quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

94 – Speciale

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-09.txt19231923e quote di tributi erarali . ma la particolare autonomia concessa dall art . 116 alle regioni rette da statutispecialiimporta logicamente che questi statuti , approvati con legge costituzionale , possano derogare anche a norme costituzionali di carattere generale
1957-09.txt20022002corte , si deve dare a tale disposizione . né giova richiamare la disciplina della materia finanziaria negli altri statutispeciali, poiché la materia è diversamente regolata , in relazione alle particolari esigenze di ciascuna regione . al potere normativo
1957-09.txt29742974a concludere che il decreto dell assessore per la finanza del 31 dicembre 1954 , con il quale si stabilisconospecialiregimi di imposizione circa l imposta sul l entrata , è costituzionalmente illegittimo . risulta infatti , anche dalle disposizioni
1957-117.txt140140via principale , dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane ed ha ritenuto che l esistenza di un organospecialeautorizzato a promuovere le questioni di legittimità costituzionale , qual è il commissario dello stato ( art . 27 statuto
1957-12.txt463463giugno 1953 dell assessore , col quale venivano nominati il presidente , i membri effettivi e quelli supplenti della sezionespecialeper le imposte sui profitti di regime presso la commissione provinciale delle imposte di palermo , indubbiamente avevano attitudine a
1957-12.txt573573in sede legislativa e conseguentemente in sede amministrativa in materia tributaria , in base all art . 36 dello statutospeciale. siffatta questione è stata ampiamente esaminata nella sentenza della corte n . 9 del 17 gennaio 1957 . del
1957-12.txt705705, infatti , unicamente quello di accertare se l organo regionale poteva o meno procedere a quelle nomine stante laspecialenatura delle commissioni tributarie . or non è dubbio che le commissioni tributarie pur comunemente chiamandosi amministrative per ragioni storiche
1957-12.txt740740comunemente chiamandosi amministrative per ragioni storiche e tradizionali che non è il caso di qui indagare costituiscono organi di giurisdizionespeciale. siffatta natura delle commissioni tributarie è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e dalla massima parte della dottrina . a
1957-12.txt881881acquistano valore definitivo e forza di giudicato formale . aggiungasi che rispetto al caso in esame la natura di giurisdizionespecialeè a maggior ragione da riconoscersi alle sezioni speciali di cui è questione e particolarmente quando giudicano dei profitti di
1957-12.txt890890aggiungasi che rispetto al caso in esame la natura di giurisdizione speciale è a maggior ragione da riconoscersi alle sezionispecialidi cui è questione e particolarmente quando giudicano dei profitti di regime , dato che fin dalla legge istitutiva di
1957-12.txt993993, appunto , per le decisioni , in grado di appello o in un unico grado , di un giudicespeciale. se tale è la natura delle commissioni tributarie consegue che , essendo anche pacificamente ammesso il principio che tutto
1957-12.txt10301030il principio che tutto ciò che attiene alla istituzione , alla organizzazione e al funzionamento di organi giurisdizionali ordinari ospeciali, rientra nella competenza esclusiva dello stato principio questo , costituzionale , che deriva da lunga tradizione , ora consacrato
1957-12.txt11901190, partecipando ogni giudice sia della magistratura ordinaria , sia pure non in veste togata , quale membro di giurisdizionispeciali, una volta che egli viene investito di funzioni giurisdizionali ad una delle massime funzioni sovrane dello stato , qual
1957-124.txt4040norma dell art . 36 , bensì a norma dell art . 14 , lett . e , dello statutospecialeper la sicilia . secondo questa ultima disposizione , alla regione spetterebbe una potestà legislativa esclusiva al fine di perseguire
1957-124.txt996996stessi limiti esistenti per la legislazione sui tributi erariali , un ulteriore limite derivante dall art . 15 dello statutospeciale, il quale impone il rispetto della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria dei comuni e dei liberi consorzi comunali
1957-14.txt474474gettito di tali tributi erariali , salvo la cennata riserva , sia di spettanza della regione si deduce dallo statutospecialeper la sicilia ( ex art . 36 , secondo comma ) e dallo stesso precitato art . 2 ,
1957-17.txt477477straordinaria , contro atti amministrativi regionali , perché così dispone testualmente l ultimo comma dell art . 23 dello statutospecialeper la regione siciliana , approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 2 . e , per
1957-41.txt138138può accedere a tale tesi , data la natura propria del giudizio di legittimità costituzionale , l oggetto e glispecialieffetti di esso , così come fu precisato nella sentenza 5 giugno 1956 , n . 1 , di questa
1957-41.txt256256vi disposizione transitoria della costituzione stessa , entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla ” revisione ” degli organispecialidi giurisdizione esistenti . questo termine è stato osservato dovrebbe considerarsi perentorio , sicché , alla sua scadenza , le
1957-41.txt284284stato osservato dovrebbe considerarsi perentorio , sicché , alla sua scadenza , le commissioni tributarie , quali organi di giurisdizionespeciale, avrebbero dovuto cessare di funzionare . nonostante ogni contraria apparenza , la corte non ritiene che questa tesi sia
1957-41.txt404404cui al secondo comma dell art . 102 , in virtù del quale non possono essere istituiti giudici straordinari ospeciali, ma solo , per determinate materie , sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari . di fronte alla lamentata
1957-41.txt414414virtù del quale non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali , ma solo , per determinate materie , sezionispecializzatepresso gli organi giudiziari ordinari . di fronte alla lamentata molteplicità di organi di giurisdizione speciale , quali si erano
1957-41.txt430430determinate materie , sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari . di fronte alla lamentata molteplicità di organi di giurisdizionespeciale, quali si erano venuti creando nel tempo , questo è il principio direttivo che chiaramente si desume dalla norma
1957-41.txt465465che chiaramente si desume dalla norma costituzionale . da quei principi sarebbe sicuramente derivata la cessazione del funzionamento delle giurisdizionispecialise altrimenti non fosse stato precisato che non alla automatica soppressione doveva addivenirsi , sibbene alla loro ” revisione “
1957-41.txt511511ordinario . la precisa volontà di procedere gradualmente , in tempi diversi , a questa opera di revisione delle giurisdizionispecialiesistenti , si ricava infatti , indirettamente , dagli articoli 103 e 111 della costituzione nei quali si fa espresso
1957-41.txt537537, indirettamente , dagli articoli 103 e 111 della costituzione nei quali si fa espresso riferimento ad organi di giurisdizionespecialee quindi alla loro sussistenza : l art . 103 , che mantiene il consiglio di stato , parla di
1957-41.txt595595111 , che stabilisce il principio che , contro tutte le sentenze , anche quelle pronunciate da organi di giurisdizionespeciale, è sempre ammesso il ricorso in cassazione ” per violazione di legge ” . quella precisa volontà di procedere
1957-41.txt644644direttamente , dalla vi disposizione transitoria . da queste norme risulta , per un verso , la sopravvivenza delle giurisdizionispecialiall entrata in vigore della costituzione ; per altro verso , l obbligo del parlamento di provvedere in conformità dei
1957-41.txt731731, devesi osservare che al differimento dell entrata in vigore del principio della unità della giurisdizione , rispetto alle giurisdizionispeciali, non ha corrisposto , nella costituzione , un espressa comminatoria di cessazione del funzionamento delle giurisdizioni speciali . in
1957-41.txt749749alle giurisdizioni speciali , non ha corrisposto , nella costituzione , un espressa comminatoria di cessazione del funzionamento delle giurisdizionispeciali. in difetto di una tale norma sanzionatoria , per sostenere l avvenuta soppressione delle giurisdizioni speciali esistenti , bisognerebbe
1957-41.txt766766funzionamento delle giurisdizioni speciali . in difetto di una tale norma sanzionatoria , per sostenere l avvenuta soppressione delle giurisdizionispecialiesistenti , bisognerebbe dimostrare , per altra via , l esistenza di una prescrizione del genere , implicita nel sistema
1957-41.txt14041404; oppure , in aderenza al principio dell unità della giurisdizione , introdurre un regime differenziato , istituendo apposite sezionispecializzate; o , piuttosto , conservare le commissioni , in base al disposto di una legge costituzionale che deroghi al
1957-52.txt117117sistema costituzionale il principio dell unità della giurisdizione costituzionale e che il principio stesso impone di considerare come provvisoria laspecialecompetenza dell alta corte nei giudizi di legittimità delle leggi siciliane e delle leggi dello stato rispetto alla regione ,
1957-52.txt242242statuto siciliano , le quali bene si inseriscono nella particolare condizione di autonomia riconosciuta alla regione siciliana dal suo statutospeciale. nell impugnazione in esame i termini e le condizioni di cui all art . 28 dello statuto speciale sono
1957-52.txt261261statuto speciale . nell impugnazione in esame i termini e le condizioni di cui all art . 28 dello statutospecialesono stati rispettati . il ricorso è stato infatti proposto anche dal commissario dello stato e notificato il quinto giorno
1957-58.txt4646via principale , dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane , ha ritenuto che l esistenza di un organospecialeautorizzato a promuovere le questioni di legittimità , quale è il commissario dello stato ( art . 26 statuto sic
1958-25.txt836836stato ( ex artt . 32 e 38 ) , finalità affermata anche nei confronti della regione siciliana ( statutospecialeper la sicilia , ex art . 17 , parte prima , lett . b c ) . numerose disposizioni
1958-45.txt17391739fosse ammissibile quel passaggio pieno ed intero vigore deve pur sempre attribuirsi al disposto dell art . 43 dello statutospecialeper la regione siciliana , che richiede espresse disposizioni per il passaggio degli uffici e del personale dello stato alla
1958-60.txt20912091lo sviluppo dell industria in sicilia : esenzione imposta r . m . sui relativi redditi ed esenzione dalla impostaspecialedi cui al comma terzo dell art . 1 d . l . l . 19 novembre 1944 , n
1959-36.txt264264il collegamento è puramente formale e la circostanza della gestione unica per le varie specie pubblicitarie da parte dell aziendaspecialepreveduta dall art . 2 del t.u . 15 ottobre 1925 , n . 2578 , non muta la natura
1959-36.txt107210722 , secondo comma ) . tale sindacato infatti può determinare l annullamento in tutto o in parte del regolamentospecialerelativo al servizio , ma non può investire i criteri in base ai quali sono stati determinati i massimi e
1960-39.txt675675dei benefici accordati precedentemente , perché la concessione di esse non rientrava nella potestà tributaria conferita alla regione dallo statutospeciale. né essa ritiene che sussistano motivi sufficienti per ammettere che tale concessione ulteriore , ritenuta illegittima quando era stata
1960-56.txt21382138specie . risulta , infatti , chiaramente dal testo , ed è confermato dai lavori preparatori , che il ricorsospecialeda proporre direttamente alla commissione censuaria centrale , entro 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione nell
1960-70.txt12761276tariffe stabilite per i servizi di trasporto , a favore di particolari categorie di persone . 4 . il caratterespecialedello sconto e le finalità per le quali è stato stabilito , inducono a ritenere , invece , che sia
1960-70.txt29662966, oltre che nei confronti dei produttori , anche riguardo agli assistiti , in quanto non sarebbero compresi nei beneficispecialidella legge altre categorie di persone che godono dell assistenza malattie ; e riguardo agli enti a favore dei quali
1961-34.txt131131principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello stato , violando così l art . 17 dello statutospecialeper la regione siciliana . è stata , inoltre , dedotta la violazione dell art . 81 , ultimo comma
1961-34.txt395395dalla difesa delle parti nella trattazione della causa . 2 . la denunciata violazione dell art . 17 dello statutospecialedella regione siciliana , a giudizio di questa corte , non sussiste . nei miglioramenti dell assistenza malattia per i
1961-34.txt554554esigenza di adeguare gli istituti giuridici alle condizioni locali è una ragione fondamentale della particolare autonomia delle regioni a ordinamentospeciale. inoltre , come ha rilevato la difesa della regione , nell ordinamento giuridico dello stato vi è la tendenza
1961-34.txt646646portata nazionale del problema dei lavoratori rurali e dei braccianti nelle zone depresse non può impedire alle regioni ad ordinamentospecialedi avvalersi della loro autonomia per affrontare la situazione nel proprio ambito . nella specie , i previsti miglioramenti sono
1961-34.txt12591259nel bilancio 1947 8 , come le imposte sulla produzione e quelle introdotte dopo l entrata in vigore dello statutospeciale, e non possono formare oggetto dell attività normativa regionale . né l addizionale in parola , considerata indipendentemente dai
1961-66.txt3232della regione , pur senza sollevare formalmente una eccezione pregiudiziale , ha insistito sulla circostanza che altre regioni a statutospecialehanno in precedenza emanato leggi di contenuto identico a quella in oggetto , le quali però non sono state impugnate
1961-66.txt198198diversi limiti , alla potestà legislativa della regione della valle d aosta dagli artt . 2 e 3 st .speciale, approvato con legge cost . 26 febbraio 1948 , n . 4 . in conformità alla giurisprudenza di questa
1961-66.txt12821282, quanto meno in parte , nella materia dell industria e commercio , attribuita dall art . 3 st .specialealla competenza regionale come è stato sostenuto dalla difesa della regione anche nella discussione orale , essa esorbiterebbe ugualmente dai
1961-66.txt156015601956 , n . 1 , integrativa della legge sulla perequazione tributaria . ora , è un principio dell ordinamentospecialedelle regioni , ripetutamente affermato da questa corte , che l attività legislativa di esse non può interferire nel sistema
1961-66.txt17801780limiti della competenza legislativa attribuita alla regione , sia dall art . 2 che dall art . 3 dello statutospeciale. nel riconoscere , per gli esposti motivi , l illegittimità costituzionale della legge impugnata , resta assorbita ogni questione
1962-17.txt668668è indirizzata anche ad enti ed uffici estranei alla amministrazione della regione ( ufficio genio civile istituto case popolari gestionespecialeente zolfi , ecc . ) ; regola rapporti contrattuali tra enti pubblici e cittadini disponendo che nel ” contratto
1962-17.txt7937934 . passando al merito , l avvocatura sostiene che la circolare n . 2035 , prescrivendo che il capitolatospecialedi appalto non contenga la suddetta clausola , non si limita a dare istruzioni per l applicazione di norme giuridiche
1962-17.txt941941opere disposte e finanziate dall assessorato regionale , sia soppressa la su menzionata clausola , soggiunge che ” nel capitolatospecialedi appalto venga chiaramente espresso che fra gli obblighi e gli oneri dell appaltatore sia escluso quello relativo al pagamento
1962-17.txt11361136e finanzia le opere , nei confronti dei propri organi esecutivi . ordinando , invero , di eliminare dal capitolatospecialedi appalto di opere pubbliche la clausola che onera l appaltatore della imposta sui materiali edilizi ( imposta non di
1962-56.txt402402appaltatore del pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione . e si disponeva , altresì , che nei capitolatispecialidi appalto fosse soppressa tale clausola e fosse chiaramente espresso che fra gli obblighi ed oneri dell appaltatore , fosse
1962-56.txt488488regionale con rilevanza esterna rispetto all amministrazione che lo ha emanato . ed ha aggiunto che la eliminazione dal capitolatospecialedi appalto di opere pubbliche della clausola che onera l appaltatore della imposta sui materiali da costruzione , sotto l
1962-67.txt362362n . 799 , ecc . ) dà al ministro per le finanze la facoltà di disporre con propri decretispecialiregimi di imposizione dell imposta generale sull entrata . eguale facoltà conferisce all assessore alle finanze l art . 10
1962-67.txt821821fasi del suo iter : oggetti colpiti dal tributo ( prodotti ortofrutticoli , ecc . ) , accertamento e sistemispecialid imposizione con particolare riguardo al momento impositivo e alle modalità di pagamento . identiche facoltà sono state trasferite all
1962-67.txt14111411uffici ( sentenza n . 9 del 1957 ) . 8 . infine , la tesi che la determinazione dispecialiregimi per l imposta sull entrata impropriamente si ritiene che attenga alla fase della imposizione , mentre invece si riferisce
1962-68.txt653653autonoma del potere che lo stato e le regioni assumono di loro spettanza in base alla costituzione e agli statutispeciali( sentenze n . 58 del 1959 , n . 18 del 1957 , ecc . ) . è poi
1963-116.txt375375ricordato art . 208 del t.u . e quindi non al riparo dal divieto costituzionale di creare giudici straordinari ospeciali.
1963-132.txt857857nella provincia , si è accentuata la necessità di scegliere persone che abbiano particolari attitudini a giudicare in queste giurisdizionispeciali. pertanto , accanto ai magistrati chiamati ad interpretare la legge ed a risolvere questioni di diritto , sono scelti
1963-132.txt10021002amministrazione , tenuto quindi ad osservare le direttive , ma in quanto , per il servizio prestato in un ufficiospecializzatonella materia , egli può portare , nelle decisioni delle commissioni , un contributo di conoscenze e di esperienze che
1963-77.txt10391039dei benefici accordati precedentemente , perché la concessione di esso non rientrava nella potestà tributaria conferita alla regione dallo statutospeciale. né essa ritiene che sussistano motivi sufficienti per ammettere che tale concessione ulteriore , ritenuta illegittima quando era stata
1963-77.txt11421142che l ordinanza del tribunale richiama tanto l art . 117 della costituzione quanto l art . 17 dello statutospecialedella regione siciliana . il richiamo all art . 117 è frutto di una svista , perché questa norma concerne
1963-77.txt11851185a statuto ordinario e , pertanto , non si applica alla sicilia ; ma dall art . 17 dello statutospecialela corte ha precisamente desunto i criteri dei quali ha fatto applicazione nella ricordata sentenza n . 60 del 1958
1963-80.txt682682della regione siciliana secondo cui il conferimento alle regioni del potere generale di controllo abbia portato con sé il poterespecialedi omologazione e approvazione già spettante ai ministri . 3 . giova poi rilevare come l imposizione tributaria locale ,
1963-80.txt10471047statuto siciliano , sostituiscono nella regione le g . p . a . , che in materia tributaria avevano inoltrespecialipoteri consultivi , di controllo e di amministrazione attiva , compreso quello di determinare le aliquote e i redditi esenti
1963-80.txt12541254della regione appositamente creato ( la commissione regionale per la finanza locale ) : la stessa creazione d un organospecialedella regione esclude che , come invece assume in subordine la presidenza del consiglio , si tratti di esercizio decentrato
1963-80.txt14461446principi riposano nel t.u . per la finanza locale e nella legge com . e prov . , che conferisconospecialipoteri di omologazione e approvazione ai ministri , questi poteri non sono stati trasferiti alla regione : tanto è vero
1963-81.txt18691869art . 3 della costituzione . 6 . né la rilevata situazione cambia nel caso dei così detti abbonamenti “speciali” ; nel caso cioè , come nella specie , in cui gli utenti delle radioaudizioni siano titolari di locali
1963-81.txt19461946direttamente dalla legge , come nell ipotesi di cui all art . 1 del decreto del 1938 , bensì dallaspecialeconvenzione di abbonamento , che , appunto per tali casi particolari , è prevista dalla disposizione dell art . 27
1963-81.txt20162016art . 10 del d.l . 23 ottobre 1935 , n . 1917 , che riservava alla conclusione di “specialicontratti di abbonamento ” con il concessionario la determinazione dei prezzi di abbonamento per gli esercizi pubblici . ma ,
1963-81.txt20522052esercizi pubblici . ma , a parte il rilievo che l art . 10 venne dettato per consentire gli abbonamentispecialie giustificare , per questi , la fissazione di un ammontare del canone maggiore di quello degli abbonamenti ordinari ,
1963-81.txt21032103anzitutto , che con essa si assume come elemento costitutivo del rapporto concessionario utente esercente un pubblico locale la convenzionespecialeprevista dalla legge ( art . 27 del r.d . del 1938 ) , mentre è di tutta evidenza che
1963-93.txt77considerato in diritto : lo “specialediritto ” istituito dal secondo comma dell art . 6 della legge 2 luglio 1952 , n . 703 ,
1963-93.txt117117di magazzinaggio ) previsti dall art . 100 del t.u . sulla finanza locale , né con i ” dirittispeciali” previsti dall art . 25 del medesimo t.u . , ” in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi
1964-103.txt556556di dichiarare la decadenza ) . l inamovibilità è indubbiamente un requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle giurisdizionispecialil effettiva indipendenza per tutto il periodo nel quale esplicano le loro funzioni . orbene , avuto riguardo ai criteri
1964-15.txt648648applicabile ad ogni caso in cui un cittadino si ritenga leso da un atto amministrativo , senza che occorra unaspecialeed espressa disposizione di attuazione , anche in virtù della completezza dell ordinamento . si potrà discutere sulla individuazione dell
1964-30.txt257257è per colui che è colpito da una condanna penale . non è fondato assumere che le disposizioni delle leggispecialidenunciate assieme agli artt . 488 e 613 del codice di procedura penale , in realtà , non riguardano il
1964-53.txt410410zona a e della zona b del territorio triestino . italia e jugoslavia concordarono insieme , in uno ” statutospeciale” allegato al memorandum , misure per assicurare , nelle zone che , in base alle disposizioni del memorandum ,
1964-53.txt848848rendono non sostenibile la tesi illustrata dalla difesa della società arrigoni secondo la quale non sarebbe stato necessario un regimespecialeper l amministrazione della zona , che , a ben guardare , si risolve in una critica della valutazione del
1964-53.txt923923, dell entrata in vigore della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 , contenente lo ” statutospecialedella regione friuli venezia giulia ” , e segnatamente sull art . 70 di essa . e a ragione .
1964-53.txt10661066di governo . nell ambito , infatti , del territorio di trieste , ricompreso nei confini della regione a statutospecialefriuli venezia giulia , il potere legislativo sarà esercitato dallo stato e dalla regione nei limiti della rispettiva competenza .
1964-53.txt11891189art . 70 dello statuto . con che la peculiarità della situazione del territorio triestino è riconosciuta anche dallo statutospeciale. le parti hanno discusso se con questo medesimo art . 70 il legislatore costituzionale ha inteso sanare o convalidare
1965-64.txt24122412autonomia finanziaria delle regioni , sancito dalla costituzione ( art . 119 ) , e con le norme degli statutispecialiche prevedono una competenza regionale in materia tributaria . è ovvio che l attribuzione alle regioni a statuto speciale di
1965-64.txt24312431statuti speciali che prevedono una competenza regionale in materia tributaria . è ovvio che l attribuzione alle regioni a statutospecialedi una potestà di istituire tributi propri , osservando i principi dell ordinamento tributario statale , implica necessariamente una diversità
1965-64.txt25442544di eguaglianza , nei confronti dei contribuenti del restante territorio statale , se per i contribuenti delle regioni a statutospecialesi ammettesse che la regione , mentre può emettere disposizioni a loro favore , non possa invece imporre ad essi
1965-76.txt180180effetti ritardati dell atto ecc . ) : il che giustifica la particolarità di tale disciplina ; è connessa allospecialeprocedimento coattivo di riscossione , tipico delle imposte di registro . l art . 4 , secondo comma , non
1966-44.txt14111411consiglio comunale , le quali sono soggette al controllo della g.p.a . o dei corrispondenti organi delle regioni a statutospeciale, da esercitare entro 90 giorni , ed al successivo controllo di legittimità , a norma della legge comunale e
1966-64.txt293293del t.u . assicura sempre il privilegio alle ultime quattro annualità di imposte che siano iscritte nei ruoli ordinari ,specialio straordinari : lo assicurerebbe anche nel casi in cui prima che entrasse in vigore il t.u . il privilegio
1967-04.txt539539scelta di un tempo tecnico medio per la costruzione di un edificio è elemento suscettibile di variazioni in relazione aspecialicondizioni ambientali e alla efficienza operativa delle imprese costruttrici ; importante è che esso assolva il compito di incentivazione tenuto
1967-113.txt287287” . e se , in una con la violazione degli artt . 1 , 14 e 36 dello statutospeciale, si allega anche la violazione degli artt . 3 , 53 e 116 della costituzione , il richiamo di
1967-115.txt719719un organo riscuotitore dell imposta , e la titolarità del credito tributario è perciò sempre dell erario . né laspecialeprotezione che al credito tributario dà la norma denunciata perde giustificazione sol perché lo stato è garantito dall estensione al
1967-146.txt565565dazio doganale il tributo non colpisce le merci ammesse alla temporanea importazione ( art . 19 ) ; conosce infinespecialiesenzioni , ignote all i . g . e . riscossa all interno del paese ( art . 20 )
1967-146.txt591591. g . e . riscossa all interno del paese ( art . 20 ) , ed è dotato dispecialisanzioni circoscritte nel capo iii della legge ( art . 33 segg . ) : quanto basta , insomma ,
1967-155.txt548548di norma che riguarda le regioni di diritto comune e quindi non applicabile alla sicilia che è regione a statutospeciale.
1967-75.txt374374bis , il quale dispone : ” con decreto dei ministri competenti è assegnata alle regioni e province a statutospeciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi di cui agli articoli precedenti , una quota parte degli
1967-75.txt474474dalle norme in essi richiamate , sono esercitati , nelle materie su cui le regioni e le provincie a statutospecialehanno competenza legislativa , dagli organi regionali o provinciali competenti ” . queste disposizioni , guardate nella loro origine e
1967-75.txt856856che con l art . 88 bis si è innovato nei rapporti tra lo stato e le regioni a statutospeciale; ma l innovazione attiene alla utilizzazione degli stanziamenti , mentre immutata è rimasta la norma relativa al diritto dell
1968-138.txt265265del cedente a prescindere dalla sua iscrizione nei libri contabili dell azienda ceduta , in correlazione all esigenza di unaspecialeprotezione del debito d imposta , secondo quanto ha considerato questa corte nella sentenza 19 novembre 1964 , n .
1968-138.txt981981quello esattoriale , conosce altri procedimenti privilegiati che , pur in una varietà di linee , riguardano crediti meritevoli dispecialeprotezione , riducono la difesa del debitore ad un azione di risarcimento del danno o ad una azione di ripetizione
1968-24.txt259259, ne ha disposto l applicazione anche ” alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle regioni a statutospeciale” ( art . 6 ) ; la regione siciliana , a sua volta , ha emanato la legge 30
1968-24.txt912912secondo comma dell art . 3 della costituzione , sia la costituzione ( art . 69 ) sia alcuni statutispecialiespressamente assicurano ai membri del parlamento ed ai componenti del consigli regionali la corresponsione di una indennità , demandandone alla
1968-48.txt11411141civile , le quali esprimono regole di ordine generale . le norme denunciate non si legittimano nemmeno facendo capo allaspecialeposizione che l ordinamento costituzionale assicura alla potestà tributaria , secondo la giurisprudenza di questa corte : la tutela preferenziale
1968-58.txt390390del debitore e maturano giorno per giorno . invece , gli interessi di mora sulle imposte indirette , data laspecialenatura del credito cui si riferiscono , escludono ogni ulteriore risarcimento e , in quanto non sono computati per il
1968-63.txt13913924 , nei lavori preparatori e nel bilancio statale come il corrispettivo , a carattere extratributario , d un usospecialedegli aeroporti ( art . 701 cod . nav . ) , mentre la dottrina non si è sostanzialmente pronunciata
1969-06.txt588588della violazione di un fondamentale principio costituzionale , che deve essere osservato nei riguardi di ogni giudice , ordinario ospecialeche sia , e che , secondo la costante giurisprudenza di questa corte , è operante anche per quei giudici
1969-06.txt609609che sia , e che , secondo la costante giurisprudenza di questa corte , è operante anche per quei giudicispecialiche , preesistendo alla costituzione , dovranno essere oggetto di revisione ai sensi della vi disposizione transitoria . la questione
1969-118.txt6666o per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva ; e , per quanto abbia insistito sulla pretesa naturaspecialedell obbligazione tributaria , ha sostanzialmente giudicato che ” le parti ” nei cui riguardi , secondo la norma ,
1969-126.txt241241i criteri stabiliti nell art . 2 . in quest ultimo articolo , non impugnato , i prodotti soggetti aglispecialiregimi sopra accennati sono classificati in quattro categorie , con riguardo alla corrispondente incidenza della imposta generale sull entrata e
1969-40.txt5757giurisdizionale . la disciplina relativa alla composizione , ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni , ed in modospecialela circostanza che , dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito di imposta
1969-41.txt5757giurisdizionale . la disciplina relativa alla composizione , ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni , ed in modospecialela circostanza che , dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in contraddittorio del debito di imposta
1969-42.txt7575amministrativa . infatti , la disciplina relativa alla composizione , ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni ed inspecialmodo la circostanza che la tutela del contribuente , dopo che in sede amministrativa si è proceduto all accertamento in
1969-49.txt830830questo sistema ” agevolare il pagamento dell imposta sia al contribuente sia all ufficio ” , dando luogo ad unaspecialeforma di rateazione , con esclusione di ogni carattere di autonomia ai periodici versamenti ed assegnando alla ” liquidazione annuale
1970-113.txt7575ad imporre . con l art . 253 , intitolato ” abolizione del contributo di costruzione ; disposizioni transitorie especiali” , si disponeva come segue : a ) si ribadiva l abolizione del contributo costruzione fognature , dichiarandolo assorbito
1970-113.txt160160fognature nei limiti e con le modalità stabiliti nei rispettivi decreti concessivi ; c ) si mantenevano ferme le normespecialiper la città di napoli , per l acquedotto pugliese e per la città di roma . con l articolo
1970-114.txt382382adita , sia alle funzioni ivi esercitate . al consiglio nazionale è sempre attribuita , in questa fase conclusiva dellospecialeiter disciplinare , un notevole margine di giudizio , destinato al controllo se gli effetti costitutivi del provvedimento sanzionatorio siano
1970-114.txt544544da lire mille a ventimila , viceversa per le categorie che esercitano attività professionali , previa iscrizione obbligatoria in albispeciali, l intendente dispone , a seguito della stessa infrazione , la sospensione dell attività stessa , ponendo a carico
1970-114.txt13691369d appello così puntualizza la questione . si premette e si ammette che il fallimento di che trattasi è istitutospecialedi diritto tributario che prescinde dal previo accertamento dell insolvenza del debitore moroso , nonché dalla disciplina comune del fallimento
1970-114.txt16001600marzo 1942 , n . 267 , sulla disciplina del fallimento ordinario , che fa salve le disposizioni delle leggispecialicirca il fallimento del contribuente per debito d imposta . nel testo unico sono state trasfuse , con ulteriori precisazioni
1970-114.txt16241624del contribuente per debito d imposta . nel testo unico sono state trasfuse , con ulteriori precisazioni , le normespecialigià in proposito emanate sino dal 17 settembre 1931 col r.d . n . 1608 . ciò premesso , la
1970-61.txt618618punzone appostovi dagli uffici del registro , per importo corrispondente alle tabelle all uopo approvate e infine , in casispeciali, mediante l apposizione di marche da annullarsi direttamente dalle parti . il pagamento del tributo , ove non segua
1970-95.txt563563difesa garantiti costituzionalmente , concludendo che questa garanzia debba riconoscersi operante , ove la si inquadri nel sistema della leggespeciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti ( atti amministrativi ) dei quali è sempre
1971-143.txt313313. 15 del r.d.l . n . 765 del 1926 riguarda la competenza ad autorizzare l applicazione e riscossione dellespecialicontribuzioni a favore delle stazioni di cura , soggiorno e turismo . in attuazione del decentramento dei servizi del ministero
1971-143.txt473473nella legge 1 luglio 1926 , n . 1380 . secondo il tribunale la norma impugnata , istitutiva di “specialicontribuzioni ” a carico di coloro che nelle stazioni di cura , soggiorno e turismo si giovano degli svaghi in
1971-143.txt530530costituzionale avendo demandato ( articolo 15 , comma secondo ) la specificazione dei criteri di determinazione soggettiva ed oggettiva dellospecialecontributo ad un provvedimento amministrativo quale appunto è il r.d . 12 agosto 1927 , n . 1615 , con
1971-210.txt5050203 , perché disponendo che il credito dello stato per l intero ammontare della imposta straordinaria sul patrimonio ha privilegiospecialesu tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947 ; e concedendo inoltre
1971-210.txt158158sua scelta , fra i successivi proprietari dei vari immobili sui quali , per quel tributo , grava il privilegiospeciale. la norma violerebbe pertanto l art . 23 della costituzione ; contrasterebbe inoltre col principio della certezza del diritto
1971-210.txt419419di rimessione , sia dalle parti private , si riferiscono non già all imposizione tributaria , ma alla garanzia privilegiospecialeimmobiliare per essa prevista dal legislatore . questo , nel concedere detto diritto di garanzia avrebbe lasciato alla pubblica amministrazione
1971-210.txt47547565 impugnato , lungi dal conferire particolari poteri discrezionali alla finanza , non ha fatto altro che concedere il privilegiospecialeimmobiliare , rinviando implicitamente , per la relativa disciplina , alle norme del codice civile . ed invero , in
1971-210.txt605605o per prescrizione . i termini di questa sono stabiliti , talvolta , per le singole imposte , dalle leggispeciali, ma , in mancanza di espressa disposizione come nel caso della imposta straordinaria sul patrimonio devono ritenersi applicabili le
1971-210.txt693693solidarietà passiva nella obbligazione il diritto che il creditore ha di scegliere , fra i vari immobili gravati dal privilegiospeciale, quello sul quale ritiene opportuno , o più vantaggioso , procedere esecutivamente per realizzare il suo credito . nella
1971-210.txt780780di tali scelte anche il potere concesso all intendente di finanza di rinunziare in tutto od in parte al privilegiospecialesu un determinato immobile , contro prestazione di adeguata garanzia riconosciuta idonea dall amministrazione ove il resto del patrimonio non
1971-210.txt951951. e ciò perché non possono essere ignorate le disposizioni del codice civile , che concedono sugli immobili il privilegiospecialeai crediti dello stato per il tributo fondiario e per altri tributi diretti ed indiretti . né può dirsi che
1971-210.txt985985ed indiretti . né può dirsi che dalla norma dell art . 68 sopra indicato derivi l occultamento del privilegiospeciale, perché , anche a non volere tener conto di altre possibilità di assumere legittimamente informazioni , anche il segreto
1972-120.txt963963procedimenti distintamente promossi dagli interessati . e non vale opporre , come si fa dall avvocatura dello stato , laspecialeconfigurazione unitaria della imposizione di registro come tributo sugli atti privati o giudiziali , tale cioè da non ammettere il
1972-144.txt18731873serie di prestazioni coattive che sono imposte per sopperire ai fini pubblici riservati allo stato o affidati ai suoi organispecialio ad enti che lo stato stesso crea o riconosce per il conseguimento dei fini stessi , essendo evidenti la
1972-146.txt598598azienda , addetti a pubblici spettacoli , ecc . ) , la particolare struttura del rapporto di lavoro e lespecialidiscipline , che non consentono di affidare la gestione della previdenza all inps , concretano certamente situazioni differenti , che
1972-146.txt650650dell ordinanza di rimessione che non potendo il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia usufruire dei benefici del fondospecialemanchi il collegamento fra l imposizione patrimoniale e le finalità da perseguire con i proventi relativi . infatti , la
1972-146.txt954954, tanto i notevoli interventi annuali dello stato , quanto i contributi del fondo adeguamento pensioni e di varie gestionispecialisi sono dimostrati insufficienti . i suddetti interventi , però , vanno gradatamente aumentando e dal primo gennaio 1976 tutto
1972-62.txt510510contratti di locazione pluriennali , posto che la previsione della liquidazione annuale dell imposta sulla entrata dava luogo ad unaspecialeforma di rateazione senza conferire carattere autonomo ai singoli versamenti , la corte , con la stessa pronuncia , ha
1972-91.txt454454) dei servizi giudiziari in rapporto o all esercizio del proprio ministero davanti ad organi giurisdizionali ordinari , amministrativi ,speciali, ovvero in relazione all emanazione di provvedimenti giurisdizionali . ma la già riconosciuta estraneità all ambito di applicazione dell
1972-91.txt650650di scopi di assistenza e previdenza , testualmente compresi nell ambito dell art . 38 della costituzione , precipuamente dallospecialemodo e dalla particolare finalità del prelievo di reddito , quale sopra descritto . aggiungasi che , secondo giurisprudenza di
1973-08.txt102102finanziaria . 2 . per quanto la questione sia formulata tenendo anche presente che il termine prescrizionale stabilito dalla leggespecialeè diverso da quello stabilito dal codice penale , l oggetto dell attuale censura si incentra nella violazione del principio
1973-08.txt704704stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a predisporre una disciplina tutta particolare per le imposte dirette , conforme allaspecialenatura dei tributi e alla complessità tecnica del relativo accertamento . ché se abusi e favoritismi dovessero ipotizzarsi , questi
1973-109.txt593593a prescindere dal fatto che la disposizione dell art . 103 non aveva portata generale , riferendosi solo alle ipotesispecialiivi indicate , si deve qui ricordare che con la legge 29 dicembre 1962 , n . 1744 , il
1973-109.txt7647641969 ) . con tale nuovo regime , più vantaggioso per i contribuenti , sorgeva la necessità di prevedere unaspecialesanzione per il caso di omesso o ritardato pagamento delle successive quote di imposta , ( mentre in base alla
1973-109.txt896896, sia perché il tributo era comprensivo anche dell imposta sull entrata , sia perché , fatta eccezione per lespecialiipotesi regolate dall art . 4 , non era previsto un procedimento di iscrizione a ruolo o altro strumento idoneo
1973-109.txt981981all adempimento dell obbligo tributario anche negli anni successivi a quello di registrazione dei contratti . queste considerazioni giustificano laspecialedisciplina attuata con la legge del 1962 in rapporto alle nuove modalità di liquidazione e pagamento dell imposta di registro
1973-109.txt15001500, ha tuttavia la tipica funzione di sanzione satisfattoria per la violazione delle obbligazioni tributarie , ossia di sanzione dellospecialeillecito , costituito dalla inosservanza della legge impositiva del tributo . anche per il carattere compulsivo e afflittivo che si
1973-56.txt267267degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria , ai quali equipara , nei limiti della materia stabilita dalla legislazionespecialee del servizio cui sono destinati , i funzionari e gli agenti dell amministrazione finanziaria . l art . 32
1973-56.txt497497di fabbricazione sugli spiriti , zuccheri e polveri piriche o agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggispeciali” ) con l autonoma regolamentazione contenuta nell art . 54 del r.d.l . 14 settembre 1931 , n .
1974-162.txt350350, lo sgravio , con decorrenza dal 1 gennaio 1973 , dell imposta sul reddito dei fabbricati e dell impostaspecialesul reddito dei fabbricati di lusso , nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni danneggiati , previa verifica dei
1974-162.txt424424, 28 , 29 , 30 , 31 e 32 , violerebbe gli artt . 20 e 36 dello statutospeciale, nonché gli artt . 2 , 4 , 7 e 8 delle relative norme di attuazione , in quanto
1974-162.txt12541254amministrativa od esecutiva , col che è da escludere che vi sia stata violazione dell art . 20 dello statutospecialee dell art . 8 delle norme di attuazione . 3 . il decreto legge 12 febbraio 1973 , n
1974-162.txt1327132794 , vengono entrambi impugnati , nella loro integralità , perché , in violazione dell art . 21 dello statutospeciale, al consiglio dei ministri , nel quale venne adottato il decreto legge n . 8 del 1973 , non
1974-162.txt17001700art . 21 dello statuto della regione siciliana , sia con voto meramente consultivo , come previsto da altri statutispeciali, sia prescritta , quale che sia l interesse delle regioni nelle materie che ne formino oggetto , anche per
1974-175.txt28152815alla loro applicazione nell ambito di questi ; 2 ) con la normativa dei medesimi articoli in ordine ai dirittispecialidi prelievo e in ordine alle importazioni da paesi fuori dall area comunitaria particolarmente privilegiati sotto il profilo economico ;
1974-287.txt15561556che può trarsi la sicura convinzione che le commissioni tributarie , così revisionate e strutturate , debbono ora considerarsi organispecialidi giurisdizione . 6 . quanto fin qui si è detto riguarda la natura e la qualificazione giuridica delle nuove
1974-287.txt16461646inteso esercitare il potere di revisione che la vi disp . trans . cost . prevede proprio per gli organispecialidi giurisdizione già esistenti nell ordinamento al momento dell entrata in vigore della costituzione . in definitiva la nuova legislazione
1974-298.txt193193sede dell impresa sia fuori del territorio regionale , ad essa spettante ai sensi dell art . 37 dello statutospecialee dell art . 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.p.r . 26 luglio 1965 ,
1974-67.txt742742, sia pure più energicamente che in altri casi , il principio della esecutorietà dell atto amministrativo . la leggespeciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte , dà luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse
1974-97.txt7575stabiliti sia in contrasto con gli articoli 3 e 53 della costituzione e 14 , 17 e 36 dello statutospeciale. ciò perché lo sgravio fiscale con quella norma consentito concerne i soli appartamenti , mentre l art . 17
1974-97.txt4454453 . ma tale questione non è fondata la potestà legislativa concorrente , che l art . 36 dello statutospecialeconcede alla regione siciliana in materia tributaria ( sentenza n . 9 del 1957 sino all ultima 158 del 1973
1974-97.txt529529le norme , alle quali la regione può e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali allespecialinecessità del suo territorio . nel che è la ragione , la portata e il limite della stessa legislazione concorrente
1975-130.txt4848stesse questioni , ossia l asserita violazione o , quanto meno , implicita modificazione dell art . 8 dello statutospeciale, che riserva alla regione sarda i 6 / 10 delle imposte di fabbricazione riscosse nel suo territorio , per
1975-130.txt587587né menoma eventuali interessi o veri e propri diritti , costituzionalmente protetti , riconosciuti alle regioni , anche a statutospeciale. ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato , senza che occorra soffermarsi sulle ulteriori deduzioni prospettate nella
1975-14.txt970970tributi erariali statutariamente riconosciuti alla sicilia sicché non ricorre nel presente caso l esigenza di norme da emanarsi con laspecialeprocedura di cui all invocato art . 43 dello statuto .
1975-187.txt22622618 marzo 1968 , n . 238 ) da versarsi , oltre che dallo stato , da fondi di gestionispecialidell inps e , tra gli altri , da ” enti , fondi , casse e gestioni per forme obbligatorie
1975-187.txt11961196nazionale si provveda sempre ed esclusivamente con i mezzi della finanza pubblica , dovendosi ritenere che possano anche chiedersi prestazionispecialiad organismi particolari o a particolari categorie di cittadini , oggettivamente individuate per le loro caratteristiche di appartenenza a gruppi
1975-187.txt13461346dei dipendenti delle amministrazioni dello stato , delle casse di previdenza amministrate dal ministero del tesoro , e i fondispecialiamministrati da enti pubblici territoriali e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . ma la scelta degli onerati ,
1975-187.txt16801680, erano gli iscritti a quegli enti previdenziali , nei cui confronti veniva dalla legge autorizzato , con garanzie dispecialeprocedura , un aumento dei contributi . né potrebbe sostenersi che la censura sarebbe fondata , quanto al trasferimento dell
1975-197.txt4848giudice a quo l art . 1 legge 21 ottobre 1964 , n . 1013 , istitutiva di un impostaspecialesul reddito dei fabbricati di lusso , violerebbe l art . 23 cost . e , in relazione con esso
1975-197.txt121121del tributo fondiario , lascerebbero alla discrezione dell amministrazione la precisazione degli elementi sostanziali rilevanti per l applicazione del tributospeciale. il dubbio di costituzionalità sarebbe giustificato dalla giurisprudenza di questa corte , secondo cui il principio di riserva di
1975-197.txt313313. 16 del 1965 ) , possa costituire altresì valido strumento per l individuazione dell oggetto di un nuovo especialetributo che trovi sufficienti precisazioni nella legge sulla base di elementi sostanziali e non meramente formali , si da non
1975-215.txt750750, e conta invece il fatto nella sua oggettività e materialità . e poi il riferimento all insolvenza , nellaspecialemateria del fallimento fiscale , non ha ragione di essere giacché il presupposto oggettivo di detto fallimento è rappresentato dal
1975-26.txt819819” e , ” il sistema tributario è conformato a criteri di progressività ” , disposizioni codeste , ed inspecialmodo l ultima , a cui , a proposito della normativa abrogata ed ancor di più stante l accentuata progressività
1976-180.txt291291comma 2 , della legge costituzionale 10 novembre 1971 , n . 1 , recante modificazioni ed integrazioni dello statutospecialeper il trentino alto adige ( di poi trasfuso nell art . 52 , u.c . , del t.u .
1976-180.txt12461246in data 1 marzo 1971 vi fu una riunione tra rappresentanti del ministero delle finanze , delle regioni a statutospecialee delle province autonome , nel corso della quale ” gli enti interessati hanno fatto conoscere , sia pure nelle
1976-180.txt14031403riferimento a norme di coordinamento , da emanare , sempre nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dagli statutispeciali, d intesa con le regioni e le province , per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari con lo stato
1976-198.txt2424: 1 . con le due ordinanze indicate in epigrafe , rispettivamente della commissione tributaria di secondo grado , sezionespecialediritto , di milano e del tribunale di milano sono sollevate questioni di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt
1976-209.txt864864dei monopoli di stato , dai depositi , dai magazzini di vendita e dalle rivendite di stato , ordinarie especiali( e dai concessionari a mezzo di patentini ) ( legge 22 dicembre 1957 , n . 1293 e d.p.r
1976-209.txt12131213attività di impresa , trovano tutela esigenze di ordine sociale , oltre che nella fase della produzione ( con laspecializzazione, a vario livello , di numeroso personale e con il mantenimento e la creazione delle condizioni di gestione richiedenti
1976-214.txt379379relativo è stato registrato . ma anche così precisata la questione non è fondata . le commissioni tributarie sono giudicispecialicui la legge assegna come ambito territoriale di competenza , in primo grado , la circoscrizione del tribunale e in
1976-215.txt751751se le nuove commissioni sono organi giurisdizionali , mentre le anteriori avevano natura amministrativa , le nuove commissioni costituirebbero giudicispecialidi nuova creazione , vietati dall art . 102 della costituzione , in quanto non derivati , ex disposizione vi
1976-215.txt779779. 102 della costituzione , in quanto non derivati , ex disposizione vi transitoria , dalla revisione di un giudicespecialepreesistente ; c ) se sia le nuove che le vecchie commissioni devono qualificarsi come giurisdizionali , le nuove sarebbero
1976-215.txt809809le vecchie commissioni devono qualificarsi come giurisdizionali , le nuove sarebbero sempre illegittime , perché la revisione degli anteriori giudicispecialipuò attuarsi solo mediante la creazione di sezioni specializzate della magistratura ordinaria . 6 . le tre proposizioni non inseriscono
1976-215.txt818818nuove sarebbero sempre illegittime , perché la revisione degli anteriori giudici speciali può attuarsi solo mediante la creazione di sezionispecializzatedella magistratura ordinaria . 6 . le tre proposizioni non inseriscono nella tematica nessun nuovo elemento che non sia stato
1976-215.txt12351235. queste , si dice , nell art . 102 , secondo comma , vietano comunque la istituzione di giudicispeciali, sì che la revisione deve intendersi possa attuarsi soltanto mediante la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari
1976-215.txt12511251la istituzione di giudici speciali , sì che la revisione deve intendersi possa attuarsi soltanto mediante la creazione di sezionispecializzatedegli organi giudiziari ordinari , che sono invece ammesse . al che è facile opporre che , per creare sezioni
1976-215.txt12721272degli organi giudiziari ordinari , che sono invece ammesse . al che è facile opporre che , per creare sezionispecializzate, previste dallo stesso comma dell art . 102 , nel secondo periodo , non occorreva nessuna disposizione transitoria ,
1976-215.txt13171317di apposita ed autonoma previsione nel testo stesso della costituzione . la revisione non può concernere quindi che i giudicispecialipreesistenti e per la cui conservazione è appunto prevista quella procedura di adeguamento ai principi della costituzione ( sentenze n
1976-215.txt13771377. né la norma dell art . 102 costituzione interferisce nella materia della conservazione , previa revisione , dei giudicispecialipreesistenti , in quanto essa dispone soltanto che non possono essere ” istituiti ” ( cioè creati ex novo )
1976-215.txt13991399, in quanto essa dispone soltanto che non possono essere ” istituiti ” ( cioè creati ex novo ) giudicispeciali. senza dire poi che le disposizioni dell art . 108 , che assicura l indipendenza dei giudici delle “
1976-215.txt14211421senza dire poi che le disposizioni dell art . 108 , che assicura l indipendenza dei giudici delle ” giurisdizionispeciali” e quella dell art . 111 , secondo comma , che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze
1976-215.txt14491449, secondo comma , che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate ” dagli organi giurisdizionali ordinari ospeciali, non avrebbero ragion d essere se giudici speciali , ai sensi della costituzione , non dovessero più esistere per
1976-215.txt14581458cassazione contro le sentenze pronunciate ” dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali , non avrebbero ragion d essere se giudicispeciali, ai sensi della costituzione , non dovessero più esistere per nessuna ragione . e ciò tanto più che quelle
1976-220.txt844844tratterà , come è evidente , di presunzione semplice regolata dai generali principi del diritto , e non dalla normaspecialedell art . 18 ; anche in considerazione del fatto che la presunzione stessa , nella diversa ipotesi che venga
1976-221.txt309309n . 411 del 1944 contempla il potere ” di modificare o sopprimere uffici e di istituire servizi ed organismispecialicon partecipazione di tecnici ed esperti ” ; e tale norma sarebbe stata abrogata dall art . 1 citata legge
1976-221.txt643643a modificare , a sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell alimentazione , e ad istituire servizi ed organismispecialicon la partecipazione di tecnici ed esperti anche estranei all amministrazione dello stato da assumere nei modi che saranno stabiliti
1976-225.txt39343934, in epoca successiva alla sua sentenza , è stata ancora una volta disposta ulteriore proroga di tutte le disposizionispecialivigenti in materia , con il d.l . 13 maggio 1976 , n . 228 , convertito con modificazioni in
1977-153.txt14081408. di questa situazione obiettiva il legislatore è ben consapevole , e nella stessa legge n . 814 ha dettatospecialidisposizioni perché , nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio ,
1977-153.txt22492249senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprietà , a beneficio di altri soggetti privati , pur meritevoli dispecialetutela . questa corte non intende fornire nuove indicazioni , oltre quelle già date in via esemplificativa nella precedente sentenza
1977-153.txt37713771dell art . 42 cost . ” . ma la questione non è fondata : l omessa imposizione d unospecialeobbligo di pagare interessi non integra violazione dell art . 42 , e gli effetti delle decisioni di questa corte
1977-153.txt46974697cost . , per la insufficiente misura della maggiorazione consentita nei confronti dell affittuario imprenditore , che non gode dellaspecialetutela garantita dagli artt . 35 e 36 cost . all affittuario coltivatore , e non potrebbe ricevere un trattamento
1977-153.txt67486748. 10 è richiamato dalla sola ordinanza del tribunale di ravenna , in connessione con gli articoli successivi e senzaspecialeindicazione di motivi d incostituzionalità . il riconoscimento agli affittuari delle iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale
1977-153.txt77767776esigenze tecnico economiche della conduzione aziendale . anche il codice civile , del resto , dettava per i miglioramenti normespecialinel caso di affitto a coltivatore diretto ( cfr . artt . 1632 e seguenti 1651 ) . fondata è
1977-163.txt29502950comunità ( artt . 12 e 23 24 ) . a parte l ovvio rilievo che trattasi d un regimespeciale, comunque non applicabile alle importazioni di latte o prodotti lattiero caseari , non occorre sottolineare la differenza tra il
1977-63.txt11791179un atto di impulso processuale , in difetto del quale è comminata la estinzione del processo . ma in questospecialeonere non può ravvisarsi un adempimento vessatorio , di difficile osservanza , né una insidiosa complicazione processuale , tale da
1977-63.txt19791979ben nota al processo civile ed amministrativo : e nel caso in esame la sua applicazione trova adeguata giustificazione nellespecialiesigenze connesse all attuazione della riforma . occorre non dimenticare al riguardo che una condizione imprescindibile per l avvio del
1977-63.txt3334333410 . deve infine esaminarsi la questione sollevata dalla commissione tributaria di 1 grado di catania , con riguardo allaspecialesituazione verificatasi nel caso del curatore del fallimento d un contribuente , il quale , non avendo avuto tempestiva conoscenza
1978-03.txt231231stato invaso l ambito della sua competenza , con violazione degli artt . 20 , 36 e 43 dello statutospecialee degli artt . 2 e 8 delle relative norme di attuazione emanate con d.p.r . n . 1074 del
1978-03.txt479479, non comporta lesione della sfera di autonomia della regione , e quand anche richiedesse norme di coordinamento con laspecialedisciplina delle entrate tributarie della regione siciliana , a ciò non potrebbe certamente provvedere l assessore regionale per le finanze
1978-04.txt191191l invasione dell ambito della propria competenza , in violazione degli artt . 36 , 43 , 20 dello statutospecialee 2 , 6 , 8 delle norme di attuazione approvate con d.p.r . 26 luglio 1965 , n .
1979-126.txt54805480del valore iniziale , la disparità di trattamento denunciata dalla commissione tributaria di primo grado di pisa con riguardo allespecialidisposizioni concernenti le aree fabbricabili non sussiste . le norme transitorie che hanno regolato il passaggio dall imposta sul plusvalore
1979-89.txt16131613tale sentenza , richiamati i principi in tema di pubblicità affine , si riferisce all ipotesi diversa della pubblicità affinespeciale, eseguita dai diretti interessati in via ambulante . 7 . è invece fondata la questione di legittimità costituzionale dell
1980-141.txt41944194un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale , intestato al ministero del tesoro e denominato ” fondospecialedi cui all articolo 2 della legge 31 marzo 1977 , n . 91 ” , al quale affluiscono ,
1980-54.txt11771177e si presentino dunque come indici diretti o immediati di capacità contributiva . se è vero che contributi o tributispecialisono conformati dal legislatore sul modello dell imposta , poiché dal realizzarsi del presupposto sorge l obbligo del pagamento del
1981-02.txt291291come ad esempio i componenti ” laici ” delle corti d assise , dei tribunali dei minorenni , delle sezionispecializzateagrarie , ecc . ( ord . n . 86 del 1964 e sent . n . 190 del 1974
1981-119.txt6363di cui alla legge 21 luglio 1965 , n . 903 , ed a carico delle pensioni erogate dal fondospecialedi previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia , il cui importo annuo superasse le lire 7.200.000
1981-151.txt16221622ricorsi dell infermo di mente in materia di pensioni privilegiate ordinarie imponeva la sottoscrizione della parte o di un procuratorespeciale, mentre per i ricorsi dell infermo di mente in materia di pensione di guerra era sufficiente , quando non
1981-151.txt18971897dichiarare illegittimo il diverso trattamento delle pensioni di guerra in materia di decorrenza del termine per ricorrere , lo “specialefondamento giuridico costituito dalla causa di guerra ” ( sent . n . 97 del 1980 ) . non esiste
1981-151.txt19551955omogeneità di situazioni che costituisce il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza . il legislatore ha ritenuto che laspecialenatura e la speciale motivazione solidaristica e sociale della pensione di guerra consentissero di accordare ad essa le ” agevolazioni
1981-151.txt19591959costituisce il presupposto del richiamo al principio di eguaglianza . il legislatore ha ritenuto che la speciale natura e laspecialemotivazione solidaristica e sociale della pensione di guerra consentissero di accordare ad essa le ” agevolazioni tributarie ” dell esenzione
1981-187.txt12601260dell art . 6 della legge n . 1261 del 1965 , anche ” ai consiglieri delle regioni a statutospeciale” e , per effetto dell art . 47 , lett . d ) , del d.p.r . n .
1982-196.txt782782secondo comma , cost . , in base al quale ” la legge assicura la indipendenza dei giudici delle giurisdizionispeciali. . . e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia ” . la violazione del principio di indipendenza
1982-196.txt948948la giurisprudenza di questa corte , nelle numerose occasioni nelle quali ha avuto modo di occuparsi della indipendenza dei giudicispeciali, ha affermato che la indipendenza stessa va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che
1982-196.txt10581058/ 1974 ) . si è poi anche affermato , a proposito degli estranei alle magistrature che appartengano a sezionispecializzate, che essi ben possono essere voci di determinate esigenze locali , purché , una volta assunti alla carica e
1982-217.txt9999e dalla commissione tributaria di primo grado di pavia , quanto alla pretesa violazione del divieto costituzionale d istituire giudicispeciali, in cui sarebbe incorso il decreto predetto . la corte si è già pronunciata più volte sul punto ,
1982-51.txt3753751942 l azione espropriativa singolare e , a fortiori , collettiva contro il terzo acquirente del bene gravato da privilegiospecialenon è neppur prevista e , pertanto , sufficiente soggetto passivo della medesima è il debitore , non già il
1982-89.txt10581058legge n . 4 del 1929 ai reati dolosi relativi a tutti i nuovi tributi e la istituzione di sezionispecializzatedella magistratura ordinaria competenti per i giudizi anche penali in materia tributaria . ma il parlamento non accolse tale previsione
1982-89.txt26832683anni . si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un evasione di imposta dispecialetenuità ” . il reato è dunque punito con pena edittale diversa secondo l ammontare della evasione . il che
1983-103.txt865865all apertura della successione ( art . 45 , commi primo , secondo e quarto ) , aveva dettato regolespecialivolte ad attenuare il rigore formale della prova in tal modo richiesta tenendo conto della particolare natura di taluni tipi
1984-133.txt12681268docenti alle dipendenze dallo stato da un lato , e dall altro gli avvocati e i procuratori iscritti in elenchispeciali, esercenti la professione nell ambito di un rapporto di impiego sarebbe adottato un regime differenziato , assoggettandosi quelli (
1984-133.txt36853685” professionali ” non è previsto alcun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell attività professionale forense nell altro sistemaspecialeo generale concorrentemente operativo . ad esempio non trova applicazione la ” ricongiunzione ” prevista dalla legge 7 febbraio 1979
1984-133.txt37423742esser fatti valere nelle gestioni sostitutive , esclusive ( della ) ed esonerative dalla assicurazione generale obbligatoria e nelle gestionispecialiinps . mentre il riscatto ai fini del trattamento pensionistico statale è previsto per la limitata ipotesi dei periodi di
1984-133.txt48244824stato osservato , alle gestioni sostitutive , esclusive ( della ) ed esonerative dalla assicurazione generale obbligatoria e alle gestionispecialiinps ( artt . 1 e 2 ) . ed anzi nei detti sistemi , ivi compreso quello degli ingegneri
1984-154.txt168168l art . 102 della costituzione , ma non per quanto concerne il divieto di istituire giudici straordinari o giudicispeciali( in ordine al quale la corte si è già pronunciata , del resto , con le sentt . n
1984-154.txt228228contrasto che sarebbe ravvisabile fra la norma impugnata e l imperativo costituzionale dell idoneità di ogni giudice , ordinario ospecialeche sia , ” a svolgere la funzione giurisdizionale ” . in ogni caso , la richiesta che sostanzialmente le
1984-154.txt490490con la conseguenza che non si può farne un parametro per la valutazione della legittimità costituzionale di norme riguardanti giudicispecialisia pur revisionati , quali sono secondo questa corte le commissioni tributarie disciplinate dal d.p.r . n . 636 .
1984-154.txt869869primo grado , nell intento del decreto n . 636 , non dovrebbero risultare meno idonei dei membri delle sezionispecializzateprogettate in tal campo da una proposta di legge attualmente all esame del parlamento ( camera , n . 560
1984-238.txt15221522altro , porre una disciplina che rappresentava una via di transizione verso il ritorno alla normalità nel settore . laspecialeconsiderazione dei termini ” in corso ” aveva , invero , come si è detto , una funzione limitativa ,
1984-239.txt14731473disposizioni , le università israelitiche avevano natura di corporazioni pubbliche necessarie , con il potere d imporre ai loro membrispecialitributi ; ma , a differenza di quelle che formavano oggetto della legge sarda , erano dotate di autonomia organizzativa
1984-25.txt101101rivalsa i.v.a . a favore del cedente di beni mobili o prestatore di servizi per essere previsto soltanto il privilegiospecialesui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio si ponga in contrasto con
1984-25.txt366366del committente dei servizi . a favore di tali crediti di rivalsa era riconosciuto ( art . 18 ) privilegiospecialesui beni che avevano formato oggetto della cessione o ai quali si riferiva il servizio . con d.p.r . 23
1984-25.txt415415normativa anzidetta ( art . 1 ) , stabilendosi che il credito di rivalsa i.v.a . era assistito da privilegiospecialesugli immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisse il servizio mentre se riguardava la cessione di beni mobili
1984-25.txt480480dato un nuovo assetto alla normativa in materia di privilegi , è stato riconosciuto ai crediti di rivalsa un privilegiospecialesui beni oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ( art . 2758 , comma secondo c.c
1984-25.txt5165162758 , comma secondo c.c . , come modificato dall art . 5 della legge anzidetta ) . eguale privilegiospecialeè assicurato sugli immobili che abbiano formato oggetto di cessione o ai quali si riferisca il servizio prestato ( art
1984-25.txt599599abbia interamente regolato la materia con conseguente abrogazione di tutte le norme preesistenti oppure abbia lasciato in vita disposizioni dileggispecialie , tra queste , l art . 18 del d.p.r . n . 633 del 1972 , nel testo
1984-25.txt908908ai creditori nell ipotesi di cessione di beni suscettibili di esecuzione forzata , sui quali possa concretamente esercitare il privilegiospeciale, del tutto inoperante negli altri casi . eguale disparità di trattamento , non giustificata , riscontrano alcune delle ordinanze
1984-25.txt968968di tali crediti alcuna prelazione mentre per i crediti relativi a prestazioni riferibili a beni individuabili è previsto il privilegiospeciale. i lamentati inconvenienti indubbiamente sussistono e chiaramente derivano da uno squilibrio normativo in quanto vengono regolate in modo eguale
1984-25.txt10371037si tratti di prestazioni di servizi relativi a tali beni o comunque non riferibili a singoli beni , il privilegiospecialenon potrà mai essere esercitato in quanto non sarà dato rinvenire quei beni nel patrimonio del debitore per sottoporli ad
1984-25.txt11031103ma con la riforma del 1975 , per un probabile difetto di coordinamento normativo , si è ripristinato il privilegiospecialemobiliare , annullando così quella garanzia che lo stesso legislatore aveva concesso nel 1974 , con l evidente scopo di
1984-25.txt12581258è determinata , come è stato già notato , una innovazione nel precedente sistema , ritenendosi garanzia sufficiente il privilegiospeciale. pur se tale modifica legislativa comporta gli inconvenienti ravvisati , questi non possono essere eliminati che con l adozione
1984-25.txt13001300rimedi diversi da quelli previsti dal sistema attuale che contempla per tutti i crediti di rivalsa i.v.a . il privilegiospeciale. ma tutto ciò costituirebbe innovazione normativa , di esclusiva competenza del legislatore ; infatti la discrezionalità legislativa riguarda non
1984-277.txt17801780applicazione al termine di decadenza risultante dalle disposizioni medesime ” ) nella parte in cui consentono che l indennità integrativaspeciale, istituita dalla legge 27 maggio 1959 n . 324 , concorre a formare il reddito complessivo netto al fine
1984-277.txt18941894il presupposto della crescita reale della capacità contributiva . 28 . 2 . se si riflette che la indennità integrativaspecialefu istituita , a far tempo dal 1 luglio 1959 , con l . 27 maggio 1959 n . 324
1984-277.txt24642464governo per la riforma tributaria ) in quanto la perdurante attualità dei fini perseguiti con l esenzione dell indennità integrativaspeciale( già stabilita dalla legge istitutiva 324 / 1959 ) e la conformità degli stessi agli obiettivi del programma economico
1984-277.txt26062606quanto possibile ” . dettami che il legislatore delegato ha rispettato se si considera che la soppressione della indennità contributivaspecialeè stata bilanciata con particolari ” detrazioni d imposta ” in aggiunta a quelle comuni di carattere soggettivo : del
1984-39.txt10051005sostanziale . il d.p.r . 23 gennaio 1965 , n . 114 , che detta norme di attuazione dello statutospecialefriuli venezia giulia in materia di finanza locale , dopo aver dato atto nell esordio che è stata sentita la
1984-39.txt10361036aver dato atto nell esordio che è stata sentita la commissione paritetica di cui all art . 65 dello statutospeciale, dispone all art . 10 che ” alla determinazione . . . ” delle somme spettanti alla regione per
1984-39.txt23242324e ciò fino a quando non sarebbe stato attuato il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statutospeciale, così come previsto dalla l . 9 ottobre 1971 n . 825 ( delega al governo per la riforma
1985-116.txt776776, soggetta a tutela o a vigilanza dello stato , delle province e dei comuni , iscritti in un albospeciale, annesso all albo ordinario , che sono retribuiti con stipendio e rivestono quindi qualità di impiegati e pur essendo
1985-139.txt727727. 31 agosto 1972 , n . 670 ( ” approvazione del testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ” ) , reputando per proprio conto manifestamente infondate tutte le censure formulate in ordine
1985-139.txt954954di bolzano ) , bensì alla regione t.a.a . . mentre , infatti , l art . 8 dello statutospecialeper il t.a.a . ( d.p.r . n . 670 del 1972 ) che pure elenca ben 29 materie su
1985-139.txt10751075la gestione e il controllo degli asili nido ” . vero è soggiunge lo stesso giudice che nel menzionato statutospeciale( art . 8 , n . 26 ) risulta indicata la materia ” scuola materna ” , ma vero
1985-139.txt16261626” . e va rilevato altresì che , ai sensi della legge statale n . 1044 del 1971 , lospecialefondo è ” iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero della sanità ” e ” ripartito .
1985-139.txt18161816. e la constatazione che il ministro per la sanità , nel ripartire con propri decreti fra le regioni lospecialefondo per gli asili nido , ha ritenuto come recita testualmente , per es . , il decreto ministeriale 27
1985-156.txt15871587sotto il profilo della violazione dei principi dell intangibilità del giudice naturale precostituito per legge e dell indipendenza dei magistratispeciali. fissando infatti il limite d età a settantacinque , anziché a settantotto anni sostiene il giudice a quo si
1985-179.txt7171dell art . 14 della legge 15 aprile 1926 , n . 765 , secondo il quale ” il contributospecialedi cura è dovuto da tutti coloro i quali per l esercizio di commerci , industrie , professioni e uffici
1985-179.txt543543essendo , tanto per l una che per l altra disposizione , ” presupposto sufficiente per la soggezione al contributospecialedi cura ” l esercizio di commerci , industrie , arti e professioni . tale contestazione , peraltro , a
1985-284.txt7937931973 , n . 823 ) . in tal caso come questa corte ha già avuto occasione di decidere laspecialeprocedura del condono ha sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell accertamento dell imposta complementare , cosicché le
1985-58.txt7676ottobre 1972 , n . 648 , concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributispeciali) per la parte relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze
1985-86.txt16091609all esercizio del culto ” medesimo . né regge , infine , l assunto che la norma impugnata realizzi unaspecialelimitazione legislativa od uno speciale gravame fiscale , atti a discriminare le confessioni religiose acattoliche , in contrasto con l
1985-86.txt16141614medesimo . né regge , infine , l assunto che la norma impugnata realizzi una speciale limitazione legislativa od unospecialegravame fiscale , atti a discriminare le confessioni religiose acattoliche , in contrasto con l art . 20 cost .
1986-173.txt773773di pensionati , soggetti al regime dell assicurazione generale obbligatoria , nonché tra questi ultimi e gli iscritti ai fondispecialii.n.p.s . ed i dipendenti pubblici per i quali non vige alcun massimale di retribuzione pensionabile . hanno inoltre rilevato
1986-173.txt12091209quindi , per condizioni personali e sociali , tra gli iscritti all assicurazione generale obbligatoria rispetto agli iscritti ai fondispecialidi previdenza ed ai pubblici dipendenti per i quali non vige alcun tetto pensionabile ; tra gli iscritti all assicurazione
1986-173.txt22282228dell assicurato ; che non può essere effettuato alcun raffronto tra pensionati secondo il regime ordinario e pensionati secondo regimispeciali; che la mancanza dei benefici derivanti dai contributi afferenti alla parte di retribuzione non pensionabile non implica violazione dell
1986-173.txt26312631all ammontare della retribuzione pensionabile né rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestionispecialio fondi speciali . all uopo si è precisato che i dirigenti di aziende industriali hanno tetti più ragionevoli (
1986-173.txt26342634retribuzione pensionabile né rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni speciali o fondispeciali. all uopo si è precisato che i dirigenti di aziende industriali hanno tetti più ragionevoli ( lire 17.641.000 per
1986-173.txt27692769contributive pensionistiche ; che per i dipendenti statali , parastatali , di enti locali , per gli appartenenti a gestionispeciali, non è previsto un tetto pensionabile , mentre altre categorie godono anche di stabilità d impiego . ora ,
1986-173.txt29032903144 del 1984 ; ord . n . 44 / 85 ) . una spiccata diversità sussiste tra i regimispecialied il regime ordinario generale , essendo gli uni collegati all entità dei contributi versati e l altro contraddistinto dal
1986-173.txt65726572gennaio 1984 il sistema del 1975 ; la legge 15 aprile 1985 n . 140 ha provveduto per le gestionispeciali) . le discipline più restrittive sono durate solo alcuni anni , sicché , anche per questo carattere contingente e
1986-178.txt20262026un congegno d imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di tassazione dei redditi , dando così rilievo allespecialicaratteristiche delle indennità di fine rapporto . 12 . ciò premesso , deve passarsi all esame della questione di legittimità
1986-191.txt272272della corte ( 14 / 56 ) , resa in merito all art . 16 del previgente testo dello statutospeciale( cfr . art . 47 delle norme di attuazione del d.p.r . n . 574 / 51 ) ,
1986-191.txt446446regionali dedotte in giudizio . di qui il necessario risultato della violazione degli artt . 73 e 77 dello statutospecialeper il trentino alto adige , dai quali trae fondamento la potestà legislativa ed impositiva della regione , il cui
1986-271.txt21312131potestà normativa tributaria . questa tesi non è fondata , in quanto il primo comma dell art . 119 normaspecialealla materia richiede con statuizione precisa che le forme stesse ( oltre che i limiti ) dell autonomia finanziaria debbono
1986-271.txt25022502un oggetto proprio , che consiste nell imposizione e nella riscossione dei tributi , operazioni che danno luogo ad unospecialerapporto , che concerne la prestazione coattiva patrimoniale dovuta dal singolo all ente regione in base ad un potere di
1987-205.txt446446, con gli aggi relativi , unitamente all imposta alle scadenze stabilite ed è munita degli stessi privilegi generali especialiche assistono l imposta medesima . analoga maggiorazione è prevista per il diverso caso di ritardata iscrizione a ruolo per
1987-205.txt10581058, riscossa mediante il ruolo esattoriale , e perciò gravata degli aggi relativi , assicurata dagli stessi privilegi generali especialie destinata al medesimo ente ) e ne segue perciò le sorti . né sembra sostenibile , per negare la
1987-283.txt884884si tenesse conto anche dei redditi la cui esistenza si palesasse ” per circostanze od elementi di fatto , conspecialeriguardo al tenore di vita del contribuente ” . con l emanazione del d.p.r . 29 gennaio 1958 , n
1987-61.txt17141714l art . 31 della legge n . 468 del 1978 previde l obbligo delle regioni , anche a statutospeciale, di tenere in conti correnti non vincolati presso il tesoro le disponibilità liquide , ” limitatamente alle assegnazioni ,
1987-61.txt21852185) , che contiene le norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria , sono collocate sullo sfondo della “specialità” della normativa finanziaria della regione siciliana . questa normativa si fonda sul principio enunciato dall art . 36 st
1987-61.txt23672367. 41 del 1986 , in quanto sottopone al regime di tesoreria già introdotto per tutte le regioni a statutospeciale( eccettuate le regioni sicilia e trentino alto adige ) le entrate ad essa spettanti ex artt . 36 statuto
1987-61.txt28002800aziende di credito , determini ” invasione o lesione dell autonomia costituzionalmente tutelata ” , sia delle regioni a statutospecialeche di quelle a statuto ordinario . la corte non ha motivo di allontanarsi da tale consolidato indirizzo , anche
1987-61.txt30843084solidarietà ” e del versamento del relativo contributo ; talaltra , infine , anche se genericamente , alla ” particolarespecialità” del regime della regione sicilia , che ” presuppone una totale autonomia della regione stessa nella provvista dei mezzi
1987-61.txt32353235legge n . 468 del 1978 , nel primo comma , sancì l obbligo delle regioni a statuto ordinario especialedi depositare ” le disponibilità liquide ” in conti correnti non vincolati con il tesoro ” limitatamente alle assegnazioni ,
1987-61.txt36923692alla stregua dei lavori preparatori la categoria dei tributi ( o entrate ) propri appare , invero , riconducibile allaspecialepotestà normativa tributaria della regione , che si concreta in tipi di tributi da essa configurati . per penetrare l
1987-61.txt38003800base unitaria ai tributi ” propri ” , riferiti sia alle regioni a statuto ordinario che a quelle a regimespeciale, pur nei diversi limiti entro i quali l autonomia stessa è capace di operare . tali limiti sono segnati
1987-61.txt3863386319 dicembre 1986 , n . 271 cit . ) ; per le regioni a regime differenziato , dagli statutispeciali( con le relative norme di attuazione ) , nel quadro della carta costituzionale nonché dei princìpi e degli interessi
1987-61.txt39693969, anche in materia tributaria . e , pertanto , la configurazione della categoria va verificata alla stregua dello statutospecialee delle relative norme di attuazione in materia finanziaria . l elemento deliberativo diretto da parte della regione , prescritto
1987-61.txt42594259tributo ( o entrata ) proprio , desunta dai lavori preparatori , dalla normativa della carta costituzionale e dallo statutospeciale, nonché dai princìpi delle leggi dello stato , viene , dunque , a coincidere puntualmente con a ) l
1987-61.txt44224422segnalò ( atti ass . cost . , loc . cit . ) come uno dei momenti qualificanti dello statutospecialee si è riproposto con particolare vigore in sede parlamentare , in occasione della revisione del ” sistema di tesoreria
1987-61.txt45374537. , cit . ) della regione sicilia , categoria alla quale si affidarono molte speranze dei fondatori dello statutospeciale; ma alla richiesta della regione deve riconoscersi anche valore di principio , intesa com è ad individuare l ambito
1987-62.txt222222impugnata , ” riguardando la materia finanziaria ” , violerebbe secondo la censura principale l art . 104 dello statutospecialeper il trentino alto adige ( d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ) , che consente alla
1987-62.txt905905fondata è , invece , nei limiti che si diranno , la dedotta violazione dell art . 104 dello statutospeciale. è da osservare preliminarmente che il ricordato titolo vi dello statuto per le modificazioni del quale l art .
1987-62.txt12061206quello ” tributi ” . il contenuto della categoria va definito , invece , alla stregua della normativa dello statutospecialedella regione , che nel titolo vi individua le entrate della regione e delle province autonome . in particolare ,
1987-62.txt19141914statuto . in quanto riferita alla categoria delle ” entrate proprie ” come sopra definita , alla stregua dello statutospecialedella regione trentino alto adige la pretesa della regione è , dunque , fondata .
1987-70.txt3535legge 26 novembre 1981 , n . 677 , secondo il quale le somme da corrispondere alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e bolzano , ai sensi dell art . 35 decreto legge 28 febbraio 1981
1987-70.txt109109la regione sardegna . tale disposizione conclude una vicenda normativa che trae le mosse dall art . 8 dello statutospecialedella sardegna . la norma enumera ed individua , tra l altro , le quote di imposte erariali costituenti entrate
1987-70.txt261261conferì al governo apposita delega , diretta ad emanare , nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti dagli statutispecialid intesa con le regioni ad autonomia differenziata norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori al
1987-70.txt340340. 638 , il quale dispose che , fino al 31 dicembre 1977 , venissero corrisposte alle regioni a statutospeciale( e , dunque , anche alla sardegna ) somme d importo pari a quelle devolute per l anno 1972
1987-70.txt480480) fu stabilito che per tale anno le somme da corrispondere alla regione sardegna , alle altre regioni a statutospecialeed alle province autonome , in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali aboliti , fossero maggiorate del 15 %
1987-70.txt918918analitica delle fonti tributarie di alimento ( art . 8 legge 26 febbraio 1948 , n . 3 , statutospecialedella sardegna cit . ) e , poi , con la previsione dell ammontare complessivo della somma da erogarsi dallo
1987-70.txt11881188regione , viene concepita in sostanza come enucleazione di una materia quella delle entrate regionali rispetto alla quale lo statutospecialeha previsto un meccanismo di modificazione normativa , assistito da una garanzia del tutto peculiare a favore della regione sarda
1987-70.txt14781478nella programmazione e nell attuazione dell intervento straordinario e del piano di rinascita sardo ( cfr . articoli 13 statutospecialedella regione sardegna e 1 legge 11 giugno 1962 , n . 588 ) , individuando al tempo stesso un
1987-70.txt18751875di determinazione della somma da corrispondere alla regione , in sostituzione delle specifiche entrate tributarie , già indicate nello statutospeciale. il richiamo all urgenza , a giustificazione dell emanazione del decreto legge come ragione ostativa dell acquisizione del parere
1987-87.txt261261contenimento della spesa di bilanci statale e regionali , furono ridotti i fondi spettanti alle regioni a statuto ordinario especialein base alla normativa vigente a carico del bilancio statale . il contributo di solidarietà nazionale , che ” lo
1987-87.txt483483pubblici ( art . 38 , cit . primo comma ) . l elemento che diversifica questa attribuzione dai contributispeciali, previsti dall art . 119 , terzo comma , cost . ( intesi a provvedere a scopi determinati e
1988-436.txt7878iscritti nell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestionispecialidei lavoratori autonomi , che presentino domanda successivamente al compimento dell età pensionabile . in una delle ordinanze si sostiene
1988-448.txt6969imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio . ciò discenderebbe da quanto dispone l art . 59 dello statutospeciale( art . 69 nel testo del d.p.r . n . 670 del 1972 ) , avuto riguardo anche all
1988-471.txt20472047un congegno d imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di tassazione dei redditi , adeguando la tassazione allespecialicaratteristiche delle indennità di fine rapporto , così da renderla del tutto conforme ai principi stabiliti dagli artt . 38
1989-387.txt126126di lavoro , in quanto il militare che presta servizio obbligatorio di leva è sottoposto ad un vincolo di soggezionespeciale, e si sostanzia , per altro verso , nell attribuzione di una pensione commisurata , secondo una ” tabella
1989-451.txt119119giugno 1985 il tribunale deducesse in qualche modo che l eccezione di incostituzionalità , concernente la composizione della detta sezionespecialedella g.p.a . , era stata già sollevata nel relativo giudizio , giacché soltanto la tempestiva proposizione di tale eccezione
1989-451.txt665665tutto ciò premesso , ritiene la corte che la eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla composizione della g.p.a . sezionespecialeper i tributi locali alla quale va riconosciuto , com è noto , natura giurisdizionale , sia evidentemente fondata ,
1989-574.txt1961963 . la questione è inammissibile . il confronto della norma emanata dal friuli venezia giulia , il cui statutospecialeè adottato con legge costituzionale , risulta posto dai rimettenti con l articolo 117 della costituzione , riferibile alle sole
1989-579.txt257257, nell ambito di ciascuno di questi , tra coloro la cui attività produttiva è localizzata nelle c.d . zonespeciali. 2 . poiché le ordinanze prospettano medesime questioni , i giudizi possono essere riuniti . 3 . 1 entrambe
1990-260.txt106106tasse automobilistiche ivi previsto sia acquisito per intero al bilancio dello stato , violerebbe l art . 36 dello statutospecialedella regione siciliana ( approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 , n . 455 , convertito dalla legge
1990-260.txt489489rilievo che la ricorrente avrebbe individuato l effettivo parametro del giudizio , non già nell art . 36 dello statutospeciale( il quale non parla affatto della devoluzione alla regione delle entrate tributarie che lo stato riscuote nel territorio siciliano
1990-260.txt14981498siciliana in materia finanziaria . è ormai giurisprudenza costante di questa corte che le norme di attuazione di uno statutospeciale, ove adottate nei limiti di competenza costituzionalmente fissati al relativo potere , possano integrare il parametro statutario nella loro
1990-260.txt16001600. è , altresì , un orientamento da tempo consolidato che la competenza riservata alle norme di attuazione degli statutispecialiè materialmente determinata , non soltanto in ordine alla definizione delle competenze regionali sia sotto il profilo degli oggetti sia
1991-258.txt14401440contestazione . sotto il profilo costituzionale , a giustificare tale indirizzo non poteva , né può valere l argomento dellaspecialitàe del complesso tecnicismo degli accertamenti a contenuto estimativo : altrimenti , la preclusione all indagine ed al sindacato del
1991-258.txt15071507ricordata sentenza n . 88 del 1982 . il tecnicismo degli accertamenti , del resto , comporta solo esigenze dispecializzazionedel magistrato penale , inquirente e giudicante , non dissimili da quelle che si riscontrano in varie altre materie che
1992-120.txt13651365quanto alla lamentata impossibilità di proporre ricorso alla commissione tributaria avverso il silenzio rifiuto che la norma impugnata considera rimediospecialeapplicabile solo in relazione all istanza di rimborso , l invocata estensione di tale rimedio che ha carattere più ampio
1992-143.txt793793sulle successioni e donazioni , nonché imposta comunale sull incremento di valore degli immobili ) . 4 . in talespecialedisposizione non può però ravvisarsi la disparità di trattamento lamentata dal giudice rimettente , attesa la diversità delle imposte considerate
1992-143.txt114711471986 n . 131 in tema di imposta di registro . anche la disciplina del condono tributario che ha caratterespecialerispetto al regime base delle singole imposte presenta soluzioni differenziate . infatti , con riferimento al condono del 1982 ,
1992-177.txt276276nella gazzetta ufficiale il decreto del ministro per le finanze , che tale mancato od irregolare funzionamento accertava . talespecialenormativa è stata prima modificata dall art . 18 della legge 2 dicembre 1975 n . 576 ( che novellando
1992-177.txt768768di attività accertativa , sia perché l interesse dell amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte ha carattere dispecialitàe natura di valore primario , in quanto connesso al generale dovere di solidarietà dei singoli di concorrere alle spese
1992-192.txt9494violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze ” ) nella parte in cui subordina la deroga al principiospecialedella ultrattività della norma penale tributaria ( art . 20 legge 7 gennaio 1929 n . 4 ) e quindi
1992-192.txt12161216più favorevole di quest ultima norma consiste nell intervenuta depenalizzazione della condotta in esame sicché ove non operasse il regimespecialedettato dall art . 20 della legge n . 4 del 1929 troverebbe applicazione il secondo comma dell art .
1992-192.txt15561556del 1985 , ord . n . 166 del 1980 , sent . n . 30 del 1979 ) dellospecialeregime di deroga all art . 2 c.p . previsto dall art . 20 della legge n . 4 del
1992-192.txt16961696una norma l art . 7 di deroga all art . 20 , che a sua volta pone un regimespecialerispetto a quello generale dettato dall art . 2 c.p . ) , diretto a realizzare una situazione non dissimile
1992-192.txt22072207non estraneo agli stessi provvedimenti di clemenza ( sent . n . 369 del 1988 ) . 5 . talespecialemeccanismo normativo , che condiziona l abolitio criminis al pagamento di una somma di danaro , non collide con l
1992-336.txt283283di tenore analogo al corrispondente art . 49 d.p.r . n . 131 del 1986 ) , che costituisce normaspecialerispetto ai criteri posti dall art . 41 ( sulla base imponibile ) e dall art . 48 ( sul
1992-42.txt11901190riscattabili , ricorrendo determinati presupposti ( art . 13 ) , il periodo di studi universitari , i periodi dispecializzazione, i periodi d iscrizione ad albi professionali e i periodi di pratica necessari per il conseguimento dell abilitazione professionale
1992-42.txt12431243citato d.p.r . n . 1092 del 1973 ; ad essi ne sono stati aggiunti altri in base a leggispeciali. in tutti questi casi il ” diritto di riscatto ” ai fini dell indennità di buonuscita erogata dall enpas
1992-44.txt12531253abrogazione del comma che precedeva ) , del citato d.l . n . 95 del 1974 , ha previsto unospecialeregime tributario , che si inserisce nel contesto di misure dirette a favorire l afflusso del risparmio al mercato azionario
1992-44.txt17771777. in sostanza per costoro ( ma non in ogni caso essendo previsto , come si dirà , un regimespecialeper le società od enti di cui all art . 2 , lettera d ) , d.p.r . n .
1992-467.txt10441044sia rilevante l eventuale rapporto delle associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni religiose . neanche il dirittospecialeposto da fonti di derivazione bilaterale , che disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni religiose , consente
1992-467.txt12131213. 27 , secondo comma , della legge 8 marzo 1989 , n . 101 ) . infine il dirittospecialenon sarebbe , comunque , utile elemento di comparazione . manca , quindi , il presupposto della diversità di trattamento
1993-05.txt463463art . 56 , ultimo comma , d.p.r . n . 600 del 1973 ) ; ma per effetto dellaspecialedisposizione dettata dal secondo comma del citato art . 13 essa ha conservato una residuale applicabilità ai reati commessi fino
1993-05.txt13371337stato il reato commesso prima o dopo la data del 1 gennaio 1983 a dare sufficiente giustificazione di un regimespecialeche il legislatore ha inteso abrogare ) e ridonda in violazione del principio di eguaglianza ( art . 3 cost
1993-08.txt321321d.p.r . 30 dicembre 1982 n . 955 , prevede che salve le ipotesi ( connotate quindi da carattere dispecialità) della cambiale , del vaglia cambiario e dell assegno bancario , che non hanno la qualità di titolo esecutivo
1993-09.txt210210suo possessore e nella sua consistenza , della rispettiva categoria e classe ) e , per gli immobili a destinazionespeciale( categ . d ) o particolare ( categ . e ) , alle vertenze sulla ” attribuzione di rendita
1993-102.txt249249del prelievo è rappresentata ( non già dal reddito , ma ) dal ricavo lordo dell attività di vendita dispecialitàmedicinali in regime di convenzione . 2 . dopo la riunione dei giudizi in ragione dell identità delle questioni di
1993-102.txt356356oggetto del giudizio a quo nella pretesa del farmacista di non subire la decurtazione del 2,5 % del prezzo dellespecialitàmedicinali , oggetto di rimborso . quindi i giudici rimettenti sono chiamati a fare diretta applicazione della norma investita dalla
1993-102.txt446446dicembre 1992 n . 502 , che ha previsto che le unità sanitarie locali corrispondano alle farmacie il prezzo dellespecialitàmedicinali , al netto dell eventuale quota di partecipazione a carico dell assistito , nei limiti del prezzo fissato per
1993-102.txt594594spettante alle farmacie a titolo di rimborso ( da parte del servizio sanitario nazionale ) del prezzo di vendita dellespecialitàmedicinali , abbia natura tributaria . in mancanza di alcun apporto in dottrina ed in giurisprudenza sull argomento non vi
1993-102.txt675675, in riferimento all analoga figura dello ” sconto ” ( del 25 % ) sul prezzo di vendita dellespecialitàmedicinali , quale in passato previsto dall art . 4 legge 4 agosto 1955 n . 692 a carico delle
1993-102.txt827827farmacia ed altri soggetti utenti del servizio sanitario nazionale atteso che i primi in relazione all attività di cessione dellespecialitàmedicinali , che costituisce il presupposto della ” trattenuta ” de qua si trovano in una situazione differenziata ; essi
1993-102.txt912912percepiscono il prezzo dal s.s.n . il particolare collegamento in tali termini con il s.s.n . costituisce giustificata ragione dellaspecialitàdella disposizione censurata ; d altra parte questa corte , pronunciandosi in tema di ” sconto ” farmaceutico ed esaminando
1993-102.txt12211221di far fronte alla lievitazione della spesa farmaceutica , ma ) di determinare direttamente una contrazione della spesa pubblica perspecialitàmedicinali che soltanto i ricavi a tale spesa collegati siano presi in considerazione . può a tal proposito richiamarsi la
1993-102.txt14671467tali pronunce il regime , tuttora vigente ( seppur novellato ) , di prezzo imposto , qual è quello dellespecialitàmedicinali , è tale da assicurare una congrua entrata patrimoniale al titolare della farmacia ( la stessa norma censurata ha
1993-102.txt18071807tributaria , deve catalogarsi ancorata com è all indice costituito dal trasferimento di ricchezza rappresentato dal rimborso del prezzo dellespecialitàmedicinali nell ambito dell imposizione indiretta , che in generale può non richiedere il computo di spesa alcuna . né
1993-238.txt10061006. 3 . 4 . quanto al secondo profilo , nella stessa ordinanza si pone in risalto che in questaspecialeimposta riferita all esercizio di imprese , arti e professioni , in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da
1993-239.txt3737emesse il 29 giugno 12 settembre 1990 e pubblicate sulla gazzetta ufficiale della repubblica n . 28 , prima seriespeciale, dell anno 1992 , la commissione tributaria di 1 grado di milano dubita della costituzionalità dell art . 48
1993-283.txt68156815nuova legge alla definizione negoziale della vicenda . deve poi tenersi conto che nel bilanciamento complessivo operato dal legislatore laspecialedisciplina della cessione volontaria svolge anche un ruolo di contrappeso del ( nuovo ) meno favorevole criterio di determinazione dell
1993-295.txt35883588e quindi al pagamento delle tasse . . i gabinetti personali e privati , in cui i medici generici especializzatiesercitano la loro professione ” ; b ) 8 e 9 , ove , per gli impianti di rivendita di
1993-363.txt185185comma dello stesso art . 13 ter , la normativa del decreto legge impugnato è applicabile nelle regioni ad autonomiaspeciale” solo in quanto non sia in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
1993-363.txt283283regione debba avvenire attraverso la procedura dell intesa . 2 . va premesso che l art . 8 dello statutospecialeper la sardegna , ( approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ) , nel testo
1993-500.txt126126di cui alla lettera d ) del comma 1 dello stesso articolo 12 , venga destinata alla costituzione di fondispecialipresso le regioni al fine di istituire , per il tramite degli enti locali , centri di servizio a disposizione
1993-500.txt11311131disposizione da appositi centri . a loro volta , i ” centri di servizio ” sono sostenuti economicamente con fondispecialiamministrati da ” comitati di gestione ” operanti a livello regionale . nelle memorie e nella discussione orale sono state
1993-500.txt13911391norma denunziata , finalizzata appunto a rendere effettiva questa seconda esigenza . 8 . per la costituzione dei ” fondispecialipresso le regioni ” il legislatore ha ritenuto di chiamare a contribuire due tipi di enti . a ) quelli
1993-500.txt17651765un quindicesimo dei propri proventi , al netto di quanto si preciserà , sia destinata alla costituzione dei predetti fondispeciali. b ) gli enti di cui al secondo comma dell art . 15 , cioè le casse di risparmio
1993-500.txt21082108) alla predetta scelta legislativa come dato acquisito , per trarne la conseguenza che sono tenuti alla formazione dei fondispecialiper il volontariato solo gli enti pubblici conferenti , che hanno perduto la originaria natura creditizia , in quanto tale
1993-500.txt23412341. 21 novembre 1991 preveda che il 50 % delle somme dovute possa essere destinato ad uno o più fondispecialidiversi da quello della regione in cui gli enti e casse hanno sede legale questa corte ( sentenza n .
1993-500.txt27082708in particolare , si denunzia la violazione degli articoli 41 e 47 della costituzione perché imponendo la costituzione di fondispecialicome patrimoni separati , si sarebbe realizzata una indebita , eccessiva ed irragionevole intrusione dei pubblici poteri sul libero assetto
1993-500.txt39013901norma ora denunziata , che ” le disposizioni esaminate addossano su tali istituti un onere destinato alla costituzione di fondispecialidiretti a finanziare centri di servizio , gestiti dalle stesse organizzazioni di volontariato al fine di sostenere e di qualificare
1993-500.txt41084108una quota dei proventi al netto di spese e accantonamenti , per la costituzione di un ” patrimonio separato aventespecialedestinazione , di pertinenza degli stessi enti e casse ” ( art . 2 , primo comma del d.m .
1993-500.txt41464146del d.m . 21 novembre 1991 ) . questo stesso articolo , nei successivi commi , precisa che ogni fondospecialeè amministrato da un comitato di gestione , composto , come già indicato , prevalentemente da rappresentanti degli enti e
1994-107.txt165165tributaria . le doglianze del giudice a quo non sono tuttavia circoscritte al parametro dell indipendenza dei giudici delle giurisdizionispeciali, quali sono le commissioni tributarie , ma anche per quanto non formalmente indicati , ma chiaramente enunciati ai principi
1994-107.txt243243la commissione tributaria ( art . 3 ) . chiamata a decidere della legittimità costituzionale delle norme istitutive delle sezionispecializzateagrarie , con la sentenza n . 108 del 1962 questa corte , pur avendo rilevato l omessa menzione nell
1994-107.txt457457. nel merito , la questione è fondata . questa corte ha più volte chiarito che l indipendenza del giudicespecialeesige un minimo di garanzie che il legislatore è tenuto a soddisfare ( si vedano le sentt . nn .
1994-107.txt5165161962 ) . tra queste deve includersi la garanzia del diritto all ufficio per i componenti gli organi delle giurisdizionispeciali. tale garanzia comporta , in particolare , la ” possibilità di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di ufficio
1994-107.txt567567196 del 1982 e le altre richiamate ) , sia essa l ” amministrazione servente ” l organo di giurisdizionespeciale( in questo caso l amministrazione finanziaria ) , sia essa l amministrazione di appartenenza del componente . questione tanto
1994-107.txt718718che , in casi siffatti , l automatismo della decadenza comporterebbe la surrettizia violazione della garanzia di indipendenza dei giudicispecialitributari e dei principi costituzionali stabiliti dall art . 3 , con riguardo alla proporzione e adeguatezza dei provvedimenti sanzionatori
1994-182.txt15331533dalla posizione territoriale , che consente talune peculiari utilizzazioni , che giustificano il riferimento non improprio al concetto di usospecialedi determinate collettività . 3 . 1 osserva inoltre la corte che analoga questione , sollevata in riferimento agli artt
1994-206.txt189189predetto decreto legge 1 luglio 1986 , n . 318 : se inteso nel senso del ripristino di una giurisdizionespecialeormai cessata , contrasterebbe con l art . 102 , secondo comma , della costituzione , che pone il divieto
1994-206.txt213213contrasterebbe con l art . 102 , secondo comma , della costituzione , che pone il divieto di istituire giudicispeciali; se inteso nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizione speciale precostituzionale , colliderebbe con l art .
1994-206.txt226226che pone il divieto di istituire giudici speciali ; se inteso nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizionespecialeprecostituzionale , colliderebbe con l art . 108 , secondo comma , della costituzione , per la mancanza , nei
1994-206.txt282282indipendenza del giudice . infine , per l ipotesi che si ritenga di essere in presenza non di una giurisdizionespeciale, bensì di una forma di arbitrato , se ne assume l illegittimità , per contrasto con gli artt .
1994-206.txt851851al problema , tuttora aperto e dibattuto , sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizionespeciale. gli stessi motivi che sorreggono la declaratoria di illegittimità dell art . 14 , terzo comma , del decreto
1994-222.txt7575. 243 . l art . 7 , primo comma , del decreto legge , nello stabilire riduzioni di fondispecialie autorizzazioni di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 1993 ( legge 23 dicembre 1992 , n . 500
1994-222.txt108108legge 23 dicembre 1992 , n . 500 ) , dispone che costituiscono economie di bilancio le quote di fondispecialidi parte corrente del ministero del tesoro non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto legge e destinate
1994-222.txt509509. in particolare l art . 7 del decreto legge n . 155 del 1993 sopprime le quote dei fondispecialidi parte corrente previste nella tabella a , allegata alla legge n . 500 del 1992 ( legge finanziaria 1993
1994-263.txt23922392riferimento , per la determinazione delle tariffe di estimo , nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazionespecialeo particolare , al ” valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile ” , determinato ” come media dei valori riscontrati
1994-289.txt10101010) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico , conservando peraltro un regimespecialeche trova il suo assetto non nella legge , ma in regolamenti interni delle camere ( v . il regolamento
1994-355.txt124124sola provincia di bolzano ) , che prevede il concorso delle due province autonome ( e delle regioni a statutospeciale) al finanziamento del servizio sanitario , in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario
1994-355.txt334334raggiungimento delle finalità e all esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ” è prevista dall art . 78 dello statutospeciale, nel testo che risulta dalla legge 30 novembre 1989 , n . 386 , art . 4 : nella
1994-355.txt426426precetto , il decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( che reca norme di attuazione dello statutospecialein materia di finanza regionale e provinciale , a chiusura del cosiddetto ” pacchetto ” ) disciplina , all art
1994-355.txt549549dello stato riscosse nei territori provinciali , che sono assegnate alle province in base all art . 75 dello statutospeciale. per la prima , vi è un margine di apprezzamento politico istituzionale che è rimesso alla concorde valutazione del
1994-355.txt10101010meccanismo di trasferimento delle risorse statali ; né va dimenticato che il sistema di finanziamento per le regioni a statutospecialee le province autonome risulta , in concreto , più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di
1994-355.txt17871787conferenza stato regioni , nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione , indubbiamente rispettosa delle esigenze delle autonomiespeciali, poiché venivano innalzate a ” principi fondamentali di riforma economico sociale ” non tutte le disposizioni desumibili dagli articoli
1994-358.txt557557; da ultimo , ordinanza n . 374 del 1991 ) . tale preclusione è posta nel contesto di unospecialeprocedimento di esecuzione , nel quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari ,
1994-358.txt11691169del coobbligato . questa preclusione dell opposizione non si giustifica nella sua assolutezza . essa difatti eccede la misura dellaspecialeprotezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale , come pure l esigenza di prevenire ed evitare frodi o
1994-52.txt371371. nella l . 19 luglio 1993 , n . 243 , per contrasto con il titolo vi dello statutospecialeper il trentino alto adige e in particolare con gli artt . 75 , 78 e 104 nonché con il
1994-52.txt535535, comma primo , del d.lgs . 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) , il quale stabilisce le condizioni e
1994-52.txt600600nuovi tributi o di modifiche di tributi esistenti . le medesime censure , con riferimento al titolo vi dello statutospecialee , in particolare , agli artt . 75 , 78 , 104 nonché alle norme di attuazione , ed
1994-52.txt668668provincia di bolzano . 4 . le questioni non sono fondate . gli artt . 75 e 78 dello statutospecialeper il trentino alto adige attribuiscono alle province di trento e di bolzano quote del gettito di talune imposte percette
1994-52.txt714714. il decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 , che pone le norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale , stabilisce all art . 9 , comma
1994-52.txt10871087innanzitutto , il parametro del giudizio di legittimità costituzionale : l art . 2 delle norme di attuazione dello statutospecialeper la regione sicilia , poste dal d.p.r . n . 1074 del 1965 , prevede la spettanza alla regione
1994-52.txt17681768rispetto dell obbligo del preventivo accordo , che è il presupposto di ogni modifica delle norme finanziarie contenute nello statutospeciale. la dimostrata conformità delle disposizioni censurate alle norme statutarie , rectius , alle relative norme di attuazione che ,
1995-377.txt979979naturali ( artt . 28 e 32 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) o di interventi legislativispeciali. 3 . sulla base delle predette considerazioni consegue che il tenore di vita del contribuente ” sproporzionato rispetto al
1995-430.txt834834per l effettuazione dei rimborsi delle eccedenze , le somme riscosse a titolo di imposta siano versate in una contabilitàspecialeaperta presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello stato ( art . 2 ) . nel sistema della legge
1995-444.txt412412del 1991 ) . la preclusione , inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria , si inserisce nellospecialeprocedimento di esecuzione curato dall ufficiale esattoriale , nel quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestiva riscossione
1995-472.txt1081081976 , n . 691 , convertito nella legge 30 novembre 1976 , n . 786 , nonché della tassaspecialeper autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano , istituita con l art .
1995-56.txt991991rimborso di tributi indebitamente riscossi dall amministrazione finanziaria . non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplinaspeciale, in favore del debitore , dell azione di ripetizione dell indebito contro il fisco . d altra parte ,
1996-127.txt6464e 103 della costituzione nonché agli artt . 12 , 14 e 17 , lettera f ) , dello statutospeciale, l intero testo e vari articoli della legge approvata dall assemblea regionale il 16 maggio 1995 ( disposizioni concernenti
1996-127.txt420420ponga in contrasto con gli artt . 3 e 97 della costituzione nonché con l art . 12 dello statutospeciale: infatti il presidente della regione , avvalendosi del disposto dell art . 29 , secondo comma , dello statuto
1996-127.txt36793679. 4 della legge regionale 5 gennaio 1991 , n . 3 ) , collocando detto personale in un ruolospecialetransitorio ; ruolo che , invero , era stato originariamente previsto dall art . 8 della legge regionale 27 dicembre
1996-127.txt37413741alla regione . le ragioni che in passato possono avere indotto il legislatore regionale ad un primo ampliamento del ruolospecialea soggetti che , quali i dipendenti delle unità sanitarie locali , erano già iscritti in ruoli regionali , non
1996-127.txt40054005quarto comma , e 97 della costituzione , nonché l art . 17 , lettera f ) , dello statutospeciale. e questo perché : a ) verrebbe posto in essere un anomalo intervento di assistenza sociale in favore di
1996-127.txt76077607si configurerebbero quali norme fondamentali di riforma economico sociale , e quindi contrastante con l art . 14 dello statutospeciale, nonché con l art . 11 della costituzione . la questione non è fondata , dal momento che i
1996-157.txt602602del versamento del tributo e la data dell ordinativo . in tale precedente circostanza è stata posta in evidenza laspecialenatura del credito , cui si riferiscono i suddetti interessi , nonché le particolarità dei soggetti aventi diritto , tali
1996-215.txt225225. la ricorrente nel rammentare che , ai sensi dell art . 8 , lettera b ) , dello statutospeciale, spettano alla regione i nove decimi del gettito delle imposte sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative percette
1996-215.txt274274succitata violi le attribuzioni costituzionali e l autonomia finanziaria ad essa garantite dagli artt . 7 e 8 dello statutospecialee dalle relative norme di attuazione ( in particolare dall art . 34 del d.p.r . 19 maggio 1949 ,
1996-215.txt12301230, nonché , secondo l ulteriore prospettazione della ricorrente , l art . 56 , ultimo comma , dello statutospeciale. infatti le disposizioni statutarie e costituzionali richiamate dal ricorso , in tema di finanza regionale , concorrono tutte a
1996-287.txt610610, corrisposta in periodo d imposta successivo a quello di riferimento . invero , le finalità sottese alla previsione dellospecialesistema della tassazione separata , vanno ricercate nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del “
1996-415.txt567567la prova di acquisto da parte del congiunto . una preclusione dell opposizione così assoluta eccede sia la misura dellaspecialeprotezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale , sia l esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni
1996-429.txt118118riscosse in sicilia e che la ricorrente ritiene spettare ad essa . difatti , l art . 36 dello statutospeciale( approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 , n . 455 , convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1996-429.txt608608549 del 1995 , che , all art . 3 , comma 243 , dichiara applicabili nelle regioni a statutospecialele disposizioni della legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli statuti e con le relative norme
1996-429.txt893893regionale , in violazione delle attribuzioni della regione siciliana in materia finanziaria , previste dall art . 36 dello statutospecialee dall art . 2 delle relative norme di attuazione , e deve essere , di conseguenza , annullata .
1996-430.txt156156in conformità della applicazione data dal ministero delle finanze , sarebbero in contrasto con l art . 36 dello statutospeciale( approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946 , n . 455 , convertito in legge costituzionale 26 febbraio
1996-430.txt355355di salvaguardia , stabilendo ( comma 243 ) che le disposizioni della stessa legge sono applicabili nelle regioni a statutospecialein quanto non contrastino con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione . rimane così
1997-285.txt3939illegittimità costituzionale , per contrasto con l art . 117 della costituzione e con l art . 2 dello statutospecialedella valle d aosta , della legge regionale ( recante ” disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati
1997-285.txt486486fondamentale dell impugnativa , il ricorso risulta fondato . l art . 2 , lett . f ) dello statutospecialeper la valle d aosta , approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 , afferma che
1997-431.txt101101prevedono , rispettivamente , la possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ” di organismi cooperativistici disciplinati da leggispeciali, quale il codice della navigazione ” , e l applicazione dell esenzione dall irpeg e dall ilor alle compagnie
1998-111.txt13171317, preclusioni o estinzione del giudizio , in quanto il riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel determinare lespecialicaratteristiche dei singoli procedimenti giudiziali trova un limite nell esigenza che degli stessi non siano pregiudicati lo scopo e le
1998-233.txt151151presupposto che la quota destinata alle regioni a statuto ordinario debba essere calcolata e prelevata anche nelle regioni a statutospeciale, ne avrebbero comportato la detrazione dal gettito complessivo dell imposta , sul quale va computata la parte spettante per
1998-233.txt313313in violazione degli artt . 3 , 4 , 7 , 8 , lettera e ) , 54 dello statutospeciale, nonché degli artt . 116 e 119 della costituzione comportino un ingente riduzione della quota regionale dell imposta di
1998-233.txt868868si colloca il presente conflitto , va rammentato che l art . 8 , lettera e ) , dello statutospecialeper la sardegna ( di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , e alle successive
1998-233.txt11581158altresì , che l ammontare della predetta quota sia versata dai soggetti obbligati al pagamento dell accisa in apposita contabilitàspecialedi girofondi aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello stato , prevedendo , nel contempo , che le relative
1998-233.txt14631463presupposto del pagamento , fra i depositi situati nelle regioni a statuto ordinario e quelli situati nelle regioni a statutospeciale; e , dall altro , commisura l entrata di spettanza di ciascuna regione a statuto ordinario al quantitativo di
1998-233.txt16431643primo elemento , occorre osservare che il versamento ad opera del soggetto obbligato al pagamento dell accisa nell apposita contabilitàspeciale, con il suo successivo trasferimento alla tesoreria centrale , rappresenta una modalità di accantonamento dell introito genericamente destinato alle
1998-233.txt18221822difese , afferma , del resto , che le 350 lire al litro , sebbene versate in una distinta contabilitàspeciale, non cessano di rappresentare parte del tributo percetto in sardegna , così concorrendo a formare il gettito complessivo cui
1998-233.txt20512051tanto per la direttiva in sé di disporre il prelievo della quota di lire 350 anche nelle regioni a statutospeciale, quanto per il significato che essi assumono nel contesto degli atti , anche successivi , che è complessivamente tale
1998-233.txt22722272, si ” terrà conto anche della quota di accisa . . . conteggiata separatamente e affluita sull apposita contabilitàspeciale, ai sensi del disposto di cui all art . 3 , comma 12 , della legge 28 dicembre 1995
1998-351.txt431431per la tutela dei propri diritti . 2 . la questione di legittimità costituzionale non è fondata . la disciplinaspecialedella riscossione coattiva delle imposte non pagate , mediante l espropriazione forzata alla quale provvede lo stesso esattore , risponde
1998-355.txt507507di diversi soggetti , consistente nell abbattimento della base imponibile al 60 % del reddito percepito . in tale disciplinaspeciale, i consiglieri regionali e i membri del parlamento si trovavano accomunati . a seguito della dichiarazione d illegittimità costituzionale
1998-423.txt6464l altro , la competenza statale ad applicare , nella regione ricorrente , la disciplina legislativa in materia di tributispecialicatastali . in data successiva alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 , n
1998-423.txt118118art . 1 , comma 149 , delegava la regione trentino alto adige a fissare tipologie e importi dei tributispecialicatastali e a provvedere alla loro riscossione . a questa delega si è conformata la legge regionale n . 2
1998-423.txt147147a questa delega si è conformata la legge regionale n . 2 del 12 gennaio 1998 ( determinazione dei tributispecialicatastali ) , che ha riservato al presidente della giunta regionale il potere di determinare tipologie e importi dei tributi
1998-423.txt168168catastali ) , che ha riservato al presidente della giunta regionale il potere di determinare tipologie e importi dei tributispecialicatastali . 2 . quest ultima legge , prevedendo la competenza regionale nella disciplina della materia della quale si occupava
1999-111.txt287287nei confronti di tutte le disposizioni impugnate , per violazione dell art . 21 , terzo comma , dello statutospeciale, profilo a sua volta estraneo all oggetto della disposta istruttoria . 2 . col primo motivo del ricorso la
1999-111.txt429429in quanto esse producono i loro effetti in materie nelle quali alla regione sono attribuiti poteri che caratterizzano la suaspecialeautonomia . 3 . la censura è inammissibile . la sua proposizione nel presente ricorso , come ricorda la stessa
1999-111.txt15131513esso non estenda alla regione siciliana la norma che esclude l applicabilità delle disposizioni precedenti ad altri enti ad autonomiaspeciale. ma , nella sostanza , la pretesa violazione dell autonomia discenderebbe non tanto dalla asserita ” lacuna ” nel
1999-111.txt26262626locali , di revisione della disciplina dell irpef e di alcuni tributi locali , ” con le limitazioni richieste dallaspecialeautonomia finanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” . ad avviso
1999-111.txt26552655statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” . ad avviso della ricorrente , tale norma contrasterebbe con laspecialeautonomia della regione siciliana , in quanto riconosce solo il potere di ” attuare ” le nuove disposizioni , mentre
1999-111.txt38133813regionale volta ad ” attuare ” tale disciplina , nell ambito e nei limiti , espressamente richiamati , della “specialeautonomia finanziaria ” della regione siciliana , come delineata nello statuto e nelle norme di attuazione , e quindi anche
1999-111.txt38573857di autonomia legislativa che alla regione si riconoscono . anzi tale previsione si configura come una clausola di salvaguardia dellaspecialitàdell autonomia siciliana in questa materia , introdotta nel momento in cui il legislatore statale apprestava una serie di misure
1999-138.txt118118, 43 , 50 , 60 , 61 del decreto medesimo , per violazione dell art . 36 dello statutospecialee delle relative norme di attuazione , nonché degli artt . 76 e 3 della costituzione ( quanto a quest
1999-138.txt479479art . 24 , comma 2 , del decreto legislativo impugnato . quest ultima disposizione , omettendo qualsiasi riferimento allaspecialeautonomia della regione siciliana , costituirebbe un passo indietro rispetto all art . 3 , comma 158 , della legge
1999-138.txt535535che prevedeva l attuazione , da parte della regione siciliana , del decreto legislativo ” con le limitazioni richieste dallaspecialeautonomia finanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” : sarebbe perciò
1999-138.txt10591059, primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 , il legislatore del 1996 ha previsto unaspecialeclausola di salvaguardia di tale autonomia , stabilendo , nell art . 3 , comma 158 , della legge n
1999-138.txt11091109siciliana provvede con propria legge all attuazione ” dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le ” limitazioni richieste dallaspecialeautonomia finanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” . a tale
1999-138.txt11841184art . 24 , comma 2 , del decreto in questa sede impugnato , ribadendo che le regioni a statutospecialee le province autonome di trento e di bolzano ” provvedono , con legge , all attuazione delle disposizioni “
1999-138.txt12451245662 , articolo 3 , commi 158 e 159 ” ( il comma 159 si riferisce alle regioni ad autonomiaspecialediverse dalla sicilia ) . non si realizza , dunque , alcuna violazione o menomazione della competenza legislativa della ricorrente
1999-138.txt13001300art . 3 , comma 158 , della legge n . 662 , ribadisce la stessa clausola di salvaguardia dellaspecialeautonomia siciliana , espressamente richiamata : onde non sussiste nemmeno alcuna violazione dei principi e criteri direttivi della delega .
1999-138.txt26572657. 662 e dell art . 24 , comma 2 , del decreto impugnato , e dunque nel rispetto dellaspecialeautonomia finanziaria della regione ricorrente . per quanto riguarda l art . 24 , comma 7 , esso prevede con
1999-138.txt34003400, si giustifica che anche in sicilia trovi applicazione il vincolo di destinazione in esame , mentre in altre regionispecialicui sono stati trasferiti maggiori poteri in tema di finanza locale ciò è demandato alla normazione locale , fermo però
1999-138.txt3888388824 , comma 6 , in relazione al comma 2 ) costituisce indubbiamente , in particolare nei riguardi della autonomiaspecialedella regione siciliana , una limitazione eccezionale , che però si giustifica in vista dell esigenza di assicurare una uniforme
1999-138.txt51505150tributi regionali è costruito dal legislatore delegato con l intento di disciplinare i rapporti fra stato , regioni a statutospecialeed enti locali ” in modo da mantenere il necessario equilibrio finanziario ” , come esplicitamente recita l art .
1999-138.txt56595659in relazione alle regioni a statuto ordinario ( art . 41 , comma 1 ) , a quelle a statutospecialeche accedono al fondo sanitario nazionale ( art . 41 , comma 2 : fra di esse la sicilia )
1999-138.txt56875687art . 41 , comma 2 : fra di esse la sicilia ) , e infine agli enti ad autonomiaspecialeche non accedono al fondo sanitario nazionale ( art . 41 , comma 3 ) , e cioè che provvedono
1999-138.txt59705970e gettito acquisito con i nuovi tributi , e del mantenimento dell equilibrio finanziario nei rapporti fra stato e autonomiespeciali, secondo il principio sancito dall art . 43 , comma 2 . il calcolo delle eccedenze , per quanto
1999-138.txt61006100questa sede interessa soltanto la diversa disciplina che delle ” eccedenze ” è dettata , per le regioni a statutospeciale, dall art . 42 , comma 7 , del decreto . secondo tale norma ” le eccedenze positive o
1999-138.txt66786678di principio il criterio del mantenimento del ” necessario equilibrio finanziario ” nei rapporti fra lo stato , le autonomiespecialie gli enti locali ) . peraltro lo stesso art . 42 , comma 7 , stabilisce che la compensazione
1999-138.txt74757475. va in primo luogo notato che l art . 60 , comma 4 , demanda alle regioni a statutospecialel attuazione , per il rispettivo territorio , delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati a province e comuni ,
1999-138.txt75227522” , e prevede che ” contestualmente ” siano disciplinati ” i rapporti finanziari tra lo stato , le autonomiespecialie gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario ” ( con formula analoga a quella ,
1999-138.txt76897689riferimento alle province e ai comuni delle regioni a statuto ordinario ” : mentre ” per le regioni a statutospecialele operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997 , n . 244 ” che detta le
1999-138.txt77777777. nonostante la formulazione impropria , che allude ad un impossibile ” recepimento ” delle disposizioni in questione negli statutispeciali, la norma va intesa nel senso che la regolazione dei rapporti finanziari con i comuni avverrà , in conformità
1999-138.txt79027902province autonome di trento e bolzano , e stabilisce che ” i rapporti finanziari tra lo stato , le autonomiespecialie gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario ” : ma la
1999-171.txt507150711996 , il quale stabilisce che ” per gli enti soggetti all obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilitàspecialio in conti correnti con il tesoro , per l anno 1997 i pagamenti del bilancio dello stato sono accreditati
1999-186.txt220220riscosso ” . essa violerebbe , secondo la ricorrente , il combinato disposto degli articoli 17 e 36 dello statutospeciale, relativi rispettivamente alla potestà legislativa concorrente e all autonomia finanziaria della regione siciliana , in quanto attribuirebbe al ministro
1999-186.txt19411941semplicemente di consentire all organo amministrativo competente ( il ministro , in via generale ; l assessore regionale , nellospecialeordinamento del servizio di riscossione che trova applicazione in sicilia ) la facoltà di esonerare , in casi particolari ,
1999-186.txt22712271l aula invece respinse un emendamento tendente a inserire la menzione dell intesa con i presidenti delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e di bolzano eventualmente interessate , senza che il governo , pur interpellato ,
1999-186.txt23122312si esprimesse sulla tesi secondo cui la facoltà del ministro delle finanze non dovrebbe trovare applicazione nelle regioni a statutospeciale( cfr . ivi , pagg . 39 40 e 49 ) . il parere cui la norma fa riferimento
1999-198.txt218218sui redditi delle persone fisiche , attribuita alla regione sardegna dall art . 8 , lettera a , dello statutospeciale, violando sia l autonomia finanziaria della regione quale risulta in particolare dagli artt . 7 , 8 e 54
1999-198.txt396396applicazione anche alla regione sardegna , in forza di un principio generale implicito valido per tutte le regioni a statutospeciale, ovvero se , invece , richieda , per risultare compatibile con lo statuto della regione sardegna , la preventiva
1999-198.txt11991199separata . 4 . una diversa interpretazione porterebbe , del resto , ad una palese elusione delle previsioni degli statutispeciali, che prevedono , come nel caso della regione sardegna , la partecipazione delle regioni al gettito di determinate imposte
1999-386.txt7878e donazioni ) , in quanto non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario , gravato da privilegiospecialea garanzia del pagamento dell imposta di successione e delle sanzioni amministrative , di contestare in sede giudiziale , supplendo
2000-189.txt849849tecnica per i procedimenti ai sensi della lettera b ) , del citato art . 30 della delega ( procedimentispecialipreventivi collegati a reati per i quali sia ammessa l oblazione ) ] . d altro canto , deve essere
2000-25.txt822822dalle funzioni riguarda un professionista , lavoratore autonomo qual è il notaio . per questa seconda situazione vige un regimespecialesia per la formazione e la liquidazione dell indennità , sia per la misura ed il versamento dei contributi .
2000-348.txt4242449 ( misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ) , per contrasto con l art . 36 dello statutospecialee con le norme di attuazione di cui all art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n
2000-348.txt21282128riscossione . il comma 3 stabilisce che ” la devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statutospecialee alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme
2000-348.txt21702170di versamento unificato e di compensazione nell ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima , affluite all apposita contabilitàspecialeintestata al ministero delle finanze , dipartimento delle entrate , direzione centrale della riscossione , determinate e ripartite dalla struttura
2000-348.txt22302230n . 241 ” . la ricorrente lamenta che , operando un indistinto riferimento a tutte le regioni a statutospeciale, e omettendo il richiamo alla disposizione di cui all art . 21 del decreto legislativo n . 241 del
2000-405.txt287287; l art . 28 , comma 16 , prevede che ” nella determinazione delle spettanze delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e bolzano per il 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall applicazione
2000-405.txt532532, comma 16 ) , secondo cui si tiene conto del minor gettito risultante a favore delle regioni a statutospecialein sede di determinazione delle spettanze di queste per il 1999 , sostiene la ricorrente che essa non garantirebbe l
2000-405.txt10661066della legge n . 448 del 1998 , in forza della quale nella determinazione delle spettanze delle regioni a statutospecialeper l anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dalla compensazione operata dai contribuenti ai fini della parziale
2000-433.txt10991099. 101 , secondo comma ( sentenza n . 440 del 1988 ) , in connessione , quanto ai giudicispeciali, come nel caso oggetto di rimessione alla corte , con l art . 108 della costituzione . orbene ,
2000-507.txt819819e il coordinamento con l attività di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale ( quanto alle regionispeciali) , mediante una regolamentazione uniforme , destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un autonoma disciplina
2000-507.txt12261226n . 549 del 1995 , e ulteriormente maggiorato di un importo pari a quello delle soppresse addizionali e tassespeciali, del canone di abbonamento all autoradiotelevisione e relativa tassa di concessione , della tassa sulle concessioni governative per le
2000-507.txt25402540il finanziamento di azioni di sostegno volte al superamento degli ostacoli che hanno dato luogo alla inadempienza o di progettispecialidi innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli ; e che le disponibilità derivanti dalle
2000-507.txt38193819, alle aziende sanitarie , volta a volta , dove debbono attuarsi le azioni di sostegno , o i progettispeciali, o debba trovare realizzazione quanto previsto dal progetto obiettivo , o si verifichino le condizioni previste dalla disposizione in
2000-507.txt41034103locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle regioni stesse , per altaspecializzazione” , a favore di ” cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili
2000-507.txt77107710, ” al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilitàspecialio in conto corrente con il tesoro , i pagamenti a carico del bilancio dello stato vengono effettuati al raggiungimento
2000-507.txt1098110981accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro alimentare nel mercato europeo ed internazionale , anche con l estensione del creditospecializzatoe dei servizi assicurativi all esportazione dei prodotti verso i paesi extracomunitari ; c ) adeguamento e modernizzazione del settore
2000-98.txt165165da altre disposizioni degli stessi provvedimenti legislativi impugnati , e vengono censurate in relazione all art . 36 dello statutospecialee alle norme di attuazione dello stesso , e in particolare all art . 2 , primo comma , seconda
2000-98.txt16031603una partecipazione della regione direttamente interessata . sono espressioni significative di tale esigenza le norme di attuazione di altri statutispeciali, le quali , a tal proposito , contemplano procedimenti cui sono chiamate a partecipare le regioni ( cfr .
2000-98.txt16551655a ) del d.p.r . 23 gennaio 1965 , n . 114 , recante ” norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia , in materia di finanza regionale ” , come sostituito dall art . 2 del
2000-98.txt17261726lettera a del d.lgs . 16 marzo 1992 , n . 268 , recante ” norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ” , come modificati dagli artt . 4
2001-227.txt11581158dall azione relativa a quel credito non rientri nella competenza del giudice del lavoro , né sia soggetta al ritospeciale. invero l esenzione si coordina alla situazione sostanziale dedotta in giudizio e non al rito . ne è prova
2001-344.txt728728secondo comma , della costituzione e dell art . 6 , n . 3 , ultima parte , dello statutospeciale( a termini del quale la regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della
2001-344.txt808808n . 10 del 1991 , infatti , le regioni tutte , si deve intendere , comprese quelle a statutospeciale, e salve le ulteriori specifiche previsioni dettate solo per le province autonome di trento e bolzano dal comma 2
2001-344.txt12691269regione friuli venezia giulia ai sensi dell art . 6 , n . 3 , ultima parte , dello statutospeciale( peraltro non invocato dalla resistente ) , comprensiva della facoltà di ” adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni
2001-66.txt932932seconda censura , esso non fa che ripristinare , con riguardo a particolari tributi ( tasse ipotecarie e taluni tributispeciali) , il sistema di riscossione tramite i servizi autonomi di cassa dipendenti dal dipartimento del territorio , già previsto
2002-133.txt8484emanati dal 1992 ) , lamentando la violazione della propria autonomia finanziaria come risultante dall art . 36 dello statutospecialee dalle norme di attuazione di cui all art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n .
2002-133.txt974974ordinanza n . 42 del 2001 , questione di legittimità costituzionale , in riferimento all art . 36 dello statutospecialesiciliano e all art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , nonché al principio
2002-156.txt436436violazione della propria potestà di riscossione delle entrate erariali ad essa devolute ai sensi dell art . 36 dello statutospecialee dell art . 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.p.r . 26 luglio 1965
2002-156.txt10381038attuazione di tale sistema . il d.p.r . n . 189 del 1998 disciplina , in particolare , le contabilitàspeciali, istituite presso una sezione di tesoreria provinciale dello stato indicata dalla banca d italia , su cui transitano le
2002-156.txt11151115; nonché l invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione ( art . 5 ) . le contabilitàspecialiistituite sono tre : una , denominata ” fondi della riscossione ” , destinata a ricevere i versamenti complessivi delle
2002-156.txt12571257i concessionari della riscossione ; ma anche successivamente l amministrazione ha ritenuto che conservassero efficacia le disposizioni relative alle contabilitàspeciali, in quanto riguardanti modalità di funzionamento del sistema dei versamenti unitari applicabili anche dopo il periodo transitorio . il
2002-156.txt14541454applicazione di tale sistema comporta , in sintesi , il versamento provvisorio di tutte le somme riscosse in una contabilitàspecialepresso l apposita sezione di tesoreria provinciale dello stato ; la contemporanea trasmissione dei dati alla struttura di gestione ,
2002-156.txt17531753competenza della struttura di gestione che si concludono con la disposizione del riversamento delle somme dovute , prelevate dalle contabilitàspecialiistituite presso la sezione designata di tesoreria provinciale dello stato , agli enti destinatari , fra cui la regione siciliana
2002-375.txt11711171degli uffici finanziari , affermando in particolare che l attività di accertamento e di riscossione delle imposte ha carattere dispecialitàe natura di valore primario , onde è giustificata la dilatazione di quei termini qualora una situazione contingente , come
2003-202.txt8383cui assoggetta all imposta di registro , nella misura del 3 % , gli atti dell autorità giudiziaria ordinaria especiale, in materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente , il giudizio , recanti condanna al pagamento di
2003-202.txt302302n . 131 , che prevedeva la sottoposizione ad imposta fissa di registro degli atti dell autorità giudiziaria ordinaria especialein materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente , il giudizio , aventi ad oggetto lo scioglimento o
2003-296.txt11301130dei trasporti e della navigazione , [ . . . ] per tutte le regioni , comprese quelle a statutospeciale, in uguale misura » , confermando , a decorrere dall anno 1999 , il potere attribuito alle regioni dall
2003-297.txt536536dei trasporti e della navigazione , [ . . . ] per tutte le regioni , comprese quelle a statutospeciale, in uguale misura » , confermando , a decorrere dall anno 1999 , il potere attribuito alle regioni dall
2003-311.txt938938volte ribadito , con riferimento sia alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni ( e province ) ad autonomiaspeciale( sentenze n . 536 del 2002 e n . 226 del 2003 ) , che la delimitazione temporale del
2003-92.txt45145125 e 67 della legge n . 388 del 2000 viene censurata in relazione all art . 36 dello statutospecialedella regione siciliana ( r.d.lgs . 15 maggio 1946 , n . 455 , convertito nella legge costituzionale 26 febbraio
2003-92.txt14331433n . 388 del 2000 , secondo la quale le norme in questione “ sono applicabili nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome di trento e di bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti ” . la questione
2003-92.txt28682868oggetto di censura . infatti , è rimasto pressoché immutato il comma 6 , che rimette alle regioni a statutospeciale, e tra esse , alla regione siciliana , l attuazione delle disposizioni in materia di compartecipazione dei comuni ad
2004-103.txt533533considerato che i decreti in questione prevedono che le banche e gli uffici postali riversino gli acconti iva sulla contabilitàspeciale“ fondi della riscossione ” , tenuta dalla banca d italia sezione di tesoreria provinciale di roma tuscolana , e
2004-288.txt1271272001 , per ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria , di cui all art . 36 dello statutospecialedella regione siciliana ( r.d.lgs . 15 maggio 1946 , n . 455 , convertito in legge costituzionale 26 febbraio
2004-29.txt581581legge n . 388 del 2000 , secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle regioni a statutospecialeed alle province di trento e bolzano “ compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti ” . ne consegue che
2004-306.txt470470o risiedono gli intestatari delle carte di circolazione delle macchine agricole , ed hanno poi demandato alle regioni ad autonomiaspecialeed alle province autonome di trento e bolzano di attuare tali disposizioni in conformità ai rispettivi statuti ; e poiché
2004-306.txt841841territorio della regione » ; e , dall altro , nella previsione ( contenuta negli artt . 37 dello statutospecialee 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria ) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel
2004-306.txt11091109a statuto ordinario » , e che l art . 60 , comma 4 , demanda alle regioni a statutospecialel attuazione nel proprio territorio delle disposizioni sulla devoluzione del tributo alle province « in conformità dei rispettivi statuti »
2004-306.txt11491149» , e prevede una « contestuale » nuova disciplina dei « rapporti finanziari tra lo stato , le autonomiespecialie gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario » . la generale attribuzione del gettito operata
2004-37.txt622622attribuite ” ( quarto comma ) , salva la possibilità per lo stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventispecialiin favore di determinati comuni , province , città metropolitane e regioni , per gli scopi di sviluppo e di
2004-37.txt19961996pubbliche affissioni , le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza , applicando alla categoriaspecialeuna maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale . si tratta di una norma meramente facoltizzante , che
2004-37.txt33573357il procedimento di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria d , cioè degli immobili ” a destinazionespeciale” , industriale o commerciale , i minori introiti relativi all ici conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili
2004-372.txt21282128qui però non siamo in presenza di carte costituzionali , ma solo di fonti regionali “ a competenza riservata especializzata” , cioè di statuti di autonomia , i quali , anche se costituzionalmente garantiti , debbono comunque “ essere
2005-234.txt161161d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) , che attribuiscono , rispettivamente , alla province autonome la competenza legislativa esclusiva in
2005-234.txt291291articoli 2 e 3 del d.p.r . 22 marzo 1974 , n . 280 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione trentino alto adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro
2005-234.txt361361articoli 3 e 4 del d.p.r . 26 gennaio 1980 , n . 197 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto
2005-234.txt560560indicati da entrambe le ricorrenti , la provincia autonoma di bolzano ha evocato anche l art . 10 dello statutospecialeper il trentino alto adige , nella parte in cui le attribuisce una potestà legislativa integrativa in materia di «
2005-234.txt677677, 16 , 17 , 21 , e dell art . 9 , numeri 9 e 10 , dello statutospeciale, che attribuiscono alla provincia autonoma competenze legislative in materie connesse con la tutela dell ambiente ; 2 ) del
2005-234.txt869869articoli 2 e 4 del d.lgs . 16 marzo 1992 , n . 266 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali , nonché la
2005-234.txt13141314, l illegittimità costituzionale del denunciato articolo per la violazione delle sopra menzionate competenze legislative provinciali loro riconosciute dallo statutospeciale, perpetrata anche attraverso la violazione dell autonomia provinciale , lesa dal carattere autoapplicativo della disciplina denunciata , contrastante con
2005-234.txt37153715della finalità ad essi comune di garantire ai lavoratori un trattamento retributivo uniforme . 4 . 2.3 . – laspecialedisciplina contenuta nelle norme denunciate , essendo idonea a modificare a fini di uniformità l originario regolamento contrattuale , attiene
2005-234.txt45044504denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alle province ricorrenti dall art . 16 dello statutospeciale. tale norma , che pone un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative , non è infatti operante
2005-335.txt340340, è infondata . il presidente del consiglio – premesso che l articolo impugnato prevede che l ammontare del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi , di cui all articolo 3 , comma 29 , della legge
2005-335.txt587587è fondata . l articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 , n . 549 , ha istituito il tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( comma 24 ) , con devoluzione dello stesso alle regioni (
2005-397.txt7676integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003 , n . 1 , concernente “ disposizioni per l applicazione del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi ” ) , pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n . 18
2005-397.txt1281286 della legge della regione molise 13 gennaio 2003 , n . 1 ( disposizioni per l applicazione del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi , di cui all art . 3 della legge 28 dicembre 1995
2005-397.txt247247legittimità costituzionale , censurando la suddetta disposizione della legge regionale sia nella parte in cui prevede un aumento del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 ; sia nella parte in cui
2005-397.txt275275solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 ; sia nella parte in cui fissa l aumentato nuovo importo del tributospecialenella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica , con riguardo ai rifiuti elencati nell allegato 3 al
2005-397.txt489489censurato art . 1 della legge della regione molise n . 18 del 2004 , avrebbe fissato per il tributospecialel importo di € 0,0106 , superiore a quello massimo di lire 20 ( corrispondenti ad « € 0,010329 »
2005-397.txt629629. – l art . 3 della citata legge statale n . 549 del 1995 istituisce e disciplina il tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( comma 24 ) , devolvendone il gettito alle regioni ed alle
2005-397.txt807807attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale ( sentenza n . 335 del 2005 , concernente lo stesso tributospecialeoggetto del presente giudizio ; v . , analogamente , a proposito delle tasse automobilistiche e dell irap , le
2005-397.txt9959951 del 2003 , il cui comma 2 , nella nuova formulazione , stabilisce che « l ammontare del tributospecialeè determinato , a decorrere dal 1 gennaio 2005 » , secondo gli importi precisati nello stesso comma e maggiorati
2005-397.txt10301030precisati nello stesso comma e maggiorati rispetto a quelli anteriormente vigenti . la nuova determinazione dell importo del suddetto tributospeciale, dunque , pur essendo intervenuta successivamente al 31 luglio del 2004 ( con la citata legge regionale n .
2005-397.txt12151215. va perciò dichiarata l illegittimità costituzionale della norma impugnata , nella parte in cui prevede un aumento del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 , anziché dal 1 gennaio 2006
2005-397.txt124912492005 , anziché dal 1 gennaio 2006 , data quest ultima a partire dalla quale l aumento di detto tributospecialeacquisterà efficacia . 5 . – la seconda questione – concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall
2005-397.txt14511451. 26 della legge n . 62 del 2005 , che ha modificato non solo i limiti quantitativi del tributospeciale, ma anche le stesse categorie dei rifiuti di riferimento . in particolare , il menzionato ius superveniens ha sostituito
2005-397.txt15361536cui all articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 » ed ha altresí ridotto il limite massimo del tributospecialein esame , portandolo da lire 20 per chilogrammo di rifiuti conferiti in discarica ( corrispondenti ad € 0,0103 ,
2005-73.txt321321del 2005 , ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto , in ragione della peculiarità delle indicate funzioni e dellaspecialenatura giuridica dell agenzia delle entrate , quale configurata dal decreto legislativo 30 luglio 1999 , n . 300 (
2006-155.txt506506concessione governativa , dell imposta di bollo , dell imposta ipotecaria e catastale , delle tasse ipotecarie e dei dirittispecialidi cui al titolo iii della tabella a allegata al decreto legge 31 luglio 1954 , n . 533 ,
2006-155.txt906906disposizioni del titolo iv » – e 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , nonché con il principio di leale collaborazione . sebbene , infatti , «
2006-155.txt16271627e finanza regionale , con conseguente lesione dell autonomia regionale – garantita dagli artt . 49 e seguenti dello statutospecialedi cui alla legge costituzionale n . 1 del 1963 – quanto alla capacità di finanziare i propri compiti .
2006-412.txt6161integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003 , n . 1 , contenente “ disposizioni per l applicazione del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi , di cui all articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 ,
2006-412.txt161161questioni di legittimità costituzionale , denunciando il contrasto tra le norme censurate e le norme statali che regolano il tributospecialeper il deposito dei rifiuti in discarica e la conseguente violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale nella
2006-412.txt223223art . 7 della legge regionale 13 gennaio 2003 , n . 1 ( disposizioni per l applicazione del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi , di cui all articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 ,
2006-412.txt278278regionale n . 34 del 2005 , il quale , nel prevedere la fissazione delle modalità di versamento del tributospeciale« con apposito provvedimento della giunta regionale » , si porrebbe in contrasto con quanto disposto dal comma 30 dell
2006-412.txt855855le questioni proposte vanno esaminate alla luce del costante orientamento di questa corte , secondo cui la disciplina del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello stato , ai sensi dell art .
2006-412.txt990990dalla citata norma statale ( sentenze n . 397 e n . 335 del 2005 , concernenti lo stesso tributospecialeoggetto del presente giudizio ; v . , analogamente , a proposito delle tasse automobilistiche e dell irap , le
2006-412.txt11681168i limiti fissati dalla norma statale quanto alla fonte regionale utilizzabile per la regolamentazione delle modalità di versamento del tributospeciale( con riferimento a fattispecie analoga , si veda la sentenza n . 335 del 2005 ) . in particolare
2006-412.txt12661266può essere condiviso l assunto della regione , secondo cui la materia della fissazione delle modalità di versamento del tributospecialerientrerebbe nelle « competenze di gestione amministrativa proprie della regione » . infatti , come già osservato in via preliminare
2006-412.txt23422342del 2005 – è fondata , perché la norma impugnata fissa , per l applicazione del nuovo ammontare del tributospeciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dall evocata norma statale interposta . infatti , il comma 29
2006-412.txt24612461censurata , la regione , innovando la disciplina previgente , stabilisce , invece , che « l ammontare del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi [ … ] è determinato , con decorrenza dal 1 gennaio 2006
2006-412.txt25872587, perciò , dichiarata l illegittimità costituzionale della norma impugnata , nella parte in cui determina l ammontare del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2006 .
2006-413.txt8686, della legge della stessa regione 29 luglio 1996 , n . 60 ( disposizioni per l applicazione del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all art . 3 della legge 28 dicembre 1995 ,
2006-413.txt263263– la questione è fondata , perché la norma impugnata fissa , per l applicazione del nuovo ammontare del tributospeciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dall evocata norma statale interposta . secondo il costante orientamento di
2006-413.txt291291quello stabilito dall evocata norma statale interposta . secondo il costante orientamento di questa corte , la disciplina del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello stato , ai sensi dell art .
2006-413.txt427427dalla citata norma statale ( sentenze n . 397 e n . 335 del 2005 , concernenti lo stesso tributospecialeoggetto del presente giudizio ; v . , analogamente , a proposito delle tasse automobilistiche e dell irap , le
2006-413.txt629629della legge regionale 29 luglio 1996 , n . 60 , determina , invece , il nuovo ammontare del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi « a decorrere dal 1 gennaio 2006 » . pur essendo contenuto
2006-413.txt840840, pertanto , dichiarata l illegittimità costituzionale della norma impugnata , nella parte in cui determina l ammontare del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2006 , anziché dal 1 gennaio 2007
2006-413.txt875875, anziché dal 1 gennaio 2007 , data quest ultima a partire dalla quale il nuovo ammontare di detto tributospecialeacquisterà efficacia , ai sensi dell art . 3 , comma 29 , della legge n . 549 del 1995
2006-67.txt984984di rendita , la suddetta normativa sull ici distingue ulteriormente da tutte le altre ipotesi quella dei fabbricati a destinazionespeciale, classificabili nel gruppo catastale “ d ” , interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati . con riguardo a
2006-67.txt15551555di cui al giudizio a quo – sono , per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche , « a destinazionespeciale» e , quindi , sono ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta ( art . 7 , primo
2006-75.txt5454ed agli artt . da 4 a 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , questioni di legittimità costituzionale dell art . 27 della legge della regione friuli
2006-75.txt165165sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 9 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione friuli venezia giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ) , e
2006-75.txt713713legittimità costituzionale promosse in via principale dal presidente del consiglio dei ministri nei confronti di leggi delle regioni a statutospecialesono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime di autonomia differenziata attribuito a dette regioni
2006-75.txt883883modo succinto , il ricorrente basa le ragioni del denunciato contrasto sull adeguato rilievo che le indicate norme dello statutospecialenon contemplano la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della regione . 4 . – nel merito ,
2006-75.txt930930la norma regionale censurata interviene su materia non attribuita alla potestà legislativa della regione friuli venezia giulia dal citato statutospeciale. 4 . 1 . – tra i parametri statutari evocati , rileva solo l art . 5 , in
2007-188.txt11941194. 2 e n . 372 del 2004 ) , il quale quindi è vincolato dalle scelte operate mediante questaspecialefonte normativa . fra i contenuti necessari dello statuto regionale , l attuale art . 123 cost . indica anzitutto
2007-191.txt343343la regione denuncia la lesione delle proprie attribuzioni in materia tributaria , quali delineate dall art . 36 dello statutospecialee dal d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 ( norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
2007-202.txt714714promuove – in riferimento agli articoli 4 , 5 , 8 , 48 « e seguenti » , dello statutospecialeper il friuli venezia giulia , nonché agli articoli 117 , 118 , 119 cost . , in relazione all
2007-330.txt13241324contribuente – quale imprenditore agricolo , ai sensi dell art . 2135 del codice civile – era soggetta al regimespecialedell iva previsto per i produttori agricoli dall art . 34 del d.p.r . n . 633 del 1972 (
2007-366.txt15731573proc . civ . , relativa alle notificazioni ai non residenti in italia , facendo cessare gli effetti della normaspecialeche nega l applicazione di tale articolo con riferimento agli atti tributari . 4 . 3 . – nel merito
2007-451.txt10941094. 7 bis della legge della regione emilia romagna 19 agosto 1996 , n . 31 ( disciplina del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi ) , dispone che il termine di decadenza per l accertamento delle
2008-102.txt13781378legge regionale ai sensi dell art . 8 , lettera h ) [ già i ) ] , dello statutospeciale– , e possono essere suddivise in tre gruppi , secondo i parametri richiamati in relazione a ciascun tributo :
2008-102.txt17411741esaminate alla stregua dell art . 8 , lettera i ) – ora lettera h ) – , dello statutospecialeo alla stregua degli artt . 117 e 119 cost . questa corte ritiene corretta la prima ipotesi . non
2008-102.txt17921792specie , la disciplina del titolo v della parte ii della costituzione , non garantendo essa , rispetto allo statutospeciale, quelle « forme di autonomia piú ampie » che , sole , ne consentirebbero l applicazione alle regioni a
2008-102.txt18141814quelle « forme di autonomia piú ampie » che , sole , ne consentirebbero l applicazione alle regioni a statutospecialeai sensi dell art . 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 . la maggiore autonomia assicurata dallo
2008-102.txt21982198del sistema tributario non può comportare , tuttavia , alcuna riduzione del potere impositivo già spettante alle regioni a statutospecialee alle province autonome , perché , ai sensi dell art . 10 della legge costituzionale n . 3 del
2008-102.txt22752275» e , pertanto , non può mai avere l effetto di restringere l àmbito di autonomia garantito dagli statutispecialianteriormente alla riforma del titolo v della parte ii cost . ( ex multis , sentenza n . 103 del
2008-102.txt28642864, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata , sia o no piú stringente rispetto al limite fissato dallo statutospeciale. occorre , cioè , verificare se l « armonia con i princípi del sistema tributario dello stato » –
2008-102.txt34013401aventi lo stesso presupposto dei preesistenti tributi statali ; un simile divieto non è , invece , desumibile dallo statutospecialedella regione sardegna , il quale si limita ad esigere che i tributi propri regionali siano in armonia con i
2008-102.txt36503650che lo stato possa contenere o ampliare la potestà normativa di autodeterminazione dei tributi propri attribuita alla regione dallo statutospeciale. significa solo che tale possibilità passa non già attraverso l emanazione di una legge statale che fissi i princípi
2008-102.txt36883688fissi i princípi fondamentali previsti dall art . 117 cost . , ma attraverso la modificazione statutaria realizzata attivando lospecialeprocedimento di collaborazione previsto dall art . 54 dello statuto di autonomia , a tenore del quale le disposizioni statutarie
2008-102.txt37623762. – non osta a tale conclusione l orientamento di questa corte secondo cui sono applicabili alle regioni a statutospeciale, come alle regioni a statuto ordinario , vincoli complessivi e temporanei alla spesa corrente fissati dalla legislazione statale (
2008-102.txt38223822, tali vincoli , riconducibili ai “ princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ” , si impongono alle autonomiespecialisolo in ragione dell imprescindibile esigenza di assicurare l unitarietà delle politiche complessive di spesa che lo stato deve realizzare
2008-102.txt39693969precisarsi che il testo dell art . 8 , lettera h ) ( già lettera i ) , dello statutospeciale( secondo cui le entrate della regione sono costituite « da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
2008-102.txt41314131statutaria ( come chiarito dalla sentenza n . 62 del 1987 , a proposito dell analoga formulazione contenuta nello statutospecialeper il trentino alto adige ) , ma creerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tra i tributi sul turismo e
2008-102.txt55725572, istituito ai sensi dell art . 8 , lettera h ) [ già i ) ] , dello statutospeciale. la corte deve , pertanto , limitarsi ad accertare se detto prelievo sia « in armonia » con il
2008-102.txt78107810riferite alla violazione dell art . 8 , lettera h ) [ già lettera i ) ] , dello statutospecialecomporta l assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale dell art . 2 della legge reg . n
2008-102.txt1188611886a questa attribuito per i sette decimi in base all art . 8 , lettera a ) , dello statutospecialeed è utilizzato anche a fini di tutela dell ambiente e promozione del turismo sostenibile . innanzitutto , va premesso
2008-102.txt1287212872riferite alla violazione dell art . 8 , lettera h ) [ già lettera i ) ] , dello statutospecialecomporta l assorbimento di tutte le altre censure di illegittimità costituzionale dell art . 3 della legge reg . n
2008-102.txt1795117951, introdotta con la riforma del titolo v della parte ii della costituzione , è applicabile alle regioni a statutospecialesolo nel caso in cui preveda forme di autonomia piú ampie di quelle previste dallo statuto , mentre , nella
2008-102.txt2093820938tecniche e secondo il loro impiego , sono stabilite dall enac con propri regolamenti e , comunque , dalla normativaspecialein materia » . al corretto significato della norma censurata si perviene , perciò , solo attraverso l esame di
2008-130.txt205205mera attribuzione ad un organo finanziario della competenza ad irrogare le sanzioni , così trasformando il giudice tributario in giudicespecialedell amministrazione tributaria . la disposizione censurata violerebbe , inoltre , gli artt . 3 e 24 della costituzione ,
2008-130.txt14671467– questa corte ha , anche di recente , ribadito che « la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organospecialedi giurisdizione preesistente alla costituzione » ( sentenza n . 64 del 2008 ) . ha , poi , riconosciuto
2008-130.txt15011501) . ha , poi , riconosciuto che l oggetto di tale giurisdizione , così come la disciplina degli organispeciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario , il quale , tuttavia , incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel
2008-130.txt15331533, tuttavia , incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel « non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenzaspeciale) le materie attribuite » a dette giurisdizioni speciali e nell « assicurare la conformità a costituzione » delle medesime
2008-130.txt15421542« non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale ) le materie attribuite » a dette giurisdizionispecialie nell « assicurare la conformità a costituzione » delle medesime giurisdizioni ( ordinanza n . 144 del 1998 )
2008-130.txt15871587giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l oggetto delle giurisdizionispecialipreesistenti alla costituzione ( sia in sede di prima revisione , sia successivamente ) e , altresì , che il
2008-130.txt16341634non snaturare ” le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell istituzione di un “ nuovo ” giudicespeciale, espressamente vietata dall art . 102 cost . l identità della “ natura ” delle materie oggetto delle suddette
2008-130.txt16801680una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita “ revisione ” dei giudicispecialie non come una vietata introduzione di un “ nuovo ” giudice speciale » ( ancora sentenza n . 64
2008-130.txt16931693una consentita “ revisione ” dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un “ nuovo ” giudicespeciale» ( ancora sentenza n . 64 del 2008 ) . con specifico riguardo alla giurisdizione tributaria , questa corte
2008-130.txt18191819l attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudicispeciali. tale illegittima attribuzione può derivare , direttamente , da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a
2008-130.txt20002000, secondo comma , e con la vi disposizione transitoria della costituzione , risolvendosi nella creazione di un nuovo giudicespeciale. 4 . – resta assorbita la questione sollevata dalla commissione tributaria regionale dell emilia romagna con riferimento agli artt
2008-145.txt102102all art . 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005 , n . 241 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione siciliana , recanti attuazione dell articolo 37 dello statuto e simmetrico trasferimento di competenze ) , nonché agli
2008-145.txt791791e 119 cost . 4 . 1 . – il comma 661 prevede , a carico delle regioni a statutospecialee delle province autonome , misure volte al riequilibrio della finanza pubblica , che si aggiungono a quelle previste dal
2008-145.txt995995pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello stato e l ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statutospecialee dalle relative norme di attuazione , nonché le modalità per il versamento dell imposta regionale sulle attività produttive e
2008-145.txt16481648» e , perciò , lede il medesimo art . 10 , « mirante a garantire alle regioni a statutospecialeed alle province autonome di trento e bolzano quelle forme di autonomia più ampie contemplate dalle norme del nuovo titolo
2008-145.txt16941694questione è fondata . l evocato art . 10 , infatti , non trova applicazione riguardo alle previsioni degli statutispecialiche disciplinano detti strumenti pattizi , perché si limita ad attribuire alle regioni a statuto speciale le forme di maggiore
2008-145.txt17101710alle previsioni degli statuti speciali che disciplinano detti strumenti pattizi , perché si limita ad attribuire alle regioni a statutospecialele forme di maggiore autonomia che il nuovo titolo v della parte ii della costituzione riconosce alle regioni a statuto
2008-145.txt18481848ricorrente promuove questione di legittimità costituzionale dei commi 661 e 662 , per violazione dell art . 43 dello statutospecialedella regione siciliana , perché detti commi , « predeterminando unilateralmente il contenuto di future norme di attuazione statutaria »
2008-145.txt34833483competenza ad emettere parere circa la misura di detto importo , incide sui poteri e sulle funzioni previsti dallo statutospecialeper tale commissione , perché non si limita a individuare l àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione
2008-145.txt35193519apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria , ma crea – con una legge statale ordinaria – unaspecialefunzione consultiva non prevista dallo statuto di autonomia e , al tempo stesso , sottrae alla medesima commissione il potere
2008-162.txt954954articolo 10 del citato regio decreto legge , gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per lespecialiesigenze dell attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo » . la predetta
2008-162.txt15871587sono alla base dell estimo catastale , sia per gli immobili urbani in generale sia per i cespiti a destinazionespeciale, come le centrali elettriche . il r.d.l . 13 aprile 1939 , n . 652 , con le successive
2008-213.txt10511051l obbligo di copertura finanziaria delle spese . il principio , che è vincolante anche per le regioni a statutospeciale( da ultimo , sentenza n . 359 del 2007 ) , è stato specificato da questa corte in varie
2008-356.txt10541054del 2002 : a ) con il principio generale dell ordinamento tributario costituito dal divieto di proroga – mediante leggispecialio norme non espresse – dei termini di decadenza e prescrizione per gli accertamenti d imposta , stabilito dagli artt
2008-442.txt3535in riferimento agli artt . 117 , secondo comma , lettera e ) , della costituzione , 36 dello statutospecialeper la regione siciliana e 2 del decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1965 , n . 1074 (
2008-442.txt881881prevede forme di autonomia piú ampie di quelle statutarie e che , pertanto , è applicabile in luogo dello statutospeciale, ai sensi dell art . 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 . di qui l asserita
2008-442.txt10181018esercizio di una potestà legislativa che è preclusa alla regione dall art . 36 , primo comma , dello statutospecialee dall art . 2 del d.lgs . n . 1074 del 1965 e che è , al contempo ,
2008-442.txt18671867un tributo regionale , ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione statutaria ( art . 36 dello statutospecialeed art . 2 del d.lgs . n . 1074 del 1965 ) . è , invece , un tributo
2008-64.txt207207“ snaturerebbe ” la giurisdizione di cui sono investite le commissioni tributarie , creando così un “ nuovo ” giudicespecialevietato dalla costituzione ; b ) l art . 25 , primo comma , cost . , perché , attribuendo
2008-64.txt312312premesso che , come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa corte , la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organospecialedi giurisdizione preesistente alla costituzione ( ex plurimis : sentenza n . 50 del 1989 ; ordinanze n . 144
2008-64.txt377377fondatezza della questione attraverso i seguenti due passaggi argomentativi : 1 ) la modificazione dell oggetto della giurisdizione degli organispecialidi giurisdizione preesistenti alla costituzione è consentita solo se non “ snaturi ” la materia originariamente attribuita alla cognizione del
2008-64.txt399399giurisdizione preesistenti alla costituzione è consentita solo se non “ snaturi ” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudicespeciale; 2 ) una volta che , conformemente a quanto asserito dal diritto vivente , sia esclusa la natura tributaria
2008-64.txt507507la costituzione consente al legislatore ordinario di modificare , senza “ snaturarlo ” , l oggetto della giurisdizione dei giudicispecialitributari , va ricordato che , come affermato in via generale da questa corte ( sentenze n . 196 del
2008-64.txt570570a ) l evocato art . 102 , secondo comma , cost . vieta l istituzione ex novo di giudicispecialidiversi da quelli espressamente nominati in costituzione ; b ) la vi disposizione transitoria della costituzione – ad integrazione della
2008-64.txt610610della disciplina posta dal citato art . 102 cost . – impone l obbligo di effettuare la revisione degli organispecialidi giurisdizione preesistenti alla costituzione ( « salvo le giurisdizioni del consiglio di stato , della corte dei conti e
2008-64.txt713713organi giurisdizionali – incontra il duplice limite costituzionale « di non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenzaspeciale) le materie attribuite » a dette giurisdizioni speciali « e di assicurare la conformità a costituzione » delle medesime
2008-64.txt722722di non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale ) le materie attribuite » a dette giurisdizionispeciali« e di assicurare la conformità a costituzione » delle medesime giurisdizioni ( ordinanza n . 144 del 1998 )
2008-64.txt766766giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l oggetto delle giurisdizionispecialipreesistenti alla costituzione ( sia in sede di prima revisione , che successivamente ) e , altresí , che il
2008-64.txt813813non snaturare » le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell istituzione di un “ nuovo ” giudicespeciale, espressamente vietata dall art . 102 cost . l identità della “ natura ” delle materie oggetto delle suddette
2008-64.txt859859una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita « revisione » dei giudicispecialie non come una vietata introduzione di un “ nuovo ” giudice speciale . 2 . 1.1 . – in
2008-64.txt872872una consentita « revisione » dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un “ nuovo ” giudicespeciale. 2 . 1.1 . – in coerenza con i sopra evidenziati princípi e con specifico riferimento alla materia devoluta
2008-64.txt11161116l attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudicispeciali. tale illegittima attribuzione può derivare , direttamente , da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a
2008-64.txt15321532della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione , costituzionalmente vietata , di un “ nuovo ” giudicespeciale. 2 . 2 . – con riguardo al sopra menzionato secondo passaggio argomentativo , concernente la natura non tributaria
2008-64.txt17991799corrispettivo di una concessione , reale o presunta ( nel caso di occupazione abusiva ) , dell uso esclusivo ospecialedi beni pubblici » . tali decisioni circa la natura non tributaria del cosap , che – per il numero
2008-64.txt19331933cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie e , pertanto , si risolve nella creazione di un giudicespecialevietato dal secondo comma dell art . 102 cost . 4 . – resta assorbita la questione sollevata dal giudice
2009-141.txt421421l attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudicispecialiposto dall art . 102 , secondo comma , cost . ( sentenze n . 130 e n . 64
2009-141.txt33213321della disciplina di tali prelievi conferma l insussistenza di un rapporto sinallagmatico , sia esso di diritto privato comune ospeciale, tra il soggetto tenuto al pagamento del canone per la pubblicità e il comune . 2 . 3.5.1 .
2009-141.txt38623862stata rilasciata . tale previsione costituisce , infatti , una disposizione non di diritto tributario , ma di diritto privatospeciale, perché ha la funzione di fissare in modo imperativo e forfetario l entità del ristoro patrimoniale dovuto al comune
2009-141.txt43284328, che tale prelievo non è inquadrabile tra le entrate non tributarie , siano esse di diritto privato comune ospeciale, ma costituisce una mera variante dell imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest
2009-216.txt723723limiti stabiliti dalle leggi statali – di modificare l aliquota , le detrazioni e le deduzioni , nonché di introdurrespecialiagevolazioni , ma vietano loro di modificare le basi imponibili . la disposizione impugnata , modificando la base imponibile dell
2009-227.txt15991599edilizia rurale abitativa [ … ] e che si deve provvedere all istituzione di una categoria di immobili a destinazionespecialeper il classamento dei fabbricati strumentali » . in attuazione della predetta delega è stato emanato il d.p.r . 23
2009-238.txt418418controversie che non hanno ad oggetto tributi e , pertanto , « si risolve nella creazione di un nuovo giudicespeciale» , vietata da tale parametro . 3 . – l identità della disposizione denunciata dai due giudici rimettenti e
2009-238.txt60406040l attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudicispecialiposto dall art . 102 , secondo comma , cost . ( sentenze n . 141 del 2009 ; n
2009-298.txt383383delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato , fatte salve lespecialidisposizioni vigenti per il ripiano del disavanzo nel settore sanitario ( art . 1 , comma 7 ) . il
2009-298.txt430430art . 1 del decreto legge n . 93 del 2008 chiarisce altresí che « relativamente alle regioni a statutospeciale, ad eccezione delle regioni sardegna e sicilia , ed alle province autonome di trento e di bolzano , i
2009-298.txt480480citati enti , che provvedono all attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statutispecialie delle relative norme di attuazione » . 1 . 2 . . – l art . 1 , comma
2009-298.txt810810un primo acconto [ pari al 50 per cento del rimborso spettante ] ai comuni e alle regioni a statutospecialeed autorizza una deroga al limite alle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali ( art . 1 ,
2009-298.txt17321732del 2008 , per carenza di interesse al ricorso . tale disposizione stabilisce che « relativamente alle regioni a statutospeciale, ad eccezione delle regioni sardegna e sicilia , ed alle province autonome di trento e di bolzano , i
2009-298.txt17821782citati enti , che provvedono all attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statutispecialie delle relative norme di attuazione » . essa , dunque , applicandosi alle sole regioni a statuto speciale e
2009-298.txt18011801statuti speciali e delle relative norme di attuazione » . essa , dunque , applicandosi alle sole regioni a statutospecialee province autonome , non esplica effetti per la ricorrente , che è una regione a statuto ordinario , con
2009-298.txt22992299interno , entro il 26 agosto del 2008 , di un primo acconto ai comuni e alle regioni a statutospecialeed autorizzano una deroga al limite alle anticipazioni di tesoreria vigente per gli enti locali ( commi 4 bis e
2009-318.txt28482848dei suddetti vincoli , appare pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari , per effetto di leggispecialistatali o regionali , nell ambito delle materie di competenza delle regioni , che prevedano la costituzione di vincoli di
2009-334.txt257257dal bilancio dello stato devono essere versate per le regioni , le province autonome e gli enti locali nelle contabilitàspecialiinfruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato . tra le predette entrate sono comprese quelle
2009-334.txt317317in conto capitale che in conto interessi , nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e di bolzano » . la ricorrente evoca quale parametro di costituzionalità l art
2009-334.txt360360, comma 1 , del decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) , il quale , in attuazione del
2009-334.txt385385adige in materia di finanza regionale e provinciale ) , il quale , in attuazione del titolo vi dello statutospeciale, stabilisce che « il versamento alla regione trentino alto adige e alle province autonome di trento e di bolzano
2009-334.txt494494province autonome – comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali – debbono avvenire nelle contabilitàspecialiinfruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato , anziché con accredito presso la tesoreria centrale
2009-334.txt569569sostenendo che la provincia autonoma di trento non avrebbe dedotto alcuna motivazione circa la violazione del titolo vi dello statutospecialee dell art . 2 del d.lgs . 16 marzo 1992 , n . 266 ( norme di attuazione dello
2009-334.txt591591dell art . 2 del d.lgs . 16 marzo 1992 , n . 266 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige , concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali , nonché
2009-334.txt900900dal bilancio dello stato devono essere versate per le regioni , le province autonome e gli enti locali nelle contabilitàspecialiinfruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato » , anziché essere accreditate , come espressamente
2009-334.txt970970degli enti suddetti » . la questione è fondata . non v è dubbio , infatti , che le contabilitàspecialiinfruttifere intestate alle province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato , di cui alla norma censurata ,
2009-334.txt15101510attraendo nel sistema di tesoreria statale anche le entrate « connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e di bolzano » , sottrae liquidità al sistema regionale , perché non si
2009-334.txt19681968bilancio dello stato , ad esclusione di una quota pari al 15 per cento , che affluisce ad apposita contabilitàspeciale. il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno » ( comma
2009-334.txt20972097allo stato . in caso di richiesta allo stato , le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilitàspecialeprevista dal comma 1 bis e riversate all entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello
2009-334.txt22132213versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione al fondospecialeistituito con l articolo 81 , comma 29 , del presente decreto » . sostiene la ricorrente che dette disposizioni
2009-56.txt32483248di attività accertativa , sia perché l interesse dell amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte ha carattere dispecialitàe natura di valore primario , in quanto connesso al generale dovere di solidarietà dei singoli di concorrere alle spese
2009-74.txt221221disposizione censurata , la ricorrente lamenta che esso víola : a ) gli artt . 48 e 49 dello statutospeciale, che attribuiscono alla regione , al fine di garantirne l autonomia finanziaria , i « sei decimi del gettito
2009-74.txt281281, comma 4 , del d.lgs . 31 luglio 2007 , n . 137 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione autonoma friuli venezia giulia in materia di finanza regionale ) – secondo il quale , « a decorrere
2009-74.txt371371, n . 1 ) , della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 , recante lo statutospecialedella regione friuli venezia giulia , le ritenute sui redditi da pensione , di cui all articolo 49 , comma
2009-74.txt487487relativa ai redditi da pensione dei soggetti residenti nel territorio regionale ; b ) l art . 65 dello statutospeciale, perché introduce una disciplina diversa da quella prevista dallo statuto regionale e dalle sue norme attuative , senza rispettare
2009-74.txt520520e dalle sue norme attuative , senza rispettare la procedura di modificazione o di attuazione dello statuto prevista dallo statutospecialemedesimo ; c ) il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra stato e regioni a statuto
2009-74.txt541541medesimo ; c ) il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra stato e regioni a statutospeciale, perché introduce unilateralmente una disciplina diversa da quella posta dal citato art . 1 , comma 4 , del
2009-74.txt758758le stesse ragioni già indicate in relazione alla dedotta violazione di detti parametri e dell art . 48 dello statutospecialead opera del denunciato primo periodo ; b ) l art . 65 dello statuto speciale , per le stesse
2009-74.txt774774. 48 dello statuto speciale ad opera del denunciato primo periodo ; b ) l art . 65 dello statutospeciale, per le stesse ragioni già indicate in relazione alla dedotta violazione di detto parametro ad opera del denunciato primo
2009-74.txt815815periodo ; c ) il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra stato e regioni a statutospeciale, per le stesse ragioni già indicate in relazione alla dedotta violazione di detto principio ad opera del denunciato primo
2009-74.txt898898alla regione di finanziare le ulteriori funzioni assegnatele con le risorse già ad essa attribuite a fini generali dallo statutospeciale. 2 . – la questione relativa al primo periodo dell art . 2 , comma 5 , della legge
2009-74.txt9359355 , della legge n . 244 del 2007 , in riferimento agli artt . 48 e 49 dello statutospecialecome integrati dall art . 1 , comma 4 , del d.lgs . n . 137 del 2007 , che
2009-74.txt12731273pone alcun limite a detto ammontare . l accoglimento della questione riferita agli artt . 48 e 49 dello statutospecialee all art . 1 , comma 4 , del d.lgs . n . 137 del 2007 comporta l assorbimento
2010-116.txt39303930territorio della regione ” ; e , dall altro , nella previsione ( contenuta negli artt . 37 dello statutospecialee 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria ) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel
2010-116.txt45254525pubblici registri sono iscritti i veicoli assicurati e demanda la sua attuazione , per quanto attiene alle regioni a statutospeciale, a dette regioni , in conformità ai rispettivi statuti di autonomia . la regione siciliana aveva puntualmente riprodotto la
2010-116.txt49034903criterio è identico a quello fissato in generale dagli artt . 2 e 4 delle norme di attuazione dello statutospeciale. tale ultima affermazione non può essere condivisa , per le considerazioni sopra svolte . 2.3 . ciò premesso ,
2010-116.txt64426442deposito centrale , in roma , dell amministrazione autonoma per i monopoli di stato . in tale sistema , lospecialetipo di iva dovuta sulla base del prezzo di vendita dei suddetti generi di monopolio va annoverato tra le entrate
2010-182.txt7373. 102 , il quale prevede che « le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un apposita contabilitàspecialeper essere destinate alle finalità indicate all articolo 16 , comma 3 » , e cioè « all attuazione della
2010-182.txt167167d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) , il quale prevede che spettano alle province autonome « i nove decimi di
2010-182.txt2332336 e 7 , del decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) . in particolare , le evocate disposizioni
2010-182.txt23042304inoltre , « contabilizzato distintamente » , perché come espressamente disposto dalla norma censurata affluisce « ad un apposita contabilitàspeciale» , comunque imputabile allo stato .
2010-201.txt284284, della legge di delegazione n . 42 del 2009 , denunziando la violazione dell art . 36 dello statutospecialeregionale e degli artt . 81 e 119 , quarto comma , cost . queste norme prevedono , quali princípi
2010-201.txt721721, della legge di delegazione n . 42 del 2009 , víolino gli artt . 36 e 37 dello statutospecialedella regione siciliana e le relative norme di attuazione di cui al d.p.r . n . 1074 del 1965 ,
2010-201.txt11161116e , pertanto , il meccanismo in questione già in sé lesivo degli artt . 36 e 37 dello statutospecialee delle relative norme attuative « pregiudicherebbe la possibilità per la regione di esercitare le proprie funzioni per carenza di
2010-201.txt14901490un quarto ed ultimo gruppo di censure , la ricorrente deduce , in riferimento all art . 43 dello statutospeciale, l illegittimità costituzionale dell art . 27 , comma 7 , della legge n . 42 del 2009 .
2010-201.txt15511551province autonome di trento e di bolzano « un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statutospecialee ciascuna provincia autonoma » , i cui cómpiti e funzioni secondo la ricorrente « potrebbero » rivelarsi una duplicazione
2010-201.txt15851585ricorrente « potrebbero » rivelarsi una duplicazione di quelli della commissione paritetica prevista dall evocato art . 43 dello statutospecialeo , comunque , indebitamente condizionare i lavori di detta commissione . 2 . occorre innanzitutto esaminare l eccezione preliminare
2010-201.txt16791679art . 1 , comma 2 , della medesima legge , il quale stabilisce che « alle regioni a statutospecialeed alle province autonome di trento e di bolzano si applicano , in conformità con gli statuti , esclusivamente le
2010-201.txt17601760. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle regioni a statutospecialeed alle province autonome sono quelli contenuti negli artt . 15 , 22 e 27 . di conseguenza , non
2010-201.txt19421942comma 7 , della legge n . 42 del 2010 , trattandosi di norma applicabile anche alle regioni a statutospeciale( e alle province autonome ) , e perciò alla ricorrente . la norma impugnata , in attuazione del principio
2010-201.txt20102010di trento e di bolzano , di « un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statutospecialee ciascuna provincia autonoma » , costituito dai ministri per i rapporti con le regioni , per le riforme per
2010-201.txt20562056semplificazione normativa , dell economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai presidenti delle regioni a statutospecialee delle province autonome ; b ) attribuisce a detto « tavolo di confronto » la competenza ad individuare «
2010-201.txt20912091» la competenza ad individuare « linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statutospecialee delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori
2010-201.txt21852185” potrebbero : a ) rivelarsi una duplicazione di quelli della commissione paritetica prevista dall art . 43 dello statutospecialee deputata a determinare le norme di attuazione dello statuto stesso ; b ) condizionare indebitamente i lavori di detta
2010-201.txt23182318statutario composto da quattro membri nominati dall alto commissario della sicilia e dal governo dello stato è titolare di unaspecialefunzione di partecipazione al procedimento legislativo , in quanto , secondo la formulazione del citato art . 43 , esso
2010-201.txt24092409il « tavolo di confronto » cui intervengono gli indicati membri del governo e i presidenti delle regioni a statutospecialenon ha , invece , alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa , perché la disposizione censurata si
2010-201.txt25162516il luogo in cui si realizza , attraverso una permanente interlocuzione , il confronto tra lo stato e le autonomiespecialiper quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione , secondo il
2010-201.txt25792579ricorrente il tavolo tecnico non costituisce una ” duplicazione ” della commissione paritetica prevista dall art . 43 dello statutospeciale. la disposizione denunciata non può avere , pertanto , alcuna attitudine lesiva delle prerogative statutarie della regione . conferma
2010-201.txt263426342 , della legge n . 42 del 2009 subordina l applicazione dell art . 27 alle regioni a statutospecialee quindi anche l istituzione e il funzionamento del « tavolo di confronto » alla condizione che tale applicazione avvenga
2010-342.txt13131313quali appunto sono anche gli artt . 5 e 7 . . . ] sono applicabili alle regioni a statutospecialee alle provincie autonome di trento e bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti » . non vi è dubbio che
2010-342.txt14991499espressa la giurisprudenza di questa corte là dove ha precisato , sia pure con riferimento ad altra regione a statutospeciale, che essendo stato previsto , per effetto di una disposizione sopravvenuta , quale meccanismo per la riscossione di un
2010-342.txt20762076medesime , ivi compresi quelli derivanti dal rispetto delle norme statutarie , o di relativa attuazione , pertinenti le regionispecialie le provincie autonome . si tratta , del resto , di un percorso argomentativo già seguito da questa corte
2010-357.txt5656disposizioni di legge della provincia autonoma di trento riguardanti , in àmbito provinciale : 1 ) la variazione dell aliquotaspecialedell irap applicabile ai soggetti operanti nel settore dell agricoltura ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (
2010-357.txt177177delle censure prospettate nei due ricorsi nei confronti delle analoghe disposizioni di legge provinciale relative alla variazione della suddetta aliquotaspecialedell irap rende opportuno riunire i giudizi , perché questi possano essere congiuntamente trattati e decisi . 2 . la
2010-357.txt919919art . 6 della legge provinciale n . 11 del 2001 rende applicabile , nella provincia autonoma , l aliquotaspecialefissata dal vigente testo dell art . 45 , comma 1 , del d.lgs . n . 445 del 1997
2010-357.txt984984nella provincia , per il periodo d imposta in corso alla data del 1 gennaio 2011 , all aliquota “speciale” dell irap « dell 1,9 per cento ridotta allo 0,9 per cento » , invece di quella dell 1,9
2010-357.txt11401140) , eventualmente differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi , e non le aliquote “speciali” ( come quella di cui al comma 1 dell art . 45 del d.lgs . n . 446 del
2010-357.txt1262126231 agosto 1972 , n . 670 , recante « approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige » ) , dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) ,
2010-357.txt14121412alle regioni ( e alle province autonome ) la variazione dell aliquota ” base ” e non delle aliquote “speciali” di detto tributo . 2 . 1 . la provincia autonoma solleva due eccezioni di inammissibilità della questione :
2010-357.txt16671667innovativa . al riguardo va sottolineato che il testo originario di essa , limitando l applicazione della suddetta ridotta aliquotaspecialeal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2011 ( « per il » ) , esclude l applicazione
2010-357.txt16911691imposta in corso al 1 gennaio 2011 ( « per il » ) , esclude l applicazione della medesima aliquotaspecialeper il periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2010 . ciò emerge chiaramente dall esame delle leggi provinciali
2010-357.txt17411741legge provinciale n . 20 del 2005 ( art . 27 , comma 2 ) stabilisce che la suddetta aliquotaspecialedell irap fissata con la legge provinciale n . 11 del 2001 si applica « per » i periodi d
2010-357.txt18231823comma 2 dell art . 6 della citata legge provinciale n . 11 del 2001 ( riguardante la suddetta aliquotaspecialedell irap in àmbito provinciale ) si applica anche « per » il periodo d imposta in corso alla data
2010-357.txt18791879del 2009 , art . 3 , comma 2 ) stabilisce , nella versione originaria , che l indicata aliquotaspecialedell irap provinciale è prorogata « per il » periodo d imposta in corso al 1 gennaio dell anno successivo
2010-357.txt19591959) in forza della versione originaria della censurata legge provinciale n . 2 del 2009 , pertanto , l aliquotaspecialeirap provinciale è « prorogata » , omisso medio , « per » il periodo d imposta in corso al
2010-357.txt19911991per » il periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2011 , senza che sia stata fissata una aliquotaspecialeprovinciale per il periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2010 . poiché l impiego del participio « prorogata
2010-357.txt20382038non costituisce , da solo , un dato linguistico sufficiente per interpretare il testo normativo nel senso che l aliquotaspecialeridotta sarebbe applicabile anche « per » il periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2010 , deve concludersi
2010-357.txt21212121dell art . 3 della legge provinciale n . 2 del 2009 , nel senso che l applicazione dell aliquotaspecialedell irap provinciale è prorogata « fino al » periodo in corso al 1 gennaio 2011 ha stabilito , per
2010-357.txt23462346. 35 del 2009 e n . 37 del 2010 nei quali si deduce l illegittimità della modificazione dell aliquotaspecialedell irap anche per il periodo successivo alla trasformazione dell imposta in tributo proprio della provincia autonoma ( cosiddetta “
2010-357.txt24332433disposizioni , richiama la relazione del ministro per i rapporti con le regioni , secondo cui la variazione dell aliquotaspecialeirap ( aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell 1,90 % ) « deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale
2010-357.txt29012901va premesso che la resistente provincia non contesta l assunto del ricorrente di aver ridotto allo 0,90 % l aliquotaspecialedell irap , fissata dalla vigente legge statale nell 1,90 % , ma deduce che l art . 16 ,
2010-357.txt29502950446 del 1997 consente alle regioni ( e alle province autonome ) di modificare l aliquota base e le aliquotespecialidell irap ( comma 1 e comma 2 dell art . 45 del d.lgs . n . 446 del 1997
2010-357.txt29942994sarebbe dimostrato dal fatto che lo stato non ha impugnato numerose leggi regionali e provinciali che hanno modificato alcune aliquotespecialidell irap ( nei settori agricolo , bancario , degli enti finanziari , delle assicurazioni ) . tale assunto della
2010-357.txt30813081di cui al comma 1 » dello stesso art . 16 , cioè solo l aliquota base e non quellespeciali, tra le quali è compresa quella di cui al comma 1 dell art . 45 dello stesso d.lgs .
2010-357.txt31323132. è irrilevante , poi , che lo stato non abbia impugnato alcune leggi regionali o provinciali modificative di aliquotespecialidell irap , perché tale mancata impugnazione ( qualunque ne sia stato il motivo ) non solo costituisce una possibilità
2010-357.txt32293229altresí precisato che non è fondata neppure l ulteriore deduzione della resistente , secondo cui la censurata riduzione dell aliquotaspecialeè consentita sia dalla intervenuta ” regionalizzazione ” dell irap a far data dal 1 gennaio 2010 ( art .
2010-357.txt39113911di derogare alla disciplina statale dell irap . 2 . 2.3 . deve invece ritenersi che la riduzione dell aliquotaspecialedell irap stabilita dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell art . 73 dello statuto d autonomia , intervenuta
2010-357.txt41924192di un tributo per il quale la legge statale consenta la modifica solo dell aliquota base e non delle aliquotespeciali, le quali , perciò , potranno essere sempre diminuite dalla provincia . confermano tale interpretazione i rilievi che il
2010-357.txt42674267aliquote stesse in riferimento al « tributo » nel suo complesso , restando , perciò , irrilevante che alcune aliquotespecialisiano considerate come fisse dalla legge statale ; b ) riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle
2010-357.txt45024502d imposta in corso al 1 gennaio del 2010 e del 2011 . ne deriva che la modifica dell aliquotaspecialefissa di cui al vigente testo dell art . 45 , comma 1 , del d.lgs . n . 446
2010-369.txt934934la regione siciliana ha sollevato in riferimento agli artt . 17 , lettera a ) , e 20 dello statutospecialee agli artt . 1 , comma 1 , e 2 ter del d.p.r . n . 1113 del 1953
2010-39.txt275275) . in particolare , la rimettente afferma che la norma denunciata víola il divieto di istituzione di nuovi giudicispecialiposto dall evocato parametro costituzionale , perché attribuisce alla giurisdizione tributaria controversie che hanno ad oggetto prestazioni che , come
2010-39.txt338338, va premesso che , come piú volte affermato da questa corte , la commissione tributaria deve essere considerata organospecialedi giurisdizione preesistente alla costituzione ( ex plurimis : sentenze n . 64 del 2008 e n . 50 del
2010-39.txt410410della sollevata questione attraverso i seguenti due passaggi argomentativi : 1 ) la modificazione dell oggetto della giurisdizione dei giudicispecialipreesistenti alla costituzione è consentita solo se non “ snaturi ” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale
2010-39.txt430430speciali preesistenti alla costituzione è consentita solo se non “ snaturi ” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudicespeciale; 2 ) una volta che sia esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle
2010-39.txt538538la costituzione consente al legislatore ordinario di modificare , senza “ snaturarlo ” , l oggetto della giurisdizione dei giudicispecialitributari , va ricordato che , come affermato in via generale da questa corte ( sentenze n . 196 del
2010-39.txt599599) : a ) l evocato art . 102 , secondo comma , cost . vieta l istituzione di giudicispecialidiversi da quelli espressamente nominati in costituzione ; b ) la vi disposizione transitoria della costituzione – ad integrazione della
2010-39.txt639639della disciplina posta dal citato art . 102 cost . – impone l obbligo di effettuare la revisione degli organispecialidi giurisdizione preesistenti alla costituzione ( « salvo le giurisdizioni del consiglio di stato , della corte dei conti e
2010-39.txt742742organi giurisdizionali – incontra il duplice limite costituzionale « di non snaturare ( come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizionespeciale) le materie attribuite » a dette giurisdizioni « e di assicurare la conformità a costituzione » delle medesime giurisdizioni
2010-39.txt792792tali pronunce evidenziano che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l oggetto delle giurisdizionispecialipreesistenti alla costituzione ( sia in sede di prima revisione , che successivamente ) e , altresí , che il
2010-39.txt839839non snaturare » le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell istituzione di un “ nuovo ” giudicespeciale, espressamente vietata dall art . 102 cost . l identità della “ natura ” delle materie oggetto delle suddette
2010-39.txt885885una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita « revisione » dei giudicispecialie non come una vietata introduzione di un “ nuovo ” giudice speciale . 2.1.1 . – in coerenza con
2010-39.txt898898una consentita « revisione » dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un “ nuovo ” giudicespeciale. 2.1.1 . – in coerenza con i sopra evidenziati princípi e con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione
2010-39.txt10371037l attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudicispeciali. tale illegittima attribuzione può derivare , direttamente , da una espressa disposizione legislativa che amplii la giurisdizione tributaria a
2010-39.txt16081608controversie relative a prestazioni patrimoniali di natura non tributaria e , pertanto , si risolve nella istituzione di un giudicespecialevietata dal secondo comma dell art . 102 cost . 4 . – gli artt . 13 e 14 della
2011-152.txt151151la ricorrente assume che le citate disposizioni , prive di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle regioni a statutospecialee quindi applicabili anche a queste ultime , sarebbero lesive delle attribuzioni della regione siciliana e dell autonomia finanziaria della
2011-152.txt511511. in esame non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni ad autonomiaspeciale, deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili anche nella regione siciliana . 4 . nel merito , è
2011-185.txt6766765 . al fine di esaminare compiutamente la questione giova premettere che l accisa rappresenta una tassazione contraddistinta da caratterespecialee struttura monofase , nel senso che essa è applicabile soltanto ad una specifica categoria di prodotti ed è esigibile
2011-185.txt17351735carburanti per autotrazione , sistema in seguito modificato dalla legge regionale 5 dicembre 2008 , n . 14 ( normespecialiin materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996 , n . 47
2011-185.txt27142714art . 49 del proprio statuto , approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , e sul quale l ordinamento comunitario , rispettato nel minimo della tassazione armonizzata
2011-247.txt44074407contrario , i termini raddoppiati sono anch essi termini fissati direttamente dalla legge , operanti automaticamente in presenza di unaspecialecondizione obiettiva ( allorché , cioè , sussista l obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs
2011-247.txt68386838quello dell utilizzo di crediti inesistenti in compensazione . per completezza , va infine rilevato che , in forza dellaspecialitàdel censurato terzo comma dell art . 57 del d.p.r . n . 633 del 1972 , non rientrano nel
2011-280.txt212212soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani , assimilabili agli urbani ,specialifatta esclusione per gli inerti e tossici e nocivi , nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei
2011-280.txt18481848soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani , assimilabili agli urbani ,specialifatta esclusione per gli inerti e tossici e nocivi , nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei
2011-281.txt13251325» , e quindi non consente al giudice dell esecuzione di disporre d ufficio un nuovo incanto ) . laspecialitàdel disposto del citato art . 85 del d.p.r . n . 602 del 1973 rispetto alla normativa generale sull
2011-281.txt13561356n . 602 del 1973 rispetto alla normativa generale sull espropriazione forzata ordinaria comporta l applicazione esclusiva della suddetta normaspeciale, per effetto del disposto dell art . 49 , comma 2 , del d.p.r . n . 602 del
2011-281.txt14731473nella riscossione coattiva delle imposte sul reddito mediante espropriazione forzata immobiliare il legislatore ha determinato in una misura fissa especialeil prezzo di assegnazione dell immobile allo stato ( art . 85 del d.p.r . n . 602 del 1973
2011-281.txt211721172 ) la fissazione del prezzo di assegnazione allo stato in una misura , come già detto , fissa especiale, si configura come una deroga non solo all art . 586 , primo comma , cod . proc .
2011-281.txt34443444, quindi , essere scrutinata ex novo . 4.2 . come piú volte affermato da questa corte , la disciplinaspecialedella riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare
2011-323.txt5151d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) e all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , della
2011-323.txt489489normativa provinciale : a ) eccede le competenze legislative della provincia stabilite dagli artt . 8 e 9 dello statutospecialeper il trentino alto adige ; b ) víola sia l art . 73 , comma 1 bis , del
2011-323.txt630630detrazione dell irap prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1 bis dell art . 73 dello statutospecialeper il trentino alto adige . 2.1 . il suddetto comma aggiunto , a far data dal 1 gennaio 2010
2011-323.txt12051205stabilizzazione finanziaria » , convertito , con modificazioni , dalla legge 15 luglio 2011 , n . 111 le aliquotespecialipreviste dal comma 1 bis dello stesso art . 16 ; c ) comporta necessariamente una diminuzione del gettito del
2011-323.txt13581358l evocazione di detto comma a parametro della sollevata questione sul fatto che tale norma è stata aggiunta allo statutospecialeda una disposizione di legge ordinaria e , cioè , dall art . 2 , comma 107 , lettera c
2011-323.txt15321532» ; c ) per costante giurisprudenza di questa corte , le norme dello statuto di autonomia adottate con talespecialeprocedimento « possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità » ( sentenza n . 263 del 2005 ;
2012-02.txt6868d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) , questioni di legittimità costituzionale dell art . 1 , commi 1 e 2
2012-02.txt645645competenze legislative della provincia stabilite dagli artt . 8 , 9 e 73 , comma 1 bis , dello statutospecialeper il trentino alto adige ; b ) violano gli artt . 117 , secondo comma , lettera e )
2012-02.txt969969previste dalle disposizioni provinciali impugnate sono , infatti , consentite dal comma 1 bis dell art . 73 dello statutospecialeper il trentino alto adige , come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa corte . 4.1 . detto comma , aggiunto
2012-02.txt16301630gli evocati parametri , ma trovano il loro fondamento nell art . 73 , comma 1 bis , dello statutospeciale. di qui , la non fondatezza delle questioni .
2012-109.txt174317431.2 . con la seconda argomentazione il rimettente rileva che : a ) la disposizione denunciata , in quanto normaspecialeriguardante le sentenze tributarie di appello , rende inapplicabile la disciplina cautelare dettata per il procedimento di primo grado (
2012-135.txt13601360alle regioni a statuto ordinario ( come risulta dallo stesso titolo del decreto ) e non a quelle a statutospeciale( tra le quali rientra , invece , la regione ricorrente ) . 3 . 2 . cosí delimitato il
2012-142.txt5959d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) e ratificata dal consiglio della medesima provincia con deliberazione n . 11 dell 8
2012-142.txt26326310 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) , nonché del principio di leale collaborazione
2012-142.txt637637) [ rectius : art . 75 , comma 1 , alinea e lettera g ) ] , dello statutospecialedi autonomia . inoltre la norma impugnata , imponendo alla provincia autonoma una forma di concorso al raggiungimento degli obiettivi
2012-142.txt40084008di esso víola gli articoli 73 e 75 , comma 1 , alinea e lettera g ) , dello statutospecialedi autonomia , difettando le condizioni poste dall art . 9 del d.lgs . n . 268 del 1992 ,
2012-142.txt42814281. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996 , n . 432 , recante « norme di attuazione dello statutospecialeper la regione trentino alto adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268
2012-143.txt464464nei processi tributari . la questione non è fondata . in virtù dell art . 36 dello statuto di autonomiaspecialee dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , spettano alla regione siciliana tutte le
2012-22.txt27812781per l uso improprio , da parte del parlamento , di un potere che la costituzione gli attribuisce , conspecialimodalità di procedura , allo scopo tipico di convertire , o non , in legge un decreto legge . la
2012-223.txt608608legittimità costituzionale relative al complessivo intervento riguardante sia il cosiddetto ” blocco degli adeguamenti ” , sia la riduzione dellaspecialeindennità di cui all articolo 3 della legge 19 febbraio 1981 , n . 27 ( provvidenze per il personale
2012-223.txt30973097automaticamente ogni triennio , nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive , esclusa l indennità integrativaspeciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti ( appartenenti alle amministrazioni statali , alle aziende autonome dello stato , università ,
2012-223.txt5527552757 del 1990 ) . successivamente , la sentenza n . 238 del 1990 ha ulteriormente precisato che la “speciale” indennità di cui si tratta , correlandosi al peculiare status dei magistrati , costituisce una componente del loro normale
2012-223.txt56855685, sia dal punto di vista del regime di corresponsione e di rivalutazione , sia dal punto di vista dellaspecialitàdella sua ispirazione al precetto costituzionale di autonomia ed indipendenza ( ordinanze n . 346 del 2008 , n .
2012-223.txt66876687categoria . ove , poi , si potesse prescindere da tale pur decisiva considerazione , la previsione di siffatto tributospecialecomporterebbe comunque una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo alle indennità percepite dagli altri dipendenti statali , non assoggettate ,
2012-223.txt68146814comma 22 , del d.l . n . 78 del 2010 , nella parte in cui dispone che l indennitàspecialedi cui all articolo 3 della legge n . 27 del 1981 , spettante al personale indicato in tale legge
2012-223.txt82338233moneta unica europea ) contenuto in una lettera al governo italiano . si tratta , invece , di una impostaspecialeprevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti . 13.3 . ritenuta la natura tributaria del prelievo stabilito dalla norma censurata
2012-223.txt85228522norma impugnata si pone in evidente contrasto con gli articoli 3 e 53 cost . l introduzione di una impostaspeciale, sia pure transitoria ed eccezionale , in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite
2012-223.txt86718671stabilizzazione finanziaria , ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici , per la medesima finalità , l ulteriorespecialeprelievo tributario oggetto di censura . nel caso in esame , dunque , l irragionevolezza non risiede nell entità del
2012-241.txt1010considerato in diritto 1 . quattro regioni a statutospeciale, la regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste ( ricorso n . 135 del 2011 ) ,
2012-241.txt42142148 bis e 50 , comma quinto , della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 ( statutospecialeper la valle d aosta ) , in relazione all art . 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 ,
2012-241.txt451451all art . 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 , n . 320 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione valle d aosta ) , all art . 8 della legge 26 novembre 1981 , n . 690
2012-241.txt55555563 , commi primo e quinto , 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , 4 , comma primo , del d.p.r . 23 gennaio 1965 , n
2012-241.txt584584, comma primo , del d.p.r . 23 gennaio 1965 , n . 114 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia in materia di finanza regionale ) , e 6 , comma 2 , del decreto
2012-241.txt619619, comma 2 , del decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 8 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione friuli venezia giulia recanti modifiche ed integrazioni al d.p.r . 23 gennaio 1965 , n . 114
2012-241.txt753753e ) gli artt . 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , con il ricorso della regione autonoma sardegna . le regioni ricorrenti impugnano disposizioni che prevedono
2012-241.txt10661066; c ) prevedono , comunque , peculiari procedure consensuali per le modifiche dell ordinamento finanziario delle regioni a statutospeciale. il comune presupposto interpretativo di tutte tali censure ivi comprese quelle in cui vengono evocati a parametro , oltre
2012-241.txt14511451regioni autonome delle norme impugnate e , in caso positivo , accertare se si verifichino le prospettate lesioni degli statutispeciali. a tal fine , occorre muovere dall interpretazione dell art . 19 bis del decreto legge n . 138
2012-241.txt14911491138 del 2011 ( articolo introdotto dalla legge di conversione e rubricato « disposizioni finali concernenti le regioni a statutospecialee le province autonome » ) , il quale , nel disciplinare , in via generale , il rapporto tra
2012-241.txt15361536enti ad autonomia differenziata , dispone che : « l attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome di trento e bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione
2012-241.txt16651665contraddizione con la successiva statuizione , contenuta nello stesso articolo , la quale pone la regola del rispetto degli statutispecialie delle relative norme di attuazione . infatti , ove le norme del decreto fossero in contrasto con tali statuti
2012-241.txt17671767in esame presenta un duplice contenuto normativo : da un lato , una clausola di salvaguardia degli enti ad autonomiaspeciale( l applicazione deve avvenire « nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione » ) ;
2012-241.txt18611861n . 42 » ) . detto art . 27 prevede , in particolare , che le regioni a statutospecialee le province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e
2012-241.txt19071907nonché al patto di stabilità interno ed all assolvimento degli obblighi posti dall ordinamento comunitario « nel rispetto degli statutispeciali» e « secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti , da definire , con
2012-241.txt19851985norme del decreto legge n . 138 del 2011 , nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statutospecialeove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione . detta inapplicabilità esclude la fondatezza delle
2012-241.txt20792079legge prevedano espressamente , derogando alla clausola in esame , la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomiaspeciale, ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d autonomia e con le relative norme di attuazione . pertanto
2012-241.txt21702170. ne consegue che l art . 19 bis , nel richiedere la necessità del « rispetto » degli statutispeciali, non costituisce una mera formula di stile , priva di significato normativo , ma ha la precisa funzione di
2012-241.txt22102210di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano ” rispettati ” gli statutispecialie quindi , per quanto attiene alle « maggiori entrate » erariali derivanti dal decreto , soltanto se l integrale
2012-241.txt22822282, pur sussistendo , operi la clausola di salvaguardia che determina l inapplicabilità della norma denunciata alle regioni a statutospeciale, la questione deve essere comunque dichiarata non fondata . e ciò perché , nel caso in cui il contrasto
2012-241.txt23962396di prefigurare un percorso procedurale , dominato dal principio consensualistico , per la modificazione delle norme di attuazione degli statutispeciali, con riguardo all eventualità in cui lo stato voglia introdurre negli enti ad autonomia differenziata , quanto alle materie
2012-241.txt2455245527 , infatti , pone una vera e propria « riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti »specialiper la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) ,
2012-241.txt24842484ad autonomia differenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) , cosí da configurarsi quale autentico presidio procedurale dellaspecialitàfinanziaria di tali enti . il suddetto richiamo all art . 27 conferma , quindi , che il decreto legge
2012-241.txt25632563passare ad accertare , come richiesto da tale articolo , se le singole norme impugnate ” rispettino ” gli statutispecialie , quindi , se siano applicabili alle regioni autonome ricorrenti . è opportuno sottolineare che questa corte , nel
2012-241.txt28232823del principio di leale collaborazione , nonché degli artt . 48 bis e 50 , comma quinto , dello statutospeciale( legge costituzionale n . 4 del 1948 ) , dell art . 1 delle norme di attuazione statutarie (
2012-241.txt4061406119 bis del citato decreto legge . una volta accertato che tale clausola preclude l applicazione agli enti ad autonomiaspecialedelle norme del decreto legge n . 138 del 2011 contrastanti con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
2012-241.txt40774077agli enti ad autonomia speciale delle norme del decreto legge n . 138 del 2011 contrastanti con i rispettivi statutispecialie le relative norme attuative e preso atto che , nella specie , non risultano impedimenti all operatività di tale
2012-241.txt41214121meno il presupposto da cui muovono le censure , cioè l applicabilità alla ricorrente di norme contrastanti con lo statutospecialeo con le norme di attuazione statutaria . come già osservato al punto 4.3 . , le disposizioni del decreto
2012-241.txt44064406collaborazione e con gli artt . 48 , 49 , 63 , commi primo e quinto , 65 dello statutospeciale( legge costituzionale n . 1 del 1963 ) , con l art . 4 , comma primo , delle
2012-241.txt47944794, comma primo , del d.p.r . 23 gennaio 1965 , n . 114 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia in materia di finanza regionale ) . gli evocati parametri stabiliscono , rispettivamente , che
2012-241.txt5923592319 bis del decreto legge n . 138 del 2011 per l applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomiaspeciale. l aumento di gettito derivante dall incremento dell aliquota dell iva che , in base all evocato art .
2012-241.txt70667066decreto legge n . 138 del 2011 , il quale richiede per tale applicabilità il « rispetto » dello statutospecialee delle sue norme di attuazione . 6.5 . in quinto luogo , la regione autonoma impugna i commi 36
2012-241.txt96929692riserva allo stato delle suddette maggiori entrate riscosse nel territorio siciliano víola i sopra ricordati artt . 36 dello statutospecialee 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , perché mancherebbero le condizioni statutariamente previste per l operatività
2012-241.txt1046810468allegata a tale decreto del presidente della repubblica . il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo stato , con normaspeciale, le entrate derivanti dalle « imposte di produzione » , tra le quali vanno annoverate , secondo la terminologia
2012-241.txt1055310553il secondo gruppo di disposizioni , unitamente alla tabella b ) , riserva espressamente allo stato , sempre con normaspeciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e , in particolare , tutti i proventi di tale monopolio ,
2012-241.txt1089410894non sussistendo alcun contrasto con i parametri statutari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle regioni a statutospecialeai sensi dell art . 19 bis . in particolare , occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria nonostante i dubbi
2012-241.txt1390113901menzionato art . 19 bis del decreto legge n . 138 del 2011 ai fini della diretta applicabilità alle regionispecialidella normativa impugnata , con esclusione , dunque , di qualsiasi violazione di tali parametri . ove , invece ,
2012-241.txt1408914089gettito all erario . poiché la riserva allo stato di tali somme ( non nominativamente destinate allo stato dallo statutospeciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario , il mancato « rispetto » dello statuto comporta , in
2012-241.txt1446314463violazione degli artt . 3 , 117 e 119 della costituzione e degli artt . 7 e 8 dello statutospeciale( legge costituzionale n . 3 del 1948 ) . le norme sono censurate in quanto , in contrasto con
2012-241.txt14614146146 , del decreto legge n . 138 del 2011 per violazione degli artt . 7 e 8 dello statutospeciale, nonché degli artt . 3 , 117 e 119 cost . in ordine a tale questione deve essere dichiarata
2012-241.txt1572315723, violano , in particolare , l art . 8 , primo comma , lettera f ) , dello statutospeciale, che attribuisce alla regione sardegna i « nove decimi del gettito dell imposta sul valore aggiunto generata sul territorio
2012-241.txt1607116071riserva di gettito allo stato viola l art . 8 , primo comma , lettera m ) , dello statutospeciale, che assegna alla regione autonoma i « sette decimi di tutte le entrate erariali , dirette o indirette ,
2012-241.txt1630916309« entrate erariali » ( ai sensi dell evocata lettera m del primo comma dell art . 8 dello statutospecialesardo ) sia del prelievo erariale unico ( preu ) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici , è evidente
2012-241.txt1664516645che anche in questo caso la suddetta riserva allo stato delle maggiori entrate víola l art . 8 dello statutospeciale, trattandosi di un gettito che , ove le somme dovute dai contribuenti fossero state tempestivamente riscosse nel territorio regionale
2012-241.txt1682916829a tale regione degli importi corrispondenti all applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall art . 8 dello statutospecialein relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria , contrasta con l evocato parametro statutario . analogamente
2012-241.txt1708217082disposto víola , in particolare , l art . 8 , primo comma , lettera m ) , dello statutospeciale, che come già osservato nel punto 8.4 . assegna alla regione sardegna i « sette decimi di tutte le
2012-241.txt1713617136quelle di spettanza di altri enti pubblici » . anche tale denunciata normativa si pone in contrasto con lo statutospeciale, perché : 1 ) le complessive maggiori entrate derivanti dall applicazione dei commi impugnati costituiscono « entrate erariali »
2012-241.txt1717417174entrate erariali » , ai sensi dell evocata lettera m ) del primo comma dell art . 8 dello statutospeciale; 2 ) sottrae , pertanto , alla regione autonoma sardegna , in favore dell erario , i sette decimi
2012-241.txt1734417344regione deduce che l acquisizione in capo allo stato di tali maggiori entrate víola l art . 8 dello statutospeciale, trattandosi di un gettito che , in assenza di condotte evasive degli obblighi tributari , sarebbe spettato pro quota
2012-241.txt1739717397mancanza di riserve statutarie in favore dello stato , deve osservarsi che la normativa impugnata non è conforme allo statutospeciale. infatti , le complessive maggiori entrate derivanti dall attività di contrasto dell evasione fiscale costituiscono « entrate tributarie »
2012-241.txt1742617426dall attività di contrasto dell evasione fiscale costituiscono « entrate tributarie » che l evocato art . 8 dello statutospecialeattribuisce alla regione autonoma ( se riscosse o percette nel suo territorio ) , secondo le quote fisse indicate nello
2012-258.txt824824rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale ( la s.p.a . equitalia polis ) impedisce di ritenere perfezionata laspecialeprocedura di cui al quarto comma dell art . 23 della legge 11 marzo 1953 , n . 87 (
2012-265.txt106106183 del 2011 ) è versato all entrata del bilancio dello stato e , nei rapporti finanziari con le autonomiespeciali, costituisce riserva all erario per un periodo di cinque anni . in primo luogo la ricorrente ha lamentato la
2012-288.txt646646dei trasporti e della navigazione , [ . . . ] per tutte le regioni , comprese quelle a statutospeciale, in uguale misura » , confermando , a decorrere dall anno 1999 , il potere attribuito alle regioni dall
2012-30.txt106106e con gli artt . 3 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , per ciò che concerne l art . 3 della legge regionale n . 1 del
2012-30.txt36853685dal 1 gennaio 2002 , occorre innanzitutto premettere che questa corte ha già precisato che anche le regioni a statutospeciale, quale è la sardegna , sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza
2012-300.txt149149costituzione , nonché degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) . la regione friuli venezia giulia , invece , censura i commi da 2 a 10
2012-300.txt219219, 48 e 51 , primo comma , della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , nonché degli articoli 1 e 5 , comma 5 , del decreto legislativo
2012-300.txt253253, comma 5 , del decreto legislativo 25 maggio 2001 , n . 265 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo , nonché di funzioni in
2012-300.txt311311, comma 1 , del decreto legislativo 1 aprile 2004 , n . 111 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti ) . 2 .
2012-32.txt263263per la gestione dell emergenza , è riconosciuto il compenso previsto per le prestazioni aggiuntive rese nell àmbito delle disposizionispecialiper la gestione dell emergenza post sisma . il comma 2 prevede che i suddetti compensi sono rimborsati alla regione
2012-32.txt66676667carico del bilancio regionale ) , sia in quella derivante dalla ridetta modifica ( che attinge alle risorse del fondospecialeper il finanziamento delle spese impreviste ) . sussiste , dunque , anche la denunciata lesione del principio fondamentale della
2012-50.txt842842nei limiti stabiliti dalle leggi statali , possono modificare l aliquota , le detrazioni e le deduzioni , nonché introdurrespecialiagevolazioni » ( art . 1 , comma 43 , della legge 24 dicembre 2007 , n . 244 ,
2012-64.txt337337d ) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili ; e ) tributispecialicatastali ; f ) tasse ipotecarie ; g ) cedolare secca sugli affitti di cui all articolo 3 , con
2012-64.txt814814che : « al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto , nei confronti delle regioni a statutospecialeil presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall articolo 27
2012-64.txt869869in particolare : a ) nei casi in cui , in base alla legislazione vigente , alle regioni a statutospecialespetta una compartecipazione al gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali ,
2012-64.txt933933le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statutospeciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a ) ; con riferimento all imposta municipale propria di
2012-64.txt10521052lato , che il decreto si applichi ( « il presente decreto si applica » ) alle regioni a statutospeciale( comma 2 dell art . 14 ) e , dall altro , che siano devoluti ai comuni siciliani (
2012-64.txt11371137. tale normativa , per la ricorrente , víola : a ) gli art . 36 e 37 dello statutospeciale( r.d.lgs . 15 maggio 1946 , n . 455 , recante « approvazione dello statuto della regione siciliana »
2012-64.txt14101410. 23 del 2011 viene altresí impugnato per violazione dell art . 14 , lettera o ) , dello statutospeciale, perché , prevedendo l attribuzione ai comuni siciliani di tributi o quote di tributi di spettanza della regione ,
2012-64.txt17181718in base alla quale il d.lgs . n . 23 del 2011 si applica nei confronti delle regioni a statutospeciale« nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall articolo 27 della [ . .
2012-64.txt17701770evidente » che « l ingresso delle disposizioni del decreto legislativo [ . . . ] nell ordinamento delle regionispecialiin tanto potrà avvenire in quanto le stesse siano recepite nelle fonti di attuazione dello statuto , ovvero si addivenga
2012-64.txt18141814di quest ultimo , secondo le forme previste » e garantisce , perciò , il rispetto delle attribuzioni delle autonomiespeciali. l eccezione non può essere accolta , perché la predetta avvocatura adduce un argomento di merito quale è quello
2012-64.txt21542154del denunciato contrasto , deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di ” salvaguardia ” degli statutispecialicontenuta nel parimenti censurato comma 2 dell art . 14 del d.lgs . n . 23 del 2011 , secondo
2012-64.txt21872187. n . 23 del 2011 , secondo cui il decreto « si applica nei confronti delle regioni a statutospeciale» solo « nel rispetto dei rispettivi statuti » . ne consegue l inapplicabilità alla regione ricorrente dei censurati commi
2012-64.txt23122312art . 1 , comma 2 , al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle regioni a statutospecialeed alle province autonome , limita la propria applicazione alle regioni a statuto ordinario , precisando che agli enti ad
2012-64.txt23842384» ( sentenza n . 201 del 2010 ) . una siffatta generale clausola di ” salvaguardia ” delle autonomiespecialiè ribadita dal richiamato art . 27 della stessa legge di delegazione , il quale stabilisce che il concorso delle
2012-64.txt24082408richiamato art . 27 della stessa legge di delegazione , il quale stabilisce che il concorso delle regioni a statutospecialee delle province autonome al « conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e
2012-64.txt24612461all assolvimento degli obblighi posti dall ordinamento comunitario » , deve avvenire , appunto , nel « rispetto degli statutispeciali» e secondo « criteri e modalità » stabiliti da « norme di attuazione dei rispettivi statuti , da definire
2012-64.txt25432543l « obbligo » di applicare il d.lgs . n . 23 del 2011 nei confronti delle regioni a statutospeciale. da tale erroneità consegue l insussistenza del dedotto vulnus degli evocati parametri . 4.2 . dalla rilevata inapplicabilità alla
2012-64.txt26132613dalla medesima erronea premessa interpretativa che alla regione si applichino dette disposizioni anche in caso di contrasto con lo statutospeciale.
2012-99.txt245245da 32 a 38 del d.p.r . 19 maggio 1949 , n . 250 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la sardegna ) , senza rispettare le modalità previste dal medesimo statuto all art . 56 , ove si
2013-08.txt18761876attuazione dei principi di simili riforme . a titolo esemplificativo , si può rammentare che persino gli statuti di autonomiaspecialeprevedono che le norme fondamentali delle riforme economico sociali costituiscono vincoli ai rispettivi legislatori regionali e provinciali , che sono
2013-116.txt15501550di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario , in quanto la devoluzione alla giurisdizionespecialedel giudice tributario presuppone che sia impugnato uno degli atti previsti dall art . 19 del decreto legislativo 31 dicembre
2013-116.txt23292329delle forme pensionistiche complementari » ) , nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statutospecialee degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 , n . 70 ( disposizioni sul riordinamento degli enti
2013-116.txt34663466finanziaria , il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici , per la medesima finalità , l ulteriorespecialeprelievo tributario oggetto di censura , attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi . va pertanto ribadito ,
2013-144.txt986986« regioni » che alle « province autonome » , con incontrovertibile implicita inclusione degli enti territoriali dotati di autonomiaspecialecome la ricorrente . si deve pertanto escludere che le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione possano essere
2013-144.txt12661266. 296 del 2006 , secondo cui : « le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome di trento e di bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme
2013-144.txt13291329normativa nel caso di specie non impugnata nei termini preveda la sua diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomiaspeciale( sentenza n . 241 del 2012 ) . alla stregua delle considerazioni che precedono , dalla mancata impugnazione dell
2013-18.txt10411041legge reg . calabria n . 8 del 1996 con un nuovo testo , che stabilisce : « le strutturespecialidel segretariato generale e della direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale , di cui due possono
2013-18.txt19791979art . 7 bis della legge reg . calabria n . 8 del 1996 , ha stabilito che le strutturespecialidel segretariato generale e della direzione generale del consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale , di
2013-18.txt20632063norme statali sopra richiamate . il testo precedente della disposizione era , infatti , il seguente : « la strutturaspecialedel segretariato generale è composta da tre unità di personale , di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione
2013-26.txt672672alla regione sardegna , alla quale è riconosciuta al riguardo , dall art . 5 lettera b ) dello statutospecialedi autonomia di cui alla legge costituzionale n . 3 / 1948 , competenza integrativo attuativa . la legge regionale
2013-304.txt718718motivo di inammissibilità assumendo che la norma censurata , in quanto a carattere generale , non potrebbe derogare la disciplinaspecialeche regola il rapporto di lavoro del personale della carriera diplomatica , che oramai può ritenersi interamente contrattualizzato . 2.1
2013-42.txt259259medesimo articolo . 1.1 . secondo la regione , la norma devolutiva del contributo unificato nel processo dinanzi alle sezionispecializzatein materia di impresa non soddisferebbe il requisito di scopo espressamente previsto dall art . 2 del d.p.r . n
2013-42.txt492492riserva allo stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo dinanzi alle sezionispecializzatein materia d impresa , non prevederebbe la partecipazione della regione siciliana al procedimento di ripartizione tra stato e regione
2013-42.txt658658della specifica finalità della destinazione erariale delle nuove entrate . essa sarebbe rinvenibile nell obiettivo programmato di istituire nuove sezionispecializzatein materia di imprese nonché di incrementare il fondo previsto dall art . 37 , comma 10 , del decreto
2013-42.txt16761676riservate per gli anni 2012 e 2013 nei limiti di euro 600.000 ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezionispecializzatedei tribunali in materia di impresa , a partire dall esercizio 2013 non saranno più riassegnati in un unico «
2013-42.txt21892189menzionate disposizioni dello statuto e delle norme attuative non è fondata . l art . 36 dello statuto di autonomiaspecialee l art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 prevedono la titolarità , a favore della
2013-52.txt189189fabbisogni standard nel settore sanitario ) hanno aumentato l aliquota delle accise sull energia elettrica anche nelle regioni a statutospeciale, così violando le disposizioni dei decreti legislativi citati , a cui avrebbero dovuto dare attuazione , che prevedevano invece
2013-52.txt304304addizionali comunali e provinciali , eliminate nelle regioni a statuto ordinario , ma rimaste in vigore nelle regioni a statutospecialefino all entrata in vigore del decreto legge 2 marzo 2012 , n . 16 ( disposizioni urgenti in materia
2013-77.txt10981098lettera e ) , cost . , e con l art . 73 , comma 1 bis , dello statutospecialeper il trentino alto adige , giacché esorbiterebbe dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi prevista dall art .
2013-77.txt11221122alto adige , giacché esorbiterebbe dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi prevista dall art . 73 dello statutospeciale, invadendo altresì la competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di « sistema tributario » , posto che sarebbero
2013-77.txt22252225l organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la provincia può autorizzare le imprese altamentespecializzatea svolgere il prescritto controllo tecnico , nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia , anche per i veicoli
2013-77.txt27192719, del decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987 , n . 527 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale ) , giacché si tratta di
2013-95.txt350350, che ha modificato l art . 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) . tale sistema prevede la compartecipazione della regione a tutte le entrate erariali , dirette o
2013-97.txt9696della regione siciliana e dell autonomia finanziaria della stessa , quali risultano dagli artt . 36 e 43 dello statutospecialedella regione siciliana ( regio decreto legislativo 15 maggio 1946 , n . 455 , convertito in legge costituzionale 26
2013-97.txt351351uso domestico e alle province per le utenze ad uso non abitativo , uniformando così gli enti locali delle autonomiespecialia quelli delle regioni ordinarie . contemporaneamente , il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito , derivante dall
2013-97.txt410410milioni di euro annui a decorrere dall anno 2013 , sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statutospecialee province autonome di trento e di bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla
2013-97.txt541541sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle province ubicate nelle regioni a statutospecialesia stata già disposta dall art . 28 , comma 11 bis , del decreto legge 6 dicembre 2011 ,
2013-97.txt631631n . 68 del 2011 , avrebbe esteso all intero territorio nazionale ( e quindi anche alle regioni a statutospeciale) l applicazione del comma 1 dell art . 17 del medesimo decreto , secondo cui la suddetta imposta costituisce
2013-97.txt760760, alla luce di una corretta ricostruzione del quadro normativo , risulta che la contestata applicazione alle regioni a statutospecialee alle province autonome della trasformazione in tributo proprio derivato provinciale dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
2013-97.txt914914sede il registro automobilistico , del gettito dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile , nel rispetto delle autonomiespeciali. in seguito , il decreto ministeriale 14 dicembre 1998 , n . 457 ( regolamento recante norme per l
2013-97.txt997997si applicassero esclusivamente alle province delle regioni a statuto ordinario , mantenendo ferme le previgenti disposizioni in relazione alle autonomiespeciali, fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare , con propria normativa , l art . 60
2013-97.txt11971197. 16 , comma 1 , del decreto legislativo n . 68 del 2011 . per quanto riguarda le autonomiespeciali, il comma 5 dell art . 17 del decreto legislativo n . 68 del 2011 disponeva , invece ,
2013-97.txt12271227decreto legislativo n . 68 del 2011 disponeva , invece , che le modalità di applicazione nelle regioni a statutospecialedelle disposizioni contenute nell art . 17 incluso il comma 1 , che trasformava l indicata imposta sulle assicurazioni da
2013-97.txt13431343del consiglio , non ha comportato automaticamente l applicazione su tutto il territorio nazionale , incluse le regioni a statutospeciale, della devoluzione alle province del gettito dell imposta di cui si discute . ostativa a tale effetto era ,
2013-97.txt14521452chiarire che l ambito di applicazione delle disposizioni in argomento deve essere esteso anche alle province delle regioni ad autonomiaspeciale. dunque l effetto lesivo lamentato dalla ricorrente appare imputabile proprio all impugnato art . 4 , comma 2 ,
2013-97.txt1935193517 del decreto legislativo n . 68 del 2011 , per estenderne il campo di applicazione alle regioni a statutospeciale. infatti , questa corte ha affermato , in numerose occasioni , che i « tributi propri derivati » ,
2013-97.txt20682068proprio derivato » provinciale , sèguita a ricadere nell ambito di applicazione dell art . 36 dello statuto di autonomiaspecialee dell art . 2 delle norme di attuazione , i quali prevedono che spettano alla regione siciliana , oltre
2013-97.txt26512651di finanza pubblica . con la disposizione impugnata , invece , l addizionale viene soppressa anche nei territori delle autonomiespeciali. essa infatti abroga , a decorrere dal 1 aprile 2012 , l art . 6 del decreto legge n
2013-97.txt27222722uso non abitativo . 4.2 . l abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle regioni a statutospecialee delle province autonome , stimato in 180 milioni di euro , per l anno 2012 e 239 milioni di
2013-97.txt27652765, a decorrere dall anno 2013 . la reintegrazione dei relativi importi è posta a carico delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e di bolzano e , per evitare che il peso finanziario gravi su detti
2013-97.txt28262826comma 11 , del decreto legge n . 16 del 2012 ) , che il concorso delle regioni a statutospecialee delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica stabilito dall articolo 28 del decreto legge n . 201 del
2013-97.txt29852985comma , lettera a ) , del d.p.r . n . 1074 del 1965 attribuiscono allo stato , con normaspeciale, le entrate derivanti dalle « imposte di produzione » , tra le quali vanno annoverate anche le accise .
2013-97.txt34803480, poiché al minor gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle regioni a statutospecialee delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica , la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili
2014-07.txt314314operate dalla legislazione statale . poiché a fondamento di tale tesi viene invocato un parere emesso nell adunanza della commissionespecialedel consiglio di stato ( n . 385 del 26 gennaio 2012 ) , deve rilevarsi che , anche prescindendo
2014-07.txt11161116decreto legge per la banca d italia . secondo il tribunale rimettente , la mancata applicazione all agcom del regimespecialeprevisto per la banca d italia violerebbe gli articoli 3 , 97 e 117 , primo comma , cost .
2014-07.txt12881288gli articoli 3 e 53 cost . in tale occasione si è anche affermato che l introduzione di una impostaspeciale, sia pure transitoria ed eccezionale , in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite
2014-07.txt14341434stabilizzazione finanziaria , ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici , per la medesima finalità , l ulteriorespecialeprelievo tributario oggetto di censura . l irragionevolezza non risiede nell entità del prelievo denunciato , ma nella ingiustificata limitazione
2014-07.txt31473147risoluzione delle controversie tra imprese . pertanto , pur godendo tanto la banca d italia che l agcom di unaspecialeautonomia organizzativa e funzionale a tutela della loro indipendenza , occorre tuttavia affermare che la banca d italia presenta caratteri
2014-139.txt18061806reati posti a confronto , atteso che , mentre la norma censurata prevede un reato a consumazione istantanea con unaspecialecausa di estinzione collegata al versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione , di contro , l
2014-142.txt15731573è contenuta nell art . 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n . 545 ( ordinamento degli organispecialidi giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell art . 30
2014-142.txt30083008durata di un anno . in proposito , questa corte ha affermato che « le finalità sottese alla previsione dellospecialesistema della tassazione separata , vanno ricercate nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del “
2014-145.txt426426cui sono inserite contemplino una clausola di salvaguardia che ne rimetta l applicazione alle procedure di recepimento previste dagli statutispecialie dalle relative norme di attuazione in modo da garantire che il mantenimento alla regione siciliana del gettito dell imposta
2014-145.txt481481stessa alla ricostruzione privata nei comuni abruzzesi interessati dal sisma del 2009 avvengano nel rispetto dei vincoli che gli statutispecialistabiliscono nei rapporti tra lo stato e le regioni e dell intesa sulle modalità di compensazione del gettito sottratto .
2014-145.txt771771accompagnate dalla previsione di una clausola di salvaguardia che ne rimetta l applicazione alle procedure di recepimento previste dagli statutispecialie dalle relative norme di attuazione , la ricorrente non tiene conto che le norme di attuazione sono già state
2014-145.txt21012101di riserva allo stato delle entrate in questione rende quindi la devoluzione erariale del maggior gettito non conforme allo statutospecialeed alle relative norme di attuazione . 4.3.2 . viceversa , quanto alla destinazione della nuova entrata alla concessione di
2014-177.txt12331233di cui al comma 1 ” dello stesso art . 16 , cioè solo l aliquota base e non quellespeciali, tra le quali è compresa quella di cui al comma 1 dell art . 45 dello stesso d.lgs .
2014-177.txt15691569una variazione dell aliquota stessa . anche il profilo sostanziale , pertanto , avvalora la tesi della immodificabilità delle aliquotespeciali. 7 . la questione va accolta e deve essere dichiarata l illegittimità costituzionale dell art . 1 , comma
2014-207.txt11221122siciliana . manca infatti una clausola di salvaguardia che preveda l inapplicabilità delle disposizioni in esame alle regioni ad autonomiaspecialeove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione . va poi rilevato che la relazione
2014-26.txt11681168essa regione , in virtù di quanto disposto dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , che ( all art . 49 ) prevede la spettanza di determinate quote
2014-26.txt12291229ricorrente , che non contesta la previsione di deduzioni in sé , ma la mancata compensazione a favore delle regionispeciali, le norme impugnate si pongono in contrasto : a ) con l art . 3 , primo comma ,
2014-26.txt13421342in un corrispondente aumento della capacità di spesa della regione ; b ) con l art . 63 dello statutospeciale( che prevede che le disposizioni finanziarie di cui al titolo iv « possono essere modificate con leggi ordinarie ,
2014-26.txt16861686statale e finanza regionale , con conseguente lesione dell autonomia regionale garantita dagli artt . 49 e seguenti dello statutospecialedi cui alla legge costituzionale n . 1 del 1963 quanto alla capacità di finanziare i propri cómpiti . ed
2014-26.txt24762476della diminuzione del gettito derivante dalle norme impugnate rispetto allo svolgimento delle sue funzioni costituzionali di ente dotato di autonomiaspeciale. 3.3 . altrettanto infondato risulta , infine , il correlato profilo di doglianza riguardante la dedotta violazione dell art
2014-44.txt451451. infine , era prevista una clausola di salvaguardia in ordine all applicabilità della menzionata disciplina alle regioni a statutospecialee alle province autonome . le questioni di legittimità costituzionale , promosse con i menzionati ricorsi , sono state discusse
2014-44.txt1601316013, quello delle forme associative , riconducibile alla potestà legislativa regionale residuale . ne conseguirebbe che l intera disciplina dellaspecialeunione prevista dai commi da 1 a 16 dell art . 16 , a maggior ragione per il suo carattere
2014-44.txt1982519825, primo comma , lettera b ) , della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialedella sardegna ) , nonché , limitatamente al comma 4 , ultimo periodo , anche l art . 117 ,
2014-44.txt1987619876il comma 29 del citato art . 16 prevede quella che sembra una disposizione di salvaguardia delle competenze delle autonomiespeciali, ma sostiene che essa , a ben vedere , non escluderebbe la lesione delle attribuzioni della regione autonoma sardegna
2014-44.txt1992419924primo luogo , andrebbe considerato che l art . 3 , primo comma , lettera b ) , dello statutospecialedispone che essa ha potestà legislativa nella materia dell « ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni » ,
2014-44.txt2020320203seguente norma : « le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statutospecialeed alle province autonome di trento e di bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime , delle
2014-44.txt2026220262. 42 » . quest ultima norma , al comma 1 , così dispone : « le regioni a statutospecialee le province autonome di trento e bolzano , nel rispetto degli statuti speciali , concorrono al conseguimento degli obiettivi
2014-44.txt2027620276: « le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e bolzano , nel rispetto degli statutispeciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e doveri da essi
2014-44.txt2041720417una norma successiva che le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle regioni a statutospecialeal di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti » ( sentenza n . 193 del 2012 , paragrafo
2014-44.txt205192051927 della legge n . 42 del 2009 ) nella determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delle autonomiespecialialla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica » . inoltre , la legge di conversione n . 148 del 2011
2014-44.txt2057020570. 19 bis , alla stregua del quale « l attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome di trento e di bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
2014-44.txt2069420694di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano ” rispettati ” gli statutispeciali[ . . . ] » ( sentenza n . 241 del 2012 , paragrafo 4.2 del considerato in diritto
2014-44.txt2180021800residuale . è richiamata , in proposito , la giurisprudenza di questa corte sulle comunità montane , costituenti un casospecialedi unione di comuni . ad avviso della ricorrente , i principi affermati con riferimento a tali enti dovrebbero valere
2014-44.txt2583925839provvedimento normativo , con riferimento all art . 3 , primo comma , lettera b ) , del proprio statutospecialee all art . 117 , quarto e sesto comma , cost . al riguardo , si deve osservare ,
2014-44.txt2591425914l art . 24 bis la seguente clausola di salvaguardia : « fermo restando il contributo delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e bolzano all azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16
2014-44.txt2595925959le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statutispecialie dalle relative norme di attuazione , anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni
2014-44.txt2597525975previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione , anche con riferimento agli enti locali delle autonomiespecialiche esercitano le funzioni in materia di finanza locale , agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e
2014-44.txt2607226072d.l . n . 95 del 2012 rimette l applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statutispecialie dalle relative norme di attuazione . tale clausola è stata introdotta in sede di conversione , alla fine del
2014-44.txt2611326113testo del d.l . n . 95 del 2012 , proprio per garantire che il contributo delle regioni a statutospecialeall azione di risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale
2014-44.txt2612926129delle regioni a statuto speciale all azione di risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statutispecialistabiliscono tra livello nazionale e regioni a statuto speciale . essa dunque non costituisce una mera formula di stile ,
2014-44.txt2613826138venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e regioni a statutospeciale. essa dunque non costituisce una mera formula di stile , priva di significato normativo , ma ha la “
2014-44.txt2617926179precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano rispettati gli statutispeciali” ( sentenza n . 241 del 2012 ) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle
2014-44.txt2622326223degli statuti medesimi . la previsione di una procedura ” garantita ” al fine di applicare agli enti ad autonomiaspecialela normativa introdotta esclude , perciò , l automatica efficacia della disciplina prevista dal decreto legge per le regioni a
2014-44.txt26280262809 del d.l . n . 95 del 2012 , dunque , non sono immediatamente applicabili alle regioni ad autonomiaspeciale, ma richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria . la partecipazione
2014-50.txt18631863per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l utilizzazione delle risorse aggiuntive e l effettuazione degli interventispecialidi cui all articolo 119 , quinto comma , della costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del
2015-10.txt35813581non si può escludere che le peculiarità del settore petrolifero si prestino , in linea teorica , a legittimare unospecialeregime tributario . come si evince dalle istruttorie e dalle indagini conoscitive dell autorità garante della concorrenza e del mercato
2015-118.txt24852485vincoli di destinazione ? ” ; 5 ) ” vuoi che la regione del veneto diventi una regione a statutospeciale? ” » . l art . 2 , comma 2 , prevede poi che , nel caso in cui
2015-118.txt29892989, per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia ; in secondo luogo , perché lospecialeprocedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale . vero è che
2015-118.txt44894489che interroga gli elettori sul seguente quesito : « vuoi che la regione del veneto diventi una regione a statutospeciale? » . scopo di una siffatta consultazione popolare è includere la regione veneto nel novero delle regioni a statuto
2015-118.txt45104510? » . scopo di una siffatta consultazione popolare è includere la regione veneto nel novero delle regioni a statutospeciale, tassativamente enumerate nell art . 116 cost . anche tale quesito incide , pertanto , su scelte fondamentali di
2015-118.txt46584658: al contrario , il quesito è chiaramente volto ad annoverare la regione veneto accanto alle cinque regioni a statutospecialegià previste dall art . 116 cost . deve pertanto dichiararsi l illegittimità costituzionale dell art . 2 , comma
2015-131.txt18301830, la mancanza di una clausola di salvaguardia che preveda l inapplicabilità delle disposizioni in esame alle regioni ad autonomiaspeciale, ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione , e la circostanza che la
2015-131.txt26782678un prelievo coattivo con riferimento a un presupposto economicamente rilevante , collegato ad una pubblica spesa rispetto al quale laspeciale« addizionale » in esame costituisce in realtà una maggiorazione d aliquota dell imposta applicabile al medesimo presupposto e al
2015-132.txt346346rimettente , solo l art . 37 bis del d.p.r . n . 600 del 1973 , che ha naturaspecialerispetto alla disciplina generale del divieto dell abuso del diritto , prevede forme di contraddittorio preventivo con il contribuente da
2015-132.txt16971697quo nell art . 20 del d.p.r . n . 131 del 1986 , che dovrebbe essere considerato come unaspecialenorma antielusiva in materia di imposta di registro . 3.1 . secondo la costante giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis
2015-132.txt19801980operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni ) , costituirebbe una normaspeciale, con la quale il legislatore ha applicato la clausola generale antielusiva nel settore delle imposte sui redditi . la
2015-145.txt873873. alla luce della ricostruzione normativa che precede , si evince come le norme censurate abbiano sostituito il regime fiscalespecialeantecedentemente previsto per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico con uno meramente agevolato . 3 . tanto premesso
2015-155.txt23523548 bis e 50 , quinto comma , della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 ( statutospecialeper la valle d aosta ) ed in relazione all art . 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 ,
2015-155.txt265265all art . 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 , n . 320 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione valle d aosta ) , ed agli articoli da 2 a 8 della legge 26 novembre 1981 ,
2015-155.txt530530agli artt . 3 , 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , ed agli artt . 3 , 5 , 117 e 119 cost . ( in
2015-155.txt5955958 del decreto del presidente della repubblica 19 giugno 1979 , n . 348 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975 , n . 382 e al decreto del presidente della
2015-155.txt704704, 51 , 53 , 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialeper la regione friuli venezia giulia ) ; in relazione all art . 4 del decreto del presidente della repubblica
2015-155.txt7387384 del decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1965 , n . 114 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia in materia di finanza regionale ) , ed all art . 6 , comma 2
2015-155.txt776776, comma 2 , del decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 8 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione friuli venezia giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1965 ,
2015-155.txt21062106» . risulterebbe quindi pregiudicata unilateralmente e senza il rispetto delle procedure di modifica statutaria l autonomia finanziaria delle autonomiespeciali, chiamate altresì a sopperire al depauperamento delle risorse a disposizione dei comuni , anche in violazione dei parametri statutari
2015-155.txt31123112all ultimo comma dell articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 , recante lo statutospeciale» , e l art . 4 della medesima legge , secondo cui « 1 . sono attribuite alla regione
2015-155.txt34203420. ] » . la regione autonoma sardegna lamenta altresì l ingiustificata discriminazione che essa subirebbe sia rispetto alle autonomiespecialidel nord sia rispetto alle regioni a statuto ordinario , che continuerebbero a beneficiare di altri eventuali trasferimenti . secondo
2015-155.txt34843484e contraria al principio consensualistico . 1.1.7 . infine , con il primo gruppo di ricorsi , le medesime autonomiespecialicensurano l art . 14 , comma 13 bis , del d.l . n . 201 del 2011 . l
2015-155.txt412441241 bis ) , 48 , 49 , 51 , secondo comma , 54 , 63 e 65 dello statutospeciale; in relazione all art . 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 9 ( norme di
2015-155.txt41484148all art . 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 9 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione friuli venezia giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ) , all
2015-155.txt429742972012 in riferimento agli artt . 3 , comma 1 , lettera b ) , 7 e 8 dello statutospecialedella regione autonoma sardegna ed agli artt . 117 e 119 cost . 2.1.1 . l art . 1 ,
2015-155.txt50405040di neutralità e con quello consensualistico , che presidierebbe ai rapporti tra stato e regioni autonome . relativamente alle autonomiespeciali, i rimborsi in considerazione sono stati ripristinati , a distanza di circa due mesi dalla soppressione , dall art
2015-155.txt5137513793 del 2008 , « che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e di bolzano » . la modifica , intervenuta dopo un breve lasso temporale
2015-155.txt54125412con riferimento alle precedenti questioni venute all esame di questa corte in tema di relazioni finanziarie tra stato ed autonomiespeciali, nonché una sintetica ricognizione dello specifico contesto normativo e giurisprudenziale afferente alle stesse . 6 . 1 . con
2015-155.txt54535453riguardo alla peculiarità delle fattispecie in esame occorre anzitutto precisare che le norme impugnate non attengono al concorso delle autonomiespecialial patto di stabilità ed al perseguimento degli obiettivi finanziari di matrice comunitaria . infatti , i punti da dirimere
2015-155.txt54945494nella presente controversia non riguardano « la legittimità della determinazione unilaterale da parte dello stato del contributo di ciascuna autonomiaspeciale[ alla finanza pubblica ] , l oggetto dell accordo in relazione alla pretesa predeterminazione unilaterale , l assenza o
2015-155.txt56075607i quali il giudizio di costituzionalità si limita a verificare se la singola disposizione sia o meno rispettosa degli statutispecialie delle norme di attuazione ( ex plurimis , sentenza n . 241 del 2012 ) . nei presenti giudizi
2015-155.txt56935693impatto finanziario che realizzano . 6.2 . è opportuno poi sottolineare come un rapido esame della disciplina finanziaria delle autonomiespecialisia sufficiente ad individuare , quale connotato tipico della stessa , la compartecipazione ai tributi erariali afferenti al proprio territorio
2015-155.txt58285828disciplinati dalla legislazione statale . in ogni caso , si può dire che il tratto distintivo più rilevante dell autonomiaspecialesta proprio nell entità della devoluzione del gettito delle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi
2015-155.txt59045904comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 ) o ” residuali ” nel caso delle altre autonomiespeciali( con l eccezione della regione autonoma friuli venezia giulia ) attribuiscono alle province autonome di trento e di bolzano
2015-155.txt5962596231 agosto 1972 , n . 670 , recante « approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper la regione trentino alto adige » , nella misura di nove decimi ) , alla regione autonoma valle d
2015-155.txt60576057entrate tributarie erariali non altrimenti indicate nello statuto o nelle relative norme di attuazione . ben quattro dei cinque statutispecialivigenti ( art . 63 , quinto comma , dello statuto speciale della regione friuli venezia giulia , art .
2015-155.txt60696069di attuazione . ben quattro dei cinque statuti speciali vigenti ( art . 63 , quinto comma , dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia , art . 54 , quinto comma , dello statuto speciale per la sardegna ;
2015-155.txt60856085comma , dello statuto speciale della regione friuli venezia giulia , art . 54 , quinto comma , dello statutospecialeper la sardegna ; art . 50 , quinto comma , dello statuto speciale per la valle d aosta ;
2015-155.txt60996099, quinto comma , dello statuto speciale per la sardegna ; art . 50 , quinto comma , dello statutospecialeper la valle d aosta ; art . 104 , primo comma , del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
2015-155.txt61226122valle d aosta ; art . 104 , primo comma , del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) prevedono per le disposizioni in materia finanziaria una particolare disciplina , la quale consente
2015-155.txt61706170attraverso una legge ordinaria statale , il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo stato e l autonomiaspeciale. detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello stato riguardo ai rapporti finanziari con le
2015-155.txt61926192detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomiespeciali, in ragione delle semplificate e spedite modalità che rendono flessibile la dinamica delle fonti costituzionali in un settore fortemente
2015-155.txt63056305degli enti territoriali che hanno riguardato tra l altro l attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome . le procedure e i criteri di modifica sono in particolare , fissati dall art .
2015-155.txt6351635142 del 2009 . quest ultimo dispone , tra l altro , che « 1 . le regioni a statutospecialee le province autonome di trento e di bolzano , nel rispetto degli statuti speciali , concorrono al conseguimento degli
2015-155.txt63666366. le regioni a statuto speciale e le province autonome di trento e di bolzano , nel rispetto degli statutispeciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e doveri da essi
2015-155.txt65836583le quali lo stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statutospecialei cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale , ferma restando la copertura del fabbisogno standard
2015-155.txt67196719regionale e provinciale , nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statutospecialeo provincia autonoma ; b ) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa
2015-155.txt67486748princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statutospecialee alle province autonome in materia di tributi regionali , provinciali e locali [ . . . ] . 7
2015-155.txt67996799della presente legge e dei princìpi che da essa derivano , nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statutospecialee di ciascuna provincia autonoma , è istituito presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le
2015-155.txt68516851in attuazione del principio di leale collaborazione , un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statutospecialee ciascuna provincia autonoma , costituito dai ministri per i rapporti con le regioni , per le riforme per il
2015-155.txt68966896semplificazione normativa , dell economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai presidenti delle regioni a statutospecialee delle province autonome . il tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni
2015-155.txt69196919province autonome . il tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statutospecialee delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori
2015-155.txt70377037] 2 . al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto , nei confronti delle regioni a statutospecialeil presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall articolo 27
2015-155.txt70887088in particolare : a ) nei casi in cui , in base alla legislazione vigente , alle regioni a statutospecialespetta una compartecipazione al gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali ,
2015-155.txt71527152le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statutospeciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a ) ; con riferimento all imposta municipale propria di
2015-155.txt72007200anche dei tributi da essa sostituiti . 3 . [ . . . ] . alle [ regioni a statutospecialee alle province autonome ] spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente
2015-155.txt72327232al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statutispecialie dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti . [ .
2015-155.txt73707370pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale , nella disciplina delle relazioni finanziarie tra stato e autonomiespeciali; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della
2015-155.txt73847384relazioni finanziarie tra stato e autonomie speciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomiespecialida attuare secondo il canone della leale collaborazione ; c ) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del
2015-155.txt74477447in definitiva , si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomiespeciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi come
2015-155.txt75077507, occorre poi precisare che , anche alla luce di quanto argomentato a proposito della dinamica delle fonti delle autonomiespeciali, l art . 27 della legge n . 42 del 2009 ancorché non goda di rango costituzionale è disposizione
2015-155.txt75587558in definitiva esso dispone « una vera e propria ” riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti “specialiper la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) ,
2015-155.txt75877587ad autonomia differenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) , così da configurarsi quale autentico presidio procedurale dellaspecialitàfinanziaria di tali enti » ( sentenza n . 241 del 2012 ) . quanto al profilo sub b )
2015-155.txt76767676fiscale complessivamente stabiliti ; dall altro , impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delle autonomiespecialinon riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all interno delle autonomie
2015-155.txt77297729il legislatore ne prevede l attuazione attraverso un apposito tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statutospecialee provincia autonoma presso la conferenza stato regioni ( tavolo istituito con d.p.c.m . 6 agosto 2009 ) con il
2015-155.txt77617761con d.p.c.m . 6 agosto 2009 ) con il compito di individuare le linee guida per la partecipazione delle autonomiespeciali, secondo le norme attuative dei rispettivi statuti , agli obiettivi della legge di delega sul federalismo fiscale . infine
2015-155.txt78197819il legislatore prevede la possibilità , ad invarianza finanziaria complessiva , di una riduzione della porzione di spettanza delle autonomiespecialiperaltro accompagnata da un opposta possibilità di incremento nel caso di autonomie speciali svantaggiate , la quale , tuttavia ,
2015-155.txt78327832riduzione della porzione di spettanza delle autonomie speciali peraltro accompagnata da un opposta possibilità di incremento nel caso di autonomiespecialisvantaggiate , la quale , tuttavia , non può pregiudicare , attraverso un decremento sproporzionato e sostanzialmente ablativo , il
2015-155.txt79797979, nella loro combinazione , un bilanciamento dei principi costituzionali di tutela della autonomia finanziaria degli enti territoriali a statutospecialecon l equilibrio finanziario di cui agli articoli 81 e 97 , primo comma , cost . , come introdotto
2015-155.txt82568256interessi della neutralità finanziaria , della sostituzione , della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delle autonomiespeciali. in assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni
2015-155.txt84548454, come di seguito meglio precisato , questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomiespecialirisorse eventualmente necessarie per assicurare l equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate , nondimeno il rimedio a tale violazione
2015-155.txt85618561. 27 , che prevede « una permanente interlocuzione [ . . . ] tra lo stato e le autonomiespecialiper quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale [ . . . ] secondo il principio di
2015-155.txt86598659dallo schema costituzionale precedentemente richiamato , considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomiespecialie dell equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore , mentre a questa corte spetta valutarne a posteriori la correttezza
2015-155.txt87088708distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme né alla salvaguardia delle autonomiespecialiné agli equilibri della finanza pubblica . a differenza di quanto accaduto , sempre con riferimento alle autonomie speciali ,
2015-155.txt87278727autonomie speciali né agli equilibri della finanza pubblica . a differenza di quanto accaduto , sempre con riferimento alle autonomiespeciali, per il concorso al rispetto del patto di stabilità e degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
2015-155.txt88668866una situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomiespeciali. in sostanza , il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle autonomie
2015-155.txt88878887. in sostanza , il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle autonomiespecialiha finito per indebolire le ragioni della specialità nel loro complesso . se l art . 27 della legge n
2015-155.txt88958895i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle autonomie speciali ha finito per indebolire le ragioni dellaspecialitànel loro complesso . se l art . 27 della legge n . 42 del 2009 prevede che le entrate
2015-155.txt89648964ispirati all economicità ed alla solidarietà finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alle autonomiespeciali« una garanzia quantitativa di entrate , cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere i
2015-155.txt92139213, sentenza n . 241 del 2012 ) . ne consegue che il principio di proporzionalità tra risorse delle autonomiespecialie funzioni da esse esercitate deve essere tenuto al riparo da mutamenti legislativi come quelli in esame strutturati in modo
2015-155.txt92449244da mutamenti legislativi come quelli in esame strutturati in modo tale da turbare l equilibrio di bilancio delle singole autonomiespeciali. quest ultimo può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra stato ed autonomie , in modo da consentire
2015-155.txt93009300regionali , ma si realizzi nel modo più efficace in relazione agli interessi dialettici della valorizzazione degli enti a statutospecialee dell equilibrio della finanza pubblica . 7.2 . in ogni caso , non risulta rispettato da parte dello stato
2015-155.txt94299429determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell equilibrio complessivo dell ordinamento cui le norme di attuazione [ e l autonomiaspecialeche le giustifica ] sono preordinate » ( sentenza n . 213 del 1998 ) . per questo motivo ,
2015-155.txt94729472in materia di federalismo fiscale non può attraverso la concatenazione di norme potenzialmente riduttive delle risorse di spettanza delle autonomiespecialicomprimere , con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse , le condizioni particolari di autonomia
2015-155.txt95019501in ordine alla sostenibilità delle stesse , le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti . le stesse autonomiespecialisono , comunque , titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe , insieme allo stato , delle
2015-155.txt95709570dialettica degli interessi in rilievo non può limitarsi al confronto bilaterale in quanto , se è vero che le autonomiespecialisono caratterizzate anche da una specialità interna al loro genere e che quest ultima può comportare diversi criteri qualitativi e
2015-155.txt95769576può limitarsi al confronto bilaterale in quanto , se è vero che le autonomie speciali sono caratterizzate anche da unaspecialitàinterna al loro genere e che quest ultima può comportare diversi criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione delle risorse fiscali
2015-155.txt1019510195della repubblica 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) , dall art . 1 , commi 407 413 , della legge 23 dicembre
2015-155.txt1026910269407 , la nuova disciplina delle relazioni finanziarie tra lo stato e le predette autonomie è stata trasfusa nello statutospecialeed in particolare , con riferimento alla statuizione relativa all art . 13 , comma 17 , del d.l .
2015-155.txt1035510355della legge n . 42 del 2009 ha determinato una situazione che può pregiudicare l assetto economico finanziario delle autonomiespecialinella misura in cui non assicuri la congruenza tra l attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e
2015-155.txt1038510385l attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomiespeciali. l indefettibile urgenza che l ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l armonizzazione di tale dialettico
2015-155.txt1053310533ottimale riparto delle risorse fiscali . vale in proposito , ancor più che per il concorso delle regioni a statutospecialeagli obiettivi del patto di stabilità , il vincolo di metodo già richiamato nella sentenza n . 19 del 2015
2015-176.txt329329. il richiamato art . 50 bis rimette l applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statutispecialie dalle relative norme di attuazione . una clausola di tale tenore , secondo la costante giurisprudenza di questa corte
2015-176.txt389389precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano rispettati gli statutispeciali” ( sentenza n . 241 del 2012 ) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle
2015-176.txt645645regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale» ( sentenza n . 77 del 2015 ) , ma quand anche , in ipotesi , la disposizione impugnata
2015-231.txt13421342ai redditi maturati e non ancora distribuiti , e di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto per l applicazione della disciplinaspecialesulle partecipazioni qualificate possedute alla data del 1 gennaio 2011 . la finalità è quella di conferire certezza al momento
2015-246.txt457457stato delle maggiori entrate da esse previste , senza tuttavia rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dai rispettivi statutispecialie dalle relative norme di attuazione . 2 . in considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure
2015-246.txt19571957stato , la loro destinazione al « fondo per la riduzione della pressione fiscale » non è conforme allo statutospecialee alle relative norme di attuazione . 8 . restano assorbiti gli ulteriori profili di censura .
2015-251.txt22792279fiscalmente soggetta alle regole di cui all art . 119 cost . ) e quella delle provincie autonome a statutospeciale, con autonomia fortemente differenziata . ciò , tuttavia , senza considerare ( né argomentare ) in ordine al fatto
2015-251.txt23432343. 116 cost . , per la quale , in ultima analisi , la potestà primaria delle regioni a statutospecialene costituisce elemento caratterizzante , che non si trasforma , per ciò solo , in elemento di rottura del sistema
2015-252.txt10571057. è opportuno in proposito ricordare che , per quanto riguarda l attuazione della riforma della fiscalità territoriale delle autonomiespecialiex art . 27 della legge 5 maggio 2009 , n . 42 ( delega al governo in materia di
2015-252.txt11981198a quelle adottate dallo stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato [ . . . ] le stesse autonomiespecialisono , comunque , titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe , insieme allo stato , delle
2015-273.txt661661precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano rispettati gli statutispeciali” ( sentenza n . 241 del 2012 ) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle
2015-273.txt963963precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale( sentenze n . 82 e n . 77 del 2015 ) . deve tuttavia precisarsi che quand anche ,
2015-273.txt12261226. nel caso di specie la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dell art . 36 dello statutospecialee dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto la disposizione impugnata stabilisce
2015-273.txt140714072014 , n . 66 , in riferimento agli artt . 14 , 17 , 37 e 38 dello statutospeciale, richiamati nel ricorso senza ulteriori sviluppi argomentativi . pertanto , in relazione a tali parametri , le questioni devono
2015-273.txt24832483che precedono consegue che non possono ritenersi lesi , come argomentato dalla ricorrente , l art . 43 dello statutospecialee il principio di leale collaborazione , la cui invocazione è , rispetto alla questione sottoposta , inconferente . a
2015-273.txt26062606la cui legittimità deriva dal rispetto delle stesse norme . trattandosi di riserva che soddisfa le condizioni stabilite dallo statutospecialeall art . 36 e all art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , la questione
2015-273.txt26912691del 2014 , come convertito , promossa dalla regione siciliana in riferimento agli artt . 36 e 43 dello statutospecialee all art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , n . 1074 , nonché al
2015-31.txt9494comma , lettera d ) , e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i
2015-31.txt158158disposizione contrasterebbe con il richiamato art . 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , il quale dispone al comma 1 che « le entrate della regione sono costituite :
2015-58.txt399399, poiché il « contributo » regionale , oltre ad avere presupposti « non diversi » da quelli del tributospecialestatale per il deposito in discarica dei rifiuti e per il loro smaltimento tal quali in impianti di incenerimento senza
2015-58.txt23272327rifiuti di cui al d.lgs . n . 152 del 2006 , esista un rapporto di complementarità e non dispecialità, se non limitatamente ai rifiuti di origine animale qualificabili come sottoprodotti ( corte di cassazione penale , sentenze 23
2015-65.txt8181comma 4 del suo art . 35 , che « in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomiespecialidagli incrementi delle aliquote dell accisa sull energia elettrica disposti dai decreti del ministro dell economia e delle finanze 30
2015-65.txt151151dell addizionale comunale e provinciale all accisa sull energia elettrica , il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e bolzano previsto dall articolo 28 , comma 3 , primo periodo del decreto
2015-65.txt548548giudizi davanti alla corte costituzionale . 4 . restano quindi da esaminare le sole impugnative delle due regioni a statutospeciale. 4.1 . la regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste ha , in particolare , denunciato il
2015-65.txt616616) , 12 , 48 bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 ( statutospecialeper la valle d aosta ) e la relativa normativa di attuazione ( art . 8 della legge 26 novembre
2015-65.txt10261026una correlazione diretta tra l incremento del gettito dell accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle regioni a statutospeciale. pertanto , nella sostanza , essa equivale a una riserva all erario dell anzidetto incremento di gettito , la
2015-67.txt878878sede il registro automobilistico , del gettito dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ma nel rispetto delle autonomiespeciali. in sua attuazione , il decreto del ministero delle finanze 14 dicembre 1998 , n . 457 ( regolamento
2015-67.txt964964contenute si applicassero esclusivamente alle province delle regioni a statuto ordinario , mantenendo ferme le previgenti disposizioni per le autonomiespeciali, fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare la devoluzione con propria normativa . la regione siciliana
2015-67.txt11751175della legge 26 aprile 2012 , n . 44 , il disposto dell art . 17 veniva esteso alle autonomiespeciali. 6 . questo articolo ha costituito oggetto d impugnazione da parte della regione siciliana dinanzi a questa corte ,
2015-67.txt13141314proprio derivato ” provinciale , sèguita a ricadere nell ambito di applicazione dell art . 36 dello statuto di autonomiaspecialee dell art . 2 delle norme di attuazione , i quali prevedono che spettano alla regione siciliana , oltre
2015-67.txt14891489sorta di clausola di salvaguardia , l eventuale adeguamento alla legislazione statale in materia , nel rispetto della sua autonomiaspeciale. 8 . ebbene la regione siciliana , dopo la sentenza n . 97 del 2013 , ha adottato la
2015-77.txt5885884 , 12 , 48 bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 ( statutospecialeper la valle d aosta ) , e alla legge 26 novembre 1981 , n . 690 ( revisione dell
2015-77.txt773773d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) , e all art . 2 , comma 108 , della legge 23 dicembre
2015-77.txt875875agli artt . 6 , 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) e al principio di leale collaborazione . ha impugnato , inoltre , sia l art .
2015-77.txt10911091agli artt . 49 , 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) e al principio di leale collaborazione . ha impugnato inoltre l art . 16
2015-77.txt1351135110 bis e 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) , all art . 2 del decreto
2015-77.txt13861386all art . 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 266 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali , nonché la
2015-77.txt19001900comma 8 , del d.l . n . 35 del 2013 , ha permesso di imputare il concorso delle autonomiespeciali, previsto dalla norma impugnata , al fondo per lo sviluppo e la coesione , mentre l art . 1
2015-77.txt22112211le procedure previste dall articolo 27 della legge 5 maggio 2009 , n . 42 , le regioni a statutospecialee le province autonome di trento e bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l importo complessivo di 600
2015-77.txt23592359programmazione regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomiespecialiin sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di trento
2015-77.txt24972497norme di attuazione di cui al citato articolo 27 , gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomiespecialisono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure . in caso
2015-77.txt26202620perché per l anno 2012 ( decreto ministeriale 27 novembre 2012 ) è stato raggiunto l accordo con le autonomiespecialisulle modalità di riparto del contributo tra di esse . l eccezione non ha fondamento , dato che concludere un
2015-77.txt29742974regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale( sentenza n . 36 del 2004 ; in seguito , sentenze n . 54 del 2014 , n .
2015-77.txt32013201che l art . 27 , comma 1 , della legge n . 42 del 2009 prevede che le autonomiespecialiconcorrono al patto di stabilità interno « secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti »
2015-77.txt33383338sentenza n . 23 del 2014 ) , pongano , caso per caso , obblighi finanziari a carico delle autonomiespeciali, tanto più in casi come quello in esame , in cui la norma impugnata si colloca in un ampio
2015-77.txt34003400gli interventi unilaterali dello stato in materia di finanza pubblica sono accompagnati dall obbligo di raggiungere comunque con le autonomiespecialiun accordo di un contenuto più ampio di quello costituito dalla mera definizione del livello delle spese correnti ( sentenza
2015-77.txt40604060attuazione ( sentenza n . 23 del 2014 ) , sono sottratte a un immediata disponibilità per obbligare l autonomiaspecialea ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese . una volta chiarito che il contributo imposto a tal
2015-77.txt41304130art . 27 della legge n . 42 del 2009 , costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomiespeciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete , partecipano al risanamento delle finanze pubbliche , impiegando a tal
2015-77.txt44744474legge di stabilità 2012 ) . questo comma stabilisce che , in caso di mancato accordo tra stato ed autonomiespecialiin materia di finanza pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno , gli obiettivi di queste ultime sono rideterminati
2015-77.txt46414641n . 19 del 2015 ) , con riguardo all imposizione unilaterale e preventiva di misure a carico delle autonomiespeciali, in attesa del raggiungimento dell accordo . la disposizione oggi impugnata regola appunto l ipotesi che l accordo non
2015-77.txt46974697degli obiettivi concordati , apportandovi correttivi già operanti in forza delle disposizioni normative che pongono contributi a carico delle autonomiespeciali, comunque dovuti in forza delle specifiche norme di legge che già li prevedono . in tal modo la disposizione
2015-77.txt48874887e 16 , comma 3 , stabilisce che il d.l . n . 95 del 2012 si applica alle autonomiespecialisecondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione . la ricorrente lamenta che questa
2015-77.txt48954895il d.l . n . 95 del 2012 si applica alle autonomie speciali secondo le procedure previste dai rispettivi statutispecialie dalle relative norme di attuazione . la ricorrente lamenta che questa clausola non la sottrae all applicazione dell art
2015-77.txt49654965, commi 3 e 4 , del d.l . n . 95 del 2012 è senza dubbio applicabile alle autonomiespeciali, dato che le riguarda espressamente ( sentenza n . 219 del 2013 ) , va osservato che la norma
2015-82.txt562562, comma 1 , della legge n . 214 del 2011 . tale disposizione prevede che le regioni a statutospecialee le province autonome di trento e bolzano assicurino , a decorrere dall anno 2012 , un concorso alla finanza
2015-82.txt859859b ) , 3 , comma 1 , lettera f ) , 12 , 48 bis e 50 dello statutospecialee della relativa normativa di attuazione ( articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981 , n .
2015-82.txt13181318dello stesso art . 48 . tali articoli violerebbero , in primo luogo , l art . 43 dello statutospeciale, il quale demanda la determinazione delle norme per la propria attuazione a una commissione paritetica ; in secondo luogo
2015-82.txt1376137642 del 2009 , il quale prevede un tavolo di confronto per il coordinamento della finanza delle regioni a statutospecialee delle province autonome . la medesima regione siciliana ha censurato poi , più specificamente , l art . 28
2015-82.txt1416141628 , il quale , dopo aver previsto , al comma 2 , l applicabilità anche alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e di bolzano dell aumento dell aliquota di base dell addizionale irpef , impone
2015-82.txt14401440autonome di trento e di bolzano dell aumento dell aliquota di base dell addizionale irpef , impone alle suddette autonomiespecialidi assicurare il già descritto concorso alla finanza pubblica di cui al comma 3 , con il pure già descritto
2015-82.txt15401540si porrebbero in contrasto con il principio di leale collaborazione , con gli artt . 36 e 37 dello statutospecialee con l art . 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria si intende , del decreto del
2015-82.txt16001600in materia finanziaria ) nonché con l art . 17 , primo comma , lettera b ) , dello statutospeciale. in particolare , secondo la ricorrente , « l aumento del detto gettito non è destinato alla regione siciliana
2015-82.txt17901790ai sensi della legislazione vigente . tale disposizione violerebbe , in primo luogo , l art . 36 dello statutospecialee l art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto sottrarrebbe alla regione ,
2015-82.txt18441844questione ; in secondo luogo , l art . 17 , primo comma , lettera b ) , dello statutospeciale, in quanto inciderebbero sulla competenza concorrente in materia sanitaria . la regione siciliana ha censurato , altresì , i
2015-82.txt264826482014 ) . nel caso , la ricorrente trascura che lo stesso art . 28 , pur richiamando le regionispecialie le province autonome a un maggiore concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica , prevede altresì , al comma
2015-82.txt28662866a partire da questo è dovuto un concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica da parte delle regioni a statutospecialee delle province autonome , specificato nella sua dimensione quantitativa . il concorso è assicurato con le procedure previste dall
2015-82.txt33573357è stato emanato . il comma 2 prevede che l aliquota così incrementata si applica anche alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e di bolzano . pertanto , i primi due commi determinano un incremento delle
2015-82.txt33833383trento e di bolzano . pertanto , i primi due commi determinano un incremento delle entrate delle regioni ordinarie especiali, per effetto della maggiorazione dell aliquota di base dell addizionale irpef . è in questo contesto che si collocano
2015-82.txt34103410aliquota di base dell addizionale irpef . è in questo contesto che si collocano il concorso delle regioni a statutospecialedisposto dall impugnato comma 3 e il relativo accantonamento . 7.3 . ancora in via preliminare , va osservato che
2015-82.txt343534353 e il relativo accantonamento . 7.3 . ancora in via preliminare , va osservato che il concorso delle regionispecialie delle province autonome di cui al citato art . 28 , comma 3 , oggetto del presente giudizio ,
2015-82.txt355735572015 . in seguito , a tale disposizione hanno fatto riferimento ulteriori norme volte a disciplinare il contributo delle regionispecialie delle province autonome agli obiettivi nazionali di finanza pubblica , a cominciare dall art . 16 , comma 4
2015-82.txt37253725, comma 3 , riguarda l unilateralità della decisione statale , sia laddove impone un concorso delle regioni ad autonomiaspecialeal risanamento della finanza pubblica , sia laddove richiede che a tale concorso venga data attuazione mediante l accantonamento di
2015-82.txt38223822dalla legislazione dello stato nell esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale( ex plurimis , sentenze n . 46 del 2015 , n . 54 del 2014 , n . 30
2015-82.txt41244124, come quelle impugnate nel presente giudizio , determinavano i contributi alla finanza pubblica posti a carico di ciascuna autonomiaspeciale. esaminando le censure rivolte a queste disposizioni , in quanto il contributo ivi previsto era stato determinato in via
2015-82.txt42304230anche nella pronuncia da ultimo citata questa corte non ha mancato di sottolineare che in riferimento alle regioni a statutospecialemerita sempre di essere intrapresa la via dell accordo , espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari
2015-82.txt42574257via dell accordo , espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo stato e le autonomiespeciali; è altresì vero , tuttavia , che tale principio non è stato recepito dagli statuti di autonomia che vengono
2015-82.txt43804380di questo presupposto che il richiamato art . 27 della legge n . 42 del 2009 prevede che le autonomiespecialiconcorrono al patto di stabilità interno sulla base del principio dell accordo « secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme
2015-82.txt44194419dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti » : una tale previsione non sarebbe necessaria se le fonti dell autonomiaspecialeavessero già provveduto a disciplinare la materia , recependo il principio dell accordo in forme opponibili al legislatore ordinario .
2015-82.txt4503450323 del 2014 ) che esso pone bensì una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statutispecialiper la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) ,
2015-82.txt45314531enti ad autonomia differenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) , così da configurarsi quale presidio procedurale dellaspecialitàfinanziaria di tali enti ( sentenza n . 241 del 2012 ) . nondimeno esso ha rango di legge ordinaria
2015-82.txt45884588di grave crisi economica , il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomiespecialialle manovre di finanza pubblica ( sentenza n . 193 del 2012 ) , fermo restando il necessario rispetto della
2015-82.txt46654665la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica ha consentito allo stato di imporre all autonomia finanziaria delle regionispecialie delle province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le regioni a statuto ordinario , nelle more delle
2015-82.txt47414741luce dei principi sopra richiamati , appare chiaro che lo stato ha stabilito la misura del contributo richiesto alle autonomiespeciali, nonché ai comuni ricompresi nel territorio di alcune regioni speciali , nell adempimento della propria funzione di coordinamento della
2015-82.txt47524752ha stabilito la misura del contributo richiesto alle autonomie speciali , nonché ai comuni ricompresi nel territorio di alcune regionispeciali, nell adempimento della propria funzione di coordinamento della finanza pubblica e nell esercizio della relativa competenza legislativa . solo
2015-82.txt48364836compartecipazione ai tributi erariali . l accantonamento è disposto al fine di rendere immediatamente effettivo il concorso che le regionispecialie le province autonome hanno il dovere di assicurare , con i mezzi di cui sono titolari , il raggiungimento
2015-82.txt48894889alle ricorrenti è legittimo , l accantonamento delle quote di compartecipazione è il mezzo procedurale attraverso il quale le autonomiespecialiassolvono tempestivamente gli obblighi di partecipazione al risanamento delle finanze pubbliche . così come è configurata nella disposizione impugnata ,
2015-82.txt49574957. l accantonamento avviene sul presupposto che le relative somme appartengano agli enti territoriali , come previsto dai rispettivi statutispeciali: da questo punto di vista , non vi è alcuna sostituzione dello stato alle autonomie speciali nella titolarità del
2015-82.txt49744974dai rispettivi statuti speciali : da questo punto di vista , non vi è alcuna sostituzione dello stato alle autonomiespecialinella titolarità del gettito . naturalmente , affinché esso non si tramuti in una definitiva sottrazione e appropriazione di risorse
2015-82.txt50695069siano le nuove norme di attuazione statutaria a definire l entità e le modalità del concorso dei soggetti ad autonomiaspecialeagli obiettivi della finanza pubblica nazionale . la disposizione impugnata si configura , dunque , come misura transitoria , necessaria
2015-82.txt51775177interesse pubblico di conciliare l autonomia finanziaria delle regioni con l indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomiaspecialealla manovra di stabilità , sicché su ciascuna delle parti coinvolte ricade un preciso dovere di collaborazione e di discussione
2015-82.txt53555355la questione non è fondata . occorre premettere che la regione siciliana è l unica , tra quelle a statutospeciale, che non autofinanzia integralmente le proprie prestazioni sanitarie , ma beneficia , come le regioni a statuto ordinario ,
2015-82.txt61116111anche i fondi destinati a finanziare gli enti locali delle regioni ordinarie . in relazione alle altre regioni ad autonomiaspeciale, non può considerarsi irragionevole che la riduzione riguardi solo i comuni e le province ricompresi nel territorio delle due
2015-82.txt61456145le province ricompresi nel territorio delle due regioni isolane : infatti , solo in queste , tra tutte le autonomiespeciali, la finanza degli enti locali riceve tuttora contributi a carico dello stato ; non per caso , il comma
2015-82.txt62456245la riduzione dei fondi degli enti locali lamentata dalla ricorrente riguarda tutti i soggetti dotati di autonomia , ordinaria especiale. neppure è privo di rilievo il fatto che l attuazione del riparto delle riduzioni disposte dall impugnato comma 6
2015-82.txt65936593modalità di applicazione e degli effetti finanziari del d.l . n . 201 del 2011 per le regioni a statutospecialee per le province autonome di trento e di bolzano . tuttavia , la stessa clausola esordisce stabilendo che restano
2015-82.txt68936893133 del 2010 ) ha già ritenuto modificabile solo con il procedimento previsto dall art . 48 bis dello statutospeciale, prescritto per l approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria , anche in forza di quanto disposto dall art
2015-82.txt69326932dall art . 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 , n . 320 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione valle d aosta ) . neppure in sede attuativa si è verificata tale intesa . infatti , il
2015-95.txt617617. , limitando il diritto di difesa dell imputato non abbiente , il quale vedrebbe precluso l accesso al ritospecialeesclusivamente per motivi legati alla propria condizione di impossidenza . 2 . invertendo l ordine di prospettazione del rimettente ,
2015-95.txt13011301norma in esame . nel frangente , il legislatore ha inteso rimuovere la preclusione solo quando ricorra una circostanza attenuantespecialecollegata alla riparazione dell offesa causata dal reato , qual è quella delineata dai commi 1 e 2 dello stesso
2015-95.txt13731373debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti considerati siano stati « estinti mediante pagamento , anche a seguito dellespecialiprocedure conciliative o di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie » . il giudice a quo reputa tale soluzione
2015-95.txt154615466 ) , prima parte , del codice penale , rispetto alla quale quella tributaria si pone in rapporto dispecialità( sentenza n . 111 del 1964 , le cui affermazioni sono state successivamente ribadite dalla sentenza n . 49
2016-121.txt840840periodo del secondo comma dell art . 53 del d.lgs . n . 546 del 1992 alle notifiche tramite messispeciali( in quanto tale esclusione è già stata dichiarata conforme a costituzione dalla sentenza n . 17 del 2011 )
2016-121.txt14081408ingiustificata diversità della disciplina della notifica effettuata direttamente dalla parte rispetto a quella effettuata dall amministrazione tramite il messo notificatorespeciale: pur essendo , quest ultimo , organo della parte processuale , non viene , infatti , applicata la sanzione
2016-151.txt613613integralmente le funzioni conferite , ed il successivo quinto comma , stante l inerzia del legislatore nel sopperire con interventispecialialle difficoltà patite dagli enti locali . 2 . occorre preliminarmente rammentare che le regioni sono legittimate a denunciare l
2016-151.txt859859ricorso , indicando il criterio per ripartire la riduzione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle autonomiespecialiinsulari . la citata modifica non incide comunque sui termini del ricorso oggetto del presente giudizio . infine , va
2016-173.txt38113811, concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse all autonomia di organi costituzionali e di regioni ad autonomiaspecialerispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria ( in particolare , per ciò che concerne
2016-188.txt121121secondo comma , 54 , 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) , in relazione alla normativa di attuazione di cui al decreto del presidente della
2016-188.txt156156cui al decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1965 , n . 114 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione friuli venezia giulia in materia di finanza regionale ) , al decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n
2016-188.txt185185finanza regionale ) , al decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 8 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione friuli venezia giulia recanti modifiche ed integrazioni al d.p.r . 23 gennaio 1965 , n . 114
2016-188.txt229229finanza regionale ) , al decreto legislativo 2 gennaio 1997 , n . 9 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la regione friuli venezia giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ) , in
2016-188.txt520520. 1.1 . la ricorrente deduce la violazione del procedimento consensuale per le modifiche alla fiscalità delle regioni a statutospecialee dei loro comuni previsto dall art . 27 della legge 5 maggio 2009 , n . 42 ( delega
2016-188.txt613613della regione , tutte le norme impugnate violerebbero il principio dell accordo che regolerebbe i rapporti fra stato ed autonomiespecialiin materia finanziaria , come affermato più volte da questa corte ( si richiamano le sentenze n . 133 del
2016-188.txt957957contrasto con il principio di leale collaborazione e con il principio consensuale , ispiratori dei rapporti tra stato ed autonomiespeciali; inoltre non sarebbe assicurata « la neutralità finanziaria [ in quanto le disposizioni contestate ] regolano un nuovo tributo
2016-188.txt22282228finanziaria operata dalla legge n . 220 del 2010 per l adeguamento e l aggiornamento delle disposizioni attuative dello statutospeciale. 2.2 . per quel che riguarda i dati relativi all entità ed alle scadenze temporali delle operazioni di versamento
2016-188.txt23192319quelli delle regioni autonome siciliana e sardegna , enti che beneficiano del riparto a differenza di quelli delle altre autonomiespeciali. i versamenti statali sarebbero tempestivi ( sette giorni lavorativi ) sulla base delle cifre risultanti dalla sommatoria dei modelli
2016-188.txt31783178esaustive , pur dissentendo sulla neutralità dell operazione : l avvocatura generale dello stato , riferendosi al complesso delle autonomiespeciali, afferma che il minor gettito dell imu sarebbe sostanzialmente equivalente a quello relativo alla tasi , mentre la regione
2016-188.txt36073607art . 27 di detta legge dispone , al comma 1 , per quel che riguarda le regioni a statutospecialee le province autonome che « 1 . [ . . . ] nel rispetto degli statuti speciali , concorrono
2016-188.txt36253625a statuto speciale e le province autonome che « 1 . [ . . . ] nel rispetto degli statutispeciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e doveri da essi
2016-188.txt38113811le quali lo stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statutospecialei cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale , ferma restando la copertura del fabbisogno standard
2016-188.txt39293929princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statutospecialee alle province autonome in materia di tributi regionali , provinciali e locali [ . . . ] . 7
2016-188.txt39803980della presente legge e dei princìpi che da essa derivano , nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statutospecialee di ciascuna provincia autonoma , è istituito presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le
2016-188.txt40324032in attuazione del principio di leale collaborazione , un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statutospecialee ciascuna provincia autonoma , costituito dai ministri per i rapporti con le regioni , per le riforme per il
2016-188.txt40774077semplificazione normativa , dell economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai presidenti delle regioni a statutospecialee delle province autonome . il tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni
2016-188.txt41004100province autonome . il tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statutospecialee delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori
2016-188.txt42884288d ) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili ; e ) tributispecialicatastali ; f ) tasse ipotecarie ; g ) cedolare secca sugli affitti . inoltre , il successivo art .
2016-188.txt43434343« 2 . al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto , nei confronti delle regioni a statutospecialeil presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall articolo 27
2016-188.txt43944394in particolare : a ) nei casi in cui , in base alla legislazione vigente , alle regioni a statutospecialespetta una compartecipazione al gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali ,
2016-188.txt44584458le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statutospeciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a ) ; con riferimento all imposta municipale propria di
2016-188.txt44994499cui all articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti . 3 . nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale , le modalità di applicazione delle disposizioni
2016-188.txt45344534le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomiespecialiin conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ; per gli enti locali ubicati nelle medesime
2016-188.txt46064606al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statutispecialie dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti » . occorre
2016-188.txt47064706di federalismo fiscale municipale e dallo statuto di autonomia si evincono alcuni principi cardine della riforma tributaria afferente alle autonomiespecialied in particolare alla regione autonoma friuli venezia giulia : « a ) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile
2016-188.txt47434743pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale , nella disciplina delle relazioni finanziarie tra stato e autonomiespeciali; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della
2016-188.txt47574757relazioni finanziarie tra stato e autonomie speciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomiespecialida attuare secondo il canone della leale collaborazione ; c ) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del
2016-188.txt48204820in definitiva , si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomiespeciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi come
2016-188.txt48834883l art . 1 , comma 157 , della legge n . 220 del 2010 ha integrato con la proceduraspecialeprevista dall art . 63 , quarto comma , dello statuto l art . 51 dello stesso , inserendo tra
2016-188.txt52995299finanza degli enti locali , delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e sardegna rispetto alle altre autonomiespeciali, tra cui la stessa ricorrente . in particolare , per i comuni ubicati nel territorio di queste ultime l
2016-188.txt54435443comma 17 , il quale stabilisce che « l importo complessivo della riduzione del recupero [ afferente alle suddette autonomiespeciali] risulta pari per l anno 2012 a 1.627 milioni di euro , per l anno 2013 a 1.762,4 milioni
2016-188.txt56055605dell art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del 2011 nei territori delle autonomiespecialida ultimo menzionate . tale disposizione , attraverso il complesso riferimento alle precedenti , è venuta così a perpetuare l
2016-188.txt63836383essere conciliata attraverso il metodo dell accordo con i principi costituzionali inerenti al rapporto tra lo stato e le autonomiespeciali. l espressione di tale esigenza si rinviene , tra l altro , nel già richiamato art . 1 ,
2016-188.txt66476647rileva il profilo funzionale di tale istituto nell ambito della legislazione statale afferente alle relazioni finanziarie tra stato e autonomiespeciali. è stato a tal proposito affermato da questa corte che « [ p ] er mezzo dell accantonamento [
2016-188.txt67136713attuazione ( sentenza n . 23 del 2014 ) , sono sottratte a un immediata disponibilità per obbligare l autonomiaspecialea ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese . una volta chiarito che il contributo imposto a tal
2016-188.txt67836783art . 27 della legge n . 42 del 2009 , costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomiespeciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete , partecipano al risanamento delle finanze pubbliche , impiegando a tal
2016-188.txt68946894possono essere definite contestualmente alla redazione dei bilanci di previsione . esso si differenzia dall istituto del contributo delle autonomiespecialicome definito nella sentenza n . 19 del 2015 per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità , previsti
2016-188.txt70377037, nel quale viene depositato l epilogo delle complesse transazioni ispirate al leale contraddittorio tra lo stato e le autonomiespeciali. solo il fallimento di reiterate trattative può giustificare , pur sempre nel rispetto degli statuti e dei principi di
2016-188.txt82878287confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale , inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all autonomiaspeciale, costituisce un ingiustificata compressione dell autonomia stessa . con riguardo alla fattispecie normativa in esame può dunque dirsi che
2016-188.txt93109310» ( sentenza n . 155 del 2015 ) , anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra stato ed autonomiespeciali« con riguardo ai decorsi esercizi » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . d altronde , il
2016-188.txt97379737dell impugnazione per erroneità del presupposto interpretativo , dacché è stato confermato che esso non trova applicazione per l autonomiaspecialericorrente . 10 . anche le censure rivolte ai successivi commi 725 e 727 del medesimo articolo non sono fondate
2016-280.txt543543art . 48 , comma 1 bis , in quanto consentirebbe l immediata applicazione del regime dell imu alle autonomiespecialisenza prevedere un termine stringente e certo per l adozione delle norme di attuazione statutaria e quindi per il ripristino
2016-280.txt826826nei confronti di dette disposizioni il giudice rimettente ripropone sostanzialmente censure analoghe a quelle mosse da varie regioni a statutospecialeattraverso ricorsi in via di azione decisi da questa corte con la sentenza n . 155 del 2015 . nel
2016-280.txt956956sentenza n . 155 del 2015 sia stata accertata la violazione del metodo pattizio tra stato e regioni a statutospeciale, finalizzato a specificare le reciproche relazioni finanziarie aventi ad oggetto il riparto delle compartecipazioni al gettito dell imu ,
2016-280.txt10391039155 del 2015 questa corte si è limitata ad accertare il mancato rispetto del metodo pattizio tra stato ed autonomiespecialiper quel che riguarda il riparto delle compartecipazioni al tributo . per questo motivo , l accoglimento delle medesime questioni
2016-280.txt12421242pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale , nella disciplina delle relazioni finanziarie tra stato e autonomiespeciali; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della
2016-280.txt12561256relazioni finanziarie tra stato e autonomie speciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomiespecialida attuare secondo il canone della leale collaborazione ; c ) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del
2016-280.txt14051405interessi della neutralità finanziaria , della sostituzione , della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delle autonomiespeciali» ( sentenza n . 155 del 2015 ) . dalla motivazione della pronuncia risulta con chiarezza che la struttura
2016-280.txt15941594fiscale complessivamente stabiliti ; dall altro , impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delle autonomiespecialinon riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all interno delle autonomie
2016-280.txt19731973dello stato , senza peraltro rimediare alla lesione eventualmente provocata in detto arco temporale ai bilanci delle regioni a statutospeciale: « [ s ] e , come di seguito meglio precisato , questa violazione del canone procedimentale non può
2016-280.txt20002000, come di seguito meglio precisato , questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomiespecialirisorse eventualmente necessarie per assicurare l equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate , nondimeno il rimedio a tale violazione
2016-280.txt21242124» ( sentenza n . 155 del 2015 ) , anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra stato ed autonomiespecialinei futuri esercizi . pertanto , le modalità di risoluzione del contenzioso sul riparto delle risorse fiscali tra stato ed
2016-280.txt22042204ricordare come per analoga fattispecie afferente agli accantonamenti riguardanti il gettito dell imu nei confronti di altra regione a statutospeciale, che ha condotto ad una declaratoria d illegittimità costituzionale , i relativi effetti si sono interamente dispiegati sulle relazioni
2016-280.txt22982298” ( sentenza n . 155 del 2015 ) , anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra stato ed autonomiespeciali» ( sentenza n . 188 del 2016 ) negli esercizi successivi . in definitiva , pur non potendosi escludere
2016-280.txt24472447l attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomiespeciali» ( sentenza n . 155 del 2015 ) . il pregiudizio causato da detta inerzia sarebbe del tutto amplificato
2016-280.txt30053005modificazioni , sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statutospecialee per le province autonome di trento e di bolzano » . come questa corte ha già avuto modo di
2016-280.txt30883088suo avviso , consentendo l immediata applicazione del regime dell imu di cui al precedente art . 13 alle autonomiespecialisenza prevedere un termine stringente e certo per l adozione delle norme di attuazione statutaria , violerebbe l art .
2016-280.txt3129312943 dello statuto ed il principio di leale collaborazione . tuttavia , la riferibilità dell art . 13 alle autonomiespecialinon dipende dalla clausola di salvaguardia ma direttamente dal contenuto dell articolo citato , che si applica in tutti i
2016-280.txt31633163, che si applica in tutti i comuni del territorio nazionale ( comma 1 ) e menziona esplicitamente le autonomiespeciali( comma 17 ) . l art . 13 , dunque , dà fondamento al regolamento impugnato , a prescindere
2016-31.txt1028102866 del 2014 , ai sensi del quale « le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e di bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme
2016-31.txt12581258regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale» ( sentenza n . 77 del 2015 ) , ma quand anche , in ipotesi , alle disposizioni impugnate
2016-40.txt1161162 , del d.l . n . 66 del 2014 , come convertito , ha ridefinito , per le regionispecialie le province autonome , l obiettivo del patto di stabilità , e ha aggiunto a modifica della disciplina dettata
2016-40.txt405405la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge di stabilità 2014 ) dispone un altro concorso delle autonomiespecialialla finanza pubblica , onerando ulteriormente la regione siciliana di circa 194 milioni di euro per il 2014 e di
2016-40.txt687687di stabilità 2015 ) , che ha esteso temporalmente , fino all anno 2018 , il contributo imposto alle autonomiespeciali. a sua volta , l art . 1 , comma 526 , della legge n . 147 del 2013
2016-40.txt771771e b ) , della legge n . 190 del 2014 , che ha esteso il concorso ulteriore delle autonomiespecialianche all anno 2018 . entrambe le modifiche sono state autonomamente impugnate dalla regione siciliana con ricorsi distinti e successivi
2016-40.txt2176217666 del 2014 , come convertito , secondo cui le disposizioni del decreto « si applicano alle regioni a statutospecialee alle province autonome di trento e di bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme
2016-40.txt22552255. n . 66 del 2014 , come convertito , recano prescrizioni specificamente ed esclusivamente rivolte alle regioni a statutospecialee alle province autonome . deve farsi perciò applicazione del principio , già affermato dalla giurisprudenza costituzionale , secondo cui
2016-40.txt23162316clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate , che facciano esplicito riferimento alle regioni a statutospecialee alle province autonome ( da ultimo , sentenze n . 156 e n . 77 del 2015 ) .
2016-40.txt24332433non incide sulla ammissibilità delle questioni sollevate , ma sulla loro fondatezza . per essere applicabile alle regioni ad autonomiaspeciale, quella disciplina richiede infatti il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria ,
2016-40.txt26002600precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale( ex plurimis , tra le più recenti , sentenze n . 273 , n . 263 , n .
2016-40.txt40604060regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomiaspeciale( ex multis , da ultimo , sentenze n . 273 , n . 263 , n . 239 ,
2016-40.txt43134313. 1 , comma 526 , della legge n . 147 del 2013 , prevedendo un ulteriore concorso delle autonomiespecialialla finanza pubblica , con oneri specifici a carico della regione siciliana . nella sentenza n . 239 del 2015
2016-40.txt43924392sulla violazione degli artt . 81 e 119 cost . , nonché degli artt . 36 e 43 dello statutospeciale, e dell art . 2 , primo comma , delle relative norme di attuazione . in particolare , è
2016-40.txt44424442ora in esame , che lamentava un asserita determinazione unilaterale , da parte dello stato , del concorso delle autonomiespecialial risanamento della finanza pubblica , in violazione del principio dell accordo . ed è stato ribadito che , in
2016-40.txt44814481, in un contesto di grave crisi economica , il legislatore , nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomiespecialialle manovre di finanza pubblica , può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dal citato art . 27 della legge n
2016-40.txt51135113quanto la stessa regione provveda con propria normativa a dare attuazione alla legislazione statale , nel rispetto della sua autonomiaspeciale. ebbene come pure chiarito dalla sentenza n . 67 del 2015 la regione siciliana ha adottato la legge regionale
2016-66.txt103103ed agli artt . 48 bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 ( statutospecialeper la valle d aosta ) , in relazione agli artt . 2 , primo comma , lettere a )
2016-66.txt182182all art . 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994 , n . 320 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione valle d aosta ) , nonché in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt .
2016-66.txt19341934, a decorrere dal 10 novembre 2015 . d altra parte , occorre rammentare come , a presidio dell autonomiaspeciale, l art . 5 , secondo comma , della legge n . 690 del 1981 disponga che nell ammontare
2016-77.txt7878del ragioniere generale dello stato del 5 dicembre 2012 ( modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomiespecialida riservare all erario , ai sensi dall articolo 2 , comma 4 , del decreto legge 6 giugno 2012
2016-77.txt210210comma 1 , della legge 1 agosto 2012 , n . 122 identifica il maggior gettito di competenza delle autonomiespecialirelativo alle risorse derivanti dall aumento di due centesimi al litro , fino al 31 dicembre 2012 , dell aliquota
2016-77.txt9259254 demanda ad un decreto ministeriale di stabilire le modalità di individuazione del « maggior gettito di competenza delle autonomiespeciali» da attribuire all erario . dette disposizioni contemplano una riserva erariale che riguarda « le risorse derivanti dall aumento
2016-77.txt12771277modalità concrete dell acquisizione del maggior gettito » ( sentenza n . 144 del 2013 ) a carico delle autonomiespeciali, specificando « i termini concreti » ( sentenza n . 30 del 2012 ) della previsione normativa . inoltre
2016-96.txt422422periodo , del d.l . n . 78 del 2010 , alle promozioni a viceprefetti , in quanto derogato dallaspecialedisciplina che regola la carriera prefettizia e , in particolare , dall art . 7 , comma 4 , del
2017-118.txt129129d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) . la disposizione impugnata inserisce un comma 6 sexies dopo il comma 6 quinquies
2017-118.txt845845e 119 cost . , dal momento che il ricorrente ricava da questi ultimi un limite comunque opponibile all autonomiaspecialea titolo di principio dell ordinamento giuridico della repubblica ( sentenze n . 151 del 2015 , n . 315
2017-118.txt10251025dall art . 1 , comma 1 , della legge 28 febbraio 1990 , n . 38 , alle autonomiespecialiera stato riconosciuto un importo a titolo di tassa automobilistica erariale pari a quello percepito dalle regioni ordinarie . con
2017-133.txt7797792018 il termine ( inizialmente fissato al 31 dicembre 2016 ) entro cui , nelle more delle procedure di reclutamentospecialetransitorio , l amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato . ai sensi
2017-133.txt988988art . 81 , terzo comma , cost . , i cui princìpi si applicano anche alle regioni a statutospeciale. 4 . 2 . la norma impugnata è stata abrogata dall art . 3 ( rubricato « disposizioni per
2017-133.txt15041504dell art . 34 della legge regionale impugnata n . 3 del 2016 , nel disciplinare diversi profili del tributospecialeper il conferimento in discarica dei rifiuti solidi , violerebbero , nel complesso , gli artt . 117 , secondo
2017-133.txt19581958incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua ) una quota del gettito del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi . tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dall art . 3 ,
2017-133.txt205520553 della legge n . 549 del 1995 , è stato istituito , a favore delle regioni , il tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi . questa corte ha affermato che l articolo « istituisce e disciplina
2017-133.txt20782078deposito in discarica dei rifiuti solidi . questa corte ha affermato che l articolo « istituisce e disciplina il tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( comma 24 ) , devolvendone il gettito alle regioni ed alle
2017-133.txt29762976dell art . 119 , secondo comma , cost . l impugnato comma 7 introduce una riduzione generalizzata del tributospecialedal 1 gennaio 2017 per gli scarti , i sovvalli , i fanghi anche palabili . al contrario , come
2017-140.txt18331833congiunto delle manovre finanziarie recenti . è vero che in precedente fattispecie relativa al contenzioso tributario tra stato e autonomiespecialinell occasione , la regione friuli venezia giulia questa corte aveva ritenuto idonea fonte probatoria della lesione agli equilibri del
2017-176.txt10621062d imposta imputabili ai redditi immobiliari , non tutelati dall art . 2752 cod . civ . , un privilegiospecialesugli immobili del contribuente situati nel comune in cui era effettuata la riscossione . 3.2 . il privilegio , come
2017-177.txt118118uno per cento , anziché in misura fissa , gli « [ a ] tti dell autorità giudiziaria ordinaria especialein materia di controversie civili che definiscono , anche parzialmente , il giudizio [ . . . ] c )
2017-209.txt944944. 20 delle nta del nuovo prg di roma e , soprattutto , a maggior ragione , in quanto normaspeciale, si dovrebbe ritenere implicitamente salvo anche l art . 14 , comma 16 , lettera f ) , del
2017-213.txt18301830da questa corte allorquando si è trovata ad esaminare il ricorso in via principale proposto da talune regioni ad autonomiaspeciale( sicilia e friuli venezia giulia ) , che lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria in forza dell applicazione
2017-245.txt168168in contrasto anche con l art . 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , che riconosce alla regione la competenza a procedere all accertamento ed alla riscossione dei soli
2017-245.txt283283compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all articolo 8 dello statutospecialeper la sardegna , anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali
2017-245.txt6516512 del decreto legislativo 9 giugno 2016 , n . 114 ( norme di attuazione dell articolo 8 dello statutospecialedella regione autonoma della sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia di entrate erariali
2017-245.txt35643564che presso l ase affluiscono le entrate spettanti alla regione autonoma sardegna ai sensi dell art . 8 dello statutospecialee delle relative norme di attuazione , anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto .
2017-245.txt36263626del d.lgs . n . 114 del 2016 , cioè dalla norma di attuazione dell art . 8 dello statutospeciale. l ultimo periodo del comma 5 dell art . 1 stabilisce che la giunta regionale , con propria deliberazione
2017-245.txt38303830prevede che le entrate di spettanza regionale provenienti , direttamente o indirettamente , dallo stato , siano versate presso contispecialiinfruttiferi , intestati alle regioni e gestiti dalla banca d italia . la previsione dell afflusso diretto all ase delle
2017-245.txt41784178. anche nel sistema a tesoreria cosiddetta ” mista ” , infatti , tali liquidità devono essere versate nelle contabilitàspecialiinfruttifere intestate alle regioni presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato , su conti tenuti dalla banca d italia
2017-245.txt43074307n . 256 del 2013 ) , da applicarsi sia alle regioni a statuto ordinario sia a quelle a statutospeciale, esistendo tra esse , sotto questo profilo , « una piena equiparazione » ( sentenza n . 311 del
2017-245.txt43854385modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione , quali disciplinate dalle norme di attuazione dello statutospecialedi autonomia ed in particolare dall art . 2 del d.lgs . n . 114 del 2016 disegna un assetto
2017-245.txt61566156quanto di recente affermato da questa corte , proprio in materia di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomiespeciali: « [ è ] utile ricordare come il sistema tributario regionale sia caratterizzato , quasi per intero , dall
2017-245.txt63106310confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale , inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all autonomiaspeciale, costituisce un ingiustificata compressione dell autonomia stessa » ( sentenza n . 188 del 2016 ) .
2017-270.txt14014075 , 75 bis , e 79 , nonché con gli artt . 103 , 104 e 107 dello statutospeciale, approvato con il d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi
2017-270.txt165165d.p.r . 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) . a loro avviso , vi sarebbe inoltre lesione degli artt . 5 e
2017-270.txt203203. 5 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) ; e risulterebbe violato altresì il principio
2017-270.txt986986destinare alle finalità previste dalla normativa vigente » . in tal modo , sarebbero violate le norme finanziarie dello statutospecialee delle relative disposizioni di attuazione , in applicazione delle quali , invece , il gettito consistente nel versamento di
2017-270.txt10811081collaborazione volontaria , inoltre , introdurrebbe una riserva di gettito allo stato , in carenza delle condizioni previste dallo statutospeciale, in violazione degli artt . 75 bis , comma 3 bis , e 79 , comma 4 , di
2017-270.txt19531953disposizioni impugnate violerebbero , tra gli altri , anche l art . 81 ( recte : 82 ) dello statutospeciale, in quanto , sovrapponendosi , per il futuro , alle normali procedure di accertamento e riscossione di imposte non
2017-270.txt29232923di altri enti pubblici ( art . 75 , comma 1 , lettere da a a g , dello statutospeciale) . è da precisare che nell ammontare delle quote di tributi erariali devolute alle province sono comprese anche le
2017-270.txt36213621sul successivo , necessario , riparto secondo le normative statutarie ( e di attuazione statutaria ) relative a ciascuna autonomiaspeciale. in tal senso , del resto , è orientata la stessa difesa spiegata , in entrambi i giudizi ,
2017-85.txt160160e bonifica della regione puglia ha fissato nella misura massima ( 25,82 euro a tonnellata ) l aliquota del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l anno 2014 nella provincia di lecce . secondo
2017-85.txt199199. secondo i ricorrenti nel processo principale , la deliberazione impugnata sarebbe illegittima , perché impone il pagamento del tributospecialein misura piena , mentre l art . 3 , comma 40 , della legge 28 dicembre 1995 , n
2017-85.txt333333scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica , riciclaggio e compostaggio si applica l aliquota massima del tributospecialeper il conferimento in discarica dei rifiuti solidi » . tale disposizione dovrebbe essere interpretata , infatti , in conformità
2017-85.txt800800. , per invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di tributi statali , ai quali apparterrebbe il tributospecialeistituito e disciplinato dall art . 3 , commi da 24 a 40 , della legge n . 549 del
2017-85.txt17041704rifiuti prodotti dai comuni ricorrenti nel giudizio principale , che la determinazione regionale impugnata assoggetta all aliquota massima del tributospecialeper il deposito in discarica , provengono dalla raccolta indifferenziata . in secondo luogo , che tali rifiuti sono depositati
2017-85.txt20872087scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica , riciclaggio e compostaggio si applica l aliquota massima del tributospecialeper il conferimento in discarica dei rifiuti solidi » . questa disposizione contrasterebbe con la citata norma statale , in
2017-85.txt29232923alla questione dell ambito di applicazione della norma statale di agevolazione , si osserva in primo luogo che il tributospecialeistituito dalla legge n . 549 del 1995 ha carattere generale , come si evince dalla chiara finalità espressa dall
2017-85.txt44924492indifferenziata dei rifiuti sottoposti al trattamento . secondo il costante orientamento di questa corte , « la disciplina del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello stato , ai sensi dell art .
2017-85.txt46284628dalla citata norma statale ( sentenze n . 397 e n . 335 del 2005 , concernenti lo stesso tributospecialeoggetto del presente giudizio ; v . , analogamente , a proposito delle tasse automobilistiche e dell irap , le
2017-85.txt48494849negare il contrasto , può essere invocato il potere delle regioni di stabilire con legge l ammontare annuo del tributospeciale, previsto all art . 3 , comma 29 , della legge n . 549 del 1995 . la previsione
2017-85.txt55575557scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica , riciclaggio e compostaggio si applica l aliquota massima del tributospecialeper il conferimento in discarica dei rifiuti solidi » , per violazione dell art . 117 , secondo comma ,
2018-114.txt23802380art . 619 cod . proc . civ . questa preclusione assoluta era però bilanciata , in termini di disciplinaspecialederogatoria , dall ulteriore prescrizione del medesimo art . 54 che stabiliva , al primo comma , che « [
2018-114.txt59235923questa corte ( da ultimo , sentenza n . 90 del 2018 ) , e che è a fondamento dellaspecialeprocedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata , non è però tale da giustificare che
2018-152.txt727727. 212 del 2000 , costituirebbe principio generale dell ordinamento tributario , cui devono attenersi anche le regioni ad autonomiaspeciale; per altro verso , adduce la violazione dell art . 117 , terzo comma , cost . ( in
2018-152.txt21522152. 199 del 2016 ) . 7 . una siffatta conclusione interpretativa non può essere automaticamente estesa anche alle autonomiespeciali. non si può escludere , infatti , che , in forza dell autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti ,
2018-152.txt27582758secondo comma , cost . , per le regioni ordinarie . l autonomia legislativa riconosciuta , in forza dello statutospeciale, alla regione resistente in materia di imposizione fiscale , appare , infatti , più ampia rispetto a quella garantita
2018-152.txt28312831) ; e ciò trova conferma , per quel che qui immediatamente interessa , nella facoltà , attribuita alle autonomiespeciali, di istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall imposizione erariale , ipotesi invece preclusa alle regioni
2018-152.txt31903190. 119 cost . , per le regioni ordinarie , nonché in forza di quanto dettato , per le autonomiespeciali, dalle specifiche previsioni statutarie e attuative , l introduzione di tributi propri da parte delle regioni presuppone essenzialmente il
2018-152.txt32773277tributario » dettati dalla legge nazionale , primo tra tutti quello del divieto della doppia imposizione ; per le autonomiespeciali, in forza di clausole omologhe a quella prevista per la regione resistente , l unica specifica condizione richiesta per
2018-152.txt33653365n . 118 del 2017 ) , proprio con riferimento alla tassa automobilistica introdotta da altro ente dotato di autonomiaspeciale( la provincia autonoma di trento ) , nel qualificare la stessa come tributo proprio , ha dato rilievo anche
2018-152.txt36803680dunque , lungi dal costituire un presupposto generale indefettibile per la legittima introduzione di tributi propri da parte delle autonomiespeciali, rappresentava , in quella particolare situazione , un ulteriore spunto argomentativo per meglio inquadrare la natura del tributo .
2018-152.txt37753775del tributo in esame . infatti , nell esercitare la propria autonomia impositiva , l ente territoriale dotato di autonomiaspecialepuò decidere di ribadire i tratti costituivi della omologa previsione erariale , ritenendoli confacenti alle proprie esigenze territoriali , senza
2018-152.txt75077507l autonomia legislativa in materia impositiva nel caso di specie esercitata dalla resistente in forza di quanto previsto dallo statutospeciale. 16 . 3 . parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell art . 97 cost .
2018-17.txt108108, 7 , 8 , 10 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , in relazione agli artt . 51 del decreto del presidente della repubblica 19 giugno 1979
2018-17.txt13913951 del decreto del presidente della repubblica 19 giugno 1979 , n . 348 ( norme di attuazione dello statutospecialeper la sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975 , n . 382 e al decreto del presidente della
2018-17.txt188188) , e 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004 , n . 70 ( norme di attuazione dello statutospecialedella regione sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla regione in materia di agricoltura ) , nonché in riferimento
2018-17.txt195519551 bis e 3 contrasterebbero : a ) con gli artt . 3 , lettera d ) , dello statutospecialedella sardegna , 51 del d.p.r . n . 348 del 1979 e 1 del d.lgs . n . 70
2018-17.txt20312031con gli artt . 117 , terzo comma , e 119 cost . , nonché 7 e 8 dello statutospeciale, in quanto non avrebbero lasciato alle regione alcuno spazio di disciplina di un tipico tributo locale , con ciò
2018-17.txt20722072ledendo altresì l autonomia finanziaria regionale ; c ) con gli artt . 7 , 8 e 10 dello statutospeciale, da un lato , in quanto la potestà di modulazione dell imposizione fiscale attribuita da quest ultimo parametro alla
2018-17.txt24722472348 del 1979 e 1 del d.lgs . n . 70 del 2004 7 , 8 e 10 dello statutospecialedella sardegna , nonché in riferimento agli artt . 117 , terzo comma , e 119 cost . , non
2018-17.txt25172517non fondate sono le censure mosse ai citati commi 1 e 3 in riferimento all art . 56 dello statutospecialedella sardegna . come questa corte ha recentemente affermato , « l imu , in quanto istituita e disciplinata con
2018-17.txt27662766contrasto con quest ultima esclude altresì quello degli impugnati commi 1 e 3 con l art . 56 dello statutospecialedella sardegna in ragione del mancato rispetto della procedura necessaria a derogarvi . la ricorrente lamenta anche la violazione dell
2018-17.txt27922792mancato rispetto della procedura necessaria a derogarvi . la ricorrente lamenta anche la violazione dell art . 10 dello statutospeciale, secondo cui « [ l ] a regione , al fine di favorire lo sviluppo economico dell isola e
2018-17.txt29412941di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle » . con riferimento ad analoghe previsioni statutariespeciali, questa corte ha chiarito che la locuzione « relativamente ai tributi erariali per i quali lo stato ne prevede
2018-17.txt30383038, del decreto legislativo 9 giugno 2016 , n . 114 ( norme di attuazione dell articolo 8 dello statutospecialedella regione autonoma della sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia di entrate erariali
2018-17.txt32283228autonomia finanziaria regionale . ne discende la non fondatezza delle questioni promosse in riferimento all art . 10 dello statutospecialee , sotto un ulteriore profilo , agli artt . 7 e 8 dello statuto speciale medesimo . 4.2 .
2018-17.txt32443244. 10 dello statuto speciale e , sotto un ulteriore profilo , agli artt . 7 e 8 dello statutospecialemedesimo . 4.2 . la regione autonoma sardegna censura l art . 1 , commi 1 e 3 , del
2018-17.txt46214621violazione : a ) degli artt . 7 , 8 e 10 ( sotto un primo profilo ) dello statutospecialee 117 e 119 ( sotto un primo profilo ) cost . , in quanto il termine ravvicinato non avrebbe
2018-17.txt46824682) degli artt . 3 , lettera b ) , e 10 ( sotto un secondo profilo ) dello statutospeciale, in quanto detto termine avrebbe altresì impedito alla regione di adottare disposizioni legislative di indirizzo ai comuni per le
2018-17.txt47484748enti locali e di finanza locale ; c ) degli artt . 3 , lettera b ) , dello statutospecialee 118 e 119 ( sotto un secondo profilo ) cost . , in quanto la tempistica avrebbe impedito anche
2018-17.txt486748672015 , in riferimento agli artt . 7 , 8 e 10 ( sotto il primo profilo ) dello statutospecialee 117 e 119 ( sotto il primo profilo ) cost . , non sono fondate . come sopra evidenziato
2018-17.txt49204920sardegna , non risulta integrato il presupposto della potestà di modulazione dell imposizione previsto dall art . 10 dello statutospecialedella sardegna , onde l inconfigurabilità della relativa violazione e del preteso vulnus all autonomia finanziaria regionale . 5.2 .
2018-17.txt49884988riferimento agli artt . 3 , lettera b ) , e 10 ( sotto il secondo profilo ) dello statutospecialee 118 e 119 ( sotto il secondo profilo ) cost . , sono inammissibili . occorre preliminarmente ricordare che
2018-17.txt57905790mancanza di risorse causata dalle norme censurate ; b ) degli artt . 3 , 7 e 8 dello statutospecialee 117 cost . , parametri attributivi della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza
2018-17.txt58295829di finanza locale , quest ultima strettamente connessa a quella regionale ; c ) degli artt . 3 dello statutospecialedella sardegna e 117 e 119 cost . , in quanto , in un ambito coinvolgente l esercizio di competenze
2018-17.txt76177617d.l . n . 4 del 2015 , in riferimento agli artt . 3 , 7 e 8 dello statutospecialee 117 cost . , non sono fondate . secondo la ricorrente , stante lo stretto legame tra finanza regionale
2018-17.txt77447744nell ambito delle relazioni finanziarie che intercorrono tra lo stesso e i comuni , e che , diversamente dalle autonomiespecialicontinentali , la regione autonoma sardegna non somministra ” trasferimenti istituzionali ” agli enti locali ( sentenza n . 188
2018-17.txt782378239 quinquies , del d.l . n . 4 del 2015 , in riferimento agli artt . 3 dello statutospecialee 117 e 119 cost . , non sono fondate . secondo la ricorrente , l art . 1 ,
2018-17.txt79357935. in un ambito coinvolgente l esercizio di competenze regionali , con conseguente violazione dell art . 3 dello statutospecialedella sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale e del principio di sussidiarietà ricondotto all
2018-175.txt15931593che estesa ( dal successivo art . 49 ) anche alla notifica di tutti gli atti dell espropriazione forzata èspecialerispetto a quella dettata dall art . 60 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( disposizioni
2018-175.txt18961896, gli ufficiali giudiziari , i messi comunali e i messi di conciliazione ) . d altra parte introduceva unaspecialeforma di notificazione ” diretta ” prevedendo che essa poteva essere eseguita anche mediante invio , da parte dell esattore
2018-175.txt30923092regime differenziato della notificazione ” diretta ” , quale asserito privilegio in favore dell agente della riscossione . la disciplinaspecialerecata dalla disposizione censurata , per cui attualmente l agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art
2018-175.txt35013501di rilievo costituzionale , di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica , affermando che « la disciplinaspecialedella riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare
2018-175.txt35863586particolare funzione svolta dall agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato , qual è la censurata previsione dellaspecialefacoltà del medesimo di avvalersi della notificazione ” diretta ” delle cartelle di pagamento . deve , quindi , ritenersi
2018-188.txt713713applicazione della disposizione censurata per decidere se accogliere , o no , l opposizione del contribuente che lamenta , inspecialmodo , di non aver conseguito alcun beneficio dall attività del consorzio . in particolare , quanto all ordine delle
2018-188.txt12301230delega prevista dall art . 31 della legge 2 giugno 1961 , n . 454 ) . inoltre , disposizionispecialisono state dettate proprio per la regione calabria dalla legge 28 marzo 1968 , n . 437 ( provvedimenti straordinari
2018-188.txt28742874l attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudicispeciali» ) . e pertanto il legislatore , nell esercizio della sua discrezionalità in materia di politica economica e fiscale
2018-188.txt35603560tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria , si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudicespecialetributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica ( ex plurimis , corte di cassazione , sezioni
2018-43.txt423423a impugnazione . l art . 19 del d.lgs . n . 74 del 2000 , enunciando il principio dispecialitànel rapporto tra reato e illecito ammnistrativo tributario , assicura che la persona non possa subire l applicazione sia della
2018-43.txt464464sanzione tributaria sia della sanzione penale . all esito dei procedimenti gli verrà applicata la sola sanzione prevista dalla disposizionespeciale, che secondo il rimettente è quella penale . non può verificarsi perciò un ipotesi di bis in idem sostanziale
2018-43.txt507507di cumulo tra sanzione amministrativa e sanzione penale in rapporto al medesimo fatto , perché lo impedisce il principio dispecialità. al contempo , la normativa vigente postula che per lo stesso fatto debbano svolgersi due procedimenti distinti , l
2018-43.txt563563essere avviato o proseguito anche dopo che l altro si è definitivamente concluso . difatti , anche quando opera laspecialità, l amministrazione è comunque tenuta a irrogare le sanzioni amministrative , che si prestano così a divenire definitive .
2018-43.txt658658in altri termini la sanzione tributaria viene disposta e acquisisce natura definitiva , ma , in virtù del principio dispecialità, può essere messa in esecuzione solo se per il medesimo fatto non è stata inflitta una pena . a
2018-43.txt812812con la sanzione penale , sia con la sanzione tributaria , salvo che si accerti la sussistenza del rapporto dispecialità. benché non manchino nella legislazione casi in cui l irrogazione della sanzione amministrativa è demandata al giudice penale ,
2018-67.txt725725dall ordinanza di rimessione che l avvocato a . t . , già dipendente dell inps ed iscritto all albospecialedegli avvocati dipendenti di enti pubblici , dopo la cessazione del rapporto di impiego ( il 31 dicembre 2006 )
2018-67.txt31783178altra gestione previdenziale , quale l assicurazione generale obbligatoria nella gestione inps , difettando il requisito dell omogeneità . lospecialeregime di favore , previsto per gli avvocati pensionati della cassa , ha carattere eccezionale e derogatorio e si giustifica
2018-72.txt469469a fronte di quella ordinaria del cinque per cento . ad avviso del rimettente , la sostituzione del precedente regimespecialecon uno meramente agevolato eliminerebbe la distinzione sostanziale tra gli immobili vincolati e quelli che non lo sono , violando
2018-72.txt10041004. alla luce della ricostruzione normativa che precede , si evince come le norme censurate abbiano sostituito il regime fiscalespecialeantecedentemente previsto per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico con uno meramente agevolato , ridimensionando tendenzialmente sotto il
2018-72.txt10881088all art . 9 , secondo comma , cost . , non è fondata . la sostituzione del regime fiscalespecialecon uno meramente agevolato non ha sottratto il trattamento tributario degli immobili di interesse storico artistico alla peculiare finalità reclamata
2018-72.txt21532153, in riferimento all art . 53 cost . , non è fondata . nel giudizio inerente al precedente regimespecialequesta corte ha già avuto modo di escludere la violazione del citato parametro , in ragione dell obiettiva difficoltà di
2018-90.txt451451i crediti tributari quali quelli oggetto della controversia che la rimettente è chiamata a decidere hanno una marcata connotazione dispecialitàin ragione dello stretto rapporto di derivazione dal precetto dell art . 53 , primo comma , cost . ,
2018-90.txt636636. tale connotazione peculiare dei crediti tributari emerge in modo evidente sotto vari profili , quali oltre in generale allaspecialitàdel giudice che ha giurisdizione sulle controversie per il loro accertamento nel processo tributario , tra gli altri , il
2018-90.txt698698di meglio assicurare l adempimento delle obbligazioni tributarie . come più volte affermato da questa corte , « la disciplinaspecialedella riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare
2018-90.txt10571057cui contesto normativo vanno inquadrate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla commissione tributaria rimettente si registrano parimenti elementi dispecialitàa tutela dei crediti tributari . affinché l amministrazione finanziaria possa contare sulla responsabilità patrimoniale ( ex art . 2740
2018-90.txt12431243adempimento dell obbligazione tributaria e la riscossione fiscale su quello che era il patrimonio della società cancellata . misure antielusivespecialia tutela dei crediti tributari sono altresì previste dal citato d.lgs . n . 472 del 1997 . in particolare
2018-90.txt12951295d azienda e di trasformazione , fusione e scissione di società , contengono una disciplina di settore che costituisce normativaspecialerispetto a quella codicistica quanto alla sorte dei debiti relativi all azienda ceduta ( art . 2560 cod . civ
2018-90.txt27572757nel rispetto del cosiddetto beneficium ordinis , ossia della previa costituzione in mora del debitore originario . comparando la disciplinaspecialetributaria con quella generale civilistica , si ha pertanto che l amministrazione finanziaria , che vanti un credito tributario nei
2018-90.txt31743174della crisi di impresa e dell insolvenza » ) . 8 . orbene , viene qui in considerazione la rimarcataspecialitàdei crediti tributari , sopra evidenziata , tanto più rilevante in riferimento ad un operazione societaria , quale la scissione
2018-90.txt34903490l atto di scissione , in ipotesi non tempestivamente opposto da quest ultima . è proprio la rilevata connotazione dispecialitàdei crediti tributari , sopra evidenziata , che giustifica , sul piano costituzionale del rispetto del principio di eguaglianza e
2018-90.txt38483848ter cod . civ . 9 . pertanto , la mancata limitazione di tale responsabilità solidale può ritenersi giustificata dallaspecialitàdei crediti tributari e risponde ad un criterio di adeguatezza e proporzionalità , diversamente da altre norme considerate di eccessivo
2018-90.txt40544054giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica . la derivazione da un reato connota di particolarespecialitàla responsabilità della società originaria in termini maggiormente individualizzati , quanto alla riferibilità dell illecito a quest ultima , secondo
2019-122.txt4547454742 del 2009 , è avvenuta in altri contesti disciplinari , nell ambito delle modifiche statutarie delle regioni a statutospecialeadottate in attuazione degli accordi previsti dall art . 27 della medesima legge . più precisamente , l art .
2019-122.txt45934593della repubblica 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) , come modificato dal 1 gennaio 2010 , al comma 1 bis , primo
2019-122.txt46934693agosto 2014 , n . 129 ( norme di attuazione concernenti l articolo 51 , comma 4 , dello statutospecialedella regione autonoma friuli venezia giulia in materia di tributi erariali ) , al comma 1 , stabilisce che «
2019-122.txt48304830, comma 2 , del decreto legislativo 20 novembre 2017 , n . 184 ( norme di attuazione dello statutospecialedella valle d aosta / vallée d aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e
2019-128.txt425425per la generalità dei destinatari , dal comma 1 del medesimo art . 16 , e non anche all aliquotaspeciale, fissata ( nella misura del 4,75 per cento per il periodo di imposta del 2002 ) dal citato comma
2019-128.txt570570l art . 117 cost . , senza tenere conto delle competenze legislative attribuite in materia alla regione dallo statutospeciale. di tali competenze , peraltro , occorre tener conto quando le disposizioni censurate appaiono ad esse inerenti . nel
2019-128.txt889889artt . 19 , da 21 a 23 , e da 32 a 35 , mentre le regioni a statutospecialee le provincie autonome di trento e bolzano « provvedono , con legge , alla attuazione delle disposizioni del presente
2019-128.txt10081008da 143 a 149 [ tra cui quello relativo alla istituzione dell irap ] , con le limitazioni richieste dallaspecialeautonomia finanziaria preordinata dall articolo 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione » . la disposizione regionale
2019-128.txt20202020facoltà di variazione è riferibile alla sola aliquota ordinaria di cui al precedente comma 1 e non anche alle aliquotespecialidi cui al successivo art . 45 ( sentenza n . 357 del 2010 ) . 7 . tanto premesso
2019-128.txt21772177è riferibile alla sola aliquota ordinaria di cui al precedente comma 1 , con esclusione , dunque , dell aliquotaspecialefissata , per i soggetti di cui ai precedenti artt . 6 e 7 , dalla disciplina transitoria delineata dal
2019-128.txt24342434che , secondo quanto sopra ricostruito , aveva riconosciuto tale facoltà solo per l aliquota ordinaria e non per quellaspecialee transitoria disciplinata dall art . 45 , comma 2 , del d.lgs . n . 446 del 1997 .
2019-128.txt28052805statale . quest ultima , infatti , secondo quanto sopra argomentato , non attribuiva alcun potere di maggiorazione dell aliquotaspecialedisciplinata dall art . 45 del d.lgs . n . 446 del 1997 , potere invece attribuito con riferimento alle
2019-128.txt28792879e 7 del medesimo d.lgs . 446 del 1997 limitatamente ai periodi di imposta successivi a quelli oggetto della disciplinaspecialee transitoria dell art . 45 . gli interventi regionali si collocano pertanto al di fuori dell oggetto della sanatoria
2019-222.txt27542754a richiamare gli artt . 19 , 20 e 21 del d.lgs . n . 74 del 2000 relativi allaspecialitàtra sanzioni amministrative e penali , all assenza di pregiudizialità tra procedimento amministrativo e procedimento penale , e alla sospensione
2019-240.txt739739. 4 , numero 1 , della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 , recante « statutospecialedella regione friuli venezia giulia » ) e della potestà legislativa integrativa e attuativa nella materia della previdenza ( art
2019-240.txt42474247previdenziale con riguardo all indennità di funzione , e i dirigenti regionali , esclusi da tale tutela . la disciplinaspecialeapprestata dal legislatore regionale ha perso la sua ragion d essere allorché è stato riconosciuto il carattere pensionabile dell indennità
2019-288.txt40884088tuir ) . norma , questa , che detta , al fine della determinazione dell imponibile ires , una disciplinaspecialeper gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 , n . 87 ( attuazione
2019-288.txt42364236materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ) , anche alle imprese di assicurazione . tale disciplinaspecialeprevede in sostanza che le perdite e le svalutazioni dei crediti verso la clientela , benché in astratto interamente deducibili
2019-31.txt256256, comma l , lettera m ) , della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statutospecialeper la sardegna ) , come modificato dall art . 1 , comma 834 , della legge 27 dicembre 2006
2019-31.txt338338risorse che statutariamente le spettano . la ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli artt . 7 e 8 dello statutospecialee degli artt . 116 , 117 e 119 della costituzione che presidiano l autonomia economico­finanziaria della regione autonoma sardegna
2019-31.txt386386riserva erariale disposta con i menzionati decreti ministeriali sarebbe illegittima , dal momento che l art . 8 dello statutospecialenon contempla alcuna ipotesi derogatoria al regime di compartecipazione fissa alle entrate . le riserve statali non sarebbero previste né
2019-31.txt51351318 del decreto legislativo 9 giugno 2016 , n . 114 ( norme di attuazione dell articolo 8 dello statutospecialedella regione autonoma della sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia di entrate erariali
2019-31.txt548548, in materia di entrate erariali regionali ) anche in riferimento ai predetti artt . 7 e 8 dello statutospecialeche recano norme di attuazione dell art . 8 da ultimo menzionato . in base a dette disposizioni , il
2019-31.txt733733al regime di compartecipazione stabilita dai decreti impugnati violerebbe , infine , gli artt . 54 e 56 dello statutospeciale, in quanto modificherebbe le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione concernenti l autonomia economico­finanziaria della regione autonoma
2019-31.txt757757modificherebbe le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione concernenti l autonomia economico­finanziaria della regione autonoma senza rispettare glispecialiprocedimenti ivi previsti . peraltro , sempre secondo la ricorrente , non potrebbe obiettarsi che l atto impugnato si sia
2019-31.txt996996legge n . 296 del 2006 in senso costituzionalmente orientato , vale a dire escludendo dalla riserva erariale le autonomiespecialiil cui ordinamento non consenta deroghe al regime di compartecipazione ai tributi , quale sarebbe la regione autonoma sardegna .
2019-31.txt10741074tuttora vigente il suddetto comma 321 , persisterebbe la lesione dell autonomia economico finanziaria garantita alla regione ricorrente dallo statutospeciale( artt . 7 e 8 , nonché art . 54 , che assicura la ” rigidità ” della fonte
2019-31.txt11271127e 18 del d.lgs . n . 114 del 2016 , anche alla luce dell art . 56 dello statutospeciale, che prescrive il particolare procedimento di approvazione delle norme di attuazione ) , dagli artt . 5 , 116
2019-31.txt13611361legislative richiamate nella parte motiva dei decreti , bensì con riguardo al contrasto con le norme di attuazione dello statutospeciale( artt . 15 e 18 del d.lgs . n . 114 del 2016 ) , vigenti al momento dell
2019-31.txt18011801merito , i ricorsi sono fondati in riferimento agli artt . 7 , 8 , 54 e 56 dello statutospecialedella regione autonoma sardegna nonché agli artt . 15 e 18 del d.lgs . n . 114 del 2016 .
2019-31.txt19501950costituzionale 31 gennaio 2001 , n . 2 ( disposizioni concernenti l elezione diretta dei presidenti delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e di bolzano ) , il quale ha previsto per la parte finanziaria dello
2019-31.txt19741974autonome di trento e di bolzano ) , il quale ha previsto per la parte finanziaria dello statuto un procedimentospeciale; b ) quella dell art . 8 a opera dell art . 1 , comma 834 , della legge
2019-31.txt20942094il gettito della tassa automobilistica nella regione autonoma sardegna era , alla luce del previgente art . 8 dello statutospeciale, di totale spettanza erariale e non compartecipato , come oggi avviene , per i predetti sette decimi . poiché
2019-31.txt22802280prevalgono , nell ambito della loro competenza , sulle stesse leggi ordinarie : « le norme di attuazione dello statutospecialesi basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile ( sentenza n . 212 del
2019-31.txt25452545di successione delle leggi nel tempo , in ragione del loro patente contrasto con le norme di attuazione dello statutospeciale( artt . 15 e 18 del d.lgs . n . 114 del 2016 ) , sopravvenute alla legge n
2019-31.txt26412641anno 2013 , non possono essere effettuate , poiché l art . 8 , lettera m ) , dello statutospecialefissa la compartecipazione regionale nella misura dei sette decimi del gettito del tributo in esame e l art . 15
2019-31.txt28292829tale quadro normativo va condiviso l assunto della ricorrente secondo cui le sono state sottratte risorse attribuite direttamente dallo statutospecialee dalle norme di attuazione , con conseguente pregiudizio per l autonomia finanziaria regionale presidiata dall art . 7 del
2019-67.txt18531853stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente , ovvero nel luogo ove quest ultimo abbia eletto domiciliospecialeai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare . tale riferimento risulta non pertinente poiché la
2019-95.txt13591359elementi passivi fittizi esposti in dichiarazione sulla base delle false fatture fosse inferiore a euro 154.937,07 . tale circostanza attenuantespeciale( o ipotesi autonoma attenuata , secondo altra qualificazione ) è stata , tuttavia , soppressa al pari di quella
2019-95.txt21092109collegata alla ” consistenza quantitativa ” dell evasione , il legislatore ha inteso , in particolare , far emergere lospecialedisvalore ” di azione ” che , nel suo apprezzamento in sé non manifestamente irragionevole la specifica fattispecie presenta .
2020-263.txt884884pensioni di elevato ammontare , « in godimento di una ristretta cerchia di ex dirigenti regionali » , realizzerebbe unospecialeintervento impositivo , « irragionevole e discriminatorio » , lesivo dei princìpi di ragionevolezza e di eguaglianza ( art .
2021-107.txt142142della repubblica 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) ; in subordine , all art . 75 bis , comma 3 bis ,
2021-107.txt36603660la seguente identica formulazione : « [ l ] e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statutospecialee nelle province autonome di trento e di bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme
2021-107.txt37403740e implica [ no ] che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statutospeciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione » ( sentenza n . 191 del
2021-107.txt37963796non fondate le questioni proposte , ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomiespeciali, così da neutralizzarne la portata . nel caso in questione , le norme impugnate si innestano su disposizioni che
2021-167.txt268268art . 4 , numero 1 bis ) della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 ( statutospecialedella regione friuli venezia giulia ) . 1.1 . l art . 1 , comma 6 , della legge reg
2021-167.txt18121812fondata . l art . 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016 , n . 1 ( modifiche allo statutospecialedella regione friuli venezia giulia , di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 , in
2021-167.txt20372037esercitano le funzioni delle soppresse province » , a completamento di quanto previsto dal precedente art . 29 ( disposizionispecialiper il superamento delle unioni che esercitano le funzioni delle soppresse province ) della medesima legge regionale . poiché il
2021-167.txt220222022020 , la resistente ha parimenti eccepito il mancato confronto del ricorrente con le competenze a essa attribuite dallo statutospeciale. anche in questo caso l eccezione non è fondata . alla luce del contenuto delle disposizioni impugnate , afferenti
2021-167.txt26412641utenze non domestiche , nonché di tosap e cosap ( comma 2 ) , mediante l istituzione di un fondospecialecompensativo ( comma 3 ) . qualora lo stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla
2021-167.txt37383738costituzione , costituiscono principi generali dell ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggispeciali» . tuttavia , questa corte ha più volte affermato che tali disposizioni non possono essere assunte quale parametro di
2021-167.txt39833983di bilancio , dettati dalla normativa statale [ . . . che ] si impone anche alle regioni a statutospeciale, in quanto parti della ” finanza pubblica allargata ” » ( sentenza n . 250 del 2020 ) .
2021-187.txt10301030istitutiva nel decreto legislativo 31 maggio 2011 , n . 88 ( disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventispecialiper la rimozione di squilibri economici e sociali , a norma dell articolo 16 della legge 5 maggio 2009 ,
2021-187.txt12421242per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni , lo stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventispecialiin favore di determinati comuni , province , città metropolitane e regioni » . questa corte ha già avuto modo
2021-187.txt15391539. , perché ricorre il carattere aggiuntivo delle risorse che esso mette a disposizione , mirate a finanziare « interventispecialidello stato e l erogazione di contributi speciali » ( così l art . 4 del d.lgs . n .
2021-187.txt15471547risorse che esso mette a disposizione , mirate a finanziare « interventi speciali dello stato e l erogazione di contributispeciali» ( così l art . 4 del d.lgs . n . 88 del 2011 ) . gli interventi a
2021-187.txt16531653di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo especiale. è invece l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . ad attribuire al
2021-187.txt23642364n . 137 del 2018 ) . deve piuttosto ribadirsi che , « in relazione ad un intervento statale “speciale” ai sensi dell art . 119 , quinto comma , cost . [ . . . ] spetta al
2021-187.txt24312431fondi » ( sentenza n . 189 del 2015 ) . 4.2 . specificamente in relazione ad un intervento “speciale” ai sensi dell art . 119 , quinto comma , cost . , la previsione di meccanismi collaborativi con
2021-187.txt33903390123 . la disposizione censurata stabilisce che il « soggetto per l amministrazione dell area zes » ( zona economicaspeciale) « è identificato in un comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del governo , nominato ai sensi
2021-187.txt35943594, questa procedura garantiva la partecipazione regionale alla decisione : sarebbero , infatti , l importanza strategica delle zone economichespeciali( di seguito : zes ) e le loro rilevanti funzioni , da un lato , la molteplicità delle competenze
2021-207.txt604604tuttavia , il tenore della disposizione censurata non lascerebbe dubbi sulla voluntas legis . ponendosi « in evidente rapporto dispecialità» con l art . 15 , comma 1 bis , del tuir , la disposizione non richiederebbe affatto l
2021-220.txt71587158nella legge 13 ottobre 2020 , n . 126 , ha incrementato di ulteriori 1,67 miliardi di euro detto fondospecialeper il 2020 , portandolo a un ammontare complessivo di circa 5,17 miliardi di euro . in aggiunta a quanto
2021-70.txt230230della repubblica 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) e al decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di
2021-70.txt254254alto adige ) e al decreto legislativo 16 marzo 1992 , n . 268 ( norme di attuazione dello statutospecialeper il trentino alto adige in materia di finanza regionale e provinciale ) . 2 . resta riservata a separata
2021-70.txt21262126indica la quota da destinare al predetto fondo . inoltre , « [ p ] er le regioni a statutospecialee per le province autonome di trento e di bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle
2021-70.txt21442144a statuto speciale e per le province autonome di trento e di bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statutispecialie dalle relative norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci , nelle quote previste
2021-70.txt21682168norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci , nelle quote previste dai predetti statutispeciali» ( comma 5 ) ; sempre a decorrere dal 2022 , sono abrogate le disposizioni che avevano previsto l
2021-70.txt23362336, la norma prevede , in questo caso , una misura di tutela dell assetto finanziario delle regioni a statutospecialee delle province autonome di trento e di bolzano , in modo da mantenerne la corrispondenza con le funzioni attribuite
2021-82.txt166166, nonché agli artt . 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 4 ( statutospecialeper la valle d aosta ) . la disposizione impugnata sostituisce , con decorrenza dal 1 gennaio 2021 , la
2021-82.txt238238richiamato dall art . 23 , comma 1 , della stessa legge regionale , che fissa gli importi del tributospecialeper il deposito in discarica dei rifiuti solidi , istituito ai sensi dell art . 3 , comma 24 ,
2021-82.txt297297le censure statali s incentrano sulle voci della nuova tabella con le quali viene stabilito che per i « rifiutispecialinon pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per inerti prodotti in regione » il tributo è dovuto nella misura di
2021-82.txt328328in regione » il tributo è dovuto nella misura di euro 10,00 per tonnellata e che per i « rifiutispecialinon pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti provenienti da fuori regione » il tributo è dovuto nella misura
2021-82.txt894894sanitario ) . ciò in quanto , in materia di tributi statali al cui novero dovrebbe essere ascritto il tributospecialedi deposito in discarica non spetterebbe al legislatore regionale introdurre modifiche alla normativa statale che non siano da essa espressamente
2021-82.txt11431143citata legge reg . valle d aosta n . 31 del 2007 , recante gli importi tariffari per il tributospecialedi deposito in discarica di rifiuti solidi . le censure statali s incentrano sulle novellate voci di tabella recanti gli
2021-82.txt11741174statali s incentrano sulle novellate voci di tabella recanti gli importi tariffari per il deposito in discarica dei « rifiutispecialinon pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in regione » , per i quali il
2021-82.txt12101210, per i quali il tributo viene stabilito nella misura di euro 10,00 per tonnellata , e dei « rifiutispecialinon pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori regione » , relativamente ai quali
2021-82.txt13211321del tributo rimessi alla competenza regionale ; dall altro comporterebbe « di fatto » un ostacolo allo smaltimento dei rifiutispecialiprodotti fuori regione , « delineando un sistema che viola il principio della libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti
2021-82.txt13421342prodotti fuori regione , « delineando un sistema che viola il principio della libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiutispecialiponendosi , perciò , in contrasto con gli articoli 182 e 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 ,
2021-82.txt13751375bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n . 152 che non ammettono alcuna limitazione alla circolazione dei rifiutispecialida e verso altre regioni » . l avvocatura generale afferma che da ciò deriverebbe il contrasto della norma impugnata
2021-82.txt16791679allegato a alla legge reg . valle d aosta n . 31 del 2007 , recante gli importi del tributospecialedi deposito in discarica . secondo il consolidato orientamento di questa corte , la modifica normativa , intervenuta nel corso
2021-82.txt21472147le regioni , trattandosi di principi che si impongono a tutti i soggetti dell ordinamento , ivi comprese le autonomiespeciali( da ultimo , sentenza n . 52 del 2021 ) . quanto poi alla censura prospettata in riferimento all
2021-82.txt23342334dell applicabilità alla regione delle norme del titolo v della parte seconda della costituzione , anziché di quelle dello statutospeciale( sentenza n . 153 del 2019 ) . 5.2 . la resistente eccepisce inoltre l inammissibilità della censura riferita
2021-82.txt31193119carta fondamentale . in altri termini , l esercizio dell autonomia finanziaria regionale consistente nel differenziare l entità del tributospecialeper il deposito in discarica di quella speciale ” merce ” ( o ” prodotto ” ) a rilevanza ambientale
2021-82.txt31273127esercizio dell autonomia finanziaria regionale consistente nel differenziare l entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quellaspeciale” merce ” ( o ” prodotto ” ) a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti non è sufficiente di per
2021-82.txt31783178prelievo a seconda della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto da smaltire . ciò neppure se l entità del tributospecialesia stata fissata ( come nella specie ) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla regione dalla normativa
2021-82.txt361536156.2 . nello svolgimento del suddetto test occorre innanzitutto considerare che la norma impugnata interviene a disciplinare aspetti del tributospecialeper il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi , meglio noto come
2021-82.txt37633763. rispetto a tale tributo la difesa della regione sostiene che la scelta di innalzarne l importo per i rifiutispecialiprovenienti da fuori regione sarebbe giustificabile sotto un triplice profilo . in primo luogo perché « volta al buon governo
2021-82.txt38183818spazi esigui e vincoli idrogeologici limitano la disponibilità di siti idonei alla localizzazione di impianti di discarica per i rifiutispecialinon pericolosi . in tali impianti , inoltre , siccome « l importo della ecotassa fissato in precedenza dal legislatore
2021-82.txt42764276rifiuti urbani non pericolosi ; dall altro si è precisato che il suddetto principio non può valere né per quellispecialipericolosi ( sentenze n . 12 del 2007 , n . 161 del 2005 , n . 505 del 2002
2021-82.txt43084308161 del 2005 , n . 505 del 2002 , n . 281 del 2000 ) , né per quellispecialinon pericolosi ( sentenze n . 10 del 2009 e n . 335 del 2001 ) , per i quali
2021-82.txt44594459urbani non pericolosi il principio dell autosufficienza regionale e , dall altro , ribadisce che va invece applicato ai rifiutispeciali, per assicurarne la più efficace gestione , il diverso criterio della specializzazione dell impianto di smaltimento ( art .
2021-82.txt44724472ribadisce che va invece applicato ai rifiuti speciali , per assicurarne la più efficace gestione , il diverso criterio dellaspecializzazionedell impianto di smaltimento ( art . 182 bis , comma 1 , lettera b , cod . ambiente )
2021-82.txt450445041 , lettera b , cod . ambiente ) . tale criterio , peraltro , in particolare per i rifiutispecialinon pericolosi , potrebbe risultare temperato da quello della prossimità al luogo di produzione , in modo da ridurre il
2021-82.txt47264726maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio , stante la contrazione dell offerta di idonei siti disponibili allo smaltimento dei rifiutispecialinon pericolosi » ( sentenza n . 244 del 2011 ) , con « un duplice effetto complessivamente negativo sugli
2021-82.txt49214921norma in questione , infatti , utilizzando la leva fiscale dell ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiutispecialinon pericolosi provenienti da fuori regione , non è in ogni caso riconducibile , come si è visto , a
2021-82.txt49854985in termini di solidarietà , connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiutispecialinon pericolosi . essa , infatti , determina , nel differenziale imposto a questi ultimi , l effetto sostanziale di
2021-82.txt53845384suddetta discriminazione deve essere dunque dichiarata l illegittimità costituzionale : a ) della voce di tabella concernente i « rifiutispecialinon pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in regione » , limitatamente alle parole «
2021-82.txt54205420, limitatamente alle parole « prodotti in regione » ; b ) dell intera voce tabellare concernente i « rifiutispecialinon pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori regione » , compreso l importo
2022-101.txt11671167dall art . 1 del d.lgs . n . 504 del 1995 . 3.1 . giova premettere che il tributospecialeper il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi ( cosiddetta ” ecotassa
2022-101.txt40774077il presupposto di esercizio delle rivalse in raffronto si collocano in ambiti dell ordinamento assai distanti , essendo il tributospecialeper il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi un tributo regionale proprio
2022-128.txt573573versate dalle controparti soccombenti in giudizio , che non comportano alcun onere economico a carico dello stato introdurrebbero « unospecialeprelievo tributario ad personam » , che inciderebbe su una voce remunerativa del « reddito lavorativo complessivo » , che
2022-128.txt26672667e 2 , prevede che « 1 . a decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi , l indennità integrativaspecialee gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari , del personale dirigente della polizia di stato
2022-128.txt27582758, conseguiti nell anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive , ivi compresa l indennità integrativaspeciale, utilizzate dal medesimo istituto per l elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali . 2 . la percentuale dell adeguamento
2022-136.txt402402della repubblica 31 agosto 1972 , n . 670 ( approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statutospecialeper il trentino alto adige ) nonché degli artt . 3 della legge della regione trentino alto adige 28 ottobre
2022-141.txt21712171l adempimento scelto dal debitore tra quelli prefissati dal comma 2 della disposizione in esame . ciò in quanto laspecialeipotesi di sospensione introdotta dalla norma censurata è funzionale allo svolgimento della procedura di condono e quindi all estinzione della
2022-167.txt26282628in favore di colui il quale aveva posto in essere l operazione imponibile , non solo di un ” privilegiospeciale” sui beni immobili oggetto della cessione , ovvero della prestazione di servizi , ma anche di un privilegio generale
2022-167.txt27172717era intervenuta sugli artt . 2758 e 2772 , terzo comma , cod . civ . , prevedendo due privilegispecialiper il credito di rivalsa iva . in particolare , l art . 2758 cod . civ . contempla ,
2022-167.txt27442744. in particolare , l art . 2758 cod . civ . contempla , al secondo comma , un privilegiospecialeper « i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all imposta sul valore
2022-167.txt28782878predetto art . 18 del d.p.r . n . 633 del 1972 , era in realtà stato abrogato da quellospecialesuccessivamente introdotto poiché la disciplina inserita negli artt . 2758 , secondo comma , e 2772 , terzo comma ,
2022-167.txt29492949) . il credito di rivalsa iva è stato tutelato così esclusivamente , per lungo tempo , dai due privilegispecialiregolati dagli artt . 2758 , secondo comma , e 2772 , terzo comma , cod . civ . tuttavia
2022-167.txt35683568sentenza n . 101 del 2022 ) , e ciò anche in ordine alla scelta sulla natura , generale ospeciale, del privilegio mobiliare e sulla graduazione all interno dei crediti privilegiati . questa corte ha più volte ribadito che
2022-167.txt42634263. civ . ) hanno un punto di convergenza , un intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale dispecialetutela che consente , per identità della ratio ad essa sottesa , quella comparazione che nelle altre ipotesi , sopra
2022-167.txt45194519, ma per alcuni versi anche sostanziale , e che comunque esprime la scelta del legislatore di approntare una stessaspecialetutela . ciò apre la strada a quel raffronto che è eccezionalmente possibile anche in materia di privilegi del credito
2022-182.txt68766876secondo comma dell art . 3 della costituzione , sia la costituzione ( art . 69 ) sia alcuni statutispecialiespressamente assicurano ai membri del parlamento ed ai componenti dei consigli regionali la corresponsione di una indennità , demandandone alla
2022-245.txt913913. 22 del 2012 ) . poiché la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte « funzionalizzata especializzata» o « a competenza tipica » ( ex plurimis , sentenza n . 32 del 2014 ) , il
2022-257.txt10201020dell art . 23 , comma 7 , del d.lgs . n . 252 del 2005 , che stabilisce unospecialeregime fiscale transitorio « [ p ] er i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale
2022-27.txt6786782 , testualmente prevede : « 1 . a decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi , l indennità integrativaspecialee gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari , del personale dirigente della polizia di stato
2022-27.txt769769, conseguiti nell anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive , ivi compresa l indennità integrativaspeciale, utilizzate dal medesimo istituto per l elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali . [ . . . ] 2
2022-27.txt33453345. 11 , comma 2 , del decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n . 545 ( ordinamento degli organispecialidi giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell art . 30
2022-27.txt51785178art . 1 , comma 474 , della legge n . 147 del 2013 ) , appartenente a una contabilitàspecialedi tesoreria . 5.3 . il consiglio di stato dubita , ancora , della compatibilità delle disposizioni censurate con l
2022-40.txt19281928, perché ha carattere di universalità , riguardando l intero territorio nazionale e non frazioni dello stesso dove si manifestinospecialiesigenze perequative : ciò che esclude la possibilità di ascrivere l intervento in esame all art . 119 , quinto
2022-40.txt3120312015 marzo 2012 ) intervenuta l intesa in sede di conferenza stato regioni . pertanto , poiché lo specifico contributospecialericonosciuto per l esercizio 2021 dall art . 6 bis , comma 15 , del citato d.l . n .
2022-40.txt32353235accreditati sia lo stanziamento ordinario nel bilancio dello stato per il 2021 , sia secondo i medesimi criteri il contributospecialedi 3 milioni di euro di cui al suddetto art . 6 bis , comma 15 . 5 . il

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
dello_statuto_speciale246
a_statuto_speciale190
statuto_speciale_e131
statuto_speciale_per94
speciale_per_il81
statuto_speciale_della59
delle_autonomie_speciali50
speciale_della_regione48
speciale_per_la45
del_tributo_speciale42
tributo_speciale_per33
ad_autonomia_speciale32
speciale_e_delle31
n_statuto_speciale29
le_autonomie_speciali28
alle_autonomie_speciali25
lo_statuto_speciale24
dallo_statuto_speciale20
degli_statuti_speciali20
speciale_e_alle20
statuti_speciali_e19
statuto_speciale_in16
statuto_speciale_che14
statuto_speciale_ed14
delle_giurisdizioni_speciali13
il_tributo_speciale12
speciali_non_pericolosi12
statuto_speciale_di11
autonomie_speciali_in11
rifiuti_speciali_non11
il_privilegio_speciale10
speciale_e_dell10
speciale_della_sardegna10
speciale_e_le10
nuovo_giudice_speciale10
aliquota_speciale_dell10
speciale_dell_irap10
speciali_e_dalle10
statuto_speciale_la9
dei_giudici_speciali9
speciale_ed_alle9
dell_aliquota_speciale9
di_autonomia_speciale9
organi_speciali_di8
speciali_di_giurisdizione8
statuto_speciale_il8
statuto_speciale_nonché8
dagli_statuti_speciali8
istituire_giudici_speciali8
indennità_integrativa_speciale8
la_disciplina_speciale8
gli_statuti_speciali8
rispettivi_statuti_speciali8
ed_autonomie_speciali8
di_giurisdizione_speciale7
degli_organi_speciali7
un_regime_speciale7
speciali_per_la7
a_destinazione_speciale7
delle_specialità_medicinali7
statuto_speciale_l7
speciale_in_quanto7
apposita_contabilità_speciale7
speciale_e_nelle7
speciali_e_delle7
regioni_speciali_e7
speciali_sentenza_n7
autonomie_speciali_da7
i_rifiuti_speciali7
dei_rifiuti_speciali7
speciale_ai_sensi6
tributi_speciali_catastali6
speciale_autonomia_finanziaria6
e_autonomie_speciali6
autonomie_speciali_e6
nelle_contabilità_speciali6
allo_statuto_speciale6
un_organo_speciale5
speciale_di_cui5
statuto_speciale_da5
di_fondi_speciali5
speciale_in_materia5
contabilità_speciali_infruttifere5
speciali_e_le5
delle_regioni_speciali5
speciale_sentenza_n5
speciali_concorrono_al5
l_autonomia_speciale5
speciale_e_e5
speciale_per_le4
la_speciale_natura4
speciali_di_cui4
un_giudice_speciale4
speciale_e_quindi4
speciale_approvato_con4
capitolato_speciale_di4
speciale_di_appalto4
statuto_speciale_le4
di_una_speciale4
la_speciale_disciplina4
giurisdizioni_speciali_e4
delle_sezioni_specializzate4
speciale_e_per4
privilegio_speciale_sui4
speciale_sui_beni4
un_privilegio_speciale4
dei_tributi_speciali4
nello_statuto_speciale4
e_speciale_in4
carattere_di_specialità4
speciale_rispetto_a4
speciali_per_il4
statuto_speciale_infatti4
speciale_e_dalle4
disciplina_speciale_della4
speciale_della_riscossione4
richieste_dalla_speciale4
dalla_speciale_autonomia4
speciali_e_gli4
ordinaria_e_speciale4
stesso_tributo_speciale4
tributo_speciale_oggetto4
speciale_oggetto_del4
statuto_speciale_non4
speciali_preesistenti_alla4
giudici_speciali_e4
statuto_speciale_o4
statuto_speciale_perché4
speciale_e_ciascuna4
autonomie_speciali_per4
le_regioni_speciali4
l_aliquota_speciale4
autonomie_speciali_l4
autonomie_speciali_è4
speciale_di_autonomia4
autonomia_speciale_e4
speciale_prelievo_tributario4
autonomia_speciale_sentenza4
statuti_speciali_sentenza4
autonomie_speciali_sono4
autonomie_speciali_non4
stesse_autonomie_speciali4
altri_statuti_speciali3
speciale_il_quale3
statuto_speciale_nel3
statuti_speciali_che3
statuto_speciale_si3
statuto_speciale_art3
in_special_modo3
una_speciale_forma3
speciale_forma_di3
statuto_speciale_al3
con_la_speciale3
la_speciale_procedura3
speciale_procedura_di3
statuto_speciale_ne3
di_sezioni_specializzate3
di_giudici_speciali3
giudici_speciali_preesistenti3
speciale_e_degli3
da_privilegio_speciale3
contributo_speciale_di3
fondi_speciali_di3
della_specialità_della3
statuto_speciale_è3
uno_speciale_regime3
di_specialità_e3
specialità_e_natura3
prezzo_delle_specialità3
dei_fondi_speciali3
speciali_diversi_da3
del_giudice_speciale3
giudici_speciali_tributari3
una_giurisdizione_speciale3
speciale_procedimento_di3
una_contabilità_speciale3
statuto_speciale_approvato3
speciale_e_dall3
della_speciale_autonomia3
autonomie_speciali_secondo3
le_contabilità_speciali3
contabilità_speciali_istituite3
speciale_in_uguale3
organo_speciale_di3
speciale_di_giurisdizione3
speciale_le_materie3
giurisdizioni_speciali_preesistenti3
giudice_speciale_espressamente3
speciale_espressamente_vietata3
speciali_e_non3
giudici_speciali_tale3
speciali_tale_illegittima3
statuto_speciale_ai3
statuto_speciale_ad3
speciale_e_all3
giudici_speciali_posto3
speciali_posto_dall3
speciali_infruttifere_ad3
suddetta_aliquota_speciale3
aliquota_speciale_fissata3
le_aliquote_speciali3
delle_aliquote_speciali3
aliquote_speciali_dell3
speciali_dell_irap3
speciali_in_materia3
speciale_il_presente3
statuto_speciale_spetta3
speciale_spetta_una3
speciale_nonché_le3
una_imposta_speciale3
l_ulteriore_speciale3
ulteriore_speciale_prelievo3
autonomia_speciale_l3
speciale_ove_siano3
statuti_speciali_per3
procedurale_della_specialità3
della_specialità_finanziaria3
specialità_finanziaria_di3
statuto_speciale_legge3
speciale_legge_costituzionale3
con_norma_speciale3
norma_speciale_le3
speciale_le_entrate3
sezioni_specializzate_in3
specializzate_in_materia3
speciale_e_l3
statuti_speciali_concorrono3
autonomie_speciali_alla3
autonomia_speciale_a3
autonomia_speciale_ex3
ciascuna_autonomia_speciale3
dell_autonomia_speciale3
rapporto_di_specialità3
regime_fiscale_speciale3
altre_autonomie_speciali3
autonomie_speciali_b3
speciali_b_principio3
speciali_da_attuare3
all_autonomia_speciale3
autonomie_speciali_sentenza3
principio_di_specialità3
specialità_dei_crediti3
statuto_speciale_artt3
speciale_artt_e3
tributo_speciale_di3
speciale_di_deposito3
speciali_regimi_di2
sezione_speciale_per2
giurisdizione_speciale_è2
ordinari_o_speciali2
straordinari_o_speciali2
giurisdizioni_speciali_esistenti2
statuto_speciale_sono2
organo_speciale_autorizzato2
speciale_autorizzato_a2
statuto_speciale_né2
speciale_né_essa2
statuto_speciale_hanno2
dal_capitolato_speciale2
speciale_la_corte2
speciali_nel_caso2
speciali_previsti_dall2
delle_leggi_speciali2
uno_statuto_speciale2
regime_speciale_per2
speciale_per_l2
statuto_speciale_friuli2
speciale_friuli_venezia2
speciali_che_prevedono2
statuto_speciale_ma2
alcuni_statuti_speciali2
statuti_speciali_espressamente2
speciali_espressamente_assicurano2
speciale_natura_del2
meritevoli_di_speciale2
ordinario_o_speciale2
o_speciale_che2
speciale_che_sia2
in_modo_speciale2
modo_speciale_la2
speciale_la_circostanza2
ed_in_special2
ad_una_speciale2
le_norme_speciali2
speciali_contribuzioni_a2
privilegio_speciale_su2
speciale_la_norma2
privilegio_speciale_immobiliare2
dalle_leggi_speciali2
del_fondo_speciale2
speciale_e_del2
speciali_con_l2
per_le_speciali2
imposta_speciale_sul2
speciale_sul_reddito2
diritti_speciali_di2
fondi_speciali_amministrati2
speciali_amministrati_da2
statuti_speciali_d2
speciali_d_intesa2
ordinarie_e_speciali2
e_speciali_e2
sezioni_specializzate_della2
specializzate_della_magistratura2
ed_organismi_speciali2
organismi_speciali_con2
di_speciale_tutela2
fondo_speciale_di2
sezioni_specializzate_agrarie2
che_la_speciale2
privilegio_speciale_non2
speciale_non_è2
opera_di_specialisti2
giudici_speciali_in2
privilegio_speciale_sugli2
speciale_sugli_immobili2
statuto_speciale_dispone2
statuto_speciale_così2
nelle_gestioni_speciali2
gestioni_speciali_inps2
lo_speciale_fondo2
il_contributo_speciale2
speciale_di_cura2
ai_fondi_speciali2
alle_speciali_caratteristiche2
speciali_caratteristiche_delle2
statuto_speciale_cfr2
ordinario_e_speciale2
statuti_speciali_con2
speciale_e_si2
speciale_è_da2
generali_e_speciali2
speciale_per_i2
statuto_speciale_ove2
speciale_regime_tributario2
speciale_regime_di2
il_diritto_speciale2
regime_speciale_che2
vendita_delle_specialità2
specialità_medicinali_che2
fondi_speciali_presso2
speciali_presso_le2
speciali_di_parte2
misura_della_speciale2
della_speciale_protezione2
speciale_protezione_da2
una_disciplina_speciale2
speciale_infatti_le2
previsione_dello_speciale2
dello_speciale_sistema2
speciale_sistema_della2
speciale_della_valle2
da_leggi_speciali2
speciale_nonché_degli2
contabilità_speciale_di2
tale_disciplina_speciale2
autonomia_speciale_ma2
speciale_autonomia_della2
autonomia_speciale_che2
speciale_che_non2
speciale_l_attuazione2
contabilità_speciali_o2
speciali_o_in2
speciali_le_quali2
speciale_e_con2
alle_regioni_speciali2
al_rito_speciale2
statuto_speciale_a2
speciali_istituite_presso2
speciali_in_quanto2
autonomia_speciale_sentenze2
speciale_sentenze_n2
interventi_speciali_in2
speciali_in_favore2
speciale_che_attribuiscono2
statuto_speciale_tale2
detto_tributo_speciale2
tributo_speciale_acquisterà2
speciale_acquisterà_efficacia2
tributo_speciale_in2
statuto_speciale_tra2
tributo_speciale_con2
tributo_speciale_un2
speciale_un_termine2
giudice_speciale_vietato2
giudice_speciale_una2
speciale_una_volta2
speciali_tributari_va2
giudici_speciali_diversi2
la_giurisprudenza_speciale2
giurisprudenza_speciale_le2
dette_giurisdizioni_speciali2
giudice_speciale_in2
speciale_in_coerenza2
lo_speciale_procedimento2
statuto_speciale_come2
autonomie_speciali_solo2
statuto_speciale_secondo2
speciale_secondo_cui2
statuto_speciale_comporta2
speciale_comporta_l2
statuto_speciale_solo2
speciale_solo_nel2
una_speciale_funzione2
speciale_perché_introduce2
statuto_speciale_medesimo2
speciale_la_questione2
comune_o_speciale2
introdurre_speciali_agevolazioni2
giudice_speciale_vietata2
speciale_ad_eccezione2
speciale_e_province2
speciali_infruttifere_intestate2
speciali_per_quanto2
all_aliquota_speciale2
aliquote_speciali_di2
aliquota_speciale_irap2
alcune_aliquote_speciali2
non_quelle_speciali2
quelle_speciali_tra2
speciali_tra_le2
agli_urbani_speciali2
urbani_speciali_fatta2
speciali_fatta_esclusione2
fissa_e_speciale2
disposizioni_speciali_per2
fondo_speciale_per2
e_tributi_speciali2
speciali_catastali_f2
speciali_e_secondo2
quanto_norma_speciale2
speciale_indennità_di2
imposta_speciale_sia2
speciale_sia_pure2
speciale_la_regione2
speciale_l_applicazione2
speciali_e_quindi2
speciali_con_riguardo2
statuto_speciale_trattandosi2
speciale_trattandosi_di2
speciale_in_relazione2
le_strutture_speciali2
strutture_speciali_del2
speciali_del_segretariato2
alle_sezioni_specializzate2
autonomie_speciali_a2
speciale_sia_stata2
autonomie_speciali_fino2
speciali_fino_a2
autonomie_speciali_il2
statuto_speciale_all2
statuti_speciali_stabiliscono2
autonomia_speciale_la2
autonomia_speciale_ove2
sua_autonomia_speciale2
autonomia_speciale_ebbene2
medesime_autonomie_speciali2
predette_autonomie_speciali2
autonomie_speciali_concorrono2
speciale_a_ridurre2
autonomie_speciali_anziché2
speciali_anziché_essere2
speciali_secondo_le2
suddette_autonomie_speciali2
autonomie_speciali_di2
speciale_ex_plurimis2
autonomie_speciali_alle2
speciali_alle_manovre2
autonomie_speciali_nonché2
autonomie_speciali_nella2
speciale_agli_obiettivi2
autonomia_speciale_alla2
circostanza_attenuante_speciale2
speciale_l_art2
fiscale_speciale_antecedentemente2
speciale_antecedentemente_previsto2
autonomie_speciali_i2
autonomie_speciali_al2
autonomie_speciali_con2
statuto_speciale_i2
speciale_i_cui2
speciale_e_di2
autonomie_speciali_quelle2
speciali_quelle_di2
speciali_non_riduca2
statuto_speciale_con2
autonomie_speciali_risorse2
speciali_risorse_eventualmente2
speciali_sono_comunque2
della_disciplina_speciale2
speciali_alla_finanza2
speciali_da_ultimo2
autonomia_speciale_costituisce2
speciale_costituisce_un2
autonomie_speciali_senza2
speciali_senza_prevedere2
tributo_speciale_istituito2
speciale_e_cost2
precedente_regime_speciale2
speciale_con_uno2
connotazione_di_specialità2
speciale_e_transitoria2
per_quelli_speciali2
integrativa_speciale_e2
speciale_e_gli2
integrativa_speciale_utilizzate2
speciale_utilizzate_dal2
due_privilegi_speciali2
provvedimenti_legislativi_specialmente1
legislativi_specialmente_diretti1
specialmente_diretti_ad1
da_statuti_speciali1
statuti_speciali_importa1
speciali_importa_logicamente1
statuti_speciali_poiché1
speciali_poiché_la1
si_stabiliscono_speciali1
stabiliscono_speciali_regimi1
della_sezione_speciale1
statuto_speciale_siffatta1
speciale_siffatta_questione1
stante_la_speciale1
speciale_natura_delle1
giurisdizione_speciale_siffatta1
speciale_siffatta_natura1
speciale_è_a1
alle_sezioni_speciali1
sezioni_speciali_di1
giudice_speciale_se1
speciale_se_tale1
o_speciali_rientra1
speciali_rientra_nella1
di_giurisdizioni_speciali1
giurisdizioni_speciali_una1
speciali_una_volta1
e_gli_speciali1
gli_speciali_effetti1
speciali_effetti_di1
giurisdizione_speciale_avrebbero1
speciale_avrebbero_dovuto1
o_speciali_ma1
speciali_ma_solo1
materie_sezioni_specializzate1
sezioni_specializzate_presso1
specializzate_presso_gli1
giurisdizione_speciale_quali1
speciale_quali_si1
giurisdizioni_speciali_se1
speciali_se_altrimenti1
speciali_esistenti_si1
giurisdizione_speciale_e1
speciale_è_sempre1
giurisdizioni_speciali_all1
speciali_all_entrata1
alle_giurisdizioni_speciali1
giurisdizioni_speciali_non1
speciali_non_ha1
giurisdizioni_speciali_in1
speciali_in_difetto1
speciali_esistenti_bisognerebbe1
quello_processuale_specialmente1
processuale_specialmente_nel1
specialmente_nel_senso1
apposite_sezioni_specializzate1
sezioni_specializzate_o1
specializzate_o_piuttosto1
provvisoria_la_speciale1
la_speciale_competenza1
speciale_competenza_dell1
suo_statuto_speciale1
statuto_speciale_nell1
speciale_nell_impugnazione1
speciale_sono_stati1
dalla_regione_specialmente1
regione_specialmente_ai1
specialmente_ai_fini1
all_infanzia_specialmente1
infanzia_specialmente_nelle1
specialmente_nelle_zone1
siciliana_statuto_speciale1
dalla_imposta_speciale1
imposta_speciale_di1
dell_azienda_speciale1
azienda_speciale_preveduta1
speciale_preveduta_dall1
del_regolamento_speciale1
regolamento_speciale_relativo1
speciale_relativo_al1
il_ricorso_speciale1
ricorso_speciale_da1
speciale_da_proporre1
il_carattere_speciale1
carattere_speciale_dello1
speciale_dello_sconto1
nei_benefici_speciali1
benefici_speciali_della1
speciali_della_legge1
a_ordinamento_speciale1
ordinamento_speciale_inoltre1
speciale_inoltre_come1
ad_ordinamento_speciale1
ordinamento_speciale_di1
speciale_di_avvalersi1
speciale_e_non1
speciale_hanno_in1
e_st_speciale1
st_speciale_approvato1
art_st_speciale1
st_speciale_alla1
speciale_alla_competenza1
dell_ordinamento_speciale1
ordinamento_speciale_delle1
speciale_delle_regioni1
speciale_nel_riconoscere1
popolari_gestione_speciale1
gestione_speciale_ente1
speciale_ente_zolfi1
il_capitolato_speciale1
nel_capitolato_speciale1
nei_capitolati_speciali1
capitolati_speciali_di1
speciali_di_appalto1
propri_decreti_speciali1
decreti_speciali_regimi1
e_sistemi_speciali1
sistemi_speciali_d1
speciali_d_imposizione1
determinazione_di_speciali1
di_speciali_regimi1
speciali_regimi_per1
agli_statuti_speciali1
statuti_speciali_sentenze1
speciali_sentenze_n1
il_potere_speciale1
potere_speciale_di1
speciale_di_omologazione1
avevano_inoltre_speciali1
inoltre_speciali_poteri1
speciali_poteri_consultivi1
organo_speciale_della1
che_conferiscono_speciali1
conferiscono_speciali_poteri1
speciali_poteri_di1
detti_abbonamenti_speciali1
abbonamenti_speciali_nel1
bensì_dalla_speciale1
dalla_speciale_convenzione1
speciale_convenzione_di1
conclusione_di_speciali1
di_speciali_contratti1
speciali_contratti_di1
gli_abbonamenti_speciali1
abbonamenti_speciali_e1
speciali_e_giustificare1
la_convenzione_speciale1
convenzione_speciale_prevista1
speciale_prevista_dalla1
diritto_lo_speciale1
lo_speciale_diritto1
speciale_diritto_istituito1
i_diritti_speciali1
diritti_speciali_previsti1
queste_giurisdizioni_speciali1
giurisdizioni_speciali_pertanto1
speciali_pertanto_accanto1
un_ufficio_specializzato1
ufficio_specializzato_nella1
specializzato_nella_materia1
occorra_una_speciale1
una_speciale_ed1
speciale_ed_espressa1
leggi_speciali_denunciate1
speciali_denunciate_assieme1
statuto_speciale_allegato1
speciale_allegato_al1
speciale_le_parti1
giurisdizioni_speciali_l1
speciali_l_effettiva1
speciale_di_una1
speciale_si_ammettesse1
connessa_allo_speciale1
allo_speciale_procedimento1
speciale_procedimento_coattivo1
speciale_da_esercitare1
ruoli_ordinari_speciali1
ordinari_speciali_o1
speciali_o_straordinari1
relazione_a_speciali1
a_speciali_condizioni1
speciali_condizioni_ambientali1
statuto_speciale_nei1
speciale_nei_cui1
speciale_hanno_competenza1
speciale_ma_l1
della_controversia_specialmente1
controversia_specialmente_in1
specialmente_in_sede1
speciale_si_allega1
né_la_speciale1
la_speciale_protezione1
speciale_protezione_che1
conosce_infine_speciali1
infine_speciali_esenzioni1
speciali_esenzioni_ignote1
dotato_di_speciali1
di_speciali_sanzioni1
speciali_sanzioni_circoscritte1
speciale_art_la1
capo_alla_speciale1
alla_speciale_posizione1
speciale_posizione_che1
data_la_speciale1
un_uso_speciale1
uso_speciale_degli1
speciale_degli_aeroporti1
una_speciale_protezione1
speciale_protezione_del1
di_speciale_protezione1
speciale_protezione_riducono1
quei_giudici_speciali1
giudici_speciali_che1
speciali_che_preesistendo1
special_modo_la1
pretesa_natura_speciale1
natura_speciale_dell1
speciale_dell_obbligazione1
soggetti_agli_speciali1
agli_speciali_regimi1
speciali_regimi_sopra1
in_casi_speciali1
casi_speciali_mediante1
speciali_mediante_l1
della_legge_speciale1
legge_speciale_volto1
speciale_volto_a1
transitorie_e_speciali1
e_speciali_si1
speciali_si_disponeva1
norme_speciali_per1
conclusiva_dello_speciale1
dello_speciale_iter1
speciale_iter_disciplinare1
in_albi_speciali1
albi_speciali_l1
speciali_l_intendente1
è_istituto_speciale1
istituto_speciale_di1
speciale_di_diritto1
leggi_speciali_circa1
speciali_circa_il1
norme_speciali_già1
speciali_già_in1
riscossione_delle_speciali1
delle_speciali_contribuzioni1
istitutiva_di_speciali1
di_speciali_contribuzioni1
oggettiva_dello_speciale1
dello_speciale_contributo1
speciale_contributo_ad1
ha_privilegio_speciale1
speciale_su_tutti1
privilegio_speciale_la1
garanzia_privilegio_speciale1
speciale_immobiliare_per1
speciale_immobiliare_rinviando1
leggi_speciali_ma1
speciali_ma_in1
dal_privilegio_speciale1
privilegio_speciale_quello1
speciale_quello_sul1
al_privilegio_speciale1
speciale_su_un1
privilegio_speciale_ai1
speciale_ai_crediti1
del_privilegio_speciale1
privilegio_speciale_perché1
speciale_perché_anche1
ordinari_amministrativi_speciali1
amministrativi_speciali_ovvero1
speciali_ovvero_in1
precipuamente_dallo_speciale1
dallo_speciale_modo1
speciale_modo_e1
stato_la_speciale1
la_speciale_configurazione1
speciale_configurazione_unitaria1
enti_mutualistici_specialmente1
mutualistici_specialmente_per1
specialmente_per_quanto1
suoi_organi_speciali1
organi_speciali_o1
speciali_o_ad1
e_le_speciali1
le_speciali_discipline1
speciali_discipline_che1
fondo_speciale_manchi1
speciale_manchi_il1
varie_gestioni_speciali1
gestioni_speciali_si1
speciali_si_sono1
dalla_legge_speciale1
legge_speciale_è1
speciale_è_diverso1
conforme_alla_speciale1
alla_speciale_natura1
speciale_natura_dei1
dalla_legislazione_speciale1
legislazione_speciale_e1
leggi_speciali_con1
alle_ipotesi_speciali1
ipotesi_speciali_ivi1
speciali_ivi_indicate1
prevedere_una_speciale1
una_speciale_sanzione1
speciale_sanzione_per1
le_speciali_ipotesi1
speciali_ipotesi_regolate1
giustificano_la_speciale1
speciale_disciplina_attuata1
sanzione_dello_speciale1
dello_speciale_illecito1
speciale_illecito_costituito1
la_legge_speciale1
legge_speciale_che1
speciale_che_assicura1
statuto_speciale_ciò1
speciale_ciò_perché1
statuto_speciale_concede1
speciale_concede_alla1
nazionali_alle_speciali1
alle_speciali_necessità1
speciali_necessità_del1
dell_imposta_speciale1
speciale_nonché_gli1
speciale_al_consiglio1
statuti_speciali_sia1
speciali_sia_prescritta1
ai_diritti_speciali1
speciali_di_prelievo1
considerarsi_organi_speciali1
gli_organi_speciali1
special_modo_l1
speciale_che_riserva1
speciale_ne_consegue1
di_gestioni_speciali1
gestioni_speciali_dell1
speciali_dell_inps1
chiedersi_prestazioni_speciali1
prestazioni_speciali_ad1
speciali_ad_organismi1
i_fondi_speciali1
garanzie_di_speciale1
di_speciale_procedura1
speciale_procedura_un1
un_imposta_speciale1
tributo_speciale_il1
speciale_il_dubbio1
nuovo_e_speciale1
e_speciale_tributo1
speciale_tributo_che1
insolvenza_nella_speciale1
nella_speciale_materia1
speciale_materia_del1
grado_sezione_speciale1
sezione_speciale_diritto1
speciale_diritto_di1
speciali_e_dai1
con_la_specializzazione1
la_specializzazione_a1
specializzazione_a_vario1
sono_giudici_speciali1
giudici_speciali_cui1
speciali_cui_la1
costituirebbero_giudici_speciali1
giudici_speciali_di1
speciali_di_nuova1
giudice_speciale_preesistente1
speciale_preesistente_c1
anteriori_giudici_speciali1
giudici_speciali_può1
speciali_può_attuarsi1
giudici_speciali_sì1
speciali_sì_che1
sezioni_specializzate_degli1
specializzate_degli_organi1
creare_sezioni_specializzate1
sezioni_specializzate_previste1
specializzate_previste_dallo1
i_giudici_speciali1
speciali_preesistenti_e1
speciali_preesistenti_in1
novo_giudici_speciali1
giudici_speciali_senza1
speciali_senza_dire1
speciali_e_quella1
o_speciali_non1
speciali_non_avrebbero1
se_giudici_speciali1
giudici_speciali_ai1
speciali_ai_sensi1
dalla_norma_speciale1
norma_speciale_dell1
speciale_dell_art1
speciali_con_partecipazione1
speciali_con_la1
le_disposizioni_speciali1
disposizioni_speciali_vigenti1
speciali_vigenti_in1
in_questo_speciale1
questo_speciale_onere1
speciale_onere_non1
giustificazione_nelle_speciali1
nelle_speciali_esigenze1
speciali_esigenze_connesse1
riguardo_alla_speciale1
alla_speciale_situazione1
speciale_situazione_verificatasi1
ha_dettato_speciali1
dettato_speciali_disposizioni1
speciali_disposizioni_perché1
speciale_tutela_questa1
d_uno_speciale1
uno_speciale_obbligo1
speciale_obbligo_di1
gode_della_speciale1
della_speciale_tutela1
speciale_tutela_garantita1
e_senza_speciale1
senza_speciale_indicazione1
speciale_indicazione_di1
miglioramenti_norme_speciali1
norme_speciali_nel1
regime_speciale_comunque1
speciale_comunque_non1
speciale_disciplina_delle1
pubblicità_affine_speciale1
affine_speciale_eseguita1
speciale_eseguita_dai1
riguardo_alle_speciali1
alle_speciali_disposizioni1
speciali_disposizioni_concernenti1
o_tributi_speciali1
tributi_speciali_sono1
speciali_sono_conformati1
denominato_fondo_speciale1
specializzate_agrarie_ecc1
dal_fondo_speciale1
speciale_di_previdenza1
un_procuratore_speciale1
procuratore_speciale_mentre1
speciale_mentre_per1
ricorrere_lo_speciale1
lo_speciale_fondamento1
speciale_fondamento_giuridico1
speciale_natura_e1
e_la_speciale1
la_speciale_motivazione1
speciale_motivazione_solidaristica1
al_quale_specialmente1
quale_specialmente_nell1
specialmente_nell_attuale1
imposta_di_speciale1
di_speciale_tenuità1
speciale_tenuità_il1
di_specialisti_potrebbe1
specialisti_potrebbe_continuare1
di_specialisti_mentre1
specialisti_mentre_il1
speciali_e_degli1
giudici_speciali_ha1
speciali_ha_affermato1
a_sezioni_specializzate1
sezioni_specializzate_che1
specializzate_che_essi1
speciali_in_cui1
dettato_regole_speciali1
regole_speciali_volte1
speciali_volte_ad1
art_privilegio_speciale1
eguale_privilegio_speciale1
privilegio_speciale_è1
speciale_è_assicurato1
disposizioni_dileggi_speciali1
dileggi_speciali_e1
speciali_e_tra1
privilegio_speciale_del1
speciale_del_tutto1
privilegio_speciale_i1
speciale_i_lamentati1
speciale_non_potrà1
privilegio_speciale_mobiliare1
speciale_mobiliare_annullando1
privilegio_speciale_pur1
speciale_pur_se1
privilegio_speciale_ma1
speciale_ma_tutto1
speciale_dispone_all1
speciale_così_come1
in_elenchi_speciali1
elenchi_speciali_esercenti1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
regioni_a_statuto_speciale_e71
alle_regioni_a_statuto_speciale52
delle_regioni_a_statuto_speciale50
di_attuazione_dello_statuto_speciale48
statuto_speciale_per_il_trentino42
speciale_per_il_trentino_alto42
dello_statuto_speciale_della_regione31
tributo_speciale_per_il_deposito29
artt_e_dello_statuto_speciale28
speciale_per_il_deposito_in28
dello_statuto_speciale_per_il27
attuazione_dello_statuto_speciale_per26
del_tributo_speciale_per_il26
l_art_dello_statuto_speciale25
dello_statuto_speciale_per_la24
le_regioni_a_statuto_speciale24
dell_art_dello_statuto_speciale23
a_statuto_speciale_e_delle22
statuto_speciale_e_delle_province22
speciale_e_delle_province_autonome22
statuto_speciale_della_regione_friuli21
speciale_della_regione_friuli_venezia21
nelle_regioni_a_statuto_speciale20
a_statuto_speciale_e_alle18
statuto_speciale_per_la_sardegna18
costituzionale_febbraio_n_statuto_speciale18
n_statuto_speciale_per_la18
costituzionali_concernenti_lo_statuto_speciale17
concernenti_lo_statuto_speciale_per17
statuto_speciale_e_alle_province17
speciale_e_alle_province_autonome17
febbraio_n_statuto_speciale_per17
lo_statuto_speciale_per_il16
statuto_speciale_per_la_regione15
art_dello_statuto_speciale_e15
attuazione_dello_statuto_speciale_della15
dall_art_dello_statuto_speciale14
art_dello_statuto_speciale_della12
e_dello_statuto_speciale_e12
all_art_dello_statuto_speciale11
art_dello_statuto_speciale_per11
regioni_a_statuto_speciale_ed10
a_statuto_speciale_e_le10
costituzionale_gennaio_n_statuto_speciale10
statuti_speciali_e_dalle_relative10
speciali_e_dalle_relative_norme10
statuto_speciale_della_regione_siciliana9
dello_statuto_speciale_e_delle9
statuto_speciale_e_le_province9
speciale_e_le_province_autonome9
gennaio_n_statuto_speciale_della9
n_statuto_speciale_della_regione9
di_un_nuovo_giudice_speciale9
dello_statuto_speciale_della_sardegna8
statuto_speciale_per_la_valle8
speciale_per_la_valle_d8
a_statuto_speciale_ed_alle7
statuto_speciale_ed_alle_province7
speciale_ed_alle_province_autonome7
a_statuto_speciale_e_nelle7
statuto_speciale_e_nelle_province7
speciale_e_nelle_province_autonome7
il_tributo_speciale_per_il7
speciale_per_la_regione_friuli7
statuto_speciale_della_regione_autonoma7
nel_rispetto_degli_statuti_speciali7
ciascuna_regione_a_statuto_speciale7
regione_a_statuto_speciale_e7
ai_soggetti_ad_autonomia_speciale7
degli_organi_speciali_di_giurisdizione6
dello_statuto_speciale_e_dell6
statuto_speciale_e_dell_art6
l_applicazione_del_tributo_speciale6
lettera_b_dello_statuto_speciale6
alle_regioni_ad_autonomia_speciale6
agli_enti_ad_autonomia_speciale6
costituzionale_di_istituire_giudici_speciali6
stato_e_le_autonomie_speciali6
dai_rispettivi_statuti_speciali_e6
rispettivi_statuti_speciali_e_dalle6
i_rifiuti_speciali_non_pericolosi6
rifiuti_speciali_non_pericolosi_ammessi6
speciali_non_pericolosi_ammessi_allo6
e_dello_statuto_speciale_per5
speciale_e_dell_art_delle5
artt_dello_statuto_speciale_e5
statuto_speciale_e_delle_relative5
di_attuazione_degli_statuti_speciali5
l_ammontare_del_tributo_speciale5
ammontare_del_tributo_speciale_per5
applicazione_del_tributo_speciale_per5
speciale_ai_sensi_dell_art5
rispetto_degli_statuti_speciali_e5
e_dello_statuto_speciale_della5
siano_rispettati_gli_statuti_speciali5
dello_statuto_speciale_in_quanto5
tra_stato_e_autonomie_speciali5
di_competenza_delle_autonomie_speciali5
dello_statuto_speciale_e_e5
speciale_per_la_regione_siciliana4
alla_regione_dallo_statuto_speciale4
a_statuto_speciale_e_per4
speciale_e_delle_relative_norme4
titolo_vi_dello_statuto_speciale4
la_disciplina_speciale_della_riscossione4
disciplina_speciale_della_riscossione_coattiva4
speciale_della_riscossione_coattiva_delle4
le_limitazioni_richieste_dalla_speciale4
limitazioni_richieste_dalla_speciale_autonomia4
richieste_dalla_speciale_autonomia_finanziaria4
dalla_speciale_autonomia_finanziaria_preordinata4
speciale_autonomia_finanziaria_preordinata_dall4
lo_stato_le_autonomie_speciali4
stato_le_autonomie_speciali_e4
le_autonomie_speciali_e_gli4
autonomie_speciali_e_gli_enti4
speciali_e_gli_enti_locali4
comprese_quelle_a_statuto_speciale4
lo_stesso_tributo_speciale_oggetto4
stesso_tributo_speciale_oggetto_del4
tributo_speciale_oggetto_del_presente4
speciale_oggetto_del_presente_giudizio4
disciplina_del_tributo_speciale_per4
e_regioni_a_statuto_speciale4
degli_statuti_speciali_e_delle4
a_statuto_speciale_e_ciascuna4
statuto_speciale_e_ciascuna_provincia4
speciale_e_ciascuna_provincia_autonoma4
le_regioni_speciali_e_le4
dell_aliquota_speciale_dell_irap4
regioni_a_statuto_speciale_il4
dello_statuto_speciale_di_autonomia4
dello_statuto_di_autonomia_speciale4
statuto_di_autonomia_speciale_e4
regioni_a_statuto_speciale_la4
statuto_speciale_della_regione_valle4
speciale_della_regione_valle_d4
ad_autonomia_speciale_sentenza_n4
autonomia_speciale_sentenza_n_del4
rispettati_gli_statuti_speciali_sentenza4
gli_statuti_speciali_sentenza_n4
statuti_speciali_sentenza_n_del4
previste_dagli_statuti_speciali_e4
dagli_statuti_speciali_e_dalle4
a_carico_delle_autonomie_speciali4
tra_stato_ed_autonomie_speciali4
fra_stato_ed_autonomie_speciali4
aliquota_massima_del_tributo_speciale4
massima_del_tributo_speciale_per4
tributo_speciale_per_il_conferimento4
speciale_per_il_conferimento_in4
statuto_speciale_e_e_sotto4
per_i_rifiuti_speciali_non4
dei_rifiuti_speciali_non_pericolosi4
statuto_speciale_per_la_sicilia3
revisione_degli_organi_speciali_di3
art_dello_statuto_speciale_il3
dello_statuto_speciale_il_quale3
regioni_a_statuto_speciale_da3
e_dello_statuto_speciale_nonché3
art_dello_statuto_speciale_che3
dei_giudici_delle_giurisdizioni_speciali3
statuto_speciale_e_delle_norme3
speciale_e_delle_norme_di3
statuto_speciale_della_regione_sardegna3
imposte_ha_carattere_di_specialità3
ha_carattere_di_specialità_e3
carattere_di_specialità_e_natura3
di_specialità_e_natura_di3
specialità_e_natura_di_valore3
lettera_f_dello_statuto_speciale3
dello_statuto_speciale_approvato_con3
regioni_a_statuto_speciale_le3
regioni_a_statuto_speciale_in3
a_quelle_a_statuto_speciale3
regioni_a_statuto_speciale_l3
autorità_giudiziaria_ordinaria_e_speciale3
giudiziaria_ordinaria_e_speciale_in3
ordinaria_e_speciale_in_materia3
e_speciale_in_materia_di3
speciale_in_materia_di_controversie3
quelle_a_statuto_speciale_in3
a_statuto_speciale_in_uguale3
statuto_speciale_in_uguale_misura3
speciale_in_uguale_misura_confermando3
speciale_per_la_regione_trentino3
e_dello_statuto_speciale_che3
e_seguenti_dello_statuto_speciale3
di_versamento_del_tributo_speciale3
la_disciplina_del_tributo_speciale3
concernenti_lo_stesso_tributo_speciale3
nuovo_ammontare_del_tributo_speciale3
organo_speciale_di_giurisdizione_preesistente3
speciale_di_giurisdizione_preesistente_alla3
organi_speciali_di_giurisdizione_preesistenti3
speciali_di_giurisdizione_preesistenti_alla3
della_giurisdizione_dei_giudici_speciali3
speciale_le_materie_attribuite_a3
l_oggetto_delle_giurisdizioni_speciali3
oggetto_delle_giurisdizioni_speciali_preesistenti3
delle_giurisdizioni_speciali_preesistenti_alla3
giurisdizioni_speciali_preesistenti_alla_costituzione3
speciali_preesistenti_alla_costituzione_sia3
un_nuovo_giudice_speciale_espressamente3
nuovo_giudice_speciale_espressamente_vietata3
giudice_speciale_espressamente_vietata_dall3
speciale_espressamente_vietata_dall_art3
consentita_revisione_dei_giudici_speciali3
revisione_dei_giudici_speciali_e3
dei_giudici_speciali_e_non3
giudici_speciali_e_non_come3
speciali_e_non_come_una3
di_istituire_giudici_speciali_tale3
istituire_giudici_speciali_tale_illegittima3
giudici_speciali_tale_illegittima_attribuzione3
speciali_tale_illegittima_attribuzione_può3
statuto_speciale_ai_sensi_dell3
lettera_i_dello_statuto_speciale3
statuto_speciale_e_all_art3
statuti_speciali_e_delle_relative3
speciali_e_delle_relative_norme3
nelle_contabilità_speciali_infruttifere_ad3
speciale_e_dell_art_del3
suddetta_aliquota_speciale_dell_irap3
delle_regioni_ad_autonomia_speciale3
comma_bis_dello_statuto_speciale3
a_statuto_speciale_il_presente3
statuto_speciale_il_presente_decreto3
speciale_il_presente_decreto_si3
regioni_a_statuto_speciale_spetta3
a_statuto_speciale_spetta_una3
statuto_speciale_spetta_una_compartecipazione3
speciale_spetta_una_compartecipazione_al3
regioni_a_statuto_speciale_nonché3
a_statuto_speciale_nonché_le3
statuto_speciale_nonché_le_percentuali3
speciale_nonché_le_percentuali_delle3
di_salvaguardia_delle_autonomie_speciali3
di_autonomia_speciale_e_dell3
autonomia_speciale_e_dell_art3
medesima_finalità_l_ulteriore_speciale3
finalità_l_ulteriore_speciale_prelievo3
l_ulteriore_speciale_prelievo_tributario3
ulteriore_speciale_prelievo_tributario_oggetto3
speciale_prelievo_tributario_oggetto_di3
speciale_ove_siano_in_contrasto3
attuazione_degli_statuti_speciali_per3
degli_statuti_speciali_per_la3
statuti_speciali_per_la_modifica3
speciali_per_la_modifica_della3
presidio_procedurale_della_specialità_finanziaria3
procedurale_della_specialità_finanziaria_di3
della_specialità_finanziaria_di_tali3
specialità_finanziaria_di_tali_enti3
dello_statuto_speciale_legge_costituzionale3
statuto_speciale_legge_costituzionale_n3
speciale_legge_costituzionale_n_del3
con_norma_speciale_le_entrate3
norma_speciale_le_entrate_derivanti3
lettera_m_dello_statuto_speciale3
nei_territori_delle_autonomie_speciali3
rispetto_degli_statuti_speciali_concorrono3
degli_statuti_speciali_concorrono_al3
statuti_speciali_concorrono_al_conseguimento3
speciali_concorrono_al_conseguimento_degli3
concorso_delle_autonomie_speciali_alla3
speciali_sentenza_n_del_ed3
soggetti_ad_autonomia_speciale_sentenza3
il_quale_le_autonomie_speciali3
regioni_speciali_e_le_province3
speciali_e_le_province_autonome3
delle_regioni_speciali_e_delle3
regioni_speciali_e_delle_province3
speciali_e_delle_province_autonome3
soggetti_ad_autonomia_speciale_ex3
del_concorso_delle_autonomie_speciali3
statuto_speciale_e_per_le3
speciale_e_per_le_province3
speciale_per_la_sardegna_in3
e_dello_statuto_speciale_in3
quinto_comma_dello_statuto_speciale3
stato_e_autonomie_speciali_b3
e_autonomie_speciali_b_principio3
autonomie_speciali_b_principio_di3
speciali_b_principio_di_neutralità3
attribuzioni_fiscali_alle_autonomie_speciali3
fiscali_alle_autonomie_speciali_da3
alle_autonomie_speciali_da_attuare3
autonomie_speciali_da_attuare_secondo3
speciali_da_attuare_secondo_il3
da_parte_delle_autonomie_speciali3
autonomie_speciali_sentenza_n_del3
dell_articolo_dello_statuto_speciale3
articolo_dello_statuto_speciale_della3
speciale_della_regione_autonoma_della3
profilo_dello_statuto_speciale_e3
tributo_speciale_di_deposito_in3
speciale_di_deposito_in_discarica3
organi_giurisdizionali_ordinari_o_speciali2
speciale_per_la_sicilia_ex2
del_funzionamento_delle_giurisdizioni_speciali2
esistenza_di_un_organo_speciale2
di_un_organo_speciale_autorizzato2
un_organo_speciale_autorizzato_a2
organo_speciale_autorizzato_a_promuovere2
speciale_autorizzato_a_promuovere_le2
regione_dallo_statuto_speciale_né2
dallo_statuto_speciale_né_essa2
statuto_speciale_né_essa_ritiene2
speciale_né_essa_ritiene_che2
altre_regioni_a_statuto_speciale2
art_dello_statuto_speciale_nel2
dal_capitolato_speciale_di_appalto2
capitolato_speciale_di_appalto_di2
speciale_di_appalto_di_opere2
art_dello_statuto_speciale_la2
dello_statuto_speciale_la_corte2
le_disposizioni_delle_leggi_speciali2
lo_statuto_speciale_della_regione2
della_regione_a_statuto_speciale2
statuto_speciale_friuli_venezia_giulia2
degli_statuti_speciali_che_prevedono2
art_sia_alcuni_statuti_speciali2
sia_alcuni_statuti_speciali_espressamente2
alcuni_statuti_speciali_espressamente_assicurano2
statuti_speciali_espressamente_assicurano_ai2
speciali_espressamente_assicurano_ai_membri2
la_speciale_natura_del_credito2
speciale_natura_del_credito_cui2
ogni_giudice_ordinario_o_speciale2
giudice_ordinario_o_speciale_che2
ordinario_o_speciale_che_sia2
commissioni_ed_in_modo_speciale2
ed_in_modo_speciale_la2
in_modo_speciale_la_circostanza2
modo_speciale_la_circostanza_che2
speciale_la_circostanza_che_dopo2
luogo_ad_una_speciale_forma2
ad_una_speciale_forma_di2
una_speciale_forma_di_rateazione2
imposta_speciale_sul_reddito_dei2
speciale_sul_reddito_dei_fabbricati2
la_speciale_procedura_di_cui2
regioni_anche_a_statuto_speciale2
procedure_stabiliti_dagli_statuti_speciali2
stabiliti_dagli_statuti_speciali_d2
dagli_statuti_speciali_d_intesa2
statuti_speciali_d_intesa_con2
speciali_d_intesa_con_le2
la_creazione_di_sezioni_specializzate2
di_sezioni_specializzate_della_magistratura2
sezioni_specializzate_della_magistratura_ordinaria2
giudici_delle_giurisdizioni_speciali_e2
istituire_servizi_ed_organismi_speciali2
servizi_ed_organismi_speciali_con2
dello_statuto_speciale_e_degli2
statuto_speciale_e_degli_artt2
speciale_e_degli_artt_e2
degli_artt_dello_statuto_speciale2
speciale_di_cui_all_articolo2
privilegio_speciale_sui_beni_che2
un_privilegio_speciale_sui_beni2
regioni_a_statuto_speciale_così2
alle_speciali_caratteristiche_delle_indennità2
speciali_caratteristiche_delle_indennità_di2
a_statuto_ordinario_e_speciale2
alla_stregua_dello_statuto_speciale2
dello_statuto_speciale_è_da2
febbraio_n_statuto_speciale_della2
n_statuto_speciale_della_sardegna2
stessi_privilegi_generali_e_speciali2
del_prezzo_delle_specialità_medicinali2
prezzo_di_vendita_delle_specialità2
di_vendita_delle_specialità_medicinali2
alla_costituzione_di_fondi_speciali2
fondi_speciali_presso_le_regioni2
vi_dello_statuto_speciale_e2
fondi_speciali_di_parte_corrente2
regioni_a_statuto_speciale_al2
la_misura_della_speciale_protezione2
misura_della_speciale_protezione_da2
della_speciale_protezione_da_assicurare2
speciale_protezione_da_assicurare_alla2
dello_statuto_speciale_e_dalle2
statuto_speciale_e_dalle_relative2
speciale_e_dalle_relative_norme2
sottese_alla_previsione_dello_speciale2
alla_previsione_dello_speciale_sistema2
previsione_dello_speciale_sistema_della2
dello_speciale_sistema_della_tassazione2
speciale_sistema_della_tassazione_separata2
art_dello_statuto_speciale_approvato2
statuto_speciale_approvato_con_regio2
speciale_approvato_con_regio_decreto2
dello_statuto_speciale_e_dall2
statuto_speciale_e_dall_art2
a_statuto_speciale_in_quanto2
statuto_speciale_in_quanto_non2
dello_statuto_speciale_della_valle2
statuto_speciale_della_valle_d2
speciale_della_valle_d_aosta2
regioni_a_statuto_speciale_ne2
lettera_e_dello_statuto_speciale2
dello_statuto_speciale_nonché_degli2
statuto_speciale_nonché_degli_artt2
speciale_nonché_degli_artt_e2
e_importi_dei_tributi_speciali2
importi_dei_tributi_speciali_catastali2
speciale_autonomia_della_regione_siciliana2
della_speciale_autonomia_finanziaria_della2
speciale_autonomia_finanziaria_della_regione2
quelle_a_statuto_speciale_che2
a_statuto_speciale_l_attuazione2
disponibilità_liquide_nelle_contabilità_speciali2
liquide_nelle_contabilità_speciali_o2
nelle_contabilità_speciali_o_in2
lettera_a_dello_statuto_speciale2
previsioni_degli_statuti_speciali_che2
dello_statuto_speciale_e_con2
regioni_a_statuto_speciale_per2
ultima_parte_dello_statuto_speciale2
statuto_speciale_e_dalle_norme2
speciale_e_dalle_norme_di2
speciale_della_regione_siciliana_r2
ad_autonomia_speciale_sentenze_n2
interventi_speciali_in_favore_di2
speciali_in_favore_di_determinati2
negli_artt_dello_statuto_speciale2
dello_statuto_speciale_che_attribuiscono2
statuto_speciale_che_attribuiscono_alla2
un_aumento_del_tributo_speciale2
aumento_del_tributo_speciale_per2
e_disciplina_il_tributo_speciale2
disciplina_il_tributo_speciale_per2
di_detto_tributo_speciale_acquisterà2
detto_tributo_speciale_acquisterà_efficacia2
seguenti_dello_statuto_speciale_di2
dello_statuto_speciale_di_cui2
statuto_speciale_di_cui_alla2
speciale_di_cui_alla_legge2
versamento_del_tributo_speciale_con2
ammontare_del_tributo_speciale_un2
del_tributo_speciale_un_termine2
tributo_speciale_un_termine_di2
speciale_un_termine_di_decorrenza2
essere_considerata_un_organo_speciale2
considerata_un_organo_speciale_di2
un_organo_speciale_di_giurisdizione2
alla_cognizione_del_giudice_speciale2
cognizione_del_giudice_speciale_una2
del_giudice_speciale_una_volta2
giudice_speciale_una_volta_che2
giurisdizione_dei_giudici_speciali_tributari2
dei_giudici_speciali_tributari_va2
giudici_speciali_tributari_va_ricordato2
speciali_tributari_va_ricordato_che2
di_giudici_speciali_diversi_da2
giudici_speciali_diversi_da_quelli2
speciali_diversi_da_quelli_espressamente2
la_revisione_degli_organi_speciali2
e_caratterizzante_la_giurisprudenza_speciale2
caratterizzante_la_giurisprudenza_speciale_le2
la_giurisprudenza_speciale_le_materie2
giurisprudenza_speciale_le_materie_attribuite2
attribuite_a_dette_giurisdizioni_speciali2
a_dette_giurisdizioni_speciali_e2
un_nuovo_giudice_speciale_in2
nuovo_giudice_speciale_in_coerenza2
giudice_speciale_in_coerenza_con2
speciale_in_coerenza_con_i2
già_i_dello_statuto_speciale2
regioni_a_statuto_speciale_ai2
a_statuto_speciale_ai_sensi2
dello_statuto_speciale_secondo_cui2
i_dello_statuto_speciale_comporta2
dello_statuto_speciale_comporta_l2
statuto_speciale_comporta_l_assorbimento2
speciale_comporta_l_assorbimento_di2
regioni_a_statuto_speciale_solo2
a_statuto_speciale_solo_nel2
speciale_della_regione_autonoma_friuli2
n_recante_lo_statuto_speciale2
statuto_speciale_per_le_stesse2
speciale_per_le_stesse_ragioni2
dello_statuto_speciale_e_all2
di_istituire_giudici_speciali_posto2
istituire_giudici_speciali_posto_dall2
giudici_speciali_posto_dall_art2
speciali_posto_dall_art_secondo2
diritto_privato_comune_o_speciale2
regioni_a_statuto_speciale_ad2
a_statuto_speciale_ad_eccezione2
statuto_speciale_ad_eccezione_delle2
speciale_ad_eccezione_delle_regioni2
a_statuto_speciale_e_province2
statuto_speciale_e_province_autonome2
enti_locali_nelle_contabilità_speciali2
locali_nelle_contabilità_speciali_infruttifere2
contabilità_speciali_infruttifere_ad_essi2
speciali_infruttifere_ad_essi_intestate2
contabilità_speciali_infruttifere_intestate_alle2
ad_un_apposita_contabilità_speciale2
art_dello_statuto_speciale_l2
evocato_art_dello_statuto_speciale2
e_le_autonomie_speciali_per2
le_autonomie_speciali_per_quanto2
autonomie_speciali_per_quanto_attiene2
speciali_per_quanto_attiene_ai2
a_statuto_speciale_e_quindi2
altra_regione_a_statuto_speciale2
regione_a_statuto_speciale_che2
la_variazione_dell_aliquota_speciale2
e_non_delle_aliquote_speciali2
la_suddetta_aliquota_speciale_dell2
aliquota_speciale_dell_irap_fissata2
aliquota_speciale_dell_irap_provinciale2
speciale_dell_irap_provinciale_è2
base_e_non_quelle_speciali2
e_non_quelle_speciali_tra2
non_quelle_speciali_tra_le2
quelle_speciali_tra_le_quali2
speciali_tra_le_quali_è2
urbani_assimilabili_agli_urbani_speciali2
assimilabili_agli_urbani_speciali_fatta2
agli_urbani_speciali_fatta_esclusione2
urbani_speciali_fatta_esclusione_per2
speciali_fatta_esclusione_per_gli2
questa_corte_la_disciplina_speciale2
corte_la_disciplina_speciale_della2
bis_dello_statuto_speciale_per2
ad_immobili_e_tributi_speciali2
immobili_e_tributi_speciali_catastali2
e_tributi_speciali_catastali_f2
tributi_speciali_catastali_f_tasse2
speciali_catastali_f_tasse_ipotecarie2
degli_statuti_speciali_e_secondo2
statuti_speciali_e_secondo_criteri2
speciali_e_secondo_criteri_e2
contrasto_con_lo_statuto_speciale2
lettera_g_dello_statuto_speciale2
g_dello_statuto_speciale_di2
introduzione_di_una_imposta_speciale2
di_una_imposta_speciale_sia2
una_imposta_speciale_sia_pure2
imposta_speciale_sia_pure_transitoria2
speciale_sia_pure_transitoria_ed2
a_statuto_speciale_la_regione2
statuto_speciale_la_regione_autonoma2
speciale_la_regione_autonoma_valle2
del_rispetto_degli_statuti_speciali2
enti_ad_autonomia_speciale_l2
gli_statuti_speciali_e_quindi2
autentico_presidio_procedurale_della_specialità2
quinto_dello_statuto_speciale_legge2
allo_stato_con_norma_speciale2
stato_con_norma_speciale_le2
speciale_le_entrate_derivanti_dalle2
m_dello_statuto_speciale_che2
art_dello_statuto_speciale_trattandosi2
dello_statuto_speciale_trattandosi_di2
statuto_speciale_trattandosi_di_un2
speciale_trattandosi_di_un_gettito2
dello_statuto_speciale_in_relazione2
è_conforme_allo_statuto_speciale2
finanziari_con_le_autonomie_speciali2
le_strutture_speciali_del_segretariato2
strutture_speciali_del_segretariato_generale2
speciali_del_segretariato_generale_e2
processo_dinanzi_alle_sezioni_specializzate2
dinanzi_alle_sezioni_specializzate_in2
alle_sezioni_specializzate_in_materia2
sezioni_specializzate_in_materia_di2
speciale_e_l_art_del2
enti_locali_delle_autonomie_speciali2
nel_rispetto_delle_autonomie_speciali2
rispetto_delle_autonomie_speciali_in2
autonomie_speciali_fino_a_che2
speciali_fino_a_che_queste2
ente_dotato_di_autonomia_speciale2
statuto_speciale_della_sardegna_nonché2
previste_dai_rispettivi_statuti_speciali2
procedure_previste_dagli_statuti_speciali2
vincoli_che_gli_statuti_speciali2
che_gli_statuti_speciali_stabiliscono2
n_ordinamento_degli_organi_speciali2
ordinamento_degli_organi_speciali_di2
organi_speciali_di_giurisdizione_tributaria2
speciali_di_giurisdizione_tributaria_ed2
recepimento_previste_dagli_statuti_speciali2
regioni_ad_autonomia_speciale_ove2
ad_autonomia_speciale_ove_siano2
autonomia_speciale_ove_siano_in2
rispetto_della_sua_autonomia_speciale2
della_sua_autonomia_speciale_ebbene2
prevede_che_le_autonomie_speciali2
che_le_autonomie_speciali_concorrono2
le_autonomie_speciali_concorrono_al2
autonomie_speciali_concorrono_al_patto2
speciali_concorrono_al_patto_di2
per_obbligare_l_autonomia_speciale2
obbligare_l_autonomia_speciale_a2
l_autonomia_speciale_a_ridurre2
autonomia_speciale_a_ridurre_di2
speciale_a_ridurre_di_un2
quale_le_autonomie_speciali_anziché2
le_autonomie_speciali_anziché_essere2
autonomie_speciali_anziché_essere_private2
speciali_anziché_essere_private_definitivamente2
stato_ed_autonomie_speciali_in2
ed_autonomie_speciali_in_materia2
b_dello_statuto_speciale_in2
statuto_speciale_e_l_art2
ad_autonomia_speciale_ex_plurimis2
e_le_autonomie_speciali_è2
concorso_delle_autonomie_speciali_alle2
delle_autonomie_speciali_alle_manovre2
autonomie_speciali_alle_manovre_di2
speciali_alle_manovre_di_finanza2
previsto_dai_rispettivi_statuti_speciali2
una_regione_a_statuto_speciale2
sostituito_il_regime_fiscale_speciale2
il_regime_fiscale_speciale_antecedentemente2
regime_fiscale_speciale_antecedentemente_previsto2
fiscale_speciale_antecedentemente_previsto_per2
speciale_antecedentemente_previsto_per_gli2
speciale_della_regione_autonoma_sardegna2
concorso_delle_autonomie_speciali_al2
comma_dello_statuto_speciale_della2
comma_dello_statuto_speciale_per2
regioni_a_statuto_speciale_i2
a_statuto_speciale_i_cui2
statuto_speciale_i_cui_livelli2
speciale_i_cui_livelli_di2
a_statuto_speciale_e_di2
statuto_speciale_e_di_ciascuna2
speciale_e_di_ciascuna_provincia2
definite_dai_rispettivi_statuti_speciali2
salvaguardia_delle_autonomie_speciali_quelle2
delle_autonomie_speciali_quelle_di2
autonomie_speciali_quelle_di_realizzazione2
speciali_quelle_di_realizzazione_del2
parte_delle_autonomie_speciali_non2
delle_autonomie_speciali_non_riduca2
autonomie_speciali_non_riduca_le2
speciali_non_riduca_le_risorse2
di_spettanza_delle_autonomie_speciali2
modo_definitivo_alle_autonomie_speciali2
definitivo_alle_autonomie_speciali_risorse2
alle_autonomie_speciali_risorse_eventualmente2
autonomie_speciali_risorse_eventualmente_necessarie2
speciali_risorse_eventualmente_necessarie_per2
degli_enti_a_statuto_speciale2
le_stesse_autonomie_speciali_sono2
stesse_autonomie_speciali_sono_comunque2
autonomie_speciali_sono_comunque_titolari2
speciali_sono_comunque_titolari_di2
esercitate_dalle_stesse_autonomie_speciali2
speciale_sentenza_n_del_ma2
delle_autonomie_speciali_alla_finanza2
autonomie_speciali_alla_finanza_pubblica2
competenza_delle_autonomie_speciali_da2
risorse_spettanti_all_autonomia_speciale2
spettanti_all_autonomia_speciale_costituisce2
all_autonomia_speciale_costituisce_un2
autonomia_speciale_costituisce_un_ingiustificata2
speciale_costituisce_un_ingiustificata_compressione2
alle_autonomie_speciali_senza_prevedere2
autonomie_speciali_senza_prevedere_un2
speciali_senza_prevedere_un_termine2
statuto_speciale_della_sardegna_in2
primo_profilo_dello_statuto_speciale2
speciale_e_e_sotto_un2
secondo_profilo_dello_statuto_speciale2
speciale_e_e_sotto_il2
dello_statuto_speciale_e_cost2
speciale_con_uno_meramente_agevolato2
specialità_dei_crediti_tributari_sopra2
attuazione_dello_statuto_speciale_artt2
dello_statuto_speciale_artt_e2
statuto_speciale_artt_e_del2
speciale_artt_e_del_d2
gli_importi_del_tributo_speciale2
che_per_i_rifiuti_speciali2
il_tributo_speciale_di_deposito2
allo_smaltimento_dei_rifiuti_speciali2
l_entità_del_tributo_speciale2
smaltimento_dei_rifiuti_speciali_non2
concernente_i_rifiuti_speciali_non2
stipendi_l_indennità_integrativa_speciale2
l_indennità_integrativa_speciale_e2
indennità_integrativa_speciale_e_gli2
integrativa_speciale_e_gli_assegni2
speciale_e_gli_assegni_fissi2
compresa_l_indennità_integrativa_speciale2
l_indennità_integrativa_speciale_utilizzate2
indennità_integrativa_speciale_utilizzate_dal2
integrativa_speciale_utilizzate_dal_medesimo2
speciale_utilizzate_dal_medesimo_istituto2
e_importanti_provvedimenti_legislativi_specialmente1
importanti_provvedimenti_legislativi_specialmente_diretti1
provvedimenti_legislativi_specialmente_diretti_ad1
legislativi_specialmente_diretti_ad_introdurre1
specialmente_diretti_ad_introdurre_benefici1
regioni_rette_da_statuti_speciali1
rette_da_statuti_speciali_importa1
da_statuti_speciali_importa_logicamente1
statuti_speciali_importa_logicamente_che1
speciali_importa_logicamente_che_questi1
finanziaria_negli_altri_statuti_speciali1
negli_altri_statuti_speciali_poiché1
altri_statuti_speciali_poiché_la1
statuti_speciali_poiché_la_materia1
speciali_poiché_la_materia_è1
il_quale_si_stabiliscono_speciali1
quale_si_stabiliscono_speciali_regimi1
si_stabiliscono_speciali_regimi_di1
stabiliscono_speciali_regimi_di_imposizione1
speciali_regimi_di_imposizione_circa1
quelli_supplenti_della_sezione_speciale1
supplenti_della_sezione_speciale_per1
della_sezione_speciale_per_le1
sezione_speciale_per_le_imposte1
speciale_per_le_imposte_sui1
art_dello_statuto_speciale_siffatta1
dello_statuto_speciale_siffatta_questione1
statuto_speciale_siffatta_questione_è1
speciale_siffatta_questione_è_stata1
quelle_nomine_stante_la_speciale1
nomine_stante_la_speciale_natura1
stante_la_speciale_natura_delle1
la_speciale_natura_delle_commissioni1
speciale_natura_delle_commissioni_tributarie1
costituiscono_organi_di_giurisdizione_speciale1
organi_di_giurisdizione_speciale_siffatta1
di_giurisdizione_speciale_siffatta_natura1
giurisdizione_speciale_siffatta_natura_delle1
speciale_siffatta_natura_delle_commissioni1
la_natura_di_giurisdizione_speciale1
natura_di_giurisdizione_speciale_è1
di_giurisdizione_speciale_è_a1
giurisdizione_speciale_è_a_maggior1
speciale_è_a_maggior_ragione1
da_riconoscersi_alle_sezioni_speciali1
riconoscersi_alle_sezioni_speciali_di1
alle_sezioni_speciali_di_cui1
sezioni_speciali_di_cui_è1
speciali_di_cui_è_questione1
grado_di_un_giudice_speciale1
di_un_giudice_speciale_se1
un_giudice_speciale_se_tale1
giudice_speciale_se_tale_è1
speciale_se_tale_è_la1
giurisdizionali_ordinari_o_speciali_rientra1
ordinari_o_speciali_rientra_nella1
o_speciali_rientra_nella_competenza1
speciali_rientra_nella_competenza_esclusiva1
quale_membro_di_giurisdizioni_speciali1
membro_di_giurisdizioni_speciali_una1
di_giurisdizioni_speciali_una_volta1
giurisdizioni_speciali_una_volta_che1
speciali_una_volta_che_egli1
si_deduce_dallo_statuto_speciale1
deduce_dallo_statuto_speciale_per1
dallo_statuto_speciale_per_la1
l_oggetto_e_gli_speciali1
oggetto_e_gli_speciali_effetti1
e_gli_speciali_effetti_di1
gli_speciali_effetti_di_esso1
speciali_effetti_di_esso_così1
alla_revisione_degli_organi_speciali1
organi_speciali_di_giurisdizione_esistenti1
speciali_di_giurisdizione_esistenti_questo1
quali_organi_di_giurisdizione_speciale1
organi_di_giurisdizione_speciale_avrebbero1
di_giurisdizione_speciale_avrebbero_dovuto1
giurisdizione_speciale_avrebbero_dovuto_cessare1
speciale_avrebbero_dovuto_cessare_di1
istituiti_giudici_straordinari_o_speciali1
giudici_straordinari_o_speciali_ma1
straordinari_o_speciali_ma_solo1
o_speciali_ma_solo_per1
speciali_ma_solo_per_determinate1
per_determinate_materie_sezioni_specializzate1
determinate_materie_sezioni_specializzate_presso1
materie_sezioni_specializzate_presso_gli1
sezioni_specializzate_presso_gli_organi1
specializzate_presso_gli_organi_giudiziari1
di_organi_di_giurisdizione_speciale1
organi_di_giurisdizione_speciale_quali1
di_giurisdizione_speciale_quali_si1
giurisdizione_speciale_quali_si_erano1
speciale_quali_si_erano_venuti1
funzionamento_delle_giurisdizioni_speciali_se1
delle_giurisdizioni_speciali_se_altrimenti1
giurisdizioni_speciali_se_altrimenti_non1
speciali_se_altrimenti_non_fosse1
di_revisione_delle_giurisdizioni_speciali1
revisione_delle_giurisdizioni_speciali_esistenti1
delle_giurisdizioni_speciali_esistenti_si1
giurisdizioni_speciali_esistenti_si_ricava1
speciali_esistenti_si_ricava_infatti1
ad_organi_di_giurisdizione_speciale1
organi_di_giurisdizione_speciale_e1
di_giurisdizione_speciale_e_quindi1
giurisdizione_speciale_e_quindi_alla1
speciale_e_quindi_alla_loro1
da_organi_di_giurisdizione_speciale1
organi_di_giurisdizione_speciale_è1
di_giurisdizione_speciale_è_sempre1
giurisdizione_speciale_è_sempre_ammesso1
speciale_è_sempre_ammesso_il1
la_sopravvivenza_delle_giurisdizioni_speciali1
sopravvivenza_delle_giurisdizioni_speciali_all1
delle_giurisdizioni_speciali_all_entrata1
giurisdizioni_speciali_all_entrata_in1
speciali_all_entrata_in_vigore1
giurisdizione_rispetto_alle_giurisdizioni_speciali1
rispetto_alle_giurisdizioni_speciali_non1
alle_giurisdizioni_speciali_non_ha1
giurisdizioni_speciali_non_ha_corrisposto1
speciali_non_ha_corrisposto_nella1
funzionamento_delle_giurisdizioni_speciali_in1
delle_giurisdizioni_speciali_in_difetto1
giurisdizioni_speciali_in_difetto_di1
speciali_in_difetto_di_una1
avvenuta_soppressione_delle_giurisdizioni_speciali1
soppressione_delle_giurisdizioni_speciali_esistenti1
delle_giurisdizioni_speciali_esistenti_bisognerebbe1
giurisdizioni_speciali_esistenti_bisognerebbe_dimostrare1
speciali_esistenti_bisognerebbe_dimostrare_per1
e_in_quello_processuale_specialmente1
in_quello_processuale_specialmente_nel1
quello_processuale_specialmente_nel_senso1
processuale_specialmente_nel_senso_che1
specialmente_nel_senso_che_in1
differenziato_istituendo_apposite_sezioni_specializzate1
istituendo_apposite_sezioni_specializzate_o1
apposite_sezioni_specializzate_o_piuttosto1
sezioni_specializzate_o_piuttosto_conservare1
specializzate_o_piuttosto_conservare_le1
considerare_come_provvisoria_la_speciale1
come_provvisoria_la_speciale_competenza1
provvisoria_la_speciale_competenza_dell1
la_speciale_competenza_dell_alta1
speciale_competenza_dell_alta_corte1
siciliana_dal_suo_statuto_speciale1
dal_suo_statuto_speciale_nell1
suo_statuto_speciale_nell_impugnazione1
statuto_speciale_nell_impugnazione_in1
speciale_nell_impugnazione_in_esame1
art_dello_statuto_speciale_sono1
dello_statuto_speciale_sono_stati1
statuto_speciale_sono_stati_rispettati1
speciale_sono_stati_rispettati_il1
lett_e_dello_statuto_speciale1
speciale_per_la_sicilia_secondo1
poteri_esercitati_dalla_regione_specialmente1
esercitati_dalla_regione_specialmente_ai1
dalla_regione_specialmente_ai_fini1
regione_specialmente_ai_fini_della1
specialmente_ai_fini_della_demarcazione1
statuto_speciale_il_quale_impone1
speciale_il_quale_impone_il1
efficace_assistenza_all_infanzia_specialmente1
assistenza_all_infanzia_specialmente_nelle1
all_infanzia_specialmente_nelle_zone1
infanzia_specialmente_nelle_zone_interne1
specialmente_nelle_zone_interne_ancora1
della_regione_siciliana_statuto_speciale1
regione_siciliana_statuto_speciale_per1
siciliana_statuto_speciale_per_la1
ed_esenzione_dalla_imposta_speciale1
esenzione_dalla_imposta_speciale_di1
dalla_imposta_speciale_di_cui1
imposta_speciale_di_cui_al1
speciale_di_cui_al_comma1
da_parte_dell_azienda_speciale1
parte_dell_azienda_speciale_preveduta1
dell_azienda_speciale_preveduta_dall1
azienda_speciale_preveduta_dall_art1
speciale_preveduta_dall_art_del1
in_parte_del_regolamento_speciale1
parte_del_regolamento_speciale_relativo1
del_regolamento_speciale_relativo_al1
regolamento_speciale_relativo_al_servizio1
speciale_relativo_al_servizio_ma1
preparatori_che_il_ricorso_speciale1
che_il_ricorso_speciale_da1
il_ricorso_speciale_da_proporre1
ricorso_speciale_da_proporre_direttamente1
speciale_da_proporre_direttamente_alla1
di_persone_il_carattere_speciale1
persone_il_carattere_speciale_dello1
il_carattere_speciale_dello_sconto1
carattere_speciale_dello_sconto_e1
speciale_dello_sconto_e_le1
sarebbero_compresi_nei_benefici_speciali1
compresi_nei_benefici_speciali_della1
nei_benefici_speciali_della_legge1
benefici_speciali_della_legge_altre1
speciali_della_legge_altre_categorie1
speciale_della_regione_siciliana_a1
delle_regioni_a_ordinamento_speciale1
regioni_a_ordinamento_speciale_inoltre1
a_ordinamento_speciale_inoltre_come1
ordinamento_speciale_inoltre_come_ha1
speciale_inoltre_come_ha_rilevato1
alle_regioni_ad_ordinamento_speciale1
regioni_ad_ordinamento_speciale_di1
ad_ordinamento_speciale_di_avvalersi1
ordinamento_speciale_di_avvalersi_della1
speciale_di_avvalersi_della_loro1
in_vigore_dello_statuto_speciale1
vigore_dello_statuto_speciale_e1
dello_statuto_speciale_e_non1
statuto_speciale_e_non_possono1
speciale_e_non_possono_formare1
regioni_a_statuto_speciale_hanno1
a_statuto_speciale_hanno_in1
statuto_speciale_hanno_in_precedenza1
speciale_hanno_in_precedenza_emanato1
dagli_artt_e_st_speciale1
artt_e_st_speciale_approvato1
e_st_speciale_approvato_con1
st_speciale_approvato_con_legge1
speciale_approvato_con_legge_cost1
attribuita_dall_art_st_speciale1
dall_art_st_speciale_alla1
art_st_speciale_alla_competenza1
st_speciale_alla_competenza_regionale1
speciale_alla_competenza_regionale_come1
un_principio_dell_ordinamento_speciale1
principio_dell_ordinamento_speciale_delle1
dell_ordinamento_speciale_delle_regioni1
ordinamento_speciale_delle_regioni_ripetutamente1
speciale_delle_regioni_ripetutamente_affermato1
dello_statuto_speciale_nel_riconoscere1
statuto_speciale_nel_riconoscere_per1
speciale_nel_riconoscere_per_gli1
istituto_case_popolari_gestione_speciale1
case_popolari_gestione_speciale_ente1
popolari_gestione_speciale_ente_zolfi1
gestione_speciale_ente_zolfi_ecc1
speciale_ente_zolfi_ecc_regola1
prescrivendo_che_il_capitolato_speciale1
che_il_capitolato_speciale_di1
il_capitolato_speciale_di_appalto1
capitolato_speciale_di_appalto_non1
speciale_di_appalto_non_contenga1
soggiunge_che_nel_capitolato_speciale1
che_nel_capitolato_speciale_di1
nel_capitolato_speciale_di_appalto1
capitolato_speciale_di_appalto_venga1
speciale_di_appalto_venga_chiaramente1
di_eliminare_dal_capitolato_speciale1
eliminare_dal_capitolato_speciale_di1
altresì_che_nei_capitolati_speciali1
che_nei_capitolati_speciali_di1
nei_capitolati_speciali_di_appalto1
capitolati_speciali_di_appalto_fosse1
speciali_di_appalto_fosse_soppressa1
la_eliminazione_dal_capitolato_speciale1
eliminazione_dal_capitolato_speciale_di1
disporre_con_propri_decreti_speciali1
con_propri_decreti_speciali_regimi1
propri_decreti_speciali_regimi_di1
decreti_speciali_regimi_di_imposizione1
speciali_regimi_di_imposizione_dell1
ecc_accertamento_e_sistemi_speciali1
accertamento_e_sistemi_speciali_d1
e_sistemi_speciali_d_imposizione1
sistemi_speciali_d_imposizione_con1
speciali_d_imposizione_con_particolare1
che_la_determinazione_di_speciali1
la_determinazione_di_speciali_regimi1
determinazione_di_speciali_regimi_per1
di_speciali_regimi_per_l1
speciali_regimi_per_l_imposta1
costituzione_e_agli_statuti_speciali1
e_agli_statuti_speciali_sentenze1
agli_statuti_speciali_sentenze_n1
statuti_speciali_sentenze_n_del1
speciali_sentenze_n_del_n1
speciale_della_regione_siciliana_il1
statuto_speciale_la_corte_ha1
speciale_la_corte_ha_precisamente1
con_sé_il_potere_speciale1
sé_il_potere_speciale_di1
il_potere_speciale_di_omologazione1
potere_speciale_di_omologazione_e1
speciale_di_omologazione_e_approvazione1
materia_tributaria_avevano_inoltre_speciali1
tributaria_avevano_inoltre_speciali_poteri1
avevano_inoltre_speciali_poteri_consultivi1
inoltre_speciali_poteri_consultivi_di1
speciali_poteri_consultivi_di_controllo1
creazione_d_un_organo_speciale1
d_un_organo_speciale_della1
un_organo_speciale_della_regione1
organo_speciale_della_regione_esclude1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988729
1989563
1990550
2000515
1991492

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988169
1993106
1995105
2021104
2022104

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Francesco Greco4523.04972673908643
Guido Neppi Modona4072.746103501788
Vincenzo Caianello3592.42223871533635
Giovanni Maria Flick3582.41549153228527
Luigi Mengoni3402.2940422373659

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Antonio Baldassarre1052.56912160508931
Enzo Cheli822.0063616344507
Aldo Carosi801.95742598482995
Valerio Onida761.85955468558845
Luigi Mengoni741.8106190359677

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
speciale389311
speciali906234
specialità1062215
specializzate265606
specializzazione138092
specializzata810209
specializzati413869
special315450
specializzato315450
specializzante122053
specialpreventiva122053

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
speciale101912
speciali43774
specialità421489
specializzate153319
specializzazione56242
special37895
specializzata29314
specializzato29314
specializzati111754

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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