quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

91 – Sistema

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-09.txt15681568giustificabile in ordine alla materia tributaria , dato che una potestà normativa , nel senso indicato , potrebbe turbare ilsistematributario dello stato , con ripercussioni della cui gravità si rende giustamente conto anche la difesa della regione . ne
1957-09.txt17201720i cittadini , a qualsiasi parte del territorio della repubblica appartengono , che l obbligazione tributaria si ricolleghi ad unsistemaunitario , in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo , ai cespiti colpiti e alle modalità della riscossione , è
1957-113.txt508508di questa corte ) devono uniformarsi ; e perché inoltre , con questi principi , sarebbe altresì in contrasto ilsistemaadottato nell art . 1 per pervenire all esenzione , dato che , ponendo l onere del pagamento dei tributi
1957-113.txt684684legge , ora impugnate , riguardano materia tributaria . lo dimostra l art . 1 , dove si prevede unsistemaparticolare per il pagamento dei tributi ivi indicati , vale a dire per l estinzione dell obbligo di imposta ;
1957-113.txt832832del disegno di legge si desume che non si tratta di un esenzione propriamente detta , quale è disciplinata nelsistematributario , poiché quando la legge accorda l esenzione nei confronti di determinati soggetti , o in riferimento a determinati
1957-113.txt879879tributaria e , in conseguenza , resta inoperante tutto il meccanismo di accertamento e di riscossione del tributo . nelsistemainvece adottato dal disegno di legge , è palese che non soltanto sussiste l accertamento dell imposta sui terreni e
1957-113.txt14871487stesso anno sulla potestà normativa della regione siciliana in materia di tributi erariali , ha ritenuto che , ammesso nelsistematributario generale e nella legge sulla finanza locale , il principio delle esenzioni fiscali , non può disconoscersi alla sicilia
1957-113.txt27702770osservazioni che l art . 1 in esame è in contrasto coi principi generali e di carattere fondamentale per ilsistematributario nazionale ; principi ai quali le leggi della sicilia devono pure uniformarsi ai sensi dell art . 17 dello
1957-116.txt11451145; in secondo luogo – seppur volesse prescindersi da questo primo rilievo – esse sono in aperto contrasto con ilsistemafondamentale della legge di registro che stabilisce una determinata procedura per l opposizione in sede amministrativa e in sede giudiziaria
1957-117.txt452452. questa corte , con sentenza n . 58 del 13 aprile 1957 , ha ritenuto che , ammesso nelsistematributario generale il principio delle esenzioni fiscali , non può disconoscersi alla regione siciliana il potere di emanare leggi di
1957-117.txt748748989 : autostrada firenze-lucca , art . 1 , ecc . ) . da ciò si evince che , nelsistematributario dello stato , è stata largamente accolta la regola di accordare ampie facilitazioni agli atti riguardanti la costruzione di
1957-117.txt817817comunicazione e di indubbio interesse regionale , quale la palermo-catania , trovano riscontro in un tipo di esenzione ammesso nelsistematributario dello stato , per gli stessi atti considerati dalla legge regionale . costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre , secondo la
1957-122.txt31373137rispetto a questa legge , fosse consentito muovere un appunto , si potrebbe rilevare che non è stato seguito ilsistemadi dare , nel corso del procedimento , la possibilità agli interessati di fare udire le proprie ragioni . è
1957-124.txt10871087legislazione tributaria statale né in quelli delle leggi che regolano la materia delle due imposte , non esistendo nel nostrosistematributario un principio , né trovandosi nelle singole leggi alcun apprezzabile precedente , che porti sospensione di imposte a causa
1957-124.txt12151215. la dissociazione tra le due imposte , adottata con la legge regionale , creando un grave squilibrio tra ilsistemastatale e quello regionale , pone in essere , tra i due sistemi , un contrasto fondamentale , che è
1957-124.txt12281228, creando un grave squilibrio tra il sistema statale e quello regionale , pone in essere , tra i duesistemi, un contrasto fondamentale , che è causa di illegittimità per la norma regionale . questa considerazione basta a giustificare
1957-129.txt329329a questa corte , vengono adoperati in maniera generica e con vario significato , è fondamentale la considerazione che ilsistemacostruito dalla costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno esecuzione , comporta che tutte
1957-129.txt19501950delle tesi economico – finanziarie che si affrontano intorno al tema della nominatività obbligatoria dei titoli azionari . che unsistemail quale faccia perno su codesta nominatività obbligatoria giovi ai fini della personalità e progressività della imposta più o meno
1957-129.txt19731973faccia perno su codesta nominatività obbligatoria giovi ai fini della personalità e progressività della imposta più o meno di altrisistemii quali ricorrano , ad esempio , alla nominatività dei redditi azionari ; che un imposta cedolare possa conseguire una
1957-19.txt318318i cittadini , a qualsiasi parte del territorio della repubblica appartengano , che l obbligazione tributaria si ricolleghi ad unsistemaunitario , in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo , ai cespiti colpiti ed alle modalità della riscossione , occorre
1957-30.txt18931893illegittimità del provvedimento di requisizione . la norma peraltro non può essere correttamente intesa se non si tiene presente ilsistemadella legge dell 8 luglio 1950 . come risulta anche dal titolo ” disciplina delle bombole per metano ” ,
1957-30.txt23932393sia il loro stato di manutenzione , e debbono consegnare in cambio bombole punzonate . la disposizione è fondamentale nelsistemadella legge , poiché , mediante l intercambio , rende possibile una rapida e sicura circolazione delle bombole contenenti il
1957-41.txt790790speciali esistenti , bisognerebbe dimostrare , per altra via , l esistenza di una prescrizione del genere , implicita nelsistema. e però questa una dimostrazione che non si riesce a dare in modo convincente . non è possibile ,
1957-42.txt646646a registrazione e che atti o eventi successivi non possono avere alcuna rilevanza . è questa la base stessa delsistemadell imposta di registro . una legge regionale che violasse questo principio fondamentale ed ammettesse successive dichiarazioni di volontà per
1957-52.txt9797la detta sentenza la corte ha affermato essere un dato certo dell ordinamento positivo e una necessaria conseguenza del nostrosistemacostituzionale il principio dell unità della giurisdizione costituzionale e che il principio stesso impone di considerare come provvisoria la speciale
1957-52.txt450450e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello stato . inoltre , la necessità di ricollegare ad unsistemaunitario sul territorio nazionale l obbligazione tributaria , impone alla potestà legislativa regionale , in questa materia , una ulteriore
1957-52.txt20832083le ulteriori ragioni di ricorso poste in luce dall avvocatura dello stato circa la pratica impossibilità – a causa delsistemaorganizzato su piano nazionale , di determinazione delle aliquote , di liquidazione dell imposta , di ripartizione del gettito alle
1957-58.txt560560nazionale ; e deve uniformarsi all indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo . nelsistematributario statale numerose disposizioni prevedono esenzioni fiscali , collegate a eventi naturali ( es . terremoto , inondazioni ) ,
1957-58.txt720720merci ( art . 30 : esenzioni oggettive ) . prevede infine esenzioni in tempo di guerra . ammesso nelsistematributario generale e nella legge sulla finanza locale il principio delle esenzioni fiscali , non può disconoscersi alla regione siciliana
1957-62.txt421421si deve riconoscere che la difesa degli espropriati ha posto efficacemente in evidenza diversi inconvenienti che conseguono alla applicazione delsistemaadottato e che possono eventualmente anche diminuirne la efficacia ; ma la indicazione di tali inconvenienti , dovuti in definitiva
1957-64.txt14021402di delegazione . anche su questi punti , in definitiva , le censure si dirigono piuttosto ad inconvenienti derivanti dalsistemaadottato dal legislatore che a violazioni dirette o indirette di precetti costituzionali .
1957-65.txt665665in cui il grado di produttività dei terreni è basso ed è più limitata laddove era stato già ottenuto unsistemadi coltura intensiva . conseguentemente , il fatto che per terreni di identica qualità l art . 4 della legge
1957-65.txt13531353. ma la censura non ha fondamento perché le costruzioni rurali , essendo pertinenze dei terreni cui servono , nelsistemadell imposta fondiaria non hanno un reddito proprio , ma concorrono a determinare il reddito dominicale del fondo ( artt
1957-81.txt339339della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie . si desume quindi dal testo legislativo che , secondo ilsistemadella legge n . 841 , per stabilire se , e in quale quota , la proprietà terriera privata è
1957-81.txt714714dei terreni , tenuto conto dei gradi notevolmente diversi della rispettiva produttività . se ne deduce perciò che , nelsistemadelle leggi catastali , la determinazione del reddito dominicale , mediante l applicazione delle tariffe di estimo per ettaro ,
1957-81.txt875875, l art . 4 della legge n . 841 , per il calcolo del reddito dominicale si riporta alsistemacatastale vigente , è logico dedurre , che ( contrariamente alla tesi sostenuta , a quanto risulta dall ordinanza ,
1958-05.txt13541354obbligazioni . che d altra parte l imposta sulle società e l imposta sulle obbligazioni abbiano carattere di novità nelsistematributario italiano , è più volte ripetuto nella relazione del ministro delle finanze e nella relazione della competente commissione del
1958-05.txt15601560accertamento , l applicazione e la riscossione dell imposta di ricchezza mobile . se ne ha ulteriore conferma anche nelsistemadi riscossione , diverso da quello tradizionale per la riscossione delle imposte dirette ( come è pure precisato nella relazione
1958-05.txt17101710della legge in esame , osserva inoltre che il riconoscimento di una preminente potestà normativa dello stato in ordine alsistematributario , con riflessi anche sul gettito spettante alla regione , sarebbe in contrasto con lo statuto siciliano , se
1958-05.txt18341834, possa , nel rispetto dei precetti contenuti negli artt . 23 e 53 della costituzione , modificare il propriosistematributario , o anche sopprimere tributi già esistenti e sostituirli con altri ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini
1958-25.txt11121112agosto 1942 , n . 1175 , art . 14 , ecc . ) autorizzano a ritenere che esiste nelsistematributario un principio generale di agevolazioni fiscali per tutte le opere di assistenza sociale , principio che trova particolare applicazione
1958-25.txt13981398rispondenza in un tipo di esenzione previsto in una legge dello stato . le colonie per fanciulli non hanno nelsistematributario un trattamento uniforme , giacché tra gli enti che possono istituire colonie , alcuni godono di agevolazioni fiscali per
1958-25.txt19071907istituzione di colonie permanenti marine e montane . tale coincidenza consente di ricondurre la esenzione regionale ai principi accolti dalsistematributario dello stato . infine la struttura del tributo ( registrazione a tassa fissa ) trova riscontro in un tipo
1958-60.txt864864siciliana ha potestà normativa di disporre agevolazioni fiscali . questa corte con precedenti sentenze ha ritenuto che , ammesso nelsistematributario generale il principio delle esenzioni fiscali , non può disconoscersi alla regione siciliana il potere di emanare leggi di
1958-60.txt23352335cui s informano le leggi dello stato ( art . 17 , prima parte , statuto siciliano ) . nelsistemadella legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere di specificità ; devono cioè , contenere la precisa determinazione dell oggetto
1958-76.txt325325, la corte osserva che le censure esposte dall avvocatura generale dello stato pongono in rilievo il turbamento recato alsistematributario dello stato ed agli interessi nazionali dalla concessione di esenzioni tanto notevoli e per così lunga durata . tali
1958-76.txt11241124; e questa corte , per accertare la illegittimità costituzionale della legge impugnata , non ha che da riferirsi alsistemadella legislazione nazionale , nel quale le esenzioni fiscali di cui si discute o non sono previste o sono contenute
1960-12.txt10171017poi nemmeno a parlarsi di una violazione del principio della progressività , che riguarda , come è noto , ilsistematributario in genere e non i singoli tributi . infine è da escludersi anche ogni fondamento nell affermazione che l
1960-51.txt288288risolvere la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopracitati si devono , quindi , esaminare le singole disposizioni collegandole nelsistemavoluto dal legislatore . il servizio pubblico gestito dai comuni è disciplinato dalla legge nel titolo v che ha per
1960-51.txt660660limite all esercizio del potere discrezionale attribuito dalla legge ai comuni . la corte ritiene , invece , che ilsistemadi imposizione in questione riguardato nel suo insieme soddisfa ai requisiti indispensabili per evitare l arbitrio dei comuni nella determinazione
1960-51.txt10841084possono istituire ” apposita tassa ” , si può ben desumere che il legislatore abbia in sostanza lasciato inalterato ilsistemadi commisurazione del tributo alla spesa sostenuta dal comune . al lume di questa interpretazione dell art . 268 ,
1960-51.txt11061106commisurazione del tributo alla spesa sostenuta dal comune . al lume di questa interpretazione dell art . 268 , ilsistemadell imposizione soddisfa a quel principio della determinazione dei criteri e limiti che la legge d imposizione deve contenere per
1960-51.txt13911391amministrativa ed essere comunicate al ministero delle finanze ai sensi del successivo art . 273 . si tratta di unsistemadi controlli tale da escludere che la discrezionalità dell ente impositore possa trasmodare in arbitrio . pertanto , deve ritenersi
1960-56.txt572572che , come ha già chiarito questa corte con la sentenza n . 10 del 1959 , è contrario alsistemache regola i giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale . nei quali la decisione della questione di costituzionalità ,
1960-56.txt821821terreni . a sostegno della legittimità del decreto l ente , come si è già accennato , osserva che ilsistemadelle leggi sulla riforma fondiaria ( dato anche che le operazioni inerenti allo scorporo devono compiersi entro i brevi e
1960-56.txt11221122costituzionale , con numerose sentenze , ha già chiarito che la data del 15 novembre 1949 ha importanza fondamentale nelsistemadelle leggi sulla riforma fondiaria . a tale data , infatti , si deve aver riguardo sia per determinare la
1960-56.txt16581658, quindi , e del resto risulta anche chiaramente dalla relazione del ministro alla camera dei deputati , che ilsistemaadottato dalla legge stralcio del 1950 è collegato con quello delle leggi sul catasto , non soltanto per quanto riguarda
1960-56.txt23932393data , in precedenza , legale conoscenza delle variazioni apportate . non si può neppure fondatamente obiettare che , nelsistemadelle leggi di riforma , le operazioni di scorporo , e , quindi , l esercizio della delega legislativa ,
1960-70.txt10911091misura più estesa possibile , a tutti i pensionati di invalidità e vecchiaia . ed è perciò che , nelsistemadella legge del 1955 , coerentemente alla predetta finalità , come risulta anche dai lavori preparatori , questo sconto è
1960-70.txt18921892, non hanno rilevanza in contrario , né la denominazione usata dalla legge e neppure il fatto che , nelsistemaadottato dal legislatore , la prestazione venga in concreto realizzata sotto la forma di un ulteriore riduzione del prezzo di
1960-70.txt30573057n . a . m . sotto questi aspetti , però , la questione , che metterebbe in discussione ilsistemaprevidenziale ed assistenziale adottato nella legislazione vigente , non è prospettata nelle due ordinanze , e non può essere perciò
1960-70.txt32663266nella legislazione vigente e , in particolare , nelle numerose leggi attinenti alla previdenza ed all assistenza sociale , ilsistemadelle quali , per quanto attiene al finanziamento , è fondato principalmente sui contributi dei datori di lavoro e dei
1960-70.txt33043304lavoro e dei lavoratori . né alcun elemento risulta dai lavori preparatori che possa far ritenere che , a talesistema, l art . 38 abbia apportato modificazioni nel disciplinare i diritti dei lavoratori e gli obblighi dello stato .
1960-75.txt7837834 della legge del 1950 , n . 841 , per i calcoli relativi alla procedura dell espropriazione . nelsistemadell art . 4 , la data anzidetta del 15 novembre 1949 costituisce un termine costante ed invalicabile di riferimento
1961-30.txt746746imponeva di rispettare , delle leggi sopraddette , soltanto le linee sostanziali , non anche le norme che tendevano alsistemaaccolto , senza costituirne elemento strutturale . non era cardine della legge 11 gennaio 1951 , n . 25 (
1961-34.txt7676aspetto : sotto l aspetto della potestà normativa tributaria della regione siciliana , i cui limiti sarebbero stati violati dalsistemadi finanziamento della legge stessa , previsto nell art . 3 , e sotto l aspetto della potestà normativa in
1961-34.txt497497interessi propri della regione . se , infatti , nel campo della legislazione statale sussiste un interesse all unitarietà delsistemadi assistenza e previdenza sociale , quest interesse non esclude le necessità di adattamento degli istituti previdenziali alle varietà delle
1961-34.txt970970esse posti dalla legge . la corte ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa . la considerazione che ilsistemadelle addizionali è conosciuto dalla legislazione statale , ed è sopra tutto utilizzato per gli enti locali , non è
1961-34.txt11201120soggetti a un medesimo tributo , e , incidendo sulla capacità contributiva delle imprese colpite , si ripercuoterebbe direttamente sulsistemadelle imposte erariali . inoltre , anche per la sua particolare destinazione e per la sua misura , di gran
1961-34.txt12901290attività normativa regionale . né l addizionale in parola , considerata indipendentemente dai tributi erariali posti a base del suosistemadi accertamento , corrisponde a un tipo di tributo conosciuto dall ordinamento generale . sotto questo riflesso , assume particolare
1961-34.txt13861386dell e.c.a . ma , nel caso in esame , la specifica destinazione della addizionale va considerata in relazione alsistemagenerale di finanziamento dell assicurazione sociale . è noto che nel sistema della previdenza e assistenza sociale , e in
1961-34.txt13981398destinazione della addizionale va considerata in relazione al sistema generale di finanziamento dell assicurazione sociale . è noto che nelsistemadella previdenza e assistenza sociale , e in particolare nell assicurazione malattia , il finanziamento è assicurato dai contributi dei
1961-34.txt17781778, adottata nel presupposto della validità ed efficacia della legge 27 luglio 1960 , n . 43 , nel cuisistemaera destinata ad inserirsi la previsione del mutuo , per coprire , solo per un anno , le spese che
1961-37.txt20512051finanza che incontra in tale situazione una insuperabile barriera ) in ordine ai limiti della possibilità di far ricorso asistemidi finanza straordinaria ( v . , ad es . , espressamente , l art . 11 dello statuto sardo
1961-66.txt917917pubblica utilità per opere non a carico dello stato , ecc . ) . alla ragione ermeneutica corrisponde la ragionesistematica. la disciplina delle società forma una parte integrante fondamentale dell ordinamento giuridico , in quanto attiene , da una
1961-66.txt15821582speciale delle regioni , ripetutamente affermato da questa corte , che l attività legislativa di esse non può interferire nelsistemafiscale dello stato , creando difformità nella posizione contributiva dei cittadini e squilibrio nel sistema tributario generale . anche sotto
1961-66.txt15971597esse non può interferire nel sistema fiscale dello stato , creando difformità nella posizione contributiva dei cittadini e squilibrio nelsistematributario generale . anche sotto questo riflesso , quindi , la deroga alle disposizioni sulla nominatività dei titoli azionari si
1961-66.txt17071707, quale che sia il giudizio che in sede di politica legislativa e finanziaria possa darsi circa la preferibilità delsistemadella nominatività o delle azioni al portatore , mentre confermano quell esigenza di unitarietà del sistema legislativo , in materia
1961-66.txt17231723circa la preferibilità del sistema della nominatività o delle azioni al portatore , mentre confermano quell esigenza di unitarietà delsistemalegislativo , in materia di società e di titoli di credito , in cui è la ratio dell appartenenza di
1961-66.txt18081808gli esposti motivi , l illegittimità costituzionale della legge impugnata , resta assorbita ogni questione relativa alla asserita conformità delsistemadelta nominatività dei titoli azionari agli artt . 53 e 47 costituzione . viene ugualmente a cadere la domanda ,
1961-79.txt698698o abbiano carattere novativo . e sufficiente , infatti , constatare che si tratta di testi legislativi dotati , nelsistema, di una propria individualità e di una propria vita giuridica ; onde anche di essi può esser chiesta e
1961-79.txt894894non quella dell art . 10 della legge del 1943 . l articolo 10 di questa legge fa rinvio alsistemanormativo relativo all imposta di registro , quale risulta dalle disposizioni vigenti al momento dell applicazione . venuta meno la
1962-125.txt259259in quanto , alla data anzidetta , non erano da considerare definitivamente acquisiti ai registri del catasto , secondo ilsistemadelle leggi che regolano la materia ” t.u . 8 ottobre 1931 , n . 1572 ; d.l . 4
1962-125.txt311311giugno 1939 , n . 976 , e regolamento 8 dicembre 1938 , n . 2153 ) . al qualesistema, come si è altresì rilevato nelle ricordate sentenze , si ricollega quello della legge 21 ottobre 1950 , n
1962-17.txt16741674al ministro per le finanze . . . ” . la sostituzione dell assessore regionale al ministro mentre modifica ilsistemadelle garanzie amministrative , costituisce altra invasione dell organo regionale nella sfera di competenza dell organo centrale legislativamente investito del
1962-65.txt721721. 1920 del codice civile , trattandosi di norme che non hanno carattere costituzionale e ( salvi i riferimenti alsistemadelle fonti di cui al citato art . 1 ) non contengono principi di ordine costituzionale . quanto alla denunziata
1962-65.txt13151315esattoria comunale con l aumento di aggi . non sussiste violazione dell art . 3 della costituzione , giacché ilsistemadi versamento dei contributi di importo minore alle esattorie comunali delle imposte è giustificato dalla esigenza di evitare per i
1962-65.txt13421342minore alle esattorie comunali delle imposte è giustificato dalla esigenza di evitare per i piccoli contribuenti l adozione di unsistemapiù complesso , che avrebbe rappresentato per essi causa di maggiori difficoltà e in definitiva di maggiore dispendio . ci
1962-65.txt16331633indagine , questa , che non ha rilevanza ai fini della presente controversia . ma la corte ritiene che ilsistemadelle norme denunziate non urti contro il principio sancito nell art . 23 , il quale , come la giurisprudenza
1962-65.txt16851685misure e cautele per dare un indirizzo agli organi amministrativi e per delimitare la sfera del loro potere . ilsistemain esame risponde alle enunziate esigenze . la legge stabilisce il presupposto dell imposizione : l impiego di mano d
1962-65.txt19071907controllo ministeriale , ricorsi amministrativi ed anche possibilità di ricorsi giurisdizionali , anche se , come si dirà , ilsistemanon si presti ad un controllo adeguato rispetto all impiego di mano d opera per ogni azienda agricola . i
1962-65.txt19621962alla classificazione di situazioni concrete sulla base delle disposizioni poste dalla legge . in definitiva , può dirsi che ilsistemasi appoggia ad un complesso di garanzie , di criteri direttivi e di limitazioni , che rispondono al canone sancito
1962-65.txt26222622né l interessato può avvalersi di alcun rimedio amministrativo o giurisdizionale per fare rilevare codeste caratteristiche peculiari , giacché ilsistemanon consente di andare al di là del criterio dell ettaro-coltura . tale sistema non può non determinare la violazione
1962-65.txt26362636codeste caratteristiche peculiari , giacché il sistema non consente di andare al di là del criterio dell ettaro-coltura . talesistemanon può non determinare la violazione del principio posto dalla legge istitutiva , la quale volle che ogni azienda fosse
1962-65.txt27922792unificare i contributi , non istituire un tributo che li sostituisse , come in realtà è avvenuto per effetto delsistemaettaro-coltura . da questa situazione sono derivati nella specie gli inconvenienti per le conclamate sperequazioni fra provincie e provincie ,
1962-65.txt303630365 del d.l . 23 gennaio 1948 , n . 59 , ma solo nella parte in cui mantiene ilsistemadell accertamento presuntivo . non sarebbe esatto affermare che , avendo il d.l . 23 gennaio 1948 lo stesso valore
1962-65.txt31863186. 4 e 5 del precedente decreto del 1940 , la norma stessa , nella parte in cui mantiene ilsistemapresuntivo , sarebbe egualmente illegittima per contrasto con l art . 3 della costituzione . 10 . – per effetto
1962-65.txt32683268della costituzione per avere l art . 5 affidato ad libitum alle commissioni provinciali la scelta di uno dei duesistemidi accertamento senza alcun limite e senza alcuna direttiva , con l effetto di determinare anche un contrasto con l
1962-65.txt331133113 della costituzione per l aggravamento delle già esistenti ed ingiustificate disparità di trattamento . una volta che dei duesistemi, l uno , quello detto dell ettaro-coltura , viene dichiarato illegittimo , la conseguenza è che nessuna possibilità di
1962-65.txt33523352scelta rimane alle commissioni e nessuna possibilità di sperequazioni si può verificare , dato che , caduto uno dei duesistemi, resta fermo l altro , quello dell accertamento diretto , sulla cui legittimità non sono state sollevate questioni .
1962-65.txt34143414dei contributi potranno essere continuate nelle zone ( e sono i due terzi dell italia ) in cui vige ilsistemadell accertamento diretto , ed effettuate , con lo stesso sistema dell accertamento diretto , in tutto il resto del
1962-65.txt34253425due terzi dell italia ) in cui vige il sistema dell accertamento diretto , ed effettuate , con lo stessosistemadell accertamento diretto , in tutto il resto del paese , anche senza attendere che il legislatore detti quelle disposizioni
1962-65.txt34593459attendere che il legislatore detti quelle disposizioni che potrà ritenere opportune per regolare i problemi particolari che l applicazione delsistemadell accertamento diretto , nelle zone in cui vigeva il sistema dell ettaro-coltura , potrebbe far sorgere , nonché eventualmente
1962-65.txt34703470per regolare i problemi particolari che l applicazione del sistema dell accertamento diretto , nelle zone in cui vigeva ilsistemadell ettaro-coltura , potrebbe far sorgere , nonché eventualmente per regolare i rapporti ancora in contestazione .
1962-67.txt826826varie fasi del suo iter : oggetti colpiti dal tributo ( prodotti ortofrutticoli , ecc . ) , accertamento esistemispeciali d imposizione con particolare riguardo al momento impositivo e alle modalità di pagamento . identiche facoltà sono state trasferite
1962-67.txt12611261limiti segnati al presente dibattito dall ordinanza di questa corte n . 57 del 1961 , in contrasto col precedentesistemadifensivo , sostiene che la fonte dei poteri dell assessore non è da ricercare nella legge regionale n . 40
1962-87.txt646646non è necessario risolvere in questa sede , della sua specifica qualificazione giuridica e del posto che le spetta nelsistema. si tratta , ch è più , di un procedimento nel quale si manifesta , più energicamente forse che
1962-87.txt862862tanto dalla difesa della presidenza del consiglio quanto dalla difesa del servizio che gli artt . 208 e 209 fannosistema: sistema , occorre aggiungere , che la dichiarazione di illegittimità della regola del solve et repete integra e completa
1962-87.txt864864difesa della presidenza del consiglio quanto dalla difesa del servizio che gli artt . 208 e 209 fanno sistema :sistema, occorre aggiungere , che la dichiarazione di illegittimità della regola del solve et repete integra e completa . codesto
1962-87.txt885885, occorre aggiungere , che la dichiarazione di illegittimità della regola del solve et repete integra e completa . codestosistemacomporta in primo luogo il diritto del contribuente di agire davanti all autorità giudiziaria competente ( una volta osservate le
1962-87.txt12291229che a quelle opposizioni sono subentrati altri mezzi di tutela conformi all istituto dell esecuzione esattoriale , e che alsistemadell esecuzione ordinaria è stato sostituito un altro diverso e non illegittimo sistema . mediante esso la tutela giurisdizionale è
1962-87.txt12421242dell esecuzione esattoriale , e che al sistema dell esecuzione ordinaria è stato sostituito un altro diverso e non illegittimosistema. mediante esso la tutela giurisdizionale è garantita nella maniera più ampia in aderenza alle norme contenute nell art .
1962-87.txt14251425si direbbe senza molta convinzione . in verità , come risulta da quanto si è esposto , la particolarità delsistemacostituito dagli artt . 208 e 209 del t.u . e dagli altri che con essi si collegano , non
1963-114.txt397397dagli artt . 11 e 12 della legge 28 maggio 1867 , n . 3719 : legge che introduceva unsistemaper cui il nuovo accertamento dava luogo senz altro all iscrizione nei ruoli e la spedizione di questa non era
1963-116.txt239239già sottoposta in relazione ad altri precetti costituzionali , ha ritenuto che il ricorso all intendente si inserisce in unsistemacomplesso di tutela dei diritti e degli interessi del contribuente , della cui conformità ai precetti costituzionali non si può
1963-127.txt595595dell articolo disciplinano la compilazione dei ruoli e le loro variazioni . non c è nulla di diverso dai normalisistemidi formazione e di variazione dei ruoli tributari ; e pertanto non c è alcuna attribuzione agli organi amministrativi né
1963-127.txt790790, non può essere censurata , pur essendo auspicabile che , nel futuro assetto della materia , resti fermo ilsistemaderivante dalla già disposta abrogazione . il ministro , fissando l ammontare delle spese di accertamento , non compie opera
1963-127.txt12231223di sospendere la riscossione dei ruoli , quando casi gravi lo impongano , non rappresenta una figura abnorme nel nostrosistemalegislativo . trattasi di un potere di ordinanza , che , come la corte ha avuto occasione di chiarire rispetto
1963-174.txt442442. 25 ( c . d . legge vanoni ) , art . 12 , non aveva mutato sostanzialmente ilsistema, ma s era limitata a stabilire che l imposta si sarebbe dovuta , da allora in poi , non
1963-174.txt536536al bilancio , l anno del loro esercizio sociale . questa legge non con teneva norme di transizione dal vecchiosistemaad anno solare al nuovo sistema ad anno finanziario , ma a ciò provvide il governo col d.p.r . 4
1963-174.txt542542loro esercizio sociale . questa legge non con teneva norme di transizione dal vecchio sistema ad anno solare al nuovosistemaad anno finanziario , ma a ciò provvide il governo col d.p.r . 4 novembre 1951 , n . 1582
1963-174.txt575575. 4 novembre 1951 , n . 1582 . poiché l imposta per il 1951 doveva essere pagata col vecchiosistema( anno solare 1951 ) , mentre a datare dall anno successivo , nel quale andava in vigore la legge
1963-174.txt604604datare dall anno successivo , nel quale andava in vigore la legge vanoni , si sarebbe dovuta pagare col nuovosistema( anno finanziario 1 luglio 1952-30 giugno 1953 ) , sembrò al governo che restasse scoperto il primo semestre 1951
1963-174.txt669669la metà dell imposta relativa ad un anno . con questa norma si credette di interpretare esattamente i principi delsistematributario consacrato nella legge vanoni del 1951 ; ma invece si confuse , per errore , il periodo di imposta
1963-174.txt709709imposta ( che corrispondeva , come s è precisato , all esercizio sociale degli enti ) coll anno solare (sistema1936 ) e coll esercizio finanziario ( sistema 1951 ) . non ci s avvide che , facendo pagare agli
1963-174.txt717717precisato , all esercizio sociale degli enti ) coll anno solare ( sistema 1936 ) e coll esercizio finanziario (sistema1951 ) . non ci s avvide che , facendo pagare agli enti , il cui esercizio s era chiuso
1963-174.txt111411141582 . la legge disciplina , in verità , situazioni passate ; ma le disciplina come sarebbe avvenuto secondo ilsistematributario dell epoca se non si fosse emesso il d.p.r . del 1951 , n . 1582 . essa ha
1963-40.txt3838, di inammissibilità del giudizio , perché promosso con ordinanza del pubblico ministero . l eccezione è fondata . nelsistemache regola il procedimento incidentale di legittimità costituzionale , il p.m . può , come ciascuna parte , sollevare la
1963-45.txt815815comparsa : che le norme stesse riducono il giudice e il difensore ad organi di accertamento tributario , che dalsistemadella legge sul registro risulterebbe un vantaggio per il litigante di malafede , che sia possibile salvaguardare altrimenti il credito
1963-55.txt471471( o proposta ) dei privati interessati alle opere di bonifica . è da osservare peraltro che , secondo ilsistemaadottato dal legislatore , quale si desume dai citati artt . 862 del codice civile e 55 del testo unico
1963-55.txt747747impegno di carattere contrattuale associativo , assunto dai proprietari interessati alla bonifica . 4 . – in realtà , dalsistemache disciplina la bonifica integrale si può desumere che tale obbligo deriva dalla legge , la quale considera essenziale ,
1963-73.txt529529dal rigore della norma dell art . 136 della costituzione , sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto ilsistemadelle garanzie costituzionali , in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima . e proprio in considerazione della
1963-77.txt741741possano riferirsi le norme della legge prorogata per dedurne la legittimità costituzionale ” ; in secondo luogo perché ” nelsistemadella legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere di specificità . . . lo stesso principio deve , con maggior
1963-92.txt757757quando si sia mantenuta entro limiti razionali – di indice rivelatore della ricchezza . non si contesta che l anzidettosistemadi imposizione possa dar luogo ad inconvenienti , secondo è stato prospettato dalla dottrina , ed apparire non in tutto
1964-30.txt624624. ha giudicato questa corte ( sentenza 15 marzo 1960 , n . 12 ) , incide sul complesso delsistemafiscale , e non su ciascuno dei tributi ; in modo che non vieta né una singola imposizione ispirata a
1964-42.txt237237b , del t.u . sulle imposte dirette si inquadra , pur con la particolarità delle sue disposizioni , nelsistemadelle garanzie patrimoniali delle obbligazioni , regolato da norme di diritto sostanziale . è infatti , la legge sostanziale che
1964-53.txt977977arrigoni non sembra accoglibile . le norme contenute in quell articolo devono essere interpretate , com è ovvio , nelsistemadello statuto , e comportano il passaggio dei poteri amministrativi dal commissario generale del governo al commissario del governo per
1964-58.txt530530) perché si adeguino gradualmente a quel limite ( cento per cento ) . la norma non rinnova il vecchiosistema, che lasciava alla discrezionalità delle amministrazioni l imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell art
1964-93.txt579579l inopponibilità all esattore del diritto di proprietà dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore : inquadrata nelsistemadelle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria , essa appartiene al diritto sostanziale e trova la sua giustificazione in ragioni di
1964-93.txt12021202è atto amministrativo definitivo , possono poi essere esperiti i normali rimedi giurisdizionali predisposti dall ordinamento , sicché valutando ilsistemanel suo complesso , è da concludere , come la corte già affermò nella sentenza n . 87 del 1962
1965-15.txt965965armonia col disposto degli artt . 17 e 36 dello statuto , si è rifatto ai corrispondenti principi esistenti nelsistemanormativo nazionale e che l agevolazione concessa con la norma impugnata trova riscontro nei tipi di agevolazione previsti dalle leggi
1965-16.txt34434448 del 1961 della corte costituzionale ) . 2 . – a parere della commissione distrettuale di napoli , ilsistemaadottato dall art . 2 della legge 1960 , n . 131 , e dagli artt . 8 e 9
1965-16.txt709709art . 74 del t.u . sulle imposte dirette ) . per calcolare questa cifra il legislatore ha adottato unsistemache potrà essere discusso o migliorato , ma che non è irragionevole ed è certo più efficiente di quello già
1965-38.txt618618interesse in armonia con una norma della costituzione , contenuta nell art . 44 , secondo comma . in questosistemasi inseriscono le norme in esame . mentre non sono sindacabili , sotto l aspetto della violazione del principio di
1965-38.txt17481748all orientamento segnato da una norma costituzionale ( art . 44 , secondo comma ) . in armonia con ilsistemagenerale che aveva trovato la sua definitiva formulazione nell art . 52 del testo unico sulle acque , la legge
1965-50.txt153153a quo né la parte privata comparsa quando sostengono che , nei casi in cui la legge ancora ad unsistemadi prove legali la determinazione dell esistenza del presupposto dell obbligazione tributaria e della sua entità concreta , si dà
1965-62.txt512512evidenti ed innegabili differenze esistenti tra siffatte vendite e quelle in libero commercio . è ben noto che con ilsistemadella vendita ai pubblici incanti il trasferimento di un bene si realizza attraverso la rigorosa osservanza di regole minuziose ,
1965-62.txt700700incanti , ed ha conseguentemente escluso l ammissibilità del giudizio di stima , sia perché le vendite effettuate con talesistema– a differenza di quelle del libero mercato – danno una assoluta garanzia sull autenticità del prezzo pagato , sia
1965-64.txt816816della legislazione statale per ogni singolo tributo , in modo che sia soddisfatta l esigenza del coordinamento , in unsistemaunitario , della finanza regionale con la finanza dello stato e degli altri enti locali . nel caso in esame
1965-64.txt905905della regione si esplichi con la previsione di imposte addizionali a tributi dello stato . nel nostro ordinamento tributario ilsistemadelle cosiddette addizionali o sovraimposte è largamente usato nel campo dei tributi degli enti locali e degli altri enti pubblici
1965-64.txt946946, e non può perciò ritenersi che , solo col far ricorso a tale mezzo , la regione contraddica alsistemadell ordinamento tributario generale . però , in conformità ai principi innanzi richiamati , la regione , ricorrendo alla forma
1965-64.txt10661066dai quali risulti la conformità di essa ai principi di questo ordinamento , in modo che non sia alterato ilsistemadelle imposte erariali . per accertare , nei casi concreti , se la regione , imponendo una addizionale , abbia
1965-64.txt11951195che nell addizionale non risultino alterati i caratteri del tributo principale e non ne derivi contrasto con l unità delsistematributario . è questa la ragione per cui , come questa corte ha ritenuto nella ricordata sentenza n . 34
1965-64.txt13141314di legittimità dell imposizione , quando è tale da rompere il detto rapporto , anche qui con conseguente alterazione delsistematributario generale . sotto questo riflesso , il criterio di valutazione della legittimità dell imposizione può essere fornito dal confronto
1965-64.txt15801580la detta legge statale , al 30 giugno 1958 . con la legge impugnata non si era pertanto introdotta nelsistematributario una nuova imposta di carattere continuativo , come si afferma nell ordinanza , bensì un imposta di durata determinata
1965-64.txt18601860una sovrimposizione in forma di addizionale , ed in quanto , nel disporla , la regione si era servita delsistema, già seguito dallo stato , di imporre temporaneamente , e con destinazione autonoma , ma non contrastante con la
1965-64.txt19061906una maggiorazione di una preesistente addizionale . né la misura dell addizionale imposta dalla regione era tale da turbare ilsistematributario generale , giacché , come si è detto , essa corrispondeva alla misura dell aumento che lo stesso stato
1965-64.txt28462846autorità , che non sia voluta dalla legge o posta in essere in base alla legge . la logica delsistemarichiede che questa garanzia agisca ugualmente nei confronti dello stato come della regione .
1965-69.txt546546immobiliare ; ma che le attività di esse si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolaresistemadi pubblicità – che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie – che la funzione dell agricoltura si esaurisca
1965-69.txt606606la non diversità sostanziale poi è innegabile nella attuale evoluzione delle aziende agricole le quali vanno uniformandosi sempre più aisistemidelle aziende industriali . e con la meccanizzazione dell agricoltura , oggi , il ricorso al credito è diventato mezzo
1965-75.txt216216caratterizza i giudizi davanti a questa corte . che tali procedimenti debbano essere del tutto gratuiti è principio connaturato alsistemadella giustizia costituzionale ( art . 134 e segg . della costituzione ) ; nella quale appunto l interesse ,
1965-75.txt540540si tratta di norme che non hanno valore costituzionale , ma è indubbio che esse svolgono principi già contenuti nelsistemacostituzionale ; tale è fra l altro il significato del rinvio che alla prima di esse è fatto dalla legge
1966-120.txt436436parte , poiché le somme pagate affluiscono a un conto corrente vincolato a favore della regione , il mutamento delsistemadi riscossione si riduce , nella sostanza , a ben poco : le somme prima giungevano all ufficio i.g.e .
1966-128.txt376376i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressività , ma si limita a dichiarare che ilsistematributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo . ed invero – nella molteplicità e varietà di imposte ,
1966-23.txt294294, o prevedono semplici riduzioni di aliquote ( imposte sui trasferimenti e sui conferimenti in società ) . poiché ilsistemadi imposizione a tassa fissa , adottato dalla legge regionale , risponde a un tipo di tassazione diverso da quello
1966-44.txt961961non in base a criteri fissati dalla legge , ma alla stregua dei parametri assunti dai singoli comuni . nelsistemaadottato si è scorto , inoltre , una violazione dell art . 3 della costituzione , perché da esso deriverebbe
1966-44.txt15481548inoltre , che egualmente infondata è la questione di legittimità costituzionale per pretesa violazione del principio di eguaglianza . ilsistemadella legge è infatti diretto ad assicurare che nei singoli comuni l imposizione del tributo avvenga su la base della
1966-44.txt20162016distinto dagli altri una categoria di soggetti , sui quali ha ritenuto dovesse gravare l imposta anche secondo l indicatosistemadi periodicità decennale . né può ritenersi che sia incorso in irrazionalità nell individuazione delle categorie colpite o nella determinazione
1966-44.txt25342534) . alla stregua di questi principi vanno esaminate le disposizioni di cui trattasi . va ricordato che , nelsistemadella legge , l oggetto dell imposizione è l incremento di valore delle aree fabbricabili , realizzatosi in un determinato
1966-44.txt34703470acquistato aree successivamente alla data di riferimento di cui agli artt . 5 e 25 : obblighi che , nelsistemadella legge , riguardano soltanto i casi di alienazione previsti dal secondo comma dell art . 25 . pertanto anche
1966-64.txt430430lo fosse , non porterebbe alla incostituzionalità della norma impugnata . infatti , il governo , avendo introdotto un nuovosistemadi iscrizione , quanto ai privilegi non doveva riprodurre la disciplina vigente sotto il vecchio , come se la distinzione
1966-64.txt537537negli stessi casi in passato , questa sarebbe più che altro una conseguenza , puramente eventuale , del mutamento delsistemadi iscrizione : cioè del tipo e del contenuto dei ruoli , che sostituiscono i c.d . ruoli principali e
1966-64.txt567567dei ruoli , che sostituiscono i c.d . ruoli principali e suppletivi , e del loro meccanismo ; meccanismo esistemache non sono stati denunciati . l art . 211 del t.u . non rivela pertanto un disegno innovativo ,
1966-88.txt543543tale data ) al quale risalivano – non erano più applicabili quelle tariffe che , adottate in base al precedentesistema, erano state caducate dalla cessazione di efficacia dell art . 195 t.u . della finanza locale , conseguente alla
1966-88.txt796796disciplina diversa e , perciò , autonoma rispetto a quella divenuta inefficace , ma ha conferito rinnovato vigore al precedentesistema, conservato nella stessa configurazione obiettiva , realizzando così un risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto ove esplicitamente
1967-109.txt76276250 del 1965 , nella quale si è affermato che ” nei casi in cui la legge ancora ad unsistemadi prove legali la determinazione della esistenza del presupposto dell obbligazione tributaria e della sua entità , non viola il
1967-113.txt595595, non spetta alla regione invocare un sindacato di merito ( né alla corte di effettuarlo ) sulla strutturazione delsistemaadottato dal legislatore statale e sulla sua convenienza . né può fondatamente sostenersi che sia stato violato l art .
1967-115.txt188188della costituzione ammette che al giudice ordinario sia sottratto il potere di annullare gli atti della pubblica amministrazione . ilsistemadella legge sulla riscossione delle imposte garantisce la tutela del giudice ordinario contro gli atti dell esattore ; ma la
1967-115.txt513513che riceverebbero ove all esattore fosse inibita l esecuzione diretta ; la quale peraltro non si può dire discordante dalsistemaconcorsuale , perché questo non pone un divieto assoluto di azioni esecutive individuali , ma fa salva ogni diversa disposizione
1967-115.txt10071007il dettato della costituzione ; potrebbero , se mai , essere presi in considerazione dal legislatore per una riforma delsistema, ove egli riconoscesse che hanno consistenza .
1967-135.txt164164, restando quindi impregiudicata ogni questione al riguardo ) non è da attribuire carattere interpretativo , ma innovativo del precedentesistemainerente alle detrazioni . la legge stessa quindi non avrebbe alcuna incidenza nel rapporto controverso , che resterebbe regolato dalla
1967-135.txt441441estendersi fino a comprendervi anche quella di modificare , aggravandola , l obbligazione tributaria , già stabilita in base alsistemaaccolto dalla legislazione precedente , come ha già rilevato questa corte con la sentenza n . 114 del 1963 :
1967-135.txt59559510 settembre 1936 , n . 1933 ( art . 44 ) . e , d altra parte , alsistemavigente circa le detrazioni si fa riferimento nella menzionata legge del 1951 , la quale , nell art . 2
1967-72.txt407407, l iscrizione provvisoria dell intero debito non ancora definito : in tal modo non si è discostato sostanzialmente dalsistemagià in vigore ( che pur esso prevedeva , addirittura quale regola , l iscrizione dell intera cifra ) ,
1967-72.txt507507potestà delegata , si è chiarita la funzione dei ruoli straordinari qual era ed è nelle leggi anteriori e nelsistemapresente : un termine iniziale per iscrivere , se c è minaccia d insolvenza , potrebbe compromettere l esazione dell
1967-72.txt596596nell insieme , cioè rispetto ad ogni genere di ruolo , piuttosto che innovare arbitrariamente ha alleggerito e razionalizzato ilsistemadi iscrizione provvisoria .
1967-76.txt412412o , più specificamente , di tassa , come si assume da una delle parti ) , ma se ilsistemaprevisto dalla legge assoggetta il privato a una prestazione la cui misura può essere determinata ad incontrollato arbitrio del soggetto
1967-76.txt694694stabiliscono , per il collaudo di altre opere , un compenso a percentuale , né è stato ritenuto applicabile ilsistemadella determinazione del compenso a quantità o a vacazione . ma anche quando la tariffa si richiama al criterio del
1967-77.txt1321323 , 53 , 70 , 71 , 76 , 81 della costituzione . la questione è infondata . ilsistemavigente di tassazione è quello così ddetto a consuntivo . rispetto ad ogni periodo ( anno solare o , per
1967-77.txt230230quale la misura precisa del reddito , non ancora maturata , è inconoscibile e si può soltanto presumere . ilsistema, che riposa in gran parte su norme non impugnate ( artt . da 3 a 5 del t.u .
1967-77.txt306306per il reddito dell anno successivo evita di regola la formazione di ruoli suppletivi ( resi necessari molto spesso dalsistemaprevigente ) ; in particolare , poiché , se si guarda al quod plerumque accidit , non è arbitrario ritenere
1967-77.txt412412sia collegata a quello che è il suo presupposto . la corte non si nasconde che la rigida applicazione delsistemapotrebbe portare talvolta a conseguenze ingiuste ; ma anche in questi casi il pericolo è sensibilmente ridotto innanzi tutto dalla
1967-77.txt511511, siano intervenuti mutamenti radicali nella situazione economica del debitore d imposta : applicazione pratica che sembra trovare conforto nelsistemadella legge . a ogni modo , se l imponibile dovesse risultare inferiore a quello registrato provvisoriamente , il debitore
1967-77.txt885885e , a discrezione degli uffici , per i percettori di redditi di cat . c / 2 vigeva ilsistemadell iscrizione provvisoria sulla base dell imponibile dell anno precedente ( art . 12 della legge 8 giugno 1936 ,
1967-77.txt1020102063 della legge 5 gennaio 1956 , n . 1 ) , ed ha esteso a tutti i soggetti ilsistemavigente per gli enti tassabili in base al bilancio : facendo questa scelta invece di quella opposta ha esercitato un
1968-116.txt321321si sarebbe , invece , risolto in una inammissibile eliminazione di un beneficio che , per motivi razionali , ilsistemavigente accordava ad una categoria di contribuenti . secondo le ordinanze , non avrebbe , in contrario , importanza decisiva
1968-129.txt187187, in quanto determina l oggetto sul quale può essere esercitata l azione esecutiva dell esattore , s inquadra nelsistemadelle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria ; ha natura sostanziale ; trova la sua ratio nella finalità – riaffermata dalla
1968-138.txt8686: come ha rilevato questa corte nella sentenza 7 luglio 1962 , n . 87 , il detto comma formasistemacon l art . 208 , e in questo appunto si applicano anche al cessionario le norme concernenti le impugnazioni
1968-23.txt13841384, inoltre , nella stessa decisione si è precisato che codesto principio ha ragione di essere solo in rapporto alsistemafiscale nel suo complesso e non già in relazione ai singoli tributi , con la conseguenza che sono certamente consentite
1968-23.txt16601660sembra alla corte contestabile il carattere pubblico della spesa . la semplice constatazione che i contributi , attraverso il particolaresistemadi riscossione e versamento previsto dalla legge 8 gennaio 1952 , n . 6 , e successive modificazioni , affluiscono
1968-23.txt20592059organi . a codesti compiti possono legittimamente attendere ” organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato ” . ilsistemaprevidenziale e assistenziale può articolarsi in vario modo . ed uno dei modi consentiti è rappresentato da quello previsto per
1968-23.txt22172217esborso di somme da parte dello stato o in maniera atipica ( come appunto avviene nella specie ) . nelsistemaprevisto per i professionisti legali , i fini istituzionali della cassa nazionale sono conformi al dettato costituzionale , perché inservienti
1968-23.txt232223221 nn . 5 e 6 legge 1965 ) ed i contributi che la legge dello stato – realizzando ilsistemadi intervento per via indiretta di cui si è detto – pone a carico dei soggetti della comunità statale che
1968-23.txt243524351939 , n . 1969 , e 7 febbraio 1956 , n . 65 . in tal modo , ilsistemaprevidenziale ed assistenziale in oggetto , per quanto attiene al reperimento del fondi operato con le norme denunciate , appare
1968-32.txt738738limitarsi a riunire le tre norme lasciandole intatte ; ma con ciò non avrebbe aderito ai principi dominanti nell interosistematributario e alle finalità della stessa legge di delegazione . quei principi sottoponevano e s oppongono ad eventuali conflitti tra
1968-38.txt3131, riguardando la stessa questione , possono essere riunite e decise con unica sentenza . 2 . – nel vigentesistemadi riscossione coattiva dell imposta di consumo , non si richiede l osservanza di un termine perentorio per proporre l
1968-48.txt268268effetti anche verso tutti gli altri , assorbendo nella difesa di uno la difesa di tutti . questa interpretazione delsistema, consolidata da lunghissimo tempo , ha resistito al dissenso di una parte notevole della dottrina ; ma non riesce
1968-48.txt704704, ritenuta valida fra le parti , che pone l imposta a carico di una sola di esse . unsistemache toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni possibilità di difesa autonoma del proprio interesse perché fa espandere fino
1968-48.txt739739proprio interesse perché fa espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti di altro coobbligato , unsistemache estende a quei condebitori una preclusione verificatasi nei rapporti di un altro o che comunque consente di comunicare ad
1968-48.txt825825impugnare la pronunzia sfavorevole , eventualmente anche per evitare anticipi di spese da lui non sopportabili ; pertanto è unsistemache lascia arbitra l amministrazione finanziaria di porre fuori dal diritto di difesa condebitori interessati ad esplicarla . il che
1968-58.txt555555n . 3270 del 1923 , nella misura del ventiquattro per cento del tributo . in tal modo , nelsistemaattuale , si assomma , a carico del contribuente , una serie di misure che possono nel complesso anche apparire
1968-84.txt793793all applicazione di sanzioni amministrative , e in particolare alla irrogazione delle cosiddette pene pecuniarie , e che costituiscono unsistema, unitariamente disciplinato , di attività sopraordinate al servizio di riscossione , nel quale non possono essere considerate confuse .
1968-84.txt949949esplicano le predette attività ; dal carattere unitario dell ordinamento delle attività sanzionatorie in materia fiscale , che costituisce unsistemaorganico , differenziato dall ordinamento dell imposizione e della esazione dei tributi , e che ha il suo testo fondamentale
1968-95.txt3623621922 conferiva al governo , come dice il suo titolo , una delegazione di pieni poteri per il riordinamento delsistematributario e della pubblica amministrazione . l art . 1 specificava che al governo era attribuita la facoltà di emanare
1968-95.txt3923921 specificava che al governo era attribuita la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge ” per riordinare ilsistematributario allo scopo di semplificarlo , di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte
1968-95.txt524524emanare disposizioni confermative di alcune di esse . nel riesame , a cui il governo era tenuto , dell interosistematributario , poteva ben presentarsi l opportunità di lasciare immodificate alcune norme , considerate non contrastanti con le esigenze di
1968-95.txt547547poteva ben presentarsi l opportunità di lasciare immodificate alcune norme , considerate non contrastanti con le esigenze di semplificazione delsistemae di una migliore distribuzione del carico delle imposte . la volontà di lasciare immutate tali norme , dopo averle
1968-95.txt572572distribuzione del carico delle imposte . la volontà di lasciare immutate tali norme , dopo averle considerate nel complesso delsistemain via di riordinamento , poteva esprimersi con la loro testuale riproduzione in uno dei decreti emanati in base alla
1968-95.txt641641di dimostrare la corrispondenza del suo esame alla estensione della materia delegata e di indicare quali norme , nel riordinatosistema, aveva modificate o introdotte o abrogate e quali invece aveva mantenute . ai fini della presente indagine è inoltre
1968-95.txt10481048dei due decreti erano conservate nel loro contenuto e nel loro vigore , ed entravano a far parte del riordinatosistematributario , essendosi riconosciuta la loro rispondenza agli scopi per cui la delega era stata conferita . nel far questo
1968-95.txt11831183di apportare emendamenti in sede di conversione . ma ciò vorrebbe dire considerare quei decreti-legge sottratti a quel riordinamento delsistematributario e dell organizzazione della pubblica amministrazione per la cui attuazione la delega era stata concessa . la semplice enunciazione
1968-95.txt12781278riordinamento generale a cui la delega era diretta , e ne altererebbe l oggetto , che era costituito dall interosistemadelle norme tributarie e delle norme relative all organizzazione della pubblica amministrazione , in quel momento vigenti . deve pertanto
1968-97.txt332332un lato impone che a maggior capacità corrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della progressività al quale ilsistematributario deve ispirarsi , esclude , dall altro , che l obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità manchi del
1968-97.txt992992comma della stessa disposizione per l ipotesi di intervenuta separazione personale tra i coniugi . la corte osserva che nelsistemadell imposta complementare le suddette quote detraibili non vengono in considerazione come parte del c.d . minimo vitale . le
1968-99.txt454454fatti reali di difficile accertamento ” , e che , ” nei casi in cui la legge ancora ad unsistemadi prove legali la determinazione della esistenza del presupposto della obbligazione tributaria e della sua entità , non viola il
1968-99.txt488488della sua entità , non viola il principio della capacità contributiva del singolo obbligato ” . corretto appare anche ilsistemaadottato dal legislatore , il quale , creando una presunzione iuris tantum , accorda alle parti la possibilità di dare
1969-06.txt560560argomentazioni che le sorreggono si riassumono sostanzialmente nella denunzia della mancanza di indipendenza di tali componenti , determinata sia dalsistemadi nomina sia dalla disciplina giuridica della posizione che essi conseguono dopo la nomina : nella denunzia , cioè ,
1969-06.txt898898attiene ai dati offerti dall ordinamento positivo e se questi vengono valutati nel loro complesso , è possibile individuare nelsistemadel contenzioso tributario locale una fase propriamente amministrativa ed una fase tipicamente giurisdizionale . giova in proposito osservare che alla
1969-06.txt15351535decisiva conferma se l esame dell interprete si volge a considerare , su un piano più generale , l interosistemarelativo alla tutela delle situazioni soggettive che formano oggetto del contenzioso tributario locale . in proposito la corte osserva che
1969-06.txt17511751essa in modo sicuro alla conclusione che la fase precedente ha natura amministrativa : solo in tal modo l interosistemaviene ricondotto in un quadro logico e coerente con le normali strutture dell ordinamento . va aggiunto che la corte
1969-10.txt714714si riscontrano anche nei procedimenti contenziosi amministrativi . la natura giuridica delle commissioni in esame va desunta perciò dalla ricostruzionesistematicadi tutta la disciplina positiva , relativa alla composizione , ai poteri e al funzionamento di esse . quanto alle
1969-10.txt15651565essere considerati giurisdizionali , dovrebbe ritenersi che l ordinamento avrebbe apprestato in materia – in contrasto con tutto il tradizionalesistema– ben sei gradi di giurisdizione . al che sarebbe da aggiungere l anomalia della facoltà , consentita al contribuente
1969-106.txt185185esige corrispondenza assoluta ai principi della delega . 2 . – la questione non è fondata . l unicità delsistemadi accertamento , che costituisce premessa di base su cui poggia la motivazione dell ordinanza , non trova alcun riscontro
1969-106.txt504504è , tuttavia , congruo , in quanto i campi di operatività delle due leggi sono diversi e diversi isistemiadottati . il sistema della ” legge sila ” è particolare a quel territorio e , per determinare la superficie
1969-106.txt508508congruo , in quanto i campi di operatività delle due leggi sono diversi e diversi i sistemi adottati . ilsistemadella ” legge sila ” è particolare a quel territorio e , per determinare la superficie dei terreni da espropriare
1969-129.txt385385da ritenere rispettato il principio di legalità dell imposizione e sono altresì da ritenere soddisfatte quelle esigenze pratiche che ilsistemapalesa meritevoli di considerazione . questi criteri generali , applicati in particolare ai due decreti impugnati , conducono ad escluderne
1969-129.txt531531nuove disposizioni della legge 18 dicembre 1959 , n . 1070 ) . inoltre , è da considerare che ilsistemadi imposizione mediante aliquote e misura delle stesse è delineato negli articoli da 1 a 5 che precedono , nel
1969-129.txt689689di legalità , sia a quello del riferimento alla capacità contributiva . né ciò trova smentita nel fatto che ilsistemaconsente di ricorrere a presunzioni , poiché il ricorso a tale metodo , che non può che ritenersi basato su
1969-129.txt769769. d altra parte , ad integrazione dei suesposti concetti , non è da trascurare che , nel quadro delsistema, rientra la garanzia data dalla possibilità del controllo giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti ministeriali anche per contrastare eventuali esorbitanze
1969-150.txt13341334opera che gli esattori siciliani già esplicavano per l approntamento materiale dei ruoli e al bisogno di fare profittare deisistemimeccanografici pure quelle esattorie che ancora operavano con metodi esclusivamente manuali ; e questa azione non porta ingerenza nell organizzazione
1969-150.txt14201420osservanza di quelle istruzioni , né sottratto alla vigilanza governativa , ma deve articolare il suo compito nell unità delsistema. la presidenza del consiglio riconduce la competenza necessaria degli uffici tributari periferici dello stato al fatto che la regione
1969-23.txt491491, delle due scritture registrate , viene in evidenza la autonoma disciplina di codesto interesse , e conseguentemente rileva ilsistemadi riscossione del tributo previsto dall art . 91 della legge di registro . pur essendo la singola obbligazione tributaria
1969-39.txt338338impugnativa di illegittimità costituzionale dell art . 10 di cui si è detto , proposta dagli attori in ordine alsistemadel preventivo obbligatorio esperimento di un procedimento amministrativo nel quale sono contemplati termini di decadenza per la proposizione dell azione
1969-49.txt242242tenuto a corrisponderla , nonostante la mancanza del presupposto dell imposizione . la questione , così sollevata in ordine alsistemacui è informata la citata legge del 1962 , esige che siano anzitutto accertati la natura ed il contenuto dell
1969-49.txt815815risulta ( anche per le chiare indicazioni contenute nei lavori preparatori della legge ) che si è voluto con questosistema” agevolare il pagamento dell imposta sia al contribuente sia all ufficio ” , dando luogo ad una speciale forma
1969-49.txt895895relazione al valore ( eventualmente mutevole di anno in anno ) della rendita catastale . ma l applicazione di questosistemaconduce alla conseguenza che , per l identico tributo relativo all imposta sulla entrata , una particolare categoria di contribuenti
1969-75.txt687687e travagliati lavori parlamentari che portarono all approvazione della legge n . 246 , si spiega tenendo presente che delsistemacomplessivo da questa instaurato faceva originariamente parte integrante il secondo comma dell art . 25 , poi dichiarato costituzionalmente illegittimo
1969-75.txt727727illegittimo con la sentenza 23 maggio 1966 , n . 44 , di questa corte , e che in quelsistemala retrodatazione fino a un decennio del momento di riferimento iniziale degli incrementi di valore ( praticamente la regola ,
1969-85.txt11171117la imposizione e la loro connessione con la prestazione del servizio giudiziario , consentono infatti di ritenere che il particolaresistemadi riscossione e versamento posto dalla legge impugnata a carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con
1970-114.txt717717, e non quando , per diversità di presupposti , sia razionalmente giustificata l adozione di norme differenziate . ilsistemache risulta dalle denunciate norme è rispondente a razionali criteri distintivi . la posizione del contribuente moroso , che non
1970-114.txt991991conseguenti sanzioni , da applicare rispettivamente nei due casi . unico limite a questo potere è dato dalla razionalità delsistema, che è , sotto questo aspetto , sottoponibile al sindacato della corte . nel caso in esame , il
1970-114.txt19291929questo limite , per quanto riguarda la questione in esame , non è da ritenersi superato . invero , ilsistemadella legge risulta razionalmente utilizzato dal legislatore come mezzo esecutivo strumentale , accompagnato da garanzie giurisdizionali , di fronte a
1970-203.txt551551di proprietà dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore , di cui a detta disposizione , inquadrata nelsistemadelle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria , giustificata da ragioni di interesse generale e fondata sul potere del legislatore di
1970-28.txt518518formula , a carattere normativo generale , deve risultare corrispondente l esercizio del potere delegato , con particolare riguardo alsistemaaccolto nella legislazione precedente ( sentenze n . 3 del 1957 ; nn . 31 e 135 del 1967 )
1970-28.txt794794onere di denuncia da parte del contribuente ( vedi art . 86 n . 2 dell allegato ) . questosistema, considerato nel suo complesso e soprattutto con riguardo alla citata disposizione del decreto del 1947 era caratterizzato dal fatto
1970-28.txt962962n . 1427 . la formula usata dalla legge delega dimostra che non si è inteso abrogare o modificare ilsistemaprecedente , bensì corrisponde all intento di perfezionarlo per renderlo , come è detto ” più semplice e più comodo
1970-28.txt10851085le peculiari e proteiformi manifestazioni di quest ultima , risulta conforme ai cennati principi . nella fissazione dei cardini delsistema, i concetti ed i requisiti di denuncia , di virtualità in base a denuncia e di riferimento percentuale all
1970-28.txt11521152condiziona l imposizione e ne delimita l oggetto . con l adempimento dell obbligo di denunciare , per rimanere ilsistema, la predisposizione e l allestimento delle targhe pubblicitarie , indipendentemente da contingenti fatti successivi , spesso di difficoltosa verificazione
1970-28.txt13811381. per cui , anche nel caso in esame , la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto delsistema, dal quale riceve limitazioni di significato . quanto si è detto con riferimento ai decreti del 1923 e del
1970-28.txt14761476, inserita nel corpo della stessa legge , ha valore pleonastico e significato improprio , se posta in relazione alsistema, bene identificabile nel suo complesso . 6 . – né consegue che la questione , considerata entro i limiti
1970-59.txt424424la prima volta nel nostro ordinamento col d.l . 18 agosto 1942 , n . 946 , si inquadrava nelsistemadella imposta sul plusvalore introdotta durante la guerra al fine di ostacolare i trasferimenti immobiliari . conservata nel complesso delle
1970-59.txt483483priva di ogni valida giustificazione e non si regge al confronto con quella dell art . 50 che , nelsistema, contiene una regola valida per tutti i trasferimenti avvenuti mediante aggiudicazione ai pubblici incanti . una sottodistinzione che ,
1970-59.txt518518incanti . una sottodistinzione che , per le vendite coatte promosse in dipendenza di mutui , ripristini il più generalesistemadell accertamento del valore venale del bene trasferito , non trovando alcuna ragione che la giustifichi , lede il principio
1970-78.txt849849, e ne rimase certo agevolato il conseguimento dei fini fiscali . ma è altrettanto sicuro che la scelta delsistemaconsortile , non essendo stata ripetuta negli altri decreti emanati in base ai poteri delegati , fu ispirata a quelle
1970-78.txt899899la relazione al disegno di legge di conversione del decreto del 26 febbraio 1930 sugli accenditori , che dà alsistemaadottato dal decreto del 1923 il merito di aver permesso ” all industria italiana dei fiammiferi di svilupparsi ed affermarsi
1970-78.txt16771677il ricorso a mezzi straordinari adeguativi dell ordinamento produttivo e dell ordinamento giuridico del consorzio . è chiaro che questosistemablocca e scoraggia ogni iniziativa d insediamento di nuove imprese da parte di terzi ; epperò non si potrebbe obiettare
1970-95.txt563563azione e di difesa garantiti costituzionalmente , concludendo che questa garanzia debba riconoscersi operante , ove la si inquadri nelsistemadella legge speciale , volto a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti ( atti amministrativi ) dei
1970-95.txt684684. tuttavia , siffatta situazione , a parte quanto si è detto , in generale , circa la razionalità delsistema, non impone ma lascia al creditore procedente o al debitore , la scelta volontaria tra le due soluzioni ,
1970-95.txt801801creditori del contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del prezzo , basta per escludere che ilsistemaponga l esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere la difesa di privati interessi . inoltre , la
1970-95.txt895895, come , invece , prospetta l ordinanza di rinvio . la norma predetta , al pari delle altre delsistema, risponde alla immanente finalità di ovviare al pericolo di lunghe dilazioni nella riscossione delle imposte , che deriverebbe dalla
1971-13.txt316316bene nella casa del debitore , di cui all art . 207 lettera a , s inquadra , sia nelsistemagenerale del diritto comune ( dove , in materia di privilegi su mobili , la localizzazione assume rilievo condizionante –
1971-13.txt369369di opposizione all esecuzione da parte della moglie del debitore – art . 622 codice procedura civile ) sia nelsistemadel diritto tributario ( uguale posizione è indicata nella lettera b dello stesso art . 207 t.u . ) .
1971-13.txt395395posizione è indicata nella lettera b dello stesso art . 207 t.u . ) . le ragioni , particolari esistematiche, della disposizione conducono ad escluderne il denunciato contrasto con gli articoli 113 e 42 della costituzione . 3 .
1971-13.txt582582ad indennizzo , è estranea a quella di una assicurata sottoposizione del bene ad esecuzione forzata , in relazione alsistemadelle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria ( sentenze nn . 42 e 93 del 1964 ) .
1972-132.txt12531253compromesso ed i mezzi di prova si riducono a presunzioni nemmeno rispettose del rigore logico di cui sono circondate nelsistemacomune . la questione è fondata . l avvocatura generale dello stato ritiene che l iscrizione nei ruoli della imposta
1972-144.txt707707considerazione di ordine generale che ogni tipo di assicurazioni , non escluse quelle sociali , è necessariamente disciplinato da unsistemaproprio di norme e di clausole in funzione di svariati fattori ( numero degli assicurati , frequenza e gravità dei
1972-144.txt14291429comunque , finirebbe col compromettere la redditività delle aziende . questa tesi è stata sostenuta altresì da considerazioni relative alsistemadi determinazione dei prezzi dei medicinali da parte del cip ( comitato interministeriale prezzi ) , in base alle quali
1972-144.txt17711771ha ritenuto applicabile in materia il citato art . 53 cost . espressamente riconoscendo la conformità delle norme al “sistemadelle leggi tributarie quando prevede che l intera obbligazione di sconto ricade in primo tempo e luogo sul farmacista ,
1972-144.txt24312431prezzo base dei medicinali , da parte del cip e , per questa via , ha prospettato la irrazionalità delsistemacollegando casualmente la presunta illegittimità della norma impugnata alla circostanza che essa si inserirebbe in un sistema di determinazione dei
1972-144.txt24482448la irrazionalità del sistema collegando casualmente la presunta illegittimità della norma impugnata alla circostanza che essa si inserirebbe in unsistemadi determinazione dei prezzi che renderebbe arbitraria ed irrazionale la disciplina legislativa . ma , anzitutto , si deve osservare
1972-144.txt29352935di legittimità ; e , più precisamente , può affermarsi che il provvedimento del cip trova limiti indubbiamente anche nelsistemaeconomico in cui è destinato ad operare e deve tener conto , quindi , delle regole proprie di un economia
1972-144.txt29912991della realizzazione di un profitto da parte delle imprese . comunque , anche nella ipotesi che si trattasse di unsistemanon del tutto armonizzato con la disposizione legislativa impugnata nei sensi lamentati dalle case produttrici , tratterebbesi in ogni modo
1972-144.txt33043304la brevità dei tempi di adeguamento legislativamente previsti , non è tale da indurne l arbitrarietà o l irrazionalità delsistema. neppure può giovare alla tesi della difesa delle imprese produttrici la prospettata impossibilità tecnica di procedere ad una determinazione
1972-144.txt35083508prospettive d insieme . tutte le considerazioni sopra esposte valgono ad escludere l irrazionalità della disciplina impugnata in relazione alsistemadi determinazione dei prezzi e valgono quindi anche ad escludere la fondatezza della questione di legittimità prospettata , sotto l
1972-144.txt37783778contrasto non tanto tra le norme impugnate e gli invocati principi e garanzie costituzionali , quanto tra questi ed ilsistemadi determinazione dei prezzi ad opera del cip : e valgono le considerazioni sopra svolte per escludere l influenza di
1972-144.txt41624162illegittimità dovrebbe riscontrarsi nella assoluta discrezionalità che la norma impugnata attribuirebbe agli enti mutualistici per quanto riguarda la scelta delsistemadi assistenza indiretta , con l acquisto di medicinali presso i normali canali commerciali e la relativa applicazione dello sconto
1972-144.txt44564456necessario che la legge detti criteri direttivi agli enti mutualistici per quanto riguarda la adozione dell uno o dell altrosistemadi assistenza . 7 . – infine , anche la censura concernente il presunto contrasto dell articolo unico della legge
1972-146.txt442442commerciali , il clero , il personale di volo , ecc . , sicché può affermarsi che gli iscritti alsistemaprevidenziale facente capo all inps costituiscono la quasi totalità dei lavoratori retribuiti alle dipendenze altrui . orbene , una norma
1972-155.txt820820copertura delle spese di produzione e alla formazione del profitto . 3 . – le ordinanze deducono poi che ilsistemaintrodotto dalla legge , di determinare il canone assumendo a parametro il reddito imponibile risultante dal catasto , la cui
1972-155.txt11061106un mezzo che serva solo a fissarne i valori in maniera più o meno prossima alla realtà , mediante unsistemasemplice e ispirato a un automatismo volto a contenere le contestazioni cui aveva dato luogo la normativa precedente . ma
1972-155.txt11401140dato luogo la normativa precedente . ma tale scopo che il legislatore si è proposto non varrebbe a salvare ilsistemadalla censura di irrazionalità se nel contempo non si fosse dato cura , con quegli accorgimenti di cui è fatto
1972-155.txt30623062paesi moderni . ora , se la corresponsione del canone in danaro costituisce una innovazione che trova ragione nel nuovosistemadi sua formazione ottenuta con riferimento al reddito catastale , che è appunto espresso in danaro , nessuna ragione può
1972-155.txt33363336del comitato interministeriale prezzi e norme successive , la revisione di essi al variare dei presupposti è ritenuta connaturale alsistema, mentre la legge 18 dicembre 1970 , n . 1138 , contenente nuove norme in materia di enfitensi ,
1972-214.txt776776compiti ben più limitati e circoscritti . in sostanza , la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complessosistemaprevidenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall inps e dall inam .
1972-215.txt100100, ma non ancora distribuiti agli assicurati per l affissione , ed effettivamente affissi . secondo l ordinanza , talesistemaparrebbe importare violazione dell art . 3 cost . , sia perché le imprese assicuratrici verrebbero sottoposte a trattamento più
1972-215.txt176176la pubblicità , si darebbe luogo a identità di trattamento , nonostante situazioni diseguali . l ordinanza aggiunge che ilsistemaparrebbe contrastare anche con l art . 53 della costituzione , in quanto , ai fini dell imposizione fiscale ,
1972-215.txt332332la corte ha addotto argomenti basati sull analisi della delega , sul contenuto e finalità delle norme delegate e sulsistemache ne è conseguito , a conferma e perfezionamento del sistema precedente , di cui al r.d . 30 dicembre
1972-215.txt343343sul contenuto e finalità delle norme delegate e sul sistema che ne è conseguito , a conferma e perfezionamento delsistemaprecedente , di cui al r.d . 30 dicembre 1923 , n . 3268 , ed al decreto legislativo c.p.s
1972-215.txt581581, deriva la sua ragion d essere dall esigenza , costantemente riconosciuta dal legislatore , di dar luogo ad unsistemaparticolare , in cui si congiungono elementi che attengono , sia alla identificazione delle cose assicurate , sia alla esteriorizzazione
1972-215.txt704704fare in tutto o in parte pur dopo averne dichiarato e denunciato la predisposizione , poiché trattasi , dato ilsistemadella legge ed ai fini della sua applicazione pratica , di circostanze fiscalmente indifferenti . sicché , deve al contrario
1972-215.txt743743al contrario riconoscersi che , in luogo di una ingiustificata riduzione ad unicità di trattamento per situazioni diseguali , ilsistemaè invece informato a coerente unicità di trattamento . 4 . – circa la denunciata violazione dell art . 53
1972-215.txt906906è rapportato ad una misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza . tale è , adunque , nelsistema, la manifestazione economica da cui si fa derivare la formazione della base imponibile . e coerenti al sistema sono
1972-215.txt925925nel sistema , la manifestazione economica da cui si fa derivare la formazione della base imponibile . e coerenti alsistemasono gli artt . 8 e 9 del citato d.p.r . n . 342 del 1954 laddove dispongono appunto che
1972-56.txt364364e completano quelle della legge fondamentale . l individuazione , sia pure implicita , del soggetto passivo risulta evidente dalsistemadelle norme che disciplinano il tributo . in particolare è proprio dall art . 39 , comma primo , impugnato
1972-62.txt613613la possibilità di considerare compatibili per l imposta sull entrata la conservazione della sua individualità e l attuazione di unsistemadi liquidazione e riscossione ancorato alla registrazione del contratto ed a parametri che prescindono dall attuale ed effettiva verificazione dell
1972-62.txt13201320la propria individualità distintiva , ma sottosta , accostandosi all imposta di registro , ad una unificazione con questa nelsistemadi accertamento , di liquidazione e di percezione . e allora , va tenuto presente , e quand anche la
1972-62.txt13701370per via della mancata riscossione dei canoni , che oggetto di valutazione è la norma in quanto prevede il ripetutosistemadi liquidazione ed esazione . e per ciò si deve ritenere che la norma in parte qua non urta contro
1972-62.txt16211621ordinanza del tribunale di roma , ed a conferma della tesi secondo cui tale disparità non sussiste , che alsistemadi accertamento , liquidazione e percezione dell imposta sull entrata non sono estranee ipotesi in cui tali operazioni vengono effettuate
1972-90.txt425425essere quindi tassato per un intero chilometro , secondo il criterio dell arrotondamento per eccesso che si vuole connaturale alsistema. deve tuttavia ritenersi che l art . 39 della legge 2 luglio 1952 , n . 703 , nella
1972-91.txt896896. 53 cost . risulta osservato . va premesso che la prestazione contributiva – de qua – s inquadra nelsistema, caratterizzato dal conseguimento di finalità generali , distinte da quelle particolari ( e perciò , come già si è
1972-91.txt17701770spetterà esclusivamente al legislatore ravvisare l opportunità o meno di un riesame tecnico aggiornato della materia per correggere , nelsistema, gli eventuali difetti .
1972-92.txt360360interpretativa . ciò posto , la corte esclude , tuttavia , che si tratti di disposizione anomala , divergente dalsistemadelle leggi tributarie . al contrario , il sistema comporta ed ammette che , come riconosciuto in via generale dall
1972-92.txt369369tuttavia , che si tratti di disposizione anomala , divergente dal sistema delle leggi tributarie . al contrario , ilsistemacomporta ed ammette che , come riconosciuto in via generale dall art . 14 del testo unico sulle imposte dirette
1973-04.txt678678possibili fraudolente collusioni . orbene , le suindicate sentenze affermano il principio che l art . 207 si inquadra nelsistemadelle garanzie patrimoniali delle obbligazioni tributarie , regolato da norme di diritto sostanziale . e sono infatti di diritto sostanziale
1973-08.txt807807contribuente , il quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie denunce prima dell accertamento definitivo dell imposta . ilsistemaaccolto è , dunque , strumento di eguaglianza e di corretto uso dei poteri di indagine e di controllo fiscale
1973-109.txt12641264e dei fini sono oggetto di disciplina diversa da quella civilistica ; e che , d altra parte , nelsistemapositivo vigente , le eventuali difficoltà di ordine economico in cui possano trovarsi i singoli contribuenti – così come i
1973-131.txt197197costituzione , per la eventualità che il regime di esenzioni e di riduzioni di tariffe da esso previsto crei unsistemaingiustificatamente discriminatorio e privilegiato per talune forme di manifestazioni del pensiero . nel dispositivo delle ordinanze di rimessione del pretore
1973-132.txt187187suscettibile di un successivo controllo giurisdizionale , poiché nella prima fase , quella amministrativa , mancano i presupposti richiesti dalsistemaperché egli possa sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale . nella specie è pacifico , secondo la costante interpretazione giurisprudenziale
1973-158.txt701701art . 17 legge 12 luglio 1949 , n . 408 , e proroghe successive ) . e poiché ilsistemadi imposizione a tassa fissa , adottato dalla legge regionale , risponde invece a un tipo di tassazione diverso da
1973-56.txt876876a quanto stabilito dal codice di procedura penale per gli ufficiali di polizia giudiziaria ecc . ” non innova ilsistema, perché non fa che estendere questo potere – epperò soltanto per le perquisizioni domiciliari con esclusione delle perquisizioni personali
1973-64.txt298298primo luogo , fondata la dedotta violazione dell art . 3 della costituzione . va tenuto presente che , nelsistemadella legge vigente ( testo unico d.p.r . n . 1124 del 1965 ) , la norma impugnata fa seguito
1973-64.txt643643che prescindono in certo senso dal formale richiamo al concetto di sanzioni ed attengono alla natura e modalità del peculiaresistemadell assicurazione infortuni in forma mutualistica . trattasi di assicurazione obbligatoria ( art . 1 citato t.u . del 1965
1973-64.txt806806n . 134 del 1971 , in relazione agli artt . 10 e 11 del testo unico ) . ilsistemalegislativo , nella sua peculiarità e specificità ( già rilevate nella sentenza ora citata ) , risulta , pertanto ,
1973-64.txt13141314le sue forme ed applicazioni ” sta al di fuori e al di sopra della questione in esame . ilsistemadella legge infortunistica garantisce in ogni caso i diritti del lavoratore e non è giustificata la pretesa del datore di
1973-64.txt14431443costituzione . anche questo assunto non è fondato . esso presuppone che il suaccennato onere vada ricondotto nell ambito delsistematributario , mentre si è dimostrato che ne prescinde per diversità di titolo e per autonome ragioni , che attengono
1973-71.txt11001100. 2 , primo comma , mentre l art . 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione delsistema. posto infatti che in base alla normativa testé ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla regione e
1973-81.txt348348ritenute erariali sui redditi di categoria c / 2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono unsistemache la regione siciliana , se avesse legiferato nei limiti consentiti dall art . 36 dello statuto , non avrebbe
1973-81.txt467467sede legislativa la regione non avrebbe potuto non rispettare siffatto principio , così non ha diritto , nel quadro delsistemadelineato nelle norme di attuazione , a pretendere entrate tributarie che una corretta interpretazione dell art . 36 dello statuto
1974-175.txt14981498riforma della sentenza del tribunale di perugia 25 agosto 1965 , aveva , applicando criteri ermeneutici letterali , logici esistematici, interpretato la predetta norma nel senso che l esenzione fosse limitata alle sole imposte dirette . viceversa la corte
1974-175.txt19581958nel territorio di assisi nuovi impianti o avessero ampliato quelli esistenti . esaminando poi sul piano logico e su quellosistematicola norma enunciata nell art . 15 , coordinandola con le varie disposizioni della legge n . 976 del 1957
1974-175.txt1985198515 , coordinandola con le varie disposizioni della legge n . 976 del 1957 e in relazione ai principi delsistematributario vigente , risultava ragionevole interpretare la volontà del legislatore nel senso di concedere l esenzione delle sole imposte erariali
1974-175.txt24272427, conseguentemente , dell esenzione . la mancanza della specificazione la quale risponde ad una esigenza concreta legislativamente riconosciuta nelsistemafiscale italiano , come può dedursi , fra le altre , dalle disposizioni dell art . 4 della legge n
1974-175.txt26382638così ampia era fornito dalla considerazione che l interpretazione di una norma giuridica non può in alcun modo prescindere dalsistemalegislativo di cui essa inscindibilmente fa parte e dall assoluta esigenza della compenetrazione e della fusione di ogni norma con
1974-175.txt26612661cui essa inscindibilmente fa parte e dall assoluta esigenza della compenetrazione e della fusione di ogni norma con l interosistemadi un dato ordinamento : l interpretazione deve pertanto essere condotta in guisa da attribuire alle parole del legislatore che
1974-175.txt26982698parole del legislatore che esprimono la disposizione un significato ed una portata che sia conforme ed armonica all organicità delsistema, nel senso che la norma non contrasti con altre vigenti nel medesimo ordinamento e non violi le prescrizioni di
1974-175.txt32713271tutte le imposte indirette e il contrasto di questa interpretazione con la normativa esistente nel territorio nazionale , con ilsistemafiscale italiano , con gli stessi principi costituzionali , nonché con la ratio della legge citata e con gli scopi
1974-175.txt39013901diverse decisioni degli organi giudiziari in ordine alla sua estensione , la necessità di uniformare l intendimento del precetto alsistemadell ordinamento vigente nonché di escludere , eliminando i dubbi , la possibilità di una pluralità di interpretazioni divergenti e
1974-185.txt4545dell art . 1 , comma secondo , della legge 20 ottobre 1954 , numero 1044 , contenente modificazione alsistemadi accertamento degli imponibili ai fini dell applicazione dell imposta di successione , in riferimento all art . 3 della
1974-287.txt367367sul punto della estimazione del reddito imponibile – dopo che esse sono state già decise dalle commissioni , secondo unsistemache è stato recentemente sottoposto ad una totale revisione dal decreto legislativo delegato 26 ottobre 1972 , n . 636
1974-287.txt595595alla cognizione della magistratura ordinaria le questioni attinenti alla determinazione quantitativa del reddito imponibile , rappresenta una costante del nostrosistematributario al riguardo si è detto che essa non sarebbe idonea , per mentalità e insufficienza di cognizioni tecniche ,
1974-298.txt5353legge 9 ottobre 1971 , n . 825 , contenente delega per la riforma tributaria – , prevede tre diversisistemiper la riscossione delle imposte : con ritenuta diretta ; con versamenti diretti del contribuente all esattoria o alle sezioni
1974-298.txt388388da quella delle precedenti imposte che hanno sostituito . correlativamente il legislatore delegato ha anche modificato e differentemente disciplinato isistemidi accertamento e riscossione delle nuove imposte ( dd.pp.rr . 29 settembre 1973 , nn . 600 , 602 e
1974-298.txt562562del 1973 e 26 d.p.r . n . 598 stesso anno ) è evidente che non poteva sopravvivere il preesistentesistemadella sua riscossione mediante ruoli . strutturalmente diversa è ora l imposta sul reddito delle persone giuridiche , presupposto della
1974-298.txt949949, con l enunciare in via generale un diverso principio in tema di riscossione di alcune imposte istituite nel nuovosistemafiscale , non anticipa né pregiudica in alcun modo le soluzioni che , nell appropriata sede , potranno essere ritenute
1974-299.txt810810della regione ha lamentato la lesione del suo potere di riscossione diretta giacché , a seguito della sopravvenuta modifica delsistemadella loro riscossione , il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro viene ora eseguito dal sostituto d imposta all
1974-299.txt1028102810 gennaio 1974 per effetto dell entrata in vigore della riforma tributaria , con l ovvia conseguenza che il preesistentesistemadella sua riscossione mediante iscrizione a ruolo è venuto correlativamente a cessare . in luogo di tale tributo è stata
1974-299.txt11611161preesistente , posta in essere dal legislatore nazionale in sede di una riforma generale e di vasta portata del suosistematributario , non si è inteso tuttavia pregiudicare i rapporti finanziari tra stato e regione siciliana sottraendo a quest ultima
1974-67.txt761761dell atto amministrativo . la legge speciale , che assicura la sollecita riscossione delle imposte , dà luogo ad unsistemavolto a tutelare il preminente interesse , costituzionalmente riconosciuto , di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello stato
1974-67.txt13611361ulteriori mezzi di pubblicità commerciale ( art . 223 citato t.u . ) . pertanto non può dirsi che ilsistemaimpugnato , visto alla luce dei principi che lo informano , dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure
1975-147.txt213213gettito tributario – come fu affermato nella relazione del ministro per le finanze alla camera – è entrato nel nostrosistemafiscale e successivamente è stato confermato con le citate leggi n . 90 del 1945 e n . 206 del
1975-157.txt708708, 21 del d.p.r . n . 638 del 1972 . un confronto di queste norme con quelle regolatrici delsistemaprecedente alla riforma tributaria ( legge 2 luglio 1952 , n . 703 , art . 1 , art .
1975-157.txt11931193stato per il periodo transitorio corrente sino al 31 dicembre 1977 , data in cui entrerà in funzione il nuovosistemadei tributi locali . è evidente che la circolare non dispone circa le somme sostitutive del contributo di cui la
1975-173.txt629629o scrittura privata di data certa . è chiaro , peraltro , che questa disposizione , costituendo una deroga delsistemaprobatorio , cui si informa in tutto il suo contenuto l art . 45 , è di stretta interpretazione e
1975-173.txt938938la denunziata violazione dell art . 3 della costituzione . c ) la osservanza dei limiti posti dalla legge nelsistemaprobatorio è ispirata alla tutela della certezza dei rapporti giuridici , nell interesse generale della collettività cosicché non possono costituire
1975-185.txt191191disposto , nel ricordato art . 6 , la non ripetibilità in nessun caso delle somme corrisposte . in talesistemail giudice a quo ha ritenuto dover ravvisare una possibile violazione sia dell art . 23 della costituzione , per
1975-187.txt727727costituisce una dicotomia che classifichi quegli enti in due categorie distinte e quasi contrapposte , le quali esauriscano tutto ilsistemaorganizzatorio della funzione previdenziale . è ovvio che gli enti , siano essi assistenziali o previdenziali , possono anche non
1975-187.txt973973, proprio in questa identità di fini che va ricercata la ragione che legittima l onere imposto , in unsistemache , distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza , si manifesta sempre più sensibile a motivi di solidarietà
1975-201.txt14751475costituzionale , è indifferente , una volta che la prestazione risulti sufficientemente precisata dalla legge ” . la scelta delsistemadi assistenza e la formazione dell elenco dei medicinali da parte dell ente , rientra indubbiamente nel quadro dei provvedimenti
1975-212.txt305305ossia è una cessio pro solvendo e non pro soluto . diversità questa tanto più rilevante in quanto nel nostrosistematributario la tassa di registro è sempre stabilita in riferimento alla natura giuridica degli atti che vi sono assoggettati .
1975-26.txt809809” tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ” e , ” ilsistematributario è conformato a criteri di progressività ” , disposizioni codeste , ed in special modo l ultima , a
1976-15.txt162162, riscontrabile , col decorso del tempo , in conseguenza della svalutazione monetaria , che non troverebbe adeguata considerazione nelsistemacensurato , dato il mancato adeguamento dell imponibile fiscale , fermo ai criteri del d.l . n . 356 del
1976-15.txt482482parziale ai criteri latamente discrezionali di cui all art . 39 della legge n . 2359 del 1865 ) unsistemaalternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati ai fini della ristrutturazione cittadina , sistema che
1976-15.txt501501un sistema alternativo di accertamento degli indennizzi da versare ai proprietari dei fondi espropriati ai fini della ristrutturazione cittadina ,sistemache aveva di mira l individuazione di un punto di riferimento obiettivamente accertabile , in modo da garantire una certa
1976-15.txt619619il riferimento ad un altro dato patrimoniale obiettivamente accertabile , costituito dall imponibile catastale . né va taciuto che talesistema, oltre a perseguire la detta finalità , è stato altresì ispirato , in una certa misura , all opportunità
1976-15.txt652652, in una certa misura , all opportunità di tenere presenti alcune esigenze della pubblica finanza in materia . ilsistemacosì adottato , con riferimento alla legge del 1885 , indubbiamente aderente al particolare rilievo dell interesse pubblico da perseguire
1976-15.txt786786– da quanto premesso , è agevole trarre una prima conseguenza positiva di ordine generale circa la indubbia razionalità delsistemadi determinazione degli indennizzi in esame , che , per gli esposti motivi , risponde ad esigenze apprezzabili dal punto
1976-15.txt832832, e si armonizza con le prospettive di crescente impegno dell intervento pubblico in materia . occorre aggiungere che ilsistemadi determinazione dell indennizzo non prescinde affatto , come sembra ritenere il giudice a quo , da un certo adeguamento
1976-15.txt10191019purché non meramente simbolico , il che , appunto , si verifica nella specie . è certo , che ilsistemain esame garantisce , anche nella più ristretta ipotesi , un indennizzo pari alla media fra valore venale e reddito
1976-15.txt11851185di interventi urbanistici di ampio raggio , come quello in esame . le osservazioni sopra svolte circa la razionalità delsistemadi determinazione dell ammontare dell indennizzo , contribuiscono anche ad escludere la fondatezza della censura concernente la pretesa disparità di
1976-15.txt12201220censura concernente la pretesa disparità di trattamento a danno dei proprietari conduttori in proprio . invero , la finalità delsistemastesso postula il ricorso a parametri di certa identificazione , ed il riferimento all imponibile catastale , praticato in numerosi
1976-15.txt16281628caso di espropriazione in forza della norma impugnata . l aggiornamento in parola , pertanto , si armonizza con ilsistemadi calcolo del valore ai fini dell indennizzo , e risponde al fine di accostarne il contenuto al valore reale
1976-156.txt361361norma per le vendite ai pubblici incanti , trova la sua giustificazione nel fatto che le vendite effettuate con talesistemadanno assoluta garanzia sull autenticità del prezzo pagato e possono far presumere , ragionevolmente , che il prezzo di aggiudicazione
1976-156.txt497497incanti , il trattamento riservato a quelle vendite non trovasse alcuna logica giustificazione e che , di conseguenza , ilsistemadell accertamento del valore venale , per i beni trasferiti ai pubblici incanti in dipendenza di mutui in danaro ,
1976-156.txt721721ne deriva che la discriminazione attuata dalla norma impugnata nell ambito dell espropriazione forzata , tra vendite realizzate con ilsistemadell incanto e vendite senza incanto , essendo priva di ogni fondamento razionale , deve essere considerata costituzionalmente illegittima .
1976-156.txt766766all amministrazione finanziaria viene così imposta , nel procedere all accertamento del valore dei beni trasferiti , riguarda esclusivamente ilsistemadelle vendite degli immobili senza incanto disciplinato dagli artt . 570 e seguenti del codice di procedura civile , che
1976-166.txt949949come potestà non esclusiva , ma concorrente o sussidiaria . preminente è , dunque , la esigenza di unitarietà delsistema, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo , ai cespiti colpiti , alle modalità di riscossione ; al qual
1976-166.txt21232123non può , quindi , ritenersi che l impugnata norma , con il soddisfare alla preminente esigenza di unitarietà delsistema, anche per ciò che ha riguardo alle modalità di riscossione , versamento e contabilizzazione , abbia con ciò stesso
1976-166.txt31763176, si è fatta giustizia da sé , non considerando , come avrebbe dovuto , che a questa corte ilsistemainstaurato dalla costituzione attribuisce sui conflitti di attribuzione competenza esclusiva , con pienezza di effetti della decisione ; ed ha
1976-179.txt10721072cumulo dei redditi tra i coniugi , giacché , prescindendosi dai possibili modi di attuazione del relativo principio , ilsistemaattuato con la normativa di cui si tratta denuncia un intima coerenza ed una sicura univocità , per cui i
1976-179.txt48494849mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione dei beni e dei redditi relativi , ma non di certo unsistematributario basato sopra un fittizio possesso di redditi comuni . e con ciò appare evidente anche il contrasto con l
1976-179.txt66786678che debbono essere considerate e valutate assieme . e lo stesso è da farsi per la norma implicitamente desumibile dalsistemasecondo cui grava sulla moglie l obbligo di indicare al marito quanto più volte ricordato . è indubbio , ad
1976-179.txt76607660a parte il fatto che all applicazione dell imposta sul reddito complessivo di entrambi i coniugi si perviene attraverso unsistemanormativo che va anche contro altre disposizioni costituzionali , si è posto in essere nei confronti dei coniugi conviventi un
1976-179.txt90909090delle altre disposizioni e degli altri principi costituzionali . con la riforma tributaria si è voluto razionalmente semplificare il precedentesistemadell imposizione diretta basato su una pluralità d imposte a carattere personale e reale e su una imposta complementare sul
1976-179.txt93739373la corte esprime l auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi , ed in unsistemaordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi , possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un
1976-179.txt93959395sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi , possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differentesistemadi tassazione ( espresso in un solo senso o articolato in più modi ) che agevoli la formazione e lo
1976-200.txt421421proporzionalmente , per tutto l anno finanziario successivo a quello durante il quale si era iniziata la produzione . dettosistemaè stato poi sostanzialmente modificato con le disposizioni del t.u . n . 645 del 1958 ( artt 3 ,
1976-200.txt473473quali il tributo era invece dovuto per ogni periodo di imposta sul reddito prodotto nel periodo stesso , attraverso ilsistemadella tassazione così detta a consuntivo , con l iscrizione a ruolo provvisoria dell imposta , salvo conguaglio in sede
1976-200.txt686686e a maggior ragione la presunzione sarebbe irrazionale nel caso dei redditi di prima produzione , che , dato ilsistemasopra descritto , comporterebbe un alea ancora maggiore per quanto riguarda la effettiva probabilità della riproduzione del reddito . ora
1976-200.txt11381138di fornire la prova della eventuale diminuzione o dell annullamento del reddito stesso . con ciò deve escludersi clic alsistemain esame possano riconoscersi quei caratteri di logicità e rispondenza ai dati della comune esperienza che , come si è
1976-200.txt13341334prova della effettività del reddito soggetto all imposizione . né varrebbe obbiettare , come l avvocatura , che con ilsistemaimpugnato , il contribuente , che non abbia prodotto reddito nel periodo per cui deve l imposta , finirebbe con
1976-200.txt14211421tengono conto della aleatorietà dei ventilati recuperi e , comunque , non appaiono tali da incidere sulla strutturazione del descrittosistemapresuntivo , in forza del quale il soggetto passivo deve , in ogni caso , l imposta per un periodo
1976-200.txt14721472effettivo . il che costituisce , in base alle sopra svolte considerazioni , elemento sufficiente a rilevare l incompatibilità delsistemastesso con l art . 53 cost . , indipendentemente da future ed eventuali compensazioni del tipo di quelle accennate
1976-209.txt10181018regime di libera concorrenza . in secondo luogo , posto che il consumo del tabacco , nonostante che ripetutamente esistematicamentene sia stata e ne venga messa in evidenza la nocività all organismo umano , risulta essere un fatto permanente
1976-209.txt14161416) , e però la vendita al pubblico dei tabacchi lavorati , così importati , deve essere effettuata con isistemidi cui all art . 16 della citata legge n . 1293 del 1957 , e successive modificazioni . e
1976-219.txt313313casuale che il debito fosse stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa data . 4 . – nelsistemadi riscossione in atto durante la vigenza della norma denunziata , l iscrizione delle imposte dirette nei ruoli era la
1976-221.txt19851985esorbitassero dalle funzioni attribuite agli enti ed organi che li avevano emanati , o potessero essere considerati non conformi alsistemalegislativo vigente al momento dell emanazione ” . questa disciplina delle casse di conguaglio non è stata impugnata ; e
1977-153.txt993993punti per la determinazione dei canoni dovuti dagli affittuari che non siano coltivatori diretti . 3 . – il nuovosistemadi determinazione e aggiornamento dei canoni , quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt . 3 , secondo comma ,
1977-153.txt23122312sua ampia discrezionalità di valutazione politica ; ma ritiene di dover esprimere l esigenza che , volendosi tener fermo ilsistemadi determinazione dei canoni sulla base dei redditi dominicali , nel periodo che sarà necessario per l attuazione della nuova
1977-163.txt17891789controlli al confine , pur lasciando allo stato destinatario la possibilità di vigilare sull effettiva esistenza delle garanzie offerte dalsistemadi controlli sanitari uniformi . questa giurisprudenza della corte di giustizia è confermata da una serie di sentenze relative ai
1977-163.txt30193019” relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ” ) , e ilsistemadei diritti fissi di visita imposti dalla legge italiana in misura corrispondente al numero dei capi o al quantitativo dei
1977-62.txt7272va considerata la questione , prospettata particolarmente dalle ordinanze pretorili di vercelli , massa e firenze , secondo cui ilsistemanormativo in esame sarebbe , nella sua fondamentale struttura , inficiato da illegittimità , secondo l art . 3 primo
1977-62.txt325325riconosciuta in via di principio la differenza tra pensioni cosiddette contributive e pensioni retributive , caratterizzate queste ultime da unsistemadi liquidazione che ” prescinde dall ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale ” ( sentenza n . 30 del
1977-62.txt363363. 30 del 1976 ) va osservato che , nella situazione in esame , si è dato luogo ad unsistemache ha abolito i conti individuali per dar luogo ad una gestione collettiva . la natura di gestione collegata meramente
1977-62.txt601601” . ne consegue che l assunto di irrazionalità , ai sensi dell art . 3 cost . , delsistemavigente per mancata proporzionale corrispondenza tra oneri personali contributivi e misura della pensione , non è accoglibile . né ,
1977-62.txt644644il contrario , ha rilievo il paragone , accennato particolarmente nella ordinanza del pretore di firenze , secondo cui altrisistemiprevidenziali ( i.n.p.s . – casse di previdenze per professionisti diversi ) riconoscono proporzionalità tra contribuzioni e pensioni . difetta
1977-62.txt671671di previdenze per professionisti diversi ) riconoscono proporzionalità tra contribuzioni e pensioni . difetta , invero , l omogeneità trasistemae sistema . per l i.n.p.s . si è nel campo del lavoro subordinato e non di quello autonomo .
1977-62.txt673673per professionisti diversi ) riconoscono proporzionalità tra contribuzioni e pensioni . difetta , invero , l omogeneità tra sistema esistema. per l i.n.p.s . si è nel campo del lavoro subordinato e non di quello autonomo . per altre
1977-62.txt7887884 . – con le ordinanze dei pretori di vercelli , massa e firenze , sempre con riguardo al generalesistemanormativo in esame , viene sollevata sotto diversi profili altra questione di legittimità , in riferimento all art . 53
1977-62.txt819819questione di legittimità , in riferimento all art . 53 cost . sotto un primo profilo si assume che ilsistemadi contribuzione indiretta , a mezzo marche , previsto dalla legge in misura indifferenziata rispetto alle tariffe professionali , darebbe
1977-62.txt13031303tributaria è certamente soggetta alla regola dell art . 53 , nella quale rientra , osservandola , ed inquadrandosi nelsistemaprevidenziale stabilito dalla legge , caratterizzato dal conseguimento di finalità generali , distinte da quelle particolari ( come si è
1977-62.txt16261626di arbitrarietà . 5 . – secondo le ordinanze dei pretori di vercelli , massa , pistoia e firenze ilsistemain esame sarebbe , comunque , in contrasto con l art . 36 cost . dando luogo a pensioni al
1977-62.txt17951795in riferimento all art . 38 secondo comma cost . valgono , per essa , gli uguali motivi d ordinesistematicosopra delineati . 6 . – altro oggetto di censura , particolarmente formulato nelle ordinanze dei pretori di roma e
1977-63.txt19181918impulso è stato spostato dagli uffici fiscali alle commissioni tributarie , e che pertanto nella fase di transizione al nuovosistemanon può dirsi ingiustificata né incongrua la disposizione che ha condizionato l ulteriore procedibilità dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti
1977-63.txt20072007connesse all attuazione della riforma . occorre non dimenticare al riguardo che una condizione imprescindibile per l avvio del nuovosistematributario , anche sotto il profilo dei procedimenti contenziosi , era la ricognizione dei giudizi pendenti in gran numero e
1977-63.txt21062106a scopo interruttivo o dilatorio , nelle diverse istanze consentite dalla legge . nell occasione di una riforma generale delsistemafiscale , caratterizzata dalla soppressione o sostituzione di numerose imposte e dall introduzione di nuovi istituti e metodi di accertamento
1977-63.txt22192219essa indirizzata al medesimo intento di consentire agli uffici e alle commissioni di provvedere con tempestività all attuazione del nuovosistematributario . è stata ricordata , a proposito della comminata estinzione del processo per mancata presentazione dell istanza di cui
1977-63.txt25342534ed anche dalla recente giurisprudenza della corte di cassazione . la facoltà di reclamo può infatti desumersi con certezza dalsistema, in relazione al principio sancito dagli artt . 178 e 308 del codice di procedura civile , ed anche
1978-03.txt459459) , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , emanato in sede di riforma generale delsistematributario , non comporta lesione della sfera di autonomia della regione , e quand anche richiedesse norme di coordinamento con
1979-101.txt10221022ogni diverso tributo , e così anche ai tributi , riguardo ai quali l ordinanza di rinvio assume che ilsistemadi riscossione sia perfettamente conforme ai precetti costituzionali .
1979-126.txt16821682della imposizione fiscale sull incremento di valore degli immobili non è certo una novità , né una singolarità del vigentesistematributario italiano . oltre al rilievo attribuito alle plusvalenze in genere , all atto della realizzazione o della iscrizione in
1979-126.txt22182218di indicizzazione o di integrale rivalutazione , in contrasto con i principi a cui si ispira non solo il vigentesistematributario , ma l intero regime delle obbligazioni pecuniarie , corrispondente alle esigenze di una economia sviluppata in cui la
1979-126.txt42574257periodo , sarebbero derivate da una più ampia variazione del metro monetario . 9 . – altro difetto strutturale delsistemadi determinazione dell incremento imponibile netto , nella logica del meccanismo di questa legge , è costituito dal regime delle
1979-126.txt44374437base alla differenza tra valore iniziale e valore finale . adottato in tale senso , come unico correttivo , ilsistemadelle detrazioni annue , in relazione al periodo considerato per la determinazione dell incremento di valore imponibile netto , esigenze
1979-126.txt46254625disparità di trattamento , laddove il legislatore si era proposto di eliminarle . 10 . – i difetti strutturali delsistemadi calcolo dell incremento di valore , in relazione al regime delle detrazioni e alla formazione dell imponibile netto ,
1979-126.txt50605060le conseguenze aberranti che , – nell applicazione delle aliquote progressive , in sé pienamente legittime – , derivano dalsistemanormativo adottato per il calcolo dell incremento imponibile netto e per la determinazione dei relativi scaglioni con riferimento al valore
1979-126.txt50865086dell incremento imponibile netto e per la determinazione dei relativi scaglioni con riferimento al valore iniziale maggiorato delle spese ;sistemaveramente inadeguato all esigenza di una coerente e congrua considerazione dell elemento temporale , indispensabile per una corretta imposizione degli
1979-126.txt51655165discrezionalità , per eliminare gli inconvenienti che , sotto i diversi profili qui prospettati , dipendono dai difetti strutturali delsistemadi questa legge . varie possono essere le vie di una riforma correttiva , idonea a rendere l imposta sull
1979-148.txt25922592della somma da versare per il rilascio del tesserino , e sono altresì predeterminati i tipi dell esercizio venatorio nelsistemadella caccia controllata , in considerazione dei quali vien fatto variare l ammontare del versamento . il solo caso in
1979-27.txt149149che la corte di cassazione con costante giurisprudenza affermava non attribuito dalle leggi precedenti , ritiene la piena legittimità delsistemaintrodotto dalla legge impugnata d imposizione ad aliquota condensata , trattandosi di una scelta politica tributaria rientrante nella discrezionalità del
1979-27.txt173173impugnata d imposizione ad aliquota condensata , trattandosi di una scelta politica tributaria rientrante nella discrezionalità del legislatore . dettosistema, in forza del quale l imposta viene corrisposta una tantum in misura da coprire presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora
1979-27.txt951951finanza la facoltà di stabilire uno dei presupposti quantitativi dell imposta , indipendentemente dalla capacità contributiva del gravato . ilsistemacui s ispira la regolamentazione dell imposta sull entrata ha l effetto di determinare l ammontare dell imposta medesima proporzionalmente
1980-05.txt12091209espropriazione , della destinazione edilizia dei suoli . tale assunto non può essere condiviso . è indubbiamente esatto che ilsistemanormativo attuato per disciplinare l edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità ogni determinazione sul se , sul come e
1980-05.txt12591259previsti dall art . 13 della legge n . 10 del 1977 ) della edificazione , ma la rigidità delsistemanon è tale da legittimare le conseguenze che se ne vorrebbero trarre . invero , relativamente ai suoli destinati dagli
1980-05.txt14281428il proprietario o il titolare di altro diritto reale che legittimi a costruire può edificare , non essendo consentito dalsistemache altri possa , autoritativamente , essere a lui sostituito per la realizzazione dell opera . ne consegue altresì che
1980-05.txt15031503di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall ordinamento per l esercizio del diritto , nei limiti in cui ilsistemanormativo ne riconosce e tutela la sussistenza . va peraltro notato che la rilevanza , ai fini della indennità di
1980-05.txt15351535che la rilevanza , ai fini della indennità di esproprio , della destinazione edilizia dei suoli è implicitamente riconosciuta dalsistemaattuato con la legge n . 865 del 1971 e successive modifiche , in quanto coefficienti di maggiorazione dell indennità
1980-05.txt25332533per gli altri , in identità di situazioni . meritevole di considerazione è pure un altro aspetto di incongruità delsistema( v . ord . n . 688 del 1978 ) , fonte pure esso di disparità di trattamento .
1980-05.txt27902790a perequare le due situazioni . come è stato già osservato in dottrina , è quanto mai difficile che ilsistemaadottato riesca ad impedire la traslazione degli oneri stessi a carico degli acquirenti delle unità immobiliari costruite , affrancandone così
1980-132.txt19311931della concomitante svalutazione monetaria . ma richiedere , invece , come prospetta il giudice a quo , un automatico “sistemadi adeguamento ” , che renda il limite del reddito ” in ogni momento aderente alla realtà economica dei conduttori
1980-42.txt34673467finanziamenti agevolati e gli altri contributi della mano pubblica , in conto interessi od anche in conto capitale , sonosistematicamenteconcessi alle grandi ed alle piccole imprese , mentre non vanno quasi mai a beneficio del lavoro autonomo strettamente inteso
1980-42.txt45764576non regge nemmeno il rilievo – proposto dall avvocatura dello stato – che non sussisterebbe ” una piena uniformità deisistemidi accertamento e di riscossione ” delle somme rispettivamente dovute dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti , quanto all
1980-80.txt411411il pagamento integrale del tributo determinato secondo condono producesse l estinzione del rapporto : mentre è chiaro , anche secondosistema, che la iscrizione a ruolo ( per le imposte riscosse mediante ruoli ) o la liquidazione erano poste in
1980-80.txt481481, n . 751 , non fa che prendere atto – lodevolmente esplicitandola – di una risultanza ben presente nelsistemanormativo vigente , che comporta appunto la integrale assimilazione alla decisione o sentenza passata in giudicato ( o alla determinazione
1980-80.txt678678la definizione dell accertamento con quella predisposta dal d.l . 5 novembre 1973 , n . 660 : così alsistemadi determinazione del debito di imposta previsto dalla legge precedente subentra il sistema previsto dalla normativa sul condono . non
1980-80.txt691691, n . 660 : così al sistema di determinazione del debito di imposta previsto dalla legge precedente subentra ilsistemaprevisto dalla normativa sul condono . non si può dunque , in questo caso , tener conto della sequenza :
1981-151.txt10261026di guerra o a quello privilegiato ordinario , liquidato ” in funzione di quello di guerra ” . da questosistemaemerge la piena autonomia sia concettuale che normativa della pensione di guerra . la pensione privilegiata ordinaria spetta , invece
1981-176.txt10911091osserva al riguardo , accogliendo il punto di vista dei giudici comunitari – sono integrati , di guisa che nelsistemada essi composto non può , propriamente , nemmeno darsi alcun conflitto fra norme comunitarie e norme interne . sorgerebbe
1981-176.txt16111611estendere il suo controllo ai regolamenti comunitari : i quali , si soggiunge , risulterebbero in questa prospettiva integrati nelsistemadegli atti normativi interni , e così assoggettabili al sindacato di costituzionalità . 3 . – la seconda questione è
1981-177.txt22992299degli animali e delle carni bovine importati dai paesi terzi , a meno che tali oneri facciano parte di unsistemagenerale di tributi interni gravanti sistematicamente , secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di distribuzione , sia sulle
1981-177.txt23052305importati dai paesi terzi , a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi interni gravantisistematicamente, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di distribuzione , sia sulle merci nazionali , sia su quelle
1981-187.txt12221222. e ) , al reddito di lavoro dipendente , non risultano sottratti al normale regime di tassazione , ilsistemacreato con la riforma del 1973 risulta con tutta chiarezza : il trattamento tributario privilegiato non spetta ai membri del
1981-187.txt15031503proprio al fine di superare l ostacolo rappresentato dalla corte dei conti . e non può certo dirsi conforme aisistemacostituzionale , configurandosi , anzi , come un caso esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa , il ricorso appunto
1981-187.txt16561656al lordo – per il presidente della regione , per gli assessori effettivi e per quelli supplenti . il suddescrittosistemadurò poco meno di un decennio , essendo stato sostituito nel 1956 dall art . 1 della legge n .
1981-187.txt1794179411 del relativo regolamento , può subire periodiche variazioni . rileva , viceversa , il dato di fatto che ilsistemainstaurato nel 1956 , il quale testualmente stabilisce per i membri della giunta – è bene ripeterlo – una indennità
1981-187.txt29442944– di cui peraltro i membri della giunta già godono in quanto consiglieri regionali – a categorie non previste dalsistemainstaurato col d.p.r . n . 597 del 1973 , così violando l art . 53 , primo comma ,
1981-187.txt31743174dipendenti al fine di esonerare tali contribuenti dal pagamento , sia pur solo parziale , delle imposte dovute secondo ilsistematributario . e poi appena il caso di osservare che , contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della regione nella
1982-178.txt410410che la corte ha avuto occasione di dichiarare ” che l art . 53 della costituzione incide sul complesso delsistemafiscale , e non su ciascuno dei tributi ” ( sentenza n . 30 del 1964 ) ; e che
1982-186.txt423423della sua impresa . d altro canto la disposizione contenuta nei due citati commi è del tutto coerente con unsistemaimpositivo fondato sulla dichiarazione del contribuente , chiamato a rendere noti tutti gli elementi ( attivi e passivi ) che
1982-196.txt17231723parte nel giudizio o comunque a questo interessata , perché , se in tal modo si vuole fare riferimento alsistemadi nomina , è evidente che la procedura si incentra tutta nella scelta del presidente del tribunale o del presidente
1982-257.txt868868l onere è deliberato . ma ciò non toglie che la ragione giustificativa della prestazione patrimoniale sia qui , nelsistemadella legge , quella di sopperire alle esigenze degli enti interessati . si spiega allora , pur adottando il punto
1982-26.txt782782l interpretazione letterale dell art . 75 , secondo comma , cost . , deve essere integrata con criterio logicosistematico, per cui vanno sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all ambito di
1982-51.txt162162titolare del patrimonio al 29 marzo 1947 , di cui faceva parte l immobile trasferito . 7 . – nelsistemadel codice di procedura civile del 1942 il terzo acquirente di immobile acquista la veste di terzo proprietario e ,
1982-51.txt353353in tempo successivo al sorgere del privilegio , aperta procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa . pertanto nelsistemadei codici civili sostanziale e processuale del 1942 l azione espropriativa – singolare e , a fortiori , collettiva –
1982-51.txt486486politica ” legislativa non sono da ravvisare in ciò che la quasi totalità dei privilegi non formi oggetto di idoneosistemadi pubblicità perché rimane pur sempre dubbio se siffatta assistenza valga ad attribuire al terzo acquirente la qualità di terzo
1982-51.txt917917il terzo è tutelato con l attribuzione della qualità di contraddittore passivo necessario nella espropriazione forzata , di cui ilsistemadei codici civili sostanziale e processuale non munisce i terzi titolari di beni mobili e immobili aventi causa da debitore
1982-57.txt777777che essa escluda la cognizione delle questioni di fatto . 4 . – ulteriori argomenti , di carattere storico esistematico, confortano quanto ora osservato sull elemento letterale e inducono a dare con sicurezza soluzione negativa al dubbio prospettato .
1982-57.txt799799confortano quanto ora osservato sull elemento letterale e inducono a dare con sicurezza soluzione negativa al dubbio prospettato . nelsistemadel contenzioso tributario vigente all epoca dell approvazione della ricordata legge delega n . 825 del 1971 , la commissione
1982-57.txt11491149nel corso dei lavori preparatori , opportunamente enunciando le ragioni che lo avevano indotto a distaccarsi dai criteri del precedentesistema. tali lavori , per contro , nulla dicono al riguardo e il silenzio non può non risultare significativo e
1982-57.txt15641564da sottoporre al parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell art . 17 della legge delega , che dalsistemavoluto dalla legge ora menzionata doveva dedursi come il legislatore delegante avesse inteso parificare la competenza della commissione tributaria centrale
1982-63.txt10531053essa non trova cittadinanza in tale processo . 4 . – non è superfluo aggiungere per una visione completa delsistemache , pur in presenza del ricordato divieto di sospensione da parte del giudice , la proposizione del ricorso alle
1982-63.txt12341234, il rimborso deve essere disposto dall ufficio entro 60 giorni dal ricevimento della decisione . sostanzialmente analogo è ilsistemastabilito dall art . 60 d.p.r . n . 633 del 1972 per l imposta sul valore aggiunto . relativamente
1982-63.txt14031403. 26 ottobre 1972 n . 635 estendono alle imposte ipotecarie e catastali . in conclusione può dirsi che ilsistemaaccolto dal legislatore , se esclude la sospensione ope iudicis , prevede però , nel caso di contestazione giudiziaria ,
1982-63.txt17841784regolare la materia . da ciò consegue come nessun appunto sul piano della legittimità costituzionale possa essere mosso al nostrosistemaprocessuale , nel quale , a differenza di quanto è dato riscontrare in qualche legislazione straniera , non sussiste un
1982-63.txt27872787e 29 dicembre 1968 n . 138 ) . orbene , la riforma predetta ha modificato sotto vari profili ilsistemadel contenzioso tributario , ma , relativamente alla sospensione in esame , non ha introdotto alcuna innovazione . infatti ,
1982-89.txt11501150penale ogni competenza ad accertare l ammontare dell imposta dovuta ed eventualmente sottratta all erario . una volta adottato questosistema, si comprende , ed è costituzionalmente lecito , che nei casi in cui da quell accertamento dipende se il
1982-89.txt30803080ma una volta che si è negata l illegittimità , per violazione dell art . 112 della costituzione , delsistemascelto dal legislatore , e una volta che questo è eguale per tutti i contribuenti , non si può invocare
1982-89.txt33613361possibilità di procrastinare il pagamento a causa del lungo iter degli accertamenti deriva non dalle norme denunciate , ma dalsistemadegli accertamenti tributari e del suo concreto funzionamento , per escludere la fondatezza della censura . 10 . – l
1982-96.txt16451645giurisdizionale . resta , tuttavia , da vedere se essa esiga necessariamente l identità delle singole aliquote che , nelsistemaimpositivo dell ige , gravano sul prodotto straniero e sul similare prodotto interno : o se non si debba ,
1982-96.txt17461746del trattato va puntualmente riferita alle aliquote di tributo . questa tesi sarebbe , peraltro , la sola conforme alsistemae alla prassi applicativa dell accordo . al riguardo le parti private producono in giudizio una nota interpretativa degli organi
1982-96.txt23632363, è da ritenere , come osserva l avvocatura , che esso possa giustificarsi solo nella prospettiva di un comunesistemadi imposta ” monofase ” , una volta armonizzate in questo senso le legislazioni interne dei paesi aderenti all accordo
1982-96.txt24462446” , al medesimo stadio dei relativi cicli di lavorazione . un tale risultato è stato conseguito , nel nostrosistematributario , con l introduzione dell imposta – sul valore aggiunto ( iva ) , epperò , con la simultanea
1982-96.txt26562656congegnato nella citata legge n . 570 del 1954 ; rilievi , che erano dovuti proprio al funzionamento del caratteristicosistemadell imposta onnifase . detto ciò , va peraltro escluso che l assetto normativo sopra richiamato abbia subito modifiche ,
1982-96.txt43374337, il quale eguagli le aliquote di tributo per i due prodotti , di ricorrere – nella manovra di unsistemaimpositivo , com è quello dell ige – ad un qualche congegno perequativo degli oneri sopportati dal prodotto interno ,
1982-96.txt54725472carico tributario sul cotone straniero in funzione della somma degli oneri afferenti – per via dell imposta operante con ilsistemaonnifase – all intero ciclo produttivo del cotone nazionale . la previsione di aliquote differenziate serve , in definitiva ,
1982-96.txt56135613membri della comunità , si è detto , hanno la facoltà di istituire aliquote medie , finché si valgano delsistemadell imposta cumulativa a cascata per riscuotere l imposta sull entrata : nel qual caso è riconosciuta – pur nel
1982-96.txt56625662e insindacabile discrezionalità del legislatore interno . la stessa soluzione dovrebbe , quindi , a maggior ragione valere per ilsistemadel gatt . a parte quest ordine di riflessioni , non risulta comunque che il regime delle aliquote differenziate sia
1983-103.txt15491549occorre fornire perché essi siano deducibili dall attivo ereditario . l intero art . 13 contiene , cioè , unsistemadi predeterminazione legale dei mezzi di prova che il legislatore , al fine di evitare evasioni fiscali e possibili collusioni
1983-103.txt19231923non si trovino nelle condizioni previste nei precedenti capoversi ” ) non toglie che in sede di interpretazione logico –sistematicatale rapporto , secondo la comune opinione della dottrina , debba essere pur sempre riconosciuto sussistente . ne consegue che
1983-108.txt752752tipo . ma queste disposizioni , pur perseguendo una medesima finalità , hanno caratteri diversi e non sono riconducibili asistema: esse , infatti , si differenziano sia in ordine al contenuto della agevolazione , sia in ordine alla individuazione
1983-210.txt771771. la corte ritiene che la questione possa essere decisa utilizzando un elemento di giudizio testuale e uno desunto dalsistema. in primo luogo il testo della legge . il citato art . 26 della legge n . 87 del
1983-239.txt32553255di indicizzazione o di integrale rivalutazione , in contrasto con i principi cui si ispira , non solo il vigentesistematributario , ma l intero regime delle obbligazioni pecuniarie , corrispondente alle esigenze di una economia sviluppata , in cui
1983-262.txt564564fiscale è stato quello della semplificazione del metodo di prelievo , in maniera da ridurre il troppo elevato costo delsistemadi riscossione delle imposte . in questa logica va vista l unificazione delle procedure di accertamento dei tributi , di
1983-266.txt651651del 1976 e ribadito con la sentenza n . 76 del 1983 , è il legislatore che deve apprestare adeguatisistemiai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi , operando le più convenienti scelte normative
1983-266.txt657657sentenza n . 76 del 1983 , è il legislatore che deve apprestare adeguati sistemi ai possibili effetti distorsivi delsistemadi tassazione separata del reddito dei coniugi , operando le più convenienti scelte normative nell ambito del suo potere discrezionale
1983-328.txt241241ne deriva che la discriminazione attuata dalla norma impugnata nell ambito dell espropriazione forzata , tra vendite realizzate con ilsistemaall incanto e vendite senza incanto , è priva di ogni fondamento razionale e deve essere considerata costituzionalmente illegittima .
1983-76.txt19031903ha espresso ” l auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi , ed in unsistemaordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi , possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un
1983-76.txt19251925sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi , possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differentesistemadi tassazione ( espresso in un solo senso o articolato in più modi ) che agevoli la formazione e lo
1983-76.txt20952095decisione della corte , adeguando ai principi da questa affermati la struttura dell imposta personale , con totale abbandono delsistemadi cumulo dei redditi dei coniugi . dai relativi atti parlamentari si evince , infatti , che non si è
1983-76.txt21352135è ritenuto possibile ed opportuno realizzare in quell occasione l auspicio espresso dalla corte , con l offrire ai coniugisistemialternativi di tassazione personale , quali quello del quoziente familiare , dello splitting , del cumulo facoltativo , accolti in
1983-76.txt21652165familiare , dello splitting , del cumulo facoltativo , accolti in alcune legislazioni straniere . pur non disconoscendo a talisistemiil pregio di apprestare , in determinate situazioni , strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari , si è
1983-76.txt21942194, strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari , si è allora osservato che la intrinseca complessità di talisistemipostula valutazioni e scelte non sempre facili , nonché una modulistica assai differenziata . ” l introduzione di essi –
1983-76.txt22862286creare una intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del tributo , con gravi e negative ripercussioni nell ormai consolidatosistemadi ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato , che esonera larga parte dei contribuenti da adempimenti ed oneri
1983-76.txt23712371di carattere temporale , connesse all attuazione della riforma tributaria , rinviato ad una fase successiva l introduzione , nelsistemadella tassazione separata dei redditi dei coniugi , di opportuni temperamenti . ne fa fede l ordine del giorno allora
1983-76.txt24422442aderente al criterio della tassazione separata , ma con la facoltà per i coniugi ” di optare per un differentesistemadi tassazione che agevoli la formazione della famiglia in conformità all art . 31 della costituzione ; elimini totalmente ogni
1983-76.txt25082508in particolare , nell ambito del nuovo diritto di famiglia ” . in proposito la corte deve ribadire che ilsistemadel cumulo , imposto senza possibilità di alternative , risulta lesivo dei principi costituzionali che sono a base della sua
1983-76.txt25412541principi costituzionali che sono a base della sua precedente pronuncia ; principi ai quali appare , invece , aderente ilsistemadella separata tassazione , dal quale il legislatore non può prescindere , dovendo riconoscere ai coniugi , in ogni caso
1983-76.txt25862586chiederne l applicazione . spetta , peraltro , allo stesso legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni , che da talesistema, rigidamente applicato , potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile ,
1983-76.txt26812681informa l art . 31 della costituzione , può , invero , venire appagata sia con oculata scelta di unsistemaalternativo , suscettibile di essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione separata , sia anche all interno di
1983-76.txt26922692, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema alternativo , suscettibile di essere affiancato in via opzionale alsistemadella tassazione separata , sia anche all interno di quest ultimo , ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive
1983-76.txt28162816, anteriormente alla richiamata pronuncia di questa corte ( n . 179 del 1976 ) , entro l ambito delsistemadel c.d . cumulo dei redditi dei coniugi , l art . 10 del d.p.r . n . 597 del
1983-76.txt29232923stesso decreto , veniva a lui imputato , ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto a tassazione . talesistema, in vigore per i redditi posseduti sino a tutto il 1974 , era stato temperato dalla citata legge n
1983-76.txt30763076milioni . dichiarata da questa corte , con la sentenza n . 179 del 1976 , la illegittimità costituzionale delsistemadel cumulo , nei limiti innanzi richiamati , il legislatore , in aderenza ai principi ivi affermati , ha disposto
1983-76.txt33413341reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti ” . pur con questa modifica , che consegue all adozione delsistemadi tassazione separata del reddito dei coniugi , le denunciate norme fanno ancora riferimento , per quanto riguarda i tipi
1983-76.txt37503750possa avvalorare la mossa censura di illegittimità costituzionale . le denunciate norme , infatti , operano nell ambito di unsistemache , escludendo ai fini della tassazione il cumulo dei redditi dei coniugi e la conseguente indifferenziata deduzione dal cumulo
1983-76.txt38213821si nega che dall applicazione delle contestate norme alla descritta fattispecie possa derivare uno di quegli eventuali effetti distorsivi delsistemadi tassazione separata del reddito dei coniugi , ai quali si è già fatto riferimento . soprattutto se si consideri
1983-76.txt39533953, e si ribadisce in questa , è il legislatore che deve apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi delsistema, operando le più convenienti scelte normative nell ambito di quel potere discrezionale , il cui esercizio si sottrae al
1984-133.txt233233. 22 , comma primo , della legge 20 settembre 1980 , n . 576 , definisce l operatività delsistemadella previdenza forense assoggettando agli obblighi di iscrizione alla cassa nazionale degli avvocati e procuratori e di versamento dei relativi
1984-133.txt298298propria previsione ( o almeno non esclude da essa ) quegli esercenti i quali siano contemporaneamente inseriti in un altrosistemaprevidenziale obbligatorio , e in particolare , i docenti nelle università o negli istituti di istruzione media , soggetti al
1984-133.txt319319previdenziale obbligatorio , e in particolare , i docenti nelle università o negli istituti di istruzione media , soggetti alsistemaprevidenziale istituito per i dipendenti dallo stato . è stato anzitutto sostenuto che la norma impugnata , nonostante l assoluta
1984-133.txt619619del 1980 , dal contenuto dinanzi descritto , in quanto prescrive l operatività nei confronti dei medesimi soggetti di duesistemiprevidenziali obbligatori , importi una duplicazione di tutela previdenziale ( obbligatoria ) in contrasto con l art . 38 cost
1984-133.txt738738di eccesso di onerosità contributiva , tenuto conto della limitatezza dei vantaggi e della consistenza degli inconvenienti , che ilsistemaoffre e , rispettivamente , arreca ai professionisti considerati . ovvero , e meglio , l aspetto di eccesso nella
1984-133.txt12271227una disparità di trattamento fra soggetti all interno della categoria forense , e quindi in una contraddizione interna del relativosistemaprevidenziale . nei confronti di soggetti i quali versano ( si afferma ) in situazioni reciprocamente identiche – come i
1984-133.txt13721372concreterebbe in una disparità di trattamento fra soggetti in posizione analoga a seconda delle categorie di appartenenza e dei relativisistemiprevidenziali , e quindi in una contraddizione , per così dire , ” esterna ” del sistema considerato . e
1984-133.txt13891389e dei relativi sistemi previdenziali , e quindi in una contraddizione , per così dire , ” esterna ” delsistemaconsiderato . e la disparità di trattamento consisterebbe in ciò , che gli esercenti la professione forense rivestiti della qualità
1984-133.txt14331433dipendenze dallo stato sono assoggettati alla previdenza forense , mentre per gli esercenti altre professioni rivestiti dell anzidetta qualità ilsistemaprevidenziale della categoria professionale ( in particolare la legge n . 6 del 1981 per gli ingegneri e gli architetti
1984-133.txt15251525vantaggio dei primi ) . 7 . – l esame delle questioni così poste non può prescindere dalla collocazione delsistemadella previdenza forense nella tipologia dei sistemi previdenziali . questa corte , con la sentenza n . 132 del 1984
1984-133.txt15321532– l esame delle questioni così poste non può prescindere dalla collocazione del sistema della previdenza forense nella tipologia deisistemiprevidenziali . questa corte , con la sentenza n . 132 del 1984 , ha osservato come , in riferimento
1984-133.txt15641564del 1984 , ha osservato come , in riferimento all esperienza italiana – pur tenendosi conto della individualità di ognisistema( sentenze corte cost . n . 91 del 1972 e n . 62 del 1977 ) e della gradualità
1984-133.txt1624162465 del 1979 , n . 128 del 1973 ) – sia possibile enucleare due tipi ai quali i singolisistemisono riconducibili sulla base dei loro caratteri prevalenti : quello , prevalso soprattutto in passato , definibile come ” mutualistico
1984-133.txt18351835. ha ancora rilevato questa corte , con la sentenza n . 132 del 1984 , che la qualificazione delsistemaprevidenziale forense era stata già operata con la precedente sentenza della corte medesima n . 62 del 1977 , la
1984-133.txt18791879se in riferimento alla disciplina recata dalla previgente legge 22 luglio 1975 , n . 319 , aveva ricondotto ilsistemain parola al tipo solidaristico e ne aveva affermato in tal modo la rispondenza agli artt . 2 e 38
1984-133.txt208820881984 , che la qualificazione e la valutazione formulate con la precedente sentenza n . 62 del 1977 per ilsistemaquale risulta dalla legge n . 319 del 1975 , non hanno ragione di mutare per il sistema quale risulta
1984-133.txt21062106per il sistema quale risulta dalla legge n . 319 del 1975 , non hanno ragione di mutare per ilsistemaquale risulta dalla vigente legge n . 576 del 1980 , non essendovi motivo idoneo a far ritenere che con
1984-133.txt21312131legge n . 576 del 1980 , non essendovi motivo idoneo a far ritenere che con quest ultima legge ilsistemasia stato rimodellato , almeno in parte , sul tipo mutualistico o addirittura sullo schema proprio dell assicurazione privata .
1984-133.txt23902390dalla legge n . 319 del 1975 ) . 10 . – la qualificazione di appartenenza al tipo solidaristico delsistemaprevidenziale forense dà ragione della denunciata operatività di esso e degli obblighi previdenziali così imposti anche ai professionisti considerati .
1984-133.txt24402440esigenza della divisione del rischio né tanto meno sono inseriti in una relazione di corrispettività con i benefici previdenziali delsistema, ma costituiscono doveri di solidarietà nell ambito della categoria professionale , si comprende come essi gravino , in modo
1984-133.txt24962496, per particolari situazioni soggettive , non possano conseguire con certezza , o per intero , i benefici previdenziali delsistemaconsiderato , ovvero non abbiano comunque necessita né intenzione di avvalersene . essendo destinatari di analoghi vantaggi altrimenti assicurati .
1984-133.txt25322532analoghi vantaggi altrimenti assicurati . appaiono pertanto in sostenibili già per la loro impostazione , ripugnante all ottica solidaristica delsistema, le censure di eccesso di onerosità , e quelle connesse di disparità di trattamento in danno dei professionisti considerati
1984-133.txt29632963, appaiono insostenibili , per esserne l impostazione ripugnante all ottica solidaristica , le censure volte a rappresentare operatività delsistemanei confronti dei professionisti considerati come un eccesso di tutela e pertanto come causa di disparità di trattamento a loro
1984-133.txt31703170del 1977 , secondo le quali ” l assunto di irrazionalità ai sensi dell art . 3 cost . delsistemavigente ” ( della previdenza forense , risultante dalla legge n . 319 del 1975 e , ora , dalla
1984-133.txt32793279e 6 , che l osservanza degli artt . 2 e 38 cost . imponga in ogni caso a unsistemaprevidenziale di categoria , e in particolare a quello forense , di escludere la propria operatività nei confronti di soggetti
1984-133.txt33213321pur rientranti nella categoria e svolgenti le attività alle quali esso si riferisce , sol che siano assoggettati ad altrosistemaprevidenziale . al riguardo è necessario distinguere fra l ipotesi di due concorrenti sistemi previdenziali entrambi riferiti alla medesima attività
1984-133.txt33353335sol che siano assoggettati ad altro sistema previdenziale . al riguardo è necessario distinguere fra l ipotesi di due concorrentisistemiprevidenziali entrambi riferiti alla medesima attività lavorativa considerata tractu temporis e l ipotesi di due concorrenti sistemi previdenziali riferiti ciascuno
1984-133.txt33523352di due concorrenti sistemi previdenziali entrambi riferiti alla medesima attività lavorativa considerata tractu temporis e l ipotesi di due concorrentisistemiprevidenziali riferiti ciascuno a una di due attività lavorative non omogenee e pertanto ontologicamente distinte ( anche se contemporanee )
1984-133.txt34213421. solo rispetto alla prima ipotesi ha senso parlare di duplicazione di tutela e quindi porsi , con riferimento alsistemaprevidenziale considerato , il problema se , nella concorrenza di altra forma di previdenza obbligatoria assistita da finanziamento pubblico ,
1984-133.txt34433443considerato , il problema se , nella concorrenza di altra forma di previdenza obbligatoria assistita da finanziamento pubblico , ilsistemadebba o non debba , ovvero possa o non possa legittimamente escludere la propria . per quanto concerne la previdenza
1984-133.txt35133513, della legge n . 576 del 1980 , che adotta per esso la soluzione della esclusione della operatività delsistema. di tale soluzione , della cui doverosità o legittimità qui non si discute , non può , d altronde
1984-133.txt36623662suindicato . del resto , a volere non solo trascurare la inconciliabilità delle suddette argomentazioni con l ottica solidaristica delsistema, ma addirittura seguire per un momento la linea di esse , non può non considerarsi che – stante la
1984-133.txt36873687per un momento la linea di esse , non può non considerarsi che – stante la già rilevata autonomia deisistemiprevidenziali ” professionali ” – non è previsto alcun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell attività professionale forense nell
1984-133.txt37093709” professionali ” – non è previsto alcun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell attività professionale forense nell altrosistemaspeciale o generale concorrentemente operativo . ad esempio non trova applicazione la ” ricongiunzione ” prevista dalla legge 7 febbraio
1984-133.txt38353835n . 1092 . così come , d altro canto , non è previsto alcun meccanismo per dare protezione nelsistemaprevidenziale forense ad altre attività disomogenee , contemporanee o no , dello stesso soggetto . 14 . – se così
1984-133.txt38663866, dello stesso soggetto . 14 . – se così è , non si vede come l atteggiamento adottato dalsistemaprevidenziale nel caso dell esercente la professione forense che svolga attività di insegnamento possa ritenersi in violazione di quella sorta
1984-133.txt39843984. denunciata in connessione con la prima , in riferimento al contrasto del detto atteggiamento con quello assunto dallo stessosistemaprevidenziale forense rispetto al caso dell esercente la professione forense nell ambito di un rapporto di pubblico impiego ( art
1984-133.txt40954095art . 3 cost . , in relazione al fatto che opposta soluzione è stata adottata in analoga ipotesi dalsistemaprevidenziale degli ingegneri e architetti con la legge 3 gennaio 1981 , n . 6 ( art . 21 )
1984-133.txt414741471971 ( art . 2 ) , è sufficiente dare atto della diversità di situazioni derivanti dalla reciproca autonomia deisistemi. non importa dunque chiedersi se la detta opposta soluzione sia più fedelmente , o al contrario , meno fedelmente
1984-133.txt43234323dedotto , come è stato rilevato nel n . 6 , anche per denunciare una contraddizione ” esterna ” delsistemaprevidenziale forense . anzitutto l esclusione dell operatività del sistema previdenziale degli ingegneri e architetti per i professionisti i quali
1984-133.txt43334333, anche per denunciare una contraddizione ” esterna ” del sistema previdenziale forense . anzitutto l esclusione dell operatività delsistemaprevidenziale degli ingegneri e architetti per i professionisti i quali siano assoggettati ad altro sistema previdenziale era già stata introdotta
1984-133.txt43484348l esclusione dell operatività del sistema previdenziale degli ingegneri e architetti per i professionisti i quali siano assoggettati ad altrosistemaprevidenziale era già stata introdotta con la legge 11 novembre 1971 , n . 1046 . sicché non può argomentarsi
1984-133.txt44374437. e lav . camera ) si enunciano propositi di uniformazione , e , in prospettiva , di unificazione deisistemiprevidenziali degli esercenti professioni intellettuali , per affermare che proprio la disposizione in argomento ( nella quale per di più
1984-133.txt45264526linea di tendenza nel senso ora indicato ( dell uniformazione e , per mezzo di questa , dell unificazione deisistemiprevidenziali in argomento ) , non si può fare a meno di – constatare che né l una ( la
1984-133.txt475147511963 , n . 100 per i dottori commercialisti ) , le quali dispongono tutte nel senso della obbligatorietà delsistemaprevidenziale professionale considerato anche nel caso di concorrenza per lo stesso soggetto , in relazione ad altre attività , di
1984-133.txt47734773professionale considerato anche nel caso di concorrenza per lo stesso soggetto , in relazione ad altre attività , di altrosistemaprevidenziale . per quanto attiene alla generale tendenza sopra indicata , essa non ha trovato affermazione in ordine ai sistemi
1984-133.txt47934793sistema previdenziale . per quanto attiene alla generale tendenza sopra indicata , essa non ha trovato affermazione in ordine aisistemiprevidenziali relativi alle professioni intellettuali , giacché la legge 7 febbraio 1979 , n . 29 , sulla ” pensione
1984-133.txt48274827n . 29 , sulla ” pensione unica ” , che ne costituisce espressione , non si estende ai dettisistemima solo , come è già stato osservato , alle gestioni sostitutive , esclusive ( della ) ed esonerative dalla
1984-133.txt48684868assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni speciali inps ( artt . 1 e 2 ) . ed anzi nei dettisistemi, ivi compreso quello degli ingegneri e architetti quale risultante dalla legge n . 6 del 1981 , essa non
1984-133.txt49084908non trova riscontro , attesa la rilevata mancanza di meccanismi preordinati alla reciproca utilizzazione , o all utilizzazione in unsistemaunico , dei contributi versati in ciascuno di essi . cosicché il ricorso a sistemi previdenziali afferenti a categorie professionali
1984-133.txt49234923o all utilizzazione in un sistema unico , dei contributi versati in ciascuno di essi . cosicché il ricorso asistemiprevidenziali afferenti a categorie professionali diverse per reperirvi elementi di comparazione , rivelatori di principi comuni traditi e di connesse
1984-133.txt49894989attuale stato della normativa – per infrangersi contro la osservazione , più volte fatta da questa corte , che ognisistemaprevidenziale presenta una propria autonomia e che le rispettive soluzioni sono da riportare , in linea di principio , ad
1984-133.txt50295029ad accertamento di presupposti , a determinazione di fini , a valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori delsistemaconsiderato ( cfr . sentenze nn . 65 del 1979 , 62 del 1977 , 33 del 1975 , 91
1984-133.txt51815181alla previdenza forense ( almeno per quanto riguarda il ” contributo soggettivo ” ) – non è , nel dettosistema, desunta dalla mera appartenenza alla categoria , ma è individuata sulla base dell esercizio della professione con continuità ,
1984-139.txt10141014) da quelli indicati dalla stessa legge . tale norma , com è evidente , dà una certa elasticità alsistema, consentendo di impedire gravi incongruenze e sperequazioni che , altrimenti , potrebbero verificarsi . al riguardo non è superfluo
1984-139.txt16711671entità del canone , che si fondano su valutazioni intrinsecamente e largamente opinabili e su conseguenti scelte riservate nel nostrosistemacostituzionale al potere legislativo . il giudizio deve essere invece correttamente circoscritto a stabilire se il canone sia talmente basso
1984-139.txt21142114dei prodotti agricoli ” . ma , nell indispensabile coordinamento logico-giuridico delle due disposizioni e nell intero quadro disegnato dalsistema, la formula va necessariamente riferita ai prezzi ” al netto ” ( e non già ” al lordo “
1984-139.txt28162816dell irpef . 9 . – la infondatezza della questione ora esaminata non impedisce alla corte di riconoscere che nelsistemapossano riscontrarsi insufficienze e disarmonie le quali , se non sono idonee , allo stato , a far dichiarare l
1984-139.txt42354235precedente per effettuare il pagamento . la questione non è fondata . infatti la norma impugnata s inserisce armonicamente nelsistemadettato , in via generale , dal codice civile . invero , il locatore-creditore non potrebbe , prima della scadenza
1984-239.txt858530 del r.d . 30 ottobre 1930 , n . 1731 , ” singolarmente considerati , nonché in rapporto alsistemanormativo da essi derivante ” , per contrasto con gli artt . 3 , 2 e 18 , 23 ,
1984-239.txt788788tributo che gli si è imposto di pagare , né la legittimità dell imposizione , ma deduce la illegittimità delsistemanormativo che disciplina le comunità israelitiche . sostanzialmente il provvedimento cautelare atipico richiesto è diretto ad escludere l effetto giuridico
1984-239.txt17301730, che esso ” procede alla unificazione della legislazione sulle università israelitiche , stabilendo per esse un ordinamento ed unsistemauniforme di controllo , ciò che risponde all indirizzo del moderno diritto pubblico , che vuole sottoposte all autorità dello
1984-239.txt18221822, a un dipresso come la legge comunale e provinciale regola i comuni , non essendosi creduto di adottare ilsistemaaustriaco , vigente nelle nuove province , che , limitandosi alle norme fondamentali , lascia largo campo all autonomia delle
1984-25.txt12591259del regime giuridico dei privilegi , si è determinata , come è stato già notato , una innovazione nel precedentesistema, ritenendosi garanzia sufficiente il privilegio speciale . pur se tale modifica legislativa comporta gli inconvenienti ravvisati , questi non
1984-25.txt12941294gli inconvenienti ravvisati , questi non possono essere eliminati che con l adozione di rimedi diversi da quelli previsti dalsistemaattuale che contempla per tutti i crediti di rivalsa i.v.a . il privilegio speciale . ma tutto ciò costituirebbe innovazione
1984-25.txt13331333costituirebbe innovazione normativa , di esclusiva competenza del legislatore ; infatti la discrezionalità legislativa riguarda non solo l innovazione alsistemanormativo ma anche il tipo di rimedio che valga a realizzarla . conclusivamente : non si tratta nella specie di
1984-25.txt17851785prestazione di servizi consistenti in opera intellettuale , l ordinanza n . 521 / 80 dubita della legittimità costituzionale delsistemadi garanzie assicurate al professionista . rileva , infatti , l ordinanza che , essendo il credito del professionista assistito
1984-277.txt12061206di indicizzazione o di integrale rivalutazione , in contrasto con i principi a cui s ispira non solo il vigentesistematributario , ma l intero regime delle obbligazioni tributarie , corrispondente alle esigenze di una economia sviluppata in cui la
1984-292.txt40494049pressoché con le medesime parole , si rinviene nelle ordinanze del tribunale di lucca – si evincerebbe dal ” complessivosistema” cosa ” il legislatore intese ” . infatti , prosegue la suddetta corte e riecheggia il suddetto tribunale ,
1984-292.txt59665966di indifferibilità di un intervento del legislatore nella materia della finanza locale , perché provveda ad una revisione globale esistematica– la quale tenga conto della novità e complessità delle articolazioni territoriali nel novus ordo repubblicano e delle loro posizioni
1984-39.txt153153dell art . 1 sarebbe , perciò , soltanto l accertamento : che è autoaccertamento ( o accertamento cogli altrisistemiindicati nella legge citata ) per gli scambi all interno del territorio nazionale , ed è , invece , accertamento
1985-109.txt408408legge delega , il ” perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali ” , di fronte ad una totale innovazione delsistematributario , quale è quella disegnata nella stessa legge delega . l avvocatura dello stato contesta la fondatezza di questi
1985-112.txt134134, anche il corrispondente obbligo della rivalsa in favore del datore di lavoro che ha pagato l imposta . talesistema– vigente prima dell introduzione della nuova normativa sull i.r.p.e.f . ( d.p.r . nn . 597 , 600 e
1985-113.txt693693la giurisprudenza della corte , governa i rapporti fra l ordinamento dello stato e quello della comunità : i duesistemisono reciprocamente autonomi e , al tempo stesso , coordinati secondo le previsioni del trattato di roma , la cui
1985-113.txt15681568sempre al giudice costituzionale , invece che al giudice ordinario , accertare se una legge interna vulneri il nucleo osistemadei principi stabiliti dal trattato istitutivo della c.e.e . . ma questi rilievi non meritano accoglimento . anzitutto , nell
1985-113.txt16251625costituzionale sarebbe chiamato ad occuparsi di una legge che vuol privare di efficacia , nell ambito dello stato , ilsistemadei principi dell ordinamento comunitario : sistema che viene , ai fini ora considerati , inteso nella sua interezza ,
1985-113.txt16321632legge che vuol privare di efficacia , nell ambito dello stato , il sistema dei principi dell ordinamento comunitario :sistemache viene , ai fini ora considerati , inteso nella sua interezza , o almeno nel suo nucleo essenziale .
1985-121.txt512512, rettifiche , gravami di vario genere offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare – per il riequilibrio delsistema– un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza , a confronto di singole disposizioni ( in tali sensi
1985-121.txt65465422 novembre 1928 ) . orbene , per le sanzioni ” amministrative ” – e che qui interessano – ilsistemadella legge del 1929 è venuto , nel tempo , a scolorirsi e a perdere gran parte degli oggetti e
1985-121.txt767767e , dunque , se per effetto degli artt . 55 e ss . della legge n . 4 ilsistemadi tutela ivi delineato e vigente attiene alla regolamentazione comune ai ricorsi gerarchici , a questa – nei suoi principi
1985-121.txt11411141stato – che la norma , indubbiamente di rafforzata resistenza , ponevasi chiaramente e strettamente coordinata , sul piano logicosistematico, con il contesto normativo specialmente rivolto a dare assetto coerente e univoco alla disciplina della repressione penale delle violazioni
1985-139.txt12391239, ma pure che , ” ove dai testi costituzionali non si ricavino nozioni univoche , dovrà farsi ricorso alsistema” , non sembra che il giudice a quo rimanga poi fedele a tale esatta impostazione . egli argomenta ,
1985-139.txt13281328sia la normazione ordinaria più recente e , comunque , posteriore alla costituzione – ignorando , insomma , proprio ilsistema– . è con tale ragionamento che perviene poi alla conclusione , secondo cui gli asili-nido , costituendo , per
1985-139.txt15561556assistenza alla famiglia e anche ( per ) facilitare l accesso della donna al lavoro nel quadro di un completosistemadi sicurezza sociale ” . a sua volta , l art . 1 dell impugnata legge provinciale , attuativa di
1985-139.txt27262726la progressività con la proporzionalità . ed invero , il legislatore provinciale , in vista di assicurare ” un completosistemadi sicurezza sociale ” ( art . 1 , terzo ed ultimo comma ) , ha stabilito vari criteri –
1985-147.txt310310prevede altresì il ” conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato ” . questo è ilsistemavigente dal 1 gennaio 1973 – precisamente da tale data dispongono la propria entrata in vigore , sia il d.p.r
1985-147.txt460460dall art . 24 , primo comma , del d.p.r . n . 635 . la sola innovazione rispetto alsistemacaducato è quella riscontrabile nel menzionato art . 35 del d.p.r . n . 634 , e precisamente nella parte
1985-147.txt18301830come capacità economica manifestata dal trapasso-acquisto di un bene . e si può aggiungere che in ogni caso il nostrosistematributario abbonda di fattispecie nelle quali l acquisto di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilità e
1985-147.txt19101910questione di legittimità costituzionale dell assoggettamento a trascrizione delle sentenze ancora sub judice va più correttamente posta in riferimento alsistemadella pubblicità immobiliare ed a quello processuale , prima ancora che in riferimento ai principi di eguaglianza e della capacità
1985-147.txt19451945principi di eguaglianza e della capacità contributiva . nella stessa ordinanza in esame si riconosce , proprio con riguardo alsistemadella pubblicità immobiliare , che ” nel caso della trascrizione delle sentenze , l obbligo imposto al cancelliere ( che
1985-147.txt20252025di effetti verso i terzi ed a quella intangibilità che sono assicurate dalla trascrizione ” . e con riguardo alsistemaprocessuale , va rilevato che il cancelliere non sempre è in grado di conoscere tempestivamente quando una sentenza , in
1985-147.txt20952095prevaricazione ” in danno dei privati , stante la finalità perseguita , risulta razionalmente disposto nella logica , sia delsistemadella pubblicità immobiliare , sia del sistema processuale . e vale aggiungere che , comportando l eventuale caducazione della regola
1985-147.txt21022102stante la finalità perseguita , risulta razionalmente disposto nella logica , sia del sistema della pubblicità immobiliare , sia delsistemaprocessuale . e vale aggiungere che , comportando l eventuale caducazione della regola della immediata trascrizione conseguenze che vanno ben
1985-147.txt21432143oltre la singola norma – in sostanza , il riordinamento , se non addirittura il sovvertimento , dei due suddettisistemi– , è nel potere del solo legislatore di prevedere e disciplinare tali conseguenze . la questione , come circoscritta
1985-159.txt33563356riguardo all irrazionalità che il tar di brescia ravvisa , sempre per impugnare il diseguale trattamento dei contribuenti , nelsistemadi applicazione delle aliquote . va precisato che tale ultima questione è stata definita con pronunzia di inammissibilità ( cfr
1985-159.txt37543754tar della lombardia rileva che l imposizione , non improntata a caratteri di progressività , conduce ad una deviazione delsistematributario dall alveo segnato nella costituzione . l argomento è tuttavia inconferente . quella in esame è un imposizione straordinaria
1985-159.txt37903790esame è un imposizione straordinaria e circoscritta ad un solo anno , che per ciò stesso non può alterare ilsistematributario , considerato in tutte le sue componenti . ed è , occorre aggiungere , all ordinamento tributario nel suo
1985-179.txt10821082ricordato , dai d.p.r . nn . 597 e 598 del 1973 è la conseguenza del riordinamento e ammodernamento delsistemadei tributi operato dal legislatore appunto con la riforma tributaria , cioè di un apprezzabile scelta del legislatore , che
1985-219.txt2358235896 del 1982 . l eguaglianza del carico tributario si valuta raffrontando il coacervo delle imposizioni che afferiscono – nelsistemaapplicativo dell ige , che è imposta cosiddetta ” plurifase ” , operante ” a cascata ” – così al
1985-219.txt27932793di cui il legislatore ha valutato , come esso doveva , l incidenza a cascata ( per via del caratteristicosistemaapplicativo dell ige ) sull acquavite nazionale , sempre in relazione all arco intero della lavorazione di quest ultimo prodotto
1985-229.txt488488a quo , presuppongono il cattivo funzionamento del servizio di tenuta del catasto fondiario e in particolare il diffuso esistematicoritardo negli aggiornamenti dell indicazione dei possessori . sotto questo profilo esse non si riferiscono a un vizio della norma
1985-229.txt6956951 settembre 1985 ) . ma anche ad ammettere che le censure investano il metodo di accertamento catastale ed ilsistemanormativo in cui esso si colloca in tutte le implicazioni di questo – in particolare , per quel che riguarda
1985-284.txt243243contribuente di presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati richiamerebbe in vita , in caso di omissione , tutto ilsistemanormativo che la corte aveva voluto cancellare , e cioè l imputazione al marito dei redditi della moglie , non
1985-284.txt13481348pronuncia di incostituzionalità situazioni complesse , già di per sé in fase transitoria a seguito di una riforma radicale delsistematributario , come quella avvenuta con il d.p.r . n . 597 del 1973 e con la legge n .
1985-284.txt16631663termini di decadenza sopra descritti trovano giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza di unsistematributario ormai abolito , per consentire all amministrazione tributaria un adeguata predisposizione dei propri servizi . 5 . – con
1985-284.txt24602460, l istruzione e l educazione dei figli . all interno , quindi , della logica generale che presiede alsistematributario italiano la questione non può trovare giuridico fondamento , in modo da assumere rilievo ai fini della lesione dei
1985-68.txt899899se il presupposto medesimo sia senz altro accettabile in relazione a quella concezione , certo esso non lo è nelsistemain cui si colloca la norma impugnata . in tale sistema , infatti , l imposizione inerente alla successione per
1985-68.txt910910quella concezione , certo esso non lo è nel sistema in cui si colloca la norma impugnata . in talesistema, infatti , l imposizione inerente alla successione per un verso , a causa dell introduzione di aliquote progressive per
1985-68.txt12121212le considerazioni contenute nella sentenza di questa corte n . 174 del 1975 ) deve ritenersi che – già nelsistemain cui si colloca la normativa applicabile – la capacità contributiva ai fini dell imposta di successione va valutata ,
1985-68.txt12941294che gli inconvenienti dall ordinanza indicati quale sintomo di illegittimità costituzionale sono notevolmente ridimensionati da rimedi e temperamenti rinvenibili nelsistemarisultante e dalla normativa comune in tema di solidarietà passiva e dalla normativa introdotta col r.d . 30 dicembre 1923
1985-85.txt279279n . 266 del 1983 , secondo il quale compete al legislatore apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti distorsivi delsistemadi tassazione separata del reddito dei coniugi , operando le più convenienti scelte normative nell ambito del suo potere discrezionale
1985-85.txt647647via transitoria , e quindi limitatamente ai redditi per gli anni 1974 e precedenti , la preesistente normativa al nuovosistemadi tassazione separata del reddito dei coniugi , rientrava pienamente nell ambito della sua scelta discrezionale rispettare , per quanto
1985-85.txt851851ed agli anni precedenti ; quindi ad un epoca anteriore alla sopraggiunta riforma . del tutto razionale – rispetto alsistemanormativo vigente nel periodo considerato – era pertanto il criterio adottato dal legislatore con la norma impugnata ed esorbita ,
1986-111.txt82827 dello stesso comma e nel primo comma . in realtà , poi , è a tutto il complesso delsistemache occorre avere riguardo per giudicare della conformità della delega ai rigorosi principi fissati dalla costituzione , tenendo conto che
1986-111.txt150150predeterminate dalla legge , alle riforme che la stessa legge delega prevedeva . tale compito doveva essere svolto perfezionando ilsistemadelle sanzioni attraverso una migliore commisurazione delle sanzioni stesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni . sono ,
1986-111.txt216216non restano , perciò , affidati all inventiva del legislatore delegato . per altro verso , poi , è ilsistematributario vigente , e quindi ancora una volta la legge non delegata , a prevedere le sanzioni amministrative dirette ,
1986-111.txt321321, tale da rendere possibile al potere delegato di adeguare la disciplina della situazione preesistente alla riforma , perfezionando ilsistemadelle sanzioni , così come la delega prescrive . ed è appena il caso di osservare che la corte intende
1986-128.txt309309n . 111 / 1986 , occorre guardarsi da prospettive particolari che , avulse dal contesto del complesso generale delsistema, danno un concetto erroneo e riduttivo dei principi fissati dal legislatore delegante . questi , infatti , ha assegnato
1986-128.txt438438al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente ; e ciò nella prospettiva di un perfezionamento delsistemasanzionatorio . costretto , pertanto , fra scelte obbligate su oggetti predeterminati e precisi criteri di scelta , non si
1986-13.txt143143art . 1 del decreto legislativo luogotenenziale n . 90 del 1945 stabilisce per i successori chiamati per rappresentazione unsistemadi tassazione in ragione non dell immediatezza della loro chiamata , ma del grado dell eventuale parentela con il de
1986-13.txt381381adeguatezza delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale di riferimento e quindi al principio di uguaglianza , pongono l accento sulsistemanormativo che regola l istituto della successione per rappresentazione , cogliendo l antinomia in cui si pone il legislatore nel
1986-13.txt574574preciso rilievo , derivante dall adozione ed equivalente a quello di parentela . se tale è la logica giuridica delsistema, improntato alla tutela dell adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio legittimo , del tutto arbitraria
1986-167.txt566566sviluppo : si caratterizza prevalentemente l uno per una assunta incoerenza – prospettata dai giudici a quibus – dell interosistemaposto man mano in essere nel periodo considerato . con un secondo ordine di questioni rilevano , poi , particolari
1986-167.txt17201720, per di più , dalle ordinanze una complessa censura , concernente l incoerenza di fondo , che vizierebbe ilsistemanella sua interezza . ciò , secondo la varietà degli assunti , per il mutevole atteggiarsi delle disposizioni sovrariferite ,
1986-167.txt19251925in punto , è da osservare , comunque , che la disparità di trattamento pretende , onde potersi conclamare nelsistemail supero della soglia di compatibilità , quel tertium comparationis in base al quale , appunto , venir dimostrata la
1986-167.txt21672167ricostruibile , delle svariate ordinanze , siasi inteso dai remittenti trarre , invece , una assoluta confliggenza di tutto ilsistemadi contribuzione col principio di eguaglianza inteso quale espressione di coerenza dell ordinamento giuridico ( sentenza n . 204 del
1986-167.txt23422342. 2 / 1978 ) . 4 . 5 – a questo punto , è conferente riconsiderare come l odiernosistemadi assistenza sanitaria , introdotto con la legge 23 dicembre 1978 n . 833 , che ha assunto nell ordinamento
1986-167.txt27272727, con parziali rimborsi di spesa , il sopperimento economico nelle malattie . orbene , il mutamento indubbiamente radicale delsistemapone , al centro di esso , come è noto , non già la mera eliminazione del male , bensì
1986-167.txt29872987complessità , anche in termini temporali , della riorganizzazione , da disporsi perciò secondo gradualità onde potersi realizzare quel modernosistemadi assistenza sanitaria , atto a concorrere alla continuità dei processi produttivi di impiego sociale ; ciò riconoscendosi , tuttavia
1986-167.txt33383338tutto ciò non sta a significare , peraltro , che la gradualità medesima , assunta in apice come transitoria nelsistema, anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della accennata bipolarità di gestione , debba protrarsi indefinitivamente . il
1986-167.txt34383438il finanziamento del servizio sanitario , dal che derivare il correlato fattore di incidenza della contribuzione , sui costi delsistemaed il corrispondente giusto carico sui soggetti chiamati a partecipare . gli elementi obiettivi predetti condizionano , infatti , le
1986-167.txt37393739rapporto con le prestazioni ivi programmate fornito – in sinallagma – certezza adeguata dei mezzi economici necessari al finanziamento delsistema. il riordino contributivo conseguente si palesa , d altro canto , opportuno non soltanto quale fine nei confronti di
1986-167.txt38473847quel che rimane certo , comunque , è l assenza di specifica connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina ; nelsistemacontributivo sin qui enunciato non si rinvengono né i presupposti di indistinta imposizione ed ancor meno , stante l obbligatorietà
1986-167.txt39673967interessa , non sono fondati neppure i sospetti di taluni giudici a quibus circa una assunta confliggenza di tutto ilsistemacon l art . 53 cost . , sotto il profilo cioè di violazione dei proporzionali criteri di garanzia nell
1986-167.txt42834283è qui , perciò , sufficiente , nei limiti della questione ulteriormente proposta , riconsiderare , confermandolo , che ilsistemarimane ancorato , per la sua corretta interpretazione , pur nell impianto in fieri di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore
1986-167.txt49134913non è certo arbitraria la ricerca e la individuazione sicura dei soggetti da colpire di contribuzione nell ambito onnicomprensivo delsistemache chiaramente regolamenta , con la tenuta di albi ed elenchi , le consolidate e tradizionali libere attività professionali ;
1986-172.txt720720eguaglianza e di capacità contributiva di cui agli artt . 3 e 53 cost . , in quanto prevedono unsistemadi determinazione automatica del prelievo fiscale ancorato ad una situazione pregressa . questo sistema , infatti , nel caso di
1986-172.txt734734. , in quanto prevedono un sistema di determinazione automatica del prelievo fiscale ancorato ad una situazione pregressa . questosistema, infatti , nel caso di mancato rinnovamento di tale situazione , e quindi nel caso in cui l ultimo
1986-172.txt850850uguali redditi , un trattamento differenziato privo di razionale giustificazione , essendo fondato esclusivamente sul ” freddo automatismo ” delsistemadi condono e sull occasionale circostanza di aver goduto , in un certo periodo , d un reddito eccezionale e
1986-172.txt967967decreto legge n . 660 del 1973 e la legge di conversione n . 823 del 1973 non prevedono alcunsistemad imposizione ( regolato dalle singole leggi d imposta ) ma dispongono soltanto in ordine alla definizione in via amministrativa
1986-172.txt994994leggi d imposta ) ma dispongono soltanto in ordine alla definizione in via amministrativa delle controversie tributarie relative al vecchiosistemad imposizione , dettando una peculiare disciplina per l accertamento dell imponibile , rimessa all iniziativa dei singoli interessati .
1986-172.txt10881088del 1985 ) . quanto al dedotto contrasto con l art . 3 cost . , va osservato che ilsistemadelineato dalla disposizione impugnata , ed i rigidi criteri d automatismo per l accertamento dell imponibile da esso introdotti ,
1986-172.txt11501150acquisizione da parte dell erario d un introito , anche se ridotto . d altra parte , poiché il dettosistemapoteva non sempre riuscire vantaggioso per il contribuente , appunto a causa della liquidazione degli imponibili secondo criteri rigidamente prefissati
1986-172.txt12721272e pertanto ben avrebbe potuto liberamente decidere , secondo un personale giudizio di convenienza , di rimanere assoggettato all ordinariosistemad accertamento o di chiedere che quella sua pendenza venisse definita col predetto particolare procedimento automatico . questa esclusiva facoltà
1986-172.txt13161316egualmente concessa a tutti i contribuenti , rappresenta la più efficace garanzia dei loro interessi e la dimostrazione che ilsistemaintrodotto costituisce , in definitiva , un beneficio per i contribuenti medesimi : non può , pertanto , profilarsi la
1986-173.txt206206. 53 cost . in quanto i contributi non utilizzati ai fini della liquidazione della pensione concorrono ad alimentare ilsistemacomplessivo delle assicurazioni gestite dall i.n.p.s . secondo un criterio di mutualità conforme al detto articolo ; d ) dell
1986-173.txt36123612, e la massa retributiva , le effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni e le esigenze del graduale sviluppo delsistemaprevidenziale anche nell interesse delle categorie meno ricche e meno fortunate e pur bisognevoli di tutela adeguata ed , infine
1986-173.txt39493949del 1968 , è stata attuata una radicale riforma del regime previdenziale assicurativo , per cui si è abbandonato ilsistemamutualistico e si è , invece , introdotto il sistema solidaristico . si sa che il primo è caratterizzato dalla
1986-173.txt39593959regime previdenziale assicurativo , per cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è , invece , introdotto ilsistemasolidaristico . si sa che il primo è caratterizzato dalla divisione del rischio tra coloro che sono ad esso esposti
1986-173.txt40094009degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa divisione , nonché dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali private . l altrosistema, che , peraltro , fa perno sugli artt . 2 e 38 cost . , invece , è caratterizzato
1986-173.txt41354135dai datori di lavoro e dagli stessi lavoratori delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni . ilsistema, informato – si ribadisce – al modello della sicurezza sociale ed ai princìpi della solidarietà operanti nei confronti dei
1986-173.txt44154415vuole significare che il legislatore , in ogni caso , non può violare il principio di proporzionalità che sorregge ilsistemapensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori di opera i quali non possono essere privati totalmente delle
1986-173.txt47894789; legge n . 613 / 66 per i commercianti ) . comunque , a parte siffatte sfumature , ilsistemadi sicurezza sociale instaurato , non si è curato del solo interesse privato ma si è posto l obiettivo di
1986-173.txt48554855sociale , quella cioè di garantire una maggiore giustizia sociale attraverso una più equa ridistribuzione del reddito all interno delsistemapensionistico . il sistema ha abbandonato la logica chiusa della mutualità corporativa e la conseguente forma giuridica privatistica della copertura
1986-173.txt48594859di garantire una maggiore giustizia sociale attraverso una più equa ridistribuzione del reddito all interno del sistema pensionistico . ilsistemaha abbandonato la logica chiusa della mutualità corporativa e la conseguente forma giuridica privatistica della copertura assicurativa ed ha mirato
1986-173.txt49364936vale obbiettare che si sarebbe dovuto separare l assistenza dalla previdenza e fare ricorso al prelievo fiscale piuttosto che alsistemaparziale del prelievo contributivo a favore , in genere , della collettività . trattasi di scelte di politica sociale ed
1986-173.txt49714971di scelte di politica sociale ed economica fatte dal legislatore e non assolutamente arbitrarie . il legislatore , fra unsistemadi solidarietà fondato esclusivamente sulla contribuzione offerta dal lavoratore dipendente ( lavoratori attivi ) ed un sistema di tipo fiscale
1986-173.txt49884988, fra un sistema di solidarietà fondato esclusivamente sulla contribuzione offerta dal lavoratore dipendente ( lavoratori attivi ) ed unsistemadi tipo fiscale alimentato da tutta la collettività dotata di capacità reddituale , ha optato per un sistema misto o
1986-173.txt50065006ed un sistema di tipo fiscale alimentato da tutta la collettività dotata di capacità reddituale , ha optato per unsistemamisto o intermedio . da una parte ha allargato i confini interni della solidarietà previdenziale mutualistica , snaturandola in una
1986-173.txt50745074parte dei contributi previdenziali sopportati dalla produzione ( cd . fiscalizzazione degli oneri sociali ) . ha anche allargato ilsistemadi finanziamento passando al bilancio statale una parte dei costi conseguenti alla erogazione delle prestazioni e alla loro perequazione automatica
1986-173.txt51305130tipica ma con l afflusso proveniente dalla imposizione diretta ed indiretta sulla generalità dei cittadini . l integrazione finanziaria delsistemapensionistico è derivata dall intervento diretto dello stato senza che si determinasse un aumento delle entrate proprie dell apparato previdenziale
1986-173.txt51535153derivata dall intervento diretto dello stato senza che si determinasse un aumento delle entrate proprie dell apparato previdenziale . ilsistemadelle assicurazioni generali ordinarie , però , si è trovato nella necessità di chiedere un più forte aiuto alle categorie
1986-173.txt65016501. ha contenuto la diminuzione della redditività delle pensioni in dimensioni accettabili sia quantitative che temporali sostituendo a quello vigentesistemipiù rispondenti alle esigenze vitali dei pensionati e , successivamente , ha provveduto a compensare , sia pure in parte
1986-173.txt65706570situazione economica ( per es . la legge n . 730 / 83 ha abolito dall 1 gennaio 1984 ilsistemadel 1975 ; la legge 15 aprile 1985 n . 140 ha provveduto per le gestioni speciali ) . le
1986-173.txt67566756ragionevole uso della discrezione legislativa nel senso che i trattamenti esclusi restano , dal canto loro , assoggettati ad unsistemaperequativo meno utile . la gradualità delle riforme e delle discipline previdenziali , anche migliorative , giustifica questa diversa decorrenza
1986-175.txt814814confronti di alcuni contribuenti , anziché di altri . 3 . – secondo tutti i giudici a quibus , ilsistemarisultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge violerebbe gli artt . 3 e 97 cost .
1986-178.txt43414341differenziate , che dovevano essere congrnamente valutate e trattate dal punto di vista fiscale . al fine di ricondurre ilsistemadi tassazione previsto dagli artt . 2 e 4 , commi primo e quarto , dalla 1 . n .
1986-178.txt45334533. ) . tenuto conto del contributo del lavoratore , deve , dunque , ritenersi che , per ricondurre ilsistemadi tassazione stabilito dagli artt . 2 e 4 , commi primo e quarto , della legge n . 482
1986-191.txt636636avvocatura , sarebbe stata così configurata un ingiustificata deroga – e perciò un infrazione – al principio generale vigente nelsistemadella giustizia amministrativa , che , di regola , al silenzio dell amministrazione conferisce l opposto significato : quello ,
1986-212.txt485485una espressa enunciazione fu ritenuta superflua , in quanto si ritenne che la pubblicità delle udienze fosse implicitamente prescritta dalsistemacostituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale , esercitato appunto , come recita l art . 101
1986-271.txt14091409– il contenuto precettivo di una norma non può essere esattamente individuato se non esaminandone il disposto nel quadro delsistemain cui viene ad inserirsi . nel caso di specie , pertanto , l ultimo comma del citato art .
1986-271.txt16061606, alla stregua di antiche e recenti visioni , anche la potestà normativa . la formulazione letterale e la valutazionesistematicadell art . 119 , primo comma , cost . sorregge questa affermazione . la determinazione delle ” forme “
1986-271.txt18891889saranno specificati . non appare compatibile con l esplicita formulazione dell art . 119 , primo comma , e colsistemache si ricava dalla congiunta lettura di questa norma con l art . 117 , primo comma , cost .
1986-271.txt28242824le tesi proposte dalle regioni nei presenti giudizi non possono non valutarsi , quindi , alla stregua del su espostosistema, che è conforme alla rilevata non operatività in materia finanziaria dell art . 117 , primo comma , cost
1986-271.txt30993099assetto democratico delle autonomie locali , alla stregua del principio della sovranità popolare , ovvero al più pieno inserimento nelsistemadella finanza e della contabilità pubbliche . ma tali concezioni non possono sfuggire al giudizio di conformità alla normativa costituzionale
1986-271.txt33033303) , con l art . 3 della stessa legge ha determinato l entità di tale tributo stabilendo , consistemamai disatteso , anche il limite delle maggiorazioni successive ( cfr . l . 23 novembre 1979 , n .
1986-271.txt34303430le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie . ma una simile interpretazione , oltre ad essere incompatibile con ilsistemacostituzionale dell autonomia tributaria regionale sopra delineato , prescinde da ogni coordinamento con il più volte ricordato art . 3
1986-271.txt38093809unico scopo di autorizzarle ad aumentare con atti amministrativi le tasse di concessione , non trova alcuna base letterale esistematicaed è esplicitamente contraddetta dai lavori preparatori , i quali rivelano la totale estraneità al legislatore di un simile intento
1986-271.txt38503850. una così radicale modificazione nell assetto della potestà normativa tributaria in materia di concessioni regionali – che derogando alsistemacostantemente seguito , elimini la prefissione di ” forme ” e ” limiti ” commessi dalla costituzione alle leggi della
1986-272.txt777777n . 217 ha recepito dalla legislazione regionale utili indicazioni . non possono , invece , le regioni , nelsistemanormativo vigente , incidere sulla configurazione del tributo e fissarne l entità in limiti diversi da quelli previsti dalla legislazione
1986-272.txt14221422, in questa legislazione una capacità di prevenzione e di adeguamento alle esigenze della realtà regionale , indispensabili per fondaresistemiregolatori aperti e coerenti con l evoluzione della società . va dichiarata assorbita ogni altra censura o richiesta .
1986-87.txt798798stata esclusa la fattibilità di un ” intervento normativo di tipo additivo ” , inteso a ” sostituire all attualesistemadi articolazione per fasce del reddito di impresa , un diverso meccanismo di valutazione concreta , caso per caso ,
1987-156.txt742742della riforma tributaria ( generalità e progressività dell imposta ) previsti negli articoli precedenti , ivi compresa la semplificazione deisistemidi determinazione dell imponibile e di applicazione dei tributi . nel secondo comma poi , la ricordata disposizione precisò analiticamente
1987-200.txt37683768che atti di natura commerciale e che , quand anche ciò fosse vero , non si ritrova , nel nostrosistema, un principio generale per il quale ogni atto di commercio è , per sé , atto di speculazione ,
1987-200.txt81458145appunto , sulla norma delegante e sull art . 100 del testo unico in esame , ha proposto un interpretazionesistematicadel primo comma dell art . 106 in discussione , in base alla quale le società ( ed enti )
1987-200.txt82038203, facendo perno appunto sulla lettera dell art . 106 , primo comma , ha proposto altra , opposta interpretazionesistematica, secondo la quale non soltanto l art . 106 ma anche l art . 100 , sottoporrebbero all imposta
1987-205.txt318318ha pagato la maggiorazione . 2 . – per la corretta valutazione della questione , occorre innanzitutto ricordare che ilsistemadelle maggiorazioni di imposta è stato disciplinato organicamente dalla legge 25 ottobre 1960 , n . 1316 , la quale
1987-214.txt12581258ermeneutica il contenuto precettivo di una norma non può essere esattamente individuato se non esaminandone il disposto nel quadro delsistemain cui viene ad inserirsi . cosicché l ultimo comma del citato art . 24 va interpretato alla luce del
1987-214.txt16771677. 3 della l . n . 281 del 1970 , ha determinato i limiti massimi impositivi stabilendo , consistemamai disatteso , anche il limite delle maggiorazioni successive ( cfr . l . 23 novembre 1979 , n .
1987-214.txt17981798sulle concessioni regionali riguardanti le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie ) , oltre ad essere incompatibile con ilsistemacostituzionale dell autonomia tributaria regionale sopra delineato , prescinde da ogni coordinamento con il più volte ricordato art . 3
1987-283.txt29532953, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale , in linea di principio , di norme che prevedano unsistemadi prove legali per la determinazione dell esistenza del presupposto dell obbligazione tributaria e della sua entità concreta . detta
1987-292.txt231231già la ” completezza ” dell impugnazione , rientrando pur sempre nei poteri di questa corte l estensione a normesistematicamenteconnesse con quelle impugnate dell eventuale dichiarazione d incostituzionalità delle ultime , bensì l astratta possibilità di applicazione delle disposizioni
1987-292.txt575575ineriscono direttamente alla rappresentanza popolare . si tratta , più precisamente , di funzioni connesse a organi fondamentali del nostrosistemadi governo , che hanno una diretta base costituzionale . esse , dunque , presentano caratteristiche peculiari che le distinguono
1987-400.txt331331senza che gli aventi diritto versino alcun contributo . 4 . – va precisato che la normativa impugnata riguarda ilsistemad imposizione diretta vigente prima dell entrata in vigore della riforma tributaria e dell istituzione , con il d.p.r .
1987-400.txt747747, di qualsiasi natura , percepiti dalle persone fisiche , con l applicazione di aliquote progressive . anche nel nuovosistema, peraltro , tutte le indennità dovute in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro furono sottoposte a tassazione ,
1987-400.txt18181818dal d.p.r . n . 645 del 1958 ) e l i.r.p.e.f . , che le ha sostituite nel nuovosistematributario , non incidono sulla sostanziale identità delle questioni in esame con quelle decise con la sentenza n . 178
1987-400.txt30503050vista fiscale . con riguardo al contributo del lavoratore , deve , dunque , ritenersi che , per ricondurre ilsistemadi tassazione stabilito dagli artt . 89 , ultimo comma e 140 , ultimo comma , del d.p.r . n
1987-431.txt12191219. 31 legge n . 41 , sopravvenuto ora , non sembra , da solo , aver modificato tutta lasistematicacui si ricollega e nella quale permangono , tuttora , pregnanti connotazioni di carattere assicurativo . infatti , premessa la
1987-431.txt16091609reddito dell anno precedente in luogo di quanto definitivamente accertato : ma le argomentazioni non trovano alcun favorevole riscontro nelsistemairpef , poiché la soglia ultima dei prelievi trova finalizzazione in prosieguo negli accertamenti definitivi , migliorativi o peggiorativi che
1987-431.txt17301730dalla corte nella precedente sentenza n . 167 : incoerenza di fondo , in concreto incidente negativamente sulla interezza delsistema, nel frammentario atteggiarsi delle disposizioni che difetterebbero , così , di organica razionalità . orbene in punto , sempre
1987-431.txt17641764razionalità . orbene in punto , sempre con la sentenza n . 167 , ha considerato la corte che ilsistematrova base di avvio nel disposto , già ricordato , dell art . 53 della legge n . 833 :
1987-431.txt18971897ancora concretato sul piano positivo il completo processo di allineamento sovrariferito , superandosi la fase transitoria di trapasso dal chiusosistemamutualistico , rivolto a categorie determinate , all altro , aperto e generale , indirizzato a tutti i cittadini sulla
1987-431.txt21912191, di escludere , allo stato , la normativa medesima da una declaratoria di illegittimità costituzionale , in quanto ilsistemapur frammentizzato risulti – nei suoi pregressi collegamenti l ultimo e definitivo anello di congiunzione per la attuazione della disciplina
1987-61.txt24582458qui si intende formulare ) la sua diffusa , univoca giurisprudenza . 10 . – l esigenza di istituire unsistemarestrittivo ” di giacenza ” delle disponibilità liquide delle regioni è stata collegata dalla corte all inevitabile gradualità della spesa
1987-61.txt28482848anche perché esso è stato costantemente accompagnato dalla raccomandazione , tratta dalle finalità e dal meccanismo di funzionamento del “sistemadi tesoreria ” , intesi ad evitare che tale sistema si trasformi in ” un anomalo strumento di controllo sulla
1987-61.txt28582858tratta dalle finalità e dal meccanismo di funzionamento del ” sistema di tesoreria ” , intesi ad evitare che talesistemasi trasformi in ” un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale , che si presti a venire manovrato
1987-61.txt29612961n . 94 ) . 11 . – questo premesso , la corte ritiene che la possibilità di deroga alsistema, descritto nella sua genesi e nelle sue finalità , debba valutarsi alla stregua di un motivo , ricorrente sotto
1987-61.txt31643164. – per collocare a fuoco la censura , la corte ritiene preliminarmente di dover precisare , in base alsistemanormativo , il concetto di ” tributi propri ” ( o di ” entrate proprie ” ) della regione sicilia
1987-61.txt32103210come equivalenti ) , in relazione all oggetto , all evoluzione e ai limiti di operatività sul c.d . “sistemadi tesoreria ” . si è rilevato già che l art . 31 della legge n . 468 del 1978
1987-61.txt39653965possa essere la sua concreta consistenza – ricorrono i motivi che indussero all adozione per la regione sicilia di unsistemadi autonomia particolarmente differenziato , anche in materia tributaria . e , pertanto , la configurazione della categoria va verificata
1987-61.txt41464146. , l art . 6 delle norme di attuazione , dopo averla circoscritta nei ” limiti dei principii delsistematributario dello stato ” , finalizza la potestà normativa della regione , prevedendo la facoltà di ” istituzione ” di
1987-61.txt44654465dello statuto speciale e si è riproposto con particolare vigore in sede parlamentare , in occasione della revisione del “sistemadi tesoreria ” per la regione siciliana – operata dall impugnato art . 35 l . n . 41 del
1987-61.txt50265026regione sicilia . 17 . – né giova ad estendere la delimitazione , così operata , della esenzione dal “sistemadi tesoreria ” , il richiamo agli artt . 17 e 20 dello statuto che attribuiscono alla regione funzioni normative
1987-61.txt52815281poiché esso , in conformità della giurisprudenza di questa corte , non si riflette sull applicabilità della normativa sul “sistemadi tesoreria ” . pertanto non rileva al riguardo il principio , esattamente affermato , alla stregua della legislazione allora
1987-62.txt776776720 del 1984 sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà rispetto alla precedente normativa che esonerava la regione dal “sistemadi tesoreria ” . infatti la nuova valutazione del legislatore nazionale – come ha ritenuto la consolidata giurisprudenza di questa
1987-62.txt10871087ricorso non si identificano tali entrate , ma è chiara l enunciazione della pretesa della regione , di sottrarre alsistemaanzidetto tutte le sue entrate ( sul presupposto che esse appartengano alla categoria delle ” entrate proprie ” ) .
1987-62.txt12541254. 73 prevede la facoltà della regione di istituire con legge ” tributi propri in armonia con i principii delsistematributario dello stato ” , mentre l art . 72 abilita la regione stessa a ” stabilire un imposta di
1987-62.txt14341434art . 73 st . questa norma individua nei ” tributi propri ” una figura distinta da quelle appartenenti alsistematributario dello stato ( con i principii del quale essa si deve ” armonizzare ” ) e da quelle correlate
1987-62.txt15651565atto deliberativo della regione , fondato su proprie valutazioni politiche , economiche e finanziarie , nel rispetto dell unità delsistematributario dello stato . l autonoma facoltà di istituzione di tributi da parte della regione è poi caratterizzata dalla finalità
1987-62.txt18131813. 60 del 1987 ) . viceversa , preclude l afflusso alla regione di mezzi finanziari che , secondo ilsistemadelineato nel titolo vi dello statuto , deve ritenersi che la regione abbia il potere di esigere direttamente ( come
1987-70.txt14071407attenuata espressione finale , caratterizza lo statuto sardo e costituisce un limite per la legislazione ordinaria . essa esprime unsistemadi collaborazione , che , attraverso la felice formula dell ” intesa ” ( cfr . art . 25 legge
1987-87.txt600600) , alle regioni del mezzogiorno e alle isole , non è caratterizzato dalla finalità di avviare l ” azionesistematicain senso di livellatore ” – attribuita al fondo di solidarietà dai suoi fondatori – , diretta a combattere la
1988-123.txt23142314il rimborso dei pagamenti già effettuati , rimarrebbero onerati in via definitiva di spese per le quali essi erano nelsistemaoriginario della 1 . n . 824 del 1971 solo anticipatori , con conseguente violazione dei parametri invocati . la
1988-127.txt185518551 del 1974 cit . ( cfr . artt . 1 , secondo comma , e 13 ) . ilsistema, nel suo insieme , soddisfa ai requisiti indispensabili per evitare l arbitrio nella fissazione della misura della prestazione patrimoniale
1988-127.txt19711971del consorzio e i relativi riflessi sull utenza . non può , in conclusione , censurarsi per indeterminatezza il descrittosistemaimpositivo . inoltre i criteri che esso esprime nella fase provvedimentale amministrativa sono sottoposti a sindacato giurisdizionale .
1988-373.txt506506capoverso dell art . 23 ter cit . , ha funzione interpretativa e perciò efficacia retroattiva , consentita nel nostrosistemacostituzionale , che la esclude soltanto nella materia penale . 4 . ciò premesso , osserva la corte che le
1988-406.txt10501050. 8 della legge 17 dicembre 1986 n . 880 ( che ha introdotto per tutti i terreni un nuovosistemadi accertamento automatico dell imponibile per l applicazione dell imposta di successione ) , sia per ragioni giuridiche , la
1988-436.txt936936della soluzione della questione prospettata , occorre premettere che la legge n . 222 del 1984 ha completamente innovato alsistemaprecedente in tema di trattamenti previdenziali connessi alla invalidità , dei lavoratori iscritti all assicurazione per l invalidità di vecchiaia
1988-471.txt332332gli scopi del fondo quello di ” garantire agli iscritti ed ai loro superstiti e aventi diritto , mediante unsistemadi assicurazione e capitalizzazione , un capitale comprensivo dell indennità di anzianità e dell integrazione dovuta a termini di legge
1988-471.txt753753( art . 3 legge n . 149 del 1953 ) . 4 . – la normativa impugnata riguarda ilsistemad imposizione diretta vigente prima dell entrata in vigore della riforma tributaria e dell istituzione , con il d.p.r .
1988-471.txt10241024, sostituendosi ad esse , nonché alle imposte di ricchezza mobile e complementare , l irpef . anche nel nuovosistema, peraltro , tutte le indennità dovute in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro sono state sottoposte a tassazione
1988-574.txt364364esso presentava caratteristiche affatto peculiari . quanto alle specifiche censure dell ordinanza di rimessione , va osservato che , nelsistematributario vigente , ai fini della determinazione del reddito imponibile la detraibilità di tributi corrisposti in precedenza può esprimere una
1988-575.txt272272termine scadeva il 30 novembre 1982 . da qui , secondo i giudici a quibus , la lamentata incostituzionalità delsistemanormativo , conseguente al fatto che l amministrazione sarebbe stata arbitra di notificare fino al 30 novembre 1982 ( data
1989-184.txt437437rimesso ai contribuenti , nelle due particolari situazioni sopradescritte , la libera scelta di avvalersi dell uno o dell altrosistemaattraverso la presentazione o meno della dichiarazione congiunta , con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi , onde
1989-247.txt10331033nello stesso articolo , con le ipotesi contravvenzionali di cui all art . 1 dello stesso decreto e con ilsistematutto dei reati tributari . v è , invero , da ricordare che tocca alla giurisdizione ed alla dottrina ,
1989-247.txt22382238dissimulazione di componenti positivi e simulazione di componenti negativi del reddito o del ricavo ) assumono compiuto significato dal confrontosistematicocon le altre ipotesi di frode fiscale , di cui all art . 4 , primo comma , del decreto
1989-247.txt25202520, alle ipotesi contravvenzionali dell art . 1 , secondo comma ; e ciò determinerebbe , peraltro , gravi contraddizionisistematichein quanto , poiché le predette contravvenzioni soggiacciono alla ben nota soglia di punibilità , al di sotto della stessa
1989-247.txt36833683si risolverebbe in una sorta di invito a frodare con ” senso della misura ” . ma anche in terminisistematicil idea che il contenuto offensivo del delitto in esame graviti sulla rilevanza dell alterazione si rivela ben poco plausibile
1989-414.txt907907del danno prodotto da fatti costituenti reato ” , la questione va dichiarata non fondata alla stregua di una interpretazionesistematicache coordina l art . 66 della legge di registro con gli artt . 59 e 60 . tale interpretazione
1989-50.txt497497e non è tutelabile con il segreto . la generale conoscenza delle controversie tributarie può giovare alla concreta attuazione delsistematributario e concorre a ridurre il numero degli inadempimenti e degli evasori in genere . lo stesso governo , in
1989-50.txt673673di garantire l attuazione dei suddetti principi di universalità , di uguaglianza e di trasparenza cui deve essere informato ilsistematributario e messi in luce da questa corte ( sentenza n . 212 del 1986 e ordinanza n . 378
1989-505.txt658658fondate . può senz altro riconoscersi che un finanziamento come quello di cui si tratta non è coerente con ilsistemadella finanza derivata regionale – quale tracciato dalla legge 16 maggio 1970 , n . 281 , mediante la istituzione
1989-505.txt700700fondi senza vincoli di destinazione – e che questa corte , pur dando atto del delinearsi ( accanto a quelsistema) di una prassi normativa di introduzione , per settori legati a interessi unitari di particolare rilevanza e intensità ,
1989-505.txt940940, con modificazioni , in legge 26 aprile 1983 , n . 131 ) , è ritenuta compatibile con ilsistemadella finanza regionale dall art . 4 , ultimo comma , della stessa legge-quadro per il turismo n . 217
1989-83.txt171171comma , n . 11 , cit . ) , nell assegnare al legislatore delegato il compito di disciplinare ilsistemadelle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria , non indicherebbe i principi ed i criteri direttivi idonei , essendo
1989-83.txt566566commisurazione e della graduazione delle sanzioni in relazione alla entità della violazione e ciò nella prospettiva di un perfezionamento delsistemasanzionatorio . alle medesime conclusioni devesi pervenire anche nel presente giudizio , non essendo stati prospettati argomenti nuovi né risultando
1989-83.txt961961della norma . in questa sede può perciò formularsi l auspicio che il legislatore , nell opera di revisione delsistemasanzionatorio tributario – cui sta attendendo anche in sede di formulazione dei testi unici – tenga conto di quanto emerge
1989-83.txt10181018graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni . in tale occasione potrà pervenirsi ad un riassetto completo delsistemache attui nel modo più puntuale il principio dettato dall art . 10 , secondo comma , n . 11
1989-84.txt409409, ma si mira ad un intervento il quale suppone – attesa l impossibilità di individuare un modello unitario nelsistematributario che presenta nella materia una disarticolata prospettazione positiva ( ordinanze nn . 485 e 342 del 1987 ) –
1989-84.txt520520questione è perciò inammissibile , pur dovendosi auspicare che il legislatore , nell opera cui sta attendendo di revisione delsistemadelle sanzioni tributarie , tenga conto dell esigenza di adeguamento testé evidenziata , risultando certamente agevolata , da una maggiore
1989-84.txt554554risultando certamente agevolata , da una maggiore razionalità della disciplina , la correttezza del rapporto tra il contribuente ed ilsistemaimpositivo .
1991-100.txt500500. n . 436 del 1991 ) , ” il riferimento alla categoria della presunzione assoluta è solo descrittivo delsistemadell assicurazione , basata non sul rischio concreto derivante dalle singole lavorazioni , ma sulle attività protette ” . del
1991-103.txt191191con possibilità di fissazione di aliquote diverse tra comune e comune per attività identiche e conseguente asserita irrazionale disomogeneità delsistemaimpositivo . sistema poi che fa derivare il prelievo unicamente dal dato oggettivo della superficie dei locali usufruiti con disarticolazione
1991-103.txt194194fissazione di aliquote diverse tra comune e comune per attività identiche e conseguente asserita irrazionale disomogeneità del sistema impositivo .sistemapoi che fa derivare il prelievo unicamente dal dato oggettivo della superficie dei locali usufruiti con disarticolazione da qualsivoglia indice
1991-103.txt828828di qualsivoglia collegamento o riscontro . né vale obiettare , come fa l avvocatura , che si tratterebbe di unsistemaoriginato da necessità di ipersemplificazione , essendo contraddetta l asserzione stessa dalla immediata introduzione di correttivi , a valere tuttavia
1991-105.txt17541754contributo avente lo scopo di assicurare alla gestione commissariale l equilibrio economico , reso particolarmente precario dall avvio del nuovosistemadi riscossione , aggravato da una consistenza dilatata del personale e poco elastico in relazione alle esigenze peculiari insorte .
1991-105.txt21302130nemmeno menzionata tra le componenti del ” conguaglio ” previsto dall art . 51 . 6 . – il nuovosistemainstaurato dalla l . 4 ottobre 1986 , n . 567 e dal d.l . 28 gennaio 1988 , n
1991-105.txt22812281legge conferiva a quel contributo la corte dedusse e sancì ” la non riproducibilità di esso ” . permanendo quelsistemanormativo e gestionale la reiterazione del contributo , anche se prevista per legge , sarebbe stata sicuramente censurabile . ma
1991-105.txt23462346di riscossione tributaria . tale quadro è caratterizzato da peculiarità , che sono affiorate nel passaggio dall uno all altrosistemae che concernono l oggetto e le modalità della riscossione , i diversi ambiti territoriali di essa , la posizione
1991-105.txt24612461commissari governativi , allo scopo di realizzare il ” contenimento degli squilibri gestionali per la fase di avvio del nuovosistemadi riscossione ” . si delinea , dunque , un quadro transitorio eccezionale e diffuso di integrazione , che rende
1991-168.txt10771077art . 11 cost . , a ricevere ” diretta applicazione ” in quest ultimo , pur rimanendo estranee alsistemadelle fonti statali . l effetto di tale diretta applicazione – ha puntualizzato la corte – non è quindi la
1991-168.txt16281628attrarre direttamente nella disciplina da esso posta questioni rientranti nelle materie dei trattati comunitari , discende che è proprio nelsistemadelle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l immediata applicabilità , nei singoli ordinamenti degli
1991-181.txt8484che violerebbe l art . 76 della costituzione perché , nel conferire delega legislativa al governo per il perfezionamento delsistemadelle sanzioni amministrative in materia tributaria , ometterebbe di definire i relativi principi e criteri direttivi . la questione è
1991-181.txt208208diversi nuclei di ragioni . anzitutto , le norme delegate previste dalla disposizione impugnata devono essere dirette ad adeguare ilsistemasanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa ( art . 10 , primo comma ) . i principi e
1991-181.txt308308. 10 , secondo comma , n . 11 – per un verso all obiettivo del ” perfezionamento ” delsistemapunitivo , per l altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla ” effettiva entità oggettiva e soggettiva
1991-181.txt941941tali da imporre nella specie la previsione di una responsabilità di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di unsistemapunitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla successiva legge 24 novembre 1981 , n . 689 .
1991-194.txt172172e 53 cost . 2 . – la questione non è fondata . la pensione di anzianità , introdotta nelsistemadi previdenza sociale per i lavoratori privati dalla legge n . 903 del 1965 e ridisciplinata dalla legge n .
1991-194.txt427427all anzianità di servizio . tuttavia esso si differenzia dalla pensione di anzianità dei lavoratori privati sia sotto l aspettosistematico, sia sotto l aspetto funzionale . questa forma un eccezione ai presupposti normali del diritto a pensione , accordata
1991-194.txt620620differenze tecnico-formali tra le due forme di pensione messe a confronto dal giudice a quo e della loro appartenenza asistemipensionistici diversi ( cfr . sentenze nn . 173 del 1986 , 366 del 1988 e 86 del 1990 )
1991-258.txt201201, n . 516 ( di conversione del decreto-legge 10 luglio 1982 , n . 429 ) , un nuovosistemapenal-tributario imperniato su ipotesi criminose sganciate dalla determinazione dell entità dell evasione , il legislatore ha , da un lato
1991-258.txt11361136altri valori di rilievo costituzionale potrebbero giustificare così gravi limitazioni del diritto di difesa . 4 . – già nelsistemadei rapporti tra gli accertamenti e le pronunce di autorità giurisdizionali diverse stabilito dal codice di procedura penale del 1930
1991-258.txt11691169stabilito dal codice di procedura penale del 1930 , la pregiudiziale tributaria era un istituto del tutto eccezionale . quelsistemaera infatti improntato non solo alla preminenza dell accertamento e del giudizio penale , ma all esclusione – salvo che
1991-258.txt12541254artt . 20 e 21 ) . per parte sua , la corte aveva provveduto , nell ambito del predettosistema, a contenere la portata della pregiudiziale tributaria , escludendo , da un lato , che la pronuncia giurisdizionale tributaria
1991-258.txt14191419è che – come si è detto – il superamento della pregiudiziale obbligatoria è stato essenzialmente perseguito , nel nuovosistemapenal-tributario , con la configurazione di fattispecie che prescindono dall entità del tributo in contestazione . sotto il profilo costituzionale
1991-258.txt17891789specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce . in unsistemache contiene in limiti assai ristretti tanto l ambito delle pregiudiziali – escludendo qualunque forma di devoluzione obbligatoria ( art
1991-35.txt747747supporto documentale contrario alla realtà ” . 3 . – così intesa , la norma impugnata avrebbe potuto rimanere nelsistemasenza recare lesione ai parametri costituzionali invocati . l esperienza immediatamente seguita ha , tuttavia , dimostrato che , salvo
1991-423.txt237237artt . 3 e 23 della costituzione . si osservava ( sentenza n . 44 del 1966 ) che ilsistemaadottato rispondeva ad assicurare una imposizione atta a rispecchiare la situazione propria a ciascun comune , lungi in tal modo
1991-423.txt437437( cfr . sentenze n . 126 del 1979 e n . 239 del 1983 ) tutto questo concerne unsistemad imposizione successivo e diverso che non può certo essere riferito – come sembra invece trasparire dall ordinanza di rimessione
1991-494.txt504504settembre 1973 , n . 597 violino gli artt . 3 e 53 della costituzione , non tenendo conto ilsistemadi tassazione da essi previsto delle caratteristiche proprie delle indennità di fine rapporto , né dell arco di tempo in
1991-494.txt17991799difesa ( cfr . da ultimo la sentenza n . 543 del 1989 ) , che non è menomato dalsistemaprevisto dall art . 38 – il quale stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l istanza
1992-120.txt987987rilevanza fiscale del fatto penalmente accertato , ai fini dei conseguenti provvedimenti , va naturalmente inquadrata per il resto nelsistemanormativo vigente , il quale contiene il principio generale , desumibile dall art . 4 della legge 20 marzo 1865
1992-120.txt14741474al giudicato , dell atto di accertamento , in relazione al quale il diritto di difesa è tutelato dall attualesistemadi impugnazione dinanzi alla commissione tributaria . 4 . 2 . – neppure può ravvisarsi il denunciato contrasto con l
1992-192.txt583583all unica condotta prevista dal legislatore del 1982 come delitto si è sostituito ad opera della novella del 1991 unsistemamodulare di più fattispecie , taluna sanzionata come delitto , talaltra come contravvenzione , talaltra ancora penalmente irrilevante ( ancorché
1992-256.txt50502 . – il pretore di la spezia ( ord . n . 337 ) ravvisa incoerenza nella struttura delsistemacontributivo di malattia previsto dall art . 31 legge 28 febbraio 1986 , n . 41 ( disposizioni per la
1992-256.txt381381e sentenza n . 431 del 1987 ) una incoerenza di fondo , ovviamente incidente negativamente sull intero costrutto delsistema, per un discontinuo atteggiarsi delle disposizioni di prelievo contributivo , che vengono a difettare , nella loro disarmonia ,
1992-256.txt473473, avrebbe senz altro portato , per contro , e porterebbe a realizzare anche sul versante delle occorrenti entrate unsistemaunivoco nelle sue previsioni e certo nei suoi contenuti e scopi . 3 . 2 – tuttavia , va notato
1992-417.txt5905901985 ( e quindi a far tempo dall 1 ottobre 1985 e non più dal 17 luglio 1986 ) ilsistemadi liquidazione che il legislatore ordinario aveva già stabilito con il richiamato comma terzo- ter dell art . 4 del
1992-89.txt283283del 1975 ) , ed è stata dichiarata non fondata . i mutamenti verificatisi nel frattempo , in specie nelsistemaeconomico-finanziario , inducono ad una rimeditazione , in quanto sono certamente venute meno le ragioni logico-giuridiche che giustificavano l istituto
1993-07.txt529529conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo ) nell attualesistemaintrodotto con d.p.r . , 28 gennaio 1988 n . 43 , e con riguardo in particolare all ipotesi della
1993-07.txt806806– non può essere comunque invocata dall imprenditore , quale innegabilmente è invece il concessionario del servizio di riscossione nelsistemadel d.p.r . n . 43 del 1988 ( v . art . 31 d.p.r . cit . ; art
1993-102.txt19031903d altra parte la prescrizione del carattere progressivo dell imposizione fiscale prevista dall art . 53 cost . riguarda ilsistematributario nel suo complesso e non già in tutte le sue componenti ( sent . n . 159 del 1985
1993-128.txt13541354del ricordato art . 8 avviene di anno in anno , generalmente ad opera della legge finanziaria , secondo unsistemaper il quale l ammontare del fondo stesso è stato commisurato all entità fissata per l anno precedente , maggiorata
1993-128.txt14711471ancoraggio del fondo medesimo a quote di tributi erariali è stata mantenuta nella sostanza . e , anche se ilsistemaadottato rappresenta una soltanto delle possibilità attuative dell art . 119 , secondo comma , della costituzione poste a disposizione
1993-128.txt15181518discrezionalità politica di interpretazione delle norme costituzionali , non si può dire che , per l aspetto considerato , ilsistemadi determinazione degli apporti al fondo comune risulti obiettivamene disancorato del tutto dall ammontare del gettito annuale riferibile alle quote
1993-128.txt16181618per il 1992 da 6.957 miliardi di lire a 6632 miliardi di lire , la disposizione impugnata si uniforma alsistemadi determinazione seguito da più di un decennio per la definizione delle quote di tributi erariali destinate al fondo comune
1993-233.txt625625esenti dall imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare ” . indubbiamente , ai sensi delsistemavigente , può verificarsi il distorto fenomeno fiscale lamentato dal contribuente e che ha indotto la commissione tributaria a sollevare
1993-238.txt737327 novembre 1989 , n . 384 , il quale istituisce in via transitoria , nelle more della revisione delsistemaimpositivo correlato ai servizi generali resi dal comune , un imposta comunale riferita all esercizio di imprese , di arti
1993-238.txt14551455. d altronde , la inidoneità degli esempi suddetti a sorreggere le censure deriva da una valutazione più aderente alsistemanel suo complesso , che nasce anche da un dato di comune esperienza secondo cui , salve le ipotesi di
1993-295.txt12621262tali censure si rivolgono a quelle voci della tariffa allegata al decreto nelle quali , prendendosi a riferimento il precedentesistemanormativo di determinazione delle tasse di concessione governativa , si sarebbe dettata la disciplina direttamente di tali provvedimenti ormai di
1993-295.txt25702570corrispondenza ” ( tra atti regionali e atti già statali soggetti alle tasse sulle concessioni governative ) , il nuovosistema, nella sostanza , non differisce molto da quello precedente , perché il comma 8 ( non impugnato ) sub
1993-295.txt26952695portato all approvazione della norma in esame si ricava alcun elemento tale da testimoniare che si sia voluto introdurre unsistemadel tutto diverso dal precedente , con il quale dare , in maniera compiuta , attuazione all art . 119
1993-295.txt48854885statuto ordinario ” . da tali principi la corte non ritiene di discostarsi nemmeno nella vigenza del ” nuovo “sistemaintrodotto dall art . 4 della legge n . 158 del 1990 , il quale , prevedendo ( comma 8
1993-411.txt237237l art . 3 della costituzione , essendo viziato da irragionevolezza , prevedendo , solo riguardo all imposta versata colsistemadella delega alle aziende di credito , senza alcuna logica , una differente destinazione per l imposta dovuta dalle persone
1993-411.txt534534utile di esercizio . l art . 3 , n . 6 , dispone che l imposta è riscossa colsistemadel versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul reddito delle
1993-500.txt584584. 5 . – le questioni di questo primo gruppo non risultano fondate ove si esamini nel suo complesso ilsistemanormativo , che in tema di ristrutturazione degli enti creditizi e di nuove forme di solidarietà sociale si va sviluppando
1993-500.txt10711071scelto dal legislatore ( e in particolare con l art . 15 denunziato ) per sostenere le attività di questosistemaprevede un aiuto offerto non direttamente – come da taluno auspicato – alle organizzazioni del volontariato ( le quali ricevono
1993-500.txt11651165di gestione ” operanti a livello regionale . nelle memorie e nella discussione orale sono state sollevate diverse critiche alsistemanormativo della materia , con particolare riferimento alla giustificazione ed alle funzioni delle anzidette strutture intermedie , al numero pari
1993-500.txt26672667che garantisce la difesa anche contro l incostituzionalità delle leggi ; c ) inoltre , una volta finalizzato il complessosistemadella ristrutturazione all efficienza e competitività delle aziende bancarie , sarebbe irragionevole e contraddittorio pretendere che l approvazione del progetto
1993-500.txt27542754ed irragionevole intrusione dei pubblici poteri sul libero assetto imprenditoriale di enti che , anche se pubblici , operano nelsistemadi mercato del risparmio e del credito . 11 . – anche sotto i profili ora sintetizzati , le questioni
1993-500.txt37953795mancante di criteri per l individuazione dell effettiva utilità per i contribuenti e soprattutto senza le garanzie previste nel normalesistemafiscale ; b ) si prevederebbe una gestione fuori bilancio , con violazione delle relative garanzie e dei principi di
1993-500.txt40084008scopo di collegare la prestazione imposta al principio della capacità contributiva come presupposto e commisurazione , sia per informare ilsistematributario a criteri di progressività . ma ciò non esclude altre prestazioni , pur previste come obbligatorie , per essere
1993-500.txt42304230i rendiconti , verificandone la regolarità e la conformità ai rispettivi regolamenti . si tratta quindi di prestazioni estranee alsistematributario , che il legislatore ha previsto a carico degli enti che liberamente esercitano la facoltà della ristrutturazione , al
1993-500.txt42994299se , per la mancanza della natura tributaria di queste prestazioni patrimoniali , non sono applicabili le garanzie proprie delsistemafiscale della pubblica amministrazione , ciò non esclude che detti movimenti economici debbano risultare da bilanci e da rendiconti dei
1994-107.txt411411sarebbe stata creata dal legislatore che , con il decreto legislativo n . 545 del 1992 , ha riformato ilsistemadella giustizia tributaria . in tal senso va dunque precisata la questione di costituzionalità sollevata , con l ordinanza in
1994-127.txt297297netto delle imprese , all art . 3 , n . 6 , dispone che tale imposta è riscossa colsistemadel versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul reddito delle
1994-18.txt688688ritiene invece verificarsi un ingiustificato diverso trattamento tra situazioni omogenee , oltre che in base a principi generali del nostrosistemagiuridico . sotto il primo profilo va anzitutto osservato che se la notifica dell avviso di accertamento e le successive
1994-182.txt902902stessi . e proprio ai fini dell attribuzione dell onere finanziario in ragione del grado di siffatto interesse , nelsistemaportuale , quale risulta dall ordinamento di cui al r.d . 2 aprile 1885 , n . 3095 ( art
1994-182.txt16261626limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello stato che ne determinano gli oneri economici , in unsistemadi finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali .
1994-182.txt18221822tali enti al traffico portuale . né vale osservare , come fa il giudice a quo , che nell attualesistema” a finanza derivata ” , i trasferimenti erariali in favore di province e comuni non sono più rapportati alla
1994-182.txt24192419volontà dell ente in ordine alle opere da eseguire e relative previsioni di spesa , sia , infine , dalsistema, disciplinato dalla stessa normativa , di controlli della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell ente . 5 .
1994-182.txt26202620da rilevare che la recente legge 28 gennaio 1994 , n . 84 , nel quadro del generale riordino delsistemaportuale , dispone , tra l altro , all art . 13 , secondo comma , che dal 1 gennaio
1994-182.txt29412941frutto di una nuova e diversa valutazione , rientrante nel potere del legislatore , delle complessive esigenze di riforma delsistemaportuale anche sotto l aspetto delle risorse necessarie .
1994-222.txt12681268annuale della somma , avrebbe finito con il trasformare una misura originariamente transitoria ed eccezionale in una modificazione permanente delsistemafinanziario regionale . questa avvenuta trasformazione spezza il diretto nesso tra il gettito dell ilor e il trasferimento statale ,
1994-236.txt18051805siano in qualche modo desumibili ( dalla composizione o funzionamento dell autorità competente , dalla destinazione della prestazione , dalsistemaprocedimentale che prevede la collaborazione di più organi ) al fine di evitare arbitrii dell amministrazione . nella specie ,
1994-263.txt32613261appare inconferente , giacché tale principio si riferisce , come la giurisprudenza costituzionale ha avuto occasione di precisare , alsistematributario nel suo complesso e non ai singoli tributi , dal momento che il principio stesso , se inteso come
1994-263.txt33463346come , nella specie , il legislatore , con la norma denunciata , rimane nell ottica tipica del catasto ,sistemache già a suo tempo ha superato positivamente il vaglio di costituzionalità ( sentenza n . 16 del 1965 )
1994-263.txt36293629tanto più che ciò che viene qui in discussione non è la disciplina di una specifica imposta , quanto unsistemacome quello catastale , volto a definire valori , i quali hanno la limitata funzione di fornire una base di
1994-272.txt545545non si cumula con gli altri redditi di cui lo stesso soggetto è titolare – ha carattere derogatorio in unsistemad imposizione diretta , fondata su imposte personali . in quanto si pone come eccezione alla regola generale , in
1994-272.txt794794delle due imposte , irpef ed irpeg . rileva , in proposito , esattamente la difesa dello stato che ilsistemadella ritenuta d imposta si giustifica , con riferimento ai redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche , per l
1994-272.txt923923si concretano e delle diverse esigenze che in quel momento presiedono alla disciplina dei vari settori dell ordinamento , ilsistemadelineato dall art . 26 , quarto comma , del d.p.r . n . 600 del 1973 ha subito una
1994-272.txt11351135, per violazione dell art . 53 della costituzione . tale precetto appare , invero , compiutamente realizzato attraverso ilsistemadella ritenuta di acconto di cui è questione , calcolata su di un reddito effettivamente percepito , e poi riferita
1994-355.txt848848di ” specifiche intese ” . né si può adottare un interpretazione correttiva , atta a ricondurre la norma asistema, dal momento che i vincoli e i limiti prescritti apportano un evidente , illegittima deroga al meccanismo introdotto dalla
1994-355.txt10111011avvalso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali ; né va dimenticato che ilsistemadi finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome risulta , in concreto , più favorevole rispetto
1994-358.txt483483contribuente è stata più volte esaminata dalla corte , che ha colto la ragione di questa preclusione , inquadrata nelsistemadelle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria , nell esigenza di evitare fraudolente simulazioni per sottrarsi al pagamento delle imposte (
1994-358.txt807807ricevuti in donazione , con atto pubblico anteriore al matrimonio . 3 . – la questione è fondata . ilsistemadella riscossione coattiva delle imposte sul reddito privilegia l interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale . l espropriazione forzata
1994-358.txt865865è assicurata la speditezza ; presunzioni in ordine all appartenenza dei beni suscettibili di pignoramento , restrizioni e preclusioni nelsistemadelle opposizioni tendono a prevenire e ad escludere elusioni fraudolente . la preminenza dell esigenza di realizzazione del credito fiscale
1994-360.txt641641in realtà imposto solo in alcuni casi specifici e rispetto ad alcuni tributi ( mentre per gli altri vige ilsistemadelineato dal d.p.r . n . 636 del 1972 ) . questo modello è alla base della sent . n
1994-364.txt242242udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della facoltà di chiedere il condono tributario . nelsistemadelineato dal legislatore , è da escludere , tuttavia , che tale richiesta di sospensione produca il lamentato effetto .
1994-365.txt960960remittente , deve ricordare che il dibattito sul tema in questione ha avuto come principale punto di riferimento il complessosistematicodegli articoli del d.p.r . n . 636 del 1972 che riguardano il contenuto del ricorso , l integrazione dei
1994-365.txt14671467per quanto l art . 35 assuma rilievo , sul piano esegetico , come dato da utilizzare nella ricostruzione delsistemagenerale del processo tributario , esso non può , per ciò stesso , dare ingresso ad una questione di costituzionalità
1994-408.txt110110. 53 e 3 della costituzione , per il mancato rispetto dei principi della capacità contributiva e della progressività delsistema, conseguente alla rigida imposizione di un discrimine reddituale che non prevede quota esente , nonché per il trattamento differenziato
1994-408.txt163163carattere disarticolato della normativa . 2 . – la questione è inammissibile . la norma impugnata , lasciando immutato ilsistemacontributivo precedente , oltre ad elevare la misura del contributo prevista dall art . 31 , comma 14 , della
1994-408.txt297297ripetutamente escluso che il contributo ivi previsto abbia ” un connotato tributario certo ” , affermando che in tutta lasistematicarelativa ” permangono tuttora pregnanti connotati di carattere assicurativo ” ( sentenza n . 431 del 1987 ; cfr .
1994-408.txt374374, della legge n . 407 del 1990 , pur osservando che la norma impugnata risulta ” inserita in unsistemadisorganico e disarticolato , frammentario e caratterizzato dall irrazionale imposizione criptotributaria indiscriminata ad aliquota fissa ” . ora , con
1994-50.txt507507di individuazione dell aliquota di tassazione da applicarsi . l assetto normativo così dato si ricollega , sotto il profilosistematico, ai differenti regimi di imposizione tributaria , apprestati in generale dal legislatore , con previsione di specifiche regole ,
1994-97.txt4374371989 , avente ad oggetto questione identica a quella oggetto del presente giudizio ) di quell opera di revisione delsistemasanzionatorio tributario da parte del legislatore , sì da realizzare tale graduazione in conformità al principio enunciato dall art .
1994-97.txt616616413 ) – adottato le auspicate misure correttive , dirette ad eliminare quelle disarmonie ed incongruenze nel quadro del complessivosistemasanzionatorio che hanno dato luogo a ripetuti incidenti di costituzionalità conclusisi con varie pronunce di questa corte . in tutte
1994-97.txt675675più recente sentenza n . 103 del 1990 , traspare tuttavia l opportunità di adeguati interventi legislativi che conferiscano alsistemaquella complessiva razionalità che elimini lo stato di disagio da più parti segnalato . per quel che riguarda la questione
1994-97.txt831831di una pronunzia additiva , episodicamente legata alla fattispecie normativa denunciata e quindi non ancorata ad una complessiva revisione delsistema. anche la questione sollevata nel presente giudizio deve perciò , per tale ragione , essere dichiarata , allo stato
1995-107.txt375375carico dell assistenza sanitaria ; l art . 53 della costituzione , non risultando rispettato il criterio di progressività delsistematributario . 3 . – la questione non è fondata . quanto alla lamentata violazione dell art . 3 della
1995-107.txt503503insieme all effettivo incremento dell efficienza , la condizione per realizzare , anche sul versante delle occorrenti entrate , unsistemaunivoco nelle sue previsioni e certo nei suoi contenuti e scopi . nel contempo , ha ritenuto che le disposizioni
1995-107.txt548548a vaglio di costituzionalità potessero trovare giustificazione , alla luce del criterio di gradualità , nella progressiva attuazione del nuovosistema, tale da richiedere imponenti e rilevanti trasformazioni per il raggiungimento dell obiettivo della tutela della salute ( art .
1995-107.txt669669perdurante carenza di un completo ed organico processo di allineamento , a superamento della fase transitoria di trapasso dal chiusosistemamutualistico , limitato a categorie determinate , all altro , aperto e generale , rivolto a tutti i cittadini sulla
1995-11.txt650650imposta sul reddito e , di conseguenza , con le disposizioni legislative che la disciplinano . ed infatti , ilsistemadel sostituto d imposta , storicamente sorto con maggiori giustificazioni , ancora risponde sia all interesse fiscale dell immediata percezione
1995-11.txt831831che con l ausilio dei moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la percezione di redditi mediantesistemidiversi da quello del sostituto d imposta , in quanto ciò non vale comunque ad escludere la natura tributaria delle
1995-143.txt369369in quanto non tutelerebbe né incoraggerebbe il risparmio , generando ” sfiducia ” nei risparmiatori e ” sottraendo ricchezza dalsistemaeconomico ” . 3 . – la questione non è fondata . va precisato , anzitutto , che non possono
1995-143.txt519519contributiva e quelli , strettamente correlati al primo , della parità di trattamento nell imposizione fiscale e della progressività delsistematributario . su un diverso e distinto piano si colloca poi la specifica doglianza concernente la presunta violazione dell art
1995-143.txt867867, quindi , tale da non alterare , secondo un canone valutativo altra volta fatto proprio dalla corte , ilsistematributario considerato in tutte le sue componenti ( sentenza n . 159 del 1985 ) . sotto l altro aspetto
1995-143.txt13901390ha avuto occasione di chiarire la stessa giurisprudenza costituzionale , il principio di progressività è da rapportare al complesso delsistematributario e non invece a ciascun tributo , venendo così , in definitiva , a governare le imposte personali (
1995-19.txt509509soggetti qualificati in virtù del loro status di contribuente , attuale o pregresso ” , traendone la conseguenza che ilsistemadella legge sia tale da non consentire di fruire dell amnistia al concorrente nel reato , pur a fronte dell
1995-194.txt456456più occasioni ( v . , da ultimo , sentenza n . 97 del 1994 ) l incongruenza dell attualesistemache assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realtà fra loro diverse , senza distinguere in ragione della loro maggiore o
1995-194.txt533533legislatore per una revisione delle norme di volta in volta denunciate , in modo da realizzare una ragionevole graduazione delsistemasanzionatorio complessivo , in conformità al principio enunciato dall art . 10 , punto 11 , della legge di delega
1995-194.txt711711quello della dichiarazione di illegittimità della norma denunciata , devesi ribadire l auspicio di un intervento legislativo che conferisca alsistemal invocata razionalità , in modo da eliminare gli inconvenienti che è dato obbiettivamente di riscontrare nella normativa vigente ,
1995-318.txt13681368concorre comunque anche la tutela cautelare – l utente subisce rispetto alle controversie concernenti gli altri servizi non ricompresi nelsistemadi riscossione esattoriale . sotto altro aspetto e venendo così all altro profilo prospettato dall ordinanza , e cioè a
1995-318.txt14431443( sentenza n . 284 del 1974 ) , l esclusione del potere di sospensione cautelare , nell ambito delsistemadella tutela giurisdizionale , per considerarsi legittima , deve pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza . occorre considerare
1995-318.txt151315131973 , ne mutua solo in parte le regole , giacché le entrate di cui trattasi non si giovano delsistemadi gradualità della realizzazione del credito , previsto per le imposte dall art . 15 dello stesso d.p.r . ;
1995-318.txt16911691deve essere disposto dall ufficio entro 60 giorni dal ricevimento della decisione . in conclusione , appare chiaro , dalsistemaaccolto dal legislatore , che , nel caso di contestazione giudiziaria , la riscossione coattiva delle imposte avviene in maniera
1995-321.txt827827ammette questo secondo soggetto ad impugnare il ruolo per dimostrare l illegittimità totale o parziale della pretesa tributaria . talesistemanon è però assimilabile a quello in cui vi sia stata domanda di condono fiscale accettata dall amministrazione ; in
1995-321.txt13891389può essere accolta per la considerazione che discende da quanto precedentemente osservato : e cioè che la moglie , nelsistemaanteriore al decumulo dei redditi familiari ( ed in mancanza di una possibile distinzione successiva ) , non era soggetto
1995-321.txt14451445dalla legge unico soggetto passivo anche in ordine a tutti i beni , pur calcolati in sede di accertamento nelsistemadi cumulo dei redditi . nel vigore di detto sistema , invero , la corte di cassazione aveva costantemente ritenuto
1995-321.txt14551455i beni , pur calcolati in sede di accertamento nel sistema di cumulo dei redditi . nel vigore di dettosistema, invero , la corte di cassazione aveva costantemente ritenuto che la moglie , i cui redditi venivano cumulati con
1995-358.txt2020considerato in diritto 1 . – la commissione tributaria di primo grado di genova dubita della legittimità costituzionale delsistemanormativo dell imposta sul reddito delle persone fisiche ( d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597 , poi
1995-358.txt343343i coniugi ” , e auspicava per la materia una più adeguata disciplina , invitando il legislatore ad attuare unsistematributario ” che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice
1995-358.txt483483. 144 del 1977 per l addotto motivo , risultante dagli atti parlamentari , che pur non disconoscendo ” aisistemidel cumulo facoltativo del quoziente familiare e dello splitting , accolti in alcune legislazioni straniere ( . . . )
1995-358.txt533533strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari ” , si era osservato che ” l intrinseca complessità di talisistemipostula valutazioni e scelte non sempre facili , nonché una modulistica assai differenziata ” . la richiamata sentenza del 1983
1995-358.txt571571sentenza del 1983 rinnovò tuttavia l invito al legislatore al fine di ” apprestare rimedio alle sperequazioni che da talesistema, rigidamente applicato , potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito tassabile ,
1995-358.txt671671informa l art . 31 della costituzione , può , invero , venire appagata sia con oculata scelta di unsistemaalternativo , suscettibile di essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione separata , sia anche all interno di
1995-358.txt682682, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema alternativo , suscettibile di essere affiancato in via opzionale alsistemadella tassazione separata , sia anche all interno di quest ultimo , ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive
1995-358.txt840840reddito complessivo diviso per il numero dei componenti del nucleo . si stabilivano poi analiticamente tutte le modalità del nuovosistema, ivi compresi i criteri di rilevanza delle convivenze di fatto , dei componenti ultrasessantacinquenni e delle persone affette da
1995-358.txt100310031995 , con la presentazione di dodici mozioni , nelle quali ancora si ” impegna il governo a realizzare unsistemadi assegni familiari di idonea e significativa portata economica , con particolare riguardo alle famiglie numerose e monoreddito ” ,
1995-358.txt11051105giudice a quo i coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni : ipotesi nella quale l attualesistematributario , complessivamente investito dall ordinanza di remissione , consente ( art . 4 del d.p.r . n . 917
1995-358.txt16351635fonte di inammissibili lacune nella disciplina , riguardo ad una materia che richiede , invece , il costante equilibrio delsistema. nell ambito della complessità delle scelte e della modulazione delle soluzioni che si intendono introdurre , al legislatore spetta
1995-410.txt492492carattere di ” novella ricchezza ” . con detti rilievi , l ordinanza stessa sembra implicitamente supporre che , dalsistemafiscale , sia desumibile una nozione di reddito che , in quanto espressiva in sé del principio di capacità contributiva
1995-410.txt10681068917 del 1986 ) come pure quella degli interessi , anch essi corrispondenti ad una categoria economica già nota alsistemadell imposizione tributaria . 5 . – ambedue le ordinanze sollevano , poi , sempre in riferimento agli artt .
1995-426.txt10471047impugnate non sono viziate dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate dalla commissione remittente , dovendosi , attraverso la ricostruzione delsistemacome sopra delineato , escludere il prospettato contrasto con gli artt . 3 e 53 della costituzione , mentre l
1995-430.txt854854una contabilità speciale aperta presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello stato ( art . 2 ) . nelsistemadella legge , la disciplina limitativa in ordine alle dipendenze bancarie abilitate a ricevere i versamenti , secondo una disposizione
1995-430.txt11001100legge 12 novembre 1976 , n . 751 ) , rappresentò di per sé una significativa evoluzione rispetto al precedentesistemache prevedeva che il versamento andasse effettuato direttamente presso gli uffici iva , sicché in essa si può ravvisare l
1995-430.txt13691369anche alle conseguenze riconnesse dal legislatore all inosservanza delle modalità stabilite ; inosservanza che , alla luce di una interpretazionesistematicadelle norme allora vigenti – secondo quanto è dato desumere , in particolare , dagli artt . 40 , secondo
1995-437.txt13591359si può pervenire sulla base della indicata interpretazione adeguatrice , perché , come si è visto , il rinvio alsistemaprevisto per detta riscossione è operato in via indiretta attraverso il rinvio all art . 22 ( e 23 )
1995-444.txt406406nn . 121 e 123 del 1986 , n . 374 del 1991 ) . la preclusione , inquadrata nelsistemadelle garanzie patrimoniali dell obbligazione tributaria , si inserisce nello speciale procedimento di esecuzione curato dall ufficiale esattoriale , nel
1995-444.txt469469della vita finanziaria dello stato ( sentenza n . 87 del 1962 ) . per raggiungere queste finalità , ilsistemadi riscossione coattiva delle imposte prevede l espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso , curata direttamente dall esattore con
1995-444.txt524524è assistita da presunzioni in ordine all appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento e da preclusioni nelsistemadelle opposizioni , per prevenire ed escludere fraudolente elusioni . riesaminando questa disciplina , la corte , valutandone la ragionevolezza
1995-463.txt269269citato art . 52 del d.p.r . n . 131 del 1986 , si risolve in una mera semplificazione delsistemadi determinazione dei valori , riconducibile al generale criterio di utilizzazione delle presunzioni . essa non introduce un nuovo sistema
1995-463.txt289289sistema di determinazione dei valori , riconducibile al generale criterio di utilizzazione delle presunzioni . essa non introduce un nuovosistemadi determinazione dei valori imponibili , ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso
1996-127.txt35193519regione . oppone la resistente che la soluzione legislativa criticata dal commissario dello stato è volta a recuperare coerenza alsistema, realizzandosi altrimenti una disparità di trattamento con l altro personale comandato di cui all art . 48 della legge
1996-157.txt13381338art . 3 , vale a dire la diversa disciplina dell imposta sul valore aggiunto , in quanto il differentesistemadi calcolo accolto in materia di interessi sui rimborsi iva trae origine dal vincolo del legislatore nazionale di adeguarsi a
1996-21.txt498498e questo a tener conto non solo della circostanza che la giurisprudenza costituzionale non avrebbe ” assolto in assoluto ilsistemacatastale ” , evidenziando , anzi , la necessità di una sua riforma , ma anche dell effetto , al
1996-21.txt12501250di ricchezza ( e quindi di una effettiva capacità contributiva ) , appare anche la censura rivolta dall ordinanza alsistemacatastale . la corte già a suo tempo ha affermato la non irragionevolezza dell imposizione basata sulle rendite catastali ,
1996-21.txt13281328) . occorre , peraltro , considerare che , secondo il meccanismo di tassazione previsto per l isi , ilsistemacatastale rileva non in quanto indicativo di un reddito , bensì quale strumento per risalire al valore del bene ;
1996-233.txt3737dell art . 3 , ultimo comma , della legge 24 gennaio 1978 , n . 27 ( modifiche alsistemasanzionatorio in materia di tasse automobilistiche ) . secondo il collegio rimettente , la norma censurata – ” nella parte
1996-287.txt419419favorevole regime della tassazione separata previsto per le altre categorie di emolumenti espressamente indicati . ma la portata di talesistemanormativo sembra al giudice rimettente censurabile sotto il profilo costituzionale . 4 . – pur se l art . 47
1996-287.txt615615corrisposta in periodo d imposta successivo a quello di riferimento . invero , le finalità sottese alla previsione dello specialesistemadella tassazione separata , vanno ricercate nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del ” principio
1996-287.txt712712indennità di disoccupazione involontaria ; la riduzione della misura di tale trattamento in conseguenza della maggior imposizione fiscale derivante dalsistemadel cumulo dei redditi , non può ritenersi consentita in quanto l indennità in questione mira proprio a dare attuazione
1996-300.txt140140dopo aver constatato che l ingiunzione oggetto dell opposizione proposta davanti a lui , riproducente ” lo schema del previgentesistemanormativo con la espressa comminatoria dell esecuzione a termine degli artt . 5 e segg . del r.d . n
1996-300.txt217217urgenza avverso detta ingiunzione , norme contenenti previsioni del tutto estranee al tema . norme , cioè , descrittive delsistemadi riscossione mediante ruoli ( artt . 67 e seguenti del d.p.r . n . 43 del 1988 ) ,
1996-300.txt343343giudizio a quo , si può appuntare lo scrutinio di costituzionalità – , bensì ad una situazione patologica estranea alsistemaofferto dalle norme denunciate e per ciò stesso insuscettibile di apprezzamento nella presente sede . donde l inammissibilità della questione
1996-415.txt243243, che comporta sia presunzioni in ordine all appartenenza dei beni suscettibili di pignoramento , sia restrizioni e preclusioni nelsistemadelle opposizioni , dirette a prevenire ed escludere elusioni fraudolente . se l esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale
1996-73.txt616616una imposizione una tantum tale da non alterare , secondo un canone valutativo già fatto proprio dalla corte , ilsistematributario visto in tutte le sue componenti ( sent . n . 159 del 1985 ) , si è ,
1997-01.txt10921092ogni ambito dell ordinamento giuridico e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione dei beni mobili nel nostrosistemadi mercato ( cfr . art . 1153 del codice civile ) . si può anzi dire che , secondo
1997-111.txt19021902sì da essere esattamente speculari ai moltiplicatori . la giustificazione dell entità dei moltiplicatori risiede dunque nella logica ispiratrice delsistemasopra delineato e nella correlazione sussistente fra i vari elementi che lo compongono ; sistema dotato , oltretutto , di
1997-111.txt19171917dunque nella logica ispiratrice del sistema sopra delineato e nella correlazione sussistente fra i vari elementi che lo compongono ;sistemadotato , oltretutto , di una sua flessibilità , dovuta alla non invariabilità sia delle rendite sia dei moltiplicatori ,
1997-111.txt27392739secondo quanto risulta anche dagli atti dell assemblea costituente , costituiscono corollari , da un canto , la strutturazione delsistemafiscale secondo criteri di progressività e , dall altro , l esenzione dall imposizione dei c.d . minimi vitali .
1997-111.txt42554255potere debba essere esercitato in modo non solo conforme alle finalità che l hanno determinato , ma anche aderente alsistemadelineato nella legislazione precedente ( sentenza n . 28 del 1970 ) . tale giurisprudenza non vale , tuttavia ,
1997-111.txt47744774fuori dalla considerazione della corte , trattandosi di disposizioni intervenute in epoca successiva , da un canto la riforma delsistemadi governo comunale realizzato dalla legge 25 marzo 1993 , n . 81 , alla quale si richiama la parte
1997-235.txt10781078valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa , dove la distinzione è conseguenza delsistemadi regolamentazione dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose voluto dalla costituzione . 4 . – alla stregua
1997-235.txt12401240, interdiocesani e centrale – sono enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica civile , creati , in sostituzione del precedentesistemaincentrato sui benefici ( artt . 21 e seguenti della legge n . 222 del 1985 ) , con l
1997-235.txt19491949. come già nella sentenza n . 86 del 1985 di questa corte , che – prima del superamento delsistemabeneficiale a opera del nuovo regime concordatario – risolse nel senso dell infondatezza la questione di costituzionalità sollevata sullo stesso
1997-235.txt20222022dello stato con le confessioni religiose . le differenze naturalmente riscontrabili nei contenuti di tali discipline – espressioni di unsistemadi relazioni che tende ad assicurare l uguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di
1997-239.txt150150di eguaglianza , poiché estende un privilegio , originariamente concepito a garanzia dei flussi fiscali dello stato , a unsistemadi prelievo funzionalmente diverso e in favore di soggetti che non presentano le medesime caratteristiche della pubblica amministrazione . la
1997-239.txt856856di procedura civile alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto più denota l arbitrarietà della scelta legislativa di questosistemaprivilegiato di riscossione , quanto più si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie , in
1997-264.txt763763del nuovo codice di procedura penale ( problema implicitamente risolto in senso negativo dalla commissione rimettente ) , l inquadramentosistematicodella norma stessa comporta che al surrichiamato principio di ordine generale l amministrazione finanziaria deve comunque uniformarsi , in sede
1997-290.txt593593sulle vendite , pur riscosso dall operatore economico , non venisse versato allo stato . è noto che , nelsistemaaccolto dal nostro legislatore , uno dei presupposti generali del diritto alla detrazione dell imposta ” assolta o dovuta dal
1997-291.txt238238al reiterato mancato pagamento in sede di riscossione coattiva , appare ” del tutto estraneo a qualsiasi principio vigente nelsistemaprocessuale civile italiano , là dove il debitore non è chiamato a sopportare , in pendenza di esecuzione , oneri
1997-37.txt268268garantire l applicazione del prelievo renderebbe inefficace il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo . per quanto riguarda ilsistemadel prelievo alla fonte , la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del tributo
1997-37.txt326326modo rilevante dal particolare contesto in cui il tributo stesso viene ad essere riscosso . va pertanto ribadito che ilsistemadella ritenuta alla fonte , come affermato da questa corte , ( sentenze nn . 364 del 1987 , 128
1997-37.txt410410che con l ausilio dei moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa ugualmente verificare la percezione dei redditi mediantesistemidiversi da quello che si intende abrogare con la consultazione popolare . 3 . – pur se tali argomentazioni appaiono
1997-372.txt151151con un unica sentenza . 2 . – ad avviso del giudice remittente , la indicata norma , disciplinante ilsistemadi soddisfazione coattiva dei contributi previdenziali attraverso il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette , violerebbe il principio
1997-372.txt203203della difesa giurisdizionale , tra i soggetti passivi di obbligazioni aventi la medesima natura non tributaria , secondo che ilsistemadi riscossione previsto per ciascun credito rinvii o meno a quello esattoriale ; inoltre , allorché sia contestata l esistenza
1997-372.txt505505della riscossione , trattandosi di un potere attribuito in via esclusiva all intendente di finanza , né può beneficiare delsistemadi gradualità della esazione , di cui all art . 15 del d.p.r . n . 602 del 1973 ,
1997-372.txt681681della possibilità di invocare innanzi al giudice il potere di sospensione cautelare , la cui esclusione ” nell ambito delsistemadella tutela giurisdizionale , per considerarsi legittima deve pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza ” , ma “
1997-372.txt767767corte ha posto ancora in risalto l aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di ” graduazione ” dell esecutività nelsistemadi riscossione delle entrate di natura non tributaria , attuato con la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle
1998-111.txt682682istruttore a seguito delle modifiche introdotte dall art . 88 della legge n . 353 del 1990 ) . nelsistemadel processo tributario sono attribuiti specifici poteri al presidente delle commissioni tributarie , tra cui anche quello di dichiarare l
1998-111.txt788788comma , e 27 , primo comma del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 ) . talesistema, rispondente a finalità acceleratorie del processo tributario , prese in considerazione dal legislatore del 1972 e confermate dai criteri
1998-111.txt17681768da ledere il diritto di difesa delle parti nel processo , ovvero modalità assolutamente irragionevoli , tenuto conto dello specificosistemaprocessuale . certamente può convenirsi che l onere di semplice istanza di trattazione – specie alla luce di interpretazioni giurisprudenziali
1998-111.txt22642264in legge 29 ottobre 1993 , n . 427 ) . in altri termini si è in presenza di unsistemadi processo tributario , dominato da una sostanziale uniforme disciplina nei diversi gradi ( v . ora anche art .
1998-111.txt24472447trasferire l esame ad altro organo giurisdizionale ) , quando sia configurato come eccezionale e derogatorio , sia rispetto alsistemaprocessuale nel suo complesso , sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione , senza prevedere che
1998-12.txt451451redditi relative agli anni 1981 / 1983 , i coniugi giancarlo alberti e luisa franceschini avevano invocato l applicazione delsistemadel c.d . splitting vigente in alcuni paesi occidentali . in proposito la commissione tributaria di primo grado di genova
1998-12.txt801801costituzionale del cumulo dei redditi dei coniugi pur invitando più volte il legislatore ad evitare le sperequazioni , che dalsistemadella tassazione separata di tali redditi potevano derivare ” in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga
1998-174.txt607607della legge 14 novembre 1995 , n . 481 , non impugnato , ribadì , a seguito della riforma delsistemae della creazione dell autorità per l energia elettrica e il gas , che i provvedimenti già adottati dal cip
1998-174.txt996996corte non deve , ai fini dello scrutinio di ammissibilità della questione , esaminare la fondatezza di tale ricostruzione delsistemanormativo : è sufficiente , per ritenerla ammissibile , osservare che il remittente ha affermato la rilevanza della questione medesima
1998-26.txt10201020caratteri ontologici , come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nelsistemadisciplinare delle imposte dirette , cosicché al massimo si può riscontrare – come già rilevato dalle sezioni unite della cassazione
1998-26.txt10871087coattiva . anche in questo caso , quindi , appare evidente l incongruità di una scelta legislativa che prefigura unsistemaprivilegiato di esazione a carico del debitore , senza però che risulti applicabile , in caso di contestazione giudiziaria ,
1998-26.txt11551155tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi di giudizio ” ; graduazione che , in quelsistema, appunto ” bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali ” ( sentenza n . 318 del 1995 )
1998-31.txt12701270sottrae al sindacato di legittimità costituzionale . la possibilità accordata al contribuente , alla stregua di una corretta interpretazione delsistema, di far valere nel processo pregiudicato – indipendentemente dal corso e dall esito del giudizio pregiudiziale – tutte le
1998-336.txt11661166assicurare il rispetto dei requisiti propri ( e minimi ) , imposti al modello processuale dalle garanzie di cui alsistemacostituito dagli artt . 3 e 24 della costituzione in tema di contraddittorio e , più in generale , di
1998-355.txt12041204ribadita ( v . da ultimo sentenza n . 295 del 1993 ) , conformemente al principio di unità delsistematributario , ha chiarito che la potestà normativa tributaria delle regioni ad autonomia ordinaria non è strumentale rispetto alle competenze
1998-53.txt630630provvedere , con atti autoritativi , all accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi . stante la piena autonomia deisistemiprocessuali messi a confronto , che si presentano in sé compiuti e riguardano liti in materie non omogenee , la
1998-53.txt777777favore della pubblica amministrazione . il legislatore con la denunciata disposizione non ha fatto altro che ricondurre ad una regolasistematica( peraltro residuale ) quanto in precedenza era stato disposto da provvedimenti normativi a contenuto particolare , specie in occasione
1998-53.txt1223122324 cost . da codeste conclusioni non v è ragione di discostarsi , pur in presenza delle innovazioni apportate alsistemaprocessuale del contenzioso tributario dal decreto legislativo n . 546 del 1992 onde adeguarlo a quello civile , in attuazione
1999-111.txt27072707statuto e le norme di attuazione attribuirebbero ad essa il potere di istituire tributi propri nei limiti dei principi delsistematributario dello stato . 8 . – la questione è infondata . il testo dell art . 36 dello statuto
1999-111.txt28242824pure , ai sensi del successivo art . 39 , i tributi doganali . queste disposizioni sembrerebbero alludere ad unsistemain cui il potere di disporre il prelievo tributario si esercita , quanto allo stato , in un ” area
1999-111.txt30033003diverso . il d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , ha tradotto la previsione statutaria in unsistemadi finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione del gettito di tributi erariali riscosso nel suo territorio . infatti l
1999-111.txt32313231hanno vigore e si applicano anche nel territorio della regione ” , e che ” nei limiti dei principi delsistematributario dello stato la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale ” . è
1999-111.txt33463346impositiva autonoma aggiuntiva rispetto a quella esercitata dallo stato , e per di più ristretta nei limiti dei principi delsistematributario dello stato ) : mentre la fonte principale di finanziamento della regione è divenuto il gettito , regionalmente riscosso
1999-111.txt34283428del 1965 ) di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali , ma nei limiti segnati dai principi delsistematributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo , limiti che la giurisprudenza di questa corte
1999-111.txt34603460tributo , limiti che la giurisprudenza di questa corte ha ricondotto anche all ” esigenza fondamentale ” di unitarietà delsistematributario e a quella del coordinamento con la finanza dello stato e degli enti locali , ” affinché non derivi
1999-111.txt39093909di misure nel campo tributario volte fra l altro proprio ad avviare , in tutto il territorio nazionale , unsistemadi finanziamento delle regioni e degli enti locali fondato in maggior misura sull utilizzo della ” capacità fiscale ” delle
1999-119.txt16471647392 . il d.-l . n . 333 del 1992 ha infatti previsto un regime di graduale passaggio da unsistematotalmente vincolato ad altro rimesso alla contrattazione delle parti ( art . 11 , comma 2-bis ) , e ha
1999-138.txt445445è devoluto alla regione , dovrebbe riconoscersi a questa una potestà legislativa concorrente , sia pure vincolata ai principi delsistematributario statale , e non una potestà di mera attuazione , quale sarebbe invece delineata nell art . 24 ,
1999-138.txt31463146) . anche in questo nuovo contesto , la previsione in esame si inquadra nella complessa operazione di revisione delsistematributario disegnata nell art . 3 , comma 143 , della legge n . 662 , in cui istituzione di
1999-138.txt51435143in definitiva a favore del bilancio statale . le questioni sono infondate . il complesso meccanismo di transizione dal precedentesistemaa quello contrassegnato dai nuovi tributi regionali è costruito dal legislatore delegato con l intento di disciplinare i rapporti fra
1999-138.txt56545654il calcolo e l utilizzo delle così dette ” eccedenze ” ( artt . 41 e 42 ) . ilsistemaè differenziato in relazione alle regioni a statuto ordinario ( art . 41 , comma 1 ) , a quelle
1999-138.txt62426242rispettivi statuti di autonomia , fino all esaurimento delle eccedenze medesime ” . nella fase transitoria , dunque , ilsistemasi avvale di una serie di meccanismi di riequilibrio al fine di pervenire al risultato del mantenimento dei precedenti livelli
1999-138.txt64676467dunque con la partecipazione della regione ; mentre l eventuale acquisizione di eccedenze al bilancio dello stato si inscriverebbe nelsistemadi riserva eccezionale allo stato di nuove entrate tributarie , previsto dall art . 2 , primo comma , del
1999-138.txt65366536con le procedure statutariamente previste , e dunque con la garanzia della partecipazione della regione . in definitiva , ilsistemaè ispirato al criterio dell equilibrio finanziario , anche se con meccanismi di salvaguardia a favore delle esigenze finanziarie statali
1999-138.txt68946894purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni . ciò vale tanto più in presenza di unsistemadi finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni , così da far
1999-138.txt74557455mentre il corrispondente gettito dei tributi trasferiti verrebbe perduto dalla regione , con complessiva riduzione delle risorse a disposizione delsistemadelle autonomie in sicilia . 18 . – la questione è infondata nei termini di seguito precisati . va in
1999-138.txt77337733cui al decreto legislativo 30 giugno 1997 , n . 244 ” – che detta le norme sul riordino delsistemadei trasferimenti erariali agli enti locali per adeguarlo , al termine di una lunga fase di transizione , a fabbisogni
1999-138.txt80818081rifletterebbero le censure di incostituzionalità che investono quest ultimo provvedimento . più in particolare , la ricorrente afferma che ilsistemadi conti , intestati alle regioni , previsto dagli artt . 1 e 2 del decreto farebbe sì che l
1999-138.txt85578557più in particolare , la lettera b , punto iv , del comma 3 disciplina , in coerenza con ilsistemadei conti previsti dall art . 40 del decreto legislativo , l afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari ,
1999-171.txt393393statale , secondo la ricorrente , pretenderebbe di regolamentare ex novo la materia , non solo ” travolgendo ” ilsistemagià stabilito dalle leggi regionali 10 giugno 1991 , n . 12 e 22 luglio 1994 , n . 30
1999-171.txt836836non solo non escluderebbe la fondatezza della questione , ma introdurrebbe un inutile elemento di contraddizione e di confusione nelsistemadelle fonti . la regione lombardia sostiene invero che essa avrebbe già potuto attuare le citate disposizioni della legge n
1999-171.txt52785278. 5 . 1 . – la questione non è fondata . la norma impugnata si inserisce nel c.d .sistemadi tesoreria unica , che , secondo la giurisprudenza di questa corte , non vulnera l autonomia finanziaria delle regioni
1999-186.txt12191219ad eventuali nuovi interventi legislativi regionali – dipende dunque proprio da ciò che ha disposto , in armonia con ilsistemadelle norme di attuazione statutaria e con le stesse statuizioni del d.p.r . n . 43 del 1988 , il
1999-186.txt15281528è istituito e disciplinato dalla regione ; e la legge regionale che lo disciplina espressamente stabilisce – in conformità alsistemarisultante dallo statuto ( art . 20 ) e dalle norme di attuazione ( art . 8 del d.p.r .
1999-187.txt576576desume sia dal richiamo testuale agli ” interessi di mora ” e alle ” soprattasse ” , sia dalla connessionesistematicacon il successivo art . 4 che si riferisce anche esso , come il citato art . 2 , ad
1999-41.txt588588una imposta minore . si affermò quindi che la norma rispondeva ad innegabili esigenze fiscali e che appariva corretto ilsistemaadottato dal legislatore di creare una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria . la presunzione di liberalità fu poi
1999-464.txt346346invocati dalla parte privata interveniente , a prescindere dall assoluta estraneità alla materia del criterio di progressività , attinente alsistema( impositivo ) tributario nel suo complesso , e non certamente alla fase della riscossione . 3 . – i
2000-114.txt12211221gli obblighi che il trattato cee impone agli stati membri in base all assunto che , pur essendo consentito alsistemagiuridico nazionale di subordinare il rimborso di tali tributi alla loro mancata traslazione , doveva , invece , escludersi la
2000-163.txt735735dal testo sub a ) dell art . 3 , comma 138 , persegua lo scopo della ” razionalizzazione delsistemadi riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate ” . e ciò del resto in perfetta rispondenza al titolo
2000-163.txt819819potestà esecutiva per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia , risponda all esigenza di razionalizzazione delsistemadi riscossione delle entrate complessivamente considerato . e la risposta non può non essere affermativa , attesa l evidente necessità
2000-18.txt759759affermazione della incostituzionalità del divieto della prova testimoniale risulta peraltro infondata anche sotto il diverso profilo della comparazione con altrisistemiprocessuali evocato in base alla considerazione che , mentre in altri procedimenti giurisdizionali ( civile , penale ) la parte
2000-189.txt643643al disposto del comma 5 dell art . 12 assume un significato logico ( con interpretazione in armonia con unsistemaprocessuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità , evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si
2000-25.txt11341134perdono il carattere reddituale e non possono sottrarsi ad imposizione . ciò è confermato dalla previsione normativa , razionale nelsistematributario , della possibilità che l importo del contributo versato sia portato dal notaio in detrazione dal reddito imponibile per
2000-301.txt808808. 3 . – nel merito , la questione non è fondata , in quanto è erronea l interpretazione delsistemanormativo sulla cui base essa è stata sollevata . come riconosce lo stesso remittente , l art . 5 del
2000-301.txt15551555, spettacoli viaggianti e di beneficenza ( lettere b ) e c ) . in definitiva , dunque , dalsistemanormativo in esame , correttamente interpretato , non discende affatto che siano soggette all imposta le forme di propaganda di
2000-348.txt997997in materia tributaria , per lo più , ma non sempre , concernenti i veicoli . alcune si riferiscono alsistemadelle tasse automobilistiche , con soppressione di alcune specifiche voci impositive ( commi 4 , 6 , 7 , 8
2000-351.txt441441. 3 . – le questioni sono prive di fondamento . giova precisare che la norma contestata non modifica ilsistemadi calcolo dell indennizzo , che per le aree fabbricabili resta regolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (
2000-351.txt693693negli ultimi cinque anni , e quello risultante dal computo dell imposta sulla base della indennità liquidata . con talesistema, in particolare per le aree fabbricabili , per le quali possono verificarsi difficoltà e differenze di valutazione , in
2000-351.txt11431143in modo da potere rimuovere eventuali dubbi ed escludere errori e responsabilità , tanto maggiori in quanto diversi sono isistemidi calcolo dell imposta , sempre basata sul valore degli immobili sottoposti all i.c.i . , ma determinato alla stregua
2000-351.txt12011201fabbricabili , e degli estimi del catasto per tutti gli altri immobili ( fabbricati e terreni agricoli ) . ilsistemaè , quindi , nel complesso diretto ad incentivare fedeli autodichiarazioni di valore delle aree fabbricabili ai fini i.c.i .
2000-362.txt783783del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità ” . invero sarà questione che potrà profilarsi – secondo ilsistemadelineato dalla legge 9 dicembre 1998 , n . 431 – soltanto successivamente all ” accertamento . . . giurisdizionale
2000-362.txt992992dicembre 1949 , n . 1142 ) . senonché , inserendosi il metodo di valutazione del reddito medio in unsistemadi redditi collegati alle tariffe d estimo , la sua congruenza e concreta rispondenza al presupposto d imposta richiede necessariamente
2000-362.txt10141014redditi collegati alle tariffe d estimo , la sua congruenza e concreta rispondenza al presupposto d imposta richiede necessariamente unsistemacatastale modernamente attrezzato , che possa tenere conto dell evolversi delle situazioni locali o di mercato . ciò vale a
2000-362.txt10491049di mercato . ciò vale a spiegare l esistenza di eccezioni qual è quella in esame . le deroghe alsistemadel reddito medio ordinario ( catastale ) sono , invero , connaturali alla attuale struttura del catasto fabbricati , i
2000-362.txt10821082alla attuale struttura del catasto fabbricati , i cui valori spesso non corrispondono all evoluzione delle rendite immobiliari . ilsistemadelle variazioni del reddito dei fabbricati quale previsto , tra l altro , dall art . 35 del d.p.r .
2000-362.txt16211621norme della legge catastale ( artt . 33 , comma 1 , e 34 , comma 1 ) . ilsistemadel riferimento per la determinazione del reddito dei fabbricati al canone risultante dal contratto di locazione – come sopra sottolineato
2000-362.txt17871787per altro verso , ribadisce la centralità del metodo che si affida al reddito medio ordinario catastale . quest ultimosistema, invero , salvo altrettante ipotesi di deroga previste dal legislatore , tiene adeguato conto della possibilità che il reddito
2000-362.txt18851885377 del 1995 ) . l eccezionale riferimento al reddito locativo deve , pertanto , armonizzarsi nel contesto di unsistemache pone la regola per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione . questo
2000-362.txt21312131superata l obiezione , mossa dalla difesa di una parte privata , secondo cui la gravosità ed irragionevolezza di unsistemaimpositivo , che pretendesse comunque di far leva sull importo di un canone non effettivamente corrisposto , si protrarrebbe per
2000-362.txt25242524si tratti di ” proventi conseguiti ” e non di crediti non realizzati . 9 . – infine lo stessosistematributario riconosce , proprio per le locazioni , particolari modalità di registrazione della risoluzione del contratto di locazione ( artt
2000-403.txt592592pretendere il cumulativo ed integrale pagamento dell ici e dell ilor per i contribuenti soggetti ad irpeg , quando ilsistemadi tassazione in base a bilancio portava ad una discrasia tra periodo annuale di bilancio e anno solare . in
2000-416.txt256256partire dal 1982 – prima con una serie di interventi di carattere transitorio , poi con una disciplina sempre piùsistematica– sono state introdotte , nel contesto di misure fiscali per lo sviluppo dell edilizia abitativa , specifiche agevolazioni tributarie
2000-507.txt64746474individuali . non si tratta dunque di sancire una impropria prevalenza del contratto collettivo sulla legge regionale nell ambito delsistemadelle fonti , ma della piana e logica conseguenza del sistema , stabilito con efficacia anche nei confronti delle regioni
2000-507.txt64856485del contratto collettivo sulla legge regionale nell ambito del sistema delle fonti , ma della piana e logica conseguenza delsistema, stabilito con efficacia anche nei confronti delle regioni dal legislatore statale , del rapporto di lavoro pubblico assimilato a
2000-507.txt65496549di trattamenti economici , che verrebbero a sovrapporsi o ad aggiungersi a quelli previsti dai contratti collettivi , l interosistemain questione verrebbe evidentemente compromesso con riguardo al comparto dei dipendenti regionali . la regola , secondo cui il trattamento
2000-507.txt66276627già stata sancita dal legislatore statale allorquando , con la legge quadro sul pubblico impiego , si era definito ilsistemadella disciplina ” in base ad accordi ” ( cfr . art . 3 della legge n . 93 del
2000-507.txt7899789931 . – la questione non è fondata . le regioni , come altri enti pubblici , sono assoggettate alsistemadella cosiddetta tesoreria unica , previsto dal legislatore statale ( legge 29 ottobre 1984 , n . 720 , e
2000-507.txt79997999tale scopo gli enti autonomi sono soggetti a limitazioni in ordine alle disponibilità liquide che essi possono detenere presso ilsistemabancario , e la facoltà di effettuare nuovi prelievi dai conti presso il tesoro è subordinata al rispetto di detti
2000-507.txt80318031presso il tesoro è subordinata al rispetto di detti limiti . questa corte ha già avuto occasione di esaminare talesistemasotto il profilo della legittimità costituzionale , affermando che esso non è lesivo dell autonomia costituzionalmente garantita alle regioni sino
2000-507.txt81088108autonomamente da esse decise ( cfr . sentenze nn . 412 del 1993 e 171 del 1999 ) . ilsistemaè ora in via di parziale superamento , anche attraverso l attuazione di una sperimentazione , mirandosi ad escludere gradualmente
2000-507.txt82308230d.lgs . 7 agosto 1997 , n . 279 ) . la disposizione qui impugnata non innova sostanzialmente a dettosistema, limitandosi a prevedere limiti di giacenza delle disponibilità nei conti presso il tesoro , cui vengono subordinati i pagamenti
2000-507.txt858685861 , 4 ( solo dalla regione lombardia ) , e 5 . il comma 1 stabilisce che ” ilsistemadelle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il
2000-507.txt1098410984costi energetici , ai costi di trasporto e al costo del denaro ; b ) accrescimento delle capacità concorrenziali delsistemaagro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale , anche con l estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all esportazione
2000-507.txt1105411054; d ) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento delsistemadei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore ” . secondo la regione ricorrente si verificherebbe , già con
2000-51.txt470470garantire l applicazione del prelievo renderebbe inefficace il mero apprestamento della norma sostanziale del tributo . per quanto riguarda ilsistemadel prelievo alla fonte , la sussistenza di uno stretto legame tra tale disciplina e la concreta realizzazione del tributo
2000-51.txt539539conoscibilità dei soggetti percettori di reddito , quanto per la riscossione materiale dei tributi . va pertanto confermato che ilsistemadella ritenuta alla fonte , come ritenuto più volte da questa corte ( sentenze nn . 364 del 1987 ,
2001-155.txt530530indicati dal legislatore come effettuati ” a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti ” , con unsistemadi recupero attraverso il metodo di ” crediti di imposta ” a percentuale . è previsto che tale sistema venga
2001-155.txt549549un sistema di recupero attraverso il metodo di ” crediti di imposta ” a percentuale . è previsto che talesistemavenga utilizzato , in via ordinaria , a partire dal 1 gennaio 2000 : ciò fino a concorrenza del 9,78
2001-155.txt777777dell imposta straordinaria ed a determinarne l importo in relazione agli stessi t.f.r . maturati , nonché a garantire ilsistemadel recupero dell imposta con un meccanismo che entra a regime attraverso i crediti di imposta da utilizzarsi all atto
2001-155.txt18321832questi , considerati rilevanti ai fini del fondamento e della coerenza interna della imposizione , in un quadro complessivo disistema, in cui la capacità contributiva deve inserirsi : sistema informato a criteri di progressività , come svolgimento ulteriore ,
2001-155.txt18421842coerenza interna della imposizione , in un quadro complessivo di sistema , in cui la capacità contributiva deve inserirsi :sistemainformato a criteri di progressività , come svolgimento ulteriore , nello specifico campo tributario , del principio di eguaglianza ,
2001-156.txt20032003i medesimi rimettenti fanno riferimento riguarda non solamente l istituzione dell i.r.a.p . , ma il complesso delle riforme delsistematributario indicate nello stesso art . 3 , comma 143 , della legge n . 662 del 1996 , tra
2001-164.txt717717ottobre 1990 , n . 346 , è infondata . 5 . 1 . – il rimettente ritiene che ilsistemadelineato dalle norme denunciate sia innanzitutto lesivo del principio di eguaglianza , in quanto discriminerebbe , riguardo alla tassazione degli
2001-164.txt901901la valutazione automatica dei beni immobili – secondo l opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza – non introduce un nuovosistemadi determinazione dei valori imponibili , ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso
2001-164.txt12841284imposta conseguenza di una autonoma valutazione dello stesso contribuente riguardo al valore del cespite . d altra parte , ilsistemadelineato dalle norme impugnate pone al riparo il dichiarante – che manifesti la volontà di avvalersi della disposizione dei cui
2001-164.txt13901390esercizio del potere impositivo . se si muove dalla premessa che la valutazione automatica dei beni immobili non introduce unsistemalegale di determinazione dei valori imponibili , deve ritenersi allora che resti fermo il principio sancito dall art . 14
2001-208.txt543543preoccupazione di acquisire disponibilità finanziarie , accompagnata dal metodo concretamente prescelto . . . ha portato alla manipolazione artificiosa delsistemacreato con l art . 88 , comma 1 , del d.p.r . n . 917 del 1986 ” (
2001-227.txt988988di lavoro , e quindi sicuramente si avvale dell esenzione . ne risulta quindi confermata l irrazionalità di un ipoteticosistemache – pur riconoscendo l esenzione alla fase cognitiva che conduce al titolo esecutivo contro il debitore , ed alla
2001-354.txt333333della costituzione , che , nel prevedere il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori , ” esclude che alsistemacontributivo previdenziale possa concorrere un reddito non da lavoro ” ; l art . 53 della costituzione – ” che
2001-354.txt513513discriminazione tra socio di società in accomandita semplice e socio di società di capitali , in vista dell apporto alsistemacontributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione denunciata per i redditi di impresa di cui sia
2001-354.txt11851185rimettente sul presupposto che detta norma , prevedendo il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori , escluderebbe che alsistemacontributivo possa concorrere un reddito non di lavoro . senonché l intima ed indefettibile correlazione , postulata dal rimettente ,
2001-354.txt12441244dall invocato precetto costituzionale . precetto , rivolto , oltretutto , più che a definire le fonti di finanziamento delsistema, a segnare il livello di tutela che deve essere garantito attraverso le prestazioni previdenziali . un modello , dunque
2001-354.txt13311331si risolve lo svolgimento di attività lavorativa ; e dall altro , accanto alla previsione di un apporto finanziario alsistemada parte della stessa collettività generale , anche la commisurazione della contribuzione a basi di riferimento non costituite , solo
2001-66.txt941941non fa che ripristinare , con riguardo a particolari tributi ( tasse ipotecarie e taluni tributi speciali ) , ilsistemadi riscossione tramite i servizi autonomi di cassa dipendenti dal dipartimento del territorio , già previsto dalla legislazione preesistente e
2001-66.txt10301030a , numero 1 , del d.lgs . n . 422 del 1998 , non impugnato ) , con ilsistemadi riscossione centralizzato tramite l ente poste italiane . il fatto che la nuova disciplina contempli un decreto ministeriale ,
2001-66.txt12801280poiché il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata non riguarda , come tale , la regione siciliana , ma ilsistemanazionale di riscossione dei tributi in questione . 4 . – con riguardo alla terza censura , avente ad oggetto
2001-66.txt17351735intesa la disposizione impugnata , non ha ragion d essere la censura mossa dalla ricorrente . 5 . – ilsistemadei versamenti unitari , con eventuale compensazione fra debiti e crediti anche relativi a diversi tributi , è stato introdotto
2001-66.txt18491849. n . 442 del 1998 , oggetto della quarta ed ultima censura , non fa altro che estendere talesistema– già limitato ai soli contribuenti titolari di partita iva ed escluso per alcune ritenute alla fonte – a tutti
2001-66.txt19741974tratta di una modifica che non incide in alcun modo non solo sulla spettanza delle entrate , ma nemmeno sulsistemadi versamento dei proventi , riscossi dai concessionari , alle casse degli enti creditori , né , infine , sul
2001-66.txt19951995di versamento dei proventi , riscossi dai concessionari , alle casse degli enti creditori , né , infine , sulsistemadi riversamento dei proventi che vengano ancora riscossi dalle tesorerie provinciali dello stato , secondo il sistema previgente , facoltativamente
2001-66.txt20122012infine , sul sistema di riversamento dei proventi che vengano ancora riscossi dalle tesorerie provinciali dello stato , secondo ilsistemaprevigente , facoltativamente mantenuto dalla norma in esame per le ritenute già così disciplinate dal testo originario . nessuna lesione
2001-66.txt21812181sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nelsistematributario e nei rapporti finanziari fra stato e regione dall epoca delle norme dettate con il d.p.r . n .
2002-156.txt6666adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) . si tratta , in primo luogo , del d.p.r . 18 maggio 1998 ,
2002-156.txt776776del 1997 – non contestati dalla regione siciliana – hanno previsto , per semplificare gli adempimenti dei contribuenti , unsistemadi ” versamenti unitari ” di imposte e di altre somme dovute non solo allo stato , ma anche alle
2002-156.txt831831dei crediti dello stesso periodo , nei confronti dei medesimi soggetti , risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche :sistemaoriginariamente limitato ai contribuenti titolari di partita iva e successivamente esteso a tutti ( art . 17 , successivamente modificato
2002-156.txt10261026incaricata di suddividere le somme fra gli enti destinatari . i provvedimenti qui impugnati sono rivolti all attuazione di talesistema. il d.p.r . n . 189 del 1998 disciplina , in particolare , le contabilità speciali , istituite presso
2002-156.txt12711271amministrazione ha ritenuto che conservassero efficacia le disposizioni relative alle contabilità speciali , in quanto riguardanti modalità di funzionamento delsistemadei versamenti unitari applicabili anche dopo il periodo transitorio . il d.m . n . 183 del 1998 disciplina a
2002-156.txt14431443riscossione e delle banche delegate ( artt . 4 e 5 ) . 4 . – l applicazione di talesistemacomporta , in sintesi , il versamento provvisorio di tutte le somme riscosse in una contabilità speciale presso l apposita
2002-156.txt21692169. n . 189 del 1998 ( e del quale , in vista del coinvolgimento anche di entrate regionali nelsistemadei versamenti unitari , fanno parte comunque tre membri designati dalla conferenza stato-regioni : art . 2 cit . ,
2002-156.txt22422242. 27 del d.lgs . n . 241 del 1997 , il quale , sulla base delle risultanze gestionali delsistemadi semplificazione degli adempimenti dei contribuenti , introdotto ai sensi dell art . 3 , comma 134 , della legge
2002-16.txt12081208dirsi per la parte della norma secondo cui l eccedenza rispetto al costo dei beni , risultante dall applicazione delsistemadel cumulo delle due tipologie di ammortamento ammesso dal vecchio regime , concorre alla formazione del reddito per il 1996
2002-284.txt668668servizio reso dalla rai non si differenzierebbe da quello ” offerto al pubblico ” dalle emittenti radiotelevisive private . ilsistemavigente creerebbe poi una disparità di trattamento fra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso l apparecchio televisivo e chi le
2002-284.txt17271727dalla costituzione , come ” principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo ” . ma quella legge disciplinava unsistemache , all epoca , era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale . oggi si deve
2002-284.txt18371837e religiose , nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla costituzione , rappresentano ” i principi fondamentali delsistemaradiotelevisivo ” ( comma 2 ) ; ma dall altro lato stabilisce che tale sistema ” si realizza con il
2002-284.txt18521852” i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo ” ( comma 2 ) ; ma dall altro lato stabilisce che talesistema” si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ” ( ancora comma 2 ) . fermi dunque
2002-284.txt18801880soggetti pubblici e privati ” ( ancora comma 2 ) . fermi dunque i principi comuni che debbono informare ilsistema, la legge del 1990 fa una netta distinzione fra il ” servizio pubblico radiotelevisivo ” , che è “
2002-284.txt20292029stato , non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi , ma nell ambito di unsistemamisto pubblicoprivato , si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno
2002-284.txt20702070qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti , nel rispetto , da tutti dovuto , dei principi generali delsistema( cfr . , in proposito , la sentenza n . 155 del 2002 ) , bensì svolgendo una funzione
2002-284.txt24682468nel ristretto e imperfetto ” mercato ” radiotelevisivo . è questa caratteristica del servizio pubblico radiotelevisivo , chiaramente ricavabile dalsistemanormativo , che offre fondamento di ragionevolezza alla scelta legislativa di imposizione del canone destinato a finanziare tale servizio :
2002-307.txt5959adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) , nel testo risultante dall art . 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998 ,
2002-307.txt680680l insieme organico di misure ispirate ad una medesima logica , vale a dire la semplificazione e la razionalizzazione delsistematributario , l adeguamento dell efficacia e delle capacità di intervento degli strumenti e dell attività dell amministrazione finanziaria (
2002-307.txt10081008demandare ai predetti soggetti ) e tra le responsabilità da imporre , nell ambito ampio di ” adeguamento al nuovosistema” . questo rapporto collaborativo si inquadra in una metodologia di riorganizzazione dell attività amministrativa rivolta principalmente a verifica e
2002-308.txt152152espressa o tacita , nella volontà del legislatore delegante , e non inquadrandosi ” neanche nei principi generali contenuti nelsistemacostruito fino al 31 dicembre 1987 ” , tanto da ” stravolgere un meccanismo studiato per risolvere al meglio il
2002-308.txt15121512al governo per il coordinamento delle preesistenti disposizioni , quale potere normativo volto alla riconduzione in un quadro di coerenzasistematicadi norme legislative contenute in precedenti disparati atti . ciò premesso , occorre considerare che il d.p.r . n .
2002-308.txt18481848” della predetta legge n . 825 del 1971 , ma pure ” le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamentosistematicosecondo principi unitari e per prevenire l evasione fiscale ” . e ciò in vista di un obiettivo che ,
2002-308.txt19371937della iv commissione permanente ) . il richiamo , da parte del legislatore delegante , alle accennate esigenze di coordinamentosistematico, da perseguire , se necessario , anche attraverso la modificazione della precedente normativa , induce a ritenere che il
2002-318.txt262262di seguito precisati . 3 . – il canone di equo affitto dei fondi rustici è individuato – secondo ilsistemadelineato dalle norme impugnate , in riferimento all art . 3 della legge 10 dicembre 1973 , n . 814
2002-318.txt667667e di stabilire equi rapporti sociali ” . nella medesima sentenza si riconosceva , tuttavia , l esistenza , nelsistema, di ” insufficienze e disarmonie ” , principalmente derivanti dal fatto che , a base della determinazione del canone
2002-375.txt10841084dal giudice rimettente , è determinante il rilievo che la tutela della pretesa fiscale dell amministrazione , sottesa al complessivosistematributario , trova una precisa garanzia nell art . 53 , primo comma , della costituzione , secondo cui tutti
2002-49.txt633633ordinanze n . 580 del 2000 e n . 392 del 1998 ) . esso implicherebbe anche un riassetto delsistemapenale tributario , secondo una linea di politica criminale autonoma e contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore , nell
2002-49.txt905905nel corso del periodo d imposta – ad evitare che violazioni ” preparatorie ” , già autonomamente represse nel vecchiosistema( registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti , omesse fatturazioni , sottofatturazioni , ecc . ) , possano
2002-49.txt12111211della deroga alla strategia di abbandono del ” reato prodromico ” – verrebbe evidentemente ad alterare gli equilibri complessivi delsistema. la rimozione dell art . 6 del d.lgs . n . 74 del 2000 – la quale , tra
2002-520.txt959959allegati , non è nuovo , ed è risalente nel tempo , ancorché abbia assunto , con il progresso deisistemidi trasmissione ( informatici e telematici ) , una crescente rilevanza in tutti i sistemi processuali ( v . ,
2002-520.txt974974, con il progresso dei sistemi di trasmissione ( informatici e telematici ) , una crescente rilevanza in tutti isistemiprocessuali ( v . , di recente , artt . 9 e 18 del d.p.r . 13 febbraio 2001 ,
2002-520.txt15461546anche sul piano costituzionale – che una norma , che comporti tali problemi , sia in armonia con lo specificosistemaprocessuale , volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità , evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in
2002-520.txt18571857razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario ( attesa la sua configurazione sia nella semplificazione delle attività processuali , sia nelsistemadi assistenza tecnica e delle ipotesi di legittimazione diretta e personale della parte , sia , soprattutto , nella ripartizione
2002-520.txt19431943postale , invece ampiamente utilizzato per le comunicazioni e notifiche specie dalla parte pubblica . ciò soprattutto quando l interosistemadei processi civili , amministrativi e contabili ammette l uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costituzione in
2002-520.txt21912191dette modalità continuavano a prevedere testualmente la consegna o – si noti – la spedizione ( in analogia con ilsistemaprocessuale del contenzioso del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 ) come strumenti esecutivi del deposito del
2003-105.txt766766impugnata , costituisce disciplina transitoria ( applicabile ai soli esercizi 1995 , 1996 e 1997 ) collocata tra il vecchiosistemadell accertamento secondo i ” coefficienti presuntivi ” di cui al d.l . n . 69 del 2 marzo 1989
2003-105.txt790790i ” coefficienti presuntivi ” di cui al d.l . n . 69 del 2 marzo 1989 ed il nuovosistemadegli ” studi di settore ” ( in vigore dall esercizio 1998 ) . a differenza dei coefficienti presuntivi ,
2003-105.txt817817( in vigore dall esercizio 1998 ) . a differenza dei coefficienti presuntivi , i ” parametri ” prevedono unsistemabasato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito , in assenza di
2003-105.txt913913differenza , riconosciuta anche da questa corte ( v . sentenza n . 384 del 1997 ) , tra ilsistemadi contabilità ordinaria e quello di contabilità semplificata , è evidente che , per gli imprenditori che abbiano scelto quest
2003-105.txt10051005non è meritevole di accoglimento . con riguardo , poi , al problema della mancata possibilità di scelta preventiva delsistemadi contabilità , merita di essere condivisa la sostanzialmente uniforme giurisprudenza di legittimità , elaborata in relazione ai coefficienti del
2003-296.txt627627norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge , nel rispetto dei principi del coordinamento con ilsistematributario statale . ne discende che , allo stato , la disciplina sostanziale dell imposta non è divenuta – come
2003-297.txt103103della costituzione . ad avviso del ricorrente , entrambe le norme si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali delsistematributario posti dalla legislazione statale . l art . 2 , comma 1 – relativo alla disciplina della prescrizione del
2003-297.txt736736norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge , nel rispetto dei principi del coordinamento con ilsistematributario statale . ne discende che la disciplina sostanziale dell imposta non è divenuta – come la stessa avvocatura sembra
2003-297.txt12691269di ricerca e raccolta di tartufi ) . deve infine escludersi che risulti in concreto violato un principio generale delsistematributario , quale sarebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – quello della irrinunciabilità al credito tributario . il senso
2003-311.txt210210dei cittadini residenti nella regione campania rispetto alla totalità dei contribuenti , in contrasto con i principi di coordinamento delsistematributario . inoltre , modificando il codice civile ed interferendo nella disciplina della prescrizione , lederebbe la competenza legislativa esclusiva
2003-346.txt775775perciò , di fatto , più vantaggioso per i primi . in proposito , a prescindere dal carattere generale delsistemacatastale di tassazione degli immobili ( sentenza n . 362 del 2000 ) , è sufficiente osservare come il riferimento
2003-92.txt22302230, come si è visto , dagli stessi articoli 23 e 25 in esame – , il quale prevede unsistemadi versamenti unitari delle imposte e delle altre somme dovute allo stato , alle regioni ed agli enti previdenziali ,
2003-92.txt22652265regioni ed agli enti previdenziali , con facoltà per tutti i contribuenti di operare la compensazione dei crediti . talesistemaprevede infatti una successiva attività tecnico-contabile , da parte di un apposita struttura di gestione , individuata nella agenzia delle
2003-92.txt31343134, il comma 6 dell art . 67 della legge n . 388 del 2000 prevede che all attuazione delsistemadella compartecipazione dei comuni all irpef si provvede ” in conformità alle disposizioni contenute ” negli statuti regionali , “
2003-92.txt32343234squilibri per la finanza regionale siciliana . come si nota , la determinazione delle concrete modalità di attuazione del “sistemadelle compartecipazioni ” , tenuto conto del complesso intreccio dei rapporti esistenti in materia ( sentenza n . 66 del
2003-98.txt6456452 . se tale è la ratio della esenzione di cui si tratta , non può allora dubitarsi della coerenzasistematicadella norma censurata , là dove prevede che , in caso di trasferimento degli immobili strumentali , ai fini della
2004-103.txt213213in quanto non garantirebbero ” l indispensabile immediata attribuzione all erario regionale delle proprie spettanze , atteso che nessuno specificosistema, né termine di adempimento , è stato previsto al fine dell acquisizione delle stesse al bilancio regionale ” .
2004-103.txt10071007fatto che l esatto ammontare di quanto dovuto alla regione può conoscersi solo a seguito delle operazioni tecniche del cosiddettosistemadi versamento unitario dei tributi . in base a questo sistema l accertamento delle spettanze dei singoli enti destinatari e
2004-103.txt10181018conoscersi solo a seguito delle operazioni tecniche del cosiddetto sistema di versamento unitario dei tributi . in base a questosistemal accertamento delle spettanze dei singoli enti destinatari e , tra questi , della cassa della regione siciliana , è
2004-17.txt687687materia compresa nella endiadi espressa dalla indicazione di ” armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario ” ( art . 117 , terzo comma ; art . 119 , secondo comma , della costituzione riguardante
2004-17.txt14671467diretti all armonizzazione e coordinamento dei bilanci , delle spese e delle entrate dell intera finanza pubblica , compreso ilsistematributario ( art . 117 , terzo e quarto comma ; 119 , secondo comma ) . sul punto deve
2004-17.txt16331633articolo 10 della legge 13 maggio 1999 , n . 133 ) , è stato dato avvio al passaggio dalsistemadi finanziamento delle regioni a statuto ordinario per trasferimenti a quello che prevede l accesso diretto , mediante le c.d
2004-17.txt16891689saldo riferimento costituzionale nell art . 119 della costituzione . il modello di finanziamento della finanza regionale è incentrato sulsistemadella compartecipazione a quote dei tributi statali e non più su trasferimenti a carico del bilancio dello stato . sulla
2004-17.txt35333533una comunanza di linguaggi , di procedure e di standard omogenei , in modo da permettere la comunicabilità tra isistemiinformatici della pubblica amministrazione . di conseguenza il potere ministeriale rientra nell ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico
2004-241.txt4848e 5 , della legge 7 aprile 2003 , n . 80 ( delega al governo per la riforma delsistemafiscale statale ) . ad avviso della ricorrente , le norme impugnate , delegando il governo ad adottare uno o
2004-241.txt210210, atteso che il secondo comma dello stesso articolo attribuisce alla potestà esclusiva dello stato solo la disciplina del suosistemacontabile e tributario , omettendo ogni riferimento al sistema tributario delle regioni e degli enti locali ; con la conseguenza
2004-241.txt219219attribuisce alla potestà esclusiva dello stato solo la disciplina del suo sistema contabile e tributario , omettendo ogni riferimento alsistematributario delle regioni e degli enti locali ; con la conseguenza che gli unici limiti all esercizio da parte delle
2004-241.txt258258parte delle regioni della loro potestà impositiva sarebbero ravvisabili nella competenza statale di coordinamento , mediante principi fondamentali , delsistematributario e della finanza pubblica di cui al terzo comma dello stesso articolo 117 . 2 . – la questione
2004-241.txt443443norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge , nel rispetto dei principi di coordinamento con ilsistematributario statale . conseguentemente la disciplina sostanziale dell imposta rientra tuttora nella esclusiva competenza dello stato in materia di tributi
2004-241.txt875875costituzione , sopprimendo , senza sostituirli , gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali , o configurando unsistemafinanziario complessivo in contraddizione con l art . 119 ( sentenza . n . 37 del 2004 ) . in
2004-285.txt731731convertito , con modificazioni , nella legge 26 giugno 1990 , n . 165 , introduceva – innovando rispetto alsistemaprevigente – la deducibilità dei suddetti interessi passivi dal reddito complessivo , « nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati
2004-285.txt27952795” deducibilità ” dal reddito complessivo a quello della ” detraibilità ” dall imposta lorda , ha sostanzialmente modificato ilsistemadi determinazione del carico fiscale con riferimento all incidenza degli interessi passivi corrisposti sui mutui di miglioramento agrario . e
2004-29.txt915915del 2001 di spettanza regionale , per la cui attribuzione , come è noto , si fa ricorso all ordinariosistemadi versamento unitario dei tributi ( sentenze n . 92 del 2003 e n . 156 del 2002 ) .
2004-306.txt620620di attuazione ( d.p.r . n . 1074 del 1965 ) hanno interpretato la regola statutaria desumendo da essa unsistemadi finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio ( sentenza n
2004-306.txt10321032siciliani e la perdita da parte della regione del corrispondente gettito , con complessiva diminuzione delle risorse a disposizione delsistemadelle autonomie in sicilia . la corte – senza contestare l assunto della spettanza alla regione del tributo in esame
2004-37.txt297297. 10 della legge finanziaria per il 2002 , secondo la ricorrente , conterrebbero norme incidenti nella materia del “sistematributario degli enti locali ” , che spetterebbe alla potestà ” residuale ” delle regioni ( art . 117 ,
2004-37.txt345345la sola competenza dello stato a determinare i principi fondamentali in materia di ” coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario ” ( art . 117 , terzo comma ) . si tratterebbe invece , nella specie , di norme
2004-37.txt441441viceversa ” esasperatamente di dettaglio ” . 5 . – questa impostazione della ricorrente non può essere condivisa . ilsistemafinanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell art . 119 della costituzione , come novellato dalla
2004-37.txt547547, sia pure ” in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario ” , ed inoltre ” dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio ” (
2004-37.txt725725non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi , ma anche determinare le grandi linee dell interosistematributario , e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva , rispettivamente ,
2004-37.txt773773. è evidente come ciò richieda altresì la definizione di una disciplina transitoria che consenta l ordinato passaggio dall attualesistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte ” derivata ” , cioè
2004-37.txt827827i tributi , con limitate possibilità riconosciute a regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte , ad un nuovosistema. così che oggi non si danno ancora , se non in limiti ristrettissimi , tributi che possano definirsi a
2004-37.txt921921rispetto solo di principi di coordinamento , oggi assenti perché ” incorporati ” , per così dire , in unsistemadi tributi sostanzialmente governati dallo stato . anche i tributi di cui già oggi la legge dello stato destina il
2004-37.txt13751375già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti locali , o di procedere a configurare unsistemafinanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art . 119 . 6 . – dalle premesse enunciate discende pianamente
2004-37.txt14131413enunciate discende pianamente l impossibilità sia di accedere alla tesi della regione basilicata , secondo cui la materia del “sistematributario degli enti locali ” spetterebbe già oggi alla potestà legislativa ” residuale ” delle regioni ; sia di accogliere
2004-37.txt15291529legislatore statale , come si è detto , conserva potere di intervento , fino alla definizione delle premesse del nuovosistemaimpositivo delle regioni e degli enti locali . 7 . – si possono ora esaminare le specifiche censure che investono
2004-37.txt32553255erariali , senza oneri per lo stato ” . la questione relativa a tale norma non è fondata . ilsistemacatastale , compresi i criteri e le procedure per la determinazione delle relative rendite , che costituiscono anche la base
2004-37.txt51285128tributo , la potestà di regolare , anche in termini temporali più ampi , la fase di transizione al nuovosistema. quanto al riferimento ai dati statistici più recenti , anziché a quelli reali , valgono le stesse considerazioni appena
2004-372.txt42474247secondo comma , della costituzione , la legge regionale ivi prevista deve comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento delsistematributario appositamente dettati dalla legislazione statale ” quadro ” o , in caso di inerzia del legislatore statale , a
2004-381.txt11501150costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge , nel rispetto dei principi di coordinamento con ilsistematributario statale . conseguentemente la disciplina sostanziale dell imposta rientra tuttora nella esclusiva competenza dello stato in materia di tributi
2004-381.txt12981298costituzione , sopprimendo , senza sostituirli , gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali , o configurando unsistemafinanziario complessivo in contraddizione con l art . 119 ( sentenze n . 37 e n . 241 del 2004
2004-431.txt131131pertanto , sul presupposto che l irap sia una imposta regionale , o che comunque ricada nell ambito ” delsistematributario regionale ” , si duole dell avvenuta introduzione di una riduzione dell aliquota del tributo de quo , senza
2005-234.txt27492749competenza legislativa esclusiva dello stato di cui all art . 117 , secondo comma , lettera e ) ( “sistematributario dello stato ” ) e lettera o ) ( ” previdenza sociale ” ) , cost . , senza
2005-234.txt29322932secondo comma , lettera l ) , della costituzione . a tale conclusione inducono sia la ratio e l inquadramentosistematicodella normativa denunciata , sia la connessione funzionale tra la fase di emersione progressiva basata sui piani individuali , oggetto
2005-280.txt16691669) ha ribadito « che è conforme a costituzione , e va dall interprete ricercata , soltanto una ricostruzione delsistemache non lasci il contribuente esposto , senza limiti temporali , all azione esecutiva del fisco » ed ha osservato
2005-303.txt850850minimale , tale da non consentire , di per sé , l adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto alsistemalegislativo » ( v . la sentenza n . 354 del 1998 , richiamata dalle sentenze n . 66 del
2005-335.txt805805) , della costituzione , che attribuisce allo stato la legislazione esclusiva , fra l altro , in materia disistematributario e contabile dello stato , la disposizione impugnata che attribuisce la determinazione dell ammontare dell imposta in esame ad
2005-462.txt494494dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in riferimento alla materia delsistematributario dello stato , in tutte le ipotesi in cui la legge regionale ecceda l àmbito di autonomia ad essa
2005-72.txt486486a quella dettata per le agenzie non fiscali ( art . 10 del decreto ) – esige di imputare alsistemaordinamentale statale gli atti emessi nell esercizio delle medesime funzioni . 3 . – il ricorso è invece inammissibile sotto
2005-72.txt557557costituzionale dell ente confliggente . gli atti oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica . essi vanno inquadrati nell articolatosistemanormativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
2005-72.txt595595adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) , con il quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte
2005-72.txt646646da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto o in parte , quel gettito . talesistemaprevede , per quanto qui rileva , che le somme dovute agli enti destinatari del gettito , tra cui la
2005-72.txt780780regione siciliana in materia finanziaria . conseguentemente , rimangono impregiudicate le pretese regionali che potrebbero nascere da violazioni di talesistemanormativo ( vedi , in termini analoghi , ex plurimis , le sentenze n . 92 e n . 97
2006-02.txt706706. 446 del 1997 e perché , conseguentemente , senza alcun coordinamento con i princípi della finanza pubblica e delsistematributario , aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un tributo ( l irpef ) a struttura già di per sé
2006-02.txt741741a struttura già di per sé fortemente progressiva , pregiudicando i princípi di equità e ragionevolezza che debbono improntare ilsistematributario e creando , in particolare , una grave disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella regione marche
2006-02.txt27802780dell art . 53 , secondo comma , cost . , la progressività è principio che deve informare l interosistematributario ed è , quindi , legittimo che anche le regioni , nell esercizio del loro autonomo potere di imposizione
2006-155.txt10731073correttivi » . infine , sarebbe violato il « principio di corrispondenza tra entrate e funzioni » , implicito nelsistemastatutario ed espresso dall art . 119 , quarto comma , cost . , giacché « la dimensione quantitativa delle
2006-334.txt403403tipo di conflitto , in ragione delle indicate funzioni , e della collocazione dell agenzia delle entrate nell ambito delsistemaordinamentale statale . sempre in via preliminare , deve essere respinta l eccezione formulata dalla difesa erariale circa l inammissibilità
2006-334.txt14851485stato , ma si limitano a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte . essi vanno inquadrati nell articolatosistemanormativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 241 ( norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
2006-334.txt15231523adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) , con il quale viene disciplinato , tra l altro , il versamento delle imposte
2006-334.txt15741574da parte dello stato agli enti ai quali spetta , in tutto o in parte , quel gettito . talesistemaprevede , per quanto qui rileva , che le somme dovute agli enti destinatari del gettito , tra cui la
2006-334.txt16891689regione siciliana in materia finanziaria . conseguentemente , rimangono impregiudicate le pretese regionali che potrebbero nascere da violazioni del delineatosistemanormativo ( sentenza n . 72 del 2005 ; vedi anche , ex plurimis , le sentenze n . 73
2006-412.txt184184deposito dei rifiuti in discarica e la conseguente violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale nella materia delsistematributario dello stato appartenente alla competenza legislativa esclusiva statale . la prima questione riguarda il comma 3 dell art .
2006-75.txt363363comma , lettera e ) , cost . , che riserva al legislatore nazionale la competenza esclusiva nella materia delsistematributario e contabile dello stato , sia con le evocate norme costituzionali dello statuto di autonomia , le quali non
2006-75.txt444444orientamento espresso da questa corte , secondo cui , in mancanza dei princípi di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario , fissati dal legislatore statale ai sensi dell art . 119 , secondo comma , cost . , alle
2006-75.txt10211021volta , stabilisce che l istituzione dei tributi regionali deve essere effettuata con legge regionale , « in armonia colsistematributario dello stato , delle province e dei comuni » . dal combinato disposto di tali norme risulta , dunque
2007-188.txt108108muovono dal rilievo che tale disposizione , attribuendo una funzione di indirizzo politico amministrativo alla giunta regionale , altererebbe ilsistemadelle relazioni tra gli organi regionali delineato dagli artt . 20 e 31 dello statuto regionale in tema di forma
2007-188.txt23612361riferimento ad una disposizione legislativa di un altra regione , ma del tutto analoga , che la previsione di unsistemaregionale di controllo sull attività di ricerca degli irccs disciplinata dall art . 8 del d.lgs . n . 288
2007-193.txt894894, infatti , la materia di tipo concorrente indicata dalla ricorrente , bensì la competenza esclusiva statale in materia disistematributario dello stato , di cui all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , della costituzione
2007-202.txt13311331delle finanze [ … ] per essere destinate ad alimentare un apposito fondo » , e non tiene conto delsistemarisultante dal complesso delle norme censurate e di quelle – contenute nel citato d.p.c.m . del 20 gennaio 2006 –
2007-202.txt13601360quelle – contenute nel citato d.p.c.m . del 20 gennaio 2006 – che ad esse danno attuazione . dalla letturasistematicadelle norme denunciate emerge chiaramente che il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell irpef incassata dall
2007-202.txt22852285337 ( art . 6 ) . dall intero decreto attuativo risulta , perciò , confermato quanto desumibile dalla letturasistematicadelle norme censurate , e cioè che la devoluzione della quota del 5 per mille dell irpef ai soggetti beneficiari
2007-202.txt24162416erariale e resta , perciò , destinata al complesso della spesa pubblica statale . 4 . 2 . – ilsistemacosí delineato dalla legge e dalle norme di attuazione è per molti versi analogo , nel meccanismo e nelle finalità
2007-330.txt390390o dell attività . è comunque consentita la variazione dell opzione e della revoca nel caso di modifica del relativosistemain conseguenza di nuove disposizioni normative » . su tale premessa , la commissione tributaria regionale censura soltanto il secondo
2007-350.txt18581858attività del legislatore delegato . tra queste si colloca il mantenimento complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell attualesistemadi imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal totocalcio , dal totogol o da altri giochi gestiti dal coni (
2007-350.txt25332533specie , dal momento che la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari può esser considerato un punto fermo delsistemagià nella legge da riordinare . è anche da osservare che l art . 1 , comma 2 , alinea
2007-350.txt26972697legge delega ( art . 1 , comma 2 , lettera b ) , ne dispone la tassazione con ilsistemadell imposta unica . in tale ottica va considerato che il comma 1 , lettera a ) , ed il
2007-350.txt29462946, convertito , con modificazioni , dalla legge 8 agosto 2002 , n . 178 ) , prevedono , comesistemaordinario , lo strumento della concessione ( art . 2 del d.m . 2 giugno 1998 , n . 174
2007-350.txt31513151minimale , tale da non consentire , di per sé , l adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto alsistemalegislativo » , con la conseguenza che la mancata previsione , nella legge delega , di princípi e criteri direttivi
2007-350.txt34623462, come sopra rilevato , si è limitata a prendere atto della tassabilità dei concessionari , in quanto , nelsistemalegislativo da riordinare , era già possibile ricorrere a gestori delle scommesse diversi da coni , unire e ministero ed
2008-102.txt15571557e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi delsistematributario dello stato » ; b ) gli artt . 117 e 119 cost . , in relazione all art
2008-102.txt18751875– prevista dall art . 8 , lettera h ) , dello statuto – dell armonia con i princípi delsistematributario statale , mentre le regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall obbligo di esercitare il
2008-102.txt19801980della parte ii della costituzione prevede che : a ) lo stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di «sistematributario [ … ] dello stato » ( art . 117 , secondo comma , lettera e , cost .
2008-102.txt21152115applicano tributi e entrate propri in armonia con la costituzione e secondo i principî di coordinamento [ … ] delsistematributario » ( art . 119 , secondo comma , cost . ) ; d ) lo stato e le
2008-102.txt21502150d ) lo stato e le regioni hanno competenza legislativa concorrente nella materia del « coordinamento [ … ] delsistematributario » , nella quale è riservata alla competenza legislativa dello stato la determinazione dei princípi fondamentali . tale riserva
2008-102.txt21792179competenza legislativa dello stato la determinazione dei princípi fondamentali . tale riserva di competenza legislativa nella materia del coordinamento delsistematributario non può comportare , tuttavia , alcuna riduzione del potere impositivo già spettante alle regioni a statuto speciale e
2008-102.txt23452345potestà dipende prevalentemente dalle scelte di fondo operate dallo stato in sede di fissazione dei princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario e , dall altra , che l esercizio del potere esclusivo delle regioni di autodeterminazione del prelievo è ristretto
2008-102.txt25022502termini , lo stato – nell esercizio della propria competenza legislativa nella determinazione dei ” princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario ” – ha il potere di fissare , con propria legge , « non solo [ … ] i
2008-102.txt25382538solo [ … ] i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi , ma anche determinare le grandi linee delsistematributario , e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva , rispettivamente ,
2008-102.txt27602760ugualmente i princípi dell ordinamento tributario , ancorché solo « ” incorporati ” , per cosí dire , in unsistemadi tributi sostanzialmente governati dallo stato » ( in tal senso , ancora , la sentenza n . 37 del
2008-102.txt28792879al limite fissato dallo statuto speciale . occorre , cioè , verificare se l « armonia con i princípi delsistematributario dello stato » – che , si è visto , è l unica specifica condizione richiesta dallo statuto per
2008-102.txt29302930– si differenzi complessivamente , in termini di maggiore autonomia , dall osservanza dei ” princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario ” . al riguardo , va preliminarmente sottolineata la differenza che intercorre tra i princípi del sistema tributario dello
2008-102.txt29482948coordinamento del sistema tributario ” . al riguardo , va preliminarmente sottolineata la differenza che intercorre tra i princípi delsistematributario dello stato ed i princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario nel suo complesso . i primi attengono specificamente
2008-102.txt29592959sottolineata la differenza che intercorre tra i princípi del sistema tributario dello stato ed i princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario nel suo complesso . i primi attengono specificamente alla tipologia e alla struttura degli istituti tributari statali , nonché
2008-102.txt30143014regionali va , perciò , intesa come rispetto , da parte del legislatore regionale , dello ” spirito ” delsistematributario dello stato ( ex multis , sentenza n . 304 del 2002 ) e , perciò , come coerenza
2008-102.txt30393039ex multis , sentenza n . 304 del 2002 ) e , perciò , come coerenza e omogeneità con talesistemanel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono . i secondi attengono agli elementi informatori delle regole
2008-102.txt30693069lo compongono . i secondi attengono agli elementi informatori delle regole che presiedono i rapporti e i collegamenti tra ilsistematributario dello stato , quello delle regioni a statuto ordinario e quello degli enti locali e presuppongono una legge statale
2008-102.txt31033103enti locali e presuppongono una legge statale che li fissi espressamente . sia l « armonia con i princípi delsistematributario dello stato » che l osservanza dei ” princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario ” realizzano , dunque
2008-102.txt31183118armonia con i princípi del sistema tributario dello stato » che l osservanza dei ” princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario ” realizzano , dunque , una funzione di coordinamento in senso lato tra i diversi sottosistemi del complessivo sistema
2008-102.txt31383138sistema tributario ” realizzano , dunque , una funzione di coordinamento in senso lato tra i diversi sottosistemi del complessivosistematributario . con la differenza , però , che mentre l armonia con i « princípi del sistema tributario dello
2008-102.txt31563156del complessivo sistema tributario . con la differenza , però , che mentre l armonia con i « princípi delsistematributario dello stato » richiede solo che la regione , nell istituire i tributi propri , valuti essa stessa la
2008-102.txt31793179stato » richiede solo che la regione , nell istituire i tributi propri , valuti essa stessa la coerenza delsistemaregionale con quello statale e conformi , di conseguenza , i propri tributi agli elementi essenziali del sistema statale e
2008-102.txt31973197coerenza del sistema regionale con quello statale e conformi , di conseguenza , i propri tributi agli elementi essenziali delsistemastatale e alle rationes dei singoli istituti tributari , invece , i ” princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario
2008-102.txt32163216del sistema statale e alle rationes dei singoli istituti tributari , invece , i ” princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario ” , in quanto realizzano un coordinamento in senso stretto , hanno per oggetto la delimitazione delle sfere di
2008-102.txt34243424sardegna , il quale si limita ad esigere che i tributi propri regionali siano in armonia con i princípi delsistematributario dello stato . né può ritenersi che il suddetto divieto costituisca uno dei princípi con i quali la legislazione
2008-102.txt38993899di stabilità ” . una tale esigenza , in quanto relativa al contenimento della spesa pubblica , non attiene alsistematributario della regione sardegna – la cui coerenza con il sistema statale è garantita dalla menzionata « armonia con il
2008-102.txt39103910al contenimento della spesa pubblica , non attiene al sistema tributario della regione sardegna – la cui coerenza con ilsistemastatale è garantita dalla menzionata « armonia con il sistema tributario dello stato » – e rende , perciò ,
2008-102.txt39203920tributario della regione sardegna – la cui coerenza con il sistema statale è garantita dalla menzionata « armonia con ilsistematributario dello stato » – e rende , perciò , non pertinente al caso di specie la richiamata giurisprudenza costituzionale
2008-102.txt40064006e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi delsistematributario dello stato » ) va interpretato nel senso che non v è alcuna distinzione tra tributi « sul turismo
2008-102.txt40474047» e « altri tributi propri » , quanto alla necessità di rispettare l « armonia con i princípi delsistematributario dello stato » . per tutti i « tributi propri » della regione – riguardino o no la materia
2008-102.txt40854085no la materia turistica – vale , infatti , l identica esigenza di non creare disarmonie o incoerenze con ilsistematributario statale . una diversa interpretazione , quale quella sostenuta da entrambe le parti , non solo non è imposta
2008-102.txt42334233coerente con i princípi di uguaglianza e di capacità contributiva , sia in armonia con lo ” spirito ” delsistematributario – piú specificamente , con le rationes cui sono ispirati i tributi statali gravanti sulle stesse o analoghe materie
2008-102.txt46344634in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale ; c ) sono « violati i principi delsistematributario dello stato » in materie diverse dal turismo . in subordine , nel caso in cui « si potessero
2008-102.txt46624662dal turismo . in subordine , nel caso in cui « si potessero desumere i princípi fondamentali del coordinamento delsistematributario dalla legislazione tutt ora in vigore » , il ricorrente censura lo stesso art . 2 per violazione degli
2008-102.txt51575157n . 296 del 2006 ) , perché « la legge regionale non è in armonia con i principi delsistematributario dello stato contenuti nell art . 81 [ recte : art . 67 ] , comma 1 , lettera
2008-102.txt55945594corte deve , pertanto , limitarsi ad accertare se detto prelievo sia « in armonia » con il principio delsistematributario statale espresso dall art . 67 , comma 1 , lettera b ) , del d.p.r . n .
2008-102.txt56475647in sostanza , in entrambi i ricorsi . per la precisione , nel primo ricorso , il suddetto principio delsistematributario statale è evocato , dapprima , solo genericamente ( ” violazione dei princípi tributari ” ) con riferimento all
2008-102.txt57715771, anche nel primo ricorso , il ricorrente ha inteso lamentare la divergenza della legge regionale da un principio delsistematributario dello stato e , quindi , la violazione del richiamato parametro statutario . è discutibile la tecnica di impugnazione
2008-102.txt58095809tecnica di impugnazione usata dal ricorrente , perché egli ha prima denunciato la violazione statutaria di non specificati princípi delsistematributario statale e poi ha precisato nello stesso ricorso , sia pure denunciando anche la violazione degli artt . 3
2008-102.txt58395839, sia pure denunciando anche la violazione degli artt . 3 e 53 cost . , che il principio delsistematributario statale non rispettato dal legislatore regionale è quello di cui è espressione l art . 67 del d.p.r .
2008-102.txt58965896di denunciare la ” disarmonia ” , rilevante con riguardo allo statuto di autonomia , con il suddetto principio delsistematributario statale . 6 . 5 . – il richiamato art . 67 , comma 1 , lettera b )
2008-102.txt75497549diversi dalle persone fisiche . 6 . 7 . – la rilevata disarmonia delle norme denunciate con i princípi delsistematributario dello stato sussiste indipendentemente dalla considerazione dell ulteriore ingiustificata discriminazione – adombrata dal ricorrente con il richiamo dell art
2008-102.txt82298229altre censure formulate , dell art . 119 cost . , per contrasto con i princípi fondamentali del coordinamento delsistematributario , che corrispondono , almeno in via transitoria e « fino a che non interverranno le norme statali di
2008-102.txt82608260« fino a che non interverranno le norme statali di attuazione dell art . 119 » , ai princípi delsistematributario dello stato . con il medesimo ricorso , la difesa erariale lamenta altresí , con riguardo alla medesima disposizione
2008-102.txt86958695in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale ; c ) sono « violati i principi delsistematributario dello stato » in materie diverse dal turismo . lamenta , altresí , che il tributo pregiudica « le
2008-102.txt87618761da altri tributi e , in particolare , dall ici , producendo una ” disarmonia ” con i princípi delsistematributario dello stato . lamenta , inoltre , che la norma denunciata víola l art . 53 cost . ,
2008-102.txt92269226degli « altri tributi propri » della regione , l imposta non sarebbe « in armonia con i principi delsistematributario dello stato » , essendo essa determinata in base alla superficie del fabbricato , senza tenere conto del suo
2008-102.txt93129312in ogni caso , variabili a seconda del pregio degli immobili ; c ) non ha obiettivi di coordinamento delsistematributario , ma si limita a istituire una singola imposta e , perciò , non è riconducibile alla materia del
2008-102.txt93359335ma si limita a istituire una singola imposta e , perciò , non è riconducibile alla materia del coordinamento delsistematributario , di competenza legislativa concorrente . denuncia , altresí , la violazione dell art . 53 cost . ,
2008-102.txt94589458degli artt . 3 e 53 cost . , sempre per irragionevolezza , per il contrasto con i princípi delsistematributario dello stato , che emerge anche dal fatto che l imposta è « progressiva con l aumentare delle superfici
2008-102.txt96849684stesse materie tassabili » colpite dal legislatore nazionale con l ici produce una ” disarmonia ” con i princípi delsistematributario dello stato e , soprattutto , numerose discriminazioni vietate dall art . 53 cost . , inteso quale strumento
2008-102.txt1157611576, in particolare , ingiustificate discriminazioni soggettive nell applicazione dell imposta , nonché una forte disarmonia con il principio delsistematributario statale , che – come già osservato – esige che i suddetti tipi di imposte si applichino nei confronti
2008-102.txt1280412804non si applica alla generalità dei ” possessori ” di tali immobili – come invece richiesto dai princípi generali delsistematributario statale per tale tipo di imposte – e , pertanto , crea le ingiustificate disparità di trattamento denunciate nel
2008-102.txt1329213292degli « altri tributi propri » della regione , l imposta non sarebbe « in armonia con i principi delsistematributario dello stato » , essendo determinata in base alla superficie del fabbricato , senza tenere conto del suo valore
2008-102.txt1337713377in ogni caso , variabili a seconda del pregio degli immobili ; c ) non ha obiettivi di coordinamento delsistematributario , ma si limita a istituire una singola imposta , e perciò non è riconducibile alla materia del coordinamento
2008-102.txt1339913399, ma si limita a istituire una singola imposta , e perciò non è riconducibile alla materia del coordinamento delsistematributario , di competenza legislativa concorrente . con il medesimo ricorso , la difesa erariale lamenta , altresí , la
2008-102.txt1390913909carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale e , comunque , sarebbero « violati i principi delsistematributario dello stato » in materie diverse dal turismo ; ovvero , alternativamente , con gli artt . 117 e
2008-102.txt1400714007ovvero , in ulteriore subordine , nel caso in cui « si potessero desumere i princípi fondamentali del coordinamento delsistematributario dalla legislazione tutt ora in vigore » , con i medesimi artt . 117 e 119 cost . ,
2008-102.txt1465114651dal medesimo art . 8 , lettera i ) , dello statuto – dell « armonia con i principi delsistematributario dello stato » . in secondo luogo – come già osservato al punto 5.3 . e contrariamente a quanto
2008-102.txt1471014710è condizionata dalla previa emanazione da parte dello stato di una legge che fissi i princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario . in terzo luogo , il ricorrente non ha indicato i princípi del sistema tributario dello stato rispetto ai
2008-102.txt1472514725princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario . in terzo luogo , il ricorrente non ha indicato i princípi delsistematributario dello stato rispetto ai quali la norma denunciata non si porrebbe « in armonia » . la censura ,
2008-102.txt1476414764censura , pertanto , è prospettata in via del tutto generica . né può farsi riferimento , quale principio delsistematributario dello stato che si asserisce violato , al ” principio generale di coordinamento del sistema tributario ” indicato dal
2008-102.txt1478014780, quale principio del sistema tributario dello stato che si asserisce violato , al ” principio generale di coordinamento delsistematributario ” indicato dal ricorrente in via subordinata . infatti – come già rilevato al punto 5.2 . – i
2008-102.txt1480314803indicato dal ricorrente in via subordinata . infatti – come già rilevato al punto 5.2 . – i princípi delsistematributario statale hanno natura e finalità essenzialmente diverse rispetto ai ” princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario ” .
2008-102.txt1482014820i princípi del sistema tributario statale hanno natura e finalità essenzialmente diverse rispetto ai ” princípi fondamentali di coordinamento delsistematributario ” . in particolare , il ricorrente ha individuato , quale ” principio fondamentale di coordinamento ” concernente le
2008-102.txt1488514885territoriale » : tuttavia , tale principio , per come è formulato dal ricorrente , non solo è estraneo alsistematributario statale , ma non trova neppure fondamento nell ordinamento vigente . il mare , infatti , ben può essere
2008-102.txt1629216292è sufficiente ricordare che questa corte ha costantemente affermato che « i criteri di progressività » debbono informare il «sistematributario » nel suo complesso e non i singoli tributi ( ex plurimis , sentenza n . 128 del 1966
2008-102.txt1901719017v è parimenti dubbio che , con riferimento al mare territoriale , lo statuto di autonomia e i princípi delsistematributario statale richiamati dall art . 8 , lettera h ) , dello statuto medesimo non pongono alcun limite alla
2008-102.txt1904919049, dello statuto medesimo non pongono alcun limite alla potestà impositiva della regione . invero , tra i princípi delsistematributario statale il ricorrente correttamente menziona quello della ” territorialità ” dei tributi locali . la difesa erariale vuole tuttavia
2008-102.txt1986819868art . 53 , secondo comma , cost . , « i criteri di progressività » debbono informare il «sistematributario » nel suo complesso e non i singoli tributi . in particolare , in base alla norma censurata ,
2008-102.txt2565525655, perché la regione avrebbe violato il divieto per le regioni di istituire imposte comunali , costituente un principio delsistematributario dello stato ; ovvero , alternativamente , con l art . 119 cost . , in relazione all art
2008-102.txt2595325953applicazione soltanto lo statuto . nel merito , la censura non è fondata . riguardo alla asserita esistenza , nelsistematributario dello stato , del principio secondo cui è vietato alla regione di istituire imposte comunali , va rilevato che
2008-102.txt2601526015di disciplinare tributi propri , sempre che sia assicurata l « armonia » di tali tributi con i princípi delsistematributario dello stato . nell àmbito di detta potestà la regione può discrezionalmente modulare l autonomia tributaria dei comuni e
2008-162.txt18171817. 917 ) . nella definizione di unità immobiliare non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati , né aisistemidi assemblaggio degli stessi . successivamente , l art . 2 , comma 3 , del decreto del ministro delle
2008-213.txt860860sulle unità elementari , vale a dire sui capitoli , con riflessi sugli equilibri di gestione , disegnati con ilsistemadei risultati differenziali ( vedi sentenza n . 244 del 1995 ) . 5 . – deve , poi ,
2008-213.txt14091409costituzionale ed è tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri , lontani nel tempo . un siffattosistemadi copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di ” accertamento dell entrata “
2008-335.txt15901590» . la censura è fondata . 6 . 1 . – il rimettente muove dal presupposto interpretativo che nelsistemadelineato dalla legge n . 36 del 1994 la tariffa del servizio idrico integrato , articolato in tutte le sue
2008-335.txt31223122di corrispettivo contrattuale della quota e , pertanto , si pone ingiustificatamente in contrasto con la sopra delineata ratio delsistemadella legge n . 36 del 1994 , che , come si è visto , è invece fondata sull esistenza
2008-335.txt40364036tariffa stessa , che tenga conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare . l armonia di unsistemadi finanziamento del servizio idrico integrato , costruito unitariamente dal legislatore sull esistenza di un nesso sinallagmatico , sulla sufficienza
2008-335.txt41384138correlato alla controprestazione . solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e , perciò , del tutto sganciato dalsistemadel servizio idrico integrato potrebbe giustificare una tassazione per fini ambientali diretta a far contribuire anche colui che non utilizza
2008-442.txt250250tarsu , cioè di un tributo da considerare statale in quanto istituito con legge statale , interviene nella materia «sistematributario dello stato » , la cui disciplina sostanziale , in forza degli evocati parametri , è preclusa alla regione
2009-141.txt26492649analogia tra i prelievi è dato dal fatto che , per la pubblicità assoggettata a canone , si applica unsistemadi controllo , accertamento e sanzioni amministrative degli abusi sostanzialmente corrispondente a quello previsto per la pubblicità assoggettata ad imposta
2009-141.txt29232923. 446 del 1997 – proprio nel dichiarato intento di consentire al comune il controllo preventivo , mediante un adeguatosistemadi autorizzazioni , dell impatto della pubblicità sull arredo urbano e sull ambiente – stabilisce che il regolamento istitutivo del
2009-141.txt33003300lato , con il cimp e l imposta sulla pubblicità , dall altro . al contrario , proprio l interpretazionesistematicadella disciplina di tali prelievi conferma l insussistenza di un rapporto sinallagmatico , sia esso di diritto privato comune o
2009-216.txt162162( irap ) , che è un tributo statale , lede la potestà legislativa esclusiva dello stato in materia disistematributario e contabile dello stato , con conseguente violazione degli artt . 117 , secondo comma , lettera e )
2009-238.txt79577957tributarie » dal citato art . 52 del d.lgs . n . 446 del 1997 o in via di interpretazionesistematica. analogamente , nulla osta a che , per le sanzioni ed interessi relativi all omesso o ritardato pagamento della
2009-298.txt14311431; b ) la disciplina da detta fonte introdotta « si configura , invero , alla stregua di un interventosistematiconell ambito dei rapporti finanziari stato-regione , senza che gli effetti della stessa possano ricondursi nemmeno alle finalità espresse nella
2009-299.txt5755752009 , n . 14 ) – , la disposizione impugnata violerebbe comunque un « principio fondamentale di coordinamento delsistematributario di cui agli artt . 117 , terzo comma , e 119 costituzione » , in quanto determina una
2009-318.txt469469117 , secondo comma , lettere e ) ed l ) , cost . in materia , rispettivamente , disistematributario e di ordinamento civile . 3 . – prima di procedere all esame del merito è necessario verificare ,
2009-318.txt18661866l ) , cost . ; inoltre , sarebbe stato violato anche il limite della competenza statale in materia disistematributario , perché le ipotesi di trascrizione , implicando l assolvimento dell imposta ipotecaria , avrebbero introdotto una nuova fattispecie
2009-321.txt11481148della questione stessa . l interpretazione prospettata dalla difesa erariale si risolve , infatti , nell individuazione , mediante argomentazionisistematiche, del termine entro il quale deve essere compiuto il deposito ( « fino al momento in cui la causa
2009-334.txt10941094previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria . la dichiarazione di illegittimità costituzionale , essendo basata sulla violazione delsistemastatutario del trentino-alto adige , deve estendere la sua efficacia anche alla provincia autonoma di bolzano . 3 . –
2009-334.txt14801480del presente decreto » ( terzo comma ) . ad avviso della ricorrente , la norma censurata , attraendo nelsistemadi tesoreria statale anche le entrate « connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle
2009-334.txt15131513erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di trento e di bolzano » , sottrae liquidità alsistemaregionale , perché non si limita a porre « una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate , e
2009-334.txt16691669la quale – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – si limita a prevedere , nell àmbito della riorganizzazione delsistemadi tesoreria dello stato , una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla regione , senza pertanto recare alcun
2009-334.txt17071707pertanto recare alcun pregiudizio alla finanza regionale . ne consegue che tale disposizione non si pone in contrasto con ilsistemastatutario siciliano , il quale , a differenza di quello del trentino-alto adige , non contiene previsioni specifiche relative alle
2010-115.txt14931493tributi aventi le medesime caratteristiche delle imposte elencate nella menzionata tabella a ) . la mancanza invece , in talesistemadi norme , di un corrispondente principio generale di riserva alla regione delle « imposte sul consumo » comporta che
2010-115.txt27772777tributaria già sorta sin dal momento della fabbricazione ( o importazione ) ; e ciò ancorché , in base alsistemavoluto dal legislatore , il soggetto che immette in consumo – e , perciò , tenuto al pagamento del tributo
2010-115.txt40654065) , indipendentemente dalla loro incidenza economica sul consumo . 3.3 . – le suddette argomentazioni testuali , storiche esistematicheconvergono univocamente , dunque , nell evidenziare che il gettito delle accise sui prodotti energetici introdotte dal d.lgs . n
2010-116.txt17011701– la tesi della ricorrente non può essere condivisa , perché si pone in contrasto con l interpretazione letterale ,sistematicae storica delle norme statutarie e di attuazione dello statuto . 2.2.1 . – come è stato piú volte osservato
2010-116.txt20472047stato e regione siciliana , l evocato art . 4 delle medesime norme di attuazione deve essere interpretato in coerenzasistematicacon lo stesso art . 2 . ne deriva che l espressione « fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale »
2010-116.txt29542954del 1973 ) ; b ) « l art . 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione delsistema. posto infatti che in base alla normativa testè ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla regione e
2010-116.txt40434043delle norme attuative fornita dalle suindicate pronunce e di dover riaffermare , al riguardo , la sopra delineata ricostruzione delsistemadi riparto del gettito tributario tra stato e regione siciliana , confermativa di quella evidenziata dalle sopra richiamate sentenze n
2010-116.txt64746474è effettuato dal deposito centrale , in roma , dell amministrazione autonoma per i monopoli di stato . in talesistema, lo speciale tipo di iva dovuta sulla base del prezzo di vendita dei suddetti generi di monopolio va annoverato
2010-123.txt986986intangibilità , da parte delle regioni , dei tributi erariali , data la riserva di competenza statale in materia disistematributario dello stato e data la mancata emanazione , allo stato attuale , dei princípi di coordinamento del sistema tributario
2010-123.txt10051005di sistema tributario dello stato e data la mancata emanazione , allo stato attuale , dei princípi di coordinamento delsistematributario previsti dall art . 119 cost . 1.2 . – il parimenti impugnato art . 12 , comma 2
2010-123.txt21862186, anche ai tributi statali . da ciò conseguirebbe l invasione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia disistematributario statale . la censura è fondata . la resistente si è limitata ad opporre a tale censura una interpretazione
2010-123.txt28122812autorizzazione – dalla legislazione statale . si realizza , cosí , una violazione della competenza legislativa in materia di «sistematributario dello stato » che il richiamato parametro costituzionale assegna in via esclusiva allo stato . dall accoglimento della censura
2010-123.txt29512951è formalmente denunciata , in relazione a detto parametro , la violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di «sistematributario [ . . . ] dello stato » . deve tuttavia ritenersi che tale censura ( già prospettata con
2010-123.txt31363136diversità soggettiva dei suddetti beneficiari ; c ) il complessivo tenore del ricorso proposto , al di là della formalesistematicaespositiva , evidenzia l intenzione del ricorrente di criticare sotto i medesimi profili entrambi i commi in esame . i
2010-198.txt875875in esame . infatti , posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo , l unicosistemaattraverso il quale il creditore può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l inserimento
2010-201.txt548548impianto dell art . 36 dello statuto e sulle risorse sinora attribuite alla sicilia » , incidono « sul complessosistemadi definizione dei rapporti tributari finalizzato all attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale » , perché
2010-201.txt561561sicilia » , incidono « sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all attribuzione di gettito finanziario alsistemadel federalismo fiscale regionale » , perché le soppressioni dei trasferimenti statali di spesa non risultano compensate « con un
2010-201.txt102210221965 . infatti , essendo la regione siciliana già titolare « di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo ilsistemadelineato dalle disposizioni richiamate » , parte di esso , secondo gli impugnati princípi di delega , dovrebbe alimentare anche
2010-201.txt18621862dell art . 36 dello statuto e sulle risorse sinora attribuite alla sicilia » , poiché incidono « sul complessosistemadi definizione dei rapporti tributari finalizzato all attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale » . trattasi
2010-201.txt18751875» , poiché incidono « sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all attribuzione di gettito finanziario alsistemadel federalismo fiscale regionale » . trattasi , all evidenza , di un affermazione che , per la sua genericità
2010-216.txt14191419dei non residenti ; d ) la normativa in esame non trova giustificazione neanche sotto il profilo della coerenza delsistematributario , perché l imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti
2010-302.txt258258determinazione dei canoni concessori . a tal proposito , giova ricordare come questa corte abbia chiarito che « nel nostrosistemacostituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i
2010-357.txt13661366) ; b ) introduce nella disciplina di un tributo erariale quale l irap – disciplina riconducibile alla materia «sistematributario dello stato » , riservata alla competenza legislativa esclusiva dello stato – una modifica che non è permessa dalla
2010-357.txt28072807, conseguentemente , viola l articolo 117 , comma 2 , lett . e ) della costituzione in materia disistematributario » . è dunque incontrovertibile che la delibera del consiglio dei ministri , contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente
2010-357.txt31743174perché tale mancata impugnazione ( qualunque ne sia stato il motivo ) non solo costituisce una possibilità insita nello stessosistemacostituzionale del ricorso in via principale proposto dallo stato nei confronti delle leggi regionali e provinciali , ma non ha
2010-357.txt377337731 ) e che , fino all individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario , l ipap rimane assoggettata alla disciplina statale dell irap ( comma 2 ) . ne deriva che :
2010-357.txt55685568alla competenza della provincia , ma – proprio perché costituiscono « criteri » generali – sono idonei ad incidere sulsistemadei corrispettivi del servizio idrico integrato . in proposito , questa corte , con la sentenza n . 412 del
2010-369.txt105105dall assessorato regionale del turismo , dei trasporti e delle comunicazioni e le modalità di collegamento di tali soggetti alsistemainformatico statale . il presidente del consiglio dei ministri ( r . confl . enti n . 13 del 2009
2010-369.txt179179alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti privati autorizzati e le modalità di collegamento di tali soggetti alsistemainformatico statale . 2 . – i proposti ricorsi prospettano motivi di impugnazione analoghi , avendo per oggetto – come
2010-369.txt234234operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti terzi rispetto agli uffici pubblici , nonché le modalità di collegamento alsistemainformatico dello stato . tali elementi di connessione inducono a disporre la riunione dei giudizi , perché questi siano congiuntamente
2010-369.txt403403del turismo , dei trasporti e delle comunicazioni e aveva già affermato la necessità che detti soggetti fossero collegati alsistemainformatico statale , secondo le modalità fissate dallo stesso ministero . rileva la difesa erariale che tale ultima nota non
2010-369.txt774774) il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i trasporti , la navigazione ed isistemiinformativi e statistici del 10 luglio 2009 , n . 0003662 ; b ) la circolare del ministero delle infrastrutture
2010-369.txt808808) la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti , dipartimento per i trasporti , la navigazione ed isistemiinformativi e statistici del 10 luglio 2009 , r.u . 70058 , di attuazione del suddetto decreto ; c )
2010-369.txt891891di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando ilsistemainformatico del ministero e della minacciata sospensione dei collegamenti telematici in caso di mancato versamento dei diritti » . con
2010-369.txt12221222dall assessorato regionale del turismo , dei trasporti e delle comunicazioni ed ad imporre che tali soggetti siano collegati alsistemainformatico statale , secondo le modalità fissate dallo stato . 3.3 . – si pone , quindi , il problema
2010-369.txt29102910finalizzato a garantire l uniformità delle operazioni di revisione su tutto il territorio nazionale , attraverso l utilizzazione di unsistemainformatico centralizzato . esso , infatti , stabilisce , al comma 1 , che « al fine di garantire la
2010-369.txt29612961l ausilio dell informatica , gli uffici di cui all articolo 2 , comma 1 , utilizzano le procedure deisistemiinformativi automatizzati del ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo
2010-369.txt29802980dei sistemi informativi automatizzati del ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimosistemainformativo » . in altri termini , spetta allo stato e non alla regione siciliana stabilire le modalità operative del
2010-369.txt30013001informativo » . in altri termini , spetta allo stato e non alla regione siciliana stabilire le modalità operative delsistemae i protocolli di funzionamento , cui tutti gli utenti senza distinzioni devono adeguarsi , cosí evitando anche ricadute negative
2010-369.txt30603060impugnati , perché , secondo l evocata norma di attuazione statutaria , la regione siciliana non può creare un propriosistemainformatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali , né può pretendere che lo stato modifichi i protocolli
2010-369.txt30853085di revisione diversi da quelli statali , né può pretendere che lo stato modifichi i protocolli di accesso al propriosistemaper consentire un integrazione con il sistema informatico della regione .
2010-369.txt30923092né può pretendere che lo stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un integrazione con ilsistemainformatico della regione .
2011-152.txt10451045adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) . la sua previsione in ordine a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel
2011-152.txt15211521concessionarie del servizio nazionale della riscossione ( le cui quote sono state acquisite da equitalia a seguito della riforma delsistemadella riscossione ) e l amministrazione finanziaria , precisamente individuate dal medesimo art . 2 , comma 2-septies . tali
2011-185.txt413413, poi , alle misure di sostegno per l acquisto di carburante , che qui interessano , viene introdotto unsistemadi contributi per l acquisto di benzina e gasolio ( stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e
2011-185.txt12011201che la direttiva 2003 / 96 / ce , che si assume violata , oltre alla finalità di introdurre unsistemadi tassazione dei prodotti energetici compatibile con la tutela dell ambiente , mira a conseguire il « buon funzionamento del
2011-185.txt12711271energetici , compresi l elettricità , il gas naturale e il carbone » . la direttiva ha dunque creato unsistemadi tassazione « armonizzato » in cui viene previsto , da un lato , che gli stati membri provvedano a
2011-185.txt17151715nel territorio regionale e per l applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali ) , aveva previsto unsistemadi riduzioni del prezzo al distributore dei carburanti per autotrazione , sistema in seguito modificato dalla legge regionale 5 dicembre
2011-185.txt17271727vari settori istituzionali ) , aveva previsto un sistema di riduzioni del prezzo al distributore dei carburanti per autotrazione ,sistemain seguito modificato dalla legge regionale 5 dicembre 2008 , n . 14 ( norme speciali in materia di impianti
2011-185.txt17951795autotrazione nel territorio regionale ) , con la previsione di nuove modalità di rimborso delle riduzioni del prezzo . talesistemaera stato autorizzato con decisione del consiglio 1997 / 425 / ce del 30 giugno 1997 , fino al 31
2011-185.txt20852085commissione in relazione alla legge precedente , infatti , appare del tutto diverso dal contributo oggi censurato . il pregressosistemaera strutturato come una riduzione del prezzo ” alla pompa ” dei carburanti per autotrazione , in cui le somme
2011-185.txt23242324direttamente dalla camera di commercio al gestore del distributore e non più al fornitore di questi ( come nel precedentesistemaesaminato dalla commissione ) , non potrebbe configurarsi alcun rimborso dell accisa già assolta . in proposito , questa corte
2011-185.txt26592659e comunitari . del resto , nella ricognizione dei limiti che l armonizzazione europea determina , è necessario apprezzare ilsistemaal giusto , tenendo presente che il contributo di cui si discorre si inscrive nell ambito di un riparto costituzionale
2011-247.txt17791779. 193 – 273 della direttiva del consiglio 28 novembre 2006 , 2006 / 112 / ce , relativa alsistemad imposta sul valore aggiunto , che hanno sostituito , dal 1 gennaio 2007 , gli artt . 2 e
2011-247.txt18331833/ cee , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d affari –sistemacomune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme , nonché dell art . 10 ce » ( sentenza
2011-247.txt66616661sottolineato , altresí , che l ampiezza dei termini derivante dal suddetto raddoppio si inserisce in un piú vasto quadrosistematico. in particolare , essa è analoga a quella fissata dall art . 27 , commi 16 e 17 ,
2011-247.txt77157715uffici tributari circa la sussistenza del reato , va obiettato che – contrariamente a quanto affermato dal rimettente – ilsistemaprocessuale tributario consente , invece , il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento . il giudice tributario , infatti
2011-338.txt398398regolarizzazione della posizione tributaria . tale esegesi non sarebbe , infatti , consentita dalla lettera della disposizione e dall interpretazionesistematica, anche perché renderebbe irrilevante l originaria condotta del contribuente , recando altresì un vulnus al principio della ragionevole durata
2011-60.txt478478comma , lettera e ) , cost . – il quale attribuisce allo stato la legislazione esclusiva in materia disistematributario e contabile dello stato ) – , perché prevedono la facoltà della giunta regionale di concedere esenzioni e riduzioni
2011-60.txt10331033secondo comma , lettera e ) , cost . – che attribuisce allo stato la legislazione esclusiva in materia disistematributario dello stato – sul rilievo che le disposizioni denunciate consentono alla giunta regionale di concedere agevolazioni su tributi istituiti
2011-60.txt12321232operare nell àmbito della propria competenza . in particolare , esse non ledono la competenza esclusiva statale in materia disistematributario dello stato , perché consentono alla giunta regionale di concedere agevolazioni riguardo a tributi statali solo quando queste ultime
2011-60.txt13631363a tale conclusione la corte è pervenuta rilevando che le norme regionali invadevano la competenza esclusiva statale in materia disistematributario dello stato , in quanto non limitavano dette agevolazioni ai tributi « propri » della regione , in senso
2012-142.txt22472247modo evidente che il processo costituzionale – in coerenza con la sua essenziale funzione di assicurare un preordinato e razionalesistemadi giustizia legale , nel rispetto del principio del contraddittorio – è diretto a garantire alla parte resistente la possibilità
2012-142.txt36333633, resta un prelievo erariale , stabilito dallo stato nell esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di «sistematributario dello stato » ( art . 117 , secondo comma , lettera e , cost . ) . pertanto
2012-142.txt39413941che la normativa impugnata è stata legittimamente introdotta dallo stato nell esercizio della propria potestà legislativa esclusiva nella materia «sistematributario dello stato » e che il fatto che l addizionale erariale si innesti su un tributo proprio provinciale non
2012-22.txt11001100milleproroghe ” , in quanto si tratta di un frammento , relativo ai rapporti finanziari , della disciplina generale esistematica, tuttora mancante , del riparto delle funzioni e degli oneri tra stato e regioni in materia di protezione civile
2012-223.txt36153615guarentigia idonea a tale scopo » . successivamente , la sentenza n . 42 del 1993 ha ribadito che ilsistemadi adeguamento automatico è caratterizzato dalla garanzia di un aumento periodico delle retribuzioni , che viene assicurato per legge ,
2012-223.txt83408340tipologie di imposizione tributaria ; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva , in un quadro disistemainformato a criteri di progressività , come svolgimento ulteriore , nello specifico campo tributario , del principio di eguaglianza ,
2012-258.txt54895489riconducibile ad alcuna ragionevole ratio , con violazione dell evocato art . 3 cost . per ricondurre a ragionevolezza ilsistema, è necessario pertanto , nel caso di irreperibilità ” relativa ” del destinatario , uniformare le modalità di notificazione
2012-30.txt463463l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , della costituzione in quanto interverrebbe sulla materia delsistematributario dello stato , riservata alla competenza legislativa esclusiva di quest ultimo , esulando anche dalle competenze legislative regionali in
2012-30.txt11121112afferma che la disposizione censurata non incide nella materia – riservata alla competenza legislativa esclusiva statale – afferente al «sistematributario e contabile dello stato » , essendo , secondo la ricostruzione di parte resistente , il beneficio esclusivamente commisurato
2012-30.txt118111812011 » , fino ad un massimo di 10.000 euro . infatti la disposizione legislativa fa due volte riferimento alsistemaimpositivo : nella determinazione dell entità del beneficio ( il ricordato 20 per cento delle imposte pagate ) e nell
2012-30.txt16541654specifica autorizzazione contenuta in una legge statale , detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di «sistematributario dello stato » . infatti « la disposizione censurata , non limitando in maniera espressa l efficacia dell agevolazione
2012-30.txt18311831imposte e tasse sul turismo » in quanto , potendo essere istituite solo « in armonia con i principi delsistematributario dello stato » , non possono contrastare con gli « elementi essenziali del sistema statale » ( sentenza n
2012-30.txt18461846armonia con i principi del sistema tributario dello stato » , non possono contrastare con gli « elementi essenziali delsistemastatale » ( sentenza n . 102 del 2008 ) . la circostanza che la disposizione legislativa regionale renda possibile
2012-30.txt24762476comma 1-quater prevede , a sua volta , che il personale stabilizzato sia adibito a compiti delegati dalla regione alsistemadelle autonomie locali e che alle assunzioni si provveda anche tenuto conto delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia
2012-30.txt44434443il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione , in assenza di situazioni del tutto eccezionali , ilsistema« non tollera [ . . . ] la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno »
2012-32.txt505505. 120 cost . ) ; b ) l art . 117 , secondo comma , lettere e ) (sistematributario e contabile dello stato ) e g ) ( ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali ) ,
2012-32.txt11921192lettera e ) , cost . , che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di tutela delsistematributario . inoltre , la disposizione contenuta nel comma 2 dell art . 16 , laddove prevede un adeguamento di
2012-32.txt12881288e trasparenza delle relative disposizioni . ne discenderebbero l invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela delsistematributario e la violazione della riserva di legge in subiecta materia ex art . 23 cost . 1.3 . –
2012-32.txt24242424stato , contempla un piano di stabilizzazione del personale precario anche per l anno 2011 , sì da incidere sulsistemagenerale della finanza pubblica . 1 . 4.2 . – successivamente al ricorso , l art . 47 in questione
2012-32.txt61076107per la ricostruzione successiva al terremoto . la norma regionale in esame finisce , così , per incidere illegittimamente nelsistemacontabile dello stato e nella disciplina della dotazione di un organo della sua amministrazione . 8.1.2 . – d altra
2012-33.txt10301030contribuente ; l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia disistematributario , il quale è rimesso all esclusiva competenza legislativa statale . successivamente alla proposizione del ricorso da parte del
2012-33.txt24182418la possibilità di ulteriori forme di imposizione . sussiste , pertanto , lesione della competenza esclusiva statale in materia disistematributario e contabile dello stato stabilita dall art . 117 , secondo comma , lettera e ) , della costituzione
2012-50.txt381381violazione dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia di «sistematributario e contabile dello stato » , in quanto la disciplina legislativa statale dell irap non prevedrebbe « la facoltà
2012-50.txt11791179contrasto con l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia disistematributario e contabile dello stato . 2.2 . – per quanto attiene ai profili di censura non assorbiti dalla declaratoria
2012-99.txt17831783, secondo comma , lettera e ) , della costituzione , che attribuisce allo stato la piena potestà legislativa sulsistematributario statale . in primo luogo , la norma censurata introduce un onere burocratico che grava sulle onlus al fine
2013-08.txt14631463libertà , alla dignità umana e possibili contrasti con l utilità sociale , con l ordine pubblico , con ilsistematributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della repubblica » . segue , all art . 1 , comma
2013-08.txt17411741) . 4.2 . – in questo quadro , l art . 1 , comma 4 , estende all interosistemadelle autonomie il compito di attuare i principi di liberalizzazione , come sopra delineati . del resto , affinché l
2013-08.txt18401840, nei fatti , vanificate dal diverso orientamento dell uno o dell altro degli ulteriori enti che compongono l articolatosistemadelle autonomie . quest ultimo , infatti , risponde ad una logica che esige il concorso di tutti gli enti
2013-08.txt36403640per violazione degli artt . 77 , secondo comma , 117 , terzo comma ( in materia di coordinamento delsistematributario ) , 118 , primo comma , e 119 , secondo comma , cost . , nonché del principio
2013-08.txt48594859del 2012 , in questa sede impugnato – non determina alcuna lesione delle competenze regionali in tema di coordinamento delsistematributario di cui all art . 117 , terzo comma , cost . , né viola in alcun modo il
2013-116.txt29972997del 1991 ) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici , che costituiscono , nei diversisistemiche la legislazione contempla , il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti . a fronte
2013-116.txt31463146tipologie di imposizione tributaria ; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva , in un quadro disistemainformato a criteri di progressività , come svolgimento ulteriore , nello specifico campo tributario , del principio di eguaglianza ,
2013-121.txt1691692 , della legge 8 maggio 1998 , n . 146 ( disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delsistematributario e per il funzionamento dell amministrazione finanziaria , nonché disposizioni varie di carattere finanziario ) , e dall art
2013-121.txt442442art . 117 , terzo comma , della costituzione , sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario ; b ) l art . 119 cost . , in combinato disposto con gli artt . 97 e
2013-121.txt638638terzo comma , cost . , in quanto la disposizione impugnata conterrebbe non un « principio fondamentale di coordinamento delsistematributario » , ma una statuizione di dettaglio di immediata applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali ,
2013-121.txt10371037relativi a « tributi regionali derivati » è ascrivibile alla materia , di competenza legislativa concorrente , « coordinamento delsistematributario » di cui al terzo comma dell art . 117 cost . in base alla costante giurisprudenza di questa
2013-121.txt16241624. ] coordinamento della finanza pubblica ” » ( evidentemente intesa in senso ampio , comprensiva del « coordinamento delsistematributario » ) , rientrante nella potestà legislativa concorrente di cui all art . 117 , terzo comma , cost
2013-121.txt17041704non poteva essere inferiore ad euro 12,00 , si riferisce chiaramente alla materia di competenza legislativa concorrente « coordinamento delsistematributario » e , quindi , riguarda – per quanto attiene ai crediti di natura tributaria – la disciplina dei
2013-121.txt26512651, infatti , la norma impugnata è stata adottata nell esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistematributario dello stato » , per la quale la costituzione non impone alcun coinvolgimento delle regioni . inoltre , come
2013-170.txt14481448alla legge 30 aprile 1963 , n . 153 , in materia di privilegi ) , che introdusse la nuovasistematicadei privilegi : l univoco e pacifico orientamento espresso dalla corte di cassazione civile al riguardo ( sentenza n .
2013-170.txt29422942, cost . , norme della cedu , la valutazione di legittimità costituzionale « deve essere operata con riferimento alsistema, e non a singole norme , isolatamente considerate » , in quanto « un interpretazione frammentaria delle disposizioni normative
2013-170.txt30093009tutela » ( sentenza n . 1 del 2013 ) . altrimenti detto , questa corte opera una valutazione «sistemicae non frazionata » dei diritti coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata , effettuando il necessario bilanciamento in
2013-18.txt30243024turismo , attualmente in servizio presso il dipartimento turismo , sport , spettacolo e politiche giovanili per la gestione delsistemainformativo turistico » . il ricorrente lamenta la violazione dell art . 117 , secondo comma , lettera l )
2013-26.txt380380comma , lettera e ) , cost . , che attribuisce al legislatore statale la competenza esclusiva nella materia «sistematributario e contabile dello stato » e con l art . 117 , terzo comma , cost . , che
2013-26.txt415415comma , cost . , che indica come materia di legislazione concorrente il « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » , poiché determinerebbe l applicazione di un regime di imposizione latore di minori entrate fiscali , come tale
2013-26.txt18191819potestà in subiecta materia ( in tal senso sentenza n . 274 del 2003 ) – ed in materia disistematributario e contabile dello stato di cui all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost
2013-26.txt18821882con la potestà concorrente statale in materia di previdenza complementare e integrativa e di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario , di cui all art . 117 , terzo comma , cost . infine , essa può rimanere correttamente
2013-26.txt375937594 , comma 2 , prevede che « fino al raggiungimento dell equilibrio finanziario determinato dall entrata a regime delsistemacontributivo di cui all articolo 3 , comma 1 , e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi
2013-26.txt40374037comma , lettera e ) , cost . , che attribuisce al legislatore statale la competenza esclusiva nella materia «sistematributario e contabile dello stato » ed all art . 117 , terzo comma , cost . secondo il presidente
2013-26.txt43934393è un mero effetto riflesso , inidoneo ad influenzare la classificazione della norma , trasferendola nell ambito competenziale del «sistematributario e contabile dello stato » , riservato in via esclusiva al legislatore statale . dunque , la norma censurata
2013-310.txt15091509università , di personale accademico e reclutamento , nonché delega al governo per incentivare la qualità e l efficienza delsistemauniversitario ) ; dall altro , per gli effetti che le stesse determinano nell ambito della categoria professionale dei docenti
2013-310.txt18051805contrattualizzato ( consiglio di stato , sezione sesta , decisione 21 settembre 2010 , n . 6991 ) . ilsistemadi adeguamento richiamato nell art . 9 , comma 21 , primo periodo , funge , dunque , da criterio
2013-310.txt22382238n . 180 ( disposizioni urgenti per il diritto allo studio , la valorizzazione del merito e la qualità delsistemauniversitario e della ricerca ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 , della
2013-310.txt23762376su proposta del consiglio universitario nazionale e sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca » . ilsistemaè stato poi modificato dalla legge n . 240 del 2010 : infatti , alla stregua degli artt . 6
2013-310.txt43404340trasformandosi così in un mero rinvio della spesa . a maggior ragione valgono tali considerazioni , circa la razionalità delsistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti , poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di
2013-310.txt54695469la rilevanza delle questioni , la valutazione delle attività didattiche , di ricerca e gestionali svolte , prevista nel nuovosistemadi progressione economica , non esclude la sussistenza di quella cadenza temporale predeterminata per la progressione , che rende coerente
2013-310.txt55235523art . 8 , comma 1 , della legge n . 240 del 2010 . né il prospettato differimento delsistemadi valutazione , può incidere sul buon andamento delle università degli studi . si può ricordare , infatti , che
2013-310.txt55515551andamento delle università degli studi . si può ricordare , infatti , che la previsione di un vero e propriosistemadi valutazione applicabile alle università italiane , può essere ricondotto alla legge 24 dicembre 1993 , n . 537 (
2013-310.txt56255625, dall art . 1 , comma 1 , della legge 24 novembre 2006 , n . 286 , ilsistemaè stato ulteriormente disciplinato con l istituzione dell agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (
2013-310.txt56405640n . 286 , il sistema è stato ulteriormente disciplinato con l istituzione dell agenzia nazionale per la valutazione delsistemauniversitario e della ricerca ( anvur ) . il meccanismo di valutazione si inserisce , dunque , in un contesto
2013-310.txt57045704universitaria , anche in riferimento all art . 9 cost . , non è , dunque , connesso al solosistemadi avanzamento in carriera dei docenti e ricercatori universitari , come delineato dagli artt . 6 ed 8 della legge
2013-42.txt724724modificazioni , dalla legge 15 luglio 2011 , n . 111 , al fine di realizzare una maggiore efficienza delsistemagiudiziario . alla luce di quanto esposto il resistente chiede il rigetto del ricorso in epigrafe anche con riguardo alla
2013-42.txt20752075con i due « capitoli » comporta la semplice modifica del meccanismo di destinazione ed impiego dei proventi attraverso unsistemadi riparto ” originario ” che non necessita più di un provvedimento del presidente del consiglio dei ministri di concerto
2013-52.txt513513terzo comma , della costituzione in ordine alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario ; dall art . 117 , primo e quinto comma , cost . sull attuazione del diritto comunitario nelle
2013-52.txt808808di un tributo erariale , qual è l accisa sull energia elettrica , afferiscono con tutta evidenza alla materia delsistematributario dello stato , che rientra nelle competenze esclusive dello stesso , ai sensi dell art . 117 , secondo
2013-77.txt11431143dall art . 73 dello statuto speciale , invadendo altresì la competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «sistematributario » , posto che sarebbero da ritenersi ricompresi tra i « provvedimenti in materia tributaria e tariffaria » anche
2013-95.txt291291118 del 2012 ) . 2.1 . – la causa del contenzioso è legata al ritardo nell esecuzione del nuovosistemadi finanziamento della regione sardegna , previsto dall art . l , commi 834-840 , della legge 27 dicembre 2006
2013-95.txt3603608 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ( statuto speciale per la sardegna ) . talesistemaprevede la compartecipazione della regione a tutte le entrate erariali , dirette o indirette , comunque denominate , oltre a
2013-95.txt520520( art . l , commi 836 e 837 , legge n . 296 del 2006 ) . il nuovosistemaè andato a regime progressivamente , divenendo stabile a partire dal 2010 . 2.2 . – negli anni seguenti alla
2013-97.txt33533353purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni . ciò vale tanto più in presenza di unsistemadi finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni , così da far
2014-06.txt997997incertezza che caratterizza l entità del prezzo effettivamente corrisposto , mentre non vi sarebbe alcuna ragione per estendere lo stessosistemaai trasferimenti conseguenti a procedure espropriative e a pubblici incanti , nelle quali il prezzo di aggiudicazione è accertato da
2014-06.txt19501950di consentire al contribuente di scegliere la soluzione più conveniente in relazione all andamento del mercato immobiliare . l attualesistemaconsente , infatti , non solo di esercitare il diritto potestativo consistente nella scelta del valore determinato secondo il criterio
2014-07.txt25362536ogni modifica che riguardi una banca centrale nazionale . la banca d italia , infatti , è parte integrante delsistemaeuropeo di banche centrali ( sebc ) . l art . 130 del trattato sul funzionamento dell unione prevede che
2014-08.txt102102dell art . 117 , terzo comma , cost . sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario e , quale norma interposta , dell art . 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n .
2014-08.txt407407di rimodulare l addizionale regionale all irpef in senso conforme al criterio di progressività , in quanto valore cardine delsistematributario consacrato dal secondo comma dell art . 53 cost . ( sentenza n . 2 del 2006 ) .
2014-08.txt11461146. 53 cost . questa corte ha più volte chiarito che la progressività è principio che deve informare l interosistematributario nel suo complesso e non il singolo tributo ( sentenze n . 223 del 2012 ; n . 2
2014-139.txt11781178nel modulare le scelte sanzionatorie , « per assicurare il rituale adempimento degli anzidetti obblighi sono prevedibili differenziati e specificisistemi, nell ambito di ciascuno dei quali la sanzione penale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere
2014-139.txt12161216legislatore può ricorrere , sicché la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie prescelte va effettuata nell ambito di ciascunsistema[ . . . ] » ( ordinanza n . 139 del 2004 ) . nel caso in questione «
2014-139.txt17161716essa è stata dettata in attuazione della « delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche alsistemapenale e tributario » , i cui principi e criteri direttivi indicano la diversa finalità perseguita dal legislatore penale nel
2014-139.txt21172117relativi contributi – comprova , da altra angolazione , la tutela rafforzata apprestata ai diritti del lavoratore nell ambito delsistemaspecifico nel quale viene a collocarsi la norma censurata . invero , come affermato da questa corte nella sentenza n
2014-139.txt22012201di lavoro in ordine agli obblighi contributivi , e rappresenta un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerente aisistemidi assicurazione obbligatoria per l invalidità , la vecchiaia e i superstiti » . in ossequio al principio solidaristico che
2014-139.txt22592259pertanto destinati non solo ad erogare le prestazioni a favore dello stesso , ma a garantire il regolare finanziamento delsistemaprevidenziale nel suo complesso . adottando , quindi , tale chiave di lettura , la norma civilistica invocata dal rimettente
2014-142.txt25862586di specie precise esigenze , non solo di lettura conforme alla logica della tassazione separata , bensì anche di coerenzasistematicacon la regolamentazione complessiva della materia , impongono di ritenere discriminatorio il fatto che , a fronte di un omogenea
2014-142.txt30363036di un anno . in proposito , questa corte ha affermato che « le finalità sottese alla previsione dello specialesistemadella tassazione separata , vanno ricercate nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del ” principio
2014-142.txt37153715dell irpef . 4.4 . – in realtà , il fine della disposizione censurata , come ricostruito attraverso l analisisistematicadel quadro normativo di riferimento – la quale non consente di rintracciare diversi e più ragionevoli motivi della sua genesi
2014-154.txt891891stipendiali che , a norma dell art . 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003 , n . 193 (sistemadei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate , a norma dell
2014-177.txt151151riordino della disciplina dei tributi locali ) . si prospetta la lesione della potestà legislativa statale esclusiva in materia disistematributario , in quanto la norma impugnata eccederebbe la facoltà di variazione delle aliquote che verrebbe riconosciuta alle regioni limitatamente
2014-200.txt601601e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile » , e che « non sarà consentito il funzionamento deisistemidi gioco che , al primo settembre 2012 , risulteranno non conformi alle disposizioni vigenti » . sospesa anche questa
2014-200.txt18021802amministrazione diffida i concessionari dalla prosecuzione dell attività alla data del 1 settembre 2012 , in mancanza di modifica deisistemidi gioco . 7 . – nel merito , il rimettente , previo inquadramento della norma sospettata d incostituzionalità nel
2014-200.txt18911891in vigore solo nel mese di marzo 2012 e il termine assegnato sarebbe insufficiente per realizzare le modifiche tecnologiche deisistemi, necessarie per la concreta applicazione dell addizionale e realizzabili non dai concessionari ma dalla società generale d informatica spa
2014-200.txt20372037dalla disposizione in esame sarebbe perentorio , come si desumerebbe dal drastico effetto sanzionatorio conseguente al mancato adeguamento tecnico deisistemidi gioco . 7.2 . – la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della relativa vicenda amministrativa , anche
2014-200.txt24172417l intero decreto direttoriale , ivi compresa la previsione di necessarie disposizioni attuative al fine di consentire la modifica deisistemidi gioco e la conseguente applicabilità dell addizionale , ha spostato al 1 settembre 2012 il termine di decorrenza del
2014-200.txt24892489, che l amministrazione , nel ribadire il termine fissato dal legislatore , ha prospettato la misura del blocco deisistemidi gioco in caso di mancato loro adeguamento . con decreto direttoriale del 6 giugno 2014 , prodotto in udienza
2014-200.txt252525252014 , prodotto in udienza dall avvocatura generale dello stato , l amministrazione , dato atto della compiuta omologazione deisistemidi gioco ad opera della sogei , nel mese di marzo del 2014 , e considerati pertanto « realizzati tutti
2014-200.txt26152615costituzionale » . quest ultimo provvedimento rende manifesta la consapevolezza dell amministrazione della prevalenza logica e giuridica dell omologazione deisistemidi gioco rispetto al termine , come si evince non solo dalla eliminazione della sanzione ma anche dal complesso motivazionale
2014-200.txt26662666terminali . in effetti , la disciplina legislativa , pur fissando un termine , pone l accento sulla modifica deisistemidi gioco , preoccupandosi di rinviare – come si è detto – ad una apposita e futura regolamentazione attuativa .
2014-225.txt1604160428 novembre 2006 , 2006 / 112 / ce , che ha operato la rifusione delle norme che costituiscono ilsistemacomune d imposta sul valore aggiunto , sostituendo , dal 1 gennaio 2007 , gli artt . 2 e 22
2014-225.txt17181718connotato la disciplina dettata dal legislatore nazionale , in conformità al rilievo sovranazionale dell imposta . 4.1 . – ilsistemacomune iva – riferibile alle cessioni di beni e alla prestazione di servizi da parte dei singoli nell ambito dell
2014-225.txt18621862stati membri relative alle imposte sulla cifra d affari ) – fu stabilito che entro il 1 gennaio 1972 isisteminazionali di imposta sulla cifra d affari dovessero essere gradualmente sostituiti con un sistema comune basato sul principio della neutralità
2014-225.txt18761876entro il 1 gennaio 1972 i sistemi nazionali di imposta sulla cifra d affari dovessero essere gradualmente sostituiti con unsistemacomune basato sul principio della neutralità , in base al quale i beni e i servizi simili dovevano essere assoggettati
2014-225.txt19451945direttiva del consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d affari –sistemacomune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ) , la quale diede attuazione alla decisione del consiglio
2014-225.txt20072007accordo definitivo per il passaggio dal finanziamento del bilancio delle comunità europee con i contributi nazionali degli stati membri alsistemadi risorse proprie , come previsto dall art . 201 del trattato di roma ( poi art . 269 del
2014-225.txt21962196) . la direttiva 28 novembre 2006 , 2006 / 112 / ce ( direttiva ce del consiglio relativa alsistemacomune d imposta sul valore aggiunto ) ha infine attuato la rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell
2014-225.txt22142214relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto ) ha infine attuato la rifusione delle norme che costituiscono ilsistemacomune dell imposta sul valore aggiunto . entrata in vigore dal 1 gennaio 2007 , essa costituisce una sorta di
2014-225.txt22872287applicazione della decisione 2000 / 597 / ce , euratom del consiglio , del 29 settembre 2000 , relativa alsistemadelle risorse proprie delle comunità europee , il bilancio delle comunità europee , salvo altre entrate , è integralmente finanziato
2014-225.txt23702370giurisprudenza della corte di giustizia ue assume indubbia rilevanza nel delineare la funzione assolta dall imposta sul valore aggiunto nelsistemafinanziario dell unione europea , e , dunque , per il concreto inquadramento dei limiti imposti al legislatore nazionale dal
2014-228.txt14611461essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell agenzia delle entrate ) vengono ad inserirsi in unsistemadi contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria ; assetto contabile da cui deriva la fisiologica
2014-26.txt178178imprese che si finanziano con capitale proprio , e rafforzare , quindi , la struttura patrimoniale delle imprese e delsistemaproduttivo italiano , ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell articolo
2014-26.txt14621462di una procedura di consultazione ; c ) con il principio di corrispondenza tra entrate e funzioni , implicito nelsistemastatutario ( art . 50 ) ed espresso nell art . 119 , quarto comma , cost . , essendo
2014-279.txt549549legislativa al governo della repubblica per la riforma tributaria ) , in presenza delle direttive comunitarie che andavano delineando unsistemacomune d imposta sul valore aggiunto , stabiliva quali criteri direttivi : « l applicazione in misura fissa dell imposta
2014-279.txt755755» , confermava l alternatività . 7 . – il principio svolge una funzione di tutela rispetto alla simmetria delsistemaiva- registro , evitando fenomeni di doppia imposizione . perché esso operi , è necessario che l operazione ricada nell
2014-279.txt14341434esente ” , ed una operazione non rientrante nell ” area iva ” – è la logica conseguenza di unsistemadi alternatività così costruito fin dalle origini e che fin dalle origini non ha escluso le operazioni esenti dal beneficio
2014-44.txt40294029di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni . la legge dello stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente ilsistemadi elezione ; l indizione delle elezioni avviene ai sensi dell art . 3 della legge 7 giugno 1991 ,
2014-44.txt59465946( sentenza n . 50 del 2008 ) , il quale deve permeare i rapporti tra lo stato e ilsistemadelle autonomie , ovviamente qualora di tale applicazione sussistano i presupposti . da tanto consegue che una disposizione statale di
2014-44.txt1156211562corte ha osservato , il testo attuale di tale disposizione deriva « dalla preoccupazione di assicurare comunque , in unsistemadi più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma , la possibilità di tutelare , anche al di
2014-44.txt1164011640tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – che ilsistemacostituzionale attribuisce alla responsabilità dello stato » . quanto alla « unità giuridica » e alla « unità economica »
2014-44.txt1186411864essa è preordinata non sacrifichi l unità e la coerenza dell ordinamento . la previsione del potere sostitutivo fa dunquesistemacon le norme costituzionali di allocazione delle competenze , assicurando comunque , nelle ipotesi patologiche , un intervento di organi
2014-44.txt1427514275misure di urgenza , interventi di natura ordinamentale , che dovrebbero essere affrontati nel quadro di un riordinamento organico delsistemadei livelli territoriali di governo , si porrebbe « ormai in termini acuti , oltre che dal punto di vista
2014-44.txt1430214302si porrebbe « ormai in termini acuti , oltre che dal punto di vista del ” buon governo ” delsistemarepubblicano » , anche nell assetto delle relazioni costituzionali intercorrenti tra stato e regioni , le quali , per costante
2014-44.txt1465814658comuni , non può essere condiviso . in effetti , le disposizioni censurate non alterano il tessuto strutturale e ilsistemadelle autonomie locali , ma sono dirette a realizzare , per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ,
2014-44.txt1759517595delle allocazioni ottimali delle funzioni , in ossequio ai principi di sussidiarietà , differenziazione e immediatezza che dovrebbero caratterizzare ilsistemadi amministrazione locale . il conferimento , fatto agli enti locali con legge regionale , di funzioni amministrative nelle materie
2014-44.txt1805018050finalità di contenimento della spesa pubblica sarebbe perseguibile dallo stato con mere previsioni normative di principio , nell alveo delsistemadi coordinamento della finanza pubblica di cui all art . 117 , terzo comma , cost . , e non
2014-44.txt2750927509travalicando inoltre i limiti imposti alla potestà legislativa dello stato in materia di « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » . la ricorrente illustra , quindi , tali censure nel quadro dell art . 119 cost . ,
2014-50.txt16531653legislatore delegato , « di poteri innovativi della normazione vigente , non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizionesistematicaperseguita » , debba ritenersi circoscritto entro limiti rigorosi . con la conseguenza che , in linea di principio ,
2014-50.txt16831683. con la conseguenza che , in linea di principio , « l introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto alsistemalegislativo previgente » può ritenersi ammissibile « soltanto nel caso in cui siano stabiliti princípi e criteri direttivi idonei a
2014-50.txt17601760, emerge con evidenza che la disciplina oggetto di censura – sotto numerosi profili ” rivoluzionaria ” sul piano delsistemacivilistico vigente – si presenti del tutto priva di ” copertura ” da parte della legge di delegazione : in
2014-50.txt18501850inteso introdurre « disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario , a disciplinare l istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per
2014-50.txt20152015conferito « al fine di assicurare , attraverso la definizione dei princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario e la definizione della perequazione , l autonomia finanziaria di comuni , province , città metropolitane e regioni nonché
2014-50.txt20412041perequazione , l autonomia finanziaria di comuni , province , città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare isistemicontabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione , in funzione
2014-50.txt23702370art . 2 , comma 2 , lettera c ) , « razionalità e coerenza dei singoli tributi e delsistematributario nel suo complesso » ( compresi , dunque , i profili di carattere sanzionatorio ed i ” rimedi “
2015-10.txt276276per l energia elettrica e il gas ( poi divenuta autorità per l energia elettrica , il gas e ilsistemaidrico ) il compito di vigilare e di presentare al parlamento , entro il 31 dicembre di ogni anno ,
2015-10.txt11861186euro ; sono stati limitati i poteri di controllo dell autorità per l energia elettrica , il gas e ilsistemaidrico alle sole imprese che integrino i presupposti per l applicazione dell « addizionale » . orbene , tali modifiche
2015-10.txt29302930imposizione tributaria » ; piuttosto essa esige « un indefettibile raccordo con la capacità contributiva , in un quadro disistemainformato a criteri di progressività , come svolgimento ulteriore , nello specifico campo tributario , del principio di eguaglianza ,
2015-10.txt30243024223 del 2012 ) . pertanto , secondo gli orientamenti costantemente seguiti da questa corte , non ogni modulazione delsistemaimpositivo per settori produttivi costituisce violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza . tuttavia , ogni
2015-10.txt49504950eluso . vero è che la disposizione ha affidato alla autorità per l energia elettrica , il gas e ilsistemaidrico un potere di vigilanza « sulla puntuale osservanza » del divieto di traslazione . tuttavia , come è congegnato
2015-10.txt50775077rht sull attività di vigilanza svolta nell anno 2012 dall autorità per l energia elettrica , il gas e ilsistemaidrico ) . elementi indiziari tratti dalle politiche dei prezzi adottati dai soggetti vigilati , « che generano un incremento
2015-10.txt51865186di fatto paralizzato le iniziative assunte in tal senso dall autorità per l energia elettrica , il gas e ilsistemaidrico . 6.5.4 . – in definitiva , il vizio di irragionevolezza è evidenziato dalla configurazione del tributo in esame
2015-10.txt59945994questa corte richiede che la costituzione sia garantita come un tutto unitario , in modo da assicurare « una tutelasistemicae non frazionata » ( sentenza n . 264 del 2012 ) di tutti i diritti e i principi coinvolti
2015-10.txt62806280esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi . una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nelsistemaitaliano di giustizia costituzionale . essa non risulta inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza , proprio del giudizio
2015-100.txt34493449iva – oltre a poter rispondere del delitto di cui all art . 10-ter , si pone al centro delsistematanto dei delitti in materia di dichiarazione ( artt . 2 e seguenti del d.lgs . n . 74 del
2015-118.txt38223822non già le singole manovre di bilancio , o determinate misure in esse ricomprese , ma alcuni elementi strutturali delsistemanazionale di programmazione finanziaria , indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all interno della repubblica , nonché l
2015-13.txt17811781– la ricorrente lamenta , in particolare , che la disposizione legislativa censurata , intervenendo nella materia del coordinamento delsistematributario , affidata , ai sensi dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost .
2015-13.txt19391939prefigge il fine di « evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l attrattività delsistemaaeroportuale italiano » . l obiettivo del rilancio della competitività del settore è destinato a realizzarsi , sia attraverso la
2015-13.txt21442144, cost . ) . lo dimostra la previsione della destinazione « prioritaria » del gettito « al completamento deisistemidi monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all eventuale indennizzo delle popolazioni residenti [ . . . ] dell
2015-155.txt17141714e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi delsistematributario dello stato ; i ) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio ; l ) da
2015-155.txt56605660sprovviste dell adeguato reciproco coordinamento e dell organicità propria delle riforme ordinamentali , producono un risultato incidente sul nucleo delsistemadella fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell impatto finanziario che realizzano . 6.2 . –
2015-155.txt67406740nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma ; b ) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento delsistematributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in
2015-155.txt74847484e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che alsistemadella finanza pubblica allargata . quanto al profilo sub a ) , occorre poi precisare che , anche alla luce
2015-155.txt91259125purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni . ciò vale tanto più in presenza di unsistemadi finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni , così da far
2015-155.txt1053910539in sede pattizia , concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro . ciò nel rispetto dei vincoli disistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali . vale in proposito , ancor più che per
2015-178.txt22302230sollecitato a questa corte . le censure di illegittimità costituzionale si appuntano contro una normativa con un significato letterale esistematicoinequivocabile , che non offre alcun appiglio ad una interpretazione alternativa , rispettosa dei princípi della carta fondamentale . 8
2015-178.txt40644064n . 1 , recante « introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale » ) . ilsistemadella contrattazione collettiva nel lavoro pubblico , inteso nella sua interezza , contempla la pianificazione degli oneri connessi al suo
2015-178.txt46904690considerando n . 20 ) . alla stregua di tali rilievi , questa corte ha riconosciuto la ragionevolezza di unsistemadi misure dotate di una proiezione strutturale , che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per
2015-178.txt85248524lino jesus santos januàrio contro portogallo , punti 23 e seguenti del considerato in diritto ) . il carattere ormaisistematicodi tale sospensione sconfina , dunque , in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale ( art . 39 , primo
2015-192.txt788788la possibile dilatazione dei tempi indicati per l espletamento degli incarichi ) , così determinando una complessiva « irragionevolezza disistema» . è richiamato , infine , l art . 53 cost . , poiché attraverso la normativa censurata sarebbero
2015-192.txt34693469. 106-bis in esame ) . si aggiunga , infine , che vanno adeguatamente apprezzate anche le ricadute ” disistema” di una disciplina che , nelle condizioni descritte , può favorire , per un verso , applicazioni strumentali o
2015-251.txt23812381speciale ne costituisce elemento caratterizzante , che non si trasforma , per ciò solo , in elemento di rottura delsistemanazionale unitario . 5 . – di conseguenza , la questione di legittimità costituzionale dell art . 1 , comma
2015-26.txt327327reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta » . con ilsistemacomunemente denominato ” redditometro ” , dunque , l ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente ,
2015-273.txt341341all art . 1 della legge 11 marzo 2014 n . 23 ( delega al governo recante disposizioni per unsistemafiscale più equo , trasparente e orientato alla crescita ) , realizzerebbe una diminuzione delle entrate spettanti alla regione in
2015-273.txt418418fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti del medesimo articolo , condurrebbe a includere ( attraverso una letturasistematicadelle disposizioni dello stesso decreto ( nel novero delle maggiori entrate riservate allo stato anche quelle che dovrebbero spettare alla
2015-273.txt880880sostegno della sua argomentazione , la sentenza n . 88 del 2014 , nella quale si riconosce che il nuovosistemadelineato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 , n . 1 ( introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
2015-70.txt16141614le tipologie di imposizione tributaria , ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva , in un quadro disistemainformato a criteri di progressività , come svolgimento ulteriore , nello specifico campo tributario , del principio di eguaglianza (
2015-70.txt237223721 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n . 503 , recante « norme per il riordinamento delsistemaprevidenziale dei lavoratori privati e pubblici , a norma dell art . 3 della legge 23 ottobre 1992 , n
2015-70.txt29752975sanità e di pubblico impiego , nonché disposizioni fiscali ) previde che , in attesa della legge di riforma delsistemapensionistico e , comunque , fino al 31 dicembre 1993 , fosse sospesa l applicazione di ogni disposizione di legge
2015-70.txt32673267fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa . dopo l entrata in vigore delsistemacontributivo , il legislatore ( art . 59 , comma 13 della legge 27 dicembre 1997 , n . 449
2015-70.txt40324032dall art . 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n . 503 ( norme per il riordinamento delsistemaprevidenziale dei lavoratori privati e pubblici , a norma dell articolo 3 della legge 23 ottobre 1992 , n .
2015-70.txt51535153. non a caso , fin dalla sentenza n . 26 del 1980 , questa corte ha proposto una letturasistematicadegli artt . 36 e 38 cost . , con la finalità di offrire « una particolare protezione per il
2015-70.txt55065506immediata sulla spesa pubblica , non risulta del tutto indifferente per quest ultima , poiché contribuisce alla tenuta complessiva delsistemadelle assicurazioni sociali ( sentenza n . 393 del 2000 ) e , dunque , all adeguatezza della prestazione previdenziale
2015-70.txt61176117a tempo indeterminato del meccanismo perequativo , ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo , « esporrebbero ilsistemaad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità » , poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di
2015-77.txt41694169, in tal modo , nella titolarità della regione e sono strumentali all assolvimento di un compito legittimamente gravante sulsistemaregionale . naturalmente non è questa una situazione che si possa protrarre senza limite , perché altrimenti l accantonamento si
2015-82.txt40514051patto di stabilità e crescita non possono che essere perseguiti dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d imporsi all interosistemadelle autonomie ( sentenza n . 284 del 2009 ) . in tale prospettiva , questa corte si è pronunciata
2015-82.txt41674167stato , la corte ha attribuito un preciso rilievo alla tempestività degli adempimenti nazionali rispetto alle cadenze temporali tipiche delsistemaeuropeo di coordinamento delle politiche economiche degli stati membri ; tempestività che non può essere messa in pericolo dalla necessità
2015-83.txt417417direttiva di rifusione n . 112 / 2006 / ce , del consiglio del 28 novembre 2006 , relativa alsistemacomune d imposta sul valore aggiunto , anche in relazione agli artt . 3 e 53 cost . tali questioni
2016-145.txt442442richiesta dalla direttiva 28 novembre 2006 , n . 2006 / 112 / ce ( direttiva del consiglio relativa alsistemacomune d imposta sul valore aggiunto ) . ad avviso della ricorrente , l asserita violazione della direttiva europea e
2016-145.txt506506per due ordini di motivi . in primo luogo , le disposizioni impugnate imporrebbero alla regione e agli enti delsistemaregionale un immediato e irragionevole onere di adeguamento dei sistemi informativi per la gestione amministrativa e contabile , destinato a
2016-145.txt516516le disposizioni impugnate imporrebbero alla regione e agli enti del sistema regionale un immediato e irragionevole onere di adeguamento deisistemiinformativi per la gestione amministrativa e contabile , destinato a rivelarsi inutile qualora le misure di deroga non vengano autorizzate
2016-145.txt639639ulteriormente in una « lesione dell autonomia finanziaria regionale » , poiché la regione , come gli altri enti delsistemaregionale , non potrebbe più compensare l iva sugli acquisti con quella sulle vendite , dovendo invece chiederne il rimborso
2016-145.txt21202120ricorrente si diffonde nell illustrazione del meccanismo introdotto dal legislatore statale e insiste sulle conseguenze che esso avrebbe prodotto sulsistemadi fatturazione e sulle gravose procedure da seguire per ottenere il rimborso dell iva . in particolare , la regione
2016-145.txt21742174cui agli artt . 118 e 119 cost . , poiché sarebbe stata costretta , insieme agli altri enti delsistemaregionale , fin da subito , a sostenere un costo di adeguamento « dei sistemi informativi » , il quale
2016-145.txt21892189insieme agli altri enti del sistema regionale , fin da subito , a sostenere un costo di adeguamento « deisistemiinformativi » , il quale avrebbe potuto rivelarsi inutile qualora la necessaria autorizzazione fosse stata negata dal consiglio dell unione
2016-145.txt23382338cui all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in materia di «sistematributario e contabile » , come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente . alle regioni non è riservata , in
2016-145.txt24542454ancora ai sensi dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . – un diversosistemadi versamento dell iva ( introducendo , peraltro , procedure semplificate di rimborso ) . ciò che la regione lamenta
2016-145.txt24812481, peraltro , procedure semplificate di rimborso ) . ciò che la regione lamenta – il necessario adeguamento dei proprisistemiinformativi al nuovo meccanismo di fatturazione – costituisce una mera conseguenza di fatto cui hanno dovuto adeguarsi tutte le pubbliche
2016-145.txt25242524è la stessa regione , del resto , a rilevare che le disposizioni impugnate incidono su tutte le amministrazioni delsistemaregionale ) . analogamente , la circostanza per cui la regione non possa più compensare l imposta sul valore aggiunto
2016-173.txt19581958dovrebbero connotare un siffatto contributo ) , né una riduzione del trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica normativa delsistemapensionistico – esso si configurerebbe come una mera ablazione del trattamento di quiescenza dei pensionati incisi , in contrasto con
2016-173.txt27512751artt . 3 e 53 cost . , in quanto « volta a realizzare un circuito di solidarietà interno alsistemaprevidenziale » ( ordinanza n . 22 del 2003 ) , e neppure contraria agli artt . 2 , 36
2016-173.txt28282828legge , di cui all art . 23 cost . , avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari delsistemaprevidenziale ( sentenza n . 178 del 2000 ; ordinanza n . 22 del 2003 ) . 11 . –
2016-173.txt30543054deve operare all interno dell ordinamento previdenziale , come misura di solidarietà ” forte ” , mirata a puntellare ilsistemapensionistico , e di sostegno previdenziale ai più deboli , anche in un ottica di mutualità intergenerazionale , siccome imposta
2016-173.txt30823082più deboli , anche in un ottica di mutualità intergenerazionale , siccome imposta da una situazione di grave crisi delsistemastesso , indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni ( il più delle volte tra loro intrecciati : crisi
2016-173.txt31213121: crisi economica internazionale , impatto sulla economia nazionale , disoccupazione , mancata alimentazione della previdenza , riforme strutturali delsistemapensionistico ) – che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore , in modo da conferire all
2016-173.txt32113211del 2010 , n . 446 del 2002 , ex plurimis ) . l effettività delle condizioni di crisi delsistemaprevidenziale consente , appunto , di salvaguardare anche il principio dell affidamento , nella misura in cui il prelievo non
2016-173.txt32833283misura del tutto eccezionale , nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione delsistemadi previdenza . il prelievo , per essere solidale e ragionevole , e non infrangere la garanzia costituzionale dell art
2016-173.txt34803480alla solidarietà previdenziale ( artt . 2 e 38 cost . ) , deve : operare all interno del complessivosistemadella previdenza ; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema ; incidere sulle pensioni più elevate (
2016-173.txt34933493deve : operare all interno del complessivo sistema della previdenza ; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predettosistema; incidere sulle pensioni più elevate ( in rapporto alle pensioni minime ) ; presentarsi come prelievo sostenibile ; rispettare
2016-173.txt35563556al limite , rispettate nel caso dell intervento legislativo in esame . come detto , esso opera all interno delsistemaprevidenziale , che concorre a finanziare , in un contesto di crisi del sistema stesso , acuitasi negli ultimi anni
2016-173.txt35703570, esso opera all interno del sistema previdenziale , che concorre a finanziare , in un contesto di crisi delsistemastesso , acuitasi negli ultimi anni , per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più di un
2016-188.txt991991disposizioni contestate ] regolano un nuovo tributo , sostituendolo a tributi preesistenti , con il risultato di spostare risorse dalsistemaregionale allo stato » . sotto il profilo dell art . 3 cost . , la ricorrente lamenta la violazione
2016-188.txt10661066esso . sotto il profilo del buon andamento di cui all art . 97 cost . , il depauperamento delsistemaregionale rappresenterebbe una violazione dell autonomia finanziaria della regione e dei suoi comuni , perché produrrebbe incertezza sulle risorse disponibili
2016-188.txt13411341e dell imu sull abitazione principale , e neppure l effetto indiretto della novella sul gettito degli altri tributi delsistemaregionale come la contrazione del gettito dell imposta sul reddito delle società ( ires ) e dell irpef ( per
2016-188.txt24722472ministero stesso per ” riproporzionare ” la variazione tra dati effettivi e dati stimati , sottraendo in questo modo alsistemaregionale buona parte delle risorse ad esso spettanti . a tal proposito la regione sostiene di versare in una situazione
2016-188.txt39153915per la parte di propria competenza [ . . . ] b ) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento delsistematributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in
2016-188.txt48474847e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che alsistemadella finanza pubblica allargata » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . l art . 1 , comma
2016-188.txt64736473provvisorio per assicurare una corretta fase di ” sperimentazione finanziaria ” , indispensabile per realizzare un neutrale trapasso al nuovosistematributario definito dalla riforma . è evidente che aver reso definitivo l accantonamento dopo due anni di sperimentazione , in
2016-188.txt68386838, in tal modo , nella titolarità della regione e sono strumentali all assolvimento di un compito legittimamente gravante sulsistemaregionale » ( sentenza n . 77 del 2015 ) . in sostanza , l accantonamento ha natura intrinsecamente provvisoria
2016-188.txt74597459condizionando la programmazione [ nonché l esistenza di ] ulteriori variabili ingovernabili , o quanto meno imprevedibili , connesse alsistemanormativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla regione [ . . . ] . per tale motivo
2016-188.txt81468146alla razionalizzazione delle risorse tributarie assegnate alla medesima regione ed ai propri enti locali . è utile ricordare come ilsistematributario regionale sia caratterizzato , quasi per intero , dall eteronomia della struttura dei tributi ( propri derivati , addizionali
2016-205.txt41734173aggiunto i commi 150-bis e 150-ter nella legge n . 56 del 2014 ) , ma , per logica disistema, deve essere ritenuto anche con riferimento al comma 418 , come è confermato dalla circolare n . 1 del
2016-205.txt45634563al comma 419 ) è specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali non fondamentali e che tale misura si inseriscesistematicamentenel contesto del processo di riordino di tali funzioni e del passaggio delle relative risorse agli enti subentranti . questa
2016-21.txt15081508discute presenta profili strettamente intrecciati con materie di competenza del legislatore statale . e innegabile l interferenza con il «sistematributario » dello stato , di cui alla lettera e ) del secondo comma dell art . 117 cost .
2016-21.txt19791979del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo stato e ilsistemadelle autonomie ( ex plurimis , sentenze n . 44 del 2014 , n . 237 del 2009 , n
2016-278.txt197197, in quanto la legge 11 marzo 2014 , n . 23 ( delega al governo recante disposizioni per unsistemafiscale più equo , trasparente e orientato alla crescita ) nulla prevede in punto di spese della fase cautelare .
2016-280.txt15091509rimessione è la suddivisione del gettito fiscale , di cui la corte ha accertato l incidenza « sul nucleo delsistemadella fiscalità locale in ragione della sommatoria » degli effetti prodotti dalle norme in questione . è stato , infatti
2016-40.txt48674867comma 1 , della legge 7 agosto 2012 , n . 135 ) , ha chiarito gli esatti termini delsistemadi recupero oggetto delle odierne censure . come risulta dalla ricostruzione offerta dalla pronuncia appena ricordata , l intervento statale
2016-44.txt725725di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali » . viene , peraltro , asserito che , se pure ilsistemacosì delineato dal legislatore potrebbe effettivamente comportare per il contribuente interessato possibili oneri che non sussistono nel caso in cui
2016-78.txt797797l indice di capacità contributiva , ritenendo illogica una normativa che , per esigenze di cassa , impone un diversosistemadi calcolo degli obblighi tributari per i due gradi di merito , più oneroso nel processo tributario rispetto a quello
2016-78.txt12341234due criteri , alternativi o concorrenti , della materia e della proporzione al valore della controversia , che sostituisce ilsistemaprevigente basato sul pagamento di una marca da bollo da versare anticipatamente al momento dell iscrizione a ruolo e sul
2017-118.txt629629espressamente abrogato non sarebbe consentita . così facendo infatti si romperebbe l armonia della legislazione provinciale con i principi delsistematributario dello stato , i quali costituirebbero un « limite intrinseco » rispetto alle scelte legislative della provincia in tale
2017-118.txt13421342la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto ( ferma la necessaria armonia con i principi delsistematributario dello stato ) , negandone con ciò il carattere statale . è vero che l aggettivo ” proprio “
2017-118.txt13651365stato ) , negandone con ciò il carattere statale . è vero che l aggettivo ” proprio ” , nelsistematracciato dall art . 8 del d.lgs . n . 68 del 2011 con riferimento alle regioni ordinarie , connota
2017-118.txt17381738legittimità costituzionale ( sentenza n . 323 del 2011 ) . 4 . – una volta chiarito che nell attualesistemastatutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della provincia autonoma , sono superate tutte le
2017-118.txt18611861199 del 2016 ) . né è sostenibile che la legislazione impugnata non sia in armonia con i principi delsistematributario dello stato ( alla cui osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto ) per il solo
2017-118.txt19921992esenzione uguale a quella impugnata era stata configurata dal legislatore statale ne comprova l astratta compatibilità con i principi delsistematributario , anche se poi si è reputato opportuno abrogarla . in conclusione il ricorso deve essere rigettato , perché
2017-133.txt17311731delle regioni e degli enti locali a stabilire entrate e tributi propri , al rispetto dei princìpi di coordinamento delsistematributario . il comma 7 , nell estendere il beneficio della riduzione del tributo , previsto dall art . 3
2017-133.txt31913191di cui all art . 117 , secondo comma , lettera s ) , cost . , alla disciplina delsistematributario , in relazione all art . 119 , secondo comma , cost . la disposizione regionale esclude l addizionale
2017-133.txt34933493comma 5 , intervenendo sulle norme metriche per la vendita dei carburanti , inciderebbe sulla tutela della concorrenza e sulsistematributario , materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello stato ex art . 117 , secondo comma , lettera e
2017-133.txt39313931che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell imposta , in contrasto con la potestà legislativa statale in materia disistematributario e contabile , dall altra , addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e
2017-140.txt15311531) . in tema di federalismo fiscale è stato peraltro rilevato il ritardo del legislatore nell assicurare « ” unsistemadi finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni , così da far
2017-140.txt19741974condizionando la programmazione [ nonché l esistenza di ] ulteriori variabili ingovernabili , o quanto meno imprevedibili , connesse alsistemanormativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla regione [ . . . ] . per tale motivo
2017-177.txt21702170d.p.r . n . 131 del 1986 e diretto a evitare fenomeni di doppia imposizione , conseguenti alla simmetria delsistemaiva-registro . condizione necessaria e sufficiente del trattamento agevolato è che l operazione ricada nell ambito di applicazione dell iva
2017-236.txt930930) , emanato in attuazione del comma 5 del censurato art . 9 . 4 . 2 . – ilsistemanormativo previgente alla novella in esame distingueva due ipotesi : una prima , concernente il caso in cui le spese
2017-236.txt354635466 . 2.2 . – le disposizioni in esame , peraltro , non hanno realizzato una riforma organica e disistemadel segmento lavorativo di riferimento , non compatibile con la decretazione d urgenza . le norme in esame influiscono sulle
2017-236.txt65676567comma 5 del censurato art . 9 , grazie alle modifiche apportate in sede di conversione , ha introdotto nelsistemaverifiche di rendimento destinate ad incidere sul quantum del diritto a godere degli emolumenti in questione in ragione di alcuni
2017-236.txt78167816fondamentale e indispensabile dello stato di diritto . la tutela dell affidamento non comporta , tuttavia , che nel nostrosistemacostituzionale sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata salvo
2017-245.txt139139, secondo comma , lettera e ) , della costituzione , che riserva alla legislazione esclusiva dello stato il «sistematributario e contabile dello stato » , e si porrebbe in contrasto anche con l art . 9 della legge
2017-245.txt357357comma , lettera e ) , cost . , che riserva allo stato la competenza legislativa in tema di «sistematributario » . 1 . 3 . – l avvocatura generale dello stato impugna , inoltre , l art .
2017-245.txt620620, secondo comma , lettera e ) , cost . , che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale il «sistematributario e contabile dello stato » . la disposizione sarebbe altresì in contrasto con l art . 2 del decreto
2017-245.txt851851fuori della tesoreria unica statale » , regolata dalla legge 29 ottobre 1984 , n . 720 ( istituzione delsistemadi tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ) , la cui disciplina sarebbe espressione di principi fondamentali in materia
2017-245.txt22662266esecuzione degli obblighi statali derivanti dal regime di compartecipazione in nessun modo lede le competenze legislative statali in materia disistematributario . 4 . – non sono fondate neppure le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all art .
2017-245.txt24342434comma , lettera e ) cost . , il quale riserva allo stato la potestà legislativa in materia di «sistematributario » . ribatte la regione resistente che la norma regionale rivestirebbe una natura meramente programmatica , priva di carattere
2017-245.txt39193919disciplina . né è rilevante , come eccepisce la regione resistente , la circostanza che , allo stato , ilsistemadella tesoreria unica risulti operativo solo in virtù della sospensione -prevista dall art . 35 , comma 8 , del
2017-245.txt40624062, n . 279 , recante « individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello stato , riordino delsistemadi tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello stato » ) . per questo motivo , secondo la regione
2017-245.txt41094109avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l istituzione dell ase sarebbe incompatibile anche con l ordinario ( benché sospeso )sistemaa tesoreria mista . anche a prescindere dalla circostanza per cui , al momento dell entrata in vigore della legge
2017-245.txt41364136prescindere dalla circostanza per cui , al momento dell entrata in vigore della legge regionale impugnata , era vigente ilsistemadi tesoreria unica e non quello di tesoreria mista , il confronto con questa specifica seconda disciplina non risulta comunque
2017-245.txt41844184regolamentazione della gestione delle liquidità spettanti alle regioni che derivino direttamente o indirettamente dal bilancio dello stato . anche nelsistemaa tesoreria cosiddetta ” mista ” , infatti , tali liquidità devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate alle
2017-245.txt46904690regione resistente – che l ase potrà essere , a sua volta , assoggettata , con atto statale , alsistemadi tesoreria unica . in primo luogo , infatti , una tale determinazione non risulta intervenuta e , in ogni
2017-245.txt50345034il preventivo afflusso diretto di tali somme all ase , in contrasto , come si è detto , con ilsistemadi tesoreria unica , con conseguente violazione , altresì , dell art . 117 , secondo comma , lettera e
2017-245.txt59805980art . 70 del decreto legislativo 23 giugno 2011 , n . 118 ( disposizioni in materia di armonizzazione deisistemicontabili e degli schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli
2017-245.txt60666066proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto , nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivisistemiinformativi e le altre forme di collaborazione » . questa corte non può , inoltre , esimersi dall osservare che
2017-245.txt62036203materia di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomie speciali : « [ è ] utile ricordare come ilsistematributario regionale sia caratterizzato , quasi per intero , dall eteronomia della struttura dei tributi ( propri derivati , addizionali
2017-249.txt204204emergerebbe che il classamento è un operazione legata necessariamente ad una singola unità immobiliare . pertanto sarebbe incompatibile con ilsistemala previsione di una revisione parziale del classamento di intere microzone . in particolare , l impugnato comma 335 sarebbe
2017-249.txt13581358incidere sul valore del bene , tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dalsistemacatastale in generale . può quindi ritenersi non irragionevole che l accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti
2017-250.txt24262426, n . 77 e n . 78 del 2017 ) ; non indicano uno specifico scopo solidaristico interno alsistemaprevidenziale ( reg . ord . n . 101 , n . 242 , n . 243 , n .
2017-250.txt47844784esigenza di bilanciamento del sacrificio imposto a talune categorie di pensionati con le necessità di bilancio e di tenuta delsistema» sulla sola base dell esame delle disposizioni censurate , senza neppure menzionare gli atti parlamentari e i documenti di
2017-250.txt91079107devono ruotare le scelte del legislatore nella materia pensionistica e assurge , per questa sua centralità , a principio disistema. per assicurare una coerente applicazione di tale principio-cardine negli interventi legislativi che si prefiggono risparmi di spesa , questi
2017-269.txt248248norme impositive del contributo per contrasto con la normativa dell unione europea in materia – stimando « più aderente alsistemagiuridico complessivo » scrutinare prioritariamente la conformità della disciplina al diritto interno e la sua aderenza ai principi costituzionali .
2017-269.txt21462146norme impositive del contributo per contrasto con la normativa dell unione europea in materia – stimando « più aderente alsistemagiuridico complessivo » scrutinare prioritariamente la conformità della disciplina ai principi costituzionali interni . invero , la stessa commissione provinciale
2017-269.txt28552855legge ( art . 101 cost . ) , dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo stessosistemacostituzionale gli impone di osservare ed applicare . viceversa , quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell
2017-269.txt30203020. – una precisazione si impone alla luce delle trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell unione europea e ilsistemadei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l entrata in vigore del trattato di lisbona che modifica il trattato sull
2017-269.txt35383538/ 11-13 ) . il tutto , peraltro , in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversisistemidi garanzia , nel quale le corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la corte di giustizia (
2017-269.txt35803580ultimo , ordinanza n . 24 del 2017 ) , affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livellosistemico( art . 53 della cdfue ) . d altra parte , la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla cdfue a
2017-269.txt48004800. 27 del 2012 . 7.1 . – le norme oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale hanno significativamente innovato ilsistemadi finanziamento dell agcm che , in precedenza , si basava su quattro diverse fonti , costituite da trasferimenti dallo
2017-269.txt49584958stato – legge finanziaria 2006 ) si è aggiunto , al fondo appositamente stanziato nel bilancio dello stato , unsistemadi contribuzione da parte delle imprese tenute all obbligo di notifica delle concentrazioni ( cosiddetto filing fee ) . negli
2017-269.txt51405140agcm . 7.2 . – al fine di rafforzare l indipendenza dell autorità da condizionamenti che potevano derivare dal precedentesistemamisto di finanziamento – condizionamenti che potevano provenire da soggetti di varia natura ( politica , economica , finanziaria )
2017-269.txt51935193del 2012 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 27 del 2012 , ha introdotto un nuovosistemadi finanziamento , basato su contributi obbligatori dovuti dalle imprese di medio-grandi dimensioni . più precisamente , la disposizione citata
2017-269.txt70827082concorrere al finanziamento dell autorità i soggetti cui principalmente si rivolge l attività di garanzia della stessa . un talesistemacorrisponderebbe a due ragionevoli esigenze equitative : quella di contenere il carico economico posto a carico del singolo operatore e
2017-269.txt71457145. in particolare , l apposizione di un tetto massimo alla contribuzione intende correggere una criticità palesatasi con riferimento alsistemaprevigente , che prevedeva un contributo a carico dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni di concentrazione , per i
2017-269.txt71787178comunicazione delle operazioni di concentrazione , per i quali non era stabilito alcun limite massimo di contribuzione . il nuovosistemaha introdotto tale limite allo scopo di porre l autorità al riparo da ogni rischio di ” cattura ” del
2017-269.txt73237323un importo massimo non superabile , impedisce di creare una ristretta cerchia di finanziatori egemoni : sotto questo profilo ilsistemadisegnato dal legislatore risulta , dunque , non solo compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt . 3
2017-69.txt997997parti del giudizio . l enunciazione , da parte del giudice a quo , di argomenti testuali , logici ,sistematicie storici denota che è stato esperito in concreto un tentativo di utilizzare tutti gli strumenti interpretativi per saggiare la
2017-69.txt16681668il rispetto della riserva relativa di legge di cui all art . 23 cost . prendendo in considerazione l interosistemadelle norme in cui ciascuna prestazione s inscrive . già in passato , eventuali carenze della singola disposizione di legge
2017-69.txt16951695s inscrive . già in passato , eventuali carenze della singola disposizione di legge sono state colmate attraverso una interpretazionesistematicadel tessuto normativo , complessivamente considerato , in cui essa si innesta e dal quale sono stati tratti , anche
2017-69.txt20702070. – interpretato alla luce di questi principi , valevoli anche nel caso odierno , e correttamente inquadrato nel complessivosistemanormativo di riferimento , l impugnato art . 37 , comma 6 , lettera b ) , del d.l .
2017-69.txt29932993di riferimento , in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile . in conclusione , ad un esamesistematicodel contesto normativo di riferimento , il potere impositivo dell amministrazione trova – nella disposizione censurata e nelle altre norme
2017-85.txt446446. e anche se si dovesse ritenere che si ricade nella materia del « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » , si tratterebbe pur sempre di legislazione regionale concorrente , restando riservata allo stato la determinazione dei principi
2017-85.txt873873, della legge n . 549 del 1995 esprimerebbe un principio fondamentale di « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » . infine , la norma regionale violerebbe anche l art . 117 , secondo comma , lettera s
2017-85.txt34573457epoca della sua introduzione , infatti , l ordinamento non prevedeva ancora obblighi per la pubblica amministrazione di organizzare adeguatisistemidi raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di assicurarne percentuali minime in rapporto ai rifiuti complessivamente prodotti , in quanto
2017-85.txt35573557che il legislatore , nell assoggettare gli scarti e i sovvalli ad aliquota fiscale ridotta , intendesse distinguere tra diversisistemidi raccolta dei rifiuti . a finalità incentivanti della raccolta differenziata sono invece specificamente orientate altre disposizioni in materia di
2017-85.txt37783778riduzione della ” ecotassa ” , e assoggetta gli altri comuni all aliquota fiscale massima . nulla vieta che ilsistemadi incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano , operando
2017-85.txt42444244la lamentata invasione della competenza esclusiva in tema di tributi statali , e che si tratti dunque della materia «sistematributario [ . . . ] dello stato » , indicata nella stessa lettera e ) . lo si desume
2017-85.txt44494449in questo senso , sia la piena sovrapponibilità del dato letterale delle due norme , sia la mancanza di ragionisistematicheo finalistiche che giustifichino una diversa conclusione . per le stesse ragioni esposte con riferimento alla disposizione statale , dunque
2017-85.txt56445644terzo comma , e 119 cost . , in riferimento alla materia del « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » .
2017-99.txt18091809sacrificio della libertà personale di colui che ha omesso la comunicazione . questa tesi non può essere condivisa . nelsistemacongegnato dal legislatore con gli artt . 30 e 31 della legge n . 646 del 1982 , al contrario
2017-99.txt24272427. – va infine rilevato che è auspicabile l introduzione , resa possibile dall attuale sviluppo tecnologico , di unsistemaautomatico di comunicazione alla polizia tributaria degli atti , soggetti a pubblicità legale , che determinano variazioni nel patrimonio delle
2018-152.txt760760art . 117 , terzo comma , cost . ( in relazione al « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » ) . si prospetta , inoltre , la violazione dell art . 117 , secondo comma , lettera
2018-152.txt798798comma , lettera e ) , cost . , avuto riguardo alla competenza legislativa esclusiva nazionale in tema di «sistematributario e contabile dello stato » . 4 . – qualche mese dopo , la regione siciliana , con l
2018-152.txt25032503ad essa spettante ; per altro verso ( comma 2 ) , ribadisce che « nei limiti dei principi delsistematributario dello stato la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale » . vengono
2018-152.txt26982698disciplinando in modo originale tutti gli elementi del prelievo , anche quelli fondamentali , nel rispetto dei principi del «sistematributario italiano » così come imposto dall art . 6 , comma 2 , delle norme di attuazione richiamate .
2018-152.txt27442744tale ultimo limite , peraltro , si distingue da quello della necessaria osservanza « dei principi fondamentali di coordinamento delsistematributario » previsto dall art . 119 , secondo comma , cost . , per le regioni ordinarie . l
2018-152.txt32743274competenza legislativa regionale in materia appare condizionata dal necessario rispetto dei « principi di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » dettati dalla legge nazionale , primo tra tutti quello del divieto della doppia imposizione ; per le autonomie
2018-152.txt33373337istituire e disciplinare i tributi propri regionali è che il tributo proprio sia « in armonia con i principi delsistematributario dello stato » ( sentenza n . 102 del 2008 ) . 9 . 3 . – è ben
2018-152.txt39633963del d.p.r . n . 1074 del 1965 , deve escludersi che le disposizioni censurate diano luogo a distonie disistemacon la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale . la disciplina regionale
2018-152.txt39993999ordinamentale . la disciplina regionale in esame , piuttosto , appare in armonia con lo « ” spirito ” delsistematributario dello stato » ( sentenze n . 102 del 2008 e n . 304 del 2002 ) , dando
2018-152.txt42184218gli opportuni chiarimenti , anche documentali . secondo il presidente del consiglio dei ministri , siffatta previsione avrebbe una portatasistematicagenerale ; vincolerebbe , inoltre , anche la regione siciliana in ragione di quanto previsto dall art . 1 ,
2018-152.txt48424842precede e sostanzia la determinazione del dovuto . sotto tale profilo , va rimarcato che , nel tempo , ilsistematributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione . 14.1 . – in
2018-152.txt54325432– le previsioni citate da ultimo danno conto della certa compatibilità del modulo previsto dalla norma siciliana impugnata con ilsistematributario statale . rappresentano , infatti , situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione
2018-152.txt54835483di accertamento , quantomeno ) di liquidazione della pretesa . danno conferma , soprattutto , della possibilità , assentita dalsistema, di procedere alla immediata iscrizione a ruolo senza prevedere alcuna forma di partecipazione preventiva del contribuente , ogni qualvolta
2018-152.txt61106110significativi margini di discrezionalità interpretativa . parimenti , il sacrificio del contradittorio preventivo con il contribuente trova una giustificazione disistemaidentica a quella già descritta in tema di controlli automatici ; e , alla stessa stregua di tali ultime ipotesi
2018-152.txt63766376di ottimizzazione della esazione fiscale con quelle di difesa del contribuente , senza porsi in termini di incompatibilità con ilsistematributario statale , il quale prevede ipotesi di regolamentazione non dissimili in presenza di presupposti analoghi . 15 . –
2018-152.txt64046404di regolamentazione non dissimili in presenza di presupposti analoghi . 15 . – esclusa , dunque , l incompatibilità disistemasottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari , non è superfluo rimarcare , inoltre , che le disposizioni
2018-152.txt64966496depone in tal senso l art . 2 della legge 24 gennaio 1978 , n . 27 ( modifiche alsistemasanzionatorio in materia di tasse automobilistiche ) , diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il presidente
2018-152.txt70647064stretta analogia che corre tra la disciplina oggetto di scrutinio ed altre fattispecie di attuazione dell imposizione fiscale previste dalsistemanazionale , rispetto alle quali , come nel caso in esame , la partecipazione del contribuente alla fase di formazione
2018-152.txt76327632in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi , riscontrate nelsistematributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla regione siciliana .
2018-17.txt52465246, del d.l . n . 4 del 2015 , che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall attuazione del nuovosistemadi esenzione . a decorrere dal 2015 le variazioni compensative di risorse conseguenti all attuazione delle disposizioni di cui ai
2018-17.txt59625962via incidentale dal tar , che attengono alla disciplina del tributo , la regione lamenta il preteso pregiudizio arrecato alsistemadi finanziamento degli enti locali . nella regolamentazione dei trasferimenti dovuti a questi ultimi – significativamente tali provvidenze finanziarie hanno
2018-17.txt61576157fondo di solidarietà comunale . in linea astratta tale assunto non è implausibile , dal momento che viene abbandonato unsistemadi esenzione collaudato in tempi recenti a favore di un altro – frutto di criteri risalenti e adottati per altre
2018-17.txt65206520si può negare che la norma impugnata sostituisce un meccanismo di esenzioni già sperimentato in questo ambito , con unsistemanuovo , bisognoso di verifiche di impatto in un ambito particolarmente delicato quale quello dei territori e delle popolazioni della
2018-175.txt32543254di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche . ciò è tanto più vero a seguito dell istituzione delsistemanazionale della riscossione , secondo la previsione dell art . 3 del d.l . n . 203 del 2005 ,
2018-188.txt201201autonomia finanziaria di entrata e di spesa , prescrive l osservanza dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario . nella fattispecie , il censurato art . 23 , comma 1 , lettera a ) , nel prevedere
2018-188.txt248248in assenza di alcun beneficio per il soggetto obbligato , si porrebbe in contrasto con le norme di coordinamento delsistematributario che , nel settore della bonifica , sono individuabili nell art . 59 del regio decreto 13 febbraio 1933
2018-188.txt20902090in particolare quanto alla regolamentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili , avente natura tributaria , anche il coordinamento delsistematributario , di competenza concorrente ( art . 117 , terzo comma , cost . ) , nonché il limite
2018-188.txt26522652119 , secondo comma , cost . che prescrive il rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario anche con riferimento ad un tributo – quale è quello in esame – che trovi origine in una fonte
2018-188.txt29372937legislatore , nell esercizio della sua discrezionalità in materia di politica economica e fiscale , può anche passare da unsistemabasato sulla fiscalità di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone , come
2018-188.txt39933993premessa , da cui muovere per l esame delle questioni di costituzionalità , vengono in rilievo i principi fondamentali delsistematributario , che limitano la riconosciuta , pur ampia , competenza legislativa della regione ; la quale – come si
2018-188.txt45484548che contiene , all art . 23 , la disposizione censurata dalla ctp rimettente . si tratta di una disciplinasistematicae articolata . dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica ( art . 3 ) , la legge regionale
2018-188.txt56625662relativo perimetro di contribuenza . in tal modo però risulta violato il più volte citato principio ( settoriale ) delsistematributario , che vuole invece che l assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all immobile dall attività di
2018-188.txt59815981) . 12 . – la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale delsistematributario nel senso dell innesto della previsione , in positivo , del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica
2018-27.txt380380. da ciò consegue l inammissibilità della questione . 3 . 1.1 . – argomenti a sostegno della illegittimità delsistemadi determinazione delle aliquote , di cui all art . 4 , sono contenuti nelle memorie depositate dalle parti private
2018-27.txt12041204riferimento alla riserva statale dell organizzazione e dell esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici e al relativosistemaconcessorio , istituito dal decreto legislativo 14 aprile 1948 , n . 496 ( disciplina delle attività di giuoco )
2018-27.txt14761476. 3 in esame rivolgesse la pretesa impositiva statale anche nei confronti degli stessi soggetti operanti al di fuori delsistemaconcessorio . secondo tale interpretazione , fatta propria dall avvocatura generale dello stato , l applicazione dell imposta unica non
2018-27.txt16101610del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza , essa contemplasse i soli soggetti operanti nelsistemaconcessorio ( ad esclusione perciò dei bookmakers con sede all estero , sforniti di titolo concessorio in italia , e
2018-27.txt18541854, da un lato , che l imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori delsistemaconcessorio e stabilendo , altresì , che il generale concetto di ” gestione ” include anche l attività svolta “
2018-27.txt24402440nel settore del gioco , allo scopo di evitare l irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori delsistemaconcessorio , i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione ,
2018-29.txt8484n . 225 , verte sulla violazione della potestà legislativa concorrente nella materia « coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » e di quella residuale ( art . 117 , terzo e quarto comma , della costituzione ) ,
2018-29.txt868868. 193 / 2016 ) . 6 . – si è in presenza , pertanto , di una riforma disistema, sia pure limitata nel tempo , avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli ; una procedura caratterizzata da
2018-29.txt999999di imposte , con un appesantimento operativo incompatibile con la finalità perseguita di migliorare la razionalità e la efficienza delsistema. 7 . – ricorrono , dunque , le condizioni che legittimano l esercizio della potestà legislativa concorrente dello stato
2018-29.txt10291029condizioni che legittimano l esercizio della potestà legislativa concorrente dello stato del « coordinamento [ . . . ] delsistematributario » ai sensi dell art . 117 , terzo comma , cost . nonché dell art . 119 ,
2018-29.txt16361636ente ad essa succeduto , poi , tramite la emissione di ruoli . da questo ambito rimane dunque estraneo ilsistemadell ingiunzione , che è gestito dagli enti impositori , direttamente ovvero tramite affidamento a terzi , ai sensi dell
2018-35.txt8282, nel testo anteriore alle modifiche operate dal decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione delsistemasanzionatorio , in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23
2018-35.txt264264incriminatrice sottoposta a scrutinio si colloca nell alveo del processo di parziale revisione della strategia politico-criminale sottesa al riassetto delsistemapenale tributario attuato dal d.lgs . n . 74 del 2000 : strategia consistente nella focalizzazione dell intervento repressivo preminentemente
2018-35.txt915915successivamente introdotta dal d.lgs . n . 158 del 2015 , nel quadro di una ulteriore ed ampia revisione delsistemasanzionatorio tributario . l art . 9 del citato decreto legislativo ha , infatti , sostituito la norma censurata ,
2018-35.txt23802380adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) . in passato , l istituto civilistico della compensazione era ritenuto inapplicabile ai crediti di
2018-43.txt16821682non punibilità introdotta dall art . 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione delsistemasanzionatorio , in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23
2018-43.txt43514351attuale l invito al legislatore a « stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni » che ilsistemadel cosiddetto doppio binario « genera tra l ordinamento nazionale e la cedu » ( sentenza n . 102 del
2018-46.txt12661266pensioni « ha dichiarato di accantonare le somme del contributo in questione per utilizzarle , esclusivamente , all interno delsistemaprevidenziale regionale » ) non chiarisce se una tale natura del contributo imposto dalla regione sia da lui presupposta in
2018-67.txt4242questione di legittimità costituzionale dell art . 10 della legge 20 settembre 1980 , n . 576 ( riforma delsistemaprevidenziale forense ) , in riferimento all art . 3 della costituzione , sotto i profili del principio di eguaglianza
2018-67.txt251251tantomeno far maturare pensioni ai superstiti . non è possibile – secondo il rimettente – che , pur essendo ilsistemaprevidenziale forense ispirato al principio solidaristico per cui tra contributi e prestazioni erogate dalla cassa non sussiste un vincolo di
2018-67.txt916916esercizio continuativo della professione ) . la cassa ha provveduto quindi all iscrizione dell avvocato a . t . alsistemadi previdenza forense , retrodatata con la stessa decorrenza dell iscrizione all albo ( 11 gennaio 2007 ) , domandandogli
2018-67.txt15561556sollevate in riferimento agli artt . 3 e 38 cost . , non sono fondate . 3.1 . – ilsistemadella previdenza forense – quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n . 576 del 1980 , più volte modificata , e
2018-67.txt19921992consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla cassa ( art . 21 , comma 8 ) . l abbandono di unsistemainteramente disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione della cassa in fondazione di diritto privato , al pari di altre
2018-67.txt20992099regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base , che rimane quale fondamento essenziale di questosistemaintegrato , di fonte ad un tempo legale ( quella della normativa primaria di categoria ) e regolamentare ( quella
2018-67.txt24352435della cassa . si ha quindi che l assicurato , che obbligatoriamente , e da ultimo automaticamente , accede alsistemaprevidenziale della cassa ( ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato ) , partecipa , nel complesso ed in
2018-67.txt24592459( ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato ) , partecipa , nel complesso ed in generale , alsistemadelle prestazioni di quest ultima , il cui intervento , al verificarsi di eventi coperti dall assicurazione di natura previdenziale
2018-67.txt25442544. 38 , secondo comma , cost . 3.2 . – posto tale criterio solidaristico , cui si ispira ilsistemadella cassa , il principio di ragionevolezza ( art . 3 cost . ) e quello di adeguatezza dei trattamenti
2018-67.txt27952795) prevede la pensione contributiva secondo i criteri della legge 8 agosto 1995 , n . 335 ( riforma delsistemapensionistico obbligatorio e complementare ) in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro un determinato tetto reddituale , nonché
2018-67.txt28862886iscrizione alla cassa in età avanzata , la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con ilsistemacontributivo . in conclusione , l art . 10 della legge n . 576 del 1980 , prevedendo l ordinario
2018-67.txt32383238e derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato talesistemaprevidenziale pagando per anni i dovuti contributi ( soggettivo ed integrativo ) fino a maturare il requisito contributivo sufficiente ,
2018-67.txt33543354diritto alla pensione di vecchiaia . le due fattispecie poste in comparazione dal rimettente – quella dell avvocato pensionato nelsistemadell assicurazione generale obbligatoria gestito dall inps , che si iscrive all albo ordinario dopo il pensionamento , e quella
2018-67.txt33813381inps , che si iscrive all albo ordinario dopo il pensionamento , e quella dell avvocato pensionato di vecchiaia nelsistemadi previdenza forense della cassa , che rimane iscritto all albo anche dopo la maturazione del diritto a tale trattamento
2018-67.txt38533853e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività delsistematributario ( art . 53 , secondo comma , cost . ) . stante questa differenziazione , la contribuzione dovuta
2018-67.txt39193919eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale , in quanto « volta a realizzare un circuito di solidarietà interno alsistemaprevidenziale » ( sentenza n . 173 del 2016 ) , né trasmoda in un obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità
2018-67.txt39873987, circostanza che attiene alle peculiarità del caso , e non svolge una adeguata censura di carattere generale sul complessivosistemadi provvista della cassa in raffronto alle prestazioni erogate . tale insufficiente motivazione della censura comporta l inammissibilità della sollevata
2018-67.txt46254625iva ) poteva considerarsi equipollente – ex se ed in generale – alla domanda di iscrizione alla cassa in unsistemain cui non era escluso che potesse esercitarsi la professione forense senza essere iscritti alla cassa . proprio per rimuovere
2018-72.txt12191219di tassazione fondato sulla rendita figurativa ( sentenza n . 346 del 2003 ) – seppure in un diverso rapportosistematicocon la disciplina complessiva del tributo interessato , prevedendosi una maggior riduzione del reddito locativo da prendere in considerazione rispetto
2018-72.txt17461746) . alla stregua dei rilievi che precedono , si deve dunque escludere , anche in virtù di una valutazionesistematica, che il nuovo regime fiscale non tenga adeguatamente conto di vincoli e oneri correlati agli immobili di interesse storico-artistico
2018-72.txt18891889la disciplina con quella delle ulteriori agevolazioni . peraltro , ai fini del positivo scrutinio delle disposizioni impugnate in terminisistematicie di proporzionalità , non è indifferente che il nuovo regime dettato per i beni di interesse storico-artistico si accompagni
2018-89.txt20012001ed efficiente l esazione della prestazione riducendo l area di possibile evasione . ciò in ragione della riscontrata inadeguatezza delsistemalegato alla autocertificazione dei volumi estratti , previsto dalla normativa previgente , negativamente sperimentato in sede di prima applicazione della
2018-89.txt50175017in consonanza anche con quella della corte edu ) , la tutela dell affidamento non comporta che , nel nostrosistemacostituzionale , sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata
2018-90.txt663663giudice che ha giurisdizione sulle controversie per il loro accertamento nel processo tributario – , tra gli altri , ilsistemadella riscossione fiscale che si discosta dal regime ordinario dell espropriazione forzata regolata dal codice di rito proprio al fine
2018-90.txt763763. ove poi si tratti di tributi armonizzati secondo il diritto europeo , maggiore è l esigenza di effettività delsistemadi riscossione fiscale ( sentenza n . 225 del 2014 ) . il corretto adempimento degli obblighi tributari è altresì
2018-90.txt24422442loro rilevanza , tanto più perché conforme al diritto vivente , ma appare anche corretto perché orientato da ragioni disistematicità. sarebbe infatti priva di giustificazione una differenziazione tra società beneficiarie secondo che la scissione sia totale o parziale ai
2018-90.txt36753675sotto l aspetto passivo della responsabilità patrimoniale , a favore dell amministrazione finanziaria , è anche coerente , in chiavesistematica, con la neutralità sul versante attivo stante la non configurabilità di plusvalenze tassabili dei beni della società scissa secondo
2019-122.txt12261226– l eccezione non è fondata . 3.3 . – il riferimento alla competenza statale esclusiva in materia di «sistematributario [ . . . ] dello stato di cui all art . 117 , secondo comma , lettera e
2019-122.txt32173217manovrabilità previsti dalla legislazione statale , le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale » , costituisce principio di coordinamento delsistematributario che assume la valenza di parametro interposto cui la regione deve attenersi nell esercizio della propria competenza legislativa .
2019-122.txt34873487117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , per lesione della competenza statale esclusiva sul «sistematributario [ . . . ] dello stato » , e 119 , secondo comma , cost . , per
2019-122.txt35213521secondo comma , cost . , per il mancato rispetto dei « princìpi di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » . la norma regionale , per il suddetto sottoinsieme di veicoli , viene , infatti , a richiedere
2019-122.txt39713971» ; c ) i tributi qualificati , dal comma 3 , come « propri derivati » . in questasistematicail legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata , sia rispetto ai tributi propri autonomi ( siano essi
2019-128.txt361361art . 117 cost . entrambi i giudici rimettenti prospettano la lesione della potestà legislativa statale esclusiva in materia disistematributario dello stato , in quanto la facoltà di variazione delle aliquote sarebbe stata riconosciuta alle regioni , dal comma
2019-218.txt229229stesso decreto legislativo per il rapporto di lavoro privato , al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato : la duplicità deisistemiimpositivi e la disparità di trattamento conseguenti sarebbero , perciò , in contrasto con gli artt . 3 e 53
2019-218.txt16971697una qualunque spesa fiscale , ma assume una specifica giustificazione costituzionale in virtù della sua connessione con l attuazione delsistemadell art . 38 , secondo comma , cost . , derivante dal « collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e
2019-218.txt19841984beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati – quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare , dando attuazione alsistemadell art . 38 , secondo comma , cost . – è identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici
2019-218.txt20292029tanto dimostra la ricostruzione dell evoluzione normativa . le forme di previdenza per l erogazione di trattamenti pensionistici complementari delsistemaobbligatorio , infatti , sono finalizzate ad assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale , come enunciano sia l art
2019-218.txt25902590l art . 2 , comma 5 , della legge 8 agosto 1995 , n . 335 ( riforma delsistemapensionistico obbligatorio e complementare ) , il legislatore ha dapprima assoggettato alle disposizioni sul tfr , contenute nell art .
2019-218.txt51855185quando l aderente sia un dipendente pubblico assunto a tempo determinato . quanto all entità del trattamento pensionistico riconosciuto dalsistemadi previdenza obbligatorio , l argomento dell avvocatura sembra fare riferimento al più favorevole criterio di determinazione della pensione secondo
2019-218.txt52075207previdenza obbligatorio , l argomento dell avvocatura sembra fare riferimento al più favorevole criterio di determinazione della pensione secondo ilsistemaretributivo ; si tratta , però , di una prospettiva fallace perché i dipendenti pubblici che possono aderire a un
2019-218.txt52535253quali fin dall inizio del loro rapporto di lavoro si applicano sia il regime di tfr , sia il nuovosistemadi calcolo contributivo delle pensioni , introdotto dalla legge n . 335 del 1995 , al pari dei dipendenti privati
2019-222.txt18441844non si verifica a ) allorché le due sanzioni perseguano scopi differenti e complementari , sempre che b ) ilsistemanormativo garantisca una coordinazione tra i due procedimenti sì da evitare eccessivi oneri per l interessato , e c )
2019-222.txt22782278tanto dall art . 4 prot . n . 7 , quanto dall art . 50 cdfue – dell attualesistemadi ” doppio binario ” sanzionatorio e procedimentale , così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia di
2019-222.txt30333033di descrivere gli ulteriori istituti premiali introdotti dal decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione delsistemasanzionatorio , in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23
2019-240.txt16071607territoriale ) , e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n . 503 ( norme per il riordinamento delsistemaprevidenziale dei lavoratori privati e pubblici , a norma dell articolo 3 della legge 23 ottobre 1992 , n .
2019-240.txt35923592riverbera sullo stesso rapporto sinallagmatico , in quanto fa riscontro al riconoscimento del carattere pensionabile dell indennità di funzione nelsistemadella previdenza generale . la modificazione imposta dal legislatore regionale non si configura dunque quale prelievo di natura tributaria ,
2019-240.txt39703970dal servizio dopo il 1 ottobre 1990 , l indennità di funzione è già stata valorizzata a fini pensionistici nelsistemadella previdenza generale a decorrere dal 1 ottobre 1990 . la denunciata disparità di trattamento ha dunque un fondamento non
2019-240.txt47384738nei giudizi a quibus già fruiscono , in riferimento all indennità di funzione dirigenziale , della tutela che accorda ilsistemadella previdenza generale , gestito dapprima dall inpdap e ora dall inps . la proporzionalità e l adeguatezza della tutela
2019-245.txt14101410, quest ultima , rispetto alla quale la normativa sul sovraindebitamento , nel suo attuale tenore normativo , mantiene autonomiasistematica, pur replicandone la filosofia di fondo , individuata nella esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili , connotati
2019-245.txt14631463, alternative alla liquidazione o conseguenziali alla stessa , tali da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all interno delsistemaeconomico e sociale , senza il peso delle pregresse esposizioni , pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto
2019-245.txt15791579della legge in esame . impostazione , questa , del resto coerente con l obiettivo di compensare le distonie disistemavenutesi a creare , nel raffronto comparativo con i debitori legittimati ad accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare
2019-245.txt18171817di avvalersi di strumenti concordati di definizione anticipata della crisi da indebitamento . di qui l esigenza di introdurre nelsistemaprocedure che , alla stessa stregua di analoghe esperienze sovranazionali , in alternativa alla esecuzione individuale ed in deroga al
2019-245.txt29622962laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione . soprattutto , pur nella loro autonomia disistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica : limitare il ricorso a procedure esclusivamente
2019-245.txt43344334, secondo i principi contenuti nella direttiva 2006 / 112 / ce del consiglio 28 novembre 2006 , relativa alsistemacomune d imposta sul valore aggiunto ( da ora in avanti : direttiva iva ) . con la novella del
2019-245.txt52475247il prelievo integrale dell iva nel loro territorio . la cgue , dopo aver ricordato che , nell ambito delsistemacomune dell iva , gli stati membri beneficiano di una certa autonomia di intervento , ha altresì ribadito che «
2019-245.txt74437443interpretative costituzionalmente orientate ; sia a letture alternative del complessivo quadro normativo di riferimento che , in una ottica disistema, consentano di estendere , alle procedure di definizione preventiva del sovraindebitamento del debitore non fallibile , la specifica disciplina
2019-245.txt90599059modifiche da ultimo citate , innovando solo in relazione alla disciplina del concordato preventivo , hanno determinato quella discrasia disistemache in origine il legislatore aveva inteso evitare ricostruendo il contenuto della norma dettata per il sovraindebitamento del debitore non
2019-288.txt24992499platea di contribuenti e il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a caratteresistemico. milita in tal senso anche l ulteriore considerazione per cui , allorché è stato adottato il decreto-legge in discorso
2019-288.txt32343234dei doveri di soggezione – alla vita dello stato , ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento delsistemadei diritti costituzionali , i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi : sia quelli sociali – come
2019-288.txt33853385, oltretutto , di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi ma in particolare al suddettosistemadei diritti . tale qualifica , tuttavia , dato il contesto sistematico in cui si colloca , si giustifica solo
2019-288.txt33973397a risalenti paradigmi ma in particolare al suddetto sistema dei diritti . tale qualifica , tuttavia , dato il contestosistematicoin cui si colloca , si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso
2019-288.txt34113411, tuttavia , dato il contesto sistematico in cui si colloca , si giustifica solo nella misura in cui ilsistematributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la costituzione prevede e consente , tra
2019-288.txt54375437impatto dell allora nuovo tributo proprio sui suddetti settori : è pertanto all interno della considerazione di una revisione disistemache si è sviluppata la verifica della non arbitrarietà della misura dell imposizione . 6.5.4 . – anche nel presente
2019-288.txt54955495il quale deve essere collocato nel contesto di una riforma ( anch essa , per certi versi , di caratteresistemico) che ha prodotto significativi effetti compensativi in riferimento ai soggetti passivi della nuova imposta . in proposito , va
2019-288.txt58225822hanno pertanto : a ) considerevolmente attenuato l impatto della variazione in aumento ; b ) ridotto la prociclicità delsistemafiscale , consentendo la deduzione di importi maggiori in fasi congiunturali avverse ; c ) generalmente alleviato l entità della
2019-288.txt63516351tuttavia , essa assume , nel caso oggetto del presente giudizio , un senso come argomento aggiuntivo rispetto alla valutazionesistematicaappena svolta , dal momento che dimostra come a fronte di una attenuazione dell imposizione ordinaria ires e irap ,
2019-46.txt21482148» di tali proroghe sarebbe evidente – ne evince la ricorrente – in quanto « il procrastinato mantenimento di unsistemadi finanza sostanzialmente derivata compromette la possibilità di un esercizio efficace delle funzioni costituzionalmente assegnate alle regioni » , costituendo
2019-46.txt23872387d.lgs . n . 68 / 2011 risulta ragionevolmente giustificata dall oggettiva sussistenza di difficoltà tecnico-operative riscontrate nell attuazione delsistemadi incremento di risorse proprie delle regioni , quali ad esempio , 1 . la necessità di garantire inalterato il
2019-46.txt26722672correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità » , rimanendo nelle more , per altro , in vigore ilsistemadi determinazione dell aliquota di compartecipazione regionale all iva , delineato dall art . 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2019-46.txt27262726a norma dell articolo 10 della legge 13 maggio 1999 , n . 133 ) . la concreta attuazione delsistemadelineato dal d.lgs . n . 68 del 2011 sarebbe comunque « oggetto di continue valutazioni e riflessioni finalizzate al
2019-46.txt28982898l avvocatura – « vi è anche un rappresentante regionale che partecipa , dunque attivamente alla costruzione di un nuovosistema» . 3.3 . – neppure tale seconda questione supera il vaglio preliminare di ammissibilità : ciò che ne impedisce
2019-51.txt10791079» , cui unicamente il legislatore ha inteso riferire la disciplina censurata . 4.1 – ciò trova conferma in argomentisistematiciche emergono ripercorrendo l evoluzione normativa , all interno della quale l originaria formulazione del comma 28 dell art .
2019-51.txt11591159. 248 , disponeva che « [ a ] decorrere dal 1 ottobre 2006 » , data di soppressione delsistemadi affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione , « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del
2019-51.txt30783078un nuovo meccanismo , definito ” scalare inverso ” , che , se da un lato è innovativo rispetto alsistemadelle precedenti proroghe , dall altro , è intrinsecamente finalizzato alla soluzione della specifica situazione determinata proprio dalla concatenazione delle
2019-51.txt37663766riaprire termini ormai scaduti da molti anni ( fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti delsistema” pubblico ” della riscossione ) , prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte
2019-51.txt38743874altro irragionevole l estensione di tale disciplina a quelle imprese private che ( come detto , non facendo parte delsistema” pubblico ” della riscossione ) a suo tempo liberamente avevano assunto l attività di riscossione , concentrata poi nelle
2019-51.txt43354335dinamica . in tale prospettiva deve essere sottolineata l esigenza che per i crediti di minore dimensione il legislatore predispongasistemidi riscossione più efficaci , proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati .
2019-95.txt918918art . 2 , comma 1 , del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione delsistemasanzionatorio , in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23
2019-95.txt121012102000 , rappresentata dall abbandono dello schema del cosiddetto ” reato prodromico ” all evasione d imposta ( caratteristico delsistemaprecedente ) . l emissione di documentazione per operazioni inesistenti viene , infatti , punita ex se , indipendentemente dalla
2019-95.txt15571557artificio in questione possiede . come nota anche l avvocatura dello stato , la fattura assume un ruolo fondamentale nelsistemadi applicazione dell iva – tributo armonizzato a livello di diritto dell unione europea ( segnatamente , in base alla
2019-95.txt15931593segnatamente , in base alla direttiva 2006 / 112 / ce del consiglio del 28 novembre 2006 , relativa alsistemacomune d imposta sul valore aggiunto ) – perché garantisce l attuazione del principio della neutralità dell imposta rispetto ai
2019-95.txt22832283probatorio ) , ora contemplata dall art . 3 . è agevole , in effetti , osservare che anche ilsistemadei reati di falso , delineato dal codice penale , prevede tradizionalmente trattamenti differenziati in ragione della natura del documento
2019-95.txt32193219fraudolenti » – a titolo di esempio , la tenuta di una ” contabilità nera ” , accompagnata da unsistemainformatico di travisamento dei dati nel caso di controllo fiscale , o la creazione di ” società di comodo “
2020-120.txt27652765si inquadri nell ambito dell ampio genus delle cosiddette agevolazioni fiscali , che non rappresentano un ” accidente ” deisistemitributari , quanto piuttosto il modo di risolvere complessi problemi di ponderazione degli interessi e dei valori in gioco in
2020-120.txt28972897288 del 2019 ) . 4 . 1 – è peraltro utile anche precisare che soprattutto in questo ambito isistemifiscali , condizionati dall alto tasso di dinamismo delle politiche finanziarie , difficilmente tendono a svilupparsi come costruzioni concettualmente ordinate
2020-120.txt30103010dal momento che la sottrazione all imposizione ( o la sua riduzione ) è resa necessaria dall applicazione coerente esistematicadel presupposto del tributo ( ad esempio per evitare doppie imposizioni ) o dalla ricognizione dei soggetti passivi oppure dal
2020-120.txt40744074le agevolazioni fiscali costituiscono un tipico ed efficace strumento di politica economica finalizzato a incentivare , orientare o rilanciare ilsistemaproduttivo : esse , pertanto , ben possono risultare riconducibili , in varie forme e modi , proprio all ambito
2020-120.txt44404440o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l imposta e si inserisce in unsistemaimpositivo , come quello attualmente vigente in italia , caratterizzato ( quanto ai discendenti e al coniuge che qui rilevano
2020-142.txt329329art . 7 della legge 11 marzo 2014 , n . 23 ( delega al governo recante disposizioni per unsistemafiscale più equo , trasparente e orientato alla crescita ) 2 . – le questioni non sono fondate . 3
2020-142.txt10491049validità degli atti di accertamento ( art . 1 , comma 1 , lettera c ) e a razionalizzare esistematizzarela disciplina dell attuazione e dell accertamento relativa alla generalità dei tributi ( art . 3 , comma 1 ,
2020-142.txt21692169che la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto non più esistente si presenta coerente con ilsistematributario complessivamente considerato , in quanto l art . 65 , quarto comma , del d.p.r . 29 settembre 1973
2020-158.txt24412441, della legge n . 205 del 2017 ) e tutti i comuni criteri ermeneutici ( in particolare , quellosistematico) convergono univocamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questioni come intesa a imporre che , nell interpretare l
2020-158.txt34853485rispetto all evoluzione delle tecniche contrattuali , tale natura non risulta superata dal legislatore positivo tenuto conto dell attuale impiantosistematicodella disciplina sostanziale e procedimentale dell imposta di registro . in tale contesto , il censurato intervento normativo appare finalizzato
2020-158.txt36183618finale del censurato art . 20 « salvo quanto disposto dagli articoli successivi » concorre ad avvalorare la suddetta valenzasistematicadell intervento legislativo del 2017 nell assetto della disciplina del tributo . invero , per effetto della novella , le
2020-158.txt42814281clausola generale di cui all art . 10-bis della legge n . 212 del 2000 ( espressamente richiamato per ilsistemadell imposta di registro dall attuale formulazione dell art . 53-bis del d.p.r . n . 131 del 1986 )
2020-158.txt45874587delle moderne tecniche contrattuali e dell attuale stato di evoluzione tecnologica , con riguardo , in particolare , sia alsistemadi registrazione degli atti notarili , sia a quello di gestione della documentazione da parte degli uffici amministrativi finanziari .
2020-201.txt116011603.2 . – tale metodo dell attribuzione del reddito ” per trasparenza ” – che non è peculiare del nostrosistemaimpositivo , costituendo un modello per certi versi conosciuto anche negli ordinamenti di altri paesi – comporta quindi la tassazione
2020-201.txt27412741tuir , bensì una particolare manifestazione di questo in riferimento a una specifica fattispecie . in conclusione , nell attualesistemadi imposizione sui redditi deve ritenersi che non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la
2020-234.txt11131113tra le quali segnatamente la previsione per cui essa « non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con ilsistemacontributivo » ( comma 263 ) , quella secondo la quale le somme risparmiate « restano accantonate » presso gli
2020-234.txt19321932avvocatura dello stato ha inoltre eccepito l inammissibilità della questione relativa all esenzione dal prelievo delle pensioni liquidate con ilsistemacontributivo , poiché il giudice a quo non avrebbe specificamente censurato la norma che prevede tale esenzione , cioè il
2020-234.txt20962096. quindi , è da intendersi censurata anche tale esenzione , appunto perché limitata alle pensioni interamente liquidate con ilsistemacontributivo , nell evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate , in tutto o in parte ,
2020-234.txt21192119nell evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate , in tutto o in parte , con ilsistemaretributivo . 14 . – sussistono invece altri profili di inammissibilità , che vanno rilevati d ufficio . 14.1 .
2020-234.txt29012901, comma 1 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n . 503 ( norme per il riordinamento delsistemaprevidenziale dei lavoratori privati e pubblici , a norma dell articolo 3 della legge 23 ottobre 1992 , n .
2020-234.txt35823582elevate presentano margini più ampi di resistenza all erosione inflattiva , e « [ l ] esigenza di una rivalutazionesistematicadel correlativo valore monetario è , dunque , per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più
2020-234.txt38183818sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo , ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo , esporrebbero ilsistemaad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità » ; invero anche le pensioni di maggiore consistenza
2020-234.txt44984498sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo , ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo , esporrebbero ilsistemaad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità » ( sentenza n . 316 del 2010 )
2020-234.txt47324732previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un fondo denominato « fondo per la revisione delsistemapensionistico attraverso l introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l assunzione di lavoratori giovani »
2020-234.txt51325132quella denunciata , di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità , onde riequilibrare ilsistemaa costo invariato » . d altro canto , come si evince dalla documentazione allegata agli atti di intervento del
2020-234.txt55105510il presupposto dei rimettenti non è pertanto condivisibile : quando viene devoluto a « un circuito di solidarietà interna alsistemaprevidenziale » , il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ,
2020-234.txt64876487base convenzionale relativo alle misure incidenti sui diritti pensionistici non è insensibile all eventualità che questi siano originati da unsistemaprevidenziale di particolare favore nei confronti di una determinata platea di beneficiari ( corte edu , sentenze da silva carvalho
2020-234.txt65346534. rilevano in questo senso le considerazioni che si faranno nel prosieguo riguardo ai vantaggi maturati dai pensionati soggetti alsistemaretributivo rispetto a quelli soggetti al sistema contributivo ( infra , punto 18.9 . ) , vantaggi al cospetto dei
2020-234.txt65416541che si faranno nel prosieguo riguardo ai vantaggi maturati dai pensionati soggetti al sistema retributivo rispetto a quelli soggetti alsistemacontributivo ( infra , punto 18.9 . ) , vantaggi al cospetto dei quali la decurtazione prevista dall art .
2020-234.txt65986598riequilibrio , per esserne esonerate , a norma del successivo comma 263 , le « pensioni interamente liquidate con ilsistemacontributivo » . 17.3 . – la corte dei conti , sezione giurisdizionale regionale per la toscana , evocando i
2020-234.txt72277227complessiva dominata dalle ragioni di necessità , più o meno stringenti , indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità delsistemaprevidenziale . 18.3 . – in base alla sentenza n . 173 del 2016 , le condizioni del sistema previdenziale
2020-234.txt72467246del sistema previdenziale . 18.3 . – in base alla sentenza n . 173 del 2016 , le condizioni delsistemaprevidenziale idonee a giustificare un prelievo di solidarietà possono essere determinate da vari fattori , « endogeni ed esogeni »
2020-234.txt72977297« crisi economica internazionale , impatto sulla economia nazionale , disoccupazione , mancata alimentazione della previdenza , riforme strutturali delsistemapensionistico » ; elenco cui potrebbe essere aggiunta oggi un emergenza sanitaria di vaste dimensioni , che , incidendo pesantemente
2020-234.txt73307330di vaste dimensioni , che , incidendo pesantemente sul quadro macroeconomico , abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibrisistemici. concorre in tale valutazione anche la già rilevata funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici , alla quale è ispirata
2020-234.txt74257425caratterizzata da aliquote di riduzione piuttosto severe , non ostano , di per sé , nelle difficili condizioni attuali delsistemaprevidenziale , a una valutazione complessiva di tollerabilità costituzionale del prelievo disposto dall art . 1 , comma 261 ,
2020-234.txt79647964imposto ai titolari delle pensioni più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono ilsistemaprevidenziale italiano , la cui sostenibilità è tuttora affidata in un ottica di solidarietà a una gestione ” a ripartizione
2020-234.txt80578057e l erosione della base produttiva rende via via più fragile il patto tra le generazioni , sul quale ilsistemaprevidenziale si fonda . in tale difficile contesto , occorre rammentare quanto affermato nella sentenza n . 173 del 2016
2020-234.txt83078307[ l ] a riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con ilsistemacontributivo » : la norma intende definire il perimetro del prelievo di solidarietà in rapporto alla tendenziale vantaggiosità per il
2020-234.txt83778377massimale contributivo . occorre infatti tener presente che la legge 8 agosto 1995 , n . 335 ( riforma delsistemapensionistico obbligatorio e complementare ) , alla quale si deve l attuale concorso tra plurimi sistemi di calcolo della pensione
2020-234.txt83938393335 ( riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ) , alla quale si deve l attuale concorso tra plurimisistemidi calcolo della pensione , ha collegato al sistema contributivo l applicazione di un massimale annuo della base pensionabile (
2020-234.txt84028402) , alla quale si deve l attuale concorso tra plurimi sistemi di calcolo della pensione , ha collegato alsistemacontributivo l applicazione di un massimale annuo della base pensionabile ( art . 2 , comma 18 ) , il
2020-234.txt84688468ulteriori contributi , né si avvantaggia della corrispondente quota datoriale . del resto , la finalità di riequilibrio correlata alsistemadi liquidazione della pensione è testualmente indicata nella « tabella ii . 1-8 » dell « aggiornamento del quadro macroeconomico
2020-234.txt85458545annui « con quote calcolate con metodo retributivo » è finalizzata ad una « [ m ] aggiore equità delsistemaprevidenziale » . 18.10 . – orbene , atteso che il sistema contributivo con massimale è applicato essenzialmente su base
2020-234.txt85578557una « [ m ] aggiore equità del sistema previdenziale » . 18.10 . – orbene , atteso che ilsistemacontributivo con massimale è applicato essenzialmente su base anagrafica ( oltre che , nei limiti consentiti , su base opzionale
2020-234.txt94689468fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l esistenza di una debolezzasistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei , per di più operati soltanto sui redditi pensionistici ,
2020-262.txt14911491il grado di autonomia finanziaria , di valorizzare il principio di correlazione tra imposizione e funzioni e di semplificare ilsistemadella finanza locale . a tale scopo , in particolare , si prevedeva che a decorrere dall anno 2014 fossero
2020-262.txt32153215al 31 dicembre 2021 . 3 . – la descritta evoluzione , nel denotare un quadro normativo poco lineare esistematico, lascia in ogni caso intravedere come proprio l indeducibilità totale dell imu ai fini delle imposte erariali sui redditi
2020-262.txt32423242come proprio l indeducibilità totale dell imu ai fini delle imposte erariali sui redditi , dato il forte impatto sulsistemadelle imprese , sia risultata ben presto , per stessa ammissione del legislatore , uno dei temi critici e quindi
2020-262.txt34023402dal momento che la sottrazione all imposizione ( o la sua riduzione ) è resa necessaria dall applicazione coerente esistematicadel presupposto del tributo » ( sentenza n . 120 del 2020 ) . nella medesima pronuncia questa corte ha
2020-262.txt51205120dovere tributario , questa corte , ha del resto precisato che tale « qualifica , tuttavia , dato il contestosistematicoin cui si colloca , si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso
2020-262.txt51345134, tuttavia , dato il contesto sistematico in cui si colloca , si giustifica solo nella misura in cui ilsistematributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la costituzione prevede e consente , tra
2020-263.txt300300. 28 del 2016 conferma tale misura anche per il triennio 2017-2019 . le disposizioni censurate si correlano al particolaresistemaprevidenziale previsto per il personale della regione siciliana . tale sistema si compone di due gestioni . alla prima ,
2020-263.txt3113112017-2019 . le disposizioni censurate si correlano al particolare sistema previdenziale previsto per il personale della regione siciliana . talesistemasi compone di due gestioni . alla prima , denominata ” contratto 1 ” e imperniata sul sistema finanziario a
2020-263.txt329329. tale sistema si compone di due gestioni . alla prima , denominata ” contratto 1 ” e imperniata sulsistemafinanziario a ripartizione , appartengono i dipendenti in servizio o già in quiescenza alla data dell 11 maggio 1986 ,
2020-263.txt554554, per rendere possibile l erogazione dei trattamenti pensionistici . attorno alla gestione ” contratto 2 ” , ispirata alsistemafinanziario a capitalizzazione , gravita invece il personale della regione siciliana assunto in data successiva all 11 maggio 1986 (
2020-263.txt829829previsioni in esame mirano a produrre meri risparmi di spesa e non perseguono una finalità solidaristica o perequativa interna alsistemaprevidenziale , che varrebbe a smentirne la natura tributaria , nei termini precisati dalla sentenza di questa corte n .
2020-263.txt17641764al prelievo sulle pensioni , questa corte ha osservato che , se destinato a un circuito di solidarietà interna alsistemaprevidenziale , esso si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge ( art . 23 cost . ) .
2020-263.txt23352335. le caratteristiche evidenti della misura in questione sono dunque di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio delsistemae valgono a differenziarla – dal punto di vista tanto strutturale quanto finalistico – dalla logica che permea sia l
2020-263.txt31943194peculiarità . 7 . 1 . – la disciplina oggi sottoposta al sindacato di questa corte si raccorda al particolaresistemaprevidenziale previsto per i dipendenti della regione siciliana . come si desume dall ordinanza di rimessione , suffragata dagli elementi
2020-263.txt33603360, introdotte con la legge reg . siciliana n . 13 del 2014 , traggono origine da notevoli criticità delsistemaprevidenziale siciliano e incidono in misura preponderante sulla gestione ” contratto 1 ” , alimentata con le risorse della regione
2020-263.txt34593459bilancio regionale degli oneri inerenti alla gestione citata . l intervento del legislatore regionale mira a garantire la sostenibilità delsistemaprevidenziale regionale , « anch esso espressione dell art . 38 cost . , quale norma ispirata dal presupposto per
2020-263.txt35043504ossia l equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa ) venga assicurata anzitutto all interno dello stessosistema» ( sentenza n . 235 del 2020 , punto 4.7 . del considerato in diritto ) . al fine
2020-263.txt36243624siciliana n . 13 del 2014 ) , e trova il suo necessario compimento nel percorso di progressiva armonizzazione delsistemaprevidenziale siciliano con la normativa statale ( artt . 51 e 52 della legge della regione siciliana 7 maggio 2015
2020-263.txt37443744– inquadrate in questa più articolata prospettiva , si rivelano infondate le censure di arbitraria disparità di trattamento . ilsistemaprevidenziale applicabile ai dipendenti della regione siciliana , pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime
2020-263.txt38443844conseguente diversità di disciplina censurata dal giudice a quo . 9 . – l esigenza di preservare la sostenibilità delsistemaprevidenziale regionale , in un ottica di più ampia razionalizzazione della spesa , e le finalità di complessivo riequilibrio ,
2020-263.txt43764376specie , la disciplina censurata non soltanto è assistita da una congrua giustificazione , legata alla salvaguardia dell equilibrio delsistemaprevidenziale regionale e della razionalità e dell efficienza della gestione demandata al fondo pensioni sicilia , ma non implica neppure
2020-274.txt4848all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , della costituzione e in relazione alla materia «sistematributario e contabile dello stato » , questione di legittimità costituzionale dell art . 10 , comma 3 , della
2020-274.txt431431all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in relazione alla materia «sistematributario e contabile dello stato » , in quanto , nonostante il servizio civile universale non sia assimilabile a quello
2020-274.txt936936essa si pone quindi in frontale violazione della ratio anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale delsistematributario dello stato , sulla cui disciplina le regioni non possono evidentemente interferire , nemmeno con riguardo al « relativo
2020-274.txt16131613l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in relazione alla materia delsistematributario dello stato . 4.4 . – alla luce delle argomentazioni che precedono , deve dichiararsi l illegittimità costituzionale dell
2020-54.txt17681768oltre il quarto grado , degli affini e degli estranei . si è trattato di un cambiamento radicale rispetto alsistemadell imposta sulle successioni e donazioni : uno dei tributi patrimoniali ( in senso lato ) più antichi del nostro
2020-54.txt25922592indicate a raffronto dal giudice a quo rende , anzi , evidente la mancanza di elementi che dimostrino la necessitàsistematicadi garantire una ricorrente e generalizzata omogeneità di trattamento tra parenti e affini dalla quale si possa dedurre la rottura
2020-54.txt29372937obbligo alimentare oggetto di tali norme rispondono , infatti , a uno scopo ben specifico e unitariamente riconducibile a unsistemaefficiente di tutela di soggetti ” deboli ” : essi nulla hanno a che vedere con gli interessi sottesi alla
2020-76.txt875875della città metropolitana di bari , con la legge regionale 30 ottobre 2015 , n . 31 ( riforma delsistemadi governo regionale e territoriale ) . con la successiva legge della regione puglia 27 maggio 2016 , n .
2020-76.txt922922il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015 , n . 31 ( riforma delsistemadi governo regionale e territoriale ) » , la regione ha trasferito a se stessa funzioni amministrative delegate , conferite
2021-107.txt31133113e del consiglio e dell allegato iv e v della direttiva 2005 / 78 / ce concernente i requisiti delsistemadi controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas ) . in particolare , l
2021-107.txt38893889contenuta nelle generali clausole di salvaguardia risulta , quindi , contraddetta e vanificata dal dato testuale e da una letturasistematicadelle disposizioni impugnate . occorre , dunque , esaminare nel merito le questioni promosse dalla ricorrente . 5 . –
2021-107.txt46714671la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto ( ferma la necessaria armonia con i principi delsistematributario dello stato ) , negandone con ciò il carattere statale » ( sentenza n . 118 del 2017 )
2021-107.txt47134713nella medesima sentenza si è osservato : « [ è ] vero che l aggettivo ” proprio ” , nelsistematracciato dall art . 8 del d.lgs . n . 68 del 2011 con riferimento alle regioni ordinarie , connota
2021-120.txt945945n 337 ( delega al governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione ) , che aveva previsto unsistemadi compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse , alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione
2021-120.txt11871187inammissibilità . in particolare , tra l altro , ha eccepito che la richiesta è diretta a una riforma disistemasenza che risultino precedenti normativi o giurisprudenziali adeguati ( è citata la sentenza n . 99 del 2019 ) .
2021-120.txt18001800di dubbia compatibilità con « il conseguimento degli obiettivi di contrasto all evasione fiscale e con la complessiva tenuta delsistematributario » ( corte dei conti , sezioni riunite in sede di controllo , decisione 24 giugno 2020 , n
2021-120.txt18921892finanze , individuazione delle priorità nell utilizzo del recovery fund , con particolare riferimento a possibili interventi di riforma delsistemafiscale e della riscossione , roma , 14 settembre 2020 , pagina 17 ) , dove si precisa che «
2021-120.txt19891989evidente « particolarità » ( ma ben si dovrebbe parlare di grave anomalia ) che « emerge dal confronto delsistemadella riscossione italiano con il panorama internazionale » . 2.1.4 . – in base al consolidato orientamento della corte di
2021-120.txt23652365al valore inderogabile della solidarietà di cui all art . 2 cost . , è « preordinato al finanziamento delsistemadei diritti costituzionali , i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi » ( sentenza n . 288
2021-120.txt28202820previsione di un limite minimo e massimo alla percentuale dell aggio rappresentava un sostanziale ancoraggio della misura ai costi delsistemadi riscossione ; la contestuale previsione che tale percentuale fosse inversamente proporzionale al gettito dei ruoli affidati si giustificava invece
2021-120.txt30513051più da concessionari privati – ; o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza delsistema. infatti , se il finanziamento della riscossione , da un lato , finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti “
2021-120.txt33743374. 4 , pagina 31 ) . peraltro , la necessità di « un ampia e organica revisione dell interosistemadella riscossione per individuare soluzioni idonee a potenziare l efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l interesse dello stato
2021-120.txt39353935al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell aggio , sia di rendere efficiente ilsistemadella riscossione .
2021-149.txt18171817convertito ) . il favore per il modello del gruppo , che il legislatore ha adottato per ridisegnare l interosistemadelle bcc , è reso evidente dalle previsioni che , a regime , configurano come sostanzialmente obbligatoria l adesione ad
2021-167.txt633633, secondo comma , lettera e ) , cost . , in quanto la relativa disciplina afferirebbe alle materie «sistematributario e contabile dello stato » , « armonizzazione dei bilanci pubblici » e « perequazione delle risorse finanziarie »
2021-167.txt30413041comma 6 , del decreto legislativo 23 giugno 2011 , n . 118 ( disposizioni in materia di armonizzazione deisistemicontabili e degli schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi , a norma degli
2021-167.txt38853885in quanto , come già osservato da questa corte , tale competenza è finalizzata « a realizzare l omogeneità deisistemicontabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili , in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a
2021-187.txt35203520sancito » . la previgente disciplina stabiliva che a presiedere il comitato di indirizzo fosse il presidente dell autorità disistemaportuale ( di seguito : adsp ) , nominato , ai sensi dell art . 8 della legge 28 gennaio
2021-187.txt51585158giurisprudenza di questa corte , secondo cui la disciplina impugnata rientra pacificamente nella competenza esclusiva statale in materia di «sistematributario » , di cui all art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost .
2021-207.txt937937condotto all abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti . il decreto-legge in parola segna infatti il passaggio ad unsistemadi finanziamento esclusivamente privato , di cui vengono ridisegnati i contorni , con la previsione di una transizione progressiva dal
2021-207.txt14141414di liberalità , da chiunque effettuate , purché nei modi previsti dalla disposizione del tuir richiamata ( ossia tramite isistemitracciabili da essa contemplati ) . indizio rivelatore della suddetta intentio legis , del resto , è la dichiarata portata
2021-220.txt814814della popolazione del comune interessato . a riprova dell asserita irragionevole discriminazione , viene dedotto che , per effetto delsistemavigente , i comuni che hanno aggiornato le rendite catastali presenterebbero una capacità fiscale maggiore rispetto a quelli che non
2021-220.txt19211921comma 1 , del d.l . n . 124 del 2019 , come convertito ) non muterebbe l incedere delsistemaperequativo , bensì lo aggraverebbe a danno degli enti locali , poiché tornerebbe in vigore il previgente regime di cui
2021-220.txt51675167all ammontare complessivo del fondo ristorativo ( pari a 3.767,45 milioni di euro ) e alla mancata ricostruzione del complessivosistemadi trasferimenti in favore degli enti locali . in proposito , questa corte ha precisato che le norme incidenti sull
2021-220.txt57435743territorio ) , convertito , con modificazioni , nella legge 7 agosto 2016 , n . 160 , definiscono ilsistemadi calcolo e di aggiornamento annuale della capacità fiscale e demandano a un decreto del ministro dell economia e delle
2021-220.txt60386038dei fondi perequativi « alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 , desunte dal siope [sistemainformativo sulle operazioni degli enti pubblici ] » ( sentenza n . 129 del 2016 ) . in quel caso
2021-39.txt555555contributiva , nonché con il principio di uguaglianza , che imporrebbero altresì una coerenza della legge tributaria « con ilsistemagiuridico nel suo complesso » . 2.1 . – è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei ministri ,
2021-39.txt26542654finale del censurato art . 20 ” salvo quanto disposto dagli articoli successivi ” concorre ad avvalorare la suddetta valenzasistematicadell intervento legislativo del 2017 nell assetto della disciplina del tributo » . tale valenza sistematica , nella medesima sentenza
2021-39.txt26702670avvalorare la suddetta valenza sistematica dell intervento legislativo del 2017 nell assetto della disciplina del tributo » . tale valenzasistematica, nella medesima sentenza , è stata peraltro evidenziata anche nel raccordo con l abuso del diritto , precisando «
2021-39.txt28942894essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che , come quello descritto , ha assunto un carattere disistema. senza che sia necessario addentrarsi a stabilire se la presa di posizione del legislatore del 2017 abbia o meno
2021-39.txt29632963contenuti normativi riconducibili , più che all ambito semantico di una singola disposizione , a quello dell intero « impiantosistematicodella disciplina sostanziale e procedimentale dell imposta di registro » , dove la sua origine storica di ” imposta d
2021-39.txt30993099delle moderne tecniche contrattuali e dell attuale stato di evoluzione tecnologica , con riguardo , in particolare , sia alsistemadi registrazione degli atti notarili , sia a quello di gestione della documentazione da parte degli uffici amministrativi finanziari »
2021-39.txt32203220dalla dottrina ) . infatti , la legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma disistemanon è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall intento di rimediare a un opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (
2021-70.txt12141214confluiscono nel suddetto fondo per essere destinate a incrementare i rimborsi agli utilizzatori della moneta elettronica . rispetto a talesistemanormativo , che si sviluppa interamente sul piano del rapporto verticale tra lo stato – che è l unico soggetto
2021-70.txt19681968prevede che : – « [ a ] l fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma delsistemafiscale , nello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze è istituito un fondo » del quale
2021-70.txt22732273: queste , infatti , vengono destinate a un nuovo fondo rivolto a finanziare interventi in materia di riforma delsistemafiscale . in tal modo il recupero dell evasione non incrementa più un rimborso diretto alle persone , bensì finanzia
2021-70.txt25302530le maggiori entrate , da destinare a decorrere dal 2022 al fondo per gli interventi in materia di riforma delsistemafiscale , dovranno essere rilevate considerando il miglioramento dell adempimento spontaneo in ciascun anno compreso nel triennio precedente alla predisposizione
2021-82.txt744744, lettera e ) , cost . , che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello stato la materia del «sistematributario statale » , e 119 , secondo comma , cost . , che subordina la possibilità per le regioni
2021-82.txt792792applicare tributi ed entrate propri al rispetto dei « principi ( statali ) di coordinamento della finanza pubblica e delsistematributario » , in relazione agli interposti parametri statali individuati nella legge 5 maggio 2009 , n . 42 (
2021-82.txt13301330altro comporterebbe « di fatto » un ostacolo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fuori regione , « delineando unsistemache viola il principio della libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti speciali ponendosi , perciò , in contrasto con
2022-101.txt16791679l imposizione dell obbligo tributario ai gestori delle discariche deve , dunque , essere subordinata alla condizione che « ilsistemafiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al
2022-101.txt27382738« con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nelsistemadi quelli preesistenti » ( sentenza n . 84 del 1992 ; in senso conforme , sentenze n . 113
2022-101.txt28412841, in ragione della causa o delle qualità del titolare , esigano una tutela particolare . l efficienza di unsistemasiffatto è garantita dall equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l eccezione del regime preferenziale , giacché
2022-101.txt38993899fatto generatore , è configurata dalla legge in termini di obbligatorietà . la rivalsa in questione , pur collocandosi nelsistemadi attuazione della pretesa fiscale , manca , invero , dei requisiti soggettivi , oggettivi e funzionali che valgono a
2022-101.txt43454345meritevolezza della causa del credito al quale si vuole accordare rango privilegiato , sia in relazione alla sua collocazione nelsistemadelle cause legittime di prelazione già positivamente previste . va , infatti , evidenziato che una pronuncia siffatta inciderebbe anche
2022-12.txt23342334rilevavano le regole di computo della base imponibile dell imposta sul reddito delle società ( ires ) , caratterizzate dalsistemadelle variazioni in aumento e in diminuzione . a tre anni dall introduzione dei principi contabili internazionali – recepiti con
2022-12.txt33883388alla volontà legislativa di intercettare i soli ” dividendi da trading ” attraverso un meccanismo forfettario . né dall impiantosistematico, né tantomeno dai lavori preparatori ( e in particolare dalla relazione illustrativa ) che hanno accompagnato la riforma del
2022-128.txt16001600stato aumentato al 75 per cento ) . per il personale dell avvocatura dello stato è stato poi espunto dalsistemail diritto ad ottenere la liquidazione di emolumenti in caso di compensazione delle spese o di lite transatta senza spese
2022-128.txt36043604n . 236 del 2017 ) . inoltre , il comma 5 dell art . 9 « ha introdotto nelsistemaverifiche di rendimento destinate ad incidere sul quantum del diritto a godere degli emolumenti in questione in ragione di alcuni
2022-128.txt38923892ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti » . è stato invece espunto dalsistema, per il personale dell avvocatura dello stato , il diritto ad ottenere la liquidazione di emolumenti in caso di
2022-128.txt50905090spesa pubblica » ( sentenza n . 236 del 2017 ) . ciò posto , è « coerente sul pianosistematicoche il ” tetto ” colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici più elevati » ( sentenza n
2022-136.txt58185818fini di contenimento della spesa pubblica , ha richiamato , per i consiglieri regionali , la previsione del passaggio alsistemadi calcolo contributivo del vitalizio ( art . 14 , comma 1 , lettera f , del decreto-legge 13 agosto
2022-136.txt60626062della finanza pubblica in quanto volta a contenere la spesa e a garantire un risparmio in relazione al funzionamento delsistemapolitico ( sentenza n . 23 del 2014 ) . esula da tale finalità – e , dunque , dalla
2022-167.txt24362436obbligato all assolvimento del tributo di recuperarne l onere economico ( sentenza n . 101 del 2022 ) . nelsistemadell iva , il credito di rivalsa , autonomo rispetto a quello per la prestazione , è ad esso soggettivamente
2022-167.txt34223422) della meritevolezza della relativa causa . ne deriva , pertanto , che « [ l ] efficienza di unsistemasiffatto è garantita dall equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l eccezione del regime preferenziale , giacché
2022-167.txt36703670, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nelsistemadi quelli preesistenti , mentre è solo possibile sindacare – all interno di una specifica norma attributiva di un privilegio
2022-175.txt9090comma 1 , lettera b ) , del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n . 158 ( revisione delsistemasanzionatorio , in attuazione dell articolo 8 , comma 1 , della legge 11 marzo 2014 , n . 23
2022-175.txt306306art . 8 della legge 11 marzo 2014 , n . 23 ( delega al governo recante disposizioni per unsistemafiscale più equo , trasparente e orientato alla crescita ) . tale disposizione infatti – secondo il rimettente – avrebbe
2022-175.txt334334alla crescita ) . tale disposizione infatti – secondo il rimettente – avrebbe delegato il governo alla « revisione delsistemasanzionatorio penale tributario » , limitando lo spazio d azione del legislatore delegato alla mera « possibilità di ridurre le
2022-175.txt655655nel contesto dell evoluzione normativa e giurisprudenziale , relativamente alla fattispecie incriminatrice in esame . il primo assetto organico delsistemasanzionatorio penale tributario è contenuto nel decreto-legge 10 luglio 1982 , n . 429 ( norme per la repressione della
2022-175.txt1375137525 giugno 1999 , n . 205 ( delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche alsistemapenale e tributario ) , che aveva conferito la delega al governo « per la depenalizzazione dei reati minori e
2022-175.txt13981398tributario ) , che aveva conferito la delega al governo « per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche alsistemapenale e tributario » . tale nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
2022-175.txt186518652014 , il parlamento ha conferito un ampia delega al governo finalizzata a ridisegnare l ordinamento tributario per « unsistemafiscale più equo , trasparente e orientato alla crescita » . la delega ha , tra l altro , specificamente
2022-175.txt18911891e orientato alla crescita » . la delega ha , tra l altro , specificamente riguardato la « revisione delsistemasanzionatorio » , da attuarsi secondo i criteri dettati dall art . 8 della legge n . 23 del 2014
2022-175.txt19251925della legge n . 23 del 2014 . tale disposizione ha delegato il governo a procedere « alla revisione delsistemasanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti , prevedendo : la punibilità
2022-175.txt20952095cooperazione rafforzata di cui all articolo 6 , comma 1 ; la revisione del regime della dichiarazione infedele e delsistemasanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare , nel rispetto del principio di proporzionalità , le sanzioni all effettiva gravità
2022-175.txt29202920determinata soglia di punibilità ( fissata in 150.000 euro per ciascun periodo d imposta ) . le alterne vicende delsistemasanzionatorio penale , sopra esaminate per grandi linee , mostrano che l assoggettamento a sanzione ( da parte della disposizione
2022-175.txt35263526fattispecie che avevano ad oggetto tale condotta . e in effetti ha operato una scelta con l introduzione , nelsistemasanzionatorio del d.lgs . n . 74 del 2000 , dell art . 10-bis , disposizione di nuovo conio ,
2022-175.txt43734373della legge n . 23 del 2014 ) – sopra riportata nella sua formulazione testuale – concerneva la revisione delsistemasanzionatorio penale tributario declinato in specifici criteri , secondo una duplice direttrice . la prima riguardava la determinazione della pena
2022-175.txt57405740delle certificazioni ai sostituiti . in effetti , nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo concernente la revisione delsistemasanzionatorio si legge che veniva chiarita la portata dell omesso versamento delle ritenute di cui all art . 10-bis .
2022-182.txt39423942legislativa censurata è motivata da finalità di contenimento dei costi , a sua volta supportata da esigenze di sostenibilità delsistemadei vitalizi e di coordinamento interregionale , nonché da ragioni di equità a fronte di un trattamento normativo vantaggioso .
2022-182.txt53395339si inserisce » ( sentenza n . 234 del 2020 ) . d altra parte , la previsione di unsistemadi aliquote progressive conforta la proporzionalità dell iniziativa , unitamente all esigenza , segnalata dalla corte dei conti , di
2022-182.txt53895389dei vitalizi regionali , rammentandosi la giurisprudenza di questa corte secondo cui l effettività delle condizioni di crisi di unsistemaprevidenziale « consente [ . . . ] di salvaguardare anche il principio dell affidamento , nella misura in cui
2022-182.txt57415741ai vitalizi regionali , ciò che nella fattispecie non è previsto , altrimenti vanificandosi l evidenziata finalità di riequilibrio delsistemaperseguita dall intervento – esso concorre a smentire l imprevedibilità della riduzione , preconizzata , seppur solo poco tempo prima
2022-182.txt61986198sovvenire più intensamente le pubbliche spese , bensì quale misura di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio delsistema, così da sottrarla alla logica che permea l imposizione tributaria ( sentenze n . 263 del 2020 e n
2022-209.txt36993699contesto come quello attuale , infatti , caratterizzato dall aumento della mobilità nel mercato del lavoro , dallo sviluppo deisistemidi trasporto e tecnologici , dall evoluzione dei costumi , è sempre meno rara l ipotesi che persone unite in
2022-209.txt43114311censura riferita all art . 31 cost . va premesso che , come hanno rilevato numerosi studi dottrinali , ilsistemafiscale italiano si dimostra avaro nel sostegno alle famiglie . e ciò nonostante la generosità con cui la costituzione italiana
2022-245.txt14521452con la giurisprudenza di questa corte sull uso improprio e strumentale del decreto-legge , già indirizzata a evitare deviazioni dalsistemacostituzionale delle fonti normative e in fondo dalla stessa centralità , in questo riconosciuta , alla legge ordinaria ( ex
2022-257.txt946946n . 124 del 1993 che , a decorrere dal 28 aprile 1993 , ha introdotto una disciplina organica delsistemadella previdenza complementare , in attuazione dell art . 3 della legge 23 ottobre 1992 , n . 421 (
2022-27.txt43854385confronti dei pubblici dipendenti che non raggiungono il ” tetto ” , una discriminazione irragionevole , essendo coerente sul pianosistematicoche il ” tetto ” colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici più elevati . tanto più che
2022-27.txt57845784individuata attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali – dei quali il legislatore è chiamato a garantire una tutelasistemica, non frazionata – e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla
2022-40.txt655655trattamento che avrebbero subito gli enti sportivi campani , mentre nella seconda si fa chiaramente valere l omesso coinvolgimento delsistemadelle autonomie nella determinazione dei criteri di ripartizione del fondo . 2.4 . – fondata , invece , è la
2022-40.txt947947» , bensì unicamente il successivo comma 2 nella parte in cui , escludendo ogni « forma di coinvolgimento delsistemadelle autonomie territoriali » , dispone che i criteri di ripartizione e l erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti
2022-40.txt147114712008 ) . in base all art . 119 cost . , secondo e terzo comma , infatti , ilsistemadi finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su « tributi ed entrate propri » , « compartecipazioni al gettito di
2022-40.txt15921592, i fondi vincolati . sebbene tale modello costituzionale sia stato solo parzialmente attuato , con il permanere di unsistemaa finanza ancora largamente derivata , resta fermo che in via ordinaria e salva l esistenza di un diverso fondamento
2022-40.txt25982598soltanto di quella che ne disciplina l attuazione , nella parte in cui non prevede una forma di coinvolgimento delsistemadelle autonomie regionali , in contrasto con gli artt . 117 , terzo e quarto comma , 118 , 119
2022-40.txt27762776del 2018 ) . tali previsioni riguardano , tuttavia , una particolare categoria di collegi universitari inserita all interno delsistemaintegrato di strumenti e servizi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012 , n . 68 , recante «
2022-40.txt36413641« tutela della salute » , senza che possa ritenersi prevalente quella di competenza esclusiva statale nella materia del «sistematributario » . da qui , la necessità di garantire , in ossequio al principio di leale collaborazione , la
2022-40.txt37563756nucleo essenziale della normativa considerata , infatti , è chiaramente riconducibile in via prevalente alla competenza statale in materia disistematributario . infatti , il comma 1 del richiamato art . 19-septies riconosce il contributo « sotto forma di credito
2022-40.txt38443844adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto , nonché di modernizzazione delsistemadi gestione delle dichiarazioni ) , aggiungendo poi che lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
2022-40.txt40714071ma così muovendosi il legislatore ha fatto ruotare la struttura dell intervento sul piano afferente alla competenza esclusiva statale sulsistematributario e non a quello più normalmente utilizzato dalle regioni quando intendono riconoscere incentivi economici nelle materie di loro competenza
2022-40.txt41994199, nella fattispecie in esame è quindi ravvisabile la prevalenza dell ambito materiale della competenza legislativa esclusiva statale relativa alsistematributario , l unica che in questo caso ha consentito di riconoscere un ampia possibilità di compensazione ( che include
2022-66.txt569569delle decisioni 2007 / 436 / ce , euratom , del consiglio , del 7 giugno 2007 , relativa alsistemadelle risorse proprie delle comunità europee e 2014 / 335 / ue , euratom , del consiglio , del 26
2022-66.txt595595europee e 2014 / 335 / ue , euratom , del consiglio , del 26 maggio 2014 , relativa alsistemadelle risorse proprie dell unione europea – non sono assoggettate al controllo di cui all art . 19 del decreto
2022-66.txt28632863la sentenza perveniva dopo un ampia ricostruzione dell evoluzione del complesso quadro normativo , avallata anche da argomenti di caratteresistematico, basati sulla distinzione tra « proroghe ” generiche ” , in quanto riguardanti tutti i concessionari della riscossione ,
2022-66.txt32373237riaprire termini ormai scaduti da molti anni ( fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti delsistema” pubblico ” della riscossione ) , prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte
2022-66.txt361836183 cost . , in relazione al principio di ragionevolezza . e infatti , per le « ragioni di ordinesistematico» ritraibili dalla motivazione della sentenza di questa corte n . 51 del 2019 , sarebbe irragionevole l « opzione
2022-66.txt38773877convertito , che disponeva che « [ a ] decorrere dal 1 ottobre 2006 » , data di soppressione delsistemadi affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione , « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del
2022-66.txt47464746riaprire termini ormai scaduti da molti anni ( fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti delsistema” pubblico ” della riscossione ) , prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte
2022-66.txt5655565553 cost . tutti finalizzati a denunciare l illegittimità costituzionale dello stralcio in sé , anche quindi in riferimento alsistemapubblico di riscossione . la seconda ipotesi trova invece riscontro nel richiamo alla più volte citata sentenza n . 51
2022-66.txt56855685riscontro nel richiamo alla più volte citata sentenza n . 51 del 2019 che , « nel ricostruire minuziosamente esistematicamenteil quadro normativo stratificatosi nel corso del tempo , aveva tenuto ben distinta [ . . . ] la posizione
2022-66.txt58175817inammissibilità anche sotto questo profilo . 5.2 . – resta però fermo che , nel nuovo contesto della riforma delsistemadella riscossione pubblica , inaugurata nel segno di una maggiore efficienza , anche a seguito del monito contenuto nella sentenza
2022-66.txt59125912” rottamazione ” o ” stralcio ” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio alsistemadei diritti civili e sociali tutelati dalla costituzione ( sentenza n . 288 del 2019 ) .
2022-73.txt42594259autonoma a un principio , quello appunto di parità delle parti , che era già stato ritenuto insito nel pregressosistemadei valori costituzionali ( sentenze n . 34 del 2020 , n . 26 del 2007 ; ordinanze n .

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
del_sistema_tributario168
sistema_tributario_dello77
del_sistema_di57
un_sistema_di52
il_sistema_di48
che_il_sistema46
con_il_sistema45
sistema_tributario_e44
il_sistema_tributario40
coordinamento_del_sistema38
di_sistema_tributario35
di_un_sistema34
materia_di_sistema32
il_sistema_della31
e_del_sistema27
sistema_tributario_statale26
principi_del_sistema25
del_sistema_previdenziale25
il_sistema_delle23
sistema_di_riscossione22
sistema_della_legge21
sistema_di_determinazione20
nel_sistema_della19
nel_sistema_tributario19
nel_sistema_di19
in_un_sistema19
del_sistema_sanzionatorio19
revisione_del_sistema19
sistema_di_finanziamento18
riforma_del_sistema18
princípi_del_sistema18
che_nel_sistema17
nel_sistema_delle16
sistema_di_tassazione16
del_sistema_della15
al_sistema_di15
nuovo_sistema_di14
sistema_di_tesoreria14
un_sistema_che13
e_il_sistema13
dei_sistemi_di13
sistema_delle_autonomie13
ad_un_sistema12
nel_nostro_sistema12
secondo_il_sistema11
al_sistema_tributario11
al_sistema_delle11
del_sistema_fiscale11
il_sistema_dell10
sistema_delle_garanzie10
al_sistema_previdenziale10
del_nuovo_sistema10
il_sistema_del10
del_sistema_pensionistico10
del_sistema_delle10
materia_del_sistema10
relativa_al_sistema10
il_sistema_adottato9
al_sistema_della9
sistema_della_previdenza9
l_intero_sistema9
il_sistema_è9
ambito_del_sistema9
il_nuovo_sistema9
rispetto_al_sistema9
il_sistema_delineato9
e_dell_ecosistema9
sistema_dell_imposta8
il_sistema_previdenziale8
dal_sistema_di8
al_sistema_normativo8
un_nuovo_sistema8
sistema_di_calcolo8
il_sistema_normativo8
il_sistema_dei8
riferimento_al_sistema8
del_sistema_dei8
sistema_tributario_che8
sistema_tributario_nel8
il_sistema_contributivo8
principio_del_sistema8
sistema_tributario_di8
materia_sistema_tributario8
sistemi_di_gioco8
sistema_tributario_generale7
applicazione_del_sistema7
sistema_adottato_dal7
sistema_delle_leggi7
sistema_tributario_in7
sistema_di_imposizione7
sistema_di_assistenza7
sistema_dell_accertamento7
che_al_sistema7
nel_nuovo_sistema7
sistema_normativo_che7
sistema_della_tassazione7
sistema_previdenziale_forense7
sistema_in_cui7
sistema_della_riscossione7
sistema_sanzionatorio_in7
modernizzazione_del_sistema7
sistema_di_gestione7
del_sistema_regionale7
sistema_comune_d7
nostro_sistema_costituzionale6
sistema_di_accertamento6
al_sistema_dell6
al_nuovo_sistema6
riordinamento_del_sistema6
nel_sistema_del6
del_sistema_che6
da_un_sistema6
sistema_tributario_ma6
sistema_d_imposizione6
per_un_sistema6
sistema_della_finanza6
attuazione_del_sistema6
del_sistema_dell5
del_nostro_sistema5
ammesso_nel_sistema5
nel_sistema_dell5
per_il_sistema5
nostro_sistema_tributario5
sistema_tributario_con5
unitarietà_del_sistema5
sistema_delle_fonti5
sistema_di_versamento5
sistema_delle_norme5
tutto_il_sistema5
complesso_del_sistema5
il_sistema_vigente5
intero_sistema_tributario5
intero_sistema_delle5
razionalità_del_sistema5
sistema_di_liquidazione5
perfezionamento_del_sistema5
sistema_tributario_non5
cui_il_sistema5
generale_del_sistema5
sistema_dei_diritti5
strutturali_del_sistema5
con_un_sistema5
soggetti_al_sistema5
del_sistema_normativo5
attuale_sistema_di5
sistema_delle_sanzioni5
finanziamento_del_sistema5
interno_del_sistema5
riguarda_il_sistema5
sistema_di_previdenza5
ricostruzione_del_sistema5
modifiche_al_sistema5
sistema_informato_a5
al_sistema_contributivo5
sistema_tributario_art5
al_sistema_informatico5
al_sistema_comune5
il_sistema_idrico5
un_sistema_fiscale5
sistema_fiscale_più5
sistema_sanzionatorio_penale5
un_sistema_unitario4
sistema_tributario_italiano4
anche_nel_sistema4
relazione_al_sistema4
il_sistema_in4
sistema_in_esame4
lo_stesso_sistema4
che_dal_sistema4
sistema_fiscale_e4
inquadrata_nel_sistema4
sistema_nel_suo4
nel_sistema_normativo4
sistema_di_prove4
con_tale_sistema4
unità_del_sistema4
sistema_tributario_è4
stato_il_sistema4
dell_intero_sistema4
del_sistema_e4
del_sistema_in4
al_sistema_del4
di_questo_sistema4
quadro_del_sistema4
in_tale_sistema4
sistema_tributario_la4
che_tale_sistema4
del_sistema_stesso4
differente_sistema_di4
al_sistema_legislativo4
sistema_normativo_in4
del_sistema_vigente4
nuovo_sistema_tributario4
vigente_sistema_tributario4
sistema_normativo_vigente4
un_sistema_impositivo4
sistema_del_cumulo4
del_sistema_del4
distorsivi_del_sistema4
operatività_del_sistema4
altro_sistema_previdenziale4
dei_sistemi_previdenziali4
fuori_del_sistema4
riequilibrio_del_sistema4
sistema_delineato_dalla4
sul_sistema_di4
sistema_di_governo4
nell_attuale_sistema4
aderente_al_sistema4
sistema_normativo_di4
informare_il_sistema4
del_complessivo_sistema4
sistema_della_ritenuta4
progressività_del_sistema4
di_tale_sistema4
razionalizzazione_del_sistema4
sistema_delineato_dalle4
fondamentali_del_sistema4
sistema_tributario_l4
tale_sistema_prevede4
lettura_sistematica_delle4
nella_materia_sistema4
sistema_informatico_statale4
sul_sistema_tributario4
quadro_di_sistema4
di_sistema_informato4
sistema_previdenziale_dei4
sistema_previdenziale_regionale4
del_sistema_pubblico4
sistema_pubblico_della4
sostenibilità_del_sistema4
contengono_una_sistemazione3
una_sistemazione_completa3
sistemazione_completa_e3
fondamentale_nel_sistema3
sistema_tributario_un3
tra_il_sistema3
ordine_al_sistema3
sistema_della_legislazione3
sistema_dell_imposizione3
sistema_dell_art3
al_sistema_accolto3
del_suo_sistema3
sistema_di_una3
il_sistema_non3
dei_due_sistemi3
sistemi_di_accertamento3
particolare_sistema_di3
sistema_della_giustizia3
sistema_di_iscrizione3
al_precedente_sistema3
del_precedente_sistema3
base_al_sistema3
interpretazione_del_sistema3
inquadra_nel_sistema3
sistema_del_contenzioso3
riguardo_al_sistema3
il_sistema_la3
scelta_del_sistema3
sistema_che_è3
sia_nel_sistema3
dal_sistema_delle3
ed_il_sistema3
del_sistema_precedente3
sistema_dell_assicurazione3
sistema_tributario_vigente3
sistema_fiscale_italiano3
il_sistema_fiscale3
i_sistemi_di3
un_sistema_alternativo3
corte_il_sistema3
un_sistema_tributario3
un_differente_sistema3
sistema_è_stato3
sistema_di_contribuzione3
sistema_tributario_anche3
il_vigente_sistema3
dal_sistema_normativo3
sistema_non_è3
sistema_di_adeguamento3
nel_sistema_dei3
è_il_sistema3
sistema_accolto_dal3
costituzionale_del_sistema3
del_sistema_considerato3
a_un_sistema3
un_sistema_previdenziale3
autonomia_dei_sistemi3
n_il_sistema3
sistema_di_sicurezza3
sistema_della_pubblicità3
al_sistema_processuale3
sistema_pensionistico_e3
ricondurre_il_sistema3
inserimento_nel_sistema3
il_sistema_costituzionale3
funzionamento_del_sistema3
tale_sistema_si3
sistema_sanzionatorio_tributario3
una_interpretazione_sistematica3
del_sistema_impositivo3
proprio_nel_sistema3
del_sistema_contributivo3
riordino_del_sistema3
preclusioni_nel_sistema3
sistema_delle_opposizioni3
sistema_delineato_dal3
dell_attuale_sistema3
sistematica_delle_norme3
il_sistema_catastale3
tale_sistema_normativo3
al_sistema_giuridico3
sistema_dei_versamenti3
finanziario_al_sistema3
sistema_di_contabilità3
un_sistema_finanziario3
sistema_finanziario_complessivo3
sistema_tributario_regionale3
spirito_del_sistema3
alla_materia_sistema3
sistemi_informativi_e3
dei_sistemi_informativi3
efficienza_del_sistema3
del_sistema_universitario3
sistemi_contabili_e3
al_sistema_penale3
sistema_penale_e3
modifica_dei_sistemi3
il_sistema_comune3
sistema_delle_risorse3
una_lettura_sistematica3
esporrebbero_il_sistema3
il_sistema_ad3
sistema_ad_evidenti3
del_sistema_nazionale3
enti_del_sistema3
interno_al_sistema3
crisi_del_sistema3
dei_sistemi_contabili3
del_sistema_concessorio3
sistema_pensionistico_obbligatorio3
soggetti_del_sistema3
interna_al_sistema3
coinvolgimento_del_sistema3
turbare_il_sistema2
sistema_unitario_in2
tributo_nel_sistema2
del_sistema_adottato2
al_sistema_catastale2
prevede_un_sistema2
un_sistema_particolare2
sistema_tributario_poiché2
sistema_tributario_nazionale2
il_sistema_statale2
sistema_statale_e2
i_due_sistemi2
sistema_voluto_dal2
art_il_sistema2
sistema_di_controlli2
sistema_che_regola2
nel_sistema_adottato2
sistema_previdenziale_ed2
a_tale_sistema2
sul_sistema_delle2
sistema_delle_imposte2
sistema_generale_di2
ricorso_a_sistemi2
nel_sistema_fiscale2
rinvio_al_sistema2
modifica_il_sistema2
giacché_il_sistema2
il_sistema_si2
tale_sistema_non2
sistema_non_può2
effetto_del_sistema2
mantiene_il_sistema2
vige_il_sistema2
vigeva_il_sistema2
sistema_comporta_in2
sistema_costituito_dagli2
dal_sistema_della2
dal_sistema_che2
un_sistema_per2
fermo_il_sistema2
sistema_ad_anno2
sistema_tributario_consacrato2
il_vecchio_sistema2
il_sistema_nel2
questo_sistema_si2
sistema_dell_ordinamento2
introdotta_nel_sistema2
del_sistema_già2
sistema_di_pubblicità2
contenuti_nel_sistema2
poiché_il_sistema2
mutamento_del_sistema2
sistema_che_non2
sistema_tributario_deve2
se_il_sistema2
il_sistema_previsto2
sistema_previsto_dalla2
il_sistema_che2
sistema_vigente_per2
strutturazione_del_sistema2
rapporto_al_sistema2
il_particolare_sistema2
specie_nel_sistema2
sistema_previsto_per2
costituiscono_un_sistema2
semplificazione_del_sistema2
quale_il_sistema2
anche_il_sistema2
sistema_con_l2
sistema_di_nomina2
in_quel_sistema2
del_sistema_la2
del_sistema_non2
sistema_generale_del2
connaturale_al_sistema2
irrazionalità_del_sistema2
nel_sistema_economico2
dell_altro_sistema2
il_sistema_introdotto2
sistema_introdotto_dalla2
mediante_un_sistema2
e_sul_sistema2
dato_il_sistema2
imposta_il_sistema2
il_sistema_accolto2
del_sistema_posto2
sistema_posto_infatti2
sistema_che_la2
del_sistema_delineato2
il_sistema_impugnato2
del_sistema_nel2
secondo_un_sistema2
sistema_tributario_al2
il_preesistente_sistema2
preesistente_sistema_della2
sistema_della_sua2
sistema_dei_tributi2
tale_sistema_il2
del_un_sistema2
il_sistema_così2
del_sistema_anche2
sistema_anche_per2
il_sistema_instaurato2
sistema_instaurato_dalla2
sistema_attuato_con2
attraverso_un_sistema2
il_precedente_sistema2
un_sistema_ordinato2
sistema_ordinato_sulla2
attraverso_il_sistema2
cost_del_sistema2
nel_sistema_previdenziale2
dal_sistema_in2
sistema_creato_con2
previste_dal_sistema2
criterio_logico_sistematico2
logico_sistematico_per2
sistematico_per_cui2
sistema_dei_codici2
sistema_che_pur2
sistema_processuale_nel2
al_sistema_e2
del_caratteristico_sistema2
sistema_di_cumulo2
di_tali_sistemi2
tali_sistemi_postula2
sistemi_postula_valutazioni2
introduzione_nel_sistema2
da_tale_sistema2
tale_sistema_rigidamente2
sistema_rigidamente_applicato2
sistema_alternativo_suscettibile2
opzionale_al_sistema2
sistema_del_c2
tale_sistema_in2
interpretazione_logico_sistematica2
nel_precedente_sistema2
del_relativo_sistema2
esterna_del_sistema2
sistema_previdenziale_della2
il_sistema_quale2
sistema_quale_risulta2
previdenziali_del_sistema2
del_sistema_ma2
solidaristica_del_sistema2
sistema_previdenziale_di2
ad_altro_sistema2
due_concorrenti_sistemi2
concorrenti_sistemi_previdenziali2
dal_sistema_previdenziale2
sistema_previdenziale_nel2
sistema_previdenziale_degli2
unificazione_dei_sistemi2
illegittimità_del_sistema2
ed_un_sistema2
nel_sistema_in2
già_nel_sistema2
sistema_tributario_quale2
sistema_dei_principi2
un_completo_sistema2
completo_sistema_di2
sia_del_sistema2
sistema_di_applicazione2
sistema_tributario_dall2
sistema_tributario_considerato2
sistema_applicativo_dell2
radicale_del_sistema2
perfezionando_il_sistema2
costi_del_sistema2
prevedono_un_sistema2
all_ordinario_sistema2
il_sistema_pensionistico2
un_sistema_misto2
sistema_delle_assicurazioni2
vigente_nel_sistema2
dal_sistema_costituzionale2
sistema_che_si2
stabilendo_con_sistema2
con_sistema_mai2
sistema_mai_disatteso2
sistema_costituzionale_dell2
c_d_sistema2
d_sistema_di2
principii_del_sistema2
interpretazione_sistematica_del2
nostro_sistema_di2
il_sistema_d2
nuovo_sistema_peraltro2
sistema_peraltro_tutte2
tutta_la_sistematica2
dal_chiuso_sistema2
chiuso_sistema_mutualistico2
in_termini_sistematici2
estranee_al_sistema2
nuovo_sistema_penal2
sistema_penal_tributario2
sistema_dei_rapporti2
del_predetto_sistema2
un_sistema_d2
dall_attuale_sistema2
sistema_contributivo_di2
del_sistema_per2
entrate_un_sistema2
un_sistema_univoco2
sistema_univoco_nelle2
sistema_per_il2
introdurre_un_sistema2
riscossa_col_sistema2
col_sistema_del2
sistema_del_versamento2
sistema_di_mercato2
sistema_tributario_a2
di_coordinamento_sistematico2
coordinamento_sistematico_formale2
sistema_di_finanza2
sistema_a_finanza2
del_sistema_portuale2
fondata_il_sistema2
nel_sistema_delineato2
infatti_il_sistema2
redditi_mediante_sistemi2
mediante_sistemi_diversi2
sistemi_diversi_da2
sistema_della_tutela2
sistema_di_gradualità2
l_attuale_sistema2
sistema_tributario_complessivamente2
equilibrio_del_sistema2
sistema_fiscale_sia2
principio_della_polisistematicità2
della_polisistematicità_dell2
polisistematicità_dell_ordinamento2
al_sistema_sanzionatorio2
dello_speciale_sistema2
speciale_sistema_della2
dal_sistema_del2
sistema_del_prelievo2
conseguenza_del_sistema2
sistema_privilegiato_di2
l_inquadramento_sistematico2
inquadramento_sistematico_della2
sistema_processuale_del2
del_nel_sistema2
specifico_sistema_processuale2
sistema_tributario_ha2
un_sistema_in2
dal_precedente_sistema2
disposizione_del_sistema2
al_sistema_impositivo2
sistema_tributario_della2
sistemi_di_calcolo2
sistema_delle_variazioni2
sistema_nazionale_di2
il_sistema_previgente2
sistema_di_recupero2
riassetto_del_sistema2
del_sistema_penale2
sistema_penale_tributario2
sistema_di_versamenti2
generali_del_sistema2
di_coerenza_sistematica2
esistenza_nel_sistema2
complessivo_sistema_tributario2
il_sistema_processuale2
sistema_della_compartecipazione2
un_sistema_basato2
sistema_tributario_inoltre2
sistema_tributario_degli2
sistema_tributario_ed2
sistema_di_tributi2
configurando_un_sistema2
al_sistema_previgente2
sistema_ordinamentale_statale2
nell_articolato_sistema2
articolato_sistema_normativo2
sistema_normativo_delineato2
gettito_tale_sistema2
sistema_prevede_per2
e_sistema_tributario2
implicito_nel_sistema2
nel_sistema_statutario2
dalla_lettura_sistematica2
statale_il_sistema2
sistema_tributario_nella2
coerenza_del_sistema2
essenziali_del_sistema2
del_sistema_statale2
sistema_tributario_dalla2
ai_sistemi_di2
sistema_di_controllo2
sistema_tributario_perché2
al_sistema_regionale2
coerenza_sistematica_con2
sistema_di_riparto2
sul_complesso_sistema2
complesso_sistema_di2
sistema_di_definizione2
sistema_del_federalismo2
stesso_sistema_costituzionale2
incidere_sul_sistema2
collegati_al_sistema2
ed_i_sistemi2
i_sistemi_informativi2
il_sistema_informatico2
un_sistema_informatico2
previsto_un_sistema2
d_affari_sistema2
affari_sistema_comune2
sistema_comune_di2
tutela_del_sistema2
dell_ecosistema_di2
sistema_tributario_il2
all_intero_sistema2
sistemica_e_non2
sistema_universitario_e2
sistema_di_valutazione2
del_sistema_europeo2
sistema_europeo_di2
organico_del_sistema2
sistematica_con_la2
omologazione_dei_sistemi2
costituiscono_il_sistema2
un_sistema_comune2
sistema_comune_dell2
delineando_un_sistema2
simmetria_del_sistema2
del_sistema_iva2
sistema_iva_registro2
una_tutela_sistemica2
gravante_sul_sistema2
sul_sistema_regionale2
nucleo_del_sistema2
sistema_della_fiscalità2
sistematica_delle_disposizioni2
un_diverso_sistema2
diverso_sistema_di2
adeguamento_dei_sistemi2
sistema_previdenziale_sentenza2
sistema_previdenziale_consente2
sistema_previdenziale_che2
connesse_al_sistema2
come_il_sistema2
sistema_tributario_si2
sistemi_di_raccolta2
diversi_sistemi_di2
nel_sistema_tracciato2
sistema_tracciato_dall2
introdotto_nel_sistema2
nel_sistema_verifiche2
sistema_verifiche_di2
sistema_costituzionale_sia2
tema_di_sistema2
istituzione_del_sistema2
sistema_a_tesoreria2
armonizzazione_dei_sistemi2
tenuta_del_sistema2
sistema_giuridico_complessivo2
sistema_di_esenzione2
riforma_di_sistema2
sistema_integrato_di2
complessivo_sistema_di2
distonie_di_sistema2
settoriale_del_sistema2
soppressione_del_sistema2
sistema_di_affidamento2
il_sistema_retributivo2
di_sistema_che2
il_contesto_sistematico2
contesto_sistematico_in2
sistematico_in_cui2
sistema_tributario_rimanga2
coerente_e_sistematica2
e_sistematica_del2
sistematica_del_presupposto2
impianto_sistematico_della2
sistematico_della_disciplina2
suddetta_valenza_sistematica2
valenza_sistematica_dell2
sistematica_dell_intervento2
sia_al_sistema2
sistema_di_registrazione2
sistema_contributivo_la2
al_particolare_sistema2
particolare_sistema_previdenziale2
sistema_previdenziale_previsto2
sistema_finanziario_a2
sistema_previdenziale_siciliano2
di_sistema_senza2
sistema_senza_che2
sul_piano_sistematico2
piano_sistematico_che2
sistematico_che_il2
sistema_di_quelli2
un_sistema_siffatto2
sistema_siffatto_è2
espunto_dal_sistema2
regione_siciliana_sistemazione1
siciliana_sistemazione_che1
sistemazione_che_appunto1
presente_il_sistema1
implicita_nel_sistema1
nel_sistema_e1
sistema_e_però1
stessa_del_sistema1
sistema_costituzionale_il1
sistema_unitario_sul1
causa_del_sistema1
del_sistema_organizzato1
sistema_organizzato_su1
sistema_adottato_e1
derivanti_dal_sistema1
dal_sistema_adottato1
ottenuto_un_sistema1
sistema_di_coltura1
servono_nel_sistema1
riporta_al_sistema1
sistema_catastale_vigente1
contrasto_il_sistema1
sistema_adottato_nell1
sistema_particolare_per1
disciplinata_nel_sistema1
nel_sistema_invece1
sistema_invece_adottato1
il_sistema_fondamentale1
sistema_fondamentale_della1
seguito_il_sistema1
sistema_di_dare1
due_sistemi_un1
sistemi_un_contrasto1
il_sistema_costruito1
sistema_costruito_dalla1
che_un_sistema1
un_sistema_il1
sistema_il_quale1
di_altri_sistemi1
altri_sistemi_i1
sistemi_i_quali1
legislativo_una_sistemazione1
una_sistemazione_provvisoria1
sistemazione_provvisoria_dei1
novità_nel_sistema1
il_proprio_sistema1
proprio_sistema_tributario1
sistema_tributario_o1
esiste_nel_sistema1
hanno_nel_sistema1
accolti_dal_sistema1
dal_sistema_tributario1
siciliano_nel_sistema1
recato_al_sistema1
riferirsi_al_sistema1
costruzione_e_sistemazione1
e_sistemazione_delle1
sistemazione_delle_strade1
noto_il_sistema1
collegandole_nel_sistema1
nel_sistema_voluto1
inalterato_il_sistema1
sistema_di_commisurazione1
contrario_al_sistema1
al_sistema_che1
sistema_adottato_dalla1
discussione_il_sistema1
sociale_il_sistema1
sistema_delle_quali1
tale_sistema_l1
sistema_l_art1
espropriazione_nel_sistema1
tendevano_al_sistema1
sistema_accolto_senza1
violati_dal_sistema1
sistema_delle_addizionali1
direttamente_sul_sistema1
suo_sistema_di1
al_sistema_generale1
nel_cui_sistema1
cui_sistema_era1
sistema_era_destinata1
a_sistemi_di1
sistemi_di_finanza1
e_unitaria_sistemazione1
unitaria_sistemazione_se1
sistemazione_se_si1
la_ragione_sistematica1
ragione_sistematica_la1
sistematica_la_disciplina1
interferire_nel_sistema1
sistema_fiscale_dello1
squilibrio_nel_sistema1
preferibilità_del_sistema1
sistema_della_nominatività1
del_sistema_legislativo1
sistema_legislativo_in1
conformità_del_sistema1
del_sistema_delta1
sistema_delta_nominatività1
dotati_nel_sistema1
sistema_normativo_relativo1
riferimenti_al_sistema1
un_sistema_più1
sistema_più_complesso1
potere_il_sistema1
dirà_il_sistema1
sistema_non_si1
sistema_si_appoggia1
sistema_non_consente1
coltura_tale_sistema1
del_sistema_ettaro1
sistema_ettaro_coltura1
il_sistema_presuntivo1
sistema_presuntivo_sarebbe1
due_sistemi_di1
due_sistemi_l1
sistemi_l_uno1
due_sistemi_resta1
sistemi_resta_fermo1
stesso_sistema_dell1
sistema_dell_ettaro1
accertamento_e_sistemi1
e_sistemi_speciali1
sistemi_speciali_d1
col_precedente_sistema1
precedente_sistema_difensivo1
sistema_difensivo_sostiene1
spetta_nel_sistema1
nel_sistema_si1
sistema_si_tratta1
e_fanno_sistema1
fanno_sistema_sistema1
sistema_sistema_occorre1
sistema_occorre_aggiungere1
completa_codesto_sistema1
codesto_sistema_comporta1
sistema_dell_esecuzione1
non_illegittimo_sistema1
illegittimo_sistema_mediante1
sistema_mediante_esso1
particolarità_del_sistema1
del_sistema_costituito1
al_quale_sistema1
quale_sistema_come1
sistema_come_si1
fondata_nel_sistema1
nel_sistema_che1
realtà_dal_sistema1
sistema_che_disciplina1
perché_nel_sistema1
l_anzidetto_sistema1
anzidetto_sistema_di1
introduceva_un_sistema1
sistema_per_cui1
un_sistema_complesso1
sistema_complesso_di1
dai_normali_sistemi1
normali_sistemi_di1
sistemi_di_formazione1
il_sistema_derivante1
sistema_derivante_dalla1
nostro_sistema_legislativo1
sistema_legislativo_trattasi1
sostanzialmente_il_sistema1
il_sistema_ma1
sistema_ma_s1
dal_vecchio_sistema1
vecchio_sistema_ad1
nuovo_sistema_ad1
col_vecchio_sistema1
vecchio_sistema_anno1
sistema_anno_solare1
col_nuovo_sistema1
nuovo_sistema_anno1
sistema_anno_finanziario1
anno_solare_sistema1
solare_sistema_e1
sistema_e_coll1
esercizio_finanziario_sistema1
finanziario_sistema_non1
sistema_non_ci1
sistema_tributario_dell1
disposizioni_nel_sistema1
ovvio_nel_sistema1
nel_sistema_dello1
sistema_dello_statuto1
una_prima_sistemazione1
prima_sistemazione_nei1
sistemazione_nei_bilanci1
vecchio_sistema_che1
sistema_che_lasciava1
valutando_il_sistema1
esistenti_nel_sistema1
sistema_normativo_nazionale1
napoli_il_sistema1
sistema_adottato_dall1
adottato_un_sistema1
sistema_che_potrà1
in_questo_sistema1
sistema_si_inseriscono1
il_sistema_generale1
sistema_generale_che1
sistema_della_vendita1
tale_sistema_a1
sistema_a_differenza1
sistema_unitario_della1
tributario_il_sistema1
sistema_delle_cosiddette1
contraddica_al_sistema1
alterato_il_sistema1
alterazione_del_sistema1
sistema_tributario_una1
servita_del_sistema1
sistema_già_seguito1
logica_del_sistema1
del_sistema_richiede1
sistema_richiede_che1
un_particolare_sistema1
più_ai_sistemi1
ai_sistemi_delle1
sistemi_delle_aziende1
connaturato_al_sistema1
nel_sistema_costituzionale1
sistema_costituzionale_tale1
comuni_nel_sistema1
sistema_adottato_si1
eguaglianza_il_sistema1
l_indicato_sistema1
indicato_sistema_di1
sistema_di_periodicità1
meccanismo_e_sistema1
e_sistema_che1
precedente_sistema_erano1
sistema_erano_state1
precedente_sistema_conservato1
sistema_conservato_nella1
sostanzialmente_dal_sistema1
dal_sistema_già1
sistema_già_in1
e_nel_sistema1
nel_sistema_presente1
sistema_presente_un1
razionalizzato_il_sistema1
applicabile_il_sistema1
sistema_della_determinazione1
infondata_il_sistema1
sistema_vigente_di1
presumere_il_sistema1
sistema_che_riposa1
spesso_dal_sistema1
dal_sistema_previgente1
sistema_previgente_in1
del_sistema_potrebbe1
sistema_potrebbe_portare1
conforto_nel_sistema1
sistema_dell_iscrizione1
soggetti_il_sistema1
amministrazione_il_sistema1
discordante_dal_sistema1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
del_sistema_tributario_dello_stato47
in_materia_di_sistema_tributario32
di_coordinamento_del_sistema_tributario25
finanza_pubblica_e_del_sistema24
pubblica_e_del_sistema_tributario24
principi_del_sistema_tributario_dello19
sistema_tributario_e_contabile_dello19
i_principi_del_sistema_tributario17
i_princípi_del_sistema_tributario16
materia_di_sistema_tributario_dello13
di_sistema_tributario_dello_stato13
con_i_principi_del_sistema13
princípi_del_sistema_tributario_dello13
fondamentali_di_coordinamento_del_sistema12
con_i_princípi_del_sistema11
di_sistema_tributario_e_contabile10
statale_in_materia_di_sistema10
del_coordinamento_del_sistema_tributario10
dell_ambiente_e_dell_ecosistema9
materia_di_sistema_tributario_e9
esclusiva_in_materia_di_sistema8
nel_sistema_delle_garanzie_patrimoniali7
sistema_tributario_nel_suo_complesso7
nonché_di_modernizzazione_del_sistema7
di_modernizzazione_del_sistema_di7
modernizzazione_del_sistema_di_gestione7
del_sistema_di_gestione_delle7
sistema_di_gestione_delle_dichiarazioni7
con_il_sistema_tributario_statale7
sistema_tributario_dello_stato_e7
sistema_tributario_dello_stato_in7
sistema_comune_d_imposta_sul7
sistema_delle_garanzie_patrimoniali_dell6
sistema_tributario_dello_stato_che6
coordinamento_del_sistema_tributario_di6
per_il_riordinamento_del_sistema5
sistema_di_tassazione_separata_del5
dei_principi_del_sistema_tributario5
sistema_informato_a_criteri_di5
materia_del_sistema_tributario_dello5
princípi_del_sistema_tributario_statale5
materia_del_coordinamento_del_sistema5
principio_del_sistema_tributario_statale5
relativa_al_sistema_comune_d5
al_sistema_comune_d_imposta5
il_gas_e_il_sistema5
gas_e_il_sistema_idrico5
per_un_sistema_fiscale_più5
un_sistema_fiscale_più_equo5
sistema_fiscale_più_equo_trasparente5
settembre_n_revisione_del_sistema5
n_revisione_del_sistema_sanzionatorio5
revisione_del_sistema_sanzionatorio_in5
del_sistema_sanzionatorio_in_attuazione5
sistema_sanzionatorio_in_attuazione_dell5
liquidate_con_il_sistema_contributivo5
il_sistema_tributario_dello_stato4
ammesso_nel_sistema_tributario_generale4
che_nel_sistema_della_legge4
inquadrata_nel_sistema_delle_garanzie4
un_sistema_di_prove_legali4
sistema_di_determinazione_dei_prezzi4
del_sistema_di_tassazione_separata4
in_presenza_di_un_sistema4
presenza_di_un_sistema_di4
limiti_dei_principi_del_sistema4
sistema_tributario_dello_stato_la4
del_sistema_tributario_statale_e4
di_un_sistema_di_finanziamento4
un_sistema_di_finanziamento_che4
sistema_di_finanziamento_che_non4
coordinamento_con_il_sistema_tributario4
nella_materia_del_sistema_tributario4
materia_sistema_tributario_dello_stato4
del_sistema_tributario_di_cui4
cost_in_materia_di_sistema4
in_un_quadro_di_sistema4
un_quadro_di_sistema_informato4
quadro_di_sistema_informato_a4
di_sistema_informato_a_criteri4
materia_sistema_tributario_e_contabile4
il_riordinamento_del_sistema_previdenziale4
riordinamento_del_sistema_previdenziale_dei4
del_sistema_previdenziale_dei_lavoratori4
sistema_previdenziale_dei_lavoratori_privati4
recante_disposizioni_per_un_sistema4
disposizioni_per_un_sistema_fiscale4
del_sistema_pubblico_della_riscossione4
interamente_liquidate_con_il_sistema4
di_riforma_del_sistema_fiscale4
del_sistema_sanzionatorio_penale_tributario4
sistema_tributario_dello_stato_con3
non_contengono_una_sistemazione_completa3
contengono_una_sistemazione_completa_e3
una_sistemazione_completa_e_definitiva3
sistemazione_completa_e_definitiva_dei3
ritenuto_che_ammesso_nel_sistema3
che_ammesso_nel_sistema_tributario3
nel_sistema_tributario_dello_stato3
sistema_tributario_dello_stato_per3
esigenza_di_unitarietà_del_sistema3
può_dirsi_che_il_sistema3
il_sistema_adottato_dal_legislatore3
legge_ancora_ad_un_sistema3
ancora_ad_un_sistema_di3
ad_un_sistema_di_prove3
sistema_di_prove_legali_la3
circa_la_razionalità_del_sistema3
optare_per_un_differente_sistema3
per_un_differente_sistema_di3
un_differente_sistema_di_tassazione3
non_solo_il_vigente_sistema3
solo_il_vigente_sistema_tributario3
il_vigente_sistema_tributario_ma3
vigente_sistema_tributario_ma_l3
sistema_tributario_ma_l_intero3
effetti_distorsivi_del_sistema_di3
distorsivi_del_sistema_di_tassazione3
possibili_effetti_distorsivi_del_sistema3
del_sistema_di_riscossione_delle3
ricondurre_il_sistema_di_tassazione3
revisione_del_sistema_sanzionatorio_tributario3
il_sistema_tributario_nel_suo3
che_il_sistema_della_ritenuta3
preclusioni_nel_sistema_delle_opposizioni3
sistema_di_determinazione_dei_valori3
riforma_del_sistema_di_governo3
il_sistema_delineato_dalle_norme3
i_principi_fondamentali_del_sistema3
principi_fondamentali_del_sistema_tributario3
sostanzialmente_innovative_rispetto_al_sistema3
innovative_rispetto_al_sistema_legislativo3
alla_materia_del_sistema_tributario3
sistema_tributario_dello_stato_di3
coordinamento_del_sistema_tributario_in3
violati_i_principi_del_sistema3
fondamentali_del_coordinamento_del_sistema3
il_principio_del_sistema_tributario3
principio_del_sistema_tributario_dello3
coordinamento_del_sistema_tributario_che3
coordinamento_del_sistema_tributario_ma3
del_sistema_tributario_di_competenza3
stato_in_materia_di_sistema3
che_nel_nostro_sistema_costituzionale3
esclusiva_nella_materia_sistema_tributario3
sistema_tributario_di_cui_all3
e_del_sistema_tributario_e3
e_il_sistema_delle_autonomie3
minori_e_modifiche_al_sistema3
e_modifiche_al_sistema_penale3
modifiche_al_sistema_penale_e3
al_sistema_penale_e_tributario3
modifica_dei_sistemi_di_gioco3
relativa_al_sistema_delle_risorse3
al_sistema_delle_risorse_proprie3
a_paralizzarlo_esporrebbero_il_sistema3
paralizzarlo_esporrebbero_il_sistema_ad3
esporrebbero_il_sistema_ad_evidenti3
il_sistema_ad_evidenti_tensioni3
sistema_ad_evidenti_tensioni_con3
novembre_relativa_al_sistema_comune3
al_di_fuori_del_sistema3
di_fuori_del_sistema_concessorio3
agosto_n_riforma_del_sistema3
n_riforma_del_sistema_pensionistico3
riforma_del_sistema_pensionistico_obbligatorio3
del_sistema_pensionistico_obbligatorio_e3
sistema_pensionistico_obbligatorio_e_complementare3
affidati_ai_soggetti_del_sistema3
ai_soggetti_del_sistema_pubblico3
soggetti_del_sistema_pubblico_della3
sistema_pubblico_della_riscossione_prorogando3
materia_di_riforma_del_sistema3
coinvolgimento_del_sistema_delle_autonomie3
revisione_del_sistema_sanzionatorio_penale3
la_revisione_del_sistema_sanzionatorio3
si_ricolleghi_ad_un_sistema2
ricolleghi_ad_un_sistema_unitario2
ad_un_sistema_unitario_in2
un_sistema_unitario_in_ordine2
sistema_unitario_in_ordine_alle2
vigenti_non_contengono_una_sistemazione2
sistema_dell_imposta_di_registro2
nel_sistema_tributario_generale_e2
sistema_tributario_generale_e_nella2
che_nel_sistema_delle_leggi2
nel_sistema_tributario_generale_il2
sistema_tributario_generale_il_principio2
la_considerazione_che_il_sistema2
nel_sistema_della_legislazione_statale2
sistema_della_legislazione_statale_le2
al_sistema_tributario_dello_stato2
sistema_tributario_dello_stato_ed2
sistema_voluto_dal_legislatore_il2
che_il_sistema_di_imposizione2
sistema_delle_leggi_sulla_riforma2
il_sistema_previdenziale_ed_assistenziale2
del_sistema_di_assistenza_e2
è_noto_che_nel_sistema2
in_cui_mantiene_il_sistema2
sistema_costituito_dagli_artt_e2
si_inserisce_in_un_sistema2
incide_sul_complesso_del_sistema2
sul_complesso_del_sistema_fiscale2
complesso_del_sistema_fiscale_e2
del_sistema_fiscale_e_non2
sistema_fiscale_e_non_su2
sistema_delle_garanzie_patrimoniali_delle2
in_armonia_con_il_sistema2
vendite_effettuate_con_tale_sistema2
poiché_il_sistema_di_imposizione2
il_sistema_di_imposizione_a2
sistema_di_imposizione_a_tassa2
introdotto_un_nuovo_sistema_di2
il_particolare_sistema_di_riscossione2
particolare_sistema_di_riscossione_e2
sistema_di_riscossione_e_versamento2
riordinamento_del_sistema_tributario_e2
del_sistema_tributario_e_della2
inquadra_nel_sistema_delle_garanzie2
nel_sistema_del_contenzioso_tributario2
sistema_dell_accertamento_del_valore2
al_sistema_di_determinazione_dei2
il_sistema_di_determinazione_dei2
la_scelta_del_sistema_di2
scelta_del_sistema_di_assistenza2
uno_o_dell_altro_sistema2
nell_ambito_del_sistema_tributario2
della_corretta_applicazione_del_sistema2
corretta_applicazione_del_sistema_posto2
applicazione_del_sistema_posto_infatti2
del_sistema_posto_infatti_che2
sistema_posto_infatti_che_in2
ai_principi_del_sistema_tributario2
il_preesistente_sistema_della_sua2
preesistente_sistema_della_sua_riscossione2
sistema_della_sua_riscossione_mediante2
razionalità_del_sistema_di_determinazione2
il_sistema_di_determinazione_dell2
del_sistema_di_determinazione_dell2
vendite_realizzate_con_il_sistema2
coniugi_ed_in_un_sistema2
ed_in_un_sistema_ordinato2
in_un_sistema_ordinato_sulla2
un_sistema_ordinato_sulla_tassazione2
sistema_ordinato_sulla_tassazione_separata2
differente_sistema_di_tassazione_espresso2
sistema_di_tassazione_espresso_in2
dell_art_cost_del_sistema2
art_cost_del_sistema_vigente2
assume_che_il_sistema_di2
di_transizione_al_nuovo_sistema2
che_il_sistema_di_riscossione2
difetti_strutturali_del_sistema_di2
criterio_logico_sistematico_per_cui2
sistema_dei_codici_civili_sostanziale2
sistema_di_cumulo_dei_redditi2
intrinseca_complessità_di_tali_sistemi2
complessità_di_tali_sistemi_postula2
di_tali_sistemi_postula_valutazioni2
tali_sistemi_postula_valutazioni_e2
sistemi_postula_valutazioni_e_scelte2
sperequazioni_che_da_tale_sistema2
che_da_tale_sistema_rigidamente2
da_tale_sistema_rigidamente_applicato2
tale_sistema_rigidamente_applicato_potrebbero2
sistema_rigidamente_applicato_potrebbero_derivare2
oculata_scelta_di_un_sistema2
scelta_di_un_sistema_alternativo2
di_un_sistema_alternativo_suscettibile2
un_sistema_alternativo_suscettibile_di2
sistema_alternativo_suscettibile_di_essere2
in_via_opzionale_al_sistema2
via_opzionale_al_sistema_della2
opzionale_al_sistema_della_tassazione2
al_sistema_della_tassazione_separata2
sistema_della_tassazione_separata_sia2
del_sistema_del_c_d2
nell_ambito_di_un_sistema2
sistema_di_riscossione_delle_imposte2
della_legittimità_costituzionale_del_sistema2
del_sistema_della_previdenza_forense2
per_il_sistema_quale_risulta2
il_sistema_quale_risulta_dalla2
i_benefici_previdenziali_del_sistema2
siano_assoggettati_ad_altro_sistema2
assoggettati_ad_altro_sistema_previdenziale2
ipotesi_di_due_concorrenti_sistemi2
di_due_concorrenti_sistemi_previdenziali2
sistema_previdenziale_degli_ingegneri_e2
nel_sistema_in_cui_si2
sistema_in_cui_si_colloca2
un_completo_sistema_di_sicurezza2
completo_sistema_di_sicurezza_sociale2
al_sistema_della_pubblicità_immobiliare2
il_sistema_tributario_considerato_in2
sistema_tributario_considerato_in_tutte2
perfezionando_il_sistema_delle_sanzioni2
di_un_perfezionamento_del_sistema2
un_perfezionamento_del_sistema_sanzionatorio2
confliggenza_di_tutto_il_sistema2
che_per_ricondurre_il_sistema2
per_ricondurre_il_sistema_di2
il_sistema_di_tassazione_stabilito2
sistema_di_tassazione_stabilito_dagli2
disposto_nel_quadro_del_sistema2
nel_quadro_del_sistema_in2
quadro_del_sistema_in_cui2
del_sistema_in_cui_viene2
sistema_in_cui_viene_ad2
stabilendo_con_sistema_mai_disatteso2
con_sistema_mai_disatteso_anche2
sistema_mai_disatteso_anche_il2
essere_incompatibile_con_il_sistema2
incompatibile_con_il_sistema_costituzionale2
con_il_sistema_costituzionale_dell2
il_sistema_costituzionale_dell_autonomia2
sistema_costituzionale_dell_autonomia_tributaria2
c_d_sistema_di_tesoreria2
principii_del_sistema_tributario_dello2
sistema_tributario_dello_stato_mentre2
normativa_impugnata_riguarda_il_sistema2
impugnata_riguarda_il_sistema_d2
riguarda_il_sistema_d_imposizione2
il_sistema_d_imposizione_diretta2
sistema_d_imposizione_diretta_vigente2
anche_nel_nuovo_sistema_peraltro2
nel_nuovo_sistema_peraltro_tutte2
nuovo_sistema_peraltro_tutte_le2
sistema_peraltro_tutte_le_indennità2
di_trapasso_dal_chiuso_sistema2
trapasso_dal_chiuso_sistema_mutualistico2
opera_di_revisione_del_sistema2
di_revisione_del_sistema_sanzionatorio2
con_il_sistema_della_finanza2
avvio_del_nuovo_sistema_di2
del_nuovo_sistema_di_riscossione2
delle_occorrenti_entrate_un_sistema2
occorrenti_entrate_un_sistema_univoco2
entrate_un_sistema_univoco_nelle2
un_sistema_univoco_nelle_sue2
sistema_univoco_nelle_sue_previsioni2
imposta_è_riscossa_col_sistema2
è_riscossa_col_sistema_del2
riscossa_col_sistema_del_versamento2
col_sistema_del_versamento_diretto2
sistema_del_versamento_diretto_nei2
preclusione_inquadrata_nel_sistema_delle2
restrizioni_e_preclusioni_nel_sistema2
e_preclusioni_nel_sistema_delle2
e_della_progressività_del_sistema2
redditi_mediante_sistemi_diversi_da2
mediante_sistemi_diversi_da_quello2
di_progressività_del_sistema_tributario2
proprio_dalla_corte_il_sistema2
dalla_corte_il_sistema_tributario2
nell_ambito_del_sistema_della2
ambito_del_sistema_della_tutela2
del_sistema_della_tutela_giurisdizionale2
sistema_della_tutela_giurisdizionale_per2
del_sistema_di_gradualità_della2
il_principio_della_polisistematicità_dell2
principio_della_polisistematicità_dell_ordinamento2
della_polisistematicità_dell_ordinamento_tributario2
non_introduce_un_nuovo_sistema2
introduce_un_nuovo_sistema_di2
un_nuovo_sistema_di_determinazione2
nuovo_sistema_di_determinazione_dei2
gennaio_n_modifiche_al_sistema2
n_modifiche_al_sistema_sanzionatorio2
modifiche_al_sistema_sanzionatorio_in2
al_sistema_sanzionatorio_in_materia2
sistema_sanzionatorio_in_materia_di2
alla_previsione_dello_speciale_sistema2
previsione_dello_speciale_sistema_della2
dello_speciale_sistema_della_tassazione2
speciale_sistema_della_tassazione_separata2
sistema_della_tassazione_separata_vanno2
per_quanto_riguarda_il_sistema2
quanto_riguarda_il_sistema_del2
riguarda_il_sistema_del_prelievo2
il_sistema_del_prelievo_alla2
sistema_del_prelievo_alla_fonte2
il_sistema_della_ritenuta_alla2
sistema_della_ritenuta_alla_fonte2
sistema_di_riscossione_delle_entrate2
seguito_della_riforma_del_sistema2
un_sistema_di_finanziamento_sostanzialmente2
sistema_di_finanziamento_sostanzialmente_basato2
principi_del_sistema_tributario_statale2
sistema_di_finanziamento_delle_regioni2
risorse_a_disposizione_del_sistema2
a_disposizione_del_sistema_delle2
disposizione_del_sistema_delle_autonomie2
del_sistema_delle_autonomie_in2
sistema_delle_autonomie_in_sicilia2
razionalizzazione_del_sistema_di_riscossione2
sistema_delineato_dalle_norme_impugnate2
riassetto_del_sistema_penale_tributario2
un_sistema_di_versamenti_unitari2
e_la_razionalizzazione_del_sistema2
la_razionalizzazione_del_sistema_tributario2
secondo_il_sistema_delineato_dalle2
del_coordinamento_con_il_sistema2
il_sistema_tributario_statale_ne2
sistema_tributario_statale_ne_discende2
e_del_sistema_tributario_art2
del_sistema_tributario_art_terzo2
sistema_tributario_art_terzo_comma2
sistema_di_versamento_unitario_dei2
materia_del_sistema_tributario_degli2
del_sistema_tributario_degli_enti2
sistema_tributario_degli_enti_locali2
sistema_tributario_e_definire_gli2
dire_in_un_sistema_di2
in_un_sistema_di_tributi2
un_sistema_di_tributi_sostanzialmente2
sistema_di_tributi_sostanzialmente_governati2
la_materia_del_sistema_tributario2
di_coordinamento_con_il_sistema2
il_sistema_tributario_statale_conseguentemente2
sistema_tributario_statale_conseguentemente_la2
statali_o_configurando_un_sistema2
o_configurando_un_sistema_finanziario2
configurando_un_sistema_finanziario_complessivo2
un_sistema_finanziario_complessivo_in2
sistema_finanziario_complessivo_in_contraddizione2
vanno_inquadrati_nell_articolato_sistema2
inquadrati_nell_articolato_sistema_normativo2
nell_articolato_sistema_normativo_delineato2
articolato_sistema_normativo_delineato_dal2
sistema_normativo_delineato_dal_decreto2
parte_quel_gettito_tale_sistema2
quel_gettito_tale_sistema_prevede2
gettito_tale_sistema_prevede_per2
tale_sistema_prevede_per_quanto2
sistema_prevede_per_quanto_qui2
deve_informare_l_intero_sistema2
informare_l_intero_sistema_tributario2
del_sistema_tributario_e_contabile2
e_funzioni_implicito_nel_sistema2
funzioni_implicito_nel_sistema_statutario2
la_previsione_di_un_sistema2
dalla_lettura_sistematica_delle_norme2
sistema_tributario_dello_stato_art2
del_sistema_tributario_art_secondo2
sistema_tributario_art_secondo_comma2
coordinamento_del_sistema_tributario_e2
tra_i_princípi_del_sistema2
del_sistema_tributario_nel_suo2
spirito_del_sistema_tributario_dello2
elementi_essenziali_del_sistema_statale2
con_il_sistema_tributario_dello2
con_lo_spirito_del_sistema2
lo_spirito_del_sistema_tributario2
coordinamento_del_sistema_tributario_dalla2
del_sistema_tributario_dalla_legislazione2
sistema_tributario_dalla_legislazione_tutt2
con_il_principio_del_sistema2
il_suddetto_principio_del_sistema2
suddetto_principio_del_sistema_tributario2
un_principio_del_sistema_tributario2
del_sistema_tributario_statale_il2
sistema_tributario_dello_stato_essendo2
obiettivi_di_coordinamento_del_sistema2
del_sistema_tributario_ma_si2
sistema_tributario_ma_si_limita2
sistema_tributario_di_competenza_legislativa2
progressività_debbono_informare_il_sistema2
debbono_informare_il_sistema_tributario2
informare_il_sistema_tributario_nel2
nella_materia_sistema_tributario_dello2
fondamentale_di_coordinamento_del_sistema2
legislativa_in_materia_di_sistema2
incidono_sul_complesso_sistema_di2
sul_complesso_sistema_di_definizione2
complesso_sistema_di_definizione_dei2
sistema_di_definizione_dei_rapporti2
di_gettito_finanziario_al_sistema2
gettito_finanziario_al_sistema_del2
finanziario_al_sistema_del_federalismo2
al_sistema_del_federalismo_fiscale2
sistema_del_federalismo_fiscale_regionale2
sistema_tributario_dello_stato_riservata2
di_tali_soggetti_al_sistema2
tali_soggetti_al_sistema_informatico2
soggetti_al_sistema_informatico_statale2
collegati_al_sistema_informatico_statale2
al_sistema_informatico_statale_secondo2
sistema_informatico_statale_secondo_le2
la_navigazione_ed_i_sistemi2
navigazione_ed_i_sistemi_informativi2
ed_i_sistemi_informativi_e2
i_sistemi_informativi_e_statistici2
sistemi_informativi_e_statistici_del2
della_riforma_del_sistema_della2
riforma_del_sistema_della_riscossione2
aveva_previsto_un_sistema_di2
sulla_cifra_d_affari_sistema2
cifra_d_affari_sistema_comune2
d_affari_sistema_comune_di2
affari_sistema_comune_di_imposta2
sistema_comune_di_imposta_sul2
materia_di_tutela_del_sistema2
di_tutela_del_sistema_tributario2
del_sistema_tributario_e_la2
ambiente_e_dell_ecosistema_di2
all_intero_sistema_delle_autonomie2
competenza_esclusiva_nella_materia_sistema2
nella_materia_sistema_tributario_e2
legislativa_concorrente_coordinamento_del_sistema2
concorrente_coordinamento_del_sistema_tributario2
del_sistema_universitario_e_della2
sistema_universitario_e_della_ricerca2
lo_stato_e_il_sistema2
stato_e_il_sistema_delle2
e_del_sistema_tributario_la2
omologazione_dei_sistemi_di_gioco2
norme_che_costituiscono_il_sistema2
che_costituiscono_il_sistema_comune2
del_consiglio_relativa_al_sistema2
consiglio_relativa_al_sistema_comune2
sistema_delle_risorse_proprie_delle2
alla_simmetria_del_sistema_iva2
simmetria_del_sistema_iva_registro2
compito_legittimamente_gravante_sul_sistema2
legittimamente_gravante_sul_sistema_regionale2
del_novembre_relativa_al_sistema2
sistema_tributario_dello_stato_i2
sul_nucleo_del_sistema_della2
nucleo_del_sistema_della_fiscalità2
del_sistema_della_fiscalità_locale2
sistema_della_fiscalità_locale_in2
coordinamento_del_sistema_tributario_con2
del_sistema_tributario_con_riferimento2
sistema_tributario_con_riferimento_alla2
singole_autonomie_che_al_sistema2
autonomie_che_al_sistema_della2
che_al_sistema_della_finanza2
al_sistema_della_finanza_pubblica2
sistema_della_finanza_pubblica_allargata2
una_lettura_sistematica_delle_disposizioni2
di_adeguamento_dei_sistemi_informativi2
altri_enti_del_sistema_regionale2
di_solidarietà_interno_al_sistema2
solidarietà_interno_al_sistema_previdenziale2
sistema_previdenziale_sentenza_n_del2
previdenza_riforme_strutturali_del_sistema2
riforme_strutturali_del_sistema_pensionistico2
all_interno_del_sistema_previdenziale2
meno_imprevedibili_connesse_al_sistema2
imprevedibili_connesse_al_sistema_normativo2
connesse_al_sistema_normativo_di2
al_sistema_normativo_di_quantificazione2
sistema_normativo_di_quantificazione_e2
utile_ricordare_come_il_sistema2
ricordare_come_il_sistema_tributario2
come_il_sistema_tributario_regionale2
il_sistema_tributario_regionale_sia2
sistema_tributario_regionale_sia_caratterizzato2
e_del_sistema_tributario_si2
sistema_tributario_dello_stato_negandone2
l_aggettivo_proprio_nel_sistema2
aggettivo_proprio_nel_sistema_tracciato2
proprio_nel_sistema_tracciato_dall2
nel_sistema_tracciato_dall_art2
sistema_tracciato_dall_art_del2
sistema_tributario_dello_stato_alla2
del_sistema_tributario_in_relazione2
ha_introdotto_nel_sistema_verifiche2
introdotto_nel_sistema_verifiche_di2
nel_sistema_verifiche_di_rendimento2
sistema_verifiche_di_rendimento_destinate2
nel_nostro_sistema_costituzionale_sia2
nostro_sistema_costituzionale_sia_assolutamente2
sistema_costituzionale_sia_assolutamente_interdetto2
il_sistema_tributario_e_contabile2
in_tema_di_sistema_tributario2
del_sistema_di_tesoreria_unica2
sistema_di_tesoreria_unica_e2
il_sistema_di_tesoreria_unica2
materia_di_armonizzazione_dei_sistemi2
di_armonizzazione_dei_sistemi_contabili2
armonizzazione_dei_sistemi_contabili_e2
dei_sistemi_contabili_e_degli2
sistemi_contabili_e_degli_schemi2
stimando_più_aderente_al_sistema2
più_aderente_al_sistema_giuridico2
aderente_al_sistema_giuridico_complessivo2
al_sistema_giuridico_complessivo_scrutinare2
sistema_giuridico_complessivo_scrutinare_prioritariamente2
sistema_di_finanziamento_degli_enti2
principio_settoriale_del_sistema_tributario2
data_di_soppressione_del_sistema2
di_soppressione_del_sistema_di2
soppressione_del_sistema_di_affidamento2
del_sistema_di_affidamento_in2
sistema_di_affidamento_in_concessione2
sistema_dell_art_secondo_comma2
nel_sistema_della_previdenza_generale2
preordinato_al_finanziamento_del_sistema2
al_finanziamento_del_sistema_dei2
finanziamento_del_sistema_dei_diritti2
del_sistema_dei_diritti_costituzionali2
sistema_dei_diritti_costituzionali_i2
tuttavia_dato_il_contesto_sistematico2
dato_il_contesto_sistematico_in2
il_contesto_sistematico_in_cui2
contesto_sistematico_in_cui_si2
sistematico_in_cui_si_colloca2
misura_in_cui_il_sistema2
in_cui_il_sistema_tributario2
cui_il_sistema_tributario_rimanga2
il_sistema_tributario_rimanga_saldamente2
sistema_tributario_rimanga_saldamente_ancorato2
ottobre_n_riforma_del_sistema2
n_riforma_del_sistema_di2
del_sistema_di_governo_regionale2
sistema_di_governo_regionale_e2
dall_applicazione_coerente_e_sistematica2
applicazione_coerente_e_sistematica_del2
coerente_e_sistematica_del_presupposto2
e_sistematica_del_presupposto_del2
sistematica_del_presupposto_del_tributo2
impianto_sistematico_della_disciplina_sostanziale2
sistematico_della_disciplina_sostanziale_e2
avvalorare_la_suddetta_valenza_sistematica2
la_suddetta_valenza_sistematica_dell2
suddetta_valenza_sistematica_dell_intervento2
valenza_sistematica_dell_intervento_legislativo2
sistematica_dell_intervento_legislativo_del2
in_particolare_sia_al_sistema2
particolare_sia_al_sistema_di2
sia_al_sistema_di_registrazione2
al_sistema_di_registrazione_degli2
sistema_di_registrazione_degli_atti2
di_solidarietà_interna_al_sistema2
solidarietà_interna_al_sistema_previdenziale2
con_il_sistema_contributivo_la2
al_particolare_sistema_previdenziale_previsto2
particolare_sistema_previdenziale_previsto_per2
di_complessivo_riequilibrio_del_sistema2
la_sostenibilità_del_sistema_previdenziale2
sostenibilità_del_sistema_previdenziale_regionale2
in_relazione_alla_materia_sistema2
relazione_alla_materia_sistema_tributario2
alla_materia_sistema_tributario_e2
coerente_sul_piano_sistematico_che2
sul_piano_sistematico_che_il2
piano_sistematico_che_il_tetto2
sistematico_che_il_tetto_colpisca2
forma_di_coinvolgimento_del_sistema2
di_coinvolgimento_del_sistema_delle2
il_suo_inserimento_nel_sistema2
suo_inserimento_nel_sistema_di2
inserimento_nel_sistema_di_quelli2
nel_sistema_di_quelli_preesistenti2
l_efficienza_di_un_sistema2
efficienza_di_un_sistema_siffatto2
di_un_sistema_siffatto_è2
un_sistema_siffatto_è_garantita2
sistema_siffatto_è_garantita_dall2
alla_revisione_del_sistema_sanzionatorio2
indicato_potrebbe_turbare_il_sistema1
potrebbe_turbare_il_sistema_tributario1
turbare_il_sistema_tributario_dello1
tributi_non_contengono_una_sistemazione1
e_la_regione_siciliana_sistemazione1
la_regione_siciliana_sistemazione_che1
regione_siciliana_sistemazione_che_appunto1
siciliana_sistemazione_che_appunto_per1
sistemazione_che_appunto_per_quanto1
si_tiene_presente_il_sistema1
tiene_presente_il_sistema_della1
presente_il_sistema_della_legge1
il_sistema_della_legge_dell1
sistema_della_legge_dell_luglio1
disposizione_è_fondamentale_nel_sistema1
è_fondamentale_nel_sistema_della1
fondamentale_nel_sistema_della_legge1
nel_sistema_della_legge_poiché1
sistema_della_legge_poiché_mediante1
del_genere_implicita_nel_sistema1
genere_implicita_nel_sistema_e1
implicita_nel_sistema_e_però1
nel_sistema_e_però_questa1
sistema_e_però_questa_una1
la_base_stessa_del_sistema1
base_stessa_del_sistema_dell1
stessa_del_sistema_dell_imposta1
del_sistema_dell_imposta_di1
necessaria_conseguenza_del_nostro_sistema1
conseguenza_del_nostro_sistema_costituzionale1
del_nostro_sistema_costituzionale_il1
nostro_sistema_costituzionale_il_principio1
sistema_costituzionale_il_principio_dell1
di_ricollegare_ad_un_sistema1
ricollegare_ad_un_sistema_unitario1
ad_un_sistema_unitario_sul1
un_sistema_unitario_sul_territorio1
sistema_unitario_sul_territorio_nazionale1
impossibilità_a_causa_del_sistema1
a_causa_del_sistema_organizzato1
causa_del_sistema_organizzato_su1
del_sistema_organizzato_su_piano1
sistema_organizzato_su_piano_nazionale1
ogni_singolo_tributo_nel_sistema1
singolo_tributo_nel_sistema_tributario1
tributo_nel_sistema_tributario_statale1
nel_sistema_tributario_statale_numerose1
sistema_tributario_statale_numerose_disposizioni1
di_guerra_ammesso_nel_sistema1
guerra_ammesso_nel_sistema_tributario1
conseguono_alla_applicazione_del_sistema1
alla_applicazione_del_sistema_adottato1
applicazione_del_sistema_adottato_e1
del_sistema_adottato_e_che1
sistema_adottato_e_che_possono1
ad_inconvenienti_derivanti_dal_sistema1
inconvenienti_derivanti_dal_sistema_adottato1
derivanti_dal_sistema_adottato_dal1
dal_sistema_adottato_dal_legislatore1
sistema_adottato_dal_legislatore_che1
stato_già_ottenuto_un_sistema1
già_ottenuto_un_sistema_di1
ottenuto_un_sistema_di_coltura1
un_sistema_di_coltura_intensiva1
sistema_di_coltura_intensiva_conseguentemente1
terreni_cui_servono_nel_sistema1
cui_servono_nel_sistema_dell1
servono_nel_sistema_dell_imposta1
nel_sistema_dell_imposta_fondiaria1
sistema_dell_imposta_fondiaria_non1
legislativo_che_secondo_il_sistema1
che_secondo_il_sistema_della1
secondo_il_sistema_della_legge1
il_sistema_della_legge_n1
sistema_della_legge_n_per1
deduce_perciò_che_nel_sistema1
perciò_che_nel_sistema_delle1
nel_sistema_delle_leggi_catastali1
sistema_delle_leggi_catastali_la1
dominicale_si_riporta_al_sistema1
si_riporta_al_sistema_catastale1
riporta_al_sistema_catastale_vigente1
al_sistema_catastale_vigente_è1
sistema_catastale_vigente_è_logico1
altresì_in_contrasto_il_sistema1
in_contrasto_il_sistema_adottato1
contrasto_il_sistema_adottato_nell1
il_sistema_adottato_nell_art1
sistema_adottato_nell_art_per1
dove_si_prevede_un_sistema1
si_prevede_un_sistema_particolare1
prevede_un_sistema_particolare_per1
un_sistema_particolare_per_il1
sistema_particolare_per_il_pagamento1
quale_è_disciplinata_nel_sistema1
è_disciplinata_nel_sistema_tributario1
disciplinata_nel_sistema_tributario_poiché1
nel_sistema_tributario_poiché_quando1
sistema_tributario_poiché_quando_la1
riscossione_del_tributo_nel_sistema1
del_tributo_nel_sistema_invece1
tributo_nel_sistema_invece_adottato1
nel_sistema_invece_adottato_dal1
sistema_invece_adottato_dal_disegno1
carattere_fondamentale_per_il_sistema1
fondamentale_per_il_sistema_tributario1
per_il_sistema_tributario_nazionale1
il_sistema_tributario_nazionale_principi1
sistema_tributario_nazionale_principi_ai1
aperto_contrasto_con_il_sistema1
contrasto_con_il_sistema_fondamentale1
con_il_sistema_fondamentale_della1
il_sistema_fondamentale_della_legge1
sistema_fondamentale_della_legge_di1
si_evince_che_nel_sistema1
evince_che_nel_sistema_tributario1
che_nel_sistema_tributario_dello1
sistema_tributario_dello_stato_è1
di_esenzione_ammesso_nel_sistema1
esenzione_ammesso_nel_sistema_tributario1
ammesso_nel_sistema_tributario_dello1
è_stato_seguito_il_sistema1
stato_seguito_il_sistema_di1
seguito_il_sistema_di_dare1
il_sistema_di_dare_nel1
sistema_di_dare_nel_corso1
non_esistendo_nel_nostro_sistema1
esistendo_nel_nostro_sistema_tributario1
nel_nostro_sistema_tributario_un1
nostro_sistema_tributario_un_principio1
sistema_tributario_un_principio_né1
grave_squilibrio_tra_il_sistema1
squilibrio_tra_il_sistema_statale1
tra_il_sistema_statale_e1
il_sistema_statale_e_quello1
sistema_statale_e_quello_regionale1
essere_tra_i_due_sistemi1
tra_i_due_sistemi_un1
i_due_sistemi_un_contrasto1
due_sistemi_un_contrasto_fondamentale1
sistemi_un_contrasto_fondamentale_che1
considerazione_che_il_sistema_costruito1
che_il_sistema_costruito_dalla1
il_sistema_costruito_dalla_costituzione1
sistema_costruito_dalla_costituzione_e1
titoli_azionari_che_un_sistema1
azionari_che_un_sistema_il1
che_un_sistema_il_quale1
un_sistema_il_quale_faccia1
sistema_il_quale_faccia_perno1
o_meno_di_altri_sistemi1
meno_di_altri_sistemi_i1
di_altri_sistemi_i_quali1
altri_sistemi_i_quali_ricorrano1
sistemi_i_quali_ricorrano_ad1
ricordato_decreto_legislativo_una_sistemazione1
decreto_legislativo_una_sistemazione_provvisoria1
legislativo_una_sistemazione_provvisoria_dei1
una_sistemazione_provvisoria_dei_rapporti1
sistemazione_provvisoria_dei_rapporti_finanziari1
carattere_di_novità_nel_sistema1
di_novità_nel_sistema_tributario1
novità_nel_sistema_tributario_italiano1
nel_sistema_tributario_italiano_è1
sistema_tributario_italiano_è_più1
ulteriore_conferma_anche_nel_sistema1
conferma_anche_nel_sistema_di1
anche_nel_sistema_di_riscossione1
nel_sistema_di_riscossione_diverso1
sistema_di_riscossione_diverso_da1
stato_in_ordine_al_sistema1
in_ordine_al_sistema_tributario1
ordine_al_sistema_tributario_con1
al_sistema_tributario_con_riflessi1
sistema_tributario_con_riflessi_anche1
costituzione_modificare_il_proprio_sistema1
modificare_il_proprio_sistema_tributario1
il_proprio_sistema_tributario_o1
proprio_sistema_tributario_o_anche1
sistema_tributario_o_anche_sopprimere1
ritenere_che_esiste_nel_sistema1
che_esiste_nel_sistema_tributario1
esiste_nel_sistema_tributario_un1
nel_sistema_tributario_un_principio1
sistema_tributario_un_principio_generale1
fanciulli_non_hanno_nel_sistema1
non_hanno_nel_sistema_tributario1
hanno_nel_sistema_tributario_un1
nel_sistema_tributario_un_trattamento1
sistema_tributario_un_trattamento_uniforme1
ai_principi_accolti_dal_sistema1
principi_accolti_dal_sistema_tributario1
accolti_dal_sistema_tributario_dello1
dal_sistema_tributario_dello_stato1
sistema_tributario_dello_stato_infine1
parte_statuto_siciliano_nel_sistema1
statuto_siciliano_nel_sistema_della1
siciliano_nel_sistema_della_legislazione1
il_turbamento_recato_al_sistema1
turbamento_recato_al_sistema_tributario1
recato_al_sistema_tributario_dello1
che_da_riferirsi_al_sistema1
da_riferirsi_al_sistema_della1
riferirsi_al_sistema_della_legislazione1
al_sistema_della_legislazione_nazionale1
sistema_della_legislazione_nazionale_nel1
per_la_costruzione_e_sistemazione1
la_costruzione_e_sistemazione_delle1
costruzione_e_sistemazione_delle_strade1
e_sistemazione_delle_strade_comunali1
sistemazione_delle_strade_comunali_sia1
come_è_noto_il_sistema1
è_noto_il_sistema_tributario1
noto_il_sistema_tributario_in1
il_sistema_tributario_in_genere1
sistema_tributario_in_genere_e1
singole_disposizioni_collegandole_nel_sistema1
disposizioni_collegandole_nel_sistema_voluto1
collegandole_nel_sistema_voluto_dal1
nel_sistema_voluto_dal_legislatore1
ritiene_invece_che_il_sistema1
invece_che_il_sistema_di1
il_sistema_di_imposizione_in1
sistema_di_imposizione_in_questione1
sostanza_lasciato_inalterato_il_sistema1
lasciato_inalterato_il_sistema_di1
inalterato_il_sistema_di_commisurazione1
il_sistema_di_commisurazione_del1
sistema_di_commisurazione_del_tributo1
interpretazione_dell_art_il_sistema1
dell_art_il_sistema_dell1
art_il_sistema_dell_imposizione1
il_sistema_dell_imposizione_soddisfa1
sistema_dell_imposizione_soddisfa_a1
si_tratta_di_un_sistema1
tratta_di_un_sistema_di1
di_un_sistema_di_controlli1
un_sistema_di_controlli_tale1
sistema_di_controlli_tale_da1
del_è_contrario_al_sistema1
è_contrario_al_sistema_che1
contrario_al_sistema_che_regola1
al_sistema_che_regola_i1
sistema_che_regola_i_giudizi1
accennato_osserva_che_il_sistema1
osserva_che_il_sistema_delle1
che_il_sistema_delle_leggi1
il_sistema_delle_leggi_sulla1
ha_importanza_fondamentale_nel_sistema1
importanza_fondamentale_nel_sistema_delle1
fondamentale_nel_sistema_delle_leggi1
nel_sistema_delle_leggi_sulla1
dei_deputati_che_il_sistema1
deputati_che_il_sistema_adottato1
che_il_sistema_adottato_dalla1
il_sistema_adottato_dalla_legge1
sistema_adottato_dalla_legge_stralcio1
fondatamente_obiettare_che_nel_sistema1
obiettare_che_nel_sistema_delle1
nel_sistema_delle_leggi_di1
sistema_delle_leggi_di_riforma1
è_perciò_che_nel_sistema1
perciò_che_nel_sistema_della1
nel_sistema_della_legge_del1
sistema_della_legge_del_coerentemente1
il_fatto_che_nel_sistema1
fatto_che_nel_sistema_adottato1
che_nel_sistema_adottato_dal1
nel_sistema_adottato_dal_legislatore1
sistema_adottato_dal_legislatore_la1
metterebbe_in_discussione_il_sistema1
in_discussione_il_sistema_previdenziale1
discussione_il_sistema_previdenziale_ed1
sistema_previdenziale_ed_assistenziale_adottato1
all_assistenza_sociale_il_sistema1
assistenza_sociale_il_sistema_delle1
sociale_il_sistema_delle_quali1
il_sistema_delle_quali_per1
sistema_delle_quali_per_quanto1
ritenere_che_a_tale_sistema1
che_a_tale_sistema_l1
a_tale_sistema_l_art1
tale_sistema_l_art_abbia1
sistema_l_art_abbia_apportato1
procedura_dell_espropriazione_nel_sistema1
dell_espropriazione_nel_sistema_dell1
espropriazione_nel_sistema_dell_art1
nel_sistema_dell_art_la1
sistema_dell_art_la_data1
norme_che_tendevano_al_sistema1
che_tendevano_al_sistema_accolto1
tendevano_al_sistema_accolto_senza1
al_sistema_accolto_senza_costituirne1
sistema_accolto_senza_costituirne_elemento1
sarebbero_stati_violati_dal_sistema1
stati_violati_dal_sistema_di1
violati_dal_sistema_di_finanziamento1
dal_sistema_di_finanziamento_della1
sistema_di_finanziamento_della_legge1
interesse_all_unitarietà_del_sistema1
all_unitarietà_del_sistema_di1
unitarietà_del_sistema_di_assistenza1
sistema_di_assistenza_e_previdenza1
considerazione_che_il_sistema_delle1
che_il_sistema_delle_addizionali1
il_sistema_delle_addizionali_è1
sistema_delle_addizionali_è_conosciuto1
si_ripercuoterebbe_direttamente_sul_sistema1
ripercuoterebbe_direttamente_sul_sistema_delle1
direttamente_sul_sistema_delle_imposte1
sul_sistema_delle_imposte_erariali1
sistema_delle_imposte_erariali_inoltre1
a_base_del_suo_sistema1
base_del_suo_sistema_di1
del_suo_sistema_di_accertamento1
suo_sistema_di_accertamento_corrisponde1
sistema_di_accertamento_corrisponde_a1
considerata_in_relazione_al_sistema1
in_relazione_al_sistema_generale1
relazione_al_sistema_generale_di1
al_sistema_generale_di_finanziamento1
sistema_generale_di_finanziamento_dell1
noto_che_nel_sistema_della1
che_nel_sistema_della_previdenza1
nel_sistema_della_previdenza_e1
sistema_della_previdenza_e_assistenza1
luglio_n_nel_cui_sistema1
n_nel_cui_sistema_era1
nel_cui_sistema_era_destinata1
cui_sistema_era_destinata_ad1
sistema_era_destinata_ad_inserirsi1
di_far_ricorso_a_sistemi1
far_ricorso_a_sistemi_di1
ricorso_a_sistemi_di_finanza1
a_sistemi_di_finanza_straordinaria1
sistemi_di_finanza_straordinaria_v1
una_organica_e_unitaria_sistemazione1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988286
2000228
2005212
2008203
1995200

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
2022144
2021139
1988135
1997135
1995128

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Alfonso Quaranta1712.11085051228243
Riccardo Chieppa1652.03678558202691
Giovanni Maria Flick1601.97506480681397
Vincenzo Caianello1541.90099987655845
Giuliano Vassalli1531.88865572151586

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Antonio Baldassarre931.97201017811705
Aldo Carosi881.86598812553011
Riccardo Chieppa851.80237489397795
Silvana Sciarra851.80237489397795
Fernando Santosuosso831.75996607294317

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
sistema34028
sistemi1791222
sistematica892254
sistematico732614
sistematicamente118230
sistematici108642
sistematiche89633
sistemica511976
sistemico413209
sistematicità217026
sistematizzare121077
sistemici121077

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
sistema17475
sistemi871052
sistematica511731
sistematico342416
sistematicamente67043
sistematici67043
sistematiche57712
sistemica48605
sistemico39716
sistematicità114209
sistematizzare114209
sistemici114209

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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