quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

90 – Sanzione

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-04.txt17441744l ente nazionale risi . l inosservanza dell obbligo di pagare il diritto di contratto è , poi , penalmentesanzionata. ai fini di valutare se le disposizioni dell art . 9 del citato decreto legge , che prevedono il
1957-116.txt13601360con riferimento al caso in esame , alla violazione del principio della irretroattività delle leggi , occorre notare che lasanzionedi radicale nullità degli avvisi di supplemento di imposta , contenuta nella legge impugnata , giova a quei contribuenti i
1957-129.txt21502150finanziaria delle operazioni concluse e delle annotazioni iscritte nel libro dei soci ( art . 4 ) , nonché lesanzionicomminate per l inosservanza di questi obblighi ( art . 14 ) ; il divieto fatto alle società per azioni
1957-41.txt757757nella costituzione , un espressa comminatoria di cessazione del funzionamento delle giurisdizioni speciali . in difetto di una tale normasanzionatoria, per sostenere l avvenuta soppressione delle giurisdizioni speciali esistenti , bisognerebbe dimostrare , per altra via , l esistenza
1961-66.txt429429dell autorità regionale all emissione di azioni al portatore , e un controllo sull attività delle imprese , con relativesanzioni, come l incameramento della cauzione e la revoca dell autorizzazione . a giudizio di questa corte , tale oggetto
1961-66.txt12111211introduce , come si è innanzi rilevato , una particolare disciplina pubblicistica nell ordinamento delle società , e stabilisce appositesanzioni, nello stesso momento in cui , derogando al decreto legge 25 ottobre 1941 , n . 1148 , convertito
1961-66.txt12441244ottobre 1941 , n . 1148 , convertito nella legge 9 febbraio 1942 , n . 96 , deroga allesanzionipenali ivi previste . d altra parte , anche se la legge in questione potesse farsi rientrare , quanto meno
1963-81.txt8282che fossero esatte le premesse poste nell ordinanza di rinvio , con l adozione da parte del legislatore di unasanzionepenale a tutela dell adempimento di una obbligazione contrattuale privata , non potrebbe mai parlarsi di violazione dell invocato principio
1963-81.txt122122principio di eguaglianza , di cui all art . 3 della costituzione , che risulterebbe invece osservato , essendo lasanzioneapplicabile a tutti gli inadempienti del tipo previsto dalla norma sanzionatrice , la quale pertanto non porrebbe alcuna delle discriminazioni
1963-81.txt133133costituzione , che risulterebbe invece osservato , essendo la sanzione applicabile a tutti gli inadempienti del tipo previsto dalla normasanzionatrice, la quale pertanto non porrebbe alcuna delle discriminazioni contro le quali si leva il precetto dell art . 3
1963-81.txt246246r.a.i . t.v . , vede nella diversità di posizione degli uni e di quest ultima per l esistenza disanzionipenali per le inadempienze solo a carico dei primi , una diversità di trattamento , che violerebbe appunto il principio
1963-81.txt915915dei rapporti economici fra concedente e concessionario , dalle modalità dei controlli tecnici ed economici sulle attività del concessionario allesanzioniper le eventuali inadempienze , e rispondono quindi ai criteri ordinariamente adottati per la disciplina del rapporto di concessione di
1964-100.txt10121012. non è stata denunciata l illegittimità degli artt . 79 e 80 della legge predetta nella parte in cuisanzionano, con l obbligo di pagare anche l imposta , l inosservanza dell onere previsto nell art . 77 per
1964-100.txt10401040l imposta , l inosservanza dell onere previsto nell art . 77 per l esercizio dell azione giudiziaria . lasanzioneè evidentemente una conseguenza dell imposizione dell onere di provare il pagamento della tassa , la dilazione o l esenzione
1964-100.txt10761076la dilazione o l esenzione ; venuto meno questo onere agli effetti dell azione giudiziaria , viene meno la corrispondentesanzione, e pertanto gli articoli predetti debbono essere dichiarati illegittimi con riferimento ad essa , per quanto concerne l esperimento
1964-30.txt10231023la responsabilità per le spese del processo penale non comporta , a differenza di quanto ritiene il pretore , unasanzioneaccessoria alla pena ; e perciò di questa non deve necessariamente seguire la sorte . accertato l illecito , rimane
1964-91.txt289289funzione spettante a quell amministrazione . nella legge in esame v e tanto riguardo all indipendenza del giudice che nessunasanzionepenale a carico di lui è prevista per il caso in cui omette di sospendere di provvedere sulle domande della
1965-76.txt353353. 4 , ultimo comma , della legge impugnata ) ; questa infatti non ha carattere penale , ma èsanzioneamministrativa ed accessoria rispetto al debito d imposta .
1966-80.txt203203predette , e , conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l esperimento della tutela giurisdizionale , incorrono nellasanzionedell incostituzionalità ( sentenze 45 , 56 , 83 , 113 del 1963 ; 47 , 69 , 91 ,
1967-146.txt592592g . e . riscossa all interno del paese ( art . 20 ) , ed è dotato di specialisanzionicircoscritte nel capo iii della legge ( art . 33 segg . ) : quanto basta , insomma , perché
1967-148.txt4848legge 30 luglio 1959 , n . 559 , nella parte in cui esso escludeva l applicazione del condono dellesanzioninon penali relative a trasgressioni in materia di imposte dirette ove entro un anno dall entrata in vigore del provvedimento
1967-148.txt555555invocati a proposito di un caso in cui lo stato rinunzia ad una pretesa che , pur essendo di naturasanzionatoria, ha carattere meramente patrimoniale . né più decisivi appaiono i motivi relativi alla condotta dei contribuenti , sui quali
1968-38.txt705705come nella specie , di una conseguenza che , in ultima analisi , viene ad assumere il carattere di unasanzionepatrimoniale nei confronti di chi , pur avendo ragione , non abbia percorso la via dei ricorsi amministrativi .
1968-58.txt218218pur essendo , al pari degli interessi moratori , accessoria al debito di imposta , è una vera e propriasanzioneamministrativa ( sentenza di questa corte 6 luglio 1965 , n . 76 ; cfr . anche sentenza 21 giugno
1968-58.txt502502. giusta espressa riserva contenuta nelle leggi denunciate , per la mora sui tributi indiretti sono da applicare anche lesanzionipecuniarie previste dalle singole leggi tributarie , tra le quali , per l imposta successoria , la sopratassa , di
1968-84.txt646426 luglio 1965 , n . 1074 , che ha attribuito alla regione le entrate ” derivanti dall applicazione disanzionipecuniarie amministrative e penali ” , rientrerebbe nel complesso delle competenze trasferite alla regione con tale decreto l applicazione di
1968-84.txt8585pecuniarie amministrative e penali ” , rientrerebbe nel complesso delle competenze trasferite alla regione con tale decreto l applicazione disanzionipecuniarie agli esattori delle imposte dirette . e poiché , a norma dell art . 8 dello stesso decreto ,
1968-84.txt135135funzioni ad essa spettanti , degli organi periferici dello stato , l intendente di finanza , nell irrogare le dettesanzioni, porrebbe in essere atti amministrativi regionali . i ricorsi gerarchici contro di essi andrebbero quindi proposti all assessore regionale
1968-84.txt353353la questione fondamentale per la risoluzione del conflitto è se la devoluzione alla regione delle entrate derivanti dall applicazione disanzionipecuniarie implichi la legittimazione della regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che a tali entrate danno luogo . ritiene la
1968-84.txt364364devoluzione alla regione delle entrate derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie implichi la legittimazione della regione stessa alla irrogazione dellesanzioniche a tali entrate danno luogo . ritiene la corte che al quesito debba darsi risposta negativa . l assegnazione
1968-84.txt622622tratta di proventi derivanti dall esercizio di una potestà diversa dalla tributaria , e precisamente dall esercizio di un poteresanzionatorio, che , se ha per oggetto attività che si svolgono in materia tributaria , si distingue però dal potere
1968-84.txt775775materia trasferita non erano comprese quelle funzioni di sorveglianza sull esecuzione del rapporto esattoriale che danno luogo all applicazione disanzioniamministrative , e in particolare alla irrogazione delle cosiddette pene pecuniarie , e che costituiscono un sistema , unitariamente disciplinato
1968-84.txt831831confuse . pertanto , si ritenne che alla regione non fossero state attribuite le funzioni relative all irrogazione delle dettesanzioni, non già per la ragione che non fossero state ancora trasferite le funzioni spettanti alla regione in materia tributaria
1968-84.txt863863trasferite le funzioni spettanti alla regione in materia tributaria , e neanche per la ragione che l applicazione di quellesanzionisia di esclusiva competenza dello stato ( questione rimasta al di fuori della pronuncia ) , ma perché esse sono
1968-84.txt905905sostanzialmente distinte da quelle che avevano formato oggetto di trasferimento . e ciò si deduceva dalla sostanziale diversità dell attivitàsanzionatoriae dell attività di riscossione , risalente alla distinzione tra potestà sanzionatoria e potestà tributaria ; dal diverso livello a
1968-84.txt917917ciò si deduceva dalla sostanziale diversità dell attività sanzionatoria e dell attività di riscossione , risalente alla distinzione tra potestàsanzionatoriae potestà tributaria ; dal diverso livello a cui si esplicano le predette attività ; dal carattere unitario dell ordinamento
1968-84.txt940940tributaria ; dal diverso livello a cui si esplicano le predette attività ; dal carattere unitario dell ordinamento delle attivitàsanzionatoriein materia fiscale , che costituisce un sistema organico , differenziato dall ordinamento dell imposizione e della esazione dei tributi
1968-84.txt10261026n . 1074 del 1965 , che si è limitata ad assegnare alla regione le entrate derivanti dall applicazione disanzionipecuniarie . anche se , per ipotesi , il trasferimento alla regione del predetto potere sanzionatorio fosse consentito dall ordinamento
1968-84.txt10421042derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie . anche se , per ipotesi , il trasferimento alla regione del predetto poteresanzionatoriofosse consentito dall ordinamento generale , esso avrebbe richiesto una esplicita attribuzione , che non è compresa nell attribuzione dei
1968-84.txt113611361963 ( che attribuiscono quei proventi allo stato ) alla affermazione che sia stato trasferito il potere di applicare lesanzioni, come vi è un salto logico nel passaggio dall affermazione che , col decreto n . 1074 del 1965
1968-84.txt11861186alla regione , all affermazione che sia di spettanza di questa , non il provento , ma l applicazione dellesanzioni. non può pertanto ritenersi che l esercizio del potere sanzionatorio , previsto e regolato dalla legge 7 gennaio 1929
1968-84.txt11971197, non il provento , ma l applicazione delle sanzioni . non può pertanto ritenersi che l esercizio del poteresanzionatorio, previsto e regolato dalla legge 7 gennaio 1929 , n . 4 , a cui si richiama l art
1968-84.txt12881288rapporti tra stato e regione in materia finanziaria . ne consegue che l intendente di finanza , nell applicazione dellesanzioni, svolge una funzione statale non trasferita alla regione . è inoltre da tener presente che le funzioni esattoriali non
1968-84.txt15911591questa ” spettante ” . le ragioni innanzi indicate escludono che tale sia l attività dell intendente nell applicazione dellesanzioni, in qualunque modo possa essere qualificata , non essendo passata alla regione la competenza relativa per effetto di una
1968-84.txt16271627relativa per effetto di una norma che ha soltanto disposto l attribuzione alla regione delle entrate derivanti dall applicazione dellesanzionistesse . si deve dunque concludere che , ferma restando la competenza della regione in materia di riscossione dei tributi
1969-157.txt18151815soggetti . che , se poi , dalla inosservanza di tale legge possa derivare l assoggettamento del giudice a talunesanzioni, applicate da organi del potere esecutivo , quali sono gli uffici finanziari , ciò non implica che i giudici
1970-114.txt284284disciplinari , a valutare direttamente il comportamento del professionista e ad applicare eventualmente , a loro giudizio , la congruasanzione, né sono chiamati a dichiarare la sospensione di diritto secondo gli artt . 42 e 43 della legge professionale
1970-114.txt401401dello speciale iter disciplinare , un notevole margine di giudizio , destinato al controllo se gli effetti costitutivi del provvedimentosanzionatoriosiano stati conseguiti dal punto di vista della legittimità della procedura , con obbiettiva applicazione della legge . in questo
1970-114.txt520520senso che , mentre per la generalità dei cittadini il mancato pagamento di sei rate consecutive di imposte importa lasanzionedella sola ammenda da lire mille a ventimila , viceversa per le categorie che esercitano attività professionali , previa iscrizione
1970-114.txt913913) , è obbligato alla rigorosa osservanza di principi deontologici di dignità e di decoro , sotto la comminatoria disanzioni, adeguate al caso . pertanto , trattandosi di due categorie di evasori fiscali , non paragonabili , per differente
1970-114.txt969969di vista soggettivo che da quello oggettivo , ne deriva che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguentisanzioni, da applicare rispettivamente nei due casi . unico limite a questo potere è dato dalla razionalità del sistema ,
1970-114.txt10821082estremo impulso ad adempiere onde ottenere la revoca del provvedimento ( art . 263 t.u . ) ed insieme disanzioneper la dimostrata resistenza ( durante il periodo non breve di un anno intero ) all obbligo primario di “
1970-114.txt14501450stessi gravi effetti personali e patrimoniali : ciò , mediante la sovrapposizione di una finalità intimidatrice preventiva , propria dellesanzionipenali , alla finalità esecutiva , propria del fallimento ordinario . si osserva , poi che nessuna giustificazione avrebbe il
1970-114.txt17581758di situazioni , prospetta tuttavia , particolarmente , la questione sotto il profilo di una sproporzione di trattamento tra lasanzioneriservata agli imprenditori commerciali e quella riservata ai comuni debitori di imposta : tanto più che per i primi è
1970-114.txt18071807della condizione di accertata ” insolvenza ” . la corte osserva che nemmeno il trasferimento sul piano della misura dellesanzioni, giova a ritenere fondata la questione . come più volte ritenuto ( sentenze n . 25 del 1967 ;
1970-114.txt185818581969 ) è affidata al legislatore la valutazione discrezionale delle singole condotte antigiuridiche al fine di farne derivare il trattamentosanzionatorioda applicare : il che , rapportato all art . 3 della costituzione , si risolve nella giustificazione della prevalenza
1970-13.txt814814soddisfacimento del pubblico interesse al quale innanzi si è accennato , non sono idonee a giustificare il permanere di effettisanzionatoria carico del soggetto nei cui confronti e nei modi previsti dall ordinamento venga accertata l illegittimità del ruolo .
1970-13.txt894894del contribuente che allo sgravio non abbia diritto , ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l interessato dallesanzioniche discendono dall inadempimento di un obbligo che illegittimamente gli era stato imposto . a questo proposito non ha alcuna
1970-13.txt992992a pretendere o a trattenere , per le rate scadute prima dello sgravio , quella indennità di mora che èsanzionatoriadi un dovere di prestazione che era stato imposto fuori dei casi consentiti dalla legge . tale diritto non potrebbe
1971-111.txt327327agli uffici predetti dell evento successorio , sia pure accompagnata da ogni elemento idoneo all accertamento del tributo . lasanzionedella sospensione del processo , con la quale si colpisce l inosservanza dell onere , non è sproporzionata al fine
1971-111.txt440440, sotto il profilo che l amministrazione finanziaria può accertare di ufficio il tributo e a sua protezione sono dispostesanzionipecuniarie contro l inadempiente all obbligo imposto dalla legge fiscale ; e non vale nemmeno rilevare che l interesse dell
1971-162.txt823823automezzo , che di per se sola giustifica , senza violazione del principio di uguaglianza , anche la differenziazione dellesanzioni, nel caso di omissione di pagamento di detto tributo . ma anche da un altro punto di vista questa
1971-162.txt947947parte del detentore di apparecchio a domicilio ed una conseguente necessità , a prevenire siffatta evasione , di colpirla consanzionipiù gravi .
1971-93.txt3333settembre 1931 , n . 1608 ( approvazione del t.u . delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e lesanzioniin materia di imposte dirette ) , prevedeva una particolare figura di reato ( frode fiscale ) riguardante il contribuente
1972-65.txt660660, sia ordinaria , ove si ritenga invece che incida su diritti perfetti . infine è bene chiarire che lasanzionepenale preveduta dal denunziato art . 171 , lett . b , della legge n . 633 del 1941 colpisce
1973-05.txt180180( emanato dal governo col citato decreto del 29 gennaio 1958 , n . 645 ) , che concerne lesanzioniper i casi di omessa o tardiva dichiarazione unica dei redditi , ai sensi del precedente art . 17 ,
1973-05.txt304304da raddoppiarsi in caso di recidiva e da triplicarsi in caso di recidiva reiterata , ma non l aggravamento dellasanzioneprecuniaria in proporzione della misura del tributo . 2 . la questione non è fondata . come esattamente osserva la
1973-109.txt254254, una sopratassa , non riducibile , pari a dodici volte l imposta annua evasa , ripristinando la misura dellasanzionegià stabilita dall art . 3 del r.d.l . 26 settembre 1935 , n . 1781 , convertito nella legge
1973-109.txt30830817 del d.l.lgt . 5 aprile 1945 , n . 141 . vi è dunque una netta differenziazione quantitativa dellasanzione, che per la fattispecie di cui è causa è pari alla metà della sopratassa prevista per l omessa o
1973-109.txt357357che ” i due trattamenti , anziché riflettere , come nella lex generalis , la profonda diversità qualitativa dei comportamentisanzionati, esprimono una semplice graduazione quantitativa di uno stesso tipo di sanzione ” . anche nella legge del registro approvata
1973-109.txt369369generalis , la profonda diversità qualitativa dei comportamenti sanzionati , esprimono una semplice graduazione quantitativa di uno stesso tipo disanzione” . anche nella legge del registro approvata con r.d . 30 dicembre 1923 , n . 3269 , l
1973-109.txt427427e rispettivamente l art . 103 , con riguardo a fattispecie analoghe ma non identiche , comminavano entrambi la medesimasanzionedella sopratassa , sia pure con misure diverse ; e d altra parte nessun principio richiede che le fattispecie dell
1973-109.txt462462principio richiede che le fattispecie dell omessa o tardiva denunzia e del ritardato pagamento dell imposta debbano essere oggetto disanzionidi diversa natura , ben potendosi realizzare una congrua differenza di trattamento mediante la diversa misura della sopratassa . 3
1973-109.txt765765) . con tale nuovo regime , più vantaggioso per i contribuenti , sorgeva la necessità di prevedere una specialesanzioneper il caso di omesso o ritardato pagamento delle successive quote di imposta , ( mentre in base alla già
1973-109.txt953953delle successive quote annuali di imposta , ed occorreva quindi stimolare i contribuenti , con la minaccia di più gravesanzioneper la omissione o il ritardo , all adempimento dell obbligo tributario anche negli anni successivi a quello di registrazione
1973-109.txt10581058di determinare la sopratassa nella misura di sei volte l imposta . si deve aggiungere che la maggior severità dellesanzioniper l inosservanza delle norme fiscali relative ai contratti di locazione di immobili urbani , rispetto a quelle previste per
1973-109.txt11591159dall art . 3 della costituzione anche sotto il profilo più generale del carattere ” irrazionalmente gravatorio ” che unasanzionepari al sestuplo dell obbligazione inadempiuta assumerebbe in rapporto alla disciplina ordinaria dell inadempimento delle obbligazioni , il quale “
1973-109.txt14101410, primo comma , della costituzione , ” nella misura in cui alla sopratassa debba attribuirsi , indipendentemente dalla finalitàsanzionatoriae compulsoria , una intrinseca natura di accessorio dell imposta , come questa assolvente alla generale finalità propria dei tributi
1973-109.txt14591459questione è priva di fondamento , perché la sopratassa , di cui non occorre approfondire qui la discussa natura disanzionecivile o amministrativa , pur essendo commisurata all imposta in misura generalmente fissa , che la distingue dalla pena pecuniaria
1973-109.txt14871487all imposta in misura generalmente fissa , che la distingue dalla pena pecuniaria , ha tuttavia la tipica funzione disanzionesatisfattoria per la violazione delle obbligazioni tributarie , ossia di sanzione dello speciale illecito , costituito dalla inosservanza della legge
1973-109.txt14981498pena pecuniaria , ha tuttavia la tipica funzione di sanzione satisfattoria per la violazione delle obbligazioni tributarie , ossia disanzionedello speciale illecito , costituito dalla inosservanza della legge impositiva del tributo . anche per il carattere compulsivo e afflittivo
1973-109.txt15311531. anche per il carattere compulsivo e afflittivo che si aggiunge alla funzione risarcitoria , la sopratassa è comunque unasanzione, per sua natura diversa e distinta dall obbligazione tributaria di cui colpisce l inadempimento ; né assolve , comunque
1973-167.txt315315avuto occasione di affermare , in relazione alle spese del processo penale , che le obbligazioni civili non costituiscono unasanzioneaccessoria della pena , di cui debbano seguire la sorte , bensì un effetto dell illecito , che è sufficiente
1973-64.txt3263261124 del 1965 ) , la norma impugnata fa seguito e si riallaccia al precedente art . 50 che prevedesanzionipecuniarie ( ammenda ) e , indipendentemente dal procedimento penale , prevede quote supplementari di premio a carico di coloro
1973-64.txt561561al datore di lavoro reiteratamente inadempiente , non sia necessario né decisivo estendere l esame al punto se trattisi disanzioneamministrativa in senso proprio , alla stessa stregua ed in analogia a quanto sotto altro verso ritenuto da questa corte
1973-64.txt631631situazione in esame , il giudizio deriva da considerazioni che prescindono in certo senso dal formale richiamo al concetto disanzionied attengono alla natura e modalità del peculiare sistema dell assicurazione infortuni in forma mutualistica . trattasi di assicurazione obbligatoria
1973-64.txt15141514finalità di preminente interesse generale in materia di infortunistica . si tratta qui di conseguenze giuridiche , a carattere indirettamentesanzionatorio, basate su fatti obiettivi e non adeguabili , nella loro valutazione pecuniaria , a rispettive posizioni contributive .
1974-154.txt979979soddisfazione della pretesa tributaria , sia anche in rapporto al conseguente esonero degli interessati dall alea di subire la temutasanzionepenale , nell eventualità di condanna irrevocabile . è superfluo aggiungere che la medesima alternativa si presenta costantemente anche nel
1974-272.txt7878, essendo la validità della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa , sono equiparati , ai fini dellesanzionipenali , sia chi caccia privo di licenza , sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa
1974-272.txt409409patente valida ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa , è punita consanzionimeramente fiscali va ricordato che il legislatore è dotato di poteri discrezionali , e che nel caso in esame il
1975-185.txt5151, la questione di legittimità dell art . 6 della legge 23 dicembre 1966 , n . 1139 condono disanzioninon aventi natura penale in materia tributaria che dispone la non ripetibilità dei tributi , dei diritti , delle maggiorazioni
1975-185.txt754754: una regolamentazione giuridica del rapporto pendente tra il contribuente e l amministrazione finanziaria che renda indenne l interessato dallesanzioniconseguenti al mancato adempimento del quale la legge tributaria gli fa carico e che dirima , nel contempo , ogni
1976-103.txt967967specie essi siano , prospettato nella parte conclusiva dell ordinanza di rinvio . non solo le richiamate norme fiscali chesanzionanouna assoluta parità di trattamento per tutti i giudizi in materia di pensioni , ma la stessa formulazione del primo
1976-179.txt29032903tiene conto dei redditi della moglie stessa ai fini della omissione , incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relativesanzionipenali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo , limitatamente alle quote
1976-179.txt64306430della costituzione ; b ) il marito , tenuto a fare la dichiarazione unica dei redditi , sarebbe soggetto allesanzionipenali e accessorie previste per i casi di omissione , incompletezza e infedeltà della dichiarazione ( dagli artt . 46
1976-221.txt19061906. alla stregua di tali disposizioni l art . 7 , come affermò la corte di cassazione , dette “sanzionelegislativa a tutti i provvedimenti precedenti , comunque emessi , con i quali era stato disposto il versamento dei sovraprezzi
1977-63.txt354354dell art . 3 cost . , per la ingiustificata introduzione dell onere di produrre l istanza e della connessasanzionesolo nei confronti dei contribuenti , senza porre invece alcun limite o requisito per la ulteriore procedibilità delle impugnazioni proposte
1977-63.txt19401940disposizione che ha condizionato l ulteriore procedibilità dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti alla iniziativa degli interessati . anche lasanzionedell estinzione del processo per inattività della parte istante non costituisce una novità in senso assoluto , essendo ben nota
1979-30.txt478478non vale a stimare irrazionali la mancata inserzione , nella fattispecie , della evasione tributaria , né il peso dellesanzioni, con cui l art . 15 colpisce i soggetti passivi del reato previsto ( in tali sensi , a
1979-89.txt828828diritto attribuito dalla costituzione non fosse stato snaturato . tali generali considerazioni , espresse in questione concernente il divieto penalmentesanzionatodi affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori degli spazi stabiliti dal comune , furono ribadite con la sentenza n
1980-119.txt282282la disparità fra il trattamento del contribuente che definisce l accertamento usufruendo del condono ( inclusa l esenzione dalle eventualisanzioniaccessorie ) e quello del contribuente il quale , ad accertamento già definito dell obbligazione tributaria , contesti l obbligo
1980-119.txt311311, ad accertamento già definito dell obbligazione tributaria , contesti l obbligo delle prestazioni pecuniarie , previste come contenuto disanzioniaccessorie ( nella fattispecie soprattasse ) per ritardato pagamento dell imposta di registro . per la commissione di milano sarebbe
1980-119.txt353353trattare in modo diverso la pendenza relativa all accertamento del tributo ( inclusa nel condono ) e la controversia sullasanzioneaccessoria ( esclusa dal beneficio ) : e ciò in ordine alla finalità del provvedimento di cui al decreto legge
1980-119.txt568568tributaria , non tocca l assoluta identità della soluzione accolta a proposito di pendenze e di controversie in ordine asanzioniaccessorie , quando l accertamento della obbligazione tributaria sia stato definito . a partire dal 1959 , i testi normativi
1980-119.txt595595obbligazione tributaria sia stato definito . a partire dal 1959 , i testi normativi sul condono in materia tributaria persanzioninon aventi natura penale contengono una disposizione del seguente tenore : il condono ” non si applica inoltre per le
1980-119.txt735735adotta tacitamente la stessa soluzione , in quanto collega l abbandono da parte del fisco delle proprie pretese circa lesanzioniaccessorie o all accertamento da definirsi di un imponibile o alla liquidazione o al pagamento di un imposta ( eccettuate
1980-119.txt10141014che abbiano per oggetto l an e il quantum di una obbligazione tributaria e quelle che si riferiscano alle conseguenzesanzionatoriederivanti dalla infrazione di norme relative al tempestivo assolvimento dell obbligazione stessa . in realtà le ragioni avanzate dalla commissione
1980-119.txt11801180( sentenza n . 109 del 1973 ) , che nega l applicabilità alle prestazioni pecuniarie , previste a titolosanzionatorio, del principio della capacità contributiva ex art . 53 , primo comma , cost . il tentativo della commissione
1980-119.txt12261226sulla messa in ombra delle diversità che distinguono pendenze e controversie sul debito d imposta e pendenze e controversie sullesanzioniaccessorie : e più ancora fa leva su identità e analogie , che peraltro non appaiono decisive . certamente ,
1980-119.txt14771477imposta già definiti , in quanto , di regola , si fa valere l automaticità del meccanismo di applicazione dellesanzioni( quando cioè non sia più possibile eccepire l insussistenza della stessa obbligazione tributaria , di carattere pregiudiziale rispetto all
1980-141.txt17521752ma , se identici rimangono tempi e modalità di versamento delle somme corrispondenti all ammontare dei maggiori compensi e lesanzioniper l omesso , tardivo o incompleto versamento di dette somme alla tesoreria dello stato , tali somme sono numerate
1980-141.txt42654265dovute dal 1 febbraio al 30 giugno 1977 ( art . 1 ) , e prevede , infine , lesanzionia carico dei datori di lavoro in caso di omesso e incompleto versamento ( art . 2 ) . 5
1980-96.txt286286come precisato da questa corte con la sentenza n . 32 del 1976 ) dai condoni in materia tributaria persanzionidi natura non penale disposti con d.lgs . 31 gennaio 1948 , n . 109 , legge 30 luglio 1959
1980-96.txt413413e a differenza di quanto era preveduto negli atti di condono sopra menzionati ) non si condiziona l abbandono dellesanzionialla definizione , in regime ordinario , dei redditi imponibili e dei debiti d imposta , definizione da conseguirsi mediante
1981-33.txt394394. . . mediante il pagamento del 50 % dell imposta richiesta ” ; nel comma terzo la disapplicazione dellesanzionipecuniarie è subordinata al ” versamento ” dei tributi dovuti ; e , infine , nel comma quarto , la
1981-33.txt632632del provvedimento , per il quale , a differenza dei precedenti , si ricollegano sicuri benefici conseguenziali ( condono disanzionipecuniarie ) ad una definizione della controversia che , includendo pagamenti o versamenti di somme rigidamente prefissate in base a
1982-121.txt344344costituzione perché il mancato calcolo delle spese incrementative , conseguente alla mancata tempestiva documentazione di esse , potrebbe costituire unasanzionetributaria più pesante di quella che conseguirebbe alla ritardata denuncia del trasferimento . 2 . la questione non è fondata
1982-121.txt568568il mancato rispetto dei termini per la registrazione dell atto da parte del notaio rogante , con le conseguenti ulteriorisanzioni, il diverso pregiudizio che in fatto potrebbe derivare al contribuente nelle due ipotizzabili situazioni non assumerebbe rilievo costituzionale .
1982-121.txt606606rilievo costituzionale . e ciò anche a prescindere dalla considerazione che nel caso della mancata tempestiva dichiarazione si tratterebbe disanzioniconseguenti alla violazione di obblighi del contribuente e del notaio , mentre nel caso di dichiarazione non accompagnata dalla prescritta
1982-243.txt13851385, mentre ” la previsione di una così severa e rigida ipotesi di decadenza a carico del contribuente e lasanzionecomminata dalla estinzione del rapporto tributario abbisognavano . . . di un accenno , anche generico , in ordine alla
1982-243.txt18431843” per contrasto con l art . 3 della costituzione nella parte in cui commina . . . la stessasanzioneper l omessa presentazione dell istanza di trattazione del ricorso sia per il contribuente assistito da difensore tecnico , sia
1982-243.txt19141914poter presentare come profilo nuovo della questione la violazione del principio di eguaglianza che deriverebbe dall aver previsto la medesimasanzionedi estinzione del processo tributario per mancata presentazione della istanza di trattazione , sia a carico del contribuente assistito da
1982-26.txt343343decreto legge n . 12 del 1977 , nonché a regolare le modalità di riscossione e i relativi controlli esanzioni, precisando altresì che , nel determinare la destinazione delle predette somme ” sarà osservato il criterio , secondo indicazioni
1982-89.txt17641764n . 2 , convertito nella legge 19 giugno 1940 , n . 762 ) richiamava per l applicazione dellesanzionidi carattere penale la legge n . 4 del 1929 , cioè , non trattandosi di imposta diretta , dava
1983-247.txt10611061l art . 61 del decreto medesimo regola i ricorsi ” contro gli atti di accertamento e di irrogazione dellesanzionisecondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 , n
1983-310.txt2323diritto : 1 . le questioni sollevate con le dodici ordinanze delle varie commissioni tributarie hanno tutte ad oggetto lesanzionipreviste dal d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti
1983-310.txt131131costituzione , dell art . 46 del d.p . r . n . 600 del 1973 , che commina lesanzioniper i casi di omissione , incompletezza ed infedeltà della dichiarazione dei redditi , e dell art . 10 della
1983-310.txt270270il sospetto di illegittimità costituzionale risulta esteso non solo all art . 47 dello stesso decreto , che commina lesanzioniper le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d imposta , ma anche al successivo art . 55 , che
1983-310.txt548548del d.p.r . n . 600 del 1973 , che prevede appunto negli artt . da 46 a 57 lesanzioniper tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto , senza indicare per quale di tali sanzioni si controverta nella fattispecie
1983-310.txt56456446 a 57 le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto , senza indicare per quale di talisanzionisi controverta nella fattispecie . va , dunque , dichiarata la inammissibilità anche di tale questione , per carenza di
1983-310.txt818818dell art . 76 della costituzione , nel conferire al governo delega legislativa in una materia , come quella dellesanzioniper gl illeciti tributari , non estranea al principio della riserva di legge di cui all art . 23 della
1983-310.txt911911. altri giudici a quibus ritengono , invece , che lo stesso art . 47 , nella parte in cuisanzionala omessa dichiarazione del sostituto d imposta con pena pecuniaria da due a quattro volte l importo delle ritenute dovute
1983-310.txt963963artt . 76 e 77 , nonché l art . 3 della costituzione , atteso che , assoggettando alla medesimasanzionela fattispecie suddetta e quella in cui all omessa dichiarazione si accompagni l intento di evadere il tributo , si
1983-310.txt10061006contrasto con l art . 10 , n . 11 , della suindicata legge di delega , che vuole lesanzionitributarie commisurate alla effettiva gravità delle violazioni colpite , sia con il principio di eguaglianza , il quale vieta che
1983-310.txt18391839in luogo di quelle omesse ” . dispone poi l ottavo comma del citato art . 2 ter che lesanzioniamministrative previste dal titolo v del d.p.r . n . 600 del 1973 ( tra le quali rientrano quelle previste
1985-109.txt151151riforma tributaria nonché del titolo terzo del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 633 ( che determina lesanzioniper le varie violazioni alla disciplina della imposta sul valore aggiunto ) . la rilevanza della questione stava in ciò
1985-109.txt194194come testualmente si legge nell ordinanza di rimessione , ” a seguito delle varie violazioni contestate sono state applicate numerosesanzionipecuniarie non accettate dal ricorrente onde la necessità di risolvere le questioni attinenti alla legittimità costituzionale della norma che prevede
1985-109.txt216216non accettate dal ricorrente onde la necessità di risolvere le questioni attinenti alla legittimità costituzionale della norma che prevede lesanzioniin materia di violazioni iva ” . secondo la commissione , che accoglieva l istanza del ricorrente , l illegittimità
1985-109.txt350350munendo l organo delegato di ” un potere di ricerca in bianco ” , ha consentito la previsione di “sanzionidifferenziate , che , a volte , appaiono incoerenti , o eccessivamente pesanti , e prive della necessaria duttilità nella
1985-109.txt393393” ; ma che non si poteva prevedere , come ha fatto la legge delega , il ” perfezionamento dellesanzioniamministrative e penali ” , di fronte ad una totale innovazione del sistema tributario , quale è quella disegnata nella
1985-109.txt465465legge delega ; eccepisce l irrilevanza della questione , prospettata soltanto nella motivazione della ordinanza , della eccessiva severità dellesanzionipenali in confronto di quelle previste per le evasioni di altri tributi , poiché nella specie non erano in discussione
1985-109.txt486486penali in confronto di quelle previste per le evasioni di altri tributi , poiché nella specie non erano in discussionesanzionipenali , ma solo amministrative ( né del resto avrebbe potuto la commissione tributaria applicare sanzioni penali ) ; rileva
1985-109.txt502502non erano in discussione sanzioni penali , ma solo amministrative ( né del resto avrebbe potuto la commissione tributaria applicaresanzionipenali ) ; rileva che taluna delle sanzioni previste nel decreto delegato corrisponde pressoché testualmente alla previsione della legge delega
1985-109.txt510510solo amministrative ( né del resto avrebbe potuto la commissione tributaria applicare sanzioni penali ) ; rileva che taluna dellesanzionipreviste nel decreto delegato corrisponde pressoché testualmente alla previsione della legge delega . 3 . la corte non ritiene di
1985-109.txt559559dei suoi vari profili , rilevando che il giudice a quo era chiamato a decidere dell applicazione o meno dellesanzioniamministrative previste nel titolo terzo del d.p.r . n . 633 del 1972 , per violazioni delle disposizioni sull iva
1985-109.txt713713allorché non sia intervenuto accertamento definitivo , a presentare dichiarazione integrativa , e quando questa corrisponda al dovuto , lesanzioniamministrative previste nel titolo iii del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 633 , nonché gli interessi di
1985-109.txt790790le dichiarazioni integrative ) . pertanto , essendo in discussione non il debito d imposta , ma l applicazione dellesanzioniper il suo mancato versamento , e potendo l autore delle infrazioni , in virtù della normativa sopravvenuta , sottrarsi
1985-109.txt818818potendo l autore delle infrazioni , in virtù della normativa sopravvenuta , sottrarsi , pendente il giudizio , alle previstesanzionicontro le quali aveva fatto ricorso , spetta al giudice a quo , al quale vanno restituiti gli atti ,
1985-109.txt10001000che la società sitel , ricorrente contro l ufficio iva , non si fosse avvalsa della facoltà di sottrarsi allesanzionicon la dichiarazione integrativa . la commissione di genova rileva una violazione dell art . 3 cost . derivante dal
1985-109.txt10491049tra ” adempimento spontaneo tardivo ” e ” omissione rilevata d ufficio ” , ” parifica ( irrazionalmente ) nellasanzionedue situazioni nettamente diverse , quali l adempimento spontaneo dell obbligo fiscale , pur in sensibile ritardo rispetto alla scadenza
1985-109.txt11821182alla possibilità di far valere tempestivamente la propria innocenza , ma anche alla possibilità di ottenere una migliore commisurazione dellesanzionialla entità oggettiva e soggettiva delle infrazioni stesse ” . 5 . tale essendo la doglianza della commissione rimettente (
1985-109.txt14041404esame della commissione rimettente , non aveva alcuna rilevanza imputare alla normativa denunciata la impossibilità di evitare o limitare lesanzionimediante il pagamento volontario della imposta prima della contestazione dell infrazione , poiché tale contestazione relativa , come si esprime
1985-112.txt462462e l art . 95 del d.p.r . n . 602 , sempre del 29 settembre 1973 , pone unasanzionea carico del debitore della rendita che non effettui la prescritta ritenuta alla fonte . questo complesso di norme imperative
1985-121.txt574574la sua stessa intitolazione , quale ” disciplina generale repressiva delle violazioni finanziarie ” , contiene , nei suoi scopisanzionatori, due ben distinte connotazioni organiche : le une che hanno carattere strettamente penale ; le altre che hanno carattere
1985-121.txt625625ministro delle finanze al relativo progetto , presentato alla camera addì 22 novembre 1928 ) . orbene , per lesanzioni” amministrative ” e che qui interessano il sistema della legge del 1929 è venuto , nel tempo , a
1985-121.txt11581158negli scopi di omogeneità e di razionalità son venute a palesarsi ratione materiae , per la diversa ma pur organicasanzionabilitàa carattere amministrativo ( e quindi anche per i relativi rimedi ) , la norma de qua non poteva non
1986-111.txt124124legislatore delegato era stato assegnato un compito ben preciso : e , cioè , quello di adeguare la disciplina dellesanzionitributarie già esistenti , e predeterminate dalla legge , alle riforme che la stessa legge delega prevedeva . tale compito
1986-111.txt152152legge , alle riforme che la stessa legge delega prevedeva . tale compito doveva essere svolto perfezionando il sistema dellesanzioniattraverso una migliore commisurazione delle sanzioni stesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni . sono , dunque ,
1986-111.txt158158stessa legge delega prevedeva . tale compito doveva essere svolto perfezionando il sistema delle sanzioni attraverso una migliore commisurazione dellesanzionistesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni . sono , dunque , le nuove norme tributarie a disporre
1986-111.txt233233, è il sistema tributario vigente , e quindi ancora una volta la legge non delegata , a prevedere lesanzioniamministrative dirette , che il legislatore delegato può comminare per la inosservanza di quei precetti . né la discrezionalità del
1986-111.txt261261può comminare per la inosservanza di quei precetti . né la discrezionalità del legislatore delegato nella scelta dei precetti dasanzionaree delle sanzioni da adottare è senza limiti , posto che il delegante l ha espressamente subordinata alla necessità di
1986-111.txt264264la inosservanza di quei precetti . né la discrezionalità del legislatore delegato nella scelta dei precetti da sanzionare e dellesanzionida adottare è senza limiti , posto che il delegante l ha espressamente subordinata alla necessità di commisurare e graduare
1986-111.txt323323da rendere possibile al potere delegato di adeguare la disciplina della situazione preesistente alla riforma , perfezionando il sistema dellesanzioni, così come la delega prescrive . ed è appena il caso di osservare che la corte intende riferirsi alle
1986-111.txt344344, così come la delega prescrive . ed è appena il caso di osservare che la corte intende riferirsi allesanzioniamministrative , essendo esclusa dai limiti di rilevanza della questione proposta ogni considerazione concernente le sanzioni penali . così come
1986-111.txt360360corte intende riferirsi alle sanzioni amministrative , essendo esclusa dai limiti di rilevanza della questione proposta ogni considerazione concernente lesanzionipenali . così come , peraltro , appare evidente che l impugnazione dell art . 43 d.p.r . 26 ottobre
1986-116.txt399399/ 1929 , in quanto consente di determinare , con effetti estintivi della sola pena pecuniaria , il mero aspettosanzionatoriodelle violazioni , escludendosi , per intanto , il contestuale pagamento del tributo , così come richiesto invece dalla legge
1986-116.txt768768ratio di legge , ostativa comunque , ricorrendo la certezza documentale ai fini del versamento in termini , alle irrogandesanzionipecuniarie . il che comporta , indubbiamente la collocazione paritaria delle varie situazioni , per gli scopi di cui è
1986-128.txt182182delegati , infatti che , per il detto rapporto con la legge delega , sono stati impugnati , riguardano esclusivamentesanzioniamministrative pecuniarie . analoga questione propone anche la commissione tributaria di belluno . tutto ciò precisato , deve dirsi che
1986-128.txt248248addirittura definita ” in bianco ” perché attribuirebbe al potere delegato ” un illimitato potere di scelta dei tipi disanzioneutilizzabili per punire gli illeciti , e di classificazione dei fatti cui estende l applicazione ” : e ciò ,
1986-128.txt342342, infatti , ha assegnato al potere delegato un compito ben preciso , consistente nell adeguazione della preesistente disciplina dellesanzionitributarie alla riforma che la legge delega prefigurava . ma non è vero che nella scelta dei precetti da sanzionare
1986-128.txt362362sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava . ma non è vero che nella scelta dei precetti dasanzionaree in quella delle sanzioni da adottare il legislatore delegante non abbia indicato criteri e non abbia posto limiti al
1986-128.txt367367la legge delega prefigurava . ma non è vero che nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella dellesanzionida adottare il legislatore delegante non abbia indicato criteri e non abbia posto limiti al governo . quelle scelte ,
1986-128.txt409409, restano subordinate ad un preciso criterio indicato nella delega : quello , cioè , di commisurare e graduare lesanzionialla entità delle violazioni , al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente ; e ciò nella
1986-128.txt436436fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente ; e ciò nella prospettiva di un perfezionamento del sistemasanzionatorio. costretto , pertanto , fra scelte obbligate su oggetti predeterminati e precisi criteri di scelta , non si può
1986-128.txt680680770 , nonostante fossero state effettuate le ritenute , tuttavia regolarmente versate all erario . sostengono i remittenti che lesanzionipreviste per siffatte situazioni violerebbero i criteri dettati dal citato articolo della legge delega perché , lungi dal commisurare le
1986-128.txt701701previste per siffatte situazioni violerebbero i criteri dettati dal citato articolo della legge delega perché , lungi dal commisurare lesanzionistesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni , il legislatore delegato avrebbe comminato una non diversificata sanzione tanto
1986-128.txt720720le sanzioni stesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni , il legislatore delegato avrebbe comminato una non diversificatasanzionetanto per il caso in esame quanto per quello in cui la ritenuta d acconto non fosse stata effettuata o
1986-212.txt12971297di accertamento prescritte nel d.p.k . 29 settembre 1973 n . 600 e il numero sempre crescente delle infrazioni penalmentesanzionatedimostrano chiaramente come l ordinamento tenda a rendere di generale conoscenza la concreta applicazione della disciplina tributaria . né può
1987-205.txt13771377la corte di cassazione , costituisce un accessorio naturale del tributo : la sua funzione non è quella di unasanzionedell inadempimento nei termini come vorrebbe l avvocatura dello stato ma piuttosto quella di un risarcimento del danno causato dal
1987-283.txt10141014induttivo era di regola correlato con gravi inadempienze del contribuente , configurandosi , in tal guisa , piuttosto con profilosanzionatorio. ma col tempo si è fatta strada la consapevolezza che tanto gli accertamenti analitici che quelli sintetici intesi a
1988-207.txt282282le proprie ragioni nel procedimento tributario ( che gli è consentito intentare allorquando gli sarà notificato l atto relativo allasanzione) e il suo ricorso può investire sia la sanzione irrogata , sia i presupposti di fatto in base ai
1988-207.txt292292consentito intentare allorquando gli sarà notificato l atto relativo alla sanzione ) e il suo ricorso può investire sia lasanzioneirrogata , sia i presupposti di fatto in base ai quali è stata applicata ( cfr . sent . n
1988-207.txt377377agosto 1982 , n . 516 ( c.d . condono tributario ) , nella parte in cui dispone che lesanzioniamministrative previste dal titolo terzo del d.p.r . n . 633 / 72 non si applicano nei casi in cui
1988-207.txt466466casi in cui vi è ancora possibilità di contestazione circa la debenza dell imposta e non soltanto in merito allasanzione: possibilità questa che non si verifica per il cessionario , secondo il giudice a quo , in quanto al
1988-207.txt501501a quo , in quanto al responsabile solidale viene notificato soltanto stralcio dell avviso di rettifica e di irrogazione dellesanzioni, allorché il relativo provvedimento è ormai divenuto definitivo per mancata opposizione da parte del responsabile principale . anche tale
1988-207.txt596596considerazioni sopra svolte in merito alla possibilità per il cessionario , cui venga notificato il solo avviso di irrogazione dellasanzione, di tutelare pienamente la sua posizione , valgono , per la medesima ratio , in tema di condono ,
1988-207.txt749749allo invocato parametro costituzionale opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con lesanzionidi altra natura ( da ult . ord . n . 502 / 87 ) . 5 . resta da
1988-207.txt973973tra i coobbligati senza una razionale giustificazione e la denunciata disparità in tema di fruibilità del beneficio della riduzione dellasanzionenon appare giustificata da alcuna ratio . in particolare , non è condivisibile la tesi dell avvocatura dello stato ,
1988-209.txt170170quanto sussisterebbe un irragionevole disparità di regime tra la suddetta penale , che non può esser ridotta , e lesanzionipecuniarie di diritto tributario o le clausola penale di diritto civile , ambedue riducibili . 2 . 1 . la
1988-209.txt311311omogeneità necessario per l instaurazione di un giudizio di ragionevolezza tra la penale di cui alla disposizione impugnata e lesanzionipecuniarie di diritto tributario . di ciò non può dubitarsi per il semplice fatto che , come ha già affermato
1988-209.txt411411impedisce di instaurare una comparazione , sempre ai fini del giudizio di ragionevolezza , tra l impugnata penale e lesanzionipecuniarie di diritto tributario . mentre per queste ultime l art . 15 della legge n . 4 del 1929
1988-209.txt10101010materiali ” . anche sotto tale profilo non appare irragionevole che il legislatore , nel suo discrezionale apprezzamento , prevedasanzionipiù lievi per l omissione del versamento ove questo sia dovuto a un comportamento colposo , quale un errore materiale
1988-219.txt380380dell art . 53 , primo comma , cost . , giacché il detto obbligo in sostanza avrebbe scopi prevalentementesanzionatori, e prescinderebbe quindi dalla capacità contributiva prescritta dall indicata norma costituzionale per tutte le imposizioni fiscali . la questione
1989-247.txt27172717alto grado possibile di conformità al fondamentale principio d uguaglianza ( evitando l irragionevole disparità di trattamento , consistente nelsanzionarelo stesso comportamento , l infedele dichiarazione , come semplice contravvenzione oblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad
1989-247.txt39633963offensivo del fatto e che da esso il legislatore poteva addirittura prescindere , in linea di principio , limitandosi asanzionarela condotta simulatoria o dissimulatoria risoltasi nell alterazione del risultato della dichiarazione . va ancora aggiunto che l interesse alla
1989-247.txt42864286sufficienti per tracciare il confine tra la sfera del lecito e quella dell illecito e per giustificare il ricorso allasanzionecriminale . la previsione normativa deve essere , pertanto , espressa e resa in forma determinata , per assicurare ,
1989-247.txt44114411fungono , in pratica , come si è più volte notato , da ” filtro selettivo ” nel ricorso allasanzionecriminale per fatti pur ” meritevoli di pena ” ; ma , non concorrendo a definire il discrimine fra lecito
1989-82.txt5959costituzionale del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , in quanto esso prevede l applicazione della medesimasanzionestabilita per il sostituto di imposta che abbia omesso la dichiarazione anche a carico del sostituto che abbia versato regolarmente
1989-82.txt322322comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , nella parte in cui assoggettano alla medesimasanzionesia il sostituto di imposta che abbia omesso la dichiarazione ( e anche il versamento delle ritenute ) sia quello
1989-82.txt401401, peraltro , non è ravvisabile alcun danno o pericolo per l erario , alla cui gravità è rapportata lasanzionesecondo la previsione dell art . 54 , primo comma , dello stesso d.p.r . n . 600 del 1973
1989-82.txt488488600 del 1973 , nella parte in cui fanno dipendere la validità o l omissione della dichiarazione con le conseguentisanzionidi diversa portata non dai diversi comportamenti dei soggetti obbligati , bensì dal diverso grado di diligenza e / o
1989-82.txt532532ufficio , diverso da quello competente , nel trasmettere a quest ultimo la dichiarazione , così collegando la misura dellesanzioniper il ritardo o per l omissione ad un elemento non dipendente dal comportamento del soggetto tenuto all adempimento e
1989-82.txt560560ad un elemento non dipendente dal comportamento del soggetto tenuto all adempimento e rimettendo in tal modo l applicazione dellasanzioneall arbitrio del potere esecutivo . 3 . la circostanza , posta in evidenza nella memoria difensiva dell avvocatura generale
1989-82.txt740740i giudici rimettenti vengono sottoposte all esame della corte , concernono sostanzialmente l assoggettamento del sostituto di imposta alla medesimasanzioneprevista per l omessa dichiarazione e per il mancato versamento , anche nelle ipotesi di versamento nei termini delle ritenute
1989-82.txt814814competente dopo la scadenza di tale termine . ci si duole , cioè , che l assoggettamento o meno asanzioneo a sanzione meno grave ( nel caso che la trasmissione all ufficio competente avvenga entro il mese dalla scadenza
1989-82.txt817817scadenza di tale termine . ci si duole , cioè , che l assoggettamento o meno a sanzione o asanzionemeno grave ( nel caso che la trasmissione all ufficio competente avvenga entro il mese dalla scadenza del termine prescritto
1989-82.txt12451245e questi la trasmetta a quello competente , facendola pervenire con ritardo superiore al mese , debbano applicarsi le stessesanzionicomminate dall art . 47 , primo comma , per il caso di omessa presentazione della dichiarazione . 5 .
1989-82.txt13681368torino in riferimento all art . 23 della costituzione . è difatti pacifico che le prestazioni consistenti nel pagamento dellesanzionipecuniarie previste per il caso , assimilato all omissione , dell invio della dichiarazione dall ufficio incompetente a quello competente
1989-82.txt14171417nella specie stabilite per legge . la circostanza , evidenziata dal giudice a quo , secondo cui l assoggettamento asanzionesarebbe invece rimesso all arbitrio del potere esecutivo ( cioè al comportamento dell ufficio cui la dichiarazione sia stata erroneamente
1989-82.txt15341534. si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all ufficio delle imposte competente ” . lasanzioneprevista deriva come conseguenza del collegamento di questa norma con le altre denunciate , onde si è in presenza di
1989-82.txt16701670mese successivo dalla scadenza prevista , è difatti estraneo rispetto al giudizio a quo che riguarda la fattispecie , diversamentesanzionata, della dichiarazione ( c.d . ” ultratardiva ” ) pervenuta all ufficio competente oltre il mese da detta scadenza
1989-82.txt17091709detta scadenza . 8 . per quel che riguarda l aspetto concernente il problema in generale dell assoggettamento alla medesimasanzioneprevista per l omissione della dichiarazione accompagnata dal mancato versamento della ritenuta , anche nel caso in cui il sostituto
1989-82.txt20692069la dichiarazione ad ufficio incompetente ) oppure , dalla commissione di torino , sotto il profilo dell assoggettamento alla stessasanzionedi situazioni radicalmente diverse , quali l omissione della dichiarazione e la sua tempestiva presentazione ad ufficio incompetente . nel
1989-82.txt22262226quello competente e conseguentemente delle altre norme ad esso collegate da cui in caso di tardività deriva l applicazione dellasanzione. difatti dalla caducazione di tale complesso normativo discenderebbe l automatica equiparazione tra due situazioni obbiettivamente diverse ( quali la
1989-82.txt23882388del termine di presentazione della dichiarazione da quella dell individuazione dell ufficio competente a riceverla , onde la graduazione dellesanzioni, in relazione alla gravità delle violazioni , non può essere rimessa che alla discrezionale valutazione del legislatore .
1989-83.txt170170n . 11 , cit . ) , nell assegnare al legislatore delegato il compito di disciplinare il sistema dellesanzioniamministrative e penali in materia tributaria , non indicherebbe i principi ed i criteri direttivi idonei , essendo quelli dettati
1989-83.txt218218disposizioni contenute nel provvedimento delegato ( artt . 46 e 47 cit . ) , si assume che esse prevedonosanzionidi identica gravità sia per quei sostituti di imposta che non presentano o che presentano in ritardo la dichiarazione ,
1989-83.txt406406circoscritta la questione all ipotesi indicata , ciò che si denuncia nella ordinanza di rimessione è l assoggettamento alla medesimasanzione, nel caso di ritardo entro il mese della dichiarazione , sia quando la ritenuta sia stata previamente versata ,
1989-83.txt505505nn . 128 e 111 del 1986 , in cui si è negato che , nella scelta dei precetti dasanzionaree in quella delle sanzioni da adottare , il legislatore delegante non abbia indicato criteri e posti limiti al governo
1989-83.txt510510del 1986 , in cui si è negato che , nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella dellesanzionida adottare , il legislatore delegante non abbia indicato criteri e posti limiti al governo . difatti si è osservato
1989-83.txt546546. difatti si è osservato che invece quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della commisurazione e della graduazione dellesanzioniin relazione alla entità della violazione e ciò nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio . alle medesime conclusioni
1989-83.txt562562e della graduazione delle sanzioni in relazione alla entità della violazione e ciò nella prospettiva di un perfezionamento del sistemasanzionatorio. alle medesime conclusioni devesi pervenire anche nel presente giudizio , non essendo stati prospettati argomenti nuovi né risultando essere
1989-83.txt691691come si è riferito in precedenza il giudice a quo lamenta che le norme denunciate prevedano l assoggettamento alla medesimasanzionestabilita per l ipotesi , che si assume più grave , che la ritenuta non sia stata previamente versata anche
1989-83.txt772772una dichiarazione di illegittimità costituzionale non richiesta , del resto , dallo stesso giudice a quo che sottragga ad ognisanzionel ipotesi della dichiarazione tardiva , ancorché prodotta entro il mese della scadenza , ma preceduta dal versamento della ritenuta
1989-83.txt834834voluto , con una scelta che non appare in sé irragionevole essendo obbiettivamente diverse queste due ultime situazioni assoggettare asanzione( ancorché minore rispetto al caso della c.d . ” ultra tardività ” , assimilata alla omissione ) il fatto
1989-83.txt905905tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute ( nei termini prescritti ) , la invocata graduazione dellasanzionesuppone necessariamente l intervento del legislatore , mancando alla corte allo stato ogni parametro di raffronto che consenta l auspicata
1989-83.txt948948norma . in questa sede può perciò formularsi l auspicio che il legislatore , nell opera di revisione del sistemasanzionatoriotributario cui sta attendendo anche in sede di formulazione dei testi unici tenga conto di quanto emerge continuamente dalle ordinanze
1989-83.txt984984quanto emerge continuamente dalle ordinanze di rimessione che invocano , in consonanza con la dottrina , una migliore graduazione dellesanzioniin relazione alla gravità delle violazioni . in tale occasione potrà pervenirsi ad un riassetto completo del sistema che attui
1989-83.txt10401040n . 11 della legge n . 825 del 1971 e ciò nella prospettiva di un perfezionamento della specifica disciplinasanzionatoria, che costituisce presupposto e garanzia per un sempre più corretto rapporto tra cittadini e fisco .
1989-84.txt103103art . 76 della costituzione . si sostiene dal giudice a quo che la norma denunciata , assoggettando alla medesimasanzionepecuniaria due violazioni oggettivamente diverse , quali il ritardo anche di un solo giorno , come nel caso di specie
1989-84.txt165165, n . 11 , della legge di delega 9 ottobre 1971 , n . 825 , della commisurazione dellasanzioneall effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni , principio che sarebbe invece osservato in relazione ad altre imposte dalle
1989-84.txt255255) ora invocato . l ordinanza di rimessione della commissione tributaria centrale prospetta però altre argomentazioni concernenti la graduazione dellesanzioniche , nella disciplina relativa ad altre imposte , il legislatore avrebbe invece osservato , diversificando le ipotesi della omissione
1989-84.txt325325richiede nel dispositivo che venga dichiarata l illegittimità costituzionale di tale norma ” nella parte in cui dispone la medesimasanzionesia per il ritardo sia per l omissione ” . non si chiede perciò , per come la questione è
1989-84.txt359359perciò , per come la questione è formulata , una dichiarazione di illegittimità costituzionale che porti a sottrarre ad ognisanzionel ipotesi della tardività della dichiarazione ( cioè una assimilazione della dichiarazione tardiva a quella tempestiva , essendo le due
1989-84.txt450450che , muovendo dalla diversità della ipotesi della tenue tardività da quella della omissione , possa ragionevolmente graduare le rispettivesanzioniper ricondurle ad un quadro organico che risulti , mediante una più adeguata proporzionalità , in tutto e per tutto
1989-84.txt518518perciò inammissibile , pur dovendosi auspicare che il legislatore , nell opera cui sta attendendo di revisione del sistema dellesanzionitributarie , tenga conto dell esigenza di adeguamento testé evidenziata , risultando certamente agevolata , da una maggiore razionalità della
1990-103.txt101101l eccezione di inammissibilità dedotta dall avvocatura generale dello stato , nell assunto che la questione , coinvolgendo il regimesanzionatorio, si sarebbe dovuta proporre non nei confronti della norma denunciata ma nei confronti dell art . 46 , primo
1990-103.txt141141primo comma , primo periodo , del medesimo d.p.r . n . 600 del 1973 , il quale prevede lasanzioneper l ipotesi considerata . al riguardo si osserva che la disposizione , indicata dall avvocatura generale dello stato ,
1990-103.txt324324questione che pur se sollevata nei confronti della disposizione ora denunciata , in quanto tendeva a conseguire una diversa disciplinasanzionatoriache tenesse conto di una asserita minore gravità di dette violazioni investiva congiuntamente altre disposizioni del medesimo d.p.r . n
1990-103.txt495495all ufficio distrettuale competente . sostiene il giudice a quo che , mentre nel primo caso il contribuente subisce lasanzioneper il ritardo ( che , nel caso più grave , è addirittura equiparato alla omessa dichiarazione ) ancorché dovuto
1990-103.txt533533) ancorché dovuto al comportamento negligente dell ufficio , nel secondo caso non è prevista invece nei suoi confronti nessunasanzione. osserva la corte che le situazioni in tal modo messe a confronto non sono omogenee e quindi non è
1990-103.txt691691diligenza dell ufficio cui la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente , non appare irragionevole che questi sia assoggettato asanzionequando , presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla , abbia contribuito con tale comportamento al successivo disguido .
1991-144.txt4545decreto legge 19 dicembre 1984 n . 853 , convertito in legge 17 febbraio 1985 n . 17 ( chesanzionapenalmente la condotta dei contribuenti i.v.a . in regime forfettario i quali , in caso di omessa fatturazione di acquisti
1991-144.txt155155n . 516 del 1982 ) una ” soglia minima ” di non rilevanza penale con la conseguenza che risultanosanzionatepenalmente anche violazioni di minima entità . 2 . la questione non è fondata . il decreto legge 19 dicembre
1991-144.txt386386irregolare ) , da parte di chi ( cedente o committente ) è obbligato ad emetterla . tale condotta èsanzionatacon la pena dell arresto fino a due anni o dell ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell
1991-144.txt476476contravvenzionale introdotta dal legislatore manca testualmente una soglia minima di punibilità talché ogni omessa regolarizzazione di acquisto non fatturato èsanzionatapenalmente , pur se minima risulti essere l imposta evasa . diversa invece è stata l opzione del legislatore allorché
1991-144.txt11811181più riprodotto la norma incriminatrice , depenalizzando l illecito de quo ed affidando quindi la sua repressione solo all apparatosanzionatorioamministrativo ) è tuttavia ancora applicabile ai fatti verificatisi sotto la sua vigenza trattandosi di disposizione penale di legge finanziaria
1991-181.txt8484l art . 76 della costituzione perché , nel conferire delega legislativa al governo per il perfezionamento del sistema dellesanzioniamministrative in materia tributaria , ometterebbe di definire i relativi principi e criteri direttivi . la questione è già stata
1991-181.txt207207nuclei di ragioni . anzitutto , le norme delegate previste dalla disposizione impugnata devono essere dirette ad adeguare il sistemasanzionatorioalla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa ( art . 10 , primo comma ) . i principi e i
1991-181.txt257257complesso , costituiscono quindi un preciso quadro di riferimento all interno del quale deve coerentemente collocarsi la nuova disciplina dellesanzioni. in secondo luogo , le scelte affidate al governo non sono certo rimesse alla piena discrezionalità dello stesso ,
1991-181.txt317317all obiettivo del ” perfezionamento ” del sistema punitivo , per l altro al criterio che impone di commisurare lesanzionialla ” effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni ” . né mancano nello stesso articolo ulteriori indicazioni , in
1991-181.txt455455al curatore di difendere il patrimonio di cui è amministratore e consentirebbe agli uffici dell i.v.a . di irrogare unasanzionedi natura diversa da quella prevista dalla legge di delega . dette conseguenze deriverebbero dal rinvio , contenuto nell art
1991-181.txt549549al passivo fallimentare del credito derivante dall illecito tributario anteriore al fallimento , anche nel caso di irrogazione successiva dellasanzione. le censure mosse con riguardo alla ritenuta violazione del diritto di difesa sono chiaramente infondate . in termini generali
1991-181.txt876876art . 10 , secondo comma , n . 11 della legge di delega : il richiamo al perfezionamento dellesanzioniamministrative e quello relativo alla commisurazione delle stesse alla entità anche soggettiva delle violazioni . si tratta di due elementi
1991-181.txt938938una responsabilità di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per lesanzioniamministrative dalla successiva legge 24 novembre 1981 , n . 689 . la norma di chiusura con cui l art
1992-120.txt11951195atti impositivi in senso proprio ( avviso di accertamento , avviso di liquidazione dell imposta , provvedimento che irroga lesanzioni) , qualora tali atti non gli siano stati notificati in precedenza . ciò esclude che possano ritenersi violati gli
1992-177.txt818818né può infine osservarsi l ingiustificata dilatazione del tempo necessario per l emanazione del decreto è del tutto sprovvisto disanzione, pur nel regime anteriore alla legge n . 576 del 1975 che viceversa fissa rigorosi limiti temporali , atteso
1992-178.txt6565anticipativa delle perseguite finalità di razionalizzazione ed armonizzazione dalle varie ipotesi criminose attraverso una più oculata scelta e modulazione trasanzionipenali ed amministrative ha provveduto , nell immediato , a ridisegnare le minori fattispecie già disciplinate dal d.l . 10
1992-178.txt116116agosto 1982 n . 516 ; di esse rinnovando più ponderatamente la valutazione di gravità e diversamente graduando la rispettivasanzione, con risultati , in taluni casi , di alleggerimento ed , in altri , di complessivo irrigidimento rispetto al
1992-178.txt139139risultati , in taluni casi , di alleggerimento ed , in altri , di complessivo irrigidimento rispetto al precedente trattamentosanzionatorio. in forza del primo comma dell art . 7 della stessa legge 154 , le nuove norme hanno effetto
1992-192.txt5845841982 come delitto si è sostituito ad opera della novella del 1991 un sistema modulare di più fattispecie , talunasanzionatacome delitto , talaltra come contravvenzione , talaltra ancora penalmente irrilevante ( ancorché costituente illecito tributario ) . il raccordo
1992-192.txt941941del 31 dicembre 1990 ( e a maggior ragione se le ha già pagate ) , beneficia dell esenzione dasanzioniamministrative e , per quelle eventualmente già iscritte a ruolo , del relativo sgravio con la conseguenza che , se
1992-192.txt19181918la sua pendenza penale , che tale rimane anche nel caso di intervenuto versamento delle ritenute e di pagamento dellesanzioni, accettando di assoggettarsi al pagamento di una somma di danaro e in tal modo così come nell oblazione gli
1992-192.txt19431943al pagamento di una somma di danaro e in tal modo così come nell oblazione gli è dato sottrarsi allasanzionepenale . né , ai fini che interessano , è apprezzabile la differenza per cui , con il pagamento suddetto
1992-192.txt20632063avviso di garanzia ) ; d altra parte il profilo fiscale relativo al versamento delle ritenute e all applicazione dellesanzioniamministrative corre su un binario distinto che è quello del cit . secondo comma dell art . 8 , disposizione
1992-192.txt20902090che è quello del cit . secondo comma dell art . 8 , disposizione questa che contempla l esonero dallesanzioniamministrative in favore del sostituto in caso di versamento delle ritenute omesse entro il termine ( questo , sì ,
1992-192.txt24222422attenuata ) valutazione di disvalore dello stato per il comportamento illecito tenuto ; essa ha una funzione in senso latosanzionatoriae rappresenta un momento di bilanciamento tra l interesse al regolare pagamento dei tributi ( che di per sé giustificherebbe
1992-192.txt25532553sottesa al meccanismo della regolarizzazione , anche se esso è affievolito in ragione di una diversa valutazione del ruolo dellasanzionepenale nella repressione degli illeciti tributari e del concorrente interesse alla deflazione dei processi penali pendenti . in conclusione quindi
1993-164.txt668668di proprietà , al rinnovo e all aggiornamento della carta di circolazione . è posta a carico degli inadempienti unasanzioneamministrativa . è anche prevista la possibilità di fare annotare nel pubblico registro la perdita della proprietà o del possesso
1993-233.txt250250) ; abrogazione che non ha effetto retroattivo e che , fino alla data odierna , non è stata definitivamentesanzionatacon legge di conversione . va inoltre precisato che , sebbene l ordinanza di rimessione dichiari non manifestamente infondata la
1993-283.txt60086008della stima provvisoria indicata dall espropriante , ovvero della indennità definitiva fissata dalla commissione provinciale , avrebbe un sostanziale caratteresanzionatorioe punitivo nei confronti dell espropriato ( che non accetti l indennità offertagli ) , facendo così convergere nell indennizzo
1993-406.txt678678state dichiarate illegittime disposizioni che comportavano compressioni del diritto di azione , ostacolandone l esercizio , in particolare comminando lasanzionedella decadenza in relazione al mancato esperimento di ricorsi amministrativi ( cfr . , specificamente , le sentenze n .
1994-107.txt204204ai principi costituzionali della difesa ( art . 24 ) e di proporzione e adeguatezza al caso concreto delle “sanzioni” , alle quali apparterrebbe , nella sostanza , anche la declaratoria di decadenza dall ufficio di componente la commissione
1994-107.txt385385il profilo della inamovibilità ” , in considerazione dell assenza di una specifica procedura contenziosa quale insieme alla graduazione dellesanzionisarebbe stata creata dal legislatore che , con il decreto legislativo n . 545 del 1992 , ha riformato il
1994-107.txt738738speciali tributari e dei principi costituzionali stabiliti dall art . 3 , con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimentisanzionatorial caso concreto , e dall art . 24 della costituzione circa la inviolabilità della difesa . a tale indicazione
1994-306.txt9999dicembre 1991 , n . 413 . il giudice remittente , chiamato in sede penale a giudicare una violazione tributariasanzionatadall art . 1 , sesto comma , del decreto legge n . 429 del 1982 , convertito , con
1994-97.txt878712 , quarto comma , dello stesso decreto legislativo , prevede , per il sostituto di imposta , la medesimasanzionesia nel caso di omessa dichiarazione ( o di dichiarazione ultratardiva , presentata cioè oltre il mese dalla scadenza ed
1994-97.txt248248. 825 del 1971 , che indica , tra i principi della delega , quello della ” migliore commisurazione dellesanzioni. . all effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni ” . 2 . devesi preliminarmente ricordare che identica questione
1994-97.txt306306inammissibilità ( sent . n . 82 del 1989 ) . pur ravvisando difatti l incongruità dell assoggettamento alla medesimasanzionedi ipotesi tra loro così diverse , la corte osservò che fosse più appropriato , in un opera di revisione
1994-97.txt329329tra loro così diverse , la corte osservò che fosse più appropriato , in un opera di revisione del regimesanzionatorionella sua globalità , l intervento correttivo del legislatore diretto a separare nettamente la disciplina del termine di presentazione della
1994-97.txt363363la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da quella dell ufficio competente a riceverla e quindi a graduare lesanzioniin relazione alla gravità delle violazioni . inoltre , nella coeva sentenza n . 83 del 1989 , altra analoga
1994-97.txt436436, avente ad oggetto questione identica a quella oggetto del presente giudizio ) di quell opera di revisione del sistemasanzionatoriotributario da parte del legislatore , sì da realizzare tale graduazione in conformità al principio enunciato dall art . 10
1994-97.txt479479. 11 , della legge di delega 9 ottobre 1971 n . 825 , che prevedeva appunto la commisurazione dellesanzioni” all effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni ” . nel formulare tale auspicio la corte sottolineava come il
1994-97.txt503503entità oggettiva e soggettiva delle violazioni ” . nel formulare tale auspicio la corte sottolineava come il perfezionamento della disciplinasanzionatoria, nei sensi anzidetti , costituisse necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadino e fisco . il legislatore però
1994-97.txt614614413 ) adottato le auspicate misure correttive , dirette ad eliminare quelle disarmonie ed incongruenze nel quadro del complessivo sistemasanzionatorioche hanno dato luogo a ripetuti incidenti di costituzionalità conclusisi con varie pronunce di questa corte . in tutte queste
1995-11.txt457457un obbligo tributario posto a carico di determinati soggetti ( c.d . sostituti ) , la cui violazione è autonomamentesanzionata. pertanto , sebbene il presupposto dell obbligo in questione sia riferibile al reddito di lavoro del sostituito , verso
1995-194.txt4343, n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ) , che commina lasanzioneda 2 a 4 volte l ammontare delle ritenute in caso di omessa dichiarazione del sostituto d imposta ” e
1995-194.txt115115in contrasto con : a ) gli artt . 3 e 53 della costituzione , perché sarebbe prevista la medesimasanzionedisposta dall art . 46 del d.p.r . n . 600 cit . per la più grave infrazione costituita dalla
1995-194.txt21821810 , punto 11 , della legge di delega n . 825 del 1971 , che impone di commisurare lesanzioniall effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni . 2 . la questione è inammissibile . si deve al riguardo
1995-194.txt333333state effettuate le ritenute poi versate all erario . in tal modo il problema , concernente l assoggettamento a medesimasanzionein caso di omessa o tardiva denuncia , sia di chi abbia versato all erario le ritenute , sia di
1995-194.txt422422altre ipotesi normative rispetto alle quali era stato prospettato il medesimo problema dell esigenza di una più razionale graduazione dellesanzioni, ha mutato l originario indirizzo di infondatezza , rilevando in più occasioni ( v . , da ultimo ,
1995-194.txt459459, da ultimo , sentenza n . 97 del 1994 ) l incongruenza dell attuale sistema che assoggetta alla medesimasanzionefattispecie in realtà fra loro diverse , senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravità , pronunciandosi però
1995-194.txt532532per una revisione delle norme di volta in volta denunciate , in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistemasanzionatoriocomplessivo , in conformità al principio enunciato dall art . 10 , punto 11 , della legge di delega 9
1995-194.txt567567, della legge di delega 9 ottobre 1971 , n . 825 , che prevede appunto la commisurazione d ellesanzioniall effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni e quindi la differenziazione delle ipotesi diverse . ciò anche nella evidente
1995-194.txt601601ipotesi diverse . ciò anche nella evidente considerazione , in relazione agli inconvenienti lamentati , che il perfezionamento della disciplinasanzionatoria, nel senso di una razionale graduazione delle sanzioni , costituisca il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini
1995-194.txt610610in relazione agli inconvenienti lamentati , che il perfezionamento della disciplina sanzionatoria , nel senso di una razionale graduazione dellesanzioni, costituisca il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco ( sentt . nn . 97 del
1995-194.txt771771assenza di risposte nella sede legislativa che è la più appropriata per eliminare gli inconvenienti determinati dalla mancata graduazione dellesanzioni. per le ragioni anzidette la questione deve essere dichiarata inammissibile .
1995-426.txt335335quanto stabilisce la decorrenza del detto termine dalla data di apertura della successione e ciò viene a connotarsi come elementosanzionatorionei riguardi delle dichiarazioni presentate tardivamente . 3 . ciò premesso , occorre considerare che la fattispecie oggetto del giudizio
1995-426.txt949949deducibilità delle passività previsto dall art . 23 del d.lgs . n . 346 del 1990 , è preordinato asanzionarele dichiarazioni tardive . nel caso in esame , cioè nell ipotesi di dichiarazioni sostitutive o integrative , non vi
1995-426.txt974974nel caso in esame , cioè nell ipotesi di dichiarazioni sostitutive o integrative , non vi è alcun ritardo dasanzionare, ma semplicemente la sopravvenienza di un evento ( non imputabile al soggetto passivo della dichiarazione ) , che trova
1995-437.txt9696al giudice , in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme a titolo disanzioneda infrazione stradale ( contestata con verbale poi divenuto titolo esecutivo in ragione del mancato pagamento in misura ridotta e
1995-437.txt954954devesi ricordare che l art . 206 citato prevede che , se il pagamento delle somme dovute a titolo disanzioneamministrativa pecuniaria non è effettuato nei termini previsti , la loro riscossione avviene mediante notifica della cartella esattoriale e relativa
1996-233.txt3737art . 3 , ultimo comma , della legge 24 gennaio 1978 , n . 27 ( modifiche al sistemasanzionatorioin materia di tasse automobilistiche ) . secondo il collegio rimettente , la norma censurata ” nella parte in cui
1997-01.txt11581158qualunque legame del bene con i precedenti possessori e da determinare un acquisto a titolo originario , sicché la pretesasanzionatoriadello stato di aggredire con il provvedimento di confisca il bene del terzo , negandogli persino la possibilità di dimostrare
1997-01.txt14801480peculiari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi finanziari dello stato tali da giustificare l imposizione di un trattamentosanzionatorioparticolarmente rigoroso e severo nei confronti degli autori del reato stesso ( disciplina della recidiva , equiparazione tra reato tentato
1997-111.txt605605all amministrazione finanziaria dello stato i vari adempimenti relativi alla liquidazione , rettifica delle dichiarazioni , accertamento , irrogazione dellesanzionie degli interessi , nonché alla riscossione delle somme dovute per ici , disponendo che essa operi a norma delle
1997-111.txt644644norma delle disposizioni che riguardano l accertamento e la riscossione delle imposte erariali sui redditi nonché l irrogazione delle relativesanzioni. dal canto suo l art . 12 conferisce al comune il potere di procedere alla riscossione coattiva immediata delle
1997-111.txt670670art . 12 conferisce al comune il potere di procedere alla riscossione coattiva immediata delle somme liquidate per imposta ,sanzionied interessi , anche in caso di impugnazione del relativo accertamento , ove le somme stesse non vengano corrisposte nei
1997-264.txt100100dalla pubblica amministrazione alle richieste di annullamento o revoca degli atti illegittimi , quando gli enunciati dei tribunali ne abbianosanzionatocondizioni e presupposti successivamente alla scadenza dei termini per i ricorsi alle commissioni tributarie contro gli avvisi di accertamento “
1997-291.txt131131in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all art . 3 e con il principio di proporzionalità dellasanzioneall offesa recata al bene protetto , di cui all art . 27 della costituzione , in quanto : la
1997-291.txt152152all offesa recata al bene protetto , di cui all art . 27 della costituzione , in quanto : lasanzionecontemplata nella norma denunciata si va a sommare a quella già irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato
1997-291.txt181181a quella già irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell imposta originaria ; il criterio dellasanzioneplurima potrebbe astrattamente portare ad adottare ancora ulteriori sanzioni per il mancato pagamento in sede di avviso di mora e
1997-291.txt190190conseguenza del mancato pagamento dell imposta originaria ; il criterio della sanzione plurima potrebbe astrattamente portare ad adottare ancora ulteriorisanzioniper il mancato pagamento in sede di avviso di mora e , poi , in sede di pignoramento ; il
1997-291.txt213213mancato pagamento in sede di avviso di mora e , poi , in sede di pignoramento ; il criterio dellasanzione, collegata al reiterato mancato pagamento in sede di riscossione coattiva , appare ” del tutto estraneo a qualsiasi principio
1997-291.txt303303d.p.r . n . 602 del 1973 e coloro a cui carico la riscossione segue altre procedure , prive disanzioniin itinere ; la sanzione , essendo connessa al mancato pagamento della cartella esattoriale , ” rischia di produrre un
1997-291.txt308308del 1973 e coloro a cui carico la riscossione segue altre procedure , prive di sanzioni in itinere ; lasanzione, essendo connessa al mancato pagamento della cartella esattoriale , ” rischia di produrre un circolo vizioso ” , dal
1997-291.txt363363ulteriore cartella esattoriale , sì da determinare , in caso di mancato adempimento , un nuovo avviso di irrogazione disanzione. ulteriori censure , sempre in riferimento al principio di proporzionalità della pena desumibile dall art . 27 della costituzione
1997-291.txt419419prospettate in ragione dell importo ” pressoché fisso ” della pena pecuniaria prevista dalla disposizione denunciata , che porta asanzionare” il mancato pagamento di una somma minima alla stessa stregua del mancato pagamento di una somma ingente ” .
1997-291.txt480480di un ruolo di minima entità ( appena lire 501.000 ) comporta il rischio per il contribuente di subire unasanzionenella misura edittale massima ( di lire 1.800.000 ) . 3 . poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto
1997-291.txt580580dell art . 27 della costituzione , trattandosi di disposizione estranea , secondo la giurisprudenza costituzionale , al campo dellesanzioniamministrative ( sentenza n . 487 del 1989 ) , come pure dell evocazione dell art . 53 , da
1997-291.txt609609) , come pure dell evocazione dell art . 53 , da ritenere , del pari , estraneo alla materiasanzionatoria( sentenze nn . 119 del 1980 e 109 del 1973 ; ordinanza n . 95 del 1993 ) .
1997-291.txt718718, in ordine alla prima delle prospettate censure , che allo stesso rimettente non sfugge che , ” mentre lasanzioneprevista dalla legge di imposta è conseguente alla violazione sostanziale dell obbligo fiscale , ed è quindi il corollario di
1997-291.txt747747violazione sostanziale dell obbligo fiscale , ed è quindi il corollario di un comportamento evasivo ” , diversa è lasanzionedi cui all art . 97 che è connessa agli atti propri della procedura di riscossione coattiva . pur cogliendo
1997-291.txt798798, le dovute conseguenze , non avvedendosi che sono proprio le accennate diversità a giustificare una disciplina legislativa volta asanzionaresia la violazione qui in esame sia le violazioni concernenti l omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione
1997-291.txt11331133) . 7 . neanche le ulteriori censure meritano accoglimento . non quella relativa alla prospettata possibilità di reiterazione dellasanzioneex art . 97 del d.p.r . n . 602 del 1973 ( sia in fase di avviso di mora
1997-291.txt11731173mora che di pignoramento ) , giacché tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma la quale collega lasanzioneesclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo o , per meglio dire , risultante dalla cartella esattoriale .
1997-291.txt12181218asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare , in quanto lasanzioneappare circoscritta alla luce di una interpretazione non controversa del dettato normativo che , a quel che risulta , viene
1997-291.txt12731273del tributo erariale , e non nel pagamento di pene pecuniarie . la censura , infine , concernente il trattamentosanzionatorio, riservato alle varie ipotesi di mancato pagamento della cartella esattoriale a parte l opinabilità dell assunto dal quale muove
1997-291.txt12991299di mancato pagamento della cartella esattoriale a parte l opinabilità dell assunto dal quale muove , e cioè che lesanzionisiano stabilite dalla disposizione censurata in importo ” pressoché fisso ” non considera che si tratta di materia nella quale
1998-111.txt1294129447 del 1964 ) . ovviamente , è sempre ammissibile un sindacato sulla ragionevolezza delle specifiche imposizioni di oneri processualisanzionatida decadenze , preclusioni o estinzione del giudizio , in quanto il riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel
1998-233.txt10431043504 , ( recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) . in vigenza di tale assetto dei rapporti finanziari fra lo stato e la regione ,
1999-07.txt681681tali atti devono essere poi inviati all ufficio del registro , per essere sottoposti alla tassazione ed all applicazione dellesanzioniper la ritardata registrazione . la commissione tributaria regionale della lombardia ritiene che la suddetta disciplina contrasti con la legge
1999-07.txt11941194disposto che l atto sia inviato all ufficio del registro , per essere sottoposto alla tassazione ed all applicazione dellesanzioniper la ritardata registrazione . se , invece , il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d uso
1999-138.txt25042504, comma 7 , in quanto sembrerebbe escludere la spettanza per intero alla regione delle somme derivanti dalla irrogazione disanzioni, in contrasto con l art . 3 delle citate norme di attuazione ; gli artt . 27 e 29
1999-138.txt269326937 , esso prevede con riferimento all intero territorio nazionale una ” ripartizione delle somme riscosse ” a titolo disanzionesolo ” in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell imposta regionale e di altri
1999-138.txt27202720formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell imposta regionale e di altri tributi ” , dunque quando lesanzioninon riguardino la sola irap : pertanto non ha fondamento il dubbio della ricorrente che si possa avere una parziale
1999-138.txt27472747pertanto non ha fondamento il dubbio della ricorrente che si possa avere una parziale avocazione allo stato dell importo dellesanzioniirrogate in materia di irap . ciò senza dire che il meccanismo ivi contemplato prevede che le modalità di detta
1999-171.txt20732073appare inoltre ” coessenziale ” alla realizzazione di questi interessi , per il suo evidente carattere strumentale , il regimesanzionatorioe dei controlli disciplinato dall art . 1 , comma 61 e per quanto qui rileva dalla prima parte del
1999-171.txt21022102, comma 61 e per quanto qui rileva dalla prima parte del comma 62 , cosicché la coessenzialità della disciplinasanzionatorialegittima anche l intervento statale di dettaglio ( sentenza n . 37 del 1991 ) . nella stessa ottica di
1999-171.txt21552155art . 1 , comma 63 , non tanto perché fissa la data di entrata in vigore delle predette proceduresanzionatorie, quanto perché segna il termine di cessazione delle attività divenute incompatibili , appunto ai sensi delle disposizioni in esame
1999-187.txt175175stato l importo proveniente dal citato decreto di condanna n . 151 del 1996 , nonostante che si tratti disanzionepecuniaria da riscuotere nel territorio della regione , violando così l art . 36 dello statuto e gli artt .
1999-187.txt283283sua competenza ; b ) le entrate tributarie ad essa spettanti . in questo quadro normativo , il provento dellasanzionepecuniaria irrogata , al termine di un giudizio per resa di conto , dalla sezione giurisdizionale della corte dei conti
1999-187.txt440440. 1 della legge 2 febbraio 1973 , n . 12 ) . pertanto sia il profilo oggettivo di questasanzionepecuniaria relativo all omessa resa di conto , sia il profilo soggettivo dell ente di appartenenza del dipendente condannato non
1999-187.txt478478dipendente condannato non denotano la presenza di elementi qualificativi dell entrata come di natura tributaria . il provento di talesanzionequindi non può essere annoverato tra le ” entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio ” , di
1999-187.txt530530del 1965 . ma non può essere annoverato neppure tra le entrate di spettanza regionale ” derivanti dall applicazione disanzionipecuniarie amministrative e penali ” , di cui all art . 3 dello stesso decreto , poiché anche questa disposizione
1999-187.txt678678derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della regione o connesse all attività amministrativa di sua competenza , il provento dellasanzionepecuniaria in questione non potrebbe comunque , per i suoi caratteri , essere sussunto nel loro ambito . in questo
1999-187.txt756756e 3 del decreto presidenziale di attuazione n . 1074 del 1965 , in quanto il provento derivante da quellasanzionepecuniaria non può essere considerato di spettanza regionale . il ricorso della regione siciliana va pertanto respinto , mentre la
1999-386.txt8989di un bene immobile ereditario , gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell imposta di successione e dellesanzioniamministrative , di contestare in sede giudiziale , supplendo all inerzia del successore mortis causa la maggior imposta ( imposta
2000-163.txt9797avviso del rimettente , la disposizione denunciata , ” nella parte in cui prevede che l intera riscossione coattiva dellesanzionipenali pecuniarie e delle spese di giustizia e non il solo materiale pagamento delle stesse avvenga a mezzo del concessionario
2000-163.txt857857, e precisamente nel concessionario , sia la funzione di ” cassiere ” che la potestà di riscossione coattiva dellesanzionipecuniarie e delle spese di giustizia . con conseguente cessazione , per tale ultimo aspetto , delle funzioni del cancelliere
2000-163.txt11001100o meno , rese necessarie dalle nuove funzioni attribuite ai concessionari che comprendono anche la potestà esecutiva in materia disanzionipecuniarie e spese di giustizia . sicché , anche sotto tale aspetto , la questione va dichiarata infondata .
2000-189.txt100100in cui , nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie , il cui valore ecceda i cinque milioni di lire ,sanzionerebbe, con la inammissibilità , il ricorso sottoscritto dal solo contribuente , senza prevedere che quest ultimo possa nominare un
2000-189.txt659659in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità , evitando irragionevolisanzionidi inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare ) di richiamo complessivo all intero comma
2000-301.txt507507davanti ad esso proposta . infatti , all epoca in cui ebbe luogo la violazione contestata , fu applicata lasanzionee fu proposta l opposizione oggetto del giudizio a quo , era in vigore l originaria disciplina recata dall art
2000-301.txt54954924 , comma 1 , del decreto legislativo n . 507 del 1993 , secondo cui per l applicazione dellesanzioniamministrative in materia di imposta sulla pubblicità si osservavano ” le norme contenute nelle sezioni i e ii del capo
2000-301.txt596596, n . 689 ” , alla cui stregua la competenza a conoscere delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione applicative disanzioniamministrative spetta al giudice ordinario . né può aver rilievo la successiva modifica recata a detto art . 24 ,
2000-301.txt651651n . 473 , entrato in vigore il 1 aprile 1998 , che rinviava all osservanza della disciplina generale dellesanzioniamministrative per la violazione delle norme tributarie : modifica a sua volta poi superata da quella successivamente intervenuta ad opera
2000-301.txt7247241981 e , ” per le violazioni delle norme tributarie ” , a ” quelle sulla disciplina generale delle relativesanzioniamministrative ” . in base al principio della perpetuatio jurisdictionis ( art . 5 cod . proc . civ .
2000-351.txt241241374 del 1999 ) ; dell art . 53 della costituzione , in quanto si ricorrerebbe all applicazione di unasanzioneextra fiscale per inosservanza di un dovere tributario ( r.o . n . 258 del 1999 ) ; dell art
2000-351.txt18291829infatti , l evasore totale non viene affatto avvantaggiato , in quanto è destinato a subire in ogni caso lesanzioniper la omessa dichiarazione , nonché l imposizione per l i.c.i . che aveva tentato di evadere ; inoltre ,
2000-351.txt19111911denuncia i.c.i . e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria , con concreto avvio del recupero dell imposta e dellesanzioni. il che presuppone in ogni caso che si tratti di area fabbricabile ( tale al momento della dichiarazione )
2000-351.txt24902490, comma 1 , del d.lgs . n . 504 del 1992 , nel senso che esso contenga una misurasanzionatoriao meno , o se il presupposto della norma sia una dolosa evasione d imposta o un errore , più
2000-362.txt23392339via di risolvere il contratto , e ovviamente il locatore lo può fare a suo rischio , anche per lesanzionitributarie conseguenti , nel caso in cui la sua domanda di risoluzione giudiziaria non venga accolta . in ogni caso
2000-507.txt281281, nello stabilire che la riscossione , l accertamento , nonché il recupero , i rimborsi , l applicazione dellesanzionied il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali ( oggetto di nuova disciplina sostanziale contenuta nei commi 5
2000-507.txt24502450n . 662 del 1996 nella misura dello 0,50 per cento della quota spettante , si applichino a titolo disanzionealle regioni che entro il 31 marzo 1998 non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione previsti dalla legge in
2000-507.txt27332733ricorsi lamentano che siano equiparate l inadempienza della regione e quella delle aziende sanitarie ; che conseguentemente si preveda unasanzionefinanziaria a carico della regione anche per l inadempimento di una singola azienda , e si facciano gravare irragionevolmente conseguenze
2000-507.txt28272827relazione al comma 4 , si lamenta che il termine per gli adempimenti imposti sarebbe irragionevolmente breve , e lasanzioneirragionevolmente grave e non proporzionata all entità dell inadempimento , ma rimessa ad una determinazione eccessivamente discrezionale . in relazione
2000-507.txt30443044, dal punto di vista finanziario , intrattiene rapporti diretti solo con la regione , è logico che i meccanismisanzionatorisul piano finanziario volti ad incentivare un miglior impiego delle risorse a livello locale si traducano in riduzioni della quota
2000-507.txt30953095regione il compito e la responsabilità di utilizzare a sua volta i propri poteri di riparto per trasferire la “sanzione” a livello delle singole aziende , oltre che per azionare le responsabilità dei direttori generali , dei dirigenti e
2000-507.txt36973697fa rinvio , nello 0,50 per cento della quota del fondo . né ha pregio la censura di sproporzione dellasanzionerispetto alla possibile gravità dell inadempimento , trattandosi , come si è detto , di obiettivi da gran tempo imposti
2001-164.txt788788mentre questi ultimi , rispettando l iter procedimentale previsto dall art . 34 , comma 6 , possono senza alcunasanzioneadeguarsi al valore catastale con gli effetti previsti dal precedente comma 5 , pagando la maggiore imposta , gli altri
2001-164.txt13031303manifesti la volontà di avvalersi della disposizione dei cui all art . 34 , comma 5 dal rischio di qualsivogliasanzionenel caso in cui il valore da lui indicato risulti anche sensibilmente inferiore a quello successivamente stimato dall organo tecnico
2002-156.txt14081408art . 2 ) ; le modalità di ripartizione delle somme ( art . 3 ) ; l applicazione dellesanzioniper le violazioni e gli inadempimenti dei concessionari della riscossione e delle banche delegate ( artt . 4 e 5
2002-17.txt7474dicembre 1994 , n . 66 e 6 settembre 1999 , n . 28 , recanti disposizioni in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie ” , per contrasto con l art . 119 della costituzione . secondo
2002-17.txt225225toscana in data 19 dicembre 2000 ( n . 67 del 2000 ) , concernente ” disposizioni in materia disanzioniamministrative per violazioni di norme tributarie . modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 , n . 80 ; 29
2002-17.txt326326di pagamento tardivo del tributo ( art . 13 del decreto legislativo n . 472 del 1997 ) e lesanzioniamministrative per il caso di esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono , scarico o deposito incontrollato di
2002-17.txt403403. infatti , l art . 3 , comma 1 , della deliberazione legislativa denunciata , introdurrebbe una diversa disciplinasanzionatoriaa seconda che le violazioni siano state commesse prima o dopo il 1 aprile 1998 ( data di entrata in
2002-17.txt447447legislativo n . 472 del 1997 ) , con l effetto , altresì , di comportare l applicazione di unasanzionesuperiore a carico di chi abbia versato l imposta con un ritardo minimo , e cioè sino a cinque giorni
2002-17.txt514514art . 3 , comma 2 , della medesima deliberazione legislativa determinerebbe l ammontare al quale deve essere commisurata lasanzioneamministrativa di specie non già rapportandolo alla effettiva e concreta base imponibile , ma a quello risultante dal suo calcolo
2002-271.txt163163. la violazione degli artt . 9 e 35 della costituzione è argomentata dalla rimettente sotto il profilo che lasanzionecomminata per il mancato tempestivo pagamento della tassa annuale sarebbe eccessivamente rigorosa , in particolare sotto il profilo della sua
2002-271.txt462462continuazione di questa attività derivante dalla decadenza correlandosi al mancato pagamento della tassa annuale , e quindi caratterizzandosi in terminisanzionatorinon può di per sé ledere l art . 35 della costituzione . 7 . il contrasto con l art
2002-271.txt497497. il contrasto con l art . 3 cost . è ravvisato anzitutto sotto il profilo dell irragionevolezza intrinseca dellasanzioneper difetto di proporzione , in quanto la restituzione al regime di libera concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale dell innovazione ed
2002-271.txt640640alla crescita tecnologica del paese ” . 8 . la censura è infondata . la norma impugnata prevede sostanzialmente unasanzioneper il mancato pagamento di una tassa di concessione governativa . orbene , in tema di sanzioni , quale che
2002-271.txt657657prevede sostanzialmente una sanzione per il mancato pagamento di una tassa di concessione governativa . orbene , in tema disanzioni, quale che sia la natura della violazione sanzionata , il legislatore ha un ampia discrezionalità in ordine all individuazione
2002-271.txt666666una tassa di concessione governativa . orbene , in tema di sanzioni , quale che sia la natura della violazionesanzionata, il legislatore ha un ampia discrezionalità in ordine all individuazione delle condotte sanzionabili , nonché della tipologia e della
2002-271.txt680680che sia la natura della violazione sanzionata , il legislatore ha un ampia discrezionalità in ordine all individuazione delle condottesanzionabili, nonché della tipologia e della misura delle sanzioni ( cfr . , da ultimo , ordinanze n . 282
2002-271.txt689689legislatore ha un ampia discrezionalità in ordine all individuazione delle condotte sanzionabili , nonché della tipologia e della misura dellesanzioni( cfr . , da ultimo , ordinanze n . 282 , n . 260 , n . 60 e
2002-271.txt784784modo palese ( cfr . ordinanza n . 60 del 2001 ) , nel senso che la concreta determinazione dellasanzioneda parte del legislatore esuli all evidenza dal novero delle possibili scelte adeguate al caso , e quindi sconfini nell
2002-271.txt827827nella specie , è vero che come afferma la rimettente la norma impugnata tutela un interesse erariale ( correlandosi lasanzioneal mancato pagamento di una tassa di concessione ) e che questo interesse potrebbe essere soddisfatto anche con il pagamento
2002-271.txt875875o comunque in modo diverso dalla decadenza dal brevetto . ma il legislatore scegliendo , in una vasta tipologia disanzioniastrattamente applicabili , proprio la decadenza dal brevetto come la misura più adatta a colpire il mancato pagamento della tassa
2002-271.txt11021102, idoneo a pregiudicare l interesse collettivo a fruire dell innovazione , consistente nella mancata attuazione dell invenzione brevettata ,sanzionatonon con la decadenza , bensì con la soggezione del brevettante inerte a licenza obbligatoria ” a favore di ogni
2002-271.txt13021302. 6 maggio 1999 , n . 169 ) . 10 . anche questa censura è infondata . la diversasanzionecomminata dal citato art . 54 per il caso di mancata attuazione del brevetto non è comparabile alla decadenza per
2002-271.txt13321332di mancata attuazione del brevetto non è comparabile alla decadenza per mancato pagamento della tassa annuale , perché il comportamentosanzionatoè del tutto diverso da quello considerato dalla norma impugnata ; perché di fronte ad esso il brevettante non ha
2002-271.txt13671367ad esso il brevettante non ha rimedi che lascino immutata la sua situazione ( e dunque solo in apparenza lasanzioneappare meno grave della decadenza ) ; e perché il comportamento sanzionato presuppone il pagamento della tassa in questione .
2002-271.txt13791379situazione ( e dunque solo in apparenza la sanzione appare meno grave della decadenza ) ; e perché il comportamentosanzionatopresuppone il pagamento della tassa in questione . infine , le altre due situazioni ricordate non prevedono , rispettivamente ,
2002-49.txt166166, la disparità di trattamento riscontrabile in conseguenza delle norme impugnate tra la condotta di emissione delle false fatture (sanzionatadal citato art . 8 come delitto consumato ) e quella di annotazione delle medesime nella contabilità del percettore (
2002-49.txt404404, il giudice rimettente chiede infatti a questa corte di rimuoverla tramite un riequilibrio in malam partem del rispettivo regimesanzionatorio. tale riequilibrio si dovrebbe realizzare segnatamente a mezzo di un intervento ablativo delle disposizioni degli artt . 6 e
2002-520.txt177177tributaria per mezzo del servizio postale , anziché depositato personalmente , pur se recapitato entro i termini , debba esseresanzionatocon la inammissibilità . si ravvisa vulnus all art . 24 , primo comma , della costituzione , per l
2002-520.txt15541554con lo specifico sistema processuale , volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità , evitando irragionevolisanzionidi inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare ( per riferimenti , v . da ultimo , sentenza
2002-522.txt803803predette , e , conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l esperimento della tutela giurisdizionale , incorrono nellasanzionedell incostituzionalità & amp ; raquo ; ( sentenza n . 80 del 1966 , sull illegittimità costituzionale della norma
2003-296.txt10261026, demandato alle regioni « la riscossione , l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione dellesanzionied il contenzioso amministrativo relativo » alla suddetta tassa . lo stesso art . 17 della legge n . 449
2003-297.txt432432altresì demandato alle regioni « la riscossione , l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione dellesanzionied il contenzioso amministrativo relativo » alla suddetta tassa . lo stesso art . 17 della legge n . 449
2003-92.txt20512051. 504 , recante ” testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ” ) o utilizzati da alcuni soggetti ( autotrasportatori ex art . 25 ) , prevedono ,
2005-303.txt148148e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli , per quanto attiene agli aspetti organizzativi , funzionali , fiscali esanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi – avrebbe conferito al governo , in violazione del principio della riserva relativa
2005-303.txt945945e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli , per quanto attiene agli aspetti organizzativi , funzionali , fiscali esanzionatori, nonché al riparto dei proventi » , secondo i princípi elencati nella stessa disposizione . contrariamente a quanto sostenuto
2005-455.txt20752075che l attività amministrativa concernente la riscossione , i rimborsi , il recupero della tassa stessa e l applicazione dellesanzioni, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi del tributo . in questo quadro normativo
2005-455.txt26742674di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale ( subordinandola appunto , a pena disanzioniamministrative , al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli : commi 5 e
2005-462.txt448448oltre che il gettito ed ogni potestà amministrativa connessa alla loro riscossione , al loro rimborso e all applicazione dellesanzioni, ferma restando la competenza legislativa esclusiva dello stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale del tributo . il
2006-412.txt3953951 di detto articolo ) della legge regionale n . 34 del 2005 , il quale , differenziando il trattamentosanzionatoriodella omessa registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti da quello della infedele registrazione delle stesse e prevedendo , per
2006-412.txt420420operazioni di conferimento dei rifiuti da quello della infedele registrazione delle stesse e prevedendo , per entrambe le fattispecie ,sanzioniamministrative determinate in una percentuale fissa dell entità del tributo dovuto , sarebbe in contrasto con il comma 31 dell
2006-412.txt4634633 della legge statale n . 549 del 1995 , che , da un lato , prevede un identico trattamentosanzionatorioper la omissione e per la infedeltà della registrazione e , dall altro , determina la sanzione edittale per tali
2006-412.txt480480un identico trattamento sanzionatorio per la omissione e per la infedeltà della registrazione e , dall altro , determina lasanzioneedittale per tali violazioni in una percentuale variabile tra un minimo e un massimo dell entità del tributo dovuto .
2006-412.txt547547bis nell art . 11 della legge regionale n . 1 del 2003 , stabilisce – con riguardo al trattamentosanzionatorioprevisto a carico di chi esercita attività di gestione di una discarica abusiva ovvero abbandona , scarica o effettua deposito
2006-412.txt599599al comma 4 dell art . 9 della stessa legge regionale n . 1 del 2003 , secondo cui lesanzionisono ridotte ad un quarto se , entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie , intervengano l adesione del
2006-412.txt633633commissioni tributarie , intervengano l adesione del contribuente e il contestuale pagamento del tributo , se dovuto , e dellasanzione. ad avviso del ricorrente , la norma censurata si porrebbe in contrasto con il comma 32 dell art .
2006-412.txt671671dell art . 3 della legge statale n . 549 del 1995 , il quale , disponendo l applicabilità dellesanzionidi cui al precedente comma 31 per chi esercita l attività di discarica abusiva , prevedrebbe anche in tale fattispecie
2006-412.txt695695precedente comma 31 per chi esercita l attività di discarica abusiva , prevedrebbe anche in tale fattispecie la riduzione dellesanzionial quarto , nel caso di adesione del contribuente e contestuale pagamento entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie
2006-412.txt13951395mentre l art . 3 , comma 31 , della legge statale n . 549 del 1995 prevede la medesimasanzioneamministrativa in misura variabile ( dal duecento al quattrocento per cento del tributo ) sia per l omessa registrazione sia
2006-412.txt14411441operazioni di conferimento in discarica , la norma regionale stabilisce invece , per gli stessi illeciti , un diverso trattamentosanzionatorio, e cioè , per l omessa registrazione , la sanzione amministrativa in misura fissa del quattrocento per cento del
2006-412.txt14521452, per gli stessi illeciti , un diverso trattamento sanzionatorio , e cioè , per l omessa registrazione , lasanzioneamministrativa in misura fissa del quattrocento per cento del tributo e , per l infedele registrazione , la sanzione amministrativa
2006-412.txt14711471la sanzione amministrativa in misura fissa del quattrocento per cento del tributo e , per l infedele registrazione , lasanzioneamministrativa , anch essa in misura fissa , del duecento per cento del tributo . essendo di competenza dello stato
2006-412.txt14951495essa in misura fissa , del duecento per cento del tributo . essendo di competenza dello stato anche la disciplinasanzionatoriadel tributo , sussiste , quindi , il denunciato contrasto fra la norma regionale censurata e l evocata norma statale
2006-412.txt15801580censurata , ove correttamente interpretata , non esclude che , in caso di gestione di una discarica abusiva , lesanzionipreviste per l omessa registrazione e l omessa dichiarazione possano essere ridotte , ai sensi del comma 4 dell art
2006-412.txt16661666della disposizione censurata , la normativa regionale consentiva , conformemente a quella statale , la riduzione ad un quarto dellesanzionipreviste a carico di chi gestisce una discarica abusiva , in relazione agli illeciti di omessa registrazione e di omessa
2006-412.txt17061706omessa dichiarazione , a condizione che il gestore avesse prestato adesione e contestualmente pagato il tributo e l importo dellasanzione, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie . solo l introduzione del censurato comma 3 bis , ad
2006-412.txt1751175110 della legge regionale n . 34 del 2005 , avrebbe comportato l inapplicabilità della riduzione della misura di dettesanzioni, creando così un contrasto con il comma 32 dell art . 3 della legge statale n . 549 del
2006-412.txt18941894non tiene conto del fatto che il comma 1 dello stesso art . 11 , nel disporre l applicabilità dellesanzionipreviste dall art . 9 per l omessa registrazione e per l omessa dichiarazione , in aggiunta alla sanzione amministrativa
2006-412.txt19131913delle sanzioni previste dall art . 9 per l omessa registrazione e per l omessa dichiarazione , in aggiunta allasanzioneamministrativa da esso stesso comminata per l ” esercizio dell attività di gestione di una discarica abusiva ” , ha
2006-412.txt19441944attività di gestione di una discarica abusiva ” , ha il solo scopo di consentire l applicazione congiunta delle indicatesanzionie non quello – attribuitogli dal ricorrente – di ” individuare ” le violazioni alle quali , ai sensi del
2006-412.txt19971997applica la riduzione . tale essendo la funzione del richiamo effettuato dall art . 11 , comma 1 , allesanzionipreviste dal citato art . 9 , il ricorrente avrebbe dovuto , dunque , considerare che l esclusione della riduzione
2006-412.txt20262026ricorrente avrebbe dovuto , dunque , considerare che l esclusione della riduzione disposta dalla norma censurata vale solo per lasanzionedel triplo del tributo comminata direttamente dallo stesso art . 11 , comma 1 , per l ” esercizio dell
2006-412.txt20612061, per l ” esercizio dell attività di gestione di una discarica abusiva ” , e non anche per lesanzionirichiamate dall art . 11 , comma 1 , ai soli fini dell applicazione congiunta , e cioè quelle previste
2006-412.txt21152115di dichiarazione . la modifica introdotta con il comma 3 bis non altera , dunque , la conformità del regimesanzionatorioregionale a quello statale . come già osservato , infatti , anche il combinato disposto dei citati commi 31 e
2007-191.txt958958, in quanto il terzo periodo dello stesso comma stabilisce che « qualsiasi atto , anche a contenuto impositivo osanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta [ … ] è nullo » e in quanto il comma 2 dell art
2007-191.txt995995comma 2 dell art . 10 della medesima legge n . 212 del 2000 dispone che « non sono irrogatesanzioniné richiesti interessi moratori al contribuente , qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria
2007-191.txt12001200, l operato degli uffici [ … ] i quali non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo osanzionatorioin contrasto con la soluzione interpretativa fornita » . da quanto precede deriva che la risposta all interpello , resa
2007-193.txt355355in quanto non pone principi , ma regole autoapplicative » ; « in subordine , in quanto determina una misurasanzionatoriaanziché commisurata alle esigenze di riequilibrio , nonché in quanto non prevede che tale misura sanzionatoria venga meno ove il
2007-193.txt371371quanto determina una misura sanzionatoria anziché commisurata alle esigenze di riequilibrio , nonché in quanto non prevede che tale misurasanzionatoriavenga meno ove il commissario ad acta adotti in seguito le misure necessarie » . 3 . – l interesse
2007-193.txt748748la lesione ” dell autonomia politica e della stessa dignità politica degli organi elettivi della regione , sottoposti a misuresanzionatorieche eccedono quanto è necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ” : appare , infatti ,
2007-451.txt434434che l attività amministrativa concernente la riscossione , i rimborsi , il recupero della tassa stessa e l applicazione dellesanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo . in
2008-130.txt8383nella parte in cui – secondo il diritto vivente – « non esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti lesanzioni» previste dall art . 3 , comma 3 , del decreto legge 22 febbraio 2002 , n . 12
2008-130.txt196196fare con i tributi » , sulla base della mera attribuzione ad un organo finanziario della competenza ad irrogare lesanzioni, così trasformando il giudice tributario in giudice speciale dell amministrazione tributaria . la disposizione censurata violerebbe , inoltre ,
2008-130.txt348348censura la suddetta disposizione nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie aventi ad oggetto lesanzioniamministrative comunque irrogate da uffici finanziari , « anche a prescindere dalla natura tributaria degli illeciti sanzionati e delle relative
2008-130.txt365365ad oggetto le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari , « anche a prescindere dalla natura tributaria degli illecitisanzionatie delle relative sanzioni » . 2 . – preliminarmente , deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti
2008-130.txt369369amministrative comunque irrogate da uffici finanziari , « anche a prescindere dalla natura tributaria degli illeciti sanzionati e delle relativesanzioni» . 2 . – preliminarmente , deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti ai rimettenti formulata dall
2008-130.txt507507l altro attribuendo alla direzione provinciale del lavoro – anziché alla agenzia delle entrate – la competenza ad irrogare lasanzioneivi prevista per l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie . tale modifica normativa è entrata in vigore
2008-130.txt5725723 agosto 2006 . ritiene l avvocatura che la modifica in questione avrebbe determinato la devoluzione delle controversie relative allesanzioniper l impiego di lavoratori irregolari alla giurisdizione del giudice ordinario e che pertanto dovrebbe essere disposta la restituzione degli
2008-130.txt916916, nonché le sovrimposte e le addizionali » . stabilisce , inoltre , che appartengono alla medesima giurisdizione « lesanzioniamministrative , comunque irrogate da uffici finanziari , gli interessi e ogni altro accessorio » . la giurisprudenza di legittimità
2008-130.txt972972tributaria non solo le controversie concernenti i tributi , ma anche , in via residuale , le controversie concernenti lesanzioniirrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi . in tal
2008-130.txt10351035del d.lgs . n . 546 del 1992 , è ritenuta la natura finanziaria dell organo competente ad irrogare lasanzione. 3 . 1 – questioni analoghe a quelle in esame sono già state sottoposte al vaglio di questa corte
2008-130.txt11331133, limitandosi , invece , a considerare unicamente il profilo soggettivo concernente la natura dell organo competente ad irrogare lasanzione( ordinanza n . 34 del 2006 ; si vedano , inoltre , le ordinanze n . 395 del 2007
2008-130.txt12531253, il giudice di legittimità ha ritenuto che appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti l irrogazione dellasanzioneper l impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie prevista dall art . 3 ,
2008-130.txt13091309il comma 5 dell art . 3 citato – nel testo originario – stabilisce che « competente alla irrogazione dellasanzioneamministrativa di cui al comma 3 è l agenzia delle entrate » , troverebbe applicazione l art . 2 ,
2008-130.txt13501350comma 1 , del d.lgs . n . 546 del 1992 , secondo il quale rientrano nella giurisdizione tributaria lesanzionicomunque irrogate da uffici finanziari . a tale conclusione la cassazione è pervenuta pur affermando espressamente che le controversie relative
2008-130.txt13721372irrogate da uffici finanziari . a tale conclusione la cassazione è pervenuta pur affermando espressamente che le controversie relative allesanzionidi cui all art . 3 del decreto legge n . 12 del 2002 non hanno natura tributaria , in
2008-130.txt17671767medesima non può essere ancorata « al solo dato formale e soggettivo , relativo all ufficio competente ad irrogare lasanzione» ( ordinanza n . 34 del 2006 ) . sulla base di tali considerazioni , nella più volte citata
2008-130.txt19341934. 546 del 1992 , dà il diritto vivente , finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative asanzioniunicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell organo competente ad irrogarle e , dunque ,
2008-130.txt19641964natura finanziaria dell organo competente ad irrogarle e , dunque , a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui talisanzioniineriscono . essa , dunque , si pone in contrasto con l art . 102 , secondo comma , e
2009-141.txt587587ad oggetto i tributi di ogni genere e specie » , nonché « le sovrimposte e le addizionali , lesanzioniamministrative , comunque irrogate da uffici finanziari , gli interessi e ogni altro accessorio » . tale tendenza legislativa al
2009-141.txt26562656dal fatto che , per la pubblicità assoggettata a canone , si applica un sistema di controllo , accertamento esanzioniamministrative degli abusi sostanzialmente corrispondente a quello previsto per la pubblicità assoggettata ad imposta . in relazione a quest ultima
2009-141.txt27552755disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblicità , alla violazione delle quali conseguono , a seconda dei casi ,sanzioniamministrative non tributarie e tributarie , con rimozione degli impianti pubblicitari abusivi , loro sequestro ( a séguito di ordinanza
2009-141.txt29992999della lettera e del comma 2 ) ; b ) per l installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati , «sanzioniamministrative pecuniarie di importo non inferiore all importo della relativa tariffa , né superiore al doppio della stessa tariffa »
2009-141.txt31753175degli elementi strutturali del prelievo e quella dei poteri e degli obblighi attinenti al controllo , all accertamento e allesanzionidegli abusi hanno la loro fonte nella legge e nel regolamento comunale , senza che sia dato alcun rilievo all
2009-141.txt36763676riguardo all individuazione dei presupposti amministrativi dell attività oggetto del prelievo , alla determinazione della tariffa e ai controlli esanzioniper l attività abusiva ( commi 1 e 2 ) . tuttavia , tali somiglianze attengono solo ad aspetti che
2009-141.txt38243824comunali , la legge preveda l obbligo per l autore di tale illecito di corrispondere al comune , oltre allesanzioniamministrative , un indennità predeterminata , commisurata al canone che sarebbe stato fissato ove la concessione fosse stata rilasciata .
2009-141.txt39123912pertanto , la funzione distributiva che l art . 53 cost . assegna al tributo . neppure la previsione disanzioniamministrative , in aggiunta alla suddetta indennità di occupazione abusiva , esclude la natura privatistica del cosap , perché ,
2009-141.txt39553955occupazione sine titulo , si realizza pur sempre , oltre ad un illecito civile , la violazione – come talesanzionabilein via amministrativa – delle norme poste a tutela dei beni pubblici soggetti a regime di concessione . per quanto
2009-238.txt38313831di disciplinare con proprio regolamento l affidamento a terzi delle fasi di liquidazione , accertamento e riscossione della tassa .sanzionispecifiche sono previste dall art . 76 ( e successive modificazioni ) per l omessa o infedele denuncia e per
2009-238.txt38743874presentazione o trasmissione di atti , documenti o dati richiesti dal comune ; sono comunque applicabili le disposizioni generali sullesanzioniamministrative in materia tributaria stabilite dal d.lgs . 18 dicembre 1997 , n . 472 . 6 . 1.3 .
2009-238.txt44844484; d ) non reca , con riguardo alla tia , specifiche disposizioni in tema di accertamento , liquidazione esanzioni. analogamente alla tarsu , anche per la tia la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite
2009-238.txt75527552soggetto attivo del tributo il comune e disciplina specificamente la fase di accertamento e di liquidazione della tassa , prevedendosanzionie interessi ( artt . 71 , 73 e 76 ) ; mentre , riguardo alla tia , l art
2009-238.txt76307630non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento , di liquidazione della prestazione dovuta , di contenzioso e disanzionie interessi per omesso o ritardato pagamento . non può negarsi , infatti , che , sia per la tarsu
2009-238.txt79767976. 446 del 1997 o in via di interpretazione sistematica . analogamente , nulla osta a che , per lesanzionied interessi relativi all omesso o ritardato pagamento della tia , possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni
2009-238.txt79967996sanzioni ed interessi relativi all omesso o ritardato pagamento della tia , possano applicarsi le norme generali in tema disanzioniamministrative tributarie . cosí come , con riguardo al contenzioso , è evidente che ad entrambi i prelievi si applica
2009-298.txt868868con riferimento ai limiti concernenti l assimilazione di immobili diversi all abitazione principale , una sospensione nell applicazione « disanzioninei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell imposta comunale sugli immobili , relativa all anno 2008
2009-298.txt26662666riferimento ai limiti in ordine all assimilazione di immobili diversi all abitazione principale , una sospensione nell applicazione « disanzioninei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell imposta comunale sugli immobili , relativa all anno 2008
2009-321.txt387387avvalgono del servizio postale ( i quali – secondo l interpretazione dello stesso rimettente – incorrono , invece , nellasanzionedell inammissibilità dell appello , nel caso in cui l agente postale non abbia adempiuto l onere di tale deposito
2009-321.txt10801080rispetto alle altre questioni , infatti , è del tutto irrilevante individuare il termine preciso oltre il quale scatta lasanzionedi ” inammissibilità ” o di ” definitiva improcedibilità ” dell appello . con riferimento , poi , all unica
2009-321.txt18981898alla seconda questione , il giudice a quo afferma che la norma denunciata è irragionevole , perché prevede la gravesanzionedell inammissibilità dell appello quale conseguenza del mancato compimento , da parte dell appellante , di un atto estraneo «
2009-321.txt21042104fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell appello stesso è rappresentato dallasanzionedi inammissibilità prevista dalla norma denunciata . al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo , appare
2009-56.txt49814981dei diritti e obblighi di natura civile , salvo che il giudizio abbia « ad oggetto anche l applicazione disanzioniamministrative , intendendo per tale ogni prestazione pecuniaria diversa da quella d imposta che non abbia carattere reintegrativo della pretesa
2009-56.txt50445044) . poiché il giudice a quo non afferma che il giudizio tributario principale ha ad oggetto l applicazione disanzioniamministrative , nella specie il principio della ragionevole durata del processo non trova fondamento nel citato art . 6 della
2010-115.txt282282, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) , relativamente a quelle concernenti alcuni prodotti energetici , quali il gas naturale , il carbone
2010-182.txt939939la regolarizzazione » e con « un aliquota sintetica del 50 per cento per anno , comprensiva di interessi esanzioni» ( comma 2 ) ; c ) è corrisposto per il tramite di intermediari ( banche e altri soggetti
2011-17.txt13451345fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell appello stesso è rappresentato dallasanzionedella inammissibilità prevista dalla norma denunciata » . ciò premesso , si deve osservare che , secondo la costante giurisprudenza
2011-185.txt746746, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) , più volte modificato ed integrato in attuazione delle direttive comunitarie che hanno disciplinato la materia
2011-247.txt60796079dei pubblici ufficiali e , quindi , anche dei verificatori fiscali di inoltrare senza ritardo la denuncia penale ( obbligosanzionatodall art . 361 del codice penale ) e , dall altro , la controllabilità giudiziale circa la sussistenza dei
2011-247.txt80968096n . 74 del 2000 per le quali vi sia l obbligo di denuncia , essa rende retroattivamente applicabile lasanzionedel raddoppio dei termini per l accertamento dell imposta . la questione non è fondata , perché la disciplina del
2011-247.txt81238123accertamento dell imposta . la questione non è fondata , perché la disciplina del raddoppio dei termini non ha naturasanzionatoria. non è perciò invocabile , nella specie , il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole previsto dall evocato
2011-247.txt82548254. n . 633 del 1972 . in particolare , il raddoppio dei termini di accertamento non può qualificarsi “sanzionepenale ” , neppure impropria o atipica . esso infatti , da un lato , non rappresenta la reazione ad
2011-247.txt83938393mero assoggettamento ad un termine piú lungo di accertamento fiscale non svolge , dunque , alcuna funzione afflittivo punitiva osanzionatoriadi un fatto di reato , ma , operando su un piano meramente procedimentale , persegue solo il sopra evidenziato
2011-281.txt38153815abbia la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere unasanzioneatipica al debitore inadempiente . l ammontare del credito tributario per cui si procede sia esso superiore o inferiore al
2011-338.txt462462l art . 16 del d.lgs . n . 504 del 1992 debba essere interpretato nel senso che la “sanzione” della riduzione dell indennità di esproprio , in caso di dichiarazione infedele , trovi applicazione , con riferimento all
2011-338.txt787787di omessa dichiarazione o di dichiarazione di valore irrisorio , ritengono che essa altererebbe il rapporto tra l entità dellasanzionee la gravità della violazione . pertanto , il citato art . 16 , stabilendo l indennità di esproprio in
2011-338.txt15071507secondo tali pronunce , nell interpretazione di detta norma , sarebbe irrilevante accertare se essa prevedesse o no una misurasanzionatoria, ovvero se presupposto della stessa fosse una dolosa evasione d imposta o un errore . siffatta disposizione costituiva ,
2011-338.txt17081708che « l evasore totale non viene affatto avvantaggiato , in quanto è destinato a subire in ogni caso lesanzioniper la omessa dichiarazione , nonché l imposizione per l ici che aveva tentato di evadere » . soprattutto ,
2011-338.txt17971797denuncia ici e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria , con l effettivo avvio del recupero dell imposta e dellesanzioni. in ogni caso , ciò presupponeva che si trattasse di area fabbricabile ( e tale al momento della dichiarazione
2011-338.txt20192019che l evasore totale non perde il suo diritto all indennizzo espropriativo , ma è unicamente destinato a subire lesanzioniper l omessa dichiarazione e l imposizione per l ici che aveva tentato di evadere , potendo l erogazione dell
2011-338.txt26442644siano meramente eventuali ) o pretendano dal soggetto dichiarante un eccessivo onere o , infine , comportino una eccessiva conseguenzasanzionatoria, come nel caso in cui possano giungere ad una sostanziale espropriazione senza indennizzo ( sentenza 22 settembre 1994 ,
2011-338.txt28442844che potrebbero condurre comunque ad elidere il necessario vincolo di ragionevolezza e proporzionalità fra il comportamento tributario illecito e lasanzione, e quindi la pronuncia di illegittimità costituzionale deve necessariamente riguardare anche siffatto profilo della disciplina . resta ferma la
2011-338.txt28702870di illegittimità costituzionale deve necessariamente riguardare anche siffatto profilo della disciplina . resta ferma la discrezionalità del legislatore di stabiliresanzioniche , eventualmente , incidano anche sull indennità di espropriazione , purchè non realizzino una sostanziale confisca del bene ,
2011-338.txt29222922dal contribuente , tenuto conto della diversità di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all accertamento tributario ed alle relativesanzioni, peraltro già autonomamente previste dal d.lgs . n . 504 del 1992 . 8 . in definitiva , va
2012-109.txt18531853l art . 19 del d.lgs . 18 dicembre 1997 , n . 472 ( disposizioni generali in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell articolo 3 , comma 133 , della legge 23
2012-109.txt18981898. 662 ) , nell introdurre la possibilità , in grado di appello , della sospensione dell esecuzione delle solesanzioni, presuppone che il combinato disposto degli artt . 47 , 49 e 61 del d.lgs . n . 546
2012-109.txt20762076disciplina del processo tributario ; c ) la previsione della sospensione , in grado di appello , dell esecuzione dellesanzionitributarie , ai sensi dell art . 19 del d.lgs . n . 472 del 1997 , riguarda la sospensione
2012-135.txt234234di entrata in vigore della presente disposizione . in caso di omesso o insufficiente versamento dell addizionale si applica lasanzionedi cui all articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 471 , pari al 30 per
2012-241.txt91399139caso di omesso tempestivo pagamento delle somme richieste ai sensi dell indicato comma 5 bis , l applicazione di unasanzionee la sottoposizione a controllo della posizione del contribuente relativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali
2012-241.txt94599459si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla legge n . 289 del 2002 , sia gli ammontari delle nuovesanzionipreviste per l omesso versamento delle somme dovute ed iscritte a ruolo confermano il disposto del primo periodo del comma
2012-241.txt1075510755dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 ( comma 5 bis ) ; b ) allesanzioniper l omesso tempestivo pagamento delle somme suddette ( comma 5 ter ) ; c ) alle somme incassate per
2012-241.txt1092210922. in particolare , occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria nonostante i dubbi prospettati dalla difesa dello stato anche lesanzionipreviste dal comma 5 ter : si tratta , infatti , di entrata che spetta alla regione , ove acceda
2012-241.txt1098810988cui « le entrate spettanti alla regione comprendono anche quelle accessorie [ . . . ] derivanti dall applicazione disanzionipecuniarie amministrative [ . . . ] » . 7.3.2.2 . nel caso in cui , invece , il condono
2012-241.txt1195611956delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5 bis , si applica unasanzionepari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta
2012-241.txt1218712187dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002 , n . 289 , sia delle nuovesanzionipreviste per il ritardo di tali pagamenti , sia di quanto accertato per effetto dei nuovi controlli e della proroga
2012-241.txt1656016560di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 2011 , di unasanzionepari al 50 per cento delle somme medesime ; la sottoposizione a controllo della posizione del contribuente relativa agli anni
2012-241.txt1674816748del 2002 ; quelle derivanti dal comma 5 ter , perché sono accessorie alle prime per effetto dell applicazione disanzioniamministrative pecuniarie tributarie previste per il caso di mancato pagamento di dette somme o , comunque , per effetto di
2012-288.txt540540, demandato alle regioni « la riscossione , l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione dellesanzionied il contenzioso amministrativo relativo » alla suddetta tassa . lo stesso art . 17 della legge n . 449
2012-300.txt11311131n . 201 del 2011 ) , introducendo meccanismi compensativi in favore del soggetto passivo ed escludendo l applicazione disanzionie interessi per i versamenti , eventualmente effettuati in misura inferiore a quella successivamente stabilita , qualora l eccedenza venga
2012-300.txt25832583con effetti espressamente retroattivi sia sul piano dei meccanismi compensativi disposti in favore del soggetto passivo sia su quello dellesanzioniapplicabili . in quanto tale , la norma richiamata , che apporta modificazioni sostanziali alla disciplina tributaria oggetto del presente
2013-121.txt104104alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali , regionali e locali , qualora l ammontare dovuto , comprensivo disanzioniamministrative e interessi , non superi , per ciascun credito , l importo di euro 30 , con riferimento ad
2013-121.txt23072307ha indicato né l entità e le caratteristiche del gettito di ciascun tributo , in una con la dinamica dellesanzionie con riferimento alla dedotta impossibilità di superare la soglia della franchigia ; né la peculiarità delle fasi di accertamento
2013-170.txt231231prevedano anche l applicazione retroattiva della stessa ; ciò consentirebbe la ricollocazione in sede privilegiata dei crediti erariali derivanti dasanzionirelative ad imposte dirette , già ammessi al chirografo nello stato passivo esecutivo divenuto definitivo , in violazione dei principi
2013-170.txt413413o interviene nell esecuzione e nell anno precedente ” sono sostituite dalle seguenti : ” per le imposte e lesanzionidovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , imposta sul reddito delle persone giuridiche
2013-170.txt723723impugnate . non è invece censurata in sé e per sé l estensione del privilegio ai crediti dello stato dasanzionitributarie , determinatasi per effetto della modifica legislativa introdotta dall art . 23 , comma 37 , del decreto legge
2013-170.txt832832, che estende il privilegio ai crediti erariali derivanti dall ires ( imposta sui redditi delle società ) e dasanzionitributarie relative a determinate imposte dirette . in effetti , l intervento legislativo che viene in rilievo nel presente giudizio
2013-170.txt19421942i casi in cui lo stato passivo si sia originariamente formato collocando i crediti erariali per l ires e lesanzionitributarie in sede chirografaria e , in tale conformazione , sia divenuto definitivo , essendo ormai trascorso il termine per
2013-170.txt20212021pendenza del termine di cui all art . 99 della legge fallimentare , posto che il credito erariale per lesanzionie per l ires è stato ammesso come chirografo : l interesse all impugnazione , pertanto , sopravviene solo al
2013-170.txt20702070resa possibile dalla novella legislativa qui impugnata , quando viene disposta la ricollocazione in sede privilegiata del credito per lesanzionitributarie e per l ires , prima ammesso come chirografo . in questi casi , a tutelare gli interessi dei
2013-170.txt22542254stessa legge fallimentare , decorrente dalla data del riconoscimento ” tardivo ” della nuova posizione del credito erariale derivante dasanzionitributarie , consentito dalle disposizioni impugnate . il citato art . 23 , comma 40 , dunque , pur non
2013-170.txt24182418al punto precedente , che consente di ricollocare in sede privilegiata i crediti erariali per l ires e per lesanzionitributarie , superando la preclusione ” endo procedimentale ” che consegue alla formazione del cosiddetto giudicato fallimentare . devesi ,
2013-18.txt504504accertamento , di liquidazione , di riscossione , di recupero e di rimborso dell imposta , nonché all applicazione dellesanzioni; b ) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti , ovvero con i
2014-139.txt1171171 , comma 1 , della legge 11 novembre 1983 , n . 638 , il quale punisce con lasanzionepenale della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032,00 euro il datore di lavoro che omette
2014-139.txt400400mancata previsione , nella disciplina censurata , di una soglia di punibilità , determinerebbe pertanto un ingiustificata disparità di trattamentosanzionatoriotra il datore di lavoro che ometta il versamento di ritenute previdenziali di minima o irrisoria entità e il datore
2014-139.txt761761lavoro che effettua le ritenute dei contributi previdenziali » . da tale argomentazione fa discendere l irragionevolezza del diverso trattamentosanzionatorioadottato dal legislatore penale , nel non prevedere una soglia di punibilità nella formulazione dell art . 2 , comma
2014-139.txt10391039corte ha , innanzitutto , ribadito il principio secondo cui « uno scrutinio che investa direttamente il merito delle sceltesanzionatoriedel legislatore è possibile soltanto ” ove l opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza , sotto il profilo
2014-139.txt11581158della costituzione » . da ciò consegue che , coerentemente con l ampia discrezionalità del legislatore nel modulare le sceltesanzionatorie, « per assicurare il rituale adempimento degli anzidetti obblighi sono prevedibili differenziati e specifici sistemi , nell ambito di
2014-139.txt11831183il rituale adempimento degli anzidetti obblighi sono prevedibili differenziati e specifici sistemi , nell ambito di ciascuno dei quali lasanzionepenale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere , sicché la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni
2014-139.txt12041204penale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere , sicché la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzionisanzionatorieprescelte va effettuata nell ambito di ciascun sistema [ . . . ] » ( ordinanza n . 139 del
2014-139.txt13371337legittimità , i quali in assenza di nuovi profili di censura , ed essendo rimasta immutata nel tempo l opzionesanzionatoriadel legislatore non sono idonei ad introdurre argomentazioni tali da infirmare il consolidato orientamento di questa corte ( in questo
2014-139.txt15671567quella di ovviare al fenomeno costituito dalla grave forma di evasione , quale quella contributiva , con un inasprimento dellesanzioni, prevedendo , per il datore di lavoro , sia la reclusione sia la sanzione pecuniaria nell ipotesi di mancato
2014-139.txt15821582, con un inasprimento delle sanzioni , prevedendo , per il datore di lavoro , sia la reclusione sia lasanzionepecuniaria nell ipotesi di mancato versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori . a tal fine , la disciplina
2014-139.txt19531953neppure arbitrarie in considerazione della natura e dell intensità degli interessi protetti , ai quali corrisponde la modulazione degli interventisanzionatoriispirati a scelte punitive differenziate . 9 . analoghe considerazioni si impongono a proposito dell ulteriore argomentazione in base alla
2014-139.txt22702270, quindi , tale chiave di lettura , la norma civilistica invocata dal rimettente concorre a rafforzare la finalità dellasanzionepenale che assiste la normativa censurata . sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono , le questioni devono essere
2014-200.txt20222022nella prospettazione del tar il termine fissato dalla disposizione in esame sarebbe perentorio , come si desumerebbe dal drastico effettosanzionatorioconseguente al mancato adeguamento tecnico dei sistemi di gioco . 7.2 . la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e
2014-200.txt23582358lettera b ) , si applica un prelievo dell 11,80 per cento sull ammontare delle somme giocate » . nessunasanzioneera dunque ricollegata allo spirare del termine fissato , e di sanzioni non vi è traccia neanche nel d.l .
2014-200.txt23702370sull ammontare delle somme giocate » . nessuna sanzione era dunque ricollegata allo spirare del termine fissato , e disanzioninon vi è traccia neanche nel d.l . n . 16 del 2012 , che , nel recepire l intero
2014-200.txt26222622e giuridica dell omologazione dei sistemi di gioco rispetto al termine , come si evince non solo dalla eliminazione dellasanzionema anche dal complesso motivazionale , tutto incentrato sull aspetto tecnico del necessario adeguamento dei terminali . in effetti ,
2014-201.txt556556sostituto d imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e , per l accertamento , la riscossione , lesanzionie il contenzioso , è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito . 2 bis . per
2014-228.txt211211, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) ] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt . 38 ,
2014-228.txt16061606, n . 221 , alla cui stregua dal 1 gennaio 2014 vi è l obbligo sia pure sprovvisto disanzionidi accettare pagamenti , di importo superiore a trenta euro , effettuati con carte di debito in favore di imprese
2014-50.txt15115123 ( disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ) , nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzionesanzionatoriadella durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione
2014-50.txt790790circostanza a sua conoscenza , dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l irrogazione di unasanzione» . i giudici a quibus prospettano anche , sia pure con varietà di accenti , il contrasto con gli
2014-50.txt826826, il contrasto con gli artt . 3 , 41 , 42 e 53 cost . , in quanto lesanzionipreviste dalla normativa oggetto di censura risulterebbero ingiustificatamente penalizzanti per il locatore , dal momento che sostituiscono il canone convenzionale
2014-50.txt21222122, in ipotesi di ritardata registrazione dei contratti o di simulazione oggettiva dei contratti medesimi , pur previste ed espressamentesanzionatenella disciplina tributaria di settore . la tesi dell avvocatura generale , secondo cui un principio della delega sarebbe ricavabile
2014-50.txt22802280né il riferimento alle « forme premiali » anzidette può ritenersi in alcun modo correlabile con il singolare meccanismo “sanzionatorio” oggetto di censura . del resto e come puntualmente messo in evidenza dai giudici a quibus nella citata legge
2014-50.txt23612361dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso » ( compresi , dunque , i profili di caratteresanzionatorioed i ” rimedi ” tecnici tesi a portare ad emersione cespiti o redditi assoggettabili ad imposizione ) espressamente prescrive
2014-80.txt11051105all art . 10 bis dello stesso d.lgs . n . 74 del 2000 , oltre ad individuare il trattamentosanzionatorio( reclusione da sei mesi a due anni ) , vale ad estendere alla violazione in esame la soglia quantitativa
2014-80.txt13341334. n . 74 del 2000 ( dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ) : difetto di coordinamento foriero di sperequazionisanzionatorieche , per la loro manifesta irragionevolezza , rendono censurabile l esercizio della discrezionalità pure spettante al legislatore in materia
2014-98.txt40834083a quella delle imposte sui redditi . sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicanosanzionie interessi » ; c ) il nuovo periodo del comma 9 ( l attuale terzo ) , che «
2014-98.txt73587358giudizio . la questione che investe esclusivamente il comma 2 dell art . 17 bis ( dove è stabilita lasanzionedell inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo , nonché la rilevabilità d ufficio di tale inammissibilità in
2014-98.txt75887588più volte dichiarato l illegittimità , per violazione dell art . 24 cost . , di disposizioni che comminavano lasanzionedella decadenza dall azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo ( sentenze n .
2015-10.txt51215121il dubbio che il divieto di traslazione sui prezzi non sia stato in fatto osservato , né possa essere puntualmentesanzionatoa causa della obiettiva difficoltà di isolare , in un economia di libero mercato , la parte di prezzo praticato
2015-100.txt12611261, rispettivamente , ad euro 77.468,53 e ad euro 103.291,38 di imposta evasa : difetto di coordinamento foriero di sperequazionisanzionatorieche , per la loro manifesta irragionevolezza , rendevano censurabile l esercizio della discrezionalità pure spettante al legislatore nella configurazione
2015-100.txt25332533cui all art . 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 471 , recante « riforma dellesanzionitributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ,
2015-100.txt30823082abbia optato per il suo allineamento all omesso versamento delle ritenute certificate quanto a soglia di punibilità e a trattamentosanzionatorio, non esclude che permangano elementi differenziali tra le due fattispecie tali da precludere la prospettata comparazione . le previsioni
2015-100.txt40424042versamento dell iva rimaneva confinato tra i semplici illeciti amministrativi . ciò , a chiara dimostrazione di come il trattamentosanzionatoriodelle due figure possa bene seguire percorsi diversificati . a fronte di ciò , si deve , quindi , conclusivamente
2015-132.txt6363n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ) , nella parte in cuisanzionacon la nullità l avviso di accertamento che sia stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal
2015-132.txt455455l imposta di registro ) , stabiliscono l inopponibilità all amministrazione finanziaria di negozi elusivi , senza prevedere una analogasanzione. in secondo luogo , facendo dipendere la nullità dell avviso di accertamento da un mero vizio di forma del
2015-132.txt16481648art . 3 cost . , in primo luogo , nel principio generale antielusivo in materia tributaria , che nonsanzionerebbecon la nullità gli avvisi di accertamento affetti da vizi formali del contraddittorio preventivo con il contribuente . un ulteriore
2015-132.txt20462046all art . 37 bis e soggette al solo divieto generale di abuso del diritto , non operi la stessasanzionedella nullità dell atto impositivo che risulti affetto dallo stesso vizio . tuttavia , non solo l ordinanza di rimessione
2015-132.txt28172817comparationis . secondo la rimettente , anche tale norma avrebbe natura antileusiva , ma la sua violazione non comporta unasanzioneanaloga a quella stabilita dalla norma denunciata . senza entrare nel merito della qualificazione della norma , è sufficiente osservare
2015-132.txt29312931favorevole alla rilevabilità d ufficio delle fattispecie elusive . è tuttavia evidente la mancanza di omogeneità dei due istituti dellasanzionedella nullità dell accertamento in violazione del contraddittorio procedimentale , per un verso , e del rilievo d ufficio ,
2015-132.txt33223322emerge in modo ancora più evidente la funzione di tutela effettiva del contraddittorio propria del termine in questione . lasanzionedella nullità dell atto conclusivo del procedimento assunto in violazione del termine stesso trova dunque ragione in una divergenza dal
2015-132.txt33833383è invece di particolare gravità , in considerazione della funzione di tutela dei diritti del contribuente della previsione presidiata dallasanzionedella nullità , e del fatto che la violazione del termine da essa previsto a garanzia dell effettività del contraddittorio
2015-132.txt34143414termine da essa previsto a garanzia dell effettività del contraddittorio procedimentale impedisce il pieno svolgersi di tale funzione . lasanzioneprevista dalla norma censurata non è dunque posta a presidio di un mero requisito di forma del procedimento , estraneo
2015-132.txt34853485di accertamento emanato prematuramente . la necessità che al contribuente sia consentito di partecipare al procedimento e la ragionevolezza dellasanzionein caso di violazione del termine stabilito per garantire l effettività di tale partecipazione , sono ancora più evidenti se
2015-155.txt11351135comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta , interessi esanzioni. il citato comma 11 , dapprima marginalmente modificato dall art . 4 , comma 5 , lettera g )
2015-155.txt58045804invece , per quanto riguarda struttura e fonti normative di regolazione : istituzione , soggetti passivi , base imponibile ,sanzioni, contenzioso sono disciplinati dalla legislazione statale . in ogni caso , si può dire che il tratto distintivo più
2015-31.txt325325, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) , e della direttiva 16 dicembre 2008 , n . 2008 / 118 / ce (
2015-58.txt320320, per l anno 2007 ed il provvedimento con il quale il comune di ceresole d alba ha irrogato unasanzionepecuniaria per il mancato pagamento di tale importo . 2 . secondo il rimettente la norma denunciata è invasiva delle
2015-82.txt56845684contiene , l incidenza nei confronti della regione del già previsto accantonamento , al quale peraltro va riconosciuta valenza disanzionerispetto all eventuale trasgressione di obblighi imposti dalla legislazione dello stato , al fine di garantire la tenuta della finanza
2015-83.txt8888, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) , nella parte in cui assoggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell agenzia delle dogane e
2015-95.txt364364. violerebbe , ancora , l art . 27 , primo comma , cost . , perché collegherebbe il trattamentosanzionatorioalla sola rilevanza del danno causato dal reato , anziché al « rimprovero soggettivo » che può essere mosso all
2016-120.txt907907non può essere condiviso l assunto del rimettente secondo cui la norma impugnata discriminerebbe ingiustificatamente le due richiamate fattispecie ,sanzionandola prima con il raddoppio del contributo unificato e lasciandone esente la seconda . nonostante il dato comune rappresentato dalla
2016-120.txt15621562energie processuali . in tal caso non avrebbe quindi senso a riprova della differenza intercorrente con la fattispecie dell improcedibilitàsanzionarela condotta della ( sola ) parte appellante , peraltro omologa a quella dell appellato , scoraggiando un esito auspicabile
2016-121.txt13281328fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell appello stesso è rappresentato dallasanzionedi inammissibilità prevista dalla norma denunciata » ( sentenza n . 321 del 2009 ) . 5 . tanto premesso
2016-121.txt14281428speciale : pur essendo , quest ultimo , organo della parte processuale , non viene , infatti , applicata lasanzionedell inammissibilità in caso di inadempimento dell obbligo di avviso al giudice di primo grado . 6 . la questione
2016-145.txt326326dal 1 gennaio 2015 . il comma 633 del citato art . 1 prevede , infine , che siano comminatesanzioniamministrative agli enti pubblici cessionari o committenti per omessi o tardivi versamenti dell iva nei casi previsti dal precedente comma
2016-199.txt253253impugnate recano un esenzione dalla tassa automobilistica per certe categorie di autoveicoli e motoveicoli , e sollevano dall applicazione disanzionie interessi i contribuenti che non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa . il ricorrente , premesso che
2016-199.txt652652viceversa , ha trovato applicazione il comma 7 quinquies , come introdotto dall art . 8 impugnato , che escludesanzionie interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015 , con la conseguenza che va decisa la
2016-199.txt866866va perciò trasferita sul nuovo testo della norma . con riferimento ai commi 2 e 3 , che esonerano dasanzionie interessi i pagamenti tardivi della tassa automobilistica per il 2015 , va invece rilevato che le disposizioni hanno avuto
2016-199.txt13761376l effetto di prorogare il termine per corrispondere la tassa automobilistica per l anno 2015 , perché hanno esonerato dasanzionie interessi chi ha versato l importo dopo una certa data , posteriore a quella stabilita dalla normativa statale con
2016-199.txt15841584sentenza n . 296 del 2003 ) . in particolare , i termini di pagamento , e il correlato regimesanzionatorioin caso di inosservanza , non sono inclusi nell oggetto del decreto del ministro delle finanze 25 novembre 1998 ,
2016-199.txt16501650, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali ) , che attiene solo alle modalità di applicazione dellesanzioni, con carattere cedevole rispetto alla sopravvenuta normativa regionale ( sentenza n . 507 del 2000 ) , e non
2016-21.txt11661166aperto , ravvisandole nelle « somme versate entro il 15 luglio 2014 all entrata del bilancio dello stato derivanti dasanzioniamministrative irrogate dall autorità garante della concorrenza e mercato » . in attuazione delle richiamate previsioni il ministero delle infrastrutture
2016-66.txt260260attraverso le quali i contribuenti possono spontaneamente definire , mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo disanzione, le violazioni « in materia di imposte sui redditi e relative addizionali , di imposte sostitutive , di imposta
2016-66.txt13461346il tasso di adempimento agli obblighi fiscali nel lungo periodo . ciò attraverso la favorevole opzione di attenuare il regimesanzionatorioper chi vi aderisce versando quanto originariamente dovuto a titolo d imposta . in tale prospettiva la concreta devoluzione del
2016-78.txt629629una diversa quantificazione dell ammontare del contributo unificato in caso di provvedimenti concernenti tributi rispetto a quelli che concernano solosanzioni( per i quali si applicherebbe il principio del cumulo ) , pur a parità di debito verso l erario
2016-78.txt18171817stabiliva che « per valore della lite si intende l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventualisanzioniirrogate con l atto impugnato ; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni , il valore è
2016-78.txt18331833interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato ; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni disanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste » . l art . 1 , comma 598 , della
2016-78.txt21622162degli artt . 3 e 53 cost . , laddove viene lamentata l irragionevole diversità di trattamento tra tributi esanzioni, il rimettente non argomenta minimamente in ordine alle ragioni per le quali , a fronte della diversità delle suddette
2016-78.txt22052205, debba sussistere un identico trattamento , stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina ( per lesanzionila regolamentazione fondamentale si rinviene nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 472 , recante « disposizioni generali
2016-78.txt22292229si rinviene nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 472 , recante « disposizioni generali in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell articolo 3 , comma 133 , della legge 23
2017-133.txt281281, e ne indica alcuni contenuti ( quali tariffe , riduzioni , casi di gratuità , agevolazioni , regime dellesanzionida applicare in base al codice della strada , misure di incentivazione all uso dei mezzi pubblici e lotta all
2017-133.txt37543754, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) ( d ora in avanti : t.u . sulle accise ) , si basa sulla regolamentazione
2017-133.txt42184218così previsto che « nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative , di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 , e nelle altre
2017-135.txt295295182 ) ; per di più , con « la previsione , da parte del comma 723 , di pesantisanzioniper il caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo , in termini di competenza , tra le entrate
2017-135.txt879879574 ) ; riducendo le basi imponibili di tributi regionali ( commi 67 , 121 , 182 ) ; prevedendosanzioniper il mancato raggiungimento del pareggio contabile di bilancio ( comma 723 ) . ma la conseguenza che da ciò
2017-135.txt14361436in riferimento all inciso , presente nel comma 723 dell art . 1 della legge in esame relativo alle «sanzioni» per il « mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 » ( « saldo non negativo ,
2017-176.txt258258dal primo [ . . . ] comma dell art . 2752 [ ossia quelli per le imposte e lesanzionidovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , imposta sul reddito delle persone giuridiche
2017-176.txt14641464n . 98 del 2011 , come convertito ( disposizione che , con riguardo al privilegio , per tributi esanzionitributarie , introdotto in sede di novellazione dell art . 2771 , primo comma , cod . civ . ,
2017-240.txt101101, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) , introdotto dall art . 1 , comma 1 , lettera f ) , numero 1
2017-269.txt48654865contribuzioni a carico delle imprese tenute all obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ; da una quota parte dellesanzioniirrogate ai sensi della normativa in materia di tutela del consumatore . questo assetto era il risultato di una stratificazione
2017-269.txt50385038di finanziare le spese di carattere non continuativo e non obbligatorio dell autorità con una parte degli introiti derivanti dallesanzioniirrogate in materia di pratiche commerciali scorrette . nello stesso anno , con l art . 2 , comma 241
2017-270.txt10171017quali , invece , il gettito consistente nel versamento di imposte su cespiti non dichiarati e dei correlativi interessi esanzionie , dunque , di tributi erariali e relative addizionali locali , deve essere assegnato pro quota e limitatamente all
2017-270.txt14541454volontaria tale articolo ha introdotto alcune novità , essenzialmente riguardanti gli aspetti procedurali e i criteri per la determinazione dellesanzioni. inoltre , l art . 20 , comma 6 , del decreto legge 16 ottobre 2017 , n .
2017-270.txt15981598l ambito di applicazione , né le modalità di svolgimento delle procedure di collaborazione volontaria e neppure la determinazione dellesanzioniconseguenti , ma soltanto la destinazione del gettito recuperato . su questo profilo lo ius superveniens non introduce alcuna innovazione
2017-270.txt24802480del 2014 , i contribuenti possono spontaneamente definire , mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo disanzione, le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali , di imposte sostitutive , di imposta regionale
2017-270.txt26522652dell istituto della collaborazione volontaria , introducendo , però , talune modifiche di carattere procedurale e relative alla misura dellesanzioniirrogabili , così conferendo all istituto un carattere di novità rispetto a quanto previsto in origine . il ricordato art
2017-47.txt12381238, n . 285 ( nuovo codice della strada ) esso consegue ora quale misura accessoria , unitamente ad altresanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice . si tratta di misura che comporta la cessazione della circolazione
2017-47.txt13231323luogo di custodia , ove si tratti di ciclomotori e motocicli ; e la confisca , oltre all applicazione disanzionipenali ed amministrative , in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo . diverso è ,
2017-47.txt14621462d.p.r . n . 602 del 1973 , come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non comesanzioneconseguente a violazione di norme del codice della strada . più propriamente si tratta in questo caso di una misura
2017-47.txt16001600vincolo ) ; e , in caso di elusione del divieto di circolazione , dà luogo all applicazione di unasanzionepecuniaria al proprietario , ma non anche al sequestro del mezzo . 5.3 . l esclusa sospensione dell obbligo di
2017-99.txt548548, sia la norma precettiva ( art . 30 della legge n . 646 del 1982 ) , sia quellasanzionatoria( art . 31 della medesima legge ) , dichiarando la « manifesta infondatezza delle questioni , sul rilievo che
2017-99.txt600600irragionevole , dell ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di configurazione degli illeciti penali e di determinazione delle relativesanzioni» . l eccezione di inammissibilità è priva di fondamento . infatti le precedenti pronunce di manifesta infondatezza , evocate
2017-99.txt13041304dei beni acquistati e anche del corrispettivo dell alienazione . è da aggiungere che « la norma precettiva e quellasanzionatoriarisultano ora trasfuse , rispettivamente , negli artt . 80 e 76 , comma 7 , del d.lgs . n
2017-99.txt16081608tributaria deriva da un operazione soggetta a forme di pubblicità legale , e che , anche per il rigoroso trattamentosanzionatorio, presenta , come questa corte ha già rilevato , « un indubbio profilo di criticità » ( sentenza n
2018-114.txt47454745parimenti , peraltro , anche in caso di contestazione della legittimità della riscossione coattiva mediante cartella per il pagamento disanzioniamministrative , quali quelle per violazioni del codice della strada , si è posto un problema analogo e la giurisprudenza
2018-152.txt295295e b ) , del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 472 ( disposizioni generali in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell articolo 3 , comma 133 , della legge 23 dicembre
2018-152.txt330330133 , della legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ) l importo dovuto , comprensivo di interessi esanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo . grazie alla innovazione in esame , dunque , la relativa pretesa impositiva assume
2018-152.txt14751475demandato alle dette regioni « la riscossione , l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione dellesanzionied il contenzioso amministrativo relativo » . 6 . 2 . innanzi ad un tale quadro normativo , successivo alla
2018-152.txt16531653il conferimento alle regioni ordinarie delle funzioni concernenti la riscossione , i rimborsi , il recupero della tassa e dellesanzioni. piuttosto , si è dato rilievo decisivo al fatto della mancata devoluzione , a dette regioni , del potere
2018-152.txt5532553215 ter del d.p.r . n . 602 del 1973 ; o ancora , nell ipotesi inerente all irrogazione dellesanzioni, ex art . 17 , comma 3 , del d.lgs . n . 472 del 1997 . 14 .
2018-152.txt64626462in tal senso l art . 2 della legge 24 gennaio 1978 , n . 27 ( modifiche al sistemasanzionatorioin materia di tasse automobilistiche ) , diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il presidente del
2018-18.txt445445sull insuscettibilità dell applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato misura eccezionale e lato sensusanzionatoriae sul tenore testuale della disposizione impugnata , che circoscrive la sua operatività , attraverso specifico rinvio , al processo
2018-209.txt422422della commissione tributaria provinciale di genova con la quale è stato annullato l atto di accertamento e di irrogazione disanzioninotificato ad a . p . per il pagamento della tassa automobilistica relativa all anno 2010 . 3 . 1
2018-209.txt11951195di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale ( subordinandola appunto , a pena disanzioniamministrative , al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli : commi 5 e
2018-27.txt17141714art . 1 , comma 66 , legge 13 dicembre 2010 , n . 220 ) ha ritenuto applicabile allesanzionirelative alle annualità fiscali sino al 2011 l esimente di cui all art . 6 , secondo comma , del
2018-27.txt17501750, secondo comma , del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 472 ( disposizioni generali in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell articolo 3 , comma 133 , della legge 23
2018-27.txt20502050esplicitato l obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relativesanzioni. 4.2 . ciò premesso , l equiparazione , ai fini tributari , del ” gestore per conto terzi “
2018-27.txt29732973giugno 2012 , n . 2 , prot . n . 763 , che , con espresso riferimento all apparatosanzionatoriorelativo all imposta in esame , ha riconosciuto l applicabilità dell esimente di cui all art . 6 , secondo
2018-29.txt440440di capitale , di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione , venendo così esentati dal pagamento disanzioni, interessi di mora e di altre somme aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura previdenziale . la materia
2018-29.txt496496mediante ruoli . difatti l intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relativesanzioni, e la stessa incidenza su queste ultime costituisce un passaggio ritenuto necessario in vista della finalità perseguita , che
2018-29.txt11671167misura tale da comprometterne la funzionalità . non è infatti indicata l entità della perdita conseguente alla mancata riscossione dellesanzionie manca la stessa stima del gettito tributario negli anni in questione , gettito che nella previsione dello stato dovrebbe
2018-35.txt8383nel testo anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione del sistemasanzionatorio, in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23 )
2018-35.txt764764. 10 bis e la formula « nei limiti ivi previsti » valevano ad estendere alla fattispecie criminosa il trattamentosanzionatorioe la soglia di punibilità stabiliti per l omesso versamento di ritenute certificate : il delitto in questione era ,
2018-35.txt914914introdotta dal d.lgs . n . 158 del 2015 , nel quadro di una ulteriore ed ampia revisione del sistemasanzionatoriotributario . l art . 9 del citato decreto legislativo ha , infatti , sostituito la norma censurata , scindendo
2018-35.txt12061206sì che la norma incriminatrice rimanga applicabile nella sua versione d origine , che contempla per detta fattispecie il trattamentosanzionatoriopiù mite . 4 . ciò posto , il giudice a quo richiama , quale premessa delle sue censure ,
2018-35.txt21682168materia di omesso versamento delle imposte , ad esso pure originariamente allineati quanto a soglia di punibilità e a trattamentosanzionatorio( omesso versamento delle ritenute e omesso versamento dell iva ) . nelle ipotesi previste dagli artt . 10 bis
2018-35.txt317831782010 , ordinanza n . 71 del 2007 , nonché , più di recente , con particolare riguardo al trattamentosanzionatorio, sentenze n . 179 del 2017 , n . 236 e n . 148 del 2016 ) , come
2018-35.txt32083208. 236 e n . 148 del 2016 ) , come avviene quando ci si trovi a fronte di sperequazionisanzionatorietra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione ( tra le altre , sentenze n . 56 e n
2018-35.txt48304830un principio di necessaria proporzionalità tra il livello delle soglie di rilevanza penale del fatto e l intensità della rispostasanzionatoria. così , nell esercizio della sua discrezionalità , il legislatore della novella del 2015 , pur diversificando nettamente il
2018-35.txt48524852così , nell esercizio della sua discrezionalità , il legislatore della novella del 2015 , pur diversificando nettamente il trattamentosanzionatoriodell indebita compensazione secondo che siano utilizzati crediti non spettanti o crediti inesistenti , ha però mantenuto invariata per entrambe
2018-43.txt151151agli stessi fatti , sia già stata irrogata in via definitiva , nell ambito di un procedimento amministrativo , unasanzionedi carattere sostanzialmente penale ai sensi della convenzione europea dei diritti dell uomo e dei relativi protocolli » . il
2018-43.txt296296art . 1 , comma 1 , del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 471 ( riforma dellesanzionitributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ,
2018-43.txt376376, quanto all iva . in relazione a tali ultimi illeciti , l imputato è già stato destinatario di unasanzionetributaria di importo pari al 120 per cento delle imposte evase , all esito di un procedimento amministrativo oramai definitivamente
2018-43.txt444444nel rapporto tra reato e illecito ammnistrativo tributario , assicura che la persona non possa subire l applicazione sia dellasanzionetributaria sia della sanzione penale . all esito dei procedimenti gli verrà applicata la sola sanzione prevista dalla disposizione speciale
2018-43.txt448448e illecito ammnistrativo tributario , assicura che la persona non possa subire l applicazione sia della sanzione tributaria sia dellasanzionepenale . all esito dei procedimenti gli verrà applicata la sola sanzione prevista dalla disposizione speciale , che secondo il
2018-43.txt460460l applicazione sia della sanzione tributaria sia della sanzione penale . all esito dei procedimenti gli verrà applicata la solasanzioneprevista dalla disposizione speciale , che secondo il rimettente è quella penale . non può verificarsi perciò un ipotesi di
2018-43.txt490490è quella penale . non può verificarsi perciò un ipotesi di bis in idem sostanziale , ovvero di cumulo trasanzioneamministrativa e sanzione penale in rapporto al medesimo fatto , perché lo impedisce il principio di specialità . al contempo
2018-43.txt493493. non può verificarsi perciò un ipotesi di bis in idem sostanziale , ovvero di cumulo tra sanzione amministrativa esanzionepenale in rapporto al medesimo fatto , perché lo impedisce il principio di specialità . al contempo , la normativa
2018-43.txt573573è definitivamente concluso . difatti , anche quando opera la specialità , l amministrazione è comunque tenuta a irrogare lesanzioniamministrative , che si prestano così a divenire definitive . esse restano però ineseguibili , fino a quando il procedimento
2018-43.txt642642. 21 , comma 2 , del d.lgs . n . 74 del 2000 ) . in altri termini lasanzionetributaria viene disposta e acquisisce natura definitiva , ma , in virtù del principio di specialità , può essere messa
2018-43.txt721721posteriore alla definizione del procedimento e del contenzioso tributario . la normativa vigente presuppone perciò una fisiologica duplicazione dell attivitàsanzionatoria, che dà vita ad un fenomeno di bis in idem processuale : è consentito procedere nuovamente per il medesimo
2018-43.txt794794a quo , declina sul piano processuale la scelta discrezionale del legislatore di punire un fatto , sia con lasanzionepenale , sia con la sanzione tributaria , salvo che si accerti la sussistenza del rapporto di specialità . benché
2018-43.txt800800processuale la scelta discrezionale del legislatore di punire un fatto , sia con la sanzione penale , sia con lasanzionetributaria , salvo che si accerti la sussistenza del rapporto di specialità . benché non manchino nella legislazione casi in
2018-43.txt825825si accerti la sussistenza del rapporto di specialità . benché non manchino nella legislazione casi in cui l irrogazione dellasanzioneamministrativa è demandata al giudice penale , resta fermo che in linea tendenziale la competenza a irrogare tale sanzione spetta
2018-43.txt844844della sanzione amministrativa è demandata al giudice penale , resta fermo che in linea tendenziale la competenza a irrogare talesanzionespetta , in ragione della sua natura , all amministrazione , all esito di un apposito procedimento distinto da quello
2018-43.txt883883da quello penale . in tal caso l eventualità che il processo penale origini dopo che l esito del procedimentosanzionatorioamministrativo , vertente sul medesimo fatto , è divenuto definitivo , o viceversa , non comporta alcuna violazione del divieto
2018-43.txt935935penale ( sentenza n . 200 del 2016 ) , ma riflette piuttosto l ampia sfera di reciproca autonomia trasanzioniamministrative e pene in senso proprio che è tipica dell ordinamento giuridico nazionale ( sentenze n . 109 e n
2018-43.txt982982. 49 del 2015 ) . posto che , nei limiti del controllo costituzionale di proporzionalità ( che vieta rispostesanzionatorienel complesso palesemente sproporzionate ) , il legislatore è libero di cumulare sanzioni di genere diverso per il medesimo fatto
2018-43.txt995995costituzionale di proporzionalità ( che vieta risposte sanzionatorie nel complesso palesemente sproporzionate ) , il legislatore è libero di cumularesanzionidi genere diverso per il medesimo fatto , la circostanza che esse siano inflitte da autorità differenti e dunque all
2018-43.txt10541054, se non per il profilo sollevato dal rimettente nell odierno giudizio . quest ultimo osserva , infatti , chesanzionidi natura amministrativa alla luce del diritto nazionale possono rivestire carattere penale ai sensi dell art . 7 della cedu
2018-43.txt11791179pertanto , una volta riconosciuta la natura penale , in base all art . 7 della cedu , di unasanzioneamministrativa , la fattispecie a livello convenzionale è presidiata dalla garanzia del divieto di bis in idem , con la
2018-43.txt12491249è il caso con il quale il rimettente si confronta : l imputato è già stato destinatario di una afflittivasanzionetributaria , che ha senza dubbio natura penale in base all art . 7 della cedu , come del resto
2018-43.txt14831483stato oggetto di un definitivo accertamento di carattere amministrativo , quando per tale fatto è prevista l applicazione di unasanzionesostanzialmente penale in base all art . 7 della cedu . 3 . l avvocatura generale dello stato ha eccepito
2018-43.txt15211521stato ha eccepito l inammissibilità della questione , perché il rimettente non ha acquisito la prova dell avvenuto pagamento dellasanzionetributaria . questa omissione impedirebbe di ritenere che tale sanzione sia definitiva e che quindi ricorrano i presupposti del ne
2018-43.txt15311531rimettente non ha acquisito la prova dell avvenuto pagamento della sanzione tributaria . questa omissione impedirebbe di ritenere che talesanzionesia definitiva e che quindi ricorrano i presupposti del ne bis in idem . l eccezione non è fondata .
2018-43.txt15551555che quindi ricorrano i presupposti del ne bis in idem . l eccezione non è fondata . il pagamento dellasanzioneamministrativa può costituire , al limite e in certi casi , un indizio del fatto che la stessa è divenuta
2018-43.txt16031603esclusivamente la verifica della sua definitività . nel caso di specie il giudice a quo ha affermato motivatamente che lasanzionetributaria non è più soggetta a impugnazione , e tanto basta per ritenere che sussistono , sotto tale profilo ,
2018-43.txt16801680punibilità introdotta dall art . 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione del sistemasanzionatorio, in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23 )
2018-43.txt17621762che il reato oggetto del processo principale non sia punibile se l agente estingue il debito tributario , comprensivo disanzionie interessi , purché il ravvedimento operoso intervenga prima « dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di
2018-43.txt19001900la sussistenza della causa di non punibilità . nel caso di specie l avvio e la conclusione del procedimento amministrativosanzionatoriocomprovano che l eventuale pagamento del debito tributario non sarebbe stato comunque efficace ai fini del ravvedimento operoso , perché
2018-43.txt22152215la sua efficacia non era mediata da apprezzamenti discrezionali del giudice in ordine alle concrete modalità di svolgimento dei procedimentisanzionatori, ma si riconnetteva esclusivamente alla constatazione che un fatto , colto nella sua componente naturalistica ( cosiddetto idem factum
2018-43.txt23732373trovato esplicita manifestazione , nel senso di escludere il bis in idem , soltanto nei casi in cui la secondasanzionecostituiva una conseguenza , in sostanza automatica e necessitata , della condanna con cui era stata inflitta la prima pena
2018-43.txt267626767 alla cedu permetteva « agli stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli , e con diversesanzioni» , ma richiedeva che ciò avvenisse « in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati , nel
2018-43.txt274427442016 ) . la tutela convenzionale basata su quella disposizione non richiedeva perciò alcun controllo di proporzionalità sulla misura dellasanzionecomplessivamente irrogata , né , allo scopo di prevenire un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo , subordinava la quantificazione della pena
2018-43.txt27562756perciò alcun controllo di proporzionalità sulla misura della sanzione complessivamente irrogata , né , allo scopo di prevenire un trattamentosanzionatorioeccessivamente afflittivo , subordinava la quantificazione della pena inflitta per seconda a meccanismi compensativi rispetto alla sanzione divenuta definitiva per
2018-43.txt27732773prevenire un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo , subordinava la quantificazione della pena inflitta per seconda a meccanismi compensativi rispetto allasanzionedivenuta definitiva per prima . sotto tale profilo , gli approdi della giurisprudenza di strasburgo non coincidevano pienamente con quanto
2018-43.txt29072907il 12 dicembre 2007 a strasburgo , è subordinata ad una verifica sul carattere effettivo , proporzionato e dissuasivo dellesanzioniapplicate . qualora la risposta sanzionatoria fosse sotto tale verso inadeguata il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se
2018-43.txt29132913, è subordinata ad una verifica sul carattere effettivo , proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate . qualora la rispostasanzionatoriafosse sotto tale verso inadeguata il giudice potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se il primo fosse già esaurito .
2018-43.txt29612961limite all efficacia del ne bis in idem così descritto apre la strada ad una valutazione sul peso combinato dellesanzioniapplicabili in due separate sedi ; valutazione che incrina la portata meramente processuale della regola . il divieto convenzionale di
2018-43.txt30573057, di un divieto di procedere nuovamente per lo stesso fatto , non aveva ragione di interrogarsi sulla misura dellasanzionetributaria per rapportarla alla pena che avrebbe potuto applicare in caso di condanna dell imputato . in conclusione , il
2018-43.txt31463146relativi procedimenti . la questione doveva perciò ritenersi rilevante , dato che , in seguito alla definitiva irrogazione di unasanzioneconvenzionalmente penale , il giudice a quo non avrebbe potuto procedere nel giudizio penale sul medesimo fatto senza affrontare il
2018-43.txt32353235discute . la rigidità del divieto convenzionale di bis in idem , nella parte in cui trova applicazione anche persanzioniche gli ordinamenti nazionali qualificano come amministrative , aveva ingenerato gravi difficoltà presso gli stati che hanno ratificato il protocollo
2018-43.txt34693469procedimenti , dal grado di coordinamento probatorio tra di essi , e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la secondasanzionesi possa tenere conto della prima , al fine di evitare l imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso
2018-43.txt35023502imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito . al contempo , si dovrà valutare anche se lesanzioni, pur convenzionalmente penali , appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale , perché in caso affermativo si
2018-43.txt36783678esclusivamente processuale , giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all entità dellasanzionecomplessivamente irrogata . se pertanto la prima sanzione fosse modesta , sarebbe in linea di massima consentito , in presenza
2018-43.txt36863686o negare il legame materiale è proprio quello relativo all entità della sanzione complessivamente irrogata . se pertanto la primasanzionefosse modesta , sarebbe in linea di massima consentito , in presenza del legame temporale , procedere nuovamente al fine
2018-43.txt37133713di massima consentito , in presenza del legame temporale , procedere nuovamente al fine di giungere all applicazione di unasanzioneche nella sua totalità non risultasse sproporzionata , mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il
2018-43.txt42554255contro norvegia rende meno probabile l applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimentisanzionatoriper il medesimo fatto , ma non è affatto da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo , sia
2018-67.txt579579reddito ed abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla cassa , senza però richiedere ad essa l iscrizione , vienesanzionatoin modo più grave di colui il quale , dopo avere richiesto l iscrizione , non invii annualmente la comunicazione
2018-67.txt645645pagamento dei contributi ( art . 18 della medesima legge ) . la norma censurata contiene secondo il rimettente unasanzionedel tutto sproporzionata rispetto all effettiva lesività del comportamento concretamente tenuto dall avvocato . 2 . vanno innanzi tutto respinte
2018-67.txt936936decorrenza dell iscrizione all albo ( 11 gennaio 2007 ) , domandandogli il pagamento dei contributi arretrati con interessi esanzioni, nonché irrogandogli la penalità prevista per l ipotesi di mancato tempestivo inoltro della domanda di iscrizione . nel giudizio
2018-67.txt11431143, della medesima legge , stante la contestazione dell avvocato ricorrente che deduce la sproporzione per eccesso della misura dellasanzionefissata da tale disposizione , rispetto alle sanzioni di altre condotte inadempienti , poste in comparazione . tale necessaria applicazione
2018-67.txt11511151dell avvocato ricorrente che deduce la sproporzione per eccesso della misura della sanzione fissata da tale disposizione , rispetto allesanzionidi altre condotte inadempienti , poste in comparazione . tale necessaria applicazione nel giudizio a quo delle due disposizioni ,
2018-67.txt13851385pensionato di vecchiaia nella gestione previdenziale della cassa . d altra parte chiede che la corte riconduca a ragionevolezza lasanzioneprevista , in caso di mancata o ritardata domanda di iscrizione , a carico dell avvocato che abbia comunque comunicato
2018-67.txt40484048agli artt . 3 e 38 , secondo comma , cost . il giudice rimettente pone in comparazione il regimesanzionatorioprevisto distintamente per vari possibili comportamenti inadempienti dell avvocato iscritto agli albi : l omessa ( o tardiva ) domanda
2018-67.txt41014101al reddito ed al volume degli affari ; il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti ; inadempienze queste che sonosanzionaterispettivamente dagli artt . 22 , secondo comma ; 17 , quarto comma e 18 , quarto comma , della
2018-67.txt41774177provvede all iscrizione d ufficio e l avvocato è tenuto a pagare , oltre ai contributi arretrati con interessi esanzioni, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati , ossia quelli il cui termine di pagamento sarebbe già
2018-67.txt43164316comporta l obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura stabilita per le imposte dirette e inoltre unasanzionepari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente . tale graduazione della reazione sanzionatoria , che vede quella
2018-67.txt43324332dirette e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente . tale graduazione della reazionesanzionatoria, che vede quella dell art . 22 , secondo comma , come la più grave ed afflittiva , resiste
2018-67.txt43984398della funzione previdenziale della cassa ( art . 38 , secondo comma , cost . ) . invero la condottasanzionatadall art . 22 , secondo comma , citato ossia l inadempienza consistente nell esercizio dell attività forense da parte
2018-67.txt45034503all albo , esercitasse con continuità l attività professionale . e rappresentava una inadempienza più insidiosa rispetto alle altre condottesanzionaterispettivamente dall art . 17 e dall art . 18 della medesima legge , che vedevano la cassa in condizione
2018-90.txt150150, comma 2 , del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 472 ( disposizioni generali in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell articolo 3 , comma 133 , della legge 23
2018-90.txt207207di scissione parziale , che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo disanzioneper le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto . ritiene la commissione tributaria rimettente che
2018-90.txt13201320quanto alla sorte dei debiti relativi all azienda ceduta ( art . 2560 cod . civ . ) e dellesanzionirelative alle violazioni tributarie della società dopo la trasformazione , fusione o scissione ( art . 6 del decreto legislativo
2018-90.txt14931493subentro della società risultante dalla trasformazione o dalla fusione negli obblighi della società trasformata o fusa relativi al pagamento dellesanzioni( art . 15 , comma 1 ) ; e infine , la responsabilità solidale di ciascuna società risultante dalla
2018-90.txt21822182173 , comma 13 , che « le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte , lesanzionipecuniarie , gli interessi e ogni altro debito » . benché il dato testuale della disposizione presenti una qualche ambiguità
2018-90.txt24762476ai debiti tributari , mentre alcuna distinzione chiaramente non fa né l art . 15 , citato , quanto allesanzioniper inadempimento dei debiti tributari , né più in generale la disciplina codicistica ( artt . 2506 bis , terzo
2018-90.txt41004100ex art . 2 del d.lgs . n . 231 del 2001 , sicché la solidarietà per il pagamento dellesanzionipecuniarie dovute dalla società scissa , di cui sono gravate le società beneficiarie della scissione , ma che sono estranee
2019-122.txt26112611di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale ( subordinandola appunto , a pena disanzioniamministrative , al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli : commi 5 e
2019-222.txt139139agli stessi fatti , sia già stata irrogata in via definitiva , nell ambito di un procedimento amministrativo , unasanzionedi carattere sostanzialmente penale ai sensi della convenzione europea dei diritti dell uomo e dei relativi protocolli » . 1.1
2019-222.txt545545euro . il medesimo imputato è , peraltro , già stato destinatario , per la medesima omissione , di unasanzioneamministrativa di importo pari al 30 per cento della somma evasa ai sensi dell art . 13 , comma 1
2019-222.txt58258213 , comma 1 , del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 471 , recante « riforma dellesanzionitributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ,
2019-222.txt6276273 , comma 133 , lettera q ) , della legge 23 dicembre 1996 , n . 662 » :sanzionedivenuta ormai definitiva . secondo il rimettente , la duplicazione del procedimento sanzionatorio e delle relative sanzioni per lo stesso
2019-222.txt6406401996 , n . 662 » : sanzione divenuta ormai definitiva . secondo il rimettente , la duplicazione del procedimentosanzionatorioe delle relative sanzioni per lo stesso fatto il mancato versamento del medesimo debito iva determinerebbe la violazione del ne
2019-222.txt644644662 » : sanzione divenuta ormai definitiva . secondo il rimettente , la duplicazione del procedimento sanzionatorio e delle relativesanzioniper lo stesso fatto il mancato versamento del medesimo debito iva determinerebbe la violazione del ne bis in idem ,
2019-222.txt692692, non potendo essere ritenute soddisfatte nella specie le condizioni da quella sentenza fissate perché possa legittimarsi un doppio binariosanzionatorioper un medesimo fatto ; condizioni indicate dal rimettente nella complementarietà di scopi tra procedimenti e relative sanzioni , nella
2019-222.txt710710doppio binario sanzionatorio per un medesimo fatto ; condizioni indicate dal rimettente nella complementarietà di scopi tra procedimenti e relativesanzioni, nella diversità di taluni aspetti della condotta , nonché nella sussistenza di una normativa di coordinamento atta a limitare
2019-222.txt750750limitare l onere supplementare derivante dal cumulo di procedimenti e di norme idonee a garantire la proporzionalità della complessiva rispostasanzionatoriarispetto alla gravità del reato . il diritto vigente non consentirebbe , tuttavia , di evitare tale violazione , non
2019-222.txt874874in rilievo , in cui l imputato sia già stato punito per lo stesso fatto in via amministrativa con unasanzioneamministrativa definitiva dal carattere ” punitivo ” , come quella prevista dall art . 13 , comma 1 , del
2019-222.txt927927a quo ritiene , inoltre , che l inapplicabilità dell art . 649 cod . proc . pen . allesanzionidi carattere ” punitivo ” secondo i ” criteri engel ” con conseguente possibilità di avviare o proseguire un procedimento
2019-222.txt961961possibilità di avviare o proseguire un procedimento penale per l omesso versamento dell iva anche dopo l irrogazione di unasanzioneamministrativa ormai definitiva per il medesimo omesso versamento determinerebbe altresì « un ingiustificata disparità di trattamento , specialmente se rapportata
2019-222.txt984984definitiva per il medesimo omesso versamento determinerebbe altresì « un ingiustificata disparità di trattamento , specialmente se rapportata al quadrosanzionatoriodelle fattispecie originarie del d.lgs . n . 74 / 2000 » , e comunque solleverebbe « un problema di
2019-222.txt10231023problema di ragionevolezza intrinseca dell ordinamento » , in violazione dell art . 3 cost . il cosiddetto doppio binariosanzionatorioin materia tributaria si giustificherebbe , infatti , in relazione alle sole fattispecie delittuose di cui agli artt . 2
2019-222.txt11221122in via diretta l interesse dell amministrazione finanziaria al pagamento dei tributi , ossia il medesimo bene giuridico protetto dallasanzioneamministrativa di cui all art . 13 , comma 1 , del d.lgs . n . 471 del 1997 .
2019-222.txt12371237quali non sarebbero soddisfatte nel caso di specie le condizioni di ammissibilità di un ” doppio binario ” procedimentale esanzionatorioper l omesso versamento di iva , così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata . 2.1 . il rimettente si
2019-222.txt12701270europea evocata . 2.1 . il rimettente si limita , infatti , a sottolineare la natura ” punitiva ” dellasanzioneamministrativa irrogata all imputato ai sensi dell art . 13 , comma 1 , del d.lgs . n . 471
2019-222.txt13131313, nonché l identità storico naturalistica del fatto ( l omesso versamento del debito iva ) astrattamente oggetto tanto disanzionepenale , quanto di sanzione amministrativa : circostanza , quest ultima , che vale indubbiamente a distinguere l illecito qui
2019-222.txt13181318naturalistica del fatto ( l omesso versamento del debito iva ) astrattamente oggetto tanto di sanzione penale , quanto disanzioneamministrativa : circostanza , quest ultima , che vale indubbiamente a distinguere l illecito qui all esame da quelli penalmente
2019-222.txt13391339amministrativa : circostanza , quest ultima , che vale indubbiamente a distinguere l illecito qui all esame da quelli penalmentesanzionatidagli artt . 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 e 11 del d.lgs . n
2019-222.txt14361436sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamentesanzionatoin via amministrativa integri , sempre e necessariamente , una violazione del ne bis in idem . come già questa
2019-222.txt15221522sancito dall art . 4 prot . n . 7 cedu allorché tra i due procedimenti amministrativo e penale chesanzionanoil medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto ; legame che deve essere ravvisato , in particolare
2019-222.txt15471547un legame materiale e temporale sufficientemente stretto ; legame che deve essere ravvisato , in particolare : quando le duesanzioniperseguano scopi diversi e complementari , connessi ad aspetti diversi della medesima condotta ; quando la duplicazione dei procedimenti sia
2019-222.txt15921592; quando esista una coordinazione , specie sul piano probatorio , tra i due procedimenti ; e quando il risultatosanzionatoriocomplessivo , risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena , non risulti eccessivamente afflittivo per l interessato ,
2019-222.txt15991599sul piano probatorio , tra i due procedimenti ; e quando il risultato sanzionatorio complessivo , risultante dal cumulo dellasanzioneamministrativa e della pena , non risulti eccessivamente afflittivo per l interessato , in rapporto alla gravità dell illecito .
2019-222.txt16581658ai fini della verifica della possibile lesione dell art 4 prot . n . 7 cedu , « se lesanzioni, pur convenzionalmente penali , appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale , perché in caso affermativo si
2019-222.txt18221822violazione del ne bis in idem sancito dall art . 50 cdfue non si verifica a ) allorché le duesanzioniperseguano scopi differenti e complementari , sempre che b ) il sistema normativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti
2019-222.txt18611861due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l interessato , e c ) assicuri comunque che il complessivo risultatosanzionatorionon risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione . la sostanziale coincidenza di tali criteri rispetto a quelli enunciati dalla
2019-222.txt20072007evasa e attribuendo tra l altro rilevanza , in sede penale , al volontario pagamento del debito tributario e dellesanzioniamministrative , appare conformata in modo tale da « garantire » sia pure « con riserva di verifica da parte
2019-222.txt20412041« con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio » che « il cumulo di procedimenti e disanzioniche essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell obiettivo » di assicurare l integrale
2019-222.txt20912091tal modo , la corte di giustizia da un lato suggerisce al giudice del procedimento principale che il complessivo regimesanzionatorioe procedimentale previsto dal legislatore italiano in materia di omesso versamento di iva non si pone in contrasto , in
2019-222.txt21942194per l interessato dall applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e dellesanzioniche la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso » ( sentenza menci , paragrafo 64
2019-222.txt22702270prot . n . 7 , quanto dall art . 50 cdfue dell attuale sistema di ” doppio binario “sanzionatorioe procedimentale , così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia di omesso versamento di iva ; contrarietà
2019-222.txt23082308iva ; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la violazione del diritto in parola allorché il contribuente , già definitivamentesanzionatoin via amministrativa , venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima violazione . una simile conclusione contraria ,
2019-222.txt23922392criteri enunciati dalle due corti europee nelle sentenze appena rammentate . 2.2.1 . in merito anzitutto alle finalità delle duesanzioniil primo dei criteri enunciati da entrambe le corti europee , l ordinanza di rimessione si limita ad affermarne apoditticamente
2019-222.txt24342434identità di scopo , senza però chiarire in particolare le ragioni per cui dovrebbe escludersi che la minaccia di unasanzionedetentiva per l evasione di importi iva annui superiori oggi a 250.000 euro , in aggiunta a una sanzione amministrativa
2019-222.txt24532453una sanzione detentiva per l evasione di importi iva annui superiori oggi a 250.000 euro , in aggiunta a unasanzioneamministrativa pecuniaria calcolata in misura percentuale rispetto all importo evaso , possa perseguire i legittimi scopi di rafforzare l effetto
2019-222.txt25702570uomo nella sentenza a e b contro norvegia della necessaria prevedibilità per l interessato della duplicazione dei procedimenti e dellesanzioni. prevedibilità che è , peraltro , in re ipsa , dal momento che la legislazione italiana stabilisce chiaramente la
2019-222.txt25912591. prevedibilità che è , peraltro , in re ipsa , dal momento che la legislazione italiana stabilisce chiaramente lasanzionabilitàin via amministrativa della violazione ai sensi dell art . 13 , comma 1 , del d.lgs . n .
2019-222.txt27562756gli artt . 19 , 20 e 21 del d.lgs . n . 74 del 2000 relativi alla specialità trasanzioniamministrative e penali , all assenza di pregiudizialità tra procedimento amministrativo e procedimento penale , e alla sospensione dell esecuzione
2019-222.txt27782778e penali , all assenza di pregiudizialità tra procedimento amministrativo e procedimento penale , e alla sospensione dell esecuzione dellesanzioniamministrative in pendenza di procedimento penale per poi asserire che la disciplina in questione , non essendo idonea a inibire
2019-222.txt28112811in questione , non essendo idonea a inibire l avvio o la prosecuzione del procedimento penale dopo la definitività dellasanzioneamministrativa , risulterebbe in contrasto con il ne bis in idem . in tal modo , il giudice a quo
2019-222.txt29582958. 74 del 2000 , relativo alla causa di non punibilità costituita dalla volontaria estinzione del debito tributario e dellasanzioneamministrativa nella specie non applicabile per mancato integrale pagamento di dette somme da parte dell imputato , il rimettente trascura
2019-222.txt30003000descrivere gli ulteriori istituti premiali introdotti dal decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione del sistemasanzionatorio, in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23 )
2019-222.txt36803680specie , nell omissione del versamento di 282.495,76 euro dovuti a titolo di iva ) , se combinata con lasanzioneamministrativa già applicata ( pari in concreto al 30 per cento dell imposta evasa ) , con conseguente violazione del
2019-222.txt37293729. 2.2.5 . nessun argomento spende , infine , il giudice a quo sulla questione della riconducibilità o meno dellesanzionipenali previste in materia di evasione di iva al ” nocciolo duro ” del diritto penale , rispetto al quale
2019-222.txt37783778della corte europea dei diritti dell uomo più rigoroso dovrebbe essere il vaglio di compatibilità del ” doppio binario “sanzionatoriocon la garanzia convenzionale del ne bis in idem . 2.3 . le segnalate lacune determinano un insufficiente motivazione tanto
2019-67.txt3939ad oggetto l impugnazione dell intimazione al pagamento del contributo unificato relativo a un precedente ricorso tributario e della relativasanzionedel 200 per cento dell importo dovuto e non versato , ha sollevato , in riferimento agli artt . 3
2019-67.txt529529asserita omessa motivazione delle ragioni per le quali , a fronte della diversità delle pretese erariali aventi ad oggetto lesanzionie i tributi , debba sussistere un identico trattamento . il giudice rimettente non lamenta infatti l irragionevole diversità di
2019-67.txt554554debba sussistere un identico trattamento . il giudice rimettente non lamenta infatti l irragionevole diversità di trattamento tra tributi esanzionibensì l irragionevolezza dell individuazione del luogo di notificazione dell invito al pagamento , luogo che non consentirebbe un adeguata
2019-67.txt892892collega il pagamento o l integrazione del contributo » ( comma 1 ) , sia che « si applica lasanzionedi cui all articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro di cui al decreto del
2019-67.txt22662266dal dubbio dubbio che tuttavia non viene sviluppato , anzi neppure esplicitato , in ordine alla proporzionalità di un meccanismosanzionatorioche produce un incremento del quantum debeatur da 120,00 a 4.508,75 euro , piuttosto che sulle censurate modalità di notifica
2019-95.txt6126122010 , ordinanze n . 249 e n . 71 del 2007 , nonché , con particolare riguardo al trattamentosanzionatorio, sentenze n . 179 del 2017 , n . 236 e n . 148 del 2016 ) , come
2019-95.txt910910. 2 , comma 1 , del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione del sistemasanzionatorio, in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23 )
2019-95.txt238223822016 , n . 7 , recante « disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti consanzionipecuniarie civili , a norma dell articolo 2 , comma 3 , della legge 28 aprile 2014 , n .
2020-120.txt422422di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio , il pagamento dell imposta in misura ordinaria , dellasanzioneamministrativa prevista dall articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 471 , e degli interessi di
2020-142.txt101101della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso e riscossione dei tributi e contributi ,sanzionie interessi , l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
2020-142.txt147147registro delle imprese » , e per la sola parte in cui tale disposizione fa riferimento ai tributi , allesanzionie agli interessi e non anche ai contributi . è esclusivamente all art . 28 , comma 4 , del
2020-142.txt12181218della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso e riscossione dei tributi e contributi ,sanzionie interessi , l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
2021-149.txt56385638interesse della conferente stessa . né a diverse conclusioni si può pervenire configurando la devoluzione patrimoniale come una sorta disanzioneper il mancato versamento di un imposta , ciò che non farebbe venir meno l obbligo di pagare la somma
2021-149.txt56815681e quindi la possibilità del suo recupero coattivo ) . in nessun caso infatti alla devoluzione può essere riconosciuta naturasanzionatoria, stante che l effetto devolutivo , che si produce in tutte le ipotesi di inosservanza degli « obblighi »
2021-167.txt53005300sorte va riservata ai commi 5 , 7 e 8 dello stesso art . 11 , che , rispettivamente ,sanzionanola mancata accettazione della sede oggetto di incarico , dispongono il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e
2021-200.txt9595, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) , nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine
2021-200.txt123123in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e dellesanzionicorrelate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi del contribuente . l art . 57 del d.lgs . n
2021-200.txt310310violerebbe l art . 24 cost . , in quanto assoggetterebbe a tempo indeterminato il contribuente all azione accertatrice esanzionatoriadell amministrazione finanziaria , nonché l art . 3 cost . , in quanto la scelta operata dal legislatore di
2021-200.txt498498, comma 1 , del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 472 ( disposizioni generali in materia disanzioniamministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell articolo 3 , comma 133 , della legge 23
2021-200.txt537537legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ) , prevedendo che l atto di contestazione o di irrogazione dellesanzioniin materia tributaria debba essere notificato , a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
2021-200.txt648648quinta civile , sentenza 1 febbraio 2019 , n . 3049 ) e l atto di contestazione o irrogazione dellasanzioneè individuato in entrambi i casi nella scoperta dell illecito omissivo . l intervento manipolativo additivo auspicato dal giudice a
2021-200.txt744744direttamente soltanto sul regime prescrizionale del credito tributario , è destinato a riverberarsi automaticamente anche su quello decadenziale relativo allesanzioni, proprio in virtù del citato rinvio . 3 . tanto premesso , riuniti i giudizi in considerazione dell identità
2021-200.txt10461046247 del 2011 ) e di considerare essenziale la previsione di un preciso limite temporale per l esercizio del poteresanzionatoriodell amministrazione , in chiave di tutela dell interesse soggettivo alla definizione della propria situazione giuridica ( sentenza n .
2021-200.txt10981098, identificando nella scoperta dell illecito il termine di decorrenza della prescrizione del credito tributario e della decadenza dalla pretesasanzionatoria, per effetto del rinvio operato dall art . 20 , comma 1 , del d.lgs . n . 472
2021-207.txt28442844partito » . il significato della disposizione costituzionale non risiede , perciò , nel vietare , o nel rendere giuridicamentesanzionabile, l adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito o del suo gruppo . la funzione di garanzia
2022-101.txt168168, n . 504 ( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative ) in materia di accise , ad esso omogeneo , al quale la predetta causa di prelazione
2022-101.txt21632163dell art . 2752 cod . civ . accorda rango privilegiato ai crediti dello stato per le imposte e lesanzionidovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , per l imposta sul reddito delle
2022-140.txt32523252nell accertamento dei rapporti imponibili e nella percezione delle imposte dovute , prevede obblighi collaterali , la cui inosservanza èsanzionatain via amministrativa , a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali . questi , infatti , sono tenuti
2022-141.txt19531953forma atipica di definizione del carico fiscale mediante pagamento in misura predefinita , dalla quale deriva l elisione delle conseguenzesanzionatoriedell inadempimento dell obbligazione tributaria e , al contempo , l estinzione della res litigiosa ( corte di cassazione ,
2022-175.txt90901 , lettera b ) , del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione del sistemasanzionatorio, in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23 )
2022-175.txt333333orientato alla crescita ) . tale disposizione infatti secondo il rimettente avrebbe delegato il governo alla « revisione del sistemasanzionatoriopenale tributario » , limitando lo spazio d azione del legislatore delegato alla mera « possibilità di ridurre le sanzioni
2022-175.txt353353sanzionatorio penale tributario » , limitando lo spazio d azione del legislatore delegato alla mera « possibilità di ridurre lesanzioniper le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali , tenuto conto anche di adeguate soglie di
2022-175.txt362362azione del legislatore delegato alla mera « possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicaresanzioniamministrative anziché penali , tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità » . il governo non avrebbe potuto introdurre
2022-175.txt652652contesto dell evoluzione normativa e giurisprudenziale , relativamente alla fattispecie incriminatrice in esame . il primo assetto organico del sistemasanzionatoriopenale tributario è contenuto nel decreto legge 10 luglio 1982 , n . 429 ( norme per la repressione della
2022-175.txt733733, con riguardo alle condotte illecite attribuibili al sostituto di imposta , l art . 2 aveva previsto una disciplinasanzionatoriaarticolata in reati di natura sia contravvenzionale ( art . 2 , comma 1 , numeri 1 , 2 e
2022-175.txt799799imposta ( con la previsione di differenti soglie di punibilità ) , l art . 2 , comma 2 ,sanzionavacon la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma
2022-175.txt854854a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate . tale disciplina aveva , dunque , introdotto un regimesanzionatoriodecisamente più severo di quello previsto dall art . 92 , terzo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973
2022-175.txt890890d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ) , chesanzionavacon la sola pena della multa la condotta di « [ r ] itardati od omessi versamenti diretti » e
2022-175.txt11371137novellato art . 2 , del d.l . n . 429 del 1982 , come convertito , con cui sisanzionava, con la pena dell arresto fino a tre anni o con l ammenda fino a lire sei milioni ,
2022-175.txt13301330pena dell arresto fino a tre anni o dell ammenda fino a lire sei milioni » . su tale assettosanzionatorioè , poi , intervenuto il d.lgs . n . 74 del 2000 , adottato in attuazione dell art .
2022-175.txt15151515sostituto di imposta e , quindi , il comportamento consistente nell omesso versamento delle ritenute è risultato depenalizzato , rimanendosanzionatosul solo piano amministrativo , ai sensi degli artt . 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 ,
2022-175.txt15441544artt . 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n . 471 , recante « riforma dellesanzionitributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi ,
2022-175.txt16161616illeciti commessi dal sostituto di imposta , è rimasta inalterata fino a quando il legislatore è tornato a prevedere lasanzionepenale . infatti , l art . 1 , comma 414 , della legge 30 dicembre 2004 , n .
2022-175.txt18191819dalla novella di cui al d.l . n . 83 del 1991 , come convertito , lasciando però immuni dasanzionepenale i casi di mancato versamento all erario di ritenute che non fossero state certificate . successivamente , con la
2022-175.txt18921892orientato alla crescita » . la delega ha , tra l altro , specificamente riguardato la « revisione del sistemasanzionatorio» , da attuarsi secondo i criteri dettati dall art . 8 della legge n . 23 del 2014 .
2022-175.txt19261926legge n . 23 del 2014 . tale disposizione ha delegato il governo a procedere « alla revisione del sistemasanzionatoriopenale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti , prevedendo : la punibilità con
2022-175.txt20612061148 ; l individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenzesanzionatorie; l efficacia attenuante o esimente dell adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all articolo
2022-175.txt20972097rafforzata di cui all articolo 6 , comma 1 ; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistemasanzionatorioamministrativo al fine di meglio correlare , nel rispetto del principio di proporzionalità , le sanzioni all effettiva gravità dei
2022-175.txt21132113infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare , nel rispetto del principio di proporzionalità , lesanzioniall effettiva gravità dei comportamenti ; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare
2022-175.txt21252125nel rispetto del principio di proporzionalità , le sanzioni all effettiva gravità dei comportamenti ; la possibilità di ridurre lesanzioniper le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali , tenuto anche conto di adeguate soglie di
2022-175.txt21342134all effettiva gravità dei comportamenti ; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicaresanzioniamministrative anziché penali , tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità ; l estensione della possibilità , per l
2022-175.txt27072707specie e l entità massima delle pene , sia dettando il criterio , in sé restrittivo , del ricorso allasanzionepenale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti ( sentenze n . 49 del 1999 e n . 53
2022-175.txt28112811rispetto del principio di stretta legalità , spettando al parlamento l individuazione dei fatti da sottoporre a pena e dellesanzioniloro applicabili ( sentenze n . 174 del 2021 , n . 127 del 2017 e n . 5 del
2022-175.txt29252925soglia di punibilità ( fissata in 150.000 euro per ciascun periodo d imposta ) . le alterne vicende del sistemasanzionatoriopenale , sopra esaminate per grandi linee , mostrano che l assoggettamento a sanzione ( da parte della disposizione censurata
2022-175.txt29392939. le alterne vicende del sistema sanzionatorio penale , sopra esaminate per grandi linee , mostrano che l assoggettamento asanzione( da parte della disposizione censurata ) della condotta suddetta costituisce una nuova e distinta fattispecie penale , che si
2022-175.txt30483048alla depenalizzazione del d.lgs . n . 74 del 2000 , due erano state le fattispecie di condotte , penalmentesanzionatedalla norma incriminatrice ( l art . 2 del d.l . n . 429 del 1982 , come convertito e
2022-175.txt31583158di lire ) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale . il comma 3 della stessa disposizionesanzionava, invece , l omesso versamento delle « ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti » entro il termine previsto
2022-175.txt32333233reclusione e multa , per l omesso versamento oltre la soglia di lire 25 milioni ; e come contravvenzione ,sanzionatocon la pena alternativa dell arresto o dell ammenda , per l omesso versamento di ritenute al di sotto della
2022-175.txt34643464con il d.lgs . n . 74 del 2000 , nel nuovo assetto dei reati tributari , sì da esseresanzionateentrambe solo come illeciti amministrativi tributari . 6 . il legislatore del 2004 , invertendo la rotta nel senso di
2022-175.txt34893489amministrativi tributari . 6 . il legislatore del 2004 , invertendo la rotta nel senso di voler contrastare con lasanzionepenale anche l omesso versamento delle ritenute , non poteva non aver presente che due erano le fattispecie che avevano
2022-175.txt35283528che avevano ad oggetto tale condotta . e in effetti ha operato una scelta con l introduzione , nel sistemasanzionatoriodel d.lgs . n . 74 del 2000 , dell art . 10 bis , disposizione di nuovo conio ,
2022-175.txt35583558dell art . 10 bis , disposizione di nuovo conio , la quale è stata chiaramente indirizzata a ripristinare lasanzionabilitàpenale della sola fattispecie più grave , in precedenza prevista dall art . 2 , comma 3 , del d.l
2022-175.txt36383638l omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione del sostituto ) , che è rimasta soggetta solo allesanzioniamministrative . il dato testuale della nuova disposizione rispecchiava tale scelta perché , anche nella rubrica dell art . 10
2022-175.txt38323832. 2 citato , ma poi depenalizzata dal d.lgs . n . 74 del 2000 , continuava ad essere nonsanzionatapenalmente pur dopo l introduzione dell art . 10 bis nel d.lgs . n . 74 del 2000 , proprio
2022-175.txt40404040sotto un aspetto diverso : quello della prova del rilascio delle certificazioni che integrava la fattispecie penale , l unicasanzionata. come sopra già ricordato , il contrasto di giurisprudenza , insorto in riferimento a tale disposizione , è stato
2022-175.txt41724172condotta omissiva del sostituto , era solo quello dell omesso versamento delle ritenute certificate , per effetto del ripristino dellasanzionepenale di dieci anni prima , mentre la condotta di omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione del
2022-175.txt41984198, mentre la condotta di omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione del sostituto rimaneva distinta e nonsanzionatapenalmente , pur costituendo anch essa un illecito in ragione dell inadempimento dell obbligo fiscale , assoggettato a sanzione amministrativa
2022-175.txt42174217non sanzionata penalmente , pur costituendo anch essa un illecito in ragione dell inadempimento dell obbligo fiscale , assoggettato asanzioneamministrativa tributaria . il legislatore avrebbe potuto , in ipotesi , ripristinare la sanzionabilità penale anche di questa condotta ,
2022-175.txt42314231dell obbligo fiscale , assoggettato a sanzione amministrativa tributaria . il legislatore avrebbe potuto , in ipotesi , ripristinare lasanzionabilitàpenale anche di questa condotta , come dieci anni prima era stato fatto , ma con legge ordinaria ( legge
2022-175.txt43704370, della legge n . 23 del 2014 ) sopra riportata nella sua formulazione testuale concerneva la revisione del sistemasanzionatoriopenale tributario declinato in specifici criteri , secondo una duplice direttrice . la prima riguardava la determinazione della pena .
2022-175.txt44924492compreso fra un minimo e un massimo . inoltre , si prevedeva come ulteriore criterio la possibilità di ridurre lesanzioniper le « fattispecie meno gravi » o di applicare sanzioni amministrative anziché penali , tenuto anche conto di adeguate
2022-175.txt45034503prevedeva come ulteriore criterio la possibilità di ridurre le sanzioni per le « fattispecie meno gravi » o di applicaresanzioniamministrative anziché penali , tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità . questo era anche il verso della delega
2022-175.txt46274627così anche l individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenzesanzionatorie. si tratta di gravi condotte insidiose per il fisco , poste in essere da chi con frode o falsificazione
2022-175.txt48114811pena alternativa e che successivamente , e così al momento della delega in esame , costituiva un illecito assoggettato asanzioneamministrativa tributaria sarebbe semmai rientrata tra le « fattispecie meno gravi » per le quali la pena , ove il
2022-175.txt48444844per le quali la pena , ove il fatto costituisse reato , avrebbe potuto essere mitigata e finanche trasformata insanzioneamministrativa . anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo , si evidenziava in particolare che il governo ,
2022-175.txt48924892art . 8 della legge n . 23 del 2014 , aveva inteso « ridurre l area di intervento dellasanzionepunitiva per eccellenza quella penale ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico , oltre che etico e sociale
2022-175.txt50465046e da attuarsi attraverso l introduzione di soglie di punibilità al di sotto delle quali « il ricorso a misuresanzionatoriedi tipo amministrativo peraltro già previste dalla legislazione vigente appare proporzionato alle caratteristiche dell illecito » . il delitto introdotto
2022-175.txt51215121sostituto di imposta che non versa le ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale o certificate . anche il trattamentosanzionatorioaccessorio risponde ad un minore rigore rispetto a quello riservato alle altre fattispecie incriminatrici tributarie , come emerge anche dall
2022-175.txt53455345sono punibili se , prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado , i debiti tributari , compresesanzioniamministrative e interessi , sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti . inoltre , a questi reati non
2022-175.txt56285628reato , bensì quella di chiarire la portata della fattispecie già esistente , contemplata dall art . 10 bis chesanzionava( solo ) l omesso versamento delle ritenute certificate . ossia si è ipotizzato che l intento del legislatore delegato
2022-175.txt57325732certificazioni ai sostituiti . in effetti , nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo concernente la revisione del sistemasanzionatoriosi legge che veniva chiarita la portata dell omesso versamento delle ritenute di cui all art . 10 bis .
2022-175.txt58475847di non retroattività della legge penale esclude una tale possibilità in malam partem con ampliamento del perimetro della condotta penalmentesanzionata. deve , quindi , escludersi che il legislatore delegato potesse intervenire in un dibattito giurisprudenziale ancora in corso per
2022-175.txt63076307è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti , costituisce illecito amministrativo tributario . su questo assetto del regimesanzionatorionon è privo di rilevanza il recente sviluppo della giurisprudenza civile ( corte di cassazione , sezioni unite civili ,
2022-175.txt64346434del sostituto sta , quindi , perdendo quella valenza che in passato consentiva di identificare una fattispecie più grave ,sanzionatapenalmente , rispetto a una meno grave , sanzionata solo in via amministrativa . spetta al legislatore rivedere tale complessivo
2022-175.txt64436443che in passato consentiva di identificare una fattispecie più grave , sanzionata penalmente , rispetto a una meno grave ,sanzionatasolo in via amministrativa . spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente .
2022-175.txt64566456, rispetto a una meno grave , sanzionata solo in via amministrativa . spetta al legislatore rivedere tale complessivo regimesanzionatorioper renderlo maggiormente funzionale e coerente .
2022-245.txt206206cui all allegato i del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzionipenali e amministrative , di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 , e successive modificazioni

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
applicazione_delle_sanzioni22
di_sanzioni_amministrative20
del_sistema_sanzionatorio19
di_una_sanzione17
applicazione_di_sanzioni15
sanzioni_penali_e15
relative_sanzioni_penali14
e_relative_sanzioni14
le_sanzioni_per12
delle_sanzioni_amministrative12
le_sanzioni_amministrative11
e_delle_sanzioni11
sanzioni_e_interessi11
sanzioni_amministrative_e10
il_trattamento_sanzionatorio10
e_le_sanzioni10
sanzioni_amministrative_per10
alla_medesima_sanzione9
per_le_sanzioni9
materia_di_sanzioni9
sanzioni_per_le8
di_sanzioni_pecuniarie8
delle_sanzioni_per8
delle_sanzioni_tributarie8
graduazione_delle_sanzioni8
della_sanzione_amministrativa8
delle_sanzioni_in7
delle_relative_sanzioni7
sanzioni_amministrative_in7
titolo_di_sanzione7
sistema_sanzionatorio_in7
irrogazione_delle_sanzioni6
la_sanzione_della6
la_sanzione_penale6
la_medesima_sanzione6
sanzioni_per_l6
le_sanzioni_previste6
sanzioni_per_il6
una_sanzione_amministrativa6
interessi_e_sanzioni6
che_la_sanzione5
la_sanzione_di5
alle_sanzioni_per5
le_sanzioni_pecuniarie5
delle_sanzioni_penali5
le_sanzioni_tributarie5
sistema_delle_sanzioni5
irrogazione_della_sanzione5
sanzioni_all_effettiva5
delle_sanzioni_ed5
sanzioni_ed_il5
con_la_sanzione5
sanzionatorio_in_attuazione5
sistema_sanzionatorio_penale5
delle_sanzioni_non4
misura_delle_sanzioni4
misura_della_sanzione4
sanzione_per_il4
una_sanzione_pari4
sanzione_pari_al4
delle_sanzioni_pecuniarie4
che_le_sanzioni4
sanzioni_amministrative_previste4
commisurazione_delle_sanzioni4
delle_sanzioni_da4
sanzioni_previste_per4
pagamento_delle_sanzioni4
la_sanzione_prevista4
sanzioni_in_relazione4
il_regime_sanzionatorio4
della_sanzione_penale4
sanzioni_per_la4
la_sanzione_amministrativa4
sanzione_amministrativa_di4
irrogare_la_sanzione4
di_sanzioni_e4
sanzione_dell_inammissibilità4
riforma_delle_sanzioni4
sanzioni_tributarie_non4
sanzione_della_nullità4
doppio_binario_sanzionatorio4
sanzionatorio_penale_tributario4
nella_sanzione_dell3
sanzioni_pecuniarie_amministrative3
delle_sanzioni_che3
di_sanzione_per3
le_sanzioni_in3
sanzioni_in_materia3
sanzioni_per_i3
di_sanzione_amministrativa3
sanzione_amministrativa_in3
la_sanzione_dell3
e_la_sanzione3
sanzione_per_l3
oggetto_le_sanzioni3
sanzioni_previste_dal3
quella_delle_sanzioni3
delle_sanzioni_previste3
disciplina_delle_sanzioni3
precetti_da_sanzionare3
da_sanzionare_e3
sanzioni_da_adottare3
alle_sanzioni_amministrative3
sanzioni_amministrative_pecuniarie3
commisurare_le_sanzioni3
sanzioni_pecuniarie_di3
medesima_sanzione_sia3
della_sanzione_all3
sistema_sanzionatorio_tributario3
ricorso_alla_sanzione3
assoggettato_a_sanzione3
sanzionata_penalmente_pur3
una_sanzione_di3
del_regime_sanzionatorio3
della_disciplina_sanzionatoria3
sanzionatorio_in_materia3
delle_sanzioni_e3
sanzione_prevista_dalla3
sanzione_di_cui3
sanzioni_irrogate_in3
una_misura_sanzionatoria3
pena_di_sanzioni3
sanzioni_amministrative_al3
al_trattamento_sanzionatorio3
sanzioni_amministrative_comunque3
alle_sanzioni_di3
e_di_sanzioni3
sanzione_di_inammissibilità3
rappresentato_dalla_sanzione3
le_sanzioni_dovute3
sanzioni_dovute_secondo3
da_sanzioni_tributarie3
le_sanzioni_e3
di_sperequazioni_sanzionatorie3
tributi_e_sanzioni3
della_sanzione_tributaria3
la_sanzione_tributaria3
ridurre_le_sanzioni3
di_applicare_sanzioni3
applicare_sanzioni_amministrative3
sanzioni_amministrative_anziché3
sanzionava_con_la3
alle_sanzioni_penali2
sanzione_penale_a2
di_sanzioni_penali2
una_sanzione_accessoria2
incorrono_nella_sanzione2
sanzione_dell_incostituzionalità2
anche_le_sanzioni2
sanzioni_pecuniarie_previste2
dell_attività_sanzionatoria2
del_potere_sanzionatorio2
delle_sanzioni_stesse2
interessato_dalle_sanzioni2
sanzionatoria_di_un2
sanzioni_da_applicare2
sanzione_per_la2
di_sanzioni_di2
sanzioni_di_diversa2
severità_delle_sanzioni2
una_sanzione_per2
condono_di_sanzioni2
di_sanzioni_non2
sanzioni_non_aventi2
delle_sanzioni_con2
tributaria_per_sanzioni2
sanzioni_di_natura2
delle_sanzioni_alla2
sanzioni_accessorie_e2
controlli_e_sanzioni2
delle_sanzioni_di2
sanzioni_di_carattere2
una_sanzione_tributaria2
la_sanzione_comminata2
la_stessa_sanzione2
medesima_sanzione_di2
commina_le_sanzioni2
in_cui_sanziona2
previsione_di_sanzioni2
perfezionamento_delle_sanzioni2
meno_delle_sanzioni2
sanzioni_alla_entità2
sanzioni_stesse_alla2
sanzionare_e_in2
graduare_le_sanzioni2
le_sanzioni_alla2
sia_la_sanzione2
medesima_sanzione_stabilita2
sanzione_stabilita_per2
applicazione_della_sanzione2
medesima_sanzione_prevista2
sanzione_prevista_per2
assoggettamento_a_sanzione2
sanzione_nel_caso2
ad_ogni_sanzione2
ogni_sanzione_l2
sanzione_l_ipotesi2
disciplina_sanzionatoria_che2
sanzionare_la_condotta2
alla_sanzione_criminale2
la_sanzione_per2
diversa_disciplina_sanzionatoria2
all_apparato_sanzionatorio2
sanzioni_penali_ed2
da_sanzioni_amministrative2
alla_sanzione_penale2
sanzione_amministrativa_è2
sanzione_della_decadenza2
delle_sanzioni_all2
sanzionata_dall_art2
le_sanzioni_all2
sanzione_in_caso2
sanzione_amministrativa_pecuniaria2
al_sistema_sanzionatorio2
un_trattamento_sanzionatorio2
sanzioni_ed_interessi2
quanto_la_sanzione2
criterio_della_sanzione2
di_sanzioni_in2
la_sanzione_appare2
irrogazione_di_sanzioni2
delle_sanzioni_irrogate2
regime_sanzionatorio_e2
provento_della_sanzione2
della_sanzione_pecuniaria2
coattiva_delle_sanzioni2
sanzioni_pecuniarie_e2
sanzionerebbe_con_la2
evitando_irragionevoli_sanzioni2
irragionevoli_sanzioni_di2
sanzioni_di_inammissibilità2
applicata_la_sanzione2
la_sanzione_e2
caso_le_sanzioni2
della_sanzione_per2
tema_di_sanzioni2
sanzione_da_parte2
il_comportamento_sanzionato2
sanzionato_con_la2
fiscali_e_sanzionatori2
e_sanzionatori_nonché2
sanzionatori_nonché_al2
sanzioni_non_ha2
e_della_sanzione2
applicabilità_delle_sanzioni2
sanzioni_di_cui2
diverso_trattamento_sanzionatorio2
trattamento_sanzionatorio_e2
registrazione_la_sanzione2
sanzioni_previste_dall2
la_sanzione_del2
impositivo_o_sanzionatorio2
a_misure_sanzionatorie2
irrogare_le_sanzioni2
relative_alle_sanzioni2
la_sanzione_ordinanza2
sanzione_ordinanza_n2
di_sanzioni_nei2
sanzioni_nei_casi2
dalla_sanzione_di2
dalla_sanzione_della2
entità_della_sanzione2
sanzione_e_la2
esecuzione_delle_sanzioni2
applica_la_sanzione2
delle_nuove_sanzioni2
nuove_sanzioni_previste2
delle_sanzioni_applicabili2
sanzioni_applicabili_in2
comprensivo_di_sanzioni2
derivanti_da_sanzioni2
sperequazioni_sanzionatorie_che2
sanzionatorie_che_per2
una_sanzione_pecuniaria2
a_trattamento_sanzionatorio2
e_sanzioni_il2
di_sanzione_le2
sanzione_le_violazioni2
regime_sanzionatorio_per2
da_sanzioni_e2
relativo_alle_sanzioni2
determinazione_delle_sanzioni2
sanzioni_relative_alle2
pagamento_di_sanzioni2
trattamento_sanzionatorio_sentenze2
sanzionatorio_sentenze_n2
amministrativo_una_sanzione2
sanzione_di_carattere2
sia_della_sanzione2
sanzione_amministrativa_e2
del_procedimento_sanzionatorio2
tra_sanzioni_amministrative2
pagamento_della_sanzione2
dei_procedimenti_sanzionatori2
la_seconda_sanzione2
della_sanzione_complessivamente2
sanzione_complessivamente_irrogata2
se_le_sanzioni2
le_sanzioni_pur2
sanzioni_pur_convenzionalmente2
definitivamente_sanzionato_in2
sanzionato_in_via2
le_due_sanzioni2
due_sanzioni_perseguano2
sanzioni_perseguano_scopi2
complessivo_regime_sanzionatorio2
sanzionatorio_e_procedimentale2
e_contributi_sanzioni2
contributi_sanzioni_e2
relative_conseguenze_sanzionatorie2
ripristinare_la_sanzionabilità2
la_sanzionabilità_penale2
non_sanzionata_penalmente2
a_sanzione_amministrativa2
sanzione_amministrativa_tributaria2
poi_penalmente_sanzionata1
penalmente_sanzionata_ai1
sanzionata_ai_fini1
tale_norma_sanzionatoria1
norma_sanzionatoria_per1
sanzionatoria_per_sostenere1
sanzione_di_radicale1
nonché_le_sanzioni1
le_sanzioni_comminate1
sanzioni_comminate_per1
con_relative_sanzioni1
relative_sanzioni_come1
sanzioni_come_l1
stabilisce_apposite_sanzioni1
apposite_sanzioni_nello1
sanzioni_nello_stesso1
deroga_alle_sanzioni1
sanzioni_penali_ivi1
una_sanzione_penale1
essendo_la_sanzione1
la_sanzione_applicabile1
sanzione_applicabile_a1
dalla_norma_sanzionatrice1
norma_sanzionatrice_la1
sanzionatrice_la_quale1
esistenza_di_sanzioni1
sanzioni_penali_per1
concessionario_alle_sanzioni1
pretore_una_sanzione1
sanzione_accessoria_alla1
che_nessuna_sanzione1
nessuna_sanzione_penale1
in_cui_sanzionano1
cui_sanzionano_con1
sanzionano_con_l1
giudiziaria_la_sanzione1
la_sanzione_è1
sanzione_è_evidentemente1
la_corrispondente_sanzione1
corrispondente_sanzione_e1
sanzione_e_pertanto1
ma_è_sanzione1
è_sanzione_amministrativa1
sanzione_amministrativa_ed1
di_speciali_sanzioni1
speciali_sanzioni_circoscritte1
sanzioni_circoscritte_nel1
condono_delle_sanzioni1
sanzioni_non_penali1
di_natura_sanzionatoria1
natura_sanzionatoria_ha1
sanzionatoria_ha_carattere1
una_sanzione_patrimoniale1
sanzione_patrimoniale_nei1
e_propria_sanzione1
propria_sanzione_amministrativa1
sanzione_amministrativa_sentenza1
sanzioni_pecuniarie_agli1
le_dette_sanzioni1
dette_sanzioni_porrebbe1
sanzioni_porrebbe_in1
sanzioni_pecuniarie_implichi1
sanzioni_che_a1
un_potere_sanzionatorio1
potere_sanzionatorio_che1
sanzionatorio_che_se1
delle_dette_sanzioni1
dette_sanzioni_non1
sanzioni_non_già1
di_quelle_sanzioni1
quelle_sanzioni_sia1
sanzioni_sia_di1
attività_sanzionatoria_e1
sanzionatoria_e_dell1
tra_potestà_sanzionatoria1
potestà_sanzionatoria_e1
sanzionatoria_e_potestà1
delle_attività_sanzionatorie1
attività_sanzionatorie_in1
sanzionatorie_in_materia1
sanzioni_pecuniarie_anche1
predetto_potere_sanzionatorio1
potere_sanzionatorio_fosse1
sanzionatorio_fosse_consentito1
applicare_le_sanzioni1
le_sanzioni_come1
sanzioni_come_vi1
sanzioni_non_può1
potere_sanzionatorio_previsto1
sanzionatorio_previsto_e1
delle_sanzioni_svolge1
sanzioni_svolge_una1
sanzioni_in_qualunque1
sanzioni_stesse_si1
a_talune_sanzioni1
talune_sanzioni_applicate1
sanzioni_applicate_da1
di_effetti_sanzionatori1
effetti_sanzionatori_a1
sanzionatori_a_carico1
dalle_sanzioni_che1
sanzioni_che_discendono1
che_è_sanzionatoria1
è_sanzionatoria_di1
la_congrua_sanzione1
congrua_sanzione_né1
sanzione_né_sono1
del_provvedimento_sanzionatorio1
provvedimento_sanzionatorio_siano1
sanzionatorio_siano_stati1
importa_la_sanzione1
sanzione_della_sola1
comminatoria_di_sanzioni1
di_sanzioni_adeguate1
sanzioni_adeguate_al1
delle_conseguenti_sanzioni1
conseguenti_sanzioni_da1
insieme_di_sanzione1
propria_delle_sanzioni1
sanzioni_penali_alla1
tra_la_sanzione1
la_sanzione_riservata1
sanzione_riservata_agli1
delle_sanzioni_giova1
sanzioni_giova_a1
trattamento_sanzionatorio_da1
sanzionatorio_da_applicare1
tributo_la_sanzione1
sanzione_della_sospensione1
sono_disposte_sanzioni1
disposte_sanzioni_pecuniarie1
sanzioni_pecuniarie_contro1
differenziazione_delle_sanzioni1
delle_sanzioni_nel1
sanzioni_nel_caso1
colpirla_con_sanzioni1
con_sanzioni_più1
sanzioni_più_gravi1
sanzione_penale_preveduta1
concerne_le_sanzioni1
aggravamento_della_sanzione1
della_sanzione_precuniaria1
sanzione_precuniaria_in1
che_prevede_sanzioni1
prevede_sanzioni_pecuniarie1
sanzioni_pecuniarie_ammenda1
trattisi_di_sanzione1
concetto_di_sanzioni1
di_sanzioni_ed1
sanzioni_ed_attengono1
carattere_indirettamente_sanzionatorio1
indirettamente_sanzionatorio_basate1
sanzionatorio_basate_su1
della_sanzione_già1
sanzione_già_stabilita1
quantitativa_della_sanzione1
della_sanzione_che1
sanzione_che_per1
dei_comportamenti_sanzionati1
comportamenti_sanzionati_esprimono1
sanzionati_esprimono_una1
tipo_di_sanzione1
di_sanzione_anche1
sanzione_anche_nella1
medesima_sanzione_della1
sanzione_della_sopratassa1
oggetto_di_sanzioni1
una_speciale_sanzione1
speciale_sanzione_per1
più_grave_sanzione1
grave_sanzione_per1
che_una_sanzione1
dalla_finalità_sanzionatoria1
finalità_sanzionatoria_e1
sanzionatoria_e_compulsoria1
natura_di_sanzione1
di_sanzione_civile1
sanzione_civile_o1
funzione_di_sanzione1
di_sanzione_satisfattoria1
sanzione_satisfattoria_per1
ossia_di_sanzione1
di_sanzione_dello1
sanzione_dello_speciale1
comunque_una_sanzione1
sanzione_per_sua1
costituiscono_una_sanzione1
sanzione_accessoria_della1
la_temuta_sanzione1
temuta_sanzione_penale1
sanzione_penale_nell1
fini_delle_sanzioni1
sanzioni_penali_sia1
punita_con_sanzioni1
con_sanzioni_meramente1
sanzioni_meramente_fiscali1
dalle_sanzioni_conseguenti1
sanzioni_conseguenti_al1
fiscali_che_sanzionano1
che_sanzionano_una1
sanzionano_una_assoluta1
soggetto_alle_sanzioni1
cassazione_dette_sanzione1
dette_sanzione_legislativa1
sanzione_legislativa_a1
della_connessa_sanzione1
connessa_sanzione_solo1
sanzione_solo_nei1
anche_la_sanzione1
sanzione_dell_estinzione1
peso_delle_sanzioni1
sanzioni_con_cui1
divieto_penalmente_sanzionato1
penalmente_sanzionato_di1
sanzionato_di_affissione1
per_sanzioni_di1
abbandono_delle_sanzioni1
sanzioni_alla_definizione1
dalle_eventuali_sanzioni1
eventuali_sanzioni_accessorie1
contenuto_di_sanzioni1
di_sanzioni_accessorie1
sanzioni_accessorie_nella1
controversia_sulla_sanzione1
sulla_sanzione_accessoria1
sanzione_accessoria_esclusa1
ordine_a_sanzioni1
a_sanzioni_accessorie1
sanzioni_accessorie_quando1
per_sanzioni_non1
circa_le_sanzioni1
le_sanzioni_accessorie1
sanzioni_accessorie_o1
alle_conseguenze_sanzionatorie1
conseguenze_sanzionatorie_derivanti1
sanzionatorie_derivanti_dalla1
a_titolo_sanzionatorio1
titolo_sanzionatorio_del1
sanzionatorio_del_principio1
controversie_sulle_sanzioni1
sulle_sanzioni_accessorie1
delle_sanzioni_quando1
sanzioni_quando_cioè1
infine_le_sanzioni1
le_sanzioni_a1
sanzioni_a_carico1
disapplicazione_delle_sanzioni1
sanzioni_pecuniarie_è1
sanzioni_pecuniarie_ad1
e_sanzioni_precisando1
sanzioni_precisando_altresì1
costituire_una_sanzione1
sanzione_tributaria_più1
conseguenti_ulteriori_sanzioni1
ulteriori_sanzioni_il1
sanzioni_il_diverso1
tratterebbe_di_sanzioni1
di_sanzioni_conseguenti1
sanzioni_conseguenti_alla1
sanzione_comminata_dalla1
stessa_sanzione_per1
sanzione_di_estinzione1
delle_sanzioni_secondo1
sanzioni_secondo_le1
a_le_sanzioni1
sanzioni_per_tutte1
di_tali_sanzioni1
tali_sanzioni_si1
sanzioni_si_controverta1
sanzioni_per_gl1
cui_sanziona_la1
sanziona_la_omessa1
medesima_sanzione_la1
sanzione_la_fattispecie1
vuole_le_sanzioni1
sanzioni_tributarie_commisurate1
determina_le_sanzioni1
applicate_numerose_sanzioni1
numerose_sanzioni_pecuniarie1
sanzioni_pecuniarie_non1
prevede_le_sanzioni1
di_sanzioni_differenziate1
sanzioni_differenziate_che1
sanzioni_penali_in1
in_discussione_sanzioni1
discussione_sanzioni_penali1
sanzioni_penali_ma1
tributaria_applicare_sanzioni1
applicare_sanzioni_penali1
sanzioni_penali_rileva1
taluna_delle_sanzioni1
sanzioni_previste_nel1
dovuto_le_sanzioni1
alle_previste_sanzioni1
previste_sanzioni_contro1
sanzioni_contro_le1
sottrarsi_alle_sanzioni1
alle_sanzioni_con1
sanzioni_con_la1
irrazionalmente_nella_sanzione1
nella_sanzione_due1
sanzione_due_situazioni1
limitare_le_sanzioni1
le_sanzioni_mediante1
sanzioni_mediante_il1
pone_una_sanzione1
una_sanzione_a1
sanzione_a_carico1
suoi_scopi_sanzionatori1
scopi_sanzionatori_due1
sanzionatori_due_ben1
pur_organica_sanzionabilità1
organica_sanzionabilità_a1
sanzionabilità_a_carattere1
sanzioni_tributarie_già1
delle_sanzioni_attraverso1
sanzioni_attraverso_una1
prevedere_le_sanzioni1
sanzioni_amministrative_dirette1
sanzionare_e_delle1
delle_sanzioni_così1
sanzioni_così_come1
riferirsi_alle_sanzioni1
sanzioni_amministrative_essendo1
concernente_le_sanzioni1
le_sanzioni_penali1
sanzioni_penali_così1
mero_aspetto_sanzionatorio1
aspetto_sanzionatorio_delle1
sanzionatorio_delle_violazioni1
alle_irrogande_sanzioni1
irrogande_sanzioni_pecuniarie1
sanzioni_pecuniarie_il1
riguardano_esclusivamente_sanzioni1
esclusivamente_sanzioni_amministrative1
tipi_di_sanzione1
di_sanzione_utilizzabili1
sanzione_utilizzabili_per1
sanzioni_tributarie_alla1
sistema_sanzionatorio_costretto1
sanzionatorio_costretto_pertanto1
le_sanzioni_stesse1
non_diversificata_sanzione1
diversificata_sanzione_tanto1
sanzione_tanto_per1
infrazioni_penalmente_sanzionate1
penalmente_sanzionate_dimostrano1
sanzionate_dimostrano_chiaramente1
una_sanzione_dell1
sanzione_dell_inadempimento1
con_profilo_sanzionatorio1
profilo_sanzionatorio_ma1
sanzionatorio_ma_col1
relativo_alla_sanzione1
alla_sanzione_e1
sanzione_e_il1
la_sanzione_irrogata1
sanzione_irrogata_sia1
merito_alla_sanzione1
alla_sanzione_possibilità1
sanzione_possibilità_questa1
delle_sanzioni_allorché1
sanzioni_allorché_il1
della_sanzione_di1
sanzione_di_tutelare1
con_le_sanzioni1
le_sanzioni_di1
sanzioni_di_altra1
riduzione_della_sanzione1
della_sanzione_non1
sanzione_non_appare1
apprezzamento_preveda_sanzioni1
preveda_sanzioni_più1
sanzioni_più_lievi1
scopi_prevalentemente_sanzionatori1
prevalentemente_sanzionatori_e1
sanzionatori_e_prescinderebbe1
della_medesima_sanzione1
sanzione_sia_il1
rapportata_la_sanzione1
la_sanzione_secondo1
sanzione_secondo_la1
le_conseguenti_sanzioni1
conseguenti_sanzioni_di1
sanzione_all_arbitrio1
meno_a_sanzione1
a_sanzione_o1
sanzione_o_a1
o_a_sanzione1
a_sanzione_meno1
sanzione_meno_grave1
le_stesse_sanzioni1
stesse_sanzioni_comminate1
sanzioni_comminate_dall1
a_sanzione_sarebbe1
sanzione_sarebbe_invece1
competente_la_sanzione1
sanzione_prevista_deriva1
fattispecie_diversamente_sanzionata1
diversamente_sanzionata_della1
sanzionata_della_dichiarazione1
alla_stessa_sanzione1
stessa_sanzione_di1
sanzione_di_situazioni1
della_sanzione_difatti1
sanzione_difatti_dalla1
esse_prevedono_sanzioni1
prevedono_sanzioni_di1
sanzioni_di_identica1
medesima_sanzione_nel1
sistema_sanzionatorio_alle1
sanzionatorio_alle_medesime1
assoggettare_a_sanzione1
a_sanzione_ancorché1
sanzione_ancorché_minore1
graduazione_della_sanzione1
della_sanzione_suppone1
sanzione_suppone_necessariamente1
sanzionatorio_tributario_cui1
specifica_disciplina_sanzionatoria1
sanzionatoria_che_costituisce1
medesima_sanzione_pecuniaria1
sanzione_pecuniaria_due1
commisurazione_della_sanzione1
sanzione_all_effettiva1
sanzioni_che_nella1
sanzione_sia_per1
le_rispettive_sanzioni1
rispettive_sanzioni_per1
sanzioni_per_ricondurle1
sanzioni_tributarie_tenga1
consistente_nel_sanzionare1
nel_sanzionare_lo1
sanzionare_lo_stesso1
limitandosi_a_sanzionare1
a_sanzionare_la1
sanzione_criminale_la1
sanzione_criminale_per1
regime_sanzionatorio_si1
sanzionatorio_si_sarebbe1
prevede_la_sanzione1
sanzionatoria_che_tenesse1
subisce_la_sanzione1
confronti_nessuna_sanzione1
nessuna_sanzione_osserva1
sanzione_osserva_la1
a_sanzione_quando1
sanzione_quando_presentandola1
n_che_sanziona1
che_sanziona_penalmente1
sanziona_penalmente_la1
che_risultano_sanzionate1
risultano_sanzionate_penalmente1
sanzionate_penalmente_anche1
condotta_è_sanzionata1
è_sanzionata_con1
sanzionata_con_la1
fatturato_è_sanzionata1
è_sanzionata_penalmente1
apparato_sanzionatorio_amministrativo1
sanzionatorio_amministrativo_è1
il_sistema_sanzionatorio1
sistema_sanzionatorio_alla1
sanzionatorio_alla_riforma1
sanzioni_in_secondo1
sanzioni_alla_effettiva1
irrogare_una_sanzione1
sanzione_di_natura1
successiva_della_sanzione1
della_sanzione_le1
sanzione_le_censure1
sanzioni_amministrative_dalla1
irroga_le_sanzioni1
le_sanzioni_qualora1
sanzioni_qualora_tali1
sprovvisto_di_sanzione1
di_sanzione_pur1
sanzione_pur_nel1
modulazione_tra_sanzioni1
tra_sanzioni_penali1
la_rispettiva_sanzione1
rispettiva_sanzione_con1
sanzione_con_risultati1
precedente_trattamento_sanzionatorio1
trattamento_sanzionatorio_in1
sanzionatorio_in_forza1
fattispecie_taluna_sanzionata1
taluna_sanzionata_come1
sanzionata_come_delitto1
esenzione_da_sanzioni1
delle_sanzioni_accettando1
sanzioni_accettando_di1
sottrarsi_alla_sanzione1
sanzione_penale_né1
sanzioni_amministrative_corre1
esonero_dalle_sanzioni1
dalle_sanzioni_amministrative1
senso_lato_sanzionatoria1
lato_sanzionatoria_e1
sanzionatoria_e_rappresenta1
ruolo_della_sanzione1
sanzione_penale_nella1
inadempienti_una_sanzione1
stata_definitivamente_sanzionata1
definitivamente_sanzionata_con1
sanzionata_con_legge1
sostanziale_carattere_sanzionatorio1
carattere_sanzionatorio_e1
sanzionatorio_e_punitivo1
comminando_la_sanzione1
sanzione_sia_nel1
sanzione_di_ipotesi1
regime_sanzionatorio_nella1
sanzionatorio_nella_sua1
sanzionatorio_tributario_da1
disciplina_sanzionatoria_nei1
sanzionatoria_nei_sensi1
complessivo_sistema_sanzionatorio1
sistema_sanzionatorio_che1
sanzionatorio_che_hanno1
concreto_delle_sanzioni1
delle_sanzioni_alle1
sanzioni_alle_quali1
delle_sanzioni_sarebbe1
sanzioni_sarebbe_stata1
dei_provvedimenti_sanzionatori1
provvedimenti_sanzionatori_al1
sanzionatori_al_caso1
violazione_tributaria_sanzionata1
tributaria_sanzionata_dall1
è_autonomamente_sanzionata1
autonomamente_sanzionata_pertanto1
sanzionata_pertanto_sebbene1
commina_la_sanzione1
la_sanzione_da1
sanzione_da_a1
medesima_sanzione_disposta1
sanzione_disposta_dall1
a_medesima_sanzione1
medesima_sanzione_in1
delle_sanzioni_ha1
sanzioni_ha_mutato1
medesima_sanzione_fattispecie1
sanzione_fattispecie_in1
sistema_sanzionatorio_complessivo1
sanzionatorio_complessivo_in1
d_elle_sanzioni1
elle_sanzioni_all1
disciplina_sanzionatoria_nel1
sanzionatoria_nel_senso1
delle_sanzioni_costituisca1
sanzioni_costituisca_il1
come_elemento_sanzionatorio1
elemento_sanzionatorio_nei1
sanzionatorio_nei_riguardi1
preordinato_a_sanzionare1
a_sanzionare_le1
sanzionare_le_dichiarazioni1
ritardo_da_sanzionare1
da_sanzionare_ma1
sanzionare_ma_semplicemente1
di_sanzione_da1
sanzione_da_infrazione1
la_pretesa_sanzionatoria1
pretesa_sanzionatoria_dello1
sanzionatoria_dello_stato1
trattamento_sanzionatorio_particolarmente1
sanzionatorio_particolarmente_rigoroso1
sanzioni_e_degli1
relative_sanzioni_dal1
sanzioni_dal_canto1
per_imposta_sanzioni1
imposta_sanzioni_ed1
ne_abbiano_sanzionato1
abbiano_sanzionato_condizioni1
sanzionato_condizioni_e1
proporzionalità_della_sanzione1
sanzione_all_offesa1
la_sanzione_contemplata1
sanzione_contemplata_nella1
della_sanzione_plurima1
sanzione_plurima_potrebbe1
ancora_ulteriori_sanzioni1
ulteriori_sanzioni_per1
della_sanzione_collegata1
sanzione_collegata_al1
prive_di_sanzioni1
sanzioni_in_itinere1
itinere_la_sanzione1
la_sanzione_essendo1
sanzione_essendo_connessa1
irrogazione_di_sanzione1
di_sanzione_ulteriori1
sanzione_ulteriori_censure1
porta_a_sanzionare1
a_sanzionare_il1
sanzionare_il_mancato1
subire_una_sanzione1
una_sanzione_nella1
sanzione_nella_misura1
campo_delle_sanzioni1
sanzioni_amministrative_sentenza1
alla_materia_sanzionatoria1
materia_sanzionatoria_sentenze1
sanzionatoria_sentenze_nn1
mentre_la_sanzione1
è_la_sanzione1
volta_a_sanzionare1
a_sanzionare_sia1
sanzionare_sia_la1
reiterazione_della_sanzione1
della_sanzione_ex1
sanzione_ex_art1
collega_la_sanzione1
la_sanzione_esclusivamente1
sanzione_esclusivamente_al1
sanzione_appare_circoscritta1
trattamento_sanzionatorio_riservato1
sanzionatorio_riservato_alle1
le_sanzioni_siano1
sanzioni_siano_stabilite1
oneri_processuali_sanzionati1
processuali_sanzionati_da1
sanzionati_da_decadenze1
sanzioni_in_contrasto1
di_sanzione_solo1
sanzione_solo_in1
quando_le_sanzioni1
le_sanzioni_non1
sanzioni_non_riguardino1
importo_delle_sanzioni1
sanzionatorio_e_dei1
disciplina_sanzionatoria_legittima1
sanzionatoria_legittima_anche1
predette_procedure_sanzionatorie1
procedure_sanzionatorie_quanto1
sanzionatorie_quanto_perché1
tratti_di_sanzione1
di_sanzione_pecuniaria1
sanzione_pecuniaria_da1
sanzione_pecuniaria_irrogata1
di_questa_sanzione1
questa_sanzione_pecuniaria1
sanzione_pecuniaria_relativo1
di_tale_sanzione1
tale_sanzione_quindi1
sanzione_quindi_non1
sanzione_pecuniaria_in1
da_quella_sanzione1
quella_sanzione_pecuniaria1
sanzione_pecuniaria_non1
sanzioni_amministrative_di1
sanzioni_penali_pecuniarie1
di_lire_sanzionerebbe1
lire_sanzionerebbe_con1
sanzione_e_fu1
applicative_di_sanzioni1
sanzioni_amministrative_spetta1
generale_delle_sanzioni1
relative_sanzioni_amministrative1
una_sanzione_extra1
sanzione_extra_fiscale1
delle_sanzioni_il1
sanzioni_il_che1
misura_sanzionatoria_o1
sanzionatoria_o_meno1
sanzioni_tributarie_conseguenti1
di_sanzione_alle1
sanzione_alle_regioni1
preveda_una_sanzione1
una_sanzione_finanziaria1
sanzione_finanziaria_a1
la_sanzione_irragionevolmente1
sanzione_irragionevolmente_grave1
i_meccanismi_sanzionatori1
meccanismi_sanzionatori_sul1
sanzionatori_sul_piano1
trasferire_la_sanzione1
la_sanzione_a1
sanzione_a_livello1
sproporzione_della_sanzione1
della_sanzione_rispetto1
sanzione_rispetto_alla1
senza_alcuna_sanzione1
alcuna_sanzione_adeguarsi1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
relative_sanzioni_penali_e_amministrative14
sui_consumi_e_relative_sanzioni13
consumi_e_relative_sanzioni_penali13
e_relative_sanzioni_penali_e13
in_materia_di_sanzioni_amministrative8
materia_di_sanzioni_amministrative_per8
di_sanzioni_amministrative_per_le7
sanzioni_amministrative_per_le_violazioni7
generali_in_materia_di_sanzioni6
derivanti_dall_applicazione_di_sanzioni5
dall_applicazione_di_sanzioni_pecuniarie5
rimborsi_l_applicazione_delle_sanzioni5
l_applicazione_delle_sanzioni_ed5
applicazione_delle_sanzioni_ed_il5
delle_sanzioni_ed_il_contenzioso5
sanzioni_ed_il_contenzioso_amministrativo5
n_revisione_del_sistema_sanzionatorio5
revisione_del_sistema_sanzionatorio_in5
del_sistema_sanzionatorio_in_attuazione5
sistema_sanzionatorio_in_attuazione_dell5
sanzionatorio_in_attuazione_dell_articolo5
sanzioni_all_effettiva_entità_oggettiva4
riforma_delle_sanzioni_tributarie_non4
delle_sanzioni_tributarie_non_penali4
sanzioni_tributarie_non_penali_in4
del_sistema_sanzionatorio_penale_tributario4
applicazione_di_sanzioni_pecuniarie_amministrative3
l_applicazione_delle_sanzioni_non3
scelta_dei_precetti_da_sanzionare3
dei_precetti_da_sanzionare_e3
e_le_sanzioni_pecuniarie_di3
le_sanzioni_pecuniarie_di_diritto3
sanzioni_pecuniarie_di_diritto_tributario3
graduazione_delle_sanzioni_in_relazione3
delle_sanzioni_in_relazione_alla3
sanzioni_in_relazione_alla_gravità3
revisione_del_sistema_sanzionatorio_tributario3
la_sanzione_di_cui_all3
all_applicazione_di_una_sanzione3
l_applicazione_di_una_sanzione3
appunto_a_pena_di_sanzioni3
a_pena_di_sanzioni_amministrative3
pena_di_sanzioni_amministrative_al3
di_sanzioni_amministrative_al_possesso3
sanzioni_amministrative_al_possesso_dei3
le_sanzioni_amministrative_comunque_irrogate3
sanzioni_amministrative_comunque_irrogate_da3
competente_ad_irrogare_la_sanzione3
stesso_è_rappresentato_dalla_sanzione3
una_sanzione_pari_al_per3
sanzione_pari_al_per_cento3
le_imposte_e_le_sanzioni3
imposte_e_le_sanzioni_dovute3
e_le_sanzioni_dovute_secondo3
le_sanzioni_dovute_secondo_le3
sanzioni_dovute_secondo_le_norme3
n_recante_riforma_delle_sanzioni3
recante_riforma_delle_sanzioni_tributarie3
revisione_del_sistema_sanzionatorio_penale3
possibilità_di_ridurre_le_sanzioni3
di_ridurre_le_sanzioni_per3
ridurre_le_sanzioni_per_le3
le_sanzioni_per_le_fattispecie3
sanzioni_per_le_fattispecie_meno3
gravi_o_di_applicare_sanzioni3
o_di_applicare_sanzioni_amministrative3
di_applicare_sanzioni_amministrative_anziché3
applicare_sanzioni_amministrative_anziché_penali3
sanzioni_amministrative_anziché_penali_tenuto3
la_revisione_del_sistema_sanzionatorio3
tutela_giurisdizionale_incorrono_nella_sanzione2
giurisdizionale_incorrono_nella_sanzione_dell2
incorrono_nella_sanzione_dell_incostituzionalità2
di_sanzioni_pecuniarie_amministrative_e2
sanzioni_pecuniarie_amministrative_e_penali2
ma_l_applicazione_delle_sanzioni2
l_esercizio_del_potere_sanzionatorio2
indenne_l_interessato_dalle_sanzioni2
le_sanzioni_in_materia_di2
le_sanzioni_per_i_casi2
sanzioni_per_i_casi_di2
sanzioni_non_aventi_natura_penale2
sanzioni_penali_e_amministrative_e2
in_materia_tributaria_per_sanzioni2
per_l_applicazione_delle_sanzioni2
e_di_irrogazione_delle_sanzioni2
che_commina_le_sanzioni_per2
nella_parte_in_cui_sanziona2
che_le_sanzioni_amministrative_previste2
le_sanzioni_amministrative_previste_dal2
sanzioni_amministrative_previste_dal_titolo2
perfezionamento_delle_sanzioni_amministrative_e2
delle_sanzioni_amministrative_e_penali2
sanzioni_amministrative_previste_nel_titolo2
l_applicazione_delle_sanzioni_per2
una_migliore_commisurazione_delle_sanzioni2
perfezionando_il_sistema_delle_sanzioni2
sanzioni_stesse_alla_effettiva_entità2
precetti_da_sanzionare_e_in2
da_sanzionare_e_in_quella2
sanzionare_e_in_quella_delle2
e_in_quella_delle_sanzioni2
in_quella_delle_sanzioni_da2
quella_delle_sanzioni_da_adottare2
delle_sanzioni_da_adottare_il2
sanzioni_da_adottare_il_legislatore2
un_perfezionamento_del_sistema_sanzionatorio2
alla_medesima_sanzione_prevista_per2
medesima_sanzione_prevista_per_l2
dell_assoggettamento_alla_medesima_sanzione2
l_assoggettamento_alla_medesima_sanzione2
ad_ogni_sanzione_l_ipotesi2
ogni_sanzione_l_ipotesi_della2
di_revisione_del_sistema_sanzionatorio2
delle_sanzioni_amministrative_in_materia2
sanzioni_amministrative_in_materia_tributaria2
impone_di_commisurare_le_sanzioni2
e_all_applicazione_delle_sanzioni2
commisurazione_delle_sanzioni_all_effettiva2
delle_sanzioni_all_effettiva_entità2
il_perfezionamento_della_disciplina_sanzionatoria2
dovute_a_titolo_di_sanzione2
n_modifiche_al_sistema_sanzionatorio2
modifiche_al_sistema_sanzionatorio_in2
al_sistema_sanzionatorio_in_materia2
sistema_sanzionatorio_in_materia_di2
sanzionatorio_in_materia_di_tasse2
sanzioni_penali_e_amministrative_in2
ed_all_applicazione_delle_sanzioni2
all_applicazione_delle_sanzioni_per2
applicazione_delle_sanzioni_per_la2
delle_sanzioni_per_la_ritardata2
sanzioni_per_la_ritardata_registrazione2
sanzioni_irrogate_in_materia_di2
il_provento_della_sanzione_pecuniaria2
di_parità_evitando_irragionevoli_sanzioni2
parità_evitando_irragionevoli_sanzioni_di2
evitando_irragionevoli_sanzioni_di_inammissibilità2
in_ogni_caso_le_sanzioni2
ogni_caso_le_sanzioni_per2
caso_le_sanzioni_per_la2
le_sanzioni_per_la_omessa2
sanzioni_per_la_omessa_dichiarazione2
dell_imposta_e_delle_sanzioni2
disposizioni_in_materia_di_sanzioni2
organizzativi_funzionali_fiscali_e_sanzionatori2
funzionali_fiscali_e_sanzionatori_nonché2
fiscali_e_sanzionatori_nonché_al2
e_sanzionatori_nonché_al_riparto2
sanzionatori_nonché_al_riparto_dei2
e_l_applicazione_delle_sanzioni2
applicazione_delle_sanzioni_non_ha2
delle_sanzioni_non_ha_tuttavia2
a_contenuto_impositivo_o_sanzionatorio2
aventi_ad_oggetto_le_sanzioni2
ad_irrogare_la_sanzione_ordinanza2
irrogare_la_sanzione_ordinanza_n2
la_sanzione_ordinanza_n_del2
l_applicazione_di_sanzioni_amministrative2
di_sanzioni_e_interessi_per2
sospensione_nell_applicazione_di_sanzioni2
nell_applicazione_di_sanzioni_nei2
applicazione_di_sanzioni_nei_casi2
di_sanzioni_nei_casi_di2
sanzioni_nei_casi_di_omesso2
sanzione_dell_inammissibilità_dell_appello2
è_rappresentato_dalla_sanzione_di2
rappresentato_dalla_sanzione_di_inammissibilità2
dalla_sanzione_di_inammissibilità_prevista2
sanzione_di_inammissibilità_prevista_dalla2
si_applica_la_sanzione_di2
applica_la_sanzione_di_cui2
sanzione_di_cui_all_articolo2
delle_nuove_sanzioni_previste_per2
applicazione_di_sanzioni_e_interessi2
sanzioni_e_interessi_per_i2
l_irrogazione_di_una_sanzione2
coordinamento_foriero_di_sperequazioni_sanzionatorie2
foriero_di_sperequazioni_sanzionatorie_che2
di_sperequazioni_sanzionatorie_che_per2
sperequazioni_sanzionatorie_che_per_la2
sanzionatorie_che_per_la_loro2
sanzioni_penali_e_amministrative_nella2
punibilità_e_a_trattamento_sanzionatorio2
sanzione_della_nullità_dell_atto2
anche_a_titolo_di_sanzione2
a_titolo_di_sanzione_le2
titolo_di_sanzione_le_violazioni2
di_sanzione_le_violazioni_in2
sanzione_le_violazioni_in_materia2
trattamento_tra_tributi_e_sanzioni2
sanzioni_penali_e_amministrative_di2
particolare_riguardo_al_trattamento_sanzionatorio2
riguardo_al_trattamento_sanzionatorio_sentenze2
al_trattamento_sanzionatorio_sentenze_n2
trattamento_sanzionatorio_sentenze_n_del2
sanzionatorio_sentenze_n_del_n2
un_procedimento_amministrativo_una_sanzione2
procedimento_amministrativo_una_sanzione_di2
amministrativo_una_sanzione_di_carattere2
una_sanzione_di_carattere_sostanzialmente2
sanzione_di_carattere_sostanzialmente_penale2
se_le_sanzioni_pur_convenzionalmente2
le_sanzioni_pur_convenzionalmente_penali2
sanzioni_pur_convenzionalmente_penali_appartengano2
arretrati_con_interessi_e_sanzioni2
definitivamente_sanzionato_in_via_amministrativa2
le_due_sanzioni_perseguano_scopi2
dei_procedimenti_e_delle_sanzioni2
dei_tributi_e_contributi_sanzioni2
tributi_e_contributi_sanzioni_e2
e_contributi_sanzioni_e_interessi2
contributi_sanzioni_e_interessi_l2
sanzioni_e_interessi_l_estinzione2
alla_revisione_del_sistema_sanzionatorio2
e_delle_relative_conseguenze_sanzionatorie2
assoggettato_a_sanzione_amministrativa_tributaria2
contratto_è_poi_penalmente_sanzionata1
è_poi_penalmente_sanzionata_ai1
poi_penalmente_sanzionata_ai_fini1
penalmente_sanzionata_ai_fini_di1
sanzionata_ai_fini_di_valutare1
di_una_tale_norma_sanzionatoria1
una_tale_norma_sanzionatoria_per1
tale_norma_sanzionatoria_per_sostenere1
norma_sanzionatoria_per_sostenere_l1
sanzionatoria_per_sostenere_l_avvenuta1
occorre_notare_che_la_sanzione1
notare_che_la_sanzione_di1
che_la_sanzione_di_radicale1
la_sanzione_di_radicale_nullità1
sanzione_di_radicale_nullità_degli1
soci_art_nonché_le_sanzioni1
art_nonché_le_sanzioni_comminate1
nonché_le_sanzioni_comminate_per1
le_sanzioni_comminate_per_l1
sanzioni_comminate_per_l_inosservanza1
delle_imprese_con_relative_sanzioni1
imprese_con_relative_sanzioni_come1
con_relative_sanzioni_come_l1
relative_sanzioni_come_l_incameramento1
sanzioni_come_l_incameramento_della1
società_e_stabilisce_apposite_sanzioni1
e_stabilisce_apposite_sanzioni_nello1
stabilisce_apposite_sanzioni_nello_stesso1
apposite_sanzioni_nello_stesso_momento1
sanzioni_nello_stesso_momento_in1
febbraio_n_deroga_alle_sanzioni1
n_deroga_alle_sanzioni_penali1
deroga_alle_sanzioni_penali_ivi1
alle_sanzioni_penali_ivi_previste1
sanzioni_penali_ivi_previste_d1
del_legislatore_di_una_sanzione1
legislatore_di_una_sanzione_penale1
di_una_sanzione_penale_a1
una_sanzione_penale_a_tutela1
sanzione_penale_a_tutela_dell1
invece_osservato_essendo_la_sanzione1
osservato_essendo_la_sanzione_applicabile1
essendo_la_sanzione_applicabile_a1
la_sanzione_applicabile_a_tutti1
sanzione_applicabile_a_tutti_gli1
tipo_previsto_dalla_norma_sanzionatrice1
previsto_dalla_norma_sanzionatrice_la1
dalla_norma_sanzionatrice_la_quale1
norma_sanzionatrice_la_quale_pertanto1
sanzionatrice_la_quale_pertanto_non1
per_l_esistenza_di_sanzioni1
l_esistenza_di_sanzioni_penali1
esistenza_di_sanzioni_penali_per1
di_sanzioni_penali_per_le1
sanzioni_penali_per_le_inadempienze1
attività_del_concessionario_alle_sanzioni1
del_concessionario_alle_sanzioni_per1
concessionario_alle_sanzioni_per_le1
alle_sanzioni_per_le_eventuali1
sanzioni_per_le_eventuali_inadempienze1
ritiene_il_pretore_una_sanzione1
il_pretore_una_sanzione_accessoria1
pretore_una_sanzione_accessoria_alla1
una_sanzione_accessoria_alla_pena1
sanzione_accessoria_alla_pena_e1
del_giudice_che_nessuna_sanzione1
giudice_che_nessuna_sanzione_penale1
che_nessuna_sanzione_penale_a1
nessuna_sanzione_penale_a_carico1
sanzione_penale_a_carico_di1
nella_parte_in_cui_sanzionano1
parte_in_cui_sanzionano_con1
in_cui_sanzionano_con_l1
cui_sanzionano_con_l_obbligo1
sanzionano_con_l_obbligo_di1
dell_azione_giudiziaria_la_sanzione1
azione_giudiziaria_la_sanzione_è1
giudiziaria_la_sanzione_è_evidentemente1
la_sanzione_è_evidentemente_una1
sanzione_è_evidentemente_una_conseguenza1
viene_meno_la_corrispondente_sanzione1
meno_la_corrispondente_sanzione_e1
la_corrispondente_sanzione_e_pertanto1
corrispondente_sanzione_e_pertanto_gli1
sanzione_e_pertanto_gli_articoli1
carattere_penale_ma_è_sanzione1
penale_ma_è_sanzione_amministrativa1
ma_è_sanzione_amministrativa_ed1
è_sanzione_amministrativa_ed_accessoria1
sanzione_amministrativa_ed_accessoria_rispetto1
nella_sanzione_dell_incostituzionalità_sentenze1
sanzione_dell_incostituzionalità_sentenze_del1
è_dotato_di_speciali_sanzioni1
dotato_di_speciali_sanzioni_circoscritte1
di_speciali_sanzioni_circoscritte_nel1
speciali_sanzioni_circoscritte_nel_capo1
sanzioni_circoscritte_nel_capo_iii1
applicazione_del_condono_delle_sanzioni1
del_condono_delle_sanzioni_non1
condono_delle_sanzioni_non_penali1
delle_sanzioni_non_penali_relative1
sanzioni_non_penali_relative_a1
pur_essendo_di_natura_sanzionatoria1
essendo_di_natura_sanzionatoria_ha1
di_natura_sanzionatoria_ha_carattere1
natura_sanzionatoria_ha_carattere_meramente1
sanzionatoria_ha_carattere_meramente_patrimoniale1
il_carattere_di_una_sanzione1
carattere_di_una_sanzione_patrimoniale1
di_una_sanzione_patrimoniale_nei1
una_sanzione_patrimoniale_nei_confronti1
sanzione_patrimoniale_nei_confronti_di1
una_vera_e_propria_sanzione1
vera_e_propria_sanzione_amministrativa1
e_propria_sanzione_amministrativa_sentenza1
propria_sanzione_amministrativa_sentenza_di1
sanzione_amministrativa_sentenza_di_questa1
da_applicare_anche_le_sanzioni1
applicare_anche_le_sanzioni_pecuniarie1
anche_le_sanzioni_pecuniarie_previste1
le_sanzioni_pecuniarie_previste_dalle1
sanzioni_pecuniarie_previste_dalle_singole1
decreto_l_applicazione_di_sanzioni1
l_applicazione_di_sanzioni_pecuniarie1
applicazione_di_sanzioni_pecuniarie_agli1
di_sanzioni_pecuniarie_agli_esattori1
sanzioni_pecuniarie_agli_esattori_delle1
nell_irrogare_le_dette_sanzioni1
irrogare_le_dette_sanzioni_porrebbe1
le_dette_sanzioni_porrebbe_in1
dette_sanzioni_porrebbe_in_essere1
sanzioni_porrebbe_in_essere_atti1
applicazione_di_sanzioni_pecuniarie_implichi1
di_sanzioni_pecuniarie_implichi_la1
sanzioni_pecuniarie_implichi_la_legittimazione1
stessa_alla_irrogazione_delle_sanzioni1
alla_irrogazione_delle_sanzioni_che1
irrogazione_delle_sanzioni_che_a1
delle_sanzioni_che_a_tali1
sanzioni_che_a_tali_entrate1
esercizio_di_un_potere_sanzionatorio1
di_un_potere_sanzionatorio_che1
un_potere_sanzionatorio_che_se1
potere_sanzionatorio_che_se_ha1
sanzionatorio_che_se_ha_per1
luogo_all_applicazione_di_sanzioni1
all_applicazione_di_sanzioni_amministrative1
applicazione_di_sanzioni_amministrative_e1
di_sanzioni_amministrative_e_in1
sanzioni_amministrative_e_in_particolare1
all_irrogazione_delle_dette_sanzioni1
irrogazione_delle_dette_sanzioni_non1
delle_dette_sanzioni_non_già1
dette_sanzioni_non_già_per1
sanzioni_non_già_per_la1
l_applicazione_di_quelle_sanzioni1
applicazione_di_quelle_sanzioni_sia1
di_quelle_sanzioni_sia_di1
quelle_sanzioni_sia_di_esclusiva1
sanzioni_sia_di_esclusiva_competenza1
sostanziale_diversità_dell_attività_sanzionatoria1
diversità_dell_attività_sanzionatoria_e1
dell_attività_sanzionatoria_e_dell1
attività_sanzionatoria_e_dell_attività1
sanzionatoria_e_dell_attività_di1
alla_distinzione_tra_potestà_sanzionatoria1
distinzione_tra_potestà_sanzionatoria_e1
tra_potestà_sanzionatoria_e_potestà1
potestà_sanzionatoria_e_potestà_tributaria1
sanzionatoria_e_potestà_tributaria_dal1
dell_ordinamento_delle_attività_sanzionatorie1
ordinamento_delle_attività_sanzionatorie_in1
delle_attività_sanzionatorie_in_materia1
attività_sanzionatorie_in_materia_fiscale1
sanzionatorie_in_materia_fiscale_che1
applicazione_di_sanzioni_pecuniarie_anche1
di_sanzioni_pecuniarie_anche_se1
sanzioni_pecuniarie_anche_se_per1
regione_del_predetto_potere_sanzionatorio1
del_predetto_potere_sanzionatorio_fosse1
predetto_potere_sanzionatorio_fosse_consentito1
potere_sanzionatorio_fosse_consentito_dall1
sanzionatorio_fosse_consentito_dall_ordinamento1
potere_di_applicare_le_sanzioni1
di_applicare_le_sanzioni_come1
applicare_le_sanzioni_come_vi1
le_sanzioni_come_vi_è1
sanzioni_come_vi_è_un1
applicazione_delle_sanzioni_non_può1
delle_sanzioni_non_può_pertanto1
sanzioni_non_può_pertanto_ritenersi1
esercizio_del_potere_sanzionatorio_previsto1
del_potere_sanzionatorio_previsto_e1
potere_sanzionatorio_previsto_e_regolato1
sanzionatorio_previsto_e_regolato_dalla1
finanza_nell_applicazione_delle_sanzioni1
nell_applicazione_delle_sanzioni_svolge1
applicazione_delle_sanzioni_svolge_una1
delle_sanzioni_svolge_una_funzione1
sanzioni_svolge_una_funzione_statale1
intendente_nell_applicazione_delle_sanzioni1
nell_applicazione_delle_sanzioni_in1
applicazione_delle_sanzioni_in_qualunque1
delle_sanzioni_in_qualunque_modo1
sanzioni_in_qualunque_modo_possa1
derivanti_dall_applicazione_delle_sanzioni1
dall_applicazione_delle_sanzioni_stesse1
applicazione_delle_sanzioni_stesse_si1
delle_sanzioni_stesse_si_deve1
sanzioni_stesse_si_deve_dunque1
del_giudice_a_talune_sanzioni1
giudice_a_talune_sanzioni_applicate1
a_talune_sanzioni_applicate_da1
talune_sanzioni_applicate_da_organi1
sanzioni_applicate_da_organi_del1
il_permanere_di_effetti_sanzionatori1
permanere_di_effetti_sanzionatori_a1
di_effetti_sanzionatori_a_carico1
effetti_sanzionatori_a_carico_del1
sanzionatori_a_carico_del_soggetto1
l_interessato_dalle_sanzioni_che1
interessato_dalle_sanzioni_che_discendono1
dalle_sanzioni_che_discendono_dall1
sanzioni_che_discendono_dall_inadempimento1
di_mora_che_è_sanzionatoria1
mora_che_è_sanzionatoria_di1
che_è_sanzionatoria_di_un1
è_sanzionatoria_di_un_dovere1
sanzionatoria_di_un_dovere_di1
loro_giudizio_la_congrua_sanzione1
giudizio_la_congrua_sanzione_né1
la_congrua_sanzione_né_sono1
congrua_sanzione_né_sono_chiamati1
sanzione_né_sono_chiamati_a1
effetti_costitutivi_del_provvedimento_sanzionatorio1
costitutivi_del_provvedimento_sanzionatorio_siano1
del_provvedimento_sanzionatorio_siano_stati1
provvedimento_sanzionatorio_siano_stati_conseguiti1
sanzionatorio_siano_stati_conseguiti_dal1
di_imposte_importa_la_sanzione1
imposte_importa_la_sanzione_della1
importa_la_sanzione_della_sola1
la_sanzione_della_sola_ammenda1
sanzione_della_sola_ammenda_da1
sotto_la_comminatoria_di_sanzioni1
la_comminatoria_di_sanzioni_adeguate1
comminatoria_di_sanzioni_adeguate_al1
di_sanzioni_adeguate_al_caso1
sanzioni_adeguate_al_caso_pertanto1
la_determinazione_delle_conseguenti_sanzioni1
determinazione_delle_conseguenti_sanzioni_da1
delle_conseguenti_sanzioni_da_applicare1
conseguenti_sanzioni_da_applicare_rispettivamente1
sanzioni_da_applicare_rispettivamente_nei1
u_ed_insieme_di_sanzione1
ed_insieme_di_sanzione_per1
insieme_di_sanzione_per_la1
di_sanzione_per_la_dimostrata1
sanzione_per_la_dimostrata_resistenza1
intimidatrice_preventiva_propria_delle_sanzioni1
preventiva_propria_delle_sanzioni_penali1
propria_delle_sanzioni_penali_alla1
delle_sanzioni_penali_alla_finalità1
sanzioni_penali_alla_finalità_esecutiva1
di_trattamento_tra_la_sanzione1
trattamento_tra_la_sanzione_riservata1
tra_la_sanzione_riservata_agli1
la_sanzione_riservata_agli_imprenditori1
sanzione_riservata_agli_imprenditori_commerciali1
piano_della_misura_delle_sanzioni1
della_misura_delle_sanzioni_giova1
misura_delle_sanzioni_giova_a1
delle_sanzioni_giova_a_ritenere1
sanzioni_giova_a_ritenere_fondata1
farne_derivare_il_trattamento_sanzionatorio1
derivare_il_trattamento_sanzionatorio_da1
il_trattamento_sanzionatorio_da_applicare1
trattamento_sanzionatorio_da_applicare_il1
sanzionatorio_da_applicare_il_che1
dei_redditi_e_le_sanzioni1
redditi_e_le_sanzioni_in1
e_le_sanzioni_in_materia1
sanzioni_in_materia_di_imposte1
accertamento_del_tributo_la_sanzione1
del_tributo_la_sanzione_della1
tributo_la_sanzione_della_sospensione1
la_sanzione_della_sospensione_del1
sanzione_della_sospensione_del_processo1
sua_protezione_sono_disposte_sanzioni1
protezione_sono_disposte_sanzioni_pecuniarie1
sono_disposte_sanzioni_pecuniarie_contro1
disposte_sanzioni_pecuniarie_contro_l1
sanzioni_pecuniarie_contro_l_inadempiente1
anche_la_differenziazione_delle_sanzioni1
la_differenziazione_delle_sanzioni_nel1
differenziazione_delle_sanzioni_nel_caso1
delle_sanzioni_nel_caso_di1
sanzioni_nel_caso_di_omissione1
evasione_di_colpirla_con_sanzioni1
di_colpirla_con_sanzioni_più1
colpirla_con_sanzioni_più_gravi1
bene_chiarire_che_la_sanzione1
chiarire_che_la_sanzione_penale1
che_la_sanzione_penale_preveduta1
la_sanzione_penale_preveduta_dal1
sanzione_penale_preveduta_dal_denunziato1
n_che_concerne_le_sanzioni1
che_concerne_le_sanzioni_per1
concerne_le_sanzioni_per_i1
non_l_aggravamento_della_sanzione1
l_aggravamento_della_sanzione_precuniaria1
aggravamento_della_sanzione_precuniaria_in1
della_sanzione_precuniaria_in_proporzione1
sanzione_precuniaria_in_proporzione_della1
precedente_art_che_prevede_sanzioni1
art_che_prevede_sanzioni_pecuniarie1
che_prevede_sanzioni_pecuniarie_ammenda1
prevede_sanzioni_pecuniarie_ammenda_e1
sanzioni_pecuniarie_ammenda_e_indipendentemente1
punto_se_trattisi_di_sanzione1
se_trattisi_di_sanzione_amministrativa1
trattisi_di_sanzione_amministrativa_in1
di_sanzione_amministrativa_in_senso1
sanzione_amministrativa_in_senso_proprio1
richiamo_al_concetto_di_sanzioni1
al_concetto_di_sanzioni_ed1
concetto_di_sanzioni_ed_attengono1
di_sanzioni_ed_attengono_alla1
sanzioni_ed_attengono_alla_natura1
giuridiche_a_carattere_indirettamente_sanzionatorio1
a_carattere_indirettamente_sanzionatorio_basate1
carattere_indirettamente_sanzionatorio_basate_su1
indirettamente_sanzionatorio_basate_su_fatti1
sanzionatorio_basate_su_fatti_obiettivi1
ripristinando_la_misura_della_sanzione1
la_misura_della_sanzione_già1
misura_della_sanzione_già_stabilita1
della_sanzione_già_stabilita_dall1
sanzione_già_stabilita_dall_art1
netta_differenziazione_quantitativa_della_sanzione1
differenziazione_quantitativa_della_sanzione_che1
quantitativa_della_sanzione_che_per1
della_sanzione_che_per_la1
sanzione_che_per_la_fattispecie1
diversità_qualitativa_dei_comportamenti_sanzionati1
qualitativa_dei_comportamenti_sanzionati_esprimono1
dei_comportamenti_sanzionati_esprimono_una1
comportamenti_sanzionati_esprimono_una_semplice1
sanzionati_esprimono_una_semplice_graduazione1
uno_stesso_tipo_di_sanzione1
stesso_tipo_di_sanzione_anche1
tipo_di_sanzione_anche_nella1
di_sanzione_anche_nella_legge1
sanzione_anche_nella_legge_del1
comminavano_entrambi_la_medesima_sanzione1
entrambi_la_medesima_sanzione_della1
la_medesima_sanzione_della_sopratassa1
medesima_sanzione_della_sopratassa_sia1
sanzione_della_sopratassa_sia_pure1
debbano_essere_oggetto_di_sanzioni1
essere_oggetto_di_sanzioni_di1
oggetto_di_sanzioni_di_diversa1
di_sanzioni_di_diversa_natura1
sanzioni_di_diversa_natura_ben1
di_prevedere_una_speciale_sanzione1
prevedere_una_speciale_sanzione_per1
una_speciale_sanzione_per_il1
speciale_sanzione_per_il_caso1
sanzione_per_il_caso_di1
minaccia_di_più_grave_sanzione1
di_più_grave_sanzione_per1
più_grave_sanzione_per_la1
grave_sanzione_per_la_omissione1
sanzione_per_la_omissione_o1
la_maggior_severità_delle_sanzioni1
maggior_severità_delle_sanzioni_per1
severità_delle_sanzioni_per_l1
delle_sanzioni_per_l_inosservanza1
sanzioni_per_l_inosservanza_delle1
irrazionalmente_gravatorio_che_una_sanzione1
gravatorio_che_una_sanzione_pari1
che_una_sanzione_pari_al1
una_sanzione_pari_al_sestuplo1
sanzione_pari_al_sestuplo_dell1
attribuirsi_indipendentemente_dalla_finalità_sanzionatoria1
indipendentemente_dalla_finalità_sanzionatoria_e1
dalla_finalità_sanzionatoria_e_compulsoria1
finalità_sanzionatoria_e_compulsoria_una1
sanzionatoria_e_compulsoria_una_intrinseca1
la_discussa_natura_di_sanzione1
discussa_natura_di_sanzione_civile1
natura_di_sanzione_civile_o1
di_sanzione_civile_o_amministrativa1
sanzione_civile_o_amministrativa_pur1
la_tipica_funzione_di_sanzione1
tipica_funzione_di_sanzione_satisfattoria1
funzione_di_sanzione_satisfattoria_per1
di_sanzione_satisfattoria_per_la1
sanzione_satisfattoria_per_la_violazione1
obbligazioni_tributarie_ossia_di_sanzione1
tributarie_ossia_di_sanzione_dello1
ossia_di_sanzione_dello_speciale1
di_sanzione_dello_speciale_illecito1
sanzione_dello_speciale_illecito_costituito1
sopratassa_è_comunque_una_sanzione1
è_comunque_una_sanzione_per1
comunque_una_sanzione_per_sua1
una_sanzione_per_sua_natura1
sanzione_per_sua_natura_diversa1
civili_non_costituiscono_una_sanzione1
non_costituiscono_una_sanzione_accessoria1
costituiscono_una_sanzione_accessoria_della1
una_sanzione_accessoria_della_pena1
sanzione_accessoria_della_pena_di1
di_subire_la_temuta_sanzione1
subire_la_temuta_sanzione_penale1
la_temuta_sanzione_penale_nell1
temuta_sanzione_penale_nell_eventualità1
sanzione_penale_nell_eventualità_di1
equiparati_ai_fini_delle_sanzioni1
ai_fini_delle_sanzioni_penali1
fini_delle_sanzioni_penali_sia1
delle_sanzioni_penali_sia_chi1
sanzioni_penali_sia_chi_caccia1
governativa_è_punita_con_sanzioni1
è_punita_con_sanzioni_meramente1
punita_con_sanzioni_meramente_fiscali1
con_sanzioni_meramente_fiscali_va1
sanzioni_meramente_fiscali_va_ricordato1
dicembre_n_condono_di_sanzioni1
n_condono_di_sanzioni_non1
condono_di_sanzioni_non_aventi1
di_sanzioni_non_aventi_natura1
l_interessato_dalle_sanzioni_conseguenti1
interessato_dalle_sanzioni_conseguenti_al1
dalle_sanzioni_conseguenti_al_mancato1
sanzioni_conseguenti_al_mancato_adempimento1
richiamate_norme_fiscali_che_sanzionano1
norme_fiscali_che_sanzionano_una1
fiscali_che_sanzionano_una_assoluta1
che_sanzionano_una_assoluta_parità1
sanzionano_una_assoluta_parità_di1
dichiarazione_e_delle_relative_sanzioni1
e_delle_relative_sanzioni_penali1
delle_relative_sanzioni_penali_e1
redditi_sarebbe_soggetto_alle_sanzioni1
sarebbe_soggetto_alle_sanzioni_penali1
soggetto_alle_sanzioni_penali_e1
alle_sanzioni_penali_e_accessorie1
sanzioni_penali_e_accessorie_previste1
corte_di_cassazione_dette_sanzione1
di_cassazione_dette_sanzione_legislativa1
cassazione_dette_sanzione_legislativa_a1
dette_sanzione_legislativa_a_tutti1
sanzione_legislativa_a_tutti_i1
istanza_e_della_connessa_sanzione1
e_della_connessa_sanzione_solo1
della_connessa_sanzione_solo_nei1
connessa_sanzione_solo_nei_confronti1
sanzione_solo_nei_confronti_dei1
degli_interessati_anche_la_sanzione1
interessati_anche_la_sanzione_dell1
anche_la_sanzione_dell_estinzione1
la_sanzione_dell_estinzione_del1
sanzione_dell_estinzione_del_processo1
né_il_peso_delle_sanzioni1
il_peso_delle_sanzioni_con1
peso_delle_sanzioni_con_cui1
delle_sanzioni_con_cui_l1
sanzioni_con_cui_l_art1
concernente_il_divieto_penalmente_sanzionato1
il_divieto_penalmente_sanzionato_di1
divieto_penalmente_sanzionato_di_affissione1
penalmente_sanzionato_di_affissione_dei1
sanzionato_di_affissione_dei_manifesti1
materia_tributaria_per_sanzioni_di1
tributaria_per_sanzioni_di_natura1
per_sanzioni_di_natura_non1
sanzioni_di_natura_non_penale1
condiziona_l_abbandono_delle_sanzioni1
l_abbandono_delle_sanzioni_alla1
abbandono_delle_sanzioni_alla_definizione1
delle_sanzioni_alla_definizione_in1
sanzioni_alla_definizione_in_regime1
l_esenzione_dalle_eventuali_sanzioni1
esenzione_dalle_eventuali_sanzioni_accessorie1
dalle_eventuali_sanzioni_accessorie_e1
eventuali_sanzioni_accessorie_e_quello1
sanzioni_accessorie_e_quello_del1
previste_come_contenuto_di_sanzioni1
come_contenuto_di_sanzioni_accessorie1
contenuto_di_sanzioni_accessorie_nella1
di_sanzioni_accessorie_nella_fattispecie1
sanzioni_accessorie_nella_fattispecie_soprattasse1
e_la_controversia_sulla_sanzione1
la_controversia_sulla_sanzione_accessoria1
controversia_sulla_sanzione_accessoria_esclusa1
sulla_sanzione_accessoria_esclusa_dal1
sanzione_accessoria_esclusa_dal_beneficio1
controversie_in_ordine_a_sanzioni1
in_ordine_a_sanzioni_accessorie1
ordine_a_sanzioni_accessorie_quando1
a_sanzioni_accessorie_quando_l1
sanzioni_accessorie_quando_l_accertamento1
materia_tributaria_per_sanzioni_non1
tributaria_per_sanzioni_non_aventi1
per_sanzioni_non_aventi_natura1
proprie_pretese_circa_le_sanzioni1
pretese_circa_le_sanzioni_accessorie1
circa_le_sanzioni_accessorie_o1
le_sanzioni_accessorie_o_all1
sanzioni_accessorie_o_all_accertamento1
si_riferiscano_alle_conseguenze_sanzionatorie1
riferiscano_alle_conseguenze_sanzionatorie_derivanti1
alle_conseguenze_sanzionatorie_derivanti_dalla1
conseguenze_sanzionatorie_derivanti_dalla_infrazione1
sanzionatorie_derivanti_dalla_infrazione_di1
pecuniarie_previste_a_titolo_sanzionatorio1
previste_a_titolo_sanzionatorio_del1
a_titolo_sanzionatorio_del_principio1
titolo_sanzionatorio_del_principio_della1
sanzionatorio_del_principio_della_capacità1
pendenze_e_controversie_sulle_sanzioni1
e_controversie_sulle_sanzioni_accessorie1
controversie_sulle_sanzioni_accessorie_e1
sulle_sanzioni_accessorie_e_più1
sanzioni_accessorie_e_più_ancora1
meccanismo_di_applicazione_delle_sanzioni1
di_applicazione_delle_sanzioni_quando1
applicazione_delle_sanzioni_quando_cioè1
delle_sanzioni_quando_cioè_non1
sanzioni_quando_cioè_non_sia1
maggiori_compensi_e_le_sanzioni1
compensi_e_le_sanzioni_per1
e_le_sanzioni_per_l1
le_sanzioni_per_l_omesso1
sanzioni_per_l_omesso_tardivo1
e_prevede_infine_le_sanzioni1
prevede_infine_le_sanzioni_a1
infine_le_sanzioni_a_carico1
le_sanzioni_a_carico_dei1
sanzioni_a_carico_dei_datori1
terzo_la_disapplicazione_delle_sanzioni1
la_disapplicazione_delle_sanzioni_pecuniarie1
disapplicazione_delle_sanzioni_pecuniarie_è1
delle_sanzioni_pecuniarie_è_subordinata1
sanzioni_pecuniarie_è_subordinata_al1
benefici_conseguenziali_condono_di_sanzioni1
conseguenziali_condono_di_sanzioni_pecuniarie1
condono_di_sanzioni_pecuniarie_ad1
di_sanzioni_pecuniarie_ad_una1
sanzioni_pecuniarie_ad_una_definizione1
i_relativi_controlli_e_sanzioni1
relativi_controlli_e_sanzioni_precisando1
controlli_e_sanzioni_precisando_altresì1
e_sanzioni_precisando_altresì_che1
sanzioni_precisando_altresì_che_nel1
l_applicazione_delle_sanzioni_di1
applicazione_delle_sanzioni_di_carattere1
delle_sanzioni_di_carattere_penale1
sanzioni_di_carattere_penale_la1
esse_potrebbe_costituire_una_sanzione1
potrebbe_costituire_una_sanzione_tributaria1
costituire_una_sanzione_tributaria_più1
una_sanzione_tributaria_più_pesante1
sanzione_tributaria_più_pesante_di1
con_le_conseguenti_ulteriori_sanzioni1
le_conseguenti_ulteriori_sanzioni_il1
conseguenti_ulteriori_sanzioni_il_diverso1
ulteriori_sanzioni_il_diverso_pregiudizio1
sanzioni_il_diverso_pregiudizio_che1
dichiarazione_si_tratterebbe_di_sanzioni1
si_tratterebbe_di_sanzioni_conseguenti1
tratterebbe_di_sanzioni_conseguenti_alla1
di_sanzioni_conseguenti_alla_violazione1
sanzioni_conseguenti_alla_violazione_di1
del_contribuente_e_la_sanzione1
contribuente_e_la_sanzione_comminata1
e_la_sanzione_comminata_dalla1
la_sanzione_comminata_dalla_estinzione1
sanzione_comminata_dalla_estinzione_del1
cui_commina_la_stessa_sanzione1
commina_la_stessa_sanzione_per1
la_stessa_sanzione_per_l1
stessa_sanzione_per_l_omessa1
sanzione_per_l_omessa_presentazione1
aver_previsto_la_medesima_sanzione1
previsto_la_medesima_sanzione_di1
la_medesima_sanzione_di_estinzione1
medesima_sanzione_di_estinzione_del1
sanzione_di_estinzione_del_processo1
di_irrogazione_delle_sanzioni_secondo1
irrogazione_delle_sanzioni_secondo_le1
delle_sanzioni_secondo_le_disposizioni1
sanzioni_secondo_le_disposizioni_relative1
tutte_ad_oggetto_le_sanzioni1
ad_oggetto_le_sanzioni_previste1
oggetto_le_sanzioni_previste_dal1
le_sanzioni_previste_dal_d1
sanzioni_previste_dal_d_p1
del_che_commina_le_sanzioni1
commina_le_sanzioni_per_i1
decreto_che_commina_le_sanzioni1
commina_le_sanzioni_per_le1
le_sanzioni_per_le_violazioni1
sanzioni_per_le_violazioni_relative1
artt_da_a_le_sanzioni1
da_a_le_sanzioni_per1
a_le_sanzioni_per_tutte1
le_sanzioni_per_tutte_le1
sanzioni_per_tutte_le_infrazioni1
per_quale_di_tali_sanzioni1
quale_di_tali_sanzioni_si1
di_tali_sanzioni_si_controverta1
tali_sanzioni_si_controverta_nella1
sanzioni_si_controverta_nella_fattispecie1
materia_come_quella_delle_sanzioni1
come_quella_delle_sanzioni_per1
quella_delle_sanzioni_per_gl1
delle_sanzioni_per_gl_illeciti1
sanzioni_per_gl_illeciti_tributari1
parte_in_cui_sanziona_la1
in_cui_sanziona_la_omessa1
cui_sanziona_la_omessa_dichiarazione1
sanziona_la_omessa_dichiarazione_del1
che_assoggettando_alla_medesima_sanzione1
assoggettando_alla_medesima_sanzione_la1
alla_medesima_sanzione_la_fattispecie1
medesima_sanzione_la_fattispecie_suddetta1
sanzione_la_fattispecie_suddetta_e1
delega_che_vuole_le_sanzioni1
che_vuole_le_sanzioni_tributarie1
vuole_le_sanzioni_tributarie_commisurate1
le_sanzioni_tributarie_commisurate_alla1
sanzioni_tributarie_commisurate_alla_effettiva1
art_ter_che_le_sanzioni1
ter_che_le_sanzioni_amministrative1
n_che_determina_le_sanzioni1
che_determina_le_sanzioni_per1
determina_le_sanzioni_per_le1
le_sanzioni_per_le_varie1
sanzioni_per_le_varie_violazioni1
sono_state_applicate_numerose_sanzioni1
state_applicate_numerose_sanzioni_pecuniarie1
applicate_numerose_sanzioni_pecuniarie_non1
numerose_sanzioni_pecuniarie_non_accettate1
sanzioni_pecuniarie_non_accettate_dal1
norma_che_prevede_le_sanzioni1
che_prevede_le_sanzioni_in1
prevede_le_sanzioni_in_materia1
sanzioni_in_materia_di_violazioni1
consentito_la_previsione_di_sanzioni1
la_previsione_di_sanzioni_differenziate1
previsione_di_sanzioni_differenziate_che1
di_sanzioni_differenziate_che_a1
sanzioni_differenziate_che_a_volte1
delega_il_perfezionamento_delle_sanzioni1
il_perfezionamento_delle_sanzioni_amministrative1
sanzioni_amministrative_e_penali_di1
della_eccessiva_severità_delle_sanzioni1
eccessiva_severità_delle_sanzioni_penali1
severità_delle_sanzioni_penali_in1
delle_sanzioni_penali_in_confronto1
sanzioni_penali_in_confronto_di1
non_erano_in_discussione_sanzioni1
erano_in_discussione_sanzioni_penali1
in_discussione_sanzioni_penali_ma1
discussione_sanzioni_penali_ma_solo1
sanzioni_penali_ma_solo_amministrative1
la_commissione_tributaria_applicare_sanzioni1
commissione_tributaria_applicare_sanzioni_penali1
tributaria_applicare_sanzioni_penali_rileva1
applicare_sanzioni_penali_rileva_che1
sanzioni_penali_rileva_che_taluna1
rileva_che_taluna_delle_sanzioni1
che_taluna_delle_sanzioni_previste1
taluna_delle_sanzioni_previste_nel1
delle_sanzioni_previste_nel_decreto1
sanzioni_previste_nel_decreto_delegato1
applicazione_o_meno_delle_sanzioni1
o_meno_delle_sanzioni_amministrative1
meno_delle_sanzioni_amministrative_previste1
delle_sanzioni_amministrative_previste_nel1
corrisponda_al_dovuto_le_sanzioni1
al_dovuto_le_sanzioni_amministrative1
dovuto_le_sanzioni_amministrative_previste1
le_sanzioni_amministrative_previste_nel1
applicazione_delle_sanzioni_per_il1
delle_sanzioni_per_il_suo1
sanzioni_per_il_suo_mancato1
il_giudizio_alle_previste_sanzioni1
giudizio_alle_previste_sanzioni_contro1
alle_previste_sanzioni_contro_le1
previste_sanzioni_contro_le_quali1
sanzioni_contro_le_quali_aveva1
facoltà_di_sottrarsi_alle_sanzioni1
di_sottrarsi_alle_sanzioni_con1
sottrarsi_alle_sanzioni_con_la1
alle_sanzioni_con_la_dichiarazione1
sanzioni_con_la_dichiarazione_integrativa1
ufficio_parifica_irrazionalmente_nella_sanzione1
parifica_irrazionalmente_nella_sanzione_due1
irrazionalmente_nella_sanzione_due_situazioni1
nella_sanzione_due_situazioni_nettamente1
sanzione_due_situazioni_nettamente_diverse1
migliore_commisurazione_delle_sanzioni_alla1
commisurazione_delle_sanzioni_alla_entità1
delle_sanzioni_alla_entità_oggettiva1
sanzioni_alla_entità_oggettiva_e1
evitare_o_limitare_le_sanzioni1
o_limitare_le_sanzioni_mediante1
limitare_le_sanzioni_mediante_il1
le_sanzioni_mediante_il_pagamento1
sanzioni_mediante_il_pagamento_volontario1
del_settembre_pone_una_sanzione1
settembre_pone_una_sanzione_a1
pone_una_sanzione_a_carico1
una_sanzione_a_carico_del1
sanzione_a_carico_del_debitore1
contiene_nei_suoi_scopi_sanzionatori1
nei_suoi_scopi_sanzionatori_due1
suoi_scopi_sanzionatori_due_ben1
scopi_sanzionatori_due_ben_distinte1
sanzionatori_due_ben_distinte_connotazioni1
novembre_orbene_per_le_sanzioni1
orbene_per_le_sanzioni_amministrative1
per_le_sanzioni_amministrative_e1
le_sanzioni_amministrative_e_che1
sanzioni_amministrative_e_che_qui1
diversa_ma_pur_organica_sanzionabilità1
ma_pur_organica_sanzionabilità_a1
pur_organica_sanzionabilità_a_carattere1
organica_sanzionabilità_a_carattere_amministrativo1
sanzionabilità_a_carattere_amministrativo_e1
adeguare_la_disciplina_delle_sanzioni1
la_disciplina_delle_sanzioni_tributarie1
disciplina_delle_sanzioni_tributarie_già1
delle_sanzioni_tributarie_già_esistenti1
sanzioni_tributarie_già_esistenti_e1
il_sistema_delle_sanzioni_attraverso1
sistema_delle_sanzioni_attraverso_una1
delle_sanzioni_attraverso_una_migliore1
sanzioni_attraverso_una_migliore_commisurazione1
migliore_commisurazione_delle_sanzioni_stesse1
commisurazione_delle_sanzioni_stesse_alla1
delle_sanzioni_stesse_alla_effettiva1
delegata_a_prevedere_le_sanzioni1
a_prevedere_le_sanzioni_amministrative1
prevedere_le_sanzioni_amministrative_dirette1
le_sanzioni_amministrative_dirette_che1
sanzioni_amministrative_dirette_che_il1
precetti_da_sanzionare_e_delle1
da_sanzionare_e_delle_sanzioni1
sanzionare_e_delle_sanzioni_da1
e_delle_sanzioni_da_adottare1
delle_sanzioni_da_adottare_è1
sanzioni_da_adottare_è_senza1
il_sistema_delle_sanzioni_così1
sistema_delle_sanzioni_così_come1
delle_sanzioni_così_come_la1
sanzioni_così_come_la_delega1
corte_intende_riferirsi_alle_sanzioni1
intende_riferirsi_alle_sanzioni_amministrative1
riferirsi_alle_sanzioni_amministrative_essendo1
alle_sanzioni_amministrative_essendo_esclusa1
sanzioni_amministrative_essendo_esclusa_dai1
ogni_considerazione_concernente_le_sanzioni1
considerazione_concernente_le_sanzioni_penali1
concernente_le_sanzioni_penali_così1
le_sanzioni_penali_così_come1
sanzioni_penali_così_come_peraltro1
pecuniaria_il_mero_aspetto_sanzionatorio1
il_mero_aspetto_sanzionatorio_delle1
mero_aspetto_sanzionatorio_delle_violazioni1
aspetto_sanzionatorio_delle_violazioni_escludendosi1
sanzionatorio_delle_violazioni_escludendosi_per1
in_termini_alle_irrogande_sanzioni1
termini_alle_irrogande_sanzioni_pecuniarie1
alle_irrogande_sanzioni_pecuniarie_il1
irrogande_sanzioni_pecuniarie_il_che1
sanzioni_pecuniarie_il_che_comporta1
stati_impugnati_riguardano_esclusivamente_sanzioni1
impugnati_riguardano_esclusivamente_sanzioni_amministrative1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988176
1995143
2005132
1987131
2000118

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
201980
202168
199566
202261
201856

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Giovanni Maria Flick1202.62984878369494
Ettore Gallo1102.41069471838703
Vincenzo Caianello1072.34494849879465
Alfonso Quaranta1032.25728687267149
Giuliano Vassalli1012.21345605960991

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Francesco Viganò512.5360517155644
Giorgio Lattanzi482.38687220288414
Giuseppe Frigo432.13823968175037
Giovanni Amoroso422.08851317752362
Vincenzo Caianello412.03878667329687

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
sanzioni116930
sanzione83458
sanzionatorio288291
sanzionatoria121773
sanzionato402174
sanzionata362349
sanzionatorie342455
sanzionatori253075
sanziona243182
sanzionare213488
sanzionate115117
sanzionano86081
sanzionati86081
sanzionabile67046
sanzionando57707
sanzionava57707
sanzionerebbe57707
sanzionabili48579
sanzionabilità48579
sanzionatrici39709
sanzionatrice211391
sanzionavano211391
sanzionarla114262
sanzionarne114262
sanzionarsi114262
sanzionerebbero114262

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
sanzioni37825
sanzione24959
sanzionatorio90305
sanzionatoria37848
sanzionata181698
sanzionatorie151984
sanzionato132231
sanzionatori112563
sanzionare102743
sanzionate73452
sanzionava54229
sanzionabilità44798
sanzionano44798
sanzionati44798
sanziona35527
sanzionabile26623
sanzionerebbe26623
sanzionabili18540
sanzionando18540
sanzionatrice18540

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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