quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

43 – Gettito

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-14.txt412412. 2 primo comma autorizza la regione a ” riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza ” , ossia ilgettitodi tutti i tributi erariali e le altre entrate con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate
1957-14.txt454454monopoli dei tabacchi e del lotto , che rimangono allo stato e sono riscosse da organi statali . che ilgettitodi tali tributi erariali , salvo la cennata riserva , sia di spettanza della regione si deduce dallo statuto speciale
1957-14.txt714714. non è a dubitare che il contenuto della parola ” riscossione ” non va limitato alla materiale percezione delgettitodell imposta , ma deve ritenersi comprensivo delle modalità necessariamente collegate al fatto della esazione , come quelle che ,
1957-52.txt19751975dei tributi in un unico tributo di lotteria a carattere monopolistico pregiudichi o meno la questione relativa al riparto delgettitotra lo stato e la regione . tale questione esula dall oggetto del presente giudizio , che riguarda la riscossione
1957-52.txt20952095del sistema organizzato su piano nazionale , di determinazione delle aliquote , di liquidazione dell imposta , di ripartizione delgettitoalle amministrazioni dello stato interessate ed ai comuni della riscossione e del riparto del tributo su base regionale ; e
1958-05.txt3636memoria della parte ricorrente , è precisata nei seguenti termini : se possa considerarsi di spettanza della regione siciliana ilgettitodei tributi erariali imposti con leggi statali successive al decreto legislativo del 12 aprile 1948 , n . 507 ;
1958-05.txt180180; che , appunto in conformità delle disposizioni di quest ultimo decreto , non spetta alla regione se non ilgettitodei tributi erariali esistenti all epoca dell entrata in vigore del decreto stesso , e cioè di quelli indicati nel
1958-05.txt286286con l art . 36 , secondo comma dello statuto , da intendersi nel senso che alla regione spetti ilgettitodi tutti i tributi erariali , in qualunque tempo istituiti , fatta eccezione per quelli espressamente indicati nel testo legislativo
1958-05.txt586586, circa la determinazione , ai sensi del secondo comma dell art . 36 , dei tributi erariali il cuigettitoè devoluto alla regione . né , ad avviso della corte , tale indagine è necessaria per risolvere l attuale
1958-05.txt11941194che non è ammissibile che , in pendenza del regime provvisorio , la regione si attribuisca con leggi proprie ilgettitodi nuovi tributi istituiti con leggi dello stato successivamente all entrata in vigore del decreto legislativo del 12 aprile 1948
1958-05.txt13251325, anziché alla tesoreria statale , come stabilisce l art . 18 della legge del 1954 , sia versato ilgettitodell imposta sulle obbligazioni . che d altra parte l imposta sulle società e l imposta sulle obbligazioni abbiano carattere
1958-05.txt17121712che il riconoscimento di una preminente potestà normativa dello stato in ordine al sistema tributario , con riflessi anche sulgettitospettante alla regione , sarebbe in contrasto con lo statuto siciliano , se non si riconoscesse pure alla regione il
1958-45.txt638638n . 507 , che autorizza la regione siciliana a riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza , ossia ilgettitodi tutti i tributi erariali e le altre entrate , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle
1960-51.txt956956il secondo comma del vecchio testo ( del 1931 ) dello stesso articolo , in cui espressamente si limitava ilgettitototale del tributo alla spesa effettiva sostenuta dal comune per il servizio in questione ; ma è altrettanto vero che
1961-30.txt952952diversi metodi di accertamento e di percezione dell imposta , recando allo stato il danno del ritardo nell adeguamento delgettitodei tributi diretti . aveva avvertito , altresì , la predetta relazione ministeriale che la norma per cui la imposta
1962-17.txt13051305. 5 , del t.u . per la finanza locale , viene a privare il bilancio dei comuni di ungettitorilevante , costituito dall imposta in esame , modificando in tal modo , con un provvedimento amministrativo , l ordinamento
1964-58.txt474474avuto immediata applicazione , ne avrebbero sofferto gravemente le finanze di moltissimi comuni che avevano impostato i propri bilanci sulgettitodelle eccedenze applicate in misura ben più ampia . di qui l emanazione della norma impugnata ( art . 27
1966-128.txt254254di quelle relative al costo dei particolari servizi anche quando per questi siano previste delle tasse che non diano ungettitosufficiente ; correlativamente , nulla esclude che una parte del provento di una tassa , utilizzato per esigenze di carattere
1967-02.txt938938necessità di sopperire ad esigenze vuoi degli enti locali vuoi del bilancio dello stato , leggesi che ” il maggiorgettitodella addizionale istituenda è tutto devoluto all erario artt . 1 e 4 ” , nonché dalla relazione alla camera
1967-02.txt967967artt . 1 e 4 ” , nonché dalla relazione alla camera in cui si precisa che ” il maggiorgettitoè destinato all erario , rinnovellando così una norma che già visse la vita di un anno ( dal 1
1967-02.txt11681168tra le entrate tributarie della regione siciliana , è destinata a sopperire alle esigenze di enti locali poiché il suogettitoè devoluto in parte agli enti comunali di assistenza ed in parte alle provincie , mentre la nuova addizionale come
1967-02.txt15971597modificare l ordinamento tributario e di imporre nuovi tributi , anche nel territorio della sicilia , riservandone a sé ilgettito. l atto in questione va quindi annullato . analoga pronuncia per i medesimi motivi va poi adottata nei riguardi
1967-75.txt6767al 31 dicembre 1968 , l aumento dell imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ; circa la destinazione delgettitoderivante da tale aumento nessun cenno fu fatto nel testo del decreto . ma con decreto legge di pari data
1967-75.txt117117varie provvidenze a favore degli alluvionati dell autunno 1966 , si provvide a destinare a tale scopo larga parte delgettito( e presumibilmente tutto il gettito ) proveniente dal maggior carico fiscale imposto con il coevo decreto n . 913
1967-75.txt123123dell autunno 1966 , si provvide a destinare a tale scopo larga parte del gettito ( e presumibilmente tutto ilgettito) proveniente dal maggior carico fiscale imposto con il coevo decreto n . 913 . con successivo decreto legge del
1967-75.txt880880innovazione attiene alla utilizzazione degli stanziamenti , mentre immutata è rimasta la norma relativa al diritto dell erario sull interogettitodegli inasprimenti fiscali . si può concludere che , fin dall origine , con i tre decreti legge fu disposto
1967-75.txt17871787rispetto al decreto n . 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva attribuzione all erario delgettitoderivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore degli alluvionati con l altro decreto n . 914
1967-75.txt19271927regione circa la forma ( legge o decreto legge ) con cui si potrebbero imporre le misure fiscali sul cuigettitoci siano interessenze delle regioni . è da concludere che la questione si deve dichiarare infondata , senza che occorra
1967-75.txt20082008settori nei quali le regioni , per disposizioni dei relativi statuti , abbiano diritto a tutto o a parte delgettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative
1968-47.txt709709che un ulteriore specificazione sarebbe superflua . la regione siciliana crede di desumere dai lavori preparatori della legge che ilgettitodi questa addizionale non sia più destinato a fronteggiare le spese per lo sviluppo economico della calabria ; ma essi
1968-47.txt11831183calamità : la regione non dubita che in quel periodo essa spettasse allo stato ; ma rivendica a sé ilgettitodello stesso tributo per gli anni successivi , dato che recentemente se ne è prorogata l imposizione oltre il 1967
1968-47.txt14141414in parola . . . deve ritenersi di spettanza regionale ” e invita le intendenze a disporre che ” ilgettito. . . venga versato nella cassa della regione ” .
1969-07.txt11121112della competenza regionale , dato che con esso il trentino alto adige , disponendo una certa contabilizzazione e destinazione delgettitonei bilanci comunali , ha esercitato potestà legislativa propria , sull ” ordinamento dei comuni ” , in materia collegata
1970-78.txt629629affidata , non solo la vendita , ma altresì la fabbricazione dei prodotti suddetti . il consorzio doveva garantire ilgettitodi tale tributo ( art . 5 , ultimo comma , r.d . 11 marzo 1923 , n . 560
1970-78.txt28582858e razionale la limitazione della libertà di iniziativa dei produttori , del tutto estranei all imposta , e del cuigettitonon sono né possono essere responsabili . ciò è tanto vero che l art . 3 , secondo comma ,
1971-138.txt39391970 ( prot . 501871 / 70 ) , con la quale il ministero delle finanze ha affermato che ilgettitodelle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in sicilia e concernenti il periodo 1 giugno 1947 31 dicembre 1965 “
1971-138.txt13813811 marzo 1953 , n . 87 , in base alla circostanza che la volontà dello stato di trattenere ilgettitotributario in questione fu già inequivocabilmente manifestata nel 1951 in occasione di un giudizio svoltosi innanzi all alta corte per
1971-138.txt509509, ai fini che qui interessano , il fatto che la nota si chiuda esprimendo la determinazione che il relativogettito” resta definitivamente acquisito allo stato ” : in tale testuale conclusione è la prova che prima dell atto dal
1971-138.txt15581558tasse ed imposte indirette non specificamente menzionate negli altri capitoli né che la regione si proponesse di farne proprio ilgettito. ma ciò , ovviamente , non incide sulla soluzione dell attuale controversia , che rende necessario accertare quali tributi
1971-138.txt22432243che lo stato , secondo quanto assume il ricorrente , non abbia contestato il diritto della regione di ritenere ilgettitodi imposte indirette o tasse ancorché queste non fossero specificamente elencate nel bilancio di previsione 1947 48 . 6 .
1972-49.txt200200regione spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato , con apposite leggi , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello
1972-49.txt353353, ove ricorrano i presupposti che tale riserva rendano legittima nel quadro normativo del citato art . 2 , ilgettitoderivante dall aumento di aliquote di tributi preesistenti di spettanza regionale . il che non può certamente essere in alcun
1972-49.txt383383spettanza regionale . il che non può certamente essere in alcun modo sostenuto . 3 . posto dunque che ilgettitodell aumento dell addizionale di che trattasi rappresenta una nuova entrata tributaria , per deciderne l attribuzione occorre accertare che
1972-49.txt531531. 80 ) , per la durata dell anno 1967 , una addizionale straordinaria su varie imposte , il cuigettitoera esclusivamente riservato all erario per la copertura degli oneri dipendenti da quegli eventi calamitosi . col successivo d.l .
1972-49.txt606606riforma tributaria , non fossero applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito . con lo stesso decreto , ilgettitodell addizionale così prorogata veniva riservato anch esso all erario e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
1972-49.txt894894considerarsi esclusiva dello stato , anche perché le norme tributarie di favore hanno inciso , in modo rilevante , sulgettitodi tributi di sicura spettanza regionale . ora , se lo stato , come ente sovraordinato e sovrano , può
1972-49.txt949949se si tratti di tributi spettanti alle regioni , non per questo esso può attribuire a se stesso l interogettitodi una entrata chiaramente sostitutiva , quando il tributo sostituito non è di sua esclusiva spettanza .
1973-116.txt128128parte concernente utenze effettuate nel territorio siciliano . la regione chiede che lo stato le attribuisca la quota parte delgettitodell imposta predetta , che , sebbene riscossa fuori del territorio regionale , concerne prestazioni di servizi , le quali
1973-116.txt537537istituzionali , il citato decreto n . 1074 del 1965 ha la funzione di determinare i criteri del riparto delgettitodi tributi erariali , attribuendo alla regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse in sicilia ( art . 2 )
1973-116.txt696696. in base a tali premesse si può concludere che nella specie non spetta alla regione siciliana la quota delgettitodel tributo sulle utenze telefoniche , riscosso dallo stato in base alla precitata legge 6 dicembre 1965 , n .
1973-71.txt11071107soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione del sistema . posto infatti che in base alla normativa testé ricordata ilgettitodi un tributo erariale spetti alla regione e non allo stato , in quanto riscuotibile nel territorio della prima ,
1973-71.txt13411341di società , enti ed istituti di credito aventi sede centrale fuori della sicilia ) non spetta la quota delgettitodell imposta generale sull entrata secondo leggi in vigore fino alla data del 31 dicembre 1972 ( art . 90
1974-162.txt10241024altresì la base dell imposizione e poiché i tributi ai quali si riferiscono tali sgravi , anche se il relativogettitoè attribuito alla regione , sono tributi statali , solo allo stato , rispetto ad essi , competono le potestà
1974-162.txt15781578e degli artt . da 1 a 4 delle norme di attuazione , in quanto comporterebbe la sottrazione del corrispondentegettitodelle entrate tributarie dal bilancio regionale , nonché per violazione degli artt . 20 dello statuto ed 8 delle norme
1975-14.txt146146mediante versamenti diretti , sia mediante ruoli l esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari delgettitodei tributi ” ( art . 3 , comma primo ) . nei riguardi di questa norma la ricorrente regione
1975-147.txt191191quale sia la natura di questo tributo che , in periodo di guerra , ai fini soprattutto di un maggiorgettitotributario come fu affermato nella relazione del ministro per le finanze alla camera è entrato nel nostro sistema fiscale e
1975-157.txt129129locali , in sostituzione di tributi e compartecipazioni soppressi in attuazione della riforma tributaria , va fatta calcolando solo ilgettitodei tributi erariali riscossi nel territorio dello stato , con esclusione del gettito dei tributi attribuiti alla regione in base
1975-157.txt142142tributaria , va fatta calcolando solo il gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio dello stato , con esclusione delgettitodei tributi attribuiti alla regione in base allo statuto ed alle norme di attuazione di cui al d.p.r . 26
1975-157.txt332332d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 638 , in sostituzione delle entrate loro derivanti per le quote digettitodi tributi soppressi vengano dichiarate interamente a carico dello stato in tutto il territorio nazionale compreso quello della regione siciliana
1975-157.txt391391. 12 , comma secondo , n . 4 , del d.l . 1972 , n . 638 , ilgettitodei tributi afferenti al bilancio regionale spetta alla regione senza vincoli di corrispondere agli enti locali i contributi sostitutivi di
1975-157.txt11121112nuova normativa tributaria , il legislatore ha sostituito all obbligo che lo stato si era assunto di devolvere quota delgettitoad esso spettante a favore degli enti locali , quello di corrispondere , in sostituzione delle quote di compartecipazione ai
1976-166.txt13911391al fisco , come di frequente accade per talune categorie di operatori economici . in buona sostanza , l effettivogettitodell imposta si concreta in ciò che perviene in via definitiva all erario : il decreto n . 288 del
1976-166.txt16871687in entrata al bilancio della regione ( e corrispondentemente per il restante territorio nazionale a quello dello stato ) ilgettitoeffettivo dell iva , depurato , cioè , degl importi erogati in ragione dei dovuti rimborsi . non si nega
1976-180.txt671671del citato testo unico statutario ) , a tenore del quale è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota delgettitodell imposta generale sull entrata , relativo al territorio regionale , e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate
1976-180.txt750750art . 8 del d.p.r . n . 638 del 1972 , ai fini della corrisponsione di somme sostitutive delgettitodi tributi aboliti in attuazione della riforma , prevede , come dianzi ricordato , per un periodo transitorio fino al
1979-126.txt57185718relazione agli immobili siti nel loro territorio , è appena il caso di ricordare che trattasi di imposta il cuigettitoè attribuito ai comuni , e che la legge non soltanto ha fissato i precisi limiti minimi e massimi entro
1982-143.txt17161716individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito , il nesso di proporzionalità con ilgettitogenerale dei tributi , nonché l esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta . alla
1982-143.txt23262326ordinario di emanare in materia finanziaria tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera più opportuna ed efficace ilgettitodelle entrate e da predisporre le misure necessarie ad evitare frodi fiscali . l unico limite all intervento del legislatore
1982-196.txt18601860una parte delle designazioni viene effettuata da enti pubblici ( comuni e province ) che sono interessati all accrescimento delgettitodelle imposte : un interesse del genere è ampio e generico e certamente non si riconnette in alcun modo con
1982-257.txt923923sia stato , per coerenza di disciplina , poi richiamato con espresso e puntuale riferimento alla fase in cui ilgettitodell imposizione è ripartito fra gli enti anzidetti . ancora : la discrezionalità riconosciuta al ministro va esercitata con l
1983-239.txt352352se siti nel territorio dello stato , sono soggetti ad un imposta sull incremento del loro valore , il cuigettitoè attribuito ai comuni territorialmente interessati ( art . 1 ) ; che ” l imposta si applica all atto
1983-239.txt19101910la regola generale dell assoggettamento dell incremento di valore degli immobili ” ad imposta ” e dell attribuzione del relativogettitoai comuni , si deve rilevare che l art . 2 , menzionato del resto solo come tertium comparationis ,
1984-39.txt14941494tendenze degli orientamenti ordinamentali , se ora il legislatore va estendendo esplicitamente anche ad altre regioni differenziate la compartecipazione nelgettitodell ige all importazione ( cfr . da ultimo per la sardegna la l . 13 aprile 1983 n .
1985-159.txt24592459energia elettrica , spetta un contributo statale integrativo , pari alla differenza fra l entrata iscritta in bilancio e ilgettitodella sovraimposta , se inferiore . a tutti i comuni che deliberano l istituzione della sovraimposta è comunque concesso un
1985-159.txt40614061la scelta normativa di cui si dolgono i giudici rimettenti . il tar della lombardia osserva in proposito che ilgettitodella sovraimposta gravante sui possessori di fabbricati è destinato non ad uno scopo che interessi questa sola particolare categoria di
1985-159.txt41984198, che la corte ritiene di non dovere ora rivedere . l argomento che si vorrebbe trarre dalla destinazione delgettitonon vale , comunque , a dimostrare che il legislatore fosse secondo costituzione vincolato a dilatare oltre i limiti previsti
1987-61.txt450450. 923 ( conv . nella l . 9 febbraio 1983 , n . 29 ) , e il relativogettitocontinuò ad essere devoluto allo stato , senza peraltro specifica ed espressa destinazione ; devoluzione reiterata dalla legge finanziaria per
1987-61.txt53053030 dicembre 1982 , n . 953 fosse pari a quella stabilita per il 1983 , prescrivendo che il relativogettitospettasse allo stato ( senza indicazione della specifica destinazione di esso ) . in connessione con la proroga per il
1987-61.txt714714suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ” ad eccezione delle nuove entrate tributarie , il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
1987-61.txt12841284alle quali è destinato il tributo , è particolarmente necessaria nella specie , in quanto si intende devolvere il relativogettitoal finanziamento degli enti locali , la cui cura lo statuto della regione sicilia attribuisce in via esclusiva alla competenza
1987-70.txt282282d intesa con le regioni ad autonomia differenziata norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori algettitoo alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi , con incrementi cronologicamente graduati . in esecuzione della delega così conferita
1987-70.txt287287ad autonomia differenziata norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione algettitodei tributi soppressi , con incrementi cronologicamente graduati . in esecuzione della delega così conferita fu emanato l art .
1987-87.txt1401401 novembre 1973 , n . 735 ) era commisurato per il quinquennio 1972 1976 all ottantacinque per cento delgettitodelle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa per ciascun anno finanziario . tale percenutale fu elevata al novanta per
1987-87.txt761761regione sicilia prevede la revisione quinquennale dell assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti per il precedente computo (gettitodelle imposte di fabbricazione , riscosse nella regione siciliana : art . 1 l . 27 giugno 1962 , n
1989-505.txt303303di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l anno 1988 agli enti beneficiari delgettitodell imposta stessa , esclusi i comuni e le sezioni autonome per l esercizio del credito alberghiero e turistico ,
1989-505.txt10531053finanziamento a regime ma è disposta in via transitoria ( indirettamente in quanto riferita all i.c.i.a.p . , dal cuigettitosono prelevate le somme da erogare ai sensi dell art . 6 del decreto legge come sopra convertito e della
1990-156.txt702702rogito come ” proventi ” . il termine ” provento ” è neutro e si adatta anche a indicare ilgettitodi un tributo correlato a una specifica attività della pubblica amministrazione .
1990-260.txt213213ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
1990-260.txt19541954denominate ” . questa norma generale subisce , tuttavia , un eccezione costituita dalle ” nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
1990-260.txt20482048senz altro un entrata tributaria che , a norma dei parametri citati , spetta alla regione siciliana nei limiti delgettitoriscosso nell ambito del territorio della regione stessa . sotto questo profilo , la disposizione contenuta nell articolo impugnato ,
1990-260.txt22682268individuati dalla normativa per la finanza locale per l anno 1990 ” . poiché la generica devoluzione di parte delgettitoriscosso ai comuni e alle province non può essere considerata equivalente a quella ” specifica e diretta indicazione delle particolari
1990-260.txt23912391dello stato l aumento del 50 per cento delle tasse erariali automobilistiche in luogo di attribuire alla regione siciliana ilgettitoproveniente dalle stesse tasse , riscosso nell ambito del territorio della medesima regione .
1990-382.txt302302, del medesimo decreto legge ) , che viene ripartito quale ” fondo perequativo che tenga anche conto del diversificatogettitodelle maggiori entrate di cui all art . 23 , comma primo ” , costituite da un aumento dell importo
1990-382.txt694694presenta in pratica estremamente diversificata , nel senso che , per un verso , si è di fronte a ungettitonecessariamente differenziato da regione a regione in dipendenza del numero dei veicoli immatricolati nel territorio di ciascuna di esse e
1990-382.txt940940. 17 del decreto legge n . 415 del 1989 , in quanto quest ultimo non ancorerebbe neppure formalmente algettitodei tributi erariali l ammontare complessivo del fondo , che sarebbe invece fissato in modo autonomo e in un entità
1990-382.txt972972invece fissato in modo autonomo e in un entità ( seimila miliardi ) superiore a quella della predetta quota digettitoerariale . la questione non è fondata . contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente , l articolo impugnato non svincola
1990-382.txt1094109416 maggio 1970 , n . 281 , il quale , a sua volta , commisura il medesimo fondo algettitoannuale di alcuni tributi . questo collegamento alle quote di gettito erariale non viene , certo , alterato nella sua
1990-382.txt11051105a sua volta , commisura il medesimo fondo al gettito annuale di alcuni tributi . questo collegamento alle quote digettitoerariale non viene , certo , alterato nella sua sostanza né dalle integrazioni previste dall art . 17 , secondo
1993-128.txt776776erariali . per la regione lombardia , infatti , la disposizione contestata predeterminerebbe l entità del fondo comune indipendentemente dalgettitodel tributo considerato , la cui quota da devolvere al fondo stesso verrebbe definita soltanto a posteriori in modo da
1993-128.txt872872fondo comune , renderebbe evidente la mancanza di qualsiasi nesso della determinazione della quota stessa con l effettivo andamento delgettitodel tributo considerato , di modo che la garanzia apprestata dall art . 119 , secondo comma , della costituzione
1993-128.txt12651265per l attuazione delle regioni a statuto ordinario ) , l ammontare del fondo comune ivi previsto è commisurato algettitoannuale delle quote dei tributi erariali indicate nello stesso articolo , fra le quali è ricompresa una quota dell imposta
1993-128.txt15361536aspetto considerato , il sistema di determinazione degli apporti al fondo comune risulti obiettivamene disancorato del tutto dall ammontare delgettitoannuale riferibile alle quote di tributi erariali indicate dalla legge e debba , pertanto , esser dichiarato contrario a costituzione
1993-295.txt29332933regione , ai presupposti o al contenuto dei relativi provvedimenti , all efficacia temporale di questi o alla destinazione delgettitodel tributo , ed anche ai presupposti e all importo di ulteriori tasse e contributi previsti da normative non più
1993-295.txt44304430scelte effettuate dal legislatore regionale . con l altra si contesta la parte in cui è prevista la devoluzione delgettitodi una soprattassa ( per le licenze di tipo c ) a determinate categorie di soggetti ” con disposizione che
1993-362.txt738738ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
1993-363.txt4747nella l . 14 novembre 1992 , n . 438 , deducendo che esso avrebbe attribuito allo stato il maggiorgettitodell irpef derivante dalle disposizioni degli artt . 9 e 10 dello stesso decreto legge , così violando gli artt
1993-363.txt336336alla lettera a ) stabilisce che le entrate della regione sono costituite tra l altro ” dai sette decimi delgettitodelle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ” .
1993-411.txt102102della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello stato delle quote del 12,60 e dell 87,40 per cento delgettitodell imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone ai sensi del d.l . 30 settembre 1992
1993-411.txt190190che attribuiscono alla regione siciliana tutte le entrate erariali riscosse nell ambito del suo territorio , salvo che il lorogettitosia specificatamente destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità , contingenti o continuative , dello
1993-411.txt11071107nell ambito del suo territorio , dirette e indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri intesi a soddisfare particolari finalità , contingenti o continuative dello stato
1993-411.txt12361236e non indicano affatto la finalità dell imposta istituita : il che , di per sé , comporta che ilgettitodell imposta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto alla regione sicilia , secondo la regola generale stabilita dal citato
1994-127.txt837837, recante ” interventi correttivi di finanza pubblica ” la quale riserva , tra l altro , all erario ilgettitodell imposta di cui al decreto legge n . 394 del 1992 , costituendo il titolo di acquisizione allo stato
1994-127.txt860860di cui al decreto legge n . 394 del 1992 , costituendo il titolo di acquisizione allo stato del predettogettito. tale disposizione , che trova applicazione dal 1 gennaio 1994 ( art . 17 ) , è , infatti
1994-127.txt949949va dichiarata la non spettanza allo stato del potere di disporre l acquisizione all erario dell 87,40 per cento delgettitodelle imposte sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone operanti nel territorio della regione siciliana , e
1994-222.txt154154, ad assicurare alle regioni ed alle aziende di soggiorno un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e delgettitodell imposta locale sui redditi ( ilor ) pari a quelle dell anno 1992 . l art . 8 bis
1994-222.txt600600regioni , che erano previsti per consentire l attribuzione ad esse di somme in corrispondenza di tributi soppressi e delgettitodell ilor . con l art . 8 bis , introdotto per recuperare lire 137 miliardi ai fini di una
1994-222.txt865865su di una entrata corrispondente ad un tributo proprio , alla regione spettante in quanto sostitutiva della quota regionale delgettitoilor riscosso nel territorio della stessa . anche sotto questo profilo la censura non può essere condivisa . il gettito
1994-222.txt885885gettito ilor riscosso nel territorio della stessa . anche sotto questo profilo la censura non può essere condivisa . ilgettitodell imposta locale sui redditi era stato in origine attribuito direttamente alle regioni ed alle aziende autonome di soggiorno ,
1994-222.txt979979nuove norme dirette a regolare la partecipazione delle regioni all imposta locale sui redditi , da somme inizialmente correlate algettitodell anno 1977 ( art . 19 bis del decreto legge 29 dicembre 1977 , n . 946 ) e
1994-222.txt11831183ragione del variare della normativa sull ilor , lo specifico rapporto tra assegnazione di somme alle regioni ed ammontare delgettitodell imposta , che sarebbe stato di originaria spettanza regionale . del resto , denunciando per contrasto con l art
1994-222.txt12961296ed eccezionale in una modificazione permanente del sistema finanziario regionale . questa avvenuta trasformazione spezza il diretto nesso tra ilgettitodell ilor e il trasferimento statale , che non è più qualificabile come attribuzione di somme derivante da un tributo
1994-263.txt28172817modificate in conseguenza di tali ricorsi , nonché quelle derivanti da ulteriori modificazioni al fine di mantenere l invarianza delgettito, recepite in un apposito decreto legislativo , secondo quanto stabilito dall art . 2 della legge 24 marzo 1993
1994-355.txt21621616 , comma 17 , che riserva allo stato le entrate derivanti dal capo ii della legge , nonché ilgettitodell imposta di cui al decreto legge 30 settembre 1992 , n . 394 , convertito , con modificazioni ,
1994-355.txt525525differenza tra la quota variabile , di cui al citato art . 78 dello statuto , e le quote delgettitodelle entrate tributarie dello stato riscosse nei territori provinciali , che sono assegnate alle province in base all art .
1994-355.txt584584è rimesso alla concorde valutazione del governo della repubblica e del presidente della giunta provinciale ; per le quote digettitoex art . 75 non ha luogo tale ponderazione . differenza sottolineata da quella norma di attuazione che riserva alla
1994-355.txt1907190716 , comma 17 , in base al quale le entrate derivanti dal capo ii della legge , nonché ilgettitodell imposta di cui al decreto legge n . 394 del 1992 , convertito nella legge n . 461 del
1994-355.txt19921992primo comma , del decreto legislativo n . 268 del 1992 , che ammette la riserva allo stato del maggiorgettitoderivante da modificazioni dei tributi , ma solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese , ex art
1994-355.txt22082208esercizi finanziari che già si sono conclusi . la decorrenza della norma dal 1 gennaio 1994 vale anche per ilgettitoderivante dall imposta sul patrimonio netto delle imprese , istituita con il citato decreto legge n . 394 del 1992
1994-52.txt267267. n . 268 del 1992 , sia statuito che , nel caso di legittima riserva allo stato dell interogettitodi nuovi tributi o di tributi modificati , gli ammontari relativi siano ” determinati per ciascun esercizio finanziario con decreto
1994-52.txt500500l art . 75 dello statuto per il trentino alto adige , che attribuisce alle province autonome percentuali predeterminate delgettitodelle varie entrate tributarie erariali . sarebbe stato inoltre violato l art . 9 , comma primo , del d.lgs
1994-52.txt575575e i limiti cui è subordinato il potere del legislatore nazionale di disporre unilateralmente l attribuzione allo stato dei maggiorigettitiderivanti dall applicazione di nuovi tributi o di modifiche di tributi esistenti . le medesime censure , con riferimento al
1994-52.txt684684e 78 dello statuto speciale per il trentino alto adige attribuiscono alle province di trento e di bolzano quote delgettitodi talune imposte percette dallo stato nei rispettivi territori . il decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268
1994-52.txt740740in materia di finanza regionale e provinciale , stabilisce all art . 9 , comma primo , che il maggiorgettitoderivante da maggiorazione di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi disposti successivamente alla sua entrata
1994-52.txt841841. secondo le ricorrenti , sono al di fuori di queste ipotesi che consentono la devoluzione allo stato del maggiorgettitotributario le circostanze affermate dall art . 18 , comma settimo , del d.l . n . 155 del 1993
1994-52.txt11291129di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione di quelle ” il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
1994-52.txt12861286del 1992 , all art . 81 cost . , starebbe a sancire che la sottrazione del nuovo e maggioregettitoalla devoluzione provinciale sia collegata con una specifica previsione legislativa di spesa che indichi le maggiori entrate quale copertura finanziaria
1994-52.txt18851885d.lgs . n . 268 del 1992 , il quale , nel caso di legittima riserva allo stato dell interogettitodi nuovi tributi o di tributi modificati , stabilisce che ” gli ammontari relativi siano ” determinati per ciascun esercizio
1994-52.txt19581958. la provincia muove dalla considerazione che l ottavo comma dell impugnato art . 18 quantifichi l entità del maggiorgettitoderivante dalle disposizioni del decreto in centocinquanta miliardi per il 1994 e in quattrocentosedici miliardi per il 1995 , per
1994-52.txt20672067no conferma nelle norme impugnate . le quali vanno , pertanto , interpretate nel senso che la misura del maggiorgettitoderivante all erario dalle disposizioni del d.l . n . 155 del 1993 dovrà essere determinata , per ogni esercizio
1995-107.txt10401040l imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto amministrativo di carattere ablatorio , insieme alla destinazione delgettitoscaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica . ma , a parte il problema della natura
1995-143.txt17821782certo impedire al medesimo di emanare , in materia finanziaria , quelle norme giuridiche che siano volte a disciplinare ilgettitodelle entrate , con l unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell anzidetto principio . ciò che
1995-309.txt781781modificate in conseguenza di tali ricorsi , nonché quelle derivanti da ulteriori modificazioni al fine di mantenere l invarianza delgettito, recepite in un apposito decreto legislativo , secondo quanto stabilito dall art . 2 della legge 24 marzo 1993
1995-358.txt16681668tener conto anche delle eventuali ricadute delle auspicate innovazioni , oltre che del reperimento delle risorse relative alla ripercussione sulgettitotributario . in ogni caso , pur con queste cautele e nella prospettiva di tutto il quadro delle varie situazioni
1996-215.txt7272poste italiane , quale concessionario del servizio di distribuzione dei valori bollati , ai fini della determinazione della quota digettitospettante alla regione stessa , a seguito degli aumenti di aliquote , introdotti dagli artt . 9 e 10 del
1996-215.txt234234dell art . 8 , lettera b ) , dello statuto speciale , spettano alla regione i nove decimi delgettitodelle imposte sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative percette nel suo territorio ritiene che la nota ministeriale succitata
1996-215.txt510510del presente conflitto , per la parte che forma oggetto di doglianza , e cioè i criteri di ripartizione delgettitotributario , sia immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla regione , o se invece la pretesa lesione non
1996-215.txt674674finanze del 14 giugno 1995 si limita ad indicare , in termini di meri ragguagli numerici , l entità delgettitodi pertinenza della regione , avendo riguardo , da un canto , al criterio generale discendente dallo statuto della spettanza
1996-215.txt793793art . 13 che , nella sua incondizionata e puntuale formulazione , è tale da riservare allo stato l interogettitodelle entrate e da non giustificare l esclusione che la ricorrente tende a scorgervi in proprio favore . 3 .
1996-253.txt8282concerto con il ministro del tesoro , che , ricorrendo ad un criterio di valutazione presuntiva , determina il maggiorgettitodelle entrate , riservate allo stato , derivanti dalle misure urgenti di risanamento della finanza pubblica disposte con la legge
1996-253.txt195195. applicando tali percentuali di incremento alle previsioni triennali di bilancio della regione siciliana , si determina presuntivamente il maggiorgettito, riservato all erario , delle imposte riscosse nella regione come effetto delle medesime disposizioni legislative . 2 . il
1996-253.txt353353nell ambito del suo territorio , prevedono che a tale regola si deroghi per le nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato , con apposite leggi , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello
1996-253.txt405405d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 ) . posta la legittimità della destinazione allo stato del maggiorgettitodi imposta che deriva dagli interventi legislativi in questione , certamente la determinazione quantitativa del gettito stesso , calcolato proiettando
1996-253.txt421421allo stato del maggior gettito di imposta che deriva dagli interventi legislativi in questione , certamente la determinazione quantitativa delgettitostesso , calcolato proiettando su base regionale l incremento percentuale delle entrate previsto su base nazionale , non lede le
1996-253.txt464464. il criterio , necessariamente presuntivo , seguito dal decreto denunciato per la stima preventiva e provvisoria dell incremento nelgettitodelle imposte riservate allo stato , si basa su di un ragionevole calcolo , la cui attendibilità non è oggetto
1996-429.txt193193regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo ambito territoriale , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità dello stato , specificate dalle leggi stesse
1996-430.txt231231tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia stato dalla legge specificamente destinato a finalità particolari dello stato . nel caso considerato si sarebbe in presenza di
1996-430.txt433433di concessione governativa sulla partita i.v.a . non è stato variato dalla legge n . 549 del 1995 , ilgettitodi tale imposta non può , in forza della stessa legge , essere attribuito neppure in parte allo stato .
1996-430.txt523523in materia finanziaria e , dunque , se non quando si tratti di una nuova entrata tributaria , il cuigettitosia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare particolari finalità dello stato . la questione non è , dunque ,
1996-73.txt12031203, ma che non può impedire al medesimo di emanare , in materia finanziaria , disposizioni volte a disciplinare ilgettitodelle entrate , con l unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione del principio stesso .
1997-111.txt125125degli enti locali , a beneficio dei quali , una volta entrata a regime la disciplina , viene devoluto ilgettitodel tributo , istituito con contestuale soppressione sia dell ilor sui redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati , ivi
1997-111.txt13691369si avvantaggiano , con immediatezza , dei servizi e delle attività gestionali dei comuni , a beneficio dei quali ilgettitoviene , a regime , destinato , in sostituzione di altri tributi contestualmente soppressi . in ogni caso non è
1998-233.txt159159statuto ordinario debba essere calcolata e prelevata anche nelle regioni a statuto speciale , ne avrebbero comportato la detrazione dalgettitocomplessivo dell imposta , sul quale va computata la parte spettante per statuto ( 9 / 10 ) alla regione
1998-233.txt12591259normativo appare caratterizzato dalla divaricazione tra il momento in cui sorge il diritto della regione sardegna alla propria quota digettitoin corrispondenza temporale con l estrazione del prodotto dai depositi fiscali , evento che realizza , per definizione , anche
1998-233.txt15351535, che dal predetto art . 3 della legge n . 549 del 1995 possa farsi discendere una decurtazione delgettitostatutariamente riservato alla ricorrente . come rileva anche quest ultima , tra varie possibili interpretazioni di una disposizione , occorre
1998-233.txt18401840distinta contabilità speciale , non cessano di rappresentare parte del tributo percetto in sardegna , così concorrendo a formare ilgettitocomplessivo cui commisurare i 9 / 10 di imposta : la regione autonoma continuerebbe dunque a ricevere integralmente quanto di
1998-233.txt19041904di afflusso dell accisa percetta nel territorio regionale . al riguardo può , peraltro , obiettarsi che , essendo ilgettitospettante alla sardegna suscettibile di calcolo immediato sulla base delle complessive riscossioni , la prospettata eventualità del conguaglio non vale
1998-233.txt22472247nell ambito del ” meccanismo di acconti per l esercizio in corso e di saldi conteggiati a consuntivo sull effettivogettitoriscosso nel territorio ” , si ” terrà conto anche della quota di accisa . . . conteggiata separatamente e
1999-111.txt30003000. 1074 , ha tradotto la previsione statutaria in un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione delgettitodi tributi erariali riscosso nel suo territorio . infatti l art . 1 del decreto stabilisce che la regione provvede
1999-111.txt31193119ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
1999-111.txt33503350dei principi del sistema tributario dello stato ) : mentre la fonte principale di finanziamento della regione è divenuto ilgettito, regionalmente riscosso , dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello stato , pienamente applicabili anche nel territorio della
1999-111.txt350435041957 ) . per converso , l ordinamento finanziario instaurato nei riguardi della regione siciliana , fondato sulla devoluzione delgettitodella maggior parte dei tributi erariali , mentre ha condotto ad una sostanziale assenza di esercizio di potestà impositiva autonoma
1999-138.txt259259legislativo 15 dicembre 1997 , n . 446 ” , che detta le modalità di versamento e di ripartizione delgettitodell irap , in attuazione di quanto previsto , in particolare , dall art . 40 del citato d.lgs .
1999-138.txt421421essa potestà legislativa esclusiva ; e che in ogni modo , se invece si configurasse come tributo erariale il cuigettitoè devoluto alla regione , dovrebbe riconoscersi a questa una potestà legislativa concorrente , sia pure vincolata ai principi del
1999-138.txt676676autonoma della regione , in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello stato , bensì sull attribuzione alla regione delgettitodella maggior parte dei tributi erariali , riscosso nel territorio regionale , e di una potestà legislativa anche in ordine
1999-138.txt10271027materia tributaria la regione siciliana gode di una particolare autonomia legislativa , estesa a tutti i tributi erariali il cuigettitoregionalmente riscosso le è devoluto ai sensi dell art . 2 , primo comma , del d.p.r . n .
1999-138.txt16611661stregua , e con gli stessi limiti , di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente riscossi , il cuigettitoè ad essa devoluto . 7 . censure più specifiche sono poi mosse dalla ricorrente in relazione a singoli aspetti
1999-138.txt18581858. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , che darebbero rilievo , ai fini della attribuzione delgettitodei tributi alla regione , al luogo di riscossione . 8 . la questione è infondata . l art .
1999-138.txt19541954il luogo fisico in cui avviene l operazione contabile della riscossione . esso tende infatti ad assicurare alla regione ilgettitoderivante dalla ” capacità fiscale ” che si manifesta nel territorio della regione stessa , quindi dai rapporti tributari che
1999-138.txt23192319( art . 4 , comma 2 ) . stante la natura dell imposta , tali criteri di attribuzione delgettitoappaiono conformi alla regola posta dalla norma di attuazione : è infatti la realizzazione nel territorio regionale del valore della
1999-138.txt2542254227 e 29 , in quanto , prevedendo l attribuzione a comuni , province e città metropolitane di quote delgettitodell imposta stabilite al centro , disconoscerebbero la competenza esclusiva che alla regione spetterebbe anche in materia di finanza locale
1999-138.txt28402840le regioni , cui spetta la nuova imposta , mentre le particolarità derivanti dal fatto che in sicilia anche ilgettitodi altri tributi erariali spetta alla regione dovranno , evidentemente , essere tenute in considerazione nella disciplina concreta della ripartizione
1999-138.txt28882888che prevede l obbligo di devoluzione ai comuni e alle province , da parte della regione , di quote delgettitoregionale dell irap , era destinato , nel testo originario del d.lgs . n . 446 del 1997 , a
1999-138.txt30303030regolare i rapporti finanziari fra regione , province e comuni , in particolare compensando mediante tali trasferimenti le perdite digettitoche si verificano , nei confronti degli enti locali , a seguito della soppressione delle tasse di concessione comunale e
1999-138.txt3332333227 , comma 2 , terzo periodo , del decreto impugnato ) in ordine all utilizzazione di una parte delgettitodell irap , ad esse spettante , al fine di compensare il venir meno di altre fonti di alimentazione della
1999-138.txt35383538della legge n . 142 del 1990 sull ordinamento delle autonomie locali , provvedono ad assegnare alle stesse quote delgettito( genericamente ) di ” tributi regionali ” , vincolando la regione soltanto ad un principio di equilibrio e di
1999-138.txt37183718violerebbe la competenza regionale a disciplinare la riscossione dei tributi ; che l attribuzione allo stato di una quota delgettitoirap , a compensazione dei costi di riscossione ( art . 26 , comma 1 ) , avrebbe l effetto
1999-138.txt37783778direttamente , e che le è impedito di svolgere ; che l attribuzione allo stato di una ulteriore quota delgettitoirap , per due periodi di imposta , a compensazione della perdita del gettito della soppressa imposta sul patrimonio netto
1999-138.txt37923792stato di una ulteriore quota del gettito irap , per due periodi di imposta , a compensazione della perdita delgettitodella soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese sarebbe irragionevole e in contrasto con l art . 36 dello statuto
1999-138.txt39473947, accertamento e riscossione , nella delicata fase di passaggio in cui , sperimentandosi il nuovo prelievo , il cuigettitova a sostituire quello dei tributi soppressi , si deve tuttavia assicurare l equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti
1999-138.txt41684168comma 2 ) . 14 . la riserva allo stato , per il periodo transitorio , di una quota delgettitoirap a compensazione dei costi di gestione del tributo non contrasta con l art . 8 delle norme di attuazione
1999-138.txt43184318la stessa attività svolta dagli uffici statali , già incaricati dell attività di applicazione degli altri tributi erariali il cuigettitospetta alla regione . infatti la gestione del nuovo tributo comporta per lo stato nuovi oneri organizzativi , che ben
1999-138.txt43484348tributo comporta per lo stato nuovi oneri organizzativi , che ben possono giustificare un compenso commisurato ad una quota delgettito: mentre la contemporanea abolizione di altri tributi comporterà , ai sensi del citato art . 9 del d.p.r .
1999-138.txt44544454662 del 1996 , di una riserva allo stato , per i primi due esercizi , di una quota delgettitoirap a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese : tributo erariale istituito dall
1999-138.txt44614461allo stato , per i primi due esercizi , di una quota del gettito irap a compensazione della perdita delgettitodella cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese : tributo erariale istituito dall art . 1 del d.l . 30
1999-138.txt45584558( art . 3 , comma 110 , della legge n . 549 del 1995 ) , e il cuigettitovenne riservato all erario dall art . 16 , comma 17 , della legge 24 dicembre 1993 , n .
1999-138.txt46954695configurata dal legislatore come tributo destinato ( insieme alla nuova addizionale regionale sull irpef ) a sostituire con il suogettitoquello dei tributi erariali , regionali e locali soppressi a norma delle disposizioni da ultimo citate , fra cui anche
1999-138.txt47174717dei tributi erariali , regionali e locali soppressi a norma delle disposizioni da ultimo citate , fra cui anche ilgettitodell imposta sul patrimonio netto delle imprese , nel quadro dei principi di invarianza del gettito e di mantenimento degli
1999-138.txt47334733fra cui anche il gettito dell imposta sul patrimonio netto delle imprese , nel quadro dei principi di invarianza delgettitoe di mantenimento degli equilibri finanziari , cui si ispira la riforma . ciò giustifica dunque anche la devoluzione diretta
1999-138.txt47594759finanziari , cui si ispira la riforma . ciò giustifica dunque anche la devoluzione diretta o indiretta di quote delgettitodel nuovo tributo agli enti ai quali affluiva il gettito dei tributi soppressi : così gli enti locali ( art
1999-138.txt47694769dunque anche la devoluzione diretta o indiretta di quote del gettito del nuovo tributo agli enti ai quali affluiva ilgettitodei tributi soppressi : così gli enti locali ( art . 27 del decreto ) , e così anche l
1999-138.txt47954795gli enti locali ( art . 27 del decreto ) , e così anche l erario per quanto riguarda ilgettito, già ad esso riservato , dell imposta sul patrimonio netto delle imprese . è del resto lo stesso art
1999-138.txt49144914nella fase di transizione , gli equilibri finanziari che verrebbero altrimenti alterati dal venir meno di un tributo il cuigettitoera già riservato allo stato . 16 . la ricorrente denuncia altresì gli articoli 36 , 40 , 41 e
1999-138.txt49774977compensazione a favore della regione ( come invece il decreto fa nei confronti dello stato ) per la perdita delgettitodi tributi ad essa prima spettanti . l art . 40 , prevedendo la istituzione di conti presso le tesorerie
1999-138.txt50545054parte residua alla regione , comporterebbe una riduzione della capacità di manovra finanziaria della regione stessa e una diminuzione delgettitoa suo favore . tale diminuzione sarebbe accentuata per effetto degli artt . 41 e 42 , che prevedono il
1999-138.txt50845084effetto degli artt . 41 e 42 , che prevedono il calcolo delle così dette ” eccedenze ” annuali delgettitodell irap e il loro versamento ad integrazione del fondo sanitario nazionale , a copertura di nuove funzioni o in
1999-138.txt51825182finanziario ” , come esplicitamente recita l art . 43 , comma 2 . a tal fine , poiché ilgettitodei nuovi tributi è principalmente destinato ( come ricorda la stessa ricorrente ) a sostituire , come fonte di alimentazione
1999-138.txt52495249nazionale e delle quote di esso da assegnare alle regioni , ” si considera come dotazione propria delle medesime ilgettitodell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche ( . . . ) ed il 90 per cento
1999-138.txt52715271addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche ( . . . ) ed il 90 per cento delgettitodell imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo stato ” ( comma 1 ) , insieme
1999-138.txt53685368è rapportata all entità complessiva delle risorse del fondo sanitario ( a carico del bilancio dello stato ) e deigettiticostituenti la ” dotazione ” propria della regione ( comma 3 ) . la ripartizione fra le regioni del fondo
1999-138.txt54205420del ministro della sanità d intesa con la conferenza stato regioni ” tenuto conto dell importo complessivo presunto ” delgettitodei nuovi tributi considerato ” dotazione propria ” di ciascuna regione ( art . 39 , comma 1 ) :
1999-138.txt54485448” di ciascuna regione ( art . 39 , comma 1 ) : alla copertura di eventuali differenze fra ilgettitopresunto e quello effettivo si provvede mediante una integrazione del fondo sanitario ” quantificata dalla legge finanziaria ” ( art
1999-138.txt54915491, comma 3 ) . il meccanismo è dunque tale da garantire che la perdita da parte delle regioni delgettitodei contributi sanitari , già ad esse spettanti , sia interamente compensata o dal gettito dei nuovi tributi ( per
1999-138.txt55065506da parte delle regioni del gettito dei contributi sanitari , già ad esse spettanti , sia interamente compensata o dalgettitodei nuovi tributi ( per quanto riguarda l irap , computato solo per il 90 per cento del totale ,
1999-138.txt55995599art . 1 , comma 143 , della legge n . 662 del 1996 ) . stabilita la quota delgettitodei nuovi tributi destinata al finanziamento della sanità , il decreto legislativo provvede poi a disciplinare il calcolo e l
1999-138.txt57585758derivanti dai nuovi tributi rispetto al fabbisogno convenzionalmente calcolato sono costituite dalla differenza fra il residuo 10 per cento delgettitodell irap di spettanza regionale e ” l ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi , convenzionalmente incrementati del tasso
1999-138.txt58465846entrate che superano quelle necessarie per compensare le entrate venute meno per effetto della soppressione dei tributi erariali al cuigettitole regioni in questione partecipavano . per la regione siciliana , a cui era devoluto l intero gettito dei tributi
1999-138.txt58645864al cui gettito le regioni in questione partecipavano . per la regione siciliana , a cui era devoluto l interogettitodei tributi erariali soppressi ( ad eccezione di quello dell imposta sul patrimonio netto delle imprese , compensato per i
1999-138.txt58925892di quello dell imposta sul patrimonio netto delle imprese , compensato per i primi due anni dalla apposita quota delgettitoirap riservata allo stato : art . 26 , comma 2 ) , le entrate da compensare saranno evidentemente pari
1999-138.txt59415941dei tributi soppressi , convenzionalmente indicizzato . la logica appare sempre quella della compensazione , ad ogni livello , fragettitoperduto per effetto della abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi , e del mantenimento dell
1999-138.txt59515951sempre quella della compensazione , ad ogni livello , fra gettito perduto per effetto della abolizione di certi tributi egettitoacquisito con i nuovi tributi , e del mantenimento dell equilibrio finanziario nei rapporti fra stato e autonomie speciali ,
1999-138.txt65836583comporti per la regione , specie nella fase transitoria , qualche diminuzione di entrate , vuoi per l ipotesi digettitodei nuovi tributi inferiore alle aspettative , vuoi per l incidenza della quota del gettito irap che la regione dovrà
1999-138.txt65986598vuoi per l ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative , vuoi per l incidenza della quota delgettitoirap che la regione dovrà obbligatoriamente devolvere agli enti locali , ai sensi dell art . 27 , e della
1999-138.txt68026802entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato : onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cuigettitoera devoluto alla regione , o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi , come quella realizzata
1999-138.txt69406940, in termini di potestà impositiva ( correlata alla capacità fiscale della collettività regionale ) , o di devoluzione digettitotributario , o di altri meccanismi di finanziamento , dall altro . più in generale , la giurisprudenza di questa
1999-138.txt70937093di semplici modalità tecnico contabili dirette a dare applicazione alle previsioni di legge circa l attribuzione e il riparto delgettitodelle nuove imposte : modalità che non possono che far capo ad una disciplina uniforme , posto che non solo
1999-138.txt71157115nuove imposte : modalità che non possono che far capo ad una disciplina uniforme , posto che non solo ilgettitova attribuito alle singole regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall art . 4 , ma inoltre ,
1999-138.txt71417141secondo i criteri e le regole stabiliti dall art . 4 , ma inoltre , nella fase transitoria , ilgettito, in particolare dell irap , è ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni , secondo le altre previsioni del
1999-138.txt72697269primo attribuisce , a far tempo dal 1 gennaio 1999 , alle province e ai comuni , rispettivamente , ilgettitodell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore , esclusi i ciclomotori (
1999-138.txt73127312alla provincia in cui ha sede il pubblico registro automobilistico nel quale il veicolo è iscritto ) , e ilgettitodelle imposte di registro , ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni
1999-138.txt73937393erariali a favore delle province e dei comuni . la ricorrente lamenta che , essendo già ad essa devoluto ilgettitodei tributi erariali ora ” trasferiti ” a province e comuni , lo stato potrebbe ridurre i trasferimenti a favore
1999-138.txt74217421a province e comuni , lo stato potrebbe ridurre i trasferimenti a favore degli enti locali siciliani mentre il corrispondentegettitodei tributi trasferiti verrebbe perduto dalla regione , con complessiva riduzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in
1999-138.txt75657565citata , dell art . 43 , comma 2 ) . è dunque escluso che si verifichi il trasferimento delgettitotributario dalla regione siciliana alle province e ai comuni , e contemporaneamente la riduzione dei trasferimenti statali a province e
1999-138.txt76617661a sua volta l art . 61 , comma 4 , prevede che le riduzioni dei contributi statali e igettitidei tributi trasferiti ” sono determinati con riferimento alle province e ai comuni delle regioni a statuto ordinario ” :
1999-138.txt80958095sì che l irap non sarebbe riscossa sul territorio regionale , onde potrebbe sfuggire alla regola statutaria della devoluzione delgettitoalla regione ; che l art . 2 , comma 3 , lettera b , punto iv , escluderebbe illegittimamente
1999-138.txt83428342imposta regionale sulle attività produttive ) , 26 , comma 1 ( sulla riserva allo stato di una quota delgettitoa compensazione dei costi di gestione ) , 40 ( sulle modalità di versamento e riversamento del gettito ) ,
1999-138.txt83608360quota del gettito a compensazione dei costi di gestione ) , 40 ( sulle modalità di versamento e riversamento delgettito) , 41 e 42 ( sulle così dette ” eccedenze ” e sulla loro compensazione ) , non può
1999-138.txt85908590l art . 3 , comma 3 , disciplina , per il 1998 e il 1999 , il riversamento delgettitodell irap sui vari conti ( ” conto erario ” per le quote o le eccedenze di pertinenza dello stato
1999-138.txt86758675, ai sensi dell art . 38 , comma 1 , del decreto legislativo , al 90 per cento delgettitodell imposta , al netto delle quote riservate allo stato ; ” conto ordinario ” , anch esso intestato alla
1999-186.txt25352535o , più ampiamente , dell amministrazione territoriale specificamente coinvolta ) in quanto destinataria , insieme allo stato , delgettitodei tributi riscossi , così , simmetricamente , in sicilia , ove il servizio di riscossione è istituito e disciplinato
1999-186.txt25652565sicilia , ove il servizio di riscossione è istituito e disciplinato dalla regione , ma opera anche con riguardo agettititributari riservati , sia pure in via eccezionale , allo stato ( art . 36 , secondo comma , dello
1999-198.txt191191soggetti a ritenuta alla fonte . in tal modo si ridurrebbe illegittimamente la base di calcolo per la compartecipazione algettito, regionalmente riscosso , dell imposta sui redditi delle persone fisiche , attribuita alla regione sardegna dall art . 8
1999-198.txt354354possibilità per lo stato di riservare all erario , con destinazioni specifiche , nuove entrate afferenti a tributi al cuigettitola regione partecipi in quote fissate dallo statuto , la statuizione di siffatte riserve ad opera del legislatore statale possa
1999-198.txt554554, in quanto non si tratterebbe dell acquisizione di maggiori entrate , ma della semplice anticipazione di una quota delgettitotributario , invariato nella sua entità complessiva , al quale la regione partecipa in forza dell art . 8 ,
1999-198.txt637637nell avocare allo stato , per intero , entrate aggiuntive che derivano da nuove discipline legislative di tributi al cuigettitopartecipano le regioni , impedendo che di tali incrementi di entrate , destinati per volontà del legislatore statale a finalità
1999-198.txt680680esso definite , vengano ad usufruire automaticamente , pro quota , anche le regioni che godono di tale partecipazione algettito. ciò comporta che lo stato usufruisca delle nuove entrate aggiuntive , mentre la regione continua semplicemente a godere delle
1999-198.txt995995dell anticipata riscossione , è fuori dubbio ; ma è altrettanto chiaro che non si produce propriamente alcun incremento digettito: alle maggiori entrate che si verificheranno , nei primi anni di applicazione dell acconto , corrisponderanno infatti , nella
1999-198.txt12161216previsioni degli statuti speciali , che prevedono , come nel caso della regione sardegna , la partecipazione delle regioni algettitodi determinate imposte . se bastasse , infatti , la modifica delle modalità e quindi del tempo della riscossione ,
1999-198.txt12411241se bastasse , infatti , la modifica delle modalità e quindi del tempo della riscossione , senza alcun aumento delgettitocomplessivo , per consentire l avocazione allo stato di quote del gettito medesimo , si verificherebbe non già l effetto
1999-198.txt12531253tempo della riscossione , senza alcun aumento del gettito complessivo , per consentire l avocazione allo stato di quote delgettitomedesimo , si verificherebbe non già l effetto corrispondente , come si è detto , alla ratio delle clausole di
1999-198.txt12841284come si è detto , alla ratio delle clausole di riserva di nuove entrate all erario di lasciare invariato ilgettitoper la regione , facendo beneficiare solo lo stato di un aumento di entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa ;
1999-198.txt13161316aumento di entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa ; ma quello di avocare allo stato l intero importo di ungettitotributario ( corrispondente agli acconti versati ) in precedenza ripartito fra lo stato stesso e la regione . all aumento
1999-198.txt13541354. all aumento delle entrate a favore dello stato , derivante da tale avocazione , farebbe riscontro una diminuzione delgettitoa favore della regione , la quale verrebbe a partecipare al gettito della sola quota di imposte riscossa , a
1999-198.txt13661366tale avocazione , farebbe riscontro una diminuzione del gettito a favore della regione , la quale verrebbe a partecipare algettitodella sola quota di imposte riscossa , a conguaglio , sulla base della liquidazione effettuata dagli uffici , e non
1999-41.txt767767, avente il chiaro fine di impedire operazioni di elusione fiscale , così da assicurare all erario il più altogettitotra quelli rispettivamente offerti dall applicazione della normativa tributaria in tema di trasferimenti a titolo oneroso e di trasferimenti a
1999-464.txt536536, per modalità di commisurazione della tassa in base a tariffa e per i rapporti ( legislativamente fissati ) tragettitocomplessivo e costo di esercizio del servizio , si differenzia dalle imposte cui è applicabile direttamente l art . 15
2000-18.txt308308processo tributario , impedendo od ostacolando la prova delle pretese dell amministrazione , comporterebbe al tempo stesso una riduzione delgettitofiscale ed una lesione del principio di capacità contributiva . la medesima commissione tributaria , con la successiva ordinanza del
2000-347.txt585585” della riserva allo stato di determinate entrate implica la fissazione dei criteri tecnici , strumentali alla determinazione ” delgettitoaggiuntivo derivante dalle altre disposizioni della legge , per definirne l entità in ciascun esercizio finanziario , e per dividere
2000-347.txt608608dalle altre disposizioni della legge , per definirne l entità in ciascun esercizio finanziario , e per dividere operativamente ilgettitoriservato allo stato da quello che resta attribuito alla regione ” ( sentenza n . 98 del 2000 ) .
2000-347.txt674674specie , sia carente sul piano della indicazione di precisi e chiari canoni di ripartizione tra stato e regione delgettitodelle entrate localmente riscosse , non costituisce affatto esercizio di una potestà discrezionale da parte dei ministri interessati circa l
2000-347.txt718718riservate , ma molto spesso richiede lo svolgimento di operazioni particolarmente complesse di stima e di valutazione della provenienza delgettito, soprattutto nei casi nei quali le nuove entrate derivino dalla modificazione delle aliquote di tributi esistenti , ovvero da
2000-347.txt918918sede consiliare si discuteva sulle entrate oggetto del decreto legge e non già sui criteri tecnici di ripartizione del relativogettito. altre sono dunque le forme di partecipazione regionale per assicurare il rispetto del principio di leale cooperazione , giacché
2000-347.txt10421042questa corte ha già affermato che è necessario che l attuazione del meccanismo di deroga al principio di attribuzione delgettitodei tributi erariali riservati alla regione avvenga attraverso un procedimento non unilaterale , affinché sia garantita alla regione stessa la
2000-347.txt11851185norma che dispone che con successivo decreto ministeriale si provveda all individuazione dei criteri e delle modalità di selezione delgettitodelle entrate tributarie previste dal decreto n . 79 del 1997 comporta pertanto la necessità del rinnovo del procedimento di
2000-348.txt601601riscontro non già come è conforme alla ratio delle clausole di riserva di nuove entrate all erario l invarianza delgettitoa favore della regione , ma una diminuzione di quest ultimo : il che andrebbe al di là di ciò
2000-348.txt645645norma di attuazione , quando consente di sottrarre alla regione , per riservarlo a finalità specifiche dello stato , ilgettitoaggiuntivo di entrate tributarie altrimenti spettanti alla regione ( cfr . sentenza n . 198 del 1999 , nonché sentenza
2000-348.txt769769riserva allo stato di nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio , rispetto al principio della attribuzione alla regione delgettitodei tributi erariali riscossi nel suo territorio , la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva garanzia della autonomia finanziaria della
2000-348.txt823823, in particolare quando esso comporti stime e valutazioni tecnicamente complesse in vista della ripartizione fra stato e regione delgettitodei medesimi tributi , si attui mediante procedimenti non unilaterali , ma che contemplino una partecipazione della regione ( sentenza
2000-348.txt11441144altre materie anche non tributarie . il comma 22 stabilisce che ” le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire ungettitoequivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997 ” , maggiorato di un importo pari a
2000-348.txt12451245sua volta il comma 23 prevede un trasferimento di somme a favore della regione sardegna a compensazione della perdita digettitoderivante dall abolizione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida . la regione ricorrente lamenta che il
2000-348.txt13301330di preesistenti tributi di spettanza regionale ; e che non sia prevista alcuna forma di compensazione per la perdita digettitoa favore della regione siciliana , analoga a quella prevista a favore della regione sardegna dal comma 23 . 5
2000-348.txt13961396, altre comportano minori entrate . per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse automobilistiche ( il cuigettitoriscosso nella regione siciliana è di spettanza di quest ultima ) , la stessa disposizione impone di configurarne le nuove
2000-348.txt14321432impone di configurarne le nuove tariffe , ai sensi del comma 16 , in modo tale da fornire ” ungettitoequivalente ” a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997 , maggiorato di un importo pari a quello
2000-348.txt15551555maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire ” , esso non può riferirsi algettitodelle tasse automobilistiche , di spettanza regionale , perché ciò sarebbe in contraddizione con il criterio di invarianza del gettito
2000-348.txt15751575gettito delle tasse automobilistiche , di spettanza regionale , perché ciò sarebbe in contraddizione con il criterio di invarianza delgettitostabilito nella prima parte del medesimo comma 22 . le maggiori entrate attese sono dunque quelle derivanti da misure incidenti
2000-348.txt16891689sardegna dal comma 23 . quest ultima , infatti , non usufruisce , a differenza della regione siciliana , delgettitodelle tasse automobilistiche riscosse nel suo territorio , onde la soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti (
2000-348.txt17301730già devoluta pro quota invece , alla regione ) avrebbe prodotto , senza la compensazione prevista , una diminuzione digettito. tale effetto non si produce invece per la regione siciliana , garantita dal criterio di invarianza del gettito delle
2000-348.txt17491749di gettito . tale effetto non si produce invece per la regione siciliana , garantita dal criterio di invarianza delgettitodelle tasse automobilistiche ( riscosse dalla regione ) previsto dallo stesso comma 22 , e la cui applicazione tiene conto
2000-348.txt18501850delle modalità di accertamento nonché della misura dell aliquota , commisurata alla rumorosità degli aeromobili , e stabilendo che ilgettitodell imposta sia assegnato nell anno successivo ” allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato , con
2000-348.txt19951995aereo , di competenza statale , e disciplinato dallo stato come gli altri tributi erariali . è solo il suogettitoche è devoluto alle regioni , e dunque anche alla regione siciliana , per un utilizzo vincolato alle finalità precisate
2000-348.txt20622062esercitare a sua volta la competenza legislativa di cui essa gode in relazione alla disciplina dei tributi erariali il cuigettitoè devoluto alla stessa regione . 8 . da ultimo la regione impugna l art . 26 , comma 3
2000-348.txt23312331fra stato e regione siciliana in ordine alla riscossione dei tributi , ma si riferisce alle ipotesi in cui ilgettitodi determinati tributi è ripartito per quote fra stato e regione , limitandosi a precisare che la devoluzione alle regioni
2000-405.txt304304regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e bolzano per il 1999 si tiene conto del minorgettitoderivante dall applicazione dell articolo 1 , in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione “
2000-405.txt354354regione in contrasto con le norme statutarie e di attuazione in base alle quali è attribuito alla regione l interogettitodei tributi erariali riscossi nel suo territorio , ad eccezione di alcuni tributi determinati ; infatti , attuandosi la restituzione
2000-405.txt392392attuandosi la restituzione parziale del contributo mediante compensazione con altre imposte dovute dai contribuenti per il 1998 , il cuigettitospetterebbe alla regione , quest ultima verrebbe a perdere tale gettito , mentre i proventi del contributo in precedenza riscosso
2000-405.txt403403dovute dai contribuenti per il 1998 , il cui gettito spetterebbe alla regione , quest ultima verrebbe a perdere talegettito, mentre i proventi del contributo in precedenza riscosso erano stati versati allo stato , al quale dovrebbe dunque fare
2000-405.txt524524dettata da tale legge ( art . 28 , comma 16 ) , secondo cui si tiene conto del minorgettitorisultante a favore delle regioni a statuto speciale in sede di determinazione delle spettanze di queste per il 1999 ,
2000-405.txt861861infatti , che la restituzione parziale del contributo per l europa , tributo straordinario istituito dalla legge statale il cuigettitoè stato interamente devoluto all erario statale , ai sensi dell art . 3 , comma 216 , della legge
2000-405.txt923923gravare l onere di tale restituzione , sia pure in parte , sulla regione , che non ha goduto delgettitodel contributo restituito . la riduzione di gettito a favore della regione , risultante dal meccanismo di compensazione disposto dalla
2000-405.txt931931pure in parte , sulla regione , che non ha goduto del gettito del contributo restituito . la riduzione digettitoa favore della regione , risultante dal meccanismo di compensazione disposto dalla legge impugnata , non consegue infatti ad una
2000-405.txt960960di compensazione disposto dalla legge impugnata , non consegue infatti ad una modifica della disciplina dei tributi , il cuigettitolocalmente riscosso spetta alla regione , modifica sempre possibile da parte del legislatore statale , salvo valutarne l incidenza sulla
2000-405.txt10761076della quale nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale per l anno 1999 si tiene conto del minorgettitoderivante dalla compensazione operata dai contribuenti ai fini della parziale restituzione del contributo per l europa . tale disposizione ,
2000-405.txt16891689che riservano allo stato le nuove entrate , derivanti da vari provvedimenti legislativi , pur relative a tributi il cuigettitolocalmente riscosso è di spettanza regionale , devono ogni anno aver luogo operazioni di riparto fra regione e stato del
2000-405.txt17101710localmente riscosso è di spettanza regionale , devono ogni anno aver luogo operazioni di riparto fra regione e stato delgettitodi tributi riscossi nel territorio regionale : in tale sede ben può tenersi conto anche delle entrate spettanti alla regione
2000-405.txt17351735territorio regionale : in tale sede ben può tenersi conto anche delle entrate spettanti alla regione a fronte del minorgettitoderivante dalle operazioni di compensazione in questione . e vale ricordare , a tale proposito , che alla determinazione delle
2000-507.txt11761176automobilistiche destinate ad essere fissate , con nuovi criteri , ai sensi del precedente comma 16 ” devono fornire ungettitoequivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997 ” , comprese le maggiorazioni già disposte dall
2000-507.txt13631363tasse automobilistiche , devolute interamente alle regioni ordinarie , sono disciplinate in modo tale da assicurare alle regioni stesse ungettitosuperiore al passato , perché compensativo anche del gettito di imposte soppresse , già di pertinenza statale : e ciò
2000-507.txt13721372sono disciplinate in modo tale da assicurare alle regioni stesse un gettito superiore al passato , perché compensativo anche delgettitodi imposte soppresse , già di pertinenza statale : e ciò anche senza tener conto della facoltà di incremento delle
2000-507.txt14921492della regione non si fonda su alcun elemento oggettivo ; i margini di variabilità e di imprevedibilità dell andamento delgettitosono fisiologici in ogni tributo , e del resto sussistono anche per il tributo l accisa sulla benzina cui si
2000-507.txt15451545disciplina dettata dal legislatore statale sia configurata in modo tale da esporre le regioni al rischio di una perdita digettito. senza dire che , come questa corte più volte ha statuito ( cfr . sentenze nn . 123 del
2000-507.txt16811681che , pur trattandosi di una tassa ” ambientale ” , le regioni non siano chiamate a compartecipare al relativogettito, e che questo non sia destinato ad interventi di prevenzione o risanamento ambientale , in violazione dell esigenza costituzionale
2000-507.txt18091809abbiano anche effetti di incentivo o disincentivo di condotte , rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l ambiente ; né ilgettitodi tali tributi deve necessariamente essere devoluto , in tutto o in parte , alle regioni . le censure mosse
2000-507.txt18401840o in parte , alle regioni . le censure mosse dalla regione in ordine alla devoluzione e all impiego delgettitodella nuova tassa si risolvono pertanto in una critica politica alle scelte del legislatore statale , irrilevanti nella sede del
2000-507.txt19861986degli aeromobili , e della sua riscossione è demandata ad un regolamento ( peraltro non ancora emanato ) . ilgettitodell imposta sarà assegnato nell anno successivo ” allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato , con
2000-507.txt21362136disciplina ad atti normativi statali . la definizione di imposta ” regionale ” sta solo ad indicare che il suogettito, riscosso nell ambito della regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali compresi nel rispettivo territorio , è devoluto
2000-98.txt231231alla regione delle entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale , le ” nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2000-98.txt313313di tributi esistenti , ma non le entrate derivanti da altri interventi legislativi incidenti sulla base imponibile e quindi sulgettitodi tributi esistenti , onde sarebbero illegittime le norme impugnate che riservano all erario , genericamente , le entrate derivanti
2000-98.txt596596d.p.r . n . 1074 del 1965 , a tenore del quale le singole leggi statali possono appunto destinare ilgettitodi ” nuove entrate tributarie ” a finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle stesse leggi . e non
2000-98.txt733733sede applicativa , sorgesse controversia circa il carattere di ” nuova entrata tributaria ” attribuibile a questo o a quelgettito, sarà in quella sede , e con gli strumenti ad essa appropriati ivi compreso , se del caso ,
2000-98.txt904904espressa previsione dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , può fare , destinando ilgettitodi tali entrate alle finalità specificate nella legge medesima . in realtà il rinvio ad un decreto ministeriale concerne solo
2000-98.txt949949modalità di attuazione ” della clausola di riserva : cioè la statuizione dei criteri tecnici da adottare per determinare ilgettitoaggiuntivo derivante dalle altre disposizioni della legge , per definirne l entità in ciascun esercizio finanziario , e per dividere
2000-98.txt972972dalle altre disposizioni della legge , per definirne l entità in ciascun esercizio finanziario , e per dividere operativamente ilgettitoriservato allo stato da quello che resta attribuito alla regione . non a caso , le stesse norme impugnate rinviano
2000-98.txt10091009stesse norme impugnate rinviano al decreto per stabilire tali modalità solo ” ove necessarie ” : cioè in quanto ilgettitoaggiuntivo e riservato allo stato non risulti già in base alle ordinarie emergenze contabili dei bilanci dello stato e della
2000-98.txt10351035non risulti già in base alle ordinarie emergenze contabili dei bilanci dello stato e della regione . la determinazione delgettitoriservato e l applicazione della clausola di riserva sono agevoli quando si tratti di un tributo di nuova istituzione ;
2000-98.txt11561156legislative incidenti , anziché sulle aliquote , sulla estensione della base imponibile dei tributi , la determinazione in concreto delgettitoderivante dalle nuove norme , in ciascuno degli esercizi finanziari interessati , può non essere affatto agevole , e richiedere
2000-98.txt11881188, può non essere affatto agevole , e richiedere operazioni tecnicamente complesse di stima e di valutazione della provenienza delgettitomedesimo . la complessità tecnica di tali operazioni risulta confermata dalle relazioni dell amministrazione finanziaria statale acquisite in via istruttoria
2000-98.txt12711271, e pure acquisito agli atti a seguito dell istruttoria . essa risulta accresciuta quando le misure produttive di nuovogettitosiano previste da una molteplicità di provvedimenti legislativi e da una molteplicità di disposizioni contenute nella stessa legge che dispone
2000-98.txt14751475statale , rispetto al principio , sancito dalla norma di attuazione dello statuto , della attribuzione alla regione dell interogettitodei tributi erariali ( eccettuati alcuni ) riscossi nell ambito del territorio regionale ; la loro attuazione incide pertanto direttamente
2000-98.txt19071907essere sufficiente a salvaguardare tempestivamente i diritti della regione ; dall altro lato , anche la valutazione ex post deigettitiche si debbano considerare derivanti da singole modifiche della normativa tributaria può presentare aspetti di complessità tecnica , non dissimilmente
2001-156.txt34903490identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dell imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento ilgettitoè , in parte , destinato .
2001-288.txt173173del ministro delle finanze 23 dicembre 1997 ( modalità di attuazione delle riserve all erario dal 1 gennaio 1997 delgettitoderivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione sicilia , emanati dal 1992 ) , sottoposto al giudizio
2001-288.txt294294. 1074 del 1965 , che detta norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria , stabilendo che l interogettitodei tributi erariali ( con alcune eccezioni ) riscosso nel territorio della regione sicilia spetta alla regione medesima , salve
2001-288.txt321321eccezioni ) riscosso nel territorio della regione sicilia spetta alla regione medesima , salve le nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2001-288.txt602602. poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione delgettitodei tributi erariali ( salve alcune eccezioni ) riscosso nel territorio della medesima , e poiché dunque la loro attuazione
2001-66.txt791791meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire ilgettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate . contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente , resta intatto
2001-66.txt820820delle entrate . contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente , resta intatto l obbligo di riversamento nelle casse regionali delgettitodi spettanza della regione : del resto , le stesse norme di attuazione dello statuto siciliano ( art . 4
2001-66.txt161816188 ) . invero , la considerazione del particolare regime previsto in sicilia per la destinazione e la riscossione delgettitodei tributi erariali consente una lettura del nuovo testo degli artt . 8 e 9 del d.lgs . n .
2002-133.txt5151ministro del tesoro , 23 dicembre 1997 ( modalità di attuazione delle riserve all erario dal 1 gennaio 1997 delgettitoderivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della regione sicilia , emanati dal 1992 ) , lamentando la violazione
2002-133.txt124124. 1074 . il decreto impugnato riporta anzitutto , nelle tabelle dell allegato a , le previsioni degli incrementi digettitodi imposte derivanti per gli anni 1997 , 1998 e 1999 dall applicazione di dieci provvedimenti legislativi , emanati dal
2002-133.txt447447la possibilità di riservare allo stato solo ” nuove ” entrate tributarie ) , così sottraendo alla regione quote digettitotributario ad essa spettanti . la regione chiede pertanto l annullamento del decreto impugnato ” nella parte in cui sottrae
2002-133.txt481481impugnato ” nella parte in cui sottrae alla regione siciliana , con effetto dal 1 gennaio 1997 , quote digettitotributario arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate all erario statale , in forza dei provvedimenti normativi di cui il
2002-133.txt622622. 13 del d.l . n . 384 del 1992 , si sia erroneamente considerato il permanere di un maggiorgettitoconseguente alle disposizioni in tema di indeducibilità dell ilor dal reddito complessivo soggetto a irpef e a irpeg , pur
2002-133.txt671671primo tempo ridotta nella sua portata , e quindi soppressa ; c ) che si sia erroneamente computato un maggiorgettitodell iva derivante dalla modifica delle accise su determinati prodotti , derivando tale gettito da un ampliamento della base imponibile
2002-133.txt685685si sia erroneamente computato un maggior gettito dell iva derivante dalla modifica delle accise su determinati prodotti , derivando talegettitoda un ampliamento della base imponibile dell iva , il che non consentirebbe di considerarlo riservato all erario statale ;
2002-255.txt192192indirette , riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle ” nuove entrate tributarie ” , il cuigettitosia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato , specificate
2002-255.txt449449. 288 del 2001 secondo il quale l attuazione del meccanismo di deroga al principio di attribuzione alla regione delgettitodei tributi erariali localmente riscossi deve avvenire attraverso un procedimento non unilaterale affinché sia garantita alla regione stessa la possibilità
2002-255.txt502502evidente che l esigenza di complesse operazioni di valutazione tecnico finanziaria ai fini del riparto tra stato e regione deigettitiin questione postuli ” la necessità di procedimenti che assicurino una doverosa forma di partecipazione e consultazione della regione stessa
2002-271.txt578578economica ha poco o nulla a che fare ” essendo la regolarità del versamento del tributo funzionale ad interessi digettitodell amministrazione ( che potrebbero essere soddisfatti con l imposizione di una soprattassa o penalita ) e non già ad
2003-296.txt12161216nell anno precedente » . in definitiva , alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale ilgettitodella tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla sua riscossione , nonché un limitato potere di variazione dell importo
2003-297.txt622622nell anno precedente » . in definitiva , alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale ilgettitodella tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla sua riscossione , nonché un limitato potere di variazione dell importo
2003-311.txt678678piemonte e della regione veneto , osservando che il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria ilgettitodella tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , nonché l attività amministrativa relativa alla
2003-334.txt392392le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi , in misura tale che l incremento digettitocopra integralmente il predetto disavanzo ( comma 5 ) ; b ) di conseguenza , entro il 31 ottobre di
2003-92.txt395395precedente comma 1 , derivanti dall emersione del lavoro irregolare , e che , in relazione alle stime del maggiorgettitocosì determinato , viene disposta , a decorrere dal 2002 , la riduzione delle imposte come previsto dal medesimo comma
2003-92.txt11321132dell irpef , sopravvive , invece , la censura secondo la quale “ il considerare riservato allo stato il conseguentegettito” risultante dall aumento delle basi imponibili per effetto delle disposizioni sull emersione “ comporta un pregiudizio economico per la
2003-92.txt12571257alla regione tutte le entrate riscosse nell ambito del proprio territorio “ ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2003-92.txt13001300medesime ” . infatti , non si tratta nella specie di “ nuove entrate ” , considerato che il maggiorgettitoin questione deriva in relazione ai contratti di riallineamento retributivo di cui all art . 116 della legge n .
2003-92.txt16331633anche per il caso in cui , in sede di applicazione della normativa , dovessero in concreto rilevarsi riduzioni delgettitodi sua spettanza , poiché , appunto , in tal caso , ben potrà provvedersi attraverso regolazioni contabili per far
2003-92.txt21322132in compensazione , ai sensi del medesimo articolo . con ciò , secondo la ricorrente , verrebbe indebitamente decurtato ilgettitodei tributi di pertinenza della stessa regione , con pregiudizio dell autonomia finanziaria di quest ultima . inoltre , tale
2003-92.txt21552155di pertinenza della stessa regione , con pregiudizio dell autonomia finanziaria di quest ultima . inoltre , tale decurtazione delgettitodeterminerebbe una discriminazione arbitraria ed ingiusta ai danni della stessa regione e violerebbe l art . 3 della costituzione .
2003-92.txt26442644finanziaria n . 388 del 2000 . tale disposizione , nel prevedere una compartecipazione dei comuni ad una quota delgettitoirpef , territorialmente imputabile alla regione in forza del domicilio fiscale dei contribuenti , prefigurerebbe un attribuzione ai comuni della
2003-92.txt26702670regione in forza del domicilio fiscale dei contribuenti , prefigurerebbe un attribuzione ai comuni della regione siciliana di quote digettitotributario spettanti alla regione medesima , violando , in tal modo , le norme statutarie e di attuazione dello statuto
2003-92.txt28922892esse , alla regione siciliana , l attuazione delle disposizioni in materia di compartecipazione dei comuni ad una quota delgettitoirpef territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti . le modifiche intervenute riguardano prevalentemente il comma 3 del
2003-92.txt30663066in questione , prefigurando una riduzione delle risorse di propria competenza per l attuazione della compartecipazione dei comuni siciliani algettitoirpef senza indicare i mezzi con cui fare fronte al nuovo onere , determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici della
2003-97.txt174174, sono relative ad una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo stato alla regione siciliana delgettitotributario ad essa spettante e riscosso dall amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs . 19 novembre 1998 , n
2003-97.txt373373riscossione lascia ( … ) del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire ilgettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate ” e nella successiva sentenza n . 156 del 2002
2003-97.txt444444propria competenza ” . ovviamente , resta impregiudicato che la regione siciliana , al termine dei procedimenti di versamento deigettitie di conguaglio rispetto alle somme provvisoriamente devolute ad essa , possa eventualmente contestare errori od inesattezze nelle sedi amministrative
2004-103.txt613613130 miliardi di lire per il 1999 e di 135 miliardi di lire per il 2000 , quale stima delgettitodell acconto iva spettante alla regione siciliana , “ salvo successivo conguaglio ” . affermare che gli acconti iva sono
2004-103.txt14631463nel senso di avere corso , quale effetto di cassa , nello stesso esercizio finanziario in relazione al quale ilgettitotributario si determina , e cioè nel mese di dicembre degli esercizi finanziari di riferimento . ma , come sopra
2004-241.txt151151alle regioni la potestà impositiva per i tributi propri , quale è l irap , spettando alle regioni il relativogettito; b ) con l art . 117 , quarto comma , della costituzione , che prevede la competenza legislativa
2004-241.txt574574locali ( imposta della pubblicità ed altri tributi locali , addizionale comunale e regionale irpef e compartecipazione dei comuni algettitoirpef ) , questa corte ha precisato i presupposti necessari affinché il nuovo disegno costituzionale dell art . 119 cost
2004-241.txt682682, altresì , una disciplina transitoria . quindi i tributi di cui già oggi la legge dello stato destina ilgettito, in tutto o in parte , agli enti autonomi , e per i quali la stessa legge riconosce già
2004-29.txt119119dalla relativa legge di conversione 23 novembre 2001 , n . 409 nella parte in cui riserva allo stato ilgettitodi imposte sostitutive correlate all emersione di basi imponibili , destinandolo al fondo di cui all art . 5 della
2004-29.txt454454ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2004-29.txt503503da tener presente che l art . 1 della legge n . 383 del 2001 , nel prevedere che ilgettitodelle entrate sostitutive è destinato al fondo di cui all art . 5 della legge finanziaria n . 388 del
2004-29.txt612612le norme dei rispettivi statuti ” . ne consegue che , per quanto riguarda la sicilia , la confluenza delgettitodelle imposte sostitutive al fondo di cui all art . 5 della citata legge n . 388 del 2000 non
2004-29.txt815815artt . 3 e 81 , quarto comma , della costituzione , in quanto istituisce un regime di riparto delgettitofiscale per entrate che sono invece proprie della regione e inoltre non prevede un adeguato momento procedurale atto a garantire
2004-29.txt878878agevole osservare che , per le ragioni sopra dette , non si pone un problema di riparto , essendo ilgettitodelle imposte sostitutive di cui all art . 1 della legge n . 383 del 2001 di spettanza regionale ,
2004-29.txt12391239quale lo stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti , anche se il correlativogettitosia di spettanza regionale ( sentenza n . 311 del 2003 ) , purché non sia gravemente alterato il rapporto
2004-306.txt43043015 dicembre 1997 , n . 446 , hanno , per le regioni a statuto ordinario , attribuito il relativogettitodal 1 gennaio 1999 alle province ove hanno sede i pubblici registri automobilistici in cui sono iscritti i veicoli o
2004-306.txt5325322 , ne discenderebbe che , a decorrere dall entrata in vigore di tale legge , nel territorio regionale ilgettitodell imposta è attribuito alle province . 2 . 2 . – queste conclusioni contrastano con lo statuto siciliano e
2004-306.txt630630) hanno interpretato la regola statutaria desumendo da essa un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione delgettitodei tributi erariali riscossi nel suo territorio ( sentenza n . 111 del 1999 ) . ma ha anche precisato
2004-306.txt710710il luogo fisico in cui avviene l operazione contabile della riscossione . esso tende infatti ad assicurare alla regione ilgettitoderivante dalla “ capacità fiscale ” che si manifesta nel suo territorio , e cioè dai rapporti tributari che sono
2004-306.txt906906n . 66 del 2001 ) . è perciò infondata la tesi dello stato , che correla la spettanza delgettitoalla regione ad un ristretto criterio di territorialità della riscossione . 2 . 3 . – del pari prive di
2004-306.txt987987, in una controversia in cui la regione siciliana deduceva – sul presupposto che ad essa fosse già devoluto ilgettitodel tributo erariale “ trasferito ” alle province – che la nuova disciplina avrebbe comportato la riduzione dei trasferimenti dello
2004-306.txt10221022comportato la riduzione dei trasferimenti dello stato agli enti locali siciliani e la perdita da parte della regione del corrispondentegettito, con complessiva diminuzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in sicilia . la corte – senza contestare
2004-306.txt10781078. 446 del 1997 – ha rilevato che l art . 61 , comma 4 , limita il trasferimento delgettitodel tributo stesso « con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario » , e che l art .
2004-306.txt11681168autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario » . la generale attribuzione delgettitooperata dal decreto legislativo n . 446 del 1997 non comporta , relativamente alla regione siciliana , che quelle in
2004-306.txt13001300le linee di cui alla citata sentenza n . 138 del 1999 , l attribuzione e la distribuzione del relativogettitoalle province regionali : così incidendo non sui rapporti finanziari tra regione e stato , ma solo su quelli tra
2004-37.txt162162n . 388 del 2000 in tema di addizionale comunale e provinciale all irpef e di compartecipazione dei comuni algettitodell irpef . 2 . la presente pronunzia riguarda le sole questioni ora indicate , restando riservata a separate pronunce
2004-37.txt555555i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ” , ed inoltre ” dispongono di compartecipazioni algettitodi tributi erariali riferibile al loro territorio ” ( secondo comma ) . le risorse derivanti da tali fonti ,
2004-37.txt937937di tributi sostanzialmente governati dallo stato . anche i tributi di cui già oggi la legge dello stato destina ilgettito, in tutto o in parte , agli enti autonomi , e per i quali la stessa legge riconosce già
2004-37.txt36313631) , costituisce un entrata tributaria istituita e fondamentalmente disciplinata dalla legge statale , anche se devoluta , quanto algettito, agli enti locali con riguardo ai redditi prodotti nei rispettivi territori . l art . 1 , comma 2
2004-37.txt40514051stato , resta , in linea di principio , nella disponibilità del legislatore statale disciplinare le modalità della attribuzione delgettito. è vero che la istituzione e la disciplina dell addizionale sono state finalizzate sia a fornire agli enti locali
2004-37.txt41914191. n . 360 del 1998 ) . in tal modo la logica di una compartecipazione degli enti locali algettito( sia pure ” riferibile al loro territorio ” : art . 119 , secondo comma , ultimo periodo ,
2004-37.txt42954295un tributo riscosso da ciascun ente nel proprio territorio , spostandolo verso quello di un riparto fra gli enti delgettitodel tributo . tuttavia , ciò non è sufficiente a determinare una sostanziale alterazione in pejus dell autonomia finanziaria di
2004-37.txt45084508. 67 istituiva per l anno 2002 , per i comuni delle regioni a statuto ordinario , una compartecipazione algettitodell irpef nella misura del 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello stato per il
2004-37.txt45784578distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale . i trasferimenti erariali a ciascun comune erano ridotti in misura pari algettitospettante della compartecipazione ( comma 4 ) . il comma 5 regolava le modalità di erogazione della compartecipazione , in
2004-37.txt47574757n . 388 del 2000 . inoltre , in particolare , le nuove norme stabiliscono che per il 2002 ilgettitoè ripartito tra i comuni ” sulla base dei dati statistici più recenti ” forniti dal ministero dell economia (
2004-37.txt48864886si limita a spostare al 2002 2003 i riferimenti temporali per gli adempimenti , invariati , relativi all erogazione delgettitodella compartecipazione ai comuni . la regione ricorrente sostiene che lo stesso rinvio al 2004 della cessazione del regime transitorio
2004-37.txt50325032della costituzione , che basa l autonomia finanziaria degli enti locali su tributi ed entrate proprie e sulla compartecipazione algettitodi tributi erariali riferibili al loro territorio . 17 . le questioni non sono fondate . è ben vero che
2004-37.txt51695169criterio può apparire più facilmente giustificabile ai fini del riparto di quella che è configurata chiaramente come una compartecipazione algettitodel tributo erariale . infine , in ordine alla riduzione della compartecipazione nei limiti dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni
2004-37.txt5225522567 , comma 4 , della legge n . 388 del 2000 prevedeva la riduzione dei trasferimenti a compensazione delgettitodella compartecipazione di cui fruiscono i comuni , mantenendo l invarianza dell onere per lo stato : onde la nuova
2004-37.txt52805280l ammontare della compartecipazione attribuita a quello dei trasferimenti da ridurre , anche quando questi spettassero in misura inferiore algettitodella compartecipazione teoricamente prevista a favore del singolo comune .
2004-381.txt1881883 , comma 1 , lettera a ) , stabilendo modifiche alla disciplina dell irap , con conseguente riduzione delgettito( art . 5 ) e prevedendo varie misure di condono fiscale applicabili alla stessa irap ( art . 6
2004-381.txt874874il quale lo stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti , anche se il correlativogettitosia di spettanza regionale ( sentenza n . 311 del 2003 ) , purchè non sia alterato il rapporto tra
2004-381.txt16321632su cui permane la potestà statale di disciplinarli , dall altro lato , pur potendo comportare una indiretta diminuzione digettitoa favore degli enti territoriali , non risultano tali , ancora una volta , da compromettere la complessiva capacità finanziaria
2004-381.txt17141714regioni , delle province e dei comuni , deducendo che devono essere definiti “ tributi propri ” quelli il cuigettitospetti integralmente alle regioni . la censura è infondata . a prescindere dal fatto che la definizione è enunciata “
2004-381.txt18041804senso del nuovo art . 119 , quelli stabiliti dalle regioni con propria legge e non anche quelli il cuigettitosia “ attribuito ” alle regioni , ma siano stati istituiti con legge statale ( v . sentenze n .
2004-431.txt882882intervento sul tributo che , o per modificazione delle aliquote o per variazioni delle agevolazioni previste , comporti un minorgettitoper le regioni , dovrebbe essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale , la quale – diversamente –
2004-431.txt966966effetto di plurime disposizioni , contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi , ilgettitocomplessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni . né , d altra parte , risulta dimostrato ( o meglio
2005-21.txt11141114espressione del principio della generalità dell obbligo contributivo ) , perché , con la norma denunciata , a parità digettitocomplessivo dell imposta nel settore privato , il minor gettito derivante dall applicazione , in favore dei soggetti operanti nel
2005-21.txt11241124perché , con la norma denunciata , a parità di gettito complessivo dell imposta nel settore privato , il minorgettitoderivante dall applicazione , in favore dei soggetti operanti nel settore agricolo e delle cooperative della piccola pesca e loro
2005-21.txt18731873delegato di garantire una certa continuità tra il precedente e il nuovo regime , soprattutto in termini redistributivi e digettito. in particolare , le ragioni poste a base della differenziazione sono riconducibili ai seguenti princìpi e criteri direttivi fissati
2005-21.txt19301930finanza pubblica ) : a ) l aliquota base dell imposta deve essere fissata in misura tale da rendere ilgettitoequivalente complessivamente a quello dei tributi e contributi soppressi ( art . 3 , comma 143 , lettera e )
2005-21.txt20202020143 , lettera f ) ; c ) sempre nella fase transitoria , deve essere attuata una graduale sostituzione delgettitodei tributi da sopprimere , al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello stato , delle regioni
2005-21.txt28922892. la seconda è disposta invece in generale , per settori di attività , in considerazione della diversa entità delgettitodella nuova imposta rispetto a quello virtualmente ritraibile dai tributi e contributi soppressi , così da modulare nel tempo (
2005-21.txt32253225art . 6 della legge n . 488 del 1999 ) , in modo da assicurare in ogni caso igettitiin aumento per gli anni dal 2000 al 2002 , indicati dallo stesso comma 19 e corrispondenti alle riduzioni di
2005-21.txt33193319transitorietà , limitandosi a consentire temporanei interventi correttivi sulle aliquote , in caso di errori nelle previsioni di aumento digettito. 8 . – in riferimento al secondo profilo delle questioni ( prospettato in tre delle quattro ordinanze di rimessione
2005-21.txt36203620settori ad aliquota maggiorata ) . non v è , perciò , alcuna correlazione biunivoca tra il differenziale virtuale digettitocomplessivo nei settori ad aliquota agevolata ed il differenziale virtuale di gettito complessivo nei settori ad aliquota maggiorata . il
2005-21.txt36323632alcuna correlazione biunivoca tra il differenziale virtuale di gettito complessivo nei settori ad aliquota agevolata ed il differenziale virtuale digettitocomplessivo nei settori ad aliquota maggiorata . il decreto istitutivo dell irap non offre alcun elemento normativo a sostegno della
2005-266.txt12011201. 281 del 1970 . tale disposizione , al fine di garantire alle regioni a statuto ordinario la continuità delgettitoderivante dall applicazione delle previgenti tasse sulle concessioni regionali , fissa il criterio direttivo , secondo cui « nel caso
2005-335.txt679679da considerarsi statale e non proprio della regione , senza che rilevi , in contrario , la devoluzione del relativogettitoalle regioni ( in questo senso , ex plurimis , sentenze n . 241 , n . 381 , n
2005-397.txt645645e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( comma 24 ) , devolvendone ilgettitoalle regioni ed alle province ( comma 27 ) e stabilendo che l ammontare dell imposta sia fissato , entro
2005-397.txt776776senso di cui al vigente art . 119 cost . , senza che in contrario rilevino né l attribuzione delgettitoalle regioni ed alle province , né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale ( sentenza
2005-455.txt20402040legislative concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale , il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria ilgettitodella tassa ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività amministrativa concernente la
2005-462.txt431431dal legislatore statale un limitato , autonomo potere normativo di variazione dell importo delle tasse stesse , oltre che ilgettitoed ogni potestà amministrativa connessa alla loro riscossione , al loro rimborso e all applicazione delle sanzioni , ferma restando
2005-72.txt625625quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte dai contribuenti allo stato ed il riversamento delgettitotributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto o in parte , quel gettito .
2005-72.txt644644del gettito tributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto o in parte , quelgettito. tale sistema prevede , per quanto qui rileva , che le somme dovute agli enti destinatari del gettito ,
2005-72.txt663663quel gettito . tale sistema prevede , per quanto qui rileva , che le somme dovute agli enti destinatari delgettito, tra cui la regione siciliana , vengano ad essi riversate soltanto dopo che un apposita struttura di gestione centralizzata
2005-72.txt751751l intervento dell indicata struttura di gestione e non ne condiziona l operato ) , non incidono sulla spettanza delgettitoe non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della regione siciliana in materia finanziaria . conseguentemente , rimangono impregiudicate
2005-72.txt852852illustrativa e nella pubblica udienza , ha riconosciuto il regolare accreditamento in suo favore delle somme ad essa spettanti sulgettitodei tributi in questione .
2005-73.txt424424atti impugnati , abbia la natura di “ entrata tributaria erariale ” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne ilgettitoalla regione siciliana dall art . 2 , primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 ,
2005-73.txt880880regolare le modalità di versamento del contributo unificato , senza incidere sull assegnazione della quota spettante alla regione siciliana delgettitocorrelativo , e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo , con efficacia esterna solo nei
2005-73.txt963963hanno effetti meramente organizzativi , interni all amministrazione , che non si estendono alla successiva fase procedimentale dell attribuzione delgettito. l inidoneità degli atti impugnati a ledere le prerogative costituzionali della regione siciliana in materia finanziaria lascia , conseguentemente
2005-73.txt994994costituzionali della regione siciliana in materia finanziaria lascia , conseguentemente , impregiudicate le pretese regionali in ordine alla titolarità delgettitosuddetto ed all eventuale mancato rispetto degli evocati parametri costituzionali da parte dello stato ( vedi , in termini analoghi
2006-02.txt10961096di cui al vigente art . 119 cost . ) , senza che in contrario rilevino né l attribuzione delgettitoalle regioni ed alle province , né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal citato decreto legislativo ( v
2006-155.txt398398se più favorevoli » . secondo la ricorrente , siffatto intervento legislativo determinerebbe , nel suo complesso , un minorgettitodell irap e dell imposta sul reddito ( da stimarsi , a regime , in circa 6,5 miliardi ) ,
2006-155.txt434434circa 6,5 miliardi ) , con rilevanti riflessi sulla finanza regionale , le cui entrate fondamentali fanno appunto affidamento sulgettitodi dette imposte . per contro , la stessa legge n . 311 del 2004 prevederebbe « numerose misure compensative
2006-155.txt559559. 869 , e successive modificazioni » ) , proprio al fine di attenuare « l effetto di riduzione delgettitofiscale » determinato dalle norme censurate « e mantenere in equilibrio il bilancio statale » . in definitiva , ciò
2006-155.txt652652una pura e semplice riduzione di entrata di notevole entità , non compensata affatto dall aumento di imposte al cuigettitola regione stessa non partecipa » . le disposizioni denunciate sarebbero , quindi , illegittime e lesive non già per
2006-155.txt17751775, avrebbe dovuto contemplare , a fronte di misure , quali quelle dettate dalle disposizioni denunciate , che riducono ilgettitofiscale derivante da imposte dirette ( irap ed ire ) , anche misure compensative in favore della regione che su
2006-155.txt17971797derivante da imposte dirette ( irap ed ire ) , anche misure compensative in favore della regione che su quelgettitofa affidamento per finanziare la realizzazione dei propri compiti . un siffatto intervento correttivo si sarebbe reso ancor più necessario
2006-155.txt18451845legge n . 311 del 2004 ha ritenuto di compensare la diminuzione delle predette entrate fiscali attraverso l aumento delgettitodi numerose imposte indirette , di ciò beneficiando , però , soltanto lo stato . è alla luce di tale
2006-155.txt20962096che ogni intervento , modificativo di un tributo il quale , in ragione di siffatta modificazione , comporti un minorgettitoper le regioni , debba « essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale , la quale – diversamente
2006-155.txt22042204effetto di plurime disposizioni , contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi , ilgettitocomplessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni » . del resto , questa corte ha affermato più volte (
2006-155.txt23732373dalla regione friuli venezia giulia , tanto più che nel ricorso si richiamano solo talune delle quote di compartecipazione algettitofiscale che l art . 49 dello statuto riconosce alla regione , ma si tace su quelle ulteriori quote compartecipative
2006-155.txt24272427sostenuto dalla medesima ricorrente – lo stato avrebbe fatto affidamento per compensare , almeno in parte , la riduzione delgettitofiscale derivante dalla manovra incidente sulle imposte dirette . alla luce di tali considerazioni , la proposta questione di legittimità
2006-334.txt440440difesa erariale circa l inammissibilità del ricorso per la mancanza della richiesta di dichiarazione di non spettanza allo stato delgettitodel prelievo erariale unico . tale richiesta si desume agevolmente , infatti , dalla rivendicazione di detto gettito alla regione
2006-334.txt458458stato del gettito del prelievo erariale unico . tale richiesta si desume agevolmente , infatti , dalla rivendicazione di dettogettitoalla regione , espressamente avanzata nel ricorso stesso ( sulla possibilità di desumere la richiesta di non spettanza da altri
2006-334.txt582582, quest ultima , contrariamente a quanto sostenuto dall avvocatura generale dello stato , nulla prevede circa la destinazione delgettitodel prelievo erariale unico , e pertanto la regione non avrebbe avuto interesse a censurarla . deve essere poi respinta
2006-334.txt784784impugnati , abbia la natura di “ entrata tributaria erariale ” , indicata tra le condizioni richieste per attribuirne ilgettitoalla regione siciliana dall art . 2 , primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 ,
2006-334.txt14671467dell ente confliggente . contrariamente a quanto sostenuto dalla regione siciliana , gli atti oggetto del conflitto non attribuiscono ilgettitodel prelievo erariale unico allo stato , ma si limitano a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte .
2006-334.txt15601560quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte dai contribuenti allo stato ed il riversamento delgettitotributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto o in parte , quel gettito .
2006-334.txt15791579del gettito tributario da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto o in parte , quelgettito. tale sistema prevede , per quanto qui rileva , che le somme dovute agli enti destinatari del gettito ,
2006-334.txt15981598quel gettito . tale sistema prevede , per quanto qui rileva , che le somme dovute agli enti destinatari delgettito, tra cui la regione siciliana , vengano ad essi riversate soltanto dopo che un apposita struttura di gestione centralizzata
2006-334.txt16661666l intervento dell indicata struttura di gestione e non ne condiziona l operato ) , non incidono sulla spettanza delgettitoe non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della regione siciliana in materia finanziaria . conseguentemente , rimangono impregiudicate
2006-412.txt955955senso di cui al vigente art . 119 cost . , senza che in contrario rilevino né l attribuzione delgettitoalle regioni ed alle province , né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale ( sentenze
2006-413.txt392392senso di cui al vigente art . 119 cost . , senza che in contrario rilevino né l attribuzione delgettitoalle regioni ed alle province , né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale ( sentenze
2007-193.txt951951( sentenza n . 37 del 2004 ) l attribuzione alle regioni , in tutto o in parte , delgettitodi imposte statali , non ne altera la natura erariale ( quanto all addizionale irpef , sentenza n . 381
2007-202.txt11181118muovono dal presupposto interpretativo che le norme censurate creano e disciplinano un fondo statale , alimentato da una quota delgettitodell imposta sul reddito relativo al 2005 e destinato al finanziamento : a ) delle attività “ sociali ” svolte
2007-276.txt229229impartire le opportune disposizioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire l acquisizione al bilancio regionale » delgettitodei tributi indicati nelle note stesse , « assegnando un termine di trenta giorni per il riscontro » ; b
2007-276.txt579579siciliana . nessuna norma dell ordinamento attribuisce , infatti , a tale inerzia il significato di diniego della spettanza delgettitodei tributi oggetto delle istanze regionali . la stessa ricorrente ammette , del resto , che questo significato di silenzio
2007-350.txt15691569cui deve attenersi il legislatore delegato alla revisione dell imposta sulle scommesse , « il mantenimento del livello complessivo delgettito» , nonostante le modifiche e le abrogazioni apportate alla precedente normativa fiscale in materia . ciò comporta che le
2007-350.txt16051605. ciò comporta che le norme delegate devono essere interpretate nel senso che la quota di prelievo , influendo sulgettitodell imposta unica , dovrà essere determinata in misura tale da non compromettere la suddetta invarianza del livello del gettito
2007-350.txt16251625gettito dell imposta unica , dovrà essere determinata in misura tale da non compromettere la suddetta invarianza del livello delgettitocomplessivo . nell àmbito di tale limite generale , l entità del finanziamento del coni trova l ulteriore limite quantitativo
2007-350.txt18511851proposizioni diversificate , che dovranno ispirare l attività del legislatore delegato . tra queste si colloca il mantenimento complessivo delgettitoanche mediante la rimodulazione dell attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal totocalcio , dal totogol o
2007-451.txt399399competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale , il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria ilgettitodella tassa ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività amministrativa concernente la
2007-451.txt501501artt . 117 , quarto comma , e 119 , secondo comma , cost . , dal momento che ilgettitodella tassa è stato “ attribuito ” alle regioni , ma la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza
2008-102.txt32903290coordinamento è quello realizzato attraverso princípi che fissino un determinato rapporto percentuale ( in termini di base imponibile o digettito) tra tributi statali e tributi regionali o locali ; oppure ripartiscano tra i diversi livelli di governo i presupposti
2008-102.txt1186411864i soggetti esclusi già contribuiscono alle finanze regionali pagando imposte sui redditi riscosse nel territorio della regione , il cuigettitoè a questa attribuito per i sette decimi in base all art . 8 , lettera a ) , dello
2008-102.txt1213212132applicazione possano apportarsi eccezioni estranee alla logica impositiva del tributo medesimo , come sono quelle basate sulla circostanza che ilgettitodei tributi pagati da chi ha domicilio fiscale in sardegna è destinato a finanziare la tutela ambientale e lo sviluppo
2008-102.txt1220712207rilevate incongruenze dell imposta medesima . in ogni caso , l obiezione fondata sull asserita equiparabilità tra le quote digettitodelle imposte sui redditi attribuite alla regione e il gettito del prelievo immobiliare regionale non giustifica certamente l esclusione delle
2008-102.txt1221712217l obiezione fondata sull asserita equiparabilità tra le quote di gettito delle imposte sui redditi attribuite alla regione e ilgettitodel prelievo immobiliare regionale non giustifica certamente l esclusione delle persone nate in sardegna e dei loro coniugi e figli
2008-102.txt2623126231“ comunale ” , come sostenuto dalla difesa erariale ) . e precisa , al comma 18 , che ilgettitodell imposta riscosso da ciascun comune è attribuito alla regione per il 50 per cento , « ai fini dell
2008-102.txt2664826648residenti in sardegna , perché questi ultimi , diversamente dai residenti , non solo non sopportano alcun prelievo il cuigettitosia specificamente diretto ai suddetti fini , ma , con il loro soggiorno nella regione in coincidenza con il periodo
2008-102.txt2668726687il periodo di maggior afflusso turistico , causano costi pubblici aggiuntivi rispetto a quelli programmabili dalla regione in base algettitodelle imposte già corrisposte dai soggetti residenti . i soggiornanti non residenti , perciò , incidono anche sulla complessiva sostenibilità
2008-145.txt12491249sede centrale fuori da tale territorio , « sono trasferite alla regione » – « simmetricamente » al trasferimento delgettitodi tale imposta – anche le « competenze previste dallo statuto sino ad ora esercitate dallo stato » , e
2008-145.txt23852385« retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento delgettitodelle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale » ; stabilisce che tale retrocessione « aumenta simmetricamente
2008-145.txt31153115attuazione di cui al comma 831 » , è riconosciuta alla regione siciliana la retrocessione di una certa quota delgettitodelle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ( primo periodo ) ; b ) « tale
2008-145.txt32513251all individuazione di quelle misure percentuali di concorso regionale alla spesa sanitaria discendenti dalla prevista simmetria rispetto alla quota digettitoda devolvere , mentre rientra viceversa tra i suoi compiti il definire , tra gli altri , anche tutti i
2008-145.txt33363336le disposizioni denunciate – nel rimettere alle norme di attuazione statutaria la disciplina della retrocessione di una certa quota delgettitodelle accise – devono essere interpretate nel senso che esse si limitano a individuare l àmbito delle modifiche da apportare
2008-213.txt217217del 2006 , in effetti , prevede la specifica iscrizione al bilancio per l anno 2006 di quota parte delgettitodelle compartecipazioni tributarie spettanti alla regione per gli anni 2013 , 2014 e 2015 , per complessivi 1 miliardo e
2009-216.txt293293a norma dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . la circostanza che ilgettitosia in gran parte destinato alle regioni e che alcune funzioni di riscossione siano loro affidate non fa venir meno
2009-238.txt21482148ridisciplinare il suddetto prelievo comunale , ha individuato nel « costo di erogazione del servizio » il limite massimo digettito, « al netto delle entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia
2009-238.txt90849084unica sostanziale differenza sul punto tra i due prelievi si riduce al fatto che , mentre per la tarsu ilgettitodeve corrispondere ad un ammontare compreso tra l intero costo del servizio ed un minimo costituito da una percentuale di
2009-238.txt91379137. 61 , comma 1 , del d.lgs . n . 507 del 1993 ) ; per la tia ilgettitodeve , invece , assicurare sempre l integrale copertura del costo dei servizi ( art . 49 del d.lgs .
2009-298.txt31893189art . 119 cost . , affermando che , per gli enti locali , tale lesione deriverebbe dalla riduzione delgettitodell ici disposta dall art . 1 del decreto legge n . 93 del 2008 . tale prospettazione è sufficiente
2009-298.txt47774777per il tramite di norme di dettaglio , senza che ciò implichi violazione dell autonomia tributaria delle regioni destinatarie delgettito( ex plurimis : sentenze n . 168 del 2008 ; n . 451 del 2007 e n . 296
2009-298.txt48524852corte , la modificazione di un tributo disposta nell esercizio della suddetta potestà legislativa esclusiva statale e comportante un minorgettitoper le regioni e gli enti locali non esige che debba essere accompagnata da misure pienamente compensative per la finanza
2009-298.txt49254925quale esse trovano collocazione , ben potendosi verificare che , per effetto di plurime disposizioni [ … ] , ilgettitocomplessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni » ( sentenze n . 155 del 2006 e n . 431
2009-334.txt485485, perché stabilisce che i versamenti a favore delle province autonome – comprensivi di quelli a titolo di devoluzione delgettitodi tributi erariali – debbono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
2009-334.txt13641364ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2009-74.txt241241speciale , che attribuiscono alla regione , al fine di garantirne l autonomia finanziaria , i « sei decimi delgettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche » riscosse nel territorio della regione stessa e l art . 1 ,
2009-74.txt645645ritenute piú opportune [ … ] la verifica e la risoluzione di [ … ] anomalie dell attuale andamento delgettito, come , a mero titolo esemplificativo , quella che fa uscire dal precitato ambito i redditi dei cittadini del
2009-74.txt10011001tale obiettivo , il successivo art . 49 le attribuisce la « quota fissa » dei « sei decimi delgettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche » ( primo comma , numero 1 ) riscossa nel territorio della regione
2009-74.txt12481248del citato decreto legislativo di attuazione dello statuto ) , il quale invece , nell àmbito dei sei decimi delgettitodell irpef , non pone alcun limite a detto ammontare . l accoglimento della questione riferita agli artt . 48
2010-115.txt250250maggio 2008 e n . 9645 del 24 luglio 2008 , aveva richiesto « l acquisizione al bilancio regionale delgettito» delle imposte indirette disciplinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 ( testo unico delle disposizioni
2010-115.txt395395d.lgs . n . 504 del 1995 tali imposte debbono essere qualificate non piú « di produzione » ( congettitoriservato , quindi , allo stato , ai sensi del secondo comma dell art . 36 dello statuto e del
2010-115.txt436436secondo comma dell art . 2 delle norme di attuazione statutaria ) , ma « sul consumo » , congettitospettante alla regione ; c ) con le note impugnate , il ministero dell economia e delle finanze aveva respinto
2010-115.txt466466impugnate , il ministero dell economia e delle finanze aveva respinto la suddetta richiesta , negando la spettanza regionale delgettitodelle suddette imposte , sul rilievo che : c . 1 . ) l imposta sul gas naturale costituisce soltanto
2010-115.txt4974971 . ) l imposta sul gas naturale costituisce soltanto una nuova denominazione dell imposta sul metano , il cuigettitoè attribuito espressamente allo stato dal combinato disposto dell art . 2 delle norme di attuazione statutaria e del numero
2010-115.txt610610con la conseguenza che ogni accisa va considerata « alla stessa stregua delle imposte di produzione » , il cuigettitoè attribuito allo stato dall art . 36 , secondo comma , dello statuto . la ricorrente conclude chiedendo che
2010-115.txt674674evocati parametri , ed annulli tali atti , nella parte in cui viene da essi negata la spettanza regionale delgettitodelle suddette imposte indirette , « maturate nell ambito del territorio della regione siciliana » . 2 . i proposti
2010-115.txt727727dallo stesso ministero , e prospettano i medesimi motivi di impugnazione , chiedendo il riconoscimento della spettanza alla regione delgettitodelle stesse imposte indirette . tali elementi di connessione inducono a disporre la riunione dei giudizi , perché questi siano
2010-115.txt785785stato emanare le note impugnate dalla regione . 3.1 . va premesso che i conflitti riguardano esclusivamente l attribuzione delgettitodelle accise sul gas naturale , carbone , lignite e coke divenute esigibili nell àmbito del territorio della regione siciliana
2010-115.txt820820àmbito del territorio della regione siciliana . al riguardo , la normativa statutaria riserva in via generale allo stato ilgettitodelle « imposte di produzione » ( art . 36 , secondo comma , dello statuto regionale ; art .
2010-115.txt12291229come si è già accennato , l art . 36 , secondo comma , dello statuto attribuisce allo stato ilgettitodelle « imposte di produzione » ed il secondo comma dell art . 2 delle correlative norme di attuazione ribadisce
2010-115.txt13721372rispettivamente , i proventi del monopolio tabacchi spettanti allo stato e varie « entrate tributarie ed extratributarie doganali il cuigettitoè di spettanza regionale » vengono menzionati alcuni tributi denominati « imposte sul consumo » . da tale ricognizione normativa
2010-115.txt15221522nella elencazione tassativa della tabella d ) annessa alle norme di attuazione , secondo gli ordinari criteri di riparto delgettito. anche per le imposte non rientranti né nella nozione di « imposte di produzione » né nell elenco contenuto
2010-115.txt15551555imposte di produzione » né nell elenco contenuto nella tabella d ) si applicano i diversi criteri di riparto delgettitotra stato e regione stabiliti dalle altre norme statutarie e di attuazione statutaria . 3.2.2 . né a tale conclusione
2010-115.txt17631763univoca distinzione dogmatica tra imposte di produzione e imposte sul consumo , sulla base della quale riservare alla regione ilgettitodi tutte le imposte sul consumo , ma ha solo voluto attribuire alla regione medesima quei tributi che erano denominati
2010-115.txt19021902d ) annessa a tali norme sia di per sé idonea ad introdurre un importante criterio generale di riparto delgettitotributario tra stato e regione , basato sulla distinzione tra imposte di produzione e imposte sul consumo , senza che
2010-115.txt19731973intento del legislatore delle norme di attuazione statutaria era solo quello , eminentemente pratico , di fondare il riparto delgettitotributario tra stato e regione su un criterio sicuro ed efficiente quale quello della distinzione tra la categoria generale delle
2010-115.txt30863086. n . 26 del 2007 , attuativo della direttiva n . 2003 / 96 / ce , il cuigettitoè rivendicato dalla regione siciliana , con riferimento al gas naturale , al carbone , alla lignite ed al coke
2010-115.txt35183518prodotti energetici hanno la loro genesi storica nelle previgenti accise sugli oli minerali e sul gas metano , il cuigettito, in quanto imposte di fabbricazione , spettava indubbiamente allo stato , in forza dello stesso statuto regionale ( circostanza
2010-115.txt40334033. 3.3 . le suddette argomentazioni testuali , storiche e sistematiche convergono univocamente , dunque , nell evidenziare che ilgettitodelle accise sui prodotti energetici introdotte dal d.lgs . n . 26 del 2007 e rivendicato dalla ricorrente è riservato
2010-115.txt40894089, secondo comma , dello statuto e 2 , secondo comma , delle correlative norme di attuazione , trattandosi digettitorelativo a « imposte di produzione » . di conseguenza , deve escludersi che lo stato , negando alla regione
2010-115.txt41214121deve escludersi che lo stato , negando alla regione siciliana , con le note ministeriali impugnate , l attribuzione delgettitorelativo alle suddette accise , abbia invaso la sfera di competenza costituzionale della regione medesima .
2010-116.txt15815827685 2007 / dpf / uff , con la quale lo stato ha negato alla regione siciliana l attribuzione delgettitodei tributi erariali il cui presupposto d imposta si sia verificato nell àmbito del territorio regionale , ma il cui
2010-116.txt248248« l emanazione delle opportune disposizioni e l adozione dei provvedimenti necessari per consentire l acquisizione al bilancio regionale delgettito[ . . . ] : a ) dell imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961 ,
2010-116.txt359359versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in sicilia e , piú in generale , delgettitodi tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in sicilia ; c ) dell imposta sugli interessi
2010-116.txt857857ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2010-116.txt14511451visto , sull assunto interpretativo che lo statuto regionale e le correlative norme di attuazione attribuiscono alla regione stessa ilgettitodi tutti i tributi erariali , in qualsiasi modo denominati , il cui presupposto d imposta si sia verificato nell
2010-116.txt16391639ha affermato che la normativa statutaria siciliana e le correlative norme attuative utilizzano , quale generale criterio di riparto delgettitodei tributi erariali tra stato e regione siciliana , il criterio del luogo della realizzazione del presupposto e , quindi
2010-116.txt18651865dello statuto » ( sent . n . 138 del 1999 ) , prevedono l « attribuzione alla regione delgettitodella maggior parte dei tributi erariali , riscosso nel territorio regionale , [ . . . ] , fermo restando
2010-116.txt20132013cui si ” maturano ” le fattispecie di riscossione dei tributi , comporta che , ai fini del riparto delgettitodei tributi erariali tra stato e regione siciliana , l evocato art . 4 delle medesime norme di attuazione deve
2010-116.txt23922392l intento del legislatore delle norme di attuazione statutaria era quello , eminentemente pratico , di fondare il riparto delgettitotributario tra stato e regione su un criterio generale sicuro ed efficiente , agevolmente ricavabile dalla legge quale quello del
2010-116.txt29512951soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione del sistema . posto infatti che in base alla normativa testè ricordata ilgettitodi un tributo erariale spetti alla regione e non allo stato , in quanto riscuotibile nel territorio della prima ,
2010-116.txt37953795fisico in cui avviene l operazione contabile della riscossione . esso tende , infatti , ad assicurare alla regione ilgettitoderivante dalla ” capacità fiscale ” che si manifesta nel suo territorio , e cioè dai rapporti tributari che sono
2010-116.txt40274027dalle suindicate pronunce e di dover riaffermare , al riguardo , la sopra delineata ricostruzione del sistema di riparto delgettitotributario tra stato e regione siciliana , confermativa di quella evidenziata dalle sopra richiamate sentenze n . 81 e n
2010-116.txt43764376realizzazione del presupposto di imposta non era necessario per giungere alla conclusione della spettanza alle province della regione siciliana delgettitorelativo al conflitto di attribuzione tra enti deciso con quella pronuncia , cioè del gettito dell imposta sulle assicurazioni sulla
2010-116.txt43914391province della regione siciliana del gettito relativo al conflitto di attribuzione tra enti deciso con quella pronuncia , cioè delgettitodell imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli , « dovuta dagli assicuratori che hanno il
2010-116.txt44974497quel giudizio , veniva in rilievo il decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n . 446 , che attribuisce ilgettitodi tale imposta alle province nei cui pubblici registri sono iscritti i veicoli assicurati e demanda la sua attuazione ,
2010-116.txt45644564riprodotto la norma statale in una propria legge regionale , ma lo stato si era ugualmente rifiutato di attribuire ilgettitodell imposta alle province siciliane , nel caso di assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio
2010-116.txt46144614assicurative rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle province siciliane . l illegittimità del rifiuto statale di corrispondere ilgettito, tuttavia , derivava non già dalla normativa statutaria della regione siciliana , ma dalla stessa legge statale . infatti
2010-116.txt46644664o la rappresentanza fuori dal territorio siciliano , la riscossione dell imposta viene effettuata fuori dalla sicilia ed il relativogettitospetterebbe allo stato , in base al sopra ricordato art . 2 della normativa di attuazione statutaria . lo stato
2010-116.txt47154715446 del 1997 ( riprodotto , sul punto , dalla legge regionale ) , ha assegnato alle province siciliane talegettito, derogando al suddetto criterio generale di riparto . 2.2.4.2 . tra i precedenti invocati dalla ricorrente , pertanto ,
2010-116.txt48014801, la corte , rigettando le argomentazioni della regione siciliana ( la quale lamentava che i criteri di ripartizione delgettitodell irap tra le varie regioni interessate fossero diversi da quello del luogo della riscossione dell imposta , previsto dall
2010-116.txt52945294ai sensi dell art . 4 delle norme di attuazione statutaria , renderebbero irrilevante , ai fini della spettanza delgettitoalla regione , la dislocazione del locus solutionis fuori dalla sicilia . contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente , nella
2010-116.txt55265526spettano alla regione le entrate di tutti i tributi erariali riscossi nell àmbito del territorio regionale , discende che ilgettitodei tributi rivendicati dalla regione ricorrente è di spettanza statale , trattandosi di tributi riscossi fuori dalla regione siciliana e
2010-116.txt55785578attuazione statutaria . solo per quanto riguarda l iva concernente i generi di monopolio ( tabacchi ) , il relativogettitodeve ritenersi riservato allo stato in forza della normativa statutaria in tema di monopoli , indipendentemente dal luogo della riscossione
2010-116.txt57785778già visto , infatti , che per tale imposta , il d.lgs . n . 446 del 1997 attribuisce ilgettitoalle province nei cui pubblici registri sono iscritti i veicoli assicurati ( come confermato dalla sentenza di questa corte n
2010-116.txt58935893, con la conseguenza che , nel caso in cui tale domicilio sia situato fuori dal territorio siciliano , ilgettitodel tributo spetta allo stato , in forza del piú volte citato art . 2 delle norme di attuazione statutaria
2010-116.txt59295929delle norme di attuazione statutaria . l accertato rilievo esclusivo del luogo della riscossione , ai fini del riparto delgettitotributario tra stato e regione , consente di trascurare sia le discussioni dottrinali circa l identificazione del soggetto passivo (
2010-116.txt60196019filiali , agenti con rappresentanza , sede ) . 2.4.2 . la regione rivendica , in secondo luogo , ilgettitodell imposta sul valore aggiunto ( iva ) , limitatamente alle « operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in
2010-116.txt62736273in cui chi è tenuto al versamento dell iva all erario abbia domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano , ilgettitodell imposta spetta allo stato . 2.4.3 . la regione rivendica , in terzo luogo , il gettito dell iva
2010-116.txt62916291, il gettito dell imposta spetta allo stato . 2.4.3 . la regione rivendica , in terzo luogo , ilgettitodell iva versata all erario dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ( tabacchi ) ubicati nella regione
2010-116.txt66726672visto ) riguardano esclusivamente le imposte sui redditi . 2.4.4 . la regione rivendica , in quarto luogo , ilgettitodell imposta sugli interessi ed altri proventi applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito ai sensi
2010-116.txt69166916imposta siano l ente poste italiane o banche che abbiano il proprio domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano , ilgettitodel tributo spetta allo stato , ai sensi dell art . 2 delle norme di attuazione statutaria . 2.4.5 .
2010-116.txt69476947. 2 delle norme di attuazione statutaria . 2.4.5 . infine , in quinto luogo , la regione rivendica ilgettitodelle « ritenute d acconto operate dalle amministrazioni dello stato o da altri enti pubblici , con sede centrale fuori
2010-116.txt72917291questione è posta dalla ricorrente solo per le amministrazioni pubbliche con sede centrale situata fuori dal territorio siciliano , ilgettitodelle ritenute spetta , in tali ipotesi , allo stato e va rigettata , pertanto , la richiesta della regione
2010-123.txt23472347tributi regionali cosiddetti ” derivati ” , e cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge statale , il cuigettitosia attribuito alle regioni . in proposito , la giurisprudenza di questa corte ha costantemente ed espressamente affermato che :
2010-123.txt25702570vigente art . 119 cost . , il tributo istituito e regolato da una legge statale , ancorché il relativogettitosia devoluto alla regione stessa ( sentenze n . 298 e n . 216 del 2009 ) ; d )
2010-182.txt276276. n . 268 del 1992 prevedono , rispettivamente , che : ( b . 1 . ) « ilgettitoderivante da maggiorazioni di aliquote o dall istituzione di nuovi tributi , se destinato per legge , per finalità diverse
2010-182.txt420420bis » ( art . 9 ) ; ( b . 2 . ) una quota del previsto incremento delgettitotributario , con alcune esclusioni , « può essere destinata » , limitatamente agli esercizi previsti dall accordo relativo alla
2010-182.txt502502. ) « nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresí : a ) deigettitiderivanti da maggiorazioni di aliquote o dall istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura , ai sensi
2010-182.txt545545. 81 della costituzione , delle spese di cui all art . 9 , nel caso in cui i predettigettitinon risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello stato , o non risultino temporalmente delimitati ; b ) delle spese relative
2010-182.txt682682condizione prevista dall art . 9 del d.lgs . n . 268 del 1992 , e cioè la destinazione delgettitoalla copertura di « spese specifiche » , aventi « carattere non continuativo » ed estranee « alle materie regionali
2010-182.txt10171017o regolarizzate ( art . 13 del d.l . n . 350 del 2001 ) ; d ) il suogettitoè destinato a finanziare la manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti , « in conformità alle indicazioni
2010-182.txt12021202dalla natura tributaria di detto prelievo desumibile dai criteri sostanziali sopra indicati e non certo dalle modalità di contabilizzazione delgettitoconsegue la pertinenza degli evocati parametri , i quali si riferiscono , appunto , alle entrate tributarie . 4 .
2010-182.txt13961396delegate alla regione » ( art . 10 bis , comma 1 , lettera b ) ; b ) ilgettitosia destinato per legge « alla copertura , ai sensi dell art . 81 della costituzione , di nuove specifiche
2010-182.txt14471447di competenza della regione o delle province , ivi comprese quelle relative a calamità naturali » ; c ) ilgettitosia « temporalmente delimitato , nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile » . il denunciato ultimo comma
2010-182.txt15181518la norma censurata , disponendo , attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art . 16 , che ilgettitodell imposta sia destinato « all attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti » , persegue
2010-182.txt16351635. 16 , comma 3 , richiamato dalla disposizione censurata , il quale stabilisce come visto che la destinazione delgettitodell imposta « all attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti » deve avvenire « in
2010-182.txt21742174) richiesta dall evocato art . 9 del d.lgs . n . 268 del 1992 , secondo la quale ilgettitodeve essere « temporalmente delimitato , nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile » , è agevole rilevare
2010-182.txt22052205bilancio statale e quindi quantificabile » , è agevole rilevare che anch essa è soddisfatta dalla disposizione impugnata . ilgettitodell imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è , infatti , « temporalmente delimitato » , perché il prelievo
2010-182.txt2280228030 aprile 2010 » ( art . 13 bis , comma 6 , nel testo attualmente vigente ) . ilgettitostesso è , inoltre , « contabilizzato distintamente » , perché come espressamente disposto dalla norma censurata affluisce « ad
2010-201.txt436436il « corrispondente aumento » sia dei tributi propri derivati , istituiti e regolati da leggi statali , il cuigettitoè attribuito alle regioni , sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali , sia , infine , del
2010-201.txt457457è attribuito alle regioni , sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali , sia , infine , delgettitoderivante dall aliquota media di equilibrio dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche , sufficiente ad assicurare
2010-201.txt556556sinora attribuite alla sicilia » , incidono « sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all attribuzione digettitofinanziario al sistema del federalismo fiscale regionale » , perché le soppressioni dei trasferimenti statali di spesa non risultano compensate
2010-201.txt580580del federalismo fiscale regionale » , perché le soppressioni dei trasferimenti statali di spesa non risultano compensate « con ungettitocompartecipativo dell iva e dell irpef , che la sicilia ha già come risorse proprie » . ciò determinerebbe ,
2010-201.txt808808finanziamento integrale in base al fabbisogno standard e che esso sia « assicurato dai tributi propri , da compartecipazioni algettitodi tributi erariali e regionali , da addizionali a tali tributi » ( art . 11 , lettera b del
2010-201.txt837837a tali tributi » ( art . 11 , lettera b del comma 1 ) ; b ) « ilgettitodelle compartecipazioni a tributi erariali e regionali » sia « senza vincolo di destinazione » ( art . 11 ,
2010-201.txt881881comma 1 ) ; c ) le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali siano « prioritariamente finanziate » dalgettitoderivante da una compartecipazione all iva , dal gettito derivante da una compartecipazione all imposta sul reddito delle persone fisiche
2010-201.txt890890comuni relative alle funzioni fondamentali siano « prioritariamente finanziate » dal gettito derivante da una compartecipazione all iva , dalgettitoderivante da una compartecipazione all imposta sul reddito delle persone fisiche , dalla imposizione immobiliare ( art . 12 ,
2010-201.txt92992912 , lettera b del comma 1 ) ; d ) le spese delle province siano prioritariamente finanziate « dalgettitoderivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo dello stato
2010-201.txt978978del comma 1 ) . la ricorrente denuncia che tali norme determinano l effetto di una sottrazione di parte delgettitotributario spettante alla regione in base all art . 36 dello statuto ed al d.p.r . n . 1074 del
2010-201.txt10131013d.p.r . n . 1074 del 1965 . infatti , essendo la regione siciliana già titolare « di tutto ilgettitodei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate » , parte di esso , secondo gli impugnati princípi
2010-201.txt10701070non a carico dello stato , ma della regione stessa , la quale subisce , pertanto , una riduzione delgettitotributario , senza alcun meccanismo compensativo . inoltre , tale compartecipazione ai tributi erariali in favore degli enti locali a
2010-201.txt18541854attribuite alla sicilia » , poiché incidono « sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all attribuzione digettitofinanziario al sistema del federalismo fiscale regionale » . trattasi , all evidenza , di un affermazione che , per
2010-342.txt13531353che l applicazione di siffatta clausola di salvaguardia esclude che , per ciò che concerne la regione siciliana , ilgettitodella imposta sostitutiva prevista dalle due norme di legge sopra richiamate , se riscosso nell ambito della regione , possa
2010-342.txt15611561attribuzione dell acconto all erario è illegittima , in presenza di disposizioni di rango costituzionale che assegnano alla regione ilgettitodella preesistente imposta . ciò in quanto , diversamente operando , l effetto della disposizione sopravvenuta non sarebbe quello «
2010-342.txt15861586ciò in quanto , diversamente operando , l effetto della disposizione sopravvenuta non sarebbe quello « di lasciare invariato ilgettitoper la regione , facendo beneficiare solo lo stato di un aumento di entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa ;
2010-342.txt16181618aumento di entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa ; ma quello di avocare allo stato l intero importo di ungettitotributario [ . . . ] in precedenza ripartito fra stato e regioni » ( sentenza n . 198 del
2010-342.txt18591859ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2010-342.txt22532253materia finanziaria , e , dunque , se non quando si tratti di una nuova entrata tributaria , il cuigettitosia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare particolari finalità dello stato » . 5 . alla luce di tale
2010-342.txt22892289. alla luce di tale ricostruzione , suffragata , altresì , dalla costante prassi formatasi in ordine alla destinazione delgettitodella più volte ricordata imposta sostitutiva sino alla entrata in vigore della legge n . 191 del 2009 ( né
2010-342.txt23582358può essersi formata ) e non sostanzialmente contrastata neppure dalle difese del presidente del consiglio , deve escludersi che ilgettitodella imposta sostitutiva di cui gli artt . 5 e 7 della legge n . 448 del 2001 riscosso ,
2010-357.txt40524052» . in particolare , detto comma 1 bis va interpretato nel senso che , nell ipotesi in cui ilgettitodi un tributo erariale sia interamente devoluto alla provincia , questa ove la legge statale le consenta una qualche manovra
2010-357.txt41364136dalla legge statale . in altri termini , la provincia può operare qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione delgettitodel tributo , diminuendo l aliquota , anche al di sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge statale .
2010-357.txt42844284che alcune aliquote speciali siano considerate come fisse dalla legge statale ; b ) riguarda quei tributi erariali il cuigettitoè devoluto alle province autonome , alle quali è lasciata la responsabilità della scelta di una minore entrata tributaria attraverso
2010-357.txt43194319di una minore entrata tributaria attraverso la riduzione delle aliquote ; c ) non riguarda quei tributi erariali il cuigettitoè devoluto alle province autonome , per i quali , invece , lo stato ha ritenuto necessario stabilire solo un
2010-357.txt4403440373 dello statuto d autonomia come sopra interpretato . infatti essa : 1 ) è un tributo erariale il cuigettitoè devoluto alle province autonome ; 2 ) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell art . 16 del
2011-152.txt113113cartiere ” , di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione deigettitirecuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori ) . la ricorrente assume
2011-152.txt318318che lo stato ha competenza esclusiva in tema di disciplina di tributi da esso istituiti , anche se il correlativogettitoè di spettanza regionale , e che l unico vincolo su di esso gravante è che non sia alterato il
2011-152.txt451451di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate , nella parte in cui stabiliscono la destinazione esclusiva all erario statale del maggiorgettitoche si pretende derivi da tributi erariali riscossi nel territorio regionale , senza che sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo
2011-152.txt713713nell ambito del territorio , dirette o indirette , comunque denominate , con esclusione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2011-152.txt12211221dovuto essere riscossi sul territorio regionale che spetta , non solo provvedere al detto recupero , ma anche acquisire ilgettitoda esso derivante , posto che tale gettito , lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale ,
2011-152.txt12291229, non solo provvedere al detto recupero , ma anche acquisire il gettito da esso derivante , posto che talegettito, lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale , non è altro che l equivalente del gettito
2011-152.txt12491249gettito , lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale , non è altro che l equivalente delgettitodel tributo previsto ( al di fuori dei casi nei quali è concesso il credito d imposta ) , che
2011-152.txt14081408parte in cui , senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione , stabilisce che ilgettitodelle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2 septies a 2 decies del
2011-152.txt14551455destinato in via esclusiva a fondi erariali per specifiche finalità , senza considerare le riconosciute spettanze della regione siciliana sulgettitoin questione , relativo a quanto riscosso sul proprio territorio . 5.1 . la questione non è fondata . oggetto
2011-152.txt16271627soprattutto la precisa individuazione delle controversie , in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata , dimostra che ilgettitodelle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione , nel territorio
2011-152.txt19041904comma 2 octies , che reca la disciplina delle modalità di attuazione della disposta riserva all erario statale del maggiorgettitoderivante dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2 septies a 2 decies del medesimo art .
2011-152.txt21412141apposta la « clausola di riserva all erario » e risulti , tuttavia , complessa la determinazione in concreto delgettitoderivante dalle nuove norme , anche con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle « nuove entrate tributarie » e
2011-152.txt21532153tuttavia , complessa la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme , anche con riferimento alla distinzione fragettitoderivante dalle « nuove entrate tributarie » e gettito derivante dalle « vecchie » entrate tributarie riscosse sul territorio regionale
2011-152.txt21622162derivante dalle nuove norme , anche con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle « nuove entrate tributarie » egettitoderivante dalle « vecchie » entrate tributarie riscosse sul territorio regionale . nella specie , come si è già affermato
2011-152.txt21892189tributarie riscosse sul territorio regionale . nella specie , come si è già affermato al punto 5.1 . , ilgettitodelle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle richiamate controversie è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione , nel
2011-152.txt24792479nuova , assegnata allo stato per proprie e preesistenti finalità , senza considerare le riconosciute spettanze della regione siciliana sulgettitoin questione , relativo a quanto riscosso sul proprio territorio . 7.1 . la questione è fondata . l art
2011-152.txt27722772territorio , dirette o indirette , comunque denominate . pertanto , la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali delgettitoderivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio
2011-323.txt766766da questa corte con la sentenza n . 357 del 2010 nel senso che , nell ipotesi in cui ilgettitodi un tributo erariale sia interamente devoluto alle province , queste , ove la legge statale consenta loro una qualche
2011-323.txt920920, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello stato e , quindi , ad influire sulgettitodel tributo erariale ad esse destinato , alla sola condizione che le modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore
2011-323.txt10671067, infatti , nell introdurre una detrazione dell irap : a ) ha ad oggetto un tributo erariale il cuigettito, salve le disposizioni transitorie di cui all art . 26 del d.lgs . n . 446 del 1997 ,
2011-323.txt12241224aliquote speciali previste dal comma 1 bis dello stesso art . 16 ; c ) comporta necessariamente una diminuzione delgettitodel tributo e , quindi , rispetta i « limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . la
2011-60.txt11511151. 117 , quarto comma , cost . soltanto quei tributi statali per i quali , indipendentemente dalla destinazione delgettito, la legge statale consente espressamente alla regione di disporre agevolazioni , nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione
2012-02.txt11241124n . 357 del 2010 , detta disposizione statutaria va interpretata nel senso che , nell ipotesi in cui ilgettitodi un tributo erariale sia interamente devoluto alle province autonome , queste , ove la legge statale consenta loro una
2012-02.txt12901290autorizza ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello stato e , quindi , ad influire sulgettitodel tributo erariale ad esse destinato , alla duplice condizione che la legge statale consenta loro di influire sul gettito
2012-02.txt13101310gettito del tributo erariale ad esse destinato , alla duplice condizione che la legge statale consenta loro di influire sulgettitoattraverso modifiche legislative e che tali modifiche non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall applicazione dell aliquota
2012-02.txt14891489. 2 del 2006 , n . 381 del 2004 ; ordinanza n . 148 del 2006 ) il cuigettitoè interamente devoluto alle regioni ( ai sensi dell art . 50 , comma 5 , del d.lgs . n
2012-02.txt15681568) , che consente a dette province di maggiorare l aliquota base ; c ) comportano necessariamente una diminuzione delgettitodel tributo e , pertanto , rispettano i « limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale » . dal
2012-135.txt618618ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2012-135.txt670670infatti , il denunciato combinato disposto si pone in contrasto con gli evocati parametri perché attribuisce allo stato l interogettitodella suddetta addizionale erariale della tassa automobilistica regionale senza che ricorrano entrambe le condizioni che il menzionato primo comma dell
2012-135.txt922922comma 21 ) è rimasta immutata sia perché la censura della regione è rivolta alla prevista riserva allo stato delgettitodell addizionale , indipendentemente dall entità dell addizionale stessa e dall importo del suo gettito . ne segue che la
2012-135.txt937937prevista riserva allo stato del gettito dell addizionale , indipendentemente dall entità dell addizionale stessa e dall importo del suogettito. ne segue che la questione deve ritenersi estesa alla nuova formulazione dell art . 23 , comma 21 ,
2012-135.txt10051005regione , ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l attribuzione allo stato delgettitodell addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della regione siciliana e cioè : a ) la novità dell
2012-135.txt10341034territorio della regione siciliana e cioè : a ) la novità dell entrata tributaria ; b ) la destinazione delgettito, con apposite leggi , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2012-135.txt11781178. 119 della costituzione ) , cioè tra i tributi « istituiti e regolati da leggi statali , il cuigettitoè attribuito alle regioni » . la contestazione della ricorrente verte esclusivamente sulla sussistenza , nella specie , delle condizioni
2012-135.txt14321432sue norme di attuazione riservano nominativamente allo stato . occorre accertare , perciò , se la riserva allo stato delgettitodel prelievo disposta dalla normativa denunciata , secondo cui l addizionale deve essere versata « alle entrate del bilancio dello
2012-135.txt15561556se sussistano entrambe le condizioni di cui al punto 3 , previste dagli indicati parametri , per l attribuzione delgettitoall erario statale . 3.2.1 . con riferimento alla condizione della ” novità dell entrata tributaria ” , la giurisprudenza
2012-135.txt15971597di questa corte ha costantemente affermato che , perché si realizzi tale condizione , deve verificarsi un « incremento digettito» ( sentenza n . 198 del 1999 ) , cioè una entrata aggiuntiva . rileva quindi la novità del
2012-135.txt17291729in materia finanziaria dello statuto siciliano . 3.2.2 . con riferimento alla ulteriore condizione della ” specificità della destinazione delgettitodella nuova entrata ” , va osservato che , in base agli evocati parametri , essa è soddisfatta quando la
2012-135.txt17551755va osservato che , in base agli evocati parametri , essa è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che ilgettitosia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire « particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate »
2012-135.txt20782078» . secondo l interpretazione piú ragionevole , conforme a costituzione , tale disposizione va intesa nel senso che ilgettitodell addizionale è interamente destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese indicate nell alinea ed è ripartito
2012-135.txt21232123» ) tra le svariate voci di tali minori entrate e di maggiori spese , indipendentemente dall evenienza che ilgettitodell addizionale non sia sufficiente per provvedere all intera copertura . le minori entrate e le maggiori spese dettagliatamente indicate
2012-135.txt27442744giustizia tributaria e il consiglio della magistratura militare ) . in forza di tali dati normativi deve concludersi che ilgettitodell addizionale è legittimamente attribuito allo stato perché , nel rispetto degli evocati parametri statutari , è interamente vincolato alla
2012-135.txt28402840particolari esigenze » di copertura elencate nell alinea del comma 2 dell art . 40 , residui una quota delgettitodell addizionale erariale , la regione potrà legittimamente rivendicare l attribuzione di detto residuo , eventualmente sollevando conflitto di attribuzione
2012-142.txt450450che l addizionale erariale « è da versare alle entrate del bilancio dello stato » , si appropria illegittimamente delgettitodi un tributo proprio provinciale . in via subordinata per l ipotesi in cui la disposizione oggetto di censura si
2012-142.txt600600difetterebbero le condizioni poste dall art . 9 del d.lgs . n . 268 del 1992 per la riserva delgettitoall erario e , pertanto , sarebbero violati gli articoli 73 e 75 , lettera g ) [ rectius :
2012-142.txt3098309821 ) è rimasta immutata sia perché la censura della provincia autonoma è rivolta alla prevista riserva allo stato delgettitodell addizionale , indipendentemente dall entità dell addizionale stessa e dall importo del suo gettito . ne segue che la
2012-142.txt31133113prevista riserva allo stato del gettito dell addizionale , indipendentemente dall entità dell addizionale stessa e dall importo del suogettito. ne segue che la questione deve essere estesa alla nuova formulazione dell art . 23 , comma 21 ,
2012-142.txt31803180legittimità costituzionale . in via principale , deduce che la normativa impugnata , nel disporre l acquisizione all erario delgettitodell addizionale sulla tassa automobilistica , illegittimamente stabilisce l appropriazione da parte dello stato del gettito di un tributo proprio
2012-142.txt31963196acquisizione all erario del gettito dell addizionale sulla tassa automobilistica , illegittimamente stabilisce l appropriazione da parte dello stato delgettitodi un tributo proprio della provincia autonoma in violazione dell art . 73 dello statuto . in via subordinata ,
2012-142.txt32313231statuto . in via subordinata , afferma che la medesima normativa , nel prevedere l attribuzione allo stato dell interogettitodi detta addizionale , víola l art . 75 , lettera g ) [ rectius : art . 75 ,
2012-142.txt35243524. 73 dello statuto d autonomia , costituisce maggiorazione di un tributo provinciale , con la conseguenza che anche ilgettitodi tale addizionale andrebbe attribuito alla provincia . per giungere a questa conclusione , la ricorrente presuppone che tale addizionale
2012-142.txt36363636» ( art . 117 , secondo comma , lettera e , cost . ) . pertanto , anche ilgettitodi tale addizionale spetta all erario , nei limiti consentiti dalle norme statutarie . né può accogliersi la tesi della
2012-142.txt36713671né può accogliersi la tesi della ricorrente , la quale , per sostenere l attribuzione in suo favore dell interogettitodell addizionale , invoca il transitorio rinvio alla normativa statale della tassa automobilistica effettuato dal comma 2 del citato art
2012-142.txt39453945e che il fatto che l addizionale erariale si innesti su un tributo proprio provinciale non implica che il relativogettitocostituisca anch esso gettito di un tributo proprio provinciale . 4.2 . con la seconda questione , proposta in via
2012-142.txt39493949che l addizionale erariale si innesti su un tributo proprio provinciale non implica che il relativo gettito costituisca anch essogettitodi un tributo proprio provinciale . 4.2 . con la seconda questione , proposta in via subordinata , la ricorrente
2012-142.txt39783978con la seconda questione , proposta in via subordinata , la ricorrente afferma che l attribuzione allo stato dell interogettitodell addizionale erariale e non soltanto di un decimo di esso víola gli articoli 73 e 75 , comma 1
2012-142.txt40334033le condizioni poste dall art . 9 del d.lgs . n . 268 del 1992 , per la riserva delgettitoall erario . la ricorrente lamenta , in particolare , che il gettito non può attribuirsi allo stato , ai
2012-142.txt40464046del 1992 , per la riserva del gettito all erario . la ricorrente lamenta , in particolare , che ilgettitonon può attribuirsi allo stato , ai sensi del citato art . 9 , perché : 1 ) l addizionale
2012-142.txt40814081perché : 1 ) l addizionale è stata introdotta senza limitazioni temporali , ma a regime ; 2 ) ilgettitonon è quantificato , né distintamente contabilizzato , in quanto alla copertura delle spese indicate nell art . 40 ,
2012-142.txt43224322, concernente la finanza regionale e provinciale » ) , nell attuare lo statuto , stabilisce che : « ilgettitoderivante da maggiorazioni di aliquote o dall istituzione di nuovi tributi , se destinato per legge , per finalità diverse
2012-142.txt46044604delegate alla regione » ( art . 10 bis , comma 1 , lettera b ) ; 2 ) ilgettitoderivi da maggiorazioni di aliquote o dall istituzione di nuovi tributi ; sia temporalmente delimitato ; sia contabilizzato distintamente nel
2012-142.txt473647361 , del decreto legge n . 201 del 2011 , non soddisfa quantomeno la condizione della delimitazione temporale delgettito, perché l addizionale si applica senza limiti di tempo , « a partire dal 2011 » e , in
2012-142.txt48384838e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti . tanto è sufficiente per escludere la riserva allo stato delgettitodell addizionale . e ciò , senza tener conto che anche la condizione del carattere non continuativo delle spese alla
2012-142.txt48624862e ciò , senza tener conto che anche la condizione del carattere non continuativo delle spese alla cui copertura ilgettitostesso deve essere destinato non è soddisfatta per molte delle spese che l addizionale è diretta a finanziare in base
2012-142.txt51095109presidenza della giustizia tributaria e del consiglio della magistratura militare ) . 4.3 . da quanto precede risulta che ilgettitodell addizionale erariale in esame , percetto nel territorio della provincia autonoma , non può essere attribuito integralmente allo stato
2012-142.txt51385138territorio della provincia autonoma , non può essere attribuito integralmente allo stato , perché non è delimitato temporalmente . talegettito, pertanto , spetta alla provincia ricorrente nella misura dei nove decimi , ai sensi dell art . 75 ,
2012-142.txt52505250riguardante la provincia autonoma ricorrente e la provincia autonoma di bolzano , la presente pronuncia con riferimento all attribuzione delgettitodell addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale deve essere estesa a quest ultima provincia .
2012-143.txt279279ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2012-143.txt329329, lo stesso art . 37 , comma 10 , nella parte in cui , attribuendo allo stato il maggiorgettitoderivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo , non prevede la
2012-143.txt516516eccezione di alcuni specifici tributi ) . è possibile per la legge statale prevedere diversamente , attribuendo allo stato ilgettitodi determinati tributi , solamente se ricorrono due condizioni : a ) che si tratti di una entrata tributaria «
2012-143.txt545545condizioni : a ) che si tratti di una entrata tributaria « nuova » e b ) che il relativogettitosia specificamente destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2012-143.txt7707702011 hanno sostituito l imposta di bollo ( in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cuigettitoera devoluto alla regione siciliana ) con il contributo unificato e nel contempo , con il comma 10 , hanno
2012-143.txt798798il contributo unificato e nel contempo , con il comma 10 , hanno destinato allo stato solamente il « maggiorgettito» conseguitone in applicazione dei commi 6 , 7 , 8 e 9 . la norma impugnata , quindi ,
2012-143.txt824824commi 6 , 7 , 8 e 9 . la norma impugnata , quindi , concerne solamente l incremento digettitoscaturente dalla sostituzione dell imposta di bollo con il contributo unificato . in fase di applicazione della norma impugnata ,
2012-143.txt866866stato può sempre sentire la regione interessata sul riparto . ove , invece , riservi a sé una quota delgettitoderivante dall applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie ritenuta dalla regione superiore alla differenza tra il gettito totale e
2012-143.txt884884quota del gettito derivante dall applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie ritenuta dalla regione superiore alla differenza tra ilgettitototale e quello in precedenza derivante dall applicazione dell imposta di bollo , è in quella sede che l ente
2012-143.txt98298210 , del decreto legge n . 98 del 2011 , nella parte in cui riserva allo stato il maggiorgettitoderivante dall incremento dell importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative disposto dal precedente comma 6 .
2012-143.txt10331033duole del fatto che la norma non prevede la sua partecipazione al procedimento di ripartizione tra stato e regione delgettitoderivante dall applicazione del contributo unificato nelle cause che si svolgono in sicilia . questa corte ha già affermato che
2012-143.txt11241124stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista ) , solamente se la determinazione in concreto delgettitoderivante dalle nuove norme sia complessa ( sentenze n . 152 del 2011 , n . 288 del 2001 ,
2012-143.txt11991199dall art . 37 , comma 6 , del decreto legge n . 98 del 2011 , la quota delgettitoconseguito in sicilia corrispondente ai precedenti importi del contributo unificato da quella derivante dall incremento di tali importi . il
2012-143.txt12611261riguarda invece il medesimo contributo dovuto nelle controversie amministrative , non si pone il problema di individuare la quota delgettitoderivante dalle tariffe vigenti precedentemente alle modificazioni introdotte dal predetto art . 37 . quel gettito , infatti , non
2012-143.txt12771277individuare la quota del gettito derivante dalle tariffe vigenti precedentemente alle modificazioni introdotte dal predetto art . 37 . quelgettito, infatti , non era riservato alla regione siciliana . già nel momento in cui il legislatore statale con l
2012-143.txt13821382, n . 248 modificò la disciplina di tale tributo nelle cause in questione , dispose che il relativo maggiorgettitodovesse essere riservato allo stato . rilevato , quindi , che l intervento del legislatore statale oggetto delle doglianze regionali
2012-241.txt954954, comma 36 , terzo e quarto periodo ) . la diminuzione di entrate erariali , comportando una riduzione delgettitospettante per statuto alla regione siciliana , viene censurata per l asserito impoverimento arrecato alla finanza regionale . la riserva
2012-241.txt10221022statutarie e delle relative norme di attuazione che : a ) attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dalgettitodi tributi erariali riscossi nei rispettivi territori ; b ) pongono condizioni per la riserva allo stato dell intero gettito
2012-241.txt10421042gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori ; b ) pongono condizioni per la riserva allo stato dell interogettitodi tali tributi ; c ) prevedono , comunque , peculiari procedure consensuali per le modifiche dell ordinamento finanziario delle
2012-241.txt12231223primo luogo , perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all erario la dedotta mancata partecipazione algettitodi tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri ,
2012-241.txt13511351delle aliquote di alcuni tributi , tale da comportare in relazione ad essi una ” minore entrata ” rispetto algettitoche sarebbe spettato alla regione in assenza della riduzione ; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse
2012-241.txt22362236attiene alle « maggiori entrate » erariali derivanti dal decreto , soltanto se l integrale riserva quinquennale allo stato delgettitoprevista in via generale dal comma 36 dell art . 2 sia consentita da tali statuti . pertanto , quando
2012-241.txt26822682, proprio per effetto della predetta clausola , sia inapplicabile perché non conforme allo statuto ( con conseguente spettanza delgettitoalla regione ) . in mancanza di una tale specificazione motivazionale , espressamente richiesta da tutte le parti in giudizio
2012-241.txt32523252lettera e ) , della medesima legge n . 690 del 1981 riserva espressamente alla regione autonoma « l interogettitodell accisa sui tabacchi » . deve pertanto ritenersi devoluto alla regione , ai sensi di tali parametri , anche
2012-241.txt32753275sui tabacchi » . deve pertanto ritenersi devoluto alla regione , ai sensi di tali parametri , anche il maggiorgettitoderivante dall aumento dell aliquota della suddetta accisa . in base , poi , al secondo comma del medesimo art
2012-241.txt33323332stato ” , in tutto o in parte , tale maggiore entrata tributaria , occorre non solo la destinazione delgettitoa « copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale » , ma
2012-241.txt36013601di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , sono stabilite le modalità di individuazione del maggiorgettito, attraverso separata contabilizzazione » ( secondo periodo ) . la regione lamenta , anche in tale caso , la
2012-241.txt41514151già osservato al punto 4.3 . , le disposizioni del decreto che derogano al regime statutario delle compartecipazioni regionali algettitodi tributi erariali non trovano applicazione nei confronti della regione ricorrente e , conseguentemente , sono inidonee ad apportare modifiche
2012-241.txt48484848entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa : [ . . . ] 1 ) sei decimi delgettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche » ( art . 49 , primo comma , alinea e numero 1
2012-241.txt48784878art . 49 , primo comma , alinea e numero 1 , dello statuto ) ; b ) « ilgettitoderivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione , se destinato per
2012-241.txt51625162quinto periodo del comma ) . dalla natura di imposta sui redditi discende la spettanza allo stato non dell interogettitodel contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale , ma solo dei quattro decimi del medesimo gettito , come previsto
2012-241.txt51795179non dell intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale , ma solo dei quattro decimi del medesimogettito, come previsto dall evocata norma di attuazione statutaria . nella specie , poi , non risulta realizzata alcuna delle
2012-241.txt52415241del d.p.r . n . 114 del 1965 , infatti , ricorrono solo i requisiti relativi alla delimitazione temporale delgettitoed alla sua quantificabilità e distinta contabilizzazione nel bilancio statale ( prevista dal secondo periodo del comma 36 ) ,
2012-241.txt52995299continuativo » , richiesto anch esso dall evocato parametro . infatti , gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggiorgettitole indicate « esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea » sono privi della
2012-241.txt552955292012 ) . l assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora piú evidente che la destinazione delgettitoderivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica , come invece richiesto dall evocata norma statutaria . anche
2012-241.txt58065806primo comma , numero 4 ) , dello statuto ( il quale riserva alla regione i « 9,1 decimi delgettitodell imposta sul valore aggiunto , esclusa quella all importazione [ . . . ] » , riscossa nel territorio
2012-241.txt58705870( il quale , come precisato al punto precedente , indica le condizioni per la riserva allo stato dell interogettitodell imposta ) . anche in questo caso la normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative
2012-241.txt59285928n . 138 del 2011 per l applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale . l aumento digettitoderivante dall incremento dell aliquota dell iva che , in base all evocato art . 49 dello statuto , spetterebbe
2012-241.txt603560351965 per una tale integrale riserva allo stato , in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione delgettito. 6.3 . in terzo luogo , la regione autonoma friuli venezia giulia impugna il comma 3 dell art .
2012-241.txt61426142. ) . anche qui , la ricorrente deduce che non ricorrono le condizioni statutarie per l integrale riserva delgettitoallo stato e , pertanto , denuncia la violazione del combinato disposto dell art . 49 , primo comma ,
2012-241.txt61806180primo comma , numero 7 ) , dello statuto ( il quale attribuisce alla regione i « nove decimi delgettitodella quota fiscale dell imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione » )
2012-241.txt62346234114 del 1965 ( riguardante come visto nei due punti precedenti le condizioni per l integrale riserva allo stato delgettito) . va osservato , al riguardo , che le accise , pur avendo la struttura delle « imposte di
2012-241.txt63456345sfera applicativa dell evocato parametro statutario . ne deriva che alla regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi delgettitorelativo , laddove il comma 36 dell art . 2 riserva interamente allo stato anche tale maggiore entrata tributaria .
2012-241.txt63976397precedenti , la condizione della « copertura di nuove specifiche spese » richiesta per la riserva integrale allo stato delgettitodall evocato art . 4 , comma primo , del d.p.r . n . 114 del 1965 . non sussiste
2012-241.txt64906490dell art . 2 , in quanto riserva per un quinquennio allo stato , con separata contabilizzazione , il maggiorgettitocomplessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di
2012-241.txt69096909114 del 1965 ( il quale , come visto nei tre punti precedenti , specifica le condizioni per attribuire ilgettitointegralmente allo stato ) . va rilevato , in proposito , che le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione
2012-241.txt69596959di imposte sui redditi . da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo stato non dell intero loro maggiorgettitocomplessivo , ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla regione autonoma dai suddetti parametri
2012-241.txt70027002né come osservato nei tre punti precedenti ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo stato delgettitodall evocato art . 4 , comma primo , del d.p.r . n . 114 del 1965 . anche in
2012-241.txt73117311comma , numero 2 ) , dello statuto ( che attribuisce alla regione i « quattro decimi e mezzo delgettitodell imposta sul reddito delle persone giuridiche » riscossa sul suo territorio ) e del piú volte citato primo comma
2012-241.txt73517351comma dell art . 4 del d.p.r . n . 114 del 1965 ( relativo alle condizioni per riservare ilgettitointeramente allo stato : vedi i quattro punti precedenti ) . le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall ires
2012-241.txt74447444comma , numero 2 ) , dello statuto , che , attribuendo alla regione i quattro decimi e mezzo delgettitodell « imposta sul reddito delle persone giuridiche » , non consente l integrale attribuzione allo stato di tale gettito
2012-241.txt74647464gettito dell « imposta sul reddito delle persone giuridiche » , non consente l integrale attribuzione allo stato di talegettito. né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria , perché , come osservato nei quattro punti precedenti
2012-241.txt74957495statutaria , perché , come osservato nei quattro punti precedenti , non ricorre la condizione della specificità della destinazione delgettito, richiesta a tal fine da detta normativa . la normativa impugnata contrasta , pertanto , con gli evocati parametri
2012-241.txt80618061per i quali ad avviso della regione siciliana sarebbe stato necessario introdurre misure compensative idonee a conservare l entità delgettitoin precedenza spettante alla regione . sono evocati a parametri l art . 36 dello statuto e l art .
2012-241.txt81278127devono essere considerati nel loro complesso e , pertanto , è ben possibile che essi determinino un incremento netto digettitoe , quindi , una « maggiore entrata » , nella specie di natura indubbiamente tributaria . si è già
2012-241.txt82768276caso , anche ad ammettere l ipotesi che l impugnato comma 6 comporti , nell insieme , una riduzione digettito, detto comma non violerebbe , comunque , i parametri evocati , perché da questi non è desumibile alcun principio
2012-241.txt83008300non violerebbe , comunque , i parametri evocati , perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza digettitoper la regione in caso di modifica di tributi erariali . in particolare , il primo comma dell art .
2012-241.txt83958395entrate tributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , ad eccezione sia « delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2012-241.txt84968496entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato : onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cuigettitoera devoluto alla regione , o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [ . . .
2012-241.txt857185711999 ) . poiché la regione , nella specie , non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione digettitorende impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali , deve ritenersi che la norma impugnata non comporta una violazione dello statuto
2012-241.txt86988698dell art . 2 del decreto legge n . 138 del 2011 , deducendo di avere diritto all attribuzione delgettitocorrispondente , con conseguente illegittimità della sua devoluzione all erario . piú in dettaglio , con riguardo a tali disposizioni
2012-241.txt97609760del d.p.r . n . 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato delgettitodelle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ;
2012-241.txt97869786) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito« con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2012-241.txt1032610326sono integralmente attribuite allo stato » . la questione sollevata dalla regione siciliana in ordine alla spettanza ad essa delgettitoderivante dall aumento dell aliquota di base di detta accisa non è fondata . la riserva allo stato del prelievo
2012-241.txt1104111041riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , è necessario valutare , preliminarmente , se la riserva del relativogettitoall erario rispetti le tre condizioni ricordate supra , al punto 7.3 . che , in base allo statuto ,
2012-241.txt1107411074. che , in base allo statuto , debbono congiuntamente ricorrere per l eccezionale e integrale riserva statale di talegettito. va rilevato che per dette entrate ricorre indubbiamente la prima delle suddette tre condizioni , rappresentata dal carattere tributario
2012-241.txt1114311143secondo la giurisprudenza di questa corte : a ) per la sua sussistenza « deve verificarsi un ” incremento digettito” ( sentenza n . 198 del 1999 ) , cioè una entrata aggiuntiva , rilevando la novità del provento
2012-241.txt1148611486è , pertanto , consentita dallo statuto . quanto alla terza condizione , relativa alla « specificità della destinazione delgettitodella nuova entrata » , va ricordato che essa « è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito
2012-241.txt1150611506gettito della nuova entrata » , va ricordato che essa « è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che ilgettitosia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire ” particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate “
2012-241.txt1154611546” » nella legge stessa ( sentenza n . 135 del 2012 ) . ne deriva che la destinazione delgettitodi tali entrate « alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea , anche
2012-241.txt1164711647accedano ad entrate non nominativamente riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , rende la devoluzione all erario delgettitonon conforme allo statuto ed alle relative norme di attuazione . da ciò deriverebbe , ove operasse anche in tale
2012-241.txt1213112131sicilia » ) , esercitate con la specifica finalità di « recuperare all entrata del bilancio dello stato » ilgettitocorrelato a tale attività . detta finalità implica , perciò , la volontà di acquisire al bilancio dello stato l
2012-241.txt1241812418riserva delle entrate all erario rispetti tutte le indicate tre condizioni poste dallo statuto per la devoluzione allo stato delgettito. 7.3.3.1 . occorre prendere atto in limine che , con sentenza n . 223 del 2012 , questa corte
2012-241.txt1360213602non nuovi tributi ) . non è soddisfatta , invece , la condizione relativa alla « specificità della destinazione delgettitodella nuova entrata » , perché , come già osservato ai punti 6.1 . e 7.3.2.2 . , il disposto
2012-241.txt1364913649, dell art . 2 del decreto legge n . 138 del 2011 prevede una destinazione solo generica di talegettito. ne deriva che la devoluzione all erario di tali entrate víola la normativa di rango statutario , con la
2012-241.txt1395413954normativa di rango statutario , è necessario valutare come nelle ipotesi esaminate al punto 7.3.2.2 . se la riserva delgettitoall erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana . nella specie , si è in presenza di una entrata tributaria
2012-241.txt1406914069artt . 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione delgettitoall erario . poiché la riserva allo stato di tali somme ( non nominativamente destinate allo stato dallo statuto speciale
2012-241.txt15191151912 dell art . 2 del decreto legge n . 138 del 2011 , in quanto riservano all erario ilgettitodel temporaneo prelievo tributario introdotto dallo stesso comma 2 , denominato « contributo di solidarietà » , pari al tre
2012-241.txt1524115241fini dell irpef eccedente l importo di 300.000,00 euro annui . la ricorrente deduce che la riserva allo stato delgettitodi tale contributo di solidarietà víola , in particolare , l art . 8 , primo comma , lettera a
2012-241.txt1527915279, lettera a ) , del proprio statuto , che attribuisce alla regione autonoma sardegna i « sette decimi delgettitodelle imposte sul reddito delle persone fisiche [ . . . ] riscosse nel territorio della regione » . il
2012-241.txt1538015380di solidarietà » va , quindi , qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche , il cuigettitoove riscosso nel territorio regionale va attribuito , per i sette decimi , alla regione autonoma sardegna , ai sensi
2012-241.txt1544215442punto precedente ) . non risultano , infatti , eccezioni poste da norme di rango statutario a tale attribuzione digettitoalla regione autonoma . la normativa impugnata pertanto , nel riservare allo stato l intero gettito del prelievo , si
2012-241.txt1545815458a tale attribuzione di gettito alla regione autonoma . la normativa impugnata pertanto , nel riservare allo stato l interogettitodel prelievo , si pone in contrasto con l evocato parametro statutario . da tale contrasto deriva l operatività della
2012-241.txt1569615696) . la ricorrente deduce che tali commi , nel riservare allo stato per il periodo di cinque anni ilgettitoderivante da tale maggiorazione dell aliquota , violano , in particolare , l art . 8 , primo comma ,
2012-241.txt1573515735comma , lettera f ) , dello statuto speciale , che attribuisce alla regione sardegna i « nove decimi delgettitodell imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente
2012-241.txt1577515775annualmente dall istat » . appare evidente che la mancata attribuzione alla regione autonoma sardegna dei nove decimi del maggiorgettitoderivante dall aumento dell aliquota base dell iva generata sul territorio regionale si pone in contrasto con l invocata previsione
2012-241.txt1580515805sul territorio regionale si pone in contrasto con l invocata previsione statutaria , non risultando previste integrali riserve statutarie digettitoin favore dello stato . ne consegue , per effetto della clausola di salvaguardia , l inapplicabilità alla ricorrente della
2012-241.txt1605316053per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita ) . secondo la ricorrente , tale riserva digettitoallo stato viola l art . 8 , primo comma , lettera m ) , dello statuto speciale , che
2012-241.txt1627516275relative ai giochi pubblici ) si pone in contrasto con lo statuto , non risultando disposte integrali riserve statutarie digettitoin favore dello stato . infatti premesso che è pacifica la natura di « entrate erariali » ( ai sensi
2012-241.txt1665016650la suddetta riserva allo stato delle maggiori entrate víola l art . 8 dello statuto speciale , trattandosi di ungettitoche , ove le somme dovute dai contribuenti fossero state tempestivamente riscosse nel territorio regionale , sarebbe spettato , in
2012-241.txt1734917349in capo allo stato di tali maggiori entrate víola l art . 8 dello statuto speciale , trattandosi di ungettitoche , in assenza di condotte evasive degli obblighi tributari , sarebbe spettato pro quota , in base a detto
2012-265.txt5656per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge di stabilità 2012 ) , secondo cui il maggiorgettitoderivante dalle nuove disposizioni sul contributo unificato per l iscrizione a ruolo dei processi ( art . 28 , commi
2012-265.txt214214in materia finanziaria ) , in quanto la disposizione impugnata non individua particolari finalità a cui sarebbe destinato il maggiorgettitoderivante all erario , così da poter rendere operante la deroga prevista dalle norme di attuazione sopra richiamate , senza
2012-265.txt309309quanto non prevede la partecipazione della regione siciliana al procedimento di ripartizione tra stato e regione dei proventi del maggiorgettitogarantito dall aumento del contributo unificato per l iscrizione a ruolo dei processi neppure sulla spettanza alla regione della quota
2012-265.txt4644642011 , n . 111 ) , che aveva già previsto la destinazione all erario di un primo aumento delgettitoderivante dal contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi . le medesime ragioni che hanno indotto questa corte a
2012-265.txt515515del 2012 valgono anche in riferimento all odierna impugnazione , che riguarda la destinazione erariale di un ulteriore incremento delgettitodel medesimo contributo unificato , quello derivante dall aumento della metà del contributo già previsto per i giudizi di impugnazione
2012-265.txt7807802 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto la disposizione impugnata precisa la destinazione del maggiorgettitoderivante dall incremento del contributo unificato , specificando che le nuove entrate saranno volte ad « assicurare il funzionamento degli
2012-265.txt858858del 1965 per derogare al principio di integrale devoluzione alla regione dei tributi riscossi in sicilia . l aumento delgettitodel contributo unificato riservato all erario dalla disposizione impugnata , contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente , riguarda non la
2012-265.txt10201020stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista ) , solamente se la determinazione in concreto delgettitoderivante dalle nuove norme sia complessa » ( sentenze n . 152 del 2011 , n . 288 del 2001
2012-265.txt10911091operazioni dirette a distinguere , dopo l aumento del contributo unificato [ . . . ] , la quota delgettitoconseguito in sicilia corrispondente ai precedenti importi del contributo unificato da quella derivante dall incremento di tali importi » ,
2012-265.txt11481148agevole individuazione » ( sentenza n . 143 del 2012 ) . anche nella specie l ammontare dell aumento delgettitodipende da elementi di facile individuazione , in quanto derivanti da una semplice operazione aritmetica ( quali l aumento della
2012-288.txt830830che , ai sensi della medesima disposizione , ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali , il cuigettitoè attribuito alle regioni , le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni , detrazioni e deduzioni nei limiti
2012-30.txt15321532tributi regionali cosiddetti derivati , cioè [ . . . ] istituiti e disciplinati con legge statale , il cuigettitosia attribuito alle regioni » ( sentenza n . 123 del 2010 ) . da tale considerazione , essendo «
2012-32.txt68256825delle regioni ordinarie , come noto , derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali , da quote di partecipazione algettitodi tributi statali e dall intero gettito di tributi disciplinati dalla legge statale , con la possibilità di determinazione delle
2012-32.txt68326832derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali , da quote di partecipazione al gettito di tributi statali e dall interogettitodi tributi disciplinati dalla legge statale , con la possibilità di determinazione delle aliquote entro limiti prefissati da parte della
2012-32.txt69336933tributi regionali c.d . « derivati » , vale a dire istituiti e disciplinati con legge statale , il cuigettitosia attribuito alle regioni ( sentenza n . 123 del 2010 ) . conseguentemente , il censurato art . 16
2012-50.txt571571ha disposto che , « per i tributi propri derivati , istituiti e regolati da leggi statali , il cuigettitoè attribuito alle regioni » come l irap « le regioni , con propria legge , possono modificare le aliquote
2012-64.txt140140federalismo fiscale municipale introdotto dal decreto legislativo , la devoluzione ai comuni , a decorrere dall anno 2011 , delgettitoo delle quote del gettito di alcuni tributi erariali e stabiliscono , in particolare , che : 1 ) «
2012-64.txt145145decreto legislativo , la devoluzione ai comuni , a decorrere dall anno 2011 , del gettito o delle quote delgettitodi alcuni tributi erariali e stabiliscono , in particolare , che : 1 ) « in attuazione della [ .
2012-64.txt224224comuni , relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo , ilgettitoo quote del gettito derivante dai seguenti tributi : a ) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
2012-64.txt228228immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo , il gettito o quote delgettitoderivante dai seguenti tributi : a ) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all articolo 1
2012-64.txt362362tasse ipotecarie ; g ) cedolare secca sugli affitti di cui all articolo 3 , con riferimento alla quota digettitodeterminata ai sensi del comma 8 del presente articolo » [ comma 1 ] ; 2 ) « con riferimento
2012-64.txt408408lettere a ) , b ) , e ) ed f ) , del comma 1 , l attribuzione delgettitoivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso » [ comma 2 ] ;
2012-64.txt503503perequativo previsto dall articolo 13 della citata legge n . 42 del 2009 . il fondo è alimentato con ilgettitodi cui ai commi 1 e 2 , nonché , per gli anni 2012 , 2013 e 2014 , dalla
2012-64.txt553553stabilite ai sensi del comma 7 » [ comma 3 ] ; « ai comuni è attribuita una compartecipazione algettitodell imposta sul valore aggiunto ; con decreto del presidente del consiglio dei ministri , di concerto con il ministro
2012-64.txt632632sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma , con particolare riferimento all attribuzione ai singoli comuni del relativogettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo .
2012-64.txt658658territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo . la percentuale della compartecipazione algettitodell imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata , nel rispetto dei saldi di finanza pubblica ,
2012-64.txt690690, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica , in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento algettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche . in sede di prima applicazione , e in attesa della determinazione del
2012-64.txt711711dell imposta sul reddito delle persone fisiche . in sede di prima applicazione , e in attesa della determinazione delgettitodell imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune , l assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del
2012-64.txt725725e in attesa della determinazione del gettito dell imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune , l assegnazione delgettitoai comuni avviene sulla base del gettito dell imposta sul valore aggiunto per provincia , suddiviso per il numero degli
2012-64.txt732732dell imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune , l assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base delgettitodell imposta sul valore aggiunto per provincia , suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune » [ comma
2012-64.txt874874nei casi in cui , in base alla legislazione vigente , alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione algettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche
2012-64.txt884884, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero algettitodegli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all articolo 3
2012-64.txt896896imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche algettitodella cedolare secca di cui all articolo 3 ; b ) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione
2012-64.txt10881088devoluti ai comuni siciliani ( « sono attribuiti ai comuni » ) , e non alla regione siciliana , ilgettitoderivante da alcuni tributi specificamente elencati dal decreto stesso ( commi da 1 a 4 dell art . 2 )
2012-64.txt12881288comunque denominate ; b ) l art . 81 cost . , perché sottrae alla regione siciliana « un cospicuogettitofinanziario senza stabilire con quali risorse finanziarie esso possa essere sostituito » ; c ) l art . 119 ,
2012-64.txt20382038e 37 dello statuto d autonomia e con le relative norme di attuazione , perché la compartecipazione dei comuni algettitodi determinati tributi erariali ( l iva ed i tributi concernenti la « fiscalità immobiliare » ) , stabilita dai
2012-64.txt20822082da 1 a 4 dell art . 2 dello stesso decreto , comporta la devoluzione ai comuni siciliani di ungettitotributario che , derivando da tributi riscossi nel territorio regionale , spetta , invece , alla regione . la questione
2012-64.txt21192119regione . la questione non è fondata , perché , pur non potendosi negare la spettanza alla regione siciliana delgettitodegli indicati tributi riscossi nel suo territorio e , quindi , la potenziale sussistenza del denunciato contrasto , deve ritenersi
2012-99.txt192192, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili , relativi aigettititributari » . tale previsione , sostiene il ricorrente , configurerebbe un attuazione unilaterale dello statuto in materia tributaria ,
2013-08.txt30553055in quanto , da un lato , la crescita economica è uno dei fattori che può contribuire all aumento delgettitotributario , che , a sua volta , concorre alla riduzione del disavanzo della finanza pubblica ; dall altro ,
2013-08.txt40614061, specificando che « [ l ] atto convenzionale , sottoscritto a livello nazionale , riguarda altresì la compartecipazione algettitodei tributi erariali » . e ancora , l art . 10 , comma 4 , del medesimo decreto legislativo
2013-08.txt46654665sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5 . per la gestione dei tributi il cuigettitosia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l istituzione
2013-116.txt320320quanto tale prelievo , avendo natura tributaria perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio , con destinazione delgettitoal fabbisogno finanziario dello stato , sarebbe operato in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza , correlati a quello
2013-121.txt729729e che il ricorso della regione veneto si riferisce soltanto alla riduzione che l applicazione di tale comma apporterebbe algettitosia dei tributi regionali cosiddetti « derivati » ( cioè istituiti e disciplinati dalla legge statale ed il cui gettito
2013-121.txt749749gettito sia dei tributi regionali cosiddetti « derivati » ( cioè istituiti e disciplinati dalla legge statale ed il cuigettitoè attribuito alle regioni ) , sia delle addizionali regionali ( e locali ) sulle basi imponibili di tributi definibili
2013-121.txt782782locali ) sulle basi imponibili di tributi definibili come erariali in senso stretto ( nel senso di tributi il cuigettitoè attribuito allo stato ) . sotto il primo profilo , la natura tributaria dei crediti si desume dall inequivoco
2013-121.txt840840limitazione della richiesta della ricorrente si evince chiaramente dal contenuto del ricorso , nel quale si lamenta la riduzione delgettitonell àmbito dei « tributi delle regioni » di cui al comma l , lettera b ) , dell art
2013-121.txt906906. 119 della costituzione ) solo dei « tributi propri derivati istituiti e regolati da leggi statali , il cuigettitoè attribuito alle regioni » ( lettera b , numero 1 ) e delle « addizionali sulle basi imponibili dei
2013-121.txt11111111secondo comma , lettera e ) , cost . riserva alla competenza legislativa statale , a nulla rilevando che ilgettitosia attribuito alle regioni . può qui soggiungersi ( anche se il punto non rientra strettamente nel thema decidendum )
2013-121.txt11531153osservazioni analoghe valgono per i tributi locali « derivati » , istituiti e regolati dalla legge statale ed il cuigettitoè attribuito agli enti locali . la disciplina dei suddetti tributi « derivati » analogamente a quella delle addizionali regionali
2013-121.txt20112011compensative previste dal citato art . 11 per il caso di diminuzione di entrate tributarie la disposizione impugnata ridurrebbe ilgettitodei tributi regionali di un importo tale ( che la ricorrente indica in nove milioni di euro su base annua
2013-121.txt21882188la prova del presupposto della censura , cioè del fatto che l applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione delgettitodei tributi regionali « derivati » ( e delle addizionali regionali su tributi erariali ) , in misura tale da
2013-121.txt22962296di osservare , a titolo esemplificativo , che la ricorrente non ha indicato né l entità e le caratteristiche delgettitodi ciascun tributo , in una con la dinamica delle sanzioni e con riferimento alla dedotta impossibilità di superare la
2013-121.txt23852385. ciò implica che non risulta provato dalla difesa della regione né l an né il quantum della riduzione delgettito, restando , cosí , indimostrato l assunto della ricorrente circa l incidenza negativa della riduzione del gettito sugli equilibri
2013-121.txt24032403riduzione del gettito , restando , cosí , indimostrato l assunto della ricorrente circa l incidenza negativa della riduzione delgettitosugli equilibri della finanza della regione veneto e sull esercizio delle funzioni regionali . l evocazione a parametro dell art
2013-121.txt25282528del citato art . 11 ; ma non ha neppure come visto l effetto di provocare una significativa diminuzione delgettitodei medesimi tributi . 2 . 3 . con la terza ed ultima questione , la ricorrente lamenta la violazione
2013-144.txt5151: del direttore generale delle finanze e del ragioniere generale dello stato ) 2 aprile 2012 ( determinazione del maggiorgettitodella tassa automobilistica da riservare allo stato , al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni
2013-144.txt64642 aprile 2012 ( determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo stato , al netto del minorgettitodello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di trento e di bolzano , per gli anni
2013-144.txt310310siciliana . la regione si duole in primo luogo dell acquisizione da parte dello stato della differenza tra il maggiorgettitodella tassa automobilistica ( dovuto all aumento delle relative tariffe , disposto dall art . 1 , comma 321 ,
2013-144.txt360360, recante « disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2007 » ) ed il minorgettitodella stessa ( dovuto alle esenzioni dalla tassa medesima disposte dall art . 1 , commi 226 e 236 ,
2013-144.txt448448. 1074 del 1965 , in quanto sarebbe stata disposta in mancanza del presupposto della specifica destinazione dell incremento digettitoalla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato , presupposto che avrebbe consentito di
2013-144.txt520520in secondo luogo , la ricorrente si duole del fatto che il meccanismo di indebita acquisizione allo stato del maggiorgettitonetto , mediante equivalente decurtazione in caso di mancato spontaneo versamento del dovuto dei trasferimenti erariali di finanziamento della spesa
2013-144.txt653653cui il decreto sarebbe mera attuazione , e , nel merito , nega di aver riservato a sé il maggiorgettitonetto della tassa automobilistica in quanto formalmente percepito dalle regioni salva la soggezione di queste ultime alla riduzione dei trasferimenti
2013-144.txt891891l art . 1 , comma 321 , della legge n . 296 del 2006 , determinando un incremento digettitorelativo alle tasse automobilistiche attraverso l aumento delle relative tariffe , ha espressamente previsto , all ultimo periodo , che
2013-144.txt937937in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggiorgettitoderivante ad esse dal presente comma » . detta disposizione si riferisce in modo indifferenziato ( così come il successivo
2013-144.txt10331033atto meramente consequenziale della disposizione di legge non impugnata , la quale ha previsto l attribuzione allo stato del maggiorgettitorelativo alla tassa automobilistica regionale , al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli ecoincentivi (
2013-144.txt10441044quale ha previsto l attribuzione allo stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale , al netto del minorgettitodella stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli ecoincentivi ( art . 1 , comma 235 , della medesima legge n
2013-144.txt109610962012 si è limitato ad indicare l entità delle riduzioni ed a definire le modalità concrete dell acquisizione del maggiorgettitonetto della tassa automobilistica regionale , così come previsto dall art . 1 , comma 322 , della legge n
2013-153.txt359359introducendo un credito d imposta irap ( tributo proprio derivato , istituito e regolato da leggi statali , il cuigettitoè attribuito alle regioni ) , avrebbero posto in essere un integrazione della disciplina di un tributo dello stato ,
2013-42.txt227227nel testo modificato dalla legge di conversione n . 27 del 2012 , prevede la destinazione all erario del maggiorgettitoderivante dall aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo . 1.1 . secondo la regione ,
2013-42.txt368368pertinenza della regione stessa . costituirebbe eccezione a tale principio il regime delle « nuove entrate tributarie » il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2013-42.txt477477gli altri futuri esercizi . inoltre , la norma impugnata , nella parte in cui riserva allo stato il maggiorgettitoderivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia d impresa ,
2013-42.txt559559erario di nuove entrate contenute nelle disposizioni censurate costituirebbe un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione delgettitodei tributi erariali , lesivo dell autonomia finanziaria regionale . 1.2 . il presidente del consiglio dei ministri , ritualmente
2013-42.txt881881commi da 10 a 14 , in vigore dal 29 aprile 2012 , stabiliva tra l altro che il maggiorgettitoderivante dall applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 , 7 , 8 e 9 , ad eccezione del
2013-42.txt903903dall applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 , 7 , 8 e 9 , ad eccezione del maggiorgettitoderivante dal contributo unificato nel processo tributario , fosse versato all entrata del bilancio dello stato per essere riassegnato ad
2013-42.txt1128112815 ) , nel testo modificato dalla citata legge di stabilità per il 2013 , dispone invece che il maggiorgettitoderivante dall applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 , lettere da b ) a r ) , 7
2013-42.txt115811586 , lettere da b ) a r ) , 7 , 8 e 9 , ad eccezione del maggiorgettitoderivante dal contributo unificato nel processo tributario , sia versato all entrata del bilancio dello stato per essere riassegnato al
2013-42.txt12041204previsione del ministero della giustizia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile , mentre il maggiorgettitoderivante dall applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 , lettera s ) , sia versato all entrata del
2013-42.txt18471847il 2013 ha omesso di coordinare il rinvio della norma oggetto di scrutinio alle sopravvenute modalità di impiego del nuovogettitocosicché l art . 2 , comma 4 , continua a prevedere la ” riassegnazione ” dei maggiori proventi al
2013-42.txt19531953diverso all art . 2 , comma 4 , ed in particolare alla natura di scopo dell impiego del maggiorgettito. in realtà , la sostituzione della previsione dell unico « fondo » con quella dei due « capitoli »
2013-42.txt22502250specifici tributi ) . dette disposizioni consentono una deroga a tale principio quando una legge statale attribuisce allo stato ilgettitodi determinati tributi , in presenza di due condizioni tassative e cumulative : a ) che si tratti di una
2013-42.txt22822282cumulative : a ) che si tratti di una entrata tributaria « nuova » ; b ) che il relativogettitosia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2013-42.txt28732873, comma 10 , del d.l . n . 98 del 2011 , il quale riservava allo stato il maggiorgettitoderivante dall incremento dell importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative , la corte costituzionale ha già
2013-42.txt29722972stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista ) , solamente se la determinazione in concreto delgettitoderivante dalle nuove norme sia complessa ( sentenze n . 152 del 2011 , n . 288 del 2001 ,
2013-42.txt30663066143 del 2012 ) . la formulazione della norma ora impugnata è inequivocabile nel destinare allo stato tutto il maggiorgettitoprodotto dall incremento degli importi ordinariamente dovuti a titolo di contributo unificato . nel caso di specie la divisione del
2013-42.txt30873087prodotto dall incremento degli importi ordinariamente dovuti a titolo di contributo unificato . nel caso di specie la divisione delgettitotra stato e regione costituisce un operazione agevole come quella precedentemente esaminata con la sentenza n . 143 del 2012
2013-42.txt31373137necessità di coinvolgere la regione nella determinazione e ripartizione degli importi . quanto al timore della ricorrente che il maggiorgettitoerariale possa confluire indistintamente nel bilancio dello stato senza realizzare le specifiche finalità che configurano il requisito della deroga al
2013-42.txt32483248di riparto , ma anche per la concreta gestione della partita di spesa . se le risorse risultanti dal maggiorgettitonon venissero impiegate per i fini contemplati dalla disposizione che lo ha istituito oppure nel caso in cui il mancato
2013-42.txt33583358nelle partite di spesa del bilancio di previsione 2012 per le finalità contemplate dalle disposizioni che hanno determinato il maggiorgettito, non dovessero essere integralmente o parzialmente impiegate per il suddetto scopo , la regione siciliana potrà legittimamente rivendicare l
2013-42.txt33823382essere integralmente o parzialmente impiegate per il suddetto scopo , la regione siciliana potrà legittimamente rivendicare l attribuzione del maggiorgettitoo del residuo non impiegato , eventualmente esperendo le azioni consentite .
2013-52.txt478478finanza locale propria ; dall art . 8 dello statuto in materia di partecipazione ( determinata in percentuale ) algettitodi tributi erariali riscossi nella regione ; dall art . 117 , terzo comma , della costituzione in ordine alla
2013-95.txt9393prot . n . 0049695 del 18 giugno 2012 con la quale lo stato ha versato alla regione il sologettitorelativo all iva percetta per l anno 2011 e non tutte le somme dovute , restando invece inerte in ordine
2013-95.txt182182, accertando l obbligo dello stato di provvedere al versamento delle somme spettanti alla regione a titolo di compartecipazione algettitodei tributi erariali , ai sensi del citato art . 8 dello statuto di autonomia , che vengono quantificate in
2013-95.txt615615fronte delle entrate , invece , lo stato non ha trasferito alla regione le risorse corrispondenti alle maggiori compartecipazioni algettitodei tributi erariali , così come previsto dall art . 8 dello statuto , sostenendo che , per individuare esattamente
2013-95.txt775775sardegna . in particolare il legislatore statale risulta aver destinato 1.383.000.000 euro al fine di « devolvere alla regione ilgettitodelle entrate erariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile » . 3.1 . alla luce dell intervento legislativo
2013-95.txt10121012, nel bilancio di previsione dello stato per il 2012 , di stanziamenti per la devoluzione alla regione sardegna delgettitodi entrate erariali ad essa spettanti . in questa prospettiva , la ricorrente ritiene che la nota assuma il significato
2013-95.txt12321232legge 16 ottobre 2012 , n . 182 , ha destinato 1.383.000.000 euro al fine di devolvere alla regione ilgettitodelle entrate erariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile . visto detto assestamento di bilancio , l atto
2013-97.txt368368locali delle autonomie speciali a quelli delle regioni ordinarie . contemporaneamente , il medesimo comma 10 dispone che il minorgettito, derivante dall abrogazione della suddetta addizionale , pari a complessivi 180 milioni di euro per l anno 2012 e
2013-97.txt518518decreto legge n . 16 del 2012 , il presidente del consiglio dei ministri , ritiene che l attribuzione delgettitodell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle province ubicate nelle regioni
2013-97.txt900900dei tributi locali ) , ha previsto la devoluzione alle province , ove ha sede il registro automobilistico , delgettitodell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile , nel rispetto delle autonomie speciali . in seguito , il decreto
2013-97.txt94294214 dicembre 1998 , n . 457 ( regolamento recante norme per l attribuzione alle province ed ai comuni delgettitodelle imposte sulle assicurazioni , ai sensi dell articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n . 446
2013-97.txt107210722 ( disposizioni programmatiche e finanziarie per l anno 2002 ) , art . 10 , attribuendo alle province ilgettitodell imposta sull assicurazione da responsabilità civile sopra menzionata . l art . 17 , comma 1 , del decreto
2013-97.txt13501350l applicazione su tutto il territorio nazionale , incluse le regioni a statuto speciale , della devoluzione alle province delgettitodell imposta di cui si discute . ostativa a tale effetto era , infatti , la previsione sopra richiamata ,
2013-97.txt16011601una fattispecie analoga , che , quando la norma censurata è « tale da comportare una minore entrata rispetto algettitoche sarebbe spettato alla regione » in assenza dell intervento legislativo statale , si verifica « una diminuzione delle risorse
2013-97.txt19691969i « tributi propri derivati » , che sono istituiti e regolati dalla legge dello stato , ma il cuigettitoè destinato a un ente territoriale , conservano inalterata la loro natura di tributi erariali ( ex multis , sentenze
2013-97.txt21342134denominate . per le ragioni sopra esposte , il legislatore statale non può disporre direttamente l assegnazione alle province delgettitodei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano . viceversa , il gettito della predetta imposta sull assicurazione riscosso sul
2013-97.txt21472147disporre direttamente l assegnazione alle province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano . viceversa , ilgettitodella predetta imposta sull assicurazione riscosso sul territorio regionale spetta alla regione siciliana , la quale provvederà con propria normativa
2013-97.txt22492249opporsi che alla devoluzione delle entrate tributarie erariali a favore della regione fanno eccezione le nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato ,
2013-97.txt23532353) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito« con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2013-97.txt27132713uso domestico ed alle province per le utenze ad uso non abitativo . 4.2 . l abrogazione comporta un minorgettitoper gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome , stimato in 180 milioni di euro
2013-97.txt33013301giurisprudenza di questa corte , ai sensi del quale : « nel caso di abolizione di tributi erariali il cuigettitoera devoluto alla regione , o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [ . . .
2013-97.txt34223422, in termini di potestà impositiva ( correlata alla capacità fiscale della collettività regionale ) , o di devoluzione digettitotributario , o di altri meccanismi di finanziamento , dall altro » ( sentenza n . 138 del 1999 ,
2013-97.txt34643464, da ultimo , sentenza n . 241 del 2012 ) . nel caso di specie , poiché al minorgettitoderivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
2014-142.txt37043704riferimento la quale non consente di rintracciare diversi e più ragionevoli motivi della sua genesi appare quello di incrementare ilgettitodell imposta . peraltro , ulteriore indiretta conferma di tale assunto si ricava dalla relazione predisposta dal servizio studi della
2014-145.txt444444dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione in modo da garantire che il mantenimento alla regione siciliana delgettitodell imposta di bollo , come rimodulata , o , in subordine , il contributo della stessa alla ricostruzione privata
2014-145.txt499499gli statuti speciali stabiliscono nei rapporti tra lo stato e le regioni e dell intesa sulle modalità di compensazione delgettitosottratto . in via subordinata , la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione contemplato dalle norme statutarie
2014-145.txt627627modificazione di aliquote . dunque , non sarebbe integrata l eccezione prevista dai parametri invocati all integrale spettanza regionale delgettitodel tributo . in via subordinata , la ricorrente nega che la destinazione del maggior gettito per il periodo 2013
2014-145.txt643643integrale spettanza regionale del gettito del tributo . in via subordinata , la ricorrente nega che la destinazione del maggiorgettitoper il periodo 2013 2019 risponda a specifiche necessità dello stato . peraltro , la destinazione non sarebbe neppure indicata
2014-145.txt862862ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificata
2014-145.txt972972del presidente del consiglio dei ministri in ordine al preteso difetto di capacità lesiva della riserva allo stato del maggiorgettitoderivante dall aumento dell imposta di bollo , dal momento che la misura delle entrate ordinariamente spettanti alla regione rimarrebbe
2014-145.txt10341034n . 1074 del 1965 assicura alla regione siciliana , in generale e salvo eccezioni , l integrale spettanza delgettitodei tributi erariali riscossi nel suo territorio . pertanto , la riserva allo stato del maggior gettito derivante dalle norme
2014-145.txt10511051integrale spettanza del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio . pertanto , la riserva allo stato del maggiorgettitoderivante dalle norme impugnate pur non determinando un depauperamento delle risorse finanziarie disponibili per la regione ove disposta al di
2014-145.txt12161216di novità dell entrata tributaria , sia , in subordine , sotto il profilo della destinazione specifica del suo maggiorgettito. 4.1 . a tal fine è opportuno premettere che , come già chiarito da questa corte , « l
2014-145.txt12801280del d.p.r . n . 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato delgettitodelle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ;
2014-145.txt13061306) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito” con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2014-145.txt14011401misure dell imposta stessa . a suo avviso , non sarebbe legittima la deroga all integrale spettanza regionale del relativogettito, atteso che la normativa impugnata opererebbe una mera rideterminazione dell imposta fissa di bollo , non riconducibile al concetto
2014-145.txt14641464particolari finalità contingenti o continuative dello stato e lamenta che , comunque , non venga indicata la destinazione del maggiorgettitoper gli esercizi finanziari successivi al 2019 . 4.2 . la censura relativa all assenza del requisito di novità dell
2014-145.txt16701670del 2012 ) . per aversi novità dell entrata , è sufficiente il verificarsi di « un ” incremento digettito” ( sentenza n . 198 del 1999 ) , cioè una entrata aggiuntiva , rilevando la novità del provento
2014-145.txt17421742n . 43 del 2013 , aumentando due misure dell imposta fissa di bollo , determina proprio un incremento digettito, un entrata aggiuntiva che senza tale disposizione non si sarebbe verificata . 4.3 . mentre il requisito della novità
2014-145.txt18181818del 1965 rapporta in modo univoco il precetto costituzionale alla fattispecie in esame , con riguardo invece alla destinazione delgettitodella nuova entrata a particolari finalità contingenti o continuative dello stato , lo scrutinio delle censure in riferimento ai medesimi
2014-145.txt18741874afferenti alla vigenza dell incremento tributario . il primo segmento temporale riguarda l esercizio 2013 , nel quale il nuovogettitoviene destinato all incremento di un fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall art . 10 , comma
2014-145.txt19931993. la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento ai richiamati parametri è fondata con riguardo alla destinazione del maggiorgettito2013 all incremento di un fondo istituito per interventi strutturali di politica economica . come emerge dalla lettura congiunta dei
2014-145.txt20962096integrazione della terza delle condizioni di riserva allo stato delle entrate in questione rende quindi la devoluzione erariale del maggiorgettitonon conforme allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione . 4.3.2 . viceversa , quanto alla destinazione della
2014-145.txt2191219143 del 2013 non è fondata . in questo caso , infatti , il requisito della specifica destinazione del maggiorgettitodell imposta di bollo realizzato nel periodo 2014 2019 emerge con chiarezza dalla lettura congiunta dei commi 1 e 5
2014-145.txt22682268la questione di legittimità costituzionale proposta dalla regione siciliana non è fondata quanto alla mancata indicazione della destinazione del maggiorgettitoper il periodo successivo all esercizio 2019 . destinando « le maggiori entrate derivanti dal comma 3 » alla copertura
2014-145.txt23572357di 98,6 milioni di euro per l anno 2013 il legislatore ha , sì , riservato allo stato il maggiorgettito, ovunque conseguito , scaturente dall aumento delle due misure dell imposta di bollo , ma ciò ha disposto soltanto
2014-145.txt24062406censura regionale muove dunque da un presupposto ermeneutico errato , ossia che per gli anni successivi al 2019 il maggiorgettitoderivante dall aumento previsto dal censurato comma 3 continui ad essere riservato allo stato . non rinvenendosi nelle disposizioni impugnate
2014-145.txt26182618. n . 1074 del 1965 , è fondata solo per la parte in cui riserva allo stato il maggiorgettitotributario riscosso nell anno 2013 nell ambito del territorio della regione siciliana .
2014-207.txt124124comma 1 , della legge 3 agosto 2013 , n . 90 , « ove applicabile ricomprendendo nell aumento digettitoderivante dalle misure previste dagli articoli 14 , 16 , 19 e 20 , da utilizzare a copertura degli oneri
2014-207.txt343343particolare , dagli artt . 14 e 16 del d.l . n . 63 del 2013 è previsto un maggiorgettitorisultante dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali ivi stabilite e i maggiori introiti per imposte dirette ed iva
2014-207.txt391391delle attività economiche agevolate ; dagli artt . 19 e 20 del medesimo decreto legge è poi previsto un maggiorgettitocome diretta conseguenza della eliminazione del regime iva agevolato nel settore editoriale e dell innalzamento dell iva sugli alimenti somministrati
2014-207.txt530530) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito« con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2014-207.txt59759716 , difetterebbe il carattere di novità dell entrata tributaria . con riferimento sia ad essi che agli aumenti digettitoiva derivanti dai successivi artt . 19 e 20 , mancherebbe la specifica destinazione a finalità contingenti o continuative dello
2014-207.txt752752recepimento doveroso della direttiva comunitaria 2010 / 31 / ue in materia di prestazioni energetiche ; pertanto , il maggiorgettitonon sarebbe diretto a costituire una riserva erariale in senso tecnico . comunque , lo stato , nell esercizio della
2014-207.txt821821fine di favorire la standardizzazione delle prestazioni energetiche e garantire coesione sociale e internazionale , senza che l eventuale minorgettitodebba essere necessariamente accompagnato da misure compensative per la finanza regionale . 2 . si premette che la questione promossa
2014-207.txt10501050norma censurata dispone una minore entrata per la regione e non anche quando comporti l esclusione dal beneficio del maggiorgettitoda essa stessa introdotto . 4 . nel merito la questione è fondata . la disposizione impugnata , come “
2014-207.txt10851085la disposizione impugnata , come ” paventato ” dalla ricorrente , dispone in effetti che la globalità degli aumenti digettitoconfluiscano nel bilancio statale , includendovi , quindi , anche quelli riscossi nel territorio della regione siciliana . manca infatti
2014-207.txt12661266. 241 del 2012 , ha evidenziato che tale condizione « è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che ilgettitosia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire ” particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate “
2014-207.txt17551755. 6 . 2 . non rientra , invece , nella nozione di « nuova entrata tributaria » il maggiorgettitoprevisto come effetto indotto delle misure di cui agli artt . 14 e 16 del d.l . n . 63
2014-207.txt18291829derivante dalla loro agevolazione . si tratta di tributi già dovuti in base alla precedente normativa fiscale , il cuigettitonon muta per il mutare della norma ma aumenta ( rectius , potrebbe aumentare , per l ipotizzato effetto incentivante
2014-207.txt193519352 del d.p.r . n . 1074 del 1965 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla regione ilgettitoderivante dalla « capacità fiscale » che si manifesta nel suo territorio , e cioè dai rapporti tributari che sono
2014-207.txt20042004sorgere dell obbligazione tributaria . ciò che rileva , quindi , è che venga assicurato che alla regione giunga ilgettitocorrispondente alla sua capacità fiscale , a nulla rilevando che , come nel caso di specie , l incremento di
2014-225.txt13561356ante riforma che intendeva « [ . . . ] il richiamo al tributo come risorsa riferito non già algettitoeffettivo [ . . . ] bensì alla specie del tributo individuata quale parametro per il trasferimento di risorse all
2014-225.txt27982798interno di questi limiti rigorosi deve ritenersi legittimo il ricorso del legislatore a meccanismi agevolativi che garantiscano effettivamente un maggiorgettitofinale senza peraltro indurre in alcun modo i contribuenti a dichiarare una parte del dovuto e senza attribuire loro la
2014-236.txt22662266cartiere » , di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione deigettitirecuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori ) , convertito , con
2014-26.txt11401140vanno ad abbassare la base imponibile delle imposte ires , irpef ed irap , con l effetto di diminuirne ilgettito, destinato pro quota o interamente ad essa regione , in virtù di quanto disposto dalla legge costituzionale 31 gennaio
2014-26.txt18511851. , avrebbe dovuto contemplare a fronte di misure , quali quelle dettate dalle disposizioni denunciate , che riducono ilgettitofiscale derivante dalle imposte dirette oggetto dell intervento legislativo anche misure compensative in favore della regione che su quel gettito
2014-26.txt18711871gettito fiscale derivante dalle imposte dirette oggetto dell intervento legislativo anche misure compensative in favore della regione che su quelgettitofa affidamento per finanziare la realizzazione dei propri cómpiti . pertanto , anche nell odierno giudizio , è alla luce
2014-26.txt20652065non può reputarsi che ogni intervento su un tributo che , in ragione di siffatta modificazione , comporti un minorgettitoper le regioni , debba « essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale , la quale diversamente verrebbe
2014-26.txt21742174stessa legge oggetto di impugnazione principale , o in altre leggi dirette a governare la medesima manovra finanziaria , ilgettitocomplessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni ( sentenze n . 298 del 2009 , n . 155 del
2014-26.txt22442244di quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della stessa , sia desumibile un principio di invarianza delgettitoper la regione in caso di modifica di tributi erariali , che si traduca in una rigida garanzia ” quantitativa
2014-26.txt24592459quale non ha fornito alcun dato quantitativo concreto , dal quale poter desumere l effettiva incidenza negativa della diminuzione delgettitoderivante dalle norme impugnate rispetto allo svolgimento delle sue funzioni costituzionali di ente dotato di autonomia speciale . 3.3 .
2014-50.txt958958. riducendosi il canone , si ridurrebbe , infatti , anche l ammontare dell imposta di registro oltre che ilgettitodelle imposte dirette . la disciplina in esame creerebbe , ancora , una irragionevole disparità di trattamento tra locazioni ad
2014-50.txt21982198, lettera b ) « forme premiali per gli enti territoriali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggioregettito» non può ritenersi condivisibile . il tema della lotta all evasione fiscale , che costituisce un chiaro obiettivo dell
2015-118.txt24532453almeno l ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale ? ” ; 4 ) ” vuoi che ilgettitoderivante dalle fonti di finanziamento della regione non sia soggetto a vincoli di destinazione ? ” ; 5 ) “
2015-118.txt35823582il referendum e le conseguenti iniziative degli organi rappresentativi della regione previste dalla legge impugnata riguardano pertanto la destinazione delgettitoderivante dai tributi esistenti e ne prospettano la distrazione di una cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale , per indirizzarla
2015-118.txt392439241 , numero 4 ) , della legge impugnata sottopone agli elettori la seguente domanda : « vuoi che ilgettitoderivante dalle fonti di finanziamento della regione non sia soggetto a vincoli di destinazione ? » . così formulato ,
2015-118.txt40444044. 1 , commi 2 e 3 , con riguardo alle regioni a statuto ordinario , che le compartecipazioni algettitodi tributi erariali , i tributi propri e i meccanismi perequativi costituiscono le fonti di finanziamento « del complesso delle
2015-118.txt40744074meccanismi perequativi costituiscono le fonti di finanziamento « del complesso delle spese delle stesse regioni » e che il relativogettito« è senza vincolo di destinazione » . ciò in linea con l art . 119 cost . , che
2015-13.txt673673che , nel caso in esame , dalle evidenze documentali acquisite ai fini della valutazione dell entità della riduzione delgettitodell imposta , emergono dati discordanti . la ricorrente evidenzia , in particolare , che la legge della regione lazio
2015-13.txt735735, legge regionale 20 novembre 2001 , n . 25 ) » , nell istituire l iresa ha stimato ungettitoannuo di 55.000.000 di euro ( art . 5 , comma 10 ) . essa , inoltre , afferma che
2015-13.txt76776710 ) . essa , inoltre , afferma che con l applicazione dell aliquota massima introdotta dalla norma impugnata ilgettitoproveniente dall iresa si ridurrebbe a circa 15.000.000 di euro , con una perdita di circa il 73 per cento
2015-13.txt818818risalenti al 2011 ; in ogni caso , non sono state fornite indicazioni né in ordine alla composizione qualitativa delgettito, ripartita per classi di appartenenza degli aeromobili , né in ordine all effettiva riscossione , né infine circa l
2015-13.txt894894disposizione impugnata , ancorché la stessa sia in vigore dal 22 febbraio 2014 . può aggiungersi che la stima delgettitodel tributo per gli anni successivi al 2014 , risultante dal bilancio di previsione per il triennio 2015 2017 (
2015-13.txt10061006denunciate , si discosta notevolmente dagli importi indicati nel ricorso . i dati forniti in ordine alla prospettata riduzione delgettitoappaiono , quindi , inidonei per valutare l incidenza della stessa riduzione sulle finanze regionali . 2.1.2 . può ritenersi
2015-13.txt10451045può ritenersi , peraltro , pacifico che dalla determinazione statale della nuova e più ridotta aliquota consegua una riduzione delgettitoe della disponibilità finanziaria delle regioni ( ed , in particolare , di quelle regioni che , con la propria
2015-13.txt21282128comma , lettera s ) , cost . ) . lo dimostra la previsione della destinazione « prioritaria » delgettito« al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all eventuale indennizzo delle popolazioni residenti [
2015-131.txt573573. n . 1074 del 1965 , secondo cui possono essere destinate allo stato le nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato , specificate nelle
2015-131.txt12551255entrata per la regione e non anche quando , come nella specie , comporti l esclusione dal beneficio del maggiorgettitoda essa stessa introdotto ( sentenza n . 207 del 2014 ) . non è dunque richiesto che la regione
2015-131.txt12821282n . 207 del 2014 ) . non è dunque richiesto che la regione siciliana specifichi la quantificazione del minorgettitoquando lamenta la violazione dei principi stabiliti nello statuto di autonomia e nelle relative norme di attuazione in merito alla
2015-131.txt19251925entrate derivanti dai tributi riscossi nella regione siciliana . 3.2 . occorre ancora rammentare che in ordine alla destinazione delgettitoderivante dai tributi erariali riscossi nel territorio della regione siciliana , sussistono ben precisi vincoli costituzionali , stabiliti dall art
2015-131.txt20312031rientrano quelli in discussione ) . tuttavia è possibile per la legge statale prevedere diversamente , attribuendo allo stato ilgettitoderivante da uno o più tributi , purché siano rispettate tutte le seguenti tre tassative condizioni : a ) la
2015-131.txt21642164già avuto modo di precisare che i tributi istituiti e regolati da una legge dello stato , ma il cuigettitoè parzialmente destinato a un ente territoriale ( nella specie la regione siciliana ) , conservano inalterata la loro natura
2015-131.txt28102810novità dell entrata non equivale alla novità del tributo , ma sussiste ogni qual volta si verifichi un incremento digettitodovuto ad una modifica normativa della struttura dell imposta e , quindi , del conseguente atto impositivo che ben può
2015-131.txt28662866che determinano l applicazione dell aliquota maggiorata . nessun dubbio , infine , circa la specifica destinazione dell aumento digettitoa particolari finalità contingenti o continuative dello stato indicate nella legge medesima . l aumento del gettito in esame è
2015-131.txt28832883dell aumento di gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello stato indicate nella legge medesima . l aumento delgettitoin esame è , infatti , destinato in parte alla riduzione della componente a2 della tariffa elettrica deliberata dall autorità
2015-131.txt36313631decreto impugnato era ab origine non solo plausibile , ma anche probabile e concretamente praticata , senza che il relativogettitofosse stato riservato allo stato . occorre rammentare in proposito che il citato comma 3 dell art . 74 ter
2015-131.txt4002400261 , comma 1 , alinea e lettera a ) , limitatamente alla parte in cui ricomprende nell aumento digettitoderivante dall art . 55 , comma 1 , del decreto impugnato , anche i tributi riscossi nel territorio della
2015-155.txt12891289ricorrenti lamentano segnatamente l illegittimità della riserva , asseritamente prevista in violazione delle prescrizioni statutarie relative alle compartecipazioni regionali algettitodei tributi erariali e senza che sussistano i requisiti che consentono di derogare all ordinario regime di devoluzione . più
2015-155.txt13531353, della legge n . 690 del 1981 , secondo cui « è attribuito alla regione valle d aosta ilgettitodelle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale , nonché delle imposte sostitutive :
2015-155.txt14651465ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2015-155.txt15271527dello statuto , alla cui stregua « le entrate della regione sono costituite : a ) dai sette decimi delgettitodelle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ; b
2015-155.txt15531553persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ; b ) dai nove decimi delgettitodelle imposte sul bollo , di registro , ipotecarie , sul consumo dell energia elettrica e delle tasse sulle concessioni
2015-155.txt16521652erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione ; f ) dai nove decimi delgettitodell imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente
2015-155.txt18221822seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa : 1 ) sei decimi delgettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche ; 2 ) quattro decimi e mezzo del gettito dell imposta sul reddito
2015-155.txt18381838) sei decimi del gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ; 2 ) quattro decimi e mezzo delgettitodell imposta sul reddito delle persone giuridiche ; 3 ) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui
2015-155.txt18521852) quattro decimi e mezzo del gettito dell imposta sul reddito delle persone giuridiche ; 3 ) sei decimi delgettitodelle ritenute alla fonte di cui agli artt . 23 , 24 , 25 e 29 del d.p.r . 29
2015-155.txt19331933, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983 , n . 53 ; 4 ) 9,1 decimi delgettitodell imposta sul valore aggiunto , esclusa quella relativa all importazione , al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell
2015-155.txt19771977del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 633 , e successive modificazioni ; 5 ) nove decimi delgettitodell imposta erariale sull energia elettrica , consumata nella regione ; 6 ) nove decimi del gettito dei canoni per
2015-155.txt19941994nove decimi del gettito dell imposta erariale sull energia elettrica , consumata nella regione ; 6 ) nove decimi delgettitodei canoni per le concessioni idroelettriche ; 7 ) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale dell imposta erariale di
2015-155.txt20072007regione ; 6 ) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche ; 7 ) 9,19 decimi delgettitodella quota fiscale dell imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione ; 7
2015-155.txt20352035consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione ; 7 bis ) il 29,75 per cento delgettitodell accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell accisa sul gasolio consumati nella regione per uso
2015-155.txt20462046; 7 bis ) il 29,75 per cento del gettito dell accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento delgettitodell accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione . la devoluzione alla regione friuli venezia giulia delle quote
2015-155.txt23022302a fronte dell esclusione dell ici sull abitazione principale , prevedeva che ai singoli comuni fosse rimborsato il relativo minorgettitoavrebbe concorso a ridurre le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali , con pregiudizio dell autonomia finanziaria regionale ed
2015-155.txt23672367ultime , inoltre , riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a quelle ordinarie , che non perderebbero la compensazione del minorgettitoici , con conseguente violazione dell art . 3 cost . poiché l art . 4 , comma 5 ,
2015-155.txt24882488trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione siciliana e della regione autonoma sardegna vengano ridotti in misura corrispondente al maggiorgettitoimu ad aliquota di base attribuito ai comuni medesimi e che , in caso di insufficienza , ciascuno di essi
2015-155.txt25882588, in attuazione dell articolo 119 della costituzione ) , esse assicurino il recupero al bilancio statale del predetto maggiorgettitodei comuni ricadenti nel proprio territorio e , fino all emanazione delle norme di attuazione di cui all art .
2015-155.txt26352635pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali . la disposizione in considerazione quantifica infine il maggiorgettitooggetto di recupero . l art . 1 , comma 380 , della legge n . 228 del 2012 ha
2015-155.txt28002800. 2 della legge n . 690 del 1981 secondo cui « è attribuito alla regione valle d aosta ilgettitodelle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale , nonché delle imposte sostitutive :
2015-155.txt28862886) imposta sulle successioni e donazioni » nonché le altre disposizioni della medesima legge che contemplano le compartecipazioni regionali algettitodi tributi erariali . tra di esse , vengono in rilievo , in particolare , l art . 3 della
2015-155.txt29292929. 690 del 1981 , secondo cui « 1 . sono attribuite alla regione valle d aosta le quote digettitodelle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale : a ) i nove decimi dell
2015-155.txt29962996nove decimi delle tasse sulle concessioni governative . 2 . è altresì attribuito alla regione valle d aosta l interogettitodell imposta sul valore aggiunto , compresa quella relativa all importazione , al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell
2015-155.txt313931394 della medesima legge , secondo cui « 1 . sono attribuite alla regione valle d aosta le quote digettitodelle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale : a ) l intero gettito dell accisa sull energia elettrica ;
2015-155.txt31533153valle d aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale : a ) l interogettitodell accisa sull energia elettrica ; b ) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra ; c
2015-155.txt32023202, inclusa quella sugli oli minerali . 2 . sono inoltre attribuite alla regione valle d aosta le quote digettitodelle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale : a ) l intero gettito dell accisa sulla
2015-155.txt32193219le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale : a ) l interogettitodell accisa sulla benzina , sugli oli da gas , sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione
2015-155.txt32873287altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella regione per qualunque uso ; b ) l interogettitodelle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
2015-155.txt33143314quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ; c ) l interogettitodelle imposte sugli intrattenimenti ; d ) i nove decimi dei proventi del lotto , al netto delle vincite e
2015-155.txt33513351netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco ; e ) l interogettitodell accisa sui tabacchi . 3 . sono , altresì , attribuiti alla regione valle d aosta i nove decimi
2015-155.txt34553455di altri eventuali trasferimenti . secondo la regione autonoma friuli venezia giulia , inoltre , anche la quantificazione del maggiorgettitoda recuperare sarebbe illegittima , in quanto irragionevole e contraria al principio consensualistico . 1.1.7 . infine , con il
2015-155.txt35933593tutto analogo a quello previsto dal precedente art . 13 , comma 17 , con la precisazione che il maggiorgettitotares cui parametrare rispettivamente la riduzione dei fondi e dei trasferimenti e l ammontare dell accantonamento e del recupero è
2015-155.txt36663666ordinarie ed insulari la riduzione dei fondi e dei trasferimenti è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggiorgettitotares ad opera dell art . 10 , comma 2 , del decreto legge 8 aprile 2013 , n .
2015-155.txt43404340, della legge n . 228 del 2012 ha soppresso ( lettera a ) la riserva erariale della metà delgettitoimu di cui all art . 13 , comma 11 , del d.l . n . 201 del 2011 ;
2015-155.txt44054405ed i trasferimenti erariali ai comuni della regione siciliana e della regione autonoma sardegna ; ha riservato allo stato ilgettitoimu derivante dagli immobili ad uso produttivo , calcolato all aliquota standard dello 0,76 per cento ( lettera f )
2015-155.txt44974497gli importi relativi , tra l altro , alla lettera f ) possono essere modificati a seguito della verifica delgettitoimu per il 2012 , da effettuarsi presso la conferenza stato , città e autonomie locali ( lettera i )
2015-155.txt47364736comma 383 , della legge n . 228 del 2012 , che indica ulteriori criteri da impiegare nella verifica delgettitoimu dell anno 2012 , in quanto potrebbe determinare a posteriori una minore disponibilità di risorse per la finanza locale
2015-155.txt49924992dell ici sull abitazione principale , prevedeva ( comma 4 ) che ai singoli comuni fosse rimborsato il relativo minorgettitoavrebbe concorso a ridurre ulteriormente le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali , con pregiudizio dell autonomia finanziaria regionale
2015-155.txt55725572possono neppure essere semplicemente inquadrate nell ambito del contenzioso di natura tributaria che concerne la riserva allo stato del maggiorgettitoderivante da episodici interventi normativi operati su tributi erariali oggetto di compartecipazione , per i quali il giudizio di costituzionalità
2015-155.txt57785778poi , alle norme di attuazione . le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della devoluzione delgettito. non sono regionali , invece , per quanto riguarda struttura e fonti normative di regolazione : istituzione , soggetti
2015-155.txt58365836, si può dire che il tratto distintivo più rilevante dell autonomia speciale sta proprio nell entità della devoluzione delgettitodelle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi erariali rimangono per la maggior parte sul territorio
2015-155.txt70937093nei casi in cui , in base alla legislazione vigente , alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione algettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche
2015-155.txt71037103, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero algettitodegli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all articolo 3
2015-155.txt71157115imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche algettitodella cedolare secca di cui all articolo 3 ; b ) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione
2015-155.txt72137213] . alle [ regioni a statuto speciale e alle province autonome ] spettano le devoluzioni e le compartecipazioni algettitodelle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e
2015-155.txt77967796delega sul federalismo fiscale . infine , per quel che riguarda l obiettivo di razionalizzazione e perequazione del riparto delgettitofiscale , il legislatore prevede la possibilità , ad invarianza finanziaria complessiva , di una riduzione della porzione di spettanza
2015-155.txt89268926legge n . 42 del 2009 prevede che le entrate tributarie , fermo restando il principio di tendenziale assegnazione delgettitosu base territoriale , non siano esonerate da un ragionevole dimensionamento in conformità a criteri di utilizzazione ispirati all economicità
2015-155.txt90479047affermato nella giurisprudenza di questa corte , secondo il quale « nel caso di abolizione di tributi erariali il cuigettitoera devoluto alla regione , o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [ . . .
2015-155.txt91689168, in termini di potestà impositiva ( correlata alla capacità fiscale della collettività regionale ) , o di devoluzione digettitotributario , o di altri meccanismi di finanziamento , dall altro » ( sentenza n . 138 del 1999 e
2015-155.txt1013510135plurilaterale in data 28 ottobre 2014 . tale accordo che al punto 5 prevede espressamente l attribuzione provinciale del maggiorgettitoimu contemplato dall impugnato art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del 2011 è
2015-176.txt4704702 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , che consentono a determinate condizioni di riservare allo stato ilgettitodei propri tributi riscossi sul territorio siciliano . ai fini della sua applicazione alla regione siciliana , pertanto , l
2015-176.txt759759. n . 1074 del 1965 , ma ha specificato la ragione per cui la riserva allo stato del maggiorgettitodell imposta sui fondi pensione violerebbe le disposizioni statutarie relative all autonomia finanziaria della regione . a ben vedere ,
2015-176.txt998998del d.p.r . n . 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato delgettitodelle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ;
2015-176.txt10241024) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito” con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2015-176.txt10851085. 4 , comma 6 ter , occorre dunque verificare se la ( parziale ) riserva allo stato del maggiorgettitodell imposta sui fondi pensione sia conforme a tali presupposti . quanto ai primi due , nemmeno la ricorrente mette
2015-176.txt11391139. viene lamentata , piuttosto , la mancanza del terzo requisito legittimante la riserva erariale , relativo alla destinazione delgettito« a finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime » . ebbene , questa corte , riguardo
2015-176.txt12441244, in mancanza di una specifica destinazione al soddisfacimento di particolari esigenze erariali , la riserva allo stato del maggiorgettitodell imposta sui fondi pensione è illegittima . 5 . restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura .
2015-246.txt243243dalla regione siciliana . tali disposizioni destinano a fondi statali le risorse derivanti , da una parte , dal maggiorgettitodi una serie di tributi erariali riscossi sul territorio ( art . 1 , commi 157 e 179 ) ;
2015-246.txt10271027fondata . la norma denunciata , pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo stato del maggiorgettitoderivante dalle disposizioni da essa richiamate , « nella sostanza [ . . . ] equivale a una riserva all
2015-246.txt10531053richiamate , « nella sostanza [ . . . ] equivale a una riserva all erario dell anzidetto incremento digettito» ( sentenza n . 65 del 2015 ) . pertanto , affinché la riserva stessa possa operare , sono
2015-246.txt11061106) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito« con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2015-246.txt17871787allo stato dalla normativa di rango statutario , è necessario valutare [ . . . ] se la riserva delgettitoall erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana » ( sentenza n . 241 del 2012 ) . in quel
2015-246.txt19161916all evasione fiscale , non costituiscono entrate nuove e dunque lo stato non ha alcun titolo per incamerare il relativogettito. pertanto , limitatamente alle maggiori risorse provenienti dall attività di contrasto all evasione di entrate non nominativamente riservate allo
2015-251.txt207207enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni , detrazioni e deduzioni . 3 . le compartecipazioni algettitoe le addizionali a tributi erariali che le leggi dello stato attribuiscono agli enti locali spettano , con riguardo agli
2015-252.txt434434ad oltre 900 milioni di euro per effetto delle varie discipline che imponevano riserve ed accantonamenti operati dallo stato sulgettitodelle entrate di spettanza regionale . con particolare riguardo al comma 730 la regione siciliana fa presente che detta norma
2015-252.txt468468regione siciliana fa presente che detta norma produrrebbe effetti sostanzialmente ablativi nei confronti dei comuni siciliani per quanto riguarda ilgettitodell imu che viene acquisito al fondo di solidarietà comunale . da ciò deriverebbe un grave depauperamento degli enti locali
2015-252.txt538538finanziari ai loro bilanci . ciò si rifletterebbe sull equilibrio finanziario della stessa regione , che non potrebbe attingere algettitoimu contrariamente a quanto spetterebbe secondo le norme dello statuto invocate . 2 . le questioni di legittimità costituzionale dell
2015-252.txt15121512saldi complessivi delle relazioni finanziarie tra fondo di solidarietà e comuni siciliani , né in termini di sproporzione tra ilgettitoimu versato da singoli enti locali e la quota agli stessi ridistribuita dal fondo . proprio in relazione a questioni
2015-253.txt988988singola uscita » ( sentenza n . 192 del 2012 ) . detta proroga comporta unicamente la temporanea devoluzione delgettitodell addizionale irpef nella sua integralità al bilancio regionale . in tal modo non viene affatto precluso il tipo di
2015-273.txt7507501074 del 1965 , che consentono al legislatore statale a determinate condizioni di destinare a specifiche esigenze dell erario ilgettitodei propri tributi riscossi sul territorio siciliano . ciò significa che , a prescindere da ogni altra considerazione , la
2015-273.txt18451845d.p.r . n . 1074 del 1965 , indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato delgettitodelle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ;
2015-273.txt18711871) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione delgettito” con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle
2015-273.txt19481948prevista dalla disposizione censurata sia conforme a tali presupposti . in particolare questa corte è chiamata a valutare se ilgettitoderivante dalle maggiori entrate tributarie erariali sia destinato « a finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime
2015-273.txt20062006né la novità dell entrata . come più volte affermato da questa corte , la condizione della specifica destinazione delgettitonon può reputarsi soddisfatta da un generico riferimento agli obiettivi di finanza pubblica , « perché il raggiungimento del pareggio
2015-273.txt21252125) . nella disposizione in esame , tuttavia , non può riscontrasi il lamentato vizio di genericità della destinazione delgettito. l art . 50 , comma 10 , del d.l . n . 66 del 2014 , come convertito
2015-273.txt25572557dell obiettivo dell equilibrio del bilancio . la disposizione impugnata , tuttavia , rientra nella diversa ipotesi della riserva delgettitoderivante da nuovi tributi erariali a favore dello stato , che trova il proprio fondamento direttamente nelle norme statutarie (
2015-31.txt704704designata dallo stato e dalla regione autonoma sardegna . inoltre , secondo il ricorrente , il criterio di quantificazione delgettitodelle accise introdotto dall art . 1 , comma 1 , della legge reg . sardegna n . 7 del
2015-31.txt740740sardegna n . 7 del 2014 , in quanto derogante all applicazione di disposizioni comunitarie attraverso una diversa ripartizione delgettitodelle accise spettanti alla regione , creerebbe solo per la stessa un anomala figura di accisa imponibile a prescindere dall
2015-31.txt17661766» . in base a tale previsione statutaria la regione autonoma sardegna non può vantare alcun diritto di compartecipazione algettitodelle accise riscosse dallo stato se riferibili a prodotti che , pur realizzati od importati all origine nel territorio sardo
2015-65.txt250250di compartecipazione ai tributi erariali . dispone , inoltre , la norma stessa , che « la quota di maggiorgettitopari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all erario dai decreti di cui al presente comma [
2015-65.txt863863) , della legge n . 690 del 1981 , è devoluta alla regione valle d aosta « l interogettitodell accisa sull energia elettrica » , percetta nel territorio regionale . il che , appunto , comporta che solo
2015-65.txt949949occorre come da questa corte già precisato con la sentenza n . 241 del 2012 non solo la destinazione delgettitoa « copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale » , ma
2015-65.txt10131013della giunta regionale . la norma denunciata prevede , in termini espliciti , una correlazione diretta tra l incremento delgettitodell accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle regioni a statuto speciale . pertanto , nella sostanza , essa
2015-65.txt10441044a statuto speciale . pertanto , nella sostanza , essa equivale a una riserva all erario dell anzidetto incremento digettito, la quale però non soddisfa le condizioni di cui al citato art . 8 della legge n . 690
2015-65.txt13391339ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cuigettitosia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate
2015-67.txt701701assume la regione siciliana , infatti , che il legislatore statale non può disporre direttamente l assegnazione alle province delgettitodi un tributo erariale riscosso nel territorio regionale siciliano , quale continua ad essere l imposta sulle assicurazioni in questione
2015-67.txt726726riscosso nel territorio regionale siciliano , quale continua ad essere l imposta sulle assicurazioni in questione . dunque , talegettitoè devoluto alle province non dallo stato ma dalla regione , la quale ha disciplinato la materia prima con la
2015-67.txt864864n . 446 del 1997 ha stabilito la devoluzione alle province , ove ha sede il registro automobilistico , delgettitodell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ma nel rispetto delle autonomie speciali . in sua attuazione , il
2015-67.txt91091014 dicembre 1998 , n . 457 ( regolamento recante norme per l attribuzione alle province ed ai comuni delgettitodelle imposte sulle assicurazioni , ai sensi dell articolo 60 del d.lgs . 15 dicembre 1997 , n . 446
2015-67.txt10041004siciliana ha quindi provveduto ad adeguarsi con la legge regionale n . 2 del 2002 , attribuendo alle province ilgettitodell imposta sull assicurazione da responsabilità civile sopra menzionata . è poi intervenuto l art . 17 , comma 1
2015-67.txt12451245i ” tributi propri derivati ” , che sono istituiti e regolati dalla legge dello stato , ma il cuigettitoè destinato a un ente territoriale , conservano inalterata la loro natura di tributi erariali [ . . . ]
2015-67.txt13821382. 7 . alla stregua di tale pronuncia il legislatore statale non può disporre direttamente l assegnazione alle province delgettitodei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano e pertanto il disposto dell art . 16 , comma 7 ,
2015-67.txt15411541ha appunto provveduto in tal senso . essa infatti non si è limitata a trasferire alle proprie province il relativogettitofiscale , ma ha inteso attribuire loro l imposta stessa in esplicita attuazione dell art . 17 del d.lgs .
2015-82.txt11431143, dispone che con decreto del ministero dell economia e delle finanze siano stabilite le modalità di individuazione del maggiorgettito, attraverso apposita contabilizzazione . la disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt . 3 , comma 1 ,
2015-82.txt16141614lettera b ) , dello statuto speciale . in particolare , secondo la ricorrente , « l aumento del dettogettitonon è destinato alla regione siciliana per il soddisfacimento dei suoi bisogni indistinti » e , « contemporaneamente , la
2015-82.txt26102610nella stessa legge oggetto di impugnazione principale , o in altre leggi dirette a governare la medesima manovra , ilgettitocomplessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni ( ex plurimis , sentenza n . 26 del 2014 ) .
2015-82.txt49784978: da questo punto di vista , non vi è alcuna sostituzione dello stato alle autonomie speciali nella titolarità delgettito. naturalmente , affinché esso non si tramuti in una definitiva sottrazione e appropriazione di risorse regionali da parte dello
2015-82.txt65176517prescritto la trasmissione alla camera dei deputati e al senato della repubblica , stabilisce le modalità di individuazione del maggiorgettito, attraverso una contabilizzazione separata . il comma 1 bis , introdotto in sede di conversione , reca una clausola
2015-82.txt67336733per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale , a condizione che il maggiorgettitoriservato all erario sia « determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei ministri delle finanze e del tesoro ,
2015-82.txt69746974del direttore generale delle finanze e del ragioniere generale dello stato 20 luglio 2012 ( modalità di individuazione del maggiorgettitoda riservare all erario , ai sensi dell art . 2 , comma 36 del decreto legge 13 agosto 2011
2015-82.txt73467346riservate allo stato , rivenienti nel territorio della regione autonoma . pertanto , ferma restando la spettanza sostanziale del maggioregettitocosì riservato allo stato , il vizio qui accertato risiede esclusivamente nella mancata previsione di un intesa con il presidente
2015-82.txt73857385il presidente della giunta regionale in merito al provvedimento tecnico con il quale si quantifica l esatto ammontare di talegettito, in ordine a quanto percepito nel territorio della regione autonoma valle d aosta .
2016-188.txt842842a favore dello stato attraverso stime apodittiche , in ogni caso svincolate dalla doverosa correzione in sede di accertamento delgettito, e ciò ridonderebbe in senso pregiudizievole sull autonomia finanziaria in riferimento all art . 119 cost . ed alle
2016-188.txt903903giulia , sia per quella dei suoi comuni . le norme impugnate , oltre ad inasprire ulteriormente la sottrazione delgettitofiscale di spettanza della regione e dei propri comuni , renderebbero stabile il vulnus all autonomia finanziaria in ragione dell
2016-188.txt12111211quanto tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di non tener conto , ai fini dell accantonamento , del minorgettitoderivante dalle disposizioni recate dal comma 707 . in tal caso , secondo la regione , sarebbe palese l irragionevolezza
2016-188.txt12491249palese l irragionevolezza di una disposizione la quale stabilisce che la misura dell accantonamento debba restare costante nonostante il maggiorgettitodell imu dei comuni abbia subito una diminuzione . secondo la ricorrente , inoltre , entrambi i commi da ultimo
2016-188.txt12951295principio di neutralità finanziaria , in quanto si fonderebbero su meri dati di stima e non terrebbero in considerazione ilgettitodi tutti i tributi introdotti o soppressi dalla riforma , e dunque anche il gettito della tassa sui servizi indivisibili
2016-188.txt13101310non terrebbero in considerazione il gettito di tutti i tributi introdotti o soppressi dalla riforma , e dunque anche ilgettitodella tassa sui servizi indivisibili ( tasi ) e dell imu sull abitazione principale , e neppure l effetto indiretto
2016-188.txt13341334servizi indivisibili ( tasi ) e dell imu sull abitazione principale , e neppure l effetto indiretto della novella sulgettitodegli altri tributi del sistema regionale come la contrazione del gettito dell imposta sul reddito delle società ( ires )
2016-188.txt13451345, e neppure l effetto indiretto della novella sul gettito degli altri tributi del sistema regionale come la contrazione delgettitodell imposta sul reddito delle società ( ires ) e dell irpef ( per effetto di quanto disposto dal successivo
2016-188.txt160816082015 ; b ) in caso di avvio degli stessi , la relativa documentazione ; c ) l entità delgettitodell irpef di spettanza della regione autonoma friuli venezia giulia , distintamente per ciascun esercizio finanziario , nel quadriennio 2011
2016-188.txt18311831art . 1 , comma 380 , della legge n . 228 del 2012 ) , l entità del minorgettitofiscale registratosi nei comuni friulani nel triennio 2012 2014 , distintamente per ciascun esercizio finanziario ; f ) gli effetti
2016-188.txt21652165all art . 27 della legge n . 42 del 2009 , la fissazione dei criteri di riparto definitivo delgettitofiscale come rideterminato dalla riforma della fiscalità territoriale . la regione precisa inoltre che sarebbero tuttora bloccate le procedure necessarie
2016-188.txt22522252per quel che riguarda i dati relativi all entità ed alle scadenze temporali delle operazioni di versamento e verifica delgettitodell irpef di spettanza della regione autonoma friuli venezia giulia , le risposte fornite dalle parti sono diverse ma sostanzialmente
2016-188.txt23712371operazione sono stati forniti dallo stato . la regione sostiene che gli accantonamenti sarebbero effettuati non sui dati effettivi delgettito, bensì su stime congetturali , come confermato dallo stesso presidente del consiglio dei ministri nella memoria illustrativa : gli
2016-188.txt23962396congetturali , come confermato dallo stesso presidente del consiglio dei ministri nella memoria illustrativa : gli importi di stima delgettitodell ici e dell imu sarebbero individuati in via unilaterale dal ministero dell economia e delle finanze , sulla base
2016-188.txt25742574oggetto di compartecipazione . le stime contenute nelle disposizioni impugnate avrebbero un vizio genetico derivante dalla grave sottovalutazione del precedentegettitoeffettivo dell ici , indefettibile termine di paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma . a
2016-188.txt26022602paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma . a ciò sarebbe correlata la sovrastima del maggiorgettitodell imu , la quale altererebbe ulteriormente la forbice differenziale , riverberandosi sul calcolo dell accantonamento per tutte le annualità
2016-188.txt26302630la forbice differenziale , riverberandosi sul calcolo dell accantonamento per tutte le annualità successive . nel prendere atto che ilgettitoin contestazione non rifluisce nel fondo di solidarietà comunale , la ricorrente ribadisce che il relativo ammontare , peraltro a
2016-188.txt28832883, inoltre , che sussisterebbe divergenza tra le risultanze del proprio bilancio e le quantificazioni fornite dallo stato relativamente algettitodell irpef di spettanza della regione per il periodo 2011 2014 . gli importi comunicati dal presidente del consiglio sarebbero
2016-188.txt29662966712 , della legge n . 147 del 2013 troverebbe conferma nelle deduzioni statali , in quanto la riduzione delgettitodell imu in seguito all esenzione relativa all abitazione principale non sarebbe equivalente al gettito della tasi . ciò emergerebbe
2016-188.txt29812981in quanto la riduzione del gettito dell imu in seguito all esenzione relativa all abitazione principale non sarebbe equivalente algettitodella tasi . ciò emergerebbe dagli stessi dati forniti dalla difesa erariale : dalla tabella 3c riportata nella memoria del
2016-188.txt30303030regione autonoma friuli venezia giulia una differenza pari a circa euro 9.300.000,00 , nel senso che la tasi produrrebbe ungettitoinferiore di tale importo rispetto al gettito teorico dell imu sull abitazione principale . qualora i conteggi esposti dall avvocatura
2016-188.txt30373037pari a circa euro 9.300.000,00 , nel senso che la tasi produrrebbe un gettito inferiore di tale importo rispetto algettitoteorico dell imu sull abitazione principale . qualora i conteggi esposti dall avvocatura generale dello stato fossero presi a riferimento
2016-188.txt30823082accantonamento , si verificherebbe dunque una penalizzazione aggiuntiva quantificabile nel citato importo . 2.4 . quanto all entità del minorgettitofiscale registratosi nei comuni friulani nel triennio 2012 2014 per ciascun esercizio finanziario ed agli effetti diretti ed indiretti indotti
2016-188.txt31843184dell operazione : l avvocatura generale dello stato , riferendosi al complesso delle autonomie speciali , afferma che il minorgettitodell imu sarebbe sostanzialmente equivalente a quello relativo alla tasi , mentre la regione , proprio prendendo spunto dall indeterminatezza
2016-188.txt33273327stessa , ha dovuto provvedere ad assegnazioni integrative straordinarie ai comuni per compensare la minore disponibilità finanziaria , dipendente dalgettitoaccantonato dallo stato , tenendo conto dei trasferimenti storici corrisposti agli enti locali . 2.5 . per quel che riguarda
2016-188.txt42124212contenuta nella legge n . 42 del 2009 , ha attribuito ai comuni , con decorrenza dal 2011 , ilgettitoo quote del gettito derivante , relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio , dei seguenti tributi : a )
2016-188.txt42164216. 42 del 2009 , ha attribuito ai comuni , con decorrenza dal 2011 , il gettito o quote delgettitoderivante , relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio , dei seguenti tributi : a ) imposta di registro ed
2016-188.txt43994399nei casi in cui , in base alla legislazione vigente , alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione algettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche
2016-188.txt44094409, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero algettitodegli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all articolo 3
2016-188.txt44214421imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche algettitodella cedolare secca di cui all articolo 3 ; b ) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione
2016-188.txt45874587, commi da 1 a 8 ; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni algettitodelle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e
2016-188.txt49134913dello statuto l art . 51 dello stesso , inserendo tra l altro il seguente secondo comma : « ilgettitorelativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello stato attribuiscano agli enti
2016-188.txt50645064predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo » . la cornice costituzionale delle regole riguardanti il riparto delgettitofiscale tra lo stato e i livelli di governo territoriale della regione autonoma friuli venezia giulia prevede una procedura pattizia
2016-188.txt52345234della neutralità finanziaria , quel che risulta di tutta evidenza è che l epilogo della riforma afferente al riparto delgettitofiscale non può che passare in alternativa all ordinaria procedura di revisione costituzionale dello statuto attraverso il procedimento negoziato dell
2016-188.txt53465346, del d.l . n . 201 del 2011 ha previsto che l acquisizione al bilancio dello stato del maggiorgettitostimato dell imu avvenga attraverso le procedure previste dall art . 27 della legge n . 42 del 2009 ,
2016-188.txt53895389fino all emanazione delle norme di attuazione richiamate dal citato art . 27 , un importo pari a detto maggiorgettitovenga accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali . la legge n . 214 del 2011 ,
2016-188.txt58545854autonoma friuli venezia giulia ; d ) la norma impugnata non prevede l ostensibilità dei dati analitici di composizione delgettito, necessari per compiere le operazioni di conguaglio , stabilizzare e mettere a regime le entrate fiscali della regione e
2016-188.txt61936193, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa , l accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivogettitodei tributi , le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali , la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari
2016-188.txt65116511relazione ai quali ben poteva essere svolto in contraddittorio un confronto tra le stime previsionali e l effettivo andamento delgettitoper fissare in via definitiva il neutrale riparto delle entrate fiscali attraverso la modifica semplificata dello statuto e delle relative
2016-188.txt74637463di ] ulteriori variabili ingovernabili , o quanto meno imprevedibili , connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione delgettitotributario spettante alla regione [ . . . ] . per tale motivo anche le vicende connesse al tempo e
2016-188.txt75117511( ad es . anticipi delle scadenze di pagamento , mobilità dei contribuenti versanti ) influiscono direttamente sulla quantificazione delgettitoannuale spettante alla regione » ( delibera n . 95 del 2015 ) . ciò risulta pregiudizievole non solo sotto
2016-188.txt77547754regionale , secondo cui le stime contenute nelle disposizioni impugnate avrebbero un vizio genetico derivante dalla grave sottovalutazione del precedentegettitoeffettivo dell ici , indefettibile termine di paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma . a
2016-188.txt77827782paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma . a ciò sarebbe correlata la sovrastima del maggiorgettitodell imu , la quale altererebbe ulteriormente la forbice differenziale , riverberandosi sul calcolo dell accantonamento per tutte le annualità
2016-188.txt78697869, non può essere accolta neppure l ulteriore eccezione del presidente del consiglio secondo cui la regione potrebbe recuperare ilgettitofiscale accantonato dallo stato attraverso una speculare riduzione dei trasferimenti ai comuni friulani . occorre in proposito ricordare che la
2016-188.txt80038003degli enti locali friulani , i quali non potrebbero a loro volta compensare la riduzione dei trasferimenti con il maggiorgettitodell imu , che per legge è attribuito allo stato . 4 . 4 . l art . 1 ,
2016-188.txt81678167caratterizzato , quasi per intero , dall eteronomia della struttura dei tributi ( propri derivati , addizionali , compartecipazioni algettitodi quelli erariali ) e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali , soluzioni giustificate
2016-188.txt83758375, successivamente , abbia determinato un quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne le dinamiche applicative del riparto delgettito. questa inadeguata traduzione del modello costituzionale nel meccanismo giuridico , che lo avrebbe dovuto in concreto attuare , viene
2016-188.txt84818481in relazione alle possibili utilizzazioni alternative delle risorse contestate , nel tessuto organizzativo delle amministrazioni concretamente interessate al riparto delgettitofiscale . pur dovendo necessariamente utilizzare metodologie di stima preventiva , la pianificazione di detto riparto ( conseguente alla riforma
2016-188.txt87698769disponibili con chiarezza i dati necessari per il conguaglio tra lo stato e la regione autonoma friuli venezia giulia delgettitoproveniente dalle diverse tipologie tributarie interessate dalla riforma . 5 . in riferimento agli stessi parametri considerati per l art
2016-188.txt88258825le censure rivolte al comma 711 del medesimo articolo sono fondate . la norma prevede che la compensazione del minorgettitodell imu , derivante dai precedenti commi 707 , lettera c ) , e 708 , avvenga attraverso un minor
2016-188.txt894189412013 . con riguardo all imu sull abitazione principale lo stato ha comunque determinato l accantonamento , sostituendo tale mancatogettitocon quello della tasi . per l esercizio finanziario 2014 quest ultimo tributo non ha fornito un provento equivalente a
2016-188.txt90859085restando tuttavia che per i decorsi esercizi gli accantonamenti effettuati in via preventiva dovranno essere conciliati con i dati delgettitofiscale accertato , restituendo alla regione ricorrente le somme trattenute in eccedenza . la stessa ricorrente consapevole della complessità della
2016-188.txt96779677a carico di tutti gli enti locali un mero obbligo di comunicazione , senza che il meccanismo di riparto delgettitofiscale venga modificato o alterato da tale disposizione . inoltre , laddove tale comma richiama l art . 1 ,
2016-199.txt284284per corrispondere la tassa . il ricorrente , premesso che la tassa automobilistica è un tributo erariale , il cuigettitoè devoluto alle regioni , deduce la violazione degli artt . 117 , secondo comma , lettera e ) ,
2016-199.txt15171517, e , dall altro , che « alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale ilgettitodella tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla sua riscossione , nonché un limitato potere di variazione dell importo
2016-205.txt347347esclusi i ciclomotori , [ . . . ] riscossa tramite modello f24 , all atto del riversamento del relativogettitoalle medesime province e città metropolitane » . in caso di « incapienza a valere sui versamenti dell imposta di
2016-205.txt48834883del contributo di cui al comma 418 , lo stato recupera le risorse a valere su imposte erariali il cuigettitoè destinato alle province e alle città metropolitane . sotto tale profilo non si configura una riduzione delle attribuzioni fiscali
2016-21.txt11301130e del turismo » . ha anche provveduto ad individuare nel comma 2 le risorse necessarie a coprire il minorgettitoderivante dall applicazione dell iva agevolata ai marina resort , qualificati come strutture ricettive all aperto , ravvisandole nelle «
2016-280.txt636636, del d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto le due disposizioni riserverebbero allo stato il maggiorgettitodi un tributo erariale , sottraendolo alla regione senza che ricorrano le condizioni di novità dell entrata e di specifica
2016-280.txt973973regioni a statuto speciale , finalizzato a specificare le reciproche relazioni finanziarie aventi ad oggetto il riparto delle compartecipazioni algettitodell imu , non convalida affatto l assunto del consiglio di giustizia amministrativa secondo cui detta violazione sarebbe in grado
2016-280.txt11641164quali parametri per realizzare all interno del nuovo quadro riformato della fiscalità la « razionalizzazione e perequazione del riparto delgettitofiscale » attraverso una nuova suddivisione che tenga conto dei dialettici criteri prescritti dalle norme evocate : « [ d
2016-280.txt14561456nuovo bilanciato riparto delle risorse fiscali tra stato ed autonomie territoriali . in sostanza , la sua disciplina ed ilgettitoconseguente costituiscono uno degli elementi essenziali per il raggiungimento di un nuovo equilibrio della fiscalità territoriale . oggetto della materia
2016-280.txt14911491fiscalità territoriale . oggetto della materia del contendere nel precedente giurisprudenziale richiamato nell ordinanza di rimessione è la suddivisione delgettitofiscale , di cui la corte ha accertato l incidenza « sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione
2016-280.txt18051805del d.lgs . n . 23 del 2011 una serie di coefficienti ponderali tra loro dialettici per la redistribuzione delgettitodei tributi modificati o istituiti dalla riforma stessa , la cui concreta utilizzazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore .
2016-280.txt21542154risoluzione del contenzioso sul riparto delle risorse fiscali tra stato ed enti territoriali hanno quale indefettibile presupposto l invarianza delgettitofiscale , in relazione al quale possono semmai ipotizzarsi rimodulazioni diacroniche del riparto stesso rispetto al momento dell effettiva riscossione
2016-280.txt21942194riscossione . a dimostrazione di tale assunto , è utile ricordare come per analoga fattispecie afferente agli accantonamenti riguardanti ilgettitodell imu nei confronti di altra regione a statuto speciale , che ha condotto ad una declaratoria d illegittimità costituzionale
2016-280.txt26522652121 del 2013 e n . 97 del 2013 ) , seppur « derivato » in ragione della devoluzione delgettito( sentenza n . 121 del 2013 ) . la sua disciplina ricade dunque « nella materia ” ordinamento tributario
2016-40.txt30753075regione non patirebbe alcun pregiudizio finanziario in termini di minori entrate , non soltanto perché si è spogliata preventivamente delgettitodell imposta di cui si tratta , ma anche perché ha disposto l attribuzione di essa alle province , assicurando
2016-40.txt31293129trasferimenti regionali in favore delle province beneficiarie . a nulla gioverebbe , perciò , alla regione , accertare se quelgettitovenga riversato o meno alle province da parte degli apparati riscossori . anche tale eccezione non è fondata . è
2016-40.txt31783178della normativa dettata dalla stessa regione siciliana , i trasferimenti alle province regionali sono ridotti per un importo pari algettitoriscosso per l imposta di cui si tratta , ma è evidente che la riduzione di liquidità a disposizione delle
2016-40.txt51835183. con tale legge , infatti , la regione siciliana non si è limitata a trasferire alle proprie province ilgettitofiscale relativo all imposta di cui si tratta , ma ha inteso attribuire loro l imposta stessa , in esplicita
2016-66.txt438438impugnata contrasterebbe con quelle dell ordinamento finanziario regionale che attribuiscono alla regione , se percepito nel suo territorio , ilgettitodelle imposte erariali sul reddito delle persone fisiche e delle società , nonché delle imposte sostitutive , il gettito dell
2016-66.txt457457il gettito delle imposte erariali sul reddito delle persone fisiche e delle società , nonché delle imposte sostitutive , ilgettitodell imposta sul valore aggiunto ( iva ) e per nove decimi il provento di tutte le altre entrate tributarie
2016-66.txt710710. 1 del d.lgs . n . 320 del 1994 , è fondata . le entrate in contestazione riguardano ilgettitotributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e , successivamente , ” emerso ” in applicazione delle citate
2016-66.txt762762precedenti commi 1 e 2 dell art . 1 della legge n . 186 del 2014 , si tratta delgettitodelle imposte sui redditi , delle relative addizionali e delle imposte sostitutive , del gettito dell imposta regionale sulle attività
2016-66.txt7777772014 , si tratta del gettito delle imposte sui redditi , delle relative addizionali e delle imposte sostitutive , delgettitodell imposta regionale sulle attività produttive ( irap ) e dell iva nonché di quello derivante dai sostituti di imposta
2016-66.txt908908d aosta / vallée d aoste ( legge n . 690 del 1981 ) attribuisce integralmente alla stessa regione ilgettitodell imposta sul reddito delle persone fisiche , dell imposta sul reddito delle società , delle relative imposte sostitutive (
2016-66.txt10051005) . dunque , il censurato comma 7 , sottraendo alla regione , in tutto o in parte , ilgettito, ottenuto grazie alle procedure di collaborazione volontaria , di tributi erariali ad essa spettante , si pone in contrasto
2016-66.txt11831183alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi , trattandosi , a legislazione fiscale sostanzialmente immutata , delgettitotributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto . 2 . 1 . è destituita di fondamento la difesa del presidente del
2016-66.txt13181318cooperazione e lo sviluppo economico ( ocse ) , le quali mirano a conciliare l esigenza di ottenere un maggiorgettitonel breve periodo con quella di migliorare il tasso di adempimento agli obblighi fiscali nel lungo periodo . ciò attraverso
2016-66.txt13671367per chi vi aderisce versando quanto originariamente dovuto a titolo d imposta . in tale prospettiva la concreta devoluzione delgettitoassume un connotato di assoluta neutralità , poiché la nuova immissione delle somme percepite nel circuito dell economia lecita avviene
2016-66.txt14681468pubblico . in definitiva la pretesa correlazione sostenuta dalla difesa erariale tra procedure di collaborazione volontaria e specifica destinazione delgettitoallo stato non emerge dalla obiettiva configurazione delle norme che hanno introdotto tale istituto , tutte orientate alla finalità di
2016-66.txt15611561imponibile ( trattandosi di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale ) . anzitutto , ilgettitotributario destinato al bilancio dello stato non deriva soltanto dalla procedura di collaborazione volontaria internazionale , ma anche da quella
2016-66.txt22182218comma , della legge n . 690 del 1981 si riferisce alla diversa fattispecie della preventiva determinazione dell ammontare delgettitoriscosso nel territorio regionale da riversare all erario . è opportuno ricordare in proposito che l orientamento espresso da questa
2016-69.txt768768, terzo e quinto comma , cost . ) , le regioni « [ d ] ispongono di compartecipazioni algettitodi tributi erariali riferibile al loro territorio » ( art . 119 , secondo comma , cost . ) .
2016-77.txt7373direttore generale delle finanze e del ragioniere generale dello stato del 5 dicembre 2012 ( modalità di individuazione del maggiorgettitodi competenza delle autonomie speciali da riservare all erario , ai sensi dall articolo 2 , comma 4 , del
2016-77.txt205205dall art . 1 , comma 1 , della legge 1 agosto 2012 , n . 122 identifica il maggiorgettitodi competenza delle autonomie speciali relativo alle risorse derivanti dall aumento di due centesimi al litro , fino al 31
2016-77.txt347347la ricorrente lamenta che la nota ed il decreto pretendano di includere tra le risorse attribuite allo stato anche ilgettitodell imposta sul valore aggiunto ( iva ) calcolata sull incremento delle accise sui carburanti asserendone l integrale spettanza alla
2016-77.txt512512sollevata dall avvocatura generale dello stato , secondo la quale la doglianza concernente l attribuzione all erario dell incremento digettitorelativo all iva si risolverebbe nella deduzione del contrasto degli atti censurati con l art . 2 , comma 3
2016-77.txt5495492 , comma 3 , del d.l . n . 74 del 2012 , che farebbe riferimento esclusivamente al maggiorgettitodelle accise sui carburanti . questa corte ha infatti affermato che « la prospettazione della lesione delle competenze costituzionali della
2016-77.txt877877ricostruzione delle aree terremotate , istituito nello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze , il maggiorgettitotributario derivante dall aumento di due centesimi al litro , fino al 31 dicembre 2012 , dell aliquota delle accise
2016-77.txt920920, mentre il successivo comma 4 demanda ad un decreto ministeriale di stabilire le modalità di individuazione del « maggiorgettitodi competenza delle autonomie speciali » da attribuire all erario . dette disposizioni contemplano una riserva erariale che riguarda «
2016-77.txt967967menzionato , locuzione sufficientemente ampia da includere tutte le maggiori entrate che l aumento genera , ossia anche il maggiorgettitodell iva applicata , facendo concorrere le accise alla formazione della base imponibile ( a prescindere dalla legittimità di tale
2016-77.txt10471047successiva legge di conversione . alla stregua di quanto precede si deve concludere che la riserva riguarda tanto il maggiorgettitodelle accise sui carburanti quanto il maggior gettito dell iva ad esso correlato . ne consegue che gli atti in
2016-77.txt10551055quanto precede si deve concludere che la riserva riguarda tanto il maggior gettito delle accise sui carburanti quanto il maggiorgettitodell iva ad esso correlato . ne consegue che gli atti in relazione ai quali è stato promosso il conflitto
2016-77.txt10881088relazione ai quali è stato promosso il conflitto non affermano o realizzano direttamente ed autonomamente l acquisizione all erario delgettitodell iva derivante dall aumento dell aliquota delle accise sui carburanti e quindi l asserita violazione degli artt . 36
2016-77.txt124212422012 , a sua volta , ha natura meramente consequenziale , in quanto si limita ad indicare l entità delgettitoanche dell iva dipendente dall aumento dell aliquota tributaria « ed a definire le modalità concrete dell acquisizione del maggior
2016-77.txt12631263anche dell iva dipendente dall aumento dell aliquota tributaria « ed a definire le modalità concrete dell acquisizione del maggiorgettito» ( sentenza n . 144 del 2013 ) a carico delle autonomie speciali , specificando « i termini concreti
2016-77.txt14171417stime da effettuare e la possibilità di rappresentare il proprio punto di vista solamente se la determinazione in concreto delgettitoderivante dalle nuove norme sia complessa ( ex plurimis , sentenze n . 42 del 2013 ) e che «
2017-118.txt350350il ricorrente ritiene che la tassa automobilistica provinciale sia un tributo proprio derivato , ovvero un tributo erariale il cuigettitoè riservato alla provincia autonoma . verrebbe in tal modo riprodotto l assetto normativo che , ai sensi dell art
2017-118.txt13181318voluto superare l assetto , fino ad allora vigente , di partecipazione ( sia pure in misura totale ) algettitodi un tributo erariale e ricomprendere la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto ( ferma la
2017-118.txt14041404alle regioni ordinarie , connota sia tributi affidati alla competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale ma il cuigettitoè devoluto alla regione ; tuttavia è l evoluzione del tributo nella provincia autonoma a deporre inequivocabilmente nel senso che
2017-133.txt18261826secondo comma , lettera e ) , e 119 , secondo comma , cost . , a causa del minoregettitodel tributo . la norma , intervenendo in materia di rifiuti , inciderebbe , anche , sulla tutela dell ambiente
2017-133.txt19551955condizioni ( un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua ) una quota delgettitodel tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi . tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dall art
2017-133.txt20942094e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( comma 24 ) , devolvendone ilgettitoalle regioni ed alle province ( comma 27 ) » , statuendo che tale tributo « va considerato statale e
2017-133.txt21362136già ” proprio ” della regione [ . . . ] senza che in contrario rilevino né l attribuzione delgettitoalle regioni [ . . . ] , né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale
2017-133.txt22982298osservazioni analoghe valgono per i tributi locali « derivati » , istituiti e regolati dalla legge statale ed il cuigettitoè attribuito agli enti locali . la disciplina di questi tributi , analogamente a quella delle addizionali regionali , istituite
2017-133.txt34133413, della legge n . 221 del 2015 , che nell escluderne la destinazione alle province ha stabilito che ilgettitoderivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della regione . 6 . l art . 49 della
2017-133.txt49084908rientra nella competenza esclusiva dello stato , e , dunque , la regione cui il legislatore ha solo attribuito ilgettitodella tassa , l attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell importo non può disporre esenzioni .
2017-140.txt462462delle riduzioni di entrata destinate a ripercuotersi negativamente anche sul bilancio della ricorrente , in ragione della sua compartecipazione algettitodei tributi erariali , prevista dagli artt . 36 e 37 dello statuto di autonomia e dall art . 2
2017-140.txt837837anche dal successivo art . 1 , comma 638 , della medesima legge n . 208 del 2015 tale maggiorgettitosarebbe stato riservato allo stato in quanto destinato ad incrementare il finanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica
2017-140.txt934934l illegittimità di detta riserva , in quanto difetterebbe la previsione di una specifica destinazione con apposita legge del maggiorgettito« [ . . . ] alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato
2017-140.txt12041204astratto , che le disposizioni impugnate possano produrre , seppur con decorrenza dall anno 2017 , una complessiva riduzione delgettitodi determinati tributi erariali e ciò è sufficiente per riconoscere , nella prospettazione regionale , la potenzialità di un effetto
2017-140.txt12381238regionale , la potenzialità di un effetto lesivo di dette previsioni sul bilancio regionale , in ragione della compartecipazione algettitocontroverso , inerente ad un tributo contemplato dalle previsioni statutarie ( sentenze n . 97 del 2013 e n .
2017-140.txt12871287merito , tuttavia , le suddette questioni non sono fondate . in ordine alle leggi produttive di una riduzione delgettitodi tributi erariali di competenza regionale , questa corte ha affermato che lo stato può legittimamente variare la disciplina dei
2017-140.txt15891589, in termini di potestà impositiva ( correlata alla capacità fiscale della collettività regionale ) , o di devoluzione digettitotributario , o di altri meccanismi di finanziamento , dall altro ” ( sentenza n . 138 del 1999 ,
2017-140.txt19741974di ] ulteriori variabili ingovernabili , o quanto meno imprevedibili , connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione delgettitotributario spettante alla regione [ . . . ] . per tale motivo anche le vicende connesse al tempo e
2017-140.txt20222022( ad es . anticipi delle scadenze di pagamento , mobilità dei contribuenti versanti ) influiscono direttamente sulla quantificazione delgettitoannuale spettante alla regione ” ( delibera n . 95 del 2015 ) » ( sentenza n . 188 del
2017-140.txt22712271in relazione alle possibili utilizzazioni alternative delle risorse contestate , nel tessuto organizzativo delle amministrazioni concretamente interessate al riparto delgettitofiscale » ( sentenza n . 188 del 2016 ) . tali elementi non sono presenti nella fattispecie in esame
2017-140.txt22992299del 2016 ) . tali elementi non sono presenti nella fattispecie in esame , caratterizzata da un asserita riduzione delgettitodi un singolo tributo e dall assenza di qualsiasi riscontro probatorio circa l impatto della pretesa riduzione sull equilibrio complessivo
2017-140.txt23402340del bilancio regionale . è utile a tal proposito ribadire che le manovre statali sulla disciplina dei tributi il cuigettitosia di spettanza regionale possono incidere in modo costituzionalmente rilevante sugli equilibri del bilancio delle autonomie territoriali . detta incidenza
2017-140.txt24702470riguardo , giova rammentare che secondo il presidente del consiglio dei ministri tale normativa non realizza una riserva erariale digettitotributario . l assunto deve essere condiviso ; invero , né l art . 1 , commi da 65 a
2017-140.txt24992499invero , né l art . 1 , commi da 65 a 69 , dispone in merito alla spettanza delgettitodell addizionale prevista , né una particolare destinazione di detto gettito è prevista espressamente dall art . 1 , comma
2017-140.txt25102510a 69 , dispone in merito alla spettanza del gettito dell addizionale prevista , né una particolare destinazione di dettogettitoè prevista espressamente dall art . 1 , comma 638 , pure richiamato dalla ricorrente , dato che esso si
2017-140.txt26082608. si deve pertanto concludere che le disposizioni impugnate non introducono in favore dello stato una specifica riserva del maggiorgettitospettante alla regione siciliana per effetto dell aumento dell aliquota ires del 3,5 per cento . tale maggior gettito ,
2017-140.txt26272627maggior gettito spettante alla regione siciliana per effetto dell aumento dell aliquota ires del 3,5 per cento . tale maggiorgettito, quindi , andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla regione siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi
2017-149.txt14761476cartiere » , di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione deigettitirecuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori ) , convertito , con
2017-149.txt29192919pari a circa 2.008.000 euro per gli anni dal 2007 al 2010 ) , ipotizzando che la conseguente riduzione digettitofiscale trovasse capienza , quanto all anno in corso , nell ires e nell irap dovute per l esercizio (
2017-240.txt471471principio di capacità contributiva , quale espressione in campo fiscale del principio d uguaglianza , non potendo la finalità digettitoerariale , sollecitata dall erosione delle entrate provenienti dalla vendita di tabacchi per effetto dell ingresso sul mercato delle sigarette
2017-245.txt265265parte dell ase , la piena titolarità nella materia dell accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati algettitodei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all articolo 8 dello statuto speciale per la
2017-245.txt500500» , trattandosi di tributi comunque statali , in quanto istituiti con legge dello stato ( indipendentemente dal destinatario delgettito) . la disposizione , inoltre , violerebbe l art . 119 , secondo comma , cost . 1.4 .
2017-245.txt17911791locali derivati , in quanto istituiti e regolati dalla legge dello stato , conservano inalterata , nonostante la destinazione delgettitoa un ente territoriale , la loro natura di tributi erariali ( così come pacifica è , ovviamente , tale
2017-245.txt23432343parte dell ase , la piena titolarità nella materia dell accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati algettitodei tributi erariali , « anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie
2017-245.txt29962996i tributi locali sono anch essi tributi statali , in quanto istituiti con legge statale , indipendentemente dal destinatario delgettito( per tutte , sentenza n . 121 del 2013 ) . in realtà , in nessuna previsione della legge
2017-245.txt31083108della regione autonoma sardegna , queste ultime riguarderebbero solo l accertamento e la riscossione dei tributi derivati e compartecipati algettitodei tributi erariali , senza alcuna conseguenza su attività relative ai tributi locali . per questa ragione , la resistente
2017-245.txt35783578dell art . 8 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione , anche quali quote delle compartecipazioni algettitoerariale corrisposte mediante riversamento diretto . la norma aggiunge che tale disciplina dell afflusso delle entrate presso l ase deve
2017-245.txt44664466autonoma sardegna , siano individuati tempi , procedure e modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali delgettitospettante alla regione . ciò significa che , secondo tale art . 2 , le somme spettanti alla regione autonoma
2017-245.txt61906190caratterizzato , quasi per intero , dall eteronomia della struttura dei tributi ( propri derivati , addizionali , compartecipazioni algettitodi quelli erariali ) e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali , soluzioni giustificate
2017-270.txt556556impugnate non preveda ed anzi , secondo la provincia autonoma di trento , « sembri addirittura escludere » che ilgettitotributario recuperato sia ripartito tra lo stato e le province autonome in applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto di autonomia
2017-270.txt589589applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto di autonomia . infatti , secondo la ricostruzione operata dalle ricorrenti , tale maggiorgettitosarebbe destinato integralmente all erario , ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto del pareggio
2017-270.txt752752n . 232 del 2016 prevedono le misure correttive da adottare qualora il monitoraggio delle istanze presentate evidenzi che ilgettitoatteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell importo di cui al predetto comma 633 , al fine
2017-270.txt10021002norme finanziarie dello statuto speciale e delle relative disposizioni di attuazione , in applicazione delle quali , invece , ilgettitoconsistente nel versamento di imposte su cespiti non dichiarati e dei correlativi interessi e sanzioni e , dunque , di
2017-270.txt10701070nelle casse dello stato delle somme recuperate con la procedura di collaborazione volontaria , inoltre , introdurrebbe una riserva digettitoallo stato , in carenza delle condizioni previste dallo statuto speciale , in violazione degli artt . 75 bis ,
2017-270.txt15401540aggiungendo una nuova possibilità di intervento correttivo , basata sull utilizzo di altre entrate , nell ipotesi in cui ilgettitoatteso non corrisponda alla previsione contenuta nel precedente comma 633 . si tratta , all evidenza , di innovazioni normative
2017-270.txt16061606di svolgimento delle procedure di collaborazione volontaria e neppure la determinazione delle sanzioni conseguenti , ma soltanto la destinazione delgettitorecuperato . su questo profilo lo ius superveniens non introduce alcuna innovazione , nemmeno nella parte in cui amplia le
2017-270.txt16371637alcuna innovazione , nemmeno nella parte in cui amplia le possibilità di intervento correttivo in caso di accertata diminuzione delgettitoatteso dalla procedura di collaborazione volontaria . 4.2 . le province autonome ricorrenti riconoscono che le norme denunciate non contemplano
2017-270.txt16811681al comma 7 dell art . 1 della legge n . 186 del 2014 , che prevede la destinazione delgettitorecuperato in applicazione degli artt . da 5 quater a 5 septies del d.l . n . 167 del 1990
2017-270.txt17671767ed anzi , secondo la provincia autonoma di trento , nel senso di escludere che il ricavato delle quote delgettitorecuperate e percette nei territori provinciali sia distribuito tra lo stato e le ricorrenti in applicazione dei criteri stabiliti dallo
2017-270.txt19961996precluderebbero il recupero ” ordinario ” di tali tributi , che potrebbe portare nelle casse provinciali le quote del relativogettito. vi sarebbe perciò lesione del citato parametro statutario , che riconosce alle province autonome il potere di concorrere a
2017-270.txt27072707, ma non anche all art . 1 , comma 7 , che non solo prevedeva espressamente la destinazione delgettitofiscale , così recuperato , ad un « apposito capitolo » dell entrata del bilancio dello stato , ma ne
2017-270.txt27712771. ciò posto , occorre muovere dalla considerazione che anche le entrate di cui qui si discute « riguardano ilgettitotributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e , successivamente , ” emerso ” in applicazione delle citate
2017-270.txt28242824dedotto in entrambi i ricorsi , lo statuto di autonomia per il trentino alto adige prevede che le quote delgettitotributario percette nei territori provinciali siano ripartite tra lo stato e le province autonome secondo criteri che assegnano a ciascuna
2017-270.txt29972997bis , comma 1 ) . lo statuto di autonomia , inoltre , attribuisce alle province autonome le compartecipazioni algettitoe le addizionali a tributi erariali che le leggi dello stato attribuiscono agli enti locali del territorio provinciale ( art
2017-270.txt30373037art . 80 , comma 3 ) . con riferimento alla potestà comunque riconosciuta allo stato di riservare all erariogettitidi natura tributaria riscossi nel territorio delle due province autonome , la giurisprudenza di questa corte ( pur maturata in
2017-270.txt31453145costituite dal collegamento con l introduzione di maggiorazioni di aliquote o con l istituzione di nuovi tributi , il cuigettitosia destinato per legge alla copertura , ai sensi dell art . 81 cost . , di nuove specifiche spese
2017-270.txt31933193nelle materie di competenza della regione o delle province . occorre poi che la misura risulti temporalmente delimitata , congettitocontabilizzato distintamente nel bilancio statale , ferma restando l inammissibilità di riserve destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della
2017-270.txt32623262alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi , trattandosi , a legislazione fiscale sostanzialmente immutata , delgettitotributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto » ( così , ancora , sentenza n . 66 del 2016 ) ,
2017-270.txt33143314nel presente giudizio dovessero essere interpretate nel senso di sottrarre alle province , in tutto o in parte , ilgettitoottenuto attraverso la nuova procedura di collaborazione volontaria , esse si porrebbero in contrasto con le disposizioni dell ordinamento finanziario
2017-270.txt35433543legge di bilancio per il 2017 contempla anch essa un apposito capitolo di bilancio , ove viene fatto confluire ilgettito” emerso ” per effetto della collaborazione volontaria . ma proprio il mancato richiamo alla disposizione che imprimeva al gettito
2017-270.txt35633563gettito ” emerso ” per effetto della collaborazione volontaria . ma proprio il mancato richiamo alla disposizione che imprimeva algettitoottenuto la destinazione a specifiche finalità , da soddisfare mediante riassegnazione delle relative somme , implica che l allocazione in
2017-85.txt45934593senso di cui al vigente art . 119 cost . , senza che in contrario rilevino né l attribuzione delgettitoalle regioni ed alle province , né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale ( sentenze
2018-152.txt16121612, secondo comma , cost . non sono stati considerati rilevanti , a tal fine , l integrale destinazione delgettito; né la possibilità di variare ( entro certi limiti ) le aliquote di riferimento ; né , infine ,
2018-17.txt10081008altri . il medesimo comma 2 ha anche disposto che dal complesso delle disposizioni sopra descritte dovesse derivare un maggiorgettitocomplessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro , da recuperare alle casse dell erario a opera del medesimo
2018-17.txt12531253comma 1 riduce la platea dei comuni esenti rispetto al novero originario , determinando così la produzione di un maggiorgettitotributario , che viene compensato dalle variazioni operate dai successivi commi da 7 a 9 e acquisito dallo stato in
2018-17.txt14741474ultimi , nelle intenzioni del legislatore , non subirebbero alcuna riduzione di risorse , godendo in misura equivalente del maggiorgettitodiretto dell imu , frutto della riduzione delle esenzioni . peraltro , nella consapevolezza della possibilità di scostamenti tra maggior
2018-17.txt14951495diretto dell imu , frutto della riduzione delle esenzioni . peraltro , nella consapevolezza della possibilità di scostamenti tra maggiorgettitotributario e riduzione dei trasferimenti , il successivo comma 9 quinquies prevede , secondo « una metodologia condivisa con l
2018-17.txt15401540italiani ( anci ) e adottata sentita la conferenza stato città e autonomie locali » , la « verifica delgettitoper l anno 2014 , derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo , sulla base anche dell andamento del
2018-17.txt15611561per l anno 2014 , derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo , sulla base anche dell andamento delgettitoeffettivo » , alla stregua della quale provvedere alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune in base agli
2018-17.txt16971697anno 2015 un contributo di 57,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni « tenendo conto della verifica delgettitoper l anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 , n
2018-17.txt25872587121 del 2013 e n . 97 del 2013 ) , seppur ” derivato ” in ragione della devoluzione delgettito( sentenza n . 121 del 2013 ) . la sua disciplina ricade dunque ” nella materia ordinamento tributario dello
2018-17.txt29722972ai tributi erariali per i quali lo stato ne prevede la possibilità » si riferisce al caso in cui ilgettitodel tributo sia interamente devoluto all ente autonomo ( sentenze n . 2 del 2012 , n . 323 del
2018-17.txt30973097norme dell unione europea sugli aiuti di stato , la regione sardegna , con riferimento ai tributi erariali il cuigettitosia ad essa interamente devoluto , ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote , esenzioni di pagamento
2018-17.txt31753175( sulla funzione esegetica delle norme di attuazione statuaria , sentenza n . 51 del 2006 ) . poiché ilgettitodell imu non è attribuito alla regione autonoma sardegna , non sussiste il presupposto della potestà di modulazione dell imposizione
2018-17.txt48914891119 ( sotto il primo profilo ) cost . , non sono fondate . come sopra evidenziato , poiché ilgettitodell imu non è attribuito alla regione autonoma sardegna , non risulta integrato il presupposto della potestà di modulazione dell
2018-17.txt53795379già intervenute le regolazioni contabili con i comuni , secondo la disciplina del precedente regime , la diversa stima digettitocomporta , per il 2014 , un rimborso in favore dei comuni , secondo gli importi indicati nell allegato c
2018-17.txt54315431. 1 , comma 9 bis , del d.l . n . 4 del 2015 , a ristoro del minorgettitodell imu derivante dal precedente comma 1 bis , è attribuito , tra gli altri , ai comuni sardi un
2018-17.txt55985598sentita la conferenza stato città e autonomie locali , provvede , entro il 30 settembre 2015 , alla verifica delgettitoper l anno 2014 ; b ) con decreto del ministero dell interno , di concerto con il ministero dell
2018-17.txt56685668di cui al periodo precedente . ad avviso della ricorrente , il regime così concepito che , compensando il maggiorgettitodell imu con le risorse altrimenti recuperate allo stato dai comuni , anche a valere sul fondo di solidarietà comunale
2018-17.txt61026102non sono fondate per le ragioni appresso indicate . la ricorrente muove dal presupposto che le entrate rappresentate dal maggiorgettitofrutto del regime di esenzione non presentino quel grado di certezza sufficiente a garantire la copertura delle spese previste e
2018-17.txt63326332tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato : onde nel caso di modifica della disciplina di tributi il cuigettitoè devoluto agli enti territoriali possono aversi , senza violazione costituzionale , anche riduzioni di risorse purché non tali da
2018-17.txt70957095sentita la conferenza stato città e autonomie locali , provvede , entro il 30 giugno 2015 , alla verifica delgettitoper l anno 2014 , derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo , sulla base anche dell andamento del
2018-17.txt71167116per l anno 2014 , derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo , sulla base anche dell andamento delgettitoeffettivo . con decreto del ministero dell interno , di concerto con il ministero dell economia e delle finanze ,
2018-17.txt72457245anno 2015 un contributo di 57,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni « tenendo conto della verifica delgettitoper l anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015 , n
2018-17.txt72887288» , in tal modo mitigando la denunciata rigidità della precedente previsione dell ammontare complessivo delle variazioni compensative del maggiorgettitoimu da ripartire tra i comuni . peraltro , nel caso in cui anche i criteri determinati in contraddittorio con
2018-17.txt75037503ricorso della regione autonoma sardegna appare carente , poiché essa non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione digettitorende impossibile lo svolgimento delle funzioni da parte dei comuni interessati . quanto in precedenza argomentato induce a qualificare il
2018-17.txt787878782015 , non contemplando il coinvolgimento della regione rispettivamente nel procedimento per ripartire il contributo attribuito a compensazione del minorgettitoderivante dalla detrazione di cui al comma 1 bis e in quello per modificare le variazioni compensative all esito delle
2018-27.txt20042004giochi , garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile egettitoa fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore » . allo scopo di realizzare tali finalità
2018-29.txt735735soppressione di equitalia e per adeguare l organizzazione dell agenzia delle entrate anche al fine di garantire l effettività delgettitodelle entrate e l incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all
2018-29.txt11401140misure compensative , non ha fornito la prova del fatto che l applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione delgettitodei tributi regionali , e in misura tale da comprometterne la funzionalità . non è infatti indicata l entità della
2018-29.txt11741174non è infatti indicata l entità della perdita conseguente alla mancata riscossione delle sanzioni e manca la stessa stima delgettitotributario negli anni in questione , gettito che nella previsione dello stato dovrebbe , al contrario , subire un aumento
2018-29.txt11811181perdita conseguente alla mancata riscossione delle sanzioni e manca la stessa stima del gettito tributario negli anni in questione ,gettitoche nella previsione dello stato dovrebbe , al contrario , subire un aumento ; né , a questo ultimo fine
2018-75.txt10301030di fonte statale della cui disciplina , per pacifica giurisprudenza , lo stato può disporre , anche se il correlativogettitosia di spettanza regionale ( sentenza n . 311 del 2003 ) . e ne può disporre a maggior ragione
2018-75.txt12401240tributi e delle addizionali attribuiti alla regione , e non ad uno o più specifici tributi , il cui mancatogettitopossa avere effettiva negativa incidenza sul finanziamento di servizi erogati ai cittadini e in particolare , come si deduce ,
2019-122.txt47424742unione europea sugli aiuti di stato , la regione autonoma friuli venezia giulia con riferimento ai tributi erariali il cuigettitosia ad essa interamente devoluto , ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote , esenzioni di pagamento
2019-122.txt51535153, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello stato e , quindi , ad influire sulgettitodel tributo erariale ad esse destinato , alla sola condizione che le modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore
2019-245.txt95639563al divieto di falcidia dell iva ; ratio , come più volte ribadito , ascritta alla ritenuta indisponibilità del relativogettitoda parte del legislatore interno , siccome assertivamente imposta dal diritto dell unione europea . siffatto assunto di partenza ,
2019-288.txt367367requisiti di necessità e d urgenza . la norma denunciata sarebbe , infatti , funzionale alla copertura finanziaria del minoregettitofiscale derivante dall abolizione della seconda rata dell imposta municipale propria ( imu ) per il 2013 , che è
2019-288.txt10471047legislatore ad abolire la seconda rata dell imu e nello scopo di reperire risorse finanziarie per coprire il conseguente minoregettitoche hanno condotto il giudice rimettente a ritenere manifestamente infondate le questioni sollevate dalla parte ricorrente nel giudizio a quo
2019-288.txt14231423. 133 del 2013 , l « addizionale » censurata è rappresentata dall esigenza di copertura finanziaria della diminuzione delgettitoderivante dall esenzione disposta dal precedente art . 1 , comma 1 , del medesimo decreto legge in relazione a
2019-31.txt6060ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 ( determinazione del maggioregettitodella tassa automobilistica da riservare allo stato , al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni
2019-31.txt737321 settembre 2016 ( determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo stato , al netto del minorgettitodello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di trento e di bolzano , per l anno
2019-31.txt131131ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2017 ( determinazione del maggioregettitodella tassa automobilistica da riservare allo stato , ai sensi dell art . 1 , commi 321 e 322 ,
2019-31.txt221221la regione autonoma sardegna , in entrambi i ricorsi , evidenzia che i provvedimenti impugnati riserverebbero all erario il maggiorgettitoderivante dall aumento della tassa automobilistica che , ai sensi dell art . 8 , comma l , lettera m
2019-31.txt14401440il decreto del direttore generale delle finanze e del ragioniere generale dello stato 2 aprile 2012 ( determinazione del maggiorgettitodella tassa automobilistica da riservare allo stato , al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni
2019-31.txt145314532 aprile 2012 ( determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo stato , al netto del minorgettitodello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di trento e di bolzano , per gli anni
2019-31.txt20752075la decorrenza della compartecipazione . prima dell entrata a regime della modifica statutaria ( 1 gennaio 2010 ) , ilgettitodella tassa automobilistica nella regione autonoma sardegna era , alla luce del previgente art . 8 dello statuto speciale ,
2019-31.txt21382138dell art . 1 della legge n . 296 del 2006 ha ridotto i trasferimenti in misura pari al maggiorgettitoderivante alle regioni , quest ultimo non veniva assoggettato , con riguardo alla ricorrente , a ” riserva ” ,
2019-31.txt22172217296 del 2006 relativi alle annualità precedenti al 2010 . a partire da quest ultima annualità , invece , ilgettitodella tassa automobilistica è compartecipato dalla regione autonoma sardegna e soggetto alle sole deroghe previste dall art . 15 del
2019-31.txt26522652. 8 , lettera m ) , dello statuto speciale fissa la compartecipazione regionale nella misura dei sette decimi delgettitodel tributo in esame e l art . 15 , comma 1 , delle norme attuative stabilisce che tale compartecipazione
2019-31.txt27052705ipotesi in cui , sussistendo « eventi eccezionali e imprevedibili , previa comunicazione alla regione autonoma della sardegna , ilgettitoderivante dall istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo stato
2019-31.txt27322732o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo stato , a condizione che il medesimogettitosia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti , sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel
2019-46.txt542542rendere impossibile lo svolgimento delle proprie funzioni » essendo , per altro , essa in grado di documentare « ilgettitopotenziale che avrebbe potuto ricavare in assenza del blocco dei tributi [ . . . ] pari a 1.155 ml
2019-46.txt12071207tributi e delle addizionali attribuiti alla regione , e non ad uno o più specifici tributi , il cui mancatogettitopossa avere effettiva negativa incidenza sul finanziamento di servizi erogati ai cittadini e in particolare , come si deduce ,
2019-46.txt18841884modalità di determinazione dell addizionale regionale irpef , sulla nuova configurazione della compartecipazione iva basata sulla territorialità della riscossione delgettito, sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali e , infine , sull istituzione di un fondo perequativo alimentato
2019-46.txt19061906sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali e , infine , sull istituzione di un fondo perequativo alimentato dalgettitoprodotto da una compartecipazione al gettito dell iva , determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento
2019-46.txt19121912trasferimenti statali e , infine , sull istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione algettitodell iva , determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese concernenti i livelli
2019-46.txt25882588configurazione della compartecipazione all iva su base territoriale , correlata alla istituzione di un fondo perequativo , alimentato dal correlativogettito, volto a garantire in ogni regione il funzionamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni ( lep ) sarebbe evidente
2020-120.txt50945094quale disincentivo rispetto al fenomeno , altamente pregiudizievole per la repubblica italiana data la conseguente , rilevante , perdita digettitodelle migrazioni , rese convenienti anche a causa della mancanza di un armonizzazione comunitaria delle imposte dirette , delle sedi
2020-262.txt16051605ai redditi fondiari ( riguardanti i beni non locati ) . si attribuiva in tal modo ai comuni un significativogettitoerariale , compensato da una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali ; così limitando il grado di finanza derivata . la
2020-262.txt17081708forma impositiva . per quanto qui interessa è opportuno precisare che ai comuni , a cui era destinato l interogettitodell imu e a cui si consentiva una manovra in aumento o in diminuzione fino allo 0,30 per cento ,
2020-262.txt21042104incrementato l incidenza ; è stato attribuito allo stato , pur mantenendo il carattere municipale dell imposta , metà delgettitosu tutti gli immobili , a eccezione dell abitazione principale e dei fabbricati rurali a uso strumentale ; è stata
2020-262.txt22262226, che riguardava prevalentemente l imu sulle seconde case , è stata sostituita con una riserva allo stesso dell interogettitoimu dovuto sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d ( ovverosia capannoni industriali e opifici ) ;
2020-262.txt22502250immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale d ( ovverosia capannoni industriali e opifici ) ; b ) talegettitoè stato determinato ad aliquota standard dello 0,76 per cento , così sostanzialmente impedendo la possibilità , in precedenza accordata
2020-262.txt23002300sugli immobili strumentali ; c ) è stata ribadita espressamente la possibilità dei comuni di incrementare , trattenendo il relativogettito, fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard sugli immobili a uso produttivo , portandola quindi fino all 1,06
2020-262.txt50245024dall ordinamento . fuori da queste ipotesi le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice : alla mera esigenza digettito, in particolare , il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente , aumentando l aliquota dell imposta principale
2020-274.txt11611161, in coerenza con i presupposti che giustificano tale autonomia , possono inerire solo e unicamente a tributi il cuigettitoè ad esse assegnato ; mai , invece , a tributi il cui gettito pertiene allo stato . secondo la
2020-274.txt11751175e unicamente a tributi il cui gettito è ad esse assegnato ; mai , invece , a tributi il cuigettitopertiene allo stato . secondo la giurisprudenza di questa corte , infatti , manovre fiscali regionali possono essere realizzate sia
2020-76.txt418418. , indica le spese per i rapporti finanziari con enti territoriali , tra cui rientra il reintegro del minorgettitoirap destinato alle regioni sul costo del lavoro . 3 . la regione dubita della legittimità costituzionale di queste norme
2020-76.txt26222622del mef , tabella n . 2 , missione 2 , programma 2.5 . , azione « reintegro del minorgettitoirap destinato alle regioni sul costo del lavoro » , allegato alla suddetta legge , in quanto tali norme non
2020-76.txt26552655suddetta legge , in quanto tali norme non stabiliscono il trasferimento alle regioni di tutte le somme inerenti il minorgettitoirap determinatosi per effetto delle misure di cui all art . 1 , comma 20 , della legge n .
2020-76.txt269826982014 . 12.1 . la ricorrente censura le norme indicate in quanto , non prevedendo la completa compensazione del minorgettitoirap , determinato dalla modifica della base imponibile , lederebbero l autonomia finanziaria della regione , non consentendo l equilibrio
2020-76.txt34593459sul piano tecnico , poi , occorre considerare che non è possibile determinare a priori l entità della riduzione delgettitoirap che consegue alla variazione della base imponibile , in quanto lo stesso varia di anno in anno , cosicché
2020-76.txt36753675cui lesione viene immotivatamente denunciata . né , d altra parte , la regione ha dimostrato che la riduzione delgettitosia di entità tale da pregiudicarne lo svolgimento delle funzioni regionali , producendo uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive
2021-107.txt388388, 2021 e 2022 , la « riduzione dei trasferimenti erariali » , ossia la riserva all erario del maggiorgettitoderivante dall aumento della tassa automobilistica ( in relazione alla classe di inquinamento del veicolo ) e , ai fini
2021-107.txt4854852033 , è invece disposta « la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali » , ossia l attribuzione dell interogettitodella tassa automobilistica alle regioni e alle province autonome ( comma 14 quater ) , unitamente a un vincolo di
2021-107.txt564564septies , il quale dispone la « riduzione dei trasferimenti erariali » , ossia la riserva all erario del maggiorgettitoper il triennio 2020 2022 , e la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo 2023 2033 ,
2021-107.txt595595riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo 2023 2033 , ossia l attribuzione alle regioni e province autonome dell interogettitodella tassa automobilistica provinciale . 1.1 . la provincia autonoma di trento prospetta diverse questioni di legittimità costituzionale . anzitutto
2021-107.txt804804art . 75 bis , comma 3 bis , dello statuto , che esclude la legittimità di generiche riserve digettitoper obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e consente la riserva all erario del gettito di risorse finanziarie derivante da
2021-107.txt819819legittimità di generiche riserve di gettito per obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e consente la riserva all erario delgettitodi risorse finanziarie derivante da maggiorazioni di aliquote o dall istituzione di nuovi tributi , esclusivamente al ricorrere di tre
2021-107.txt13501350introduce un vincolo di destinazione alle maggiori risorse a essa spettanti , per effetto della sospensione della riserva erariale sulgettitodella tassa automobilistica , poiché tale vincolo sarebbe invasivo di plurimi ambiti di competenza amministrativa provinciale . la norma impugnata
2021-107.txt17071707ministero dell economia e delle finanze è il decreto direttoriale dell 8 maggio 2017 , recante « determinazione del maggioregettitodella tassa automobilistica da riservare allo stato , ai sensi dell art . 1 , commi 321 e 322 ,
2021-107.txt18571857, poiché tale disposizione , nel prevedere per gli anni dal 2023 al 2033 la sospensione della riserva erariale sulgettitodella tassa automobilistica , determinerebbe un aumento di risorse in capo alla provincia ricorrente e quindi non arrecherebbe alcuna lesione
2021-107.txt20362036la ricorrente lamenta che lo stato non abbia alcuna competenza a incidere né in diminuzione , né in aumento sulgettitodei tributi propri ” in senso stretto ” ( autonomi ) della provincia , qual è , per diretta attribuzione
2021-107.txt23412341conseguenti alla riduzione di trasferimenti statali alle regioni e alle province autonome in misura pari alla differenza tra il maggiorgettitodella tassa automobilistica derivante dalla rimodulazione in base alla categoria inquinante del veicolo e il minor gettito dello stesso tributo
2021-107.txt23582358tra il maggior gettito della tassa automobilistica derivante dalla rimodulazione in base alla categoria inquinante del veicolo e il minorgettitodello stesso tributo riscosso dalle regioni e dalle province autonome , per effetto delle esenzioni per la cosiddetta ” rottamazione
2021-107.txt24102410il decreto direttoriale del ministero dell economia e delle finanze dell 8 maggio 2017 , recante « determinazione del maggioregettitodella tassa automobilistica da riservare allo stato , ai sensi dell articolo 1 , commi 321 e 322 , della
2021-107.txt24812481e il 2033 , alle regioni e alle province autonome di trento e di bolzano è attribuito per intero ilgettitodella tassa automobilistica , senza alcuna compensazione da parte dello stato ( comma 14 quater ) , e sulle maggiori
2021-107.txt33423342contempo , una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome , in ragione del maggiorgettitoderivante dal predetto tributo . il comma 322 dello stesso articolo ha demandato a un decreto del ministero dell economia
2021-107.txt34593459le regioni e le province autonome le quali riscuotono autonomamente il tributo in questione debbano versare all erario il maggiorgettitorisultante dalla differenza tra l aumento tariffario del predetto comma 322 e la perdita di gettito derivante dal citato comma
2021-107.txt34753475all erario il maggior gettito risultante dalla differenza tra l aumento tariffario del predetto comma 322 e la perdita digettitoderivante dal citato comma 321 . qualora le regioni e le province autonome non provvedano a versare spontaneamente all erario
2021-107.txt41124112categoria inquinante del veicolo , non riguardano la tutela dell ambiente , bensì le compensazioni finanziarie relative all ammontare digettito” riservato ” all erario in seguito all introduzione di un regime fiscale volto ad agevolare la rottamazione dei veicoli
2021-107.txt42554255sentenza di questa corte n . 122 del 2019 , con cui si è affermato che il vincolo erariale sulgettitointrodotto dall art . 1 , comma 321 , della legge n . 296 del 2006 « non sembra più
2021-107.txt43024302della titolarità della tassa stessa » . il legislatore , pertanto , ha inteso realizzare una più corretta ripartizione delgettitodella tassa automobilistica . deve perciò escludersi che le norme impugnate siano riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di
2021-107.txt43414341materia di tutela dell ambiente , dovendosi piuttosto ritenere che la finalità della norma sia quella di regolazione finanziaria delgettitodella tassa automobilistica . 6 . tanto premesso , sono fondate , in riferimento all art . 73 , comma
2021-107.txt46604660si fosse voluto superare l assetto , fino ad allora vigente , di partecipazione [ . . . ] algettitodi un tributo erariale e ricomprendere la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto ( ferma la
2021-107.txt47654765alle regioni ordinarie , connota sia tributi affidati alla competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale ma il cuigettitoè devoluto alla regione ; tuttavia è l evoluzione del tributo nella provincia autonoma a deporre inequivocabilmente nel senso che
2021-107.txt49294929n . 162 del 2019 , come convertito , prevede che , per il decennio 2023 2033 , sull interogettitoderivante dalla rimodulazione della tassa automobilistica in relazione alla categoria inquinante dei veicoli lo stato non effettua alcuna compensazione .
2021-107.txt49734973, in base a tale previsione , esclusivamente negli anni compresi fra il 2023 e il 2033 , l interogettitodella tassa automobilistica resterà al bilancio delle regioni senza alcuna corrispondente riduzione di trasferimenti statali , e ciò secondo la
2021-107.txt50575057, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla provincia . la previsione , quindi , della totale spettanza alla ricorrente delgettitoproveniente dalla tassa automobilistica provinciale peraltro delimitata a un decennio si pone in contrasto con il menzionato art . 73
2021-107.txt51255125. 296 del 2006 , protrae per gli anni 2020 , 2021 e 2022 la riserva erariale sulla quota digettitodella tassa automobilistica , riserva quantificata nella differenza tra il maggior gettito derivante dall aumento della stessa in relazione alla
2021-107.txt51375137e 2022 la riserva erariale sulla quota di gettito della tassa automobilistica , riserva quantificata nella differenza tra il maggiorgettitoderivante dall aumento della stessa in relazione alla categoria inquinante del veicolo e le minori entrate per l esenzione “
2021-107.txt52225222proprio ” in senso stretto ” della provincia autonoma , e di conseguenza lo stato non può intervenire sul relativogettitoe sulla sua regolazione senza violare l art . 73 , comma 1 , dello statuto . 6 . 3
2021-107.txt53225322richiamati trasferimenti erariali . per le ragioni già esposte , lo stato non può apporre alcun vincolo di destinazione sulgettitodella tassa automobilistica provinciale , essendo essa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della provincia autonoma . 6.4
2021-120.txt28252825ancoraggio della misura ai costi del sistema di riscossione ; la contestuale previsione che tale percentuale fosse inversamente proporzionale algettitodei ruoli affidati si giustificava invece al fine di rendere funzionale il servizio del concessionario privato , organizzato in modo
2021-120.txt28632863organizzato in modo competitivo su base territoriale , e di ridurre il divario tra le esattorie che gestivano un maggiorgettitoe quelle che ne gestivano uno minore . è chiaro che tali ragioni sono oggi del tutto venute meno :
2021-120.txt32963296. e in quanto tale deve essere considerato dall ordinamento , pena non solo la perdita di rilevanti quote digettitoma altresì il determinarsi di « disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al
2021-120.txt36753675versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari delgettitodei tributi » . non è marginale rilevare che la più autorevole dottrina avesse ritenuto tale soluzione particolarmente efficace ,
2021-167.txt24632463canone per l occupazione di spazi e aree pubbliche ( cosap ) , possono disporre la copertura del relativo minorgettitoo minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall avanzo disponibile , nonché da trasferimenti regionali » (
2021-167.txt25922592adottano i citati provvedimenti di riduzione della pressione fiscale con un ristoro parziale ossia , pari alla metà del minorgettitoe comunque non superiore ai valori indicati per ciascun ente locale nella tabella a allegata ( commi 4 e 5
2021-167.txt26592659un fondo speciale compensativo ( comma 3 ) . qualora lo stato provveda al ristoro totale o parziale del minorgettitoderivante dalla riduzione ed esenzione della tari per le utenze non domestiche , nonché dalla riduzione della tosap o del
2021-187.txt46014601tale violazione determinerebbe , da un lato , la lesione dell autonomia finanziaria della regione , a causa del minorgettitofiscale derivante da quelle disposizioni , dall altro la generica violazione di competenze legislative e amministrative regionali ( come già
2021-220.txt260260cui consolida , per gli anni dal 2020 al 2022 , il contributo riconosciuto ai comuni per il ristoro delgettitotributario non più acquisibile a seguito dell introduzione della tariffa per i servizi indivisibili ( tasi ) di cui all
2021-220.txt387387ricorrente che lo stato , anziché compensare l erosione di un entrata propria del comune con un trasferimento pari algettitonon più riscosso , avrebbe drasticamente ridotto i trasferimenti statali , in violazione del principio di autonomia finanziaria , che
2021-220.txt28242824ictu oculi che il contributo posto a carico dello stato dalla norma impugnata a titolo di quota ristorativa del minorgettitorelativo a imu e tasi ( 110 milioni di euro ) è notevolmente ridotto rispetto alla somma originariamente individuata dallo
2021-220.txt43044304disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ) , il quale era alimentato da trasferimenti statali e da compartecipazioni algettitodi tributi erariali ( sentenza n . 129 del 2016 ) . rispetto all assetto del fondo sperimentale di riequilibrio
2021-220.txt43554355( orizzontale e verticale ) , in quanto veniva alimentato prevalentemente dai comuni mediante la trattenuta di una parte delgettitostandard derivante dall imu e da una quota minoritaria di risorse trasferite dallo stato . sul fsc così strutturato ,
2021-220.txt44404440della tasi sull abitazione principale e le molteplici modifiche normative che hanno riguardato la prima imposta hanno contemporaneamente ridotto ilgettitodei tributi locali . la dotazione del fsc è stata tuttavia corrispondentemente incrementata dallo stato al fine di garantire le
2021-220.txt48234823, laddove prevede l assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello stato a titolo di ristoro delgettitonon più acquisibile dalla tasi , in luogo di 625 milioni di euro originariamente individuati dall art . 1 ,
2021-220.txt49584958contributo ristorativo di imu e tasi sarebbe stato oggetto di una ridefinizione , calcolata sulla base delle effettive perdite digettitosubite , rispetto al precedente regime imu e allo sforzo fiscale esercitabile sulla nuova tasi , importo pari a circa
2021-220.txt50575057impugnata , assegna complessivamente 300 milioni di euro , a fronte di un ” ricalcolo ” di effettiva perdita digettitopari a 340 milioni di euro consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d impugnazione non sono tali da incidere
2021-70.txt13151315268 del 1992 , che determinano , fra l altro , la devoluzione alle province autonome di determinate quote digettitodei tributi erariali e l attribuzione alle stesse di tributi propri . ciò in forza della pretesa per cui tutte
2021-70.txt23112311fiscale . siccome tale circostanza potrebbe determinare , sul piano orizzontale del rapporto tra enti , una diminuzione proprio deigettitidelle imposte statali compartecipate , la norma prevede , in questo caso , una misura di tutela dell assetto finanziario
2022-101.txt13671367produzione dei rifiuti , e viceversa di incentivare l utilizzo virtuoso e alternativo di essi , nonché l impiego delgettitoper opere di tutela e protezione ambientale » ( corte di cassazione , sezione quinta civile , sentenza 22 maggio
2022-101.txt4126412682 del 2021 ) e integrando , per contro , l accisa un imposta indiretta sulla produzione , il cuigettitoè riservato allo stato ( sentenza n . 115 del 2010 ) . l obiettiva eterogeneità delle fattispecie si coglie
2022-40.txt14871487il sistema di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su « tributi ed entrate propri » , « compartecipazioni algettitodi tributi erariali riferibile al loro territorio » , quote di « un fondo perequativo , senza vincoli di destinazione

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
il_cui_gettito99
gettito_dell_imposta75
del_gettito_dell64
del_maggior_gettito56
gettito_dei_tributi55
il_maggior_gettito46
cui_gettito_sia41
destinazione_del_gettito40
il_gettito_dell38
che_il_gettito37
cui_gettito_è37
del_gettito_delle37
del_gettito_dei31
gettito_sia_destinato31
maggior_gettito_derivante31
il_gettito_di30
gettito_derivante_dall30
gettito_della_tassa29
del_gettito_di28
del_gettito_derivante26
quota_del_gettito25
gettito_delle_imposte25
gettito_di_tributi24
gettito_del_tributo24
gettito_delle_entrate23
del_minor_gettito23
il_gettito_delle22
del_gettito_tributario22
riparto_del_gettito21
decimi_del_gettito21
del_gettito_del20
gettito_derivante_dalle20
attribuzione_del_gettito20
riduzione_del_gettito20
stato_del_gettito19
il_relativo_gettito18
il_gettito_della18
del_gettito_della18
al_gettito_di18
il_gettito_derivante17
gettito_dell_addizionale17
l_intero_gettito17
compartecipazione_al_gettito17
del_gettito_fiscale17
il_gettito_dei15
gettito_è_attribuito15
compartecipazioni_al_gettito15
gettito_dell_imu15
gettito_derivante_da14
gettito_di_un14
maggior_gettito_dell13
incremento_di_gettito13
gettito_è_devoluto12
quote_di_gettito12
dell_intero_gettito12
quote_del_gettito12
al_gettito_dell12
regione_del_gettito12
stato_il_gettito11
al_gettito_dei11
devoluzione_del_gettito11
gettito_derivante_dalla11
un_maggior_gettito10
del_relativo_gettito10
diminuzione_del_gettito10
minor_gettito_derivante10
gettito_delle_accise10
intero_gettito_dell10
parte_del_gettito9
cento_del_gettito9
regione_il_gettito9
del_gettito_a9
gettito_alle_regioni9
del_gettito_per9
gettito_di_tale8
invarianza_del_gettito8
il_gettito_del8
di_gettito_tributario8
gettito_alla_regione8
spettanza_del_gettito8
del_gettito_con8
gettito_con_apposite8
gettito_dell_accisa8
verifica_del_gettito8
del_gettito_alle7
del_gettito_e7
cui_gettito_era7
cui_il_gettito7
gettito_dell_irpef7
regionale_del_gettito7
gettito_dell_irap7
del_gettito_irap7
aumento_del_gettito7
il_minor_gettito7
il_gettito_sia7
gettito_all_erario7
gettito_sentenza_n7
gettito_derivante_dal7
ripartizione_del_gettito6
gettito_spettante_alla6
di_un_gettito6
il_gettito_tributario6
intero_gettito_di6
maggior_gettito_tributario6
quota_di_gettito6
andamento_del_gettito6
maggior_gettito_di6
di_gettito_in6
il_gettito_complessivo6
anche_il_gettito6
al_gettito_della6
concreto_del_gettito6
perdita_di_gettito6
siciliana_del_gettito6
gettito_della_nuova6
gettito_dell_iva6
un_minor_gettito6
gettito_del_prelievo6
del_gettito_all6
riserva_del_gettito6
gettito_di_tutti5
gettito_di_tali5
del_gettito_tra5
maggior_gettito_della5
gettito_è_destinato5
il_suo_gettito5
erario_del_gettito5
gettito_dello_stesso5
gettito_di_imposte5
del_gettito_non5
entità_del_gettito5
gettito_dei_nuovi5
gettito_era_devoluto5
del_gettito_alla5
gettito_a_favore5
di_gettito_derivante5
al_gettito_delle5
gettito_di_determinati5
riduzione_di_gettito5
gettito_sia_di5
gettito_sia_attribuito5
minor_gettito_per5
gettito_complessivo_destinato5
aumento_di_gettito5
gettito_fiscale_derivante5
di_gettito_delle5
gettito_tributario_tra5
b_il_gettito5
gettito_derivante_dai5
del_maggiore_gettito5
gettito_delle_sotto5
gettito_per_l5
siciliana_il_gettito4
gettito_delle_tasse4
destinatari_del_gettito4
al_cui_gettito4
intero_gettito_dei4
devoluzione_di_gettito4
gettito_tributario_o4
il_gettito_in4
riversamento_del_gettito4
partecipazione_al_gettito4
gettito_per_la4
di_gettito_a4
riscossione_del_gettito4
il_correlativo_gettito4
stima_del_gettito4
gettito_per_le4
minor_gettito_dell4
il_gettito_fiscale4
siciliano_il_gettito4
influire_sul_gettito4
gettito_degli_altri4
intero_gettito_della4
di_gettito_sentenza4
gettito_allo_stato4
di_tale_gettito4
maggior_gettito_non4
province_del_gettito4
minor_gettito_dello4
al_maggior_gettito4
maggior_gettito_per4
maggior_gettito_da4
gettito_tributario_originariamente4
maggiore_gettito_della4
minor_gettito_irap4
gettito_di_nuovi3
il_gettito_proveniente3
gettito_derivante_dagli3
gettito_tributario_in3
sul_gettito_di3
gettito_di_una3
gettito_effettivo_dell3
e_il_gettito3
del_gettito_riscosso3
di_gettito_erariale3
ammontare_del_gettito3
del_gettito_annuale3
erario_il_gettito3
tra_il_gettito3
intero_gettito_delle3
maggior_gettito_delle3
gettito_riservato_all3
gettito_sia_stato3
devoluto_il_gettito3
gettito_regionalmente_riscosso3
gettito_della_maggior3
gettito_irap_a3
perdita_del_gettito3
poiché_il_gettito3
gettito_in_particolare3
trasferimento_del_gettito3
un_gettito_tributario3
il_gettito_aggiuntivo3
determinazione_del_gettito3
fornire_un_gettito3
un_gettito_equivalente3
gettito_equivalente_a3
gettito_del_contributo3
gettito_in_questione3
statale_il_gettito3
ordinaria_il_gettito3
correlativo_gettito_sia3
comuni_al_gettito3
pari_al_gettito3
gettito_della_compartecipazione3
relativo_gettito_alle3
di_gettito_complessivo3
il_gettito_alle3
del_gettito_anche3
gettito_sia_specificamente3
il_gettito_deve3
di_gettito_relativo3
gettito_relativo_a3
del_gettito_relativo3
luogo_il_gettito3
gettito_delle_ritenute3
relativo_gettito_sia3
incremento_del_gettito3
gettito_alla_copertura3
attribuzione_di_gettito3
dal_gettito_derivante3
gettito_tributario_spettante3
destinazione_dei_gettiti3
dei_gettiti_recuperati3
gettiti_recuperati_al3
sul_gettito_del3
ovvero_al_gettito3
al_gettito_degli3
anche_al_gettito3
gettito_della_cedolare3
gettito_tributario_che3
gettito_sia_utilizzato3
gettito_non_può3
rispetto_al_gettito3
maggior_gettito_attraverso3
regionali_al_gettito3
del_gettito_in3
maggior_gettito_complessivo3
mezzo_del_gettito3
dal_maggior_gettito3
province_il_gettito3
maggior_gettito_netto3
gettito_per_il3
quantificazione_del_gettito3
relativo_minor_gettito3
maggior_gettito_imu3
del_gettito_imu3
gettito_di_competenza3
minor_gettito_fiscale3
tale_maggior_gettito3
compartecipati_al_gettito3
erariale_sul_gettito3
sul_gettito_della3
ossia_il_gettito2
il_gettito_totale2
sul_gettito_delle2
suo_gettito_è2
sé_il_gettito2
tutto_il_gettito2
sull_intero_gettito2
cui_gettito_non2
gettito_non_sono2
ricordata_il_gettito2
relativo_gettito_è2
del_corrispondente_gettito2
solo_il_gettito2
di_gettito_di2
sostitutive_del_gettito2
con_il_gettito2
gettito_ai_comuni2
gettito_della_sovraimposta2
gettito_riscosso_nell2
gettito_proveniente_dalle2
gettito_delle_maggiori2
al_gettito_annuale2
gettito_derivante_all2
e_del_gettito2
gettito_dell_ilor2
del_gettito_recepite2
gettito_recepite_in2
nonché_il_gettito2
disciplinare_il_gettito2
maggior_gettito_riservato2
gettito_complessivo_dell2
decurtazione_del_gettito2
essendo_il_gettito2
gettito_riscosso_nel2
gettito_è_ad2
del_gettito_appaiono2
perdite_di_gettito2
gettito_che_si2
riguarda_il_gettito2
di_gettito_dei2
gettito_irap_che2
cui_gettito_la2
gettito_la_regione2
del_gettito_complessivo2
del_gettito_medesimo2
invariato_il_gettito2
il_gettito_per2
gettito_aggiuntivo_derivante2
operativamente_il_gettito2
il_gettito_riservato2
gettito_riservato_allo2
provenienza_del_gettito2
gettito_dei_medesimi2
diminuzione_di_gettito2
gettito_è_stato2
cui_gettito_localmente2
gettito_localmente_riscosso2
relativo_gettito_e2
impiego_del_gettito2
percepire_il_gettito2
il_gettito_secondo2
gettito_secondo_le2
regionali_del_gettito2
il_gettito_è2
gennaio_del_gettito2
gettito_tributario_ad2
maggior_gettito_in2
del_gettito_irpef2
gettito_irpef_territorialmente2
al_gettito_irpef2
destina_il_gettito2
gettito_in_tutto2
al_gettito_sia2
compensazione_del_gettito2
quale_il_gettito2
gettito_alle_province2
leggi_il_gettito2
virtuale_di_gettito2
gettito_complessivo_nei2
gettito_tributario_da2
parte_quel_gettito2
quel_gettito_tale2
gettito_tale_sistema2
gettito_tra_cui2
gettito_e_non2
sul_gettito_dei2
attribuirne_il_gettito2
il_gettito_alla2
del_gettito_l2
titolarità_del_gettito2
devolvendone_il_gettito2
riducono_il_gettito2
su_quel_gettito2
quel_gettito_fa2
gettito_fa_affidamento2
di_detto_gettito2
complessivo_del_gettito2
gettito_delle_compartecipazioni2
gettito_dell_ici2
gettito_delle_suddette2
gettito_è_di2
gettito_tra_stato2
gettito_relativo_alle2
attribuisce_il_gettito2
attribuire_il_gettito2
impugnata_il_gettito2
il_gettito_stesso2
di_gettito_finanziario2
gettito_finanziario_al2
finanziate_dal_gettito2
gettito_della_imposta2
del_gettito_la2
siciliana_sul_gettito2
sul_gettito_in2
il_gettito_o2
gettito_o_quote2
assegnazione_del_gettito2
del_suo_gettito2
suo_gettito_ne2
gettito_ne_segue2
il_gettito_non2
gettito_non_è2
temporale_del_gettito2
del_gettito_conseguito2
gettito_conseguito_in2
del_gettito_spettante2
al_gettito_che2
gettito_che_sarebbe2
gettito_a_copertura2
intero_gettito_del2
del_gettito_allo2
gettito_della_quota2
del_gettito_dall2
gettito_dall_evocato2
di_gettito_per2
di_gettito_rende2
gettito_rende_impossibile2
gettito_non_conforme2
di_gettito_alla2
statutarie_di_gettito2
gettito_in_favore2
riserva_di_gettito2
di_gettito_allo2
un_gettito_che2
gettito_relativo_all2
automobilistico_del_gettito2
comuni_del_gettito2
gettito_per_gli2
del_gettito_al2
minor_gettito_della2
gettito_della_stessa2
gettito_netto_della2
maggior_gettito_risultante2
gettito_risultante_dalla2
aumenti_di_gettito2
gettito_da_essa2
gettito_pari_a2
tale_gettito_è2
aosta_il_gettito2
minor_gettito_avrebbe2
gettito_avrebbe_concorso2
maggior_gettito_tares2
metà_del_gettito2
il_gettito_imu2
del_gettito_su2
gettito_dei_propri2
al_gettito_e2
gettito_e_le2
riguardano_il_gettito2
parte_il_gettito2
il_gettito_ottenuto2
immutata_del_gettito2
gettito_fiscale_di2
gettito_fiscale_registratosi2
del_precedente_gettito2
precedente_gettito_effettivo2
gettito_annuale_spettante2
gettito_di_quelli2
del_gettito_proveniente2
del_gettito_sentenza2
gettito_è_riservato2
del_minore_gettito2
maggior_gettito_sarebbe2
destinatario_del_gettito2
il_gettito_atteso2
invece_il_gettito2
del_gettito_recuperato2
del_gettito_effettivo2
gettito_sia_ad2
cui_mancato_gettito2
mancato_gettito_possa2
gettito_possa_avere2
gettito_irap_destinato2
ristoro_del_gettito2
gettito_non_più2
percezione_del_gettito1
gettito_tra_lo1
gettito_alle_amministrazioni1
non_il_gettito1
spetti_il_gettito1
proprie_il_gettito1
versato_il_gettito1
anche_sul_gettito1
sul_gettito_spettante1
limitava_il_gettito1
gettito_totale_del1
adeguamento_del_gettito1
un_gettito_rilevante1
gettito_rilevante_costituito1
bilanci_sul_gettito1
gettito_delle_eccedenze1
diano_un_gettito1
un_gettito_sufficiente1
gettito_sufficiente_correlativamente1
gettito_della_addizionale1
maggior_gettito_è1
il_gettito_l1
gettito_l_atto1
gettito_e_presumibilmente1
gettito_proveniente_dal1
intero_gettito_degli1
gettito_degli_inasprimenti1
sul_cui_gettito1
cui_gettito_ci1
gettito_ci_siano1
del_gettito_quando1
gettito_quando_le1
gettito_di_questa1
il_gettito_dello1
il_gettito_venga1
gettito_venga_versato1
del_gettito_nei1
gettito_nei_bilanci1
garantire_il_gettito1
del_cui_gettito1
trattenere_il_gettito1
relativo_gettito_resta1
gettito_resta_definitivamente1
proprio_il_gettito1
il_gettito_ma1
gettito_ma_ciò1
ritenere_il_gettito1
art_il_gettito1
gettito_dell_aumento1
gettito_era_esclusivamente1
decreto_il_gettito1
rilevante_sul_gettito1
corrispondente_gettito_delle1
gettito_tributario_come1
esclusione_del_gettito1
n_il_gettito1
del_gettito_ad1
gettito_ad_esso1
l_effettivo_gettito1
effettivo_gettito_dell1
il_gettito_effettivo1
il_gettito_generale1
gettito_generale_dei1
efficace_il_gettito1
accrescimento_del_gettito1
gettito_dell_imposizione1
relativo_gettito_ai1
compartecipazione_nel_gettito1
nel_gettito_dell1
gettito_dell_ige1
gettito_non_vale1
relativo_gettito_continuò1
gettito_continuò_ad1
relativo_gettito_spettasse1
gettito_spettasse_allo1
relativo_gettito_al1
gettito_al_finanziamento1
inferiori_al_gettito1
al_gettito_o1
gettito_o_alla1
precedente_computo_gettito1
computo_gettito_delle1
beneficiari_del_gettito1
dal_cui_gettito1
cui_gettito_sono1
gettito_sono_prelevate1
indicare_il_gettito1
limiti_del_gettito1
gettito_riscosso_ai1
del_diversificato_gettito1
diversificato_gettito_delle1
a_un_gettito1
un_gettito_necessariamente1
gettito_necessariamente_differenziato1
formalmente_al_gettito1
gettito_erariale_la1
fondo_al_gettito1
gettito_annuale_di1
gettito_erariale_non1
indipendentemente_dal_gettito1
dal_gettito_del1
commisurato_al_gettito1
gettito_annuale_delle1
gettito_annuale_riferibile1
il_loro_gettito1
loro_gettito_sia1
gettito_sia_specificatamente1
predeterminate_del_gettito1
gettito_delle_varie1
dei_maggiori_gettiti1
maggiori_gettiti_derivanti1
gettiti_derivanti_dall1
gettito_di_talune1
gettito_tributario_le1
e_maggiore_gettito1
maggiore_gettito_alla1
gettito_alla_devoluzione1
del_predetto_gettito1
predetto_gettito_tale1
gettito_tale_disposizione1
del_gettito_ilor1
gettito_ilor_riscosso1
condivisa_il_gettito1
correlate_al_gettito1
gettito_dell_anno1
di_gettito_ex1
gettito_ex_art1
per_il_gettito1
del_gettito_scaturente1
gettito_scaturente_da1
ripercussione_sul_gettito1
sul_gettito_tributario1
di_gettito_spettante1
gettito_tributario_sia1
gettito_di_pertinenza1
gettito_di_imposta1
quantitativa_del_gettito1
del_gettito_stesso1
gettito_stesso_calcolato1
incremento_nel_gettito1
nel_gettito_delle1
del_il_gettito1
quali_il_gettito1
il_gettito_viene1
gettito_viene_a1
detrazione_dal_gettito1
dal_gettito_complessivo1
gettito_in_corrispondenza1
del_gettito_statutariamente1
gettito_statutariamente_riservato1
formare_il_gettito1
gettito_complessivo_cui1
il_gettito_spettante1
sull_effettivo_gettito1
effettivo_gettito_riscosso1
più_alto_gettito1
alto_gettito_tra1
gettito_tra_quelli1
divenuto_il_gettito1
il_gettito_regionalmente1
cui_gettito_regionalmente1
gettito_appaiono_conformi1
gettito_di_altri1
del_gettito_regionale1
gettito_regionale_dell1
di_gettito_che1
del_gettito_genericamente1
gettito_genericamente_di1
gettito_irap_per1
gettito_della_soppressa1
cui_gettito_va1
gettito_va_a1
cui_gettito_spetta1
gettito_spetta_alla1
del_gettito_mentre1
gettito_mentre_la1
gettito_della_cessata1
cui_gettito_venne1
gettito_venne_riservato1
suo_gettito_quello1
gettito_quello_dei1
gettito_e_di1
gettito_del_nuovo1
affluiva_il_gettito1
il_gettito_già1
gettito_già_ad1
gettito_era_già1
gettito_a_suo1
annuali_del_gettito1
medesime_il_gettito1
e_dei_gettiti1
dei_gettiti_costituenti1
gettiti_costituenti_la1
presunto_del_gettito1
fra_il_gettito1
il_gettito_presunto1
gettito_presunto_e1
regioni_del_gettito1
gettito_dei_contributi1
o_dal_gettito1
dal_gettito_dei1
cui_gettito_le1
gettito_le_regioni1
gettito_irap_riservata1
livello_fra_gettito1
fra_gettito_perduto1
gettito_perduto_per1
tributi_e_gettito1
e_gettito_acquisito1
gettito_acquisito_con1
ipotesi_di_gettito1
gettito_delle_nuove1
il_gettito_va1
gettito_va_attribuito1
transitoria_il_gettito1
rispettivamente_il_gettito1
il_corrispondente_gettito1
corrispondente_gettito_dei1
gettito_tributario_dalla1
e_i_gettiti1
i_gettiti_dei1
gettiti_dei_tributi1
gettito_a_compensazione1
gettito_e_sulle1
riguardo_a_gettiti1
a_gettiti_tributari1
gettiti_tributari_riservati1
al_gettito_regionalmente1
gettito_tributario_invariato1
cui_gettito_partecipano1
gettito_partecipano_le1
al_gettito_ciò1
gettito_ciò_comporta1
di_gettito_alle1
gettito_alle_maggiori1
regioni_al_gettito1
gettito_di_determinate1
gettito_complessivo_per1
gettito_medesimo_si1
gettito_tributario_corrispondente1
partecipare_al_gettito1
gettito_della_sola1
fissati_tra_gettito1
tra_gettito_complessivo1
gettito_complessivo_e1
gettito_fiscale_ed1
quindi_sul_gettito1
destinare_il_gettito1
gettito_di_nuove1
a_quel_gettito1
quel_gettito_sarà1
gettito_sarà_in1
destinando_il_gettito1
determinare_il_gettito1
quanto_il_gettito1
gettito_aggiuntivo_e1
del_gettito_riservato1
gettito_riservato_e1
gettito_medesimo_la1
di_nuovo_gettito1
nuovo_gettito_siano1
gettito_siano_previste1
post_dei_gettiti1
dei_gettiti_che1
gettiti_che_si1
del_gettito_aggiuntivo1
del_gettito_soprattutto1
gettito_soprattutto_nei1
relativo_gettito_altre1
gettito_altre_sono1
selezione_del_gettito1
gettito_aggiuntivo_di1
cui_gettito_riscosso1
gettito_riscosso_nella1
riferirsi_al_gettito1
del_gettito_stabilito1
gettito_stabilito_nella1
di_gettito_tale1
gettito_tale_effetto1
suo_gettito_che1
gettito_che_è1
cui_gettito_spetterebbe1
gettito_spetterebbe_alla1
perdere_tale_gettito1
tale_gettito_mentre1
gettito_mentre_i1
minor_gettito_risultante1
gettito_risultante_a1
goduto_del_gettito1
stesse_un_gettito1
un_gettito_superiore1
gettito_superiore_al1
anche_del_gettito1
del_gettito_sono1
gettito_sono_fisiologici1
di_gettito_senza1
gettito_senza_dire1
al_relativo_gettito1
gettito_e_che1
né_il_gettito1
emanato_il_gettito1
suo_gettito_riscosso1
gettito_di_spettanza1
finanziamento_il_gettito1
gettito_è_in1
incrementi_di_gettito1
gettito_tributario_arbitrariamente1
maggior_gettito_conseguente1
gettito_conseguente_alle1
derivando_tale_gettito1
tale_gettito_da1
gettito_da_un1
regione_dei_gettiti1
dei_gettiti_in1
gettiti_in_questione1
interessi_di_gettito1
di_gettito_dell1
gettito_dell_amministrazione1
maggior_gettito_così1
gettito_così_determinato1
il_conseguente_gettito1
conseguente_gettito_risultante1
gettito_risultante_dall1
riduzioni_del_gettito1
gettito_di_sua1
decurtato_il_gettito1
del_gettito_determinerebbe1
gettito_determinerebbe_una1
gettito_tributario_spettanti1
siciliani_al_gettito1
gettito_irpef_senza1
versamento_dei_gettiti1
dei_gettiti_e1
gettiti_e_di1
di_gettito_copra1
gettito_copra_integralmente1
confluenza_del_gettito1
gettito_fiscale_per1
quanto_al_gettito1
al_gettito_agli1
gettito_agli_enti1
del_gettito_è1
gettito_è_vero1
locali_al_gettito1
gettito_sia_pure1
enti_del_gettito1
al_gettito_spettante1
gettito_spettante_della1
il_il_gettito1
gettito_è_ripartito1
erogazione_del_gettito1
al_gettito_del1
inferiore_al_gettito1
gettito_dell_acconto1
gettito_tributario_si1
relativo_gettito_b1
gettito_b_con1
gettito_irpef_questa1
relativo_gettito_dal1
gettito_dal_gennaio1
regionale_il_gettito1
corrispondente_gettito_con1
gettito_con_complessiva1
del_gettito_operata1
gettito_operata_dal1
del_gettito_art1
gettito_art_e1
cui_gettito_spetti1
gettito_spetti_integralmente1
parità_di_gettito1
e_di_gettito1
rendere_il_gettito1
il_gettito_equivalente1
gettito_equivalente_complessivamente1
sostituzione_del_gettito1
caso_i_gettiti1
i_gettiti_in1
gettiti_in_aumento1
gettito_in_riferimento1
spettanti_sul_gettito1
del_gettito_correlativo1
gettito_correlativo_e1
gettito_l_inidoneità1
del_gettito_suddetto1
gettito_suddetto_ed1
continuità_del_gettito1
il_gettito_ed1
gettito_ed_ogni1
affidamento_sul_gettito1
gettito_di_dette1
gettito_fiscale_determinato1
gettito_di_numerose1
al_gettito_fiscale1
gettito_fiscale_che1
detto_gettito_alla1
attribuiscono_il_gettito1
del_gettito_nonostante1
gettito_nonostante_le1
influendo_sul_gettito1
sul_gettito_dell1
livello_del_gettito1
gettito_complessivo_nell1
gettito_anche_mediante1
o_di_gettito1
di_gettito_tra1
gettito_tra_tributi1
gettito_è_a1
base_al_gettito1
di_gettito_da1
gettito_da_devolvere1
del_gettito_come1
gettito_come_a1
gettito_sia_in1
massimo_di_gettito1
di_gettito_al1
gettito_al_netto1
tarsu_il_gettito1
gettito_deve_corrispondere1
tia_il_gettito1
gettito_deve_invece1
destinatarie_del_gettito1
del_gettito_ex1
gettito_ex_plurimis1
disposizioni_il_gettito1
produzione_con_gettito1
con_gettito_riservato1
gettito_riservato_quindi1
consumo_con_gettito1
con_gettito_spettante1
gettito_delle_stesse1
gettito_anche_per1
gettito_di_tutte1
gettito_è_rivendicato1
cui_gettito_in1
gettito_in_quanto1
trattandosi_di_gettito1
gettito_a_dell1
generale_del_gettito1
stessa_il_gettito1
gettito_relativo_al1
cioè_del_gettito1
corrispondere_il_gettito1
il_gettito_tuttavia1
gettito_tuttavia_derivava1
relativo_gettito_spetterebbe1
gettito_spetterebbe_allo1
siciliane_tale_gettito1
tale_gettito_derogando1
gettito_derogando_al1
relativo_gettito_deve1
gettito_deve_ritenersi1
rivendica_il_gettito1
gettito_sia_devoluto1
gettito_tributario_con1
a_dei_gettiti1
dei_gettiti_derivanti1
gettiti_derivanti_da1
i_predetti_gettiti1
predetti_gettiti_non1
gettiti_non_risultino1
contabilizzazione_del_gettito1
del_gettito_consegue1
gettito_consegue_la1
c_il_gettito1
gettito_sia_temporalmente1
gettito_deve_essere1
vigente_il_gettito1
gettito_stesso_è1
infine_del_gettito1
con_un_gettito1
un_gettito_compartecipativo1
gettito_compartecipativo_dell1
iva_dal_gettito1
gettito_dei_cespiti1
gettito_tributario_senza1
gettito_della_preesistente1
gettito_della_più1
gettito_la_legge1
correlativo_gettito_è1
maggior_gettito_che1
acquisire_il_gettito1
il_gettito_da1
gettito_da_esso1
che_tale_gettito1
tale_gettito_lungi1
gettito_lungi_dal1
equivalente_del_gettito1
distinzione_fra_gettito1
fra_gettito_derivante1
tributarie_e_gettito1
e_gettito_derivante1
punto_il_gettito1
erariali_del_gettito1
cui_gettito_salve1
gettito_salve_le1
sul_gettito_attraverso1
gettito_attraverso_modifiche1
gettito_è_interamente1
dall_intero_gettito1
anno_del_gettito1
del_gettito_o1
gettito_o_delle1
gettito_di_alcuni1
articolo_il_gettito1
di_gettito_determinata1
gettito_determinata_ai1
del_gettito_ivi1
gettito_ivi_prevista1
gettito_di_cui1
relativo_gettito_assumendo1
gettito_assumendo_a1
cento_al_gettito1
del_gettito_ai1
base_del_gettito1
un_cospicuo_gettito1
cospicuo_gettito_finanziario1
gettito_finanziario_senza1
del_gettito_degli1
gettito_degli_indicati1
relativi_ai_gettiti1
ai_gettiti_tributari1
gettiti_tributari_tale1
gettito_della_suddetta1
illegittimamente_del_gettito1
gettito_di_detta1
relativo_gettito_costituisca1
gettito_costituisca_anch1
anch_esso_gettito1
esso_gettito_di1
regime_il_gettito1
il_gettito_derivi1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
il_cui_gettito_sia_destinato29
entrate_tributarie_il_cui_gettito27
tributarie_il_cui_gettito_sia27
cui_gettito_sia_destinato_con26
gettito_sia_destinato_con_apposite26
del_gettito_dell_imposta_sul16
il_cui_gettito_è_attribuito14
gettito_dell_imposta_sul_reddito14
del_gettito_dei_tributi_erariali13
tributi_erariali_il_cui_gettito12
allo_stato_del_maggior_gettito12
gettito_dell_imposta_sul_valore12
il_cui_gettito_è_devoluto10
al_gettito_di_tributi_erariali10
riserva_allo_stato_del_gettito10
gettito_di_un_tributo_erariale9
al_gettito_dei_tributi_erariali9
decimi_del_gettito_dell_imposta9
il_maggior_gettito_derivante_dall9
allo_stato_il_maggior_gettito8
la_destinazione_del_gettito_con8
destinazione_del_gettito_con_apposite8
del_gettito_con_apposite_leggi8
gettito_con_apposite_leggi_alla8
maggior_gettito_derivante_dall_aumento8
gettito_dei_tributi_erariali_riscossi7
gettito_alle_regioni_ed_alle7
cui_gettito_è_attribuito_alle7
gettito_è_attribuito_alle_regioni7
c_la_destinazione_del_gettito7
il_gettito_di_un_tributo6
del_gettito_delle_imposte_sul6
per_cento_del_gettito_dell6
allo_stato_dell_intero_gettito6
determinazione_in_concreto_del_gettito6
in_concreto_del_gettito_derivante6
concreto_del_gettito_derivante_dalle6
del_gettito_derivante_dalle_nuove6
gettito_derivante_dalle_nuove_norme6
compartecipazioni_al_gettito_di_tributi6
una_compartecipazione_al_gettito_dell6
né_l_attribuzione_del_gettito6
l_attribuzione_del_gettito_alle6
attribuzione_del_gettito_alle_regioni6
leggi_statali_il_cui_gettito6
statali_il_cui_gettito_è6
al_gettito_dell_imposta_sul6
di_individuazione_del_maggior_gettito6
gettito_della_tassa_automobilistica_da6
il_gettito_di_tutti_i5
gettito_di_tutti_i_tributi5
erariali_il_cui_gettito_è5
cui_gettito_è_devoluto_alla5
decimi_del_gettito_delle_imposte5
gettito_dell_imposta_di_cui5
stato_del_maggior_gettito_derivante5
tributo_erariale_il_cui_gettito5
di_una_quota_del_gettito5
il_gettito_dell_imposta_sul5
il_cui_gettito_era_devoluto5
cui_gettito_era_devoluto_alla5
gettito_era_devoluto_alla_regione5
gettito_dell_imposta_sulle_assicurazioni5
alla_regione_del_gettito_dei5
regione_del_gettito_dei_tributi5
ipotesi_in_cui_il_gettito5
gettito_sia_attribuito_alle_regioni5
il_gettito_complessivo_destinato_alla5
gettito_complessivo_destinato_alla_finanza5
del_gettito_alle_regioni_ed5
sei_decimi_del_gettito_dell5
riparto_del_gettito_tributario_tra5
del_gettito_tributario_tra_stato5
gettito_tributario_tra_stato_e5
compartecipazione_al_gettito_dell_imposta5
specificità_della_destinazione_del_gettito5
l_intero_gettito_dell_accisa5
del_maggior_gettito_derivante_dall5
ma_il_cui_gettito_è5
verifica_del_gettito_per_l5
del_gettito_per_l_anno5
il_gettito_dei_tributi_erariali4
gettito_è_devoluto_alla_regione4
del_gettito_di_tributi_erariali4
compartecipazione_al_gettito_dei_tributi4
che_il_gettito_dell_imposta4
stato_dell_intero_gettito_di4
i_nove_decimi_del_gettito4
erariale_il_cui_gettito_è4
attribuzione_alla_regione_del_gettito4
alla_regione_il_gettito_derivante4
regione_il_gettito_derivante_dalla4
il_gettito_derivante_dalla_capacità4
gettito_derivante_dalla_capacità_fiscale4
intero_gettito_dei_tributi_erariali4
erariali_il_cui_gettito_era4
o_di_devoluzione_di_gettito4
di_devoluzione_di_gettito_tributario4
devoluzione_di_gettito_tributario_o4
di_gettito_tributario_o_di4
gettito_tributario_o_di_altri4
gettito_a_favore_della_regione4
in_cui_il_gettito_di4
legge_statale_il_cui_gettito4
alla_regione_siciliana_del_gettito4
il_gettito_della_tassa_unitamente4
anche_se_il_correlativo_gettito4
gettito_sia_di_spettanza_regionale4
il_cui_gettito_sia_attribuito4
cui_gettito_sia_attribuito_alle4
un_minor_gettito_per_le4
minor_gettito_per_le_regioni4
gettito_derivante_dall_applicazione_delle4
le_quote_di_gettito_delle4
del_gettito_dell_imposta_sulle4
dal_territorio_siciliano_il_gettito4
cui_gettito_è_devoluto_alle4
gettito_è_devoluto_alle_province4
allo_stato_del_gettito_dell4
stato_del_gettito_dell_addizionale4
incremento_di_gettito_sentenza_n4
di_gettito_sentenza_n_del4
destinazione_del_gettito_della_nuova4
del_gettito_della_nuova_entrata4
che_il_gettito_dell_addizionale4
la_riserva_del_gettito_all4
riserva_del_gettito_all_erario4
stato_il_maggior_gettito_derivante4
gettito_derivante_dall_aumento_dell4
allo_stato_del_gettito_delle4
stato_del_gettito_delle_entrate4
del_gettito_delle_entrate_erariali4
gettito_delle_entrate_erariali_a4
maggior_gettito_della_tassa_automobilistica4
al_netto_del_minor_gettito4
minor_gettito_dello_stesso_tributo4
del_maggior_gettito_dell_imposta4
gettito_delle_sotto_indicate_imposte4
gettito_per_l_anno_derivante4
determinazione_del_maggiore_gettito_della4
del_maggiore_gettito_della_tassa4
maggiore_gettito_della_tassa_automobilistica4
la_destinazione_del_gettito_derivante3
quota_del_gettito_dell_imposta3
una_quota_del_gettito_dell3
per_cento_del_gettito_delle3
sette_decimi_del_gettito_delle3
gettito_delle_imposte_sul_reddito3
cento_del_gettito_dell_imposta3
che_il_maggior_gettito_derivante3
del_maggior_gettito_derivante_dalle3
il_gettito_dell_imposta_di3
del_gettito_delle_entrate_tributarie3
allo_stato_l_intero_gettito3
il_cui_gettito_sia_stato3
del_gettito_della_maggior_parte3
gettito_della_maggior_parte_dei3
attribuzione_del_gettito_dei_tributi3
assicurare_alla_regione_il_gettito3
una_quota_del_gettito_irap3
quota_del_gettito_irap_a3
del_gettito_irap_a_compensazione3
ad_una_quota_del_gettito3
il_per_cento_del_gettito3
l_intero_gettito_dei_tributi3
il_gettito_delle_imposte_di3
stato_e_regione_del_gettito3
fornire_un_gettito_equivalente_a3
un_gettito_equivalente_a_quello3
gettito_equivalente_a_quello_delle3
il_gettito_di_determinati_tributi3
tiene_conto_del_minor_gettito3
minor_gettito_derivante_dall_applicazione3
dei_tributi_il_cui_gettito3
del_minor_gettito_derivante_dalla3
a_tributi_il_cui_gettito3
spettanza_alla_regione_del_gettito3
dal_legislatore_statale_il_gettito3
legislatore_statale_il_gettito_della3
statale_il_gettito_della_tassa3
gettito_della_tassa_unitamente_all3
ad_autonomia_ordinaria_il_gettito3
autonomia_ordinaria_il_gettito_della3
ordinaria_il_gettito_della_tassa3
allo_stato_il_gettito_di3
se_il_correlativo_gettito_sia3
il_correlativo_gettito_sia_di3
correlativo_gettito_sia_di_spettanza3
compartecipazione_dei_comuni_al_gettito3
gettito_di_tributi_erariali_riferibile3
spettanza_del_gettito_alla_regione3
comporti_un_minor_gettito_per3
il_minor_gettito_derivante_dall3
del_gettito_derivante_dall_applicazione3
gettito_del_prelievo_erariale_unico3
al_bilancio_regionale_del_gettito3
gettito_delle_accise_sui_prodotti3
statale_il_cui_gettito_sia3
il_gettito_derivante_da_maggiorazioni3
gettito_derivante_da_maggiorazioni_di3
che_la_destinazione_del_gettito3
del_gettito_tributario_spettante_alla3
gettito_tributario_spettante_alla_regione3
cui_il_gettito_di_un3
comunitaria_di_destinazione_dei_gettiti3
di_destinazione_dei_gettiti_recuperati3
destinazione_dei_gettiti_recuperati_al3
dei_gettiti_recuperati_al_finanziamento3
gettiti_recuperati_al_finanziamento_di3
quindi_ad_influire_sul_gettito3
ad_influire_sul_gettito_del3
influire_sul_gettito_del_tributo3
sul_gettito_del_tributo_erariale3
gettito_del_tributo_erariale_ad3
spetta_una_compartecipazione_al_gettito3
persone_fisiche_ovvero_al_gettito3
fisiche_ovvero_al_gettito_degli3
ovvero_al_gettito_degli_altri3
al_gettito_degli_altri_tributi3
gettito_degli_altri_tributi_erariali3
intende_riferita_anche_al_gettito3
riferita_anche_al_gettito_della3
anche_al_gettito_della_cedolare3
al_gettito_della_cedolare_secca3
gettito_della_cedolare_secca_di3
del_gettito_dell_addizionale_erariale3
un_incremento_di_gettito_sentenza3
gettito_sentenza_n_del_cioè3
della_destinazione_del_gettito_della3
statale_stabilisce_che_il_gettito3
stabilisce_che_il_gettito_sia3
che_il_gettito_sia_utilizzato3
il_gettito_sia_utilizzato_per3
gettito_sia_utilizzato_per_la3
del_gettito_di_un_tributo3
gettito_di_un_tributo_proprio3
maggior_gettito_derivante_dall_incremento3
gettito_derivante_dall_incremento_dell3
la_destinazione_del_gettito_a3
individuazione_del_maggior_gettito_attraverso3
decimi_e_mezzo_del_gettito3
e_mezzo_del_gettito_dell3
mezzo_del_gettito_dell_imposta3
nove_decimi_del_gettito_dell3
gettito_derivante_dal_contributo_unificato3
la_destinazione_del_maggior_gettito3
gettito_dei_tributi_erariali_e3
tributi_il_cui_gettito_sia3
all_erario_del_maggior_gettito3
maggior_gettito_derivante_dall_applicazione3
del_maggior_gettito_derivante_dal3
gettito_delle_imposte_sulle_assicurazioni3
del_gettito_dell_imposta_di3
stato_ma_il_cui_gettito3
il_cui_gettito_è_destinato3
assegnazione_alle_province_del_gettito3
statale_ed_il_cui_gettito3
ed_il_cui_gettito_è3
tributi_il_cui_gettito_è3
netto_del_minor_gettito_dello3
del_minor_gettito_dello_stesso3
gettito_dello_stesso_tributo_da3
differenza_tra_il_maggior_gettito3
destinazione_del_maggior_gettito_per3
del_maggior_gettito_per_il3
aosta_le_quote_di_gettito3
quote_di_gettito_delle_sotto3
di_gettito_delle_sotto_indicate3
stato_del_maggior_gettito_dell3
maggior_gettito_dell_imposta_sui3
gettito_dell_imposta_sui_fondi3
maggior_gettito_di_competenza_delle3
gettito_di_competenza_delle_autonomie3
il_maggior_gettito_dell_imu3
gettito_dell_irpef_di_spettanza3
al_riparto_del_gettito_fiscale3
derivati_e_compartecipati_al_gettito3
e_compartecipati_al_gettito_dei3
compartecipati_al_gettito_dei_tributi3
gettito_derivante_dall_aumento_della3
il_gettito_della_tassa_automobilistica3
intero_gettito_della_tassa_automobilistica3
sul_gettito_della_tassa_automobilistica3
sua_spettanza_ossia_il_gettito2
spettanza_ossia_il_gettito_di2
ossia_il_gettito_di_tutti2
il_gettito_di_tali_tributi2
il_gettito_dell_imposta_sulle2
circa_la_destinazione_del_gettito2
ricordata_il_gettito_di_un2
del_gettito_dell_imposta_generale2
gettito_dell_imposta_generale_sull2
quota_del_gettito_del_tributo2
degli_enti_destinatari_del_gettito2
enti_destinatari_del_gettito_dei2
destinatari_del_gettito_dei_tributi2
di_un_maggior_gettito_tributario2
per_le_quote_di_gettito2
cui_gettito_è_attribuito_ai2
gettito_è_attribuito_ai_comuni2
gettito_delle_entrate_e_da2
cento_del_gettito_delle_imposte2
gettito_delle_imposte_di_fabbricazione2
alla_regione_siciliana_il_gettito2
l_effettivo_andamento_del_gettito2
dai_sette_decimi_del_gettito2
dell_per_cento_del_gettito2
gettito_dell_imposta_sul_patrimonio2
dell_intero_gettito_di_nuovi2
intero_gettito_di_nuovi_tributi2
gettito_di_nuovi_tributi_o2
maggior_gettito_derivante_dalle_disposizioni2
maggior_gettito_derivante_all_erario2
tributi_soppressi_e_del_gettito2
soppressi_e_del_gettito_dell2
gettito_dell_imposta_locale_sui2
mantenere_l_invarianza_del_gettito2
l_invarianza_del_gettito_recepite2
invarianza_del_gettito_recepite_in2
del_gettito_recepite_in_un2
gettito_recepite_in_un_apposito2
della_legge_nonché_il_gettito2
legge_nonché_il_gettito_dell2
nonché_il_gettito_dell_imposta2
del_maggior_gettito_derivante_da2
volte_a_disciplinare_il_gettito2
a_disciplinare_il_gettito_delle2
disciplinare_il_gettito_delle_entrate2
il_gettito_delle_entrate_con2
gettito_delle_entrate_con_l2
nove_decimi_del_gettito_delle2
gettito_delle_imposte_sul_bollo2
criteri_di_ripartizione_del_gettito2
il_maggior_gettito_riservato_all2
maggior_gettito_riservato_all_erario2
il_gettito_di_tale_imposta2
entrata_tributaria_il_cui_gettito2
tributaria_il_cui_gettito_sia2
cui_gettito_sia_stato_specificamente2
gettito_sia_stato_specificamente_destinato2
devoluto_il_gettito_del_tributo2
devoluzione_alla_regione_del_gettito2
di_ripartizione_del_gettito_dell2
ripartizione_del_gettito_dell_irap2
alla_regione_del_gettito_della2
regione_del_gettito_della_maggior2
il_cui_gettito_è_ad2
di_una_parte_del_gettito2
gettito_irap_a_compensazione_dei2
compensazione_della_perdita_del_gettito2
della_perdita_del_gettito_della2
anche_il_gettito_dell_imposta2
per_quanto_riguarda_il_gettito2
una_diminuzione_del_gettito_a2
del_gettito_dell_imposta_regionale2
gettito_dell_imposta_regionale_sulle2
del_gettito_dei_nuovi_tributi2
al_per_cento_del_gettito2
al_cui_gettito_la_regione2
di_lasciare_invariato_il_gettito2
lasciare_invariato_il_gettito_per2
invariato_il_gettito_per_la2
il_gettito_per_la_regione2
gettito_per_la_regione_facendo2
intero_importo_di_un_gettito2
importo_di_un_gettito_tributario2
del_gettito_a_favore_della2
gettito_di_tali_entrate_alle2
gettito_aggiuntivo_derivante_dalle_altre2
per_dividere_operativamente_il_gettito2
dividere_operativamente_il_gettito_riservato2
operativamente_il_gettito_riservato_allo2
il_gettito_riservato_allo_stato2
gettito_riservato_allo_stato_da2
valutazione_della_provenienza_del_gettito2
del_gettito_dei_medesimi_tributi2
devono_fornire_un_gettito_equivalente2
di_gettito_a_favore_della2
criterio_di_invarianza_del_gettito2
della_regione_siciliana_del_gettito2
del_gettito_delle_tasse_automobilistiche2
gettito_delle_tasse_automobilistiche_riscosse2
il_gettito_dell_imposta_sia2
conto_del_minor_gettito_derivante2
gettito_derivante_dall_applicazione_dell2
tributi_il_cui_gettito_localmente2
il_cui_gettito_localmente_riscosso2
del_minor_gettito_derivante_dalle2
diritto_a_percepire_il_gettito2
a_percepire_il_gettito_secondo2
percepire_il_gettito_secondo_le2
il_gettito_secondo_le_norme2
gettito_secondo_le_norme_che2
nelle_casse_regionali_del_gettito2
erario_dal_gennaio_del_gettito2
dal_gennaio_del_gettito_derivante2
gennaio_del_gettito_derivante_dagli2
del_gettito_derivante_dagli_interventi2
gettito_derivante_dagli_interventi_in2
gettito_sia_destinato_dalla_legge2
una_quota_del_gettito_irpef2
quota_del_gettito_irpef_territorialmente2
del_gettito_irpef_territorialmente_imputabile2
che_il_gettito_delle_entrate2
di_riparto_del_gettito_fiscale2
di_compartecipazioni_al_gettito_di2
dello_stato_destina_il_gettito2
stato_destina_il_gettito_in2
destina_il_gettito_in_tutto2
il_gettito_in_tutto_o2
gettito_in_tutto_o_in2
in_altre_leggi_il_gettito2
altre_leggi_il_gettito_complessivo2
leggi_il_gettito_complessivo_destinato2
il_differenziale_virtuale_di_gettito2
differenziale_virtuale_di_gettito_complessivo2
virtuale_di_gettito_complessivo_nei2
di_gettito_complessivo_nei_settori2
gettito_complessivo_nei_settori_ad2
ed_il_riversamento_del_gettito2
il_riversamento_del_gettito_tributario2
riversamento_del_gettito_tributario_da2
del_gettito_tributario_da_parte2
gettito_tributario_da_parte_dello2
o_in_parte_quel_gettito2
in_parte_quel_gettito_tale2
parte_quel_gettito_tale_sistema2
quel_gettito_tale_sistema_prevede2
gettito_tale_sistema_prevede_per2
agli_enti_destinatari_del_gettito2
enti_destinatari_del_gettito_tra2
destinatari_del_gettito_tra_cui2
del_gettito_tra_cui_la2
gettito_tra_cui_la_regione2
incidono_sulla_spettanza_del_gettito2
sulla_spettanza_del_gettito_e2
spettanza_del_gettito_e_non2
del_gettito_e_non_sono2
gettito_e_non_sono_idonei2
richieste_per_attribuirne_il_gettito2
per_attribuirne_il_gettito_alla2
attribuirne_il_gettito_alla_regione2
il_gettito_alla_regione_siciliana2
gettito_alla_regione_siciliana_dall2
solidi_comma_devolvendone_il_gettito2
comma_devolvendone_il_gettito_alle2
devolvendone_il_gettito_alle_regioni2
il_gettito_alle_regioni_ed2
il_gettito_della_tassa_ed2
gettito_della_tassa_ed_un2
denunciate_che_riducono_il_gettito2
che_riducono_il_gettito_fiscale2
riducono_il_gettito_fiscale_derivante2
regione_che_su_quel_gettito2
che_su_quel_gettito_fa2
su_quel_gettito_fa_affidamento2
quel_gettito_fa_affidamento_per2
gettito_fa_affidamento_per_finanziare2
modificazione_comporti_un_minor_gettito2
gettito_per_le_regioni_debba2
allo_stato_del_gettito_del2
stato_del_gettito_del_prelievo2
del_gettito_del_prelievo_erariale2
spettanza_del_gettito_dei_tributi2
che_il_gettito_dei_tributi2
gettito_delle_imposte_sui_redditi2
del_gettito_di_tale_imposta2
del_gettito_delle_accise_sui2
una_certa_quota_del_gettito2
certa_quota_del_gettito_delle2
quota_del_gettito_delle_accise2
dei_sei_decimi_del_gettito2
la_spettanza_regionale_del_gettito2
spettanza_regionale_del_gettito_delle2
regionale_del_gettito_delle_suddette2
del_gettito_delle_suddette_imposte2
produzione_il_cui_gettito_è2
cui_gettito_è_attribuito_allo2
gettito_è_attribuito_allo_stato2
allo_stato_il_gettito_delle2
stato_il_gettito_delle_imposte2
gettito_delle_imposte_di_produzione2
attribuisce_allo_stato_il_gettito2
gettito_è_di_spettanza_regionale2
criteri_di_riparto_del_gettito2
del_gettito_tra_stato_e2
gettito_tra_stato_e_regione2
di_riparto_del_gettito_tributario2
fondare_il_riparto_del_gettito2
il_riparto_del_gettito_tributario2
riparto_del_gettito_dei_tributi2
gettito_dei_tributi_erariali_tra2
fini_del_riparto_del_gettito2
territorio_siciliano_il_gettito_del2
siciliano_il_gettito_del_tributo2
il_gettito_del_tributo_spetta2
gettito_del_tributo_spetta_allo2
luogo_il_gettito_dell_imposta2
b_il_gettito_derivante_da2
gettito_sia_destinato_per_legge2
finalizzato_all_attribuzione_di_gettito2
all_attribuzione_di_gettito_finanziario2
attribuzione_di_gettito_finanziario_al2
di_gettito_finanziario_al_sistema2
gettito_finanziario_al_sistema_del2
da_compartecipazioni_al_gettito_di2
siano_prioritariamente_finanziate_dal_gettito2
prioritariamente_finanziate_dal_gettito_derivante2
finanziate_dal_gettito_derivante_da2
dal_gettito_derivante_da_una2
gettito_derivante_da_una_compartecipazione2
il_gettito_della_imposta_sostitutiva2
ordine_alla_destinazione_del_gettito2
alla_destinazione_del_gettito_della2
erario_statale_del_maggior_gettito2
della_regione_siciliana_sul_gettito2
regione_siciliana_sul_gettito_in2
siciliana_sul_gettito_in_questione2
sul_gettito_in_questione_relativo2
gettito_in_questione_relativo_a2
il_gettito_delle_entrate_derivanti2
gettito_delle_entrate_derivanti_dalla2
gettito_derivante_dalla_definizione_agevolata2
necessariamente_una_diminuzione_del_gettito2
una_diminuzione_del_gettito_del2
diminuzione_del_gettito_del_tributo2
del_gettito_del_tributo_e2
di_partecipazione_al_gettito_di2
partecipazione_al_gettito_di_tributi2
il_gettito_o_quote_del2
gettito_o_quote_del_gettito2
o_quote_del_gettito_derivante2
gettito_di_determinati_tributi_erariali2
del_gettito_dell_addizionale_indipendentemente2
gettito_dell_addizionale_indipendentemente_dall2
dall_importo_del_suo_gettito2
importo_del_suo_gettito_ne2
del_suo_gettito_ne_segue2
suo_gettito_ne_segue_che2
gettito_ne_segue_che_la2
verificarsi_un_incremento_di_gettito2
gettito_della_nuova_entrata_va2
il_gettito_dell_addizionale_è2
per_la_riserva_del_gettito2
acquisizione_all_erario_del_gettito2
all_erario_del_gettito_dell2
anche_il_gettito_di_tale2
il_gettito_di_tale_addizionale2
dell_intero_gettito_dell_addizionale2
stato_dell_intero_gettito_dell2
il_maggior_gettito_derivante_dai2
maggior_gettito_derivante_dai_nuovi2
gettito_derivante_dai_nuovi_importi2
attribuendo_allo_stato_il_gettito2
stato_il_gettito_di_determinati2
b_che_il_relativo_gettito2
che_il_relativo_gettito_sia2
gettito_derivante_dall_applicazione_del2
la_quota_del_gettito_conseguito2
quota_del_gettito_conseguito_in2
del_gettito_conseguito_in_sicilia2
gettito_conseguito_in_sicilia_corrispondente2
gettito_di_tributi_erariali_riscossi2
minore_entrata_rispetto_al_gettito2
entrata_rispetto_al_gettito_che2
rispetto_al_gettito_che_sarebbe2
al_gettito_che_sarebbe_spettato2
gettito_che_sarebbe_spettato_alla2
intero_gettito_dell_accisa_sui2
gettito_dell_accisa_sui_tabacchi2
solo_la_destinazione_del_gettito2
destinazione_del_gettito_a_copertura2
del_gettito_a_copertura_di2
gettito_a_copertura_di_nuove2
compartecipazioni_regionali_al_gettito_di2
regionali_al_gettito_di_tributi2
stessa_sei_decimi_del_gettito2
aumento_di_gettito_derivante_dall2
decimi_del_gettito_della_quota2
del_gettito_della_quota_fiscale2
gettito_della_quota_fiscale_dell2
integrale_allo_stato_del_gettito2
allo_stato_del_gettito_dall2
stato_del_gettito_dall_evocato2
del_gettito_dall_evocato_art2
gettito_dall_evocato_art_comma2
gettito_per_la_regione_in2
la_dedotta_riduzione_di_gettito2
dedotta_riduzione_di_gettito_rende2
riduzione_di_gettito_rende_impossibile2
di_gettito_rende_impossibile_lo2
gettito_rende_impossibile_lo_svolgimento2
gettito_non_conforme_allo_statuto2
se_la_riserva_del_gettito2
del_gettito_all_erario_sia2
gettito_all_erario_sia_conforme2
fini_della_devoluzione_del_gettito2
integrali_riserve_statutarie_di_gettito2
riserve_statutarie_di_gettito_in2
statutarie_di_gettito_in_favore2
di_gettito_in_favore_dello2
gettito_in_favore_dello_stato2
riserva_di_gettito_allo_stato2
speciale_trattandosi_di_un_gettito2
trattandosi_di_un_gettito_che2
erario_del_maggior_gettito_derivante2
ad_eccezione_del_maggior_gettito2
eccezione_del_maggior_gettito_derivante2
maggior_gettito_derivante_dal_contributo2
devolvere_alla_regione_il_gettito2
alla_regione_il_gettito_delle2
regione_il_gettito_delle_entrate2
il_gettito_delle_entrate_erariali2
gettito_delle_entrate_erariali_ad2
il_registro_automobilistico_del_gettito2
registro_automobilistico_del_gettito_dell2
automobilistico_del_gettito_dell_imposta2
ed_ai_comuni_del_gettito2
ai_comuni_del_gettito_delle2
comuni_del_gettito_delle_imposte2
del_gettito_delle_imposte_sulle2
attribuendo_alle_province_il_gettito2
alle_province_il_gettito_dell2
province_il_gettito_dell_imposta2
il_gettito_dell_imposta_sull2
gettito_dell_imposta_sull_assicurazione2
cui_gettito_è_destinato_a2
gettito_è_destinato_a_un2
alle_province_del_gettito_dei2
province_del_gettito_dei_tributi2
di_tributi_il_cui_gettito2
cui_gettito_è_attribuito_agli2
gettito_è_attribuito_agli_enti2
determinerebbe_una_diminuzione_del_gettito2
una_diminuzione_del_gettito_dei2
diminuzione_del_gettito_dei_tributi2
del_gettito_dei_tributi_regionali2
aprile_determinazione_del_maggior_gettito2
determinazione_del_maggior_gettito_della2
del_maggior_gettito_della_tassa2
tra_il_maggior_gettito_della2
il_maggior_gettito_della_tassa2
gettito_alla_copertura_di_oneri2
maggior_gettito_netto_della_tassa2
gettito_netto_della_tassa_automobilistica2
misura_pari_al_maggior_gettito2
pari_al_maggior_gettito_derivante2
dell_acquisizione_del_maggior_gettito2
della_diminuzione_del_gettito_derivante2
gettito_derivante_dalle_norme_impugnate2
gettito_dell_imposta_di_bollo2
del_gettito_del_tributo_in2
maggior_gettito_per_il_periodo2
nell_aumento_di_gettito_derivante2
maggior_gettito_risultante_dalla_differenza2
gettito_risultante_dalla_differenza_tra2
dal_beneficio_del_maggior_gettito2
beneficio_del_maggior_gettito_da2
del_maggior_gettito_da_essa2
maggior_gettito_da_essa_stessa2
gettito_da_essa_stessa_introdotto2
entità_della_riduzione_del_gettito2
d_aosta_l_intero_gettito2
aosta_l_intero_gettito_dell2
intero_gettito_dell_accisa_sull2
gettito_dell_accisa_sull_energia2
dell_anzidetto_incremento_di_gettito2
vuoi_che_il_gettito_derivante2
che_il_gettito_derivante_dalle2
il_gettito_derivante_dalle_fonti2
gettito_derivante_dalle_fonti_di2
destinazione_del_gettito_derivante_dai2
del_gettito_derivante_dai_tributi2
valle_d_aosta_il_gettito2
d_aosta_il_gettito_delle2
aosta_il_gettito_delle_sotto2
il_gettito_delle_sotto_indicate2
dai_nove_decimi_del_gettito2
cento_del_gettito_dell_accisa2
rimborsato_il_relativo_minor_gettito2
il_relativo_minor_gettito_avrebbe2
relativo_minor_gettito_avrebbe_concorso2
minor_gettito_avrebbe_concorso_a2
gettito_avrebbe_concorso_a_ridurre2
la_compensazione_del_minor_gettito2
regionale_a_l_intero_gettito2
a_l_intero_gettito_dell2
l_intero_gettito_delle_imposte2
e_le_compartecipazioni_al_gettito2
le_compartecipazioni_al_gettito_delle2
compartecipazioni_al_gettito_delle_entrate2
al_gettito_delle_entrate_tributarie2
gettito_delle_entrate_tributarie_erariali2
perequazione_del_riparto_del_gettito2
del_riparto_del_gettito_fiscale2
il_gettito_dei_propri_tributi2
gettito_dei_propri_tributi_riscossi2
le_compartecipazioni_al_gettito_e2
compartecipazioni_al_gettito_e_le2
al_gettito_e_le_addizionali2
gettito_e_le_addizionali_a2
riguardano_il_gettito_tributario_originariamente2
il_gettito_tributario_originariamente_evaso2
gettito_tributario_originariamente_evaso_attraverso2
o_in_parte_il_gettito2
in_parte_il_gettito_ottenuto2
fiscale_sostanzialmente_immutata_del_gettito2
sostanzialmente_immutata_del_gettito_tributario2
immutata_del_gettito_tributario_originariamente2
del_gettito_tributario_originariamente_dovuto2
gettito_tributario_originariamente_dovuto_ed2
individuazione_del_maggior_gettito_di2
del_maggior_gettito_di_competenza2
maggior_gettito_delle_accise_sui2
gettito_delle_accise_sui_carburanti2
il_maggior_gettito_dell_iva2
del_gettito_dell_irpef_di2
entità_del_minor_gettito_fiscale2
del_minor_gettito_fiscale_registratosi2
minor_gettito_fiscale_registratosi_nei2
gettito_fiscale_registratosi_nei_comuni2
grave_sottovalutazione_del_precedente_gettito2
sottovalutazione_del_precedente_gettito_effettivo2
del_precedente_gettito_effettivo_dell2
precedente_gettito_effettivo_dell_ici2
gettito_effettivo_dell_ici_indefettibile2
la_sovrastima_del_maggior_gettito2
sovrastima_del_maggior_gettito_dell2
del_maggior_gettito_dell_imu2
maggior_gettito_dell_imu_la2
gettito_dell_imu_la_quale2
quantificazione_e_riscossione_del_gettito2
e_riscossione_del_gettito_tributario2
riscossione_del_gettito_tributario_spettante2
direttamente_sulla_quantificazione_del_gettito2
sulla_quantificazione_del_gettito_annuale2
quantificazione_del_gettito_annuale_spettante2
del_gettito_annuale_spettante_alla2
gettito_annuale_spettante_alla_regione2
derivati_addizionali_compartecipazioni_al_gettito2
addizionali_compartecipazioni_al_gettito_di2
compartecipazioni_al_gettito_di_quelli2
al_gettito_di_quelli_erariali2
gettito_di_quelli_erariali_e2
interessate_al_riparto_del_gettito2
del_minor_gettito_dell_imu2
minor_gettito_dell_imu_derivante2
ragione_della_devoluzione_del_gettito2
della_devoluzione_del_gettito_sentenza2
devoluzione_del_gettito_sentenza_n2
del_gettito_sentenza_n_del2
gettito_sentenza_n_del_la2
il_cui_gettito_è_riservato2
al_gettito_di_un_tributo2
erariale_ma_il_cui_gettito2
indipendentemente_dal_destinatario_del_gettito2
la_destinazione_del_gettito_recuperato2
anche_dell_andamento_del_gettito2
dell_andamento_del_gettito_effettivo2
conto_della_verifica_del_gettito2
della_verifica_del_gettito_per2
erariali_il_cui_gettito_sia2
il_cui_gettito_sia_ad2
cui_gettito_sia_ad_essa2
gettito_sia_ad_essa_interamente2
poiché_il_gettito_dell_imu2
il_gettito_dell_imu_non2
gettito_dell_imu_non_è2
alla_verifica_del_gettito_per2
tributi_il_cui_mancato_gettito2
il_cui_mancato_gettito_possa2
cui_mancato_gettito_possa_avere2
mancato_gettito_possa_avere_effettiva2
gettito_possa_avere_effettiva_negativa2
all_erario_il_maggior_gettito2
reintegro_del_minor_gettito_irap2
del_minor_gettito_irap_destinato2
minor_gettito_irap_destinato_alle2
gettito_irap_destinato_alle_regioni2
dell_intero_gettito_della_tassa2
gettito_della_tassa_automobilistica_provinciale2
della_riserva_erariale_sul_gettito2
riserva_erariale_sul_gettito_della2
erariale_sul_gettito_della_tassa2
recante_determinazione_del_maggiore_gettito2
del_gettito_della_tassa_automobilistica2
organi_statali_che_il_gettito1
statali_che_il_gettito_di1
che_il_gettito_di_tali1
gettito_di_tali_tributi_erariali1
alla_materiale_percezione_del_gettito1
materiale_percezione_del_gettito_dell1
percezione_del_gettito_dell_imposta1
del_gettito_dell_imposta_ma1
gettito_dell_imposta_ma_deve1
relativa_al_riparto_del_gettito1
al_riparto_del_gettito_tra1
riparto_del_gettito_tra_lo1
del_gettito_tra_lo_stato1
gettito_tra_lo_stato_e1
imposta_di_ripartizione_del_gettito1
di_ripartizione_del_gettito_alle1
ripartizione_del_gettito_alle_amministrazioni1
del_gettito_alle_amministrazioni_dello1
gettito_alle_amministrazioni_dello_stato1
della_regione_siciliana_il_gettito1
regione_siciliana_il_gettito_dei1
siciliana_il_gettito_dei_tributi1
gettito_dei_tributi_erariali_imposti1
regione_se_non_il_gettito1
se_non_il_gettito_dei1
non_il_gettito_dei_tributi1
gettito_dei_tributi_erariali_esistenti1
alla_regione_spetti_il_gettito1
regione_spetti_il_gettito_di1
spetti_il_gettito_di_tutti1
con_leggi_proprie_il_gettito1
leggi_proprie_il_gettito_di1
proprie_il_gettito_di_nuovi1
il_gettito_di_nuovi_tributi1
gettito_di_nuovi_tributi_istituiti1
del_sia_versato_il_gettito1
sia_versato_il_gettito_dell1
versato_il_gettito_dell_imposta1
gettito_dell_imposta_sulle_obbligazioni1
con_riflessi_anche_sul_gettito1
riflessi_anche_sul_gettito_spettante1
anche_sul_gettito_spettante_alla1
sul_gettito_spettante_alla_regione1
gettito_spettante_alla_regione_sarebbe1
espressamente_si_limitava_il_gettito1
si_limitava_il_gettito_totale1
limitava_il_gettito_totale_del1
il_gettito_totale_del_tributo1
gettito_totale_del_tributo_alla1
ritardo_nell_adeguamento_del_gettito1
nell_adeguamento_del_gettito_dei1
adeguamento_del_gettito_dei_tributi1
del_gettito_dei_tributi_diretti1
gettito_dei_tributi_diretti_aveva1
dei_comuni_di_un_gettito1
comuni_di_un_gettito_rilevante1
di_un_gettito_rilevante_costituito1
un_gettito_rilevante_costituito_dall1
gettito_rilevante_costituito_dall_imposta1
i_propri_bilanci_sul_gettito1
propri_bilanci_sul_gettito_delle1
bilanci_sul_gettito_delle_eccedenze1
sul_gettito_delle_eccedenze_applicate1
gettito_delle_eccedenze_applicate_in1
che_non_diano_un_gettito1
non_diano_un_gettito_sufficiente1
diano_un_gettito_sufficiente_correlativamente1
un_gettito_sufficiente_correlativamente_nulla1
gettito_sufficiente_correlativamente_nulla_esclude1
leggesi_che_il_maggior_gettito1
che_il_maggior_gettito_della1
il_maggior_gettito_della_addizionale1
maggior_gettito_della_addizionale_istituenda1
gettito_della_addizionale_istituenda_è1
precisa_che_il_maggior_gettito1
che_il_maggior_gettito_è1
il_maggior_gettito_è_destinato1
maggior_gettito_è_destinato_all1
gettito_è_destinato_all_erario1
locali_poiché_il_suo_gettito1
poiché_il_suo_gettito_è1
il_suo_gettito_è_devoluto1
suo_gettito_è_devoluto_in1
gettito_è_devoluto_in_parte1
riservandone_a_sé_il_gettito1
a_sé_il_gettito_l1
sé_il_gettito_l_atto1
il_gettito_l_atto_in1
gettito_l_atto_in_questione1
destinazione_del_gettito_derivante_da1
del_gettito_derivante_da_tale1
gettito_derivante_da_tale_aumento1
scopo_larga_parte_del_gettito1
larga_parte_del_gettito_e1
parte_del_gettito_e_presumibilmente1
del_gettito_e_presumibilmente_tutto1
gettito_e_presumibilmente_tutto_il1
e_presumibilmente_tutto_il_gettito1
presumibilmente_tutto_il_gettito_proveniente1
tutto_il_gettito_proveniente_dal1
il_gettito_proveniente_dal_maggior1
gettito_proveniente_dal_maggior_carico1
dell_erario_sull_intero_gettito1
erario_sull_intero_gettito_degli1
sull_intero_gettito_degli_inasprimenti1
intero_gettito_degli_inasprimenti_fiscali1
gettito_degli_inasprimenti_fiscali_si1
attribuzione_all_erario_del_gettito1
all_erario_del_gettito_derivante1
erario_del_gettito_derivante_dagli1
del_gettito_derivante_dagli_inasprimenti1
gettito_derivante_dagli_inasprimenti_fiscali1
misure_fiscali_sul_cui_gettito1
fiscali_sul_cui_gettito_ci1
sul_cui_gettito_ci_siano1
cui_gettito_ci_siano_interessenze1
gettito_ci_siano_interessenze_delle1
o_a_parte_del_gettito1
a_parte_del_gettito_quando1
parte_del_gettito_quando_le1
del_gettito_quando_le_nuove1
gettito_quando_le_nuove_entrate1
della_legge_che_il_gettito1
legge_che_il_gettito_di1
che_il_gettito_di_questa1
il_gettito_di_questa_addizionale1
gettito_di_questa_addizionale_non1
rivendica_a_sé_il_gettito1
a_sé_il_gettito_dello1
sé_il_gettito_dello_stesso1
il_gettito_dello_stesso_tributo1
gettito_dello_stesso_tributo_per1
a_disporre_che_il_gettito1
disporre_che_il_gettito_venga1
che_il_gettito_venga_versato1
il_gettito_venga_versato_nella1
gettito_venga_versato_nella_cassa1
contabilizzazione_e_destinazione_del_gettito1
e_destinazione_del_gettito_nei1
destinazione_del_gettito_nei_bilanci1
del_gettito_nei_bilanci_comunali1
gettito_nei_bilanci_comunali_ha1
consorzio_doveva_garantire_il_gettito1
doveva_garantire_il_gettito_di1
garantire_il_gettito_di_tale1
il_gettito_di_tale_tributo1
gettito_di_tale_tributo_art1
imposta_e_del_cui_gettito1
e_del_cui_gettito_non1
del_cui_gettito_non_sono1
cui_gettito_non_sono_né1
gettito_non_sono_né_possono1
ha_affermato_che_il_gettito1
affermato_che_il_gettito_delle1
che_il_gettito_delle_tasse1
il_gettito_delle_tasse_automobilistiche1
gettito_delle_tasse_automobilistiche_relative1
stato_di_trattenere_il_gettito1
di_trattenere_il_gettito_tributario1
trattenere_il_gettito_tributario_in1
il_gettito_tributario_in_questione1
gettito_tributario_in_questione_fu1
determinazione_che_il_relativo_gettito1
che_il_relativo_gettito_resta1
il_relativo_gettito_resta_definitivamente1
relativo_gettito_resta_definitivamente_acquisito1
gettito_resta_definitivamente_acquisito_allo1
di_farne_proprio_il_gettito1
farne_proprio_il_gettito_ma1
proprio_il_gettito_ma_ciò1
il_gettito_ma_ciò_ovviamente1
gettito_ma_ciò_ovviamente_non1
regione_di_ritenere_il_gettito1
di_ritenere_il_gettito_di1
ritenere_il_gettito_di_imposte1
il_gettito_di_imposte_indirette1
gettito_di_imposte_indirette_o1
del_citato_art_il_gettito1
citato_art_il_gettito_derivante1
art_il_gettito_derivante_dall1
il_gettito_derivante_dall_aumento1
gettito_derivante_dall_aumento_di1
posto_dunque_che_il_gettito1
dunque_che_il_gettito_dell1
che_il_gettito_dell_aumento1
il_gettito_dell_aumento_dell1
gettito_dell_aumento_dell_addizionale1
varie_imposte_il_cui_gettito1
imposte_il_cui_gettito_era1
il_cui_gettito_era_esclusivamente1
cui_gettito_era_esclusivamente_riservato1
gettito_era_esclusivamente_riservato_all1
lo_stesso_decreto_il_gettito1
stesso_decreto_il_gettito_dell1
decreto_il_gettito_dell_addizionale1
il_gettito_dell_addizionale_così1
gettito_dell_addizionale_così_prorogata1
in_modo_rilevante_sul_gettito1
modo_rilevante_sul_gettito_di1
rilevante_sul_gettito_di_tributi1
sul_gettito_di_tributi_di1
gettito_di_tributi_di_sicura1
se_stesso_l_intero_gettito1
stesso_l_intero_gettito_di1
l_intero_gettito_di_una1
intero_gettito_di_una_entrata1
gettito_di_una_entrata_chiaramente1
normativa_testé_ricordata_il_gettito1
testé_ricordata_il_gettito_di1
spetta_la_quota_del_gettito1
la_quota_del_gettito_dell1
la_quota_parte_del_gettito1
quota_parte_del_gettito_dell1
parte_del_gettito_dell_imposta1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
201530
201229
201626
201722
201320

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
201219
201519
201615
201713
200411

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo5511.1336032388664
Aldo Carosi5110.3238866396761
Valerio Onida234.65587044534413
Marta Cartabia193.84615384615385
Giancarlo Coraggio132.63157894736842

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Aldo Carosi3611.8421052631579
Franco Gallo3511.5131578947368
Valerio Onida165.26315789473684
Marta Cartabia134.27631578947368
Giancarlo Coraggio103.28947368421053

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
gettito26255
gettiti372229

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
gettito13004
gettiti162027

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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