quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

83 – Reddito

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-09.txt814814al patrimonio e alle finanze regionali , nel primo comma dispone che , al fabbisogno , si provvede con iredditipatrimonali della regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima . nel secondo comma aggiunge : ” sono però
1957-09.txt129912991954 , n . 10 ) ; la sospensione per un anno dal pagamento delle imposte sui terreni e suiredditiagrari e delle relative sovraimposte comunali e provinciali a favore delle aziende danneggiate da eventi meteorici ( legge regionale 30
1957-113.txt325325per la riforma agraria in sicilia ( e.r.a.s . ) l onere del pagamento dell imposta sui terreni e suiredditiagrari gravante , ai sensi dell art . 11 della legge regionale 2 agosto 1954 , n . 29 ,
1957-113.txt901901adottato dal disegno di legge , è palese che non soltanto sussiste l accertamento dell imposta sui terreni e suiredditiagrari , ma altresì che l accertamento è fatto nei confronti degli assegnatari dei terreni , sui quali dette imposte
1957-113.txt17881788, nelle leggi statali , casi di esenzione ( numerosi per l imposta fondiaria , meno frequenti per quella suiredditiagrari ) , si tratta tuttavia di disposizioni che , per l oggetto cui si riferiscono e per le finalità
1957-113.txt20912091miglioramento e il ringiovanimento di colture fruttifere , è accordata l esenzione dall imposta fondiaria ( non da quella suiredditiagrari ) per la durata di anni venti , sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del decreto
1957-113.txt21042104imposta fondiaria ( non da quella sui redditi agrari ) per la durata di anni venti , sugli aumenti diredditodei terreni bonificati in applicazione del decreto medesimo . ora , a parte il rilievo che l esenzione non riguarda
1957-113.txt21262126terreni bonificati in applicazione del decreto medesimo . ora , a parte il rilievo che l esenzione non riguarda iredditiagrari , pure contemplati nell art . 1 del disegno di legge , è da notare che le due disposizioni
1957-113.txt21992199stesse . infatti la legge sulla bonifica concede l agevolazione fiscale se e in quanto si verifichino gli aumenti diredditodei terreni bonificati . la legge regionale riguarda invece un periodo precedente , cioè decorrente dalla data di immissione nel
1957-113.txt26062606qual caso l obbligo della imposta è a carico di altro soggetto , in quanto si trova in possesso delredditospettante al vero soggetto passivo . e così parimenti per le leggi sull imposta di registro e sull imposta doganale
1957-129.txt19791979e progressività della imposta più o meno di altri sistemi i quali ricorrano , ad esempio , alla nominatività deiredditiazionari ; che un imposta cedolare possa conseguire una redditività maggiore di un altra che , invece , si fondi
1957-129.txt19891989i quali ricorrano , ad esempio , alla nominatività dei redditi azionari ; che un imposta cedolare possa conseguire unaredditivitàmaggiore di un altra che , invece , si fondi sull accertamento globale del reddito personale ; che la nominatività
1957-129.txt20042004imposta cedolare possa conseguire una redditività maggiore di un altra che , invece , si fondi sull accertamento globale delredditopersonale ; che la nominatività dei titoli azionari consenta oppure no di raggiungere altri fini non fiscali , quali quelli
1957-62.txt9999autonomia funzionale e costituiscono un elemento di ausilio per la conduzione di terreni agrari di cui concorrono a migliorare ilreddito, onde la mancanza di estimazione delle particelle che li sopportano è soltanto apparente e l incremento di reddito determinato
1957-62.txt118118il reddito , onde la mancanza di estimazione delle particelle che li sopportano è soltanto apparente e l incremento diredditodeterminato dalla loro presenza è incorporato nell estimo dei terreni cui servono e dei quali seguono le sorti . si
1957-62.txt287287magazzini , le stalle , i granai , le abitazioni dei coltivatori e simili . ed è naturale che ilredditodominicale complessivamente accertato per i terreni includa anche quella parte che può derivare dall uso di tali beni ausiliari ,
1957-64.txt719719, interpretato dalla legge 16 agosto 1952 , n . 1206 , determina la quota di espropriazione in funzione delredditodominicale dell intera proprietà di cui è titolare il soggetto espropriando , in tutto il territorio della repubblica , laddove
1957-64.txt13201320rimettono alla corte costituzionale il giudizio su altre questioni di legittimità dei decreti di esproprio , concernenti la determinazione delredditodominicale e le differenze tra le culture in catasto e quelle in atto nelle zone espropriate ; ma le spiegazioni
1957-65.txt310310massima della proprietà fondiaria in una determinata zona , ma prevede lo scorporo di una quota determinata in relazione alredditodominicale complessivo e al reddito medio ; in tal modo anziché fissare limiti alla estensione della proprietà terriera ” secondo
1957-65.txt315315una determinata zona , ma prevede lo scorporo di una quota determinata in relazione al reddito dominicale complessivo e alredditomedio ; in tal modo anziché fissare limiti alla estensione della proprietà terriera ” secondo le regioni e le zone
1957-65.txt526526stralcio e la tabella allegata , infatti , la quota da scorporare aumenta secondo indici progressivi a misura che ilredditodominicale , e cioè l estensione dell intera proprietà , è più elevato , e si abbassa via via che
1957-65.txt549549e cioè l estensione dell intera proprietà , è più elevato , e si abbassa via via che cresce ilredditomedio per ettaro e cioè il grado di coltivazione e di produttività dei terreni . in tal modo , assoggettando
1957-65.txt613613quelle regioni dove più accentrata è la proprietà terriera ; diminuendo , invece , la percentuale di scorporo dove ilredditomedio è più elevato , si consegue il razionale sfruttamento del suolo perché l opera degli enti di riforma viene
1957-65.txt780780. 4 per il criterio in esso adottato secondo il quale la quota da espropriare è determinata in relazione alredditoaccertato al 1 gennaio 1943 , senza tener conto degli eventuali miglioramenti successivi , con la conseguenza di creare ,
1957-65.txt830830situazione peggiore rispetto al proprietario rimasto inattivo . l assunto degli espropriati è però inesatto , perché il riferimento alredditodominicale al 10 gennaio 1943 , disposto dalla norma impugnata , non comporta l assunzione pura e semplice del reddito
1957-65.txt850850reddito dominicale al 10 gennaio 1943 , disposto dalla norma impugnata , non comporta l assunzione pura e semplice delredditorisultante a tale data ai fini dello scorporo . come è stato esposto dall avvocatura dello stato nella comparsa conclusionale
1957-65.txt933933. 4 aprile 1939 , n . 589 . altra cosa è , invece , la determinazione in concreto delredditoimponibile per ciascuna fondo , la quale viene fatta applicando le tariffe alle singole particelle mediante una successiva operazione detta
1957-65.txt991991legge stralcio , deve essere riferita alla data 15 novembre 1949 , poiché detta norma , mentre fa riferimento alredditodominicale al 1 gennaio 1943 assoggetta , poi , ad esproprio i terreni nella loro ” consistenza ” al 15
1957-65.txt12931293dell indennità di esproprio , non sarebbe stato compreso il valore che poteva essere attribuito ai fabbricati rurali privi diredditoimponibile ed esenti dalla normale imposta fondiaria ; di modo che , adottando quel valore per un esproprio comprendente i
1957-65.txt13551355perché le costruzioni rurali , essendo pertinenze dei terreni cui servono , nel sistema dell imposta fondiaria non hanno unredditoproprio , ma concorrono a determinare il reddito dominicale del fondo ( artt . 16 e 18 r . d.l
1957-65.txt13631363terreni cui servono , nel sistema dell imposta fondiaria non hanno un reddito proprio , ma concorrono a determinare ilredditodominicale del fondo ( artt . 16 e 18 r . d.l . 8 ottobre 1931 , n . 1572
1957-65.txt14341434dell art . 9 d.p.r . 9 maggio 1950 , n . 203 , si determina appunto in relazione alredditodominicale , deve riconoscersi che nel valore così determinato è compreso anche quello dei fabbricati rurali . 6 . la
1957-81.txt103103, secondo quanto si desume dall ordinanza del tribunale di montepulciano , il borghi dedusse che , per calcolare ilredditodominicale dell intera proprietà terriera , si sarebbe dovuto tener conto esclusivamente del reddito al 1 gennaio 1943 , il
1957-81.txt117117dedusse che , per calcolare il reddito dominicale dell intera proprietà terriera , si sarebbe dovuto tener conto esclusivamente delredditoal 1 gennaio 1943 , il quale per la sua proprietà non superava le lire 30.000 , e perciò la
1957-81.txt149149non superava le lire 30.000 , e perciò la sua proprietà sarebbe stata immune da esproprio , anche se ilredditodominicale complessivo in epoca successiva fosse stato maggiore . donde la illegittimità del decreto , emesso nei suoi confronti ,
1957-81.txt198198art . 4 della legge 21 ottobre 1950 , n . 841 , perché l ente espropriante accertò invece ilredditostesso in misura superiore a quella indicata , tenendo conto della consistenza catastale della proprietà terriera del borghi alla data
1957-81.txt298298, nella sua consistenza al 15 novembre 1949 , è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base alredditodominicale dell intera proprietà al 1 gennaio 1943 e al reddito dominicale per ettaro , inteso quest ultimo come quoziente
1957-81.txt309309ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell intera proprietà al 1 gennaio 1943 e alredditodominicale per ettaro , inteso quest ultimo come quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie . si
1957-81.txt323323al 1 gennaio 1943 e al reddito dominicale per ettaro , inteso quest ultimo come quoziente della divisione del complessivoredditodominicale per la superficie . si desume quindi dal testo legislativo che , secondo il sistema della legge n .
1957-81.txt407407ma occorre aver riguardo alla combinazione di tale elemento con la produttività dei terreni . della quale è indice ilredditodominicale secondo le tariffe di estimo catastale in vigore il 1 gennaio 1943 , in seguito alla revisione generale disposta
1957-81.txt484484, come del resto si rileva anche dalla relazione alla camera del ministro proponente , al fine della valutazione delredditorichiama le disposizioni di tale decreto , il quale , a sua volta , si ricollega espressamente al testo unico
1957-81.txt723723diversi della rispettiva produttività . se ne deduce perciò che , nel sistema delle leggi catastali , la determinazione delredditodominicale , mediante l applicazione delle tariffe di estimo per ettaro , è strettamente collegata ai due coefficienti generali della
1957-81.txt871871come si è già accennato , l art . 4 della legge n . 841 , per il calcolo delredditodominicale si riporta al sistema catastale vigente , è logico dedurre , che ( contrariamente alla tesi sostenuta , a
1957-81.txt911911a quanto risulta dall ordinanza , dal borghi in sede di merito ) , ai fini dello scorporo , ilredditodell intera proprietà è determinato dall applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio 1943 , con riferimento
1957-81.txt10351035catasti , anche il proprietario espropriato ha facoltà di ricorso alla commissione competente , ai fini della determinazione definitiva delredditodominicale imponibile , per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell estensione , della classe di produttività e della qualità
1957-81.txt10911091maremma ha ritenuto suscettibile di scorporo la proprietà terriera del borghi , applicando i principi sopra esposti per valutare ilredditodominicale complessivo , accertato in misura superiore alle lire 30.000 , il decreto del presidente della repubblica 3 ottobre 1952
1957-81.txt11741174, resta assorbita la questione , dedotta in via subordinata dall ente maremma , nel senso che se anche ilredditocomplessivo della proprietà terriera del borghi fosse inferiore , come egli assumeva , a quello accertato dall ente espropriante ,
1958-05.txt14711471l una grava sul patrimonio delle società costituito dagli elementi indicati nell art . 4 della legge , e sulredditodelle società stesse , in base ai coefficienti elencati nell art . 5 , l altra in via autonoma si
1958-45.txt936936la qualificazione dei terreni , cioè l accertamento della natura delle coltivazioni e dei prodotti , e la determinazione delredditoeconomico . se quest ultima operazione catastale ha maggiore importanza , rispetto alle prime , ai fini della successiva imposizione
1958-45.txt993993la natura degli uffici catastali , ritenendo che , in conseguenza , essi siano uffici tributari . ed infatti ilredditoeconomico , che nell analisi fatta dagli uffici catastali è elemento basilare per procedere alla stima dei fondi , non
1958-45.txt10171017nell analisi fatta dagli uffici catastali è elemento basilare per procedere alla stima dei fondi , non è ancora ilredditoimponibile del tributo fondiario , né questo reddito imponibile viene fissato dagli uffici del catasto . tale reddito fiscale è
1958-45.txt10251025basilare per procedere alla stima dei fondi , non è ancora il reddito imponibile del tributo fondiario , né questoredditoimponibile viene fissato dagli uffici del catasto . tale reddito fiscale è determinato , sia pure prendendo a base le
1958-45.txt10351035ancora il reddito imponibile del tributo fondiario , né questo reddito imponibile viene fissato dagli uffici del catasto . taleredditofiscale è determinato , sia pure prendendo a base le risultanze economiche fornite dagli uffici del catasto , dagli uffici
1958-60.txt20862086n . 29 , per lo sviluppo dell industria in sicilia : esenzione imposta r . m . sui relativiredditied esenzione dalla imposta speciale di cui al comma terzo dell art . 1 d . l . l .
1960-56.txt14941494della proprietà stessa ( art . 2 della legge n . 230 del 1950 ) , bensì con riguardo alredditodominicale complessivo , accertato in base alle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943 , combinato con il reddito dominicale
1960-56.txt15131513al reddito dominicale complessivo , accertato in base alle tariffe di estimo al 1 gennaio 1943 , combinato con ilredditodominicale per ettaro , secondo le quote indicate nella tabella annessa alla legge . e , a sua volta ,
1960-56.txt15351535per ettaro , secondo le quote indicate nella tabella annessa alla legge . e , a sua volta , questoreddito, che condiziona l applicazione della citata legge n . 841 del 1950 , risulta dalla stima dei terreni ,
1960-56.txt26502650per ottenere , se del caso , il rimborso dell imposta fondiaria , per coerente ragione , dato che ilredditoimponibile per determinare in concreto l obbligazione tributaria , è lo stesso che deve essere considerato ai fini del piano
1960-75.txt305305in base ai dati da essa indicati come risultanti dal vecchio catasto , la di lui proprietà terriera aveva unredditoimponibile dominicale totale inferiore alla somma di lire 30.000 , e che pertanto era esente da scorporo ed in ogni
1960-75.txt374374agricoltura per dimostrare che , anche secondo le risultanze del vecchio catasto , la proprietà terriera del ricci aveva unredditodominicale imponibile totale superiore alle lire 30.000 , e che , pertanto , il decreto presidenziale impugnato non è inficiato
1961-30.txt161161, si è statuito che il tributo deve essere commisurato ai presupposti esistenti in ciascun periodo di imposta anziché sulredditoconseguito nell anno solare precedente a quello finanziario , si è , infine , disposta , per il secondo semestre
1961-30.txt216216del 1959 , così obbligando il contribuente ad anticipare allo stato l imposta , anziché a corrisponderla sulla base delredditoeffettivamente conseguito . l assunto non ha fondamento . 2 . la delegazione aveva confini assai estesi . le norme
1961-30.txt283283dei servizi , dovevano essere perfezionate nelle parti che regolavano l attività della amministrazione finanziaria in ordine all accertamento deiredditi. ora , la determinazione di un periodo di imposta diverso da quello fissato dall art . 18 della legge
1961-30.txt347347mediante la delegazione , doveva essere conseguito , perché faceva coincidere il tempo della imposizione con quello della produzione delreddito; in modo che l obbligazione tributaria non si staccava , nel suo sorgere , dal tempo in cui se
1961-30.txt439439144 t.u . ) , e si eliminava la necessità di rapportare all esercizio finanziario il periodo di percezione delreddito. donde erano notevoli le agevolazioni all attività di accertamento . la commissione parlamentare chiamata a dare il suo parere
1961-30.txt483483testo unico aveva rilevato che l art . 18 della legge del 1951 , in realtà , non colpiva ilredditoeffettivo , sia nella prima tassazione , perché il problema di tecnica tributaria , che la legge stessa aveva fatto
1961-30.txt517517, che la legge stessa aveva fatto sorgere , era stato risolto mediante l accorgimento di ragguagliare ad anno ilredditoprodotto nel rateo del primo anno solare , sia nel caso di cessazione , perché la norma contenuta nell articolo
1961-30.txt544544solare , sia nel caso di cessazione , perché la norma contenuta nell articolo predetto non permetteva di determinare ilredditodell anno solare in cui avveniva la cessazione , essendo tale reddito inutile ai fini della tassazione , dato che
1961-30.txt556556nell articolo predetto non permetteva di determinare il reddito dell anno solare in cui avveniva la cessazione , essendo taleredditoinutile ai fini della tassazione , dato che il contribuente non era più soggetto di imposta per la intervenuta cessazione
1961-30.txt805805, la norma per la quale l imposta doveva essere applicata con riferimento all anno finanziario e andava commisurata alredditoconseguito nell anno solare precedente . ne era , invece , base sostanziale il principio per cui il periodo di
1961-30.txt834834, invece , base sostanziale il principio per cui il periodo di imposta andava ravvicinato a quello di maturazione delreddito. lo aveva affermato la relazione di maggioranza , con la quale la quarta commissione permanente della camera dei deputati
1961-30.txt927927avvicinamento , e quando aveva rilevato che l ordinamento anteriore si risolveva in una sperequazione rispetto alle diverse categorie diredditi, in relazione ai diversi metodi di accertamento e di percezione dell imposta , recando allo stato il danno del
1961-30.txt983983predetta relazione ministeriale che la norma per cui la imposta è dovuta per l esercizio finanziario ed è commisurata suiredditiconseguiti nell anno solare precedente , era un ” passo ” verso la meta del ravvicinamento auspicato ; il che
1961-30.txt14451445che fine specifico della riforma del 1951 fu quello di avvicinare il periodo d imposta a quello di produzione delreddito, resta escluso che si sia voluto rendere omogenei nel tempo il periodo d imposta e quello dell esercizio del
1961-34.txt15591559ponendosi l onere dei miglioramenti assistenziali a carico di determinate categorie di imprese industriali , si attua un trasferimento diredditoa fini sociali , in una forma sconosciuta all ordinamento dello stato . 4 . poiché i proventi dell addizionale
1961-37.txt566566o distrutte da particolari avversità atmosferiche o da infestazioni parassitarie l esenzione ventennale dall imposta fondiaria per gli aumenti direddito, prevista dall art . 86 del r.d . 13 febbraio 1933 , n . 215 , sulla bonifica integrale
1961-48.txt12761276d . lg . 11 ottobre 1947 , n . 1131 , erano state formate mediante l aggiunta , alredditoimponibile dominicale , di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria centrale per zone economico agrarie , con riguardo alla qualità di
1961-48.txt17071707ottobre 1947 , n . 1131 , istitutivo delle imposte straordinarie sul patrimonio , e , quindi , muovendo dalredditoimponibile dominicale determinato per ciascun fondo rustico a seguito della revisione disposta con il r.d.l . 4 aprile 1939 ,
1962-125.txt1919considerato in diritto : dall ordinanza di rinvio risulta che l ente espropriante , per la valutazione delredditodominicale della proprietà terriera , di cui erano titolari i signori d ecclesiis , per quanto attiene alla partita catastale
1962-125.txt107107riguardo vi è contestazione . risulta altresì che , in base a tali verificazioni , fu apportata una maggiorazione alredditodominicale , circa la quale gli interessati proposero reclamo alla commissione censuaria comunale ; reclamo che è stato accolto con
1962-125.txt400400, con le variazioni catastali delle quali fa menzione , è stato accertato , come si è accennato , unredditoimponibile superiore a quello risultante alla data del 15 novembre 1949 , al quale avrebbe dovuto riferirsi il piano di
1963-104.txt881881risultanze del medesimo nuovo catasto ( almeno per quanto attiene alla estensione dei terreni ) onde giungere alla determinazione delredditodominicale imponibile . le considerazioni che precedono fanno ritenere non attendibile quanto afferma l avvocatura , che cioè possa essersi
1963-114.txt173173uffici finanziari avessero la facoltà , e non l obbligo , di iscrivere nei ruoli l imposta corrispondente ad unredditocontro il cui accertamento il contribuente avesse ricorso da da più di 60 giorni . infatti la norma denunciata (
1963-114.txt303303, n . 4021 , e questo era esplicito nello stabilire che i ruoli dovevano essere formati ” con iredditinuovi od aumenti risultanti . . . dalle iscrizioni e rettificazioni fatte dall agente , sebbene contestate dal contribuente ,
1963-114.txt486486potere discrezionale dell amministrazione finanziaria : l agente ” proponeva ” una cifra corrispondente a quel che riteneva fosse ilredditoeffettivo ( art . 11 della legge citata ) , ed essa era sottoposta a revisione , poi iscritta nei
1963-114.txt545545del r.d . del 1907 , n . 560 , non alludesse al potere di iscrivere una somma diversa dalredditoprovvisoriamente accertato : ciò che trova conferma anche in altre disposizioni dello stesso r.d . del 1907 e di altre
1963-155.txt8282l art . 2 ( del quale il successivo non è che un corollario ) fa gravare l addizionale suredditimaturati anteriormente alla pubblicazione della legge e perciò ha effetto retroattivo ; ma l eccezione relativa alla illegittimità costituzionale delle
1963-155.txt284284devono certe imposte e sovrimposte indicate da questa legge e da altre leggi precedenti ( imposte sulle società , suiredditidei terreni , dei fabbricati , di ricchezza mobile , sui redditi agrari , complementare ecc . ) : il
1963-155.txt296296leggi precedenti ( imposte sulle società , sui redditi dei terreni , dei fabbricati , di ricchezza mobile , suiredditiagrari , complementare ecc . ) : il contribuente , per ogni lira di imposta da lui dovuta sulle società
1963-155.txt345345. , è tenuto appunto a pagare alcuni centesimi a titolo di addizionale , dimodoché l addizionale grava sugli stessiredditiper i quali si deve l imposta ( o sovrimposta ) principale concernente le società , i terreni , i
1963-155.txt377377principale concernente le società , i terreni , i fabbricati , ecc . ne deriva che , a parità diredditoe perciò d obbligazione tributaria principale , dovrebbe corrispondere parità dell ammontare dell imposta addizionale : altrimenti si colpirebbe il
1963-155.txt492492principio d eguaglianza contenuto nell art . 3 della costituzione , si traduce , per quanto riguarda le imposte suiredditi, nell esigenza di imposizione uguale per redditi uguali e di imposizione diversa per redditi diversi . in realtà l
1963-155.txt500500della costituzione , si traduce , per quanto riguarda le imposte sui redditi , nell esigenza di imposizione uguale perredditiuguali e di imposizione diversa per redditi diversi . in realtà l addizionale ed il suo aumento , così come
1963-155.txt507507quanto riguarda le imposte sui redditi , nell esigenza di imposizione uguale per redditi uguali e di imposizione diversa perredditidiversi . in realtà l addizionale ed il suo aumento , così come sono congegnati , finiscono per incidere ,
1963-155.txt127612762145 , sottopone all addizionale chi sia tenuto a pagare dal 1 gennaio 1961 l imposta sulle società o suiredditio un imposta o sovrimposta comunale riscuotibile per ruolo ( v . art . 1 della legge del 1961 ,
1963-155.txt13631363riferisce a periodi di imposta anteriori al 1961 , ma solo perché e in quanto l incidenza dell addizionale sulredditomaturato in tali periodi dà luogo a diversità di trattamento fra contribuente e contribuente . ne deriva che nel suo
1963-155.txt15821582non possono essere stati , per nessun contribuente , anteriori al 1 gennaio 1961 ( dato che la dichiarazione deiredditiper il 1960 si fa nel 1961 ) ; vale a dire che per tutti i contribuenti quell ulteriore debito
1963-155.txt168416841960 . altrettanto si dica , per gli enti tassabili in base al bilancio , del periodo d imposta suiredditicorrispondente all esercizio 1959 1960 : dopo la iscrizione ex artt . 176 , 178 , 281 e 282 del
1963-155.txt19831983hanno potuto evitare l addizionale prevista dalla norma denunciata ; per altri , invece , l esame della dichiarazione deiredditirelativa al 1959 o a periodi precedenti o l accertamento degli uffici sono stati più laboriosi ed hanno condotto o
1963-174.txt147147del bilancio dell esercizio chiuso nell anno . la norma doveva interpretarsi non nel senso che il tributo gravasse suiredditidell anno solare , sia pure con riferimento a quelli risultanti dal bilancio dell esercizio chiuso nell anno ; ma
1963-174.txt184184nell anno ; ma nel senso che il tributo , benché riscosso per l intero anno solare , gravasse suiredditidell esercizio sociale chiuso nell anno . nonostante l apparenza , finiva per essere considerato periodo d imposta , invece
1963-174.txt306306il cui esercizio si dovesse chiudere annualmente il 30 giugno , essa nell anno di costituzione pagava l imposta sulredditodel primo semestre ( mentre , se periodo di imposta fosse stato l anno solare , avrebbe dovuto pagarla sul
1963-174.txt327327del primo semestre ( mentre , se periodo di imposta fosse stato l anno solare , avrebbe dovuto pagarla sulredditod un anno , sia pure in base ai risultati di quel primo semestre moltiplicati per due ) . risulta
1963-174.txt407407semestre di quell anno : sgravio che invece si sarebbe dovuto concedere se fosse vero che l imposta gravava sulredditodell intero anno solare . 2 . la legge del 1951 , n . 25 ( c . d .
1963-174.txt7647641952 , soltanto l imposta per il primo semestre del 1952 , li si esonerava dal pagamento del tributo suiredditidel secondo semestre 1951 : infatti l imposta dovuta da questi enti per l anno solare 1951 riguardava il periodo
1963-174.txt883883con l anno solare , essi , nell esercizio finanziario 1952 53 , avrebbero dovuto essere soggetti all imposta sulredditodi non più d un anno solare , cioè del 1952 , e non , come ha sancito il d.p.r
1963-174.txt913913del 1952 , e non , come ha sancito il d.p.r . del 1951 , n . 1582 , sulredditod un anno e mezzo , cioè del primo semestre del 1952 e dell intero 1952 . 3 . tutto
1963-80.txt4949la finanza locale , ha approvato la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di siracusa che determinava le aliquote e iredditiesenti dall imposta di famiglia nei comuni della provincia . la regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione assumendo che
1963-80.txt10661066inoltre speciali poteri consultivi , di controllo e di amministrazione attiva , compreso quello di determinare le aliquote e iredditiesenti dall imposta di famiglia ( artt . 21 , 106 , 111 , 118 ecc . del t.u .
1963-80.txt151315134 . per concludere , non sembra discutibile che la potestà di approvare le deliberazioni relative alle aliquote e airedditiesenti dall imposta di famiglia appartenga tuttora al ministro delle finanze di concerto col ministro dell interno ( art .
1964-45.txt966966non ha violato la capacità contributiva nel senso in cui è stata definita . a prescindere dalla tesi che iredditipossono essere assunti e valutati diversamente in relazione ad imposte diverse per oggetto e per struttura , la legge impugnata
1964-45.txt10051005legge impugnata non ha modificato l oggetto dell imposta , che è rimasto ” l agiatezza della famiglia desunta dairedditio proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza ” ( art . 117 del cit
1964-58.txt251251relative a servizi di interesse esclusivamente statale ; ha soppresso alcuni tributi oramai anacronistici e l addizionale dell imposta sulredditoagrario ; ha promosso una più equa distribuzione delle sovrimposte comunali e provinciali perché non ne restassero eccessivamente gravati i
1964-58.txt272272agrario ; ha promosso una più equa distribuzione delle sovrimposte comunali e provinciali perché non ne restassero eccessivamente gravati iredditifondiari rispetto agli altri redditi ; infine ha tolto limitazioni vecchie e antiquate alla potestà di imposizione tributaria delle provincie
1964-58.txt277277più equa distribuzione delle sovrimposte comunali e provinciali perché non ne restassero eccessivamente gravati i redditi fondiari rispetto agli altriredditi; infine ha tolto limitazioni vecchie e antiquate alla potestà di imposizione tributaria delle provincie e dei comuni , sostituendole
1964-91.txt8686dirette , la quale subordina alla denuncia fiscale l esercizio dell azione giudiziaria a tutela di un credito produttivo diredditodi ricchezza mobile di categoria a . ovviamente inesatto è anzitutto l assunto , sostenuto nella ordinanza di rimessione ,
1965-16.txt177177la norma impugnata , la rendita catastale , calcolata , per categorie e classi di immobili urbani con riferimento airedditidel triennio 1937 39 , si deve moltiplicare per un coefficiente che il ministro delle finanze non può stabilire a
1965-16.txt430430la rendita catastale , che , calcolata in ossequio a quelle norme , è la base per la determinazione delredditoimponibile , non corrisponde necessariamente alla pigione realmente percepita dal singolo possessore dell immobile ; pigione sulla quale invece ,
1965-16.txt479479che gravasse l imposta immobiliare . anche questa censura è infondata . la capacità contributiva non è rivelata soltanto dalredditoche percepisce di fatto la persona gravata dal tributo . quando oggetto dell imposta sia una cosa produttiva , la
1965-16.txt522522la tassazione è data ( e la capacità del contribuente è rivelata ) dall attitudine del bene a produrre unredditoeconomico e non dal reddito che ne ricava il possessore , dalla produttività e non dal prodotto reale : ed
1965-16.txt527527e la capacità del contribuente è rivelata ) dall attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dalredditoche ne ricava il possessore , dalla produttività e non dal prodotto reale : ed è giusto che ciò avvenga
1965-16.txt909909da ciascuno . certo può accadere che in questo modo la rendita catastale segnata per taluni contribuenti non coincida colredditoeffettivamente percepito da loro ; ma già si è detto come ciò non contrasti con quel principio di giustizia che
1965-16.txt948948giustizia che deve presiedere all imposizione fiscale e che fa omaggio alla capacità contributiva di ciascuno . se poi questoredditoeffettivamente conseguito dovesse discostarsi largamente dalla cifra della rendita catastale , non è che il contribuente si troverebbe del tutto
1965-16.txt10801080, non vi contrasta neanche l aggiornamento : il relativo coefficiente dà modo di calcolare con una certa approssimazione iredditiche si sono potuti o si potevano percepire dopo il 39 . tale è la ragione per cui il contribuente
1965-16.txt12121212la rendita originaria per il coefficiente di aggiornamento , sarebbe di regola sensibilmente più alta di quella che corrisponde alredditoconseguito o conseguibile . questo è l ovvio motivo per cui la legge li ammette al reclamo stabilendo che l
1965-64.txt11511151addizionale esista una identità di base , nel senso che entrambi i tributi , non solo si riferiscano a determinatiredditi, individuati con certezza , ma non siano informati a differenti criteri di valutazione delle capacità contributive , in modo
1965-89.txt4444della de matthaeis siti nel comune di s . croce , ha considerato , ai fini dello scorporo , unredditodominicale non corrispondente a quello risultante dal certificato catastale esibito dalla espropriata . questa corte ha costantemente ritenuto che la
1965-89.txt118118con riferimento alla data del 15 novembre 1949 , e che le tariffe di estimo applicabili per la determinazione delredditodominicale , ai fini suddetti , sono quelle in vigore al 1 gennaio 1943 . ora , come del resto
1965-89.txt146146quelle in vigore al 1 gennaio 1943 . ora , come del resto le parti hanno ammesso concordemente , ilredditodominicale tenuto presente dall ente di riforma con riguardo ai terreni siti in comune di s . croce è diverso
1965-89.txt240240che il tribunale avrebbe omesso , dovrebbe tendere unicamente a rilevare come e perché l ente abbia tenuto presente unredditodominicale superiore a quello indicato nel certificato catastale , il che non sembra possa avere rilievo nella specie , essendo
1965-89.txt332332determinata una superficie superiore a quella risultante dal certificato catastale esibito dalla de matthaeis , e superiore risulta altresì ilredditodominicale relativo , rispetto a quello riportato nel certificato medesimo . né su tale elemento obiettivo vi è questione fra
1965-89.txt647647può ricorrere , nelle zone in cui sono in vigore i vecchi catasti , ai fini della determinazione definitiva delredditodominicale imponibile , ” per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell estensione , della classe di produttività e della
1966-128.txt438438tecnico , all adattamento al principio della progressività , che inteso nel senso dell aumento di aliquota col crescere delredditopresuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ogni contribuente . pertanto il principio della progressività , applicabile
1966-128.txt446446, che inteso nel senso dell aumento di aliquota col crescere del reddito presuppone un rapporto diretto fra imposizione eredditoindividuale di ogni contribuente . pertanto il principio della progressività , applicabile alle imposte personali ma non a tutte le
1966-128.txt518518particolari esigenze , ricorrendo di preferenza a tipi di tributi i quali consentano di fare gravare maggiormente il carico suiredditipersonali più elevati , e rendano quindi la partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche adeguata alla capacità contributiva individuale .
1966-61.txt136136maggio 1951 , n . 333 , di ricorrere alla commissione censuaria centrale , ai fini della determinazione definitiva delredditodominicale imponibile , per ogni questione riflettente la non corrispondenza della estensione , della classe di produttività e della qualità
1966-61.txt623623una ulteriore precisazione dei dati da essa accertati , data la impossibilità di attribuire quegli incrementi di superficie e diredditodominicale che erano stati indicati cumulativamente nella decisione alle singole particelle risultanti dai mappali del vecchio catasto . per incarico
1966-61.txt694694castel giuliano secondo la rappresentazione topografica di questa nel vecchio catasto , e fissò per ciascuna di queste particelle iredditiparziali , secondo le corrispondenti tariffe di estimo del catasto vigente . in base a tali calcoli , la commissione
1966-61.txt751751già accertata con la precedente decisione e rettificò , per una lieve differenza di calcolo , il dato riguardante ilredditodominicale . sulla base dei dati catastali , complessivi e particellari , in tal modo aggiornati dalla commissione , l
1966-81.txt308308utili sui quali è effettuata la ritenuta di acconto erano già assoggettati a tributo , costituendo uno degli elementi delredditocomplessivo sul quale viene applicata l imposta sulle società . del pari erroneo è sostenere che sarebbero stati violati i
1966-81.txt3803801964 , n . 27 , è più alta dell aliquota dell imposta sulle società e perciò a parità diredditonon corrisponderebbe parità d imposizione fiscale . l ordinanza vorrebbe istituire un raffronto tra l onere tributario che grava sugli
1966-81.txt454454utili soggetti alla prima forma di ritenuta si cumulano , agli effetti dell applicazione del tributo , con gli altriredditiimmobiliari e mobiliari del contribuente ( art . 148 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ) , mentre
1967-103.txt666622 , comma primo , del t.u . 5 luglio 1951 , n . 573 , sulla dichiarazione annuale deiredditisoggetti alle imposte dirette , la quale dispone che ” in caso di omessa dichiarazione , i redditi accertati per
1967-103.txt8484annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette , la quale dispone che ” in caso di omessa dichiarazione , iredditiaccertati per l anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo , aumentati , per i redditi di categoria a
1967-103.txt101101dichiarazione , i redditi accertati per l anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo , aumentati , per iredditidi categoria a , di categoria b e di categoria c / 1 , del 10 per cento , salvo
1967-103.txt179179che non è ravvisabile una identità di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell annuale dichiarazione deiredditie quello che non lo ha compiuto . chi ha omesso di presentare la denuncia versa in una palese posizione
1967-103.txt275275della norma impugnata giusta la quale , in caso di omessa dichiarazione , continuano ad essere iscritti a ruolo iredditiaccertati per l anno precedente , da quella che dispone l aumento del 10 per cento dei redditi delle categorie
1967-103.txt293293ruolo i redditi accertati per l anno precedente , da quella che dispone l aumento del 10 per cento deiredditidelle categorie a , b e c / 1 . il preteso contrasto con il principio della capacità contributiva non
1967-103.txt326326contrasto con il principio della capacità contributiva non sussiste nei riguardi della prima disposizione . la reiscrizione a ruolo deiredditiaccertati per l anno precedente va considerata come una conseguenza dell obbligo già sancito dall art . 3 , comma
1967-103.txt383383art . 1 del citato t . u . n . 573 del 1951 della presentazione annuale della dichiarazione deiredditi, anche quando non siano intervenute variazioni nei redditi già accertati . in base a tali disposizioni può affermarsi che
1967-103.txt392392n . 573 del 1951 della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi , anche quando non siano intervenute variazioni neiredditigià accertati . in base a tali disposizioni può affermarsi che l accertamento del reddito imponibile avviene attraverso un attività
1967-103.txt407407non siano intervenute variazioni nei redditi già accertati . in base a tali disposizioni può affermarsi che l accertamento delredditoimponibile avviene attraverso un attività di collaborazione tra il contribuente e l amministrazione . la norma in esame opera quando
1967-103.txt448448vien meno detta collaborazione , nel caso cioè di comportamento omissivo del contribuente e consente all amministrazione di determinare ilredditoda iscrivere a ruolo in misura eguale a quella accertata per il periodo precedente . tale iscrizione è a titolo
1967-103.txt495495ammessa revisione in diminuzione , potendo il contribuente ricorrere contro il ruolo nei soli casi d inesistenza o intassabilità delredditomentre è fatta salva la facoltà di rettifica da parte dell amministrazione . la norma trova una duplice valida giustificazione
1967-103.txt526526dell amministrazione . la norma trova una duplice valida giustificazione : nel comportamento del contribuente che , pur avendo conseguitoredditisoggetti ad imposta , ha omesso di dichiararli e nella esistenza di redditi accertati per l anno precedente che fondatamente
1967-103.txt539539del contribuente che , pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta , ha omesso di dichiararli e nella esistenza diredditiaccertati per l anno precedente che fondatamente sono ritenuti un positivo indice rivelatore della capacità contributiva . analoghe giustificazioni non
1967-103.txt581581, invece , per la seconda parte della norma denunciata che dispone la maggiorazione del 10 per cento per iredditimobiliari . la pura e semplice considerazione di un presumibile ulteriore sviluppo dell attività del contribuente con conseguente aumento del
1967-103.txt602602mobiliari . la pura e semplice considerazione di un presumibile ulteriore sviluppo dell attività del contribuente con conseguente aumento delredditoè inidonea a legittimare la maggiorazione in esame poiché nessun elemento concreto o indice positivo può essere posto a suo
1967-103.txt637637positivo può essere posto a suo fondamento . la norma denunciata preclude al contribuente di dimostrare di aver realizzato unredditoinferiore a quello iscritto a ruolo ed è del tutto irrazionale estendere tale preclusione all aumento del 10 per cento
1967-103.txt780780gennaio 1958 , n . 645 : dell art . 123 nella parte in cui in tema di imposta suiredditidi ricchezza mobile prevede identico aumento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ; dell art . 141
1967-103.txt788788art . 123 nella parte in cui in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile prevede identico aumento sulredditoaccertato per il periodo di imposta precedente ; dell art . 141 , primo comma , limitatamente alla parte in
1967-103.txt833833aumento del 10 per cento previsto dal precedente art . 123 spiega automatica efficacia ai fini dell imposta complementare sulreddito; dell art . 142 nella parte in cui fa salvo l effetto dell aumento del 10 per cento ,
1967-103.txt87087010 per cento , previsto dal citato art . 141 , primo comma , ai fini dell imposta complementare sulreddito; dell art . 150 , secondo comma , nella parte in cui dispone che l aumento del 10 per
1967-72.txt207207, n . 1401 ( e successive modificazioni ) . nell art . 109 si prevedeva l iscrizione dell interoredditoaccertato provvisoriamente dagli uffici , purché fossero passati almeno 60 giorni dalla trasmissione dell eventuale ricorso del contribuente alla commissione
1967-72.txt467467come avevano fatto gli uffici finanziari : cioè nel senso che , trattandosi di ruoli straordinari , l iscrizione delredditoaccertato unilateralmente dall amministrazione potesse essere immediata . con il che , ben lungi dal superarsi i limiti della potestà
1967-77.txt169169, per gli enti tassabili in base a bilancio , esercizio sociale ) , l imposta è dovuta per ilredditoche si produce quell anno , e durante quell anno dovrà essere pagata . ne deriva che il tributo viene
1967-77.txt213213prima del tempo a cui si riferisce , vale a dire in un epoca nella quale la misura precisa delreddito, non ancora maturata , è inconoscibile e si può soltanto presumere . il sistema , che riposa in gran
1967-77.txt286286, rispetto alla presunzione su cui l iscrizione si fonda : in generale , poiché la iscrizione provvisoria per ilredditodell anno successivo evita di regola la formazione di ruoli suppletivi ( resi necessari molto spesso dal sistema previgente )
1967-77.txt332332, se si guarda al quod plerumque accidit , non è arbitrario ritenere in via del tutto provvisoria che ilredditodenunciato dal contribuente per un periodo d imposta si produca , almeno nella stessa misura , anche nei due periodi
1967-77.txt445445è sensibilmente ridotto innanzi tutto dalla possibilità di evitare l iscrizione provvisoria se vi sia stata cessazione della fonte direddito; in secondo luogo dal fatto che , nell applicazione pratica , l iscrizione viene contenuta in limiti ragionevoli se
1967-77.txt473473, nell applicazione pratica , l iscrizione viene contenuta in limiti ragionevoli se nel penultimo anno precedente alla formazione delredditoabbiano ” concorso componenti di carattere eccezionale ” o se , nell anno dell iscrizione , siano intervenuti mutamenti radicali
1967-77.txt619619di rinvio , è applicazione del principio che lo ispira . in ultima istanza il contribuente paga l imposta sulredditoaccertato , cioè in ragione della sua capacità contributiva . perciò l art . 53 della costituzione non riceve offesa
1967-77.txt660660dalla legge . 3 . ma neanche l art . 3 apparisce violato : il fatto che per legge unredditopresunto sia tassato ( provvisoriamente ) come un reddito reale non dà luogo a problemi di eguaglianza , per lo
1967-77.txt669669. 3 apparisce violato : il fatto che per legge un reddito presunto sia tassato ( provvisoriamente ) come unredditoreale non dà luogo a problemi di eguaglianza , per lo stesso motivo per cui non risulta leso l art
1967-77.txt770770previsioni , non su certezze , e che , come s è detto , previsioni ragionevoli sono quelle fondate suiredditidell anno o degli anni precedenti . inoltre , poiché è legge anche la così detta legge delegata , gli
1967-77.txt853853legge di delegazione . prima dell emanazione del t.u . , per gli enti tassabili in base al bilancio (redditidi cat . a , b ) e , a discrezione degli uffici , per i percettori di redditi di
1967-77.txt872872( redditi di cat . a , b ) e , a discrezione degli uffici , per i percettori diredditidi cat . c / 2 vigeva il sistema dell iscrizione provvisoria sulla base dell imponibile dell anno precedente (
1967-77.txt951951iscrizioni definitive : l imposta era dovuta per l esercizio finanziario ( 1 luglio 30 giugno ) e commisurata suiredditidell anno solare precedente ( art . 18 della legge 11 gennaio 1951 , n . 25 ) . il
1967-77.txt10691069impugnata contiene anche un altra innovazione : per i soggetti non tassabili sul bilancio l iscrizione provvisoria è fatta sulredditodel penultimo anno precedente , mentre , in passato , si fondava , là dov era in vigore , sull
1967-77.txt11311131d imposta , normalmente gli uffici , allorché formano i ruoli , non sono ancora in possesso delle dichiarazioni deiredditidell anno precedente .
1968-116.txt233233600.000 annue ) alle trattenute sull ammontare complessivo dello stipendio , ai fini del soddisfo dell imposta complementare progressiva sulreddito. non si sarebbe , infatti , qui trattato , né di eliminare disposizioni in contrasto con i principi della
1968-116.txt374374la legge 28 maggio 1959 , n . 361 , a qualificare ” ritenuta di acconto ” quella operata suiredditidi lavoro corrisposti , in categoria c / 2 ai dipendenti dello stato , perché si tratterebbe di un particolare
1968-116.txt527527della norma per dirimere il dubbio se soltanto le somme sulle quali si operano le ritenute concorrano alla formazione delredditocomplessivo netto sul quale è dovuta l imposta complementare . la corte ritiene che nessuno dei motivi , esposti nelle
1968-116.txt650650le disposizioni contenute nella legge 28 maggio 1959 , n . 361 , che , con riferimento alle ritenute suiredditidi lavoro dei dipendenti statali , la qualifica e la regola nelle modalità della loro applicazione , a titolo di
1968-116.txt679679e la regola nelle modalità della loro applicazione , a titolo di acconto , alla pari delle ritenute per iredditidi lavoro , classificati ora tutti in categoria c / 2 , dopo l abolizione della categoria d , già
1968-116.txt702702, classificati ora tutti in categoria c / 2 , dopo l abolizione della categoria d , già peculiare airedditidegli statali . questa coincidenza cronologica nell attuazione , per la parte in esame , dell uno e dell altro
1968-116.txt11791179all art . 2 della legge 21 maggio 1952 , n . 477 , in cui la ritenuta per iredditidi categoria c / 2 è dichiarata operante ” a titolo di acconto ” : cio in quanto il richiamo
1968-23.txt22802280realizzazione di quei fini . sono entrate della cassa , oltre i beni non facenti parte del patrimonio ed iredditidel patrimonio , i contributi direttamente e definitivamente a carico degli iscritti ( art . 1 nn . 5 e
1968-24.txt625625resistente , secondo la quale l inapplicabilità di ogni tributo e la non computabilità agli effetti dell accertamento del complessivoredditoe della determinazione delle aliquote di imposta sarebbero conseguenza del carattere non retributivo degli emolumenti , dei quali la legge
1968-24.txt713713funzione affatto diversa : di tal che risulta evidente che ci si trova di fronte ad un vero e proprioredditopercepito dai deputati regionali a causa della carica ricoperta . non si vuole con ciò negare che le indennità fisse
1968-24.txt958958essa , almeno nella misura in cui non è destinata a coprire le spese , assume l indubbio carattere direddito. accertato in tal modo che l esclusione dell imposizione tributaria , riferita all intero importo delle indennità , si
1968-32.txt355355bilancio o di documenti alterati , falsi o reticenti ; dichiarazioni di passività immaginarie ; altre frodi destinate a sottrarreredditialle imposte dirette . scopo della norma , nel quadro d una disciplina tutta tesa a severità verso le evasioni
1968-32.txt674674, consistendo il reato ( ” frode fiscale ” ) in fatti od omissioni ” rilevanti per la determinazione delredditiimponibili ” , l indagine sul reddito e sull entrata dell imposta era necessaria , anche per la graduazione della
1968-32.txt681681fiscale ” ) in fatti od omissioni ” rilevanti per la determinazione del redditi imponibili ” , l indagine sulredditoe sull entrata dell imposta era necessaria , anche per la graduazione della pena , e , di regola ,
1968-83.txt2922922013 , che mantiene la competenza della autorità giudiziaria su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione diredditi. per quanto la corte di cassazione abbia ritenuto nel passato il contrario , numerose recenti sentenze pronunziate a sezioni
1968-83.txt406406legislatore ad emanare le ricordate disposizioni . l estimo catastale , infatti , richiede complessi accertamenti tecnici per stabilire ilredditomedio , ordinario e continuativo ; il riparto di quota va fatto in base ai vari catasti per provincia e
1968-83.txt443443catasti per provincia e per comuni , sicché non consente alcun accertamento singolo ; e le imposte dirette colpiscono ilreddito, inteso come periodico aumento di ricchezza . queste ragioni , che determinano la esclusione della competenza della autorità giudiziaria
1968-97.txt6262dalla legge 1 marzo 1964 , n . 113 ) non sono soggetti all imposta complementare i contribuenti il cuiredditocomplessivo , al lordo delle quote esenti previste dal successivo art . 138 , non ecceda la misura annua di
1968-97.txt133133stabilisce che in ogni caso l importo dovuto a titolo di imposta non può superare la differenza fra l interoredditoe la predetta somma . ad avviso della commissione distrettuale di viterbo le descritte norme violerebbero l art . 53
1968-97.txt167167descritte norme violerebbero l art . 53 della costituzione per un triplice motivo : a ) perché i soggetti conredditoinferiore al minimo non contribuiscono affatto alle spese pubbliche ; b ) perché i soggetti con reddito di poco superiore
1968-97.txt184184i soggetti con reddito inferiore al minimo non contribuiscono affatto alle spese pubbliche ; b ) perché i soggetti conredditodi poco superiore al minimo vedono assorbita dall imposta l intera differenza ; c ) perché la quota minima ,
1968-97.txt221221la quota minima , costituendo il presupposto dell imposta tributaria , dovrebbe essere in ogni caso esclusa dal computo deiredditi. 2 . la corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti i profili prospettati dall ordinanza di rimessione
1968-97.txt260260di rimessione . la tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che la costituzione prescriva che ad ogniredditodebba necessariamente corrispondere un prelievo di imposta . è vero , invece , che l art . 53 della costituzione
1968-97.txt404404della quantità di imposta dovuta . da ciò deriva che essa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasiredditoe che vi è soggezione all imposizione solo quando sussista una disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte
1968-97.txt440440che consenta di farvi fronte . di tal che l esenzione dall imposta complementare dei soggetti che godano di unredditominimo appare pienamente legittima , collegata come essa è ad una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacità contributiva
1968-97.txt519519al di sopra della quale sorge la capacità contributiva , non può non esentare dall imposizione quei soggetti che percepiscanoreddititanto modesti da essere appena sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della vita : se così non disponesse , la
1968-97.txt689689giudice a quo , in una detrazione fissa per tutti i contribuenti , quale che sia la quantità dei lororedditi. essenziale , invece , è che in nessun caso l imposta complementare colpisca e riduca il minimo vitale ,
1968-97.txt785785è già detto , l importo dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la differenza fra ilredditocomplessivo e le 960 mila lire . che da ciò derivi che chi percepisce un reddito di poco superiore a
1968-97.txt801801la differenza fra il reddito complessivo e le 960 mila lire . che da ciò derivi che chi percepisce unredditodi poco superiore a tale cifra veda assorbita l intera differenza , è conseguenza ovvia , ma non certa illegittima
1968-97.txt853853il meccanismo dell imposizione sia tale da impedire che il prelievo tributario vada al di là del limite intangibile delredditominimo . 4 . la commissione distrettuale di viterbo ha impugnato anche l art . 138 dello stesso testo unico
1968-97.txt10221022. minimo vitale . le detrazioni , infatti , spettano a tutti i contribuenti , indipendentemente dall ammontare dei lororedditi, e l art . 130 stabilisce che al lordo di esse vada calcolato il reddito minimo , al di
1968-97.txt10381038dall ammontare dei loro redditi , e l art . 130 stabilisce che al lordo di esse vada calcolato ilredditominimo , al di sotto del quale vi è esenzione dall imposta : il che vuol dire che la legge
1968-97.txt10651065quale vi è esenzione dall imposta : il che vuol dire che la legge ha fissato la cifra di quelredditoin base ad una valutazione media dei mezzi occorrenti per i bisogni elementari della vita , senza riferimento a circostanze
1968-97.txt11351135pari della detrazione fissa di lire 240 mila , costituisce un agevolazione tributaria diretta ad incidere solo sulla quantità diredditoimponibile , sicché per la sua legittimità costituzionale basta che nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa ,
1968-97.txt13211321per l intero ammontare . la norma , invero , stabilisce anche che la predetta annualità venga computata fra iredditidel coniuge che la riceve , sicché è evidente che questa complessiva disciplina non si pone affatto in contrasto con
1968-97.txt13671367risolve , infatti , un ben diverso problema , che trova la sua premessa nel principio secondo il quale iredditidella moglie separata non si cumulano con quelli del marito , ma costituiscono autonomo imponibile ( art . 131 ,
1968-97.txt14161416regime il legislatore doveva necessariamente stabilire se le somme dovute dall uno all altro coniuge debbano essere calcolate fra iredditidel soggetto che ne è debitore ovvero fra i redditi del soggetto che ha diritto a percepirle : la norma
1968-97.txt14261426dall uno all altro coniuge debbano essere calcolate fra i redditi del soggetto che ne è debitore ovvero fra iredditidel soggetto che ha diritto a percepirle : la norma impugnata ha scelto questa seconda soluzione . quel che importa
1968-97.txt14701470un egual trattamento dei contribuenti è che il coniuge al quale il figlio sia stato affidato , e nel cuireddito, come si è visto , vanno computate le somme dovute dall altro coniuge , possa detrarre la normale quota
1969-06.txt17911791, del t.u . ) sottrae alla competenza dell autorità giudiziaria ogni questione che si riferisca ” ad estimazione diredditio ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile ” . osserva però che , una volta esclusa la natura
1969-106.txt229229n . 230 del 1950 ed è la stessa relazione ministeriale al senato a spiegare la esclusione dal riferimento alredditocatastale in atto al 1949 ” data la vetustà del catasto stesso nel territorio considerato ” . né ha valore
1969-106.txt317317l applicazione dell imposta straordinaria sul patrimonio ( testo unico 9 maggio 1950 , n . 203 ) calcolabili sulredditodominicale , desunto dai dati catastali . la norma contenuta nell art . 7 ha un suo particolare significato ,
1969-106.txt471471a favore dei contadini , che ha fatto testuale riferimento , per la determinazione delle quote da espropriare , alredditodominicale desumibile dalle tavole catastali . il motivo così addotto non è , tuttavia , congruo , in quanto i
1969-106.txt556556ettari , si riferisce alla superficie effettiva nella sua reale consistenza , senza imporre alcun collegamento con le risultanze delredditodominicale . perciò , una volta accertata la condizione essenziale del superamento del limite dei trecento ettari , resta affidata
1969-107.txt220220. la legge ha voluto evitare che , costituendosi beni ( mobili ) in dote , dopo la dichiarazione deiredditio l accertamento di imposta , possano essere sottratti ad esecuzione esattoriale beni del marito : è facile , invero
1969-86.txt192192dell art . 7 della legge 11 luglio 1942 , n . 843 , riteneva doversi tale prevalenza desumere dalredditodei locali da accertarsi in sede fiscale , e quella della magistratura ordinaria , che si riferiva al più concreto
1970-113.txt553553e deve essere soddisfatto sotto forma di contributo annuo corrispondente al ventesimo del concorso stesso , ripartito in ragione delredditoimponibile , senza , peraltro , che si superi il 9 % di tale reddito , per il comune di
1970-113.txt568568, ripartito in ragione del reddito imponibile , senza , peraltro , che si superi il 9 % di talereddito, per il comune di bologna , invece , in forza del regolamento richiamato nella norma impugnata , il contributo
1970-113.txt595595, invece , in forza del regolamento richiamato nella norma impugnata , il contributo è commisurato al 75 % delredditoimponibile , da suddividersi in sessanta rate bimestrali , oltre al contributo di manutenzione nella misura annua del 2 %
1970-113.txt617617, da suddividersi in sessanta rate bimestrali , oltre al contributo di manutenzione nella misura annua del 2 % delredditosuddetto , con evidente violazione del principio di eguaglianza . così chiariti i termini della questione sottoposta all esame di
1970-114.txt797797la prima categoria non sussiste , né può ovviamente sussistere , un vincolo formale condizionante l attività di produzione delreddito, altrettanto non è per la seconda categoria . gli ordini , preposti alla tenuta degli albi ed alla disciplina
1970-114.txt13411341intendente di finanza nei confronti di imprenditori commerciali che per sei rate consecutive non adempiano al pagamento dei tributi suiredditidi esercizio . l ordinanza della corte d appello così puntualizza la questione . si premette e si ammette che
1970-114.txt16771677alla categoria di coloro che esercitano attività economica organizzata ad impresa , in quanto obbligati a pagare le imposte suiredditidi esercizio ( art . 261 , secondo comma , t.u . citato ) . di conseguenza , per questa
1970-160.txt214214contrasto con l art . 53 della costituzione se , per capacità contributiva , si intende la disponibilità attuale diredditonella sua fase di erogazione e non di produzione . sotto il profilo principale dell eccesso di delega , sia
1970-160.txt446446specie ” ; l art . 136 , lettera b , del t.u . , ” le imposte afferenti iredditi, singolarmente o nel loro complesso . . . iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell anno ovvero
1970-160.txt490490nel corso dello stesso ” . a parte il rilievo circa la difficoltà di identificazione delle ” imposte afferenti iredditi” di cui all art . 136 , lettera b , appare subito chiaro che in base a quest ultima
1970-160.txt558558anziché ” le imposte e tasse di ogni specie ” sono ammesse in detrazione soltanto le imposte ” afferenti iredditi” riscuotibili per ruoli o per ritenuta , con evidente esclusione delle tasse e delle imposte indirette . il che
1970-201.txt9292n . 645 . si assume nell ordinanza che le disposizioni contenute negli anzidetti articoli relative alla non detraibilità dalredditodei soggetti tassabili in base al bilancio di determinate spese non risultanti da apposita registrazione cronologica violerebbero gli indicati precetti
1970-201.txt161161contribuenti abbiano o meno tenuto la prescritta registrazione cronologica , sebbene sia per essi riscontrabile la produzione di uno stessoreddito. 2 . la questione non è fondata . per quanto riguarda il preteso contrasto con l art . 3
1970-201.txt323323si trovano quindi in posizione identica dinanzi alla predetta prescrizione normativa essendo a tutti riconosciuto uguale diritto alla detraibilità dalredditodelle somme pagate a terzi . vi è pertanto nella norma una identità di effetti per tutti i destinatari che
1970-201.txt473473obbligo . questa è appunto l ipotesi che ricorre nelle disposizioni in esame nelle quali l accertamento di un minorredditoimponibile , conseguente alla deducibilità delle somme pagate a terzi , dipende dalla regolare tenuta di apposite registrazioni cronologiche di
1970-201.txt641641di dare alla finanza non soltanto la dimostrazione di spese che , essendo state sostenute per la produzione di unreddito, debbono dedursi dal medesimo , ma di consentire altresì l esatta individuazione e conseguente tassazione dei soggetti operanti al
1971-107.txt5656comma secondo , della legge 5 gennaio 1956 , n . 1 , la quale ai fini della determinazione delredditoimponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile dei soggetti tassabili in base a bilancio dispone che : ” gli
1971-107.txt9898passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre ilredditoassoggettabile a imposta di r.m . , e l ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente ” .
1971-107.txt236236del quale , nel caso in cui il contribuente tassabile in base al bilancio sia nello stesso tempo titolare diredditiassoggettabili e di redditi non assoggettabili all imposta di ricchezza mobile , la determinazione degli interessi passivi detraibili viene effettuata
1971-107.txt240240caso in cui il contribuente tassabile in base al bilancio sia nello stesso tempo titolare di redditi assoggettabili e diredditinon assoggettabili all imposta di ricchezza mobile , la determinazione degli interessi passivi detraibili viene effettuata nei limiti della quota
1971-107.txt274274detraibili viene effettuata nei limiti della quota percentuale corrispondente al rapporto fra l ammontare dei ricavi lordi che compongono ilredditoassoggettabile a tale imposta e l ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente . la nota differenziale di
1971-107.txt402402che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente o in misura maggiore di quella risultante dall anzidetta proporzione alredditotassabile , o correlativamente , a redditi esenti o soggetti ad altri tributi ; col secondo criterio , invece ,
1971-107.txt409409inerenti esclusivamente o in misura maggiore di quella risultante dall anzidetta proporzione al reddito tassabile , o correlativamente , aredditiesenti o soggetti ad altri tributi ; col secondo criterio , invece , la detrazione è subordinata alla dimostrazione specifica
1971-107.txt436436; col secondo criterio , invece , la detrazione è subordinata alla dimostrazione specifica della inerenza degli interessi passivi alredditoassoggettabile al tributo mobiliare . ad avviso della corte questa diversità di disciplina legislativa non è in contrasto con l
1971-107.txt560560impossibile spesso determinare quale sia l incidenza degli interessi passivi ripartendoli in relazione alle somme spese per la produzione diredditiesenti e a quelli corrispondenti ad altri investimenti ” . la norma si riferisce solo alle società e imprese tassabili
1971-107.txt598598e imprese tassabili in base a bilancio perché solo per esse si verifica la tassazione con unico procedimento di piùredditi, eventualmente di diversa natura , che vengono ad essere in tal modo considerati quali componenti di un unico reddito
1971-107.txt618618redditi , eventualmente di diversa natura , che vengono ad essere in tal modo considerati quali componenti di un unicoredditoimponibile . e non è quindi contestabile la grave difficoltà di stabilire e dimostrare il rapporto di inerenze tra gli
1971-107.txt646646la grave difficoltà di stabilire e dimostrare il rapporto di inerenze tra gli interessi passivi e le varie parti delredditocomplessivo di bilancio . del resto quello in esame non è l unico esempio di trattamento differenziato tra i soggetti
1971-107.txt829829ciascuno dei due soggetti del rapporto tributario . l avere rimesso a un criterio presuntivo così congegnato l accertamento delredditoimponibile e la conseguente determinazione del tributo non vulnera il principio della capacità contributiva giacché scopo della norma , come
1971-107.txt878878di semplificare la procedura di accertamento , eliminare contestazioni , rendere agevole , rapida e precisa la rilevazione di unredditospesso insuscettibile di effettiva stima evitando nel contempo il fenomeno della evasione . sono tutte finalità che si connettono alla
1971-111.txt101101, il quale subordina alla denuncia predetta l esercizio dell azione giudiziaria , a tutela di un credito produttivo diredditodi ricchezza mobile di categoria a ; ed oggi la questione è prospettata con riferimento agli artt . 77 e
1971-93.txt3030r.d . 17 settembre 1931 , n . 1608 ( approvazione del t.u . delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni deiredditie le sanzioni in materia di imposte dirette ) , prevedeva una particolare figura di reato ( frode fiscale )
1971-93.txt437437organizzazione dei servizi ; 2 ) perfezionamento delle norme concernenti l attività dell amministrazione finanziaria ai fini dell accertamento deiredditi. ma , come concordemente oppongono sia l avvocatura generale dello stato nell interesse del presidente del consiglio dei ministri
1972-118.txt141141avere curato la ripubblicazione dei piani stessi ; b ) hanno determinato la consistenza terriera sulla base di variazioni diredditoin corso di accertamento da parte dell ufficio tecnico erariale ma non ancora definite al 15 novembre 1949 ; c
1972-118.txt170170tecnico erariale ma non ancora definite al 15 novembre 1949 ; c ) hanno valutato la consistenza stessa conteggiando ilredditodominicale di terreni intestati ai proprietari espropriati ma in realtà appartenenti a terzi eredi riservatari di di miscio gerardo .
1972-118.txt226226piani originari , i quali prevedevano a carico di antonio di miscio lo scorporo di ha . 25.60.21 col complessivoredditodominicale di lire 984,81 , di francesco lo scorporo di ha . 29.14.70 col complessivo r.d . di lire 15.882,94
1972-132.txt212212che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno . comunque , il caso del proprietario aredditofisso , titolare di un appartamento acquistato col piccolo risparmio , e costretto talvolta a pagare , per la sua
1972-132.txt12731273. l avvocatura generale dello stato ritiene che l iscrizione nei ruoli della imposta complementare dell anno 1969 per unredditonon superiore ai due milioni e mezzo di lire non costituisca un mezzo di prova delle condizioni economiche del conduttore
1972-132.txt13771377fatto che il legislatore volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitatoredditoannuale , e volendo evitare le difficoltà di accertamento delle condizioni economiche e rendere facile e spedita la risoluzione di
1972-132.txt14191419in materia delicata quale quella delle locazioni ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo , quale sarebbe quello delredditoimponibile risultante dai ruoli dell anno 1969 . al riguardo la corte ritiene che di prova legale non possa trattarsi
1972-132.txt15541554che : a ) l iscrizione a ruolo della imposta complementare è fatta in base alla denunzia del contribuente suiredditidell anno precedente e cioè è fatta da chi potrebbe essere indotto a dichiarare un reddito inferiore al vero ;
1972-132.txt15701570denunzia del contribuente sui redditi dell anno precedente e cioè è fatta da chi potrebbe essere indotto a dichiarare unredditoinferiore al vero ; b ) l iscrizione è provvisoria e non è normalmente sottoposta ad immediato controllo ; c
1972-132.txt16461646, secondo comma , cost . , va estesa anche alla parte delle norme che nega rilevanza alle variazioni diredditisopravvenute alla iscrizione nei ruoli per l anno 1969 , anche allo scopo di evitare irrazionali differenze qualora le condizioni
1972-144.txt14121412potenzialità economica e dalla proporzione delle vendite dei prodotti soggetti allo sconto e , comunque , finirebbe col compromettere laredditivitàdelle aziende . questa tesi è stata sostenuta altresì da considerazioni relative al sistema di determinazione dei prezzi dei medicinali
1972-144.txt22872287maggiore o minore equilibrio del rapporto fra tali elementi nascano , in pratica , conseguenze di natura economica afferenti laredditivitàdelle imprese , e quindi la loro stessa funzionalità , ma trattasi di elementi che , giusta il criterio di
1972-146.txt734734del singolo soggetto va a vantaggio di tutti gli iscritti , assicurando in tal modo il concorso dei lavoratori conredditipiù alti nella copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi . ed in virtù del vincolo
1972-146.txt746746in tal modo il concorso dei lavoratori con redditi più alti nella copertura delle prestazioni a favore delle categorie conredditipiù bassi . ed in virtù del vincolo che accomuna tutti gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi
1972-155.txt127127giudice a quo , la legge impugnata , per aver stabilito che il canone debba essere determinato con riferimento alredditoimponibile del fondo , espresso in catasto con la tariffa formata in base ai prezzi del 1939 ( 1 .
1972-155.txt291291della persona ” . secondo questa prima censura , sarebbe dunque illegittimo comprimere , peraltro in modo massiccio , ilredditodel proprietario concedente per ampliare corrispondentemente l utile dell affittuario . accantonando per il momento il problema se la riduzione
1972-155.txt315315per ampliare corrispondentemente l utile dell affittuario . accantonando per il momento il problema se la riduzione così operata sulredditorispetti o no , per la sua entità , il diritto del proprietario a conseguire dalla cosa , anche se
1972-155.txt830830. le ordinanze deducono poi che il sistema introdotto dalla legge , di determinare il canone assumendo a parametro ilredditoimponibile risultante dal catasto , la cui ultima revisione rimonta al 1939 , ” si presenta ictu oculi , ove
1972-155.txt910910le ordinanze , produrrebbe anche gravi squilibri tra le varie zone agricole del paese , perché ” l ancoraggio alredditodominicale del 1939 , nelle regioni che fin da allora avevano conseguito un alto grado di sviluppo e di produzione
1972-155.txt15281528grado di sviluppo . 4 . si lamenta poi nelle ordinanze di rimessione che il ” pretendere di accertare ilredditodominicale secondo la stima di prima della guerra , significa creare una finzione che può solo condurre , qualunque coefficiente
1972-155.txt18031803più evidente , risulta dall ammontare del carico fiscale che , per il solo complesso dei tributi strettamente gravanti sulredditodominicale dei terreni , ha superato la cifra di lire 1.400 per ogni 100 lire accertate in catasto a seguito
1972-155.txt19241924che ha esentato dal pagamento delle imposte e sovrimposte sui terreni quei proprietari di fondi concessi in affitto il cuiredditodominicale complessivo non superi le lire 8.000 e l imponibile in complementare non superi lire 1.800.000 . ciò perché tale
1972-155.txt21142114300 comuni sparsi in quasi tutte le provincie del territorio nazionale e su oltre ventimila aziende , la determinazione deiredditicatastali con riferimento alla consistenza e ai valori monetari del triennio 1958 1960 . i risultati ottenuti portarono alla conclusione
1972-155.txt22732273dei coefficienti consegue infatti una misura del canone tanto esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo delredditoche la terra deve pur fornire al proprietario ai sensi delle norme della costituzione . al riguardo , le ordinanze
1972-155.txt25802580dei suoi coefficienti di rivalutazione , a volte addirittura onerosa la proprietà della terra , ed a volte determinandone ilredditoin misura irrisoria , viola gli artt . 42 , secondo comma , e 44 , primo comma , della
1972-155.txt30673067del canone in danaro costituisce una innovazione che trova ragione nel nuovo sistema di sua formazione ottenuta con riferimento alredditocatastale , che è appunto espresso in danaro , nessuna ragione può trovare la soppressione di ogni forma di ragguaglio
1972-49.txt598598prorogata fino a quando , in attuazione della riforma tributaria , non fossero applicate nuove aliquote per le imposte sulreddito. con lo stesso decreto , il gettito dell addizionale così prorogata veniva riservato anch esso all erario e destinato
1972-49.txt656656la legge 28 ottobre 1970 , n . 801 , recante sgravi fiscali a favore dei lavoratori a più bassoreddito, ha disposto ( art . 6 ) un aumento della stessa addizionale , della cui spettanza si discute nel
1972-49.txt870870alla istituzione di un entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a più bassoreddito, non può considerarsi esclusiva dello stato , anche perché le norme tributarie di favore hanno inciso , in modo
1972-91.txt659659nell ambito dell art . 38 della costituzione , precipuamente dallo speciale modo e dalla particolare finalità del prelievo direddito, quale sopra descritto . aggiungasi che , secondo giurisprudenza di questa corte ( da ultimo , sentenza n .
1972-91.txt10371037e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto . nella situazione in esame , basata sulla percezione effettiva di unreddito, quel presupposto è reale ed inoltre la misura dell obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del reddito percepito
1972-91.txt10561056un reddito , quel presupposto è reale ed inoltre la misura dell obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura delredditopercepito . la redditività funziona , pertanto , come indice di capacità contributiva , in conformità al precetto costituzionale .
1972-91.txt10601060presupposto è reale ed inoltre la misura dell obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del reddito percepito . laredditivitàfunziona , pertanto , come indice di capacità contributiva , in conformità al precetto costituzionale . secondo l ordinanza di
1972-91.txt11461146. l assunto non è fondato , tanto se considerato , in termini di paragone , con l imposizione suredditidi altra natura , quanto se considerato in relazione alla specifica imposizione in esame , poiché è riservato al legislatore
1972-91.txt13941394della ” globalità ” non è pertinente , ove si consideri l origine e la natura della personale fonte direddito, su cui , nel caso in esame , viene ad incidere la quota d imposizione , dovuta dai beneficiari
1973-05.txt144144. 34 della legge del 1956 . e si è asserito che , per il reato di omessa dichiarazione deiredditiai fini della applicazione delle imposte dirette , l art . 243 del testo unico ( emanato dal governo col
1973-05.txt191191, n . 645 ) , che concerne le sanzioni per i casi di omessa o tardiva dichiarazione unica deiredditi, ai sensi del precedente art . 17 , e prevede , nel comma secondo , un inasprimento della pena
1973-05.txt266266delegazione . quest ultima legge , si osserva nelle ordinanze , per la predetta violazione dell obbligo di dichiarazione deiredditi, comminava , nell art . 34 , l ammenda da lire trentamila a lire trecentomila , da raddoppiarsi in
1973-08.txt215215della decisione , il tempo necessario per la prescrizione del reato ( contravvenzionale ) di omessa o infedele dichiarazione deiredditi( se , cioè , di diciotto mesi : art . 157 , n . 6 , cod . pen
1973-08.txt343343di decadenza ( successivamente ridotti con la legge 31 ottobre 1966 , n . 958 ) , alla rettifica deiredditidichiarati e all accertamento d ufficio dei redditi non dichiarati . 5 . è da ricordare che la legge n
1973-08.txt35135131 ottobre 1966 , n . 958 ) , alla rettifica dei redditi dichiarati e all accertamento d ufficio deiredditinon dichiarati . 5 . è da ricordare che la legge n . 4 del 1929 ( che entrò in
1973-131.txt446446l esporre un cartello , o il distribuire personalmente manifestini , nelle quali non è dato ravvisare alcuna manifestazione diredditoo di spesa che giustifichi l imposizione stessa . sussiste pertanto il prospettato contrasto con gli artt . 21 e
1973-145.txt418418riafferma il principio della limitazione obbligatoria della misura dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni fondiarie , in corrispondenza alredditoimponibile dominicale del fondo , da determinarsi a norma del d.l . 4 aprile 1939 , n . 589 (
1973-145.txt471471coefficienti di cui al d.l . c.p.s . n . 356 del 1947 : ossia , conferma il riferimento alredditoimponibile del fondo , espresso in catasto , ed alle tariffe d estimo , formate in base ai prezzi del
1973-145.txt641641( particolarmente dalle relazioni illustrative del disegno di legge ) i motivi che hanno indotto all aggancio dei canoni alredditoimponibile dominicale . si è ritenuto di giustificare detto aggancio per considerazioni attinenti : all antisocialità del monopolio fondiario :
1973-145.txt756756. avvenuta con l art . 18 legge del 1966 . 4 . la corte osserva che il riferimento alredditoimponibile risultante dai dati catastali , non è , di per sé , da considerare illegittimo . ciò non è
1973-145.txt859859” utilizzabilità in astratto dei dati catastali ” è stata riconosciuta come mezzo possibile per conseguire il riferimento ad unredditoa base orientativa , secondo una media di valutazioni e calcolazioni , atte a condurre , nell ambito di suddivisiolli
1973-145.txt13281328ivi posta in primaria evidenza . ciò perché è stato pur sempre mantenuto il calcolo dei valori in termini diredditoimponibile dominicale , secondo le tariffe d estimo stabilite a norma del r.d.l . n . 589 del 1939 ed
1973-145.txt18971897espropriazione pari ai valori medi dei terreni per il periodo 1 luglio 1946 31 marzo 1947 calcolati mediante applicazione alredditoimponibile dominicale , risultante dalla revisione degli estimi disposta con la ricordata legge del 1939 , di coefficienti base di
1973-158.txt536536il citato art . 36 , il quale dispone che ” al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima ” è stato sempre interpretato dalla corte nel senso
1973-71.txt864864, norma sicuramente eccezionale . basta considerare che in base ad un principio della legislazione statale , l imposta suiredditigrava sull impresa nella essenziale sua unità e sorge , secondo la regola della territorialità del tributo , nel luogo
1973-71.txt941941contro , ha significato e portata di eccezione , introdotta dal legislatore statutario per dare , limitatamente all imposta sulreddito( o , come risulta specificato nell art . 7 del decreto del 1965 , sulla ricchezza mobile ) ,
1973-71.txt14771477questo articolo si sia limitato a disciplinare il modus procedendi del riparto dell imposta di ricchezza mobile , relativamente alredditodi stabilimenti ed impianti appartenenti a soggetti tributari aventi sede principale fuori della sicilia , conferma che le norme di
1973-81.txt2525il conflitto di attribuzione promosso dalla regione siciliana riguarda la spettanza alla regione oppure allo stato delle ritenute erariali suiredditidi categoria c / 2 dei dipendenti dello stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio regionale
1973-81.txt331331ciò posto , è sufficiente , per la decisione del ricorso in esame , osservare che le ritenute erariali suiredditidi categoria c / 2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono un sistema che la regione
1973-81.txt576576lungi dall esprimere un principio generale , attribuisce , in via eccezionale , alla regione una quota di imposta suiredditiprodotti da imprese aventi sede fuori del territorio , commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia
1973-81.txt588588, alla regione una quota di imposta sui redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio , commisurata alredditoprodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia , estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla regione al
1973-81.txt682682art . 37 stat . ; ed il secondo comma , che coerentemente attribuisce alla regione i corrispondenti tributi suiredditidi lavoro , prova che , al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in sicilia
1974-162.txt26526532 ) ; c ) l attribuzione all intendente di finanza della potestà di concedere lo sgravio dell imposta sulredditodominicale dei terreni e relativa sovrimposta , nonché dell imposta sul reddito agrario per l anno 1973 , a richiesta
1974-162.txt277277potestà di concedere lo sgravio dell imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta , nonché dell imposta sulredditoagrario per l anno 1973 , a richiesta dell interessato , nel caso di danni gravi ai fabbricati rurali ,
1974-162.txt344344disporre , anche di propria iniziativa , lo sgravio , con decorrenza dal 1 gennaio 1973 , dell imposta sulredditodei fabbricati e dell imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso , nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei
1974-162.txt352352sgravio , con decorrenza dal 1 gennaio 1973 , dell imposta sul reddito dei fabbricati e dell imposta speciale sulredditodei fabbricati di lusso , nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni danneggiati , previa verifica dei danni riportati
1974-162.txt993993e 30 trovano fondamento nel principio generale che presupposto dell imposizione tributaria è l esistenza di un cespite produttivo direddito, venuta a mancare la quale , viene a mancare altresì la base dell imposizione e poiché i tributi ai
1974-162.txt12001200che , attraverso gli accertamenti dei competenti uffici finanziari , risultino aver subito danni tali da far venire meno ognireddito, ma anche che gli uffici finanziari competenti non possono che essere quelli statali , non rimanendo in materia ,
1974-185.txt3683681943 l amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali eseguì una revisione generale degli estimi dei terreni i cuiredditifurono riferiti alla media dei prezzi dei prodotti e dei costi dei mezzi di produzione correnti nel periodo 1937 1939
1974-185.txt576576la nuova valutazione , infatti , fu eseguita mediante l applicazione di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria centrale a queiredditidominicali risultanti dalla citata revisione generale , sicché si ottennero valori più congrui ed esatti per i terreni passati a
1974-185.txt821821riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946 31 marzo 1947 tenuto presente agli effetti dell imposta straordinaria sul patrimonio airedditidominicali dei terreni passati a nuovo catasto in data successiva all indicato periodo ( secondo comma ) . a ben
1974-189.txt454454d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi. la precisa indicazione del luogo ove il contribuente debba essere ricercato , se da un lato facilita il compito
1974-287.txt345345che , com è noto , hanno competenza ad esaminare le controversie tributarie meno che sul punto della estimazione delredditoimponibile dopo che esse sono state già decise dalle commissioni , secondo un sistema che è stato recentemente sottoposto ad
1974-287.txt578578decisa volontà del legislatore , volta a sottrarre alla cognizione della magistratura ordinaria le questioni attinenti alla determinazione quantitativa delredditoimponibile , rappresenta una costante del nostro sistema tributario al riguardo si è detto che essa non sarebbe idonea ,
1974-287.txt622622insufficienza di cognizioni tecniche , a penetrare i fenomeni economici , a volte complessi , che presiedono alla formazione delreddito, e si è aggiunto che non potrebbe comunque far fronte ad un altro lavoro , di enorme mole ,
1974-287.txt870870. 53 , si stabiliva non potersi deferire all autorità giudiziaria nessuna decisione delle commissioni concernente la semplice estimazione deiredditi. il principio e la formula , passati , con qualche non significativa variante , nelle leggi successive , anche
1974-287.txt999999riforma e volta ad escludere dalla cognizione del giudice ordinario le questioni di valutazione , cioè di determinazione quantitativa deiredditiimponibili , rileva una convinzione profonda del nostro legislatore circa una necessità , ritenuta imprescindibile per un efficiente organizzazione della
1974-298.txt1515considerato in diritto : 1 . la nuova normativa sulla riscossione delle imposte suiredditiprevista dal d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 emanato in base alla legge 9 ottobre 1971 ,
1974-298.txt159159d incostituzionalità sul rilievo che esso importerebbe la lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla quota delredditoprodotto dagli stabilimenti e dagli impianti industriali operanti in sicilia , ancorché la sede dell impresa sia fuori del territorio
1974-298.txt313313una serie di tributi preesistenti e la istituzione , in loro luogo , di tre fondamentali imposte : quella sulredditodelle persone fisiche , quella sul reddito delle persone giuridiche e quella locale sui redditi ( art . 1 legge
1974-298.txt320320istituzione , in loro luogo , di tre fondamentali imposte : quella sul reddito delle persone fisiche , quella sulredditodelle persone giuridiche e quella locale sui redditi ( art . 1 legge di delega per la riforma tributaria attuata
1974-298.txt328328fondamentali imposte : quella sul reddito delle persone fisiche , quella sul reddito delle persone giuridiche e quella locale suiredditi( art . 1 legge di delega per la riforma tributaria attuata con dd.pp.rr . 29 settembre 1973 nn .
1974-298.txt502502perdere ogni rilievo ove si consideri che il tributo previsto dalle citate norme è l imposta di ricchezza mobile suiredditicommerciali e industriali e poiché questa imposta è stata soppressa con decorrenza 10 gennaio 1974 a seguito dell entrata in
1974-298.txt572572che non poteva sopravvivere il preesistente sistema della sua riscossione mediante ruoli . strutturalmente diversa è ora l imposta sulredditodelle persone giuridiche , presupposto della quale è il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte , come pure ,
1974-298.txt584584. strutturalmente diversa è ora l imposta sul reddito delle persone giuridiche , presupposto della quale è il possesso diredditiprovenienti da qualsiasi fonte , come pure , diversa è la procedura di riscossione mediante versamento diretto alla esattoria per
1974-298.txt664664tributi non più esistenti . in altri termini , non sussistendo più il vecchio tributo erariale di ricchezza mobile suiredditicommerciali ed industriali oggetto della previsione degli artt . 37 dello statuto e 7 delle norme di attuazione e riguardando
1974-298.txt7087085 del d.p.r . n . 602 la riscossione mediante versamento diretto di nuove imposte tra le quali quella sulredditodelle persone giuridiche è da escludere che tale norma sia lesiva di un potere di riscossione regionale non più operante
1974-299.txt5050attesa dell emanazione delle norme relative al coordinamento delle entrate tributarie della regione con la nuova disciplina delle imposte sulredditoe della relativa riscossione ” sono state date disposizioni in materia di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di
1974-299.txt6969sul reddito e della relativa riscossione ” sono state date disposizioni in materia di versamento delle ritenute alla fonte suiredditidi lavoro dipendente . dopo aver riaffermato l obbligo previsto dall art . 5 del d.p.r . n 602 del
1974-299.txt414414legislatore nazionale impartendo istruzioni ad uffici da esso dipendenti sulle formalità da seguire in sede di versamento delle ritenute suiredditidi lavoro nell ambito del territorio regionale . la situazione di specie non ha nulla a che vedere con quella
1974-299.txt712712regione ha denunciato la lesione del potere statutariamente riconosciutole di riscuotere l imposta di ricchezza mobile gravante sulla quota delredditoprodotto dagli stabilimenti e dagli impianti operanti in sicilia , ma con sede legale dell impresa fuori del suo territorio
1974-299.txt748748impresa fuori del suo territorio . l imposta cui si riferisce la circolare impugnata è diversa perché non riguarda iredditidelle imprese , bensì i redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali che hanno stabilimenti ed impianti
1974-299.txt754754l imposta cui si riferisce la circolare impugnata è diversa perché non riguarda i redditi delle imprese , bensì iredditidi lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali che hanno stabilimenti ed impianti nel territorio della regione e sede
1974-299.txt817817riscossione diretta giacché , a seguito della sopravvenuta modifica del sistema della loro riscossione , il versamento delle ritenute suiredditidi lavoro viene ora eseguito dal sostituto d imposta all esattoria in cui l impresa ha la sede centrale ,
1974-299.txt889889dell art . 37 dello statuto dal momento che questa norma si riferisce esclusivamente all imposta di ricchezza mobile suiredditidelle imprese e non anche all imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese . l attribuzione di quest
1974-299.txt898898questa norma si riferisce esclusivamente all imposta di ricchezza mobile sui redditi delle imprese e non anche all imposta suiredditidi lavoro dei dipendenti delle imprese . l attribuzione di quest ultimo tributo alla regione è difatti prevista dal comma
1974-299.txt986986d.p.r . n . 602 del 1973 discusso nella stessa udienza . al pari dell imposta di ricchezza mobile suiredditidelle i mprese , anche l imposta sui redditi di lavoro dipendente è stata soppressa a decorrere dal 10 gennaio
1974-299.txt995995stessa udienza . al pari dell imposta di ricchezza mobile sui redditi delle i mprese , anche l imposta suiredditidi lavoro dipendente è stata soppressa a decorrere dal 10 gennaio 1974 per effetto dell entrata in vigore della riforma
1974-299.txt10541054venuto correlativamente a cessare . in luogo di tale tributo è stata istituita nel nuovo ordinamento l imposta progressiva sulredditodelle persone fisiche ( d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ) , la cui struttura è completamente
1974-299.txt1081108129 settembre 1973 , n . 597 ) , la cui struttura è completamente diversa in quanto alla formazione delredditosul quale va calcolato il nuovo tributo concorrono ora tutti i cespiti di diversa origine che pervengono al soggetto passivo
1974-299.txt11091109concorrono ora tutti i cespiti di diversa origine che pervengono al soggetto passivo dell imposizione , di tal che ilredditodel suo lavoro , in origine autonomamente tassato , non ha più individuale rilevanza agli effetti fiscali . per effetto
1974-299.txt13481348del 1965 tuttora in vigore hanno disposto che i sostituti d imposta facciano separate distinte di versamento delle ritenute suiredditidi lavoro dei dipendenti di stabilimenti e impianti siti in sicilia con la specifica annotazione che trattasi di ritenute relative
1974-58.txt565565immobiliari , concorrono ad accrescere il valore dei terreni stessi . financo la legge catastale , pur non attribuendo unredditoimponibile dominicale alle particelle su cui insistono costruzioni pertinenziali , ne considera tuttavia indirettamente la redditività , nella stima della
1974-58.txt581581pur non attribuendo un reddito imponibile dominicale alle particelle su cui insistono costruzioni pertinenziali , ne considera tuttavia indirettamente laredditività, nella stima della maggiore produttività dei fondi a cui servono . e certamente , qualunque possa essere il criterio
1975-157.txt808808che applicavano l imposta di famiglia o quella sul valore locativo , le imposte sui consumi , le sovraimposte sulredditodei terreni e dei fabbricati , l imposta sulle industrie , i commerci , le arti , le professioni ,
1975-197.txt5050quo l art . 1 legge 21 ottobre 1964 , n . 1013 , istitutiva di un imposta speciale sulredditodei fabbricati di lusso , violerebbe l art . 23 cost . e , in relazione con esso , gli
1975-197.txt390390gruppi , delle categorie e della inclusione in essi degli immobili al fine della specificazione dei parametri degli imponibili deiredditi. e conseguentemente si ammette la legittimità delle inclusioni , nella osservanza della disciplina sul catasto , nelle categorie a
1975-197.txt480480prevede , per gli immobili compresi nella categoria a / 1 e a / 8 , il tributo calcolato sulredditoconcernente tali categorie per quelle abitazioni che anteriormente erano considerate di lusso ed ora sono ritenute abitazioni signorili . la
1975-215.txt240240fallimento fiscale ) a seconda che il contribuente non fosse o fosse un imprenditore commerciale ed in questo caso ilredditoimponibile derivasse dall esercizio di imprese commerciali ; o che relativamente ad un unica situazione ( mancato pagamento da parte
1975-215.txt294294giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda che il contribuente fosse moroso nel pagamento di tributi suiredditinon derivanti o derivanti dall esercizio di imprese commerciali , o che in presenza di situazioni diverse ( esistenza o
1975-215.txt386386o non abbiano accettato il carico tributario e però siano morosi nel pagamento di sei rate consecutive d imposte suiredditiderivanti dall esercizio d imprese commerciali , sarebbero trattate ingiustificatamente in modo eguale ( con la previsione in entrambi i
1975-215.txt617617a ruolo a titolo definitivo o operata in via provvisoria a seguito di accertamento non definitivo , di tributi suiredditiderivanti dall esercizio di imprese commerciali , e dal mancato pagamento di sei rate consecutive delle dette imposte . e
1975-26.txt7171testo unico delle leggi sulle imposte dirette ) ” nella parte in cui fa obbligo al marito di denunciare iredditipropri della moglie non legalmente separata ” . 2 . per intendere quali siano i termini della questione , occorre
1975-26.txt130130che qui vengono richiamati ed integrati . nei confronti di due coniugi che avevano omesso di presentare le dichiarazioni deiredditial 31 marzo 1969 , nelle quali , ai fini dell imposta di ricchezza mobile , avrebbero dovuto dichiarare i
1975-26.txt151151al 31 marzo 1969 , nelle quali , ai fini dell imposta di ricchezza mobile , avrebbero dovuto dichiarare iredditiconseguiti nell anno 1968 da un negozio di generi alimentari , la cui attività avevano esercitato quali soci di fatto
1975-26.txt308308che allo stato della legislazione , per il disposto dell art . 131 del t.u . secondo il quale iredditidella moglie avrebbero dovuto essere dichiarati dal marito , si sarebbe dovuto pronunciare per l assoluzione dell imputata . senonché
1975-26.txt381381oristano ha rivolto la propria attenzione sopra un punto della materia tributaria di indubbio interesse , sul cumulo cioè deiredditidella moglie , che non sia legalmente ed effettivamente separata , con quelli del marito , mettendo in evidenza ,
1975-26.txt429429le conseguenze ed implicazioni che dalla sua verificazione si sarebbero potute avere , in tema di imposta complementare progressiva sulreddito, in ordine all individuazione del soggetto passivo dell imposta ed alle conseguenti sue responsabilità . ciò ha fatto ,
1975-26.txt573573unico delle leggi sulle imposte dirette e segnatamente a quella concernente come si è accennato l imposta complementare progressiva sulredditodelle persone fisiche ( e non anche alle disposizioni risultanti dalla legge 9 ottobre 1971 , n . 825 ,
1975-26.txt625625, e dal d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , sulla istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) ; ha per oggetto la risposta al quesito se sia costituzionalmente illegittimo che il marito debba
1975-26.txt656656al quesito se sia costituzionalmente illegittimo che il marito debba denunciare , con la dichiarazione unica annuale , anche iredditidella moglie che non sia legalmente separata ; ed è posta in riferimento all art . 29 della costituzione esclusivamente
1975-26.txt843843, a cui , a proposito della normativa abrogata ed ancor di più stante l accentuata progressività dell imposta sulredditodelle persone fisiche a quella oggi vigente , in ipotesi si sarebbe potuto ricollegare il dubbio di costituzionalità odiernamente sottoposto
1975-26.txt10841084, in relazione al precedente art . 17 , fa obbligo al marito di denunciare con la dichiarazione unica iredditidella moglie non legalmente ed effettivamente separata , non gioverebbe ai fini della decisione della causa all esarne del tribunale
1975-32.txt5959dispone che le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base a bilancio concorrono a formare ilredditoimponibile dell esercizio nel quale sono realizzate , distribuite o iscritte in bilancio . in precedenza era principio costantemente affermato
1975-32.txt508508testualmente : ” i maggiori valori delle attività delle imprese , in qualsiasi forma costituite , concorrono a formare ilredditoimponibile nell esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio . per gli imprenditori diversi dalle società
1975-32.txt719719norme , raccolte nel testo unico , relative ai soggetti passivi , al presupposto dell imposta , alla classificazione deiredditied ai criteri di accertamento dei medesimi , si può senz altro trarre la conclusione che , di regola ,
1975-32.txt922922tenuto presente lo scopo di lucro per il quale sono creati , tutte le plusvalenze concorrono indistintamente a formare ilredditoimponibile mobiliare ” . ma , appunto da queste motivazioni emerge chiarissimo il concetto che il termine ” imprenditori “
1975-32.txt10061006costituisce il fondamento giuridico della presunzione che per esse le plusvalenze o le sopravvenienze attive vanno comprese nell accertamento delredditoimponibile . il che , poi , trova conferma nell art . 8 del t.u . che , dopo avere
1975-32.txt12651265o sopravvenienze attive , anche per il solo fatto che siano state iscritte in bilancio , debbano far parte delredditoimponibile . tutto ciò senza tener conto , tra l altro , che l imposta alla quale tale imponibile andava
1975-32.txt13111311mobile , cat . b , che ai sensi dell art . 85 del t.u . si applicava ” airedditialla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro , come quelli derivanti dall esercizio di imprese commerciali
1975-32.txt15851585del 1951 e n . 1 del 1956 già si profila , sia pure in embrione , quel concetto diredditodi impresa che , in sostituzione dell ormai soppresso reddito di ricchezza mobile di cat . b , è ,
1975-32.txt15951595profila , sia pure in embrione , quel concetto di reddito di impresa che , in sostituzione dell ormai soppressoredditodi ricchezza mobile di cat . b , è , secondo i decreti del presidente della repubblica 29 settembre 1973
1975-32.txt16301630presidente della repubblica 29 settembre 1973 , nn . 597 e 598 , presupposto , rispettivamente sia dell imposta suiredditidelle persone fisiche sia di quella sul reddito delle persone giuridiche . ed è , al riguardo , assai significativo
1975-32.txt16381638. 597 e 598 , presupposto , rispettivamente sia dell imposta sui redditi delle persone fisiche sia di quella sulredditodelle persone giuridiche . ed è , al riguardo , assai significativo il fatto che l art . 20 del
1976-15.txt369369determinato a norma del d.l . n . 356 del 1947 sulla revisione degli estimi catastali dei terreni e delredditoagrario , il che è sufficiente per delineare l ambito del giudizio ed evidenziare la rilevanza della questione sollevata ai
1976-15.txt10351035sistema in esame garantisce , anche nella più ristretta ipotesi , un indennizzo pari alla media fra valore venale eredditoimponibile catastale , cioè pari ad una somma superiore , nella generalità dei casi , alla metà del valore venale
1976-179.txt103103tributaria ) , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) , del d.p.r . 29 settembrc 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia
1976-179.txt129129del d.p.r . 29 settembrc 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) e del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 ( revisione della disciplina del contenzioso tributario )
1976-179.txt410410di procedura civile da ricorrenti che avevano dedotto di non aver potuto ottenere dalle rispettive mogli le indicazioni relative airedditidalle stesse conseguiti nel 1974 e ad essi necessarie ai fini della presentazione nel 1975 della dichiarazione unica dei redditi
1976-179.txt430430redditi dalle stesse conseguiti nel 1974 e ad essi necessarie ai fini della presentazione nel 1975 della dichiarazione unica deiredditi, e che avevano chiesto la condanna delle resistenti a fornir loro le dette indicazioni , avrebbero dovuto dichiarare improponibile
1976-179.txt683683del d.p.r . n . 597 del 1973 . si sostiene che il diritto del marito di avere conoscenza deiredditidella moglie ai fini della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi , non derivi dal principio del cumulo dei
1976-179.txt695695il diritto del marito di avere conoscenza dei redditi della moglie ai fini della compilazione e presentazione della dichiarazione deiredditi, non derivi dal principio del cumulo dei redditi ma sia ricollegabile unitamente alla normativa concernente le modalità mediante le
1976-179.txt704704della moglie ai fini della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi , non derivi dal principio del cumulo deiredditima sia ricollegabile unitamente alla normativa concernente le modalità mediante le quali il principio stesso è stato attuato e cioè
1976-179.txt730730normativa concernente le modalità mediante le quali il principio stesso è stato attuato e cioè l imputazione al marito delredditocostituito dal coacervo dei redditi di entrambi i coniugi e l attribuzione al medesimo della titolarità del rapporto tributario ;
1976-179.txt735735le quali il principio stesso è stato attuato e cioè l imputazione al marito del reddito costituito dal coacervo deiredditidi entrambi i coniugi e l attribuzione al medesimo della titolarità del rapporto tributario ; e che quel diritto ,
1976-179.txt776776fatto valere innanzi ai detti pretori , attenga , in altri termini , alla posizione conferita al marito rispetto alredditocomplessivo dei coniugi e trovi unicamente la sua fonte nelle norme che tali posizioni regolano e negli obblighi che ne
1976-179.txt830830decisione della controversia davanti al singolo giudice a quo , dell accertamento della legittimità costituzionale del principio del cumulo deiredditidei coniugi , in sé considerato . in contrario è possibile , però , osservare quanto segue . devesi ,
1976-179.txt10351035obbligo di questa di fornirgliele , quali situazioni giuridiche strumentali in relazione all obbligo del marito di dichiarare anche iredditidella moglie a lui imputati , non siano da collegare all istituto del cumulo dei redditi tra i coniugi ,
1976-179.txt10511051di dichiarare anche i redditi della moglie a lui imputati , non siano da collegare all istituto del cumulo deireddititra i coniugi , giacché , prescindendosi dai possibili modi di attuazione del relativo principio , il sistema attuato con
1976-179.txt11031103una sicura univocità , per cui i precetti relativi alla soggettività dell imposta , all imputazione al soggetto passivo diredditialtrui ed alla dichiarazione si presentano razionalmente ed inscindibilmente connessi . l eccezione in esame risulta , pertanto , non
1976-179.txt11631163entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975 , n . 576 ( recante disposizioni in materia di imposte suiredditie sulle successioni ) , relativamente alle questioni sollevate dai giudici a quibus si sarebbe verificata la cessazione della materia
1976-179.txt12631263facoltà spettanti al marito , quale unico soggetto tributario , nell ambito della famiglia , della imposta complementare progressiva sulredditocomplessivo , non sarebbero , perciò , chiaramente più ipotizzabili le violazioni degli artt . 3 , 15 , 24
1976-179.txt13491349per la parte in cui tali violazioni si riferiscono al profilo procedimentale che regola la imposizione di detto tributo sulredditoper i coniugi non legalmente separati . b ) le norme della nuova legge avrebbero abrogato quelle denunciate di illegittimità
1976-179.txt14611461. 597 del 1973 nella parte in cui dispone che non sono soggetti passivi dell imposta le persone i cuiredditisono imputati ad altri ai sensi del successivo art . 4 , e sia l art . 1 , comma
1976-179.txt15041504d.p.r . n . 600 nella parte in cui dispone che la dichiarazione delle persone fisiche è unica per iredditipropri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dei richiamato art . 4 .
1976-179.txt15391539dei richiamato art . 4 . la nuova legge , peraltro , conterrebbe disposizioni innovative per quanto si attiene airedditiconseguiti nell anno 1974 e che hanno formato o dovevano formare oggetto della dichiarazione da presentarsi nell anno 1975 :
1976-179.txt16061606cui incombe l obbligo di presentare la dichiarazione , disposizioni che modificano , e quindi implicitamente abrogano , per iredditiconseguiti nel detto anno 1974 , la normativa contenuta nell art . 2 del d.p.r . n . 597 del
1976-179.txt16581658600 dello stesso anno ” , e ” l art . 26 della stessa legge modifica , sempre per iredditiconseguiti nel 1974 , il trattamento tributario sul ” cumulo dei redditi ” fra i coniugi , venendo , in
1976-179.txt16701670della stessa legge modifica , sempre per i redditi conseguiti nel 1974 , il trattamento tributario sul ” cumulo deiredditi” fra i coniugi , venendo , in tal modo , ad abrogare implicitamente , anche per l anno 1974
1976-179.txt18261826in ciascuno dei quali il contribuente aveva proposto ricorso avverso accertamenti ai fini dell applicazione dell imposta complementare progressiva sulredditocomplessivo , relativi ai vari anni , e cioè al 1969 o dal 1965 al 1969 , ed in cui
1976-179.txt18591859dal 1965 al 1969 , ed in cui la commissione si sarebbe dovuta pronunciare anche sull esistenza ed ammontare diredditidella moglie del ricorrente in quanto cumulati con i redditi di questo . la legge n . 576 del 1975
1976-179.txt18691869si sarebbe dovuta pronunciare anche sull esistenza ed ammontare di redditi della moglie del ricorrente in quanto cumulati con iredditidi questo . la legge n . 576 del 1975 dispone in ordine all imposta complementare con i primi due
1976-179.txt19391939il cpv . dell art . 131 o l art . 139 del t.u . secondo cui rispettivamente ” iredditidella moglie si cumulano con quelli del marito ” e l imposta è applicata sul reddito ( complessivo ) imponibile
1976-179.txt19551955cui rispettivamente ” i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito ” e l imposta è applicata sulreddito( complessivo ) imponibile con aliquota progressiva . con i detti commi dell art . 8 , infatti , si
1976-179.txt19981998che i ruoli dell imposta complementare dovuta in base alle dichiarazioni presentate nel 1974 e negli anni precedenti e comprendentiredditidella moglie , ovvero dovuta per gli anni 1973 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio
1976-179.txt20202020moglie , ovvero dovuta per gli anni 1973 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio delredditocomplessivo , comprensivo di redditi della moglie , ” costituiscono titolo per la riscossione dell imposta anche nei confronti della
1976-179.txt20252025gli anni 1973 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo , comprensivo diredditidella moglie , ” costituiscono titolo per la riscossione dell imposta anche nei confronti della moglie ” , e che
1976-179.txt21162116presidente della repubblica 29 settembre 1973 n . 602 , per inesistenza totale o parziale , con riguardo ai propriredditi, dell obbligazione tributaria ” . e ciò significa che , facendosi con i ripetuti due commi riferimento al ruolo
1976-179.txt21732173e quindi tra l altro non si tocca la fase dell accertamento e il meccanismo previsto per la formazione delredditocomplessivo assoggettato all imposta ( e di cui al secondo comma dell art . 131 ) e tanto meno la
1976-179.txt23742374o implicitamente abrogate le norme oggetto di denuncia e ne sarebbe ormai esclusa l applicabilità ai fini dell irpef airedditiconseguiti nel 1974 . senonché , in contrario , è possibile osservare : che il disposto del secondo comma dell
1976-179.txt24372437. 4 del d.p.r . n . 597 del 1973 a decorrere dal 1 gennaio 1975 ma solo per iredditiposseduti da quella data , e quindi la norma dell art . 4 cit . continua ad essere la regola
1976-179.txt24612461data , e quindi la norma dell art . 4 cit . continua ad essere la regola da applicare airedditiconseguiti nel 1974 ; che con l art . 5 , commi primo e secondo ( parte prima ) della
1976-179.txt25832583dall articolo 26 comma primo della stessa legge , perché il correttivo apportato al carico dell imposta dovuta per ilredditocomplessivo relativo al 1974 per cui un credito d imposta compete a valere su quella dovuta sulla base della dichiarazione
1976-179.txt27552755gli accertamenti di rettifica o di ufficio aventi per oggetto l i.c.p . sul r.c . o l irpef perredditiconseguiti nel 1974 e negli anni precedenti , notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge ,
1976-179.txt27952795, devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso ancheredditidella stessa ; che qualora alla formazione del reddito complessivo soggetto all imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e
1976-179.txt28042804questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa ; che qualora alla formazione delredditocomplessivo soggetto all imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l accertamento viene definito mediante adesione del contribuente ,
1976-179.txt28122812hanno concorso anche redditi della stessa ; che qualora alla formazione del reddito complessivo soggetto all imposta complementare hanno concorsoredditidella moglie e l accertamento viene definito mediante adesione del contribuente , codesto atto , se posto in essere successivamente
1976-179.txt28862886ai detti tributi ( e sempre che la moglie non abbia sottoscritto la dichiarazione ) non si tiene conto deiredditidella moglie stessa ai fini della omissione , incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative
1976-179.txt29382938a ruolo , limitatamente alle quote non corrisposte . è innegabile che con le nuove norme , in relazione airedditi, alle dichiarazioni ed agli accertamenti afferenti agli anni 1974 e precedenti , la moglie , da semplice responsabile solidale
1976-179.txt29972997è divenuta soggetto passivo e condebitrice solidale , insieme con il marito , dell imposta dovuta per il loro complessivoreddito; che è ormai esclusa una responsabilità amministrativa e penale del marito per fatto e colpa della moglie ; e
1976-179.txt30243024responsabilità amministrativa e penale del marito per fatto e colpa della moglie ; e che questa , a proposito deiredditiche la concernono , ha poteri di difesa in giudizio ; ma tutto cio , in relazione al t.u .
1976-179.txt32063206tali norme non sono influenzate , per le situazioni anteriori al 20 settembre 1975 ( ivi comprese quelle relative airedditidegli anni 1974 e precedenti ) , dalla legge 19 maggio 1975 n . 151 . ed infatti , per
1976-179.txt33933393diritti dei terzi ” . il rapporto tra i coniugi ( sino all anzidetta data ) per quanto attiene airedditi, è , quindi , disciplinato , come si è precisato , dalle norme di cui al capo vi ,
1976-179.txt37873787nuova legge abbia disposto : che l irpef si applica nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sulredditocomplessivo formato dai redditi propri di ciascuno e da quelli , ad entrambi imputati , dei figli minori conviventi (
1976-179.txt37913791: che l irpef si applica nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sul reddito complessivo formato dairedditipropri di ciascuno e da quelli , ad entrambi imputati , dei figli minori conviventi ( art . 1 )
1976-179.txt38243824figli minori conviventi ( art . 1 ) ; che i detti coniugi devono presentare una dichiarazione unica dei propriredditie di quelli ad essi imputati ( art . 5 ) ; che agli effetti dell applicazione delle imposte sui
1976-179.txt38453845e di quelli ad essi imputati ( art . 5 ) ; che agli effetti dell applicazione delle imposte suiredditi, la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito (
1976-179.txt39693969ai quali si riconosca distinta soggettività tributaria , non può essere imposto né di presentare una dichiarazione congiunta dei lororedditi, né di pagare l imposta sul reddito delle persone fisiche , come se fossero una sola persona ( fisica
1976-179.txt39773977non può essere imposto né di presentare una dichiarazione congiunta dei loro redditi , né di pagare l imposta sulredditodelle persone fisiche , come se fossero una sola persona ( fisica ) , senza violare ” gli indicati precetti
1976-179.txt40914091della costituzione , le norme secondo cui , al fine dell individuazione dei soggetti passivi dell imposta complementare progressiva sulredditocomplessivo , ” i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito ” ( art . 131 comma secondo
1976-179.txt40964096secondo cui , al fine dell individuazione dei soggetti passivi dell imposta complementare progressiva sul reddito complessivo , ” iredditidella moglie si cumulano con quelli del marito ” ( art . 131 comma secondo ) e per cui sul
1976-179.txt41174117della moglie si cumulano con quelli del marito ” ( art . 131 comma secondo ) e per cui sulredditocomplessivo così formato l imposta è applicata con aliquota progressiva ( art . 139 ) . sulla legittimità costituzionale o
1976-179.txt42914291relazione alle altre norme dello stesso articolo , sono evidenziati due profili o momenti : l imputazione al marito deiredditidella moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata e cioè il riferimento ex lege del reddito di un dato
1976-179.txt43084308al marito dei redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata e cioè il riferimento ex lege delredditodi un dato soggetto pienamente capace ad un soggetto diverso , ed il concorso dei redditi della moglie trovantesi in
1976-179.txt43244324riferimento ex lege del reddito di un dato soggetto pienamente capace ad un soggetto diverso , ed il concorso deiredditidella moglie trovantesi in quella situazione , alla formazione del reddito complessivo del marito . e si ha così ,
1976-179.txt43354335ad un soggetto diverso , ed il concorso dei redditi della moglie trovantesi in quella situazione , alla formazione delredditocomplessivo del marito . e si ha così , che il marito è soggetto passivo dell imposta ( anche )
1976-179.txt43584358marito . e si ha così , che il marito è soggetto passivo dell imposta ( anche ) per iredditidella moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata , e che il debito di imposta è determinato in rapporto
1976-179.txt43804380moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata , e che il debito di imposta è determinato in rapporto alredditocomplessivo del marito , ancorché a costituirlo abbiano concorso i redditi della moglie . due persone fisiche , che nelle
1976-179.txt43914391il debito di imposta è determinato in rapporto al reddito complessivo del marito , ancorché a costituirlo abbiano concorso iredditidella moglie . due persone fisiche , che nelle norme in esame sono rispettivamente il marito e la moglie (
1976-179.txt44644464è soggetto passivo dell imposta ; il marito e non anche la moglie è debitore dell imposta con riguardo aredditidi cui non ha il possesso , ed il marito , stante la progressività del tributo , ha un debito
1976-179.txt45034503un debito di imposta superiore a quello che avrebbe avuto se l imposta fosse stata commisurata solo alla somma deiredditipropri e di quelli altrui di cui abbia la libera disponibilità o l amministrazione senza obbligo della resa dei conti
1976-179.txt45724572coniugi . a fronte di situazioni eguali si hanno trattamenti differenti : da un canto , per il possesso diredditivi è chi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è , e dall altro , nonostante la
1976-179.txt45974597considerato soggetto di imposta e chi non lo è , e dall altro , nonostante la mancanza del possesso diredditi, vi è chi ( anche ) per questi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è .
1976-179.txt46534653né appare finalizzato a garantire o tutelare l unità familiare . con l imposta complementare si tende a colpire ilredditonon in sé , all atto e per il fatto del suo prodursi , sibbene in quanto riveli una data
1976-179.txt47184718in concreto del singolo soggetto , ed in rapporto a ciò , ragionevole che ai fini della determinazione del suoredditocomplessivo netto concorrano il criterio analitico e quello sintetico . ma non si spiega come e perché un soggetto (
1976-179.txt47544754e perché un soggetto ( il marito ) possa e debba presentare una maggiore capacità contributiva per l esistenza diredditialtrui di cui non abbia legalmente il possesso , e cioè il godimento o l amministrazione senza obbligo della resa
1976-179.txt48274827unità familiare ” , giacché a costituire e mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione dei beni e deiredditirelativi , ma non di certo un sistema tributario basato sopra un fittizio possesso di redditi comuni . e con
1976-179.txt48434843dei beni e dei redditi relativi , ma non di certo un sistema tributario basato sopra un fittizio possesso diredditicomuni . e con ciò appare evidente anche il contrasto con l art . 31 della costituzione . la normativa
1976-179.txt49844984che gli artt . 131 e 139 del testo unico del 1958 siano costituzionalmente illegittimi limitatamente all inciso ” iredditidella moglie si cumulano con quelli del marito ” ( contenuto nel secondo comma dell art . 131 ) e
1976-179.txt50175017secondo comma dell art . 131 ) e cioè nella parte in cui in detti articoli si stabilisce che iredditidella moglie , la quale non sia legalmente ed effettivamente separata dal marito , concorrono , insieme con quelli del
1976-179.txt50435043non sia legalmente ed effettivamente separata dal marito , concorrono , insieme con quelli del marito , a formare unredditocomplessivo su cui è applicata con aliquota progressiva l imposta complementare . tali conclusioni dispensano la corte dal valutare le
1976-179.txt52495249delegante , nello stabilire i principi e criteri direttivi a cui si sarebbe dovuta informare la disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche , avrebbe richiesto non solo che l imposta avesse carattere personale , ma anche che ci fosse
1976-179.txt52755275richiesto non solo che l imposta avesse carattere personale , ma anche che ci fosse il concorso alla formazione delredditocomplessivo di tutti i redditi propri del soggetto , dei redditi altrui dei quali egli avesse la libera disponibilità e
1976-179.txt52805280imposta avesse carattere personale , ma anche che ci fosse il concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti iredditipropri del soggetto , dei redditi altrui dei quali egli avesse la libera disponibilità e ” di quelli a lui
1976-179.txt52865286anche che ci fosse il concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto , deiredditialtrui dei quali egli avesse la libera disponibilità e ” di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari
1976-179.txt53315331quest ultimo punto , si precisa da qualche giudice che con la citata norma il legislatore avesse fatto riferimento airedditialtrui di cui il soggetto avesse la libera disponibilità , o ai ” redditi già imputati al soggetto dalla vigente
1976-179.txt53455345il legislatore avesse fatto riferimento ai redditi altrui di cui il soggetto avesse la libera disponibilità , o ai “redditigià imputati al soggetto dalla vigente disciplina dei rapporti familiari ” ovvero che il governo fosse stato autorizzato ad attuare
1976-179.txt53985398, e comunque che dovesse escludersi che ” il principio affermato dal legislatore delegante si potesse riferire indiscriminatamente anche airedditipropri della moglie ” . e si deduce da ciò che il governo , con le citate norme dei decreti
1976-179.txt54405440, sarebbe incorso in eccessi di delega là dove avrebbe incluso , in ogni caso o senza discriminare , iredditidella moglie tra quelli costituenti la base imponibile del marito o li avrebbe addirittura considerati nella sfera di disponibilità del
1976-179.txt54905490legislatore delegante abbia voluto assoggettare all imposta , avente carattere personale e destinata a gravare sul soggetto , oltre iredditipropri di questo e quelli altrui di cui egli abbia la libera disponibilità , i redditi ” a lui imputati
1976-179.txt55065506soggetto , oltre i redditi propri di questo e quelli altrui di cui egli abbia la libera disponibilità , iredditi” a lui imputati in ragione dei rapporti familiari ” , ma non abbia inteso innovare in ordine al regime
1976-179.txt55945594è da pensare che con essa norma , tra l altro , si sia voluto ammettere la possibilità che iredditidella moglie , in ogni caso , fossero nella libera disponibilità del marito . quell articolo è , invece ,
1976-179.txt56325632, invece , rivolto ad incidere sulla normativa tributaria : al governo è rimesso di stabilire se e quali “redditifamiliari debbano essere imputati al soggetto ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata , e però
1976-179.txt56445644è rimesso di stabilire se e quali ” redditi familiari debbano essere imputati al soggetto ai fini della determinazione delredditocomplessivo o della tassazione separata , e però è negato di poter prevedere il computo cumulativo dei detti redditi complessivamente
1976-179.txt56635663del reddito complessivo o della tassazione separata , e però è negato di poter prevedere il computo cumulativo dei dettiredditicomplessivamente inferiori a lire quattro milioni annue . sulla base di codesta interpretazione della legge delegante ( della cui conformità
1976-179.txt58575857, e 1 comma terzo del d.p.r . n . 600 del 1973 contengono norme , relative alla imposta sulredditodelle persone fisiche , che dai giudici a quibus , come si è accennato , sono considerate , sotto vari
1976-179.txt59315931della costituzione . risulta da tali norme , in modo espresso o implicito : che al marito sono imputati iredditidella moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata con la conseguenza che i redditi di entrambi sono cumulati ai
1976-179.txt59465946al marito sono imputati i redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata con la conseguenza che iredditidi entrambi sono cumulati ai fini dell applicazione dell imposta ; che il marito è soggetto passivo anche per i
1976-179.txt59675967di entrambi sono cumulati ai fini dell applicazione dell imposta ; che il marito è soggetto passivo anche per iredditidella moglie a lui imputati e per codesti redditi non lo è la moglie ; che il marito deve dichiarare
1976-179.txt59765976imposta ; che il marito è soggetto passivo anche per i redditi della moglie a lui imputati e per codestiredditinon lo è la moglie ; che il marito deve dichiarare annualmente anche i redditi della moglie a lui imputabili
1976-179.txt59915991lui imputati e per codesti redditi non lo è la moglie ; che il marito deve dichiarare annualmente anche iredditidella moglie a lui imputabili ; e che in dipendenza e in funzione di tutto ciò la moglie è tenuta
1976-179.txt60276027ciò la moglie è tenuta ad indicare al marito gli elementi , i dati e le notizie concernenti i propriredditia lui imputati ed il marito è legittimato a farne la richiesta . strettamente connesse a quelle indicate sono altre
1976-179.txt60756075non costituendo esse oggetto di specifica denuncia , non possono non essere tenute presenti . l imputazione al marito deiredditidella moglie non legalmente ed effettivamente separata , infatti , influisce , nei confronti del marito , sulla individuazione della
1976-179.txt61176117imponibile ( art . 3 del d.p.r . n . 597 ) e sulla determinazione ed applicazione dell imposta sulredditocomplessivo ( art . 11 dello stesso d.p.r . ) . e si hanno conseguenze che variano , tra l
1976-179.txt61446144stesso d.p.r . ) . e si hanno conseguenze che variano , tra l altro , a seconda che ilredditocomplessivo del marito , comprensivo dei redditi della moglie a lui imputati , sia inferiore o meno a cinque milioni
1976-179.txt61516151hanno conseguenze che variano , tra l altro , a seconda che il reddito complessivo del marito , comprensivo deiredditidella moglie a lui imputati , sia inferiore o meno a cinque milioni di lire , perché l imposta gravante
1976-179.txt61876187, perché l imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto passivo , nel primo caso è commisurata separatamente sulredditoproprio del contribuente e su quello della moglie , e nel secondo è determinata applicando le relative aliquote crescenti al
1976-179.txt62086208proprio del contribuente e su quello della moglie , e nel secondo è determinata applicando le relative aliquote crescenti alredditocomplessivo , ristante dal cumulo . i profili del denunciato contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto sono molteplici e
1976-179.txt62766276donna coniugata ( e non legalmente ed effettivamente separata ) , in ordine alla soggettività passiva circa l imposta sulredditodelle persone fisiche , alla determinazione della base imponibile , alla determinazione e applicazione dell imposta , alla tutela della
1976-179.txt64256425, 36 37 e 53 della costituzione ; b ) il marito , tenuto a fare la dichiarazione unica deiredditi, sarebbe soggetto alle sanzioni penali e accessorie previste per i casi di omissione , incompletezza e infedeltà della dichiarazione
1976-179.txt67356735ogni altro contribuente ed in particolare per il di lei marito . ed infatti : pur essendo il possesso diredditiil presupposto della imposta ( art . 1 del d.p.r . n . 597 ) e pur essendo le persone
1976-179.txt678467842 comma primo ) la donna coniugata ( non legalmente ed effettivamente separata , la quale abbia il possesso diredditi, non è soggetto passivo dell imposta ; i redditi della moglie , che si trovi nella ripetuta situazione .
1976-179.txt67946794ed effettivamente separata , la quale abbia il possesso di redditi , non è soggetto passivo dell imposta ; iredditidella moglie , che si trovi nella ripetuta situazione . sono imputati ai marito nonostante che legalmente la donna ne
1976-179.txt68396839il possesso : il marito ( e non anche la moglie non separata ) è tenuto a dichiarare annualmente iredditipropri ed unitamente quelli della moglie a lui imputabili : il reddito complessivo del soggetto passivo che costituisce la base
1976-179.txt68516851separata ) è tenuto a dichiarare annualmente i redditi propri ed unitamente quelli della moglie a lui imputabili : ilredditocomplessivo del soggetto passivo che costituisce la base imponibile , è formato da tutti i redditi del soggetto stesso e
1976-179.txt68676867lui imputabili : il reddito complessivo del soggetto passivo che costituisce la base imponibile , è formato da tutti iredditidel soggetto stesso e qualora questo sia coniugato ( e non sia coniuge separato ) , anche dai redditi della
1976-179.txt68866886i redditi del soggetto stesso e qualora questo sia coniugato ( e non sia coniuge separato ) , anche dairedditidella moglie : a seguito dell applicazione dell imposta sul reddito complessivo del marito comprensivo dei redditi della moglie (
1976-179.txt68976897e non sia coniuge separato ) , anche dai redditi della moglie : a seguito dell applicazione dell imposta sulredditocomplessivo del marito comprensivo dei redditi della moglie ( non separata ) a lui imputati , l onere per debito
1976-179.txt69036903, anche dai redditi della moglie : a seguito dell applicazione dell imposta sul reddito complessivo del marito comprensivo deiredditidella moglie ( non separata ) a lui imputati , l onere per debito d imposta gravante sul marito viene
1976-179.txt69466946superiore a quello che sarebbe stato in dipendenza di distinta soggettività e tassazione : e ciò tanto nel caso diredditocomplessivo inferiore a 5 milioni che in quello opposto . esiste , pertanto , l asserita disparità di trattamento .
1976-179.txt73167316assistenza reciproca , ecc . , e che il marito , come capo della famiglia abbia la materiale disponibilità deiredditidella moglie non separata ; e ritenendo di dover tutelare l esigenza che l irpef , sia applicata sul reddito
1976-179.txt73367336redditi della moglie non separata ; e ritenendo di dover tutelare l esigenza che l irpef , sia applicata sulredditocomplessivo del soggetto , tenendosi conto della concreta attitudine di questo a concorrere alle spese pubbliche , e l esigenza
1976-179.txt73727372pubbliche , e l esigenza che siano impedite evasioni di imposta attraverso fittizie intestazioni di beni e fittizie attribuzioni diredditida un coniuge a favore dell altro . nella sostanza la tutela di tali esigenze merita di essere approvata .
1976-179.txt74957495insieme considerati ; e perché , tranne le ipotesi in cui in fatto sia il marito a poter disporre delredditodi entrambi , e quelle in cui de iure ciò avviene , di regola i redditi sono prodotti separatamente e
1976-179.txt75117511a poter disporre del reddito di entrambi , e quelle in cui de iure ciò avviene , di regola iredditisono prodotti separatamente e tenuti distinti ed anche quando siano posti in comune , non è solo il marito a
1976-179.txt76277627non è stata data adeguata e razionale tutela perché , a parte il fatto che all applicazione dell imposta sulredditocomplessivo di entrambi i coniugi si perviene attraverso un sistema normativo che va anche contro altre disposizioni costituzionali , si
1976-179.txt78137813artt . 3 , 29 e 53 della costituzione , le norme che prevedono : l imputazione al marito deiredditidella moglie non legalmente ed effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell applicazione dell imposta
1976-179.txt78257825che prevedono : l imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata ed il cumulo deiredditidi entrambi ai fini dell applicazione dell imposta ; la soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della
1976-179.txt78447844dei redditi di entrambi ai fini dell applicazione dell imposta ; la soggettività passiva del marito anche per i dettiredditidella moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie ; l obbligo del marito di dichiarare , in
1976-179.txt78707870negazione di tale soggettività alla moglie ; l obbligo del marito di dichiarare , in unico atto , oltre iredditipropri , anche i menzionati redditi della moglie ; l obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli
1976-179.txt78767876; l obbligo del marito di dichiarare , in unico atto , oltre i redditi propri , anche i menzionatiredditidella moglie ; l obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi , i dati e le
1976-179.txt79017901obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi , i dati e le notizie relativi ai propriredditia lui imputabili perché egli possa effettuare la dichiarazione unica dei redditi . dalla dichiarazione dell illegittimità costituzionale degli artt
1976-179.txt79137913i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui imputabili perché egli possa effettuare la dichiarazione unica deiredditi. dalla dichiarazione dell illegittimità costituzionale degli artt . 2 n . 3 della legge n . 825 del 1971
1976-179.txt80818081dei 1973 , nelle parti in cui con le relative norme rispettivamente si dispone che l imposta si applica sulredditocomplessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui imputati dall art . 4 lett
1976-179.txt80888088con le relative norme rispettivamente si dispone che l imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti iredditidel soggetto passivo compresi quelli a lui imputati dall art . 4 lett . a ) , e che se
1976-179.txt81108110soggetto passivo compresi quelli a lui imputati dall art . 4 lett . a ) , e che se ilredditocomplessivo lordo comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma della lettera a ) dell art . 4 , è
1976-179.txt81158115lui imputati dall art . 4 lett . a ) , e che se il reddito complessivo lordo comprensivo diredditiimputati al contribuente a norma della lettera a ) dell art . 4 , è inferiore a 5 milioni di
1976-179.txt81448144) dell art . 4 , è inferiore a 5 milioni di lire , l imposta è commisurata separatamente sulredditocomplessivo proprio del contribuente e su quello della moglie , al netto degli oneri di cui all art . 10
1976-179.txt83348334illegittimità costituzionale delle norme che pongono a carico del marito l obbligo di dichiarare , oltre i propri , iredditidella moglie non legalmente ed effettivamente separata , rimane operativa dei citati articoli del d.p.r . n . 600 solo
1976-179.txt83718371n . 600 solo la parte che si riferisce ad omissione , incompletezza ed infedeltà della dichiarazione a proposito deiredditipropri del dichiarante e di quelli a lui imputati ( con esclusione dei redditi di cui all art . 4
1976-179.txt83858385infedeltà della dichiarazione a proposito dei redditi propri del dichiarante e di quelli a lui imputati ( con esclusione deiredditidi cui all art . 4 lett . a ) , e che , comunque , dovrebbe trovare applicazione nel
1976-179.txt89498949ignorato che essa , a proposito delle questioni relative alla disciplina dell irpef , è destinata a valere per iredditiconseguiti nel 1974 e per le dichiarazioni fatte o che si sarebbero dovute fare nel 1975 , e deve essere
1976-179.txt90839083dell imposizione diretta basato su una pluralità d imposte a carattere personale e reale e su una imposta complementare sulredditocomplessivo con funzione integratrice e correttiva , e conseguentemente assoggettare il reddito della persona fisica ad una sola imposta sulla
1976-179.txt90959095e reale e su una imposta complementare sul reddito complessivo con funzione integratrice e correttiva , e conseguentemente assoggettare ilredditodella persona fisica ad una sola imposta sulla base dei principi della personalità e della progressività in modo tale che
1976-179.txt93149314della responsabilità d imposta ; e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso deiredditisi sostanzi nella libera disponibilità di essi . nel contempo la corte esprime l auspicio che sulla base delle dichiarazioni
1976-179.txt93379337nella libera disponibilità di essi . nel contempo la corte esprime l auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propriredditifatte dai coniugi , ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi , possa essere data
1976-179.txt93529352base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi , ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettiviredditicomplessivi , possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione ( espresso in
1976-184.txt257257r.d . 11 luglio 1907 , n . 560 , approvò ” il regolamento per l applicazione dell imposta deiredditidi ricchezza mobile ” ed era , come questa corte ebbe a rilevare ( sentenza 27 giugno 4 luglio 1963
1976-200.txt5757in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio , erano dovute dal 1 luglio ed erano commisurate suiredditiconseguiti nell anno solare precedente . l art . 10 d.p.r . 5 luglio 1951 , n . 573 ,
1976-200.txt90905 luglio 1951 , n . 573 , traducendo detto principio nei criteri di compilazione della dichiarazione unica annuale deiredditiai fini fiscali , disponeva , poi , che la dichiarazione stessa , da presentare entro il 31 marzo di
1976-200.txt117117poi , che la dichiarazione stessa , da presentare entro il 31 marzo di ogni anno , doveva comprendere iredditimobiliari prodotti nell anno solare precedente a quello della dichiarazione , da tassare a far tempo dal 1 luglio dell
1976-200.txt153153tempo dal 1 luglio dell anno di presentazione della dichiarazione , stabilendo , in particolare , che la tassazione deiredditidi nuova produzione decorresse dal giorno dell inizio della produzione . il meccanismo in tal modo predisposto dalle dette norme
1976-200.txt187187in tal modo predisposto dalle dette norme tendeva quindi , in sostanza , a determinare un periodo di produzione diredditoaccertato , considerandolo poi riprodotto in un periodo successivo , in relazione al quale era dovuta l imposta , e
1976-200.txt215215periodo successivo , in relazione al quale era dovuta l imposta , e precisamente individuava il periodo di produzione delredditonell anno solare o nella frazione di anno solare precedente , ed indicava il periodo 1 luglio 30 giugno ,
1976-200.txt260260, come quello in relazione al quale era dovuta l imposta . per quanto riguarda , in particolare , iredditidi nuova produzione , cui si riferisce la fattispecie sottoposta al giudice a quo , in base al combinato disposto
1976-200.txt317317. n . 573 del 1951 , si verificava , in concreto , la circostanza che , in relazione airedditistessi , anche se riferiti ad un assai breve periodo dell anno solare , l imposta cominciava a decorrere dal
1976-200.txt350350solare , l imposta cominciava a decorrere dal giorno di inizio della produzione , comportando una tassazione che colpiva ilredditodalla sua formazione al termine dell anno finanziario in corso e , successivamente , per tutto l anno finanziario seguente
1976-200.txt391391. secondo l interpretazione praticamente adottata in sede di applicazione delle dette norme , l imposta era poi calcolata suiredditiin esame ragguagliati ad anno , cioè considerandoli riprodotti , proporzionalmente , per tutto l anno finanziario successivo a quello
1976-200.txt466466, 175 , 176 ) in base alle quali il tributo era invece dovuto per ogni periodo di imposta sulredditoprodotto nel periodo stesso , attraverso il sistema della tassazione così detta a consuntivo , con l iscrizione a ruolo
1976-200.txt523523fictio iuris in base alla quale , come si è detto l imposta dovuta per un periodo veniva commisurata alredditoprodotto in un periodo precedente , e con l art . 7 d.p.r . 29 settembre 1973 , n .
1976-200.txt627627d.p.r n . 573 del 1951 , sopra menzionati , hanno posto in essere una presunzione assoluta di percezione delredditoper il periodo successivo a quello di commisurazione , non razionalmente giustificabile a causa della ripetuta irrilevanza ai fini tributari
1976-200.txt656656, non razionalmente giustificabile a causa della ripetuta irrilevanza ai fini tributari della eventuale riduzione o addirittura dell annullamento delredditonel periodo menzionato , sancita dalle norme impugnate . e a maggior ragione la presunzione sarebbe irrazionale nel caso dei
1976-200.txt677677nel periodo menzionato , sancita dalle norme impugnate . e a maggior ragione la presunzione sarebbe irrazionale nel caso deiredditidi prima produzione , che , dato il sistema sopra descritto , comporterebbe un alea ancora maggiore per quanto riguarda
1976-200.txt704704dato il sistema sopra descritto , comporterebbe un alea ancora maggiore per quanto riguarda la effettiva probabilità della riproduzione delreddito. ora , è ben vero che , secondo giurisprudenza di questa corte ( v . sent . n .
1976-200.txt736736questa corte ( v . sent . n . 77 del 1967 ) , non è arbitrario ritenere che ilredditodenunciato dal contribuente per un periodo di imposta si riproduca nella stessa misura in periodi immediatamente successivi , sembrando ragionevole
1976-200.txt867867conguaglio a seguito dell accertamento definitivo ; per cui il contribuente , in conclusione , avrebbe pagato l imposta sulredditoeffettivo , e quindi in ragione della sua capacità contributiva . nella specie , invece , trattasi di imposte commisurate
1976-200.txt889889, e quindi in ragione della sua capacità contributiva . nella specie , invece , trattasi di imposte commisurate alredditodel periodo precedente in via definitiva , per cui resta escluso il farsi luogo a conguagli di sorta . e
1976-200.txt10681068, integrato dalla interpretazione in sede di applicazione . se pure considera un elemento certamente oggettivo come quello costituito dalredditopercepito ed accertato in un determinato periodo di tempo ( che peraltro , per quelli di nuova produzione , può
1976-200.txt11281128, senza che all interessato sia offerta la possibilità di fornire la prova della eventuale diminuzione o dell annullamento delredditostesso . con ciò deve escludersi clic al sistema in esame possano riconoscersi quei caratteri di logicità e rispondenza ai
1976-200.txt12261226delle imposte , così come è richiesto appunto dall art . 53 della costituzione . invero , la produzione deiredditiin esame è certamente un fatto economico sociale legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile , per
1976-200.txt13181318pubblica finanza alla riscossione delle imposte , il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto dei contribuente alla prova della effettività delredditosoggetto all imposizione . né varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con il sistema impugnato , il contribuente
1976-200.txt13441344varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con il sistema impugnato , il contribuente , che non abbia prodottoredditonel periodo per cui deve l imposta , finirebbe con l avvantaggiarsi , in prosieguo di tempo , della esenzione
1976-200.txt13901390circostanza , che andrebbe ad incidere in un periodo in cui egli potrebbe essere , invece , tornato percettore diredditi. ed invero trattasi di prospettazioni soltanto ipotetiche che non tengono conto della aleatorietà dei ventilati recuperi e , comunque
1976-200.txt14511451deve , in ogni caso , l imposta per un periodo cui , in concreto , può non corrispondere unredditoeffettivo . il che costituisce , in base alle sopra svolte considerazioni , elemento sufficiente a rilevare l incompatibilità del
1976-200.txt15241524assoggettamento a titolo definitivo del contribuente ad una imposta dovuta per un periodo in cui egli può non aver prodottoreddito. 4 . dovendosi per le esposte ragioni pronunziare l illegittimità costituzionale delle norme impugnate in quanto contrastanti con l
1976-225.txt142142, stipulati da conduttori o subconduttori iscritti , ai fini dell imposta complementare per l anno 1969 , per unredditonon superiore ai 2 milioni e 500 mila lire , non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito del conduttore o
1976-225.txt159159, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire , non attribuisce rilevanza alle variazioni delredditodel conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute al 1969 fino al momento in cui viene intimata la licenza ( ordinanza del
1976-225.txt271271riconosce al locatore il diritto di provare , con ogni mezzo consentito dall ordinamento , che il conduttore goda diredditosuperiore a quello risultante dall iscrizione nei ruoli ai fini dell imposta complementare per l anno 1973 ( ordinanze del
1976-225.txt332332e del 9 luglio 1975 del pretore di roma ) ; b ) non attribuisce rilevanza alle variazioni di dettoreddito, eventualmente sopravvenute fino al momento in cui si decide del diritto alla proroga ( ordinanze del 12 marzo 1974
1976-225.txt383383pretore di firenze , del 9 luglio 1975 del pretore di roma ) ; c ) esclude , per iredditiderivanti da lavoro dipendente e per le pensioni , ogni prova contraria alle attestazioni del datore di lavoro o dell
1976-225.txt454454conduttore che svolge lavoro autonomo e conduttore che svolge lavoro dipendente sotto un duplice profilo ; 1 ) perché ilredditodel primo , ai fini dell imposta complementare , verrebbe calcolato tenendosi conto di ogni cespite sia proprio che dei
1976-225.txt489489ogni cespite sia proprio che dei componenti la famiglia , mentre , per il secondo , verrebbe considerato solo ilredditoderivante dall attività dipendente ( ordinanza del 7 gennaio 1974 del pretore di taranto ) ; 2 ) perché chi
1976-225.txt515515ordinanza del 7 gennaio 1974 del pretore di taranto ) ; 2 ) perché chi svolge lavoro autonomo , avendoredditivariabili , di difficile accertamento , per i quali agevole è l evasione fiscale , gode in giudizio di ampie
1976-225.txt555555ampie possibilità di difesa , delle quali non può , invece , avvalersi il lavoratore subordinato , risultando il suoredditoper intero e con esattezza dall attestazione del datore di lavoro ( ordinanza del 28 marzo 1975 del pretore di
1976-225.txt620620quarto , della legge 22 dicembre 1973 , n . 841 , nella parte in cui , facendo richiamo alredditoindicato nel primo comma dell art . 1 del d.l . n . 426 del 1973 , non riconosce al
1976-225.txt653653. 426 del 1973 , non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di unredditosuperiore a quello risultante dall iscrizione a ruolo ai fini dell imposta complementare per l anno 1973 ( ordinanza del
1976-225.txt782782abitazione , in quanto : a ) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore goda diredditosuperiore a quello emergente dall iscrizione a ruolo per il 1972 ( ordinanza del 13 dicembre 1974 del pretore di
1976-225.txt814814( ordinanza del 13 dicembre 1974 del pretore di modena ) ; b ) non attribuisce rilevanza alle variazioni diredditodel conduttore eventualmente sopravvenute dopo l anno 1972 ( ordinanze del 9 dicembre 1974 del pretore di piombino , del
1976-225.txt889889di firenze ) ; c ) consentendo il beneficio della proroga anche ai conduttori divenuti dopo il 1972 percettori diredditisuperiori a 4 milioni di lire , opera una sorta di espropriazione parziale , senza indennizzo , della proprietà privata
1976-225.txt13691369dettato diversa disciplina per situazioni identiche , concedendo la proroga al conduttore di casa di abitazione , purché il suoredditonon superi un certo livello e attribuendo , invece , incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a negozio
1976-225.txt14921492è fondata . per effetto della sentenza di questa corte n . 132 del 1972 , le variazioni sopravvenute alredditoimponibile del conduttore o subconduttore , ancorato dal comma secondo dell art . 1 della legge n . 833 del
1976-225.txt171917191969 , n . 4 , nella parte in cui anche questa norma non accorda rilevanza alle sopravvenute variazioni delredditoimponibile del conduttore o subconduttore , che possano essere provate dalle parti con i mezzi apprestati dal vigente ordinamento processuale
1976-225.txt18481848all epoca della sua emanazione , omette anch esso di considerare rilevanti ai fini della proroga le sopravvenute variazioni delredditoimponibile del conduttore o subconduttore . né può dirsi che il legislatore , con il suddetto art . 1 ,
1976-225.txt19031903sentenza per quanto concerne il riconoscimento al locatore del diritto di provare che il conduttore o subconduttore goda di unredditoimponibile superiore a quello risultante dall iscrizione nei ruoli dell imposta complementare per l anno preso a riferimento ( 1969
1976-225.txt20792079dopo aver escluso dalla proroga i contratti stipulati con conduttori o subconduttori iscritti a ruolo per il 1973 per unredditocomplessivo netto superiore a 4.000.000 di lire , ha aggiunto , rispetto al corrispondente testo delle precedenti norme , che
1976-225.txt21192119che la proroga stessa non opera nemmeno per i conduttori e subconduttori ” che comunque abbiano percepito nel 1972 unredditodi pari misura determinabile ai sensi degli artt . 133 , 135 , 136 e 138 del testo unico 29
1976-225.txt23542354pretori di firenze e di taranto nei riguardi del comma secondo , il quale , ai fini della determinazione delredditoimponibile del conduttore o subconduttore , dispone che i redditi derivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati “
1976-225.txt23642364secondo , il quale , ai fini della determinazione del reddito imponibile del conduttore o subconduttore , dispone che iredditiderivanti da lavoro dipendente e le pensioni sono provati ” esclusivamente ” sulla base di attestazioni del datore di lavoro
1976-225.txt24912491fa invece la norma impugnata , la facoltà di fornire la prova che il conduttore o subconduttore goda di unredditoderivante da lavoro dipendente o fruisca di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di
1976-225.txt25952595, circa la disparità di trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo , sotto il profilo della dimostrazione dei relativiredditi, rimangono assorbite in conseguenza delle pronunce di cui innanzi , potendo per effetto di esse il locatore provare pienamente
1976-225.txt26252625innanzi , potendo per effetto di esse il locatore provare pienamente , quale che ne sia la fonte , ilredditocomplessivo dei soggetti in questione e degli altri componenti la loro famiglia anagrafica ai sensi del comma secondo dell art
1976-225.txt28092809tanto nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore goda diredditocomplessivo netto superiore a quello risultante dall iscrizione a ruolo ai fini dell imposta complementare per il 1972 , quanto
1976-225.txt28402840ai fini dell imposta complementare per il 1972 , quanto nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni delredditocomplessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute . circa tale ultima questione , una volta riconosciuta dalla corte la
1976-225.txt30663066nella parte in cui non si riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore goda diredditocomplessivo netto superiore a quello risultante dall iscrizione a ruolo ai fini dell imposta complementare per il 1973 , quanto
1976-225.txt30983098fini dell imposta complementare per il 1973 , quanto nella parte in cui non si attribuisce rilevanza alle variazioni delredditocomplessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute . 9 . in merito , poi , alla questione sollevata dal
1976-225.txt40844084fisiche e persone giuridiche di qualsiasi tipo , e senza alcuna limitazione in base alle dimensioni dell impresa e alredditodell imprenditore , a differenza di quanto in antecedenza previsto dall art . 6 della legge 26 novembre 1969 ,
1977-153.txt477477anni dalle commissioni tecniche provinciali per zone agrarie omogenee di ciascuna provincia , debbono essere formate prendendo a base iredditidominicali dei terreni risultanti in catasto a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939 , n . 589 ,
1977-153.txt568568della commissione tecnica centrale ( art . 3 ) ; che conseguentemente i canoni di affitto sono determinati moltiplicando ilredditodominicale dei fondi per i coefficienti stabiliti dalle commissioni ( art . 4 ) . questa corte , con sentenza
1977-153.txt639639in cui dispone che per la formazione delle tabelle per i canoni di equo affitto sono presi a base iredditidominicali ; ma ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli artt . 3 e 4 , primo comma , ” nella
1977-153.txt732732tra 12 e 45 , e con riferimento a un caso particolare in 36 , i coefficienti di moltiplicazione delredditodominicale ai fini della determinazione del canone ” ; ed ha inoltre dichiarato l illegittimità dell art . 1 della
1977-153.txt896896relative alla determinazione delle tabelle per i canoni di equo affitto , consentendo l adozione di coefficienti di moltiplicazione deiredditidominicali compresi tra un minimo di 24 ed un massimo di 55 volte ; l applicazione di coefficienti aggiuntivi fino
1977-153.txt11101110, secondo comma ) . si osserva nelle ordinanze , con motivazioni sostanzialmente conformi che i coefficienti di moltiplicazione deiredditidominicali stabiliti per la formazione delle tabelle sono del tutto inidonei ad un equa determinazione dei canoni , risultando non
1977-153.txt12081208di determinazione e per il costante ritardo nella applicazione . la questione , per quanto concerne i coefficienti applicazione deiredditicatastali , è fondata . occorre ricordare , al riguardo , che i redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni
1977-153.txt12221222quanto concerne i coefficienti applicazione dei redditi catastali , è fondata . occorre ricordare , al riguardo , che iredditiimponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale degli estimi disposta dal r.d.l . 4 aprile 1939
1977-153.txt16121612dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni , si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione deiredditidominicali , stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte , è assolutamente inidonea a
1977-153.txt17301730basso da rendere , in taluni casi , addirittura onerosa la proprietà della terra , o da ridurre il relativoreddito, considerati anche gli oneri fiscali , a valori privi di corrispondenza con l effettiva produttività dei fondi . alle
1977-153.txt23172317ritiene di dover esprimere l esigenza che , volendosi tener fermo il sistema di determinazione dei canoni sulla base deiredditidominicali , nel periodo che sarà necessario per l attuazione della nuova revisione generale degli estimi e del classamento del
1977-153.txt23572357del catasto terreni disposta dal d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 604 , i coefficienti di moltiplicazione deiredditiriferiti al triennio 1937 1939 vengano fissati in misure più congrue , e con più ampio divario tra il coefficiente
1977-153.txt24832483parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e un massimo di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione deiredditidominicali , occorre considerare le disposizioni dell art . 1 della stessa legge , dirette a consentire l applicazione ,
1977-153.txt34943494dell art . 3 , che fissa in via provvisoria l equo canone nell ammontare corrispondente a 42 volte ilredditodominicale per i casi in cui le tabelle non vengano tempestivamente determinate , o siano annullate o sospese , l
1977-153.txt36193619precedente ( 1970 71 ) , nella misura prevista dalla nuova legge e , rispettivamente , di 40 volte ilredditodominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori . queste norme di diritto
1977-153.txt42854285apporto alle condizioni di produttività . la questione concerne una fattispecie paradigmatica : il proprietario d un fondo destinato allaredditiziacoltivazione floreale , che aveva eseguito investimenti fissi prima dell entrata in vigore delle nuove leggi del 1971 1973 nella
1977-153.txt43544354oneri , accertati da consulenza tecnica di ufficio , di circa lire 400.000 annue , mentre il conduttore ricava unredditonetto , depurato anche dell importo del canone legale , di lire 5.394.760 . la sperequazione , in questo caso
1977-62.txt182182. tali fonti consistono : 1 ) in contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti alla cassa per scaglioni diredditoprofessionale ( tabella a ) ; 2 ) in contributi non ripetibili dalle parti , da corrispondersi alla cassa da
1977-62.txt12401240globale , e non già per le altre imposte , tra cui bisognerebbe annoverare la contribuzione diretta , proporzionale alredditoprofessionale , così come prevista dalla tabella a allegata alla legge . secondo i criteri già chiariti dalla giurisprudenza di
1977-62.txt15091509al legislatore , salvo il controllo sotto il profilo dell arbitrarietà delle norme . la pretesa sproporzione fra contribuzione eredditoche deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei proventi del professionista , operata commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale , indipendentemente
1977-62.txt15261526fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei proventi del professionista , operata commisurando le aliquote progressive sulredditoprofessionale , indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali , non urta contro i criteri sopra enunciati , trattandosi in
1977-62.txt15341534settoriale dei proventi del professionista , operata commisurando le aliquote progressive sul reddito professionale , indipendentemente dalla considerazione di altriredditieventuali , non urta contro i criteri sopra enunciati , trattandosi in ogni caso , di contribuzioni commisurate progressivamente ad
1977-62.txt15681568caso , di contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente esistente . l eventuale considerazione globale degli altriredditirientra nella valutazione discrezionale del legislatore circa l entità e la proporzionalità dell imposizione che , d altra parte ,
1977-62.txt19681968rinunciare all esercizio della professione pur di conservare integra la pensione , a differenza di chi viva esclusivamente dei propriredditiprofessionali . invero , si verrebbe qui ad estendere la censura oltre i limiti del rapporto pensionistico , con riferimento
1978-04.txt9090terzo comma , della legge 2 dicembre 1975 , n . 576 , concernente disposizioni in materia di imposte suiredditie sulle successioni ” , ( g.u . 24 febbraio 1976 , n . 49 ) e del telegramma del
1978-04.txt152152. 1 di detto decreto circa l obbligo delle aziende di credito delegate dai contribuenti al pagamento dell imposta sulredditodelle persone fisiche , di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale . la regione assumeva l invasione
1978-04.txt457457le finanze di concerto con il ministro per il tesoro , recante ” modalità per il versamento dell imposta sulredditodelle persone fisiche mediante delega alle aziende di credito ” ( g.u . 7 maggio 1977 , n . 123
1978-08.txt10971097quando la legge assume come base imponibile il possesso di beni immobili , rustici o urbani , o dei relativiredditi, sono di regola considerati soggetti passivi delle diverse imposizioni sul patrimonio , sulle successioni , sui redditi , per
1978-08.txt11151115dei relativi redditi , sono di regola considerati soggetti passivi delle diverse imposizioni sul patrimonio , sulle successioni , suiredditi, per tacere dell imposta di registro non soltanto i titolari della piena proprietà ma anche , in varia misura
1978-08.txt15251525trattasi d altra parte di un criterio abitualmente adottato dalla legislazione tributaria nella determinazione di scaglioni di valore o direddito. esso è stato applicato , nella specie , anche dal legislatore delegante , che ha indicato in cifre tonde
1979-126.txt13441344pregiudizievoli dell inflazione , che in varia misura colpisce la generalità dei cittadini possessori di altri beni , valori eredditimobiliari , non può pretendersi che siano sottratti proprio gli immobili rustici e urbani , beni diretti alla soddisfazione di
1979-89.txt154154, impossibile la libera manifestazione del pensiero e prevederebbero l imposizione di un tributo senza che vi sia manifestazione diredditoo di spesa che giustifichi tale imposizione . ad avviso del pretore di san donà di piave i citati artt
1979-89.txt18671867come l esporre un cartello o il distribuire personalmente manifestini , nelle quali non era dato ravvisare alcuna manifestazione diredditoo di spesa che giustificasse l imposizione stessa . e da ritenere , sul piano razionale , che anche la
1979-89.txt19101910effettuata mediante circolazione di persone con automobile e senza fini di lucro non sia di per sé manifestazione di unredditoo di una spesa che giustifichi l imposizione del tributo per pubblicità . deve quindi dichiararsi , per simiglianza di
1979-89.txt20522052e 53 , comma primo , cost . perché , per il loro contenuto , non escludono una manifestazione diredditoche consenta l imposizione di un tributo .
1980-132.txt6666la proroga dei contratti di locazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione , stipulati da conduttori aventi unredditocomplessivo annuo non superiore , al netto , a determinati limiti ( secondo le varie norme , succedutesi nel tempo
1980-132.txt130130, non distinguendo , cioè , tra conduttori con familiari a carico e conduttori che , pur fruendo dello stessoreddito, non abbiano famiglia : a ) art . 1 del d.l . 25 giugno 1975 , n . 255
1980-132.txt449449l art . 3 della costituzione le sottoindicate norme , nella parte in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni delredditocomplessivo netto dei conduttori , sopravvenute fino al momento in cui deve decidersi sul diritto alla proroga : a )
1980-132.txt748748parte in cui non attribuisce rilevanza all aumento del costo della vita e della svalutazione della moneta nella determinazione delredditodel conduttore ( ordinanze del 4 marzo , 12 aprile e 2 maggio 1978 del pretore di voltri ) .
1980-132.txt11641164ecc . ) , cui , però , ha accompagnato , a far tempo dal 1967 , il requisito delredditoannuo del conduttore , prescrivendo che lo stesso non dovesse superare un determinato ammontare , progressivamente lievitato nel succedersi temporale
1980-132.txt12151215giustamente ha posto in rilievo l avvocatura dello stato ancorare la linea di demarcazione a un dato obiettivo ( ilredditopercetto ) , che evitasse difficoltà di accertamento e rendesse facile e spedita la risoluzione delle possibili controversie ( sent
1980-132.txt14481448, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte , appunto , in cui non attribuiscono rilevanza alle variazioni delredditocomplessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute . in riferimento alle norme suddette , pertanto , la questione va
1980-132.txt16871687sostituito dalla legge di conversione n . 510 del 1977 ) , va osservato che esse non fanno riferimento alredditodel locatore relativo a un determinato anno come disponevano invece le norme dichiarate illegittime con la più volte citata sentenza
1980-132.txt17161716disponevano invece le norme dichiarate illegittime con la più volte citata sentenza n . 225 del 1976 sibbene al “redditocomplessivo netto ” , che deve essere calcolato tenendosi conto delle variazioni eventualmente intervenute sino alla definitiva declaratoria sulla domanda
1980-132.txt18331833e nell ambito della discrezionalità che gli va riconosciuta , ha collegato il beneficio della proroga con la consistenza delredditodel conduttore entro un determinato limite , ragguagliato ad un importo , che è stato progressivamente aumentato . a siffatti
1980-132.txt19251925come prospetta il giudice a quo , un automatico ” sistema di adeguamento ” , che renda il limite delreddito” in ogni momento aderente alla realtà economica dei conduttori destinatari della norma vincolistica ” , presuppone una scelta ,
1980-141.txt738738art . 1 della legge di conversione 797 / 1976 , non sono soggetti a ritenute fiscali e non costituisconoredditoimponibile agli effetti delle imposte sul reddito . esenzione sia rilevato per inciso non desumibile dalla evidenziata natura di prestazione
1980-141.txt745745797 / 1976 , non sono soggetti a ritenute fiscali e non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sulreddito. esenzione sia rilevato per inciso non desumibile dalla evidenziata natura di prestazione parziale in luogo di adempimento , ma
1980-141.txt24372437della quale vanno sottolineate la temporaneità resa ancor più evidente in sede di conversione , la incidenza su fasce diredditidi lavoro e no , rispetto alle quali il sacrificio imposto ai destinatari non incide sul minimo vitale ( il
1980-141.txt28952895le tre categorie di ” colpiti ” dalla normativa del 1976 e non anche gli imprenditori e i titolari diredditireali , e neppure l universalità dei dipendenti , pensionati e aventi diritto a compensi nel senso a quest ultima
1980-141.txt50775077presupposto del rapporto pensionistico . vero è che il prelievo non opera con identico ” peso ” sulle fasce deiredditidi lavoro , sibbene provoca in concreto sacrifici che crescono con la compressione dei redditi , ma la reazione a
1980-141.txt50925092peso ” sulle fasce dei redditi di lavoro , sibbene provoca in concreto sacrifici che crescono con la compressione deiredditi, ma la reazione a tali conseguenze , di cui non va dissimulata la estrema gravità , può essere attuata
1980-141.txt52285228/ 1980 , con cui ha dichiarato l illegittimità della disciplina normativa dell ilor nella parte in cui colpisce iredditiprodotti da rapporti di lavoro autonomo , purché non esplicati in forma di esercizio di imprese ; declaratoria che fa
1980-141.txt52805280dei datori di lavoro sul diverso trattamento praticato a lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi nell applicazione dell imposta locale suiredditi. peraltro giova , per quel che concerne l art . 3 considerato in sé e congiuntamente con gli artt
1980-42.txt2929ordinanze di rimessione contestano tutte la legittimità costituzionale delle norme concernenti l istituzione e la disciplina dell imposta locale suiredditi, in quanto prevedono ( o in quanto non escludono ) l applicazione del l imposta a carico dei lavoratori
1980-42.txt165165in tal caso di un evidente errore materiale , dal momento che la lettera a , relativa all esenzione deiredditidi lavoro dipendente e assimilati , è contenuta nel secondo e non nel primo comma dell articolo impugnato ) .
1980-42.txt229229comma , in quanto non consentono un differenziato trattamento tributario del lavoro autonomo , ai fini delle deduzioni dai rispettiviredditi; mentre la commissione tributaria di 1 grado di palermo , oltre all art . 1 , lett . a
1980-42.txt474474, della legge delega n . 825 del 1971 , per la mancata concessione delle relative deduzioni a favore deiredditidi lavoro autonomo occasionale . ma l apparente varietà delle prospettazioni non toglie che la questione di legittimità costituzionale ,
1980-42.txt597597e della conseguente legge delegata n . 599 del 1973 . concepito e denominato inizialmente come ” imposta locale suiredditipatrimoniali ” , questo tributo avrebbe dovuto colpire i redditi di capitale , i redditi di terreni e di fabbricati
1980-42.txt607607. concepito e denominato inizialmente come ” imposta locale sui redditi patrimoniali ” , questo tributo avrebbe dovuto colpire iredditidi capitale , i redditi di terreni e di fabbricati , i redditi agrari e quelli derivanti dall esercizio di
1980-42.txt612612come ” imposta locale sui redditi patrimoniali ” , questo tributo avrebbe dovuto colpire i redditi di capitale , iredditidi terreni e di fabbricati , i redditi agrari e quelli derivanti dall esercizio di imprese commerciali : realizzando con
1980-42.txt620620, questo tributo avrebbe dovuto colpire i redditi di capitale , i redditi di terreni e di fabbricati , iredditiagrari e quelli derivanti dall esercizio di imprese commerciali : realizzando con ciò una discriminazione qualitativa dei redditi stessi ,
1980-42.txt638638, i redditi agrari e quelli derivanti dall esercizio di imprese commerciali : realizzando con ciò una discriminazione qualitativa deiredditistessi , che era destinata per definizione come chiariva espressamente la relazione all art . 4 del disegno di legge
1980-42.txt677677di legge n . 1639 , presentato dal governo alla camera dei deputati il 1 luglio 1969 a lasciare esentiredditidi lavoro , qualunque fosse la loro fonte e la loro natura . l originaria configurazione del tributo venne invece
1980-42.txt757757, la denominazione prescelta dal progetto governativo fu dunque ampliata , nel senso di prevedere un ” imposta locale suiredditipatrimoniali , d impresa e professionali ” , estesa anche a carico dei liberi professionisti , sia pure con le
1980-42.txt811811opera nelle imprese in questione . in un secondo tempo , si preferì trattare sinteticamente di ” imposta locale suiredditi” , in quanto applicabile alla generalità dei ” singoli redditi prodotti nel territorio dello stato , esclusi quelli di
1980-42.txt822822si preferì trattare sinteticamente di ” imposta locale sui redditi ” , in quanto applicabile alla generalità dei ” singoliredditiprodotti nel territorio dello stato , esclusi quelli di lavoro subordinato ” ( secondo il definitivo disposto dell art .
1980-42.txt918918appunto che essa ” viene ad assumere . . . la prevalente funzione di fattore discriminante il trattamento tributario deiredditidiversi da quelli di lavoro subordinato ” . ed anche in dottrina vari autori ragionano dell imposta medesima a costo
1980-42.txt989989carattere accessorio rispetto all irpef e all irpeg , fatta salva l esclusione del lavoro dipendente ( nonché degli altriredditispecificamente riguardati dalle lettere b ) e c ) dell art . 1 , secondo comma , del decreto istitutivo
1980-42.txt10571057nell ambito del presupposto identificato dall art . 1 del d.p.r . n . 599 del 1973 , tutti iredditidiversi da quelli di lavoro autonomo sono pur sempre redditi fondati o contraddistinti , in ogni caso , da una
1980-42.txt10671067d.p.r . n . 599 del 1973 , tutti i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo sono pur sempreredditifondati o contraddistinti , in ogni caso , da una significativa componente di capitale ; sicché sembra lecito desumerne che
1980-42.txt11031103sicché sembra lecito desumerne che lo stesso lavoro autonomo sia stato inquadrato dal legislatore tributario fra le attività produttive diredditimisti , di capitale e non solo di lavoro . d altro lato , una tale ipotesi interpretativa è largamente
1980-42.txt11441144confermata dall art . 7 del decreto istitutivo : poiché l aver previsto una comune deduzione , sia per iredditidi lavoro autonomo sia per i redditi agrari o d impresa quando le prestazioni personali del soggetto passivo del tributo
1980-42.txt11511151istitutivo : poiché l aver previsto una comune deduzione , sia per i redditi di lavoro autonomo sia per iredditiagrari o d impresa quando le prestazioni personali del soggetto passivo del tributo costituiscano ” la sua occupazione prevalente “
1980-42.txt12611261la premessa che l ilor si configuri tuttora ” come imposta reale proporzionale finalizzata alla tassazione oggettiva di tutti iredditicaratterizzati , totalmente o anche solo parzialmente , da elementi di patrimonialità ” . 3 . e precisamente da queste
1980-42.txt14551455lavoro autonomo oppure dipendente ; per un secondo verso , altre commissioni danno piuttosto rilievo all ingiustificatezza dell assimilazione fraredditidi lavoro autonomo , i redditi agrari ed i redditi di impresa ( per non dire degli stessi redditi puramente
1980-42.txt14611461un secondo verso , altre commissioni danno piuttosto rilievo all ingiustificatezza dell assimilazione fra redditi di lavoro autonomo , iredditiagrari ed i redditi di impresa ( per non dire degli stessi redditi puramente patrimoniali ) , derivante dall art
1980-42.txt14651465altre commissioni danno piuttosto rilievo all ingiustificatezza dell assimilazione fra redditi di lavoro autonomo , i redditi agrari ed iredditidi impresa ( per non dire degli stessi redditi puramente patrimoniali ) , derivante dall art . 1 prima ancora
1980-42.txt14741474fra redditi di lavoro autonomo , i redditi agrari ed i redditi di impresa ( per non dire degli stessiredditipuramente patrimoniali ) , derivante dall art . 1 prima ancora che dall art . 7 del decreto istitutivo .
1980-42.txt15291529un unica questione di legittimità costituzionale . le norme relative all ilor sono cioè censurate , in quanto distraggono iredditidi lavoro autonomo dalla disciplina tributaria del lavoro dipendente , al solo scopo di attrarre i redditi stessi corrispondentemente nell
1980-42.txt15461546quanto distraggono i redditi di lavoro autonomo dalla disciplina tributaria del lavoro dipendente , al solo scopo di attrarre iredditistessi corrispondentemente nell ambito della disciplina dei redditi misti o fondati : senza che le conseguenti classificazioni legislative si ricolleghino
1980-42.txt15541554disciplina tributaria del lavoro dipendente , al solo scopo di attrarre i redditi stessi corrispondentemente nell ambito della disciplina deiredditimisti o fondati : senza che le conseguenti classificazioni legislative si ricolleghino ad una specifica e congrua capacità contributiva dei
1980-42.txt16391639della costituzione . 4 . nello sforzo di sostenere la costituzionalità dell assoggettamento del lavoro autonomo all imposta locale suiredditi, l avvocatura dello stato ha svolto due ordini di considerazioni , pertinenti entrambe alla sistemazione concettuale delle attività così
1980-42.txt17001700fenomeno ben differenziato dal lavoro dipendente . in secondo luogo , sussisterebbe invece una strettissima ” contiguità ” fra iredditidi lavoro autonomo e i redditi d impresa , tale che non sarebbe ragionevole la contrapposizione dei lavoratori autonomi (
1980-42.txt17061706. in secondo luogo , sussisterebbe invece una strettissima ” contiguità ” fra i redditi di lavoro autonomo e iredditid impresa , tale che non sarebbe ragionevole la contrapposizione dei lavoratori autonomi ( e dei liberi professionisti , in
1980-42.txt17891789incontestabili , sul piano del diritto tributario come già sul piano del diritto civile . ma la discriminazione qualitativa deiredditinon implica soltanto che le rispettive fonti di produzione siano diverse ; bensì richiede per dimostrarsi costituzionalmente legittima che a
1980-42.txt18221822bensì richiede per dimostrarsi costituzionalmente legittima che a questa diversità corrisponda una peculiare e differenziata capacità contributiva , propria deiredditiincisi rispetto ai redditi esclusi dal tributo , a parità di ammontare della base imponibile . e nulla consente di
1980-42.txt18261826costituzionalmente legittima che a questa diversità corrisponda una peculiare e differenziata capacità contributiva , propria dei redditi incisi rispetto airedditiesclusi dal tributo , a parità di ammontare della base imponibile . e nulla consente di desumere , né dai
1980-42.txt19141914maggiore attitudine dei lavoratori autonomi alla contribuzione , non giova postulare l esistenza di un inscindibile continuum , comprensivo deiredditidi lavoro autonomo ( e specialmente dei redditi professionali ) unitamente ai redditi d impresa : la cui discriminazione qualitativa
1980-42.txt19221922non giova postulare l esistenza di un inscindibile continuum , comprensivo dei redditi di lavoro autonomo ( e specialmente deiredditiprofessionali ) unitamente ai redditi d impresa : la cui discriminazione qualitativa , rispetto ai redditi esclusi dall ilor ,
1980-42.txt19271927di un inscindibile continuum , comprensivo dei redditi di lavoro autonomo ( e specialmente dei redditi professionali ) unitamente airedditid impresa : la cui discriminazione qualitativa , rispetto ai redditi esclusi dall ilor , non viene contestata per lo
1980-42.txt19381938( e specialmente dei redditi professionali ) unitamente ai redditi d impresa : la cui discriminazione qualitativa , rispetto airedditiesclusi dall ilor , non viene contestata per lo meno di massima sul piano della legittimità costituzionale . indiscutibilmente ,
1980-42.txt20832083considerate nell art . 2195 cod . civ . ma la presenza di una zona grigia , intermedia fra iredditisicuramente imprenditoriali e quelli sicuramente lavorativi , non toglie che sul piano normativo altro siano il lavoro autonomo in genere
1980-42.txt23012301se anche si restringe l indagine all ordinamento tributario immediatamente anteriore alla riforma del 1971 , è vero che iredditid impresa ne venivano considerati di categoria c1 , quando si trattasse di attività ” organizzate prevalentemente con il lavoro
1980-42.txt23752375aliquota dell imposta di ricchezza mobile risultava allora identica a quella stabilita per la categoria c2 , ossia per iredditidi lavoro subordinato ( anche se da ultimo le rispettive quote esenti erano state diversificate dall art . 1 della
1980-42.txt24952495del 1971 e dall art . 1 del d.p.r . numero 599 del 1973 che sottopongono all ilor tanto iredditidi lavoro autonomo quanto i redditi d impresa , come pure i redditi agrari e di terreni in genere ,
1980-42.txt250125011 del d.p.r . numero 599 del 1973 che sottopongono all ilor tanto i redditi di lavoro autonomo quanto iredditid impresa , come pure i redditi agrari e di terreni in genere , i redditi di fabbricati , i
1980-42.txt250825081973 che sottopongono all ilor tanto i redditi di lavoro autonomo quanto i redditi d impresa , come pure iredditiagrari e di terreni in genere , i redditi di fabbricati , i redditi di capitale non si può non
1980-42.txt25172517lavoro autonomo quanto i redditi d impresa , come pure i redditi agrari e di terreni in genere , iredditidi fabbricati , i redditi di capitale non si può non concludere che il legislatore ha adottato in sostanza (
1980-42.txt25222522d impresa , come pure i redditi agrari e di terreni in genere , i redditi di fabbricati , iredditidi capitale non si può non concludere che il legislatore ha adottato in sostanza ( quali che fossero le intenzioni
1980-42.txt25732573, utile per superare le difficoltà operative inerenti all esatta determinazione di una categoria così composita come quella costituita dairedditipatrimoniali . sotto il profilo in esame , però , soluzioni del genere non risultano compatibili con i principi costituzionali
1980-42.txt27462746delle norme impugnate possa farsi consistere secondo le insistite argomentazioni dell avvocatura dello stato nella circostanza che a formare iredditidi lavoro autonomo concorrerebbe ” una componente produttiva patrimoniale ( anche se in misura ridotta o minima ) ” ;
1980-42.txt27802780misura ridotta o minima ) ” ; sicché l imposta tenderebbe appunto a colpire la ” generica patrimonialità ” deiredditistessi , non diversamente dagli altri redditi misti . in realtà , anche questa configurazione del lavoro autonomo risulta postulata
1980-42.txt27872787sicché l imposta tenderebbe appunto a colpire la ” generica patrimonialità ” dei redditi stessi , non diversamente dagli altriredditimisti . in realtà , anche questa configurazione del lavoro autonomo risulta postulata assai più che dimostrata . non a
1980-42.txt28502850eccezioni : dal momento che ” non sempre ” come precisa la memoria depositata il 22 novembre 1979 ” ilredditodi lavoro professionale può essere riferito , anche per parte modesta ” , ad una ” base genericamente patrimonialistica “
1980-42.txt29722972componente patrimoniale , nonché difettare in alcune eccezionali ipotesi , manca addirittura per ciò che riguarda una maggior parte deiredditida lavoro autonomo . è infatti ben noto che i beni strumentali generalmente necessari per produrre i redditi stessi non
1980-42.txt29902990parte dei redditi da lavoro autonomo . è infatti ben noto che i beni strumentali generalmente necessari per produrre iredditistessi non hanno , di massima , natura e dimensioni economiche tali che il legislatore tributario ne possa ragionevolmente tener
1980-42.txt30443044è ancor più conclusiva la considerazione che , nei confronti di intere categorie di lavoratori autonomi , la patrimonialità delredditonon può essere neppure ipotizzata o postulata : in linea di fatto , per attività lavorative come quelle degli autori
1980-42.txt30743074linea di fatto , per attività lavorative come quelle degli autori di opere letterarie e scientifiche o dei titolari diredditi” derivanti dalla collaborazione a giornali , riviste ed enciclopedie ” ( di cui all art . 49 , terzo
1980-42.txt31183118. a , del d.p.r . n . 597 del 1973 ) ; in linea di diritto , circa “redditiderivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di
1980-42.txt31633163l espressa previsione dell art . 49 , terzo comma , lett . c ) ; per non dire deiredditidi lavoro autonomo occasionale , assoggettati integralmente all ilor senza che i modelli per la dichiarazione annuale dei redditi consentano
1980-42.txt31823182dei redditi di lavoro autonomo occasionale , assoggettati integralmente all ilor senza che i modelli per la dichiarazione annuale deiredditiconsentano nemmeno di effettuare le deduzioni disposte dall art . 7 del d.p.r . n . 599 del 1973 .
1980-42.txt32303230sostanzialmente patrimoniale della clientela , dalla quale i liberi professionisti ( come pure altri lavoratori autonomi ) ricavano il lororeddito. sotto questo stesso aspetto , non possono venir confuse e ridotte ad un artificiosa unità fattispecie che si presentano
1980-42.txt34583458particolar modo , delle libere professioni ) , se ne ricava una ulteriore conferma dell impossibilità di inquadrare indiscriminatamente iredditidi lavoro autonomo fra i redditi misti , in ragione della loro asserita patrimonialità . 6 . a compensare gli
1980-42.txt34643464) , se ne ricava una ulteriore conferma dell impossibilità di inquadrare indiscriminatamente i redditi di lavoro autonomo fra iredditimisti , in ragione della loro asserita patrimonialità . 6 . a compensare gli squilibri derivanti dall art . 1
1980-42.txt35113511dall art . 7 del d.p.r . n . 599 del 1973 , nella misura del cinquanta per cento delredditoannuo di lavoro autonomo , da un minimo di due milioni e cinquecentomila fino a un massimo di sette milioni
1980-42.txt35863586un notevole abbattimento alla base , questo beneficio non fa che ribadire sul piano giuridico l illegittima presunzione che iredditiin esame ricadano fra i redditi misti e siano pertanto equiparabili ai redditi d impresa : dal momento che la
1980-42.txt35923592questo beneficio non fa che ribadire sul piano giuridico l illegittima presunzione che i redditi in esame ricadano fra iredditimisti e siano pertanto equiparabili ai redditi d impresa : dal momento che la deduzione non spetta ai soli lavoratori
1980-42.txt35993599piano giuridico l illegittima presunzione che i redditi in esame ricadano fra i redditi misti e siano pertanto equiparabili airedditid impresa : dal momento che la deduzione non spetta ai soli lavoratori autonomi , ma si applica secondo il
1980-42.txt36273627deduzione non spetta ai soli lavoratori autonomi , ma si applica secondo il capoverso dell art . 7 agli stessiredditiagrari ed imprenditoriali , ” a condizione che il soggetto presti la propria opera nell impresa e tale prestazione costituisca
1980-42.txt36643664e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente ” . ciò che è più grave , la discriminazione qualitativa deiredditisi degrada in tal senso a discriminazione quantitativa ; e l imposta locale sui redditi , quasi concepita come un
1980-42.txt36793679, la discriminazione qualitativa dei redditi si degrada in tal senso a discriminazione quantitativa ; e l imposta locale suiredditi, quasi concepita come un duplicato dell imposta personale , si trasforma corrispondentemente secondo certe impostazioni dottrinali da proporzionale in
1980-42.txt37283728deduzione , essa mirava e verosimilmente mira , come si è già ricordato , a lasciare esente quella parte deiredditimisti che si presume imputabile al lavoro dei soggetti passivi del tributo . senonché , mentre operazioni del genere si
1980-42.txt37513751si presume imputabile al lavoro dei soggetti passivi del tributo . senonché , mentre operazioni del genere si addicono airedditid impresa , esse deformano le caratteristiche del lavoro autonomo , in ordine al quale non è certo sostenibile che
1980-42.txt37753775esse deformano le caratteristiche del lavoro autonomo , in ordine al quale non è certo sostenibile che l elevatezza delredditovalga da sola a mutare sopra una determinata soglia la stessa natura dell attività colpita dall imposta . per i
1980-42.txt38253825stabilito in modo meccanico che fino a due milioni e cinquecentomila lire ( ora elevati a sei milioni ) lororedditisiano qualificabili di puro lavoro , che da questa cifra fino a quindici milioni ( ora elevati a ventiquattro )
1980-42.txt38493849puro lavoro , che da questa cifra fino a quindici milioni ( ora elevati a ventiquattro ) si tratti diredditimisti , che oltre un tale tetto essi debbano invece venire imputati ad una componente di puro capitale , rappresenta
1980-42.txt38943894presunzione tributaria basata sopra un altra presunzione : cioè sulla premessa , già di per sé irragionevole , che iredditidi lavoro autonomo siano tutti assimilabili ai redditi d impresa , dalla quale in sostanza procede l art . 1
1980-42.txt39023902cioè sulla premessa , già di per sé irragionevole , che i redditi di lavoro autonomo siano tutti assimilabili airedditid impresa , dalla quale in sostanza procede l art . 1 del d.p.r . n . 599 del 1973
1980-42.txt40184018atti d intervento del presidente del consiglio dei ministri ” la considerazione , non ignorata dal legislatore , che iredditidi lavoro autonomo , indipendentemente dall efficienza degli apparati amministrativi preposti , sono per loro natura meno suscettibili di completo
1980-42.txt42314231una superiore eguaglianza fra i contribuenti , bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propriredditiin termini assolutamente o almeno relativamente esatti e quanti invece presentano dichiarazioni incomplete o infedeli ( o addirittura omettono di
1980-42.txt42994299sfugge del tutto od in parte all imposta personale , evadendo in tal modo parallelamente anche l imposta locale suiredditi. in secondo luogo , ai fini dell attuale decisione non è probante osservare come già riferiva la quinta commissione
1980-42.txt43254325ai fini dell attuale decisione non è probante osservare come già riferiva la quinta commissione permanente del senato che iredditidi lavoro autonomo sono preventivamente depurati da tutte le spese di produzione ; diversamente dai redditi di lavoro dipendente ,
1980-42.txt43414341del senato che i redditi di lavoro autonomo sono preventivamente depurati da tutte le spese di produzione ; diversamente dairedditidi lavoro dipendente , che in tal senso non beneficiano altro che di una detrazione fissa . da un lato
1980-42.txt44244424art . 50 del d.p.r . n . 597 del 1973 ) , persegue l ovvia esigenza di considerare unredditonetto anziché un reddito lordo . d altro lato , se ciò comportasse una irragionevole disparità di trattamento fra lavoratori
1980-42.txt44284428d.p.r . n . 597 del 1973 ) , persegue l ovvia esigenza di considerare un reddito netto anziché unredditolordo . d altro lato , se ciò comportasse una irragionevole disparità di trattamento fra lavoratori autonomi e subordinati ,
1980-42.txt44794479imponibile dell imposta personale e non certo nell introduzione di una nuova ed apposita imposta , come quella locale suiredditi. in terzo luogo , non regge nemmeno il rilievo proposto dall avvocatura dello stato che non sussisterebbe ” una
1980-42.txt45264526e di riscossione ” delle somme rispettivamente dovute dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti , quanto all imposta sulredditodelle persone fisiche . per meglio dire , il rilievo è incontestabile di per se stesso , specialmente per chi
1980-42.txt46084608infatti normale che l imposta personale fosse pagata dai lavoratori autonomi a due tre anni di distanza dalla produzione delredditocosì colpito ; tanto è vero che l art . 16 , secondo comma , della ricordata legge n .
1980-42.txt47324732maggiorando l ammontare dell imposta medesima in ragione del tempo trascorso fra la dichiarazione ( o la percezione ) delredditoed il versamento del relativo tributo , anziché istituire un imposta specifica . ciò che più conta , fin d
1980-42.txt47554755versamento del relativo tributo , anziché istituire un imposta specifica . ciò che più conta , fin d allora variredditidi lavoro autonomo venivano in parte colpiti alla fonte , mediante le ritenute previste dall art . 25 del d.p.r
1980-42.txt48404840farsi consistere neanche in relazione agli anni 1974 e 1975 nel ritardato pagamento dell irpef da parte dei titolari diredditinon derivanti da lavoro dipendente . 8 . da nessun punto di vista , l indiscriminata sottoposizione dei redditi di
1980-42.txt48594859di redditi non derivanti da lavoro dipendente . 8 . da nessun punto di vista , l indiscriminata sottoposizione deiredditidi lavoro autonomo all ilor si presenta , dunque , costituzionalmente difendibile . tuttavia , ciò non significa che tali
1980-42.txt48804880di lavoro autonomo all ilor si presenta , dunque , costituzionalmente difendibile . tuttavia , ciò non significa che taliredditivadano comunque sottratti all imposta locale , pur dove sussistano valide ragioni per assimilarli ai redditi d impresa e ,
1980-42.txt48964896non significa che tali redditi vadano comunque sottratti all imposta locale , pur dove sussistano valide ragioni per assimilarli airedditid impresa e , più in generale , per iscriverli fra i redditi misti . allo stato attuale dell ordinamento
1980-42.txt49094909dove sussistano valide ragioni per assimilarli ai redditi d impresa e , più in generale , per iscriverli fra iredditimisti . allo stato attuale dell ordinamento tributario , che non può essere diversamente articolato dalla corte stessa , la
1980-42.txt49334933stato attuale dell ordinamento tributario , che non può essere diversamente articolato dalla corte stessa , la distinzione fra iredditidi lavoro e i redditi d impresa dovrà essere operata alla stregua dell art . 51 del d.p.r . n
1980-42.txt49384938, che non può essere diversamente articolato dalla corte stessa , la distinzione fra i redditi di lavoro e iredditid impresa dovrà essere operata alla stregua dell art . 51 del d.p.r . n . 597 del 1973 :
1980-42.txt50435043del d.p.r . n . 599 del 1973 va pertanto dichiarata nella parte in cui tali norme non escludono iredditidi lavoro autonomo , che non possano venire assimilati ai redditi d impresa . quanto invece all art . 7
1980-42.txt50545054nella parte in cui tali norme non escludono i redditi di lavoro autonomo , che non possano venire assimilati airedditid impresa . quanto invece all art . 7 del predetto decreto non occorre che , negli stessi termini ,
1980-42.txt51305130. 1 , già in forza della dichiarazione d illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell imposta locale suiredditi. ciò considerato , rimane assorbita anche la questione riguardante il preteso contrasto fra l art . 7 e l
1980-42.txt51675167. 7 e l art . 76 cost . , per la mancata concessione del relativo beneficio a favore deiredditidi lavoro autonomo occasionale : questione che il giudice a quo ha sollevato congiuntamente , ed anzi subordinatamente , rispetto
1980-54.txt13891389diverso da quello di solito attribuito . è evidente infatti che , sia pure con differenze rispetto alle imposte sulreddito( nel quale il presupposto ha carattere ricorrente , dando luogo ogni anno ad autonome obbligazioni ) anche per i
1980-54.txt16081608quanto si fa riferimento , per l imposizione dell addizionale , non già ad un fatto relativo all incremento delreddito, ma puramente e semplicemente alla iscrizione a ruolo del rateo annuale del contributo di miglioria . non è necessario
1980-56.txt110110certificato attestante la sua iscrizione a ruolo , ai fini dell imposta complementare per l anno 1969 , per unredditonon superiore a sei milioni di lire , negherebbe al locatore la facoltà di fornire la prova della inattendibilità dell
1980-56.txt563563anch esse nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di unredditosuperiore a quello risultante dall iscrizione nei ruoli dell imposta complementare per l anno 1969 . e precisamente : l
1980-56.txt706706il conduttore o il subconduttore siano iscritti , ai fini dell imposta complementare per l anno 1969 , per unredditosuperiore ai sei milioni di lire ” ) , adoperata nel quarto comma dell art . 7 ora denunciato ,
1980-56.txt915915nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di unredditosuperiore a quello risultante dall iscrizione nei ruoli dell imposta complementare per l anno 1969 . 5 . del pari
1980-56.txt12131213comune , che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte delredditodi lavoro o patrimoniale da esse percepito ” . ora , non v ha dubbio che la consistenza del nucleo
1980-56.txt16461646legge n . 833 del 1969 ) , anche quello delle modeste condizioni economiche , prescrivendosi all uopo che ilredditoannuo del conduttore e degli altri componenti la famiglia anagrafica non superasse determinati importi ( due milioni e cinquecentomila lire
1980-56.txt17601760e n . 225 del 1976 , relative a successiva normativa vincolistica , non soltanto l accertamento dell entità delredditoè stato svincolato dal rigido collegamento con le risultanze fiscali , ma è stata , altresì , dichiarata la illegittimità
1980-56.txt17961796altresì , dichiarata la illegittimità costituzionale della normativa medesima , nella parte in cui non attribuiva rilevanza alle variazioni diredditodel conduttore eventualmente sopravvenute . non vi è , però , ragione che lo stesso principio , valido per l
1980-79.txt112112dicembre 1973 , n . 834 , viene censurata in quanto esclude dalle sue previsioni i contribuenti , i cuiredditirisultino ” definitivamente accertati ” dall amministrazione finanziaria ; sembra , in effetti , che ci si trovi di fronte
1980-79.txt274274disposizioni del d.l . n . 660 del 1973 , escludendo in tal modo dall amnistia i cittadini i cuiredditisiano stati definiti in modo diverso ” . le ragioni addotte dalla corte nella sentenza n . 32 del 1976
1980-79.txt363363della parte privata che la situazione del contribuente era nella fattispecie ancora da definire e che il relativo accertamento delredditofu concordato il 2 dicembre 1974 con l ufficio delle imposte . in realtà , tale situazione era stata già
1980-79.txt646646e tanto meno di illecito , per un danno sociale che è suscettibile di valutazione ( rispetto alla definizione delredditomediante condono ) solo in quanto si sia in precedenza rinunziato ad avvalersi del condono stesso . del resto ,
1980-80.txt5757” in quanto la preclusione legislativa ” in esso disposta ” introduce una ingiustificata eccezione al principio della separazione deiredditiin contrasto quindi con gli artt . 3 , 31 e 53 della costituzione , la cui violazione è stata
1980-80.txt500500, che comporta appunto la integrale assimilazione alla decisione o sentenza passata in giudicato ( o alla determinazione sintetica delredditocomplessivo ) della definizione del reddito stesso con le procedure del condono . né si può ritenere arbitrario il collegamento
1980-80.txt506506assimilazione alla decisione o sentenza passata in giudicato ( o alla determinazione sintetica del reddito complessivo ) della definizione delredditostesso con le procedure del condono . né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal legislatore tra la domanda
1980-96.txt422422di condono sopra menzionati ) non si condiziona l abbandono delle sanzioni alla definizione , in regime ordinario , deiredditiimponibili e dei debiti d imposta , definizione da conseguirsi mediante l opera dell amministrazione e del contribuente entro un
1980-96.txt832832dall ambito di applicabilità del provvedimento nessun contribuente a causa di ritardi nell attività degli uffici competenti ad accertare iredditio a liquidare le imposte . non interessa , ovviamente , verificare qui se alle speranze del legislatore siano stati
1981-119.txt338338state assoggettate , in virtù del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , all imposta unica sulredditodelle persone fisiche , le su indicate disposizioni avrebbero dato luogo , per gli anni 1974 e 1975 , ad
1981-119.txt385385, venendo a colpire i titolari delle pensioni , su cui si è applicata la ritenuta , a parità diredditoe di capacità contributiva , in misura ingiustificatamente maggiore rispetto agli altri cittadini , nonché ( considerata la natura di
1981-119.txt406406e di capacità contributiva , in misura ingiustificatamente maggiore rispetto agli altri cittadini , nonché ( considerata la natura diredditoda lavoro delle pensioni ) rispetto agli altri lavoratori : sotto tale aspetto esse sarebbero , perciò , in contrasto
1981-119.txt11681168. 29 settembre 1973 , n . 597 , e con decorrenza dal 1 gennaio 1974 , una imposta sulredditocomplessivo netto delle persone fisiche ( irpef ) , alla quale sono state assoggettate anche le pensioni , mentre è
1981-119.txt13101310, sancito dagli artt . 3 e 53 della costituzione , atteso che , nei confronti dei titolari di altriredditi, e più specificamente di redditi da lavoro dipendente ( cui la pensione , ai fini dell applicazione dell irpef
1981-119.txt13161316e 53 della costituzione , atteso che , nei confronti dei titolari di altri redditi , e più specificamente diredditida lavoro dipendente ( cui la pensione , ai fini dell applicazione dell irpef , è assimilata dall art .
1981-119.txt13801380è applicato tanto l irpef quanto la ritenuta a favore del fondo sociale , sono stati , a parità diredditoe di capacità contributiva , colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore . alla eliminazione di siffatta incongruenza appariva preordinato
1981-151.txt163163privilegiate ordinarie militari l agevolazione tributaria prevista per le pensioni di guerra , e cioè l esenzione dall imposta sulredditodelle persone fisiche . 2 . viene in primo luogo all esame della corte la eccezione di inammissibilità sollevata dall
1981-151.txt353353di progressività dell imposizione e osservando , inoltre , in particolare , i seguenti criteri direttivi : 1 ) iredditiche a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in
1981-151.txt382382leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo delredditocomplessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall imposta
1981-151.txt389389tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sulredditodelle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall imposta locale sui redditi . . . “
1981-151.txt395395o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sulredditodelle persone giuridiche o esentati dall imposta locale sui redditi . . . ” . appare evidente che , nell
1981-151.txt405405fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall imposta locale suiredditi. . . ” . appare evidente che , nell applicazione del criterio generale enunciato , veniva specificato che il
1981-151.txt19831983sociale della pensione di guerra consentissero di accordare ad essa le ” agevolazioni tributarie ” dell esenzione dall imposta sulredditodelle persone fisiche , derogando alla disposizione generale che ” costituiscono reddito di lavoro dipendente ( e quindi sono soggette
1981-151.txt19951995agevolazioni tributarie ” dell esenzione dall imposta sul reddito delle persone fisiche , derogando alla disposizione generale che ” costituisconoredditodi lavoro dipendente ( e quindi sono soggette all irpef ) anche le pensioni e gli assegni ad esse equiparati
1981-151.txt20372037( art . 46 del d.p.r . n . 597 dei 1973 , ” istituzione e disciplina dell imposta sulredditodalle persone fisiche ” ) . è certo , comunque , che non si potrebbero invocare gli scarsi elementi di
1981-187.txt10211021e definitivamente il d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , sull istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche . in particolare , l art . 47 , primo comma , lettera d ) , di
1981-187.txt10461046in particolare , l art . 47 , primo comma , lettera d ) , di tale normativa assimila alredditodi lavoro dipendente le indennità ” percepite dai membri del parlamento ” e quelle , ” comunque denominate , percepite
1981-187.txt1114111448 , quarto comma , stabilisce che ” le indennità indicate alla lettera d ) dell art . 47 costituisconoredditonella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali ” . se si considera poi
1981-187.txt11921192essendo anch essi assimilati , per espresso dettato del medesimo art . 47 , lett . e ) , alredditodi lavoro dipendente , non risultano sottratti al normale regime di tassazione , il sistema creato con la riforma del
1981-187.txt24072407della regione è una volta che per effetto dell esonero , nella misura di sei decimi , dall imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) , riconosciuto solo ai membri della presidenza dell assemblea , si è verificata una
1981-187.txt26712671impugnata trae origine , meglio che occasione , dalla riforma tributaria , cioè dall istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) : questa reca la data del 1973 ( d.p.r . n . 597 )
1981-187.txt28162816. n . 597 del 1973 , la quale stabilisce che le indennità dei membri degli organi elettivi ” costituisconoredditonella misura del qualità per cento ” , si configura come una deroga al suddetto principio costituzionale ; una deroga
1981-36.txt120120a quo per la stretta connessione tra la responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il cumulo deireddititra coniugi . la sopravvenuta incostituzionalità dell istituto del cumulo , per effetto della citata sentenza n . 179 del
1981-49.txt148148n . 636 , nella parte in cui , ai fini dell applicazione della imposta complementare e della imposta sulredditodelle persone fisiche , prevedevano il concorso dei redditi della moglie , non legalmente ed effettivamente separata , con quelli
1981-49.txt157157ai fini dell applicazione della imposta complementare e della imposta sul reddito delle persone fisiche , prevedevano il concorso deiredditidella moglie , non legalmente ed effettivamente separata , con quelli del marito e l imputazione del reddito complessivo a
1981-49.txt175175concorso dei redditi della moglie , non legalmente ed effettivamente separata , con quelli del marito e l imputazione delredditocomplessivo a quest ultimo , quale unico soggetto passivo di imposta , ponendo a carico del medesimo tutti gli obblighi
1981-49.txt240240determinata ai sensi dei commi precedenti non si applica l ulteriore detrazione di lire 36.000 annue , prevista per iredditidi lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4 milioni dal secondo comma dell art . 4 del
1981-49.txt3423422 , prescrive le modalità per la presentazione , da parte di ciascuno dei coniugi , di separate dichiarazioni deiredditiper gli anni 1974 e precedenti . il successivo art . 2 concerne esclusivamente modalità per la presentazione della suddetta
1981-49.txt421421stessa legge n . 751 del 1976 , nella diversa ipotesi che nessuno dei coniugi presenti la separata dichiarazione deiredditiper gli anni 1974 e precedenti . in tutte le quaranta ordinanze di rinvio si censura sotto profili nella maggior
1981-49.txt480480liquidazione dell imposta irpef per gli anni 1974 e precedenti della ulteriore detrazione di imposta di lire 36.000 qualora abbiaredditoproprio la moglie del lavoratore dipendente con reddito personale di importo annuo non superiore a lire 4.000.000 . questa corte
1981-49.txt488488e precedenti della ulteriore detrazione di imposta di lire 36.000 qualora abbia reddito proprio la moglie del lavoratore dipendente conredditopersonale di importo annuo non superiore a lire 4.000.000 . questa corte osserva che le disposizioni impugnate vanno individuate negli
1981-49.txt719719. 136 della costituzione perché reimmette nell ordinamento una norma di contenuto identico alle disposizioni che prevedevano il cumulo deiredditidei coniugi , ai fini dell applicazione della imposta irpef , e sono state dichiarate illegittime dalla corte costituzionale con
1981-49.txt777777, si sarebbe dovuta effettuare separatamente la tassazione dei coniugi e , quindi , ognuno di essi , titolare diredditodi lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4 milioni , avrebbe dovuto avere diritto alla ulteriore detrazione
1981-49.txt947947gli artt . 3 , 29 e 53 della costituzione sono quelle che prevedevano : l imputazione al marito deiredditidella moglie non legalmente ed effettivamente separata e il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell applicazione della imposta
1981-49.txt959959che prevedevano : l imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata e il cumulo deiredditidi entrambi ai fini dell applicazione della imposta ; la soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della
1981-49.txt978978dei redditi di entrambi ai fini dell applicazione della imposta ; la soggettività passiva del marito anche per i dettiredditidella moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie ; l obbligo del marito di dichiarare , in
1981-49.txt10041004negazione di tale soggettività alla moglie ; l obbligo del marito di dichiarare , in unico atto , oltre airedditipropri , anche i menzionati redditi della moglie ; l obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli
1981-49.txt10101010; l obbligo del marito di dichiarare , in unico atto , oltre ai redditi propri , anche i menzionatiredditidella moglie ; l obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi , i dati e le
1981-49.txt10351035obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi , i dati e le notizie relativi ai propriredditia lui imputabili perché egli potesse effettuare la dichiarazione unica dei redditi ( artt . 131 e 139 d.p.r .
1981-49.txt10471047i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui imputabili perché egli potesse effettuare la dichiarazione unica deiredditi( artt . 131 e 139 d.p.r . n . 645 del 1958 ; art . 2 , n .
1981-49.txt11501150del 1972 ) . la fattispecie ora all esame di questa corte è diversa perché concerne non la imputazione deiredditidella moglie al marito quale unico soggetto passivo di imposta , ma l abolizione di una ulteriore detrazione qualora abbia
1981-49.txt11711171della moglie al marito quale unico soggetto passivo di imposta , ma l abolizione di una ulteriore detrazione qualora abbiaredditoproprio il coniuge del lavoratore dipendente , il cui reddito personale non superi il limite annuo di lire 4 milioni
1981-49.txt11811181, ma l abolizione di una ulteriore detrazione qualora abbia reddito proprio il coniuge del lavoratore dipendente , il cuiredditopersonale non superi il limite annuo di lire 4 milioni . 3 . altra censura comune a tutte le ordinanze
1981-49.txt12481248contrasterebbe in due sensi con il principio costituzionale di eguaglianza : sia perché applicherebbe l abolito principio del cumulo deiredditidei coniugi ; sia perché prevederebbe un trattamento diverso , privo di razionale giustificazione , solo nei confronti dei contribuenti
1981-49.txt13271327nella fattispecie in esame si rileva una disparità di trattamento non giustificata entro la medesima categoria di lavoratori dipendenti conredditopersonale annuo non superiore a lire 4 milioni . in vero , i lavoratori predetti hanno diritto all ulteriore detrazione
1981-49.txt13651365all ulteriore detrazione di lire 36.000 , se non sono coniugati o se i loro coniugi non sono titolari diredditiche , sommati a quelli dei lavoratori stessi , superino l importo annuo di lire 4 milioni . per contro
1981-49.txt13991399di lire 4 milioni . per contro , le norme impugnate escludono che la detrazione si applichi , quanto airedditidei coniugi che nel loro complesso superino comunque il tetto cli 4 milioni , anche se per importi di minima
1981-49.txt14251425complesso superino comunque il tetto cli 4 milioni , anche se per importi di minima entità e anche se ilredditodi ciascuno dei coniugi stessi , entrambi lavoratori dipendenti , sia inferiore a 4 milioni annui . la denunciata disparità
1982-122.txt5656) , t.u . 29 gennaio 1958 , n . 645 , nella parte in cui prevede la detraibilità dalredditopersonale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari conviventi ,
1982-122.txt204204quo , in effetti , il contribuente aveva chiesto il riconoscimento di alcune detrazioni da lui operate nella denuncia deiredditiconseguiti nel 1971 , che l ufficio delle imposte dirette di roma aveva escluso in sede di revisione . successivamente
1982-123.txt8181dell ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali , l onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione deiredditi. si dubita , infatti , nell ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un irrazionale ed arbitraria disparità di
1982-123.txt245245caso documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge . ed è tale documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione deiredditi( art . 5 , n . 2 , d.p.r . n . 600 / 1973 ) . le persone
1982-123.txt293293obbligo generale di rendicontazione e di documentazione , cosicché in sede fiscale soltanto la documentazione specifica allegata alla denuncia deiredditipuò dimostrare la fondatezza della richiesta di detrazione degli oneri deducibili . del tutto razionale risulta , pertanto la diversità
1982-123.txt362362del bilancio o alla mancata tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese che determina invece l accertamento sintetico delreddito( art . 39 d.p.r . citato ) . non sussiste conseguentemente alcun contrasto tra la norma impugnata ed i
1982-134.txt2323diritto : 1 . l ordinanza della commissione tributaria di primo grado di bolzano ( emessa in controversia relativa aredditoimponibile soggetto a imposta complementare dichiarato nel 1972 per l anno 1971 , e quindi regolato dalle norme del t.u
1982-134.txt6666gennaio 1958 , n . 645 ) solleva la questione di legittimità costituzionale della disposizione che consente la detrazione dalredditodi lavoro subordinato di spese , passività e perdite inerenti alla produzione del reddito stesso nella misura del venti per
1982-134.txt8080disposizione che consente la detrazione dal reddito di lavoro subordinato di spese , passività e perdite inerenti alla produzione delredditostesso nella misura del venti per cento di esso con un massimo di lire 360.000 . tale disposizione è appunto
1982-134.txt380380agli stessi l utilizzazione a proprie spese della struttura sanitaria ” : spese che dovrebbero senza limite essere detraibili dalredditoimponibile perché ” l intento del legislatore costituzionale ( nell art . 53 cost . ) è quello di far
1982-134.txt411411art . 53 cost . ) è quello di far sì che ogni cittadino diventi contribuente in relazione non alredditoe , quindi , alla ricchezza prodotta , ma a quella di cui abbia la libera disponibilità ” . la
1982-134.txt458458del precetto costituzionale che la commissione tributaria ha mutuato dalla dichiarazione del contribuente sopra riportata . restringere la tassabilità deiredditisecondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la detraibilità dal reddito disponibile di ogni
1982-134.txt475475la tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la detraibilità dalredditodisponibile di ogni erogazione di esso , e senza limiti quantitativi , in necessità primarie dell esistenza : non ,
1982-134.txt752752quella del 1980 , si vede di quanto si è andato allargando l ambito della detraibilità delle spese mediche dalredditoimponibile . si può , pertanto , concludere che il limite di detraibilità indicato nell art . 136 , secondo
1982-142.txt60602 . le controversie tributarie che hanno dato origine alla questione di legittimità costituzionale in esame sono tutte relative aredditiirpef dell anno 1975 dichiarati nel 1976 , ad eccezione di quella della commissione tributaria di reggio calabria relativa (
1982-142.txt9090eccezione di quella della commissione tributaria di reggio calabria relativa ( come si desume dal fascicolo di causa ) aredditiirpef e ilor dell anno 1974 dichiarati nel 1975 . sono , quindi , regolate dalle disposizioni originarie del d.p.r
1982-142.txt192192anche in relazione all art . 77 cost . la norma citata dispone ( anzi disponeva ) la deducibilità dalredditocomplessivo delle ” spese per cure mediche e chirurgiche e le spese necessarie per l assistenza specifica di persone colpite
1982-142.txt261261dello stato , per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 o il 5 per cento delredditocomplessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire . . . ” .
1982-142.txt382382è chiamata a decidere , quanto in disposizioni successive di ampiezza maggiore , la deducibilità delle spese medico chirurgiche dalredditoimponibile , lo fa certamente in considerazione dell importanza primaria del bene della salute e dell obbligo costituzionale della sua
1982-142.txt748748, proprio in relazione al precetto dell art . 32 cost . , le ha ritenute meritevoli di detrazione dalredditoimponibile delle persone fisiche , dapprima ( testo unico n . 645 del 1958 ; d.p.r . n . 597
1982-142.txt778778n . 645 del 1958 ; d.p.r . n . 597 del 1973 ) solo in relazione all entità delredditoimponibile , poi ( art . 8 del d.l . n . 693 del 1980 convertito in legge 22 dicembre
1982-142.txt946946principio di eguaglianza , la distinzione che la disposizione investita dal dubbio di costituzionalità opera ai fini della deducibilità dalredditoimponibile , per erogazioni delle quali il percipiente si trovi entro o fuori il territorio dello stato . né qui
1982-142.txt10021002perché questo , in quanto residente all estero , non è debitore di imposta verso lo stato italiano per unredditonon prodotto in italia . se lo scopo della norma fosse stato quello di consentire o favorire l accertamento di
1982-142.txt10231023non prodotto in italia . se lo scopo della norma fosse stato quello di consentire o favorire l accertamento diredditoprodotto in italia ( nel qual caso la sua legittimità non sarebbe in discussione ) , essa avrebbe dovuto prescrivere
1982-143.txt105105primo comma , lett . c , d.p.r . 29 settembre 1973 n . 597 , concernente l imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) . precisamente l art . 5 l . cit . dispone che la deduzione
1982-143.txt215215riportata disposizione dell art . 5 ha effetto relativamente alle dichiarazioni da presentare nell anno 1977 e perciò concernenti iredditimaturati nel 1976 . 3 . sulle dette disposizioni si appuntano le osservazioni dei giudici a quibus , i quali
1982-143.txt320320l art . 3 cost . , in quanto pone senza giustificazione la detta limitazione di deducibilità per i soliredditidelle persone fisiche , mentre gli utili delle persone giuridiche e delle imprese sono depurati da ogni passività , ai
1982-143.txt404404di immobili ; d ) con l art . 53 cost . , in quanto l impossibilità di dedurre dalredditouna parte degli interessi passivi fa sì che venga sottoposto a tributo un reddito inesistente , determinando , in conseguenza
1982-143.txt418418quanto l impossibilità di dedurre dal reddito una parte degli interessi passivi fa sì che venga sottoposto a tributo unredditoinesistente , determinando , in conseguenza , il venir meno della corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva . le commissioni
1982-143.txt513513hanno pagato interessi passivi per importi superiori a tre milioni di lire nel convincimento di poterli dedurre per intero dalreddito, hanno subito , per effetto della retroattività del citato art . 5 lett . c , una ingiustificata lesione
1982-143.txt15511551art . 5 cit . e l art . 53 cost . , in quanto la impossibilità di dedurre dalredditola parte degli interessi che ecceda i tre milioni ( portati a quattro a partire dal 1980 con la l
1982-143.txt15871587dal 1980 con la l . 24 aprile 1980 n . 146 ) determinerebbe l assoggettamento a tributo di unredditoinesistente , e , di conseguenza , il venir meno della corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva . al riguardo
1982-143.txt16331633di principio , nel considerare come incidenti sulla capacità contributiva le spese e gli oneri strumentalmente collegati alla produzione delreddito, i quali risultano così suscettibili di essere portati in deduzione per ottenere la base imponibile del tributo ; si
1982-143.txt16641664deduzione per ottenere la base imponibile del tributo ; si tratta , invero , di elementi che incidono negativamente sulreddito, cioè su quella ricchezza del contribuente dalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese pubbliche . spetta
1982-143.txt17081708, secondo le sue valutazioni discrezionali , di individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione delreddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi , nonché l esigenza fondamentale di adottare le opportune
1982-143.txt18821882art . 5 contrasterebbe con l art . 3 cost . , in quanto pone detta limitazione soltanto per iredditidelle persone fisiche , mentre , a suo dire , gli utili delle persone giuridiche e delle imprese sarebbero depurati
1982-143.txt19291929norme indicate dal giudice a quo come tertium comparationis non consentono il necessario raffronto perché gli interessi passivi per iredditidi impresa e per quelli delle persone giuridiche sono regolati da una disciplina ad essi del tutto peculiare , non
1982-143.txt19601960da una disciplina ad essi del tutto peculiare , non riconducibile su un piano di eguaglianza con quella relativa airedditidelle persone fisiche . così per i redditi di impresa , l art . 58 d.p.r . n . 597
1982-143.txt19681968, non riconducibile su un piano di eguaglianza con quella relativa ai redditi delle persone fisiche . così per iredditidi impresa , l art . 58 d.p.r . n . 597 del 1973 dispone che gli interessi passivi sono
1982-143.txt20092009deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare ilredditodi impresa , e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi , compresi quelli esclusi o esentati dalla
1982-143.txt20372037di tutti i ricavi e proventi , compresi quelli esclusi o esentati dalla tassazione . relativamente , poi , airedditidelle persone giuridiche , gli interessi , a norma dell art . 21 d.p.r . 29 settembre 1973 n .
1982-143.txt21132113e perciò sarà consentita nei limiti del rapporto tra l ammontare dei ricavi e proventi che concorrono per formare ilredditoimponibile e l ammontare globale di tutti i ricavi e proventi . in proposito , giova altresì ricordare che sulla
1982-143.txt24722472art . 5 e concerne quindi anche il tipo di contratto e la garanzia ipotecaria ) si applicano anche airedditimaturati nel 1976 ; ciò , secondo i giudici a quibus , contrasterebbe con il principio della capacità contributiva ,
1982-143.txt25102510capacità contributiva , in quanto i contribuenti non potevano prevedere il maggior onere della imposta nel momento in cui ilredditoè maturato . la questione non è fondata . il principio sancito nel primo comma dell art . 53 della
1982-151.txt8888. . la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale venivano in discussione la dichiarazione deiredditidi una contribuente e la conseguente liquidazione dell imposta irpef relative all anno 1977 . è bene , perciò ,
1982-151.txt231231il giudice a quo muove da una interpretazione dei sopra indicati disposti di legge per cui sono ritenuti deducibili dalredditocomplessivo , nella misura ivi stabilita , gli oneri , risultanti da idonea documentazione , per le ” spese mediche
1982-151.txt317317persone indicate nell art . 433 del codice civile , diversa dai figlio affiliati , purché tale persona non possiedaredditipropri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità
1982-151.txt382382nella fattispecie dedotta avanti la commissione tributaria di primo grado di rovereto , la parte privata pretendeva di dedurre dalredditodenunziato , nella misura legislativamente determinata , le spese erogate per l assistenza specifica al padre , titolare di un
1982-151.txt403403denunziato , nella misura legislativamente determinata , le spese erogate per l assistenza specifica al padre , titolare di unredditoproprio di poco superiore alle lire novecentosessantamila , e il giudice a quo ha dubitato della legittimità costituzionale delle precitate
1982-151.txt524524, ai fini considerati , qualifica , di per sé , in modo diverso la situazione di coloro i cuiredditirientrano nel limite stesso , rispetto a quella di coloro i cui redditi , viceversa , quel limite superano ,
1982-151.txt537537diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso , rispetto a quella di coloro i cuiredditi, viceversa , quel limite superano , non rileva di quanto . ne consegue che un problema di uguaglianza di
1982-151.txt574574problema di uguaglianza di trattamento tra fattispecie quali quelle considerate , nelle quali decisivo e scriminante è il livello delredditodella persona che ha diritto alla prestazione degli alimenti da parte del contribuente interessato , neppure può prospettarsi , dal
1982-151.txt613613, dal momento che ne manca l indispensabile presupposto . quanto alla legittimità della fissazione di una quantità minima diredditoche escluda la capacità contributiva del soggetto percettore ( perché il reddito in quella misura , appare appena sufficiente a
1982-151.txt625625legittimità della fissazione di una quantità minima di reddito che escluda la capacità contributiva del soggetto percettore ( perché ilredditoin quella misura , appare appena sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della vita ) ovvero , come nella fattispecie
1982-151.txt8198196 della legge n . 114 del 1977 , stabilisce appunto i criteri , tra i quali il limite diredditodi lire novecentosessantamila , posti dal legislatore perché una delle persone indicate dall art . 433 del codice civile ,
1982-151.txt10801080chi è tenuto per legge alla prestazione degli alimenti , vengono erogate somme in favore di soggetto dotato di unredditoproprio che la legge giudica eccedente le necessità minime vitali . quanto alla adombrata violazione dell art . 53 cost
1982-186.txt7373terzo , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( ” istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ” ) , escludendo la detrazione dal reddito d impresa delle poste passive non registrate nelle scritture
1982-186.txt8484597 ( ” istituzione e disciplina dell imposta sul reddito delle persone fisiche ” ) , escludendo la detrazione dalredditod impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto
1982-186.txt145145comporta una tassazione non proporzionata alla capacità contributiva , sottopone ad un trattamento deteriore chi abbia presentato una denuncia deiredditiinfedele rispetto a chi l abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa del contribuente , impedendogli di
1982-186.txt169169chi l abbia omessa del tutto e lede il diritto di difesa del contribuente , impedendogli di dimostrare il proprioredditonetto effettivo . 3 . la questione non è fondata . l art . 74 , secondo e terzo comma
1982-186.txt361361d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi” ) deve essere fornita dallo stesso contribuente e deve consistere nel dimostrare che il contribuente medesimo ha osservato il
1982-186.txt598598. 3 cost . si osserva che l art . 74 , stabilendo la cennata condizione per la detrazione dalredditodi impresa degli oneri e dei costi ( come è stato riconosciuto in caso del tutto analogo con la sentenza
1982-245.txt154154in forza della legge 13 aprile 1977 , n . 114 , recante ” modificazioni alla disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ” , sono state introdotte al citato d.p.r . n . 597 del 1973 , con un
1982-57.txt949949applicazione della legge ” ( art . 48 l . 24 agosto 1877 n . 4201 per l imposta suiredditidi ricchezza mobile e art . 29 l . 7 agosto 1936 n . 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari
1982-63.txt205205disposizioni degli artt . 15 , 39 e 54 , in quanto esso , concernendo la riscossione delle imposte sulreddito, non è all evidenza applicabile alle imposte indirette , fra cui rientra quella sul valore aggiunto . peraltro ,
1982-88.txt4040giudicare della responsabilità penale di un contribuente che aveva denunciato nel 1971 , con riferimento all anno 1970 , unredditoche secondo le risultanze di un concordato fra un mandatario dello stesso contribuente e l ufficio delle imposte sarebbe stato
1982-88.txt103103dove era stato condannato ) , e chiedeva in appello , di essere ammesso a provare che il realtà ilredditoera stato percepito nel 1970 , e quindi la denuncia era stata tempestiva . ma la corte d appello rilevava
1982-88.txt386386essere esaminata anche con riferimento all art . 101 , 2 comma , della costituzione . il fatto che ilredditodel quale si discuteva fosse stato percepito nel 1969 ( non nel 1970 , come sostenuto dal contribuente ) risultava
1982-89.txt21582158del fascicolo di causa ( si trattava di emissione di fatture intestate a nomi di fantasia al fine di sottrarreredditialle imposte dirette ) , sia dalla motivazione dell ordinanza ( in cui si afferma ” che all evasore che
1982-89.txt24612461avere i due predetti imputati compiuto atti fraudolenti idonei e diretti in modo non equivoco ad evadere l imposta sulreddito” . risulta pertanto dalla sovraesposta identificazione della questione , che la corte è chiamata a decidere se sia costituzionalmente
1982-89.txt25152515dell art . 56 del d.p.r . n . 600 del 1973 ( ” fatti fraudolenti al fine di sottrarreredditiall imposta sul reddito ” ) , l ultimo comma dello stesso articolo ( ” l azione penale per i
1982-89.txt25192519del d.p.r . n . 600 del 1973 ( ” fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi all imposta sulreddito” ) , l ultimo comma dello stesso articolo ( ” l azione penale per i reati di cui ai
1982-89.txt342034201958 . il reato del quale il tribunale lamenta la non immediata perseguibilità in pendenza dell accertamento dell esistenza delredditoevaso ( reato non indicato nell ordinanza di rimessione , ma desumibile dal fascicolo ) è costituito dalla mancata presentazione
1982-89.txt34463446nell ordinanza di rimessione , ma desumibile dal fascicolo ) è costituito dalla mancata presentazione della denunzia di un presuntoredditodi avviamento , che a norma del citato art . 243 del t.u . nel caso che il reddito non
1982-89.txt34653465presunto reddito di avviamento , che a norma del citato art . 243 del t.u . nel caso che ilredditonon denunziato superi i sei milioni è punito con l arresto fino a sei mesi e con l ammenda e
1983-108.txt6262) , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( ” istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ” ) , in base alla quale sono deducibili dal reddito di impresa , nei limiti del
1983-108.txt7676istituzione e disciplina dell imposta sul reddito delle persone fisiche ” ) , in base alla quale sono deducibili dalredditodi impresa , nei limiti del due per cento della somma imponibile , le erogazioni liberali fatte dalle imprese a
1983-108.txt126126. il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale norma , in quanto essa , limitata ai soliredditidi impresa , porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento , nell ambito dell irpef , a detrimento degli
1983-108.txt150150porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento , nell ambito dell irpef , a detrimento degli altri tipi diredditiche a norma dell art . 1 del citato d.p.r . n . 597 sono soggetti all or menzionata imposta
1983-108.txt368368di specie , dato che il citato art . 60 , lettera a ) , che ha accordato ai soliredditidi impresa la detraibilità delle predette erogazioni , appare sorretto da sufficienti motivi . ed invero , premesso che il
1983-108.txt448448di applicazione del beneficio in parola risulta essa stessa notevolmente ampia ) , non possono porsi sul medesimo piano iredditiche devono essere qualificati giuridicamente come redditi di impresa e quelli che tale qualifica non hanno : i primi ,
1983-108.txt455455essa stessa notevolmente ampia ) , non possono porsi sul medesimo piano i redditi che devono essere qualificati giuridicamente comeredditidi impresa e quelli che tale qualifica non hanno : i primi , infatti , sono sottoposti per molti aspetti
1983-108.txt516516, soprattutto , della funzione che questa svolge nella vita economica e sociale della nazione . ne consegue che ilredditodi impresa , legato anche ( art . 52 del citato d.p.r . n . 597 ) alle risultanze di
1983-108.txt556556di apposite documentazioni che devono essere tenute dai titolari delle imprese , non può essere posto sullo stesso piano diredditidi diversa fonte . d altro canto il legislatore con la norma in questione ha inteso incentivare una forma di
1983-108.txt636636art . 60 non solo comprende le erogazioni di cui trattasi fra gli oneri deducibili al momento della denuncia deiredditi, ma altresì , definisce tali oneri come ” sociali ” , a questo titolo escludendoli , sia pure parzialmente
1983-108.txt661661definisce tali oneri come ” sociali ” , a questo titolo escludendoli , sia pure parzialmente , dalla determinazione deiredditi. l art . 60 , lettera a ) , infine , si inquadra in una vasta serie di disposizioni
1983-108.txt881881la norma denunciata in questa sede , la quale ha voluto prendere in considerazione un solo modo di produzione deiredditi, quello cioè che esso ha ritenuto , non senza ragione , maggiormente interessato alle attività scientifiche e culturali in
1983-239.txt27062706) , prescindendo in via assoluta dal concetto di capacità contributiva , che presuppone , necessariamente , un criterio diredditoe cioè una manifestazione diretta od indiretta di ricchezza ” . in particolare si imputa altresì al legislatore di non
1983-247.txt294294d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi” ) , nella parte in cui si stabilisce che ” l azione penale per i reati di cui ai
1983-247.txt545545e difendersi dinanzi alle commissioni tributarie , pur quando vengano in considerazione illeciti penali inerenti all evasione delle imposte suiredditi. così circoscritta , la questione è fondata . ad esigere l annullamento della norma denunciata , valgono ragioni analoghe
1983-266.txt56563 legge 12 novembre 1976 , n . 751 ( norme per la determinazione e riscossione delle imposte dirette suiredditidei coniugi per gli anni 1974 e precedenti ed altre disposizioni in materia tributaria ) nella parte in cui subordina
1983-266.txt8080gli anni 1974 e precedenti ed altre disposizioni in materia tributaria ) nella parte in cui subordina l imputabilità deiredditidei figli minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che i genitori siano entrambi titolari di reddito proprio
1983-266.txt9999dei redditi dei figli minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che i genitori siano entrambi titolari diredditoproprio . tale norma , ad avviso del giudice ” a quo ” , sarebbe in contrasto con i principi
1983-266.txt154154artt . 3 e 53 della costituzione , perché , nei casi in cui , come nella specie , sussistonoredditiimponibili di un solo genitore e del figlio , il genitore è sottoposto al cumulo dei due redditi , con
1983-266.txt172172, sussistono redditi imponibili di un solo genitore e del figlio , il genitore è sottoposto al cumulo dei dueredditi, con la conseguente applicazione della maggior aliquota corrispondente a tale cumulo , mentre nelle altre famiglie , nelle quali
1983-266.txt198198della maggior aliquota corrispondente a tale cumulo , mentre nelle altre famiglie , nelle quali anche la moglie ha unreddito, sia pure minimo , i redditi dei figli si cumulano per metà con il reddito di ciascuno dei genitori
1983-266.txt205205, mentre nelle altre famiglie , nelle quali anche la moglie ha un reddito , sia pure minimo , iredditidei figli si cumulano per metà con il reddito di ciascuno dei genitori , che viene , quindi , assoggettato
1983-266.txt214214la moglie ha un reddito , sia pure minimo , i redditi dei figli si cumulano per metà con ilredditodi ciascuno dei genitori , che viene , quindi , assoggettato ad una inferiore aliquota di imposta . la questione
1983-266.txt352352n . 600 , nella parte in cui , ai fini dell applicazione della imposta complementare e della imposta sulredditodelle persone fisiche , prevedevano il concorso dei redditi della moglie , non legalmente ed effettivamente separata , con quelli
1983-266.txt361361ai fini dell applicazione della imposta complementare e della imposta sul reddito delle persone fisiche , prevedevano il concorso deiredditidella moglie , non legalmente ed effettivamente separata , con quelli del marito e l imputazione del reddito complessivo a
1983-266.txt379379concorso dei redditi della moglie , non legalmente ed effettivamente separata , con quelli del marito e l imputazione delredditocomplessivo a quest ultimo , quale unico soggetto passivo di imposta , ponendo a carico del medesimo tutti gli obblighi
1983-266.txt443443contiene , quindi , la disciplina dei rapporti tributari dei quali ciascuno dei coniugi è soggetto in quanto titolare diredditoproprio . la citata sentenza ( n . 179 / 1976 ) di questa corte non ha messo in discussione
1983-266.txt467467citata sentenza ( n . 179 / 1976 ) di questa corte non ha messo in discussione l imputazione delredditodei figli minori al reddito del solo padre , prevista dall art . 4 , lett . b , d.p.r
1983-266.txt472472179 / 1976 ) di questa corte non ha messo in discussione l imputazione del reddito dei figli minori alredditodel solo padre , prevista dall art . 4 , lett . b , d.p.r . 29 settembre 1973 ,
1983-266.txt547547della stessa legge n . 751 del 1976 , la norma , ora impugnata , la quale prescrive che iredditie gli oneri deducibili dei figli minori si imputano , in parti uguali , al reddito complessivo di ciascuno dei
1983-266.txt563563quale prescrive che i redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano , in parti uguali , alredditocomplessivo di ciascuno dei coniugi . tale scelta del legislatore non è censurabile in sede di legittimità costituzionale perché trova
1983-266.txt597597in sede di legittimità costituzionale perché trova razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo diredditosolo per effetto della sussistenza di reddito proprio dei figli minori . come questa corte ha già affermato con la
1983-266.txt604604razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo di reddito solo per effetto della sussistenza diredditoproprio dei figli minori . come questa corte ha già affermato con la menzionata sentenza n . 179 del 1976
1983-266.txt6546541983 , è il legislatore che deve apprestare adeguati sistemi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione separata delredditodei coniugi , operando le più convenienti scelte normative nell ambito del suo potere discrezionale , il cui esercizio si
1983-266.txt713713in tal senso è già intervenuta la legge 13 aprile 1977 , n . 114 ( modificazioni alla disciplina delredditodelle persone fisiche ) peraltro non applicabile alla fattispecie in esame perché la relativa normativa disciplina la dichiarazione dei redditi
1983-266.txt733733reddito delle persone fisiche ) peraltro non applicabile alla fattispecie in esame perché la relativa normativa disciplina la dichiarazione deiredditidopo tale data : la quale , tra l altro , con l art . 4 ha sostituito la norma
1983-266.txt775775nella lettera b ) dell art . 4 menzionato d.p.r . n . 597 del 1973 e stabilito che iredditidei figli minori sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi , senza richiedere la titolarità di
1983-266.txt796796dei figli minori sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi , senza richiedere la titolarità diredditipropri da parte di ognuno di essi . ma ciò non toglie che la scelta operata dal legislatore , con
1983-310.txt144144600 del 1973 , che commina le sanzioni per i casi di omissione , incompletezza ed infedeltà della dichiarazione deiredditi, e dell art . 10 della legge 9 ottobre 1971 , n . 825 , con la quale fu
1983-310.txt10981098particolare , nell ambito di tale sanatoria , sono state , fra l altro , considerate valide le dichiarazioni deiredditiredatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del ministro delle finanze , se contengono i dati e
1983-76.txt142142n . 597 , nella parte in cui tali articoli : a ) prescrivono che ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) il reddito sia imputato al soggetto che lo produce , ed escludono dalla categoria
1983-76.txt150150tali articoli : a ) prescrivono che ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) ilredditosia imputato al soggetto che lo produce , ed escludono dalla categoria dei soggetti d imposta i familiari sprovvisti di
1983-76.txt171171sia imputato al soggetto che lo produce , ed escludono dalla categoria dei soggetti d imposta i familiari sprovvisti diredditipropri ; b ) vietano al soggetto che produce il reddito , di dichiarare la quota ( del reddito prodotto
1983-76.txt182182categoria dei soggetti d imposta i familiari sprovvisti di redditi propri ; b ) vietano al soggetto che produce ilreddito, di dichiarare la quota ( del reddito prodotto ) destinata ad altri membri della famiglia , e di dedurre
1983-76.txt190190di redditi propri ; b ) vietano al soggetto che produce il reddito , di dichiarare la quota ( delredditoprodotto ) destinata ad altri membri della famiglia , e di dedurre oneri sopportati nell interesse di questi ; c
1983-76.txt235235oneri per gl interessi passivi per l acquisto della casa di abitazione della famiglia , non possono essere detratti dalredditocomplessivo del nucleo familiare , e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti , ma soltanto
1983-76.txt245245di abitazione della famiglia , non possono essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare , e quindi anche dalredditodel coniuge che li ha effettivamente sostenuti , ma soltanto dal reddito del coniuge intestatario del bene ; d )
1983-76.txt257257del nucleo familiare , e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti , ma soltanto dalredditodel coniuge intestatario del bene ; d ) prevedono detrazioni fisse di imposta per le persone a carico . analoghe
1983-76.txt3383386 della legge 12 novembre 1976 , n . 751 , ” in quanto prescrivono d obbligo l accertamento deiredditidei coniugi separatamente ” , ed agli artt . 19 e 20 della legge 13 aprile 1977 , n .
1983-76.txt386386gli oneri per gl interessi pagati per l acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono essere detratti dalredditocomplessivo del nucleo familiare , e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti , e prevedono
1983-76.txt396396casa di abitazione della famiglia non possono essere detratti dal reddito complessivo del nucleo familiare , e quindi anche dalredditodel coniuge che li ha effettivamente sostenuti , e prevedono detrazioni fisse per le persone a carico ” . 3
1983-76.txt456456si rileva dalla stessa ordinanza , su un ricorso proposto contro la cartella esattoriale relativa all applicazione dell irpef sulredditoposseduto dal contribuente nel 1974 e dichiarato nel 1975 . ma le disposizioni dei denunciati artt . 4 e 5
1983-76.txt509509effetto come stabilisce l art . 23 , comma primo , della stessa legge dal 1 gennaio 1976 relativamente airedditiposseduti da tale data ed alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell anno 1977 . inoltre , il denunciato art .
1983-76.txt578578( 16 aprile 1977 ) , e quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data , concernenti perciò iredditiposseduti nel 1976 . infine , il denunciato art . 20 della legge in parola secondo quanto prescrive il citato
1983-76.txt614614secondo quanto prescrive il citato art . 23 , al comma terzo ha effetto dal 1 gennaio 1975 relativamente airedditiposseduti da tale data . anche i nuovi testi degli artt . 10 e 15 del d.p.r . n .
1983-76.txt684684effetto come statuisce il ricordato comma primo dell art . 23 della stessa legge dal 1 gennaio 1976 relativamente airedditiposseduti da tale data ed alle dichiarazioni da presentare nell anno 1977 ; neppur essi , pertanto , sono applicabili
1983-76.txt714714nell anno 1977 ; neppur essi , pertanto , sono applicabili alla dichiarazione presentata dal ricorrente nel 1975 per ilredditoda lui posseduto nel 1974 . nell ordinanza di rimessione si afferma che la sollevata questione di legittimità costituzionale “
1983-76.txt743743di rimessione si afferma che la sollevata questione di legittimità costituzionale ” non concerne soltanto la disciplina della tassazione deiredditifamiliari del 1974 , ma la stessa disciplina attuale ” ; va però osservato in proposito che la sopravvenuta disciplina
1983-76.txt956956grado di roma , esse , come esposto in narrativa , provengono da due procedimenti vertenti sulla deduzione , dalredditodello stesso contribuente , degl interessi passivi del mutuo ipotecario gravante sull appartamento adibito ad abitazione della famiglia ed intestato
1983-76.txt997997alla moglie : il primo procedimento ha riferimento alla dichiarazione per l irpef presentata dal contribuente nel 1975 per ilredditoposseduto nel 1974 ; il secondo alla dichiarazione presentata nel 1976 per il reddito del 1975 . ii giudice a
1983-76.txt10111011dal contribuente nel 1975 per il reddito posseduto nel 1974 ; il secondo alla dichiarazione presentata nel 1976 per ilredditodel 1975 . ii giudice a quo denuncia in entrambe le ordinanze gli artt . 3 e 6 della legge
1983-76.txt11111111artt . 19 e 20 della legge n . 114 del 1977 hanno effetto dal 1 gennaio 1975 relativamente airedditiposseduti da tale data ( art . 23 , ultimo comma , della stessa legge ) , ma non sono
1983-76.txt127812783 e 6 della legge n . 751 del 1976 , in quanto prescrivono d obbligo l accertamento separato deiredditidei coniugi ; b ) se contrastino con gli artt . 3 , 29 , 30 , 31 e 53
1983-76.txt13541354art . 10 del d.p.r . n . 597 del 1973 , nella parte in cui escludono la deducibilità dalredditocomplessivo del coniuge che lo ha effettivamente sostenuto , dell onere per gl interessi passivi pagati per mutuo ipotecario gravante
1983-76.txt13891389passivi pagati per mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione della famiglia , intestata all altro coniuge , sfornito diredditipropri all infuori del reddito catastale derivante dalla proprietà della casa suddetta e di ammontare inferiore a quello degl interessi
1983-76.txt13941394gravante sulla casa di abitazione della famiglia , intestata all altro coniuge , sfornito di redditi propri all infuori delredditocatastale derivante dalla proprietà della casa suddetta e di ammontare inferiore a quello degl interessi medesimi . nei termini sopra
1983-76.txt15571557sentenza ) , della normativa allora denunciata , proprio nella parte in cui essa prevedeva l imputazione al marito deiredditidella moglie ed il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi ai fini dell applicazione dell imposta complementare e dell
1983-76.txt15641564, proprio nella parte in cui essa prevedeva l imputazione al marito dei redditi della moglie ed il cumulo deiredditidi entrambi i coniugi ai fini dell applicazione dell imposta complementare e dell imposta sul reddito delle persone fisiche .
1983-76.txt15801580ed il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi ai fini dell applicazione dell imposta complementare e dell imposta sulredditodelle persone fisiche . la pronuncia della corte spiegava i suoi effetti immediati e diretti unicamente nei confronti di norme
1983-76.txt165316531975 , n . 576 , che avevano disciplinato , con effetto dal 1 gennaio 1975 , l imposizione suiredditidei coniugi secondo criteri parzialmente diversi . la legge n . 751 del 1976 , i cui artt . 3
1983-76.txt17891789delle imposte dovute dai coniugi , alla stregua delle statuizioni della corte ” . nel disporre il separato accertamento deiredditidei coniugi per gli anni 1974 e precedenti , in luogo del cumulo previsto dalle preesistenti norme delle quali era
1983-76.txt18781878la corte , conclusa la sua argomentazione , ha espresso ” l auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propriredditifatte dai coniugi , ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi , possa essere data
1983-76.txt18931893base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi , ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettiviredditicomplessivi , possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione ( espresso in
1983-76.txt19941994l espresso intento di adeguarsi alle sue statuizioni e in un ambito circoscritto alla determinazione e riscossione delle imposte suiredditidei coniugi per gli anni 1974 e precedenti , non ha trovato eco la raccomandazione rivoltagli dalla corte . raccomandazione
1983-76.txt20822082adeguando ai principi da questa affermati la struttura dell imposta personale , con totale abbandono del sistema di cumulo deiredditidei coniugi . dai relativi atti parlamentari si evince , infatti , che non si è ritenuto possibile ed opportuno
1983-76.txt21642164non disconoscendo a tali sistemi il pregio di apprestare , in determinate situazioni , strumenti più adeguati alla tassazione deiredditifamiliari , si è allora osservato che la intrinseca complessità di tali sistemi postula valutazioni e scelte non sempre facili
1983-76.txt22732273e di ingovernabilità del tributo , con gravi e negative ripercussioni nell ormai consolidato sistema di ritenuta alla fonte suiredditidi lavoro subordinato , che esonera larga parte dei contribuenti da adempimenti ed oneri connessi con l obbligo della dichiarazione
1983-76.txt22952295lavoro subordinato , che esonera larga parte dei contribuenti da adempimenti ed oneri connessi con l obbligo della dichiarazione deiredditi” . il legislatore , dunque , nell approvare la legge n . 114 del 1977 , ha , in
1983-76.txt23572357all attuazione della riforma tributaria , rinviato ad una fase successiva l introduzione , nel sistema della tassazione separata deiredditidei coniugi , di opportuni temperamenti . ne fa fede l ordine del giorno allora accolto , con il quale
1983-76.txt25852585da tale sistema , rigidamente applicato , potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi posseggaredditotassabile , rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggano reddito , pari nel complessivo ammontare a quello della
1983-76.txt25972597famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile , rispetto a quella in cui ambedue i coniugi possegganoreddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito , ma soggetto a tassazione separata , con aliquote più
1983-76.txt28022802questa corte ( n . 179 del 1976 ) , entro l ambito del sistema del c.d . cumulo deiredditidei coniugi , l art . 10 del d.p.r . n . 597 del 1973 , nel suo testo originario
1983-76.txt28422842originario , prevedeva , alla lett . c ) del comma primo , che gl interessi passivi fossero dedotti dalredditocomplessivo del contribuente , anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto dal medesimo , ma dalla moglie ,
1983-76.txt28652865contribuente , anche se il relativo onere non fosse stato sostenuto dal medesimo , ma dalla moglie , il cuireddito, peraltro , per il disposto dell art . 4 , lett . a ) , dello stesso decreto ,
1983-76.txt28962896, lett . a ) , dello stesso decreto , veniva a lui imputato , ai fini della determinazione delredditocomplessivo soggetto a tassazione . tale sistema , in vigore per i redditi posseduti sino a tutto il 1974 ,
1983-76.txt29092909imputato , ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto a tassazione . tale sistema , in vigore per iredditiposseduti sino a tutto il 1974 , era stato temperato dalla citata legge n . 576 del 1975 , la
1983-76.txt29412941citata legge n . 576 del 1975 , la quale , con effetto dal 1 gennaio 1975 e relativamente airedditiposseduti da tale data , aveva disposto , all art . 2 , che se il reddito complessivo lordo dei
1983-76.txt29582958e relativamente ai redditi posseduti da tale data , aveva disposto , all art . 2 , che se ilredditocomplessivo lordo dei coniugi non superasse i sette milioni di lire annui , l imposta venisse commisurata separatamente sul reddito
1983-76.txt29782978reddito complessivo lordo dei coniugi non superasse i sette milioni di lire annui , l imposta venisse commisurata separatamente sulredditoproprio di ciascuno dei coniugi , al netto degli oneri di cui al citato art . 10 del decreto n
1983-76.txt30253025riferibili ad ognuno di essi ” ; mentre aveva mantenuto , all art . 1 , il cumulo ove ilredditocomplessivo lordo dei coniugi fosse d importo superiore ai sette milioni . dichiarata da questa corte , con la sentenza
1983-76.txt30903090ai principi ivi affermati , ha disposto , con la citata legge n . 751 del 1976 , relativamente airedditidei coniugi per gli anni 1974 e precedenti , che l imposta venga commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del
1983-76.txt31073107, relativamente ai redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti , che l imposta venga commisurata separatamente sulredditocomplessivo proprio del marito e su quello della moglie . circa gli oneri previsti dall art . 10 del decreto
1983-76.txt31493149. 597 del 1973 venuta meno , per effetto della pronuncia di questa corte , la imputazione al marito deiredditidella moglie il denunciato comma terzo dell art . 1 della stessa legge ha statuito che essi ” sono deducibili
1983-76.txt31713171moglie il denunciato comma terzo dell art . 1 della stessa legge ha statuito che essi ” sono deducibili dalredditocomplessivo del coniuge che li ha sostenuti ” ; ed il successivo art . 3 ha ribadito che i redditi
1983-76.txt31913191reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti ” ; ed il successivo art . 3 ha ribadito che iredditicomplessivi propri del marito e della moglie vengono determinati ” al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi “
1983-76.txt32173217della moglie vengono determinati ” al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi ” . analogamente , per iredditiposseduti dai coniugi nell anno 1975 ( e dichiarati nel 1976 ) , la successiva legge n . 114 del
1983-76.txt32713271, ha disposto , con i denunciati artt . 19 e 20 , che l imposta si applica separatamente sulredditocomplessivo netto di ciascun coniuge ; e che gli oneri previsti dall art . 10 del decreto n . 597
1983-76.txt32993299che gli oneri previsti dall art . 10 del decreto n . 597 del 1973 , ” sono deducibili dalredditocomplessivo del coniuge che li ha sostenuti ” . pur con questa modifica , che consegue all adozione del sistema
1983-76.txt33243324li ha sostenuti ” . pur con questa modifica , che consegue all adozione del sistema di tassazione separata delredditodei coniugi , le denunciate norme fanno ancora riferimento , per quanto riguarda i tipi di oneri riconosciuti deducibili ,
1983-76.txt33983398artt . 20 , ultimo comma , e 23 della legge medesima , dal 1 gennaio 1976 , relativamente airedditiposseduti da tale data : e si è già rilevato che le controversie all esame dei giudici ai quibus concernono
1983-76.txt34223422data : e si è già rilevato che le controversie all esame dei giudici ai quibus concernono , invece ,redditiposseduti dai coniugi nel 1974 e nel 1975 ) . per il combinato disposto di tali norme , qualora si
1983-76.txt34653465interessi passivi relativi ad un mutuo , trova puntuale e razionale applicazione il principio che l onere viene dedotto dalredditodel contribuente che lo sostiene ; e cioè , nel caso , dal reddito del mutuatario , giuridicamente tenuto (
1983-76.txt34793479che l onere viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene ; e cioè , nel caso , dalredditodel mutuatario , giuridicamente tenuto ( artt . 1815 e 1820 cod . civ . ) al pagamento dei relativi
1983-76.txt35063506artt . 1815 e 1820 cod . civ . ) al pagamento dei relativi interessi . una volta che ilredditodella moglie non viene più imputato al marito , ma è sottoposto ad autonoma tassazione , e che gli oneri
1983-76.txt35333533al marito , ma è sottoposto ad autonoma tassazione , e che gli oneri sostenuti dalla prima vengono dedotti dalredditomedesimo , e non più dal coacervo dei redditi dei coniugi , il principio non può non valere anche per
1983-76.txt35423542, e che gli oneri sostenuti dalla prima vengono dedotti dal reddito medesimo , e non più dal coacervo deiredditidei coniugi , il principio non può non valere anche per gl interessi passivi di un mutuo , del quale
1983-76.txt36173617casa di abitazione della famiglia : casa , peraltro , intestata unicamente alla moglie , sola mutuataria , sfornita diredditipropri all infuori del reddito catastale derivante dalla proprietà della casa medesima . le ordinanze di rimessione lamentano che in
1983-76.txt36223622: casa , peraltro , intestata unicamente alla moglie , sola mutuataria , sfornita di redditi propri all infuori delredditocatastale derivante dalla proprietà della casa medesima . le ordinanze di rimessione lamentano che in tale fattispecie le denunciate norme
1983-76.txt36483648casa medesima . le ordinanze di rimessione lamentano che in tale fattispecie le denunciate norme non consentano la deduzione dalredditodel marito di quella parte dell onere per interessi passivi , che eccede l ammontare del reddito catastale imputato alla
1983-76.txt36653665la deduzione dal reddito del marito di quella parte dell onere per interessi passivi , che eccede l ammontare delredditocatastale imputato alla moglie e non può pertanto essere dedotto da quest ultimo : e in ciò ravvisano violazione degli
1983-76.txt37393739norme , infatti , operano nell ambito di un sistema che , escludendo ai fini della tassazione il cumulo deiredditidei coniugi e la conseguente indifferenziata deduzione dal cumulo medesimo degli oneri sostenuti dal marito o dalla moglie , trae
1983-76.txt38043804delle contestate norme alla descritta fattispecie possa derivare uno di quegli eventuali effetti distorsivi del sistema di tassazione separata delredditodei coniugi , ai quali si è già fatto riferimento . soprattutto se si consideri che la ” proprietà dell
1984-133.txt22422242nell ammontare , di una pensione ” retributiva ” , cioè commisurata a una certa media dell ammontare degli ultimiredditiprofessionali , giacché con tale criterio , ( accolto del resto anche nell assicurazione generale obbligatoria ) , la pensione
1984-133.txt51725172alla categoria , ma è individuata sulla base dell esercizio della professione con continuità , e valutata sulla base deiredditiprofessionali dichiarati ai fini dell irpef ( artt . 10 , comma primo e 22 , comma primo , della
1984-139.txt3343341971 n . 11 venne abbandonato il criterio della produttività del fondo per ancorare il canone a quello convenzionale delredditodominicale determinato in base al r.d.l . 4 aprile 1939 n . 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939
1984-139.txt359359al r.d.l . 4 aprile 1939 n . 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939 n . 976 ;redditodominicale che , dato il notevole periodo di tempo trascorso dal momento del suo accertamento ( oltre trenta anni )
1984-139.txt12161216quella presa in considerazione dalle due ricordate sentenze . a parte quanto sarà osservato in prosieguo sul perdurante riferimento alredditodominicale ( vedasi il n . 9 ) , è invece indubitabile che il legislatore , come chiaramente e ripetutamente
1984-139.txt17931793altro di natura tributaria , di cui la corte si occuperà più oltre ) . si sostiene precisamente che ilredditodominicale , cui è collegata la determinazione del canone fissato in relazione ai valori del 1939 , dovrebbe essere rivalutato
1984-139.txt18601860disposizioni impugnate , che , per rispondere a criteri di equità , avrebbero dovuto aumentare di cinquecento volte il predettoredditodominicale . 6 . tale tesi non può essere condivisa . al riguardo va anzitutto precisato , in linea di
1984-139.txt19001900di principio , che non è possibile , come invece qualche volta è avvenuto , riferire il canone al soloredditodominicale , il quale per contro fornisce esclusivamente l elemento base per la sua determinazione . invero secondo la legge
1984-139.txt19661966art . 9 quinto comma , le commissioni tecniche provinciali debbono aver presente nella determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delredditodominicale entro l ambito del minimo e del massimo stabilito dalla legge ” la necessità di assicurare in primo luogo
1984-139.txt23602360del 1977 , il cui contenuto intendono come si è già detto nel senso che il canone dovrebbe corrispondere alredditodominicale aumentato in proporzione alla svalutazione monetaria . ma tale interpretazione non è accettabile , in quanto la corte in
1984-139.txt25972597né ha consistenza l argomento secondo cui l irragionevolezza della disciplina discenderebbe dalle circostanze che i coefficienti di moltiplicazione delredditodominicale dei terreni , previsti dall art . 24 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 597 ai fini tributari
1984-139.txt27422742. cit . , che nel caso di canone coattivamente imposto perché relativo a fondi dati in affitto , ilredditoimponibile è correlato al canone fissato dalla legge : il che è stato accettato espressamente anche dall amministrazione finanziaria ,
1984-139.txt27842784quale ha avuto cura di formulare in proposito un esplicita avvertenza nelle istruzioni allegate al modello per la denuncia deiredditiai fini dell irpef . 9 . la infondatezza della questione ora esaminata non impedisce alla corte di riconoscere che
1984-139.txt33093309quarto comma dello stesso art . 9 , che prevede un canone provvisorio , ottenuto moltiplicando per settanta volte ilredditodominicale , nel caso di ritardo , annullamento o sospensione delle tabelle ; detta norma , secondo il giudice a
1984-139.txt39633963per l annata agraria 1980 1981 si potrebbe in base alla nuova legge avere il coefficiente di cinquanta volte ilredditodominicale , mentre per la remota annata 1970 1971 il coefficiente sarebbe addirittura maggiore perché corrispondente a 55 voltelo stesso
1984-139.txt39843984dominicale , mentre per la remota annata 1970 1971 il coefficiente sarebbe addirittura maggiore perché corrispondente a 55 voltelo stessoredditodominicale . senza indugiare in altri esempi , che risulterebbero altrettanto macroscopici , osserva questa corte che ciò evidenzia l
1984-172.txt296296marzo 1974 , n . 594 ) che ” i proventi netti degli ospedali civili non rientrano nella nozione diredditotassabile con imposta di ricchezza mobile ” , dovendosi ravvisare nella disciplina normativa quel ” vincolo legale di destinazione dei
1984-172.txt347347toglie a tali proventi ” il carattere di ricchezza autonoma ” ed induce perciò ad ” escludere dalla nozione diredditomobiliare imponibile i proventi di attività che realizzano servizi continuativi di pubblico interesse ” ; tanto più che la disciplina
1984-178.txt3131del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 599 , relativo alla istituzione e disciplina dell imposta locale suiredditi( ilor ) , prevede ” deduzioni dai redditi agrari , d impresa e di lavoro autonomo ” ai fini
1984-178.txt4040599 , relativo alla istituzione e disciplina dell imposta locale sui redditi ( ilor ) , prevede ” deduzioni dairedditiagrari , d impresa e di lavoro autonomo ” ai fini dell applicazione dell imposta medesima : al primo comma
1984-178.txt7575imposta medesima : al primo comma dispone , nei confronti delle persone fisiche , la deduzione entro determinati limiti dairedditimedesimi di una quota pari al cinquanta per cento del loro ammontare , ragguagliata ad anno . il comma secondo
1984-178.txt100100pari al cinquanta per cento del loro ammontare , ragguagliata ad anno . il comma secondo precisa che per iredditiagrari e per i redditi d impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera
1984-178.txt105105del loro ammontare , ragguagliata ad anno . il comma secondo precisa che per i redditi agrari e per iredditid impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell impresa , e tale
1984-178.txt137137presti la propria opera nell impresa , e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente . per quanto concerne iredditidi lavoro autonomo , sono assoggettati all ilor , per effetto della sentenza di questa corte n . 42 del
1984-178.txt166166, per effetto della sentenza di questa corte n . 42 del 1980 , soltanto quelli che siano assimilabili airedditid impresa . l ultimo comma dello stesso art . 7 stabilisce che le deduzioni di cui ai commi precedenti
1984-178.txt224224della dichiarazione , con apposita denuncia all ufficio delle imposte di domicilio fiscale nei termini previsti per la dichiarazione deiredditi. le cinque ordinanze della commissione tributaria di primo grado di palermo e le dieci ordinanze della commissione tributaria di
1984-178.txt308308precedenti , stabilisce l onere della richiesta del contribuente all atto , o comunque nei termini per la dichiarazione deiredditi. i giudici a quibus , ritenuto il carattere perentorio del termine , assumono che l impugnata norma sarebbe viziata
1984-178.txt741741primo comma del citato art . 7 , concreta un oggettivo riconoscimento della effettiva capacità contributiva dei soggetti percipienti iredditiivi previsti , i quali dunque , sussistendo i requisiti indicati nei commi successivi , sono titolari di ” un
1984-178.txt858858la deduzione può , pertanto , venir richiesta anche successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione deiredditi, allorché sia comunque portata a conoscenza del contribuente , in concreto , la pretesa impositiva . il che avviene
1984-178.txt13461346d.p.r . n . 599 del 1973 , spetta solo ove ricorrano determinati presupposti , attinenti alla particolare natura delreddito, come previsto dai successivi commi dello stesso art . 7 . di tal che la richiesta medesima assolve esclusivamente
1984-178.txt14341434) , le quali , non essendo nelle singole fattispecie note all ufficio e non costituendo una caratteristica costante deireddititassati , devono necessariamente essere , prima o poi , dichiarate dagl interessati . in siffatta prospettiva , l aver
1984-238.txt397397art . 19 della legge 2 dicembre 1975 , n . 576 , concernente disposizioni in materia di imposte suiredditie sulle successioni , i termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal citato decreto del
1984-239.txt310310prevedendo la determinazione di un contributo annuo , cui sono tenuti tutti gli appartenenti alla comunità in ragione del rispettivoredditocomplessivo . il consiglio della comunità fissa , anno per anno , l aliquota del contributo , mentre spettano alla
1984-239.txt335335della comunità fissa , anno per anno , l aliquota del contributo , mentre spettano alla giunta la valutazione delredditocomplessivo di ciascun contribuente , la determinazione del reddito imponibile e del contributo , la formazione della matricola dei contribuenti
1984-239.txt344344aliquota del contributo , mentre spettano alla giunta la valutazione del reddito complessivo di ciascun contribuente , la determinazione delredditoimponibile e del contributo , la formazione della matricola dei contribuenti . il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal
1984-277.txt12801280. 28 . 1 . la prima questione verte sul se siano illegittimi gli artt . 46 ( ” ilredditodi lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri
1984-277.txt13191319di altri , compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro secondo le norme della legislazione sul lavoro . costituisconoredditodi lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparate e le indennità e altre somme di cui
1984-277.txt13551355e altre somme di cui alla lettera e ) dell art . 12 ” ) e 48 ( ” ilredditodi lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti , comunque denominati , percepiti nel periodo di imposta
1984-277.txt14041404forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalità . / / non concorrono a formare ilredditodi lavoro i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale
1984-277.txt14701470riversibili di cui alla lettera b ) dell art . 47 . le indennità di trasferta concorrono a formare ilredditoper la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno , elevato a lire quindicimila per le trasferte all
1984-277.txt15501550stato la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare ilredditola sola indennità nella misura del quaranta per cento . / / . . . / / . . .
1984-277.txt15931593. . . ” ) d.p.r . 29 settembre 1973 n . 597 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) e 42 ( ” con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
1984-277.txt17961796che l indennità integrativa speciale , istituita dalla legge 27 maggio 1959 n . 324 , concorre a formare ilredditocomplessivo netto al fine della applicazione delle aliquote progressive , per contrasto con l art . 36 cost . ,
1984-277.txt18281828contrasto con l art . 36 cost . , in quanto la tassazione progressiva di un aumento meramente nominale diredditosospingerebbe la retribuzione , così adeguata , al di sotto del livello di proporzionalità al lavoro prestato che la norma
1984-277.txt18711871, e con l art . 53 in quanto , incidendo la tassazione progressiva su un aumento meramente nominale direddito, difetterebbe il presupposto della crescita reale della capacità contributiva . 28 . 2 . se si riflette che la
1984-277.txt20832083della c . cost . 126 / 1979 , se non ribadire e precisare che se la parte rivalutata deiredditifosse sottratta alla capacità contributiva dei dipendenti dello stato ( come di ogni altro produttore di redditi ) l importo
1984-277.txt21002100parte rivalutata dei redditi fosse sottratta alla capacità contributiva dei dipendenti dello stato ( come di ogni altro produttore diredditi) l importo valutario delle spese pubbliche dovrebbe essere compresso in proporzione di un coefficiente di segno negativo pari al
1984-277.txt21782178quibus si è sentito di addivenire . né , infine , merita credito la distinzione tra esenzione ed esclusione diredditoperché nella terminologia tributaria la nozione di agevolazione , cui avrebbe fatto capo la legge istitutiva della indennità , sta
1984-277.txt22062206agevolazione , cui avrebbe fatto capo la legge istitutiva della indennità , sta ad indicare indifferentemente esenzioni e esclusioni diredditoe regimi sostitutivi . 28 . 3 . in merito all altro parametro individuato nell art . 36 e segnatamente
1984-298.txt162162disarmonie che possano in concreto derivare dalla disciplina vigente in tema di partecipazione dei comuni all accertamento delle imposte sulreddito.
1985-104.txt6767( istituzione e disciplina dell irpef ) , nella parte in cui non prevedono la esclusione della tassazione separata deiredditicostituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni
1985-104.txt7777in cui non prevedono la esclusione della tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando taliredditicumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono , non superano il minimo imponibile .
1985-104.txt16916912 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 dispone che la tassazione separata si applica sui diversiredditiindicati nello stesso articolo , tra i quali , alla lettera d ) , gli emolumenti arretrati relativi ad anni
1985-104.txt224224pensione . l art . 13 , pure impugnato , detta i criteri per la determinazione della imposta per iredditisoggetti a tassazione separata . ma nessuna delle due norme prevede l esclusione da tale forma di tassazione dei redditi
1985-104.txt244244redditi soggetti a tassazione separata . ma nessuna delle due norme prevede l esclusione da tale forma di tassazione deiredditida emolumenti arretrati quando questi , cumulati con gli altri redditi percepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono
1985-104.txt255255prevede l esclusione da tale forma di tassazione dei redditi da emolumenti arretrati quando questi , cumulati con gli altriredditipercepiti dal contribuente nei singoli anni cui si riferiscono , non superano il minimo imponibile . tale mancata previsione genera
1985-104.txt466466perfettamente equivalente , cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessiredditida chi li abbia percepiti in ritardo . né vale obiettare come si legge nell atto di intervento dell avvocatura
1985-104.txt562562, n . 576 la riduzione dell imposta dovuta per arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altriredditida lavoro dipendente . una volta accertato infatti come riconosce la stessa avvocatura che la disciplina introdotta con la legge
1985-112.txt9999soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie . lo stesso articolo , al primo capoverso , prescrive invece per iredditicorrisposti ai prestatori di lavoro , oltre all obbligo della ritenuta alla fonte , anche il corrispondente obbligo della rivalsa
1985-112.txt177177consentiva quindi la stipulazione di patti , come quello di specie , in forza dei quali il percettore di unreddito, obiettivamente soggetto ad imposta e non esente , veniva ad essere sollevato dal carico fiscale gravante sul reddito percepito
1985-112.txt196196un reddito , obiettivamente soggetto ad imposta e non esente , veniva ad essere sollevato dal carico fiscale gravante sulredditopercepito , trasferendone consensualmente il peso su soggetto non tenuto in proprio al pagamento dell imposta . secondo la corte
1985-112.txt260260fiscale commisurato alle condizioni economiche ” subiettive ” dei cittadini e non semplicemente calcolato in funzione ” obiettiva ” delredditopercepito ) , in quanto consente , mediante pattuizioni private , che il contribuente si sottragga a quanto dovuto in
1985-112.txt374374n . 597 stabilisce che le rendite vitalizie costituite ai sensi dell art . 1872 c.c . sono equiparabili airedditidi lavoro dipendente e pertanto , ai sensi dell art . 24 , terzo comma , del d.p.r . n
1985-139.txt31863186” il criterio della progressività ” determinerebbe ” un prelievo di ricchezza in modo discriminatorio , pur in presenza diredditiuguali ” , con la conseguenza che ” chi obiettivamente non può fare a meno del servizio viene a trovarsi
1985-159.txt286286oppur no , la sovraimposta ) , nonché il disposto dell art . 3 cost . ( i possessori diredditoda fabbricato sarebbero soggetti a prestazioni tributarie che differiscono irrazionalmente da un comune all altro ) . b ) sia
1985-159.txt414414contributiva . il tar del veneto deduce , per parte sua , analoga irrazionalità che deriverebbe dall aver colpito ilredditoda fabbricato , sul quale incide già il regime dell equo canone nelle locazioni e dei contributi di urbanizzazione ,
1985-159.txt439439quale incide già il regime dell equo canone nelle locazioni e dei contributi di urbanizzazione , ad esclusione di altriredditida capitale o del reddito dei fabbricati rurali o strumentali per l esercizio dell impresa agricola o commerciale . c
1985-159.txt444444dell equo canone nelle locazioni e dei contributi di urbanizzazione , ad esclusione di altri redditi da capitale o delredditodei fabbricati rurali o strumentali per l esercizio dell impresa agricola o commerciale . c ) sempre secondo il tar
1985-159.txt484484tar del veneto , la norma impositiva della socof lede gli invocati parametri sotto quest altro riflesso : essa concerneredditiche il legislatore aveva , al fine di promuovere lo sviluppo edilizio ed alleviare la crisi degli alloggi , sinora
1985-159.txt549549in precedenza avrebbero , infatti , sancito un disconoscimento della capacità contributiva , sempre in ordine , beninteso , alredditoprima sottratto ed ora soggetto all onere fiscale ; ai relativi possessori andrebbe così riconosciuto un diritto soggettivo perfetto all
1985-159.txt690690del d.l . n . 55 / 1983 , che detta disposizioni per i proprietari di fabbricati , il cuiredditoè soggetto anche all ilor . questi possono , ai sensi delle disposizioni censurate , fruire di una riduzione della
1985-159.txt894894. 20 , in quanto la deduzione ivi prevista ( nella misura di l . 190.000 ) è riferita alredditodi ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso , e perciò esente dall ilor e non invece al
1985-159.txt917917unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso , e perciò esente dall ilor e non invece al coacervo deiredditiderivanti dagli immobili posseduti dal contribuente in uno stesso comune . è infatti dedotto che per questa via il possessore
1985-159.txt949949è infatti dedotto che per questa via il possessore di più fabbricati sia ingiustificatamente favorito rispetto a chi deriva pariredditodal possesso di un solo cespite immobiliare . d ) altra censura è formulata , questa volta dal tar del
1985-159.txt10031003comma dell art . 22 , dei necessari strumenti per coordinare l esercizio dei poteri di accertamento che quanto alredditodei fabbricati sono conferiti per un verso ai comuni , per l altro alle autorità statali . il giudice a
1985-159.txt10711071di possibili divergenze di valutazione , laddove doveva assicurare che il duplice ordine dei previsti accertamenti giungesse a colpire ilredditocorrispondente alla capacità contributiva dei soggetti interessati . e ) tutte le ordinanze introduttive della presente controversia censurano infine il
1985-159.txt11161116dell art . 20 , in cui è detto che la sovraimposta non è deducibile ai fini delle imposte suiredditi. questa statuizione consentirebbe che l irpef e l irpeg incidano sulla parte del reddito già prelevata mediante la socof
1985-159.txt11311131ai fini delle imposte sui redditi . questa statuizione consentirebbe che l irpef e l irpeg incidano sulla parte delredditogià prelevata mediante la socof e così insuscettibile di costituire capacità contributiva . 3 . 1 va anzitutto esaminata l
1985-159.txt15391539del 1983 , degli strumenti normativi , che si assumono indispensabili per coordinare l accertamento demandato , in ordine alredditodei fabbricati , rispettivamente allo stato e ai comuni . nell ordinanza di rinvio non è detto , né si
1985-159.txt16311631e l altro giudice affermano che la non detraibilità dell onere scontato per la socof ai fini dell imposta suiredditilede il principio di capacità contributiva . il problema così prospettato alla corte non è però pregiudiziale rispetto alla definizione
1985-159.txt17941794eguaglianza e di capacità contributiva . questo duplice vizio di illegittimità costituzionale inficierebbe il regime disposto per i possessori delredditodei fabbricati soggetto all ilor , i quali fruiscono di agevolazioni non concesse , a parità di condizioni , ai
1985-159.txt20852085giudizio a quo , i quali agiscono per ottenere l annullamento della delibera istitutiva della sovraimposta , derivino il proprioredditodal possesso di un solo o di più fabbricati . non importa , in proposito , se la contestata deduzione
1985-159.txt21222122se la contestata deduzione ( pari a l . 190.000 , come si diceva ) , operi in relazione alredditodi un singolo cespite o a quello complessivo delle unità immobiliari possedute dal contribuente nel comune . evidentemente , nell
1985-159.txt28112811del tributo per avere il legislatore deviato dalle finalità perseguite , concentrando la pressione fiscale su una sola qualità delreddito, irrazionalmente discriminata dal reddito di pari quantità , che deriva da altre possibili fonti di prelievo . l uno
1985-159.txt28162816legislatore deviato dalle finalità perseguite , concentrando la pressione fiscale su una sola qualità del reddito , irrazionalmente discriminata dalredditodi pari quantità , che deriva da altre possibili fonti di prelievo . l uno e l altro ordine di
1985-159.txt32083208di volta in volta applicati in rapporto sia al fabbisogno del comune , sia al contributo esigibile dai possessori diredditoda fabbricato nel relativo territorio . 4 . 2 detto ciò , vien meno qualsiasi ragione per ritenere irrazionale la
1985-159.txt34013401% . 5 . 1 passando all altro ordine di censure quello che investe il criterio della discriminazione qualitativa delreddito, su cui grava la sovraimposta cade opportuna una prima riflessione . i giudici rimettenti deducono l irrazionalità dell imposizione
1985-159.txt34503450previsioni legislative : perché , vista la sua finalità e struttura , la socof avrebbe dovuto colpire altre categorie diredditoche non vengono gravate , e viceversa perché avrebbe dovuto restar ferma l esenzione del reddito delle abitazioni non di
1985-159.txt34663466colpire altre categorie di reddito che non vengono gravate , e viceversa perché avrebbe dovuto restar ferma l esenzione delredditodelle abitazioni non di lusso , riguardo alle quali l art . 20 , sesto comma , si limita a
1985-159.txt35623562ristrutturare organicamente l intero comparto della fiscalità immobiliare , ovvero da enucleare come espressione di capacità contributiva la sola posizioneredditualedi quanti fruiscono del bene della abitazione nell ambito dell ente locale . analogo genere di argomenti affiora , infine
1985-159.txt386338631966 ) , il principio di progressività , se inteso nel senso che l aliquota aumenta con il crescere delreddito, presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale del contribuente , e viene in forza dell invocata statuizione
1985-159.txt38723872inteso nel senso che l aliquota aumenta con il crescere del reddito , presuppone un rapporto diretto fra imposizione eredditoindividuale del contribuente , e viene in forza dell invocata statuizione a governare le imposte personali : sono queste che
1985-159.txt39743974non è arbitraria nemmeno sotto il profilo della discriminazione come si afferma nei provvedimenti di rinvio , solo qualitativa delredditoda fabbricato rispetto al reddito derivante da altre fonti . il nucleo essenziale delle censure sta , si diceva ,
1985-159.txt39793979il profilo della discriminazione come si afferma nei provvedimenti di rinvio , solo qualitativa del reddito da fabbricato rispetto alredditoderivante da altre fonti . il nucleo essenziale delle censure sta , si diceva , nel dedurre l incongruenza della
1985-159.txt43014301dal giudice a quo , manifestamente irrazionale , presumere che i fabbricati ricevano , più di ogni altra fonte direddito, particolari benefici dai servizi e le attività gestionali dell ente autonomo . l idoneità del soggetto a corrispondere l
1985-159.txt43804380doveva esserlo , per risultare compatibile con il disposto dell art . 53 cost . : il possesso di unredditoda fabbricato ; e quest indice di capacità contributiva è stato preso in considerazione al fine di attribuire ai comuni
1985-159.txt44504450manca , nella specie , di ragionevole supporto . è sufficiente osservare che gli immobili , da cui deriva ilredditotassato , hanno una loro precisa localizzazione , possono essere facilmente ripartiti come base imponibile fra i vari enti in
1985-159.txt45774577legislative in altri settori , volte ora ad incentivare la crescita del patrimonio edilizio , ora a gravare lo stessoredditocolpito dalla sovraimposta per vie diverse , quali sarebbero quelle previste dalla disciplina sull equo canone e sui contributi urbanistici
1985-159.txt46894689già dette , è legittima , anche se discrimina ( cfr . art . 20 , secondo comma ) ilredditotassato da quello derivante dai fabbricati rurali ( art . 20 , terzo comma ) e dai fabbricati strumentali all
1985-159.txt47374737, settimo comma ) . correttamente , invero , l avvocatura dello stato rileva che l esclusione dalla sovraimposta deireddititesté menzionati discende come logica conseguenza proprio dal criterio , adottato dal legislatore , di gravare solo il reddito dei
1985-159.txt47564756dei redditi testé menzionati discende come logica conseguenza proprio dal criterio , adottato dal legislatore , di gravare solo ilredditodei fabbricati ; il reddito escluso è diverso , perché deriva rispettivamente da impresa agricola o commerciale ; se l
1985-159.txt47614761come logica conseguenza proprio dal criterio , adottato dal legislatore , di gravare solo il reddito dei fabbricati ; ilredditoescluso è diverso , perché deriva rispettivamente da impresa agricola o commerciale ; se l imposizione avesse colpito anche tali
1985-159.txt47844784diverso , perché deriva rispettivamente da impresa agricola o commerciale ; se l imposizione avesse colpito anche tali componenti delredditodi impresa , si sarebbe dovuta attrarre nel prelievo ogni altra componente di quest ultimo reddito , conferendo al tributo
1985-159.txt48004800anche tali componenti del reddito di impresa , si sarebbe dovuta attrarre nel prelievo ogni altra componente di quest ultimoreddito, conferendo al tributo tutt altra struttura da quella voluta . una volta acclarato che la discriminazione qualitativa del reddito
1985-159.txt48204820reddito , conferendo al tributo tutt altra struttura da quella voluta . una volta acclarato che la discriminazione qualitativa delreddito, quale risulta dalla disposizione istitutiva della socof , non è incompatibile con la norma costituzionale di raffronto , il
1985-159.txt48754875. l asserita violazione della capacità contributiva argomentata , in punto di razionalità , in base alla mancata tassazione deiredditida diversa fonte è riproposta , sempre dal tar del veneto , sotto altro angolo visuale . il giudice a
1985-159.txt49044904tar del veneto , sotto altro angolo visuale . il giudice a quo attacca qui la disposizione che tassa ilredditotratto dalle unità immobiliari esenti dall ilor , il quale dovrebbe considerarsi improduttivo , quindi insuscettibile di prelievo , alla
1985-179.txt21921926 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 598 ( rispettivamente : istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche e delle persone giuridiche ) . la s.p.a . f.lli feltrinelli commercio legnami , con deposito in
1985-179.txt700700possa giustificarsi la esclusione dall obbligo di versare il contributo , di altre fasce di contribuenti quali i portatori diredditidi fabbricati , terreni , capitali , i portatori di reddito da lavoro che pure agiscono nelle località di soggiorno
1985-179.txt711711di altre fasce di contribuenti quali i portatori di redditi di fabbricati , terreni , capitali , i portatori diredditoda lavoro che pure agiscono nelle località di soggiorno , cura e turismo ” . ora la corte ha avuto
1985-179.txt813813la quale era stata investita la socof per il fatto che tale imposta veniva a gravare solo alcune categorie direddito, escludendo le altre , la corte nella recentissima sentenza n . 159 del 1985 ha affermato che la discrezionalità
1985-179.txt872872abitrarie , e tali non sono , ancorché discutibili , quelle scelte che collegano l onere tributario a fonti diredditoche il legislatore con non manifesta arbitrarietà reputa genericamente favorite dalla destinazione del tributo . né , per quanto riguarda
1985-179.txt927927stato , che il contributo di cura , sin dall origine , fu costituito da un addizionale all imposta sulredditiprodotti nel comune dagli esercenti un industria , un commercio , un arte o una professione , già regolata dall
1985-179.txt993993n . 1175 del 1931 , imposta gravante pur essa , e per definizione , solo su alcune categorie diredditi. che tutti questi tributi comunali ( sulle industrie , commerci , arti o professioni , di famiglia , di
1985-229.txt6767, n . 599 , concernente l istituzione e la disciplina dell ilor . la disposizione stabilisce che per iredditidominicali dei terreni e per i redditi agrari soggetti a tale imposta la quale , secondo il successivo art .
1985-229.txt7474istituzione e la disciplina dell ilor . la disposizione stabilisce che per i redditi dominicali dei terreni e per iredditiagrari soggetti a tale imposta la quale , secondo il successivo art . 8 , è accertata a cura degli
1985-229.txt293293capacità contributiva ( art . 53 cost . ) ; b ) determina una sperequazione sia rispetto ai titolari diredditidi altra natura pur soggetti all ilor , ma colpiti soltanto se effettivamente prodotti nel periodo considerato , che rispetto
1985-229.txt317317pur soggetti all ilor , ma colpiti soltanto se effettivamente prodotti nel periodo considerato , che rispetto ai titolari diredditidella stessa natura relativi a beni censiti in catasti aggiornati ( art . 3 cost . ) ; c )
1985-229.txt513513sotto questo profilo esse non si riferiscono a un vizio della norma impugnata in quanto adotta per l ilor suiredditiin argomento il metodo dell accertamento catastale tradizionalmente accolto per le imposte sui detti redditi ( v . da ultimo
1985-229.txt528528adotta per l ilor sui redditi in argomento il metodo dell accertamento catastale tradizionalmente accolto per le imposte sui dettiredditi( v . da ultimo l art . 51 t.u . delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958 ,
1985-284.txt11011012 novembre 1976 , n . 751 , nella parte in cui , anziché applicare automaticamente la tassazione separata deiredditidei coniugi , ai fini della determinazione dell imposta complementare , impongono agli stessi di farne esplicita domanda all amministrazione
1985-284.txt21421429 gennaio 1958 , n . 645 , dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto prevedevano il cumulo deiredditi. in effetti l onere imposto al contribuente di presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati richiamerebbe in vita ,
1985-284.txt258258omissione , tutto il sistema normativo che la corte aveva voluto cancellare , e cioè l imputazione al marito deiredditidella moglie , non legalmente ed effettivamente separata ; l applicazione dell imposta sui redditi così cumulati ; la soggettività
1985-284.txt273273l imputazione al marito dei redditi della moglie , non legalmente ed effettivamente separata ; l applicazione dell imposta suiredditicosì cumulati ; la soggettività passiva del marito anche per i redditi della moglie e la correlativa negazione di tale
1985-284.txt285285effettivamente separata ; l applicazione dell imposta sui redditi così cumulati ; la soggettività passiva del marito anche per iredditidella moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie stessa . 2 . si pone in via preliminare
1985-284.txt366366) quando alla data del 22 luglio 1976 l imposta non fosse stata ” interamente pagata ” , sebbene ilredditocomplessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie ; b
1985-284.txt382382” , sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell imposta complementare fosse comprensivo deiredditidella moglie ; b ) quando , sebbene fosse stata interamente pagata l imposta relativa al reddito dichiarato , l
1985-284.txt399399fosse comprensivo dei redditi della moglie ; b ) quando , sebbene fosse stata interamente pagata l imposta relativa alredditodichiarato , l accertamento , in rettifica o di ufficio , notificato anteriormente all entrata in vigore della legge non
1985-284.txt675675né che l accertamento dell ufficio fosse già divenuto definitivo né che , essendo stata presentata la dichiarazione cumulata deiredditi, la relativa imposta fosse stata interamente pagata . in ordine a tali procedimenti la questione come sopra proposta va
1985-284.txt921921; 156 , 423 e 424 r.o . 1980 ) . di fronte alla pronuncia di incostituzionalità del cumulo deireddititra coniugi , contenuta nella citata sentenza di questa corte n . 179 del 1976 , il legislatore si trovò
1985-284.txt10001000era quella relativa alla pregressa imposta complementare , abolita dal 1 gennaio 1974 a seguito dell introduzione dell imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) avvenuta col d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 e le successive
1985-284.txt11291129transitorie particolarmente complesse come giustamente osserva l avvocatura in uno degli atti di intervento e cioè la ipotesi di unredditocomplessivo dichiarato o accertato in via definitiva , mentre la relativa imposta non era stata interamente pagata alla data del
1985-284.txt11651165interamente pagata alla data del 22 luglio 1976 e l ipotesi in cui l imposta fosse stata interamente pagata sulredditodichiarato , ma fosse stato notificato accertamento in rettifica o d ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio
1985-284.txt17481748della legge n . 751 / 1976 , nella parte in cui vieta di chiedere la tassazione separata quando ilredditocomplessivo dei coniugi ( comprensivo quindi di quello della moglie ) sia stato determinato sinteticamente ; per il dubbio che
1985-284.txt18291829645 che ” se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere unredditonetto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica , il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore
1985-284.txt18401840altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica , ilredditocomplessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi o circostanze di
1985-284.txt18781878o circostanze di fatto ” . essendo fuori discussione la legittimità in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica delredditocomplessivo , risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e
1985-284.txt18881888legittimità in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo , risulta materialmente impossibile scomporre in quote ilredditodeterminato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia , così da potere attribuire una quota
1985-284.txt19881988, impedendole di interloquire a tutela della sua personale situazione , dal momento che l impossibilità di ricostruire il suoredditoesclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo del rapporto tributario e nessuna violazione vi può essere del
1985-284.txt20982098) , nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri da rediti di lavoro subordinato al 20 % deiredditistessi , con un massimo di lire 360.000 ; per il dubbio che tale norma introduca una ingiustificata disparità di
1985-284.txt21892189secondo grado di sassari ( n . 154 r.o . 1981 ) che tali lesioni deriverebbero dalla mancata deducibilità dalredditodella moglie di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che essa deve dedicare alla sua
1985-284.txt22862286diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione delreddito. e ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese , non essendo ipotizzabili
1985-284.txt23832383nostro ordinamento tributario , infatti , il carattere peculiare degli oneri deducibili è di essere ” inerenti alla produzione delreddito” del lavoratore , e non già erogazioni di reddito già prodotto . e rientrano certamente in quest ultima categoria
1985-284.txt23932393oneri deducibili è di essere ” inerenti alla produzione del reddito ” del lavoratore , e non già erogazioni diredditogià prodotto . e rientrano certamente in quest ultima categoria , e non nelle spese necessarie per la produzione di
1985-284.txt24142414già prodotto . e rientrano certamente in quest ultima categoria , e non nelle spese necessarie per la produzione direddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento , l istruzione e l educazione dei figli . all interno ,
1985-67.txt256256imposta complementare dovuta da quest ultimo nel 1968 per dedotta eccedenza dell ammontare dell imposta in relazione all effettività delredditosulla base di coeva decisione , ( dichiarativa dell illegittimità dell imposizione per mancata notifica dell accertamento nei confronti della
1985-67.txt335335del ricorso proposto dalla spasiano , erede con altri ( i figli ) del marito omero orsini contro accertamento deiredditinotificatole nel 1972 per imposta complementare dovuta dal detto omero orsini per l anno 1969 . in entrambi i casi
1985-67.txt11031103organizzazione dei servizi ; 2 ) perfezionamento delle norme concernenti l attività dell amministrazione finanziaria ai fini dell accertamento deiredditi. secondo il giudice a quo , la norma impugnata avrebbe innovato oltre i limiti così stabiliti rispetto all art
1985-67.txt22232223indirette , in quanto solo le prime , e non anche le ultime , sono strutturate come prelievo diretto sulreddito.
1985-85.txt208208famiglia non di pari dignità rispetto a quello prestato per conto terzi , tanto da negarle di essere produttrice diredditocollocherebbe ” la donna in una posizione subalterna rispetto al marito ” , in contrasto con il principio della parità
1985-85.txt279279, secondo il quale compete al legislatore apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione separata delredditodei coniugi , operando le più convenienti scelte normative nell ambito del suo potere discrezionale , il cui esercizio si
1985-85.txt355355in sede di legittimità costituzionale perché trova razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo diredditosolo per effetto della sussistenza di reddito proprio dei figli minori ” . anche tale questione risulta pertanto manifestamente infondata
1985-85.txt362362razionale giustificazione nel proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo di reddito solo per effetto della sussistenza diredditoproprio dei figli minori ” . anche tale questione risulta pertanto manifestamente infondata . 4 . le questioni sollevate dalla
1985-85.txt434434, primo comma , della legge n . 751 del 1976 ) nella parte in cui subordinano l imputabilità deiredditidei minori per metà a ciascuno dei coniugi solo se entrambi siano titolari di reddito ; con la seconda questione
1985-85.txt449449cui subordinano l imputabilità dei redditi dei minori per metà a ciascuno dei coniugi solo se entrambi siano titolari direddito; con la seconda questione invece le stesse norme vengono impugnate , in riferimento agli artt . 53 e 31
1985-85.txt497497e 30 della costituzione , senza peraltro offrire un adeguata motivazione nella parte in cui esse imputano ai genitori iredditida lavoro dei figli minori . la prima questione come si è detto è stata già risolta dalla sentenza di
1985-85.txt564564le norme vengono denunciate , si presenta in modo del tutto diverso in quanto censura il criterio di attribuire alredditodei genitori quello dei figli minori provenienti da attività lavorative . la questione tuttavia è da ritenersi infondata , proprio
1985-85.txt622622e 266 del 1983 ) . infatti , dovendo il legislatore adattare in via transitoria , e quindi limitatamente airedditiper gli anni 1974 e precedenti , la preesistente normativa al nuovo sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi
1985-85.txt640640limitatamente ai redditi per gli anni 1974 e precedenti , la preesistente normativa al nuovo sistema di tassazione separata delredditodei coniugi , rientrava pienamente nell ambito della sua scelta discrezionale rispettare , per quanto riguardava il reddito dei figli
1985-85.txt658658separata del reddito dei coniugi , rientrava pienamente nell ambito della sua scelta discrezionale rispettare , per quanto riguardava ilredditodei figli minori , il criterio di tassazione all epoca vigente , quale era definito dall art . 4 ,
1985-85.txt704704d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , che imputava al padre , ai fini della determinazione delredditocomplessivo , ” i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente , compresi i figli naturali ,
1985-85.txt709709, n . 597 , che imputava al padre , ai fini della determinazione del reddito complessivo , ” iredditidei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente , compresi i figli naturali , i figli adottivi , gli
1985-85.txt752752i figli dell altro coniuge ” . senza toccare , quindi , il criterio generale di imputare ai genitori iredditidei figli minori , il legislatore si è limitato ad attribuirli per metà a ciascuno di essi , purché titolare
1985-85.txt774774figli minori , il legislatore si è limitato ad attribuirli per metà a ciascuno di essi , purché titolare diredditoproprio . né infirmava la razionalità della sua scelta l intervenuta riforma del diritto di famiglia , a seguito della
1985-86.txt945945impegnato , ” finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente , . . . a supplire alle deficienze deiredditidei benefici ecclesiastici . . . ” ; e si è riservato in conseguenza di intervenire nella ” gestione patrimoniale
1985-86.txt11141114sul bilancio del fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda del parroco , previo accertamento deiredditidel beneficio , al netto fra l altro ” delle imposte e tasse ” . ma ciò determina come si
1986-115.txt773773il corpus di regole comuni . può essere conferente evidenziare , all uopo , come anche nella identificazione positiva delredditod impresa i connotati deducibili delle norme civilistiche siano stati utilizzati , nel campo tributario , per dilatare in parte
1986-128.txt831831, ma ha altresì valore cognitivo , in quanto consente agli uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti direddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare l esistenza e l entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è
1986-16.txt517517del modello sono riportate delle ” avvertenze ” , che riproducono sostanzialmente le disposizioni dettate , per la dichiarazione deiredditi, dal già citato art . 12 del d.p.r . n . 600 / 1973 . si ripropone , pertanto
1986-167.txt949949in causa una misura capitaria annua di l . 125.000 , maggiorata di una quota pari al 2 % delredditoprofessionale ed entro il limite del massimale di l . 25 milioni . va considerato che le questioni poste limitatamente
1986-167.txt13051305aveva determinato con carattere di fissità la quota di l . 125.000 , con la maggiorazione del 2 % delredditoprofessionale e un massimale relativo di l . 25 milioni , si era provveduto : a ) con decreto legge
1986-167.txt150515051983 n . 730 : art . 33 ) veniva elevata , ulteriormente , la maggiorazione al 4 % delredditoprofessionale . 4 . 1 secondo i giudici remittenti tutta la normativa di cui innanzi , così come introdotta e
1986-172.txt331331tale disposizione , sono peraltro sorte alcune difficoltà interpretative per l ipotesi in cui nell ultimo imponibile definito siano ricompresiredditinon più riprodotti negli anni successivi o perché relativi ad entrate eccezionali ed irripetibili o comunque perché derivanti da attività
1986-172.txt399399quella della corte di cassazione . la prima , invero , ha costantemente e fermamente ritenuto che nella determinazione delreddito, su cui applicare la maggiorazione automatica ai fini del c.d . condono previsto dalla disposizione in esame , non
1986-172.txt424424la maggiorazione automatica ai fini del c.d . condono previsto dalla disposizione in esame , non può tenersi conto delredditouna tantum , derivante da un entrata di carattere eccezionale rispetto alla normale attività del ricorrente e perciò non ripetibile
1986-172.txt552552unicamente per errori materiali , non è consentito compiere accertamenti analitici sui componenti dell imponibile medesimo e decurtarlo di eventualiredditioccasionali , sicché , nell applicare la maggiorazione automatica ai fini del c.d . condono , deve necessariamente tenersi conto
1986-172.txt575575sicché , nell applicare la maggiorazione automatica ai fini del c.d . condono , deve necessariamente tenersi conto anche deiredditiuna tantum o occasionali e di quelli derivanti da attività cessate . in altre parole , secondo la cassazione ,
1986-172.txt632632presumendosi , iuris et de iure , che esso , aumentato d una percentuale fissa specificamente stabilita , corrisponda alredditocomplessivo degli anni immediatamente successivi , e , quindi , costituisca anche la base per la determinazione delle imposte relative
1986-172.txt758758di mancato rinnovamento di tale situazione , e quindi nel caso in cui l ultimo imponibile accertato o definito comprendaredditieccezionali e non più ripetibili , comporterebbe per il contribuente una situazione di particolare onerosità , rispetto ad altri cittadini
1986-172.txt829829nella descritta situazione verrebbe a ricevere , rispetto agli altri contribuenti , che negli stessi anni abbiano goduto di ugualiredditi, un trattamento differenziato privo di razionale giustificazione , essendo fondato esclusivamente sul ” freddo automatismo ” del sistema di
1986-172.txt866866” del sistema di condono e sull occasionale circostanza di aver goduto , in un certo periodo , d unredditoeccezionale e non più riprodotto . e poiché la liquidazione automatica dell imponibile viene effettuata anche sulla base di questo
1986-172.txt887887eccezionale e non più riprodotto . e poiché la liquidazione automatica dell imponibile viene effettuata anche sulla base di questoredditouna tantum , il medesimo contribuente verrebbe a subire un imposizione fiscale non correlata al criterio d effettiva capacità contributiva
1986-172.txt14071407con la procedura automatica . la valutazione di convenienza , infatti , non può tener conto soltanto della differenza traredditodeterminabile automaticamente e reddito prevedibilmente determinabile in via analitica ma anche dell eventuale vantaggio , assai variabile da caso a
1986-172.txt14111411. la valutazione di convenienza , infatti , non può tener conto soltanto della differenza tra reddito determinabile automaticamente eredditoprevedibilmente determinabile in via analitica ma anche dell eventuale vantaggio , assai variabile da caso a caso , rappresentato dall
1986-173.txt14601460il quale non vengono conteggiati tutti i contributi versati è costretto a subìre , oltre al pagamento delle imposte suiredditidi lavoro , un prelievo fiscale aggiuntivo eccedente quello giustificato dal collegamento dell imposizione tributaria con la capacità contributiva del
1986-173.txt16321632retribuzione pensionabile da prendersi a base dell ammontare iniziale delle pensioni il quale ha comportato un grave pregiudizio per iredditidi lavoro più elevati che hanno subìto la perdita del rilievo della remunerazione da essi conseguita nonostante il versamento dei
1986-173.txt34993499quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto alredditoed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell attività lavorativa svolta , con conseguente
1986-173.txt35703570scelta relativa al tempo ed alle modalità di attuazione . all uopo il legislatore ha considerato la massa contributiva delredditofruito ed accumulato durante la vita lavorativa , assoggettato a contribuzione , e la massa retributiva , le effettive disponibilità
1986-173.txt42204220a vantaggio del singolo che lo versa , ma di tutti i lavoratori e , peraltro , in proporzione delredditoche si consegue , sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle
1986-173.txt42294229di tutti i lavoratori e , peraltro , in proporzione del reddito che si consegue , sicché i lavoratori aredditipiù alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi ( sent . n
1986-173.txt42434243consegue , sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie conredditipiù bassi ( sent . n . 146 / 72 ) . risulta superata la concezione più tradizionale della tutela
1986-173.txt48394839alle istanze di politica sociale , quella cioè di garantire una maggiore giustizia sociale attraverso una più equa ridistribuzione delredditoall interno del sistema pensionistico . il sistema ha abbandonato la logica chiusa della mutualità corporativa e la conseguente forma
1986-173.txt48944894più l area dei soggetti protetti . non trova , quindi , piena protezione l interesse privato alla conservazione delredditoe del livello retributivo raggiunto in servizio . né vale obbiettare che si sarebbe dovuto separare l assistenza dalla previdenza
1986-173.txt49884988lavoratore dipendente ( lavoratori attivi ) ed un sistema di tipo fiscale alimentato da tutta la collettività dotata di capacitàreddituale, ha optato per un sistema misto o intermedio . da una parte ha allargato i confini interni della solidarietà
1986-173.txt64726472incrementato di più le pensioni sociali e quelle minime ; meno quelle più elevate . ha contenuto la diminuzione dellaredditivitàdelle pensioni in dimensioni accettabili sia quantitative che temporali sostituendo a quello vigente sistemi più rispondenti alle esigenze vitali dei
1986-175.txt249249legge n . 429 del 1982 , recante ” norme per la repressione della evasione in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ” , stabiliva ( art .
1986-175.txt277277la definizione delle pendenze in materia tributaria ” , stabiliva ( art . 14 ) con riguardo alle imposte sulredditodelle persone fisiche e giuridiche e su quella locale sui redditi che i contribuenti i quali avevano lasciato scadere il
1986-175.txt288288art . 14 ) con riguardo alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e su quella locale suiredditiche i contribuenti i quali avevano lasciato scadere il termine per la presentazione della dichiarazione annuale , ed intendevano ottenere
1986-175.txt423423, rispetto alla dichiarazione integrativa , ” di almeno 50.000 lire , elevato a lire 300.000 per i titolari diredditidi impresa ” sino a lire 600.000 ” per i soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche ” ,
1986-175.txt438438300.000 per i titolari di redditi di impresa ” sino a lire 600.000 ” per i soggetti all imposta sulredditodelle persone giuridiche ” , ma la dichiarazione integrativa produceva l effetto di impedire la notifica di futuri accertamenti .
1986-175.txt998998. tale discriminazione ” deriverebbe esclusivamente da un fatto della pubblica amministrazione , lasciata arbitra di rettificare o meno iredditidichiarati da alcuni contribuenti a differenza dei redditi dichiarati da altri od omessi ” , nonostante che le norme tributarie
1986-175.txt10061006fatto della pubblica amministrazione , lasciata arbitra di rettificare o meno i redditi dichiarati da alcuni contribuenti a differenza deiredditidichiarati da altri od omessi ” , nonostante che le norme tributarie non possano ” non possedere il carattere di
1986-178.txt888888quo delle prescrizioni contenute in tale norma , riguardante la determinazione della misura della ritenuta d acconto alla fonte suiredditidi lavoro dipendente . parimenti , per la stessa ragione , va dichiarata l inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
1986-178.txt956956. 13 del d.p.r . n . 597 del 1973 , sottraendo alla forma di tassazione separata ivi prevista iredditidi cui alla lett . e ) dell art . 12 dello stesso d.p.r . e prevedendo una nuova aliquota
1986-178.txt979979alla lett . e ) dell art . 12 dello stesso d.p.r . e prevedendo una nuova aliquota per iredditisottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avuto redditi . 9 . passando all
1986-178.txt994994una nuova aliquota per i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avutoredditi. 9 . passando all esame del merito , va preliminarmente dichiarata l infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell
1986-178.txt13031303ad imposizione fiscale le indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . nonostante che queste avrebbero carattere previdenziale , non costituirebberoredditoe non sarebbero indice di capacità contributiva ; b ) dette indennità , irragionevolmente , sarebbero state tassate in maniera
1986-178.txt15401540a tassazione separata ) l imposta fosse determinata applicando all ammontare dell indennità ” l aliquota corrispondente alla metà delredditocomplessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ” .
1986-178.txt16711671se l ammontare della liquidazione superava dette somme , l imposta era ridotta nella misura necessaria ad evitare che ilredditoresiduo scendesse al disotto della cifra risultante dal ” l applicazione dell imposta su un ammontare pari , rispettivamente ,
1986-178.txt18211821tassazione della indennità di fine rapporto , di qualunque tipo , resta regolata unitariamente . essa è stata sganciata dalredditocomplessivo netto degli anni precedenti e si è stabilito che tali indennità sono imponibili per un ammontare che si determina
1986-178.txt19521952elemento d irrazionalità , presente nella precedente disciplina , costituito dal collegamento dell imposizione sulle indennità di fine rapporto alredditocomplessivo netto dell ultimo biennio , che è un elemento estraneo al rapporto di lavoro al quale si ricollega la
1986-178.txt20202020rapporto di lavoro ed ha apprestato un congegno d imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di tassazione deiredditi, dando così rilievo alle speciali caratteristiche delle indennità di fine rapporto . 12 . ciò premesso , deve passarsi
1986-178.txt2126212646 del d.p.r . n . 597 del 1973 , sollevate sotto il profilo che tali norme , considerando “reddito” le indennità di buonuscita corrisposte dall e.n.p.a.s . ed assoggettandole ad imposizione fiscale , violerebbero gli artt . 38
1986-178.txt22302230la natura previdenziale delle prime in alternativa ne allegano la natura indennitaria , rivendicandone la intassabilità in quanto non costituirebberoreddito. peraltro , questa corte ha costantemente affermato che per capacità contributiva , ai sensi dell art . 53 cost
1986-178.txt27552755riguardo all art . 46 del d.p.r . n . 597 del 1973 , il quale nello stabilire che costituisconoredditidi lavoro dipendente anche le indennità di cui alla lett . e ) dell art . 12 dello stesso d.p.r
1986-178.txt39993999anche la circostanza che le somme versate sono affidate alla esclusiva ed autonoma gestione di un apposito ente con relativiredditied incrementi , dei quali nessun meccanismo assicura i favorevoli riflessi sul soggetto inciso al momento della percezione della indennità
1986-178.txt40464046afferente in via virtuale a tale contribuzione è illogico e arbitrario ritenere che la indennità di buonuscita si profili comereddito, quale che sia la concezione economica e giuridica che al riguardo si segue . il che priva di fondamento
1986-47.txt340340del regio decreto 5 luglio 1951 , n . 573 ( testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale deiredditi) , sia con l art . 1 della legge 6 agosto 1954 , n . 603 ( istituzione di
1986-87.txt5656comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 599 ( istituzione e disciplina dell imposta locale suiredditi) , nella parte in cui non esonera dall ilor talune specie di redditi , giuridicamente inclusi nella figura del
1986-87.txt7070e disciplina dell imposta locale sui redditi ) , nella parte in cui non esonera dall ilor talune specie diredditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d impresa , pur appartenendo in realtà all area del lavoro autonomo ;
1986-87.txt7777) , nella parte in cui non esonera dall ilor talune specie di redditi , giuridicamente inclusi nella figura delredditod impresa , pur appartenendo in realtà all area del lavoro autonomo ; sicché la loro mancata esclusione contrasterebbe con
1986-87.txt167167la stessa sentenza n . 42 del 1980 , pur non avendo sindacato se il possesso di qualunque tipo diredditod impresa costituisca legittimo presupposto di applicazione dell imposta locale sui redditi , ha tuttavia ritenuto testualmente che ” allo
1986-87.txt179179sindacato se il possesso di qualunque tipo di reddito d impresa costituisca legittimo presupposto di applicazione dell imposta locale suiredditi, ha tuttavia ritenuto testualmente che ” allo stato attuale dell ordinamento tributario . . . la distinzione fra i
1986-87.txt200200, ha tuttavia ritenuto testualmente che ” allo stato attuale dell ordinamento tributario . . . la distinzione fra iredditidi lavoro e i redditi d impresa ” va ” operata alla stregua dell art . 51 del d.p.r .
1986-87.txt205205che ” allo stato attuale dell ordinamento tributario . . . la distinzione fra i redditi di lavoro e iredditid impresa ” va ” operata alla stregua dell art . 51 del d.p.r . n . 597 del 1973
1986-87.txt276276ragionevolezza ulteriori criteri , specificativi di quelli dettati dall art . 51 ” , per definire in tal modo iredditidi lavoro autonomo assimilabili ai redditi d impresa . e , reciprocamente , da ciò deriva ora che spetta pur
1986-87.txt282282quelli dettati dall art . 51 ” , per definire in tal modo i redditi di lavoro autonomo assimilabili airedditid impresa . e , reciprocamente , da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore individuare i tipi
1986-87.txt304304impresa . e , reciprocamente , da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore individuare i tipi deiredditid impresa eventualmente assimilabili ai redditi di lavoro autonomo : come in effetti potrebbe registrarsi se fosse approvata l una
1986-87.txt310310da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore individuare i tipi dei redditi d impresa eventualmente assimilabili airedditidi lavoro autonomo : come in effetti potrebbe registrarsi se fosse approvata l una o l altra delle varie proposte
1986-87.txt344344una o l altra delle varie proposte di riforma dell ilor , giacenti all esame delle camere nel caso deiredditiprodotti dagli artigiani , dai rappresentanti e dagli agenti di commercio , nonché dai procacciatori d affari nel campo assicurativo
1986-87.txt401401, la corte non è abilitata ad introdurre in materia mediante pronunce di accoglimento parziale nuove classificazioni dei tipi direddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria . valgono infatti le motivazioni svolte sia pure
1986-87.txt537537( r.o . n . 809 / 1984 ) , non si prende per nulla in esame la generalità deiredditiartigiani , ma si pretende che la corte distingua l attività artigianale non richiedente ” un apprezzabile concorso di capitali
1986-87.txt786786” intervento normativo di tipo additivo ” , inteso a ” sostituire all attuale sistema di articolazione per fasce delredditodi impresa , un diverso meccanismo di valutazione concreta , caso per caso , delle singole componenti del reddito stesso
1986-87.txt805805del reddito di impresa , un diverso meccanismo di valutazione concreta , caso per caso , delle singole componenti delredditostesso , al fine dell applicazione dell ilor ” . 3 . d altro lato , però , tutto questo
1986-87.txt917917ministri eccepisce , preliminarmente , che sarebbe stato necessario accertare se i proventi artigianali in questione appartenessero alla categoria deiredditid impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo . inoltre l eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria
1986-87.txt924924stato necessario accertare se i proventi artigianali in questione appartenessero alla categoria dei redditi d impresa ovvero a quella deiredditidi lavoro autonomo . inoltre l eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria , che ha collocato nell ambito del
1986-87.txt955955quella giurisprudenza tributaria , che ha collocato nell ambito del lavoro autonomo , anziché dell impresa propriamente detta , ilredditoprodotto per mezzo di attività artigianali implicanti l impiego di modesti capitali e dovuto all impegno personale dei contribuenti ,
1986-87.txt10161016chi rileva in linea generale che l art . 51 del d.p.r . n . 597 del 1973 definisce ilredditod impresa ai fini dell irpef , sicché quei concetti non potrebbero venire acriticamente adoperati nell applicazione di un imposta
1986-87.txt10461046concetti non potrebbero venire acriticamente adoperati nell applicazione di un imposta quale l ilor , mirante alla discriminazione qualitativa deiredditinei termini indicati dalla corte con la sentenza n . 42 del 1980 ; sia da parte di chi aggiunge
1986-87.txt12341234” sul tipo di quelle predette , si rende ancor più necessario , soprattutto ai fini dell imposta locale suiredditi, verificare se ricorrano o meno i requisiti minimi perché si possa realmente parlare d impresa : senza di che
1986-87.txt13961396, l impugnativa risulta inammissibile per totale difetto di rilevanza , dal momento che quella norma attiene specificamente al “redditoagrario ” .
1987-185.txt17801780della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte suiredditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario perché non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi
1987-200.txt17061706trasformerebbe in sottoposizione a ricchezza mobile di plusvalenze non derivanti da attività lucrative : si tratterebbe , cioè , diredditi” non prodotti ” dalla fonte . e , da ciò , il secondo quesito , inscindibilmente connesso al primo
1987-200.txt19151915( prima che per virtù normativa ) che la forma della società non può costituire il fondamento della sottoponibilità delreddito( prodotto ) derivante dalle plusvalenze patrimoniali , realizzate dalle società stesse , all imposta di ricchezza mobile : è
1987-200.txt22892289abituale di attività commerciali da parte della società ed esista , pertanto , come si dirà oltre , un “redditod impresa ” ; che spetta , cioè , allo stesso giudice stabilire se possa farsi riferimento all art .
1987-200.txt252725271958 . vero è che , non potendosi , dal testo unico del 1877 , ricavare una precisa nozione diredditotassabile , ai fini dell imposta di ricchezza mobile , la dottrina tentò di delineare una nozione di ” reddito
1987-200.txt25472547reddito tassabile , ai fini dell imposta di ricchezza mobile , la dottrina tentò di delineare una nozione di “redditoprodotto ” che , mentre rifiutava la nozione di ” reddito entrata ” , chiariva che le azioni umane ,
1987-200.txt25582558la dottrina tentò di delineare una nozione di ” reddito prodotto ” che , mentre rifiutava la nozione di “redditoentrata ” , chiariva che le azioni umane , per essere considerate produttrici di reddito , non era sufficiente che
1987-200.txt25732573rifiutava la nozione di ” reddito entrata ” , chiariva che le azioni umane , per essere considerate produttrici direddito, non era sufficiente che , comunque , condizionassero il medesimo ma dovevano anche esser mosse da un ” intento
1987-200.txt264426441956 , il problema delle plusvalenze e sopravvenienze attive : queste , ove si fosse accolta la nozione di “redditoentrata ” ( e cioè di reddito come ” puro ” incremento patrimoniale ) sarebbero state senza dubbio ricondotte ,
1987-200.txt26512651sopravvenienze attive : queste , ove si fosse accolta la nozione di ” reddito entrata ” ( e cioè diredditocome ” puro ” incremento patrimoniale ) sarebbero state senza dubbio ricondotte , quali specie , alla generale nozione di
1987-200.txt26722672come ” puro ” incremento patrimoniale ) sarebbero state senza dubbio ricondotte , quali specie , alla generale nozione diredditotassabile , costituendo esse certamente un incremento patrimoniale . accogliendosi , invece , dalla maggioranza della dottrina , il concetto
1987-200.txt26952695costituendo esse certamente un incremento patrimoniale . accogliendosi , invece , dalla maggioranza della dottrina , il concetto di “redditoprodotto ” , le plusvalenze e sopravvenienze attive , essendo , almeno per una parte , il risultato d un
1987-200.txt27302730parte , il risultato d un aleatorio , oggettivo , aumento patrimoniale , non erano riconducibili alla nozione di “redditoprodotto ” , e quindi tassabile , finché non si fosse dimostrato d essere state realizzate anche attraverso attività speculative
1987-200.txt30873087si dibattevano tra l orientamento per il quale , anche nel caso di società commerciali , la tassabilità , qualereddito, del plusvalore realizzato dalla rivendita d un immobile era da ritenersi subordinata all intento speculativo nell acquisto dell immobile
1987-200.txt35393539in qualsiasi forma costituite , tutte le plusvalenze realizzate , distribuite od iscritte in bilancio , concorrono a formare ilredditoimponibile . soprattutto nei confronti di chi riteneva che , talvolta , come nel caso delle società per azioni ,
1987-200.txt36353635tutte le plusvalenze , indipendentemente dalla loro connessione con attività afferenti all esercizio dell impresa , concorrono a formare ilredditoimponibile di società ed enti tassabili in base a bilancio : il primo comma dell articolo in esame inizia appunto
1987-200.txt36763676statuendo che ” i maggiori valori delle attività delle imprese , in qualsiasi forma costituite , concorrono a formare ilredditoimponibile . . . ” . tenuto conto dei ricordati precedenti storici , l articolo in discussione non poteva che
1987-200.txt38753875n . 1 del 1956 , in funzione del fatto che soltanto la natura lucrativa dell attività di produzione delredditopuò giustificare l assoggettabilità all imposta mobiliare delle plusvalenze e sopravvenienze attive , non può esser trasformato in criterio soggettivo
1987-200.txt41304130il fondamento giuridico della presunzione che per esse tutte le plusvalenze o le sopravvenienze attive vanno comprese nell accertamento delredditoimponibile ” . la stessa sentenza aveva anche chiarito l esatta interpretazione dell articolo in discussione , rilevando che ,
1987-200.txt45034503svolgimento di attività presuntivamente lucrative . d altra parte , la dottrina ritiene che le plusvalenze societarie rientrino tra iredditisottoponibili a ricchezza mobile di categoria b ( diversi dai redditi di capitale , di lavoro autonomo o subordinato )
1987-200.txt45144514dottrina ritiene che le plusvalenze societarie rientrino tra i redditi sottoponibili a ricchezza mobile di categoria b ( diversi dairedditidi capitale , di lavoro autonomo o subordinato ) tra i redditi , cioè , alla produzione dei quali concorrono
1987-200.txt45264526ricchezza mobile di categoria b ( diversi dai redditi di capitale , di lavoro autonomo o subordinato ) tra iredditi, cioè , alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro . e va anche ricordato che
1987-200.txt45604560lavoro . e va anche ricordato che l art . 85 del testo unico del 1958 , nell esemplificare iredditidi categoria b , si riferisce appunto ai redditi derivanti dall esercizio di imprese commerciali o da attività commerciali ,
1987-200.txt45694569. 85 del testo unico del 1958 , nell esemplificare i redditi di categoria b , si riferisce appunto airedditiderivanti dall esercizio di imprese commerciali o da attività commerciali , ai sensi dell art . 2195 c.c . ,
1987-200.txt50455045n . 1 del 1956 , la presunzione per la quale tutte le plusvalenze patrimoniali delle società vanno comprese nelredditoimponibile . ma anche il semplice esercizio d un certo tipo di attività ( commerciale appunto ) è sufficiente ,
1987-200.txt55455545servizi ) . l ora citato art . 20 , non va dimenticato , dispone in ordine alla formazione delredditoimponibile relativamente alle plusvalenze e sopravvenienze attive : si riferisce , pertanto , al reddito d impresa , e cioè
1987-200.txt55605560in ordine alla formazione del reddito imponibile relativamente alle plusvalenze e sopravvenienze attive : si riferisce , pertanto , alredditod impresa , e cioè al reddito che deriva dall esercizio di ” imprese commerciali ” . preparando ed anticipando
1987-200.txt55675567relativamente alle plusvalenze e sopravvenienze attive : si riferisce , pertanto , al reddito d impresa , e cioè alredditoche deriva dall esercizio di ” imprese commerciali ” . preparando ed anticipando la nozione di ” reddito d impresa
1987-200.txt55855585cioè al reddito che deriva dall esercizio di ” imprese commerciali ” . preparando ed anticipando la nozione di “redditod impresa ” , che sarà limpidamente chiarita dai primi due commi dell art . 51 del d.p.r . 29
1987-200.txt5621562151 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , non soltanto si riferisce , restrittivamente , alredditoderivante , specificamente , dall esercizio di imprese commerciali ( e non , in generale , dall esercizio di qualsiasi
1987-200.txt59155915con i fini e le ragioni delle norme che si stanno esaminando . per queste ultime , pertanto , costituisconoredditiprodotti , validi ai fini dell assoggettabilità delle plusvalenze all imposta di ricchezza mobile , non soltanto i redditi realizzati
1987-200.txt59345934costituiscono redditi prodotti , validi ai fini dell assoggettabilità delle plusvalenze all imposta di ricchezza mobile , non soltanto iredditirealizzati dalle imprese commerciali ex art . 2082 c.c . ma anche quelli prodotti dall esercizio abituale di attività commerciali
1987-200.txt59865986comma dell art . 51 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , dichiara che ” ilredditod impresa è quello che deriva dall esercizio di imprese commerciali ” , il secondo comma dello stesso articolo ,
1987-200.txt63356335imposta di ricchezza mobile , mentre nel primo comma precisa che ” presupposto dell imposta è la produzione di unredditonetto , in denaro o in natura , continuativo od occasionale , derivante da capitale o da lavoro o dal
1987-200.txt64706470. anche i proventi di cui al secondo comma ( in particolare le plusvalenze , sopravvenienze ecc . ) costituisconoredditoin base al concetto generale , unitario , di reddito mobiliare di cui al primo comma : in tanto il
1987-200.txt64806480in particolare le plusvalenze , sopravvenienze ecc . ) costituiscono reddito in base al concetto generale , unitario , diredditomobiliare di cui al primo comma : in tanto il legislatore li ha espressamente menzionati in quanto essi , pur
1987-200.txt65476547costituiscono il risultato esclusivo e , per il passato , avevano dato luogo a dubbi d inquadramento nella nozione direddito. precisando il concetto di reddito mobiliare , di cui al primo comma , il legislatore chiarisce che è “
1987-200.txt65536553per il passato , avevano dato luogo a dubbi d inquadramento nella nozione di reddito . precisando il concetto diredditomobiliare , di cui al primo comma , il legislatore chiarisce che è ” reddito prodotto ” sia quello che
1987-200.txt65686568. precisando il concetto di reddito mobiliare , di cui al primo comma , il legislatore chiarisce che è “redditoprodotto ” sia quello che deriva ” unicamente ” dalle fonti indicate dal primo comma sia quello che deriva ,
1987-200.txt66036603comma sia quello che deriva , insieme , dalle predette fonti e da altri eventi non imputabili alla fonte delreddito. in ogni caso , la dottrina che sostiene che , in base all art . 106 dello stesso testo
1987-200.txt66426642stesso testo unico , il legislatore avrebbe accolto per i soli soggetti tassabili in base a bilancio una nozione direddito( incremento patrimoniale anche ” non ” collegato ad operazioni produttive ) diversa da quella accolta nelle norme generali espresse
1987-200.txt66936693” tra l art . 106 e l art . 81 , che prevederebbe una nozione ( unitaria ) diredditomobiliare , valevole per tutti i soggetti passivi d imposta meno che per le società ed enti tassabili in base
1987-200.txt69266926testo unico del 1958 nella sezione seconda del capo terzo dello stesso testo , sezione il cui titolo è “redditidelle imprese commerciali ” , non lascia adito a dubbi : le plusvalenze e sopravvenienze attive , di cui allo
1987-200.txt71817181lucro ” . malgrado la chiarissima lettera dell art . 100 , primo comma ( ” concorrono a formare ilredditoimponibile le plusvalenze , compreso l avviamento , derivanti dal realizzo di beni relativi all impresa . . . “
1987-200.txt72957295in generale , soltanto le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni ” relativi all impresa ” concorrono a formare ilredditomobiliare imponibile ( ad eccezione delle società indicate nell art . 2200 c.c . per le quali , considerandosi “
1987-200.txt73337333, considerandosi ” relativi all impresa ” tutti i beni appartenenti alle predette società , concorrono a formare lo stessoredditotutte le plusvalenze derivanti dal realizzo di tutti i beni appartenenti alle società ) anche per l articolo in esame
1987-200.txt76357635nel primo comma ( non avendo necessità di citare l impresa , giacché si statuiva che concorrevano a formare ilredditoimponibile tutti i beni appartenenti ai soggetti ivi indicati ) s esprime in questo modo : ” le plusvalenze di
1987-200.txt76717671: ” le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base a bilancio concorrono a formare ilredditoimponibile . . . ” . il richiamo , generale , alle società ( ed enti ) specificati nel terzo
1987-200.txt80578057appunto presuppone che queste ultime esercitino effettivamente un impresa commerciale o realmente svolgano abitualmente attività commerciali , produttive di “redditid impresa ” od alle quali possano applicarsi le norme del testo unico del 1958 che si riferiscono alle imprese
1987-200.txt85948594semplificazione nell applicazione dei tributi , di razionale organizzazione dei servizi e di perfezionamento delle norme relative all accertamento deiredditi: non consentiva invece , certamente , l allargamento delle imposizioni , in ricchezza mobile , delle plusvalenze societarie già
1987-200.txt86918691unico del 1958 . va , infatti , rilevato da un canto che non può una modalità d accertamento delreddito, e cioè la tassabilità in base a bilancio , costituire , per se stessa , fondamento per l estensione
1987-200.txt87368736di ricchezza mobile di plusvalenze non costituenti , per società ed enti non soggetti alla stessa modalità d accertamento ,redditoimponibile e d altro canto che le società tassabili in base a bilancio sono destinatarie sia dell art . 106
1987-200.txt90379037impresa di cui all art . 2082 c.c . ) realizzativo , come si è innanzi chiarito , di “redditod impresa ” ; 2 ) in cui lo stesso giudice riterrà applicabili , ai sensi dell art . 8
1987-205.txt567567d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , che ha rinnovato la disciplina della riscossione delle imposte sulreddito, ha dettato , per le ipotesi sopra considerate , una regolamentazione sostanzialmente coincidente con quella ricordata , sostituendo però
1987-211.txt3535di secondo grado di milano sottopone alla corte due questioni di analogo contenuto , concernenti l assoggettamento all ilor deiredditiappresso specificati ; i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza . 2 . il giudice
1987-211.txt8686combinato disposto degli artt . 3 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 599 , relativo all imposta locale suiredditi, e 19 n . 5 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 597 , concernente l imposta sul reddito
1987-211.txt106106redditi , e 19 n . 5 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 597 , concernente l imposta sulredditodelle persone fisiche ) non sono soggetti all ilor i redditi di impresa , ai quali egli riconduce quelli in
1987-211.txt1171171973 n . 597 , concernente l imposta sul reddito delle persone fisiche ) non sono soggetti all ilor iredditidi impresa , ai quali egli riconduce quelli in esame , derivanti da attività esercitate nel territorio italiano da soggetti
1987-211.txt175175, senza motivare , l art . 49 cit . d.p.r . n . 597 del 1973 , relativo airedditidi lavoro autonomo , ma tale disposizione è chiaramente estranea alla censura formulata , trattandosi nella specie , secondo la
1987-211.txt208208formulata , trattandosi nella specie , secondo la stessa ordinanza e in contrasto con la tesi dell avvocatura , diredditidi impresa . ciò premesso , il detto giudice sospetta di illegittimità costituzionale detta normativa sotto duplice profilo . precisamente
1987-211.txt389389consiglio ha eccepito nell atto di intervento l inesattezza dell interpretazione adottata dal giudice a quo , deducendo che iredditisuindicati , consistenti in compensi corrisposti per l utilizzazione di marchi di fabbrica e quindi compresi nella più ampia categoria
1987-211.txt416416per l utilizzazione di marchi di fabbrica e quindi compresi nella più ampia categoria delle royalties o redevances non costituisconoredditidi impresa bensì , come già si è accennato , redditi di lavoro autonomo , come tali tassabili a norma
1987-211.txt427427più ampia categoria delle royalties o redevances non costituiscono redditi di impresa bensì , come già si è accennato ,redditidi lavoro autonomo , come tali tassabili a norma del cit . art . 49 d.p.r . n . 597
1987-211.txt492492avvocatura dello stato ha preso atto della giurisprudenza ordinaria e tributaria ormai pacifica , secondo cui i detti compensi costituisconoredditidi impresa e perciò , in difetto di una stabile organizzazione in italia , non sono soggetti all ilor ;
1987-211.txt663663doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali , non concerneva , com è pacifico , le imposte locali suiredditi, alle quali perciò era applicabile la legislazione interna di ciascuno degli stati contraenti . mentre la successiva convenzione conclusa
1987-211.txt826826d.p.r . n . 597 del 1973 , relativo , come si è detto , all applicazione dell ilor airedditidi impresa . tale disposizione stabilisce , per quanto qui interessa , che sono soggetti all imposta suddetta , anche
1987-211.txt993993, la giurisprudenza ordinaria , ivi compresa quella delle sezioni unite della cassazione , considera le royalties o redevances qualiredditinon già di lavoro autonomo ma di impresa ; d altro canto , tutti i redditi di questo tipo ,
1987-211.txt10091009royalties o redevances quali redditi non già di lavoro autonomo ma di impresa ; d altro canto , tutti iredditidi questo tipo , realizzati da enti non aventi in italia una stabile organizzazione , si consideravano , prima delle
1987-211.txt11021102ciò , e per effetto del carattere territoriale dell ilor , derivava la non assoggettabilità al tributo di tutti iredditidi impresa percepiti dai soggetti testé indicati . su tale presupposto il giudice a quo con la prima questione ritiene
1987-211.txt11611161che il legislatore delegato , in violazione dell art . 76 della costituzione , avrebbe arbitrariamente escluso la tassazione deiredditisuddetti.ma è da osservare che il cit . art . 4 n . 2 non contiene affatto , neanche implicitamente
1987-211.txt11861186che il cit . art . 4 n . 2 non contiene affatto , neanche implicitamente , la definizione diredditoprodotto nel territorio nazionale , poiché esso enuncia soltanto dei criteri di tassazione per i redditi prodotti in italia .
1987-211.txt12021202, la definizione di reddito prodotto nel territorio nazionale , poiché esso enuncia soltanto dei criteri di tassazione per iredditiprodotti in italia . fuor di proposito , pertanto , le due ordinanze di rimessione hanno ritenuto di potersi riferire
1987-211.txt13811381strumento a tal fine adottato ossia , con riferimento alla fattispecie qui in esame , la normativa che considera ilredditoin questione come prodotto nel luogo in cui si trovano i beni amministrati e l impresa viene gestita ( ossia
1987-211.txt14911491n . 5 d.p.r . n . 597 del 1973 ) , ma vi ha introdotto una deroga limitata airedditispecificati nell art . 31 , secondo comma , n . 9 , comprendente principalmente le royalties o redevances :
1987-283.txt3030all esame della corte con le ordinanze di cui in epigrafe , riguardano la legittimità costituzionale della determinazione sintetica delredditocomplessivo netto del contribuente in base ad elementi presuntivi . pertanto , ancorché non abbiano tutte lo stesso oggetto normativo
1987-283.txt122122comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , a norma del quale , se ilredditocomplessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di
1987-283.txt151151quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi , l ufficio determina sinteticamente ilredditocomplessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e a tal fine possono essere stabiliti , con decreto
1987-283.txt183183a tal fine possono essere stabiliti , con decreto del ministro per le finanze , indici e coefficienti presuntivi direddito. secondo il giudice a quo tale disposizione contrastrebbe innanzitutto con l art . 2 della costituzione , violando il
1987-283.txt222222violando il diritto ( naturale ) dell individuo a contribuire alle spese pubbliche in proporzione alla misura effettiva dei suoiredditi. essa si porrebbe in contrasto anche con l art . 3 della costituzione , sotto un duplice profilo :
1987-283.txt464464dal ministro delle finanze il 21 luglio 1983 , col quale sono stati stabiliti , ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche , gl indici e coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva menzionati
1987-283.txt475475sono stati stabiliti , ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche , gl indici e coefficienti presuntivi diredditoin relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva menzionati nel secondo comma dell art . 2 del d.p.r . 29
1987-283.txt541541accertamenti che tengano conto dell effettiva capacità contributiva rivelata dalla disponibilità dei beni o servizi assunti ad elemento presuntivo direddito. 8 . il presidente del consiglio dei ministri , costituitosi a mezzo dell avvocatura generale dello stato , ha
1987-283.txt827827dal d.p.r . n . 600 del 1973 , ma hanno origine remota , anche in materia d imposte suiredditi. infatti , già l art . 1 del r.d.l . 17 settembre 1932 , n . 1261 , in
1987-283.txt853853art . 1 del r.d.l . 17 settembre 1932 , n . 1261 , in materia d imposta complementare sulreddito, disponeva che ai fini della determinazione dell imponibile , si tenesse conto anche dei redditi la cui esistenza si
1987-283.txt869869d imposta complementare sul reddito , disponeva che ai fini della determinazione dell imponibile , si tenesse conto anche deiredditila cui esistenza si palesasse ” per circostanze od elementi di fatto , con speciale riguardo al tenore di vita
1987-283.txt935935accertamento analitico quello normale , all art . 137 fu previsto che , ai fini dell imposta complementare , ilredditodeterminato analiticamente dovesse essere sottoposto a verifica , tenendo conto del tenore di vita del contribuente e di altri elementi
1987-283.txt964964tenendo conto del tenore di vita del contribuente e di altri elementi o circostanze di fatto che facessero presumere unredditonetto superiore a quello risultante dalla determinazione analitica , rettificando le risultanze di questa su basi presuntive . vero è
1987-283.txt11271127tributario , ai fini dell i.r.p.e.f . , dovesse essere fatto , di regola , attraverso la determinazione analitica delredditocomplessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono , ” salvo il ricorso alla determinazione sintetica , quando
1987-283.txt11341134, dovesse essere fatto , di regola , attraverso la determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoliredditiche lo compongono , ” salvo il ricorso alla determinazione sintetica , quando vi siano elementi presuntivi di maggior reddito
1987-283.txt11541154redditi che lo compongono , ” salvo il ricorso alla determinazione sintetica , quando vi siano elementi presuntivi di maggiorredditorisultanti da fatti certi ” . in tal modo si determinava una direttiva improntata chiaramente alla concezione del metodo induttivo
1987-283.txt12821282. n . 600 del 1973 , in attuazione di questa direttiva , in materia di rettifica delle dichiarazioni delredditodelle persone fisiche , ha previsto il ricorso al metodo induttivo quando ” il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica
1987-283.txt12971297di rettifica delle dichiarazioni del reddito delle persone fisiche , ha previsto il ricorso al metodo induttivo quando ” ilredditocomplessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze
1987-283.txt13321332base ad elementi e a circostanze di fatto certi ” . in questa ipotesi ” l ufficio determina sinteticamente ilredditocomplessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze ” . pertanto la nuova normativa si discosta
1987-283.txt14641464, prevedendo anche che il ministro per le finanze possa stabilire con proprio decreto ” indici e coefficienti presuntivi diredditoo di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell art .
1987-283.txt14681468il ministro per le finanze possa stabilire con proprio decreto ” indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggiorredditoin relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell art . 2 ” . quest
1987-283.txt16151615, la facoltà del ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto gl indici e i coefficienti presuntivi diredditodi cui al quarto comma dell art . 38 del d.p.r . n . 600 del 1973 , è stata
1987-283.txt17071707. 38 del d.p.r . n . 600 del 1973 , il contribuente ha facoltà di dimostrare che il maggiorredditodeterminato o determinabile sinteticamente è costituito , in tutto o in parte , da redditi esenti o da redditi soggetti
1987-283.txt17221722di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito , in tutto o in parte , daredditiesenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta . 11 . precisato il contenuto della
1987-283.txt17261726maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito , in tutto o in parte , da redditi esenti o daredditisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta . 11 . precisato il contenuto della normativa impugnata , vanno
1987-283.txt17901790l esistenza di un diritto naturale ed inviolabile dell individuo a contribuire alle spese pubbliche in misura proporzionale ai suoiredditieffettivi che la previsione di accertamenti induttivi violi l art . 2 della costituzione . tale questione è infondata .
1987-283.txt20272027un diritto naturale di ciascun individuo alla rigorosa corrispondenza tra l imposizione tributaria su di lui gravante ed i suoiredditieffettivi . anche a volere accettare la tesi , oggetto di vivace dibattito all assemblea costituente , secondo la quale
1987-283.txt22752275situazioni giuridicamente identiche , prevedendo l obbligo degli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo tutte le volte che ilredditocomplessivo risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze
1987-283.txt26552655di ” elementi e circostanze di fatto certi ” , i quali da un lato rendono inattendibile la quantificazione delredditorisultante dalla determinazione analitica e dall altro giustificano la quantificazione , in via induttiva , del reddito in una determinata
1987-283.txt26722672la quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica e dall altro giustificano la quantificazione , in via induttiva , delredditoin una determinata maggiore misura . tale metodo è basato sulla prova della sussistenza degli elementi e circostanze di fatto
1987-283.txt27022702basato sulla prova della sussistenza degli elementi e circostanze di fatto che formano la base presuntiva della misura del maggiorreddito. il secondo metodo che si è concretamente affiancato al primo con l emanazione dei decreti ministeriali 21 luglio 1983
1987-283.txt28002800delle finanze è investito del potere ( ed ora anche dell obbligo ) di stabilire indici e coefficienti presuntivi direddito. una volta emanati i decreti ministeriali che fissano tali indici e coefficienti , l accertamento da parte degli uffici
1987-283.txt28572857legittima , attraverso l applicazione degl indici e coefficienti stabiliti da tali decreti , l imposizione sulla base del maggiorreddito. così precisato il contenuto della normativa impugnata , va rilevato che questa corte ha costantemente escluso , in linea
1987-283.txt34593459della sussistenza di ” elementi e circostanze di fatto certi ” , i quali dimostrino l inattendibilità della quantificazione delredditorisultante dalla determinazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggior reddito , si palesa come un accertamento presuntivo che
1987-283.txt34713471i quali dimostrino l inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggiorreddito, si palesa come un accertamento presuntivo che , lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva
1987-283.txt35383538corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva . dall esistenza del fatto base sorge la pretesa al tributo relativo al nuovoreddito, determinato sinteticamente , essendo quel fatto idoneo , per quanto si dirà , a produrre l effetto collegato al
1987-283.txt36243624ai quali nei decreti ministeriali 21 luglio 1983 e 13 dicembre 1984 sono stati stabiliti indici e coefficienti presuntivi direddito. infatti , in base ad una massima di esperienza , la disponibilità di aeromobili da turismo , di navi
1987-283.txt37183718, a fondare la presunzione che , chi possegga quei beni o fruisca di quelle prestazioni , goda di unredditoproporzionato , ancorché non se ne possa individuare analiticamente la provenienza . dimostrata l esistenza di quei determinati fatti possessori
1987-283.txt37813781tributaria , determinata sinteticamente . ne deriva che , fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare che ilredditoproviene da cespiti esenti da imposta , ovvero che è già stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d
1987-292.txt9595quarto comma , dello stesso d.p.r . , che disciplinano le indennità percepite dagli amministratori elettivi degli enti ospedalieri comeredditiinerenti a un attività di collaborazione coordinata e continuativa , non può tuttavia escludersi la rilevanza della questione sottoposta al
1987-292.txt147147quo dubitava che fosse incostituzionale l esclusione delle indennità degli amministratori ospedalieri elettivi da quelle assoggettabili al regime tributario deiredditidi lavoro dipendente , piuttosto che la speculare inclusione delle stesse indennità fra quelle equiparate ai redditi di lavoro autonomo
1987-292.txt164164regime tributario dei redditi di lavoro dipendente , piuttosto che la speculare inclusione delle stesse indennità fra quelle equiparate airedditidi lavoro autonomo derivanti da collaborazione coordinata e continuativa , egli si è orientato a sottoporre al giudizio di questa
1987-292.txt292292il fatto che per il giudice rimettente le indennità degli amministratori ospedalieri avrebbero gli stessi caratteri di quelle assimilate airedditidi cui agli artt . 47 , alinea , lett . d ) , e 48 , quarto comma ,
1987-292.txt956956( ora 70 % ) il limite massimo entro il quale le indennità percepite dai membri degli organi elettivi costituisconoreddito, rappresenta una deroga al principio costituzionale dell art . 53 , primo comma , cost . , secondo il
1987-292.txt10531053) . trattandosi , dunque , di una norma derogatoria , non può invocarsi la sua applicazione a categorie diredditiche , come è stato osservato nel punto precedente , presentano caratteri indiscutibilmente diversi . 3 . deve , infine
1987-301.txt110110nell ordinanza di rimessione muove dalla premessa che l imposizione tributaria de qua si basa su di un criterio diredditivitàdell immobile , ma agli enti di assistenza e beneficenza , si osserva subito dopo , sarebbe del tutto estraneo
1987-301.txt134134ma agli enti di assistenza e beneficenza , si osserva subito dopo , sarebbe del tutto estraneo il concetto direddito, poiché tali persone giuridiche perseguono un interesse pubblico e non già un fine di lucro , così che gli
1987-301.txt465465è infondata . tra i presupposti applicativi dell invim decennale non rientra invero la destinazione a fini di lucro delredditoricavabile dagli immobili appartenenti agli enti assoggettati all imposta , sì che il fine di pubblico interesse che essi si
1987-301.txt543543( sentenza n . 126 del 1979 ) , idonea , come tale , ad esprimere l esistenza di unreddito, a prescindere dal fatto che il cespite produttivo di ricchezza sia o meno strumentalmente collegato con i fini dell
1987-301.txt643643della scelta del legislatore , volta a privilegiare discrezionalmente finalità proprie di taluni enti , e non già perché ilredditoespresso dagli immobili di loro proprietà venga ad ” incorporarsi ” nel patrimonio degli stessi , come apoditticamente affermato dal
1987-349.txt4242. 10 luglio 1982 , n . 429 ( norme per la repressione della evasione in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ) , conv . , con
1987-349.txt125125irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte suiredditie di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti che
1987-364.txt129129applicazione di pene pecuniarie per la violazione degli obblighi stabiliti nello stesso decreto in materia di accertamento delle imposte suiredditi, stabilisce ( terzo comma , seconda parte ) : ” se la violazione è stata constatata in occasione di
1987-364.txt408408che si riscontra sia nell ambito delle violazioni , accertate fuori o in ufficio , della disciplina delle imposte suiredditi, sia tra le violazioni del d.p.r . n . 600 / 1973 e quelle del d.p.r . n .
1987-364.txt454454ultima disparità , anzi , non può essere giustificata neppure dalla diversa natura dei tributi , diretti ( imposte suiredditi) e indiretto ( iva ) , disciplinati dai rispettivi decreti presidenziali , e si spiega solo con un difetto
1987-364.txt740740ha altresì una funzione di controllo , in quanto consente agli uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti direddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare l esistenza e l entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è
1987-400.txt7676n . 645 , nella parte in cui dispongono l assoggettamento alle imposte di ricchezza mobile e complementare , qualiredditodi lavoro subordinato , delle indennità di buonuscita corrisposte dall e.n.p.a.s . tali norme , secondo il giudice a quo
1987-400.txt122122. 53 cost . , giacché la natura previdenziale delle indennità di buonuscita comporterebbe che esse non possano essere considerateredditoe costituire indice di capacità contributiva . contrasterebbero , inoltre , con l art . 38 cost . in quanto
1987-400.txt39739781 e seguenti , regolava l imposta di ricchezza mobile , il cui presupposto era costituito dalla produzione di unredditonetto , continuativo od occasionale , derivante da capitale o lavoro , o dal concorso di entrambi , ovvero da
1987-400.txt487487c / 2 : aliquota dell 8 % ) ” le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate alredditodi lavoro subordinato ” . l art . 89 prescriveva che per ” le indennità di anzianità e di previdenza
1987-400.txt562562645 del 1958 nel titolo sesto , agli artt . 130 e seguenti , disciplinava l imposta complementare progressiva sulredditocomplessivo , la quale , com è noto colpiva il coacervo dei redditi annualmente percepiti dalle persone fisiche , ancorché
1987-400.txt575575, disciplinava l imposta complementare progressiva sul reddito complessivo , la quale , com è noto colpiva il coacervo deiredditiannualmente percepiti dalle persone fisiche , ancorché già assoggettati alle altre imposte dirette . ai fini di tale imposizione ,
1987-400.txt640640una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro , l imposta fosse ” liquidata separatamente dagli altriredditidel contribuente , sullo stesso ammontare soggetto all imposta di ricchezza mobile , con l aliquota corrispondente al quoziente della
1987-400.txt724724e complementare , l i.r.p.e.f . , alla quale sono stati assoggettati , in linea di principio , tutti iredditi, di qualsiasi natura , percepiti dalle persone fisiche , con l applicazione di aliquote progressive . anche nel nuovo
1987-400.txt790790e 14 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , la tassazione di esse separatamente dagli altriredditipercepiti dal soggetto nello stesso anno e con modalità particolari . essendo state prospettate alcune questioni di legittimità costituzionale di
1987-400.txt996996della l . 26 settembre 1985 , n . 482 , sollevata sotto il profilo che tali norme , considerandoredditole indennità di buonuscita corrisposte dall e.n.p.a.s . ed assoggettandole ad imposizione fiscale , avrebbero violato gli artt . 38
1987-400.txt19641964, ai fini dell imposta di ricchezza mobile , ” le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate alredditodi lavoro subordinato ” . secondo le ordinanze di rimessione detta assimilazione contrasterebbe con gli artt . 38 , 53
1987-400.txt20122012assoggettamento all imposta di ricchezza mobile delle indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . , in quanto esse non costituirebberoreddito, ma erogazioni con finalità previdenziali ; sarebbero state fatte oggetto di un trattamento fiscale ingiustificatamente diverso da quello previsto
1987-400.txt24602460in radice la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . , sotto il profilo che esse non costituirebberoredditodata la loro natura previdenziale e avrebbero avuto , irrazionalmente , un trattamento tributario deteriore rispetto a quello previsto per
1987-400.txt28322832la quale , per la parte afferente in via virtuale a tali contribuzioni , dette indennità non possono essere considerateredditoe non potevano essere , quindi , sottoposte ad imposizione ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare .
1987-431.txt189189a tal titolo , pure lavoratori dipendenti e pensionati ) la quota è dovuta nella misura del 7,5 % delredditocomplessivo ai fini dell irpef per l anno precedente a quello cui il contributo si riferisce , ricomprendendovi anche i
1987-431.txt210210complessivo ai fini dell irpef per l anno precedente a quello cui il contributo si riferisce , ricomprendendovi anche iredditidominicali ed agrari , di fabbricati e di capitale , per la parte eccedente i quattro milioni di lire (
1987-431.txt267267i coltivatori diretti , mezzadri , coloni e rispettivi concedenti , con una riduzione del 50 per cento per iredditida aziende situate in zone svantaggiate ( art . 31 , n . 9 ) ; d ) l onere
1987-431.txt561561assumono violati i criteri di cui all art . 53 cost . poiché , a parte il riferimento non alredditoaccertato bensì a quello ( presuntivo ) dell anno precedente , contrasterebbe con essi l esenzione per i redditi dominicali
1987-431.txt580580al reddito accertato bensì a quello ( presuntivo ) dell anno precedente , contrasterebbe con essi l esenzione per iredditidominicali , di fabbricati e da capitale al di sotto dei quattro milioni ; resterebbe , poi , ingiustificata la
1987-431.txt608608al di sotto dei quattro milioni ; resterebbe , poi , ingiustificata la minore aliquota oltre i quaranta milioni diredditoe addirittura l esenzione oltre i cento . sicuramente privo di legittimità sarebbe l obbligo di contribuzione prescritta , non
1987-431.txt651651comunque , ad annue l . 648 . 000 ; il che avrebbe comportato , altresì , potendosi trattare diredditonon prodotto , la violazione dell art . 35 , nelle garanzie di tutela del lavoro . nelle norme sussisterebbe
1987-431.txt12931293n . 167 ) l art . 31 risulta aver disposto solo in ordine al meccanismo di prelievo riferendolo alredditocomplessivo , desumibile , ovviamente proprio perché complessivo , dai corrispondenti calcoli ai fini dell irpef : non si rinviene
1987-431.txt13381338di mutato in radice , sino a questo momento , nelle caratterizzazioni originarie della contribuzione riferita , ora , alredditocomplessivo , ma correlata sempre per lo meno negli auspici ( così l ordine del giorno della v commissione permanente
1987-431.txt13841384governo nella seduta del 14 febbraio 1986 ) al costo del servizio . aggiungasi che riferimenti di tal sorta alredditocomplessivo non sono nuovi nell ordinamento , ai fini di derivarne conseguenze a riguardo di benefici diversi ( pensioni ,
1987-431.txt14691469( stessa legge finanziaria n . 41 , art . 28 ) . conclusivamente , il riferimento alla onnicomprensività delredditoe alle procedure relative , non è di per sé sufficiente per deflettere da quanto già considerato in passato sul
1987-431.txt15721572. motivo di disarmonia sarebbe fornito , intanto , da un riferimento ad entità incerta e mutevole , quale ilredditodell anno precedente in luogo di quanto definitivamente accertato : ma le argomentazioni non trovano alcun favorevole riscontro nel sistema
1987-431.txt23462346dove per gli onerati dal prelievo è prescritta una contribuzione comunque non inferiore ( indipendentemente , cioè , dall effettivoreddito) a l . 648 . 000 annue . la corte è chiamata a decidere se la disposizione contrasti con
1987-431.txt24102410i contorni d ispirazione generale ) . il disposto sembra riposare , col presumere in via assoluta una realtà diredditoeventualmente minore o addirittura inesistente , su di una situazione sovente fittizia , se si ha riguardo particolarmente a quei
1987-431.txt24532453agli inizi di attività professionale pressoché privi di cespiti . in ogni caso , in un meccanismo , modellato sulredditocomplessivo denunziato ai fini dell irpef , quanto descritto può portare a prelievi difformi , per uno stesso soggetto ,
1987-431.txt24772477fini dell irpef , quanto descritto può portare a prelievi difformi , per uno stesso soggetto , a seconda delredditoeffettivamente prodotto ( per l obbligo tributario ) e del reddito presunto ( per la contribuzione sanitaria ) . ne
1987-431.txt24882488, per uno stesso soggetto , a seconda del reddito effettivamente prodotto ( per l obbligo tributario ) e delredditopresunto ( per la contribuzione sanitaria ) . ne risulta palmare e incoerente la disorganica enunciazione . la questione va
1987-526.txt78783 cost . , nella parte in cui lett . d ) prevede la riduzione alla metà dell imposta sulredditodelle persone giuridiche relativamente alle partecipanze e università agrarie , mentre l art . 5 dello stesso provvedimento escluderebbe dalla
1987-526.txt246246lui assiomaticamente ritenuta . l art . 6 , che dispone la riduzione del tributo , concerne l imposta sulredditodelle persone giuridiche considerata nella sua unitarietà , anziché nelle sue componenti , ed è quindi riferita al reddito complessivo
1987-526.txt265265sul reddito delle persone giuridiche considerata nella sua unitarietà , anziché nelle sue componenti , ed è quindi riferita alredditocomplessivo del soggetto tassato . per contro l art . 5 prevede bensì l esenzione totale , ma limitatamente ad
1987-526.txt294294art . 5 prevede bensì l esenzione totale , ma limitatamente ad una sola di dette componenti e cioè airedditidi alcuni immobili aventi determinate caratteristiche , mentre per il residuo reddito anche gli enti indicati nella disposizione ora richiamata
1987-526.txt306306una sola di dette componenti e cioè ai redditi di alcuni immobili aventi determinate caratteristiche , mentre per il residuoredditoanche gli enti indicati nella disposizione ora richiamata soggiacciono alla medesima disciplina delle partecipazione ed università agrarie ( art .
1987-526.txt354354risulta conseguentemente di tutta evidenza come il giudice a quo , chiamato a stabilire la legittimità dell accertamento dell interoredditodel contribuente , non potesse fare riferimento a una norma , il citato art . 5 , che concerne una
1987-526.txt612612, così come non ricorre neppure , per gli stessi enti territoriali indicati nell art . 5 , relativamente airedditiprovenienti da beni disponibili , redditi che godono soltanto della riduzione alla metà dell imposta , secondo la previsione del
1987-526.txt618618, per gli stessi enti territoriali indicati nell art . 5 , relativamente ai redditi provenienti da beni disponibili ,redditiche godono soltanto della riduzione alla metà dell imposta , secondo la previsione del successivo art . 6 , lett
1987-61.txt22212221dall art . 36 st . , secondo il quale ” al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi deliberati dalla medesima ” . a questa norma si collega l art .
1987-61.txt26012601regolamentazione del credito , che è dovere peculiare dello stato ” . anche se questa separazione comporta ” una minoreredditivitàdelle somme depositate nelle tesorerie dello stato rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito ” ,
1987-79.txt6666cui viene impugnato il terzo comma ) , dispone , però , al successivo quinto comma che ” per iredditifondiari l imposta è applicata separatamente per anno solare anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e terzo comma
1987-79.txt2602601973 sia senza significato , in quanto per essi sempre ad avviso dell avvocatura l esclusione dalla separata tassazione deiredditida fabbricati riguarderebbe soltanto persone fisiche o società in nome collettivo e in accomandita semplice . non è esatto perché
1987-79.txt325325, estende le disposizioni dell art . 40 citato ” anche alle società di altro tipo soggette all imposta sulredditodelle persone giuridiche ” : per cui anche la società ricorrente sarebbe ammessa a beneficiarne . così inteso , pertanto
1987-79.txt545545e le norme ad esso correlate , violino i principi della legge delega la quale , se dispone che iredditida fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti dell ilor , lo fa perché ragionevolmente intende che i redditi dell
1987-79.txt564564i redditi da fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti dell ilor , lo fa perché ragionevolmente intende che iredditidell impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da altri cespiti che , per essere all impresa estranei ,
1987-79.txt620620dell impresa , è evidente che anch essi di questa diventano elementi , contribuendo a formare e ad accrescere quelredditocommerciale complessivo che viene accertato ai fini dell i.r.p.e.g . , e sul quale va poi applicata l ilor di
1987-87.txt322322quinquennale ( terzo comma art . cit . ) ed ha lo scopo di ” bilanciare il minore ammontare deiredditidi lavoro nella regione in confronto alla media nazionale ” ( secondo comma art . cit . ) . la
1987-87.txt409409stato è tenuto , consegue ad una valutazione discrezionale anche in relazione alla segnalata funzione perequativa del minore ammontare deiredditidi lavoro nella regione in confronto alla media nazionale . secondo la visione statutaria , il contributo è inteso a
1987-87.txt631631suoi fondatori , diretta a combattere la depressione attraverso una pari accessibilità al lavoro ed una tendenziale parità regionale deiredditirelativi . al contributo di solidarietà da versare alla regione siciliana e ai contributi ( attribuibili alle regioni del mezzogiorno
1988-03.txt5454, del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , concernente ” istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ” ) dispone che nella determinazione degli utili netti i quali , ai sensi del primo comma
1988-03.txt8383determinazione degli utili netti i quali , ai sensi del primo comma dello stesso art . 52 , costituiscono ilredditod impresa ” non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti
1988-03.txt138138relativi agli immobili indicati dell art . 21 che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa . iredditidi tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo ii “
1988-03.txt146146che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa . i redditi di tali immobili concorrono a formare ilredditodi impresa nell ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo ii ” . la disposizione violerebbe , ad avviso della
1988-03.txt230230una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori , poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare iredditiimmobiliari al netto degli interessi passivi . 3 . la questione non è fondata . va innanzitutto rilevato che la
1988-03.txt279279dello stato , detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa , nel senso che essa si applica airedditid impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria , sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata
1988-03.txt383383dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale ilredditod impresa è costituito dalla differenza tra l ammontare complessivo dei ricavi , delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive
1988-03.txt464464vigente , contrariamente all assunto del giudice a quo , gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative diredditodetraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata .
1988-1067.txt8383della maggiorazione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti , prevista nel precedente art . 5 , include nel computo delredditofamiliare complessivo , assoggettabile all irpef nell anno precedente il periodo paga in corso , anche gli arretrati di retribuzione
1988-1067.txt213213rapporto , che non deve essere inferiore al 70 per cento , tra i flussi salariali nella famiglia e ilredditofamiliare complessivo assoggettabile all imposta personale sul reddito . poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in base
1988-1067.txt22122170 per cento , tra i flussi salariali nella famiglia e il reddito familiare complessivo assoggettabile all imposta personale sulreddito. poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei
1988-1067.txt240240sul reddito . poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in base alle risultanze delle dichiarazioni annuali deiredditidei componenti il nucleo familiare , è ragionevole che nel coarcevo dei redditi , da assumere come parametro per stabilire
1988-1067.txt253253base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei componenti il nucleo familiare , è ragionevole che nel coarcevo deiredditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione di cui è causa , siano compresi
1988-1067.txt313313disponibilità di mezzi economici della famiglia in tale periodo . se non fossero conteggiati nell anno di percezione , iredditisoggetti a tassazione separata dovrebbero essere conteggiati nell anno di maturazione . ma questa soluzione in primo luogo contrasterebbe con
1988-1067.txt538538. 70 del 1984 , convertito nella legge n . 219 del 1984 , che ha escluso dal computo delredditofamiliare complessivo i trattamenti di fine rapporto . il trattamento di fine rapporto non è formato da retribuzioni arretrate ,
1988-1134.txt114114f ) del punto 3 del provvedimento richiede , fra i ” requisiti per conseguire l assegnazione ” , unredditoannuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalle delibere dello stesso cipe e chiarisce che ” il
1988-1134.txt135135annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalle delibere dello stesso cipe e chiarisce che ” ilredditodi riferimento è quello imponibile relativo all ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali
1988-1134.txt221221, ha provveduto a disciplinare nel proprio territorio la assegnazione degli alloggi in esame e , quanto al requisito delreddito, ha riprodotto , in termini sostanzialmente identici , la menzionata disposizione emanata dal cipe ( art . 9 ,
1988-1134.txt288288, la regione stessa dispone , aggiungendo un comma al citato art . 9 , che ” nella determinazione delredditoconvenzionale di cui al primo comma non vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi e / o
1988-1134.txt299299art . 9 , che ” nella determinazione del reddito convenzionale di cui al primo comma non vanno calcolati iredditiderivanti al nucleo familiare da sussidi e / o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da conviventi handicappati o
1988-1134.txt531531regione marche abbia esercitato i suoi poteri nel rispetto delle regole anzidette . la non computabilità , nel calcolo delredditoannuo complessivo del nucleo familiare , di quanto percepito , sotto forma di sussidio o assegno , da conviventi handicappati
1988-1134.txt611611e di altre norme rilevanti nella materia . va osservato , in tal senso , che la circostanza che ilredditoannuo complessivo del nucleo familiare superi il limite stabilito dal cipe ( e periodicamente aggiornato ) determina il venir meno
1988-1134.txt657657conseguire l assegnazione dell alloggio . ciò posto , non si può ritenere irragionevole che nel calcolo dell ammontare delredditonon siano computate , così da non concorrere a determinare la grave conseguenza indicata , quelle provvidenze di varia natura
1988-1134.txt754754luogo , che la stessa lettera f ) del punto 3 della delibera del cipe significativamente esclude dal calcolo delredditocomplessivo gli assegni familiari . inoltre , il punto 6 , lettera a 5 ) , della delibera medesima prevede
1988-1134.txt897897svolgere invece un ruolo negativo , mediante il computo dei sussidi , in tali casi spettanti , nel calcolo delredditoglobale di riferimento . può , infine , ulteriormente rilevarsi che , mentre i redditi di lavoro dipendente sono computati
1988-1134.txt912912spettanti , nel calcolo del reddito globale di riferimento . può , infine , ulteriormente rilevarsi che , mentre iredditidi lavoro dipendente sono computati , sempre ai fini del calcolo del reddito annuo complessivo , nella misura del 60
1988-1134.txt925925, ulteriormente rilevarsi che , mentre i redditi di lavoro dipendente sono computati , sempre ai fini del calcolo delredditoannuo complessivo , nella misura del 60 per cento ( art . 21 della legge n . 457 / 78
1988-1134.txt10111011se computati , dovrebbero viceversa essere calcolati per intero , con la conseguenza assolutamente aberrante che , a parità diredditocomplessivo , proprio le famiglie con presenza di handicappati o disabili subirebbero un trattamento deteriore . 3 . in conclusione
1988-1134.txt10541054legge regionale impugnata non può ritenersi costituzionalmente illegittima , in quanto ha introdotto , nella disciplina relativa al calcolo delredditodel nucleo familiare nella materia de qua , nell ambito del criterio generale dettato dal cipe , una norma di
1988-209.txt116116( entro cinque giorni ) versate alla tesoreria da parte delle aziende di credito delegate alla riscossione delle imposte sulredditodelle persone fisiche . ammesso che tale penale abbia natura privatistica , e non tributaria , i giudici a quibus
1988-375.txt5555art . 28 l . 2 dicembre 1975 n . 576 che , per la deduzione degli interessi passivi dalredditolordo d impresa , stabilisce criteri più restrittivi di quelli già previsti dall art . 58 , primo comma ,
1988-375.txt14014023 dicembre 1975 n . 683 , il quale , relativamente alla deduzione degli accantonamenti per rischi su crediti dalredditolordo d impresa , stabilisce anch esso criteri più restrittivi di quelli previsti dall art . 66 , primo comma
1988-375.txt213213le due norme dispongono inoltre che i più rigorosi criteri da esse fissati si applicano per calcolare la diminuzione delredditoimponibile , di cui all art . 17 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 598 , nel senso che
1988-375.txt491491i quali abbiano chiuso l esercizio in data anteriore , la nuova normativa non opera : ma il fatto cheredditimaturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina , a seguito di una modifica normativa , non
1988-375.txt608608alle deduzioni per interessi passivi e accantonamenti per rischi , sia relativamente alla disposta impossibilità di riportare in diminuzione dalredditocomplessivo dello stesso esercizio alcune perdite verificatesi in precedenza . in altri termini , i nuovi criteri concernenti gli interessi
1988-406.txt463463e quindi il capitale di affrancazione ( pari a quindici volte il canone ) , in misura fissa corrispondente alredditodominicale risultante dal catasto secondo la revisione del 1939 e rivalutato con il d . leg . n . 356
1988-406.txt606606stregua della motivazione , l esatto significato e tradurlo in norma giuridica . la motivazione precisa che il riferimento alredditoimponibile risultante dai dati catastali non è illegittimo a condizione che sia tenuta ” distinta la funzione generica del ricorso
1988-406.txt11121112sia per ragioni tecniche , posto che la base di partenza per la determinazione dei canoni enfiteutici non è ilredditodominicale risultante dal catasto secondo la revisione del 1939 , bensì il valore medio per il periodo 1 luglio 1946
1988-406.txt11401140del 1939 , bensì il valore medio per il periodo 1 luglio 1946 31 marzo 1947 determinato sulla base delredditocatastale mediante l applicazione dei coefficienti previsti dall art . 9 del decreto n . 143 del 1947 .
1988-410.txt714714. 4 . 3 . per quel che riguarda gli altri immobili non direttamente utilizzati ma destinati a produrre unreddito, devesi ribadire il principio già affermato da questa corte ( sent . n . 134 del 1982 ; n
1988-410.txt10951095strumentali , non abbia ritenuto apprezzabile al fine di concedere un medesimo trattamento che per gli altri immobili il lororedditosi ” incorpori ” nel patrimonio dell ente per essere destinato al perseguimento delle sue finalità . tale affermazione ,
1988-436.txt233233evidente , si rileva , quando il lavoratore , pur avendo raggiunto l età pensionabile , non goda di altriredditiné di altri trattamenti previdenziali come la pensione di vecchiaia o quella sociale . ulteriore ingiustificata disparità viene ravvisata in
1988-471.txt122122il profilo che le norme impugnate avrebbero assoggettato ad imposizione dette indennità con le stesse modalità previste per ogni altroredditoda lavoro dipendente , senza tener conto delle loro particolari finalità previdenziali . 3 . va premesso che , a
1988-471.txt802802. n . 645 del 1958 , agli artt . 130 e seguenti , disciplinava l imposta complementare progressiva sulredditocomplessivo . ai fini di tale imposizione , l art . 140 , ultimo comma , prevedeva che sulle indennità
1988-471.txt855855una volta tanto in relazione ad un cessato rapporto di lavoro , l imposta fosse ” liquidata separatamente dagli altriredditidel contribuente , sullo stesso ammontare soggetto all imposta di ricchezza mobile , con l aliquota corrispondente al quoziente dell
1988-471.txt937937ai fini della sottoposizione all imposta di r.m . , le indennità di anzianità e di previdenza fossero assimilate alredditodi lavoro subordinato e l art . 89 stabiliva che per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una
1988-471.txt119811984 della legge 26 settembre 1985 , n . 482 , sollevata sotto il profilo che tali norme , considerandoredditole indennità di buonuscita corrisposte dall e.n.p.a.s . ed assoggettandole ad imposizione fiscale , avrebbero violato gli artt . 38
1988-471.txt19281928n . 645 del 1958 . in base ad esso le indennità di anzianità e di previdenza erano assimilate aredditodi lavoro subordinato , ai fini dell assoggettamento all imposta complementare , ma questa era liquidata separatamente dagli altri redditi
1988-471.txt19481948reddito di lavoro subordinato , ai fini dell assoggettamento all imposta complementare , ma questa era liquidata separatamente dagli altriredditidel contribuente , con l aliquota corrispondente al quoziente dell indennità globale percepita , divisa per il numero degli anni
1988-471.txt20412041del rapporto di lavoro e apprestava un congegno d imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di tassazione deiredditi, adeguando la tassazione alle speciali caratteristiche delle indennità di fine rapporto , così da renderla del tutto conforme ai
1988-574.txt116116fondata . secondo la costante giurisprudenza di questa corte la detraibilità di oneri ai fini della determinazione delle imposte suiredditiva stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili , sulla base di valutazioni politico economiche incensurabili
1988-574.txt370370censure dell ordinanza di rimessione , va osservato che , nel sistema tributario vigente , ai fini della determinazione delredditoimponibile la detraibilità di tributi corrisposti in precedenza può esprimere una linea di tendenza e non già una regola generale
1988-574.txt4864866 , n . 9 ) ; l imposta sulle successioni non è deducibile ai fini delle imposte personali sulreddito( l . cit . art . 8 , n . 9 ) . né è possibile , sul piano
1988-574.txt515515, n . 9 ) . né è possibile , sul piano della pretesa detraibilità della socof dall imposta sulredditodelle persone fisiche , una sua completa assimilazione all imposta locale sui redditi , considerata la notevole differenza ontologica e
1988-574.txt528528pretesa detraibilità della socof dall imposta sul reddito delle persone fisiche , una sua completa assimilazione all imposta locale suiredditi, considerata la notevole differenza ontologica e temporale tra i due tributi ; sicché l assenza di puntuali caratteristiche di
1988-84.txt177177contenute nell art . 10 della legge impugnata mentre d altro canto il principio della ” trasparenza ” delle situazioniredditualidei titolari di cariche pubbliche elettive può ormai dirsi recepito dalla legislazione statale e regionale .
1988-877.txt204204n . 178 questa corte ha affermato , in linea di principio , la tassabilità ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche delle indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . ai dipendenti statali . ha dichiarato , tuttavia ,
1988-877.txt307307contributi degli aventi diritto cosicché , per la parte a questi virtualmente afferente , tali indennità non potevano essere consideratereddito. gli artt . 2 e 4 della legge n . 482 del 1985 sono stati , per tale ragione
1988-877.txt918918virtuale alla contribuzione dei dipendenti statali , le indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . , non possono essere considerateredditoe quindi non possono essere assoggettate né ad i.r.p.e.f . , né ad imposta di r.m . o complementare .
1988-877.txt12551255gli artt . 87 e 135 del d.p.r . n . 645 del 1958 si limitano a identificare categorie diredditisottoposti , rispettivamente , ad imposta di r.m . e complementare , tra i quali si rinvengono le indennità di
1989-184.txt7070, n . 114 , il quale prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato un unica dichiarazione deiredditi. ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe : a ) con l art . 3 della
1989-247.txt13461346nell ipotesi in esame . ogni frode , realizzata attraverso dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi delreddito, tale da alterare il risultato della dichiarazione , è , già in sé , in quanto almeno potenzialmente lesiva
1989-247.txt22212221le modalità tipiche della condotta del delitto in esame ( dissimulazione di componenti positivi e simulazione di componenti negativi delredditoo del ricavo ) assumono compiuto significato dal confronto sistematico con le altre ipotesi di frode fiscale , di cui
1989-247.txt23522352citato n . 7 , non è sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi delredditoe ( o ) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che la
1989-247.txt23672367dichiarazione di componenti positivi del reddito e ( o ) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stessoredditobensì è indispensabile che la condotta in esame si esprima in forme ” corrispondenti ” a quelle necessarie per integrare
1989-247.txt24642464dell art . 4 deve esprimersi in forme oggettivamente artificiose , fraudolente . ove la dissimulazione di componenti positivi delreddito( di cui al n . 7 dell art . 4 ) potesse concretarsi in una mera omissione , la
1989-247.txt25832583prevista dal delitto in esame , non può esser realizzata attraverso una semplice , mendace indicazione di componenti negativi delreddito: la ” simulazione ” di questi componenti , peraltro , non è neppur concepibile senza un supporto documentale contrario
1989-247.txt27342734, consistente nel sanzionare lo stesso comportamento , l infedele dichiarazione , come semplice contravvenzione oblazionabile quando ha ad oggettoredditinon soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando concerne redditi di lavoro autonomo o d impresa , derivanti da
1989-247.txt27452745, come semplice contravvenzione oblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando concerneredditidi lavoro autonomo o d impresa , derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi ) consente anche d
1989-247.txt32333233la ” misura rilevante ” non può ragionevolmente far parte dell oggetto del dolo : esigere che il titolare diredditidi lavoro autonomo o d impresa ( il quale deve pur sempre agire ” al fine d evadere le imposte
1989-247.txt32553255lavoro autonomo o d impresa ( il quale deve pur sempre agire ” al fine d evadere le imposte suiredditio l imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso , ovvero di consentire l evasione o indebito
1989-247.txt51835183dalla giurisprudenza corrispondono pienamente alla salvaguardia del principio d uguaglianza . il parametro della valutazione relativa ( al rapporto fraredditoo ricavo dichiarato ed effettivo ) e il parametro della valutazione proporzionale ( al rapporto tra imposta pagata e imposta
1989-247.txt52375237di situazioni formalmente omogenee ma sostanzialmente disuguali . è chiaro , a tal proposito , che una stessa quantità direddito( o di ricavo ) sottratta all imposizione non può assumere lo stesso significato se essa si riferisce ad un
1989-247.txt52585258( o di ricavo ) sottratta all imposizione non può assumere lo stesso significato se essa si riferisce ad unreddito( o ad un ricavo ) complessivo di diversa entità : dissimulare un reddito di cento assume diversa portata a
1989-247.txt52725272se essa si riferisce ad un reddito ( o ad un ricavo ) complessivo di diversa entità : dissimulare unredditodi cento assume diversa portata a seconda che il reddito globale sia 200 o 2.000 , trattandosi nell un caso
1989-247.txt52825282un ricavo ) complessivo di diversa entità : dissimulare un reddito di cento assume diversa portata a seconda che ilredditoglobale sia 200 o 2.000 , trattandosi nell un caso d una evasione pari al 50 % e nell altro
1989-247.txt54115411sperequato in una direzione opposta a quella del loro significato sostanziale . è infatti evidente come la dissimulazione d unredditopari ad una certa entità possa anche , in termini percentuali , assumere un valore rilevante rispetto a soggetti di
1989-247.txt54775477alterazione attuata dai primi , e non rilevante quella dei secondi , perché , in definitiva , i soggetti aredditopiù modesto subirebbero un ” rischio penale ” maggiore in dipendenza esclusiva delle loro condizioni economiche . ma la necessità
1989-387.txt18618629 dicembre 1973 , n . 1092 ) . la pensione privilegiata ordinaria tabellare , pertanto , non rivestendo naturareddituale, bensì di indennizzo assistenziale , con funzione risarcitoria , dovrebbe essere esentata dall i.r.p.e.f . alla stessa stregua delle
1989-387.txt457457cittadini estranei all apparato della difesa ed è commisurata solo all entità del danno subìto ha carattere risarcitorio e nonreddituale; la pensione privilegiata ordinaria che presuppone infermità o lesioni , ascrivibili a causa di servizio , sofferte da dipendenti
1989-387.txt504504stato ed è commisurata alla base pensionabile , costituita dall ultimo trattamento economico non presenta invece carattere risarcitorio , bensìreddituale. di qui la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra , quale erogazione di
1989-387.txt536536esenta la pensione di guerra , quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni , dall imposizione sulredditodelle persone fisiche , mentre ricomprende in tale imposizione , quale reddito ( differito ) di lavoro dipendente , le
1989-387.txt548548di risarcimento di danni , dall imposizione sul reddito delle persone fisiche , mentre ricomprende in tale imposizione , qualereddito( differito ) di lavoro dipendente , le pensioni privilegiate ordinarie ( civili e militari ) . le considerazioni ora
1989-387.txt620620volontariamente costituito , e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio , del quale condivide la naturareddituale, non appaiono estensibili all ipotesi sulla quale ora la corte deve pronunciarsi della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in
1989-387.txt728728lavoro subìta in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva . emerge , quindi , la natura nonredditualedella pensione privilegiata ordinaria ” militare tabellare ” ( prevista dall art . 67 , ultimo comma , del d.p.r
1989-387.txt7747741973 ) . natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie ” comuni ” , le quali presentano invece caratterereddituale( di retribuzione differita ) , mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria
1989-387.txt964964ciò per la specificità di questo , che coprirebbe un area diversa e comunque più ristretta . la natura nonredditualedella pensione privilegiata ordinaria ” militare tabellare ” , del resto , è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza , ponendosi in
1989-387.txt10271027nell adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell art . 52 della costituzione . dal ravvisato carattere nonredditualedelle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse , ai sensi dell art . 53 della costituzione ,
1989-387.txt10511051esame discende la non assoggettabilità di esse , ai sensi dell art . 53 della costituzione , all imposta sulredditodelle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura ( come le pensioni di guerra , espressamente
1989-428.txt654654. ha , con una apprezzabile inversione di tendenza rispetto agli esercizi 1986 e seguenti , conseguito un recupero diredditivitàche le ha consentito di chiudere in pareggio l ultimo bilancio . si è , dunque , in presenza di
1989-579.txt217217i livelli minimi e massimi della tabella , con criteri sempre riferiti alla superficie pretendendo di ravvisarvi un riferimento alredditoricavabile , così creandosi disparità di trattamento nell ambito del territorio nazionale fra contribuenti appartenenti a diversi comuni e ,
1989-82.txt968968nell ipotesi di cui al quinto comma dell art . 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione deiredditipropri ” ; c ) l art . 9 cit . , ultimo comma , in base al quale “
1990-103.txt5959del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , il quale prevede che la presentazione della dichiarazione deiredditiad ufficio incompetente si considera avvenuta nel giorno in cui sia pervenuta a quello competente . 2 . va preliminarmente
1990-11.txt5757legge 13 aprile 1977 , n . 114 ) , nella parte in cui ” non prevede la deducibilità dalredditocomplessivo del contribuente dell onere delle spese di spedalità dovute a norma dell art . 1 della legge 3 dicembre
1990-260.txt17791779. 36 , primo comma , dello statuto siciliano , concorre a definire il significato dei tributi elevati sui “redditipatrimoniali della regione ” con i quali soddisfare il fabbisogno finanziario della stessa , non v è alcun motivo che
1990-513.txt218218del 1986 , questa corte ha affermato , in linea di principio , la tassabilità ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche delle indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s ai dipendenti statali . ha dichiarato , tuttavia , la
1990-513.txt321321degli aventi diritto , cosicché , per la parte a questi virtualmente afferente , tali indennità non potevano essere consideratereddito. gli artt . 2 e 4 della legge n . 482 del 1985 sono stati , per tale ragione
1990-513.txt855855dipendenti , le indennità di buonuscita , erogate dall e.n.p.a.s . e dall i.n.a.d.e.l . , non possono essere considerateredditoe quindi non possono essere assoggettate né ad i.r.p.e.f . né ad imposta di r.m . o complementare . ha
1991-103.txt214214poi che fa derivare il prelievo unicamente dal dato oggettivo della superficie dei locali usufruiti con disarticolazione da qualsivoglia indicereddituale, rivelatore , cioè , di capacità contributiva . né resta in tal modo consentito ai soggetti della obbligazione tributaria
1991-103.txt712712, intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto restino collegate in qualche modo a elementi concreti diredditivitàancorché di non semplice accertamento . in altri termini , l applicazione del tributo che ne deriva non può riposare
1991-105.txt438438determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario , sulla base dei dati diredditivitàmedia e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione , tenendo conto dell estensione territoriale
1991-131.txt4545. 2 , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) nella parte in cui stabilisce che , in ordine alla tassazione delle plusvalenze conseguite mediante operazioni
1991-131.txt7777in ordine alla tassazione delle plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra iredditid impresa , si considerano fatti con fini speculativi l acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all
1991-131.txt636636secondo una valutazione legale , come causa qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile , non ricorrendo l ipotesi delredditod impresa , come reddito personale . ciò posto , non ha senso denunciare quale violazione del diritto di difesa
1991-131.txt641641come causa qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile , non ricorrendo l ipotesi del reddito d impresa , comeredditopersonale . ciò posto , non ha senso denunciare quale violazione del diritto di difesa l esclusione della prova diretta
1991-219.txt353566 , primo comma , d.p.r . 29 settembre 1973 n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , per contrasto con l art . 24 della costituzione , nella parte in cui non prevede il diritto
1991-219.txt7272non prevede il diritto del cessionario dell azienda di avere la notifica dell avviso di accertamento relativo alla rettifica delredditoderivante dall azienda nell anno della cessione ed in quello anteriore . 2 . va premesso che l art .
1991-219.txt136136( limitata ) garanzia del cessionario d azienda per l obbligazione tributaria del cedente avente ad oggetto l imposta sulredditodelle persone fisiche ( o giuridiche ) e dell imposta locale sui redditi dovute per l anno in cui è
1991-219.txt149149cedente avente ad oggetto l imposta sul reddito delle persone fisiche ( o giuridiche ) e dell imposta locale suiredditidovute per l anno in cui è avvenuta le cessione e per quello precedente allorché alla formazione degli imponibili abbiano
1991-219.txt171171per l anno in cui è avvenuta le cessione e per quello precedente allorché alla formazione degli imponibili abbiano concorsoredditiderivanti dall azienda ceduta . tale garanzia è limitata ai beni mobili e alle merci dell azienda ceduta ( analogamente
1991-219.txt927927al cessionario il diritto al rilascio , da parte dell amministrazione finanziaria , di una certificazione dalla quale risulti ilredditod impresa relativo all azienda acquistata , norma questa da interpretarsi coerentemente con le esigenze di tutela del diritto di
1991-231.txt183183giudizi ora riuniti , in relazione a trattamenti erogati prima dell entrata in vigore del t.u . delle imposte suiredditiapprovato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , che all art . 17 reca una nuova
1991-231.txt264264del 1986 , questa corte ha affermato , in linea di principio , la tassabilità ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche delle indennità di buonuscita erogate dall e.n.p.a.s . ai dipendenti statali . ha dichiarato , tuttavia ,
1991-231.txt367367contributi degli aventi diritto , cosicché , per la parte a questi afferente , tali indennità non potevano essere consideratereddito. gli artt . 2 e 4 della legge n . 482 del 1985 sono stati , per tale ragione
1991-231.txt10631063affermato che , per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti , le indennità di buonuscita non possono essere considerateredditoe quindi non possono essere assoggettate né all irpef né all imposta di ricchezza mobile o complementare . ha affermato
1991-258.txt148148primo comma del medesimo art . 56 , che punisce con pena detentiva chi ometta di presentare la dichiarazione deiredditi, o la presenti incompleta o infedele , quando l imposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni
1991-258.txt162162ometta di presentare la dichiarazione dei redditi , o la presenti incompleta o infedele , quando l imposta relativa alredditoaccertato è superiore a cinque milioni di lire . introducendo , con la legge 7 agosto 1982 , n .
1991-258.txt413413penale . 2 . giudicando di un caso di omessa presentazione , per l anno 1978 , delle dichiarazioni diredditiper un importo di poco superiore ai cinque milioni di lire , nel quale l accertamento divenuto definitivo a seguito
1991-35.txt113113perché , facendo carico al giudice di determinare quando sia da considerarsi rilevante l alterazione del risultato della dichiarazione deiredditiconseguente alla dissimulazione di componenti positivi o alla simulazione di componenti negativi del reddito , violerebbe , da un lato
1991-35.txt127127alterazione del risultato della dichiarazione dei redditi conseguente alla dissimulazione di componenti positivi o alla simulazione di componenti negativi delreddito, violerebbe , da un lato , il principio di ” legalità ” , basilare in materia penale sotto il
1991-35.txt219219di poter escludere l esistenza di un eccessiva indeterminatezza del requisito della ” rilevanza ” nell alterazione della dichiarazione deiredditie , quindi , l esistenza di un contrasto fra l art . 4 , primo comma , n .
1991-35.txt516516anzitutto , precisato come le modalità tipiche della condotta ( dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi delreddito) assumessero ” compiuto significato dal confronto con le altre ipotesi di frode fiscale , di cui all art .
1991-35.txt607607alla norma impugnata , ” non è sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi delredditoe ( o ) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che la
1991-35.txt622622dichiarazione di componenti positivi del reddito e ( o ) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stessoredditobensì è indispensabile che la condotta in esame si esprima in forme corrispondenti a quelle necessarie per integrare le diverse
1991-35.txt716716prevista dal delitto in esame , non può essere realizzata attraverso una semplice , mendace indicazione di componenti negativi delreddito” ; simulazione , peraltro , ” neppur concepibile senza un supporto documentale contrario alla realtà ” . 3 .
1991-35.txt11951195parte in cui non prevede che le condotte di dissimulazione di componenti positivi o di simulazione di componenti negativi delredditodebbano concretarsi , non bastando il semplice mendacio , in forme artificiose , ” corrispondenti ” a quelle necessarie per
1992-120.txt5454legge 7 agosto 1982 , n . 516 ( norme per la repressione della evasione in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ) e dell art . 16
1992-143.txt8282n . 516 , nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell acconto delle imposte suiredditie relativa addizionale straordinaria ) , nella parte in cui non prevede che anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel
1992-143.txt267267disciplina per le imposte dirette e quella per le imposte indirette . in particolare , in relazione all imposta sulredditoper le persone fisiche , all imposta sul reddito delle persone giuridiche e all imposta locale sui redditi ( e
1992-143.txt276276imposte indirette . in particolare , in relazione all imposta sul reddito per le persone fisiche , all imposta sulredditodelle persone giuridiche e all imposta locale sui redditi ( e relative addizionali ) l art . 14 prevede la
1992-143.txt285285imposta sul reddito per le persone fisiche , all imposta sul reddito delle persone giuridiche e all imposta locale suiredditi( e relative addizionali ) l art . 14 prevede la possibilità per i contribuenti di presentare una dichiarazione integrativa
1992-143.txt731731, proprio perché inserita in una modifica dell art . 14 , che riguarda come rilevato le sole imposte suiredditi, non può che riferirsi come del resto ritiene anche la commissione rimettente soltanto alle imposte dirette ; mentre nessun
1992-143.txt858858, nell esercizio della sua discrezionalità , ha distintamente preso in considerazione le singole imposte . per le imposte suiredditiha in generale contemplato che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi
1992-143.txt10341034. tale disciplina quindi oltre che in origine del tutto mancante si differenzia da quella dettata per le imposte suiredditisia perché la proroga è di durata diversa , sia perché riguarda nel caso delle imposte dirette i termini pendenti
1992-143.txt13091309) prevede una disciplina settoriale e niente affatto unificata . l art . 32 , ai fini delle imposte suiredditi, contempla in favore degli eredi una proroga del termine finale ( del 30 aprile 1992 ) per presentare la
1992-144.txt5656penali al patrocinio a spese dello stato in favore , tra l altro , dell imputato che sia privo diredditiin quanto disoccupato non condiziona il beneficio alla non volontarietà dello stato di disoccupazione , per sospetto contrasto sia con
1992-144.txt294294; quest ultimo perché con un criterio irragionevole che ridonda in disparità di trattamento affida automaticamente il riscontro del requisitoreddituale, al quale è condizionata l attribuzione del beneficio del patrocinio a spese dello stato , al mero ammontare dei
1992-144.txt315315, al quale è condizionata l attribuzione del beneficio del patrocinio a spese dello stato , al mero ammontare deiredditiai fini fiscali dell imputato e perché altrettanto irragionevolmente non prevedendo in alcun caso l obbligo a carico dell imputato
1992-144.txt396396del principio secondo cui la repubblica è fondata sul lavoro per l ingiustificato privilegio che deriva all imputato che avendoredditidi provenienza illecita beneficia del patrocinio a spese dello stato . 2 . va premesso che la cit . legge
1992-144.txt885885già il secondo comma dell art . 11 della cit . legge n . 533 del 1973 detta le condizioniredditualiper l ammissione al patrocinio a spese dello stato . il presupposto generale della ” non abbienza ” ha quindi
1992-144.txt911911a spese dello stato . il presupposto generale della ” non abbienza ” ha quindi la sua specificazione nel “reddito” di chi aspira al beneficio , così trovando esplicitazione la scelta del legislatore di fissare nell esercizio della sua
1992-144.txt936936al beneficio , così trovando esplicitazione la scelta del legislatore di fissare nell esercizio della sua discrezionalità una soglia diredditoche leghi ad un dato oggettivo lo stato di ” non abbienza ” . 3 . su questa opzione di
1992-144.txt14311431di costituzionalità ( sollevata dal g.i.p . presso il tribunale di bolzano ) inerendo alle modalità di accertamento del requisitoredditualedi cui all art . 3 della legge n . 217 del 1990 richiede una più dettagliata ricostruzione di tale
1992-144.txt14691469ricostruzione di tale disposizione . condizione per l ammissione al patrocinio a spese dello stato è la titolarità di unredditoimponibile ai fini dell imposta personale sul reddito ( risultante dall ultima dichiarazione ) non superiore ad un determinato limite
1992-144.txt14771477ammissione al patrocinio a spese dello stato è la titolarità di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sulreddito( risultante dall ultima dichiarazione ) non superiore ad un determinato limite massimo ( lire otto milioni per il 1990
1992-144.txt15471547tesoro e delle finanze ) . il medesimo art . 3 oltre a modificare in aumento la soglia massima diredditoin ragione dell esistenza di familiari conviventi precisa poi ( al terzo comma ) che occorre tener conto anche dei
1992-144.txt15681568in ragione dell esistenza di familiari conviventi precisa poi ( al terzo comma ) che occorre tener conto anche deiredditiche per legge sono esenti dall irpef o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta ovvero
1992-144.txt15971597che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta ovvero ad imposta sostitutiva . tale definizione del presuppostoredditualetrova poi corrispondenza nel successivo art . 5 che prescrive che chi aspira al beneficio deve tra l altro dichiarare
1992-144.txt16201620corrispondenza nel successivo art . 5 che prescrive che chi aspira al beneficio deve tra l altro dichiarare i “redditida lavoro ” , i ” redditi diversi da quelli da lavoro , anche se esenti da irpef o soggetti
1992-144.txt16271627prescrive che chi aspira al beneficio deve tra l altro dichiarare i ” redditi da lavoro ” , i “redditidiversi da quelli da lavoro , anche se esenti da irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
1992-144.txt16571657da irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta , ovvero ad imposta sostitutiva ” , iredditidi cui il richiedente abbia ” indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento ” , e ( per lo
1992-144.txt16831683” indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento ” , e ( per lo straniero ) anche i “redditiprodotti all estero ” . questa formulazione dell art . 5 ha il suo precedente nella parallela disposizione contenuta nel
1992-144.txt17631763terzo comma dell art . 11 prescrive che chi aspira al patrocinio a spese dello stato deve dichiarare il “redditoda lavoro ” , nonché aggiunge la norma con una formulazione più sintetica di quella dell art . 5 cit
1992-144.txt18381838perché entrambe le disposizioni prescrivono ulteriormente che l istante deve dichiarare i beni immobili ( anche se non produttivi direddito, specifica il terzo comma dell art . 11 ) ed i beni mobili registrati in ordine ai quali l
1992-144.txt18851885reale . 5 . orbene , dalla lettura congiunta e coordinata degli artt . 3 e 5 emerge un presuppostoredditualearticolato in singole prescrizioni di dettaglio delle quali è necessaria una reductio ad unum per verificarne la compatibilità con il
1992-144.txt20342034della ” non abbienza ” e tali non sarebbero se l accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuniredditicon esclusione di altri . anche se in linea di massima ( e salvo ipotesi limite che in questa sede
1992-144.txt20622062in linea di massima ( e salvo ipotesi limite che in questa sede non interessano ) deve riconoscersi nel “reddito” ( inteso in senso essenzialmente economico ) il criterio rivelatore più affidabile dello stato di ” non abbienza “
1992-144.txt21102110quindi dell idoneità del suo percettore a far fronte alle spese della lite , occorre tener conto di tutti iredditidi chi aspira al beneficio ( salvo che non ricorrano giustificate ragioni per considerare diversamente un determinato reddito ) .
1992-144.txt21282128tutti i redditi di chi aspira al beneficio ( salvo che non ricorrano giustificate ragioni per considerare diversamente un determinatoreddito) . tale condizione di coerenza è sicuramente rispettata dal terzo comma dell art . 11 cit . che con
1992-144.txt21952195legge n . 217 del 1990 perché al di là della formulazione diversa e più dettagliata l articolata enumerazione deiredditida dichiarare è orientata verso l omnicomprensività di tutto ciò che è reddito in senso economico . una diversa interpretazione
1992-144.txt22082208e più dettagliata l articolata enumerazione dei redditi da dichiarare è orientata verso l omnicomprensività di tutto ciò che èredditoin senso economico . una diversa interpretazione che nella catalogazione fatta dalle due disposizioni rinvenisse redditi non rilevanti al fine
1992-144.txt22242224tutto ciò che è reddito in senso economico . una diversa interpretazione che nella catalogazione fatta dalle due disposizioni rinvenisseredditinon rilevanti al fine della valutazione dello stato di ” non abbienza ” confliggerebbe con il suddetto canone della ragionevolezza
1992-144.txt228422846 . non vi è quindi , nella legge n . 217 del 1990 , un ineludibile corrispondenza biunivoca traredditorilevante al fine dell integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello stato e reddito dichiarato od
1992-144.txt23022302biunivoca tra reddito rilevante al fine dell integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello stato eredditodichiarato od accertato ai fini fiscali , ma ancorché vi sia una stretta connessione ( tant è che l istante
1992-144.txt23322332vi sia una stretta connessione ( tant è che l istante deve allegare alla domanda copia dell ultima dichiarazione deiredditio dei certificati sostitutivi ) si tratta di accertamenti che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi . d
1992-144.txt23652365diverse e possono avere esiti diversi . d altra parte diversa è anche la situazione sostanziale alla quale tale presuppostoredditualeafferisce . in un caso vi è un soggetto che aspira al patrocinio a spese dello stato e quindi è
1992-144.txt23972397al patrocinio a spese dello stato e quindi è su di lui che fa carico l onere probatorio del presuppostoredditualeal quale il legislatore collega lo stato di non abbienza . nell altro caso è l amministrazione finanziaria che fa
1992-144.txt24442444quindi è su di essa che fa carico l onere probatorio di dimostrare l esistenza e l ammontare di unredditoimponibile . è pertanto coerente a tale diversa incidenza dell onere probatorio che le difficoltà ( sia di ordine pratico
1992-144.txt24912491sia di ordine giuridico , per decadenze o preclusioni ) , che l amministrazione finanziaria eventualmente incontri nell accertamento deiredditidei contribuenti , non ridondino in ingiustificato vantaggio in sede di ammissione al particolare beneficio di cui si tratta per
1992-144.txt25372537in una situazione di ” non abbienza ” economica . pertanto diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente rilevano ancheredditiche non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile , vuoi perché esenti , vuoi
1992-144.txt25702570base imponibile , vuoi perché esenti , vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione . quindi rilevano ancheredditida attività illecite che , secondo una recente giurisprudenza ( cass . pen . 22 marzo 1991 n . 3242
1992-144.txt25992599giurisprudenza ( cass . pen . 22 marzo 1991 n . 3242 ) , non sono sottoposti a tassazione ovveroredditiper i quali è stata elusa l imposizione fiscale ; tutti tali redditi sono poi accertabili con gli ordinari mezzi
1992-144.txt26122612, non sono sottoposti a tassazione ovvero redditi per i quali è stata elusa l imposizione fiscale ; tutti taliredditisono poi accertabili con gli ordinari mezzi di prova , tra cui le presunzioni semplici previste dall art . 2739
1992-144.txt26492649dall art . 2739 c.c . ( quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione diredditi) . non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparità di trattamento denunciate dal giudice rimettente . alla stregua delle
1992-144.txt27162716. mette conto infine rilevare a corollario della conclusione appena raggiunta che la mancanza di un automatismo tra accertamento delredditoai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini dell ammissione al patrocinio a spese dello stato non comporta un
1992-144.txt27232723della conclusione appena raggiunta che la mancanza di un automatismo tra accertamento del reddito ai fini fiscali ed accertamento delredditoai fini dell ammissione al patrocinio a spese dello stato non comporta un appesantimento del procedimento di concessione del beneficio
1992-144.txt28332833o uno degli altri soggetti sopra indicati ) che aspira al beneficio deve , sì , autocertificare tutti i suoiredditinell anno , sia rientranti nell imponibile irpef , sia esenti o comunque non assoggettati ad irpef . ma il
1992-144.txt29112911art . 6 ) ; non può quindi valutarne l attendibilità , ma deve solo verificare che l ammontare deiredditiesposti sia , o meno , compreso nel limite di legge e , all esito di tale controllo documentale (
1992-144.txt29832983deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull effettivoredditodell istante ( soprattutto se riveste la qualità di imputato ) . indagini e controlli possono essere esperiti successivamente ;
1992-144.txt30333033( cui è inviata copia dell istanza dell interessato ) , ” verifica l esattezza . . dell ammontare delredditoattestato dall imputato ” ( art . 6 , terzo comma ) , disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo
1992-144.txt31073107fatto rivelatore dello stato di abbienza dell istante . a seguito di tali accertamenti e verifiche , se risulta unredditosuperiore al limite legale , l intendente di finanza propone al giudice competente la revoca ( ex tunc ) o
1992-256.txt265265n . 67 del 1988 pure citata , farebbero riferimento , per il calcolo del contributo di malattia , alredditolordo degli interessati e non già a quello netto , ponendosi in tal modo in contrasto con ” i principi
1992-256.txt594594ai fini dell accertamento e della riscossione del contributo ” si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte suiredditi” . d altra parte , risulta predisposto un riordinamento del servizio sanitario nazionale con misure di contenimento della spesa
1992-336.txt961961questo hanno peraltro superato il vaglio di legittimità di questa corte ; in particolare è stata ritenuta l idoneità delredditocatastale rivalutato a costituire un ” indice effettivo e concreto di rilevamento della capacità contributiva ” : sent . 586
1992-42.txt209209513 del 1990 , la parte d indennità di buonuscita corrispondente a contributi versati dal pubblico dipendente , non costituirebberedditoe non potrebbe essere tassata come tale ; comunque , essa non potrebbe essere legittimamente tassata nella stessa misura della
1992-44.txt8989, primo comma , d.p.r . 22 dicembre 1986 n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui , ai fini della determinazione dell imposta di conguaglio irpeg ( imposta sul reddito
1992-44.txt109109redditi ) , nella parte in cui , ai fini della determinazione dell imposta di conguaglio irpeg ( imposta sulredditodelle persone giuridiche ) , non esclude dal calcolo del reddito imponibile anche la parte di utili attribuiti ai soci
1992-44.txt120120determinazione dell imposta di conguaglio irpeg ( imposta sul reddito delle persone giuridiche ) , non esclude dal calcolo delredditoimponibile anche la parte di utili attribuiti ai soci non residenti per sospetta violazione degli artt . 3 e 53
1992-44.txt231231regime introdotto dal d.p.r . 29 settembre 1973 n . 598 , istitutivo dell irpeg , aveva previsto che ilredditodella società per azioni fosse tassato sia presso la società , quale utile di esercizio , sia presso gli azionisti
1992-44.txt5835831 / 3 , successivamente incrementata a 9 / 16 , dell ammontare degli utili che concorrono a formare ilredditoimponibile ai fini dell irpeg o dell irpef dei soci medesimi . il meccanismo era , ed è , tale
1992-44.txt659659da essa si detrae il credito d imposta . l automaticità di tale meccanismo comporta però che , ove iredditidella società siano esenti da irpeg ovvero siano stati assoggettati ad una aliquota ridotta , il credito d imposta sui
1992-44.txt770770utile di esercizio ( diminuiti della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore ) rispetto al 64 % delredditoimponibile , al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi , dichiarato dalla società ai fini dell imposta sul reddito
1992-44.txt790790reddito imponibile , al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi , dichiarato dalla società ai fini dell imposta sulredditodelle persone giuridiche dovuta per l esercizio medesimo . tale imposta ( che grava sulla società , e non sul
1992-44.txt10201020che è pari a nove sedicesimi dell eccedenza dei dividendi distribuiti sull utile di esercizio rispetto al 64 % delredditoimponibile , ossia è pari non già ad una percentuale autonomamente determinata secondo una discrezionale valutazione del legislatore della capacità
1992-44.txt11081108d.p.r . n . 917 del 1986 cit . ) che per il fatto di prevedere che , se ilredditodella società è soggetto all imposta in misura o con aliquota ridotta , la maggiorazione di conguaglio è aumentata di
1992-44.txt14891489passivo dell imposta personale effettuare alcun ricalcolo dell imposta dovuta avendo egli definito il suo obbligo tributario , limitamente alredditorappresentato dalla percezione dei dividendi , con il pagamento ( in via definitiva e non d acconto ) della ritenuta
1992-44.txt22222222affianca quanto meno ad una simmetrica soluzione , anch essa ipotizzabile , che intervenga sul versante della tassazione personale delredditodistribuito ai soci con meccanismi correttivi , come la facoltà di opzione per il regime della ritenuta d acconto prevista
1992-467.txt7373art . 20 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 598 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone giuridiche ) . le due disposizioni , di analogo tenore letterale , disciplinano l ambito di applicazione ,
1992-467.txt109109l ambito di applicazione , rispettivamente , dell imposta sul valore aggiunto ( i.v.a . ) e dell imposta sulredditodelle persone giuridiche ( i.r.pe.g . ) , determinando quali cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerano effettuate
1992-467.txt144144prestazioni di servizi si considerano effettuate nell esercizio di imprese e quali somme versate dagli associati concorrono a comporre ilredditoimponibile delle associazioni . 2 . l eccezione di inammissibilità formulata dall avvocatura dello stato non ha fondamento . il
1992-467.txt8018011973 , che , nel definire le componenti positive dell imponibile degli enti non commerciali ai fini dell imposta sulredditodelle persone giuridiche , stabilisce anzitutto che le quote associative ed i contributi degli associati non concorrono a formare il
1992-467.txt822822delle persone giuridiche , stabilisce anzitutto che le quote associative ed i contributi degli associati non concorrono a formare ilredditoimponibile , ad eccezione delle somme corrisposte per specifiche prestazioni rese nell esercizio di attività commerciali . la stessa disposizione
1992-467.txt961961nel contesto delle norme che regolano la posizione degli ” enti non commerciali ” quali soggetti passivi dell imposta sulredditodelle persone giuridiche enunciano una disciplina fiscale che nel rapporto tra norme utilizza lo schema della regola e della eccezione
1992-51.txt7070del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , che , a seguito delle modifiche apportate dagli artt . 7 e 2 del d.p.r . 15 luglio
1992-51.txt145145gli uffici finanziari per l accertamento dell imposta sul valore aggiunto , in un caso , e delle imposte suiredditi, nell altro caso ” previa autorizzazione dell autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio ,
1992-51.txt24272427, hanno predeterminato l uno in relazione all imposta sul valore aggiunto e l altro in relazione alle imposte suiredditii fatti o gli indizi ( omessa presentazione della dichiarazione , accertamento di corrispettivi o redditi reali superiori di una
1992-51.txt24432443relazione alle imposte sui redditi i fatti o gli indizi ( omessa presentazione della dichiarazione , accertamento di corrispettivi oredditireali superiori di una certa percentuale rispetto a quelli dichiarati , etc . ) , in presenza dei quali gli
1993-05.txt994994di commissione tributaria , faccia stato nel giudizio penale relativo al reato di omessa , incompleta od infedele dichiarazione deiredditi, pronuncia questa che si fonda essenzialmente sulla considerazione che ” l esigenza di evitare giudicati contraddittori non può più
1993-05.txt12361236valutazione della censura di costituzionalità , che l effetto preclusivo del giudizio tributario riguardi l evasione di un imposta suiredditi, come nella fattispecie presa in considerazione da questa corte nella sentenza n . 258 / 91 citata , ovvero
1993-102.txt237237( art . 53 cost . ) atteso che la base imponibile del prelievo è rappresentata ( non già dalreddito, ma ) dal ricavo lordo dell attività di vendita di specialità medicinali in regime di convenzione . 2 .
1993-102.txt17541754nazionale senza tener conto delle spese afferenti alla gestione della farmacia . infatti non si tratta di un imposta sulreddito, che almeno tendenzialmente richiede la determinazione di una base imponibile al netto delle spese di produzione del reddito stesso
1993-102.txt17731773sul reddito , che almeno tendenzialmente richiede la determinazione di una base imponibile al netto delle spese di produzione delredditostesso , bensì la ” trattenuta ” , in quanto ritenuta di natura tributaria , deve catalogarsi ancorata com è
1993-198.txt4242costituzione dell art . 52 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) nella parte in cui anche nell ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione
1993-198.txt305305settembre 1973 n . 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla nuova normativa della riscossione delle imposte sulreddito. né ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di
1993-233.txt410410. 3 della costituzione per l incoerenza di una norma che , rubricata come ” agevolazioni relative alle imposte suiredditi” , nel quadro della ” disciplina delle agevolazioni tributarie ” cui è dedicato il d.p.r . 601 del 1973
1993-233.txt604604province , comuni , enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza , assistenza e istruzione sono esenti dall imposta sulredditodelle persone giuridiche per metà del loro ammontare ” . indubbiamente , ai sensi del sistema vigente , può verificarsi
1993-238.txt163163percentuale dell imposta dovuta risulterebbe inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge e cioè ilredditodel soggetto e la superficie dell insediamento produttivo . 2 . va preliminarmente disattesa l eccezione di inammissibilità proposta dall
1993-238.txt909909incidenza percentuale dell imposta dovuta risulta inversamente proporzionale alla capacità contributiva quale espressa dagli indici assunti dalla legge e cioèredditoe superficie dell insediamento produttivo ” . 3 . 3 . in ordine al primo profilo la corte richiama la
1993-238.txt10381038in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti titolari di esse , l indice rivelatore diredditività, cui è commisurata l imposta , ha come base di riferimento principale la dimensione dell immobile adibito a tale
1993-238.txt10741074dell immobile adibito a tale esercizio , in modo diversificato per ciascun settore di attività , ed un correttivo nelredditoconcretamente prodotto . un correttivo , questo , la cui mancanza era valsa a far dichiarare l illegittimità costituzionale della
1993-238.txt11531153in relazione alla superficie dell insediamento utilizzato per l esercizio delle descritte attività del cinquanta per cento , se ilredditodi impresa , di arti e di professioni non è superiore a dodici milioni di lire e , nell aumento
1993-238.txt11811181professioni non è superiore a dodici milioni di lire e , nell aumento del cento per cento , se dettoredditoè superiore a cinquanta milioni di lire . è poi prevista la facoltà per i comuni di aumentare e di
1993-238.txt12101210è poi prevista la facoltà per i comuni di aumentare e di diminuire entro certi limiti la misura dei suddettiredditifissati come correttivo . da quanto precede risulta dunque che , da un lato , si collega il tributo all
1993-238.txt12581258utilizzazione dei servizi comunali e , dall altro , si fa assumere rilevanza , sia pure come correttivo , alredditoin concreto prodotto , per cui i due elementi , della superficie e del reddito , ancorché concorrenti a determinare
1993-238.txt12731273pure come correttivo , al reddito in concreto prodotto , per cui i due elementi , della superficie e delreddito, ancorché concorrenti a determinare la redditività , che costituisce il presupposto del tributo , sono tra loro non omogenei
1993-238.txt12801280concreto prodotto , per cui i due elementi , della superficie e del reddito , ancorché concorrenti a determinare laredditività, che costituisce il presupposto del tributo , sono tra loro non omogenei . di conseguenza la semplificazione operata per
1993-238.txt13411341, darebbe luogo ad una aliquota regressiva o comunque inversamente proporzionale alla capacità contributiva finisce con il considerare il soloredditocome presupposto impositivo , perché commisura soltanto ad esso il tributo che è invece determinato sulla risultante di due elementi
1993-238.txt13811381elementi , quali la superficie dell insediamento diversificata a seconda del settore produttivo e la correzione costituita dalla misura delredditoconcretamente prodotto . insomma la natura stessa del tributo fa apparire non irragionevole il metodo impositivo prescelto e fa perdere
1993-238.txt14771477cui , salve le ipotesi di cui la legge si è certamente fatta carico con l introdurre il correttivo delredditoin concreto prodotto , è da ritenersi attendibile che , a seconda dei settori di attività considerati , la dimensione
1993-238.txt15091509seconda dei settori di attività considerati , la dimensione dell insediamento possa costituire uno degli indici di minore o maggioreredditivitàdell attività produttiva . una considerazione , questa , implicita del resto nella sentenza n . 103 del 1991 cit
1993-238.txt15801580dei locali , ma perché l aveva assunta come unica base imponibile , senza alcun riferimento a concreti elementi diredditività.
1993-239.txt8080comma , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui dispone che anche le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell
1993-239.txt124124comunale , esclusi i rimborsi per spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore , concorrono a formare ilreddito, in quanto contrastante con gli artt . 3 , 24 e 53 della costituzione ; in relazione da un
1993-239.txt372372lavoro ; c ) natura restitutoria , quando tendono a rimborsare al lavoratore l anticipazione di costi di produzione delredditodel datore di lavoro . tenute presenti queste qualificazioni , la norma denunziata ( art . 48 , quarto comma
1993-239.txt987987è invece tenuto a seguire propri criteri , fondati essenzialmente sul principio della capacità contributiva , e con riferimento alredditodi lavoro dipendente sul principio generale della onnicomprensività di ” tutti i compensi , comunque denominati ” ( art .
1993-239.txt10631063; sentenze n . 108 del 1983 e n . 134 del 1982 ) , secondo cui la deducibilità dalredditodi determinati oneri sostenuti dal contribuente ( come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso
1993-239.txt11271127il quale , nella sua discrezionalità insindacabile , deve razionalmente valutare l incidenza dell onere sostenuto per la produzione delreddito, tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze finanziarie dello stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai
1993-239.txt11861186considerarsi se sia o meno ragionevole la diversità di trattamento che il legislatore tributario ha stabilito circa l esclusione dalredditoimponibile di tutta o parte delle indennità di trasferta fuori dal territorio comunale , rispetto alle trasferte nell ambito di
1993-239.txt15341534dipendenti , la detrazione di una somma proporzionalmente determinata in relazione ad altri criteri , quale costo di produzione delredditodei lavoratori stessi ( art . 13 , testo unico n . 917 del 1986 ) .
1993-283.txt224224base della media del valore venale e dei fitti coacervati dell ultimo decennio ) , sostituendo ai fitti coacervati ilredditodominicale rivalutato di cui agli artt . 24 ss . d.p.r . n . 917 del 1986 ” . e
1993-283.txt16731673, della legge n . 2892 del 1885 , sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell ultimo decennio ilredditodominicale rivalutato di cui agli artt . 24 ss . d.p.r . n . 917 del 1986 ; l importo
1993-283.txt18141814per avere il legislatore sostituito al parametro rapportato ai fitti coacervati quello affatto disomogeneo perché concernente i terreni agricoli delredditodominicale ; e comunque si censura il carattere astratto dell indennizzo così computato , non rispondente alle obiettive ed effettive
1993-283.txt19591959non adeguatezza in sé della liquidazione della indennità nella misura del 60 % della semisomma del valore venale e delredditodominicale ; mentre gli altri profili secondari , ed in un certo senso serventi al primo , sono diretti a
1993-283.txt22442244edificatoria al criterio del valore venale l art . 5 bis sostituisce quello della semisomma del valore venale e delredditodominicale , ridotta del 40 % ; criterio questo sensibilmente meno favorevole ( per i titolari delle aree espropriate )
1993-283.txt22722272criterio questo sensibilmente meno favorevole ( per i titolari delle aree espropriate ) perché in ragione della notoria esiguità delredditodominicale pari a circa un terzo del valore venale . la radicale censura di inadeguatezza di tale criterio che rappresenta
1993-283.txt33723372venale potesse essere costituito dal valore agricolo tabellare ( che può rilevarsi a margine non è poi concettualmente dissimile dalredditodominicale previsto dall art . 5 bis in esame ) sicché l indennità di esproprio delle aree edificabili risultava legittimamente
1993-283.txt36393639esempio rapportandolo al valore catastale dell immobile . . oppure alla media , eventualmente corretta , del valore venale colredditodominicale rivalutato ” . nell esercizio di questa discrezionalità il legislatore opera il coordinamento e bilanciamento con il pubblico interesse
1993-283.txt43664366comma 3 , della costituzione . infatti da una parte mette conto rilevare che l introduzione del criterio concorrente delredditodominicale in luogo del coacervo dei fitti ( quale previsto dalla legge n . 2892 del 1885 ) non è
1993-283.txt44054405non è disomogenea ed incoerente alla luce della già vista giurisprudenza della corte , non senza considerare che anche ilredditocatastale ( come già previsto per il coacervo dei fitti dalla legge su napoli ) va moltiplicato per dieci anni
1993-362.txt193193in detrazioni d imposta e l indeducibilità , ai fini dell irpef e dell irpeg , dell imposta locale suiredditi; disposizioni circa l accertamento presuntivo dei redditi delle imprese minori e da lavoro autonomo , nonché in ordine alla
1993-362.txt201201ai fini dell irpef e dell irpeg , dell imposta locale sui redditi ; disposizioni circa l accertamento presuntivo deiredditidelle imprese minori e da lavoro autonomo , nonché in ordine alla liquidazione e riscossione delle relative imposte ; la
1993-362.txt251251soci delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa ; disposizioni limitative della deducibilità , ai fini della tassazione deiredditid impresa , degl interessi passivi riservando allo stato ( art . 13 , primo comma ) le relative entrate
1993-363.txt340340stabilisce che le entrate della regione sono costituite tra l altro ” dai sette decimi del gettito delle imposte sulredditodelle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ” . a norma dell art
1993-363.txt346346sono costituite tra l altro ” dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sulredditodelle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ” . a norma dell art . 54 dello stesso statuto ,
1993-411.txt551551col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sulredditodelle persone fisiche , ovvero dell imposta sul reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale
1993-411.txt560560le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche , ovvero dell imposta sulredditodelle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale sui redditi , da eseguirsi mediante distinta di versamento
1993-411.txt573573persone fisiche , ovvero dell imposta sul reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale suiredditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un azienda di credito oppure all
1993-411.txt843843, prevedendo che l imposta debba essere versata con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sulredditodelle persone fisiche , ovvero , dell imposta sul reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta
1993-411.txt853853modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche , ovvero , dell imposta sulredditodelle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale sui redditi , avrebbe inteso disporre che la riscossione
1993-411.txt866866fisiche , ovvero , dell imposta sul reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale suiredditi, avrebbe inteso disporre che la riscossione e la ripartizione della nuova imposta , se dovuta dalle persone fisiche debba
1993-411.txt967967) , ma solo all ilor ( art . 116 dello stesso d.p.r . ) . pertanto l imposta sulredditonetto delle imprese percepito in sicilia andrebbe ripartita , in riferimento a tali società , con i criteri fissati dall
1994-127.txt312312col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sulredditodelle persone fisiche , ovvero dell imposta sul reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale
1994-127.txt321321le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche , ovvero dell imposta sulredditodelle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale sui redditi , da eseguirsi mediante distinta di versamento
1994-127.txt334334persone fisiche , ovvero dell imposta sul reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale suiredditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un azienda di credito oppure all
1994-18.txt5454nono comma , del decreto legge 27 aprile 1990 , n . 90 ( disposizioni in materia di determinazione delredditoai fini della imposta sui redditi , di rimborsi dell imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario , nonché
1994-18.txt606027 aprile 1990 , n . 90 ( disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini della imposta suiredditi, di rimborsi dell imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario , nonché altre disposizioni urgenti ) , convertito
1994-18.txt142142disposizione , in forza della quale , nel caso di provvisoria iscrizione a ruolo delle somme dovute per imposte sulredditoo sul valore aggiunto ( art . 15 , primo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n
1994-18.txt347347art . 15 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , l iscrizione nei ruoli delle imposte viene effettuata in base ad accertamenti non definitivi , in una misura
1994-222.txt159159ed alle aziende di soggiorno un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e del gettito dell imposta locale suiredditi( ilor ) pari a quelle dell anno 1992 . l art . 8 bis , aggiunto dalla legge di
1994-222.txt268268119 della costituzione , sottraendo risorse alle regioni in corso di esercizio finanziario , intaccando quote dell imposta locale suiredditi, istituita come tributo a favore delle regioni e degli enti locali , ed assorbendo l entrata sostitutiva dell imposta
1994-222.txt890890della stessa . anche sotto questo profilo la censura non può essere condivisa . il gettito dell imposta locale suiredditiera stato in origine attribuito direttamente alle regioni ed alle aziende autonome di soggiorno , oltre che ad altri enti
1994-222.txt917917alle regioni ed alle aziende autonome di soggiorno , oltre che ad altri enti locali , nella cui circoscrizione ilredditoè prodotto , per la quota spettante a ciascuno degli enti destinatari ( art . 8 del d.p.r . 29
1994-222.txt972972state sostituite , sino all emanazione di nuove norme dirette a regolare la partecipazione delle regioni all imposta locale suiredditi, da somme inizialmente correlate al gettito dell anno 1977 ( art . 19 bis del decreto legge 29 dicembre
1994-263.txt12081208comma , e 53 della costituzione , per avere il legislatore concepito un imposta sugli immobili basata su valori diredditivitàassolutamente astratti e rivalutabili sulla base di parametri non pertinenti e comunque non attendibili , venendo a colpire il patrimonio
1994-263.txt12361236parametri non pertinenti e comunque non attendibili , venendo a colpire il patrimonio immobiliare lordo del contribuente , anziché ilredditoeffettivamente ritraibile dal medesimo ; nonché contrastino con : a ) l art . 3 della costituzione , discriminando illegittimamente
1994-263.txt13431343” con l ulteriore aggravante che la relativa disciplina non concede ristoro alcuno , in termini di componenti negativi delredditotassabile ” ; c ) l art . 53 della costituzione , collidendo con il principio della capacità contributiva ,
1994-263.txt25262526il criterio della determinazione delle tariffe di estimo sulla base dell interesse del capitale fondiario , anziché sulla base delredditovirtualmente ritraibile , trasformazione che non era consentito effettuare in via amministrativa . dopo l annullamento dei predetti decreti ,
1994-263.txt26332633urbane e dei criteri di classamento , ad opera di un decreto ministeriale che , al fine di determinare laredditivitàmedia ordinariamente ritraibile , faccia riferimento al valore del mercato degli immobili e delle locazioni . lo stesso art .
1994-263.txt28972897a quelle stabilite col decreto ministeriale 27 settembre 1991 . di ciò i contribuenti avrebbero tenuto conto nella dichiarazione deiredditida presentare per il 1993 , secondo criteri indicati sempre dal predetto art . 2 del decreto legge 23 gennaio
1994-263.txt29962996i nuovi estimi , in attuazione della prevista revisione generale , che dovrebbe tener conto , ai fini della “redditivitàmedia ordinariamente ritraibile ” , dei ” valori del mercato degli immobili e delle locazioni ” ; b ) per
1994-263.txt32923292tributi , dal momento che il principio stesso , se inteso come crescita dell aliquota correlata con l ammontare delreddito, non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente ( sentenza n
1994-263.txt33053305dell aliquota correlata con l ammontare del reddito , non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione eredditopersonale complessivo del contribuente ( sentenza n . 159 del 1985 ) . quanto agli altri profili dedotti , la
1994-263.txt33943394quella di fissare in valori obiettivi , rappresentati dalla c.d . rendita catastale , l attitudine del bene a produrrereddito. nel caso della disposizione portata all esame della corte , il procedimento seguito , anziché fondarsi sul tradizionale parametro
1994-263.txt34523452presupposto , tratto dall esperienza , di una connessione fra valore del bene e idoneità dello stesso a produrre unreddito. il criterio , presumibilmente ispirato dalla constatazione di una scarsa attuale rappresentatività del mercato delle locazioni in ordine alla
1994-263.txt34773477presumibilmente ispirato dalla constatazione di una scarsa attuale rappresentatività del mercato delle locazioni in ordine alla potenziale capacità di produrreredditoda parte del bene , in presenza di una contingente situazione legislativa quale quella connessa al regime vincolistico degli alloggi
1994-263.txt37743774nel momento in cui , per determinare tariffe di estimo e rendite catastali , si abbandona il tradizionale ancoraggio alredditoritraibile e si privilegia il valore di mercato del bene , si opera una scelta procedimentale alla quale non è
1994-263.txt38123812quale non è logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro misura ilredditoeffettivo , sicché imposte ordinarie , che a tali rendite si rifacessero , porterebbero ad una sostanziale progressiva erosione del
1994-263.txt54245424di tali parametri viene prospettata sotto molteplici profili , attinenti all incidenza dell imposta sul patrimonio immobiliare lordo anziché sulreddito, alla discriminazione fra contribuenti , a seconda che siano o meno proprietari di immobili , alla mancata considerazione degli
1994-272.txt110110effetti , vengono equiparate le società di persone , pur se svolgono attività commerciale , con conseguente produzione di unredditod impresa . ad avviso della commissione remittente , la predetta disposizione violerebbe gli artt . 3 , 53 e
1994-272.txt209209disposizioni per la riforma tributaria , avrebbe dovuto assoggettare alle medesime modalità di tassazione , in relazione alla percezione diredditidi capitale , le persone fisiche e gli enti non commerciali . 2 . la questione , sollevata in riferimento
1994-272.txt473473alla equiparazione che invece il legislatore avrebbe , in via di principio , operato , in relazione alla percezione diredditidi capitale , tra le medesime categorie . al riguardo , deve osservarsi che il regime della ritenuta a titolo
1994-272.txt514514d imposta , sostitutiva di irpef ed ilor , la quale si applica con aliquota proporzionale , unica , sulredditocui si riferisce che , quindi , non si cumula con gli altri redditi di cui lo stesso soggetto è
1994-272.txt528528aliquota proporzionale , unica , sul reddito cui si riferisce che , quindi , non si cumula con gli altriredditidi cui lo stesso soggetto è titolare ha carattere derogatorio in un sistema d imposizione diretta , fondata su imposte
1994-272.txt699699irragionevole . e che non sia irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a ritenuta a titolo di imposta iredditidi capitale percepiti dalle persone fisiche e dalle società di persone , escludendo , invece , tale regime , in
1994-272.txt757757non esercitino attività commerciali , emerge dallo stesso confronto tra le categorie di contribuenti , soggetti rispettivamente ad imposta sulredditodelle persone fisiche e delle persone giuridiche , nonché dalla differente natura delle due imposte , irpef ed irpeg .
1994-272.txt801801proposito , esattamente la difesa dello stato che il sistema della ritenuta d imposta si giustifica , con riferimento airedditidi capitale percepiti dalle persone fisiche , per l elevato numero di partite reddituali , spesso d importo esiguo ,
1994-272.txt815815si giustifica , con riferimento ai redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche , per l elevato numero di partitereddituali, spesso d importo esiguo , che , anche in considerazione dell anonimato dei percettori , sarebbe difficile colpire in
1994-272.txt876876commerciali , sono soggette ad una serie di adempimenti contabili , che rendono più agevole il normale prelievo tributario sulredditocomplessivo . del resto , ed a riprova della variabilità delle scelte legislative in funzione del momento storico ed economico
1994-272.txt105310532 del d.p.r . n . 598 del 1973 , sotto il profilo che le ritenute sugli interessi e suiredditidi capitale di cui al predetto art . 26 del d.p.r . n . 600 del 1973 , sono applicate
1994-272.txt11441144invero , compiutamente realizzato attraverso il sistema della ritenuta di acconto di cui è questione , calcolata su di unredditoeffettivamente percepito , e poi riferita all imposta sul reddito complessivo del contribuente . è , dunque , garantito il
1994-272.txt11541154acconto di cui è questione , calcolata su di un reddito effettivamente percepito , e poi riferita all imposta sulredditocomplessivo del contribuente . è , dunque , garantito il rispetto del principio costituzionale richiamato dal giudice a quo ,
1994-272.txt13231323della citata legge delega , si sarebbero dovuti assoggettare alle medesime modalità di tassazione , in relazione alla percezione diredditidi capitale , sia le persone fisiche che gli enti non commerciali . il rilievo non è condivisibile , costituendo
1994-272.txt13781378art . 9 della legge n . 825 del 1971 , che dispone che sono esclusi ” dal computo delredditocomplessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui
1994-272.txt13851385825 del 1971 , che dispone che sono esclusi ” dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sulredditodelle persone fisiche e delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi , i premi e
1994-272.txt13991399complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale suiredditigli interessi , i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico , dei buoni postali di risparmio
1994-272.txt15121512, al criterio direttivo di cui al n . 3 dello stesso art . 9 , che prevede per iredditidelle persone fisiche ( e , dunque , solo di queste ) derivanti da depositi e conti correnti bancari e
1994-289.txt5454prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario mediante l abbattimento della base imponibile al 60 per cento delredditopercepito a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate agli artt . 24 , secondo comma
1994-289.txt164164n . 537 disponeva che ” a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , i vitalizi di cui al secondo comma
1994-289.txt3883884 febbraio 1988 . n . 42 , ai titolari delle rendite vitalizie e consistente nell assoggettamento all imposta sulredditodelle persone fisiche nella misura ridotta commisurata al 60 per cento dell ammontare percepito . nei confronti di tale disposizione
1994-289.txt717717e di torino , che attengono a controversie conseguenti da domande di restituzione ( o riliquidazione ) di imposte sulredditodelle persone fisiche corrisposte da pensionati del pubblico impiego con riferimento agli anni 1988 e 1989 . 3 . nel
1994-315.txt273273b ) del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( contenente il testo unico delle imposte suiredditi) dispone la tassabilità accanto alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni immobili acquistati o costruiti da
1994-315.txt493493aprile 1962 , n . 167 , e successive modificazioni . allo stesso regime d imposizione , proprio dei “redditidiversi ” , sono ricondotte , per effetto del sesto comma del medesimo art . 11 , le indennità di
1994-315.txt536536gli interessi comunque dovuti sulle somme sopra menzionate , mentre il successivo settimo comma definisce le modalità di tassazione deiredditidi cui trattasi . infine , la disposizione denunciata , vale a dire il nono comma del predetto art .
1994-315.txt790790del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , il quale sotto il capo vii dedicato ai “redditidiversi ” , aveva considerato come cespiti tassabili tra le plusvalenze da intendere come incremento del valore di scambio di
1994-316.txt163163vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ( ed alle categorie equiparate ) il beneficio dell assoggettamento all imposta sulredditodelle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per cento della base imponibile , non ricomprendendo in tale disciplina
1994-316.txt410410. 22 dicembre 1986 , n . 917 riconosce a favore degli stessi vitalizi , ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche , un trattamento tributario privilegiato , con l abbattimento della base imponibile al 60 per cento del
1994-316.txt431431delle persone fisiche , un trattamento tributario privilegiato , con l abbattimento della base imponibile al 60 per cento delredditopercepito ” . la pronuncia di illegittimità adottata nei confronti della norma che le ordinanze di rimessione in esame intenderebbero
1994-358.txt5656n . 602 , che , disciplinando l esecuzione forzata nel contesto delle disposizioni sulla riscossione coattiva delle imposte sulreddito, stabilisce che l opposizione di terzi , i quali pretendono di avere la proprietà sui beni pignorati , non
1994-358.txt115115, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale deiredditio alla notifica dell avviso di accertamento dell imposta . ad avviso del giudice rimettente questa disciplina legislativa , limitando
1994-358.txt811811pubblico anteriore al matrimonio . 3 . la questione è fondata . il sistema della riscossione coattiva delle imposte sulredditoprivilegia l interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale . l espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso è curata
1994-38.txt8989recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale , di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte suiredditi, approvato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 . il giudice a quo , chiamato a
1994-38.txt362362in eguale situazione , in funzione unicamente della inclusione o meno , all epoca , degli interessi nella dichiarazione deiredditi, con concomitante violazione del principio della capacità contributiva ; nonché in riferimento agli artt . 76 e 77 ,
1994-38.txt716716è discusso in passato proprio a proposito della tassabilità degli interessi qui considerati ; il testo unico delle imposte suiredditiemanato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ; nonché varie altre disposizioni . del quadro di
1994-38.txt15081508nell art . 41 , comma primo , lettere a ) e b ) , specificato gli interessi che costituisconoredditidi capitale e cioè gli interessi derivanti da mutui , depositi e conti correnti ( lett . a ) ,
1994-38.txt15511551derivanti da obbligazioni e titoli similari nonché da altri titoli diversi ( lett . b ) precisa a proposito deiredditidi impresa , intesi come redditi che derivano dall esercizio delle imprese commerciali ( art . 52 ) , che
1994-38.txt15571557nonché da altri titoli diversi ( lett . b ) precisa a proposito dei redditi di impresa , intesi comeredditiche derivano dall esercizio delle imprese commerciali ( art . 52 ) , che gli interessi , anche se diversi
1994-38.txt16001600indicati alle lettere a ) e b ) del primo comma dell art . 41 , concorrono a formare ilredditoper l ammontare maturato nell esercizio ( art . 56 ) . 5 . dal canto suo , l art
1994-38.txt18791879della disposizione denunciata , verrebbe fatta dipendere non dalla norma legislativa che vigeva al momento della presentazione della dichiarazione deiredditi, bensì dal comportamento del singolo contribuente , a seconda che abbia incluso o meno gli interessi nella dichiarazione .
1994-38.txt20172017dalla norma impugnata di una limitata retroattività volta a conferire certezza ai comportamenti che avevano trovato formalizzazione nelle dichiarazioni deiredditipresentate dal contribuente sulla base di un interpretazione delle norme all epoca vigenti che lo stesso contribuente aveva reputato attendibile
1994-408.txt118118mancato rispetto dei principi della capacità contributiva e della progressività del sistema , conseguente alla rigida imposizione di un discrimineredditualeche non prevede quota esente , nonché per il trattamento differenziato di situazioni omogenee che ne deriverebbe e , infine
1994-408.txt582582del principio di eguaglianza nell imposizione tributaria . e rimane allora agevole osservare che la fissazione di un limite diredditoad un determinato livello piuttosto che ad un altro rientra nel discrezionale apprezzamento compiuto dal legislatore , in modo certamente
1994-408.txt610610un altro rientra nel discrezionale apprezzamento compiuto dal legislatore , in modo certamente non irragionevole , circa l adeguatezza delredditostesso . né vale richiamare le tecniche impositive tributarie per censurare l individuazione di tale limite , visto che non
1994-408.txt823823di salvaguardia in senso correttivo , agevolmente realizzabile attraverso la preclusione di quel dato prelievo che cagioni la riduzione delredditoa meno di diciotto milioni . ma sotto questo profilo è palese il difetto di rilevanza , posto che il
1994-50.txt36636622 dicembre 1986 , n . 917 , nell indicare , all art . 16 , primo comma , iredditisoggetti a tassazione separata , considera distintamente i trattamenti e le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di lavoro
1994-50.txt530530tributaria , apprestati in generale dal legislatore , con previsione di specifiche regole , da una parte , per iredditidi lavoro dipendente e , dall altra , per i redditi di lavoro autonomo , in corrispondenza , rispettivamente ,
1994-50.txt541541specifiche regole , da una parte , per i redditi di lavoro dipendente e , dall altra , per iredditidi lavoro autonomo , in corrispondenza , rispettivamente , del capo iv e del capo v del d.p.r . n
1995-107.txt126126. 63 della legge 23 dicembre 1978 , n . 833 , in misura percentuale rispetto all entità dell interoredditoimponibile a fini irpef . 2 . la disposizione è stata emanata dopo che talune pronunzie del giudice amministrativo e
1995-107.txt260260variazioni previste nel costo medio pro capite dell anno precedente , in un importo pari al 5,50 per cento delredditoimponibile ai fini irpef . secondo il remittente , la norma contrasterebbe con : l art . 3 della costituzione
1995-107.txt2982983 della costituzione , per l ingiustificata discriminazione che un esborso contributivo commisurato , senza limite di massimale , alredditodichiarato ed imponibile ai fini irpef , realizzerebbe rispetto agli altri contribuenti e rispetto , altresì , agli stessi “
1995-11.txt6666della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 recante ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi” e successive modificazioni , limitatamente agli artt . 23 e 25 , primo comma . sulla base di tali
1995-11.txt175175, primo comma ) , devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sulredditodelle persone fisiche dovuta dai percipienti , con l obbligo di rivalsa , nella misura stabilita dalle due disposizioni .
1995-11.txt471471, la cui violazione è autonomamente sanzionata . pertanto , sebbene il presupposto dell obbligo in questione sia riferibile alredditodi lavoro del sostituito , verso cui il datore di lavoro esercita la rivalsa , i rapporti tra ente impositore
1995-11.txt627627imposta , cui si riferisce la presente richiesta referendaria , appare evidente la sua inscindibile connessione con l imposta sulredditoe , di conseguenza , con le disposizioni legislative che la disciplinano . ed infatti , il sistema del sostituto
1995-11.txt770770, ma ha altresì valore cognitivo , in quanto consente agli uffici di apprendere che il sostituito possiede fonti direddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare l esistenza e l entità delle dichiarazioni che egli è a sua volta
1995-11.txt824824il fatto che con l ausilio dei moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la percezione diredditimediante sistemi diversi da quello del sostituto d imposta , in quanto ciò non vale comunque ad escludere la natura
1995-14.txt163163ragionevolmente prevedibile l istituzione di un imposta . questa , infatti , ” avendo ad oggetto un prelievo di naturareddituariarealizzato a distanza di oltre due anni dalla data in cui il cespite sottoposto a tassazione è affluito nel patrimonio
1995-143.txt130130il tributo , al quale andrebbero riconosciute le caratteristiche di un imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivoreddito, sarebbe incostituzionale , perché : a ) inciderebbe ” in maniera diffusa su situazioni differenziate , discriminando le posizioni
1995-143.txt606606prelievo presenterebbe , da un canto , le caratteristiche di un imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivoreddito, ed inciderebbe , dall altro , su saldi contabili astratti , tanto da gravare , talora , secondo l
1995-19.txt1191191991 , n . 413 , giovi anche nei confronti dei concorrenti nei reati previsti in materia di imposte suiredditied imposte sul valore aggiunto . secondo il remittente la norma , in ragione della sua inadeguata formulazione , sarebbe
1995-194.txt3737del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , che commina la sanzione da 2 a 4 volte l ammontare delle ritenute in caso di omessa dichiarazione
1995-194.txt305305128 del 1986 ) sul rilievo del carattere cognitivo che assume la dichiarazione del sostituto d imposta in ordine airedditipercepiti dai soggetti nei cui confronti sono state effettuate le ritenute poi versate all erario . in tal modo il
1995-309.txt570570delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento , ad opera di un decreto ministeriale volto a determinare laredditivitàmedia , in riferimento al valore del mercato degli immobili e delle locazioni , in luogo del valore unitario di
1995-321.txt4040, primo comma , della legge 2 dicembre 1975 , n . 576 ( disposizioni in materia di imposte suiredditie sulle successioni ) , nella parte in cui come interpretato dalla corte di cassazione esclude che i ruoli dell
1995-321.txt146146identica ipotesi di accertamento d ufficio divenuto definitivo , il ruolo dell imposta complementare dovuta dal marito e comprensiva deiredditidella moglie costituisce titolo per la riscossione nei confronti di quest ultima ; con l art . 53 , primo
1995-321.txt393393ha dato prova di essere personalmente separata dal marito dal 1970 e di aver fatto delle distinte dichiarazioni dei suoiredditida detto anno in poi , condonando per questo periodo i suoi debiti d imposta . pur essendo stati notificati
1995-321.txt454454se per i debiti tributari relativi agli anni 1963 1969 per i quali in regime di cumulo di tutti iredditifamiliari era stato il marito a presentare la dichiarazione e poi la domanda di condono possa l amministrazione finanziaria agire
1995-321.txt577577appello considera preliminarmente che la norma impugnata per le dichiarazioni presentate dal contribuente nella vigenza della disciplina sul cumulo deiredditifamiliari consente espressamente all amministrazione finanziaria di agire esecutivamente anche nei confronti della moglie ( riconoscendole peraltro la facoltà di
1995-321.txt615615la facoltà di proporre ricorso avverso il ruolo ) ” a seguito di accertamenti in rettifica o d ufficio delredditocomplessivo comprensivo di redditi della moglie ” . il giudice a quo ritiene tuttavia costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non
1995-321.txt619619ricorso avverso il ruolo ) ” a seguito di accertamenti in rettifica o d ufficio del reddito complessivo comprensivo diredditidella moglie ” . il giudice a quo ritiene tuttavia costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non sia stato previsto per
1995-321.txt673673domanda di condono . osserva in particolare che nell uno e nell altro caso opera il regime del cumulo deiredditi; nell uno e nell altro caso , l an e il quantum dell imposta sono stati definitivamente accertati e
1995-321.txt892892, costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario , che prescinde da un analisi delle varie componenti deiredditied esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata , nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il
1995-321.txt10231023stesso di condono . in tale situazione l unico soggetto passivamente obbligato restava colui che aveva presentato la dichiarazione deiredditie che aveva chiesto il condono . 6 . inoltre , il legislatore , intervenuto con la legge 12 novembre
1995-321.txt10611061legge 12 novembre 1976 , n . 751 a dettare ” norme per la determinazione e riscossione delle imposte suiredditidei coniugi per gli anni 1974 e precedenti ” , mentre ha consentito ( art . 4 , primo comma
1995-321.txt11501150articolo escluso tale facoltà ( e quindi escluso la conseguente tassazione separata ) in tre casi : ” quando ilredditocomplessivo netto è stato determinato sinteticamente , ovvero con decreto o sentenza passata in giudicato , o quando è stato
1995-321.txt13201320contributiva previsto dall art . 53 della costituzione in quanto , pur essendo adele riva titolare della maggior parte deiredditicui si riferisce l imposta in contestazione , la stessa non risponde del pagamento dei tributi , nemmeno se l
1995-321.txt13821382considerazione che discende da quanto precedentemente osservato : e cioè che la moglie , nel sistema anteriore al decumulo deiredditifamiliari ( ed in mancanza di una possibile distinzione successiva ) , non era soggetto coobbligato del debito d imposta
1995-321.txt14371437passivo anche in ordine a tutti i beni , pur calcolati in sede di accertamento nel sistema di cumulo deiredditi. nel vigore di detto sistema , invero , la corte di cassazione aveva costantemente ritenuto che la moglie ,
1995-321.txt14601460vigore di detto sistema , invero , la corte di cassazione aveva costantemente ritenuto che la moglie , i cuiredditivenivano cumulati con quelli del marito al fine dell accertamento dell imposta complementare , non era coobbligata nel debito del
1995-321.txt14961496era coobbligata nel debito del marito e non era assoggettabile ad esecuzione esattoriale , nemmeno limitatamente ai beni producenti iredditioggetto del cumulo . ne deriva l inconferenza del richiamo all art . 53 della costituzione , che si riferisce
1995-358.txt24241 . la commissione tributaria di primo grado di genova dubita della legittimità costituzionale del sistema normativo dell imposta sulredditodelle persone fisiche ( d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , poi trasfuso nel testo unico delle
1995-358.txt4747fisiche ( d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , poi trasfuso nel testo unico delle imposte suiredditi, approvato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ) , specificamente dell art . 3 ,
1995-358.txt8383dell art . 3 , nella parte in cui non prevede che , ai fini dell imposizione tributaria , ilredditodi uno dei coniugi venga imputato parzialmente all altro qualora questi sia privo di reddito proprio anziché essere interamente attribuito
1995-358.txt9898dell imposizione tributaria , il reddito di uno dei coniugi venga imputato parzialmente all altro qualora questi sia privo diredditoproprio anziché essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso , per contrasto con gli artt . 3
1995-358.txt109109imputato parzialmente all altro qualora questi sia privo di reddito proprio anziché essere interamente attribuito al solo coniuge produttore delredditostesso , per contrasto con gli artt . 3 , 29 , 31 e 53 della costituzione . 2 .
1995-358.txt14214231 e 53 della costituzione . 2 . la questione è inammissibile . l esigenza di un trattamento fiscale deiredditidei componenti della famiglia ispirato a criteri di maggiore equità e giustizia è stata considerata in diverse legislazioni degli stati
1995-358.txt199199diritto di famiglia , introdotta con la legge 19 maggio 1975 , n . 151 , aveva stabilito che ilredditodell impresa familiare deve imputarsi a ciascuno dei soggetti percipienti , ivi compresi i familiari che prestano lavoro domestico ;
1995-358.txt237237lavoro domestico ; anche se successivamente ciò è stato limitato ad una quota percentuale dell ammontare risultante dalla dichiarazione deiredditidell imprenditore . con la sentenza n . 179 del 1976 , questa corte , nel dichiarare l illegittimità ,
1995-358.txt281281gli artt . 3 , 29 , 31 e 53 della costituzione , delle disposizioni che prevedevano il cumulo deiredditidella moglie con quelli del marito ai fini dell applicazione dell aliquota complessiva , rilevava l ulteriore rischio relativo alla
1995-358.txt318318ulteriore rischio relativo alla tassazione della famiglia monoreddito , in cui ” non è solo il marito a disporre delredditoma entrambi i coniugi ” , e auspicava per la materia una più adeguata disciplina , invitando il legislatore ad
1995-358.txt401401una serie di questioni di legittimità costituzionale , tra le quali quella riguardante le norme che prescrivono l imputabilità delredditointeramente al soggetto che lo produce senza separazione della parte di esso destinata ad altri membri della famiglia o senza
1995-358.txt516516( . . . ) il pregio di apprestare , in determinate situazioni , strumenti più adeguati alla tassazione deiredditifamiliari ” , si era osservato che ” l intrinseca complessità di tali sistemi postula valutazioni e scelte non sempre
1995-358.txt586586da tale sistema , rigidamente applicato , potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi posseggaredditotassabile , rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggono reddito , pari nel complessivo ammontare a quello della
1995-358.txt598598famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile , rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggonoreddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito , ma soggetto a tassazione separata , con aliquote più
1995-358.txt761761adottare , entro il 31 dicembre 1992 , uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario deiredditidella famiglia ” secondo una lunga indicazione di principi e criteri direttivi . fra questi , si prevedeva anzitutto la
1995-358.txt803803commisurazione dell imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e deiredditida esse posseduti ” mediante l applicazione dell aliquota media corrispondente al reddito complessivo diviso per il numero dei componenti
1995-358.txt816816delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti ” mediante l applicazione dell aliquota media corrispondente alredditocomplessivo diviso per il numero dei componenti del nucleo . si stabilivano poi analiticamente tutte le modalità del nuovo sistema
1995-358.txt10521052ampia tutela fiscale con l introduzione del cosiddetto quoziente familiare o di un metodo equivalente che , nel tassare ilredditofamiliare , tenga conto del numero dei componenti , riducendo le imposte alle famiglie monoreddito e numerose ” . 5
1995-358.txt11291129, consente ( art . 4 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) ai coniugi di imputare iredditidei beni che formano oggetto della comunione legale ” per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi o
1995-358.txt13771377infatti che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell art . 31 della costituzione sono tenute a corrispondere un imposta suiredditidelle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso
1995-358.txt13981398delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stessoreddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri . tali effetti distorsivi furono come si è già notato
1995-358.txt15831583rimessione , e cioè una pronuncia che , senza prefigurare in positivo l articolazione di nuovi criteri di tassazione deiredditidella famiglia , di spettanza del legislatore , si limiti a dichiarare l illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti : ciò
1995-377.txt4444del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 nella parte in cui dispongono che in presenza di soloredditoda terreni non può trovare applicazione l accertamento sintetico di cui all art . 38 del d.p.r . 29 settembre
1995-377.txt108108. 24 e 30 censurati , verrebbe a sostanziare una disparità di trattamento tra i contribuenti che traggono il proprioredditodalla sola coltivazione di terreni e gli altri contribuenti assoggettati alla possibilità di accertamento sintetico , con conseguente violazione dell
1995-377.txt242242presupposti che legittimano il sindacato di questa corte . nel merito la questione non è fondata . in materia diredditifondiari vige il principio di cui all art . 41 , terzo comma , del d.p.r . n . 600
1995-377.txt271271. 41 , terzo comma , del d.p.r . n . 600 del 1973 a norma del quale ” iredditifondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali ” , principio enunciato anche nell art . 31
1995-377.txt302302catastali ” , principio enunciato anche nell art . 31 , primo comma , del testo unico delle imposte suiredditi( tuir ) 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte sui redditi )
1995-377.txt321321sui redditi ( tuir ) 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) . più in particolare il reddito dominicale ” è determinato mediante l applicazione delle tariffe d estimo e delle
1995-377.txt3283281986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ) . più in particolare ilredditodominicale ” è determinato mediante l applicazione delle tariffe d estimo e delle deduzioni ” per tenere conto di alcune
1995-377.txt383383e classe di terreno ” ( art . 24 del d.p.r . n . 597 del 1973 ) . ilredditoagrario è ” determinato mediante l applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme
1995-377.txt496496un criterio quello dell accertamento catastale realistico ed estremamente utile alla semplificazione ed alla rapidità dei procedimenti di accertamento deiredditi, nonché a prevenire un notevole contenzioso . ne consegue che l accertamento catastale è l unico criterio di determinazione
1995-377.txt518518nonché a prevenire un notevole contenzioso . ne consegue che l accertamento catastale è l unico criterio di determinazione deiredditifondiari , e nella specie dei redditi agrari e dominicali , risultando assolutamente incompatibili ulteriori forme di accertamento ed in
1995-377.txt525525ne consegue che l accertamento catastale è l unico criterio di determinazione dei redditi fondiari , e nella specie deiredditiagrari e dominicali , risultando assolutamente incompatibili ulteriori forme di accertamento ed in particolare quello sintetico di cui all art
1995-377.txt580580, il suddetto accertamento sintetico è un criterio sussidiario che , attraverso l applicazione di indici e coefficienti presuntivi direddito, determina un reddito medio al fine di colpire anche quella parte di reddito imponibile che non sia stata dichiarata
1995-377.txt584584sintetico è un criterio sussidiario che , attraverso l applicazione di indici e coefficienti presuntivi di reddito , determina unredditomedio al fine di colpire anche quella parte di reddito imponibile che non sia stata dichiarata . tuttavia , se
1995-377.txt594594di indici e coefficienti presuntivi di reddito , determina un reddito medio al fine di colpire anche quella parte diredditoimponibile che non sia stata dichiarata . tuttavia , se il reddito ” fondatamente attribuibile al contribuente in base ad
1995-377.txt606606al fine di colpire anche quella parte di reddito imponibile che non sia stata dichiarata . tuttavia , se ilreddito” fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi ” ( art . 38
1995-377.txt693693d.p.r . n . 917 del 1986 , l istituto dell accertamento sintetico non può trovare applicazione , trattandosi diredditomedio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l esercizio delle attività agricole ( artt . 24 e 29 del d.p.r .
1995-377.txt732732d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ) , che copre sia le annualità di maggiore produttività eredditività, sia quelle di crisi o di parziale infecondità . ciò costituisce un vantaggio del criterio della media , a
1995-377.txt787787crisi , ovvero per il contribuente nelle annualità più fertili . in tale ultimo caso , infatti , il maggiorereddito( rispetto a quello risultante dalle tariffe di estimo su base catastale ) non può , neppure presuntivamente , costituire
1995-377.txt822822può , neppure presuntivamente , costituire base imponibile per le ragioni già dette e sempre che , ovviamente , ilredditodichiarato sia stato determinato in base ad una corretta applicazione delle tariffe d estimo catastale e delle allibrazioni in catasto
1995-377.txt889889altro canto l amministrazione finanziaria consegue un vantaggio ed una semplificazione , in quanto può pretendere la medesima determinazione delredditofondiario inerente ai terreni , come reddito medio ordinario ritraibile dal terreno , anche nelle annualità di minore produzione e
1995-377.txt896896vantaggio ed una semplificazione , in quanto può pretendere la medesima determinazione del reddito fondiario inerente ai terreni , comeredditomedio ordinario ritraibile dal terreno , anche nelle annualità di minore produzione e di diminuzione di capacità produttiva dipendenti da
1995-377.txt10001000. 3 . sulla base delle predette considerazioni consegue che il tenore di vita del contribuente ” sproporzionato rispetto alredditodichiarato ” non può dare luogo ad ulteriori accertamenti , ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni
1995-377.txt10151015contribuente ” sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ” non può dare luogo ad ulteriori accertamenti , ove si tratti diredditoesclusivamente fondiario inerente a terreni ( reddito dominicale e / o agrario ) e questo sia stato correttamente quantificato (
1995-377.txt10221022” non può dare luogo ad ulteriori accertamenti , ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (redditodominicale e / o agrario ) e questo sia stato correttamente quantificato ( anche per le deduzioni ) e non
1995-377.txt10561056anche per le deduzioni ) e non vi sia alcun elemento di prova dell esistenza di altre o diverse fontireddituali. in altri termini , ove la capacità di spesa del contribuente manifesti il possesso di un reddito superiore a
1995-377.txt10741074diverse fonti reddituali . in altri termini , ove la capacità di spesa del contribuente manifesti il possesso di unredditosuperiore a quello ” effettivo ” realmente conseguito nell esercizio delle attività agricole e quindi di un reddito diverso da
1995-377.txt10921092di un reddito superiore a quello ” effettivo ” realmente conseguito nell esercizio delle attività agricole e quindi di unredditodiverso da quello denunciato ( possesso di altri terreni o esercizio di attività diverse non riconducibili a quelle agricole )
1995-377.txt11441144e circostanze di fatto certi ” , salva la facoltà del contribuente di fornire la prova della provenienza del maggioreredditodeterminato o determinabile sinteticamente , di cui al richiamato art . 38 , quinto comma , del d.p.r . 29
1995-410.txt494494detti rilievi , l ordinanza stessa sembra implicitamente supporre che , dal sistema fiscale , sia desumibile una nozione diredditoche , in quanto espressiva in sé del principio di capacità contributiva , possa costituire una sorta di archetipo al
1995-410.txt537537le varie ipotesi di tassazione che il legislatore viene mano a mano introducendo , qualificandole come fattispecie di imposizione sulreddito. a tale prospettazione che richiama un risalente e mai sopito dibattito , del quale v è talora traccia anche
1995-410.txt582582( sentenza n . 200 del 1987 ) , circa la possibilità o meno di costruire una nozione generale diredditoa fini fiscali , in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni del reddito prodotto e del reddito entrata , può obiettarsi
1995-410.txt594594o meno di costruire una nozione generale di reddito a fini fiscali , in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni delredditoprodotto e del reddito entrata , può obiettarsi , anzitutto , che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze ,
1995-410.txt598598una nozione generale di reddito a fini fiscali , in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni del reddito prodotto e delredditoentrata , può obiettarsi , anzitutto , che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze , ancorché recepito in un
1995-410.txt6716711986 . in via ancor più generale può , altresì , opporsi che l esame della normativa sulle imposte suiredditinon offre elementi significativi di una univoca opzione , da parte del legislatore , nell uno ovvero nell altro dei
1995-410.txt731731delle fattispecie dopo aver stabilito ( artt . 1 e 86 ) che presupposto dell imposta è il possesso diredditirientranti nelle categorie indicate nell art . 6 , specifica , in quest ultima norma , le categorie stesse ,
1995-410.txt764764quest ultima norma , le categorie stesse , non senza prevedere nella disposizione dell art . 81 , dedicata airedditidiversi , la delimitazione dei residuali casi d imposizione tributaria . è lecito perciò affermare che , attualmente , ai
1995-410.txt790790residuali casi d imposizione tributaria . è lecito perciò affermare che , attualmente , ai fini della nozione giuridica diredditooccorre far capo a ciò che viene , nei limiti della ragionevolezza , qualificato per tale dal legislatore . ciò
1995-410.txt978978testo unico ) e cioè quel vantaggio economico che , con riferimento anche ad altre ipotesi di cessione è consideratoredditotassabile dallo stesso art . 81 . né implausibile , nell ambito del generale quadro normativo sopra delineato , si
1995-410.txt18811881, mantenendo la proprietà dello stesso durante l occupazione e per tale titolo continuando a pagare irpef ed ilor suiredditidominicali ed agrari , verrebbe , dopo l entrata in vigore dell art . 11 , comma 6 , della
1995-410.txt22902290sull entità dell indennizzo conseguito a seguito dell espropriazione . stabilita la legittimità dell imposizione retroattiva della plusvalenza in quantoreddito, nessun rilievo , dal punto di vista dell indennizzo garantito dall art . 42 della costituzione , può avere
1995-410.txt23712371duplicazione di imposta alla quale verrebbe assoggettato il titolare del fondo il quale avendo già pagato l imposta personale sulredditodominicale e sul reddito agrario , si vedrebbe di nuovo fiscalmente colpito , dopo l entrata in vigore dell art
1995-410.txt23752375quale verrebbe assoggettato il titolare del fondo il quale avendo già pagato l imposta personale sul reddito dominicale e sulredditoagrario , si vedrebbe di nuovo fiscalmente colpito , dopo l entrata in vigore dell art . 11 , comma
1995-410.txt24262426l ipotesi prospettata di una duplicazione di imposta non sussiste , in quanto differenti sono i presupposti della tassazione delredditofondiario di cui agli artt . 23 e seguenti del d.p.r . n . 917 del 1986 rispetto a quelli
1995-410.txt24642464rispetto a quelli della tassazione dell indennità di occupazione che la stessa legge n . 413 del 1991 riconduce airedditidiversi di cui all art . 81 . a ben vedere , la questione che , in realtà , si
1995-410.txt25092509dei limiti in cui , a fronte dell avvenuta occupazione in sé , sia dato ugualmente imputare al proprietario ilredditofondiario medesimo . ma non è problema che interessi il presente giudizio .
1995-437.txt616153 e 54 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) . le disposizioni impugnate , secondo l ordinanza di rinvio , non consentirebbero al giudice , in sede di
1995-444.txt6464b ) , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento dei mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore
1995-445.txt8484, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l incidenza dell inabilità temporanea o dell invalidità permanente su unredditodi lavoro comunque qualificabile , tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato
1995-445.txt9191debba considerare l incidenza dell inabilità temporanea o dell invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile , taleredditosi determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di
1995-445.txt101101permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile , tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base delredditodi lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge , e per il lavoro autonomo sulla base del
1995-445.txt106106lavoro comunque qualificabile , tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato deiredditiesenti e delle detrazioni di legge , e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato
1995-445.txt122122di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge , e per il lavoro autonomo sulla base delredditonetto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi
1995-445.txt137137lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero , nei casi previsti dalla legge , dall apposita certificazione rilasciata dal
1995-445.txt204204nel secondo comma la prova contraria , il terzo comma soggiunge : ” in tutti gli altri casi , ilredditoche occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l ammontare annuo della pensione
1995-445.txt277277lavoratori dipendenti o autonomi , che dimostrino , mediante esibizione in giudizio delle rispettive denunce fiscali o altrimenti , ilredditoeffettivamente goduto e coloro che tale prova non forniscono : ai secondi il danno da lucro cessante sarebbe liquidato sulla
1995-445.txt314314cessante sarebbe liquidato sulla base convenzionale del triplo della pensione sociale , mentre ai primi sarebbe liquidato sulla base delredditoeffettivo , anche se inferiore al detto limite convenzionale . sarebbe così posto ” in condizione più svantaggiata colui che
1995-445.txt337337anche se inferiore al detto limite convenzionale . sarebbe così posto ” in condizione più svantaggiata colui che percepisce unredditoinferiore al triplo annuo della pensione sociale rispetto a chi allo stato non gode di alcun reddito ” . 2
1995-445.txt354354che percepisce un reddito inferiore al triplo annuo della pensione sociale rispetto a chi allo stato non gode di alcunreddito” . 2 . la questione non è fondata . l interpretazione seguita dal giudice rimettente , che ascrive alla
1995-445.txt427427una diversa interpretazione , che riconduce la normativa in esame a razionalità . quando il danneggiato sia titolare di unredditodi lavoro dipendente o autonomo , la base di calcolo del danno per lucro cessante conseguente all inabilità temporanea o
1995-445.txt465465inabilità temporanea o all invalidità permanente causata dal sinistro è giusta un criterio di più probabile corrispondenza al vero ilredditoeffettivo commisurato al reddito monetario percepito in un periodo immediatamente precedente , definito dalla legge . il primo comma dell
1995-445.txt469469invalidità permanente causata dal sinistro è giusta un criterio di più probabile corrispondenza al vero il reddito effettivo commisurato alredditomonetario percepito in un periodo immediatamente precedente , definito dalla legge . il primo comma dell art . 4 agevola
1995-445.txt528528dal sostituto d imposta ( modello 101 ) o dal lavoratore ( modello 740 ) ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche . la presunzione è iuris tantum , essendo ammessa la prova contraria , sia nel senso della
1995-445.txt552552. la presunzione è iuris tantum , essendo ammessa la prova contraria , sia nel senso della dimostrazione di unredditopiù elevato di quello dichiarato , sia nel senso della dimostrazione di circostanze contingenti ed eccezionali che hanno inciso negativamente
1995-445.txt577577dichiarato , sia nel senso della dimostrazione di circostanze contingenti ed eccezionali che hanno inciso negativamente sull attività produttiva delredditonel periodo di riferimento , rendendolo inattendibile come parametro di determinazione della base di calcolo . malgrado la lettera della
1995-445.txt646646di prova . il danneggiato può omettere l allegazione della documentazione fiscale fornendo con altri mezzi la prova del proprioreddito, e del resto non mancano casi in cui il criterio del primo comma non è applicabile , quali i
1995-445.txt676676il criterio del primo comma non è applicabile , quali i casi dell evasore totale , del titolare di unredditoinferiore al minimo imponibile o del lavoratore di nuova assunzione al quale l infortunio ha impedito di prendere servizio .
1995-445.txt721721non è consentito è il rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi all onere di provare ilredditoeffettivo invocando la liquidazione del risarcimento sulla base del reddito minimo forfettario indicato nel terzo comma . se il lavoratore
1995-445.txt731731fiscali allo scopo di sottrarsi all onere di provare il reddito effettivo invocando la liquidazione del risarcimento sulla base delredditominimo forfettario indicato nel terzo comma . se il lavoratore non fornisce alcuna prova , né secondo il criterio privilegiato
1995-445.txt768768secondo il criterio privilegiato del primo comma ( incluso il caso sopra ricordato di allegazione di una dichiarazione fiscale conredditonegativo imputabile a circostanze contingenti ed eccezionali ) , né con i mezzi normali previsti dal secondo comma , nessun
1995-445.txt822822di inabilità temporanea , e solo a certe condizioni , tali da giustificarne l equiparazione ai soggetti attualmente privi diredditodi lavoro , potrà essere applicato il terzo comma per la liquidazione del danno futuro derivante da un eventuale residuo
1995-445.txt907907autonomo o , più in generale , quelle in cui il danno futuro incide su soggetti nell attualità privi diredditoda lavoro , ma potenzialmente idonei a produrlo ” ( cass . nn . 5669 del 1994 , 6074 del
1995-445.txt955955anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell ipotesi , espressamente contemplata dalla prima delle sentenze citate , diredditoattuale negativo in relazione a particolari contingenze , ma in tutte le ipotesi di reddito , anche positivo , con
1995-445.txt970970delle sentenze citate , di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze , ma in tutte le ipotesi direddito, anche positivo , con caratteristiche ( esiguità , discontinuità o precarietà del lavoro , livello di mansioni inferiore alle
1995-445.txt10161016ecc . ) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità diredditofuturo , e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla
1995-445.txt10901090giudice rimettente , secondo cui esse attribuiscono irragionevolmente un trattamento più vantaggioso a chi non gode allo stato di alcunredditodi lavoro rispetto al lavoratore che esibisce una dichiarazione fiscale attestante un reddito inferiore a tre volte l ammontare della
1995-445.txt11031103chi non gode allo stato di alcun reddito di lavoro rispetto al lavoratore che esibisce una dichiarazione fiscale attestante unredditoinferiore a tre volte l ammontare della pensione sociale , muove dal raffronto di due termini non omogenei e perciò
1995-463.txt105105. ” valutazione automatica ” ex art . 52 del d.p.r . 26 aprile 1986 , n . 131 (redditocatastale moltiplicato per 100 ) . la norma è sospettata di violazione dell art . 24 della costituzione , nella
1995-463.txt347347allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all ammontare determinato in modo automatico (redditocatastale aggiornato moltiplicato per il coefficiente 100 per i fabbricati : cfr . ordinanze n . 78 del 1991 e
1995-533.txt790790) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , contenente il testo unico delle imposte suiredditi( v . al riguardo la sentenza di questa corte n . 315 del 1994 ) . si tratta di
1996-113.txt507507autonomo case popolari di como , parte ricorrente nel giudizio a quo , costituitosi innanzi a questa corte . iredditiprovenienti agli istituti dai canoni di locazione non consentirebbero di far fronte alla nuova imposta comunale ; e non vi
1996-113.txt737737potenzialità edilizie , come ha sottolineato l avvocatura dello stato , che realizzano un valore spesso elevato rispetto a unredditoper lo più modesto . circa il regime delle esenzioni , di cui all art . 7 del decreto legislativo
1996-157.txt223223accertamenti illegittimi , anche se , al pari di quelli andati esenti da accertamento , hanno dichiarato correttamente i propriredditi; b ) creando , nell ambito della prima categoria , una ulteriore irragionevole discriminazione , in dipendenza di “
1996-178.txt5151art . 10 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) , nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito , ai fini dell i.r.pe.f .
1996-178.txt6565istituzione e disciplina dell imposta sul reddito delle persone fisiche ) , nella parte in cui dispone la deducibilità dalreddito, ai fini dell i.r.pe.f . , di erogazioni liberali dei fedeli a favore di quelle sole confessioni religiose che
1996-178.txt344344. 10 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , e più esattamente nel citato art . 10 come sostituito dall art . 2 del decreto legge 31
1996-178.txt425425in questione . in particolare tale disposizione prevede , alla lettera i ) del primo comma , la deducibilità dalredditocomplessivo delle erogazioni liberali in danaro , fino all importo di due milioni di lire , a favore dell istituto
1996-178.txt11201120ebraismo italiano ; diversa è anche la misura del beneficio , perché l importo di tali contributi è deducibile dalredditocomplessivo imponibile ( ai fini dell i.r.pe.f . ) fino a concorrenza del dieci per cento del reddito per un
1996-178.txt11381138deducibile dal reddito complessivo imponibile ( ai fini dell i.r.pe.f . ) fino a concorrenza del dieci per cento delredditoper un importo massimo non superiore a lire settemilionicinquecentomila . 4 . inoltre va ricordato che la normativa ora riferita
1996-21.txt11191119verosimilmente alla constatazione di una scarsa attuale rappresentatività del mercato delle locazioni , in ordine alla potenziale capacità di produrreredditoda parte del bene , ha precisato che il previsto mutamento di indirizzo normativo in materia trova la sua ragione
1996-21.txt12761276tempo ha affermato la non irragionevolezza dell imposizione basata sulle rendite catastali , anche se esse non coincidono con ilredditoeffettivamente percepito , essendo la capacità contributiva rivelata non solo dal reddito , ma anche dall attitudine di un bene
1996-21.txt12881288, anche se esse non coincidono con il reddito effettivamente percepito , essendo la capacità contributiva rivelata non solo dalreddito, ma anche dall attitudine di un bene a produrlo ( sentenza n . 16 del 1965 ) . occorre
1996-21.txt13351335secondo il meccanismo di tassazione previsto per l isi , il sistema catastale rileva non in quanto indicativo di unreddito, bensì quale strumento per risalire al valore del bene ; valore al quale è commisurata l imposta . il
1996-21.txt13791379rilevare , poi , che le imposte patrimoniali sono conformi al dettato costituzionale solo se possono essere pagate con ilreddito, lamenta la mancata previsione , ai fini della determinazione della base imponibile isi , della deduzione delle passività gravanti
1996-21.txt17281728, la discrezionalità di cui , in materia di deducibilità di oneri , gode , ai fini dell imposizione suiredditi, il legislatore , secondo criteri volti a conciliare sulla base di valutazioni politico economiche le esigenze finanziarie dello stato
1996-225.txt6464di cessione di beni o prestazione di servizi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini , rispettivamente , delle imposte suiredditie dell iva ) , il successivo comma quarto della stessa norma ( come modificato dall art . 1 del
1996-225.txt313313contribuenti nei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale , ispezione o verifica prima del termine per la dichiarazione deiredditied il versamento d imposta ” , i quali solo ” per tale casuale circostanza ” , ove pur in
1996-225.txt428428, non consentendo al contribuente di poter più utilmente , a quei fini , invocare la successiva fedele dichiarazione deiredditie l esatto pagamento del tributo . e da ciò inferisce la violazione del precetto dell eguaglianza , per la
1996-251.txt104104repubblica 26 ottobre 1972 , n . 643 , i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento delredditodei fabbricati e l accertamento di tali redditi , nonché altre disposizioni tributarie urgenti ) , convertito in legge 18
1996-251.txt112112, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l accertamento di taliredditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti ) , convertito in legge 18 novembre 1991 , n . 363 . detta
1996-287.txt4343, del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , nella parte in cui non ricomprende tra iredditisoggetti a tassazione separata l indennità di disoccupazione . a parere del giudice a quo tale mancata ricomprensione si porrebbe
1996-287.txt279279della tassazione separata l aliquota applicabile sarebbe stata senza dubbio più favorevole di quella conseguente al regime del cumulo deiredditi. 3 . nel merito la questione è fondata . le censure avanzate dal rimettente fanno leva sul fatto che
1996-287.txt307307è fondata . le censure avanzate dal rimettente fanno leva sul fatto che la norma impugnata , nell elencare iredditisoggetti a tassazione separata , menziona espressamente gli emolumenti , relativi ad anni precedenti , percepiti per prestazioni di lavoro
1996-287.txt4484484 . pur se l art . 47 del citato d.p.r . n . 917 del 1986 ricomprende tra iredditiassimilabili a quelli di lavoro dipendente l indennità di disoccupazione , la omessa espressa indicazione di tale indennità tra i
1996-287.txt469469assimilabili a quelli di lavoro dipendente l indennità di disoccupazione , la omessa espressa indicazione di tale indennità tra iredditisoggetti a tassazione separata ( art . 16 ) non consente di colmare tale lacuna in via interpretativa , con
1996-287.txt510510la conseguenza che il trattamento di disoccupazione viene di fatto ad essere assoggettato al meno favorevole regime del cumulo deiredditi. ciò , tuttavia , non appare conforme ai parametri costituzionali invocati atteso che l indennità in oggetto spetta in
1996-287.txt571571, una funzione sostitutiva del salario , l indennità di disoccupazione deve soggiacere allo stesso regime fiscale previsto per ilredditodi lavoro dipendente e va così soggetta al regime della tassazione separata ove venga , come nel caso , corrisposta
1996-287.txt638638nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del ” principio di cassa ” nei riguardi diredditiformatisi nel corso di periodi d imposta precedenti quello di percezione delle somme . se dunque la ratio dell istituto
1996-287.txt712712; la riduzione della misura di tale trattamento in conseguenza della maggior imposizione fiscale derivante dal sistema del cumulo deiredditi, non può ritenersi consentita in quanto l indennità in questione mira proprio a dare attuazione al precetto dell art
1996-287.txt87287246 , comma secondo , del d.p.r . n . 917 del 1986 , infatti , include nella categoria deiredditidi lavoro dipendente ” le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati ” , ed anche la
1996-287.txt9599591986 , n . 917 , deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ricomprende tra iredditiammessi a tassazione separata l indennità di disoccupazione , corrisposta in periodo d imposta successivo a quello di riferimento .
1996-415.txt3333art . 52 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , che disciplina l opposizione di terzi nell ambito del procedimento di espropriazione forzata per la riscossione delle imposte
1996-415.txt184184. la questione è fondata , nei limiti di seguito precisati . la disciplina della riscossione coattiva delle imposte sulreddito, curata dall ufficio esattoriale che procede direttamente all espropriazione forzata in virtù del ruolo , dopo avere notificato al
1996-431.txt7777nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie concesse ai militari di carriera l esenzione dall imposta sulredditodelle persone fisiche . il giudice rimettente , nel richiamare l agevolazione tributaria di cui godono i militari titolari di
1996-431.txt370370circostanza che queste ultime pensioni rappresentino la proiezione di un precedente trattamento economico goduto , del quale condividono la naturaredditualesecondo quanto già rilevato con la sentenza n . 387 del 1989 , non ne consente il raffronto , anzitutto
1996-54.txt9595. 26 ottobre 1972 , n . 643 , i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento delredditodei fabbricati e l accertamento di tali redditi , nonché altre disposizioni tributarie urgenti ) , convertito nella legge 18
1996-54.txt103103, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l accertamento di taliredditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti ) , convertito nella legge 18 novembre 1991 , n . 363 , nella
1997-111.txt137137a regime la disciplina , viene devoluto il gettito del tributo , istituito con contestuale soppressione sia dell ilor suiredditidei fabbricati a qualsiasi uso destinati , ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione , i redditi dominicali delle
1997-111.txt155155ilor sui redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati , ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione , iredditidominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli , nonché i redditi agrari di cui all art . 29 del
1997-111.txt167167quelli strumentali od oggetto di locazione , i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli , nonché iredditiagrari di cui all art . 29 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 e successive modificazioni
1997-111.txt638638, disponendo che essa operi a norma delle disposizioni che riguardano l accertamento e la riscossione delle imposte erariali suiredditinonché l irrogazione delle relative sanzioni . dal canto suo l art . 12 conferisce al comune il potere di
1997-111.txt10641064, quale idoneità del soggetto all obbligazione di imposta , può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza (reddito, consumo , patrimonio nella sua oggettività ovvero nel momento specifico del suo incremento , ecc . ) . allo
1997-111.txt15421542131 ; la seconda prevede , invece , per la determinazione del valore dei terreni agricoli , l applicazione alredditodominicale di un moltiplicatore pari a settantacinque . ad avviso del rimettente , la determinazione della base imponibile secondo il
1997-111.txt16381638correttivi idonei a tenere conto dell esistenza di regimi vincolistici di determinazione del canone , comportanti una depressione sia delredditosia del valore dell immobile . premesso che la questione relativa al comma 7 è da reputare inammissibile , non
1997-111.txt179517951993 , n . 16 , convertito nella legge 24 marzo 1993 , n . 75 , per determinare laredditivitàmedia delle unità immobiliari urbane . secondo detta disciplina alla determinazione delle rendite catastali si perviene , infatti , attraverso
1997-111.txt18291829catastali si perviene , infatti , attraverso l applicazione , ai valori di mercato degli immobili , di coefficienti diredditivitào ( se si vuole ) di saggi di interesse sul capitale fondiario , fissati , come è noto ,
1997-111.txt22882288derivante dalla elevata entità dell aliquota dell ici , assommata all indeducibilità del tributo dall imponibile dell imposta personale sulreddito, nonché all esistenza di ulteriori imposizioni fiscali che , secondo il rimettente , colpirebbero pesantemente il reddito ed il
1997-111.txt23062306personale sul reddito , nonché all esistenza di ulteriori imposizioni fiscali che , secondo il rimettente , colpirebbero pesantemente ilredditoed il patrimonio immobilare . la prima delle disposizioni censurate e cioè l art . 6 prevede che l aliquota
1997-111.txt23982398. 17 , comma 1 , stabilisce , invece , l indeducibilità dell ici agli effetti delle imposte erariali suiredditi. le doglianze , nell evocare congiuntamente i parametri dell art . 42 e dell art . 53 della costituzione
1997-111.txt25822582è alla base di tale vincolo , con la proprietà di uno specifico bene patrimoniale ovvero con quella di unreddito, esprimendo , invece , essa l idoneità generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche , in relazione alla
1997-111.txt31293129dell eccessività del livello della tassazione , la menzione fatta dall ordinanza delle ulteriori imposizioni fiscali che colpirebbero pesantemente ilredditoed il patrimonio immobiliare è di per sé troppo generica per poter essere presa in considerazione in una materia ,
1997-111.txt32543254di indeducibilità dell ici , si rileva che la questione benché prospettata con testuale richiamo della disciplina della imposizione suiredditifondiari ( artt . 22 38 e 129 del t.u . n . 917 del 1986 ) , nonché di
1997-235.txt4242, terzo comma , della legge 16 dicembre 1977 , n . 904 ( modificazioni alla disciplina dell imposta sulredditodelle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale , adeguamento del capitale minimo delle
1997-235.txt322322all esercizio delle loro attività istituzionali . i beni immobili aventi finalità diretta diversa , come quelli destinati a produrrereddito, sono invece assoggettati alla disciplina del quinto comma , lettera a ) , del medesimo articolo 25 , il
1997-235.txt13101310, accessoriamente , di sovvenire alle necessità di coloro che abbandonano la vita ecclesiastica senza avere altre fonti sufficienti diredditoe , eventualmente , di svolgere funzioni previdenziali integrative autonome per il clero stesso ) . tali istituti , in
1997-235.txt13461346. tali istituti , in relazione al compito suddetto , per l esercizio del quale fruiscono , oltre che deiredditiprovenienti dal loro patrimonio , delle risorse devolute dai contribuenti e destinate al sostentamento del clero , a norma degli
1997-235.txt17451745essi non tanto per l appartenenza degli immobili a determinati soggetti , quanto per la destinazione degli stessi e deiredditiall unica loro finalità istituzionale . al contrario , il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attività
1997-239.txt9595, dell opposizione all esecuzione , interdetta al debitore , nell ambito delle ” disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito” , appunto dall art . 54 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 . questa disciplina
1997-291.txt5959primo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , che prevede l irrogazione della pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000 nel caso di mancato pagamento
1997-294.txt134134entro il 20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sulredditoo dell imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento . 2 . la disposizione denunciata la quale va
1997-37.txt5959d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 recante ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi” e successive modificazioni , limitatamente agli artt . 23 e 25 , primo comma . sulla base di tali
1997-37.txt153153, primo comma ) , devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sulredditodelle persone fisiche dovuta dai percipienti , con l obbligo di rivalsa , nella misura stabilita dalle due citate disposizioni
1997-37.txt301301e la concreta realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio , in quanto la effettività dell imposizione sulredditodipende in modo rilevante dal particolare contesto in cui il tributo stesso viene ad essere riscosso . va pertanto ribadito
1997-37.txt406406il fatto che con l ausilio dei moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la percezione deiredditimediante sistemi diversi da quello che si intende abrogare con la consultazione popolare . 3 . pur se tali argomentazioni
1997-384.txt4949del decreto presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui prevede che il reddito di una impresa minore non può essere determinato in misura
1997-384.txt5959. 917 ( approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui prevede che ilredditodi una impresa minore non può essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall applicazione dei criteri previsti dall
1997-384.txt122122contrasto con gli artt . 3 e 53 della costituzione in quanto così si impone al contribuente di dichiarare unredditominimo in misura predeterminata dal legislatore senza offrirgli la possibilità di fornire prova contraria . 2 . la questione non
1997-384.txt183183si riferisce ad un accertamento fiscale che , anche in presenza di una perdita di esercizio , riteneva presunto unredditonon inferiore a 18 milioni di lire . in proposito fa osservare l avvocatura dello stato che in realtà la
1997-384.txt211211. in proposito fa osservare l avvocatura dello stato che in realtà la norma si limita a prevedere che ilredditoimponibile netto debba essere determinato applicando ai ricavi di cui all art . 53 un coefficiente di redditività che riduce
1997-384.txt229229che il reddito imponibile netto debba essere determinato applicando ai ricavi di cui all art . 53 un coefficiente diredditivitàche riduce l entrata lorda al reddito netto . non potrebbe pertanto escludersi che i ricavi cui la disposizione fa
1997-384.txt236236determinato applicando ai ricavi di cui all art . 53 un coefficiente di redditività che riduce l entrata lorda alredditonetto . non potrebbe pertanto escludersi che i ricavi cui la disposizione fa riferimento siano quelli realmente conseguiti . tale
1997-384.txt277277rilievo è esatto , nel senso che la presunzione prevista dalla legge fiscale riguarda solo la misura dei coefficienti diredditività, sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti . sicché la doglianza della laconica ordinanza di rimessione andrebbe intesa nel senso
1997-384.txt305305. sicché la doglianza della laconica ordinanza di rimessione andrebbe intesa nel senso che essa si riferisce alla presunzione dellaredditività. qualunque sia l interpretazione prescelta occorre , peraltro , evidenziare anzitutto che in tema di presunzioni tributarie questa corte
1998-12.txt4040) del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( recante ” istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ” , che è stato poi trasfuso nel testo unico delle imposte sui redditi , approvato con
1998-12.txt5757dell imposta sul reddito delle persone fisiche ” , che è stato poi trasfuso nel testo unico delle imposte suiredditi, approvato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ) e specificamente dell art . 3 “
1998-12.txt8686, n . 917 ) e specificamente dell art . 3 ” nella parte in cui non prevede che ilredditodel marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di redditi propri , al fine della imposizione tributaria ,
1998-12.txt9898nella parte in cui non prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva diredditipropri , al fine della imposizione tributaria , anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso ” ,
1998-12.txt115115moglie priva di redditi propri , al fine della imposizione tributaria , anziché essere attribuito al solo coniuge produttore delredditostesso ” , in riferimento agli artt . 3 , 29 , 31 e 53 della costituzione ; b )
1998-12.txt422422un giudizio tributario avverso la rettifica operata dall ufficio distrettuale delle imposte dirette di chiavari nei confronti di denunce deiredditirelative agli anni 1981 / 1983 , i coniugi giancarlo alberti e luisa franceschini avevano invocato l applicazione del sistema
1998-12.txt5025023 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ” nella parte in cui non prevede che ilredditodel marito venga imputato in parte alla moglie priva di redditi propri , al fine della imposizione tributaria , anziché
1998-12.txt513513” nella parte in cui non prevede che il reddito del marito venga imputato in parte alla moglie priva diredditipropri , al fine della imposizione tributaria , anziché essere attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso ” ,
1998-12.txt530530moglie priva di redditi propri , al fine della imposizione tributaria , anziché essere attribuito al solo coniuge produttore delredditostesso ” , in riferimento agli artt . 3 , 29 , 31 e 53 della costituzione . tale questione
1998-12.txt775775, fin dalla sentenza n . 179 del 1975 , con cui ha dichiarato l illegittimità costituzionale del cumulo deiredditidei coniugi pur invitando più volte il legislatore ad evitare le sperequazioni , che dal sistema della tassazione separata di
1998-12.txt797797coniugi pur invitando più volte il legislatore ad evitare le sperequazioni , che dal sistema della tassazione separata di taliredditipotevano derivare ” in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile ” , e sottolineando
1998-12.txt812812della tassazione separata di tali redditi potevano derivare ” in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi posseggaredditotassabile ” , e sottolineando poi che , a causa della perdurante mancanza di tali interventi , ” l attuale
1998-198.txt9191della commissione rimettente , la disposizione denunciata , nella parte in cui stabilisce che l esclusione dall imposta locale suiredditiivi indicati ha effetto per i soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
1998-198.txt102102cui stabilisce che l esclusione dall imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto per i soggetti all imposta sulredditodelle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l anno solare sui redditi prodotti dal primo periodo
1998-198.txt118118soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l anno solare suiredditiprodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993 , violerebbe il criterio direttivo fissato dall art .
1998-198.txt405405criterio direttivo ( art . 4 , comma 1 , lettera a ) , punto 16 ) l esclusione deiredditidominicali delle aree fabbricabili , dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall ambito di applicazione dell
1998-198.txt412412comma 1 , lettera a ) , punto 16 ) l esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili , deiredditidei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall ambito di applicazione dell imposta locale sui redditi ( ilor )
1998-198.txt418418, punto 16 ) l esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili , dei redditi dei terreni agricoli e deiredditidei fabbricati dall ambito di applicazione dell imposta locale sui redditi ( ilor ) , non ha fissato come invece
1998-198.txt429429fabbricabili , dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall ambito di applicazione dell imposta locale suiredditi( ilor ) , non ha fissato come invece ha fatto al successivo punto 17 della citata legge per la
1998-198.txt488488, nell attività di riempimento allo stesso riferibile , ha fissato quale data di decorrenza dell esclusione dall ilor deiredditisopra specificati il periodo di imposta successivo a quello in corso all entrata in vigore del decreto legislativo . determinazione
1998-211.txt4141art . 2 del decreto legge 23 gennaio 1993 , n . 16 ( disposizioni in materia di imposte suiredditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione , di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie
1998-211.txt568568dei privati , con riguardo ai parametri di individuazione in concreto degli elementi di fatto da cui origina la potenzialitàredditualedel contribuente . 3 . 2 . va esaminata , in via pregiudiziale , la eccezione sollevata dall avvocatura generale
1998-211.txt11091109cui principalmente la connessione che , comunque , è dato stabilire fra il valore venale del bene e la suaredditività, come pure la mancata evidenziazione di ragioni atte a dimostrare l incongruità del criterio di determinazione delle rendite accolto
1998-211.txt13031303questione della legittimità costituzionale in sé del criterio accolto dal legislatore nel passare , attraverso l applicazione del tasso diredditività, dal valore di mercato alla rendita catastale ; la censura qui formulata , come si desume dall ordinanza ,
1998-211.txt257825781990 ” , posto che il medesimo ” appare irragionevole e potrebbe dar luogo alla determinazione e alla applicazione diredditisuperiori e comunque diversi da quelli voluti dal legislatore , con situazioni di disparità di trattamento , in violazione del
1998-227.txt4545. 110 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui non prevede la facoltà , per gli enti non commerciali , di dedurre ,
1998-227.txt6767, nella parte in cui non prevede la facoltà , per gli enti non commerciali , di dedurre , dalredditoimponibile , le indennità per la perdita dell avviamento corrisposte , per disposizione di legge , al conduttore , in
1998-227.txt215215, la quale sostiene l irrilevanza della questione , risultando dall ordinanza che la ricorrente ha presentato la dichiarazione deiredditisenza indicare l onere in questione e che , solo successivamente , con la richiesta di rimborso , ha invocato
1998-227.txt289289, ha il suo presupposto nella circostanza , salvo il caso dell errore materiale immediatamente riconoscibile dalla stessa dichiarazione deiredditi, che i dati esposti restino immutati . non potrebbe , inoltre , essere tralasciato il fatto che tanto l
1998-227.txt319319potrebbe , inoltre , essere tralasciato il fatto che tanto l art . 10 del testo unico delle imposte suiredditiquanto l art . 110 pongono , come condizione essenziale , per la deducibilità , che gli oneri risultino da
1998-227.txt633633secondo il quale il legislatore gode di ampia discrezionalità nella previsione della deducibilità degli oneri ai fini della imposizione suiredditi, secondo criteri volti a conciliare sulla base di valutazioni politico economiche le esigenze finanziarie dello stato con quelle del
1998-227.txt860860considerato che l art . 10 , lettera s ) ora lettera h ) del testo unico delle imposte suiredditiprevede espressamente che , dal reddito complessivo delle persone fisiche , possa essere dedotta , quale onere personale , la
1998-227.txt866866, lettera s ) ora lettera h ) del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente che , dalredditocomplessivo delle persone fisiche , possa essere dedotta , quale onere personale , la spesa sostenuta dal locatore per il
1998-227.txt928928locatario . di consimile vantaggio , pur in mancanza di espressa previsione , beneficiano anche coloro che siano titolari diredditod impresa , derivando in tal caso la deducibilità della indennità di avviamento , quale costo di produzione , dagli
1998-227.txt10441044all art . 52 citato ) , oppure ancora di ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprioredditocomplessivo anche quello d impresa ( v . artt . 108 e 109 t.u.i.r . ) . 5 . ma
1998-227.txt14091409, in altre occasioni , hanno già portato la corte a negare la comparabilità fra le situazioni concernenti : iredditidelle società semplici rispetto a quelli delle altre società di persone nonché a quelli delle persone fisiche ( ordinanza n
1998-227.txt14371437altre società di persone nonché a quelli delle persone fisiche ( ordinanza n . 368 del 1987 ) ; iredditidelle persone fisiche rispetto agli utili delle persone giuridiche e delle imprese ( sentenze nn . 123 e 143 del
1998-26.txt12281228perché estende arbitrariamente , mediante la tecnica del rinvio normativo , la particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sulredditooltre lo stretto ambito d origine in assenza di un identità di ratio , escludendo irragionevolmente , nelle controversie sulla
1998-31.txt568568rispettato . le questioni sarebbero , comunque , irrilevanti in quanto i soci accomandanti , essendo vincolati all accertamento delredditosocietario , sarebbero privi di autonoma legittimazione a contestare l accertamento del proprio reddito di partecipazione . 4 . va
1998-31.txt582582, essendo vincolati all accertamento del reddito societario , sarebbero privi di autonoma legittimazione a contestare l accertamento del proprioredditodi partecipazione . 4 . va preliminarmente disattesa l eccezione di irrilevanza delle questioni prospettata dalla difesa erariale nei termini
1998-31.txt642642art . 5 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) , affermando attraverso una interpretazione adeguatrice di detta norma che al socio accomandante , privo di
1998-31.txt671671interpretazione adeguatrice di detta norma che al socio accomandante , privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all accertamento delredditosocietario ai fini dell imposta ilor , deve ritenersi sempre consentita , allorché gli sarà notificato l accertamento del suo
1998-31.txt692692societario ai fini dell imposta ilor , deve ritenersi sempre consentita , allorché gli sarà notificato l accertamento del suoredditopersonale , la possibilità di tutelare i suoi diritti , contestando anche nel merito l accertamento del suo reddito di
1998-31.txt711711suo reddito personale , la possibilità di tutelare i suoi diritti , contestando anche nel merito l accertamento del suoredditodi partecipazione nonostante l intervenuta definitività dell accertamento del reddito societario ai fini ilor ( ordinanza n . 5 del
1998-31.txt721721diritti , contestando anche nel merito l accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l intervenuta definitività dell accertamento delredditosocietario ai fini ilor ( ordinanza n . 5 del 1998 ) . siffatta interpretazione , dalla quale questa corte
1998-31.txt768768vale , pertanto , ad escludere l inammissibilità dei ricorsi proposti dai soci accomandanti per contestare l accertamento del lororedditodi partecipazione . 5 . nel merito la prima questione va dichiarata infondata . 5 . 1 questa corte ,
1998-328.txt404404commissione rimettente . la limitazione della abilitazione difensiva dei consulenti del lavoro alle materie concernenti le ritenute alla fonte suiredditidi lavoro dipendente ed assimilabili e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime costituisce , infatti ,
1998-351.txt8686art . 65 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , che consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o
1998-355.txt472472quanto alla determinazione del prelievo , commisurato a quello riguardante le rendite vitalizie prevedeva , ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche , un trattamento tributario privilegiato degli assegni vitalizi , a favore di diversi soggetti , consistente nell
1998-355.txt501501degli assegni vitalizi , a favore di diversi soggetti , consistente nell abbattimento della base imponibile al 60 % delredditopercepito . in tale disciplina speciale , i consiglieri regionali e i membri del parlamento si trovavano accomunati . a
1998-355.txt11401140alla materia tributaria con riferimento per di più a un tributo erariale della disciplina della base imponibile dell imposta sulredditodelle persone fisiche , quale è quella contenuta nella disposizione impugnata . in secondo luogo , l estraneità di tale
1998-452.txt649649. ” concordato di massa ” ) , previsto dal menzionato art . 3 , ai fini delle imposte sulredditoe dell imposta sul valore aggiunto , nel quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni presentate entro il
1999-111.txt27542754finanza statale e finanza regionale . esso infatti stabilisce che ” al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima ” , e che ” sono però riservate allo
1999-111.txt29202920nazionale ” , previsto dall art . 38 dello stesso statuto , tendente a ” bilanciare il minore ammontare deiredditidi lavoro nella regione in confronto alla media nazionale ” . in realtà , come è ben noto , questo
1999-119.txt292292imposte patrimoniali , già ritenuto non manifestamente irrazionale presumere che i fabbricati ricevano , più di ogni altra fonte direddito, particolari benefici dai servizi e dalle attività gestionali del comune ( sentenze nn . 111 del 1997 e 159
1999-119.txt11271127h ) , i ) , di immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e direddito. entrambe queste categorie di immobili ( e soggetti ) presentano rilevanti differenze rispetto a quelli di proprietà degli iacp
1999-138.txt19931993tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento , vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore delredditocolpito ( come nelle imposte sui redditi ) , vuoi in ragione della collocazione nell ambito territoriale regionale del fatto
1999-138.txt20002000loro radicamento , vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito ( come nelle imposte suiredditi) , vuoi in ragione della collocazione nell ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell obbligazione
1999-138.txt21102110dello statuto e nell art . 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria , di meccanismi di riparto deiredditiassoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano , sia in altri territori . nel caso
1999-138.txt22142214si stabiliscono ( analogamente a quanto prevedono le norme statutarie e di attuazione da ultimo citate per l imposizione suiredditi) criteri convenzionali di ripartizione del valore della produzione netta , collegati , a seconda del tipo di attività ,
1999-138.txt36583658statutariamente spettante alla regione ; che l applicazione , in questo frattempo , della disciplina statale relativa alle imposte suiredditi, salva la sola partecipazione di regioni , province e comuni all attività di accertamento e riscossione ( art .
1999-138.txt52565256assegnare alle regioni , ” si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell addizionale regionale all imposta sulredditodelle persone fisiche ( . . . ) ed il 90 per cento del gettito dell imposta regionale sulle attività
1999-198.txt153153, comma 3 , ove si dispone il versamento di un acconto , nella misura del 20 per cento delredditoimponibile , a titolo di acconto dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta
1999-198.txt164164acconto , nella misura del 20 per cento del reddito imponibile , a titolo di acconto dell imposta dovuta suiredditisoggetti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte . in tal modo si ridurrebbe illegittimamente la base
1999-198.txt199199modo si ridurrebbe illegittimamente la base di calcolo per la compartecipazione al gettito , regionalmente riscosso , dell imposta suiredditidelle persone fisiche , attribuita alla regione sardegna dall art . 8 , lettera a , dello statuto speciale ,
1999-198.txt522522del decreto legge n . 669 del 1996 , alle entrate acquisite a titolo di acconto sull imposta dovuta suiredditia tassazione separata , e non soggetti a ritenuta alla fonte , in quanto non si tratterebbe dell acquisizione di
1999-198.txt814814disposizioni del decreto legge impugnato , ma piuttosto nelle previgenti , ed invariate , disposizioni che disciplinano le imposte suiredditi, e stabiliscono sia i presupposti dell imposizione , sia i criteri per la determinazione delle aliquote applicabili . l
1999-198.txt11761176loro fonte , non può trovare applicazione agli importi riscossi a titolo di acconto sull imposta dovuta in relazione airedditia tassazione separata . 4 . una diversa interpretazione porterebbe , del resto , ad una palese elusione delle previsioni
1999-229.txt813813settembre 1973 , n . 600 e n . 602 , concernenti l accertamento e la riscossione delle imposte suiredditi) , e riguardo al coordinamento tra detta norma e l art . 17 , primo comma , del decreto
1999-229.txt852852del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , concernente i termini per l iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti
1999-229.txt10441044, delle conseguenze che da siffatta incertezza derivavano in una materia delicata quale è quella dei controlli sulle dichiarazioni deiredditi, e nella circostanza che l interpretazione imposta dal legislatore risulta compatibile con il testo della norma ed anzi conforme
1999-346.txt343343evolutivi della società , evocati dal giudice a quo , quali ” la composizione dei nuclei familiari , il lororeddito, la crescita o il calo demografico , i movimenti migratori , i tempi tecnici e burocratici necessari per costruire
1999-346.txt622622delle plusvalenze , di correttivi della svalutazione monetaria idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell irpef unredditoimponibile dovuto al fenomeno inflattivo e perciò stesso fittizio . l apprezzamento della incidenza nel campo tributario della svalutazione monetaria
1999-464.txt574574art . 15 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) . di conseguenza il legislatore non è tenuto sul piano costituzionale ad una identità di scelte in ordine ai
2000-25.txt614614non costituire indice di capacità contributiva ; per la tesi prevalente , invece , tale indennità veniva compresa tra iredditidi lavoro autonomo , con conseguente assoggettamento alla ritenuta di acconto ex art . 25 del d.p.r . 29 settembre
2000-25.txt657657n . 600 . successivamente il legislatore , con la disposizione ora denunciata , ha incluso tale indennità fra iredditia tassazione separata , confermandone con ciò la natura di entrata , pur non componente del reddito complessivo soggetto ad
2000-25.txt674674indennità fra i redditi a tassazione separata , confermandone con ciò la natura di entrata , pur non componente delredditocomplessivo soggetto ad imposizione progressiva , ma come entità distinta , tassata con regole stabilite in considerazione della sua particolare
2000-25.txt11091109cassa . le predette somme , per la loro provenienza e la loro conclusiva destinazione , non perdono il carattereredditualee non possono sottrarsi ad imposizione . ciò è confermato dalla previsione normativa , razionale nel sistema tributario , della
2000-25.txt11441144razionale nel sistema tributario , della possibilità che l importo del contributo versato sia portato dal notaio in detrazione dalredditoimponibile per il corrispondente anno d imposta al fine di evitare una doppia imposizione ( art . 10 , comma
2000-351.txt10121012accompagnata dalla soppressione dell i.n.v.i.m . ( imposta comunale sull incremento di valore degli immobili ) e dalla esclusione deiredditidominicali delle aree fabbricabili e dei redditi dei terreni agricoli e dei fabbricati dall i.l.o.r . ( imposta locale redditi
2000-351.txt10191019imposta comunale sull incremento di valore degli immobili ) e dalla esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili e deiredditidei terreni agricoli e dei fabbricati dall i.l.o.r . ( imposta locale redditi ) . in relazione a talune difficoltà
2000-351.txt10321032redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei redditi dei terreni agricoli e dei fabbricati dall i.l.o.r . ( imposta localeredditi) . in relazione a talune difficoltà di definizione di area fabbricabile , la legge delega ed il decreto delegato
2000-362.txt70702 , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui assume quale base imponibile , ai fini della tassazione del reddito fondiario di un
2000-362.txt8787delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui assume quale base imponibile , ai fini della tassazione delredditofondiario di un immobile locato , l importo del canone locativo convenuto in contratto , anziché il reddito medio ordinario
2000-362.txt105105tassazione del reddito fondiario di un immobile locato , l importo del canone locativo convenuto in contratto , anziché ilredditomedio ordinario desunto dalla rendita catastale , anche quando , a causa della morosità del conduttore , tale canone non
2000-362.txt435435altre cinque ordinanze ) , nella parte in cui viene assunto quale base imponibile , ai fini della tassazione delredditofondiario di un immobile locato , l importo del canone locativo convenuto in contratto anche per il caso in cui
2000-362.txt663663invece la considerazione che la nuova disposizione ( a prescindere dalla sua non dichiarata retroattività ) prende in considerazione iredditiderivanti da contratti di locazione di immobili ( ad uso abitativo ) , se non percepiti , ai fini di
2000-362.txt690690immobili ( ad uso abitativo ) , se non percepiti , ai fini di escluderli dal concorso nella formazione delredditosolo ” dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore ” , ipotesi
2000-362.txt856856investita . 5 . prima dell esame delle questioni di legittimità costituzionale è opportuno inquadrare la norma sul riferimento delredditodei fabbricati al canone locativo come ipotesi di carattere eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria . quest ultima è , invero
2000-362.txt883883ipotesi di carattere eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria . quest ultima è , invero , stabilmente collegata alla nozione diredditoordinario medio , a sua volta desunto dalle risultanze dei dati catastali . in proposito , è significativo che ,
2000-362.txt909909volta desunto dalle risultanze dei dati catastali . in proposito , è significativo che , ai fini della determinazione delredditolordo annuo da cui si desume la rendita catastale dell immobile , si tiene conto , tra l altro ,
2000-362.txt980980del d.p.r . 1 dicembre 1949 , n . 1142 ) . senonché , inserendosi il metodo di valutazione delredditomedio in un sistema di redditi collegati alle tariffe d estimo , la sua congruenza e concreta rispondenza al presupposto
2000-362.txt986986, n . 1142 ) . senonché , inserendosi il metodo di valutazione del reddito medio in un sistema diredditicollegati alle tariffe d estimo , la sua congruenza e concreta rispondenza al presupposto d imposta richiede necessariamente un sistema
2000-362.txt10431043. ciò vale a spiegare l esistenza di eccezioni qual è quella in esame . le deroghe al sistema delredditomedio ordinario ( catastale ) sono , invero , connaturali alla attuale struttura del catasto fabbricati , i cui valori
2000-362.txt10781078catasto fabbricati , i cui valori spesso non corrispondono all evoluzione delle rendite immobiliari . il sistema delle variazioni delredditodei fabbricati quale previsto , tra l altro , dall art . 35 del d.p.r . n . 917 del
2000-362.txt11101110. 35 del d.p.r . n . 917 del 1986 , nel caso vi sia divergenza per un triennio diredditolordo effettivo ( con riferimento anche ai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti ) non riesce a colmare i
2000-362.txt11371137ai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti ) non riesce a colmare i divari esistenti , né le modificheredditualiche sopravvengono o si sono accumulate nel tempo . 6 . le questioni sono infondate , in quanto le norme
2000-362.txt13291329alla difficoltà di prova che il contribuente dovrebbe sostenere per sostituire al parametro normativo del canone locativo il parametro delredditomedio ordinario . ed invero , dal momento che il riferimento al canone locativo è in linea generale conforme al
2000-362.txt15101510d.l . 31 maggio 1994 , n . 330 ) conduce ad escludere che la regola secondo cui ” iredditifondiari concorrono , indipendentemente dalla percezione , a formare il reddito complessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo
2000-362.txt15211521ad escludere che la regola secondo cui ” i redditi fondiari concorrono , indipendentemente dalla percezione , a formare ilredditocomplessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo di proprietà ” o altro diritto reale ( art . 23
2000-362.txt15761576come conduce ad escludere che tale applicazione possa attuarsi sacrificando il ruolo di regola generale da riconoscere alla determinazione delredditomedio ordinario mediante le tariffe d estimo , stabilite secondo le norme della legge catastale ( artt . 33 ,
2000-362.txt1615161533 , comma 1 , e 34 , comma 1 ) . il sistema del riferimento per la determinazione delredditodei fabbricati al canone risultante dal contratto di locazione come sopra sottolineato è del tutto eccezionale ed i suoi ristretti
2000-362.txt16531653i suoi ristretti margini di rilevanza sono anzitutto confermati dalla circostanza che esso si applica nella sola ipotesi che ilredditorisultante dal canone di locazione ( con le riduzioni previste , ivi compresa oggi quella dell art . 8 della
2000-362.txt17331733e superiore senza altra qualificazione dopo la stessa legge ) . l inserimento di queste condizioni per l utilizzo delredditolocativo , per un verso , si spiega con la natura eccezionale della disposizione e , per altro verso ,
2000-362.txt17631763la natura eccezionale della disposizione e , per altro verso , ribadisce la centralità del metodo che si affida alredditomedio ordinario catastale . quest ultimo sistema , invero , salvo altrettante ipotesi di deroga previste dal legislatore , tiene
2000-362.txt17901790sistema , invero , salvo altrettante ipotesi di deroga previste dal legislatore , tiene adeguato conto della possibilità che ilredditoeffettivo possa divergere per una serie di cause più varie ( maggiore o minore produttività e redditività , periodi di
2000-362.txt18071807possibilità che il reddito effettivo possa divergere per una serie di cause più varie ( maggiore o minore produttività eredditività, periodi di crisi ecc . ) , con semplificazioni e vantaggi , a seconda dei casi , per l
2000-362.txt18571857del canone generale della ragionevolezza ( v . sentenza n . 377 del 1995 ) . l eccezionale riferimento alredditolocativo deve , pertanto , armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola per cui i redditi fondiari
2000-362.txt18761876al reddito locativo deve , pertanto , armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola per cui iredditifondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione . questo inserimento avviene in coerenza con il principio di
2000-362.txt18821882, armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola per cui i redditi fondiari concorrono a formare ilredditocomplessivo indipendentemente dalla percezione . questo inserimento avviene in coerenza con il principio di eguaglianza e con il correlativo parametro
2000-362.txt19291929il ristretto ambito applicativo della disposizione e se si considera la naturale forza espansiva del precetto generale che utilizza ilredditomedio catastale . ne segue che il riferimento al canone di locazione ( anziché alla rendita catastale ) potrà operare
2000-362.txt20762076risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ( art . 1454 cod . civ . ) , tale riferimento alredditolocativo non sarà più praticabile , tornando in vigore la regola generale . con queste considerazioni rimane superata l obiezione
2000-362.txt22472247, come effettuato a titolo di canone , cui possa essere commisurata la base imponibile ai fini dell imposta sulreddito. in realtà , solo nel caso di azione di risoluzione giudiziale occorrerà che il locatore attenda per avere l
2000-362.txt24062406art . 1591 cod . civ . ) , e non di canone di una locazione ormai risoluta . questiredditi( e crediti ) risarcitori non possono certamente essere assoggettati alla regola eccezionale della determinazione del reddito dei fabbricati attraverso
2000-362.txt24232423risoluta . questi redditi ( e crediti ) risarcitori non possono certamente essere assoggettati alla regola eccezionale della determinazione delredditodei fabbricati attraverso il canone di locazione , in sostituzione dell ordinario reddito medio ( catastale ) , salva ,
2000-362.txt24362436assoggettati alla regola eccezionale della determinazione del reddito dei fabbricati attraverso il canone di locazione , in sostituzione dell ordinarioredditomedio ( catastale ) , salva , ove ne ricorrano gli estremi , l applicazione ai fini della classificazione dei
2000-362.txt24572457medio ( catastale ) , salva , ove ne ricorrano gli estremi , l applicazione ai fini della classificazione deiredditidell art . 6 , comma 2 , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , che
2000-403.txt7575ottobre 1992 , n . 421 ) , nella parte in cui per coloro che sono soggetti all imposta sulredditodelle persone giuridiche , il cui periodo d imposta non coincide con l anno solare prevede l esclusione dell ilor
2000-403.txt100100il cui periodo d imposta non coincide con l anno solare prevede l esclusione dell ilor sui fabbricati per iredditiprodotti , dal primo periodo di imposta successivo al 1 gennaio 1993 . viene denunciata la violazione degli artt .
2000-403.txt278278la legge di delega aveva stabilito in sede di istituzione dell ici , quale criterio direttivo , la esclusione deiredditidominicali delle aree fabbricabili , dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall ambito di applicazione dell
2000-403.txt285285sede di istituzione dell ici , quale criterio direttivo , la esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili , deiredditidei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall ambito di applicazione dell ilor ( imposta locale sui redditi )
2000-403.txt291291quale criterio direttivo , la esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili , dei redditi dei terreni agricoli e deiredditidei fabbricati dall ambito di applicazione dell ilor ( imposta locale sui redditi ) , senza fissare il termine dal
2000-403.txt304304dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall ambito di applicazione dell ilor ( imposta locale suiredditi) , senza fissare il termine dal quale tale esclusione doveva avere effetto , a differenza di quanto disposto per
2000-403.txt341341di quanto disposto per la soppressione dell invim . la determinazione della data di decorrenza della esclusione dall ilor deiredditisovraindicati rientrava nella discrezionalità del legislatore ( sentenza n . 198 del 1998 ) . tuttavia , la facoltà del
2000-403.txt393393con la legge delegata ( art . 17 , comma 5 ) , nei riguardi dei soggetti all imposta sulredditodelle persone giuridiche ( irpeg ) con periodo di imposta non coincidente con l anno solare , mediante la determinazione
2000-403.txt653653al 1 gennaio 1993 , si verificava , per detto periodo , una sovrapposizione di imposta ilor ( fabbricati eredditiimmobiliari assimilati ) sugli stessi beni assoggettati ad ici , dovuta per anno solare . in tale maniera risulta manifesta
2000-403.txt730730quali è esclusa ogni possibilità di sovrapposizione dell ici sul periodo soggetto a ilor . infatti , a parità diredditoe di capacità contributiva , alcuni soggetti per un periodo del 1993 ( variante a seconda della fine del periodo
2000-403.txt761761del 1993 ( variante a seconda della fine del periodo di bilancio non solare ) sarebbero tenuti per il medesimoredditofondiario ( fabbricati , terreni e assimilati ) solo alla sopravvenuta forma impositiva ( ici ) , altri anche alla
2000-405.txt14031403imposta che ha trattenuto il contributo straordinario , l importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni deiredditirelative al 1998 ( presentate dunque nel 1999 ) , ovvero , per il tramite del sostituto d imposta ,
2000-405.txt147914793 e 4 l importo è ammesso , ancora una volta , in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni deiredditidel 1998 , presentate nel 1999 . è vero che , ai sensi del comma 3 di detto art .
2000-51.txt5959d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 recante ” disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi” e successive modificazioni , limitatamente agli artt . 23 e 25 , primo comma , nonché l art .
2000-51.txt183183, primo comma ) , devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sulredditodelle persone fisiche dovuta dai percipienti . l art . 21 , comma 15 , della legge n . 449
2000-51.txt503503e la concreta realizzazione del tributo non può essere messa in dubbio , in quanto la effettività dell imposizione sulredditodipende in modo rilevante dai particolari meccanismi previsti , non tanto per la conoscibilità dei soggetti percettori di reddito ,
2000-51.txt522522sul reddito dipende in modo rilevante dai particolari meccanismi previsti , non tanto per la conoscibilità dei soggetti percettori direddito, quanto per la riscossione materiale dei tributi . va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla fonte ,
2001-155.txt192192. le norme impugnate , nel testo risultante dalle modifiche indicate , prevedono a carico dei sostituti di imposta perredditidi lavoro dipendente un obbligo tributario di versamento di un importo pari a seconda della base occupazionale dell azienda al
2001-155.txt489489all art . 23 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( sostituti di imposta per iredditidi lavoro dipendente ) . i versamenti posti a carico dei predetti soggetti sono indicati dal legislatore come effettuati “
2001-155.txt889889imprenditore accantonato a fronte di futuri oneri . infatti , la capacità contributiva non presuppone l esistenza necessariamente di unredditoo di un reddito nuovo , ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici
2001-155.txt893893di futuri oneri . infatti , la capacità contributiva non presuppone l esistenza necessariamente di un reddito o di unredditonuovo , ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione ,
2001-155.txt10101010se l accantonamento del t.f.r . sia stato investito o meno e se , a sua volta , produca autonomoredditoper l imprenditore ; allo stesso modo resta ugualmente fuori campo , in questa fase di anticipazione , la posizione
2001-156.txt308308cui dispone la non deducibilità dell imposta regionale sulle attività produttive ( i.r.a.p . ) ai fini delle imposte suiredditi, sollevate dalla commissione tributaria provinciale di milano , dalla commissione tributaria provinciale di parma , dalla commissione tributaria di
2001-156.txt394394coincidenti , dai suddetti rimettenti è infatti questione che attiene al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte suiredditi, ed è perciò irrilevante nei giudizi a quibus , aventi tutti ad oggetto controversie in tema di rimborso dell
2001-156.txt12471247il contribuente ad un prelievo fiscale basato su una mera potenzialità di capacità contributiva , suscettibile di non tradursi inredditonel caso in cui l ammontare di retribuzioni ed interessi passivi sia uguale o superiore al valore della suddetta produzione
2001-156.txt13551355all obbligazione di imposta , può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dalredditoindividuale ( sentenze n . 111 del 1997 , n . 21 del 1996 , n . 143 del 1995
2001-156.txt14991499assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione , trasformandosi inredditoper l organizzatore dell attività , i suoi finanziatori , i suoi dipendenti e collaboratori . l imposta colpisce perciò
2001-156.txt15321532dipendenti e collaboratori . l imposta colpisce perciò , con carattere di realità , un fatto economico , diverso dalreddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi , in quanto organizzatore dell attività , è autore
2001-156.txt17281728esercenti arti e professioni di cui all art . 49 , comma 1 , del testo unico delle imposte suiredditiapprovato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 . 8 . vengono in primo
2001-156.txt20302030figura anche , alla lettera b ) la revisione degli scaglioni , delle aliquote e delle detrazioni dell imposta sulredditodelle persone fisiche . con la conseguenza che la comparazione andrebbe semmai effettuata con riguardo non alla sola i.r.a.p .
2001-156.txt21572157i.r.a.p . , nella parte in cui questa opererebbe una ingiustificata equiparazione , ai fini del trattamento fiscale , traredditidi impresa e redditi di lavoro autonomo , con violazione vuoi del principio di eguaglianza , vuoi del principio di
2001-156.txt21612161parte in cui questa opererebbe una ingiustificata equiparazione , ai fini del trattamento fiscale , tra redditi di impresa eredditidi lavoro autonomo , con violazione vuoi del principio di eguaglianza , vuoi del principio di capacità contributiva , vuoi
2001-156.txt25372537considerazioni che seguono . 9 . 2 . va innanzitutto ribadito che l i.r.a.p . non è un imposta sulreddito, bensì un imposta di carattere reale che colpisce come già si è osservato il valore aggiunto prodotto dalle attività
2001-156.txt25712571osservato il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamenteorganizzate . non riguardando , dunque , la normativa denunciata la tassazione deiredditipersonali , le censure riferite all asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro autonomo a quello dei redditi
2001-156.txt25842584, la normativa denunciata la tassazione dei redditi personali , le censure riferite all asserita equiparazione del trattamento fiscale deiredditidi lavoro autonomo a quello dei redditi di impresa risultano fondate su un presupposto palesemente erroneo . l assoggettamento all
2001-156.txt25912591redditi personali , le censure riferite all asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro autonomo a quello deiredditidi impresa risultano fondate su un presupposto palesemente erroneo . l assoggettamento all imposta in esame del valore aggiunto prodotto
2001-156.txt29842984natura e all oggetto dell imposta . una volta chiarito , infatti , che l i.r.a.p . non colpisce ilredditopersonale del contribuente , bensì il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate , nessuna ingiustificata disparità di trattamento può
2001-156.txt31323132esercenti arti e professioni di cui all art . 49 , comma 1 , del testo unico delle imposte suiredditie non anche degli altri lavoratori autonomi indicati ai commi 2 e 3 della stessa norma . 11 . 1
2001-171.txt6060decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione delle testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui non prevede la esclusione dalla imposta sui redditi delle plusvalenze realizzate in occasione della
2001-171.txt7474delle testo unico delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui non prevede la esclusione dalla imposta suiredditidelle plusvalenze realizzate in occasione della espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
2001-171.txt231231) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante il testo unico delle imposte suiredditi, aveva , in un primo tempo , previsto la tassazione , quali redditi diversi , delle sole ” plusvalenze
2001-171.txt245245il testo unico delle imposte sui redditi , aveva , in un primo tempo , previsto la tassazione , qualiredditidiversi , delle sole ” plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non
2001-171.txt10131013, per la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di terreni a destinazione edificatoria , la considerazione di essa qualereddito, da parte del legislatore , prescinde dal collegamento con una attività speculativa del soggetto percettore e si basa ,
2001-208.txt9595catasto ) , recante a tenore della rubrica ” interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e suiredditidi capitale ” , il quale prevede che l art . 26 , quarto comma , terzo periodo , del
2001-208.txt135135del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , ” riguardante l applicazione della ritenuta a titolo d imposta sugli interessi , premi ed altri frutti delle
2001-208.txt189189che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti tra i quali , le regioni esclusi dall imposta sulredditodelle persone giuridiche ” . con un terzo ricorso , la regione lombardia ha sollevato in via principale questione di
2001-208.txt287287del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , che disciplina le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale , disponendo che esse ” sono applicate
2001-208.txt298298disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ) , che disciplina le ritenute sugli interessi e suiredditidi capitale , disponendo che esse ” sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall imposta
2001-208.txt320320capitale , disponendo che esse ” sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall imposta sulredditodelle persone giuridiche ed in ogni altro caso ” . l impugnato art . 14 della legge 18 febbraio 1999
2001-208.txt359359febbraio 1999 , n . 28 , recante ” interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e suiredditidi capitale ” , stabilisce , come si è poc anzi ricordato , che l art . 26 , quarto
2001-208.txt404404, ” deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall imposta sulredditodelle persone giuridiche ” . in gran parte coincidenti , le molteplici censure prospettate con i tre ricorsi possono essere
2001-208.txt596596numerose richieste di rimborso avanzate dagli enti locali a seguito della intervenuta esclusione degli stessi dall applicazione dell imposta suiredditidelle persone giuridiche e ad incidere , di conseguenza , sui giudizi in corso ” ( ricorso della lombardia )
2001-208.txt6746741 , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , dispone in seguito alla modifica introdotta , con effetto dal 1 gennaio 1991 , dall art . 4
2001-208.txt727727del 1990 , convertito nella legge n . 403 del 1990 che le regioni non sono soggette all imposta sulredditodelle persone giuridiche . ad avviso delle ricorrenti , sarebbe ” contraddittorio ” ed in contrasto con il principio di
2001-208.txt11831183delega , la quale , ” nel prevedere la ritenuta ( a titolo d acconto o d imposta ) suiredditidi capitale corrisposti esclusivamente a soggetti irpeg o a soggetti esenti , aveva dimostrato la chiara intenzione di non assoggettare
2001-208.txt20012001delle ricorrenti , costituzionalmente illegittima giacché l art . 88 , comma 1 , del testo unico delle imposte suiredditiesclude le regioni dall imposta sul reddito delle persone giuridiche , ciò che renderebbe ” contraddittorio ” ed in contrasto
2001-208.txt20082008art . 88 , comma 1 , del testo unico delle imposte sui redditi esclude le regioni dall imposta sulredditodelle persone giuridiche , ciò che renderebbe ” contraddittorio ” ed in contrasto con il principio di capacità contributiva prevedere
2001-208.txt23072307delega , la quale , ” nel prevedere la ritenuta ( a titolo d acconto o d imposta ) suiredditidi capitale corrisposti esclusivamente a soggetti irpeg o a soggetti esenti , aveva dimostrato la chiara intenzione di non assoggettare
2001-333.txt134134pagamento dell imposta di registro sul contratto di locazione , dell i.c.i . gravante sull immobile e dell imposta suiredditirelativa ai canoni . i due giudizi , avendo sostanzialmente ad oggetto la medesima questione , vanno riuniti per essere
2001-333.txt678678ai fini dell applicazione dell i.c.i . ed il pagamento della relativa imposta nell anno precedente , la dichiarazione delredditodell immobile locato ai fini dell imposta sui redditi ) , sia imposto esclusivamente a fini di controllo fiscale e
2001-333.txt687687pagamento della relativa imposta nell anno precedente , la dichiarazione del reddito dell immobile locato ai fini dell imposta suiredditi) , sia imposto esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulti , pertanto , privo di qualsivoglia connessione con
2001-333.txt789789il quale agisce a tutela di un diritto di natura obbligatoria derivante dal contratto di locazione , l imposta suiredditisi riferisce ad un diritto quello relativo alla percezione dei canoni che , seppur derivante dal medesimo contratto di locazione
2001-354.txt139139titolari , coadiuvanti e coadiutori l ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici ” è rapportato alla totalità deiredditidi impresa denunciati ai fini irpef per l anno al quale i contributi stessi si riferiscono ” . redditi di
2001-354.txt158158dei redditi di impresa denunciati ai fini irpef per l anno al quale i contributi stessi si riferiscono ” .redditidi impresa , fra i quali vanno annoverati , secondo l art . 6 del d.p.r . 22 dicembre 1986
2001-354.txt186186annoverati , secondo l art . 6 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , ” iredditidelle società in nome collettivo e in accomandita semplice , da qualsiasi fonte provengano e quale sia l oggetto sociale
2001-354.txt257257tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali , ” in quanto soltanto ilredditosocietario del primo è sottoposto a contribuzione inps , e ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le
2001-354.txt281281è sottoposto a contribuzione inps , e ciò benché vi sia sostanziale identità di natura tra le due tipologie direddito” , . . . ” nel senso che entrambe si determinano senza il concorso di alcuna attività lavorativa “
2001-354.txt337337prevedere il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori , ” esclude che al sistema contributivo previdenziale possa concorrere unredditonon da lavoro ” ; l art . 53 della costituzione ” che sancisce il principio della capacità contributiva complessiva
2001-354.txt379379soli fini fiscali e non anche contributivo previdenziali ” sicché , se ai fini fiscali ” è corretto ritenere qualunqueredditooggetto di tassazione ” , ai fini previdenziali ” soltanto i redditi da lavoro possono costituire oggetto di prelievo contributivo
2001-354.txt391391ai fini fiscali ” è corretto ritenere qualunque reddito oggetto di tassazione ” , ai fini previdenziali ” soltanto iredditida lavoro possono costituire oggetto di prelievo contributivo ” ; il principio di ” ragionevolezza ” , giacché , “
2001-354.txt461461, terzo comma , del d.p.r . n . 917 del 1986 a soli fini fiscali , è un meroredditoda capitale ” . 3 . la questione non è fondata , sotto alcuno dei prospettati profili . 4 .
2001-354.txt523523in vista dell apporto al sistema contributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione denunciata per iredditidi impresa di cui sia titolare l iscritto , il rimettente muove dal presupposto della ” sostanziale identità di natura
2001-354.txt549549titolare l iscritto , il rimettente muove dal presupposto della ” sostanziale identità di natura tra le due tipologie diredditi” e , quindi , di una identità di posizioni fra i relativi percettori , giacché in entrambi i casi
2001-354.txt615615, secondo il d.p.r . n . 917 del 1986 , cui la norma denunciata fa rinvio , mentre iredditida capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (
2001-354.txt650650società dotate di personalità giuridica ( art . 41 ) , soggette , a loro volta , all imposta sulredditodalle stesse conseguito , i redditi c.d . di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice
2001-354.txt656656art . 41 ) , soggette , a loro volta , all imposta sul reddito dalle stesse conseguito , iredditic.d . di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice ( così come , del resto
2001-354.txt688688in accomandita semplice ( così come , del resto , il socio delle società in nome collettivo ) sono iredditidelle stesse società , inclusi nella predetta categoria , come già visto , dall art . 6 del medesimo d.p.r
2001-354.txt752752” , proporzionalmente alla ” quota di partecipazione agli utili ” , in forza del precedente art . 5 (redditiprodotti in forma associata ) . ciò fa sì , appunto , che il reddito prodotto dalle società in accomandita
2001-354.txt767767precedente art . 5 ( redditi prodotti in forma associata ) . ciò fa sì , appunto , che ilredditoprodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio , realizzandosi , in virtù del predetto art .
2001-354.txt775775forma associata ) . ciò fa sì , appunto , che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice siaredditoproprio del socio , realizzandosi , in virtù del predetto art . 5 , come questa corte ha già avuto
2001-354.txt992992della disposizione medesima , che avrebbe assoggettato ” a contribuzione quello che nella sostanza . . . è un meroredditoda capitale ” ; censura che , a ben vedere , non rappresenta altro che una riproposizione , in termini
2001-354.txt10831083virtù dell art . 5 della legge n . 233 del 1990 , anche la misura dei trattamenti rapportata alredditoannuo di impresa . sicché , all ampliamento della base contributiva corrisponde , appunto , l ampliamento della base pensionabile
2001-354.txt11831183norma , prevedendo il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori , escluderebbe che al sistema contributivo possa concorrere unredditonon di lavoro . senonché l intima ed indefettibile correlazione , postulata dal rimettente , tra contribuzione e reddito di
2001-354.txt12021202un reddito non di lavoro . senonché l intima ed indefettibile correlazione , postulata dal rimettente , tra contribuzione eredditodi lavoro non trova riscontro nel modello di previdenza sociale che è dato desumere dall invocato precetto costituzionale . precetto
2001-354.txt13491349collettività generale , anche la commisurazione della contribuzione a basi di riferimento non costituite , solo ed esclusivamente , dalredditoche trova causa nel rapporto di lavoro . in proposito , è sufficiente rifarsi alle più recenti riforme in materia
2001-354.txt14901490in primo luogo , proprio alla disposizione censurata , la quale , nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità deiredditid impresa denunciati ai fini irpef , e non più soltanto al reddito annuo derivante dall attività d impresa che
2001-354.txt15031503rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini irpef , e non più soltanto alredditoannuo derivante dall attività d impresa che dà titolo all iscrizione ( art . 1 della legge n . 233
2001-354.txt156815681997 , n . 314 , recante ” armonizzazione , razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti iredditidi lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro ” , che ha accolto una nozione
2001-354.txt15901590lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro ” , che ha accolto una nozione diredditoda lavoro utilizzabile , in linea di massima , sia a fini contributivi che a fini tributari . 7 .
2001-354.txt16741674) ; contribuzione , nel cui ambito , una volta disatteso il presupposto della imprescindibile correlazione tra prelievo contributivo eredditodi lavoro dal quale muove il giudice a quo va fatto rientrare l obbligo imposto dalla norma denunciata .
2002-133.txt633633si sia erroneamente considerato il permanere di un maggior gettito conseguente alle disposizioni in tema di indeducibilità dell ilor dalredditocomplessivo soggetto a irpef e a irpeg , pur dopo che l ilor è stata in un primo tempo ridotta
2002-156.txt53539 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) . si tratta
2002-16.txt153153. 69 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) ha eliminato la possibilità di cumulare , per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione , l
2002-16.txt290290quote complessivamente dedotte ” e ” se tale ammontare supera il costo dei beni l eccedenza concorre a formare ilredditodel predetto periodo di imposta ” . la violazione dell art . 77 della costituzione è ravvisata sotto il profilo
2002-16.txt630630quote complessivamente dedotte ” e ” se tale ammontare supera il costo dei beni l eccedenza concorre a formare ilredditodel predetto periodo di imposta ” . l eccezione è infondata . la questione investe la complessiva previsione della norma
2002-16.txt705705della nuova regola dell alternatività degli ammortamenti , ma anche il versamento della parte di imposta riferita all inerenza alredditodel 1996 dell eccedenza derivante dalla precedente deduzione cumulativa . 3 . entrambe le questioni prospettate dal resistente non sono
2002-16.txt12051205dall applicazione del sistema del cumulo delle due tipologie di ammortamento ammesso dal vecchio regime , concorre alla formazione delredditoper il 1996 . neppure questa previsione normativa ha efficacia retroattiva , perché assume come oggetto di imposizione un reddito
2002-16.txt12251225reddito per il 1996 . neppure questa previsione normativa ha efficacia retroattiva , perché assume come oggetto di imposizione unredditoesistente al momento della propria entrata in vigore . l ammortamento finanziario prima cumulabile con l ammortamento tecnico , ed
2002-16.txt13981398dedotte durante la concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli articoli 67 e 68 concorre a formare ilreddito. . . nell esercizio in cui avviene la devoluzione ” . infatti , l eventualità che , scaduta la
2002-16.txt14631463dell ammortamento finanziario alle finalità tipiche dell ammortamento ; e , nel contempo , la qualificazione normativa della differenza comeredditodiscende dal rilievo che , limitatamente ad essa , l ammortamento finanziario aveva consentito al concessionario di accantonare un utile
2002-208.txt872872e di successione , i tributi locali , l imposta sul valore aggiunto ( iva ) , l imposta suiredditidelle persone fisiche ( irpef ) , l imposta locale sui redditi ( ilor ) e l imposta sui redditi
2002-208.txt884884aggiunto ( iva ) , l imposta sui redditi delle persone fisiche ( irpef ) , l imposta locale suiredditi( ilor ) e l imposta sui redditi delle persone giuridiche ( irpeg ) . con lo sbarramento temporale del
2002-208.txt892892redditi delle persone fisiche ( irpef ) , l imposta locale sui redditi ( ilor ) e l imposta suiredditidelle persone giuridiche ( irpeg ) . con lo sbarramento temporale del 30 settembre 1993 si è quindi provveduto a
2002-307.txt46469 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) , nel testo
2002-307.txt12901290nuovi rispetto a quelli in precedenza configurati , con libertà di avvalersene o meno da parte del contribuente titolare diredditidi impresa in determinate situazioni ( incentivato da alcune garanzie e benefici procedurali ) . pertanto non può configurarsi sul
2002-308.txt5050decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , ” nella sua formulazione originaria , rimasta in vigore per il solo 1988 ” , secondo la quale
2002-308.txt8989la quale ” ai fini della determinazione dell imposta l ammontare del credito di imposta è computato in aumento delredditocomplessivo netto ” . 2 . ad avviso del giudice a quo , la disposizione colliderebbe con : l art
2002-308.txt336336art . 92 dello stesso d.p.r . , la quale norma richiama , appunto , ai fini dell imposta sulredditodelle persone giuridiche , la disciplina del credito d imposta dettata dal citato art . 14 per i percettori di
2002-308.txt357357delle persone giuridiche , la disciplina del credito d imposta dettata dal citato art . 14 per i percettori diredditisoggetti all i.r.p.e.f . la questione di legittimità costituzionale va , pertanto , riferita non solo alla norma oggetto di
2002-308.txt655655dispose ( art . 2 ) che esso fosse ” computato , in aggiunta agli utili , nella determinazione delredditoimponibile del socio ” . sull argomento , il legislatore è , poi , tornato con l art . 14
2002-308.txt710710, prevedendo , ” ai fini della determinazione dell imposta ” , il computo del credito ” in aumento delredditocomplessivo netto ” e , successivamente ancora , con l art . 1 del decreto legge 27 aprile 1990 ,
2002-308.txt871871infatti , all ipotesi in cui la società che percepisce il dividendo intenda , in sede di dichiarazione annuale deiredditi, far valere il credito d imposta nell ambito delle disposizioni che consentono di compensare il risultato positivo di un
2002-308.txt987987del 1958 ) consentiva di portare ” la perdita di un periodo di imposta . . . in diminuzione delredditodei periodi di imposta ” successivi , sia pure nei limiti del quinquennio . tale disposizione , recepita nell art
2002-308.txt10741074. 154 ) , che , invece , ha stabilito che la perdita può ” essere computata in diminuzione delredditocomplessivo dei periodi di imposta successivi , ma non oltre il quinto , per l intero importo che trova capienza
2002-308.txt10961096dei periodi di imposta successivi , ma non oltre il quinto , per l intero importo che trova capienza nelredditocomplessivo di ciascuno di essi ” . nel contesto della disciplina di cui sopra , il giudice a quo lamenta
2002-308.txt115811581 del decreto legge n . 90 del 1990 , imponga di aggiungere l ammontare del credito di imposta alredditocomplessivo netto ( art . 89 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , e cioè al reddito
2002-308.txt11781178reddito complessivo netto ( art . 89 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , e cioè alredditogià depurato delle perdite pregresse , con l effetto di non consentire la compensazione di queste ultime , oltre che
2002-308.txt12011201delle perdite pregresse , con l effetto di non consentire la compensazione di queste ultime , oltre che con ilredditocomplessivo di impresa ( art . 95 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , anche con l
2002-308.txt21422142, che il legislatore delegato ha mirato ad escludere mercé la qualificazione del credito di imposta come elemento incrementativo delredditocomplessivo netto . con ciò evitandosi il risultato di produrre , attraverso la valorizzazione delle perdite pregresse , una dichiarazione
2002-318.txt7272prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto ancora basato nonostante l intervenuta revisione degli estimi catastali sulredditodominicale stabilito a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939 , n . 589 ( revisione generale degli estimi
2002-318.txt282282, in riferimento all art . 3 della legge 10 dicembre 1973 , n . 814 mediante la moltiplicazione delredditodominicale per coefficienti , determinati dalla commissione tecnica provinciale nelle apposite tabelle , compresi tra un minimo ed un massimo
2002-318.txt346346è determinato , in via provvisoria , ai sensi dello stesso art . 9 , comma quarto , moltiplicando ilredditodominicale per settanta . nell uno e nell altro caso il reddito dominicale di riferimento , secondo l art .
2002-318.txt358358. 9 , comma quarto , moltiplicando il reddito dominicale per settanta . nell uno e nell altro caso ilredditodominicale di riferimento , secondo l art . 62 della predetta legge n . 203 del 1982 , è ,
2002-318.txt453453degli estimi catastali ” . giova ricordare che le previgenti discipline del canone di equo affitto pur esse basate sulredditodominicale stabilito a norma del regio decreto legge n . 589 del 1939 furono colpite da declaratorie di illegittimità costituzionale
2002-318.txt499499155 del 1972 e n . 153 del 1977 , nella parte in cui prevedevano coefficienti di moltiplicazione del suddettoredditodominicale assolutamente inadeguati ad assicurare una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario . intervenuta , a seguito della seconda delle
2002-318.txt11061106equo affitto di cui agli artt . 9 e 62 della legge n . 203 del 1982 , basato sulredditodominicale risultante dal catasto terreni del 1939 , rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione , risulta privo ,
2002-328.txt8181decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , come modificato dall art . 11 , comma 1 , lettera g ) , della legge 30 dicembre
2002-375.txt138138art . 4 del decreto legge 23 gennaio 1993 , n . 16 ( disposizioni in materia di imposte suiredditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione , di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie
2002-49.txt5454del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , ai sensi dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2002-49.txt488488nella forma della loro registrazione nelle scritture contabili ) , ancorché non seguita dalla presentazione di una dichiarazione annuale deiredditio sul valore aggiunto , recettiva delle risultanze delle fatture stesse . un simile intervento non soltanto determinerebbe l ampliamento
2003-105.txt10161016contabilità , merita di essere condivisa la sostanzialmente uniforme giurisprudenza di legittimità , elaborata in relazione ai coefficienti del “redditometro” , la quale nega l esistenza di un problema di retroattività con riguardo a redditometri contenuti in decreti ministeriali
2003-105.txt10321032ai coefficienti del “ redditometro ” , la quale nega l esistenza di un problema di retroattività con riguardo aredditometricontenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo di imposta da verificare , poiché il potere in concreto disciplinato è
2003-296.txt496496) ed il potere di disciplinare , con legge , « nel rispetto dei principi in materia di imposte sulredditoe di quelli recati dal presente titolo , le procedure applicative dell imposta » ( art . 24 , comma
2003-334.txt792792principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa ; b ) variazioni dell aliquota dell addizionale regionale all imposta sulredditodelle persone fisiche o altre misure fiscali previste dalla normativa vigente ; c ) altre misure idonee a contenere la
2003-345.txt4141comma 5 , del decreto legge 23 gennaio 1993 , n . 16 ( disposizioni in materia di imposte suiredditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione , di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie
2003-346.txt124124istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale ) , secondo cui , ai fini delle imposte sulreddito, « il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico , ai sensi dell articolo 3 della legge
2003-346.txt128128assistenza fiscale e del conto fiscale ) , secondo cui , ai fini delle imposte sul reddito , « ilredditodegli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico , ai sensi dell articolo 3 della legge 1 giugno 1939 ,
2003-346.txt276276e , dall altro , della omogeneità di trattamento , in deroga ai principi generali in tema di imposizione suredditodei fabbricati , rispetto ai proprietari di immobili vincolati non locati . 2 . la questione non è fondata .
2003-346.txt504504, con riferimento sempre al canone di ragionevolezza , nella parte specificamente oggetto di impugnazione in cui prevede che ilredditoimponibile sia « in ogni caso » determinato mediante l applicazione della minore tra le tariffe d estimo previste per
2003-346.txt601601decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , in tema di determinazione del reddito imponibile degli immobili locati . è tuttavia evidente che , una volta
2003-346.txt609609, n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ) , in tema di determinazione delredditoimponibile degli immobili locati . è tuttavia evidente che , una volta esclusa per le considerazioni svolte la comparabilità della
2003-346.txt723723irragionevolezza per il fatto che il beneficio fiscale di cui si tratta si sostanzi in un criterio di determinazione delredditoimponibile fissato , con riferimento alle tariffe d estimo , in modo indifferenziato tanto per gli immobili locati quanto per
2003-346.txt824824, evidenziata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità , di ricavare per gli immobili di cui si tratta dalredditolocativo il reddito effettivo , per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni ( cassazione
2003-346.txt827827dalla più recente giurisprudenza di legittimità , di ricavare per gli immobili di cui si tratta dal reddito locativo ilredditoeffettivo , per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni ( cassazione 29 settembre 2003
2003-346.txt978978locazione ad uso abitativo degli immobili ( anche di interesse storico o artistico ) , che prevede una determinazione delredditoimponibile mediante il riferimento al canone locativo , forfetariamente ridotto del 45 % , anziché agli estimi catastali ( art
2003-360.txt6161presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell indirizzo del contribuente , non risultanti
2003-360.txt8686in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell indirizzo del contribuente , non risultanti dalla dichiarazione annuale deiredditi, abbiano effetto , ai fini delle notificazioni , solamente dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica
2003-92.txt143143, in primo luogo , l art . 5 ( emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario suiredditidi impresa ) della legge 23 dicembre 2000 , n . 388 , recante “ disposizioni per la formazione del
2003-92.txt260260, ministero dell economia e delle finanze ] , finalizzato , con appositi provvedimenti , alla riduzione dell imposta sulredditodelle persone giuridiche e dell imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d impresa ” . la riduzione
2003-92.txt268268, finalizzato , con appositi provvedimenti , alla riduzione dell imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell imposta sulredditodelle persone fisiche gravanti sul reddito d impresa ” . la riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e
2003-92.txt274274, alla riduzione dell imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sulredditod impresa ” . la riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui all art
2003-92.txt704704settembre 2001 , n . 350 ( disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro in materia di tassazione deiredditidi natura finanziaria , di emersione di attività detenute all estero , di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie )
2004-285.txt136136dell 8 dicembre 1993 » , ha fatto sì che il nuovo regime di detraibilità previsto per l imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) dall art . 13 bis , comma 1 , lettera a ) , del
2004-285.txt174174) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , introdotto dall art . 3 , comma 1 , lettera e ) , del d.l . n .
2004-285.txt525525c ) , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ( istituzione e disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) . tale articolo nel testo sostituito dall art . 5 , primo comma , della legge
2004-285.txt560560, primo comma , della legge 13 aprile 1977 , n . 114 ( modificazioni alla disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) , e successivamente modificato dall art . 1 , primo comma , della legge 24 aprile
2004-285.txt608608per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 1980 ) prevedeva la deducibilità integrale , dalredditocomplessivo , degli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie . detta disciplina è
2004-285.txt679679b ) , del decreto legge 27 aprile 1990 , n . 90 ( disposizioni in materia di determinazione delredditoai fini delle imposte sui redditi , di rimborsi dell imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario , nonché
2004-285.txt68568527 aprile 1990 , n . 90 ( disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte suiredditi, di rimborsi dell imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario , nonché altre disposizioni urgenti ) , convertito
2004-285.txt733733giugno 1990 , n . 165 , introduceva innovando rispetto al sistema previgente la deducibilità dei suddetti interessi passivi dalredditocomplessivo , « nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati » . detta limitazione , peraltro , per effetto dell
2004-285.txt740740introduceva innovando rispetto al sistema previgente la deducibilità dei suddetti interessi passivi dal reddito complessivo , « nei limiti deiredditidei terreni dichiarati » . detta limitazione , peraltro , per effetto dell art . 14 , comma 1 ,
2004-285.txt873873decreto legge , entrato in vigore il 1 giugno 1994 , ha eliminato il regime della “ deducibilità ” dalredditocomplessivo , agli effetti dell irpef , degli interessi sui mutui agrari e introducendo l art . 13 bis nel
2004-285.txt11981198, ha sottoposto al regime della “ detraibilità ” gli interessi passivi sui mutui agrari , « nei limiti deiredditidei terreni dichiarati » ) si applichino « a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell 8
2004-285.txt12731273passaggio dell onere relativo al pagamento degli interessi passivi sui mutui agrari dal regime della “ deducibilità ” integrale dalredditocomplessivo a quello della “ detraibilità ” , sia pure ridotta , dall imposta lorda . il rimettente ha sollevato
2004-285.txt15581558periodo d imposta sul quale commisurare l irpef è indubbiamente quello dell intero anno solare nel quale si produce ilreddito( art . 7 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , per cui sarebbe stata illogica la
2004-285.txt19421942art . 23 del d.p.r . 13 aprile 1977 , n . 114 ( modificazioni alla disciplina dell imposta sulredditodelle persone fisiche ) , nella parte in cui estendeva la disciplina dell art . 5 , secondo comma ,
2004-285.txt19701970in cui estendeva la disciplina dell art . 5 , secondo comma , lettera c ) , alle dichiarazioni deiredditida presentare nell anno 1977 , relative ai redditi percepiti nell anno 1976 . anche in quella sede i giudici
2004-285.txt19791979, secondo comma , lettera c ) , alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell anno 1977 , relative airedditipercepiti nell anno 1976 . anche in quella sede i giudici a quibus avevano dubitato della legittimità costituzionale del citato
2004-285.txt24892489della totale detraibilità degli interessi pagati , sì da rendere percorribile la via dell indebitamento anche per terreni di modestoreddito) e di quelli che , conoscendo ex ante i limiti di detraibilità degli interessi , tale scelta abbiano compiuto
2004-285.txt25422542. è , infatti , erroneo ritenere che un beneficio fiscale ( nella specie , quello della totale deducibilità dalredditocomplessivo degli interessi passivi pagati sui mutui in questione ) previsto dalla pregressa disciplina normativa di settore ( nella specie
2004-285.txt26612661anno dal quale è venuta meno l integralità del beneficio ) l interessato abbia goduto della possibilità di sottrarre dalredditocomplessivo l onere degli interessi passivi sul mutuo stesso per il suo intero ammontare non comporta affatto che si sia
2004-285.txt27722772dall ordinamento . in realtà , il passaggio dell onere in questione , dal regime della “ deducibilità ” dalredditocomplessivo a quello della “ detraibilità ” dall imposta lorda , ha sostanzialmente modificato il sistema di determinazione del carico
2004-29.txt7676settembre 2001 , n . 350 ( disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro in materia di tassazione deiredditidi natura finanziaria , di emersione di attività detenute all estero , di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie )
2004-306.txt744744e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati , in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore delredditocolpito o della collocazione nell ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell obbligazione tributaria . e
2004-306.txt857857. 37 dello statuto speciale e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria ) di meccanismi di riparto deiredditisoggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori ( sentenza n .
2004-37.txt35693569ad incidere su una disciplina che è di stretta pertinenza statale . 14 . l addizionale comunale all imposta sulredditodelle persone fisiche , istituita dall art . 1 del d.lgs . 28 settembre 1998 , n . 360 ,
2004-37.txt36393639fondamentalmente disciplinata dalla legge statale , anche se devoluta , quanto al gettito , agli enti locali con riguardo airedditiprodotti nei rispettivi territori . l art . 1 , comma 2 , del decreto legislativo istitutivo prevede che l
2004-37.txt37363736le modalità di attribuzione delle somme agli enti locali , in acconto sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni deiredditidell anno precedente , e in sede di conguaglio in base ai dati sulle dichiarazioni dell anno di riferimento .
2004-37.txt388338831 del d.lgs . n . 360 del 1998 , anziché ai dati reali , ai dati statistici relativi airedditiimponibili dei soggetti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni , violi il ” principio di certezza delle risorse finanziarie sotteso
2004-37.txt39513951fiscali , consentirebbe margini di discrezionalità nell aggiornamento e nella strutturazione dei dati , ed inoltre , avendo riguardo airedditiimponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni , farebbe perdere ogni relazione con i redditi di lavoro dipendente
2004-37.txt39683968avendo riguardo ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni , farebbe perdere ogni relazione con iredditidi lavoro dipendente o assimilati , che sono attribuiti per legge , ai fini dell imputazione dell addizionale , al
2004-37.txt40114011cui il sostituto d imposta ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a dettiredditi. 15 . la questione non è fondata . trattandosi di un addizionale istituita e regolata dalla legge dello stato
2004-381.txt397397bis al d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 recante “ approvazione del testo unico delle imposte suiredditi” dal reddito imponibile ai fini irpef non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali regionali e comunali
2004-381.txt400400. 22 dicembre 1986 , n . 917 recante “ approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ” dalredditoimponibile ai fini irpef non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali regionali e comunali , e che
2005-225.txt5252presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell ambito dei rapporti bancari siano posti , come
2005-225.txt199199non è fondata . va premesso che l assunto del rimettente , relativo alla indeducibilità delle componenti negative dal maggiorredditod impresa accertato in base alla norma impugnata , non solo è apodittico , ma risulta altresì smentito dalla più
2005-225.txt392392attività d impresa e siano , quindi , in definitiva , detratti i relativi costi , considerati in termini diredditoimponibile . deve , infine , escludersi la violazione del principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari
2005-234.txt363136311996 , n . 510 ( disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili , di interventi a sostegno delredditoe nel settore previdenziale ) , convertito , con modificazioni , dalla legge 28 novembre 1996 , n . 608
2005-275.txt193193, secondo il quale , per l anno 1980 , sono esclusi dall ilor e non concorrono alla formazione delredditoimponibile ai fini dell irpef e dell irpeg i redditi percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici e prodotti nei
2005-275.txt203203sono esclusi dall ilor e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell irpef e dell irpeg iredditipercepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici e prodotti nei comuni disastrati o danneggiati dal sisma , indicati nel decreto
2005-275.txt377377non domiciliati o non aventi sede ) nella stessa area , esclusi dal beneficio pur avendo subìto un analoga menomazioneredditualein conseguenza del danneggiamento dei propri fabbricati causato dai medesimi eventi sismici . 2 . – l avvocatura generale dello
2005-275.txt511511dovrebbe goderne in considerazione della ratio del beneficio stesso , identificata nella concessione di provvidenze in favore dei titolari diredditidi immobili ubicati nell area colpita dal sisma del novembre del 1980 e rimasti da questo danneggiati , ovunque tali
2005-280.txt646425 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , recante ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , come modificato dall art . 1 , comma 1 , lettera b ) , del d.lgs . 27
2005-280.txt176176bis del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 , delle imposte dovute in base alla dichiarazione deiredditi, così compromettendo « il diritto del contribuente all effettiva conoscenza dell iscrizione a ruolo , procrastinandola a tempo indeterminato
2005-320.txt107107del presidente della repubblica , 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) – nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 – in materia di applicabilità dell imposta sul reddito delle
2005-320.txt126126sui redditi ) – nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 – in materia di applicabilità dell imposta sulredditodelle persone giuridiche allo stato ed agli altri enti pubblici , prevede , poi , che non si fa luogo
2005-320.txt190190irragionevolezza , poiché per un verso essa , con disposizione avente carattere interpretativo , esclude la soggezione all imposta sulredditodelle persone giuridiche dei ricordati fondi pubblici di agevolazione , mentre , per altro verso , sottrae i pagamenti indebiti
2005-320.txt339339era insorto in sede giurisprudenziale un contrasto interpretativo in ordine all assoggettabilità dei fondi pubblici di agevolazione all imposta sulreddito, anche se l orientamento prevalente , specie del giudice di legittimità , era nel senso dell applicabilità ai suddetti
2005-72.txt5845849 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) , con il
2006-02.txt162162, la stessa addizionale regionale all irpef determinata per l anno 2002 in un importo superiore all 1,4 % delredditoimponibile . secondo il giudice rimettente , la previsione di un addizionale di tale importo per gli anni successivi e
2006-02.txt422422– che pone il divieto di superare , nella determinazione dell addizionale , l indicato limite dell 1,4 % delredditoimponibile . né , sempre ad avviso del giudice a quo , la denunciata violazione di questo limite potrebbe ritenersi
2006-02.txt620620all irpef in ragione di quattro aliquote , sulla base di una « modulazione diversa e crescente per scaglioni direddito» . per il rimettente , tale previsione di aliquote progressive sarebbe illegittima ( in relazione agli artt . 3
2006-02.txt13281328a allegata alla stessa legge , mediante l applicazione di quattro diverse aliquote , in relazione a distinti scaglioni diredditoimponibile ( cioè dello 0,9 % , fino ad € 15.493,71 ; dell 1,91 % , oltre tale importo e
2006-02.txt14101410un addizionale di importo identico a quello già stabilito per il 2002 e quindi , in riferimento alle classi diredditopiú elevate , un aliquota complessivamente superiore al limite massimo dell 1,4 % del reddito imponibile fissato dall art .
2006-02.txt14251425in riferimento alle classi di reddito piú elevate , un aliquota complessivamente superiore al limite massimo dell 1,4 % delredditoimponibile fissato dall art . 50 , comma 3 , secondo periodo , del decreto legislativo n . 446 del
2006-02.txt15611561della norma censurata , che ha invece fissato anche per l anno 2003 un addizionale superiore all 1,4 % delredditoimponibile . tale rilievo di illegittimità costituzionale tuttavia non è fondato , perché il rimettente non tiene conto che il
2006-02.txt17971797stabilisce la sospensione , fino al raggiungimento del suddetto accordo , dei soli « aumenti delle addizionali all imposta sulredditodelle persone fisiche per i comuni e le regioni , [ … ] deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e
2006-02.txt18721872identico a quello vigente nel 2002 – anche se comportante l applicazione di un addizionale superiore all 1,4 % delredditoimponibile , come consentito per l anno 2002 dall art . 4 , comma 3 bis , del decreto legge
2006-02.txt24332433la legge statale vieti al legislatore regionale di strutturare l addizionale all irpef secondo più aliquote crescenti per scaglioni direddito. dall affermata violazione di tale divieto il rimettente fa discendere il contrasto delle censurate disposizioni , da un lato
2006-02.txt27412741caso di specie – anche attraverso un “ aliquota progressiva ” , articolata in più aliquote crescenti in funzione delreddito. deve inoltre negarsi che la costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello stato in tema di progressività
2006-02.txt28482848perseguite . nella specie , la scelta del legislatore regionale di articolare l addizionale all irpef secondo scaglioni crescenti diredditonon solo rispetta i limiti di imposizione posti dalla legge statale , ma sviluppa coerentemente , a livello regionale ,
2006-02.txt30383038che , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo , detta diversità di trattamento tra contribuenti aventi lo stessoredditoimponibile , costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell addizionale , ma dell esercizio dell autonomo potere degli
2006-155.txt236236quale si applicano le modifiche recate dal precedente comma 347 . il comma 349 interviene sulla disciplina dell imposta sulreddito, non solo trasformando le detrazioni per carichi di famiglia in « deduzioni per oneri di famiglia » , con
2006-155.txt321321cento . il comma 350 introduce , quindi , un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte diredditoimponibile eccedente l importo di 100.000 euro . infine , il comma 352 dà facoltà ai contribuenti , in sede
2006-155.txt345345importo di 100.000 euro . infine , il comma 352 dà facoltà ai contribuenti , in sede di dichiarazione deiredditiper l anno 2005 , ad applicare « le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al
2006-155.txt362362di dichiarazione dei redditi per l anno 2005 , ad applicare « le disposizioni del testo unico delle imposte suiredditiin vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004 , se più favorevoli » .
2006-155.txt405405ricorrente , siffatto intervento legislativo determinerebbe , nel suo complesso , un minor gettito dell irap e dell imposta sulreddito( da stimarsi , a regime , in circa 6,5 miliardi ) , con rilevanti riflessi sulla finanza regionale ,
2006-334.txt151915199 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) , con il
2007-191.txt278278di tale assimilazione , i contributi per la « formazione all autoimpiego » godono dell esenzione dall imposta locale suiredditie da quella sul reddito delle persone fisiche prevista dall art . 4 della legge n . 476 del 1984
2007-191.txt283283contributi per la « formazione all autoimpiego » godono dell esenzione dall imposta locale sui redditi e da quella sulredditodelle persone fisiche prevista dall art . 4 della legge n . 476 del 1984 ( norme in materia di
2007-193.txt197197ad acta , per il ripianamento del disavanzo sanitario regionale , consegua la automatica maggiorazione dell addizionale all imposta suredditodelle persone fisiche e dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive , nella misura massima prevista dalla legislazione vigente
2007-202.txt139139anno finanziario 2006 ed a titolo iniziale e sperimentale , una quota pari al 5 per mille dell imposta sulredditodelle persone fisiche è destinata , in base alla scelta del contribuente , alle seguenti finalità : a ) sostegno
2007-202.txt298298alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all imposta sulreddito, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti , risultanti dal rendiconto generale dello stato » . il comma 340
2007-202.txt10161016ministri 20 gennaio 2006 ( definizione delle modalità di destinazione della quota pari al 5 per mille dell imposta sulredditodelle persone fisiche , in base alla scelta del contribuente , per finalità di volontariato , ricerca scientifica e dell
2007-202.txt11221122che le norme censurate creano e disciplinano un fondo statale , alimentato da una quota del gettito dell imposta sulredditorelativo al 2005 e destinato al finanziamento : a ) delle attività “ sociali ” svolte dalle associazioni di promozione
2007-202.txt19361936) ; b ) il singolo contribuente effettua la scelta di destinazione del 5 per mille della sua imposta sulredditodelle persone fisiche ( art . 4 , comma 1 ) , apponendo la firma in uno dei quattro riquadri
2007-202.txt19651965comma 1 ) , apponendo la firma in uno dei quattro riquadri che figurano nei modelli per la dichiarazione deiredditi, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalità individuate dal censurato comma 337 , e , soprattutto , indicando il codice fiscale
2007-202.txt20262026il contribuente non appone la firma in uno dei quattro riquadri , il 5 per mille della sua imposta sulredditonon è destinato a nessuna delle corrispondenti finalità ( art . 5 ) ; d ) nel caso in cui
2007-202.txt21622162( art . 5 , comma 2 ) ; e ) le quote del 5 per mille dell imposta sulredditosono iscritte in bilancio su un apposito fondo dello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze e
2007-270.txt10401040, n . 322 , concernente il « regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte suiredditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto , ai sensi dell articolo 3 ,
2007-270.txt14191419un ingiustificata disparità di trattamento , perché sottopone i contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre 2003 dichiarazioni deireddititempestive ( nel rispetto , cioè , dei termini fissati dal citato art . 2 del d.p.r . n .
2007-270.txt17311731con verosimile intento elusivo e confidando nella futura reiterazione del provvedimento straordinario di condono , hanno presentato la dichiarazione deiredditientro il termine del 31 ottobre 2003 fissato ai fini del condono , ma oltre i termini stabiliti in via
2007-270.txt17571757ottobre 2003 fissato ai fini del condono , ma oltre i termini stabiliti in via generale per le imposte suiredditie l irap dal citato art . 2 del d.p.r . n . 322 del 1998 . a prescindere dalla
2007-270.txt19461946legge n . 289 del 2002 anche a quei soggetti irpeg e irap che hanno presentato tempestivamente la dichiarazione deiredditientro il 31 ottobre 2003 e riguardo ai quali il periodo di imposta non è coincidente con l anno solare
2007-366.txt7777del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) [ quest ultimo nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche ad esso apportate dal comma 27 dell
2007-366.txt236236comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) – « l applicazione delle disposizioni contenute nell art . 142 c.p.c . » . 2 . – il
2007-366.txt545545l art . 58 , primo comma , il quale stabilisce che « agli effetti dell applicazione delle imposte suiredditiogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello stato » ; b ) il secondo periodo del secondo comma
2007-366.txt597597fisiche non residenti nel territorio dello stato « hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto ilredditoo , se il reddito è prodotto in piú comuni , nel comune in cui si è prodotto il reddito
2007-366.txt602602dello stato « hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o , se ilredditoè prodotto in piú comuni , nel comune in cui si è prodotto il reddito piú elevato » ; c
2007-366.txt617617reddito o , se il reddito è prodotto in piú comuni , nel comune in cui si è prodotto ilredditopiú elevato » ; c ) l art . 60 , primo comma , lettera c ) , secondo cui
2007-55.txt6161decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 , ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) – norma applicabile ad un processo esecutivo in corso al momento dell entrata in vigore del decreto legislativo 26
2008-102.txt160160) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) ; agli artt . 3 e 53 cost . ; all art . 117 , primo comma , cost
2008-102.txt52005200) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) » , per cui , « nei confronti di una persona fisica , perché una plusvalenza possa costituire “
2008-102.txt52215221) » , per cui , « nei confronti di una persona fisica , perché una plusvalenza possa costituire “redditodiverso ” [ … ] , è necessario l intento speculativo » , il quale « non può avere un
2008-102.txt61226122e che oggi potrebbe definirsi valutazione legale tipica di un oggettiva strumentalità del comportamento del contribuente alla produzione di unreddito; relazione funzionale che costituisce , nella specie , l effettiva ratio del tributo statale . le censure basate sulla
2008-102.txt65116511opera la richiamata valutazione legale tipica . l imposta statale e quella regionale , pur riguardando lo stesso tipo direddito, sono dunque ispirate a diverse rationes : mentre la ratio posta a base dell art . 67 del d.p.r
2008-102.txt65466546dell art . 67 del d.p.r . n . 917 del 1986 risponde al principio generale di tassare il “redditodiverso ” costituito dalla plusvalenza in considerazione delle caratteristiche oggettive dell operazione di acquisto inter vivos e di successiva cessione
2008-102.txt66236623, perciò , comporta , oltre all indicata sovrapposizione , l assoggettamento a tassazione , in un ottica di “redditoentrata ” , di tutte le plusvalenze , in qualsiasi tempo realizzate , per il solo fatto dell esistenza di
2008-102.txt67486748del d.p.r . n . 917 del 1986 e , pertanto , in funzione di un concetto economico di “redditoprodotto ” ; quello regionale , che non solo aggrava l imposizione sulle plusvalenze realizzate nel quinquennio , ma –
2008-102.txt67746774, che non solo aggrava l imposizione sulle plusvalenze realizzate nel quinquennio , ma – nella suddetta ottica di “redditoentrata ” – la estende per un tempo indeterminato ad altre ipotesi , non collegate alle suddette condizioni . l
2008-102.txt73697369non residenti nel territorio dello stato , hanno il domicilio fiscale « nel comune in cui si è prodotto ilredditoo , se il reddito si è prodotto in piú comuni , nel comune in cui si è prodotto il
2008-102.txt73747374stato , hanno il domicilio fiscale « nel comune in cui si è prodotto il reddito o , se ilredditosi è prodotto in piú comuni , nel comune in cui si è prodotto il reddito piú elevato » .
2008-102.txt73907390o , se il reddito si è prodotto in piú comuni , nel comune in cui si è prodotto ilredditopiú elevato » . da tale previsione consegue che , in tutti i casi in cui le persone fisiche residenti
2008-102.txt74167416tale previsione consegue che , in tutti i casi in cui le persone fisiche residenti anagraficamente all estero realizzano ilredditoplusvalenza in sardegna quale loro maggiore reddito prodotto in italia , esse devono considerarsi per ciò stesso soggetti fiscalmente domiciliati
2008-102.txt74237423i casi in cui le persone fisiche residenti anagraficamente all estero realizzano il reddito plusvalenza in sardegna quale loro maggioreredditoprodotto in italia , esse devono considerarsi per ciò stesso soggetti fiscalmente domiciliati in sardegna e , quindi , non
2008-102.txt1174511745, qualora siano titolari di diritti reali sugli immobili ubicati in sardegna , hanno – ove non godano di maggioriredditiprodotti in italia fuori dal territorio sardo – domicilio fiscale in sardegna ai sensi dell art . 58 del d.p.r
2008-102.txt1185511855suddette esclusioni dall imposta sono giustificate dal fatto che i soggetti esclusi già contribuiscono alle finanze regionali pagando imposte suiredditiriscosse nel territorio della regione , il cui gettito è a questa attribuito per i sette decimi in base all
2008-102.txt1194311943ma solo probabile , tra il domicilio fiscale nella regione sardegna e il pagamento nella medesima regione delle imposte suiredditi. ad esempio , nel caso dei titolari di redditi inferiori ai minimi imponibili o comunque esenti , il soggetto
2008-102.txt1195311953sardegna e il pagamento nella medesima regione delle imposte sui redditi . ad esempio , nel caso dei titolari diredditiinferiori ai minimi imponibili o comunque esenti , il soggetto , benché fiscalmente domiciliato in sardegna , non è tenuto
2008-102.txt1197911979comunque esenti , il soggetto , benché fiscalmente domiciliato in sardegna , non è tenuto al pagamento delle imposte suiredditi. va poi osservato che , anche a voler accedere alla tesi della resistente , si creerebbe un irragionevole disparità
2008-102.txt1205412054in sardegna , che , non possedendo « seconde case » , sopporterebbe , con il pagamento delle imposte suiredditi, il carico economico della tutela dell ambiente e della protezione del turismo sostenibile , derivante anche dalle seconde case
2008-102.txt1221112211medesima . in ogni caso , l obiezione fondata sull asserita equiparabilità tra le quote di gettito delle imposte suiredditiattribuite alla regione e il gettito del prelievo immobiliare regionale non giustifica certamente l esclusione delle persone nate in sardegna
2008-102.txt2056020560e non sul risultato utile complessivo » . il tributo in esame , infatti , non costituisce un imposta sulredditod impresa , per la quale soltanto potrebbe porsi un problema di valutazione del « risultato utile complessivo » ,
2008-11.txt5858del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , e l impugnazione di una cartella di pagamento dell iva relativa all anno 2000 , emessa ai sensi
2008-145.txt324324– nello stabilire che le « modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati » relativi alle dichiarazioni deiredditidi cui al precedente comma 53 ( comma 54 ) ed all « import / export alle regioni » (
2008-145.txt10211021attuazione , nonché le modalità per il versamento dell imposta regionale sulle attività produttive e dell addizionale dell imposta sulredditodelle persone fisiche » . 4 . 2 . – secondo la ricorrente , il comma 661 víola il «
2008-145.txt12101210art . 37 dello statuto , si limita a disporre che , con riferimento all imposta relativa alle quote delredditoda attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale
2008-162.txt17831783, nello stato in cui si trova , è di per se stessa utile ed atta a produrre un proprioreddito» ( cfr . , altresì , artt . 33 ss . , d.p.r . 22 dicembre 1986 , n
2008-162.txt19061906, nonché gli edifici sospesi o galleggianti , stabilmente assicurati al suolo , purché risultino verificate le condizioni funzionali eredditualidi cui al comma 1 . del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo
2008-162.txt19381938immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo , quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale ereddituale» . anche in materia fiscale e fino all entrata in vigore dell art . 1 , comma 540 ,
2008-162.txt26092609turbine , che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare , ad una unità immobiliare , una specifica autonomia funzionale eredditualestabile nel tempo , sono da considerare elementi idonei a descrivere l unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della
2008-356.txt3131– aventi ad oggetto l impugnazione , rispettivamente , di : a ) alcuni avvisi di accertamento delle imposte suiredditi, dell irap e dell iva , notificati in data 10 ottobre 2005 e riguardanti i periodi d imposta dal
2008-356.txt370370, n . 633 ( e successive modificazioni ) , per la notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte suiredditie sul valore aggiunto ( ordinanza r.o . n . 124 del 2008 ) , nonché nella parte in cui
2008-356.txt539539che la disposizione denunciata – nello stabilire la proroga di due anni dei termini per l accertamento delle imposte suiredditie dell iva per i contribuenti che non si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali di cui agli artt . da
2008-373.txt5757) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo , ai fini delle imposte dirette , degli
2008-373.txt6868917 ( approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui esclude la deducibilità dalredditocomplessivo , ai fini delle imposte dirette , degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio
2008-373.txt188188le quali , invece – nella misura in cui risultano da provvedimenti dell autorità giudiziaria – , sono deducibili dalredditocomplessivo , ai fini delle imposte dirette ( art . 10 , comma 1 , lettera d , del d.p.r
2008-373.txt672672ordinanza n . 370 del 1999 , che ha ritenuto non illegittima costituzionalmente la normativa che consente la deduzione dalredditoimponibile degli assegni alimentari limitatamente alla misura risultante da provvedimento dell autorità giudiziaria e la esclude per la prestazione alimentare
2009-227.txt10871087regio decreto legge 13 aprile 1939 , n . 652 ( accertamento generale dei fabbricati urbani , rivalutazione del relativoredditoe formazione del nuovo catasto edilizio urbano ) , convertito , con modificazioni , dalla legge 11 agosto 1939 ,
2009-227.txt11561156urbani » i fabbricati « diversi dai fabbricati rurali » , mentre questi ultimi – poiché non produttivi di unredditoautonomo – andavano iscritti , unitamente all area sulla quale insistevano , nel « catasto dei terreni » . da
2009-227.txt18441844riconosciuto « alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all art . 29 del testo unico delle imposte suiredditi» , cioè , rendendo esplicito il contenuto della richiamata disposizione , « a ) [ alle ] attività dirette
2009-238.txt770770tali prelievi , al d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sureddito) . in particolare , l art . 57 , comma 1 , alinea e lettera a ) , di
2009-238.txt51745174e alla tipologia di attività svolte , sulla base di parametri [ … ] che tengano anche conto di indiciredditualiarticolati per fasce di utenza e territoriali » ( comma 2 ) , e costituisce « il corrispettivo per lo
2009-299.txt1551155122 luglio 1998 , n . 322 ( regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte suiredditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto , ai sensi dell articolo 3 ,
2009-299.txt17201720. 322 del 1998 , nel testo attualmente vigente ) , ovvero , per gli enti soggetti all imposta sulredditodelle persone giuridiche e i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi , « entro l ultimo giorno
2009-299.txt17341734gli enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche e i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione deiredditi, « entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta » (
2009-334.txt12431243. 36 dello statuto regionale stabilisce che : a ) « al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima » ( primo comma ) ; b ) «
2009-74.txt245245alla regione , al fine di garantirne l autonomia finanziaria , i « sei decimi del gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche » riscosse nel territorio della regione stessa e l art . 1 , comma 4 , del
2009-74.txt381381gennaio 1963 , n . 1 , recante lo statuto speciale della regione friuli venezia giulia , le ritenute suiredditida pensione , di cui all articolo 49 , comma 2 , lettera a ) , del testo unico delle
2009-74.txt404404, di cui all articolo 49 , comma 2 , lettera a ) , del testo unico delle imposte suiredditidi cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 e successive modificazioni , riferite
2009-74.txt469469di tali norme , le quali non pongono limiti all attribuzione alla regione dei sei decimi dell irpef relativa airedditida pensione dei soggetti residenti nel territorio regionale ; b ) l art . 65 dello statuto speciale , perché
2009-74.txt662662attuale andamento del gettito , come , a mero titolo esemplificativo , quella che fa uscire dal precitato ambito iredditidei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l emolumento percepito si trasforma da reddito di lavoro in reddito
2009-74.txt678678dal precitato ambito i redditi dei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l emolumento percepito si trasforma daredditodi lavoro in reddito di quiescenza » ( comma 7 ) . 1 . 2 . – quanto al secondo
2009-74.txt682682redditi dei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l emolumento percepito si trasforma da reddito di lavoro inredditodi quiescenza » ( comma 7 ) . 1 . 2 . – quanto al secondo periodo della disposizione censurata
2009-74.txt10051005successivo art . 49 le attribuisce la « quota fissa » dei « sei decimi del gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche » ( primo comma , numero 1 ) riscossa nel territorio della regione stessa . tali norme
2009-74.txt106310632007 , secondo cui fra le entrate regionali sono comprese , nella misura dei sei decimi , le ritenute suiredditida pensione , « riferite ai soggetti passivi residenti nella [ … ] regione , ancorché riscosse fuori del territorio
2009-74.txt11821182– come ammesso dalla stessa difesa erariale – un limite all ammontare annuo statutariamente spettante alla regione delle ritenute suiredditida pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella medesima regione , ancorché riscosse fuori del territorio regionale , e víola
2010-116.txt632632, per il quale : a . 1 . ) « al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima » ( primo comma ) ; a . 2
2010-116.txt731731sede centrale fuori del territorio della regione , ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti , nell accertamento deiredditiviene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi » ( primo comma ) ; b
2010-116.txt737737regione , ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti , nell accertamento dei redditi viene determinata la quota delredditoda attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi » ( primo comma ) ; b . 2 . ) . «
2010-116.txt11241124procede , d intesa con l ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti , al riparto deiredditisoggetti ad imposta di ricchezza mobile . il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l impresa ha stabilimenti
2010-116.txt11701170della conseguente iscrizione a ruolo . il ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto delredditod intesa con l assessore regionale delle finanze » ( primo comma ) ; e . 2 . ) «
2010-116.txt12001200( primo comma ) ; e . 2 . ) « spettano , altresí , alla regione i tributi suiredditidi lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente , che sono addetti agli stabilimenti
2010-116.txt12851285territorio della regione e stabilimenti e impianti fuori di essa . in tal caso l imposta relativa alle quote diredditoafferenti all attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della regione , è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte
2010-116.txt13231323uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti . l imposta relativa alle quote diredditoafferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della regione è iscritta nei ruoli
2010-116.txt25862586in tal caso , le suddette disposizioni stabiliscono che è eccezionalmente riservata alla regione la quota di imposta relativa alredditodi impresa e di lavoro dipendente riferibile a detti stabilimenti ed impianti . la specificità di tale previsione limitata ,
2010-116.txt26342634imprese industriali e commerciali ed ai dipendenti di queste e , dal punto di vista oggettivo , alle imposte suiredditirende evidente che il criterio del luogo di realizzazione del presupposto costituisce , appunto , solo una tassativa e circoscritta
2010-116.txt32973297, norma sicuramente eccezionale . basta considerare che in base ad un principio della legislazione statale , l imposta suiredditigrava sull impresa nella essenziale sua unità e sorge , secondo la regola della territorialità del tributo , nel luogo
2010-116.txt33743374contro , ha significato e portata di eccezione , introdotta dal legislatore statutario per dare , limitatamente all imposta sulreddito( o , come risulta specificato nell art . 7 del decreto del 1965 , sulla ricchezza mobile ) ,
2010-116.txt34933493lungi dall esprimere un principio generale , attribuisce , in via eccezionale , alla regione una quota di imposta suiredditiprodotti da imprese aventi sede fuori del territorio , commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia
2010-116.txt35053505, alla regione una quota di imposta sui redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio , commisurata alredditoprodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia , estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla regione [
2010-116.txt35923592art . 37 stat . ; ed il secondo comma , che coerentemente attribuisce alla regione i corrispondenti tributi suiredditidi lavoro , prova che , al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in sicilia
2010-116.txt38293829e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati , in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore delredditocolpito o della collocazione nell ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell obbligazione tributaria » ;
2010-116.txt39463946. 37 dello statuto speciale e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria ) di meccanismi di riparto deiredditisoggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori » ( sentenza n
2010-116.txt53855385n . 81 del 1973 , la quale ha affermato , con riferimento all ipotesi di « ritenute erariali suiredditidi categoria c / 2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali » , che « non si
2010-116.txt66186618, non rientrando ovviamente l iva ( ivi compresa quella in esame sui monopoli ) nella categoria delle imposte suiredditi, non sono applicabili nella specie , contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente , gli artt . 37 dello statuto
2010-116.txt66596659e 7 delle norme di attuazione , i quali ( come si è visto ) riguardano esclusivamente le imposte suiredditi. 2.4.4 . la regione rivendica , in quarto luogo , il gettito dell imposta sugli interessi ed altri proventi
2010-116.txt70357035che come già notato in precedenza non è controversa tra le parti la spettanza regionale della quota delle imposte suiredditidi impresa o di lavoro dipendente afferente agli stabilimenti od impianti ubicati in sicilia ed appartenenti ad imprese pubbliche o
2010-201.txt470470erariali , sia , infine , del gettito derivante dall aliquota media di equilibrio dell addizionale regionale all imposta sulredditodelle persone fisiche , sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l
2010-201.txt898898finanziate » dal gettito derivante da una compartecipazione all iva , dal gettito derivante da una compartecipazione all imposta sulredditodelle persone fisiche , dalla imposizione immobiliare ( art . 12 , lettera b del comma 1 ) ; d
2010-302.txt501501avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato , sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrreredditoin un contesto specifico . tale processo evolutivo è in corso da diversi decenni ed ha indotto questa corte ad
2010-302.txt745745. n . 269 del 2003 , con un nuovo meccanismo , che incide soprattutto sulle aree maggiormente produttive direddito, cioè quelle su cui insistono pertinenze destinate ad attività commerciali , terziario direzionali e di produzione di beni e
2010-302.txt892892costituzionale . si tratta infatti di una linea di valorizzazione dei beni pubblici , che mira ad una loro maggioreredditivitàper lo stato , vale a dire per la generalità dei cittadini , diminuendo proporzionalmente i vantaggi dei soggetti particolari
2010-302.txt13891389utilizzazioni , ad esempio abitative . la differenza di trattamento trova giustificazione nella diversa attitudine dei beni pubblici a produrreredditoper i concessionari , che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati alle attività considerate dalla norma censurata ,
2010-342.txt306306) , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , di seguito tuir , fosse possibile assumere quale valore iniziale sulla base del quale calcolare , appunto ,
2010-342.txt414414accedere a tale meccanismo di calcolo delle plusvalenze rientranti , in linea di principio , nel novero dei cosiddetti «redditidiversi » soggetti , come tali , a tassazione ( o delle minusvalenze ) era il pagamento di un imposta
2011-152.txt103010309 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) . la sua
2011-247.txt982982289 del 2002 prevedono tre diverse ipotesi di definizione agevolata di tributi : 1 ) la « definizione automatica diredditidi impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione » ( art . 7 ) ; 2
2011-281.txt6363comma 1 , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , il quale , nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare
2011-281.txt7979riscossione delle imposte sul reddito ) , il quale , nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sulredditoeffettuata mediante espropriazione immobiliare , dispone che : « se il terzo incanto ha esito negativo , il concessionario ,
2011-281.txt14591459discrezionale di rigettare l istanza di assegnazione . in particolare , il fatto che nella riscossione coattiva delle imposte sulredditomediante espropriazione forzata immobiliare il legislatore ha determinato in una misura fissa e speciale il prezzo di assegnazione dell immobile
2011-281.txt30353035nelle due normative , del tutto diversi . tale prezzo base , infatti , era originariamente calcolato in relazione alredditoimponibile ai fini dell imposta locale sui redditi , moltiplicato per venti ( art . 84 del d.p.r . n
2011-281.txt30433043tale prezzo base , infatti , era originariamente calcolato in relazione al reddito imponibile ai fini dell imposta locale suiredditi, moltiplicato per venti ( art . 84 del d.p.r . n . 602 del 1973 , richiamato dall art
2011-323.txt165165due successivi , nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno alredditosulla base di criteri definiti dalla giunta provinciale , è riconosciuta una detrazione dell irap dovuta alla provincia pari al
2011-323.txt264264territorio provinciale . con provvedimento della giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno alredditoche danno diritto alla detrazione d imposta disciplinata da questo comma » . secondo il ricorrente , tale comma è
2012-02.txt197197, rispettivamente , che : a ) « a decorrere dal periodo d imposta 2010 , i soggetti aventi unredditoimponibile ai fini dell addizionale regionale irpef non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell addizionale regionale irpef
2012-02.txt262262; b ) « a decorrere dal periodo d imposta 2010 , i soggetti con figli a carico aventi unredditoimponibile ai fini dell addizionale regionale irpef non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell addizionale regionale irpef
2012-135.txt50750726 febbraio 1948 , n . 2 , secondo cui « al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima » ; 2 ) dell art . 2 [
2012-135.txt25792579) 23 , comma 8 ( riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta di acconto dell imposta sulreddito) ; b ) 23 , comma 45 ( istituzione della zona franca di lampedusa , a condizione della previa
2012-142.txt537537di tutte le altre entrate tributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate , inclusa l imposta locale suiredditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici » . ad avviso della ricorrente ,
2012-142.txt32943294di tutte le altre entrate tributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate , inclusa l imposta locale suiredditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici » . infine , lamenta , in
2012-142.txt49464946) 23 , comma 8 ( riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta di acconto dell imposta sulreddito) ; b ) 23 , comma 45 ( istituzione della zona franca di lampedusa , a condizione della previa
2012-223.txt16621662discriminatorio sarebbe ancor più evidente alla luce della diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà oltre i 300.000 euro direddito, previsto per gli altri cittadini , dall art . 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n . 138
2012-223.txt17431743quale , sebbene giustificato dalla medesima ratio , prevedrebbe una soglia superiore , un aliquota inferiore e la deducibilità dalredditocomplessivo . 7 . i tar per l umbria e per la calabria ( reg . ord . nn .
2012-223.txt65836583rimettenti con riferimento agli articoli 3 e 53 cost . il tributo che interessa incide su una particolare voce diredditodi lavoro , che è parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con
2012-223.txt65926592. il tributo che interessa incide su una particolare voce di reddito di lavoro , che è parte di unredditolavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro ;
2012-223.txt66096609parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori diredditodi lavoro ; e introduce , quindi , senza alcuna giustificazione , un elemento di discriminazione soltanto ai danni della
2012-223.txt66616661giudiziaria . con la sua applicazione , infatti , viene colpita piú gravemente , a parità di capacità contributiva perredditidi lavoro , esclusivamente detta categoria . ove , poi , si potesse prescindere da tale pur decisiva considerazione ,
2012-223.txt76077607beneficio economico dalla predetta « riduzione » , ma agiscono come « sostituti d imposta » per le imposte suiredditi, trattenendo gli importi indicati dalla norma denunciata ( quali « ritenute alla fonte » ) e provvedendo al loro
2012-223.txt767476743 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , recante « disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito» ) . inoltre , la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della « riduzione » ( terzo periodo dell
2012-223.txt80608060il presupposto economicamente rilevante in relazione al quale è previsto il prelievo è , con tutta evidenza , il complessivoredditodi lavoro conseguito dal dipendente pubblico nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 . le stesse modalità
2012-223.txt81388138competenze fisse che di quelle accessorie , ricollega la misura , più che al trattamento economico del dipendente , alredditoda lavoro pubblico , che concorre a formare il calcolo del risultato impositivo . occorre , perciò , concludere che
2012-223.txt8534853453 cost . l introduzione di una imposta speciale , sia pure transitoria ed eccezionale , in relazione soltanto airedditidi lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola , infatti , il
2012-223.txt85858585imposta economicamente rilevante . tale violazione si manifesta sotto due diversi profili . da un lato , a parità diredditolavorativo , il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici . d altro lato , il legislatore , pur
2012-223.txt86378637n . 138 del 2011 ) il contributo di solidarietà ( di indubbia natura tributaria ) del 3 % suiredditiannui superiori a 300.000,00 euro , al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria , ha inopinatamente scelto di
2012-241.txt46664666su proposta del ministro dell economia e delle finanze ) in misura pari al 3 per cento sulla parte delredditocomplessivo ( determinato ai sensi dell art . 8 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ,
2012-241.txt46944694. 8 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « testo unico delle imposte suiredditi» ) eccedente l importo di 300.000 euro lordi annui . la disposizione è impugnata in combinato disposto con il
2012-241.txt48524852nel territorio della regione stessa : [ . . . ] 1 ) sei decimi del gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche » ( art . 49 , primo comma , alinea e numero 1 , dello statuto )
2012-241.txt51395139, riscossione e contenzioso lo stesso comma 2 stabilisce che « si applicano le disposizioni vigenti per le imposte suiredditi» ( quinto periodo del comma ) . dalla natura di imposta sui redditi discende la spettanza allo stato non
2012-241.txt51535153disposizioni vigenti per le imposte sui redditi » ( quinto periodo del comma ) . dalla natura di imposta suiredditidiscende la spettanza allo stato non dell intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale , ma solo
2012-241.txt65096509maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive suiredditidi capitale di cui all art . 44 del d.p.r . n . 917 del 1986 e sui redditi diversi
2012-241.txt65286528sui redditi di capitale di cui all art . 44 del d.p.r . n . 917 del 1986 e suiredditidiversi di cui all art . 67 , comma 1 , lettere da c bis ) a c quinquies )
2012-241.txt65746574la riconduzione del prelievo alla medesima percentuale del 20 per cento , eliminando la precedente varietà di aliquote sui predettiredditi, ha comportato in alcuni casi una riduzione della precedente aliquota ( ad esempio , rispetto al 27 per cento
2012-241.txt68536853delle obbligazioni e titoli similari , pubblici e privati » ) , nonché i 4,965 decimi dell imposta sostitutiva suiredditida capitale da fonte estera ( art . 18 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) ; b
2012-241.txt69426942le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e , precisamente , di imposte suiredditi. da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo stato non dell intero loro maggior gettito complessivo , ma
2012-241.txt73157315) , dello statuto ( che attribuisce alla regione i « quattro decimi e mezzo del gettito dell imposta sulredditodelle persone giuridiche » riscossa sul suo territorio ) e del piú volte citato primo comma dell art . 4
2012-241.txt74497449, dello statuto , che , attribuendo alla regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell « imposta sulredditodelle persone giuridiche » , non consente l integrale attribuzione allo stato di tale gettito . né tale attribuzione è
2012-241.txt79037903entrata ” per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive suiredditidi capitale di cui all art . 44 del d.p.r . n . 917 del 1986 e sui redditi diversi
2012-241.txt79227922sui redditi di capitale di cui all art . 44 del d.p.r . n . 917 del 1986 e suiredditidiversi di cui all art . 67 , comma 1 , lettere da c bis ) a c quinquies )
2012-241.txt79747974la riconduzione del prelievo alla medesima percentuale del 20 per cento , eliminando la precedente varietà di aliquote sui predettiredditi, ha comportato in alcuni casi una riduzione ed in altri casi un aumento dell aliquota preesistente . diversamente dalla
2012-241.txt80288028non al risultato complessivo ( « maggiore entrata » ) derivante dall applicazione della nuova aliquota fissa a tutti iredditisuddetti , ma ai soli casi di diminuzione della precedente aliquota e per i quali ad avviso della regione siciliana
2012-241.txt83398339art . 36 dello statuto si limita a stabilire che « al fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima » . l art . 2 delle norme di
2012-241.txt89878987) « contributo di solidarietà » sopra descritto al punto 6.1 . pari al 3 per cento sulla parte delredditocomplessivo eccedente l importo di 300.000 euro lordi annui ; c ) i commi 2 bis , 2 ter ,
2012-241.txt13448134482 dell art . 2 del decreto legge n . 138 del 2011 attiene al temporaneo contributo di solidarietà sulredditocomplessivo ed ha natura tributaria come già rilevato al punto 6.1 . , a proposito del ricorso proposto dalla regione
2012-241.txt1348713487dalla regione autonoma friuli venezia giulia , perché si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto alredditoimponibile dell irpef e , quindi , in una temporanea sovrimposta di tale tributo ; b ) i commi 2
2012-241.txt1521715217dallo stesso comma 2 , denominato « contributo di solidarietà » , pari al tre per cento sulla parte delredditocomplessivo imponibile ai fini dell irpef eccedente l importo di 300.000,00 euro annui . la ricorrente deduce che la riserva
2012-241.txt1528315283, del proprio statuto , che attribuisce alla regione autonoma sardegna i « sette decimi del gettito delle imposte sulredditodelle persone fisiche [ . . . ] riscosse nel territorio della regione » . il prelievo in esame come
2012-241.txt1535115351siciliana costituisce indubbiamente una sovrimposta dell irpef , in quanto si risolve nell applicazione di una aliquota aggiuntiva rispetto alredditoimponibile di tale tributo . il « contributo di solidarietà » va , quindi , qualificato come una temporanea imposta
2012-241.txt1537315373di tale tributo . il « contributo di solidarietà » va , quindi , qualificato come una temporanea imposta sulredditodelle persone fisiche , il cui gettito ove riscosso nel territorio regionale va attribuito , per i sette decimi ,
2012-241.txt1620216202tabacchi , dall iva , dai canoni per le concessioni idroelettriche , dai tributi propri e sul turismo , dairedditipatrimoniali e demaniali , dai contributi statali straordinari per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria ) .
2012-241.txt1699016990le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive suiredditidi capitale di cui all art . 44 del d.p.r . n . 917 del 1986 e sui redditi diversi
2012-241.txt1700917009sui redditi di capitale di cui all art . 44 del d.p.r . n . 917 del 1986 e suiredditidiversi di cui all art . 67 , comma 1 , lettere da c bis ) a c quinquies )
2012-258.txt125125122 ] , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , e 60 , « comma 1 » [ rectius : « primo comma , alinea e lettera e
2012-258.txt170170del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a
2012-30.txt296296del credito di imposta , nella misura del venti per cento di quanto effettivamente pagato a titolo di imposte suiredditied irap nel corso dell anno 2011 , sino ad un importo massimo , per ciascun beneficiario , di 10.000,00
2012-30.txt11381138resistente , il beneficio esclusivamente commisurato , nei suoi termini finanziari , al « venti per cento delle imposte suiredditied irap effettivamente pagate [ . . . ] nel corso dell anno 2011 » , fino ad un massimo
2012-30.txt13951395rimborso dell eventuale quota residua , sia pari al venti per cento di quanto versato a titolo di imposta suiredditio a titolo di irap indubbiamente ambedue imposte erariali ma soprattutto che essa non contiene alcuna precisazione , come sarebbe
2012-33.txt10021002amministrativa e non legislativa ; l art . 53 cost . , poiché introduce una forma impositiva svincolata dalla capacitàredditualedel contribuente ; l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia
2012-64.txt301301131 ; b ) imposte ipotecaria e catastale , salvo quanto stabilito dal comma 5 ; c ) imposta sulredditodelle persone fisiche , in relazione ai redditi fondiari , escluso il reddito agrario ; d ) imposta di registro
2012-64.txt309309, salvo quanto stabilito dal comma 5 ; c ) imposta sul reddito delle persone fisiche , in relazione airedditifondiari , escluso il reddito agrario ; d ) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione
2012-64.txt314314comma 5 ; c ) imposta sul reddito delle persone fisiche , in relazione ai redditi fondiari , escluso ilredditoagrario ; d ) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili ; e
2012-64.txt694694saldi di finanza pubblica , in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche . in sede di prima applicazione , e in attesa della determinazione del gettito dell imposta sul
2012-64.txt878878, in base alla legislazione vigente , alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche al gettito della cedolare
2012-99.txt16991699programmazione , bilancio , credito e assetto del territorio , negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione deiredditi, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all esenzione ; ciò a pena di decadenza dall esenzione
2013-116.txt411411» ; in secondo luogo , analoga misura non sarebbe prevista per i contribuenti in generale , titolari degli stessiredditi. a giudizio della corte campana , poi , la disciplina in esame recherebbe vulnus anche agli artt . 42
2013-116.txt670670stato adottato in una eccezionale situazione economica , non garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità diredditocon la categoria dei lavoratori ( pubblici o privati ) , essendo ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei
2013-116.txt754754imposto nei confronti dei soli magistrati in pensione , categoria « colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altriredditie , più specificamente , di redditi da lavoro dipendente » , come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale
2013-116.txt761761pensione , categoria « colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e , più specificamente , diredditida lavoro dipendente » , come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell analogo prelievo dichiarato illegittimo dalla sentenza
2013-116.txt870870ingiustificato , perché con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio i contribuenti titolari di unredditocomplessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3 % sulla parte di
2013-116.txt891891complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3 % sulla parte diredditoche eccede il predetto importo , qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo , compresi redditi pensionistici , mentre
2013-116.txt904904solidarietà del 3 % sulla parte di reddito che eccede il predetto importo , qualunque siano le componenti del lororedditocomplessivo , compresi redditi pensionistici , mentre i ricorrenti nei giudizi principali , sarebbero tenuti ( per far fronte alla
2013-116.txt908908sulla parte di reddito che eccede il predetto importo , qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo , compresiredditipensionistici , mentre i ricorrenti nei giudizi principali , sarebbero tenuti ( per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica
2013-116.txt10121012art . 2 , comma 2 , del d.l . n . 138 del 2011 , non trova applicazione suiredditidi cui all articolo 9 , comma 2 , del decreto legge 31 maggio 2010 , n . 78 (
2013-116.txt27152715riguarda , infatti , i soli pensionati , senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità direddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi , divenuta peraltro ancora più evidente , in conseguenza della
2013-116.txt27972797soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e tutti gli altri titolari diredditi, anche e non solo da lavoro dipendente , come reso palese nelle ordinanze nn . 54 e 55 del
2013-116.txt28982898autonomi od imprenditori , quanto piuttosto a quella fra cittadini . va infatti , al riguardo , precisato che iredditiderivanti dai trattamenti pensionistici non hanno , per questa loro origine , una natura diversa e minoris generis rispetto agli
2013-116.txt29202920dai trattamenti pensionistici non hanno , per questa loro origine , una natura diversa e minoris generis rispetto agli altriredditipresi a riferimento , ai fini dell osservanza dell art . 53 cost . , il quale non consente trattamenti
2013-116.txt29472947dell osservanza dell art . 53 cost . , il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie diredditida lavoro . questa corte ha , anzi , sottolineato ( sentenze n . 30 del 2004 , n .
2013-116.txt30413041, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria , il legislatore ha scelto di trattare diversamente iredditidei titolari di trattamenti pensionistici : il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori ,
2013-116.txt30723072si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori , mentre per tutti gli altri cittadini la misura è airedditioltre 300.000 euro lordi annui , con un aliquota del 3 per cento , salva in questo caso la deducibilità
2013-116.txt30943094300.000 euro lordi annui , con un aliquota del 3 per cento , salva in questo caso la deducibilità dalreddito. la giurisprudenza di questa corte ha precisato che « la costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme ,
2013-116.txt34233423solidarietà ( l art . 2 del d.l . n . 138 del 2011 ) del 3 per cento suiredditiannui superiori a 300.000 euro , quest ultimo assunto anche quale tertium comparationis . al fine di reperire risorse per
2013-116.txt37363736sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio , venendo esso a gravare suredditiormai consolidati nel loro ammontare , collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita
2013-170.txt337337: « al comma 1 dell articolo 2752 del codice civile , le parole : ” per l imposta sulredditodelle persone fisiche , per l imposta sul reddito delle persone giuridiche , per l imposta regionale sulle attività produttive
2013-170.txt346346codice civile , le parole : ” per l imposta sul reddito delle persone fisiche , per l imposta sulredditodelle persone giuridiche , per l imposta regionale sulle attività produttive e per l imposta locale sui redditi , diversi
2013-170.txt364364imposta sul reddito delle persone giuridiche , per l imposta regionale sulle attività produttive e per l imposta locale suiredditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell articolo 2771 , iscritti nei ruoli resi esecutivi nell anno in
2013-170.txt423423sostituite dalle seguenti : ” per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sulredditodelle persone fisiche , imposta sul reddito delle persone giuridiche , imposta sul reddito delle società , imposta regionale sulle
2013-170.txt430430imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , imposta sulredditodelle persone giuridiche , imposta sul reddito delle società , imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi
2013-170.txt437437norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , imposta sul reddito delle persone giuridiche , imposta sulredditodelle società , imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ” . la disposizione si osserva anche
2013-170.txt450450reddito delle persone giuridiche , imposta sul reddito delle società , imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale suiredditi” . la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all entrata in vigore del presente decreto »
2013-170.txt826826comma , cod . civ . , che estende il privilegio ai crediti erariali derivanti dall ires ( imposta suiredditidelle società ) e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette . in effetti , l intervento legislativo che
2013-304.txt586586impiegati , lasciando altre categorie di lavoratori indenni , o , comunque , colpendoli più leggermente a parità di capacitàreddituale, sarebbe arbitrario ed irragionevole e violerebbe il principio di uguaglianza fissato dall art . 3 cost . ed il
2014-07.txt587587sola categoria dei dipendenti pubblici , si porrebbe in contrasto con il principio di universalità dell imposizione a parità direddito, creando un effetto discriminatorio , reso evidente dalla diversa disciplina relativa al contributo di solidarietà previsto per gli altri
2014-07.txt614614reso evidente dalla diversa disciplina relativa al contributo di solidarietà previsto per gli altri cittadini , che fa riferimento airedditioltre i 300.000 euro , il quale , sebbene giustificato dalla medesima ratio , prevederebbe una soglia superiore , un
2014-07.txt641641quale , sebbene giustificato dalla medesima ratio , prevederebbe una soglia superiore , un aliquota inferiore e la deducibilità dalredditocomplessivo . inoltre , in via subordinata , il tribunale rimettente ritiene violati gli artt . 2 e 3 cost
2014-07.txt830830. 42 cost . , avendo natura sostanzialmente espropriativa , dal momento che determinerebbe una vera e propria ablazione diredditiformanti oggetto di diritti quesiti , senza alcuna indennità , e , in secondo luogo , con l art .
2014-07.txt13001300anche affermato che l introduzione di una imposta speciale , sia pure transitoria ed eccezionale , in relazione soltanto airedditidi lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola il principio della parità
2014-07.txt13481348imposta economicamente rilevante . tale violazione si manifesta sotto due diversi profili : da un lato , a parità diredditolavorativo , il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici ; d altro lato , il legislatore , pur
2014-07.txt14001400n . 138 del 2011 ) il contributo di solidarietà ( di indubbia natura tributaria ) del 3 % suiredditiannui superiori a 300.000,00 euro , al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria , ha inopinatamente scelto di
2014-08.txt181181norma , stabilendo l applicazione di un unica aliquota ( pari allo 0,5 per cento ) per una fascia diredditiparticolarmente estesa ( dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro ) e prevedendone l
2014-08.txt470470di prevedere l addizionale per tutti gli scaglioni fissati dal legislatore statale ma unicamente nel divieto di adottare scaglioni diredditodiversi rispetto a questi ultimi . quanto all applicazione del principio contenuto nel medesimo comma , la regione rileva come
2014-08.txt528528all attuazione del prelievo , bensì unicamente al divieto di differenziare le aliquote dell addizionale in spregio agli scaglioni diredditoerariali . 3 . va preliminarmente rilevato che l art . 3 , comma 1 , lettere c ) e
2014-08.txt618618finanziario 2013 ) , alla cui stregua l incremento dell aliquota dell addizionale regionale per gli ultimi tre scaglioni diredditoè stato diversificato con l introduzione di aliquote differenziate in relazione ad ogni scaglione ( pari , rispettivamente , allo
2014-08.txt678678comma 2 dell impugnato art . 3 , il quale prevede che , in caso di modifica degli scaglioni diredditostatali , rimangano ferme le addizionali , specificandone le aliquote negli stessi termini della versione originaria del comma 1 .
2014-08.txt13621362anno 2012 , con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni diredditoerariali . essa , dunque , contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente , non impone l obbligo di osservare integralmente
2014-139.txt208208del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell art . 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205
2014-139.txt543543legge 10 luglio 1982 , n . 429 ( norme per la repressione dell evasione in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ) , convertito , con modificazioni
2014-139.txt9849842004 ha avuto modo di soffermarsi diffusamente sulla disciplina in materia di repressione dell evasione in materia di imposte suiredditi, indicata come tertium comparationis dal rimettente , stigmatizzandone la disomogeneità rispetto alla fattispecie di reato disciplinata dalla norma in
2014-139.txt16641664dal rimettente quale tertium comparationis rientra , invece , nella « nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell art . 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205
2014-142.txt112112membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione delredditoimponibile ai sensi dell articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della
2014-142.txt125125riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell articolo 11 del testo unico delle imposte suiredditidi cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 » . 1.1 . il
2014-142.txt260260presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( tuir ) . detta disposizione prevede che : « l imposta si applica separatamente sui seguenti redditi :
2014-142.txt279279sui redditi » ( tuir ) . detta disposizione prevede che : « l imposta si applica separatamente sui seguentiredditi: [ . . . ] b ) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti ,
2014-142.txt392392» . la regola generale prevista dall art . 51 ( già art . 48 ) del tuir per ilredditodi lavoro dipendente cui è assimilato il compenso del giudice tributario , ai sensi dell art . 50 ( già
2014-142.txt478478eccezione rappresentata dalla cosiddetta ” cassa allargata ” , per la quale è imputato al periodo d imposta precedente ilredditopercepito entro il 12 gennaio successivo . peraltro , per detti redditi sarebbe previsto il regime particolare di cui all
2014-142.txt490490è imputato al periodo d imposta precedente il reddito percepito entro il 12 gennaio successivo . peraltro , per dettiredditisarebbe previsto il regime particolare di cui all art . 17 ( già art . 16 ) , comma 1
2014-142.txt535535, del d.p.r . n . 917 del 1986 . l ordinanza di rimessione sottolinea come , fra tutti iredditiassimilati a quelli di lavoro dipendente indicati dall art . 50 tuir , solo per gli emolumenti arretrati riferibili all
2014-142.txt591591d.l . n . 98 del 2011 abbia introdotto la tassazione ordinaria comportante l applicazione della aliquota massima inerente airedditidell anno di percezione fino al compimento dell intero periodo d imposta successivo a quello di competenza . la nuova
2014-142.txt663663cost . da un lato , infatti , si tratterebbe di una deroga immotivata all interno di una categoria diredditiper i quali l art . 17 ( già art . 16 ) del tuir prevede l applicazione dell imposta
2014-142.txt687687l art . 17 ( già art . 16 ) del tuir prevede l applicazione dell imposta separatamente dagli altriredditidello stesso periodo ; dall altro , tale regime sarebbe scollegato dalla capacità contributiva di cui all art . 53
2014-142.txt766766. in pratica , la norma contestata amplierebbe , in modo assolutamente discriminatorio nell ambito della categoria dei percettori diredditiassimilati a quelli di lavoro dipendente , il principio della cassa allargata da 12 giorni all intero anno solare .
2014-142.txt889889della asserita maggiore tassazione . nel merito , essa eccepisce che : a ) il meccanismo ordinario di tassazione deiredditidelle persone fisiche sarebbe quello di cassa , per cui il regime derogatorio dello stesso non potrebbe essere utilizzato quale
2014-142.txt960960i ritardi fisiologici determinati dagli incombenti a carico dell amministrazione per liquidare i compensi ; c ) la natura delredditoin questione sarebbe diversa dagli altri assimilati a quelli da lavoro dipendente e , in ragione di tale diversità ,
2014-142.txt12531253ai fini della decisione del merito , è utile ricordare alcuni principi che ispirano la disciplina dell imposizione tributaria suiredditidi lavoro dipendente ed assimilati , categoria cui appartiene per effetto dell art . 50 ( già art . 47
2014-142.txt13001300f ) , del tuir la fattispecie all esame di questa corte . la regola generale dell imposizione su dettiredditiè quella di cassa , ricavabile dall art . 7 del tuir , secondo cui ad ogni anno solare salvo
2014-142.txt14071407successivo a quelli erogati nel precedente . in buona sostanza , sulla base di detto principio , vengono attratte nelredditoannuale le somme percepite entro il 12 gennaio dell anno successivo . al contrario , per i redditi percepiti in
2014-142.txt14251425attratte nel reddito annuale le somme percepite entro il 12 gennaio dell anno successivo . al contrario , per iredditipercepiti in un determinato periodo d imposta , ma maturati in tempi precedenti , vige il diverso regime della tassazione
2014-142.txt15231523che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa » in quei casi in cui la tassazione ordinaria di unredditoformatosi nel corso di più anni , ma corrisposto in unica soluzione , potrebbe risultare eccessivamente oneroso per il contribuente
2014-142.txt17391739art . 50 ( già art . 47 ) , comma 1 , lettera f ) , del tuir airedditida lavoro dipendente . in ragione di tale assimilazione per i medesimi trovano applicazione le disposizioni inerenti a tale categoria
2014-142.txt22212221delle commissioni tributarie entro il periodo d imposta successivo a quello di riferimento « si intendono concorrere alla formazione delredditoimponibile ai sensi dell articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della
2014-142.txt22342234« si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell articolo 11 del testo unico delle imposte suiredditidi cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 » ) , della cui
2014-142.txt24952495creando , in assenza di un ragionevole motivo discriminante , una situazione di trattamento svantaggioso rispetto alle altre specie diredditiassimilati . questa corte , proprio in materia tributaria , ha riconosciuto l estensibilità di norme di favore laddove ,
2014-142.txt28862886il legislatore stesso , in diversa norma , aveva ritenuto meritevole di essere sottratta ad un eccessiva imposizione tributaria suredditiche si sono formati per cause non imputabili al contribuente in anni diversi da quelli di effettiva percezione . la
2014-142.txt30363036nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del ” principio di cassa ” nei riguardi diredditiformatisi nel corso di periodi d imposta precedenti quello di percezione delle somme [ . . . ] dunque la
2014-142.txt33213321artt . 17 [ ora art . 19 ] e 18 [ ora art . 21 ] facendo concorrere iredditistessi alla formazione del reddito complessivo dell anno in cui sono percepiti , se ciò risulta più favorevole per il
2014-142.txt33263326art . 19 ] e 18 [ ora art . 21 ] facendo concorrere i redditi stessi alla formazione delredditocomplessivo dell anno in cui sono percepiti , se ciò risulta più favorevole per il contribuente » . 4.2 .
2014-142.txt34213421, infatti , è già normativamente consolidato attraverso l espressa previsione che ha assimilato i compensi dei giudici tributari airedditidi lavoro dipendente , con incontroversa applicazione ai medesimi del regime tributario in questione . 4 . 3 . per
2014-142.txt34543454in questione . 4 . 3 . per quanto concerne l asserita eterogeneità della fattispecie in esame rispetto agli altriredditiassimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell art . 50 ( già art . 47 ) del tuir
2014-142.txt35393539è di pari evidenza che il regime della tassazione separata non trova il suo comun denominatore nella natura omogenea deiredditiinseriti nel proprio ambito applicativo che , al contrario , hanno caratteristiche e presupposti normativi tra i più disparati ma
2014-142.txt385838582011 . infatti , in tale sede il legislatore non ha espunto i compensi dei giudici tributari dal novero deiredditiassimilati a quelli di lavoro dipendente , né tanto meno ha recato altre modifiche alla disciplina generale in materia di
2014-142.txt39793979art . 53 cost . , atteso che l effetto pregiudizievole della norma nei confronti di una sola categoria diredditiassimilati a quelli di lavoro dipendente non trova alcuna giustificazione obiettiva nella situazione dei loro percettori , in assenza di
2014-154.txt4254253 e 53 cost . , in quanto verrebbe imposto un peculiare concorso alle spese pubbliche , colpendo solo iredditidi pubblici dipendenti e , tra essi , solo quelli di coloro che hanno raggiunto una determinata qualifica o maturato
2014-177.txt590590) ed il potere di disciplinare , con legge , ” nel rispetto dei principi in materia di imposte sulredditoe di quelli recati dal presente titolo , le procedure applicative dell imposta ” » , e che « la
2014-201.txt571571, la riscossione , le sanzioni e il contenzioso , è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sulreddito. 2 bis . per i compensi di cui al comma 1 , le disposizioni di cui ai commi precedenti
2014-207.txt19691969e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati , in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore delredditocolpito o della collocazione nell ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell obbligazione tributaria . ciò
2014-228.txt6060del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , come modificato dall art . 1 , comma 402 , lettera a ) , numero 1 ) ,
2014-228.txt260260. n . 600 del 1973 , salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione deiredditio che essi non hanno rilevanza a tal fine . prevede , poi , che i prelevamenti o gli importi
2014-228.txt531531all art . 53 cost . , oltre che dell art . 3 cost . , rilevando che per ilredditoda lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico­presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d impresa e il prelevamento
2014-228.txt546546, rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico­presuntive tra costi e ricavi tipiche delredditod impresa e il prelevamento sarebbe un « fatto oggettivamente estraneo all attività di produzione del reddito professionale » ,
2014-228.txt563563ricavi tipiche del reddito d impresa e il prelevamento sarebbe un « fatto oggettivamente estraneo all attività di produzione delredditoprofessionale » , idoneo a costituire un « mero indice generale di spesa » . inoltre , la norma censurata
2014-228.txt632632la mera indicazione del beneficiario , divenendo , però , tanto irrazionale quanto inutile sul piano dell accertamento dei maggioriredditi» oppure seguendo quanto sostenuto dall amministrazione finanziaria richiederebbe necessariamente anche la giustificazione causale dei prelevamenti , così imponendo «
2014-228.txt968968all entrata in vigore della disposizione de qua , secondo cui l applicabilità della presunzione in esame ai percettori diredditoda lavoro autonomo derivava , già anteriormente alla modifica di cui alla legge n . 311 del 2004 , da
2014-228.txt17491749destinati ad un investimento nell ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di unreddito.
2014-26.txt133133esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione suiredditiderivanti dal finanziamento con capitale di rischio , nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si
2014-26.txt187187rafforzare , quindi , la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano , ai fini della determinazione delredditocomplessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell articolo 73 , comma 1 , lettere a ) e
2014-26.txt217217nell articolo 73 , comma 1 , lettere a ) e b ) , del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , è ammesso in deduzione
2014-26.txt497497cento e al 4,75 per cento . » ; « 4 . la parte del rendimento nozionale che supera ilredditocomplessivo netto dichiarato è computata in aumento dell importo deducibile dal reddito dei periodi d imposta successivi . » ;
2014-26.txt509509la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell importo deducibile dalredditodei periodi d imposta successivi . » ; « 5 . il capitale proprio esistente alla chiusura dell esercizio in
2014-26.txt709709si considera incremento tutto il patrimonio conferito . » ; « 7 . il presente articolo si applica anche alredditod impresa di persone fisiche , società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria ,
2014-26.txt8718712012 è ammesso in deduzione ai sensi dell articolo 99 , comma 1 , del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con il decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , e successive modificazioni
2014-50.txt23752375dunque , i profili di carattere sanzionatorio ed i ” rimedi ” tecnici tesi a portare ad emersione cespiti oredditiassoggettabili ad imposizione ) espressamente prescrive di procedere all esercizio della delega nel « rispetto dei princípi sanciti dallo statuto
2014-80.txt3939del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2014-80.txt827827sulla fase dell ” autoaccertamento ” del debito di imposta , ossia della dichiarazione annuale ai fini delle imposte suiredditie sul valore aggiunto . ponendosi sulla scia della previsione punitiva di cui all art . 10 bis del d.lgs
2014-80.txt14301430la punibilità dell omessa dichiarazione ( consistente nel fatto di chi , « al fine di evadere le imposte suiredditio sul valore aggiunto , non presenta , essendovi obbligato , una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte »
2014-80.txt164616462 e 3 del d.lgs . n . 74 del 2000 , « al fine di evadere le imposte suiredditio sul valore aggiunto , indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare
2014-98.txt18141814n . 111 ] secondo cui gli avvisi di accertamento emessi dall agenzia delle entrate ai fini delle imposte suiredditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro
2014-98.txt40684068procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte suiredditi. sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi » ; c
2015-10.txt155155successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 un prelievo aggiuntivo , qualificato « addizionale » all imposta sulredditodelle società di cui all art . 75 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n .
2015-10.txt185185decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) e successive modificazioni , pari al 5,5 per cento , da applicarsi alle imprese operanti in determinati settori ,
2015-10.txt343343dalla scat punti vendita spa di quanto corrisposto all ente impositore a titolo di « addizionale » dell imposta suiredditidelle società ( ires ) , dovuta in applicazione delle disposizioni in esame . in particolare , la commissione tributaria
2015-10.txt1153115310 milioni e poi a 3 milioni di euro ; è stata introdotta l ulteriore soglia del conseguimento di unredditosuperiore a 1 milione di euro , poi abbassata a 300 mila euro ; sono stati limitati i poteri di
2015-10.txt24452445cost . 6.1 . l ordinanza muove dalla considerazione che l « addizionale » impugnata determina una discriminazione qualitativa deiredditi, per il fatto che essa si applica solo ad alcuni soggetti economici operanti nel settore energetico e degli idrocarburi
2015-10.txt25612561. profili di irrazionalità rispetto allo scopo sarebbero ravvisabili nella individuazione della base imponibile , che è costituita dall interoredditoanziché dai soli ” sovra profitti ” , e nella durata permanente , anziché contingente , dell « addizionale »
2015-10.txt32553255. numerosi sono i casi di temporaneo inasprimento dell imposizione applicabili a determinati settori produttivi o a determinate tipologie diredditie cespiti ritenuti non illegittimi da questa corte proprio in forza della loro limitata durata : basti menzionare la sovraimposta
2015-10.txt33553355341 del 2000 ) . neppure mancano casi in cui la differenziazione tributaria per settori economici o per tipologie diredditoha assunto carattere strutturale , superando , ciò nondimeno , il vaglio di questa corte . si può , a
2015-10.txt37493749. in sintesi , non è del tutto implausibile ritenere che questo settore di mercato possa essere caratterizzato da unaredditività, dovuta a rendite di posizione , sensibilmente maggiore rispetto ad altri settori , così da poter astrattamente giustificare ,
2015-10.txt38993899« addizionale » del 5,5 per cento ( poi innalzata al 6,5 per cento ) dell aliquota dell imposta sulredditodelle società per chi operi nel predetto settore e abbia conseguito un ricavo superiore a un determinato ammontare , la
2015-10.txt39613961imposta , secondo una linea di tendenza solo marginalmente compensata dalla introduzione di altra soglia , questa volta riferita alredditoimponibile . i presupposti di fatto , addotti dal legislatore nell art . 81 , comma 16 , per inasprire
2015-10.txt41084108dal legislatore che vi ha ravvisato spinte contraddittorie , costituite dall insostenibilità dei prezzi per gli utenti e dalla eccezionaleredditivitàdell attività economica per gli operatori del petrolio , ben potrebbe essere considerata in astratto , alla luce della richiamata
2015-10.txt42494249. se , come nel caso in esame , il presupposto economico che il legislatore intende colpire è la eccezionaleredditivitàdell attività svolta in un settore che presenta caratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale , tale circostanza dovrebbe necessariamente
2015-10.txt43354335, ha previsto una maggiorazione d aliquota di una imposizione , qual è l ires , che colpisce l interoredditodell impresa , mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo
2015-10.txt43604360del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l eventuale parte diredditosuppletivo connessa alla posizione privilegiata dell attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura . infatti , al
2015-10.txt44264426presupposto e imponibile di quest ultima e non , come è avvenuto in altri ordinamenti , come un imposta sullaredditività. 6.5.2 . a questa prima incongruenza dell imposizione censurata , se ne aggiunge un altra ancor più grave relativa
2015-10.txt52045204vizio di irragionevolezza è evidenziato dalla configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all interoredditodi impresa , anziché ai soli ” sovra profitti ” ; dall assenza di una delimitazione del suo ambito di
2015-100.txt7272del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2015-100.txt2261226122 luglio 1998 , n . 322 ( regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte suiredditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto , ai sensi dell articolo 3 ,
2015-100.txt29432943legge 10 luglio 1982 , n . 429 ( norme per la repressione della evasione in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ) , convertito , con modificazioni
2015-100.txt3132313210 ter del d.lgs . n . 74 del 2000 non solo attengono a tributi diversi ( le imposte suiredditi, nel primo caso , l imposta sul valore aggiunto , nel secondo ) , ma hanno anche e soprattutto
2015-100.txt37643764terzo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) è stata mantenuta e rafforzata dal già citato art . 2 , secondo comma , del d.l . n
2015-131.txt203203( stabilito dall art . 5 , comma 1 , del medesimo decreto ) della soglia di ricavi e diredditoprevisti per l assoggettamento all « addizionale » sull imposta sui redditi delle società di cui all art . 81
2015-131.txt215215decreto ) della soglia di ricavi e di reddito previsti per l assoggettamento all « addizionale » sull imposta suiredditidelle società di cui all art . 81 , comma 16 , del decreto legge 25 giugno 2008 , n
2015-131.txt13491349. 10 del 2015 , la corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell « addizionale » dell imposta suiredditidelle società ( ires ) prevista dall art . 81 , commi 16 , 17 e 18 , del decreto
2015-131.txt14681468, comma 1 , della legge n . 98 del 2013 , che abbassa le soglie di ricavi e diredditoimponibile previsti ai fini dell assoggettamento alla predetta « addizionale » . tali maggiori entrate rientrano tra quelle che gli
2015-131.txt26442644. la questione non è fondata . pacifica risulta la natura erariale del tributo , in quanto l imposta suiredditidelle società rappresenta un tributo diretto , istituito con legge statale configurante perciò un prelievo coattivo con riferimento a un
2015-131.txt28452845conseguente atto impositivo che ben può riguardare , come nella specie , i volumi di ricavi o l ammontare delredditoche determinano l applicazione dell aliquota maggiorata . nessun dubbio , infine , circa la specifica destinazione dell aumento di
2015-132.txt5656presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , nella parte in cui sanziona con la nullità l avviso di accertamento che sia stato emesso prima della
2015-132.txt195719577 , comma 1 , del decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n . 358 ( riordino delle imposte suiredditiapplicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni ) , costituirebbe
2015-132.txt19981998una norma speciale , con la quale il legislatore ha applicato la clausola generale antielusiva nel settore delle imposte suiredditi. la sussistenza della violazione del principio di eguaglianza , nei termini prospettati dal giudice a quo , presuppone che
2015-132.txt24042404art . 77 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , che l attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell ordinamento , operante anche in difetto
2015-145.txt142142di rimborso formulata da un contribuente in ordine alle somme versate per l anno 2012 a titolo di imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) e di addizionale regionale all irpef in relazione al reddito derivante dalla locazione di
2015-145.txt158158titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) e di addizionale regionale all irpef in relazione alredditoderivante dalla locazione di immobili di interesse storico ed artistico di sua proprietà dubita della legittimità costituzionale del regime fiscale
2015-145.txt388388istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale ) , secondo cui « in ogni caso , ilredditodegli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico , ai sensi dell articolo 3 della legge 1 giugno 1939 ,
2015-145.txt589589attività il regime d imposizione fiscale risultava completamente scollegato dal valore locativo o fondiario dell immobile , in quanto ilredditoderivante dal suo possesso veniva determinato sulla base della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della
2015-145.txt687687413 del 1991 ( art . 4 , comma 5 quater ) , ha eliminato la possibilità di determinare ilredditoimponibile secondo il criterio della rendita figurativa , in cui era irrilevante il canone di locazione , ed ha al
2015-145.txt751751, comma 5 sexies , lettera a ) ipotesi che si attaglia al caso oggetto del giudizio principale che ilredditoimponibile ai fini irpef sia rappresentato dal maggiore fra il canone di locazione ridotto del trentacinque per cento e la
2015-155.txt950950di federalismo fiscale municipale ) , in sostituzione dell imposta comunale sugli immobili ( ici ) e dell imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non
2015-155.txt965965) e dell imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) e delle relative addizionali dovute in relazione airedditifondiari relativi ai beni non locati apportandovi significative modifiche . 1 . 1.2 . alcune ricorrenti censurano anzitutto l art
2015-155.txt136013601981 , secondo cui « è attribuito alla regione valle d aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sulredditoe sul patrimonio percette nel territorio regionale , nonché delle imposte sostitutive : a ) imposta sul reddito delle persone
2015-155.txt13781378erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale , nonché delle imposte sostitutive : a ) imposta sulredditodelle persone fisiche » ; la regione siciliana deduce la violazione dell art . 2 , primo comma , del
2015-155.txt15311531cui stregua « le entrate della regione sono costituite : a ) dai sette decimi del gettito delle imposte sulredditodelle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ; b ) dai nove decimi
2015-155.txt15371537regione sono costituite : a ) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sulredditodelle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione ; b ) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo
2015-155.txt17211721ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello stato ; i ) dairedditiderivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio ; l ) da contributi straordinari dello stato per particolari piani di
2015-155.txt18261826sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa : 1 ) sei decimi del gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche ; 2 ) quattro decimi e mezzo del gettito dell imposta sul reddito delle persone giuridiche ;
2015-155.txt18421842gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ; 2 ) quattro decimi e mezzo del gettito dell imposta sulredditodelle persone giuridiche ; 3 ) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt . 23
2015-155.txt28072807del 1981 secondo cui « è attribuito alla regione valle d aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sulredditoe sul patrimonio percette nel territorio regionale , nonché delle imposte sostitutive : a ) imposta sul reddito delle persone
2015-155.txt28252825erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale , nonché delle imposte sostitutive : a ) imposta sulredditodelle persone fisiche ; b ) imposta sul reddito delle società ; c ) ritenute su interessi e redditi da
2015-155.txt28342834regionale , nonché delle imposte sostitutive : a ) imposta sul reddito delle persone fisiche ; b ) imposta sulredditodelle società ; c ) ritenute su interessi e redditi da capitale ; d ) ritenute d acconto sui dividendi
2015-155.txt28442844sul reddito delle persone fisiche ; b ) imposta sul reddito delle società ; c ) ritenute su interessi eredditida capitale ; d ) ritenute d acconto sui dividendi ; e ) ritenute sui premi e sulle vincite ;
2015-155.txt65016501, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti , ove ricorrano , dei costi dell insularità e dei livelli diredditopro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi , rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime
2015-155.txt65886588il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli diredditopro capite siano inferiori alla media nazionale , ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
2015-155.txt70977097, in base alla legislazione vigente , alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche al gettito della cedolare
2015-192.txt42194219sufficienza di quest ultima » . inoltre , l art . 36 cost . si riferisce alla complessiva percezione diredditoda parte del lavoratore , che , occupando una porzione ragionevole del proprio tempo e della propria capacità , deve
2015-192.txt43184318relative operazioni ( a parte l impossibilità o difficoltà di coglierne la totale entità ) concorrano alla formazione dell interoredditoprofessionale del singolo prestatore » ( sentenza n . 88 del 1970 , richiamata dalla sentenza n . 41 del
2015-192.txt43894389a dimostrare che l attività officiosa sarebbe ormai , di fatto , la fonte dominante od anche solo prevalente delredditodi tutti gli ausiliari dei magistrati . ammesso ( ma non concesso ) che siano ancorate a linee di tendenza
2015-231.txt194194. 78 del 2010 , così come modificato nel 2011 , prevede , al comma 3 bis , che iredditiconseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare non partecipato esclusivamente dai soggetti istituzionali indicati dal precedente comma 3 e rilevati
2015-231.txt286286presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( tuir ) , mentre , al comma 4 bis , dispone che i partecipanti non istituzionali che detenevano
2015-231.txt336336per cento determinata secondo i criteri di cui al comma 3 bis debbano corrispondere un imposta sostitutiva delle imposte suiredditipari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d imposta 2010 risultante nei prospetti periodici
2015-231.txt11051105descritto regime impositivo agevolativo con quello più penalizzante , definito dal legislatore « per trasparenza » , secondo cui iredditiconseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati , in proporzione alle quote di partecipazione ancorché non
2015-231.txt11331133di gestione sono imputati , in proporzione alle quote di partecipazione ancorché non distribuiti , e concorrono alla formazione delredditocomplessivo del partecipante , come precisato dal successivo comma 4 . in tal modo il legislatore intende scongiurare il rischio
2015-231.txt12811281partecipanti qualificati , tali al 31 dicembre 2010 , del pagamento una tantum di un tributo sostitutivo delle imposte suiredditi, nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel 2010 quale risultante dai prospetti periodici
2015-231.txt13231323in corso di anno . ciò al fine di definire l onere tributario per il passato , con riferimento airedditimaturati e non ancora distribuiti , e di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto per l applicazione della disciplina speciale sulle
2015-231.txt17711771, ed è funzionale al passaggio a quest ultimo dal precedente , fondato sulla tassazione ” per cassa ” deiredditiderivanti dal fondo . ove la norma venisse dichiarata incostituzionale , il suo venir meno ex tunc produrrebbe di rendere
2015-231.txt17971797la norma venisse dichiarata incostituzionale , il suo venir meno ex tunc produrrebbe di rendere definitivamente esenti da imposizione iredditieventualmente generati prima dell introduzione del nuovo regime e non ancora distribuiti . in tal modo sarebbero privilegiati , senza
2015-231.txt19591959dedotti , ultra petutim iudicis , dalle parti private in relazione al collegamento del regime transitorio sostitutivo di un imposizioneredditualead una base imponibile non collegata al reddito bensì ad una situazione patrimoniale , ed a quello della sua operatività
2015-231.txt19671967private in relazione al collegamento del regime transitorio sostitutivo di un imposizione reddituale ad una base imponibile non collegata alredditobensì ad una situazione patrimoniale , ed a quello della sua operatività obbligatoria , a prescindere dalla esistenza e dalla
2015-231.txt19901990una situazione patrimoniale , ed a quello della sua operatività obbligatoria , a prescindere dalla esistenza e dalla dimensione deiredditidistribuibili .
2015-252.txt861861perché una disposizione afferente al funzionamento del fondo di solidarietà comunale sarebbe lesiva delle prescrizioni statutarie relative all accertamento deiredditidelle imprese industriali e commerciali e perché il funzionamento del suddetto fondo , che presenta un carattere applicativo in ambito
2015-253.txt208208e 6 dello stesso articolo , di disporre con propria legge , nell ambito dell addizionale regionale all imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) , detrazioni all addizionale medesima in favore delle famiglie o in luogo dell erogazione
2015-253.txt456456imposta , nonché riordino della disciplina dei tributi locali ) , è determinata applicando l aliquota fissata dalla regione alredditocomplessivo rilevante ai fini irpef al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ( comma 2 )
2015-253.txt12101210l organizzazione necessaria alla prestazione diretta di sostegno economico a beneficio dei « soggetti irpef , il cui livello diredditoe la relativa imposta netta , calcolata anche su base familiare , non consente la fruizione delle detrazioni di cui
2015-26.txt5050del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , prospettando la lesione degli artt . 24 , secondo comma , e 111 , secondo comma , della
2015-26.txt224224[ . . . ] può , in base ad elementi e circostanze di fatto certi , determinare sinteticamente ilredditocomplessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile
2015-26.txt241241determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando ilredditocomplessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato . a tal fine , con decreto del
2015-26.txt286286da pubblicare nella gazzetta ufficiale , sono stabilite le modalità in base alle quali l ufficio può determinare induttivamente ilredditoo il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva [ . . . ] quando il reddito
2015-26.txt290290ufficiale , sono stabilite le modalità in base alle quali l ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggiorredditoin relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva [ . . . ] quando il reddito dichiarato non risulta congruo
2015-26.txt306306reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva [ . . . ] quando ilredditodichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta » . con il sistema
2015-26.txt330330congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta » . con il sistema comunemente denominato “redditometro” , dunque , l ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente , persona fisica , non
2015-26.txt341341imposta » . con il sistema comunemente denominato ” redditometro ” , dunque , l ufficio può determinare sinteticamente ilredditocomplessivo netto del contribuente , persona fisica , non basandosi sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso , ma
2015-26.txt366366, persona fisica , non basandosi sulle singole e specifiche fonti produttive dello stesso , ma assoggettando a tassazione ancheredditidi fonte sconosciuta . il contribuente però , ai sensi del successivo sesto comma dello stesso art . 38 ,
2015-26.txt399399sesto comma dello stesso art . 38 , sempre nel testo all epoca vigente , può dimostrare che il maggiorredditopresunto induttivamente è costituito o giustificato da redditi esenti , redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta o da
2015-26.txt407407sempre nel testo all epoca vigente , può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente è costituito o giustificato daredditiesenti , redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto . precisa inoltre
2015-26.txt410410all epoca vigente , può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente è costituito o giustificato da redditi esenti ,redditisoggetti a ritenuta a titolo d imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto . precisa inoltre la norma che
2015-26.txt436436d imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto . precisa inoltre la norma che « l entità di taliredditie la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione » . 3 . è in questo quadro che
2015-273.txt489489stesso provvedimento ( art . 50 , comma 11 ) e dall aumento al 26 per cento dell imposta suiredditidi natura finanziaria ( art . 3 , comma 1 ) . entrate , quelle indicate , che , se
2015-273.txt21842184in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento e dall aumento al 26 per cento dell imposta suiredditidi natura finanziaria ) saranno utilizzate a compensazione degli « oneri derivanti dagli articoli 1 , 2 , 4 ,
2015-31.txt16131613introdotto il comma 2 all art . 8 dello statuto sardo la norma è riferibile ai casi delle imposte sulredditocorrisposte a titolo di sostituto d imposta da imprese aventi la sede legale in altra regione dello stato ma riferibili
2015-66.txt217217e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che generaredditodi impresa soggetto a tassazione ordinaria . 2 . il giudice a quo premette che la società agricola solar farm
2015-66.txt286286fotovoltaica , cedendo l energia prodotta al gestore servizi energetici verso corrispettivo , e che aveva presentato la dichiarazione deiredditi, optando per il regime impositivo di cui all art . 32 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n
2015-66.txt317317. 32 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suireddititesto post riforma 2004 ) , secondo quanto disposto dall art . 1 , comma 1093 , della legge n
2015-66.txt418418in quanto prevalente , non fosse qualificabile come attività connessa a quella agricola , e quindi fosse inidonea a generareredditoagrario . 2 . 1 . il giudice rimettente osserva , tuttavia , che nell art . 1 , comma
2015-66.txt518518di essere attività connesse a quella agricola ( con conseguente regime fiscale di favore ) e divengono attività che generanoredditodi impresa soggetto a tassazione ordinaria . ne consegue , a suo avviso , che il regime fiscale di favore
2015-66.txt844844del d.p.r . n . 917 del 1986 , d ora in avanti , « tuir » , per ilredditoderivante dall attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche . 4 . 2 . la disciplina della
2015-66.txt10801080, effettuate dagli imprenditori agricoli , [ . . . ] » e aggiunge che esse si considerano produttive diredditoagrario . 4.3 . il legislatore si preoccupa , peraltro , di perimetrare la categoria delle attività connesse , ricorrendo
2015-70.txt32443244legge n . 438 del 1992 . conseguentemente , il blocco , originariamente previsto in via generale e senza distinzioniredditualidal legislatore del 1992 , fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa . dopo
2015-95.txt109109del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2016-111.txt130130comma 5 , del decreto legge 23 gennaio 1993 , n . 16 ( disposizioni in materia di imposte suiredditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione , di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie
2016-111.txt917917fiscali derogano al generale principio , fissato nell art . 53 della costituzione , di assoggettamento ai tributi sia suiredditiche sui trasferimenti di ricchezza delle manifestazioni di capacità contributiva ) » ( corte di cassazione , sezione tributaria ,
2016-111.txt15741574, comma 2 , della legge n . 413 del 1991 stabilisce che , ai fini irpef , il lororedditoè determinato con l applicazione della minore fra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
2016-111.txt30913091proporzionate forme di agevolazione fiscale . una volta appurato , tuttavia , che il beneficio accordato sulla componente fondiaria delredditodegli immobili di interesse culturale trova fondamento nella minore utilità economica derivante dalla conformazione legale dello specifico statuto dominicale di
2016-121.txt552552l art . 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014 , n . 175 ( semplificazione fiscale e dichiarazione deiredditiprecompilata ) ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell art . 53 del d.lgs . n
2016-173.txt455455i pensionati a carico dello stato ; e la seconda ( comma 590 ) attiene al contributo di solidarietà suiredditie non sulle pensioni e , inoltre , in nessun caso si afferma da quel giudice a quo che i
2016-173.txt480480e , inoltre , in nessun caso si afferma da quel giudice a quo che i ricorrenti siano titolari diredditioltre i trecentomila euro . 4.2 . non fondata è , viceversa , l eccezione di inammissibilità della questione relativa
2016-188.txt715715statutariamente attribuita alla competenza legislativa regionale . vengono poi censurate le modalità di sostituzione della componente immobiliare dell imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) , e delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni non
2016-188.txt730730componente immobiliare dell imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) , e delle addizionali dovute in relazione airedditifondiari concernenti i beni non locati e dell imposta comunale sugli immobili ( ici ) , in quanto produrrebbero una
2016-188.txt13491349effetto indiretto della novella sul gettito degli altri tributi del sistema regionale come la contrazione del gettito dell imposta sulredditodelle società ( ires ) e dell irpef ( per effetto di quanto disposto dal successivo comma 715 ) .
2016-188.txt37293729, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti , ove ricorrano , dei costi dell insularità e dei livelli diredditopro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi , rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime
2016-188.txt38163816il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli diredditopro capite siano inferiori alla media nazionale , ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
2016-188.txt42524252) imposta di registro ed imposta di bollo ; b ) imposte ipotecaria e catastale ; c ) imposta sulredditodelle persone fisiche , in relazione ai redditi fondiari , escluso il reddito agrario ; d ) imposta di registro
2016-188.txt42604260; b ) imposte ipotecaria e catastale ; c ) imposta sul reddito delle persone fisiche , in relazione airedditifondiari , escluso il reddito agrario ; d ) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione
2016-188.txt42654265e catastale ; c ) imposta sul reddito delle persone fisiche , in relazione ai redditi fondiari , escluso ilredditoagrario ; d ) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili ; e
2016-188.txt44034403, in base alla legislazione vigente , alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali , questa si intende riferita anche al gettito della cedolare
2016-66.txt270270il versamento di quanto dovuto , anche a titolo di sanzione , le violazioni « in materia di imposte suiredditie relative addizionali , di imposte sostitutive , di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto
2016-66.txt443443ordinamento finanziario regionale che attribuiscono alla regione , se percepito nel suo territorio , il gettito delle imposte erariali sulredditodelle persone fisiche e delle società , nonché delle imposte sostitutive , il gettito dell imposta sul valore aggiunto (
2016-66.txt7667662 dell art . 1 della legge n . 186 del 2014 , si tratta del gettito delle imposte suiredditi, delle relative addizionali e delle imposte sostitutive , del gettito dell imposta regionale sulle attività produttive ( irap )
2016-66.txt872872repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 , recante « disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi» ) . come dedotto in ricorso , l ordinamento finanziario della regione autonoma valle d aosta / vallée d
2016-66.txt912912d aoste ( legge n . 690 del 1981 ) attribuisce integralmente alla stessa regione il gettito dell imposta sulredditodelle persone fisiche , dell imposta sul reddito delle società , delle relative imposte sostitutive ( art . 2 ,
2016-66.txt9209201981 ) attribuisce integralmente alla stessa regione il gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche , dell imposta sulredditodelle società , delle relative imposte sostitutive ( art . 2 , primo comma , lettere a e b )
2017-140.txt290290presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( tuir ) , disponendo la deducibilità dall ires degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle
2017-153.txt303303di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività , qualità ,redditività, innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a
2017-153.txt344344ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sulredditodelle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali . tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000
2017-153.txt372372e comunali . tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari diredditoda lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro » . la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso
2017-153.txt465465stipulato il 28 maggio 2004 . all importo è stata applicata la ritenuta fiscale ordinaria ai fini dell imposta sulredditodelle persone fisiche . egli lamenta che non gli è stata applicata , invece , la più vantaggiosa imposta sostitutiva
2017-153.txt590590[ . . . ] a incrementi di produttività , innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività eredditivitàlegati all andamento economico dell impresa » , sono soggette « a una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle
2017-153.txt609609e redditività legati all andamento economico dell impresa » , sono soggette « a una imposta sostitutiva dell imposta sulredditodelle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento [ . . . ] »
2017-153.txt890890. 53 del d.l . n . 78 del 2010 , « correlate a incrementi di produttività , qualità ,redditività, innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a
2017-153.txt11661166di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività , qualità ,redditività, innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa , o
2017-153.txt12071207a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale , sono assoggettate ad una tassazione agevolata delredditodei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro » ; l
2017-153.txt17521752somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato [ . . . ] sono assoggettate ad una tassazione agevolata delredditodei lavoratori » , della quale non specifica natura e entità . l art . 33 , comma 12 ,
2017-153.txt23412341delle prestazioni dei lavoratori dipendenti , bensì all erogazione di somme « correlate a incrementi di produttività , qualità ,redditività, innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a
2017-176.txt268268. 2752 [ ossia quelli per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sulredditodelle persone fisiche , imposta sul reddito delle persone giuridiche , imposta sul reddito delle società , imposta regionale sulle
2017-176.txt275275imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , imposta sulredditodelle persone giuridiche , imposta sul reddito delle società , imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi
2017-176.txt282282norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , imposta sul reddito delle persone giuridiche , imposta sulredditodelle società , imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ] sono collocati sussidiariamente , in caso
2017-176.txt295295reddito delle persone giuridiche , imposta sul reddito delle società , imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale suiredditi] sono collocati sussidiariamente , in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili , sul prezzo degli immobili , con preferenza
2017-176.txt10461046cod . civ . , che attribuiva ai crediti dello stato per le imposte o quote d imposta imputabili airedditiimmobiliari , non tutelati dall art . 2752 cod . civ . , un privilegio speciale sugli immobili del contribuente
2017-213.txt696696ammontare al bilancio dello stato , con ciò venendo a ledere il fondamentale principio di eguaglianza ” a parità direddito” ; l art . 3 cost . , sotto l ulteriore profilo della entità del contributo in questione ,
2017-213.txt737737« consistentemente maggiore » rispetto al ( distinto ) « contributo di solidarietà » richiesto a tutti i precettori diredditodal comma 590 del medesimo art . 1 della legge n . 147 del 2013 ; il ” giudicato costituzionale
2017-213.txt213621362016 e ritenute , rispettivamente , la prima inammissibile ( poiché il comma 590 riguarda il contributo di solidarietà suiredditie non sulle pensioni e , inoltre , non si affermava da parte del giudice a quo che i ricorrenti
2017-213.txt21602160pensioni e , inoltre , non si affermava da parte del giudice a quo che i ricorrenti fossero titolari diredditioltre i trecentomila euro ) e la seconda non fondata ( giacché il comma 486 non disciplina le stesse fattispecie
2017-219.txt117117della soglia oltre la quale è precluso l accesso al patrocinio a spese dello stato , vengano in rilievo iredditipercetti da ciascun familiare convivente , oltre quello dell istante , mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di
2017-219.txt138138percetti da ciascun familiare convivente , oltre quello dell istante , mentre invece i componenti del nucleo familiare privi diredditonon incidono sulla determinazione del parametro reddituale . 2 . nel dispositivo dell ordinanza di rimessione il giudice ha richiesto
2017-219.txt145145quello dell istante , mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametroreddituale. 2 . nel dispositivo dell ordinanza di rimessione il giudice ha richiesto una sentenza ablativa della disposizione censurata ,
2017-219.txt186186da cui deriverebbe l espunzione dall ordinamento dell obbligo di computare , ai fini dell ammissione al beneficio , iredditiconseguiti dagli altri componenti della famiglia . in realtà , la motivazione dell ordinanza è incentrata sulla necessità di integrare
2017-219.txt219219dell ordinanza è incentrata sulla necessità di integrare il dettato normativo , così da includere , nella valutazione del presuppostoreddituale, le variabili che , incidendo sulla misura astratta del parametro , ne condizionano in concreto la dimensione e il
2017-219.txt309309, cost . ) , il fatto che lo stato di bisogno sia apprezzato con riferimento al solo parametro delredditopercetto , senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente , derivanti sia dall entità delle entrate
2017-219.txt579579che tiene conto della composizione del nucleo familiare , è ininfluente , rimanendo , nel caso in esame , ilredditodella ricorrente comunque superiore anche al limite previsto da tale normativa . la prospettata questione di costituzionalità così come formulata
2017-219.txt843843del nucleo familiare ( dovendosi computare , ai fini della determinazione della soglia di ammissione al beneficio , anche ilredditopercetto dai componenti diversi dall istante ) , mentre , senza una logica giustificazione , non viene in considerazione la
2017-219.txt868868dall istante ) , mentre , senza una logica giustificazione , non viene in considerazione la simmetrica situazione di unredditofamiliare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti . nel decidere per l inammissibilità della questione , va comunque
2017-219.txt917917a sanare l evidente inadeguatezza dell attuale disciplina , dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livelloredditualerichiesto per l ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato .
2017-236.txt35603560segmento lavorativo di riferimento , non compatibile con la decretazione d urgenza . le norme in esame influiscono sulle prospettiveredditualidella categoria interessata e , tuttavia , incidono , senza peraltro neutralizzarla integralmente , soltanto sulla parte variabile del trattamento
2017-236.txt58675867tributaria determinata dalla censurata novella inciderebbe , inoltre , su una particolare voce remunerativa , che è parte di unredditolavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro .
2017-236.txt58845884parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori diredditodi lavoro . dunque , introdurrebbe , senza alcuna giustificazione , un elemento di discriminazione soltanto in danno della categoria
2017-250.txt87358735) » , tenuto conto del contenimento della spesa e chiarendo che deve essere comunque salvaguardata la garanzia di unredditoche non comprima le « esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale » ( sentenza n .
2017-250.txt1086110861principio di proporzionalità ai trattamenti di quiescenza considerati , come si è detto , nella loro funzione sostitutiva del cessatoredditodi lavoro questa corte ha precisato che ciò non comporta « un automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle
2017-264.txt4747presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( di seguito : tuir ) , in riferimento agli artt . 3 e 53 , primo comma ,
2017-264.txt138138: haier italy ) , aveva annullato un avviso di accertamento relativo all anno 2010 in materia di imposta sulredditodelle società e di imposta regionale sulle attività produttive . l agenzia delle entrate aveva sottoposto a tassazione somme erogate
2017-264.txt10761076dei soci a fondo perduto o in conto capitale dovrebbero essere considerati sopravvenienze attive , in quanto componenti positivi delredditodelle società . alla luce della costante giurisprudenza di legittimità , di cui è espressione il precedente invocato dal giudice
2017-264.txt14671467il profilo fiscale , questa assimilazione comporta che , all aumento del patrimonio netto della società e alla sua irrilevanzaredditualeex art . 88 , comma 4 , si contrappongano simmetricamente , per il socio , l aumento del costo
2017-264.txt15021502socio , l aumento del costo di partecipazione , corrispondente al costo dei conferimenti , e la non deducibilità dalredditodell importo versato ex artt . 94 , comma 6 , e 101 , comma 7 , del tuir .
2017-264.txt15451545della società è dunque fiscalmente agevolata in quanto il legislatore equipara in questo caso , ai fini dell imposta suiredditi, gli interessi sottesi ai versamenti dei soci a quelli sottostanti ai conferimenti , riconducendoli entrambi al rapporto sociale .
2017-264.txt17421742richiesto dal giudice a quo finirebbe per determinare un ingiustificata asimmetria fiscale , giacché all irrilevanza , sotto il profiloredditualedella ricevente , dei versamenti effettuati a suo favore non corrisponderebbe più , sul versante della società erogante , l
2017-264.txt17681768effettuati a suo favore non corrisponderebbe più , sul versante della società erogante , l indeducibilità delle somme dal suoreddito, di cui esse continuerebbero a costituire invece componenti negativi soggetti a deduzione , con la conseguenza che l ampliamento
2017-269.txt66306630affetto da illegittimità costituzionale . la censura presuppone erroneamente che il contributo in giudizio costituisca una sorta di imposta suiredditidi determinate persone giuridiche . ma così non è . il tributo in esame , infatti , non ha come
2017-269.txt66556655. ma così non è . il tributo in esame , infatti , non ha come sua causa impositionis unreddito, ma intende ripartire gli oneri economici relativi alla prestazione di un servizio pubblico ( la tutela della concorrenza e
2017-269.txt67296729, quale misura del volume d affari , non esprime ( e non potrebbe esprimere ) la misura di unredditoche si vuole colpire e neppure la misura della redditività dell impresa ( intesa come capacità di retribuire i fattori
2017-269.txt67396739( e non potrebbe esprimere ) la misura di un reddito che si vuole colpire e neppure la misura dellaredditivitàdell impresa ( intesa come capacità di retribuire i fattori di produzione ) . occorre rammentare che , secondo una
2017-269.txt68076807del soggetto all obbligazione di imposta , può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza e non solamente dalredditoindividuale » ( sentenza n . 156 del 2001 ) . nell esercizio di tale ampia facoltà di scelta ,
2017-269.txt70427042la finalità ultima del tributo in questione , che non è quella di introdurre una nuova forma di prelievo sulreddito, ma quello di far concorrere al finanziamento dell autorità i soggetti cui principalmente si rivolge l attività di garanzia
2017-270.txt24892489mediante il versamento di quanto dovuto , anche a titolo di sanzione , le violazioni in materia di imposte suiredditie relative addizionali , di imposte sostitutive , di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto
2017-270.txt28932893( compresa l iva sulle importazioni ) , dirette o indirette , comunque denominate , inclusa l imposta locale suiredditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici ( art . 75 , comma 1
2017-47.txt536536del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l obbligo del pagamento della tassa automobilistica » .
2018-114.txt7474del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , come sostituito dall art . 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 ( riordino
2018-114.txt20662066. 46 , disciplina attualmente l opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi nel regime della riscossione delle imposte sulreddito, come già faceva in passato l art . 54 del medesimo d.p.r . nella sua originaria formulazione , in
2018-114.txt21602160e derogando al regime generale della riscossione delle entrate patrimoniali dello stato regolava la materia della riscossione delle imposte sulredditoin termini particolarmente restrittivi per il contribuente ad essa assoggettato quanto alla prevista inammissibilità delle opposizioni all esecuzione . infatti
2018-114.txt23012301richiamato , e riconosceva al giudice adito il potere di sospendere il procedimento coattivo . invece per le imposte sulredditoil testo originario dell art . 54 del d.p.r . n . 602 del 1973 prevedendo seccamente , al secondo
2018-114.txt31113111n . 46 del 1999 ) , estesa a tutte le entrate dello stato , anche diverse dalle imposte suiredditi, e di quelle degli altri enti pubblici , il quadro normativo muta radicalmente in termini di maggior tutela per
2018-152.txt23192319all art . 36 dello statuto , « [ a ] l fabbisogno finanziario della regione si provvede con iredditipatrimoniali della regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima » ; disposizione alla quale risulta immediatamente correlato l
2018-152.txt48934893nella legge 30 luglio 2010 , n . 122 , chiamata a regolare l azione impositiva inerente le imposte sulreddito, l imposta sul valore aggiunto ( iva ) e l imposta regionale sulle attività produttive ( irap ) .
2018-152.txt51015101art . 25 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) . tra queste spiccano , per quel che qui immediatamente rileva , le liquidazioni effettuate in base alle dichiarazioni
2018-152.txt51545154bis del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia accertamento delle imposte suiredditi) , cui vanno equiparate quelle previste dall art . 54 bis del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n
2018-17.txt856856comuni italiani predisposto dall istituto nazionale di statistica ( istat ) , nonché , eventualmente , anche sulla base dellaredditivitàdei terreni . l art . 22 , comma 2 , del decreto legge 24 aprile 2014 , n .
2018-17.txt22602260all organo preposto all aggiornamento , e sarebbe divenuto anacronistico perché compilato secondo dati ( non solo geomorfologici ma anchereddituali) non più rivalutati e , nei casi di variazioni amministrative , sulla base del criterio della prevalenza territoriale ,
2018-17.txt35873587) ai sensi dell art . 1 , primo comma , della legge n . 991 del 1952 , ilredditoimponibile medio per ettaro , censito , risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario , maggiorati del
2018-17.txt35993599legge n . 991 del 1952 , il reddito imponibile medio per ettaro , censito , risultante dalla somma delredditodominicale e del reddito agrario , maggiorati del coefficiente di rivalutazione 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947
2018-17.txt36033603del 1952 , il reddito imponibile medio per ettaro , censito , risultante dalla somma del reddito dominicale e delredditoagrario , maggiorati del coefficiente di rivalutazione 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947 , n . 356
2018-17.txt36333633sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947 , n . 356 ( rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e delredditoagrario ) , non superiore a lire 2400 ( unitamente a un dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella
2018-17.txt37603760, la ” montanità ” non viene correlata a esclusivi requisiti orografici di altitudine ma anche a connotati di bassaredditività( sentenza n . 370 del 1985 ) , sfuggendo così alla censura di irragionevolezza sul punto e di contrarietà
2018-17.txt39053905luogo , l assunto della regione circa l inesattezza dei dati di riferimento sul presupposto della mancata rappresentatività della realeredditivitàdei terreni da parte dell elencazione è , oltre che scarsamente argomentato , del tutto indimostrato . inoltre , esso
2018-175.txt7070del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , come modificato dall art . 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 ( riordino
2018-175.txt16221622del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , per gli avvisi di accertamento ed altri atti di natura tributaria indirizzati al contribuente . sia l art
2018-35.txt4141del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2018-35.txt302302preminentemente sulla fase dell ” autoaccertamento ” del debito di imposta ossia della dichiarazione annuale ai fini delle imposte suiredditie sul valore aggiunto a presidio dell obbligo di veritiera ostensione della situazione reddituale o delle basi imponibili da parte
2018-35.txt316316annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto a presidio dell obbligo di veritiera ostensione della situazioneredditualeo delle basi imponibili da parte del contribuente . l avvenuto riscontro di un allarmante fenomeno evasivo realizzato in sede
2018-35.txt860860per cui si procede nel giudizio principale ( concernente l omesso versamento di somme dovute a titolo di imposte suiredditiper l anno 2009 ) . con assunto affatto plausibile , osserva che detta formulazione deve ritenersi tuttora applicabile nel
2018-35.txt236023609 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) . in passato
2018-35.txt35243524due illeciti . nel primo caso , il mendacio del contribuente si esprime nella dichiarazione annuale relativa alle imposte suiredditio all iva ; nell altro , in un documento fiscale con distinte caratteristiche e funzioni , quale il cosiddetto
2018-35.txt37683768« le componenti , espresse in cifra , che concorrono , in senso positivo o negativo , alla determinazione delredditoo delle basi imponibili » , ma anche « le componenti che incidono sulla determinazione dell imposta dovuta » .
2018-35.txt44364436aggiunga , ancora , che la sola compensazione ammessa in sede di presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte suiredditio all iva è quella ” verticale ” : laddove , invece , in sede di versamento unitario , può
2018-35.txt51695169n . 74 del 2000 , si deve aver riguardo alle singole imposte . l evasione relativa alle imposte suiredditie quella dell iva , pertanto , non si sommano , neppure nel caso di presentazione di una dichiarazione unificata
2018-35.txt5229522922 luglio 1998 , n . 322 ( regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte suiredditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto , ai sensi dell articolo 3 ,
2018-43.txt211211del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2018-43.txt242242della legge 25 giugno 1999 , n . 205 ) , consistito nell omissione delle dichiarazioni relative all imposta suiredditie all imposta sul valore aggiunto , al fine di evaderle per una somma superiore alla soglia di punibilità .
2018-67.txt125125della gestione istituto nazionale della previdenza sociale ( inps ) , è tenuto al versamento di un contributo percentuale sulredditoannuale « secondo le stesse regole che si applicano nel caso in cui ad iscriversi sia un giovane avvocato [
2018-67.txt377377rimane iscritto all albo è tenuto a corrispondere la sola contribuzione solidaristica nella misura ridotta del 3 per cento delredditoannuale e matura , nel tempo , il diritto a due supplementi di pensione . vi sarebbe quindi una regolamentazione
2018-67.txt559559riferimento agli stessi parametri , in quanto l avvocato pensionato nella gestione inps , che non abbia nascosto il proprioredditoed abbia effettuato le ordinarie comunicazioni reddituali alla cassa , senza però richiedere ad essa l iscrizione , viene sanzionato
2018-67.txt566566l avvocato pensionato nella gestione inps , che non abbia nascosto il proprio reddito ed abbia effettuato le ordinarie comunicazioniredditualialla cassa , senza però richiedere ad essa l iscrizione , viene sanzionato in modo più grave di colui il
2018-67.txt600600in modo più grave di colui il quale , dopo avere richiesto l iscrizione , non invii annualmente la comunicazioneredditualeo la effettui in modo infedele ( art . 17 della legge n . 576 del 1980 ) ovvero ritardi
2018-67.txt797797gennaio 2007 ) iniziando ad esercitare l attività di avvocato all età di sessantasette anni . pur comunicando il suoredditoprofessionale alla cassa e provvedendo altresì a corrispondere il contributo minimo , ha domandato l iscrizione alla cassa solo in
2018-67.txt863863del 1980 ( ossia entro l anno solare successivo a quello nel quale l interessato ha raggiunto il minimo diredditoo il minimo di volume di affari , di natura professionale , fissati dal comitato dei delegati della cassa per
2018-67.txt14101410di mancata o ritardata domanda di iscrizione , a carico dell avvocato che abbia comunque comunicato alla cassa il suoredditoprofessionale . tanto è sufficiente al fine dell ammissibilità sotto tale profilo delle sollevate questioni di legittimità costituzionale . 2.3
2018-67.txt17171717copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso diredditoprofessionale , ma anche condividono solidaristicamente la necessità che , verificandosi tali eventi , « siano preveduti ed assicurati mezzi
2018-67.txt27902790riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ) in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro un determinato tettoreddituale, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione . tale prestazione vale comunque ad escludere che
2018-67.txt31133113successivo alla maturazione del diritto a pensione ed il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento delredditodell anno solare successivo al compimento di cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione . questa fattispecie non può
2018-67.txt38123812si raccorda al generale dovere di concorrere alle « spese pubbliche » e può anche rispondere a finalità di perequazioneredditualenella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario ( art . 53 , secondo comma
2018-67.txt40824082l omessa ( o tardiva ) domanda di iscrizione alla cassa ; il mancato inoltro delle comunicazioni obbligatorie quanto alredditoed al volume degli affari ; il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti ; inadempienze queste che sono sanzionate rispettivamente
2018-67.txt42384238avvocato che non ottemperi all obbligo di comunicazione degli imponibili irpef e dei volumi d affari iva , quanto alredditoprofessionale , o che effettui una comunicazione non conforme al vero , è tenuto a versare alla cassa una penalità
2018-67.txt45544554utili elementi cognitivi a partire dagli stessi già verificati presupposti dell iscrizione alla cassa . né la mera comunicazione delredditoprofessionale ( ai fini irpef ) e del volume complessivo d affari ( ai fini dell iva ) poteva considerarsi
2018-67.txt48814881dovendosi valutare il comportamento tenuto da quest ultimo , che non si è limitato a comunicare alla cassa il suoredditoprofessionale ( ai fini irpef ) ed il suo volume d affari ( ai fini iva ) , ma sembra
2018-72.txt145145rimborso delle somme , asseritamente non dovute , versate per l anno d imposta 2013 a titolo di imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) e di addizionale , tutte relative al reddito derivante dalla locazione di un immobile
2018-72.txt1591592013 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) e di addizionale , tutte relative alredditoderivante dalla locazione di un immobile di interesse storico artistico di sua proprietà ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi su
2018-72.txt332332di assistenza fiscale e del conto fiscale ) , secondo cui « [ i ] n ogni caso , ilredditodegli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico [ . . . ] è determinato mediante l applicazione della minore
2018-72.txt423423comma 5 sexies , lettera a ) , del medesimo articolo , secondo cui , ai fini del calcolo delredditoimponibile degli immobili di interesse storico o artistico , il canone di locazione da prendere in considerazione subisce una riduzione
2018-72.txt569569libera disponibilità di tali beni , sarebbe irragionevole e discriminatoria . infine , la tassazione del sessantacinque per cento delredditolocativo non troverebbe giustificazione in indici reddituali effettivi , con conseguente violazione del principio di capacità contributiva di cui all
2018-72.txt576576irragionevole e discriminatoria . infine , la tassazione del sessantacinque per cento del reddito locativo non troverebbe giustificazione in indiciredditualieffettivi , con conseguente violazione del principio di capacità contributiva di cui all art . 53 cost . 2 .
2018-72.txt750750attività il regime d imposizione fiscale risultava completamente scollegato dal valore locativo o fondiario dell immobile , in quanto ilredditoderivante dal suo possesso veniva determinato sulla base della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della
2018-72.txt865865413 del 1991 ( art . 4 , comma 5 quater ) , ha eliminato la possibilità di determinare ilredditoimponibile secondo il criterio della rendita figurativa , in cui era irrilevante il canone di locazione , e ha al
2018-72.txt921921regime di impresa e locati ( art . 4 , comma 5 sexies , lettera a ) , che ilredditoimponibile ai fini irpef sia rappresentato dal maggiore fra il canone di locazione ridotto del trentacinque per cento e la
2018-72.txt12331233) seppure in un diverso rapporto sistematico con la disciplina complessiva del tributo interessato , prevedendosi una maggior riduzione delredditolocativo da prendere in considerazione rispetto agli altri beni . risulta così smentito l assunto del rimettente secondo cui la
2018-72.txt13981398essenzialmente alla finalità di compensare obblighi e vincoli a essi inerenti , va rilevato , con specifico riferimento alla lororedditività, come la riduzione forfettaria ( del trentacinque per cento a fronte di quella ordinaria del cinque per cento )
2018-72.txt14881488) . tale possibilità dipende dal fatto che , in virtù delle modifiche intervenute , le modalità di determinazione delredditolocativo degli immobili vincolati sono divenute analoghe a quelle previste per gli altri e soddisfa così l esigenza di armonizzazione
2018-72.txt15681568decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , prevede una detrazione del diciannove per cento delle spese « sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione , protezione
2018-72.txt18511851in contrasto con il principio di ragionevolezza . non è affatto implausibile che le disposizioni impugnate anziché prescindere completamente dalredditolocativo applichino allo stesso una riduzione forfettariamente quantificata , in tal modo armonizzandone la disciplina con quella delle ulteriori agevolazioni
2018-72.txt19331933municipale propria ( imu ) . quest ultima ha sostituito , « per la componente immobiliare , l imposta sulredditodelle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati » (
2018-72.txt19451945per la componente immobiliare , l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione airedditifondiari relativi ai beni non locati » ( art . 8 , comma 1 , del decreto legislativo 14 marzo
2018-72.txt20722072convertito , con modificazioni , nella legge 22 dicembre 2011 , n . 214 ) , mentre l imposizione sulredditoda essi eventualmente ritratto avvenga in base a parametri analitici ( il canone locativo forfettariamente diminuito , di regola superiore
2018-72.txt21802180di escludere la violazione del citato parametro , in ragione dell obiettiva difficoltà di ricavare per gli immobili vincolati ilredditoeffettivo da quello locativo , per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni ( sentenza
2018-72.txt22342234normativa censurata che , senza prescinderne completamente , determina a fini impositivi una riduzione forfettaria di circa un terzo delredditolocativo rispetto a quella ordinaria prevista per gli altri immobili . 6 . alla luce delle considerazioni che precedono ,
2018-89.txt32033203dalla disposizione censurata , si correla , inoltre , a parametri di determinazione che si mostrano estranei ai profili diredditivitàpropri della relativa attività produttiva , così da marcare , sempre di più , le distanze dalla prospettiva tributaria .
2018-89.txt36213621riscosso tra i comuni interessati e la regione ; e ne rapportava la quantificazione ad indici non immediatamente espressivi dellaredditivitàdella relativa iniziativa economica ( comma 2 ) . proprio in ragione di tali caratteristiche è stata esclusa la natura
2018-89.txt42824282materiale estratto , deve ritenersi ininfluente una volta che si colleghi il canone in esame non ai valori di produzioneredditualedella relativa iniziativa imprenditoriale , bensì alla esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività
2018-89.txt43244324cava . in particolare , i profili di erosione territoriale e ambientale conseguenti all attività estrattiva , prescindono dalla potenzialeredditivitàdella relativa iniziativa economica , che ovviamente troverà , invece , rilievo nella determinazione dell imponibile ai fini della tassazione
2018-89.txt43464346relativa iniziativa economica , che ovviamente troverà , invece , rilievo nella determinazione dell imponibile ai fini della tassazione sulredditodelle imprese . infatti , nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella , viene data rilevanza essenziale alla
2018-90.txt7373del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( di seguito anche : tuir ) , nella parte in cui prevede , in caso di scissione parziale
2018-90.txt907907del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell art . 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205
2018-90.txt11911191, comma 4 , del decreto legislativo 21 novembre 2014 , n . 175 ( semplificazione fiscale e dichiarazione deiredditiprecompilata ) , rispetto all ordinario regime dei crediti sociali di cui all art . 2495 , secondo comma ,
2018-90.txt32663266del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , come da ultimo sostituito dall art . 1 , comma 131 , della legge 28 dicembre 2015 ,
2019-128.txt849849che quelle a statuto ordinario possono disciplinare , con legge , nel rispetto dei princìpi in materia di imposte sulredditoe di quelli recati dal presente titolo , le procedure applicative dell imposta , ferme restando le disposizioni degli artt
2019-163.txt8080, la deducibilità al venti per cento di quanto versato a titolo di imposta municipale propria ( imu ) dalredditoimponibile ai fini delle imposte erariali sui redditi violerebbe il principio di capacità contributiva , atteso che questi ultimi tributi
2019-163.txt8888quanto versato a titolo di imposta municipale propria ( imu ) dal reddito imponibile ai fini delle imposte erariali suiredditiviolerebbe il principio di capacità contributiva , atteso che questi ultimi tributi finirebbero per gravare non sul reddito netto ,
2019-163.txt106106erariali sui redditi violerebbe il principio di capacità contributiva , atteso che questi ultimi tributi finirebbero per gravare non sulredditonetto , quale indice di ricchezza effettivo , bensì su quello lordo , fittiziamente attribuito . tale vulnus al principio
2019-163.txt177177proposto ricorso al giudice a quo avverso il diniego da parte dell agenzia delle entrate del rimborso dell imposta sulredditodelle società ( ires ) relativa agli anni « 2012 , 2013 e 2014 » . dal suo tenore si
2019-163.txt245245primo periodo , il quale , appunto , disciplina il regime di deducibilità dell imu ai fini della determinazione delredditod impresa e del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni . prima di esaminare i profili di ammissibilità
2019-163.txt250250, appunto , disciplina il regime di deducibilità dell imu ai fini della determinazione del reddito d impresa e delredditoderivante dall esercizio di arti e professioni . prima di esaminare i profili di ammissibilità della questione sollevata occorre effettuare
2019-163.txt350350imposta 2012 , la disposizione statuiva che « [ l ] imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali suiredditie dall imposta regionale sulle attività produttive » . successivamente , l art . 1 della legge 27 dicembre 2013
2019-163.txt436436) , « [ l ] imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione delredditodi impresa e del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento [ .
2019-163.txt441441] imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e delredditoderivante dall esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento [ . . . ] » (
2019-163.txt488488che « [ l ] a disposizione in materia di deducibilità dell imposta municipale propria ai fini dell imposta suiredditi, di cui al comma 715 , ha effetto a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre
2019-163.txt621621gennaio 2019 ( art . 19 ) al quaranta per cento la quota di deducibilità dell imu dalle imposte suiredditi, successivamente elevata al cinquanta per cento dall art . 3 del decreto legge 30 aprile 2019 , n .
2019-163.txt829829rimessione omette di precisare se la richiesta di rimborso oggetto del giudizio principale afferisca , ai fini della determinazione delredditod impresa , alla deduzione percentuale dell imu « relativa agli immobili strumentali » . tale carenza descrittiva si traduce
2019-163.txt909909primo periodo , del d.lgs . n . 23 del 2011 consente la deducibilità , ai fini della determinazione delredditod impresa , solo per tale tipologia di beni . 3.2 . inoltre , come già evidenziato , l oggetto
2019-218.txt9898decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , secondo i quali sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale
2019-218.txt276276quo si impugna il rifiuto tacito formatosi sulla richiesta , avanzata dalla ricorrente , di rimborso della maggiore imposta suiredditidelle persone fisiche ( irpef ) e delle maggiori addizionali regionale e comunale versate sulle somme percepite da un fondo
2019-218.txt343343volontario . l agenzia delle entrate ritiene corretta l applicazione della tassazione ordinaria , secondo l aliquota progressiva applicabile alredditocomplessivo , ai sensi dell art . 52 , comma 1 , lettera d ter ) , t.u . imposte
2019-218.txt364364complessivo , ai sensi dell art . 52 , comma 1 , lettera d ter ) , t.u . imposteredditi, mentre la ricorrente sostiene la incostituzionalità di tale norma e la necessità di applicare il più favorevole trattamento previsto
2019-218.txt14051405comma 6 , e dell art . 52 , comma 2 , lettera d ter ) , t.u . imposteredditi. quest ultima lettera attiene specificamente al trattamento fiscale delle « prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis )
2019-218.txt39053905uniforme come peraltro rileva la stessa difesa erariale per i dipendenti pubblici e privati dal testo unico delle imposte suiredditi, risponde ad alcuni principi con cui il legislatore ha informato la materia : la deducibilità dal reddito imponibile dei
2019-218.txt39233923imposte sui redditi , risponde ad alcuni principi con cui il legislatore ha informato la materia : la deducibilità dalredditoimponibile dei contributi destinati alla previdenza complementare , entro un determinato importo ; la esclusione del tfr trasferito alle forme
2019-218.txt39483948alla previdenza complementare , entro un determinato importo ; la esclusione del tfr trasferito alle forme di previdenza complementare dalredditoda lavoro dipendente imponibile dell anno in cui è maturato ; la tassazione dei rendimenti della gestione finanziaria del fondo
2019-218.txt39823982dei rendimenti della gestione finanziaria del fondo pensione direttamente in capo a questo , con conseguente esenzione di tale componenteredditualedall imponibile della prestazione erogata all aderente . la disciplina tributaria originariamente prevista per il riscatto della posizione di previdenza
2019-218.txt40124012disciplina tributaria originariamente prevista per il riscatto della posizione di previdenza complementare sanciva , quindi , l assimilazione di taleredditoa quelli di lavoro dipendente , così come in via generale per tutte le « prestazioni pensionistiche di cui al
2019-218.txt40614061124 , comunque erogate » ( art . 50 , comma 1 , lettera h bis , t.u . imposteredditi) . lo specifico criterio di tassazione del riscatto dipendeva dalla sua causale e le somme erogate erano considerate imponibili
2019-218.txt40854085specifico criterio di tassazione del riscatto dipendeva dalla sua causale e le somme erogate erano considerate imponibili al netto deiredditigià assoggettati a imposta ( artt . 20 , comma 1 , e 52 , comma 1 , lettera d
2019-218.txt41114111artt . 20 , comma 1 , e 52 , comma 1 , lettera d ter , t.u . imposteredditi) , ossia dei contributi destinati a previdenza complementare non in precedenza dedotti dal lavoratore e dei rendimenti conseguiti durante
2019-218.txt42384238della posizione ad altra forma pensionistica . il trattamento fiscale del riscatto , non più contenuto nel t.u . imposteredditi, è stato disciplinato dal medesimo d.lgs . n . 252 del 2005 : artt . 14 , commi 4
2019-218.txt43074307pensione venga tassata con una ritenuta a titolo d imposta e , quindi , in maniera distinta rispetto agli altriredditidel percipiente e senza concorrere a determinarne il reddito complessivo . tuttavia , tale regime , come rilevato dal giudice
2019-218.txt43164316imposta e , quindi , in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e senza concorrere a determinarne ilredditocomplessivo . tuttavia , tale regime , come rilevato dal giudice rimettente , non si applica a tutti gli aderenti
2019-222.txt477477del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell art . 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205
2019-222.txt32003200. 29 settembre 1973 , n . 600 , recante « disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi» ) e all agenzia delle entrate ( art . 14 , comma 4 , della legge 24 dicembre 1993
2019-240.txt582582sotto il profilo della loro posizione ( attuale o pregressa ) di dipendenti dell ente e delle condizioni personali direddito» . 2 . i giudizi , che vertono sulla medesima disposizione , censurata sotto identici profili , devono essere
2019-288.txt180180gli enti che esercitano attività assicurativa , l aliquota di cui all articolo 77 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , è applicata con
2019-288.txt242242con gli artt . 3 e 53 cost . , sotto un primo profilo , in quanto discriminerebbe qualitativamente iredditiin maniera irragionevole , dal momento che non sarebbe ravvisabile , in capo alle imprese creditizie , finanziarie e assicurative
2019-288.txt286286addizionale » da essa introdotta , una capacità contributiva maggiore di quella propria degli altri soggetti passivi dell imposta suiredditidelle società ( ires ) . sotto un altro profilo , perché non perseguirebbe una finalità solidaristica e redistributiva .
2019-288.txt550550circoscritta platea di imprese prive , tuttavia , di una capacità contributiva maggiore di quella manifestata , a parità direddito, dalle altre imprese tenute al pagamento dell ires . 3 . le due ordinanze di rimessione sollevano questioni parzialmente
2019-288.txt840840( imu ) avrebbero beneficiato « tutti i proprietari » di « determinati immobili » , a prescindere dunque dalredditoda essi prodotto , non consentirebbe di ritenere che la disposizione denunciata realizzi finalità solidaristiche e redistributive . alla luce
2019-288.txt30543054, sintomatica di una maggiore capacità contributiva . la norma impugnata , pertanto , determinerebbe una irragionevole discriminazione qualitativa deiredditirispetto alla generalità degli altri soggetti passivi dell ires . i rimettenti contestano poi che la disposizione censurata sia ascrivibile
2019-288.txt30993099e redistributiva perché dell abolizione generalizzata della seconda rata dell imu avrebbero beneficiato tutti i contribuenti interessati a prescindere dalredditoda essi posseduto . 6 . 1 . le questioni non sono fondate . 6.2 . le censure formulate dai
2019-288.txt35013501. occorre , quindi , considerare che le censure dei rimettenti si inquadrano nell ambito delle cosiddette discriminazioni qualitative deiredditi, uno dei temi più sensibili del diritto costituzionale tributario : infatti , sebbene il legislatore goda , in astratto
2019-288.txt37173717agli emolumenti arretrati per lavoro dipendente , e n . 42 del 1980 , in tema di imposta locale suiredditi) . 6.4 . tale impostazione va qui ribadita e pertanto questa corte è chiamata a verificare se esistano adeguate
2019-288.txt38703870, più correttamente , riconducibile al novero delle ” sovraimposte ” : a fronte dell identità del parametro ( ilreddito) con il tributo principale ires , il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una
2019-288.txt39443944, al primo periodo , che « l aliquota di cui all articolo 77 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , è applicata con
2019-288.txt40654065presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( tuir ) . norma , questa , che detta , al fine della determinazione dell imponibile ires ,
2019-288.txt43044304determinando pertanto una ( spesso ) significativa variazione in aumento del risultato del bilancio civilistico e , quindi , delredditoimponibile ai fini dell ires . in conseguenza della disattivazione di tale clausola , la nuova imposta è stata dunque
2019-288.txt50205020, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e ilreddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità , che ben possono denotare una forza o una
2019-288.txt60766076e assicurativi . sotto il primo aspetto , è qui sufficiente rilevare che la nuova imposta si applica sull interoredditodeterminato nei termini già illustrati e non solo sulla parte ascrivibile a ipotetiche forme di extra profitto . del resto
2019-288.txt65826582dell imu avrebbero tratto beneficio , malgrado l esclusione degli immobili ” di lusso ” , anche contribuenti con unredditoelevato . in ogni caso , infatti , il suddetto intervento del legislatore ha comportato uno spostamento della fiscalità dall
2019-288.txt66106610, il suddetto intervento del legislatore ha comportato uno spostamento della fiscalità dall imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quellaredditualesu determinate persone giuridiche , avvantaggiando comunque anche le famiglie meno abbienti colpite dalla difficile fase congiunturale , con un
2019-67.txt461461presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , e l art . 6 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia
2019-95.txt3939del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2019-95.txt837837dell erario . la disposizione denunciata punisce , infatti , chi , « al fine di evadere le imposte suiredditio sul valore aggiunto , avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti , indica in una delle dichiarazioni
2019-95.txt32213221di controllo fiscale , o la creazione di ” società di comodo ” , sulle quali ” travasare ” iredditidel contribuente ma che non hanno , in sé , alcuna ” assonanza ” con l utilizzazione di fatture per
2020-120.txt270270soggetti di cui all articolo 73 , comma 1 , lettera a ) , del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , il beneficio spetta
2020-120.txt47154715decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) , e dell art . 8 , comma 1 bis , del d.lgs . n . 346 del 1990
2020-120.txt63796379situazione ambientale e , quindi , di mercato in cui si svolge , potrebbe rivelarsi di scarsa o comunque minoreredditivitàrispetto ad altri contesti territoriali . si è , in definitiva , al cospetto di fattispecie rispetto alle quali il
2020-142.txt4545l art . 28 del decreto legislativo 21 novembre 2014 , n . 175 ( semplificazione fiscale e dichiarazione deiredditiprecompilata ) , sebbene i dubbi di legittimità costituzionale riguardino , invero , il solo comma 4 del citato art
2020-142.txt21862186del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , permette , con riguardo alle persone fisiche , che « la notifica degli atti intestati al dante causa
2020-201.txt129129presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( di seguito : tuir ) , secondo cui « [ i ] redditi delle società semplici , in
2020-201.txt144144testo unico delle imposte sui redditi » ( di seguito : tuir ) , secondo cui « [ i ]redditidelle società semplici , in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun
2020-201.txt260260determinerebbe tra i soci delle società di persone che sono assoggettati all irpef pur non avendo « conseguito » alcunreddito( quantomeno nell « annualità di competenza » ) , da un lato , e tutti gli « altri soggetti
2020-201.txt284284« annualità di competenza » ) , da un lato , e tutti gli « altri soggetti egualmente privi diredditoche ne sono invece esclusi » , dall altro ; b ) dell art . 24 , secondo comma ,
2020-201.txt318318art . 24 , secondo comma , cost . , perché il socio delle società di persone non percettore diredditoda partecipazione , in quanto « impossibilitato a dimostrare di non aver conseguito alcun reddito » , verrebbe leso nel
2020-201.txt333333di persone non percettore di reddito da partecipazione , in quanto « impossibilitato a dimostrare di non aver conseguito alcunreddito» , verrebbe leso nel proprio « diritto alla prova in giudizio » , senza che tale lesione possa essere
2020-201.txt368368senza che tale lesione possa essere adeguatamente ristorata dalle eventuali successive vittoriose azioni giudiziarie da lui intraprese per conseguire taleredditoda partecipazione ; ciò , infatti , « si tradurrebbe in un inammissibile solve et repete imponendo al socio di
2020-201.txt451451modo creando una « differenza di trattamento » , nell àmbito dei soci delle società di persone non percettori diredditoda partecipazione , tra i soci che siano economicamente in grado di pagare immediatamente l intero tributo e che pertanto
2020-201.txt545545, primo comma , cost . , perché il socio delle società di persone , ove non sia percettore diredditoda partecipazione , verrebbe ugualmente assoggettato all irpef , in aperto contrasto con il principio di capacità contributiva ; d
2020-201.txt593593comma , cost . , perché risulterebbe esclusa la tutela giurisdizionale dei soci di società di persone non percettori diredditoda partecipazione , in relazione alla categoria di atti fiscali costituita dagli accertamenti effettuati nei confronti di società di persone
2020-201.txt634634, laddove tale tutela non sarebbe , invece , esclusa per i soci di società di capitali non percettori diredditoda partecipazione , in relazione alla categoria di atti fiscali costituita dagli accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali
2020-201.txt709709fondate . 3.1 . i primi due commi dell art . 5 del tuir dispongono che « [ i ]redditidelle società semplici , in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun
2020-201.txt908908un autonomo soggetto passivo d imposta , ma sono assunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione delreddito, che viene attribuito ai soci al termine dell esercizio e in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili
2020-201.txt11411141e sono a queste legati da un particolare vincolo di natura personale . 3.2 . tale metodo dell attribuzione delreddito” per trasparenza ” che non è peculiare del nostro sistema impositivo , costituendo un modello per certi versi conosciuto
2020-201.txt12071207ciascun periodo d imposta e indipendentemente dalla percezione : assume , così , rilievo il solo fatto della produzione delreddito( con conseguente irrilevanza fiscale della distribuzione degli utili negli esercizi successivi ) . in base a tale scelta legislativa
2020-201.txt12781278il quale i primi esercitano collettivamente un attività economica . infatti , « in forza dell imputazione al socio delredditodi partecipazione pro quota , indipendentemente dall effettiva percezione , il socio medesimo diventa l unico soggetto passivo dell imposta
2020-201.txt13061306effettiva percezione , il socio medesimo diventa l unico soggetto passivo dell imposta personale , avendo in realtà dichiarato unredditoproprio ancorché il presupposto dell imposizione si verifichi unitariamente presso l ente collettivo che lo produce e lo dichiara .
2020-201.txt13311331dell imposizione si verifichi unitariamente presso l ente collettivo che lo produce e lo dichiara . questa diretta imputazione delredditoè la conseguenza logica immediata del principio accolto dal legislatore tributario di ” immedesimazione ” esistente tra società a base
2020-201.txt15601560altro , rende irrilevante , a questi fini , la distinzione tra soci amministratori e non amministratori . l imputazionereddituale” per trasparenza ” delle società di persone , anche avuto riguardo al caso di soci non amministratori ( e
2020-201.txt16761676dalla decisione unanime dei soci in tal senso ) , il socio già si trova in una relazione con ilredditosocietario prodotto che appare idonea a integrare la peculiare nozione di « possesso » , indicato quale presupposto dell irpef
2020-201.txt18601860. 5 , comma 1 , del tuir ] è volta a realizzare , attraverso l imputazione ai soci delredditosocietario indipendentemente dalla sua effettiva percezione , la immedesimazione nell ambito delle società di persone , nei limiti della quota
2020-201.txt19101910partecipata e socio » ; ritenendo conseguentemente prive di fondamento le doglianze mosse « sulla base della asserita fittizietà delredditosottratto dagli amministratori » , in quanto « tale reddito deve , invece , ritenersi effettivo , posto che la
2020-201.txt19201920le doglianze mosse « sulla base della asserita fittizietà del reddito sottratto dagli amministratori » , in quanto « taleredditodeve , invece , ritenersi effettivo , posto che la sua sottrazione , che è peraltro vicenda interna alla società
2020-201.txt19851985. . . ] la responsabilità degli amministratori [ stessi ] per il danno derivante ai soci dalla sottrazione delredditosocietario » ( ordinanza n . 53 del 2001 ) . 3 . 4 . non è quindi fondata ,
2020-201.txt20422042, primo comma , cost . , formulata dalla ctp rimettente ritenendo che il contribuente non sia « percettore direddito» . la ctp rimettente struttura infatti la censura sull assunto interpretativo , esposto dal ricorrente , per cui la
2020-201.txt20692069infatti la censura sull assunto interpretativo , esposto dal ricorrente , per cui la nozione di « possesso » delreddito, indicata dall art . 1 del tuir come presupposto dell irpef , consisterebbe nella « materiale disponibilità di fruirne
2020-201.txt21582158di capacità contributiva » . 3.5 . tale presupposto interpretativo è errato . va in primo luogo rilevato che ilreddito, quale sicuro indice di capacità contributiva , costituisce in realtà una entità conseguente alle regole di determinazione disposte dal
2020-201.txt21982198dal legislatore tributario in ragione delle specifiche caratteristiche delle singole categorie di cui all art . 6 del tuir :redditifondiari , di capitale , di lavoro dipendente , di lavoro autonomo , di impresa e redditi diversi . in
2020-201.txt22152215del tuir : redditi fondiari , di capitale , di lavoro dipendente , di lavoro autonomo , di impresa eredditidiversi . in questo schema impositivo non solo alcuni redditi non coincidono con una res ( il reddito d impresa
2020-201.txt22252225lavoro dipendente , di lavoro autonomo , di impresa e redditi diversi . in questo schema impositivo non solo alcuniredditinon coincidono con una res ( il reddito d impresa , ad esempio , in forza dell art . 83
2020-201.txt22332233impresa e redditi diversi . in questo schema impositivo non solo alcuni redditi non coincidono con una res ( ilredditod impresa , ad esempio , in forza dell art . 83 del tuir è costituito da un dato contabile
2020-201.txt22762276l altro regolato in base al principio di imputazione temporale della competenza e non a quello di cassa ; iredditifondiari possono rappresentare un dato solo figurativo ) , ma il termine stesso di possesso assume un significato differente nell
2020-201.txt23012301dato solo figurativo ) , ma il termine stesso di possesso assume un significato differente nell ambito delle singole categoriereddituali. infatti , « [ i ] l termine possesso impiegato dal d.p.r . n . 917 del 1986 ,
2020-201.txt23472347il significato tecnico che ha nel codice civile , né ha un significato tecnico tributario uniforme per tutte le categoriereddituali. ma il significato minimo comune del termine senz altro evoca , ai fini della tassabilità , la riferibilità ad
2020-201.txt23722372minimo comune del termine senz altro evoca , ai fini della tassabilità , la riferibilità ad un soggetto di determinatiredditie la titolarità in capo a lui dei poteri di disposizione in relazione ad essi » ( corte di cassazione
2020-201.txt242124212013 , n . 433 ) constatato quindi che il legislatore non ha adottato una nozione generale e unitaria direddito( preferendo individuare fattispecie imponibili nell ambito delle singole categorie ) e ha volutamente utilizzato , con specifico riferimento all
2020-201.txt24442444individuare fattispecie imponibili nell ambito delle singole categorie ) e ha volutamente utilizzato , con specifico riferimento all imposta sulreddito, il termine « possesso » nell art . 1 del tuir in un senso atecnico , se ne deve
2020-201.txt24842484deve concludere che quest ultimo non coincide né con la nozione civilistica , né con quella della materiale disponibilità delreddito. del resto , in forza dei fini che la costituzione assegna al diritto tributario con riguardo alla definizione di
2020-201.txt25872587quale modo per identificare la relazione del soggetto con la peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituita appunto dalreddito, secondo le regole giuridiche delle singole categorie reddituali . questa corte ha avuto peraltro modo di precisare che «
2020-201.txt25962596la peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituita appunto dal reddito , secondo le regole giuridiche delle singole categoriereddituali. questa corte ha avuto peraltro modo di precisare che « attualmente , ai fini della nozione giuridica di reddito
2020-201.txt26162616reddituali . questa corte ha avuto peraltro modo di precisare che « attualmente , ai fini della nozione giuridica diredditooccorre far capo a ciò che viene , nei limiti della ragionevolezza , qualificato per tale dal legislatore . ciò
2020-201.txt26802680n . 410 del 1995 ) . in questa prospettiva , il meccanismo di imputazione ” per trasparenza ” deiredditiprodotti dalle società di persone non costituisce una contraddizione rispetto alla nozione generale di presupposto d imposta fissata nell art
2020-201.txt27282728particolare manifestazione di questo in riferimento a una specifica fattispecie . in conclusione , nell attuale sistema di imposizione suiredditideve ritenersi che non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto
2020-201.txt27662766tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio ( ” per trasparenza ” ) delredditoprodotto in forma associata , indipendentemente dalla percezione . 4 . nemmeno è fondata , di conseguenza , la censura
2020-201.txt28202820disparità di trattamento tra i soci di società di persone ( soggetti ad imposizione « pur non avendo conseguito alcunreddito» ) e « altri soggetti egualmente privi di reddito » . essa implica la non riferibilità al socio del
2020-201.txt28302830( soggetti ad imposizione « pur non avendo conseguito alcun reddito » ) e « altri soggetti egualmente privi direddito» . essa implica la non riferibilità al socio del reddito prodotto dalla società di persone , cosicché la sua
2020-201.txt28412841» ) e « altri soggetti egualmente privi di reddito » . essa implica la non riferibilità al socio delredditoprodotto dalla società di persone , cosicché la sua posizione sarebbe analoga a quella di qualsiasi altro soggetto che ,
2020-201.txt28662866persone , cosicché la sua posizione sarebbe analoga a quella di qualsiasi altro soggetto che , in quanto privo direddito, si colloca invece al di fuori del presupposto dell irpef . in contrario vanno invece richiamate le già esposte
2020-201.txt29022902invece richiamate le già esposte le ragioni per le quali il socio non può considerarsi un soggetto ” privo direddito” in caso di imputazione ” per trasparenza ” del reddito prodotto in forma associata . 5 . parimenti non
2020-201.txt29132913socio non può considerarsi un soggetto ” privo di reddito ” in caso di imputazione ” per trasparenza ” delredditoprodotto in forma associata . 5 . parimenti non fondata è la questione riferita al diritto di difesa ai sensi
2020-201.txt29762976, un ingiustificata limitazione della prova di non avere la capacità di disporre ( o la disponibilità materiale ) delreddito. tale censura si fonda sull assunto dei rimettenti per cui l art . 5 , comma 1 , del
2020-201.txt30093009art . 5 , comma 1 , del tuir strutturerebbe una « presunzione assoluta » di attribuzione al socio diredditisocietari , anche se da questo non percepiti . nemmeno tale assunto è condivisibile . infatti mentre vere e proprie
2020-201.txt30903090« indipendentemente dalla percezione » , individua un meccanismo d imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore comeredditoprodotto , senza , invece , ” presumere ” la distribuzione dello stesso . la norma censurata esclude la soggettività
2020-201.txt31323132tributaria della società di persone e , in tal modo , elimina lo schermo societario imputando direttamente ai soci ilredditoprodotto dalla società . si tratta di una connotazione strutturale dell ente ai fini tributari e non di una “
2020-201.txt329932995.1 . l esercizio del diritto di difesa potrà , peraltro , pienamente esplicarsi contestando nel merito l accertamento delredditosocietario ( in questi termini , ordinanza n . 5 del 1998 ) o la propria qualità di socio ,
2020-201.txt33763376proprio il meccanismo d imputazione ” per trasparenza ” e la tassazione del socio « indipendentemente dalla percezione » delredditohanno portato la giurisprudenza di legittimità ad affermare il litisconsorzio necessario tra società e soci al fine di consentire ,
2020-201.txt34243424in concreto del presupposto impositivo , stante l unitarietà dell accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditidelle società di persone e dei soci delle stesse , cosicché il ricorso tributario proposto , anche avverso un solo
2020-201.txt38403840, la norma censurata esclude la tutela giurisdizionale dei soci di società di persone che non hanno « conseguito alcunredditodi partecipazione » , laddove tale tutela non è , invece , esclusa per i soci di società di capitali
2020-201.txt38813881. la censura , peraltro anch essa formulata in modo non del tutto perspicuo ( l avviso di accertamento deiredditida partecipazione in società di persone è , infatti , pacificamente impugnabile dal socio , tanto che gli stessi giudizi
2020-234.txt47324732lavoratori giovani » . il decreto legge 28 gennaio 2019 , n . 4 ( disposizioni urgenti in materia diredditodi cittadinanza e di pensioni ) , convertito , con modificazioni , nella legge 28 marzo 2019 , n .
2020-234.txt53495349fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori , quanto piuttosto a quella fra cittadini » , posto che « iredditiderivanti dai trattamenti pensionistici non hanno , per questa loro origine , una natura diversa e minoris generis rispetto agli
2020-234.txt53715371dai trattamenti pensionistici non hanno , per questa loro origine , una natura diversa e minoris generis rispetto agli altriredditipresi a riferimento , ai fini dell osservanza dell art . 53 cost . » ( sentenza n . 116
2020-234.txt94199419una debolezza sistemica , difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei , per di più operati soltanto suiredditipensionistici , « ormai consolidati nel loro ammontare , collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito
2020-262.txt133133» , ai sensi del quale l imposta municipale propria ( imu ) « è indeducibile dalle imposte erariali suiredditie dall imposta regionale sulle attività produttive » ( irap ) . 1.1 . a giudizio del rimettente la disposizione
2020-262.txt186186il profilo dell effettività della capacità contributiva , in quanto , nel disporre l indeducibilità dell imu dall imposta sulredditodelle società ( ires ) , farebbe gravare la tassazione su « un reddito d impresa in parte fittizio ,
2020-262.txt200200indeducibilità dell imu dall imposta sul reddito delle società ( ires ) , farebbe gravare la tassazione su « unredditod impresa in parte fittizio , in contrasto con il principio di capacità contributiva » ; ciò sul presupposto che
2020-262.txt299299dell imu relativa agli immobili strumentali della società stessa deve essere considerata un costo certo e inerente alla produzione delreddito; b ) l art . 53 cost . , sotto il profilo del divieto della doppia imposizione , atteso
2020-262.txt468468del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( di seguito anche : tuir ) , « si applica sul reddito complessivo netto » : è vero
2020-262.txt482482del testo unico delle imposte sui redditi » ( di seguito anche : tuir ) , « si applica sulredditocomplessivo netto » : è vero infatti che il legislatore in materia tributaria « gode di una discrezionalità ampia nel
2020-262.txt15721572( che già significativamente aveva ampliato il livello della finanza autonoma ) , e l imposta ( statale ) sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) e relative addizionali dovuta in relazione ai redditi fondiari ( riguardanti i beni non
2020-262.txt15861586l imposta ( statale ) sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) e relative addizionali dovuta in relazione airedditifondiari ( riguardanti i beni non locati ) . si attribuiva in tal modo ai comuni un significativo gettito erariale
2020-262.txt17521752facoltà di ridurne fino alla metà l aliquota « nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi diredditofondiario ai sensi dell articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica n .
2020-262.txt17931793917 del 1986 , ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sulredditodelle società » ( art . 8 , comma 7 , del citato d.lgs . n . 23 del 2011
2020-262.txt25032503riconsiderare l articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale , e la deducibilità ai fini della determinazione delredditodi impresa dell imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive » . inoltre , nell agosto del
2020-262.txt25722572di revisione del prelievo sugli immobili » , esaminava espressamente il tema della « deducibilità ai fini della determinazione delredditodi impresa dell imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive » . in particolare , preso atto
2020-262.txt26462646dei coefficienti moltiplicativi applicati alle rendite catastali , sia alla circostanza che l imu non ha sostituito le imposte suiredditiche gravano sugli immobili ad uso produttivo ( mentre ha sostituito il prelievo irpef sui redditi di tutti gli altri
2020-262.txt26622662sostituito le imposte sui redditi che gravano sugli immobili ad uso produttivo ( mentre ha sostituito il prelievo irpef suiredditidi tutti gli altri immobili non locati ) » , viene evidenziato come « [ i ] l riferimento alla
2020-262.txt26982698i ] l riferimento alla deducibilità dell imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive ai fini della determinazione delredditodi impresa contenuto nell art . 1 del d.l . n . 54 del 2013 , prospetta un intervento che
2020-262.txt28782878stabilendo che « [ l ] imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione delredditodi impresa e del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni » nella misura del 30 per cento per
2020-262.txt28832883] imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e delredditoderivante dall esercizio di arti e professioni » nella misura del 30 per cento per il periodo d imposta in
2020-262.txt32193219sistematico , lascia in ogni caso intravedere come proprio l indeducibilità totale dell imu ai fini delle imposte erariali suiredditi, dato il forte impatto sul sistema delle imprese , sia risultata ben presto , per stessa ammissione del legislatore
2020-262.txt35573557come si approfondirà di seguito , il legislatore ha espressamente individuato il presupposto dell ires nel possesso di un «redditocomplessivo netto » ( art . 75 , comma 1 , tuir ) ; ciò a differenza di quanto ha
2020-262.txt3584358475 , comma 1 , tuir ) ; ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie direddito, come , ad esempio , i redditi di lavoro dipendente , che sono computati al lordo , senza deduzione
2020-262.txt35923592ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie di reddito , come , ad esempio , iredditidi lavoro dipendente , che sono computati al lordo , senza deduzione ( analitica ) dei costi di produzione .
2020-262.txt36273627) dei costi di produzione . è ben vero che il tuir fissa poi regole specifiche per la misurazione delredditod impresa , precisando , per alcune componenti positive o negative risultanti dal conto economico , la misura in cui
2020-262.txt36533653per alcune componenti positive o negative risultanti dal conto economico , la misura in cui possono concorrere alla determinazione delredditocomplessivo , ovverosia alla base imponibile dell ires . tuttavia , costituisce principio imprescindibile della determinazione del reddito d impresa
2020-262.txt36713671determinazione del reddito complessivo , ovverosia alla base imponibile dell ires . tuttavia , costituisce principio imprescindibile della determinazione delredditod impresa quello di inerenza del costo da portare in deduzione . nella sua formulazione essenziale , « [ i
2020-262.txt37053705sua formulazione essenziale , « [ i ] l principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione diredditod impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d impresa in concreto esercitata , traducendosi in un giudizio
2020-262.txt38213821costi che si collocano in una sfera estranea all esercizio dell impresa , l area dei costi che concorrono alredditotassabile . da tale principio il legislatore non può arbitrariamente prescindere : questo infatti costituisce il presidio della verifica della
2020-262.txt38503850può arbitrariamente prescindere : questo infatti costituisce il presidio della verifica della ragionevolezza delle deroghe rispetto all individuazione di quelredditonetto complessivo che il legislatore stesso ha assunto a presupposto dell ires . 3.1 . tale principio si riflette anche
2020-262.txt39163916( rubricato « oneri fiscali e contributivi » ) sancisce in via generale il principio della deducibilità delle imposte dalreddito, stabilendo che « [ l ] e imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa
2020-262.txt39273927via generale il principio della deducibilità delle imposte dal reddito , stabilendo che « [ l ] e imposte suiredditie quelle per le quali è prevista la rivalsa , anche facoltativa , non sono ammesse in deduzione . le
2020-262.txt40284028, onde la logicità della mancata deduzione del relativo onere ) ; b ) l altra riguarda le imposte suiredditi( che , in quanto derivanti dal reddito , non possono logicamente rientrare tra gli antecedenti causali di questo )
2020-262.txt40364036relativo onere ) ; b ) l altra riguarda le imposte sui redditi ( che , in quanto derivanti dalreddito, non possono logicamente rientrare tra gli antecedenti causali di questo ) . quanto alle « altre imposte » ,
2020-262.txt41004100ma non quando vengano in considerazione fattispecie come quella in esame , relative a un tributo ( non commisurato alredditoe né oggetto di rivalsa ) direttamente e pienamente inerente alla produzione del reddito . un tributo così caratterizzato costituisce
2020-262.txt41144114un tributo ( non commisurato al reddito e né oggetto di rivalsa ) direttamente e pienamente inerente alla produzione delreddito. un tributo così caratterizzato costituisce , infatti , un costo fiscale inerente di cui non si può precludere ,
2020-262.txt41594159del disegno impositivo , la deducibilità una volta che il legislatore abbia , nella propria discrezionalità , stabilito per ilredditod impresa il criterio di tassazione al netto . in questa prospettiva , dunque , correttamente le considerazioni del rimettente
2020-262.txt44934493riferimento all ires , una volta che il legislatore nella sua discrezionalità abbia identificato il presupposto nel possesso del «redditocomplessivo netto » , scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica del reddito , non può ,
2020-262.txt45094509nel possesso del « reddito complessivo netto » , scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica delreddito, non può , senza rompere un vincolo di coerenza , rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente
2020-262.txt46194619caso in esame , ad esempio , il mancato riconoscimento della deducibilità si riflette in un aggravio del tributo suiredditicausato soltanto dalla misura dell imu ( divenuta , come si è visto particolarmente incidente per le imprese ) ,
2020-262.txt46494649come si è visto particolarmente incidente per le imprese ) , che potrebbe , di fatto , azzerare lo stessoredditonetto o che paradossalmente potrebbe , in via di diritto , essere incrementata esponenzialmente dal legislatore con il solo limite
2020-262.txt47354735da ciascun soggetto risulta in realtà irragionevolmente determinata da un indice di capacità contributiva riferito a un presupposto diverso dalredditonetto . altra conseguenza della rottura del principio di coerenza è , nel caso di specie , l indebita penalizzazione
2020-262.txt5425542523 del 2011 nella parte in cui prevede l indeducibilità dell imu sugli immobili strumentali dall imponibile delle imposte suiredditid impresa . la riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt . 3
2020-262.txt54755475indeducibilità dell imu sugli immobili strumentali dall imponibile dell ires , infatti non può che coinvolgere anche l indeducibilità dalredditod impresa ai fini dell irpef , poiché per effetto del rinvio disposto dall art . 56 tuir « [
2020-262.txt54995499fini dell irpef , poiché per effetto del rinvio disposto dall art . 56 tuir « [ i ] lredditod impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione i del capo ii del titolo ii , salvo quanto stabilito
2020-262.txt56155615a quella censurata e che negli anni hanno previsto una parziale deducibilità dell imu sugli immobili strumentali con riguardo airedditidi impresa , senza tuttavia disporre l integrale deducibilità : art . 1 , commi 715 e 716 , della
2020-274.txt208208norma richiamata dal legislatore regionale , che gli « assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale , inquadrati neiredditiderivanti dalle assunzioni di obblighi di fare , non fare o permettere , sono esenti da imposizioni tributarie e non
2020-274.txt303303pari degli assegni percepiti da quelli del servizio civile universale , da un lato , sono inquadrati tra i «redditiderivanti dalle assunzioni di obblighi di fare , non fare o permettere » i quali sono riconducibili alla categoria dei
2020-274.txt325325dalle assunzioni di obblighi di fare , non fare o permettere » i quali sono riconducibili alla categoria dei «redditidiversi » ( art . 67 , comma 1 , lettera l , del d.p.r . 22 dicembre 1986 ,
2020-274.txt359359del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ) ; dall altro , sono esenti da imposizioni tributarie , e quindi anche dall imposta sul reddito delle
2020-274.txt378378sui redditi » ) ; dall altro , sono esenti da imposizioni tributarie , e quindi anche dall imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) , nonché dall imponibile previdenziale . il presidente del consiglio dei ministri ritiene che
2020-274.txt598598consiglio dei ministri non si duole , invero , dell inquadramento dei compensi dei volontari regionali nella categoria dei «redditiderivanti dalle assunzioni di obblighi di fare , non fare o permettere » , in quanto la dedotta violazione dell
2020-274.txt712712del d.lgs . n . 40 del 2017 nella parte in cui questo esclude l imponibilità ai fini previdenziali deiredditidei volontari del servizio universale ; ciò in armonia , del resto , con il contenuto della delibera governativa di
2020-274.txt865865volontari della leva civica lombarda sono soggetti a tale tributo , di cui integrano il presupposto in relazione ai «redditidiversi » . ma in tal modo la norma regionale finisce sostanzialmente per ” esportare ” a carico del bilancio
2020-54.txt35123512dirette ; sul trattamento fiscale dell impresa familiare ; sulla nozione di nucleo familiare in tema di determinazione sintetica delredditoo in tema di abitazione principale nei tributi locali ; sulle agevolazioni in tema di piccola proprietà contadina ) ,
2021-120.txt854854risolverebbero in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il proprioreddito, peraltro contrastando anche con il criterio della progressività . sarebbe poi leso l art . 76 cost . ,
2021-200.txt13841384presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi) , l art . 76 , comma 1 , del decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986 ,
2021-207.txt161161oggetto l impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l agenzia delle entrate contesta una maggiore imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) per l anno 2008 , disconoscendo la natura di ” erogazioni liberali ” delle
2021-207.txt254254presidente della repubblica 22 dicembre 1986 , n . 917 , recante « approvazione del testo unico delle imposte suiredditi» ( di seguito : tuir ) , all epoca vigente , che riconosceva il beneficio della detraibilità dall imposta
2021-207.txt774774rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato » . consentendo la detraibilità dall imposta suiredditidelle erogazioni eseguite da candidati e da eletti alle cariche pubbliche , anche in assenza dello spirito di liberalità ,
2021-207.txt11661166a determinate condizioni ) . è riconosciuta , infatti , la possibilità di detrarre , ai fini dell imposta sulreddito, una somma pari al 26 per cento per importi compresi fra trenta e trentamila euro annui ( art .
2022-101.txt21732173privilegiato ai crediti dello stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sulredditodelle persone fisiche , per l imposta sul reddito delle persone giuridiche , per l imposta sul reddito delle società
2022-101.txt21822182le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche , per l imposta sulredditodelle persone giuridiche , per l imposta sul reddito delle società , per l imposta regionale sulle attività produttive e
2022-101.txt21912191imposta sul reddito delle persone fisiche , per l imposta sul reddito delle persone giuridiche , per l imposta sulredditodelle società , per l imposta regionale sulle attività produttive e per l imposta locale sui redditi . al secondo
2022-101.txt22082208l imposta sul reddito delle società , per l imposta regionale sulle attività produttive e per l imposta locale suiredditi. al secondo comma è istituito il privilegio generale a garanzia dei crediti dello stato per le imposte , le
2022-12.txt19181918del 1997 ) ; in tal modo l imposta è stata assisa su « un fatto economico , diverso dalreddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi , in quanto organizzatore dell attività , è autore
2022-12.txt23102310dell irap e per la determinazione di tale tributo rilevavano le regole di computo della base imponibile dell imposta sulredditodelle società ( ires ) , caratterizzate dal sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione . a tre anni
2022-128.txt588588dello stato introdurrebbero « uno speciale prelievo tributario ad personam » , che inciderebbe su una voce remunerativa del «redditolavorativo complessivo » , che però è già « sottoposto a prelievo tributario , in condizioni di parità con tutti
2022-128.txt613613che però è già « sottoposto a prelievo tributario , in condizioni di parità con tutti gli altri percettori diredditodi lavoro » . le norme censurate sarebbero , inoltre , in contrasto con gli artt . 3 e 53
2022-128.txt674674particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati » , colpirebbero « più gravemente , a parità di capacità contributiva perredditidi lavoro , la categoria cui appartiene l appellante » nel giudizio a quo , ledendo così il principio di
2022-128.txt51175117n . 27 del 2022 ) , avendo l intervento normativo denunciato lo scopo di porre un limite proprio airedditipiù alti « salvaguardando comunque l adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata » ( sentenza n . 124 del
2022-136.txt84488448da questa corte , sempre con riferimento ai trattamenti pensionistici , ossia che la sussistenza di un altra fonte diredditone può ragionevolmente giustificare la diminuzione , riducendosi la funzione previdenziale che li connota ( sentenza n . 241 del
2022-136.txt87308730, garantendogli il mantenimento di un importo complessivo di 9.000 euro lordi mensili , chiaramente non comprensivo di eventuali ulterioriredditida lavoro o da pensione e tutt altro che esiguo e dalla percentuale ( 12 per cento ) del contributo
2022-175.txt155155del decreto legislativo 10 marzo 2000 , n . 74 ( nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto , a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999 , n . 205 )
2022-175.txt679679legge 10 luglio 1982 , n . 429 ( norme per la repressione della evasione in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ) , convertito , con modificazioni
2022-175.txt886886terzo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito) , che sanzionava con la sola pena della multa la condotta di « [ r ] itardati od omessi
2022-175.txt14131413minori e modifiche al sistema penale e tributario » . tale nuova disciplina dei reati in materia di imposte suiredditie sul valore aggiunto ha , in via generale , limitato la rilevanza penale delle fattispecie in materia tributaria alle
2022-182.txt890890non su tutti i cittadini , con ciò risultando ingiustificatamente discriminatorio e irrispettoso dei canoni di uguaglianza a parità diredditoe di universalità dell imposizione . infine , risulterebbero violati gli artt . 48 , 51 , 64 , 66
2022-182.txt59615961non su tutti i cittadini , con ciò risultando ingiustificatamente discriminatorio e irrispettoso dei canoni di uguaglianza a parità diredditoe di universalità dell imposizione . le censure non sono fondate . secondo la costante giurisprudenza di questa corte ,
2022-196.txt8787» , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) « nella parte in cui , in particolare , nel prevedere che il reddito dei canoni non percepiti dai
2022-196.txt102102testo unico delle imposte sui redditi ) « nella parte in cui , in particolare , nel prevedere che ilredditodei canoni non percepiti dai soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà non concorre alla formazione del reddito ,
2022-196.txt121121il reddito dei canoni non percepiti dai soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà non concorre alla formazione delreddito, subordina detta previsione alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore » .
2022-196.txt157157morosità del conduttore » . tale disposizione , nella formulazione applicabile ratione temporis , prevede che « [ i ]redditiderivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo , se non percepiti , non concorrono a formare il
2022-196.txt178178derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo , se non percepiti , non concorrono a formare ilredditodal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore . per le imposte versate
2022-196.txt259259dover decidere in ordine al ricorso proposto da una contribuente avverso l avviso di accertamento ai fini dell imposta suiredditidelle persone fisiche ( irpef ) e addizionali comunali e regionali emesso nei suoi confronti dall agenzia delle entrate di
2022-196.txt295295dall agenzia delle entrate di firenze , per l anno di imposta 2010 , in conseguenza dell omessa dichiarazione delredditodi immobili concessi in locazione alla società infinity design srl , dichiarata fallita il 13 marzo 2014 , la quale
2022-196.txt395395, la ctr premette che la « seconda parte » del comma 1 dell art . 26 t.u . imposteredditicostituirebbe una deroga al primo periodo del medesimo comma , ai sensi del quale « [ i ] redditi fondiari
2022-196.txt414414imposte redditi costituirebbe una deroga al primo periodo del medesimo comma , ai sensi del quale « [ i ]redditifondiari concorrono , indipendentemente dalla percezione , a formare il reddito complessivo » , e sostiene che la ragione della
2022-196.txt425425, ai sensi del quale « [ i ] redditi fondiari concorrono , indipendentemente dalla percezione , a formare ilredditocomplessivo » , e sostiene che la ragione della deroga sarebbe da ricondurre « all accertamento giurisdizionale della morosità »
2022-196.txt494494tributaria chi con certezza , ed all esito di un vero e proprio accertamento giurisdizionale , non ha riscosso unreddito» . da tale premessa discenderebbe che l art . 26 , comma 1 , t.u . imposte redditi violerebbe
2022-196.txt513513un reddito » . da tale premessa discenderebbe che l art . 26 , comma 1 , t.u . imposteredditiviolerebbe gli artt . 3 , primo comma , e 53 , primo comma , cost . , nella parte
2022-196.txt547547comma , cost . , nella parte in cui consente che i canoni non percepiti non concorrano alla formazione delredditocomplessivo solo in caso di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e non anche
2022-196.txt581581per morosità del conduttore e non anche « tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone /redditoe ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . la norma censurata , infatti , comporterebbe una disparità di
2022-196.txt613613norma censurata , infatti , comporterebbe una disparità di trattamento sia nei confronti di chi , « non percependo alcunreddito, non corrisponde all erario alcunché » , sia nei confronti di chi come nel caso che qui interessa ,
2022-196.txt776776lato , commerciale ) . 2.1 . il primo periodo del comma 1 dell art . 26 t.u . imposteredditisancisce la regola generale per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione .
2022-196.txt784784primo periodo del comma 1 dell art . 26 t.u . imposte redditi sancisce la regola generale per cui iredditifondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione . per tale categoria reddituale , infatti , il
2022-196.txt790790art . 26 t.u . imposte redditi sancisce la regola generale per cui i redditi fondiari concorrono a formare ilredditocomplessivo indipendentemente dalla loro percezione . per tale categoria reddituale , infatti , il presupposto dell imposta deriva dal possesso
2022-196.txt800800generale per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione . per tale categoriareddituale, infatti , il presupposto dell imposta deriva dal possesso di un immobile : a ) qualificato da un titolo
2022-196.txt872872nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano . in linea di principio , dunque , la determinazione deiredditifondiari avviene nell ottica tipica del catasto , ovvero in modo medio ordinario mediante l applicazione delle tariffe d estimo
2022-196.txt903903modo medio ordinario mediante l applicazione delle tariffe d estimo stabilite dalla legge catastale , finalizzate ad apprezzare la potenzialitàredditualedel bene immobile . per gli immobili locati , il legislatore ha però nel tempo introdotto una diversa disciplina di
2022-196.txt926926immobile . per gli immobili locati , il legislatore ha però nel tempo introdotto una diversa disciplina di determinazione delredditofondiario , prevedendo l assoggettamento a tassazione del valore più elevato tra il canone di locazione risultante dal contratto ,
2022-196.txt995995però alterato quella logica di un imposizione a carattere virtuale o figurativo , che tradizionalmente caratterizza l intera categoria deiredditifondiari . attraverso il riferimento alla maturazione del credito ex contractu è stato , infatti , introdotto un diverso indice
2022-196.txt10541054per le locazioni di immobili ad uso abitativo che si descriverà al punto successivo il principio generale per cui iredditifondiari concorrono « indipendentemente dalla percezione » a formare il reddito complessivo ; pertanto , in tale logica , la
2022-196.txt10651065al punto successivo il principio generale per cui i redditi fondiari concorrono « indipendentemente dalla percezione » a formare ilredditocomplessivo ; pertanto , in tale logica , la morosità del conduttore non costituisce un elemento idoneo a far venire
2022-196.txt10981098non costituisce un elemento idoneo a far venire meno l obbligo per il locatore di indicare nella dichiarazione annuale deiredditiil canone annuo pattuito e di corrispondere la relativa imposta . solo le varie fattispecie di risoluzione del contratto ,
2022-196.txt11431143via interpretativa dalla sentenza n . 362 del 2000 di questa corte , determinano il venir meno del riferimento alredditolocativo e fanno tornare in vigore la regola generale della tassazione sulla base della rendita catastale . 2.2 . rispetto
2022-196.txt12391239vera e propria soluzione di continuità . ha infatti aggiunto al comma 1 dell art . 23 t.u . imposteredditiora 26 a seguito della rinumerazione operata dall art . 2 , comma 3 , del decreto legislativo 12 dicembre
2022-196.txt127012702 , comma 3 , del decreto legislativo 12 dicembre 2003 , n . 344 ( riforma dell imposizione sulredditodelle società , a norma dell articolo 4 della legge 7 aprile 2003 , n . 80 ) due periodi
2022-196.txt13001300legge 7 aprile 2003 , n . 80 ) due periodi in cui si dispone che « [ i ]redditiderivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo , se non percepiti , non concorrono a formare il
2022-196.txt13211321derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo , se non percepiti , non concorrono a formare ilredditodal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore . per le imposte versate
2022-196.txt13881388credito di imposta di pari ammontare » . si tratta di una evidente deroga al tradizionale principio che caratterizza iredditifondiari , perché stabilisce , ma solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo , che la mora debendi
2022-196.txt15291529di imposizione , con la conseguenza che i canoni da locazione concorrono « indipendentemente dalla percezione » a formare ilredditocomplessivo . va peraltro ricordato che tale novella è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina , laddove
2022-196.txt16161616ad uso non abitativo , ovverosia destinati ad uso ufficio e ad uso commerciale : il criterio di imputazione delredditodi locazione in questi casi prescinde , dunque , dalla effettiva percezione dei canoni ( ex plurimis , corte di
2022-196.txt17071707l asimmetria tra locazioni di immobili ad uso abitativo e ad uso commerciale , quanto a criterio di imputazione deiredditidi locazione , si è ulteriormente accentuata , perché per i primi si è previsto che i canoni non percepiti
2022-196.txt17331733ulteriormente accentuata , perché per i primi si è previsto che i canoni non percepiti non concorrono a formare ilredditoladdove la mancata percezione sia comprovata dall intimazione di sfratto per morosità o dall ingiunzione di pagamento ( art .
2022-196.txt17651765morosità o dall ingiunzione di pagamento ( art . 26 , comma 1 , seconda parte , t.u . imposteredditi, come modificato dall art . 3 quinquies , comma 1 , del decreto legge 30 aprile 2019 , n
2022-196.txt22822282a un estensione del regime derogatorio dettato dalla seconda parte del comma 1 dell art . 26 t.u . imposteredditi« tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in
2022-196.txt22962296art . 26 t.u . imposte redditi « tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone /redditoe ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . nel formulare tale ampio petitum , tuttavia , il rimettente
2022-197.txt300300la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2003 ) » , compresi i titolari diredditidi lavoro dipendente , nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
2022-197.txt309309( legge finanziaria 2003 ) » , compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente , nonché i titolari diredditiequiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite , hanno diritto al rimborso di quanto
2022-197.txt360360ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte suiredditie dei relativi interessi , nei limiti di centosessanta milioni di euro , e che , qualora l ammontare delle
2022-209.txt30693069situazione economica equivalente ( isee ) » , oppure a quello , stabilito però esclusivamente con riguardo all imposta sulredditodelle persone fisiche ( irpef ) dall art . 5 , comma 5 , del d.p.r . 22 dicembre 1986
2022-209.txt310231025 , del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 ( approvazione del testo unico delle imposte suiredditi) . dall altro la dichiarata esigenza di interpretare restrittivamente le agevolazioni tributarie ; esigenza che peraltro non appare contestabile
2022-209.txt45944594riveste la natura di imposta reale e non ricade nell ambito delle imposte di tipo personale , quali quelle sulreddito. appare pertanto con ciò coerente il fatto che nella sua articolazione normativa rilevino elementi come la natura , la
2022-257.txt261261tassazione subita che ha cumulato la pensione integrativa a quella ordinaria , con applicazione dello stesso regime fiscale degli altriredditie ambisce a vedersi riconosciuto lo specifico regime fiscale agevolativo introdotto per le prestazioni pensionistiche complementari dal d.lgs . n
2022-27.txt11741174, con conseguente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e senza tenere adeguatamente conto della complessiva capacitàredditualeda lavoro di soggetti così diversamente trattati . una disciplina così congegnata lederebbe ancora gli artt . 3 e 36
2022-27.txt27512751stato incide sulla definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo . tale scelta interpretativa è corroborata , quanto alla individuazione deiredditiche cadono in questo ” paniere ” , contribuendo ad alimentare , fino al ” tetto ” , il “
2022-27.txt43074307è pertinente rispetto alla ratio dell intervento normativo denunciato , che ha lo scopo di porre un limite ai soliredditipiù elevati salvaguardando comunque l adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata , che utilizza , quale cifra di riferimento
2022-27.txt45204520alle rispettive capacità , anche economiche , non tenendosi , tra l altro , adeguatamente conto della « complessiva capacitàredditualeda lavoro dei soggetti così diversamente trattati » . neanche tale questione è fondata . premesso che la previsione di
2022-40.txt382738279 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione deiredditie dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) , aggiungendo poi
2022-40.txt38563856di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ) , aggiungendo poi che lo stesso non concorre alla formazione delredditoai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive .
2022-40.txt38623862delle dichiarazioni ) , aggiungendo poi che lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte suiredditie del valore della produzione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive . allo scopo di favorire l acquisizione

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
imposte_sui_redditi206
imposta_sul_reddito189
sul_reddito_delle176
reddito_delle_persone163
redditi_di_lavoro78
sui_redditi_e60
imposte_sul_reddito58
dichiarazione_dei_redditi55
sui_redditi_di54
i_redditi_di52
redditi_della_moglie49
di_un_reddito45
locale_sui_redditi44
del_reddito_complessivo43
determinazione_del_reddito42
imposta_sui_redditi42
per_i_redditi41
del_reddito_imponibile40
reddito_complessivo_netto35
che_il_reddito34
reddito_di_lavoro34
formare_il_reddito33
reddito_d_impresa32
il_reddito_complessivo31
dei_redditi_di31
dei_redditi_dei27
dal_reddito_complessivo26
il_reddito_dominicale25
il_reddito_imponibile25
redditi_di_impresa24
che_i_redditi23
cumulo_dei_redditi23
sul_reddito_complessivo23
del_reddito_dominicale22
dei_redditi_della22
redditi_d_impresa22
redditi_e_sul22
i_redditi_della20
produzione_del_reddito19
formazione_del_reddito19
sui_redditi_delle19
redditi_dei_coniugi19
reddito_di_impresa18
redditi_di_capitale18
del_reddito_dei18
redditi_di_cui17
reddito_complessivo_del17
tassazione_dei_redditi17
deducibilità_dal_reddito17
reddito_delle_società16
dei_redditi_e16
del_reddito_di16
il_reddito_di16
sui_redditi_nella16
riferimento_al_reddito15
parità_di_reddito15
di_redditi_di15
reddito_dei_fabbricati15
redditi_delle_persone15
al_reddito_complessivo15
nozione_di_reddito15
al_reddito_dominicale14
dichiarazioni_dei_redditi14
titolari_di_redditi14
di_reddito_da14
redditi_nella_parte14
reddito_imponibile_ai14
accertamento_dei_redditi13
al_reddito_imponibile13
dal_reddito_imponibile13
con_i_redditi12
di_reddito_di12
accertamento_del_reddito12
fra_i_redditi12
tutti_i_redditi12
ai_redditi_di12
di_reddito_e11
per_il_reddito11
al_reddito_di11
e_del_reddito11
reddito_da_lavoro11
redditi_e_dell11
redditi_soggetti_a11
redditi_delle_società11
u_imposte_redditi11
e_sui_redditi10
se_il_reddito10
i_redditi_fondiari10
sul_reddito_e10
il_reddito_del10
relazione_ai_redditi10
dei_redditi_da10
redditi_da_lavoro10
cento_del_reddito10
reddito_e_di10
del_reddito_d10
un_reddito_imponibile9
annuale_dei_redditi9
progressiva_sul_reddito9
erariali_sui_redditi9
redditi_patrimoniali_della9
i_redditi_delle9
del_reddito_stesso9
i_redditi_derivanti9
scaglioni_di_reddito9
ai_redditi_d9
di_reddito_imponibile8
calcolo_del_reddito8
i_redditi_agrari8
reddito_imponibile_del8
reddito_imponibile_dominicale8
il_reddito_effettivo8
sui_redditi_o8
reddito_medio_ordinario8
i_redditi_patrimoniali8
del_reddito_e8
del_reddito_prodotto8
sui_redditi_in8
variazioni_del_reddito8
dei_redditi_dominicali8
di_reddito_che8
relativamente_ai_redditi8
tra_i_redditi8
essere_considerate_reddito8
negativi_del_reddito8
sui_redditi_approvato8
redditi_approvato_con8
sui_redditi_da8
percettori_di_reddito8
reddito_dominicale_per7
base_del_reddito7
sui_redditi_dell7
redditi_dell_anno7
i_redditi_del7
ritenute_sui_redditi7
sul_reddito_dominicale7
reddito_complessivo_di7
un_reddito_non7
reddito_o_di7
i_cui_redditi7
possesso_di_redditi7
i_redditi_conseguiti7
redditi_conseguiti_nel7
redditi_posseduti_da7
marito_dei_redditi7
del_reddito_del7
reddito_superiore_a7
un_reddito_superiore7
i_redditi_d7
reddito_complessivo_ai7
imposizione_sui_redditi7
i_redditi_dei7
il_reddito_d7
sui_redditi_che7
presuntivi_di_reddito7
produttore_del_reddito7
sui_redditi_agrari6
reddito_dominicale_e6
relazione_al_reddito6
privi_di_reddito6
con_il_reddito6
del_reddito_in6
sui_redditi_dei6
redditi_dei_terreni6
redditi_di_categoria6
sul_reddito_non6
dei_redditi_o6
al_del_reddito6
tributi_sui_redditi6
per_un_reddito6
di_reddito_o6
i_redditi_propri6
parte_del_reddito6
e_dei_redditi6
un_reddito_complessivo6
reddito_derivante_dall6
il_suo_reddito6
i_redditi_dominicali6
un_reddito_netto6
qualitativa_dei_redditi6
dagli_altri_redditi6
di_reddito_prodotto6
di_redditi_propri6
dal_reddito_del6
ai_redditi_posseduti6
di_reddito_proprio6
i_redditi_da6
i_redditi_soggetti6
imposizione_sul_reddito6
reddito_ai_fini6
sul_reddito_che6
del_reddito_societario6
cui_i_redditi6
redditi_di_seguito6
ai_redditi_fondiari6
reddito_da_partecipazione6
redditi_agrari_e5
reddito_dominicale_complessivo5
il_reddito_medio5
determinare_il_reddito5
il_reddito_dell5
reddito_dominicale_imponibile5
e_sul_reddito5
categorie_di_redditi5
e_i_redditi5
mobile_sui_redditi5
dei_redditi_per5
agli_altri_redditi5
riferimento_ai_redditi5
di_reddito_non5
del_reddito_non5
fonte_di_reddito5
di_reddito_in5
dei_redditi_delle5
il_reddito_da5
aumento_del_reddito5
un_reddito_inferiore5
il_cui_reddito5
un_reddito_di5
redditi_e_l5
di_redditi_non5
reddito_imponibile_e5
del_reddito_percepito5
determinazione_dei_redditi5
dei_redditi_ai5
unica_dei_redditi5
dei_redditi_non5
sui_redditi_la5
quella_sul_reddito5
redditi_delle_imprese5
anche_i_redditi5
redditi_di_entrambi5
rispetto_al_reddito5
reddito_complessivo_dei5
separatamente_sul_reddito5
il_reddito_della5
reddito_prodotto_in5
reddito_del_conduttore5
redditi_derivanti_da5
di_altri_redditi5
moltiplicazione_dei_redditi5
imputazione_del_reddito5
redditi_all_imposta5
sul_reddito_l5
denuncia_dei_redditi5
detrazione_dal_reddito5
dal_reddito_di5
deducibili_dal_reddito5
il_proprio_reddito5
dei_redditi_familiari5
del_reddito_catastale5
separata_del_reddito5
reddito_dei_coniugi5
ammontare_del_reddito5
redditi_dei_figli5
privo_di_reddito5
reddito_da_fabbricato5
lo_stesso_reddito5
quando_il_reddito5
di_reddito_d5
categoria_dei_redditi5
del_reddito_professionale5
ammontare_dei_redditi5
considerate_reddito_e5
percezione_di_redditi5
del_reddito_ai5
sui_redditi_come5
sui_redditi_tuir5
del_reddito_fondiario5
reddito_di_partecipazione5
redditi_fondiari_concorrono5
del_reddito_locativo5
redditi_assimilati_a5
e_al_reddito4
reddito_imponibile_per4
un_reddito_proprio4
valutazione_del_reddito4
percezione_del_reddito4
il_reddito_prodotto4
reddito_dell_anno4
commisurata_al_reddito4
redditi_conseguiti_nell4
sul_reddito_d4
e_di_reddito4
gli_altri_redditi4
dell_intero_reddito4
percettori_di_redditi4
dei_redditi_dell4
dei_redditi_soggetti4
redditi_accertati_per4
complementare_sul_reddito4
reddito_inferiore_al4
quale_i_redditi4
redditi_del_soggetto4
reddito_per_il4
detraibilità_dal_reddito4
dei_redditi_ma4
reddito_non_può4
reddito_dominicale_di4
reddito_imponibile_risultante4
reddito_dominicale_dei4
del_reddito_che4
il_reddito_in4
redditi_ai_fini4
sul_reddito_o4
manifestazione_di_reddito4
sul_reddito_dei4
quota_del_reddito4
fonte_sui_redditi4
concetto_di_reddito4
caso_il_reddito4
sui_redditi_non4
redditi_derivanti_dall4
coacervo_dei_redditi4
redditi_e_sulle4
di_redditi_della4
i_redditi_posseduti4
reddito_complessivo_soggetto4
dei_redditi_che4
dei_propri_redditi4
redditi_a_lui4
comprensivo_dei_redditi4
di_reddito_complessivo4
di_redditi_da4
esclusione_dei_redditi4
del_reddito_per4
al_reddito_del4
goda_di_reddito4
il_reddito_derivante4
moltiplicazione_del_reddito4
volte_il_reddito4
sui_redditi_per4
redditi_diversi_da4
il_loro_reddito4
del_reddito_annuo4
assimilabili_ai_redditi4
sintetica_del_reddito4
i_redditi_prodotti4
reddito_complessivo_a4
redditi_per_gli4
di_redditi_che4
computo_del_reddito4
reddito_e_quindi4
dedurre_dal_reddito4
titolari_di_reddito4
del_reddito_delle4
di_reddito_mobiliare4
sui_redditi_ilor4
redditi_da_capitale4
al_reddito_derivante4
fonti_di_reddito4
dei_redditi_d4
non_costituirebbero_reddito4
costituiscono_redditi_di4
di_reddito_entrata4
reddito_imponibile_di4
sinteticamente_il_reddito4
altri_redditi_del4
redditi_del_contribuente4
personale_sul_reddito4
reddito_annuo_complessivo4
positivi_del_reddito4
del_reddito_derivante4
determinare_la_redditività4
reddito_da_parte4
ai_redditi_diversi4
redditi_e_successive4
sui_redditi_ed4
parte_di_reddito4
redditi_diversi_di4
di_tali_redditi4
redditi_dominicali_delle4
sui_redditi_sui4
redditi_sui_trasferimenti4
del_reddito_colpito4
riparto_dei_redditi4
del_reddito_medio4
redditi_o_sul4
redditi_di_natura4
sul_reddito_il4
reddito_degli_immobili4
sul_reddito_come4
sui_redditi_all4
prodotto_il_reddito4
sui_redditi_ad4
redditi_da_pensione4
sui_redditi_diversi4
livelli_di_reddito4
di_reddito_pro4
reddito_pro_capite4
produttività_qualità_redditività4
qualità_redditività_innovazione4
redditività_innovazione_efficienza4
conseguito_alcun_reddito4
reddito_dominicale_dell3
al_reddito_accertato3
del_reddito_risultante3
reddito_stesso_in3
definitiva_del_reddito3
anche_il_reddito3
aumenti_di_reddito3
reddito_dei_terreni3
possesso_del_reddito3
un_reddito_dominicale3
reddito_prodotto_nel3
redditi_esenti_dall3
ad_un_reddito3
redditi_per_i3
sul_reddito_dell3
sul_reddito_agrario3
produttivo_di_reddito3
reddito_di_ricchezza3
dal_reddito_che3
produrre_un_reddito3
reddito_effettivamente_percepito3
i_redditi_che3
imposizione_e_reddito3
reddito_che_si3
del_reddito_è3
redditi_di_ricchezza3
di_redditi_per3
dei_redditi_la3
dei_loro_redditi3
dal_reddito_dei3
del_del_reddito3
afferenti_i_redditi3
titolare_di_redditi3
reddito_su_cui3
variazioni_di_reddito3
reddito_non_superiore3
con_redditi_più3
redditi_più_alti3
sui_redditi_prodotti3
redditi_prodotti_da3
al_reddito_prodotto3
redditi_dominicali_dei3
dei_redditi_il3
sul_reddito_in3
dei_redditi_ed3
sui_redditi_derivanti3
del_reddito_agrario3
reddito_agrario_il3
relative_ai_redditi3
dei_redditi_tra3
sul_reddito_per3
redditi_propri_del3
ai_redditi_conseguiti3
reddito_complessivo_imponibile3
comprensivo_di_redditi3
ai_propri_redditi3
proposito_dei_redditi3
redditi_e_di3
reddito_complessivo_i3
concorso_dei_redditi3
rapporto_al_reddito3
dei_redditi_propri3
del_suo_reddito3
i_propri_redditi3
propri_redditi_a3
reddito_complessivo_lordo3
reddito_complessivo_proprio3
dei_redditi_si3
redditi_in_esame3
reddito_nel_periodo3
dei_redditi_in3
perché_il_reddito3
degli_altri_redditi3
un_reddito_o3
redditi_in_quanto3
sui_redditi_patrimoniali3
dei_redditi_stessi3
tributario_dei_redditi3
dei_redditi_diversi3
i_redditi_stessi3
parte_dei_redditi3
i_redditi_misti3
reddito_lordo_d3
reddito_ed_il3
aventi_un_reddito3
dello_stesso_reddito3
titolare_di_reddito3
altri_redditi_e3
redditi_e_più3
redditi_che_a3
un_reddito_che3
reddito_complessivo_delle3
reddito_complessivo_dichiarato3
concernenti_i_redditi3
il_reddito_è3
reddito_del_coniuge3
deduzione_dal_reddito3
separata_dei_redditi3
coniugi_possegga_reddito3
possegga_reddito_tassabile3
della_famiglia_monoreddito3
reddito_del_marito3
ai_soli_redditi3
di_reddito_tassabile3
e_il_reddito3
reddito_sulla_base3
al_reddito_dei3
il_reddito_dei3
riferita_al_reddito3
dei_redditi_derivanti3
quanto_al_reddito3
qualitativa_del_reddito3
categorie_di_reddito3
del_reddito_da3
ilor_sui_redditi3
relativa_al_reddito3
al_reddito_dichiarato3
sui_redditi_ha3
di_reddito_mettendoli3
reddito_mettendoli_conseguentemente3
anche_dei_redditi3
reddito_complessivo_degli3
reddito_e_non3
norme_considerando_reddito3
considerando_reddito_le3
reddito_le_indennità3
un_reddito_d3
ilor_dei_redditi3
redditi_prodotti_in3
reddito_complessivo_risultante3
reddito_in_relazione3
reddito_di_cui3
il_maggior_reddito3
sui_redditi_sia3
assimilate_al_reddito3
diminuzione_del_reddito3
reddito_dominicale_risultante3
considerate_reddito_gli3
reddito_gli_artt3
reddito_familiare_complessivo3
del_reddito_o3
redditi_e_relative3
del_presupposto_reddituale3
sui_redditi_nel3
redditività_dell_attività3
reddito_dei_lavoratori3
reddito_dominicale_rivalutato3
reddito_per_l3
il_reddito_effettivamente3
la_redditività_media3
a_produrre_reddito3
di_produrre_reddito3
il_reddito_agrario3
dei_redditi_fondiari3
tassazione_del_reddito3
reddito_fondiario_di3
del_proprio_reddito3
redditi_dei_fabbricati3
redditi_a_tassazione3
al_reddito_locativo3
per_redditi_di3
diverso_dal_reddito3
redditi_e_non3
redditi_come_modificato3
il_reddito_degli3
reddito_imponibile_degli3
riguardo_ai_redditi3
reddito_colpito_o3
all_del_reddito3
reddito_imponibile_secondo3
dei_redditi_entro3
il_reddito_o3
redditi_ad_eccezione3
reddito_lavorativo_complessivo3
sui_redditi_annui3
redditi_annui_superiori3
sostitutive_sui_redditi3
redditi_oltre_i3
redditi_derivanti_dal3
di_redditi_assimilati3
erariali_sul_reddito3
dei_redditi_precompilata3
suo_reddito_professionale3
reddito_da_essi3
dal_reddito_da3
percettore_di_reddito3
redditi_derivanti_dalle3
funzione_del_reddito2
al_reddito_medio2
reddito_medio_in2
reddito_dominicale_al2
reddito_dominicale_del2
del_complessivo_reddito2
complessivo_reddito_dominicale2
reddito_dominicale_secondo2
reddito_complessivo_della2
quella_sui_redditi2
di_reddito_dei2
riguarda_i_redditi2
relativi_redditi_ed2
aveva_un_reddito2
anziché_sul_reddito2
reddito_conseguito_nell2
del_reddito_effettivamente2
reddito_effettivamente_conseguito2
colpiva_il_reddito2
al_reddito_conseguito2
di_redditi_in2
redditi_in_relazione2
commisurata_sui_redditi2
sui_redditi_conseguiti2
di_reddito_a2
reddito_a_fini2
reddito_imponibile_superiore2
i_redditi_esenti2
sui_redditi_nell2
redditi_diversi_in2
redditi_per_il2
gravasse_sui_redditi2
sul_reddito_del2
reddito_del_primo2
reddito_d_un2
tributo_sui_redditi2
sul_reddito_di2
soltanto_dal_reddito2
reddito_che_ne2
redditi_che_si2
reddito_dominicale_ai2
reddito_dominicale_che2
crescere_del_reddito2
del_reddito_presuppone2
reddito_presuppone_un2
e_reddito_individuale2
il_reddito_che2
il_reddito_denunciato2
reddito_denunciato_dal2
sul_reddito_accertato2
redditi_di_cat2
i_redditi_accertati2
redditi_soggetti_ad2
esistenza_di_redditi2
i_redditi_mobiliari2
reddito_inferiore_a2
reddito_dell_art2
ed_i_redditi2
reddito_e_della2
di_reddito_accertato2
sottrarre_redditi_alle2
redditi_alle_imposte2
estimazione_di_redditi2
l_intero_reddito2
reddito_e_la2
soggetti_con_reddito2
reddito_di_poco2
un_reddito_minimo2
reddito_complessivo_e2
percepisce_un_reddito2
del_reddito_minimo2
di_quel_reddito2
reddito_in_base2
quantità_di_reddito2
ai_redditi_degli2
al_reddito_catastale2
redditi_o_l2
di_tale_reddito2
redditi_di_esercizio2
reddito_la_questione2
reddito_imponibile_agli2
comporre_il_reddito2
il_reddito_assoggettabile2
reddito_assoggettabile_a2
al_reddito_tassabile2
redditi_esenti_o2
redditi_esenti_e2
più_basso_reddito2
misura_del_reddito2
reddito_percepito_la2
redditi_di_altra2
reddito_annuale_e2
dichiarare_un_reddito2
la_redditività_delle2
categorie_con_redditi2
redditi_più_bassi2
parametro_il_reddito2
ancoraggio_al_reddito2
gravanti_sul_reddito2
dei_redditi_catastali2
dei_redditi_dichiarati2
sui_redditi_grava2
redditi_grava_sull2
reddito_o_come2
reddito_prodotto_da2
un_reddito_a2
termini_di_reddito2
applicazione_al_reddito2
speciale_sul_reddito2
reddito_ma_anche2
dei_redditi_imponibili2
reddito_prodotto_dagli2
sui_redditi_commerciali2
redditi_provenienti_da2
redditi_propri_della2
dichiarare_i_redditi2
reddito_imponibile_dell2
classificazione_dei_redditi2
reddito_imponibile_il2
sul_reddito_concernente2
redditi_non_derivanti2
redditi_e_del2
redditi_e_che2
di_redditi_altrui2
reddito_complessivo_non2
reddito_per_i2
attiene_ai_redditi2
redditi_di_questo2
applicata_sul_reddito2
ufficio_del_reddito2
reddito_complessivo_comprensivo2
redditi_della_stessa2
redditi_propri_di2
redditi_né_di2
complessivo_i_redditi2
reddito_di_un2
di_redditi_vi2
redditi_vi_è2
colpire_il_reddito2
il_reddito_non2
redditi_altrui_di2
dei_redditi_relativi2
anche_ai_redditi2
ai_redditi_propri2
oltre_i_redditi2
i_redditi_a2
sul_reddito_proprio2
reddito_proprio_del2
imposta_i_redditi2
disporre_del_reddito2
i_detti_redditi2
detti_redditi_della2
redditi_propri_anche2
i_menzionati_redditi2
menzionati_redditi_della2
applica_sul_reddito2
reddito_della_persona2
propri_redditi_fatte2
redditi_fatte_dai2
dei_rispettivi_redditi2
rispettivi_redditi_complessivi2
redditi_complessivi_possa2
redditi_di_nuova2
produzione_di_reddito2
annullamento_del_reddito2
del_reddito_nel2
caso_dei_redditi2
reddito_stesso_con2
produzione_dei_redditi2
effettività_del_reddito2
di_reddito_superiore2
solo_il_reddito2
di_reddito_del2
di_redditi_superiori2
reddito_di_pari2
reddito_derivante_da2
dei_relativi_redditi2
di_reddito_professionale2
al_reddito_professionale2
contribuzione_e_reddito2
base_i_redditi2
moltiplicando_il_reddito2
base_dei_redditi2
redditi_mentre_la2
favore_dei_redditi2
fabbricati_i_redditi2
dei_singoli_redditi2
redditi_prodotti_nel2
i_redditi_diversi2
produttive_di_redditi2
di_redditi_misti2
redditi_agrari_ed2
degli_stessi_redditi2
dei_redditi_misti2
sui_redditi_l2
rispetto_ai_redditi2
ai_redditi_esclusi2
dei_redditi_professionali2
redditi_di_fabbricati2
dai_redditi_patrimoniali2
redditi_stessi_non2
redditi_misti_in2
redditi_derivanti_dalla2
reddito_annuo_di2
i_redditi_in2
equiparabili_ai_redditi2
agli_stessi_redditi2
redditi_misti_che2
dai_redditi_di2
del_reddito_ma2
il_reddito_annuo2
reddito_annuo_del2
entità_del_reddito2
reddito_è_stato2
definizione_del_reddito2
redditi_o_a2
requisito_del_reddito2
il_reddito_percetto2
reddito_in_ogni2
redditi_tra_coniugi2
qualora_abbia_reddito2
abbia_reddito_proprio2
reddito_proprio_la2
con_reddito_personale2
imputazione_dei_redditi2
ai_redditi_dei2
reddito_di_ciascuno2
unica_sul_reddito2
specificamente_di_redditi2
costituiscono_reddito_di2
sul_reddito_dalle2
costituiscono_reddito_nella2
reddito_nella_misura2
elettivi_costituiscono_reddito2
reddito_non_è2
di_sottrarre_redditi2
reddito_personale_complessivo2
non_al_reddito2
al_reddito_e2
dei_redditi_secondo2
a_redditi_irpef2
reddito_imponibile_delle2
reddito_non_prodotto2
redditi_maturati_nel2
un_reddito_inesistente2
dal_reddito_la2
relativa_ai_redditi2
ai_redditi_delle2
ai_redditi_maturati2
reddito_proprio_di2
limite_di_reddito2
dal_reddito_d2
sui_redditi_deve2
produce_il_reddito2
detratti_dal_reddito2
anche_dal_reddito2
redditi_propri_all2
infuori_del_reddito2
reddito_catastale_derivante2
redditi_familiari_si2
redditi_il_legislatore2
reddito_tassabile_rispetto2
reddito_pari_nel2
famiglia_monoreddito_ma2
monoreddito_ma_soggetto2
dedotti_dal_reddito2
redditi_posseduti_dai2
reddito_del_contribuente2
reddito_della_moglie2
soli_redditi_di2
redditi_l_art2
reddito_e_cioè2
sui_redditi_così2
imputabilità_dei_redditi2
reddito_dei_figli2
di_reddito_solo2
reddito_solo_per2
sussistenza_di_reddito2
reddito_proprio_dei2
reddito_imponibile_è2
reddito_dominicale_mentre2
reddito_mobiliare_imponibile2
natura_del_reddito2
il_reddito_per2
nominale_di_reddito2
di_reddito_con2
reddito_con_la2
genitori_i_redditi2
dei_redditi_del2
altri_redditi_percepiti2
redditi_percepiti_dal2
altri_redditi_da2
reddito_percepito_in2
possessori_di_reddito2
reddito_dal_possesso2
del_reddito_su2
reddito_che_non2
di_reddito_particolari2
reddito_particolari_benefici2
un_reddito_da2
il_reddito_tassato2
componenti_del_reddito2
presumere_un_reddito2
reddito_netto_superiore2
il_reddito_determinato2
specie_di_redditi2
tipo_di_reddito2
dei_redditi_prodotti2
reddito_una_tantum2
dei_redditi_una2
d_un_reddito2
al_reddito_ed2
reddito_e_del2
di_capacità_reddituale2
redditi_che_i2
redditi_dichiarati_da2
che_costituiscono_redditi2
redditi_da_fabbricati2
di_reddito_come2
reddito_prodotto_e2
reddito_imponibile_la2
al_reddito_d2
cioè_al_reddito2
al_reddito_che2
soltanto_i_redditi2
reddito_mobiliare_di2
che_è_reddito2
unitaria_di_reddito2
reddito_imponibile_le2
redditi_suddetti_ma2
reddito_in_questione2
dei_suoi_redditi2
analitica_del_reddito2
di_maggior_reddito2
maggior_reddito_in2
reddito_determinato_o2
da_redditi_esenti2
suoi_redditi_effettivi2
i_suoi_redditi2
quantificazione_del_reddito2
reddito_risultante_dalla2
del_maggior_reddito2
redditi_dominicali_ed2
passivi_dal_reddito2
dal_reddito_lordo2
corrispondente_al_reddito2
sui_redditi_va2
del_reddito_familiare2
il_reddito_familiare2
redditi_dei_componenti2
mentre_i_redditi2
dei_redditi_ad2
del_reddito_tale2
reddito_e_o2
stesso_reddito_bensì2
reddito_bensì_è2
la_natura_reddituale2
natura_non_reddituale2
non_reddituale_della2
reddituale_della_pensione2
di_redditività_che2
redditi_e_quindi2
reddito_della_società2
redditi_non_può2
del_requisito_reddituale2
reddituale_al_quale2
produttivi_di_reddito2
rilevano_anche_redditi2
sui_redditi_d2
dal_reddito_ma2
reddito_concretamente_prodotto2
reddito_in_concreto2
redditi_da_eseguirsi2
sul_reddito_netto2
redditi_di_rimborsi2
reddito_è_prodotto2
anziché_il_reddito2
redditività_media_ordinariamente2
redditi_da_presentare2
reddito_nel_caso2
produrre_reddito_da2
sui_redditi_gli2
redditi_gli_interessi2
sui_redditi_dispone2
riduzione_del_reddito2
redditi_mediante_sistemi2
reddito_imponibile_a2
un_effettivo_reddito2
ai_redditi_percepiti2
dei_redditi_nel2
fiscale_dei_redditi2
reddito_dell_impresa2
redditi_della_famiglia2
tassare_il_reddito2
famiglie_monoreddito_e2
monoreddito_e_numerose2
i_nuclei_monoreddito2
nuclei_monoreddito_e2
monoreddito_e_le2
delle_famiglie_monoreddito2
del_il_reddito2
produttività_e_redditività2
il_reddito_dichiarato2
reddito_dichiarato_non2
giuridica_di_reddito2
di_reddito_occorre2
reddito_occorre_far2
su_un_reddito2
di_alcun_reddito2
commisurato_al_reddito2
alcun_reddito_di2
sui_redditi_il2
tali_redditi_nonché2
redditi_nonché_altre2
deducibile_dal_reddito2
riguardi_di_redditi2
di_redditi_formatisi2
redditi_formatisi_nel2
sul_reddito_dipende2

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
imposta_sul_reddito_delle_persone138
sul_reddito_delle_persone_fisiche117
dell_imposta_sul_reddito_delle80
unico_delle_imposte_sui_redditi63
sul_reddito_delle_persone_giuridiche43
materia_di_imposte_sui_redditi34
accertamento_delle_imposte_sui_redditi31
riscossione_delle_imposte_sul_reddito30
di_imposte_sui_redditi_e26
disciplina_dell_imposta_sul_reddito22
all_imposta_sul_reddito_delle22
imposte_sui_redditi_e_sul22
sui_redditi_e_sul_valore22
redditi_e_sul_valore_aggiunto22
concorrono_a_formare_il_reddito21
delle_imposte_sui_redditi_e20
dell_imposta_locale_sui_redditi17
fini_della_determinazione_del_reddito16
reddito_delle_persone_fisiche_e15
reddito_delle_persone_fisiche_irpef15
fini_dell_imposta_sul_reddito15
delle_imposte_sui_redditi_nella15
delle_imposte_sui_redditi_di15
i_redditi_di_lavoro_autonomo14
sui_redditi_nella_parte_in14
redditi_nella_parte_in_cui14
gettito_dell_imposta_sul_reddito14
l_imposta_sul_reddito_delle13
imposte_sui_redditi_nella_parte13
imposta_sul_reddito_delle_società13
dall_imposta_sul_reddito_delle12
a_formare_il_reddito_imponibile11
si_provvede_con_i_redditi9
imposta_complementare_progressiva_sul_reddito8
per_i_redditi_di_lavoro8
provvede_con_i_redditi_patrimoniali8
con_i_redditi_patrimoniali_della8
i_redditi_patrimoniali_della_regione8
redditi_della_moglie_non_legalmente8
imposta_sui_redditi_delle_persone8
dei_redditi_della_moglie_non8
l_imposta_locale_sui_redditi8
imposte_sul_reddito_delle_persone8
dichiarazione_dei_redditi_e_dell8
fini_delle_imposte_sui_redditi8
di_componenti_negativi_del_reddito8
delle_imposte_sui_redditi_approvato8
imposte_sui_redditi_approvato_con8
sede_di_dichiarazione_dei_redditi8
alla_formazione_del_reddito_complessivo7
redditi_di_lavoro_dei_dipendenti7
dell_imposta_sui_redditi_delle7
cumulo_dei_redditi_dei_coniugi7
imputazione_al_marito_dei_redditi7
al_marito_dei_redditi_della7
marito_dei_redditi_della_moglie7
dei_redditi_di_lavoro_autonomo7
i_redditi_di_lavoro_dipendente7
la_deducibilità_dal_reddito_complessivo7
a_formare_il_reddito_complessivo7
redditi_soggetti_a_tassazione_separata7
redditi_patrimoniali_della_regione_a7
reddito_imponibile_ai_fini_dell7
di_dichiarazione_dei_redditi_e7
dei_redditi_e_dell_imposta7
redditi_e_dell_imposta_sul7
sui_redditi_di_cui_al7
a_parità_di_reddito_e6
soggetti_all_imposta_sul_reddito6
sui_redditi_delle_persone_fisiche6
presentazione_della_dichiarazione_dei_redditi6
delle_imposte_sul_reddito_delle6
reddito_delle_persone_fisiche_in6
relativamente_ai_redditi_posseduti_da6
ai_redditi_posseduti_da_tale6
redditi_posseduti_da_tale_data6
i_redditi_soggetti_a_tassazione6
e_coefficienti_presuntivi_di_reddito6
reddito_delle_persone_fisiche_ovvero6
imposte_sui_redditi_di_cui6
redditi_di_cui_al_decreto6
imposte_sui_redditi_di_seguito6
in_relazione_ai_redditi_fondiari6
di_imposta_sul_reddito_delle6
imposta_sui_redditi_delle_società6
di_ricchezza_mobile_sui_redditi5
quella_sul_reddito_delle_persone5
reddito_delle_persone_giuridiche_e5
sui_redditi_di_lavoro_dipendente5
redditi_della_moglie_che_non5
complementare_progressiva_sul_reddito_complessivo5
rilevanza_alle_variazioni_del_reddito5
di_un_reddito_superiore_a5
del_reddito_complessivo_netto_del5
coefficienti_di_moltiplicazione_dei_redditi5
all_imposta_locale_sui_redditi5
parità_di_reddito_e_di5
fini_delle_imposte_sul_reddito5
dal_gennaio_relativamente_ai_redditi5
gennaio_relativamente_ai_redditi_posseduti5
e_dell_imposta_sul_reddito5
redditi_dei_coniugi_per_gli5
di_tassazione_separata_del_reddito5
tassazione_separata_del_reddito_dei5
separata_del_reddito_dei_coniugi5
per_la_dichiarazione_dei_redditi5
concorre_a_formare_il_reddito5
fini_dell_imposta_sui_redditi5
reddito_delle_persone_fisiche_nella5
sui_redditi_approvato_con_d5
redditi_approvato_con_d_p5
per_le_imposte_sui_redditi5
relative_alle_imposte_sui_redditi5
coattiva_delle_imposte_sul_reddito5
acconto_dell_imposta_sul_reddito5
delle_imposte_sui_redditi_tuir5
delle_imposte_sul_reddito_che5
per_l_imposta_sul_reddito5
redditi_assimilati_a_quelli_di5
della_determinazione_del_reddito_di5
determinazione_del_reddito_di_impresa5
per_la_determinazione_del_reddito4
redditi_accertati_per_l_anno4
ritenute_sui_redditi_di_lavoro4
sui_redditi_di_lavoro_dei4
riscossione_delle_imposte_sui_redditi4
alla_fonte_sui_redditi_di4
fonte_sui_redditi_di_lavoro4
i_redditi_della_moglie_che4
redditi_della_moglie_a_lui4
imposte_sui_redditi_e_sulle4
sui_redditi_e_sulle_successioni4
della_determinazione_del_reddito_complessivo4
reddito_superiore_a_quello_risultante4
un_reddito_superiore_a_quello4
reddito_imponibile_del_conduttore_o4
alle_variazioni_del_reddito_complessivo4
variazioni_del_reddito_complessivo_netto4
di_moltiplicazione_dei_redditi_dominicali4
redditi_di_lavoro_dipendente_e4
reddito_delle_persone_fisiche_per4
reddito_complessivo_ai_fini_delle4
reddito_delle_persone_giuridiche_o4
imposta_locale_sui_redditi_ilor4
il_reddito_di_lavoro_dipendente4
reddito_complessivo_netto_del_contribuente4
reddito_delle_persone_giuridiche_per4
alla_formazione_del_reddito_imponibile4
sinteticamente_il_reddito_complessivo_netto4
non_possono_essere_considerate_reddito4
possono_essere_considerate_reddito_e4
evadere_le_imposte_sui_redditi4
le_imposte_sui_redditi_o4
sugli_interessi_e_sui_redditi4
interessi_e_sui_redditi_di4
e_sui_redditi_di_capitale4
sui_redditi_di_capitale_di4
redditi_di_capitale_di_cui4
al_per_cento_del_reddito4
imposte_sui_redditi_e_successive4
sui_redditi_e_successive_modificazioni4
reddito_imponibile_ai_fini_irpef4
presentato_la_dichiarazione_dei_redditi4
redditi_diversi_di_cui_all4
redditi_dominicali_delle_aree_fabbricabili4
delle_imposte_erariali_sui_redditi4
di_imposte_sui_redditi_sui4
imposte_sui_redditi_sui_trasferimenti4
sui_redditi_sui_trasferimenti_di4
redditi_sui_trasferimenti_di_immobili4
del_soggetto_produttore_del_reddito4
soggetto_produttore_del_reddito_colpito4
relativa_alle_imposte_sui_redditi4
regionale_all_imposta_sul_reddito4
cui_i_redditi_fondiari_concorrono4
percezione_a_formare_il_reddito4
redditi_o_sul_valore_aggiunto4
delle_imposte_sui_redditi_come4
materia_di_imposte_sul_reddito4
delle_imposte_sul_reddito_come4
alle_imposte_sui_redditi_all4
imposte_sui_redditi_all_imposta4
sui_redditi_all_imposta_regionale4
redditi_all_imposta_regionale_sulle4
si_è_prodotto_il_reddito4
sui_redditi_di_seguito_tuir4
uguaglianza_a_parità_di_reddito4
materia_di_imposta_sul_reddito4
livelli_di_reddito_pro_capite4
sul_reddito_delle_società_ires4
incrementi_di_produttività_qualità_redditività4
di_produttività_qualità_redditività_innovazione4
produttività_qualità_redditività_innovazione_efficienza4
qualità_redditività_innovazione_efficienza_organizzativa4
redditività_innovazione_efficienza_organizzativa_collegate4
della_determinazione_del_reddito_d4
determinazione_del_reddito_d_impresa4
art_t_u_imposte_redditi4
sui_terreni_e_sui_redditi3
terreni_e_sui_redditi_agrari3
reddito_dominicale_dell_intera_proprietà3
la_determinazione_del_reddito_dominicale3
della_determinazione_definitiva_del_reddito3
determinazione_definitiva_del_reddito_dominicale3
definitiva_del_reddito_dominicale_imponibile3
del_reddito_dominicale_imponibile_per3
reddito_dominicale_imponibile_per_ogni3
redditi_esenti_dall_imposta_di3
reddito_di_ricchezza_mobile_di3
diretto_fra_imposizione_e_reddito3
attività_di_produzione_del_reddito3
della_determinazione_del_reddito_imponibile3
anno_per_un_reddito_non3
per_un_reddito_non_superiore3
ritenute_erariali_sui_redditi_di3
erariali_sui_redditi_di_categoria3
sui_redditi_di_categoria_c3
redditi_di_categoria_c_dei3
tributi_sui_redditi_di_lavoro3
manifestazione_di_reddito_o_di3
di_reddito_o_di_spesa3
reddito_o_di_spesa_che3
il_riferimento_al_reddito_imponibile3
delle_imposte_sui_redditi_la3
delle_imposte_sul_reddito_e3
versamento_delle_ritenute_sui_redditi3
delle_ritenute_sui_redditi_di3
anche_i_redditi_della_moglie3
principio_del_cumulo_dei_redditi3
del_cumulo_dei_redditi_dei3
i_redditi_della_moglie_a3
per_i_redditi_conseguiti_nel3
i_redditi_della_moglie_si3
redditi_della_moglie_si_cumulano3
il_concorso_dei_redditi_della3
concorso_dei_redditi_della_moglie3
anche_per_i_redditi_della3
per_i_redditi_della_moglie3
applicazione_dell_imposta_sul_reddito3
dell_imposta_sul_reddito_complessivo3
comprensivo_dei_redditi_della_moglie3
la_dichiarazione_unica_dei_redditi3
il_cumulo_dei_redditi_di3
cumulo_dei_redditi_di_entrambi3
redditi_della_moglie_e_la3
l_anno_per_un_reddito3
gode_di_un_reddito_superiore3
del_reddito_imponibile_del_conduttore3
reddito_complessivo_netto_superiore_a3
che_i_redditi_derivanti_da3
reddito_complessivo_netto_del_conduttore3
coefficienti_di_moltiplicazione_del_reddito3
di_moltiplicazione_del_reddito_dominicale3
imposta_locale_sui_redditi_in3
dei_redditi_di_lavoro_dipendente3
redditi_di_lavoro_autonomo_occasionale3
fra_i_redditi_di_lavoro3
e_i_redditi_d_impresa3
che_i_redditi_di_lavoro3
assimilabili_ai_redditi_d_impresa3
determinazione_sintetica_del_reddito_complessivo3
della_imposta_sul_reddito_delle3
redditi_per_gli_anni_e3
prevedevano_il_cumulo_dei_redditi3
di_reddito_e_di_capacità3
reddito_e_di_capacità_contributiva3
esenzione_dall_imposta_sul_reddito3
del_reddito_complessivo_ai_fini3
persone_fisiche_e_sul_reddito3
fisiche_e_sul_reddito_delle3
e_sul_reddito_delle_persone3
dall_imposta_locale_sui_redditi3
al_reddito_di_lavoro_dipendente3
delle_imposte_sul_reddito_non3
i_redditi_delle_persone_fisiche3
per_i_redditi_di_impresa3
a_formare_il_reddito_di3
dal_reddito_complessivo_del_coniuge3
reddito_complessivo_del_coniuge_che3
reddito_delle_persone_fisiche_la3
sui_redditi_dei_coniugi_per3
solo_dei_coniugi_possegga_reddito3
dei_coniugi_possegga_reddito_tassabile3
sono_deducibili_dal_reddito_complessivo3
i_redditi_dei_figli_minori3
ai_redditi_di_lavoro_autonomo3
sostituito_possiede_fonti_di_reddito3
possiede_fonti_di_reddito_mettendoli3
fonti_di_reddito_mettendoli_conseguentemente3
di_reddito_mettendoli_conseguentemente_in3
reddito_mettendoli_conseguentemente_in_grado3
pagamento_delle_imposte_sui_redditi3
che_tali_norme_considerando_reddito3
tali_norme_considerando_reddito_le3
norme_considerando_reddito_le_indennità3
considerando_reddito_le_indennità_di3
reddito_le_indennità_di_buonuscita3
minore_ammontare_dei_redditi_di3
ammontare_dei_redditi_di_lavoro3
dei_redditi_di_lavoro_nella3
redditi_di_lavoro_nella_regione3
imposta_locale_sui_redditi_e3
il_reddito_complessivo_risultante_dalla3
reddito_complessivo_risultante_dalla_determinazione3
reddito_in_relazione_agli_elementi3
assimilate_al_reddito_di_lavoro3
al_reddito_di_lavoro_subordinato3
liquidata_separatamente_dagli_altri_redditi3
separatamente_dagli_altri_redditi_del3
dagli_altri_redditi_del_contribuente3
reddito_dominicale_risultante_dal_catasto3
reddito_delle_persone_fisiche_delle3
non_potevano_essere_considerate_reddito3
potevano_essere_considerate_reddito_gli3
essere_considerate_reddito_gli_artt3
considerate_reddito_gli_artt_e3
reddito_gli_artt_e_della3
essere_considerate_reddito_e_quindi3
considerate_reddito_e_quindi_non3
reddito_e_quindi_non_possono3
reddito_annuo_complessivo_del_nucleo3
di_componenti_positivi_del_reddito3
il_reddito_imponibile_ai_fini3
delle_imposte_sui_redditi_che3
sui_redditi_e_relative_addizionali3
un_reddito_imponibile_ai_fini3
gettito_delle_imposte_sul_reddito3
saldo_dell_imposta_sul_reddito3
ovvero_dell_imposta_sul_reddito3
imposta_locale_sui_redditi_da3
relazione_alla_percezione_di_redditi3
alla_percezione_di_redditi_di3
percezione_di_redditi_di_capitale3
di_tassazione_dei_redditi_di3
redditi_e_successive_modificazioni_limitatamente3
reddito_delle_persone_fisiche_dovuta3
del_reddito_imponibile_ai_fini3
regime_del_cumulo_dei_redditi3
solo_coniuge_produttore_del_reddito3
coniuge_produttore_del_reddito_stesso3
della_tassazione_del_reddito_fondiario3
tassazione_del_reddito_fondiario_di3
imposte_sui_redditi_e_dell3
esclusione_dei_redditi_dominicali_delle3
dei_redditi_dominicali_delle_aree3
dei_redditi_dei_terreni_agricoli3
redditi_dei_terreni_agricoli_e3
i_redditi_delle_società_semplici3
meccanismi_di_riparto_dei_redditi3
i_redditi_derivanti_da_contratti3
redditi_derivanti_da_contratti_di3
i_redditi_fondiari_concorrono_indipendentemente3
redditi_fondiari_concorrono_indipendentemente_dalla3
per_cui_i_redditi_fondiari3
concorre_alla_formazione_del_reddito3
l_imposta_sui_redditi_delle3
redditi_delle_persone_fisiche_irpef3
redditi_come_modificato_dall_art3
di_imposte_sul_reddito_e3
imposte_sul_reddito_e_di3
sul_reddito_e_di_quelli3
reddito_e_di_quelli_recati3
il_reddito_degli_immobili_riconosciuti3
reddito_degli_immobili_riconosciuti_di3
produttore_del_reddito_colpito_o3
del_reddito_colpito_o_della3
reddito_colpito_o_della_collocazione3
formazione_del_reddito_imponibile_ai3
superiore_all_del_reddito_imponibile3
mille_dell_imposta_sul_reddito3
imposte_sui_redditi_e_l3
ritenute_sui_redditi_da_pensione3
imposta_locale_sui_redditi_ad3
locale_sui_redditi_ad_eccezione3
sui_redditi_ad_eccezione_di3
redditi_ad_eccezione_di_quelle3
gli_altri_percettori_di_reddito3
altri_percettori_di_reddito_di3
percettori_di_reddito_di_lavoro3
sui_redditi_annui_superiori_a3
redditi_annui_superiori_a_euro3
cento_sulla_parte_del_reddito3
sulla_parte_del_reddito_complessivo3
delle_imposte_sostitutive_sui_redditi3
imposte_sostitutive_sui_redditi_di3
sostitutive_sui_redditi_di_capitale3
n_del_e_sui_redditi3
del_e_sui_redditi_diversi3
e_sui_redditi_diversi_di3
sui_redditi_diversi_di_cui3
imposte_sui_redditi_o_sul3
sui_redditi_o_sul_valore3
sui_redditi_delle_società_ires3
dovute_in_relazione_ai_redditi3
dell_imposta_sui_redditi_di3
fiscale_e_dichiarazione_dei_redditi3
e_dichiarazione_dei_redditi_precompilata3
impresa_e_del_reddito_derivante3
e_del_reddito_derivante_dall3
del_reddito_derivante_dall_esercizio3
reddito_derivante_dall_esercizio_di3
ter_t_u_imposte_redditi3
di_reddito_da_partecipazione_in3
non_percettori_di_reddito_da3
percettori_di_reddito_da_partecipazione3
redditi_derivanti_dalle_assunzioni_di3
determinata_in_relazione_al_reddito2
in_relazione_al_reddito_dominicale2
riferimento_al_reddito_dominicale_al2
al_reddito_dominicale_al_gennaio2
reddito_dominicale_complessivo_accertato_in2
aumenti_di_reddito_dei_terreni2
di_reddito_dei_terreni_bonificati2
reddito_conseguito_nell_anno_solare2
sui_redditi_conseguiti_nell_anno2
redditi_conseguiti_nell_anno_solare2
un_reddito_imponibile_superiore_a2
reddito_imponibile_superiore_a_quello2
le_aliquote_e_i_redditi2
aliquote_e_i_redditi_esenti2
e_i_redditi_esenti_dall2
i_redditi_esenti_dall_imposta2
che_a_parità_di_reddito2
riguarda_le_imposte_sui_redditi2
sui_redditi_dell_anno_solare2
sul_reddito_d_un_anno2
addizionale_dell_imposta_sul_reddito2
dell_imposta_sul_reddito_agrario2
un_credito_produttivo_di_reddito2
credito_produttivo_di_reddito_di2
produttivo_di_reddito_di_ricchezza2
di_reddito_di_ricchezza_mobile2
la_determinazione_del_reddito_imponibile2
del_reddito_dominicale_ai_fini2
crescere_del_reddito_presuppone_un2
del_reddito_presuppone_un_rapporto2
reddito_presuppone_un_rapporto_diretto2
fra_imposizione_e_reddito_individuale2
che_il_reddito_denunciato_dal2
il_reddito_denunciato_dal_contribuente2
reddito_denunciato_dal_contribuente_per2
per_i_percettori_di_redditi2
dichiarazioni_dei_redditi_dell_anno2
dei_redditi_dell_anno_precedente2
i_redditi_accertati_per_l2
per_i_redditi_di_categoria2
l_accertamento_del_reddito_imponibile2
per_cento_per_i_redditi2
di_imposta_sui_redditi_di2
imposta_sui_redditi_di_ricchezza2
sui_redditi_di_ricchezza_mobile2
dell_imposta_complementare_sul_reddito2
imposta_complementare_sul_reddito_dell2
complementare_sul_reddito_dell_art2
sottrarre_redditi_alle_imposte_dirette2
perché_i_soggetti_con_reddito2
secondo_il_quale_i_redditi2
il_quale_i_redditi_della2
quale_i_redditi_della_moglie2
fra_i_redditi_del_soggetto2
i_redditi_del_soggetto_che2
concorrano_alla_formazione_del_reddito2
la_dichiarazione_dei_redditi_o2
le_imposte_afferenti_i_redditi2
redditi_di_cui_all_art2
reddito_la_questione_non_è2
la_produzione_di_un_reddito2
fini_dell_accertamento_dei_redditi2
per_le_imposte_sul_reddito2
un_reddito_non_superiore_ai2
redditi_dell_anno_precedente_e2
favore_delle_categorie_con_redditi2
delle_categorie_con_redditi_più2
categorie_con_redditi_più_bassi2
riferimento_al_reddito_imponibile_del2
al_reddito_imponibile_del_fondo2
reddito_imponibile_del_fondo_espresso2
sul_reddito_dominicale_dei_terreni2
statale_l_imposta_sui_redditi2
l_imposta_sui_redditi_grava2
imposta_sui_redditi_grava_sull2
sui_redditi_grava_sull_impresa2
redditi_grava_sull_impresa_nella2
limitatamente_all_imposta_sul_reddito2
all_imposta_sul_reddito_o2
imposta_sul_reddito_o_come2
sul_reddito_o_come_risulta2
reddito_o_come_risulta_specificato2
quota_di_imposta_sui_redditi2
di_imposta_sui_redditi_prodotti2
imposta_sui_redditi_prodotti_da2
sui_redditi_prodotti_da_imprese2
redditi_prodotti_da_imprese_aventi2
del_territorio_commisurata_al_reddito2
territorio_commisurata_al_reddito_prodotto2
commisurata_al_reddito_prodotto_da2
al_reddito_prodotto_da_stabilimenti2
reddito_prodotto_da_stabilimenti_ed2
i_corrispondenti_tributi_sui_redditi2
corrispondenti_tributi_sui_redditi_di2
sui_redditi_di_lavoro_prova2
redditi_di_lavoro_prova_che2
ravvisare_alcuna_manifestazione_di_reddito2
alcuna_manifestazione_di_reddito_o2
che_il_riferimento_al_reddito2
riferimento_al_reddito_imponibile_risultante2
al_reddito_imponibile_risultante_dai2
reddito_imponibile_risultante_dai_dati2
in_termini_di_reddito_imponibile2
imposta_speciale_sul_reddito_dei2
speciale_sul_reddito_dei_fabbricati2
sul_reddito_dei_fabbricati_di2
reddito_dei_fabbricati_di_lusso2
gravante_sulla_quota_del_reddito2
sulla_quota_del_reddito_prodotto2
quota_del_reddito_prodotto_dagli2
del_reddito_prodotto_dagli_stabilimenti2
reddito_prodotto_dagli_stabilimenti_e2
ricchezza_mobile_sui_redditi_commerciali2
è_il_possesso_di_redditi2
ritenute_alla_fonte_sui_redditi2
ricchezza_mobile_sui_redditi_delle2
imposta_sui_redditi_di_lavoro2
l_imposta_sui_redditi_di2
progressiva_sul_reddito_delle_persone2
reddito_delle_persone_fisiche_d2
dei_redditi_della_moglie_che2
reddito_delle_persone_fisiche_ha2
i_redditi_della_moglie_non2
comprese_nell_accertamento_del_reddito2
nell_accertamento_del_reddito_imponibile2
reddito_delle_persone_giuridiche_ed2
sui_redditi_derivanti_dall_esercizio2
redditi_derivanti_dall_esercizio_di2
dei_terreni_e_del_reddito2
terreni_e_del_reddito_agrario2
imposte_sui_redditi_e_del2
dei_redditi_di_entrambi_i2
redditi_di_entrambi_i_coniugi2
del_cumulo_dei_redditi_tra2
i_redditi_propri_del_soggetto2
ufficio_del_reddito_complessivo_comprensivo2
del_reddito_complessivo_comprensivo_di2
reddito_complessivo_comprensivo_di_redditi2
complessivo_comprensivo_di_redditi_della2
comprensivo_di_redditi_della_moglie2
applicazione_delle_imposte_sui_redditi2
formazione_del_reddito_complessivo_del2
possesso_di_redditi_vi_è2
di_redditi_vi_è_chi2
che_i_redditi_della_moglie2
reddito_delle_persone_fisiche_che2
a_seconda_che_il_reddito2
reddito_complessivo_del_marito_comprensivo2
del_marito_comprensivo_dei_redditi2
marito_comprensivo_dei_redditi_della2
è_commisurata_separatamente_sul_reddito2
commisurata_separatamente_sul_reddito_proprio2
reddito_delle_persone_fisiche_alla2
formato_da_tutti_i_redditi2
da_tutti_i_redditi_del2
tutti_i_redditi_del_soggetto2
imposta_sul_reddito_complessivo_del2
redditi_della_moglie_non_separata2
ed_il_cumulo_dei_redditi2
dei_redditi_di_entrambi_ai2
redditi_di_entrambi_ai_fini2
anche_per_i_detti_redditi2
per_i_detti_redditi_della2
i_detti_redditi_della_moglie2
detti_redditi_della_moglie_e2
redditi_propri_anche_i_menzionati2
propri_anche_i_menzionati_redditi2
anche_i_menzionati_redditi_della2
i_menzionati_redditi_della_moglie2
menzionati_redditi_della_moglie_l2
redditi_della_moglie_l_obbligo2
notizie_relativi_ai_propri_redditi2
relativi_ai_propri_redditi_a2
ai_propri_redditi_a_lui2
propri_redditi_a_lui_imputabili2
redditi_a_lui_imputabili_perché2
si_applica_sul_reddito_complessivo2
applica_sul_reddito_complessivo_netto2
che_se_il_reddito_complessivo2
se_il_reddito_complessivo_lordo2
commisurata_separatamente_sul_reddito_complessivo2
separatamente_sul_reddito_complessivo_proprio2
sul_reddito_complessivo_proprio_del2
delle_dichiarazioni_dei_propri_redditi2
dichiarazioni_dei_propri_redditi_fatte2
dei_propri_redditi_fatte_dai2
propri_redditi_fatte_dai_coniugi2
redditi_fatte_dai_coniugi_ed2
tassazione_separata_dei_rispettivi_redditi2
separata_dei_rispettivi_redditi_complessivi2
dei_rispettivi_redditi_complessivi_possa2
rispettivi_redditi_complessivi_possa_essere2
redditi_complessivi_possa_essere_data2
dichiarazione_unica_annuale_dei_redditi2
dei_redditi_ai_fini_fiscali2
il_conduttore_goda_di_reddito2
conduttore_goda_di_reddito_superiore2
goda_di_reddito_superiore_a2
di_reddito_superiore_a_quello2
i_redditi_derivanti_da_lavoro2
redditi_derivanti_da_lavoro_dipendente2
il_reddito_derivante_dall_attività2
conduttore_gode_di_un_reddito2
rilevanza_alle_variazioni_di_reddito2
alle_variazioni_di_reddito_del2
variazioni_di_reddito_del_conduttore2
di_reddito_del_conduttore_eventualmente2
reddito_del_conduttore_eventualmente_sopravvenute2
sopravvenute_variazioni_del_reddito_imponibile2
variazioni_del_reddito_imponibile_del2
subconduttore_goda_di_un_reddito2
determinazione_del_reddito_imponibile_del2
dispone_che_i_redditi_derivanti2
il_reddito_complessivo_dei_soggetti2
o_subconduttore_goda_di_reddito2
subconduttore_goda_di_reddito_complessivo2
goda_di_reddito_complessivo_netto2
di_reddito_complessivo_netto_superiore2
a_base_i_redditi_dominicali2
i_redditi_dominicali_dei_terreni2
volte_il_reddito_dominicale_per2
di_un_reddito_o_di2
locale_sui_redditi_in_quanto2
a_favore_dei_redditi_di2
favore_dei_redditi_di_lavoro2
imposta_locale_sui_redditi_patrimoniali2
una_discriminazione_qualitativa_dei_redditi2
di_imposta_locale_sui_redditi2
redditi_diversi_da_quelli_di2
i_redditi_diversi_da_quelli2
redditi_di_lavoro_autonomo_e2
la_discriminazione_qualitativa_dei_redditi2
redditi_di_lavoro_autonomo_sono2
redditi_di_lavoro_dipendente_che2
ai_redditi_d_impresa_e2
la_distinzione_fra_i_redditi2
distinzione_fra_i_redditi_di2
i_redditi_di_lavoro_e2
redditi_di_lavoro_e_i2
di_lavoro_e_i_redditi2
lavoro_e_i_redditi_d2
alla_determinazione_sintetica_del_reddito2
cumulo_dei_redditi_tra_coniugi2
e_della_imposta_sul_reddito2
reddito_delle_persone_fisiche_prevedevano2
prevedevano_il_concorso_dei_redditi2
e_l_imputazione_del_reddito2
l_imputazione_del_reddito_complessivo2
imputazione_del_reddito_complessivo_a2
del_reddito_complessivo_a_quest2
reddito_complessivo_a_quest_ultimo2
dei_redditi_per_gli_anni2
il_cumulo_dei_redditi_dei2
dei_redditi_dei_coniugi_ai2
redditi_dei_coniugi_ai_fini2
il_reddito_di_ciascuno_dei2
titolari_di_altri_redditi_e2
di_altri_redditi_e_più2
altri_redditi_e_più_specificamente2
redditi_e_più_specificamente_di2
e_più_specificamente_di_redditi2
più_specificamente_di_redditi_da2
specificamente_di_redditi_da_lavoro2
di_redditi_da_lavoro_dipendente2
esclusi_dal_computo_del_reddito2
dal_computo_del_reddito_complessivo2
computo_del_reddito_complessivo_ai2
costituiscono_reddito_di_lavoro_dipendente2
reddito_di_lavoro_dipendente_e2
costituiscono_reddito_nella_misura_del2
degli_organi_elettivi_costituiscono_reddito2
al_fine_di_sottrarre_redditi2
la_detrazione_dal_reddito_di2
inerenti_alla_produzione_del_reddito2
deducibilità_dal_reddito_complessivo_delle2
concernente_l_imposta_sul_reddito2
redditi_delle_persone_fisiche_mentre2
impossibilità_di_dedurre_dal_reddito2
per_i_redditi_delle_persone2
formare_il_reddito_di_impresa2
di_coloro_i_cui_redditi2
possono_essere_detratti_dal_reddito2
essere_detratti_dal_reddito_complessivo2
detratti_dal_reddito_complessivo_del2
dal_reddito_complessivo_del_nucleo2
reddito_complessivo_del_nucleo_familiare2
e_quindi_anche_dal_reddito2
quindi_anche_dal_reddito_del2
anche_dal_reddito_del_coniuge2
dal_reddito_del_coniuge_che2
reddito_del_coniuge_che_li2
accertamento_dei_redditi_dei_coniugi2
deducibilità_dal_reddito_complessivo_del2
di_redditi_propri_all_infuori2
redditi_propri_all_infuori_del2
propri_all_infuori_del_reddito2
all_infuori_del_reddito_catastale2
infuori_del_reddito_catastale_derivante2
del_reddito_catastale_derivante_dalla2
reddito_catastale_derivante_dalla_proprietà2
delle_imposte_sui_redditi_dei2
imposte_sui_redditi_dei_coniugi2
sistema_di_cumulo_dei_redditi2
adeguati_alla_tassazione_dei_redditi2
alla_tassazione_dei_redditi_familiari2
tassazione_dei_redditi_familiari_si2
della_tassazione_separata_dei_redditi2
tassazione_separata_dei_redditi_dei2
separata_dei_redditi_dei_coniugi2
coniugi_possegga_reddito_tassabile_rispetto2
possegga_reddito_tassabile_rispetto_a2
reddito_tassabile_rispetto_a_quella2
reddito_pari_nel_complessivo_ammontare2
a_quello_della_famiglia_monoreddito2
quello_della_famiglia_monoreddito_ma2
della_famiglia_monoreddito_ma_soggetto2
famiglia_monoreddito_ma_soggetto_a2
monoreddito_ma_soggetto_a_tassazione2
dal_reddito_complessivo_del_contribuente2
il_reddito_complessivo_lordo_dei2
reddito_complessivo_lordo_dei_coniugi2
deducibili_dal_reddito_complessivo_del2
ai_soli_redditi_di_impresa2
l_imputabilità_dei_redditi_dei2
al_coniuge_privo_di_reddito2
coniuge_privo_di_reddito_solo2
privo_di_reddito_solo_per2
di_reddito_solo_per_effetto2
reddito_solo_per_effetto_della2
effetto_della_sussistenza_di_reddito2
della_sussistenza_di_reddito_proprio2
sussistenza_di_reddito_proprio_dei2
di_reddito_proprio_dei_figli2
reddito_proprio_dei_figli_minori2
del_reddito_dei_coniugi_operando2
reddito_dei_coniugi_operando_le2
del_reddito_delle_persone_fisiche2
della_dichiarazione_dei_redditi_e2
reddito_di_lavoro_dipendente_è2
a_formare_il_reddito_per2
aumento_meramente_nominale_di_reddito2
ai_redditi_di_lavoro_dipendente2
possessori_di_reddito_da_fabbricato2
reddito_dal_possesso_di_un2
ogni_altra_fonte_di_reddito2
altra_fonte_di_reddito_particolari2
fonte_di_reddito_particolari_benefici2
di_reddito_particolari_benefici_dai2
reddito_particolari_benefici_dai_servizi2
il_possesso_di_un_reddito2
rispetto_ai_titolari_di_redditi2
applicazione_dell_imposta_sui_redditi2
reddito_complessivo_dichiarato_o_accertato2
l_imposta_relativa_al_reddito2
presumere_un_reddito_netto_superiore2
un_reddito_netto_superiore_a2
reddito_netto_superiore_a_quello2
per_la_produzione_del_reddito2
redditi_di_lavoro_autonomo_come2
reddito_d_impresa_ai_fini2
che_nella_determinazione_del_reddito2
i_titolari_di_redditi_di2
meccanismi_di_tassazione_dei_redditi2
soggette_all_imposta_sul_reddito2
il_minore_ammontare_dei_redditi2
la_nozione_di_reddito_entrata2
nozione_di_reddito_d_impresa2
il_reddito_d_impresa_è2
produzione_di_un_reddito_netto2
di_reddito_mobiliare_di_cui2
reddito_mobiliare_di_cui_al2
relative_all_accertamento_dei_redditi2
di_tutti_i_redditi_di2
ufficio_determina_sinteticamente_il_reddito2
determina_sinteticamente_il_reddito_complessivo2
il_reddito_complessivo_netto_in2
reddito_complessivo_netto_in_relazione2
maggior_reddito_in_relazione_agli2
dimostrare_che_il_maggior_reddito2
reddito_determinato_o_determinabile_sinteticamente2
quantificazione_del_reddito_risultante_dalla2
del_reddito_risultante_dalla_determinazione2
reddito_risultante_dalla_determinazione_analitica2
imposte_sui_redditi_e_di2
previdenza_sono_assimilate_al_reddito2
sono_assimilate_al_reddito_di2
altri_redditi_del_contribuente_sullo2
redditi_del_contribuente_sullo_stesso2
dal_reddito_lordo_d_impresa2
reddito_lordo_d_impresa_stabilisce2
delle_imposte_sui_redditi_va2
computo_del_reddito_familiare_complessivo2
reddito_familiare_complessivo_assoggettabile_all2
calcolo_del_reddito_annuo_complessivo2
esclude_dal_calcolo_del_reddito2
fini_del_calcolo_del_reddito2
componenti_positivi_del_reddito_e2
positivi_del_reddito_e_o2
del_reddito_e_o_la2
reddito_e_o_la_sola2
componenti_negativi_dello_stesso_reddito2
negativi_dello_stesso_reddito_bensì2
dello_stesso_reddito_bensì_è2
stesso_reddito_bensì_è_indispensabile2
reddito_bensì_è_indispensabile_che2
redditi_di_lavoro_autonomo_o2
la_natura_non_reddituale_della2
natura_non_reddituale_della_pensione2
non_reddituale_della_pensione_privilegiata2
reddituale_della_pensione_privilegiata_ordinaria2
reddito_delle_persone_fisiche_o2
reddito_delle_persone_giuridiche_non2
rispetto_al_del_reddito_imponibile2
dell_imposta_personale_sul_reddito2
accertamento_del_reddito_ai_fini2
passivi_dell_imposta_sul_reddito2
esenti_dall_imposta_sul_reddito2
il_reddito_dominicale_rivalutato_di2
reddito_dominicale_rivalutato_di_cui2
valore_venale_e_del_reddito2
venale_e_del_reddito_dominicale2
reddito_delle_persone_giuridiche_riscosse2
locale_sui_redditi_da_eseguirsi2
sui_redditi_da_eseguirsi_mediante2
redditi_da_eseguirsi_mediante_distinta2
materia_di_determinazione_del_reddito2
di_determinazione_del_reddito_ai2
determinazione_del_reddito_ai_fini2
sui_redditi_di_rimborsi_dell2
redditi_di_rimborsi_dell_imposta2
delle_imposte_sul_reddito_l2
potenziale_capacità_di_produrre_reddito2
capacità_di_produrre_reddito_da2
di_produrre_reddito_da_parte2
produrre_reddito_da_parte_del2
reddito_da_parte_del_bene2
redditi_di_capitale_percepiti_dalle2
per_cento_del_reddito_percepito2
assoggettamento_all_imposta_sul_reddito2
delle_imposte_sui_redditi_dispone2
reddito_delle_persone_fisiche_un2
dichiarazione_annuale_dei_redditi_o2
redditi_mediante_sistemi_diversi_da2
di_imposte_sui_redditi_ed2
per_cento_del_reddito_imponibile2
non_su_un_effettivo_reddito2
quando_il_reddito_complessivo_netto2
famiglia_penalizza_i_nuclei_monoreddito2
penalizza_i_nuclei_monoreddito_e2
i_nuclei_monoreddito_e_le2
nuclei_monoreddito_e_le_famiglie2
monoreddito_e_le_famiglie_numerose2
del_quale_i_redditi_fondiari2
reddito_medio_ordinario_ritraibile_dal2
della_nozione_giuridica_di_reddito2
nozione_giuridica_di_reddito_occorre2
giuridica_di_reddito_occorre_far2
di_reddito_occorre_far_capo2
reddito_occorre_far_capo_a2
sostitutive_in_aumento_del_reddito2
in_aumento_del_reddito_dei2
aumento_del_reddito_dei_fabbricati2
del_reddito_dei_fabbricati_e2
reddito_dei_fabbricati_e_l2
l_accertamento_di_tali_redditi2
accertamento_di_tali_redditi_nonché2
di_tali_redditi_nonché_altre2
tali_redditi_nonché_altre_disposizioni2
redditi_nonché_altre_disposizioni_tributarie2
reddito_complessivo_imponibile_ai_fini2
sui_redditi_e_dell_iva2
non_ricomprende_tra_i_redditi2
tra_i_redditi_soggetti_a2
per_il_reddito_di_lavoro2
cassa_nei_riguardi_di_redditi2
nei_riguardi_di_redditi_formatisi2
riguardi_di_redditi_formatisi_nel2
di_redditi_formatisi_nel_corso2
redditi_formatisi_nel_corso_di2
reddito_delle_persone_fisiche_il2
effettività_dell_imposizione_sul_reddito2
dell_imposizione_sul_reddito_dipende2
imposizione_sul_reddito_dipende_in2
sul_reddito_dipende_in_modo2
reddito_dipende_in_modo_rilevante2
colpirebbero_pesantemente_il_reddito_ed2
pesantemente_il_reddito_ed_il2
il_reddito_ed_il_patrimonio2
cui_prevede_che_il_reddito2
non_prevede_che_il_reddito2
prevede_che_il_reddito_del2
che_il_reddito_del_marito2
il_reddito_del_marito_venga2
reddito_del_marito_venga_imputato2
alla_moglie_priva_di_redditi2
moglie_priva_di_redditi_propri2
priva_di_redditi_propri_al2
di_redditi_propri_al_fine2
redditi_propri_al_fine_della2
produttore_del_reddito_stesso_in2
del_reddito_stesso_in_riferimento2
reddito_stesso_in_riferimento_agli2
all_accertamento_del_reddito_societario2
accertamento_del_reddito_societario_ai2
del_reddito_societario_ai_fini2
l_accertamento_del_suo_reddito2
reddito_delle_persone_giuridiche_il2
redditi_prodotti_dal_primo_periodo2
delle_aree_fabbricabili_dei_redditi2
aree_fabbricabili_dei_redditi_dei2
fabbricabili_dei_redditi_dei_terreni2
terreni_agricoli_e_dei_redditi2
agricoli_e_dei_redditi_dei2
e_dei_redditi_dei_fabbricati2
dei_redditi_dei_fabbricati_dall2
redditi_dei_fabbricati_dall_ambito2
esclusione_dall_ilor_dei_redditi2
delle_imposte_sui_redditi_prevede2
redditi_di_lavoro_dipendente_ed2
imponibile_dell_imposta_sul_reddito2
del_per_cento_del_reddito2
le_imposte_sui_redditi_e2
dovuta_in_relazione_ai_redditi2
redditi_di_lavoro_autonomo_con2
fini_della_tassazione_del_reddito2
del_reddito_fondiario_di_un2
reddito_fondiario_di_un_immobile2
del_reddito_dei_fabbricati_al2
reddito_dei_fabbricati_al_canone2
determinazione_del_reddito_dei_fabbricati2
i_redditi_fondiari_concorrono_a2
redditi_fondiari_concorrono_a_formare2
formare_il_reddito_complessivo_indipendentemente2
il_reddito_complessivo_indipendentemente_dalla2
risultanti_dalle_dichiarazioni_dei_redditi2
delle_imposte_sui_redditi_ed2
e_non_solamente_dal_reddito2
non_solamente_dal_reddito_individuale2
fatto_economico_diverso_dal_reddito2
economico_diverso_dal_reddito_comunque2
diverso_dal_reddito_comunque_espressivo2
dal_reddito_comunque_espressivo_di2
reddito_comunque_espressivo_di_capacità2
sui_redditi_approvato_con_decreto2
redditi_approvato_con_decreto_del2
esclusi_dall_imposta_sul_reddito2
sui_redditi_delle_persone_giuridiche2
o_d_imposta_sui_redditi2
d_imposta_sui_redditi_di2
imposta_sui_redditi_di_capitale2
sui_redditi_di_capitale_corrisposti2
redditi_di_capitale_corrisposti_esclusivamente2
possa_concorrere_un_reddito_non2
è_un_mero_reddito_da2
un_mero_reddito_da_capitale2
a_formare_il_reddito_del2
formare_il_reddito_del_predetto2
il_reddito_del_predetto_periodo2
reddito_del_predetto_periodo_di2
in_aumento_del_reddito_complessivo2
aumento_del_reddito_complessivo_netto2
sul_reddito_dominicale_stabilito_a2
reddito_dominicale_stabilito_a_norma2
imposte_sui_redditi_come_modificato2
sui_redditi_come_modificato_dall2
materia_di_tassazione_dei_redditi2
tassazione_dei_redditi_di_natura2
dei_redditi_di_natura_finanziaria2
redditi_di_natura_finanziaria_di2
delle_imposte_sul_reddito_il2
delle_imposte_sui_redditi_in2
di_determinazione_del_reddito_imponibile2
del_reddito_imponibile_degli_immobili2
relativi_alle_dichiarazioni_dei_redditi2
deducibilità_integrale_dal_reddito_complessivo2
dal_reddito_complessivo_degli_interessi2
reddito_complessivo_degli_interessi_passivi2
del_reddito_ai_fini_delle2
reddito_ai_fini_delle_imposte2
nei_limiti_dei_redditi_dei2
limiti_dei_redditi_dei_terreni2
dei_redditi_dei_terreni_dichiarati2
regime_della_deducibilità_dal_reddito2
della_deducibilità_dal_reddito_complessivo2
dal_reddito_complessivo_a_quello2
reddito_complessivo_a_quello_della2
di_riparto_dei_redditi_soggetti2
riparto_dei_redditi_soggetti_a2
dei_redditi_soggetti_a_imposizione2
redditi_soggetti_a_imposizione_nel2
dal_reddito_imponibile_ai_fini2
concorrono_alla_formazione_del_reddito2
imposte_sul_reddito_come_modificato2
sul_reddito_come_modificato_dall2

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988109
1987101
198979
200065
199057

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
199531
198730
198830
202030
202230

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo1014.66944059177069
Francesco Saja984.53074433656958
Massimo Vari773.55987055016181
Francesco Greco753.46740638002774
Annibale Marini612.82015718908923

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo343.56394129979036
Fernando Santosuosso303.14465408805031
Massimo Vari303.14465408805031
Aldo Carosi293.0398322851153
Luigi Mengoni282.93501048218029

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
reddito45955
redditi40466
reddituale1111610
redditività1041697
reddituali582706
redditometro69801
reddituario313288
redditizia119180
redditocomplessivo119180
redditometri119180
reddituaria119180

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
reddito16693
redditi12956
redditività471438
reddituale441532
reddituali153490
redditometro29676
redditizia112133
redditometri112133
reddituaria112133

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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