiente a dimostrare la infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente per lalimitazionedel beneficio fiscale di cui al terzo comma del menzionato art . 3 , n . 2 , ai soli
1976-34.txt10741074quanto interessa in questa sede , di una esenzione fiscale , questa , da un lato deve contenersi entro ilimitipiù ristretti e , d altro canto , ricevere applicazione uniforme , alla stregua di criteri unitariamente omogenei , in
1976-34.txt14041404, in forza di particolari norme che queste disciplinano o di concrete determinazioni adottate dai loro organi deliberanti , dellelimitazionial modo d essere originario delle prime , con specifico riguardo alla differenziazione etnico-linguistica in esse esprimentesi ; come pure
1976-34.txt14641464di tale differenziazione . nei quali casi , peraltro , non mancherebbero alle associazioni dei gruppi minoritari contro siffatte indebitelimitazionii rimedi legali , esperibili davanti ai giudici comuni , ordinari ed amministrativi , non essendo dubitabile che anche norme
1977-153.txt666666dichiarato l illegittimità costituzionale degli artt . 3 e 4 , primo comma , ” nella parte in cui nonlimitanol applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri
1977-153.txt10881088( n . 402 / 1975 ) , e modena ( n . 117 / 1975 : quest ultima ,limitatamenteall art . 3 , secondo comma ) . si osserva nelle ordinanze , con motivazioni sostanzialmente conformi che i
1977-153.txt15841584delle foreste , anche per il rilievo fatto dalla commissione tecnica centrale che ” soltanto la legge può stabilire ilimitiminimi e massimi dei canoni ” . anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni , si deve
1977-153.txt32463246direttive da parte della commissione tecnica centrale , ciò che integrerebbe violazione della riserva di legge per l imposizione dilimitialla proprietà privata . ma anche sotto questo aspetto la questione è infondata , perché i criteri per l esercizio
1977-153.txt33353335legge 10 dicembre 1973 , n . 814 concernono operazioni di carattere prevalentemente tecnico , che non comportano imposizione dilimitialla proprietà , ed anzi tendono al fine di adeguare la misura dei canoni in denaro alle variazioni di valore
1977-153.txt39983998prevista dall art . 1 della stessa legge . e stato sostenuto nella discussione davanti a questa corte che illimitemassimo dei canoni nella misura dell ottanta per cento di quelli stabiliti per l annata agraria 1969-70 dovrebbe intendersi applicabile
1977-153.txt41244124apprezzabile intento d una ragionevole applicazione , non è consentita dal chiaro tenore letterale della norma , che fissa quellimiteinderogabile in termini generali per ” i canoni di affitto ai sensi della presente legge ” , senza alcun riferimento
1977-153.txt53855385denunziata violazione del principio della riserva di legge attraverso il deferimento alle commissioni tecniche provinciali del potere di stabilire ilimitiminimi e massimi della misura dei canoni di affitto rustico , nelle sentenze n . 40 e 80 del 1964
1977-153.txt64776477esercizio delle attività connesse , indipendentemente dall esistenza di clausola migliorataria , anzi comminando la nullità di ogni clausola convenzionalelimitatricedei poteri riconosciuti all affittuario per l esecuzione dei miglioramenti ” ( sentenza n . 53 del 1974 ) .
1977-153.txt65656565art . 41 cost . tutela l iniziativa economica di tutti gli operatori privati ; l art . 42 consentelimitialla proprietà privata proprio per assicurarne la funzione sociale ; l art . 44 pone in risalto il duplice fine
1977-153.txt74807480, perché la facoltà di eseguire miglioramenti è riconosciuta ai proprietari dall articolo 11 in termini generali , senza alcunalimitazioneall ipotesi di affitto non coltivatori , sicché la prima disparità di trattamento denunciata dalle ordinanze non sussiste . l
1977-153.txt79357935non siano il risultato dell ordinata e razionale coltivazione ; l art . 14 , invece , non pone alcunlimiteo requisito , salvo quello della capacità di esecuzione diretta , escludendo qualsiasi possibilità di divieto o di controllo ,
1977-153.txt85478547offerta dall art . 42 cost . al diritto di proprietà , in quanto l art . 12 fa discenderelimitazionitanto rilevanti ai poteri di godimento e di disposizione dei proprietari concedenti dalla esecuzione di miglioramenti a spese dell affittuario
1977-153.txt87148714, 986 , 1593 codice civile ) . la norma deve quindi essere dichiarata illegittima nella parte in cui nonlimitagli effetti giuridici ivi previsti a favore dell affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti , in relazione alle
1977-153.txt90279027e dell art . 15 , primo comma , che , quando il canone già corrisponda o sia prossimo allimitemassimo di legge fissato dall art . 3 , secondo comma , con le maggiorazioni per coefficienti aggiuntivi previste dallo
1977-163.txt30443044visita imposti dalla legge italiana in misura corrispondente al numero dei capi o al quantitativo dei prodotti , e nonlimitatisoltanto al rimborso delle spese effettive di controllo ; diritti che sono inoltre richiesti , per una parte delle voci
1977-163.txt41154115, nonché con i principi sanciti dagli articoli 9 , 12 , 13 e 95 del trattato di roma ,limitatamentealla parte in cui è prevista l applicazione dei diritti di visita sanitaria per le importazioni o esportazioni disciplinate da
1977-62.txt19881988di chi viva esclusivamente dei propri redditi professionali . invero , si verrebbe qui ad estendere la censura oltre ilimitidel rapporto pensionistico , con riferimento a situazioni di mero fatto , soggettive e variabili . parimenti non fondato si
1977-62.txt25472547parlamentari dai quali risulta essersi soltanto ritenuto , a sostegno , che il compimento degli anni settanta costituirebbe sostanzialmente illimitebiologico all esercizio della attività professionale lavorativa . le considerazioni e le conseguenze suesposte valgono ugualmente , stante l identità
1977-63.txt366366dell onere di produrre l istanza e della connessa sanzione solo nei confronti dei contribuenti , senza porre invece alcunlimiteo requisito per la ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte dagli uffici fiscali . qualche ordinanza ravvisa una disparità di trattamento
1978-03.txt347347tardivamente proposto dopo la scadenza del termine di legge , e perché il telegramma ministeriale non conterrebbe alcun provvedimento ,limitandosia fornire precisazioni circa l interpretazione delle richiamate norme di legge , cosicché il ricorso si convertirebbe in una impugnazione
1978-06.txt12481248legge 7 giugno 1974 , n . 220 , la corte di cassazione . in concreto , poiché e neilimitiin cui la legge penale finanziaria non contiene disposizioni specifiche derogatorie rispetto a quelle generali sul giudizio di comparazione delle
1978-06.txt14491449e comuni deve applicarsi il cumulo giuridico delle pene , mancando una disciplina derogatoria nella legge finanziaria . in questilimiti– i soli che interessano ai fini del giudizio a quo – la questione va dichiarata infondata .
1978-08.txt988988di trasmissione del diritto di usufrutto , della nuda proprietà , del diritto di superficie e di enfitousi di duratalimitatanel tempo , dovevano applicarsi per il calcolo ed eventuale ripartizione dell onere le norrne della legge del registro ,
1978-08.txt13971397iniziale dell immobile . ma il denunciato contrasto non sussiste : perché l aliquota del venticinque per cento costituisce illimitemassimo per lo scaglione di incremento fino al duecento per cento , e al tempo stesso il limite minimo per
1978-08.txt14151415costituisce il limite massimo per lo scaglione di incremento fino al duecento per cento , e al tempo stesso illimiteminimo per lo scaglione successivo , oltre il duecento per cento . si dimentica dal giudice a quo che quella
1978-08.txt14581458rappresenta il punto di distinzione tra due fasce di aliquote progressive , che i comuni sono autorizzati a stabilire neilimitidi legge . sarebbe invero assurdo pretendere che il limite massimo dell aliquota applicabile per il penultimo scaglione fosse indicato
1978-08.txt14681468progressive , che i comuni sono autorizzati a stabilire nei limiti di legge . sarebbe invero assurdo pretendere che illimitemassimo dell aliquota applicabile per il penultimo scaglione fosse indicato nella misura del 24,999 , anziché nella misura del venticinque
1979-101.txt885885tratti di un atto avente forza di legge , qual è il decreto legislativo . la disposizione testé citata silimitainfatti a prevedere il visto di esecutorietà che l intendente di finanza appone ai ruoli dell imposta . si deve
1979-126.txt40734073esposti nel seguito , se possono apparire idonee e congrue per correggere le disparità di trattamento nell ambito di unlimitatoperiodo , risultano inadeguate al fine voluto dal legislatore nel riferimento a più ampi periodi di tempo . invero ,
1979-126.txt57535753di imposta il cui gettito è attribuito ai comuni , e che la legge non soltanto ha fissato i precisilimitiminimi e massimi entro i quali debbono essere stabilite le aliquote percentuali , ma ha altresì indicato all art .
1979-126.txt58655865consentire una maggiore aderenza alla realtà delle situazioni locali , che possono giustificare l adozione di aliquote diverse , neilimitiinvalicabili stabiliti dalla legge . la commissione tributaria di gorizia ha in alcune ordinanze denunciato anche gli artt . 2,4,7
1979-148.txt590590sarebbe precluso di subordinare l esercizio della caccia ad imposizioni tributarie , come , del resto , ad ogni altralimitazione, diversa ed ulteriore rispetto a quelle previste o consentite dalla legislazione dello stato . b ) le disposizioni censurate
1979-148.txt63663623 e 119 cost . si deduce al riguardo che le regioni hanno autonomia finanziaria soltanto nelle forme e neilimitistabiliti dalle leggi della repubblica . qui , si soggiunge , la prestazione imposta al privato costituisce una tassa sulle
1979-148.txt949949117 cost . secondo questa statuizione costituzionale , la materia della caccia spetta alla regione , è vero , neilimitidei principi stabiliti dalle leggi della repubblica : ma nel nostro caso non vi è alcuno di questi principi che
1979-148.txt10231023nelle ordinanze di rimessione , che vi è una libertà di caccia , il cui esercizio rimane soggetto ai solilimiticonfigurati dalle leggi statali . semmai , nella legislazione statale è sancito il principio , secondo il quale l attività
1979-148.txt10471047statali . semmai , nella legislazione statale è sancito il principio , secondo il quale l attività venatoria subisce necessariamentelimitazioni, poste , come questa corte ha avvertito nella sentenza n . 59 del 1965 , a salvaguardia di altri
1979-148.txt11611161che dimostra che , anche in base alla vigente legislazione statale , l esercizio venatorio ben poteva essere assoggettato alimitazioni, ed ai controlli conseguenti . il regime anzidetto , sempre ai sensi del testo unico del 1939 , viene
1979-148.txt14781478l esercizio della caccia compatibilmente con la tutela dell agricoltura e del patrimonio faunistico , senza porre d altra partelimitiall attività venatoria , diversi da quelli che l autorità centrale provvede a rimuovere con il provvedimento autorizzativo di sua
1979-148.txt16461646dal decreto ministeriale 18 giugno 1969 . fin dove esso non lede alcun principio della legislazione statale , né altrolimitedella sua competenza , l organo legislativo della regione dispone della discrezionalità , propria dell autonomia che gli è conferita
1979-148.txt29152915ex art . 119 cost . , all autonomia finanziaria della regione , seppure , occorre avvertire , necessariamente neilimitidi una competenza , che deve concorrere con la competenza legislativa dello stato . ora , un imposizione patrimoniale della
1979-148.txt31533153; la legge regionale ne ha , dal canto suo , determinato l importo e la destinazione , sempre neilimitidella discrezionalità garantita alla regione . la riserva di legge risulta , così , soddisfatta mediante il concorso dell una
1979-27.txt504504circa l ammontare dell imposta e l esercizio della facoltà di rivalsa . 3 . – identificate nei loro precisilimitile questioni sottoposte al giudizio di questa corte , risulta palese la loro infondatezza , rilevabile anche dall interpretazione letterale
1979-27.txt578578, su sua delega , agli intendenti di finanza , la facoltà di stabilire il presupposto oggettivo dell imposta senzalimitarnela discrezionalità . il limite è indicato implicitamente , ma ben chiaramente , dalla norma , la quale determina l
1979-27.txt583583agli intendenti di finanza , la facoltà di stabilire il presupposto oggettivo dell imposta senza limitarne la discrezionalità . illimiteè indicato implicitamente , ma ben chiaramente , dalla norma , la quale determina l oggetto di questa facoltà di
1979-89.txt775775di usare i mezzi che ne realizzavano la diffusione . e ciò , in quanto dette norme , che silimitavanoa disciplinare il diritto , apparivano estrinsecazione di un potere del legislatore ordinario , del quale la corte , in
1979-89.txt11961196relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento ” . illimitedella discrezionalità nell osservanza dell obbligo di gestire il pubblico servizio è segnato dall interesse pubblico che nelle singole fattispecie
1979-89.txt14761476competente . 5 . – quanto poi al parametro dell art . 53 della costituzione , va considerato che ilimitidi applicabilità rispetto a tale articolo , che questa corte ha già avuto occasione di indicare ( cfr . sentenze
1979-89.txt1788178887 , l illegittimità costituzionale dell art . 15 del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 639 ,limitatamentealla parte in cui assoggettava ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata a cura diretta degli interessati senza
1980-05.txt13771377proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire anche se di esso sono stati tuttavia compressi elimitatiportata e contenuto , nel senso che l avente diritto può solo costruire entro limiti , anche temporali , stabiliti
1980-05.txt13921392sono stati tuttavia compressi e limitati portata e contenuto , nel senso che l avente diritto può solo costruire entrolimiti, anche temporali , stabiliti dagli strumenti urbanistici . sussistendo le condizioni richieste , solo il proprietario o il titolare
1980-05.txt14991499, avendo lo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall ordinamento per l esercizio del diritto , neilimitiin cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la sussistenza . va peraltro notato che la rilevanza , ai
1980-05.txt24252425riguardo la incensurabilità del criterio , di natura discrezionale , adottato dal legislatore ordinario , in quanto essa trova unlimitenel rispetto delle norme costituzionali dettate a garanzia dei diritti del cittadino . e nella specie sussiste la violazione dell
1980-119.txt907907. anzi , nel decreto-legge del 1973 , l avvio della riforma tributaria fornisce una giustificazione specifica alla soluzione chelimitail condono alle controversie e pendenze relative a tributi soppressi o comunque riformati . in definitiva , la difesa di
1980-132.txt8080uso di abitazione , stipulati da conduttori aventi un reddito complessivo annuo non superiore , al netto , a determinatilimiti( secondo le varie norme , succedutesi nel tempo , lire 4.000.000 o lire 5.500.000 o lire 8.000.000 ) ,
1980-132.txt13131313più o meno numerosi familiari . la corte ritiene che il legislatore , così operando , non abbia oltrepassato ilimitidi quella discrezionalità che indubbiamente gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni : pertanto la questione , prospettata
1980-132.txt18551855gli va riconosciuta , ha collegato il beneficio della proroga con la consistenza del reddito del conduttore entro un determinatolimite, ragguagliato ad un importo , che è stato progressivamente aumentato . a siffatti aumenti il legislatore si è determinato
1980-132.txt18801880importo , che è stato progressivamente aumentato . a siffatti aumenti il legislatore si è determinato , per adeguare illimitealla situazione economica e di mercato ; e in tale valutazione certamente ha confluito , fra l altro , anche
1980-132.txt19391939invece , come prospetta il giudice a quo , un automatico ” sistema di adeguamento ” , che renda illimitedel reddito ” in ogni momento aderente alla realtà economica dei conduttori destinatari della norma vincolistica ” , presuppone una
1980-141.txt474474ma inferiore agli otto milioni di lire , la corresponsione dei maggiori compensi doveva effettuarsi sempre mediante obbligazioni , malimitatamenteal cinquanta per cento sino al raggiungimento del limite di otto milioni . per i dipendenti con trattamento annuo complessivo
1980-141.txt483483corresponsione dei maggiori compensi doveva effettuarsi sempre mediante obbligazioni , ma limitatamente al cinquanta per cento sino al raggiungimento dellimitedi otto milioni . per i dipendenti con trattamento annuo complessivo inferiore ai sei milioni di lire il descritto modo
1980-141.txt518518milioni di lire il descritto modo di soluzione era da praticarsi dal momento in cui il trattamento complessivo superasse illimitedei sei milioni di lire e per la parte eccedente . non solo i lavoratori dipendenti , ma anche i
1980-141.txt11161116mediocredito . se il d.l . fosse stato in tutto convertito , della sostanza economico-finanziaria del meccanismo , costretto neilimitidi tempo : 30 settembre 1976 a 30 settembre 1978 , sarebbe stata assai piana la comprensione : lavoratori dipendenti
1980-141.txt36923692della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi elimitatamentea tali elementi ( art . 2 comma primo ) ; in terzo luogo che ” ai lavoratori occupati in
1980-141.txt41344134d.p.r . 6 giugno 1977 n . 384 , entrata in vigore il successivo 27 luglio , il quale ,limitatamenteall anno 1977 , indica i modi di utilizzazione delle somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti , soggiungendo che ,
1980-141.txt45064506il ” vuoto ” di destinazioni diverse dalla permanenza del numerario nei patrimoni dei datori di lavoro , consecutiva allalimitazionedel d.p.r . 384 / 1977 al 1977 , rappresenta – almeno allo stato attuale della legislazione ordinaria – il
1980-141.txt46514651ultima tappa della metamorfosi non può essere stimata irrilevante dalla corte , perché dal ” vuoto ” , provocato dallalimitazionetemporale dell art . 2 della legge di conversione del 1977 e del d.p.r . 384 / 1977 , sono
1980-141.txt51755175il rispetto del minimo vitale in conformità di ben consolidati orientamenti giurisprudenziali . né va dimenticato che – almeno neilimitidi concorrente vigenza delle due normative – i compensi elevati sono colpiti non solo dal prelievo definitivo , ma anche
1980-141.txt62576257affluite per soli undici mesi ( febbraio a dicembre ) del 1977 . a proposito dell art . 23 ,limitatamente– si ripete – ai mesi del 1978 ai quali è limitato il giudizio di merito , è da osservare
1980-141.txt62696269. a proposito dell art . 23 , limitatamente – si ripete – ai mesi del 1978 ai quali èlimitatoil giudizio di merito , è da osservare che il sacrificio dei lavoratori dà luogo ad una sorta di (
1980-141.txt65816581. – prima di tradurre nel dispositivo la sin qui svolta motivazione deve la corte sciogliere la riserva formulata sullimitaredella stessa , per annotare che la ordinanza introduttiva dell incidente iscritto al n . 102 reg . ord .
1980-42.txt19961996per lo meno di massima – sul piano della legittimità costituzionale . indiscutibilmente , può essere arduo stabilire – allimite– se singole specie di attività lavorative appartengano all area imprenditoriale oppure al lavoro autonomo strettamente inteso . così pure
1980-42.txt50655065nozione d impresa , rispetto ai criteri adottati nel codice civile . ma il legislatore potrà bene stabilire – neilimitidella ragionevolezza – ulteriori criteri , specificativi di quelli dettati dall articolo 51 . l illegittimità costituzionale dell art .
1980-54.txt111111far fronte ai danni derivanti dalle alluvioni e mareggiate dell autunno 1966 , colpiva nel decreto istitutivo , e “limitatamenteal periodo di imposta 1967 ” , una serie di tributi che non includeva l imposta sugli incrementi di valore
1980-54.txt199199incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria , anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria ,limitatamentealla quota del tributo dovuto per l anno 1967 ” . è ovvio che la disposizione si riferisse ai contributi
1980-54.txt273273del tributo dovuto per l anno 1967 ” doveva ritenersi equivalente , con portata soltanto specificativa , alla clausola “limitatamenteal periodo d imposta 1967 ” , senza dubbio applicabile a tutti gli altri tributi elencati . appare più plausibile
1980-54.txt489489tal fine all atto o fatto nel quale è ravvisabile il presupposto di ciascun tributo . d altra parte lalimitazionealla quota idealmente riferibile alla annualità 1967 anche nelle ipotesi di versamento diretto in tesoreria ( per l intero ammontare
1980-54.txt745745riferito alla maggior parte dei tributi elencati nel citato art . 80 ; e non già che la clausola “limitatamenteal periodo di imposta 1967 ” dovesse valere , in senso proprio , anche per l imposta sulle aree e
1980-54.txt15621562presupposto di legittima imposizione . solo se il presupposto è presente , la capacità contributiva potrà poi farsi valere comelimitee come parametro della misura dell imposizione . orbene , nella fattispecie dell art . 80 manca il collegamento con
1980-79.txt755755alle altre fondamentali formulate nella citata sentenza n . 32 del 1976 , vale a confermare il fondamento razionale deilimitidi applicazione previsti per questo provvedimento di amnistia .
1980-96.txt107107testo risultante dalla legge di conversione , non contrasti con l art . 3 cost . nella parte in cuilimitala definizione agevolata delle controversie per l applicazione delle imposte di registro ed ipotecarie , dei diritti catastali e delle
1980-96.txt565565così realizzata sia più conveniente di quella conseguibile in regime ordinario . l amministrazione , dal canto suo , develimitarsiad applicare gli schemi di definizione , analiticamente predisposti dal legislatore , con riduzioni e maggiorazioni forfettariamente previste per le
1981-119.txt201201la decorrenza della ritenuta al 1 aprile 1968 , la estendeva , sempre con le medesime percentuali e negli stessilimiti, a tutti i titolari di pensioni a carico dell assicurazione generale obbligatoria per la invalidità , la vecchiaia ed
1981-119.txt16341634istituto nazionale della previdenza sociale ” . ma , va subito aggiunto , l incongruenza è rimasta , sia purelimitatamenteal biennio che si considera , una volta che effettivamente la norma prodotta ha abolito il contributo di solidarietà solo
1981-151.txt327327che ” la materia delle eccezioni , delle agevolazioni . . . sarà regolata in base al criterio generale dilimitarenella maggiore possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell imposizione e osservando , inoltre ,
1981-151.txt15961596fiscale , dei rispettivi trattamenti pensionistici . ma il richiamo non è conferente . la prima delle due sentenze silimitaa dichiarare illegittima una norma del regolamento di procedura innanzi alla corte dei conti che per i ricorsi dell infermo
1981-151.txt18571857di un principio solidaristico , i colpiti nell integrità fisica a causa di eventi bellici , quella di determinare ilimitiquantitativi dell indennizzo , nonché le condizioni e le modalità per la sua attribuzione ” ( sent . n .
1981-176.txt24722472del trattato istitutivo della c.e.e . e della normazione da essa derivata , si atteggia nell ordinamento interno come unlimite, al quale la legge deve conformarsi . secondo costituzione , il diritto comunitario prevale sul diritto interno incompatibile ,
1981-176.txt34533453del mercato ” ; la disposizione che contemplava tale onere pecuniario è soppressa sempre in ragione , oltre che neilimiti, della sua incompatibilità con le prescrizioni comunitarie : e dunque dal momento , al quale tale incompatibilità va fatta
1981-187.txt8080dell art . 28 dello statuto , quale viene prospettata dalla difesa della regione , risulta riduttiva , in quantolimitataad un solo dato testuale – la locuzione ” commissario dello stato ” – e prescinde dalla proposizione relativa finale
1981-187.txt21822182legge anteriore , ed un legislatore regionale dotato di potestà esclusiva , godendo di ampia discrezionalità , sia pure neilimitidelle leggi costituzionali , può sempre disciplinare l ordinamento degli uffici e degli enti regionali , come appunto previsto dall
1981-49.txt11961196una ulteriore detrazione qualora abbia reddito proprio il coniuge del lavoratore dipendente , il cui reddito personale non superi illimiteannuo di lire 4 milioni . 3 . – altra censura comune a tutte le ordinanze di rinvio concerne la
1982-122.txt283283su un mutuo ipotecario , riducendo di conseguenza il debito fiscale , cosicché la materia del contendere veniva ad esserelimitataalla detrazione degli interessi passivi relativi ad un secondo mutuo ipotecario . le questioni di merito che la commissione doveva
1982-124.txt178178fanno riferimento . il pretore di bologna ritiene , da una parte , che l art . 119 si sialimitatoa garantire ai lavoratori interessati l intera retribuzione per i tre giorni normalmente destinati all esercizio delle funzioni elettorali ,
1982-124.txt5545541981 . la prima di tali decisioni avverte che il terzo comma dell art . 51 cost . , purlimitandosi” a stabilire il principio della conservazione del posto di lavoro ” quanto ai lavoratori interessati , non esclude a
1982-134.txt252252non gode di assistenza , come avviene per il sottoscritto ” . l ufficio delle imposte accertatore di merano avevalimitatola detraibilità a lire 360.000 . la norma sopraindicata che stabilisce questo limite di detraibilità è sospettata di incostituzionalità dalla
1982-134.txt265265ufficio delle imposte accertatore di merano aveva limitato la detraibilità a lire 360.000 . la norma sopraindicata che stabilisce questolimitedi detraibilità è sospettata di incostituzionalità dalla commissione tributaria di bolzano in relazione agli artt . 32 e 53 della
1982-134.txt380380assistiti , assicurando agli stessi l utilizzazione a proprie spese della struttura sanitaria ” : spese che dovrebbero – senzalimite– essere detraibili dal reddito imponibile perché ” l intento del legislatore costituzionale ( nell art . 53 cost .
1982-134.txt476476sopra riportata . restringere la tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senzalimitila detraibilità dal reddito disponibile di ogni erogazione di esso , e senza limiti quantitativi , in necessità primarie dell
1982-134.txt490490disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la detraibilità dal reddito disponibile di ogni erogazione di esso , e senzalimitiquantitativi , in necessità primarie dell esistenza : non , dunque , soltanto le spese mediche , ma anche ,
1982-134.txt770770allargando l ambito della detraibilità delle spese mediche dal reddito imponibile . si può , pertanto , concludere che illimitedi detraibilità indicato nell art . 136 , secondo comma , del t.u . n . 645 del 1958 modificato
1982-142.txt566566per la provvista dei mezzi necessari al funzionamento del servizio e , in via di eccezione , nella richiesta dilimitatie graduati contributi da parte degli utenti dei singoli servizi ) , ” la diagnosi e la cura degli eventi
1982-142.txt12651265che l art . 10 , lett . f , del d.p.r . n . 597 del 1973 , laddovelimitala deducibilità delle spese e compensi di cui trattasi al caso che sia indicato il domicilio o la residenza del
1982-143.txt269269, perché tale norma contrasterebbe : a ) con gli artt . 3 e 53 cost . , in quantolimitasenza alcuna giustificazione la deducibilità ai soli mutui ipotecari , e la esclude , invece , per i debiti derivanti
1982-143.txt317317da ipoteca ; b ) con l art . 3 cost . , in quanto pone senza giustificazione la dettalimitazionedi deducibilità per i soli redditi delle persone fisiche , mentre gli utili delle persone giuridiche e delle imprese sono
1982-143.txt10181018della stessa commissione tributaria , occorre invece accertare se sia costituzionalmente corretta la disposizione dell art . 5 , chelimitala deduzione agli interessi dipendenti unicamente da ” mutui garantiti da ipoteca ” con esclusione , perciò , di ogni
1982-143.txt11821182legislatore , appunto , ritenne che , con una normativa come quella del 1973 , la quale non poneva alcunalimitazionerispetto al tipo di negozio da cui conseguivano gli interessi né esigeva la sussistenza di una garanzia reale , l
1982-143.txt15161516possibili frodi fiscali . deve perciò concludersi che l esaminata questione non è fondata , non risultando costituzionalmente censurabili lelimitazionianzidette . 7 . – altresì infondata è la questione prospettata dalla commissione tributaria di roma , relativa al preteso
1982-143.txt17591759contro le evasioni di imposta . alla luce di tali argomentazioni non può affatto essere ritenuto arbitrario ovvero irrazionale illimitedi tre milioni stabilito dal legislatore – come è dato dedurre – sulla base dell attuale condizione economica media della
1982-143.txt18051805tale deduzione . il che tanto più è da ritenere in quanto il legislatore appare orientato nel senso che illimitestabilito non rimanga rigido ma venga opportunamente adattato all oscillazione monetaria , sicché esso è stato fissato nel 1977 nella
1982-143.txt18901890che il cit . art . 5 contrasterebbe con l art . 3 cost . , in quanto pone dettalimitazionesoltanto per i redditi delle persone fisiche , mentre , a suo dire , gli utili delle persone giuridiche e
1982-143.txt21102110contabilità separata : altrimenti la deduzione sarà regolata dal cit . art . 58 irpef e perciò sarà consentita neilimitidel rapporto tra l ammontare dei ricavi e proventi che concorrono per formare il reddito imponibile e l ammontare globale
1982-143.txt23552355opportuna ed efficace il gettito delle entrate e da predisporre le misure necessarie ad evitare frodi fiscali . l unicolimiteall intervento del legislatore ordinario non può essere che quello della vera e propria contraddizione o compromissione dell anzidetto principio
1982-143.txt24362436roma denunciano la illegittimità costituzionale dell art . 23 legge 13 aprile 1977 n . 114 , secondo cui lelimitazioniintrodotte dall art . 5 ( i giudici a quibus si riferiscono soltanto al limite di tre milioni , ma
1982-143.txt24512451114 , secondo cui le limitazioni introdotte dall art . 5 ( i giudici a quibus si riferiscono soltanto allimitedi tre milioni , ma l art . 23 comprende l intera previsione dell art . 5 e concerne quindi
1982-143.txt27342734capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati , ma ha posto qualelimitea tale possibilità la esigenza che la capacità stessa sia ancora sussistente , e quindi permanga , nel momento dell
1982-151.txt471471è fondata . ciò che viene anzitutto in discussione è la legittimità della determinazione ad opera del legislatore di unlimitedireddito – nel caso specifico , della persona nei cui confronti il contribuente è tenuto agli alimenti – per l
1982-151.txt507507agli alimenti – per l applicazione di una determinata normativa . ora , è evidente che la fissazione di unlimitequantitativo , ai fini considerati , qualifica , di per sé , in modo diverso la situazione di coloro i
1982-151.txt532532considerati , qualifica , di per sé , in modo diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nellimitestesso , rispetto a quella di coloro i cui redditi , viceversa , quel limite superano , non rileva di
1982-151.txt547547i cui redditi rientrano nel limite stesso , rispetto a quella di coloro i cui redditi , viceversa , quellimitesuperano , non rileva di quanto . ne consegue che un problema di uguaglianza di trattamento tra fattispecie quali quelle
1982-151.txt823823art . 6 della legge n . 114 del 1977 , stabilisce appunto i criteri , tra i quali illimitedi reddito di lire novecentosessantamila , posti dal legislatore perché una delle persone indicate dall art . 433 del codice
1982-185.txt276276distinti per l oggetto ( responsabilità contabile e responsabilità amministrativa in senso stretto ) , e altresì , entro certilimiti, per i soggetti ( agenti contabili ed impiegati amministrativi ) , hanno tuttavia entrambi lo scopo di tutelare il
1982-186.txt722722n . 201 / 1970 ) . a maggiore ragione non può parlarsi di disparità di trattamento rispetto al casolimitedella assoluta mancanza di dichiarazione ( art . 41 d.p.r . n . 600 del 1973 ) , nel quale
1982-186.txt918918, la corte non vede in qual modo possa ritenersi conculcato il diritto alla difesa nella sede giurisdizionale , nessunalimitazionein proposito essendo contenuta nelle norme denunciate : l art . 74 , invero , non attiene all aspetto processuale
1982-245.txt1221221973 , n . 597 e ne aveva riconosciuta la fondatezza con la sentenza n . 142 del 1982 ,limitatamenteall inciso ” nel territorio dello stato ” . le modifiche che , in forza della legge 13 aprile 1977
1982-245.txt295295cui era pervenuta con la citata sentenza n . 142 del 1982 , per le ragioni ivi contenute , elimitatamenteall inciso ” nel territorio dello stato ” . 3 . – poiché peraltro il successivo evolversi legislativo ha portato
1982-245.txt429429legge 11 marzo 1953 , n . 87 , deve conseguenzialmente dichiarare l incostituzionalità di tale ulteriore norma , semprelimitatamenteall inciso ” nel territorio dello stato ” .
1982-257.txt305305l imposizione affidata alla discrezionalità dell organo esecutivo ; che il potere impositivo così configurato non incontra poi alcuna idonealimitazione, per il solo fatto che il legislatore ha stabilito la misura massima del sovracanone ed individuato gli enti beneficiari
1982-257.txt461461altresì il principio costituzionale di eguaglianza , in quanto , non avendo il legislatore adeguatamente definito presupposti , criteri elimitidell imposizione , sussiste il pericolo che situazioni analoghe possano risultare assoggettate ad un ingiustificata disparità di trattamento . 2
1982-257.txt597597a quo , non basta a concretare la prospettata ipotesi di illegittimità costituzionale : né implica ancora che difetti alcunlimiteo criterio , al quale l organo esecutivo debba , per stabilire il sovracanone , secondo legge adeguarsi . infatti
1982-257.txt12671267in base alla previsione di legge , e dunque secondo il criterio impositivo che ha riguardo – sempre entro ilimitidella prestazione massima consentita – sia a quanto è esigibile dal soggetto passivo in rapporto alla sua posizione di concessionario
1982-26.txt270270della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi elimitatamentea tali elementi . la legge di conversione n . 91 del 1977 con l art . 2 ha delegato
1982-26.txt546546. 384 , l unico emesso in materia , essendo la delega disposta con la legge di conversione , espressamentelimitata, come si è visto , al solo anno 1977 , le somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti per il
1982-26.txt903903degli elettori , comporterebbe una interpretazione di carattere analogico , ovviamente inammissibile nella specie per la sua evidente esorbitanza dailimitiinterpretativi posti da questa corte con la citata sentenza n . 16 / 78 . 3 . – non è
1982-51.txt245245acquirenti di taluni diritti reali che pur abbiano trascritto il proprio titolo in tempo posteriore alla iscrizione ipotecaria ) :limitazioneche ha , nel campo dei mobili , il suo omologo nell attribuzione della qualità di terzo proprietario e ,
1982-57.txt8888ottobre 1972 n . 636 ) , in riferimento all art . 76 della cost . , per eccesso dailimitiposti dalla legge delega 9 ottobre 1971 n . 825 sulla riforma tributaria . precisamente , si deduce che ,
1982-57.txt395395commissione tributaria centrale della cognizione anche delle ” questioni di fatto ” , operata dalla legge delegata , trascenderebbe ilimitidella delega . tale corrispondenza non può però ritenersi sussistente . la formula usata dalla legge delega è tradizionalmente propria
1982-57.txt712712letterale , ad un giudizio che verta esclusivamente su questioni di diritto , ma comprende – nel senso e neilimitipredetti – anche quello relativo alla realtà materiale . conseguentemente la formula , usata dall art . 10 n .
1982-57.txt135513553 e 24 cost . ) , che una parte fosse arbitra , ricorrendo alla commissione tributaria centrale , dilimitarela difesa del proprio contraddittore impedendo il riesame sulle questioni di fatto . l inaccettabile conseguenza ora rilevata esclude la
1982-63.txt655655n . 602 , il cui art . 39 , 1 comma , prevede la possibilità di sospensione sia purelimitatanel tempo ( cioè sino alla decisione della commissione di primo grado ) ; il relativo potere è però attribuito
1982-63.txt25062506. il giudice a quo non precisa in realtà le specifiche ragioni che starebbero a base della denunciata violazione ,limitandosiad una mera indicazione del precetto costituzionale suddetto . comunque , sembra indubbio che il riferimento non è pertinente .
1982-88.txt261261di prove legali ; e quello che ammette rispetto al giudizio penale vincoli di pregiudizialità solo in rapporto a casilimitatidi decisioni di altri giudici ” . 2 . – la questione è fondata . occorre preliminarmente osservare che ,
1982-89.txt39393939prospettata per le diverse conseguenze che la norma denunciata avrebbe prodotto al ” piccolo evasore meno abbiente ” per lalimitatapossibilità di difesa rispetto al grosso evasore che può ricorrere all opera di specialisti , mentre il giudice di genova
1982-96.txt32673267riferimento all art . 10 , primo comma , cost . . i precetti che si assumono violati erigono alimitedella legge ordinaria il rispetto dei trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali , qual è la cee , e della produzione
1982-96.txt35213521prodotto importato . si assume dal giudice a quo che il legislatore si sia proposto di perequare , sempre neilimiticonsentiti dal gatt , la tassazione del cotone italiano rispetto a quella del prodotto straniero : ma abbia , nel
1983-103.txt7070. 12 , i debiti esistenti alla data di apertura della successione costituiscono passività deducibili ” alle condizioni e neilimitidi cui ai successivi articoli ” . l art . 13 , poi , precisa che si considerano esistenti alla
1983-103.txt12571257giorni prima dell apertura della successione e rendendo solo eventuale la produzione degli assegni ) ; dall altro , halimitatol applicabilità di tali disposizioni ai soli assegni emessi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente
1983-103.txt14291429tale data , in caso contrario ) , con la nuova normativa l idoneità probatoria di tali scritture contabili èlimitataagli addebitamenti ed accreditamenti degli ultimi dodici mesi , sicché un eventuale saldo passivo preesistente non è provabile allo stesso
1983-108.txt8282sul reddito delle persone fisiche ” ) , in base alla quale sono deducibili dal reddito di impresa , neilimitidel due per cento della somma imponibile , le erogazioni liberali fatte dalle imprese a favore di università e di
1983-108.txt124124di istruzione universitaria . il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale norma , in quanto essa ,limitataai soli redditi di impresa , porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento , nell ambito dell irpef ,
1983-210.txt17941794art . 44 , così non esiste a causa dell art . 42 , terzo comma , il quale silimitaa stabilire a quali uffici ( appunto gli uffici finanziari ) andavano presentati i ricorsi diretti alle commissioni non ancora
1983-239.txt766766” , determinati in relazione al numero degli anni , e ” con le aliquote stabilite dai comuni ” entrolimitirigorosamente fissati dallo stesso legislatore delegato ( art . 15 ) . giova infine aggiungere , dando così una certa
1983-239.txt17401740di diversi comuni , dato che questi devono pur sempre , nel deliberare la misura delle aliquote , attenersi ailimitifissati dalla legge . 4 . – le ordinanze in epigrafe denunciano gli artt . 1 ( padova : r.o
1983-239.txt24352435l attuale meccanismo ” – prosegue lo stesso giudice a quo – si sarebbe giunti ormai ad un ipotesi veramentelimite, ” di fronte alla quale la pur amplissima discrezionalità del legislatore deve trovare un freno costituzionale ” ; l
1983-247.txt696696o amministrativi ) fosse incompatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa . nel medesimo senso ed entro analoghilimiti, la sentenza n . 99 del 1973 ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo l art . 27 cod . proc
1983-310.txt854854della riserva di legge di cui all art . 23 della costituzione , avrebbe omesso di stabilire adeguati criteri elimitiai poteri del legislatore delegato ; e che , conseguentemente , le disposizioni del citato art . 47 dovrebbero ,
1983-76.txt30813081corte , con la sentenza n . 179 del 1976 , la illegittimità costituzionale del sistema del cumulo , neilimitiinnanzi richiamati , il legislatore , in aderenza ai principi ivi affermati , ha disposto , con la citata legge
1983-84.txt856856i normali e ampi poteri di indagine e di apprezzamento . quando ciò accade , la pronuncia varrà indubbiamente neilimitioggettivi e soggettivi del caso deciso , ai soli fini della determinazione del canone . dai superiori rilievi discende ,
1984-104.txt282282autorità dell addizionale in tempi anteriori al 31 dicembre 1973 non hanno trovato eco nei momenti statuitivi delle ordinanze .limitatoin tal guisa il trema decidendum nulla si oppone a riunire i 18 incidenti ai fini di unitaria decisione .
1984-133.txt727727in alcune ordinanze di rimessione , è sottolineato l aspetto passivo di eccesso di onerosità contributiva , tenuto conto dellalimitatezzadei vantaggi e della consistenza degli inconvenienti , che il sistema offre e , rispettivamente , arreca ai professionisti considerati
1984-133.txt37833783obbligatoria e nelle gestioni speciali inps . mentre il riscatto ai fini del trattamento pensionistico statale è previsto per lalimitataipotesi dei periodi di iscrizione ad albi professionali , che siano richiesti per l ammissione al servizio , ex art
1984-133.txt52815281sopra indicati , non essendo sorretto da ragioni valide sul piano della legittimità costituzionale , si risolva in una ingiustificatalimitazionedella libertà economica , con violazione dell art . 41 ( ordinanze del pretore di napoli e ordinanza del pretore
1984-139.txt15671567controllo del giudice delle leggi per accertare che la normazione ordinaria si sia effettivamente conformata al precetto costituzionale , unlimitepur tuttavia sussiste , non essendo consentito alla corte procedere a scelte economico-sociali e politiche e sostituire in tal modo
1984-139.txt22552255, e anch esso costante , aggravamento dei costi di produzione . il che potrebbe sensibilmente ridurre e , allimite, perfino annullare la remunerazione del lavoro dell affittuario e della sua famiglia , alla quale , invece , il
1984-139.txt31843184stessa . in proposito è sufficiente ricordare che , secondo costante giurisprudenza , il diritto di difesa non può considerarsilimitatodal potere attribuito alla pubblica amministrazione – così come generalmente avviene in materia tecnica – di emettere atti amministrativi relativi
1984-139.txt32523252. illegittime debbono ritenersi soltanto le norme , di incidenza processuale , che stabiliscano preclusioni , decadenze o altre ingiustificatelimitazionialla impugnazione degli atti amministrativi in sede giurisdizionale : il che non ricorre certo nella specie , in cui la
1984-139.txt35933593previsti dal secondo comma dell art . 9 ( e notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973 , che lalimitavaa 42 volte ) deve escludersi che il potere discrezionale spettante al legislatore sia stato esercitato al di là dei
1984-139.txt36143614a 42 volte ) deve escludersi che il potere discrezionale spettante al legislatore sia stato esercitato al di là deilimitidi ragionevolezza . 11 . – la corte di appello di cagliari e i tribunali di mantova , ancona e
1984-139.txt40234023in altri esempi , che risulterebbero altrettanto macroscopici , osserva questa corte che ciò evidenzia l intrinseca irrazionalità della disposizionelimitatamentealla previsione della ricordata riduzione . eliminata la quale , la parte principale della disposizione conserva la sua validità :
1984-139.txt42034203disparità di trattamento , in quanto dispone la non produttività di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio ,limitatamenteal periodo di diciotto mesi , concesso all affittuario dal comma precedente per effettuare il pagamento . la questione non
1984-139.txt48994899, secondo i principi generali , può pretendere quanto ancora gli è dovuto , non è consentito al legislatore ordinariolimitarela portata dell art . 136 cost . , sia pure ricorrendo , come nella specie , all espediente di
1984-154.txt355355le ordinanze in esame non precisano in qual parte l art . 102 della costituzione sarebbe violato , ma silimitanoa denunciare – in termini affatto generici – la circostanza che l idoneità dei componenti delle commissioni tributarie sia stata
1984-178.txt7575dell imposta medesima : al primo comma dispone , nei confronti delle persone fisiche , la deduzione – entro determinatilimiti– dai redditi medesimi di una quota pari al cinquanta per cento del loro ammontare , ragguagliata ad anno .
1984-178.txt718718cassazione , la quale , con giurisprudenza ormai consolidata , ha ritenuto che la riduzione a metà , entro certilimiti, dell imponibile ilor , sancita dal primo comma del citato art . 7 , concreta un oggettivo riconoscimento della
1984-217.txt459459. 14 tratta della competenza territoriale delle commissioni tributarie ma non pone alcuna norma vincolante per il legislatore delegato ,limitandosiad affermare che nel decreto delegato occorre procedere alla revisione , fra l altro , delle competenze territoriali delle commissioni
1984-217.txt5455452 , a sua volta , prescrive la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici ma silimitaa stabilire che la revisione si ispiri a criteri di funzionalità e di riduzione dei servizi . in queste condizioni
1984-226.txt23282328della condizione sospensiva , non importa per se stessa violazione dell art . 24 cost . . a parte lalimitatezzadella tutela preventiva che in tema di condizione pendente è data allo stesso creditore ( art . 1356 c.c .
1984-238.txt10901090si lamenta che l art . 19 , secondo comma della legge 2 dicembre 1975 , n . 576 ,limitandola sospensione per un anno dei termini di prescrizione e di decadenza solo a quelli ” in corso ” alla
1984-238.txt15431543la speciale considerazione dei termini ” in corso ” aveva , invero , come si è detto , una funzionelimitativa, rispondente a razionali motivi e tale quindi da escludere la violazione del principio di eguaglianza che , per costante
1984-238.txt17661766essere condivisa . invero è nell ordine normale delle cose il fatto che ad una serie di previsioni eccezionali ,limitatenel tempo , come quelle costituite appunto dai successivi provvedimenti di proroga dei termini in esame si sostituisca , poi
1984-238.txt22712271. il richiamare in vigore in tali circostanze termini scaduti non lede in alcun modo la garanzia costituzionale invocata ,limitandosia rendere possibili , per ovii motivi di razionalità , attività altrimenti precluse . in relazione all eventuale azione dell
1984-238.txt23112311dell amministrazione gli interessati potevano d altra parte liberamente esercitare , a loro volta , il diritto di difesa senzalimitazionealcuna . 7 . – altra questione è stata sollevata circa la pretesa illegittimità dell art . 1 del d.l
1984-239.txt10631063. 122 del 1976 e n . 27 del 1978 ) il giudizio incidentale di legittimità costituzionale va contenuto neilimitifissati dall ordinanza di rimessione , e non può venir esteso ad altre questioni proposte dalle parti . 4 .
1984-239.txt18321832regola i comuni , non essendosi creduto di adottare il sistema austriaco , vigente nelle nuove province , che ,limitandosialle norme fondamentali , lascia largo campo all autonomia delle comunità , cui impone di farsi uno statuto ” .
1984-277.txt14851485) dell art . 47 . le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente illimitedi lire dodicimila al giorno , elevato a lire quindicimila per le trasferte all estero . gli assegni di sede
1984-277.txt23062306corte , che a tanto è legittimata sol per aver giudicato inconsistente la violazione dell art . 53 , silimitaad osservare che la verifica della sussistenza , in concreto , della idoneità dell assoggettamento dell indennità a prelievo fiscale
1984-292.txt11981198votazione finale ” ; c ) l accertamento se la formulazione del testo coordinato ” si è mantenuta ( neilimitinei quali il coordinamento è stato autorizzato ) , in modo che esso esprima l effettiva volontà della camera e
1984-292.txt16151615di coordinamento delle leggi . in ordine al dilemma , infatti , se il vizio dell iter procedimentale produca effettilimitatialla sola disposizione – o parte – viziata ovvero travolga l intero atto , essa ha statuito che : e
1984-292.txt50035003relazione al principio della salvezza dei valori giuridici , se la pronuncia caducatoria debba travolgere l intera disposizione ovvero possalimitarsia colpire soltanto la parte viziata . risulterebbe noncurante del suddetto principio e non argomentata la scelta che venisse fatta
1984-292.txt52645264applicazione , pertanto , del ricordato principio della conservazione dei valori giuridici , la dichiarazione di illegittimità costituzionale può esserelimitataal solo inserto ( ” e successive modificazioni ” ) , facendo così salva , dopo l eliminazione della parte
1984-292.txt58375837materia di finanza locale ” , di ” provvedimenti urgenti per le finanze locali ” – , in realtà silimitanoper lo più a prescrivere aumenti di tariffe , richiamando peraltro pur sempre indeterminate ” successive modificazioni ed integrazioni “
1984-39.txt13201320tanto più necessaria in quanto il primo esercizio , a causa del momento in cui andava in vigore , restavalimitatoal periodo 26 maggio – 31 dicembre 1964 . tale circostanza , però , non diminuisce il valore significativo della
1984-39.txt13531353però , non diminuisce il valore significativo della disposizione , giacché per calcolare le somme spettanti , ritagliandole nel piùlimitatoperiodo del primo esercizio , le parti hanno dovuto necessariamente tener conto di quanto lo stato aveva incassato nel territorio
1984-39.txt15901590asserito valore di riferimento nazionale proprio dall ige all importazione ) . né quell intesa può essere assunta con effettilimitatialla determinazione del primo periodo di esercizio , come si potrebbe essere tentati di arguire dalla qualifica di ” transitoria
1985-104.txt717717sentenza di questa corte n . 200 del 1972 ) . la discrezionalità legislativa , invero , trova sempre unlimitenella ragionevolezza delle statuizioni che comportano disparità di trattamento tra i soggetti .
1985-109.txt11291129togliere ogni rilevanza al versamento spontaneo successivo ” non era consentita al legislatore delegato ” senza una sostanziale violazione deilimitiposti dagli artt . 76 e 77 della costituzione alla funzione legislativa dell esecutivo ” . e vi sarebbe ulteriore
1985-109.txt14071407sottoposta all esame della commissione rimettente , non aveva alcuna rilevanza imputare alla normativa denunciata la impossibilità di evitare olimitarele sanzioni mediante il pagamento volontario della imposta prima della contestazione dell infrazione , poiché tale contestazione – relativa ,
1985-113.txt11861186l onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti , ovvero ponesse particolarilimitazioniin merito alla prova da fornire , come l esclusione di qualsiasi prova non documentale . ” una volta stabilita
1985-139.txt799799. 13 del 1978 , è logicamente pregiudiziale rispetto , sia a quella sollevata dal pretore di riva del gardalimitatamentead uno solo degli articoli della stessa legge , sia all eccezione di cessazione della materia del contendere , proposta
1985-139.txt896896comma – , e che al contrario , l eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere , in quantolimitataad un solo articolo , non farebbe venir meno la questione di legittimità dell intera legge . 6 . –
1985-156.txt6666del d.p.r . 3 novembre 1981 , n . 739 , nella parte in cui fissa a settantacinque anni illimitedi età per far parte delle commissioni tributarie ; per il dubbio che tale norma – abrogando l art .
1985-156.txt10710745 , secondo comma , del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 , che aveva fissato talelimitea settantotto anni – ecceda dalla delega concessa al governo dalla legge 9 ottobre 1971 , n . 825 (
1985-156.txt442442emanazione di norme contrastanti ( prima questione ) o è stato lo stesso parlamento a conferire una delega eccedente ilimitifissati dall art . 76 della costituzione ( seconda questione ) . 3 . – entrambe le questioni sono infondate
1985-156.txt676676delega ad emanare più disposizioni nella stessa materia a distanza di tempo , abbia ecceduto con la norma impugnata ilimitidi tale delega . questa , infatti , disponeva all art . 17 , secondo comma , che il legislatore
1985-156.txt760760art . 27 non sarebbe una norma correttiva o integrativa , ma sostanzialmente modificativa , tale quindi da travalicare ilimitidella delega fissati dal parlamento . senonché tale valutazione sulla natura della norma delegata non può essere seguita . nel
1985-156.txt816816secondo comma , del d.p.r . n . 636 del 1972 che ” nella prima applicazione del decreto ” illimitedi età per i componenti delle commissioni tributarie , stabilito nel terzo comma dell art . 10 , veniva elevato
1985-156.txt850850dell art . 10 , veniva elevato di tre anni . ed il terzo comma dell articolo citato fissava talelimitea settantacinque anni . la regola , quindi , per la cessazione dall ufficio era – nella normativa delegata –
1985-156.txt898898. solo in via transitoria ed eccezionale , cioè per la prima fase di applicazione della nuova normativa , talelimiteveniva portato al settantottesimo anno di età , allo scopo evidente di assicurare una continuità di esperienza giurisprudenziale nella fase
1985-156.txt16151615dei principi dell intangibilità del giudice naturale precostituito per legge e dell indipendenza dei magistrati speciali . fissando infatti illimited età a settantacinque , anziché a settantotto anni – sostiene il giudice a quo – si verrebbe a determinare
1985-156.txt16681668tributaria centrale . la censura non merita accoglimento in quanto – a parte la considerazione che l imposizione del nuovolimited età riguarda i membri di tutte le commissioni tributarie e non soltanto di quella centrale – la norma impugnata
1985-156.txt17501750altro alla regola generale prevista nello stesso provvedimento delegato che aveva introdotto in via transitoria ed eccezionale l elevazione dellimitea settantotto anni . i parametri costituzionali invocati non garantiscono infatti la permanenza delle persone fisiche in un determinato organo
1985-159.txt630630di pubblico interesse . 2 . 2 – altre censure non contestano radicalmente la costituzionalità dell imposizione , ma silimitanoa denunziare come incompatibili coi principi dell eguaglianza e della capacità contributiva singoli aspetti o disposti della normativa dedotta in
1985-159.txt35123512del reddito delle abitazioni non di lusso , riguardo alle quali l art . 20 , sesto comma , silimitaa disporre la deduzione , per ogni singolo cespite , di l . 190 . 000 . sostanzialmente nella stessa
1985-159.txt36663666, mediante un addizionale straordinaria sull ilor . ma così si spinge l indagine sulla razionalità del tributo oltre ilimiticonsentiti al giudice costituzionale . spetta infatti alla corte censurare l esercizio della discrezionalità garantita al legislatore fiscale solo quando
1985-159.txt42484248del gettito non vale , comunque , a dimostrare che il legislatore fosse secondo costituzione vincolato a dilatare oltre ilimitiprevisti la cerchia dei soggetti passivi del tributo . d altra parte , anche a ricostruire lo scopo della sovraimposta
1985-219.txt21182118trattato di roma : la quale ultima , in conformità ed adempimento di tale precetto costituzionale , ha autorizzato lalimitazionedei poteri sovrani dello stato e il relativo trasferimento ad un ente del tipo sovrannazionale , come esigeva l ingresso
1985-229.txt14811481dell imposta . né l azione di rivalsa è vanificata , come sostiene il giudice a quo , dalle condizionilimitativedello sgravio , perché esse attengono alla fase di accertamento dell imposta , cioè di iscrizione nel ruolo e di
1985-229.txt15181518nel ruolo e di gestione amministrativa di questo , e non si riflettono sull azione di regresso se non neilimitidi imputabilità del mancato ottenimento dello sgravio ai rispettivi comportamenti dei soggetti suindicati . le questioni sollevate con l ordinanza
1985-233.txt195195esercitato nei locali stessi ” ovvero ” a prodotti fabbricati dagli esercenti . . . ” : sia pure neilimiticontestualmente fissati dal secondo comma , ai sensi del quale si sono eccettuati i mezzi che ” superino la superficie
1985-284.txt178178disciplina in materia alla sentenza n . 179 / 1976 della corte costituzionale , finiscono nella sostanza per far riviverelimitatamenteall imposta complementare , proprio quegli artt . 131 e 139 del t . u . 29 gennaio 1958 ,
1985-284.txt12491249esecuzione , ma ancora pendente per un accertamento in rettifica o d ufficio non definitivo ( seconda ipotesi ) .limitatamentea queste due ipotesi – come si legge negli stessi lavori preparatori – il legislatore ha scelto in via transitoria
1985-284.txt13811381del 1973 e con la legge n . 576 del 1975 ; sempreché ben inteso tali misure non travalichino ilimitidella ragionevolezza . e del tutto ragionevole si rivela il criterio adottato di lasciare agli obbligati , nelle due particolari
1985-284.txt21002100. 29 gennaio 1958 , n . 645 ( testo unico sulle imposte dirette ) , nella parte in cuilimitala detraibilità degli oneri da rediti di lavoro subordinato al 20 % dei redditi stessi , con un massimo di
1985-284.txt23082308due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito . e ragionevolmente il legislatore halimitatotali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese , non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o
1985-313.txt11301130che detti atti potrebbero essere meramente eventuali e non sempre ipotizzabili . la tutela del contribuente risulterebbe certamente aggravata elimitata. del resto , l interpretazione compiuta trova conforto nella relazione ministeriale allo stesso d.p.r . n . 739 /
1985-58.txt141141quanto le norme denunciate incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei singoli appartenenti alla cassa e , conseguentemente , esorbitano dailimitidella legge di delega 9 ottobre 1971 , n . 825 ( delega legislativa al governo della repubblica per la
1985-67.txt553553sensi dell art . 23 , comma secondo , l . 11 marzo 1953 , n . 87 , èlimitatoall adeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione in riferimento al thema decidendum come individuato dal giudice a quo (
1985-67.txt10311031a delega conferita dall art . 63 della legge 5 gennaio 1956 , n . 1 , abbia violato ilimitifissati con la delega stessa , che autorizzava il governo ad apportare alle norme vigenti , nella compilazione di testi
1985-67.txt11351135ai fini dell accertamento dei redditi . secondo il giudice a quo , la norma impugnata avrebbe innovato oltre ilimiticosì stabiliti rispetto all art . 24 , u.c . , r.d . 17 ottobre 1922 , n . 1401
1985-67.txt12411241t . u . n . 1401 del 1922 alle ” imposte iscritte a ruolo ” non ha il significatolimitativovoluto dall ordinanza , ma importa soltanto che la disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione o riscossione del
1985-67.txt13471347dei due criteri sopra riprodotti ) . cosicché deve ritenersi che la norma denunciata non innova , se non neilimiticonsentiti dalla delega , rispetto al diritto previgente . 5 . – secondo le ordinanze di rimessione , la solidarietà
1985-67.txt15751575considerato è notevolmente attenuata . invero , indipendentemente dall opinione di una parte della dottrina nel senso di una relativalimitatezzadella parziarietà dell obbligazione del coerede per il debito del de cuius secondo la normativa comune dettata dal codice civile
1985-68.txt369369, ripartendo il debito in proporzione ” al valore ” delle rispettive quote ereditarie , mostra di ritenere contenuta neilimitidella quota ereditaria ) , né se essa sia riferita a una responsabilità per debito altrui ( quello degli altri
1985-68.txt15551555aspetto specificamente considerato , è la previsione del contenimento del debito d imposta , per il coerede , entro ilimitidel valore dei beni corrispondenti alla quota ereditaria , sol che egli accetti col beneficio d inventario ( art .
1985-85.txt632632. 76 e 266 del 1983 ) . infatti , dovendo il legislatore adattare in via transitoria , e quindilimitatamenteai redditi per gli anni 1974 e precedenti , la preesistente normativa al nuovo sistema di tassazione separata del reddito
1985-85.txt773773, quindi , il criterio generale di imputare ai genitori i redditi dei figli minori , il legislatore si èlimitatoad attribuirli per metà a ciascuno di essi , purché titolare di reddito proprio . né infirmava la razionalità della
1985-86.txt16291629esercizio del culto ” medesimo . né regge , infine , l assunto che la norma impugnata realizzi una specialelimitazionelegislativa od uno speciale gravame fiscale , atti a discriminare le confessioni religiose acattoliche , in contrasto con l art
1986-111.txt269269. né la discrezionalità del legislatore delegato nella scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare è senzalimiti, posto che il delegante l ha espressamente subordinata alla necessità di commisurare e graduare queste ultime alla entità delle
1986-111.txt350350. ed è appena il caso di osservare che la corte intende riferirsi alle sanzioni amministrative , essendo esclusa dailimitidi rilevanza della questione proposta ogni considerazione concernente le sanzioni penali . così come , peraltro , appare evidente che
1986-116.txt447447con tutte le conseguenze a ciò inerenti . 4 . – per una corretta disamina della questione qui considerata –limitatacome si è espresso alla estinzione della pena pecuniaria e fuori , pertanto , dalla portata della legge n .
1986-128.txt151151, tuttavia , non prende in considerazione le non poche censure riguardanti le pene detentive , perché manifestamente eccedenti ilimitidi rilevanza propri della questione proposta : gli articoli dei decreti delegati , infatti che , per il detto rapporto
1986-128.txt384384da sanzionare e in quella delle sanzioni da adottare il legislatore delegante non abbia indicato criteri e non abbia postolimitial governo . quelle scelte , infatti , restano subordinate ad un preciso criterio indicato nella delega : quello ,
1986-155.txt171171corte , il detto art . 36 dev essere interpretato nel senso che la regione è tenuta ad osservare ilimitidei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello stato ( sent . n . 2 /
1986-155.txt350350riferiva , fra l altro , alla tassazione in misura fissa , la declaratoria d illegittimità veniva richiesta ed ottenutalimitatamente– come si è appena rilevato – alla legge di proroga ( sent . n . 23 / 1966 )
1986-155.txt783783: contrasto nel quale resta assorbito quello pure denunziato con l art . 17 dello stesso statuto , che silimitaad indicare le materie sulle quali la regione può emanare leggi , sempre entro i limiti dei principi ed interessi
1986-155.txt799799statuto , che si limita ad indicare le materie sulle quali la regione può emanare leggi , sempre entro ilimitidei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato . nel dispositivo andrà anche corretta l indicazione
1986-167.txt229229, il pretore ha contestualmente sospeso , per le parti in causa , la riscossione dei contributi . sicché neilimitiprocessuali prefissati al remittente ex art . 700 cod . proc . civ . , il relativo giudizio risulta definito
1986-167.txt423423va accolta giusta le risultanze , che il tribunale di la spezia non ha motivato sulla rilevanza dell incidente ,limitandosial meccanico deferimento processuale senza il benché minimo riferimento ai motivi della rimessione . quanto ai pretori di modena e
1986-167.txt968968annua di l . 125.000 , maggiorata di una quota pari al 2 % del reddito professionale ed entro illimitedel massimale di l . 25 milioni . va considerato che le questioni poste limitatamente alla denuncia dell indicato d.p.r
1986-167.txt983983reddito professionale ed entro il limite del massimale di l . 25 milioni . va considerato che le questioni postelimitatamentealla denuncia dell indicato d.p.r . n . 538 assumono violazione , come si vedrà meglio in appresso in ordine
1986-167.txt20632063assume a ” miglior trattamento ” quello dei liberi professionisti – altrimenti e coralmente rifiutato – nei confronti di unalimitataporzione : quella dei dottori agronomi . costoro , infatti , non soggiacenti alla contribuzione ex art . 57 l
1986-167.txt26592659sui modelli privatistici . tutto ciò non poteva non riflettersi sui soggetti assistibili , segnatamente sotto l aspetto e ilimitidei relativi flussi economici di sopperimento , con una oggettività variegata di prestazioni e divarii soggettivi di contribuzione , riscontrandosi
1986-167.txt31373137. d altra parte , proprio il bene della salute – garantito ex art . 32 – non esclude altrilimiti, ma anzi ritrova per la sua realizzazione in concreto altrettanta garanzia protetta , oggettivizzata nel buon andamento della pubblica
1986-167.txt42714271. di tale gradualità si è bastevolmente più sopra dato contezza . è qui , perciò , sufficiente , neilimitidella questione ulteriormente proposta , riconsiderare , confermandolo , che il sistema rimane ancorato , per la sua corretta interpretazione
1986-167.txt43864386, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di natura tecnica e che della deliberazione consiliare vengono così a circoscrivere e alimitarel ambito . 7 . 1 – talune ordinanze sospettano di illegittimità , ancora , ex art . 3 cost
1986-167.txt48554855, poiché essendosi adoperato ( e solo in apparenza ) lo strumento d interpretazione autentica viene ad essere compromessa elimitatal ordinaria potestà d interpretazione del giudice , ai fini d applicazione della legge . ma anche tale questione non
1986-173.txt6565della legittimità costituzionale dell art . 27 , legge 3 giugno 1975 n . 160 nella parte in cui prevedelimitidi retribuzione pensionabile . ha premesso che , a suo parere , era manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
1986-173.txt172172retribuzione differita ; b ) dell art . 38 cost . in quanto , nel corso del tempo , illimitemassimo della pensione si collega alla dinamica salariale ; c ) dell art . 53 cost . in quanto i
1986-173.txt250250cost . per il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori a seconda che percepiscano retribuzioni inferiori o superiori allimitestabilito dalla norma denunciata , perché la differenza di regime è giustificata dalla diversità delle condizioni economiche degli uni e
1986-173.txt320320dai primi per effetto del collegamento con la dinamica salariale in quanto tale situazione equivale ad un progressivo abbassamento dellimitemassimo di retribuzione pensionabile disposto dal legislatore con la salvezza dei diritti quesiti secondo un apprezzamento politico costituzionalmente legittimo perché
1986-173.txt345345disposto dal legislatore con la salvezza dei diritti quesiti secondo un apprezzamento politico costituzionalmente legittimo perché non risulta violato illimitemassimo dell adeguatezza della pensione alle esigenze di vita del lavoratore . ha , invece , ritenuto la non manifesta
1986-173.txt3933933 cost . perché risulterebbe sancita una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti , per i quali vige il suddettolimite, ed altre categorie di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici ( per es . gli addetti
1986-173.txt10511051, commi terzo e quarto , della stessa legge 3 giugno 1975 n . 160 , norme tutte che fissanolimitialla retribuzione pensionabile . ha aggiunto che la stessa corte costituzionale , ai sensi dell art . 27 della legge
1986-173.txt11231123originario , che , fino all entrata in vigore della legge n . 160 del 1975 , ha stabilito ilimitidella retribuzione pensionabile e dell art . 19 legge 23 aprile 1981 n . 155 che , a partire dal
1986-173.txt12551255assicurazione generale obbligatoria che hanno una pensione commisurata alla massima retribuzione media triennale percepita in misura pari o inferiore allimiteed altri iscritti che subiscono l esclusione di una parte della retribuzione dal calcolo del trattamento pensionistico che ad essi
1986-173.txt17691769del 1982 perché esso ha disposto , solo a partire dall 1 gennaio 1983 , l adeguamento annuale del nuovolimiteretributivo fissato dall art . 19 della legge n . 155 del 1981 senza efficacia retroattiva e , quindi ,
1986-173.txt19971997l art . 3 , tredicesimo comma , della legge 29 maggio 1982 n . 297 nella parte in cuilimitaal periodo successivo all 1 gennaio 1983 l indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile per violazione dell art . 3
1986-173.txt26202620previdenza , né rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici o dello stato , per i quali non vi èlimiteall ammontare della retribuzione pensionabile né rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni
1986-173.txt36793679che il legislatore , entro i confini della ragionevolezza , ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed ilimitianche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico ; di determinare in concreto
1986-173.txt3758375853 cost . per la riscontrata mancanza di utilizzazione , ai fini pensionistici , della parte di contribuzione eccedente illimitepensionabile , questa corte , nel ritenere infondata la questione , rileva anzitutto la non pertinenza del richiamo a detto
1986-173.txt555555551982 , del nuovo massimale pensionabile di cui all art . 19 legge n . 155 / 81 e dellalimitazione, al periodo successivo all 1 gennaio 1983 , della indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile e dell ingiustificata esclusione
1986-178.txt23912391allegata natura della indennità di buonuscita erogata dall e.n.p.a.s . , non ne esclude la tassabilità , se non neilimitiminimi indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali , secondo valutazioni che competono al legislatore e risultano nel caso di specie
1986-178.txt28522852modificato l art . 12 lett . e ) del d.p.r . n . 597 del 1973 – che silimitaa stabilire , per quanto interessa in questa sede , che le indennità di fine rapporto sono soggette a tassazione
1986-178.txt37553755) del d.p.r . n . 597 del 1973 , il quale – come pure si è visto – silimitaa disporre che le indennità di fine rapporto sono soggette a tassazione separata . 15 . – la questione è
1986-178.txt37803780indennità di fine rapporto sono soggette a tassazione separata . 15 . – la questione è invece fondata , neilimitiche si diranno , per quanto attiene agli artt . 2 e 4 , commi primo e quarto , della
1986-178.txt41804180né in quello della percezione dell indennità . ne deriva che le indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . ,limitatamentealla quota relativa ai versamenti a carico del dipendente , non dovevano essere sottoposte a tassazione . l imposizione di
1986-191.txt14891489. n . 641 / 1972 . la normativa invocata in giudizio dallo stato costituisce , secondo statuto , unlimitedella sfera attribuita al legislatore del trentino – alto adige ; limite che il censurato regime delle tasse sulle concessioni
1986-191.txt15011501dallo stato costituisce , secondo statuto , un limite della sfera attribuita al legislatore del trentino – alto adige ;limiteche il censurato regime delle tasse sulle concessioni regionali ha mancato di rispettare .
1986-212.txt639639costituzionale ) . nelle varie norme ora indicate è possibile riscontrare qualche differenza , quanto alle eccezioni , peraltro moltolimitatee largamente coincidenti ; ma queste non scalfiscono affatto l essenziale unità del principio , da considerare indefettibile – ripetesi
1986-221.txt827827in concreto il pericolo di infortunio non sussiste ” e in terza battuta che ” la copertura assicurativa non èlimitataai possibili danni provocati dall apparecchio elettrico ma si estende a qualsiasi evento accidentale che si verifichi in occasione di
1986-221.txt213521353 e 53 cost . ” rimane comunque subordinata al riconoscimento della legittimità costituzionale delle norme che in via generalelimitanoad alcune categorie di lavoratori la tutela infortunistica , dal momento che , ove si ritenesse , di converso ,
1986-221.txt21592159di lavoratori la tutela infortunistica , dal momento che , ove si ritenesse , di converso , che le normelimitativedella tutela siano a loro volta costituzionalmente illegittime ex art . 38 comma secondo cost . , verrebbero ovviamente meno
1986-271.txt405405il profilo che le norme impugnate violerebbero gli artt . 117 e 119 cost . , non avendo rispettato ilimitiposti alla competenza legislativa regionale in materia tributaria . nelle ordinanze di rimessione si deduce , infatti , che la
1986-271.txt712712derogativo dell art . 3 della l . n . 281 del 1970 – per non avere stabilito forme elimitientro i quali le regioni possono legiferare in materia di tasse di concessione attinenti alle riserve di caccia ed alle
1986-271.txt10761076per cento delle corrispondenti tasse erariali . successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio , nellimitedel 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente ” . la normativa contenuta in quest ultimo periodo
1986-271.txt11761176e rinnovo delle concessioni in materia di riserve di caccia ( e di aziende venatorie ) , abbiano travalicato ilimitiquantitativi stabiliti dall art . 3 della l . n . 281 del 1970 e dalla successiva l . n
1986-271.txt12081208281 del 1970 e dalla successiva l . n . 594 del 1979 . sostengono , tuttavia , che talilimitidovevano essere rispettati solo in sede di prima applicazione del tributo e non anche dalla normativa regionale successiva – quale
1986-271.txt12711271968 attribuito alle regioni la potestà di disciplinare le tasse in questione in completa autonomia e senza doversi attenere alimitidi sorta . in effetti , l ultimo comma dell art . 24 citato si limita a statuire che gli
1986-271.txt12871287senza doversi attenere a limiti di sorta . in effetti , l ultimo comma dell art . 24 citato silimitaa statuire che gli appostamenti fissi , le aziende faunistiche , i centri di produzione di selvaggina e le riserve
1986-271.txt13101310che gli appostamenti fissi , le aziende faunistiche , i centri di produzione di selvaggina e le riserve entro ilimitidi cui all art . 36 ( il quale detta disposizioni transitorie in ordine alle riserve destinate ad essere trasformate
1986-271.txt13591359tasse regionali ” . peraltro , dalla circostanza che esso nulla dispone circa la misura di tali tasse e ilimitidell autonomia legislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi sostenuta dalle regioni . infatti
1986-271.txt15311531qui precisare , in quanto elemento decisivo delle questioni sottoposte all esame della corte , concerne l esistenza e ilimitidella potestà normativa spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni , configurandosi l autonomia tributaria come aspetto o
1986-271.txt16301630119 , primo comma , cost . sorregge questa affermazione . la determinazione delle ” forme ” e dei “limiti” dell autonomia tributaria demandata alle leggi della repubblica , presuppone , infatti , un ” oggetto ” preesistente alla
1986-271.txt17171717pari la titolarità nelle regioni di questo potere , del quale occorre precisare le ” forme ” e i “limiti” ai sensi del primo comma dell art . 119 . i lavori preparatori della costituzione , diffusi ma incerti
1986-271.txt18191819con la costituzione , né con leggi costituzionali . è chiaro che la sottoposizione a ” forme ” e “limitistabiliti dalle leggi dello stato ” condiziona largamente il contenuto dell autonomia normativa tributaria delle regioni , in quanto il
1986-271.txt19141914congiunta lettura di questa norma con l art . 117 , primo comma , cost . l opinione intesa alimitarel operatività delle ” forme ” e dei ” limiti ” al solo ambito del coordinamento . il dettato dell
1986-271.txt19241924, primo comma , cost . l opinione intesa a limitare l operatività delle ” forme ” e dei “limiti” al solo ambito del coordinamento . il dettato dell art . 119 proietta , invero , la delimitazione della
1986-271.txt21612161. 119 – norma speciale alla materia – richiede con statuizione precisa che le forme stesse ( oltre che ilimiti) dell autonomia finanziaria debbono essere predeterminate da leggi della repubblica , con evidente considerazione dell incidenza dei contenuti di
1986-271.txt22822282di altre materie , possibile oggetto di estensione della potestà normativa regionale . non si opera , così , alcunalimitazionedell esercizio della potestà normativa ” sostanziale ” riconosciuta alle regioni . invero questa potestà si esplica nelle materie indicate
1986-271.txt23122312alle regioni . invero questa potestà si esplica nelle materie indicate dall art . 117 , primo comma , neilimitiivi posti ( principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato ; interesse nazionale e delle altre regioni ) ; la
1986-271.txt27042704, che non sfugge al circuito , aperto dall art . 119 , con il riferimento alle forme e ailimitidell autonomia , rimessa alle leggi della repubblica , e concluso , per quanto concerne le tasse sulle concessioni regionali
1986-271.txt31493149delineate . la costituzione , nel condizionare la potestà normativa finanziaria delle regioni alle ” forme ” e ai “limiti” dettati dalle leggi dello stato , reclama , peraltro , una legislazione statale moderna ed effilciente , garante dell
1986-271.txt330933093 della stessa legge ha determinato l entità di tale tributo stabilendo , con sistema mai disatteso , anche illimitedelle maggiorazioni successive ( cfr . l . 23 novembre 1979 , n . 594 e , da ultimo ,
1986-271.txt35443544meramente confermativa dell attribuzione alle regioni della competenza legislativa nella materia delle suddette tasse di concessione , non incidendo suilimitiquantitativi di esse . invero , la l . n . 594 del 1979 e il d.l . n .
1986-271.txt36273627esse , determinato alla data del 1 gennaio 1983 ; la seconda di tali norme ha determinato inoltre un nuovolimitedi aumento annuale , a decorrere dal 1984 , in misura non superiore al 30 % degli importi immediatamente precedenti
1986-271.txt38633863di concessioni regionali – che derogando al sistema costantemente seguito , elimini la prefissione di ” forme ” e “limiti” commessi dalla costituzione alle leggi della repubblica – sarebbe in sicuro contrasto con l art . 119 , primo
1986-271.txt47134713in tema di tasse sulle concessioni regionali in materia di riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie , debbono rispettare ilimitiposti dalla legislazione statale . pertanto , avendo travalicato tali limiti , vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi , per contrasto con
1986-271.txt47244724di caccia e aziende faunistico-venatorie , debbono rispettare i limiti posti dalla legislazione statale . pertanto , avendo travalicato talilimiti, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi , per contrasto con l art . 119 cost . , gli artt . 44
1986-272.txt3838lombardia . infatti l art . 11 della l . regionale 10 dicembre 1981 , n . 71 , silimitavaad affermare la sottoposizione alla tassa di concessione regionale delle autorizzazioni all apertura e alla gestione dei villaggi turistici e
1986-272.txt345345, regolato dall art . 119 , primo comma cost . , è sottoposto ” a forme ” e “limiti” demandati al legislatore statale . tali condizionamenti non operano sulla esplicazione della potestà normativa delle regioni nelle materie indicate
1986-272.txt386386nel primo comma dell art . 117 , data la loro autonoma sfera di incidenza e la sottoposizione agli specificilimitiposti da questa norma . la potestà normativa tributaria ha , inoltre , contenuto proprio e non assume funzione strumentale
1986-272.txt671671potestà normativa sostanziale delle regioni si esplica alla stregua del primo comma dell art . 117 cost . e neilimitida esso previsti ; la potestà normativa tributaria opera entro diversi particolari confini , che le leggi della repubblica sono
1986-272.txt791791invece , le regioni , nel sistema normativo vigente , incidere sulla configurazione del tributo e fissarne l entità inlimitidiversi da quelli previsti dalla legislazione statale . ha osservato la regione che , stante la possibile non coincidenza tra
1986-64.txt562562coglie esattamente il giudice a quo , il quale però lamenta che la riduzione del corrispettivo sia stata dal legislatorelimitataai contratti stipulati anteriormente alla cit . l . n . 825 / 1971 e non sia stata anche estesa
1986-64.txt700700e 89 d.p.r . n . 633 / 1972 , sicché la previsione contenuta in tali norme , in quantolimitata– come si è ora ricordato – ai contratti stipulati anteriormente alla legge delega , offenderebbe il principio di eguaglianza
1986-65.txt616616l ordinanza di rimessione non si preoccupa di fornire alcun elemento a sostegno del contrario presupposto da cui muove ,limitandosialle assiomatiche affermazioni sopra riportate e non affrontando così in termini corretti il vero problema : il quale si ricollega
1986-87.txt261261. da ciò la sentenza n . 42 desumeva già la conseguenza che competesse al legislatore ” stabilire – neilimitidella ragionevolezza – ulteriori criteri , specificativi di quelli dettati dall art . 51 ” , per definire in tal
1987-156.txt519519in quanto l art . 9 n . 6 della cit . legge n . 825 del 1971 consentirebbe lalimitazione, ma non la soppressione , delle preesistenti agevolazioni tributarie , onde , sotto diverso profilo , risulterebbe ulteriormente violato
1987-156.txt688688la prima questione . invero la legge delega , contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo , non silimitòal mero rinvio alla direttiva comunitaria . essa , nel primo comma dell impugnato art . 7 , stabilì che
1987-156.txt10301030pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare . le norme deleganti non possonolimitarsia disposizioni talmente generiche da essere riferibili indistintamente a materie vastissime ed eterogenee , né possono esaurirsi in mere enunciazioni
1987-156.txt11561156proposta . l ordinanza di rimessione trae spunto da un espressione contenuta nel cit . art . 9 ( “limitare” ) interpretandola isolatamente , ossia al di fuori del contesto in cui è inserita , con conseguente profonda alterazione
1987-156.txt12111211delle esenzioni , delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi doveva essere regolata secondo il criterio generale della maggiore possibile “limitazione” delle deroghe ai principi di generalità e di progressività delle imposizioni . dal contesto della norma e dalla ratio
1987-156.txt12451245dal contesto della norma e dalla ratio ispiratrice chiaramente risulta che il legislatore delegante con la ricordata espressione ( “limitazione” ) ha inteso riferirsi alle esenzioni e agevolazioni considerate nel loro complesso , sicché l organo delegato era autorizzato
1987-156.txt13201320cui il precetto andava riferito ai singoli benefici , sì che questi dovessero essere tutti mantenuti , potendosi apportare soltantolimitazioniquantitative . l assunto del giudice a quo è ulteriormente smentito proprio dall art . 9 , n . 6
1987-185.txt378378liquidazione le disposizioni del titolo ii , capo iii , sezione iii , anche nei riguardi dei soci a responsabilitàlimitata. si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi , degli amministratori , dei direttori generali , dei liquidatori e
1987-185.txt13421342. , con modificazioni , con l . 6 febbraio 1987 , n . 19 , il quale non silimitaa disporre che la chiusura della procedura di a.s . è disposta con decreto dell autorità di vigilanza su istanza
1987-185.txt18891889confronti di lui . per quel che attiene agli effetti civili è appena il caso di richiamare il rispetto deilimitioggettivi e soggettivi dell autorità della cosa giudicata . pertanto la questione di costituzionalità sub a ) va dichiarata inammissibile
1987-200.txt309309contrasto col disposto dell art . 20 della legge 5 gennaio 1956 , n . 1 , e fuori dailimitidella delega di cui all art . 63 della stessa legge , la tassazione in ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate
1987-200.txt399399grado , impugnata dall amministrazione finanziaria , relativa al ricorso presentato dalla società agricola immobiliare s.c.a.i . , a responsabilitàlimitata, avverso l avviso d accertamento d un plusvalore patrimoniale realizzato a seguito di vendite immobiliari , nell esercizio 1968
1987-200.txt546546testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 anche alle società di capitali ( nella specie , a responsabilitàlimitata) che non esercitino attività commerciali ; sollevava questione di legittimità costituzionale dell articolo da ultimo citato , in riferimento
1987-200.txt39483948dell impresa degli enti diversi dalle società : non importa se si tratti di società per azioni od a responsabilitàlimitata, quale che sia il soggetto dell impresa , si risponde tributariamente per le plusvalenze derivanti da attività commerciali .
1987-200.txt42214221capitale dell impresa stessa , mentre per le altre imprese , di cui al secondo comma , tale presunzione èlimitataalle attività afferenti all esercizio dell impresa stessa ” . 5 . – a questo punto va fatta una precisazione
1987-200.txt84738473le società ed enti non esercenti attività commerciali ) viola l art . 76 cost . , legiferando oltre ilimitidella delega di cui all art . 63 della legge 5 gennaio 1956 n . 1 : questo articolo ,
1987-204.txt228228all art . 119 cost . , in quanto , se interpretato nel senso su detto , non stabilisce ilimitientro i quali deve esplicarsi l autonomia legislativa regionale al riguardo . 3 . – questa corte , con la
1987-204.txt547547. 281 del 1970 e dall articolo unico della l . n . 594 del 1979 , così violando ilimitidel potere impositivo regionale stabiliti dalla legislazione statale in attuazione del principio stabilito dall art . 119 cost . ,
1987-204.txt583583. 119 cost . , secondo il quale le regioni a statuto ordinario hanno autonomia finanziaria nelle forme e neilimitistabiliti da leggi della repubblica . la questione è fondata . questa corte , con la citata sentenza n .
1987-204.txt690690regioni a statuto ordinario , a norma dell art . 119 cost . , autonomia finanziaria nelle forme e neilimitistabiliti dalla legislazione statale , in mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo
1987-204.txt845845per cento delle corrispondenti tasse erariali . successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio , nellimitedel 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente ” . in seguito l articolo unico della l
1987-204.txt904904tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo dell ammontare in vigore all 1 aprile 1972 . ulteriorilimitial potere impositivo regionale furono disposti dall art . 25 , n . 11 , del d.l . 28 febbraio
1987-204.txt10071007– come ha affermato questa corte nella citata sentenza n . 271 del 1986 – detto art . 24 silimitaa confermare l attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia , senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale
1987-204.txt10231023art . 24 si limita a confermare l attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia , senza incidere suilimitistabiliti dalla legislazione statale . ne deriva che l art . 57 della l . reg . piemonte 17 ottobre
1987-204.txt10541054. 57 della l . reg . piemonte 17 ottobre 1979 , n . 60 , non avendo rispettato ilimitiquantitativi determinati dalla legislazione statale , va dichiarato costituzionalmente illegittimo , nella parte in cui ha fissato l ammontare della
1987-211.txt14981498e 19 n . 5 d.p.r . n . 597 del 1973 ) , ma vi ha introdotto una derogalimitataai redditi specificati nell art . 31 , secondo comma , n . 9 , comprendente principalmente le royalties o
1987-214.txt9292dedotto in proposito la violazione degli artt . 117 e 119 cost . , avendo la legge regionale ecceduto dailimitiposti dalla costituzione all autonomia regionale in materia tributaria , determinando la tassa in questione in misura superiore a quella
1987-214.txt263263per cento delle corrispondenti tasse erariali . successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio , nellimitedel 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente ” . in seguito l articolo unico della l
1987-214.txt441441le tasse per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in materia di aziende faunistico- venatorie , abbia travalicato ilimitiquantitativi stabiliti dalle l . n . 281 del 1970 e n . 594 del 1979 , ma sostiene che
1987-214.txt475475594 del 1979 , ma sostiene che per le tasse di concessione relative alle aziende faunistico-venatorie , non sussisterebbero ilimitiimpositivi previsti da dette leggi per le riserve di caccia , trattandosi d istituti nuovi introdotti dalla l . 27
1987-214.txt6476471977 , nel prevedere che le concessioni per le aziende faunistico-venatorie siano assoggettate a tasse regionali , non stabilisce alcunlimitequantitativo , così eliminando in materia – secondo la regione – quelli in precedenza previsti in relazione alle riserve di
1987-214.txt689689. tali deduzioni , formulate a sostegno della legittimità della normativa impugnata – non ostante che non abbia rispettato ilimitiimpositivi stabiliti dalla legislazione statale – vanno disattese . 4 . – invero su tale problematica , questa corte si
1987-214.txt761761l . reg . piemonte 17 ottobre 1979 , n . 60 , nella parte in cui , eccedendo ilimitideterminati dalla legislazione statale , fissava in lire 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e l esercizio delle
1987-214.txt11251125come ha già rilevato la corte nella citata sentenza – contrariamente a quanto sostiene la regione , non incide suilimitiriguardanti l autonomia tributaria regionale in materia . esso , infatti , si limita a statuire che gli appostamenti fissi
1987-214.txt11391139la regione , non incide sui limiti riguardanti l autonomia tributaria regionale in materia . esso , infatti , silimitaa statuire che gli appostamenti fissi , le aziende faunistiche , i centri di produzione di selvaggina e le riserve
1987-214.txt11621162che gli appostamenti fissi , le aziende faunistiche , i centri di produzione di selvaggina e le riserve entro ilimitidi cui all art . 36 ( il quale detta disposizioni transitorie in ordine alle riserve destinate ad essere trasformate
1987-214.txt12091209soggetti a tasse regionali ” . ma dalla circostanza che nulla dispone circa la misura di tali tasse e ilimitidell autonomia legislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi sostenuta dalla regione . infatti
1987-214.txt13501350119 cost . e l aspetto di tale autonomia , che interessa qui precisare , concerne l esistenza e ilimitidella potestà normativa spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni , configurandosi l autonomia tributaria come aspetto o
1987-214.txt13961396nell ordinanza di rinvio si fa riferimento anche all art . 117 cost . , quale norma che stabilisce ilimitidell autonomia legislativa regionale in materia tributaria . questa corte , viceversa , con la citata sentenza n . 271
1987-214.txt14571457art . 119 cost . , il quale prevede che ” le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e neilimitistabiliti dalle leggi della repubblica ” . ne deriva che la sottoposizione a ” forme ” e ” limiti stabiliti
1987-214.txt14761476nei limiti stabiliti dalle leggi della repubblica ” . ne deriva che la sottoposizione a ” forme ” e “limitistabiliti dalle leggi dello stato ” , condiziona largamente il contenuto dell autonomia normativa tributaria delle regioni , in quanto
1987-214.txt16711671caccia , con il citato art . 3 della l . n . 281 del 1970 , ha determinato ilimitimassimi impositivi stabilendo , con sistema mai disatteso , anche il limite delle maggiorazioni successive ( cfr . l .
1987-214.txt16831683. 281 del 1970 , ha determinato i limiti massimi impositivi stabilendo , con sistema mai disatteso , anche illimitedelle maggiorazioni successive ( cfr . l . 23 novembre 1979 , n . 594 e , da ultimo ,
1987-214.txt19121912meramente confermativa dell attribuzione alle regioni della competenza legislativa nella materia delle suddette tasse di concessione , non incidendo suilimitiquantitativi di esse . 6 . – consegue che , anche in materia di tasse per il rilascio ed il
1987-214.txt19461946di tasse per il rilascio ed il rinnovo di concessioni riguardanti le aziende faunistico-venatorie , le regioni debbono rispettare ilimitiimpositivi stabiliti dalla legislazione statale , con la conseguenza che , non avendoli osservati , va dichiarata l illegittimità costituzionale
1987-283.txt41014101uso di presunzioni per pervenire all accertamento , la difesa sarebbe impossibile , essa va parimenti disattesa , poiché nessunlimiteè posto dalla normativa impugnata alla prova della insussistenza degli elementi e circostanze di fatto sui quali si basa l
1987-292.txt669669abbia voluto estendere alle indennità erogate ai titolari di cariche elettive di enti pubblici , come quelli ospedalieri , lalimitazionedella quota imponibile prevista per le indennità di parlamentari , di giudici costituzionali , nonché di consiglieri regionali , provinciali
1987-292.txt693693prevista per le indennità di parlamentari , di giudici costituzionali , nonché di consiglieri regionali , provinciali e comunali :limitazioneche si giustifica per il buon funzionamento di organi particolarmente importanti per la vita democratica del nostro paese e per
1987-292.txt946946del d.p.r . n . 597 del 1973 , che fissa nel 40 % ( ora 70 % ) illimitemassimo entro il quale le indennità percepite dai membri degli organi elettivi costituiscono reddito , rappresenta una deroga al principio
1987-34.txt827827onerosi il valore delle prestazioni corrispettive è almeno tendenzialmente uguale e pertanto , se il valore differisce oltre un determinatolimite, il contratto può formare oggetto dell azione generale di rescissione per lesione , la capacità contributiva , cui è
1987-349.txt279279sia essa di condanna o di proscioglimento – esplichi l autorità di giudicato nel processo tributario con il rispetto deilimitisoggettivi segnati dalla c . cost . 15 luglio 1983 , n . 247 . 7 . – inammissibile è
1987-349.txt430430, 108 co . 1 e 2 , 110 cost . , e per giustificare la pronuncia questa corte puòlimitarsia richiamare la motivazione della sent . 17 giugno 1987 , n . 230 , resa sui dipendenti della corte
1987-364.txt484484disciplinati dai rispettivi decreti presidenziali , e si spiega solo con un difetto di coordinamento dell intervento legislativo , rimastolimitato, in sede di correzione e di adeguamento alla normativa comunitaria , al solo tributo indiretto . stante il rilevato
1987-364.txt541541dell art . 55 , terzo comma , d.p.r . n . 600 del 1973 , nella parte in cuilimitala possibilità di oblazione , mediante versamento diretto all esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della
1987-400.txt11701170natura previdenziale dell indennità di buonuscita erogata dall e.n.p.a.s . , non ne esclude la tassabilità , se non neilimitiminimi indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali , secondo valutazioni che competono al legislatore . parimenti , con detta sentenza
1987-400.txt22502250. , l allegata natura previdenziale dell indennità in questione non ne esclude la tassabilità , al di là deilimitiindispensabili a garantire l assolvimento delle sue finalità previdenziali , secondo valutazioni riservate al legislatore nei limiti delle razionalità .
1987-400.txt22672267di là dei limiti indispensabili a garantire l assolvimento delle sue finalità previdenziali , secondo valutazioni riservate al legislatore neilimitidelle razionalità . a prescindere dall indagine , omessa nelle ordinanze di rimessione , su quale fosse il regime impositivo
1987-400.txt25162516previsto per i capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla vita . fondata è , invece , neilimitiche si diranno , l eccezione d incostituzionalità prospettata sotto il profilo che le indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s
1987-431.txt407407assoggettabili a contribuzione non superiore a l . 40 milioni annue , mentre per importo eccedente , e fino allimitedi l . 100 milioni , è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento , ripartibile
1987-431.txt10311031e quella corrispondente di bilancio derivano da un comune processo decisionale , mantenendo – tuttavia – una differente natura conlimitidiversi , proprio per effetto dell art . 81 cost . ( sentenza n . 35 del 1985 ) .
1987-526.txt288288al reddito complessivo del soggetto tassato . per contro l art . 5 prevede bensì l esenzione totale , malimitatamentead una sola di dette componenti e cioè ai redditi di alcuni immobili aventi determinate caratteristiche , mentre per il
1987-526.txt574574e la destinazione di quei beni all immediata soddisfazione degli interessi medesimi , sicché il legislatore ha ritenuto opportuno ,limitatamentea tali beni , escludere l imposizione del tributo . la detta ratio non ricorre chiaramente rispetto agli altri soggetti
1987-61.txt15301530fattispecie in esame , la quale non corrisponde a legge che istituisce imposta di scopo . la norma sospettata silimitaa disporre il mantenimento alla riserva statale dei proventi dell aumento del tributo : circostanza che , in materia di
1987-61.txt17391739anche a statuto speciale , di tenere in conti correnti non vincolati presso il tesoro le disponibilità liquide , “limitatamentealle assegnazioni , contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello stato ” . a sua volta , l art
1987-61.txt25062506non erogate , con conseguenze gravemente negative sulle pubbliche finanze . sicché ” diventa un esigenza fondamentale per lo statolimitarel onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto all effettiva capacità di spesa degli enti ” . la normativa
1987-61.txt25652565discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali , ma silimitaa consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa , coordinandolo con le esigenze generali dell economia nazionale ,
1987-61.txt26802680. 243 ; 22 ottobre 1982 , n . 162 ) . una volta accertata ” la validità d unlimitedelle complessive disponibilità regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito ” , la determinazione della corrispondente percentuale si
1987-61.txt32033203regione sicilia ( i termini sono usati come equivalenti ) , in relazione all oggetto , all evoluzione e ailimitidi operatività sul c.d . ” sistema di tesoreria ” . si è rilevato già che l art . 31
1987-61.txt32623262statuto ordinario e speciale di depositare ” le disponibilità liquide ” in conti correnti non vincolati con il tesoro “limitatamentealle assegnazioni , contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello stato ” . questo principio e il complesso della
1987-61.txt34063406. tali norme stabilivano – per quello che interessa il presente giudizio – che , ai fini di determinare illimitedelle somme da depositare presso la tesoreria statale , non fossero computabili le entrate della regione sicilia , ai sensi
1987-61.txt34873487statuto . 13 . – nell impugnazione si rileva che la ratio ispiratrice della norma restrittiva , vo lta alimitarel onere derivante dalla provvista alla regione di fondi statali rispetto alla effettiva capacità di spesa , mentre può ricorrere
1987-61.txt38233823propri ” , riferiti sia alle regioni a statuto ordinario che a quelle a regime speciale , pur nei diversilimitientro i quali l autonomia stessa è capace di operare . tali limiti sono segnati , per le regioni a
1987-61.txt38363836a regime speciale , pur nei diversi limiti entro i quali l autonomia stessa è capace di operare . talilimitisono segnati , per le regioni a statuto ordinario , dalle leggi della repubblica ( art . 119 , primo
1987-61.txt41424142art . 2 cit . , l art . 6 delle norme di attuazione , dopo averla circoscritta nei “limitidei principii del sistema tributario dello stato ” , finalizza la potestà normativa della regione , prevedendo la facoltà di
1987-61.txt50795079risparmio . per quanto riguarda tale potestà è da riconoscerle carattere concorrente con quella statale , dato che essa trovalimitenei princìpi ed interessi generali , cui si informa la legislazione dello stato , pur essendo diretta a soddisfare condizioni
1987-61.txt52175217la normativa della riscossione dei tributi , alla quale si è fatto ampio riferimento nel ricorso : essa trova puntualilimitioperativi nell art . 8 e nell art . 9 delle stesse norme di attuazione dello statuto , le quali
1987-61.txt54105410delle relative norme di attuazione e , di conseguenza , l art . 43 dello statuto stesso , unicamente neilimitidel riferimento ai ” tributi propri ” nei sensi innanzi esposti . sotto questo esclusivo aspetto , anche la seconda
1987-62.txt895895sent . 19 ottobre 1982 , n . 162 ) . 6 . – fondata è , invece , neilimitiche si diranno , la dedotta violazione dell art . 104 dello statuto speciale . è da osservare preliminarmente che
1987-70.txt13981398la regione ” . questa garanzia , pur nell attenuata espressione finale , caratterizza lo statuto sardo e costituisce unlimiteper la legislazione ordinaria . essa esprime un sistema di collaborazione , che , attraverso la felice formula dell “
1988-1134.txt124124fra i ” requisiti per conseguire l assegnazione ” , un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore allimitestabilito dalle delibere dello stesso cipe e chiarisce che ” il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all ultima
1988-1134.txt621621va osservato , in tal senso , che la circostanza che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare superi illimitestabilito dal cipe ( e periodicamente aggiornato ) determina il venir meno di un requisito essenziale per conseguire l assegnazione
1988-123.txt48248230-bis per violazione dell art . 136 cost . perché , contenendo una indicazione fittizia di copertura finanziaria , silimiterebbe, in realtà , a reiterare , con diversa formulazione , il disposto originario dell art . 6 1 .
1988-123.txt561561che il ripetuto art . 30-bis , unitamente all art . 6 1 . n . 824 del 1971 ,limitandoespressamente la disposta copertura finanziaria ai soli oneri sopportati agli effetti dei pensionamenti , lascerebbe prive di copertura le spese
1988-123.txt31503150censura si può replicare che il legislatore può conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni , salvo che non superi ilimitiderivanti dal divieto posto dall art . 25 cost . per la materia penale o da altri specifici disposti costituzionali
1988-123.txt31953195esempio , quello dell art . 3 cost . di conseguenza , ove , come nel caso presente , talilimitisiano rispettati , « è indifferente che il legislatore disponga l operatività di una legge anche per il passato ,
1988-127.txt703703essere imposta , se non in base alla legge ( art . 23 cost . ) – trova fondamento elimitinell ampia elaborazione compiuta al riguardo dalla giurisprudenza di questa corte . è stato precisato innanzitutto il carattere relativo della
1988-127.txt17751775art . 4 lett . f ) del d.l . n . 1 del 1974 emerge l esistenza di criterilimiteper la determinazione quantitativa della prestazione , che deve riferirsi ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi
1988-406.txt119119, quale risulta specialmente dalle sentenze n . 145 del 1973 e n . 53 del 1974 , circa ilimitiimposti a tale politica legislativa dal rispetto del diritto di proprietà garantito dall art . 42 cost . essa si
1988-406.txt647647del ricorso ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto , affinché ne sia mantenuta adeguata , neilimitidi una ragionevole approssimazione , la corrispondenza con la effettiva realtà economica ” . alla stregua di questa direttiva si
1988-436.txt278278al diverso momento in cui può insorgere lo stato invalidante o viene presentata la relativa domanda , sia al diversolimitedi età pensionabile stabilito fra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi , sia alla diversa consistenza della posizione contributiva
1988-471.txt13651365natura previdenziale dell indennità di buonuscita erogata dall e.n.p.a.s . , non ne esclude la tassabilità , se non neilimitiminimi indispensabili ad assicurarne le finalità previdenziali , secondo valutazioni che competono al legislatore . illegittima è stata invece ritenuta
1988-471.txt17731773ben può pertanto , il legislatore , assoggettarla a tassazione tenendo conto , con valutazioni che gli sono riservate neilimitidella razionalità , della destinazione di quelle indennità a far fronte alle esigenze del lavoratore connesse con la cessazione del
1988-535.txt361361. – invece l ordinanza di rimessione , pur correttamente mettendo a fuoco gli aspetti essenziali del problema , halimitatola sua censura alla lontana legge fondamentale , rappresentata dal r.d.-l . 21 febbraio 1938 , n . 246 (
1988-574.txt3283282195 del 2 marzo 1983 ) . in relazione a ciò il tributo , peraltro di modesta portata , eralimitatoad un solo anno , ed erano altresì previste numerose esenzioni e agevolazioni , sicché esso presentava caratteristiche affatto peculiari
1988-574.txt676676, l ampio ambito delle esenzioni e riduzioni previste nello stesso art . 20 , la natura straordinaria della previsionelimitataad un solo anno , valgono ad escludere qualsiasi violazione del ricordato principio , non potendosi chiaramente negare il collegamento
1988-877.txt12681268, al riguardo , che gli artt . 87 e 135 del d.p.r . n . 645 del 1958 silimitanoa identificare categorie di redditi sottoposti , rispettivamente , ad imposta di r.m . e complementare , tra i quali
1988-959.txt336336chiarire la natura concorrente della legislazione regionale per ciò che concerne l area dei tributi , il che comporta illimitedel rispetto nella materia dei principi generali recati dalle leggi dello stato ( sul punto , già sent . n
1988-959.txt639639al termine ( fissato con l art . 2 , quarto comma del d.l . n . 326 ) ,limitanteogni altro effetto della legge regionale n . 55 / 1984 al 31 dicembre 1988 . trattasi di norma ,
1989-247.txt199199. secondo l avvocatura generale la richiesta eliminazione delle parole ” in misura rilevante ” condurrebbe alla rimozione d unlimitealla punibilità e , pertanto , ad un ampliamento dell area della repressione penale ; non essendo consentito a questa
1989-247.txt28962896il principio d uguaglianza ) risulta , dunque , estranea alla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto in senso stretto ,limitandosia connotare soltanto la gravità dell intera fattispecie del delitto in esame . in altre parole : qualsiasi alterazione del
1989-247.txt39143914, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto , ma ne connota solo la gravità , contrassegnando illimitea partire dal quale l intervento punitivo è ritenuto opportuno : l esigenza di determinatezza correlata a tale requisito deve
1989-247.txt39703970il contenuto offensivo del fatto e che da esso il legislatore poteva addirittura prescindere , in linea di principio ,limitandosia sanzionare la condotta simulatoria o dissimulatoria risoltasi nell alterazione del risultato della dichiarazione . va ancora aggiunto che l
1989-247.txt50395039prevede ipotesi di frode , il legislatore , a differenza delle ipotesi contravvenzionali , ha voluto evitare la fissazione dilimitipredeterminati che avrebbero costituito una vera e propria sfera d impunità per delitti gravi e soggettivamente qualificati ; vanno particolarmente
1989-247.txt54445444pari ad una certa entità possa anche , in termini percentuali , assumere un valore rilevante rispetto a soggetti dilimitatacapacità contributiva ed apparire invece irrisoria rispetto a soggetti che tale capacità possiedono in misura elevata . sarebbe allora ingiustificatamente
1989-247.txt59195919di cui all art . 4 , n . 7 del decreto-legge n . 429 del 1982 è , neilimitisopra indicati , sufficientemente determinata . l esaminata questione di legittimità costituzionale dell art . 4 , n . 7
1989-281.txt19819825 del 1976 ) , è proprio nella censurata prospettiva del reincarico che può ravvisarsi la fonte di una significativalimitazionedell indipendenza e dell imparzialità del giudice rispetto all organo dell amministrazione cui compete il potere di provvedere alla conferma
1989-321.txt175175119 , primo comma , della costituzione , che ne è la base , è condizionata nelle forme e neilimitidalle leggi dello stato , e che , quanto alle tasse sulle concessioni regionali , la legge n . 281
1989-321.txt218218, nel disciplinare le tasse ” regionali ” sulle concessioni regionali , con l art . 3 ha posto qualilimitidell imposizione tributaria la necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili e quelli già di competenza dello stato , assoggettati alle
1989-321.txt256256, assoggettati alle concessioni governative , e l applicabilità , per quanto non disposto , della normativa statale . talilimiti, sempre secondo il ricorrente , sarebbero stati superati dal legislatore regionale per essersi quest ultimo , nello stabilire l
1989-321.txt343343precedenza osservata da esso legislatore regionale . 2 . – la questione non è fondata . va precisato che ilimitiposti dall art . 3 della legge n . 281 del 1970 all imposizione di tasse regionali sulle concessioni regionali
1989-321.txt468468dalla tabella allegata al successivo d.p.r . n . 641 del 1972 . e va altresì precisato che tale secondolimite, modificato dalla legge 23 novembre 1979 , n . 594 ( che autorizza le regioni ad aumentare le tasse
1989-321.txt691691legge n . 281 del 1970 per quanto in questa non disposto ( non anche , quindi , per ilimiticome sopra indicati ) . la legge statale 16 dicembre 1985 , n . 752 ( normativa quadro in materia
1989-321.txt893893regione ( istituzione di una tassa di concessione regionale ) , non anche nel senso di fissare alla medesima illimitestabilito , quanto all ammontare del tributo , dal secondo comma del detto art . 3 , in riferimento alla
1989-321.txt930930, in riferimento alla misura delle tasse erariali . invero manca qui il presupposto richiesto per l applicabilità di quellimite, vale a dire la corrispondenza fra le attività imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle già di
1989-321.txt11011101n . 281 del 1970 , può leggersi tale disposizione nel senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statalelimitidiversi da quelli suindicati . un limite alla nuova imposizione anche sotto il profilo dell ammontare , si desume ,
1989-321.txt11081108leggersi tale disposizione nel senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statale limiti diversi da quelli suindicati . unlimitealla nuova imposizione anche sotto il profilo dell ammontare , si desume , semmai , anzitutto dall art . 17
1989-321.txt11941194essere regolata in modo da essere idonea al ( solo ) finanziamento dei fini anzidetti . la violazione di unlimitesiffatto non è stata peraltro dedotta dal ricorrente . ma , anche a voler ammettere che un limite possa individuarsi
1989-321.txt12121212di un limite siffatto non è stata peraltro dedotta dal ricorrente . ma , anche a voler ammettere che unlimitepossa individuarsi – non già in via di applicazione analogica di quelli posti a tasse di concessione regionale su attività
1989-414.txt411411. n . 777 del 1988 ) . 2 . – la questione non è fondata nel senso e neilimitiappresso indicati . la regola dell art . 66 , primo comma , del d.p.r . n . 131 del
1989-414.txt434434. la regola dell art . 66 , primo comma , del d.p.r . n . 131 del 1986 èlimitatanon solo dalle eccezioni stabilite nel secondo comma , ma anche , per quanto riguarda la condizione del previo pagamento
1989-414.txt728728in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela , accertare incidenter tantum la sussistenza del reato allimitatofine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell art . 2059 cod . civ . 3 . –
1989-414.txt871871terzo comma , cod.pen . , l azione penale essendo improcedibile per mancata proposizione della querela . pertanto , neilimitiin cui è rilevante , ossia con riguardo alle ” sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti
1989-428.txt858858aggio e la sua diversa finalità di incentivazione del servizio , non proiettano il provvedimento stesso al di là deilimitisegnati dall art . 36 dello statuto regionale : ciò è reso chiaro dalla pertinenza della legge impugnata alla materia
1989-428.txt940940è opportuno , inoltre , rilevare che in materia tributaria spetta alla regione potestà legislativa concorrente ; questa ha comelimiteconnaturale l osservanza dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello stato ( cfr . artt
1989-505.txt500500217 . in particolare , secondo le ricorrenti , la loro autonomia finanziaria sarebbe lesa dalla esclusione o dalla intollerabilelimitazionedella loro libertà nell impiego delle somme erogate : esclusione o limitazione che la normativa in oggetto opererebbe per il
1989-505.txt512512finanziaria sarebbe lesa dalla esclusione o dalla intollerabile limitazione della loro libertà nell impiego delle somme erogate : esclusione olimitazioneche la normativa in oggetto opererebbe per il fatto stesso di predeterminare i beneficiari finali dell erogazione . la compressione
1989-505.txt11151115attesa della organica sistemazione normativa della finanza locale , ma soprattutto direttamente ) in quanto la durata dell attribuzione èlimitataai soli due anni 1988 e 1989 . sostitutività e transitorietà sono qui intimamente collegate e si concretano nella provvisorietà
1989-505.txt11801180svolgimento di attività turistiche anche se in via di soppressione – , se apprezzate con specifico riguardo alla ben precisalimitazionedella erogazione a due anni , valgono a rendere tollerabile per l autonomia regionale le compressioni esercitate ( cfr .
1989-537.txt661661atti diversi ai medesimi donatari . 4 . – per le ragioni sopra esposte la questione è infondata anche neilimitidella domanda di una pronuncia di illegittimità della norma impugnata almeno nella parte in cui non esclude dal coacervo i
1989-560.txt8585mancata previsione contrasterebbe , ad avviso del giudice a quo , con l art . 24 della costituzione in quantolimiterebbeil potere di accertamento , da parte del giudice , della verità dei fatti tramite la nomina di un esperto
1989-560.txt291291quel che riguarda il maggiore o minor grado dei poteri ufficiosi da attribuire al giudice , ben potendo il legislatorelimitarliove reputi di dare più largo spazio all impulso processuale delle parti . ciò che conta , ai fini della
1989-83.txt528528precetti da sanzionare e in quella delle sanzioni da adottare , il legislatore delegante non abbia indicato criteri e postilimitial governo . difatti si è osservato che invece quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della commisurazione e della
1990-156.txt268268essi cadono nella riserva di legge dello stato stabilita dall art . 119 cost . circa le forme e ilimitidell autonomia finanziaria delle regioni . il primo e il secondo comma dell art . 119 sono stati attuati dalla
1990-156.txt339339delle regioni . tra questi non sono previsti i diritti di segreteria , e pertanto la legge impugnata eccede ilimitidell autonomia tributaria della regione fissati dalla citata legge dello stato . è appena il caso di aggiungere che non
1990-156.txt440440da una legge dello stato , l esazione da parte della regione sarebbe autorizzata da una legge regionale fuori dailimitidi competenza del legislatore regionale . 3 . – la difesa della regione contesta la natura tributaria dei diritti in
1990-260.txt997997del 1966 , 12 del 1987 ) , da questa premessa non può logicamente conseguire che sussista in materia unlimiteassoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi . al contrario , ritenere che quel principio sia riconosciuto in
1990-260.txt15061506è ormai giurisprudenza costante di questa corte che le norme di attuazione di uno statuto speciale , ove adottate neilimitidi competenza costituzionalmente fissati al relativo potere , possano integrare il parametro statutario nella loro qualità di ” norme interposte
1990-260.txt20502050, rappresenta senz altro un entrata tributaria che , a norma dei parametri citati , spetta alla regione siciliana neilimitidel gettito riscosso nell ambito del territorio della regione stessa . sotto questo profilo , la disposizione contenuta nell articolo
1990-260.txt222922291990 , in base alla quale si impone allo stato il vincolo di destinare successivamente le somme riscosse , neilimitidi un importo pari a 700 miliardi di lire , a una ” ripartizione tra i comuni e le province
1990-294.txt171171il legislatore regionale avrebbe , peraltro , indebitamente esteso il regime di esenzione della tassa di concessione regionale oltre ilimitifissati dal legislatore statale nel comma undicesimo della nota alla voce n . 15 – titolo iv – della tariffa
1990-294.txt263263281 , che – in materia di tasse sulle concessioni regionali – detta le ” forme ” ed i “limiti” di esercizio della potestà normativa regionale ai sensi dell art . 119 cost . di qui l asserito contrasto
1990-294.txt443443questione è fondata . essa ripropone il tema , più volte affrontato nella giurisprudenza costituzionale , del contenuto e deilimitidella potestà normativa spettante in materia tributaria alle regioni a statuto ordinario ( cfr . sent . n . 321
1990-294.txt541541nell art . 119 cost . , dove tale autonomia viene riconosciuta alle regioni ordinarie ” nelle forme e neilimitistabiliti dalle leggi della repubblica ” : dal che l esigenza , ripetutamente sottolineata , che la legge statale ,
1990-294.txt641641il suo fondamento l art . 3 della legge n . 281 del 1970 , norma che identifica tipologia elimitidelle tasse sulle concessioni regionali , sancendo , da un lato , la regola della necessaria corrispondenza fra gli atti
1990-294.txt683683regionali e quelli già di competenza dello stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative e , dall altro , ilimitidell ammontare delle tasse regionali ( limiti successivamente modificati dalla legge 23 novembre 1979 n . 594 e dal decreto
1990-294.txt690690stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative e , dall altro , i limiti dell ammontare delle tasse regionali (limitisuccessivamente modificati dalla legge 23 novembre 1979 n . 594 e dal decreto legge 28 febbraio 1983 n . 55
1990-382.txt535535un atto governativo la determinazione di qualsivoglia criterio di ripartizione del fondo residuo senza porre in proposito il benché minimolimitealla discrezionalità dell esecutivo , l art . 17 , terzo comma , viola il principio della riserva di legge
1990-382.txt854854fosse vincolante , esso sarebbe idoneo a delimitare la scelta del governo , ma non già a surrogarsi a queilimitio a quei criteri che il principio costituzionale della riserva di legge esige che siano determinati , se pure nel
1990-382.txt10271027mantiene saldo , nella sostanza , l ancoraggio . infatti , mentre il primo comma dell art . 17 silimitaa ridurre la quota dell imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui loro derivati e prodotti analoghi dal 15
1991-100.txt663663un elemento della fattispecie costitutiva del rapporto assicurativo , l inammissibilità della prova contraria su questo punto non configura unlimitedel diritto di difesa garantito dall art . 24 cost . 3 . – non è violato nemmeno l art
1991-100.txt792792nel senso che la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno , ma èlimitataagli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi . in questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio
1991-105.txt104104delle imposte in sicilia – viola : a ) l art . 36 dello statuto siciliano , avendo travalicato ilimitidalla legislazione concorrente da esso attribuita alla regione nella materia , ponendosi in contrasto con il principio della legislazione statale
1991-105.txt582582decadenza o vacanza della concessione , una remunerazione da stabilirsi col decreto ministeriale di nomina , di regola entro ilimitideterminati per il precedente concessionario . anche questa remunerazione si articola in commissioni , compensi e rimborsi spese , ai
1991-105.txt799799rinunciare alla proroga . contestualmente , all art . 51 impugnato dal commissario dello stato , ha disposto che ,limitatamenteall anno 1990 , alla società sogesi , nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi nei
1991-105.txt10481048ambito della regione siciliana , è – come si è detto – espressione di potestà legislativa concorrente , sottoposta allimitedei ” principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato ” . pertanto la questione deferita alla
1991-105.txt10751075cui si informa la legislazione dello stato ” . pertanto la questione deferita alla corte consiste nello stabilire se ilimitidella potestà normativa regionale siano stati rispettati dall impugnato art . 51 della legge siciliana , che prevede la erogazione
1991-105.txt13921392quanto è prescritto per le ora dette erogazioni , l indennità prevista dalla legge regionale non fa riferimento ai “limiti” già stabiliti ” per il precedente concessionario ” e non ha carattere compensativo o corrispettivo o di rimborso :
1991-105.txt19491949il termine ” ristoro ” si sarebbe potuto sostituire con la frase ” rimborso spese a rendiconto ” ” concessolimitatamenteal 1990 ” ( dichiarazione dell assessore regionale , resoconto cit . , seduta del 25 luglio 1990 , pag
1991-105.txt20302030identifica e specifica nella composizione dell indennità . la relativa erogazione può effettuarsi , e toccare , eventualmente , illimitemassimo previsto soltanto se ricorrano quegli elementi , se essi siano ( rigorosamente ) documentati e ( responsabilmente ) controllati
1991-167.txt163163del 4 % ” . ad avviso del giudice a quo , la norma impugnata , nella parte in cuilimitail beneficio dell applicazione dell iva con aliquota ridotta a favore dei soli invalidi che siano titolari di patente f
1991-167.txt281281mancata concessione dell agevolazione ai soggetti sforniti di patente tale da rendere più oneroso per essi il trasporto e dalimitarnein tal modo la vita di relazione , c ) dell art . 32 , primo comma , della costituzione
1991-167.txt688688. il giudice a quo muove dalla scelta di campo del legislatore e dalla normativa da esso adottata e silimitaa dubitare della legittimità costituzionale della normativa medesima in base al rilievo che il legislatore ha preso in considerazione ,
1991-167.txt885885di trasporto dei portatori di handicap mediante veicoli ” adattati negli organi di guida ” ( come è desumibile dallalimitazionedel beneficio ai soli titolari di patente ) , e non anche mediante veicoli che abbiano subito adattamenti di diverso
1991-167.txt10511051l aspetto dell eguaglianza sostanziale di cui all art . 3 , secondo comma , della costituzione – contro lalimitazionedel beneficio ai soli acquirenti di autoveicoli ” adattati negli organi di guida ” e con ingiustificata trascuranza di tutte
1991-168.txt11761176sua legge di esecuzione ) , è coerente con l art . 11 cost . che riconosce la possibilità dilimitazionialla sovranità statuale , quale può qualificarsi l effetto di ” non applicazione ” della legge nazionale ( piuttosto che
1991-168.txt12371237ordinamenti ) ; peraltro l ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria giacché in ogni caso vige illimitedel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana , con conseguente sindacabilità
1991-168.txt15371537ha da ultimo toccato anche le direttive comunitarie la cui possibilità di immediata applicabilità è già stata riconosciuta – neilimitiindicati dalla corte di giustizia ( per i quali v . infra ) – da questa corte nella sentenza n
1991-168.txt16631663applicabilità , nei singoli ordinamenti degli stati membri , della normativa in esso prodotta ( fatto sempre salvo il ricordatolimitedesumibile dall art . 11 cost . ) . quindi per le direttive , in particolare , occorre far riferimento
1991-168.txt23942394termine suddetto e l entrata in vigore del d.p.r . n . 131 del 1986 , nonché anche successivamente neilimitiin cui quest ultimo , non avendo piena efficacia retroattiva , non ha sanato ogni situazione pregressa , il contribuente
1991-194.txt218218è un ipotesi particolare nell ambito della pensione di vecchiaia . quest ultima si fonda essenzialmente sul raggiungimento di unlimitedi età qualificato da una certa anzianità contributiva ( quindici anni ) , mentre la pensione di anzianità prescinde in
1991-194.txt819819svolto , la cui misura , discrezionalmente apprezzata dal legislatore , non appare , in sé considerata , eccedere illimitedella razionalità . nemmeno si ravvisa una violazione del principio di equa distribuzione del carico tributario ( art . 53
1991-217.txt139139si deduce puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto ministeriale per contrasto con la legge che fissa ilimitidell intervento ministeriale . la controversia non rientra certamente nella competenza della corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e
1991-219.txt121121precedente disciplina posta dall art . 197 d.p.r . 29 gennaio 1958 n . 645 – ha previsto una (limitata) garanzia del cessionario d azienda per l obbligazione tributaria del cedente avente ad oggetto l imposta sul reddito delle
1991-219.txt184184e per quello precedente allorché alla formazione degli imponibili abbiano concorso redditi derivanti dall azienda ceduta . tale garanzia èlimitataai beni mobili e alle merci dell azienda ceduta ( analogamente e parallelamente il successivo art . 80 prevede ,
1991-219.txt777777avviso di mora . tale tutela innanzi alle commissioni tributarie è ampia potendo egli contestare i presupposti della sua (limitata) responsabilità ( quali previsti dall art . 66 cit . ) , nonché – secondo un orientamento maggiormente garantista
1991-219.txt901901accertamento non essendo debitore dell obbligazione d imposta , ma solo assoggettato ad una responsabilità patrimoniale scissa dal debito elimitataai beni mobili ( ed immobili ) dell azienda acquistata . d altra parte l ultimo comma dell art .
1991-258.txt249249ora citato , ma ne ha dall altro disposto la sopravvivenza – anche per quanto attiene la norma processuale –limitatamenteai reati commessi anteriormente al 1 gennaio 1983 ( art . 13 , primo e secondo comma , quest ultimo
1991-258.txt334334ed il dettato dell art . 246 delle relative disposizioni transitorie , l istituto deve ritenersi vigente , nei predettilimiti, anche dopo il varo del nuovo codice di rito . secondo la comune interpretazione , la norma così mantenuta
1991-258.txt613613di rinunciare al ricorso alle commissioni tributarie per avere pienezza di difesa nel giudizio penale , o di accettare lelimitazionidel diritto di difesa conseguenti alla pregiudizialità della decisione tributaria . 3 . – premesso che la censura non investe
1991-258.txt713713della più ampia facoltà di prova dei fatti oggetto del giudizio . il secondo , non solo soffre di consistentilimitazioninell accertamento dei fatti rilevanti ( solo in casi limitati , ad esempio , è consentita la deroga al segreto
1991-258.txt723723giudizio . il secondo , non solo soffre di consistenti limitazioni nell accertamento dei fatti rilevanti ( solo in casilimitati, ad esempio , è consentita la deroga al segreto bancario : art . 35 d.p.r . n . 600
1991-258.txt832832. non è ammesso , inoltre , il ricorso al giuramento e , soprattutto , alla prova testimoniale . talilimitazioninel regime probatorio non inficiano il processo tributario in sé considerato , dato che è giurisprudenza costante di questa corte
1991-258.txt11251125. è perciò evidente che solo preminenti esigenze di tutela di altri valori di rilievo costituzionale potrebbero giustificare così gravilimitazionidel diritto di difesa . 4 . – già nel sistema dei rapporti tra gli accertamenti e le pronunce di
1991-258.txt12271227che le sentenze dei giudici civili o amministrativi facessero stato nel giudizio penale qualora le leggi da essi applicate ponesserolimitazionialla prova del diritto controverso ( artt . 20 e 21 ) . per parte sua , la corte aveva
1991-258.txt15501550non dissimili da quelle che si riscontrano in varie altre materie che pur formano oggetto del giudizio penale senza particolarilimitazioni. nemmeno può sostenersi , come fa l avvocatura , che il permanere della pregiudizialità processuale – che non è
1991-258.txt17411741in vigore del nuovo processo penale , che ha profondamente eroso la portata di tale principio , introducendo – salvolimitatissimeeccezioni – un regime di reciproca separazione tra azione penale , civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti
1991-258.txt17931793di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce . in un sistema che contiene inlimitiassai ristretti tanto l ambito delle pregiudiziali – escludendo qualunque forma di devoluzione obbligatoria ( art . 3 ) –
1991-258.txt18771877da cui dipende la decisione ( art . 2 ) ; che esclude che nel processo penale si osservino ilimitidi prova stabiliti dalle leggi civili ( salvo quelli concernenti lo stato di famiglia e di cittadinanza : art .
1991-35.txt480480della fattispecie in senso ampio ” , risulterebbe ” estranea alla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto in senso stretto ,limitandosia connotare soltanto la gravità dell intera fattispecie ” delittuosa . in tale ottica veniva , anzitutto , precisato come
1991-367.txt209209violerebbe quindi l art . 17 dello statuto siciliano , il quale fa obbligo al legislatore regionale di osservare ilimitidei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato . 2 . – l avvocatura generale dello
1991-367.txt690690materia ” . risulta peraltro evidente che sia la giurisprudenza costituzionale sia il richiamato art . 132 definiscono poteri elimitispettanti al legislatore regionale siciliano . l obbligo di conformità delle norme regionali concerne , infatti , non ogni disposizione
1991-367.txt942942precludere che nell uso della potestà legislativa concorrente si introducano norme ispirate alla considerazione di esigenze di particolare rilievo elimitativerispetto alla legislazione dello stato . queste specificità non possono dirsi in contrasto con l assetto generale che si è
1991-367.txt11011101elemento differenziale sulla base della valutazione di specifiche esigenze locali , apprezzandole autonomamente nel quadro generale e nel rispetto deilimitisegnati al potere normativo concorrente .
1991-494.txt11641164impugnati dalle ordinanze di rimessione , ha inteso consentire l efficacia retroattiva , a domanda degli interessati , entro certilimiti, dei nuovi criteri di tassazione introdotti dalla legge n . 482 del 1985 . detta retroattività – come risulta
1991-494.txt16791679costantemente ritenuto inammissibili questioni volte a censurare la discrezionalità del legislatore in ordine alla concessione di agevolazioni fiscali nonché ailimitied alle condizioni di esse , ( cfr . , da ultimo la sentenza n . 28 del 1988 e
1992-120.txt221221avviso di mora ed il silenzio-rifiuto formatosi sull istanza di rimborso si possa comunque – e cioè a prescindere dailimitiposti dal terzo e sesto comma della disposizione – proporre ricorso alla commissione tributaria , qualora dinanzi ad essa si
1992-143.txt15081508di trattamento , la comparazione trasversale di istituti e normative di settore ; né tale comparazione può operarsi con piùlimitatoriferimento alla disciplina del condono tributario che vede il legislatore – nel limite del principio di ragionevolezza – libero di
1992-143.txt15211521né tale comparazione può operarsi con più limitato riferimento alla disciplina del condono tributario che vede il legislatore – nellimitedel principio di ragionevolezza – libero di esercitare la sua discrezionalità adottando soluzioni diverse in relazione alle diverse imposte .
1992-144.txt608608parte e a quello d ufficio ) , ripetendo così la scelta inizialmente già adottata in un settore ancor piùlimitato( quello delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie ) con la legge 11 agosto 1973
1992-144.txt15171517reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito ( risultante dall ultima dichiarazione ) non superiore ad un determinatolimitemassimo ( lire otto milioni per il 1990 , dieci milioni per il 1991 , e successivamente l importo determinato
1992-144.txt19811981scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia quantitativa della ” non abbienza ” non è sindacabile nel merito dellimitequantitativo adottato dal quale discende una maggiore , o minore , diffusività del beneficio ; e nulla impedirebbe al legislatore
1992-144.txt20052005quale discende una maggiore , o minore , diffusività del beneficio ; e nulla impedirebbe al legislatore di adottare unlimitequantitativo maggiormente benevolo per allargare l area dei potenziali fruitori del patrocinio a spese dello stato . ma , per
1992-144.txt20642064con il presupposto della ” non abbienza ” e tali non sarebbero se l accertamento di tale stato fosse ingiustificatamentelimitatoad alcuni redditi con esclusione di altri . anche se in linea di massima ( e salvo ipotesi limite che
1992-144.txt20832083ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri . anche se in linea di massima ( e salvo ipotesilimiteche in questa sede non interessano ) deve riconoscersi nel ” reddito ” ( inteso in senso essenzialmente economico )
1992-144.txt29712971l attendibilità , ma deve solo verificare che l ammontare dei redditi esposti sia , o meno , compreso nellimitedi legge e , all esito di tale controllo documentale ( e quindi rapido ) , accordare , o negare
1992-144.txt31613161stato di abbienza dell istante . a seguito di tali accertamenti e verifiche , se risulta un reddito superiore allimitelegale , l intendente di finanza propone al giudice competente la revoca ( ex tunc ) o la modifica (
1992-176.txt120120agli artt . 4 d.p.r . 1972 n . 631 e 1 tariffa ” . inoltre – in correlazione ailimitidel petitum , segnati dall ambito della rilevanza della questione nel giudizio a quo – l oggetto di questa deve
1992-176.txt300300premurato ( con l art . 23 della legge n . 74 cit . ) di estendere ( entro illimitedi compatibilità e fino all entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile ) l applicazione delle
1992-176.txt550550gli omologhi provvedimenti in sede di separazione personale . 4 . – ne consegue che – con riguardo e neilimitiappunto della mancata estensione del beneficio fiscale anche agli atti di iscrizione della ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni
1992-177.txt142142di carattere eccezionale – di prolungare ( con decreto del ministro delle finanze ) a propria discrezione e senza alcunalimitazionei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per l esercizio dei suoi diritti e scadenti nel periodo di
1992-177.txt628628provvedimento accertativo del mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari , la questione di costituzionalità si incentra nella mancanza dilimiti( essenzialmente temporali ) per l emanazione di tale provvedimento . tale mancanza però non determina uno sbilanciamento della norma
1992-177.txt852852tutto sprovvisto di sanzione , pur nel regime anteriore alla legge n . 576 del 1975 che viceversa fissa rigorosilimititemporali , atteso che in tale evenienza – essendo il potere accertativo del ministro delle finanze finalizzato al mero riscontro
1992-192.txt26852685può dirsi che a tale interesse non siano correlati , o da esso siano del tutto sganciati , la eventualelimitazione, in qualche modo prevista , della deroga al principio di cui all art . 20 cit . e ,
1992-336.txt13701370esso pertanto non può essere utilmente allegato quale tertium comparationis . d altra parte quando anche si considerasse la piùlimitatafattispecie di una cessione di contratto in cui la prestazione ancora da eseguire fosse costituita proprio dall adempimento di un
1992-44.txt367367. 95 , convertito in legge 7 giugno 1974 n . 216 ( istitutivo della consob ed attuativo di unalimitatariforma delle società per azioni ) , che – nell introdurre le azioni di risparmio con parziale deroga al principio
1992-44.txt15091509il soggetto passivo dell imposta personale effettuare alcun ricalcolo dell imposta dovuta avendo egli definito il suo obbligo tributario ,limitamenteal reddito rappresentato dalla percezione dei dividendi , con il pagamento ( in via definitiva e non d acconto )
1992-467.txt10201020di diritto tributario comune , applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti soggettivi previsti dalle norme e neilimitioggettivi delle attività e finalità dalle stesse precisate , senza che sia rilevante l eventuale rapporto delle associazioni con gli
1992-467.txt10831083condizione giuridica degli enti di singole confessioni religiose , consente di affermare che le disposizioni tributarie in questione , neilimitidalle stesse previste , non trovano applicazione agli enti associativi delle confessioni con intesa . nelle leggi adottate sulla base
1992-51.txt286286la riforma tributaria ) , in base al quale il governo è stato delegato a stabilire ” l introduzione ,limitataa ipotesi di particolare gravità , di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l amministrazione finanziaria , tassativamente determinate
1992-51.txt740740altre commissioni tributarie , secondo la quale la trasmissione di notizie , cui le norme impugnate si riferiscono , sarebbelimitataalle informazioni di tipo non bancario . ma egli stesso giunge alla inequivoca conclusione che tale interpretazione , la quale
1992-51.txt865865, della legge delega n . 825 del 1971 , prevederebbe principi direttivi in ordine all adozione di norme sostanzialilimitatricidella utilizzabilità di notizie coperte dal segreto bancario , e non già in ordine all emanazione di norme procedurali relative
1992-51.txt10271027può acquisire nel corso delle indagini finalizzate a un giudizio penale , non si può negare , quantomeno restando neilimitidi una valutazione delibatoria , che vi possa essere un interferenza fra la disciplina sulle deroghe al segreto bancario previste
1992-51.txt16061606n . 825 del 1971 – per la quale il legislatore delegato è tenuto a provvedere alla ” introduzione ,limitataa ipotesi di particolare gravità , di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l amministrazione finanziaria , tassativamente determinate
1992-51.txt18561856configurati come ” deroghe eccezionali ” e , persino , ” sospette ” , tanto da esigere determinazioni tassative elimitateai casi di maggior gravità . in altri termini , alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle
1992-51.txt32593259e , a maggior ragione , di fronte all esigenza costituzionale primaria collegata alla persecuzione dei reati . l unicolimiteche occorre rispettare nella altrimenti piena possibilità della polizia giudiziaria di trasmettere agli uffici delle imposte gli anzidetti dati va
1992-89.txt376376la disposizione impugnata ( d.p.r . n . 602 del 1973 ) ad oggi , non risulta più ragionevole illimitedi 500.000 lire per la dichiarazione di fallimento , specie se posto in relazione agli effetti che la dichiarazione produce
1992-89.txt765765se il debitore abbia o meno la qualità di imprenditore commerciale ; se il debito di imposta ancora sussiste neilimitidella previsione normativa ( oltre le lire 500.000 ) o se invece , per effetto di una pronuncia definitiva del
1993-05.txt124124di reati fiscali e del principio dell obbligatorietà dell azione penale ( art . 112 cost . ) per illimitein tal modo frapposto al suo esercizio in caso di decisione tributaria che annulli l atto di accertamento . 2
1993-05.txt254254penale – prescriveva il successivo art . 58 , ultimo comma ( norma questa anch essa abrogata con la medesimalimitazionetemporale ) – poteva essere esercitata soltanto dopo che l accertamento era divenuto definitivo ( con ciò ripetendo una disposizione
1993-05.txt519519quindi dopo la radicale riforma del 1982 la pregiudiziale tributaria è rimasta non di meno vigente in un ambito assailimitatoe progressivamente in via di esaurimento . pertanto la sollevata questione di costituzionalità , nonostante l intervenuta modifica del quadro
1993-05.txt14691469che in tal caso il giudicato tributario fa stato nel giudizio penale ) ; quanto piuttosto , guardando al piùlimitatoambito dei reati tributari commessi prima della data suddetta , se si compara il trattamento riservato ai reati previsti dall
1993-08.txt710710possibile la lamentata compressione del diritto di difesa conseguente alla scelta delle parti ( o di una parte ) dilimitareil numero dei documenti prodotti o di contenere l estensione degli scritti difensivi al fine di evitare di dover corrispondere
1993-09.txt137137art . 1 d.p.r . 26 ottobre 1972 n . 636 ( sulla revisione del contenzioso tributario ) , conlimitatoriferimento , secondo la lettura del giudice a quo , per gli immobili urbani a destinazione ( abitativa-commerciale ) ordinaria
1993-102.txt122122un duplice profilo , perché da una parte pone una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di unalimitatacategoria di cittadini ( i titolari di farmacia ) senza che sussista alcuna ragione giustificatrice di tale trattamento deteriore rispetto
1993-102.txt471471farmacie il prezzo delle specialità medicinali , al netto dell eventuale quota di partecipazione a carico dell assistito , neilimitidel prezzo fissato per i farmaci dai provvedimenti del cip – atteso che si tratta di disposizione che , in
1993-102.txt518518è comunque idonea ad alterare i termini del giudizio a quo . 3 . – nel merito – che èlimitato, quanto al thema decidendum , ai profili di sospetta illegittimità costituzionale allegati dai giudici rimettenti con esclusione di altre
1993-102.txt10291029. . non è violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse , purché siano osservati ilimitistabiliti dal primo comma di detto articolo , e purché il trattamento differenziato riguardi categorie di persone e non già
1993-102.txt19601960della ” trattenuta ” de qua , che , pur certamente priva di tale carattere , ha una portata assailimitatasotto l aspetto sia soggettivo ( in riferimento alla categoria onerata ) che oggettivo ( in relazione alla misura dell
1993-128.txt28852885risorse finanziarie alle regioni o una riduzione della disponibilità delle stesse da parte delle regioni medesime non possano prescindere dailimitidi compatibilità con i vincoli generali collegati alle complessive esigenze della finanza pubblica . 6 . – non fondate sono
1993-128.txt33383338quarto comma , della costituzione ( per aver consequenzialmente previsto nuovi oneri privi della necessaria copertura finanziaria ) e ,limitatamentealla regione toscana , dell art . 97 della costituzione ( per l irragionevole mutamento , a distanza di pochi
1993-128.txt34333433caso ( v . sent . n . 284 del 1991 ) , ha il solo scopo di rimuovere unlimitedi competenza frapposto all adozione dei provvedimenti indicati nell art . 4 , quinto comma , della legge n .
1993-238.txt12141214cinquanta milioni di lire . è poi prevista la facoltà per i comuni di aumentare e di diminuire entro certilimitila misura dei suddetti redditi fissati come correttivo . da quanto precede risulta dunque che , da un lato ,
1993-238.txt13271327semplificazione operata per asserire l irrazionalità di questo tipo di disciplina impositiva – che , in relazione a taluni esempilimiteall uopo prospettati , darebbe luogo ad una aliquota regressiva o comunque inversamente proporzionale alla capacità contributiva – finisce con
1993-238.txt14181418insomma la natura stessa del tributo fa apparire non irragionevole il metodo impositivo prescelto e fa perdere valore alle ipotesilimiteformulate in via ipotetica e prendendo a riferimento uno solo degli elementi considerati dalla norma denunciata . d altronde ,
1993-239.txt517517e soprattutto del disagio derivante dalla prestazione di lavoro in regime particolare . la parte dell indennità eccedente i predettilimitiviene considerata di natura retributiva . per quanto , invece , riguarda le indennità per trasferte nell ambito del territorio
1993-239.txt604604provenienti dal vettore ” ( con esclusione quindi di quelle sostenute per uso di mezzi propri del lavoratore ) ,limitandocosì la natura restitutoria alle sole spese sicuramente documentate , ed escludendo la natura risarcitoria di eventuali compensi del disagio
1993-239.txt13351335del comune dove ha sede l azienda , sia per la considerazione della maggiore normalità del fenomeno , del piùlimitatodisagio e delle minori spese , sia per il rischio di un più facile gonfiamento di spese non comprovate ,
1993-239.txt14291429a prevenire l inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente , purché non risultino superati ilimitidella ragionevolezza ; il che non accade nella specie . ritenuto , quindi , che tali limiti di ragionevolezza non
1993-239.txt14461446risultino superati i limiti della ragionevolezza ; il che non accade nella specie . ritenuto , quindi , che talilimitidi ragionevolezza non sono stati superati dalla norma denunziata nel prevedere un diverso trattamento per le differenti situazioni degli spostamenti
1993-283.txt15461546testo come emendato in sede di commissione referente con l inserimento in particolare della norma censurata , l assemblea –limitandosiall approvazione dell articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge – non abbia in concreto dibattuto
1993-283.txt25232523che il secondo comma dell art . 42 della costituzione predica essere ” riconosciuta e garantita ” ancorché con illimite( tra l altro ) della ” funzione sociale ” . ed infatti fin dalla sentenza n . 61 /
1993-283.txt29242924, il valore venale dell immobile ; ciò ” contribuisce in modo determinante ad adeguare , sia pure entro certilimiti, l ammontare dell indennizzo alla realtà dei valori economici ” ( cfr . anche ord . 607 / 1987
1993-283.txt41394139degli affitti di abitazione , coevamente avviata ; b ) il parallelo obiettivo di perequare il costo della indennità inlimitiquanto più possibili aderenti al valore proprio dei suoli , decurtandolo dal valore aggiunto determinato dall azione della p.a .
1993-283.txt48744874esserci una differenza tra tali due termini ; differenza che , nei confronti del proprietario espropriato , si giustifica comelimitazionedel suo diritto in ragione della ” funzione sociale ” della proprietà . una volta verificata la compatibilità con l
1993-283.txt90979097e 822 del 1988 ; 36 del 1985 ) ha più volte ribadito che il legislatore – salvo l espressolimiteprevisto dall art . 25 della costituzione in materia penale – può , nell introdurre una nuova disciplina , disporne
1993-283.txt91959195valutazione del legislatore la scelta tra retroattività ed irretroattività in ordine ai fini che intende raggiungere , con il sololimiteche non siano contraddetti principi e valori costituzionali ” ( sent . n . 190 / 1988 ) . quindi
1993-283.txt95149514il passato , tale risalente carenza normativa con l attribuire efficacia retroattiva alla nuova disciplina dell indennità espropriativa non costituendolimiteinvalicabile di tale sua facoltà di scelta l aspettativa dei titolari di aree fabbricabili di vedersi liquidata la indennità espropriativa
1993-295.txt15221522le regioni devono dirsi titolari di potestà normativa tributaria , tuttavia il riferimento alle ” forme ” ed ai “limiti” , nonché alle ” leggi della repubblica ” , contenuto nello stesso art . 119 , condiziona largamente il
1993-295.txt18471847tassa per l occupazione di spazi e aree pubbliche , tassa sulla circolazione ) , aveva lasciato alle regioni marginilimitati, quali la fissazione delle aliquote , già predeterminate nei limiti minimi e massimi , e la disciplina in materia
1993-295.txt18581858sulla circolazione ) , aveva lasciato alle regioni margini limitati , quali la fissazione delle aliquote , già predeterminate neilimitiminimi e massimi , e la disciplina in materia di ricorsi contro gli atti di accertamento e di riscossione .
1993-295.txt20502050. 321 del 1989 aveva affermato che , quando manca il ” presupposto ” richiesto per l applicabilità del “limite” posto alla regione quanto all ammontare del tributo , ovverosia la ” corrispondenza fra le attività imponibili , cui
1993-295.txt21422142, in base alla legge statale ) ad istituire il tributo e a fissarne la misura , con il sololimite( riscontrabile anch esso nella legge statale autorizzativa ) della sua ” idoneità al finanziamento dei fini ” della legge
1993-295.txt21922192di quella regionale nella specifica materia . precisazioni , queste , che confermavano la potestà primaria dello stato , neilimitidella quale alla regione era riconosciuto , non di incidere sulla essenza del tributo , bensì solo di determinare alcuni
1993-295.txt28982898lombardia lamenta che le norme delegate , nelle ” note ” che accompagnano alcune voci della tariffa , non silimiterebberoa dettare disposizioni sugli atti soggetti al tributo e a stabilire i termini entro i quali il tributo deve essere
1993-295.txt29842984tasse e contributi previsti da normative non più in vigore , con ciò violando la legge di delega che fissalimitiben precisi riferiti all esclusiva regolamentazione del tributo in quanto tale . la ricorrente prospetta la censura fornendo un elenco
1993-295.txt35623562di una formulazione non chiara , potrebbero indurre a far ritenere , a prima vista , una fuorvianza rispetto ailimitidella delega . così per le note alle voci : a ) 5 , ove si stabilisce che ” non
1993-295.txt42294229piuttosto all esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale delle regioni , così violando l autonomia regionale ed ilimitidella delega . anche questa questione non è fondata . le ulteriori tasse o contributi o diritti accedono tutti al
1993-295.txt575057501980 n . 25 e successive modifiche ” , prevedendo due tipi diversi di tasse di rilascio – violerebbe ilimitidella delega ” che impone l assoggettamento al tributo di tutti gli atti e provvedimenti già assoggettati a tassa di
1993-295.txt62936293a lire 6.300 ) non può essere valutata , perché persiste l obbligo per le regioni di ” rispettare ilimitiposti dalla legislazione statale ” ( sentenza n . 271 del 1986 cit . ) in materia di riserve di
1993-362.txt248248soggezione all imposta straordinaria immobiliare delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa ; disposizionilimitativedella deducibilità , ai fini della tassazione dei redditi d impresa , degl interessi passivi – riservando allo stato (
1993-362.txt437437entrate , in parte , ad una manovra fiscale generale . inoltre le nuove entrate sarebbero riservate allo stato senzalimitidi tempo e senza lo scopo di far fronte ad una situazione eccezionale e contingente . il loro computo ,
1993-362.txt10471047in relazione a finalità ” continuative ” ( oltre che contingenti ) , come tali destinante ad essere perseguite senzalimitazionicronologicamente determinate . né può ritenersi – come vorrebbe la regione – che la riserva possa operare solo in riferimento
1993-362.txt10881088ad ” eventi naturali imprevedibili ” , ai quali lo stato debba fare fronte , non essendo rinvenibile una similelimitazionenella lettera del citato art . 2 ed essendo la stessa incompatibile con la sua ratio , che è quella
1993-363.txt584584produce l effetto che la devoluzione allo stato delle maggiori entrate derivanti dalla legge impugnata si deve effettuare soltanto neilimitiderivanti dall art . 8 dello statuto sardo , immutata la quota destinata alla regione da tale norma , anche
1993-370.txt505505con riguardo ai casi di esenzione dall imposta – abbia intaccato alcuna potestà della regione . la norma impugnata silimitaa specificare l art . 4 della legge 23 ottobre 1992 , n . 421 – di modo che non
1993-406.txt628628di giustizia . tuttavia , anche nel concorso di queste circostanze , il legislatore è sempre tenuto ad osservare illimiteimposto dall esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa , in conformità al principio della piena attuazione della
1993-411.txt383383. 22 dicembre 1986 , n . 917 ( società per azioni , in accomandita per azioni , a responsabilitàlimitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato ; enti pubblici e privati diversi dalle società residenti
1993-480.txt930930va premesso che né l art . 1 , n . 7 della legge 657 / 86 ( che silimitaa fissare canoni di trasparenza e congruità ai costi di gestione dei compensi in questione al fine di assicurare “
1993-480.txt16141614servizio ; contemporaneamente impedendo , per un verso , che , in caso di iscrizione di tributi di importo eccessivamentelimitato( inferiore a l . 1.500.000 ) la misura percentuale del compenso scenda al di sotto del livello minimo di
1993-480.txt18101810il vantaggio ( economicamente più rilevante e probabilmente anche statisticamente più frequente ) del contenimento del compenso stesso entro illimitemassimo , per singola voce , corrispondentemente stabilito .
1993-500.txt13571357del volontariato quale strumento di partecipazione effettiva alla organizzazione economica , culturale e sociale del paese , non può esserelimitataal ” fare ” , implicando ciò evidentemente quanto necessario per ” sostenerne e qualificarne l attività ” ; onde
1993-500.txt18761876, terzo comma , del regio decreto 25 aprile 1929 , n . 967 , e successive modificazioni ” .limitatamentealla denunzia di incostituzionalità della norma di cui a questo secondo comma , l avvocatura dello stato eccepisce la irrilevanza
1993-500.txt2208220815 si riferisce , come già accennato , anche alle casse di risparmio che ancora non si sono trasformate ,limitandosia prevedere la destinazione al volontariato di un decimo delle somme già destinate dal r.d . n . 967 del
1993-500.txt31973197alle ” finalità di carattere sociale , civile e culturale ” ( art . 1 ) di una quota ,limitataad un quindicesimo , dei proventi ” al netto delle spese di funzionamento e dell accantonamento di cui alla lett
1993-500.txt32573257per sottoscrizione di aumenti di capitale della s.p.a . conferitaria ) . 12 . – nell operare all interno deilimitiindicati , la legge ha rispettato in modo sufficientemente equilibrato l ambito di autonomia decisionale e statutaria degli enti (
1993-500.txt36403640, non risultando lese la tutela del risparmio e la disciplina del credito , che non risentono contraccolpi per questelimitateelargizioni , anche perché trattasi di somme comunque non destinate alle attività creditizie . 13 . – il terzo gruppo
1994-107.txt302302) , afferma , in una fattispecie assai vicina a questa in esame , la necessità che l accertamento deilimitientro cui è da contenere il giudizio della corte sia compiuto con riguardo ” al complessivo testo della medesima ;
1994-182.txt225225nonché gli artt . 23 e 53 della costituzione , per la mancanza di una previsione legislativa che fissi opportunilimitialla misura del contributo in questione e per gli effetti pregiudizievoli che dalla imposizione di tale onere derivano alla capacità
1994-182.txt14481448del giudice remittente , secondo la quale l attuale possibilità che l utenza portuale sia generalmente diffusa , e nonlimitataai soggetti pubblici a quei beni più direttamente collegati , priverebbe di giustificazione l onere di contribuzione degli enti locali
1994-182.txt16061606n . 892 del 1988 , con la quale si è anche osservato che le autonomie locali ricevono riconoscimenti neilimitied in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello stato che ne determinano gli oneri economici , in un sistema
1994-182.txt20632063esso lascia , tuttavia , indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va conteggiata , con conseguente mancanza dilimiti, legislativamente fissati , al quantum del contributo . il rilievo è infondato . la giurisprudenza di questa corte ha
1994-182.txt21862186ha peraltro affermato che lo stesso principio è rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri ,limitie controlli sufficienti a delimitare l ambito di discrezionalità dell amministrazione , purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della
1994-236.txt507507iter logico seguito dal giudice nella impostazione prescelta per pervenire alla decisione sul merito , dovendo tale controllo contenersi neilimitidella verifica della effettiva possibilità di fare applicazione della norma denunciata ai fini della definizione del giudizio . riguardo infine
1994-236.txt688688è condizionato l esame di entrambi i profili della sollevata questione . nell economia della presente decisione ci si puòlimitaread osservare che la norma costituzionale contenuta all art . 23 ha formato oggetto di un vasto dibattito dottrinale ,
1994-236.txt763763patrimoniali imposte che giustificano la garanzia della riserva di legge prevista dall art . 23 della costituzione ed i conseguenzialilimitialla discrezionalità della pubblica amministrazione , la giurisprudenza costituzionale aveva originariamente fatto riferimento solo alla natura autoritativa dell atto che
1994-236.txt15671567, quinto comma , demanda al regolamento ministeriale di fissare i criteri per la determinazione dei canoni in questione ,limitandosia stabilire che gli aumenti consequenziali non siano superiori a due multipli massimi . la difesa dell impresa soggiunge che
1994-236.txt16661666periodi , quello anteriore e quello posteriore al 1982 . tutto ciò confermerebbe ulteriormente l insufficiente determinazione di criteri dilimitazionelegislativa alla discrezionalità dell autorità amministrativa . 7 . – questi argomenti non sono condivisibili . va in proposito riconfermata
1994-236.txt17691769” : come tale , esso può dirsi rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri ,limitie controlli sufficienti a delimitare l ambito di discrezionalità dell amministrazione , purché gli stessi siano in qualche modo desumibili
1994-236.txt19891989, autorizza il ministro delle finanze , di concerto con il ministro del tesoro , ad aumentare quelle misure entrolimitimassimi che vengono precisati in una certa misura a seconda dei periodi di determinazione dei canoni-base . 8 . –
1994-263.txt19991999ammissibilità della questione di legittimità ex art . 23 della legge 11 marzo 1953 , n . 87 , valimitatoall adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed
1994-263.txt22312231l iter logico seguito dal giudice remittente per affermare la propria competenza a fronte della specifica questione , ma develimitarsialla verifica di una ragionevole possibilità , valutata a priori in limine litis , che la disposizione denunziata sia applicabile
1994-263.txt36433643una specifica imposta , quanto un sistema come quello catastale , volto a definire valori , i quali hanno lalimitatafunzione di fornire una base di riferimento generale per l applicazione delle singole imposte , secondo la disciplina apprestata per
1994-263.txt46334633, perdono rilievo e non possono trovare ingresso nel giudizio di costituzionalità le censure di illegittimità dedotte con riguardo ailimitidei poteri del governo nell adozione dei decreti-legge . quanto , poi , al rilievo che la ripetuta reiterazione del
1994-263.txt52845284, non fa , né in alcun modo potrebbe fare , rinvio ai criteri enunciati nella seconda , ma silimita, nel definire la base imponibile per l imposta comunale sugli immobili , a richiamare le rendite risultanti in catasto
1994-263.txt56165616dalla difesa delle parti private , in quanto , secondo costante giurisprudenza , la corte deve esaminare le questioni neilimitiin cui esse sono state precisate nelle ordinanze di rinvio ( da ultimo , ordinanza n . 469 del 1992
1994-272.txt384384. 29 settembre 1973 , n . 598 ( società per azioni e in accomandita per azioni , a responsabilitàlimitata, società cooperative e di mutua assicurazione , e altri enti pubblici e privati aventi o non per oggetto esclusivo
1994-272.txt12681268norma in questione per contrasto con l art . 76 della costituzione sotto il profilo di una presunta violazione deilimitie criteri posti dalla legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 , n . 825 . il
1994-316.txt143143n . 917 e 33 , terzo comma , del d.p.r . 4 febbraio 1988 , n . 42 –limitaai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ( ed alle categorie equiparate ) il beneficio dell assoggettamento all imposta
1994-355.txt857857adottare un interpretazione correttiva , atta a ricondurre la norma a sistema , dal momento che i vincoli e ilimitiprescritti apportano un evidente , illegittima deroga al meccanismo introdotto dalla norma di attuazione statutaria . va dunque dichiarata l
1994-358.txt136136redditi o alla notifica dell avviso di accertamento dell imposta . ad avviso del giudice rimettente questa disciplina legislativa ,limitandoal solo caso dei beni dotali la proponibilità dell opposizione al pignoramento esattoriale da parte del coniuge del contribuente ,
1994-358.txt902902realizzazione del credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte dirette deve tuttavia trovare la sua misura , ed un ragionevolelimite, nella rispondenza alle finalità che la giustificano . queste non consistono nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo
1994-358.txt992992mobili che , per il luogo in cui si trovano , si presume siano del debitore , ponendo anche ragionevolilimitazionialla prova contraria ed all opposizione di terzi , che affermino di essere proprietari dei beni pignorati . difatti il
1994-358.txt10641064consegna del ruolo ( art . 65 del d.p.r . n . 602 del 1973 ) . più che unalimitazioneragionevolmente rigorosa , appare una preclusione assoluta quella imposta al coniuge per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione
1994-358.txt12481248discrezionalmente determinare , appare palesemente irragionevole , in relazione alle finalità che giustificano la particolare preminenza dell esecuzione esattoriale mediantelimitazionialle opposizioni , oltre che non coerente con l esigenza di agevolare la formazione della famiglia , precludere l opposizione
1994-360.txt836836, ha una portata così ampia da colpire qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale , soggettiva od oggettiva , e qualsiasilimitazioneche ne renda impossibile o anche difficile l esercizio . ne discende quale soluzione conforme a costituzione la esperibilità dell
1994-365.txt630630di cui agli artt . 3 e 53 della costituzione . in termini di generale orientamento , la corte potrebbelimitarsia ricordare come essa stessa abbia avuto occasione , già da tempo , di prendere posizione sul tema affermando che
1994-38.txt16961696da una parte , l esigenza di confrontabilità delle relative fattispecie normative , quella anteriore e quella posteriore , elimita, dall altra , i suoi effetti a quelle situazioni nelle quali già prima era giustificabile l interpretazione nel senso
1994-38.txt20172017è irragionevole , né urta contro il principio della capacità contributiva , il criterio seguito dalla norma impugnata di unalimitataretroattività volta a conferire certezza ai comportamenti che avevano trovato formalizzazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente sulla base
1994-408.txt584584l attuazione del principio di eguaglianza nell imposizione tributaria . e rimane allora agevole osservare che la fissazione di unlimitedi reddito ad un determinato livello piuttosto che ad un altro rientra nel discrezionale apprezzamento compiuto dal legislatore , in
1994-408.txt630630circa l adeguatezza del reddito stesso . né vale richiamare le tecniche impositive tributarie per censurare l individuazione di talelimite, visto che non viene contestata la surrichiamata affermazione di questa corte circa l assenza di specifica connotazione tributaria nel
1994-408.txt734734non esclude l astratta possibilità che in conseguenza del prelievo il trattamento pensionistico risulti diminuito al di sotto di quellimite. è infatti ipotizzabile il caso che un pensionato , il quale superi appena l indicata misura , venga in
1994-52.txt558558per il trentino-alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) , il quale stabilisce le condizioni e ilimiticui è subordinato il potere del legislatore nazionale di disporre unilateralmente l attribuzione allo stato dei maggiori gettiti derivanti dall
1994-90.txt796796ritenuto che il principio di riserva è rispettato anche ” in assenza di un espressa indicazione legislativa dei criteri ,limitie controlli sufficienti a delimitare l ambito di discrezionalità dell amministrazione , purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della
1994-90.txt953953aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del corpo nazionale dei vigili del fuoco ) , s èlimitataad aggiornare nel tempo con decreti ( in data 20 gennaio 1982 e in data 29 aprile 1991 ) del
1995-107.txt292292con : l art . 3 della costituzione , per l ingiustificata discriminazione che un esborso contributivo commisurato , senzalimitedi massimale , al reddito dichiarato ed imponibile ai fini irpef , realizzerebbe rispetto agli altri contribuenti e rispetto ,
1995-107.txt672672un completo ed organico processo di allineamento , a superamento della fase transitoria di trapasso dal chiuso sistema mutualistico ,limitatoa categorie determinate , all altro , aperto e generale , rivolto a tutti i cittadini sulla base di una
1995-11.txt7373n . 600 recante ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ” e successive modificazioni ,limitatamenteagli artt . 23 e 25 , primo comma . sulla base di tali disposizioni i soggetti indicati nel primo
1995-14.txt623623discrezionalità del legislatore l individuazione degli indici concretamente rivelatori di ricchezza da assumere a presupposto dell imposizione , salvo illimitedell arbitrarietà e dell irragionevolezza , e comunque dell esigenza del pari trattamento quando sussista identità nelle situazioni di fatto
1995-14.txt762762n . 413 del 1991 , le plusvalenze derivanti da cessione negoziale privatistica erano e sono , sia pure neilimitidi cui all art . 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n . 504 , comunque soggette alla
1995-143.txt811811del soggetto . in relazione a siffatte caratteristiche non può , pertanto , dirsi che il legislatore abbia travalicato ilimitidel discrezionale apprezzamento al medesimo spettante in materia , mentre , ad ulteriore sostegno di un giudizio di non incostituzionalità
1995-143.txt10601060desumibili , invero , più dalle ipotesi formulate nella memoria di parte privata che nell ordinanza di rimessione che silimitaad una astratta doglianza e comunque non denuncia in concreto alcuna specifica situazione – e cioè quelli della eventuale non
1995-143.txt18011801in materia finanziaria , quelle norme giuridiche che siano volte a disciplinare il gettito delle entrate , con l unicolimitedella vera e propria contraddizione o compromissione dell anzidetto principio . ciò che , invero , nella specie non è
1995-19.txt624624tributario pendente ed al reperimento di entrate fiscali . tale connessione non è tale tuttavia da giustificare , quanto ailimitidi applicabilità del provvedimento di clemenza , lo stretto parallelismo , ipotizzato dall ordinanza , fra soggetto legittimato alla dichiarazione
1995-19.txt849849vi abbia interesse , l oggettività del presupposto indicato dalla legge non autorizza a ritenere che il legislatore abbia volutolimitarea chi abbia posto in essere detti adempimenti la causa d estinzione del reato e quindi gli effetti che ,
1995-321.txt15031503dell imposta complementare , non era coobbligata nel debito del marito e non era assoggettabile ad esecuzione esattoriale , nemmenolimitatamenteai beni producenti i redditi oggetto del cumulo . ne deriva l inconferenza del richiamo all art . 53 della
1995-358.txt228228ciascuno dei soggetti percipienti , ivi compresi i familiari che prestano lavoro domestico ; anche se successivamente ciò è statolimitatoad una quota percentuale dell ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell imprenditore . con la sentenza n . 179
1995-358.txt16021602in positivo l articolazione di nuovi criteri di tassazione dei redditi della famiglia , di spettanza del legislatore , silimitia dichiarare l illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti : ciò infatti sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina , riguardo
1995-377.txt954954variazioni in diminuzione : art . 26 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , con i solilimitidi perdite per mancata coltivazione o per eventi naturali ( artt . 28 e 32 del d.p.r . n .
1995-410.txt806806che , attualmente , ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene , neilimitidella ragionevolezza , qualificato per tale dal legislatore . ciò significa , pertanto , che per dichiarare tassabile un provento
1995-410.txt21032103, le plusvalenze derivanti da cessione negoziale privatistica erano ( come , del resto , sono tuttora sia pure neilimitidi cui all art . 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n . 504 ) soggette all imposta
1995-410.txt25022502. 81 . a ben vedere , la questione che , in realtà , si può porre è quella deilimitiin cui , a fronte dell avvenuta occupazione in sé , sia dato ugualmente imputare al proprietario il reddito fondiario
1995-424.txt358358– sia sotto il profilo della rilevanza dell incidente di costituzionalità che dell esatta identificazione del thema decidendum , necessariamentelimitatoa quello devoluto dall ordinanza di rimessione – che in quest ultima si ravvisano , da un lato , la
1995-424.txt899899legale tipica in favore dei soli lavoratori dipendenti soggetti al prelievo – di una parte delle complessive risorse fino allimitedi 250 miliardi di lire e la sua destinazione alla realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione di immobili
1995-424.txt11501150, comma 10 , della legge n . 498 del 1992 , per violazione dell art . 3 della costituzionelimitatamenteal secondo ed al terzo periodo , che prevedono il parziale utilizzo dei contributi gescal per la diversa finalità di
1995-430.txt860860locale sezione di tesoreria provinciale dello stato ( art . 2 ) . nel sistema della legge , la disciplinalimitativain ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti , secondo una disposizione peraltro successivamente superata , come già
1995-430.txt11341134sicché in essa si può ravvisare l espressione di quella discrezionalità della quale il legislatore si avvale , con illimiteovviamente della ragionevolezza , nel ricercare di volta in volta soluzioni organizzative e procedimentali che tendano , nel tempo ,
1995-437.txt14481448che in base alle già richiamate pronunzie di questa corte è stato escluso che il suo mancato esercizio condizioni olimitila tutela giurisdizionale , che deve essere assicurata nella sua pienezza , e quindi anche in sede cautelare , indipendentemente
1995-444.txt591591dell esigenza di realizzare il credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte deve trovare la sua misura ed un ragionevolelimitenella rispondenza alle finalità che la giustificano e che non consentono la soddisfazione del credito esattoriale anche mediante l espropriazione
1995-444.txt668668per il luogo in cui si trovano , si presume siano del debitore moroso ; la stessa esigenza giustifica ragionevolilimitazionisia alla prova contraria a tale presunzione che all ampiezza dell opposizione prevista per i terzi i quali affermino di
1995-444.txt696696che all ampiezza dell opposizione prevista per i terzi i quali affermino di essere proprietari dei beni pignorati . questelimitazionie preclusioni possono essere , per il coniuge del debitore , più rigorose rispetto a quelle previste per chi non
1995-444.txt856856comma , lettera b ) , del d.p.r . n . 602 del 1973 . non tocca l ampiezza deilimitiche la stessa disposizione già pone alla regola della preclusione dell opposizione del coniuge , ma tende a travolgere la
1995-444.txt903903la condizione del coniuge a quella dei terzi estranei al debitore e finendo così con l escludere ogni pur ragionevolelimitazionealla sua facoltà di opposizione . in tale ampiezza la questione di legittimità costituzionale , prospettata con riferimento all art
1995-444.txt976976quella degli altri terzi , prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevolilimitazioniall opposizione . anche con riferimento agli altri parametri di giudizio indicati dal pretore di grosseto ( art . 24
1995-444.txt10641064questione sollevata dal pretore di cosenza ( r.o . n . 287 del 1995 ) , che prospetta una piùlimitataillegittimità dell art . 52 , secondo comma , lettera b ) , del d.p.r . n . 602 del
1995-445.txt321321della pensione sociale , mentre ai primi sarebbe liquidato sulla base del reddito effettivo , anche se inferiore al dettolimiteconvenzionale . sarebbe così posto ” in condizione più svantaggiata colui che percepisce un reddito inferiore al triplo annuo della
1995-445.txt394394alla normativa denunciata un significato assurdo , non è la sola compatibile con la lettera della legge . pur neilimitidel tenore letterale della disposizione , il canone dell interpretazione logica impone una diversa interpretazione , che riconduce la normativa
1995-445.txt623623parla di prova contraria e quindi sembra presupporre l acquisizione al processo delle denunce fiscali , il primo comma nonlimitala disponibilità dei mezzi di prova . il danneggiato può omettere l allegazione della documentazione fiscale fornendo con altri mezzi
1995-463.txt298298criterio di utilizzazione delle presunzioni . essa non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili , ma semplicementelimitail potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengano congruo il valore dei beni
1995-463.txt571571superiore a quello tabellare , frutto della semplice operazione aritmetica di moltiplicazione per il coefficiente , l ufficio stesso silimitaa recuperare la differenza d imposta . 2 . 2 . – emerge allora chiaramente come la trasmissione del certificato
1995-463.txt634634rendita acquista rilevanza per il contribuente , solo in quanto produttiva della determinazione forfettaria che egli aveva richiesto ( comelimiteal potere di accertamento dell ufficio ) . ma , prodottasi questa , nel giudizio dinanzi alla commissione tributaria adita
1995-471.txt268268della proposizione del conflitto , dal momento che la nota ministeriale impugnata ( del 10 agosto 1994 ) si eralimitataa confermare la precedente nota del 24 novembre 1993 . l eccezione non è condivisibile . in tema di individuazione
1995-473.txt380380il fisco ed il venditore ; dall altro , il remittente ipotizza una pronuncia additiva , senza soffermarsi sui notilimitiindividuati da questa corte in ordine ai propri interventi . entrambe le deduzioni sono strettamente connesse col merito della questione
1995-533.txt181181procedure espropriative , che l art . 11 , comma 5 , della legge n . 413 del 1991 ,limitava, invece , ai terreni destinati ad opere pubbliche e ad infrastrutture urbane , all interno delle zone omogenee di
1995-55.txt389389canto , con il principio di eguaglianza e , dall altro , con il diritto di agire in giudizio senzalimitazioni. le stesse ragioni esposte nelle predette decisioni inducono ora a reputare contrastante con i richiamati precetti costituzionali anche la
1995-56.txt912912quelle previste dalle norme analoghe dei decreti nn . 640 e 642 , manca una ratio idonea a giustificare illimiteimposto al principio dell art . 24 cost . si tratta di controversie che non implicano accertamenti tecnici in funzione
1996-127.txt338338intento , da una parte , di pervenire all immediata promulgazione , con conseguente entrata in vigore , delle leggilimitatamentealle norme non oggetto di gravame ; dall altra , in quello di non vanificare , quanto alle norme censurate
1996-127.txt24852485valutata in sé , alla luce delle generiche doglianze avanzate dal commissario dello stato , per il solo fatto dilimitarsiad equiparare a coloro che erano in possesso del diploma di laurea al momento dell entrata in vigore della legge
1996-127.txt49344934di conferire al medesimo l idoneità a porsi quale fonte di disciplina di rapporti e situazioni al di là deilimitiche allo stesso afferiscono in via di principio , superando , tra l altro , i vincoli già messi in
1996-127.txt55735573dei prestatori d opera non rientranti nei benefici di cui al primo comma , e senza indicazione alcuna di unlimiteminimo di servizio prestato . le questioni sono fondate . come osserva il ricorrente , le disposizioni censurate non valutano
1996-127.txt69356935questione , ancorché genericamente riferita all art . 4 , riguarda in realtà il solo secondo comma . in questilimitiessa è fondata . il legislatore regionale , con l art . 6 della legge n . 43 del 1994
1996-127.txt70447044questione , acquistati da privati in base alla legge regionale n . 54 del 1985 , non risultavano ricorrere lelimitazioniproprie dell edilizia residenziale pubblica : in particolare quelle di cui all art . 16 , terzo comma , della
1996-157.txt15721572ad organi amministrativi non solo di compiti meramente esecutivi , bensì anche di quello di determinare elementi , presupposti olimiti, variamente individuabili , della prestazione stessa , sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico ( sentenze n
1996-157.txt16241624. né tale principio può ritenersi violato , anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri , deilimitie dei controlli che delimitano l ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione , quando gli stessi siano desumibili dalla composizione
1996-157.txt19481948problema di espropriazione senza indennizzo quando un diritto , come nella specie , nasca con una specifica configurazione che nelimital oggetto e ne disciplina , fin dall origine , il contenuto e le modalità ( sentenza n . 74
1996-178.txt834834favore della chiesa cattolica . infatti l art . 29 della legge n . 516 del 1988 – senza peraltrolimitareil destinatario dell elargizione ad un ente centralizzato della confessione ( come invece fa l art . 46 cit .
1996-178.txt10241024legge 8 marzo 1989 , n . 101 ” ripetendo che questi contributi ” sono deducibili alle condizioni e neilimitiivi stabiliti ” . disposizione – questa di cui al richiamato art . 30 , secondo comma , della citata
1996-178.txt16041604estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio , che in ipotesi si assumesse essere allo stato illegittimamentelimitatoalle sole confessioni con intesa , è in limine preclusa dalla mancanza di quella ” disciplina , posta da una
1996-180.txt268268statuizione atta a vincolare l azione della pubblica amministrazione , la quale verrebbe dunque a godere di una discrezionalità senzalimiti. 2 . – preliminarmente dev essere disattesa l eccezione d inammissibilità per difetto di rilevanza , la motivazione della
1996-180.txt501501siccome determinate con unilaterale atto autoritativo , alla cui adozione non concorre la volontà del privato – il quale silimitaad avvalersi di un servizio normativamente riservato alla mano pubblica , onde soddisfare un essenziale bisogno della vita , com
1996-180.txt669669) . sicché la norma costituzionale deve ritenersi rispettata anche in assenza di un espressa indicazione legislativa dei criteri ,limitie controlli sufficienti a circoscrivere l ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione , purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione
1996-180.txt900900per il rilascio dei pareri igienico-sanitari ; sicché , per ciò stesso , non potrebbe prevederne i relativi criteri elimiti. il richiesto vaglio di costituzionalità va quindi focalizzato sulla normativa di fonte regionale , dopo avere ancora una volta
1996-180.txt13631363compiuta identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione e dell oggetto nonché dello scopo di questa , ma implicitamente anche queilimitie controlli sufficienti a impedire che il potere di imposizione sconfini nell arbitrio . è vero infatti che le tariffe
1996-21.txt519519catastale ” , evidenziando , anzi , la necessità di una sua riforma , ma anche dell effetto , allimite, ” ablatorio ” del bene , derivante dalla mancata previsione della deduzione delle ” passività che gravano sull immobile
1996-21.txt14171417della deduzione delle passività gravanti sull immobile , con un effetto che , secondo l ordinanza , potrebbe rivelarsi allimite” ablatorio ” , ove anche si consideri che l imposta straordinaria non è deducibile dall imponibile irpef e dall
1996-21.txt14931493stato in una situazione economica del paese che appariva di notevole gravità , esigendo dai cittadini sacrifici straordinari – peraltrolimitatiad un solo anno – sicché sono proprio tali caratteri a consentire , secondo un canone di giudizio altre volte
1996-21.txt15981598adombrata dal giudice remittente , non solo circa la riconducibilità dell isi fra le imposte patrimoniali ma anche circa ilimitiin cui possono ritenersi conformi a costituzione le stesse imposte patrimoniali come pure in ordine alla mancata previsione della deduzione
1996-215.txt661661in sede comunitaria ” . dal canto suo , la nota del ministero delle finanze del 14 giugno 1995 silimitaad indicare , in termini di meri ragguagli numerici , l entità del gettito di pertinenza della regione , avendo
1996-233.txt632632infatti tale da colpire , non solo l esclusione della tutela giurisdizionale , soggettiva od oggettiva , ma anche qualsiasilimitazioneche ne renda impossibile o anche difficile l esercizio . e ciò , segnatamente allorquando si tratti di controversie –
1996-233.txt756756del preventivo ricorso amministrativo . 2 . 3 . giova precisare che la declaratoria d incostituzionalità rimane circoscritta in talilimiti– corrispondenti del resto a quelli segnati dalla stessa prospettazione della questione , quale risulta dal dispositivo dell ordinanza di
1996-300.txt240240mediante ruoli ( artt . 67 e seguenti del d.p.r . n . 43 del 1988 ) , enunciative deilimitidel potere dell autorità giudiziaria ordinaria rispetto agli atti amministrativi ( artt . 4 e 5 della legge sul contenzioso
1996-415.txt173173di beni , acquistati con atto pubblico anteriore al pignoramento . 2 . – la questione è fondata , neilimitidi seguito precisati . la disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito , curata dall ufficio esattoriale che procede
1996-415.txt287287sentenze nn . 42 e 93 del 1964 ) , essa deve trovare la sua misura , ed un ragionevolelimite, nella rispondenza alle finalità che la giustificano ( sentenze n . 358 del 1994 e n . 444 del
1996-415.txt373373pronta riscossione delle imposte non pagate , che è alla base dell espropriazione forzata esattoriale , consente di porre ragionevolilimitiall opposizione di terzi i quali rivendicano la proprietà di beni mobili pignorati che , per il luogo in cui
1996-415.txt454454quella di consegna del ruolo ( art . 65 del d.p.r . n . 602 del 1973 ) . lelimitazioni, che rispondono all esigenza di evitare il rischio di fraudolente elusioni , sono previste in modo più rigoroso per
1996-415.txt506506parentela o di affinità ; ma , nel differenziare la loro posizione da quella di ogni altro terzo , lelimitazioniper essi previste non possono essere tali da collocarli sostanzialmente nella posizione del coobbligato , escludendo in modo assoluto la
1996-415.txt700700deve trovare applicazione per i familiari del contribuente , dovendosi ricondurre la non proponibilità dell opposizione per essi prevista neilimitirichiesti dalla ragione che la giustifica , giacché la preclusione stessa non può ragionevolmente essere così estesa da comprendere i
1996-431.txt553553dall inail ( sentenza n . 387 del 1989 , già citata ) . 3 . – i profili dilimitatanovità , che si possono ravvisare nella prospettazione del ricorrente , suggeriscono di aggiungere che un idoneo tertium comparationis non
1996-73.txt12161216medesimo di emanare , in materia finanziaria , disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate , con l unicolimitedella vera e propria contraddizione e compromissione del principio stesso .
1997-111.txt194194. 29 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 e successive modificazioni ; sia dell invim ,limitatamenteagli incrementi di valore maturati successivamente al 31 dicembre 1992 ( art . 17 , commi 6 e 7 ,
1997-111.txt10371037. tale discrezionalità , come la corte ha costantemente affermato , consente al legislatore stesso , sia pure con illimitedella non arbitrarietà , di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che , quale idoneità del soggetto all
1997-111.txt30043004e sul quale , pertanto , la corte non ha in questa occasione motivo di pronunciarsi . così stabiliti ilimitidel controllo che compete al giudice delle leggi , questa corte ritiene che le doglianze del giudice rimettente circa l
1997-111.txt41524152ad osservare nell esercizio del compito al medesimo affidato , in relazione a quelli che se ne possano considerare ilimitiespliciti od impliciti . tema sul quale la corte ha avuto occasione di evidenziare il naturale rapporto di ” riempimento
1997-111.txt45844584del lamentato vizio di eccesso di delega è la circostanza che , a ben vedere , le disposizioni denunciate silimitanoa specificare uno degli elementi costitutivi di una fattispecie normativa che di per sé non è riconducibile al paradigma dell
1997-111.txt46954695la possibilità né di istituire né di dettare l ordinamento dell imposta , bensì soltanto di determinarne l aliquota entrolimitipredeterminati , fermo restando che , in caso di mancata delibera , vale comunque il minimo fissato per legge ,
1997-111.txt47484748. 504 del 1992 . anche per questa ragione è da escludere che si tratti di una disposizione esorbitante dailimitidella delega ; mentre restano fuori dalla considerazione della corte , trattandosi di disposizioni intervenute in epoca successiva , da
1997-137.txt528528ultimi sei mesi di vita del de cuius , rende detraibili da tale valore le somme reinvestite , ma esplicitamentelimitandole detraibilità ai soli reinvestimenti in beni ” soggetti ad imposta ” . tale espressione ha riguardo ai beni che
1997-235.txt348348alla disciplina del quinto comma , lettera a ) , del medesimo articolo 25 , il quale prevede un esenzionelimitataal 50 per cento . in questo , ad avviso del giudice rimettente , starebbe la disparità di trattamento denunciata
1997-235.txt20772077di tutte – possono rappresentare , e nella specie rappresentano , quelle diversità di situazioni che giustificano , entro illimitedella ragionevolezza , ulteriori differenze nella legislazione unilaterale dello stato . differenze destinate naturalmente a ricomporsi tutte le volte in
1997-239.txt10051005comporta altresì , anche in considerazione di taluni effetti di ” irreversibilità ” tipici del processo esecutivo , una inammissibilelimitazionedella tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie . queste , infatti , possono corrispondere alla specificità ed all intensità
1997-264.txt822822all accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto , dietro eventuale sollecitazione del contribuente , senza soggiacere allimitetemporale della scadenza del termine per l accertamento tributario : limite che ” secondo una lettura della norma conforme a
1997-264.txt833833dietro eventuale sollecitazione del contribuente , senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l accertamento tributario :limiteche ” secondo una lettura della norma conforme a costituzione , e condotta alla stregua del principio generale come sopra
1997-285.txt115115ricorrente , si pone in contrasto con gli indicati parametri per i seguenti motivi : a ) per violazione deilimitistatutari in materia di strade , poiché il traforo del monte bianco non può ritenersi strada di interesse regionale ;
1997-285.txt194194durevolezza e continuità ( artt . 7 , 9 e 10 della direttiva ) ; c ) per violazione dellimitedel diritto internazionale , poiché la gestione ed il funzionamento del traforo sono regolati da convenzioni tra l italia e
1997-285.txt223223il funzionamento del traforo sono regolati da convenzioni tra l italia e la francia ; d ) per violazione dellimitedel diritto privato , perché la tassa crea un obbligo di esazione a carico delle società ( private ) che
1997-285.txt575575che la potestà normativa regionale , sia essa primaria , concorrente o semplicemente attuativa , incontra il primo ed essenzialelimitecostituito dal proprio territorio , nel senso che la regione chiaramente non può legiferare con effetti che vanno al di
1997-285.txt750750fondato sotto entrambi i profili ora richiamati . in primo luogo , invero , la legge in esame oltrepassa ilimitifissati dallo statuto alla competenza in materia di strade . tale materia va intesa non solo con riguardo alle strade
1997-285.txt13411341contesto normativo vigente , senza alterare l equilibrio dei rapporti tra lo stato e le regioni e senza oltrepassare ilimitistatutari nelle varie materie . rimane assorbito ogni altro motivo .
1997-291.txt13411341– non considera che si tratta di materia nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalità , con il sololimitedella non arbitrarietà o palese irragionevolezza delle scelte .
1997-294.txt567567la procedura , ad un provvedimento di clemenza – va considerato che il termine del 20 maggio 1995 , qualelimiteper l attività di accertamento , preclusivo dell accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con il fisco ,
1997-37.txt6666n . 600 recante ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ” e successive modificazioni ,limitatamenteagli artt . 23 e 25 , primo comma . sulla base di tali disposizioni , i soggetti indicati nel
1997-372.txt835835comporta altresì , anche in considerazione di taluni effetti di ” irreversibilità ” tipici del processo esecutivo , una inammissibilelimitazionedella tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie ” , giungendo alla conclusione che in subiecta materia sono ” carenti
1997-384.txt208208a 18 milioni di lire . in proposito fa osservare l avvocatura dello stato che in realtà la norma silimitaa prevedere che il reddito imponibile netto debba essere determinato applicando ai ricavi di cui all art . 53 un
1997-384.txt561561prevalentemente allo scopo di agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture contabili , consentendo alle stesse dilimitarsialla tenuta dei registri a fini iva e del registro dei beni ammortizzabili . in ogni caso va rilevato ,
1997-431.txt826826, hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al controllo di costituzionalità neilimitidella palese arbitrarietà od irrazionalità ( v . , ex plurimis , sentenze n . 113 del 1996 , n
1998-111.txt950950di decidere sull estinzione e doveva applicare la norma denunciata , essendo l intervento del collegio solo eventuale , cioèlimitatoalla sede di reclamo o al caso di mancata rilevazione da parte del presidente della sussistenza di causa di estinzione
1998-111.txt13271327quanto il riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel determinare le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti giudiziali trova unlimitenell esigenza che degli stessi non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni e che non sia compromessa l effettività
1998-111.txt21232123termine stesso . al riguardo deve pervenirsi a conclusioni negative sulla ragionevolezza della soluzione per ultimo adottata dal legislatore ,limitataa norma transitoria per i soli giudizi pendenti avanti alla commissione tributaria centrale . conclusioni alle quali inducono le considerazioni
1998-111.txt25132513giungersi tenendo presente che in tutti i giudizi pendenti avanti alla commissione tributaria centrale le parti continuano , senza alcunalimitazione, a potere essere presenti in giudizio senza assistenza tecnica indipendentemente dal valore della controversia , in quanto non trovano
1998-111.txt28852885instaurati e pendenti , soggetti per la prosecuzione solo ad impulso di ufficio , sono manifestamente irragionevoli norme eccezionali ,limitatead un solo grado , che non prevedano – per la decorrenza di un termine di estinzione del giudizio conseguente
1998-174.txt11131113che con il suo conseguimento potesse ritenersi automaticamente cessata l efficacia del provvedimento medesimo . con esso il cip silimitòad esercitare la potestà tariffaria allora di sua spettanza , modificando le tariffe in vigore per le utenze domestiche e
1998-211.txt10191019realtà addurre alcun elemento nuovo rispetto a quelli già esaminati nella precedente sentenza n . 263 del 1994 , malimitandosia richiamare un rilievo ivi svolto che viene isolato dal contesto della motivazione di cui fa parte . invero ,
1998-227.txt405405consiste nella verifica di una ragionevole possibilità che la disposizione denunciata sia applicabile nel giudizio a quo . in questilimiti, l eccezione va disattesa , non potendosi considerare implausibile il postulato dal quale muove il giudice tributario , facendo
1998-26.txt877877. 23 della costituzione , l assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta , malimitatapiuttosto a taluni fondamentali aspetti , tra cui quello dell esazione ” ( cass . , sez . unite ,
1998-26.txt10551055rilevato dalle sezioni unite della cassazione – una loro ” assimilazione ” alle entrate tributarie , peraltro solo parziale elimitata, per quanto qui interessa , ai profili procedimentali della riscossione coattiva . anche in questo caso , quindi ,
1998-26.txt13601360del 1997 ) – dà luogo , quindi , ad una disciplina incongrua e discriminatoria , sotto il profilo dellalimitazionedegli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura di riscossione coattiva , imponendogli così ” un sacrificio assolutamente
1998-31.txt267267denunciata sarebbe altresì in contrasto con l art . 24 , secondo comma , della costituzione , per l illegittimalimitazionedel diritto di difesa del ricorrente del giudizio pregiudicato ” non sempre in grado di apprestare le difese che il
1998-31.txt873873cui all art . 295 del codice di procedura civile . la disposizione denunciata , innovando sul punto , halimitatonel processo tributario l ambito della sospensione necessaria per pregiudizialità ai soli casi in cui sia stata presentata querela di
1998-31.txt11171117ha , d altro canto , costantemente affermato l ampia discrezionalità del legislatore nel conformare gli istituti processuali fermo illimitedella non irrazionalità delle sue scelte ( v . sentenze n . 295 del 1995 , nn . 65 e
1998-31.txt11711171. 7 e n . 424 del 1997 ) . nella specie , con la norma denunciata il legislatore ,limitandoi casi di sospensione del processo , ha inteso rendere più rapida e agevole la definizione del processo tributario oberato
1998-31.txt12221222del tutto legittima anche sotto l aspetto , non certo secondario , della tutela dei diritti del contribuente . lalimitazionedella sospensione per pregiudizialità nel processo tributario rappresenta , pertanto , una scelta del legislatore che , in quanto non
1998-328.txt264264” . è indubbio , infatti , che la funzione rappresentativa dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro , essendolimitataagli iscritti nei rispettivi albi , non può estendersi alla categoria professionale nella sua interezza . sicché , ed impregiudicata
1998-328.txt394394dinanzi alle commissioni tributarie esclude di per sé la violazione del principio di eguaglianza dedotta dalla commissione rimettente . lalimitazionedella abilitazione difensiva dei consulenti del lavoro alle materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
1998-328.txt694694, agronomi e periti agrari ) , la norma denunciata dispone una abilitazione all assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarielimitataalla loro specifica competenza professionale ed analoga , sotto tale aspetto , a quella stabilita per i consulenti del lavoro
1998-328.txt792792di confortare la tesi di una irragionevole disparità di trattamento tra i consulenti del lavoro , abilitati ad un patrociniolimitato, e coloro che , pur non avendo superato l esame di stato , godono dinanzi alle commissioni tributarie di
1998-351.txt171171costituzione . aderendo all interpretazione della giurisprudenza di legittimità , il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata non silimitia disciplinare gli atti che compie l ufficiale esattoriale , disponendo che egli non possa procedere al pignoramento o che
1998-351.txt221221siano esibiti documenti che , senza necessità di altre valutazioni , dimostrino la proprietà dei beni , ma stabilisca unlimitealla prova destinato ad operare anche nel giudizio di opposizione promosso dal terzo . questa interpretazione della disposizione denunciata ,
1998-351.txt387387giudicato ) per dimostrare la proprietà di beni mobili il cui acquisto non è solitamente formalizzato con una scrittura ,limiterebbein modo irragionevole , in contrasto anche con l art . 24 della costituzione , la garanzia per il terzo
1998-351.txt515515. 415 del 1996 , n . 444 del 1995 e n . 358 del 1994 ) , ma anchelimitiprobatori . la disciplina dell ammissibilità e del regime delle prove è rimessa , sempre nei limiti della ragionevolezza ,
1998-351.txt532532, ma anche limiti probatori . la disciplina dell ammissibilità e del regime delle prove è rimessa , sempre neilimitidella ragionevolezza , alla discrezionalità del legislatore ( sentenze n . 560 e n . 251 del 1989 , n
1998-351.txt597597, il quale può , per determinati rapporti , ammettere solo la prova documentale ed escludere quella testimoniale , ponendolimitazioniche non incidono sul diritto di azione , ma disciplinano il regime delle prove quando l azione sia esercitata o
1998-351.txt653653mobili pignorati nella sua casa di abitazione , non è di per sé arbitrario , né manifestamente irrazionale , porrelimitialla prova contraria . né una disciplina di tali limiti , diversa e differenziata rispetto a quella prevista per la
1998-351.txt663663di per sé arbitrario , né manifestamente irrazionale , porre limiti alla prova contraria . né una disciplina di talilimiti, diversa e differenziata rispetto a quella prevista per la comune esecuzione forzata , è di per sé irragionevole o
1998-355.txt756756ammontare complessivo delle trattenute effettuate , assoggettate a ritenute fiscali , e la spesa complessiva per assegni vitalizi , collimitefisso per cui tale rapporto era da considerarsi in ogni caso non superiore ai due quinti ) . in conseguenza
1998-452.txt510510, n . 429 , convertito , con modificazioni , nella legge 7 agosto 1982 , n . 516 ,limitatamenteai fatti oggetto dell accertamento ” ( comma 3 , seconda parte , dell art . 2 ) . il
1998-53.txt240240comportamento di essa qualificabile come negligente – si accompagnerebbe la violazione dell art . 24 cost . , per lalimitazionedella tutela giurisdizionale e la menomazione del diritto di difesa che ne deriverebbero al contribuente , il quale , pur
1998-53.txt914914comportante una pronunzia soggetta ad impugnazione . tanto basta per ritenere che il legislatore non abbia nella specie superato illimitedella razionalità nell opera di conformazione degli istituti processuali che è del tutto affidata alla sua discrezionalità ; e dunque
1999-111.txt553553disegno di legge , per l interesse regionale che avrebbe caratterizzato la materia in esso trattata – fosse stata invecelimitataalla sola disposizione dell art . 16 , in tema di partecipazione della regione al finanziamento della spesa sanitaria .
1999-111.txt610610ricorso , ribadendo che la partecipazione , garantita dallo statuto , del presidente della regione al consiglio dei ministri èlimitataagli oggetti riguardo ai quali sussista un interesse differenziato della singola regione ; chiarendo che il disegno di legge in
1999-111.txt18351835che disciplini la specifica materia ( fermo restando il potere della regione di intervenire con la propria legislazione , neilimitivolta a volta stabiliti dallo statuto , alla lettera r ) dell art . 14 e alla lettera d )
1999-111.txt26332633tributi erariali e locali , di revisione della disciplina dell irpef e di alcuni tributi locali , ” con lelimitazionirichieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione “
1999-111.txt27032703disposizioni , mentre lo statuto e le norme di attuazione attribuirebbero ad essa il potere di istituire tributi propri neilimitidei principi del sistema tributario dello stato . 8 . – la questione è infondata . il testo dell art
1999-111.txt31963196sua volta l art . 6 del decreto stabilisce che ” salvo quanto la regione disponga nell esercizio e neilimitidella competenza legislativa ad essa spettante , le disposizioni delle leggi tributarie dello stato hanno vigore e si applicano anche
1999-111.txt32273227leggi tributarie dello stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della regione ” , e che ” neilimitidei principi del sistema tributario dello stato la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità
1999-111.txt33423342esercizio di una potestà impositiva autonoma aggiuntiva rispetto a quella esercitata dallo stato , e per di più ristretta neilimitidei principi del sistema tributario dello stato ) : mentre la fonte principale di finanziamento della regione è divenuto il
1999-111.txt34233423d.p.r . n . 1074 del 1965 ) di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali , ma neilimitisegnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo , limiti che
1999-111.txt34423442nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo ,limitiche la giurisprudenza di questa corte ha ricondotto anche all ” esigenza fondamentale ” di unitarietà del sistema tributario e
1999-111.txt38193819erariali e locali – preveda una legislazione regionale volta ad ” attuare ” tale disciplina , nell ambito e neilimiti, espressamente richiamati , della ” speciale autonomia finanziaria ” della regione siciliana , come delineata nello statuto e nelle
1999-119.txt432432esenzione degli immobili posseduti dagli iacp dal pagamento dell ici . un imposta che , ad avviso del rimettente ,limiterebbein concreto il conseguimento del fine precipuo dell istituto , che è di garantire il ” bene casa ” ai
1999-138.txt535535ricorso ) , che prevedeva l attuazione , da parte della regione siciliana , del decreto legislativo ” con lelimitazionirichieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione “
1999-138.txt953953a tutte le regioni , relativi alle ” procedure applicative ” dell imposta e all eventuale variazione , entro certilimiti, dell aliquota ( artt . 16 , comma 3 , 18 , comma 3 , 24 , comma 1
1999-138.txt11121112” la regione siciliana provvede con propria legge all attuazione ” dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le “limitazionirichieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione “
1999-138.txt13351335onde non sussiste nemmeno alcuna violazione dei principi e criteri direttivi della delega . né sono qui in discussione ilimitiche in concreto tale autonomia incontra , e che verranno in considerazione solo se e quando la regione adotterà delle
1999-138.txt16571657. 662 del 1996 ) , potrà esercitare la propria potestà legislativa alla stessa stregua , e con gli stessilimiti, di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente riscossi , il cui gettito è ad essa devoluto . 7
1999-138.txt26382638dell irap è demandata alle leggi regionali emanate , per quanto riguarda la regione siciliana , ai sensi e neilimitidell art . 3 , comma 158 , della legge n . 662 e dell art . 24 , comma
1999-138.txt35033503a maggior ragione , è infondata la questione sollevata in ordine all art . 29 del decreto , che silimitaa disporre che le regioni , nell attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai
1999-138.txt39103910relazione al comma 2 ) costituisce indubbiamente , in particolare nei riguardi della autonomia speciale della regione siciliana , unalimitazioneeccezionale , che però si giustifica in vista dell esigenza di assicurare una uniforme applicazione del nuovo tributo , sotto
1999-138.txt40704070squilibri . peraltro la regione può sin d ora porre mano alla propria legislazione di attuazione , con l unicolimitedi doverne differire l efficacia al termine della fase transitoria . 13 . – per le stesse ragioni si giustifica
1999-138.txt76487648proprio dell attuazione di un trasferimento di tributi erariali che la regione non avrebbe potuto autonomamente operare : e ilimitidell autonomia legislativa regionale in materia tributaria restano impregiudicati . a sua volta l art . 61 , comma 4
1999-154.txt616616ma ) al solo provvedimento di iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato , pronunciandosi neilimitidell impugnazione . le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di accoglimento – dichiarativo dell incostituzionalità
1999-171.txt720720di bilancio dello stato e diminuendo gli oneri a carico di quest ultimo . la regione lombardia ha svolto ,limitatamentealle disposizioni da essa impugnate , censure analoghe a quelle della regione veneto , eccependo altresì che l art .
1999-171.txt17551755la consolidata giurisprudenza di questa corte , il sopravvenire di una disciplina legislativa statale recante principi tali da costituire unlimiteall esercizio di competenze legislative regionali comporta , ai sensi dell art . 10 , primo comma , della legge
1999-171.txt31273127662 , che stabilisce che ” l operatività di eventuali aumenti erariali per l accisa sulla benzina per autotrazione èlimitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario , alla differenza esistente rispetto all aliquota in atto della citata imposta
1999-171.txt34083408competenza in materia della regione , la quale mantiene del tutto inalterata la facoltà di determinare autonomamente , entro illimitemassimo prefissato per legge , l entità dell imposta di propria spettanza . tutto ciò vale quindi ad escludere la
1999-171.txt52145214di buon andamento della pubblica amministrazione . d altra parte , la circostanza che la norma abbia un efficacia temporalelimitataall anno 1997 non può escludere , secondo la ricorrente , il proprio interesse ad ottenere ” una decisione che
1999-171.txt54835483n . 421 del 1998 ) . nel quadro di tali principi la norma impugnata , per di più temporalmentelimitata, non può giudicarsi lesiva dell autonomia regionale nell ambito finanziario , legislativo e programmatorio , e neppure appare suscettibile
1999-186.txt287287in subordine , la ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione , in quanto la disposizione impugnata silimiterebbea prevedere il parere della regione interessata , anziché l intesa con la medesima , come sarebbe necessario per disciplinare
1999-186.txt334334in materie ” interferenti ” . 3 . – l anzidetta questione non è fondata . la disposizione impugnata silimitaad apportare una modifica all art . 26 del d.p.r . 28 gennaio 1988 , n . 43 , cioè
1999-186.txt14721472cioè in vista di specifiche esigenze che si manifestino a riguardo di singoli commissari governativi , e dunque con effettolimitatoai singoli ambiti territoriali di riscossione affidati ai commissari governativi destinatari del provvedimento di esonero , e alle situazioni prese
1999-186.txt20892089in materia di riscossione dei tributi erariali ad essa spettanti . in realtà , il testo originario del decreto-legge silimitavaa prevedere che il ministro delle finanze provvedesse ” sentito il ministro del tesoro ” . l attuale formulazione della
1999-198.txt493493certe condizioni concernenti la tipologia di nuove entrate , la loro destinazione e la durata della riserva : ma silimitaa censurare l applicazione della riserva , disposta dall art . 7 del decreto legge n . 669 del 1996
1999-198.txt863863, comma 3 , del decreto legge impugnato non dà luogo ad entrate aggiuntive per il fisco : esso silimitaa imporre una diversa modalità di riscossione per una quota dell imposta dovuta , prescrivendo il versamento in via di
1999-200.txt932932pregiudizialità della sua soluzione rispetto al giudizio di merito che , secondo quanto risulta dall ordinanza di rimessione , èlimitatoall an dell imposizione .
1999-229.txt548548è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale , se si eccettua la previsione dell art . 25 cost . ,limitatamentealla legge penale ( ex plurimis , sentenze n . 397 del 1994 , n . 155 del 1990 ,
1999-229.txt586586del 1990 , n . 13 del 1977 ) . il legislatore ordinario , pertanto , nel rispetto del suddettolimite, può emanare norme con efficacia retroattiva , interpretative o innovative che esse siano , a condizione però che la
1999-386.txt459459soggetto passivo dell obbligazione tributaria , pur rispondendo , per effetto del privilegio , con il bene acquistato e neilimitidel valore di tale bene , del pagamento dell imposta di successione . la funzione di garanzia del credito tributario
1999-386.txt561561da ipoteca . ciò che non può , logicamente , non riflettersi sul piano della disciplina applicabile che , neilimitidella compatibilità , deve essere la stessa per entrambe le figure . sotto tale aspetto , viene in considerazione ,
1999-386.txt772772quanto detto , una tutela siffatta non può non estendersi al terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare ,limitatamenteall ipotesi in cui l accertamento di maggior valore – in analogia a quanto disposto per la domanda giudiziale dall
1999-41.txt637637. 26 ottobre 1972 , n . 634 ( disciplina dell imposta di registro ) , che , oltre alimitarlaai parenti in linea retta , introdusse un regime più rigoroso , escludendo la possibilità di offrire prova contraria .
1999-41.txt13311331la giustificavano – reputa irrefutabili ed insuscettibili di prova contraria le presunzioni configurate , mostra per ciò solo il propriolimite: la non ragionevolezza . la disposizione normativa in esame , il cui fondamento riposa su interpretazioni delle vicende sociali
1999-41.txt14521452la prova della vera natura del negozio giuridico stipulato . deve quindi dichiararsi l illegittimità costituzionale della norma censurata ,limitatamenteall esclusione della prova contraria relativa alla presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari .
2000-114.txt816816, infatti , presupposto applicativo dell art . 19 del d.-l . n . 688 del 1982 e non certamentelimiteal suo ambito di operatività . l indicazione dei diversi tipi di imposta contenuta nella norma denunciata va evidentemente riferita
2000-114.txt950950renderebbe in molti casi impossibile o comunque eccessivamente difficile l esercizio del diritto . la questione è fondata , neilimitidi seguito precisati . 5 . 1 . – va premesso che la questione di legittimità costituzionale dell art .
2000-114.txt14981498spetta – secondo i principi – all amministrazione convenuta . premesso che il sindacato della corte è in questa sedelimitatoai parametri costituzionali evocati dai rimettenti – tra i quali non figura l art . 3 cost . , richiamato
2000-165.txt477477per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale , l esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio , neilimitifissati dalla sentenza impugnata . 6 . – del pari insussistente è la asserita disparità di trattamento tra le controversie
2000-18.txt12971297di rimessione prospettano , in relazione al suddetto parametro , argomenti che possano indurre a modificare il citato indirizzo ,limitandosile stesse a motivare la denunciata incostituzionalità del divieto di prova testimoniale attraverso una asserita impossibilità della parte di fornire
2000-18.txt13741374, essendo conseguenza necessitata della scelta , come si è detto discrezionale , del legislatore riguardo all ammissibilità ed ailimitidei singoli mezzi di prova . scelta del resto presente anche nel processo civile , in relazione a determinati fatti
2000-18.txt15161516del 1999 , n . 322 del 1992 , n . 108 del 1990 ) . 5 . – lalimitazioneprobatoria stabilita dall art . 7 , comma 4 , del decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n . 546
2000-189.txt11471147tema del decidere resta circoscritto dal ricorso introduttivo , mentre la possibilità di ” motivi aggiunti ” è dal legislatorelimitataalle sole ipotesi tassative di integrazione dei motivi del ricorso , resa necessaria dal deposito di documenti ad opera delle
2000-301.txt10811081pone alcun ostacolo l art . 8 , pure denunciato , del d.lgs . n . 507 , che silimitaa disciplinare l obbligo di dichiarazione gravante sui soggetti passivi dell imposta ; né l art . 15 , che
2000-347.txt354354realizzati con il citato decreto n . 79 del 1997 . 2 . – la questione è fondata , neilimitidi seguito precisati . la norma impugnata del citato art . 14 , comma 1 , riserva all erario statale
2000-348.txt309309incertezza per la regione e violando il principio di leale cooperazione . 2 . – la questione è fondata neilimitidi seguito precisati . questa corte ha già avuto occasione di chiarire che clausole legislative generiche come quella in esame
2000-348.txt333333. questa corte ha già avuto occasione di chiarire che clausole legislative generiche come quella in esame , che silimitanoa riservare all erario le entrate ” derivanti ” da altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono
2000-348.txt19321932della finanza della regione siciliana , in forza della quale la istituzione di siffatto tributo spetterebbe alla regione , neilimitidei principi individuati dalla legislazione statale . 7 . – la questione non è fondata . la nuova imposta ,
2000-348.txt20412041alle finalità precisate dallo stesso art . 18 , comma 3 : salva la possibilità per la regione , neilimitiin cui la materia lo consenta , di esercitare a sua volta la competenza legislativa di cui essa gode in
2000-348.txt22862286delle somme , riscosse a seguito dei versamenti unitari , alla cassa regionale siciliana di palermo , il legislatore avrebbelimitatoarbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi spettante alla regione medesima . 9 . – la questione non è fondata
2000-348.txt23542354si riferisce alle ipotesi in cui il gettito di determinati tributi è ripartito per quote fra stato e regione ,limitandosia precisare che la devoluzione alle regioni delle quote di loro spettanza deve tener conto delle somme oggetto di versamento
2000-351.txt815815, altrimenti la norma non è applicabile venendo neno l omogeneità delle posizioni valutate ) , viene ancorata , comelimitemassimo , al valore venale dell area , che ultimamente era stato dichiarato ai fini i.c.i . ; nello stesso
2000-351.txt13481348una lievitazione rispetto al valore su base catastale . l incentivo è prodotto , da un canto , dai riflessilimitativi, in caso di esproprio , sulla liquidazione della indennità di esproprio ( art . 16 , comma 1 ,
2000-351.txt14761476, della legge 23 ottobre 1992 , n . 421 ) . 5 . – il meccanismo di aggancio (limitativo) , tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di i.c.i . , risulta , pertanto , tutt
2000-351.txt26462646e quindi consapevole ) previsione di duplice valenza , negli aspetti di valutazione del bene a fini tributari e comelimitedi liquidazione di indennità di esproprio , e quando non vi sia un intervallo di tempo significativo tra dichiarazione di
2000-405.txt713713ma tale clausola di sanatoria non è stata oggetto di impugnazione da parte della regione , la quale si èlimitataad impugnare , col secondo ricorso ( r . ric . n . 6 del 1999 ) , gli artt
2000-416.txt15691569condono quindi – lungi dal rendere non dovuti ( o dovuti in misura inferiore ) i pagamenti effettuati – silimita, in via eccezionale , per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica , a collegare il pieno effetto liberatorio
2000-416.txt17051705, comma 10 , della legge 23 dicembre 1998 , n . 448 , deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo ,limitatamentealle parole ” e non danno luogo a rimborso ” , per contrasto con l art . 3 della costituzione
2000-433.txt826826al riguardo che , a fronte della discrezionalità che in subjecta materia sarebbe attribuita ai funzionari del fisco , lalimitazionedei poteri del giudicante alla sola verifica delle condizioni e dei presupposti di ammissibilità della conciliazione , senza la possibilità
2000-433.txt12091209– risulti compromesso dalla disposizione denunciata . infatti , attraverso la medesima , è lo stesso legislatore a definire ilimitidella cognizione riservata all organo giudicante , affidando ad esso , in vista di una più rapida definizione delle controversie
2000-507.txt512512di disciplina dell esercizio dell autonomia tributaria regionale ” , eccederebbe l ambito delle ” forme ” e dei “limiti” dell autonomia finanziaria regionale determinati , ai sensi dell art . 119 , primo comma , della costituzione ,
2000-507.txt34043404, a sua volta , non può essere decisa con totale discrezionalità , poiché non solo deve essere rispettato illimitemassimo del 3 per cento , fissato dalla disposizione in esame , ma , entro questo limite , deve essere
2000-507.txt34213421essere rispettato il limite massimo del 3 per cento , fissato dalla disposizione in esame , ma , entro questolimite, deve essere commisurata al tipo e al grado dell inadempimento accertato . quanto alle riduzioni previste dal comma 4
2000-507.txt56105610art . 117 della costituzione . e la disposizione in questione non va al di là di siffatta statuizione ,limitandosia richiedere alle regioni di adeguarsi a tali principi , senza imporre modalità o misure specifiche né obiettivi quantitativamente determinati
2000-507.txt56695669costituzione . ciò che conta è che il legislatore statale , nell imporre obblighi alle regioni , non varchi ilimitiad esso consentiti dalla costituzione stessa , in particolare dagli articoli 117 e 119 . non è certo vietato al
2000-507.txt77577757in conto corrente con il tesoro , i pagamenti a carico del bilancio dello stato vengono effettuati al raggiungimento deilimitidi giacenza che , per categorie di enti , vengono stabiliti con decreto del ministro del tesoro , del bilancio
2000-507.txt78417841di cui all art . 119 della costituzione ; le regioni sarebbero indebitamente equiparate ad altri enti , e silimiterebbel autonomia regionale introducendo elementi di incertezza e di imprevedibilità nella gestione . infine , non sarebbe chiaro quale sia
2000-507.txt78757875infine , non sarebbe chiaro quale sia la ” assegnazione di competenza ” delle regioni sulla quale si commisura illimitedi giacenza . 31 . – la questione non è fondata . le regioni , come altri enti pubblici ,
2000-507.txt79877987gli enti medesimi le utilizzino per erogare le proprie spese . a tale scopo gli enti autonomi sono soggetti alimitazioniin ordine alle disponibilità liquide che essi possono detenere presso il sistema bancario , e la facoltà di effettuare nuovi
2000-507.txt80208020bancario , e la facoltà di effettuare nuovi prelievi dai conti presso il tesoro è subordinata al rispetto di dettilimiti. questa corte ha già avuto occasione di esaminare tale sistema sotto il profilo della legittimità costituzionale , affermando che
2000-507.txt823282327 agosto 1997 , n . 279 ) . la disposizione qui impugnata non innova sostanzialmente a detto sistema ,limitandosia prevedere limiti di giacenza delle disponibilità nei conti presso il tesoro , cui vengono subordinati i pagamenti a carico
2000-507.txt82358235, n . 279 ) . la disposizione qui impugnata non innova sostanzialmente a detto sistema , limitandosi a prevederelimitidi giacenza delle disponibilità nei conti presso il tesoro , cui vengono subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello
2000-507.txt83168316cui all art . 119 della costituzione , poiché la disposizione in esame detta una disciplina precisa e fissa ilimiti, minimo e massimo , delle giacenze , entro i quali il ministro del tesoro è abilitato a stabilire la
2000-507.txt83798379né può dirsi che si introducano così elementi di incertezza : al contrario il decreto del ministro deve stabilire unlimitepreciso di giacenza ( fissato per il 1998 e per il 1999 nel 14 per cento : cfr . art
2000-507.txt84358435d.m . tesoro 4 marzo 1999 ) . del pari non sussiste incertezza circa la base cui si commisura illimitedi giacenza : la legge si riferisce alla ” assegnazione di competenza ” , cioè all importo complessivo delle somme
2000-507.txt92659265carattere generale dei medesimi , e lo stretto collegamento con gli obiettivi globali di finanza pubblica e col rispetto dellimitedi fabbisogno espressamente stabilito dal comma 1 del medesimo art . 48 , la previsione in esame appare rispettosa dei
2000-507.txt97259725pretendendo di ” saldare ” a posteriori tra di loro i decreti legge succedutisi nel tempo , contrasterebbe con illimitetemporale della provvisoria efficacia del decreto legge in attesa di conversione . inoltre , secondo la regione piemonte , sarebbero
2000-507.txt1036610366singoli decreti legge ( restando ” impregiudicato ovviamente l ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse , neilimitiin cui è ammissibile una legge retroattiva ” : sentenza n . 244 del 1997 ) . sulla base di
2000-507.txt1061810618l efficacia di strumenti urbanistici che in realtà non sono mai stati approvati dalla regione . ora , indipendentemente dailimitigenerali che , dal punto di vista costituzionale , debbono ritenersi operanti per il legislatore che intenda attribuire efficacia retroattiva
2000-51.txt6666n . 600 recante ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ” e successive modificazioni ,limitatamenteagli artt . 23 e 25 , primo comma , nonché l art . 21 , comma 15 , della
2000-525.txt273273della tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche . 2 . – la questione è fondata neilimitidi seguito precisati . la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il
2000-525.txt411411problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi , ma investe sostanzialmente ilimitiche esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva . in proposito questa corte ha individuato , oltre alla materia penale
2000-525.txt434434incontrano quanto alla loro portata retroattiva . in proposito questa corte ha individuato , oltre alla materia penale , altrilimiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali ( v . , ex plurimis le citate sentenze n . 311
2000-557.txt266266oltreché del debitore principale , anche di altri soggetti , purché non estranei al presupposto d imposta , costituendo unicolimitealla discrezionalità del legislatore la non irragionevolezza del criterio di collegamento utilizzato per l individuazione dei predetti responsabili d imposta
2000-70.txt791791costituzione tutela l autonomia contrattuale in quanto strumento della libertà di iniziativa economica , il cui esercizio può tuttavia esserelimitatoper ragioni di utilità economico-sociale ( sentenze n . 268 del 1994 ; n . 241 del 1990 ; n
2000-98.txt517517, secondo l assunto della ricorrente , non potrebbero essere legittimamente riservate allo stato . ma le norme impugnate silimitanoa riservare all erario le entrate ” derivanti ” dalle altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi , cioè le
2000-98.txt814814la definizione delle modalità della loro attuazione , ad un decreto interministeriale , la questione è invece fondata , neilimitie nei termini di seguito specificati . le norme denunciate non possono intendersi – come vorrebbe la ricorrente – nel
2001-155.txt4747, riguardano la legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ( misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) ,limitatamenteall art . 3 , comma 211 , sostituito dall art . 2 , comma 1 , del d.l .
2001-155.txt434434gran lunga inferiori alla tassazione dei t.f.r . ) differenziate a seconda della base occupazionale ( numero dei dipendenti )limitataa due annualità ( con versamenti in due rate per ciascuna annualita ) , riferite all ammontare complessivo del t.f.r
2001-156.txt13251325costante nella giurisprudenza di questa corte l affermazione secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore , con il sololimitedella non arbitrarietà , la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che , quale idoneità del soggetto all
2001-164.txt910910opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza – non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili , ma semplicementelimitail potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengano congruo il valore dei beni
2001-171.txt520520inammissibilità della questione sollevata dall avvocatura dello stato , non potendo in alcun modo sostenersi che il rimettente , essendosilimitatoa denunciare l art . 81 , comma 1 , lettera b ) , del d.p.r . n . 917
2001-208.txt21502150dispone , e dovendosi escludere ” che l obbligazione di imposta ossia il prelievo a carico di disponibilità finanziarie regionalilimitil autonomia garantita dall art . 119 cost . ” . poiché si tratterebbe – come sostiene la difesa erariale
2001-66.txt11691169comma ; art . 7 , secondo comma ) , né la potestà della regione di disciplinare , entro ilimitichiariti dalla giurisprudenza di questa corte , la riscossione dei tributi nell ambito del territorio regionale , ferma restando ,
2001-66.txt18521852442 del 1998 , oggetto della quarta ed ultima censura , non fa altro che estendere tale sistema – giàlimitatoai soli contribuenti titolari di partita iva ed escluso per alcune ritenute alla fonte – a tutti i contribuenti nonché
2001-96.txt315315, ” di dividere i comuni in classi , di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare illimitemassimo della variazione in aumento del 50 per cento , rispetto alla tassazione precedentemente in vigore ” . secondo il
2001-96.txt425425della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge ” . 3 . – analoga , ma piùlimitatacensura è prospettata dalla commissione tributaria provinciale di brescia , la quale lamenta il mancato rispetto della soglia di aumento
2001-96.txt461461rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della tassa , fino allora vigente , che apponeva ” unlimitespecifico ai comuni nella determinazione delle nuove tariffe ” . ciò comporterebbe , secondo quest ultimo giudice , ” effetti
2001-96.txt12201220beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ” , con illimite, per le variazioni in aumento delle tasse per le occupazioni permanenti , del 50 per cento delle misure massime
2001-96.txt16671667provinciali per la parte di esse effettivamente occupata ” ( comma 1 dell art . 47 ) , entro “limitiminimi e massimi ” di tassazione ( comma 2 ) , sulla base del chilometro lineare o frazione di esso
2001-96.txt19181918e , dall altro , considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e illimitedelle norme delegate , ma strumenti per l interpretazione della portata delle stesse , le quali , pertanto , vanno
2001-96.txt21762176, osservare il criterio della ” ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ” e non oltrepassare specificilimiti, nelle variazioni in aumento , rappresentati , per le occupazioni permanenti , dal 50 per cento delle misure massime
2001-96.txt25642564diversità di discipline non si può trarre argomento per sostenere che il legislatore non potesse , restando pur sempre neilimitidella delega , ricondurre a considerazione unitaria le specifiche fattispecie di occupazione del soprassuolo e del sottosuolo oggetto degli artt
2001-96.txt29952995, va in ogni caso rilevato che la doglianza risulta prospettata in termini oltremodo generici , giacché il rimettente silimitaad assumere la sussistenza di ” effetti contributivi perversi ” ( accomunando , peraltro , tale censura a quella della
2002-133.txt842842il 1997 , in modo tale che gli incaricati della riscossione non potrebbero ” avere singolarmente la consapevolezza del raggiuntolimiteglobale di devoluzione ” . 2 . – nel corso del giudizio questa corte ( oltre a sospendere l esecuzione
2002-156.txt833833dello stesso periodo , nei confronti dei medesimi soggetti , risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche : sistema originariamentelimitatoai contribuenti titolari di partita iva e successivamente esteso a tutti ( art . 17 , successivamente modificato dal d.lgs
2002-16.txt416416– con il richiamo ai principi affermati da questa corte , secondo cui la retroattività di una legge incontra illimitedell affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e deve tener conto della prevedibilità della disciplina che ne deriva . nella
2002-16.txt800800il governo ad emanare decreti legge , può essere esercitato – a prescindere dai problemi relativi all identificazione dei suoilimiti– solo in caso di ” evidente mancanza ” dei requisiti stessi ( sentenze n . 29 e n .
2002-16.txt888888punto che , nella specie , i presupposti della decretazione d urgenza mancano in modo ” evidente ” e silimitaa richiamare , a prova del loro difetto , il collegamento della norma impugnata con la manovra di finanza pubblica
2002-16.txt14911491dell ammortamento ; e , nel contempo , la qualificazione normativa della differenza come reddito discende dal rilievo che ,limitatamentead essa , l ammortamento finanziario aveva consentito al concessionario di accantonare un utile , e che ad esso potevano
2002-208.txt825825economia e commercio ed equipollenti o di diploma di ragioniere ; secondariamente , l abilitazione alla assistenza difensiva è statalimitataalle sole materie concernenti le imposte di registro e di successione , i tributi locali , l imposta sul valore
2002-208.txt964964può fondarsi la pretesa di estendere il trattamento di favore agli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti oltre illimitetemporale che è stato assunto dal legislatore come elemento di identificazione dei beneficiari di una forma di abilitazione rimossa per
2002-255.txt613613vanno pertanto annullati sotto questo profilo , con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura , i predetti atti ,limitatamentealle parti impugnate , ancorché la loro applicabilità sia venuta meno a decorrere dal 1 gennaio 2002 , in quanto
2002-258.txt195195di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ” , in quanto ” il presupposto di fatto del diritto di abitazionelimitatonel tempo è certamente diverso rispetto a quello dell usufrutto ” , con la conseguenza che , essendo il valore
2002-258.txt569569infatti , il legislatore , pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate , individuare , neilimitidella ragionevolezza , i fattori che le accomunano , per porli a base di un identico regime fiscale . la
2002-258.txt813813dall art . 1026 del codice civile , delle disposizioni concernenti l usufrutto all uso e all abitazione , neilimitidella loro compatibilità . e ciò basta per ritenere non irragionevole la reductio ad unitatem , operata dal legislatore fiscale
2002-284.txt20542054giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti dellimitatopluralismo di emittenti , nel rispetto , da tutti dovuto , dei principi generali del sistema ( cfr . ,
2002-284.txt23252325di televisione a pagamento ) è infatti la raccolta pubblicitaria , la quale a sua volta , oltre che dailimitiimposti dalla legge a tutela degli utenti e degli altri mezzi di comunicazione , e dalle libere scelte degli operatori
2002-307.txt236236, comma 134 , della legge 23 dicembre 1996 , n . 662 , il legislatore delegato si sarebbe dovutolimitarea dettare disposizioni riguardanti le modalità di presentazione delle dichiarazioni , senza affidare a determinate categorie di professionisti controlli di
2002-307.txt296296attività a determinate categorie professionali ; degli artt . 3 , 4 e 35 della costituzione , per la ingiustificatalimitazionealla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di attività lavorative nei confronti di soggetti che legittimamente potrebbero esercitarle ; dell
2002-307.txt643643giudice amministrativo . 3 . – la questione non è fondata . quanto alla ampiezza , al contenuto e ailimitidella delega legislativa , è necessario risalire alla sua ratio che trova conferma nel collegamento con l insieme organico di
2002-307.txt10911091lettera d numero 4 , della legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ) , non erano per nientelimitatia controlli meramente formali ed automatici ( sarebbe bastata la consolidata assistenza fiscale tradizionale con alcune innovazioni ) , ancorché
2002-307.txt11531153attitudinali e di responsabilità dei soggetti abilitati . 4 . – la discrezionalità del legislatore delegato è stata esercitata neilimitidella delega , che prevedeva – tra l altro – che adempimenti potessero essere affidati a ” studi professionali “
2002-308.txt10041004periodo di imposta . . . in diminuzione del reddito dei periodi di imposta ” successivi , sia pure neilimitidel quinquennio . tale disposizione , recepita nell art . 102 del d.p.r . n . 917 del 1986 ,
2002-308.txt14071407e n . 117 del 1997 ) . va escluso , infatti , che le funzioni del legislatore delegato sianolimitatead una mera ” scansione linguistica ” delle previsioni dettate dal delegante ( sentenza n . 4 del 1992 )
2002-328.txt681681già affermato , alla discrezionalità del legislatore , risultando , di conseguenza , insindacabile in questa sede , col sololimitedella irragionevolezza e manifesta arbitrarietà , la disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo , in
2002-328.txt12021202, disattesa la eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza , sollevata dalla avvocatura dello statolimitatamentealla ordinanza emessa dalla commissione tributaria di cuneo . diversamente , infatti , da quanto sostenuto dalla difesa pubblica ,
2002-328.txt13881388prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [ . . . ] ” , ha accolto ,limitatamentealla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , un criterio di
2002-328.txt15111511ed è proprio siffatta scelta che viene , poi , contraddetta , del tutto ingiustificatamente , dalla norma impugnata ,limitatamentealle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratuito , per le quali , invece , l esigenza di purgare
2002-332.txt389389anche in materia tributaria vale il principio della ripetibilità dell indebito , ma il diritto alla ripetizione può essere legittimamentelimitatoo escluso dal legislatore , al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del solvens , allorché il peso economico dell
2002-375.txt887887letterale secondo cui tale sospensione dei termini per l accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive non èlimitataai soli atti condonabili . 3 . – nel merito la questione non è fondata . 3 . 1 .
2002-375.txt993993fronteggiare questa eccezionale e transitoria situazione , il legislatore è intervenuto sui termini in questione , perché , per unlimitatoperiodo di tempo , gli uffici potessero essere sgravati di alcune attività , tra cui quelle connesse all accertamento e
2002-375.txt13011301deve considerarsi immune da censure una disposizione , quale quella impugnata , che in via preventiva preveda , per unlimitatoperiodo di tempo , la sospensione di tali termini in una situazione di effettivo e concreto rischio di disservizio conseguente
2002-468.txt145145e la cessione degli stipendi , salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ) , il pignoramento , neilimitidel quinto del loro importo , delle pensioni inps per tributi dovuti allo stato . 2 . – la questione
2002-520.txt883883n . 345 e n . 58 del 1995 ) . 3 . – le questioni sollevate sono fondate neilimitiappresso chiariti . 3 . 1 . – preliminarmente , deve essere sottolineato che il problema dell utilizzo di strumenti
2002-522.txt500500formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri , che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio . in ragione deilimitidi tale previsione derogatoria , chi intenda procedere ad esecuzione forzata – la quale , ai sensi dell articolo 479
2003-296.txt471471regioni « nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato » . alle medesime regioni è attribuita unalimitatafacoltà di variazione dell aliquota ( art . 16 , comma 3 ) ed il potere di disciplinare , con
2003-296.txt12491249attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla sua riscossione , nonché unlimitatopotere di variazione dell importo originariamente stabilito con decreto ministeriale , restando invece ferma la competenza esclusiva dello stato per
2003-297.txt645645attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla sua riscossione , nonché unlimitatopotere di variazione dell importo originariamente stabilito con decreto ministeriale , restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro
2003-297.txt13201320osservato , non è infatti quello di una generalizzata rinuncia a crediti già maturati , dovendo , invece , ritenersilimitatoalla cessazione , per le ragioni già viste , di un contenzioso , in atto o potenziale , relativo ad
2003-311.txt684684osservando che il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad unlimitatopotere di variazione dell importo originariamente stabilito , nonché l attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa
2003-345.txt108108, convertito , con modificazioni , nella legge 24 marzo 1993 , n . 75 , nella parte in cuilimital agevolazione fiscale ai fini ici , ivi prevista , agli immobili di interesse storico o artistico , appartenenti a
2003-345.txt305305minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli elimiticui la loro proprietà è sottoposta . in relazione a tale ratio , occorre , dunque , verificare se la
2003-345.txt410410invece , sotto questo specifico profilo , essa sia manifestamente arbitraria e , quindi , tale da rendere incostituzionale lalimitazionedell agevolazione fiscale su di essa basata . riguardo agli esatti termini di tale distinzione non si rinviene , peraltro
2003-346.txt386386. e ciò vale a maggior ragione quando , come nella specie , la questione di costituzionalità sia diretta alimitaree non ad ampliare l ambito del beneficio e risulti , quindi , sollevata in malam partem . passando all
2003-346.txt707707della sostanziale omogeneità delle due categorie di beni . né può ritenersi , sotto un diverso aspetto , superato illimitedella manifesta irragionevolezza per il fatto che il beneficio fiscale di cui si tratta si sostanzi in un criterio di
2003-360.txt214214pubblica amministrazione . 2 . – la questione è fondata . questa corte ha avuto modo di affermare che unlimiteinderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall esigenza di garantire al notificatario l effettiva possibilità
2003-360.txt343343portatori . tale differimento di efficacia , pur legittimo in linea di principio , va , tuttavia , contenuto entrolimititali da non pregiudicare , sacrificando l effettiva possibilità di conoscenza dell atto da parte del destinatario , l esercizio
2004-103.txt15481548dell entrata contenuta nel decreto e quello dell effettivo versamento ; ciò nella considerazione che il conguaglio avviene in ristrettilimitidi tempo e comunque costituisce un operazione non rimessa alla discrezionalità dell amministrazione finanziaria ( sentenza n . 405 del
2004-17.txt851851ordine all an sia in ordine al quomodo . il legislatore statale , con la predetta disposizione , si èlimitatoad indicare , con carattere non vincolante per l autonomia delle regioni ed in via generale e non di dettaglio
2004-17.txt12391239. 119 della costituzione , in quanto disconoscendo il carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale , porrebbelimitial legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della regione . anche la regione toscana ( reg . ric
2004-17.txt13611361, al di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento , non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni chelimitinol autonomia finanziaria garantita alle regioni . 4 . 2 . – la questione non è fondata per le medesime
2004-17.txt22972297di porre in essere anche atti di natura tecnico gestionale . la norma impugnata ha elevato a cinquemila abitanti illimitedimensionale degli enti locali per l applicabilità della suddetta disciplina e ha soppresso il presupposto della mancanza non rimediabile di
2004-17.txt34973497lettera a ) , deve essere intesa come attribuzione al ministro per l innovazione e le tecnologie di un poterelimitato( per quanto riguarda le regioni ) ad un coordinamento meramente tecnico , per assicurare una comunanza di linguaggi ,
2004-241.txt234234, omettendo ogni riferimento al sistema tributario delle regioni e degli enti locali ; con la conseguenza che gli unicilimitiall esercizio da parte delle regioni della loro potestà impositiva sarebbero ravvisabili nella competenza statale di coordinamento , mediante principi
2004-241.txt646646dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi , ma anche definire gli spazi e ilimitientro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva , rispettivamente di stato , regioni ed enti locali , definendo ,
2004-241.txt708708in tutto o in parte , agli enti autonomi , e per i quali la stessa legge riconosce già spazilimitatidi autonomia agli enti quanto alla loro disciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come ” tributi
2004-285.txt746746introduceva – innovando rispetto al sistema previgente – la deducibilità dei suddetti interessi passivi dal reddito complessivo , « neilimitidei redditi dei terreni dichiarati » . detta limitazione , peraltro , per effetto dell art . 14 , comma
2004-285.txt755755deducibilità dei suddetti interessi passivi dal reddito complessivo , « nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati » . dettalimitazione, peraltro , per effetto dell art . 14 , comma 1 , del medesimo decreto-legge , si applicava «
2004-285.txt9279271986 – lo ha sostituito con quello della ” detraibilità ” dall imposta lorda degli interessi in questione , neilimitidel 27 per cento del loro ammontare ( aliquota ridotta , successivamente , prima al 22 per cento e quindi
2004-285.txt12041204l altro , ha sottoposto al regime della ” detraibilità ” gli interessi passivi sui mutui agrari , « neilimitidei redditi dei terreni dichiarati » ) – si applichino « a partire dal periodo di imposta in corso alla
2004-285.txt13121312pure ridotta , dall imposta lorda . il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione stessa ,limitandosiad osservare che la norma denunciata , per il suo carattere asseritamente retroattivo , violerebbe l art . 53 della
2004-285.txt14281428all anno fiscale 1994 , non correttamente viene richiamato dal rimettente il tema della retroattività delle norme tributarie e illimitedi questa rappresentato dalla necessaria coerenza con una capacità contributiva attuale e non pregressa . nella specie , la norma
2004-285.txt14541454coerenza con una capacità contributiva attuale e non pregressa . nella specie , la norma censurata , nel prevedere unalimitazionedella facoltà per i contribuenti di portare in detrazione gli interessi sui mutui di miglioramento agrario , pur essendo entrata
2004-285.txt15221522passata ( sentenza n . 16 del 2002 ) . l evenienza della retroattività si sarebbe potuta verificare se lalimitazionedella detraibilità degli interessi passivi avesse avuto riguardo a rapporti non più espressivi di una capacità contributiva attuale . d
2004-285.txt22792279conversione del predetto decreto-legge – deve ritenersi non sussistente il denunciato vizio . il rimettente , infatti , si èlimitatoad affermare che la circostanza per la quale il d.l . n . 330 del 1994 « si pone a
2004-285.txt25072507la via dell indebitamento anche per terreni di modesto reddito ) e di quelli che , conoscendo ex ante ilimitidi detraibilità degli interessi , tale scelta abbiano compiuto dopo il 31 dicembre 1989 » . la questione non è
2004-306.txt10741074del decreto legislativo n . 446 del 1997 – ha rilevato che l art . 61 , comma 4 ,limitail trasferimento del gettito del tributo stesso « con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario » , e
2004-37.txt734734dovranno attenersi , ma anche determinare le grandi linee dell intero sistema tributario , e definire gli spazi e ilimitientro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva , rispettivamente , di stato , regioni ed enti locali . è
2004-37.txt811811” , cioè dipendente dal bilancio statale , e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi , conlimitatepossibilità riconosciute a regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte , ad un nuovo sistema . così che oggi
2004-37.txt840840effettuare autonome scelte , ad un nuovo sistema . così che oggi non si danno ancora , se non inlimitiristrettissimi , tributi che possano definirsi a pieno titolo ” propri ” delle regioni o degli enti locali ( cfr
2004-37.txt964964in tutto o in parte , agli enti autonomi , e per i quali la stessa legge riconosce già spazilimitatidi autonomia agli enti quanto alla loro disciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come ” tributi
2004-37.txt12481248fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale , si deve tuttora ritenere preclusa alle regioni ( se non neilimitiad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale ) la potestà di legiferare sui tributi esistenti , istituiti e regolati
2004-37.txt13221322dettare norme modificative , anche nel dettaglio , della disciplina dei tributi locali esistenti . in proposito vale ovviamente illimitediscendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall art . 119 della costituzione , e
2004-37.txt21702170, possono prevedere l esenzione dal pagamento dell imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore allimitedi cui al periodo precedente ” . in proposito la regione basilicata , alla censura di carattere generale già esaminata
2004-37.txt25762576censure della ricorrente ( a parte quella di ordine generale già esaminata ) si sostanziano nel rilievo secondo cui sarebbelimitatae condizionata la potestà regolamentare dei comuni , e sarebbe del tutto irragionevole la disciplina uniforme dettata sul piano nazionale
2004-37.txt28482848del d.lgs . 30 dicembre 1992 , n . 504 ) , per la liquidazione e l accertamento dell icilimitatamentealle annualità d imposta successive al 1998 ( primo periodo del comma 9 ) o al 1997 ( secondo periodo
2004-37.txt41174117compiti e funzioni trasferiti , sia ad attribuire loro una forma di potestà impositiva autonoma , con una sia purelimitatapossibilità di accrescere l aliquota , per finanziare la generalità delle loro funzioni , in sostituzione di trasferimenti dal bilancio
2004-37.txt48464846singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione , questa ” è corrisposta al singolo ente neilimitidei trasferimenti spettanti per l anno ” ( nuovo comma 4 , secondo periodo , del medesimo art . 67
2004-37.txt48834883medesimo art . 67 ) . il nuovo comma 5 dell art . 67 , a sua volta , silimitaa spostare al 2002-2003 i riferimenti temporali per gli adempimenti , invariati , relativi all erogazione del gettito della compartecipazione
2004-37.txt49894989situazione di incertezza denunciata a proposito della disciplina a regime dell addizionale ; e la riduzione della compartecipazione entro ilimitidei trasferimenti erariali spettanti ai singoli enti ( nuovo comma 4 , secondo periodo , dell art . 67 della
2004-37.txt51995199configurata chiaramente come una compartecipazione al gettito del tributo erariale . infine , in ordine alla riduzione della compartecipazione neilimitidei trasferimenti erariali spettanti ai comuni , vale il rilievo che , nella fase transitoria , già l originario art
2004-372.txt292292organi statali e gli enti locali , nonché l art . 121 , secondo comma , della costituzione , poichélimiterebbeil potere di iniziativa legislativa del consiglio regionale . secondo la difesa erariale , l art . 4 , comma
2004-372.txt458458sia perché potrebbe esprimere « qualcosa di diverso dal semplice rilievo sociale e dalla conseguente giuridica dignità » , neilimitiprevisti da leggi dello stato , della convivenza tra uomo e donna fuori del vincolo matrimoniale , in riferimento a
2004-372.txt12161216e 114 della costituzione . l art . 64 , comma 2 , disponendo che « la legge disciplina ,limitatamenteai profili coperti da riserva di legge , i tributi propri degli enti locali , salva la potestà degli enti
2004-372.txt36503650. la previsione statutaria di un regime di riserva assoluta di legge regionale anziché relativa è infatti ammissibile purché sialimitata, per non comprimere eccessivamente l autonomia degli enti locali , ai soli casi di sussistenza di ” specifiche esigenze
2004-372.txt38483848. 64 , comma 2 , dello statuto , nella parte in cui prevede che ” la legge disciplina ,limitatamenteai profili coperti da riserva di legge , i tributi propri degli enti locali , salva la potestà degli enti
2004-372.txt43254325fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi , ma anche ( … ) definire gli spazi ed ilimitientro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva , rispettivamente , di stato , regioni ed enti locali » .
2004-381.txt20182018. vale , inoltre , la considerazione che la nuova norma , a differenza di quanto faceva la precedente ,limitaespressamente al 31 dicembre 2004 l effetto della sospensione medesima , confermandone e rafforzandone il carattere transitorio .
2005-110.txt175175sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie in lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro , avrebbe rispettato illimitemassimo fissato dalla delega legislativa conferita al governo con l art . 3 della legge 16 maggio 1970 , n
2005-110.txt368368più elevato » . tuttavia , secondo lo stesso giudice rimettente , il legislatore delegato avrebbe poi superato l indicatolimite, prevedendo , al n . 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali , sempre per le aziende faunistico-venatorie
2005-110.txt537537eccedente quello massimo consentito dalla legge di delegazione , pari al 90 per cento del tributo regionale più elevato ,limitequesto che sarebbe stato già raggiunto con la fissazione dell ammontare di lire 6.065 quale ” tassa ettariale ” (
2005-110.txt10911091. 16 ) . ne consegue che al legislatore delegato era consentito fissare l ammontare del nuovo tributo entro illimitemassimo di lire 18.900 ( pari al 90 % di lire 21.000 ) per ettaro o frazione di ettaro ,
2005-21.txt715715principio della generalità dell obbligo contributivo . le proposte censure si risolvono , dunque , nella denuncia del superamento dilimiticostituzionalmente imposti all esercizio discrezionale del potere legislativo e postulano uno scrutinio nel merito , rispetto agli evocati parametri costituzionali
2005-21.txt10401040, ove quest ultima abbia comportato un incremento del prelievo fiscale , rispetto al regime precedente , superiore a certilimitipercentuali ed assoluti . sotto il secondo profilo , le commissioni tributarie provinciali di bergamo , cuneo e genova censurano
2005-21.txt16481648da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva . a regime , tale discrezionalità è esercitata dalle regioni entrolimitiprefissati ed a partire da una certa data , ai sensi dell art . 16 , comma 3 , del
2005-21.txt18171817della loro autonomia finanziaria . con riferimento , invece , alla prima applicazione del tributo – ipotesi che segna ilimitidel presente giudizio – tali ragioni trovano il loro specifico fondamento nel carattere dell irap di tributo sostitutivo di altri
2005-21.txt310531053 , del d.lgs . n . 446 del 1997 e successive modificazioni , la norma impugnata prevede solo unalimitatadurata del periodo transitorio di vigenza di aliquote differenziate , durata che non esula dalla comune nozione di transitorietà .
2005-21.txt32993299. n . 446 del 1997 e , soprattutto , non ha trasceso la descritta logica normativa della transitorietà ,limitandosia consentire temporanei interventi correttivi sulle aliquote , in caso di errori nelle previsioni di aumento di gettito . 8
2005-234.txt10811081in forza del quale la disciplina censurata potrebbe essere ritenuta « non immediatamente applicabile » nella provincia , perché silimiterebbea far sorgere « meri obblighi di adeguamento » della legislazione provinciale . 1 . 2 . – quanto all
2005-234.txt14831483l emersione del lavoro sommerso . il denunciato art . 1-bis della legge n . 383 del 2001 non silimiterebbe, perciò , a fissare il principio fondamentale della gradualità dell emersione del lavoro sommerso , ma stabilirebbe una disciplina
2005-234.txt22822282anche se ” non immediata ” , della norma denunciata alla provincia autonoma . l invocato art . 2 silimita, infatti , a differire l efficacia delle leggi statali nella suddetta provincia attraverso l attivazione di un meccanismo di
2005-234.txt38023802, annoverate tra quelle che , per costante orientamento di questa corte , pongono alla potestà legislativa regionale « illimitecosiddetto del diritto privato , fondato sull esigenza , connessa al principio costituzionale di eguaglianza , di garantire l uniformità
2005-266.txt521521denunciate , nel prevedere l applicazione della soprattassa alla concessione di costituzione di azienda agrituristico-venatoria e faunistico-venatoria , travalicherebbero ilimiticonsentiti « dall art . 4 comma 5 » della legge delega ( recte : art . 3 , comma
2005-266.txt720720emanazione della tariffa delle sole tasse sulle concessioni regionali , la soprattassa sarebbe stata istituita dal legislatore delegato oltre ilimitifissati dal legislatore delegante . 2 . 1 . – l erroneità della premessa risulta evidente dalla lettura coordinata della
2005-266.txt15921592« per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100 » ) , avrebbe superato illimitedi aumento del venti per cento annuo stabilito dall art . 3 , comma 5 , della legge n .
2005-266.txt16751675, primo comma , della costituzione , secondo cui le regioni hanno autonomia finanziaria esclusivamente « nelle forme e neilimitistabiliti da leggi della repubblica » . così argomentando , tuttavia , il giudice a quo prospetta la questione in
2005-275.txt298298le norme denunciate – da applicarsi nel giudizio a quo – lederebbero gli evocati parametri costituzionali in quanto , nellimitarel originaria estensione soggettiva del beneficio fiscale di cui al citato art . 10 del decreto-legge n . 799 del
2005-275.txt617617799 del 1980 . secondo la commissione tributaria centrale , l irragionevolezza deriverebbe dal fatto che le norme sopravvenute ,limitandol applicazione del beneficio ai soggetti danneggiati residenti o domiciliati nei territori colpiti dagli eventi sismici , contrastano con l
2005-275.txt737737tal fine , occorre tener conto del combinato disposto della norma attributiva del beneficio e delle successive norme che lalimitano, vagliandone la legittimità costituzionale in coerenza con il costante orientamento di questa corte , secondo cui « le disposizioni
2005-275.txt795795, hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette a controllo di costituzionalità neilimitidella palese arbitrarietà od irrazionalità » ( v . , ex plurimis , sentenze n . 346 del 2003 e
2005-280.txt16781678, e va dall interprete ricercata , soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto , senzalimititemporali , all azione esecutiva del fisco » ed ha osservato che l esigenza , pur costituzionalmente inderogabile , di
2005-280.txt30013001di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , e che solo entro talelimitetemporale il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione .
2005-303.txt200200, il potere di individuare i soggetti passivi dell imposta concernente le suddette scommesse ed avrebbe perciò omesso di fissarelimitiall arbitrio dell autorità governativa . in ordine alla questione sub b ) , la medesima commissione tributaria provinciale deduce
2005-303.txt297297, nell autorizzare l esercizio della potestà regolamentare governativa in materie non coperte da riserva assoluta di legge , possonolimitarsiad indicare le « norme generali regolatrici della materia » , anziché più restrittivi « princípi e criteri direttivi »
2005-303.txt887887n . 66 del 2005 e n . 239 del 2003 ) . nella specie , la norma censurata silimitaa consentire all autorità governativa di provvedere – con regolamento da emanare ai sensi dell art . 17 , comma
2005-320.txt575575della norma impugnata , la funzione del secondo periodo – oggetto specifico dell impugnativa – è con evidenza quella dilimitaregli effetti economico-finanziari di tale retroattività , escludendo la ripetibilità delle imposte già ( indebitamente ) pagate . ma proprio
2005-320.txt597597effetti economico-finanziari di tale retroattività , escludendo la ripetibilità delle imposte già ( indebitamente ) pagate . ma proprio siffattalimitazionesi pone in palese contrasto con il parametro costituzionale evocato dalla corte rimettente . questa corte , infatti , ha
2005-335.txt620620stesso alle regioni ( comma 27 ) ed ha stabilito che l ammontare dell imposta è fissato , entro determinatilimiti, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l anno successivo ( comma 29 )
2005-397.txt583583estrattivo , edilizio , lapideo e metallurgico . 4 . – la prima questione – concernente il superamento del ricordatolimitetemporale fissato dall art . 3 , comma 29 , della legge statale n . 549 del 1995 – è
2005-397.txt667667regioni ed alle province ( comma 27 ) e stabilendo che l ammontare dell imposta sia fissato , entro determinatilimiti, mediante legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l anno successivo , con l ulteriore
2005-397.txt918918117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , e che è preclusa , se non neilimitiriconosciuti dalla legge statale , la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta . 4 . 2 . –
2005-397.txt11061106) dell art . 3 della legge statale n . 549 del 1995 , per il quale il superamento dellimitetemporale del 31 luglio nella promulgazione della legge regionale comporta , invece , la proroga per tutto l anno solare
2005-397.txt12641264l aumento di detto tributo speciale acquisterà efficacia . 5 . – la seconda questione – concernente il superamento dellimitemassimo del tributo fissato dall art . 3 , comma 29 , della legge statale n . 549 del 1995
2005-397.txt14471447ad opera dell art . 26 della legge n . 62 del 2005 , che ha modificato non solo ilimitiquantitativi del tributo speciale , ma anche le stesse categorie dei rifiuti di riferimento . in particolare , il menzionato
2005-397.txt15321532i rifiuti inerti di cui all articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 » ed ha altresí ridotto illimitemassimo del tributo speciale in esame , portandolo da lire 20 per chilogrammo di rifiuti conferiti in discarica ( corrispondenti
2005-455.txt17161716facendo applicazione del citato comma 22 dell art . 2 della legge n . 350 del 2003 , si èlimitataa dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo a leggi regionali promulgate appunto nel 2003 , senza affermare l
2005-455.txt20402040automobilistica regionale , il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed unlimitatopotere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività amministrativa concernente la riscossione , i rimborsi ,
2005-462.txt223223è incompleto , o quanto meno genera incertezza , perché riconosce ” il diritto al rimborso ” senza espressamente rammentarelimititemporali » ; osserva altresì che « la legislazione tributaria si rivolge ad una platea vastissima di destinatari » e
2005-462.txt341341ex plurimis , sentenze numeri 360 del 2005 e 384 del 1999 ) . nella specie , il ricorrente silimita, invece , a denunciare genericamente il contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali , senza indicare
2005-462.txt415415in via generale che , in materia di tasse automobilistiche , è stato attribuito alle regioni dal legislatore statale unlimitato, autonomo potere normativo di variazione dell importo delle tasse stesse , oltre che il gettito ed ogni potestà amministrativa
2005-462.txt660660impugnata , perché questa riconosce detto diritto in caso di perdita di possesso dell autoveicolo , « senza espressamente rammentarelimititemporali » . tale censura è intrinsecamente contraddittoria , perché il ricorrente , da un lato , nel denunciare la
2005-66.txt271271trasporti ) , e del difetto dei motivi di sanità e di sicurezza , i quali soltanto potrebbero giustificare lelimitazionial diritto di circolazione ; con l art . 3 cost . , poiché nell accesso ad un servizio pubblico
2005-66.txt394394all arbitrio dell autorità , in difetto della indicazione di criteri idonei a delimitarne la discrezionalità e della previsione dilimitiminimi e massimi . 2 . – le censure non sono fondate . 2 . 1 . – la legge
2005-66.txt877877violazione della riserva di legge e per il difetto dei motivi di sanità e sicurezza che soltanto potrebbero giustificare unalimitazionedel diritto di circolazione . entrambe le censure sono infondate . ed infatti , oltre alla considerazione che le lamentate
2005-66.txt898898del diritto di circolazione . entrambe le censure sono infondate . ed infatti , oltre alla considerazione che le lamentatelimitazionial diritto di circolazione risultano comunque poste con lo strumento della legge , è sufficiente osservare , quanto alla doglianza
2005-66.txt928928strumento della legge , è sufficiente osservare , quanto alla doglianza relativa alla pretesa insussistenza delle ragioni che consentono dilimitareil predetto diritto , che con la sentenza n . 264 del 1996 questa corte ha affermato che ” il
2005-66.txt10451045disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere . la tipologia deilimiti( divieti , diversità temporali o di utilizzazioni , subordinazione a certe condizioni ) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo
2005-66.txt11441144che queste rispondano a criteri di ragionevolezza . ” in ragione di ciò , si può quindi concludere che lelimitazioniin esame sono giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela , quali quelli attinenti al buon
2005-72.txt698698apposita struttura di gestione centralizzata abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza . gli atti impugnati silimitano, attraverso l istituzione di codici-tributo , a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte e , pertanto ,
2005-73.txt858858sfera di competenza costituzionale dell ente confliggente . gli atti oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica . essi silimitanoa regolare le modalità di versamento del contributo unificato , senza incidere sull assegnazione della quota spettante alla regione siciliana
2006-02.txt415415, n . 133 ) – che pone il divieto di superare , nella determinazione dell addizionale , l indicatolimitedell 1,4 % del reddito imponibile . né , sempre ad avviso del giudice a quo , la denunciata violazione
2006-02.txt438438% del reddito imponibile . né , sempre ad avviso del giudice a quo , la denunciata violazione di questolimitepotrebbe ritenersi sanata dal sopravvenuto art . 3 , comma 1 , lettera a ) , della legge statale 27
2006-02.txt514514regionale e locale sino al completamento dell iter propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale – si sarebbelimitataa sospendere temporaneamente gli aumenti dell addizionale regionale all irpef non confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati
2006-02.txt11811181lettera e ) , cost . , e che è precluso alle regioni integrare detta disciplina , se non neilimitistabiliti dalla legislazione statale . tuttavia , lo stesso rimettente , nella specie , ricostruisce in modo inesatto la normativa
2006-02.txt14171417per il 2002 e quindi , in riferimento alle classi di reddito piú elevate , un aliquota complessivamente superiore allimitemassimo dell 1,4 % del reddito imponibile fissato dall art . 50 , comma 3 , secondo periodo , del
2006-02.txt150915091 della legge n . 405 del 2001 , ha consentito , in via eccezionale , il superamento del suddettolimitemassimo dell addizionale , ma solo per l anno 2002 ( « limitatamente all anno 2002 » ) . conclude
2006-02.txt15221522via eccezionale , il superamento del suddetto limite massimo dell addizionale , ma solo per l anno 2002 ( «limitatamenteall anno 2002 » ) . conclude , pertanto , per l illegittimità costituzionale della norma censurata , che ha
2006-02.txt23212321, alcun obbligo per le regioni di determinare gli aumenti dell addizionale singulatim , anno per anno , ma silimitaa stabilire che i ” provvedimenti ” di aumento debbono essere pubblicati « nella gazzetta ufficiale non oltre il 30
2006-02.txt28432843la scelta del legislatore regionale di articolare l addizionale all irpef secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta ilimitidi imposizione posti dalla legge statale , ma sviluppa coerentemente , a livello regionale , la struttura tipicamente ” progressiva
2006-02.txt30573057della progressività dell addizionale , ma dell esercizio dell autonomo potere degli enti territoriali di liberamente prevedere – entro ilimitistabiliti dalla legge statale – aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse . e
2006-107.txt5252legge regionale 2 maggio 1980 , n . 30 , e successive modificazioni ed integrazioni . variazione tariffa ) ,limitatamenteai commi 1 – quale sostituito dall art . 1 della legge della regione lazio 20 marzo 1995 , n
2006-107.txt2142143 ( modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione ) , in quanto le norme censurate eccederebbero ilimitiprevisti dalla norma statale interposta di cui all art . 3 , comma 5 , della legge 16 maggio 1970
2006-107.txt494494intervenuto l incremento statale . non avendo il legislatore regionale soddisfatto tale condizione , le disposizioni censurate avrebbero ecceduto ilimitifissati dalla norma interposta , ponendosi così in contrasto con gli evocati parametri costituzionali . 2 . – preliminarmente ,
2006-107.txt825825della parte ii della costituzione . il tribunale rimettente , infatti , deduce che le norme censurate hanno ecceduto ilimitiposti al legislatore regionale dalla norma statale interposta di cui all art . 3 , comma 5 , della legge
2006-107.txt10451045giugno 1991 , n . 230 ) . ai sensi della medesima disposizione , tale potere è soggetto ai seguentilimiti: gli aumenti della tariffa possono essere disposti « ogni anno » ; le norme che dispongono l aumento devono
2006-107.txt14401440il secondo comma del testo originario di questo articolo attribuiva alle regioni il potere di disporre , entro il sololimitedel venti per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente , maggiorazioni delle tasse sulle concessioni regionali « ad
2006-107.txt167916791990 , che ha portato all attuale formulazione della menzionata disposizione interposta . detta sostituzione , infatti , si èlimitataad estendere all intero anno la possibilità di esercitare il potere di aumento , con effetti dall anno successivo ,
2006-107.txt20352035che dispone l aumento delle tasse sulle concessioni governative . con tale formulazione , infatti , il legislatore statale silimitaad assumere come percentuale di aumento consentita alle regioni quella stabilita per l incremento delle tasse sulle concessioni governative dalla
2006-107.txt240824081995 , nella perdurante vigenza della predetta norma statale . sono stati , pertanto , rispettati dalla regione lazio ilimitistabiliti dalla norma interposta per l esercizio del potere di aumentare detta tassa di rinnovo in misura superiore al venti
2006-107.txt24672467del potere medesimo prospettata dal rimettente . 5 . – la norma censurata , dunque , non avendo ecceduto dettilimiti, non ha violato gli articoli 117 e 119 cost . , nel testo anteriore alla riforma del titolo v
2006-334.txt544544ricorso in via principale avverso l art . 39 del decreto-legge n . 269 del 2003 , ma si èlimitataa proporre conflitto avverso atti amministrativi che sarebbero meramente applicativi di tale norma . infatti , quest ultima , contrariamente
2006-334.txt97297214-bis del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 640 ( imposta sugli spettacoli ) , il legislatore halimitatoagli apparecchi e congegni per il gioco di cui al settimo comma dell art . 110 del regio decreto 18
2006-334.txt14691469siciliana , gli atti oggetto del conflitto non attribuiscono il gettito del prelievo erariale unico allo stato , ma silimitanoa fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte . essi vanno inquadrati nell articolato sistema normativo delineato dal decreto
2006-412.txt174174le norme statali che regolano il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica e la conseguente violazione deilimitidi esercizio della potestà legislativa regionale nella materia del sistema tributario dello stato appartenente alla competenza legislativa esclusiva statale .
2006-412.txt906906, con la conseguenza che l esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo neilimiticonsentiti dalla legge statale . si tratta , infatti , di un tributo che va considerato statale e non già
2006-412.txt11481148della legge regionale n . 34 del 2005 – è fondata . la norma censurata eccede , infatti , ilimitifissati dalla norma statale quanto alla fonte regionale utilizzabile per la regolamentazione delle modalità di versamento del tributo speciale (
2006-412.txt21422142il combinato disposto dei citati commi 31 e 32 dell art . 3 della legge n . 549 del 1995limita, nel caso di esercizio di attività di discarica abusiva , l applicazione delle menzionate misure agevolative alle violazioni degli
2006-413.txt343343e , di conseguenza , l esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo neilimiticonsentiti dalla legge statale . si tratta , infatti , di un tributo che va considerato statale e non già
2006-75.txt982982nella materia predetta deve esercitarsi « in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato » e develimitarsiall « istituzione di tributi regionali prevista nell articolo 51 » . quest ultimo articolo , a sua volta ,
2006-75.txt13841384tributi comunali che , come l ici , sono invece previsti e istituiti esclusivamente dalla legge statale e , neilimitida questa indicati , disciplinati dai regolamenti comunali . 4 . 2 . – infine , la regione friuli-venezia giulia
2007-109.txt9595cui non prevede , tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie , quello di ordinare alle parti , pur neilimitidei fatti dedotti , di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione . 2 . – la questione non
2007-191.txt925925dal primo periodo del comma 2 ( « con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell istanza di interpello , elimitatamenteal richiedente » ) , riguarda solo l amministrazione finanziaria , in quanto il terzo periodo dello stesso comma stabilisce
2007-193.txt10121012n . 296 del 2003 ) , sicché compete allo stato ( e non alla regione , se non neilimitiprevisti dalla legge statale ) la disciplina del tributo , se del caso mediante norme di dettaglio ( sentenze n
2007-193.txt12221222delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell ambito della gestione del servizio sanitario può incontrarelimitialla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa . l art . 4 , comma 3
2007-202.txt12381238víola gli evocati parametri costituzionali o perché invade la sfera di competenza legislativa residuale delle regioni o perché non silimitaa fissare princípi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente o , comunque , perché non rispetta il principio di
2007-202.txt17141714per l ormai trascorso anno finanziario 2006 , « a titolo iniziale e sperimentale » ( comma 337 ) ,limitatamente« al periodo di imposta 2005 » ( come stabilito , in via di interpretazione autentica , dall art .
2007-202.txt23332333contribuente , sia pure con la necessaria mediazione dello stato , il quale non effettua una spesa , ma silimita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimo contribuente , a corrispondere l indicata quota d imposta ad
2007-202.txt29762976vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica nelle materie di competenza legislativa regionale richiamate dalle ricorrenti , ma silimitanoa conferire una mera evidenza contabile alle quote del 5 per mille incassate . non sussistendo detto fondo , non
2007-270.txt18841884tempestivamente . in conclusione , la mera non coincidenza del periodo d imposta con l anno solare non giustifica lalimitazionedell estensione del condono disposta dalla norma censurata . ne conseguono la violazione del principio di uguaglianza e , pertanto
2007-330.txt140140disporre che « non si fa luogo a restituzione di imposte , soprattasse e pene pecuniarie già pagate » ,limitagli effetti del primo periodo dell unico comma dello stesso art . 4 ( composto da due soli periodi )
2007-330.txt17991799per il regime ordinario dell iva ) . il censurato secondo periodo dello stesso comma dell indicato art . 4limitala retroattività di detto primo periodo , escludendo la ripetibilità ( « restituzione » ) di quanto pagato dal contribuente
2007-330.txt18621862dell efficacia delle manifestazioni tacite di volontà poste in essere in data anteriore al 7 gennaio 1998 . proprio talelimitazionecomporta la violazione del principio di uguaglianza evocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità . come piú volte precisato
2007-330.txt20012001contraddizione tra la finalità di interpretazione autentica dell art . 4 della legge n . 342 del 2000 e lalimitazionedegli effetti economici e finanziari di tale interpretazione , si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti
2007-330.txt22752275rilevata discriminazione può consistere – come sostenuto dalla difesa erariale – nell obiettivo , discrezionalmente perseguito dal legislatore , dilimitare, in materia di imposta sul valore aggiunto , l utilizzo dell eccedenza detraibile al riporto di essa in detrazione
2007-330.txt23512351neppure la difesa erariale è stata in grado di indicare le ragioni di un simile divieto di rimborso , oltretuttolimitatoal solo periodo anteriore al 7 gennaio 1998 . in particolare , una volta riconosciuta dal legislatore la possibilità di
2007-330.txt24542454in tempi brevi ( artt . 30 e 38-bis del d.p.r . n . 633 del 1972 ) . lalimitazionedell utilizzo del credito d imposta al computo in detrazione nell anno successivo potrebbe porre , infatti , in condizione
2007-330.txt26502650” ( in forza della disposizione denunciata ) . 4 . – la pronuncia di illegittimità costituzionale va mantenuta neilimitidel petitum e , quindi , va circoscritta alla disposizione che vieta la « restituzione di imposte » in materia
2007-350.txt309309riordinando la precedente , come stabilito dalla legge di delega n . 288 del 1998 , ed eccedendo perciò ilimitidella delega , in violazione dell art . 76 cost . ; d ) dell art . 4 , comma
2007-350.txt542542cui il giudice a quo , in riferimento alle censure parametrate all art . 76 della costituzione , si sarebbelimitatoa riportare le allegazioni della ricorrente nel giudizio principale , senza alcuna propria valutazione , è smentita dal fatto che
2007-350.txt880880riserva di legge di cui all art . 23 cost . va inteso in senso relativo , in quanto silimitaa porre al legislatore l obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della
2007-350.txt979979da quelle tris o ad esse assimilabili ( imposta costituente l oggetto del giudizio a quo ) fornisce criteri elimitiidonei a soddisfare , anche in tema di base imponibile , il disposto dell evocato art . 23 cost .
2007-350.txt16321632determinata in misura tale da non compromettere la suddetta invarianza del livello del gettito complessivo . nell àmbito di talelimitegenerale , l entità del finanziamento del coni trova l ulteriore limite quantitativo dell effettivo fabbisogno dell ente , quale
2007-350.txt16441644del gettito complessivo . nell àmbito di tale limite generale , l entità del finanziamento del coni trova l ulteriorelimitequantitativo dell effettivo fabbisogno dell ente , quale risulta dai bilanci approvati e controllati . in conclusione , l indicazione
2007-350.txt17131713del coni ( proprie ed in relazione ai servizi resi in ambito sportivo ) induce a ritenere obiettivamente e ragionevolmentelimitatala discrezionalità dell amministrazione nella integrazione tecnica della base imponibile dell imposta unica e ad escludere , pertanto , la
2007-350.txt19991999materia di imposta sulle scommesse diverso da quello individuato nella normativa precedente , così istituendo una nuova imposta e nonlimitandosia riordinare la precedente , come stabilito dalla legge di delega n . 288 del 1998 , non è fondata
2007-350.txt28262826di dati che il legislatore delegato , nell indispensabile opera di riordino del settore ( che ovviamente non può esserelimitatoad una sola legge , ma deve tener conto della stratificazione normativa creatasi nel tempo sulla « imposta unica »
2007-350.txt32293229della parte , dalle citate pronunce di questa corte non è dato inferire che la norma denunciata abbia ecceduto ilimitidella legge di delegazione . la legge n . 662 del 1996 , oggetto di quelle pronunce , conteneva una
2007-350.txt34493449delegata ( d.lgs . n . 504 del 1998 ) , la quale , come sopra rilevato , si èlimitataa prendere atto della tassabilità dei concessionari , in quanto , nel sistema legislativo da riordinare , era già possibile
2007-350.txt37003700contributiva , nei termini sopra esposti , è preclusa alla commissione tributaria , in questa sede . la commissione develimitarsia valutare il processo che determina il solo calcolo dell imposta unica » . da quanto richiamato emerge la contraddittorietà
2007-366.txt16991699sono iscritte » le persone fisiche contribuenti . la questione è fondata . questa corte ha affermato che « unlimiteinderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall esigenza di garantire al notificatario l effettiva possibilità
2007-366.txt17641764del 2003 ; si veda anche la sentenza n . 346 del 1998 ) . le norme censurate violano dettolimite, perché , equiparando la situazione del contribuente residente all estero e iscritto nell aire a quella del contribuente che
2007-366.txt20422042ferma l esclusione dell applicabilità dell art . 142 cod . proc . civ . , il legislatore ha intesolimitarel inconveniente denunciato dal rimettente , seguendo la diversa via della « spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso
2007-366.txt22402240agli atti esecutivi e , in particolare , all avviso di vendita . in punto di rilevanza il tribunale silimitaa osservare che « è dirimente la questione concernente la regolarità della notificazione dell avviso di vendita » , senza
2007-451.txt311311ricorrente , la disposizione impugnata , estendendo la suddetta agevolazione a casi non previsti dalla normativa statale , eccederebbe ilimitifissati in materia dal legislatore statale al legislatore regionale , il quale , pertanto , avrebbe esercitato una potestà normativa
2007-451.txt403403automobilistica regionale , il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed unlimitatopotere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività amministrativa concernente la riscossione , i rimborsi ,
2007-451.txt916916a tale conclusione la regione resistente ha obiettato che la norma impugnata avrebbe portata soltanto interpretativa , in quanto silimiterebbea fornire una doverosa interpretazione secundum constitutionem della norma statale , la quale , se diversamente interpretata , escluderebbe irragionevolmente
2007-451.txt980980« autovetture » . l obiezione è , però , infondata , perché la regione non potrebbe mai eccedere ilimitidella propria competenza legislativa intervenendo , con legge interpretativa o innovativa , su una legge statale , neppure adducendo la
2007-55.txt364364casi relativi alla assegnazione e distribuzione del ricavato della vendita » , non essendo « in quella fase ipotizzabile unalimitazionedella tutela dei corrispondenti diritti soggettivi » ai particolari rimedi amministrativi endoprocedimentali ; in particolare , fin dal 1971 (
2008-102.txt18891889dell armonia con i princípi del sistema tributario statale , mentre le regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplicelimitecostituito dall obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i princípi fondamentali di coordinamento e dal
2008-102.txt23682368, dall altra , che l esercizio del potere esclusivo delle regioni di autodeterminazione del prelievo è ristretto a quellelimitateipotesi di tributi , per la maggior parte ” di scopo ” o ” corrispettivi ” , aventi presupposti diversi
2008-102.txt25472547regionali dovranno attenersi , ma anche determinare le grandi linee del sistema tributario , e definire gli spazi e ilimitientro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva , rispettivamente , di stato , regioni ed enti locali » .
2008-102.txt26732673, 397 e 335 del 2005 ; n . 431 del 2004 ) . solo per quanto riguarda le suddettelimitateipotesi di tributi propri aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali , la corte ha riconosciuto sussistere il potere
2008-102.txt28302830di quanto sopra , la disciplina costituzionale applicabile nel caso di specie , occorre pertanto accertare se il suddetto duplicelimitefissato al legislatore tributario regionale dagli artt . 117 e 119 cost . , come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale sopra
2008-102.txt28602860e 119 cost . , come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata , sia o no piú stringente rispetto allimitefissato dallo statuto speciale . occorre , cioè , verificare se l « armonia con i princípi del sistema tributario
2008-102.txt34093409; un simile divieto non è , invece , desumibile dallo statuto speciale della regione sardegna , il quale silimitaad esigere che i tributi propri regionali siano in armonia con i princípi del sistema tributario dello stato . né
2008-102.txt54805480dell ammissibilità del ricorso . infatti , come affermato dalla sentenza n . 533 del 2002 , tale deliberazione puòlimitarsia « indicare le specifiche disposizioni che si ritiene [ … ] eccedano la competenza » della regione , «
2008-102.txt55795579, lettera h ) [ già i ) ] , dello statuto speciale . la corte deve , pertanto ,limitarsiad accertare se detto prelievo sia « in armonia » con il principio del sistema tributario statale espresso dall art
2008-102.txt67016701e , in particolare , dalla coesistenza dei due menzionati contraddittori indirizzi di politica fiscale : quello statale , chelimitala tassazione alle plusvalenze in ragione del verificarsi delle condizioni previste dal citato art . 67 , comma 1 ,
2008-102.txt69406940rubricata , diversamente dalla prima , « imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico » , silimitaa modificare la disciplina originaria del prelievo regionale , eliminando la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel quinquennio
2008-102.txt71797179evidenziata contraddizione fra la ratio ispiratrice del tributo regionale censurato e la scelta di politica fiscale del legislatore statale dilimitarela tassazione alle sole plusvalenze realizzate nel quinquennio è accentuata dal rilievo che la norma denunciata , in entrambe le
2008-102.txt93179317a seconda del pregio degli immobili ; c ) non ha obiettivi di coordinamento del sistema tributario , ma silimitaa istituire una singola imposta e , perciò , non è riconducibile alla materia del coordinamento del sistema tributario ,
2008-102.txt95699569dello statuto della regione sardegna . diversamente dalle censure relative alle altre imposte regionali , la difesa erariale non silimitaad affermare che l imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non attiene alla materia ” turismo ” ,
2008-102.txt1124611246patrimoniale dell imposta fa venire meno tale premessa e rende , perciò , prive di fondamento le indicate giustificazioni dellalimitazionedel novero dei soggetti passivi d imposta . 7 . 6 . – da quanto precede deriva che la censurata
2008-102.txt1162111621delle situazioni giuridiche soggettive sugli immobili situati nella sfera di competenza territoriale dell ente impositore ( salvo , beninteso ,limitateesenzioni soggettive od oggettive che non ne mutino la natura ) , siano essi fiscalmente domiciliati o non domiciliati nel
2008-102.txt1266312663con il secondo ricorso . la norma mantiene , infatti , sostanzialmente immutata la struttura originaria del prelievo regionale ,limitandosiad eliminare l esclusione dalla tassazione per i soggetti nati in sardegna e i loro coniugi e figli . come
2008-102.txt1338213382a seconda del pregio degli immobili ; c ) non ha obiettivi di coordinamento del sistema tributario , ma silimitaa istituire una singola imposta , e perciò non è riconducibile alla materia del coordinamento del sistema tributario , di
2008-102.txt1412014120sul quale non può esercitare poteri » , cioè il mare , « soggetto solo al potere statale entro ilimitidel mare territoriale » ; b ) con l art . 53 cost . , sia perché , con riguardo
2008-102.txt1486214862per la navigazione da diporto , quello secondo cui il mare sarebbe « soggetto solo al potere statale entro ilimitidel mare territoriale » : tuttavia , tale principio , per come è formulato dal ricorrente , non solo è
2008-102.txt1659216592comunicato all autorità marittima da parte degli organizzatori ; nonché per la sosta tecnica degli aeromobili e delle imbarcazioni ,limitatamenteal tempo necessario per l effettuazione della stessa ; c ) l esenzione non è piú prevista per le navi
2008-102.txt1693216932i presupposti delle imposte regionali non possono « essere individuati fuori del [ … ] territorio » della regione (limitatodall art . 1 dello statuto alla « sardegna con le sue isole » ) ; e ) con gli
2008-102.txt1786417864quale ragione la competenza legislativa attribuita dallo statuto regionale alla regione autonoma sardegna in materia di tributi propri dovrebbe esserelimitatada una disposizione della costituzione dettata per disciplinare il riparto delle competenze legislative tra lo stato e le regioni a
2008-102.txt1798417984che l applicazione dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , comporterebbe unalimitazionedell autonomia legislativa della regione sardegna quale prevista dallo statuto . inoltre il ricorrente , in violazione del suo onere
2008-102.txt1809318093dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in quanto il ricorrente silimitaad affermare – senza ulteriori precisazioni – che la norma censurata , investendo la « materia della concorrenza » ,
2008-102.txt1818818188testo normativo , e , dall altro , prospetta i motivi di illegittimità costituzionale in modo oscuro e generico ,limitandosiad affermare la violazione del suddetto art . 3 , « la cui tutela nella iniziativa economica è affidata alla
2008-102.txt1830618306i presupposti delle imposte regionali non possono « essere individuati fuori del [ … ] territorio » della regione (limitatodall art . 1 dello statuto alla « sardegna con le sue isole » ) . il ricorrente muove ,
2008-102.txt1865118651tratti di acque del mare territoriale o di acque del demanio marittimo » , in quanto occorre solo verificare ilimitidella potestà normativa della regione , con la conseguenza che « neppure può dirsi che il mare territoriale sia una
2008-102.txt1868018680conseguenza che « neppure può dirsi che il mare territoriale sia una nozione rilevante [ … ] per stabilire ilimititerritoriali dell efficacia della legge regionale » ; e ciò perché , « anche se il mare territoriale non facesse
2008-102.txt1883318833mero àmbito spaziale in relazione al quale la legge regionale è legittimata a prevedere fattispecie ed effetti giuridici , neilimitiin cui ciò sia consentito dalle attribuzioni legislative della regione . in generale , non v è dubbio che la
2008-102.txt1903619036del sistema tributario statale richiamati dall art . 8 , lettera h ) , dello statuto medesimo non pongono alcunlimitealla potestà impositiva della regione . invero , tra i princípi del sistema tributario statale il ricorrente correttamente menziona quello
2008-102.txt1911019110” e delle ” acque interne ” ) , senza fornire alcuna adeguata giustificazione di tale sua opzione ermeneutica elimitandosia richiamare il testo dell art . 1 , primo comma , dello statuto , secondo cui « la sardegna
2008-102.txt2006920069dei soggetti passivi con il territorio . una tale ratio posta a fondamento della commisurazione del tributo non supera ilimitidella non arbitrarietà e della ragionevolezza che la regione resistente deve rispettare nell esercizio della sua discrezionalità legislativa . analoghe
2008-102.txt2014620146compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno ( esclusi i casi di sosta tecnica ,limitatamenteal tempo necessario per l effettuazione della stessa ) , nella misura : a ) di € 150,00 per gli
2008-102.txt2156621566. 117 cost . , norme comunitarie come elementi integrativi del parametro di costituzionalità ; 2 ) quali siano ilimitientro cui le norme comunitarie possono essere prese in considerazione da questa corte come elemento integrativo del parametro in sede
2008-102.txt2168021680cost . , prevedendo che l italia « consente , in condizioni di parità con gli altri stati , allelimitazionidi sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni » , ha permesso
2008-102.txt2189021890materie oggetto dei trattati medesimi . le norme comunitarie vincolano in vario modo il legislatore interno , con il sololimitedell intangibilità dei princípi fondamentali dell ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell uomo garantiti dalla costituzione ( ex multis
2008-102.txt2247222472comma , cost . , quale elemento integrante il parametro di costituzionalità . 8 . 2.8.2 . – quanto ailimitientro cui dette norme possono essere prese in considerazione come elemento integrativo del parametro in sede di giudizio di costituzionalità
2008-102.txt2259522595, anche nei giudizi in via principale , la corte costituzionale dichiara quali sono le disposizioni legislative illegittime , neilimitidei parametri costituzionali e dei motivi di censura indicati nell atto introduttivo del giudizio ) , il giudizio di legittimità
2008-102.txt2270322703considerazione norme costituzionali non evocate a parametro solo ove in esse rinvenga il fondamento giustificativo della norma censurata . talelimitazionedel principio iura novit curia ( il quale è applicabile in misura ben piú ampia nei giudizi comuni ) opera
2008-102.txt2604126041àmbito di detta potestà la regione può discrezionalmente modulare l autonomia tributaria dei comuni e , quindi , può anchelimitarsia rimettere ad essi la sola decisione di istituire o no i suddetti tributi . del resto , la piena
2008-102.txt2612926129dalla legge regionale , senza giungere ad attribuire loro l ulteriore potere di determinare l aliquota del tributo entro ilimitiminimo e massimo fissati dalla legge stessa ( come avviene , invece , per la maggior parte dei tributi locali
2008-102.txt2676226762residenti in sardegna , tratta diversamente e in modo adeguato situazioni giuridiche diverse e , quindi , non supera ilimitidella ragionevolezza di cui all art . 3 cost . né tale ragionevolezza può essere messa in dubbio dalla considerazione
2008-11.txt485485di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione , e che solo entro talelimitetemporale il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione » . i
2008-11.txt652652è fondata . i giudici rimettenti non hanno articolato , con riferimento a dette disposizioni costituzionali , autonome censure ,limitandosiad indicare i menzionati parametri e a prospettare , senza motivarla , una lesione degli stessi ad opera della disposizione
2008-130.txt11071107quale valorizzasse « la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario » ,limitandosi, invece , a considerare unicamente il profilo soggettivo concernente la natura dell organo competente ad irrogare la sanzione (
2008-130.txt15081508disciplina degli organi speciali , ben possano essere modificati dal legislatore ordinario , il quale , tuttavia , incontra precisilimiticostituzionali consistenti nel « non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale ) le materie attribuite »
2008-130.txt15641564giurisdizioni ( ordinanza n . 144 del 1998 ) . « da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplicelimiteopera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla costituzione ( sia in sede
2008-130.txt16011601( sia in sede di prima revisione , sia successivamente ) e , altresì , che il mancato rispetto dellimitedi ” non snaturare ” le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell istituzione di un ” nuovo
2008-145.txt193193la ricorrente , dopo la proposizione del ricorso , ha depositato in data 24 luglio 2007 atto di rinuncia ,limitatamenteall impugnazione del comma 796 , lettera b ) , dell art . 1 della legge n . 296 del
2008-145.txt567567tale assunto non può essere condiviso , perché dette disposizioni , in combinato disposto con il comma 53 , silimitanoa demandare a provvedimenti del direttore dell agenzia delle entrate e del direttore dell agenzia delle dogane la disciplina delle
2008-145.txt11951195del d.lgs . n . 241 del 2005 , nel dare attuazione all art . 37 dello statuto , silimitaa disporre che , con riferimento all imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti
2008-145.txt17001700, infatti , non trova applicazione riguardo alle previsioni degli statuti speciali che disciplinano detti strumenti pattizi , perché silimitaad attribuire alle regioni a statuto speciale le forme di maggiore autonomia che il nuovo titolo v della parte ii
2008-145.txt20112011commissario della sicilia e dal governo dello stato » – devono essere , infatti , interpretati nel senso che silimitanoa individuare l àmbito delle modifiche che il legislatore statale dovrà apportare alle norme di attuazione statutaria in base alle
2008-145.txt28132813le questioni non sono fondate , perché la ricorrente , in relazione al dedotto « squilibrio finanziario » , silimitaa prospettare una mera quantificazione dell aggravio di spesa determinato dalla misura impugnata , senza dimostrare , come invece richiesto
2008-145.txt3220322043 dello statuto della regione siciliana » ( terzo periodo ) . per la regione , il comma censurato «limital intervento della commissione paritetica ivi prevista all individuazione di quelle misure percentuali di concorso regionale alla spesa sanitaria discendenti
2008-145.txt33453345disciplina della retrocessione di una certa quota del gettito delle accise – devono essere interpretate nel senso che esse silimitanoa individuare l àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria , senza con ciò
2008-145.txt34883488detto importo , incide sui poteri e sulle funzioni previsti dallo statuto speciale per tale commissione , perché non silimitaa individuare l àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria , ma crea –
2008-162.txt199199controversie pendenti instaurate dalle società che gestiscono centrali elettriche . la stessa norma viene altresì censurata nella parte in cuilimitaespressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche , per violazione dell art . 3 cost
2008-162.txt772772autentica ” non può dirsi irragionevole ( art . 3 , comma 1 , cost . ) , ove silimitiad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto , riconoscibile come una delle possibili letture del testo
2008-162.txt864864, n . 652 , convertito , con modificazioni , dalla legge 11 agosto 1939 , n . 1249 ,limitatamentealle centrali elettriche , si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e
2008-162.txt14681468. 44 del 2005 , per violazione degli artt . 3 e 53 della costituzione nella parte in cui ,limitandoespressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche , determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra
2008-162.txt21532153, n . 652 , convertito , con modificazioni , dalla legge 11 agosto 1939 , n . 1249 ,limitatamentealle centrali elettriche , si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e
2008-162.txt23322332a quo secondo cui l interpretazione autentica dell art . 4 del r.d.l . n . 652 del 1939 ,limitatamentealle centrali elettriche , comporterebbe che solo in presenza di queste ultime si possa parlare di immobili per incorporazione ,
2008-162.txt35993599dal provvedimento indicato al comma 1 » . l art . 74 della legge n . 342 del 2000 silimitaad affermare che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione con i quali si attribuiscono agli immobili le rendite catastali o
2008-162.txt37133713alla determinazione della rendita catastale definitiva , mentre l art . 74 della legge n . 342 del 2000 silimitaa stabilire il termine di efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati , senza
2008-188.txt10941094parte il significato della locuzione « da chiunque posti in essere » utilizzata dalla disposizione interpretata , perché si èlimitataa precisare che le agevolazioni ed esenzioni da questa previste hanno natura di « misura fiscale di carattere generale rivolta
2008-188.txt16681668scindibili , risultando la normativa in materia costruita attorno alla figura del coltivatore diretto e con ben precise caratteristiche elimitazioni) » ; b ) non essendo certa , ai fini della concessione dell agevolazione , la necessità che ricorrano
2008-188.txt23682368nota impugnata ( nota del 21 aprile 2005 , prot . n . 2005 / 4.2 / 30927 ) silimitaad affermare che non è certa , ai fini della concessione dell agevolazione , la necessità che ricorrano le condizioni
2008-188.txt27032703non elimina i dubbi circa il significato di detta locuzione . l art . 99 della citata legge regionale silimita, infatti , a precisare che le agevolazioni e le esenzioni previste dalla disposizione interpretata hanno natura di « misura
2008-188.txt30593059art . 2 » . ne consegue che la nota in oggetto è priva di idoneità lesiva , perché silimitaad attribuire alla disposizione interpretata uno dei suoi possibili significati . né la dedotta lesione della competenza regionale può derivare
2008-188.txt31163116n . 2005 / 4.2 / 30927 intervenuta appena 21 giorni dopo la prima . essa , infatti , silimitaa prendere atto dell incerta interpretazione della normativa regionale di agevolazione e a sospendere , conseguentemente , l applicazione della
2008-335.txt314314» ; d ) l art . 41 cost . , perché il gestore delle risorse idriche , imponendo senzalimititemporali il pagamento di una tariffa pur in assenza del servizio di depurazione , « espleta una attività economica in
2008-335.txt27142714non esclusive ) dei prelievi tributari . l art . 15 della citata legge n . 36 del 1994 silimita, infatti , a disporre che « la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato »
2008-356.txt13011301il giudice rimettente , infatti , con riferimento al suddetto parametro costituzionale , non ha articolato alcuna censura , essendosilimitatoad affermare , senza motivarla , l illegittimità costituzionale della disposizione censurata . ciò comporta , in base alla costante
2008-356.txt17821782censurato art . 10 della legge n . 289 del 2002 è « irragionevole perché la norma non si èlimitataa prorogare l ultimo anno in scadenza [ rectius : ” i termini per la notificazione dell accertamento aventi scadenza
2008-356.txt34313431artt . 3 e 97 cost . va ribadito , in particolare , che la disposizione denunciata fissa una prorogalimitataad un biennio e , perciò , non può mai comportare l assoggettamento del contribuente all azione di accertamento per
2008-373.txt473473già precisato che il credito di alimenti legali va equiparato a quello relativo all assegno di mantenimento solo « neilimitiin cui questo abbia carattere alimentare » ( sentenza n . 506 del 2002 ) e , quindi , solo
2008-373.txt6776771999 , che ha ritenuto non illegittima costituzionalmente la normativa che consente la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentarilimitatamentealla misura risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria e la esclude per la prestazione alimentare spontaneamente corrisposta dal debitore )
2008-442.txt725725tale situazione sino alla concorrenza di euro 58.000.000 » . anche tale eccezione non è fondata . la regione silimita, infatti , a prospettare una futura ed incerta vicenda estintiva del rapporto sostanziale fatto valere nel giudizio principale ;
2008-442.txt22262226non individuerebbe « un soggetto passivo della tassa diverso da quello previsto dalla norma statale istitutiva » , ma silimiterebbe– nell àmbito della competenza legislativa regionale in materia di « organizzazione degli enti locali » ( recte : «
2008-64.txt481481, secondo comma , cost . 2 . 1 . – con riguardo al primo passaggio argomentativo , concernente illimiteentro il quale la costituzione consente al legislatore ordinario di modificare , senza ” snaturarlo ” , l oggetto della
2008-64.txt697697giurisdizioni revisionate , tuttavia il legislatore ordinario – nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali – incontra il duplicelimitecostituzionale « di non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale ) le materie attribuite » a
2008-64.txt751751medesime giurisdizioni ( ordinanza n . 144 del 1998 ) . da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplicelimiteopera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla costituzione ( sia in sede
2008-64.txt788788( sia in sede di prima revisione , che successivamente ) e , altresí , che il mancato rispetto dellimitedi « non snaturare » le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell istituzione di un ” nuovo
2009-216.txt702702di intervento del legislatore regionale . le disposizioni appena menzionate , infatti , consentono alle regioni – sia pure neilimitistabiliti dalle leggi statali – di modificare l aliquota , le detrazioni e le deduzioni , nonché di introdurre speciali
2009-227.txt26182618ampio ambito che alcune delle prospettate argomentazioni vengono a configurare , che lo scrutinio di costituzionalità è , ovviamente ,limitatoal petitum dei rimettenti , vale a dire alla valutazione del rispetto dei parametri invocati per ciò che riguarda il
2009-227.txt33743374senso della insussistenza dei presupposti per l insorgere della obbligazione , interviene , sia pure con diversa norma , ondelimitaregli effetti della precedente , nel senso di rendere irripetibile quanto già , peraltro sine causa , versato , ma
2009-238.txt21412141legislatore , nel ridisciplinare il suddetto prelievo comunale , ha individuato nel « costo di erogazione del servizio » illimitemassimo di gettito , « al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di
2009-238.txt57905790tariffa di igiene ambientale , anche la tariffa integrata ambientale . ne deriva che lo scrutinio di legittimità costituzionale valimitatoalla norma che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative alla debenza della tariffa di igiene ambientale (
2009-238.txt67676767una entrata non tributaria , non incontrando il legislatore , al riguardo , alcun vincolo logico o giuridico ( nellimitedella non manifesta irragionevolezza ) . quanto , infine , alla possibilità per il comune , prevista dal medesimo art
2009-238.txt78997899contenute nel comma 9 dell art . 49 del d.lgs . n . 22 del 1997 ( il quale silimitaa prevedere che « la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare »
2009-238.txt1030210302gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti . quanto al diritto comunitario , esso , con tutta chiarezza , silimitaa richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo
2009-238.txt1039710397istituzione di un tributo o la previsione di un corrispettivo privatistico . quanto alle leggi di delegazione , esse silimitanoad autorizzare il legislatore delegato ad apportare « modifiche » al d.lgs . n . 507 del 1993 , al
2009-298.txt80380350 per cento del rimborso spettante ] ai comuni e alle regioni a statuto speciale ed autorizza una deroga allimitealle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali ( art . 1 , commi 4-bis e 4-ter , del
2009-298.txt835835. 1 , commi 4-bis e 4-ter , del menzionato decreto-legge ) ; d ) prevede , con riferimento ailimiticoncernenti l assimilazione di immobili diversi all abitazione principale , una sospensione nell applicazione « di sanzioni nei casi di
2009-298.txt22712271del 2008 , di un primo acconto ai comuni e alle regioni a statuto speciale ed autorizzano una deroga allimitealle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali ( commi 4-bis e 4-ter ) ; b . 3 .
2009-298.txt26102610e della tutela dei piccoli comuni » ; b ) il comma 6-bis , che prevede , con riferimento ailimitiin ordine all assimilazione di immobili diversi all abitazione principale , una sospensione nell applicazione « di sanzioni nei casi
2009-298.txt31153115non abbia indicato la competenza legislativa alla quale ricondurre la materia cui è ascrivibile la disposizione denunciata e si sialimitataa prospettare la lesione dell autonomia finanziaria propria e degli enti locali garantita dall art . 119 cost . ,
2009-298.txt39363936ai singoli comuni » , previsto dalla disposizione denunciata , sottragga detta disposizione ai denunciati vizi di legittimità – silimitataa chiarire , da un lato , che le modificazioni intervenute in sede di conversione non hanno « provveduto a
2009-298.txt43614361e sono , perciò , assorbite in queste ; b ) per l effetto , l oggetto del giudizio èlimitatoalle questioni concernenti i commi 1 , 2 , 3 , 4 , primo , secondo e terzo periodo (
2009-298.txt51425142i medesimi enti « nel giudizio delle agenzie di rating » . l inconveniente lamentato dalla regione calabria , neilimitaticasi in cui si verifica , non nasce infatti come conseguenza diretta ed immediata delle previsioni legislative censurate , ma
2009-299.txt647647della legge n . 244 del 2007 , secondo cui le regioni possono modificare l aliquota del tributo « neilimitistabiliti dalle leggi statali » . 3 . – in via preliminare , deve rilevarsi che , successivamente alla proposizione
2009-318.txt18591859. 117 , secondo comma , lettera l ) , cost . ; inoltre , sarebbe stato violato anche illimitedella competenza statale in materia di sistema tributario , perché le ipotesi di trascrizione , implicando l assolvimento dell imposta
2009-318.txt26242624d uso , di natura pubblicistica , che la legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede elimitail diritto di proprietà dell area ( cassazione , sentenze n . 21003 e n . 730 del 2008 ,
2009-318.txt30633063ai rilievi fin qui esposti , il legislatore regionale si è mantenuto , in relazione alle disposizioni denunziate , neilimitidelle proprie competenze legislative , la circostanza che alla trascrizione dell atto consegua l obbligo di pagare l imposta ipotecaria
2009-321.txt281281cost . , manca nell ordinanza qualsiasi argomentazione ; quanto all art . 24 cost . , il rimettente silimitaal generico ed immotivato rilievo che la disposizione censurata lascia l appellante « privo di tutela » . 3 .
2009-321.txt16261626, idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ,limitandosiessa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione
2009-334.txt10231023a tale conclusione non può opporsi – come fa l avvocatura generale dello stato – che la disposizione denunciata silimitaa realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale , « senza portare alcun sostanziale mutamento in peius nella finanza provinciale
2009-334.txt15191519e alle province autonome di trento e di bolzano » , sottrae liquidità al sistema regionale , perché non silimitaa porre « una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate , e per particolari ragioni di ripartizione interna
2009-334.txt16601660. è questo il caso della disposizione censurata , la quale – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – silimitaa prevedere , nell àmbito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello stato , una nuova modalità di accreditamento di
2009-334.txt24442444gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali . essi silimitano, infatti , ad attribuire alla regione le entrate tributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , dovendosi intendere
2009-56.txt15091509né che gli artt . 1 e 2 della legge n . 592 del 1985 , formalmente denunciati , silimitinoa sostituire , rispettivamente , gli artt . 1 e 3 del decreto-legge n . 498 del 1961 , né
2009-56.txt21142114rimettente il thema decidendum , deve qui precisarsi che l oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è «limitatoalle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione , poiché , secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte
2009-56.txt21452145, poiché , secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte , non possono essere presi in considerazione , oltre ilimitiin queste fissate , ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti , sia che siano stati eccepiti ma
2009-56.txt36053605relazione ad ogni possibile vizio dell atto , « compreso quello di eccesso di potere » e con il sololimite« dell impossibilità di riesame e di censura delle valutazioni di merito compiute da un organo della p.a . »
2009-56.txt39373937processo si svolge nel contraddittorio tra le parti , in condizioni di parità [ … ] » – si èlimitata, sul punto , ad esplicitare nel testo della costituzione princípi che la giurisprudenza di questa corte aveva già tratto
2009-56.txt46024602. 32 del 2001 ) . tale nuova previsione è , infatti , soltanto espressiva dell intento del legislatore dilimitareil potere di protrarre i termini all ipotesi in cui si verifichino eventi che , oltre ad essere di carattere
2009-56.txt46604660uffici . siffatto rilievo non è sufficiente , tuttavia , a far ritenere che la norma denunciata abbia superato ilimitidella non arbitrarietà e ragionevolezza , perché rientra , pur sempre , nell insindacabile discrezionalità del legislatore determinare l ampiezza
2009-74.txt453453territorio regionale » – , perché detta una disciplina difforme da quella di tali norme , le quali non pongonolimitiall attribuzione alla regione dei sei decimi dell irpef relativa ai redditi da pensione dei soggetti residenti nel territorio regionale
2009-74.txt11651165di euro e di 30 milioni di euro » , pone – come ammesso dalla stessa difesa erariale – unlimiteall ammontare annuo statutariamente spettante alla regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella medesima
2009-74.txt12491249statuto ) , il quale invece , nell àmbito dei sei decimi del gettito dell irpef , non pone alcunlimitea detto ammontare . l accoglimento della questione riferita agli artt . 48 e 49 dello statuto speciale e all
2009-74.txt15581558di 30 milioni di euro » . tali disposizioni , infatti , applicando anche agli anni 2010 e 2011 illimitedi 30 milioni di euro nell erogazione a favore della regione , introducono una disciplina analoga a quella del censurato
2010-115.txt32213221ed ampliando il campo applicativo della parimenti citata direttiva n . 92 / 12 / cee ) , si èlimitato, in coerenza con l indicata direttiva e con riguardo ai prodotti energetici , a mutare la definizione ed il
2010-116.txt26182618reddito di impresa e di lavoro dipendente riferibile a detti stabilimenti ed impianti . la specificità di tale previsione –limitata, dal punto di vista soggettivo , alle imprese industriali e commerciali ed ai dipendenti di queste e , dal
2010-116.txt27382738erroneità della tesi della ricorrente , che , nell affermare la generalità di tale criterio di riparto , trasforma unalimitatae specifica eccezione in una regola generale , con l effetto , da un lato , di applicarlo indebitamente a
2010-116.txt33853385dello statuto , per contro , ha significato e portata di eccezione , introdotta dal legislatore statutario per dare ,limitatamenteall imposta sul reddito ( o , come risulta specificato nell art . 7 del decreto del 1965 , sulla
2010-116.txt56745674, in primo luogo , l imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge 29 ottobre 1961 , n . 1216 ,limitatamentealle ipotesi in cui detta imposta sia versata da assicuratori che abbiano il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal
2010-116.txt60616061– la regione rivendica , in secondo luogo , il gettito dell imposta sul valore aggiunto ( iva ) ,limitatamentealle « operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in sicilia » e per le quali il versamento dell imposta
2010-123.txt524524adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni olimitinol esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale . il contrasto dell art . 12 ,
2010-123.txt953953estende l applicazione dell agevolazione del credito d imposta anche ai tributi statali . la norma censurata eccede cosí illimitedella competenza normativa regionale , in quanto víola la previsione costituzionale di intangibilità , da parte delle regioni , dei
2010-123.txt17171717notificare alla commissione le agevolazioni previste o , in alternativa , di indicare « che le stesse sono concesse neilimitiindicati dal regolamento cee n . 1998 / 2006 sugli aiuti c.d . de minimis ovvero nel contesto di altro
2010-123.txt18851885. 1 , comma 180 della legge 20 dicembre 2004 , n . 311 ( legge finanziaria 2005 ) ,limitatamentealla durata dell accordo , non possono essere sottoposti a pignoramenti » . sostiene il ricorrente che tale norma interviene
2010-123.txt21372137art . 117 , secondo comma , lettera e ) , della costituzione , perché la disposizione censurata , nonlimitandoin maniera espressa l efficacia dell agevolazione fiscale all àmbito dei soli tributi regionali , consente l applicazione di detta
2010-123.txt21992199legislativa esclusiva dello stato in materia di sistema tributario statale . la censura è fondata . la resistente si èlimitataad opporre a tale censura una interpretazione « costituzionalmente orientata » , idonea a circoscrivere esclusivamente ai tributi di competenza
2010-123.txt26452645legge statale e l intervento del legislatore regionale è precluso anche solo ad integrazione della disciplina , se non neilimitistabiliti dalla legislazione statale stessa ( sentenze n . 298 e n . 216 del 2009 ; n . 2
2010-123.txt35763576censura è fondata . questa corte ha piú volte affermato che « l ordinamento del diritto privato si pone qualelimitealla legislazione regionale in quanto fondato sull esigenza , sottesa al principio costituzionale di eguaglianza , di garantire nel territorio
2010-123.txt36103610di eguaglianza , di garantire nel territorio nazionale l uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati . illimitedell ordinamento privato , quindi , identifica un area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti
2010-123.txt36753675sentenza n . 50 del 2005 ) . la disposizione censurata , nel disporre la suddetta impignorabilità , introduce unalimitazioneal soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale riguardante la materia , assegnando « alle situazioni
2010-182.txt426426) una quota del previsto incremento del gettito tributario , con alcune esclusioni , « può essere destinata » ,limitatamenteagli esercizi previsti dall accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all art . 78 dello statuto ,
2010-182.txt826826seguente disciplina : a ) è dovuto , in via straordinaria , in relazione al rimpatrio o alla regolarizzazione ,limitatamenteal periodo indicato dal comma 6 , delle attività finanziarie e patrimoniali « detenute fuori del territorio dello stato senza
2010-198.txt10391039legittimare il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati , trovando , invece , tale discrezionalità unlimiteinsuperabile con riferimento alle ipotesi in cui , come nella specie , il divieto sia , per le stesse ragioni
2010-201.txt24552455non ha , invece , alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa , perché la disposizione censurata silimitaad attribuirgli cómpiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore , di carattere esclusivamente informativo , consultivo e di
2010-216.txt208208organizzatori ; delle unità da diporto che sostano tutto l anno nelle strutture portuali regionali ; della sosta tecnica ,limitatamenteal tempo necessario per l effettuazione della stessa ) , dovuta : 1 ) per ogni scalo negli aerodromi del
2010-217.txt804804, tuttavia , non è argomentata in alcun modo dal giudice rimettente , il quale , al riguardo , silimitaa richiamare genericamente la « giurisprudenza assolutamente prevalente » e ad affermare , altrettanto genericamente , che tale interpretazione della
2010-302.txt311311di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti ( salvo , ovviamente , in caso di norme retroattive , illimiteimposto in materia penale dall art . 25 , secondo comma , della costituzione ) . unica condizione essenziale è
2010-342.txt20622062448 del 2001 , anche per epoche successive a quelle originariamente stabilite , ha tuttavia mantenuto fermi tutti gli altrilimiti, non temporali , riguardanti la applicazione delle disposizioni medesime , ivi compresi quelli derivanti dal rispetto delle norme statutarie
2010-357.txt16691669precettiva diversa ed è , pertanto , innovativa . al riguardo va sottolineato che il testo originario di essa ,limitandol applicazione della suddetta ridotta aliquota speciale al periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2011 ( « per
2010-357.txt306930693 , del d.lgs . n . 446 del 1997 rende evidente che alle regioni è consentito variare ( nellimitedi un punto percentuale ) solo « l aliquota di cui al comma 1 » dello stesso art . 16
2010-357.txt36193619b ) le regioni non possono modificare le basi imponibili e possono modificare l aliquota ( solo ) « neilimitistabiliti dalle leggi statali » ; c ) la provincia autonoma di trento provvede all attuazione del comma in conformità
2010-357.txt38183818al comma 43 dell art . 1 della legge n . 244 del 2007 rende applicabili all ipap gli indicatilimitiprevisti da detta legge statale per le leggi provinciali e regionali in tema di irap ; b ) l ipap
2010-357.txt40454045ne prevede la possibilità , possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni , detrazioni e deduzioni purché neilimitidelle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . in particolare , detto comma 1-bis va interpretato nel senso che
2010-357.txt41294129) – può liberamente ( « in ogni caso » ) modificare aliquote e prevedere agevolazioni , con il sololimitedel rispetto delle « aliquote superiori » fissate dalla legge statale . in altri termini , la provincia può operare
2010-357.txt41714171manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo , diminuendo l aliquota , anche al di sotto deilimitiminimi eventualmente stabiliti dalla legge statale . ciò è possibile « in ogni caso » e , quindi , anche
2010-357.txt54025402delle somme corrisposte agli utenti . allo stesso modo la provincia può procedere per i casi analoghi » . lalimitazionedella competenza della giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell articolo 8-sexies
2010-357.txt61256125stato in materia di ordinamento civile . la questione non è fondata . la disposizione censurata , infatti , silimitaa rinviare genericamente , per la revisione dei prezzi , alla disciplina statale in materia e , pertanto , la
2010-39.txt513513, secondo comma , cost . 2 . 1 . – con riguardo al primo passaggio argomentativo , concernente illimiteentro il quale la costituzione consente al legislatore ordinario di modificare , senza ” snaturarlo ” , l oggetto della
2010-39.txt727727giurisdizioni revisionate , tuttavia il legislatore ordinario – nel modificare la disciplina di tali organi giurisdizionali – incontra il duplicelimitecostituzionale « di non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale ) le materie attribuite » a
2010-39.txt778778» delle medesime giurisdizioni ( ordinanza n . 144 del 1998 ) . tali pronunce evidenziano che il menzionato duplicelimiteopera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla costituzione ( sia in sede
2010-39.txt815815( sia in sede di prima revisione , che successivamente ) e , altresí , che il mancato rispetto dellimitedi « non snaturare » le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell istituzione di un ” nuovo
2011-152.txt11411141infatti , proprio in base al richiamato principio , deve sopportare il costo del credito d imposta , sia purelimitatamenteall importo di cui godono i contribuenti residenti nel suo territorio . in tale caso , ove si tratti di
2011-152.txt12821282dei casi nei quali è concesso il credito d imposta ) , che compete alla regione sulla base e neilimitidell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 . è pertanto costituzionalmente illegittimo l art .
2011-17.txt714714omesso di indicare i motivi per i quali la disposizione censurata violerebbe l art . 2 cost . , essendosilimitatoad indicare il detto parametro , senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo . 4 . – con riferimento agli artt
2011-17.txt13921392disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali , il legislatore dispone di un ampia discrezionalità con il sololimitedella manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute ( ex plurimis : sentenze n . 229 e n . 50
2011-185.txt26042604norma che impedisca una differenziazione su base regionale del ” prezzo ” dei prodotti energetici , una volta rispettati ilimitiminimi di tassazione imposti . e che tali limiti minimi siano rispettati non viene in alcun modo revocato in dubbio
2011-185.txt26132613” prezzo ” dei prodotti energetici , una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti . e che talilimitiminimi siano rispettati non viene in alcun modo revocato in dubbio , né dal ricorrente , né dal raffronto fra
2011-185.txt26482648ricorrente , né dal raffronto fra i livelli di tassazione nazionali e comunitari . del resto , nella ricognizione deilimitiche l armonizzazione europea determina , è necessario apprezzare il sistema al giusto , tenendo presente che il contributo di
2011-185.txt31843184/ 00 , del 24 luglio 2003 ) . non solo , ma la sovvenzione in questione deve superare ilimitial di sotto dei quali l intervento può essere considerato « di importanza minore » ( de minimis ) ai
2011-185.txt33503350ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale , ivi compresa questa corte , ha una competenzalimitataa verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto . 7.2 . – orbene , il ricorrente si è
2011-185.txt33713371a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto . 7.2 . – orbene , il ricorrente si èlimitatoa sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come « imprese »
2011-185.txt34183418altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di stato vietato dal trattato , pur neilimitidella competenza attribuita al giudice nazionale e , per esso , alla corte costituzionale , nella sua posizione di unico
2011-247.txt11801180) . nella specie , in riferimento all iva 2001 e 2002 , la contribuente ( una società a responsabilitàlimitata) ha presentato la domanda di « definizione automatica per gli anni pregressi » di cui al suddetto art .
2011-247.txt16111611al governo contenuta nell art . 30 della legge 30 dicembre 1991 , n . 413 ) , i qualilimitanole ipotesi di sospensione ai casi di querela di falso e di questioni di stato e capacità delle persone (
2011-247.txt23532353. 289 del 2002 ( che non condiziona l applicazione della proroga biennale al perfezionamento del condono , ma silimitaad affermare che essa è prevista nei confronti dei contribuenti che « non si avvalgono » delle disposizioni recate dagli
2011-247.txt48384838solo un problema di successione di leggi nel tempo , senza dettare una disciplina sostanziale ad hoc . essa silimita, infatti , a stabilire che « le disposizioni di cui ai commi [ . . . ] 25 si
2011-247.txt58565856perché l obbligo di conservazione documentale fino al decorso di tali termini è contenuto , dal predetto articolo , inlimiticerti . 5.2.2 . – quanto , poi , alla lesione del diritto di difesa , dedotta sotto il diverso
2011-247.txt66126612. la circolazione di elementi probatori dal giudizio penale al procedimento tributario è , dunque , solo eventuale e temporalmentelimitata, e costituisce una giustificazione solo accessoria e parziale dei denunciati commi 25 e 26 dell art . 37 del
2011-247.txt79187918riscontro dei presupposti dell obbligo di denuncia penale e non riguarda l accertamento del reato ; c ) gli eventualilimitiprobatori propri del processo tributario hanno , pertanto , una ridotta incidenza nella specie e , comunque , non costituiscono
2011-280.txt21182118. 119 cost . nella parte in cui stabilisce che « le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e neilimitistabiliti da leggi della repubblica » . è quindi opportuno esaminare prioritariamente la censura prospettata con riferimento all evocato primo
2011-280.txt24062406artt . 117 e 119 cost . e non è , comunque , pertinente alla sollevata questione , perché silimitaa consentire la predisposizione con legge di « programmi e [ . . . ] controlli » che sono ,
2011-281.txt41374137per la quale si procede . l unica via percorribile a tal fine da questa corte , senza superare ilimitidella propria giurisdizione , è quella – indicata dai giudici a quibus e ricavabile dal complessivo assetto normativo disegnato dal
2011-281.txt43664366( art . 85 , comma 1 , del d.p.r . n . 602 del 1973 ) , sia purelimitatamenteall ipotesi in cui il credito tributario sia superiore alla base d asta del terzo incanto . né può obiettarsi
2011-323.txt729729ne prevede la possibilità , possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni , detrazioni e deduzioni purché neilimitidelle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . tale disposizione statutaria va interpretata – come evidenziato da questa corte
2011-323.txt836836caso » ) compiere una qualsiasi di tali manovre , purché essa non abbia l effetto economico di superare illimitedelle « aliquote superiori » fissate dalla legge statale . non può essere condivisa , pertanto , la tesi del
2011-323.txt959959una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall applicazione dell aliquota massima consentita . ne consegue che , entro talilimiti, le province potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione
2011-323.txt101610164 , della legge della provincia autonoma di trento n . 27 del 2010 rispetta tutte le condizioni ed ilimitiprevisti dal citato art . 73 , comma 1-bis – come sopra interpretato in base alla richiamata giurisprudenza di questa
2011-323.txt12381238. 16 ; c ) comporta necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e , quindi , rispetta i «limitidelle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . la detrazione dell irap prevista dalla disposizione censurata , pur non
2011-338.txt245245imposta comunale sugli immobili ( ici ) o di dichiarazione / denuncia di valori assolutamente irrisori , non stabilisce unlimitealla riduzione dell indennità di esproprio , idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore
2011-338.txt886886all ordinanza iscritta al reg . ord . n . 158 del 2011 , va rilevato che il rimettente silimita, in fatto , a ricordare che il giudizio principale è stato promosso con ricorso per la cassazione della sentenza
2011-338.txt27952795quanto non contempla alcun meccanismo che , in caso di omessa dichiarazione / denuncia ici , consenta di porre unlimitealla totale elisione di tale indennità , garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e
2011-60.txt173173concedere esenzioni o riduzioni di tributi , di canoni o di altri diritti , per quanto di competenza , neilimitistabiliti annualmente con legge finanziaria regionale » ( art . 3 , comma 2 , alinea e lettera c )
2011-60.txt291291b ) esenzioni , riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria , per quanto di competenza , neilimitistabiliti annualmente con legge finanziaria regionale » ( art . 4 , comma 1 , alinea e lettera b )
2011-60.txt823823le norme censurate stabiliscono testualmente – come visto – che la giunta regionale può concedere agevolazioni fiscali , « neilimitistabiliti annualmente con legge finanziaria regionale » . affinché la riserva di legge sia rispettata , tale riferimento alla legge
2011-60.txt855855di legge sia rispettata , tale riferimento alla legge finanziaria deve essere inteso nel senso che quest ultima non develimitarsia fissare i tetti massimi dell importo delle agevolazioni accordate , ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie
2011-60.txt11881188dalla destinazione del gettito , la legge statale consente espressamente alla regione di disporre agevolazioni , nel rigoroso rispetto deilimitistabiliti dalla legislazione statale stessa . le disposizioni oggetto di censura , cosí interpretate , esprimono soltanto la volontà del
2011-60.txt13711371che le norme regionali invadevano la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello stato , in quanto nonlimitavanodette agevolazioni ai tributi « propri » della regione , in senso stretto ( all epoca , peraltro , non
2012-02.txt448448446 del 1997 , dopo aver fissato l aliquota di compartecipazione dell addizionale regionale nello 0,50 per cento , silimitaa stabilire che « ciascuna regione , con proprio provvedimento , da pubblicare nella gazzetta ufficiale non oltre il 31
2012-02.txt744744del d.p.r . n . 670 del 1972 per « genericità e indeterminatezza » , perché il ricorrente si èlimitatoad affermare la violazione di tali parametri statutari , senza specificare né quale delle materie in essi menzionate venga ,
2012-02.txt796796legislativa provinciale sia stato violato . l eccezione non è fondata . affermando che le norme censurate eccedono « ilimitidella competenza statutaria della provincia , come definiti dagli artt . 8 , 9 e 73 , comma 1 bis
2012-02.txt10751075ne prevede la possibilità , possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni , detrazioni e deduzioni purché neilimitidelle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . come già chiarito da questa corte con le sentenze n .
2012-02.txt11911191caso » ) compiere una qualsiasi di tali manovre , purché essa non abbia l effetto economico di superare illimitedelle « aliquote superiori » fissate dalla legge statale . in particolare , non può essere condivisa la tesi –
2012-02.txt13401340pressione tributaria maggiore di quella derivante dall applicazione dell aliquota massima fissata dalla legge statale . nel rispetto di talelimitequantitativo , dunque , le province autonome « potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell ipotesi in cui la legge
2012-02.txt141114112 dell art . 1 della legge prov . bolzano n . 15 del 2010 rispettano le condizioni ed ilimitirichiesti dal citato comma 1-bis per l introduzione , da parte della provincia autonoma , di agevolazioni fiscali relative ad
2012-02.txt15771577aliquota base ; c ) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e , pertanto , rispettano i «limitidelle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . dal rispetto di tali limiti e condizioni deriva che le esenzioni
2012-02.txt15911591, pertanto , rispettano i « limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . dal rispetto di talilimitie condizioni deriva che le esenzioni dell addizionale provinciale all irpef introdotte dalle disposizioni censurate non violano gli evocati parametri
2012-109.txt677677dell uomo e delle libertà fondamentali , « in relazione all art . 10 cost . » , perché ,limitandoirragionevolmente la tutela cautelare del contribuente , impedisce che il processo tributario possa considerarsi un « giusto processo » ;
2012-135.txt12851285di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ) , secondo cui , « fermi restando ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale , le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale » . a parte ogni
2012-142.txt36663666lettera e , cost . ) . pertanto , anche il gettito di tale addizionale spetta all erario , neilimiticonsentiti dalle norme statutarie . né può accogliersi la tesi della ricorrente , la quale , per sostenere l attribuzione
2012-142.txt40934093stato , ai sensi del citato art . 9 , perché : 1 ) l addizionale è stata introdotta senzalimitazionitemporali , ma a regime ; 2 ) il gettito non è quantificato , né distintamente contabilizzato , in quanto
2012-142.txt47594759del 2011 , non soddisfa quantomeno la condizione della delimitazione temporale del gettito , perché l addizionale si applica senzalimitidi tempo , « a partire dal 2011 » e , in misura diversa , dal 2012 per effetto del
2012-142.txt51895189sensi dell art . 75 , comma 1 , alinea e lettera g ) , dello statuto . in talilimitiva accolta la promossa questione di legittimità costituzionale . restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dalla ricorrente .
2012-22.txt27952795legge un decreto-legge . la costituzione italiana disciplina , nelle loro grandi linee , i diversi procedimenti legislativi e ponelimitie regole , da specificarsi nei regolamenti parlamentari . il rispetto delle norme costituzionali , che dettano tali limiti e
2012-22.txt28142814pone limiti e regole , da specificarsi nei regolamenti parlamentari . il rispetto delle norme costituzionali , che dettano talilimitie regole , è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati , come questa corte ha già affermato a partire
2012-223.txt27542754dai magistrati in servizio , diverso dalla rateizzazione , che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiuntilimitidi età , il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel
2012-223.txt41334133disposte , in particolare , in occasione della grave congiuntura economica del 1992 , questa corte ha già indicato ilimitientro i quali un tale intervento può ritenersi rispettoso dei principi sopra sintetizzati . in particolare , l ordinanza n
2012-223.txt43634363indicati , in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art . 7 è statolimitatoa un anno ; così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi
2012-223.txt43704370ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art . 7 è stato limitato a un anno ; così comelimitatonel tempo è stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi , previsto dal comma 1 dell art
2012-223.txt44724472, di cui era evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale , esauriva i suoi effetti nell anno considerato ,limitandosia impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio ( sentenza n . 245 del 1997 ) , riconosciute meritevoli
2012-223.txt45484548il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati può , dunque , a certe condizioni essere sottoposto per legge alimitazioni, in particolare quando gli interventi che incidono su di esso siano collocati in un quadro di analoghi sacrifici imposti
2012-223.txt46764676stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio . nel caso di specie , i ricordatilimititracciati dalla giurisprudenza di questa corte risultano irragionevolmente oltrepassati . 11.7 . – in primo luogo , la disciplina censurata
2012-223.txt49194919scollegato peraltro dalle esigenze di bilancio che governano il provvedimento , costituisce , infatti , un ulteriore illegittimo superamento deilimititemporali dell intervento emergenziale stabilito dal legislatore per il triennio 2011-2013 . tale disciplina , in quanto suscettibile di determinare
2012-223.txt50165016trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato , che , diversamente dal primo , vedelimitatala possibilità di contrattazione soltanto per un triennio . inoltre , l intervento normativo in questione non solo copre potenzialmente
2012-223.txt50525052questione non solo copre potenzialmente un arco di tempo superiore alle individuate esigenze di bilancio , ma soltanto apparentemente èlimitatonel tempo , se si considerano le analoghe misure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento , in particolare
2012-223.txt52175217raggiungere oltre il triennio di blocco . in questo senso , l intervento normativo censurato , oltre a superare ilimiticostituzionali indicati dalla giurisprudenza di questa corte , che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno
2012-223.txt52645264, trasformando un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione . in definitiva , la disciplina censurata eccede ilimitidel raffreddamento delle dinamiche retributive , in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti . 11.8 . – va
2012-223.txt56145614che i magistrati ” incontrano nello svolgimento della loro attività ” , la quale comporta peraltro un impegno senza prestabilitilimititemporali . la corresponsione della stessa è , dunque , strettamente connessa all effettiva prestazione del servizio ( sentenza n
2012-223.txt86118611manifesta sotto due diversi profili . da un lato , a parità di reddito lavorativo , il prelievo è ingiustificatamentelimitatoai soli dipendenti pubblici . d altro lato , il legislatore , pur avendo richiesto ( con l art .
2012-223.txt87178717nel caso in esame , dunque , l irragionevolezza non risiede nell entità del prelievo denunciato , ma nella ingiustificatalimitazionedella platea dei soggetti passivi . la sostanziale identità di ratio dei differenti interventi ” di solidarietà ” , poi
2012-241.txt125125con modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011 , n . 148 . l esame di questa corte è quilimitatoalle questioni relative agli artt . 1 e 2 di detto decreto-legge , restando riservata a separate pronunce la decisione
2012-241.txt16721672norme del decreto fossero in contrasto con tali statuti e con le loro norme di attuazione , sarebbe palesemente illogicolimitareil divieto di violare la normativa statutaria con riguardo alle sole norme secondarie del decreto , che ne costituiscono «
2012-241.txt19361936clausola di salvaguardia , gli evocati parametri di rango statutario assumono , attraverso di essa , la funzione di generalelimiteper l applicazione delle norme del decreto-legge n . 138 del 2011 , nel senso che queste sono inapplicabili agli
2012-241.txt25642564autonome ricorrenti . è opportuno sottolineare che questa corte , nel dichiarare la non fondatezza delle questioni , non puòlimitarsia rilevare l operatività della clausola di salvaguardia . è invece necessario , in considerazione delle opposte conseguenze in ordine
2012-241.txt27592759, la regione autonoma valle d aosta impugna l art . 2 del decreto-legge n . 138 del 2011 ,limitatamenteai commi 3 , secondo e quarto periodo , e 36 . viene denunciata la violazione del principio di leale
2012-241.txt429642962011 , la regione autonoma friuli-venezia giulia impugna l art . 2 del decreto-legge n . 138 del 2011 ,limitatamenteai commi 2 , 2-bis , 2-ter , 2-quater , 6 , 36 , 36-bis , 36-quater , 36-quinquies e
2012-241.txt81598159sua censura , ha omesso di considerare l effetto globale dell unitaria manovra fiscale introdotta con la disposizione impugnata ,limitandoartificiosamente la propria doglianza a un solo segmento di essa . di qui la non fondatezza della censura per l
2012-241.txt82578257caso di modifica di tributi erariali . in particolare , il primo comma dell art . 36 dello statuto silimitaa stabilire che « al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di
2012-241.txt1243112431dell art . 2 del decreto-legge n . 138 del 2011 ( che non è autonoma , in quanto silimitaad affermare la vigenza dell art . 9 , comma 2 , del decreto-legge n . 78 del 2010 )
2012-241.txt1293712937decreto-legge n . 98 del 2011 ) , ha sostituito il comma non convertito con una disposizione che si èlimitataa riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell art . 18 del decreto-legge n . 98 del 2011 (
2012-258.txt22022202notificazione della cartella di pagamento al contribuente ” relativamente ” irreperibile ( ordinanza n . 14316 del 2011 ) ,limitandosiad affermare , senza specifica motivazione e nell àmbito di un discorso meramente ipotetico , che in tal caso il
2012-288.txt861861gettito è attribuito alle regioni , le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni , detrazioni e deduzioni neilimitie secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria . se ne desume che la
2012-288.txt927927il presupposto ed i soggetti d imposta ( attivi e passivi ) ; b ) può modificarne le aliquote nellimitemassimo fissato dal comma 1 dell art . 24 del d.lgs . n . 504 del 1992 ( tra il
2012-288.txt972972per cento degli importi vigenti nell anno precedente ) ; c ) può disporre esenzioni , detrazioni e deduzioni neilimitidi legge e , quindi , non può escludere esenzioni , detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale .
2012-288.txt10881088regionali , a decorrere dal 1 gennaio 2013 , stabilisce , al comma 2 , che « fermi restando ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale , le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale » ; per poi aggiungere
2012-288.txt12601260senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo , come anche confermato dall inciso « fermi restando ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale » . ciò posto , la evoluzione della natura della tassa automobilistica –
2012-288.txt18101810capace di assicurare la conservazione dell ambiente per la presente e per le future generazioni , lo stato può porrelimitiinvalicabili di tutela ( sentenza n . 378 del 2007 ) . a tali limiti le regioni devono adeguarsi nel
2012-288.txt18251825, lo stato può porre limiti invalicabili di tutela ( sentenza n . 378 del 2007 ) . a talilimitile regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d uso dei beni ambientali , o comunque nell esercizio di altre
2012-288.txt18621862nell esercizio di altre proprie competenze , rimanendo unicamente libere di determinare , nell esercizio della loro potestà legislativa ,limitidi tutela dell ambiente anche più elevati di quelli statali . 5.3 . – nello specifico ambito della introduzione ,
2012-288.txt20142014, autorizza gli stati nazionali ad adottare « ove lo ritengano necessario » . con siffatta disciplina – che ponelimiti, come detto , inderogabili dalla normativa regionale – è dunque in contrasto l impugnata disposizione sub art . 22
2012-30.txt328328sino ad un importo massimo , per ciascun beneficiario , di 10.000,00 euro . precisa la disposizione che condizioni ,limitie modalità di applicazione del beneficio saranno determinate con successiva deliberazione della giunta regionale . ritiene il ricorrente che la
2012-30.txt568568successiva deliberazione della giunta regionale , senza che ne siano determinati i criteri applicativi , la determinazione di modalità ,limitie condizioni per la concessione del ricordato beneficio finanziario . violerebbe , altresì , gli artt . 3 e 10
2012-30.txt602602, gli artt . 3 e 10 dello statuto di autonomia in quanto il beneficio fiscale previsto eccederebbe dai rigorosilimitiivi previsti , che riguardano solo la possibilità di agevolazioni fiscali relative a nuove imprese , peraltro nel rispetto della
2012-30.txt682682eventuale vulnus alle competenze statali si determinerebbe solo a seguito della individuazione da parte della giunta regionale di condizioni ,limitie modalità di concessione del beneficio . l eccezione non può essere accolta . anche a prescindere dal fatto che
2012-30.txt16671667la competenza accentrata in materia di « sistema tributario dello stato » . infatti « la disposizione censurata , nonlimitandoin maniera espressa l efficacia dell agevolazione fiscale all ambito dei soli tributi regionali , consente l applicazione di detta
2012-30.txt19641964versano le imposte e le tasse sul turismo , i tributi cioè che lo statuto prevede possano , con ilimitivisti , costituire autonoma entrata della regione . né può immaginarsi che il beneficio possa indirizzarsi verso future misure impositive
2012-30.txt20982098, che « la regione , al fine di favorire lo sviluppo economico dell isola , può disporre , neilimitidella propria competenza tributaria , esenzioni e agevolazioni per nuove imprese » . al già rilevato vizio rappresentato dallo straripamento
2012-30.txt24932493dalla regione al sistema delle autonomie locali e che alle assunzioni si provveda anche tenuto conto delle eventuali deroghe ailimitiposti in materia di spesa e di organici degli enti locali ; il comma 1-quinquies , infine , fissa il
2012-30.txt28072807modificazioni , dalla legge 30 luglio 2010 , n . 122 , che fissa , per il 2011 , illimitepercentuale delle assunzioni rispetto al numero delle cessazioni verificatesi nel 2010 . i novellati commi dell art . 3 della
2012-30.txt43614361sottolineato che « la facoltà [ . . . ] di introdurre deroghe [ . . . ] è statalimitatain modo rigoroso , potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon
2012-30.txt48394839precari della amministrazione regionale e pararegionale , già destinatari della riserva dei posti – , sia , infine , lalimitazioneai soli « titoli e colloquio » delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall espletamento di eventuali prove di
2012-32.txt16691669ricorrente riconosce che in base al comma 2 del medesimo art . 36 gli effetti della disposizione in oggetto sonolimitatial termine del 31 dicembre 2011 , ma stigmatizza che al comma 1 la norma regionale ponga una presunzione assoluta
2012-32.txt22862286determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge succitata , inverolimitatamenteall ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008 , 2009 e 2010 . in particolare , l
2012-32.txt39813981, comprensivi di recupero e trasporto , devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati neilimitidi quanto disposto dall art . 11 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992 ( atto di indirizzo
2012-32.txt68746874e dall intero gettito di tributi disciplinati dalla legge statale , con la possibilità di determinazione delle aliquote – entrolimitiprefissati – da parte della regione . difatti non consta , allo stato attuale della normativa regionale , la sussistenza
2012-32.txt72647264la questione di legittimità dell art . 75 della legge reg . abruzzo n . 1 del 2011 è fondatalimitatamentealla riduzione tariffaria di cui al comma 3 . 10 . 1 . – l agevolazione ai residenti nella regione
2012-32.txt75547554di soccorso ed elisoccorso ivi previsti « devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati neilimitidi quanto disposto dall art . 11 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992 » e , dunque
2012-33.txt15271527ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011 quanto da esso disposto ) . ed in effetti la necessità del rispetto deilimitiprevisti dalla legislazione statale in tema di rientro del disavanzo della spesa sanitaria ( in particolare dal citato art .
2012-33.txt23622362le cui modalità sono definite con deliberazione della giunta regionale . così disponendo , la regione molise ha ecceduto dailimitiimposti dall art . 17 della legge n . 752 del 1985 , il quale autorizza le regioni ad istituire
2012-50.txt608608« le regioni , con propria legge , possono modificare le aliquote e disporre esenzioni , detrazioni e deduzioni neilimitie secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria » ( art . 7 , comma
2012-50.txt831831al 2013 , dunque , in materia di irap le regioni « non possono modificare le basi imponibili ; neilimitistabiliti dalle leggi statali , possono modificare l aliquota , le detrazioni e le deduzioni , nonché introdurre speciali agevolazioni
2012-64.txt23042304la quale , essendo assunta a fondamento del d.lgs . n . 23 del 2011 , ne definisce anche ilimitidi applicazione . detta legge , nel suo art . 1 , comma 2 , al fine di garantire la
2012-64.txt23392339, al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome ,limitala propria applicazione alle regioni a statuto ordinario , precisando che agli enti ad autonomia differenziata « si applicano [
2012-99.txt635635all art . 56 . 3 . – l art . 17 , comma 9 , della legge regionale impugnatalimitaa soggetti individuati ( imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla camera di commercio ; giovani imprenditori agricoli
2012-99.txt14441444a fronte di tale disciplina , europea e nazionale , la legge regionale interviene con una disposizione restrittiva , chelimitasul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata , individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale
2012-99.txt23372337che i consorzi di bonifica possano realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga allimitedell autoconsumo . secondo il ricorrente , tale previsione verrebbe a collidere con l art . 2 , comma 2
2012-99.txt24892489mette in luce che la normativa regionale consente ai consorzi di bonifica di produrre energia elettrica anche in deroga allimitedell autoconsumo , deducendone un contrasto con la legislazione statale ; contrasto che costituirebbe una violazione tanto dell art .
2012-99.txt26122612dal legislatore statale . dalla disposizione impugnata si evince soltanto che il consorzio di bonifica può produrre energia oltre illimitefissato dal legislatore statale per l autoconsumo , mentre non vi sono elementi che lasciano intendere che il consorzio che
2012-99.txt37743774. 56 del 2012 e n . 68 del 2011 ) . requisiti che in ogni caso dovrebbero rispettare ilimitiimposti dalla legislazione statale sul punto , la quale ha fissato nel limite del 30 per cento la quota di
2012-99.txt37873787che in ogni caso dovrebbero rispettare i limiti imposti dalla legislazione statale sul punto , la quale ha fissato nellimitedel 30 per cento la quota di posti che può essere riservata ai cosiddetti lavoratori socialmente utili . la normativa
2013-08.txt554554artt . 3 e 97 cost . sono inammissibili , in quanto non sufficientemente motivate . la regione ricorrente silimitaa lamentare la genericità e l indeterminatezza della disposizione impugnata , omettendo di mostrare le ragioni per cui tali caratteristiche
2013-08.txt851851del legge n . 42 del 2009 . sul punto , il ricorso è privo di qualunque svolgimento argomentativo ,limitandosia richiamare le suddette norme , senza mostrare in quale senso esse risultino incise dalle disposizioni impugnate e senza neppure
2013-08.txt12611261di delegificazione , che mira all abrogazione delle norme che , a vario titolo e in diverso modo , prevedonolimitazionio pongono condizioni o divieti che ostacolano l iniziativa economica o frenano l ingresso nei mercati di nuovi operatori ,
2013-08.txt14101410interesse pubblico generale » e indica una serie d interessi pubblici , anche di rango costituzionale , che possono giustificarelimitie controlli , vòlti , ad esempio , « ad evitare possibili danni alla salute , all ambiente , al
2013-08.txt15381538dell attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri ) , le attività per le quali permangonolimiti, regolamentazioni e controlli e identifichi , altresì , le disposizioni legislative e regolamentari che , invece , risultano abrogate
2013-08.txt16161616evoluzione normativa diretta ad attuare « il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche , richiedendo che eventuali restrizioni elimitazionialla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale » ( sentenza n . 200 del
2013-110.txt736736la scansione procedimentale delle udienze , in presenza del tentativo di conciliazione , norme alle quali fa rinvio , nellimitedella compatibilità , il comma 2 dell art . 1 del d.lgs . n . 546 del 1992 , disciplinando
2013-110.txt876876un corretto equilibrio tra i diversi interessi costituzionalmente protetti . 5 . – nella specie , il rimettente si èlimitatoad affermare che la lettera della legge non consente alcuna interpretazione adeguatrice . la questione , quindi , risulta viziata
2013-116.txt704704posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria , con conseguente irragionevolelimitazionedella platea dei soggetti passivi . il contributo in questione sarebbe stato adottato , poi , in violazione del principio
2013-116.txt19751975già osservato nella sentenza n . 241 del 2012 , il comma non convertito con una disposizione che si èlimitataa riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell art . 18 del d.l . n . 98 del 2011
2013-116.txt27222722soli pensionati , senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito , attraverso una irragionevolelimitazionedella platea dei soggetti passivi , divenuta peraltro ancora più evidente , in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell
2013-116.txt34763476trattamenti pensionistici , per la medesima finalità , l ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura , attraverso una ingiustificatalimitazionedella platea dei soggetti passivi . va pertanto ribadito , anche questa volta , quanto già affermato nella citata sentenza
2013-121.txt823823desume dall inequivoco tenore letterale della disposizione ( « crediti tributari » ) . sotto il secondo profilo , lalimitazionedella richiesta della ricorrente si evince chiaramente dal contenuto del ricorso , nel quale si lamenta la riduzione del gettito
2013-121.txt12451245di dettaglio , e , dall altro , l intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro ilimitistabiliti dalla legislazione statale stessa ( sentenze n . 123 del 2010 , n . 298 e n . 216
2013-121.txt14941494crediti ” di modesto ammontare ” non poteva essere inferiore ad euro 12,00 , consentendo cosí alle regioni di fissarelimitipiú elevati . la sentenza n . 30 del 2005 , nel riferirsi ad una norma riguardante i crediti di
2013-121.txt1522152230 del 2005 , nel riferirsi ad una norma riguardante i crediti di qualsiasi natura , deve qui essere esaminatalimitatamentealle sue affermazioni in tema di crediti tributari . nella pronuncia si precisa , quanto alla disciplina dei tributi «
2013-144.txt10881088235 , della medesima legge n . 296 del 2006 ) . il decreto direttoriale 2 aprile 2012 si èlimitatoad indicare l entità delle riduzioni ed a definire le modalità concrete dell acquisizione del maggior gettito netto della tassa
2013-153.txt228228erogazioni liberali destinate a favore dei soggetti di cui all art . 3 , e disciplina le condizioni e ilimitidelle agevolazioni stesse , rinviando per le modalità applicative ad un apposito regolamento , che è previsto dall art .
2013-153.txt667667tributo e di disporre riduzioni della base imponibile , nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati . anche illimitetemporale risulta osservato , perché l art . 8 della legge regionale stabilisce che le disposizioni di essa si applicano
2013-170.txt11011101, esplica effetti retroattivi , fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo , superando così anche illimitedel giudicato ” endo-fallimentare ” . 3 . – il presidente del consiglio dei ministri , intervenuto nel giudizio ,
2013-170.txt25092509un interpretazione conforme a costituzione e alla cedu : tale canone interpretativo , infatti , incontra sempre e comunque unlimitenell univoco tenore della disposizione impugnata e nell impossibilità di attribuire alla stessa un significato diverso da quello sospettato di
2013-170.txt32603260sentenze nn . 93 e 41 del 2011 ) e , pertanto , questa corte ha individuato una serie dilimitigenerali all efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica ,
2013-170.txt39723972, con effetti retroattivi , fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo , superando così anche illimitedel giudicato ” endo-fallimentare ” . tali essendo i contenuti della normativa impugnata , i principi giurisprudenziali sopra esposti ,
2013-18.txt184184che , in data 1 giugno 2012 , l avvocatura generale dello stato ha depositato atto di rinuncia al ricorsolimitatamenteall impugnazione degli artt . 10 , 14 e 15 della legge reg . calabria n . 47 del 2011
2013-18.txt231231la regione calabria ha depositato atto di accettazione della rinunzia parziale . pertanto , il giudizio di legittimità costituzionale ,limitatamenteagli artt . 10 , 14 e 15 , deve essere dichiarato estinto ( ex plurimis , sentenze n .
2013-18.txt13441344, per quanto concerne le proprie amministrazioni , e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa neilimitistabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni
2013-18.txt13511351, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e neilimitidei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni , in ogni caso nel rispetto dei
2013-18.txt14021402analoghi strumenti del contenimento della spesa » . la norma impugnata non provvede allo stanziamento di eventuali risorse aggiuntive neilimitisopra indicati , ma dispone , puramente e semplicemente , che l intero trattamento economico dei dirigenti in questione sia
2013-18.txt14811481. 7-bis della legge reg . calabria n . 8 del 1996 . questa corte ha ripetutamente affermato che ilimitidi cui all art . 9 , comma 28 , del decreto-legge 31 maggio 2010 , n . 78 (
2013-18.txt16431643possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa , nellimitedel 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno 2009 » . a sua volta ,
2013-18.txt18951895per ciascun anno , previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità , ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nellimitedi un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
2013-18.txt19541954eccedere , per ciascun anno , il 20 per cento delle unità cessate nell anno precedente » . di questilimitinon ha tenuto conto il legislatore regionale , il quale , novellando l art . 7-bis della legge reg .
2013-18.txt21082108esterni alla pubblica amministrazione » . il confronto tra le due disposizioni regionali prima ricordate dimostra l evidente superamento deilimitiposti dalla normativa statale di riferimento . né può valere come argomento a favore dell infondatezza della censura la considerazione
2013-18.txt21852185rigetto della questione , dimostra , per ammissione della stessa resistente , la fondatezza della censura relativa al superamento deilimitiimposti dalla normativa statale di principio . si deve ritenere assorbita l ulteriore questione di legittimità costituzionale sulla stessa disposizione
2013-18.txt24932493falsare la concorrenza [ . . . ] . non solo , ma la sovvenzione in questione deve superare ilimitial di sotto dei quali l intervento può essere considerato ” di importanza minore ” ( de minimis ) ai
2013-18.txt25912591, basata sull asserita violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di stato , elementi di valutazione sufficienti ad operare quellimitatoaccertamento che , ai sensi dell art . 108 tfue , spetta ai giudici nazionali – e quindi anche a
2013-18.txt26422642notifica alla commissione europea imposto dall art . 108 , par . 3 , tfue . la difesa statale silimitaa sostenere che i requisiti minimi di cui sopra « devono essere ritenuti sussistenti in via di evidenza ; evidenza
2013-18.txt37673767si dispone la proroga al 2014 del termine finale di stabilizzazione dei precari , con l effetto di sfuggire ailimitiprescritti dalla normativa statale . pertanto , se l eccezione della difesa regionale fosse accolta , si legittimerebbe anche per
2013-18.txt38053805legittimerebbe anche per il futuro una prassi delle regioni , le quali , anziché rispettare i vincoli statali , silimitasseroin modo illegittimo – come nel caso oggetto del presente giudizio – a prorogare la stabilizzazione di precari assunti sulla
2013-18.txt38353835presente giudizio – a prorogare la stabilizzazione di precari assunti sulla base di leggi regionali che non avevano previsto ilimitidi cui sopra . 10 . – la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l art . 32 della
2013-26.txt456456pregiudizievole per la finanza pubblica , e consentirebbe comunque di evitare ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche integrative la soggezione allimitemassimo del 50 % nella liquidazione diretta del montante finale accumulato ; limite previsto dall apposita norma interposta individuata nell
2013-26.txt469469delle prestazioni pensionistiche integrative la soggezione al limite massimo del 50 % nella liquidazione diretta del montante finale accumulato ;limiteprevisto dall apposita norma interposta individuata nell art . 11 , comma 3 , del decreto legislativo 5 dicembre 2005
2013-26.txt945945secondo la regione , la legge impugnata , anche se fosse ricondotta al solo ambito previdenziale , rientrerebbe ampiamente neilimitidella competenza concorrente in materia di « previdenza complementare e integrativa » ( art . 117 , terzo comma ,
2013-26.txt14761476, lettera a ) , dello statuto della regione autonoma sardegna , dal momento che il contenuto della disposizione silimiterebbea regolare lo status del dipendente dell amministrazione regionale in prospettiva della futura quiescenza . nel corso della udienza la
2013-26.txt15211521osservato che , in ogni caso , la citata disposizione della legge regionale non precluderebbe al regolamento di confermare illimitedel 50 % alla liquidazione diretta del montante pensionistico . 3 . – la complessità dei contenuti della legge regionale
2013-26.txt196019605 , lettera b , dello statuto sardegna prevede la potestà integrativa-attuativa regionale in materia di previdenza , i cuilimitivanno estesi in applicazione dell art . 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n . 3 , recante
2013-26.txt30893089ciascuna legge che produce nuovi o maggiori oneri , avrebbe dovuto indicare espressamente , per ciascun esercizio coinvolto , illimitedi spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali . in situazioni
2013-26.txt45574557, comma 3 , del d.lgs . n . 252 del 2005 , il quale prescrive in via generale illimitedel 50 % alla possibilità di liquidare direttamente in capitale il montante accumulato dal beneficiario della prestazione pensionistica . infatti
2013-26.txt46084608pensione integrativa in forma di capitale , secondo le modalità stabilite dall emanando regolamento di gestione , senza menzionare illimitedel 50 % all esercizio di detta opzione prescritto dall art . 11 , comma 3 , del d.lgs .
2013-26.txt49394939via subordinata dalla parte resistente nel corso dell udienza , secondo cui spetterebbe all emanando regolamento di gestione fissare ilimitidel beneficio in conto capitale , in conformità con la norma statale interposta . la materia in esame involge ,
2013-26.txt50065006affidamento dei potenziali beneficiari delle prestazioni ( l espressione letterale della norma può facilmente ingenerare l aspettativa , non esplicitandolimitidi sorta , di una liquidazione del montante integrale o comunque superiore a quella prevista dalla legislazione statale ) assumono
2013-26.txt51035103il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa , che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sialimitataalla misura del 50 % del montante finale accumulato .
2013-304.txt24762476496 e n . 296 del 1993 ; ordinanza n . 263 del 2002 ) , anche in considerazione dellalimitazionetemporale del sacrificio imposto ai dipendenti ( ordinanza n . 299 del 1999 ) . va in questa sede ribadito
2013-304.txt25562556, una specifica protezione contro l eventualità di norme retroattive : di talché , su questo piano , il verolimitenei confronti di norme di tale natura non può essere ricercato altro che nell esigenza del rispetto del principio generale
2013-304.txt27992799nel considerato triennio 2011 / 2013 , saranno , nell arco dello stesso periodo , collocati a riposo per raggiuntilimitidi età » . poiché la questione non costituiva oggetto dei giudizi principali , il rimettente formula la sopra riportata
2013-310.txt532532ricordare che , per costante orientamento di questa corte , l oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale èlimitatoalle sole norme e parametri indicati , pur se implicitamente , nell ordinanza e che quindi non possono essere presi
2013-310.txt26212621] può essere disposta [ . . . ] la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni chelimitanola crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime » , e che
2013-310.txt29762976tali finalità di contenimento della spesa pubblica . in particolare , la protrazione nel tempo – anche se non senzalimiti– delle misure previste non contraddice la sussistenza della necessità ed urgenza , attese le esigenze di programmazione pluriennale delle
2013-310.txt39633963generale , ha ravvisato nel carattere eccezionale , transeunte , non arbitrario , consentaneo allo scopo prefissato , nonché temporalmentelimitato, dei sacrifici richiesti , e nella sussistenza di esigenze di contenimento della spesa pubblica , le condizioni per escludere
2013-310.txt48384838le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempolimitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio . 13 . 6 . –
2013-310.txt58615861sociale , che non spetta a questa corte valutare ( sentenza n . 119 del 2012 ) se non neilimitidella evidente irragionevolezza , non emergono elementi che possano indurre ad una tale conclusione . va infatti osservato che il
2013-42.txt10591059personale di magistratura ordinaria , amministrativa e contabile , nonché degli avvocati e procuratori dello stato , in deroga allelimitazionipreviste dalla legislazione vigente ; per gli anni successivi le restanti quote erano destinate ad erogare compensi incentivanti in favore
2013-42.txt14021402regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari , il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013 , nellimitedi spesa di 7,5 milioni di euro . a decorrere dall anno 2014 tale ultima quota sarà destinata all incentivazione
2013-42.txt16721672dal contributo unificato . tali proventi , a parte le somme riservate per gli anni 2012 e 2013 – neilimitidi euro 600.000 – ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di impresa ,
2013-52.txt712712, benché la regione lamenti formalmente anche la violazione di disposizioni statutarie e costituzionali , essa si è in realtàlimitataa evocare , o principi che non attengono al riparto delle competenze ( principi di ragionevolezza , eguaglianza , perequazione
2013-77.txt796796concessione prese in esame » . anche in tal caso , la prospettazione impugnatoria è generica . il ricorrente silimita, infatti , ad una censura di vaghezza della norma provinciale , in ordine al concetto di ” buon regime
2013-77.txt10401040comuni , questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l adozione del bilancio di previsione ,limitatamentealle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l anno di riferimento , ovvero altri atti normativi che incidono
2013-77.txt16821682( norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ) , che tale cumulo disciplina in modolimitativo, così da ingerirsi nella competenza legislativa esclusiva statale della materia dell ordinamento civile , che ricomprende anche il pubblico
2013-77.txt19931993provinciale la possibilità di cumulare l impiego pubblico con quello presso società ed enti privati , senza far cenno allelimitazionipreviste dalla legislazione statale . peraltro , la questione è fondata anche quanto al profilo della dedotta violazione del principio
2013-77.txt20892089tale riconosciuto dalla sentenza n . 215 del 2012 . la disposizione censurata , infatti , non contempla lo specificolimitedi trattamento economico complessivo anzidetto , mentre i riferimenti che la difesa provinciale opera alla legislazione provinciale previgente sono ,
2013-77.txt24062406condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ailimitiprescritti » ( comma 1 ) , consentendo al medesimo ministero , « al fine di assicurare in relazione a
2013-97.txt13801380, la previsione sopra richiamata , contenuta nell art . 16 del decreto-legge n . 68 del 2011 , chelimitaval applicazione delle disposizioni dell intero capo ii del medesimo atto normativo alle sole regioni a statuto ordinario . l
2013-97.txt189918992 , del decreto-legge n . 16 del 2012 , della cui legittimità si discute , giacché quest ultimo silimitaa richiamare il già citato art . 17 del decreto legislativo n . 68 del 2011 , per estenderne il
2014-06.txt934934la differenziazione della disciplina delle due ipotesi poste a confronto non eccederebbe il canone della ragionevolezza , che costituisce illimiteintrinseco della discrezionalità del legislatore . al contrario , essa sarebbe perfettamente adeguata alla predetta diversità delle situazioni , limitando
2014-06.txt954954limite intrinseco della discrezionalità del legislatore . al contrario , essa sarebbe perfettamente adeguata alla predetta diversità delle situazioni ,limitandoil ricorso ai dati catastali alle sole compravendite effettuate per atto negoziale , nelle quali detto criterio semplificato supplirebbe alla
2014-06.txt14711471, se maggiore , il corrispettivo dichiarato nell atto ) , bensì aveva introdotto una preclusione di tipo procedimentale ,limitandoil potere di rettifica attribuito agli uffici finanziari dagli artt . 52 , commi da 1 a 3 , e
2014-07.txt191191che priverebbe di rilevanza la questione di costituzionalità , con cui i ricorrenti nel giudizio principale sostengono che sussisterebbe unlimitenon superabile delle somme da destinare al bilancio dello stato , rappresentato dai soli importi corrispondenti ai contributi da quest
2014-07.txt13581358manifesta sotto due diversi profili : da un lato , a parità di reddito lavorativo , il prelievo è ingiustificatamentelimitatoai soli dipendenti pubblici ; d altro lato , il legislatore , pur avendo richiesto ( con l art .
2014-07.txt14571457speciale prelievo tributario oggetto di censura . l irragionevolezza non risiede nell entità del prelievo denunciato , ma nella ingiustificatalimitazionedella platea dei soggetti passivi . la sostanziale identità di ratio dei differenti interventi ” di solidarietà ” , poi
2014-07.txt19021902dai dipendenti in servizio , diverso dalla rateizzazione , che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiuntilimitidi età , il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel
2014-07.txt21002100carente sulle ragioni della non manifesta infondatezza della violazione dei suddetti parametri costituzionali . sul punto la motivazione si èlimitataad un mero richiamo alle argomentazioni dei ricorrenti , senza riprodurle . secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte ,
2014-07.txt21552155relationem . il rimettente deve rendere espliciti , facendoli propri , i motivi della non manifesta infondatezza e non puòlimitarsiad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del giudizio ( ex plurimis , sentenze n .
2014-08.txt494494rispetto a questi ultimi . quanto all applicazione del principio contenuto nel medesimo comma , la regione rileva come illimitetemporale imposto dalla legge statale si riferirebbe non già alla facoltà regionale di assicurare progressività all attuazione del prelievo ,
2014-08.txt10731073di specie , il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate a questi parametri costituzionali , atteso che silimitaa richiamarli senza esporre in che modo essi risultino incisi . 5 . 2 . – quanto ai restanti parametri
2014-08.txt13601360aliquota dell addizionale regionale all irpef di base a decorrere dall anno 2012 , con il successivo comma 4 silimitaa vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali . essa , dunque , contrariamente a quanto
2014-08.txt14131413gli scaglioni statali , restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività – nei sensi prima chiariti – ilimitidel potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura . tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale
2014-139.txt17671767. ] caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell erario » , con « soglie di punibilità idonee alimitarel intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi » . 8 . 1 . – anche sul piano della tipizzazione
2014-142.txt624624dell intero periodo d imposta successivo a quello di competenza . la nuova disciplina sarebbe discriminatoria nei confronti di unalimitatacategoria di soggetti passivi , quella dei giudici tributari , sottoponendoli ad un regime di tassazione contrario agli artt .
2014-142.txt18331833( già art . 16 ) del tuir non forniva la nozione di « emolumenti arretrati » , ma silimitavaa far generico riferimento agli « emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro dipendente » . in
2014-142.txt27142714) che la norma impugnata non sia ispirata al fine di garantire una maggiore imposizione , in quanto – essendosilimitataa « reintrodurre il normale regime di cassa » – agirebbe in modo neutro rispetto alle possibili ricadute della sua
2014-142.txt29342934– per cause non imputabili al contribuente – in anni diversi da quelli di effettiva percezione . la finalità dilimitarein qualche modo gli effetti delle modalità temporali di liquidazione – tuttora formalmente operante per effetto del combinato disposto degli
2014-142.txt40854085cost . , pur non costituendo un vincolo rigido per il legislatore , non lo esime tuttavia dal rispetto deilimitidi razionalità e coerenza , che nella fattispecie in esame sono stati valicati . sul punto questa corte ha affermato
2014-145.txt10771077– pur non determinando un depauperamento delle risorse finanziarie disponibili per la regione – ove disposta al di fuori deilimitistatutari sarebbe comunque lesiva dell autonomia regionale , indipendentemente dal fatto che non incida sul rapporto tra i bisogni dell
2014-154.txt11791179spesa pubblica , in presenza del carattere eccezionale , transeunte , non arbitrario , consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmentelimitatodei sacrifici richiesti ( sentenza n . 310 del 2013 ) . le disposizioni censurate rientrano infatti nel perimetro delineato
2014-154.txt12931293496 e n . 296 del 1993 ; ordinanza n . 263 del 2002 ) , anche in considerazione dellalimitazionetemporale del sacrificio imposto ai dipendenti ( ordinanza n . 299 del 1999 ) » . 5.2 . – questa
2014-177.txt171171sistema tributario , in quanto la norma impugnata eccederebbe la facoltà di variazione delle aliquote che verrebbe riconosciuta alle regionilimitatamenteall aliquota ordinaria dell irap . 2 . – la questione è fondata . 3 . – la disciplina valevole
2014-177.txt561561e ) , cost . la sentenza n . 296 del 2003 sancisce che alle regioni « è attribuita unalimitatafacoltà di variazione dell aliquota ( art . 16 , comma 3 ) ed il potere di disciplinare , con
2014-177.txt848848la facoltà di variare l aliquota irap , attribuita alle regioni dal comma 3 dell art . 16 , sialimitataall aliquota ordinaria o si estenda anche a quelle fissate dalla disciplina transitoria . 5.1 . – ai fini di
2014-177.txt121712173 , del d.lgs . n . 446 del 1997 rende evidente che alle regioni è consentito variare ( nellimitedi un punto percentuale ) solo ” l aliquota di cui al comma 1 ” dello stesso art . 16
2014-200.txt10961096è sprovvisto di potestà decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso relative , ancorché questa delibazione sialimitataalla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio » ( sentenza n .
2014-200.txt12681268eccezione , che attiene in realtà al merito , è infondata , perché , in ogni caso , tra ilimitiche tale genere di norme incontra vi è , oltre al rispetto del giudicato , anche quello della non interferenza
2014-201.txt10701070scelta disincentivante del legislatore è tutt altro che irragionevole o arbitraria e , dall altro , non è ingiustificata lalimitazioneal solo « settore finanziario » della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale . allo stesso modo ,
2014-207.txt15741574nonché dal riconoscimento di ulteriori indennizzi a soggetti titolari di beni , diritti e interessi sottoposti in libia a misurelimitative, individuati nell art . 4 della medesima legge n . 7 del 2009 . 6 . – a conclusioni
2014-219.txt975975del personale docente e a.t.a . , e quindi non è destinata ad incidere su un numero determinato e moltolimitatodi destinatari , né ha un contenuto particolare e concreto . 5.2 . – per le censure relative agli artt
2014-219.txt10571057pubblica , in presenza del carattere eccezionale , transeunte , non arbitrario , consentaneo allo scopo prefissato , nonché temporalmentelimitatodei sacrifici richiesti ( sentenza n . 310 del 2013 , nonché sentenze n . 166 del 2012 , n
2014-219.txt15881588le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempolimitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio . 7 . – il tribunale
2014-219.txt21242124la circostanza che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest ultima si debba svolgere entrolimitigenerali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore ; come , di fatto , avviene sempre ,
2014-219.txt21882188l art . 9 , comma 23 , del d.l . n . 78 del 2010 , fissando esclusivamente unlimiteagli incrementi economici , in relazione alla maturazione delle posizioni stipendiali , che possono essere disposti dai contratti collettivi ,
2014-225.txt867867del contenuto della transazione fiscale . in particolare : 1 ) i crediti tributari ( o contributivi ) , «limitatamentealla quota di debito avente natura chirografaria » , possono costituire oggetto di transazione fiscale remissoria ( pagamento parziale )
2014-225.txt23852385imposta sul valore aggiunto nel sistema finanziario dell unione europea , e , dunque , per il concreto inquadramento deilimitiimposti al legislatore nazionale dal recepimento della normativa comunitaria in materia di iva . la corte di lussemburgo – quale
2014-225.txt27962796assicurare l effettiva riscossione di quella che è una risorsa propria delle comunità europee : « all interno di questilimitirigorosi deve ritenersi legittimo il ricorso del legislatore a meccanismi agevolativi che garantiscano effettivamente un maggior gettito finale senza peraltro
2014-225.txt44254425della sola modalità dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito iva deve essere intesa come illimitemassimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo . è pacifico , altresì ,
2014-225.txt53425342ambito di applicazione della norma , in quanto [ . . . ] non è fonte di illegittimità costituzionale illimitealla estensione di norme che , come quella in esame , costituiscono deroghe a principi generali » ( sentenza n
2014-228.txt342342non risultino dalle scritture contabili . la presunzione disciplinata da tale ultima parte della norma nella sua originaria formulazione (limitataai « ricavi » ) interessava unicamente gli imprenditori , l art . 1 della legge n . 311 del
2014-228.txt16891689di capitali di provenienza illecita , persegue il dichiarato fine di contrastare l evasione o l elusione fiscale attraverso lalimitazionedei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni ” in nero ” . 5 . – pertanto
2014-236.txt708708in esame . il legislatore , da un lato , con il censurato art . 29 , ha posto unlimitequantitativo ad un beneficio che sarebbe stato inizialmente concesso senza alcun tetto e senza copertura finanziaria ; dall altro ,
2014-236.txt11151115l art . 29 , comma 2 lettera a ) , del d.l . n . 185 del 2008 silimiterebbea prevedere l inoltro per via telematica alla agenzia delle entrate di un apposito formulario , fissando un criterio astratto
2014-251.txt546546artt . 3 e 41 cost . l eccezione è fondata . invero , il consiglio di stato si èlimitatoa enunciare la violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della concorrenza ad opera delle disposizioni censurate , nella
2014-44.txt30853085data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , ciascuna regione ha facoltà di individuare diversilimitidemografici » . il contenuto precettivo della disposizione , quanto al primo periodo , rivela che essa è riferibile al
2014-44.txt31693169. 19 del d.l . n . 95 del 2012 , poi convertito , che , con riguardo ai diversilimitidemografici , aggiunge la seguente frase : « rispetto a quelli di cui all articolo 16 , comma 4 ,
2014-44.txt62576257anche dagli obblighi comunitari , vincoli alle politiche di bilancio , anche se questi si traducono , inevitabilmente , inlimitazioniindirette all autonomia di spesa degli enti territoriali ( ex plurimis , sentenze n . 182 del 2011 , n
2014-44.txt65366536la corte costituzionale ne ha affermato la riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica , purché sia previsto unlimitecomplessivo , che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa
2014-44.txt96799679. n . 95 del 2012 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 135 del 2012 ,limitatamentealle parole « , a maggioranza dei componenti , » , in riferimento dell art . 117 , quarto comma
2014-44.txt99379937. n . 95 del 2012 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 135 del 2012 ,limitatamentealle parole « , con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti , » . 10 . – la regione
2014-44.txt1075910759di cui all art . 120 , secondo comma , cost . , e comunque ben al di là deilimitistabiliti dalla corte costituzionale con la sentenza n . 43 / 2004 » . dopo aver riportato ampie parti di
2014-44.txt1262812628della quale questi ultimi sono tenuti obbligatoriamente a fare parte , impone a questa classe di enti territoriali vincoli elimitiche li differenziano completamente dagli altri , ai quali i vincoli stessi non si applicano . tale differenziazione si porrebbe
2014-44.txt1987519875, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statuto speciale della sardegna ) , nonché ,limitatamenteal comma 4 , ultimo periodo , anche l art . 117 , sesto comma , cost . la ricorrente
2014-44.txt2010220102della previsione censurata . in secondo luogo , la norma in esame non introdurrebbe una normativa di carattere generale olimitataai principi di semplificazione , accorpamento di funzioni e riduzione degli enti non necessari , bensì un autoritativa e unilaterale
2014-44.txt2092620926. n . 95 del 2012 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 135 del 2012 ,limitatamenteagli artt . 4 , 9 , 17 , 18 e 19 . in questa sede saranno trattate le questioni
2014-44.txt2125421254delle associazioni degli enti locali andrebbe ricondotta alla competenza normativa della regione e non già dello stato , che dovrebbelimitarsia stabilire le regole in tema di « legislazione elettorale , organi di governo e funzioni fondamentali di comuni ,
2014-44.txt2208822088autonomia degli enti costituzionalmente garantiti , come le regioni e i comuni , soltanto qualora stabilisca in modo tassativo unlimitecomplessivo d intervento – avente ad oggetto o l entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita
2014-44.txt2333823338osservanza degli obblighi assunti in sede europea , e che le misure adottate a tal fine dallo stato costituiscono inevitabililimitazioni, in via indiretta , all autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale ( sentenza n . 219 del 2013
2014-44.txt23393233932004 ) . è vero che , per costante orientamento della giurisprudenza di questa corte , norme statali che fissanolimitialla spesa delle regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice
2014-44.txt2342223422possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione : in primo luogo , che silimitinoa porre obiettivi di riequilibrio della medesima , intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo , anche se non
2014-44.txt2400124001. n . 95 del 2012 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 135 del 2012 ,limitatamentealle parole « , con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni » . la regione veneto con
2014-44.txt2749227492risorse patrimoniali agli enti autonomi costitutivi della repubblica , attribuendole a nuovi e diversi enti territoriali , travalicando inoltre ilimitiimposti alla potestà legislativa dello stato in materia di « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » .
2014-44.txt2793027930ultimo , oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale per le ragioni esposte nel paragrafo 9 del considerato in diritto ,limitatamentealle parole « , a maggioranza dei componenti , » . il comma 7 dell art . 16 del d.l
2014-44.txt2807828078del 2012 , è stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale al paragrafo 9.2 . del considerato in diritto ,limitatamentealle parole « , con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti , » . per ciò che riguarda i
2014-50.txt914914sarebbero non proporzionate all inadempimento fiscale dell omessa registrazione nei termini e non perseguirebbero un obiettivo di interesse pubblico ,limitandosiad introdurre solo il predetto meccanismo premiale per il conduttore – con correlativo turbamento del diritto di proprietà e di
2014-50.txt14081408da un lato , considerare la ratio complessiva della delega , per individuare gli ineludibili punti di riferimento e ilimitiindicati al legislatore delegato ; dall altro , tenere in conto la possibilità – intrinseca nello stesso strumento della delega
2014-50.txt16611661normazione vigente , non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita » , debba ritenersi circoscritto entrolimitirigorosi . con la conseguenza che , in linea di principio , « l introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto
2014-50.txt22792279quale , per definizione , deve indicare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato , entro i previstilimiti. né il riferimento alle « forme premiali » anzidette può ritenersi in alcun modo correlabile con il singolare meccanismo
2014-80.txt6666norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 ) , nella parte in cui ,limitatamenteai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 , punisce l omesso versamento dell imposta sul valore aggiunto ( iva
2014-80.txt992992, la norma sottoposta a scrutinio stabilisce che « la disposizione di cui all articolo 10-bis si applica , neilimitiivi previsti , anche a chiunque non versa l imposta sul valore aggiunto , dovuta in base alla dichiarazione annuale
2014-80.txt11471147in esame la soglia quantitativa di punibilità stabilita dalla disposizione richiamata per l omesso versamento di ritenute ( « neilimitiivi previsti » ) . l omesso versamento dell iva costituisce , di conseguenza , reato solo se di «
2014-80.txt16021602superamento della relativa soglia di punibilità ; nel secondo sarebbe rimasto invece esente da pena , non risultando attinto illimitedi rilevanza penale dell omessa dichiarazione . analoga discrasia era ravvisabile in rapporto alla dichiarazione infedele ( consistente nel fatto
2014-80.txt17321732ad euro 103.291,38 . laddove , infatti , l iva da versare si collocasse tra l uno e l altrolimitedi rilevanza ( 50.000 e 103.291,38 euro ) , fruiva di un miglior trattamento il contribuente che presentasse una dichiarazione
2014-98.txt21982198uguaglianza che a quello di ragionevolezza ) e l art . 113 cost . ( in relazione al divieto dilimitarela tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione per determinate categorie di atti ) , perché : b .
2014-98.txt23362336a corrispondere il giusto tributo e la potestà impositiva dell amministrazione » ; b . 2 . ) comporta unalimitazionedella tutela giurisdizionale solo per i contribuenti ai quali detto reclamo è imposto ( e non , quindi , per
2014-98.txt58175817della descrizione della fattispecie , l ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate ,limitandosiad affermare , a proposito di tale requisito di ammissibilità delle stesse , come l art . 17-bis « presenti
2014-98.txt60316031) e 113 cost . ( in relazione al divieto , previsto dal secondo comma di tale articolo , dilimitarela tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione per determinate categorie di atti ) , dalla commissione tributaria provinciale
2014-98.txt74717471tuttavia precisato che , anche là dove ricorra tale circostanza , il legislatore « è sempre tenuto ad osservare illimiteimposto dall esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa » ( sentenza n . 154 del 1992 ;
2015-10.txt686686divieto di traslazione , risolvendosi in una fissazione autoritativa del prezzo , altererebbe la libera concorrenza e , quindi ,limiterebbeillegittimamente l iniziativa economica privata . 2 . – nel giudizio dinanzi a questa corte è intervenuta la scat punti
2015-10.txt11701170conseguimento di un reddito superiore a 1 milione di euro , poi abbassata a 300 mila euro ; sono statilimitatii poteri di controllo dell autorità per l energia elettrica , il gas e il sistema idrico alle sole imprese
2015-10.txt13271327la percentuale dell « addizionale » , ampliano l area dei soggetti tenuti a versarla e stabilizzano l imposta senzalimitidi tempo , tanto che si deve ritenere che – come si dirà più avanti – alcune delle censure prospettate
2015-10.txt14121412difetto di motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni fondanti le censure , dal momento che il giudice rimettente si sarebbelimitatoa condividere quanto affermato dal ricorrente . in proposito , deve osservarsi che il giudice a quo , nell ordinanza
2015-10.txt17131713) . con riguardo , poi , alla motivazione sulla rilevanza , è pur vero che il rimettente si èlimitatoad osservare che la disposizione impugnata osta al rimborso , senza specificare se la ricorrente integri gli ulteriori presupposti d
2015-10.txt19771977corte , il sindacato sulla legittimità dell adozione , da parte del governo , di un decreto-legge , va comunquelimitatoai casi di « evidente mancanza » dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall art . 77 ,
2015-10.txt24112411avvenga , come nella specie , nel pieno rispetto dei presupposti costituzionalmente previsti . 6 . – fondata , neilimitidi seguito precisati , è la questione sollevata in riferimento agli artt . 3 e 53 cost . 6.1 .
2015-10.txt27012701virtù di tali novelle , l imposta oggetto del presente giudizio , che già in origine era stata istituita senzalimitidi tempo , è stata poi stabilizzata accentuando gli aspetti della normativa su cui si fondano le doglianze prospettate dalla
2015-10.txt28152815. ai sensi dell art . 53 cost . , infatti , la capacità contributiva è il presupposto e illimitedel potere impositivo dello stato e , al tempo stesso , del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche
2015-10.txt32733273o a determinate tipologie di redditi e cespiti – ritenuti non illegittimi da questa corte proprio in forza della lorolimitatadurata : basti menzionare la sovraimposta comunale sui fabbricati ( sentenza n . 159 del 1985 ) , l imposta
2015-10.txt45994599eccezionale si è invece stabilita una imposizione strutturale , da applicarsi a partire dal periodo di imposta 2008 , senzalimitidi tempo . si riscontra , pertanto , un conflitto logico interno alle disposizioni impugnate , le quali , da
2015-10.txt55815581essere ) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa corte ; esso , tuttavia , non è privo dilimiti. anzitutto è pacifico che l efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «
2015-10.txt57165716da ultimo dalla sentenza n . 1 del 2014 ) . in questi casi , l individuazione in concreto dellimitealla retroattività , dipendendo dalla specifica disciplina di settore – relativa , ad esempio , ai termini di decadenza ,
2015-10.txt57925792sin dalle sentenze n . 58 del 1967 e n . 49 del 1970 ) . inoltre , come illimitedei « rapporti esauriti » ha origine nell esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto , così ulteriori
2015-10.txt58135813dei « rapporti esauriti » ha origine nell esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto , così ulteriorilimitialla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che
2015-10.txt61906190nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell intervento della corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata ,limitandogli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo . del resto , la comparazione con altre corti
2015-10.txt66236623, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sialimitataa quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco . 8 . – ciò chiarito in ordine
2015-10.txt66586658. – ciò chiarito in ordine al potere della corte di regolare gli effetti delle proprie decisioni e ai relativilimiti, deve osservarsi che , nella specie , l applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una
2015-100.txt38023802. 2 , secondo comma , del d.l . n . 429 del 1982 , per poi subire solo unlimitatoridimensionamento ad opera del decreto-legge 16 marzo 1991 , n . 83 ( modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982 ,
2015-118.txt897897qualificato non abilita la regione ad assumere iniziative – anche di consultazione popolare – libere nella forma o eccedenti ilimitistabiliti in virtù di previsioni costituzionali . contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente , è giuridicamente erroneo equiparare il referendum
2015-118.txt10531053nazionali o regionali , anche quando di natura consultiva , sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e neilimitiprevisti dalla costituzione o stabiliti sulla base di essa . 6 . – la disciplina dei referendum regionali ha la
2015-118.txt13581358provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del consiglio » ed al comma 3 del medesimo articolo sono richiamati ilimitistabiliti per i referendum abrogativi regionali all art . 26 , commi 4 e 5 , che si debbono pertanto
2015-118.txt29682968il referendum contrasti con la citata disposizione costituzionale sotto due profili : anzitutto perché sarebbero pretermessi le condizioni e ilimiti, segnatamente di materia , indicati tassativamente dall art . 116 , terzo comma , cost . , per il
2015-118.txt31473147comma dell art . 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l ) ,limitatamenteall organizzazione della giustizia di pace , n ) e s ) » , come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni
2015-118.txt31843184stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali . così interpretato , il quesito referendario non prelude a sviluppi dell autonomia eccedenti ilimiticostituzionalmente previsti e pertanto , sotto questo profilo , la censura non è fondata . quanto al secondo profilo ,
2015-118.txt36993699. non meno incisiva è la violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica , nonché dellimitedelle leggi di bilancio , come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa corte in tema di referendum ex art .
2015-13.txt19631963. l obiettivo del rilancio della competitività del settore è destinato a realizzarsi , sia attraverso la determinazione di unlimitemassimo dell imposta , sia con la sua modulazione che tenga conto della distinzione tra voli diurni e notturni e
2015-131.txt22852285in quanto lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate , con il sololimiteche la riduzione delle entrate non sia , però , di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni
2015-131.txt32983298, dall art . 1 , comma 1 , della legge n . 98 del 2013 ) , si èlimitataad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova maggiore entrata a copertura delle spese per i giudici ausiliari e per
2015-131.txt34053405accade , invece , in altri statuti regionali – che la destinazione allo stato della maggiore entrata debba essere temporalmentelimitata; tanto meno esse vietano al legislatore statale di protrarre nel tempo la destinazione di nuove entrate al soddisfacimento di
2015-131.txt35683568di cui all art . 55 , comma 1 , del medesimo decreto-legge . la questione è fondata , neilimitidi seguito precisati . manca invero nella specie il carattere di novità del provento . infatti , l atto impositivo
2015-131.txt40064006, deve dichiararsi l illegittimità costituzionale dell art . 61 , comma 1 , alinea e lettera a ) ,limitatamentealla parte in cui ricomprende nell aumento di gettito derivante dall art . 55 , comma 1 , del decreto
2015-132.txt11221122atto impositivo . si consideri inoltre che l orientamento giurisprudenziale invocato applica il principio del « giusto processo » perlimitarei casi di inesistenza delle notificazioni degli atti processuali ogni qual volta vi sia un astratto collegamento tra il luogo
2015-132.txt20732073dallo stesso vizio . tuttavia , non solo l ordinanza di rimessione non offre alcuna particolare motivazione sul punto ,limitandosiad affermare che per le fattispecie elusive non disciplinate dall art . 37-bis non operano regole analoghe , ma l
2015-132.txt24832483settembre 2014 , n . 19667 ) . talune incertezze che permangono , nella giurisprudenza di legittimità , intorno ailimitie , soprattutto , alle modalità di applicazione di questi principi , specie nei casi diversi da quelli contemplati dall
2015-155.txt44464446l applicabilità dell art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del 2011 , malimitatamentealle regioni autonome friuli-venezia giulia e valle d aosta nonché alle province autonome di trento e di bolzano ( lettera
2015-155.txt55945594da episodici interventi normativi operati su tributi erariali oggetto di compartecipazione , per i quali il giudizio di costituzionalità silimitaa verificare se la singola disposizione sia o meno rispettosa degli statuti speciali e delle norme di attuazione ( ex
2015-155.txt72687268per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti . [ . . . ] in materia dilimitemassimo della pressione fiscale complessiva , la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica [ . . . ]
2015-155.txt73057305. . . ] monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predettolimite, anche con riferimento alle tariffe , e propone al governo le eventuali misure correttive » . dalla lettura della
2015-155.txt76647664lato , comporta che la riforma fiscale non modifichi gli assetti della finanza pubblica allargata e la coerenza con ilimitidella pressione fiscale complessivamente stabiliti ; dall altro , impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte
2015-155.txt90399039autonomia finanziaria regionale » ( sentenza n . 97 del 2013 ) , le possibilità di dimensionamento incontrano tuttavia deilimiti. vale in proposito il principio , già affermato nella giurisprudenza di questa corte , secondo il quale « nel
2015-155.txt94299429le relative norme di attuazione ) determini « i contenuti storico-concreti dell autonomia regionale » e quindi ponga « unlimitesuperato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell equilibrio complessivo dell ordinamento cui le norme di attuazione
2015-155.txt95849584senso conforme ai canoni costituzionali . nel descritto contesto , infatti , la dialettica degli interessi in rilievo non puòlimitarsial confronto bilaterale in quanto , se è vero che le autonomie speciali sono caratterizzate anche da una specialità interna
2015-155.txt99499949[ . . . ] , sia al fine di evitare che il necessario concorso delle regioni comprima oltre ilimiticonsentiti l autonomia finanziaria ad esse spettante . ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli
2015-176.txt721721si rivela l ulteriore eccezione di inammissibilità per genericità delle censure . la ricorrente , infatti , non si èlimitataa richiamare genericamente l art . 36 dello statuto regionale e l art . 2 del d.p.r . n .
2015-178.txt248248di tutela del lavoro , di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto , di libertà di contrattazione collettiva . lelimitazioni, imposte dal legislatore per il periodo 2010-2014 , introdurrebbero una disciplina irragionevole e sproporzionata , discriminando , per un
2015-178.txt487487sempre più gravoso , a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto . le norme impugnate , che trascendono ilimitidella transitorietà e dell eccezionalità tracciati dalla giurisprudenza costituzionale per gli interventi di contenimento della spesa , introdurrebbero un prelievo
2015-178.txt811811. 98 del 2011 , nella parte in cui sacrificano la libertà di accedere alla contrattazione collettiva e circondano dilimitirigorosi l incremento delle retribuzioni nel lavoro pubblico . il d.l . n . 78 del 2010 stabilisce che non
2015-178.txt10111011del personale , ivi compreso quello di livello dirigenziale , e il trattamento retributivo delle progressioni di carriera soggiacciono alimitazionidrastiche , che sono fatte segno delle specifiche censure del tribunale ordinario di ravenna . quanto al trattamento accessorio del
2015-178.txt12781278dell economia e delle finanze , la previsione della « proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni chelimitanola crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime » ( art .
2015-178.txt26662666rimessione è parca di riferimenti circostanziati e – come la difesa dello stato non ha mancato di eccepire – silimitaa menzionare nel dispositivo il parametro costituzionale , omettendo di fornire un argomentazione esaustiva sulle ragioni del contrasto con le
2015-178.txt50335033tratta , invero , di provvedimenti che , pur diversamente modulati , si applicano all intero comparto pubblico e impongonolimitie restrizioni generali , in una dimensione che questa corte ha connotato in senso solidaristico ( sentenza n . 310
2015-178.txt553355332011 , che demandavano a un regolamento la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni chelimitanola crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni , si deve rilevare che il sindacato di
2015-178.txt56605660periodo 2013-2014 ( art . 1 , comma 453 , della legge n . 147 del 2013 ) e lalimitazionedell ammontare dei trattamenti accessori ( art . 1 , comma 456 , della legge n . 147 del 2013
2015-178.txt60986098conformità al parametro dell art . 36 cost . non può essere svolto in relazione a singoli istituti , nélimitatamentea periodi brevi , poiché si deve valutare l insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in
2015-178.txt79637963309 del 1997 , punti 2.2.2 . , 2.2.3 . e 2.2.4 . del considerato in diritto ) . neilimititracciati dalle disposizioni imperative della legge ( art . 2 , commi 2 , secondo periodo , e 3-bis del
2015-178.txt84848484misure adottate dal legislatore portoghese – in tema di riduzione dei trattamenti pensionistici – sulla scorta dell elemento chiave dellimitetemporale che le contraddistingue ( seconda sezione , sentenza 8 ottobre 2013 , antónio augusto da conceiçao mateus e lino
2015-178.txt85638563, primo comma , cost . ) , indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata dalimitinormativi e da controlli contabili penetranti ( artt . 47 e 48 del d.lgs . n . 165 del 2001
2015-178.txt86878687suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza . 18 . – rimossi , per il futuro , ilimitiche si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica , sarà compito del legislatore dare nuovo impulso
2015-192.txt821821. , poiché attraverso la normativa censurata sarebbero perseguiti obiettivi di bilancio , mediante l imposizione di oneri ad unalimitatacategoria di lavoratori , senza alcun riguardo per la loro capacità contributiva . 1 . 2 . – il tribunale
2015-192.txt10891089art . 53 cost . , in quanto sarebbero perseguiti obiettivi di bilancio attraverso l imposizione di oneri ad unalimitatacategoria di lavoratori , senza alcun riguardo per la loro capacità contributiva . con la medesima ordinanza , la norma
2015-192.txt14671467dell art . 53 cost . , poiché sarebbero perseguiti obiettivi di bilancio attraverso l imposizione di oneri ad unalimitatacategoria di lavoratori , senza alcun riguardo per la loro capacità contributiva ( r.o . n . 14 del 2015
2015-192.txt21722172la decurtazione ricordata si applichi alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge . sebbene illimitenon risulti dal tenore letterale della norma censurata , la circostanza che l obbligo di riduzione dei compensi operi con
2015-192.txt33303330a concludere , nella prospettiva segnata dall art . 3 cost . , che la scelta legislativa abbia superato illimitedella manifesta irragionevolezza . non è , infatti , riconducibile ai pur ampi margini spettanti alla discrezionalità legislativa una scelta
2015-192.txt47514751alla norma di effetti retroattivi ( ordinanza n . 261 del 2013 ) . la questione dunque , considerati ilimitidella sua rilevanza nel giudizio a quo , risulta non fondata in rapporto al parametro evocato .
2015-231.txt782782. per costante giurisprudenza di questa corte , « l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale èlimitatoalle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione . pertanto , non possono essere presi in considerazione ulteriori
2015-231.txt10101010differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o di acquisto .limitatamenteai partecipanti non istituzionali titolari di quote superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo ( cosiddetti ” qualificati
2015-246.txt9090bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2014 ) . l esame di questa corte è quilimitatoalle questioni relative ai commi 157 , 179 , 431 , 432 , 433 , 434 e 435 dell art
2015-246.txt181181comma 179 , da tutte le ricorrenti ; quanto al comma 431 , è impugnato dalla regione siciliana e ,limitatamentealla lettera b ) , dalla provincia autonoma di bolzano ; quanto ai commi 432 , 433 e 434 ,
2015-246.txt620620alle questioni di legittimità promosse dalla provincia autonoma di bolzano , con il ricorso n . 11 del 2014 ,limitatamenteai commi 157 , 179 , 431 , lettera b ) , e 435 , dell art . 1 della
2015-246.txt669669in riferimento alle questioni promosse dalla provincia autonoma di trento , con il ricorso n . 14 del 2014 ,limitatamenteai commi 157 e 179 . nonostante abbia raggiunto un analogo accordo , la regione siciliana non ha rinunciato al
2015-246.txt712712restano dunque da esaminare le questioni promosse dalla stessa regione , con il ricorso n . 17 del 2014 ,limitatamenteal comma 179 , nonché ai commi da 431 a 435 dell art . 1 della legge n . 147
2015-246.txt19311931non costituiscono entrate nuove e dunque lo stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito . pertanto ,limitatamentealle maggiori risorse provenienti dall attività di contrasto all evasione di entrate non nominativamente riservate allo stato , la loro
2015-251.txt269269tributarie comunque denominate da parte degli enti locali , alle relative finalità provvedono le province individuando criteri , modalità elimitidi applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio . 4 . la potestà legislativa nelle materie di cui ai commi
2015-251.txt356356attribuendole una funzione piena nell ampio numero di materie di sua competenza » , attraverso la elisione del riferimento ailimitistabiliti dall art . 5 del medesimo statuto , che sottoponeva comunque detta potestà legislativa ai princìpi stabiliti dalle leggi
2015-251.txt10131013sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge . in particolare , l atto introduttivo al giudizio non puòlimitarsia indicare le norme costituzionali e ordinarie , la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l oggetto
2015-251.txt14551455dell unione europea , oggi art . 102 del trattato sul funzionamento dell unione europea ) , delle quali silimitaa trascrivere stralci del rispettivo contenuto dispositivo . ma ciò , senza minimamente indicare ( ed argomentare quanto alla configurabilità
2015-252.txt591591, della legge n . 147 del 2013 , in riferimento ai menzionati parametri sono inammissibili . tali disposizioni silimitanoa prevedere l istituzione dell imposta comunale unica ( iuc ) ed a confermare la precedente disciplina in materia di
2015-252.txt643643in alcun modo per quale ragione l istituzione di tale imposta si porrebbe in contrasto con i parametri invocati ,limitandosia riprodurre argomentazioni presenti in precedenti ricorsi aventi ad oggetto disposizioni diverse anche se accomunate dalla stessa materia della fiscalità
2015-253.txt571571dall art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . allo stato – salvo comunque illimitedi non alterare il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte – con l ulteriore conseguenza
2015-253.txt632632dettaglio , e che , dall altro , l intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro ilimitistabiliti dalla legislazione statale stessa ( sentenza n . 121 del 2013 ) . d altra parte , in coerenza
2015-253.txt723723basi imponibili dei tributi erariali , che le regioni , con propria legge , « possono disporre detrazioni entro ilimitifissati dalla legislazione statale » . dunque , con riferimento ai parametri evocati , legittimamente la norma censurata , adottata
2015-253.txt753753riferimento ai parametri evocati , legittimamente la norma censurata , adottata in un ambito di competenza esclusiva dello stato ,limitala potestà legislativa regionale , differendo nel tempo la possibilità per le regioni di prevedere le detrazioni in considerazione .
2015-253.txt10971097del principio di buon andamento dell amministrazione di cui all art . 97 cost . anzitutto , la proroga silimitaa conferire al bilancio regionale una maggiore flessibilità in relazione alle scelte rimesse alla discrezionalità della regione cosicché la sua
2015-273.txt12201220, n . 142 e n . 82 del 2015 ) . nel caso di specie la ricorrente si èlimitataa lamentare la violazione dell art . 36 dello statuto speciale e dell art . 2 del d.p.r . n
2015-273.txt15511551dubbi di legittimità costituzionale . in ordine a quest ultimo aspetto , in particolare , la regione non si èlimitataa richiamare genericamente l art . 36 dello statuto regionale e l art . 2 del d.p.r . n .
2015-31.txt993993stato – legge finanziaria 2007 ) , ha lasciato immutata la previsione riferita alla compartecipazione all imposta di fabbricazione ,limitataa quella « percetta nel territorio della regione » , e reca ora un secondo comma secondo il quale «
2015-58.txt23412341d.lgs . n . 152 del 2006 , esista un rapporto di complementarità e non di specialità , se nonlimitatamenteai rifiuti di origine animale qualificabili come sottoprodotti ( corte di cassazione penale , sentenze 23 gennaio 2012 , n
2015-58.txt28322832attuazione degli obblighi comunitari , un livello di tutela uniforme e si impone sull intero territorio nazionale , come unlimitealla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza , per evitare che
2015-66.txt176176del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2007 ) , nelle parti in cui non stabiliscono alcunlimitedi natura qualitativa e / o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
2015-66.txt479479e nell art . 1 , comma 1093 , della legge n . 296 del 2006 non è previsto alcunlimiteoltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori
2015-67.txt15351535. 21 del 2013 , con la quale ha appunto provveduto in tal senso . essa infatti non si èlimitataa trasferire alle proprie province il relativo gettito fiscale , ma ha inteso attribuire loro l imposta stessa in esplicita
2015-70.txt16616622 dicembre 2011 , n . 214 , nella parte in cui , per gli anni 2012 e 2013 ,limitala rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento , esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino
2015-70.txt10781078di inammissibilità della questione , qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa ,limitandosia evocarne i parametri costituzionali , senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione ( ex plurimis ,
2015-70.txt11641164158 del 2011 ) , con conseguente inammissibilità delle stesse . nel caso di specie , la corte rimettente silimitaa richiamare l art . 117 , primo comma , cost . , per violazione della cedu « come interpretata
2015-70.txt16651665n . 10 del 2015 ) . ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fattolimitanola libertà e l eguaglianza dei cittadini-persone umane , in spirito di solidarietà politica , economica e sociale di cui
2015-70.txt33303330anno 1998 . tale norma , ritenuta legittima da questa corte con ordinanza n . 256 del 2001 , halimitatoil proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio – alto , superiori a cinque volte il trattamento
2015-70.txt34463446la crescita sostenibili , nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale ) che , tuttavia , avevalimitatol azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati , superiori a otto volte il trattamento minimo inps . si
2015-70.txt41944194secondo cui , per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo inps e inferiore a talelimiteincrementato della quota di rivalutazione automatica spettante , l aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
2015-70.txt42154215incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante , l aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predettolimitemaggiorato . la norma censurata è frutto di un emendamento che , all esito delle osservazioni rivolte al ministro del
2015-70.txt54335433un non sopportabile scostamento » fra l andamento delle pensioni e delle retribuzioni , il legislatore non può eludere illimitedella ragionevolezza ( sentenza n . 226 del 1993 ) . al legislatore spetta , inoltre , individuare idonei meccanismi
2015-70.txt58615861eguaglianza , poiché il blocco della perequazione automatica per l anno 2008 , operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad unlimited importo di sicura rilevanza , realizzava « un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle , non
2015-70.txt62456245con cui opera il meccanismo della perequazione , ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento , anche selimitataa periodi brevi , è , per sua natura , definitiva . le successive rivalutazioni saranno , infatti , calcolate
2015-70.txt63306330vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico , induce a ritenere che siano stati valicati ilimitidi ragionevolezza e proporzionalità , con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con « irrimediabile
2015-70.txt65466546, contenuta nel comma 24 dell art . 25 del d.l . 201 del 2011 , come convertito , silimitaa richiamare genericamente la « contingente situazione finanziaria » , senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle
2015-77.txt17501750giulia , con l eccezione del ricorso reg . ric . n . 159 del 2012 di quest ultima ,limitatamenteall art . 16 , comma 9 , del d.l . n . 95 del 2012 ( da ultimo ,
2015-77.txt25402540presente comma , la regione interessata propone conseguentemente al cipe per la presa d atto , la nuova programmazione nellimitedelle disponibilità residue , con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti
2015-77.txt328132812014 e n . 39 del 2013 ) , l emergenza finanziaria , ove la legge ordinaria non incontri unlimitein una fonte superiore , ben può alimentare interventi settoriali , che , per quanto non oggetto di accordo (
2015-77.txt41834183di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale . naturalmente non è questa una situazione che si possa protrarre senzalimite, perché altrimenti l accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione . ma , nell attuale contesto emergenziale , ove
2015-82.txt179179n . 201 del 2011 , come convertito , i richiamati ricorsi devono essere riuniti e qui esaminati congiuntamente ,limitatamenteagli artt . 28 e 48 , censurati da tutte le ricorrenti in riferimento a parametri e per motivi almeno
2015-82.txt27202720la riduzione dei finanziamenti alla propria spesa sanitaria , la ricorrente trascura che l ultimo periodo del comma 3 silimitaa presupporre la « rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 » , cui fa riferimento allo
2015-82.txt46744674coordinamento della finanza pubblica ha consentito allo stato di imporre all autonomia finanziaria delle regioni speciali e delle province autonomelimitianaloghi a quelli che valgono per le regioni a statuto ordinario , nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento dei
2015-82.txt50135013definitiva sottrazione e appropriazione di risorse regionali da parte dello stato , occorre che tale modalità non si protragga senzalimite. anche sotto questo profilo la disposizione non incorre in vizi di incostituzionalità dal momento che essa prevede che ,
2015-82.txt56085608somme spettanti alla regione siciliana a titolo di fondo sanitario nazionale sono stabiliti nella disposizione impugnata . quest ultima silimita, invece , a regolare un solo aspetto dell accantonamento , fissando per esso una durata massima non superiore al
2015-82.txt706470642011 , n . 214 ) , pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 luglio 2012 , n . 173 , silimitaa dare atto che , con una propria nota trasmessa anche alla regione autonoma valle d aosta , il ministero
2015-83.txt488488disattese . per costante giurisprudenza di questa corte , l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale èlimitatoalle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione . pertanto , non possono essere presi in considerazione ulteriori
2015-83.txt17441744elettroniche . ma anche in materia tributaria , il principio della discrezionalità e dell insindacabilità delle opzioni legislative incontra illimitedella manifesta irragionevolezza , che nel caso in esame risulta varcato dalla indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente
2015-83.txt21922192orientata ad un principio-valore , senza una precisazione , anche non dettagliata , dei contenuti e modi dell azione amministrativalimitativadella sfera generale di libertà dei cittadini » ( sentenza n . 115 del 2011 ) . questa corte ha
2015-83.txt24752475della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare , anche in via indiretta , i criteri e ilimitivolti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo . né l elasticità delle indicazioni legislative è accompagnata da
2015-95.txt597597imputati del medesimo reato , a seconda delle loro condizioni economiche ; quanto l art . 24 cost . ,limitandoil diritto di difesa dell imputato non abbiente , il quale vedrebbe precluso l accesso al rito speciale esclusivamente per
2015-95.txt652652di prospettazione del rimettente , deve essere esaminata per prima – in quanto logicamente pregiudiziale – la questione afferente allalimitazionedel ” patteggiamento ” prevista dall art . 13 , comma 2-bis , del d.lgs . n . 74 del
2015-95.txt10471047tributari per cui si procede risultano commessi dopo il 17 settembre 2011 ( data a partire dalla quale la denunciatalimitazionedel ” patteggiamento ” è divenuta operante , ai sensi dell art . 2 , comma 36-vicies bis , del
2015-95.txt14421442trattamento fra imputati del medesimo reato in ragione delle loro condizioni economiche e , al tempo stesso , di unalimitazionedel diritto di difesa dei non abbienti . solo chi abbia la ” forza economica ” per pagare – tempestivamente
2015-95.txt21102110: tutti quelli per i quali non può essere inflitta , in concreto , una pena detentiva contenuta entro illimitegenerale di fruibilità dell istituto ( cinque anni di pena detentiva , ovvero due , rispetto ai reati esclusi dal
2015-95.txt23082308” , quante volte il suo riconoscimento risulti concretamente indispensabile per far scendere la pena detentiva al di sotto dellimitedei cinque anni ( ovvero dei due anni , quanto ai reati esclusi dal ” patteggiamento allargato ” ) .
2016-111.txt220220. ad avviso della rimettente , tali norme violerebbero gli artt . 3 e 53 della costituzione , in quantolimitanol agevolazione fiscale prevista ai fini irpef e ai fini ici solo « agli immobili di interesse storico o artistico
2016-111.txt17901790indiretta » sia , sotto lo specifico profilo considerato , manifestamente arbitraria e renda , quindi , costituzionalmente illegittima lalimitazionedell agevolazione fiscale che su di essa si basa . l istituto delle « prescrizioni di tutela indiretta » ,
2016-111.txt19301930vincolo diretto ) , comporta che il diritto di proprietà su beni oggetto di prescrizioni di tutela indiretta possa esserelimitato, sulla base di apprezzamenti rimessi all autorità amministrativa competente , in funzione di protezione dell ambiente circostante i beni
2016-111.txt22842284minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli elimiticui la loro proprietà è sottoposta » , di modo che « l applicazione di un beneficio fiscale trova [
2016-111.txt25912591» ( art . 32 , comma 1 , del d.lgs . n . 42 del 2004 ) . salvelimitateeccezioni , « gli oneri per gli interventi su beni culturali , imposti o eseguiti direttamente dal ministero ai sensi
2016-120.txt12931293contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell apparato giudiziario o della vana erogazione dellelimitaterisorse a sua disposizione ( corte di cassazione , sesta sezione civile , sentenza 27 marzo 2015 , n .
2016-121.txt997997conformazione degli istituti processuali , secondo cui in tale ambito il legislatore dispone di un ampia discrezionalità con il sololimitedella manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute ( ex plurimis , sentenze n . 44 del 2016 , n
2016-145.txt919919alcuna data finale , avrebbe introdotto nell ordinamento giuridico italiano – e continuerebbe a mantenervi – una misura priva dilimititemporali . secondo la difesa regionale , dunque , tale disposizione , nella parte in cui non prevede il termine
2016-145.txt13031303costante giurisprudenza di questa corte , le deduzioni svolte dai ricorrenti nelle memorie successive al ricorso sono ammissibili solo neilimitiin cui prospettano argomenti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale già promosse nel ricorso stesso , non già ,
2016-145.txt13431343, invece , censure ulteriori . l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è , infatti ,limitatoalle questioni individuate nell atto introduttivo e non può la parte ricorrente introdurre nuove censure dopo l esaurimento del termine
2016-151.txt384384censurato comma 435 violi anzitutto l art . 117 , secondo comma , cost . , in quanto non silimiterebbea dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ed avrebbe previsto misure non temporalmente circoscritte bensì destinate
2016-151.txt162216225 cost . sono inammissibili . con riguardo agli artt . 2 e 5 cost . , la ricorrente silimitaa dedurre la violazione « del dovere inderogabile di solidarietà e delle esigenze basilari dell autonomia e del decentramento (
2016-151.txt20652065è evidente come la norma non ponga in essere alcuna riduzione delle risorse a disposizione dei comuni , ma silimitisoltanto ad incrementare la percentuale delle stesse che deve essere distribuita sulla base di criteri diversi . dal momento che
2016-173.txt11981198ex plurimis ) – è , nel merito , non fondata . è pur vero , infatti , che lalimitazionedella rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici , per il biennio 2012-2013 , di cui al citato art . 24 ,
2016-173.txt19351935cost . , poiché – non costituendo il prelievo de quo , un contributo di solidarietà ( per superamento deilimitiintrinseci che dovrebbero connotare un siffatto contributo ) , né una riduzione del trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica
2016-173.txt29242924principio , il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda ilimitientro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi , appunto , di ragionevolezza , di
2016-173.txt33933393minima ” . inoltre , l incidenza sulle pensioni ( ancorché ) ” più elevate ” deve essere contenuta inlimitidi sostenibilità e non superare livelli apprezzabili : per cui , le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e
2016-173.txt35373537proporzionalità ; essere comunque utilizzato come misura una tantum . 11.2 . – tali condizioni appaiono , sia pur allimite, rispettate nel caso dell intervento legislativo in esame . come detto , esso opera all interno del sistema previdenziale
2016-188.txt927927della regione e dei propri comuni , renderebbero stabile il vulnus all autonomia finanziaria in ragione dell abolizione di qualsiasilimitetemporale alla loro applicazione . ciò sarebbe ulteriormente in contrasto con il principio di leale collaborazione e con il principio
2016-188.txt16541654evidenziazione degli eventuali scostamenti tra somme giuridicamente accertate e somme effettivamente ” riversate ” dallo stato alla regione . ciòlimitatamenteall indicazione delle scadenze temporali di versamento antecedenti e successive all esercizio 2012 ; d ) l entità degli accantonamenti
2016-188.txt513851382009 e dall art . 14 del d.lgs . n . 23 del 2011 , sia per un ipotesi piùlimitatadi assestamento – secondo il combinato dei richiamati commi 157 e 159 dell art . 1 della legge n .
2016-188.txt63066306significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare , neilimitidel possibile , l autonomia finanziaria della regione con [ gli indefettibili vincoli di finanza pubblica ] » ( sentenza
2016-188.txt95999599di leale collaborazione tra le parti in causa ] ha efficacia , con riguardo all applicazione di dette norme ,limitatamenteall [ a ] region [ e ] autonom [ a ] friuli-venezia giulia » ( sentenza n . 39
2016-188.txt96629662. 147 del 2013 non è fondata in riferimento a tutti i parametri invocati dalla ricorrente . la disposizione silimitaad introdurre a carico di tutti gli enti locali un mero obbligo di comunicazione , senza che il meccanismo di
2016-188.txt98549854ambito dell attuazione degli accantonamenti . i due commi non contengono nel loro precetto principale alcuna previsione lesiva e silimitanoa rimettere la fase della ” regolazione ” concreta alla sede dell accantonamento . una volta rimosso il meccanismo degli
2016-199.txt11301130costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ) , che permette alle regioni di disciplinarla , fermi restando ilimitimassimi di manovrabilità indicati dalla legislazione statale . questa corte , nel vigore del citato art . 8 , ha
2016-199.txt11551155dalla legislazione statale . questa corte , nel vigore del citato art . 8 , ha già ritenuto che talilimiticoncernono anche le esenzioni , permesse solo nei termini stabiliti dalla legge dello stato ( sentenza n . 288 del
2016-199.txt15351535attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla sua riscossione , nonché unlimitatopotere di variazione dell importo originariamente stabilito con decreto ministeriale , restando invece ferma la competenza esclusiva dello stato per
2016-205.txt17281728, nel senso che il testo espressivo della riduzione di spesa corrente oggetto di contestazione non è stato toccato ,limitandosila novella ad aggiungere un periodo ulteriore . dunque , non sussistono i presupposti per un trasferimento delle questioni in
2016-205.txt22422242argomentazione sull assimilabilità delle posizioni rispettive dello stato e degli enti di area vasta , e dunque sull irragionevolezza dellalimitazione– alle province e alle città metropolitane – dell ambito di applicazione del comma 418 . una specifica motivazione sul
2016-205.txt30853085o perlomeno a indicare la loro provenienza . né la fonte delle tabelle è ricavabile dal ricorso ( che silimitaa citare i documenti ) o dalla memoria ( che parla di « prospetto aggiornato » ) . dunque ,
2016-205.txt52335233) , va vagliata alla luce del criterio di ragionevolezza , nel senso che le norme di coordinamento possono ragionevolmentelimitarela propria applicazione agli enti in bonis . la regione ricorrente lamenta la discriminazione fra province , ma non argomenta
2016-205.txt53825382degli enti stessi . nello stesso oggetto del primo periodo del comma 418 , dunque , si può individuare unlimiteimplicito all efficacia temporale della previsione , nel senso che la riduzione della spesa corrente e il vincolo del versamento
2016-205.txt60286028vedrà inevitabilmente ed illegittimamente compressa la propria potestà legislativa [ di riordino delle funzioni ] , de facto vincolata elimitatadalla scarsità di risorse finanziarie provinciali imposta dallo stato , tramite il contributo forzoso de quo » . sul primo
2016-21.txt482482a regime ” , « a decorrere dal 1 gennaio 2016 » . risulta evidente che tale modifica si èlimitataa prorogare sine die l ambito temporale di efficacia della disposizione impugnata e non è satisfattiva delle censure proposte dalla
2016-242.txt545545dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ) . la regione perciò potrebbe disciplinare il tributo nei solilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale , che non reca più alcuna esenzione per i veicoli indicati dalla disposizione
2016-242.txt629629art . 8 del d.lgs . n . 68 del 2011 , ha già avuto occasione di affermare che ilimitidi manovrabilità imposti alla legge regionale concernono anche le esenzioni dalla tassa automobilistica , permesse solo nei termini stabiliti dalla
2016-242.txt12111211culturale della regione , siano già stati istituiti « ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali » , silimitaad attribuire alla giunta il compito di curarne la registrazione e la promozione , e a reperire le risorse economiche
2016-278.txt237237. difatti l art . 10 , nell elencare i princìpi e criteri direttivi , quanto a tale profilo silimitaa prevedere ( al comma 1 , lettera b , numero 11 ) « l individuazione di criteri di maggiore
2016-278.txt276276di maggiore rigore nell applicazione del principio della soccombenza al fine del carico delle spese del giudizio , con conseguentelimitazionedel potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca » . d
2016-278.txt638638coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante , dovendosi escludere che la funzione del primo sialimitataad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo » ( sentenza n . 194 del 2015 ; nello
2016-278.txt767767( sentenza n . 59 del 2016 ) . nel caso in esame il legislatore delegato non ha travalicato questilimiti. 3.2 . – l art . 10 , comma 1 , lettera b ) , numero 11 ) ,
2016-278.txt885885di maggior rigore nell applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio , con conseguentelimitazionedel potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca » . ebbene
2016-278.txt10001000, costituisce un applicazione del principio sostanziale della soccombenza con una regola più rigorosa , meramente processuale , che silimitaad anticipare e ad evidenziare l incidenza di questa fase sulla distribuzione delle spese processuali , incidenza già implicita nel
2016-280.txt10271027individuano i ricorrenti quali soggetti passivi dell imu . nella sentenza n . 155 del 2015 questa corte si èlimitataad accertare il mancato rispetto del metodo pattizio tra stato ed autonomie speciali per quel che riguarda il riparto delle
2016-280.txt15741574lato , comporta che la riforma fiscale non modifichi gli assetti della finanza pubblica allargata e la coerenza con ilimitidella pressione fiscale complessivamente stabiliti ; dall altro , impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte
2016-31.txt106106comma 1 , della legge 23 giugno 2014 , n . 89 . l esame di questa corte è quilimitatoalle questioni relative ai commi 1 e 1-bis dell art . 7 del richiamato decreto-legge , restando riservata a separate
2016-31.txt818818alle questioni di legittimità promosse dalla provincia autonoma di bolzano , con il ricorso n . 57 del 2014 ,limitatamenteai commi 1 e 1-bis dell art . 7 del d.l . n . 66 del 2014 ; nonché in
2016-31.txt858858in riferimento alle questioni promosse dalla provincia autonoma di trento , con il ricorso n . 65 del 2014 ,limitatamenteal solo comma 1 . nonostante abbia raggiunto un analogo accordo , la regione siciliana non ha rinunciato al ricorso
2016-31.txt902902dunque , da esaminare le questioni promosse dalla stessa regione , con il ricorso n . 66 del 2014 ,limitatamenteai commi 1 e 1-bis dell art . 7 del d.l . n . 66 del 2014 . 4 .
2016-31.txt10781078in base alla giurisprudenza di questa corte , infatti , la clausola di salvaguardia svolge una « funzione di generalelimite» per l applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di
2016-40.txt811811regione siciliana con ricorsi distinti e successivi a quello ora in esame . lo scrutinio di questa corte deve pertantolimitarsial contenuto precettivo delle disposizioni impugnate in questa sede , senza necessità di valutare il trasferimento delle attuali questioni di
2016-40.txt16871687onere , gravante sulle parti , supplirebbe invece impropriamente il trasferimento delle questioni , che , perciò , devono restarelimitateal contenuto precettivo originario dei commi 1 e 2 dell art . 47 del d.l . n . 66 del
2016-40.txt52075207quale ha esattamente provveduto in tal senso . con tale legge , infatti , la regione siciliana non si èlimitataa trasferire alle proprie province il gettito fiscale relativo all imposta di cui si tratta , ma ha inteso attribuire
2016-44.txt443443via del tutto eventuale [ . . . ] ipotizzata solo come ” un caso ” possibile , e allimite” non eccezionale ” » , mentre la censura relativa all art . 97 cost . , per come prospettata
2016-44.txt15671567plurimis , sentenze n . 159 del 2014 e n . 50 del 2010 ) . resta naturalmente fermo illimitedella manifesta irragionevolezza della disciplina , che si ravvisa , con riferimento specifico al parametro evocato , ogniqualvolta emerga un
2016-44.txt18151815) » ( ordinanza n . 417 del 2007 ) . difatti , poiché l ente locale non incontra alcunalimitazionedi carattere geografico-spaziale nell individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi , lo
2016-69.txt919919adeguata argomentazione ; quanto alla violazione dell art . 114 , primo comma , cost . , la regione silimitaa riportarne testualmente il contenuto . il ricorso proposto , quindi , pur identificando le disposizioni censurate ed i parametri
2016-69.txt950950quindi , pur identificando le disposizioni censurate ed i parametri costituzionali che si assumono violati , risulta assolutamente generico :limitandosia denunciare in modo assertivo la lesione dei parametri evocati , le censure proposte non raggiungono la soglia minima di
2016-69.txt21102110e 119 cost . , sono inammissibili per grave erroneità del presupposto interpretativo . secondo la ricorrente la norma ,limitandoi benefici ai soli enti territoriali , escluderebbe indebitamente le regioni . tale argomentazione rivela un palese difetto interpretativo :
2016-69.txt216321634 , comma 5 , del d.l . n . 133 del 2014 – « enti territoriali » -non èlimitataagli enti locali ma comprende , per costante accezione legislativa , le regioni . anche a queste ultime dunque fa
2016-77.txt11371137dello statuto siciliano e 2 , primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 – ma silimitanoa ribadire , esplicitare ed attuare quanto già prescritto dall art . 2 , commi 3 e 4 , del
2016-77.txt12451245. il decreto del 5 dicembre 2012 , a sua volta , ha natura meramente consequenziale , in quanto silimitaad indicare l entità del gettito – anche dell iva – dipendente dall aumento dell aliquota tributaria « ed a
2016-78.txt24272427alla fattispecie normativa in esame . secondo il costante orientamento di questa corte , il principio della capacità contributiva comelimitealla potestà di imposizione di cui all art . 53 cost . non riguarda « né una singola imposizione ispirata
2016-96.txt342342in base alla costante giurisprudenza di questa corte , l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale èlimitatoalle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione ( ex plurimis , sentenze n . 231 e n
2016-96.txt645645. per le ipotesi di conferimento – come nella specie – di incarichi dirigenziali vacanti , esso prevede come unicolimitedel trattamento economico l importo indicato nel contratto stipulato dal precedente titolare dell incarico . il dipartimento della ragioneria generale
2017-118.txt639639romperebbe l armonia della legislazione provinciale con i principi del sistema tributario dello stato , i quali costituirebbero un «limiteintrinseco » rispetto alle scelte legislative della provincia in tale materia . 2 . – la provincia autonoma di trento
2017-118.txt837837e gli artt . 117 e 119 cost . , dal momento che il ricorrente ricava da questi ultimi unlimitecomunque opponibile all autonomia speciale a titolo di principio dell ordinamento giuridico della repubblica ( sentenze n . 151 del
2017-133.txt244244regione siciliana n . 3 del 2016 sancisce che i comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a trafficolimitato( ztl ) devono approvare , entro novanta giorni dall entrata in vigore della stessa legge , un regolamento ,
2017-133.txt451451comuni che possono subordinare l ingresso o la circolazione dei veicoli a motore , all interno delle zone a trafficolimitato, al pagamento di una somma , nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei
2017-133.txt544544secondo comma , lettera h ) , cost . la previsione che i comuni debbano regolamentare le zone a trafficolimitatocostituisce esercizio della potestà legislativa primaria invocata dalla regione , attenendo alla materia « regime degli enti locali e delle
2017-133.txt13361336non indicare il parametro costituzionale che sarebbe leso , il ricorrente opera una ricostruzione parziale del quadro normativo statale ,limitandoil confronto al d.l . n . 101 del 2013 , senza considerare la successiva legge 23 dicembre 2014 ,
2017-133.txt15941594legge 28 dicembre 1995 , n . 549 ( misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) , che indica ilimitiin cui è ammessa la potestà legislativa regionale . inoltre esso fissa la misura minima e massima del tributo ,
2017-133.txt16941694, lettera e ) , cost . , nonché , nel dettare una diversa determinazione del tributo , travalicherebbe ilimitistabiliti dall art . 119 , secondo comma , cost . , che subordina il potere delle regioni e degli
2017-133.txt17941794di selezione automatica , riciclaggio e compostaggio , a tipologie di rifiuti non previste dalla normativa nazionale , esorbiterebbe dailimitie dai princìpi previsti dalla legge n . 549 del 1995 , violando gli artt . 117 , secondo comma
2017-133.txt23912391di dettaglio , e , dall altro , l intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro ilimitistabiliti dalla legislazione statale stessa . 5.3 . – la questione di legittimità costituzionale dell art . 34 , comma
2017-133.txt26502650la disposizione statale , al primo e al secondo periodo , nel prevedere una possibilità di fissazione dell imposta entrolimitimassimi e minimi , stabilisce : « l ammontare dell imposta è fissato , con legge della regione entro il
2017-133.txt46654665storico e collezionistico nei registri , nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica ) , cosìlimitandola portata della disciplina statale , che non prevederebbe tale condizione . l art . 50 , commi 2 e
2017-133.txt49424942la regione – cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa , l attività di riscossione e unlimitatopotere di variazione dell importo – non può disporre esenzioni . 7.3 . – il comma 1 dell art .
2017-135.txt485485l eccezione di inammissibilità del ricorso , formulata dall avvocatura dello stato , per genericità dello stesso , che silimiterebbea « richiamare i parametri che si presumono violati , senza esporre in che modo essi risultino incisi » .
2017-135.txt703703quomodo del preteso vulnus ( sentenze n . 38 del 2016 e n . 8 del 2014 ) e nonlimitarsia tesi meramente assertive in ordine al pregiudizio che la norma impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali e , specificamente ,
2017-140.txt25382538è prevista espressamente dall art . 1 , comma 638 , pure richiamato dalla ricorrente , dato che esso silimitaa variare per gli anni 2016 e 2017 la complessiva consistenza del fispe . d altra parte , la ricorrente
2017-140.txt25722572. d altra parte , la ricorrente non chiarisce in alcun modo i motivi del suo convincimento , ma silimitaa richiamare un passo della relazione tecnica al disegno di legge as 2111 b , che non trova riscontro nel
2017-149.txt21792179previsto ulteriori stanziamenti fino a coprire il 47,53 per cento del loro ammontare . le norme in questione si sarebberolimitatea trasformare la ” ablazione ” del credito in « falcidia » , ma la violazione sussisterebbe per il solo
2017-149.txt23922392alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse , ma sempre neilimitidella proporzionalità dell incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti , è consentito alla legge di intervenire in senso
2017-153.txt362362della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali . tale disposizione trova applicazione entro illimitecomplessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro »
2017-153.txt17831783natura e entità . l art . 33 , comma 12 , della legge n . 183 del 2011 silimitaa dare attuazione alla precedente norma , disponendo la proroga per l anno 2012 dell imposta sostitutiva del 10 per
2017-177.txt509509condanna e , per la sua natura di stretta interpretazione , non si può estendere agli atti giudiziari che silimitanoad accertare crediti derivanti da operazioni soggette a iva , come quelli pronunciati in esito ai giudizi di opposizione allo
2017-177.txt743743pertanto , si proporrebbe una domanda di accertamento equivalente nella sostanza a un azione di condanna , sia pure neilimitidel concorso , poiché il creditore chiede , oltre all accertamento del suo diritto , anche di concorrere nell attivo
2017-177.txt15011501al giudizio di opposizione sorga da operazioni soggette a iva . la nota ii all art . 8 della tariffalimitainfatti l applicazione della citata regola dell alternatività ai soli atti indicati espressamente ( quelli di cui al comma 1
2017-177.txt22822282» ( art . 5 ) . quanto agli atti giudiziari , l ambito di applicazione del principio è specificamentelimitato, come precisato dalla citata nota ii all art . 8 della tariffa , ai provvedimenti di condanna « per
2017-181.txt22792279del bilanciamento – realizzato dal legislatore – tra interesse fiscale dello stato e capacità contributiva . prescindendo dalla questione deilimitidi applicabilità , in questa sede , del principio di capacità contributiva , occorre osservare che , nel valutare la
2017-181.txt270627062000 ) . la previsione legislativa di casi di autotutela obbligatoria è dunque possibile , così come l introduzione dilimitiall esercizio del potere di autoannullamento , ma non può certo dirsi costituzionalmente illegittima , per le ragioni sopra viste
2017-199.txt318318va affermata l inammissibilità di quest ultima censura per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza . il rimettente silimitaad affermare che dalle argomentazioni sviluppate con riferimento agli altri parametri « discende altresì , quasi a mo di corollario
2017-199.txt875875del 2017 , n . 121 e n . 44 del 2016 ) , fermo restando , naturalmente , illimitedella manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un ingiustificabile compressione del diritto di agire ( sentenze n . 121
2017-213.txt974974la costante giurisprudenza di questa corte , l oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è , infatti ,limitatoalle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione , non potendo essere prese in considerazione , oltre i
2017-213.txt995995alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione , non potendo essere prese in considerazione , oltre ilimitiin queste fissati , ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti , sia che siano state eccepite ma
2017-213.txt17321732comma 486 in riferimento al contributo interessante i pensionati delle forme di previdenza obbligatorie ) – in una operazione ,limitatanel tempo ed eccezionale , incidente , secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli , sugli
2017-219.txt589589familiare , è ininfluente , rimanendo , nel caso in esame , il reddito della ricorrente comunque superiore anche allimiteprevisto da tale normativa . la prospettata questione di costituzionalità così come formulata , e cioè con la previsione dell
2017-236.txt15081508a carico della controparte ( di cui al censurato art . 9 , comma 3 ) , non si introduconolimitazionidi sorta rispetto all acquisizione di tali importi da parte degli avvocati dipendenti da altre amministrazioni , rimandando la fonte
2017-236.txt17601760soccombenza della controparte ( comma 4 , del citato art . 9 ) , il diritto alla ripartizione è espressamentelimitatoal 50 per cento delle somme recuperate . la restante parte è destinata , in misura del 25 per cento
2017-236.txt34793479la sindacabilità in relazione all art . 77 cost . , della scelta del governo di intervenire con decreto-legge valimitataai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione (
2017-236.txt37403740( poi abrogato dal comma 2 del richiamato art . 9 ) , il quale , per un periodo temporalelimitato( il triennio 2014-2016 ) , decurtava ( anche se solo ) in percentuale proprio tale voce del trattamento economico
2017-236.txt47354735nei regolamenti dei rispettivi enti ) ; per contro , gli avvocati dello stato godono di una tale possibilità neilimitidel 50 per cento delle sole somme recuperate in danno della parte soccombente condannata alle spese . l art .
2017-236.txt52005200violazione degli artt . 3 , 23 e 53 cost . , sul presupposto della natura tributaria delle decurtazioni elimitazioniimposte dalla novella . analoghe censure sono prospettate dal tar puglia , pur se riferite ai soli artt . 3
2017-236.txt54915491. , il rimettente fa un riferimento solo nominale ai commi 3 e 6 del citato art . 9 ,limitandosiad argomentare rilievi di incostituzionalità sul solo comma 4 dell articolo più volte richiamato . anche con riferimento a tale
2017-236.txt746474644.1 . – si è anticipato che la disciplina impugnata , avuto riguardo alla ipotesi del ” compensato ” ,limital applicabilità delle nuove norme alle sole pretese patrimoniali inerenti a prestazioni rese in giudizi definiti con provvedimento depositato (
2017-236.txt78467846le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata salvo , qualora si tratti di disposizioni retroattive , illimitecostituzionale della materia penale ( art . 25 , secondo comma , cost . ) . tali disposizioni , al
2017-236.txt79407940il legislatore , con le disposizioni censurate , abbia realizzato una scelta irragionevole e arbitraria . 9.5.1 . – lelimitazionie decurtazioni imposte dalla normativa censurata trovano una incontroversa ratio nelle già evidenziate esigenze di bilancio e di contenimento della
2017-236.txt85118511– peraltro , diversamente da quanto prospettato dai rimettenti , il contenimento della spesa non viene realizzato con riduzioni elimitazioniapportate a carico del solo personale dell avvocatura dello stato . la soglia massima di godimento degli emolumenti in oggetto
2017-236.txt85738573quali , inoltre , viene riferito espressamente anche il tetto indicato al comma 7 dello stesso articolo oltre che illimitedi stanziamento previsto per l anno 2013 , indicato dal comma 6 quanto alla ipotesi del ” compensato ” .
2017-236.txt92679267delle conseguenze correlate alla realizzazione degli obiettivi all uopo fissati , così che , soprattutto in presenza di risorse statalilimitate, solo le scelte del legislatore manifestamente prive di ragionevole fondamento possono dar luogo al vulnus paventato dai rimettenti (
2017-236.txt95449544del 2014 , in riferimento all art . 36 cost . a suo avviso , l insieme delle decurtazioni elimitazioniin questione inficerebbe , squilibrandolo , il vincolo di corrispettività tra lavoro e retribuzione , alla luce della complessità e
2017-236.txt97889788. n . 90 del 2014 , che ha compreso gli emolumenti inerenti alle competenze professionali tra quelli soggetti allimitestabilito dall art . 23-ter del decreto-legge n . 201 del 2011 , convertito dalla legge n . 214 del
2017-236.txt98469846di rimessione , il rimettente non ha dedotto ed esplicitato se nel giudizio principale veniva in questione il superamento dellimitedi cui al citato art . 23-ter . nel difetto di motivazione in ordine alle ragioni dell applicabilità del limite
2017-236.txt98669866limite di cui al citato art . 23-ter . nel difetto di motivazione in ordine alle ragioni dell applicabilità dellimitestabilito dalla richiamata disposizione , la censura è inammissibile .
2017-240.txt61961997 cost . il giudice rimettente , con riferimento al suddetto parametro costituzionale , non articola alcuna specifica censura ,limitandosiad affermare , senza motivazione , l illegittimità costituzionale della disposizione censurata . il che comporta , appunto , l
2017-240.txt10061006ad una valutazione soggettiva ed empirica l individuazione della base imponibile , senza consentire di ricavare i criteri e ilimitivolti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo . l indeterminatezza della base impositiva , unita all irragionevolezza
2017-240.txt24352435ispira l attività di imposizione fiscale , essendogli consentito , « [ . . . ] sia pure con illimitedella non arbitrarietà , di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che , quale idoneità del soggetto all
2017-242.txt531531, con la conseguenza di rendere impossibile il giudizio di equiparazione ai sensi dell art . 3 cost . lalimitazionedell agevolazione ai soli soggetti bancari troverebbe giustificazione nel fatto che soltanto ad essi , e non anche agli intermediari
2017-242.txt11821182riferimento all art . 3 cost . , occorre prendere le mosse dalla natura agevolativa della norma censurata . lalimitazioneagli istituti bancari esclude automaticamente la sua applicabilità ad altri soggetti in quanto , oltre agli espressi destinatari , nessun
2017-245.txt15591559legge 3 aprile 1979 , n . 103 ( modifiche dell ordinamento dell avvocatura dello stato ) chiarisce come nessunalimitazionesia prevista per i procuratori dello stato , i quali , pertanto , possono esercitare , allo stesso modo degli
2017-245.txt18961896e n . 97 del 2013 ) e l esercizio della potestà legislativa regionale in materia è ammesso nei solilimiticonsentiti dalla stessa legge statale ( sentenza n . 85 del 2017 ) . tuttavia , come osserva la difesa
2017-245.txt22122212” promuovere ” « nel rispetto della normativa statale e regionale » . in definitiva , la disposizione impugnata silimitaa prevedere una forma di verifica ( interna all amministrazione regionale ) circa l esatta quantificazione dell ammontare delle compartecipazioni
2017-245.txt24792479la piena titolarità statale della competenza in materia di accertamento e riscossione dei tributi derivati e compartecipati , essa silimiterebbea impegnare la regione autonoma sardegna a chiedere allo stato , nel rispetto della normativa vigente , il trasferimento o
2017-245.txt44524452assetto normativo che tradisce le finalità di quest ultimo articolo . l art . 2 , appena citato , silimitaa prevedere che , con decreto del ministro dell economia e delle finanze , adottato d intesa con la regione
2017-245.txt48964896, eventuali e discrezionali determinazioni del potere esecutivo che su tali effetti possano incidere , nel senso di escluderli olimitarli. la dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 5 dell art . 1 della legge regionale n
2017-245.txt49594959, anche accedendo alla lettura che di tale disposizione offre la regione resistente – nel senso che la norma silimiterebbead assegnare alla giunta regionale il potere di regolare i rapporti tra l ase e l amministrazione regionale , e
2017-249.txt857857. – venendo all esame delle censure , il contrasto con l art . 3 cost . è impostato nellalimitataprospettiva secondo cui il singolo contribuente si troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che
2017-250.txt14891489nelle misure percentuali previste dalle lettere b ) , c ) e d ) del comma 25 , tale normativalimiterebbegli effetti della sentenza n . 70 del 2015 ( reg . ord . n . 242 , n .
2017-250.txt19011901pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo inps ( lettera e del comma 25 ) o prevedendola in percentualilimitateper i trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il predetto trattamento minimo e quelli fino a sei
2017-250.txt3909390925 ( nel caso dei giudizi reg . ord . n . 242 e n . 244 del 2016 ,limitatamentealla lettera b ) e 25-bis del d.l . n . 201 del 2011 , « in collegamento » con
2017-250.txt45734573base alla costante giurisprudenza di questa corte , « l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale èlimitatoalle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione ; non possono , pertanto , essere presi in considerazione
2017-250.txt45974597ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione ; non possono , pertanto , essere presi in considerazione , oltre ilimitiin queste fissati , ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti , sia eccepiti , ma non fatti
2017-250.txt48444844. . ] errato e [ che ] conduce ad apprezzamenti sommari e superficiali » . detto giudice si sarebbelimitato« a una mera enunciazione dei principi consacrati negli artt . 36 e 38 della costituzione , [ . .
2017-250.txt49794979negativa » e , per tale ragione , omette di precisare l entità di un danno che risulta sostanzialmente assailimitatoe comunque sopportabile per le categorie di pensionati colpiti dall intervento . quest ultimo profilo di inammissibilità è prospettato dall
2017-250.txt53715371al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre unlimitenel « criterio di ragionevolezza » . quest ultimo , « così come delineato dalla giurisprudenza citata [ della corte
2017-250.txt65796579emendando questi vizi , operasse un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti , nel rispetto dei «limitidi ragionevolezza e proporzionalità » , senza che alcuno di essi risultasse « irragionevolmente sacrificato » . l art .
2017-250.txt67736773della perequazione , secondo diverse modalità , espressive di un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti , rispettoso dei «limitidi ragionevolezza e proporzionalità » ( per un intervento legislativo retroattivo conseguente a una declaratoria di illegittimità costituzionale , sentenza
2017-250.txt80098009alle esigenze , di interesse generale , perseguite dai denunciati commi 25 e 25-bis . tali disposizioni incidono su unalimitatapercentuale dell importo complessivo del trattamento pensionistico , non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari
2017-250.txt80568056delle perdite di prestazione e dei mezzi di sussistenza quali fattori per valutare se le autorità nazionali abbiano superato ilimitidel proprio margine di apprezzamento , si è del resto espressa la corte di strasburgo ( sentenza sul caso fàbiàn
2017-250.txt898289822002 , n . 256 del 2001 ) . in questo bilanciamento , il legislatore non può « eludere illimitedella ragionevolezza » ( sentenza n . 70 del 2015 ) . ed è tale limite che questa corte ,
2017-250.txt89988998può « eludere il limite della ragionevolezza » ( sentenza n . 70 del 2015 ) . ed è talelimiteche questa corte , nella sentenza n . 70 del 2015 , ha ritenuto valicato dal previgente comma 25 dell
2017-250.txt96539653sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo inps . il legislatore ha dunque destinato lelimitaterisorse finanziarie disponibili in via prioritaria alle categorie di pensionati con i trattamenti pensionistici più bassi . nel valutare la
2017-250.txt1082110821, ai fini della determinazione delle basi di calcolo per il computo della perequazione a decorrere dal 2014 , nellelimitatepercentuali indicate dallo stesso comma . 6.5.4 . – deve altresì escludersi che i denunciati commi 25 e 25-bis violino
2017-250.txt11140111403 , 36 , primo comma , e 38 , secondo comma , cost . , si devono rinvenire ilimitialle misure di contenimento della spesa che , in mutevoli contesti economici , hanno inciso sui trattamenti pensionistici . l
2017-250.txt113281132870 del 2015 non ha interpretato tali caratteristiche quali condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco ( o dilimitazione) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici , poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità
2017-250.txt1151511515e con riguardo a profili e argomenti sostanzialmente analoghi a quelli prospettati dal tribunale di brescia . ancorché « lalimitazionedella rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici , per il biennio 2012-2013 , di cui al citato art . 24 ,
2017-269.txt311311l applicazione di contributi a carico dei soli imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro , con unlimitemassimo per tale contributo ( non superiore a cento volte la misura minima ) – violerebbe gli artt . 3
2017-269.txt423423quale base imponibile una grandezza come il fatturato , da considerarsi inespressiva di capacità contributiva . inoltre , prevedendo unlimitemassimo alla misura del contributo , introdurrebbe una imposizione regressiva a beneficio delle imprese di maggiori dimensioni , in spregio
2017-269.txt825825quale base imponibile una grandezza come il fatturato , da considerarsi inespressiva di capacità contributiva . inoltre , prevedendo unlimitemassimo alla misura del contributo , introdurrebbe una imposizione regressiva a beneficio delle imprese di maggiori dimensioni , in spregio
2017-269.txt19021902in tema di giurisdizione . nel caso di specie , poi , la citata pronuncia della corte di cassazione silimitaa negare la natura tributaria del contributo dovuto ad altra autorità indipendente ( l autorità per le garanzie nelle comunicazioni
2017-269.txt23562356l affermazione di cui sopra , nella sua generalità , potrebbe prestarsi a equivoci , che impongono una precisazione deilimitientro i quali la previa delibazione del contrasto con il diritto dell unione europea debba ritenersi imposta al giudice a
2017-269.txt54135413ventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall autorità medesima con propria deliberazione , nellimitemassimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all adozione della delibera , ferma restando la
2017-269.txt63366336ispira l attività di imposizione fiscale » ( sentenza n . 240 del 2017 ) , con il solo illimitedella non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione . in questa prospettiva , costantemente ribadita dalla giurisprudenza di
2017-269.txt71717171contributo a carico dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni di concentrazione , per i quali non era stabilito alcunlimitemassimo di contribuzione . il nuovo sistema ha introdotto tale limite allo scopo di porre l autorità al riparo da
2017-269.txt71827182concentrazione , per i quali non era stabilito alcun limite massimo di contribuzione . il nuovo sistema ha introdotto talelimiteallo scopo di porre l autorità al riparo da ogni rischio di ” cattura ” del controllore da parte del
2017-269.txt72107210riparo da ogni rischio di ” cattura ” del controllore da parte del controllato . in assenza di un talelimite, le maggiori imprese – specie quelle egemoni sul mercato e , quindi , quelle per le quali maggiore è
2017-269.txt72877287. la distribuzione del finanziamento dell autorità secondo criteri che , imponendo l onere di contribuzione a partire da certilimitiminimi di fatturato , ne determinano l ammontare secondo una percentuale fissa , sino ad un importo massimo non superabile
2017-269.txt74987498cui al citato art . 23 cost . ha carattere relativo : conseguentemente , la legge , pur non potendolimitarsia conferire un potere regolativo attraverso una ” norma in bianco ” , rispetta la riserva quando determina sufficienti criteri
2017-269.txt77497749modalità di contribuzione quale determinata al precedente comma 7-ter possono essere adottate dall autorità medesima con propria deliberazione , nellimitemassimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all adozione della delibera , ferma restando la
2017-269.txt78157815patrimoniale imposta ; l ammontare del contributo per il 2013 e , per gli anni successivi , la fissazione dilimitiquantitativi all esercizio del potere di variazione dell entità del contributo , imponendo un limite massimo percentuale di variazione (
2017-269.txt78307830successivi , la fissazione di limiti quantitativi all esercizio del potere di variazione dell entità del contributo , imponendo unlimitemassimo percentuale di variazione ( dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all adozione della delibera
2017-269.txt78797879, il tetto massimo stabilito direttamente dal legislatore . il potere di variazione è finalizzato a contenere la contribuzione neilimitinecessari alla copertura degli effettivi costi di funzionamento dell ente , ricavabili dal bilancio di esercizio . a tale scopo
2017-270.txt10301030sanzioni e , dunque , di tributi erariali e relative addizionali locali , deve essere assegnato – pro quota elimitatamenteall importo percetto nel territorio provinciale – alle province autonome . l afflusso integrale nelle casse dello stato delle somme
2017-270.txt21452145essa il potere di integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura , tale discrezionalità « trova il suolimitenel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o
2017-270.txt36853685stato , in particolare , il comma 633 dell art . 1 della legge n . 232 del 2016 silimiterebbea fornire « una mera stima » delle maggiori entrate per l anno 2017 , attese in esito alla nuova
2017-69.txt574574di interpretazione alla corte di giustizia dell unione europea . l oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale èlimitatoalle norme e ai parametri fissati nell ordinanza di rimessione e non possono essere prese in considerazione ulteriori questioni o
2017-69.txt12251225, la questione sollevata in riferimento all art . 23 cost . non è fondata , nei sensi e neilimitidi seguito precisati . 7.1 . – non v è dubbio che il contributo previsto dalla disposizione impugnata costituisca una
2017-69.txt14221422e consente di lasciare all autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie . peraltro , la legge non puòlimitarsia prevedere « una prescrizione normativa ” in bianco ” , genericamente orientata ad un principio-valore , senza una precisazione
2017-69.txt14551455orientata ad un principio-valore , senza una precisazione , anche non dettagliata , dei contenuti e modi dell azione amministrativalimitativadella sfera generale di libertà dei cittadini » . la fonte primaria deve , invece , stabilire sufficienti criteri direttivi
2017-69.txt21462146disposizione censurata attribuisca esplicitamente all art il potere di determinare il contributo in questione e che altrettanto esplicitamente stabilisca unlimitemassimo all aliquota impositiva , in misura non superiore all uno per mille del fatturato . quanto alla individuazione dei
2017-69.txt28222822regolazione dei servizi di pubblica utilità . istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità » ) .limitipiù specifici sono poi stabiliti da singole disposizioni di legge , anch essi soggetti a controllo , come risulta dai
2017-69.txt30203020il potere impositivo dell amministrazione trova – nella disposizione censurata e nelle altre norme pertinenti , anche di principio –limiti, indirizzi , parametri e vincoli procedimentali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità , anche nella prospettiva dei controlli e
2017-69.txt30993099. 23 cost . 8 . – per analoghe ragioni , sono da ritenere non fondate , nei sensi elimitisopra enunciati , le censure formulate in riferimento agli artt . 3 , 41 e 97 cost . , le
2017-85.txt24892489” a monte ” del trattamento , dalla raccolta differenziata . qualora la sfera di applicazione della norma statale fosselimitataai rifiuti da raccolta differenziata , la definizione del giudizio a quo prescinderebbe dalla necessità di esaminare l ipotizzato contrasto
2017-85.txt27662766di rilevanza [ . . . ] è riservato al giudice rimettente , sì che l intervento della corte develimitarsiad accertare l esistenza di una motivazione sufficiente , non palesemente erronea o contraddittoria , senza spingersi fino ad un
2017-85.txt45594559e , di conseguenza , l esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo neilimiticonsentiti dalla legge statale . si tratta , infatti , di un tributo che va considerato statale e non già
2017-85.txt49184918. 549 del 1995 attribuisce alle regioni , e l ammontare stabilito annualmente con legge regionale , nel rispetto deilimitiprevisti dal comma 29 , costituisce la mera base di calcolo del tributo dovuto in misura ridotta . in conclusione
2017-85.txt51595159in attuazione degli obblighi comunitari , un livello di tutela uniforme e si impone sull intero territorio nazionale come unlimitealla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza , per evitare che
2017-99.txt13321332, negli artt . 80 e 76 , comma 7 , del d.lgs . n . 159 del 2011 ,limitatamentealle persone sottoposte a misure di prevenzione . le disposizioni della legge n . 646 del 1982 restano , dunque
2018-114.txt199199848 . il rimettente , in particolare , dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui ,limitandola facoltà di proporre le opposizioni regolate dagli artt . 615 e 617 del codice di procedura civile solo a
2018-114.txt614614pone in contrasto con l art . 24 cost . , per la menomazione del diritto di difesa derivante dallalimitazionedei casi in cui è ammessa l opposizione all esecuzione ex art . 615 cod . proc . civ .
2018-114.txt646646art . 615 cod . proc . civ . , e con l art . 113 cost . , poichélimitae impedisce la tutela del contribuente contro una determinata categoria di atti della pubblica amministrazione . inoltre ritiene violati l
2018-114.txt869869sua eccessività perché incidente sul suo minimo vitale e ha chiesto in via cautelare la sospensione dell esecuzione – silimitaa rilevare d ufficio che la notificazione al terzo pignorato è avvenuta con modalità del tutto difformi da quelle previste
2018-114.txt10681068alla rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale , considerato anche che la doglianza della parte attrice in ordine ailimitidi pignorabilità del suo credito nei confronti di terzi non incontra affatto la limitazione di ammissibilità dell opposizione all esecuzione
2018-114.txt10821082della parte attrice in ordine ai limiti di pignorabilità del suo credito nei confronti di terzi non incontra affatto lalimitazionedi ammissibilità dell opposizione all esecuzione prevista dal censurato art . 57 del d.p.r . n . 602 del 1973
2018-114.txt27662766giuridica di chi intendeva opporsi all esecuzione o agli atti esecutivi . in questa situazione la tutela del contribuente eralimitatae , di fatto , era prevalentemente successiva alla riscossione stessa dal momento che il medesimo art . 54 ,
2018-114.txt33313331, posta dalla cartella di pagamento e dall eventuale successivo avviso recante l intimazione ad adempiere : fino a questolimitela cognizione degli atti dell amministrazione , espressione del potere di imposizione fiscale , è devoluta alla giurisdizione del giudice
2018-114.txt38603860delle opposizioni che riguardano la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo . ma non è questa una derogalimitativadella tutela giurisdizionale perché queste ultime opposizioni sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario . quindi la tutela del contribuente
2018-114.txt58625862giurisdizionale sarebbe colmabile con la possibilità dell opposizione agli atti esecutivi laddove la contestazione della legittimità della riscossione non silimitialla regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura . una dilatazione dell ambito di applicazione di tale
2018-114.txt58895889o degli atti della procedura . una dilatazione dell ambito di applicazione di tale rimedio processuale lascerebbe comunque un ingiustificatalimitazionedi tutela giurisdizionale se non altro in ragione dell esistenza di un termine di decadenza per la proponibilità dell azione
2018-114.txt6206620624 cost . ) , senza che contro gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale possa essere esclusa olimitataa particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ( art . 113 cost . ) . 14
2018-114.txt64076407. – va dichiarata l illegittimità costituzionale dell art . 57 , comma 1 , lettera a ) , citatolimitatamentealla parte in cui non prevede che , nelle controversie che riguardano gli atti dell esecuzione forzata tributaria successivi alla
2018-15.txt901901. per converso , l art . 1 , comma 739 , della legge n . 208 del 2015 ,limitandol effetto dell abrogazione , consentiva in realtà la conferma . in ragione di ciò , quindi , non sarebbe
2018-15.txt18211821data del 26 giugno del 2012 , avessero già deliberato in tal senso . la disposizione , invece , silimitaa precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012 , tenuto conto , tra l altro , che
2018-15.txt23022302progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce , ai fini della determinazione dell imposta , rientrando invece neilimitidi quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d interpretazione autentica ( ex multis , sentenze n . 132
2018-152.txt661661del contribuente ) . alla luce di tali premesse , la difesa erariale evoca , per un verso , ilimitistatutari relativi alla competenza legislativa della regione siciliana in materia impositiva , richiamando all uopo gli artt . 17 e
2018-152.txt14231423legittimate , ai sensi del successivo art . 24 , comma 1 , anche ad incidere sulle aliquote entro unlimitemassimo prestabilito dalla legge statale . con l art . 17 , comma 10 , della legge 27 dicembre 1997
2018-152.txt16311631rilevanti , a tal fine , l integrale destinazione del gettito ; né la possibilità di variare ( entro certilimiti) le aliquote di riferimento ; né , infine , il conferimento alle regioni ordinarie delle funzioni concernenti la riscossione
2018-152.txt18971897decorrere dal 1 gennaio 2013 , prevede , al comma 2 , che « [ f ] ermi restando ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale , le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale » ; aggiunge , inoltre
2018-152.txt21022102natura di tributo derivato della tassa automobilistica pur in tale nuovo assetto normativo , con il conseguente , ribadito ,limite, per le regioni a statuto ordinario , di non poter incidere sui profili sostanziali della disciplina normativa di riferimento
2018-152.txt24792479si applicano anche nel territorio della regione » , fatto salvo quanto venga disposto dalla regione nell esercizio e neilimitidella competenza legislativa ad essa spettante ; per altro verso ( comma 2 ) , ribadisce che « nei limiti
2018-152.txt24992499limiti della competenza legislativa ad essa spettante ; per altro verso ( comma 2 ) , ribadisce che « neilimitidei principi del sistema tributario dello stato la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità
2018-152.txt25732573competenze legislative ivi indicate , non coincidenti con quelli previsti dall art . 14 , da esercitare entro « ilimitidei principi e degli interessi cui si informa la legislazione dello stato » . 8.2 . – in virtù di
2018-152.txt26162616normativo , la regione siciliana ha , dunque , il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali , neilimitisegnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione ( sentenze n . 138 e n . 111 del
2018-152.txt27262726art . 6 , comma 2 , delle norme di attuazione richiamate . 8 . 3 . – tale ultimolimite, peraltro , si distingue da quello della necessaria osservanza « dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario »
2018-152.txt38733873tributo proprio della regione resistente . ciò porta a ritenere decisiva la censura prospettata dal ricorrente in riferimento ai rilevatilimitistatutari e , al contempo , rende non pertinenti le questioni prospettate in relazione all art . 117 , secondo
2018-152.txt49674967di quanto previsto dal citato art . 29 , infatti , gli avvisi di accertamento relativi a dette imposte (limitatamentea quelli emessi dal 1 ottobre 2011 , relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2018-152.txt64126412analoghi . 15 . – esclusa , dunque , l incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ailimitistatutari , non è superfluo rimarcare , inoltre , che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la
2018-152.txt73667366sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge . in particolare , l atto introduttivo al giudizio non puòlimitarsia indicare le norme costituzionali e ordinarie , la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l oggetto
2018-17.txt343734372017 ) , « a maggior ragione quando , come nella specie , la questione di costituzionalità sia diretta alimitaree non ad ampliare l ambito del beneficio e risulti , quindi , sollevata in malam partem » ( sentenza
2018-17.txt4422442297 cost . , è inammissibile , poiché la ricorrente non offre adeguata motivazione a supporto dell asserita illegittimità ,limitandosiad affermare : « [ s ] u quali basi sia stato compilato detto allegato 0a , dalla lettura della
2018-17.txt66046604, alle caratteristiche fisiche dell ambiente montano e ai fattori antropici , che a esso si associano , quali lelimitatedimensioni delle comunità locali , la dispersione territoriale e l isolamento ; dall altro , all esigenza fondamentale del mantenimento
2018-17.txt67516751europeo sono prese in considerazione come territori meritevoli di tutela le zone montane , in quanto caratterizzate da una notevolelimitazionedelle possibilità di utilizzazione della terra e da un consistente aumento del costo del lavoro , dovuti all esistenza di
2018-17.txt85248524i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa » . quest ultima « non develimitarsia fissare i tetti massimi dell importo delle agevolazioni accordate , ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie
2018-17.txt87818781di conseguenza , quali terreni siano esenti dall imu ; non reca una norma ” in bianco ” che silimitia prevedere il potere in capo all amministrazione , così priva di vincoli nella possibilità di incidere sulla sfera generale
2018-175.txt12691269l impugnazione delle cartelle stesse . nella specie , dall ordinanza di rimessione risulta che l appellante non si èlimitataa censurare la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto valide le notifiche ” dirette ” delle
2018-175.txt51325132invece richiedono l approntamento di una garanzia ulteriore . in termini più ampi , ma in una fattispecie ben piùlimitata, l art . 660 , ultimo comma , cod . proc . civ . prevede che se l intimazione
2018-175.txt60456045602 del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell atto , ma non superano illimitedi compatibilità con i parametri evocati dalla ctr rimettente . va infatti considerato che – venendo in rilievo l ordinaria
2018-175.txt63486348processo ( art . 111 , primo e secondo comma , cost . ) perché non è superato quel «limiteinderogabile » che la giurisprudenza di questa corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio
2018-175.txt64126412discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e , quindi , la disciplina delle notificazioni , con il «limiteinderogabile » derivante dal diritto di difesa del notificatario , al quale deve essere assicurata una « effettiva possibilità di
2018-175.txt69856985( oltre che allo stesso destinatario , anche alternativamente ) a chi sia legittimato a riceverlo , sicché il «limiteinderogabile » della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della
2018-175.txt7077707712 . – a questa conclusione – che predica il mancato superamento , nella fattispecie in esame , del «limiteinderogabile » della « effettiva possibilità di conoscenza » dell atto notificato – può pervenirsi anche perché dall art .
2018-18.txt215215quello dovuto per la stessa impugnazione , così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità . secondo il rimettente , siffattalimitazioneviolerebbe il principio della parità delle parti di cui all art . 111 , secondo comma , cost . ,
2018-188.txt15681568l effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale nella materia medesima [ . . . ] con i solilimitiderivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia » ; principi ricavabili dalla disciplina statale contenuta nelle disposizioni del
2018-188.txt21102110sistema tributario , di competenza concorrente ( art . 117 , terzo comma , cost . ) , nonché illimiteall autonomia finanziaria delle regioni ( art . 119 , secondo comma , cost . ) . 6.2 . –
2018-188.txt23082308e forestali e delle infrastrutture . ha inoltre prescritto in particolare che « i contributi consortili devono essere contenuti neilimitidei costi sostenuti per l attività istituzionale » . successivamente è stata raggiunta la prescritta intesa in data 18 settembre
2018-188.txt26272627è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie , e segnatamente di tributo derivato sui generis , opera illimitegenerale dell art . 119 , secondo comma , cost . che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della
2018-188.txt33603360. 23 della costituzione , l assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta , malimitatapiuttosto a taluni fondamentali aspetti , tra cui quello dell esazione » . dalla mera « assimilazione » ai tributi
2018-188.txt39973997muovere per l esame delle questioni di costituzionalità , vengono in rilievo i principi fondamentali del sistema tributario , chelimitanola riconosciuta , pur ampia , competenza legislativa della regione ; la quale – come si è detto – può
2018-188.txt44434443possibilità per la regione stessa di farsi carico di parte di tali quote per evitare che fossero « superati ilimitidi sopportabilità della contribuenza a carico degli immobili soggetti ad obblighi di bonifica » ( art . 41 ) .
2018-188.txt58275827n . 102 del 2008 ) ha infatti affermato che « le regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplicelimitecostituito dall obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i princípi fondamentali di coordinamento e dal
2018-209.txt975975dall accertamento costitutivo demandato ai suddetti enti ; accertamento che « non ha effetto ” ad rem ” , èlimitatoad un elenco analitico di modelli e marche , ed ha portata generale e astratta , riferita , cioè ,
2018-27.txt467467tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie . l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale èlimitatoalle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione ; non possono , pertanto , essere presi in considerazione
2018-27.txt491491ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione ; non possono , pertanto , essere presi in considerazione , oltre ilimitiin queste fissati , ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti , sia eccepiti , ma non fatti
2018-27.txt10451045. 1 , comma 66 , lettera b ) , della legge n . 220 del 2010 sono fondate ,limitatamentealla parte in cui essi si applicano alle annualità d imposta precedenti al 2011 . 4.1 . – il presupposto
2018-27.txt14991499secondo tale interpretazione , fatta propria dall avvocatura generale dello stato , l applicazione dell imposta unica non sarebbe statalimitataai soli soggetti regolarmente abilitati , e ciò in coerenza con il principio , affermato in riferimento alle imposte dirette
2018-29.txt872872) . 6 . – si è in presenza , pertanto , di una riforma di sistema , sia purelimitatanel tempo , avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli ; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono
2018-29.txt15951595non è fondata . 13 . – come si è già chiarito , la riforma ha un ambito specifico elimitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell affidamento della riscossione delle imposte ad equitalia , prima , e all
2018-35.txt123123) , nella parte in cui , con riguardo al delitto di indebita compensazione ivi descritto , « indica illimitedi punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro » . ad avviso del rimettente , la disposizione denunciata
2018-35.txt700700compensazione » , stabiliva che « [ l ] a disposizione di cui all articolo 10-bis si applica , neilimitiivi previsti , anche a chiunque non versa le somme dovute , utilizzando in compensazione , ai sensi dell articolo
2018-35.txt753753crediti non spettanti o inesistenti » . pacificamente , il rinvio all art . 10-bis e la formula « neilimitiivi previsti » valevano ad estendere alla fattispecie criminosa il trattamento sanzionatorio e la soglia di punibilità stabiliti per l
2018-35.txt10861086punibilità , la quale – diversamente da quanto è avvenuto per gli altri delitti di omesso versamento ( il cuilimitequantitativo di rilevanza penale è stato notevolmente innalzato dalla novella del 2015 ) – risulta tuttora fissata , con riguardo
2018-35.txt16051605di omesso versamento dell iva ; nella seconda , sarebbe rimasto invece esente da pena , non risultando superati ilimitidi rilevanza penale previsti dagli artt . 4 e 5 del d.lgs . n . 74 del 2000 . la
2018-35.txt25702570servirsi direttamente di quest ultimo per evitare di effettuare il pagamento . e lo può fare persino oltre gli stessilimitidell istituto civilistico : in deroga al requisito dell identità dei soggetti titolari delle reciproche posizioni debitorie e creditorie ,
2018-35.txt27292729in compensazione – crediti « non spettanti » o « inesistenti » . nella specie , il contribuente non silimita, quindi , ad una condotta omissiva di mancato versamento del dovuto , ma supporta la stessa con la redazione
2018-43.txt974974. 109 e n . 43 del 2017 , n . 49 del 2015 ) . posto che , neilimitidel controllo costituzionale di proporzionalità ( che vieta risposte sanzionatorie nel complesso palesemente sproporzionate ) , il legislatore è libero
2018-43.txt15641564ne bis in idem . l eccezione non è fondata . il pagamento della sanzione amministrativa può costituire , allimitee in certi casi , un indizio del fatto che la stessa è divenuta definitiva , ma ciò che rileva
2018-43.txt29452945potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se il primo fosse già esaurito . benché operante in malam partem , illimiteall efficacia del ne bis in idem così descritto apre la strada ad una valutazione sul peso combinato delle sanzioni
2018-52.txt18761876dette norme si inscriva in quello già previsto dalla legge regionale n . 54 del 1985 , che potrebbero essersilimitatead integrare . nel contesto di dette circostanze , costituendo la natura tributaria dei contributi il presupposto dei sollevati dubbi
2018-67.txt34163416maturazione del diritto a tale trattamento pensionistico – non sono omogenee , sicché non ingiustificata è la disciplina differenziata chelimitail più favorevole regime contributivo in misura ridotta ai soli avvocati pensionati della stessa cassa . 4 . – la
2018-67.txt37803780) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità , la quale segna anche illimitedella missione assegnata alla cassa . diversa è l obbligazione tributaria che si fonda sulla « capacità contributiva » (
2018-67.txt49134913cassa ad opera dell avvocato ricorrente , dovendosi valutare il comportamento tenuto da quest ultimo , che non si èlimitatoa comunicare alla cassa il suo reddito professionale ( ai fini irpef ) ed il suo volume d affari (
2018-72.txt544544quanto , omettendo di prevedere adeguate misure compensative a fronte della forte incidenza dei costi di conservazione e dei vincolilimitantila libera disponibilità di tali beni , sarebbe irragionevole e discriminatoria . infine , la tassazione del sessantacinque per cento
2018-72.txt23582358] siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto , purché ciò avvenga neilimitidella non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia » ( ordinanza n . 174
2018-75.txt807807generale dello stato , per cui le questioni sollevate dalla regione veneto sarebbero inammissibili , perché la ricorrente « silimitaa richiamare i parametri costituzionali che si presumono violati , senza esporre in che modo essi risultino incisi » .
2018-75.txt11141114del 2009 , n . 381 del 2004 ) . ciò , però , come pure precisato , con illimitedella non alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte ( ex plurimis , sentenze
2018-75.txt16601660ed ai tributi che ne sono esclusi , per previsione della stessa norma impugnata , alla quale la ricorrente silimita, genericamente , ad addebitare di « impedi [ re » ] un autonomo sforzo fiscale , consentendo alla regione
2018-89.txt50645064il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti , salvo , qualora si tratti di disposizioni retroattive , illimitecostituzionale della materia penale ( art . 25 , secondo comma , cost . ) » , fermo restando tuttavia
2018-89.txt60906090della riforma adottata ; sia perché è evidentemente modesto l ambito temporale di retrodatazione degli effetti delle nuove disposizioni ,limitatoal dovuto per un solo esercizio . considerazione , quest ultima , che finisce per privare di effettivo rilievo il
2018-90.txt294294gli artt . 2506-bis , terzo comma , e 2506-quater , terzo comma , del codice civile prevedono una responsabilitàlimitataalla quota di patrimonio netto attribuita alla società beneficiaria . inoltre sarebbe violato anche l art . 53 cost .
2018-90.txt26422642non tributari della società scissa , la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione , la solidarietà èlimitataal valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria ( art . 2506-bis , terzo comma , cod
2018-90.txt27262726. civ . ) . quindi alla stregua della disciplina codicistica sussiste sì la solidarietà , ma con un estensionelimitataal patrimonio assegnato e , secondo la giurisprudenza di legittimità ( corte di cassazione , sezione prima civile , sentenza
2018-90.txt34853485beneficiarie , obbligate in solido , di opporsi all amministrazione finanziaria , estranea all operazione di scissione societaria , illimitedel patrimonio assegnato con l atto di scissione , in ipotesi non tempestivamente opposto da quest ultima . è proprio
2018-90.txt36153615garanzia ex art . 2740 cod . civ . sul patrimonio della società originaria che permane con la stessa nonlimitataampiezza sul patrimonio delle società risultanti dalla ( o interessate alla ) scissione , sicché sotto questo profilo l operazione
2018-90.txt37523752societaria che non pregiudica l amministrazione finanziaria , perché quest ultima conserva la garanzia patrimoniale potendo contare sulla ( nonlimitata) responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione , né produce ex se plusvalenze tassabili dei beni della società scissa
2018-90.txt38623862allegata relazione illustrativa ex artt . 2506-bis e 2506-ter cod . civ . 9 . – pertanto , la mancatalimitazionedi tale responsabilità solidale può ritenersi giustificata dalla specialità dei crediti tributari e risponde ad un criterio di adeguatezza e
2018-90.txt39563956sentenza n . 89 del 1992 ) . né la conclusione raggiunta può essere revocata in dubbio dalla considerazione chelimitataè invece la solidarietà , in caso di scissione societaria , nel regime della responsabilità amministrativa degli enti di cui
2018-90.txt41534153gravate le società beneficiarie della scissione , ma che sono estranee all illecito , è non già piena , malimitataal valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito . 10 . – al rispetto , sotto gli esaminati profili
2018-90.txt43794379comunque bilanciato dall ordinaria azione di regresso tra coobbligati ex art . 1299 cod . civ . il carattere nonlimitato, nei confronti dell amministrazione finanziaria , della responsabilità patrimoniale solidale delle società beneficiarie a seguito della scissione non esclude
2018-90.txt44174417scissione non esclude che nei rapporti interni tra debitori solidali l esposizione debitoria di ciascuna società beneficiaria sia contenuta nellimitedel patrimonio assegnato in sede di scissione , pur nel rispetto della presunzione di cui all art . 1298 ,
2018-90.txt44924492a favore della società beneficiaria cui l amministrazione finanziaria abbia chiesto l intero , un azione di regresso , neilimitidell eccedenza , nei confronti delle altre società coobbligate . per queste ultime la stessa disposizione censurata ( al comma
2019-122.txt667667rilevanza , per costante giurisprudenza costituzionale , è riservato al giudice rimettente , sì che l intervento della corte develimitarsiad accertare l esistenza di una motivazione sufficiente , non palesemente erronea o contraddittoria , senza spingersi fino a un
2019-122.txt14651465. e l art . 119 , secondo comma , cost . 4 . – le questioni sono fondate neilimitiche seguono . occorre preliminarmente precisare che la normativa statale rilevante al fine della verifica di legittimità costituzionale è solo
2019-122.txt20482048suddetti enti , ma , dall altro , tale accertamento « non ha effetto ” ad rem ” , èlimitatoad un elenco analitico di modelli e marche , ed ha portata generale e astratta , riferita , cioè ,
2019-122.txt21542154in riferimento ad essa , adottate a partire dall anno 2011 , abbia variato la precedente prassi – che silimitavaa richiedere il possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale – richiamando ( con l obiettivo di introdurre
2019-122.txt31943194fabbisogni standard nel settore sanitario ) , laddove al comma 2 stabilisce che « [ f ] ermi restando ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale , le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale » , costituisce principio di
2019-122.txt33253325senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo , come anche confermato dall inciso ” fermi restando ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale ” » ( sentenza n . 288 del 2012 ) . l art
2019-122.txt35933593in modo evidente la portata della fattispecie agevolativa statale e , modificandola in peius , eccedendo il vincolo dei «limitimassimi di manovrabilità » previsti dall art . 8 , comma 2 , del d.lgs . n . 68 del
2019-122.txt37043704emerge , infatti , che la disposizione denunciata è stata introdotta allo scopo sia di ampliare l esenzione , nonlimitandola, diversamente dalla norma statale , ai soli veicoli di « particolare » interesse storico e collezionistico , sia di
2019-122.txt37553755. nella parte in cui l esenzione viene ampliata non si può ritenere che la norma regionale abbia valicato illimitemassimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell art . 8 del d.lgs .
2019-122.txt39433943) la tassa automobilistica , la cui disciplina , dal comma 2 , è demandata alle regioni « entro ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale » ; c ) i tributi qualificati , dal comma 3 , come
2019-122.txt40424042, parzialmente ” ceduto ” , in quanto alle regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina ,limitatodal vincolo , unidirezionale , di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale . in tal
2019-122.txt40524052è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina , limitato dal vincolo , unidirezionale , di non superare illimitemassimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale . in tal modo , la tassa automobilistica , di cui all art
2019-122.txt41334133( in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati ) e senza superare ilimitimassimi di manovrabilità definiti dalla legge statale , possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione . tale conclusione trova conferma
2019-122.txt42194219la tassa automobilistica veniva qualificata « tributo proprio in senso stretto » , già tuttavia con il vincolo dei «limitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale » . a seguito dei pareri espressi dalla commissione bicamerale sul federalismo fiscale
2019-122.txt46794679ne prevede la possibilità , possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni , detrazioni e deduzioni purché neilimitidelle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . analogamente l art . 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014
2019-122.txt49054905a disciplinare la tassa automobilistica regionale è trasferita alla regione valle d aosta / vallée d aoste , entro ilimitimassimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale » . tutte queste formulazioni esprimono , in termini similari o identici ,
2019-122.txt52115211una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall applicazione dell aliquota massima consentita . ne consegue che , entro talilimiti, le province potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione
2019-122.txt53925392costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla regione » . ampliando l ambito di esenzione rispetto a quello piùlimitatodei veicoli « di particolare interesse storico e collezionistico » previsto dalla coeva legislazione statale , la norma regionale non
2019-122.txt54215421collezionistico » previsto dalla coeva legislazione statale , la norma regionale non ha , infatti , ecceduto il vincolo dellimitemassimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell art . 8 del d.lgs .
2019-128.txt396396riconosciuta alle regioni , dal comma 3 dell art . 16 del d.lgs . n . 446 del 1997 ,limitatamenteall aliquota ordinaria dell irap , ovverosia a quella disciplinata , per la generalità dei destinatari , dal comma 1
2019-128.txt552552dalla ctp di padova , formulata dalla regione siciliana e motivata sulla circostanza che il giudice a quo si sarebbelimitatoad invocare l art . 117 cost . , senza tenere conto delle competenze legislative attribuite in materia alla regione
2019-128.txt633633la regione siciliana ha [ . . . ] il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali , neilimitisegnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione ( sentenze n . 138 e n . 111 del
2019-128.txt10121012cui ai commi da 143 a 149 [ tra cui quello relativo alla istituzione dell irap ] , con lelimitazionirichieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall articolo 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione » .
2019-128.txt16701670che la ctr del lazio rimettente segnala che l agenzia delle entrate ha riconosciuto il diritto al rimborso parziale ,limitatoalla quota corrispondente alla differenza tra l aliquota maggiorata del 5,75 per cento e l aliquota del 5,25 per cento
2019-128.txt21422142lettera e ) , cost . : la potestà legislativa attribuita alle regioni deve essere , dunque , esercitata neilimitifissati dal legislatore statale . nella sentenza citata la disciplina de qua viene ricostruita ribadendo che la facoltà di variazione
2019-128.txt25322532ha , sì , il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali , ma – come visto – neilimitisegnati dai princìpi della legislazione statale relativi alla singola imposizione ( sentenze n . 152 del 2018 , n .
2019-128.txt28972897, nonché per i soggetti di cui agli artt . 6 e 7 del medesimo d.lgs . 446 del 1997limitatamenteai periodi di imposta successivi a quelli oggetto della disciplina speciale e transitoria dell art . 45 . gli interventi
2019-128.txt30093009e dell art . 7 , comma 1 , della legge della regione siciliana n . 2 del 2002 ,limitatamentea quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt . 6 e 7
2019-158.txt990990. con tale pronuncia , questa corte ha ritenuto infatti che , « poiché l ente locale non incontra alcunalimitazionedi carattere geografico-spaziale nell individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi , lo
2019-218.txt837837propri : per costante giurisprudenza di questa corte « l oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale èlimitatoalle disposizioni e ai parametri indicati nell ordinanza di rimessione , sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni
2019-218.txt12971297dal decreto stesso in tema di trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate ai lavoratori privati , essendosi invecelimitataa citare solo quella concernente la prestazione oggetto del giudizio ( il cosiddetto riscatto volontario ) . 4.2.1 . –
2019-222.txt736736sanzioni , nella diversità di taluni aspetti della condotta , nonché nella sussistenza di una normativa di coordinamento atta alimitarel onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti e di norme idonee a garantire la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria
2019-222.txt12691269l omesso versamento di iva , così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata . 2.1 . – il rimettente silimita, infatti , a sottolineare la natura ” punitiva ” della sanzione amministrativa irrogata all imputato ai sensi dell art
2019-222.txt24282428due sanzioni – il primo dei criteri enunciati da entrambe le corti europee – , l ordinanza di rimessione silimitaad affermarne apoditticamente l identità di scopo , senza però chiarire – in particolare – le ragioni per cui dovrebbe
2019-222.txt26642664, e in via penale ai sensi dell art . 10-bis del d.lgs . n . 74 del 2000 ,limitatamente– nella formulazione attuale – agli omessi versamenti di importo superiore ai 250.000 euro , dall altro . 2 .
2019-222.txt27632763corti europee – , ma non fornisce alcuna plausibile motivazione dell assunto . invero , l ordinanza di rimessione silimitaa richiamare gli artt . 19 , 20 e 21 del d.lgs . n . 74 del 2000 – relativi
2019-240.txt38363836. 104 del 2018 , punto 7.1 . del considerato in diritto ) . nel caso di specie , ilimitiposti dal principio di ragionevolezza non sono stati travalicati . l erogazione del trattamento integrativo a beneficio dei dirigenti cessati
2019-245.txt93933 ( disposizioni in materia di usura e di estorsione , nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento ) ,limitatamentealle parole « all imposta sul valore aggiunto » . 2 . – giova premettere che il giudizio principale ha
2019-245.txt29772977pur nella loro autonomia di sistema , le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica :limitareil ricorso a procedure esclusivamente demolitorie , garantendo , in via anticipata , ai creditori una soddisfazione anche solo parziale
2019-245.txt41374137. 4.2 . – nella sua originaria versione , la falcidia dei debiti tributari prevista dalla transazione fiscale vedeva unlimiteespresso nelle sole risorse proprie dell unione europea , senza alcun specifico riferimento all iva . ciò malgrado , secondo
2019-245.txt48024802di questa corte è stato dato fondamentale rilievo alla giurisprudenza della corte di giustizia dell unione europea in relazione ailimitiimposti al legislatore nazionale dalla normativa unionale di riferimento e , in particolare , alla direttiva iva . si è
2019-245.txt49284928della sola modalità dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito iva deve essere intesa come illimitemassimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo » ; sia alle denunziate discriminazioni
2019-245.txt52755275beneficiano di una certa autonomia di intervento , ha altresì ribadito che « [ t ] ale libertà è tuttavialimitatadall obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell unione e da quello di non creare differenze significative
2019-245.txt60786078della novella apportata dalla legge n . 232 del 2016 ) , le domande di concordato preventivo non trovano piùlimitiquanto al tipo di tributi possibile oggetto di falcidia : l odierna previsione legislativa di riferimento ( l art .
2019-245.txt73477347fare riferimento al contenuto di una direttiva nell interpretazione e nell applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova unlimitenei principi generali del diritto e non può servire a fondare un interpretazione contra legem del diritto nazionale » (
2019-288.txt35573557costituzionale tributario : infatti , sebbene il legislatore goda , in astratto , di ampia discrezionalità , pur con illimitedella non arbitrarietà , nell identificare gli indici di capacità contributiva , questa discrezionalità si riduce laddove sul piano comparativo
2019-288.txt45174517che ha colpito tutti i settori economici . a questo riguardo , non appare in sé censurabile , rimanendo neilimitiche si preciseranno di seguito , che il legislatore abbia assunto come presupposto dell imposizione l appartenenza dei soggetti passivi
2019-288.txt46354635interessate » ; b ) di conseguenza , si determina « una concorrenza che , per quanto ampia , èlimitataai soli operatori parimenti autorizzati » ; c ) « il carattere pressoché necessitato [ dei ] servizi bancari ,
2019-288.txt48984898determinata categoria : nella sentenza n . 201 del 2014 ha ritenuto , infatti , che non fosse ingiustificata lalimitazioneal solo « settore finanziario » della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo « addizionale » sulle remunerazioni in
2019-288.txt64236423ridimensionandone l impatto , l intervento fiscale censurato – si può quindi concludere che il legislatore non ha travalicato illimitedell arbitrarietà dell imposizione . 7 . – l introduzione dell imposta censurata , del resto , è stata finalizzata
2019-31.txt782782procedimenti ivi previsti . peraltro , sempre secondo la ricorrente , non potrebbe obiettarsi che l atto impugnato si sialimitatoa dare applicazione ai commi 321 e 322 dell art . 1 della legge n . 296 del 2006 .
2019-46.txt7373riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni proposte con il medesimo ricorso , lo scrutinio deve essere quilimitatoa quelle aventi ad oggetto i commi 37 e 778 del suo art . 1 . 2 . – l
2019-46.txt667667proroga per l anno 2018 , del blocco dell aumento tributario rappresenterebbe « una misura di carattere eccezionale , temporalmentelimitata» e giustificata dal contenimento della pressione tributaria , come dimostrerebbe l ulteriore deroga al blocco introdotta , per l
2019-46.txt17351735può pertanto ben sospenderne l esercizio ( a maggior ragione se , come nella specie , in modo temporaneo elimitatamenteal solo aumento delle aliquote dei tributi anzidetti ) , in vista dell attuazione di un principio fondamentale di coordinamento
2019-51.txt289289quibus motivano in modo unitario rispetto a entrambe le disposizioni , che vengono censurate nella parte in cui non silimitanoa prorogare il termine per la presentazione o l integrazione delle comunicazioni di inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della
2019-67.txt623623dal legislatore nell esercizio della propria discrezionalità , giova ribadire al riguardo che l insindacabilità delle opzioni legislative incontra illimitedella manifesta irragionevolezza che , secondo il rimettente , sarebbe stato superato nel caso in esame . 3 . –
2019-67.txt19861986discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e , quindi , la disciplina delle notificazioni , con il «limiteinderogabile » di assicurare al contribuente una « effettiva possibilità di conoscenza dell atto » ( sentenza n . 175
2019-95.txt887887relative a dette imposte elementi passivi fittizi » ( l aggettivo « annuali » , che originariamente qualificava in funzionelimitativail sostantivo « dichiarazioni » , è stato soppresso dall art . 2 , comma 1 , del decreto legislativo
2020-120.txt288288, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , il beneficio spettalimitatamentealle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell articolo 2359 , primo comma ,
2020-120.txt72172129 cost . 2 . – l avvocatura generale dello stato ha preliminarmente eccepito l inammissibilità delle questioni sollevate ,limitandosi, sotto un primo profilo , a sostenere che ciò deriverebbe dal fatto che il rimettente , chiedendo l estensione
2020-120.txt16631663è stata abrogata l imposizione progressiva sull asse ereditario globale netto , prevedendosi una tassazione proporzionale sulla singola quota nellalimitatamisura , quanto al coniuge e ai parenti in linea retta , del 4 per cento al netto della franchigia
2020-120.txt45684568imprese piuttosto che alle grandi : l oggetto della citata raccomandazione della commissione europea era , non a caso ,limitatoalle prime . pertanto risulta in concreto eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende , di rami di esse o
2020-120.txt50375037o per liberalità , di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale ( anche se semprelimitatamentea quelle partecipazioni che consentano di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell art . 2359 , primo comma
2020-120.txt57585758tipologia di beni unicamente a favore dei discendenti ; dall altro , nell esercizio del suo potere discrezionale , halimitatoa tali soggetti anche il beneficio fiscale oggetto dell odierno scrutinio . un ulteriore elemento differenziale deriva dalla considerazione per
2020-120.txt58255825sono in grado di proiettare l esercizio dell attività produttiva in un orizzonte temporale maggiormente esteso o quanto meno nellimiteminimo di cinque anni dal trasferimento imposto dal legislatore . la scelta legislativa di circoscrivere il beneficio alla sola ipotesi
2020-120.txt59785978formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2008 ) » : la non manifesta irragionevolezza dellalimitazionedel beneficio non comporta difatti , di per sé , la preclusione della possibilità di ampliarne in seguito la concreta
2020-120.txt60106010preclusione della possibilità di ampliarne in seguito la concreta fruibilità . rientra infatti nella discrezionalità del legislatore , ovviamente nellimitedella ragionevolezza , valutare la ” misura ” della continuità che si vuole garantire con l agevolazione . nemmeno conducono
2020-142.txt512512, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante , dovendosi escludere che la funzione del legislatore delegato sialimitataad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo . di conseguenza , neppure l assenza di un espressa
2020-142.txt906906mediante uno scrutinio che tenga conto della delega nella sua globalità e che , pertanto , non deve neppure considerarsilimitatoalle sole disposizioni della legge di delega richiamate espressamente nel decreto delegato . 3 . 3 . – ciò posto
2020-201.txt205205di prospettare il dubbio di costituzionalità , « impregiudicata ogni questione per l irap e l iva » e «limitatamentealle parole ” indipendentemente dalla percezione ” » , per violazione : a ) dell art . 3 , primo
2020-201.txt17591759alle varie finalità cui si ispira l attività di imposizione fiscale , essendogli consentito , « sia pure con illimitedella non arbitrarietà , di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che , quale idoneità del soggetto all
2020-201.txt18931893del reddito societario indipendentemente dalla sua effettiva percezione , la immedesimazione – nell ambito delle società di persone , neilimitidella quota di partecipazione ed agli specifici fini tributari – fra società partecipata e socio » ; ritenendo conseguentemente prive
2020-201.txt26432643che « attualmente , ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene , neilimitidella ragionevolezza , qualificato per tale dal legislatore . ciò significa , pertanto , che per dichiarare tassabile un provento
2020-201.txt29782978secondo comma , cost . , in quanto la disciplina censurata provocherebbe , a danno del contribuente , un ingiustificatalimitazionedella prova di non avere la capacità di disporre ( o la disponibilità materiale ) del reddito . tale censura
2020-201.txt36063606poi – quanto versato » . a ben vedere , con il richiamo al solve et repete i rimettenti silimitanoa riproporre , in forma involuta e solo apparentemente diversa , le censure sopra dichiarate non fondate . infatti ,
2020-234.txt12271227. 145 del 2018 , questo violerebbe gli artt . 3 , 36 e 38 cost . , disponendo unalimitazionedella rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non conforme ai principi di ragionevolezza , proporzionalità e adeguatezza , ripetitiva di pregressi
2020-234.txt20892089esclusivo riguardo al metodo liquidativo della pensione . quindi , è da intendersi censurata anche tale esenzione , appunto perchélimitataalle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo , nell evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate
2020-234.txt23762376questa disposizione non abbia osservato i criteri di legittimità del prelievo pensionistico stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale , l ordinanza silimitaa menzionare i « criteri da ultimo compiutamente delineati nella sentenza n . 173 del 2016 » , sentenza che
2020-234.txt33303330conto anche delle esigenze di bilancio , poiché l adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre illimitedelle risorse disponibili ( sentenza n . 316 del 2010 ; ordinanza n . 256 del 2001 ) . 15.2.1
2020-234.txt36713671inflazione » ( sentenza n . 250 del 2017 ) . 15.2.3 . – nella verifica di ragionevolezza sugli interventilimitatividella perequazione viene in rilievo , oltre al dato quantitativo , anche quello economico-finanziario che motiva la scelta del legislatore
2020-234.txt37283728, in particolar modo dei più modesti , non può dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all intervento dilimitazionedella rivalutazione siano « non illustrate in dettaglio » ( sentenza n . 70 del 2015 ) . occorre quindi
2020-234.txt37903790di accompagnamento delle misure legislative ( sentenza n . 250 del 2017 ) . 15.2.4 . – sussiste infine unlimitedi ordine temporale , poiché « la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo , ovvero la frequente reiterazione di
2020-234.txt43254325tali principi discenderebbe comunque dal fatto che quello oggetto di censura è solo l ultimo di una serie di interventilimitatividella perequazione e che esso neppure è sorretto da un adeguata motivazione di finanza pubblica . 15.4.2 . – in
2020-234.txt43544354da un adeguata motivazione di finanza pubblica . 15.4.2 . – in linea generale , ogni misura di blocco olimitazionedella rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici « non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro
2020-234.txt44454445comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza , proporzionalità e adeguatezza , sulla base di un giudizio nonlimitatoal solo profilo della reiterazione , bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti . d altro canto , come già
2020-234.txt63776377che la riduzione disposta dall art . 1 , comma 261 , della legge n . 145 del 2018 silimitaad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo , e considerato altresì che , ai sensi del
2020-234.txt69736973le questioni relative all art . 1 , comma 261 , della legge n . 145 del 2018 sono fondatelimitatamentealla durata della riduzione dei trattamenti , nella parte in cui questa è stabilita « per la durata di cinque
2020-234.txt85728572orbene , atteso che il sistema contributivo con massimale è applicato essenzialmente su base anagrafica ( oltre che , neilimiticonsentiti , su base opzionale ) , segnatamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva iscrittisi a forme pensionistiche obbligatorie dal
2020-234.txt91029102art . 1 , comma 15 , della legge n . 247 del 2007 ) , prima di essere ulteriormentelimitataa due anni per gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1 gennaio 2019 ( art . 24 , comma
2020-262.txt382382peraltro , « condurre all esaurimento della capacità contributiva , o comunque può costituire un carico eccessivo che supera illimitemassimo tollerabile per il prelievo tributario » ; c ) gli artt . 3 e 53 cost . , con
2020-262.txt770770. dal complesso delle argomentazioni sulla non manifesta infondatezza risulta infatti che viene richiesta una pronuncia di accoglimento delle questionilimitatamentealla parte in cui la norma censurata prevede , ai fini della determinazione dell ires , l indeducibilità dell imu
2020-262.txt16291629in tal modo ai comuni un significativo gettito erariale , compensato da una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali ; cosìlimitandoil grado di finanza derivata . la seconda imposta – destinata però a rimanere prima inattuata e poi abrogata dall
2020-262.txt43424342formazione della base imponibile , una volta identificato il presupposto d imposta : quest ultimo diviene , infatti , illimitee la misura delle successive scelte del legislatore . è del resto principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che
2020-262.txt46894689reddito netto o che paradossalmente potrebbe , in via di diritto , essere incrementata esponenzialmente dal legislatore con il sololimitedella capacità contributiva desumibile dall imposta indeducibile . senza che si dia luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica
2020-262.txt48734873. 3 . 3 . – va precisato che quanto detto non esclude in assoluto che il legislatore possa prevederelimitialla deducibilità dei costi , anche se effettivamente sostenuti nell ambito di un attività d impresa ; tuttavia forme di
2020-262.txt54015401stata prevista come permanente e solo accidentalmente , per effetto di discrezionali e successivi interventi del legislatore , è risultatalimitataall anno 2012 . 3.5 . – deve quindi essere dichiarata la illegittimità costituzionale del censurato art . 14 ,
2020-262.txt57175717del 2019 ; art . 1 , commi 4 e 773 , della legge n . 160 del 2019 ,limitatamentealla parte in cui prevede la deducibilità parziale dell imu . ha ritenuto però che non sussistano i presupposti di
2020-263.txt653653, comma 9 , della legge reg . siciliana n . 6 del 2009 ) . la regione siciliana silimitaad accollarsi le spese del funzionamento degli organi del fondo pensioni sicilia . dal dettato normativo indicato emerge la particolare
2020-263.txt15851585muove dal presupposto che la riduzione del trattamento pensionistico si configuri come un tributo , destinato a gravare su unalimitataplatea di soggetti , in contrasto con gli artt . 3 e 53 cost . tale presupposto non è fondato
2020-263.txt20172017convertito , con modificazioni , nella legge 15 luglio 2011 , n . 111 ) . la fissazione di unlimiteai trattamenti previdenziali differisce anche dal contributo di solidarietà sulle pensioni ( sentenza n . 173 del 2016 ) ,
2020-263.txt22512251spese su di essa gravanti sia per le retribuzioni del proprio personale , sia per la spesa previdenziale . illimitedi 160.000,00 euro , infatti , accomuna , da questo punto di vista , la spesa della regione per il
2020-263.txt25672567corte , che lo stesso rimettente ha richiamato a fondamento delle censure . 6 . 1 . – quanto allimiteposto dal legislatore regionale all importo massimo dei trattamenti di quiescenza , si devono ribadire le considerazioni già svolte in
2020-263.txt28222822nel caso ora in esame vengono in rilievo sia l esigenza di una ripartizione razionale e trasparente di risorse pubblichelimitate, sia la tutela di diritti previdenziali , presidiata dagli artt . 36 , primo comma , e 38 ,
2020-263.txt35863586disegno di razionalizzazione , che contempla altre misure di contenimento della spesa pubblica regionale , come l imposizione di unlimitealle retribuzioni dei dipendenti regionali ( art . 13 , comma 3 , della legge reg . siciliana n .
2020-263.txt38133813. inoltre , le condizioni di criticità prima richiamate giustificano il trattamento più rigoroso che , per un arco temporalelimitato, è indirizzato al personale regionale in pensione e la conseguente diversità di disciplina censurata dal giudice a quo .
2020-263.txt38673867, in un ottica di più ampia razionalizzazione della spesa , e le finalità di complessivo riequilibrio , sottese allelimitazioniin esame , destituiscono altresì di fondamento le censure riguardanti l irragionevolezza dell assetto normativo . i vincoli posti all
2020-263.txt39323932. 1 . – le disposizioni impugnate investono i soli trattamenti pensionistici di importo più ragguardevole . nell imporre illimiteinvalicabile di 160.000,00 euro annui , che corrisponde a un parametro non esiguo , il legislatore regionale non ha irragionevolmente
2020-263.txt398839889 . 2 . – anche l arco temporale segna la specificità dell odierna vicenda . l imposizione di unlimiteai trattamenti pensionistici , pur protraendosi per un tempo apprezzabile , presenta comunque una durata definita e non è stata
2020-274.txt12591259propri derivati parzialmente ” ceduti ” – in questo caso con un « più ampio margine di autonoma disciplina ,limitatodal vincolo , unidirezionale , di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale » ( sentenza
2020-274.txt12691269con un « più ampio margine di autonoma disciplina , limitato dal vincolo , unidirezionale , di non superare illimitemassimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale » ( sentenza n . 122 del 2019 ) – ; sia ,
2020-54.txt82582531 cost . , « posti in relazione » all art . 2 cost . il giudice a quo silimita, infatti , ad affermare che l asserito vulnus sarebbe apprezzabile « in considerazione del favore espresso dalla carta costituzionale
2020-54.txt17211721legge n . 342 del 2000 , « è soppressa » e il comma 2 del medesimo articolo 13 halimitatol imposizione ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi solo ove siano disposti a
2020-54.txt22522252selezione dei soggetti passivi trova inoltre , nel caso di specie , una non irragionevole giustificazione anche nell esigenza dilimitarel impatto finanziario della riforma del 2001 , come risulta dai lavori preparatori . dagli stessi , infatti , emerge
2020-54.txt23432343della semplificazione e del rilancio dell economia . il che appare comprensibile , perché l indistinta esclusione , senza alcunlimitedi importo , del coniuge , dei parenti in linea retta e degli altri parenti in linea collaterale fino al
2020-54.txt24652465i soggetti passivi del prelievo in esame in ragione della prossimità dei vincoli familiari , individuando il grado e ilimitidi tale prossimità e tenendo adeguatamente conto dell impatto finanziario di tale selezione , esclude l arbitrarietà della disciplina censurata
2020-76.txt29602960e ) , cost . , con la conseguenza che la potestà legislativa attribuita alle regioni deve essere esercitata neilimitifissati dal legislatore statale ( sentenze n . 128 del 2019 e n . 177 del 2014 ) . 14
2021-107.txt870870nelle competenze regionali o provinciali , ivi comprese quelle relative a calamità naturali ; b ) che la riserva sialimitatanel tempo ; c ) che la relativa posta sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale . 1 . 3 .
2021-107.txt36893689occorre in proposito rammentare che , se , in generale , le clausole di salvaguardia rivestono la funzione di «limiteper l applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implica [ no ] che
2021-120.txt737737, tuttavia , mancherebbe una previsione legislativa volta a determinarne il presupposto e la misura e , quindi , alimitarela discrezionalità dell ente impositore . la disciplina indubbiata contrasterebbe poi con l art . 24 cost . , poiché
2021-120.txt802802, così non consentendo di valutare la proporzionalità o la necessità dell attività svolta dall agente e , conseguentemente ,limitandoi diritti di difesa del contribuente . sulla base dei medesimi presupposti , sarebbe violato l art . 53 cost
2021-120.txt21942194questa situazione , infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione di riscossione degenera nel paradosso di addossare su unalimitataplatea di contribuenti , individuati in ragione della loro solvenza ( tardiva rispetto alla fase dell accertamento dei tributi )
2021-120.txt28032803. 192 , serie seconda ( sulla riscossione delle imposte dirette ) . in quel contesto la previsione di unlimiteminimo e massimo alla percentuale dell aggio rappresentava un sostanziale ancoraggio della misura ai costi del sistema di riscossione ;
2021-120.txt29242924prefigurata dal rimettente . 2.1.7 . – la circostanza che il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato , salvelimitateeccezioni in ambito locale , presso l ente pubblico agenzia delle entrate – riscossione ( e già al tempo della
2021-120.txt38323832di notifica della cartella e quelle esecutive , alla previsione di soluzioni , anche miste , che prevedano criteri elimitiadeguati per la determinazione di un ” aggio ” proporzionato . le questioni sollevate dal rimettente vanno perciò dichiarate inammissibili
2021-149.txt193193come si vedrà al successivo punto 3 – nell art . 2 , commi 3-ter e 3-quater , quest ultimolimitatamentealle parole « al netto del versamento di cui al comma 3-ter » , di cui al primo periodo ,
2021-149.txt808808contrasto con la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata , operante comelimitedi utilità sociale al principio di concorrenza . verrebbe in rilievo il fatto che la società conferente continua a operare
2021-149.txt10371037esposizione delle censure ( « art . 2 , comma 3-ter » e « art . 2-quater primo periodo ,limitatamentealle parole ” al netto del versamento di cui al comma 3-ter ” » , nonché « terzo periodo del
2021-149.txt10611061al netto del versamento di cui al comma 3-ter ” » , nonché « terzo periodo del medesimo comma ,limitatamentealle parole ” e 3-ter ” » ) . nondimeno , il contenuto delle censure – che non toccano la
2021-149.txt12151215del d.l . n . 18 del 2016 ) , quest ultimo nelle parti che menzionano tale obbligo , dunquelimitatamentealle parole « al netto del versamento di cui al comma 3-ter » , di cui al primo periodo ,
2021-149.txt12891289giudice a quo , iniziando a esaminare le censure proposte nel ricorso , premette di dover « verificare entro qualilimitile questioni di legittimità costituzionale dell art . 2 , commi 3-ter e 3-quater , quest ultimo limitatamente all inciso
2021-149.txt13071307entro quali limiti le questioni di legittimità costituzionale dell art . 2 , commi 3-ter e 3-quater , quest ultimolimitatamenteall inciso ” al netto del versamento di cui al comma 3-ter [ ” ] , nonché al successivo riferimento
2021-149.txt24642464settore del credito cooperativo , nel caso in cui le bcc più significative avessero deciso di utilizzare l opzione senzalimiti– nemmeno temporali , ciò che avrebbe fra l altro consentito alle banche interessate di riunirsi per raggiungere i requisiti
2021-149.txt39123912quale le cooperative e i loro consorzi possono costituire ( ed essere soci di ) spa e società a responsabilitàlimitata, senza soggiacere ad alcun regime fiscale penalizzante . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , infatti , nei
2021-149.txt39463946di questa corte , infatti , nei giudizi in via incidentale non possono essere prese in considerazione , oltre ilimitifissati nelle ordinanze di rimessione , ulteriori questioni di costituzionalità dedotte dalle parti , ma non fatte proprie dal giudice
2021-149.txt62256225ispirarsi , bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti , nell esercizio di un potere discrezionale che incontra il sololimite[ . . . ] della contraddizione del principio stesso ( sentenze n . 143 del 1995 e n .
2021-149.txt63806380è pronunciata sulla legittimità di una norma affatto diversa per contenuto e finalità , diretta ad assicurare – attraverso lalimitazionedel diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti a seguito di trasformazione di una banca popolare in spa –
2021-167.txt11351135. la normativa impugnata , inoltre , disponendo che l onere finanziario determinato dall incarico di reggenza sia escluso dallimitedi spesa previsto per il lavoro flessibile dall art . 9 , comma 28 , del d.l . n .
2021-167.txt51145114del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale » , la regione ha violato tale principio , eccedendo dallimiteimposto dallo statuto . da tanto consegue la fondatezza della questione promossa . restano assorbiti gli ulteriori motivi d impugnazione
2021-167.txt52095209del 2020 – relativo all inquadramento giuridico ed economico dell incarico di reggenza e all esclusione del relativo onere dallimitedi spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile – deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale ,
2021-187.txt208208, accettazione della rinuncia da parte del presidente del consiglio dei ministri , va dichiarata cessata la materia del contenderelimitatamentealla doglianza in esame ( ex plurimis , sentenze n . 118 e 90 del 2021 , n . 5
2021-187.txt715715, art . 20 , come pure le norme del titolo v della cost . applicabili per effetto e neilimitidi cui all art . 10 l.c . n . 3 / 2001 » . infine , ritenendo di avere
2021-187.txt44354435contrasto con gli articoli 3 , 41 e 53 della costituzione » . il legislatore avrebbe in particolare ecceduto illimitedella ragionevolezza e violato i principi di capacità contributiva , di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica . i
2021-187.txt48534853di ridondanza rispetto a sfere di competenza costituzionalmente attribuite alla regione . quest ultima , in primo luogo , silimitaa segnalare che le disposizioni impugnate , in quanto lesive degli artt . 3 , 41 e 53 cost .
2021-187.txt49904990riscosse nel territorio della stessa regione , proprio ai sensi del d.p.r . n . 1074 del 1965 . silimita, in terzo luogo , ad affermare , sulla base di mere valutazioni prognostiche , che le nuove imposte erariali
2021-200.txt915915originariamente formulato con riferimento alla decadenza e all azione esecutiva , la sua più ampia portata , estesa oltre ilimitidell iniziale affermazione , trova conferma , sia in dottrina , sia nella giurisprudenza costituzionale . da essa si può
2021-200.txt10491049dei tributi doganali ( sentenza n . 247 del 2011 ) e di considerare essenziale la previsione di un precisolimitetemporale per l esercizio del potere sanzionatorio dell amministrazione , in chiave di tutela dell interesse soggettivo alla definizione della
2021-207.txt22442244tra il parlamentare e il partito politico . la disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale , invece , silimiterebbea disciplinare « solo il trattamento fiscale » del negozio , sicché , quand anche fosse eliminato il regime di
2021-39.txt511511e 53 cost . essa , infatti , ridurrebbe « la possibilità di interpretare il negozio giuridico da tassare entrolimitiasfittici » , inidonei alla « misurazione del reale movimento di ricchezza » , ponendosi così in contrasto con il
2021-39.txt40734073inammissibile , infine , è anche la questione sollevata in riferimento all art . 24 cost . il rimettente silimitaa dolersi della violazione di un asserito diritto dell agenzia delle entrate a difendersi sulla base di un quadro normativo
2021-82.txt603603corte che , in riferimento all art . 120 cost . , permetterebbero di valutare la ragionevolezza delle leggi regionalilimitativedei diritti garantiti da tale parametro , ovverosia che : 1 ) vi sia un valore costituzionale in relazione al
2021-82.txt628628tale parametro , ovverosia che : 1 ) vi sia un valore costituzionale in relazione al quale possano essere postilimitialla libera circolazione delle cose e degli animali ; 2 ) la regione abbia competenza per una disciplina differenziata a
2021-82.txt687687rispetto di tale competenza nonché dei requisiti di legge e sia ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell interventolimitativo, così da non costituire un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose tra regione e regione . il ricorrente
2021-82.txt13701370con gli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n . 152 che non ammettono alcunalimitazionealla circolazione dei rifiuti speciali da e verso altre regioni » . l avvocatura generale afferma che da ciò deriverebbe
2021-82.txt14811481sentenza di questa corte n . 51 del 1991 , permetterebbero di « vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali chelimitanoi diritti [ . . . ] garantiti » dall art . 120 cost . 3 . – riservata a
2021-82.txt20332033– secondo la resistente , tali questioni sarebbero inammissibili in quanto , pur avendo il governo contestato la violazione deilimitidelle competenze statutarie , non sarebbero state individuate « le competenze normative regionali che rilevano in materia , né le
2021-82.txt21252125, in riferimento al principio di uguaglianza , a quello di libertà di iniziativa economica privata e al divieto dilimitazionealla circolazione delle cose tra le regioni , trattandosi di principi che si impongono a tutti i soggetti dell ordinamento
2021-82.txt28142814rispetto dei principi di coordinamento , tributi propri autonomi in relazione a fenomeni in cui l effetto inquinante è prevalentementelimitatoal proprio territorio ( produzione di rifiuti , impatti da flussi turistici , emissioni degli impianti di riscaldamento , eccetera
2021-82.txt31983198. ciò neppure se l entità del tributo speciale sia stata fissata ( come nella specie ) nel rispetto deilimitidella manovra quantitativa consentita alla regione dalla normativa statale di cui all art . 3 , comma 29 , della
2021-82.txt331733173 e 4 del medesimo decreto » . 6.1 . – su queste premesse , occorre dunque verificare se lalimitazioneprevista dalla norma impugnata presenti margini di tollerabilità costituzionale , dovendosi , in ogni caso , vagliare , secondo il
2021-82.txt33673367con riguardo all art . 120 , primo comma , cost . , « la ragionevolezza delle leggi regionali chelimitanoi diritti con esso garantiti » ( sentenza n . 107 del 2018 ) . tale scrutinio , come già
2021-82.txt34133413: « a ) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere postilimitialla libera circolazione delle cose o degli animali ; b ) se , nell ambito del suddetto potere di limitazione
2021-82.txt34333433limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali ; b ) se , nell ambito del suddetto potere dilimitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati
2021-82.txt34983498nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell interventolimitativodella regione , così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e
2021-82.txt38143814governo di un territorio con caratteristiche territoriali e orografiche del tutto peculiari » , dove spazi esigui e vincoli idrogeologicilimitanola disponibilità di siti idonei alla localizzazione di impianti di discarica per i rifiuti speciali non pericolosi . in tali
2021-82.txt39903990, la regione autonoma adduce , quale terzo argomento , che la differenziazione attuata dal legislatore regionale non esorbiterebbe dailimitifissati dalla normativa statale istituiva dell ecotassa relativamente al quantum del tributo ; in particolare , la norma impugnata non
2021-82.txt53365336, cost . , dell art . 10 della legge reg . valle d aosta n . 8 del 2020limitatamentealle voci della tabella di cui all allegato a alla legge reg . valle d aosta n . 31 del
2021-82.txt54135413i « rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in regione » ,limitatamentealle parole « prodotti in regione » ; b ) dell intera voce tabellare concernente i « rifiuti speciali non
2022-101.txt16411641piena libertà della legge interna di individuare nel gestore della discarica il soggetto passivo formale dell obbligazione tributaria incontra illimitedella necessità che il carico dell imposta ricada su colui che ha realmente causato l inquinamento . l imposizione dell
2022-101.txt20542054lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall art . 2752 del codice civile , cui tuttavia è posposto ,limitatamentead un importo corrispondente all ammontare dell accisa , qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione »
2022-101.txt26162616crediti tributari degli enti territoriali si inscrive nel paradigma del privilegio generale mobiliare , di cui condivide la funzione dilimiteesplicito alla regola della par condicio creditorum , stabilito dalla legge al fine di annettere tutela preferenziale e rafforzata ad
2022-101.txt30203020, sul presupposto che la stessa disciplina non tuteli un interesse di uguale o più rilevante valore , ma develimitarsia verificare la mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita e
2022-101.txt35513551« deve , pertanto , essere resa conforme alla costituzione mediante l eliminazione dell aggettivo ” intellettuale ” in quantolimitativodell ambito del privilegio » ( sentenza n . 1 del 1998 ) . 5 . – il tribunale di
2022-12.txt26922692importo pari al 90 per cento ; c-bis ) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti ,limitatamentea quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo » . questa disposizione è integrata
2022-12.txt34893489; nonché quelli che pur derivanti da partecipazioni di controllo , collegamento o influenza notevole sono stati valorizzati , neilimitidel consentito , con un metodo diverso da quello del patrimonio netto ( costo storico o fair value ) –
2022-12.txt39503950, al punto che il rimettente avrebbe perlomeno dovuto , per sostenerlo , svolgere ben altra motivazione , piuttosto chelimitarsia una mera petizione di principio . va poi sottolineato che nell ordinanza non viene censurata né la scelta del
2022-128.txt254254e successive modificazioni , [ al ] personale dell avvocatura dello stato , sono computati ai fini del raggiungimento dellimiteretributivo di cui all articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 , n . 201 , convertito , con modificazioni
2022-128.txt515515e creerebbe una « manifesta disparità di trattamento con i livelli elevati della dirigenza privata , non sottoposta ad analogolimite» . le questioni sarebbero , poi , non manifestamente infondate con riferimento all art . 3 cost . ,
2022-128.txt14681468, la novella legislativa ha proceduto ad una decurtazione del pregresso trattamento economico legato alla voce retributiva variabile , oggilimitatoalla sola ipotesi della condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio ( il cosiddetto ” riscosso ” ,
2022-128.txt15781578bilancio di previsione dello stato per l anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » il suddettolimiteè stato aumentato al 75 per cento ) . per il personale dell avvocatura dello stato è stato poi espunto
2022-128.txt17091709di rimessione , il rimettente non ha dedotto ed esplicitato se nel giudizio principale veniva in questione il superamento dellimitedi cui al citato art . 23-ter » . tale disposizione – censurata nuovamente con le odierne questioni di legittimità
2022-128.txt17701770spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti – debbano essere computati « ai fini del raggiungimento dellimiteretributivo di cui all articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 , n . 201 , convertito , con modificazioni
2022-128.txt18381838censure di legittimità costituzionale prospettate dal consiglio di stato – si inserisce nella serie di interventi normativi che hanno introdottolimitazioniagli emolumenti a carico delle finanze pubbliche , demandando a un decreto del presidente del consiglio dei ministri , previo
2022-128.txt19851985201 del 2011 , come convertito , questa corte ha già evidenziato che « [ l ] a disciplina dellimitemassimo , sia alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni , si iscrive in un
2022-128.txt20092009alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni , si iscrive in un contesto di risorselimitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente [ . . . ] . il limite delle risorse
2022-128.txt20272027di risorse limitate , che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente [ . . . ] . illimitedelle risorse disponibili , immanente al settore pubblico , vincola il legislatore a scelte coerenti , preordinate a bilanciare molteplici
2022-128.txt21662166ha , dunque , « valutato il bilanciamento tra i richiamati valori confliggenti effettuato dal legislatore , escludendo che illimitemassimo alle retribuzioni , dettato nel settore pubblico sulla base di criteri non uniformi a quelli relativi al settore privato
2022-128.txt226822682022 ) . questa corte ha , infine , ritenuto che « il sacrificio economico imposto dalla previsione di unlimitemassimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni sia ” tale da non sacrificare in misura arbitraria e
2022-128.txt25262526di cui all articolo 1 , comma 471 , della legge 27 dicembre 2013 , n . 147 , illimiteretributivo di cui all articolo 13 , comma 1 , del decreto-legge 24 aprile 2014 , n . 66 ,
2022-128.txt49854985infatti , i criteri di distribuzione degli stessi , sulla base del rendimento individuale , mentre la fissazione di unlimitemassimo alle retribuzioni pubbliche si pone quale misura di contenimento della spesa pubblica che colpisce tutte le voci retributive ,
2022-128.txt50235023voci retributive , anche quelle variabili . questa corte , peraltro , ha già avuto modo di escludere che lelimitazionie decurtazioni imposte dalla normativa dettata dall art . 9 del d.l . n . 90 del 2014 , come
2022-128.txt51275127» ( sentenza n . 27 del 2022 ) , avendo l intervento normativo denunciato lo scopo di porre unlimiteproprio ai redditi più alti « salvaguardando comunque l adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata » ( sentenza n
2022-136.txt12951295loro importo ( art . 2 della legge reg . trentino-alto adige n . 5 del 2014 ) , unlimitealla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal parlamento nazionale o europeo o da altra regione ( art . 3
2022-136.txt21002100, a distanza di due mesi ( nel settembre 2014 ) , la sua rideterminazione in ragione dell applicazione dellimiteal cumulo con altro trattamento vitalizio ( di fonte parlamentare ) . in tal modo , seppur per un bimestre
2022-136.txt22812281, fintantoché il consiglio non avesse rideterminato ” ora per allora ” l ammontare dell assegno in applicazione del sololimitedi cumulo , destinato ad assorbire l altra misura , con richiesta di restituzione di quanto frattanto versato in eccedenza
2022-136.txt25902590e quindi influenzata poco o punto dal fatto che esse siano poi cessate per essere sostituite da un regime altrimentilimitativodell ammontare dovuto . nella memoria depositata in prossimità dell udienza , la regione e il consiglio regionale , a
2022-136.txt3505350510 e 11 cost . , questi ultimi specificamente indicati anche in dispositivo . è fondata l eccezione d inammissibilitàlimitatamentealla dedotta violazione degli artt . 10 e 11 cost . , che risultano evocati senza che sia spesa alcuna
2022-136.txt58945894) e , « fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione » , fino a tale passaggio ha indicatolimitidi età e di durata del mandato per il riconoscimento e la corresponsione dell assegno . il rimettente sostiene che
2022-136.txt60156015n . 174 del 2012 , come convertito , fa salvi i trattamenti in essere solo quanto alla previsione deilimitidi età e di durata del mandato , senza precludere una loro riduzione . in secondo luogo , la norma
2022-136.txt61596159– le ordinanze di rimessione censurano la riduzione del 20 per cento dell assegno diretto e di reversibilità , illimite( 9.000 euro lordi mensili ) alla cumulabilità del vitalizio regionale con analogo trattamento per aver ricoperto la carica di
2022-136.txt66656665e quindi le misure consistenti nella riduzione del 20 per cento degli assegni ( art . 2 ) , nellimitealla cumulabilità ( art . 3 ) e nell ultima declinazione del contributo di solidarietà ( art . 4 )
2022-136.txt77127712anno per ogni anno in più di mandato consiliare ( o parlamentare , nazionale e europeo ) con « illimiteal compimento del 50 anno di età » ( art . 2 ) ; la misura dell assegno variava a
2022-136.txt80178017del 3,8 per cento per ogni anno di contribuzione fino al massimo di venti anni , potendo così raggiungere illimitedel 76 per cento ; era poi imposto a tutti i consiglieri , indipendentemente dallo stato civile , il versamento
2022-136.txt83978397per l anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ) . infine , con specifico riferimento allimitealla cumulabilità di cui all art . 3 della legge reg . trentino-alto adige n . 5 del 2014 ,
2022-136.txt86398639, le misure di cui alla normativa censurata riguardano trattamenti di ammontare più elevato , come dimostrato dall applicabilità dellimitealla cumulabilità – comunque destinato ad assorbire , a regime , la riduzione di cui all art . 2 della
2022-136.txt89908990ord . del 2020 il rimettente lamenta altresì il contrasto della riduzione del 20 per cento dei vitalizi e dellimitealla loro cumulabilità con gli artt . 64 , 66 , 68 e 69 cost . a sostegno della violazione
2022-140.txt168168registro , precluderebbe la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l attuazione delle pronunce del giudice ordinario ,limitandoirragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale , con lesione degli artt . 3 e 24 della costituzione . l art
2022-140.txt12121212esaustivamente chiariti i criteri di giudizio sul bilanciamento operato dal legislatore , anche perché , fra l altro , lelimitazionial diritto alla tutela giurisdizionale venivano giustificate invocando valori tra loro diseguali : a volte l adempimento del « dovere
2022-140.txt26032603recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato , impedendo di fatto l accesso al giudizio di ottemperanza ,limitail diritto alla tutela giurisdizionale . in secondo luogo , tale limitazione , come si preciserà ( punto 5.2 .
2022-140.txt26152615fatto l accesso al giudizio di ottemperanza , limita il diritto alla tutela giurisdizionale . in secondo luogo , talelimitazione, come si preciserà ( punto 5.2 . ) , non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di
2022-140.txt296929692 ) . non coglie invece nel segno la tesi dell avvocatura generale , secondo cui la norma censurata nonlimiterebbeeccessivamente il diritto alla tutela giurisdizionale , in quanto il giudizio di ottemperanza non sarebbe l unico rimedio per attuare
2022-141.txt301301in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento , entro illimitemassimo previsto dal comma 1 » . al comma 6 stabilisce che « [ n ] ella dichiarazione di cui
2022-141.txt10101010e delle comunità europee nella misura in cui l italia ne fa parte [ . . . ] , riconoscendolimitazionialla propria sovranità e concorrendo alle relative spese » . 1.8 . – è , infine , denunziata la violazione
2022-141.txt15111511quo non considera che l art . 149 del d.l . n . 34 del 2020 , come convertito ,limitando, al comma 4 , il proprio ambito applicativo alle procedure di definizione di cui agli artt . 1 ,
2022-167.txt31693169corte aveva dichiarato l illegittimità costituzionale dell art . 2751-bis , numero 2 ) , cod . civ . ,limitatamentealla parola « intellettuale » , eliminando così la diversità di disciplina che l originaria formulazione della disposizione operava tra
2022-167.txt32853285inquadrate nel contesto normativo di cui si è finora detto , le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono fondate neilimitidi seguito precisati . 9 . – come noto , i privilegi costituiscono , come le altre cause legittime di
2022-167.txt39893989ha quindi dichiarato l illegittimità costituzionale dell art . 2751-bis , numero 2 ) , cod . civ . ,limitatamentealla parola « intellettuale » . si è avuta , per l effetto , l estensione del privilegio generale sui
2022-167.txt47504750di un privilegio dello stesso grado di quello che la disposizione censurata riconosce al credito per provvigioni . in questilimiti, più contenuti rispetto al petitum del giudice rimettente , vanno accolte le sollevate questioni di legittimità costituzionale . la
2022-175.txt340340infatti – secondo il rimettente – avrebbe delegato il governo alla « revisione del sistema sanzionatorio penale tributario » ,limitandolo spazio d azione del legislatore delegato alla mera « possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi
2022-175.txt14251425nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ha , in via generale ,limitatola rilevanza penale delle fattispecie in materia tributaria alle sole condotte caratterizzate da un comportamento fraudolento , richiedendo un quid
2022-175.txt51945194dell interdizione dai pubblici uffici , di cui al comma 2 del medesimo art . 12 . né operano ilimitirestrittivi di cui all art . 12 , comma 2-bis , del d.lgs . n . 74 del 2000 sul
2022-175.txt608160817 , comma 1 , lettera b ) , del d . lgs . n . 158 del 2015 ,limitatamentealle parole « dovute sulla base della stessa dichiarazione o » . dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale , stante la
2022-175.txt62016201art . 10-bis le parole « dovute o » . analoga declaratoria investe anche la rubrica di quest ultima disposizionelimitatamentealle parole « dovute o » . 14 . – per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato
2022-182.txt11661166delle motivazioni addotte a sostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza , le questioni di legittimità costituzionale debbono ritenersilimitateal citato articolo , così come rileva la difesa regionale . 3 . – tanto precisato , in via preliminare
2022-182.txt13151315anche al caso di percezione di vitalizio da parte del parlamento nazionale o da altro consiglio regionale , mentre lalimitazioneal solo parlamento europeo è stata introdotta dall art . 1 , commi 2 e 3 , della legge della
2022-182.txt43884388che si abbassava di un anno per ogni anno in più di mandato consiliare o di contribuzione « con illimiteall età di 55 anni » ( art . 4 , lettera a ) ; la misura dell assegno variava
2022-182.txt58205820convertito , norma questa che fa salvi i trattamenti vitalizi in corso di erogazione solo con riguardo alla previsione deilimitidi età e di durata del mandato , senza precludere una loro riduzione ( sentenza n . 136 del 2022
2022-196.txt20162016– la difesa statale assume che la motivazione dell ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza sarebbe incentrata solo sullalimitazionedel regime derogatorio previsto dalla norma censurata alla mancata percezione dei canoni accertata all esito del procedimento giurisdizionale di convalida
2022-196.txt20592059per morosità del conduttore , mentre « [ n ] essuna espressa denuncia viene invece sollevata » in relazione allalimitazionedi tale disciplina alle sole locazioni di immobili ad uso abitativo . e a ciò aggiunge che « [ n
2022-196.txt23572357fattispecie sottoposta al suo esame e omette del tutto di confrontarsi con la parte del censurato art . 26 chelimitala deroga da esso prevista ai soli contratti di locazione ad uso abitativo , senza prendere in alcun modo in
2022-197.txt365365stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi , neilimitidi centosessanta milioni di euro , e che , qualora l ammontare delle istanze ecceda l impegno finanziario complessivamente autorizzato
2022-197.txt554554richiesto la restituzione nella misura del novanta per cento prevista dalla legge , posto che la disposizione in scrutinio halimitatoil rimborso alla metà e reso incerto il recupero della restante parte . 1.2.1 . – la norma denunciata recherebbe
2022-197.txt853853la mancata verifica , ridondante in un difetto di motivazione sulla rilevanza , dell applicabilità , ratione temporis , deilimitiquantitativi fissati dalla novella introdotta dall art . 16-octies del d.l . n . 91 del 2017 , come convertito
2022-197.txt918918che non si confronta con l interpretazione , accolta dalla giurisprudenza di legittimità , secondo la quale la disciplina deilimitiquantitativi introdotta dall art . 16-octies del d.l . n . 91 del 2017 , come convertito , « non
2022-197.txt13361336. tale apprezzamento assume , invero , priorità logica rispetto alle odierne questioni di legittimità costituzionale , posto che ilimitialla integrale soddisfazione delle pretese di rimborso , mediante i fondi a ciò specificamente destinati dall art . 1 ,
2022-197.txt14961496il quale l amministrazione finanziaria sia tenuta al resoconto sulle richieste di rimborso pervenute e sulla loro entità rispetto ailimitidi spesa autorizzati dalla legge , un controllo sulla capienza dei fondi stanziati sarebbe precluso al giudice dell ottemperanza e
2022-197.txt16131613non risulta in linea con le indicazioni della corte di cassazione , secondo le quali la verifica del rispetto deilimitiquantitativi stabiliti dalla disciplina in questione trova collocazione proprio nel giudizio di ottemperanza . le più recenti pronunce di legittimità
2022-245.txt495495. secondo il rimettente , le motivazioni di tale precedente avrebbero una evidente « portata generale » nella configurazione deilimitidi legittimità costituzionale dell ampliamento dell oggetto normativo di un decreto-legge da parte della legge di conversione . pertanto ,
2022-245.txt932932tipica » ( ex plurimis , sentenza n . 32 del 2014 ) , il decreto-legge è quindi a emendabilitàlimitata, essendone consentita la modifica , in sede di conversione , soltanto attraverso disposizioni che siano ricollegabili , dal punto
2022-245.txt25542554dei parlamenti ( evocato dal principio ” no taxation without representation ” ) , diventare lo strumento per vanificare ilimiticostituzionali all emendabilità del decreto-legge in sede di conversione ; ciò a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare ,
2022-245.txt29052905precisato che – come correttamente osservato dall avvocatura generale dello stato – la pronuncia di accoglimento spiega i suoi effettilimitatamenteal secondo e terzo periodo dell art . 5 , comma 5-quinquies , della legge n . 225 del 1992
2022-257.txt355355pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con unlimitemassimo di riduzione di 6 punti percentuali » . ad avviso della commissione rimettente , l applicazione del descritto regime
2022-27.txt219219, con modificazioni , nella legge 23 giugno 2014 , n . 89 , nella parte in cui prevedono unlimitemassimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici . il combinato disposto delle norme evocate definisce il trattamento
2022-27.txt532532di cui all articolo 1 , comma 471 , della legge 27 dicembre 2013 , n . 147 , illimiteretributivo di cui all articolo 13 , comma 1 , del decreto-legge 24 aprile 2014 , n . 66 ,
2022-27.txt9789782017 ) . 2 . – secondo il rimettente , le norme censurate , nella parte in cui stabiliscono illimitemassimo del trattamento economico-retributivo spettante al personale pubblico , vigente anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario
2022-27.txt10941094prossimi al ( o abbiano raggiunto il ) ” tetto ” retributivo e dipendenti pubblici che non rientrino in talelimite, con una tendenziale gratuità paradossalmente tanto maggiore quanto maggiore sia l impegno lavorativo , complessivo e settoriale , realmente
2022-27.txt16001600imposta se non in base alla legge . per l effetto , il giudice a quo sollecita la caducazione dellimiteal cumulo tra retribuzioni a carico delle finanze pubbliche previsto dalle disposizioni denunciate ( sentenze n . 124 e n
2022-27.txt25142514201 del 2011 , come convertito , resa dal consiglio di stato , secondo il quale il campo applicativo dellimiteretributivo massimo sembra riferito a tutti gli emolumenti posti a carico delle finanze pubbliche ( « chiunque riceva a carico
2022-27.txt30063006al profilo della rilevanza anche l ulteriore eccezione formulata dalla parte . il ricorrente nel giudizio principale prospetta che lalimitazionedel trattamento economico non opererebbe per gli incarichi di natura temporanea , alla stregua dell applicazione analogica dell art .
2022-27.txt35773577indicata nell incarico stesso , differisce dalla durata massima legale di un rapporto di ufficio , determinata in ragione deilimitid età di volta in volta stabiliti dalla legge » ( sentenza n . 124 del 2017 ) . 4
2022-27.txt36993699. n . 66 del 2014 , come convertito , ha evidenziato che « [ l ] a disciplina dellimitemassimo , sia alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni , si iscrive in un
2022-27.txt37233723alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni , si iscrive in un contesto di risorselimitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente » . ne ha desunto che « [ i ]
2022-27.txt37453745che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente » . ne ha desunto che « [ i ] llimitedelle risorse disponibili , immanente al settore pubblico , vincola il legislatore a scelte coerenti , preordinate a bilanciare molteplici
2022-27.txt38763876ha , dunque , già valutato il bilanciamento tra i richiamati valori confliggenti effettuato dal legislatore , escludendo che illimitemassimo alle retribuzioni , dettato nel settore pubblico sulla base di criteri non uniformi a quelli relativi al settore privato
2022-27.txt40094009profilo di mera proporzionalità del trattamento retributivo . ha inoltre ritenuto che il sacrificio economico imposto dalla previsione di unlimitemassimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni sia « tale da non sacrificare in misura arbitraria e
2022-27.txt42464246prossimi al ( o abbiano raggiunto il ) ” tetto ” retributivo massimo e coloro che non rientrino in talelimite, con una gratuità tendenziale paradossalmente tanto maggiore quanto maggiore sia l impegno lavorativo , complessivo e settoriale , realmente
2022-27.txt43164316retribuzione , non è pertinente rispetto alla ratio dell intervento normativo denunciato , che ha lo scopo di porre unlimiteai soli redditi più elevati salvaguardando comunque l adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata , che utilizza , quale
2022-27.txt46614661economici ) , sia dell art . 13 del d.l . n . 66 del 2014 , come convertito (limiteal trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate ) , nonché dall inserimento organico di tali previsioni nei
2022-27.txt50545054del 1964 ) . invece , le caratteristiche delle misure impugnate divergono dagli elementi distintivi del prelievo tributario . illimiteal cumulo disposto dalle norme censurate non implica una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento retributivo , con acquisizione al bilancio
2022-27.txt52645264consentita lederebbe il principio generale della giusta retribuzione del lavoro , anche per effetto del procrastinarsi nel tempo di talelimitazione, idonea a superare la giustificazione , in un contesto peculiare , della deroga al principio di proporzionalità della retribuzione
2022-27.txt54505450le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione del personale del pubblico impiego nel suo complesso , ma introducendo unlimitemassimo del tutto congruo , ancorato ad un riferimento quantitativo ragguardevole , come tale non idoneo a ledere i livelli
2022-27.txt55685568sentenza n . 124 del 2017 ; nello stesso senso sentenza n . 153 del 2015 , sulla estensibilità dellimiteretributivo alle autonomie territoriali ; sentenze n . 178 del 2015 e n . 310 del 2013 , sulle misure
2022-27.txt58765876svolte nei paragrafi che precedono , dà conto altresì della infondatezza della censura secondo la quale la previsione di unlimitemassimo nelle retribuzioni del settore pubblico sarebbe intrinsecamente irragionevole , poiché l applicazione dell istituto del ” tetto retributivo “
2022-27.txt59595959via che la qualità e quantità delle stesse progredisca . non è , invero , precluso al legislatore dettare unlimitemassimo alle retribuzioni , a condizione che la scelta , volta a bilanciare i diversi valori coinvolti , non sia
2022-27.txt59915991a bilanciare i diversi valori coinvolti , non sia manifestamente irragionevole e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l idoneità dellimitefissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti , atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della
2022-27.txt60596059. 241 del 2016 ) . 5.6 . – il giudice rimettente rileva , inoltre , che la previsione sullimiteretributivo massimo recherebbe pregiudizio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione . la certezza della decurtazione automatica , in
2022-27.txt62126212del 1998 ) . non sussiste , infatti , un rapporto diretto di causa ed effetto tra la previsione dellalimitazioneretributiva e la dissuasione dall espletamento di attività , la cui retribuzione comporterebbe il superamento del ” tetto ” massimo
2022-40.txt24602460attuazione del comma 15 » , in base al quale « [ a ] l fine di sostenere , nellimitedello stanziamento di cui al presente comma , le strutture destinate all ospitalità degli studenti universitari fuori sede , ai
2022-40.txt41374137agire sul piano fiscale è infatti ad esse riconosciuta , con riguardo ai tributi regionali propri derivati , solo neilimiticonsentiti dall ordinamento statale . 5.2 . – per quanto la norma in esame si inserisca nell ambito del più
2022-40.txt43374337, poiché l azienda sanitaria « definisce il tetto massimo di prestazioni annuali » , che sono fornite « neilimitidello stesso , sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta , applicando
2022-40.txt43744374libera scelta , applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l eventuale regime di esenzione previsto , neilimitidelle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del servizio sanitario regionale » ( come dispone il comma 2
2022-40.txt46444644potenziamento dei test di next-generation sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza , nellimitedi spesa autorizzato ai sensi del presente articolo » . la disposizione impugnata stabilisce poi : « [ c ]
2022-52.txt11051105, sulla fondatezza di tale motivo di impugnazione e non ha dato conto dell esito della verificazione . si èlimitatoad affermare , peraltro del tutto genericamente , che « la norma citata è certamente applicabile alla fattispecie » e
2022-66.txt53155315al citato art . 1 , comma 815 , ovvero se sia necessario seguire una « interpretazione restrittiva » ,limitataai soli carichi affidati ante scorporo ( incentrata su una equiparazione di carattere oggettivo , che pone al centro i
2022-66.txt57455745per gli enti territoriali » . ne segue il carattere ancipite delle questioni , perché i rimettenti non si sonolimitatia una presentazione sequenziale della medesima questione , ma hanno chiesto a questa corte due diversi interventi , in rapporto

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
si_limita_a84
i_limiti_della43
nei_limiti_della43
e_nei_limiti37
entro_i_limiti35
nei_limiti_di31
il_limite_massimo30
e_i_limiti28
si_è_limitata27
si_limita_ad27
il_limite_della25
limiti_in_cui24
i_limiti_di23
n_del_limitatamente22
nei_limiti_del21
limiti_della_potestà20
è_limitata_a20
il_limite_di20
un_limite_massimo19
i_limiti_del19
di_un_limite18
limiti_della_delega18
nei_limiti_in17
limiti_entro_i17
nei_limiti_dei17
nei_limiti_stabiliti17
si_limitano_a17
si_è_limitato16
oltre_i_limiti16
a_delimitare_la15
delimitare_la_discrezionalità15
limitatamente_alla_parte15
limitatamente_alle_parole15
limite_massimo_di14
limiti_dei_principi14
il_limite_del14
ed_i_limiti13
dei_limiti_di13
limiti_stabiliti_dalla13
con_il_limite13
il_solo_limite13
limiti_massimi_di13
idonei_a_delimitare12
entro_certi_limiti12
limiti_di_cui12
i_limiti_che12
rispetto_dei_limiti12
violazione_dei_limiti12
i_limiti_dei12
i_limiti_massimi12
ma_si_limita12
nei_limiti_consentiti11
limiti_di_tempo11
i_limiti_fissati11
i_limiti_stabiliti11
un_limite_alla11
entro_il_limite11
la_limitazione_della11
è_limitato_ad11
non_nei_limiti11
i_limiti_posti10
i_limiti_entro10
i_limiti_in10
nei_limiti_delle10
fondata_nei_limiti10
si_limita_infatti10
i_limiti_dell10
limiti_dell_autonomia10
limite_della_non10
si_limiterebbe_a10
è_limitato_alle10
limiti_della_competenza9
limiti_e_controlli9
sempre_nei_limiti9
criteri_e_limiti9
limiti_che_la9
nei_limiti_che9
è_limitata_ad9
limiti_stabiliti_dalle9
limiti_della_ragionevolezza9
che_si_limita9
limiti_di_seguito9
incidentale_è_limitato9
del_limite_massimo8
limitata_ai_soli8
solo_nei_limiti8
limita_infatti_a8
limita_ad_affermare8
del_limite_di8
il_limite_delle8
a_responsabilità_limitata8
limita_a_richiamare8
limite_della_manifesta8
ricorrente_si_limita8
dei_limiti_della7
i_limiti_territoriali7
che_i_limiti7
limiti_minimi_e7
non_si_limita7
limita_a_disporre7
limite_massimo_del7
che_nei_limiti7
non_può_limitarsi7
la_limitazione_dell7
del_si_limita7
limiti_posti_dalla7
che_il_limite7
in_cui_limita7
pure_nei_limiti7
limita_a_stabilire7
limitandosi_ad_affermare7
nel_limite_del7
anche_il_limite7
solo_limite_della7
rimettente_si_limita7
un_limitato_potere7
limitato_potere_di7
limitatamente_ai_commi7
del_limitatamente_alle7
restando_i_limiti7
del_limitatamente_ai7
limite_massimo_della6
e_dei_limiti6
limiti_nei_quali6
nei_limiti_dell6
gli_stessi_limiti6
entro_quali_limiti6
limitazioni_al_diritto6
dai_limiti_di6
limiti_del_potere6
nei_limiti_nei6
la_limitazione_del6
di_limitare_la6
superamento_del_limite6
è_limitata_agli6
senza_limiti_di6
l_unico_limite6
superare_i_limiti6
limitata_nel_tempo6
limitato_ad_affermare6
limitatamente_all_inciso6
limite_della_ragionevolezza6
limitatamente_al_periodo6
limitata_ad_un6
limiti_fissati_dalla6
limite_del_per6
nei_limiti_ivi6
può_limitarsi_a6
nel_limite_di6
limitatamente_agli_artt6
limita_a_prevedere6
limiti_delle_aliquote6
limiti_di_età6
limitato_alle_disposizioni6
limitazione_della_rivalutazione6
limite_massimo_alle6
anche_i_limiti5
limiti_di_una5
limiti_della_legge5
con_i_limiti5
entro_determinati_limiti5
i_limiti_derivanti5
limiti_derivanti_dai5
mantenuta_nei_limiti5
superato_i_limiti5
idoneo_a_delimitare5
violazione_del_limite5
è_limitato_a5
per_delimitare_la5
esclusa_o_limitata5
quale_si_limita5
una_limitazione_della5
superiore_al_limite5
limitazione_del_diritto5
osservare_i_limiti5
rispettare_i_limiti5
limiti_previsti_dalla5
in_questi_limiti5
nei_limiti_e5
con_le_limitazioni5
che_tali_limiti5
superamento_dei_limiti5
e_il_limite5
limite_massimo_dell5
i_limiti_quantitativi5
ingiustificata_limitazione_della5
là_dei_limiti5
limiti_di_ragionevolezza5
ma_si_limitano5
limiti_consentiti_dalla5
di_una_limitata5
a_limitare_l5
limiti_che_si5
è_limitata_ai5
forme_e_limiti5
riferimento_ai_limiti5
una_limitata_categoria5
limitata_categoria_di5
limitazione_della_tutela5
limitato_alle_questioni5
temporalmente_delimitato_nonché5
delimitato_nonché_contabilizzato5
limiti_ivi_previsti5
limitazione_della_platea5
limite_di_spesa5
limiti_dell_art4
limiti_territoriali_ma4
che_la_limitazione4
ai_limiti_fissati4
ai_limiti_della4
limiti_all_esercizio4
quali_limiti_la4
limiti_la_regione4
un_limite_quantitativo4
limiti_alla_proprietà4
dei_limiti_entro4
la_delimitazione_del4
a_delimitare_l4
delimitare_l_ambito4
sufficienti_a_delimitare4
limiti_di_competenza4
limite_del_rispetto4
ecceduto_i_limiti4
come_un_limite4
dei_limiti_segnati4
o_limitata_a4
limitata_a_particolari4
n_limitatamente_alle4
limite_massimo_fissato4
entro_tali_limiti4
trova_un_limite4
dei_suoi_limiti4
al_limite_massimo4
nei_limiti_previsti4
limiti_imposti_dalla4
è_limitata_al4
si_limiti_a4
i_limiti_segnati4
limiti_posti_dal4
nel_limite_massimo4
limiti_della_propria4
limiti_entro_cui4
dai_limiti_della4
in_tali_limiti4
di_limitare_il4
limitazione_del_beneficio4
non_è_limitata4
senza_alcuna_limitazione4
al_limite_di4
nei_limiti_fissati4
art_si_limita4
limite_di_età4
nei_limiti_minimi4
travalicato_i_limiti4
e_ai_limiti4
ai_limiti_di4
limiti_fissati_dal4
un_limite_di4
il_limite_imposto4
successive_modificazioni_limitatamente4
dei_criteri_limiti4
criteri_limiti_e4
il_limite_dell4
limite_per_l4
superato_il_limite4
le_limitazioni_richieste4
limitazioni_richieste_dalla4
nei_limiti_segnati4
limiti_segnati_dai4
si_limita_in4
rispetto_del_limite4
il_limite_temporale4
incontra_il_limite4
si_sarebbe_limitato4
deve_limitarsi_a4
limite_di_non4
limiti_in_queste4
deroga_al_limite4
purché_nei_limiti4
superare_il_limite4
che_limitano_la4
come_il_limite4
limite_retributivo_di4
del_limite_retributivo4
limite_alla_cumulabilità4
i_limiti_e3
indicazione_del_limite3
in_quali_limiti3
salvi_i_limiti3
ed_ai_limiti3
nei_limiti_sopra3
limiti_sopra_indicati3
negli_stessi_limiti3
limiti_segnati_al3
questi_limiti_l3
limiti_fissati_nell3
ordine_ai_limiti3
pone_un_limite3
e_limiti_che3
che_la_delimitazione3
limiti_della_sua3
oltrepassato_i_limiti3
i_limiti_ai3
limiti_ai_quali3
limitazione_del_potere3
eccede_i_limiti3
limiti_fissati_dall3
limitatamente_alla_legge3
una_limitazione_al3
nei_limiti_entro3
limite_alla_discrezionalità3
condizioni_limiti_e3
limiti_idonei_a3
del_limite_della3
il_limite_al3
limiti_sufficienti_a3
di_tali_limiti3
limita_a_dare3
delimitare_la_sfera3
senza_alcun_limite3
limiti_del_presente3
limita_a_fissare3
limiti_che_ad3
regione_nei_limiti3
fissazione_di_limiti3
limiti_del_diritto3
un_limite_nell3
limiti_cui_la3
di_limitare_l3
dei_limiti_imposti3
limite_massimo_dei3
si_limitano_ad3
n_limitatamente_alla3
qualsiasi_limitazione_che3
limitazione_che_ne3
certi_limiti_l3
limiti_e_secondo3
superi_i_limiti3
del_limite_dei3
osservanza_dei_limiti3
dei_limiti_stabiliti3
limiti_stabiliti_dall3
fino_al_limite3
limiti_e_condizioni3
le_limitazioni_al3
limiti_della_quota3
limiti_del_valore3
pone_alcun_limite3
alcun_limite_alla3
limiti_di_quella3
sempre_un_limite3
entro_limiti_massimi3
limitatamente_all_imposta3
si_sia_limitato3
sia_limitato_a3
limiti_consentiti_dall3
limitata_alle_sole3
dei_limiti_posti3
di_tempo_limitato3
essendosi_limitato_ad3
la_delimitazione_della3
limitandosi_a_prevedere3
funzione_di_limite3
circa_i_limiti3
limitazioni_del_diritto3
alcun_limite_o3
limitatamente_all_art3
stabilire_i_limiti3
i_limiti_minimi3
limite_massimo_per3
stabilire_nei_limiti3
limiti_di_applicabilità3
un_limitato_periodo3
e_limitatamente_al3
limitatamente_alla_quota3
limiti_di_applicazione3
cui_limita_la3
deve_limitarsi_ad3
un_determinato_limite3
raggiungimento_del_limite3
limitatamente_a_tali3
limitatamente_all_anno3
sia_pure_limitatamente3
in_quanto_limitata3
limitata_come_si3
dai_limiti_posti3
sia_pure_limitata3
che_limita_la3
il_limite_stabilito3
limiti_di_tale3
comma_si_limita3
i_limiti_consentiti3
i_limiti_previsti3
la_limitazione_dei3
dal_legislatore_limitata3
limiti_di_rilevanza3
eccedenti_i_limiti3
limita_ad_indicare3
al_limite_stabilito3
limiti_minimi_indispensabili3
rispettato_i_limiti3
quinquennio_nel_limite3
limiti_quantitativi_stabiliti3
limitare_l_onere3
limita_a_consentire3
invece_nei_limiti3
limiti_stabiliti_da3
i_limiti_impositivi3
infatti_si_limita3
i_limiti_imposti3
limitato_ad_un3
che_un_limite3
limite_del_diritto3
superati_i_limiti3
applicabilità_del_limite3
impugnata_si_limita3
un_ragionevole_limite3
ragionevole_limite_nella3
limite_nella_rispondenza3
di_tale_limite3
modificazioni_limitatamente_agli3
dei_limiti_che3
pur_nei_limiti3
limitato_alle_sole3
limitandosi_a_richiamare3
agosto_n_limitatamente3
limiti_di_quanto3
si_limitava_a3
che_si_limitano3
limitato_ai_soli3
limitato_nel_tempo3
esercitata_nei_limiti3
fondate_nei_limiti3
nonché_un_limitato3
delimitazione_temporale_del3
vincoli_e_limiti3
limitazione_dell_agevolazione3
limitato_ad_indicare3
limite_di_cui3
limiti_dei_trasferimenti3
separati_e_delimitati3
sarebbe_limitato_a3
quanto_si_limita3
menzionato_duplice_limite3
duplice_limite_opera3
limite_opera_con3
limitarsi_a_indicare3
limitarsi_ad_accertare3
limitatamente_al_tempo3
limiti_della_non3
delimitato_l_oggetto3
perché_si_limita3
limita_ad_attribuire3
limitatamente_alle_centrali3
limitato_alle_norme3
cosí_delimitato_il3
delimitato_il_thema3
nel_limite_della3
risulti_temporalmente_delimitato3
sia_temporalmente_delimitato3
retroattive_il_limite3
limite_di_un3
limiti_stabiliti_annualmente3
tali_limiti_le3
i_limiti_delle3
porre_un_limite3
deduzioni_nei_limiti3
per_raggiunti_limiti3
raggiunti_limiti_di3
è_qui_limitato3
qui_limitato_alle3
delimitati_devono_essere3
disposizioni_che_limitano3
limitano_la_crescita3
nonché_temporalmente_limitato3
temporalmente_limitato_dei3
limitato_dei_sacrifici3
la_limitazione_al3
limitazione_al_solo3
del_limite_alla3
ad_una_limitata3
a_traffico_limitato3
su_una_limitata3
il_limite_all3
il_limite_inderogabile3
limite_delle_risorse3
un_limite_ai3
limite_al_cumulo3
dei_limiti_quantitativi3
limiti_e_con2
limiti_posti_alla2
limiti_che_le2
va_limitato_alla2
entro_questi_limiti2
siano_i_limiti2
uno_dei_limiti2
a_quei_limiti2
nei_limiti_derivanti2
limiti_derivanti_dal2
sussisterebbe_un_limite2
un_limite_della2
limiti_che_l2
a_delimitare_o2
dei_limiti_derivanti2
dei_limiti_oggettivi2
soggetta_ai_limiti2
i_cennati_limiti2
cennati_limiti_della2
limiti_alla_estensione2
stabilire_un_limite2
cui_le_limitazioni2
criteri_di_limitazione2
i_predetti_limiti2
delimitazione_del_bacino2
la_delimitazione_dei2
delimitazione_dei_bacini2
ben_definibile_delimitazione2
definibile_delimitazione_quale2
delimitazione_quale_può2
limiti_dei_poteri2
limiti_tracciati_dalle2
limiti_della_delegazione2
un_limite_in2
limite_in_quanto2
col_solo_limite2
limite_temporale_per2
limiti_del_possibile2
di_acquisto_limitatamente2
ristretti_limiti_di2
della_retroattività_limitatamente2
retroattività_limitatamente_alla2
limita_l_applicabilità2
sono_limitati_al2
la_limitazione_di2
limitata_al_solo2
limiti_massimi_stabiliti2
limitata_a_stabilire2
efficacia_di_limite2
di_limite_alla2
esorbitato_dai_limiti2
delimitazione_del_suo2
fine_di_delimitare2
di_delimitare_la2
tassa_entro_limiti2
entro_limiti_ben2
limiti_ben_definiti2
limite_all_esercizio2
e_di_limiti2
osservati_i_limiti2
limiti_stabiliti_dal2
i_cui_limiti2
costituirebbe_un_limite2
un_limite_delle2
tempo_il_limite2
limiti_alla_potestà2
limiti_statutari_in2
limiti_al_potere2
un_limite_al2
limite_al_potere2
e_si_limitano2
limitazioni_che_rispondono2
limitatamente_alla_riscossione2
limiti_ad_esso2
ne_limita_l2
novembre_n_limitatamente2
limiti_indicati_dalla2
legislatore_nei_limiti2
limiti_del_rispetto2
e_limitatamente_alle2
limiti_analoghi_a2
costituzionale_nei_limiti2
era_limitata_a2
un_limite_per2
fuori_dei_limiti2
dei_limiti_del2
limitato_a_un2
che_pone_limiti2
limite_di_tempo2
i_limiti_cui2
gli_indicati_limiti2
definire_i_limiti2
limitata_al_per2
un_potere_illimitato2
non_si_limitò2
rispettare_il_limite2
limite_alla_facoltà2
e_limitandosi_a2
limita_a_dichiarare2
limiti_consentiti_dalle2
contenuta_in_limiti2
tenuto_nei_limiti2
dicembre_n_limitatamente2
il_suo_limite2
suo_limite_nel2
limite_nel_rispetto2
di_questo_limite2
anche_limitarsi_a2
è_però_limitata2
e_qualsiasi_limitazione2
n_limitatamente_all2
pertanto_nei_limiti2
eccedente_i_limiti2
di_fatto_limitano2
fatto_limitano_la2
limitano_la_libertà2
là_del_limite2
determinare_i_limiti2
limiti_segnati_dalle2
ma_nei_limiti2
ad_essere_limitata2
presupposti_o_limiti2
o_limiti_variamente2
limiti_variamente_individuabili2
delimita_l_oggetto2
eccesso_dai_limiti2
limitazione_della_libertà2
limitatamente_all_ambito2
limitare_la_difesa2
a_limitare_la2
limitare_la_discrezionalità2
limite_dei_principi2
dei_limiti_soggettivi2
di_un_limitato2
delimitata_nella_sua2
almeno_nei_limiti2
senza_limite_di2
esaminata_limitatamente_alla2
limitatamente_alla_registrazione2
un_limite_nella2
limite_nella_ragionevolezza2
unico_limite_che2
limite_che_la2
ordinanza_si_limita2
incontrerebbe_i_limiti2
per_dare_limitatamente2
dare_limitatamente_all2
contenuta_nei_limiti2
adeguata_nei_limiti2
applicazione_del_limite2
limitare_l_ambito2
del_è_limitata2
limitatamente_alla_regione2
limitatamente_ai_tributi2
presunzione_è_limitata2
è_limitata_alle2
limitata_alle_attività2
limitata_agli_enti2
di_durata_limitata2
durata_limitata_nel2
delimitazione_della_potestà2
limiti_l_ammontare2
per_la_limitazione2
in_quanto_limita2
limite_che_non2
si_sono_limitati2
sono_limitati_a2
e_limiti_di2
limiti_della_loro2
limiti_del_rapporto2
limite_o_requisito2
quest_ultima_limitatamente2
ultima_limitatamente_all2
imposizione_di_limiti2
di_limiti_alla2
quel_limite_inderogabile2
limita_gli_effetti2
costituisce_il_limite2
limiti_di_legge2
delimitarne_la_discrezionalità2
limiti_le_questioni2
ottobre_n_limitatamente2
diritto_nei_limiti2
un_limite_nel2
clausola_limitatamente_al2
delimitazione_temporale_e2
di_delimitare_temporalmente2
che_limita_il2
il_limite_alla2
il_limite_dei2
retributivi_e_limitatamente2
e_limitatamente_a2
alla_limitazione_del2
superi_il_limite2
quanto_limitata_ad2
pure_limitata_nel2
per_la_limitata2
limitata_possibilità_di2
limitandosi_a_stabilire2
limite_di_detraibilità2
art_che_limita2
limite_di_tre2
limite_di_reddito2
del_limitatamente_all2
e_limitatamente_all2
limiti_dell_imposizione2
nei_limiti_oggettivi2
limiti_oggettivi_e2
ha_limitato_l2
effetti_limitati_alla2
una_ingiustificata_limitazione2
e_al_limite2
certi_limiti_dell2
eccedente_il_limite2
limite_di_lire2
può_essere_limitata2
essere_limitata_al2
è_limitato_all2
limitato_all_adeguatezza2
tale_limite_a2
limite_a_settantotto2
infatti_il_limite2
limite_d_età2
del_nuovo_limite2
delimitata_la_discrezionalità2
limitazione_dei_poteri2
legislatore_ha_limitato2
un_illimitato_potere2
limiti_al_governo2
limite_stabilito_dalla2
il_suddetto_limite2
che_fissano_limiti2
fissano_limiti_alla2
limite_all_ammontare2
limiti_di_sorta2
citato_si_limita2
limita_a_statuire2
dei_limiti_dell2
e_limiti_stabiliti2
potrebbero_preliminarmente_delimitarsi2
preliminarmente_delimitarsi_gli2
delimitarsi_gli_spazi2
della_delimitazione_dell2
limite_delle_maggiorazioni2
incidendo_sui_limiti2
sui_limiti_quantitativi2
limiti_quantitativi_di2
limite_di_aumento2
nei_limiti_da2
limiti_diversi_da2
limitatamente_alle_assegnazioni2
d_un_limite2
limite_per_la2
fuori_dai_limiti2
stabilisce_i_limiti2
tributo_e_delimiti2
e_delimiti_il2
delimiti_il_potere2
ecceduto_dai_limiti2
limiti_impositivi_stabiliti2
i_limiti_determinati2
n_del_limitando2
limitando_espressamente_la2
senso_stretto_limitandosi2
stretto_limitandosi_a2
limitandosi_a_connotare2
nei_limiti_dalle2
di_quel_limite2
nei_limiti_appresso2
limiterebbe_il_potere2
limiti_di_esercizio2
limite_massimo_previsto2
e_si_limita2
nei_limiti_indicati2
limite_della_razionalità2
fissa_i_limiti2
limitata_ai_beni2
limitazioni_alla_prova2
introduzione_limitata_a2
limitata_a_ipotesi2
prescindere_dai_limiti2
limiti_del_petitum2
limite_di_compatibilità2
mancanza_di_limiti2
questione_nei_limiti2
assai_limitato_e2
e_limitatamente_alla2
limite_previsto_dall2
solo_limite_che2
limite_invalicabile_di2
rispetto_ai_limiti2
osservare_il_limite2
limite_imposto_dall2
ma_deve_limitarsi2
ai_limiti_dei2
dei_limiti_e2
limite_dell_arbitrarietà2
quanto_ai_limiti2
unico_limite_della2
limite_della_vera2
è_stato_limitato2
limitato_ad_una2
i_soli_limiti2
viene_nei_limiti2
limitatamente_al_secondo2
ma_semplicemente_limita2
semplicemente_limita_il2
limita_il_potere2
al_limite_ablatorio2
un_limite_minimo2
limite_minimo_di2
limiti_del_controllo2
una_inammissibile_limitazione2
inammissibile_limitazione_della2
limite_temporale_della2
dei_limiti_statutari2
del_limite_del2
i_limiti_statutari2
costituzionalità_nei_limiti2
limiti_della_palese2
assoluta_ma_limitata2
ma_limitata_piuttosto2
limitata_piuttosto_a2
fermo_il_limite2
non_si_limiti2
stabilisca_un_limite2
limitatamente_ai_fatti2
un_limite_all2
limitata_all_anno2
limiterebbe_a_prevedere2
esso_si_limita2
del_suddetto_limite2
limitatamente_all_ipotesi2
del_la_limitazione2
limitano_a_riservare2
come_limite_di2
rispettato_il_limite2
limiti_di_giacenza2
commisura_il_limite2
limite_di_giacenza2
a_limitazioni_in2
i_limiti_minimo2
limiti_minimo_e2
limite_per_le2
limita_ad_assumere2
limitata_a_due2
la_delimitazione_temporale2
è_stata_limitata2
oltre_il_limite2
limite_temporale_che2
dai_limiti_imposti2
per_un_limitato2
limitato_periodo_di2
ragione_dei_limiti2
attribuita_una_limitata2
una_limitata_facoltà2
limitata_facoltà_di2
e_limiti_cui2
diretta_a_limitare2
a_limitare_e2
limitare_e_non2
un_limite_inderogabile2
limite_inderogabile_alla2
già_spazi_limitati2
spazi_limitati_di2
limitati_di_autonomia2
limiti_dei_redditi2
limiti_del_per2
se_la_limitazione2
limiti_previsti_da2
legge_disciplina_limitatamente2
disciplina_limitatamente_ai2
limitatamente_ai_profili2
entro_limiti_prefissati2
una_limitazione_del2
che_le_limitazioni2
limitazioni_in_esame2
essi_si_limitano2
l_indicato_limite2
non_si_limiterebbe2
limitando_l_applicazione2
senza_limiti_temporali2
entro_tale_limite2
tale_limite_temporale2
limite_temporale_il2
di_fissare_limiti2
censurata_si_limita2
limitare_gli_effetti2
del_limite_temporale2
ed_un_limitato2
espressamente_rammentare_limiti2
rammentare_limiti_temporali2
si_limita_invece2
limita_invece_a2
rispetta_i_limiti2
solo_limite_del2
limitata_ad_estendere2
statale_si_limita2
limiti_non_ha2
e_delimitati_nell2
delimitati_nell_oggetto2
e_la_limitazione2
legislatore_di_limitare2
di_limitare_in2
limitato_al_solo2
limita_a_porre2
limiterebbe_a_fornire2
concernente_il_limite2
il_limite_entro2
limite_entro_il2
il_duplice_limite2
duplice_limite_costituzionale2
limite_costituzionale_di2
al_duplice_limite2
duplice_limite_costituito2
limite_costituito_dall2
limitate_ipotesi_di2
deve_pertanto_limitarsi2
limita_a_istituire2
della_limitazione_del2
limiti_del_mare2
della_regione_limitato2
regione_limitato_dall2
limitato_dall_art2
limite_alla_potestà2
supera_i_limiti2
sosta_tecnica_limitatamente2
tecnica_limitatamente_al2
solo_limite_dell2
limiti_dei_parametri2
limitatamente_all_impugnazione2
statuto_si_limita2
limitano_a_individuare2
esse_si_limitano2
in_cui_limitando2
n_si_limita2
limitata_a_prorogare2
regione_si_limita2
si_limitino_a2
al_limite_alle2
limite_alle_anticipazioni2
sia_limitata_a2
limite_della_competenza2
limita_il_diritto2
limitatamente_alla_durata2
censurata_non_limitando2
non_limitando_in2
limitando_in_maniera2
variare_nel_limite2
competenza_nei_limiti2
non_deve_limitarsi2
limitarsi_a_fissare2
pure_limitatamente_all2
limitatamente_all_importo2
limiti_minimi_di2
i_limiti_al2
limiti_al_di2
temporalmente_limitata_e2
limite_delle_aliquote2
limiti_le_province2
limiti_previsti_dal2
tali_limiti_e2
limiti_e_regole2
limiti_e_modalità2
effettuati_nei_limiti2
dei_limiti_previsti2
al_limite_dell2
limite_dell_autoconsumo2
i_limiti_costituzionali2
è_ingiustificatamente_limitato2
ingiustificatamente_limitato_ai2
nella_ingiustificata_limitazione2
di_generale_limite2
generale_limite_per2
limitata_a_riaffermare2
di_questi_limiti2
ai_limiti_prescritti2
limite_del_alla2
sia_limitata_alla2
alle_limitazioni_previste2
limitazioni_previste_dalla2
limita_infatti_ad2
limitativo_così_da2
irragionevole_limitazione_della2
limite_del_giudicato2
considerazione_della_limitazione2
della_limitazione_temporale2
limitazione_temporale_del2
tempo_limitato_che2
limitato_che_comprende2
diversi_limiti_demografici2
un_limite_complessivo2
limitatamente_al_comma2
in_diritto_limitatamente2
diritto_limitatamente_alle2
applica_nei_limiti2
limite_di_rilevanza2
limitare_la_tutela2
questioni_sollevate_limitandosi2
limitatamente_all_aliquota2
ingiustificata_la_limitazione2
limiti_imposti_al2
delimitato_l_ambito2
attraverso_la_limitazione2
del_si_limiterebbe2
imposta_senza_limiti2
limite_alla_disciplina2
alcun_limite_di2
limitata_a_trasferire2
ha_limitato_il2
del_predetto_limite2

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
limitatamente_alla_parte_in_cui14
idonei_a_delimitare_la_discrezionalità11
a_delimitare_la_discrezionalità_dell11
limiti_massimi_di_manovrabilità_previsti11
delimitare_la_discrezionalità_dell_ente10
i_limiti_massimi_di_manovrabilità10
criteri_idonei_a_delimitare_la9
i_limiti_entro_i_quali9
i_limiti_della_potestà_normativa9
nelle_forme_e_nei_limiti9
nei_limiti_di_seguito_precisati9
in_via_incidentale_è_limitato9
via_incidentale_è_limitato_alle9
i_criteri_idonei_a_delimitare8
limiti_stabiliti_dalla_legislazione_statale8
limiti_di_cui_all_art7
forme_e_nei_limiti_stabiliti7
nei_limiti_stabiliti_dalle_leggi7
nella_parte_in_cui_limita7
fondata_nei_limiti_di_seguito7
un_limitato_potere_di_variazione7
limitato_potere_di_variazione_dell7
restando_i_limiti_massimi_di7
nei_limiti_in_cui_è6
i_limiti_dei_principi_ed6
limiti_dei_principi_ed_interessi6
si_limita_ad_affermare_che6
questione_è_fondata_nei_limiti6
è_fondata_nei_limiti_di6
il_limite_della_manifesta_irragionevolezza6
non_si_è_limitata_a6
limiti_delle_aliquote_superiori_definite6
n_del_limitatamente_ai_commi6
incidentale_è_limitato_alle_disposizioni6
è_limitato_alle_disposizioni_e6
limitato_alle_disposizioni_e_ai6
il_ricorso_n_del_limitatamente6
limiti_della_potestà_normativa_della5
al_di_là_dei_limiti5
nel_limite_del_per_cento5
limiti_e_controlli_sufficienti_a5
con_il_limite_della_non5
il_limite_della_non_arbitrarietà5
con_il_solo_limite_della5
legge_n_del_si_limita5
in_considerazione_oltre_i_limiti5
temporalmente_delimitato_nonché_contabilizzato_distintamente5
delimitato_nonché_contabilizzato_distintamente_nel5
fermi_restando_i_limiti_massimi5
limitazione_della_platea_dei_soggetti5
i_limiti_territoriali_ma_anche4
se_ed_entro_quali_limiti4
entro_quali_limiti_la_regione4
i_limiti_derivanti_dai_principi4
si_è_mantenuta_nei_limiti4
i_criteri_e_i_limiti4
essere_esclusa_o_limitata_a4
esclusa_o_limitata_a_particolari4
o_limitata_a_particolari_mezzi4
limitata_a_particolari_mezzi_di4
osservare_i_limiti_dei_principi4
la_fissazione_di_un_limite4
si_limita_a_stabilire_che4
si_limita_a_disporre_che4
e_i_limiti_dell_autonomia4
i_limiti_dell_autonomia_legislativa4
limiti_dell_autonomia_legislativa_regionale4
indicazione_legislativa_dei_criteri_limiti4
legislativa_dei_criteri_limiti_e4
dei_criteri_limiti_e_controlli4
criteri_limiti_e_controlli_sufficienti4
con_le_limitazioni_richieste_dalla4
le_limitazioni_richieste_dalla_speciale4
limitazioni_richieste_dalla_speciale_autonomia4
nei_limiti_dei_principi_del4
limiti_dei_principi_del_sistema4
limiti_entro_i_quali_potrà4
si_è_limitato_ad_affermare4
entro_i_limiti_stabiliti_dalla4
considerazione_oltre_i_limiti_in4
oltre_i_limiti_in_queste4
limiti_stabiliti_dalle_leggi_statali4
e_deduzioni_purché_nei_limiti4
deduzioni_purché_nei_limiti_delle4
purché_nei_limiti_delle_aliquote4
nei_limiti_delle_aliquote_superiori4
dalla_legge_n_del_limitatamente4
n_del_limitatamente_alle_parole4
ricorso_n_del_limitatamente_ai4
d_lgs_n_del_limitatamente4
limite_massimo_di_manovrabilità_stabilito4
limite_retributivo_di_cui_all4
un_limite_massimo_alle_retribuzioni4
indicazione_del_limite_massimo_della3
del_limite_massimo_della_prestazione3
limite_massimo_della_prestazione_imponibile3
sia_pure_entro_certi_limiti3
tributi_erariali_salvi_i_limiti3
e_nei_limiti_dell_art3
leggi_costituzionali_e_i_limiti3
costituzionali_e_i_limiti_territoriali3
nel_senso_e_nei_limiti3
ed_entro_gli_stessi_limiti3
leggi_costituzionali_ed_i_limiti3
costituzionali_ed_i_limiti_territoriali3
ai_limiti_fissati_nell_art3
limiti_fissati_nell_art_dello3
ed_entro_quali_limiti_la3
quali_limiti_la_regione_siciliana3
dei_limiti_entro_i_quali3
entro_i_limiti_in_cui3
limiti_della_potestà_normativa_regionale3
limiti_derivanti_dai_principi_e3
la_violazione_dei_limiti_della3
nei_limiti_della_competenza_legislativa3
può_essere_esclusa_o_limitata3
il_quale_si_limita_a3
nella_configurazione_e_nei_limiti3
configurazione_e_nei_limiti_che3
e_nei_limiti_che_ad3
nei_limiti_che_ad_essi3
limiti_che_ad_essi_derivano3
i_limiti_del_diritto_di3
limiti_del_diritto_di_proprietà3
qualsiasi_limitazione_che_ne_renda3
limitazione_che_ne_renda_impossibile3
un_periodo_di_tempo_limitato3
e_nei_limiti_stabiliti_dalle3
limiti_stabiliti_dalle_leggi_della3
limitatamente_al_periodo_di_imposta3
parte_in_cui_limita_la3
limitatamente_all_inciso_nel_territorio3
tassabilità_se_non_nei_limiti3
se_non_nei_limiti_minimi3
non_nei_limiti_minimi_indispensabili3
nei_limiti_minimi_indispensabili_ad3
limiti_minimi_indispensabili_ad_assicurarne3
nei_limiti_che_si_diranno3
inferiori_al_quinquennio_nel_limite3
al_quinquennio_nel_limite_del3
quinquennio_nel_limite_del_per3
limite_del_per_cento_delle3
i_limiti_di_cui_all3
limiti_della_potestà_normativa_spettante3
delle_forme_e_dei_limiti3
e_nei_limiti_stabiliti_da3
nei_limiti_stabiliti_da_leggi3
limiti_stabiliti_da_leggi_della3
nei_limiti_stabiliti_dalla_legislazione3
limiti_fissati_dal_legislatore_statale3
le_condizioni_e_i_limiti3
e_controlli_sufficienti_a_delimitare3
controlli_sufficienti_a_delimitare_l3
sufficienti_a_delimitare_l_ambito3
a_delimitare_l_ambito_di3
delimitare_l_ambito_di_discrezionalità3
misura_ed_un_ragionevole_limite3
ed_un_ragionevole_limite_nella3
un_ragionevole_limite_nella_rispondenza3
ragionevole_limite_nella_rispondenza_alle3
limite_nella_rispondenza_alle_finalità3
redditi_e_successive_modificazioni_limitatamente3
e_successive_modificazioni_limitatamente_agli3
successive_modificazioni_limitatamente_agli_artt3
modificazioni_limitatamente_agli_artt_e3
limitatamente_agli_artt_e_primo3
nei_limiti_di_cui_all3
limiti_di_seguito_precisati_la3
sia_pure_con_il_limite3
pure_con_il_limite_della3
limite_della_non_arbitrarietà_di3
discrezionalità_con_il_solo_limite3
si_limita_a_prevedere_che3
sua_riscossione_nonché_un_limitato3
riscossione_nonché_un_limitato_potere3
nonché_un_limitato_potere_di3
gli_spazi_e_i_limiti3
spazi_e_i_limiti_entro3
e_i_limiti_entro_i3
è_ammesso_solo_nei_limiti3
ammesso_solo_nei_limiti_consentiti3
solo_nei_limiti_consentiti_dalla3
nei_limiti_consentiti_dalla_legge3
limiti_consentiti_dalla_legge_statale3
perché_non_si_limita_a3
che_il_menzionato_duplice_limite3
il_menzionato_duplice_limite_opera3
menzionato_duplice_limite_opera_con3
duplice_limite_opera_con_riferimento3
limite_opera_con_riferimento_ad3
il_mancato_rispetto_del_limite3
mancato_rispetto_del_limite_di3
rispetto_del_limite_di_non3
del_limite_di_non_snaturare3
limite_di_non_snaturare_le3
può_limitarsi_a_indicare_le3
limitatamente_al_tempo_necessario_per3
limiti_della_non_arbitrarietà_e3
cosí_delimitato_il_thema_decidendum3
stato_purché_risulti_temporalmente_delimitato3
purché_risulti_temporalmente_delimitato_nonché3
risulti_temporalmente_delimitato_nonché_contabilizzato3
nei_limiti_stabiliti_annualmente_con3
limiti_stabiliti_annualmente_con_legge3
detrazioni_e_deduzioni_nei_limiti3
a_riposo_per_raggiunti_limiti3
riposo_per_raggiunti_limiti_di3
per_raggiunti_limiti_di_età3
ingiustificata_limitazione_della_platea_dei3
questa_corte_è_qui_limitato3
corte_è_qui_limitato_alle3
è_qui_limitato_alle_questioni3
qui_limitato_alle_questioni_relative3
delimitati_devono_essere_riuniti_per3
limite_per_l_applicazione_delle3
disciplina_solo_entro_i_limiti3
solo_entro_i_limiti_stabiliti3
i_limiti_stabiliti_dalla_legislazione3
vigenti_disposizioni_che_limitano_la3
disposizioni_che_limitano_la_crescita3
che_limitano_la_crescita_dei3
limitano_la_crescita_dei_trattamenti3
scopo_prefissato_nonché_temporalmente_limitato3
prefissato_nonché_temporalmente_limitato_dei3
nonché_temporalmente_limitato_dei_sacrifici3
temporalmente_limitato_dei_sacrifici_richiesti3
legge_n_del_limitatamente_alle3
limiti_di_ragionevolezza_e_proporzionalità3
di_oneri_ad_una_limitata3
oneri_ad_una_limitata_categoria3
ad_una_limitata_categoria_di3
una_limitata_categoria_di_lavoratori3
limitata_categoria_di_lavoratori_senza3
del_limitatamente_ai_commi_e3
i_limiti_in_queste_fissati3
limiti_in_queste_fissati_ulteriori3
limitazione_della_rivalutazione_automatica_dei3
il_limite_massimo_di_manovrabilità3
limitatamente_alle_parole_al_netto3
previsione_di_un_limite_massimo3
di_un_limite_massimo_alle3
limiti_di_età_e_di3
limiti_e_con_le_modalità2
l_indicazione_del_limite_massimo2
se_e_in_quali_limiti2
erariali_salvi_i_limiti_di2
salvi_i_limiti_di_cui2
i_limiti_di_cui_si2
limiti_di_cui_si_farà2
e_i_limiti_territoriali_ma2
limiti_territoriali_ma_anche_quelli2
le_forme_ed_i_limiti2
quali_siano_i_limiti_entro2
ed_i_limiti_territoriali_ma2
limitazioni_al_diritto_di_proprietà2
in_ordine_ai_limiti_della2
imposizione_stabilisca_criteri_e_limiti2
regionale_nel_rispetto_dei_limiti2
nel_rispetto_dei_limiti_derivanti2
limiti_la_regione_siciliana_ha2
e_quindi_soggetta_ai_limiti2
quindi_soggetta_ai_limiti_fissati2
soggetta_ai_limiti_fissati_nell2
i_cennati_limiti_della_potestà2
cennati_limiti_della_potestà_normativa2
limiti_alla_estensione_della_proprietà2
limiti_entro_i_quali_è2
la_delimitazione_del_bacino_imbrifero2
delimitazione_del_bacino_imbrifero_montano2
delimitazione_dei_bacini_imbriferi_montani2
ad_una_ben_definibile_delimitazione2
una_ben_definibile_delimitazione_quale2
ben_definibile_delimitazione_quale_può2
definibile_delimitazione_quale_può_essere2
delimitazione_quale_può_essere_offerta2
limiti_della_legge_di_delegazione2
il_fondamento_e_i_limiti2
limiti_territoriali_ma_anche_i2
territoriali_ma_anche_i_limiti2
ma_anche_i_limiti_derivanti2
anche_i_limiti_derivanti_dai2
i_limiti_fissati_dall_art2
il_divieto_della_retroattività_limitatamente2
divieto_della_retroattività_limitatamente_alla2
della_retroattività_limitatamente_alla_legge2
retroattività_limitatamente_alla_legge_penale2
è_mantenuta_nei_limiti_nei2
mantenuta_nei_limiti_nei_quali2
nei_limiti_nei_quali_il2
limiti_nei_quali_il_coordinamento2
limiti_entro_i_quali_le2
nei_limiti_entro_i_quali2
abbia_superato_i_limiti_della2
alcun_criterio_idoneo_a_delimitare2
ha_indubbiamente_esorbitato_dai_limiti2
indubbiamente_esorbitato_dai_limiti_di2
esorbitato_dai_limiti_di_competenza2
dai_limiti_di_competenza_della2
limiti_di_competenza_della_regione2
misura_della_tassa_entro_limiti2
della_tassa_entro_limiti_ben2
tassa_entro_limiti_ben_definiti2
entro_limiti_ben_definiti_e2
purché_siano_osservati_i_limiti2
siano_osservati_i_limiti_stabiliti2
osservati_i_limiti_stabiliti_dal2
i_limiti_stabiliti_dal_primo2
limiti_stabiliti_dal_primo_comma2
il_limite_del_rispetto_dei2
limite_del_rispetto_dei_principi2
limiti_della_potestà_normativa_in2
violazione_dei_limiti_della_potestà2
dei_limiti_della_potestà_normativa2
limitata_ai_soli_casi_di2
limiti_sufficienti_a_circoscrivere_la2
i_limiti_del_presente_giudizio2
limitatamente_alla_riscossione_dei_tributi2
si_limita_a_disporre_la2
tributo_entro_il_limite_massimo2
il_limite_massimo_fissato_dalla2
nella_legge_di_un_limite2
legge_di_un_limite_massimo2
limiti_all_esercizio_del_potere2
illegittimità_costituzionale_nei_limiti_in2
costituzionale_nei_limiti_in_cui2
il_limite_massimo_del_per2
limite_massimo_del_per_cento2
essa_e_dei_suoi_limiti2
di_godimento_ed_i_limiti2
godimento_ed_i_limiti_del2
ed_i_limiti_del_diritto2
ma_si_è_limitata_a2
limiti_entro_i_quali_la2
nei_limiti_previsti_dalla_legge2
limite_alla_facoltà_del_legislatore2
e_nei_limiti_in_cui2
r_d_dicembre_n_limitatamente2
trova_il_suo_limite_nel2
od_oggettiva_e_qualsiasi_limitazione2
oggettiva_e_qualsiasi_limitazione_che2
e_qualsiasi_limitazione_che_ne2
nei_limiti_e_secondo_i2
i_limiti_della_delega_in2
che_di_fatto_limitano_la2
di_fatto_limitano_la_libertà2
fatto_limitano_la_libertà_e2
limitano_la_libertà_e_l2
al_di_là_del_limite2
giurisdizionale_che_superi_i_limiti2
che_superi_i_limiti_posti2
superi_i_limiti_posti_dal2
i_limiti_posti_dal_diritto2
limiti_posti_dal_diritto_sostanziale2
i_limiti_segnati_dalle_ordinanze2
limiti_segnati_dalle_ordinanze_di2
con_l_osservanza_dei_limiti2
determinare_elementi_presupposti_o_limiti2
elementi_presupposti_o_limiti_variamente2
presupposti_o_limiti_variamente_individuabili2
nell_ambito_e_nei_limiti2
le_limitazioni_al_diritto_di2
n_del_si_limita_infatti2
del_si_limita_infatti_a2
si_limita_infatti_a_prevedere2
delimitata_nella_sua_potenziale_incisività2
esaminata_limitatamente_alla_registrazione_di2
limitatamente_alla_registrazione_di_tali2
trova_sempre_un_limite_nella2
sempre_un_limite_nella_ragionevolezza2
un_limite_nella_ragionevolezza_delle2
limite_nella_ragionevolezza_delle_statuizioni2
potestà_legislativa_incontrerebbe_i_limiti2
legislatore_statutario_per_dare_limitatamente2
statutario_per_dare_limitatamente_all2
per_dare_limitatamente_all_imposta2
dare_limitatamente_all_imposta_sul2
limitatamente_all_imposta_sul_reddito2
sia_mantenuta_adeguata_nei_limiti2
mantenuta_adeguata_nei_limiti_di2
adeguata_nei_limiti_di_una2
nei_limiti_di_una_ragionevole2
limiti_di_una_ragionevole_approssimazione2
n_limitatamente_alla_parte_in2
tenuta_ad_osservare_i_limiti2
ad_osservare_i_limiti_dei2
i_limiti_stabiliti_dalla_legge2
comma_tale_presunzione_è_limitata2
tale_presunzione_è_limitata_alle2
presunzione_è_limitata_alle_attività2
è_limitata_alle_attività_afferenti2
limitata_alle_attività_afferenti_all2
di_durata_limitata_nel_tempo2
pure_entro_certi_limiti_l2
entro_certi_limiti_l_ammontare2
certi_limiti_l_ammontare_dell2
limiti_l_ammontare_dell_indennizzo2
oltre_i_limiti_della_delega2
limiti_in_cui_è_rilevante2
quest_ultima_limitatamente_all_art2
stabilire_i_limiti_minimi_e2
i_limiti_minimi_e_massimi2
imposizione_di_limiti_alla_proprietà2
nei_limiti_in_cui_la2
stabilire_nei_limiti_della_ragionevolezza2
nei_limiti_della_ragionevolezza_ulteriori2
limiti_della_ragionevolezza_ulteriori_criteri2
corrispondenti_elementi_retributivi_e_limitatamente2
elementi_retributivi_e_limitatamente_a2
retributivi_e_limitatamente_a_tali2
e_limitatamente_a_tali_elementi2
in_quanto_limitata_ad_un2
quanto_limitata_ad_un_solo2
sia_pure_limitata_nel_tempo2
alle_condizioni_e_nei_limiti2
e_nei_limiti_di_cui2
ma_si_limita_a_stabilire2
il_limite_di_età_per2
i_limiti_dei_principi_e2
limiti_dei_principi_e_degli2
entro_i_limiti_dei_principi2
nei_confronti_di_una_limitata2
limita_a_disporre_che_le2
è_invece_fondata_nei_limiti2
non_avendo_rispettato_i_limiti2
travalicato_i_limiti_quantitativi_stabiliti2
si_limita_a_statuire_che2
limita_a_statuire_che_gli2
le_riserve_entro_i_limiti2
riserve_entro_i_limiti_di2
entro_i_limiti_di_cui2
tali_tasse_e_i_limiti2
tasse_e_i_limiti_dell2
l_esistenza_e_i_limiti2
esistenza_e_i_limiti_della2
e_i_limiti_della_potestà2
forme_e_dei_limiti_dell2
e_dei_limiti_dell_autonomia2
le_forme_e_i_limiti2
sottoposizione_a_forme_e_limiti2
a_forme_e_limiti_stabiliti2
forme_e_limiti_stabiliti_dalle2
e_limiti_stabiliti_dalle_leggi2
limiti_stabiliti_dalle_leggi_dello2
iniziativa_non_potrebbero_preliminarmente_delimitarsi2
non_potrebbero_preliminarmente_delimitarsi_gli2
potrebbero_preliminarmente_delimitarsi_gli_spazi2
preliminarmente_delimitarsi_gli_spazi_operativi2
delimitarsi_gli_spazi_operativi_delle2
i_limiti_dell_autonomia_finanziaria2
alle_forme_e_ai_limiti2
mai_disatteso_anche_il_limite2
disatteso_anche_il_limite_delle2
anche_il_limite_delle_maggiorazioni2
il_limite_delle_maggiorazioni_successive2
limite_delle_maggiorazioni_successive_cfr2
concessione_non_incidendo_sui_limiti2
non_incidendo_sui_limiti_quantitativi2
incidendo_sui_limiti_quantitativi_di2
sui_limiti_quantitativi_di_esse2
rispettare_i_limiti_posti_dalla2
i_limiti_posti_dalla_legislazione2
limiti_posti_dalla_legislazione_statale2
limitatamente_alle_assegnazioni_contributi_e2
limitare_l_onere_derivante_dalla2
fondata_è_invece_nei_limiti2
è_invece_nei_limiti_che2
invece_nei_limiti_che_si2
limiti_della_delega_di_cui2
tipo_di_tributo_e_delimiti2
di_tributo_e_delimiti_il2
tributo_e_delimiti_il_potere2
e_delimiti_il_potere_impositivo2
delimiti_il_potere_impositivo_regionale2
i_limiti_impositivi_stabiliti_dalla2
limiti_impositivi_stabiliti_dalla_legislazione2
fatto_in_senso_stretto_limitandosi2
in_senso_stretto_limitandosi_a2
senso_stretto_limitandosi_a_connotare2
stretto_limitandosi_a_connotare_soltanto2
limitandosi_a_connotare_soltanto_la2
oltre_i_limiti_fissati_dal2
i_limiti_fissati_dal_legislatore2
limiti_di_esercizio_della_potestà2
limitazione_del_beneficio_ai_soli2
limitazioni_del_diritto_di_difesa2
introduzione_limitata_a_ipotesi_di2
limitata_a_ipotesi_di_particolare2
di_una_limitata_categoria_di2
con_il_solo_limite_che2
tenuto_ad_osservare_il_limite2
ad_osservare_il_limite_imposto2
osservare_il_limite_imposto_dall2
il_limite_imposto_dall_esigenza2
limite_imposto_dall_esigenza_di2
per_azioni_a_responsabilità_limitata2
sia_pure_nei_limiti_di2
pure_nei_limiti_di_cui2
entrate_con_l_unico_limite2
con_l_unico_limite_della2
l_unico_limite_della_vera2
unico_limite_della_vera_e2
limite_della_vera_e_propria2
ciò_che_viene_nei_limiti2
che_viene_nei_limiti_della2
viene_nei_limiti_della_ragionevolezza2
nei_limiti_della_ragionevolezza_qualificato2
limiti_della_ragionevolezza_qualificato_per2
valori_imponibili_ma_semplicemente_limita2
imponibili_ma_semplicemente_limita_il2
ma_semplicemente_limita_il_potere2
semplicemente_limita_il_potere_di2
limita_il_potere_di_rettifica2
il_quale_si_limita_ad2
processo_esecutivo_una_inammissibile_limitazione2
esecutivo_una_inammissibile_limitazione_della2
una_inammissibile_limitazione_della_tutela2
inammissibile_limitazione_della_tutela_alla2
limitazione_della_tutela_alla_proponibilità2
per_violazione_del_limite_del2
violazione_del_limite_del_diritto2
il_solo_limite_della_non2
solo_limite_della_non_arbitrarietà2
controllo_di_costituzionalità_nei_limiti2
di_costituzionalità_nei_limiti_della2
costituzionalità_nei_limiti_della_palese2
nei_limiti_della_palese_arbitrarietà2
limiti_della_palese_arbitrarietà_od2
profila_come_assoluta_ma_limitata2
come_assoluta_ma_limitata_piuttosto2
assoluta_ma_limitata_piuttosto_a2
ma_limitata_piuttosto_a_taluni2
limitata_piuttosto_a_taluni_fondamentali2
limitazione_del_diritto_di_difesa2
nell_esercizio_e_nei_limiti2
esercizio_e_nei_limiti_della2
e_nei_limiti_della_competenza2
limiti_della_competenza_legislativa_ad2
che_nei_limiti_dei_principi2
nei_limiti_segnati_dai_principi2
la_disposizione_impugnata_si_limita2
limitatamente_all_ipotesi_in_cui2
si_limitano_a_riservare_all2
limitano_a_riservare_all_erario2
si_commisura_il_limite_di2
commisura_il_limite_di_giacenza2
il_limite_di_giacenza_la2
i_limiti_minimo_e_massimo2
il_rimettente_si_limita_ad2
legislatore_con_il_solo_limite2
sia_pure_nei_limiti_del2
per_un_limitato_periodo_di2
un_limitato_periodo_di_tempo2
regioni_è_attribuita_una_limitata2
è_attribuita_una_limitata_facoltà2
attribuita_una_limitata_facoltà_di2
una_limitata_facoltà_di_variazione2
limitata_facoltà_di_variazione_dell2
complesso_di_vincoli_e_limiti2
di_vincoli_e_limiti_cui2
vincoli_e_limiti_cui_la2
e_limiti_cui_la_loro2
limiti_cui_la_loro_proprietà2
la_limitazione_dell_agevolazione_fiscale2
costituzionalità_sia_diretta_a_limitare2
sia_diretta_a_limitare_e2
diretta_a_limitare_e_non2
a_limitare_e_non_ad2
limitare_e_non_ad_ampliare2
superato_il_limite_della_manifesta2
che_un_limite_inderogabile_alla2
un_limite_inderogabile_alla_discrezionalità2
limite_inderogabile_alla_discrezionalità_del2
si_è_limitato_ad_indicare2
legge_riconosce_già_spazi_limitati2
riconosce_già_spazi_limitati_di2
già_spazi_limitati_di_autonomia2
spazi_limitati_di_autonomia_agli2
limitati_di_autonomia_agli_enti2
limiti_dei_trasferimenti_erariali_spettanti2
nei_limiti_dei_redditi_dei2
limiti_dei_redditi_dei_terreni2
nei_limiti_del_per_cento2
è_limitato_ad_affermare_che2
limitato_ad_affermare_che_la2
che_la_legge_disciplina_limitatamente2
la_legge_disciplina_limitatamente_ai2
legge_disciplina_limitatamente_ai_profili2
disciplina_limitatamente_ai_profili_coperti2
limitatamente_ai_profili_coperti_da2
limitazioni_al_diritto_di_circolazione2
una_limitazione_del_diritto_di2
che_solo_entro_tale_limite2
solo_entro_tale_limite_temporale2
entro_tale_limite_temporale_il2
tale_limite_temporale_il_contribuente2
limite_temporale_il_contribuente_è2
n_del_si_è_limitata2
della_tassa_ed_un_limitato2
tassa_ed_un_limitato_potere2
ed_un_limitato_potere_di2
senza_espressamente_rammentare_limiti_temporali2
disciplina_se_non_nei_limiti2
se_non_nei_limiti_stabiliti2
non_nei_limiti_stabiliti_dalla2
i_limiti_fissati_dalla_norma2
si_è_limitata_ad_estendere2
separati_e_delimitati_nell_oggetto2
e_delimitati_nell_oggetto_vanno2
delimitati_nell_oggetto_vanno_riuniti2
n_del_e_la_limitazione2
si_limiterebbe_a_fornire_una2
passaggio_argomentativo_concernente_il_limite2
argomentativo_concernente_il_limite_entro2
concernente_il_limite_entro_il2
il_limite_entro_il_quale2
limite_entro_il_quale_la2
giurisdizionali_incontra_il_duplice_limite2
incontra_il_duplice_limite_costituzionale2
il_duplice_limite_costituzionale_di2
duplice_limite_costituzionale_di_non2
limite_costituzionale_di_non_snaturare2
sono_assoggettate_al_duplice_limite2
assoggettate_al_duplice_limite_costituito2
al_duplice_limite_costituito_dall2
duplice_limite_costituito_dall_obbligo2
limite_costituito_dall_obbligo_di2
sistema_tributario_ma_si_limita2
tributario_ma_si_limita_a2
ma_si_limita_a_istituire2
si_limita_a_istituire_una2
limita_a_istituire_una_singola2
potere_statale_entro_i_limiti2
statale_entro_i_limiti_del2
entro_i_limiti_del_mare2
i_limiti_del_mare_territoriale2
del_territorio_della_regione_limitato2
territorio_della_regione_limitato_dall2
della_regione_limitato_dall_art2
regione_limitato_dall_art_dello2
limitato_dall_art_dello_statuto2
non_supera_i_limiti_della2
i_limiti_della_non_arbitrarietà2
sosta_tecnica_limitatamente_al_tempo2
tecnica_limitatamente_al_tempo_necessario2
con_il_solo_limite_dell2
art_dello_statuto_si_limita2
dello_statuto_si_limita_a2
perché_si_limita_ad_attribuire2
si_limitano_a_individuare_l2
limitano_a_individuare_l_àmbito2
dalla_legge_agosto_n_limitatamente2
legge_agosto_n_limitatamente_alle2
agosto_n_limitatamente_alle_centrali2
n_limitatamente_alle_centrali_elettriche2
limitatamente_alle_centrali_elettriche_si2
nella_parte_in_cui_limitando2
n_del_si_limita_ad2
n_del_si_limita_a2
si_limita_ad_attribuire_alla2
si_è_limitata_a_prorogare2
solo_nei_limiti_in_cui2
incidentale_è_limitato_alle_norme2
delimitato_il_thema_decidendum_va2
una_deroga_al_limite_alle2
deroga_al_limite_alle_anticipazioni2
al_limite_alle_anticipazioni_di2
limite_alle_anticipazioni_di_tesoreria2
prevede_con_riferimento_ai_limiti2
cost_il_rimettente_si_limita2
la_disposizione_censurata_non_limitando2
disposizione_censurata_non_limitando_in2
censurata_non_limitando_in_maniera2
non_limitando_in_maniera_espressa2
limitando_in_maniera_espressa_l2
si_limita_a_richiamare_genericamente2
limita_a_richiamare_genericamente_la2
è_consentito_variare_nel_limite2
consentito_variare_nel_limite_di2
variare_nel_limite_di_un2
nel_limite_di_un_punto2
limite_di_un_punto_percentuale2
il_solo_limite_della_manifesta2
solo_limite_della_manifesta_irragionevolezza2
limite_della_manifesta_irragionevolezza_o2
quanto_di_competenza_nei_limiti2
di_competenza_nei_limiti_stabiliti2
competenza_nei_limiti_stabiliti_annualmente2
quest_ultima_non_deve_limitarsi2
ultima_non_deve_limitarsi_a2
non_deve_limitarsi_a_fissare2
deve_limitarsi_a_fissare_i2
limitarsi_a_fissare_i_tetti2
questione_deve_superare_i_limiti2
deve_superare_i_limiti_al2
superare_i_limiti_al_di2
i_limiti_al_di_sotto2
limiti_al_di_sotto_dei2
il_ricorrente_si_è_limitato2
economico_di_superare_il_limite2
di_superare_il_limite_delle2
superare_il_limite_delle_aliquote2
il_limite_delle_aliquote_superiori2
limite_delle_aliquote_superiori_fissate2
consegue_che_entro_tali_limiti2
che_entro_tali_limiti_le2
entro_tali_limiti_le_province2
tali_limiti_le_province_potranno2
limiti_le_province_potranno_prevedere2
le_condizioni_ed_i_limiti2
i_limiti_delle_aliquote_superiori2
condizioni_limiti_e_modalità_di2
nazionale_se_effettuati_nei_limiti2
se_effettuati_nei_limiti_di2
effettuati_nei_limiti_di_quanto2
nei_limiti_di_quanto_disposto2
limiti_di_quanto_disposto_dall2
e_deduzioni_nei_limiti_e2
deduzioni_nei_limiti_e_secondo2
anche_in_deroga_al_limite2
in_deroga_al_limite_dell2
deroga_al_limite_dell_autoconsumo2
raggiunti_limiti_di_età_il2
limiti_di_età_il_giorno2
il_prelievo_è_ingiustificatamente_limitato2
prelievo_è_ingiustificatamente_limitato_ai2
è_ingiustificatamente_limitato_ai_soli2
ingiustificatamente_limitato_ai_soli_dipendenti2
limitato_ai_soli_dipendenti_pubblici2
denunciato_ma_nella_ingiustificata_limitazione2
ma_nella_ingiustificata_limitazione_della2
nella_ingiustificata_limitazione_della_platea2
funzione_di_generale_limite_per2
di_generale_limite_per_l2
generale_limite_per_l_applicazione2
decreto_legge_n_del_limitatamente2
legge_n_del_limitatamente_ai2
in_quanto_si_limita_ad2
disposizione_che_si_è_limitata2
che_si_è_limitata_a2
si_è_limitata_a_riaffermare2
è_limitata_a_riaffermare_la2
limitata_a_riaffermare_la_perdurante2
inciso_fermi_restando_i_limiti2
alle_limitazioni_previste_dalla_legislazione2
il_rimettente_si_è_limitato2
rimettente_si_è_limitato_ad2
irragionevole_limitazione_della_platea_dei2
superando_così_anche_il_limite2
così_anche_il_limite_del2
anche_il_limite_del_giudicato2
il_limite_del_giudicato_endo2
limite_del_giudicato_endo_fallimentare2
anche_in_considerazione_della_limitazione2
in_considerazione_della_limitazione_temporale2
considerazione_della_limitazione_temporale_del2
della_limitazione_temporale_del_sacrificio2
limitazione_temporale_del_sacrificio_imposto2
delle_vigenti_disposizioni_che_limitano2
periodo_di_tempo_limitato_che2
di_tempo_limitato_che_comprende2
tempo_limitato_che_comprende_più2
limitato_che_comprende_più_anni2
limitatamente_alle_parole_a_maggioranza2
del_limitatamente_alle_parole_con2
limitatamente_alle_parole_con_deliberazione2
del_considerato_in_diritto_limitatamente2
considerato_in_diritto_limitatamente_alle2
in_diritto_limitatamente_alle_parole2
bis_si_applica_nei_limiti2
si_applica_nei_limiti_ivi2
applica_nei_limiti_ivi_previsti2
nei_limiti_ivi_previsti_anche2
limiti_ivi_previsti_anche_a2
di_limitare_la_tutela_giurisdizionale2
limitare_la_tutela_giurisdizionale_avverso2
limitato_dei_sacrifici_richiesti_sentenza2
limitatamente_all_aliquota_ordinaria_dell2
ingiustificata_la_limitazione_al_solo2
la_limitazione_al_solo_settore2
limitazione_al_solo_settore_finanziario2
limiti_imposti_al_legislatore_nazionale2
essere_intesa_come_il_limite2
intesa_come_il_limite_massimo2
come_il_limite_massimo_di2
il_limite_massimo_di_espansione2
limite_massimo_di_espansione_della2
n_del_si_limiterebbe_a2
imposta_senza_limiti_di_tempo2
territorio_nazionale_come_un_limite2
nazionale_come_un_limite_alla2
come_un_limite_alla_disciplina2
un_limite_alla_disciplina_che2
limite_alla_disciplina_che_le2
infatti_non_si_è_limitata2
si_è_limitata_a_trasferire2
è_limitata_a_trasferire_alle2
limitata_a_trasferire_alle_proprie2
non_può_eludere_il_limite2
può_eludere_il_limite_della2
eludere_il_limite_della_ragionevolezza2
il_limite_della_ragionevolezza_sentenza2
limite_della_ragionevolezza_sentenza_n2
opzioni_legislative_incontra_il_limite2
legislative_incontra_il_limite_della2
incontra_il_limite_della_manifesta2
limite_della_manifesta_irragionevolezza_che2
modi_dell_azione_amministrativa_limitativa2
dell_azione_amministrativa_limitativa_della2
azione_amministrativa_limitativa_della_sfera2
amministrativa_limitativa_della_sfera_generale2
limitativa_della_sfera_generale_di2
criteri_e_i_limiti_volti2
e_i_limiti_volti_a2
i_limiti_volti_a_circoscrivere2
limiti_volti_a_circoscrivere_la2
la_coerenza_con_i_limiti2
coerenza_con_i_limiti_della2
con_i_limiti_della_pressione2
i_limiti_della_pressione_fiscale2
limiti_della_pressione_fiscale_complessivamente2
si_è_limitata_a_richiamare2
è_limitata_a_richiamare_genericamente2
limitata_a_richiamare_genericamente_l2
limitato_alle_questioni_relative_ai2
tre_giudizi_come_sopra_delimitati2
giudizi_come_sopra_delimitati_devono2
come_sopra_delimitati_devono_essere2
sopra_delimitati_devono_essere_riuniti2
ricorso_n_del_limitatamente_al2
al_giudizio_non_può_limitarsi2
giudizio_non_può_limitarsi_a2
non_può_limitarsi_a_indicare2
limitarsi_a_indicare_le_norme2
limitatamente_ai_commi_e_bis2
locale_non_incontra_alcuna_limitazione2
non_incontra_alcuna_limitazione_di2
incontra_alcuna_limitazione_di_carattere2
alcuna_limitazione_di_carattere_geografico2
limitazione_di_carattere_geografico_spaziale2
la_ricorrente_si_limita_a2
la_limitazione_della_rivalutazione_monetaria2
limitazione_della_rivalutazione_monetaria_dei2
del_giudizio_con_conseguente_limitazione2
giudizio_con_conseguente_limitazione_del2
con_conseguente_limitazione_del_potere2
conseguente_limitazione_del_potere_discrezionale2
limitazione_del_potere_discrezionale_del2
sia_limitata_ad_una_mera2
limitata_ad_una_mera_scansione2
limitato_alle_norme_e_ai2
intervento_della_corte_deve_limitarsi2
della_corte_deve_limitarsi_ad2
corte_deve_limitarsi_ad_accertare2
deve_limitarsi_ad_accertare_l2
limitarsi_ad_accertare_l_esistenza2
lgs_n_del_limitatamente_alle2
di_disposizioni_retroattive_il_limite2
disposizioni_retroattive_il_limite_costituzionale2
retroattive_il_limite_costituzionale_della2
il_limite_costituzionale_della_materia2
limite_costituzionale_della_materia_penale2
le_limitazioni_e_decurtazioni_imposte2
limitazioni_e_decurtazioni_imposte_dalla2
questione_il_superamento_del_limite2
il_superamento_del_limite_di2
superamento_del_limite_di_cui2
del_limite_di_cui_al2
limite_di_cui_al_citato2
dei_limiti_di_ragionevolezza_e2
contributiva_inoltre_prevedendo_un_limite2
inoltre_prevedendo_un_limite_massimo2
prevedendo_un_limite_massimo_alla2
un_limite_massimo_alla_misura2
limite_massimo_alla_misura_del2
con_propria_deliberazione_nel_limite2
propria_deliberazione_nel_limite_massimo2
deliberazione_nel_limite_massimo_dello2
nel_limite_massimo_dello_per2
limite_massimo_dello_per_mille2
n_del_sono_fondate_limitatamente2
del_sono_fondate_limitatamente_alla2
limitata_al_valore_effettivo_del2
f_ermi_restando_i_limiti2
ermi_restando_i_limiti_massimi2
dei_tributi_erariali_nei_limiti2
tributi_erariali_nei_limiti_segnati2
erariali_nei_limiti_segnati_dai2
delle_notificazioni_con_il_limite2
notificazioni_con_il_limite_inderogabile2
effetto_ad_rem_è_limitato2
ad_rem_è_limitato_ad2
rem_è_limitato_ad_un2
è_limitato_ad_un_elenco2
limitato_ad_un_elenco_analitico2
il_vincolo_dei_limiti_massimi2
vincolo_dei_limiti_massimi_di2
dei_limiti_massimi_di_manovrabilità2
entro_i_limiti_massimi_di2
margine_di_autonoma_disciplina_limitato2
di_autonoma_disciplina_limitato_dal2
autonoma_disciplina_limitato_dal_vincolo2
disciplina_limitato_dal_vincolo_unidirezionale2
limitato_dal_vincolo_unidirezionale_di2
di_non_superare_il_limite2
non_superare_il_limite_massimo2
superare_il_limite_massimo_di2
nei_limiti_segnati_dai_princìpi2
limiti_segnati_dai_princìpi_della2
esercitata_nei_limiti_fissati_dal2
nei_limiti_fissati_dal_legislatore2
ordinanza_di_rimessione_si_limita2
il_limite_delle_risorse_disponibili2
su_una_limitata_platea_di2
di_un_limite_ai_trattamenti2
l_imposizione_di_un_limite2
quale_possano_essere_posti_limiti2
possano_essere_posti_limiti_alla2
essere_posti_limiti_alla_libera2
posti_limiti_alla_libera_circolazione2
limiti_alla_libera_circolazione_delle2
finalità_giustificative_dell_intervento_limitativo2
delle_leggi_regionali_che_limitano2
leggi_regionali_che_limitano_i2
regionali_che_limitano_i_diritti2
la_previsione_di_un_limite2
e_quater_quest_ultimo_limitatamente2
dal_limite_di_spesa_previsto2
legge_dicembre_n_il_limite2
dicembre_n_il_limite_retributivo2
n_il_limite_retributivo_di2
il_limite_retributivo_di_cui2
non_rientrino_in_tale_limite2
rientrino_in_tale_limite_con2
in_tale_limite_con_una2
l_a_disciplina_del_limite2
a_disciplina_del_limite_massimo2
disciplina_del_limite_massimo_sia2
del_limite_massimo_sia_alle2
limite_massimo_sia_alle_retribuzioni2
un_contesto_di_risorse_limitate2
contesto_di_risorse_limitate_che2
di_risorse_limitate_che_devono2
risorse_limitate_che_devono_essere2
limitate_che_devono_essere_ripartite2
limite_delle_risorse_disponibili_immanente2
legislatore_escludendo_che_il_limite2
escludendo_che_il_limite_massimo2
che_il_limite_massimo_alle2
il_limite_massimo_alle_retribuzioni2
limite_massimo_alle_retribuzioni_dettato2
dalla_previsione_di_un_limite2
limite_massimo_alle_retribuzioni_e2
scopo_di_porre_un_limite2
fini_del_raggiungimento_del_limite2
del_raggiungimento_del_limite_retributivo2
raggiungimento_del_limite_retributivo_di2
del_limite_retributivo_di_cui2
alla_previsione_dei_limiti_di2
previsione_dei_limiti_di_età2
dei_limiti_di_età_e2
bis_numero_cod_civ_limitatamente2
numero_cod_civ_limitatamente_alla2
cod_civ_limitatamente_alla_parola2
civ_limitatamente_alla_parola_intellettuale2
consumo_familiare_entro_i_limiti1
familiare_entro_i_limiti_e1
entro_i_limiti_e_con1
i_limiti_e_con_le1
contratto_non_fissa_il_limite1
non_fissa_il_limite_massimo1
fissa_il_limite_massimo_di1
il_limite_massimo_di_questa1
limite_massimo_di_questa_prestazione1
contenere_l_indicazione_del_limite1
contenga_l_indicazione_di_limiti1
l_indicazione_di_limiti_che1
indicazione_di_limiti_che_circoscrivano1
di_limiti_che_circoscrivano_l1
limiti_che_circoscrivano_l_esercizio1
nel_loro_complesso_costituiscono_limiti1
loro_complesso_costituiscono_limiti_e1
complesso_costituiscono_limiti_e_garanzie1
costituiscono_limiti_e_garanzie_sufficienti1
limiti_e_garanzie_sufficienti_per1
cui_si_discute_dei_limiti1
si_discute_dei_limiti_della1
discute_dei_limiti_della_competenza1
dei_limiti_della_competenza_fra1
limiti_della_competenza_fra_lo1
sotto_qualsiasi_profilo_i_limiti1
qualsiasi_profilo_i_limiti_posti1
profilo_i_limiti_posti_alla1
i_limiti_posti_alla_sua1
limiti_posti_alla_sua_attività1
oggetto_della_contestazione_nei_limiti1
della_contestazione_nei_limiti_in1
contestazione_nei_limiti_in_cui1
limiti_in_cui_è_stata1
e_in_quali_limiti_debba1
in_quali_limiti_debba_riconoscersi1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988587
2007345
2005344
2008343
2000337

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988284
1995203
1993196
2022190
1994187

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Giovanni Maria Flick2692.01407607067984
Francesco Greco2651.98412698412698
Vincenzo Caianello2621.96166516921234
Luigi Mengoni2181.63222521713088
Valerio Onida2141.60227613057802

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Antonio Baldassarre1551.95583596214511
Luigi Mengoni1541.94321766561514
Aldo Carosi1341.69085173501577
Ugo Spagnoli1281.61514195583596
Valerio Onida1281.61514195583596

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
limiti178475
limite1117175
limita423589
limitatamente421595
limitata416608
limitazione351731
limitato314846
limitazioni1721531
limitandosi1321911
limitare1102230
limitano792846
limiterebbe772916
limitando583540
limitarsi573583
limitate513882
limitati404498
limitava196887
limitativo177290
limitativa167522
limitative109526
limitatezza99999
limitativi99999
limitino99999
limitò810596
limitarne612009
limiterebbero612009
limitandola513088
limitatrici513088
limitandolo414358
limitandone316019
limitanti316019
limitavano316019
limitante218540
limitarli218540
limitasse218540
limitatissima218540
limitabili122880
limitamente122880
limitarla122880
limitassero122880
limitatissime122880
limitatissimo122880
limitativamente122880
limitatrice122880

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
limiti99047
limite534136
limitata204497
limitatamente183580
limita176609
limitato162672
limitazione156715
limitazioni731534
limitare512097
limitandosi492162
limitano412498
limitarsi362771
limitando273384
limitate263465
limiterebbe223879
limitati194269
limitava96447
limitativo86861
limitative77343
limitativa67893
limitativi58601
limitatezza49538
limitino49538
limitò49538
limitarli212514
limitarne212514
limitatrici212514
limitavano212514
limitamente115542
limitandola115542
limitante115542
limitanti115542
limitarla115542
limitassero115542
limitatissime115542
limitatissimo115542
limitatrice115542
limiterebbero115542

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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