quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

46 – Impresa

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-64.txt11001100risulta nel foglio 63 , particella 3 ) . ne risulta che la utilizzazione della cava non costituiva oggetto diimpresaautonoma e che il pietrame ricavato da essa doveva servire per lavori edilizi e stradali interessanti le stesse aziende agricole
1957-64.txt11721172cava fra le pertinenze del patrimonio espropriato , mentre essa non sarebbe stata legittima ove si fosse trattato di unaimpresaestrattiva indipendente dalla azienda agricola . deve essere poi rilevato , in linea generale , che la legge si è
1958-60.txt16341634e ipotecaria agli atti di cessione del contributo rateale direttamente corrisposto agli aventi diritto , a favore di società eimpreseincaricate della esecuzione dei lavori di costruzione , ricostruzione , riparazione , ampliamento ed arredamento relativi alle opere per le
1958-76.txt11021102devono essere rispettati venne compiutamente fatta dagli organi legislativi statali al momento della formazione della disciplina tributaria in materia diimpresearmatoriali ; e questa corte , per accertare la illegittimità costituzionale della legge impugnata , non ha che da riferirsi
1960-39.txt648648attività economiche cui si riferisce il ricorso . quel decreto ha rinnovato la concessione di agevolazioni tributarie a categorie diimprese, per le quali questa corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei benefici accordati precedentemente , perché la concessione di
1960-70.txt288828881947 , n . 1222 , concernenti l obbligo di assunzione dei mutilati ed invalidi del lavoro a carico delleimpreseprivate . questione diversa , ma che esula dalla competenza di questa corte , perché attinente all opportunità della disposizione
1960-70.txt33943394corrispondente aggravamento dell onere dei produttori , a differenza delle altre industrie nelle quali l incremento della produzione giova allimprenditore; e in quanto , non avendo la legge stabilito un limite massimo nella determinazione dello sconto , questo potrebbe
1961-34.txt918918a uno scopo di assistenza sociale a favore dei lavoratori agricoli , e posta a carico di tre categorie diimpreseindustriali : categorie di imprese che , a prescindere da ogni considerazione di fatto estranea al presente giudizio , non
1961-34.txt923923sociale a favore dei lavoratori agricoli , e posta a carico di tre categorie di imprese industriali : categorie diimpreseche , a prescindere da ogni considerazione di fatto estranea al presente giudizio , non possono essere che estremamente ristrette
1961-34.txt11131113quale produrrebbe una disparità , tra i soggetti a un medesimo tributo , e , incidendo sulla capacità contributiva delleimpresecolpite , si ripercuoterebbe direttamente sul sistema delle imposte erariali . inoltre , anche per la sua particolare destinazione e
1961-34.txt15541554nell originario disegno di legge ) e , ponendosi l onere dei miglioramenti assistenziali a carico di determinate categorie diimpreseindustriali , si attua un trasferimento di reddito a fini sociali , in una forma sconosciuta all ordinamento dello stato
1961-66.txt425425quanto prevede un autorizzazione dell autorità regionale all emissione di azioni al portatore , e un controllo sull attività delleimprese, con relative sanzioni , come l incameramento della cauzione e la revoca dell autorizzazione . a giudizio di questa
1961-66.txt765765soggetti di questa o quella attività economica , ma riguarda , in generale , le forme di esercizio collettivo dellimpresa. se , come vuole un corretto criterio ermeneutico , le formule adoperate negli statuti si debbono interpretare secondo il
1961-66.txt18581858di limitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale a quella parte della legge che riguarda le società per la gestione diimpreseindustriali e commerciali .
1962-56.txt62162113 giugno 1961 , la precisa e la chiarisce disponendo che ” non fa parte degli oneri a carico dellimpresal imposta di consumo , il cui importo non è previsto nella compilazione dei prezzi , in quanto la regione
1962-65.txt17471747irritualmente contestata nella presente controversia – è stata fissata la misura dei contributi . soggetti all imposizione sono tutti gliimprenditoriagricoli : le commissioni non hanno il potere di ammetterne alcuni e di escluderne altri . se discriminazioni sono state
1962-65.txt28402840, datori di lavoro e datori di lavoro , lavoratori e lavoratori , e per gli svantaggi a carico degliimprenditoriche usano mezzi più moderni di coltura e degli effettivi lavoratori agricoli nei confronti dei lavoratori appartenenti ad altri settori
1963-77.txt10111011limiti di competenza della regione . . . quel decreto ha rinnovato la concessione di agevolazioni tributarie a categorie diimprese, per le quali questa corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei benefici accordati precedentemente , perché la concessione di
1964-45.txt12031203regolano la libera iniziativa economica , il regime della proprietà privata e la riserva originaria o la espropriazione di taluneimpreseo gruppi di imprese ( come del resto la corte ha già avuto occasione di affermare – sentenza n .
1964-45.txt12071207economica , il regime della proprietà privata e la riserva originaria o la espropriazione di talune imprese o gruppi diimprese( come del resto la corte ha già avuto occasione di affermare – sentenza n . 9 del 1959 )
1965-38.txt14621462, rappresentati , fra l altro , dalla gratuità della concessione come necessaria contropartita del rischio e dell onerosità dellimpresa. onde l illegittimità della norma che ha imposto il sovracanone . ma , pur non apparendo necessario , ai
1967-04.txt552552costruzione di un edificio è elemento suscettibile di variazioni in relazione a speciali condizioni ambientali e alla efficienza operativa delleimpresecostruttrici ; importante è che esso assolva il compito di incentivazione tenuto presente dal legislatore .
1969-23.txt6565artt . 106 e 108 della stessa legge , voglia avvalersi in giudizio di scritture private poste in essere dallimprenditorecommerciale non ancora dichiarato fallito e soggette a registrazione in termine fisso , e debba richiederne la registrazione , l
1969-23.txt241241di un bene , e nella specie , le relative obbligazioni per imposta di registro erano sorte nei confronti dellimprenditorecommerciale non ancora dichiarato fallito e quando erano state perfezionate le due scritture private , del 27 settembre 1963 e
1969-23.txt401401. 2 . – i debiti di imposta per i due atti che nella specie avrebbero dovuto essere registrati dallimprenditorecommerciale in termine fisso e prima del fallimento , divengono , intervenuta la sentenza dichiarativa , debiti del fallito .
1970-114.txt13311331precedente , viene proposta per il fallimento da debito d imposta , promosso dall intendente di finanza nei confronti diimprenditoricommerciali che per sei rate consecutive non adempiano al pagamento dei tributi sui redditi di esercizio . l ordinanza della
1970-114.txt14931493avrebbe il trattamento meno rigoroso ( ammenda ) riservato al debitore in genere , a confronto del debitore che siaimprenditorecommerciale ( fallimento ) : a pari presuposto di morosità dovrebbe corrispondere trattamento pari od equivalente , in osservanza dell
1970-114.txt15701570262 del t.u . in esame , riguardanti la particolare procedura disposta per addivenire alla dichiarazione di fallimento dell esercenteimpresecommerciali , sono collegate con l art . 4 cpv . r.d . 16 marzo 1942 , n . 267
1970-114.txt16721672che la procedura in esame riveste natura e carattere peculiari alla categoria di coloro che esercitano attività economica organizzata adimpresa, in quanto obbligati a pagare le imposte sui redditi di esercizio ( art . 261 , secondo comma ,
1970-114.txt17661766prospetta tuttavia , particolarmente , la questione sotto il profilo di una sproporzione di trattamento tra la sanzione riservata agliimprenditoricommerciali e quella riservata ai comuni debitori di imposta : tanto più che per i primi è sufficiente il solo
1970-114.txt19541954utilizzato dal legislatore come mezzo esecutivo strumentale , accompagnato da garanzie giurisdizionali , di fronte a prolungate resistenze del debitoreimprenditorecommerciale , per la realizzazione , non più dilazionabile , del credito fiscale : il tutto coordinato in modo da
1970-201.txt571571condizione di rilevare agevolmente , con precisione e rapidità , dalle prescritte registrazioni i nominativi dei soggetti , estranei allimpresa, ai quali sono stati a qualsiasi titolo corrisposti dei compensi , il domicilio fiscale dei percipienti ed i singoli
1970-78.txt696696norme allegate al d.lg . 17 aprile 1948 , n . 525 ) ; doveva distribuire le marche fra leimpreseconsorziate ( art . 5 , terzo comma , r.d . del 1923 ) e rendere mensilmente il conto delle
1970-78.txt739739( art . 5 , secondo comma , stesso decreto ) ; doveva ripartire i contingenti di produzione fra leimpresepredette ( art . 5 convenzione allegata al citato decreto del 1923 ) e distribuire fra i rivenditori di generi
1970-78.txt10831083che suscita problemi di legittimità costituzionale è invece il modo di organizzazione del consorzio . il consorzio venne chiuso agliimprenditori, non indicati nell art . 3 r.d . del 1923 , che non avessero domandato di parteciparvi entro un
1970-78.txt11331133tale decreto ) , e lo stato si impegnò a non consentire per il tempo successivo l insediamento di nuoveimprese( art . 10 stessa convenzione ) . quest obbligo fu attenuato con l art . 4 del d.lg.lgt .
1970-78.txt11751175ottobre 1944 , n . 317 , che diede al ministero delle finanze la facoltà di dar licenza per nuoveimpreseche avessero l oggetto di produrre fiammiferi per il consumo interno ; ma esattamente il consiglio di stato ha giudicato
1970-78.txt13321332essere accolta , in base alla norma predetta , soltanto quando alla sopravvenuta ” necessità ” non potessero provvedere gliimprenditoriconsorziati mediante ammodernamenti , ampliamenti , nuovi finanziamenti , e cioè in casi impossibili o difficili ad avverarsi , data
1970-78.txt14301430vantaggiosi dal punto di vista tecnico e da quello economico ; cosicché resta impedito l apporto perfezionativo o innovativo diimprenditoriestranei fino a quando il perfezionamento e l innovazione possono essere realizzati nel seno del consorzio , o quanto meno
1970-78.txt16401640l interpretazione data all art . 4 del d.lg.lgt . del 1944 , poteva appagarsi mediante l immissione di nuoviimprenditorinel consorzio soltanto ove non avessero potuto sopperirvi lo stesso consorzio o i consorziati neanche mediante il ricorso a mezzi
1970-78.txt16871687dell ordinamento giuridico del consorzio . è chiaro che questo sistema blocca e scoraggia ogni iniziativa d insediamento di nuoveimpreseda parte di terzi ; epperò non si potrebbe obiettare che . nel periodo preso in considerazione , non siano
1970-78.txt18001800, che , nell estendere alla produzione di esportazione l obbligo dello stato di non permettere l insediamento di nuoveimprese, non richiamò il potere ministeriale di licenza . ammesso che l art . 4 predetto sia sopravvissuto all art
1970-78.txt19661966a rendere possibile una distribuzione capillare dei fiammiferi , non vuoi dire giustificare la necessità di chiudere l organizzazione adimpresenuove ; né la legittimazione della soppressione dell iniziativa economica può farsi risalire all agevolazione che lo stato riceve dall
1970-78.txt20832083essa non copre il caso in decisione , poiché le norme sottoposte al giudizio di questa corte hanno dato alleimpreseconsorziate posizioni di privilegio che la legge può riservare soltanto ad alcune categorie di enti od organismi indicate dalla costituzione
1970-78.txt21162116categorie di enti od organismi indicate dalla costituzione stessa . nella parte in cui impedisce la partecipazione al consorzio diimpresenuove , il cui ingresso non risulti pregiudizievole agli interessi generali , il decreto del 1923 è pertanto lesivo della
1971-107.txt587587di redditi esenti e a quelli corrispondenti ad altri investimenti ” . la norma si riferisce solo alle società eimpresetassabili in base a bilancio perché solo per esse si verifica la tassazione con unico procedimento di più redditi ,
1972-144.txt15801580prezzi , che concorrerebbero a modificare la situazione economica solo successivamente , e di non poco , all assoggettamento delleimpreseallo sconto . occorre anzitutto ricordare , con riguardo alle obbiezioni mosse dall avvocatura dello stato e dalla difesa degli
1972-144.txt22922292minore equilibrio del rapporto fra tali elementi nascano , in pratica , conseguenze di natura economica afferenti la redditività delleimprese, e quindi la loro stessa funzionalità , ma trattasi di elementi che , giusta il criterio di massima sopra
1972-144.txt23872387irrazionalità dell imposizione la quale sola autorizzerebbe il sindacato della corte al riguardo . 4 . – la difesa delleimpreseha particolarmente insistito , a questo proposito , sull impossibilità di apportare un correttivo di gravezza della imposizione in sede
1972-144.txt26272627affidare ad ispettori all uopo nominati , che hanno facoltà di prendere in esame registri , libri e corrispondenza delleimpreseinteressate , oltre che ad indagini , accertamenti e rilievi che lo stesso comitato può richiedere ad uffici statali ,
1972-144.txt29792979cui il prezzo deve essere remunerativo , cioè determinato in considerazione anche della realizzazione di un profitto da parte delleimprese. comunque , anche nella ipotesi che si trattasse di un sistema non del tutto armonizzato con la disposizione legislativa
1972-144.txt33143314è tale da indurne l arbitrarietà o l irrazionalità del sistema . neppure può giovare alla tesi della difesa delleimpreseproduttrici la prospettata impossibilità tecnica di procedere ad una determinazione dei prezzi che sia frutto di una valutazione preventiva della
1972-144.txt35623562effetto della asserita valutabilità soltanto ex post della incidenza dello sconto sui prezzi e conseguentemente sulla situazione economica delle singoleimprese. 5 . – quanto premesso rende altresì agevole la soluzione delle questioni sollevate con riferimento alla presunta violazione degli
1972-144.txt36403640conseguenze del lamentato squilibrio che si verificherebbero quando l antieconomicità della produzione dovesse provocare o la cessazione della attività delleimprese, incidendo così sulla libertà di iniziativa economica ( art . 41 cost . ) , o la concentrazione in
1972-144.txt36863686dando luogo alla denunziata situazione di contrasto con i requisiti previsti per la riserva di legge o il trasferimento diimpreseallo stato od enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti ( art . 43 cost . )
1972-144.txt39483948possibilità di attribuire a enti pubblici , per ragioni di utilità generale , e in esclusiva , determinate categorie diimprese. la corte , del resto , con la ripetuta sentenza n . 70 del 1960 ebbe già a dichiarare
1972-155.txt433433familiari , mentre è invece fondata se di quella compressione dei diritti dominicali debba lucrare gli utili conseguenti un affittuarioimprenditoreche la terra presa in fitto faccia lavorare da altri . ciò perché , mentre l affittuario coltivatore gode della
1972-155.txt503503in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa , l affittuarioimprenditoreha a sua tutela solo il principio sancito dall art . 41 cost . e relativo alla libertà della iniziativa
1972-155.txt564564le nuove norme sulla formazione del canone con riferimento a tutti gli affittuari , siano essi coltivatori diretti , comeimprenditorinon coltivatori , viola l art . 3 , comma primo , della costituzione che , nel sancire , tra
1972-155.txt643643riferimento al caso specifico , non vuol dirsi che la determinazione del canone tra il proprietario concedente e l affittuarioimprenditoredebba lasciarsi affidata alle sole regole dell economia di mercato . ma vuol dirsi soltanto che tra due forme di
1972-155.txt698698entrambe fruenti di garanzie generiche ) , quali appunto l esercizio dei diritti dominicali sulla terra e la gestione dellimpresache provvede , con lavoro altrui , alla cultura di essa , il pubblico interesse volto ad assicurare risultati vantaggiosi
1972-155.txt797797non possano limitarsi alla semplice massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l ampio margine di differenza allimpresa, a copertura delle spese di produzione e alla formazione del profitto . 3 . – le ordinanze deducono poi
1972-155.txt28212821premettere che , per l art . 17 della legge , la durata del contratto di affitto per l affittuarioimprenditoreè di anni 15 , mia quella durata può essere , a richiesta dell affittuario , e per effetto dell
1972-184.txt122122gli uffici distrettuali delle imposte dirette della regione disapplicassero i decreti regionali di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile riguardantiimpreseedili . con quella sentenza questa corte non esaminò – come non deve esaminarla ai fini della soluzione del presente
1972-215.txt114114. secondo l ordinanza , tale sistema parrebbe importare violazione dell art . 3 cost . , sia perché leimpreseassicuratrici verrebbero sottoposte a trattamento più vincolato in confronto ad altre imprese non assicuratrici , sia perché , all interno
1972-215.txt126126. 3 cost . , sia perché le imprese assicuratrici verrebbero sottoposte a trattamento più vincolato in confronto ad altreimpresenon assicuratrici , sia perché , all interno della categoria degli assicuratori , con lo stabilire che tutti siano tenuti
1972-215.txt457457la corte osserva che non è fondato il richiamo ad una pretesa irrazionalità del trattamento disposto peculiarmente per le soleimpreseassicuratrici e non anche per tutte le altre imprese in genere . invero , risulta dal decreto del presidente della
1972-215.txt466466ad una pretesa irrazionalità del trattamento disposto peculiarmente per le sole imprese assicuratrici e non anche per tutte le altreimpresein genere . invero , risulta dal decreto del presidente della repubblica n . 342 del 1954 e dall allegata
1972-215.txt663663altro e diverso profilo prospettato , che il principio di eguaglianza verrebbe ad essere eluso , col sottoporre tutte leimpreseassicuratrici allo stesso onere fiscale , sia che mettano poi in opera le targhe , sia che ciò omettano di
1972-65.txt763763richiesto dalla siae per l esecuzione di musica leggera a chi intenda intraprendere tale attività sia ritenuto eccessivo , limprenditoreha i mezzi legali per far valere le proprie ragioni , se questi tali mezzi non usa oppure , avendoli
1972-65.txt797797tali mezzi non usa oppure , avendoli usati , dette ragioni siano state dichiarate infondate , è evidente che limprenditoreche persista nel non voler ritenere congruo tale compenso , non può pretendere di intraprendere egualmente quella attività senza ledere
1973-64.txt183183infortunio , nei confronti degli altri datori di lavoro che , ugualmente inadempienti , non annoverino nell ambito della loroimpresainfortuni da indennizzare . le ordinanze dei tribunali di savona , bari e bologna ( quest ultimo nell ordinanza 1
1973-64.txt770770versamento dei contributi la contropartita delle erogazioni a carico dell inail per ogni altra specie di rischio inerente all attivitàimprenditorialedell assicurato , per il quale non ricorra il suo comportamento colpevole ” ( sentenza n . 134 del 1971
1973-71.txt871871eccezionale . basta considerare che in base ad un principio della legislazione statale , l imposta sui redditi grava sullimpresanella essenziale sua unità e sorge , secondo la regola della territorialità del tributo , nel luogo in cui l
1973-71.txt892892nella essenziale sua unità e sorge , secondo la regola della territorialità del tributo , nel luogo in cui limpresaha la sua sede , escludendosi che assuma rilevanza ed autonomia , ai fini tributari , il singolo stabilimento o
1973-81.txt579579un principio generale , attribuisce , in via eccezionale , alla regione una quota di imposta sui redditi prodotti daimpreseaventi sede fuori del territorio , commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia , estendendo in
1973-81.txt696696alla regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro , prova che , al di fuori della materia attinente alleimpresecon stabilimenti ed impianti in sicilia , e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale ,
1974-175.txt186186delle disposizioni preliminari senza che sussistesse una valida ragione che potesse giustificare la deroga a quel principio , riservando agliimprenditoriprima incentivati un trattamento arbitrariamente sfavorevole per il fatto di revocare ex tunc benefici fiscali inizialmente concessi per indurli ad
1974-175.txt300300nonché avrebbe preso in considerazione , al fine di assoggettarli a tributi , singoli atti economici posti in essere dallimprenditorein epoca anteriore all entrata in vigore della legge , con riferimento a situazioni pregresse , che per la più
1974-175.txt394394particolare situazione che ha determinato l insorgere del rapporto . aggiungono ancora i giudici a quo che gli atti dellimprenditoreassoggettati all imposta avrebbero conchiuso nell ambito dell impresa il loro iter economico e quindi avrebbero esaurito gli effetti positivi
1974-175.txt403403. aggiungono ancora i giudici a quo che gli atti dell imprenditore assoggettati all imposta avrebbero conchiuso nell ambito dellimpresail loro iter economico e quindi avrebbero esaurito gli effetti positivi e negativi che vi erano collegati ( pretore di
1974-175.txt549549nell ipotesi della vigenza del tributo avrebbero dovuto essere corrisposte all erario , sarebbero state invece , nella previsione degliimprenditori, destinate a far fronte alle spese dei nuovi impianti e alle strutture organizzative delle aziende . pertanto il legislatore
1974-175.txt612612concessi ” abbattendo ” , come affermano le ordinanze , ” indiscriminatamente le previsioni e i frutti già conseguiti dallimprenditoreche ha realizzato l iniziativa stimolata dal legislatore stesso ” . sembra di conseguenza ai giudici a quo ” che
1974-175.txt839839. 976 del 1957 non avrebbe ammesso alcuna incertezza né obbiettiva né ragionevole in ordine all esonero di tutti gliimprenditori, che si fossero trovati in una particolare situazione , da tutti indistintamente i tributi ( erariali , provinciali ,
1974-175.txt940940strumenti scelti per sollevare il territorio di assisi da una situazione di depressione economica vi fu quello dell esenzione degliimprenditorida ogni onere fiscale . secondo il giudice a quo , tra queste agevolazioni non avrebbe potuto mancare l esonero
1974-175.txt10181018logico dell art . 15 della citata legge n . 976 del 1957 farebbe ritenere che l esenzione concessa alleimpreseartigiane e industriali nel territorio di assisi si riferiva a tutte le imposte erariali sia dirette che indirette . pertanto
1974-175.txt13071307esso articolo non potessero essere interpretate altrimenti che nel senso di esentare da tutte le imposte dirette e indirette leimpreseartigiane e industriali che avessero eseguito il trasferimento o il nuovo impianto nelle zone destinate dal comune di assisi in
1974-175.txt18711871art . 15 avesse effettivamente concesso l esenzione anche per le imposte indirette , tenendo conto che nella dizione “impreseartigiane o industriali ” usata da questo articolo rientravano sicuramente quelle alberghiere . all art . 16 doveva necessariamente quindi
1974-175.txt19251925logicamente essere altra che l estensione dell esenzione fiscale alle imposte indirette , diversamente da quanto disposto per le altreimpreseartigiane e industriali , per le sole imprese alberghiere che avessero disposto nel territorio di assisi nuovi impianti o avessero
1974-175.txt19331933fiscale alle imposte indirette , diversamente da quanto disposto per le altre imprese artigiane e industriali , per le soleimpresealberghiere che avessero disposto nel territorio di assisi nuovi impianti o avessero ampliato quelli esistenti . esaminando poi sul piano
1974-175.txt20082008, risultava ragionevole interpretare la volontà del legislatore nel senso di concedere l esenzione delle sole imposte erariali dirette alleimpreseartigiane e industriali indicate nel suddetto articolo che non fossero quelle alberghiere contemplate invece nell art . 16 . la
1974-175.txt20622062, scopi ai quali apparivano subordinati , in relazione di mezzo al fine , le disposizioni concedenti i benefici alleimpreseartigiane e industriali . dal complesso delle disposizioni della legge risultava , come evidenziato anche nei lavori preparatori della legge
1974-175.txt21892189dello stato quali disposti negli artt . 9 e 10 , ed indennizzare indirettamente , mediante esenzioni fiscali , gliimprenditoriche avessero operato il trasferimento o il nuovo impianto delle loro imprese in zone designate dal comune di assisi d
1974-175.txt22012201indennizzare indirettamente , mediante esenzioni fiscali , gli imprenditori che avessero operato il trasferimento o il nuovo impianto delle loroimpresein zone designate dal comune di assisi d intesa con la sovraintendenza locale dei monumenti per l umbria nelle quali
1974-175.txt23892389gli atti e i fatti economici e la produzione industriale ed artigiana , ma conteneva disposizioni miranti a favorire gliimprenditorimediante agevolazioni fiscali , senza chiaramente individuare , specificare e regolare i rapporti oggetto dell imposizione e , conseguentemente ,
1974-175.txt33353335di tale interpretazione e per il conseguente impedimento opposto all amministrazione finanziaria di esigere la riscossione delle imposte indirette dalleimpresedi cui al citato art . 15 , conseguenze denunciate ufficialmente in parlamento e risultanti dai lavori parlamentari relativi alla
1974-175.txt366836683 , 41 e 53 della costituzione . si dava luogo infatti ad una evidente disparità di condizione fra gliimprenditoridi assisi e gli altri cittadini , disparità che appariva ingiustificata e irrazionale rispetto al fine che si proponeva la
1974-175.txt37823782il suo significato grammaticale e logico alcuna incertezza né obiettiva né ragionevole in ordine all esenzione , a favore delleimpreseartigiane e industriali ivi indicate , di tutte le imposte , anche di quelle indirette e dimostra altresì l infondatezza
1974-175.txt45144514art . 25 della costituzione ) , dall altro non ha revocato retroattivamente le agevolazioni accordate in danno dei soliimprenditoriindustriali a differenza di quelli alberghieri , perché tale differenza rimonta alla disciplina contenuta nella legge n . 976 del
1974-298.txt178178gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti industriali operanti in sicilia , ancorché la sede dellimpresasia fuori del territorio regionale , ad essa spettante ai sensi dell art . 37 dello statuto speciale e dell
1974-299.txt731731gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti operanti in sicilia , ma con sede legale dellimpresafuori del suo territorio . l imposta cui si riferisce la circolare impugnata è diversa perché non riguarda i redditi
1974-299.txt753753del suo territorio . l imposta cui si riferisce la circolare impugnata è diversa perché non riguarda i redditi delleimprese, bensì i redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali che hanno stabilimenti ed impianti nel territorio
1974-299.txt763763circolare impugnata è diversa perché non riguarda i redditi delle imprese , bensì i redditi di lavoro dei dipendenti delleimpreseindustriali e commerciali che hanno stabilimenti ed impianti nel territorio della regione e sede centrale fuori del suo territorio .
1974-299.txt835835il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro viene ora eseguito dal sostituto d imposta all esattoria in cui limpresaha la sede centrale , mentre per il passato la riscossione mediante iscrizione a ruolo spettava agli organi regionali .
1974-299.txt894894. 37 dello statuto dal momento che questa norma si riferisce esclusivamente all imposta di ricchezza mobile sui redditi delleimpresee non anche all imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese . l attribuzione di quest ultimo tributo
1974-299.txt907907imposta di ricchezza mobile sui redditi delle imprese e non anche all imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delleimprese. l attribuzione di quest ultimo tributo alla regione è difatti prevista dal comma secondo dell art . 7 delle
1975-173.txt210210costituzione sotto il duplice profilo di una irrazionale disparità di trattamento tra debiti cambiari verso banche e debiti cambiari versoimpresediverse e di una del pari irrazionale disparità di trattamento tra debiti cambiari e debiti costituiti da saldi passivi di
1975-173.txt749749legge ” . ove tale condizione non sussista , sia che si tratti di banche sia che si tratti diimpresedi tipo diverso , vien meno l efficacia probatoria in entrambe le ipotesi . conseguentemente la dedotta violazione dell art
1975-173.txt788788dell art . 3 della costituzione per disparità di trattamento tra debiti cambiari verso istituti bancari e debiti cambiari versoimpresediverse non sussiste . b ) l articolo unico della legge 24 dicembre 1969 , numero 1038 , ammette ,
1975-201.txt761761il prezzo al pubblico deve essere stabilito tenendo conto anche della esigenza della realizzazione di un profitto da parte delleimprese, ed è idoneo quindi ad assumere funzione indicativa della loro capacità contributiva , come la detta sentenza ha espressamente
1975-212.txt489489come ha dedotto l avvocatura generale dello stato , mentre la cessione dei beni quasi sempre porta alla cessazione dellimpresa, l altra forma di concordato ne permette la continuazione . al che si può aggiungere che ben diverse possono
1975-215.txt236236previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a seconda che il contribuente non fosse o fosse unimprenditorecommerciale ed in questo caso il reddito imponibile derivasse dall esercizio di imprese commerciali ; o che relativamente ad un
1975-215.txt249249il contribuente non fosse o fosse un imprenditore commerciale ed in questo caso il reddito imponibile derivasse dall esercizio diimpresecommerciali ; o che relativamente ad un unica situazione ( mancato pagamento da parte di imprenditori commerciali di sei rate
1975-215.txt265265derivasse dall esercizio di imprese commerciali ; o che relativamente ad un unica situazione ( mancato pagamento da parte diimprenditoricommerciali di sei rate consecutive d imposta ) erano previsti effetti giuridici diversi ( ammenda o fallimento fiscale ) a
1975-215.txt305305a seconda che il contribuente fosse moroso nel pagamento di tributi sui redditi non derivanti o derivanti dall esercizio diimpresecommerciali , o che in presenza di situazioni diverse ( esistenza o mancanza del presupposto oggettivo dell insolvenza ) era
1975-215.txt365365ordinanza de qua , invece , si denuncia che situazioni diverse , quali sarebbero quelle in cui si trovano gliimprenditoricommerciali che abbiano o non abbiano accettato il carico tributario e però siano morosi nel pagamento di sei rate consecutive
1975-215.txt394394carico tributario e però siano morosi nel pagamento di sei rate consecutive d imposte sui redditi derivanti dall esercizio dimpresecommerciali , sarebbero trattate ingiustificatamente in modo eguale ( con la previsione in entrambi i casi , della dichiarazione di
1975-215.txt625625o operata in via provvisoria a seguito di accertamento non definitivo , di tributi sui redditi derivanti dall esercizio diimpresecommerciali , e dal mancato pagamento di sei rate consecutive delle dette imposte . e non importa se l iscrizione
1975-215.txt819819il fatto che , nella fase del procedimento che precede la dichiarazione di fallimento fiscale , non è dato allimprenditorecommerciale di eccepire e dimostrare di non essere debitore , non può ammettersi che , come ritiene invece il giudice
1975-215.txt996996di fallimento fiscale ex art . 261 e 262 del d.p.r . n . 645 del 1958 , sia limprenditorecommerciale che il tribunale vengono a trovarsi in particolari situazioni giuridiche soggettive perché , al posto dell insolvenza quale presupposto
1975-215.txt10501050non anche all insolvenza ) è rivolto e limitato l accertamento da parte del tribunale . per ciò che allimprenditorecommerciale sia in tal caso negato di eccepire e dimostrare di non essere debitore , non c è alcuna violazione
1975-215.txt11071107e tecnica in giudizio è adeguatamente assicurato , avendo qui l interessato le stesse possibilità che spettano ad ogni altroimprenditorecommerciale di cui sia chiesta la dichiarazione di fallimento , e potendole far valere negli stessi modi . ed è
1975-32.txt503503che sono quelli che interessano ai fini del decidere , dispone testualmente : ” i maggiori valori delle attività delleimprese, in qualsiasi forma costituite , concorrono a formare il reddito imponibile nell esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti
1975-32.txt531531a formare il reddito imponibile nell esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio . per gliimprenditoridiversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate nell articolo 2200 del
1975-32.txt5705702200 del codice civile , la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attività comunque attinenti all esercizio dellimpresa” . come risulta chiaramente dal primo comma , la norma si riferisce all attività di ” imprese ” e
1975-32.txt588588esercizio dell impresa ” . come risulta chiaramente dal primo comma , la norma si riferisce all attività di “imprese” e tale riferimento non è modificato e tanto meno smentito dal secondo comma , che pur statuendo che la
1975-32.txt623623, che pur statuendo che la disposizione del primo comma si applica soltanto alle attività comunque attinenti all esercizio dellimpresa, limitatamente agli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio , evidentemente anche queste società
1975-32.txt627627che la disposizione del primo comma si applica soltanto alle attività comunque attinenti all esercizio dell impresa , limitatamente agliimprenditoridiversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio , evidentemente anche queste società e questi enti ,
1975-32.txt657657a bilancio , evidentemente anche queste società e questi enti , sia pure per implicito , prende in considerazione comeimprenditori. ne consegue che il significato della differenza di trattamento fra l una e l altra categoria di soggetti tassabili
1975-32.txt748748criteri di accertamento dei medesimi , si può senz altro trarre la conclusione che , di regola , per leimpresetassabili in base a bilancio si presume , senza che occorra la dimostrazione , l intento speculativo di tutte le
1975-32.txt790790attive riportate in bilancio , anche se costituite da plusvalenze o sopravvenienze attive dei beni facenti parte del capitale dellimpresastessa , mentre per le altre imprese , definite diverse dal secondo comma , tale presunzione è limitata alle attività
1975-32.txt797797costituite da plusvalenze o sopravvenienze attive dei beni facenti parte del capitale dell impresa stessa , mentre per le altreimprese, definite diverse dal secondo comma , tale presunzione è limitata alle attività afferenti all esercizio dell impresa stessa .
1975-32.txt815815le altre imprese , definite diverse dal secondo comma , tale presunzione è limitata alle attività afferenti all esercizio dellimpresastessa . ciò in quanto , come è chiarito : a ) nella relazione tremelloni al senato : ” trattandosi
1975-32.txt947947il reddito imponibile mobiliare ” . ma , appunto da queste motivazioni emerge chiarissimo il concetto che il termine “imprenditori” usato nel secondo comma dell art . 20 del t.u . si riferisce anche alle società ed enti tassabili
1975-32.txt986986enti tassabili in base a bilancio e che non questa forma di tassabilità , ma l esercizio di una attivitàimprenditoriale– caratterizzata dallo scopo di lucro – costituisce il fondamento giuridico della presunzione che per esse le plusvalenze o le
1975-32.txt11001100nell ultimo comma chiarisce ” ove non sia diversamente disposto , le norme del testo unico che fanno riferimento alleimpresecommerciali si applicano anche ai soggetti indicati dai commi terzo e quarto che esercitano attività commerciali ” . ed alla
1975-32.txt13421342ai redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro , come quelli derivanti dall esercizio diimpresecommerciali ovvero da attività commerciali ai sensi dell art . 2195 del codice civile o da operazioni speculative anche isolate
1975-32.txt14371437in base a bilancio – la disposizione del primo comma ” si applica soltanto alle plusvalenze dei beni relativi allimpresaed alle sopravvenienze conseguite nell esercizio di essa ” ammettendo , così , che non l assoggettamento alla tassazione in
1975-32.txt14671467ammettendo , così , che non l assoggettamento alla tassazione in base a bilancio , ma la derivazione da attivitàimprenditorialiè il presupposto della imposizione . né si opponga il principio ubi voluit dixit , perché appunto nel non aver
1975-32.txt15111511art . 20 , così com è formulato , non può riferirsi a società ed enti che non esercitino attivitàimprenditoriali, sta l errore che ha indotto i compilatori del testo unico ad una evidente innovazione , che esorbita dalla
1975-32.txt16011601e n . 1 del 1956 già si profila , sia pure in embrione , quel concetto di reddito diimpresache , in sostituzione dell ormai soppresso reddito di ricchezza mobile di cat . b , è , secondo i
1975-32.txt16941694. n . 598 del 1973 esclude la tassabilità delle plusvalenze o sopravvenienze attive di enti che non esplichino attivitàimprenditorialeo commerciale .
1976-184.txt3838, può essere decisa con unica sentenza . 2 . – è inammissibile per tardività la costituzione in giudizio dellimpresamario e carlo forzinetti s.a.s . in liquidazione perché il deposito delle sue deduzioni è stato effettuato il 17 gennaio
1976-198.txt297297ovvero riformata in toto e rispettivamente e specificamente perché emessa in un procedimento davanti al tribunale validamente promosso da unimprenditorecommerciale e irritualmente proseguito dopo la dichiarazione di fallimento dello stesso o perché contenente la detta enunciazione dell atto senza
1976-209.txt12001200determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico ) . ed infine , attraverso il compimento della detta attività diimpresa, trovano tutela esigenze di ordine sociale , oltre che nella fase della produzione ( con la specializzazione , a
1976-209.txt16941694pubblico essenziale . d altra parte , per quanto sopra detto , non mancano fini di utilità generale e limpresache tende a conseguirli ha preminente interesse generale . riconosciuta la mancanza di un contrasto con l art . 43
1976-209.txt17581758relativa è sostanzialmente superata , dato che , ammessa , per la sua transitorietà , la possibilità che permanga limpresadi distribuzione e vendita dei tabacchi , rimane assorbito e comunque giustificato ogni limite , in quanto temporaneo , alla
1976-225.txt41064106discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche di qualsiasi tipo , e senza alcuna limitazione in base alle dimensioni dellimpresae al reddito dell imprenditore , a differenza di quanto in antecedenza previsto dall art . 6 della legge 26
1976-225.txt41114111persone giuridiche di qualsiasi tipo , e senza alcuna limitazione in base alle dimensioni dell impresa e al reddito dellimprenditore, a differenza di quanto in antecedenza previsto dall art . 6 della legge 26 novembre 1969 , n .
1976-225.txt42714271d.l . 24 luglio 1973 , n . 425 , recante disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti daimpresedi grandi dimensioni ; n . 427 , recante disciplina dei prezzi di beni di largo consumo ) , allo
1977-153.txt694694ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari , e non escludono gli affittuariimprenditori” , nonché dell art . 3 , secondo e sesto comma , ” nella parte in cui fissa tra
1977-153.txt18241824strumento più idoneo per lo sviluppo , in italia come negli altri paesi della comunità economica europea , di moderneimpreseagricole , capaci di alta produttività per dimensioni economiche , organiche strutture aziendali ed efficienza tecnica , ha determinato una
1977-153.txt18531853economiche , organiche strutture aziendali ed efficienza tecnica , ha determinato una seria crisi dei rapporti contrattuali tra proprietà edimpresa, con una accresciuta conflittualità ed una stabilizzazione di situazioni spesso antieconomica e non soddisfacente né per i concedenti né
1977-153.txt46894689. 3 , 41 e 42 cost . , per la insufficiente misura della maggiorazione consentita nei confronti dell affittuarioimprenditore, che non gode della speciale tutela garantita dagli artt . 35 e 36 cost . all affittuario coltivatore ,
1977-153.txt47774777di maggiorazione , eliminata la inadeguatezza del canone-base , non può ritenersi assolutamente inidoneo a differenziare la posizione dell affittuarioimprenditorerispetto a quella del coltivatore diretto . la distinzione tra le due categorie è oggi assai meno rilevante che nel
1977-153.txt48444844fondo con il lavoro proprio e dei familiari , ma , secondo la vigente legislazione , è riconosciuta anche adimprenditoriche conducono aziende meccanizzate di notevole estensione e produttività , ricorrendo a salariati per i due terzi della mano d
1977-153.txt48804880due terzi della mano d opera occorrente ; sia perché , d altronde , accanto ai grossi affittuari conduttori diimpresecapitalistiche v è un cospicuo numero di medi e piccoli imprenditori agricoli che , pur senza essere lavoratori manuali della
1977-153.txt48914891d altronde , accanto ai grossi affittuari conduttori di imprese capitalistiche v è un cospicuo numero di medi e piccoliimprenditoriagricoli che , pur senza essere lavoratori manuali della terra , vi svolgono una quotidiana attività di lavoro . la
1977-153.txt63916391di affermare al riguardo che ” l istanza del miglioramento è oggi intrinseca a tutte le forme di gestione dellimpresaagricola , e giustamente la nuova disciplina dell affitto di fondi rustici introdotta con la legge 11 febbraio 1971 ,
1977-153.txt65416541anche per i terreni concessi ad altri in conduzione , salvo il rispetto delle iniziative e responsabilità di gestione dellimpresaagricola : l art . 41 cost . tutela l iniziativa economica di tutti gli operatori privati ; l art
1977-153.txt66056605fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali , comune alla proprietà e allimpresa. con sentenza n . 107 del 1974 , questa corte , dichiarando l illegittimità dell art . 32 della
1977-153.txt68026802relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità , corrisponde ai poteri ed alle responsabilità proprie d ogniimprenditoreagricolo ( cfr . art . 2135 codice civile ) ; ed anche la facoltà consentita agli affittuari di partecipare
1977-153.txt76957695di trattamento lesiva del principio di eguaglianza , data la posizione di privilegio , differenziata rispetto a quella degli altriimprenditoriagricoli , che la legislazione vigente accorda , sotto molteplici aspetti , ai coltivatori diretti , posizione che può giustificare
1980-141.txt14371437a favore delle piccole e medie industrie , le quali finivano , quindi , con essere privilegiate rispetto agli altriimprenditori. poiché il d.l . 699 / 1976 , nel modo in cui è stato costruito , ha avuto in
1980-141.txt28982898produttive sono chiamate a contribuire le tre categorie di ” colpiti ” dalla normativa del 1976 e non anche gliimprenditorie i titolari di redditi reali , e neppure l universalità dei dipendenti , pensionati e aventi diritto a compensi
1980-141.txt52735273in cui colpisce i redditi prodotti da rapporti di lavoro autonomo , purché non esplicati in forma di esercizio diimprese; declaratoria che fa venir meno l argomento per l appunto basato da taluna difesa dei datori di lavoro sul
1980-42.txt640640di capitale , i redditi di terreni e di fabbricati , i redditi agrari e quelli derivanti dall esercizio diimpresecommerciali : realizzando con ciò una discriminazione qualitativa dei redditi stessi , che era destinata per definizione – come chiariva
1980-42.txt777777dal progetto governativo fu dunque ampliata , nel senso di prevedere un ” imposta locale sui redditi patrimoniali , dimpresae professionali ” , estesa anche a carico dei liberi professionisti , sia pure con le stesse deduzioni già predisposte
1980-42.txt801801, estesa anche a carico dei liberi professionisti , sia pure con le stesse deduzioni già predisposte a beneficio degliimprenditoriche prestassero continuativamente la propria opera nelle imprese in questione . in un secondo tempo , si preferì trattare –
1980-42.txt809809, sia pure con le stesse deduzioni già predisposte a beneficio degli imprenditori che prestassero continuativamente la propria opera nelleimpresein questione . in un secondo tempo , si preferì trattare – sinteticamente – di ” imposta locale sui redditi
1980-42.txt11761176aver previsto una comune deduzione , sia per i redditi di lavoro autonomo sia per i redditi agrari o dimpresaquando le prestazioni personali del soggetto passivo del tributo costituiscano ” la sua occupazione prevalente ” , sembra fornire la
1980-42.txt14911491danno piuttosto rilievo all ingiustificatezza dell assimilazione fra redditi di lavoro autonomo , i redditi agrari ed i redditi diimpresa( per non dire degli stessi redditi puramente patrimoniali ) , derivante dall art . 1 prima ancora che dall
1980-42.txt17351735secondo luogo , sussisterebbe invece una strettissima ” contiguità ” fra i redditi di lavoro autonomo e i redditi dimpresa, tale che non sarebbe ragionevole la contrapposizione dei lavoratori autonomi ( e dei liberi professionisti , in particolar modo
1980-42.txt17591759non sarebbe ragionevole la contrapposizione dei lavoratori autonomi ( e dei liberi professionisti , in particolar modo ) ai piccoliimprenditoried agli stessi commercianti . né l uno né l altro assunto valgono però a giustificare la scelta legislativa in
1980-42.txt19581958inscindibile continuum , comprensivo dei redditi di lavoro autonomo ( e specialmente dei redditi professionali ) unitamente ai redditi dimpresa: la cui discriminazione qualitativa , rispetto ai redditi esclusi dall ilor , non viene contestata – per lo meno
1980-42.txt20072007. indiscutibilmente , può essere arduo stabilire – al limite – se singole specie di attività lavorative appartengano all areaimprenditorialeoppure al lavoro autonomo strettamente inteso . così pure , sono sempre controversi in dottrina gli stessi criteri di definizione
1980-42.txt20312031autonomo strettamente inteso . così pure , sono sempre controversi in dottrina gli stessi criteri di definizione dei concetti dimpresae d imprenditore ; e le difficoltà si accentuano nel campo tributario , poiché le nozioni adottate dall art .
1980-42.txt20342034. così pure , sono sempre controversi in dottrina gli stessi criteri di definizione dei concetti d impresa e dimprenditore; e le difficoltà si accentuano nel campo tributario , poiché le nozioni adottate dall art . 51 del d.p.r
1980-42.txt20842084differiscono in parte dalle configurazioni civilistiche , sia nel senso di riguardare soggetti passivi che non sono veri e propriimprenditoricommerciali , sia nel senso di colpire attività diverse da quelle considerate nell art . 2195 cod . civ .
1980-42.txt21182118art . 2195 cod . civ . ma la presenza di una zona grigia , intermedia fra i redditi sicuramenteimprenditorialie quelli sicuramente lavorativi , non toglie che – sul piano normativo – altro siano il lavoro autonomo in genere
1980-42.txt21512151– altro siano il lavoro autonomo in genere e le libere professioni in specie , altro le attività peculiari delleimpresecommerciali ( o giuridicamente assimilate od assimilabili ad esse ) . le realtà del lavoro e dell impresa sono bensì
1980-42.txt21692169peculiari delle imprese commerciali ( o giuridicamente assimilate od assimilabili ad esse ) . le realtà del lavoro e dellimpresasono bensì interferenti : tanto è vero che l art . 2238 cod . civ . prevede che l esercizio
1980-42.txt22032203. civ . prevede che l esercizio della professione possa costituire ” elemento di un attività organizzata in forma dimpresa” ; e che la stessa corte ha ipotizzato – nella sentenza n . 17 del 1976 – ” che
1980-42.txt22362236n . 17 del 1976 – ” che determinate attività professionali . . . richiedano oggi un organizzazione a baseimprenditoriale” . precisamente dall art . 2238 cod . civ . si ricava però , con certezza , che il
1980-42.txt22642264cod . civ . si ricava però , con certezza , che il libero professionista come tale non è unimprenditore. e ne danno larghissima conferma il carattere personale delle prestazioni ex articolo 2232 cod . civ . , le
1980-42.txt23062306forme e misure di compenso che in proposito impone l art . 2233 , il diverso rischio che grava sullimprenditore, rispetto al prestatore di opera intellettuale . del resto , se anche si restringe l indagine all ordinamento tributario
1980-42.txt23402340si restringe l indagine all ordinamento tributario immediatamente anteriore alla riforma del 1971 , è vero che i redditi dimpresane venivano considerati di categoria c1 , quando si trattasse di attività ” organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del
1980-42.txt25452545. numero 599 del 1973 – che sottopongono all ilor tanto i redditi di lavoro autonomo quanto i redditi dimpresa, come pure i redditi agrari e di terreni in genere , i redditi di fabbricati , i redditi di
1980-42.txt34743474mano pubblica , in conto interessi od anche in conto capitale , sono sistematicamente concessi alle grandi ed alle piccoleimprese, mentre non vanno quasi mai a beneficio del lavoro autonomo strettamente inteso ( e , in particolar modo ,
1980-42.txt36583658l illegittima presunzione che i redditi in esame ricadano fra i redditi misti e siano pertanto equiparabili ai redditi dimpresa: dal momento che la deduzione non spetta ai soli lavoratori autonomi , ma si applica – secondo il capoverso
1980-42.txt36893689lavoratori autonomi , ma si applica – secondo il capoverso dell art . 7 – agli stessi redditi agrari edimprenditoriali, ” a condizione che il soggetto presti la propria opera nell impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione
1980-42.txt370237027 – agli stessi redditi agrari ed imprenditoriali , ” a condizione che il soggetto presti la propria opera nellimpresae tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente ” . ciò che è più grave , la discriminazione qualitativa dei
1980-42.txt38143814imputabile al lavoro dei soggetti passivi del tributo . senonché , mentre operazioni del genere si addicono ai redditi dimpresa, esse deformano le caratteristiche del lavoro autonomo , in ordine al quale non è certo sostenibile che l elevatezza
1980-42.txt39673967premessa , già di per sé irragionevole , che i redditi di lavoro autonomo siano tutti assimilabili ai redditi dimpresa, dalla quale in sostanza procede l art . 1 del d.p.r . n . 599 del 1973 . 7
1980-42.txt49774977che tali redditi vadano comunque sottratti all imposta locale , pur dove sussistano valide ragioni per assimilarli ai redditi dimpresae , più in generale , per iscriverli fra i redditi misti . allo stato attuale dell ordinamento tributario ,
1980-42.txt50195019non può essere diversamente articolato dalla corte stessa , la distinzione fra i redditi di lavoro e i redditi dimpresadovrà essere operata alla stregua dell art . 51 del d.p.r . n . 597 del 1973 : dal quale
1980-42.txt50475047. 51 del d.p.r . n . 597 del 1973 : dal quale già risulta un ampliamento della nozione dimpresa, rispetto ai criteri adottati nel codice civile . ma il legislatore potrà bene stabilire – nei limiti della ragionevolezza
1980-42.txt51375137in cui tali norme non escludono i redditi di lavoro autonomo , che non possano venire assimilati ai redditi dimpresa. quanto invece all art . 7 del predetto decreto non occorre che , negli stessi termini , ne venga
1982-123.txt585829 settembre 1973 , n . 600 , nella parte in cui impone alle persone fisiche , che non sonoimprenditori, ai fini dell ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali , l onere di produrre la relativa documentazione in allegato
1982-123.txt107107infatti , nell ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un irrazionale ed arbitraria disparità di trattamento nei confronti delleimpresenon tenute a tale onere . 2 . – la questione non è fondata . nell ordinanza di rimessione il
1982-123.txt185185tale identità di situazioni che nella specie non sussiste . tra le persone fisiche , soggette all irpef e leimprese, soggette all irpeg , vi è infatti una fondamentale differenza di situazioni , rilevanti anche ai fini tributari .
1982-123.txt212212è infatti una fondamentale differenza di situazioni , rilevanti anche ai fini tributari . la gestione economica dell attività delleimpresetrova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed è in ogni caso documentata dalle scritture contabili disciplinate
1982-123.txt358358della relativa detrazione – rispetto all omessa produzione del bilancio o alla mancata tenuta delle scritture contabili da parte delleimprese– che determina invece l accertamento sintetico del reddito ( art . 39 d.p.r . citato ) . non sussiste
1982-143.txt336336detta limitazione di deducibilità per i soli redditi delle persone fisiche , mentre gli utili delle persone giuridiche e delleimpresesono depurati da ogni passività , ai sensi degli artt . 58 d.p.r . n . 597 del 1973 e
1982-143.txt824824ipoteca su immobili , con la sola peculiarità che tale negozio è stato stipulato originariamente , come mutuatario , dallimprenditoreche aveva costruito l intero edificio e che aveva poi trasferito un appartamento alla contribuente , la quale , oltre
1982-143.txt19121912per i redditi delle persone fisiche , mentre , a suo dire , gli utili delle persone giuridiche e delleimpresesarebbero depurati da ogni passività . ma le norme indicate dal giudice a quo come tertium comparationis non consentono il
1982-143.txt19431943dal giudice a quo come tertium comparationis non consentono il necessario raffronto perché gli interessi passivi per i redditi diimpresae per quelli delle persone giuridiche sono regolati da una disciplina ad essi del tutto peculiare , non riconducibile su
1982-143.txt19821982riconducibile su un piano di eguaglianza con quella relativa ai redditi delle persone fisiche . così per i redditi diimpresa, l art . 58 d.p.r . n . 597 del 1973 dispone che gli interessi passivi sono deducibili per
1982-143.txt20232023la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito diimpresa, e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi , compresi quelli esclusi o esentati dalla tassazione .
1982-186.txt8888” istituzione e disciplina dell imposta sul reddito delle persone fisiche ” ) , escludendo la detrazione dal reddito dimpresadelle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali e non imputate nel conto profitto e perdite
1982-186.txt405405comportamento impostogli dalla legge per la regolare tenuta delle sue scritture e per la regolare conduzione della gestione della suaimpresa. d altro canto la disposizione contenuta nei due citati commi è del tutto coerente con un sistema impositivo fondato
1982-186.txt601601cost . si osserva che l art . 74 , stabilendo la cennata condizione per la detrazione dal reddito diimpresadegli oneri e dei costi ( come è stato riconosciuto in caso del tutto analogo con la sentenza n .
1982-186.txt881881prescrizioni non defatiganti od eccessive ma che , come si è detto corrispondono esattamente al comportamento che ogni titolare diimpresadovrebbe osservare . c ) quanto infine alla pretesa violazione dell art . 24 cost . , la corte non
1983-108.txt7979disciplina dell imposta sul reddito delle persone fisiche ” ) , in base alla quale sono deducibili dal reddito diimpresa, nei limiti del due per cento della somma imponibile , le erogazioni liberali fatte dalle imprese a favore di
1983-108.txt9696dal reddito di impresa , nei limiti del due per cento della somma imponibile , le erogazioni liberali fatte dalleimpresea favore di università e di istituti di istruzione universitaria . il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di
1983-108.txt129129giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale norma , in quanto essa , limitata ai soli redditi diimpresa, porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento , nell ambito dell irpef , a detrimento degli altri tipi
1983-108.txt372372, dato che il citato art . 60 , lettera a ) , che ha accordato ai soli redditi diimpresala detraibilità delle predette erogazioni , appare sorretto da sufficienti motivi . ed invero , premesso che il d.p.r .
1983-108.txt412412. n . 597 del 1973 accoglie , ai suoi fini , nell art . 51 , una nozione diimpresapiù ampia di quella che dà il codice civile nell art . 2195 ( sicché la sfera di applicazione del
1983-108.txt459459notevolmente ampia ) , non possono porsi sul medesimo piano i redditi che devono essere qualificati giuridicamente come redditi diimpresae quelli che tale qualifica non hanno : i primi , infatti , sono sottoposti per molti aspetti ( compreso
1983-108.txt496496molti aspetti ( compreso quello tributario ) ad un regime giuridico differenziato , come conseguenza della struttura propria di unaimpresae , soprattutto , della funzione che questa svolge nella vita economica e sociale della nazione . ne consegue che
1983-108.txt520520, della funzione che questa svolge nella vita economica e sociale della nazione . ne consegue che il reddito diimpresa, legato anche ( art . 52 del citato d.p.r . n . 597 ) alle risultanze di apposite documentazioni
1983-108.txt548548del citato d.p.r . n . 597 ) alle risultanze di apposite documentazioni che devono essere tenute dai titolari delleimprese, non può essere posto sullo stesso piano di redditi di diversa fonte . d altro canto il legislatore con
1983-108.txt581581fonte . d altro canto il legislatore con la norma in questione ha inteso incentivare una forma di partecipazione delleimpresead attività scientifiche e culturali , che non è infrequente da parte delle imprese medesime , anche in ragione dell
1983-108.txt595595incentivare una forma di partecipazione delle imprese ad attività scientifiche e culturali , che non è infrequente da parte delleimpresemedesime , anche in ragione dell interesse che molte di esse indubbiamente hanno per le or cennate attività : e
1984-139.txt234234degli oneri a carico dei proprietari locatori , degli apporti dell affittuario , dei costi e degli oneri gravanti sullimpresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell affittuario e della sua famiglia e la buona
1984-178.txt4545istituzione e disciplina dell imposta locale sui redditi ( ilor ) , prevede ” deduzioni dai redditi agrari , dimpresae di lavoro autonomo ” ai fini dell applicazione dell imposta medesima : al primo comma dispone , nei confronti
1984-178.txt110110ammontare , ragguagliata ad anno . il comma secondo precisa che per i redditi agrari e per i redditi dimpresala deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell impresa , e tale prestazione costituisca
1984-178.txt125125e per i redditi d impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nellimpresa, e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente . per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo , sono
1984-178.txt171171effetto della sentenza di questa corte n . 42 del 1980 , soltanto quelli che siano assimilabili ai redditi dimpresa. l ultimo comma dello stesso art . 7 stabilisce che le deduzioni di cui ai commi precedenti devono essere
1984-178.txt14121412della riduzione , mediante la puntuale indicazione di quelle peculiari circostanze ( che il soggetto presti la propria opera nellimpresa, che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente , e via dicendo ) , le quali , non essendo
1985-139.txt30773077prestabilito . se fosse altrimenti , il servizio perderebbe il suo carattere di socialità per acquistare la natura di attivitàimprenditoriale, cui soltanto si addice il prezzo pubblico . la questione si rivela , quindi , infondata anche in riferimento
1985-159.txt456456, ad esclusione di altri redditi da capitale o del reddito dei fabbricati rurali o strumentali per l esercizio dellimpresaagricola o commerciale . c ) sempre secondo il tar del veneto , la norma impositiva della socof lede gli
1985-159.txt47444744quello derivante dai fabbricati rurali ( art . 20 , terzo comma ) e dai fabbricati strumentali all esercizio diimprese( art . 20 , settimo comma ) . correttamente , invero , l avvocatura dello stato rileva che l
1985-159.txt48024802legislatore , di gravare solo il reddito dei fabbricati ; il reddito escluso è diverso , perché deriva rispettivamente daimpresaagricola o commerciale ; se l imposizione avesse colpito anche tali componenti del reddito di impresa , si sarebbe dovuta
1985-159.txt48184818perché deriva rispettivamente da impresa agricola o commerciale ; se l imposizione avesse colpito anche tali componenti del reddito diimpresa, si sarebbe dovuta attrarre nel prelievo ogni altra componente di quest ultimo reddito , conferendo al tributo tutt altra
1986-115.txt192192ove è prevista applicabilità del tributo in parola alle ” cessioni di beni di ogni specie effettuate nell esercizio diimprese” ( così testualmente art . 5 , n . 1 , legge n . 825 ) e tali non
1986-115.txt533533determinanti l assoggettamento all imposta ( art . 5 , n . 1 ) delle cessioni effettuate nell esercizio dimpresa. esercizio questo che viene ora contestato nell ambito proprio delle vendite fallimentari , finalizzate – quando siano al di
1986-115.txt559559ora contestato nell ambito proprio delle vendite fallimentari , finalizzate – quando siano al di fuori della continuazione temporanea dellimpresa( autorizzabile ex art . 90 regio decreto n . 267 / 1942 ) – alla liquidazione delle passività e
1986-115.txt638638civilistica , con indubbia confliggenza , se esaminata in tali sensi , tra liquidazione da fallimento e normale esercizio dimpresa. senonché , è altrettanto rimarchevole che i principi regolanti i rapporti privati in genere non si trapiantano per ciò
1986-115.txt783783di regole comuni . può essere conferente evidenziare , all uopo , come anche nella identificazione positiva del reddito dimpresai connotati deducibili delle norme civilistiche siano stati utilizzati , nel campo tributario , per dilatare in parte le configurazioni
1986-115.txt882882tanto conforta anche recente giurisprudenza della corte di cassazione ) , di non voler distinguere tra l attività gestionale dellimpresae il momento della sua liquidazione , ancorché coattiva . all incontro , per gli specifici intenti di prelievo fiscale
1986-173.txt25892589categoria cui appartengono i ricorrenti ( ex dirigenti di aziende di commercio ) , cioè dei pensionati già dipendenti daimprenditoriprivati , soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e previdenza , né rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici
1986-175.txt433433alla dichiarazione integrativa , ” di almeno 50.000 lire , elevato a lire 300.000 per i titolari di redditi diimpresa” sino a lire 600.000 ” per i soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche ” , ma la
1986-178.txt26802680in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita , esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell assicurato , leimpresedi assicurazione devono operare una ritenuta , a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa , del 12,5 per
1986-178.txt30563056, dalla proporzionalità tra premio e rischio e dall essere il premio pagato dall assicurato e il rischio assunto dallimpresaassicuratrice , secondo una logica che rapporta il capitale assicurato al premio pagato , in base al calcolo di probabilità
1986-178.txt30813081logica che rapporta il capitale assicurato al premio pagato , in base al calcolo di probabilità dell evento . limpresaassicuratrice si obbliga ad inserire , secondo le regole della tecnica e secondo le norme che ne qualificano l esercizio
1986-178.txt31313131, attraverso un procedimento di omogeneizzazione e di neutralizzazione . si profila ed assume rilievo , dunque , l attivitàimprenditorialecome strumento di realizzazione del contenuto dell operazione economica perseguita dalle parti contraenti . le buonuscite erogate dall e.n.p.a.s .
1986-87.txt8080nella parte in cui non esonera dall ilor talune specie di redditi , giuridicamente inclusi nella figura del reddito dimpresa, pur appartenendo – in realtà – all area del lavoro autonomo ; sicché la loro mancata esclusione contrasterebbe con
1986-87.txt173173sentenza n . 42 del 1980 , pur non avendo sindacato se il possesso di qualunque tipo di reddito dimpresacostituisca legittimo presupposto di applicazione dell imposta locale sui redditi , ha tuttavia ritenuto – testualmente – che ” allo
1986-87.txt213213allo stato attuale dell ordinamento tributario . . . la distinzione fra i redditi di lavoro e i redditi dimpresa” va ” operata alla stregua dell art . 51 del d.p.r . n . 597 del 1973 ” ,
1986-87.txt292292dall art . 51 ” , per definire in tal modo i redditi di lavoro autonomo assimilabili ai redditi dimpresa. e , reciprocamente , da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore individuare i tipi dei redditi
1986-87.txt314314e , reciprocamente , da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore individuare i tipi dei redditi dimpresaeventualmente assimilabili ai redditi di lavoro autonomo : come in effetti potrebbe registrarsi – se fosse approvata l una o
1986-87.txt734734sul piano normativo – dei ” procacciatori d affari in campo assicurativo con lavoro autonomo non organizzato in forma dimpresa” . il che dimostra che le situazioni sottoposte al sindacato della corte non divergono , fondamentalmente , da quella
1986-87.txt806806normativo di tipo additivo ” , inteso a ” sostituire all attuale sistema di articolazione per fasce del reddito diimpresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta , caso per caso , delle singole componenti del reddito stesso , al
1986-87.txt938938, preliminarmente , che sarebbe stato necessario accertare se i proventi artigianali in questione appartenessero alla categoria dei redditi dimpresaovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo . inoltre l eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria , che
1986-87.txt969969l eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria , che ha collocato nell ambito del lavoro autonomo , anziché dellimpresapropriamente detta , il reddito prodotto per mezzo di attività artigianali implicanti l impiego di modesti capitali e dovuto all
1986-87.txt999999attività artigianali implicanti l impiego di modesti capitali e dovuto all impegno personale dei contribuenti , senza presupporre alcuna organizzazioneimprenditoriale. ed anche in dottrina tale giurisprudenza ritrova autorevoli consensi : sia da parte di chi rileva – in linea
1986-87.txt10401040generale – che l art . – 51 del d.p.r . n . 597 del 1973 definisce il reddito dimpresaai fini dell irpef , sicché quei concetti non potrebbero venire acriticamente adoperati nell applicazione di un imposta quale l
1986-87.txt11141114attività artigianali – che occorrerebbe fin d ora distinguere , anche ai fini fiscali , tra l artigiano – piccoloimprenditoree l artigiano che tale non sia ( tanto più in vista di una realtà multiforme e composita come quella
1986-87.txt12751275dell imposta locale sui redditi , verificare se ricorrano o meno i requisiti minimi perché si possa realmente parlare dimpresa: senza di che la capacità contributiva correlata all ilor verrebbe presunta , nelle singole ipotesi , indipendentemente da ogni
1987-185.txt52521 . – oggetto dell incidente iscritto al n . 250 r.o . 1986 è l art . 1 (impresesoggette all amministrazione straordinaria e norme applicabili ) – il cui co . 1 è stato , a far tempo
1987-185.txt210210cinque membri , uno o due creditori chirografari , scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dallimpresa. a tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare , il provvedimento di cui al comma precedente – e cioè
1987-185.txt292292amministrativa ” ) d.l . 30 gennaio 1979 n . 26 ( provvedimenti urgenti per l amministrazione straordinaria delle grandiimpresein crisi ) , conv . , con modificazioni , con legge 3 aprile 1979 n . 95 , con
1987-185.txt525525per natura , scopi , funzioni , caratteristiche , e struttura normativa e potenzialmente idoneo ad attuare un risanamento dellimpresacon l eliminazione dello stato d insolvenza ) , si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall
1987-185.txt729729) del d.l . 30 gennaio 1979 , n . 26 ( provvedimenti urgenti per l amministrazione straordinaria delle grandiimpresein crisi ) , conv . , con modificazioni , con legge 3 aprile 1979 , n . 95 ,
1987-185.txt755755. , con modificazioni , con legge 3 aprile 1979 , n . 95 , gli artt . 1 (impresesoggette all amministrazione straordinaria e norme applicabili ) – il cui co . 1 è stato , a far tempo
1987-185.txt10501050del giudice a quo – irrazionale tra le due procedure per molti versi affini ed entrambe finalizzate al salvataggio dellimpresae privano completamente l organo sociale ordinario dell impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria del potere di definire il rapporto tributario
1987-185.txt10591059procedure per molti versi affini ed entrambe finalizzate al salvataggio dell impresa e privano completamente l organo sociale ordinario dellimpresasottoposta ad amministrazione straordinaria del potere di definire il rapporto tributario . 7 . – la questione , sollevata con
1987-185.txt11751175, quelle disciplinatrici dei delitti di bancarotta . accomuna le due procedure la finalità di attuare la responsabilità patrimoniale delleimpresesoggette mediante la soddisfazione dei creditori , che non vale a cancellare la circostanza che la a.s . miri ad
1987-185.txt12001200dei creditori , che non vale a cancellare la circostanza che la a.s . miri ad attingerla senza estinguere limpresadebitrice : il che non sempre accade nella concretezza delle vicende della continuazione dell esercizio dell impresa che – lo
1987-185.txt12171217senza estinguere l impresa debitrice : il che non sempre accade nella concretezza delle vicende della continuazione dell esercizio dellimpresache – lo si noti bene – non è componente essenziale della a.s . , perché – rescrive l art
1987-185.txt12921292conferma è offerta dall art . 4 d.l . 9 dicembre 1986 , n . 835 ( norme per leimpresein crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria , per il settore siderurgico e per l avvio dell attività dell agenzia per
1987-185.txt19671967sono fondate perché non sussiste tra l amministrazione controllata e la a.s . la identità di presupposti e di dimensioniimprenditorialiin assenza della quale l art . 3 cost . non può reputarsi violato .
1987-200.txt100100sede di concordato preventivo , di immobili di proprietà della società stessa , mancando nel soggetto tassabile la qualità dimprenditoreesercente attività commerciale , richiesta dall art . 106 del testo unico 29 gennaio 1958 , n . 645 ,
1987-200.txt344344in ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate dalle società in genere , in quanto tali , indipendentemente dall esercizio di attivitàimprenditoriale. l ordinanza del 12 dicembre 1979 della corte di cassazione ( reg.ord.n . 350 / 80 ) premesso che
1987-200.txt634634, sono state proposte dall amministrazione finanziaria . anche quando fosse accertato che le società agricole innanzi citate realizzino attivitàimprenditoriali( il che , peraltro , non sembra , vertendosi , almeno in uno dei procedimenti a quo , anche
1987-200.txt677677, al momento dell acquisto e sulla perdita , al momento dell alienazione dei beni , della qualità di “imprenditore” della società ) rimarrebbe sempre da precisare , come si dirà oltre , se sia sufficiente tale generica qualità
1987-200.txt709709dirà oltre , se sia sufficiente tale generica qualità od occorra lo specifico esercizio di attività commerciali o di attivitàimprenditorialidi natura commerciale per rendere sottoponibili all imposta mobiliare le plusvalenze e sopravvenienze attive di cui si discute . né
1987-200.txt77277232 del 1975 allorché , nel dispositivo , avrebbe usato la parola ” commerciale ” in luogo di quella “imprenditoriale” . a parte le ragioni , che oltre s indicheranno , per escludere che si tratti di ” errore
1987-200.txt11901190plusvalenze e sopravvenienze attive realizzate dalle società in genere , in quanto tali , indipendentemente dall esercizio di un attivitàimprenditoriale? se , tuttavia , si rispondesse monosillabicamente a tale quesito , si correrebbe il rischio , almeno nel caso
1987-200.txt12371237l art . 106 legittimo nella parte in cui sottopone a ricchezza mobile le plusvalenze e sopravvenienze attive di societàimprenditorialima non realizzanti ” fini di lucro ” . in tal caso , il problema centrale , e cioè quello
1987-200.txt12741274, e cioè quello di verificare se è la struttura ( o qualità ) delle società , costituenti soggetto dellimpresa( o la forma dell impresa ) a fondare la presunzione ( di ” fine di lucro ” ) ex
1987-200.txt12801280se è la struttura ( o qualità ) delle società , costituenti soggetto dell impresa ( o la forma dellimpresa) a fondare la presunzione ( di ” fine di lucro ” ) ex art . 106 , primo comma
1987-200.txt13531353, finirebbe con l essere eluso . invero , se si concludesse nel senso che è l esercizio di unimpresa, quale che sia a condizionare l assoggettamento a ricchezza mobile delle plusvalenze delle società , mentre si prescinderebbe dalla
1987-200.txt13791379condizionare l assoggettamento a ricchezza mobile delle plusvalenze delle società , mentre si prescinderebbe dalla qualità dell attività esercitata dallimpresa, si condizionerebbe il predetto assoggettamento sempre ad una ” forma ” , l impresa appunto ; e non si
1987-200.txt13941394qualità dell attività esercitata dall impresa , si condizionerebbe il predetto assoggettamento sempre ad una ” forma ” , limpresaappunto ; e non si indicherebbero le ragioni per le quali è quest ultima struttura dell attività esercitata e non
1987-200.txt14601460a generare l assoggettamento delle plusvalenze societarie all imposta mobiliare . la dottrina comunemente ritiene che l esercizio d unaimpresacondizioni l assoggettamento in discussione in quanto il legislatore ” presume ” che tale esercizio comporti una determinata natura (
1987-200.txt15051505dell attività esercitata : ma , in tal caso , è la natura , presunta , dell attività esercitata dallimpresa, e non quest ultima , come struttura formale , la ragione della sottoposizione delle plusvalenze societarie all imposta mobiliare
1987-200.txt15561556della prova , risulti sicuramente esclusa in fatto , ad esempio , la natura speculativa dell esercizio d una determinataimpresasocietaria ? se mancassero , in ogni caso , in determinate attività ( ad esempio agricole ) fini di lucro
1987-200.txt16251625ingiustificata finzione . l annoso problema della ” presunzione ” del fine di lucro , nell esercizio delle attività odimpresecommerciali , è nato dall impossibilità o superfluità d una prova , di volta in volta , dell esistenza dello
1987-200.txt16741674non tendono se non a realizzare fini speculativi . ma se questi ultimi fossero sicuramente esclusi , nell esercizio diimprese, sia pur costituite in forma commerciale , la ” presunzione legale ” si trasformerebbe in sottoposizione a ricchezza mobile
1987-200.txt17591759in cui sottopone tutte le plusvalenze societarie ad imposta di ricchezza mobile , indipendentemente dall esercizio d una qualsiasi attivitàimprenditoriale, oppure , più particolarmente , d una specifica attività , quella commerciale , nella quale è appunto ” presumibile
1987-200.txt18271827che una serie di attività , mai caratterizzate da fini di lucro ( ad esempio , attività di società senzaimpresaod esercitanti imprese agricole che non perseguono fini di lucro ) acquistino , poi , ” alla fine ” ,
1987-200.txt18301830di attività , mai caratterizzate da fini di lucro ( ad esempio , attività di società senza impresa od esercitantiimpreseagricole che non perseguono fini di lucro ) acquistino , poi , ” alla fine ” , in virtù della
1987-200.txt19471947realizzate dalle società stesse , all imposta di ricchezza mobile : è , invece , l esercizio effettivo di unimpresacommerciale o d un attività commerciale , per le quali è legittimo , appunto , presumere la natura speculativa ,
1987-200.txt20562056e sopravvenienze attive , realizzate dalle società , all imposta di ricchezza mobile , ” indipendentemente dall esercizio di attivitàimprenditorialicommerciali ” . senonché , sorge subito il terzo quesito : quid iuris nelle ipotesi in cui si tratti di
1987-200.txt20782078” . senonché , sorge subito il terzo quesito : quid iuris nelle ipotesi in cui si tratti di attivitàimprenditorialiex art . 2082 c.c . , o di semplici attività , sia pur abitualmente realizzate dalle società , ex
1987-200.txt21812181mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive realizzate dalle società , in quanto tali , ” indipendentemente dall esercizio di attivitàimprenditorialicommerciali ” , ma anche perché prevede la predetta sottoposizione , in via più generale , indipendentemente dall esercizio ,
1987-200.txt22942294attività commerciali da parte della società ed esista , pertanto , come si dirà oltre , un ” reddito dimpresa” ; che spetta , cioè , allo stesso giudice stabilire se possa farsi riferimento all art . 8 ,
1987-200.txt234723471958 ( applicabilità a società che esercitano attività commerciali delle norme , previste dallo stesso testo unico , per leimpresecommerciali ) oppure possa applicarsi analogicamente , anche alle società non organizzate ex art . 2082 c.c . ma esercitanti
1987-200.txt31483148della società ) e l orientamento secondo il quale , mentre le plusvalenze relative ai beni ” strumentali ” dellimpresadovevano esser sempre assoggettate all imposta mobiliare , la tassazione delle plusvalenze relative a beni estranei all impresa era subordinata
1987-200.txt31663166” dell impresa dovevano esser sempre assoggettate all imposta mobiliare , la tassazione delle plusvalenze relative a beni estranei allimpresaera subordinata alla sussistenza dell intento speculativo , tranne che si fosse trattato di società commerciali , per le quali
1987-200.txt33263326, tutte le plusvalenze e sopravvenienze attive derivanti da compravendite , anche di beni ” estranei ” all esercizio dellimpresadelle società commerciali stesse , dovevano esser tassate in ricchezza mobile . ci si riferiva , insomma , sempre ,
1987-200.txt34683468del 1956 . l articolo ora citato pone un punto fermo : distinguendo le attività ” afferenti all esercizio dellimpresa” dalle rimanenti , sancisce che ” soltanto ” per le prime gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti
1987-200.txt34823482attività ” afferenti all esercizio dell impresa ” dalle rimanenti , sancisce che ” soltanto ” per le prime gliimprenditoridiversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio son tenuti a scontare le plusvalenze , indipendentemente dalla
1987-200.txt35183518le plusvalenze , indipendentemente dalla prova dell esistenza dell intento speculativo ; mentre , in generale , per le “imprese” delle società , in qualsiasi forma costituite , tutte le plusvalenze realizzate , distribuite od iscritte in bilancio ,
1987-200.txt36333633fondamento della presunzione secondo la quale tutte le plusvalenze , indipendentemente dalla loro connessione con attività afferenti all esercizio dellimpresa, concorrono a formare il reddito imponibile di società ed enti tassabili in base a bilancio : il primo comma
1987-200.txt36693669bilancio : il primo comma dell articolo in esame inizia appunto statuendo che ” i maggiori valori delle attività delleimprese, in qualsiasi forma costituite , concorrono a formare il reddito imponibile . . . ” . tenuto conto dei
1987-200.txt37983798di commercio è , per sé , atto di speculazione , viene disattesa dall articolo in discussione : per leimprese( come si dirà oltre , commerciali ) tutte le plusvalenze , e per gli imprenditori diversi dalle società e
1987-200.txt38143814discussione : per le imprese ( come si dirà oltre , commerciali ) tutte le plusvalenze , e per gliimprenditoridiversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio , soltanto le plusvalenze relative ad attività afferenti all
1987-200.txt38373837società e dagli enti tassabili in base a bilancio , soltanto le plusvalenze relative ad attività afferenti all esercizio dellimpresa, si ” presumono ” condizionate da attività speculative . il criterio oggettivo , scelto dall art . 20 della
1987-200.txt39123912, non può esser trasformato in criterio soggettivo sol perché si presume che siano lucrative tutte le attività delle “imprese” di società commerciali , che producono plusvalenze , e le attività afferenti all esercizio dell impresa degli enti diversi
1987-200.txt39293929attività delle ” imprese ” di società commerciali , che producono plusvalenze , e le attività afferenti all esercizio dellimpresadegli enti diversi dalle società : non importa se si tratti di società per azioni od a responsabilità limitata ,
1987-200.txt39563956non importa se si tratti di società per azioni od a responsabilità limitata , quale che sia il soggetto dellimpresa, si risponde tributariamente per le plusvalenze derivanti da attività commerciali . da ciò consegue l imprescindibilità dell esercizio effettivo
1987-200.txt39793979risponde tributariamente per le plusvalenze derivanti da attività commerciali . da ciò consegue l imprescindibilità dell esercizio effettivo di attivitàimprenditorialidi natura commerciale ( o , comunque , come si preciserà più innanzi , di attività commerciali ) ai fini
1987-200.txt40154015attività commerciali ) ai fini della sottoposizione di tutte le plusvalenze , anche di quelle relative a beni estranei allimpresa, delle società , comunque costituite , all imposta mobiliare e la non sottoposizione alla stessa imposta delle plusvalenze di
1987-200.txt40704070, aveva già chiarito , con la sentenza 25 febbraio 1975 , n . 32 , che il termine “imprenditori” usato nel secondo comma dell articolo in esame ” si riferisce anche alle società ed enti tassabili in base
1987-200.txt41064106ed enti tassabili in base a bilancio e che non questa forma di tassabilità ma l esercizio di un attivitàimprenditorialecaratterizzata da uno scopo di lucro costituisce il fondamento giuridico della presunzione che per esse tutte le plusvalenze o le
1987-200.txt41594159stessa sentenza aveva anche chiarito l esatta interpretazione dell articolo in discussione , rilevando che , per le società edimpresetassabili in base a bilancio , ” si presume , senza che occorra la dimostrazione , l intento speculativo di
1987-200.txt42034203attive riportate in bilancio , anche se costituite da plusvalenze o sopravvenienze attive di beni facenti parte del capitale dellimpresastessa , mentre per le altre imprese , di cui al secondo comma , tale presunzione è limitata alle attività
1987-200.txt42104210costituite da plusvalenze o sopravvenienze attive di beni facenti parte del capitale dell impresa stessa , mentre per le altreimprese, di cui al secondo comma , tale presunzione è limitata alle attività afferenti all esercizio dell impresa stessa “
1987-200.txt42284228le altre imprese , di cui al secondo comma , tale presunzione è limitata alle attività afferenti all esercizio dellimpresastessa ” . 5 . – a questo punto va fatta una precisazione . poiché l amministrazione finanziaria ritiene che
1987-200.txt42814281contenuto un errore ” materiale ” , consistente nell uso della locuzione ” commerciale ” in luogo di quella “imprenditoriale” , va sottolineato che è impossibile rinvenire un errore ” materiale ” nell uso , nel dispositivo , della
1987-200.txt43214321della locuzione ” commerciale ” quando , nella motivazione della predetta sentenza , dopo aver fatto riferimento ad ” attivitàimprenditorialecaratterizzata da scopo di lucro ” ed all applicabilità , ai sensi dell art . 8 del testo unico del
1987-200.txt43554355art . 8 del testo unico del 1958 , delle norme di quest ultimo , che fanno riferimento alle “impresecommerciali ” , anche ai soggetti indicati nello stesso articolo , che esercitano attività commerciali , si conclude ricordando che
1987-200.txt44034403n . 598 del 1973 esclude la tassabilità delle plusvalenze o sopravvenienze attive di enti che ” non esplicano attivitàimprenditorialeo commerciale ” . e vale aggiungere che è almeno molto discutibile , in sede di sottoposizione a ricchezza mobile
1987-200.txt44334433almeno molto discutibile , in sede di sottoposizione a ricchezza mobile delle plusvalenze societarie , la distinzione tra ” attivitàimprenditoriale” ed ” attività commerciale ” , giacché il riferimento all impresa , contenuto nel primo comma dell art .
1987-200.txt44454445plusvalenze societarie , la distinzione tra ” attività imprenditoriale ” ed ” attività commerciale ” , giacché il riferimento allimpresa, contenuto nel primo comma dell art . 20 della legge n . 1 del 1956 ( come innanzi notato
1987-200.txt44834483come innanzi notato e come confermato dai precedenti storici sopra ricordati ) va interpretato come ” specifico ” riferimento allimpresacommerciale e cioè allo svolgimento di attività presuntivamente lucrative . d altra parte , la dottrina ritiene che le plusvalenze
1987-200.txt45794579del 1958 , nell esemplificare i redditi di categoria b , si riferisce appunto ai redditi derivanti dall esercizio diimpresecommerciali o da attività commerciali , ai sensi dell art . 2195 c.c . , o da operazioni speculative anche
1987-200.txt46224622l art . 20 della legge n . 1 del 1956 va , dunque , interpretato nel senso che limpresa, di cui allo stesso articolo , è da intendersi , specificamente , come impresa commerciale , ossia impresa consistente
1987-200.txt46374637interpretato nel senso che l impresa , di cui allo stesso articolo , è da intendersi , specificamente , comeimpresacommerciale , ossia impresa consistente , come si preciserà meglio oltre , in abituali attività commerciali . dall ambito di
1987-200.txt46414641l impresa , di cui allo stesso articolo , è da intendersi , specificamente , come impresa commerciale , ossiaimpresaconsistente , come si preciserà meglio oltre , in abituali attività commerciali . dall ambito di comprensione del primo comma
1987-200.txt46784678comprensione del primo comma dell articolo in discussione vanno escluse , pertanto , non soltanto le così dette società senzaimpresama anche le società non esercenti un impresa commerciale e , ” a fortiori ” , quelle che non svolgono
1987-200.txt46864686vanno escluse , pertanto , non soltanto le così dette società senza impresa ma anche le società non esercenti unimpresacommerciale e , ” a fortiori ” , quelle che non svolgono attività commerciali . 6 . – la presunzione
1987-200.txt47324732dell art . 20 della legge n . 1 del 1956 rinvia , dunque , ad un effettivo esercizio dimpresacommerciale od almeno , come si preciserà meglio oltre , ad uno svolgimento d un certo tipo di attività (
1987-200.txt480548052195 c.c . ( ad esempio , società di mera gestione od avente come unico oggetto l esercizio di unimpresaagricola ) : in tal caso la medesima non diviene destinataria dell art . 20 della legge n . 1
1987-200.txt49804980già posto in luce dalla dottrina , non la forma commerciale della società o la sua iscrizione nel registro delleimpreseex art . 2200 c.c . comportano , pertanto , l automatica attribuzione alla medesima del carattere imprenditoriale . l
1987-200.txt49984998registro delle imprese ex art . 2200 c.c . comportano , pertanto , l automatica attribuzione alla medesima del carattereimprenditoriale. l effettivo esercizio di attività commerciale imprenditoriale , presuntivamente caratterizzata da scopo di lucro , condiziona , senza dubbio
1987-200.txt50065006. comportano , pertanto , l automatica attribuzione alla medesima del carattere imprenditoriale . l effettivo esercizio di attività commercialeimprenditoriale, presuntivamente caratterizzata da scopo di lucro , condiziona , senza dubbio , ai sensi del primo comma dell art
1987-200.txt52055205mobile ) ove una società non commerciale ( ad esempio una società avente come unico oggetto l esercizio di unimpresaagricola , anche se costituita in uno dei tipi indicati nel primo comma e nella seconda parte del secondo comma
1987-200.txt52445244secondo comma dell art . 2249 c.c . ) svolgesse , oltre alle attività previste nell atto costitutivo , attivitàimprenditorialicommerciali o , comunque , attività commerciali , alle quali fossero , ad esempio , applicabili le norme del testo
1987-200.txt52735273alle quali fossero , ad esempio , applicabili le norme del testo unico del 1958 , che si riferiscono alleimpresecommerciali , detta società entrerebbe , senz altro , nell ambito di comprensione del primo comma del più volte citato
1987-200.txt53365336od iscritte a bilancio . 7 . – se , dunque , per un verso l interpretazione del termine “impresa” , di cui al primo comma dell art . 20 della legge n . 1 del 1956 è da
1987-200.txt5367536720 della legge n . 1 del 1956 è da restrittivamente assumersi come riferentesi alla sola ” specie ” dellimpresacommerciale ( e non al ” genere ” che , contraddittoriamente rispetto alla ratio della norma , comprenderebbe anche le
1987-200.txt53885388commerciale ( e non al ” genere ” che , contraddittoriamente rispetto alla ratio della norma , comprenderebbe anche leimprese, ad esempio agricole , eventualmente non realizzanti fini speculativi ) per altro verso , l interpretazione dello stesso termine
1987-200.txt54195419) per altro verso , l interpretazione dello stesso termine è da estensivamente assumersi come riferentesi non ad una entitàimprenditorialeavente tutti i requisiti di cui all art . 2082 c.c . a parte l ampio , ed estraneo a
1987-200.txt54835483si riferisce il diritto tributario nella stessa comprensione nella quale sono assunti da altri rami del diritto , l “impresa” alla quale allude il primo comma dell art . 20 della legge n . 1 del 1956 non è
1987-200.txt55695569alla formazione del reddito imponibile relativamente alle plusvalenze e sopravvenienze attive : si riferisce , pertanto , al reddito dimpresa, e cioè al reddito che deriva dall esercizio di ” imprese commerciali ” . preparando ed anticipando la nozione
1987-200.txt55815581si riferisce , pertanto , al reddito d impresa , e cioè al reddito che deriva dall esercizio di “impresecommerciali ” . preparando ed anticipando la nozione di ” reddito d impresa ” , che sarà limpidamente chiarita dai
1987-200.txt55945594reddito che deriva dall esercizio di ” imprese commerciali ” . preparando ed anticipando la nozione di ” reddito dimpresa” , che sarà limpidamente chiarita dai primi due commi dell art . 51 del d.p.r . 29 settembre 1973
1987-200.txt56365636n . 597 , non soltanto si riferisce , restrittivamente , al reddito derivante , specificamente , dall esercizio diimpresecommerciali ( e non , in generale , dall esercizio di qualsiasi impresa ) ma estensivamente , considerando non determinante
1987-200.txt56495649derivante , specificamente , dall esercizio di imprese commerciali ( e non , in generale , dall esercizio di qualsiasiimpresa) ma estensivamente , considerando non determinante la ” forma ” dell impresa ( come non determinante la ” forma
1987-200.txt56625662in generale , dall esercizio di qualsiasi impresa ) ma estensivamente , considerando non determinante la ” forma ” dellimpresa( come non determinante la ” forma ” della società ) , per esercizio d imprese commerciali intende l esercizio
1987-200.txt56785678” forma ” dell impresa ( come non determinante la ” forma ” della società ) , per esercizio dimpresecommerciali intende l esercizio abituale , anche se non esclusivo , delle attività commerciali di cui all art . 2195
1987-200.txt57285728della produzione o dello scambio di beni o servizi , e cioè anche se non organizzate nella forma civilistica dellimpresa. non si vede perché mai soltanto l esercizio d una ” perfetta ” impresa ex art . 2082 c.c
1987-200.txt57435743organizzate nella forma civilistica dell impresa . non si vede perché mai soltanto l esercizio d una ” perfetta “impresaex art . 2082 c.c . dovrebbe condurre all assoggettamento delle plusvalenze societarie all imposta di ricchezza mobile e non
1987-200.txt58265826per presunzione legislativa , perseguono fini di lucro ; non necessariamente l esercizio di queste attività attraverso la forma dellimpresaex art . 2082 c.c . , e cioè attraverso la forma civilistica dell impresa , ” organizzata al fine
1987-200.txt58415841attività attraverso la forma dell impresa ex art . 2082 c.c . , e cioè attraverso la forma civilistica dellimpresa, ” organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi ” : la forma civilistica dell
1987-200.txt58625862, ” organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi ” : la forma civilistica dellimpresapuò ben esser sostituita , in diritto tributario , almeno ai fini della materia qui in esame , dall esercizio
1987-200.txt59445944, validi ai fini dell assoggettabilità delle plusvalenze all imposta di ricchezza mobile , non soltanto i redditi realizzati dalleimpresecommerciali ex art . 2082 c.c . ma anche quelli prodotti dall esercizio abituale di attività commerciali non organizzate nella
1987-200.txt59685968. 2082 c.c . ma anche quelli prodotti dall esercizio abituale di attività commerciali non organizzate nella forma civilistica dellimpresa. mentre il primo comma dell art . 51 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 ,
1987-200.txt59955995art . 51 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , dichiara che ” il reddito dimpresaè quello che deriva dall esercizio di imprese commerciali ” , il secondo comma dello stesso articolo , precisando e
1987-200.txt600360031973 , n . 597 , dichiara che ” il reddito d impresa è quello che deriva dall esercizio diimpresecommerciali ” , il secondo comma dello stesso articolo , precisando e concettualizzando il discorso testé riferito , assunto dai
1987-200.txt60336033, precisando e concettualizzando il discorso testé riferito , assunto dai precedenti legislativi , recita : ” per esercizio diimpresecommerciali s intende l esercizio per professione abituale , ancorché non esclusiva , delle attività commerciali di cui all art
1987-200.txt60666066, delle attività commerciali di cui all art . 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma dimpresa” . d altra parte , lo stesso testo unico del 1958 , esattamente interpretando , su questo punto ,
1987-200.txt61126112quinto comma recita : ” ove non sia diversamente disposto , le norme del testo unico che fanno riferimento alleimpresecommerciali si applicano anche ai soggetti indicati nei commi terzo e quarto , che esercitano attività commerciali . . .
1987-200.txt61596159anche l esercizio d un certo tipo di attività ( appunto commerciali ) , e non soltanto l esercizio diimpresecommerciali ex art . 2082 c.c . , che , ai sensi dell art . 20 della legge n .
1987-200.txt62126212stesso articolo : tutte le plusvalenze societarie , anche quelle non strettamente riferentesi all esercizio delle attività commerciali o delleimpresecommerciali ( relative , ad esempio , a beni , delle società , estranei all esercizio commerciale ) sono sottoponibili
1987-200.txt68826882la dottrina non ha dato il dovuto rilievo , innanzi diffusamente trattato : lo ” specifico ” riferimento alle “impresecommerciali ” della generica indicazione di ” impresa ” di cui all ora citato art . 20 della legge n
1987-200.txt68906890, innanzi diffusamente trattato : lo ” specifico ” riferimento alle ” imprese commerciali ” della generica indicazione di “impresa” di cui all ora citato art . 20 della legge n . 1 del 1956 . la collocazione dell
1987-200.txt69376937del 1958 nella sezione seconda del capo terzo dello stesso testo , sezione il cui titolo è ” redditi delleimpresecommerciali ” , non lascia adito a dubbi : le plusvalenze e sopravvenienze attive , di cui allo stesso articolo
1987-200.txt69676967le plusvalenze e sopravvenienze attive , di cui allo stesso articolo 100 , conseguite dal realizzo di beni relativi allimpresaod appartenenti alla società , si riferiscono soltanto alle ” imprese commerciali ” . e poiché i destinatari del disposto
1987-200.txt69786978100 , conseguite dal realizzo di beni relativi all impresa od appartenenti alla società , si riferiscono soltanto alle “impresecommerciali ” . e poiché i destinatari del disposto dell art . 106 dello stesso testo unico è da ritenersi
1987-200.txt704370431 del 1956 , precisa che il tema relativo alle plusvalenze realizzate attraverso attività e beni estranei all esercizio dellimpresaè da riferirsi soltanto alle imprese commerciali e non , genericamente , alle ” imprese ” . d altra parte
1987-200.txt70497049il tema relativo alle plusvalenze realizzate attraverso attività e beni estranei all esercizio dell impresa è da riferirsi soltanto alleimpresecommerciali e non , genericamente , alle ” imprese ” . d altra parte , riferendosi alle imprese commerciali ,
1987-200.txt70587058beni estranei all esercizio dell impresa è da riferirsi soltanto alle imprese commerciali e non , genericamente , alle “imprese” . d altra parte , riferendosi alle imprese commerciali , l art . 100 esclude che l art .
1987-200.txt70677067soltanto alle imprese commerciali e non , genericamente , alle ” imprese ” . d altra parte , riferendosi alleimpresecommerciali , l art . 100 esclude che l art . 106 possa disporre ” presunzioni ” relative a scopi
1987-200.txt72067206concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze , compreso l avviamento , derivanti dal realizzo di beni relativi allimpresa. . . ” ; ” nei confronti delle società indicate nell art . 2200 del codice civile si considerano
1987-200.txt72297229. ” ; ” nei confronti delle società indicate nell art . 2200 del codice civile si considerano relativi allimpresatutti i beni ad essa appartenenti e le plusvalenze . . . ” ) ; e malgrado chiaramente lo stesso
1987-200.txt72987298annoso dibattito , precisi che , in generale , soltanto le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni ” relativi allimpresa” concorrono a formare il reddito mobiliare imponibile ( ad eccezione delle società indicate nell art . 2200 c.c .
1987-200.txt73277327( ad eccezione delle società indicate nell art . 2200 c.c . per le quali , considerandosi ” relativi allimpresa” tutti i beni appartenenti alle predette società , concorrono a formare lo stesso reddito tutte le plusvalenze derivanti dal
1987-200.txt73737373appartenenti alle società ) anche per l articolo in esame è stato posto il problema delle plusvalenze delle società nonimprenditoriali. senonché la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il fatto che la norma consideri come ” relativi all
1987-200.txt73947394. senonché la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il fatto che la norma consideri come ” relativi allimpresa” tutti i beni delle società costituite in forma commerciale , importa che la vis attractiva dell impresa , lungi
1987-200.txt74127412relativi all impresa ” tutti i beni delle società costituite in forma commerciale , importa che la vis attractiva dellimpresa, lungi dal comportare l imprenditorialità delle società indicate nell art . 2200 c.c . , presuppone , appunto ,
1987-200.txt74187418beni delle società costituite in forma commerciale , importa che la vis attractiva dell impresa , lungi dal comportare limprenditorialitàdelle società indicate nell art . 2200 c.c . , presuppone , appunto , l esercizio effettivo dell impresa .
1987-200.txt74377437l imprenditorialità delle società indicate nell art . 2200 c.c . , presuppone , appunto , l esercizio effettivo dellimpresa. le società che non esercitano un impresa commerciale ( o che non esercitano alcuna attività commerciale ) sono ,
1987-200.txt744574452200 c.c . , presuppone , appunto , l esercizio effettivo dell impresa . le società che non esercitano unimpresacommerciale ( o che non esercitano alcuna attività commerciale ) sono , pertanto , certamente fuori dell ambito di comprensione
1987-200.txt75787578concludere l annosa questione sull assoggettabilità a ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive dei soli beni ” relativi allimpresa” o di tutti i beni appartenenti alla società . e , mentre nel secondo comma statuisce che , per
1987-200.txt76227622all art . 104 , la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni ” relativi allimpresa” , nel primo comma ( non avendo necessità di citare l impresa , giacché si statuiva che concorrevano a
1987-200.txt76357635alle plusvalenze dei beni ” relativi all impresa ” , nel primo comma ( non avendo necessità di citare limpresa, giacché si statuiva che concorrevano a formare il reddito imponibile tutti i beni appartenenti ai soggetti ivi indicati )
1987-200.txt77817781dovrebbe , pertanto , rivolgersi anche alle società ( ed enti ) tassabili in base a bilancio non esercenti unimpresacommerciale o non esercenti alcuna attività commerciale . il contrasto con l art . 20 della legge n . 1
1987-200.txt78207820. 1 del 1956 , che si riferisce , nel primo comma , ai ” maggiori valori delle attività delleimprese” e nel secondo comma agli ” imprenditori ” , non potrebbe essere più netto . si è già sottolineato
1987-200.txt78287828, nel primo comma , ai ” maggiori valori delle attività delle imprese ” e nel secondo comma agli “imprenditori” , non potrebbe essere più netto . si è già sottolineato che , se è vero che per il
1987-200.txt78647864è vero che per il secondo comma dell art . 20 della legge n . 1 del 1956 ” gliimprenditoridiversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall art . 2200
1987-200.txt79007900indicate dall art . 2200 del codice civile ” rispondono soltanto dei maggiori valori delle attività inerenti all esercizio dellimpresa, non per questo è anche vero che le società ( ed enti ) tassabili in base a bilancio e
1987-200.txt79497949debbano rispondere , sempre , ai sensi del primo comma dello stesso articolo 20 , anche se non esercenti unimpresacommerciale ( od alcuna attività commerciale ) . l art . 20 della legge n . 1 del 1956 statuisce
1987-200.txt800980092200 del codice civile sono assoggettate all imposta di ricchezza mobile per i maggiori valori relativi a tutte le attivitàimprenditoriali; e cioè scontano l imposta sulle plusvalenze realizzate ed iscritte , indipendentemente dalla loro specifica inerenza all impresa .
1987-200.txt80288028attività imprenditoriali ; e cioè scontano l imposta sulle plusvalenze realizzate ed iscritte , indipendentemente dalla loro specifica inerenza allimpresa. anche qui la vis attractiva dell impresa non solo non comporta l imprenditorialità delle società predette ma appunto presuppone
1987-200.txt80368036sulle plusvalenze realizzate ed iscritte , indipendentemente dalla loro specifica inerenza all impresa . anche qui la vis attractiva dellimpresanon solo non comporta l imprenditorialità delle società predette ma appunto presuppone che queste ultime esercitino effettivamente un impresa commerciale
1987-200.txt80428042indipendentemente dalla loro specifica inerenza all impresa . anche qui la vis attractiva dell impresa non solo non comporta limprenditorialitàdelle società predette ma appunto presuppone che queste ultime esercitino effettivamente un impresa commerciale o realmente svolgano abitualmente attività commerciali
1987-200.txt80558055dell impresa non solo non comporta l imprenditorialità delle società predette ma appunto presuppone che queste ultime esercitino effettivamente unimpresacommerciale o realmente svolgano abitualmente attività commerciali , produttive di ” redditi d impresa ” od alle quali possano applicarsi
1987-200.txt80698069che queste ultime esercitino effettivamente un impresa commerciale o realmente svolgano abitualmente attività commerciali , produttive di ” redditi dimpresa” od alle quali possano applicarsi le norme del testo unico del 1958 che si riferiscono alle imprese commerciali .
1987-200.txt80878087redditi d impresa ” od alle quali possano applicarsi le norme del testo unico del 1958 che si riferiscono alleimpresecommerciali . il contrasto tra l art . 106 , primo comma , del testo unico del 1958 con la
1987-200.txt82498249plusvalenze delle società ( ed enti ) tassabili in base a bilancio , a prescindere dall esercizio effettivo di attivitàimprenditorialicommerciali o di attività commerciali . né la sentenza n . 32 del 1975 di questa corte è riuscita a
1987-200.txt88298829, primo comma , nella parte in cui non esclude le plusvalenze e sopravvenienze attive delle società che non realizzanoimpresecommerciali né esercitano attività commerciali , dalla sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile vale anche , in conseguenza , ai
1987-200.txt90279027merito riterrà , in concreto , esistente un esercizio abituale di attività commerciali ( anche se non nelle forme dellimpresadi cui all art . 2082 c.c . ) realizzativo , come si è innanzi chiarito , di ” reddito
1987-200.txt90499049cui all art . 2082 c.c . ) realizzativo , come si è innanzi chiarito , di ” reddito dimpresa” ; 2 ) in cui lo stesso giudice riterrà applicabili , ai sensi dell art . 8 , ultimo
1987-200.txt90849084dell art . 8 , ultimo comma , del testo unico del 1958 , le norme che si riferiscono alleimpresecommerciali anche a società esercenti attività commerciali ; 3 ) in cui il giudice di merito riterrà le norme da
1987-211.txt121121. 597 , concernente l imposta sul reddito delle persone fisiche ) non sono soggetti all ilor i redditi diimpresa, ai quali egli riconduce quelli in esame , derivanti da attività esercitate nel territorio italiano da soggetti ( stranieri
1987-211.txt212212trattandosi nella specie , secondo la stessa ordinanza e in contrasto con la tesi dell avvocatura , di redditi diimpresa. ciò premesso , il detto giudice sospetta di illegittimità costituzionale detta normativa sotto duplice profilo . precisamente dubita che
1987-211.txt352352rimettente , la normativa impugnata , con l esonero in discorso , riserva un ingiustificato trattamento di favore alle detteimprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro capacità contributiva . 3 . – la presidenza del consiglio ha
1987-211.txt421421di marchi di fabbrica – e quindi compresi nella più ampia categoria delle royalties o redevances non costituiscono redditi diimpresabensì , come già si è accennato , redditi di lavoro autonomo , come tali tassabili a norma del cit
1987-211.txt497497stato ha preso atto della giurisprudenza ordinaria e tributaria ormai pacifica , secondo cui i detti compensi costituiscono redditi diimpresae perciò , in difetto di una stabile organizzazione in italia , non sono soggetti all ilor ; essa ha
1987-211.txt833833n . 597 del 1973 , relativo , come si è detto , all applicazione dell ilor ai redditi diimpresa. tale disposizione stabilisce , per quanto qui interessa , che sono soggetti all imposta suddetta , anche in assenza
1987-211.txt10071007delle sezioni unite della cassazione , considera le royalties o redevances quali redditi non già di lavoro autonomo ma diimpresa; d altro canto , tutti i redditi di questo tipo , realizzati da enti non aventi in italia una
1987-211.txt11101110e per effetto del carattere territoriale dell ilor , derivava la non assoggettabilità al tributo di tutti i redditi diimpresapercepiti dai soggetti testé indicati . su tale presupposto il giudice a quo con la prima questione ritiene , con
1987-211.txt13421342in tale situazione non può certamente considerarsi arbitrario e irrazionale lo scopo , perseguito dal legislatore , di incoraggiare leimpresestraniere ad operare in italia , al fine di agevolare un mercato interno non adeguatamente sviluppato . non è ,
1987-211.txt14061406normativa che considera il reddito in questione come prodotto nel luogo in cui si trovano i beni amministrati e limpresaviene gestita ( ossia all estero ) , e lo esonera pertanto dall imposizione tributaria italiana . naturalmente la ponderazione
1987-211.txt15431543all andamento del mercato internazionale del settore , divenuto fortemente competitivo , per cui la precedente disciplina di esonero delleimpresestraniere si rivelava ormai eccessivamente dannosa per i nostri operatori economici . e merita di essere notata la cautela con
1987-34.txt222222che la cassazione svolgesse un diverso criterio di ricostruzione dell imponibile in fattispecie riguardanti ( non la cessione di unaimpresama ) la cessione di una quota di società di persone , perché nel secondo caso l art . 2034
1987-34.txt342342interpretazione non potrebbe essere estesa alla ipotesi in cui oggetto del trasferimento sia un azienda di cui è titolare unimpresaindividuale , al quale si applica l art . 2560 , co . 2 , c.c . che configura un
1987-34.txt388388cessionario se i debiti risultino documentati di guisa che l accollo , sia pure cumulativo , dei debiti assunti dallimpresacedente è una previsione di legge , e pertanto lo schema normativo dell art . 43 riceve rigorosa applicazione .
1987-400.txt13601360caratterizzata dalla proporzionalità tra premio e rischio e dall essere il premio pagato dall assicurato e il rischio assunto dallimpresaassicuratrice , secondo una logica che rapporta il capitale assicurato al premio pagato in base al calcolo di probabilità dell
1987-79.txt575575da fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti dell ilor , lo fa perché ragionevolmente intende che i redditi dellimpresanon debbano andare confusi con quelli provenienti da altri cespiti che , per essere all impresa estranei , hanno necessariamente
1987-79.txt591591che i redditi dell impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da altri cespiti che , per essere allimpresaestranei , hanno necessariamente natura diversa . ma , se i fabbricati sono mezzi strumentali all esercizio dell impresa ,
1987-79.txt610610all impresa estranei , hanno necessariamente natura diversa . ma , se i fabbricati sono mezzi strumentali all esercizio dellimpresa, è evidente che anch essi di questa diventano elementi , contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale
1988-03.txt8888netti – i quali , ai sensi del primo comma dello stesso art . 52 , costituiscono il reddito dimpresa– ” non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione né dei proventi soggetti a
1988-03.txt139139e dei costi relativi agli immobili indicati dell art . 21 che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dellimpresa. i redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell ammontare determinato secondo le disposizioni del
1988-03.txt152152costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa . i redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito diimpresanell ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo ii ” . la disposizione violerebbe , ad avviso della commissione tributaria
1988-03.txt206206essa e dell art . 18 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 ( che individua leimpreseminori ammesse alla contabilità semplificata ) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori , poiché soltanto
1988-03.txt219219n . 600 ( che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata ) determinerebbe una disparità di trattamento traimpreseminori e imprese maggiori , poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi
1988-03.txt222222( che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata ) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori eimpresemaggiori , poiché soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi . 3
1988-03.txt275275la norma impugnata , come dedotto anche dall avvocatura dello stato , detta una disciplina comune ad ogni tipo diimpresa, nel senso che essa si applica ai redditi d impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria
1988-03.txt286286, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa , nel senso che essa si applica ai redditi dimpresasia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria , sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata . oltre
1988-03.txt373373la considerazione che l art . 72 del d.p.r . n . 597 / 73 dispone che nei confronti delleimpreseammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d impresa è costituito dalla
1988-03.txt390390nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito dimpresaè costituito dalla differenza tra l ammontare complessivo dei ricavi , delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l
1988-03.txt473473assunto del giudice a quo , gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per leimpreseminori anche se ammesse alla contabilità semplificata .
1988-123.txt27932793) l art . 41 cost : , perché , sottoponendo gli enti pubblici economici , a differenza dei concorrentiimprenditoriprivati , ad un prelievo di ricchezza non proporzionato alla loro capacità contributiva , ne comprimerebbe illegittimamente la libertà di
1988-123.txt35473547evidente disomogeneità delle situazioni poste a raffronto – non potendo assimilarsi la posizione degli enti pubblici economici con quella degliimprenditoriprivati ( v . sent . 194 del 1976 ) né con quella degli enti della finanza pubblica allargata –
1988-127.txt187187un ente pubblico economico ( c.d . ” entificazione ” ) . sono note alla corte le aperture programmatiche eimprenditorialidelle gestioni portuali , suggestivamente enunciate , anche se attuate in via sporadica e ancora sperimentale . esse potrebbero riferirsi
1988-207.txt147147solido con l autore della violazione , per il solo fatto di avere effettuato l operazione nell esercizio di unimpresa, arte o professione . la disposizione è censurata dai giudici rimettenti in quanto non consentirebbe al cessionario di ricorrere
1988-375.txt5858l . 2 dicembre 1975 n . 576 che , per la deduzione degli interessi passivi dal reddito lordo dimpresa, stabilisce criteri più restrittivi di quelli già previsti dall art . 58 , primo comma , d.p.r . 29
1988-375.txt143143n . 683 , il quale , relativamente alla deduzione degli accantonamenti per rischi su crediti dal reddito lordo dimpresa, stabilisce anch esso criteri più restrittivi di quelli previsti dall art . 66 , primo comma , d.p.r .
1988-406.txt8585istituto nel quadro di una politica diretta a favorire la congiunzione della proprietà dei fondi rustici con la titolarità delleimpreseagricole che li coltivano . è sufficiente riassumere la posizione di questa corte , quale risulta specialmente dalle sentenze n
1988-535.txt12091209qualità pubblica del servizio svolga ruolo decisivo , dato che l esercizio di un pubblico servizio ben può assumere carattereimprenditoriale, come accade per l azienda autonoma delle f.f.s.s . o per quelle municipalizzate dell acqua , del gas etc
1989-247.txt27592759ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando concerne redditi di lavoro autonomo o dimpresa, derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi ) consente anche d interpretare il significato dell evento (
1989-247.txt32473247può ragionevolmente far parte dell oggetto del dolo : esigere che il titolare di redditi di lavoro autonomo o dimpresa( il quale deve pur sempre agire ” al fine d evadere le imposte sui redditi o l imposta sul
1989-505.txt169169. 1 ) l imposta comunale di esercizio , nel territorio del comune , di arti e professioni e diimprese( i.c.i.a.p . ) , a decorrere dal 1989 e , come è precisato con la legge di conversione ,
1989-579.txt7676nonché della tabella allegata , con i quali è stata istituita e disciplinata l imposta comunale per l esercizio delleimprese, arti e professioni . ad avviso dei giudici rimettenti le norme impugnate sarebbero in contrasto con gli artt .
1991-103.txt6767di obbligo tributario da parte di soggetti colpiti dall imposta comunale per l esercizio di arti e professioni e diimprese, dubita della legittimità costituzionale degli artt . 1 e 2 della legge 24 aprile 1989 , n . 144
1991-131.txt8080alla tassazione delle plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi dimpresa, si considerano fatti con fini speculativi l acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all utilizzazione personale
1991-131.txt644644valutazione legale , come causa qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile , non ricorrendo l ipotesi del reddito dimpresa, come reddito personale . ciò posto , non ha senso denunciare quale violazione del diritto di difesa l esclusione
1991-144.txt240240, ventiseiesimo comma ) la condotta dei contribuenti i quali – avvalendosi ( in quanto esercenti arti o professioni oimpresecommerciali che si giovino della contabilità semplificata di cui all art . 18 d.p.r . 29 settembre 1973 n .
1991-219.txt948948il diritto al rilascio , da parte dell amministrazione finanziaria , di una certificazione dalla quale risulti il reddito dimpresarelativo all azienda acquistata , norma questa da interpretarsi – coerentemente con le esigenze di tutela del diritto di difesa
1992-336.txt599599resa manifesta dall atto registrato ; eccedenza che nel caso di specie conseguirebbe al fatto che i crediti ceduti riguardavanoimpresefallite e quindi avevano un valore intrinseco inferiore a quello nominale e pari al corrispettivo pattuito per la cessione .
1992-400.txt160160vi siano stati periodi in cui sussisteva il presupposto per l esenzione costituito dall uso strumentale per l esercizio dellimpresa, per il solo fatto che tale presupposto sia venuto meno prima del completamento del decennio , determinandosi così disparità
1992-467.txt134134( i.r.pe.g . ) , determinando quali cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerano effettuate nell esercizio diimpresee quali somme versate dagli associati concorrono a comporre il reddito imponibile delle associazioni . 2 . – l eccezione
1992-467.txt5945946 . – l art . 4 del d.p.r . n . 633 del 1972 definisce l ” esercizio diimprese” , i cui atti danno luogo ad operazioni imponibili ai fini dell i.v.a . , come esercizio per professione
1992-467.txt632632esercizio per professione abituale , anche se non esclusiva , delle attività commerciali ; considera inoltre effettuate nell esercizio diimpresele cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l
1992-467.txt670670o principale l esercizio di attività commerciali ; considera infine , per le altre associazioni , effettuate nell esercizio diimpresesoltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell esercizio di attività commerciali , comprendendo in tale
1992-51.txt11501150è fondata . con il termine di segreto bancario si denota un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute leimpresebancarie in relazione alle operazioni , ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati .
1992-51.txt2166216612 , della legge n . 825 del 1971 , vincola il legislatore delegato a conformare i rapporti tra leimpresebancarie e i poteri di accertamento propri dell amministrazione tributaria in modo che quest ultima possa accedere ai dati relativi
1992-89.txt5353in cui a richiesta dell intendente di finanza , prevede la dichiarazione di fallimento del debitore di imposta che siaimprenditorecommerciale , per morosità di rata o rate di imposta di importo superiore a lire 500.000 , ancorché iscritte a
1992-89.txt155155giudizio di opposizione al fallimento , prima che si pronuncino o l amministrazione finanziaria o le commissioni tributarie , limprenditorenon può dimostrare la insussistenza del debito ; c ) l art . 101 della costituzione , perché il giudice
1992-89.txt317317le ragioni logico-giuridiche che giustificavano l istituto e il trattamento fatto al debitore di imposta che ha la qualità diimprenditorecommerciale rispetto ad ogni altro debitore di imposta che non riveste detta qualità . sopratutto si considera che per la
1992-89.txt401401la dichiarazione di fallimento , specie se posto in relazione agli effetti che la dichiarazione produce sia sulla persona dellimprenditoresia sulla sua azienda . un debito di imposta di entità esigua può produrre effetti gravissimi e devastanti anche perché
1992-89.txt459459un risanamento e di un superamento di crisi aziendali temporanee con effetti deleteri anche sulla occupazione . il fallimento dellimprenditoredatore di lavoro importa infatti la cessazione dell attività e conseguentemente il licenziamento dei dipendenti . il che rende ancora
1992-89.txt695695rate di imposte sia delle finalità da raggiungersi . in sostanza nella fase antecedente alla dichiarazione di fallimento , allimprenditorenon è concessa una difesa utile , idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona
1992-89.txt754754il giudice fallimentare prima della dichiarazione di fallimento può solo accertare se il debitore abbia o meno la qualità diimprenditorecommerciale ; se il debito di imposta ancora sussiste nei limiti della previsione normativa ( oltre le lire 500.000 )
1992-89.txt903903il tribunale fallimentare non può entrare nel merito e verificarne la fondatezza . si nota la differenza di trattamento dellimprenditoredebitore di imposta rispetto a un debitore non imprenditore . nel fallimento c . d . ordinario il giudice che
1992-89.txt912912verificarne la fondatezza . si nota la differenza di trattamento dell imprenditore debitore di imposta rispetto a un debitore nonimprenditore. nel fallimento c . d . ordinario il giudice che riceve l istanza prima di dichiarare il fallimento sente
1993-07.txt793793anche a lavoratori autonomi ( cfr . sent . 75 / 64 ) – non può essere comunque invocata dallimprenditore, quale innegabilmente è invece il concessionario del servizio di riscossione nel sistema del d.p.r . n . 43 del
1993-07.txt931931l eventuale mancata percezione del compenso a carico del contribuente costituisce per il concessionario del servizio riscossione un rischio diimpresa, preventivato ed accettato come costo della concessione , sia perché tale rischio risulta comunque valutato , e forfettariamente remunerato
1993-102.txt709709medicinali , quale in passato previsto dall art . 4 legge 4 agosto 1955 n . 692 a carico delleimpreseproduttrici e delle farmacie ed in favore degli istituti ed enti mutualistici ( normativa questa poi abrogata dall art .
1993-164.txt722722terzo , per provvedimento dell autorità nonché la sospensione del pagamento in caso di affidamento dell autoveicoloper la vendita adimpreseautorizzate e , comunque , abilitate al commercio di beni della specie . 5 . – l obbligo di diligenza
1993-238.txt9090della revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune , un imposta comunale riferita all esercizio diimprese, di arti e di professioni , come inteso agli effetti dell imposta sul valore aggiunto . si sostiene nell
1993-238.txt246246o meno , se il relativo onere è stato dedotto dagli imponibili irpef e ilor e se gli attori sianoimprenditorio professionisti ” . eccezione , questa , ulteriormente precisata dalla avvocatura nella successiva memoria difensiva , nella quale si
1993-238.txt391391questione sollevata dal medesimo tribunale con riferimento ad una azione promossa dalle stesse parti relativamente all imposta sull esercizio diimprese, arti e professioni ( come disciplinata anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre 1989 n . 332 ,
1993-238.txt10191019al secondo profilo , nella stessa ordinanza si pone in risalto che in questa speciale imposta riferita all esercizio diimprese, arti e professioni , in correlazione alla particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti titolari di esse
1993-238.txt11641164superficie dell insediamento utilizzato per l esercizio delle descritte attività – del cinquanta per cento , se il reddito diimpresa, di arti e di professioni non è superiore a dodici milioni di lire e , nell aumento del cento
1993-362.txt209209dell irpef e dell irpeg , dell imposta locale sui redditi ; disposizioni circa l accertamento presuntivo dei redditi delleimpreseminori e da lavoro autonomo , nonché in ordine alla liquidazione e riscossione delle relative imposte ; la soggezione all
1993-362.txt259259cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa ; disposizioni limitative della deducibilità , ai fini della tassazione dei redditi dimpresa, degl interessi passivi – riservando allo stato ( art . 13 , primo comma ) le relative entrate (
1993-411.txt5151ad oggetto : ” modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell imposta sul patrimonio netto dellimpresa” ) , nella parte in cui ( art . 4 , secondo comma , lett . a e b
1993-411.txt110110provinciale dello stato delle quote del 12,60 e dell 87,40 per cento del gettito dell imposta sul patrimonio netto delleimpresedovuta dalle società di persone ai sensi del d.l . 30 settembre 1992 , n . 394 , conv .
1993-411.txt326326modificazioni , nella legge 26 novembre 1992 , n . 461 , ha istituito un imposta sul patrimonio netto delleimprese, stabilendo , all art . 1 , comma primo , che soggetti passivi ne sono le società ed enti
1993-411.txt437437esercizio di attività commerciali ) , nonché le società in nome collettivo , in accomandita semplice ed equiparate , leimpreseindividuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello stato dei soggetti di cui al comma stesso non residenti , tenute
1993-411.txt772772della ripartizione , nella misura sopra indicata , fra stato e regione siciliana , dell imposta sul patrimonio netto delleimpresedovuta dalle società di persone , è da ricercarsi nel combinato disposto dell art . 3 , n . 6
1993-411.txt975975solo all ilor ( art . 116 dello stesso d.p.r . ) . pertanto l imposta sul reddito netto delleimpresepercepito in sicilia andrebbe ripartita , in riferimento a tali società , con i criteri fissati dall ilor e cioè
1993-411.txt15341534va annullato , nella parte in cui attribuisce allo stato l 87,40 per cento dell imposta sul patrimonio netto delleimpreseriscossa nella regione sicilia dalle società di persone .
1993-500.txt27432743come patrimoni separati , si sarebbe realizzata una indebita , eccessiva ed irragionevole intrusione dei pubblici poteri sul libero assettoimprenditorialedi enti che , anche se pubblici , operano nel sistema di mercato del risparmio e del credito . 11
1993-500.txt29302930ha offerto loro la libera opzione di trasformarsi in società per azioni , riservando a queste ultime l attività diimpresacreditizia e conservando alle originarie fondazioni , come si è ricordato , scopi di ” interesse pubblico e di utilità
1994-127.txt8888, che regola le modalità di riscossione con versamento tramite delega agli uffici postali dell imposta sul patrimonio netto delleimprese, dispone , tra l altro , all art . 5 che l amministrazione postale deve riversare all ufficio provinciale
1994-127.txt122122amministrazione postale deve riversare all ufficio provinciale della cassa regionale il 12,60 per cento dell imposta sul patrimonio netto delleimprese– introdotta dal d.l . n . 394 del 1992 – dovuta dalle società di persone operanti nel territorio della
1994-127.txt222222si è già occupata la corte , in relazione all ipotesi della riscossione della stessa imposta sul patrimonio netto delleimpresetramite delega alle aziende di credito . con decisione 23 novembre 1993 , n . 411 , la corte rilevò
1994-127.txt279279, nella legge 26 novembre 1992 , n . 461 , che ha istituito un imposta sul patrimonio netto delleimprese, all art . 3 , n . 6 , dispone che tale imposta è riscossa col sistema del versamento
1994-127.txt662662avente ad oggetto ” modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell imposta sul patrimonio netto dellimpresa” , che attribuisce allo stato l 87,40 per cento dell imposta sul patrimonio netto delle imprese versata nella regione
1994-127.txt679679patrimonio netto dell impresa ” , che attribuisce allo stato l 87,40 per cento dell imposta sul patrimonio netto delleimpreseversata nella regione sicilia dalle società di persone . 2 . – le anzidette considerazioni sono pienamente applicabili al decreto
1994-127.txt750750ufficiale n . 100 del 30 aprile 1993 , il quale regola la riscossione dell imposta sul patrimonio netto delleimpreseattraverso delega agli uffici postali . ne consegue che anche l art . 5 di detto decreto , nella parte
1994-127.txt786786detto decreto , nella parte in cui attribuisce allo stato l 87,40 per cento dell imposta sul patrimonio netto delleimpreseriscossa nel territorio siciliano , è illegittimo e va annullato . non esplica alcun rilievo nella vicenda la norma posta
1994-127.txt962962del potere di disporre l acquisizione all erario dell 87,40 per cento del gettito delle imposte sul patrimonio netto delleimpresedovuto dalle società di persone operanti nel territorio della regione siciliana , e , conseguentemente , va annullato , per
1994-236.txt15851585questione , limitandosi a stabilire che gli aumenti consequenziali non siano superiori a due multipli massimi . la difesa dellimpresasoggiunge che la rideterminazione di dette prestazioni dovute per l utilizzazione dei beni immobili dello stato viene dalla legge stessa
1994-272.txt113113vengono equiparate le società di persone , pur se svolgono attività commerciale , con conseguente produzione di un reddito dimpresa. ad avviso della commissione remittente , la predetta disposizione violerebbe gli artt . 3 , 53 e 76 della
1994-315.txt383383, ultima parte , si applicano anche alle plusvalenze conseguenti alla percezione , da parte di soggetti che non esercitanoimpresecommerciali , di indennità di esproprio o di somme a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché
1994-355.txt22212221la decorrenza della norma dal 1 gennaio 1994 vale anche per il gettito derivante dall imposta sul patrimonio netto delleimprese, istituita con il citato decreto-legge n . 394 del 1992 , convertito nella legge n . 461 del 1992
1994-38.txt14321432sulla base di controverse interpretazioni degli artt . 41 , 44 e 52 , della tassabilità degli interessi corrisposti alleimpreseper ritardato rimborso di crediti di imposta , ritenuti generalmente compensativi del mancato godimento del danaro a causa del ritardo
1994-38.txt15661566e titoli similari nonché da altri titoli diversi ( lett . b ) – precisa a proposito dei redditi diimpresa, intesi come redditi che derivano dall esercizio delle imprese commerciali ( art . 52 ) , che gli interessi
1994-38.txt15761576. b ) – precisa a proposito dei redditi di impresa , intesi come redditi che derivano dall esercizio delleimpresecommerciali ( art . 52 ) , che gli interessi , anche se diversi da quelli indicati alle lettere a
1995-358.txt203203famiglia , introdotta con la legge 19 maggio 1975 , n . 151 , aveva stabilito che il reddito dellimpresafamiliare deve imputarsi a ciascuno dei soggetti percipienti , ivi compresi i familiari che prestano lavoro domestico ; anche se
1995-358.txt241241; anche se successivamente ciò è stato limitato ad una quota percentuale dell ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dellimprenditore. con la sentenza n . 179 del 1976 , questa corte , nel dichiarare l illegittimità , per contrasto
1995-410.txt8888per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
1995-56.txt160160unica sentenza . 2 . – la tassa annuale di concessione governativa per l iscrizione delle società nel registro delleimprese, di cui al citato d.l . n . 853 del 1984 , è stata soppressa dall art . 61
1997-111.txt284284a qualsiasi uso destinati , ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dellimpresa. dall esame dell art . 1 , comma 2 , della normativa in questione si rileva che il presupposto
1997-111.txt11621162risulta dalla legislazione vigente , in ordine alla quale si possono esemplificativamente ricordare : l imposta sul patrimonio netto delleimprese( legge 26 novembre 1992 , n . 461 ) , l imposta sui fondi comuni di investimento mobiliare (
1997-111.txt32853285129 del t.u . n . 917 del 1986 ) , nonché di quella dell imposta sul patrimonio netto delleimprese( artt . 1 e 3 del decreto-legge n . 394 del 1992 ) – viene focalizzata sul punto specifico
1997-384.txt6363approvazione del testo unico delle imposte sui redditi ) , nella parte in cui prevede che il reddito di unaimpresaminore non può essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall applicazione dei criteri previsti dall art . 80
1997-384.txt539539ed i rischi che questa comporta . ed invero , il regime della contabilità semplificata è stato previsto per leimpreseminori prevalentemente allo scopo di agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture contabili , consentendo alle stesse
1998-227.txt936936di consimile vantaggio , pur in mancanza di espressa previsione , beneficiano anche coloro che siano titolari di reddito dimpresa, derivando in tal caso la deducibilità della indennità di avviamento , quale costo di produzione , dagli stessi principi
1998-227.txt10541054) , oppure ancora di ente non commerciale che abbia tra i componenti del proprio reddito complessivo anche quello dimpresa( v . artt . 108 e 109 t.u.i.r . ) . 5 . – ma , né l una
1998-227.txt14551455n . 368 del 1987 ) ; i redditi delle persone fisiche rispetto agli utili delle persone giuridiche e delleimprese( sentenze nn . 123 e 143 del 1982 e 107 del 1971 ) .
1998-328.txt8484per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
1998-81.txt113113subordina la proponibilità dell azione giudiziaria avverso l avviso di accertamento di omesso versamento dell imposta per l esercizio diimpresee di arti e professioni ( iciap ) alla preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa . il giudice a
1998-81.txt647647contribuente , nei cui confronti è stato notificato avviso di accertamento per omesso versamento dell imposta per l esercizio diimpresee di arti e professioni ( iciap ) , per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie ,
1999-119.txt12791279di cassazione – è assimilabile , ai fini per l assoggettabilità di tali enti all imposizione ilor , a quellaimprenditoriale, pur a fini di pubblico interesse . la strutturale diversità fra la destinazione degli immobili di proprietà degli iacp
1999-119.txt13661366una forma di restituzione allo stato dei fondi ricevuti , e non muta la natura dell attività degli iacp daimprenditoriale( o a questa assimilabile , ai fini fiscali ) in assistenziale . essendo presupposto del prelievo fiscale il mero
1999-138.txt21282128delle norme di attuazione in materia finanziaria , di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso diimpreseoperanti sia nel territorio siciliano , sia in altri territori . nel caso dell irap , la base imponibile è
1999-138.txt22982298degli impieghi e degli ordini per le banche e le società finanziarie , l entità dei premi raccolti per leimpresedi assicurazione , l estensione dei terreni per le imprese agricole ( art . 4 , comma 2 ) .
1999-138.txt23082308società finanziarie , l entità dei premi raccolti per le imprese di assicurazione , l estensione dei terreni per leimpreseagricole ( art . 4 , comma 2 ) . stante la natura dell imposta , tali criteri di attribuzione
1999-138.txt30723072enti locali , a seguito della soppressione delle tasse di concessione comunale e dell imposta comunale per l esercizio diimprese, arti e professioni ( cfr . art . 27 , comma 1 , in conformità al criterio di delega
1999-138.txt38153815, per due periodi di imposta , a compensazione della perdita del gettito della soppressa imposta sul patrimonio netto delleimpresesarebbe irragionevole e in contrasto con l art . 36 dello statuto , perché l imposta abolita era di carattere
1999-138.txt44874487, di una quota del gettito irap a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delleimprese: tributo erariale istituito dall art . 1 del d.l . 30 settembre 1992 , n . 394 , convertito
1999-138.txt47424742soppressi a norma delle disposizioni da ultimo citate , fra cui anche il gettito dell imposta sul patrimonio netto delleimprese, nel quadro dei principi di invarianza del gettito e di mantenimento degli equilibri finanziari , cui si ispira la
1999-138.txt48264826anche l erario per quanto riguarda il gettito , già ad esso riservato , dell imposta sul patrimonio netto delleimprese. è del resto lo stesso art . 2 , primo comma , delle norme di attuazione di cui al
1999-138.txt58985898era devoluto l intero gettito dei tributi erariali soppressi ( ad eccezione di quello dell imposta sul patrimonio netto delleimprese, compensato per i primi due anni dalla apposita quota del gettito irap riservata allo stato : art . 26
1999-171.txt41874187istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell attuazione dei progetti e dell attività delleimpreseper il periodo di fruizione delle agevolazioni ” . le disposizioni legislative enunciate delineano dunque un quadro funzionale che trova
2000-114.txt9595novembre 1982 , n . 873 , nella parte in cui detta norma , senza differenziare le singole attività diimpresa, pone a carico del contribuente , che agisca per la ripetizione di imposte di consumo indebitamente corrisposte , l
2000-416.txt317317acquisto di immobili non di lusso destinati a prima abitazione dell acquirente persona fisica , non operante nell esercizio diimpresa, arte o professione . prescindendo dalle differenze nei dettagli , si sono susseguite nel tempo varie formulazioni dell agevolazione
2000-507.txt1086710867economico-finanziaria , con particolare riferimento al contenimento e all armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delleimpreseagricole , al fine di accrescere la competitività , favorire l innovazione tecnologica e l imprenditoria giovanile e garantire la
2000-507.txt1088310883costi di produzione delle imprese agricole , al fine di accrescere la competitività , favorire l innovazione tecnologica e limprenditoriagiovanile e garantire la sicurezza alimentare ” . la disposizione prosegue prevedendo una delega al governo ad emanare , sentita
2000-507.txt1094910949contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione , dei costi dei fattori di produzione delleimpreseagricole , con particolare riferimento agli oneri fiscali , contributivi e previdenziali , ai costi energetici , ai costi di
2000-507.txt1102511025dei prodotti verso i paesi extracomunitari ; c ) adeguamento e modernizzazione del settore , favorendo il rafforzamento strutturale delleimpreseagricole e l integrazione economica della filiera agro-industriale ; d ) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati
2001-155.txt878878, dal punto di vista giuridico ed economico , grava esclusivamente sul datore di lavoro , essendo denaro dello stessoimprenditoreaccantonato a fronte di futuri oneri . infatti , la capacità contributiva non presuppone l esistenza necessariamente di un reddito
2001-155.txt10241024del t.f.r . sia stato investito o meno e se , a sua volta , produca autonomo reddito per limprenditore; allo stesso modo resta ugualmente fuori campo , in questa fase di anticipazione , la posizione del lavoratore ,
2001-155.txt15751575rilevare che tutti i soggetti ( aventi una determinata dimensione occupazionale : oltre cinque dipendenti ) che svolgono attività diimpresa, compresi gli enti pubblici economici , nonché coloro che esercitano arti e professioni , sono tenuti al versamento tributario
2001-155.txt18071807tiene conto della diversa influenza e rilevanza dell autofinanziamento , in relazione al numero dei dipendenti ed alla dimensione dellimpresastessa . elementi , questi , considerati rilevanti ai fini del fondamento e della coerenza interna della imposizione , in
2001-156.txt21822182, nella parte in cui questa opererebbe una ingiustificata equiparazione , ai fini del trattamento fiscale , tra redditi diimpresae redditi di lavoro autonomo , con violazione vuoi del principio di eguaglianza , vuoi del principio di capacità contributiva
2001-156.txt26202620, le censure riferite all asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro autonomo a quello dei redditi diimpresarisultano fondate su un presupposto palesemente erroneo . l assoggettamento all imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni
2001-156.txt26512651all imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata , sia essa di carattereimprenditorialeo professionale , è d altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva – identica essendo
2001-156.txt27202720è tuttavia vero – come taluni rimettenti rilevano – che mentre l elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa diimpresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l attività di lavoro autonomo , ancorché svolta con carattere di abitualità
2001-171.txt439439. 413 del 1991 , pure alle ” plusvalenze conseguenti alla percezione , da parte di soggetti che non esercitanoimpresecommerciali , di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi
2001-354.txt142142e coadiutori – l ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici ” è rapportato alla totalità dei redditi diimpresadenunciati ai fini irpef per l anno al quale i contributi stessi si riferiscono ” . redditi di impresa ,
2001-354.txt161161di impresa denunciati ai fini irpef per l anno al quale i contributi stessi si riferiscono ” . redditi diimpresa, fra i quali vanno annoverati , secondo l art . 6 del d.p.r . 22 dicembre 1986 , n
2001-354.txt530530dell apporto al sistema contributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione denunciata per i redditi diimpresadi cui sia titolare l iscritto , il rimettente muove dal presupposto della ” sostanziale identità di natura tra le
2001-354.txt665665, soggette , a loro volta , all imposta sul reddito dalle stesse conseguito , i redditi c.d . diimpresadi cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice ( così come , del resto , il socio delle
2001-354.txt10921092. 5 della legge n . 233 del 1990 , anche la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo diimpresa. sicché , all ampliamento della base contributiva corrisponde , appunto , l ampliamento della base pensionabile , con evidente
2001-354.txt14991499luogo , proprio alla disposizione censurata , la quale , nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi dimpresadenunciati ai fini irpef , e non più soltanto al reddito annuo derivante dall attività d impresa che dà titolo
2001-354.txt15161516dei redditi d impresa denunciati ai fini irpef , e non più soltanto al reddito annuo derivante dall attività dimpresache dà titolo all iscrizione ( art . 1 della legge n . 233 del 1990 ) , assume una
2002-16.txt248248decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 ” e dispone che , per leimpreseche negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quote di ammortamento tecnico , ” si
2002-16.txt509509ad imposta di situazioni non ritenute in precedenza espressioni di capacità contributiva , e dall accentuazione del carico fiscale sulleimprese. 2 . – la difesa del presidente del consiglio dei ministri ritiene che la censura di violazione dell art
2002-208.txt175175per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; di-sposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2002-271.txt529529irragionevolezza intrinseca della sanzione per difetto di proporzione , in quanto la restituzione al regime di libera concorrenza dello sfruttamentoimprenditorialedell innovazione ed il disconoscimento dell interesse ad una remunerazione del lavoro creativo e degli investimenti dell inventore , provocati
2002-307.txt13011301a quelli in precedenza configurati , con libertà di avvalersene o meno da parte del contribuente titolare di redditi diimpresain determinate situazioni ( incentivato da alcune garanzie e benefici procedurali ) . pertanto non può configurarsi sul piano giuridico
2002-308.txt12091209, con l effetto di non consentire la compensazione di queste ultime , oltre che con il reddito complessivo diimpresa( art . 95 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , anche con l ammontare dell entrata
2002-328.txt137137per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2002-332.txt254254in buona sostanza riposerebbe la ratio della norma , sarebbe priva di giustificazione , in particolare per quanto riguarda leimpreseindebitamente assoggettate all addizionale all imposta erariale di consumo sull energia elettrica , operando queste in concorrenza con imprese estere
2002-332.txt273273le imprese indebitamente assoggettate all addizionale all imposta erariale di consumo sull energia elettrica , operando queste in concorrenza conimpreseestere , non assoggettate al medesimo carico fiscale . 3 . – la questione – che , pur sollevata in
2002-375.txt7373per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2002-468.txt233233tengono luogo di pensioni e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti , aziende edimpreseindicate nell art . 1 , sono soggetti a sequestro ed a pignoramento … 3 ) fino alla concorrenza di
2003-105.txt116116alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta , debbano necessariamente essere elaborati tenendo conto delle differenze esistenti tra leimpreseoperanti nelle diverse regioni e , comunque , a livello territoriale e locale ; inoltre , – laddove ( comma
2003-105.txt148148e locale ; inoltre , – laddove ( comma 181 , lettera a ) non prevede che , per leimpreseed i professionisti , in contabilità semplificata , i parametri debbano essere applicati solo qualora dal verbale di ispezione ,
2003-105.txt393393. 549 del 1995 , di una differenziazione dei parametri in relazione alle diverse realtà territoriali in cui operano leimprese( art . 3 cost . ) . in realtà ( non già il comma 186 , ma ) il
2003-105.txt655655per il merito . 3 . 2 . – la seconda censura – relativa alla mancata previsione , per leimpreseed i professionisti in contabilità semplificata , della sequenza procedimentale , prevista invece per gli imprenditori in regime di contabilità
2003-105.txt671671previsione , per le imprese ed i professionisti in contabilità semplificata , della sequenza procedimentale , prevista invece per gliimprenditoriin regime di contabilità ordinaria ( ai quali i parametri sono applicati solo qualora dal verbale di ispezione , redatto
2003-105.txt929929) , tra il sistema di contabilità ordinaria e quello di contabilità semplificata , è evidente che , per gliimprenditoriche abbiano scelto quest ultimo regime contabile , l assenza di dati contabili documentali da verificare rende priva di senso
2003-346.txt7474per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2003-92.txt147147primo luogo , l art . 5 ( emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi diimpresa) della legge 23 dicembre 2000 , n . 388 , recante ” disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2003-92.txt278278riduzione dell imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito dimpresa” . la riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui all art . 10
2004-306.txt864864delle norme di attuazione in materia finanziaria ) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso diimpreseoperanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori ( sentenza n . 138 del 1999 ; cfr . altresì
2004-372.txt753753finalità prioritarie della regione toscana : « la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delleimprese, basato sull innovazione , la ricerca e la formazione , nel rispetto dei principi di coesione sociale e di
2004-372.txt802802; « la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata , del ruolo e della responsabilità sociale delleimprese» ( lettera o ) ; « la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale
2004-372.txt24772477quali finalità prioritarie della regione , « la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delleimprese, basato sull innovazione , la ricerca e la formazione , nel rispetto dei principi di coesione sociale e di
2004-372.txt25222522, « la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata , del ruolo e della responsabilità sociale delleimprese» , « la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale , favorendone il potenziamento
2005-21.txt181181i soggetti di cui agli artt . 6 ( banche e altri enti e società finanziari ) e 7 (impresedi assicurazione ) del medesimo decreto legislativo , aliquote più elevate rispetto a quella ordinaria del 4,25 per cento e
2005-21.txt358358netta , rispettivamente , delle banche e degli altri enti e società finanziari , da un lato , e delleimpresedi assicurazione , dall altro ) alle censure sollevate dalla rimettente , aventi ad oggetto non già i criteri di
2005-21.txt875875osserva che la norma denunciata comporterebbe , a carico delle banche , degli altri enti e società finanziari e delleimpresedi assicurazione , un maggior prelievo fiscale , a parità di capacità contributiva , misurata quest ultima secondo il valore
2005-21.txt25832583ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta è identica per tutte le forme di attività autonomamente organizzata , siano esse di tipoimprenditorialeo professionale , ne discende che la sottoposizione di tutti i soggetti passivi alla medesima aliquota non contrasta né con
2005-225.txt201201fondata . va premesso che l assunto del rimettente , relativo alla indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito dimpresaaccertato in base alla norma impugnata , non solo è apodittico , ma risulta altresì smentito dalla più recente giurisprudenza
2005-225.txt3653653 della costituzione , non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da unimprenditoresiano stati destinati all esercizio dell attività d impresa e siano , quindi , in definitiva , detratti i relativi
2005-225.txt374374che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all esercizio dell attività dimpresae siano , quindi , in definitiva , detratti i relativi costi , considerati in termini di reddito imponibile .
2005-234.txt481481titolari della potestà legislativa concorrente nella materia del lavoro e della potestà legislativa residuale nelle altre materie , come limpresa, nelle quali la disciplina impugnata incide ; 5 ) del riparto di competenze amministrative fra stato e province autonome
2005-234.txt11611161cui componenti sono nominati dal prefetto ( comma 1 ) ; b ) la presentazione ai cles da parte degliimprenditoridei ” piani individuali di emersione ” ( comma 2 ) ; c ) la verifica , valutazione ed eventuale
2005-234.txt12331233dell amministrazione conseguenti all approvazione dei piani ( comma 10 ) ; e ) la sospensione , nei confronti degliimprenditoriche abbiano presentato i piani , delle ispezioni e verifiche degli organi di vigilanza , per le violazioni oggetto della
2005-234.txt14561456salvo il parere dei comuni sulle questioni ambientali o urbanistiche connesse – la valutazione circa l adeguamento da parte dellimprenditoreagli obblighi fissati dalla legge per l emersione del lavoro sommerso . il denunciato art . 1-bis della legge n
2005-234.txt18191819terzo , cost . e 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 ; b ) in materia diimpresa, che ricadrebbe nella previsione residuale di cui all art . 117 , quarto comma , della costituzione e sarebbe
2005-234.txt24332433emersione progressiva del lavoro irregolare disciplinata da detto articolo . tali norme riguardano il progressivo adeguamento , da parte degliimprenditori, agli obblighi di legge relativi a ” materie diverse da quella fiscale e contributiva ” e agli obblighi previsti
2005-234.txt25462546piani individuali di emersione , sfocia necessariamente nella seconda fase , introdotta dall obbligatoria presentazione , sempre da parte degliimprenditori, di apposite ” dichiarazioni di emersione ” degli inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente ” in materia fiscale
2005-234.txt30473047favorendo ” l emersione dall economia sommersa ” , attraverso una disciplina transitoria che mantenga inalterata la funzionalità economica delleimpreseemergenti . gli strumenti predisposti a tal fine dalla legge n . 383 del 2001 sono , da un lato
2005-234.txt30963096previdenziale ( art . 1 , commi da 2 a 5 ) e , dall altro , l attribuzione agliimprenditoridella facoltà di ritardare l adeguamento agli obblighi rimasti inadempiuti , secondo le modalità previste da piani individuali di emersione
2005-234.txt31763176della progressiva regolarizzazione dei rapporti irregolari di lavoro , al fine di realizzare gradualmente l uniforme adempimento degli obblighi degliimprenditori. i cles , infatti : a ) valutano le ” proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi
2005-234.txt34063406conformi ai suddetti obblighi e prescrizioni ( commi 2 e 5 dell articolo denunciato ) , generando nuovi impegni degliimprenditori, che valgono , da un lato , a modificare la precedente regolamentazione convenzionale e , dall altro , a
2005-234.txt35253525uniforme di quelle regole e di quei princìpi generali disciplinanti i rapporti individuali di lavoro fra privati , che gliimprenditoriavevano omesso di applicare . in materia di trattamento economico , tale intento uniformatore è reso ancora più evidente dall
2005-234.txt35633563più evidente dall estensione – disposta dal comma 13 dell art . 1-bis – del regime di emersione progressiva agliimprenditoriche avevano già fatto ricorso allo strumento agevolativo dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996
2005-234.txt36533653obblighi assunti in forza di tali contratti . la possibilità di accedere ai programmi di emersione progressiva offerta a taliimprenditoriè giustificata , infatti , dalla fungibilità dei due regimi , in ragione della finalità ad essi comune di garantire
2005-234.txt43654365della legge costituzionale n . 3 del 2001 , anche con riferimento alla asserita esistenza di una ” materia dellimpresa” , per la parte di disciplina non inclusa nella competenza relativa alla ” tutela e sicurezza del lavoro “
2006-02.txt791791ostacolare sia la libertà di fissare la residenza , il domicilio ( art . 16 cost . ) o limpresa( art . 41 cost . ) in qualsiasi parte del territorio nazionale , sia la correlativa libertà di circolazione
2006-67.txt113113i fabbricati ancora privi di rendita catastale e classificabili nel gruppo catastale ” d ” , ove interamente posseduti daimpresee distintamente contabilizzati , che la base imponibile dell ici sia costituita dal valore determinato secondo i criteri stabiliti dal
2006-67.txt331331rendita catastale , sia se classificabili nel predetto gruppo ” d ” e non posseduti o non interamente posseduti daimprese, sia se classificabili in un diverso gruppo ( siano essi posseduti o no da imprese ) , per i
2006-67.txt347347non interamente posseduti da imprese , sia se classificabili in un diverso gruppo ( siano essi posseduti o no daimprese) , per i quali l ici è dovuta , « in via provvisoria » , con riferimento alla rendita
2006-67.txt459459sarebbero in contrasto con i « diritti di quanti , cittadini , svolgono attività lavorativa , anche sotto forma dimpresa» , sia l art . 53 cost . , perché sarebbero in contrasto con il principio di capacità contributiva
2006-67.txt555555privo di rendita catastale per quegli anni , classificabile nel gruppo catastale ” d ” , interamente posseduto da unimpresae distintamente contabilizzato , recanti un ammontare dell imposta superiore a quello già corrisposto dalla contribuente e da questa calcolato
2006-67.txt650650suddetta disciplina differenziata dell imponibile dell ici , per i fabbricati di gruppo ” d ” , interamente posseduti daimpresee distintamente contabilizzati . da tale irragionevolezza il rimettente fa discendere , quale mero corollario , la violazione anche degli
2006-67.txt717717criteri di determinazione dell imponibile ritenuti dal rimettente comparativamente piú gravosi per i contribuenti , discriminerebbero ingiustificatamente il lavoro dimpresae la capacità contributiva degli imprenditori . in questo quadro argomentativo , la prospettazione da parte della commissione tributaria provinciale
2006-67.txt723723dal rimettente comparativamente piú gravosi per i contribuenti , discriminerebbero ingiustificatamente il lavoro d impresa e la capacità contributiva degliimprenditori. in questo quadro argomentativo , la prospettazione da parte della commissione tributaria provinciale di ipotesi ritenute omogenee a quelle
2006-67.txt996996altre ipotesi quella dei fabbricati a destinazione speciale , classificabili nel gruppo catastale ” d ” , interamente posseduti daimpresee distintamente contabilizzati . con riguardo a questa ultima ipotesi , l art . 5 , comma 3 , del
2006-67.txt11871187a quo rientra nell ipotesi dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale ” d ” , che sono interamente posseduti daimpresee distintamente contabilizzati , la cui base imponibile è calcolata con riferimento al cosiddetto ” valore contabilizzato ” , prescindendo
2006-67.txt12941294) privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo ” d ” , posseduti o no daimprese; c ) privi di rendita , anch essi classificabili nel gruppo ” d ” , ma non posseduti o
2006-67.txt13191319di rendita , anch essi classificabili nel gruppo ” d ” , ma non posseduti o non interamente posseduti daimprese; d ) assoggettati ad imposta di registro . è erroneo il presupposto da cui muove il rimettente , e
2006-67.txt17851785cui i fabbricati di gruppo ” d ” privi di rendita non sono posseduti o non sono interamente posseduti daimprese. riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese , la mancanza di un obbligo di tenuta di scritture contabili a
2006-67.txt17931793privi di rendita non sono posseduti o non sono interamente posseduti da imprese . riguardo ai fabbricati non posseduti daimprese, la mancanza di un obbligo di tenuta di scritture contabili a carico del possessore non ha , infatti ,
2006-67.txt18681868interinale della rendita ” presunta ” , ancorché di difficile applicazione . anche riguardo ai fabbricati non interamente posseduti daimprese, il legislatore ha preferito , nella sua discrezionalità , utilizzare quale criterio unitario di valutazione quello , oggettivo e
2006-67.txt18951895nella sua discrezionalità , utilizzare quale criterio unitario di valutazione quello , oggettivo e suscettibile di essere applicato sia agliimprenditoriche ai non imprenditori , della rendita ” presunta ” , piuttosto che imporre ai soggetti non imprenditori il criterio
2006-67.txt18991899utilizzare quale criterio unitario di valutazione quello , oggettivo e suscettibile di essere applicato sia agli imprenditori che ai nonimprenditori, della rendita ” presunta ” , piuttosto che imporre ai soggetti non imprenditori il criterio del valore contabilizzato ,
2006-67.txt19131913sia agli imprenditori che ai non imprenditori , della rendita ” presunta ” , piuttosto che imporre ai soggetti nonimprenditoriil criterio del valore contabilizzato , proprio delle imprese obbligate alla tenuta delle scritture contabili . infine , neppure la
2006-67.txt19221922rendita ” presunta ” , piuttosto che imporre ai soggetti non imprenditori il criterio del valore contabilizzato , proprio delleimpreseobbligate alla tenuta delle scritture contabili . infine , neppure la fattispecie sub d ) , relativa ai fabbricati assoggettati
2006-67.txt22522252criterio di calcolo dell ici previsto dalle disposizioni censurate e basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabili dellimprenditore– cioè sul costo di acquisto , aumentato degli eventuali costi incrementativi – non solo non è irragionevole , ma
2006-67.txt23252325incidono negativamente sul diritto al lavoro ( art . 4 cost . ) , inteso dal rimettente come lavoro diimpresa, né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degli imprenditori , della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce – anzi
2006-67.txt233423344 cost . ) , inteso dal rimettente come lavoro di impresa , né discriminano sfavorevolmente la capacità contributiva degliimprenditori, della quale il valore contabilizzato del fabbricato costituisce – anzi – sicura espressione ( art . 53 cost .
2006-75.txt95954 marzo 2005 , n . 4 ( interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medieimpresedel friuli-venezia giulia . adeguamento alla sentenza della corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002 , causa c-439
2006-75.txt241241interesse di loro pertinenza , ivi comprese le aree acquisite dall ente gestore al fine della loro successiva cessione alleimpreseinteressate » . secondo la difesa erariale , la norma impugnata – nel prevedere , in favore dei predetti consorzi
2007-330.txt13071307. 1 . – nel 1988 , periodo d imposta oggetto del giudizio principale , la società contribuente – qualeimprenditoreagricolo , ai sensi dell art . 2135 del codice civile – era soggetta al regime speciale dell iva previsto
2008-102.txt50705070non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari adibite ad uso abitativo , effettuate in regime diimpresanell esercizio delle attività di costruzione o compravendita di immobili , purché iscritte tra le rimanenze dell ultimo bilancio approvato
2008-102.txt1070710707immobiliare abitativa per finalità diverse dal turismo , come , ad esempio , quelle di dimora per lavoro , diimpresa( ove ciò sia compatibile con la suddetta destinazione abitativa del bene ) o di locazione . in particolare ,
2008-102.txt1254812548. 6.3 . – deve , infine , essere sottolineato che le rilevate discriminazioni sono particolarmente gravi nel caso diimpreseche svolgono attività di locazione di immobili , in quanto l esclusione dall imposta per le sole imprese aventi domicilio
2008-102.txt1256612566caso di imprese che svolgono attività di locazione di immobili , in quanto l esclusione dall imposta per le soleimpreseaventi domicilio fiscale in sardegna ( o , addirittura , il cui titolare sia nato in sardegna ) si traduce
2008-102.txt1715217152scalo degli aeromobili , « non può essere definito imposta , perché colpisce i singoli atti di esercizio di unimpresae non il risultato utile complessivo » , né tassa , « perché riscossa da chi non ha nessun coinvolgimento
2008-102.txt1728717287all interno del mercato comune , sia all art . 87 del trattato ce , perché istituirebbe un aiuto alleimpresecon sede in sardegna . afferma , inoltre , che « delle questioni comunitarie dovrebbe essere investita la corte di
2008-102.txt2052120521, che il prelievo censurato non costituirebbe un imposta in quanto inciderebbe « sui singoli atti di esercizio di unimpresae non sul risultato utile complessivo » . il tributo in esame , infatti , non costituisce un imposta sul
2008-102.txt2054420544sul risultato utile complessivo » . il tributo in esame , infatti , non costituisce un imposta sul reddito dimpresa, per la quale soltanto potrebbe porsi un problema di valutazione del « risultato utile complessivo » , come si
2008-102.txt2059020590, il tributo denunciato non presuppone necessariamente – come erroneamente ritiene il ricorrente – l esercizio di un attività diimpresadi trasporti aerei . a tale ultima conclusione si giunge attraverso la ricostruzione del complesso quadro normativo in cui si
2008-102.txt2072520725o cose mediante compenso di qualsiasi natura , ovvero anche senza compenso , se il trasporto è effettuato da unaimpresadi trasporti aerei » ; b ) « aeromobili da lavoro aereo , destinati a scopi industriali e commerciali o
2008-102.txt2128721287trasporto aereo privato di persone » , soggetto all imposta regionale , anche il trasporto effettuato senza compenso da unimpresadi trasporti aerei , che ( come sopra ricordato ) l abrogato testo dell art . 747 cod . nav
2008-102.txt2134421344a quanto sostenuto dal ricorrente , l applicazione della denunciata imposta regionale non presuppone mai l esercizio dell attività diimpresadi trasporti , salvo che nella sopra indicata eccezionale ipotesi di trasporto effettuato senza compenso da parte di una impresa
2008-102.txt2136421364impresa di trasporti , salvo che nella sopra indicata eccezionale ipotesi di trasporto effettuato senza compenso da parte di unaimpresadi trasporti aerei , rientrante nel piú generale caso , previsto dalla normativa comunitaria , di ” aviazione generale di
2008-102.txt2142021420, con la censura sub f ) , il ricorrente prospetta , con riferimento ai soggetti che esercitano attività dimpresa, la violazione dell art . 117 , primo comma , cost . , in relazione al trattato ce ,
2008-102.txt2333723337diporto , va premesso che , in base alla disposizione censurata , tale imposta si applica : a ) alleimpreseesercenti unità da diporto ( o , comunque , utilizzate a scopo di diporto ) non fiscalmente domiciliate in sardegna
2008-102.txt2336523365comunque , utilizzate a scopo di diporto ) non fiscalmente domiciliate in sardegna , e , in particolare , alleimpresela cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi ; b ) alle imprese esercenti «
2008-102.txt2336923369scopo di diporto ) non fiscalmente domiciliate in sardegna , e , in particolare , alle imprese la cui attivitàimprenditorialeconsiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi ; b ) alle imprese esercenti « aeromobili dell aviazione generale
2008-102.txt2338323383, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi ; b ) alleimpreseesercenti « aeromobili dell aviazione generale [ … ] adibiti al trasporto privato di persone » , cioè alle imprese
2008-102.txt2340323403imprese esercenti « aeromobili dell aviazione generale [ … ] adibiti al trasporto privato di persone » , cioè alleimpreseche effettuano operazioni di trasporto aereo ( diverse dal « lavoro aereo » ) , senza compenso , e ,
2008-102.txt2349823498, come attività di aviazione generale effettuata dall esercente con trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività diimpresa( il quadro normativo concernente gli aeromobili dell aviazione generale è ricostruito supra , al punto 8.2.7.4 . ) .
2008-102.txt2352223522normativo concernente gli aeromobili dell aviazione generale è ricostruito supra , al punto 8.2.7.4 . ) . riguardo a taliimprese, non può escludersi che il loro assoggettamento a tassazione nel solo caso in cui non abbiano domicilio fiscale in
2008-102.txt2361023610con riferimento tanto all ampio mercato dell utilizzazione commerciale delle unità da diporto , quanto al piú ristretto mercato delleimpreseche effettuano direttamente trasporti aerei aziendali di persone senza remunerazione – può ipotizzarsi , infatti , che l applicazione della
2008-102.txt2364823648l applicazione della censurata imposta regionale di scalo dia luogo a un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalleimprese” non residenti ” , che assume rilevanza per l ordinamento comunitario sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi
2008-102.txt2368423684alla libera prestazione dei servizi ( art . 49 del trattato ce ) , sia come aiuto di stato alleimpresecon domicilio fiscale in sardegna ( art . 87 del trattato ce ) , con effetti discriminatori e distorsivi della
2008-102.txt2373823738secondo questa corte ( punto 8.2.7.1 . ) , giustificano l applicazione dell imposta sullo scalo solo ai soggetti nonimprenditorinon aventi domicilio fiscale in sardegna ( ragioni che , come si vedrà in séguito al punto 9.1.2 . ,
2008-102.txt2377823778, valgono anche per l imposta di soggiorno ) . potrebbe , cioè , opporsi che la tassazione delle soleimprese” non residenti ” è giustificata , sul piano della politica economico-fiscale della regione , dal fatto che dette imprese
2008-102.txt2379823798imprese ” non residenti ” è giustificata , sul piano della politica economico-fiscale della regione , dal fatto che detteimprese, nell effettuare lo scalo , fruiscono dei servizi pubblici regionali e locali , ma non concorrono – a differenza
2008-102.txt2382023820nell effettuare lo scalo , fruiscono dei servizi pubblici regionali e locali , ma non concorrono – a differenza delleimprese” residenti ” – al loro finanziamento con il pagamento dei già esistenti tributi . questa giustificazione del prelievo regionale
2008-102.txt2386223862rafforzata , secondo la difesa della regione , da quella fondata sulla necessità di compensare , attraverso la tassazione delleimpresefiscalmente non domiciliate in sardegna , i maggiori costi sostenuti dalle imprese ivi domiciliate , in ragione delle peculiarità geografiche
2008-102.txt2387423874necessità di compensare , attraverso la tassazione delle imprese fiscalmente non domiciliate in sardegna , i maggiori costi sostenuti dalleimpreseivi domiciliate , in ragione delle peculiarità geografiche ed economiche legate al carattere insulare della regione . le due suddette
2008-102.txt2396123961fatto che l insularità non appare , di per sé , un elemento idoneo a incrementare i costi sostenuti dalleimpresecon riferimento allo scalo turistico e , soprattutto , del fatto che , nel caso in cui il soggetto passivo
2008-102.txt2398623986turistico e , soprattutto , del fatto che , nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia unimprenditore, la circostanza di farlo partecipare – in quanto non avente domicilio fiscale in sardegna – ai costi aggiuntivi determinati
2008-102.txt2406824068di stato . tale principio è , infatti , di generale applicazione nell ordinamento interno e fornisce una tutela delleimprese” non residenti ” – sotto il profilo della concorrenza e delle libertà economiche fondamentali – , la cui delimitazione
2008-102.txt2432524325internazionali . non veniva dunque in rilievo una possibile discriminazione – pur astrattamente rilevante per il diritto comunitario – traimpreseaventi o no domicilio fiscale in una regione di uno stato membro . per quanto attiene , poi , alla
2008-102.txt2436924369art . 87 del trattato ce , si pone anche il problema se il vantaggio economico concorrenziale derivante alle suddetteimprese” residenti ” in sardegna dal loro non assoggettamento all imposta regionale sullo scalo rientri nella nozione di aiuto di
2008-102.txt2441524415vantaggio deriva non dalla concessione di un agevolazione fiscale , ma indirettamente dal minor costo da esse sopportato rispetto alleimprese” non residenti ” ( analogamente alla fattispecie , per alcuni versi simile , esaminata dalla corte di giustizia ce
2008-102.txt2456924569l art . 49 del trattato debba essere interpretato nel senso che osti all applicazione della norma censurata alle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti aeromobili da loro stesse utilizzati per il trasporto di
2008-102.txt2461424614attività di ” aviazione generale d affari ” ( cioè trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività dimpresa) ; b ) se la norma censurata , nel prevedere che l imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili
2008-102.txt2463824638) se la norma censurata , nel prevedere che l imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di
2008-102.txt2468624686generale d affari , configuri – ai sensi dell art . 87 del trattato – un aiuto di stato alleimpreseche svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della regione sardegna ; c ) se l art .
2008-102.txt2472424724l art . 49 del trattato debba essere interpretato nel senso che osti all applicazione della norma censurata alle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel
2008-102.txt2474224742alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attivitàimprenditorialeconsiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità ; d ) se la norma censurata , nel prevedere che
2008-102.txt2477624776la norma censurata , nel prevedere che l imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel
2008-102.txt2479424794sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attivitàimprenditorialeconsiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità , configuri – ai sensi dell art . 87 del trattato
2008-102.txt2482124821terzi tali unità , configuri – ai sensi dell art . 87 del trattato – un aiuto di stato alleimpreseche svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della regione sardegna . il rinvio pregiudiziale in ordine a
2008-102.txt2516725167comma 3 , della legge reg . n . 2 del 2007 – e relativa all assoggettamento a tassazione delleimpreseesercenti aeromobili o unità da diporto . il giudizio avente ad oggetto la questione cosí delimitata e separata va sospeso
2008-145.txt12211221riferimento all imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della regione diimpreseindustriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio , « sono trasferite alla regione » – «
2008-162.txt127127introdurrebbe un nuovo concetto di bene immobile , estendendo tale categoria anche ai beni strumentali necessari per l esercizio dellimpresa, e , in particolare , delle turbine ; con gli artt . 24 , 102 , 104 e 108
2008-162.txt285285contribuenti che esercitino attività simili alle centrali elettriche , mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attivitàimprenditoriale, resterebbero esclusi dal campo di applicazione della norma . infine , si sospetta la illegittimità costituzionale dell art .
2008-162.txt15251525contribuenti che esercitino attività simili alle centrali elettriche , mediante uso di beni strumentali funzionalmente connessi con la loro attivitàimprenditoriale, dal campo di applicazione della norma . 3 . 1 . – la normativa in materia di catasto edilizio
2008-356.txt394394ordinanza r.o . n . 124 del 2008 ) , nonché nella parte in cui rende applicabile detta proroga allimprenditoresottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 , n . 270 ( nuova disciplina dell
2008-356.txt419419ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 , n . 270 ( nuova disciplina dell amministrazione straordinaria delle grandiimpresein stato di insolvenza , a norma dell articolo 1 della legge 30 luglio 1998 , n . 274 )
2008-356.txt26532653n . 12 / e del 21 febbraio 2003 ) non escludono che il commissario dell amministrazione straordinaria delle grandiimpresein stato di insolvenza possa avvalersi delle disposizioni agevolative sopra citate , previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza
2008-356.txt27162716insinuare il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura non costituisce , pertanto , un ostacolo a che limprenditoresottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs . n . 270 del 1999 possa aderire al condono . 5.3
2009-238.txt14901490tia ( tariffa igiene ambientale ) per gli anni 2007 e 2008 , concernente l immobile ove ha sede limpresaindividuale » del soggetto sottoposto a prelievo . ciò è sufficiente ad evidenziare la rilevanza della questione , perché ,
2010-116.txt706706dall art . 37 dello stesso statuto , per il quale : b . 1 . ) « per leimpreseindustriali e commerciali , che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione , ma che in essa hanno
2010-116.txt10731073il quale : e . 1 . ) « in attuazione dell art . 37 dello statuto , per leimpreseindustriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione , ma che in
2010-116.txt11451145riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile . il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti limpresaha stabilimenti ed impianti , agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo . il ministro per le finanze risolve i
2010-116.txt12091209. 2 . ) « spettano , altresí , alla regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delleimpreseindustriali e commerciali di cui al comma precedente , che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio » (
2010-116.txt12611261determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua , con la procedura ivi indicata , anche nel caso diimpreseche hanno la sede centrale nel territorio della regione e stabilimenti e impianti fuori di essa . in tal caso
2010-116.txt25512551statuto e 7 delle corrispondenti norme di attuazione , esso ha utilizzato questo criterio per la specifica ipotesi in cuiimpreseindustriali e commerciali , private e pubbliche , aventi la sede centrale fuori del territorio della regione , possiedano in
2010-116.txt26002600caso , le suddette disposizioni stabiliscono che è eccezionalmente riservata alla regione la quota di imposta relativa al reddito diimpresae di lavoro dipendente riferibile a detti stabilimenti ed impianti . la specificità di tale previsione – limitata , dal
2010-116.txt26272627detti stabilimenti ed impianti . la specificità di tale previsione – limitata , dal punto di vista soggettivo , alleimpreseindustriali e commerciali ed ai dipendenti di queste e , dal punto di vista oggettivo , alle imposte sui redditi
2010-116.txt33153315eccezionale . basta considerare che in base ad un principio della legislazione statale , l imposta sui redditi grava sullimpresanella essenziale sua unità e sorge , secondo la regola della territorialità del tributo , nel luogo in cui l
2010-116.txt33363336nella essenziale sua unità e sorge , secondo la regola della territorialità del tributo , nel luogo in cui limpresaha la sua sede , escludendosi che assuma rilevanza ed autonomia , ai fini tributari , il singolo stabilimento o
2010-116.txt35113511un principio generale , attribuisce , in via eccezionale , alla regione una quota di imposta sui redditi prodotti daimpreseaventi sede fuori del territorio , commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia , estendendo in
2010-116.txt36213621alla regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro , prova che , al di fuori della materia attinente alleimpresecon stabilimenti ed impianti in sicilia , e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale ,
2010-116.txt39733973delle norme di attuazione in materia finanziaria ) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso diimpreseoperanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori » ( sentenza n . 306 del 2004 , che richiama
2010-116.txt60286028con la variabilità del locus solutionis del premio , a seconda delle modalità prescelte dall assicuratore per la sua organizzazioneimprenditoriale: filiali , agenti con rappresentanza , sede ) . 2.4.2 . – la regione rivendica , in secondo luogo
2010-116.txt61326132è dovuta e versata all erario – con riferimento a dichiarazioni periodiche complessive – da chi , nell esercizio diimpreseo di arti e professioni , cede beni o fornisce servizi . il cedente o fornitore agisce in via di
2010-116.txt62026202iva da lui , a sua volta , corrisposta in via di rivalsa a terzi per gli acquisti inerenti allimpresa. come si è sopra accertato , le norme di attuazione statutaria prevedono , quale criterio generale di riparto ,
2010-116.txt70807080notato in precedenza – non è controversa tra le parti la spettanza regionale della quota delle imposte sui redditi diimpresao di lavoro dipendente afferente agli stabilimenti od impianti ubicati in sicilia ed appartenenti ad imprese pubbliche o private con
2010-116.txt70967096imposte sui redditi di impresa o di lavoro dipendente afferente agli stabilimenti od impianti ubicati in sicilia ed appartenenti adimpresepubbliche o private con sede centrale fuori dal territorio della regione ( artt . 37 dello statuto e 7 delle
2010-116.txt71417141) . la richiesta della ricorrente riguarda , infatti , ipotesi diverse , relative a datori di lavoro pubblici nonimprenditori, per le quali opera il generale criterio di riparto basato sul luogo della riscossione del tributo e non quello
2010-116.txt72107210d.p.r . n . 600 del 1973 ) nei confronti dei propri dipendenti , da amministrazioni pubbliche di natura nonimprenditoriale, nella loro qualità di sostituti d imposta , e riscosse dall erario mediante versamento diretto ( ai sensi dell
2010-123.txt11011101il regolamento di attuazione del credito di imposta regionale per nuovi investimenti in regione campania . tali soggetti sono leimpreseregolarmente iscritte al registro delle imprese , indipendentemente dalla natura giuridica assunta , che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale
2010-123.txt11071107di imposta regionale per nuovi investimenti in regione campania . tali soggetti sono le imprese regolarmente iscritte al registro delleimprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta , che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale , « il cui capitale sociale
2010-123.txt13381338. , lo stato deduce che il meccanismo di incentivazione fiscale nella forma del credito di imposta – riservato adimpreseil cui capitale sociale sia detenuto , a maggioranza , da soggetti « con residenza storica di almeno dieci anni
2010-123.txt14381438attraverso l interposizione dell art . 43 del suddetto trattato , il ricorrente argomenta che la norma impugnata – agevolandoimpreseriferibili a soggetti « che abbiano per lungo tempo risieduto in campania » – collega la concessione di un incentivo
2010-123.txt15431543dunque , l accesso alle attività non salariate e al loro esercizio , nonché la costituzione e la gestione diimprese– vieta qualsiasi misura che , seppur non fondata sulla nazionalità , determini una discriminazione a danno dei cittadini degli
2010-123.txt32943294nel prevedere la riserva di una quota dei fondi stanziati per il credito d imposta regionale per gli investimenti adimpreseil cui capitale sociale sia detenuto , a maggioranza , da soggetti « con residenza storica di almeno dieci anni
2010-182.txt18571857consistono , per lo piú , in spese dirette al finanziamento della ripresa economica , quali : il sostegno alleimprese, anche attraverso il finanziamento del fondo di garanzia e l alleggerimento del carico fiscale ( pagine 17 e 25
2010-216.txt366366del mercato europeo » ; b ) l art . 87 del trattato ce , perché istituisce un aiuto alleimpresecon sede in sardegna ; c ) l art . 81 del trattato ce , « coordinato con gli art
2010-216.txt673673– legge finanziaria 2007 ) , secondo la quale l imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di
2010-216.txt760760n . 2 del 2007 , nel prevedere che l imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di
2010-216.txt808808generale d affari , configuri – ai sensi dell art . 87 del trattato – un aiuto di stato alleimpreseche svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della regione sardegna ; c ) se l art .
2010-216.txt9029022 del 2007 , secondo la quale l imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel
2010-216.txt920920sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attivitàimprenditorialeconsiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità ; d ) se lo stesso art . 4 della legge
2010-216.txt9889882 del 2007 , nel prevedere che l imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle soleimpreseche hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel
2010-216.txt10061006sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della regione sardegna esercenti unità da diporto la cui attivitàimprenditorialeconsiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità , configuri – ai sensi dell art . 87 del trattato
2010-216.txt10331033terzi tali unità , configuri – ai sensi dell art . 87 del trattato – un aiuto di stato alleimpreseche svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della regione sardegna . 2 . – con la sentenza
2010-369.txt7373finanze , aventi ad oggetto la spettanza delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti qualiimpresedi revisione o studi di consulenza riconosciuti ed autorizzati ad operare dall assessorato regionale del turismo , dei trasporti e
2010-369.txt368368lo stato aveva già rivendicato a sé le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti qualiimpresedi revisione o studi di consulenza riconosciuti ed autorizzati ad operare dall assessorato regionale del turismo , dei trasporti e
2010-369.txt681681entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti « terzi » rispetto agli uffici pubblici , qualiimpresedi revisione o studi di consulenza , pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall assessorato regionale del turismo ,
2010-369.txt26212621revisione emessi e illustrando le modalità di accesso al servizio di verifica dell autenticità dei tagliandi di revisione emessi dalleimpresedi autoriparazione aventi sede in sicilia , dandone comunicazione , tra l altro , alle forze di polizia ; c
2010-369.txt27102710di stabilire le modalità operative concernenti la « necessaria integrazione » dei dati relativi alle revisioni effettuate in sicilia dalleimpresedi autoriparazione « con quelli contenuti nel data base nazionale » . lo stato lamenta la lesione di diverse sue
2011-185.txt29022902che individua i beneficiari sarebbe , infatti , tale da ricomprendere nel novero dei destinatari anche soggetti qualificabili come «imprese» ai fini dell applicazione del diritto comunitario della concorrenza , concedendo l agevolazione ad imprese individuali , ad esercenti
2011-185.txt29182918soggetti qualificabili come « imprese » ai fini dell applicazione del diritto comunitario della concorrenza , concedendo l agevolazione adimpreseindividuali , ad esercenti professioni liberali ed alle onlus che svolgono anche attività economica , configurando quindi un aiuto di
2011-185.txt30143014107 tfue ) come aiuti concessi dagli stati ovvero mediante risorse statali , sotto qualsiasi forma che , favorendo taluneimpreseo talune produzioni , falsino o minaccino di falsare la concorrenza , nella misura in cui incidano sugli scambi tra
2011-185.txt30913091ma anche interventi i quali , in varie forme , alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di unimpresa. in primo luogo , quindi , deve sussistere intervento dello stato o di una sua articolazione o comunque effettuato
2011-185.txt33903390è limitato a sostenere soltanto che il contributo in questione consisterebbe in un vantaggio per alcuni soggetti qualificabili come «imprese» , senza dedurre alcun riferimento agli altri elementi che possano consentire di ritenere integrabile la nozione di aiuto di
2011-247.txt9899892002 prevedono tre diverse ipotesi di definizione agevolata di tributi : 1 ) la « definizione automatica di redditi diimpresae di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione » ( art . 7 ) ; 2 ) l
2011-247.txt6704670429 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito , con modificazioni , dalla legge 28
2011-60.txt7777gennaio 2010 , n . 5 ( norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dimpresa) , i quali prevedono che : a ) « la giunta regionale concede agevolazioni e / o finanziamenti ai
2011-60.txt248248« la giunta regionale , anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica , concede alleimpreseche attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell impresa le seguenti incentivazioni : [ . .
2011-60.txt261261procedura ad evidenza pubblica , concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dellimpresale seguenti incentivazioni : [ . . . ] b ) esenzioni , riduzioni o altre forme di agevolazioni in
2012-135.txt26612661all avviamento ed alle altre attività immateriali ) ; e ) art . 27 ( agevolazioni di imposta per limprenditoriagiovanile e i lavoratori in mobilità ) ; f ) art . 37 , comma 20 ( spese di funzionamento
2012-142.txt50465046all avviamento ed alle altre attività immateriali ) ; e ) art . 27 ( agevolazioni di imposta per limprenditoriagiovanile e i lavoratori in mobilità ) ; f ) art . 37 , comma 20 ( spese di funzionamento
2012-22.txt127127225 ( proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alleimpresee alle famiglie ) , convertito in legge , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 ,
2012-22.txt963963denominato « proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alleimpresee alle famiglie » . il preambolo di tale atto con forza di legge così recita : « ritenuta la
2012-22.txt10091009provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alleimpresee alle famiglie , al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti » . le
2012-30.txt265265, prevede che , al fine di ridurre le diseconomie presenti nei comuni montani della sardegna , sia concessa alleimpreseaventi sede legale in uno di tali comuni un contributo , nella forma del credito di imposta , nella misura
2012-30.txt397397sul funzionamento della unione europea ( tfue ) , in quanto , costituendo la concessione dei crediti di imposta alleimpreseuna pratica distorsiva del mercato , essa , per non violare i vincoli derivanti dalla appartenenza alla unione europea ,
2012-30.txt617617fiscale previsto eccederebbe dai rigorosi limiti ivi previsti , che riguardano solo la possibilità di agevolazioni fiscali relative a nuoveimprese, peraltro nel rispetto della competenza tributaria della regione . 2 . – stante la sua natura preliminare deve essere
2012-30.txt12091209beneficio ( il ricordato 20 per cento delle imposte pagate ) e nell individuazione del rapporto debitorio da cui limpresapuò defalcare l importo del beneficio concesso . l argomentazione della regione può valere per ciò che concerne la prima
2012-30.txt12801280si indirizzano sulla seconda parte della disposizione , laddove viene a stabilire quale sia il rapporto debitorio da cui limpresapuò detrarre il beneficio concesso . osta alla ricostruzione ermeneutica della regione , per ciò che riguarda la sostanza della
2012-30.txt13161316che riguarda la sostanza della censura , il dato , incontrovertibile nella sua chiarezza lessicale , che il contributo alleimpreseaventi sede legale ed unità operative nei comuni montani sardi è concesso « nella forma del credito di imposta »
2012-30.txt19221922concede , altresì , il beneficio non preoccupandosi di far coincidere i fruitori dello stesso ( rappresentati da tutte leimpreseaventi sede legale ed unità operativa nei comuni montani che abbiano le caratteristiche innanzi indicate ) con i soggetti che
2012-30.txt19951995immaginarsi che il beneficio possa indirizzarsi verso future misure impositive rientranti nell ambito del turismo che si rivolgessero a taliimpreseper l evidente illogicità che si avrebbe nell anticipare il beneficio all istituzione dell obbligo contributivo , per di più
2012-30.txt20222022avrebbe nell anticipare il beneficio all istituzione dell obbligo contributivo , per di più nei confronti di un insieme diimpreseche il legislatore regionale ritiene invece meritevoli di trattamenti incentivanti . 3 . 2 . – parimenti fondata è la
2012-30.txt21092109sviluppo economico dell isola , può disporre , nei limiti della propria competenza tributaria , esenzioni e agevolazioni per nuoveimprese» . al già rilevato vizio rappresentato dallo straripamento dalla competenza legislativa regionale in materia tributaria , si aggiunge la
2012-30.txt21562156la dichiarata e più volte ricordata finalità della censurata normativa non è volta ad incentivare il sorgere di « nuoveimprese» o a favorirne lo sviluppo . restano assorbite le restanti censure . 4 . – l altra disposizione impugnata
2012-32.txt30083008225 ( proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alleimpresee alle famiglie ) , a sua volta convertito in legge , con modificazioni , dall art . 1 ,
2012-50.txt935935quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni » ( comma 4 ) , leimpreseche nell anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 abbiano incrementato rispetto al 2010 il numero dei lavoratori
2012-50.txt10801080addizionale regionale a tale imposta , nonché riordino della disciplina dei tributi locali ) , invece , ha riconosciuto alleimpresela deducibilità del costo – per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente – per
2012-99.txt6406403 . – l art . 17 , comma 9 , della legge regionale impugnata limita a soggetti individuati (imprenditoriagricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla camera di commercio ; giovani imprenditori agricoli ; società agricole ) ,
2012-99.txt654654impugnata limita a soggetti individuati ( imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla camera di commercio ; giovaniimprenditoriagricoli ; società agricole ) , la possibilità di esperire una procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di
2013-116.txt28822882non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi odimprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini . va infatti , al riguardo , precisato che i redditi derivanti dai
2013-18.txt18061806disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario ) , convertito in legge , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 ,
2013-42.txt264264– secondo la regione , la norma devolutiva del contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia diimpresanon soddisferebbe il requisito di scopo espressamente previsto dall art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965
2013-42.txt499499maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia dimpresa, non prevederebbe la partecipazione della regione siciliana al procedimento di ripartizione tra stato e regione dei relativi proventi riscossi
2013-42.txt668668destinazione erariale delle nuove entrate . essa sarebbe rinvenibile nell obiettivo programmato di istituire nuove sezioni specializzate in materia diimpresenonché di incrementare il fondo previsto dall art . 37 , comma 10 , del decreto-legge 6 luglio 2011 ,
2013-42.txt16911691nei limiti di euro 600.000 – ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate dei tribunali in materia diimpresa, a partire dall esercizio 2013 non saranno più riassegnati in un unico « fondo » istituito nel bilancio di
2013-77.txt22382238e ottimizzare l organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la provincia può autorizzare leimpresealtamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico , nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia , anche per
2013-77.txt24992499di poter , « per singole province individuate con proprio decreto , affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni adimpresedi autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica , carrozzeria , elettrauto e gommista ovvero
2013-77.txt25212521autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica , carrozzeria , elettrauto e gommista ovvero adimpreseche , esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli , esercitino altresì , con carattere strumentale o accessorio ,
2014-07.txt28172817una previsione esplicita che l autorità nazionale responsabile della regolazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie traimpresesia al riparo , nell esercizio delle sue funzioni , da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa compromettere
2014-07.txt31383138tra le banche centrali nazionali e le autorità di regolazione dei mercati ex ante e di risoluzione delle controversie traimprese. pertanto , pur godendo tanto la banca d italia che l agcom di una speciale autonomia organizzativa e funzionale
2014-139.txt20202020civile – secondo cui le prestazioni previdenziali e assistenziali « sono dovute al prestatore di lavoro , anche quando limprenditorenon ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza » – per ribadire come vi
2014-142.txt31973197dell irpef , ma anche perché la sua applicazione è concepita come una facoltà del contribuente persona fisica esercente unaimpresacommerciale , che ben potrebbe rinunciarvi laddove , per particolari contingenze , la tassazione separata dovesse risultare svantaggiosa . infatti
2014-201.txt783783europeo e del consiglio sull accesso all attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulleimpresedi investimento , che modifica la direttiva 2002 / 87 / ce e abroga le direttive 2006 / 48 /
2014-225.txt28528529 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito , con modificazioni , dall art .
2014-225.txt685685del tribunale . ricorrendo a tale istituto – la cui applicazione all ordinamento tributario è del tutto innovativa – limprenditorein crisi può proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie , il
2014-225.txt11021102legge fallimentare , nel quadro del diritto vivente in materia di estensione del sindacato giurisdizionale alla fase di ammissione dellimprenditorealla procedura di concordato preventivo , il giudice a quo è consapevole di doversi pronunciare sulla « fattibilità giuridica »
2014-225.txt25282528regime tributario con cui lo stato non instaura modalità semplificate di imposizione e riscossione dell imposta , ma esenta leimpresedall obbligo di dichiarazione e versamento ( sentenza 28 settembre 2006 , causa c-128 / 05 commissione delle comunità europee
2014-225.txt46454645con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a consentire il graduale superamento dello stato di crisi dellimpresa. 7 . – le considerazioni che precedono conducono alla non fondatezza della censura rivolta alla disciplina della transazione fiscale
2014-228.txt351351da tale ultima parte della norma nella sua originaria formulazione ( limitata ai « ricavi » ) interessava unicamente gliimprenditori, l art . 1 della legge n . 311 del 2004 ( inserendo anche i « compensi » )
2014-228.txt555555che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico­presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito dimpresae il prelevamento sarebbe un « fatto oggettivamente estraneo all attività di produzione del reddito professionale » , idoneo a
2014-228.txt11931193assorbimento di quelle relative agli artt . 24 e 111 cost . 4 . – anche se le figure dellimprenditoree del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario , esistono specificità di
2014-228.txt13311331stato ritenuto da questa corte ( sentenza n . 225 del 2005 ) congruente con il fisiologico andamento dell attivitàimprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi .
2014-228.txt16401640– di accettare pagamenti , di importo superiore a trenta euro , effettuati con carte di debito in favore diimpresee professionisti per l acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi . la tracciabilità del danaro , oltre
2014-236.txt585829 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito , con modificazioni , dall art .
2014-236.txt452452lettera a ) , del d.l . n . 185 del 2008 , che disciplina la procedura per selezionare leimpreseconcretamente autorizzate alla fruizione del beneficio tra quelle che avevano già avviato attività di ricerca prima del 29 novembre 2008
2014-236.txt14951495legge 7 agosto 2012 n . 134 , ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – ha attribuito alleimprese, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
2014-236.txt17811781conseguentemente è stato previsto , nel secondo comma , un tetto massimo al credito d imposta fruibile da parte delleimprese, definendo i relativi stanziamenti nel bilancio dello stato ( 375,2 milioni di euro per l anno 2008 , 533,6
2014-236.txt18421842euro per l anno 2011 ) . la predeterminazione del tetto massimo dell ammontare del credito d imposta riconoscibile alleimpresecomportava la necessità , con riferimento alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 , dell individuazione di
2014-236.txt18681868riferimento alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 , dell individuazione di una procedura di selezione delleimpresedestinate a fruire concretamente del credito di imposta sino al raggiungimento del suddetto tetto . tale procedura di selezione si
2014-236.txt19331933l altro , stabilito che , a decorrere dall anno 2009 , per la fruizione del credito d imposta leimpresedovevano inoltrare per via telematica all agenzia delle entrate un apposito formulario , valevole come « prenotazione dell accesso alla
2014-236.txt19811981e che l agenzia delle entrate provvedeva ad esaminare le domande secondo l ordine cronologico di arrivo , comunicando alleimprese– per le attività già avviate prima del 29 novembre 2008 – « esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della
2014-236.txt25422542crediti di imposta di cui alla legge n . 296 del 2006 la disciplina generale sul monitoraggio dei crediti diimpresae ha introdotto un meccanismo di selezione tra i diversi soggetti aspiranti al beneficio fiscale . le ordinanze , pur
2014-26.txt151151imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio , nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale traimpreseche si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio , e rafforzare , quindi , la
2014-26.txt158158capitale di rischio , nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito edimpreseche si finanziano con capitale proprio , e rafforzare , quindi , la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema
2014-26.txt175175con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio , e rafforzare , quindi , la struttura patrimoniale delleimpresee del sistema produttivo italiano , ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti
2014-26.txt711711incremento tutto il patrimonio conferito . » ; « 7 . il presente articolo si applica anche al reddito dimpresadi persone fisiche , società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria , con le
2014-279.txt270270del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 , n . 633 , ed è effettuato nei confronti diimpreseche hanno per oggetto esclusivo o principale dell attività esercitata la rivendita di beni immobili , a condizione che nell
2014-279.txt8378372 ) o ” prestazioni di servizi ” ( art . 3 ) effettuate da soggetti esercenti ” attività diimpresa( art . 4 ) o ” arti e professioni ” ( art . 5 ) . peraltro , se
2014-279.txt120612061 per cento per gli acquisti di fabbricati di categoria catastale ” a ” esenti da iva , effettuati daimpreseimmobiliari – aventi per oggetto esclusivo o principale dell attività la rivendita di beni immobili – a condizione che i
2014-44.txt519519disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 , della legge
2015-10.txt202202testo unico delle imposte sui redditi ) e successive modificazioni , pari al 5,5 per cento , da applicarsi alleimpreseoperanti in determinati settori , tra cui la commercializzazione di benzine , petroli , gas e oli lubrificanti , che
2015-10.txt484484addizionale » non risulterebbe ancorata ad un indice di capacità contributiva e determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra leimpreseoperanti nei settori soggetti all « addizionale » e le altre , nonché , nell ambito delle prime , tra
2015-10.txt603603, inoltre , gli artt . 3 e 41 cost . , perché renderebbe più onerosa l iniziativa economica delleimpreseoperanti nel settore degli idrocarburi e , tra queste , di quelle distributrici , che , diversamente dalle imprese produttrici
2015-10.txt622622delle imprese operanti nel settore degli idrocarburi e , tra queste , di quelle distributrici , che , diversamente dalleimpreseproduttrici , non sarebbero in grado di effettuare la predetta traslazione dell onere dell imposta . le disposizioni censurate contravverrebbero
2015-10.txt910910: con la legge 23 luglio 2009 , n . 99 ( disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delleimprese, nonché in materia di energia ) ; con il decreto-legge 13 agosto 2011 , n . 138 ( ulteriori
2015-10.txt11901190limitati i poteri di controllo dell autorità per l energia elettrica , il gas e il sistema idrico alle soleimpreseche integrino i presupposti per l applicazione dell « addizionale » . orbene , tali modifiche legislative non comportano la
2015-10.txt36273627del mercato , svariati indizi economici segnalano che si tratta di un ambito caratterizzato da una scarsa competizione fra leimprese. d altra parte , lo stampo oligopolistico del settore , popolato da pochi soggetti che spesso operano in tutte
2015-10.txt43474347previsto una maggiorazione d aliquota di una imposizione , qual è l ires , che colpisce l intero reddito dellimpresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l eventuale
2015-10.txt52185218irragionevolezza è evidenziato dalla configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all intero reddito diimpresa, anziché ai soli ” sovra-profitti ” ; dall assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva
2015-118.txt18791879oneri per la consultazione e ne prevede la copertura attraverso erogazioni liberali e donazioni da parte di « cittadini edimprese» . 7.2 . – il referendum consultivo previsto all art . 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello
2015-13.txt9494per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas , per l internazionalizzazione , lo sviluppo e la digitalizzazione delleimprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed expo 2015 ) , convertito , con modificazioni , dall
2015-131.txt21402140regione anche la quota di tributo relativa ad impianti e stabilimenti con sede nel territorio regionale , anche se diimpresecommerciali o industriali che hanno sede centrale al di fuori . questa corte ha già avuto modo di precisare che
2015-145.txt333333per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2015-145.txt557557locati o meno ) e con l eccezione di quelli che costituiscono beni strumentali per l esercizio dell attività dimpresao di produzione o scambio finalizzati a tale attività – il regime d imposizione fiscale risultava completamente scollegato dal valore
2015-145.txt723723, ed ha al contempo statuito con riferimento agli immobili di interesse storico o artistico non posseduti in regime diimpresae locati ( art . 4 , comma 5-sexies , lettera a ) – ipotesi che si attaglia al caso
2015-145.txt11691169per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2015-251.txt485485l art . 16 della carta dei diritti fondamentali della unione europea , che riconosce il principio della libertà dimpresa, e con l art . 82 del trattato istitutivo della unione europea , che pone il divieto di sfruttamento
2015-251.txt513513del trattato istitutivo della unione europea , che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o piùimpresedi una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza ; b ) degli artt . 3 , 11
2015-251.txt688688sulle altre questioni proposte dalla regione veneto nello stesso ricorso , va preliminarmente ribadita l inammissibilità dell intervento della confcommercioimpreseper l italia della provincia di belluno , cui aderisce la federalberghi belluno dolomiti , nonché dell associazione albergatori cortina
2015-251.txt13651365e di bolzano – lamenta il fatto che « le diverse opportunità finanziarie e fiscali incidono profondamente sui fondamentali delleimprese[ venete ] che operano nello stesso settore turistico e in un territorio omogeneo , sovvertendo ogni canone di sana
2015-251.txt14061406ed effettiva concorrenza » . ed evoca , quali parametri interposti , le norme comunitarie a tutela della libertà diimpresa( sancita dall art . 16 della carta dei diritti fondamentali della unione europea ) e della libertà di concorrenza
2015-252.txt869869disposizione afferente al funzionamento del fondo di solidarietà comunale sarebbe lesiva delle prescrizioni statutarie relative all accertamento dei redditi delleimpreseindustriali e commerciali e perché il funzionamento del suddetto fondo , che presenta un carattere applicativo in ambito nazionale ,
2015-31.txt16291629sardo – la norma è riferibile ai casi delle imposte sul reddito corrisposte a titolo di sostituto d imposta daimpreseaventi la sede legale in altra regione dello stato ma riferibili ad attività produttive insediate in sardegna . l art
2015-58.txt31743174influenza dispiegata dal tributo ( i cosiddetti « effetti allocativi » ) sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delleimpreseoperanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi , per l oggetto stesso dell attività esercitata da
2015-58.txt31963196nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi , per l oggetto stesso dell attività esercitata da taliimprese, sugli equilibri ambientali . 6 . – va pertanto dichiarata l illegittimità costituzionale dell art . 16 , comma
2015-66.txt203203quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagliimprenditoriagricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a
2015-66.txt221221effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito diimpresasoggetto a tassazione ordinaria . 2 . – il giudice a quo premette che la società agricola solar farm srl
2015-66.txt499499limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagliimprenditoriagricoli cessano di essere attività connesse a quella agricola ( con conseguente regime fiscale di favore ) e divengono attività
2015-66.txt524524attività connesse a quella agricola ( con conseguente regime fiscale di favore ) e divengono attività che generano reddito diimpresasoggetto a tassazione ordinaria . ne consegue , a suo avviso , che il regime fiscale di favore per le
2015-66.txt545545soggetto a tassazione ordinaria . ne consegue , a suo avviso , che il regime fiscale di favore per leimpreseagricole dovrebbe applicarsi – come nella vicenda in esame – anche a soggetti economici che , a fronte di un
2015-66.txt10741074vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo , effettuate dagliimprenditoriagricoli , [ . . . ] » e aggiunge che esse si considerano produttive di reddito agrario . 4.3
2015-66.txt11271127categoria delle attività connesse , ricorrendo al principio della « prevalenza » dell attività propriamente agricola nell economia complessiva dellimpresa. e questa condizione , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente , riguarda tutte le attività connesse , ivi
2015-66.txt12511251categoria , specificando , al terzo comma , che si intendono connesse : « le attività , esercitate dal medesimoimprenditoreagricolo , dirette alla manipolazione , conservazione , trasformazione , commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
2015-66.txt13871387. in particolare , quello che qui viene in evidenza è il fondo , quale « risorsa » primaria dellimpresaagricola , che , anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici , insieme alle eventuali superfici utili
2015-66.txt14611461è coerente con la ratio dell intera normativa in materia , volta a riconoscere un regime di favore per limpresaagricola pur in presenza dell esercizio di attività connesse , purché queste ultime non snaturino la stessa impresa , contraddicendone
2015-66.txt14791479per l impresa agricola pur in presenza dell esercizio di attività connesse , purché queste ultime non snaturino la stessaimpresa, contraddicendone la vocazione agricola . erra dunque il giudice rimettente nel negare che sia richiesto il requisito della prevalenza
2015-67.txt552552disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario ) , richiamato nella norma impugnata , laddove si stabilisce che , nell operare le riduzioni ,
2015-77.txt161161disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 , della legge
2015-82.txt36113611disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 , della legge
2016-111.txt6262per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2016-21.txt834834la ripresa delle attività produttive » . esso stabilisce che , « [ a ] l fine di rilanciare leimpresedella filiera nautica » , le strutture denominate marina resort rientrano nella più ampia tipologia delle strutture ricettive all aria
2016-21.txt14581458, al riguardo , l enunciazione circa le finalità dell intervento legislativo in esame , che intende « rilanciare leimpresedella filiera nautica » , in un ottica di promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale .
2016-21.txt15541554conseguenze della configurazione dei marina resort come strutture ricettive all aperto , proprio in vista dell obiettivo del rilancio delleimpresedella filiera nautica , è quella di consentire l applicazione dell iva agevolata al 10 per cento alle prestazioni rese
2016-40.txt48314831disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario » , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 , della legge
2016-69.txt30033003tecniche ; c ) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge ; d ) per il fallimento dellimpresaappaltatrice ; e ) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore . detta anagrafe è a sua
2017-133.txt25352535. 3 , comma 26 , della legge n . 549 del 1995 , secondo cui è il gestore dellimpresadi stoccaggio definitivo che ha l obbligo di versamento del tributo , salva la rivalsa nei confronti di colui che
2017-140.txt308308unico delle imposte sui redditi » ( tuir ) , disponendo la deducibilità dall ires degli interessi passivi sostenuti dalleimpresedi assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi . successivamente alla proposizione del ricorso , l art . 1
2017-149.txt616129 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito , con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2017-149.txt6486487 agosto 2012 , n . 134 , ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – aveva attribuito alleimprese, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
2017-149.txt782782ed enti pubblici di ricerca . questi costi , ai sensi del comma 281 , non potevano superare per ciascunaimpresae per ciascun periodo d imposta l importo di 15 milioni di euro ( poi elevato a 50 dal citato
2017-149.txt961961questi ultimi crediti d imposta , era stato conseguentemente previsto , al secondo comma , un tetto massimo fruibile dalleimprese, mediante definizione dei relativi stanziamenti nel bilancio dello stato ( 375,2 milioni di euro per l anno 2008 ,
2017-149.txt10841084rileva , avevano stabilito che , a decorrere dall anno 2009 , per la fruizione del credito d imposta leimpresedovevano inoltrare per via telematica all agenzia delle entrate un apposito formulario , valevole come « prenotazione dell accesso »
2017-149.txt11261126e che l agenzia delle entrate provvedeva ad esaminare le domande secondo l ordine cronologico di arrivo , comunicando alleimpresemedesime – per le attività già avviate prima del 29 novembre 2008 – « esclusivamente un nulla-osta ai soli fini
2017-149.txt12771277fatto , la capienza degli stanziamenti si era esaurita nei primi minuti successivi all apertura della procedura telematica e numeroseimpreseerano state escluse dalla fruizione del credito di imposta in relazione ad attività di ricerca avviate prima dell entrata in
2017-149.txt34113411il « decreto anticrisi » , intitolato « misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale » , volto a « fronteggiare l eccezionale situazione di
2017-149.txt39123912venir meno di tale posta non può , dunque , aver avuto una incidenza decisiva sul complessivo andamento economico delleimprese. non è irrilevante , infine , che il diritto in questione abbia ad oggetto il riconoscimento di un beneficio
2017-153.txt322322qualità , redditività , innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dellaimpresao a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della
2017-153.txt596596incrementi di produttività , innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dellimpresa» , sono soggette « a una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
2017-153.txt908908qualità , redditività , innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dellaimpresao a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale » . la questione sarebbe rilevante ,
2017-153.txt11851185qualità , redditività , innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dellaimpresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale , sono assoggettate ad una tassazione
2017-153.txt23622362qualità , redditività , innovazione , efficienza organizzativa , collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dellaimpresao a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale » . questo preciso collegamento , richiesto
2017-153.txt24392439mercato e diretta alla produzione di utili . tramite l agevolazione fiscale il legislatore intende quindi promuovere la competitività delleimpresenell interesse generale . il rimettente muove dal presupposto che a queste stesse finalità sia preordinato anche il « fondo
2017-177.txt22512251. 2 ) o « prestazioni di servizi » ( art . 3 ) effettuate da soggetti esercenti attività diimpresa( art . 4 ) o « arti e professioni » ( art . 5 ) . quanto agli atti
2017-213.txt567567stato per essere destinati al fondo di cui al comma 48 [ fondo di garanzia per le piccole e medieimprese. fondo di garanzia per la prima casa ] » . 4 . – dubita , in particolare , la
2017-242.txt423423concorrenza per il vantaggio derivante alle banche dal minor costo del prodotto offerto . ciò non in ragione della specificitàimprenditorialema per una scelta fiscale , che non troverebbe giustificazione nelle differenze inerenti alla costituzione della provvista che alimenta l
2017-242.txt876876per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas , per l internazionalizzazione , lo sviluppo e la digitalizzazione delleimprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed expo 2015 ) , convertito , con modificazioni , dalla
2017-242.txt1832183215 marzo 1993 , n . 93 / 6 / cee ( direttiva del consiglio relativa all adeguatezza patrimoniale delleimpresedi investimento e degli enti creditizi ) , afferma che « in un mercato comune finanziario gli enti , a
2017-242.txt18581858creditizi ) , afferma che « in un mercato comune finanziario gli enti , a prescindere dal fatto che sianoimpresedi investimento o enti creditizi , sono direttamente concorrenti tra di loro » . essendo di palmare evidenza la coincidenza
2017-249.txt728728disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario » , convertito , con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012 , n . 135 )
2017-269.txt299299che prevede , al fine di assicurare il funzionamento dell agcm , l applicazione di contributi a carico dei soliimprenditoricon fatturato superiore a 50 milioni di euro , con un limite massimo per tale contributo ( non superiore a
2017-269.txt381381, perché : escluderebbe dall obbligo di contribuzione i consumatori , le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici diversi dagliimprenditori; assoggetterebbe all obbligo di contribuzione solo gli imprenditori con volume d affari superiore a 50 milioni di euro ;
2017-269.txt390390consumatori , le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici diversi dagli imprenditori ; assoggetterebbe all obbligo di contribuzione solo gliimprenditoricon volume d affari superiore a 50 milioni di euro ; individuerebbe quale base imponibile una grandezza come il fatturato
2017-269.txt437437contributiva . inoltre , prevedendo un limite massimo alla misura del contributo , introdurrebbe una imposizione regressiva a beneficio delleimpresedi maggiori dimensioni , in spregio al principio di progressività dell imposizione . 2 . – con ordinanza del 25
2017-269.txt783783in quanto : escluderebbe dall obbligo di contribuzione i consumatori , le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici diversi dagliimprenditori; assoggetterebbe all obbligo di contribuzione solo gli imprenditori con volume d affari superiore a 50 milioni di euro ;
2017-269.txt792792consumatori , le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici diversi dagli imprenditori ; assoggetterebbe all obbligo di contribuzione solo gliimprenditoricon volume d affari superiore a 50 milioni di euro ; individuerebbe quale base imponibile una grandezza come il fatturato
2017-269.txt839839contributiva . inoltre , prevedendo un limite massimo alla misura del contributo , introdurrebbe una imposizione regressiva a beneficio delleimpresedi maggiori dimensioni , in spregio al principio di progressività dell imposizione . nell ordinanza in esame , la commissione
2017-269.txt876876esame , la commissione tributaria rimarca che la disposizione censurata determina altresì una ingiustificata disparità di trattamento a favore delleimpresenon residenti , che operano in italia senza stabile organizzazione , in quanto anch esse ingiustificatamente esentate dalla contribuzione .
2017-269.txt48574857) ; da un « fondo di solidarietà » alimentato dalle altre autorità indipendenti ; da contribuzioni a carico delleimpresetenute all obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ; da una quota parte delle sanzioni irrogate ai sensi della
2017-269.txt49644964si è aggiunto , al fondo appositamente stanziato nel bilancio dello stato , un sistema di contribuzione da parte delleimpresetenute all obbligo di notifica delle concentrazioni ( cosiddetto filing fee ) . negli anni successivi , con il decreto-legge
2017-269.txt52035203n . 27 del 2012 , ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento , basato su contributi obbligatori dovuti dalleimpresedi medio-grandi dimensioni . più precisamente , la disposizione citata ha introdotto il comma 7-ter all art . 10 della
2017-269.txt53395339. 10 , comma 7-quater ) sono state eliminate tutte le fonti precedenti , compresa la filing fee dovuto dalleimpresenotificanti una concentrazione . lo stesso comma 7-quater stabilisce poi che , a decorrere dall anno 2014 , « il
2017-269.txt63796379, non può ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore di imporre la contribuzione in esame esclusivamente a carico delleimpreseche si contraddistinguono per una presenza significativa sui mercati , perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da
2017-269.txt64066406significativa sui mercati , perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da una rilevante dimensione economica : taliimprese, infatti , in base all id quod plerumque accidit , sono le destinatarie prevalenti dell attività dell autorità medesima
2017-269.txt64856485il fatto che l attività dell agcm possa indirizzarsi talvolta anche verso soggetti non tenuti alla contribuzione , come gliimprenditoricosiddetti sotto-soglia , le pubbliche amministrazioni , le imprese senza stabile organizzazione in italia o gli stessi consumatori . sul
2017-269.txt64946494talvolta anche verso soggetti non tenuti alla contribuzione , come gli imprenditori cosiddetti sotto-soglia , le pubbliche amministrazioni , leimpresesenza stabile organizzazione in italia o gli stessi consumatori . sul piano dell effettività , l autorità antritust è prevalentemente
2017-269.txt65206520o gli stessi consumatori . sul piano dell effettività , l autorità antritust è prevalentemente impegnata dalle attività economiche degliimprenditoridi medie e grandi dimensione e ciò basta ad escludere la manifesta irragionevolezza della normativa in esame . 10.2 .
2017-269.txt65666566scelta di riferirsi ad una determinata dimensione del fatturato ( 50 milioni di euro ) per delimitare la platea degliimprenditoriassoggettati al contributo . la rimettente ritiene che il fatturato non sia un indicatore di ricchezza , potendo il conto
2017-269.txt67546754non potrebbe esprimere ) la misura di un reddito che si vuole colpire e neppure la misura della redditività dellimpresa( intesa come capacità di retribuire i fattori di produzione ) . occorre rammentare che , secondo una costante giurisprudenza
2017-269.txt68816881soglia : non è irragionevole che le spese di funzionamento dell autorità preposta al corretto funzionamento del mercato gravino sulleimpresecaratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento e dotate di considerevole capacità di incidenza sui movimenti delle relative
2017-269.txt72147214di ” cattura ” del controllore da parte del controllato . in assenza di un tale limite , le maggioriimprese– specie quelle egemoni sul mercato e , quindi , quelle per le quali maggiore è l esigenza di vigilanza
2017-69.txt395395contributo . sarebbero , inoltre , violati l art . 41 cost . , perché sarebbero imposti oneri imprevedibili aimprenditoridel settore dei trasporti , in pregiudizio alla loro libertà di iniziativa economica ; e l art . 97 cost
2017-69.txt422422pregiudizio alla loro libertà di iniziativa economica ; e l art . 97 cost . , perché la partecipazione delleimpresedel settore al procedimento di determinazione del contributo metterebbe in pericolo l indipendenza dell art dai poteri economici e ,
2017-69.txt658658le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza , avendo l ordinanza elencato le diverse attività svolte dalleimpresericorrenti senza spiegare come tale dato , con specifico riferimento a ciascuna di esse , incida in punto di rilevanza
2017-69.txt24962496di determinare da sé le proprie risorse . inoltre , la stessa art ha ritenuto di coinvolgere anche le categorieimprenditorialiinteressate dapprima , mediante « la procedura di informazione alle associazioni di categoria » ( delibera 23 gennaio 2014 ,
2017-69.txt33163316( sentenza n . 507 del 1988 ) . destituita di fondamento è altresì la lamentata lesione della libertà dimpresa, di cui all art . 41 cost . l insieme delle norme , sostanziali e procedurali , che disciplinano
2017-69.txt34613461ad ogni modo , all interno della cornice normativa di cui si è ripetutamente detto , il coinvolgimento delle categorieimprenditorialinel procedimento di determinazione del contributo non riduce , ma invece accresce imparzialità , obiettività e trasparenza dell azione amministrativa
2017-85.txt53625362influenza dispiegata dal tributo ( i cosiddetti ” effetti allocativi ” ) sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delleimpreseoperanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi , per l oggetto stesso dell attività esercitata da
2017-85.txt53845384nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi , per l oggetto stesso dell attività esercitata da taliimprese, sugli equilibri ambientali » ( sentenza n . 58 del 2015 , sul tributo istituito da una regione in
2018-167.txt1063106329 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito , con modificazioni , nella legge 28
2018-17.txt338338classificati totalmente montani o parzialmente montani ( in tal caso , ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e daimprenditoriagricoli professionali ) nell elenco dei comuni italiani predisposto dall istat » . 2 . – in considerazione della parziale
2018-17.txt977977del criterio dell altitudine riportata nell elenco dell istat , altresì diversificando tra i terreni posseduti da coltivatori diretti eimprenditoriagricoli professionali , iscritti alla previdenza agricola , e gli altri . il medesimo comma 2 ha anche disposto che
2018-17.txt12051205nei comuni classificati parzialmente montani nello stesso elenco dell istat , ove posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditoriagricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola ( comma 1 , lettera b ) . seppure in misura minore rispetto
2018-17.txt18961896terreni ubicati nei comuni di cui all allegato 0a del decreto-legge , posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditoriagricoli professionali ; il comma 3 dello stesso articolo prevede l applicazione del comma 1 anche all anno d imposta
2018-17.txt82718271comuni classificati totalmente o parzialmente montani – in quest ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditoriagricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola – nell elenco predisposto dall istat , rimetterebbe a detto istituto la determinazione
2018-27.txt21962196al contratto di scommessa , il titolare della ricevitoria svolge una attività di « gestione » attraverso la propria organizzazioneimprenditoriale. esso assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta ; si occupa della trasmissione al bookmaker
2018-27.txt23442344alla raccolta delle scommesse , il cui volume determina anche la provvigione della ricevitoria e quindi il suo stesso rischioimprenditoriale. 4.3 . – in riferimento al denunciato difetto di congruità e proporzione dell intervento legislativo rispetto alle finalità perseguite
2018-46.txt632632bilancio dello stato per essere destinati al fondo di cui al comma 48 [ fondo di garanzia per le piccoleimpresee per la prima casa ] » . infine , il richiamato comma 486 dell art . 1 della predetta
2018-52.txt776776istituito tributi aventi ad oggetto « esclusivamente l attività di coltivazione di cave , e non altre attività di tipoimprenditoriale, nonché attività di coltivazione di cave , svolte unicamente all interno della regione campania » . 4 . –
2018-72.txt277277per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della
2018-72.txt720720locati o meno ) e con l eccezione di quelli che costituiscono beni strumentali per l esercizio dell attività dimpresao di produzione o scambio finalizzati a tale attività – il regime d imposizione fiscale risultava completamente scollegato dal valore
2018-72.txt904904e ha al contempo statuito , con riferimento agli immobili di interesse storico o artistico non posseduti in regime diimpresae locati ( art . 4 , comma 5-sexies , lettera a ) , che il reddito imponibile ai fini
2018-89.txt565565n . 9 del 2015 . 5 . 2 . – nei due giudizi principali risultano impugnati , da alcuneimpreseesercenti l attività estrattiva , sia l atto generale ( il decreto dell assessore della regione siciliana per l energia
2018-89.txt26512651nonché alle caratteristiche della stessa , tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato dalla relativa iniziativaimprenditoriale. sotto il primo versante , non va trascurato che lo sfruttamento dei giacimenti sollecita diverse competenze amministrative , ripartite
2018-89.txt33593359il canone in esame si correla all impegno profuso dagli enti interessati nella gestione amministrativa collegata alla relativa attività diimpresae mira ad indennizzare il pregiudizio che la collettività finisce per patire in conseguenza dell autorizzazione relativa allo sfruttamento delle
2018-89.txt36253625tutela ambientale » comunque « correlati alle attività estrattive » , nonché alle incombenze amministrative legate a tale attività diimpresa, ripartendo il riscosso tra i comuni interessati e la regione ; e ne rapportava la quantificazione ad indici non
2018-89.txt40934093tutti i soggetti che svolgono la relativa attività di estrazione , quale che sia il materiale oggetto della relativa iniziativaimprenditorialeed a prescindere dalla relativa capacità remunerativa . secondo il rimettente , dunque , viene imposto , irrazionalmente , il
2018-89.txt41794179fondante della prestazione patrimoniale disposta dalla norma in esame si lega sia allo sforzo amministrativo correlato a tale attività diimpresa; sia all esigenza di far gravare il costo del relativo disagio patito dalla collettività sui soggetti , che ,
2018-89.txt42704270. muovendo da tali presupposti , non appare convincente il cardine logico sul quale riposa la prospettata diseguaglianza tra leimpreseche esercitano l attività di estrazione . la diversa possibilità di rendimento dell attività , in ragione del maggior valore
2018-89.txt43184318ritenersi ininfluente una volta che si colleghi il canone in esame non ai valori di produzione reddituale della relativa iniziativaimprenditoriale, bensì alla esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava . in
2018-89.txt43804380economica , che ovviamente troverà , invece , rilievo nella determinazione dell imponibile ai fini della tassazione sul reddito delleimprese. infatti , nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella , viene data rilevanza essenziale alla deturpazione del
2018-89.txt59685968attività estrattiva ; ragioni dotate di primario rilievo , perché correlate alla tutela dei valori ambientali compromessi dalla detta iniziativaimprenditoriale. 9 . 6.4 . – la natura ed il rilievo dell interesse collettivo perseguito dal legislatore regionale rendono ,
2018-90.txt11441144maggior favore per l amministrazione finanziaria . tale è in generale la disciplina della cancellazione delle società dal registro delleimprese, i cui effetti , ai fini della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso
2018-90.txt18311831continuare la propria attività eventualmente a seguito di ricapitalizzazione . si tratta essenzialmente di un operazione riorganizzativa dell attività dimpresain forma societaria e di riassetto della partecipazione ( azionaria o per quote ) dei soci , pur con effetti
2018-90.txt31753175ottobre 2017 , n . 155 , recante « delega al governo per la riforma delle discipline della crisi diimpresae dell insolvenza » ) . 8 . – orbene , viene qui in considerazione la rimarcata specialità dei crediti
2019-128.txt485485artt . 6 e 7 , cioè per le banche e altri enti e società finanziari , nonché per leimpresedi assicurazione . 2 . – in considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure formulate , i
2019-128.txt18541854artt . 6 e 7 , cioè per le banche e gli altri enti e società finanziarie , nonché leimpresedi assicurazione , « per i periodi d imposta in corso al 1 gennaio 1998 , al 1 gennaio 1999
2019-163.txt249249, il quale , appunto , disciplina il regime di deducibilità dell imu ai fini della determinazione del reddito dimpresae del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni . prima di esaminare i profili di ammissibilità della questione
2019-163.txt440440« [ l ] imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito diimpresae del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento [ . . .
2019-163.txt835835di precisare se la richiesta di rimborso oggetto del giudizio principale afferisca , ai fini della determinazione del reddito dimpresa, alla deduzione percentuale dell imu « relativa agli immobili strumentali » . tale carenza descrittiva si traduce , secondo
2019-163.txt915915, del d.lgs . n . 23 del 2011 consente la deducibilità , ai fini della determinazione del reddito dimpresa, solo per tale tipologia di beni . 3.2 . – inoltre , come già evidenziato , l oggetto del
2019-245.txt13331333, venivano esclusivamente regolati i profili di responsabilità patrimoniale del debitore non fallibile , titolare o no di attività diimpresa. 5 . 1 . – si tratta , all evidenza , di strumenti di chiara matrice concorsuale , strutturati
2019-245.txt14991499un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato ; e ciò alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall ordinamento agliimprenditoriassoggettabili a fallimento . 5.2 . – la disciplina del sovraindebitamento appare chiaramente dominata dalla posizione di favore riconosciuta al
2019-245.txt20242024fallimentare . gli strumenti previsti dalla legge in oggetto sono , dunque , destinati ad operare sia in favore dellimpresacommerciale la cui attività si attesta sotto le soglie di fallibilità ; sia dell imprenditore agricolo , cui si riferisce
2019-245.txt20392039operare sia in favore dell impresa commerciale la cui attività si attesta sotto le soglie di fallibilità ; sia dellimprenditoreagricolo , cui si riferisce espressamente l art . 7 , comma 2-bis , della stessa legge ; sia dei
2019-245.txt20842084; nonché , in termini generali e di chiusura , dei debitori che contraggono obbligazioni prescindendo da una attività diimpresao professionale ( definiti ” consumatori ” , nel delimitato perimetro di riferibilità della relativa disciplina , ai sensi dell
2019-245.txt22402240aggiustamenti del caso ( determinati dalla presenza , tra i debitori coinvolti , anche di soggetti estranei ad attività diimpresa) non si distanzia da quelle ( di crisi e insolvenza ) che legittimano , per gli imprenditori commerciali ,
2019-245.txt22582258attività di impresa ) non si distanzia da quelle ( di crisi e insolvenza ) che legittimano , per gliimprenditoricommerciali , l accesso alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare . 6.3 . – le caratteristiche soggettive del debitore
2019-245.txt23042304riguardo ai profili di accesso alle diverse procedure previste dalla legge n . 3 del 2012 . mentre il debitoreimprenditore( anche agricolo ) e il professionista possono attivare esclusivamente l accordo di ristrutturazione e la liquidazione totale dei beni
2019-245.txt3993399329 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009
2019-245.txt53515351ha quindi ritenuto che « l ammissione di un pagamento parziale di un credito iva , da parte di unimprenditorein stato di insolvenza , nell ambito di una procedura di concordato preventivo come prevista dalla normativa nazionale di cui
2019-245.txt54915491e pertanto dei crediti iva . in tal senso , anzitutto , la procedura di concordato preventivo comporta che limprenditorein stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti . se tale patrimonio non è
2019-245.txt55715571procedura di concordato preventivo appare quindi tale da consentire di accertare che , a causa dello stato di insolvenza dellimprenditore, lo stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito iva in misura maggiore » ( paragrafi 23 e
2019-245.txt57845784quindi concluso ritenendo che « l ammissione di un pagamento parziale di un credito iva , da parte di unimprenditorein stato di insolvenza , nell ambito di una procedura di concordato preventivo [ . . . ] non costituisce
2019-245.txt61626162infine segnalare che , con il decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n . 14 ( codice della crisi diimpresae dell insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017 , n . 155 ; da ora in avanti :
2019-245.txt92079207debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria . e ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata ,imprenditorialeo no , nonché dalle dimensioni di tale attività ed all incidenza economica che ad esse si correla , trattandosi
2019-245.txt93329332– del resto , la differenza di trattamento sottolineata dal rimettente , trova conferma inequivoca nella normativa prevista per gliimprenditoriagricoli gravemente indebitati . questi ultimi , in ragione di quanto previsto dall art . 23 , comma 43 ,
2019-288.txt257257in quanto discriminerebbe qualitativamente i redditi in maniera irragionevole , dal momento che non sarebbe ravvisabile , in capo alleimpresecreditizie , finanziarie e assicurative gravate dall « addizionale » da essa introdotta , una capacità contributiva maggiore di quella
2019-288.txt536536recherebbe un vulnus agli evocati parametri costituzionali perché avrebbe introdotto una misura impositiva a carico di una circoscritta platea diimpreseprive , tuttavia , di una capacità contributiva maggiore di quella manifestata , a parità di reddito , dalle altre
2019-288.txt557557prive , tuttavia , di una capacità contributiva maggiore di quella manifestata , a parità di reddito , dalle altreimpresetenute al pagamento dell ires . 3 . – le due ordinanze di rimessione sollevano questioni parzialmente coincidenti e aventi
2019-288.txt719719d.l . n . 133 del 2013 , sostenendo che essa sarebbe irragionevole , in primo luogo , perché leimpreseincise dall « addizionale » non avrebbero una capacità contributiva maggiore di quella propria delle altre imprese soggette all ires
2019-288.txt736736, perché le imprese incise dall « addizionale » non avrebbero una capacità contributiva maggiore di quella propria delle altreimpresesoggette all ires . le imprese destinatarie dall aggravio fiscale non sarebbero , difatti , « economicamente più forti »
2019-288.txt742742« addizionale » non avrebbero una capacità contributiva maggiore di quella propria delle altre imprese soggette all ires . leimpresedestinatarie dall aggravio fiscale non sarebbero , difatti , « economicamente più forti » di quelle che operano in diversi
2019-288.txt11521152finanziaria evidentemente non sono di per sé sufficienti a dar conto , in particolare , della maggiore capacità contributiva delleimpresealle quali è applicabile la norma denunciata , sulla cui assenza si incentra invece il primo profilo della censura inerente
2019-288.txt29652965cost . , innanzitutto perché riserverebbe un diverso trattamento impositivo a situazioni che manifestano la medesima capacità contributiva : leimpreseincise dall « addizionale » non sarebbero , infatti , dotate di una ricchezza maggiore delle altre imprese egualmente soggette
2019-288.txt29832983: le imprese incise dall « addizionale » non sarebbero , infatti , dotate di una ricchezza maggiore delle altreimpreseegualmente soggette all ires ma escluse dal pesante aggravio fiscale . essi evidenziano , al riguardo , che non solo
2019-288.txt42534253n . 173 ( attuazione della direttiva 91 / 674 / cee in materia di conti annuali e consolidati delleimpresedi assicurazione ) , anche alle imprese di assicurazione . tale disciplina speciale prevede in sostanza che le perdite e
2019-288.txt4260426091 / 674 / cee in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ) , anche alleimpresedi assicurazione . tale disciplina speciale prevede in sostanza che le perdite e le svalutazioni dei crediti verso la clientela
2019-288.txt45904590che in tale mercato : a ) « sussistono ” barriere all entrata ” , nel senso che le relativeimpresepossono essere esercitate solo dopo aver ottenuto specifiche autorizzazioni dalle autorità di vigilanza , basate sull accertamento della stabilità patrimoniale
2019-288.txt46144614solo dopo aver ottenuto specifiche autorizzazioni dalle autorità di vigilanza , basate sull accertamento della stabilità patrimoniale e finanziaria delleimpreseinteressate » ; b ) di conseguenza , si determina « una concorrenza che , per quanto ampia , è
2019-288.txt47574757che , in forza delle descritte barriere strutturali , assume connotati di tipo oligopolistico , con la conseguenza che leimpresein esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato , derivante anche da un certo grado ( variabile in
2019-288.txt49634963è irragionevole che le spese di funzionamento dell autorità preposta al corretto funzionamento del mercato [ agcm ] gravino sulleimpresecaratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento [ con fatturato superiore a 50 milioni di euro ] e
2019-51.txt25472547non fallimentari , si riverberassero meccanicamente a carico del pubblico erario . tale esigenza non poteva estendersi anche a quelleimpreseprivate che , liberamente , avessero inteso assumere l attività di riscossione soggetta a rischio , salvo poi concentrarla in
2019-51.txt38633863risalenti alle precedenti gestioni private . risulterebbe , pertanto , senz altro irragionevole l estensione di tale disciplina a quelleimpreseprivate che ( come detto , non facendo parte del sistema ” pubblico ” della riscossione ) a suo tempo
2020-120.txt344344« [ i ] l beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività dimpresao detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento , rendendo , contestualmente
2020-120.txt502502, infatti , a corrispondere l imposta sulle successioni e donazioni a condizione che proseguano l esercizio dell attività diimpresao detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento , rendendo contestualmente apposita
2020-120.txt10691069della comunità europea , di forme di agevolazione sulle imposte di successione e donazione con riguardo al passaggio generazionale delleimpreseè stata a suo tempo sollecitata dalla raccomandazione 94 / 1069 / ce della commissione europea sulla successione nelle piccole
2020-120.txt10921092a suo tempo sollecitata dalla raccomandazione 94 / 1069 / ce della commissione europea sulla successione nelle piccole e medieimprese, adottata il 7 dicembre 1994 ( cui ha fatto seguito la comunicazione 98 / c 93 / 02 della
2020-120.txt11211121ha fatto seguito la comunicazione 98 / c 93 / 02 della commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medieimprese, adottata il 27 marzo 1998 ) . sul rilievo che il libro bianco sulla crescita , la competitività e
2020-120.txt11521152che il libro bianco sulla crescita , la competitività e l occupazione dell anno precedente menzionava « la successione nelleimpresequale settore prioritario cui apportare dei miglioramenti » , la commissione prendeva atto della « inadeguatezza di alcune parti della
2020-120.txt11981198soprattutto in materia di diritto societario , successorio e fiscale » , constatando « che ogni anno diverse migliaia diimpresesono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione ; [ e ] che
2020-120.txt12281228di difficoltà insormontabili inerenti alla successione ; [ e ] che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delleimpresenonché sui loro creditori e lavoratori » . la raccomandazione evidenziava quindi come « uno dei principali ostacoli al buon
2020-120.txt12831283che « il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l equilibrio finanziario dellimpresae quindi la sua sopravvivenza » . invitava pertanto gli stati membri ad « adottare le misure necessarie per facilitare
2020-120.txt13101310. invitava pertanto gli stati membri ad « adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medieimpreseal fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese [ stesse ] ed il mantenimento dei posti di lavoro » (
2020-120.txt13181318adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delleimprese[ stesse ] ed il mantenimento dei posti di lavoro » ( art . 1 ) e , tra queste
2020-120.txt13491349» ( art . 1 ) e , tra queste , segnalava anche l opportunità di « incoraggiare fiscalmente limprenditorea trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti , soprattutto quando non vi sono successori nell ambito
2020-120.txt13541354) e , tra queste , segnalava anche l opportunità di « incoraggiare fiscalmente l imprenditore a trasferire la suaimpresatramite vendita o cessione ai dipendenti , soprattutto quando non vi sono successori nell ambito della famiglia » ( art
2020-120.txt14161416cessione ( art . 7 ) , la raccomandazione sollecitava gli stati a « ridurre , purché l attività dellimpresaprosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo , i tributi sugli attivi strettamente legati all esercizio dell impresa
2020-120.txt14361436impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo , i tributi sugli attivi strettamente legati all esercizio dellimpresain caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria , in particolare le imposte di successione , di donazione e
2020-120.txt18801880al parente entro il terzo grado del defunto , « a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l attivitàimprenditorialeper un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento » . regimi tributari agevolativi volti a tutelare
2020-120.txt19031903periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento » . regimi tributari agevolativi volti a tutelare specifici assettiimprenditorialidella piccola e media impresa in vista della continuità dell attività economica erano peraltro già stati previsti – a determinate
2020-120.txt19081908anni dalla data del trasferimento » . regimi tributari agevolativi volti a tutelare specifici assetti imprenditoriali della piccola e mediaimpresain vista della continuità dell attività economica erano peraltro già stati previsti – a determinate condizioni – nell art .
2020-120.txt19461946nell art . 25 del d.lgs . n . 346 del 1990 con riguardo agli immobili adibiti all esercizio dellimpresanell ambito di un impresa artigiana familiare ( comma 4 ) e ai fondi rustici devoluti a coltivatori diretti in
2020-120.txt19511951d.lgs . n . 346 del 1990 con riguardo agli immobili adibiti all esercizio dell impresa nell ambito di unimpresaartigiana familiare ( comma 4 ) e ai fondi rustici devoluti a coltivatori diretti in ambito familiare ( comma 3
2020-120.txt19891989( comma 3 ) , cui si era aggiunta la peculiare disciplina agevolativa finalizzata a « favorire la continuità dellimpresaagricola » nel caso di successione o donazione a beneficio di discendenti entro il terzo grado aventi i requisiti dei
2020-120.txt20372037della legge 15 dicembre 1998 , n . 441 , recante « norme per la diffusione e la valorizzazione dellimprenditoriagiovanile in agricoltura » , e successive modificazioni ) . 3 . 3 . – a poca distanza dalla legge
2020-120.txt24222422e seguenti cod . civ . ) , che consente , in un ottica preordinata ad assicurare la continuità dellimpresa, la programmazione strategica del passaggio generazionale ( « ad uno o più discendenti » , ai sensi dell art
2020-120.txt24512451« ad uno o più discendenti » , ai sensi dell art . 768-bis cod . civ . ) dellimpresastessa , anche in deroga al divieto dei patti successori di cui all art . 458 cod . civ .
2020-120.txt25542554; erano stati previsti regimi tributari agevolativi al fine di facilitare , in particolari contesti , la successione nell attivitàimprenditoriale; erano stati introdotti specifici strumenti contrattuali diretti a permettere una programmazione strategica del passaggio generazionale dell impresa . la
2020-120.txt25722572nell attività imprenditoriale ; erano stati introdotti specifici strumenti contrattuali diretti a permettere una programmazione strategica del passaggio generazionale dellimpresa. la norma denunciata ha quindi previsto un ulteriore regime fiscale , particolarmente favorevole , che comporta – a determinate
2020-120.txt35273527agevolare – attraverso l eliminazione dell onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dellimpresanell ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa , rispetto alla quale il trasferimento a seguito
2020-120.txt36043604dall altro , subordina la fruizione del beneficio alla condizione che i discendenti « proseguano l esercizio dell attività dimpresao detengano il controllo » per un periodo di almeno cinque anni . ciò trova ulteriore conferma nei lavori preparatori
2020-120.txt36663666figlio , ha adottato la scelta di escludere l imposizione , « al fine di facilitare il passaggio generazionale delleimpresea carattere familiare , che costituiscono [ . . . ] una delle componenti essenziali della struttura produttiva del paese
2020-120.txt37283728il 2007 ) . 4 . 3 . – la finalità di agevolare la continuità della gestione familiare di unimpresa, per come considerata nella struttura della esenzione in oggetto , appare eccedente rispetto al favor familiae espresso dall art
2020-120.txt37663766espresso dall art . 29 cost . in ipotesi , solo in particolari casi , come ad esempio quello dellimpresafamiliare , dove è prevalente l aspetto del lavoro del titolare e dei suoi familiari ( sovente anche rispetto a
2020-120.txt41134113all ambito dell art . 41 cost . l agevolazione in esame , tuttavia , non è destinata direttamente allimpresama ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale . da questo punto di vista
2020-120.txt43274327il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dellimpresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico : del resto anche in
2020-120.txt44134413comma 4-ter , del d.lgs . n . 346 del 1990 viene accordata prescindendo da qualsiasi considerazione delle dimensioni dellimpresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l
2020-120.txt45234523oneri conseguenti alla vigente imposta di successione possano , nella normalità dei casi , mettere in pericolo la sopravvivenza dellimpresa. si tratta , in ogni caso , di un rischio realisticamente più riferibile e ragionevolmente più giustificabile con riguardo
2020-120.txt45484548in ogni caso , di un rischio realisticamente più riferibile e ragionevolmente più giustificabile con riguardo alle piccole e medieimpresepiuttosto che alle grandi : l oggetto della citata raccomandazione della commissione europea era , non a caso , limitato
2020-120.txt46574657, in parte disallineata rispetto alla finalità , in sé certamente meritevole di tutela , di garantire la sopravvivenza dellimpresae quindi di evitare la dissipazione dell universo dei valori sociali ad essa indubbiamente riferibili , che derivano dalla sua
2020-120.txt48294829un disincentivo alla vendita , favorendo sì , anche da questo punto di vista , la continuità della proprietà dellimpresa, ma all interno della stessa comunità familiare : ciò , tuttavia , non è detto che assicuri , direttamente
2020-120.txt48684868, direttamente o indirettamente , un idonea qualità manageriale ( problema tanto più grave quanto maggiori sono le dimensioni dellimpresa) . infine , sempre riguardo alle finalità sociali , va notato che l agevolazione in oggetto può anche favorire
2020-120.txt49644964interesse sempre riconducibile all art . 41 cost . , ma può condurre , con riguardo all applicazione alle grandiimprese, anche ad esiti , come detto , eccedenti rispetto allo scopo , dal momento che quanto più ampie sono
2020-120.txt51275127, rese convenienti anche a causa della mancanza di un armonizzazione comunitaria delle imposte dirette , delle sedi legali delleimpresein paesi che possono sostenere regimi fiscali ben più competitivi di quello nazionale . è significativo , da ultimo ,
2020-120.txt52735273per successione mortis causa , ritenendola sproporzionata nella parte in cui , estendendosi oltre l ambito delle piccole e medieimprese, prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delle imprese agevolate . 5 . – così chiarita , nei termini
2020-120.txt52835283cui , estendendosi oltre l ambito delle piccole e medie imprese , prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delleimpreseagevolate . 5 . – così chiarita , nei termini sopra descritti , la natura della misura agevolativa introdotta dal
2020-120.txt54315431lo scopo della norma denunciata , come sopra visto , è quello di incentivare la continuità di un attività dimpresada parte dei discendenti all interno della famiglia del dante causa in occasione della successione mortis causa , rispetto alla
2020-120.txt55445544entrambe le fattispecie poste a confronto , giacché anche il trasferimento al coniuge può realizzare l obiettivo della continuità dellimpresa. tuttavia , un primo dato differenziale deriva dalla circostanza che l esenzione in parola si pone , anche diacronicamente
2020-120.txt56395639458 cod . civ . e prevedendo la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari , consente allimprenditoredi trasferire l azienda o le partecipazioni societarie esclusivamente in favore dei discendenti e non anche del coniuge , il
2020-120.txt56795679il quale , al pari degli altri soggetti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dellimprenditorestesso , sarà soddisfatto , qualora non vi rinunzi , con il pagamento di una somma corrispondente al valore della
2020-120.txt61856185. ] » ( comma 3 ) ; b ) agli immobili compresi nell attivo ereditario adibiti all esercizio dellimpresa, ove devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado defunto , purché ciò avvenga
2020-120.txt62116211o a parenti in linea retta entro il terzo grado defunto , purché ciò avvenga « nell ambito di unaimpresaartigiana familiare , come definita della legge 8 agosto 1985 , n . 443 , e dell art . 230-bis
2020-120.txt62926292coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto , a condizione che gli aventi causa proseguano l attivitàimprenditorialeper cinque anni ( comma 4-bis ) . nondimeno , è palese che si tratti di previsioni normative volte ad
2020-120.txt63536353dall imposta – specifici settori produttivi ( come quello dell attività agricola svolta da una famiglia diretto-coltivatrice o quello dellimpresafamiliare artigiana ) o a incoraggiare l esercizio dell attività imprenditoriale ove questa , tenendo conto della peculiare situazione ambientale
2020-120.txt63646364agricola svolta da una famiglia diretto-coltivatrice o quello dell impresa familiare artigiana ) o a incoraggiare l esercizio dell attivitàimprenditorialeove questa , tenendo conto della peculiare situazione ambientale e , quindi , di mercato in cui si svolge ,
2020-142.txt130130di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delleimprese» , e per la sola parte in cui tale disposizione fa riferimento ai tributi , alle sanzioni e agli
2020-142.txt218218il giudice a quo , la disposizione censurata , differendo l efficacia dell estinzione delle società cancellate dal registro delleimpresecon riguardo ai soli rapporti con l amministrazione finanziaria e facendo , così , rivivere per un lungo lasso di
2020-142.txt12561256di cui all articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delleimprese» – si inserisce , derogandola , nella disciplina civilistica della cancellazione delle società dal registro delle imprese . 3.5
2020-142.txt12741274registro delle imprese » – si inserisce , derogandola , nella disciplina civilistica della cancellazione delle società dal registro delleimprese. 3.5 . – riguardo a quest ultima , è necessario brevemente rammentare che , ponendo fine ad un annoso
2020-142.txt14781478della corte di cassazione , le quali , per un verso , hanno chiarito che la cancellazione dal registro delleimpresedetermina in ogni caso l estinzione delle società di capitali , ritenendo , peraltro , la norma estensibile anche alle
2020-142.txt18061806l avvocatura generale dello stato ha messo correttamente in evidenza che la disciplina della cancellazione delle società dal registro delleimpresee la conseguente perdita di capacità e soggettività dell ente è di ostacolo alle attività svolte dall amministrazione finanziaria nei
2020-142.txt23192319n . 175 del 2014 , nel favorire l adempimento dell obbligazione tributaria verso le società cancellate dal registro delleimprese, non determina l ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal rimettente . come ha avuto già modo di affermare questa
2020-201.txt860860queste regole alle società di armamento , alle società di fatto , alle associazioni professionali senza personalità giuridica , allimpresafamiliare ( con alcune peculiarità ) e al gruppo europeo di interesse economico ( geie ) . in questi termini
2020-201.txt22312231. 6 del tuir : redditi fondiari , di capitale , di lavoro dipendente , di lavoro autonomo , diimpresae redditi diversi . in questo schema impositivo non solo alcuni redditi non coincidono con una res ( il reddito
2020-201.txt22532253redditi diversi . in questo schema impositivo non solo alcuni redditi non coincidono con una res ( il reddito dimpresa, ad esempio , in forza dell art . 83 del tuir è costituito da un dato contabile , tra
2020-234.txt53775377non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi odimprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini » , posto che « i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno
2020-262.txt204204imu dall imposta sul reddito delle società ( ires ) , farebbe gravare la tassazione su « un reddito dimpresain parte fittizio , in contrasto con il principio di capacità contributiva » ; ciò sul presupposto che : i
2020-262.txt641641riguardo al principio di libertà di iniziativa economica privata , in quanto la norma censurata penalizzerebbe indebitamente la scelta dellimpresadi investire gli utili nell acquisto degli immobili strumentali , senza che peraltro siano rinvenibili « differenze qualitative apprezzabili del
2020-262.txt10341034degli immobili sui quali era stata corrisposta l imu nel 2012 non è incompatibile con l oggetto dell attività dimpresadella srl contribuente , indicato nell ordinanza di rimessione ( « acquisto , vendita , locazione , leasing , costruzione
2020-262.txt13891389del fisiologico effetto di un imposta patrimoniale , all esito di un particolare aggravio della pressione fiscale a carico delleimpreseproprietarie di immobili strumentali . il tributo , infatti , è stato in origine previsto nell àmbito del d.lgs .
2020-262.txt18501850disposizione era funzionale a consentire ai comuni di evitare che il nuovo tributo determinasse un incremento della pressione fiscale sulleimprese: infatti l imu , calibrata in modo da risultare sostanzialmente a saldo zero ( nell aliquota standard dello 0,76
2020-262.txt19141914fondiaria ) , senza questa misura di riduzione si sarebbe risolta in un aggravio per quei soggetti , come leimprese( o i lavoratori autonomi ) , proprietari di immobili strumentali , che non versavano irpef fondiaria . 2.2 .
2020-262.txt19961996, proprio sull imu si è scaricato gran parte del peso di una manovra emergenziale che , soprattutto per leimprese, ha aggravato il livello dell imposizione patrimoniale sugli immobili e ha , peraltro , anche inciso fortemente sul grado
2020-262.txt23842384questo assetto , il legislatore si è subito mostrato avvertito che esso era divenuto particolarmente gravoso e critico per leimprese. già l incipit dell art . 1 , comma 1 , del decreto-legge 21 maggio 2013 , n .
2020-262.txt25202520articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale , e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito diimpresadell imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive » . inoltre , nell agosto del 2013 (
2020-262.txt25882588del prelievo sugli immobili » , esaminava espressamente il tema della « deducibilità ai fini della determinazione del reddito diimpresadell imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive » . in particolare , preso atto che «
2020-262.txt26252625preso atto che « [ c ] on il passaggio dall ici all imu , gli immobili di proprietà delleimpresehanno subito un incremento di prelievo , dovuto sia all aumento delle aliquote e dei coefficienti moltiplicativi applicati alle rendite
2020-262.txt27142714l riferimento alla deducibilità dell imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive ai fini della determinazione del reddito diimpresacontenuto nell art . 1 del d.l . n . 54 del 2013 , prospetta un intervento che sarebbe in
2020-262.txt28942894« [ l ] imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito diimpresae del reddito derivante dall esercizio di arti e professioni » nella misura del 30 per cento per il periodo
2020-262.txt32443244l indeducibilità totale dell imu ai fini delle imposte erariali sui redditi , dato il forte impatto sul sistema delleimprese, sia risultata ben presto , per stessa ammissione del legislatore , uno dei temi critici e quindi da riformare
2020-262.txt36473647costi di produzione . è ben vero che il tuir fissa poi regole specifiche per la misurazione del reddito dimpresa, precisando , per alcune componenti positive o negative risultanti dal conto economico , la misura in cui possono concorrere
2020-262.txt36913691reddito complessivo , ovverosia alla base imponibile dell ires . tuttavia , costituisce principio imprescindibile della determinazione del reddito dimpresaquello di inerenza del costo da portare in deduzione . nella sua formulazione essenziale , « [ i ] l
2020-262.txt37253725essenziale , « [ i ] l principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito dimpresaed esprime una correlazione tra costi ed attività d impresa in concreto esercitata , traducendosi in un giudizio di carattere
2020-262.txt37353735dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività dimpresain concreto esercitata , traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo , che prescinde , in sé , da valutazioni
2020-262.txt38303830lato definisce e dall altro delimita , escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all esercizio dellimpresa, l area dei costi che concorrono al reddito tassabile . da tale principio il legislatore non può arbitrariamente prescindere
2020-262.txt40264026) una attiene alle imposte per le quali è prevista la rivalsa ( il cui peso non è sopportato dallimpresa, onde la logicità della mancata deduzione del relativo onere ) ; b ) l altra riguarda le imposte sui
2020-262.txt41804180impositivo , la deducibilità una volta che il legislatore abbia , nella propria discrezionalità , stabilito per il reddito dimpresail criterio di tassazione al netto . in questa prospettiva , dunque , correttamente le considerazioni del rimettente concentrano la
2020-262.txt42384238, costituendo un costo necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore della produzione , a cui limprenditorenon può sottrarsi . 3.2 . – la disposizione censurata contrasta , pertanto , con gli artt . 3 e
2020-262.txt46574657tributo sui redditi causato soltanto dalla misura dell imu ( divenuta , come si è visto particolarmente incidente per leimprese) , che potrebbe , di fatto , azzerare lo stesso reddito netto o che paradossalmente potrebbe , in via
2020-262.txt47834783principio di coerenza è , nel caso di specie , l indebita penalizzazione , rilevata dal rimettente , di quelleimpreseche abbiano scelto ( opzione non certo biasimabile , perché funzionale alla solidità dell azienda ) di investire gli utili
2020-262.txt48894889il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi , anche se effettivamente sostenuti nell ambito di un attività dimpresa; tuttavia forme di deducibilità parziale o forfetaria si devono giustificare in termini di proporzionalità e ragionevolezza , come ad
2020-262.txt545254522011 nella parte in cui prevede l indeducibilità dell imu sugli immobili strumentali dall imponibile delle imposte sui redditi dimpresa. la riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt . 3 e 53
2020-262.txt55025502imu sugli immobili strumentali dall imponibile dell ires , infatti non può che coinvolgere anche l indeducibilità dal reddito dimpresaai fini dell irpef , poiché per effetto del rinvio disposto dall art . 56 tuir – « [ i
2020-262.txt55275527, poiché per effetto del rinvio disposto dall art . 56 tuir – « [ i ] l reddito dimpresaè determinato secondo le disposizioni della sezione i del capo ii del titolo ii , salvo quanto stabilito nel presente
2020-262.txt56455645censurata e che negli anni hanno previsto una parziale deducibilità dell imu sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi diimpresa, senza tuttavia disporre l integrale deducibilità : art . 1 , commi 715 e 716 , della legge n
2020-33.txt254254della legge 23 luglio 2009 , n . 99 , recante « disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delleimprese, nonché in materia di energia » ) , doveva intendersi , nella suddetta ipotesi di locazione finanziaria , nel
2020-54.txt27412741art . 230-bis cod . civ . – parimenti richiamato dal rimettente – , pur considerando , con riguardo allimpresafamiliare , ambedue le categorie di parenti e affini , comunque le distingue nel grado , confermando ulteriormente la loro
2020-54.txt35203520ipotesi , alle diverse norme sui carichi fiscali di famiglia in tema di imposte dirette ; sul trattamento fiscale dellimpresafamiliare ; sulla nozione di nucleo familiare in tema di determinazione sintetica del reddito o in tema di abitazione principale
2021-120.txt13813829 novembre 2008 , n . 185 ( misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione eimpresae per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale ) , convertito , con modificazioni , nella legge 28
2021-120.txt230230disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delleimpresedel settore bancario » , convertito , con modificazioni , nella legge 7 agosto 2012 , n . 135 (
2021-120.txt11081108ogni caso l agente della riscossione , ancorché ormai « ente pubblico » , si troverebbe a esercitare un attivitàimprenditorialesostanzialmente priva di rischi d impresa , non subendo « alcun danno patrimoniale per effetto dell inadempimento del contribuente »
2021-120.txt11141114, ancorché ormai « ente pubblico » , si troverebbe a esercitare un attività imprenditoriale sostanzialmente priva di rischi dimpresa, non subendo « alcun danno patrimoniale per effetto dell inadempimento del contribuente » . 2 . – il presidente
2021-149.txt915915art . 47 cost . , in quanto la scelta legislativa di assoggettare a tributo l adesione a un moduloimprenditorialepiuttosto che a un altro , nel medesimo settore del credito cooperativo , si porrebbe in contraddizione con il principio
2021-149.txt15391539bilanciamento degli interessi operato dal legislatore con l adozione della misura in esame . il previsto prelievo colpirebbe una sceltaimprenditorialeche , pur essendo alternativa a quella considerata dalla riforma come la più idonea a rafforzare la capacità competitiva e
2021-149.txt63136313sulla scelta fra due moduli equiparati non tiene conto del fatto che invece la soluzione scoraggiata comporta l uscita dellimpresabancaria da tale settore e la sua continuazione in forma di spa . non è poi conferente il richiamo operato
2021-149.txt65036503pena il mancato rilascio dell autorizzazione al conferimento d azienda da parte della banca d italia . la solidità dellimpresabancaria non può , quindi , comunque mai essere messa in discussione , con la conseguenza che anche la scelta
2021-167.txt689689n . 18 ( misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie , lavoratori eimpreseconnesse all emergenza epidemiologica da covid-19 ) , convertito , con modificazioni , nella legge 24 aprile 2020 , n
2021-187.txt45264526questo appare il nucleo della censura , ridonderebbe pertanto in lesione dell autonomia finanziaria regionale , stante la presenza diimpresedel settore aventi sede o stabilimenti in sicilia . 8 . 1 . – le questioni sono inammissibili , sotto
2021-70.txt911911elettronici , le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello stato , che , fuori dall esercizio di attività dimpresa, arte o professione , effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita
2022-101.txt32633263, la garanzia prevista dall art . 2751-bis , numero 5 , cod . civ . , in favore dellimprenditore. la diversità della figura del prestatore d opera rispetto a quella dell imprenditore artigiano è stata , infatti ,
2022-101.txt32773277civ . , in favore dell imprenditore . la diversità della figura del prestatore d opera rispetto a quella dellimprenditoreartigiano è stata , infatti , ritenuta preclusiva di uno scrutinio di legittimità costituzionale , che nell omogeneità delle fattispecie
2022-12.txt10811081presupposto dell irap e le regole di determinazione della base imponibile ” a valle ” , con specifico riguardo alleimpresebancarie , il carattere sostitutivo della pronuncia auspicata dal rimettente non osta di per sé all ammissibilità della questione .
2022-141.txt14481448n . 18 ( misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie , lavoratori eimpreseconnesse all emergenza epidemiologica da covid-19 ) , convertito , con modificazioni , nella legge 24 aprile 2020 , n
2022-141.txt25232523, del decreto-legge 27 gennaio 2022 , n . 4 , recante « misure urgenti in materia di sostegno alleimpresee agli operatori economici , di lavoro , salute e servizi territoriali , connesse all emergenza da covid-19 , nonché
2022-167.txt585585del decreto-legge 25 maggio 2021 , n . 73 ( misure urgenti connesse all emergenza da covid-19 , per leimprese, il lavoro , i giovani , la salute e i servizi territoriali ) , convertito , con modificazioni ,
2022-167.txt17081708determinata , potendo anche assumere la rappresentanza del preponente . l agente è dunque una sorta di intermediario tra limpresae i suoi clienti . la peculiarità del rapporto di agenzia deriva dalla circostanza che , per un verso ,
2022-167.txt18761876dell agente nell organizzazione del medesimo comportano che la relativa figura possa essere ricondotta a quella di un collaboratore dellimpresaaltrui . questa ipotesi è espressamente considerata dal legislatore laddove , con l art . 409 , numero 3 )
2022-167.txt19251925testo novellato dalla legge 22 maggio 2017 , n . 81 ( misure per la tutela del lavoro autonomo nonimprenditorialee misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato ) , fa riferimento
2022-167.txt20342034parti , il collaboratore organizza autonomamente l attività lavorativa » . peraltro l agente può anche rivestire la qualità diimprenditoreove , per l esercizio della sua attività , ponga in essere un organizzazione coordinata di fattori produttivi , avvalendosi
2022-196.txt18951895comma 2 , del decreto-legge 22 marzo 2021 , n . 41 ( misure urgenti in materia di sostegno alleimpresee agli operatori economici , di lavoro , salute e servizi territoriali , connesse all emergenza da covid-19 ) ,
2022-245.txt632632la « proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alleimpreseo alle famiglie » . e infatti , la legge di conversione , intervenendo sull art . 5 della legge
2022-245.txt21192119reca « proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alleimpresee alle famiglie » e il preambolo fa riferimento alla « straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di
2022-245.txt21562156provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alleimpresee alle famiglie » . le norme censurate , quindi , proprio in forza del loro carattere tributario – ad
2022-40.txt8787, n . 137 ( ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute , sostegno ai lavoratori e alleimprese, giustizia e sicurezza , connesse all emergenza epidemiologica da covid-19 ) , convertito , con modificazioni , in legge
2022-66.txt22702270comma 4 , del decreto-legge 22 marzo 2021 , n . 41 ( misure urgenti in materia di sostegno alleimpresee agli operatori economici , di lavoro , salute e servizi territoriali , connesse all emergenza da covid-19 ) ,
2022-73.txt7171per razionalizzare , facilitare e potenziare l attività di accertamento ; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delleimprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ; delega al presidente della

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
reddito_d_impresa32
esercizio_di_imprese26
redditi_di_impresa24
redditi_d_impresa22
esercizio_dell_impresa21
netto_delle_imprese21
per_le_imprese20
reddito_di_impresa18
attività_di_impresa16
di_impresa_e16
delle_imprese_nonché16
attività_d_impresa14
di_imprese_commerciali12
d_impresa_e12
patrimoniale_delle_imprese11
registro_delle_imprese11
immobili_delle_imprese11
imprese_nonché_per11
sostegno_alle_imprese11
alle_imprese_commerciali10
impresa_e_per10
imprese_di_assicurazione10
di_un_impresa10
imprese_che_hanno10
imprese_del_settore10
imprese_industriali_e9
relativi_all_impresa9
posseduti_da_imprese9
sole_imprese_che9
alle_imprese_e9
delle_imprese_del9
attività_delle_imprese8
delle_imprese_di8
occupazione_e_impresa8
e_impresa_e8
dell_impresa_e7
impresa_di_cui7
e_medie_imprese7
di_una_impresa6
categorie_di_imprese6
delle_imprese_e6
parte_delle_imprese6
imprese_artigiane_e6
per_gli_imprenditori6
dell_impresa_stessa6
delle_imprese_non6
di_attività_imprenditoriali6
un_impresa_commerciale6
di_impresa_di6
alle_imprese_che6
sulle_sole_imprese6
imprese_e_alle6
imprenditori_agricoli_professionali6
dagli_imprenditori_agricoli6
carico_delle_imprese5
di_imprese_che5
cui_l_impresa5
imprese_aventi_sede5
alle_imprese_con5
dalle_imprese_di5
redditi_delle_imprese5
imprenditori_diversi_dalle5
di_imprese_e5
imprese_commerciali_o5
dell_impresa_agricola5
d_impresa_la5
e_delle_imprese5
caso_di_imprese5
imprese_che_svolgono5
impresa_di_trasporti5
cui_attività_imprenditoriale5
attività_imprenditoriale_consiste5
imprenditoriale_consiste_nel5
imprese_non_residenti5
stato_alle_imprese5
di_imprese_industriali4
degli_imprenditori_che4
di_nuove_imprese4
gestione_dell_impresa4
le_altre_imprese4
l_impresa_ha4
gli_imprenditori_diversi4
riferimento_alle_imprese4
imprese_commerciali_e4
delle_imprese_commerciali4
forma_d_impresa4
imprese_soggette_all4
le_imprese_di4
dell_impresa_non4
delle_grandi_imprese4
grandi_imprese_in4
qualità_di_imprenditore4
impresa_commerciale_o4
attività_imprenditoriali_commerciali4
civilistica_dell_impresa4
impresa_o_di4
dell_impresa_di4
d_impresa_in4
delle_imprese_agricole4
imprese_arti_e4
tra_le_imprese4
dell_impresa_familiare4
le_imprese_che4
da_imprese_e4
imprese_e_distintamente4
d_impresa_o4
utili_della_impresa4
della_impresa_o4
impresa_o_a4
imprese_per_le3
dell_impresa_l3
fra_le_imprese3
estranei_all_impresa3
imprese_tassabili_in3
che_l_imprenditore3
l_affittuario_imprenditore3
dell_impresa_che3
le_sole_imprese3
impresa_ha_la3
da_imprese_aventi3
gli_imprenditori_che3
alle_imprese_artigiane3
imprese_di_cui3
dipendenti_delle_imprese3
delle_imprese_industriali3
delle_imprese_in3
attività_imprenditoriale_caratterizzata3
dimensioni_dell_impresa3
o_d_impresa3
opera_nell_impresa3
delle_imprese_che3
impresa_e_di3
d_impresa_il3
esercizio_d_impresa3
l_attività_imprenditoriale3
imprese_in_crisi3
un_attività_imprenditoriale3
forma_dell_impresa3
impresa_e_non3
d_impresa_che3
dell_impresa_si3
impresa_commerciale_e3
esercenti_un_impresa3
riferiscono_alle_imprese3
impresa_non_si3
d_impresa_è3
all_impresa_tutti3
impresa_tutti_i3
dell_impresa_le3
d_impresa_non3
le_imprese_minori3
impresa_arte_o3
l_imprenditore_non3
di_imprese_arti3
di_imprese_operanti3
imprese_operanti_sia3
l_imprenditoria_giovanile3
imprenditoria_giovanile_e3
di_impresa_art3
competitività_delle_imprese3
parte_degli_imprenditori3
materia_di_impresa3
un_impresa_e3
regime_di_impresa3
sostenuti_dalle_imprese3
alle_sole_imprese3
di_impresa_o3
quali_imprese_di3
imprese_di_revisione3
imprese_di_autoriparazione3
imprese_che_si3
imprese_di_investimento3
delle_imprese_operanti3
imprese_operanti_nel3
effettuate_dagli_imprenditori3
imprese_della_filiera3
e_dagli_imprenditori3
relativa_iniziativa_imprenditoriale3
impresa_e_del3
imprenditore_in_stato3
impresa_o_detengano3
continuità_dell_impresa3
sopravvivenza_dell_impresa3
imprese_e_agli3
società_e_imprese2
materia_di_imprese2
di_imprese_per2
contributiva_delle_imprese2
delle_imprese_con2
gestione_di_imprese2
tutti_gli_imprenditori2
gli_imprenditori_agricoli2
talune_imprese_o2
essere_dall_imprenditore2
dall_imprenditore_commerciale2
imprenditore_commerciale_non2
agli_imprenditori_non2
per_nuove_imprese2
di_imprenditori_commerciali2
imprenditori_commerciali_che2
che_sia_imprenditore2
sia_imprenditore_commerciale2
imprenditore_commerciale_per2
impresa_ai_quali2
difesa_delle_imprese2
delle_imprese_interessate2
delle_imprese_produttrici2
affittuario_imprenditore_che2
perché_le_imprese2
le_imprese_assicuratrici2
tutte_le_imprese2
grava_sull_impresa2
sull_impresa_nella2
impresa_nella_essenziale2
prodotti_da_imprese2
attinente_alle_imprese2
imprese_con_stabilimenti2
dall_imprenditore_che2
concessa_alle_imprese2
favore_delle_imprese2
dei_soli_imprenditori2
imprese_in_qualsiasi2
dell_impresa_come2
capitale_dell_impresa2
impresa_stessa_mentre2
il_termine_imprenditori2
termine_imprenditori_usato2
imprenditori_usato_nel2
imprese_commerciali_si2
di_impresa_che2
attività_imprenditoriale_o2
imprenditoriale_o_commerciale2
cambiari_verso_imprese2
verso_imprese_diverse2
di_imprese_di2
un_imprenditore_commerciale2
gli_imprenditori_commerciali2
esercizio_d_imprese2
d_imprese_commerciali2
all_imprenditore_commerciale2
imprenditore_commerciale_di2
da_un_imprenditore2
e_l_impresa2
l_impresa_di2
impresa_con_una2
dell_affittuario_imprenditore2
imprenditori_agricoli_che2
dell_impresa_sono2
d_impresa_come2
nell_impresa_e2
impresa_e_tale2
confronti_delle_imprese2
impresa_d_altro2
imprese_non_può2
partecipazione_delle_imprese2
di_attività_imprenditoriale2
impresa_agricola_o2
di_impresa_si2
d_impresa_ai2
impresa_ai_fini2
d_impresa_i2
impresa_e_il2
assunto_dall_impresa2
dall_impresa_assicuratrice2
impresa_assicuratrice_secondo2
dell_impresa_è2
dell_impresa_con2
le_imprese_in2
attività_imprenditoriali_di2
imprenditoriali_di_natura2
di_quella_imprenditoriale2
soggetto_dell_impresa2
esercitata_dall_impresa2
società_senza_impresa2
imprese_agricole_che2
impresa_delle_società2
impresa_concorrono_a2
imprenditoriale_caratterizzata_da2
imprese_commerciali_anche2
riferimento_all_impresa2
impresa_commerciale_od2
un_impresa_agricola2
imprenditoriali_commerciali_o2
dell_impresa_commerciale2
impresa_ex_art2
imprese_commerciali_ex2
imprese_commerciali_il2
soltanto_alle_imprese2
imprese_d_altra2
attractiva_dell_impresa2
l_imprenditorialità_delle2
imprenditorialità_delle_società2
di_impresa_nell2
imprese_minori_e2
d_impresa_sia2
lordo_d_impresa2
d_impresa_stabilisce2
e_di_imprese2
di_imprese_i2
esercizio_delle_imprese2
le_imprese_bancarie2
imprenditore_non_può2
di_imprenditore_commerciale2
dell_impresa_per2
imprese_i_cui2
netto_dell_impresa2
delle_imprese_dovuta2
imprese_dovuta_dalle2
delle_imprese_riscossa2
alle_imprese_per2
d_impresa_ad2
non_esercitano_imprese2
esercitano_imprese_commerciali2
imprese_commerciali_di2
reddito_dell_impresa2
attività_dell_impresa2
imprese_e_di2
le_imprese_agricole2
delle_imprese_è2
produzione_delle_imprese2
impresa_e_redditi2
imprenditoriale_o_professionale2
impresa_denunciati_ai2
fiscale_sulle_imprese2
le_imprese_operanti2
le_imprese_ed2
imprese_ed_i2
imprenditori_che_abbiano2
delle_imprese_basato2
imprese_basato_sull2
sociale_delle_imprese2
di_tipo_imprenditoriale2
degli_imprenditori_di2
economica_delle_imprese2
agli_imprenditori_che2
impresa_per_la2
no_da_imprese2
da_un_impresa2
contributiva_degli_imprenditori2
soggetti_non_imprenditori2
lavoro_di_impresa2
aiuto_alle_imprese2
imprese_con_sede2
una_impresa_di2
alle_imprese_esercenti2
alle_imprese_la2
imprese_esercenti_aeromobili2
imprese_che_effettuano2
a_tali_imprese2
tassazione_delle_imprese2
loro_attività_imprenditoriale2
imprenditore_sottoposto_ad2
imprese_in_stato2
le_imprese_industriali2
ad_imprese_il2
imprese_il_cui2
soggetti_quali_imprese2
qualificabili_come_imprese2
alle_imprese_aventi2
l_impresa_può2
imprese_per_l2
per_l_imprenditoria2
di_impresa_non2
autonomi_od_imprenditori2
od_imprenditori_quanto2
imprenditori_quanto_piuttosto2
controversie_tra_imprese2
d_impresa_di2
l_imprenditore_in2
dell_attività_imprenditoriale2
attribuito_alle_imprese2
alle_imprese_a2
imprese_a_decorrere2
imposta_le_imprese2
le_imprese_dovevano2
imprese_dovevano_inoltrare2
comunicando_alle_imprese2
impresa_art_o2
internazionalizzazione_delle_imprese2
imprese_nonché_in2
digitalizzazione_delle_imprese2
imprese_nonché_misure2
finanziamento_delle_imprese2
da_tali_imprese2
tali_imprese_sugli2
imprese_sugli_equilibri2
di_impresa_soggetto2
impresa_soggetto_a2
impresa_e_locati2
libertà_d_impresa2
rilanciare_le_imprese2
le_imprese_della2
economico_delle_imprese2
diversi_dagli_imprenditori2
dagli_imprenditori_assoggetterebbe2
imprenditori_assoggetterebbe_all2
solo_gli_imprenditori2
gli_imprenditori_con2
imprenditori_con_volume2
beneficio_delle_imprese2
imprese_di_maggiori2
delle_imprese_tenute2
imprese_tenute_all2
gravino_sulle_imprese2
sulle_imprese_caratterizzate2
imprese_caratterizzate_da2
imprese_e_per2
crisi_di_impresa2
impresa_e_dell2
a_quelle_imprese2
quelle_imprese_private2
imprese_private_che2
impresa_si_tratta2
di_un_imprenditore2
un_imprenditore_in2
le_imprese_incise2
imprese_incise_dall2
delle_altre_imprese2
all_impresa_familiare2
generazionale_delle_imprese2
medie_imprese_adottata2
imprese_adottata_il2
impresa_e_quindi2
attività_imprenditoriale_per2
dell_impresa_nell2
impresa_nell_ambito2
impresa_artigiana_familiare2
dell_impresa_la2
generazionale_dell_impresa2
quello_dell_impresa2
di_impresa_dell2
impresa_dell_imposta2
dell_impresa_bancaria2
lavoratori_e_imprese2
e_imprese_connesse2
imprese_connesse_all2
oggetto_di_impresa1
di_impresa_autonoma1
impresa_autonoma_e1
una_impresa_estrattiva1
impresa_estrattiva_indipendente1
e_imprese_incaricate1
imprese_incaricate_della1
di_imprese_armatoriali1
imprese_armatoriali_e1
delle_imprese_private1
imprese_private_questione1
giova_all_imprenditore1
all_imprenditore_e1
imprenditore_e_in1
imprese_industriali_categorie1
imprese_che_a1
delle_imprese_colpite1
imprese_colpite_si1
imprese_industriali_si1
imprese_con_relative1
collettivo_dell_impresa1
dell_impresa_se1
impresa_se_come1
carico_dell_impresa1
impresa_l_imposta1
imprenditori_agricoli_le1
carico_degli_imprenditori1
imprenditori_che_usano1
di_talune_imprese1
imprese_o_gruppi1
gruppi_di_imprese1
di_imprese_come1
imprese_come_del1
onerosità_dell_impresa1
dell_impresa_onde1
impresa_onde_l1
operativa_delle_imprese1
delle_imprese_costruttrici1
imprese_costruttrici_importante1
confronti_dell_imprenditore1
dell_imprenditore_commerciale1
registrati_dall_imprenditore1
imprenditore_commerciale_in1
le_imprese_consorziate1
imprese_consorziate_art1
le_imprese_predette1
imprese_predette_art1
chiuso_agli_imprenditori1
imprenditori_non_indicati1
nuove_imprese_art1
imprese_art_stessa1
nuove_imprese_che1
imprese_che_avessero1
provvedere_gli_imprenditori1
gli_imprenditori_consorziati1
imprenditori_consorziati_mediante1
innovativo_di_imprenditori1
di_imprenditori_estranei1
imprenditori_estranei_fino1
di_nuovi_imprenditori1
nuovi_imprenditori_nel1
imprenditori_nel_consorzio1
nuove_imprese_da1
imprese_da_parte1
nuove_imprese_non1
imprese_non_richiamò1
organizzazione_ad_imprese1
ad_imprese_nuove1
imprese_nuove_né1
dato_alle_imprese1
alle_imprese_consorziate1
imprese_consorziate_posizioni1
consorzio_di_imprese1
di_imprese_nuove1
imprese_nuove_il1
confronti_di_imprenditori1
imprenditore_commerciale_fallimento1
dell_esercente_imprese1
esercente_imprese_commerciali1
imprese_commerciali_sono1
organizzata_ad_impresa1
ad_impresa_in1
impresa_in_quanto1
riservata_agli_imprenditori1
agli_imprenditori_commerciali1
imprenditori_commerciali_e1
del_debitore_imprenditore1
debitore_imprenditore_commerciale1
all_impresa_ai1
e_imprese_tassabili1
eccessivo_l_imprenditore1
l_imprenditore_ha1
imprenditore_ha_i1
l_imprenditore_che1
imprenditore_che_persista1
assoggettamento_delle_imprese1
delle_imprese_allo1
imprese_allo_sconto1
redditività_delle_imprese1
imprese_e_quindi1
delle_imprese_ha1
imprese_ha_particolarmente1
corrispondenza_delle_imprese1
imprese_interessate_oltre1
delle_imprese_comunque1
imprese_comunque_anche1
imprese_produttrici_la1
delle_singole_imprese1
singole_imprese_quanto1
imprese_quanto_premesso1
delle_imprese_incidendo1
imprese_incidendo_così1
trasferimento_di_imprese1
di_imprese_allo1
imprese_allo_stato1
di_imprese_la1
imprese_la_corte1
un_affittuario_imprenditore1
imprenditore_che_la1
affittuario_imprenditore_ha1
imprenditore_ha_a1
diretti_come_imprenditori1
come_imprenditori_non1
imprenditori_non_coltivatori1
affittuario_imprenditore_debba1
imprenditore_debba_lasciarsi1
impresa_che_provvede1
differenza_all_impresa1
all_impresa_a1
impresa_a_copertura1
affittuario_imprenditore_è1
imprenditore_è_di1
mobile_riguardanti_imprese1
riguardanti_imprese_edili1
imprese_edili_con1
imprese_assicuratrici_verrebbero1
ad_altre_imprese1
altre_imprese_non1
imprese_non_assicuratrici1
sole_imprese_assicuratrici1
imprese_assicuratrici_e1
altre_imprese_in1
imprese_in_genere1
imprese_assicuratrici_allo1
della_loro_impresa1
loro_impresa_infortuni1
impresa_infortuni_da1
all_attività_imprenditoriale1
attività_imprenditoriale_dell1
imprenditoriale_dell_assicurato1
riservando_agli_imprenditori1
agli_imprenditori_prima1
imprenditori_prima_incentivati1
dall_imprenditore_in1
imprenditore_in_epoca1
atti_dell_imprenditore1
dell_imprenditore_assoggettati1
imprenditore_assoggettati_all1
ambito_dell_impresa1
dell_impresa_il1
impresa_il_loro1
previsione_degli_imprenditori1
degli_imprenditori_destinate1
imprenditori_destinate_a1
conseguiti_dall_imprenditore1
imprenditore_che_ha1
imprenditori_che_si1
esenzione_degli_imprenditori1
degli_imprenditori_da1
imprenditori_da_ogni1
indirette_le_imprese1
le_imprese_artigiane1
nella_dizione_imprese1
dizione_imprese_artigiane1
imprese_artigiane_o1
altre_imprese_artigiane1
sole_imprese_alberghiere1
imprese_alberghiere_che1
dirette_alle_imprese1
benefici_alle_imprese1
fiscali_gli_imprenditori1
imprenditori_che_avessero1
delle_loro_imprese1
loro_imprese_in1
imprese_in_zone1
favorire_gli_imprenditori1
gli_imprenditori_mediante1
imprenditori_mediante_agevolazioni1
indirette_dalle_imprese1
fra_gli_imprenditori1
gli_imprenditori_di1
imprenditori_di_assisi1
delle_imprese_artigiane1
soli_imprenditori_industriali1
imprenditori_industriali_a1
sede_dell_impresa1
dell_impresa_sia1
impresa_sia_fuori1
legale_dell_impresa1
dell_impresa_fuori1
impresa_fuori_del1
delle_imprese_bensì1
imprese_bensì_i1
imprese_e_non1
delle_imprese_l1
imprese_l_attribuzione1
impresa_come_risulta1
attività_di_imprese1
imprese_e_tale1
dell_impresa_limitatamente1
impresa_limitatamente_agli1
limitatamente_agli_imprenditori1
agli_imprenditori_diversi1
considerazione_come_imprenditori1
come_imprenditori_ne1
imprenditori_ne_consegue1
le_imprese_tassabili1
altre_imprese_definite1
imprese_definite_diverse1
impresa_stessa_ciò1
una_attività_imprenditoriale1
imprenditoriale_caratterizzata_dallo1
imprese_commerciali_ovvero1
all_impresa_ed1
impresa_ed_alle1
da_attività_imprenditoriali1
attività_imprenditoriali_è1
imprenditoriali_è_il1
esercitino_attività_imprenditoriali1
attività_imprenditoriali_sta1
imprenditoriali_sta_l1
impresa_che_in1
esplichino_attività_imprenditoriale1
imprese_diverse_e1
tratti_di_imprese1
imprese_di_tipo1
imprese_diverse_non1
delle_imprese_ed1
imprese_ed_è1
cessazione_dell_impresa1
impresa_l_altra1
fosse_un_imprenditore1
imprenditore_commerciale_ed1
parte_di_imprenditori1
imprenditori_commerciali_di1
trovano_gli_imprenditori1
imprese_commerciali_sarebbero1
dato_all_imprenditore1
sia_l_imprenditore1
l_imprenditore_commerciale1
imprenditore_commerciale_che1
che_all_imprenditore1
imprenditore_commerciale_sia1
ogni_altro_imprenditore1
altro_imprenditore_commerciale1
giudizio_dell_impresa1
dell_impresa_mario1
impresa_mario_e1
imprenditore_commerciale_e1
di_impresa_trovano1
impresa_trovano_tutela1
l_impresa_che1
impresa_che_tende1
permanga_l_impresa1
impresa_di_distribuzione1
impresa_e_al1
reddito_dell_imprenditore1
dell_imprenditore_a1
imprenditore_a_differenza1
distribuiti_da_imprese1
da_imprese_di1
imprese_di_grandi1
gli_affittuari_imprenditori1
affittuari_imprenditori_nonché1
imprenditori_nonché_dell1
di_moderne_imprese1
moderne_imprese_agricole1
imprese_agricole_capaci1
proprietà_ed_impresa1
ed_impresa_con1
imprenditore_che_non1
affittuario_imprenditore_rispetto1
imprenditore_rispetto_a1
anche_ad_imprenditori1
ad_imprenditori_che1
imprenditori_che_conducono1
conduttori_di_imprese1
di_imprese_capitalistiche1
imprese_capitalistiche_v1
e_piccoli_imprenditori1
piccoli_imprenditori_agricoli1
impresa_agricola_e1
impresa_agricola_l1
e_all_impresa1
all_impresa_con1
impresa_con_sentenza1
d_ogni_imprenditore1
ogni_imprenditore_agricolo1
imprenditore_agricolo_cfr1
degli_altri_imprenditori1
altri_imprenditori_agricoli1
di_lavoratori_imprenditori1
lavoratori_imprenditori_da1
imprenditori_da_più1
imprese_commerciali_realizzando1
patrimoniali_d_impresa1
impresa_e_professionali1
beneficio_degli_imprenditori1
imprenditori_che_prestassero1
opera_nelle_imprese1
nelle_imprese_in1
imprese_in_questione1
d_impresa_quando1
impresa_quando_le1
di_impresa_per1
impresa_per_non1
d_impresa_tale1
impresa_tale_che1
ai_piccoli_imprenditori1
piccoli_imprenditori_ed1
imprenditori_ed_agli1
impresa_la_cui1
all_area_imprenditoriale1
area_imprenditoriale_oppure1
imprenditoriale_oppure_al1
concetti_d_impresa1
impresa_e_d1
e_d_imprenditore1
d_imprenditore_e1
imprenditore_e_le1
e_propri_imprenditori1
propri_imprenditori_commerciali1
imprenditori_commerciali_sia1
redditi_sicuramente_imprenditoriali1
sicuramente_imprenditoriali_e1
imprenditoriali_e_quelli1
peculiari_delle_imprese1
e_dell_impresa1
impresa_sono_bensì1
impresa_e_che1
a_base_imprenditoriale1
base_imprenditoriale_precisamente1
imprenditoriale_precisamente_dall1
è_un_imprenditore1
un_imprenditore_e1
imprenditore_e_ne1
grava_sull_imprenditore1
sull_imprenditore_rispetto1
imprenditore_rispetto_al1
d_impresa_ne1
impresa_ne_venivano1
impresa_come_pure1
alle_piccole_imprese1
piccole_imprese_mentre1
imprese_mentre_non1
d_impresa_dal1
impresa_dal_momento1
agrari_ed_imprenditoriali1
ed_imprenditoriali_a1
imprenditoriali_a_condizione1
d_impresa_esse1
impresa_esse_deformano1
d_impresa_dalla1
impresa_dalla_quale1
impresa_e_più1
d_impresa_dovrà1
impresa_dovrà_essere1
nozione_d_impresa1
d_impresa_rispetto1
impresa_rispetto_ai1
d_impresa_quanto1
impresa_quanto_invece1
agli_altri_imprenditori1
altri_imprenditori_poiché1
imprenditori_poiché_il1
anche_gli_imprenditori1
gli_imprenditori_e1
imprenditori_e_i1
di_imprese_declaratoria1
imprese_declaratoria_che1
non_sono_imprenditori1
sono_imprenditori_ai1
imprenditori_ai_fini1
imprese_non_tenute1
e_le_imprese1
le_imprese_soggette1
delle_imprese_trova1
imprese_trova_la1
imprese_che_determina1
delle_imprese_sono1
imprese_sono_depurati1
mutuatario_dall_imprenditore1
imprenditore_che_aveva1
delle_imprese_sarebbero1
imprese_sarebbero_depurati1
di_impresa_l1
impresa_l_art1
impresa_e_l1
d_impresa_delle1
impresa_delle_poste1
della_sua_impresa1
sua_impresa_d1
di_impresa_degli1
impresa_degli_oneri1
titolare_di_impresa1
di_impresa_dovrebbe1
impresa_dovrebbe_osservare1
di_impresa_nei1
impresa_nei_limiti1
fatte_dalle_imprese1
dalle_imprese_a1
imprese_a_favore1
di_impresa_porrebbe1
impresa_porrebbe_in1
di_impresa_la1
impresa_la_detraibilità1
nozione_di_impresa1
di_impresa_più1
impresa_più_ampia1
impresa_e_quelli1
una_impresa_e1
impresa_e_soprattutto1
di_impresa_legato1
impresa_legato_anche1
titolari_delle_imprese1
delle_imprese_ad1
imprese_ad_attività1
delle_imprese_medesime1
imprese_medesime_anche1
gravanti_sull_impresa1
sull_impresa_al1
impresa_al_fine1
agrari_d_impresa1
impresa_la_deduzione1
d_impresa_l1
impresa_l_ultimo1
nell_impresa_che1
impresa_che_tale1
attività_imprenditoriale_cui1
imprenditoriale_cui_soltanto1
di_imprese_art1
imprese_art_settimo1
rispettivamente_da_impresa1
da_impresa_agricola1
impresa_si_sarebbe1
d_impresa_pur1
impresa_pur_appartenendo1
d_impresa_costituisca1
impresa_costituisca_legittimo1
d_impresa_va1
impresa_va_operata1
impresa_e_reciprocamente1
d_impresa_eventualmente1
impresa_eventualmente_assimilabili1
impresa_il_che1
di_impresa_un1
impresa_un_diverso1
d_impresa_ovvero1
impresa_ovvero_a1
anziché_dell_impresa1
dell_impresa_propriamente1
impresa_propriamente_detta1
alcuna_organizzazione_imprenditoriale1
organizzazione_imprenditoriale_ed1
imprenditoriale_ed_anche1
artigiano_piccolo_imprenditore1
piccolo_imprenditore_e1
imprenditore_e_l1
parlare_d_impresa1
d_impresa_senza1
impresa_senza_di1
di_imprese_così1
imprese_così_testualmente1
d_impresa_esercizio1
impresa_esercizio_questo1
temporanea_dell_impresa1
dell_impresa_autorizzabile1
impresa_autorizzabile_ex1
d_impresa_senonché1
impresa_senonché_è1
impresa_i_connotati1
gestionale_dell_impresa1
dipendenti_da_imprenditori1
da_imprenditori_privati1
imprenditori_privati_soggetti1
di_impresa_sino1
impresa_sino_a1
assicurato_le_imprese1
evento_l_impresa1
l_impresa_assicuratrice1
impresa_assicuratrice_si1
attività_imprenditoriale_come1
imprenditoriale_come_strumento1
una_impresa_ma1
impresa_ma_la1
titolare_un_impresa1
un_impresa_individuale1
impresa_individuale_al1
assunti_dall_impresa1
dall_impresa_cedente1
impresa_cedente_è1
redditi_dell_impresa1
impresa_non_debbano1
essere_all_impresa1
all_impresa_estranei1
impresa_estranei_hanno1
impresa_è_evidente1
l_art_imprese1
art_imprese_soggette1
esercitato_dall_impresa1
dall_impresa_a1
impresa_a_tutti1
risanamento_dell_impresa1
impresa_con_l1
gli_artt_imprese1
artt_imprese_soggette1
salvataggio_dell_impresa1
impresa_e_privano1
ordinario_dell_impresa1
dell_impresa_sottoposta1
impresa_sottoposta_ad1
delle_imprese_soggette1
imprese_soggette_mediante1
estinguere_l_impresa1
l_impresa_debitrice1
impresa_debitrice_il1
impresa_che_lo1
di_dimensioni_imprenditoriali1
dimensioni_imprenditoriali_in1
imprenditoriali_in_assenza1
qualità_d_imprenditore1
d_imprenditore_esercente1
imprenditore_esercente_attività1
attività_imprenditoriale_l1
imprenditoriale_l_ordinanza1
realizzino_attività_imprenditoriali1
attività_imprenditoriali_il1
imprenditoriali_il_che1
di_imprenditore_della1
imprenditore_della_società1
quella_imprenditoriale_a1
imprenditoriale_a_parte1
attività_imprenditoriale_se1
imprenditoriale_se_tuttavia1
di_società_imprenditoriali1
società_imprenditoriali_ma1
imprenditoriali_ma_non1
dell_impresa_o1
impresa_o_la1
dell_impresa_a1
impresa_a_fondare1
un_impresa_quale1
impresa_quale_che1
dall_impresa_si1
impresa_si_condizionerebbe1
forma_l_impresa1
l_impresa_appunto1
impresa_appunto_e1
d_una_impresa1
una_impresa_condizioni1
impresa_condizioni_l1
dall_impresa_e1
una_determinata_impresa1
determinata_impresa_societaria1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
sul_patrimonio_netto_delle_imprese20
dei_beni_immobili_delle_imprese11
beni_immobili_delle_imprese_nonché11
immobili_delle_imprese_nonché_per11
delle_imprese_nonché_per_riformare11
imprese_nonché_per_riformare_il11
dall_esercizio_di_imprese_commerciali9
di_sostegno_alle_imprese_e9
sole_imprese_che_hanno_domicilio8
imprese_che_hanno_domicilio_fiscale8
famiglie_lavoro_occupazione_e_impresa8
lavoro_occupazione_e_impresa_e8
occupazione_e_impresa_e_per8
e_impresa_e_per_ridisegnare8
impresa_e_per_ridisegnare_in8
di_rafforzamento_patrimoniale_delle_imprese8
rafforzamento_patrimoniale_delle_imprese_del8
patrimoniale_delle_imprese_del_settore8
delle_imprese_del_settore_bancario8
e_di_sostegno_alle_imprese7
imprese_del_settore_bancario_convertito7
afferenti_all_esercizio_dell_impresa6
grava_sulle_sole_imprese_che6
sulle_sole_imprese_che_hanno6
sostegno_alle_imprese_e_alle6
alle_imprese_e_alle_famiglie6
imprenditori_diversi_dalle_società_e5
derivanti_dall_esercizio_di_imprese5
esercizio_dell_attività_d_impresa5
la_cui_attività_imprenditoriale_consiste5
cui_attività_imprenditoriale_consiste_nel5
attività_imprenditoriale_consiste_nel_mettere5
aiuto_di_stato_alle_imprese5
determinazione_del_reddito_di_impresa5
gli_imprenditori_diversi_dalle_società4
per_l_esercizio_dell_impresa4
effettuate_nell_esercizio_di_imprese4
amministrazione_straordinaria_delle_grandi_imprese4
straordinaria_delle_grandi_imprese_in4
interamente_posseduti_da_imprese_e4
posseduti_da_imprese_e_distintamente4
da_imprese_e_distintamente_contabilizzati4
di_stato_alle_imprese_che4
stato_alle_imprese_che_svolgono4
alle_imprese_che_svolgono_la4
imprese_che_svolgono_la_stessa4
diporto_la_cui_attività_imprenditoriale4
imprenditoriale_consiste_nel_mettere_a4
dell_attività_d_impresa_o4
o_agli_utili_della_impresa4
agli_utili_della_impresa_o4
utili_della_impresa_o_a4
della_impresa_o_a_ogni4
impresa_o_a_ogni_altro4
determinazione_del_reddito_d_impresa4
imprese_tassabili_in_base_a3
in_cui_l_impresa_ha3
cui_l_impresa_ha_la3
alle_imprese_artigiane_e_industriali3
lavoro_dei_dipendenti_delle_imprese3
delle_imprese_industriali_e_commerciali3
valori_delle_attività_delle_imprese3
che_fanno_riferimento_alle_imprese3
fanno_riferimento_alle_imprese_commerciali3
esercizio_di_imprese_commerciali_o3
e_i_redditi_d_impresa3
la_propria_opera_nell_impresa3
assimilabili_ai_redditi_d_impresa3
persone_giuridiche_e_delle_imprese3
per_i_redditi_di_impresa3
l_esercizio_di_un_impresa3
non_esercenti_un_impresa_commerciale3
che_si_riferiscono_alle_imprese3
si_riferiscono_alle_imprese_commerciali3
di_beni_relativi_all_impresa3
relativi_all_impresa_tutti_i3
all_impresa_tutti_i_beni3
esercizio_di_imprese_arti_e3
di_imprese_arti_e_professioni3
per_l_esercizio_di_imprese3
imposizione_nel_caso_di_imprese3
nel_caso_di_imprese_operanti3
caso_di_imprese_operanti_sia3
di_imprese_operanti_sia_nel3
imprese_operanti_sia_nel_territorio3
non_interamente_posseduti_da_imprese3
delle_piccole_e_medie_imprese3
aeromobili_grava_sulle_sole_imprese3
diporto_grava_sulle_sole_imprese3
quali_imprese_di_revisione_o3
imprese_di_revisione_o_studi3
delle_imprese_operanti_nel_settore3
coltivatori_diretti_e_dagli_imprenditori3
diretti_e_dagli_imprenditori_agricoli3
e_dagli_imprenditori_agricoli_professionali3
società_dal_registro_delle_imprese3
impresa_e_del_reddito_derivante3
imprenditore_in_stato_di_insolvenza3
impresa_o_detengano_il_controllo3
materia_di_sostegno_alle_imprese3
sostegno_alle_imprese_e_agli3
alle_imprese_e_agli_operatori3
imprese_e_agli_operatori_economici3
tributarie_a_categorie_di_imprese2
a_categorie_di_imprese_per2
categorie_di_imprese_per_le2
di_imprese_per_le_quali2
imprese_per_le_quali_questa2
di_imprese_industriali_e_commerciali2
imprenditore_commerciale_non_ancora_dichiarato2
l_insediamento_di_nuove_imprese2
profitto_da_parte_delle_imprese2
sui_redditi_grava_sull_impresa2
redditi_grava_sull_impresa_nella2
grava_sull_impresa_nella_essenziale2
sull_impresa_nella_essenziale_sua2
impresa_nella_essenziale_sua_unità2
luogo_in_cui_l_impresa2
l_impresa_ha_la_sua2
impresa_ha_la_sua_sede2
sui_redditi_prodotti_da_imprese2
redditi_prodotti_da_imprese_aventi2
prodotti_da_imprese_aventi_sede2
da_imprese_aventi_sede_fuori2
imprese_aventi_sede_fuori_del2
della_materia_attinente_alle_imprese2
materia_attinente_alle_imprese_con2
attinente_alle_imprese_con_stabilimenti2
alle_imprese_con_stabilimenti_ed2
imprese_con_stabilimenti_ed_impianti2
imprese_di_cui_al_citato2
dei_dipendenti_delle_imprese_industriali2
dipendenti_delle_imprese_industriali_e2
imprese_industriali_e_commerciali_che2
delle_attività_delle_imprese_in2
attività_delle_imprese_in_qualsiasi2
delle_imprese_in_qualsiasi_forma2
imprese_in_qualsiasi_forma_costituite2
per_gli_imprenditori_diversi_dalle2
attinenti_all_esercizio_dell_impresa2
parte_del_capitale_dell_impresa2
del_capitale_dell_impresa_stessa2
capitale_dell_impresa_stessa_mentre2
dell_impresa_stessa_mentre_per2
impresa_stessa_mentre_per_le2
mentre_per_le_altre_imprese2
all_esercizio_dell_impresa_stessa2
che_il_termine_imprenditori_usato2
il_termine_imprenditori_usato_nel2
termine_imprenditori_usato_nel_secondo2
imprenditori_usato_nel_secondo_comma2
riferimento_alle_imprese_commerciali_si2
alle_imprese_commerciali_si_applicano2
imprese_commerciali_si_applicano_anche2
dei_beni_relativi_all_impresa2
e_debiti_cambiari_verso_imprese2
debiti_cambiari_verso_imprese_diverse2
di_imprese_commerciali_o_che2
esercizio_di_imprese_commerciali_e2
di_gestione_dell_impresa_agricola2
propria_opera_nell_impresa_e2
opera_nell_impresa_e_tale2
nell_impresa_e_tale_prestazione2
impresa_e_tale_prestazione_costituisca2
ai_redditi_d_impresa_e2
formare_il_reddito_di_impresa2
ai_soli_redditi_di_impresa2
impresa_e_di_lavoro_autonomo2
reddito_d_impresa_ai_fini2
d_impresa_ai_fini_dell2
impresa_ai_fini_dell_irpef2
il_rischio_assunto_dall_impresa2
rischio_assunto_dall_impresa_assicuratrice2
assunto_dall_impresa_assicuratrice_secondo2
dall_impresa_assicuratrice_secondo_una2
impresa_assicuratrice_secondo_una_logica2
all_esercizio_dell_impresa_è2
imprese_soggette_all_amministrazione_straordinaria2
delle_grandi_imprese_in_crisi2
grandi_imprese_in_crisi_conv2
imprese_in_crisi_conv_con2
di_attività_imprenditoriali_di_natura2
attività_imprenditoriali_di_natura_commerciale2
in_luogo_di_quella_imprenditoriale2
esercizio_di_un_attività_imprenditoriale2
dell_attività_esercitata_dall_impresa2
dall_esercizio_di_attività_imprenditoriali2
esercizio_di_attività_imprenditoriali_commerciali2
a_beni_estranei_all_impresa2
estranei_all_esercizio_dell_impresa2
impresa_concorrono_a_formare_il2
esercizio_effettivo_di_attività_imprenditoriali2
esercizio_di_un_impresa_agricola2
deriva_dall_esercizio_di_imprese2
nozione_di_reddito_d_impresa2
nella_forma_civilistica_dell_impresa2
impresa_ex_art_c_c2
la_forma_civilistica_dell_impresa2
imprese_commerciali_ex_art_c2
il_reddito_d_impresa_è2
soltanto_alle_imprese_commerciali_e2
la_vis_attractiva_dell_impresa2
impresa_di_cui_all_art2
dal_reddito_lordo_d_impresa2
reddito_lordo_d_impresa_stabilisce2
lavoro_autonomo_o_d_impresa2
e_professioni_e_di_imprese2
la_qualità_di_imprenditore_commerciale2
riferita_all_esercizio_di_imprese2
sul_patrimonio_netto_dell_impresa2
patrimonio_netto_delle_imprese_dovuta2
netto_delle_imprese_dovuta_dalle2
delle_imprese_dovuta_dalle_società2
imprese_dovuta_dalle_società_di2
patrimonio_netto_delle_imprese_riscossa2
soggetti_che_non_esercitano_imprese2
che_non_esercitano_imprese_commerciali2
non_esercitano_imprese_commerciali_di2
esercitano_imprese_commerciali_di_indennità2
imprese_commerciali_di_indennità_di2
l_esercizio_di_imprese_e2
esercizio_di_imprese_e_di2
di_imprese_e_di_arti2
imprese_e_di_arti_e2
per_le_imprese_di_assicurazione2
di_produzione_delle_imprese_agricole2
impresa_denunciati_ai_fini_irpef2
per_le_imprese_ed_i2
le_imprese_ed_i_professionisti2
imprese_ed_i_professionisti_in2
favorevole_alla_competitività_delle_imprese2
alla_competitività_delle_imprese_basato2
competitività_delle_imprese_basato_sull2
delle_imprese_basato_sull_innovazione2
imprese_basato_sull_innovazione_la2
della_responsabilità_sociale_delle_imprese2
e_delle_imprese_di_assicurazione2
posseduti_o_no_da_imprese2
d_interamente_posseduti_da_imprese2
la_capacità_contributiva_degli_imprenditori2
sono_interamente_posseduti_da_imprese2
nel_caso_di_imprese_che2
di_esercizio_di_un_impresa2
esercizio_di_un_impresa_e2
di_un_impresa_e_non2
un_aiuto_alle_imprese_con2
aiuto_alle_imprese_con_sede2
alle_imprese_con_sede_in2
imprese_con_sede_in_sardegna2
attività_di_impresa_di_trasporti2
una_impresa_di_trasporti_aerei2
esercizio_dell_attività_di_impresa2
norma_censurata_alle_sole_imprese2
censurata_alle_sole_imprese_che2
alle_sole_imprese_che_hanno2
con_la_loro_attività_imprenditoriale2
imprenditore_sottoposto_ad_amministrazione_straordinaria2
delle_grandi_imprese_in_stato2
grandi_imprese_in_stato_di2
imprese_in_stato_di_insolvenza2
per_le_imprese_industriali_e2
le_imprese_industriali_e_commerciali2
imprese_industriali_e_commerciali_private2
di_impresa_e_di_lavoro2
ad_imprese_il_cui_capitale2
imprese_il_cui_capitale_sociale2
sicilia_da_soggetti_quali_imprese2
da_soggetti_quali_imprese_di2
soggetti_quali_imprese_di_revisione2
alle_imprese_aventi_sede_legale2
debitorio_da_cui_l_impresa2
da_cui_l_impresa_può2
imprese_aventi_sede_legale_ed2
di_imposta_per_l_imprenditoria2
imposta_per_l_imprenditoria_giovanile2
per_l_imprenditoria_giovanile_e2
l_imprenditoria_giovanile_e_i2
imprenditoria_giovanile_e_i_lavoratori2
e_lavoratori_autonomi_od_imprenditori2
lavoratori_autonomi_od_imprenditori_quanto2
autonomi_od_imprenditori_quanto_piuttosto2
od_imprenditori_quanto_piuttosto_a2
imprenditori_quanto_piuttosto_a_quella2
imprese_che_si_finanziano_con2
del_reddito_d_impresa_e2
attribuito_alle_imprese_a_decorrere2
alle_imprese_a_decorrere_dal2
imprese_a_decorrere_dal_periodo2
credito_d_imposta_le_imprese2
d_imposta_le_imprese_dovevano2
imposta_le_imprese_dovevano_inoltrare2
le_imprese_dovevano_inoltrare_per2
imprese_dovevano_inoltrare_per_via2
di_arrivo_comunicando_alle_imprese2
soggetti_esercenti_attività_di_impresa2
esercenti_attività_di_impresa_art2
attività_di_impresa_art_o2
di_impresa_art_o_arti2
impresa_art_o_arti_e2
e_l_internazionalizzazione_delle_imprese2
l_internazionalizzazione_delle_imprese_nonché2
internazionalizzazione_delle_imprese_nonché_in2
delle_imprese_nonché_in_materia2
imprese_nonché_in_materia_di2
e_la_digitalizzazione_delle_imprese2
la_digitalizzazione_delle_imprese_nonché2
digitalizzazione_delle_imprese_nonché_misure2
delle_imprese_nonché_misure_per2
imprese_nonché_misure_per_la2
investimento_e_finanziamento_delle_imprese2
e_finanziamento_delle_imprese_operanti2
finanziamento_delle_imprese_operanti_nel2
imprese_operanti_nel_settore_dei2
attività_esercitata_da_tali_imprese2
esercitata_da_tali_imprese_sugli2
da_tali_imprese_sugli_equilibri2
tali_imprese_sugli_equilibri_ambientali2
e_fotovoltaiche_effettuate_dagli_imprenditori2
fotovoltaiche_effettuate_dagli_imprenditori_agricoli2
reddito_di_impresa_soggetto_a2
di_impresa_soggetto_a_tassazione2
impresa_soggetto_a_tassazione_ordinaria2
attività_d_impresa_o_di2
d_impresa_o_di_produzione2
impresa_o_di_produzione_o2
posseduti_in_regime_di_impresa2
in_regime_di_impresa_e2
regime_di_impresa_e_locati2
di_impresa_e_locati_art2
impresa_e_locati_art_comma2
rilanciare_le_imprese_della_filiera2
le_imprese_della_filiera_nautica2
operatori_economici_diversi_dagli_imprenditori2
economici_diversi_dagli_imprenditori_assoggetterebbe2
diversi_dagli_imprenditori_assoggetterebbe_all2
dagli_imprenditori_assoggetterebbe_all_obbligo2
imprenditori_assoggetterebbe_all_obbligo_di2
di_contribuzione_solo_gli_imprenditori2
contribuzione_solo_gli_imprenditori_con2
solo_gli_imprenditori_con_volume2
gli_imprenditori_con_volume_d2
imprenditori_con_volume_d_affari2
regressiva_a_beneficio_delle_imprese2
a_beneficio_delle_imprese_di2
beneficio_delle_imprese_di_maggiori2
delle_imprese_di_maggiori_dimensioni2
imprese_di_maggiori_dimensioni_in2
delle_imprese_tenute_all_obbligo2
imprese_tenute_all_obbligo_di2
gravino_sulle_imprese_caratterizzate_da2
sulle_imprese_caratterizzate_da_una2
imprese_caratterizzate_da_una_presenza2
dagli_imprenditori_agricoli_professionali_iscritti2
imprenditori_agricoli_professionali_iscritti_nella2
a_tale_attività_di_impresa2
della_crisi_di_impresa_e2
crisi_di_impresa_e_dell2
di_impresa_e_dell_insolvenza2
a_quelle_imprese_private_che2
del_reddito_di_impresa_e2
reddito_di_impresa_e_del2
di_impresa_e_del_reddito2
da_parte_di_un_imprenditore2
parte_di_un_imprenditore_in2
di_un_imprenditore_in_stato2
un_imprenditore_in_stato_di2
le_imprese_incise_dall_addizionale2
imprese_incise_dall_addizionale_non2
attività_d_impresa_o_detengano2
d_impresa_o_detengano_il2
nelle_piccole_e_medie_imprese2
piccole_e_medie_imprese_adottata2
e_medie_imprese_adottata_il2
adibiti_all_esercizio_dell_impresa2
pericolo_la_sopravvivenza_dell_impresa2
di_un_attività_d_impresa2
cancellazione_del_registro_delle_imprese2
cancellate_dal_registro_delle_imprese2
del_reddito_di_impresa_dell2
reddito_di_impresa_dell_imposta2
di_impresa_dell_imposta_municipale2
impresa_dell_imposta_municipale_propria2
per_famiglie_lavoratori_e_imprese2
famiglie_lavoratori_e_imprese_connesse2
lavoratori_e_imprese_connesse_all2
e_imprese_connesse_all_emergenza2
imprese_connesse_all_emergenza_epidemiologica2
non_costituiva_oggetto_di_impresa1
costituiva_oggetto_di_impresa_autonoma1
oggetto_di_impresa_autonoma_e1
di_impresa_autonoma_e_che1
impresa_autonoma_e_che_il1
fosse_trattato_di_una_impresa1
trattato_di_una_impresa_estrattiva1
di_una_impresa_estrattiva_indipendente1
una_impresa_estrattiva_indipendente_dalla1
impresa_estrattiva_indipendente_dalla_azienda1
favore_di_società_e_imprese1
di_società_e_imprese_incaricate1
società_e_imprese_incaricate_della1
e_imprese_incaricate_della_esecuzione1
imprese_incaricate_della_esecuzione_dei1
tributaria_in_materia_di_imprese1
in_materia_di_imprese_armatoriali1
materia_di_imprese_armatoriali_e1
di_imprese_armatoriali_e_questa1
imprese_armatoriali_e_questa_corte1
lavoro_a_carico_delle_imprese1
a_carico_delle_imprese_private1
carico_delle_imprese_private_questione1
delle_imprese_private_questione_diversa1
imprese_private_questione_diversa_ma1
della_produzione_giova_all_imprenditore1
produzione_giova_all_imprenditore_e1
giova_all_imprenditore_e_in1
all_imprenditore_e_in_quanto1
imprenditore_e_in_quanto_non1
di_tre_categorie_di_imprese1
tre_categorie_di_imprese_industriali1
categorie_di_imprese_industriali_categorie1
di_imprese_industriali_categorie_di1
imprese_industriali_categorie_di_imprese1
industriali_categorie_di_imprese_che1
categorie_di_imprese_che_a1
di_imprese_che_a_prescindere1
imprese_che_a_prescindere_da1
sulla_capacità_contributiva_delle_imprese1
capacità_contributiva_delle_imprese_colpite1
contributiva_delle_imprese_colpite_si1
delle_imprese_colpite_si_ripercuoterebbe1
imprese_colpite_si_ripercuoterebbe_direttamente1
di_determinate_categorie_di_imprese1
determinate_categorie_di_imprese_industriali1
categorie_di_imprese_industriali_si1
di_imprese_industriali_si_attua1
imprese_industriali_si_attua_un1
controllo_sull_attività_delle_imprese1
sull_attività_delle_imprese_con1
attività_delle_imprese_con_relative1
delle_imprese_con_relative_sanzioni1
imprese_con_relative_sanzioni_come1
di_esercizio_collettivo_dell_impresa1
esercizio_collettivo_dell_impresa_se1
collettivo_dell_impresa_se_come1
dell_impresa_se_come_vuole1
impresa_se_come_vuole_un1
per_la_gestione_di_imprese1
la_gestione_di_imprese_industriali1
gestione_di_imprese_industriali_e1
oneri_a_carico_dell_impresa1
a_carico_dell_impresa_l1
carico_dell_impresa_l_imposta1
dell_impresa_l_imposta_di1
impresa_l_imposta_di_consumo1
imposizione_sono_tutti_gli_imprenditori1
sono_tutti_gli_imprenditori_agricoli1
tutti_gli_imprenditori_agricoli_le1
gli_imprenditori_agricoli_le_commissioni1
imprenditori_agricoli_le_commissioni_non1
svantaggi_a_carico_degli_imprenditori1
a_carico_degli_imprenditori_che1
carico_degli_imprenditori_che_usano1
degli_imprenditori_che_usano_mezzi1
imprenditori_che_usano_mezzi_più1
la_espropriazione_di_talune_imprese1
espropriazione_di_talune_imprese_o1
di_talune_imprese_o_gruppi1
talune_imprese_o_gruppi_di1
imprese_o_gruppi_di_imprese1
o_gruppi_di_imprese_come1
gruppi_di_imprese_come_del1
di_imprese_come_del_resto1
imprese_come_del_resto_la1
e_dell_onerosità_dell_impresa1
dell_onerosità_dell_impresa_onde1
onerosità_dell_impresa_onde_l1
dell_impresa_onde_l_illegittimità1
impresa_onde_l_illegittimità_della1
alla_efficienza_operativa_delle_imprese1
efficienza_operativa_delle_imprese_costruttrici1
operativa_delle_imprese_costruttrici_importante1
delle_imprese_costruttrici_importante_è1
imprese_costruttrici_importante_è_che1
poste_in_essere_dall_imprenditore1
in_essere_dall_imprenditore_commerciale1
essere_dall_imprenditore_commerciale_non1
dall_imprenditore_commerciale_non_ancora1
sorte_nei_confronti_dell_imprenditore1
nei_confronti_dell_imprenditore_commerciale1
confronti_dell_imprenditore_commerciale_non1
dell_imprenditore_commerciale_non_ancora1
dovuto_essere_registrati_dall_imprenditore1
essere_registrati_dall_imprenditore_commerciale1
registrati_dall_imprenditore_commerciale_in1
dall_imprenditore_commerciale_in_termine1
imprenditore_commerciale_in_termine_fisso1
le_marche_fra_le_imprese1
marche_fra_le_imprese_consorziate1
fra_le_imprese_consorziate_art1
le_imprese_consorziate_art_terzo1
imprese_consorziate_art_terzo_comma1
di_produzione_fra_le_imprese1
produzione_fra_le_imprese_predette1
fra_le_imprese_predette_art1
le_imprese_predette_art_convenzione1
imprese_predette_art_convenzione_allegata1
consorzio_venne_chiuso_agli_imprenditori1
venne_chiuso_agli_imprenditori_non1
chiuso_agli_imprenditori_non_indicati1
agli_imprenditori_non_indicati_nell1
imprenditori_non_indicati_nell_art1
insediamento_di_nuove_imprese_art1
di_nuove_imprese_art_stessa1
nuove_imprese_art_stessa_convenzione1
imprese_art_stessa_convenzione_quest1
dar_licenza_per_nuove_imprese1
licenza_per_nuove_imprese_che1
per_nuove_imprese_che_avessero1
nuove_imprese_che_avessero_l1
imprese_che_avessero_l_oggetto1
non_potessero_provvedere_gli_imprenditori1
potessero_provvedere_gli_imprenditori_consorziati1
provvedere_gli_imprenditori_consorziati_mediante1
gli_imprenditori_consorziati_mediante_ammodernamenti1
imprenditori_consorziati_mediante_ammodernamenti_ampliamenti1
perfezionativo_o_innovativo_di_imprenditori1
o_innovativo_di_imprenditori_estranei1
innovativo_di_imprenditori_estranei_fino1
di_imprenditori_estranei_fino_a1
imprenditori_estranei_fino_a_quando1
l_immissione_di_nuovi_imprenditori1
immissione_di_nuovi_imprenditori_nel1
di_nuovi_imprenditori_nel_consorzio1
nuovi_imprenditori_nel_consorzio_soltanto1
imprenditori_nel_consorzio_soltanto_ove1
d_insediamento_di_nuove_imprese1
insediamento_di_nuove_imprese_da1
di_nuove_imprese_da_parte1
nuove_imprese_da_parte_di1
imprese_da_parte_di_terzi1
insediamento_di_nuove_imprese_non1
di_nuove_imprese_non_richiamò1
nuove_imprese_non_richiamò_il1
imprese_non_richiamò_il_potere1
chiudere_l_organizzazione_ad_imprese1
l_organizzazione_ad_imprese_nuove1
organizzazione_ad_imprese_nuove_né1
ad_imprese_nuove_né_la1
imprese_nuove_né_la_legittimazione1
corte_hanno_dato_alle_imprese1
hanno_dato_alle_imprese_consorziate1
dato_alle_imprese_consorziate_posizioni1
alle_imprese_consorziate_posizioni_di1
imprese_consorziate_posizioni_di_privilegio1
partecipazione_al_consorzio_di_imprese1
al_consorzio_di_imprese_nuove1
consorzio_di_imprese_nuove_il1
di_imprese_nuove_il_cui1
imprese_nuove_il_cui_ingresso1
finanza_nei_confronti_di_imprenditori1
nei_confronti_di_imprenditori_commerciali1
confronti_di_imprenditori_commerciali_che1
di_imprenditori_commerciali_che_per1
imprenditori_commerciali_che_per_sei1
del_debitore_che_sia_imprenditore1
debitore_che_sia_imprenditore_commerciale1
che_sia_imprenditore_commerciale_fallimento1
sia_imprenditore_commerciale_fallimento_a1
imprenditore_commerciale_fallimento_a_pari1
di_fallimento_dell_esercente_imprese1
fallimento_dell_esercente_imprese_commerciali1
dell_esercente_imprese_commerciali_sono1
esercente_imprese_commerciali_sono_collegate1
imprese_commerciali_sono_collegate_con1
attività_economica_organizzata_ad_impresa1
economica_organizzata_ad_impresa_in1
organizzata_ad_impresa_in_quanto1
ad_impresa_in_quanto_obbligati1
impresa_in_quanto_obbligati_a1
la_sanzione_riservata_agli_imprenditori1
sanzione_riservata_agli_imprenditori_commerciali1
riservata_agli_imprenditori_commerciali_e1
agli_imprenditori_commerciali_e_quella1
imprenditori_commerciali_e_quella_riservata1
prolungate_resistenze_del_debitore_imprenditore1
resistenze_del_debitore_imprenditore_commerciale1
del_debitore_imprenditore_commerciale_per1
debitore_imprenditore_commerciale_per_la1
imprenditore_commerciale_per_la_realizzazione1
dei_soggetti_estranei_all_impresa1
soggetti_estranei_all_impresa_ai1
estranei_all_impresa_ai_quali1
all_impresa_ai_quali_sono1
impresa_ai_quali_sono_stati1
solo_alle_società_e_imprese1
alle_società_e_imprese_tassabili1
società_e_imprese_tassabili_in1
e_imprese_tassabili_in_base1
sia_ritenuto_eccessivo_l_imprenditore1
ritenuto_eccessivo_l_imprenditore_ha1
eccessivo_l_imprenditore_ha_i1
l_imprenditore_ha_i_mezzi1
imprenditore_ha_i_mezzi_legali1
è_evidente_che_l_imprenditore1
evidente_che_l_imprenditore_che1
che_l_imprenditore_che_persista1
l_imprenditore_che_persista_nel1
imprenditore_che_persista_nel_non1
poco_all_assoggettamento_delle_imprese1
all_assoggettamento_delle_imprese_allo1
assoggettamento_delle_imprese_allo_sconto1
delle_imprese_allo_sconto_occorre1
imprese_allo_sconto_occorre_anzitutto1
afferenti_la_redditività_delle_imprese1
la_redditività_delle_imprese_e1
redditività_delle_imprese_e_quindi1
delle_imprese_e_quindi_la1
imprese_e_quindi_la_loro1
riguardo_la_difesa_delle_imprese1
la_difesa_delle_imprese_ha1
difesa_delle_imprese_ha_particolarmente1
delle_imprese_ha_particolarmente_insistito1
imprese_ha_particolarmente_insistito_a1
libri_e_corrispondenza_delle_imprese1
e_corrispondenza_delle_imprese_interessate1
corrispondenza_delle_imprese_interessate_oltre1
delle_imprese_interessate_oltre_che1
imprese_interessate_oltre_che_ad1
da_parte_delle_imprese_comunque1
parte_delle_imprese_comunque_anche1
delle_imprese_comunque_anche_nella1
imprese_comunque_anche_nella_ipotesi1
tesi_della_difesa_delle_imprese1
della_difesa_delle_imprese_produttrici1
difesa_delle_imprese_produttrici_la1
delle_imprese_produttrici_la_prospettata1
imprese_produttrici_la_prospettata_impossibilità1
situazione_economica_delle_singole_imprese1
economica_delle_singole_imprese_quanto1
delle_singole_imprese_quanto_premesso1
singole_imprese_quanto_premesso_rende1
imprese_quanto_premesso_rende_altresì1
cessazione_della_attività_delle_imprese1
della_attività_delle_imprese_incidendo1
attività_delle_imprese_incidendo_così1
delle_imprese_incidendo_così_sulla1
imprese_incidendo_così_sulla_libertà1
o_il_trasferimento_di_imprese1
il_trasferimento_di_imprese_allo1
trasferimento_di_imprese_allo_stato1
di_imprese_allo_stato_od1
imprese_allo_stato_od_enti1
esclusiva_determinate_categorie_di_imprese1
determinate_categorie_di_imprese_la1
categorie_di_imprese_la_corte1
di_imprese_la_corte_del1
imprese_la_corte_del_resto1
utili_conseguenti_un_affittuario_imprenditore1
conseguenti_un_affittuario_imprenditore_che1
un_affittuario_imprenditore_che_la1
affittuario_imprenditore_che_la_terra1
imprenditore_che_la_terra_presa1
e_dignitosa_l_affittuario_imprenditore1
dignitosa_l_affittuario_imprenditore_ha1
l_affittuario_imprenditore_ha_a1
affittuario_imprenditore_ha_a_sua1
imprenditore_ha_a_sua_tutela1
essi_coltivatori_diretti_come_imprenditori1
coltivatori_diretti_come_imprenditori_non1
diretti_come_imprenditori_non_coltivatori1
come_imprenditori_non_coltivatori_viola1
imprenditori_non_coltivatori_viola_l1
concedente_e_l_affittuario_imprenditore1
e_l_affittuario_imprenditore_debba1
l_affittuario_imprenditore_debba_lasciarsi1
affittuario_imprenditore_debba_lasciarsi_affidata1
imprenditore_debba_lasciarsi_affidata_alle1
e_la_gestione_dell_impresa1
la_gestione_dell_impresa_che1
gestione_dell_impresa_che_provvede1
dell_impresa_che_provvede_con1
impresa_che_provvede_con_lavoro1
margine_di_differenza_all_impresa1
di_differenza_all_impresa_a1
differenza_all_impresa_a_copertura1
all_impresa_a_copertura_delle1
impresa_a_copertura_delle_spese1
affitto_per_l_affittuario_imprenditore1
per_l_affittuario_imprenditore_è1
l_affittuario_imprenditore_è_di1
affittuario_imprenditore_è_di_anni1
imprenditore_è_di_anni_mia1
di_ricchezza_mobile_riguardanti_imprese1
ricchezza_mobile_riguardanti_imprese_edili1
mobile_riguardanti_imprese_edili_con1
riguardanti_imprese_edili_con_quella1
imprese_edili_con_quella_sentenza1
cost_sia_perché_le_imprese1
sia_perché_le_imprese_assicuratrici1
perché_le_imprese_assicuratrici_verrebbero1
le_imprese_assicuratrici_verrebbero_sottoposte1
imprese_assicuratrici_verrebbero_sottoposte_a1
in_confronto_ad_altre_imprese1
confronto_ad_altre_imprese_non1
ad_altre_imprese_non_assicuratrici1
altre_imprese_non_assicuratrici_sia1
imprese_non_assicuratrici_sia_perché1
peculiarmente_per_le_sole_imprese1
per_le_sole_imprese_assicuratrici1
le_sole_imprese_assicuratrici_e1
sole_imprese_assicuratrici_e_non1
imprese_assicuratrici_e_non_anche1
per_tutte_le_altre_imprese1
tutte_le_altre_imprese_in1
le_altre_imprese_in_genere1
altre_imprese_in_genere_invero1
imprese_in_genere_invero_risulta1
col_sottoporre_tutte_le_imprese1
sottoporre_tutte_le_imprese_assicuratrici1
tutte_le_imprese_assicuratrici_allo1
le_imprese_assicuratrici_allo_stesso1
imprese_assicuratrici_allo_stesso_onere1
nell_ambito_della_loro_impresa1
ambito_della_loro_impresa_infortuni1
della_loro_impresa_infortuni_da1
loro_impresa_infortuni_da_indennizzare1
impresa_infortuni_da_indennizzare_le1
rischio_inerente_all_attività_imprenditoriale1
inerente_all_attività_imprenditoriale_dell1
all_attività_imprenditoriale_dell_assicurato1
attività_imprenditoriale_dell_assicurato_per1
imprenditoriale_dell_assicurato_per_il1
quel_principio_riservando_agli_imprenditori1
principio_riservando_agli_imprenditori_prima1
riservando_agli_imprenditori_prima_incentivati1
agli_imprenditori_prima_incentivati_un1
imprenditori_prima_incentivati_un_trattamento1
posti_in_essere_dall_imprenditore1
in_essere_dall_imprenditore_in1
essere_dall_imprenditore_in_epoca1
dall_imprenditore_in_epoca_anteriore1
imprenditore_in_epoca_anteriore_all1
che_gli_atti_dell_imprenditore1
gli_atti_dell_imprenditore_assoggettati1
atti_dell_imprenditore_assoggettati_all1
dell_imprenditore_assoggettati_all_imposta1
imprenditore_assoggettati_all_imposta_avrebbero1
conchiuso_nell_ambito_dell_impresa1
nell_ambito_dell_impresa_il1
ambito_dell_impresa_il_loro1
dell_impresa_il_loro_iter1
impresa_il_loro_iter_economico1
invece_nella_previsione_degli_imprenditori1
nella_previsione_degli_imprenditori_destinate1
previsione_degli_imprenditori_destinate_a1
degli_imprenditori_destinate_a_far1
imprenditori_destinate_a_far_fronte1
frutti_già_conseguiti_dall_imprenditore1
già_conseguiti_dall_imprenditore_che1
conseguiti_dall_imprenditore_che_ha1
dall_imprenditore_che_ha_realizzato1
imprenditore_che_ha_realizzato_l1
esonero_di_tutti_gli_imprenditori1
di_tutti_gli_imprenditori_che1
tutti_gli_imprenditori_che_si1
gli_imprenditori_che_si_fossero1
imprenditori_che_si_fossero_trovati1
quello_dell_esenzione_degli_imprenditori1
dell_esenzione_degli_imprenditori_da1
esenzione_degli_imprenditori_da_ogni1
degli_imprenditori_da_ogni_onere1
imprenditori_da_ogni_onere_fiscale1
l_esenzione_concessa_alle_imprese1
esenzione_concessa_alle_imprese_artigiane1
concessa_alle_imprese_artigiane_e1
imprese_artigiane_e_industriali_nel1
dirette_e_indirette_le_imprese1
e_indirette_le_imprese_artigiane1
indirette_le_imprese_artigiane_e1
le_imprese_artigiane_e_industriali1
imprese_artigiane_e_industriali_che1
conto_che_nella_dizione_imprese1
che_nella_dizione_imprese_artigiane1
nella_dizione_imprese_artigiane_o1
dizione_imprese_artigiane_o_industriali1
imprese_artigiane_o_industriali_usata1
disposto_per_le_altre_imprese1
per_le_altre_imprese_artigiane1
le_altre_imprese_artigiane_e1
altre_imprese_artigiane_e_industriali1
imprese_artigiane_e_industriali_per1
industriali_per_le_sole_imprese1
per_le_sole_imprese_alberghiere1
le_sole_imprese_alberghiere_che1
sole_imprese_alberghiere_che_avessero1
imprese_alberghiere_che_avessero_disposto1
imposte_erariali_dirette_alle_imprese1
erariali_dirette_alle_imprese_artigiane1
dirette_alle_imprese_artigiane_e1
imprese_artigiane_e_industriali_indicate1
concedenti_i_benefici_alle_imprese1
i_benefici_alle_imprese_artigiane1
benefici_alle_imprese_artigiane_e1
imprese_artigiane_e_industriali_dal1
mediante_esenzioni_fiscali_gli_imprenditori1
esenzioni_fiscali_gli_imprenditori_che1
fiscali_gli_imprenditori_che_avessero1
gli_imprenditori_che_avessero_operato1
imprenditori_che_avessero_operato_il1
nuovo_impianto_delle_loro_imprese1
impianto_delle_loro_imprese_in1
delle_loro_imprese_in_zone1
loro_imprese_in_zone_designate1
imprese_in_zone_designate_dal1
miranti_a_favorire_gli_imprenditori1
a_favorire_gli_imprenditori_mediante1
favorire_gli_imprenditori_mediante_agevolazioni1
gli_imprenditori_mediante_agevolazioni_fiscali1
imprenditori_mediante_agevolazioni_fiscali_senza1
delle_imposte_indirette_dalle_imprese1
imposte_indirette_dalle_imprese_di1
indirette_dalle_imprese_di_cui1
dalle_imprese_di_cui_al1
di_condizione_fra_gli_imprenditori1
condizione_fra_gli_imprenditori_di1
fra_gli_imprenditori_di_assisi1
gli_imprenditori_di_assisi_e1
imprenditori_di_assisi_e_gli1
esenzione_a_favore_delle_imprese1
a_favore_delle_imprese_artigiane1
favore_delle_imprese_artigiane_e1
delle_imprese_artigiane_e_industriali1
imprese_artigiane_e_industriali_ivi1
in_danno_dei_soli_imprenditori1
danno_dei_soli_imprenditori_industriali1
dei_soli_imprenditori_industriali_a1
soli_imprenditori_industriali_a_differenza1
imprenditori_industriali_a_differenza_di1
ancorché_la_sede_dell_impresa1
la_sede_dell_impresa_sia1
sede_dell_impresa_sia_fuori1
dell_impresa_sia_fuori_del1
impresa_sia_fuori_del_territorio1
con_sede_legale_dell_impresa1
sede_legale_dell_impresa_fuori1
legale_dell_impresa_fuori_del1
dell_impresa_fuori_del_suo1
impresa_fuori_del_suo_territorio1
riguarda_i_redditi_delle_imprese1
i_redditi_delle_imprese_bensì1
redditi_delle_imprese_bensì_i1
delle_imprese_bensì_i_redditi1
imprese_bensì_i_redditi_di1
esattoria_in_cui_l_impresa1
l_impresa_ha_la_sede1
impresa_ha_la_sede_centrale1
mobile_sui_redditi_delle_imprese1
sui_redditi_delle_imprese_e1
redditi_delle_imprese_e_non1
delle_imprese_e_non_anche1
imprese_e_non_anche_all1
dei_dipendenti_delle_imprese_l1
dipendenti_delle_imprese_l_attribuzione1
delle_imprese_l_attribuzione_di1
imprese_l_attribuzione_di_quest1
in_bilancio_per_gli_imprenditori1
bilancio_per_gli_imprenditori_diversi1
all_esercizio_dell_impresa_come1
esercizio_dell_impresa_come_risulta1
dell_impresa_come_risulta_chiaramente1
impresa_come_risulta_chiaramente_dal1
riferisce_all_attività_di_imprese1
all_attività_di_imprese_e1
attività_di_imprese_e_tale1
di_imprese_e_tale_riferimento1
imprese_e_tale_riferimento_non1
all_esercizio_dell_impresa_limitatamente1
esercizio_dell_impresa_limitatamente_agli1
dell_impresa_limitatamente_agli_imprenditori1
impresa_limitatamente_agli_imprenditori_diversi1
limitatamente_agli_imprenditori_diversi_dalle1
agli_imprenditori_diversi_dalle_società1
prende_in_considerazione_come_imprenditori1
in_considerazione_come_imprenditori_ne1
considerazione_come_imprenditori_ne_consegue1
come_imprenditori_ne_consegue_che1
imprenditori_ne_consegue_che_il1
di_regola_per_le_imprese1
regola_per_le_imprese_tassabili1
per_le_imprese_tassabili_in1
le_imprese_tassabili_in_base1
per_le_altre_imprese_definite1
le_altre_imprese_definite_diverse1
altre_imprese_definite_diverse_dal1
imprese_definite_diverse_dal_secondo1
esercizio_dell_impresa_stessa_ciò1
dell_impresa_stessa_ciò_in1
impresa_stessa_ciò_in_quanto1
concetto_che_il_termine_imprenditori1
esercizio_di_una_attività_imprenditoriale1
di_una_attività_imprenditoriale_caratterizzata1
una_attività_imprenditoriale_caratterizzata_dallo1
attività_imprenditoriale_caratterizzata_dallo_scopo1
imprenditoriale_caratterizzata_dallo_scopo_di1
esercizio_di_imprese_commerciali_ovvero1
di_imprese_commerciali_ovvero_da1
imprese_commerciali_ovvero_da_attività1
beni_relativi_all_impresa_ed1
relativi_all_impresa_ed_alle1
all_impresa_ed_alle_sopravvenienze1
impresa_ed_alle_sopravvenienze_conseguite1
la_derivazione_da_attività_imprenditoriali1
derivazione_da_attività_imprenditoriali_è1
da_attività_imprenditoriali_è_il1
attività_imprenditoriali_è_il_presupposto1
imprenditoriali_è_il_presupposto_della1
che_non_esercitino_attività_imprenditoriali1
non_esercitino_attività_imprenditoriali_sta1
esercitino_attività_imprenditoriali_sta_l1
attività_imprenditoriali_sta_l_errore1
imprenditoriali_sta_l_errore_che1
concetto_di_reddito_di_impresa1
di_reddito_di_impresa_che1
reddito_di_impresa_che_in1
di_impresa_che_in_sostituzione1
impresa_che_in_sostituzione_dell1
che_non_esplichino_attività_imprenditoriale1
non_esplichino_attività_imprenditoriale_o1
esplichino_attività_imprenditoriale_o_commerciale1
cambiari_verso_imprese_diverse_e1
verso_imprese_diverse_e_di1
imprese_diverse_e_di_una1
che_si_tratti_di_imprese1
si_tratti_di_imprese_di1
tratti_di_imprese_di_tipo1
di_imprese_di_tipo_diverso1
imprese_di_tipo_diverso_vien1
cambiari_verso_imprese_diverse_non1
verso_imprese_diverse_non_sussiste1
imprese_diverse_non_sussiste_b1
da_parte_delle_imprese_ed1
parte_delle_imprese_ed_è1
delle_imprese_ed_è_idoneo1
imprese_ed_è_idoneo_quindi1
porta_alla_cessazione_dell_impresa1
alla_cessazione_dell_impresa_l1
cessazione_dell_impresa_l_altra1
dell_impresa_l_altra_forma1
impresa_l_altra_forma_di1
fosse_o_fosse_un_imprenditore1
o_fosse_un_imprenditore_commerciale1
fosse_un_imprenditore_commerciale_ed1
un_imprenditore_commerciale_ed_in1
imprenditore_commerciale_ed_in_questo1
derivasse_dall_esercizio_di_imprese1
imprese_commerciali_o_che_relativamente1
pagamento_da_parte_di_imprenditori1
da_parte_di_imprenditori_commerciali1
parte_di_imprenditori_commerciali_di1
di_imprenditori_commerciali_di_sei1
imprenditori_commerciali_di_sei_rate1
imprese_commerciali_o_che_in1
cui_si_trovano_gli_imprenditori1
si_trovano_gli_imprenditori_commerciali1
trovano_gli_imprenditori_commerciali_che1
gli_imprenditori_commerciali_che_abbiano1
imprenditori_commerciali_che_abbiano_o1
derivanti_dall_esercizio_d_imprese1
dall_esercizio_d_imprese_commerciali1
esercizio_d_imprese_commerciali_sarebbero1
d_imprese_commerciali_sarebbero_trattate1
imprese_commerciali_sarebbero_trattate_ingiustificatamente1
di_imprese_commerciali_e_dal1
imprese_commerciali_e_dal_mancato1
non_è_dato_all_imprenditore1
è_dato_all_imprenditore_commerciale1
dato_all_imprenditore_commerciale_di1
all_imprenditore_commerciale_di_eccepire1
imprenditore_commerciale_di_eccepire_e1
n_del_sia_l_imprenditore1
del_sia_l_imprenditore_commerciale1
sia_l_imprenditore_commerciale_che1
l_imprenditore_commerciale_che_il1
imprenditore_commerciale_che_il_tribunale1
per_ciò_che_all_imprenditore1
ciò_che_all_imprenditore_commerciale1
che_all_imprenditore_commerciale_sia1
all_imprenditore_commerciale_sia_in1
imprenditore_commerciale_sia_in_tal1
spettano_ad_ogni_altro_imprenditore1
ad_ogni_altro_imprenditore_commerciale1
ogni_altro_imprenditore_commerciale_di1
altro_imprenditore_commerciale_di_cui1
imprenditore_commerciale_di_cui_sia1
costituzione_in_giudizio_dell_impresa1
in_giudizio_dell_impresa_mario1
giudizio_dell_impresa_mario_e1
dell_impresa_mario_e_carlo1
impresa_mario_e_carlo_forzinetti1
validamente_promosso_da_un_imprenditore1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988118
202292
202082
201381
198778

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
202064
202263
202152
198851
201949

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Francesco Greco1023.49794238683128
Franco Gallo712.43484224965706
Luigi Mengoni712.43484224965706
Paolo Maria Napolitano702.40054869684499
Annibale Marini652.22908093278464

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Luigi Mengoni543.3271719038817
Paolo Maria Napolitano452.77264325323475
Daria de Pretis422.58780036968577
Aldo Carosi412.52618607516944
Francesco Greco382.34134319162046

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
imprese118146
impresa90364
imprenditori199605
imprenditore149849
imprenditoriale1051205
imprenditoriali392729
imprenditoria58916
imprenditorialità311136
imprenditrice311136
imprenditizio213041

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
imprese46631
impresa38247
imprenditori87468
imprenditore71588
imprenditoriale54841
imprenditoriali202104
imprenditoria45761
imprenditorialità27913

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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