quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

32 – Entrate

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-09.txt413413conflitto in quanto l assessore regionale era privo di qualsiasi potere per emanare il decreto in materia di imposta sullentrata. ciò sia perché , alla regione , in base all art . 36 dello statuto , non potrebbe essere
1957-09.txt844844dalla medesima . nel secondo comma aggiunge : ” sono però riservate allo stato le imposte di produzione e leentratedei tabacchi e del lotto ” . queste disposizioni sono interpretate dalle parti in modo del tutto divergente . assume
1957-09.txt23942394il decreto , dopo avere stabilito , nell art . 2 , che ” la regione siciliana riscuote direttamente leentratedi sua spettanza ” , dispone nell art . 3 che , ” fino a quando non sarà intervenuto il
1957-09.txt27092709dallo stato alla regione delle funzioni e degli uffici statali in materia di tributi in genere e di imposta sullentratain particolare . è fatta eccezione per quanto riguarda la riscossione , cui si riferisce , oltre il decreto legislativo
1957-09.txt27742774la quale , nel primo comma dell art . 3 , dispone che ” tutti i tributi e le altreentrategià di spettanza dello stato , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei
1957-09.txt27912791e le altre entrate già di spettanza dello stato , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delleentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto , sono , a partire da 1 giugno 1947 , riscossi per conto
1957-09.txt29832983finanza del 31 dicembre 1954 , con il quale si stabiliscono speciali regimi di imposizione circa l imposta sul lentrata, è costituzionalmente illegittimo . risulta infatti , anche dalle disposizioni delle leggi richiamate nell epigrafe del decreto stesso ,
1957-09.txt30313031il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1940 , n . 348 , contenente provvedimenti in materia di imposta generale sullentratae di addizionale straordinaria di guerra , il decreto legislativo c . p . s . 27 dicembre 1946 ,
1957-113.txt13221322del decreto legislativo statale 12 aprile 1948 , n . 507 , spettano alla regione i tributi e le altreentrategià di spettanza dello stato , salve le eccezioni espressamente indicate , ne deriva che , secondo la disposizione impugnata
1957-113.txt33183318all esonero , sarebbero costretti , dati gli oneri che gravano sulle loro finanze , a ricercare altre fonti dientratao aggravando la situazione tributaria nei riguardi dei cittadini , o ricorrendo ai mutui che hanno carattere eccezionale , non
1957-124.txt776776a tempo indeterminato la imposta di consumo sulle bevande vinose , sospendendo per un tempo determinato l imposta generale sullentratae trasformando il regime dell imposta stessa in relazione alle predette bevande , abbia esercitato poteri in materia tributaria ,
1957-124.txt10571057sospendere a tempo indeterminato l imposta di consumo sulle bevande vinose e sospendere a tempo determinato l imposta generale sullentratanon trova riscontro nei principi generali della legislazione tributaria statale né in quelli delle leggi che regolano la materia delle
1957-124.txt11301130un prodotto . ma è anche manifesta la illegittimità costituzionale della disposizione concernente il nuovo regime dell imposta generale sullentratarelativa alla materia in esame . il criterio stabilito dalla legge statale ( art . 14 della legge 19 giugno
1957-124.txt11811181il decreto legge 9 gennaio 1940 , n . 2 ) consiste nell ancorare il regime della imposta generale sullentratain materia di bevande vinose al regime delle imposte di consumo . la dissociazione tra le due imposte , adottata
1957-124.txt13091309la regione possa , in linea generale , stabilire , con sue leggi , regimi particolari per la imposta sullentratae all altro punto se , con la legge impugnata , si potessero conferire all assessore per le finanze i
1957-129.txt27782778che consacra il principio della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge , principio che sarebbe stato violato per effetto dellentratain vigore delle leggi siciliana e sarda , ricordate nella parte narrativa . ma la situazione che ne è derivata
1957-14.txt404404e la regione siciliana , con l art . 2 primo comma autorizza la regione a ” riscuotere direttamente leentratedi sua spettanza ” , ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate con la sola
1957-14.txt421421riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza ” , ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altreentratecon la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto , che
1957-14.txt432432gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate con la sola esclusione delle imposte di produzione e delleentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto , che rimangono allo stato e sono riscosse da organi statali . che
1957-14.txt501501. 36 , secondo comma ) e dallo stesso precitato art . 2 , che nel secondo comma specifica leentratedi spettanza della regione , richiamandosi al decreto del presidente regionale 5 luglio 1947 , n . 14 , ratificato
1957-14.txt571571impugnata , contenente norme sulla gestione finanziaria della regione , espressamente stabilisce che ” tutti i tributi e le altreentrate, già di spettanza dello stato , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli
1957-14.txt589589le altre entrate , già di spettanza dello stato , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delleentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto , sono , a partire dal 1 giugno 1947 , riscossi per conto
1957-19.txt109109, in base alle leggi dello stato , competono al ministro per le finanze in materia di imposta generale sullaentrata, poteri esercitati dall assessore per le finanze della regione con il decreto qui impugnato , analogo a quello che
1957-19.txt455455dallo stato alla regione delle funzioni e degli uffici statali in materia di tributi in genere e di imposta sullentratain particolare , ad eccezione di quanto riguarda la riscossione , le norme statali e regionali in atto vigenti non
1957-41.txt228228affari , è stata a questa corte proposta sul riflesso dell avvenuto decorso del termine di cinque anni , dallentratain vigore della costituzione , fissato dalla vi disposizione transitoria della costituzione stessa , entro il quale si sarebbe dovuto
1957-41.txt646646dalla vi disposizione transitoria . da queste norme risulta , per un verso , la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali allentratain vigore della costituzione ; per altro verso , l obbligo del parlamento di provvedere in conformità dei principi costituzionali
1957-41.txt676676l obbligo del parlamento di provvedere in conformità dei principi costituzionali innanzi ricordati , nel termine di cinque anni dallentratain vigore della costituzione . ciò premesso , sorge la questione circa la natura , se perentoria od ordinatoria ,
1957-41.txt718718termine in parola . ai fini della dimostrazione della non perentorietà del termine , devesi osservare che al differimento dellentratain vigore del principio della unità della giurisdizione , rispetto alle giurisdizioni speciali , non ha corrisposto , nella costituzione
1957-41.txt11581158regionali ; nella disposizione xvi di cui non va trascurata l importanza che fissava il termine di un anno dallentratain vigore della costituzione per la revisione ed il coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali . orbene a questi
1957-52.txt174174è stata pertanto ritenuta assorbita in quella , più ampia e diversamente regolata , della corte costituzionale dal momento dellaentratain funzione di questa corte . nella stessa sentenza n . 38 è stato inoltre precisato che la affermazione della
1957-58.txt179179virtù di una modifica dello statuto siciliano , ma ipso iure per incompatibilità con la costituzione e al momento dellaentratain vigore di questa , che operò l inserimento dello statuto nel nuovo ordinamento costituzionale . pertanto la eccezione sollevata
1957-65.txt893893tribunale di bologna in data 15 giugno 1944 , la data del 1 gennaio 1943 è quella in cui sonoentratein vigore le tariffe per il nuovo catasto a seguito della revisione generale degli estimi disposta con il r.d.l .
1958-05.txt188188di quest ultimo decreto , non spetta alla regione se non il gettito dei tributi erariali esistenti all epoca dellentratain vigore del decreto stesso , e cioè di quelli indicati nel bilancio regionale per l esercizio finanziario 1947 48
1958-05.txt316316istituiti , fatta eccezione per quelli espressamente indicati nel testo legislativo , e cioè le imposte di produzione e leentratedei tabacchi e del lotto . il richiamo , si aggiunge , contenuto nell art . 2 del decreto legislativo
1958-05.txt347347aggiunge , contenuto nell art . 2 del decreto legislativo del 12 aprile 1948 , n . 507 , alleentratedel bilancio regionale del 1947 48 , avrebbe valore indicativo come semplice riferimento ai tributi allora esistenti , ma non
1958-05.txt768768provvisoriamente il servizio di tesoreria , stabilisce , nell articolo 3 , che ” tutti i tributi e le altreentrategià di spettanza dello stato , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei
1958-05.txt785785e le altre entrate già di spettanza dello stato , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delleentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto , sono , a partire dal 1 giugno 1947 , riscosse per conto
1958-05.txt8688681948 , n . 507 , conferma anzitutto , nell art . 2 , che la regione siciliana riscuote leentratedi sua spettanza e aggiunge , nel secondo comma , che a tale effetto , sono considerate di spettanza della
1958-05.txt891891spettanza e aggiunge , nel secondo comma , che a tale effetto , sono considerate di spettanza della regione leentrateiscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1947 48 . d altra parte , oltre che nel titolo
1958-05.txt10621062già accennato , le disposizioni hanno avuto finora concreta applicazione . ed è pure da notare che il riferimento alleentratedel bilancio 1947 48 , contenuto nell art . 2 del ricordato decreto legislativo , non ha valore semplicemente indicativo
1958-05.txt10841084bilancio 1947 48 , contenuto nell art . 2 del ricordato decreto legislativo , non ha valore semplicemente indicativo delleentrateche , a quel tempo , potevano considerarsi di spettanza della regione , come questa sostiene . la disposizione anzidetta
1958-05.txt11531153a quando ( ed è auspicabile che ciò si avveri sollecitamente ) non saranno definiti i rapporti finanziari , leentrateindicate nel bilancio 1947 48 costituiscono in concreto i cespiti di spettanza della regione . dalle osservazioni sopraesposte deriva logicamente
1958-05.txt12051205, la regione si attribuisca con leggi proprie il gettito di nuovi tributi istituiti con leggi dello stato successivamente allentratain vigore del decreto legislativo del 12 aprile 1948 , n . 507 . in conseguenza la legge ora impugnata
1958-05.txt12391239. in conseguenza la legge ora impugnata è da ritenere costituzionalmente illegittima . con essa infatti si dispone che leentratederivanti dall applicazione , nel territorio della regione , della legge dello stato del 6 agosto 1954 , n .
1958-05.txt17391739contrasto con lo statuto siciliano , se non si riconoscesse pure alla regione il diritto di far proprie anche leentratederivanti dalle nuove imposte istituite dallo stato . diversamente , si aggiunge , ” una legge ordinaria potrebbe rendere frustranea
1958-05.txt19581958applicazione della legge anzidetta sul fabbisogno finanziario della sicilia , in quanto la legge stessa ha soppresso due cespiti dientratagià assegnati all ente , la corte , pur riconoscendo l importanza del problema e la necessità di un adeguata
1958-45.txt631631del d.p.r . 12 aprile 1948 , n . 507 , che autorizza la regione siciliana a riscuotere direttamente leentratedi sua spettanza , ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate , con la sola
1958-45.txt647647a riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza , ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altreentrate, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto ,
1958-45.txt659659di tutti i tributi erariali e le altre entrate , con la sola esclusione delle imposte di produzione e delleentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto , che rimangono allo stato e sono riscosse da organi statali . ma
1958-45.txt14731473, infatti , dopo avere stabilito , nell art . 2 , che ” la regione siciliana riscuote direttamente leentratedi sua spettanza ” , dispone , nell art . 3 , che , ” fino a quando non sarà
1958-60.txt11351135consumo sui vini , mosti ed uva da vino e venivano stabilite particolari provvidenze in materia di imposta generale sullaentrataper il commercio di detti prodotti . questa corte con la sentenza n . 124 del 31 ottobre 1957 non
1958-76.txt764764di registro nella misura di lire 500 , ove la registrazione abbia luogo nella regione stessa entro cinque anni dallaentratain vigore della presente legge ” . quale disposizione analoga esistente nella legislazione nazionale è stato ricordato l art .
1959-09.txt18031803formulati : ” i contributi dovuti all ente per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dellentratain vigore della presente legge sono limitati al 90 per cento ( novanta per cento ) della misura prevista nell
1959-09.txt19241924del decreto ministeriale 15 gennaio 1951 . ” l ente provvederà , entro il termine massimo di cinque anni dallentratain vigore della presente legge , a rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata
1959-09.txt25442544, n . 868 , è stabilito , per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dellentratain vigore della presente legge , nella misura del 2,70 % . ” per il periodo sopra indicato il diritto
1959-09.txt267526751952 in lire 5,40 al chilogrammo ; b ) a decorrere dal 1 gennaio 1953 e fino al giorno dellentratain vigore della presente legge , in lire 3,15 al chilogrammo . ” l ente provvederà , entro il termine
1959-09.txt27012701, in lire 3,15 al chilogrammo . ” l ente provvederà , entro il termine massimo di cinque anni dallentratain vigore della presente legge , a rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata
1959-09.txt45074507comma ottavo così formulato : ” per il periodo sopra indicato ( cioè dal 16 gennaio 1951 al giorno dellentratain vigore della presente legge ) il diritto di rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali e
1959-09.txt57135713n . 168 , contiene , nei primi quattro commi , alcune disposizioni che , con effetto dal giorno dellentratain vigore della stessa legge , stabiliscono nella misura dell 1 % il contributo dovuto all ente nazionale per la
1959-09.txt60046004e nono dell articolo unico della legge 28 marzo 1956 , n . 168 , per determinati periodi anteriori allentratain vigore della legge , e cioè retroattivamente , stabiliscono i contributi dovuti all ente ai sensi dell art .
1959-36.txt322322di cassazione ha , in proposito , ritenuto che le prestazioni pecuniarie dovute ai comuni per le pubbliche affissioni costituisconoentratedi diritto privato , mentre quelle relative alla pubblicità effettuata dal privato hanno carattere di tributi e non di cespiti
1959-36.txt12301230riconosciuta efficacia agli aumenti eventualmente apportati dai comuni alle tariffe riguardanti le pubbliche affissioni e la pubblicità affine prima dellaentratain vigore della legge n . 1417 , sempre che le relative deliberazioni fossero , entro sessanta giorni della suddetta
1960-46.txt291291parlamento a norma della nuova costituzione dovevano ” essere sottoposti alla ratifica del nuovo parlamento entro un anno dalla suaentratain funzione ” . la commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette sugli affari di ragusa , con le due
1960-46.txt498498, secondo la quale quel decreto legislativo doveva essere sottoposto a ratifica del nuovo parlamento entro un anno dalla suaentratain funzione . per decidere la questione di legittimità costituzionale così proposta dalla commissione provinciale di ragusa è preliminarmente necessario
1960-46.txt632632ratifica il 4 maggio 1949 ( stampato camera n . 620 ) , e cioè entro l anno dalla suaentratain funzione , che ebbe luogo l 8 maggio 1948 . non essendo stato ratificato nel corso della prima legislatura
1960-46.txt829829governo di presentare al parlamento per la ratifica i decreti legislativi , da esso emanati , entro l anno dallentratain funzione delle nuove camere . in queste condizioni , a prescindere dalla considerazione che la questione di legittimità costituzionale
1961-34.txt12371237, 12 aprile 1948 , n . 507 ) , non sono di spettanza della regione , non corrispondendo aentrateindicate nel bilancio 1947 8 , come le imposte sulla produzione e quelle introdotte dopo l entrata in vigore dello
1961-34.txt12541254non corrispondendo a entrate indicate nel bilancio 1947 8 , come le imposte sulla produzione e quelle introdotte dopo lentratain vigore dello statuto speciale , e non possono formare oggetto dell attività normativa regionale . né l addizionale in
1961-79.txt17117130 dicembre 1923 , n . 3269 ) , dell art . 52 della legge istitutiva dell imposta generale sullentrata( legge 19 giugno 1940 , n . 762 ) : e dell art . 24 della legge doganale (
1961-79.txt35135196 ” . il secondo periodo del secondo comma dell art . 52 della legge istitutiva dell imposta generale sullentratadispone che il ” gravame dinanzi alla autorità giudiziaria ” previsto dal primo periodo dello stesso comma contro i provvedimenti
1961-79.txt624624ritiene doversi discostare , anche con riguardo alle disposizioni in materia di imposta di registro , di imposta generale sullentratae di imposte doganali , che vengono ora portate per la prima volta all esame della corte . esse devono
1962-67.txt227227la difesa della regione , in mancanza di norme di attuazione , avrebbe operato , relativamente alla imposta generale sullentrata, il trasferimento delle funzioni e degli organi dallo stato alla regione , legittimando i decreti che hanno dato luogo
1962-67.txt370370al ministro per le finanze la facoltà di disporre con propri decreti speciali regimi di imposizione dell imposta generale sullentrata. eguale facoltà conferisce all assessore alle finanze l art . 10 della legge regionale 30 giugno 1956 , n
1962-67.txt398398finanze l art . 10 della legge regionale 30 giugno 1956 , n . 40 , estendendo l imposta alleentratederivanti dal commercio delle fave secche e della manna . 4 . ciò premesso , per risolvere i conflitti in
1962-67.txt906906da un organo statale ad un organo regionale in materia tributaria e in modo particolare per l imposta generale sullentratacon conseguente passaggio di funzioni e di uffici dalla organizzazione dello stato alla regione . tale passaggio non può avvenire
1962-67.txt11341134regione siciliana , dispone all art . 2 , primo comma , che ” la regione siciliana riscuote direttamente leentratedi sua spettanza ” . e tale situazione non può certo essere modificata con la legge regionale . lo stesso
1962-67.txt12951295, che non li avrebbe trasferiti , ma semplicemente disciplinati . il passaggio delle funzioni sarebbe avvenuto per effetto dellentratain vigore dello statuto della regione siciliana , in virtù del principio che dove vi è potestà legislativa vi è
1962-67.txt14171417del 1957 ) . 8 . infine , la tesi che la determinazione di speciali regimi per l imposta sullentrataimpropriamente si ritiene che attenga alla fase della imposizione , mentre invece si riferisce alla fase della riscossione del tributo
1962-68.txt586586viceversa . nella specie si lamenta che l assessore alle finanze abbia esercitato , in materia di imposta generale sullentrata, una potestà amministrativa della quale è tuttora titolare il ministro delle finanze . e questa corte ha ripetutamente affermato
1962-68.txt7867861 della legge regionale 30 giugno 1956 , n . 40 , che , in materia di imposta generale sullentrata, trasferisce all organo regionale gli stessi poteri che l art . 10 del d.l.l . 19 ottobre 1944 ,
1962-68.txt918918regionale non possa trasferire dallo stato alla regione le funzioni amministrative e i relativi organi riguardanti l imposta generale sullentrata. consegue l accoglimento dei ricorsi del presidente del consiglio dei ministri avverso i suindicati decreti dell assessore regionale e
1962-75.txt18218213 gennaio 1936 , n . 2313 ) , l art . 52 della legge istitutiva dell imposta generale sullentrata( legge 19 giugno 1940 , n . 762 ) , l art . 24 della legge doganale ( legge
1962-89.txt270270tributarie contenenti appunto lo stesso principio del solve et repete ( legge di registro , legge sull imposta generale sullentrata, legge doganale : v . sentenza 22 dicembre 1961 , n . 79 ) , o che estendevano il
1963-116.txt343343costituzione e l affermazione dell ordinanza che la pretesa funzione giurisdizionale dell intendente , pur prevista da leggi anteriori allentratain vigore della costituzione , debba ritenersi istituita ex novo dal ricordato art . 208 del t.u . e quindi
1963-127.txt325325della legittimità del d.p.r . 13 maggio 1957 , n . 853 , che sarebbe stato emesso , dopo lentratain vigore della costituzione , sulla base di una delega ( quella contenuta nel decreto legge del 1938 ) ormai
1963-127.txt13331333può non trovare limiti analoghi a quelli posti dalle disposizioni che regolano , i casi di sospensione della riscossione delleentratefiscali . la norma ( a parte la sua manifesta opportunità in vista dei casi purtroppo frequenti di disastri naturali
1963-155.txt11571157l aumento dell addizionale sono dovuti per fatti e situazioni posteriori al 18 gennaio 1962 , giorno in cui èentratain vigore la legge denunciata ; legge che perciò , su questo punto , non si riferisce al tempo anteriore
1963-44.txt225225che riguarda le imposte di bollo e di registro , possa valere anche per le imposte sulle successioni e sullaentrata, alle quali pure si riferiscono le ordinanze di rimessione , è decisivo il rilevare che le sue disposizioni non
1963-73.txt284284alla vacatio nella riscossione del tributo nel periodo di tempo intercorso fra la data di pubblicazione della sentenza e laentratain vigore della nuova legge , si discosta dai criteri e dai limiti indicati dalla stessa legge , e concede
1963-73.txt348348esame di questa norma transitoria chiaramente risulta che a scopo fiscale si è ridata vita alle vecchie tariffe fino allentratain vigore della nuova legge e di conseguenza si è ridata nuova efficacia giuridica a quella norma illegittima , che
1963-73.txt494494di non accettare la immediata cessazione dell efficacia giuridica della norma illegittima , ma di prolungarne la vita sino allentratain vigore della nuova legge . il che non è affatto consentito dal rigore della norma dell art . 136
1964-30.txt385385inerenti al singolo processo , la voce ” recupero di spese giudiziarie ” , iscritta nello stato di previsione dellentratadel ministero del tesoro senza dubbio in relazione a quell obbligo di cui il pretore di pieve di cadore contesta
1964-30.txt666666da quello della progressività , né che la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o daentrateche siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne
1964-39.txt691691quella di coloro che sono in grado di uniformarsi alla norma nuova , perché compiono l atto successivamente alla suaentratain vigore , la condizione di coloro i quali , per avere formato l atto anteriormente a tale legge ,
1964-53.txt4848che l interpretazione dell art . 21 del trattato di pace ha fatto sorgere e segnatamente se , con lentratain vigore di questo , sia venuta a cessare la sovranità italiana sul territorio libero di trieste e , nell
1964-53.txt633633amministrazione italiana si collegarono ( o ne furono la continuazione ) a quelli esercitati dai comandi militari alleati prima dellentratain vigore del trattato di pace e , nella medesima forma e misura , dopo l entrata in vigore di
1964-53.txt650650alleati prima dell entrata in vigore del trattato di pace e , nella medesima forma e misura , dopo lentratain vigore di questo , giusta l art . 1 dello ” strumento per il regime provvisorio del territorio libero
1964-53.txt905905. l avvocatura dello stato insiste sul carattere decisivo , ai fini della soluzione della questione di legittimità , dellentratain vigore della legge costituzionale 31 gennaio 1963 , n . 1 , contenente lo ” statuto speciale della regione
1965-02.txt691691contingenze non ha posto a carico del proprio bilancio la spesa occorrente per compensare i comuni della mancanza di unentratacosì rilevante , il danno arrecato alla finanza locale si traduce in definitiva in un maggior onere per lo stato
1965-64.txt17401740innanzi ricordato un aumento temporaneo di altri cinque centesimi , con destinazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata. la legge regionale in esame dispone , per un successivo periodo di tempo , l ulteriore pagamento di una
1965-64.txt19921992n . 1025 , lo stato riportò a dieci centesimi l addizionale istituita nel 1937 , per il periodo dallentratain vigore del decreto al 31 ottobre 1956 , limitatamente alle imposte di registro , di successione e ipotecarie ,
1965-85.txt4949cioè che per l applicazione del condono concorra l intervento della definizione amministrativa dell accertamento tributario entro l anno dallentratain vigore della legge stessa , derivi una disparità nel trattamento dei contribuenti ; dei quali , soltanto taluni riescono
1965-85.txt282282estranea la legge , e deriva dalla diversa condizione nella quale inevitabilmente si trovano condannati e imputati al momento dellaentratain vigore del provvedimento stesso . nel caso in esame , invece , è proprio la norma impugnata che ,
1966-128.txt196196fondamento . non è il caso di discutere se il bollo , che è un mezzo di riscossione di pubblicheentrate, appartenga alla categoria delle tasse , oppure a quella delle imposte . è concordemente riconosciuto , infatti che i
1966-128.txt305305art . 53 non vieta che ” la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o daentrateche siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne
1966-44.txt13401340urbanistica o in un piano intercomunale ( art . 25 ) . è stato inoltre fissato in un anno dallentratain vigore della legge il termine entro il quale i detti comuni possono applicare l imposta ; è stato stabilito
1966-44.txt27752775l imposta a carico di coloro che abbiano alienato le aree posteriormente alla data di riferimento , ma prima dellentratain vigore della legge ( secondo comma dell art . 25 ) . in questo caso si ha l applicazione
1966-88.txt392392ritenersi una legge la quale , per il modo in cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della suaentratain vigore , persegue e raggiunge , anche se indirettamente , lo stesso risultato . 3 . alla stregua di
1966-88.txt474474. l art . 7 in esame prende in considerazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche intervenute prima dellentratain vigore delle tariffe deliberate in base alla nuova disciplina introdotta con gli artt . 1 e 2 della legge
1966-89.txt40401964 il d.l . 31 agosto 1964 , n . 705 , col quale le aliquote dell imposta generale sullentrataerano state aumentate del 20 per cento , non venne convertito in legge e di conseguenza perdette efficacia sin dall
1966-89.txt10791079riferimento agli articoli 3 e 53 della costituzione . la circostanza che all addizionale dell aliquota dell imposta generale sullentratasoggiacciano solo gli atti economici posti in essere fra il 31 agosto ed il 24 settembre 1964 e non anche
1966-89.txt1110111031 agosto ed il 24 settembre 1964 e non anche gli analoghi atti compiuti dopo tale data e prima dellentratain vigore della legge 15 novembre 1964 , n . 1162 , trova il suo fondamento razionale nello scopo perseguito
1966-89.txt12451245a seguito della mancata conversione del decreto , al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di imposta generale sullentrata: ed assume particolare rilevanza la ragionevole preoccupazione che , a causa del già verificatosi trasferimento del maggior onere sui
1966-89.txt13981398sono stati e sono pur sempre assoggettati , prima e dopo il 24 settembre 1964 , all imposta generale sullentratae sono quindi costantemente assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva . quel che varia nel periodo preso in
1967-02.txt434434necessaria dato che l iscrizione in bilancio di un capitolo per altro per memoria e cioè senza la previsione dientrataè fatto di per sé non produttivo di alcun effetto sostanziale e quindi di nessuna modificazione dell ordinamento giuridico .
1967-02.txt833833della presente legge , è riservato all erario ” , non lasciano dubbi di sorta sul fatto che la nuovaentratadovesse affluire unicamente alle casse dello stato . a disattendere tale affermazione non giova rilevare che il termine ” erario
1967-02.txt11501150di scopo e di destinazione delle due addizionali . la cosiddetta addizionale e.c.a . , che è compresa tra leentratetributarie della regione siciliana , è destinata a sopperire alle esigenze di enti locali poiché il suo gettito è devoluto
1967-02.txt12461246un nuovo provento , sotto forma di un aumento di un addizionale preesistente , da imputarsi a distinto capitolo dentrata. negli stessi termini , con titoli e disposizioni pressoché identici , le leggi 2 gennaio 1952 , n .
1967-02.txt13271327può quindi concludere in ordine alla questione comune ai tre ricorsi che il provento dell addizionale del 1961 è unaentratatributaria erariale nuova rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione della regione per l esercizio 1947 48 e come
1967-02.txt14531453cassa della regione . l illegittimità di tale provvedimento è evidente . la regione , attribuendosi il provento di unentrata, che l art . 4 della legge riserva espressamente all erario dello stato , ha unilateralmente alterato i termini
1967-02.txt15161516statuto e 2 del d . l . n . 507 del 1948 che delimitavano la sua competenza alle soleentratetributarie tassativamente indicate nel citato bilancio 1947 48 . a tale violazione fa riscontro una correlativa invasione della sfera di
1967-121.txt146146l applicazione del condono in materia tributaria alla condizione che la definizione amministrativa dell accertamento intervenga entro sei mesi dallentratain vigore della legge . analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza è a dirsi che la norma in
1967-146.txt1751751074 del 1965 , il quale , mentre , nell art . 2 , ha concesso alla sicilia tutte leentratetributarie erariali allora esistenti , contemporaneamente , attuando l art . 39 dello statuto , ha ribadito la esclusiva competenza
1967-146.txt759759pratico consigliassero di inquadrare i due tributi come specie a genere nelle imposte sugli affari e nell imposta generale sullentrata, la soluzione sarebbe irrilevante in questa sede : infatti gli artt . 36 e 39 dello statuto , nella
1967-146.txt838838imposte di consumo dei tabacchi anche importati dall estero ( tabella b ) , e , viceversa , fra leentratedoganali talune imposte di consumo ( ad es . sul caffè e sul cacao : tabella d ) . la
1967-148.txt6464applicazione del condono delle sanzioni non penali relative a trasgressioni in materia di imposte dirette ove entro un anno dallentratain vigore del provvedimento non fosse intervenuta la definizione amministrativa dell accertamento . la disposizione ora impugnata , contenuta nella
1967-148.txt109109comma , sottrae al condono ” le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data dientratain vigore della legge ” e viene denunziata dal tribunale di bologna perché , al pari di quella esaminata dalla
1967-148.txt229229legge , escludendo il condono nel primo caso ed ammettendolo nel secondo , regola situazioni che al momento della suaentratain vigore si presentavano obbiettivamente diverse . da siffatta constatazione discende che i motivi enunciati dalla corte nella sentenza n
1967-148.txt619619dei soggetti interessati , quei motivi con più forza dovrebbero essere invocati a favore del contribuente che al momento dellentratain vigore della legge avesse già pagato soprattasse e pene pecuniarie : eppure è questo un caso nel quale ,
1967-155.txt336336le agevolazioni tributarie sono applicabili ” sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dallentratain vigore della legge a tutto il 31 dicembre 1953 ” . l art . 1 della legge n .
1967-75.txt20132013, per disposizioni dei relativi statuti , abbiano diritto a tutto o a parte del gettito , quando le nuoveentratetributarie siano destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato . questo principio
1967-77.txt707707leso l art . 53 della costituzione . una delle parti ha sostenuto che con le iscrizioni provvisorie si registranoentrateipotetiche e che ciò renderebbe fittizio quell equilibrio fra le entrate e le spese su cui deve poggiare il bilancio
1967-77.txt718718ha sostenuto che con le iscrizioni provvisorie si registrano entrate ipotetiche e che ciò renderebbe fittizio quell equilibrio fra leentratee le spese su cui deve poggiare il bilancio dello stato ( art . 81 della costituzione ) ; ma
1968-116.txt12431243unico del 1958 , la predetta legge veniva abrogata a decorrere dal gennaio 1960 , cioè dalla stessa data dientratain vigore della legge del 1959 . ma , se è esatto il rilievo della coincidenza di date , non
1968-23.txt495495dato o profilo comune , rappresentato dal fatto che a concorrere , con la corresponsione di contributi predeterminati , alleentratedella cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali , sono tenuti soggetti
1968-23.txt11971197riscossi , alla realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e del procuratori legali . la funzionalizzazione delleentrate, in tal modo attuata , non urta contro le norme ed i principi costituzionali indicati nelle ordinanze del giudici
1968-23.txt14301430è stata ravvisata nella possibilità che ” la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte dirette o daentrateche siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne
1968-23.txt19811981stato , ma a favore della cassa e che le somme in tal modo riscosse vengono a far parte delleentratedella cassa stessa . ma da tale circostanza non può farsi derivare alcun contrasto tra le norme denunciate e l
1968-23.txt22662266pubblico . e lo sono anche gli strumenti predisposti per consentire alla cassa la realizzazione di quei fini . sonoentratedella cassa , oltre i beni non facenti parte del patrimonio ed i redditi del patrimonio , i contributi direttamente
1968-24.txt533533, è destinata a produrre effetti in ordine alle indennità percepite dai deputati regionali fino al momento nel quale sonoentratein vigore le nuove disposizioni . 3 . nel merito la questione sollevata dal commissario dello stato è fondata :
1968-32.txt684684in fatti od omissioni ” rilevanti per la determinazione del redditi imponibili ” , l indagine sul reddito e sullentratadell imposta era necessaria , anche per la graduazione della pena , e , di regola , non facile per
1968-47.txt171171compresi nelle tabelle a , b , c , oltre quelli indicati nell art . 5 , e le nuoveentratetributarie dirette a soddisfare particolari finalità statali ( art . 2 ) . l aumento e l estensione della c.d
1968-47.txt203203) . l aumento e l estensione della c.d . addizionale e.c.a . non figurano in quelle tabelle né costituisconoentrate” nuove ” rispetto alle norme di attuazione . la difesa statale sostiene che l art . 2 di queste
1968-47.txt305305, che fa perno sulle situazioni quali erano al momento in cui essa è stata emanata ( ” tutte leentrate. . . riscosse nell ambito . . . ad eccezione . . . ” ) , sia l analogia
1968-47.txt348348disposizioni coeve , che , nel friuli venezia giulia , riservano allo stato soltanto i tributi ” disposti successivamente allentratain vigore ” di esse , dimostrano come la tendenza fosse quella di sottrarre alle casse regionali solo le entrate
1968-47.txt368368entrata in vigore ” di esse , dimostrano come la tendenza fosse quella di sottrarre alle casse regionali solo leentratederivanti da leggi posteriori alle norme d attuazione . ne discende l illegittimità dell atto di cui al telegramma n
1968-47.txt475475regione perché il provento non sarebbe nuovo , né diretto a soddisfare quelle particolari finalità statali senza cui anche leentratetributarie introdotte dopo il d.p.r . 1965 , n . 1074 spetterebbero ad essa . la denuncia è infondata .
1968-47.txt517517addizionale disposta con la legge 1967 , n . 356 , pur non essendo un tributo nuovo , è unentratatributaria ” nuova ” dato che sarebbe mancata se quella legge non ne avesse deciso la proroga : poiché le
1968-47.txt594594resto , in verità , la norma impugnata non indica espressamente l esigenza particolare al cui soddisfacimento è diretta lentrata; ma , con ciò , non si può negare la particolarità dello scopo che ha ispirato la legge .
1968-47.txt750750convincono piuttosto del contrario : non a caso fu respinta la proposta , fatta in senato , di svincolare lentratadai nuovi impegni inerenti a una migliore attuazione della finalità originaria . di fatto questo e altri proventi consimili affluiscono
1968-47.txt854854437 ) . in realtà , poiché lo statuto non dà alla regione , né obbliga a darle , leentratetributarie erariali ( corte costituzionale , sentenza 1967 n . 146 ) , di ciò si deve tener conto nell
1968-47.txt909909ha voluto soltanto evitare che lo stato , dal 1965 , potesse sottrarre alla regione maggiorazioni di aliquote o nuoveentratefiscali ordinarie : sotto questo aspetto è illuminante il raffronto con la norma , diversa ma ispirata ad analogo intento
1968-47.txt989989stato . vale a dire che la norma d attuazione è rispettata nella sostanza anche se il collegamento fra lentratae la spesa non sia oggetto d una esplicita e puntuale preposizione normativa e se una parte del provento sia
1968-47.txt13931393atto di rilevanza esterna che ha fatto sorgere un conflitto d attribuzione : l assessore infatti asserisce che ” lentratain parola . . . deve ritenersi di spettanza regionale ” e invita le intendenze a disporre che ” il
1968-63.txt9999la dottrina , ab antiquo e pacificamente , un tributo doganale , mentre nel bilancio dello stato figura fra leentrateextratributarie . l analogo diritto relativo agli aerodromi è invece configurato nella legge 9 gennaio 1956 , n . 24
1968-63.txt271271diritto di sbarco o di imbarco . neanche le voci generiche ” diritti ( marittimi ) diversi ” e “entrate. . . diverse concernenti . . . le dogane ” li ricomprendono : la tabella , notoriamente , è
1968-63.txt302302” li ricomprendono : la tabella , notoriamente , è stata compilata sul modello del ” quadro di classificazione delleentrate” dello stato ( cap . 1451 53 , 1459 61 , 1463 , 1600 , 2004 , 2010 /
1968-63.txt362362entro certi limiti ) l ordine di elencazione ; nel ” quadro ” i ” diritti diversi ” e leentrate. . . diverse concernenti le dogane ” , quale che sia il loro contenuto ( soprattassa di ancoraggio ,
1968-83.txt165165, 3 e 24 della costituzione la questione non è fondata . la corte ritiene che alla imposta generale sullaentratanon sono applicabili né la norma dell art . 6 della legge 20 marzo 1865 , n . 2248 ,
1968-83.txt373373i sopraindicati artt . 6 e 22 entrambi dettati con riferimento alle imposte dirette non riguardano affatto l imposta sullentratae comunque per essa non sussistono quelle ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare le ricordate disposizioni . l
1968-83.txt483483giudiziaria , non valgono affatto per l i.g.e . , che è una imposta indiretta , la quale colpisce lentratain denaro conseguita da persone fisiche , da persone giuridiche o da enti , nonché alcuni atti economici relativi al
1968-83.txt633633affidando alle commissioni tributarie distrettuali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all applicazione della imposta sullentratacorrisposta mediante abbonamento , mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta mediante
1968-83.txt724724la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi , che in epoca successiva è stata sostituita dalla imposta sullentrata. risultando da quanto sopra esposto che , in materia di estimazione semplice di imposta sull entrata per le ipotesi
1968-83.txt741741dalla imposta sull entrata . risultando da quanto sopra esposto che , in materia di estimazione semplice di imposta sullentrataper le ipotesi sopraindicate , è consentita l azione davanti al giudice ordinario , la legge assicura la tutela giurisdizionale
1968-84.txt5858d . p . r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , che ha attribuito alla regione leentrate” derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali ” , rientrerebbe nel complesso delle competenze trasferite alla regione
1968-84.txt348348. osserva la corte che la questione fondamentale per la risoluzione del conflitto è se la devoluzione alla regione delleentratederivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie implichi la legittimazione della regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che a tali entrate
1968-84.txt368368entrate derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie implichi la legittimazione della regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che a talientratedanno luogo . ritiene la corte che al quesito debba darsi risposta negativa . l assegnazione dei proventi di determinate
1968-84.txt576576diritto al provento di un tributo imposto da un altro ente , nel caso in esame non si tratta dientratetributarie , e neanche connesse a tributi ( come le sopratasse e gli interessi di mora , a carico del
1968-84.txt696696ha trasferito alla regione le funzioni esecutive ed amministrative ad essa spettanti in materia tributaria , per cui dopo lentratain vigore di esso , gli esattori non riscuoterebbero più tributi di spettanza statale e competerebbe alla regione ogni potestà
1968-84.txt10211021art . 3 del decreto n . 1074 del 1965 , che si è limitata ad assegnare alla regione leentratederivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie . anche se , per ipotesi , il trasferimento alla regione del predetto potere
1968-84.txt16221622passata alla regione la competenza relativa per effetto di una norma che ha soltanto disposto l attribuzione alla regione delleentratederivanti dall applicazione delle sanzioni stesse . si deve dunque concludere che , ferma restando la competenza della regione in
1968-95.txt178178precedenti sentenze , la corte , nell affermare la propria competenza a giudicare sulla legittimità dei decreti delegati anteriori allentratain vigore della costituzione , ha fissato i termini in cui va condotta l indagine sulla costituzionalità di essi (
1969-126.txt6969prodotti industriali indicati in apposite tabelle : la restituzione , all atto della loro esportazione , dell imposta generale sullentrata( art . 1 , primo comma ) e l istituzione di una imposta di conguaglio dovuta al momento della
1969-126.txt212212commercio e per il commercio con l estero sentito il consiglio dei ministri ” , ” entro tre mesi dallaentratain vigore della legge stessa ” ed osservati i criteri stabiliti nell art . 2 . in quest ultimo articolo
1969-126.txt260260agli speciali regimi sopra accennati sono classificati in quattro categorie , con riguardo alla corrispondente incidenza della imposta generale sullentratae sono determinate le aliquote , rispettivamente del rimborso e del conguaglio , per ciascuna di esse . le tabelle
1969-126.txt10381038quest ultimo che riveste particolare rilievo in riferimento alla disposizione dell art . 11 della legge impugnata , subordinante allaentratain vigore del decreto presidenziale delegato l efficacia della legge medesima . è poi significativo che nel preambolo del decreto
1969-129.txt8484capo provvisorio dello stato 27 dicembre 1946 , n . 469 , che , in materia di imposta generale sullentrata, conferiscono al ministro per le finanze la facoltà di emanare , in determinati casi , decreti che , per
1969-129.txt452452norme in esame determinano particolari categorie di atti economici in relazione a quegli appartenenti alle singole categorie , le cuientratesono passibili d imposta , circoscrivendo così a priori l ambito delle facoltà consentite al ministro ( quanto nel secondo
1969-129.txt487487al ministro ( quanto nel secondo decreto n . 469 del 1946 poteva apparire di generica ampiezza nell indicazione dientrateper vendite al pubblico di qualunque materia , merce o prodotto è , poi , venuto meno , per effetto
1969-49.txt152152fissazione di un aliquota unica , comprensiva , sia dell imposta proporzionale di registro , sia dell imposta generale sullentrata, verrebbe a dar luogo , per i contratti di locazione di durata pluriennale e nell ipotesi di loro interruzione
1969-49.txt185185durata pluriennale e nell ipotesi di loro interruzione prima della scadenza pattizia , all onere del pagamento dell imposta sullentrata, senza che si verifichi la percezione di un corrispettivo . ciò creerebbe una disparità di trattamento tra chi è
1969-49.txt215215corrispettivo . ciò creerebbe una disparità di trattamento tra chi è assoggettato all i.g.e . per avere conseguito effettivamente unaentratae chi è tenuto a corrisponderla , nonostante la mancanza del presupposto dell imposizione . la questione , così sollevata
1969-49.txt292292che , anche al fine di porre rimedio alle frequenti evasioni fiscali , compiute dagli obbligati al pagamento dell impostaentratasui corrispettivi percepiti in dipendenza delle locazioni di beni immobili , si è ritenuto di concentrare in unica imposta con
1969-49.txt324324si è ritenuto di concentrare in unica imposta con unica aliquota , sia l imposta di registro che quella sullentrata. dalla disposta concentrazione , si è , poi , inteso far derivare l effetto di un tributo avente in
1969-49.txt421421in via di interpretazione , la funzione creativa di una nuova imposta , nella quale i connotati dell imposta sullentratavengano ad annullarsi . ciò produrrebbe la singolare e contraddittoria conseguenza che , pur costituendo l imposta sull entrata una
1969-49.txt440440sull entrata vengano ad annullarsi . ciò produrrebbe la singolare e contraddittoria conseguenza che , pur costituendo l imposta sullentratauna componente della nuova imposta ( ed anzi la componente , in percentuale , di maggior peso economico ) quest
1969-49.txt512512sua formulazione , in quanto l aliquota globale è dichiarata ” comprensiva ” ( non sostitutiva ) dell imposta sullentrata( art . 1 ) e , nel preambolo , l indicazione dell oggetto della legge è riferito anche alla
1969-49.txt539539, nel preambolo , l indicazione dell oggetto della legge è riferito anche alla ” applicazione ” dell imposta sullentrata. questa imposta , nonostante l accostamento all imposta di registro al fine di unificazione del tributo da pagare ,
1969-49.txt614614la restante struttura della legge . dalla riduzione ad unità del tributo dovuto per due diverse imposte ( registro edentrata) si è fatta derivare la conseguenza dell assorbimento dei caratteri dell una in quelli dell altra , regolando tutto
1969-49.txt672672, in conformità alla natura dell imposta di registro , ma in difformità con la diversa natura dell imposta sullentrata. di conseguenza , per i contratti di locazione di immobili , l imposta sull entrata dei canoni , dopo
1969-49.txt688688natura dell imposta sull entrata . di conseguenza , per i contratti di locazione di immobili , l imposta sullentratadei canoni , dopo essere stata , con l art . 1 , accomunata negli effetti all imposta di registro
1969-49.txt905905. ma l applicazione di questo sistema conduce alla conseguenza che , per l identico tributo relativo all imposta sullaentrata, una particolare categoria di contribuenti venga ad essere sottoposta a diverso e più oneroso trattamento , in confronto alla
1969-49.txt11021102, in quanto essa consente di imporre annualmente , fino alla scadenza pattizia , il pagamento dell imposta generale sullentrata, anche quando il contratto di locazione sia stato risoluto durante il corso dell anno precedente
1969-75.txt311311varie zone della città , e quelle attinenti alla particolare situazione dell erede di chi avesse alienato aree anteriormente allentratain vigore della nuova legge ( nonché , come nella specie , anteriormente alla data delle delibere istitutive del contributo
1969-86.txt108310831967 ) non esclude il rimborso delle imposte pagate in base ad accertamenti non ancora definitivi all epoca della suaentratain vigore .
1970-113.txt374374al presente articolo si estendono anche ai contributi di fognatura imposti o da imporre nel periodo anteriore alla data dientratain vigore del presente decreto ” . della legittimità costituzionale di quest ultima norma dubita il tribunale di bologna ,
1970-113.txt748748regolamento del 1910 , che , per quanto di fatto in applicazione già da molti anni prima della data dientratain vigore del t.u . del 1931 , a tale data non aveva riportato l approvazione in base alle leggi
1970-44.txt198198. 52 della legge 19 giugno 1940 , n . 762 , che subordinava al previo pagamento dell imposta sullentratal esperibilità dell azione giudiziaria contro l ordinanza definitiva dell intendente e contro il decreto del ministro delle finanze (
1970-44.txt434434. nei confronti del principio dell esecutorietà , che consente la riscossione , anche in via coattiva , di unaentratasenza che sia necessario il previo accertamento della legittimità dell imposizione , tutti i contribuenti si trovano in identica situazione
1970-44.txt491491al primo trova giustificazione , come è stato già rilevato , nell esigenza di garantire allo stato la percezione delleentratenecessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici . in ordine poi ai diritti di tutela e difesa giuridica delle proprie
1971-132.txt112112anche ai fini dell applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari , con lentratain vigore della legge 2 febbraio 1960 , n . 35 ( 8 marzo 1960 ) avrebbe creato una ingiustificata
1971-132.txt550550anche ai fini della applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari , con lentratain vigore della legge 2 febbraio 1960 , n . 35 ” ( 8 marzo 1960 ) . 4 .
1971-132.txt652652o piuttosto dichiarativo interpretativo della legge precedente , ma è indiscutibile che essa coglierà situazioni quali erano al momento dellentratain vigore di quest ultima . dimodoché , anche se ( anzi proprio perché ) la legge successiva è dichiarativa
1971-138.txt713713sent . n . 2 del 1967 ) , ma dalla sua non retroattività non si può dedurre che leentrateda esso attribuite alla regione non spettassero a questa per il passato , ma solo che per gli esercizi finanziari
1971-138.txt8068062 , comma secondo , di quel decreto legislativo in forza del quale sono di spettanza della regione le “entrateelencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l esercizio finanziario 1947 48 ” debba essere interpretato , come
1971-138.txt967967che le tasse automobilistiche risultano specificamente iscritte artt . 4 e 5 del capitolo 32 nel quadro di classificazione delleentrateconcernente il bilancio regionale 1947 48 ; così come ritiene che non corrobori l opposta tesi dello stato il fatto
1971-138.txt10701070è altrettanto vero , tuttavia , che l art . 36 dello statuto siciliano non attribuisce alla regione tutte leentrateerariali ad eccezione di quelle testualmente riservate allo stato , ma va interpretato come questa corte ha accertato nella sua
1971-138.txt11331133) nel senso che , indicati i proventi che non possono essere attribuiti alla regione ( imposte di produzione ,entratedei monopoli dei tabacchi e del lotto ) , si affida alle norme di attuazione di stabilire , rispettato quel
1971-138.txt11581158e del lotto ) , si affida alle norme di attuazione di stabilire , rispettato quel limite negativo , qualientratesiano di spettanza della regione , quali , invece , debbano restare allo stato . e perciò il regime provvisorio
1971-138.txt12951295della questione in esame , al modo in cui venne redatto ed articolato il c.d . quadro di classificazione delleentraterelative al bilancio regionale 1947 48 . considerata la funzione che tale quadro svolge secondo la legislazione sulla contabilità (
1971-138.txt13401340226 del r.d . 23 maggio 1924 , n . 827 ) , e che è quella di assegnare leentratealle diverse amministrazioni con i conseguenti obblighi ricadenti su queste , si deve recisamente escludere che esso costituisca parte integrante
1971-138.txt13701370queste , si deve recisamente escludere che esso costituisca parte integrante del bilancio di previsione : e poiché solo alleentrateindicate in quest ultimo testualmente si riferisce l art . 2 del decreto , il contenuto del quadro di classificazione
1971-138.txt14601460non anche al quadro di classificazione dovrebbe essere assunto , invero , come indice di una volontà di escludere quelleentrateche , non specificamente menzionate nel primo , fossero invece elencate nel secondo . nessuna importanza , infine , può
1971-138.txt15351535fini che qui interessano , che essa non esclude , di per sé , che il bilancio regionale prevedesse ancheentrateinerenti a tasse ed imposte indirette non specificamente menzionate negli altri capitoli né che la regione si proponesse di farne
1971-138.txt16311631dell art . 2 di tale decreto che , come si è detto , testualmente assegna alla regione ” leentrateelencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l esercizio finanziario 1947 48 ” . premesso , come la
1971-138.txt16951695, che tale statuizione ha valore non meramente indicativo , ma tassativo , si deve rilevare che l espressione “entrateelencate ” è già di per sé indizio notevole della volontà della legge di far riferimento solo alle entrate nominativamente
1971-138.txt17141714” entrate elencate ” è già di per sé indizio notevole della volontà della legge di far riferimento solo alleentratenominativamente indicate nel bilancio e non anche a quelle genericamente comprese nel capitolo 32 . questo indizio acquista maggior consistenza
1971-138.txt18371837specificamente elencate ” , ed è quindi agevole dedurne che quando il decreto legislativo ha attribuito alla regione le “entrateelencate ” ha inteso attribuirle le prime , non anche le seconde . tale conclusione trova conferma nella considerazione che
1971-138.txt19491949, bisognerebbe inevitabilmente interpretare il decreto n . 507 del 1948 nel senso dell attribuzione alla regione di tutte leentratetributarie erariali , con le sole , note eccezioni previste nell art . 36 dello statuto . ma se così
1971-138.txt20082008legislativo , nonostante la sua formulazione nettamente differente , verrebbe ricondotta a quella formula generica ed omnicomprensiva ” tutte leentratetributarie erariali , dirette ed indirette ” che è stata invece adottata solo dal successivo d.p.r . n . 1074
1971-138.txt20532053fronte a questa assurda conseguenza , il fatto che il decreto n . 507 del 1948 si sia riferito alleentrateelencate nel bilancio regionale non può essere inteso se non nel senso limitativo innanzi illustrato . e giova aggiungere che
1971-138.txt21132113n . 2 , aveva considerato nell art . 3 di spettanza della regione tutti i tributi e tutte leentratedello stato riscosse in sicilia : se il legislatore statale , successivamente a quella legge regionale e nel disciplinare la
1971-143.txt725725proposta . anche nel caso in esame tanto la legge autorizzante , quanto il regolamento sono di data anteriore allentratain vigore della costituzione e perciò quand anche la corte , in accoglimento dell eccezione formulata , ritenesse incostituzionale l
1971-143.txt815815sopravvenuta potrebbero prodursi solo su atti che in virtù della stessa norma autorizzativa fossero stati emanati in epoca posteriore allentratain vigore della costituzione . nessuna incidenza avrebbe invece la dichiarazione d incostituzionalità sulla validità di atti che come il
1971-88.txt2121considerato in diritto : 1 . in base alla legge istitutiva ed a successive modificazioni , l imposta generale sullentrataviene pagata nei seguenti modi : 1 ) in modo ordinario ( auto tassazione ) mediante : a ) applicazione
1971-88.txt1931931948 , n . 799 , in forza del quale , quando l ammontare complessivo del tributo , per ognientrata, supera lire 100 e non 2.000 , il pagamento stesso può essere effettuato facoltativamente a mezzo di marche o
1972-132.txt745745o lacune della legge , ma è difficile ammettere che la proroga delle locazioni disposta dal secondo comma non siaentrataa far parte del cosiddetto regime vincolistico , che , come riconosce anche l ordinanza del tribunale , è termine
1972-144.txt32453245diversa conclusione la lamentata circostanza , secondo cui l adeguamento in discorso avverrebbe comunque solo in un momento successivo allentratain vigore dello sconto , perché tale successione temporale , insita del resto i nel tipo di fenomeno economico in
1972-155.txt12431243classamento ; e dispone altresì che , nei casi di migliorie introdotte ( si intende fra il 1939 e lentratain vigore della legge ) dal proprietario del fondo , e che non giustifichino una modifica della qualità e classe
1972-155.txt34563456espropriandi nel previsto corso di 10 anni dovevano essere determinati con riferimento a quelli vigenti nei due anni anteriori allaentratain vigore della legge stessa , la corte , nella sentenza n . 22 del 1965 , riteneva la illegittimità
1972-49.txt107107del consiglio dei ministri , opponendo che il provento dell addizionale in esame spetta allo stato perché costituisce non unaentratatributaria nuova , bensì l aumento di un tributo preesistente , già ad esso riservato e interamente devoluto . 2
1972-49.txt184184norme di attuazione in materia finanziaria , stabilisce , all art . 2 , che alla regione spettano tutte leentratetributarie erariali riscosse nel suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato , con
1972-49.txt1961962 , che alla regione spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato , con apposite leggi , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
1972-49.txt261261in conformità alla sua precedente giurisprudenza ( sent . n . 47 del 1968 ) , ritiene che per nuovaentratatributaria debba intendersi non un tributo nuovo , ma solo un entrata derivante da un atto impositivo nuovo , in
1972-49.txt273273del 1968 ) , ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi non un tributo nuovo , ma solo unentrataderivante da un atto impositivo nuovo , in mancanza del quale l entrata non si sarebbe verificata , a nulla
1972-49.txt286286un tributo nuovo , ma solo un entrata derivante da un atto impositivo nuovo , in mancanza del quale lentratanon si sarebbe verificata , a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti
1972-49.txt394394modo sostenuto . 3 . posto dunque che il gettito dell aumento dell addizionale di che trattasi rappresenta una nuovaentratatributaria , per deciderne l attribuzione occorre accertare che , nel giudizio sottoposto all esame della corte , ricorrano o
1972-49.txt758758il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell addizionale in esame , è destinato a compensare unicamente la diminuzione delleentratecausata dalla concessione delle agevolazioni fiscali . 4 . così precisati gli scopi che il nuovo tributo è destinato a
1972-49.txt854854contingenti o continuative , dello stato . nella specie , invece , la finalità di provvedere alla istituzione di unentratasostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a più basso reddito , non può considerarsi
1972-49.txt952952di tributi spettanti alle regioni , non per questo esso può attribuire a se stesso l intero gettito di unaentratachiaramente sostitutiva , quando il tributo sostituito non è di sua esclusiva spettanza .
1972-62.txt5454, n . 1744 ( contenente nuove disposizioni per l applicazione delle leggi di registro , dell imposta generale sullentratae del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani ) in riferimento all art . 3 della costituzione
1972-62.txt117117richiamo operato dall art . 2 all art . 1 della legge , la percezione annuale dell imposta generale sullentratanei casi in cui i contratti di locazione pluriennali ” abbiano avuto una durata inferiore all anno ” . 2
1972-62.txt205205in cui consentiva , per i contratti di locazione di durata pluriennale , la percezione annuale dell imposta generale sullentrataanche nell ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell anno precedente . vi sarebbe anche qui in relazione alla detta
1972-62.txt394394ha rilevato che , secondo la disciplina dettata con la legge n . 1744 del 1962 , l imposta sullentrata, pur costituendo una componente della nuova imposta ( di registro ) ( ed anzi la componente , in percentuale
1972-62.txt505505della disciplina dettata per i contratti di locazione pluriennali , posto che la previsione della liquidazione annuale dell imposta sullaentratadava luogo ad una speciale forma di rateazione senza conferire carattere autonomo ai singoli versamenti , la corte , con
1972-62.txt558558disparità di trattamento nei confronti delle parti dei detti contratti , in relazione alla generalità degli assoggettati all imposta sullentrata, perché quelle parti sarebbero tenute a corrispondere l imposta in base alla liquidazione annuale , nonostante l intervenuta risoluzione
1972-62.txt599599del contratto nell anno precedente . in tal modo ha colto la possibilità di considerare compatibili per l imposta sullentratala conservazione della sua individualità e l attuazione di un sistema di liquidazione e riscossione ancorato alla registrazione del contratto
1972-62.txt631631di liquidazione e riscossione ancorato alla registrazione del contratto ed a parametri che prescindono dall attuale ed effettiva verificazione dellentratapattuita , ma nel contempo e specificamente ne ha visto l incompatibitità in termini di violazione del principio di eguaglianza
1972-62.txt697697la corte ha ritenuto che l esistenza del contratto di locazione pluriennale non legittimasse la liquidazione annuale dell imposta sullentrataa far tempo dall anno successivo a quello in cui il relativo rapporto era venuto meno . e correlativamente ha
1972-62.txt902902e cioè entro i 20 giorni dalla data di inizio dell annata locatizia stabilita nel contratto ) della imposta sullentrataanche quando , nell annata a riferimento , il rapporto di locazione abbia a cessare in epoca anteriore alla sua
1972-62.txt12551255situazione in vista del realizzarsi della detta ipotesi e la situazione di chi , in generale , non verificatasi lentrata, non sia tenuto a corrispondere la relativa imposta . perché , giusta quanto la corte ha affermato nella sua
1972-62.txt12871287, giusta quanto la corte ha affermato nella sua precedente pronuncia e ritiene ora di confermare , l imposta sullentratanella legge n . 1744 conserva la propria individualità distintiva , ma sottosta , accostandosi all imposta di registro ,
1972-62.txt15221522l interesse a riscuotere l imposta di registro ( quale imposta di titolo ed in quanto comprensiva dell imposta sullentrata) all atto della registrazione del contratto , e l interesse acché la imposta venga corrisposta a fronte di una
1972-62.txt15431543) all atto della registrazione del contratto , e l interesse acché la imposta venga corrisposta a fronte di unaentrataeffettiva , e concretamente nel possibile pagamento anticipato delle pigioni e comunque nella larga probabilità che le pigioni stesse siano
1972-62.txt16251625tesi secondo cui tale disparità non sussiste , che al sistema di accertamento , liquidazione e percezione dell imposta sullentratanon sono estranee ipotesi in cui tali operazioni vengono effettuate con riferimento al presunto numero degli atti economici imponibili e
1972-62.txt16541654vengono effettuate con riferimento al presunto numero degli atti economici imponibili e quindi senza un rigoroso e puntuale riscontro traentrataeffettiva e obbligo di imposta . basta al riguardo , e tra l altro , infatti , tenere presente la
1972-62.txt17021702dall art . 10 del d.l.lgt . 19 ottobre 1944 , n . 348 in relazione a determinate categorie dientrateed estesa con successivi provvedimenti ad altre categorie ( d.l.lgt . 7 giugno 1945 , n . 386 , art
1972-91.txt131131, n . 798 , che , all art . 1 , n . 5 , annovera , tra leentratedella cassa , le somme percentuali della natura ora indicata . si deduce nell ordinanza che la disposizione denunciata contrasterebbe
1972-94.txt5454, del ministero delle finanze , direzione generale delle dogane , avente ad oggetto l istituzione di nuovi capitoli dientratae modifica della denominazione di altri capitoli dell esercizio finanziario 1971 . la censura di fondo che il patrocinio della
1972-94.txt9595regione muove alla citata circolare è che con essa lo stato avrebbe unilateralmente modificato il regime concernente la ripartizione delleentratetributarie fra stato e regione sottraendo a questa ultima dei cespiti provenienti da dazi doganali , già attribuitile con d.p.r
1972-94.txt318318con risorse proprie delle comunità disponendosi , in particolare , che , a decorrere dal 1 gennaio 1971 , leentrateprovenienti dai dazi della tariffa doganale comune dovevano progressivamente costituire le risorse delle comunità , fino ad essere integralmente iscritte
1972-94.txt413413a provvedere , con propri decreti , alle variazioni di bilancio occorrenti per la iscrizione nello stato di previsione dellaentratadei proventi costituenti dette risorse ( art . 4 ) . in puntuale esecuzione di quest ultima norma il ministro
1972-94.txt471471dei conti l 8 giugno successivo , ha quindi provveduto alle necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione dellentrataper l anno finanziario 1971 disponendo , tra l altro , quella modifica di denominazione del cap . 1453 in
1972-94.txt634634ordine alle operazioni da eseguire per curare l esatto versamento dei proventi riscossi e da riscuotere ai nuovi capitoli dientrataistituiti , nonché ai capitoli ai quali era stata apportata la modifica di denominazione .
1972-98.txt8585la legge approvata da quella regione il 24 marzo 1972 , recante ” modalità di pagamento dell imposta generale sullentrataafferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della regione ” , la quale dispone che le società industriali e commerciali
1972-98.txt139139filiali , succursali , agenzie e depositi in sicilia e sede centrale nella penisola debbano versare la imposta generale sullentratarelativa a fattispecie maturate nel territorio dell isola presso il 2 ufficio ige di palermo , imponendo altresì ai soggetti
1972-98.txt293293finanziari ( statali ) situati fuori del territorio della regione , cui affluiscano , ” per esigenze amministrative ” ,entratespettanti alla regione , ” sebbene relative a fattispecie maturate nell ambito regionale ” , come per l appunto è
1972-98.txt326326regionale ” , come per l appunto è il caso del primo ufficio del registro per l imposta generale sullentratadi roma ; che , dopo avere denunciato genericamente la legge deliberata dall assemblea per violazione del limite dei principi
1973-07.txt161161ha carattere innovativo e che le agevolazioni da essa disposte si applicano anche ai rapporti tributari sorti anteriormente alla suaentratain vigore , purché non ancora definiti : in riferimento ad essi , il diverso trattamento fatto al contribuente che
1973-07.txt405405esclusione del diritto di ripetizione del tributo già pagato nell ambito di un rapporto non ancora definito al momento dellentratain vigore della legge . ciò posto , è sufficiente , per l attuale decisione , la constatazione che i
1973-109.txt649649, sia perché le aliquote ivi determinate per l imposta proporzionale di registro erano comprensive anche dell imposta generale sullentrata( art . 1 terzo comma ) , sia perché per i contratti di locazione di durata pluriennale veniva stabilito
1973-109.txt887887, della legge del 1923 , n . 3269 , sia perché il tributo era comprensivo anche dell imposta sullentrata, sia perché , fatta eccezione per le speciali ipotesi regolate dall art . 4 , non era previsto un
1973-116.txt441441tributi . in correlazione all ambito della potestà normativa , alla regione è statutariamente attribuita altresì la potestà di acquisireentratetributarie . ma , poiché detta potestà avrebbe dovuto essere rigorosamente contenuta nei limiti dei tributi su cui essa può
1973-116.txt479479cui essa può legittimamente ” deliberare ” , la regione non può pretendere che le siano attribuiti i proventi dientrateerariali , rispetto alle quali la sua potestà legislativa incontrerebbe i limiti sopraindicati . a completamento ed attuazione della normativa
1973-116.txt547547ha la funzione di determinare i criteri del riparto del gettito di tributi erariali , attribuendo alla regione siciliana leentratetributarie erariali riscosse in sicilia ( art . 2 ) nonché quelle , che , sebbene attinenti a fattispecie tributarie
1973-129.txt214214della capacità contributiva , tra il soggetto che abbia realizzato o utilizzato l incremento di valore dell area prima dellentratain vigore della legge e il soggetto che abbia , invece , conservato la sola titolarità dell area . assume
1973-129.txt409409prevista di sottoporre ad imposizione anche coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la data di riferimento e quella dientratain vigore della legge dava luogo ad un applicazione dell imposta a rapporti esauriti senza che l efficacia retroattiva della
1973-129.txt664664sull incremento di valore a carico di coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la predetta data e quella dientratain vigore della legge ; era , infine , fatto obbligo ( comma terzo ) di assoggettare a imposta straordinaria
1973-132.txt253253costituendo un provvedimento amministrativo sui generis , caratteristico del procedimento di riscossione delle imposte ed , in genere , delleentratepatrimoniali dello stato ( art . 1 e segg . r.d . 14 aprile 1910 , n . 639 )
1973-71.txt6464, con la quale si è assunto spettare allo stato e non alla regione i proventi dell imposta generale sullentratacorrisposta in abbonamento da società , enti ed istituti di credito aventi la sede centrale fuori del territorio siciliano ,
1973-71.txt172172virtù del quale spettano , ai sensi dell art . 36 dello statuto , alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali , dirette e indirette , riscosse nell ambito del
1973-71.txt181181. 36 dello statuto , alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali , dirette e indirette , riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate dallo
1973-71.txt200200le entrate tributarie erariali , dirette e indirette , riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle nuoveentratedallo stesso articolo specificate . in particolare , si incentra , alla stregua delle opposte argomentazioni della regione e dello
1973-71.txt242242, sulla interpretazione dell art . 4 di detto decreto , in forza del quale alla regione spettano anche quelleentrateche , sebbene relative a ” fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale ” , affluiscono per esigenze amministrative ad uffici
1973-71.txt541541conferita competenza legislativa in materia tributaria ; che da ciò si ricava spettare alla regione la potestà di acquisire leentratetributarie , e solo quelle , sulle quali essa può legittimamente legiferare . e va , al contempo , ricordato
1973-71.txt755755. ne discende che la regione , come non potrebbe , legiferando validamente , modificare tali principi , onde procurarsientratetributarie che , ove fossero rispettati detti principi , non le competerebbero , così non può pretendere che le siano
1973-71.txt11541154disposizioni di attuazione , chiarire che , nel caso in cui ” esigenze amministrative ” facciano ” affluire ” leentrate( e qui si noti come l espressione indichi plasticamente la materialità del fenomeno ) fuori del territorio regionale ,
1973-71.txt12531253tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi , alla regione deve essere garantita l attribuzione delleentratenella misura di sua spettanza , ancorché la riscossione avvenga fuori del suo territorio . 6 . facendo applicazione alla
1973-71.txt13461346istituti di credito aventi sede centrale fuori della sicilia ) non spetta la quota del gettito dell imposta generale sullentratasecondo leggi in vigore fino alla data del 31 dicembre 1972 ( art . 90 d.p.r . 26 ottobre 1972
1973-81.txt85852 e 4 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , i quali le attribuirebbero sia leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , sia le entrate relative a fattispecie maturate nell ambito regionale ,
1973-81.txt97971074 , i quali le attribuirebbero sia le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , sia leentraterelative a fattispecie maturate nell ambito regionale , che affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati fuori del territorio della
1973-81.txt164164di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , è giunta alla conclusione che alla regione spettano quelleentratetributarie , e solo quelle , che essa avrebbe potuto far proprie ove , nel rispetto dei principi fondamentali della
1973-81.txt265265art . 2 , secondo la quale alla regione spettano ( salvo alcune eccezioni qui non rilevanti ) tutte leentratetributarie riscosse nel suo territorio ; e ciò nel senso che l affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori
1973-81.txt280280non rilevanti ) tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio ; e ciò nel senso che l affluenza dientratetributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale , disposta per esigenze amministrative , non incide sulla loro spettanza determinata
1973-81.txt377377nei limiti consentiti dall art . 36 dello statuto , non avrebbe potuto modificare . non si tratta infatti dientratela cui riscossione avrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per ” esigenze amministrative
1973-81.txt476476siffatto principio , così non ha diritto , nel quadro del sistema delineato nelle norme di attuazione , a pretendereentratetributarie che una corretta interpretazione dell art . 36 dello statuto , e di quelle norme , ad essa non
1973-81.txt603603del territorio , commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia , estendendo in questo modo leentratetributarie spettanti alla regione al di là di quanto l art . 36 stat . consenta . orbene , il
1974-122.txt8888convertito con la legge 19 giugno 1940 , n . 762 ) , sulla istituzione di una imposta generale sullentrata. poiché , tuttavia , l art . 52 della legge n . 762 contiene soltanto una disposizione di rinvio
1974-122.txt121121. 762 contiene soltanto una disposizione di rinvio , che rende applicabili alle violazioni relative alle norme sulla imposta sullentrataquelle generali contenute nella legge n . 4 del 1929 , le censure risultano sostanzialmente riferite soltanto al citato art
1974-154.txt129129o tributi evasi , e dei relativi interessi di mora , entro il termine di centoventi giorni dalla data dientratain vigore dei rispettivi decreti , anche per l imputato che alla scadenza del termine sia stato condannato con sentenza
1974-154.txt481481che impongono la condizione del pagamento dei diritti o tributi evasi entro il termine di centoventi giorni dalla data dientratain vigore dei provvedimenti di clemenza . il contrasto con i principi sanciti dagli artt . 3 e 27 della
1974-162.txt484484tutto il territorio nazionale , non può , invece , farlo limitatamente alla regione siciliana , provocando una decurtazione delleentrateregionali ed incidendo nella materia della riscossione , attribuita alla competenza della regione . così chiaritine i termini , entrambi
1974-162.txt616616art . 36 dello statuto e dell art . 2 delle norme di attuazione spettano alla regione quasi tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio e tale riscossione ( art . 8 delle norme di attuazione )
1974-162.txt15801580artt . da 1 a 4 delle norme di attuazione , in quanto comporterebbe la sottrazione del corrispondente gettito delleentratetributarie dal bilancio regionale , nonché per violazione degli artt . 20 dello statuto ed 8 delle norme di attuazione
1974-175.txt303303, al fine di assoggettarli a tributi , singoli atti economici posti in essere dall imprenditore in epoca anteriore allentratain vigore della legge , con riferimento a situazioni pregresse , che per la più gran parte avrebbero esaurito nel
1974-287.txt16561656. trans . cost . prevede proprio per gli organi speciali di giurisdizione già esistenti nell ordinamento al momento dellentratain vigore della costituzione . in definitiva la nuova legislazione imponendo all interprete di considerare giurisdizionale il procedimento che si
1974-298.txt521521sui redditi commerciali e industriali e poiché questa imposta è stata soppressa con decorrenza 10 gennaio 1974 a seguito dellentratain vigore della riforma tributaria ( cfr . artt . 82 d.p.r . n . 597 del 1973 e 26
1974-299.txt3939per le finanze 13 febbraio 1974 con la quale ” in attesa dell emanazione delle norme relative al coordinamento delleentratetributarie della regione con la nuova disciplina delle imposte sul reddito e della relativa riscossione ” sono state date disposizioni
1974-299.txt10111011anche l imposta sui redditi di lavoro dipendente è stata soppressa a decorrere dal 10 gennaio 1974 per effetto dellentratain vigore della riforma tributaria , con l ovvia conseguenza che il preesistente sistema della sua riscossione mediante iscrizione a
1974-299.txt11921192e regione siciliana sottraendo a quest ultima tributi in precedenza alla stessa attribuiti . la necessità di un coordinamento traentratetributarie siciliane e nuovo ordinamento tributario nazionale è stata avvertita dallo stesso legislatore in sede di delega ed all uopo
1974-299.txt14031403disciplina dettata dal d.p.r . n . 602 del 1973 in tema di versamenti diretti e relativi termini riscosso talientrate, dovrà immediatamente trasmettere il relativo importo alla regione , onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio nell assolvimento
1975-130.txt1171171974 ( conv . nella legge n . 346 del 14 agosto 1974 ) in forza dei quali le maggiorientratederivanti dall applicazione dei decreti impugnati vengono , invece , riservate all erario dello stato . 2 . deve ,
1975-157.txt93931971 , n . 825 , in sostituzione dei tributi , contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delleentrate” ) , nella parte in cui dispone che l attribuzione delle somme agli enti locali , in sostituzione di
1975-157.txt325325pagare agli enti locali ai sensi del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 638 , in sostituzione delleentrateloro derivanti per le quote di gettito di tributi soppressi vengano dichiarate interamente a carico dello stato in tutto il
1975-157.txt972972con una somma , da accreditarsi allo stato , corrispondente all 11 % del provento complessivo dell imposta generale sullentratadi spettanza della regione ai sensi dell art . 36 dello statuto , riscosso nell esercizio finanziario precedente ed accreditato
1975-185.txt129129concessione del condono tributario impone anche quella che venga effettuato , nel termine di 120 giorni dalla data della suaentratain vigore , il pagamento dei tributi evasi e delle indennità di mora ( art . 3 , primo comma
1976-166.txt14521452ponendo così gli uffici in grado di provvedervi con sollecitudine . il precedente congegno , facendo affluire al bilancio inentratatutte le somme riscosse e defluire in uscita le somme erogate per i rimborsi , era la precipua causa dei
1976-166.txt1602160236 dello statuto e 2 delle norme di attuazione , a tenore del quale spettano alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali ” riscosse ” nell ambito del suo territorio ; ed invero , il termine usato non può intendersi
1976-166.txt16591659la fase del definitivo accertamento , che logicamente precede e prepara quella della riscossione nel normale procedimento di acquisizione dellentrata. nella specie , dunque , affluisce in entrata al bilancio della regione ( e corrispondentemente per il restante territorio
1976-166.txt16681668e prepara quella della riscossione nel normale procedimento di acquisizione dell entrata . nella specie , dunque , affluisce inentrataal bilancio della regione ( e corrispondentemente per il restante territorio nazionale a quello dello stato ) il gettito effettivo
1976-166.txt17311731rinnovamento dell ordinamento tributario nazionale , cui è preordinata la riforma , postuli anche il necessario coordinamento della disciplina delleentratetributarie della regione siciliana . ma a ciò appunto intende ( come ha sottolineato la corte nella sentenza n .
1976-166.txt20282028amministrativa . la regione assume che in tal guisa viene vulnerata la sua competenza in materia di riscossione delle proprieentrate, e vengono obliterate le connesse potestà esecutive ed amministrative . ben vero che al potere normativo attribuito alla regione
1976-166.txt27232723iva della sicilia di continuare a versare le somme riscosse a titolo d imposta sul valore aggiunto , in contoentratadella regione ( art . 1 ) , e di continuare a provvedere ai rimborsi d imposta , utilizzando le
1976-179.txt11431143non fondata . 4 . da parte dell avvocatura generale dello stato si sostiene ancora che , a seguito dellentratain vigore della legge 2 dicembre 1975 , n . 576 ( recante disposizioni in materia di imposte sui redditi
1976-179.txt27702770. o l irpef per redditi conseguiti nel 1974 e negli anni precedenti , notificati posteriormente al novantesimo giorno dallaentratain vigore della legge , devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base
1976-179.txt28342834moglie e l accertamento viene definito mediante adesione del contribuente , codesto atto , se posto in essere successivamente allentratain vigore della legge , deve essere sottoscritto anche dalla moglie o da un suo rappresentante ; ed infine ,
1976-179.txt32413241151 . ed infatti , per l art . 227 ” le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dellentratain vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori ” , e per i primi due commi
1976-179.txt32743274” , e per i primi due commi dell art . 228 ” le famiglie già costituite alla data dientratain vigore della presente legge , decorso il termine di due anni dalla detta data , sono assoggettate al regime
1976-180.txt571571ma trattasi di norma di attuazione dello statuto , avente carattere integrativo rispetto alla norma statutaria , e la suaentratain vigore è successiva alla emanazione del decreto impugnato , che , sotto tale profilo , deve essere riconosciuto immune
1976-180.txt676676) , a tenore del quale è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell imposta generale sullentrata, relativo al territorio regionale , e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli , da
1976-198.txt10061006e ad avere un tributo in occasione di un trasferimento di ricchezza , e quello del contribuente a concorrere alleentratefiscali dello stato sulla base della propria capacità contributiva . nel concorso di codesti due interessi , con il disposto
1976-209.txt144144la riguardi . e con la memoria insisté nella tesi ed esclude in generale che la rilevanza sussista dopo lentratain vigore della legge 10 dicembre 1975 , n . 724 . in contrario è però possibile notare , solo
1976-209.txt258258di catanzaro è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale dei prevenuti per avere ” sottratto al monopolio dei tabacchi leentraterelative ad un quantitativo di sigarette nazionali di cui si erano impossessati ” , che , se da un canto
1976-209.txt788788avuto luogo per il perseguimento di fini pubblici , di vario e complesso contenuto e caratteristicamente consistenti nell assicurazione dientratetributarie , nella salvaguardia della salute pubblica e nell occupazione dei lavoratori , di date categorie e in date zone
1976-209.txt905905. 14 ottobre 1958 , n . 1074 ) , e l attività relativa è diretta al conseguimento di unentratatributaria , per un importo pari , in relazione all unità di prodotto , alla differenza tra il prezzo di
1976-225.txt11231123canoni per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall abitazione , sia l inefficacia , dalla data dientratain vigore del decreto , delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione ( ordinanza del 15 aprile 1975 del
1976-225.txt15771577contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione , in corso alla data dientratain vigore della legge . si è così data giusta prevalenza , ” allo scopo di evitare irrazionali differenze “
1976-225.txt40464046locazioni d immobili adibiti all esercizio di attività di natura commerciale ed artigianale , in corso alla data della suaentratain vigore , erano state prorogate fino al 31 dicembre 1973 , senza alcuna discriminazione tra persone fisiche e persone
1976-225.txt42054205dei relativi canoni , in base all unico requisito temporale dell essere ” in corso ” alla data della suaentratain vigore , s inseriva fra gli altri provvedimenti anticongiunturali ed urgenti , adottati in pari data dal governo (
1976-225.txt46374637: dall art . 1 della legge 22 dicembre 1973 , n . 841 , ” fino alla data dientratain vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni , e comunque non oltre
1976-32.txt294294il comma secondo dell art . 1 ( mentre l art . 2 , con unico comma , disciplina lentratain vigore del decreto presidenziale ) . del pari , a tenore della motivazione , deve ritenersi che l ordinanza
1977-153.txt39293929in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962 , n . 567 , vigente nell annata agraria anteriore allentratain vigore della legge 11 febbraio 1971 , n . 11 ” ( ossia nell annata 1969 70 ) .
1977-153.txt42964296paradigmatica : il proprietario d un fondo destinato alla redditizia coltivazione floreale , che aveva eseguito investimenti fissi prima dellentratain vigore delle nuove leggi del 1971 1973 nella legittima previsione di adeguata remunerazione , e aveva pattuito un canone
1977-153.txt57335733che per effetto delle disposizioni degli artt . 15 e 4 il proprietario il quale abbia eseguito miglioramenti prima dellentratain vigore della legge n . 11 del 1971 , sarebbe praticamente espropriato dei capitali investiti nei miglioramenti stessi ,
1977-153.txt89808980” anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti , o comunque eseguiti in data anteriore allentratain vigore della presente legge ” . è palese il vizio di illegittimità delle disposizioni dell articolo 4 , terzo
1977-63.txt398398. qualche ordinanza ravvisa una disparità di trattamento anche tra i contribuenti che avevano iniziato il processo tributario prima dellentratain vigore del d.p.r . n . 636 del 1972 , e coloro che pur versando in identica situazione lo
1977-63.txt30213021disparità di trattamento che si verifica tra i contribuenti , secondo che essi abbiano proposto i loro ricorsi prima dellentratain vigore del d.p.r . n . 636 del 1972 , ovvero successivamente a tale data , secondo le nuove
1978-03.txt482482lesione della sfera di autonomia della regione , e quand anche richiedesse norme di coordinamento con la speciale disciplina delleentratetributarie della regione siciliana , a ciò non potrebbe certamente provvedere l assessore regionale per le finanze con proprie autonome
1978-06.txt812812dalla legge 7 giugno 1974 , n . 220 , agli autori di reati finanziari commessi anteriormente alla data dientratain vigore di quest ultima legge . specificatamente , il giudice a quo afferma , da un lato , che
1979-126.txt708708maggior distanza di tempo dalla data dell acquisto , o , per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dellentratain vigore del decreto istitutivo del nuovo tributo , dal 1 gennaio 1963 ; e ciò anche per effetto della
1979-126.txt33013301era anzitutto necessario stabilire un punto di riferimento temporale a quo per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dellentratain vigore del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 643 ( 1 gennaio 1973 ) . il criterio
1979-126.txt38413841dell imposta , fissare l estremo dies a quo , per gli acquisti risalenti oltre un decennio prima della suaentratain vigore , alla data del 1 gennaio 1963 . ma questo termine iniziale fisso è poi rimasto immutato negli
1979-148.txt697697. 281 ” provvedimenti finanziari per l attuazione delle regioni a statuto ordinario ” nella quale sono tassativamente elencate leentratetributarie delle regioni . precisamente , si osserva che , in virtù dell art . 3 della citata legge ,
1979-27.txt774774ammontare dell imposta , operando così la traslazione tributaria , secondo quanto è consentito in materia di imposta generale sullentrata. preordinando tale metodo di accertamento , il legislatore , su cui non grava , come invece vorrebbero le ordinanze
1979-27.txt957957dell imposta , indipendentemente dalla capacità contributiva del gravato . il sistema cui s ispira la regolamentazione dell imposta sullentrataha l effetto di determinare l ammontare dell imposta medesima proporzionalmente al numero degli atti economici posti in essere dal
1979-27.txt989989al numero degli atti economici posti in essere dal soggetto obbligato e pertanto automaticamente in misura corrispondente al volume delleentrateda lui realizzate e di conseguenza alla sua capacità contributiva .
1980-119.txt146146al di là della esclusione dal condono delle soprattasse e pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data dientratain vigore della legge stessa . invero l ordinanza contestava la non applicabilità del condono agli accertamenti già definiti ,
1980-119.txt629629” non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data dientratain vigore della presente legge ” ( art . 2 , ultimo comma , ultima parte , legge 30 luglio
1980-119.txt11311131legge , escludendo il condono nel primo caso ed ammettendolo nel secondo , regola situazioni che al momento della suaentratain vigore si presentavano obiettivamente diverse ” . la diversità di situazioni in cui viene a trovarsi il contribuente è
1980-132.txt822822quindi , riuniti per essere decisi con unica sentenza . 3 . le ordinanze sono state tutte emesse anteriormente allentratain vigore ( 30 luglio 1978 ) della legge 27 luglio 1978 , n . 392 , che ha dettato
1980-141.txt15551555tendenza , apportate dal parlamento in sede di conversione con la legge 10 dicembre 1976 , n . 797 ,entratain vigore il successivo 26 . in primo luogo , ai lavoratori dipendenti e ai pensionati si aggiungono ” coloro
1980-141.txt34733473navigazione . ribadito che la normativa del 1976 continua ad applicarsi nell area temporale che le è propria malgrado lentratain vigore del d.l . del 1977 , è da rilevare in primo luogo che il d.l . del 1977
1980-141.txt38833883normativa del 1977 , è stato cancellato con la legge 31 marzo 1977 , n . 91 di conversione (entratain vigore il successivo 17 aprile ) , con la quale il parlamento , in sostituzione del soppresso art .
1980-141.txt39493949ha autorizzato con l art . 2 il governo della repubblica a determinare , nel termine di due mesi dallaentratain vigore della legge stessa , la utilizzazione delle somme derivanti nell anno 1977 dalle differenze tra i trattamenti discendenti
1980-141.txt41074107gennaio 1975 . la normativa del 1977 va integrata con il d.p.r . 6 giugno 1977 n . 384 ,entratain vigore il successivo 27 luglio , il quale , limitatamente all anno 1977 , indica i modi di utilizzazione
1980-141.txt4228422891 ” , al quale affluiscono , alla fine del secondo mese successivo a quello in corso alla data dientratain vigore del decreto ( e cioè al 30 settembre 1977 ) , anche le somme dovute dal 1 febbraio
1980-42.txt566566quanto all ambito di applicazione dell imposta in esame , a partire dai progetti governativi di riforma tributaria sino allentratain vigore della legge delega n . 825 del 1971 e della conseguente legge delegata n . 599 del 1973
1980-54.txt921921stato , del comune , della provincia ) . di particolare rilievo , nell ambito della normativa vigente fino allaentratain vigore del cit . d.p.r . n . 643 del 1972 , erano poi le disposizioni concernenti i contributi
1980-56.txt355355giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza . 3 . le due ordinanze sono state emesse anteriormente allentratain vigore ( 30 luglio 1978 ) della legge 27 luglio 1978 , n . 392 , che ha dettato
1980-80.txt226226, per ciò che qui interessa , dalla legge di conversione ) , secondo cuigiudizi in corso alla data dientratain vigore del decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione della domanda del contribuente da parte del competente ufficio o
1980-96.txt143143e delle relative addizionali per atti formati anteriormente al 1 gennaio 1973 , alle sole controversie pendenti alla data dientratain vigore del decreto . più in particolare , questa norma produrrebbe disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano
1980-96.txt382382mediante sanatoria di situazioni contra legem , la definizione con metodo semplificato delle controversie e pendenze esistenti al momento dellentratain vigore del decreto legge . a tal fine ( e a differenza di quanto era preveduto negli atti di
1980-96.txt14591459della definizione amministrativa dell accertamento degli imponibili per le imposte dirette rispettivamente entro un anno ed entro sei mesi dallentratain vigore della legge : e la corte le ritenne illegittime , in quanto facevano dipendere dalla maggiore o minore
1980-96.txt26402640la liquidazione delle imposte ( v . supra n . 2 ) , sulla base degli elementi acquisiti anteriormente allentratain vigore del provvedimento legislativo , inteso ad agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria . il termine del
1981-119.txt15261526considerazione che all epoca le pensioni stesse erano esenti dalla imposta di ricchezza mobile . poiché con la riforma fiscaleentratain vigore dal 1 gennaio 1974 sono stati assoggettati alla nuova imposizione fiscale anche i trattamenti pensionistici dell istituto nazionale
1981-176.txt411411, le norme implicitamente caducate , e da disapplicare , sarebbero quelle che contemplavano il diritto di visita prima dellentratain vigore dei regolamenti comunitari del 1967 ; sarebbero d altro canto costituzionalmente illegittime le altre , che hanno contemplato
1981-176.txt27402740segue , per le ragioni or ora dette , che essa cade sotto il disposto della norma abrogante sin dallentratain vigore della legge del 1970 . 6 . una conferma dei rilievi fin qui svolti si ha , del
1981-176.txt28312831il diritto di statistica è abolito , sempre in quanto incompatibile con le prescrizioni comunitarie , dalla ” data dientratain vigore ” della stessa legge . si vede in questa specie come la retroattività dell atto abrogativo in quanto
1981-176.txt29152915, appunto per disporre che l abolizione del diritto di statistica non retroagisce , e decorre , invece , dallentratain vigore della legge suddetta . il difetto , nella legge del 1977 , di un analogo regolamento degli effetti
1981-177.txt949949. così costruita la specie , la disposizione impositiva dell onere fiscale in parola deve ritenersi abrogata a partire dallentratain vigore della legge , nella quale essa è contenuta . 6 . una precisazione va fatta per il caso
1981-177.txt10301030coperta dalla citata legge del 1968 . nello stesso provvedimento di rinvio si aggiunge , tuttavia , che dopo lentratain vigore di quest ultima legge , altre norme della cee sono intervenute a regolare il mercato delle carni suine
1981-177.txt12151215quale è andata essa pure soggetta agli effetti caducatori , scaturiti dalla sopravvenienza di confliggenti norme comunitarie . successivamente allentratain vigore di detta legge sono stati invero emanati altri due regolamenti della cee : il regolamento del 29 ottobre
1981-177.txt14001400di queste più recenti norme comunitarie . va allora avvertito che la legge del 1970 è investita sempre dalla suaentratain vigore sia dall abrogazione espressa , disposta con la legge del 1977 , sia dall ulteriore ed autonomo effetto
1981-33.txt438438avvenuto versamento ” , da allegare alla domanda , allude chiaramente ad un versamento ad hoc , effettuato dopo lentratain vigore del decreto legge . è evidente che tutte le proposizioni normative ora richiamate prospettano in modo univoco pagamenti
1981-33.txt472472ora richiamate prospettano in modo univoco pagamenti e versamenti che si situano in un periodo successivo rispetto alla data dientratain vigore dell atto avente forza di legge . ciò spiega anche come sarebbe stato del tutto superfluo , se
1981-33.txt592592ridotto , che si qualifica in ogni caso come ” ulteriore ” , se riguardato dal punto di vista delleentrateacquisite al momento della emanazione del decreto legge . ciò corrisponde , tra l altro , al carattere innovativo del
1982-121.txt202202tra vivi . il comma quarto dello stesso art . 18 stabilisce che ” per le spese effettuate dopo lentratain vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa ” . interpretando questo onere di documentazione
1982-143.txt23282328emanare in materia finanziaria tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera più opportuna ed efficace il gettito delleentratee da predisporre le misure necessarie ad evitare frodi fiscali . l unico limite all intervento del legislatore ordinario non
1982-143.txt28022802della capacità contributiva dei soggetti interessati , intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e quello della successivaentratain vigore della norma impugnata . e del resto , la brevità del termine trascorso , nella specie , tra
1982-185.txt574574da rapporto di pubblico impiego . in questo ambito non rientrano le norme concernenti la predisposizione dei titoli giuridici delleentratea carattere tributario , e quindi i rapporti che , per quanto attiene alle entrate dello stato , si sostanziano
1982-185.txt589589predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere tributario , e quindi i rapporti che , per quanto attiene alleentratedello stato , si sostanziano nell accertamento tributario . rapporti che non hanno ad oggetto beni già pertinenti all ente
1982-186.txt471471, il contribuente che deve fornire alla finanza gli elementi sostanziali che valgano a dimostrare l effettivo ammontare delle sueentratee , quindi , anche dei fatti che incidono su tali entrate in senso negativo , salvo , ovviamente ,
1982-186.txt483483valgano a dimostrare l effettivo ammontare delle sue entrate e , quindi , anche dei fatti che incidono su talientratein senso negativo , salvo , ovviamente , il controllo della finanza medesima . soltanto in assenza di qualsiasi dichiarazione
1982-243.txt949949tributaria centrale che ha sollevato la questione , in cui la morte del contribuente ricorrente si sia verificata anteriormente allentratain vigore della norma che ha introdotto l istanza di trattazione del ricorso . infatti , una volta che un
1982-243.txt1087108744 del d.p.r . n . 636 del 1972 , riconosciuto costituzionalmente legittimo in ragione della eccezionalità della situazione (entratain vigore del nuovo processo tributario ) che ha reso ragionevole la prescrizione dell istanza di trattazione . e ciò
1982-63.txt796796artt . da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910 n . 639 sulla riscossione delleentratepatrimoniali dello stato : sono così inapplicabili in subiecta materia gli artt . 3 e 4 dello stesso testo unico
1982-63.txt823823inapplicabili in subiecta materia gli artt . 3 e 4 dello stesso testo unico , che consentono per le detteentratepatrimoniali la sospensione da parte del giudice adito del procedimento di riscossione , e tale inapplicabilità risulta ulteriormente ribadita dal
1982-63.txt27072707, con varie leggi delegate emanate a seguito della cit . legge 9 ottobre 1971 n . 825 , edentratain vigore il 1 gennaio 1974 ha costantemente ritenuto costituzionalmente legittima la normativa allora vigente , che escludeva il suddetto
1982-89.txt712712a numerose altre pronunzie anche della cassazione nelle quali , sia in relazione alla normativa del 1929 che a quellaentratain vigore nel 1974 , si afferma che il mancato accertamento definitivo ” impedisce l instaurazione ( o ” l
1982-89.txt17191719contraria . l iva , infatti , è una imposta indiretta che ha sostituito l ige , vigente fino allentratain vigore del d.p.r . n . 633 del 1972 . ora la legge istitutiva dell ige ( d.l .
1982-96.txt7878delle tabelle a e b allegate alla legge 12 agosto 1957 n . 757 , concernente l imposta generale sullentratauna tantum sui prodotti tessili ” ) , il quale stabilisce , al secondo comma , che ” per il
1982-96.txt25382538. 1 e 2 , legge 31 luglio 1954 , n . 570 : ” restituzione dell imposta generale sullentratasui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni ” ) . e noto , del resto ,
1982-96.txt29612961da quello interno , e della diseguaglianza degli oneri fiscali per chi ha importato il cotone in massa dopo lentratain vigore della normativa del 1969 , e chi invece lo ha importato prima , sotto l impero della legge
1982-96.txt55645564di istituire aliquote medie , finché si valgano del sistema dell imposta cumulativa a cascata per riscuotere l imposta sullentrata: nel qual caso è riconosciuta pur nel quadro di un integrazione sovranazionale la necessaria e insindacabile discrezionalità del legislatore
1983-210.txt127127presentare , a pena di estinzione del procedimento , istanza di trattazione del ricorso proposto dal de cuius prima dellaentratain funzione delle commissioni tributarie . tale questione è stata già esaminata dalla corte in relazione all art . 24
1983-210.txt15181518ricorso doveva essere presentata per tutte le controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie e per quelle che insorgessero dopo lentratain vigore del decreto presidenziale fino alla data di insediamento delle nuove commissioni . 7 . la questione è ,
1983-310.txt15491549se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti . 6 . le residue cinque ordinanze sono state emesse allorché era giàentratain vigore ( 28 dicembre 1980 ) la menzionata legge di sanatoria n . 882 del 1980 : rispettivamente in
1984-139.txt38683868, secondo comma , il quale dispone che per le annate agrarie 1977 1978 e per quelle in corso allentratain vigore della l . n . 203 in esame si applicano i coefficienti stabiliti negli artt . 9 ,
1984-226.txt33833877 dello stesso decreto n . 634 del 1972 , questo si applica soltanto agli atti formati dopo la suaentratain vigore e nella specie si desume dall ordinanza di rimessione che l atto era stato registrato il 25 settembre
1984-226.txt381381quindi anteriormente ( l intervenuta presidenza del consiglio ha anzi rilevato che la stessa decadenza dal beneficio è anteriore allentratain vigore del decreto in argomento ) . 3 . la parziale dichiarazione di inammissibilità non toglie rilevanza e ammissibilità
1984-238.txt103103tasse e di imposte indirette sugli affari , che sarebbero scaduti nel periodo di tempo intercorrente tra la data dientratain vigore del decreto ( 21 dicembre 1972 ) e la stessa data del 30 giugno 1974 . come risulta
1984-238.txt3543541975 ” specificandosi che la proroga si intendeva riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 , data dientratain vigore del primo decreto di proroga 18 dicembre 1972 , n . 788 , al 31 dicembre 1975 .
1984-238.txt467467sospensione per un anno dei termini in materia di prescrizione e di decadenza ” in corso ” alla data dientratain vigore della legge e scadenti tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1976 . con ciò mentre si
1984-238.txt548548. 19 , la quale , prendendo in considerazione in particolare i termini ” in corso ” alla data dientratain vigore della legge ( 5 dicembre 1975 ) e ” scadenti fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
1984-238.txt622622la sospensione per un anno , a condizione che i termini stessi siano ” in corso ” alla data dientratain vigore della legge . tale condizione restringeva il beneficio della sospensione mediante un riferimento temporale allo stato del termine
1984-238.txt817817col terzo comma i termini in parola , compresi espressamente quelli concernenti il contenzioso tributario scadenti tra la data dientratain vigore del decreto ed il 30 giugno 1978 furono prorogati a quest ultima data . con la legge di
1984-238.txt876876scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 , scadenza della proroga del 1975 , all 11 dicembre 1976 ,entratain vigore della nuova proroga , e che risultavano pertanto scoperti da qualsiasi proroga . sostanzialmente con le ultime disposizioni
1984-238.txt990990al 4 dicembre 1976 ; data quest ultima in cui appunto si compiva l anno di sospensione a partire dallentratain vigore della legge n . 576 del 1975 ; c ) l unificazione dei termini delle prescrizioni e decadenze
1984-238.txt10371037commissioni e , per le impugnazioni , per tutti gli atti le cui scadenze erano comprese fra la data dientratain vigore del decreto 10 dicembre 1976 ( 11 dicembre 1976 ) ed il 30 giugno 1978 . 3 .
1984-238.txt11111111per un anno dei termini di prescrizione e di decadenza solo a quelli ” in corso ” alla data dientratain vigore della legge stessa e scadenti nell anno 1976 indurrebbe una disparità di trattamento fra i contribuenti e la
1984-238.txt23732373proroga precedentemente sancita anche a quei termini che avevano avuto inizio nel periodo compreso fra il 5 dicembre 1975 (entratain vigore della legge n . 576 del 1975 ) ed il 5 ottobre 1976 ( 60 giorno antecedente al
1984-238.txt25872587la materia della scadenza dei termini . pertanto era da ritenere che i contribuenti i quali avevano operato dopo lentratain vigore della legge stessa ( 5 dicembre 1975 ) erano in regime normale e di ciò dovevano essere consapevoli
1984-238.txt27042704di esse si delinea in modo evidente la diversità delle situazioni dei contribuenti che avevano operato prima e dopo lentratain vigore della legge del 1975 . diversità che vale ad escludere la sussistenza del lamentato vizio di illegittimità .
1984-25.txt565565come modificato dall art . 8 della citata legge n . 426 del 1975 ) . 4 . dopo lentratain vigore ditale ultima legge , si è discusso se la nuova normativa abbia interamente regolato la materia con conseguente
1984-277.txt657657r.d.l . 27 febbraio 1939 , n . 337 , per il quale i prestiti obbligazionari emessi , prima dellentratain vigore del r.d.l . 1745 / 1936 , da enti e società commerciali con sede nel regno e stilati
1984-277.txt16071607istituzione e disciplina dell imposta sul reddito delle persone fisiche ) e 42 ( ” con effetto dalla data dientratain vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie ,
1984-277.txt17231723quanto stabilito nei precedenti articoli , le disposizioni recanti proroga di esenzioni agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data dientratain vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo . / / le esenzioni e
1984-292.txt3636. ) , approvato con il r.d . 14 settembre 1931 , n . 1175 conosce , fra le altreentratedei comuni , la ” tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ” , disciplinata negli artt .
1984-292.txt40954095senso è poi ancora la relazione della iv commissione permanente della camera dei deputati che prevedeva un preventivo di maggiorientrate. . . per 1.250 milioni ” , anziché per ” 5.000 milioni preventivabili in base alle tariffe come applicate
1984-39.txt104104che comune ad ambo i tributi è la causa o funzione dell imposta , che è quella di colpire lentrataproveniente da scambio di merci o di servizi . ciò che diversificherebbe il contenuto dell art . 17 della legge
1984-39.txt211211contrario , che l importazione vada considerata come fatto obiettivo , indipendentemente dal trasferimento di ricchezza che riguarda invece leentrateche si verificano sul territorio nazionale : per cui la sola relazione esistente fra l art . 1 e l
1984-39.txt442442di inquadrare i due tributi , come specie a genere , nelle imposte sugli affari e quell imposta generale sullentrata, la soluzione sarebbe irrilevante in questa sede ” ( sent . 12 dicembre 1967 n . 146 ) .
1984-39.txt516516però , quale ” dazio ” doganale ) e il suo rapporto di specie a genere coll imposta generale sullentratadi cui all art . 1 della legge 762 / 1940 . 2 . ma come si è accennato il
1984-39.txt12551255altro accredito : ed in realtà il prospetto allegato al successivo decreto ministeriale , alla voce ” imposta generale sullentrata” , determinava effettivamente proprio le somme che , per essa voce , si era convenuto pacificamente di assegnare alla
1984-39.txt13731373quanto lo stato aveva incassato nel territorio della regione per il titolo di cui alla voce ” imposta generale sullentrata” : ed è pacifico , proprio per il fatto che ora lo stato ne pretende la restituzione , che
1984-39.txt17621762la determinazione del loro ammontare avvenga d intesa col presidente della regione : evidentemente proprio perché il provvedimento incide sulleentrateregionali toccando la sfera di competenza della regione . altrettanto dicasi per quanto concerne i servizi relativi all accertamento e
1984-39.txt18421842art . 7 ) . ancora una volta il legislatore esige l intesa perché quelle procedure interessano da vicino leentrateregionali . parimenti in ordine alla determinazione dell ammontare delle spese che spettano in rimborso alla regione per l esercizio
1984-39.txt23182318sulla base delle intese raggiunte : e ciò fino a quando non sarebbe stato attuato il coordinamento della disciplina delleentratetributarie delle regioni a statuto speciale , così come previsto dalla l . 9 ottobre 1971 n . 825 (
1984-39.txt26952695che , attraverso la compartecipazione ai tributi erariali riscossi nella regione , lo stato ne finanzia la parte essenziale delleentrate, ogni problema afferente alle fonti di queste non può essere evidentemente soltanto una questione riducibile ad una rettifica dei
1984-39.txt27762776quote si fonda essenzialmente sulla esattezza della valutazione dei costi delle funzioni regionali . in realtà , nel bilanciamento fraentratee spese , di cui si sostanzia lo strumento contabile della regione , esiste un rapporto ineliminabile nel quale trovano
1984-39.txt28612861prorogato l erogazione , avevano una precisa finalizzazione nel contesto del bilancio regionale di cui rappresentavano la quasi totalità delleentrateordinarie : esse , infatti , erano state calibrate , in occasione dell intesa , nella prospettiva del concreto esercizio
1984-39.txt30363036già illustrato del processo formativo della comune volontà . facendo mancare , infatti , alla regione una parte notevole delleentrate, senza avere esperito un tentativo d intesa , l organo ministeriale incide anche sul conseguimento delle finalità costituzionalmente tutelate
1985-104.txt603603n . 576 del 1975 non è applicabile al caso di specie , relativo ad un periodo anteriore alla suaentratain vigore e quindi regolato dalle norme impugnate , è innegabile che la censura sollevata non attiene soltanto a inconvenienti
1985-112.txt716716vitaliziante non infirma l originaria convenzione intervenuta con il beneficiario , ma attiene alla sua esecuzione nel periodo successivo allentratain vigore della nuova normativa , che rende obbligatoria la rivalsa . la questione va quindi dichiarata inammissibile per difetto
1985-113.txt121121doganali all importazione , imposte di fabbricazione , imposte di consumo o diritti erariali , anche anteriormente alla data dientratain vigore del presente decreto , ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l onere relativo
1985-116.txt6565per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in contoentratedel tesoro , nella misura dell ottanta per cento ” ) e secondo ( ” degli avvenuti versamenti è data
1985-116.txt256256ma non pochi si dolsero di ciò che soltanto l 80 per cento dei compensi fosse da versare in contoentratedel tesoro , non impedisce alla corte di procedere allo scrutinio di costituzionalità che sarebbe per contro superfluo in ordinamenti
1985-121.txt5757rende applicabili ai fini dell accertamento , della cognizione e della definizione delle violazioni in materia di imposta generale sullentratale disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929 , n . 4 , recante la normazione generale per la repressione
1985-139.txt23592359elemento della cogenza per gli interessati , che entrambi sono necessari , ancorché non sufficienti , perché possa ravvisarsi unentratacoattiva tributaria . né vale prospettare in contrario l eventualità che la domanda individuale dell utente sia solo formalmente libera
1985-147.txt320320in giudicato ” . questo è il sistema vigente dal 1 gennaio 1973 precisamente da tale data dispongono la propriaentratain vigore , sia il d.p.r . n . 635 ( art . 25 ) , sia il d.p.r .
1985-159.txt361361strumento fiscale nella specie adottato dal legislatore , nel senso che , mentre l intento è quello di incrementare leentrateper sopperire ai bisogni dell intera collettività locale , si fa gravare l onere fiscale su una sola cerchia di
1985-159.txt23642364statale integrativo . il comune che delibera l istituzione della socof ha titolo per iscrivere nel bilancio di previsione unentratapari ad una percentuale di trasferimenti statali ordinari , contemplata nell art . 7 dello stesso d.l . n .
1985-159.txt24532453anche l addizionale sul consumo dell energia elettrica , spetta un contributo statale integrativo , pari alla differenza fra lentrataiscritta in bilancio e il gettito della sovraimposta , se inferiore . a tutti i comuni che deliberano l istituzione
1985-159.txt31043104quale la norma censurata demanda l istituzione della sovraimposta in ogni comune esclusivamente al soggettivo apprezzamento dell esigenza di maggiorientrateda parte della maggioranza conciliare . nel caso in esame , però , anche al lume della pregressa giurisprudenza di
1985-159.txt40924092ad uno scopo che interessi questa sola particolare categoria di soggetti ma , in modo indifferenziato , ad accrescere leentratecomunali . il rilievo è , però , non decisivo e troppo generico , giacché potrebbe esser mosso ad ogni
1985-219.txt291291attrice chiede la restituzione ; e ciò perché si tratta di un tributo introdotto mediante legge , peraltro posteriore allentratain vigore delle disposizioni del gatt espressamente all apposito fine di perequare il trattamento del prodotto , sia estero sia
1985-229.txt666666quelli tributari : v . , ad esempio , la recentissima legge 27 febbraio 1985 , n . 52 ,entratain vigore il 1 settembre 1985 ) . ma anche ad ammettere che le censure investano il metodo di accertamento
1985-284.txt414414pagata l imposta relativa al reddito dichiarato , l accertamento , in rettifica o di ufficio , notificato anteriormente allentratain vigore della legge non fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976 . al di fuori di tali
1985-67.txt19671967finalità politica , nelle esigenze di pronta , agevole e intera realizzazione che qualificano il credito tributario in quanto lentratacorrispondente è direttamente destinata alla copertura delle spese pubbliche ( art . 53 , comma primo , cost . )
1985-86.txt848848giudici e della dottrina tributaristica , per non dire dello stesso ministero delle finanze . secondariamente , ben prima dellentratain vigore della legge n . 904 , l ordinamento italiano ha riguardato i benefici ecclesiastici in una prospettiva del
1986-167.txt32643264n . 418 ) con la conferente , derivata conoscenza , per i fini contributivi globali , dei flussi dentratanella loro certezza di insieme . 4 . 6 tutto ciò non sta a significare , peraltro , che la
1986-172.txt1010considerato in diritto : 1 . in occasione dellentratain vigore della riforma tributaria , col decreto legge 5 novembre 1973 , n . 660 , come modificato dalla
1986-172.txt6666dirette ad eliminare sollecitamente il rilevante contenzioso relativo alle vecchie imposte ed a consentire una tempestiva , seppure ridotta ,entratatributaria . è stata così prevista la possibilità di definire , a richiesta dei contribuenti , le controversie tributarie in
1986-172.txt342342ipotesi in cui nell ultimo imponibile definito siano ricompresi redditi non più riprodotti negli anni successivi o perché relativi adentrateeccezionali ed irripetibili o comunque perché derivanti da attività cessate . la corte non ignora , infatti , che al
1986-172.txt431431. condono previsto dalla disposizione in esame , non può tenersi conto del reddito una tantum , derivante da unentratadi carattere eccezionale rispetto alla normale attività del ricorrente e perciò non ripetibile negli anni successivi , quale , ad
1986-173.txt1103110314 , sesto comma , legge 30 aprile 1969 n . 153 nel testo originario , che , fino allentratain vigore della legge n . 160 del 1975 , ha stabilito i limiti della retribuzione pensionabile e dell art
1986-173.txt51345134l integrazione finanziaria del sistema pensionistico è derivata dall intervento diretto dello stato senza che si determinasse un aumento delleentrateproprie dell apparato previdenziale . il sistema delle assicurazioni generali ordinarie , però , si è trovato nella necessità di
1986-175.txt484484. 16 ) , viceversa , che si verificava ove l accertamento fosse stato notificato ” anteriormente alla data dientratain vigore del presente decreto ” , la definizione della controversia era possibile , se la dichiarazione integrativa recava un
1986-175.txt652652la definizione automatica i contribuenti , ai quali l accertamento fosse stato notificato , non più anteriormente alla data dientratain vigore del decreto legge ( 14 luglio 1982 ) bensì ” anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa
1986-175.txt727727spostamento delle suddette date derivò la conseguenza che , potendo gli uffici finanziari operare e notificare accertamenti anche dopo lentratain vigore del decreto legge in concreto , per oltre quattro mesi , dal 14 luglio al 30 novembre 1982
1986-175.txt10821082sull incremento di valore degli immobili , giacché per queste ultime rimaneva precluso agli uffici di notificare accertamenti dopo lentratain vigore del decreto legge . 4 . la questione deve ritenersi fondata . sembra innegabile , infatti , che
1986-178.txt471471, l averla assoggettata ad un diverso trattamento fiscale ( essendo stati i suddetti capitali esentati da imposizione fino allentratain vigore della legge n . 482 del 1985 e da questa sottoposti ad una tassazione più vantaggiosa rispetto a
1986-212.txt11021102legame di natura solidaristica , in senso lato , tra i consociati , tutti chiamati ad assicurare il complesso delleentratenecessarie per il perseguimento delle finalità collettive . l imposizione tributaria soggiace così , da un lato , al canone
1986-212.txt16211621così come quelle di altri tipi di processo nei quali il principio di pubblicità trova applicazione . soltanto dopo lentratain vigore del d.p.r . ora ricordato la tendenza cominciò a cambiare ( la sentenza di questa corte che riconobbe
1986-64.txt4545successivo , dopo aver disposto l istituzione dell imposta sul valore aggiunto e la correlativa abolizione dell imposta generale sullentrata( art . 1 , ii , sub a ) , prescrisse per il nuovo tributo l obbligo , da
1986-64.txt104104art . 5 , n . 7 ) ; rivalsa che , per contro , rispetto all imposta generale sullentrata, era soltanto facoltativa ( art . 6 . , primo comma , r.d.l . 9 gennaio 1940 n .
1986-64.txt181181la modificazione testé accennata , statuisce che potevano essere emanate norme per la revisione dei contratti stipulati prima della suaentratain vigore , qualora fosse necessaria una compensazione dell aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall imposta sul valore aggiunto
1986-64.txt26126189 che i corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data dientratain vigore della cit . legge delega ( ossia prima del 17 ottobre 1971 ) , per i quali ,
1986-64.txt302302a norma di legge o in virtù di una clausola contrattuale , era esclusa la rivalsa dell imposta generale sullentrata, venivano ridotti di un ammontare pari a quello dell imposta stessa . 2 . la restio dell indicata disciplina
1986-64.txt346346invero , nei casi in cui il trasferimento del tributo era escluso , come la disciplina della imposta generale sullentrataconsentiva , le parti di norma concordavano nei singoli contratti un corrispettivo più elevato , per compensare il soggetto ,
1986-64.txt408408obbligatorietà della rivalsa per tutti i corrispettivi da pagare dopo il 31 dicembre 1972 ( ossia in coincidenza con lentratain vigore del cit . d.p.r . n . 633 / 1972 ) , pur se relativi a contratti stipulati
1986-64.txt592592/ 1971 e non sia stata anche estesa a quelli posti in essere dopo quella data , ma prima dellentratain vigore del d.p.r . n . 633 / 1972 . premesso che l obbligo della rivalsa , pur se
1986-64.txt780780differenza di disciplina non viola l invocato parametro costituzionale . invero , per i contratti stipulati anteriormente alla data dientratain vigore della l . n . 825 / 1971 , l unica normativa vigente era quella concernente l imposta
1986-64.txt803803della l . n . 825 / 1971 , l unica normativa vigente era quella concernente l imposta generale sullentrata, che , come si è detto , consentiva di escludere la traslazione del tributo : ciò spiega perché il
1986-64.txt909909parti avevano quindi piena consapevolezza della nuova disciplina da applicare anche ai rapporti posti in essere tra la data dientratain vigore della legge delega e quella del decreto delegato , come si evince dalla sopra riportata disposizione della stessa
1986-65.txt253253art . 21 , per le ipotesi in cui la riunione dell usufrutto alla nuda proprietà sia avvenuta anteriormente allentratain vigore del d.p.r . n . 634 del 1972 , e nella specie trattasi di consolidazione verificatasi nel 1959
1987-156.txt18501850modificativa , stabilendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data dientratain vigore del suddetto provvedimento , e cioè al 1 luglio 1986 . da ciò consegue la necessità che i
1987-200.txt25592559dottrina tentò di delineare una nozione di ” reddito prodotto ” che , mentre rifiutava la nozione di ” redditoentrata” , chiariva che le azioni umane , per essere considerate produttrici di reddito , non era sufficiente che ,
1987-200.txt26452645, il problema delle plusvalenze e sopravvenienze attive : queste , ove si fosse accolta la nozione di ” redditoentrata” ( e cioè di reddito come ” puro ” incremento patrimoniale ) sarebbero state senza dubbio ricondotte , quali
1987-211.txt714714è stata autorizzata con legge 11 dicembre 1985 n . 763 e che comprende anche le imposte locali , èentratain vigore il successivo 30 dicembre e si applica , secondo l art . 28 , secondo comma , ai
1987-34.txt5757/ 1923 ( e non dell art . 48 d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 634 : normaentratain vigore in epoca successiva alla redazione dell atto pubblico 29 febbraio 1972 ) , ha interpretato la norma impugnata
1987-400.txt336336alcun contributo . 4 . va precisato che la normativa impugnata riguarda il sistema d imposizione diretta vigente prima dellentratain vigore della riforma tributaria e dell istituzione , con il d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597
1987-61.txt619619l anno 1983 ) dispose che agli oneri da esso derivanti si sarebbe provveduto anche con un aliquota delle maggiorientratepreviste dal d.l . n . 923 del 1982 . 5 . l art . 2 del d.p.r . n
1987-61.txt679679, ai sensi del primo comma dell art . 36 dello statuto , spettano alla regione siciliana , oltre leentrateda essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette
1987-61.txt687687. 36 dello statuto , spettano alla regione siciliana , oltre le entrate da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ” ad eccezione delle
1987-61.txt709709erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ” ad eccezione delle nuoveentratetributarie , il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti
1987-61.txt758758” . questa norma ha carattere derogatorio , in quanto sottrae alla ” spettanza ” della regione siciliana le nuoveentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , che abbiano destinazione legislativamente prevista e determinata , che ne giustifichi
1987-61.txt997997da tale d.l . , relativi alla finanza locale , si sarebbe fatto fronte anche con un aliquota delle maggiorientratepreviste dal d.l . n . 923 del 1982 . trattasi , infatti , di una norma che funziona da
1987-61.txt12171217per realizzarli ( cfr . art . 11 l . 5 agosto 1978 , n . 468 : adeguamento delleentratee delle uscite del bilancio dello stato , delle aziende autonome e degli enti che si ricollegano alla finanza statale
1987-61.txt15551555del tributo : circostanza che , in materia di aumento di addizionale riservata all erario e destinata ad istituire unentratasostitutiva di agevolazioni fiscali concesse a determinate categorie di lavoratori , indusse la corte a risolvere il relativo conflitto promosso
1987-61.txt1634163435 della l . 28 febbraio 1986 , n . 41 , che ha stabilito , a decorrere dalla suaentratain vigore e sino al 31 dicembre 1987 , la non applicabilità delle disposizioni del secondo e terzo comma dell
1987-61.txt18451845al 12 % ( ridotto al 4 % dalla l . n . 720 del 1984 ) dell ammontare delleentratepreviste dal bilancio di competenza , con obbligo di versare le somme in eccedenza nei conti correnti presso il tesoro
1987-61.txt19781978dell art . 10 della legge n . 181 del 1982 ) , non fossero ” computabili le somme costituentientratedella regione sicilia a norma dell art . 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del presidente della
1987-61.txt22712271finanziaria ( d.p.r . n . 1074 del 1965 ) , che afferma la ” spettanza ” alla regione delleentratetributarie ” da essa direttamente deliberate , e di tutte le entrate tributarie riscosse nell ambito del suo territorio ,
1987-61.txt22832283afferma la ” spettanza ” alla regione delle entrate tributarie ” da essa direttamente deliberate , e di tutte leentratetributarie riscosse nell ambito del suo territorio , dirette ed indirette , comunque denominate ” , con l eccezione ,
1987-61.txt23792379già introdotto per tutte le regioni a statuto speciale ( eccettuate le regioni sicilia e trentino alto adige ) leentratead essa spettanti ex artt . 36 statuto e 2 delle norme di attuazione , vale a dire il complesso
1987-61.txt24012401essa spettanti ex artt . 36 statuto e 2 delle norme di attuazione , vale a dire il complesso delleentratetributarie di sua pertinenza . la corte non può condividere l ampiezza della contestazione regionale ; innanzi tutto perché ad
1987-61.txt29952995nell impugnativa , la quale ha dedotto l illegittimità della norma sospettata , in quanto comprensiva delle c.d . “entrateproprie ” ( o ” tributi propri ” ) della regione sicilia . in verità , non è dato riscontrare
1987-61.txt30333033è dato riscontrare nella censura una chiara individuazione delle fattispecie che si vorrebbero eccettuate , facendosi riferimento talora alle “entrateche la regione direttamente riscuote ” e ” che non importano trasferimenti di fondi ” , talaltra alla peculiarità del
1987-61.txt31683168dover precisare , in base al sistema normativo , il concetto di ” tributi propri ” ( o di “entrateproprie ” ) della regione sicilia ( i termini sono usati come equivalenti ) , in relazione all oggetto ,
1987-61.txt34083408, ai fini di determinare il limite delle somme da depositare presso la tesoreria statale , non fossero computabili leentratedella regione sicilia , ai sensi dell art . 36 dello statuto e delle relative disposizioni di attuazione in materia
1987-61.txt34973497derivante dalla provvista alla regione di fondi statali rispetto alla effettiva capacità di spesa , mentre può ricorrere per leentrateprovenienti dal bilancio dello stato , non è riferibile alle ” entrate proprie che la regione direttamente riscuote e per
1987-61.txt35093509di spesa , mentre può ricorrere per le entrate provenienti dal bilancio dello stato , non è riferibile alle “entrateproprie che la regione direttamente riscuote e per le quali lo stato non effettua alcun versamento alla regione ” .
1987-61.txt35413541stato non effettua alcun versamento alla regione ” . la configurazione ( così operata dalla difesa regionale ) delle “entrate( o tributi ) proprie ” desunta dall elemento della riscossione diretta da parte della regione e dalla mancanza di
1987-61.txt36833683. cost . pag . 4416 17 ) . alla stregua dei lavori preparatori la categoria dei tributi ( oentrate) propri appare , invero , riconducibile alla speciale potestà normativa tributaria della regione , che si concreta in tipi
1987-61.txt39173917. 17 st . reg . sicilia ) . 14 . nel disegno di questa categoria di tributi ( oentrate) ” propri ” quale che ne possa essere la sua concreta consistenza ricorrono i motivi che indussero all adozione
1987-61.txt40454045di attuazione in materia finanziaria . questa disposizione amplia il novero dei tributi spettanti alla regione , comprendendovi tutte leentratetributarie riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate tributarie , delle quali ci si è
1987-61.txt40584058spettanti alla regione , comprendendovi tutte le entrate tributarie riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle nuoveentratetributarie , delle quali ci si è già occupati ( cfr . nn . 4 e 5 ) . accanto
1987-61.txt42424242, primo comma , delle norme di attuazione cit . ) . la delimitazione della figura del tributo ( oentrata) proprio , desunta dai lavori preparatori , dalla normativa della carta costituzionale e dallo statuto speciale , nonché dai
1987-61.txt46314631relativi proventi . 15 . non rientrano , invece , nella categoria dei tributi propri della regione sicilia ” leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate ” ( art . 2
1987-61.txt46944694. e dagli artt . 2 e 4 delle norme di attuazione cit . né appartengono a tale categoria leentrate( previste dall art . 4 delle norme di attuazione ) spettanti alla regione , ” relative a fattispecie tributarie
1987-61.txt47724772alle esigenze della comunità regionale , elementi costitutivi , entrambi come si è visto del tipo di tributo ( oentrata) proprio regionale . 16 . è infine da escludere dal novero delle ” entrate proprie ” il contributo statale
1987-61.txt47874787tipo di tributo ( o entrata ) proprio regionale . 16 . è infine da escludere dal novero delle “entrateproprie ” il contributo statale devoluto alla regione siciliana ” a titolo di solidarietà nazionale ” ( art . 38
1987-61.txt49704970nella figura del contributo di solidarietà alcuno degli elementi che , come si è visto , valgono a caratterizzare lentrata” propria ” della regione sicilia . 17 . né giova ad estendere la delimitazione , così operata , della
1987-61.txt51425142di interessi generali , che si impongono alla regione nella sua sfera normativa e amministrativa , fatta eccezione delle “entrate( o tributi ) proprie ” , alla stregua della presente decisione . 18 . né può considerarsi rilevante in
1987-62.txt71712 legge 29 ottobre 1984 , n . 720 e determina , tra l altro , l assoggettamento delle “entrateproprie della regione trentino alto adige ” e delle province autonome di trento e bolzano alla disciplina dell art .
1987-62.txt193193superino il 4 % ( art . 3 legge n . 720 del 1984 cit . ) dell ammontare delleentratepreviste nel bilancio di competenza . la disposizione impugnata , ” riguardando la materia finanziaria ” , violerebbe secondo la
1987-62.txt400400degli uffici e di contabilità , facendo affluire , in contrasto con la legislazione regionale , la quasi totalità delleentrate, ancorché riguardanti i tributi propri regionali , presso la tesoreria dello stato . sarebbe violato , infine , anche
1987-62.txt439439, anche l art . 3 cost . , avendo la norma impugnata modificato la precedente disciplina che esentava leentrateproprie della regione trentino alto adige dal regime di cui all art . 40 della legge n . 119 del
1987-62.txt817817. da ultimo sent . 1987 , n . 60 ) deve ritenersi ispirata ( eccettuata la materia delle “entrateproprie ” ) dall esigenza di regolare i flussi finanziari e il contenimento della liquidità ( secondo apprezzamenti mutevoli nel
1987-62.txt940940modificazioni del quale l art . 104 prescrive l intervento di una legge ” rinforzata ” contiene norme relative alleentratetributarie della regione e delle province , al controllo delle relative operazioni di accertamento nonché alla formazione dei bilanci regionale
1987-62.txt10121012regione circa la destinazione e l impiego dei proventi in questione ( autonomia contabile ) e circa la previsione delleentratee dell erogazione ( autonomia di bilancio e di spesa ) . la norma contestata , come si è visto
1987-62.txt10521052visto , determina l assoggettamento alla disciplina dell art . 40 della legge n . 119 del 1981 delle “entrateproprie della regione trentino alto adige ” . nel ricorso non si identificano tali entrate , ma è chiara l
1987-62.txt10671067119 del 1981 delle ” entrate proprie della regione trentino alto adige ” . nel ricorso non si identificano talientrate, ma è chiara l enunciazione della pretesa della regione , di sottrarre al sistema anzidetto tutte le sue entrate
1987-62.txt10871087entrate , ma è chiara l enunciazione della pretesa della regione , di sottrarre al sistema anzidetto tutte le sueentrate( sul presupposto che esse appartengano alla categoria delle ” entrate proprie ” ) . 7 . la valutazione dell
1987-62.txt10981098, di sottrarre al sistema anzidetto tutte le sue entrate ( sul presupposto che esse appartengano alla categoria delle “entrateproprie ” ) . 7 . la valutazione dell oggetto e del fondamento di siffatta censura richiede , quindi ,
1987-62.txt11361136, quindi , una indagine ricostruttiva , preliminare , alla stregua della quale sia possibile definire la categoria delle “entrateproprie ” della regione trentino alto adige . l espressione ” entrate proprie ” non si identifica con l altra
1987-62.txt11481148quale sia possibile definire la categoria delle ” entrate proprie ” della regione trentino alto adige . l espressione “entrateproprie ” non si identifica con l altra ” tributi propri ” , contenuta nell art . 119 , secondo
1987-62.txt11821182contenuta nell art . 119 , secondo comma , cost . , anche per la maggiore ampiezza del termine “entrate” rispetto a quello ” tributi ” . il contenuto della categoria va definito , invece , alla stregua della
1987-62.txt12161216definito , invece , alla stregua della normativa dello statuto speciale della regione , che nel titolo vi individua leentratedella regione e delle province autonome . in particolare , l art . 73 prevede la facoltà della regione di
1987-62.txt14731473di sovrimposizione ( il riferimento che la norma fa alla sovraimposta sui terreni e fabbricati è sintomatico ) . altraentratadella regione è indicata dall art . 74 st . nei proventi dei prestiti interni ” emessi ” ed “
1987-62.txt15331533negli artt . 73 , primo comma , 72 e 74 dello statuto ora ricordati , debba riconoscersi carattere dientrateproprie , in quanto conseguenti ad atto deliberativo della regione , fondato su proprie valutazioni politiche , economiche e finanziarie
1987-62.txt16571657territorio e al rinsaldamento della sua struttura . l autonomia normativa , che si esprime nella configurazione del tipo dientrata, si riflette nella peculiarità del fine , contrassegnato dalla stretta inerenza dei proventi ad esigenze della comunità regionale .
1987-62.txt17491749del 1986 , assoggettando alla disciplina dell art . 40 della legge n . 119 del 1981 anche le “entrateproprie ” così come sopra individuate , non incide su entrate provenienti dal bilancio dello stato , e quindi legittimamente
1987-62.txt17601760legge n . 119 del 1981 anche le ” entrate proprie ” così come sopra individuate , non incide suentrateprovenienti dal bilancio dello stato , e quindi legittimamente assoggettabili a tale disciplina , secondo quanto ritenuto da questa corte
1987-62.txt19031903procedura prevista dall art . 104 , primo comma , dello statuto . in quanto riferita alla categoria delle “entrateproprie ” come sopra definita , alla stregua dello statuto speciale della regione trentino alto adige la pretesa della regione
1987-70.txt129129speciale della sardegna . la norma enumera ed individua , tra l altro , le quote di imposte erariali costituentientratedella regione , fissando direttamente l ammontare ad essa spettante , tranne che per la imposta sul valore aggiunto ,
1987-70.txt277277procedure stabiliti dagli statuti speciali d intesa con le regioni ad autonomia differenziata norme ordinarie per assicurare a ciascuna regioneentratecomplessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi soppressi , con incrementi cronologicamente graduati . in
1987-70.txt988988alle regioni . come si è visto , la variazione della tecnica normativa fu contrassegnata dalle modalità di individuazione delleentratefiscali ; prima , attraverso l indicazione di specifici tributi ; poi , con la fissazione , a carico dello
1987-70.txt11321132concernente la finanza regionale ( in tale titolo si colloca l art . 8 che indica la composizione tributaria delleentrate) possono essere modificate con leggi ordinarie della repubblica su proposta del governo o della regione , in ogni caso
1987-70.txt11811181, per determinarne la quota devoluta alla regione , viene concepita in sostanza come enucleazione di una materia quella delleentrateregionali rispetto alla quale lo statuto speciale ha previsto un meccanismo di modificazione normativa , assistito da una garanzia del
1987-70.txt18681868) prescrittiva del parere regionale nella fase di determinazione della somma da corrispondere alla regione , in sostituzione delle specificheentratetributarie , già indicate nello statuto speciale . il richiamo all urgenza , a giustificazione dell emanazione del decreto legge
1987-87.txt15701570con l art . 36 dello statuto , entrambi invocati dalla regione sicilia , in quanto si tratterebbe di nuoveentrate, intese a soddisfare particolari e contingenti finalità sorte in relazione ad esigenze eccezionali . questa corte ha avuto di
1987-87.txt16011601relazione ad esigenze eccezionali . questa corte ha avuto di recente occasione di precisare il contenuto della espressione ” nuoveentratetributarie erariali , riscosse nell ambito del territorio ” regionale , non acquisibili dalla regione . ha rilevato la corte
1988-1043.txt4242norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria ) dispone la spettanza alla regione di tutte leentratetributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate , riscosse nell ambito del suo territorio , fatta eccezione di
1988-1043.txt364364ai fini di una differente soluzione , sul versante della gestione , l inserimento del cespite fra le poste dentrataextratributarie ( titolo ii ) . a parte la tendenza a rendere vieppiù contigui , per evidenti esigenze contabili globali
1988-123.txt221622163 ) . il pretore di firenze lamenta che , quanto ai crediti degli enti anticipatori precedenti alla data dientratain vigore della 1 . n . 131 del 1983 , l art . 30 ter , disponendo l estinzione
1988-123.txt23022302avendo più titolo a chiedere ai datori di lavoro — neanche , come nel caso di specie , successivamente allentratain vigore della nuova legge il rimborso dei pagamenti già effettuati , rimarrebbero onerati in via definitiva di spese per
1988-123.txt24942494che permangono integre e possono pertanto essere , e in fatto sono state , azionate in qualunque momento successivo allentratain vigore della 1 . n . 131 del 1983 . di qui , l infondatezza della questione , sotto
1988-123.txt38523852capacità economica dei soggetti onerati nel periodo intercorrente tra il momento della nascita dell obbligo di pagamento e quello dellentratain vigore della legge impugnata , né tale deterioramento , al di fuori di qualsiasi specifica documentazione , può presumersi
1988-127.txt559559alla disciplina della destinazione e dell uso delle aree demaniali . si tratta di un potere normativo di determinazione dellentrataprestazione rimesso all autorità , alla quale spetta la gestione del bene . per quanto riguarda specificamente il consorzio autonomo
1988-127.txt586586quale spetta la gestione del bene . per quanto riguarda specificamente il consorzio autonomo del porto di napoli , questaentrataconcorre a costituire il complesso delle disponibilità finanziarie dell ente , necessarie per l attuazione dei suoi compiti . l
1988-127.txt19421942di una compensazione finanziaria che dimostra l equilibrio del legislatore nel valutare , nel complesso , le fonti costitutive delleentratedel consorzio e i relativi riflessi sull utenza . non può , in conclusione , censurarsi per indeterminatezza il descritto
1988-375.txt9494comma , d.p.r . 29 settembre 1973 n . 597 , con decorrenza dall esercizio in corso alla data dientratain vigore della stessa legge ( 5 dicembre 1975 ) . nella medesima ordinanza la corte ha impugnato altresì l
1988-375.txt181181, d.p.r . n . 597 del 1973 , fissando analogamente la decorrenza del periodo d imposta in corso allentratain vigore del medesimo decreto ( 30 dicembre 1975 ) . le due norme dispongono inoltre che i più rigorosi
1988-375.txt445445norme impugnate abbia fissato , quale momento iniziale di operatività delle nuove e meno favorevoli disposizioni , la data dientratain vigore dei suddetti provvedimenti normativi , non può comportare chiaramente nessuna ingiustificata disparità di trattamento . è ben vero
1988-375.txt540540anzi osservare come il legislatore , nel riferire la nuova disciplina al periodo d imposta in corso alla data dientratain vigore del provvedimento legislativo , si sia attenuto ai più corretti criteri che presiedono alla legislazione tributaria . la
1988-375.txt658658indicato esercizio in corso , avendo inteso il legislatore nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale fare cessare con lentratain vigore della nuova normativa anche le conseguenze , ancora perduranti , di precedenti scelte , ritenute ormai inadeguate ed
1988-436.txt710710assunto che la norma denunciata non si applicherebbe nell ipotesi di presentazione della domanda in via amministrativa prima della suaentratain vigore . al riguardo va rilevato che , nel senso della inapplicabilità di tale disposizione , relativamente alle domande
1988-436.txt743743inapplicabilità di tale disposizione , relativamente alle domande presentate in via amministrativa anteriormente al 1 luglio 1984 , data dientratain vigore della legge , è la giurisprudenza della cassazione ( v . sent . , sez . lav .
1988-471.txt755755. 149 del 1953 ) . 4 . la normativa impugnata riguarda il sistema d imposizione diretta vigente prima dellentratain vigore della riforma tributaria e dell istituzione , con il d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 597
1988-535.txt947947l . n . 245 del 1938 ) avevano dato supporto concettuale , anche se era stato rilevato che esistonoentratepatrimoniali dello stato , di natura sicuramente non fiscale , che pure godono di riscossione ex officio coattiva . peraltro
1988-575.txt105105accertamento degli uffici finanziari e definizione in presenza di accertamento : a tal fine prendeva in considerazione la data dientratain vigore dello stesso provvedimento legislativo . nel primo caso ( art . 19 , per le imposte dirette ,
1988-575.txt228228conversione ( l . n . 516 / 82 ) ha invece spostato la data di riferimento dal giorno dientratain vigore del d.l . a quello della dichiarazione integrativa , per la quale , come si è detto ,
1988-575.txt660660noto , risulta l ambito dell evasione fiscale , di proporzioni notevoli ed allarmanti , con gravissimo pregiudizio per leentratepubbliche ed i conseguenti effetti negativi sulla politica economica ( impossibilità di investimenti , disoccupazione ) . pertanto non è
1988-575.txt801801casi considerati dai giudici a quibus , nei quali la guardia di finanza aveva accertato medio tempore , dopo lentratain vigore del ricordato d.l . , evasioni per somme ingenti ) . le superiori considerazioni valgono ovviamente anche per
1988-575.txt889889ora ricordato art . 53 cost . lo spostamento del termine operato dalla legge di conversione rispetto alla data dientratain vigore del d.l . non presenta pertanto , in questo giudizio , i profili di incostituzionalità che condussero alla
1989-428.txt425425( e non tocca , quindi , l entità dell obbligazione tributaria ) ; ma è diretto alla integrazione delleentratedi gestione ( deficitarie per eccesso di spesa od insufficienza di ricavi ) , al fine di assicurare le condizioni
1989-505.txt824824impugnata sconta il carattere sostitutivo dell attribuzione rispetto alla imposta di soggiorno contestualmente soppressa con riferimento alla destinazione vincolata dellentratache , presente in tutte le edizioni della detta imposta ( cfr . : art . 7 del regio decreto
1990-260.txt179179della regione siciliana in materia finanziaria ) , ai sensi del quale ” spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
1990-260.txt188188sensi del quale ” spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
1990-260.txt209209tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
1990-260.txt501501non già nell art . 36 dello statuto speciale ( il quale non parla affatto della devoluzione alla regione delleentratetributarie che lo stato riscuote nel territorio siciliano ) , ma nell art . 2 del d.p.r . n .
1990-260.txt795795requisiti richiesti , poiché , a fronte di parametri di giudizio che stabiliscono la spettanza alla regione di tutte leentratetributarie riscosse dallo stato nell ambito del territorio siciliano ( salvo alcune eccezioni ) , è impugnata una disposizione di
1990-260.txt14391439, non già dall art . 36 dello statuto , che non accenna minimamente alla devoluzione alla regione siciliana delleentratetributarie che lo stato riscuote nel territorio della stessa , ma dall art . 2 , primo comma , del
1990-260.txt19101910primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 , ” spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
1990-260.txt19191919del 1965 , ” spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate ” . questa norma generale
1990-260.txt19501950o indirette , comunque denominate ” . questa norma generale subisce , tuttavia , un eccezione costituita dalle ” nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
1990-260.txt20312031del 1989 , nel testo modificato dalla legge di conversione n . 384 del 1989 , rappresenta senz altro unentratatributaria che , a norma dei parametri citati , spetta alla regione siciliana nei limiti del gettito riscosso nell ambito
1990-260.txt23252325e del loro impiego , autorizza il legislatore a derogare alle norme statutarie che attribuiscono alla regione siciliana tutte leentratefiscali riscosse nel territorio della regione medesima ( v . ancora sent . n . 61 del 1987 ) ,
1990-294.txt16741674altro lato , le leggi della regione umbria che hanno disciplinato le tasse sulle concessioni regionali in data successiva allentratain vigore del d.p.r . n . 641 del 1972 , hanno seguitato a richiamare , nella tariffa , il
1990-382.txt305305decreto legge ) , che viene ripartito quale ” fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiorientratedi cui all art . 23 , comma primo ” , costituite da un aumento dell importo della tassa automobilistica
1990-513.txt777777, in favore di tale cassa di un contributo ” determinato in misura pari a quella delle ritenute in contoentratetesoro e del contributo in favore dell opera di previdenza , dovuti dagl impiegati civili dello stato ” . 4
1991-105.txt4747il 28 luglio 1990 ( concernente l istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altreentrate) deducendo che essa col prevedere la erogazione , per l anno 1990 , di un indennità straordinaria in favore
1991-105.txt962962del d.p.r . n . 43 del 1988 , testo base relativo alla materia della riscossione dei tributi e delleentrate) si qualifica per il suo contenuto ( istituzione del servizio nella regione ) e per la determinazione della fonte
1991-105.txt14561456straordinarietà , nella precisa delimitazione cronologica e nel riferimento per quanto concerne la struttura e l entità alla differenza traentratee ” aggi ” ( connessi alla gestione ) e costo del personale in servizio , in aggiunta all ammontare
1991-105.txt16741674prevista ) una norma di salvaguardia che garantisca , comunque , al commissario governativo il ristoro della differenza tra leentratea qualunque titolo spettanti e le eventuali maggiori spese per il personale , al netto delle spese per straordinario ,
1991-167.txt7979valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi ) , in base al quale ” dalla data dientratain vigore della presente legge , le cessioni e le importazioni dei veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici
1991-167.txt439439tuttavia presentato alla camera un emendamento , interamente sostitutivo della proposta , del seguente tenore : ” dalla data dientratain vigore della presente legge , le cessioni e le importazioni di veicoli adattati per invalidi , titolari di patente
1991-168.txt612612anche l art . 4 cit . nella parte che interessa abbiano effetto anche per gli atti anteriori alla suaentratain vigore sempre che a tale data fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso . pertanto ,
1991-168.txt767767. 79 , avendo quest ultima proposto sia la domanda di rimborso che il ricorso alla commissione tributaria successivamente allentratain vigore del d.p.r . n . 131 del 1986 . 4 . la questione però difetta di rilevanza sotto
1991-168.txt23422342pertanto in applicazione dei principi finora esposti già nel periodo di tempo tra la scadenza del termine suddetto e lentratain vigore del d.p.r . n . 131 del 1986 , nonché anche successivamente nei limiti in cui quest ultimo
1991-194.txt870870annuale dello stato per il pagamento delle pensioni ai dipendenti statali collocati in quiescenza trova una contropartita , tra leentrate, nelle somme trattenute a tal fine sugli stipendi , sia perché lo stato concorre anche al finanziamento delle pensioni
1991-231.txt174174la questione è stata sollevata , in tutti i giudizi ora riuniti , in relazione a trattamenti erogati prima dellentratain vigore del t.u . delle imposte sui redditi approvato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917
1991-231.txt884884va inoltre osservato che , a norma dell art . 36 della legge n . 829 del 1973 , leentrateordinarie dell opafs aventi natura contributiva , sono costituite ( art . 36 , n . 1 ) da ritenute
1991-258.txt17041704così il principio di unità della giurisdizione . questa base giustificativa non può più valere , però , dopo lentratain vigore del nuovo processo penale , che ha profondamente eroso la portata di tale principio , introducendo salvo limitatissime
1991-494.txt558558, modificando il trattamento tributario delle indennità di fine rapporto in senso più favorevole ai percettori di esse , èentratain vigore ( art . 9 ) l 1 ottobre 1985 . in deroga al principio ( art . 11
1991-494.txt670670( nel primo comma ) , che questi ” si applicano nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data dientratain vigore della legge ” ; dispone , inoltre , che si applichino per la riliquidazione dell imposta dovuta sulle
1991-494.txt994994nuovi criteri di tassazione ( art . 4 , terzo comma ) anche ai rapporti cessati anteriormente alla data dientratain vigore della legge ” qualora le somme spettanti a titolo d indennità di fine rapporto non fossero state in
1991-494.txt15131513in ogni caso ” ( e quindi anche in mancanza di tempestiva impugnazione , o della possibilità al momento dellentratain vigore della legge di proporla , non essendo scaduti i relativi termini ) , la facoltà di chiedere la
1992-176.txt29429423 della legge n . 74 cit . ) di estendere ( entro il limite di compatibilità e fino allentratain vigore del nuovo testo del codice di procedura civile ) l applicazione delle regole procedurali poste ( sub art
1992-178.txt163163del primo comma dell art . 7 della stessa legge 154 , le nuove norme hanno effetto dalla data dientratain vigore del provvedimento legislativo , in coerenza con il principio dell art . 20 della legge 7 gennaio 1929
1992-256.txt466466dell efficienza , avrebbe senz altro portato , per contro , e porterebbe a realizzare anche sul versante delle occorrentientrateun sistema univoco nelle sue previsioni e certo nei suoi contenuti e scopi . 3 . 2 tuttavia , va
1992-336.txt8585loro importo , anziché il corrispettivo della cessione . 2 . la definizione di base imponibile nel regime anteriore allentratain vigore del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro ( d.p.r . 26 aprile 1986 n .
1992-417.txt365365applicabile nei giudizi a quibus , i quali secondo quanto esposto nelle ordinanze di rimessione riguardano indennità maturatesi dopo lentratain vigore della legge n . 482 del 1985 , ma prima del 17 luglio 1986 . in proposito ,
1992-417.txt477477legge 13 maggio 1988 , n . 154 , si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data dientratain vigore della legge 26 settembre 1985 , n . 482 , nonché a quelle indennità per le quali trovano
1992-417.txt560560decisione posteriore all ordinanza di rimessione ) , tale disciplina ha esteso retroattivamente a tutte le indennità corrisposte dopo lentratain vigore della legge n . 482 del 1985 ( e quindi a far tempo dall 1 ottobre 1985 e
1992-497.txt12331233quali , in contrasto con le leggi statali che fissano la decorrenza delle addizionali introdotte a partire dalla data dientratain vigore delle leggi regionali che le adottano , prevedevano l inizio dell efficacia delle addizionali da esse varate al
1992-497.txt12661266dell efficacia delle addizionali da esse varate al 31 dicembre 1991 , cioè a partire da una data anteriore allentratain vigore della legge regionale medesima . tuttavia , dopo che la giunta regionale delle marche aveva deliberato in data
1992-89.txt348348detta qualità . sopratutto si considera che per la massiccia svalutazione monetaria che si è avuta negli anni successivi allaentratain vigore del decreto che contiene la disposizione impugnata ( d.p.r . n . 602 del 1973 ) ad oggi
1993-07.txt6868, del d.p.r . 28 gennaio 1988 n . 43 ( istitutivo del servizio di riscossione dei tributi ed altreentratedello stato ed altri enti pubblici ) , nella parte in cui detta norma non prevede che il compenso di
1993-102.txt11971197ed è coerente con la finalità della ” trattenuta ” che è quella ( non già di incrementare indistintamente leentratetributarie al fine di far fronte alla lievitazione della spesa farmaceutica , ma ) di determinare direttamente una contrazione della
1993-102.txt14761476novellato ) , di prezzo imposto , qual è quello delle specialità medicinali , è tale da assicurare una congruaentratapatrimoniale al titolare della farmacia ( la stessa norma censurata ha determinato nel 25 % la percentuale di spettanza ai
1993-102.txt15731573” a far fronte alla ” trattenuta ” de qua che proprio per il suo meccanismo di decurtazione di unentratapiuttosto che di esborso è necessariamente collegata ad un ricavo . né a diversa conclusione induce il rilievo della difesa
1993-128.txt22872287per determinate spese e la destinazione ad economie di bilancio delle quote dei fondi globali non utilizzate alla data dientratain vigore del decreto legge medesimo . in definitiva , quella ora in considerazione è una manovra finanziaria di carattere
1993-283.txt58735873violazione dell art . 3 della costituzione , sia per l irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento dellaentratain vigore della normativa censurata ha già subito l espropriazione e non può più convenire la cessione volontaria del bene
1993-283.txt63416341e dalla corte d appello di palermo per la ( assunta ) disparità di trattamento tra chi al momento dellentratain vigore della stessa ha già subito l esproprio e chi invece non è stato ancora raggiunto dal provvedimento ablativo
1993-283.txt66626662ambito della procedura autoritativa abbia omesso di considerare la situazione di quei soggetti che , già espropriati al momento dellaentratain vigore della legge , hanno tuttavia ancora pendente il contenzioso relativo alla indennità . e la non ragionevolezza della
1993-283.txt67436743e che invece per effetto del combinato giuoco , da un lato , della già intervenuta espropriazione alla data dientratain vigore della nuova legge e , dall altro , della applicazione di questa anche ai giudizi pendenti vengono contemporaneamente
1993-283.txt76827682dichiarazione di parziale sua illegittimità nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento dellaentratain vigore della legge n . 359 del 1992 , e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non
1993-283.txt86698669confronti dei quali la indennità sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato prima dellentratain vigore della legge di conversione , e gli altri soggetti ” espropriati con lo stesso procedimento di espropriazione ,
1993-283.txt87758775i proprietari assoggettati allo stesso procedimento di espropriazione , per alcuni dei quali l indennità è stata definita prima dellaentratain vigore della nuova legge ( e quindi alla stregua del ragguaglio al valore venale pieno ) , mentre per
1993-283.txt88978897, o meno , del nuovo criterio di determinazione della indennità secondo che l indennità sia divenuta incontestabile prima dellaentratain vigore della nuova legge ovvero a tale momento sia ancora sub iudice . nei termini così puntualizzati la questione
1993-295.txt24222422già soggetti a tassa di concessione ( governativa , regionale o comunale ) esso corrisponde a quello dovuto prima dellaentratain vigore della nuova tariffa , e che , in caso di provvedimenti ” già assoggettati a tassa di concessione
1993-362.txt9090dell imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative riservando allo stato ( art . 13 ) le relativeentrate( o maggiori entrate ) violi l art . 36 dello statuto siciliano in relazione all art . 2 del
1993-362.txt9494e delle tasse sulle concessioni governative riservando allo stato ( art . 13 ) le relative entrate ( o maggiorientrate) violi l art . 36 dello statuto siciliano in relazione all art . 2 del d.p.r . 26 luglio
1993-362.txt271271redditi d impresa , degl interessi passivi riservando allo stato ( art . 13 , primo comma ) le relativeentrate( o maggiori entrate ) violi a sua volta l art . 36 dello statuto regionale in relazione all art
1993-362.txt275275degl interessi passivi riservando allo stato ( art . 13 , primo comma ) le relative entrate ( o maggiorientrate) violi a sua volta l art . 36 dello statuto regionale in relazione all art . 2 del d.p.r
1993-362.txt314314del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 . secondo la regione la ” riserva ” di detteentrateallo stato non sarebbe consentita dalle norme ora indicate , le quali , in via di principio , le attribuiscono
1993-362.txt337337non sarebbe consentita dalle norme ora indicate , le quali , in via di principio , le attribuiscono tutte leentratetributarie riscosse nel suo territorio , fatta eccezione per le nuove entrate destinate dalle leggi che le prevedono alla copertura
1993-362.txt349349via di principio , le attribuiscono tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio , fatta eccezione per le nuoveentratedestinate dalle leggi che le prevedono alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello stato , specificate nelle
1993-362.txt409409finalità di far fronte agli oneri derivanti dal debito pubblico o al riequilibrio del bilancio statale e riferendosi le nuoveentrate, in parte , ad una manovra fiscale generale . inoltre le nuove entrate sarebbero riservate allo stato senza limiti
1993-362.txt423423bilancio statale e riferendosi le nuove entrate , in parte , ad una manovra fiscale generale . inoltre le nuoveentratesarebbero riservate allo stato senza limiti di tempo e senza lo scopo di far fronte ad una situazione eccezionale e
1993-362.txt454454lo scopo di far fronte ad una situazione eccezionale e contingente . il loro computo , infine , rispetto alleentrateprecedenti , sarebbe di difficile attuazione . 3 . va preliminarmente rilevato che la riserva allo stato delle entrate in
1993-362.txt473473alle entrate precedenti , sarebbe di difficile attuazione . 3 . va preliminarmente rilevato che la riserva allo stato delleentratein questione è stata disposta dall art . 13 del d.l . 11 luglio 1992 , n . 333 ,
1993-362.txt704704che , ai sensi del primo comma dell art . 36 dello statuto ” spettano alla regione , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
1993-362.txt713713. 36 dello statuto ” spettano alla regione , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
1993-362.txt734734tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
1993-362.txt793793. 87 del 1987 ) ha affermato che l eccezione al principio devolutivo alla regione sicilia dei proventi delle nuoveentratetributarie , riscosse nel suo territorio , richiede nella legge ” la inclusione di un apposita clausola di destinazione alle
1993-362.txt8958951992 , n . 438 sono state espressamente identificate e definite dal legislatore , il quale ha destinato le nuoveentratein questione ” alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico , nonché alla realizzazione delle linee di
1993-362.txt951951comunitaria ” . trattasi di finalità chiaramente individuate e riferite all emergenza finanziaria , in relazione alla quale le nuoveentratehanno una funzione essenziale anche in adempimento di precisi impegni comunitari , ai quali la legge fa esplicito riferimento .
1993-362.txt985985quali la legge fa esplicito riferimento . privo di consistenza è il rilievo che la riserva allo stato delle nuoveentratenon sia circoscritta nel tempo , poiché il sopra citato art . 2 delle norme di attuazione dello statuto siciliano
1993-362.txt11031103la stessa incompatibile con la sua ratio , che è quella di consentire alla legge dello stato di istituire nuoveentratetributarie destinate alla realizzazione di finalità proprie all intera comunità nazionale . neppure integra violazione delle norme di riferimento l
1993-362.txt11301130proprie all intera comunità nazionale . neppure integra violazione delle norme di riferimento l affermata difficoltà di computo delle nuoveentraterispetto alle precedenti : essa , infatti , oltre ad essere non dimostrata , non è valutabile in relazione alla
1993-363.txt128128quanto non stabilisce che anche per la regione sardegna come per la regione valle d aosta l individuazione delle maggiorientrateda destinare allo stato vada fatta d intesa tra stato e regione . l avvocatura generale dello stato , costituitasi
1993-363.txt259259dedotto che , comunque , in detto statuto non esiste una norma che preveda che il mutamento del riparto delleentratetra stato e regione debba avvenire attraverso la procedura dell intesa . 2 . va premesso che l art .
1993-363.txt323323testo di cui alla legge 13 aprile 1983 , n . 122 , alla lettera a ) stabilisce che leentratedella regione sono costituite tra l altro ” dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche
1993-363.txt456456la relativa legge di conversione sono stati adottati senza che la regione sardegna sia stata sentita sulla destinazione delle maggiorientratedell irpef derivanti dalla nuova curva delle aliquote previste dall art . 9 e dalla disciplina degli oneri deducibili dettata
1993-363.txt482482curva delle aliquote previste dall art . 9 e dalla disciplina degli oneri deducibili dettata dall art . 10 :entrateche , ai sensi del citato art . 8 , lett . a ) dello statuto , spettano alla regione
1993-363.txt515515a ) dello statuto , spettano alla regione nella misura di sette decimi . l istituzione della riserva di talientrateallo stato , disciplinata dalle norme impugnate senza il rispetto della procedura prevista , ne determina il contrasto con lo
1993-363.txt57357313 ter , comma primo . tale ” inapplicabilità ” produce l effetto che la devoluzione allo stato delle maggiorientratederivanti dalla legge impugnata si deve effettuare soltanto nei limiti derivanti dall art . 8 dello statuto sardo , immutata
1993-406.txt290290deve essere presentata , a pena di decadenza , all intendenza di finanza , entro un anno dalla data dientratain vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l ipotesi di cui alla lettera a ) , e dalla
1993-411.txt177177e 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , che attribuiscono alla regione siciliana tutte leentrateerariali riscosse nell ambito del suo territorio , salvo che il loro gettito sia specificatamente destinato dalla legge alla copertura
1993-411.txt10841084regionale siciliano in materia finanziaria dispone che ai sensi dell art . 36 dello statuto spettano alla regione tutte leentratetributarie riscosse nell ambito del suo territorio , dirette e indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate
1993-411.txt11041104entrate tributarie riscosse nell ambito del suo territorio , dirette e indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentrateil cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri intesi a soddisfare particolari finalità , contingenti o
1993-411.txt11541154disposizione questa , costantemente interpretata nel senso che l eccezione al principio devolutivo alla regione sicilia dei proventi delle nuoveentratetributarie , riscosse nel suo territorio , richiede un apposita clausola di destinazione a particolari finalità , indicate nella stessa
1994-18.txt265265nella specie il riferimento è all anno 1984 ) , ma il cui accertamento è avvenuto pochi mesi dopo lentratain vigore del decreto legge n . 90 del 1990 , ed altri contribuenti che , in relazione agli stessi
1994-18.txt531531. . ) devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi ” . la nuova disposizione èentratain vigore il 1 maggio 1990 , ed è stata quindi applicata a cominciare dagli avvisi di accertamento notificati dopo
1994-182.txt17201720di risorse proprie e trasferite , che ” verrebbe compressa in funzione della propria politica di investimento nella gestione delleentratee delle uscite ” a causa delle spese per le opere portuali eseguite su aree demaniali dello stato . 3
1994-222.txt121121economie di bilancio le quote di fondi speciali di parte corrente del ministero del tesoro non utilizzate alla data dientratain vigore del decreto legge e destinate , tra le altre finalità , ad assicurare alle regioni ed alle aziende
1994-222.txt285285imposta locale sui redditi , istituita come tributo a favore delle regioni e degli enti locali , ed assorbendo lentratasostitutiva dell imposta di soggiorno . inoltre la riduzione delle entrate sarebbe stata disposta , in contrasto con l art
1994-222.txt296296regioni e degli enti locali , ed assorbendo l entrata sostitutiva dell imposta di soggiorno . inoltre la riduzione delleentratesarebbe stata disposta , in contrasto con l art . 81 , quarto comma , della costituzione , senza indicare
1994-222.txt538538allegata alla legge n . 500 del 1992 ( legge finanziaria 1993 ) , non ancora utilizzate alla data dientratain vigore del decreto legge . comprende quindi risorse preordinate a finanziare diversi provvedimenti di spesa e colpisce , con
1994-222.txt848848l art . 7 del decreto legge n . 155 del 1993 , finirebbe con l incidere su di unaentratacorrispondente ad un tributo proprio , alla regione spettante in quanto sostitutiva della quota regionale del gettito ilor riscosso nel
1994-222.txt16401640, si prefigura il contenimento complessivo della spesa pubblica , quindi anche di quella regionale , attraverso una riduzione dellentrata, tale da non alterare gravemente l equilibrio tra bisogni e risorse ma da indurre ad una riduzione , percentualmente
1994-236.txt319319se la richiesta del nuovo canone fosse riferita effettivamente ad estrazioni di materiali relative a periodi anteriori alla data dientratain vigore dell impugnato decreto legge . 3 . tali eccezioni non possono essere accolte . in ordine alla prima
1994-263.txt349349costituzione , in quanto ripristinatorie di una forma di solve et repete , differendo al periodo di imposta successivo allentratain vigore dei nuovi estimi la possibilità da parte dei contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in più e il
1994-263.txt60246024denunziate dispongono , in particolare , che i ricorsi non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie alla data dientratain vigore del decreto stesso si intendono accolti , fissando , a decorrere da questa medesima data , un termine
1994-272.txt998998legge 27 aprile 1989 , n . 154 , al terzo comma ha disposto , con effetto dalla data dientratain vigore del decreto stesso , l assimilazione delle società di persone a quelle di capitali e agli enti pubblici
1994-289.txt155155comma diciotto , della legge 24 dicembre 1993 , n . 537 disponeva che ” a decorrere dalla data dientratain vigore del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con d.p.r . 22 dicembre 1986 , n .
1994-315.txt100100percepite in occasione di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data dientratain vigore della legge ” . ad avviso di entrambi i giudici remittenti , la norma confliggerebbe con l art
1994-315.txt185185della costituzione , per l irragionevole trattamento riservato agli indennizzi sugli espropri già percepiti e consumati in epoca antecedente allentratain vigore della legge . 3 . prima di passare all esame del merito , la corte ritiene opportuno premettere
1994-315.txt590590percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data dientratain vigore della legge , se l incremento di valore non è stato assoggettato all invim . 4 . passando
1994-315.txt14851485della costituzione , sotto il profilo dell irragionevolezza del trattamento riservato alle plusvalenze percepite e consumate in epoca antecedente allentratain vigore della legge , non risultando addotti , da questo punto di vista , profili argomentativi diversi od ulteriori
1994-355.txt206206. 502 del 1992 , ivi indicati ; art . 16 , comma 17 , che riserva allo stato leentratederivanti dal capo ii della legge , nonché il gettito dell imposta di cui al decreto legge 30 settembre 1992
1994-355.txt527527la quota variabile , di cui al citato art . 78 dello statuto , e le quote del gettito delleentratetributarie dello stato riscosse nei territori provinciali , che sono assegnate alle province in base all art . 75 dello
1994-355.txt18971897le province autonome impugnano , infine , l art . 16 , comma 17 , in base al quale leentratederivanti dal capo ii della legge , nonché il gettito dell imposta di cui al decreto legge n . 394
1994-355.txt20622062costituzione non vale a stabilire una precisa relazione giuridica , in termini qualitativi , quantitativi e temporali , tra leentratedisposte e le singole spese , ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde ( sent .
1994-38.txt800800che una volta intervenuto il d.p.r . 22 dicembre 1986 , n . 917 e in concomitanza con la suaentratain vigore , stabilita per il 1 gennaio 1988 autorizzò ( art . 1 , sesto comma ) l emanazione
1994-38.txt8298291988 autorizzò ( art . 1 , sesto comma ) l emanazione delle disposizioni di attuazione e transitorie necessarie allentratain vigore del testo unico , nonché delle disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico formale delle norme in esso
1994-38.txt18441844al riguardo , l ordinanza che la sottoposizione ad imposizione tributaria degli interessi sui crediti di imposta maturati prima dellentratain vigore del testo unico n . 917 del 1986 , nello schema applicativo della disposizione denunciata , verrebbe fatta
1994-52.txt7272nella l . 19 luglio 1993 , n . 243 a norma del quale ( comma settimo ) le maggiorientratetributarie da esso derivanti sono riservate all erario , per concorrere alla copertura degli oneri per il servizio del debito
1994-52.txt147147centocinquanta miliardi per il 1994 e nella misura di lire quattrocentosedici miliardi per il 1995 , per assicurare le maggiorientratepreviste dall articolo 16 , comma secondo , della legge 23 dicembre 1992 , n . 498 violi gli artt
1994-52.txt212212268 . in via subordinata , per il caso che sia ritenuta legittima la riserva allo stato di tali maggiorientrate, la provincia di trento ha richiesto che , alla stregua dello stesso art . 18 , commi settimo ed
1994-52.txt419419. 268 , artt . 5 , 6 , 7 , 8 e 9 , avendo illegittimamente sottratto alla provinciaentratedi sua pertinenza . 2 . i ricorsi , avendo ad oggetto questioni in parte coincidenti e in parte analoghe
1994-52.txt466466con un unica sentenza . 3 . la provincia autonoma di trento sostiene anzitutto che la riserva allo stato delleentratederivanti dal d.l . n . 155 del 1993 sarebbe in contrasto con l art . 75 dello statuto per
1994-52.txt50350375 dello statuto per il trentino alto adige , che attribuisce alle province autonome percentuali predeterminate del gettito delle varieentratetributarie erariali . sarebbe stato inoltre violato l art . 9 , comma primo , del d.lgs . 16 marzo
1994-52.txt760760gettito derivante da maggiorazione di aliquote o da altre modificazioni dei tributi o da nuovi tributi disposti successivamente alla suaentratain vigore , se destinato per legge alla copertura , ai sensi dell art . 81 della costituzione , di
1994-52.txt988988regione sicilia ; si ritenne allora non viziata da illegittimità costituzionali una clausola legislativa di destinazione allo stato di nuoveentratetributarie , di contenuto identico a quello della disposizione ora censurata . si riscontrò nel riferimento alla necessità di far
1994-52.txt10301030alla situazione del debito pubblico e del riequilibrio del bilancio una sufficiente giustificazione per la devoluzione allo stato delle nuoveentrate, in correlazione anche all adempimento di specifici obblighi comunitari . le ricorrenti negano che nella questione sottoposta ora alla
1994-52.txt11121112, poste dal d.p.r . n . 1074 del 1965 , prevede la spettanza alla regione siciliana di tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione di quelle ” il cui gettito sia destinato con
1994-52.txt12011201comma primo , del d.lgs . 16 marzo 1992 , n . 268 , per l attribuzione allo stato dientratestatutariamente spettanti alla regione trentino alto adige o alle province autonome di trento e bolzano . in quel caso è
1994-52.txt12371237. in quel caso è , infatti , sufficiente la inclusione nella legge di apposita clausola di destinazione delle nuoveentratealle particolari finalità statali da soddisfare . invece , il richiamo , contenuto nel citato art . 9 , comma
1994-52.txt13031303nuovo e maggiore gettito alla devoluzione provinciale sia collegata con una specifica previsione legislativa di spesa che indichi le maggiorientratequale copertura finanziaria della spesa da fronteggiare . la provincia di bolzano ha inoltre rilevato che la condizione , richiesta
1994-52.txt14651465deriva dall art . 81 cost . in particolare , poi , vertendosi in tema di leggi che prevedono nuoveentrate, il riferimento contenuto nell art . 9 , primo comma , del d.lgs . n . 268 del 1992
1994-52.txt15161516a stabilire mancandone i presupposti una precisa relazione giuridica , in termini qualitativi , quantitativi e temporali , tra leentratedisposte e le spese , ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde , che è precisamente
1994-52.txt15961596oltre che di quello dello stato , anche di quello a carico delle province autonome , al quale le nuoveentratedovrebbero anche provvedere . invero , la norma in esame non fa riferimento alla generica nozione di debito pubblico ,
1994-52.txt19861986miliardi per il 1994 e in quattrocentosedici miliardi per il 1995 , per inferirne che la determinazione della misura delleentrateriscosse nella regione trentino alto adige , riservata allo stato , sia avvenuta o avvenga al di fuori del procedimento
1995-107.txt500500dei costi , insieme all effettivo incremento dell efficienza , la condizione per realizzare , anche sul versante delle occorrentientrate, un sistema univoco nelle sue previsioni e certo nei suoi contenuti e scopi . nel contempo , ha ritenuto
1995-14.txt9797in occasione di atti anche volontari o di provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data dientratain vigore della legge ” . ad avviso del giudice remittente , la norma sarebbe in contrasto con l art
1995-14.txt73273211 . tuttavia , tale diverso trattamento non può reputarsi irragionevole , se si considera che , alla data dellaentratain vigore della legge n . 413 del 1991 , le plusvalenze derivanti da cessione negoziale privatistica erano e sono
1995-143.txt17841784al medesimo di emanare , in materia finanziaria , quelle norme giuridiche che siano volte a disciplinare il gettito delleentrate, con l unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell anzidetto principio . ciò che , invero
1995-19.txt606606assumono rilievo essenziale quelle connesse al recupero dell evasione , alla definizione del contenzioso tributario pendente ed al reperimento dientratefiscali . tale connessione non è tale tuttavia da giustificare , quanto ai limiti di applicabilità del provvedimento di clemenza
1995-318.txt124124giudice remittente , le disposizioni censurate , impedendo all autorità giudiziaria ordinaria di disporre la sospensione dei ruoli esattoriali perentratedi natura non tributaria , contrasterebberocon gli artt . 3 , 24 e 113 della costituzione . 2 . va
1995-318.txt158158113 della costituzione . 2 . va premesso che la questione sottoposta al vaglio della corte concerne la riscossione delleentratedell ente autonomo dell acquedotto pugliese ; materia a suo tempo disciplinata dalla legge 23 settembre 1920 , n .
1995-318.txt220220ente , che stabilì , all art . 11 , l affidamento agli esattori comunali della riscossione di tutte leentratedell ente medesimo . successivamente , l art . 1 della legge 13 dicembre 1928 , n . 3233 ,
1995-318.txt355355come sopra disposto , trova , perciò , attualmente applicazione nella materia di cui trattasi la procedura di esazione delleentratedisciplinata dal d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 . tale decreto , il cui contenuto , come
1995-318.txt723723, con assegnazione nel contempo di un termine per iniziare il giudizio di merito , nonostante che si tratti dientratedi natura non tributaria . 4 . come già precisato , in premessa , l ordinanza solleva questione di legittimità
1995-318.txt907907del d.p.r . n . 602 del 1973 , non consente all autorità giudiziaria ordinaria di sospendere la riscossione dientratedi natura non tributaria . la questione è fondata . questa corte ha avuto , più volte , occasione di
1995-318.txt11281128e non dovuta ( sentenza n . 63 del 1982 ) . la conseguenza è che , nel caso dientratenon tributarie riscosse secondo la procedura esattoriale , il debitore , mentre è legittimato a proporre un azione di accertamento
1995-318.txt12441244metano ) , nel precludere all autorità giudiziaria ordinaria di disporre la sospensione della riscossione anche quando si tratti dientratedi natura privatistica . a ciò si aggiunge , nella prospettazione dell ordinanza , la mancanza nella specie della giustificazione
1995-318.txt12731273, nella prospettazione dell ordinanza , la mancanza nella specie della giustificazione rappresentata dalla superiore finalità di assicurare comunque leentratedello stato , sicché , non trattandosi di entrate di natura tributaria , la posizione dell utente sarebbe ingiustamente sacrificata
1995-318.txt12821282specie della giustificazione rappresentata dalla superiore finalità di assicurare comunque le entrate dello stato , sicché , non trattandosi dientratedi natura tributaria , la posizione dell utente sarebbe ingiustamente sacrificata . 6 . la corte ritiene che la norma
1995-318.txt14611461per considerarsi legittima , deve pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza . occorre considerare che la riscossione delleentratenon tributarie dell ente autonomo per l acquedotto pugliese , pur essendo inserita nel regime di cui al d.p.r .
1995-318.txt14981498cui al d.p.r . n . 602 del 1973 , ne mutua solo in parte le regole , giacché leentratedi cui trattasi non si giovano del sistema di gradualità della realizzazione del credito , previsto per le imposte dall
1995-318.txt17591759gradi di giudizio . ciò che evidenzia ancora di più il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata la riscossione delleentratedi natura non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito , atte a
1995-318.txt18161816graduazione ” della esecutività che , come si è accennato , nell ambito della disciplina positiva della riscossione delle stesseentratetributarie bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali . aggiungasi che , nella recente riforma della materia del contenzioso
1995-358.txt866866di fatto , dei componenti ultrasessantacinquenni e delle persone affette da menomazioni fisiche o psichiche ; prevedendo infine la gradualeentratain vigore del nuovo trattamento , da coordinarsi con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni per carichi di
1995-358.txt910910successiva legge 30 dicembre 1991 , n . 413 , confermava i termini degli emanandi decreti delegati , collegandone lentratain vigore a quelli da emanarsi ai sensi dell art . 17 della stessa legge n . 408 del 1990
1995-358.txt940940art . 17 della stessa legge n . 408 del 1990 . dopo la vana attesa di quattro anni dallaentratain vigore della legge delega , ed a quasi venti anni dalla citata prima sentenza di questa corte , i
1995-410.txt599599nozione generale di reddito a fini fiscali , in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni del reddito prodotto e del redditoentrata, può obiettarsi , anzitutto , che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze , ancorché recepito in un primo
1995-410.txt12271227sarebbe irrilevante in quanto , nella specie , le somme risultano percepite dai contribuenti nel 1992 e cioè dopo lentratain vigore della legge . a dire il vero , l ordinanza da ultimo menzionata , pur non specificando la
1995-410.txt17251725rispetto ai cittadini che siano stati interessati da procedure espropriative prima della data del 31 dicembre 1988 o dopo lentratain vigore della legge n . 413 del 1991 ; b ) per il diverso importo concretamente percepito da parte
1995-410.txt18901890e per tale titolo continuando a pagare irpef ed ilor sui redditi dominicali ed agrari , verrebbe , dopo lentratain vigore dell art . 11 , comma 6 , della legge n . 413 del 1991 , colpito con
1995-410.txt20622062del 1995 ) , che ha rinvenuto la spiegazione di tale diverso trattamento nella circostanza che , alla data dellentratain vigore della legge n . 413 del 1991 , le plusvalenze derivanti da cessione negoziale privatistica erano ( come
1995-410.txt23872387l imposta personale sul reddito dominicale e sul reddito agrario , si vedrebbe di nuovo fiscalmente colpito , dopo lentratain vigore dell art . 11 , comma 6 , con effetto retroattivo sull indennità di occupazione . l ipotesi
1995-424.txt764764il regime normativo dei contributi gescal lo ha recepito tal quale esso era presente nell ordinamento al momento della suaentratain vigore , comprensivo quindi anche della ripristinata ( dall art . 22 della legge n . 67 del 1988
1995-424.txt969969, comma 2 , della legge n . 67 del 1988 che riservava una determinata parte dei contributi ” allentratadel bilancio dello stato ” . invero , secondo quanto già precisato dalla corte in quella occasione , le finalità
1995-430.txt546546la disposizione denunciata si colloca nell ambito della peculiare disciplina dell imposta sul valore aggiunto , caratterizzata da movimenti inentratae in uscita , costituiti , da una parte , dai versamenti effettuati dai soggetti iva al netto dell imposta
1995-437.txt11051105l illegittimità costituzionale dell art . 1 della legge n . 3233 del 1928 concernente la disciplina della riscossione delleentratea favore dell ente autonomo per l acquedotto pugliese nella parte in cui , richiamando le norme in vigore per
1995-437.txt11591159del 1973 cit . ) , impediva all autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l esecuzione dei ruoli esattoriali relativi adentratedi natura non tributaria . orbene , si deve osservare che , in detta recente sentenza , risulta affermato il
1995-437.txt13081308incostituzionalità della normativa allora denunziata , in quanto essa , operando un mero rinvio alla disciplina per la riscossione delleentratetributarie , escludeva la possibilità di ottenere la tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario , nella questione ora in esame
1995-463.txt378378: cfr . ordinanze n . 78 del 1991 e n . 586 del 1987 ) . subito dopo lentratain vigore della legge , era stata avvertita in dottrina la difformità di trattamento conseguente all impossibilità di utilizzare la
1995-471.txt701701va premesso che la regione siciliana ha istituito e disciplinato il proprio servizio di riscossione dei tributi e delle altreentrate( legge regionale 5 settembre 1990 , n . 35 ) , e che l art . 4 della legge
1995-472.txt618618attuazione emanate con d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , devono ritenersi spettanti alla regione tutte leentratetributarie erariali ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità . 3 . com è evidente , con il
1996-113.txt451451, l art . 53 della costituzione in ragione dei vincoli posti all istituto , che non può aumentare leentrate, poiché la misura del canone di locazione è fissa . la doglianza si fonda sul principio di capacità contributiva
1996-127.txt330330ragion d essere va rinvenuta nell intento , da una parte , di pervenire all immediata promulgazione , con conseguenteentratain vigore , delle leggi limitatamente alle norme non oggetto di gravame ; dall altra , in quello di non
1996-127.txt10841084art . 1 della legge regionale 9 maggio 1986 , n . 21 , non ancora banditi alla data dientratain vigore della legge qui impugnata l anzianità effetti vamente posseduta nella qualifica di provenienza è quella relativa al servizio
1996-127.txt18221822legge regionale 9 maggio 1986 , n . 21 , e che , essendo in possesso , alla data dientratain vigore della predetta legge , del diploma di laurea prescritto dall art . 1 , lettera a ) ,
1996-127.txt21022102richiesti per l accesso alla qualifica superiore con riferimento , secondo l espresso dettato legislativo , ” alla data dientratain vigore della presente legge ” ; locuzione quest ultima da riferire , come è evidente , alla legge 29
1996-127.txt22922292art . 1 della legge n . 21 del 1986 e che , quindi , presumibilmente , alla data dientratain vigore della legge 29 ottobre 1985 , n . 41 , non erano in possesso del diploma di laurea
1996-127.txt23502350originaria disciplina della materia , il legislatore regionale intendesse conferire specifico rilievo alla laurea solo ove conseguita alla data dientratain vigore della legge 29 ottobre 1985 , n . 41 , facendone uno dei requisiti richiesti per poter partecipare
1996-127.txt24932493il solo fatto di limitarsi ad equiparare a coloro che erano in possesso del diploma di laurea al momento dellentratain vigore della legge n . 41 del 1985 , gli altri dipendenti inquadrati a seguito dell esame sub b
1996-127.txt25332533b ) , che si siano trovati in possesso di tale diploma in epoca successiva e comunque al momento dellentratain vigore della legge n . 21 del 1986 . 3 . 4 . ulteriore questione che viene sollevata concerne
1996-127.txt26032603il personale ” assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data dientratain vigore ” della medesima legge n . 21 del 1986 , nel regime previdenziale che la legge regionale 23
1996-127.txt67786778) per violazione dell art . 97 della costituzione , lamentando che il legislatore regionale , a pochi mesi dallaentratain vigore della legge regionale n . 43 del 1994 , che aveva espressamente escluso gli immobili di cui trattasi
1996-127.txt7660766036 della predetta legge n . 157 del 1992 erano stati previsti entro e non oltre un anno dalla suaentratain vigore sono stati successivamente differiti ed attualmente ne è prevista per effetto dell art . 4 , comma 7
1996-21.txt590590della costituzione , nonché l art . 24 della costituzione , in quanto , ” differendo al periodo successivo allentratain vigore dei nuovi estimi la possibilità per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l isi
1996-21.txt823823ambito di misure correttive della finanza pubblica , fondate , oltre che sulle riduzioni di spesa , sull aumento delleentrate, coinvolge in tali obiettivi di risanamento del bilancio dello stato non solo i patrimoni immobiliari , ma anche quelli
1996-21.txt18581858avulsa dalla capacità contributiva trovi , nella specie , ulteriore conferma anche nel previsto differimento , al periodo successivo allentratain vigore dei nuovi estimi , sia della possibilità per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per
1996-215.txt577577. 333 , convertito , con modificazioni , nella legge 8 agosto 1992 , n . 359 , che leentratepreviste dal capo secondo , tra le quali vanno annoverate quelle di cui qui si discute , ” sono riservate
1996-215.txt715715ad essa dei nove decimi delle imposte , e , dall altro , alla riserva in favore dello stato delleentratederivanti dagli aumenti tariffari introdotti dagli artt . 9 e 10 del medesimo decreto legge n . 333 del 1992
1996-215.txt79579513 che , nella sua incondizionata e puntuale formulazione , è tale da riservare allo stato l intero gettito delleentratee da non giustificare l esclusione che la ricorrente tende a scorgervi in proprio favore . 3 . l ostacolo
1996-215.txt891891quarto comma , dello statuto regionale . nel sostenere , infatti , che la modifica del criterio di ripartizione delleentratefiscali enunciato dall art . 8 , lettera b ) , dello statuto , poteva avvenire , giusta l art
1996-215.txt11561156fra le disposizioni che sarebbero alla base delle censure contro il provvedimento e cioè quelle costituzionali e statutarie relative alleentratefinanziarie della regione ( artt . 7 e 8 dello statuto , 34 del d.p.r . n . 250 del
1996-253.txt8484il ministro del tesoro , che , ricorrendo ad un criterio di valutazione presuntiva , determina il maggior gettito delleentrate, riservate allo stato , derivanti dalle misure urgenti di risanamento della finanza pubblica disposte con la legge 24 dicembre
1996-253.txt158158il calcolo viene effettuato per quantità globali , determinando le incidenze percentuali di incremento , previste per i capitoli dientratadel bilancio dello stato che vengono in considerazione , per effetto delle disposizioni legislative da attuare . applicando tali percentuali
1996-253.txt231231legislative . 2 . il ricorso non è fondato . non è posta in discussione l attribuzione allo stato delleentratetributarie conseguenti agli interventi correttivi di finanza pubblica , disposti con provvedimenti legislativi che destinano le nuove entrate alla copertura
1996-253.txt249249stato delle entrate tributarie conseguenti agli interventi correttivi di finanza pubblica , disposti con provvedimenti legislativi che destinano le nuoveentratealla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico ed all attuazione degli impegni di riequilibrio del bilancio dello
1996-253.txt330330norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , pur stabilendo che spettano alla regione tutte leentrateerariali riscosse nell ambito del suo territorio , prevedono che a tale regola si deroghi per le nuove entrate tributarie
1996-253.txt349349le entrate erariali riscosse nell ambito del suo territorio , prevedono che a tale regola si deroghi per le nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato , con apposite leggi , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
1996-253.txt433433in questione , certamente la determinazione quantitativa del gettito stesso , calcolato proiettando su base regionale l incremento percentuale delleentrateprevisto su base nazionale , non lede le attribuzioni regionali . il criterio , necessariamente presuntivo , seguito dal decreto
1996-429.txt176176materia finanziaria ( approvate con d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 ) riservano alla regione tutte leentratetributarie erariali riscosse nel suo ambito territoriale , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con
1996-429.txt1891891074 ) riservano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo ambito territoriale , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità dello stato ,
1996-429.txt230230specificate dalle leggi stesse . ad avviso della regione , il carattere di novità , che legittimerebbe l attribuzione dellentrataallo stato , mancherebbe del tutto per la tassa sulla partita iva . 2 . il ricorso è fondato .
1996-429.txt419419n . 549 del 1995 , emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della finanza pubblica , dispone che leentratederivanti dall applicazione di norme dello stesso articolo ( commi 82 e seguenti ) siano destinate all erario e concorrano
1996-429.txt488488bilancio assunti in sede comunitaria . questa particolare finalità , specificata dalla legge , consentirebbe di devolvere allo stato leentratetributarie riscosse nell ambito territoriale regionale . ma deve sussistere un ulteriore ed indefettibile requisito , egualmente richiesto dall art
1996-429.txt525525egualmente richiesto dall art . 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria , consistente nella novità dellentrata; requisito che può caratterizzare non solo le imposte di nuova istituzione , ma anche le entrate derivanti da un
1996-429.txt542542nella novità dell entrata ; requisito che può caratterizzare non solo le imposte di nuova istituzione , ma anche leentratederivanti da un incremento dell importo delle aliquote di imposte preesistenti . la regola della riserva alla regione delle imposte
1996-429.txt575575la regola della riserva alla regione delle imposte erariali riscosse nel suo ambito territoriale , con l eccezione delle nuoveentratespecificamente destinate allo stato , è rispettata anche dalla legge n . 549 del 1995 , che , all art
1996-429.txt809809solo per le tasse in precedenza comprese nella tariffa stessa si può configurare la devoluzione allo stato dell incremento dientrata, pari , appunto , al 50 % del nuovo importo . non sussiste , invece , per le tasse
1996-429.txt837837% del nuovo importo . non sussiste , invece , per le tasse relative alla partita iva alcun incremento dientratache sia stato o possa essere riservato allo stato . ne deriva che la nota ministeriale denunciata dispone il versamento
1996-430.txt4343. 549 ( misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) , nella parte in cui , destinando all erario leentratederivanti da disposizioni dello stesso articolo , per concorrere alla copertura di oneri del debito pubblico ed al riequilibrio del
1996-430.txt8686comma 241 ) , comprenderebbe , secondo l applicazione data dal ministero delle finanze , anche il 50 % delleentratederivanti dalla tassa di concessione governativa per la partita i.v.a . , per la quale sono stabilite nuove modalità di
1996-430.txt213213attuazione ( d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 ) , che riserva alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato
1996-430.txt227227riserva alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia stato dalla legge specificamente destinato a finalità particolari dello stato . nel caso considerato si
1996-430.txt387387con le relative norme di attuazione . rimane così preclusa , in via generale , la devoluzione allo stato dientratetributarie erariali , riscosse nel territorio della regione siciliana , ma prive del carattere di novità . se , dunque
1996-430.txt490490della legge denunciata , la quale non prevede e non consente , essa stessa , l attribuzione allo stato dientratetributarie erariali in contrasto con le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria e , dunque , se
1996-430.txt518518di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria e , dunque , se non quando si tratti di una nuovaentratatributaria , il cui gettito sia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare particolari finalità dello stato . la questione
1996-73.txt12051205che non può impedire al medesimo di emanare , in materia finanziaria , disposizioni volte a disciplinare il gettito delleentrate, con l unico limite della vera e propria contraddizione e compromissione del principio stesso .
1997-111.txt116116della legge è quello di favorire l autonomia tributaria degli enti locali , a beneficio dei quali , una voltaentrataa regime la disciplina , viene devoluto il gettito del tributo , istituito con contestuale soppressione sia dell ilor sui
1997-111.txt26362636l imposizione tributaria , e che , talora , vanno anche al di là della mera esigenza dell acquisizione dientrateal bilancio dello stato . non è privo di significato , da questo punto di vista , il fatto che
1997-236.txt294294del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni ) , trattandosi di disposizione che , essendoentratain vigore il 1 gennaio 1991 ( ai sensi di quanto dispone l art . 63 del medesimo testo unico
1997-239.txt675675sulla riscossione delle imposte dirette , una procedura di riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali , la quale appare , perentratenon tributarie , come sono appunto quelle di natura previdenziale in oggetto , tanto più discriminatoria ed anacronistica , quanto
1997-239.txt758758, nella sentenza n . 318 del 1995 , ” il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata la riscossione delleentratedi natura non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito , atte a
1997-239.txt838838ma l inapplicabilità dell opposizione di cui all art . 615 del codice di procedura civile alla riscossione esattoriale dientratenon tributarie tanto più denota l arbitrarietà della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione , quanto più si
1997-239.txt868868legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione , quanto più si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delleentratetributarie , in base alla quale , in caso di contestazione giudiziaria , ” la riscossione coattiva delle imposte avviene
1997-239.txt10581058in un più ampio quadro di garanzie , quale appunto si delinea , come già rilevato , per le stesseentratetributarie . 4 . nel complessivo assetto della materia in esame , sono pertanto carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale
1997-264.txt740740del problema , agitato in giurisprudenza e in dottrina , di un abrogazione tacita della denunciata norma a séguito dellentratain vigore del nuovo codice di procedura penale ( problema implicitamente risolto in senso negativo dalla commissione rimettente ) ,
1997-290.txt342342stato ) , ma viola il principio di eguaglianza tributaria , per il diversificato trattamento in base alla data dientratain vigore del provvedimento legislativo . 3 . la questione è inammissibile . come è dato evincere dall ordinanza di
1997-294.txt414414disposizione consentiva la notifica di accertamenti sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa , anziché sino alla data dientratain vigore del provvedimento di clemenza , determinando così una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti , alcuni dei quali
1997-294.txt814814con il fisco ( fino ad una eventuale esclusione dei medesimi ) ad atti amministrativi già intervenuti al momento dellentratain vigore della legge che li contempla ( sentenze nn . 148 del 1967 , 96 e 119 del 1980
1997-372.txt231231a quello esattoriale ; inoltre , allorché sia contestata l esistenza o l entità del credito , la riscossione dientratedi natura non tributaria è assoggettata ad un trattamento deteriore , non potendo operare il principio automatico di gradualità dell
1997-372.txt534534del d.p.r . n . 602 del 1973 , poiché esso opera solo in relazione alle imposte e quindi adentratedi natura diversa da quelle previdenziali in esame . l esclusione del potere di sospensione della riscossione da parte dell
1997-372.txt562562esame . l esclusione del potere di sospensione della riscossione da parte dell autorità giudiziaria ordinaria , in relazione adentratedi natura non tributaria , era stata già ritenuta da questa corte contraria ai precetti costituzionali dell eguaglianza e della
1997-372.txt613613n . 318 del 1995 si era infatti sottolineato ” il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata la riscossione delleentratedi natura non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito ” , poiché
1997-372.txt722722quella ” graduazione ” della esecutività ” , che , ” nell ambito della disciplina positiva della riscossione delle stesseentratetributarie , bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali ” . con la sentenza n . 239 del 1997
1997-372.txt768768in risalto l aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di ” graduazione ” dell esecutività nel sistema di riscossione delleentratedi natura non tributaria , attuato con la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette , in
1997-372.txt974974cui il debitore contesti l esistenza o l entità del credito di sospendere l esecuzione dei ruoli esattoriali relativi adentratedi natura non tributaria .
1997-384.txt233233netto debba essere determinato applicando ai ricavi di cui all art . 53 un coefficiente di redditività che riduce lentratalorda al reddito netto . non potrebbe pertanto escludersi che i ricavi cui la disposizione fa riferimento siano quelli realmente
1998-111.txt1301301993 , n . 427 , che prevede che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla data dientratain vigore dello stesso decreto legislativo sul nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono se non sia presentata da alcuna
1998-111.txt162162tributario si estinguono se non sia presentata da alcuna delle parti nel termine decadenziale previsto sei mesi dalla data dientratain vigore del decreto legge n . 331 del 1993 pubblicato nella gazzetta ufficiale n . 23 del 30 agosto
1998-111.txt19001900. tra l altro , come già sottolineato , detto termine , originariamente fissato in sei mesi dalla data dientratain vigore del decreto legislativo n . 546 del 1992 , è stato , successivamente , prorogato con spostamento della
1998-111.txt19641964l . 30 agosto 1993 , n . 331 , ha fissato la decorrenza dei sei mesi dalla data dientratain vigore del medesimo decreto legge ( e quindi la scadenza al 28 febbraio 1994 ) , anziché dalla data
1998-111.txt19861986vigore del medesimo decreto legge ( e quindi la scadenza al 28 febbraio 1994 ) , anziché dalla data dientratain vigore dell originario d.lgs . 31 dicembre 1992 , n . 546 . è pur vero che l art
1998-111.txt25782578ragionevole e preciso contestuale affidamento delle parti allo svolgimento del processo secondo ” le disposizioni vigenti anteriormente alla data dientratain vigore del decreto legislativo n . 546 del 1992 ( art . 75 , comma 4 , del decreto
1998-198.txt501501di decorrenza dell esclusione dall ilor dei redditi sopra specificati il periodo di imposta successivo a quello in corso allentratain vigore del decreto legislativo . determinazione che , in quanto rimessa alla discrezionalità del potere delegato , si sottrae
1998-233.txt397397delle funzioni amministrative e programmatorie ; e ciò , sia in prospettiva , in ragione della futura rilevante contrazione delleentratefinanziarie e patrimoniali , sia attualmente , in ragione dello sconvolgimento dei bilanci regionali relativi all anno 1996 , già
1998-233.txt89889826 febbraio 1948 , n . 3 , e alle successive modificazioni ed integrazioni ) annovera , fra le varieentratespettanti alla regione , i ” nove decimi dell imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati
1998-233.txt937937siano gravati , percetta nel territorio della regione ” . in virtù di tale disposizione , rientra , fra leentratedi quest ultima , anche una parte dell accisa ( o imposta di fabbricazione ) sulla benzina ( codice nc
1998-233.txt14721472regioni a statuto ordinario e quelli situati nelle regioni a statuto speciale ; e , dall altro , commisura lentratadi spettanza di ciascuna regione a statuto ordinario al quantitativo di carburante nella medesima erogato ; quantitativo che può non
1998-233.txt16141614, che lo stesso articolo riserva a detta quota , possano incidere sulla base di riferimento cui va commisurata lentratadi spettanza della regione sardegna . quanto al primo elemento , occorre osservare che il versamento ad opera del soggetto
1998-233.txt23802380, invece , la documentazione prodotta in udienza da quest ultima ( e cioè la nota della direzione regionale delleentrateper la sardegna sezione staccata di sassari , prot . n . 2206 del 4 marzo 1998 ) , dalla
1998-26.txt773773disciplina mediante rinvio alle norme , che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette , disposta nei confronti dientratedi natura non tributaria ( sentenze n . 318 del 1995 , n . 239 e n . 372 del
1998-26.txt925925stesso giudice rimettente , d altronde , sembra conformarsi a questo indirizzo giurisprudenziale , se è vero che qualifica leentratedegli enti di bonifica come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica soltanto ” equiparabili ” alle imposte dirette ” che gravano
1998-26.txt10431043cosicché al massimo si può riscontrare come già rilevato dalle sezioni unite della cassazione una loro ” assimilazione ” alleentratetributarie , peraltro solo parziale e limitata , per quanto qui interessa , ai profili procedimentali della riscossione coattiva .
1998-26.txt11161116, in caso di contestazione giudiziaria , quella graduazione ope legis dell esecutorietà , che , nella disciplina positiva delleentratetributarie , si attua in ” riferimento alla probabilità di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che
1998-423.txt7575ricorrente , la disciplina legislativa in materia di tributi speciali catastali . in data successiva alla proposizione del ricorso èentratain vigore la legge 23 dicembre 1996 , n . 662 ( misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) ,
1999-111.txt878770 a 80 dello stesso articolo ; del comma 154 dell art . 2 , che riserva all erario leentratederivanti dai commi da 133 a 165 dello stesso articolo ; del comma 158 dell art . 3 , che
1999-111.txt153153149 dello stesso articolo ; infine del comma 216 del medesimo art . 3 , che riserva all erario leentratederivanti dall insieme della legge n . 662 del 1996 . con ordinanza in data 11 22 febbraio 1999 questa
1999-111.txt27822782, deliberati dalla medesima ” , e che ” sono però riservate allo stato le imposte di produzione e leentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto ” , come pure , ai sensi del successivo art . 39 ,
1999-111.txt30303030l art . 1 del decreto stabilisce che la regione provvede al suo fabbisogno finanziario , oltre che mediante leentratederivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all attività amministrativa di sua competenza , ” mediante le entrate
1999-111.txt30503050entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all attività amministrativa di sua competenza , ” mediante leentratetributarie ad essa spettanti ” . ma queste sono , secondo l art . 2 , che pure si rifà
1999-111.txt308530852 , che pure si rifà all art . 36 , primo comma , dello statuto , ” oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
1999-111.txt3094309436 , primo comma , dello statuto , ” oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
1999-111.txt31153115tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
1999-111.txt31523152particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime ” : mentre ” competono allo stato ” leentratederivanti da determinate categorie di tributi nominativamente indicati . a sua volta l art . 6 del decreto stabilisce che
1999-111.txt37153715dicembre 1989 , n . 415 ) , sia attraverso il ricorso a clausole di riserva all erario di nuoveentratetributarie altrimenti destinate alla regione ( cfr . in proposito , ad esempio , sentenze n . 362 del 1993
1999-138.txt191319131965 ( l art . 36 dello statuto tace in proposito ) , che sancisce la spettanza alla regione delleentratetributarie erariali ” riscosse nell ambito ” del territorio regionale , non va inteso nel senso che sia sempre decisivo
1999-138.txt20412041tributaria . lo conferma testualmente l art . 4 delle stesse norme di attuazione , il quale precisa che nelleentratespettanti alla regione ” sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale ,
1999-138.txt42694269stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale , ” in proporzione all ammontare delleentratetributarie di sua spettanza ” . né è fondato il timore , espresso dalla ricorrente , che ciò possa comportare
1999-138.txt43844384. 9 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , il venir meno dei rimborsi commisurati all ammontare delleentratesoppresse già di spettanza della regione . 15 . nemmeno contrasta con le norme statutarie e di attuazione la previsione
1999-138.txt48504850. n . 1074 del 1965 che prevede la possibilità per la legge dello stato di riservare all erario nuoveentratetributarie destinate a soddisfare finalità , contingenti o continuative , dello stato specificate nella stessa legge : e tra queste
1999-138.txt58265826altri tributi compartecipati ” ( art . 41 , comma 2 ) si considerano dunque ” eccedenze ” le eventualientrateche superano quelle necessarie per compensare le entrate venute meno per effetto della soppressione dei tributi erariali al cui gettito
1999-138.txt58345834, comma 2 ) si considerano dunque ” eccedenze ” le eventuali entrate che superano quelle necessarie per compensare leentratevenute meno per effetto della soppressione dei tributi erariali al cui gettito le regioni in questione partecipavano . per la
1999-138.txt59075907anni dalla apposita quota del gettito irap riservata allo stato : art . 26 , comma 2 ) , leentrateda compensare saranno evidentemente pari al totale , già devoluto alla regione , dei tributi soppressi , convenzionalmente indicizzato .
1999-138.txt62486248una serie di meccanismi di riequilibrio al fine di pervenire al risultato del mantenimento dei precedenti livelli di partecipazione alleentratetributarie . le eccedenze possono essere sia ” positive ” che ” negative ” , cioè favorevoli o sfavorevoli per
1999-138.txt63066306statuti . in altri termini , per la sicilia ( il cui statuto non prevede ” quote variabili ” dientratetrasferite dallo stato , ma solo il fondo di solidarietà di cui all art . 38 ) , nel caso
1999-138.txt64576457l eventuale acquisizione di eccedenze al bilancio dello stato si inscriverebbe nel sistema di riserva eccezionale allo stato di nuoveentratetributarie , previsto dall art . 2 , primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 .
1999-138.txt65766576che l applicazione delle norme in questione comporti per la regione , specie nella fase transitoria , qualche diminuzione dientrate, vuoi per l ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative , vuoi per l incidenza della quota
1999-138.txt67826782stabiliscono , a favore della regione , una rigida garanzia ” quantitativa ” , cioè la garanzia della disponibilità dientratetributarie non inferiori a quelle ottenute in passato : onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito
1999-171.txt21492149strumentalità ” va pure inquadrato l art . 1 , comma 63 , non tanto perché fissa la data dientratain vigore delle predette procedure sanzionatorie , quanto perché segna il termine di cessazione delle attività divenute incompatibili , appunto
1999-186.txt96961997 , n . 30 . in relazione alla seconda questione , concernente una norma che riserva all erario leentratederivanti dal medesimo decreto legge n . 669 del 1996 , questa corte ha disposto in via istruttoria , con
1999-186.txt393393ottobre 1986 , n . 657 , ha disciplinato la istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altreentratedello stato e di altri enti pubblici . mentre il testo previgente prevedeva in ogni caso l obbligo del commissario
1999-186.txt576576l esonero da tale obbligo . nell ambito della regione siciliana , però , spettando alla regione medesima tutte leentratetributarie erariali riscosse nel suo territorio , ad eccezione di quelle enumerate ( art . 2 del d.p.r . 26
1999-186.txt7637635 settembre 1990 , n . 35 ( istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altreentrate) , il cui articolo 1 stabilisce espressamente che ” le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio
1999-186.txt23942394già riscossi tramite le esattorie di spettanza di ” altri enti pubblici non economici ” , nonché altri tributi edentrateregionali e locali ( cfr . art . 2 , comma 1 , lettere a ) , c ) ,
1999-187.txt249249attuazione n . 1074 del 1965 , la regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario mediante : a ) leentratederivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all attività amministrativa di sua competenza ; b ) le entrate
1999-187.txt269269entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all attività amministrativa di sua competenza ; b ) leentratetributarie ad essa spettanti . in questo quadro normativo , il provento della sanzione pecuniaria irrogata , al termine di
1999-187.txt329329il citato decreto n . 151 del 1996 , non può costituire , per profili oggettivi e soggettivi , unaentratadi spettanza della regione siciliana , anche se la relativa riscossione avviene nel territorio regionale . si tratta in realtà
1999-187.txt468468, sia il profilo soggettivo dell ente di appartenenza del dipendente condannato non denotano la presenza di elementi qualificativi dellentratacome di natura tributaria . il provento di tale sanzione quindi non può essere annoverato tra le ” entrate tributarie
1999-187.txt487487dell entrata come di natura tributaria . il provento di tale sanzione quindi non può essere annoverato tra le “entratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio ” , di cui all art . 2 del d.p.r . n
1999-187.txt521521art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 . ma non può essere annoverato neppure tra leentratedi spettanza regionale ” derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali ” , di cui all art .
1999-187.txt595595con il successivo art . 4 che si riferisce anche esso , come il citato art . 2 , adentraterelative a ” fattispecie tributarie ” , presuppone il carattere tributario dell entrata stessa . in ogni caso , anche
1999-187.txt608608il citato art . 2 , ad entrate relative a ” fattispecie tributarie ” , presuppone il carattere tributario dellentratastessa . in ogni caso , anche se si ritenesse che il predetto art . 3 riguardi non le entrate
1999-187.txt628628entrata stessa . in ogni caso , anche se si ritenesse che il predetto art . 3 riguardi non leentratedi natura tributaria , ma piuttosto quelle di cui alla lettera a ) del citato art . 1 del decreto
1999-187.txt657657cui alla lettera a ) del citato art . 1 del decreto n . 1074 del 1965 , ossia leentratederivanti dai beni demaniali e patrimoniali della regione o connesse all attività amministrativa di sua competenza , il provento della
1999-198.txt103103, e destinando alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché al riequilibrio del bilancio statale leentratederivanti dal medesimo decreto legge n . 669 del 1996 , determinerebbe la attribuzione all erario anche delle somme che
1999-198.txt348348ad autonomia differenziata che prevedano la possibilità per lo stato di riservare all erario , con destinazioni specifiche , nuoveentrateafferenti a tributi al cui gettito la regione partecipi in quote fissate dallo statuto , la statuizione di siffatte riserve
1999-198.txt476476generale , la potestà del legislatore statale di disporre siffatte riserve , a certe condizioni concernenti la tipologia di nuoveentrate, la loro destinazione e la durata della riserva : ma si limita a censurare l applicazione della riserva ,
1999-198.txt512512l applicazione della riserva , disposta dall art . 7 del decreto legge n . 669 del 1996 , alleentrateacquisite a titolo di acconto sull imposta dovuta sui redditi a tassazione separata , e non soggetti a ritenuta alla
1999-198.txt544544tassazione separata , e non soggetti a ritenuta alla fonte , in quanto non si tratterebbe dell acquisizione di maggiorientrate, ma della semplice anticipazione di una quota del gettito tributario , invariato nella sua entità complessiva , al quale
1999-198.txt607607delimitata , è infondata nei termini di seguito precisati . la funzione delle clausole di riserva all erario di nuoveentrate, come quella per cui è giudizio , consiste nell avocare allo stato , per intero , entrate aggiuntive che
1999-198.txt625625di nuove entrate , come quella per cui è giudizio , consiste nell avocare allo stato , per intero ,entrateaggiuntive che derivano da nuove discipline legislative di tributi al cui gettito partecipano le regioni , impedendo che di tali
1999-198.txt648648derivano da nuove discipline legislative di tributi al cui gettito partecipano le regioni , impedendo che di tali incrementi dientrate, destinati per volontà del legislatore statale a finalità particolari da esso definite , vengano ad usufruire automaticamente , pro
1999-198.txt690690, anche le regioni che godono di tale partecipazione al gettito . ciò comporta che lo stato usufruisca delle nuoveentrateaggiuntive , mentre la regione continua semplicemente a godere delle entrate tributarie che ad essa già spettavano sulla base della
1999-198.txt701701. ciò comporta che lo stato usufruisca delle nuove entrate aggiuntive , mentre la regione continua semplicemente a godere delleentratetributarie che ad essa già spettavano sulla base della disciplina preesistente , senza fruire di alcun vantaggio , ma anche
1999-198.txt748748finanziarie , rispetto al passato , per effetto della disciplina legislativa sopravvenuta . clausole di riserva siffatte , riferite alleentratederivanti dalla legge che le dispone , trovano dunque applicazione solo con riguardo ad entrate nuove nel senso ora precisato
1999-198.txt763763riserva siffatte , riferite alle entrate derivanti dalla legge che le dispone , trovano dunque applicazione solo con riguardo adentratenuove nel senso ora precisato , in quanto aventi la loro fonte nella stessa legge . l entrata tributaria in
1999-198.txt781781riguardo ad entrate nuove nel senso ora precisato , in quanto aventi la loro fonte nella stessa legge . lentratatributaria in questione , invece , non ha la sua fonte nelle disposizioni del decreto legge impugnato , ma piuttosto
1999-198.txt850850delle aliquote applicabili . l art . 1 , comma 3 , del decreto legge impugnato non dà luogo adentrateaggiuntive per il fisco : esso si limita a imporre una diversa modalità di riscossione per una quota dell imposta
1999-198.txt999999è fuori dubbio ; ma è altrettanto chiaro che non si produce propriamente alcun incremento di gettito : alle maggiorientrateche si verificheranno , nei primi anni di applicazione dell acconto , corrisponderanno infatti , nella stessa misura , minori
1999-198.txt10201020che si verificheranno , nei primi anni di applicazione dell acconto , corrisponderanno infatti , nella stessa misura , minorientratenegli anni successivi , quando verranno riscossi , anziché gli interi importi dovuti , solo gli importi eccedenti gli acconti
1999-198.txt10571057importi eccedenti gli acconti già versati . in altri termini , si avranno , in certi anni , delle maggiorientratein senso contabile , cui faranno riscontro però minori entrate in altri esercizi . non si avranno comunque entrate “
1999-198.txt10671067, si avranno , in certi anni , delle maggiori entrate in senso contabile , cui faranno riscontro però minorientratein altri esercizi . non si avranno comunque entrate ” nuove ” , diverse e aggiuntive rispetto a quelle derivanti
1999-198.txt10761076maggiori entrate in senso contabile , cui faranno riscontro però minori entrate in altri esercizi . non si avranno comunqueentrate” nuove ” , diverse e aggiuntive rispetto a quelle derivanti dall applicazione della legislazione tributaria previgente , e alle
1999-198.txt11141114, e alle quali lo statuto prevede la compartecipazione della regione in quote prefissate . se non vi sono nuoveentratederivanti dall applicazione dell art . 1 , comma 3 , del decreto , l art . 7 del medesimo
1999-198.txt114411443 , del decreto , l art . 7 del medesimo , che dispone la riserva allo stato delle soleentrateche derivano da esso , cioè che in esso trovano la loro fonte , non può trovare applicazione agli importi
1999-198.txt12771277verificherebbe non già l effetto corrispondente , come si è detto , alla ratio delle clausole di riserva di nuoveentrateall erario di lasciare invariato il gettito per la regione , facendo beneficiare solo lo stato di un aumento di
1999-198.txt12981298all erario di lasciare invariato il gettito per la regione , facendo beneficiare solo lo stato di un aumento dientratedeterminato dalla nuova disciplina legislativa ; ma quello di avocare allo stato l intero importo di un gettito tributario (
1999-198.txt13381338( corrispondente agli acconti versati ) in precedenza ripartito fra lo stato stesso e la regione . all aumento delleentratea favore dello stato , derivante da tale avocazione , farebbe riscontro una diminuzione del gettito a favore della regione
1999-198.txt14821482sardegna ) . 5 . deve pertanto concludersi che l art . 7 del decreto impugnato non trova applicazione alleentratetributarie relative agli acconti versati dai contribuenti in forza dell art . 1 , comma 3 , dello stesso decreto
2000-114.txt6666. 19 del d . l . 30 settembre 1982 , n . 688 ( misure urgenti in materia dientratefiscali ) , convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982 , n . 873 , nella parte in cui
2000-163.txt304304. il decreto legislativo n . 46 del 1999 , che ha previsto la riscossione mediante ruolo di tutte leentratedello stato e , dunque , anche di quelle oggetto dei giudizi a quibus non potrebbe , poi , in
2000-163.txt735735, comma 138 , persegua lo scopo della ” razionalizzazione del sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altreentrate” . e ciò del resto in perfetta rispondenza al titolo stesso della legge , espresso , appunto , nei
2000-163.txt814814riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia , risponda all esigenza di razionalizzazione del sistema di riscossione delleentratecomplessivamente considerato . e la risposta non può non essere affermativa , attesa l evidente necessità di unificare in un
2000-25.txt668668ora denunciata , ha incluso tale indennità fra i redditi a tassazione separata , confermandone con ciò la natura dientrata, pur non componente del reddito complessivo soggetto ad imposizione progressiva , ma come entità distinta , tassata con regole
2000-25.txt875875anzianità di servizio ma svincolato da una precisa sinallagmaticità tra versamenti e prestazione . quest ultima è alimentata da varieentrate, che sono destinate anche ad altre finalità . quanto ai contributi , dalla specifica normativa risulta che essi sono
2000-347.txt94946 , 12 e seguenti , ed 11 , comma 1 . la disposizione impugnata , che prescrive che leentratetributarie derivanti dal decreto legge n . 79 del 1997 ” sono riservate all erario ” e che con “
2000-347.txt179179d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , che stabiliscono presupposti e modalità della riserva allo stato delleentratetributarie erariali riscosse nel territorio regionale siciliano . la regione ricorrente , muovendo dalla premessa che nel decreto legge n
2000-347.txt254254ministeriale , sostiene infatti che la disposizione denunciata impedirebbe il controllo sul corretto esercizio della riserva allo stato delle suddetteentrate, rendendo così imprevedibile ogni decisione al riguardo , in contrasto con il principio della certezza del diritto , con
2000-347.txt378378seguito precisati . la norma impugnata del citato art . 14 , comma 1 , riserva all erario statale leentratetributarie derivanti dal decreto legge n . 79 del 1997 , che si caratterizza per la complessità e la varietà
2000-347.txt486486, affermando che ” da siffatte clausole non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come ” nuoveentratetributarie ( . . . ) entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere ” ( sentenza n .
2000-347.txt493493non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come ” nuove entrate tributarie ( . . . )entratecui invece non si possa riconoscere tale carattere ” ( sentenza n . 98 del 2000 ) . sotto lo
2000-347.txt534534stesso profilo , va pertanto respinta l attuale eccezione di incostituzionalità prospettata dalla ricorrente riguardo alla clausola di devoluzione delleentrateprevista dal citato art . 14 , comma 1 . sotto altro profilo , va osservato che la disposizione che
2000-347.txt572572la disposizione che attribuisce ad un decreto ministeriale le ” modalità di attuazione ” della riserva allo stato di determinateentrateimplica la fissazione dei criteri tecnici , strumentali alla determinazione ” del gettito aggiuntivo derivante dalle altre disposizioni della legge
2000-347.txt676676sia carente sul piano della indicazione di precisi e chiari canoni di ripartizione tra stato e regione del gettito delleentratelocalmente riscosse , non costituisce affatto esercizio di una potestà discrezionale da parte dei ministri interessati circa l individuazione delle
2000-347.txt697697localmente riscosse , non costituisce affatto esercizio di una potestà discrezionale da parte dei ministri interessati circa l individuazione delleentrateriservate , ma molto spesso richiede lo svolgimento di operazioni particolarmente complesse di stima e di valutazione della provenienza del
2000-347.txt727727operazioni particolarmente complesse di stima e di valutazione della provenienza del gettito , soprattutto nei casi nei quali le nuoveentratederivino dalla modificazione delle aliquote di tributi esistenti , ovvero da interventi sulla base imponibile e siano previste da disposizioni
2000-347.txt903903” ( sentenza n . 92 del 1999 ) , resta il fatto che in sede consiliare si discuteva sulleentrateoggetto del decreto legge e non già sui criteri tecnici di ripartizione del relativo gettito . altre sono dunque le
2000-347.txt961961in capo allo stato di un determinato potere nella specie di identificare i casi di riserva a sé di specificheentratenon è sufficiente a fare escludere la necessità di un coordinamento con la regione interessata in tutti i casi nei
2000-347.txt11871187dispone che con successivo decreto ministeriale si provveda all individuazione dei criteri e delle modalità di selezione del gettito delleentratetributarie previste dal decreto n . 79 del 1997 comporta pertanto la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione ,
2000-347.txt12171217comporta pertanto la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione , da cui derivano i criteri tecnici di ripartizione delleentratelocalmente riscosse .
2000-348.txt9292sollevate nei confronti dell art . 64 , e più precisamente del comma 1 . esso dispone che ” leentratederivanti ” dalla medesima legge ” sono riservate all erario ” e sono destinate a finalità identificate con formula consueta
2000-348.txt178178regione ricorrente , la disposizione sarebbe lesiva dell autonomia finanziaria ad essa spettante , in primo luogo in quanto leentratederivanti dalla legge impugnata non conseguirebbero alla istituzione di nuovi tributi o all incremento delle aliquote di tributi esistenti ,
2000-348.txt250250secondo luogo , l illegittimità della disposizione discenderebbe dal fatto che essa non precisa i criteri di distinzione fra nuoveentrateriservate allo stato e ciò che non è nuovo , ma rinvia ad un decreto ministeriale , che potrebbe determinare
2000-348.txt275275ciò che non è nuovo , ma rinvia ad un decreto ministeriale , che potrebbe determinare discrezionalmente l entità delleentrateriservate , senza alcuna partecipazione della regione , con ciò causando incertezza per la regione e violando il principio di
2000-348.txt336336occasione di chiarire che clausole legislative generiche come quella in esame , che si limitano a riservare all erario leentrate” derivanti ” da altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono contenute , e cioè le entrate
2000-348.txt356356entrate ” derivanti ” da altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono contenute , e cioè leentrateche trovano in essi la loro fonte , non comportano che si considerino come nuove entrate tributarie , riservate allo
2000-348.txt372372, e cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte , non comportano che si considerino come nuoveentratetributarie , riservate allo stato , entrate cui non si debba invece riconoscere tale carattere , perché non sono “
2000-348.txt379379in essi la loro fonte , non comportano che si considerino come nuove entrate tributarie , riservate allo stato ,entratecui non si debba invece riconoscere tale carattere , perché non sono ” nuove ” nel senso ora detto :
2000-348.txt424424di applicazione concreta di tali clausole che la regione , ove riscontri che lo stato pretende di avocare a séentrateprive di detto carattere , potrà difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe , attraverso gli strumenti
2000-348.txt481481. 98 del 2000 ) . si può qui aggiungere che , quando la legge comprenda sia misure accrescitive delleentrate( e così introduzione di nuovi tributi , aumento di aliquote o estensione delle basi imponibili di tributi preesistenti )
2000-348.txt510510aumento di aliquote o estensione delle basi imponibili di tributi preesistenti ) , sia misure destinate invece a ridurre leentrate( e così soppressione di tributi esistenti , riduzione di aliquote o restrizioni di basi imponibili di tributi ) ,
2000-348.txt533533così soppressione di tributi esistenti , riduzione di aliquote o restrizioni di basi imponibili di tributi ) , per nuoveentrateriservate allo stato devono intendersi , nel silenzio della legge , solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge ,
2000-348.txt548548tributi ) , per nuove entrate riservate allo stato devono intendersi , nel silenzio della legge , solo le maggiorientratenette derivanti dalla legge , e dunque solo le maggiori entrate che eccedono le minori entrate contemporaneamente derivanti dallo stesso
2000-348.txt559559, nel silenzio della legge , solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge , e dunque solo le maggiorientrateche eccedono le minori entrate contemporaneamente derivanti dallo stesso provvedimento . diversamente , all aumento delle entrate per lo stato
2000-348.txt564564, solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge , e dunque solo le maggiori entrate che eccedono le minorientratecontemporaneamente derivanti dallo stesso provvedimento . diversamente , all aumento delle entrate per lo stato farebbe riscontro non già come
2000-348.txt576576solo le maggiori entrate che eccedono le minori entrate contemporaneamente derivanti dallo stesso provvedimento . diversamente , all aumento delleentrateper lo stato farebbe riscontro non già come è conforme alla ratio delle clausole di riserva di nuove entrate all
2000-348.txt595595delle entrate per lo stato farebbe riscontro non già come è conforme alla ratio delle clausole di riserva di nuoveentrateall erario l invarianza del gettito a favore della regione , ma una diminuzione di quest ultimo : il che
2000-348.txt648648, quando consente di sottrarre alla regione , per riservarlo a finalità specifiche dello stato , il gettito aggiuntivo dientratetributarie altrimenti spettanti alla regione ( cfr . sentenza n . 198 del 1999 , nonché sentenza n . 49
2000-348.txt754754. 662 del 1996 e nel decreto legge n . 669 del 1996 , la riserva allo stato di nuoveentratetributarie rappresenta un meccanismo derogatorio , rispetto al principio della attribuzione alla regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel
2000-348.txt891891del 2000 , rinvia invece , per stabilire , ove necessario , le modalità di attuazione della riserva di nuoveentrateallo stato , ad un decreto del ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro , senza alcuna partecipazione
2000-348.txt12101210( terzo periodo ) che ” l insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiorientratenette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire ” . a sua volta il comma 23 prevede
2000-348.txt12731273governative per le patenti di guida . la regione ricorrente lamenta che il citato comma 22 preveda una riserva dientrataa favore dello stato , che non sarebbe legittima in quanto non si tratterebbe di nuovi tributi né di aumento
2000-348.txt13071307tratterebbe di nuovi tributi né di aumento di aliquote , bensì di rideterminazione di base imponibile o di riduzione dientrateper soppressione di preesistenti tributi di spettanza regionale ; e che non sia prevista alcuna forma di compensazione per la
2000-348.txt13751375è fondata . l art . 17 della legge contiene una serie di misure , alcune delle quali comportano maggiorientrate, altre comportano minori entrate . per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse automobilistiche ( il cui
2000-348.txt13801380. 17 della legge contiene una serie di misure , alcune delle quali comportano maggiori entrate , altre comportano minorientrate. per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse automobilistiche ( il cui gettito riscosso nella regione siciliana
2000-348.txt13881388misure , alcune delle quali comportano maggiori entrate , altre comportano minori entrate . per quanto riguarda in particolare leentratederivanti dalle tasse automobilistiche ( il cui gettito riscosso nella regione siciliana è di spettanza di quest ultima ) ,
2000-348.txt14681468un importo pari a quello delle soppressioni e riduzioni di tributi previste dalla medesima disposizione . non sono previste nuoveentratenette derivanti dalle tasse automobilistiche , e non opera dunque , in proposito per le ragioni sopra esposte al n
2000-348.txt14941494, e non opera dunque , in proposito per le ragioni sopra esposte al n . 2 la riserva dientratea favore dell erario di cui all art . 64 della legge . quanto poi al disposto dell ultimo periodo
2000-348.txt15361536comma 22 , secondo cui ” l insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiorientratenette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire ” , esso non può riferirsi al gettito delle
2000-348.txt15871587in contraddizione con il criterio di invarianza del gettito stabilito nella prima parte del medesimo comma 22 . le maggiorientrateattese sono dunque quelle derivanti da misure incidenti su oggetti diversi dalle tasse automobilistiche devolute alla regione . e poiché
2000-348.txt16201620tasse automobilistiche devolute alla regione . e poiché si prevede la realizzazione a favore del bilancio dello stato di maggiorientratenette l ipotesi della riserva all erario si realizza in conformità alle norme di attuazione dello statuto , secondo quanto
2000-348.txt21792179della regione o provincia autonoma medesima , affluite all apposita contabilità speciale intestata al ministero delle finanze , dipartimento delleentrate, direzione centrale della riscossione , determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all art . 22 ,
2000-405.txt163163relativi al 1998 o mediante rimborso ( art . 1 ) , e la clausola di copertura finanziaria delle minorientratea favore del bilancio dello stato discendenti da detta restituzione ( art . 4 ) ; in secondo luogo ,
2000-405.txt455455. 81 , quarto comma , della costituzione , in quanto si sarebbe provveduto alla copertura finanziaria delle sole minorientrateriscosse dallo stato , e non di quelle riscosse dalla regione . le norme della legge n . 448 del
2000-405.txt11121112europa . tale disposizione , ancorché generica per quanto riguarda la sede in cui si debba procedere alla determinazione dellentratada attribuire alla regione , non può certo intendersi nel senso , paventato dalla ricorrente , per cui sarebbe rimesso
2000-405.txt11691169del loro riconoscimento . al contrario , essa va intesa nel senso che l esatto e complessivo ammontare delle minorientrateaffluite alla regione per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti ai fini della restituzione del contributo per l europa deve
2000-405.txt16071607può dire che sia ravvisabile uno iato di significato apprezzabile fra il momento in cui si è verificata la minoreentratae quello del riconoscimento della relativa spettanza alla regione . né , infine , si può dire che manchi ,
2000-405.txt16751675somme riscosse . basti dire che , in forza delle ormai numerose clausole legislative che riservano allo stato le nuoveentrate, derivanti da vari provvedimenti legislativi , pur relative a tributi il cui gettito localmente riscosso è di spettanza regionale
2000-405.txt17271727e stato del gettito di tributi riscossi nel territorio regionale : in tale sede ben può tenersi conto anche delleentratespettanti alla regione a fronte del minor gettito derivante dalle operazioni di compensazione in questione . e vale ricordare ,
2000-416.txt4242dicembre 1998 , n . 448 , che con riferimento esclusivamente ai rapporti tributari non ancora definiti alla data dientratain vigore della legge medesima e quindi con una disposizione con efficacia unicamente retroattiva ha posto una più favorevole disciplina
2000-416.txt627627la prima precisando che la descritta disciplina si applica ” ai rapporti tributari non ancora definiti ” alla data dientratain vigore della legge assoggetta retroattivamente tali rapporti ad un regime , più favorevole , analogo a quello da anni
2000-416.txt973973non di meno diritto ricorrendo le altre condizioni , tra cui quella della mancata definizione del rapporto alla data dientratain vigore della norma all altra agevolazione prevista dall art . 2 del d . l . n . 12
2000-507.txt413413riscossione delle tasse automobilistiche ” , mentre la riscossione coattiva è svolta a norma della disciplina statale sulla riscossione delleentratepatrimoniali dello stato e di altri enti pubblici , di cui al d.p.r . 28 gennaio 1988 , n .
2000-507.txt13211321549 del 1995 . secondo la regione veneto tale ultima previsione sarebbe illegittima in quanto mancherebbe la certezza delle maggiorientratecompensative della riduzione della quota regionale dell accisa . 7 . la questione non è fondata . le nuove tariffe
2000-507.txt144514451999 , dal comma 16 , ultimo periodo , dello stesso impugnato art . 17 . a questo incremento dientratecorrisponde la riduzione della quota della accisa sulla benzina , di spettanza delle medesime regioni ordinarie . la censura di
2000-507.txt14691469della quota della accisa sulla benzina , di spettanza delle medesime regioni ordinarie . la censura di pretesa incertezza delleentratea favore della regione non si fonda su alcun elemento oggettivo ; i margini di variabilità e di imprevedibilità dell
2000-507.txt61606160sensi ” l attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva . dallentratain vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi , regolamenti o atti amministrativi generali
2000-507.txt704570456 , comma 5 , lettera m della legge 31 marzo 2000 , n . 78 , a decorrere dallentratain vigore dei regolamenti previsti dal comma 4 dello stesso articolo : abrogazione di cui , peraltro , non è
2000-507.txt81048104ora in via di parziale superamento , anche attraverso l attuazione di una sperimentazione , mirandosi ad escludere gradualmente leentrateproprie degli enti dall obbligo di versamento nei conti presso il tesoro , ma stabilendo l obbligo per gli enti
2000-507.txt81378137, ma stabilendo l obbligo per gli enti di utilizzare , ai fini delle rispettive esigenze di spesa , detteentrateproprie con priorità rispetto alle risorse trasferite dal bilancio dello stato , e prevedendo la modulazione dei pagamenti statali a
2000-525.txt10481048) . detta fondamentale esigenza di garanzia si arresta , peraltro , nel momento in cui la norma interpretativa èentratain vigore . deve , pertanto , dichiararsi illegittima , per violazione dell art . 3 della costituzione , la
2000-98.txt143143n . 32 del 1997 ) : tutte e tre le norme dispongono la riserva a favore dell erario delleentratederivanti da altre disposizioni degli stessi provvedimenti legislativi impugnati , e vengono censurate in relazione all art . 36 dello
2000-98.txt214214, n . 1074 , a tenore del quale fanno eccezione , rispetto alla regola della devoluzione alla regione delleentratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale , le ” nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con
2000-98.txt227227alla regola della devoluzione alla regione delle entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale , le ” nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2000-98.txt281281ricorrente fanno leva , da un lato , sull assunto secondo cui potrebbero essere riservate allo stato solo le nuoveentrateconseguenti alla istituzione di nuovi tributi o all aumento di aliquote di tributi esistenti , ma non le entrate derivanti
2000-98.txt300300nuove entrate conseguenti alla istituzione di nuovi tributi o all aumento di aliquote di tributi esistenti , ma non leentratederivanti da altri interventi legislativi incidenti sulla base imponibile e quindi sul gettito di tributi esistenti , onde sarebbero illegittime
2000-98.txt332332sul gettito di tributi esistenti , onde sarebbero illegittime le norme impugnate che riservano all erario , genericamente , leentratederivanti dai due provvedimenti legislativi ( art . 3 , comma 216 , della legge n . 662 del 1996
2000-98.txt414414) . dall altro lato , la ricorrente lamenta che le norme in questione , non precisando quali siano leentrateriservate , ma rinviando ad un decreto ministeriale , espongono la regione ad incertezza circa le entrate ad essa spettanti
2000-98.txt431431quali siano le entrate riservate , ma rinviando ad un decreto ministeriale , espongono la regione ad incertezza circa leentratead essa spettanti , e contrastano altresì con il principio di leale collaborazione . 3 . sotto il primo profilo
2000-98.txt469469il primo profilo , le questioni non sono fondate . la regione impugna le norme che dispongono la riserva dientrateall erario , nella loro portata generale o generica , senza coinvolgere nell impugnativa alcuna delle singole disposizioni delle stesse
2000-98.txt494494loro portata generale o generica , senza coinvolgere nell impugnativa alcuna delle singole disposizioni delle stesse leggi , relative adentrateche , secondo l assunto della ricorrente , non potrebbero essere legittimamente riservate allo stato . ma le norme impugnate
2000-98.txt522522, non potrebbero essere legittimamente riservate allo stato . ma le norme impugnate si limitano a riservare all erario leentrate” derivanti ” dalle altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi , cioè le entrate che trovano in essi la
2000-98.txt537537a riservare all erario le entrate ” derivanti ” dalle altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi , cioè leentrateche trovano in essi la loro fonte ( cfr . sentenza n . 198 del 1999 ) , senza discostarsi
2000-98.txt6006001074 del 1965 , a tenore del quale le singole leggi statali possono appunto destinare il gettito di ” nuoveentratetributarie ” a finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle stesse leggi . e non vi è dubbio che
2000-98.txt639639dubbio che , come ammette la stessa ricorrente , i due provvedimenti legislativi siano volti proprio a procurare incrementi dientrateda destinare allo scopo di risanamento del bilancio statale . da siffatte clausole non si desume affatto che il legislatore
2000-98.txt666666del bilancio statale . da siffatte clausole non si desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come ” nuoveentratetributarie ” , derivanti dalle stesse leggi , entrate cui invece non si possa riconoscere tale carattere . esse ,
2000-98.txt675675desume affatto che il legislatore statale abbia considerato come ” nuove entrate tributarie ” , derivanti dalle stesse leggi ,entratecui invece non si possa riconoscere tale carattere . esse , d altra parte , non potrebbero che essere applicate
2000-98.txt724724normativa di attuazione statutaria . ove poi , in sede applicativa , sorgesse controversia circa il carattere di ” nuovaentratatributaria ” attribuibile a questo o a quel gettito , sarà in quella sede , e con gli strumenti ad
2000-98.txt844844come vorrebbe la ricorrente nel senso che esse attribuiscano ai ministri la potestà di stabilire con discrezionalità quali fra leentratederivanti dai provvedimenti legislativi vengono riservate all erario : quasi che il legislatore avesse affidato al provvedimento amministrativo il compito
2000-98.txt870870riservate all erario : quasi che il legislatore avesse affidato al provvedimento amministrativo il compito di determinare l ambito delleentrateriservate all erario , ciò che invece solo la legge , secondo l espressa previsione dell art . 2 del
2000-98.txt907907art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , può fare , destinando il gettito di talientratealle finalità specificate nella legge medesima . in realtà il rinvio ad un decreto ministeriale concerne solo la definizione delle
2000-98.txt10881088aliquota di un tributo esistente , almeno quando l aliquota prevista sia di tipo proporzionale . quando invece le nuoveentratederivino da più complesse manovre sulle aliquote tributarie ( per esempio , attraverso aumenti di alcune e contestuali diminuzioni di
2000-98.txt12951295una molteplicità di provvedimenti legislativi e da una molteplicità di disposizioni contenute nella stessa legge che dispone la riserva delleentrateall erario , incidenti su vari aspetti della normativa tributaria , secondo la tecnica , non priva di inconvenienti ,
2000-98.txt14431443che non escluda la partecipazione della regione , in forme adeguate al caso . le clausole di riserva di nuoveentrateall erario costituiscono infatti un meccanismo derogatorio , consentito al legislatore statale , rispetto al principio , sancito dalla norma
2000-98.txt15231523regione , oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalità statali , alle quali sono destinate per legge le maggiorientrate. il principio , dunque , di leale cooperazione fra stato e regione , che domina le relazioni fra i
2000-98.txt18201820esigenza , riferirsi alla presenza , nei provvedimenti applicativi adottati dal governo , di meccanismi di conguaglio ex post delleentrateattribuite rispettivamente alla regione e allo stato , operanti sulla base dei dati di consuntivo ( come prevede l art
2001-156.txt33213321il finanziamento del servizio sanitario nazionale , essendo stati soppressi dall art . 36 del decreto legislativo , contestualmente allentratain vigore dell i.r.a.p . , i previgenti contributi . sotto il medesimo profilo la commissione tributaria provinciale di piacenza
2001-156.txt34313431contributi per il servizio sanitario nazionale unitamente ad altre imposte e contributi siano stati soppressi a decorrere dalla data dientratain vigore del decreto legislativo n . 446 del 1997 e che il servizio sanitario sia finanziato anche dalla nuova
2001-288.txt6363analogo contenuto , emanate fra il 1992 e il 1996 , che dispongono la riserva all erario statale di nuoveentratederivanti dai provvedimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite . sei di tali disposizioni rinviano per la loro attuazione
2001-288.txt143143ordine alla propria attuazione . si tratta di tutte le disposizioni legislative , relative a riserve allo stato di nuoveentrate, cui si è dato attuazione con il decreto del ministro delle finanze 23 dicembre 1997 ( modalità di attuazione
2001-288.txt180180( modalità di attuazione delle riserve all erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia dientratefinanziarie della regione sicilia , emanati dal 1992 ) , sottoposto al giudizio di questa corte con il citato ricorso
2001-288.txt317317erariali ( con alcune eccezioni ) riscosso nel territorio della regione sicilia spetta alla regione medesima , salve le nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità contingenti o continuative
2001-288.txt425425d.l . n . 155 del 1993 , nella parte in cui non prevede che all attuazione della riserva dientrateall erario statale , ivi disposta , si provveda con la partecipazione della regione sicilia . 2 . la questione
2001-288.txt524524348 del 2000 . esse cioè , nel disporre che all attuazione della prevista riserva all erario statale di nuoveentrate, derivanti dai provvedimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite , si provveda con decreto del ministro delle finanze
2001-66.txt141141n . 1074 , a cui termini spettano alla regione , e dovrebbero essere dalla stessa riscosse , tutte leentratetributarie erariali ad eccezione di quelle esplicitamente riservate allo stato ; e contrasterebbero altresì con i principi di uguaglianza per
2001-66.txt191191e di ragionevolezza , per l ingiustificato peggioramento che ne discenderebbe nella situazione della regione in ordine alla acquisizione delleentratead essa spettanti . precisamente : a ) l art . 1 , comma 1 , lettera d , modificativo
2001-66.txt322322attuazione approvate con d.p.r . n . 1074 del 1965 , che sancisce il criterio della spettanza alla regione delleentraterelative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale ; b ) l art . 1 , comma 1 , lettera
2001-66.txt363363e , modificativo dell art . 6 del d.lgs . n . 237 del 1997 , prevedendo , per alcuneentratetributarie riscosse dagli uffici periferici dipendenti dal dipartimento del territorio , un decreto interministeriale che stabilisce le modalità per il
2001-66.txt801801in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito , secondo le norme che disciplinano il riparto delleentrate. contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente , resta intatto l obbligo di riversamento nelle casse regionali del gettito di
2001-66.txt856856siciliano ( art . 4 del d.p.r . n . 1074 del 1965 ) prevedono che siano comprese fra leentratespettanti alla regione anche ” quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono ,
2001-66.txt13731373riguarda la disciplina dei versamenti , rispettivamente , a favore dello stato e a favore degli enti territoriali , delleentratedi varia natura , tributarie e non tributarie , di cui all art . 2 del d.lgs . n .
2001-66.txt1482148212 e il 27 di ogni mese ) . le parti sembrano ritenere che la nuova disciplina del versamento delleentratein questione da parte dei concessionari del servizio di riscossione , recata dagli artt . 8 e 9 , modificati
2001-66.txt16541654del d.lgs . n . 237 del 1997 più aderente a tale regime , che cioè accomuni la disciplina delleentratetributarie erariali riscosse in sicilia e attribuite alla regione alla disciplina prevista per le entrate tributarie dello stato , piuttosto
2001-66.txt16691669cioè accomuni la disciplina delle entrate tributarie erariali riscosse in sicilia e attribuite alla regione alla disciplina prevista per leentratetributarie dello stato , piuttosto che a quella delle entrate di pertinenza degli altri enti territoriali : e in tal
2001-66.txt16791679sicilia e attribuite alla regione alla disciplina prevista per le entrate tributarie dello stato , piuttosto che a quella delleentratedi pertinenza degli altri enti territoriali : e in tal senso , del resto , risulta a questa corte che
2001-66.txt19061906art . 2 , comma 1 , del decreto impugnato , che riguarda l estensione ” oggettiva ” alle menzionateentratetributarie ) , lascia però la facoltà ai contribuenti di eseguire il versamento , come avveniva in precedenza , presso
2001-66.txt19601960possibilità di compensazione . si tratta di una modifica che non incide in alcun modo non solo sulla spettanza delleentrate, ma nemmeno sul sistema di versamento dei proventi , riscossi dai concessionari , alle casse degli enti creditori ,
2001-66.txt20932093eventuale e marginale diversità di disciplina fra stato e regione , ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delleentrate, non potrebbe di per sé considerarsi irragionevole e contrastante con l art . 3 della costituzione . 6 .
2001-66.txt21332133. a ben vedere , molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delleentratefra stato e regione siciliana , e di riscossione delle entrate nella regione siciliana , sono da addebitarsi alla mancanza
2001-66.txt21442144che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra stato e regione siciliana , e di riscossione delleentratenella regione siciliana , sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle
2002-133.txt5858( modalità di attuazione delle riserve all erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia dientratefinanziarie della regione sicilia , emanati dal 1992 ) , lamentando la violazione della propria autonomia finanziaria come risultante dall
2002-133.txt159159dieci provvedimenti legislativi , emanati dal 1992 al 1996 , che contenevano clausole di riserva all erario statale delle maggiorientrateda essi derivanti , e , nell allegato b , espone l incidenza percentuale di tali incrementi sulle previsioni dei
2002-133.txt183183, e , nell allegato b , espone l incidenza percentuale di tali incrementi sulle previsioni dei corrispondenti capitoli dientratadel bilancio dello stato ( art . 1 ) . sulla predetta base di calcolo , dispone che gli incaricati
2002-133.txt212212) . sulla predetta base di calcolo , dispone che gli incaricati della riscossione versino alla cassa regionale siciliana leentratederivanti dai tributi di spettanza della regione al netto delle percentuali indicate , da versare all erario statale ( art
2002-133.txt399399. secondo la regione ricorrente , tale provvedimento estenderebbe indebitamente le previsioni normative di riserva all erario statale di nuoveentrate, alla cui attuazione esso è inteso , e interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con i parametri statutari e
2002-133.txt437437parametri statutari e di attuazione invocati ( da cui discende la possibilità di riservare allo stato solo ” nuove “entratetributarie ) , così sottraendo alla regione quote di gettito tributario ad essa spettanti . la regione chiede pertanto l
2002-133.txt488488alla regione siciliana , con effetto dal 1 gennaio 1997 , quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuoveentrateriservate all erario statale , in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione ” . in
2002-133.txt523523censurato costituisce attuazione ” . in particolare la regione lamenta : a ) che nel dare attuazione alla riserva dientratea favore dello stato recata dall art . 13 del d.l . 19 settembre 1992 , n . 384 ,
2002-133.txt752752, con modificazioni , dalla legge 22 marzo 1995 , n . 85 , si siano erroneamente considerate come nuoveentratetributarie suscettibili di essere riservate allo stato quelle derivanti dall applicazione dell iva sulle importazioni di supporti informatici e dalle
2002-133.txt101010101074 , nonché al principio di leale cooperazione fra stato e regioni , delle rimanenti clausole legislative di riserva dientrateall erario statale , cui il decreto impugnato dà attuazione , nella parte in cui non prevedevano la partecipazione della
2002-133.txt12151215comma dell articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1965 , n . 1074 , con leggientratein vigore anteriormente ” , non resta oggi che annullare il medesimo decreto , con assorbimento di ogni altro motivo
2002-156.txt423423del 1998 ) . la regione ricorrente lamenta in entrambi i casi la violazione della propria potestà di riscossione delleentrateerariali ad essa devolute ai sensi dell art . 36 dello statuto speciale e dell art . 2 delle norme
2002-156.txt13071307sua volta l istituzione e l attività della struttura di gestione , individuata nel ministero delle finanze , dipartimento delleentrate, direzione centrale per la riscossione , e ne regola i compiti , consistenti essenzialmente nella verifica dei dati e
2002-156.txt20742074condotto la corte a ritenere costituzionalmente dovuta la partecipazione della regione all attuazione di discipline che prevedevano la ripartizione dientratetributarie fra la regione siciliana e lo stato ( cfr . sentenze n . 98 , n . 347 e
2002-156.txt215721572 del d.m . n . 189 del 1998 ( e del quale , in vista del coinvolgimento anche dientrateregionali nel sistema dei versamenti unitari , fanno parte comunque tre membri designati dalla conferenza stato regioni : art .
2002-16.txt12311231questa previsione normativa ha efficacia retroattiva , perché assume come oggetto di imposizione un reddito esistente al momento della propriaentratain vigore . l ammortamento finanziario prima cumulabile con l ammortamento tecnico , ed oggi alternativo ad esso è stato
2002-17.txt422422disciplina sanzionatoria a seconda che le violazioni siano state commesse prima o dopo il 1 aprile 1998 ( data dientratain vigore del decreto legislativo n . 472 del 1997 ) , con l effetto , altresì , di comportare
2002-255.txt6161rispettivamente , stabiliscono obbligo e modalità di versamento all erario dello stato degli interi proventi derivanti da una serie dientratetributarie localmente riscosse , puntualmente indicate nella narrativa in fatto , e in particolare inerenti : a ) alla tassa
2002-255.txt124124; c ) all importo dovuto per la chiusura delle liti fiscali pendenti . secondo la regione ricorrente , leentratesopra indicate non spetterebbero allo stato , in quanto l art . 2 del d.p.r . n . 1074 del
2002-255.txt166166, ai sensi dell art . 36 , primo comma , dello statuto regionale , riserva alla regione tutte leentratetributarie erariali , dirette o indirette , riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle ” nuove entrate
2002-255.txt186186entrate tributarie erariali , dirette o indirette , riscosse nell ambito del suo territorio , ad eccezione delle ” nuoveentratetributarie ” , il cui gettito sia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti
2002-255.txt220220oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato , specificate nella legge medesima . nessuna delle predetteentrate, ad avviso della regione , sarebbe connotata dal requisito della ” novità ” , cosicché gli atti impugnati disporrebbero
2002-255.txt710710primo comma dell articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1965 , n . 1074 con leggientratein vigore anteriormente ” .
2002-284.txt385385r.d.l . 21 febbraio 1938 , n . 246 ” , nonché con i proventi della pubblicità e con altreentrate( primo comma ) ; e precisa che ” il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa ,
2002-308.txt629629imposta , e cioè la legge n . 904 del 1977 , considerando che detto credito si atteggiava come unentratain favore del percettore , dispose ( art . 2 ) che esso fosse ” computato , in aggiunta agli
2002-308.txt12241224impresa ( art . 95 del d.p.r . n . 917 del 1986 ) , anche con l ammontare dellentratacorrispondente al credito predetto , che resta perciò assoggettato a tassazione . donde la asserita illegittimità del menzionato art .
2002-308.txt20752075del legislatore , l esclusione , in ipotesi come quella all esame del giudice a quo , della tassazione dellentratacorrispondente al credito d imposta medesimo , con l ulteriore effetto , in sede di liquidazione dell imposta e nel
2002-318.txt382382, secondo l art . 62 della predetta legge n . 203 del 1982 , è , ” sino allentratain vigore di una nuova legge che disciplini la materia ” , quello stabilito a norma del regio decreto legge
2002-318.txt725725più la idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli . considerata la ormai imminente ( all epoca )entratain vigore dei nuovi dati catastali , questa corte avvertiva , pertanto , come non fosse razionalmente giustificabile l ulteriore
2002-332.txt5757, primo comma , del decreto legge 30 settembre 1982 , n . 688 ( misure urgenti in materia dientratefiscali ) , convertito , con modificazioni , in legge 27 novembre 1982 , n . 873 , nella parte
2003-297.txt175175civile , mentre l art . 5 , comma 3 , dichiarando estinti i crediti , esistenti alla data dientratain vigore della legge , relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi , sarebbe
2003-92.txt2222in diritto 1 . in via preliminare , occorre rilevare che il ricorso in epigrafe è stato proposto anteriormente allentratain vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n . 3 ( modifiche al titolo v della parte seconda
2003-92.txt183183del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2001 ) ” , secondo il quale le “ maggiorientrateche risulteranno dall aumento delle basi imponibili dei tributi erariali … per effetto dell applicazione delle disposizioni per favorire l
2003-92.txt371371e 3 , lo stesso articolo 5 prevede poi che con decreto del ministro delle finanze vengono determinate le maggiorientratedi cui al precedente comma 1 , derivanti dall emersione del lavoro irregolare , e che , in relazione alle
2003-92.txt751751conversione , dalla legge 23 novembre 2001 , n . 409 ha confermato la prevista affluenza al fondo delle maggiorientratederivanti dal recupero della base imponibile connessa ai programmi di emersione , ed ha disposto l abrogazione dei commi 2
2003-92.txt989989vero , infatti , che viene confermata la previsione di un apposito fondo destinato ad essere alimentato con le maggiorientraterisultanti sia dall aumento che dal recupero delle basi imponibili , connesso ai programmi di emersione , è altrettanto vero
2003-92.txt10251025emersione , è altrettanto vero che viene modificata la finalizzazione del fondo stesso , il quale , a decorrere dallentratain vigore della nuova legge , non è più diretto alla riduzione dell irpeg e dell irpef , ma alla
2003-92.txt12411241art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo la quale spettano alla regione tutte leentrateriscosse nell ambito del proprio territorio “ ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite
2003-92.txt12531253secondo la quale spettano alla regione tutte le entrate riscosse nell ambito del proprio territorio “ ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2003-92.txt12931293o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime ” . infatti , non si tratta nella specie di “ nuoveentrate” , considerato che il maggior gettito in questione deriva in relazione ai contratti di riallineamento retributivo di cui all
2003-92.txt14881488della legge denunciata , la quale non prevede e non consente , essa stessa , l attribuzione allo stato dientratetributarie erariali in contrasto con le norme statutarie e di attuazione in materia finanziaria della regione ( sentenza n .
2003-92.txt22762276infatti una successiva attività tecnico contabile , da parte di un apposita struttura di gestione , individuata nella agenzia delleentrate( cfr . art . 22 del d.lgs . n . 241 del 1997 ) , volta a ricondurre al
2003-92.txt23532353delle somme compensate dai contribuenti ( sentenza n . 156 del 2002 ) . in pratica , l agenzia delleentrateprocede , con cadenza quotidiana , al riversamento a tutti gli enti destinatari , ivi comprese le regioni , delle
2003-92.txt2454245422 maggio 1998 , n . 183 ) , non può dirsi ravvisabile uno iato di significato apprezzabile tra minoreentratae riconoscimento della relativa spettanza regionale ( sentenza n . 405 del 2000 ) . è da aggiungere che le
2003-97.txt7474da parte dei concessionari , istruzioni dalle quali si evincerebbe la volontà dello stato di non devolvere alla regione sicilianaentratedi sua indiscussa spettanza . 2 . il ricorso è inammissibile . perché si dia la materia di un conflitto
2003-97.txt383383in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito , secondo le norme che disciplinano il riparto delleentrate” e nella successiva sentenza n . 156 del 2002 che non può ritenersi contrario a costituzione prevedere il versamento
2004-103.txt13221322eventuale e marginale diversità di disciplina fra stato e regione , ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delleentrate( sentenza n . 66 del 2001 ) . neppure può ritenersi fondata la censura degli atti in esame per
2004-103.txt15241524di conguaglio avvengono nell anno successivo , non determina uno iato di significato apprezzabile fra il momento della previsione dellentratacontenuta nel decreto e quello dell effettivo versamento ; ciò nella considerazione che il conguaglio avviene in ristretti limiti di
2004-17.txt707707117 , terzo comma ; art . 119 , secondo comma , della costituzione riguardante i “ tributi e leentratepropri ” delle regioni ed enti locali ) . la disposizione del comma primo ( e secondo ) , inoltre
2004-17.txt1080108029 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possano ricorrere a forme di autofinanziamento , grazie alleentrateproprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio , al
2004-17.txt14521452si giustifica sulla base dei poteri dello stato diretti all armonizzazione e coordinamento dei bilanci , delle spese e delleentratedell intera finanza pubblica , compreso il sistema tributario ( art . 117 , terzo e quarto comma ; 119
2004-17.txt17731773che ancora alimentano la finanza regionale , la semplice circostanza della riduzione dei trasferimenti e stanziamenti statali a seguito dientrateproprie , nel quadro del recupero di efficienza e di mezzi finanziari eventualmente indotti dalla disposizione censurata , a seguito
2004-17.txt18481848sua natura di norma di principio e per la interpretazione che deve essere data al necessario presupposto compensativo di corrispondentientrateproprie regionali , è tale da non poter comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (
2004-241.txt551551della legge finanziaria 2002 , che , pur nella varietà di contenuti , erano tutte attinenti al regime tributario delleentratedegli enti locali ( imposta della pubblicità ed altri tributi locali , addizionale comunale e regionale irpef e compartecipazione dei
2004-285.txt13651365l anno 1993 e per l anno 1994 , quando per questo ultimo erano già decorsi ( all atto dellentratain vigore del decreto legge in questione ) cinque mesi , sicché vi sarebbe stato un assoggettamento a tassazione effettuato
2004-285.txt14661466limitazione della facoltà per i contribuenti di portare in detrazione gli interessi sui mutui di miglioramento agrario , pur essendoentratain vigore quando erano decorsi i primi cinque mesi dell anno di riferimento fiscale , ha di fatto preso in
2004-285.txt17331733cui innanzi in ordine alla inconfigurabilità della retroattività della disciplina censurata . tale data , infatti , è quella dellentratain vigore del primo decreto legge non convertito ( d.l . 6 dicembre 1993 , n . 503 ) ,
2004-285.txt20572057soggetti interessati , intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario ( anno 1976 ) e quello della successivaentratain vigore della norma impugnata ( anno 1977 ) , osservando che la brevità del tempo trascorso tra i due
2004-288.txt4848parziale annullamento , la convenzione per l esercizio 2001 , stipulata tra il ministro delle finanze e l agenzia delleentratein data 14 marzo 2001 , la nota dell agenzia delle entrate direzione centrale , rapporti con enti esterni ,
2004-288.txt6060il ministro delle finanze e l agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001 , la nota dell agenzia delleentratedirezione centrale , rapporti con enti esterni , prot . n . 2001 / 35181 , del 27 marzo 2001
2004-288.txt8888, prot . n . 2001 / 35181 , del 27 marzo 2001 , e la nota dell agenzia delleentratedirezione regionale della sicilia , prot . n . 2001 / 48170 / ix , del 4 giugno 2001 ,
2004-288.txt220220siciliana ritiene che la convenzione del 14 marzo 2001 , stipulata tra il ministro delle finanze e l agenzia delleentrate, sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni in materia finanziaria , nella parte in cui non esclude in modo espresso l
2004-288.txt321321garantire il rispetto del principio di leale collaborazione . la ricorrente si duole inoltre del fatto che l agenzia delleentrate, con nota n . 2001 / 48170 / ix , del 4 giugno 2001 , si sarebbe rifiutata di
2004-288.txt417417costituzione ) . 2 . in relazione all impugnata convenzione del 14 marzo 2001 ed alla nota dell agenzia delleentrate, prot . 2001 / 35181 , del 27 marzo 2001 , il conflitto è da ritenere inammissibile . infatti
2004-288.txt560560regionali in materia di riscossione dei tributi . resta certo , peraltro , come precisato nella nota dell agenzia delleentrate, prot . n . 2001 / 35181 , del 27 marzo 2001 , che la regione può avvalersi ,
2004-288.txt639639. d altra parte non può ritenersi pregiudicata la possibilità di pervenire ad una intesa tra regione ed agenzia delleentrate, come peraltro è successivamente avvenuto con la stipula del protocollo in data 31 luglio 2003 , relativo all individuazione
2004-288.txt689689. 3 . altrettanto inammissibile è il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione in riferimento alla nota della agenzia delleentrate, prot . n . 2001 / 48170 / ix , del 4 giugno 2001 . infatti , come già
2004-29.txt280280della regione siciliana in materia finanziaria , in quanto “ non configura né una imposta di nuova istituzione né unaentrataderivante da un aumento di aliquota di un imposta preesistente , ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una
2004-29.txt364364nei termini di seguito specificati . si deve convenire che , nella specie , non si tratta di una nuovaentrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale ( sentenza n . 49 del 1972 )
2004-29.txt429429attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , secondo il quale spettano alla regione siciliana “ tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2004-29.txt450450tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2004-29.txt505505presente che l art . 1 della legge n . 383 del 2001 , nel prevedere che il gettito delleentratesostitutive è destinato al fondo di cui all art . 5 della legge finanziaria n . 388 del 2000 ,
2004-29.txt818818e 81 , quarto comma , della costituzione , in quanto istituisce un regime di riparto del gettito fiscale perentrateche sono invece proprie della regione e inoltre non prevede un adeguato momento procedurale atto a garantire , in ossequio
2004-29.txt11351135previste dal capo ii , le quali , come prescrive l art . 18 , comma 2 , comportano minorientratea far data dall esercizio finanziario 2003 . la regione , inoltre , lamenta la mancata destinazione a sé medesima
2004-29.txt11581158data dall esercizio finanziario 2003 . la regione , inoltre , lamenta la mancata destinazione a sé medesima delle maggiorientratepreviste dallo stesso art . 18 , comma 2 , per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione (
2004-29.txt13251325alla stregua di quanto sopra detto , la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che le maggiorientratedi cui al capo ii confluiscono nel bilancio dello stato al netto di quanto dovuto alla regione siciliana , senza
2004-306.txt175175al d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , in quanto la nota impugnata non riconosce alla regioneentratetributarie che viceversa le competono , così comprimendo le risorse ad essa spettanti ai sensi della normativa richiamata , che
2004-306.txt310310premesso che l art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 attribuisce alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali , dirette o indirette , riscosse nell ambito del suo territorio – ritiene che tale norma conseguentemente non
2004-306.txt521521. 4 della legge regionale 24 marzo 2002 , n . 2 , ne discenderebbe che , a decorrere dallentratain vigore di tale legge , nel territorio regionale il gettito dell imposta è attribuito alle province . 2 .
2004-306.txt669669anche precisato che l art . 2 delle citate norme di attuazione – pur sancendo la spettanza alla regione delleentratetributarie erariali « riscosse nell ambito » del territorio regionale – non va inteso nel senso che sia sempre decisivo
2004-306.txt788788, da un lato , nell art . 4 delle stesse norme di attuazione , il quale precisa che nelleentratespettanti alla regione « sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale ,
2004-306.txt11951195446 del 1997 non comporta , relativamente alla regione siciliana , che quelle in esame assumano natura di “ nuoveentratetributarie ” , in quanto esse già spettavano alla regione in base all assetto delineato dal d.p.r . n .
2004-37.txt218218. 3 . pur nella varietà dei loro contenuti , tutte le disposizioni censurate attengono al regime tributario e delleentratedegli enti locali : è dunque opportuno riunire i giudizi , con riguardo alle questioni ad essi relative , perché
2004-37.txt499499piano comuni , province , città metropolitane e regioni , stabilendo che tutti tali enti ” hanno autonomia finanziaria dientratae di spesa ” ( primo comma ) ; hanno ” risorse autonome ” e ” stabiliscono e applicano tributi
2004-37.txt521521di spesa ” ( primo comma ) ; hanno ” risorse autonome ” e ” stabiliscono e applicano tributi edentratepropri ” , sia pure ” in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
2004-37.txt21342134dicembre 1997 , n . 446 [ riguardante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia dientrate, anche tributarie ] , possono prevedere l esenzione dal pagamento dell imposta per le insegne di esercizio anche di
2004-37.txt24772477addizionale comunale all irpef , e le tariffe dei servizi pubblici locali , nonché per approvare i regolamenti relativi alleentratedegli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
2004-37.txt25142514del bilancio di previsione , anziché entro la data di effettiva approvazione del bilancio ; e che i regolamenti sulleentrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio , purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto
2004-37.txt36153615provinciale e comunale ( art . 12 della legge 13 maggio 1999 , n . 133 ) , costituisce unentratatributaria istituita e fondamentalmente disciplinata dalla legge statale , anche se devoluta , quanto al gettito , agli enti locali
2004-37.txt43324332dell autonomia finanziaria di cui gli enti locali già fruivano . né viene compromessa in maniera significativa la certezza delleentrate, anche tenendo conto che la stessa disposizione censurata aggiunge che ” con decreto del ministero dell interno , di
2004-37.txt50265026la lettera dell art . 119 della costituzione , che basa l autonomia finanziaria degli enti locali su tributi edentrateproprie e sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio . 17 . le questioni non sono
2004-381.txt10071007” , in tema di sospensione degli aumenti delle addizionali irpef e delle aliquote irap , con conseguente riduzione delleentrate. al fine del loro rigetto è sufficiente , da un lato , rinviare a quanto esposto in precedenza nell
2005-266.txt12531253sia governativa che regionale o comunale , l ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data dientratain vigore della tariffa » . coerentemente a questo criterio , la nuova tariffa determina l ammontare della soprattassa in
2005-303.txt546546ippica ricorrente , nel periodo corrispondente alla vigenza del citato regolamento – ossia dal 16 giugno 1998 ( data dellentratain vigore del decreto presidenziale ) al 19 febbraio 1999 ( data di entrata in vigore del decreto legislativo 23
2005-303.txt56056016 giugno 1998 ( data dell entrata in vigore del decreto presidenziale ) al 19 febbraio 1999 ( data dientratain vigore del decreto legislativo 23 dicembre 1998 , n . 504 , recante « riordino dell imposta unica sui
2005-320.txt231231alla azione di ripetizione . essa determinerebbe , altresì , un ingiustificata disparità di trattamento fra quanti alla data dientratain vigore della disposizione censurata già avevano provveduto al pagamento delle imposte e quanti , invece , non lo avevano
2005-320.txt3093091 . – al fine di chiarire la effettiva portata della norma impugnata va ricordato che in epoca antecedente allaentratain vigore della legge n . 342 del 2000 era insorto in sede giurisprudenziale un contrasto interpretativo in ordine all
2005-455.txt839839che « le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data dientratain vigore della presente legge » ; e al comma 3 , infine , che « le istanze di rimborso
2005-455.txt866866; e al comma 3 , infine , che « le istanze di rimborso per le somme versate antecedentemente allentratain vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005
2005-455.txt10591059, inoltre , avrebbero illegittimamente previsto l applicazione retroattiva dell esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla data dientratain vigore della legge regionale , nonché la possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta . la difesa
2005-455.txt11791179nella quasi totalità sprovvisti di gancio per il traino ; sottolinea , inoltre , che successive circolari della agenzia delleentratee del ministero dei trasporti avrebbero precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate non sono tenuti
2005-455.txt14781478ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale , l applicazione della tassa opera , a decorrere dalla data dientratain vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo d imposta decorrente dal 1 gennaio 2007 , sulla base
2005-455.txt15521552delle sole disposizioni legislative che le regioni « hanno emanato » ( recte : promulgato ) prima della data dientratain vigore della stessa legge n . 350 del 2003 , e cioè prima del 1 gennaio 2004 ( art
2005-455.txt193619362 della legge n . 350 del 2003 ) e il 31 dicembre 2004 ( giorno antecedente alla data dientratain vigore del menzionato art . 1 , fissata al 1 gennaio 2005 dal comma 572 ) . ne consegue
2005-455.txt30993099, rispettivamente , l applicazione retroattiva dell esenzione « anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data dientratain vigore della presente legge » e la facoltà di chiedere il rimborso delle « somme versate antecedentemente all entrata
2005-455.txt31193119entrata in vigore della presente legge » e la facoltà di chiedere il rimborso delle « somme versate antecedentemente allentratain vigore della presente legge riguardante i veicoli di cui al comma 1 » , e costituiscono entrambi mero corollario
2005-72.txt2828regione siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello stato in relazione alle risoluzioni dell agenzia delleentrate, “ direzione centrale gestione tributi ” , n . 29 / e del 30 gennaio 2002 e n .
2005-72.txt205205preliminarmente eccepito l inammissibilità del conflitto , perché avente ad oggetto atti non dello stato , ma dell agenzia delleentrate. l eccezione è infondata . questa corte ha già ritenuto ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad
2005-72.txt230230infondata . questa corte ha già ritenuto ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad atti dell agenzia delleentrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente , ai fini del conflitto , nell àmbito dell amministrazione dello
2005-72.txt328328dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997 , n . 59 ) affida , infatti , all agenzia delleentratela « gestione » dell esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti « le entrate tributarie erariali » prima attribuite al
2005-72.txt342342, infatti , all agenzia delle entrate la « gestione » dell esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti « leentratetributarie erariali » prima attribuite al dipartimento delle entrate del ministero delle finanze ed agli uffici connessi e , in
2005-72.txt351351gestione » dell esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti « le entrate tributarie erariali » prima attribuite al dipartimento delleentratedel ministero delle finanze ed agli uffici connessi e , in particolare , assegna a tale ente la cura del
2005-72.txt442442stato , la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni – « affidate » all agenzia delleentratenell àmbito del peculiare modulo organizzatorio disegnato per le agenzie fiscali dal decreto legislativo n . 300 del 1999 ,
2005-73.txt3030ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello stato in relazione al provvedimento del direttore dell agenzia delleentratein data 19 febbraio 2002 , concernente « approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il
2005-73.txt7373euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari » , ed in relazione alla risoluzione dell agenzia delleentrate, “ direzione centrale gestione tributi ” , n . 60 / e del 27 febbraio 2002 , concernente «
2005-73.txt255255– si deve preliminarmente rilevare l ammissibilità di un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto atti dell agenzia delleentrate, emessi nell esercizio delle fondamentali funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al dipartimento delle entrate
2005-73.txt266266di attribuzione avente ad oggetto atti dell agenzia delle entrate , emessi nell esercizio delle fondamentali funzioni pubbliche concernenti leentratetributarie erariali in precedenza attribuite al dipartimento delle entrate del ministero delle finanze e connessi uffici . questa corte ,
2005-73.txt275275entrate , emessi nell esercizio delle fondamentali funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al dipartimento delleentratedel ministero delle finanze e connessi uffici . questa corte , infatti , con le sentenze n . 288 del
2005-73.txt327327tale tipo di conflitto , in ragione della peculiarità delle indicate funzioni e della speciale natura giuridica dell agenzia delleentrate, quale configurata dal decreto legislativo 30 luglio 1999 , n . 300 ( riforma dell organizzazione del governo ,
2005-73.txt412412il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari , oggetto degli atti impugnati , abbia la natura di “entratatributaria erariale ” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla regione siciliana dall art . 2 ,
2005-73.txt455455, del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo cui « spettano alla regione siciliana … tutte leentratetributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . tale premessa –
2005-73.txt496496non contestata dalla difesa erariale – deve essere condivisa , con conseguente ammissibilità del conflitto . la natura di “entratatributaria erariale ” del predetto contributo unificato si desume infatti , indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo
2006-155.txt428428stimarsi , a regime , in circa 6,5 miliardi ) , con rilevanti riflessi sulla finanza regionale , le cuientratefondamentali fanno appunto affidamento sul gettito di dette imposte . per contro , la stessa legge n . 311 del
2006-155.txt590590equilibrio il bilancio statale » . in definitiva , ciò comporterebbe , da un lato , « la riduzione delleentratederivanti dalle imposte dirette » e , dall altro , « l aumento di numerose imposte indirette » : una
2006-155.txt638638venezia giulia – sarebbe dunque « a senso unico » , traducendosi « in una pura e semplice riduzione dientratadi notevole entità , non compensata affatto dall aumento di imposte al cui gettito la regione stessa non partecipa »
2006-155.txt852852altri paghino l aumento delle imposte indirette rivolto a riequilibrare il bilancio statale » , tuttavia un siffatto aumento dientratanon si tradurrebbe affatto « in un corrispondente aumento della capacità di spesa della regione » . sarebbero , inoltre
2006-155.txt10701070avrebbero prodotto , in assenza di adeguati correttivi » . infine , sarebbe violato il « principio di corrispondenza traentratee funzioni » , implicito nel sistema statutario ed espresso dall art . 119 , quarto comma , cost .
2006-155.txt10981098statutario ed espresso dall art . 119 , quarto comma , cost . , giacché « la dimensione quantitativa delleentrateregionali era stata predisposta in correlazione con l ampiezza delle funzioni proprie della stessa regione » , laddove un rilevante
2006-155.txt12001200, ma una declaratoria di illegittimità nella parte in cui la normativa che le dispone non provvede a riequilibrare leentrateregionali , come avviene invece per quelle statali » . 3 . ¾ in via preliminare , va dichiarata inammissibile
2006-155.txt18391839ragione del fatto che la stessa legge n . 311 del 2004 ha ritenuto di compensare la diminuzione delle predetteentratefiscali attraverso l aumento del gettito di numerose imposte indirette , di ciò beneficiando , però , soltanto lo stato
2006-334.txt13813818 giugno 1931 , n . 773 , e successive modificazioni ) ; b ) alla nota dell agenzia delleentratedirezione centrale amministrazione emessa in data 13 febbraio 2004 , n . 2004 / 29102 ( istituzione codici tributo per
2006-334.txt313313) . 2 . – si deve preliminarmente rilevare , in relazione all impugnazione della citata nota dell agenzia delleentrate, l ammissibilità di un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto un atto di tale agenzia , emesso nell
2006-334.txt340340costituzionale di attribuzione avente ad oggetto un atto di tale agenzia , emesso nell esercizio delle funzioni pubbliche concernenti leentratetributarie erariali in precedenza attribuite al dipartimento delle entrate del ministero delle finanze e connessi uffici . questa corte ,
2006-334.txt349349tale agenzia , emesso nell esercizio delle funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al dipartimento delleentratedel ministero delle finanze e connessi uffici . questa corte , infatti , con le sentenze n . 288 del
2006-334.txt400400ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto , in ragione delle indicate funzioni , e della collocazione dell agenzia delleentratenell ambito del sistema ordinamentale statale . sempre in via preliminare , deve essere respinta l eccezione formulata dalla difesa
2006-334.txt771771dalla difesa erariale , che il prelievo erariale unico , oggetto degli atti impugnati , abbia la natura di “entratatributaria erariale ” , indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla regione siciliana dall art . 2
2006-334.txt819819n . 1074 del 1965 , secondo cui « spettano alla regione siciliana [ . . . ] tutte leentratetributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . tale premessa deve
2006-334.txt866866dalla denominazione di “ tributo ” riservata al predetto prelievo erariale unico dai provvedimenti impugnati , la natura di “entratatributaria erariale ” del medesimo si desume , infatti , in modo univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua
2006-412.txt16431643. 3 della legge statale n . 549 del 1995 . il ricorrente muove dalla constatazione che , fino allentratain vigore della disposizione censurata , la normativa regionale consentiva , conformemente a quella statale , la riduzione ad un
2007-191.txt2626– la regione siciliana propone conflitto di attribuzione nei confronti dello stato , in relazione alla nota dell agenzia delleentrate– direzione centrale normativa e contenzioso – settore fiscalità generale e contenzioso – ufficio persone fisiche , prot . n
2007-191.txt383383siciliana in materia finanziaria ) , nonché del principio di leale cooperazione , perché nell impugnata nota l agenzia delleentrateha affermato che l assimilazione disposta dal legislatore regionale ha effetto « esclusivamente in ambito amministrativo giuslavoristico » , senza
2007-191.txt696696sfera di competenza assegnata dalla costituzione alla regione siciliana . 2 . 2 . – la nota dell agenzia delleentrateoggetto del presente conflitto è stata emessa in risposta ad interpello formale proposto dall agenzia regionale per l impiego e
2007-191.txt10361036, ancorché successivamente modificate dall amministrazione medesima » . coerentemente con la natura consultiva dell attività demandata all agenzia delleentratenella procedura di interpello , l art . 11 non prevede , invece , alcun obbligo per il contribuente di
2007-191.txt11411141sufficiente rilevare che , con la circolare n . 50 / e del 31 maggio 2001 , l agenzia delleentrateha precisato che « la risposta [ … ] fornita dalla competente direzione non impegna il contribuente , il quale
2007-202.txt452452apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del ministero dell economia e delle finanze delle somme affluite allentrataper essere destinate ad alimentare un apposito fondo » . 1 . 1 . – la regione campania promuove questione
2007-202.txt12991299esclusivamente sulla formulazione letterale del secondo periodo del censurato comma 340 , per il quale « le somme affluite allentrata» sono riassegnate « ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del ministero dell economia e delle
2007-202.txt15611561337 , alinea , e 339 ) e la quota del 5 per mille dell irpef perde la natura dientratatributaria erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all erario per tale finanziamento . ne deriva che l obbligo
2007-202.txt18911891ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme » , stabilisce che : a ) l agenzia delleentratetiene gli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell imposta ( artt
2007-202.txt21942194previsione del ministero dell economia e delle finanze e sono ripartite , sulla base dei dati comunicati dall agenzia delleentrate, con decreto del ministro dell economia e delle finanze , tra gli stati di previsione del ministero del lavoro
2007-202.txt24032403di volontà del contribuente in tal senso , la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura dientratatributaria erariale e resta , perciò , destinata al complesso della spesa pubblica statale . 4 . 2 . –
2007-202.txt29532953che svolgono attività etico sociali indicati dal contribuente medesimo e , quindi , escludono che tali quote siano qualificabili comeentratetributarie erariali . ne consegue che queste norme non istituiscono un fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata
2007-270.txt844844è coerente con la lettera della disposizione denunciata ed è conforme alla prassi seguita dagli uffici finanziari ( agenzia delleentrate, direzione normativa e contenzioso , circolari n . 12 / e del 21 febbraio 2003 , § 2.2 .
2007-330.txt212212imposta o di regimi contabili , si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data dientratain vigore del citato decreto n . 442 del 1997 » ( cioè anteriormente al 7 gennaio 1998 ) .
2007-330.txt16291629come « interpretativa » , ha chiarito che tali comportamenti concludenti hanno efficacia anche se tenuti dal contribuente anteriormente allentratain vigore del d.p.r . n . 442 del 1997 ( primo periodo dell unico comma ) , esclusa ,
2007-330.txt215821581 , del d.p.r . n . 442 del 1997 , inteso dalla giurisprudenza della corte di cassazione anteriore allentratain vigore dell art . 4 della legge n . 342 del 2000 come privo di efficacia retroattiva – abbia
2007-350.txt27772777: anche l art . 3 , comma 229 , della legge n . 549 del 1995 , nel frattempoentratain vigore , prevede la concedibilità del servizio scommesse riservate al coni a persone fisiche , società ed altri enti
2007-350.txt36703670, la quale ha per oggetto solamente un accertamento in materia d imposta unica , originariamente notificato dall agenzia delleentrate. la trattazione dell eccezione sollevata con riferimento alla capacità contributiva , nei termini sopra esposti , è preclusa alla
2007-366.txt136136rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 della legge 4
2007-451.txt12331233disposizioni in materia tributaria ) , pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n . 185 del 20 dicembre 2006 edentratain vigore il 21 dicembre 2006 . la regione resistente , con documento prodotto in udienza e datato 16 novembre
2007-451.txt12711271datato 16 novembre 2007 , ha inoltre precisato che la medesima disposizione censurata , « sin dal momento della suaentratain vigore e fino al momento della sua abrogazione , non ha prodotto alcun effetto sui rapporti tributari in essere
2007-55.txt7575disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ) – norma applicabile ad un processo esecutivo in corso al momento dellentratain vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 ( riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo
2008-102.txt5555. 2 della legge della regione sardegna 11 maggio 2006 , n . 4 ( disposizioni varie in materia dientrate, riqualificazione della spesa , politiche sociali e di sviluppo ) , in riferimento : all art . 8 ,
2008-102.txt15251525della legge n . 296 del 2006 , dello statuto della regione sardegna – , il quale prevede che leentratedella regione sono costituite « da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha
2008-102.txt20982098comma , cost . ) ; c ) le regioni e gli enti locali « stabiliscono e applicano tributi eentratepropri in armonia con la costituzione e secondo i principî di coordinamento [ … ] del sistema tributario » (
2008-102.txt39743974art . 8 , lettera h ) ( già lettera i ) , dello statuto speciale ( secondo cui leentratedella regione sono costituite « da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha
2008-102.txt66246624perciò , comporta , oltre all indicata sovrapposizione , l assoggettamento a tassazione , in un ottica di “ redditoentrata” , di tutte le plusvalenze , in qualsiasi tempo realizzate , per il solo fatto dell esistenza di una
2008-102.txt67756775che non solo aggrava l imposizione sulle plusvalenze realizzate nel quinquennio , ma – nella suddetta ottica di “ redditoentrata” – la estende per un tempo indeterminato ad altre ipotesi , non collegate alle suddette condizioni . l imposizione
2008-102.txt86208620, dello statuto della regione sardegna – nel testo vigente all epoca del deposito del ricorso , cioè anteriormente allentratain vigore del comma 834 dell art . 1 della legge n . 296 del 2006 – , perché :
2008-102.txt2068420684di persone » . in realtà , detti articoli del codice della navigazione , nel testo vigente al momento dellentratain vigore della disposizione denunciata , non fanno menzione né dell « aviazione generale » né della distinzione degli «
2008-102.txt2184921849) . da tale quadro normativo costituzionale consegue che , con la ratifica dei trattati comunitari , l italia èentrataa far parte di un ordinamento giuridico autonomo , integrato e coordinato con quello interno , ed ha trasferito ,
2008-11.txt160160lettera c ) , del decreto legge 17 giugno 2005 , n . 106 ( disposizioni urgenti in materia dientrate) – comma aggiunto dall art . 1 , comma 1 , della legge di conversione 31 luglio 2005 ,
2008-11.txt882882. quella a regime fissa quale termine decadenziale per la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dallentratain vigore della legge di conversione citata ( 10 agosto 2006 ) il terzo anno successivo a quello di presentazione
2008-11.txt11021102, un termine decadenziale eccessivamente ristretto possa precludere od ostacolare la notificazione delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate anteriormente allentratain vigore della suddetta legge di conversione n . 156 del 2005 e , quindi , pregiudicare la riscossione dei
2008-11.txt12261226anni 2002 e 2003 ) . l applicazione del termine a regime anche agli indicati rapporti pendenti alla data dientratain vigore della citata legge n . 156 del 2005 avrebbe comportato , cioè , la consumazione , in tutto
2008-11.txt12621262la consumazione , in tutto o in gran parte , del termine decadenziale di notificazione della cartella ancor prima dellentratain vigore della suddetta legge che tale termine introduce . da ciò discende che non è irragionevole una disciplina transitoria
2008-11.txt14281428cartelle , solo il lasso di tempo , particolarmente breve , intercorrente tra il 10 agosto 2005 ( data dientratain vigore della legge n . 156 del 2005 ) , e il 31 dicembre dello stesso anno ( data
2008-130.txt444444rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006 , n
2008-130.txt500500n . 12 del 2002 , tra l altro attribuendo alla direzione provinciale del lavoro – anziché alla agenzia delleentrate– la competenza ad irrogare la sanzione ivi prevista per l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie .
2008-130.txt525525irrogare la sanzione ivi prevista per l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie . tale modifica normativa èentratain vigore il 12 agosto del 2006 , cioè in data successiva alle ordinanze di rimessione della commissione tributaria regionale
2008-130.txt13201320originario – stabilisce che « competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l agenzia delleentrate» , troverebbe applicazione l art . 2 , comma 1 , del d.lgs . n . 546 del 1992
2008-145.txt368368sono approvate con atti amministrativi statali ( e cioè , rispettivamente , con « provvedimento del direttore dell agenzia delleentrate, emanato d intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali » e con « provvedimento del direttore dell
2008-145.txt579579, in combinato disposto con il comma 53 , si limitano a demandare a provvedimenti del direttore dell agenzia delleentratee del direttore dell agenzia delle dogane la disciplina delle modalità tecniche di trasmissione telematica di dati dallo stato alle
2008-145.txt14871487dalla giurisprudenza di questa corte , la quale considera lesi gli evocati parametri costituzionali solo laddove la variazione del rapportoentratespese determini un “ grave squilibrio ” nel bilancio regionale ( sentenze n . 29 del 2004 ; n .
2008-145.txt25372537è fondata . il comma 831 dispone la sospensione dell applicazione del solo comma 830 nel periodo tra la suaentratain vigore ( 1 gennaio 2007 ) e il 30 aprile 2007 . tale sospensione , tuttavia , non fa
2008-162.txt19481948quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale » . anche in materia fiscale e fino allentratain vigore dell art . 1 , comma 540 , della legge 30 dicembre 2004 , n . 311 ,
2008-188.txt3030deduce l invasione della sua sfera di competenza costituzionale da parte dello stato , e per esso dell agenzia delleentrate– direzione regionale della sicilia , in riferimento agli artt . 36 dello statuto della regione siciliana e 6 del
2008-188.txt13913921 aprile 2005 , prot . n . 2005 / 4.2 / 30927 , con le quali l agenzia delleentrate, nell impartire agli uffici dipendenti una direttiva per l interpretazione dell agevolazione fiscale prevista dall art . 60 della
2008-188.txt11641164interpretazione . 2 . 3 . – alle due suddette norme hanno fatto séguito le impugnate circolari dell agenzia delleentrate– direzione regionale della sicilia . 2 . 3.1 . – con la nota del 31 marzo 2005 , prot
2008-188.txt12041204prot . n . 2005 / 3.0 / l / 25079 , la quale richiama la nota dell agenzia delleentrate– direzione centrale normativa e contenzioso del 23 marzo 2005 , prot . n . 53667 , si è data
2008-188.txt206220622006 , prot . n . 2006 / 4.1 / 3268 / rc , con la quale l agenzia delleentrate– direzione regionale della sicilia afferma di ritenere opportuno , « nelle more [ … ] della conclusione del giudizio
2008-188.txt22652265tali atti abbiano ad oggetto terreni qualificati agricoli ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti . viceversa , l agenzia delleentrate, nella prima delle due note impugnate ( nota del 31 marzo 2005 , prot . n . 2005 /
2008-188.txt29302930della legge reg . n . 2 del 2002 e , di conseguenza , legittima , anche dopo la suaentratain vigore , un interpretazione di quest ultimo articolo nel senso , più restrittivo , che le agevolazioni e le
2008-213.txt1681682 . il rimettente rileva che le disposizioni censurate hanno , come elemento comune , l accertamento attuale di unaentratafutura quale mezzo di finanziamento di spese dell esercizio di pertinenza . l art . 2 , comma 7 ,
2008-213.txt310310che verranno trasferiti dallo stato in anni futuri , provvedendo conseguentemente a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni dentratanegli anni successivi , nell ambito del bilancio pluriennale di riferimento . l art . 2 , comma 1 ,
2008-213.txt354354, della medesima legge regionale n . 2 del 2007 , infine , ridefinisce la stessa nozione di accertamento dentrata, facendovi rientrare ogni accertamento di un credito di cui sia appurata la ragione , l identità del debitore e
2008-213.txt11331133sentenza n . 1 del 1966 ) ; la copertura è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione dientrateha un suo costo ( sentenza n . 54 del 1983 ) ; l obbligo di copertura deve essere osservato
2008-213.txt11751175puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio traentrateed uscite nel lungo periodo , valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri ( sentenza n . 384 del
2008-213.txt13561356la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni dientratanecessarie per la copertura finanziaria delle prime . in questo quadro è evidente che la copertura di spese mediante crediti
2008-213.txt14221422siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di “ accertamento dellentrata” , poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell esercizio finanziario di riferimento e
2008-213.txt14541454diritto di percepire nell esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro . inoltre l accertamento attuale dientratefuture , operato dalla regione con la norma impugnata , risulta inattendibile , perché non tiene conto della necessaria onerosità
2008-213.txt14921492della necessaria onerosità dell anticipazione di cassa cui occorre provvedere in attesa del effettivo maturare del futuro titolo giuridico dellentrata. 6 . 2 . le varie argomentazioni proposte dalla difesa della regione sardegna risultano non solo infondate , là
2008-213.txt15351535, contro il principio di cui all art . 81 , quarto comma , della costituzione , l accertabilità dientratefuture , ma anche inconferenti , là dove muovono dall erroneo presupposto che , nella specie , vi sia solo
2008-213.txt15641564muovono dall erroneo presupposto che , nella specie , vi sia solo un fisiologico scostamento tra accertamento e riscossione dientrata. invero la questione posta dalla disposizione censurata non attiene affatto alla circostanza che possa esistere , come è ovvio
2008-335.txt11941194pubblica ) , fa alla quota medesima , determinandone in modo distinto la misura da applicarsi transitoriamente fino alla «entratain vigore della tariffa del servizio idrico integrato , prevista dall articolo 13 della legge 5 gennaio 1994 , n
2008-335.txt23012301sentenze n . 6418 del 2005 , n . 16426 e n . 10960 del 2004 ; tutte precedenti allentratain vigore dell art . 3 bis , comma 1 , del decreto legge 30 settembre 2005 , n .
2008-335.txt27912791periodo , della legge n . 319 del 1976 – il quale ne prevedeva l applicabilità solo « fino allentratain vigore della tariffa fissata dagli articoli 13 , 14 , 15 della legge 5 gennaio 1994 , n .
2008-356.txt704704per la notificazione dell accertamento delle imposte riguardanti non solo l « anno di imposta in scadenza alla data dientratain vigore della legge 289 / 2002 , come è avvenuto con l art . 32 , sesto comma ,
2008-356.txt16341634della proroga dei termini di accertamento delle imposte relative al solo « anno di imposta in scadenza alla data dientratain vigore della legge 289 / 2002 » ( e cioè al 2003 , essendo la legge entrata in vigore
2008-356.txt16521652data di entrata in vigore della legge 289 / 2002 » ( e cioè al 2003 , essendo la leggeentratain vigore il 1 gennaio 2003 ) , ma non considera che « in tale anno scadevano le sole dichiarazioni
2008-356.txt18101810in scadenza [ rectius : “ i termini per la notificazione dell accertamento aventi scadenza ” ] alla data dientratain vigore della legge 289 / 2002 [ scilicet : nell anno 2003 ] , come è avvenuto con l
2008-356.txt19801980600 del 1973 e 57 del d.p.r . n . 633 del 1972 – proprio nel 2003 ( anno dientratain vigore della disposizione censurata ) , cioè nel quarto anno successivo a quello ( 1999 ) in cui è
2008-356.txt26342634dal rimettente , la legge n . 289 del 2002 e la correlativa prassi attuativa ( circolare dell agenzia delleentraten . 12 / e del 21 febbraio 2003 ) non escludono che il commissario dell amministrazione straordinaria delle grandi
2008-64.txt644644stato , della corte dei conti e dei tribunali militari » ) entro il termine ordinatorio di cinque anni dallentratain vigore della costituzione medesima . questa stessa corte ha poi precisato che , benché l indicata revisione non crei
2008-64.txt12461246tal fine , non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa corte per qualificare come tributarie leentrateerariali ; criteri che , indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate , consistono nella doverosità
2008-64.txt12621262qualificare come tributarie le entrate erariali ; criteri che , indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina talientrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa , con riferimento ad un presupposto
2008-64.txt18611861ricostruzione plausibile dell istituto , non in contrasto con i sopra ricordati criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare leentratetributarie . non sussistono ragioni , pertanto , perché questa corte proceda ad una autonoma valutazione circa la natura del
2009-141.txt978978, dunque , interpretarne la disciplina sostanziale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcuneentrate: criteri che consistono nella doverosità della prestazione , in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti , e nel
2009-141.txt43174317, desumibili dalla sua complessiva disciplina , rendono evidente , dunque , che tale prelievo non è inquadrabile tra leentratenon tributarie , siano esse di diritto privato comune o speciale , ma costituisce una mera variante dell imposta comunale
2009-227.txt698698il rimborso dell imposta indebitamente versata anche nel caso in cui il relativo ricorso giurisdizionale sia stato depositato anteriormente allaentratain vigore della legge stessa – e con l art . 53 cost . – in quanto , a parità
2009-227.txt10481048nell art . 2135 del codice civile » . la riferita nozione di fabbricato doveva , quando tale normativa èentratain vigore , essere letta in combinato disposto con quanto previsto dagli artt . 1 e 4 del regio decreto
2009-227.txt12401240ici stessa . 3 . 2 . – tale assetto , tuttavia , è stato profondamente inciso a seguito dellaentratain vigore dell art . 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 , n . 557 ( ulteriori interventi correttivi
2009-238.txt19341934artt . da 268 a 278 ) del capo xviii ( proventi di servizi municipalizzati ) del titolo iii (entratecomunali e provinciali ) del suddetto r.d . n . 1175 del 1931 . con tale normativa e , in
2009-238.txt21542154ha individuato nel « costo di erogazione del servizio » il limite massimo di gettito , « al netto delleentratederivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia » ; e ciò in coerenza
2009-238.txt390539051997 , n . 472 . 6 . 1.3 . – un terzo intervento legislativo si è realizzato con lentratain vigore ( dal 1 gennaio 1999 ) dell art . 49 del cosiddetto “ decreto ronchi ” , cioè
2009-238.txt50015001( aato ) , prevista dall art . 201 dello stesso decreto legislativo , entro tre mesi dalla data dientratain vigore del regolamento ministeriale ( da emanarsi , a sua volta , entro sei mesi dalla sopra indicata data
2009-238.txt50235023vigore del regolamento ministeriale ( da emanarsi , a sua volta , entro sei mesi dalla sopra indicata data dientratain vigore della parte quarta del decreto legislativo e , quindi , dell art . 238 in essa compreso )
2009-238.txt54505450effettuata secondo le disposizioni del d.p.r . n . 602 del 1973 , « mediante convenzione con l agenzia delleentrate» ( comma 12 ) . la soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale ha effetto dalla data di entrata
2009-238.txt54705470entrate » ( comma 12 ) . la soppressione della precedente tariffa di igiene ambientale ha effetto dalla data dientratain vigore dello stesso art . 238 , ma , fino alla completa attuazione della nuova tariffa integrata ( cioè
2009-238.txt67626762come , nella specie , la tarsu ) può ben essere surrogato da un altro tributo o sostituito da unaentratanon tributaria , non incontrando il legislatore , al riguardo , alcun vincolo logico o giuridico ( nel limite della
2009-238.txt68436843sottolinearsi che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo , e , comunque , ancorché tipico delleentratetributarie , è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie . per una corretta valutazione della natura della tariffa
2009-238.txt68536853solo facoltativo , e , comunque , ancorché tipico delle entrate tributarie , è consentito dalla legge anche per leentrateextratributarie . per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale ( tia ) , è invece opportuno
2009-238.txt79427942convenzione e del relativo disciplinare » ) può essere colmata con l esercizio del potere regolamentare comunale previsto per leentrate« anche tributarie » dal citato art . 52 del d.lgs . n . 446 del 1997 o in via
2009-238.txt97069706poi , si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati , propri sia della tarsu che della tia , entrambe leentratedebbono essere ricondotte nel novero di quei « diritti , canoni , contributi » che la normativa comunitaria ( da
2009-238.txt1049910499tutte le caratteristiche del tributo menzionate al punto 7.2.1 . e che , pertanto , non è inquadrabile tra leentratenon tributarie , ma costituisce una mera variante della tarsu disciplinata dal d.p.r . n . 507 del 1993 (
2009-298.txt699699erogazione del rimborso ai comuni per la minore imposta riscossa – deve essere emanato entro trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione [ e cioè entro il 26 agosto del 2008 ] , « secondo princípi
2009-298.txt906906all anno 2008 , a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto » ( art . 1 , comma 6 bis , del
2009-298.txt10551055imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere , ai fini dell accertamento e della riscossione di altreentrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi » ( comma 7 bis dell art .
2009-298.txt25932593parte in cui specifica che il decreto del ministro dell interno deve essere emanato entro trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione , « secondo princípi che tengano conto dell efficienza nella riscossione dell imposta ,
2009-298.txt27042704all anno 2008 , a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto » ; c ) il comma 7 bis , il quale
2009-298.txt27662766imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere , ai fini dell accertamento e della riscossione di altreentrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi » . 7 . 2 . – in
2009-298.txt44544454( ad eccezione , in tale terzo periodo , dell inciso « da emanare entro trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , secondo princípi che tengano conto dell efficienza nella riscossione dell
2009-299.txt11581158ottobre 2008 , n . 240 – stabilisce che : a ) « con provvedimento del direttore dell agenzia delleentrate, da emanare , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province
2009-299.txt127612761 ) ; b ) tale modello « deve essere presentato , esclusivamente in via telematica , all agenzia delleentrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 22 luglio
2009-299.txt13571357( comma 4 ) . il predetto provvedimento è stato pubblicato in via informatica sul sito internet dell agenzia delleentrate– secondo quanto previsto dall art . 1 , comma 361 , della legge n . 244 del 2007 ,
2009-299.txt14331433prevista da altre disposizioni di legge » – in data 31 gennaio 2009 ( provvedimento del direttore dell agenzia delleentrateprot . n . 15283 / 2009 del 31 gennaio 2009 , recante « approvazione del modello di dichiarazione ”
2009-299.txt15121512all anno d imposta 2008 , il modello deve essere presentato , esclusivamente in via telematica , all agenzia delleentrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 22 luglio
2009-299.txt18201820sia la legge regionale n . 28 del 2008 , sia la legge regionale n . 22 del 2009 sonoentratein vigore prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione irap 2009 , concernente l anno d
2009-321.txt12531253prima , il rimettente afferma ( in conformità , del resto , alle osservazioni contenute nella circolare dell agenzia delleentraten . 10 / e del 13 marzo 2006 ( che la norma denunciata ha lo scopo di informare la
2009-334.txt226226, convertito , con modificazioni , dalla legge n . 133 del 2008 , il quale prevede che « leentratecostituite da assegnazioni , contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello stato devono essere versate per le regioni
2009-334.txt274274locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato . tra le predetteentratesono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite , in tutto o in parte , da interventi finanziari dello
2009-334.txt760760del 1992 , la ricorrente non ha chiarito quale concreta lesione delle sue prerogative si sarebbe verificata in conseguenza dellentratain vigore della disposizione censurata . anche tale eccezione non è fondata . infatti , come piú volte affermato da
2009-334.txt869869la provincia autonoma di trento lamenta – come si è visto – che , secondo la norma censurata « leentratecostituite da assegnazioni , contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello stato devono essere versate per le regioni
2009-334.txt12751275» ( primo comma ) ; b ) « sono però riservate allo stato le imposte di produzione e leentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto » ( secondo comma ) . il parimenti evocato art . 2 del
2009-334.txt13301330sensi del primo comma dell articolo 36 dello statuto della regione siciliana , spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2009-334.txt13391339della regione siciliana , spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2009-334.txt13601360tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2009-334.txt14121412) ; b ) « ai sensi del secondo comma dell art . 36 dello statuto competono allo stato leentratederivanti : a ) dalle imposte di produzione ; b ) dal monopolio dei tabacchi ; c ) dal lotto
2009-334.txt14491449c ) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale » ( secondo comma ) ; c ) « leentratepreviste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle a ) , b ) e c ) , che fanno
2009-334.txt14981498comma ) . ad avviso della ricorrente , la norma censurata , attraendo nel sistema di tesoreria statale anche leentrate« connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di trento e di
2009-334.txt15441544al sistema regionale , perché non si limita a porre « una mera modalità tecnico contabile in relazione a nuoveentrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse » . la questione non è fondata . come piú
2009-334.txt19461946riversa le somme eccedenti all ente creditore ovvero , se tale ente non è identificato né facilmente identificabile , allentratadel bilancio dello stato , ad esclusione di una quota pari al 15 per cento , che affluisce ad apposita
2009-334.txt21062106, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1 bis e riversate allentratadel bilancio dello stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell economia e delle
2009-334.txt21852185del decreto legislativo 13 aprile 1999 , n . 112 , incassate anteriormente al quinto anno precedente la data dientratain vigore del presente decreto , sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all entrata del bilancio dello
2009-334.txt22022202la data di entrata in vigore del presente decreto , sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono allentratadel bilancio dello stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con l articolo 81 , comma 29 ,
2009-334.txt2262226236 dello statuto regionale e 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , perché determinano la sottrazione dientrateche erano di pertinenza regionale in base al previgente testo del comma 1 dell art . 22 del citato d.lgs
2009-334.txt24792479somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali . essi si limitano , infatti , ad attribuire alla regione leentratetributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti
2009-334.txt24932493, ad attribuire alla regione le entrate tributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , dovendosi intendere per talientratesolo i tributi erariali effettivamente dovuti , e non certo le somme eccedenti tali tributi , indebitamente corrisposte dai contribuenti
2009-56.txt11171117è stata emessa la sentenza impugnata per cassazione deve considerarsi tempestivo esclusivamente per effetto del decreto della direzione regionale delleentrateper il lazio , emesso – ai sensi delle denunciate disposizioni – in data 1 settembre 2000 e pubblicato nella
2009-56.txt29792979in giudizio della propria contiguità con un suo superiore gerarchico formalmente estraneo al processo , cioè la direzione regionale delleentrate, che è , appunto , competente a disporre la proroga dei termini processuali . cosí interpretate , le censure
2009-56.txt30403040. e , pertanto , non mettono a confronto la posizione processuale del contribuente con quella della direzione regionale delleentratee , quindi , non muovono dall errato presupposto che tale direzione sia parte del processo pendente , ma attengono
2009-56.txt38513851– e cioè princípi che costituiscono elementi caratterizzanti il cosiddetto “ giusto processo ” – abbiano , a séguito dellentratain vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999 , n . 2 ( inserimento dei princípi del giusto processo nell
2009-74.txt305305friuli venezia giulia in materia di finanza regionale ) – secondo il quale , « a decorrere dalla data dientratain vigore della legge finanziaria statale per l anno 2008 , nell àmbito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione
2009-74.txt336336, nell àmbito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo stato e la regione , fra leentrateregionali sono comprese , nella misura prevista dall art . 49 , primo comma , n . 1 ) ,
2009-74.txt10491049art . 1 , comma 4 , del d.lgs . n . 137 del 2007 , secondo cui fra leentrateregionali sono comprese , nella misura dei sei decimi , le ritenute sui redditi da pensione , « riferite ai
2010-115.txt334334ambito del territorio della regione siciliana » ; b ) la richiesta era motivata dal fatto che a séguito dellentratain vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007 , n . 26 ( attuazione della direttiva 2003 / 96 /
2010-115.txt12571257il secondo comma dell art . 2 delle correlative norme di attuazione ribadisce che « competono allo stato » leentratederivanti da tali imposte . l elenco di dette entrate contenuto nella tabella a ) annessa alle medesime norme di
2010-115.txt12671267di attuazione ribadisce che « competono allo stato » le entrate derivanti da tali imposte . l elenco di detteentratecontenuto nella tabella a ) annessa alle medesime norme di attuazione individua nominativamente , tra le « imposte di produzione
2010-115.txt13651365annesse alle norme di attuazione riguardanti , rispettivamente , i proventi del monopolio tabacchi spettanti allo stato e varie «entratetributarie ed extratributarie doganali il cui gettito è di spettanza regionale » vengono menzionati alcuni tributi denominati « imposte sul
2010-115.txt16591659cacao e delle banane ) riservate alla regione , fa séguito al numero 5 ) l indeterminata menzione di «entrateeventuali e diverse » , ugualmente riservate alla regione , concernenti , genericamente , « le imposte sul consumo e
2010-116.txt667667comma ) ; a . 2 . ) « sono però riservate allo stato le imposte di produzione e leentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto » ( secondo comma ) ; b ) dall art . 37 dello
2010-116.txt823823sensi del primo comma dell articolo 36 dello statuto della regione siciliana , spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2010-116.txt832832della regione siciliana , spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2010-116.txt853853tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2010-116.txt908908. 2 . ) « ai sensi del secondo comma dell art . 36 dello statuto competono allo stato leentratederivanti : a ) dalle imposte di produzione ; b ) dal monopolio dei tabacchi ; c ) dal lotto
2010-116.txt948948lotto e dalle lotterie a carattere nazionale » ( secondo comma ) ; c . 3 . ) « leentratepreviste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle a ) , b ) e c ) , che fanno
2010-116.txt998998) ; d ) dall art . 4 delle medesime norme di attuazione , per il quale : « nelleentratespettanti alla regione sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono
2010-116.txt15291529sostegno di tale assunto , soprattutto l art . 4 delle norme di attuazione statutaria , secondo cui « nelleentratespettanti alla regione sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono
2010-116.txt19651965di attuazione statutaria stabilisce il principio generale secondo cui , salvo specifiche eccezioni , spettano alla regione « tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . la generalità di
2010-116.txt20732073tributarie maturate nell ambito regionale » , contenuta nel citato art . 4 , in quanto si riferisce espressamente adentrateche « affluiscono [ . . . ] ad uffici finanziari » , va intesa nel senso di fattispecie in
2010-116.txt29982998disposizioni di attuazione , chiarire che , nel caso in cui ” esigenze amministrative ” facciano ” affluire ” leentrate( e qui si noti come l espressione indichi plasticamente la materialità del fenomeno ) fuori del territorio regionale ,
2010-116.txt30973097tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi , alla regione deve essere garantita l attribuzione delleentratenella misura di sua spettanza , ancorché la riscossione avvenga fuori del suo territorio » ( sentenza n . 71
2010-116.txt31683168art . 2 , secondo la quale alla regione spettano ( salvo alcune eccezioni qui non rilevanti ) tutte leentratetributarie riscosse nel suo territorio ; e ciò nel senso che l affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori
2010-116.txt31833183non rilevanti ) tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio ; e ciò nel senso che l affluenza dientratetributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale , disposta per esigenze amministrative , non incide sulla loro spettanza determinata
2010-116.txt35203520del territorio , commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in sicilia , estendendo in questo modo leentratetributarie spettanti alla regione [ . . . ] . orbene , il citato art . 37 stat . che
2010-116.txt37533753: a ) « l art . 2 delle citate norme di attuazione pur sancendo la spettanza alla regione delleentratetributarie erariali ” riscosse nell ambito ” del territorio regionale non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il
2010-116.txt38773877, da un lato , nell art . 4 delle stesse norme di attuazione , il quale precisa che nelleentratespettanti alla regione ” sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale ,
2010-116.txt51425142non è applicabile l art . 4 delle norme di attuazione statutaria , secondo cui spettano alla regione anche leentrateche , « sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono , per esigenze amministrative , ad
2010-116.txt54135413statali e dei dipendenti di enti parastatali » , che « non si tratta [ . . . ] dientratela cui riscossione avrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per ” esigenze amministrative
2010-116.txt55105510secondo cui l art . 2 delle norme di attuazione statutaria stabilisce il principio generale che spettano alla regione leentratedi tutti i tributi erariali riscossi nell àmbito del territorio regionale , discende che il gettito dei tributi rivendicati dalla
2010-116.txt64626462speciale tipo di iva dovuta sulla base del prezzo di vendita dei suddetti generi di monopolio va annoverato tra leentratetributarie afferenti a tale monopolio e quindi indipendentemente dal luogo della riscossione del tributo è riservata espressamente allo stato ,
2010-116.txt65116511comma , dello statuto ( « sono [ . . . ] riservate allo stato [ . . ] leentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto » ) , dell art . 2 , secondo comma , delle norme
2010-116.txt65396539» ) , dell art . 2 , secondo comma , delle norme attuative ( « competono allo stato leentratederivanti [ . . . ] dal monopolio dei tabacchi » ) e della tabella b ) ad esse annessa
2010-116.txt65626562. . . ] dal monopolio dei tabacchi » ) e della tabella b ) ad esse annessa ( «entratetributarie riservate allo stato [ . . . ] . proventi del monopolio dei tabacchi : [ . . .
2010-116.txt65846584riservate allo stato [ . . . ] . proventi del monopolio dei tabacchi : [ . . . ]entrateeventuali diverse concernenti i monopoli » ) . va soggiunto al riguardo che , non rientrando ovviamente l iva (
2010-182.txt6363con modificazioni , dalla legge 3 agosto 2009 , n . 102 , il quale prevede che « le maggiorientratederivanti dal presente articolo affluiscono ad un apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all articolo 16 ,
2010-182.txt191191alto adige ) , il quale prevede che spettano alle province autonome « i nove decimi di tutte le altreentratetributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate » ; b ) gli artt . 9 e 10 ,
2010-182.txt644644commi dello stesso art . 13 bis , víola gli evocati parametri , perché dispone una tale riserva per unentratatributaria erariale destinata , invece , alla provincia stessa ; e ciò , senza che sussista la condizione prevista dall
2010-182.txt780780bilancio statale della suddetta imposta straordinaria esula dall àmbito di applicazione degli evocati parametri , perché essi si riferiscono adentratetributarie , mentre il prelievo in questione non ha natura tributaria . l eccezione non è fondata . il prelievo
2010-182.txt11361136del 2008 , n . 334 del 2006 e n . 73 del 2005 ) per qualificare come tributarie alcuneentrate. esso costituisce , in particolare , una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge ( lettere a , b ,
2010-182.txt12181218modalità di contabilizzazione del gettito consegue la pertinenza degli evocati parametri , i quali si riferiscono , appunto , alleentratetributarie . 4 . nel merito , la questione non è fondata . per valutare se la riserva al bilancio
2010-201.txt21152115autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente allentratain vigore degli statuti , verificandone la coerenza con i princípi » contenuti nella legge di delega n . 42
2010-216.txt3636. 4 della legge della regione sardegna 11 maggio 2006 , n . 4 ( disposizioni varie in materia dientrate, riqualificazione della spesa , politiche sociali e di sviluppo ) , quale sostituito dall art . 3 , comma
2010-216.txt601601. 4 della legge della regione sardegna 11 maggio 2006 , n . 4 ( disposizioni varie in materia dientrate, riqualificazione della spesa , politiche sociali e di sviluppo ) , nel testo sostituito dall art . 3 ,
2010-217.txt15401540notificazioni effettuate anteriormente al 1 marzo 2008 e quelle effettuate a partire da tale data , cioè dalla data dientratain vigore del comma 2 quater dell art . 36 del decreto legge 31 dicembre 2007 , n . 248
2010-302.txt560560lo scopo , conforme agli artt . 3 e 97 cost . , di consentire allo stato una maggiorazione delleentratee di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati ( sentenza n .
2010-302.txt10161016intervento del legislatore non è stato né improvviso e imprevedibile , né ingiustificato rispetto allo scopo perseguito di assicurare maggiorientrateall erario e di perequare le situazioni dei soggetti che svolgono attività commerciali , avvalendosi di beni pubblici , e
2010-342.txt124124del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2010 ) , nella parte in cui prevede che le maggiorientratetributarie derivanti dalla applicazione del comma 229 dello stesso art . 2 della citata legge n . 191 del 2009
2010-342.txt965965n . 191 del 2009 , cioè la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale , prevede che le maggiorientraterealizzate per effetto della applicazione del comma 229 , cioè per effetto del pagamento della imposta sostitutiva , affluiscano ,
2010-342.txt11291129regionale , salve talune eccezioni che , per quanto di rilevanza , saranno brevemente esaminate in seguito , oltre alleentratetributarie deliberate dalla regione stessa e che in questa sede non interessano , anche quelle erariali , dirette ed indirette
2010-342.txt14141414operando la disciplina d eccezione contenuta nell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , unentratatributaria erariale , seppur riscossa in sicilia , affluisca alle casse dello stato ( e non a quelle della regione
2010-342.txt14431443affluisca alle casse dello stato ( e non a quelle della regione ) è che si tratti di una nuovaentratatributaria , per tale dovendosi necessariamente intendere una entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza
2010-342.txt14521452quelle della regione ) è che si tratti di una nuova entrata tributaria , per tale dovendosi necessariamente intendere unaentrataaggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla regione . 4.2 . in
2010-342.txt16001600quello « di lasciare invariato il gettito per la regione , facendo beneficiare solo lo stato di un aumento dientratedeterminato dalla nuova disciplina legislativa ; ma quello di avocare allo stato l intero importo di un gettito tributario [
2010-342.txt17691769siciliana , si è chiarita la caratteristica di tale tributo , precisando che « non si tratta di una nuovaentrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale ( sentenza n . 49 del 1972 )
2010-342.txt18341834attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , secondo il quale spettano alla regione siciliana ” tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2010-342.txt18551855tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2010-342.txt22192219della legge denunciata , la quale non prevede e non consente , essa stessa , l attribuzione allo stato dientratetributarie erariali in contrato con le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria , e , dunque ,
2010-342.txt22482248attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria , e , dunque , se non quando si tratti di una nuovaentratatributaria , il cui gettito sia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare particolari finalità dello stato » . 5
2010-342.txt22982298altresì , dalla costante prassi formatasi in ordine alla destinazione del gettito della più volte ricordata imposta sostitutiva sino allaentratain vigore della legge n . 191 del 2009 ( né , d altra parte , contraddetta da una diversa
2010-357.txt43024302il cui gettito è devoluto alle province autonome , alle quali è lasciata la responsabilità della scelta di una minoreentratatributaria attraverso la riduzione delle aliquote ; c ) non riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle
2010-357.txt52285228. 22 , comma 1 , della citata legge della provincia autonoma di trento n . 19 del 2009 ,entratain vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell art . 73 della stessa legge , ha infatti modificato il
2010-357.txt57705770i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o , rispettivamente , inviati prima della data dientratain vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005 , n . 20 , trovano applicazione le disposizioni statali in materia
2010-369.txt6060, in relazione a diversi atti del ministero dell economia e delle finanze , aventi ad oggetto la spettanza delleentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti quali imprese di revisione o studi di consulenza riconosciuti ed
2010-369.txt156156regione siciliana , in relazione a diversi atti della stessa regione , aventi anch essi ad oggetto la spettanza delleentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti privati autorizzati e le modalità di collegamento di tali soggetti
2010-369.txt207207prospettano motivi di impugnazione analoghi , avendo per oggetto come visto la spettanza allo stato o alla regione siciliana delleentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti terzi rispetto agli uffici pubblici , nonché le modalità di
2010-369.txt3503502008 , n . 0014656 dip . 4 , con la quale lo stato aveva già rivendicato a sé leentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti quali imprese di revisione o studi di consulenza riconosciuti ed
2010-369.txt433433che tale ultima nota non è stata impugnata , con la conseguenza che l affermazione della spettanza allo stato delleentrateche ne sono oggetto non può piú essere contestata . l eccezione è fondata . 3.1 . con il ricorso
2010-369.txt653653. 0111774 . la ricorrente lamenta che , con la nota impugnata , viene affermata la spettanza allo stato delleentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti « terzi » rispetto agli uffici pubblici , quali imprese
2010-369.txt856856alla predetta circolare . la ricorrente censura tali atti « in relazione alla implicita affermazione della spettanza allo stato delleentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in sicilia ed effettuate in via
2010-369.txt11701170nota . la ricorrente sostiene , infatti , che anch essi sono diretti ad affermare la spettanza allo stato delleentraterelative alle operazioni di motorizzazione effettuate in sicilia da soggetti privati riconosciuti ed autorizzati ad operare dall assessorato regionale del
2010-39.txt673673stato , della corte dei conti e dei tribunali militari » ) entro il termine ordinatorio di cinque anni dallentratain vigore della costituzione medesima . questa stessa corte ha poi precisato che , benché l indicata revisione non crei
2011-152.txt615615. così disponendo , la norma censurata , che non configurerebbe né una imposta di nuova istituzione , né unaentrataderivante dall aumento di aliquota di un imposta preesistente , sarebbe lesiva dell autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt .
2011-152.txt680680. n . 1074 del 1965 . secondo tale principio , infatti , spettano alla regione siciliana , oltre alleentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del territorio , dirette o indirette
2011-152.txt689689principio , infatti , spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio , dirette o indirette , comunque denominate , con esclusione delle nuove entrate
2011-152.txt709709entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del territorio , dirette o indirette , comunque denominate , con esclusione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2011-152.txt809809d imposta agevolativi , la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali , l agenzia delleentratetrasmette a tali amministrazioni ed enti , tenuti al detto recupero , entro i termini e secondo le modalità telematiche
2011-152.txt8838831997 , n . 241 » ; nel secondo periodo , dispone che « le somme recuperate sono riversate allentratadel bilancio dello stato e restano acquisite all erario » . essa è essenzialmente finalizzata a garantire un più efficace
2011-152.txt929929crediti d imposta e ad agevolarne il recupero , mediante l introduzione dell obbligo , a carico dell agenzia delleentrate, della trasmissione dei dati relativi ai crediti d imposta alle indicate amministrazioni ed enti , anche territoriali , tenuti
2011-152.txt10981098. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo il quale spettano alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . la regione , infatti
2011-152.txt11851185di cui la norma in esame intende agevolare il recupero , è alla regione siciliana alla quale l agenzia delleentratedeve trasmettere i dati inerenti appunto ai crediti d imposta relativi a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi sul territorio
2011-152.txt12381238anche acquisire il gettito da esso derivante , posto che tale gettito , lungi dal costituire frutto di una nuovaentratatributaria erariale , non è altro che l equivalente del gettito del tributo previsto ( al di fuori dei casi
2011-152.txt13191319, comma 6 , del d.l . n . 40 del 2010 , nella parte in cui stabilisce che leentratederivanti dal recupero dei crediti d imposta « sono riversate all entrata del bilancio dello stato e restano acquisite all
2011-152.txt13311331, nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d imposta « sono riversate allentratadel bilancio dello stato e restano acquisite all erario » , anche con riferimento a crediti d imposta inerenti a
2011-152.txt13941394comma 2 undecies , del d.l . n . 40 del 2010 , nella parte in cui , senza introdurreentratenuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione , stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione
2011-152.txt14111411, senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione , stabilisce che il gettito delle maggiorientratederivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2 septies a 2 decies del medesimo art .
2011-152.txt15481548individuate dal medesimo art . 2 , comma 2 septies . tali controversie devono essere « pendenti alla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte , fino al 30 giugno 1999
2011-152.txt16291629precisa individuazione delle controversie , in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata , dimostra che il gettito delleentratederivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione , nel territorio regionale ,
2011-152.txt18431843statutaria di cui al d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto quest ultimo attiene esclusivamente alle «entratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale siciliano , dirette o indirette , comunque denominate » . 6 .
2011-152.txt21152115e n . 98 del 2000 ) , in quei casi nei quali vengano dal legislatore statale individuate « nuoveentratetributarie » alle quali sia apposta la « clausola di riserva all erario » e risulti , tuttavia , complessa
2011-152.txt21582158in concreto del gettito derivante dalle nuove norme , anche con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle « nuoveentratetributarie » e gettito derivante dalle « vecchie » entrate tributarie riscosse sul territorio regionale . nella specie , come
2011-152.txt21682168con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle « nuove entrate tributarie » e gettito derivante dalle « vecchie »entratetributarie riscosse sul territorio regionale . nella specie , come si è già affermato al punto 5.1 . , il
2011-152.txt21912191sul territorio regionale . nella specie , come si è già affermato al punto 5.1 . , il gettito delleentratederivanti dalla eventuale definizione agevolata delle richiamate controversie è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione , nel territorio regionale
2011-152.txt22272227riscossione , nel territorio regionale , di un tributo erariale . posto , quindi , che non si tratta dientratetributarie , né nuove , né preesistenti , non sussiste la pretesa violazione dell art . 2 delle norme di
2011-152.txt22692269statutaria di cui al d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto quest ultimo attiene esclusivamente alle «entratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio regionale siciliano , dirette o indirette , comunque denominate » . 7 .
2011-152.txt23412341agevolata di tutte le controversie tributarie indicate , in specie , alla lettera b ) , stabilisce che le maggiorientratecosì acquisite affluiscano al fondo erariale di cui all art . 7 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 ,
2011-152.txt24492449arrecare un pregiudizio economico alla regione , violerebbe le attribuzioni finanziarie di quest ultima , determinando una sostituzione di unaentrataspettante alla regione , con un altra , neppure nuova , assegnata allo stato per proprie e preesistenti finalità ,
2011-152.txt25462546corte di cassazione » , « che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado , alla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , da oltre dieci anni , per le quali risulti soccombente
2011-152.txt27442744. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo il quale spettano alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . pertanto , la previsione
2011-152.txt28192819il principio di cui all art . 2 delle norme di attuazione , non potendo peraltro neppure ritenersi che leentratederivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano ” entrate nuove ” .
2011-152.txt28302830attuazione , non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano “entratenuove ” .
2011-17.txt1611612 dicembre 2005 , n . 248 . la rimettente riferisce che in data 20 novembre 2008 l agenzia delleentratedi bologna si è costituita in giudizio chiedendo , in via pregiudiziale , che fosse dichiarata l inammissibilità dell appello
2011-247.txt139139rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n
2011-247.txt321321n . 602 del 1973 ] si applicano a decorrere dal periodo d imposta per il quale alla data dientratain vigore del presente decreto [ 4 luglio 2006 ] sono ancora pendenti i termini di cui al primo e
2011-247.txt25652565normativa sul raddoppio dei termini di accertamento si applichi solo alle annualità successive all anno 2006 , nel quale èentratain vigore la normativa denunciata ; dall altro , che « l eventuale denuncia » debba essere presentata , ai
2011-247.txt27042704decorso del termine ordinario di accertamento ; b ) anche alle annualità antecedenti all anno 2006 , nel quale sonoentratein vigore tali disposizioni . 3 . 1 . quanto al punto sub a ) , la non implausibilità dell
2011-247.txt36473647b ) secondo cui il raddoppio si applicherebbe anche alle annualità d imposta anteriori a quella pendente al momento dellentratain vigore delle disposizioni denunciate ( 4 luglio 2006 ) , la sua non implausibilità discende dal fatto che il
2011-247.txt36813681non implausibilità discende dal fatto che il raddoppio , stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dellentratain vigore del decreto legge n . 223 del 2006 , incide necessariamente ( protraendoli ) sui termini di accertamento
2011-247.txt39833983denuncia penale ; b ) nei giudizi principali riuniti egli deve fare applicazione delle disposizioni denunciate , perché queste sonoentratein vigore il 4 luglio 2006 , anteriormente alla scadenza del termine ” breve ” quadriennale previsto , per gli
2011-247.txt48374837[ . . . ] 25 si applicano a decorrere dal periodo d imposta per il quale alla data dientratain vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma [ . .
2011-247.txt49114911viene solo escluso che il raddoppio dei termini si applichi alle violazioni tributarie per le quali , alla data dientratain vigore del decreto ( 4 luglio 2006 ) , fosse già decorso il termine di accertamento previsto dalla normativa
2011-247.txt51105110decadenza ( 48 mesi in luogo di 18 mesi ) trova applicazione nel caso in cui , alla data dientratain vigore della legge recante l ampliamento del termine , sia ancora pendente il termine originario , mentre non è
2011-247.txt81918191fiscale censurata si applica solo per l avvenire , con riferimento sia agli illeciti commessi a decorrere dalla data dientratain vigore del decreto legge n . 223 del 2006 sia a quelli commessi anteriormente e per i quali ,
2011-280.txt11411141del contributo è corretta , perché non contrasta con i criteri elaborati da questa corte al fine di qualificare unentratacome tributaria ; criteri che consistono : a ) nella doverosità della prestazione , in mancanza di un rapporto sinallagmatico
2011-281.txt159159del giudice dell esecuzione gli atti del procedimento » . la disposizione , applicabile solo « se si procede perentratetributarie dello stato » ( art . 30 , comma 1 , del d.lgs . 26 febbraio 1999 , n
2011-281.txt19951995e 3 dell art . 85 del d.p.r . n . 602 del 1973 , con effetto dalla data dientratain vigore della legge di conversione ( 3 dicembre 2005 ) . 3.4 . quanto , infine , al punto
2012-135.txt137137, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt , da versare alleentratedel bilancio dello stato . a partire dall anno 2012 l addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo
2012-135.txt205205i termini da stabilire con provvedimento del ministero dell economia e delle finanze , d intesa con l agenzia delleentrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . in caso di omesso
2012-135.txt215215e delle finanze , d intesa con l agenzia delle entrate , da emanarsi entro novanta giorni dalla data dientratain vigore della presente disposizione . in caso di omesso o insufficiente versamento dell addizionale si applica la sanzione di
2012-135.txt279279versato » . il comma è impugnato nella parte in cui stabilisce che l addizionale deve essere versata « alleentratedel bilancio dello stato » . l art . 40 , comma 2 [ rectius : alinea e lettera a
2012-135.txt4174172015 , a 542,563 milioni di euro a decorrere dall anno 2016 , mediante utilizzo di quota parte delle maggiorientratederivanti dall articolo 23 [ . . . ] » e , quindi , anche dell addizionale erariale . secondo
2012-135.txt584584ai sensi del primo comma dell articolo 36 dello statuto della regione siciliana spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2012-135.txt593593statuto della regione siciliana spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2012-135.txt614614tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2012-135.txt711711art . 2 delle norme di attuazione statutaria richiede per riservare allo stato , in via di eccezione , leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio siciliano . 2 . preliminarmente , occorre prendere atto che , successivamente alla
2012-135.txt10261026dell addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della regione siciliana e cioè : a ) la novità dellentratatributaria ; b ) la destinazione del gettito , con apposite leggi , alla copertura di oneri diretti a soddisfare
2012-135.txt12551255art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2012-135.txt14041404va rilevato che come espressamente riconosciuto da entrambe le parti del giudizio la suddetta addizionale erariale non rientra tra leentratetributarie che lo statuto siciliano e le sue norme di attuazione riservano nominativamente allo stato . occorre accertare , perciò
2012-135.txt14491449allo stato del gettito del prelievo disposta dalla normativa denunciata , secondo cui l addizionale deve essere versata « alleentratedel bilancio dello stato » , ai sensi del primo periodo del comma 21 dell art . 23 del decreto
2012-135.txt15051505b dell alinea del comma 2 dell art . 40 del medesimo decreto legge , per provvedere « alle minorientrateed alle maggiori spese » dettagliatamente elencate nell alinea di tale comma dell art . 40 ) sia legittimata dai
2012-135.txt15711571, per l attribuzione del gettito all erario statale . 3.2.1 . con riferimento alla condizione della ” novità dellentratatributaria ” , la giurisprudenza di questa corte ha costantemente affermato che , perché si realizzi tale condizione , deve
2012-135.txt16101610, deve verificarsi un « incremento di gettito » ( sentenza n . 198 del 1999 ) , cioè unaentrataaggiuntiva . rileva quindi la novità del provento , non la novità del tributo ( sentenze n . 47 del
2012-135.txt16461646sentenze n . 47 del 1968 e n . 49 del 1972 , che hanno ritenuto ” nuova ” lentrataderivante da un addizionale ) . ne deriva che l addizionale erariale introdotta dalla denunciata normativa ( sia essa qualificabile
2012-135.txt16841684sia essa qualificabile come un addizionale in senso stretto oppure come una sovrimposta ) , in quanto comporta una maggioreentrata, deve essere considerata una « nuova entrata tributaria » , ai sensi del primo comma dell art . 2
2012-135.txt16921692stretto oppure come una sovrimposta ) , in quanto comporta una maggiore entrata , deve essere considerata una « nuovaentratatributaria » , ai sensi del primo comma dell art . 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria dello
2012-135.txt17321732dello statuto siciliano . 3.2.2 . con riferimento alla ulteriore condizione della ” specificità della destinazione del gettito della nuovaentrata” , va osservato che , in base agli evocati parametri , essa è soddisfatta quando la legge statale stabilisce
2012-135.txt18111811impugnato comma 2 dell art . 40 del decreto legge n . 98 del 2011 stabiliscono che « alle minorientratee alle maggiori spese derivanti dall articolo 13 , comma 1 , dall articolo 17 , comma 6 , dall
2012-135.txt204820482015 , a 542,563 milioni di euro a decorrere dall anno 2016 , mediante utilizzo di quota parte delle maggiorientratederivanti dall articolo 23 [ . . . ] » . secondo l interpretazione piú ragionevole , conforme a costituzione
2012-135.txt20882088costituzione , tale disposizione va intesa nel senso che il gettito dell addizionale è interamente destinato alla copertura delle minorientratee delle maggiori spese indicate nell alinea ed è ripartito ( « quota parte » ) tra le svariate voci
2012-135.txt21122112spese indicate nell alinea ed è ripartito ( « quota parte » ) tra le svariate voci di tali minorientratee di maggiori spese , indipendentemente dall evenienza che il gettito dell addizionale non sia sufficiente per provvedere all intera
2012-135.txt21372137, indipendentemente dall evenienza che il gettito dell addizionale non sia sufficiente per provvedere all intera copertura . le minorientratee le maggiori spese dettagliatamente indicate nell alinea del denunciato comma 2 dell art . 40 rispondono ad esigenze specifiche
2012-142.txt205205, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt , da versare alleentratedel bilancio dello stato » . la disposizione è impugnata per violazione degli artt . 73 , 75 e 79
2012-142.txt439439che lo stato , con la disposizione impugnata , nel prevedere che l addizionale erariale « è da versare alleentratedel bilancio dello stato » , si appropria illegittimamente del gettito di un tributo proprio provinciale . in via subordinata
2012-142.txt521521lettera g ) , dello statuto , che riserva alla provincia medesima « i nove decimi di tutte le altreentratetributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate , inclusa l imposta locale sui redditi , ad eccezione di
2012-142.txt32783278g ) ] , dello statuto , che riserva alla provincia medesima « i nove decimi di tutte le altreentratetributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate , inclusa l imposta locale sui redditi , ad eccezione di
2012-142.txt413241322011 è destinata solo una « quota parte » dell addizionale stessa , oltre che una vasta congerie di nuoveentrate; 3 ) l addizionale è destinata alla copertura non di « nuove specifiche spese » , ma dell insieme
2012-142.txt42014201, alinea e lettera g ) , dello statuto riserva alle province autonome « i nove decimi » delle «entratetributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate [ . . . ] , ad eccezione di quelle di
2012-142.txt490749072 dell art . 40 del decreto legge n . 98 del 2011 . tra tali spese ( o minorientrate) , infatti , hanno carattere continuativo quelle previste dai seguenti articoli del medesimo decreto legge : a ) 23
2012-143.txt245245del d.p.r . n . 1074 del 1965 , a norma dei quali spettano alla regione siciliana , oltre alleentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2012-143.txt254254a norma dei quali spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2012-143.txt275275tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2012-143.txt485485e dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , spettano alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio ( ad eccezione di alcuni specifici tributi ) . è possibile per
2012-143.txt534534stato il gettito di determinati tributi , solamente se ricorrono due condizioni : a ) che si tratti di unaentratatributaria « nuova » e b ) che il relativo gettito sia specificamente destinato dalla legge alla copertura di oneri
2012-143.txt583583dello stato specificate nelle leggi medesime . questa corte ha già affermato che il contributo unificato ha natura di «entratatributaria erariale » ai sensi dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 ( sentenza n
2012-143.txt656656, cioè , della « novità » del tributo medesimo . in proposito si deve osservare che « nuova »entratatributaria ( la quale può essere riservata allo stato , in virtù dell art . 2 del d.p.r . n
2012-143.txt689689dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 ) è , però , anche la maggioreentrataderivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione
2012-143.txt10631063si svolgono in sicilia . questa corte ha già affermato che , quando il legislatore riserva all erario « nuoveentratetributarie » , il principio di leale collaborazione tra stato e regioni impone la previsione di un procedimento che contempli
2012-143.txt13361336rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito in legge , con modificazioni , dall art . 1 ,
2012-22.txt31093109fondo nazionale della protezione civile , in presenza di un persistente accentramento statale del servizio , ledono l autonomia dientratadelle stesse . parimenti , le suddette norme ledono l autonomia di spesa , poiché obbligano le regioni ad utilizzare
2012-22.txt31323132. parimenti , le suddette norme ledono l autonomia di spesa , poiché obbligano le regioni ad utilizzare le proprieentratea favore di organismi statali ( servizio nazionale di protezione civile ) , per l esercizio di compiti istituzionali di
2012-22.txt31893189violato altresì il quarto comma dell art . 119 cost . , sotto il profilo del legame necessario tra leentratedelle regioni e le funzioni delle stesse , poiché lo stato , pur trattenendo per sé le funzioni in materia
2012-223.txt11461146rimettenti , le decurtazioni operate avrebbero tutte le caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza di questa corte per qualificare come tributarie alcuneentrate. in particolare , si tratterebbe di una prestazione doverosa , in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti
2012-241.txt782782della regione autonoma sardegna . le regioni ricorrenti impugnano disposizioni che prevedono , in un caso , una diminuzione dientrateerariali ( art . 2 , comma 6 , nella parte impugnata dalla regione siciliana ) oppure , negli altri
2012-241.txt818818) oppure , negli altri casi , riservano allo stato ( art . 2 , comma 36 ) le maggiorientratederivanti dalla diminuzione di agevolazioni ( art . 1 , comma 6 ) , dall introduzione di nuovi giochi e
2012-241.txt947947all evasione fiscale ( art . 2 , comma 36 , terzo e quarto periodo ) . la diminuzione dientrateerariali , comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alla regione siciliana , viene censurata per l asserito impoverimento
2012-241.txt980980siciliana , viene censurata per l asserito impoverimento arrecato alla finanza regionale . la riserva allo stato delle suddette maggiorientrateè , a sua volta , ritenuta lesiva dell autonomia finanziaria delle ricorrenti , le quali lamentano la violazione delle
2012-241.txt10191019violazione delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione che : a ) attribuiscono ai bilanci regionali quote delleentratederivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori ; b ) pongono condizioni per la riserva allo stato
2012-241.txt12131213eccezione non è fondata per due diverse ragioni . in primo luogo , perché in tutti i casi di maggiorientrateintegralmente riservate all erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle
2012-241.txt13471347viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi , tale da comportare in relazione ad essi una ” minoreentrata” rispetto al gettito che sarebbe spettato alla regione in assenza della riduzione ; con la conseguenza che si verificherebbe
2012-241.txt22202220solo a condizione che siano ” rispettati ” gli statuti speciali e quindi , per quanto attiene alle « maggiorientrate» erariali derivanti dal decreto , soltanto se l integrale riserva quinquennale allo stato del gettito prevista in via generale
2012-241.txt26192619clausola di salvaguardia . è invece necessario , in considerazione delle opposte conseguenze in ordine alla spettanza delle « maggiorientrate» , precisare le ragioni della non fondatezza , distinguendo come sopra visto i casi in cui la norma denunciata
2012-241.txt26532653i casi in cui la norma denunciata sia applicabile in quanto conforme alle norme statutarie ( con conseguente spettanza dellentrataallo stato ) , da quelli in cui , proprio per effetto della predetta clausola , sia inapplicabile perché non
2012-241.txt27112711tale specificazione motivazionale , espressamente richiesta da tutte le parti in giudizio , il problema della spettanza delle « maggiorientrate» non verrebbe risolto e costringerebbe gli enti ad autonomia differenziata a riproporre le questioni di legittimità costituzionale sotto forma
2012-241.txt27522752di conflitti di attribuzione aventi ad oggetto gli atti con i quali lo stato provvederà ad acquisire dette « maggiorientrate» . 5 . con il ricorso n . 135 del 2011 , la regione autonoma valle d aosta impugna
2012-241.txt29342934legge n . 138 del 2011 sono impugnati nella parte in cui prevedono l integrale attribuzione allo stato delle maggiorientratederivanti dall aumento dell aliquota di base dell accisa sui tabacchi lavorati : « il direttore generale dell amministrazione autonoma
2012-241.txt30193019i al decreto legislativo 26 ottobre 1995 , n . 504 » ( secondo periodo ) ; « le maggiorientratederivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo stato » ( quarto periodo ) . la regione autonoma lamenta che
2012-241.txt30483048stato » ( quarto periodo ) . la regione autonoma lamenta che la norma censurata riservi allo stato detta maggioreentrata, nonostante che non sussistano le condizioni previste dall art . 8 della legge n . 690 del 1981 per
2012-241.txt33233323del 1981 , per poter legittimamente ” riversare allo stato ” , in tutto o in parte , tale maggioreentratatributaria , occorre non solo la destinazione del gettito a « copertura di nuove o maggiori spese che sono da
2012-241.txt35093509legge n . 138 del 2011 , il quale prevede per quanto qui interessa che : a ) le maggiorientratederivanti dal decreto legge « sono riservate all erario , per un periodo di cinque anni , per essere destinate
2012-241.txt35823582« con apposito decreto del ministero dell economia e delle finanze , da emanare entro sessanta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito ,
2012-241.txt36863686per l indeterminatezza del suo oggetto . infatti , la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche « maggiorientrate» previste dal decreto legge n . 138 del 2011 che costituiscono « proventi » di tributi ad essa «
2012-241.txt37413741il ricorso , pertanto , per la sua generica formulazione , non consente di individuare quali , fra le maggiorientratederivanti dalle numerose misure disposte dal suddetto decreto legge , sarebbero state illegittimamente ” riversate ” allo stato . la
2012-241.txt42374237oggetto . anche in questo caso , infatti , la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche « maggiorientrate» previste dal decreto legge n . 138 del 2011 che costituiscono « proventi » di tributi ad essa «
2012-241.txt4372437236 quater , 36 quinquies e 36 decies . la ricorrente deduce che l integrale riserva allo stato delle maggiorientratederivanti dalle disposizioni censurate si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione e con gli artt . 48
2012-241.txt4736473636 del medesimo art . 2 il quale , come visto , attribuisce per un quinquennio allo stato le maggiorientratederivanti dal decreto legge , separatamente contabilizzate nel bilancio dello stato per violazione del combinato disposto dell art . 49
2012-241.txt48284828evocati parametri stabiliscono , rispettivamente , che : a ) « spettano alla regione le seguenti quote fisse delle sottoindicateentratetributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa : [ . . . ] 1 ) sei decimi del gettito
2012-241.txt50665066fine dell applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata . va rilevato , in proposito , che lentratain esame ha natura indiscutibilmente tributaria , come incidentalmente rilevato dalla sentenza di questa corte n . 223 del 2012
2012-241.txt52085208statutaria . nella specie , poi , non risulta realizzata alcuna delle ipotesi statutarie di riserva integrale allo stato delleentrateerariali . con riferimento al citato primo comma dell art . 4 del d.p.r . n . 114 del 1965
2012-241.txt54595459cost . che , con effetto dal 2014 , ha elevato a dignità costituzionale la regola dell equilibrio fra leentratee le spese del bilancio statale . va inoltre considerato che , come questa corte ha già osservato , il
2012-241.txt5556555636 non è specifica , come invece richiesto dall evocata norma statutaria . anche per tale ragione , la maggioreentrataderivante dal « contributo di solidarietà » non può essere integralmente riservata allo stato . 6.2 . in secondo luogo
2012-241.txt56335633come si è visto , riserva integralmente « all erario » per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiorientratederivanti dall intero decreto legge . in particolare , i commi 2 bis , 2 ter , 2 quater :
2012-241.txt57025702bis ) ; b ) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data dientratain vigore della legge di conversione del decreto legge ( comma 2 ter ) ; c ) precisano i casi
2012-241.txt60976097oltre che con il quarto periodo del medesimo comma 3 ) , riserva per un quinquennio allo stato la maggioreentrata, separatamente contabilizzata , derivante dall aumento dell aliquota di base dell accisa sui tabacchi lavorati ( come ricordato supra
2012-241.txt63636363decimi del gettito relativo , laddove il comma 36 dell art . 2 riserva interamente allo stato anche tale maggioreentratatributaria . né ricorre , per le stesse considerazioni svolte nei due punti precedenti , la condizione della « copertura
2012-241.txt66846684quella precedente , ma in quanto , introducendo una misura unica dell aliquota stessa , comporta complessivamente una « maggioreentrata» tributaria , integralmente attribuita allo stato . la regione autonoma friuli venezia giulia afferma che non ricorrono le condizioni
2012-241.txt69246924le condizioni per attribuire il gettito integralmente allo stato ) . va rilevato , in proposito , che le maggiorientratecui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e , precisamente , di imposte sui redditi . da
2012-241.txt72567256dichiarazioni in perdita fiscale . la ricorrente sostiene che la riserva quinquennale all erario dell intero ammontare di tali maggiorientrateè illegittima , perché non sussistono le condizioni indicate dalle norme di attuazione statutaria per una tale riserva . lamenta
2012-241.txt73687368per riservare il gettito interamente allo stato : vedi i quattro punti precedenti ) . le norme denunciate costituiscono maggiorientratederivanti dall ires , cioè dall imposta che ha sostituito l abrogata irpeg , menzionata dallo statuto . l assimilabilità
2012-241.txt78837883in primo luogo , l art . 2 , comma 6 , nella parte in cui prevede una ” minoreentrata” per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi
2012-241.txt80158015regione autonoma friuli venezia giulia , la ricorrente censura la norma in relazione non al risultato complessivo ( « maggioreentrata» ) derivante dall applicazione della nuova aliquota fissa a tutti i redditi suddetti , ma ai soli casi di
2012-241.txt81358135pertanto , è ben possibile che essi determinino un incremento netto di gettito e , quindi , una « maggioreentrata» , nella specie di natura indubbiamente tributaria . si è già sottolineato , del resto , che la regione
2012-241.txt81858185( vedi supra , al punto 6.4 . ) proprio sul plausibile presupposto che essa determini complessivamente una « maggioreentrata» . tanto basta a inficiare la correttezza del diverso presupposto da cui muove la ricorrente , la quale ,
2012-241.txt83758375. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria , poi , prevede soltanto che spettano alla regione tutte leentratetributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , ad eccezione sia « delle nuove entrate tributarie il cui gettito
2012-241.txt83918391alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell àmbito del suo territorio , ad eccezione sia « delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2012-241.txt84258425diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime » , sia di alcune specificheentrate, nominativamente indicate e parimenti riservate allo stato . al riguardo va qui ribadito in conformità alla giurisprudenza di questa
2012-241.txt84768476stabiliscono , a favore della regione , una rigida garanzia ” quantitativa ” , cioè la garanzia della disponibilità dientratetributarie non inferiori a quelle ottenute in passato : onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito
2012-241.txt86398639alla ricorrente . 7.3 . la regione siciliana impugna , in secondo luogo , le misure riguardanti le « maggiorientrate» previste dai commi 1 , 2 , 2 bis , 2 ter , 2 quater , 3 , secondo
2012-241.txt92609260un minimo di prelievo pari a 3 euro ; h ) il terzo periodo del comma 36 prevede « maggiorientrate» derivanti « dall attività di contrasto all evasione » . tutte queste « maggiori entrate » ( come ricordato
2012-241.txt9276927636 prevede « maggiori entrate » derivanti « dall attività di contrasto all evasione » . tutte queste « maggiorientrate» ( come ricordato , in particolare , ai punti 5.2 . e 6.1 . ) sono acquisite , con
2012-241.txt93609360sede europea , anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale » . in particolare , per le maggiorientratederivanti dall applicazione del comma 3 ( ivi comprese , perciò , quelle conseguenti alla maggiorazione dell accisa sui tabacchi
2012-241.txt94239423allo stato . anche i commi 5 bis e 5 ter attraverso l indicazione della finalità « di recuperare allentratadel bilancio dello stato » sia le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni
2012-241.txt94889488ed iscritte a ruolo confermano il disposto del primo periodo del comma 36 , riservando al bilancio statale le maggiorientrateda essi previste . analogamente , il terzo ed il quarto periodo del comma 36 riservano espressamente allo stato le
2012-241.txt95109510essi previste . analogamente , il terzo ed il quarto periodo del comma 36 riservano espressamente allo stato le maggiorientratederivanti « dall attività di contrasto all evasione » , precisando che esse sono destinate al fondo per la riduzione
2012-241.txt96789678la norma abrogata non abbia mai avuto applicazione . la ricorrente deduce che la riserva allo stato delle suddette maggiorientrateriscosse nel territorio siciliano víola i sopra ricordati artt . 36 dello statuto speciale e 2 del d.p.r . n
2012-241.txt97629762. n . 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delleentrateerariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c )
2012-241.txt97719771tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla
2012-241.txt97799779del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2012-241.txt98339833precisare che vi sono anche altre disposizioni dello statuto e delle sue norme di attuazione che riservano allo stato altreentrateerariali ( tutte testualmente definite « tributarie » ) nominativamente indicate . in particolare , per quel che qui interessa
2012-241.txt98829882dello statuto stabilisce che « sono [ . . . ] riservate allo stato le imposte di produzione e leentratedei monopoli dei tabacchi e del lotto » . in attuazione di tale disposizione , il secondo ed il terzo
2012-241.txt99239923comma dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 prevedono che « competono allo stato leentratederivanti : a ) dalle imposte di produzione ; b ) dal monopolio dei tabacchi ; c ) dal lotto
2012-241.txt99599959; c ) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale » ( secondo comma ) e che « leentratepreviste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle a ) , b ) e c ) , che fanno
2012-241.txt99949994e c ) , che fanno parte integrante del presente decreto » ( terzo comma ) . tra le «entratetributarie riservate allo stato in base all art . 36 secondo comma dello statuto della regione siciliana » , la
2012-241.txt1002610026comma dello statuto della regione siciliana » , la tabella a ) indica , al numero 16 ) , «entrateeventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi » e , al numero 17 ) , «
2012-241.txt1010610106delle promosse questioni , è perciò necessario esaminare ciascuna norma impugnata per valutare se la riserva allo stato della maggioreentratada essa prevista sia conforme alla normativa statutaria ed alle relative norme di attuazione . 7.3.1 . in proposito ,
2012-241.txt1014410144in proposito , occorre constatare , innanzitutto , che il censurato comma 3 dell art . 2 riguarda una delleentratetributarie nominativamente riservate allo stato dallo statuto d autonomia . gli impugnati secondo , terzo e quarto periodo del comma
2012-241.txt102821028226 ottobre 1995 , n . 504 e successive modificazioni . l attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiorientratein misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2012 . le maggiori entrate derivanti
2012-241.txt1030110301maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2012 . le maggiorientratederivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo stato » . la questione sollevata dalla regione siciliana in ordine alla
2012-241.txt1047110471decreto del presidente della repubblica . il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo stato , con norma speciale , leentratederivanti dalle « imposte di produzione » , tra le quali vanno annoverate , secondo la terminologia all epoca utilizzata
2012-241.txt1055610556di disposizioni , unitamente alla tabella b ) , riserva espressamente allo stato , sempre con norma speciale , leentratederivanti dal monopolio dei tabacchi e , in particolare , tutti i proventi di tale monopolio , tra cui 1
2012-241.txt1061010610, ivi compresa , quindi , anche l accisa sui tabacchi lavorati . in ogni caso , dunque , lentratatributaria in esame è nominativamente destinata all erario . ne consegue che la normativa denunciata , essendo conforme agli statuti
2012-241.txt1068610686difetto di contrasto con i parametri statutari e di attuazione statutaria . 7.3.2 . venendo ora alle questioni riguardanti leentrateerariali previste dai commi 5 bis e 5 ter , va rilevato che tali entrate sono accessorie ad altre entrate
2012-241.txt1070110701ora alle questioni riguardanti le entrate erariali previste dai commi 5 bis e 5 ter , va rilevato che talientratesono accessorie ad altre entrate , in quanto attengono ( come sopra ricordato al punto 7.3 . ) : a
2012-241.txt1070610706entrate erariali previste dai commi 5 bis e 5 ter , va rilevato che tali entrate sono accessorie ad altreentrate, in quanto attengono ( come sopra ricordato al punto 7.3 . ) : a ) alle somme dichiarate e
2012-241.txt1079810798ulteriori controlli effettuati a carico dei predetti contribuenti ( medesimo comma 5 ter ) . la tipologia di tali maggiorientratetributarie è perciò diversa a seconda dell entrata cui accedono , cioè , a seconda dell oggetto dei singoli condoni
2012-241.txt1080610806( medesimo comma 5 ter ) . la tipologia di tali maggiori entrate tributarie è perciò diversa a seconda dellentratacui accedono , cioè , a seconda dell oggetto dei singoli condoni , sanatorie o controlli . 7.3.2.1 . ne
2012-241.txt1084510845. ne segue che , nel caso in cui il condono , la sanatoria o il controllo abbiano ad oggettoentratetributarie interamente e nominativamente riservate all erario in base alla normativa statutaria ( ad esempio , le accise ) ,
2012-241.txt1091010910alle regioni a statuto speciale ai sensi dell art . 19 bis . in particolare , occorre sottolineare che costituisconoentratatributaria nonostante i dubbi prospettati dalla difesa dello stato anche le sanzioni previste dal comma 5 ter : si tratta
2012-241.txt1093510935prospettati dalla difesa dello stato anche le sanzioni previste dal comma 5 ter : si tratta , infatti , dientratache spetta alla regione , ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla regione medesima , come stabilito dall art .
2012-241.txt1094410944dal comma 5 ter : si tratta , infatti , di entrata che spetta alla regione , ove acceda adentratetributarie spettanti alla regione medesima , come stabilito dall art . 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia
2012-241.txt1097110971come stabilito dall art . 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia finanziaria , secondo cui « leentratespettanti alla regione comprendono anche quelle accessorie [ . . . ] derivanti dall applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative [
2012-241.txt11018110187.3.2.2 . nel caso in cui , invece , il condono , la sanatoria o il controllo abbiano ad oggettoentratenon nominativamente riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , è necessario valutare , preliminarmente , se la riserva
2012-241.txt1108111081, debbono congiuntamente ricorrere per l eccezionale e integrale riserva statale di tale gettito . va rilevato che per detteentratericorre indubbiamente la prima delle suddette tre condizioni , rappresentata dal carattere tributario dell entrata erariale . non ricorrono invece
2012-241.txt1109611096va rilevato che per dette entrate ricorre indubbiamente la prima delle suddette tre condizioni , rappresentata dal carattere tributario dellentrataerariale . non ricorrono invece le altre due condizioni . quanto alla seconda condizione , relativa alla novità dell entrata
2012-241.txt1111611116entrata erariale . non ricorrono invece le altre due condizioni . quanto alla seconda condizione , relativa alla novità dellentratatributaria , va ricordato che , secondo la giurisprudenza di questa corte : a ) per la sua sussistenza «
2012-241.txt1115611156« deve verificarsi un ” incremento di gettito ” ( sentenza n . 198 del 1999 ) , cioè unaentrataaggiuntiva , rilevando la novità del provento , non la novità del tributo » ( sentenza n . 135 del
2012-241.txt1120011200sentenze n . 47 del 1968 e n . 49 del 1972 , che hanno ritenuto ” nuova ” lentrataderivante da un addizionale ) ; b ) può considerarsi ” nuova ” « anche la maggiore entrata » complessiva
2012-241.txt1121811218” l entrata derivante da un addizionale ) ; b ) può considerarsi ” nuova ” « anche la maggioreentrata» complessiva « derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente
2012-241.txt1127211272( sentenza n . 143 del 2012 ; sentenza n . 348 del 2000 ) ; c ) costituisce nuovaentratatributaria « una entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla regione
2012-241.txt1127611276143 del 2012 ; sentenza n . 348 del 2000 ) ; c ) costituisce nuova entrata tributaria « unaentrataaggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla regione » ( sentenza n
2012-241.txt1131311313» ( sentenza n . 342 del 2010 ) . alla stregua di tali criteri , deve escludersi che lentratadi cui al comma 5 bis ( recupero di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi
2012-241.txt1134111341recupero di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi del condono ) costituisca una « nuovaentrata» , riguardando essa somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale . detto comma , infatti , non
2012-241.txt1139911399pertanto , non si verifica alcuna ” novità del provento ” . analoghe osservazioni valgono con riguardo alle « maggiorientrate» derivanti dagli ulteriori controlli sui contribuenti , previste dal citato comma 5 ter . infatti , l attività di
2012-241.txt1144511445alcuna modifica della legislazione fiscale vigente , né determina un ” nuovo provento ” . la riserva allo stato delleentratedi cui ai commi 5 bis e 5 ter ( per la parte relativa agli ulteriori controlli fiscali ) non
2012-241.txt1148911489, consentita dallo statuto . quanto alla terza condizione , relativa alla « specificità della destinazione del gettito della nuovaentrata» , va ricordato che essa « è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per
2012-241.txt1154911549legge stessa ( sentenza n . 135 del 2012 ) . ne deriva che la destinazione del gettito di talientrate« alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea , anche alla luce della
2012-241.txt1162111621del ricorso del friuli venezia giulia . in definitiva , la mancanza delle tre condizioni di riserva allo stato delleentratein esame , ove queste accedano ad entrate non nominativamente riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , rende
2012-241.txt1162911629definitiva , la mancanza delle tre condizioni di riserva allo stato delle entrate in esame , ove queste accedano adentratenon nominativamente riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , rende la devoluzione all erario del gettito non conforme
2012-241.txt1169511695all art . 19 bis , l inapplicabilità alla ricorrente delle norme censurate . invece , con riferimento a talientrate, la suddetta clausola di salvaguardia non opera , perché il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi
2012-241.txt1173811738applicabili alla regione siciliana . in particolare , il suddetto comma 5 bis stabilisce che : « l agenzia delleentratee le società del gruppo equitalia e di riscossione sicilia , al fine di recuperare all entrata del bilancio dello
2012-241.txt1175511755l agenzia delle entrate e le società del gruppo equitalia e di riscossione sicilia , al fine di recuperare allentratadel bilancio dello stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle
2012-241.txt1181711817notifica delle relative cartelle di pagamento , provvedono all avvio , entro e non oltre trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , di una ricognizione di tali contribuenti . nei successivi trenta
2012-241.txt1200412004quali è ancora in corso il termine per l accertamento , è sottoposta a controllo da parte dell agenzia delleentratee della guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013 , anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo
2012-241.txt1212412124per la sicilia ( denominato « riscossione sicilia » ) , esercitate con la specifica finalità di « recuperare allentratadel bilancio dello stato » il gettito correlato a tale attività . detta finalità implica , perciò , la volontà
2012-241.txt1231812318. 7.3.3 . la regione siciliana , come sopra ricordato , denuncia l illegittimità della riserva allo stato anche delleentratedi cui ai commi 1 , 2 , 2 bis , 2 ter , 2 quater e 35 octies dell
2012-241.txt1240012400punto 7.3.2.2 . è necessario valutare , pertanto , anche con riguardo a tali norme , se la riserva delleentrateall erario rispetti tutte le indicate tre condizioni poste dallo statuto per la devoluzione allo stato del gettito . 7.3.3.1
2012-241.txt1257212572) , la questione deve essere dichiarata inammissibile per il sopraggiunto venir meno di detto presupposto , e cioè dellentrata, rivendicata dalla ricorrente , corrispondente all indicata « riduzione » . 7.3.3.2 . ad analoga conclusione di inammissibilità si
2012-241.txt1260212602riduzione » . 7.3.3.2 . ad analoga conclusione di inammissibilità si deve giungere con riguardo alla questione relativa all ulterioreentrataespressamente richiamata dall impugnato comma 1 dell art . 2 del decreto legge n . 138 del 2011 ; cioè
2012-241.txt1338413384, è ora necessario valutare se sussistano le sopra indicate tre condizioni statutariamente richieste per riservare allo stato le altreentratenon nominativamente attribuite all erario e rivendicate dalla regione ( precisate al punto 7.3.3 . ) . quanto alla prima
2012-241.txt1341513415precisate al punto 7.3.3 . ) . quanto alla prima condizione posta dallo statuto , relativa alla natura tributaria delleentrate, è indubbio che essa sussiste : a ) il censurato comma 2 dell art . 2 del decreto legge
2012-241.txt1356713567e , quindi , afferisce anch esso ad una imposta tipica . anche la seconda condizione consistente nella novità dellentratatributaria appare soddisfatta , perché le norme indicate introducono nuovi proventi ( anche se non nuovi tributi ) . non
2012-241.txt1360513605) . non è soddisfatta , invece , la condizione relativa alla « specificità della destinazione del gettito della nuovaentrata» , perché , come già osservato ai punti 6.1 . e 7.3.2.2 . , il disposto del comma 36
2012-241.txt1366013660del 2011 prevede una destinazione solo generica di tale gettito . ne deriva che la devoluzione all erario di talientratevíola la normativa di rango statutario , con la conseguenza che , in forza della clausola generale di salvaguardia di
2012-241.txt1374313743questioni . 7.4 . la ricorrente regione impugna , infine , la normativa che riserva allo stato le « maggiorientrate» derivanti dall attività di contrasto all evasione fiscale , ai sensi del comma 36 , terzo periodo , dell
2012-241.txt13786137862 del decreto legge n . 138 del 2011 . come nell ipotesi esaminata al punto 7.3.2 . , leentratetributarie in esame ( derivanti dal contrasto all evasione fiscale ) fanno riferimento ad altre entrate tributarie . la tipologia
2012-241.txt13802138027.3.2 . , le entrate tributarie in esame ( derivanti dal contrasto all evasione fiscale ) fanno riferimento ad altreentratetributarie . la tipologia di tali maggiori entrate è , perciò , diversa a seconda dell entrata cui si riferiscono
2012-241.txt1381013810( derivanti dal contrasto all evasione fiscale ) fanno riferimento ad altre entrate tributarie . la tipologia di tali maggiorientrateè , perciò , diversa a seconda dell entrata cui si riferiscono , cioè , a seconda dell oggetto delle
2012-241.txt1381913819riferimento ad altre entrate tributarie . la tipologia di tali maggiori entrate è , perciò , diversa a seconda dellentratacui si riferiscono , cioè , a seconda dell oggetto delle singole evasioni fiscali . ne segue che , ove
2012-241.txt1384513845, a seconda dell oggetto delle singole evasioni fiscali . ne segue che , ove l evasione abbia ad oggettoentratetributarie interamente e nominativamente riservate all erario in base alla normativa statutaria , la questione deve essere dichiarata non fondata
2012-241.txt1392713927esclusione , dunque , di qualsiasi violazione di tali parametri . ove , invece , l evasione abbia ad oggettoentratenon nominativamente riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , è necessario valutare come nelle ipotesi esaminate al punto
2012-241.txt1397313973del gettito all erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana . nella specie , si è in presenza di unaentratatributaria ( in quanto effetto dell attività di contrasto all evasione fiscale ) , ma non « nuova » (
2012-241.txt1430714307né con riferimento al comma 6 dello stesso articolo , impugnato nella sola parte in cui prevede una ” minoreentrata” ; né con riferimento , infine , al comma 36 , terzo periodo , dello stesso art . 2
2012-241.txt1433214332riferimento , infine , al comma 36 , terzo periodo , dello stesso art . 2 per la parte riguardanteentratenon nominativamente riservate allo stato e riscosse in sicilia . 8 . con il ricorso n . 160 del 2011
2012-241.txt1451114511statuto , riservano integralmente allo stato , per un periodo di cinque anni e con separata contabilizzazione , le maggiorientrateda esse previste . a parte la questione di cui si dirà al successivo punto 8.1 . , per la
2012-241.txt1562715627punto 6.2 . hanno aumentato l aliquota base dell iva ( comma 2 bis ) con effetto dalla data dientratain vigore della legge di conversione del decreto legge ( comma 2 ter ) , escludendo , tuttavia , l
2012-241.txt1593715937, primo periodo ) ed « attraverso separata contabilizzazione » ( comma 36 , secondo periodo ) , le maggiorientratederivanti dall adozione , da parte del « ministero dell economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di stato
2012-241.txt1597815978» ( comma 3 , primo periodo ) , di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiorientrate( introduzione di nuovi giochi ; indizione di nuove lotterie adozione di nuove modalità di gioco del lotto e dei
2012-241.txt1608516085lettera m ) , dello statuto speciale , che assegna alla regione autonoma i « sette decimi di tutte leentrateerariali , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici »
2012-241.txt1613116131previste dalle precedenti lettere da a ad l del primo comma dello stesso art . 8 , in relazione alleentratederivanti dall irpef , dall irpeg , dalle imposte di bollo , registro , ipotecarie , sul consumo dell energia
2012-241.txt1629016290disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello stato . infatti premesso che è pacifica la natura di «entrateerariali » ( ai sensi dell evocata lettera m del primo comma dell art . 8 dello statuto speciale sardo
2012-241.txt1634916349evidente che l impugnata normativa , sottraendo alla regione autonoma sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delleentrateerariali riscosse o percette nel territorio della regione , violerebbe l evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di
2012-241.txt1645716457all erario , « per un periodo di cinque anni » ed « attraverso separata contabilizzazione » , le maggiorientratederivanti dall applicazione dei commi 5 bis e 5 ter dello stesso art . 2 . questi ultimi due commi
2012-241.txt1649716497commi ( come visto ai punti 7.3 . e 7.3.4 . ) prevedono , rispettivamente , il recupero « allentratadel bilancio dello stato » delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e
2012-241.txt1663716637comma 5 ter ) . la ricorrente deduce che anche in questo caso la suddetta riserva allo stato delle maggiorientratevíola l art . 8 dello statuto speciale , trattandosi di un gettito che , ove le somme dovute dai
2012-241.txt1669016690in base a detto parametro statutario , alla regione . come si è già visto in precedenza , le maggiorientratein esame hanno entrambe natura tributaria : quelle che derivano dal comma 5 bis , perché sono relative alle somme
2012-241.txt1697216972come visto ai punti 6.4 . e 7.2 . ) riserva all erario , per un quinquennio , le maggiorientratederivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale
2012-241.txt1710317103, che come già osservato nel punto 8.4 . assegna alla regione sardegna i « sette decimi di tutte leentrateerariali , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici »
2012-241.txt1714517145anche tale denunciata normativa si pone in contrasto con lo statuto speciale , perché : 1 ) le complessive maggiorientratederivanti dall applicazione dei commi impugnati costituiscono « entrate erariali » , ai sensi dell evocata lettera m ) del
2012-241.txt1715417154lo statuto speciale , perché : 1 ) le complessive maggiori entrate derivanti dall applicazione dei commi impugnati costituiscono «entrateerariali » , ai sensi dell evocata lettera m ) del primo comma dell art . 8 dello statuto speciale
2012-241.txt1719817198sottrae , pertanto , alla regione autonoma sardegna , in favore dell erario , i sette decimi di tali maggiorientrate, riscosse nel territorio regionale . di qui l inapplicabilità alla regione della norma e la non fondatezza della questione
2012-241.txt1724817248. 8.7 . con la settima ed ultima questione , la regione autonoma sardegna impugna , con riferimento alle maggiorientratederivanti dall « attività di contrasto all evasione » , il comma 36 dell art . 2 del decreto legge
2012-241.txt1728917289n . 138 del 2011 , il quale destina al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiorientratederivanti da tale attività , « al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione
2012-241.txt1733617336, il punto 7.3 . ) . la regione deduce che l acquisizione in capo allo stato di tali maggiorientratevíola l art . 8 dello statuto speciale , trattandosi di un gettito che , in assenza di condotte evasive
2012-241.txt1740417404stato , deve osservarsi che la normativa impugnata non è conforme allo statuto speciale . infatti , le complessive maggiorientratederivanti dall attività di contrasto dell evasione fiscale costituiscono « entrate tributarie » che l evocato art . 8 dello
2012-241.txt1741517415allo statuto speciale . infatti , le complessive maggiori entrate derivanti dall attività di contrasto dell evasione fiscale costituiscono «entratetributarie » che l evocato art . 8 dello statuto speciale attribuisce alla regione autonoma ( se riscosse o percette
2012-258.txt1519151960 del d.p.r . n . 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte leentrateriscosse mediante ruolo previste dagli artt . 17 e 18 del d.lgs . n . 46 del 1999 e ,
2012-258.txt15441544dagli artt . 17 e 18 del d.lgs . n . 46 del 1999 e , quindi , anche leentratenon tributarie dello stato e degli altri enti pubblici , anche previdenziali , esclusi quelli economici . in particolare ,
2012-258.txt15931593medesimo d.lgs . n . 46 del 1999 non ricomprendono i censurati articoli nell elenco di quelli applicabili alle soleentratetributarie , è irrilevante ai fini della questione di legittimità costituzionale se i crediti indicati nella cartella siano di natura
2012-265.txt9393. 28 , commi 1 e 3 , della medesima legge n . 183 del 2011 ) è versato allentratadel bilancio dello stato e , nei rapporti finanziari con le autonomie speciali , costituisce riserva all erario per un
2012-265.txt613613. 2.1 . deve , anzitutto , rilevarsi come non risulti contestata dalla stessa ricorrente la ” novità ” dellentratatributaria . del resto , in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa corte , « per nuova entrata tributaria ,
2012-265.txt631631” dell entrata tributaria . del resto , in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa corte , « per nuovaentratatributaria , di cui all art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , contenente
2012-265.txt675675attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , deve intendersi non un tributo nuovo , ma solo unentrataderivante da un atto impositivo nuovo , in mancanza del quale l entrata non si sarebbe verificata , a nulla
2012-265.txt688688un tributo nuovo , ma solo un entrata derivante da un atto impositivo nuovo , in mancanza del quale lentratanon si sarebbe verificata , a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti
2012-265.txt792792la disposizione impugnata precisa la destinazione del maggior gettito derivante dall incremento del contributo unificato , specificando che le nuoveentratesaranno volte ad « assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari , con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione
2012-265.txt959959essere ribadita la giurisprudenza di questa corte , secondo la quale « quando il legislatore riserva all erario ” nuoveentratetributarie ” , il principio di leale collaborazione tra stato e regioni impone la previsione di un procedimento che contempli
2012-288.txt10011001. l articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2012-288.txt11221122, che alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data dientratain vigore del decreto stesso , aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati . la diversificazione operata tra
2012-30.txt919919, va osservato che , sebbene la norma ora in discussione sia stata oggetto di modificazione , a seguito dellaentratain vigore dell art . 18 , comma 31 , lettera a ) , della legge regionale della sardegna 30
2012-30.txt17381738tributi statali che , ai sensi dell art . 8 dello statuto di autonomia della sardegna , costituiscono una suaentrata, in quanto una loro modifica esula dalle competenze legislative attribuite alla regione ai sensi degli artt . 3 e
2012-30.txt17941794rilievo che la lettera h ) del primo comma dell art . 8 dello statuto di autonomia inserisce tra leentrateproprie della regione le « imposte e tasse sul turismo » in quanto , potendo essere istituite solo « in
2012-30.txt19581958tasse sul turismo , i tributi cioè che lo statuto prevede possano , con i limiti visti , costituire autonomaentratadella regione . né può immaginarsi che il beneficio possa indirizzarsi verso future misure impositive rientranti nell ambito del turismo
2012-30.txt39483948anteriormente al 29 settembre 2006 ; c ) avere svolto tale servizio almeno per tre anni nel quinquennio anteriore allaentratain vigore della legge n . 296 del 2006 . dal confronto fra la norma censurata e quella richiamata dall
2012-30.txt40914091in quanto il periodo finale del servizio prestato che consente la fruizione delle misure agevolative è fissato alla data dientratain vigore della legge regionale n . 1 del 2011 , ben oltre quindi quello previsto dalla normativa statale ,
2012-30.txt41184118. 1 del 2011 , ben oltre quindi quello previsto dalla normativa statale , vale a dire la data dellentratain vigore della legge n . 296 del 2006 ( sentenza n . 179 del 2010 ) . essendo indubbio
2012-300.txt11041104n . 16 del 2012 ha , infine , disposto effetti giuridici retroattivi delle modificazioni apportate ( a decorrere dallentratain vigore dell originario d.l . n . 201 del 2011 ) , introducendo meccanismi compensativi in favore del soggetto
2012-300.txt11571157, eventualmente effettuati in misura inferiore a quella successivamente stabilita , qualora l eccedenza venga versata entro novanta giorni dallentratain vigore della legge di conversione del d.l . n . 16 del 2012 . alla luce delle sopravvenute modifiche
2012-300.txt27502750legge della regione sardegna 30 giugno 2011 , n . 12 ( disposizioni nei vari settori di intervento ) ,entratain vigore nelle more del giudizio di legittimità costituzionale , interpretava autenticamente e integrava alcune disposizioni precedentemente impugnate dell art
2012-300.txt29522952al riscontro circa l avvenuta applicazione delle disposizioni originariamente impugnate , il provvedimento attuativo del direttore generale dell agenzia delleentrate( previsto dall art . 15 del d.l . n . 201 del 2011 ) , che disciplina le modalità
2012-32.txt371371marzo 2002 , n . 3 ( ordinamento contabile della regione abruzzo ) , per l iscrizione degli stanziamenti dientratae di spesa destinati a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo . 1.1.1 . secondo il presidente del consiglio
2012-32.txt10681068ne escluderebbe l aumento . di contro , la regione non avrebbe allo stato la potestà di deliberare aumenti delleentratetributarie , a causa della sospensione , disposta dal legislatore statale sino all attuazione del federalismo fiscale , del potere
2012-32.txt14051405queste , pertanto , restano affidate agli attuali gestori . 2 . i soggetti gestori del servizio alla data dientratain vigore della presente legge continuano a operare fino al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo [ . .
2012-32.txt22742274non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data dientratain vigore della legge succitata , invero limitatamente all ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008 ,
2012-32.txt25762576, le aziende territoriali per l edilizia residenziale pubblica ( ater ) presentano , entro trenta giorni dalla data dientratain vigore della legge , un piano redatto d intesa con i comuni interessati e le autorità di pubblica sicurezza
2012-32.txt28942894e locale , prevede , al comma 1 , che le concessioni regionali e comunali in essere alla data dientratain vigore della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011 . 1.6.1 . ad avviso del governo , la
2012-32.txt40484048soccorso alpino e speleologico abruzzese ) cnas ( corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ) , entro centoventi giorni dallentratain vigore della legge , integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario
2012-32.txt68036803dell art . 16 della legge reg . abruzzo n . 1 del 2011 è fondata . 9.1 . leentratetributarie delle regioni ordinarie , come noto , derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali , da quote di partecipazione
2012-50.txt8484regione umbria 30 marzo 2011 , n . 4 ( disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia dientratee di spese ) , per violazione degli artt . 3 , 117 , commi primo , secondo , lettera
2012-50.txt2242242000 , n . 13 di contabilità , artt . 45 e 82 , e provvedimenti collegati in materia dientratae di spesa modificazioni ed integrazioni di leggi regionali ) ha modificato l art . 5 , comma 1 ,
2012-50.txt777777art . 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ” disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2012-64.txt12171217« norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria » ) , perché sottrae alla regione sicilianaentratetributarie che , invece , le competono in base a detti parametri , in forza dei quali « spettano »
2012-64.txt12541254quali « spettano » alla regione siciliana ( salvo talune particolari eccezioni , nella specie non sussistenti ) tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate ; b ) l art
2012-64.txt13291329quarto comma , cost . , nonché « l autonomia finanziaria dei comuni » , perché determina una contrazione delleentratedella regione e dei comuni siciliani per effetto della quale « non solo la regione ma pure i comuni siciliani
2012-99.txt440440garantisce l autonomia finanziaria e contabile , nell esercizio della quale , sempre secondo la difesa , a seguito dellentratain vigore del nuovo art . 8 dello statuto , è stata emanata la norma impugnata , per consentire che
2012-99.txt32493249. la norma prevede che l amministrazione regionale , attraverso l assessorato competente , predisponga , entro sessanta giorni dallentratain vigore della legge , un programma con le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per
2013-08.txt15591559identifichi , altresì , le disposizioni legislative e regolamentari che , invece , risultano abrogate a decorrere dalla data dientratain vigore dei regolamenti stessi . vista nel suo insieme , la disciplina contenuta nell art . 1 del decreto
2013-08.txt32553255dei mercati , infatti , produce dei riflessi sul piano nazionale , sia quanto alla crescita , sia quanto alleentratetributarie , sia , infine , quanto al rispetto delle condizioni dettate dal patto europeo di stabilità e crescita .
2013-08.txt35223522comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2013-08.txt37083708e delle finanze , che costituisce il presupposto per il rinnovo della convenzione tra il ministero e l agenzia delleentrate, prevista dall art . 59 del d.lgs . n . 300 del 1999 , sia di tale convenzione .
2013-08.txt37483748. quest ultima , in particolare , disciplina i rapporti tra ministero dell economia e delle finanze e agenzia delleentrate, in relazione alle funzioni amministrative di riscossione alla stessa rimesse . in merito alla suddetta convenzione , la corte
2013-08.txt38803880, come pure precisato nella predetta sentenza , la possibilità di pervenire a una intesa tra regione e agenzia delleentrateper la riscossione dei tributi di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla convenzione stipulata a livello centrale
2013-08.txt39373937d.lgs . n . 68 del 2011 segue proprio questa impostazione , prevedendo specifiche convenzioni tra regioni e agenzia delleentrate, distinte da quella tra ministero e agenzia . infatti , ai sensi dell art . 10 , comma 2
2013-08.txt39913991definire con specifico atto convenzionale , sottoscritto con il ministero dell economia e delle finanze e con l agenzia delleentrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali , nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall attività di recupero
2013-08.txt41154115irpef , nonché il relativo rimborso spese , sono disciplinate sulla base di convenzioni da definire tra l agenzia delleentratee le regioni . 6.2 . stante l estraneità della disposizione impugnata agli ambiti di competenza regionale , la questione
2013-08.txt44694469di leale collaborazione non sono fondate . è , infatti , in sede di convenzione tra regioni e agenzia delleentrate, e non nell ambito della formazione del cosiddetto atto di indirizzo ministeriale , che possono trovare spazio le indicazioni
2013-08.txt46104610comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire , di concerto con la direzione dell agenzia delleentrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull impiego delle risorse disponibili . previo accordo sancito in sede
2013-08.txt46934693livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l istituzione presso ciascuna sede regionale dell agenzia delleentratedi un comitato regionale di indirizzo , di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell agenzia delle
2013-08.txt47144714di un comitato regionale di indirizzo , di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell agenzia delleentrate, dalla regione e dagli enti locali . la citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida
2013-08.txt47474747tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell ambito della conferenza stato regioni , con l agenzia delleentrate» . alla luce di detto contesto normativo , la soppressione dell intesa che non era prevista nell originaria formulazione
2013-121.txt494494art . 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2013-121.txt200420042011 , perché in mancanza delle misure compensative previste dal citato art . 11 per il caso di diminuzione dientratetributarie la disposizione impugnata ridurrebbe il gettito dei tributi regionali di un importo tale ( che la ricorrente indica in
2013-144.txt483483, presupposto che avrebbe consentito di derogare al generale regime statutario di integrale spettanza alla regione siciliana di tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . in secondo luogo ,
2013-144.txt11441144: « con decreto del ministero dell economia e delle finanze , da adottare entro tre mesi dalla data dientratain vigore della presente legge , d intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le
2013-144.txt11831183, le regioni e le province autonome di trento e di bolzano , sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiorientratenette derivanti dall attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente
2013-153.txt263263è previsto dall art . 5 ; l art . 6 reca una norma finanziaria diretta a regolare le minorientratederivanti dall applicazione dell art . 4 ; l art . 7 detta una clausola valutativa sulle modalità di attuazione
2013-153.txt299299valutativa sulle modalità di attuazione della legge ; infine , l art . 8 stabilisce l efficacia differita per lentratain vigore della legge stessa , a far tempo dal 1 gennaio 2013 . ad avviso del ricorrente , tale
2013-153.txt427427comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2013-153.txt724724dall art . 5 della norma regionale stessa , concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l agenzia delleentrate, cioè attività di tipo preparatorio . infine , non si potrebbe sostenere che il credito d imposta non trova
2013-170.txt464464attività produttive ed imposta locale sui redditi ” . la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente allentratain vigore del presente decreto » . l art . 23 , comma 40 , del medesimo decreto legge n
2013-170.txt528528i titolari di crediti privilegiati , intervenuti nell esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data dientratain vigore del presente decreto , possono contestare i crediti che , per effetto delle nuove norme di cui ai
2013-170.txt961961, comma 37 , che testualmente recita : « la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente allentratain vigore del presente decreto » . inoltre , sempre in ordine agli effetti nel tempo della modifica legislativa ,
2013-170.txt1188118837 , ultima parte secondo cui l estensione del privilegio « si osserva anche per i crediti sorti anteriormente allentratain vigore del presente decreto » non può avere altro significato che quello di consentire la ricollocazione in sede privilegiata
2013-170.txt2180218040 , i titolari di crediti privilegiati , ammessi al passivo fallimentare divenuto definitivo in data anteriore a quella dientratain vigore del decreto legge , possono proporre l impugnazione ( prevista dall art . 98 , terzo comma ,
2013-18.txt414414art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2013-26.txt427427finanza pubblica e del sistema tributario » , poiché determinerebbe l applicazione di un regime di imposizione latore di minorientratefiscali , come tale pregiudizievole per la finanza pubblica , e consentirebbe comunque di evitare ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche
2013-26.txt13761376rinvierebbe ad un successivo regolamento la determinazione delle modalità di liquidazione diretta del montante pensionistico . pertanto fino alla suaentratain vigore non vi sarebbe sempre secondo la resistente alcuna lesione della disposizione interposta , costituita dall art . 11
2013-26.txt35973597, della legge della regione autonoma sardegna 11 maggio 2006 , n . 4 ( disposizioni varie in materia dientrate, riqualificazione della spesa , politiche sociali e di sviluppo ) , i quali non coincidono con la tipologia di
2013-26.txt37303730l impugnato art . 4 , comma 2 , prevede che « fino al raggiungimento dell equilibrio finanziario determinato dallentrataa regime del sistema contributivo di cui all articolo 3 , comma 1 , e al fine di salvaguardare le
2013-26.txt40684068prestazioni pensionistiche , determinerebbe l applicazione di un regime di imposizione fiscale più favorevole ai beneficiari , produttivo di minorientratefiscali con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica . la seconda , formulata in riferimento all art . 117 ,
2013-310.txt24032403, alla stregua degli artt . 6 , comma 14 , e 8 , comma 1 , a decorrere dallentratain vigore dei regolamenti attuativi della legge stessa , le classi e gli scatti sono triennali e legati all esito
2013-42.txt337337, primo comma ] del d.p.r . n . 1074 del 1965 enuncerebbero la regola generale secondo cui tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del territorio siciliano sono di pertinenza della regione stessa . costituirebbe eccezione a tale principio
2013-42.txt363363del territorio siciliano sono di pertinenza della regione stessa . costituirebbe eccezione a tale principio il regime delle « nuoveentratetributarie » il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti
2013-42.txt542542la violazione del principio di leale cooperazione , in quanto l attuazione delle clausole di riserva all erario di nuoveentratecontenute nelle disposizioni censurate costituirebbe un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del gettito dei tributi erariali
2013-42.txt591591. il presidente del consiglio dei ministri , ritualmente costituito in giudizio , dopo aver ricordato che per « nuovaentratatributaria » può intendersi ai sensi dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 anche un
2013-42.txt646646del tributo , sostiene l esistenza , nel caso di specie , della specifica finalità della destinazione erariale delle nuoveentrate. essa sarebbe rinvenibile nell obiettivo programmato di istituire nuove sezioni specializzate in materia di imprese nonché di incrementare il
2013-42.txt9159158 e 9 , ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario , fosse versato allentratadel bilancio dello stato per essere riassegnato ad apposito « fondo » istituito nello stato di previsione del ministero dell
2013-42.txt117011708 e 9 , ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario , sia versato allentratadel bilancio dello stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero della giustizia per la
2013-42.txt12231223maggior gettito derivante dall applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 , lettera s ) , sia versato allentratadel bilancio dello stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero dell economia e delle
2013-42.txt22162216d.p.r . n . 1074 del 1965 prevedono la titolarità , a favore della regione siciliana , di tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio ( ad eccezione di alcuni specifici tributi ) . dette disposizioni consentono
2013-42.txt22712271di determinati tributi , in presenza di due condizioni tassative e cumulative : a ) che si tratti di unaentratatributaria « nuova » ; b ) che il relativo gettito sia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti
2013-42.txt23212321specificate nelle leggi medesime . è stato già affermato da questa corte che il contributo unificato ha natura di «entratatributaria erariale » ai sensi dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 ( sentenze n
2013-42.txt24012401finalizzazione ” del tributo medesimo , non essendo in dubbio , quanto alla prima , che per « nuova »entratatributaria ( la quale può essere riservata allo stato , in virtù dell art . 2 del d.p.r . n
2013-42.txt24332433virtù dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 ) si deve intendere anche la maggioreentrataderivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti ( ex plurimis , sentenza n . 348 del
2013-42.txt29112911costituzionale ha già affermato che , « [ . . . ] quando il legislatore riserva all erario ” nuoveentratetributarie ” , il principio di leale collaborazione tra stato e regioni impone la previsione di un procedimento che contempli
2013-52.txt152152comma 5 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2013-52.txt307307provinciali , eliminate nelle regioni a statuto ordinario , ma rimaste in vigore nelle regioni a statuto speciale fino allentratain vigore del decreto legge 2 marzo 2012 , n . 16 ( disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie
2013-77.txt569569cui all art . 119 , secondo comma , cost . , il quale fa riferimento ai tributi ed alleentratepropri degli enti territoriali , mentre la disposizione denunciata riguarda specificatamente il saldo finanziario . 4.2 . l art .
2013-95.txt366366. 3 ( statuto speciale per la sardegna ) . tale sistema prevede la compartecipazione della regione a tutte leentrateerariali , dirette o indirette , comunque denominate , oltre a una quota fissa di compartecipazione all iva maturata dalla
2013-95.txt397397a una quota fissa di compartecipazione all iva maturata dalla regione , nonché l attribuzione alla regione di tutte leentrateche , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono , in attuazione di disposizioni legislative o
2013-95.txt597597trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale sono venuti a gravare sul bilancio della regione sardegna . sul fronte delleentrate, invece , lo stato non ha trasferito alla regione le risorse corrispondenti alle maggiori compartecipazioni al gettito dei tributi
2013-95.txt777777in particolare il legislatore statale risulta aver destinato 1.383.000.000 euro al fine di « devolvere alla regione il gettito delleentrateerariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile » . 3.1 . alla luce dell intervento legislativo richiamato ,
2013-95.txt957957di diffida del 31 maggio 2012 , con il quale si intimava lo stato a provvedere al riconoscimento delle maggiorientratee all attribuzione delle somme dovute per un ammontare complessivo pari a 1.459.545.588,80 euro . in secondo luogo , la
2013-95.txt10141014bilancio di previsione dello stato per il 2012 , di stanziamenti per la devoluzione alla regione sardegna del gettito dientrateerariali ad essa spettanti . in questa prospettiva , la ricorrente ritiene che la nota assuma il significato di un
2013-95.txt10851085la nota non contiene alcun elemento da cui si possa evincere la volontà dello stato di negare alla regione leentratedovute . la valenza lesiva della nota , in assenza di indizi significativi derivanti dal tenore testuale dell atto ,
2013-95.txt11791179della ricorrente ( sentenza n . 276 del 2007 ) . in particolare , l andamento della cd . vertenzaentratedenota significativi sviluppi in senso favorevole alle richieste della regione dopo che il legislatore statale , nell adottare disposizioni per
2013-95.txt12341234ottobre 2012 , n . 182 , ha destinato 1.383.000.000 euro al fine di devolvere alla regione il gettito delleentrateerariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile . visto detto assestamento di bilancio , l atto impugnato non
2013-97.txt276276comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2013-97.txt704704legge n . 201 del 2011 , che non è stato impugnato dalla regione , anteriormente , dunque , allentratain vigore dell art . 4 , comma 2 , del decreto legge n . 16 del 2012 , censurato
2013-97.txt15981598osservare , in una fattispecie analoga , che , quando la norma censurata è « tale da comportare una minoreentratarispetto al gettito che sarebbe spettato alla regione » in assenza dell intervento legislativo statale , si verifica « una
2013-97.txt17861786. 306 del 2004 e n . 138 del 1999 ) . pertanto , tale imposta rientra nel novero delleentrateche , ai sensi dell art . 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione ( art .
2013-97.txt20902090dell art . 2 delle norme di attuazione , i quali prevedono che spettano alla regione siciliana , oltre alleentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2013-97.txt20992099i quali prevedono che spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . per le ragioni sopra
2013-97.txt21882188e nell ambito della propria autonomia a dare attuazione alla legislazione statale , eventualmente devolvendo le somme derivanti da talientratealle province , come già era stato disposto con la legge regionale n . 2 del 2002 , in attuazione
2013-97.txt22342234d.lgs . n . 446 del 1997 . 3.3 . a tale conclusione non può opporsi che alla devoluzione delleentratetributarie erariali a favore della regione fanno eccezione le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi
2013-97.txt22452245tale conclusione non può opporsi che alla devoluzione delle entrate tributarie erariali a favore della regione fanno eccezione le nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2013-97.txt233823382012 ) , occorrono tre condizioni concomitanti perché l eccezione summenzionata possa operare : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla
2013-97.txt23462346l eccezione summenzionata possa operare : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2013-97.txt23902390dello stato specificate nelle leggi medesime » . nel caso di specie non si riscontrano , né la novità dellentrata, né la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello stato , cosicché l eccezione prevista dallo statuto siciliano
2013-97.txt289028902013 , cioè di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai comuni e alle province a compensazione delle minorientratederivanti dalla soppressione dell addizionale alle accise sull energia elettrica . in breve , considerata nel suo insieme , l
2013-97.txt29882988a ) , del d.p.r . n . 1074 del 1965 attribuiscono allo stato , con norma speciale , leentratederivanti dalle « imposte di produzione » , tra le quali vanno annoverate anche le accise . del resto ,
2013-97.txt316831684.4 . occorre in proposito ribadire che lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa dientrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere i tributi erariali , senza che ciò
2014-06.txt134134occasione della registrazione del decreto del giudice dell esecuzione che disponeva il trasferimento dell immobile aveva chiesto all agenzia delleentratedi poter usufruire delle agevolazioni per la ” prima casa di abitazione ” , previste dall art . 1 ,
2014-06.txt421421. gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento » . in relazione a detta istanza l agenzia delleentrateaveva accordato le agevolazioni per la « prima casa di abitazione » , ma non aveva accolto la richiesta di
2014-06.txt572572l imposta nella misura pretesa , chiedeva il rimborso della differenza . detta istanza non veniva accolta dall agenzia delleentrate, la quale faceva presente come nel caso in esame dovesse trovare applicazione l art . 44 del d.p.r .
2014-06.txt16751675rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale » , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 , n . 248
2014-08.txt131131art . 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2014-142.txt37713771i compensi corrisposti nel periodo di imposta successivo a quello di riferimento . ciò sembrerebbe implicare un modesto incremento delleentrate, stante la non ampia platea dei membri delle commissioni tributarie , ed un anticipazione degli incassi , considerato che
2014-145.txt370370e , al comma 5 , che agli oneri derivanti dall art . 7 bis si provveda con le maggiorientratederivanti dall aumento previsto dal comma 3 . quanto all art . 43 dello statuto ed al principio di leale
2014-145.txt534534leale collaborazione contemplato dalle norme statutarie e di attuazione per i casi in cui vengano previste dal legislatore statale nuoveentratetributarie . inoltre , la regione siciliana lamenta la violazione degli artt . 36 e 37 dello statuto nonché dell
2014-145.txt591591in quanto la rideterminazione dell imposta fissa di bollo operata dalla normativa censurata non sarebbe riconducibile al concetto di nuovaentratatributaria quale esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale , non introducendo alcun nuovo tributo né determinando una modificazione di aliquote . dunque
2014-145.txt688688al 2019 . difetterebbe , pertanto , uno dei presupposti necessari per derogare al principio di integrale spettanza regionale delleentrateriscosse nell ambito del territorio siciliano . 2 . preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell
2014-145.txt828828n . 1074 del 1965 stabilisce che « [ . . . ] spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2014-145.txt837837. . . ] spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2014-145.txt858858tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2014-145.txt987987riserva allo stato del maggior gettito derivante dall aumento dell imposta di bollo , dal momento che la misura delleentrateordinariamente spettanti alla regione rimarrebbe inalterata . il regime di autonomia finanziaria previsto dagli artt . 36 dello statuto di
2014-145.txt11991199del d.p.r . n . 1074 del 1965 , sia sotto il profilo del difetto del carattere di novità dellentratatributaria , sia , in subordine , sotto il profilo della destinazione specifica del suo maggior gettito . 4.1 .
2014-145.txt12821282. n . 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delleentrateerariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c )
2014-145.txt12911291tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito ” con apposite leggi alla
2014-145.txt12991299del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito ” con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2014-145.txt13741374dell imposta di bollo . in relazione alla seconda , invece , la regione nega il carattere di novità dellentrata, determinata dagli incrementi di due misure dell imposta stessa . a suo avviso , non sarebbe legittima la deroga
2014-145.txt14241424che la normativa impugnata opererebbe una mera rideterminazione dell imposta fissa di bollo , non riconducibile al concetto di nuovaentratatributaria . quanto al terzo requisito , la ricorrente contesta che l entrata tributaria in esame sia vincolata a particolari
2014-145.txt14371437, non riconducibile al concetto di nuova entrata tributaria . quanto al terzo requisito , la ricorrente contesta che lentratatributaria in esame sia vincolata a particolari finalità contingenti o continuative dello stato e lamenta che , comunque , non
2014-145.txt14851485per gli esercizi finanziari successivi al 2019 . 4.2 . la censura relativa all assenza del requisito di novità dellentratatributaria consistente nell aumento di due misure dell imposta fissa di bollo , introdotto dall art . 7 bis ,
2014-145.txt15351535del 2013 , non è fondata . il consolidato orientamento di questa corte è nel senso che « per nuovaentratatributaria , di cui all art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , contenente
2014-145.txt15791579attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , deve intendersi non un tributo nuovo , ma solo unentrataderivante da un atto impositivo nuovo , in mancanza del quale l entrata non si sarebbe verificata , a nulla
2014-145.txt15921592un tributo nuovo , ma solo un entrata derivante da un atto impositivo nuovo , in mancanza del quale lentratanon si sarebbe verificata , a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti
2014-145.txt16581658n . 143 del 2012 ) » ( sentenza n . 265 del 2012 ) . per aversi novità dellentrata, è sufficiente il verificarsi di « un ” incremento di gettito ” ( sentenza n . 198 del 1999
2014-145.txt16831683verificarsi di « un ” incremento di gettito ” ( sentenza n . 198 del 1999 ) , cioè unaentrataaggiuntiva , rilevando la novità del provento , non la novità del tributo » ( sentenza n . 241 del
2014-145.txt17451745del 2013 , aumentando due misure dell imposta fissa di bollo , determina proprio un incremento di gettito , unentrataaggiuntiva che senza tale disposizione non si sarebbe verificata . 4.3 . mentre il requisito della novità dell entrata previsto
2014-145.txt17641764un entrata aggiuntiva che senza tale disposizione non si sarebbe verificata . 4.3 . mentre il requisito della novità dellentrataprevisto quale ipotesi di deroga alla regola generale contenuta nel combinato disposto dell art . 36 dello statuto e dell
2014-145.txt18211821in modo univoco il precetto costituzionale alla fattispecie in esame , con riguardo invece alla destinazione del gettito della nuovaentrataa particolari finalità contingenti o continuative dello stato , lo scrutinio delle censure in riferimento ai medesimi parametri costituzionali si
2014-145.txt20862086è volta , non può considerarsi specifica . la mancata integrazione della terza delle condizioni di riserva allo stato delleentratein questione rende quindi la devoluzione erariale del maggior gettito non conforme allo statuto speciale ed alle relative norme di
2014-145.txt21182118conforme allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione . 4.3.2 . viceversa , quanto alla destinazione della nuovaentrataalla concessione di contributi statali ai privati per la ricostruzione , riparazione o acquisto sostitutivo di immobili , prioritariamente adibiti
2014-145.txt221922192014 2019 emerge con chiarezza dalla lettura congiunta dei commi 1 e 5 della predetta disposizione , poiché la nuovaentrataviene espressamente finalizzata alla copertura degli oneri rappresentati dai contributi per far fronte alle esigenze dell edilizia privata derivanti dal
2014-145.txt22812281alla mancata indicazione della destinazione del maggior gettito per il periodo successivo all esercizio 2019 . destinando « le maggiorientratederivanti dal comma 3 » alla copertura degli oneri nascenti dall art . 7 bis che sono esattamente una spesa
2014-177.txt10741074maggiorata , fino ad un punto percentuale , dalle singole regioni a partire dal terzo anno successivo a quello dellentratain vigore del decreto legislativo » . al contrario , con riguardo all art . 45 , sempre nella relazione
2014-207.txt296296da agevolazioni fiscali introdotte dagli artt . 14 e 16 del medesimo decreto legge « mediante corrispondente utilizzo delle maggiorientratee delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 14 , 16 , 19 e 20 ; [ .
2014-207.txt515515attribuzione alla regione siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell isola , ovvero a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla
2014-207.txt523523statali riscosse nell isola , ovvero a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2014-207.txt585585economica stimolata dalle agevolazioni di cui ai citati artt . 14 e 16 , difetterebbe il carattere di novità dellentratatributaria . con riferimento sia ad essi che agli aumenti di gettito iva derivanti dai successivi artt . 19 e
2014-207.txt10351035questa corte ( sentenza n . 246 del 2012 ) trova una giustificazione quando la norma censurata dispone una minoreentrataper la regione e non anche quando comporti l esclusione dal beneficio del maggior gettito da essa stessa introdotto .
2014-207.txt11631163tecnica , nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte , prende a riferimento leentrateriscosse in tutto il territorio nazionale . occorre , dunque , verificare se ricorrono i presupposti legittimanti la riserva allo
2014-207.txt121512151074 del 1965 , la cui sussistenza è contestata dalla regione . 5 . essendo pacifico il carattere tributario dellentrata, deve accertarsi , innanzitutto , la destinazione a « finalità contingenti o continuative dello stato , specificate nelle leggi
2014-207.txt15981598n . 7 del 2009 . 6 . a conclusioni parzialmente diverse si giunge quanto al requisito della novità dellaentrata, in ordine al quale deve essere operata una distinzione tra i due gruppi di diposizioni . 6.1 . le
2014-207.txt16441644. 19 e 20 del d.l . n . 63 del 2013 rientrano nel perimetro della nozione di « nuovaentratatributaria » tracciato dalla giurisprudenza di questa corte , secondo la quale può considerarsi tale anche la maggiore entrata derivante
2014-207.txt16631663nuova entrata tributaria » tracciato dalla giurisprudenza di questa corte , secondo la quale può considerarsi tale anche la maggioreentrataderivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti ( sentenze n . 97 del 2013 , n
2014-207.txt17501750bevande con i distributori automatici . 6 . 2 . non rientra , invece , nella nozione di « nuovaentratatributaria » il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui agli artt . 14 e 16 del
2014-207.txt18801880per le « somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale » va escluso il carattere di novità dellentratatributaria ( sentenza n . 241 del 2012 ) . in termini più generali , questa corte , con la
2014-225.txt12811281, sull assunto che si trattasse di un tributo costituente risorsa propria dell unione europea . oltre all agenzia delleentrate( circolare n . 40 / e del 18 aprile 2008 ) in tal senso si pronunciava la giurisprudenza di
2014-225.txt22102210aggiunto ) ha infine attuato la rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell imposta sul valore aggiunto .entratain vigore dal 1 gennaio 2007 , essa costituisce una sorta di testo unico di tutte le norme in materia
2014-225.txt229122912000 , relativa al sistema delle risorse proprie delle comunità europee , il bilancio delle comunità europee , salvo altreentrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle comunità . dette risorse comprendono , tra l altro , quelle provenienti
2014-228.txt479479art . 111 cost . ) avente ad oggetto l applicazione retroattiva della norma agli anni di imposta precedenti allentratain vigore della legge n . 311 del 2004 . con riferimento al primo gruppo di censure , il giudice
2014-228.txt949949con l art . 111 cost . , in considerazione del « diritto vivente » consolidato in anni successivi allentratain vigore della disposizione de qua , secondo cui l applicabilità della presunzione in esame ai percettori di reddito da
2014-228.txt14421442gli eventuali prelevamenti ( che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell agenzia delleentrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria ;
2014-228.txt14721472semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria ; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delleentratee delle spese professionali e personali . 4.2 . peraltro , l esigenza di combattere un evasione fiscale ritenuta rilevante
2014-236.txt252252, della legge 8 agosto 2002 , n . 178 di tutti i crediti di imposta vigenti alla data dientratain vigore del medesimo decreto legge , senza fare salvi i diritti e le aspettative sorte , ai sensi dell
2014-236.txt329329in relazione ad attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo avviate prima del 29 novembre 2008 ( data dientratain vigore del d.l . n . 185 del 2008 ) . la lesione dell art . 3 cost .
2014-236.txt484484di ricerca prima del 29 novembre 2008 , prevedendo un meccanismo basato sulla priorità cronologica di arrivo all agenzia delleentratedi atti trasmessi per via telematica . la lesione dell art . 3 cost . deriverebbe dalla irragionevole disparità di
2014-236.txt892892, concernente l omessa motivazione sulla rilevanza della questione . premesso che , come attestato dalla difesa dell agenzia delleentrate, la capienza degli stanziamenti è stata esaurita con i formulari pervenuti nei primi minuti successivi all apertura della procedura
2014-236.txt11181118del d.l . n . 185 del 2008 si limiterebbe a prevedere l inoltro per via telematica alla agenzia delleentratedi un apposito formulario , fissando un criterio astratto ( la priorità nell invio telematica dell apposito formulario ) che
2014-236.txt11821182tale previsione , interessando , cioè , non la norma primaria , ma il provvedimento del direttore dell agenzia delleentratedel 24 marzo 2009 che disciplinava nel dettaglio le modalità , il quale avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione davanti
2014-236.txt171717172 , del d.l . n . 138 del 2002 di tutti i crediti di imposta vigenti alla data dientratain vigore del medesimo decreto legge , ivi compresi , quindi , quelli introdotti dalla legge n . 296 del
2014-236.txt19271927anno 2009 , per la fruizione del credito d imposta le imprese dovevano inoltrare per via telematica all agenzia delleentrateun apposito formulario , valevole come « prenotazione dell accesso alla fruizione del credito d imposta » , e che
2014-236.txt19511951, valevole come « prenotazione dell accesso alla fruizione del credito d imposta » , e che l agenzia delleentrateprovvedeva ad esaminare le domande secondo l ordine cronologico di arrivo , comunicando alle imprese per le attività già avviate
2014-236.txt20302030telematica del menzionato formulario fosse attivata entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento del direttore dell agenzia delleentratedi approvazione del formulario medesimo . con provvedimento del 21 aprile 2009 , a modifica del precedente provvedimento del 24
2014-236.txt20582058provvedimento del 21 aprile 2009 , a modifica del precedente provvedimento del 24 marzo , il direttore dell agenzia delleentrateha stabilito che i formulari per i progetti d investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data
2014-236.txt21402140anni 2007 , 2008 e 2009 , di cui non era stata autorizzata la fruizione da parte dell agenzia delleentrateper esaurimento dei fondi disponibili , l art . 2 , comma 236 , della legge n . 191 del
2014-251.txt12941294unite civili della corte di cassazione nella sentenza n . 22245 del 2006 . del resto , solo successivamente allentratain vigore dell impugnato art . 11 nonies , il legislatore è intervenuto con l art . 39 bis del
2014-26.txt796796del presente articolo sono emanate con decreto del ministro dell economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto . con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità
2014-26.txt11911191friuli venezia giulia ) , che ( all art . 49 ) prevede la spettanza di determinate quote fisse dientratetributarie erariali ( quali quelle in esame ) riscosse nel territorio della regione stessa . secondo la ricorrente , che
2014-26.txt13171317cittadini della regione paghino , come tutti gli altri , il previsto aumento delle imposte ) , tale aumento dientratanon si traduce affatto in un corrispondente aumento della capacità di spesa della regione ; b ) con l art
2014-26.txt14611461dello statuto , senza alcuna attivazione di una procedura di consultazione ; c ) con il principio di corrispondenza traentratee funzioni , implicito nel sistema statutario ( art . 50 ) ed espresso nell art . 119 , quarto
2014-26.txt14941494ed espresso nell art . 119 , quarto comma , cost . , essendo evidente come la dimensione quantitativa delleentrateregionali sia correlata all ampiezza delle funzioni proprie della stessa regione , e come un ” taglio ” delle risorse
2014-26.txt22282228, che , dalla evocata previsione statutaria ( art . 49 ) di spettanza alla regione di quote fisse dientratetributarie erariali riscosse nel territorio della stessa , sia desumibile un principio di invarianza del gettito per la regione in
2014-26.txt22692269caso di modifica di tributi erariali , che si traduca in una rigida garanzia ” quantitativa ” di disponibilità dientratetributarie non inferiori a quelle ottenute in passato ( sentenza n . 241 del 2012 ) . e va nuovamente
2014-279.txt3434ordinanza del 25 febbraio 2014 nel corso di un giudizio promosso dalla società urbania srl nei confronti dell agenzia delleentrate, ufficio di marsala , avverso un avviso di liquidazione con il quale era stata disconosciuta l applicabilità dell aliquota
2014-44.txt30613061che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane . entro due mesi dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici »
2014-44.txt94109410, n . 148 , come modificato dal presente decreto , nel termine perentorio di sei mesi dalla data dientratain vigore del presente decreto , i comuni di cui al citato articolo 16 , comma 1 , con deliberazione
2014-44.txt1382013820pospone l operatività delle proprie misure ad una data indefinita , comunque non prevedibile prima di un anno dalla suaentratain vigore , apparirebbe incompatibile con quella « immediata applicazione » che la legge 23 agosto 1988 , n .
2014-44.txt2224022240) . infine , sarebbero violati l art . 119 cost . , anche con riguardo all autonomia finanziaria dientratae di spesa dei comuni , nonché gli artt . 3 e 97 cost . , specialmente perché i comuni
2014-44.txt2240922409citate disposizioni con riferimento all art . 119 cost . , « peraltro anche con riguardo all autonomia finanziaria dientratae di spesa dei comuni » . infatti , la pretesa violazione del parametro costituzionale invocato non è sorretta da
2014-44.txt2742727427e sesto comma , cost . , i quali impedirebbero che la legge statale possa sottrarre autonomia impositiva e dientratanonché risorse patrimoniali agli enti autonomi costitutivi della repubblica , attribuendole a nuovi e diversi enti territoriali , travalicando inoltre
2014-44.txt2752027520da quelli indicati nella norma ora citata , ed anche a enti associativi , la possibilità di esercitare autonomia dientratae di spesa , imponendo le relative norme di coordinamento , ma non potrebbe attribuire alle unioni spazi di autonomia
2014-44.txt2754227542di spesa , imponendo le relative norme di coordinamento , ma non potrebbe attribuire alle unioni spazi di autonomia dientrata, sottraendola ai comuni che ne fanno parte e pretendendo di disciplinare l intera materia della potestà impositiva e delle
2014-44.txt2756327563, sottraendola ai comuni che ne fanno parte e pretendendo di disciplinare l intera materia della potestà impositiva e delleentratedi questi enti . in via preliminare , si ricorda che le disposizioni di cui ai commi da 4 a
2014-44.txt2834528345, cost . , i quali , nel riconoscere esclusivamente agli enti autonomi costitutivi della repubblica l autonomia finanziaria dientratae di spesa , il potere di stabilire « tributi ed entrate propri » , nonché la disponibilità di un
2014-44.txt2835728357autonomi costitutivi della repubblica l autonomia finanziaria di entrata e di spesa , il potere di stabilire « tributi edentratepropri » , nonché la disponibilità di un proprio patrimonio , impedirebbero che la legge statale possa sottrarre autonomia impositiva
2014-44.txt2838028380, nonché la disponibilità di un proprio patrimonio , impedirebbero che la legge statale possa sottrarre autonomia impositiva e dientrata, nonché risorse patrimoniali ai suddetti enti , attribuendole in titolarità a nuovi e diversi enti territoriali . orbene ,
2014-50.txt934934per il conduttore con correlativo turbamento del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica senza generare alcun incremento dientrateper il fisco . riducendosi il canone , si ridurrebbe , infatti , anche l ammontare dell imposta di registro
2014-80.txt745745rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n
2014-80.txt22042204138 del 2011 , le modifiche in questione sono , tuttavia , applicabili ai soli fatti successivi alla data dientratain vigore della relativa legge di conversione ( 17 settembre 2011 ) . né potrebbe essere altrimenti , discutendosi di
2014-98.txt256256del d.l . n . 98 del 2011 ) per le controversie « relative ad atti emessi dall agenzia delleentrate» e « di valore non superiore a ventimila euro » ( da tale àmbito applicativo dei nuovi istituti sono
2014-98.txt921921ricorso . i termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data . se l agenzia delleentraterespinge il reclamo in data antecedente , i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego . in caso di accoglimento
2014-98.txt12201220codice di procedura civile o di copia conforme di quello notificato mediante consegna o spedizione per posta all agenzia delleentrate. il comma 10 dell art . 17 bis disciplina le spese del giudizio e del procedimento di reclamo /
2014-98.txt18081808della legge 15 luglio 2011 , n . 111 ] secondo cui gli avvisi di accertamento emessi dall agenzia delleentrateai fini delle imposte sui redditi , dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto divengono
2014-98.txt20072007) ai contribuenti che sono parti di controversie relative a tributi di pertinenza di soggetti impositori diversi dall agenzia delleentraterispetto a quelli che sono parti di controversie relative a tributi di pertinenza di tale agenzia ; b ) ai
2014-98.txt20362036relative a tributi di pertinenza di tale agenzia ; b ) ai contribuenti che potrebbero essere debitori dell agenzia delleentrateper un importo superiore a ventimila euro rispetto a quelli che potrebbero esserlo per un importo non superiore a tale
2014-98.txt23742374, quindi , per i contribuenti parti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall agenzia delleentrateo di controversie relative ad atti emessi da detta agenzia ma di valore superiore a ventimila euro ) . l
2014-98.txt34683468; a . 3 . ) i contribuenti che sono parti di controversie con enti impositori diversi dall agenzia delleentrate« si troverebbero ad avere [ . . . ] una serie di garanzie maggiori ed un iter processuale più
2014-98.txt39923992deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9 , l agenzia delleentrate, in sede di rituale costituzione in giudizio , può eccepire l improcedibilità del ricorso e il presidente , se
2014-98.txt42664266le modifiche di cui alla lettera a ) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo allentratain vigore della presente legge » ( cioè essendo detta legge entrata in vigore il 1 gennaio 2014 agli atti
2014-98.txt42784278notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge » ( cioè essendo detta leggeentratain vigore il 1 gennaio 2014 agli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014 ) . ne consegue che
2014-98.txt45814581prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dal comma 9 è rilevabile solo su eccezione dell agenzia delleentratein sede di rituale costituzione in giudizio . il nuovo comma 9 bis dell art . 17 bis , d
2014-98.txt60916091lato , in via generale , l imposizione , a chi intenda proporre ricorso avverso atti emessi dall agenzia delleentratee di valore non superiore a ventimila euro , dell obbligo del preliminare reclamo , con la conseguente preclusione ,
2014-98.txt66576657un più attento esame di quelli residui ( che , nell àmbito di quelli promossi nei confronti dell agenzia delleentrate, comportano le più rilevanti conseguenze finanziarie per le parti ) . contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria provinciale
2014-98.txt67946794e la previsione della mediazione quale strumento di composizione delle controversie legato alla valutazione , da parte dell agenzia delleentrate, anche dell economicità dell azione amministrativa oltre che dell eventuale incertezza ( in diritto ) delle questioni controverse e
2014-98.txt69826982particolare , a quelli che sono parti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall agenzia delleentrateo di controversie relative ad atti emessi da tale agenzia ma di valore superiore a ventimila euro ) . neppure
2014-98.txt70297029in proposito osservato che , delle controversie instaurate davanti alle commissioni tributarie provinciali , quelle nei confronti dell agenzia delleentratecostituiscono , notoriamente , la grande maggioranza e che , nell àmbito di queste ? come confermano i dati (
2014-98.txt71717171ragionevole , prevedendo il rinvio dell accesso al giudice con riguardo alle liti ( quelle nei confronti dell agenzia delleentrate) che rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie e , al contempo , a quelle di esse che
2014-98.txt84378437che venga proposta d ufficio ( comma 8 ) , si svolge solo tra il contribuente e l agenzia delleentrate, cioè tra le parti del rapporto d imposta , senza l intervento di alcun terzo nel ruolo di mediatore
2014-98.txt85248524. 17 bis , non vale infatti a escludere che si tratti pur sempre dello stesso soggetto l agenzia delleentrate, appunto che ha emanato l atto . tale mancanza di un soggetto terzo che , come avviene per la
2014-98.txt90559055, il che , invece , non è avvenuto ( tanto che , per tale ragione , l agenzia delleentrateha eccepito l inammissibilità del ricorso ) . d altro canto , la rilevanza della questione in esame va affermata
2014-98.txt90979097ragione del fatto che la commissione tributaria rimettente deve decidere sull eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall agenzia delleentratecon riguardo all inadempimento di un obbligo , quello di presentare il reclamo , della cui costituzionalità dubita proprio in
2014-98.txt99479947. ( là dove garantisce il diritto di difesa ) , che , nel caso in cui l agenzia delleentrateaccolga il reclamo ( e annulli , perciò , l atto che ne è oggetto in quanto illegittimo o infondato
2015-10.txt21702170urgenza . d altro canto , le impugnate disposizioni in quanto hanno introdotto un « addizionale » per reperire nuoveentrateal fine di fronteggiare la predetta emergenza e ridistribuire la pressione fiscale risultano coerenti con le finalità del provvedimento e
2015-10.txt67136713attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale . ciò vale a fortiori dopo lentratain vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012 , n . 1 ( introduzione del principio del pareggio di bilancio
2015-10.txt68816881. ) e , in particolare , delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui taleentrataè stata considerata a regime . pertanto , le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero
2015-100.txt10901090rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n
2015-118.txt39963996. infatti , il decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2015-13.txt284284art . 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2015-13.txt952952previsione finanziario della regione lazio 2015 2017 . approvazione del ” bilancio finanziario gestionale ” , ripartito in capitoli dientratae di spesa » , pubblicato nel bollettino ufficiale della regione 30 dicembre 2014 , n . 104 , supplemento
2015-13.txt13761376, è infondata . 3.1 . la regione lazio lamenta che la norma impugnata , incidendo in modo significativo sulleentrateregionali , sarebbe priva di copertura finanziaria , in quanto l intervento statale non conterrebbe alcuna previsione circa l onere
2015-13.txt14001400priva di copertura finanziaria , in quanto l intervento statale non conterrebbe alcuna previsione circa l onere inteso come minoreentrataa carico dei bilanci regionali , né alcuna indicazione circa le necessarie misure compensative . ciò costituirebbe violazione dell art
2015-131.txt177177della regione siciliana in materia finanziaria ) . si tratta di disposizioni che destinano al bilancio dello stato le maggiorientratederivanti da : l abbassamento ( stabilito dall art . 5 , comma 1 , del medesimo decreto ) della
2015-131.txt511511stabilito dagli artt . 36 e 37 dello statuto in base ai quali spettano alla regione siciliana , oltre alleentratetributarie da essa direttamente deliberate , anche tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette
2015-131.txt521521base ai quali spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , anche tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione di quelle
2015-131.txt569569. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo cui possono essere destinate allo stato le nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato , alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello
2015-131.txt702702statutari che si ritengono violati e le ragioni della violazione , sostanzialmente riconnesse alla mancanza dei requisiti della novità dellentratatributaria e della specificità della finalizzazione delle entrate , che soli possono giustificarne la riserva allo stato ai sensi delle
2015-131.txt710710della violazione , sostanzialmente riconnesse alla mancanza dei requisiti della novità dell entrata tributaria e della specificità della finalizzazione delleentrate, che soli possono giustificarne la riserva allo stato ai sensi delle disposizioni di attuazione finanziaria dello statuto regionale .
2015-131.txt781781l impugnazione regionale è stata proposta in riferimento alle disposizioni censurate « ove applicabil [ i ] ricomprendendo nelle maggiorientratecome ivi previste e destinate anche la parte relativa a tributi ricossi in sicilia » . tuttavia , le questioni
2015-131.txt12351235danno , affermato dalla sentenza n . 246 del 2012 , vale solo quando la norma censurata dispone una minoreentrataper la regione e non anche quando , come nella specie , comporti l esclusione dal beneficio del maggior gettito
2015-131.txt13071307dei principi stabiliti nello statuto di autonomia e nelle relative norme di attuazione in merito alla riserva all erario delleentratericosse sul territorio regionale . 2.3 . ancora in punto di ammissibilità , va rilevato che , con la sentenza
2015-131.txt14831483soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell assoggettamento alla predetta « addizionale » . tali maggiorientraterientrano tra quelle che gli impugnati artt . 5 , comma 2 , e 61 , comma 1 , alinea
2015-131.txt15371537riscosse nel territorio della regione ricorrente . pur essendo stata dichiarata l illegittimità costituzionale della disposizione che prevede la maggioreentrata, non può peraltro ritenersi che , nella specie , sia cessata la materia del contendere . infatti , la
2015-131.txt16541654tale regolazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità del citato art . 5 , comma 1 le cui maggiorientratesono riservate allo stato in forza delle impugnate disposizioni di cui agli artt . 5 , comma 2 , e
2015-131.txt17701770. la regione siciliana contesta la legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni nella parte in cui destinano allo stato le maggiorientratetributarie , riscosse in sicilia , in forza delle previsioni contenute negli impugnati artt . 5 , comma 2 ,
2015-131.txt18721872tecnica , nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte , prenda a riferimento leentrateriscosse in tutto il territorio nazionale , compreso quello della regione interessata , portano a ritenere , come già si
2015-131.txt19051905, portano a ritenere , come già si era accennato , che le disposizioni impugnate comprendano effettivamente anche le maggiorientratederivanti dai tributi riscossi nella regione siciliana . 3.2 . occorre ancora rammentare che in ordine alla destinazione del gettito
2015-131.txt19901990primo comma , del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo cui spettano alla regione siciliana tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio ( ad eccezione di alcuni specifici tributi , tra i quali non
2015-131.txt20552055o più tributi , purché siano rispettate tutte le seguenti tre tassative condizioni : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la sua destinazione « con apposite leggi alla copertura
2015-131.txt20632063le seguenti tre tassative condizioni : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la sua destinazione « con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti
2015-131.txt22692269dell autonomia finanziaria regionale , in quanto lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa dientrate, con il solo limite che la riduzione delle entrate non sia , però , di entità tale da rendere
2015-131.txt22792279autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate , con il solo limite che la riduzione delleentratenon sia , però , di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno
2015-131.txt24882488verificare , in relazione a ciascun tributo e a ciascuna norma impugnata , se la riserva allo stato della maggioreentratada essa prevista sia conforme alla normativa statutaria ed alle relative disposizioni di attuazione e , in particolare , se
2015-131.txt25202520disposizioni di attuazione e , in particolare , se sia verificata la natura erariale del tributo , la novità dellentratae la specifica finalizzazione della stessa . 4 . la regione siciliana contesta la legittimità costituzionale della destinazione allo stato
2015-131.txt25712571. 5 , comma 2 , e 61 , comma 1 , alinea e lettera a ) , delle maggiorientratederivanti dall aumento della platea dei contribuenti soggetti all « addizionale » ires , previsto dall art . 5 ,
2015-131.txt27282728da questa corte ( sentenza n . 10 del 2015 ) . deve poi ritenersi sussistente anche la novità dellentrata. invero , questa corte ha già avuto modo di precisare ( sentenza n . 49 del 1972 e ,
2015-131.txt27922792n . 241 e n . 143 del 2012 , n . 145 del 2014 ) che la novità dellentratanon equivale alla novità del tributo , ma sussiste ogni qual volta si verifichi un incremento di gettito dovuto ad
2015-131.txt31413141allo stato , in forza della disposizione di cui all impugnato art . 85 , comma 1 , delle maggiorientratederivanti dall aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall art . 28 , comma 1 ,
2015-131.txt31853185, della legge n . 183 del 2011 . quest ultima norma aveva già previsto la destinazione allo stato delleentratein esame , riscosse sul territorio della regione siciliana , per la durata di cinque anni ed era già stata
2015-131.txt32333233la sentenza n . 265 del 2012 , che aveva verificato la natura erariale del tributo , la novità dellentratae la specifica finalizzazione della stessa . la disposizione oggi impugnata ( art . 85 , comma 1 , del
2015-131.txt32963296legge n . 98 del 2013 ) , si è limitata ad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova maggioreentrataa copertura delle spese per i giudici ausiliari e per il tirocinio formativo . continuano , quindi , ad essere
2015-131.txt33873387richiedono in alcun modo come accade , invece , in altri statuti regionali che la destinazione allo stato della maggioreentratadebba essere temporalmente limitata ; tanto meno esse vietano al legislatore statale di protrarre nel tempo la destinazione di nuove
2015-131.txt34083408debba essere temporalmente limitata ; tanto meno esse vietano al legislatore statale di protrarre nel tempo la destinazione di nuoveentrateal soddisfacimento di esigenze , che da contingenti possono divenire continuative , sempre che ciò avvenga nel rispetto , come
2015-131.txt3526352661 , comma 1 , alinea e lettera a ) anche nella parte in cui destina allo stato le maggiorientratederivanti dalla norma di interpretazione autentica di cui all art . 55 , comma 1 , del medesimo decreto legge
2015-131.txt38843884impugnato ha precisato , appunto con norma di interpretazione autentica , che non era consentito il rimborso . nessuna nuovaentrata, diversa da quella che già trovava la propria base normativa nell art . 74 ter , è stata quindi
2015-131.txt39293929art . 55 , comma 1 , dell impugnato decreto . difettando , dunque , il requisito della novità dellentrata, cui l art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 subordina la deroga al principio generale
2015-132.txt137137di accertamento in materia di irpef e di ilor per l anno 1997 , con il quale l agenzia delleentrateha sottoposto a tassazione , tra il resto , la somma di 760.558,00 euro , dedotta quale perdita generata dalla
2015-132.txt682682ad avviso dell intervenuto , la rimettente avrebbe dovuto prima respingere gli altri motivi di ricorso proposti dalla agenzia delleentrate, al cui accoglimento dovrebbe seguire la cassazione della sentenza impugnata , indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalità .
2015-132.txt803803a quo ha precisato che il secondo motivo del ricorso ha carattere preliminare , perché con esso l agenzia delleentratededuce che il rispetto del procedimento previsto dal comma 4 dell art . 37 bis è ormai irrilevante , dovendo
2015-132.txt19081908che il divieto di abuso del diritto in materia tributaria deve considerarsi operante nel nostro ordinamento fin da prima dellentratain vigore dell art . 37 bis del d.p.r . n . 600 del 1973 , con la conseguenza che
2015-155.txt14311431sensi del primo comma dell articolo 36 dello statuto della regione siciliana , spettano alla regione siciliana , oltre leentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2015-155.txt14401440della regione siciliana , spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2015-155.txt14611461tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2015-155.txt15151515lamenta il contrasto con l art . 8 , primo comma , dello statuto , alla cui stregua « leentratedella regione sono costituite : a ) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e
2015-155.txt17571757stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria ; m ) dai sette decimi di tutte leentrateerariali , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici »
2015-155.txt18071807violazione dell art . 49 dello statuto , secondo cui « spettano alla regione le seguenti quote fisse delle sottoindicateentratetributarie erariali riscosse nel territorio della regione stessa : 1 ) sei decimi del gettito dell imposta sul reddito delle
2015-155.txt25112511aliquota di base attribuito ai comuni medesimi e che , in caso di insufficienza , ciascuno di essi versi allentratadel bilancio dello stato le somme residue . per le regioni autonome friuli venezia giulia e valle d aosta nonché
2015-155.txt33763376. 3 . sono , altresì , attribuiti alla regione valle d aosta i nove decimi di tutte le altreentratetributarie erariali , comunque denominate , percette nel territorio regionale , ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici .
2015-155.txt58385838può dire che il tratto distintivo più rilevante dell autonomia speciale sta proprio nell entità della devoluzione del gettito delleentratetributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi erariali rimangono per la maggior parte sul territorio a cui
2015-155.txt60376037comma , lettera m , dello statuto , nella misura di sette decimi ) la compartecipazione a tutte le altreentratetributarie erariali non altrimenti indicate nello statuto o nelle relative norme di attuazione . ben quattro dei cinque statuti speciali
2015-155.txt69436943autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente allentratain vigore degli statuti , verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi
2015-155.txt72157215alle [ regioni a statuto speciale e alle province autonome ] spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delleentratetributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
2015-155.txt82508250avrebbero dovuto essere bilanciati i dialettici interessi della neutralità finanziaria , della sostituzione , della perequazione e del dimensionamento delleentratefiscali di competenza delle autonomie speciali . in assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione
2015-155.txt84638463del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomie speciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l equilibrio traentratefiscali e funzioni esercitate , nondimeno il rimedio a tale violazione non può consistere nel diretto accoglimento o nel potenziale
2015-155.txt88538853. infatti , il mancato rispetto del principio di leale collaborazione ha prodotto una situazione di potenziale squilibrio tra leentratecosì unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomie speciali . in sostanza , il mancato aggiornamento
2015-155.txt88838883consolidato delle autonomie speciali . in sostanza , il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti leentratefiscali delle autonomie speciali ha finito per indebolire le ragioni della specialità nel loro complesso . se l art .
2015-155.txt89158915specialità nel loro complesso . se l art . 27 della legge n . 42 del 2009 prevede che leentratetributarie , fermo restando il principio di tendenziale assegnazione del gettito su base territoriale , non siano esonerate da un
2015-155.txt89708970finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alle autonomie speciali « una garanzia quantitativa dientrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere i tributi erariali , senza che ciò
2015-155.txt99889988] può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali , a titolo esemplificativo , le fonti dientratafiscale , la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa , [ . . . ] la ricognizione globale o parziale dei
2015-176.txt21321311,50 per cento ) dell aliquota dell imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione , destinando una quota delle maggiorientrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015 , all incremento del fondo per interventi strutturali di politica
2015-176.txt10001000. n . 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delleentrateerariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c )
2015-176.txt10091009tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito ” con apposite leggi alla
2015-176.txt10171017del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito ” con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2015-176.txt11121112conforme a tali presupposti . quanto ai primi due , nemmeno la ricorrente mette in dubbio la natura tributaria dellentratain oggetto e la sua novità . viene lamentata , piuttosto , la mancanza del terzo requisito legittimante la riserva
2015-178.txt69646964pubblico e privato , della camera dei deputati , parere reso il 19 giugno 2013 ) . inoltre , lentratain vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto
2015-192.txt326326stabilisce che la disposizione di cui alla lettera b ) del precedente comma 606 si applica alle liquidazioni successive allentratain vigore della stessa legge n . 147 del 2013 , e dunque anche nei casi in cui la prestazione
2015-192.txt13121312che le disposizioni del precedente comma 606 , lettera b ) , si applichino alle liquidazioni successive alla data dientratain vigore della stessa legge , e dunque con riguardo anche a prestazioni in tutto o in parte eseguite prima
2015-192.txt14041404distinguerebbe irragionevolmente tra gli ausiliari che abbiano ultimato la propria prestazione ed avanzato richiesta di liquidazione dei compensi prima dellentratain vigore della legge n . 147 del 2013 , a seconda che il giudice abbia o non tempestivamente provveduto
2015-192.txt15691569ordinanza di rimessione , il tribunale aveva già provveduto alla liquidazione dell onorario per il perito psichiatra , dopo lentratain vigore della legge n . 147 del 2013 , senza operare la diminuzione prescritta dal nuovo art . 106
2015-192.txt21582158. 147 del 2013 , il quale stabilisce che la decurtazione ricordata si applichi alle liquidazioni successive alla data dientratain vigore della stessa legge . sebbene il limite non risulti dal tenore letterale della norma censurata , la circostanza
2015-192.txt38333833la decurtazione di un terzo dei compensi spettanti all ausiliario del magistrato si applichi alle liquidazioni successive alla data dientratain vigore della legge stessa , sono infondate le censure in proposito sollevate dal tribunale ordinario di lecce in composizione
2015-192.txt45864586, mira a rendere immuni dalla decurtazione le prestazioni professionali « in tutto od in parte » esaurite prima dellentratain vigore della disposizione censurata . la questione potrebbe essere plausibilmente posta per le sole prestazioni del tutto esaurite ,
2015-192.txt46864686se invece , come nel caso di specie , si tratta di prestazioni anche solo in parte rese dopo lentratain vigore della novella legislativa , risulta non certo irragionevole l applicazione di un solo regime tariffario , cioè quello
2015-231.txt611611art . 53 cost . , in quanto , individuando un presupposto d imposta così significativamente arretrato rispetto alla suaentratain vigore da impedire di ritenerlo attuale indice di ricchezza , la norma prescinderebbe dalla capacità contributiva del partecipante qualificato
2015-246.txt337337432 ) ; prevedono che il documento di economia e finanza indichi , fra le altre cose , le maggiorientratederivanti dall attività di contrasto all evasione di cui al comma 431 ( art . 1 , comma 433 )
2015-246.txt406406nel fondo ( art . 1 , comma 434 ) ; riassegnano al fondo , per il 2014 , leentratederivanti da misure straordinarie di contrasto all evasione ( art . 1 , comma 435 ) . tutte le ricorrenti
2015-246.txt440440comma 435 ) . tutte le ricorrenti si dolgono che le richiamate disposizioni introdurrebbero una riserva allo stato delle maggiorientrateda esse previste , senza tuttavia rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
2015-246.txt857857la regione siciliana lamenta che l impugnato comma 179 , ove disponesse una riserva in favore dello stato delle maggiorientrateda esso previste , violerebbe gli artt . 36 e 37 dello statuto regionale ( approvato con il regio decreto
2015-246.txt952952regione siciliana in materia finanziaria ) . secondo la regione , infatti , la riserva allo stato di queste maggiorientratenon sarebbe stata prevista in modo esplicito ; tali entrate non sarebbero nuove ; né sarebbe soddisfatto il requisito della
2015-246.txt962962, infatti , la riserva allo stato di queste maggiori entrate non sarebbe stata prevista in modo esplicito ; talientratenon sarebbero nuove ; né sarebbe soddisfatto il requisito della « copertura di nuove specifiche spese » , la loro
2015-246.txt10911091operare , sono necessarie , secondo la giurisprudenza costituzionale , tre condizioni concomitanti : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla
2015-246.txt10991099costituzionale , tre condizioni concomitanti : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito « con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2015-246.txt12811281ne deriva che l eccezione prevista dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione non può ritenersi applicabile alle maggiorientratedi cui all impugnato art . 1 , comma 179 . 7 . in via cautelativa la regione siciliana impugna
2015-246.txt14341434n . 3 ( modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione ) . secondo la ricorrente , leentratepreviste da tali disposizioni , in quanto provenienti dalla lotta all evasione , sarebbero prive del requisito della novità .
2015-246.txt14901490non è motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione , da parte della ricorrente , delle specifiche « maggiorientrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti , ai sensi delle norme statutarie e dell ordinamento finanziario della
2015-246.txt15381538può sussistere in ordine all oggetto del giudizio , sia perché le censure della regione non possono che riferirsi alleentratesu cui essa abbia titolo ; sia perché , a sua volta , è lo stesso comma 431 a far
2015-246.txt15801580ad un generico « ammontare di risorse permanenti che [ . . . ] si stima di incassare quali maggiorientrate[ . . . ] derivanti dall attività di contrasto dell evasione fiscale » , senza dunque indicare con precisione
2015-246.txt16201620precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all evasione e se , di conseguenza , potrà incidere anche suentratedi spettanza regionale . 7.2 . nel merito , la questione è fondata nei termini di seguito precisati . con
2015-246.txt16521652è fondata nei termini di seguito precisati . con riguardo ad un analoga disposizione che riservava allo stato le maggiorientratederivanti dall attività di contrasto all evasione , questa corte ha precisato che « le entrate tributarie in esame (
2015-246.txt16681668allo stato le maggiori entrate derivanti dall attività di contrasto all evasione , questa corte ha precisato che « leentratetributarie in esame ( derivanti dal contrasto all evasione fiscale ) fanno riferimento ad altre entrate tributarie . la tipologia
2015-246.txt16841684precisato che « le entrate tributarie in esame ( derivanti dal contrasto all evasione fiscale ) fanno riferimento ad altreentratetributarie . la tipologia di tali maggiori entrate è , perciò , diversa a seconda dell entrata cui si riferiscono
2015-246.txt16921692( derivanti dal contrasto all evasione fiscale ) fanno riferimento ad altre entrate tributarie . la tipologia di tali maggiorientrateè , perciò , diversa a seconda dell entrata cui si riferiscono , cioè , a seconda dell oggetto delle
2015-246.txt17011701riferimento ad altre entrate tributarie . la tipologia di tali maggiori entrate è , perciò , diversa a seconda dellentratacui si riferiscono , cioè , a seconda dell oggetto delle singole evasioni fiscali . ne segue che , ove
2015-246.txt17271727, a seconda dell oggetto delle singole evasioni fiscali . ne segue che , ove l evasione abbia ad oggettoentratetributarie interamente e nominativamente riservate all erario in base alla normativa statutaria , la questione deve essere dichiarata non fondata
2015-246.txt17631763deve essere dichiarata non fondata [ . . . ] . ove , invece , l evasione abbia ad oggettoentratenon nominativamente riservate allo stato dalla normativa di rango statutario , è necessario valutare [ . . . ] se
2015-246.txt18201820. 241 del 2012 ) . in quel caso , la corte ha ritenuto insussistente il requisito della novità dellentrata, « perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente , né
2015-246.txt19021902di cui agli impugnati commi da 431 a 435 , che derivano dalla lotta all evasione fiscale , non costituisconoentratenuove e dunque lo stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito . pertanto , limitatamente alle maggiori
2015-246.txt19321932per incamerare il relativo gettito . pertanto , limitatamente alle maggiori risorse provenienti dall attività di contrasto all evasione dientratenon nominativamente riservate allo stato , la loro destinazione al « fondo per la riduzione della pressione fiscale » non
2015-252.txt412412parifica del rendiconto per l esercizio finanziario 2012 , secondo la quale il bilancio regionale avrebbe subìto mancati accertamenti inentratapari ad oltre 900 milioni di euro per effetto delle varie discipline che imponevano riserve ed accantonamenti operati dallo stato
2015-252.txt436436900 milioni di euro per effetto delle varie discipline che imponevano riserve ed accantonamenti operati dallo stato sul gettito delleentratedi spettanza regionale . con particolare riguardo al comma 730 la regione siciliana fa presente che detta norma produrrebbe effetti
2015-252.txt13501350, se è vero che l imu di spettanza dei comuni siciliani viene sottratta agli stessi per essere versata allentratadel bilancio dello stato al fine di alimentare il fondo di solidarietà comunale , tale partecipazione è tuttavia correlata ad
2015-253.txt124124art . 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2015-253.txt938938nel principio di unità del bilancio « specificativo dell art . 81 cost . [ secondo cui ] tutte leentratecorrenti , a prescindere dalla loro origine , concorrono alla copertura di tutte le spese correnti , con conseguente divieto
2015-253.txt966966, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti , con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singolaentratae singola uscita » ( sentenza n . 192 del 2012 ) . detta proroga comporta unicamente la temporanea devoluzione
2015-26.txt670670riguardo si può ricordare come la circolare 9 agosto 2007 , n . 49 / e , dell agenzia delleentrateabbia dato indicazioni volte ad instaurare un contraddittorio anticipato fra l amministrazione e il contribuente , ancor prima della specifica
2015-273.txt290290del principio di leale collaborazione . la regione siciliana lamenta la previsione di una illegittima riserva all erario di maggiorientrate. più precisamente , la prima disposizione , nella parte in cui prevede la compensazione degli oneri derivanti dall entrata
2015-273.txt310310entrate . più precisamente , la prima disposizione , nella parte in cui prevede la compensazione degli oneri derivanti dallentratain vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all art . 1 della legge 11 marzo 2014
2015-273.txt358358recante disposizioni per un sistema fiscale più equo , trasparente e orientato alla crescita ) , realizzerebbe una diminuzione delleentratespettanti alla regione in violazione delle norme statutarie . la seconda disposizione , laddove dispone che le maggiori entrate derivanti
2015-273.txt377377delle entrate spettanti alla regione in violazione delle norme statutarie . la seconda disposizione , laddove dispone che le maggiorientratederivanti dall entrata in vigore del d.l . n . 66 del 2014 , come convertito , possono essere utilizzate
2015-273.txt380380alla regione in violazione delle norme statutarie . la seconda disposizione , laddove dispone che le maggiori entrate derivanti dallentratain vigore del d.l . n . 66 del 2014 , come convertito , possono essere utilizzate al fine di
2015-273.txt430430articolo , condurrebbe a includere ( attraverso una lettura sistematica delle disposizioni dello stesso decreto ( nel novero delle maggiorientrateriservate allo stato anche quelle che dovrebbero spettare alla regione ai sensi delle norme statutarie e delle relative norme di
2015-273.txt502502al 26 per cento dell imposta sui redditi di natura finanziaria ( art . 3 , comma 1 ) .entrate, quelle indicate , che , se pur di natura tributaria e connotate della qualifica della novità , non soddisfarebbero
2015-273.txt12661266stabilisce che i decreti legislativi ivi previsti miranti « ad alleggerire la pressione tributaria , che si traducono in minorientratetributarie spettanti alla regione ricorrente , trovino compensazione in risorse riservate al ministero » . la genericità e l assertività
2015-273.txt15831583. n . 1074 del 1965 , ma ha specificato le ragioni per cui la riserva allo stato delle maggiorientrateviolerebbe la previsione statutaria : il ricorso si sofferma in particolare sul requisito della specificità della finalizzazione delle entrate ,
2015-273.txt16021602maggiori entrate violerebbe la previsione statutaria : il ricorso si sofferma in particolare sul requisito della specificità della finalizzazione delleentrate, che non sarebbe rispettato dalla disposizione impugnata . l atto introduttivo del giudizio risulta , quindi , in parte
2015-273.txt18471847n . 1074 del 1965 , indica le seguenti tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delleentrateerariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ; c )
2015-273.txt18561856tre condizioni per l eccezionale riserva allo stato del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dellentrata; b ) la novità di tale entrata ; c ) la destinazione del gettito ” con apposite leggi alla
2015-273.txt18641864del gettito delle entrate erariali : a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di taleentrata; c ) la destinazione del gettito ” con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
2015-273.txt19521952sia conforme a tali presupposti . in particolare questa corte è chiamata a valutare se il gettito derivante dalle maggiorientratetributarie erariali sia destinato « a finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime » , mentre non
2015-273.txt19901990, mentre non risultano in discussione , nel presente giudizio , né la natura tributaria , né la novità dellentrata. come più volte affermato da questa corte , la condizione della specifica destinazione del gettito non può reputarsi soddisfatta
2015-273.txt20872087cost . che , con effetto dal 2014 , ha elevato a dignità costituzionale la regola dell equilibrio fra leentratee le spese del bilancio statale » ( ex multis , sentenza n . 241 del 2012 ) . nella
2015-273.txt2153215310 , del d.l . n . 66 del 2014 , come convertito , infatti , dispone che le maggiorientrate( tra cui quelle derivanti dall imposta sul valore aggiunto in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento
2015-273.txt23612361euro per l anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall anno 2018 » . le minorientratee le maggiori spese , alla cui compensazione saranno riservate le maggiori entrate , risultano pertanto dettagliatamente indicate e rispondono
2015-273.txt23742374dall anno 2018 » . le minori entrate e le maggiori spese , alla cui compensazione saranno riservate le maggiorientrate, risultano pertanto dettagliatamente indicate e rispondono a una pluralità di esigenze specifiche , tra loro eterogenee , di carattere
2015-273.txt24232423. 135 del 2012 ) . la pluralità e l eterogeneità degli oneri da compensare con la riserva delle nuoveentratenon impediscono di ritenere soddisfatto il requisito statutariamente previsto della specificità della destinazione . ne consegue che la riserva all
2015-31.txt101101secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n . 3 ( statuto speciale per la sardegna ) , nelleentratespettanti alla regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel
2015-31.txt173173n . 3 ( statuto speciale per la sardegna ) , il quale dispone al comma 1 che « leentratedella regione sono costituite : [ . . . ] d ) dai nove decimi dell imposta di fabbricazione su
2015-31.txt215215i prodotti che ne siano gravati , percetta nel territorio della regione » ed al comma 2 che « nelleentratespettanti alla regione sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono
2015-31.txt10111011quella « percetta nel territorio della regione » , e reca ora un secondo comma secondo il quale « nelleentratespettanti alla regione sono comprese anche quelle che , sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell ambito regionale , affluiscono
2015-31.txt16801680, sebbene assuma di disporre in coerenza con la richiamata norma statutaria , stabilisce , invece , che « nelleentratespettanti alla regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel
2015-58.txt961961di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie » , con esclusione quindi delleentratepatrimoniali pubbliche extratributarie . 4.1 . a questi fini è necessario muovere dall esame degli elementi di identificazione dei tributi
2015-65.txt7575l altro , prevede , sub comma 4 del suo art . 35 , che « in relazione alle maggiorientraterivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell accisa sull energia elettrica disposti dai decreti del ministro
2015-65.txt912912della medesima normativa di attuazione statutaria possa essere riversata , in tutto o in parte , allo stato la maggioreentratadeterminata dall eventuale aumento dell accisa . vale a dire che , a tal fine , occorre come da questa
2015-65.txt13141314art . 36 dello statuto della regione siciliana , spettano alla regione siciliana [ . . . ] tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove
2015-65.txt13351335tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuoveentratetributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o
2015-65.txt13871387che condizionano , anche con riguardo alla regione siciliana , la deroga all effetto ( ad essa ) devolutivo delleentratetributarie riscosse nel suo territorio , risultano , infatti , del pari inosservate dalla impugnata normativa statale . la quale
2015-66.txt357357n . 296 del 2006 . a seguito di verifica da parte della guardia di finanza , l agenzia delleentrateaveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento , con i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art
2015-67.txt593593riduzioni , in caso di incapienza , sulla base dei dati comunicati dal ministero dell interno , l agenzia delleentrateprovvede al recupero nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
2015-67.txt10431043comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2015-67.txt13361336dell art . 2 delle norme di attuazione , i quali prevedono che spettano alla regione siciliana , oltre alleentratetributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o
2015-67.txt13451345i quali prevedono che spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte leentratetributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . 7 . alla
2015-70.txt32663266legislatore del 1992 , fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa . dopo lentratain vigore del sistema contributivo , il legislatore ( art . 59 , comma 13 della legge 27 dicembre 1997
2015-70.txt6608660822 dicembre 2011 , n . 214 ) , non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiorientrate, come previsto dall art . 17 , comma 3 , della legge 31 dicembre 2009 , n . 196
2015-82.txt10281028, non sarebbe una garanzia sufficiente , dal momento che il termine di trenta mesi , decorrenti dalla data dientratain vigore della medesima legge n . 42 del 2009 , originariamente previsto per l adozione delle norme anzidette ,
2015-82.txt11181118. 214 del 2011 , il quale , dopo aver riservato all erario , per cinque anni , le maggiorientratederivanti dal decreto legge , dispone che con decreto del ministero dell economia e delle finanze siano stabilite le modalità
2015-82.txt20382038art . 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2015-82.txt25582558anzitutto , più volte questa corte ha chiarito che non è possibile considerare in modo atomistico singole disposizioni incidenti suentratetributarie delle regioni , senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione , ben
2015-82.txt26942694questi enti si applichi l aumento dell aliquota di base dell addizionale irpef disposta dal comma 1 , incrementandone leentrate. inoltre , nel lamentare la riduzione dei finanziamenti alla propria spesa sanitaria , la ricorrente trascura che l ultimo
2015-82.txt33783378e alle province autonome di trento e di bolzano . pertanto , i primi due commi determinano un incremento delleentratedelle regioni ordinarie e speciali , per effetto della maggiorazione dell aliquota di base dell addizionale irpef . è in
2015-82.txt64216421» . la rubrica corrisponde al contenuto del comma 1 del suddetto articolo , in virtù del quale le maggiorientrateerariali derivanti dall applicazione del decreto « sono riservate all erario , per un periodo di cinque anni , per
2015-82.txt67036703art . 8 , primo comma , della legge n . 690 del 1981 , il quale consente che maggiorientrateerariali siano riservate allo stato qualora esse siano destinate per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico
2015-82.txt73247324richiede l intesa con il presidente della regione ai fini dell adozione della determinazione ministeriale per la quantificazione delle maggiorientrate, riservate allo stato , rivenienti nel territorio della regione autonoma . pertanto , ferma restando la spettanza sostanziale del
2015-83.txt894894. citato . 4.1.1 . la questione conserva la sua rilevanza nel giudizio a quo , anche a seguito dellentratain vigore dell art . 1 , comma 1 , lettera f ) , del decreto legislativo 15 dicembre 2014
2015-83.txt10781078del d.lgs . n . 188 del 2014 , dispone espressamente , all ultimo capoverso , che dalla data dientratain vigore della nuova disciplina ( 24 dicembre 2014 ) « cessa di avere applicazione l imposta prevista dal comma
2015-83.txt16811681come emerge dall esame dei lavori preparatori , essa trova primaria giustificazione nell esigenza fiscale , di recupero di unentrataerariale l accisa sui tabacchi , con particolare riguardo alle sigarette la quale ha subito una rilevante erosione , per
2016-111.txt496496senz altro applicabili ratione temporis alla fattispecie controversa nel giudizio principale , avente ad oggetto anni di imposta antecedenti allentratain vigore delle norme abroganti . si deve ritenere che queste ultime non hanno efficacia retroattiva , sia per il
2016-121.txt643643non trova applicazione nel giudizio a quo . e ciò in quanto , secondo quanto precisato anche dalla agenzia delleentratecon la circolare n . 31 / e del 30 dicembre 2014 , in mancanza di specifica disposizione transitoria ,
2016-121.txt710710giudizio . conseguentemente , la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014 , data dientratain vigore del decreto legislativo . per gli appelli proposti , come quello di specie , prima di tale termine
2016-145.txt23852385con decreto del ministro dell economia e delle finanze , cui hanno fatto seguito varie circolari interpretative dell agenzia delleentrate. gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente riguardano tutti i soggetti che effettuano cessioni o prestano servizi alle pubbliche amministrazioni ,
2016-151.txt569569dalle norme censurate violerebbe l art . 119 , primo comma , cost . che assicura ai comuni autonomia dientratae di spesa il quarto comma del medesimo articolo , in quanto l insufficienza delle risorse a disposizione non consentirebbe
2016-173.txt39293929invocato non risulta conferente , disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri , ma unentrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo , e dunque per fini istituzionali delle stesse ( e anche
2016-188.txt19771977l incidenza degli effetti complessivamente determinati dalla riforma fiscale attuativa della legge n . 42 del 2009 sul totale delleentratetributarie regionali accertate nell esercizio antecedente alla riforma . 2 . le risposte fornite dalle parti in ordine alla citata
2016-188.txt25092509deficit informativo , che non le consente di verificare la misura e la correttezza degli accantonamenti operati dall agenzia delleentrate: essi sarebbero imputati con un mero criterio di cassa sulla base del riscosso attraverso i modelli f24 , di
2016-188.txt29152915. gli importi comunicati dal presidente del consiglio sarebbero significativamente superiori , dal momento che essi comprenderebbero voci relative adentrateche non sarebbero nella disponibilità effettiva della regione oppure non riguarderebbero il profilo compensativo imu irpef . secondo la ricorrente
2016-188.txt33663366che riguarda gli effetti complessivamente determinati dalla riforma fiscale attuativa della legge n . 42 del 2009 sul totale delleentratetributarie regionali accertate nell esercizio ad essa antecedente , l avvocatura generale dello stato afferma che le misure di cui
2016-188.txt34053405di cui all art . 13 del d.l . n . 201 del 2011 non avrebbero avuto alcun impatto sulleentratetributarie regionali , in quanto gli accantonamenti operati sarebbero neutralizzati da una minore spesa per trasferimenti ai comuni , nei
2016-188.txt34353435neutralizzati da una minore spesa per trasferimenti ai comuni , nei confronti dei quali la ricorrente potrebbe recuperare la minoreentratada accantonamento . l attuazione dell art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del
2016-188.txt34983498accantonamenti complessivi previsti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel quadriennio 2011 2014 inciderebbero sul totale delleentratetributarie della regione in una misura variabile tra il quindici ed il diciotto per cento . 3 . per inquadrare
2016-188.txt41244124autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente allentratain vigore degli statuti , verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi
2016-188.txt45894589da 1 a 8 ; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delleentratetributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
2016-188.txt58705870analitici di composizione del gettito , necessari per compiere le operazioni di conguaglio , stabilizzare e mettere a regime leentratefiscali della regione e dei propri enti locali . 4 . 1 . la violazione del principio dell accordo emerge
2016-188.txt61716171, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali , a titolo esemplificativo , le fonti dientratafiscale , la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa , l accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed
2016-188.txt65216521confronto tra le stime previsionali e l effettivo andamento del gettito per fissare in via definitiva il neutrale riparto delleentratefiscali attraverso la modifica semplificata dello statuto e delle relative norme di attuazione , determina l illegittimità della disposizione impugnata
2016-188.txt73867386di controllo per la regione autonoma friuli venezia giulia , la quale ha rilevato anomalie nei meccanismi di accreditamento delleentratetributarie della regione , sottolineando il perdurare ( rispetto all esercizio 2013 egualmente inciso ) « di ” variabili ingovernabili
2016-188.txt75837583attuazione delle politiche regionali . osserva in proposito la corte dei conti nella succitata delibera che « l accertamento delleentratenon opera in conformità alla nozione giuridica propria della contabilità finanziaria , bensì esprime le ” somme finalizzate ” e
2016-188.txt91549154di accoglimento a condizione che lo stato proceda in contraddittorio alle necessarie compensazioni per il periodo intercorso dalla data dientratain vigore del primo accantonamento ( esercizio 2012 ) , assicurandone la relativa copertura finanziaria nell esercizio di effettuazione di
2016-199.txt8989regione umbria 30 marzo 2015 , n . 8 ( disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia dientratee di spese modificazioni ed integrazioni di leggi regionali ) , in riferimento agli artt . 23 , 117 ,
2016-199.txt369369. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007 , n . 36 ( disposizioni in materia tributaria e di altreentratedella regione umbria ) , attribuirebbe alla giunta il potere di individuare con regolamento i veicoli destinatari dell esenzione .
2016-199.txt461461ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007 , n . 36 ( disposizioni in materia tributaria e di altreentratedella regione umbria ) ; modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015 , n . 8 ( disposizioni collegate alla
2016-199.txt489489legge regionale 30 marzo 2015 , n . 8 ( disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia dientratee di spese modificazioni ed integrazioni di leggi regionali ) ; ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009 ,
2016-199.txt524524legge regionale 5 marzo 2009 , n . 4 ( disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia dientratee di spese ) . nomina commissario straordinario dell agenzia umbria ricerche » ) , ha abrogato l art .
2016-199.txt10931093comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2016-205.txt204204n considerazione » di queste riduzioni di spesa , « ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo dientratadel bilancio dello stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa » . sono escluse da questo
2016-205.txt285285il 31 maggio di ciascun anno , sulla base dei dati comunicati dal ministero dell interno , l agenzia delleentrate[ . . . ] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate
2016-205.txt651651di cui al comma 1 , ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo dientratadel bilancio dello stato determinati con decreto del ministro dell interno da emanare entro il termine del 30 giugno ,
2016-205.txt7457453 , entro il 10 ottobre , sulla base dei dati comunicati dal ministero dell interno , l agenzia delleentrate[ . . . ] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate
2016-205.txt26622662deve imprimere a tali risorse , salvo il riferimento al vincolo a versare l importo « ad apposito capitolo dientratadel bilancio dello stato » ) , con conseguente lesione dell autonomia finanziaria di spesa e capovolgimento dei « meccanismi
2016-205.txt39273927organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita , a decorrere dalla data dientratain vigore della presente legge , in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in
2016-205.txt39463946di entrata in vigore della presente legge , in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data dientratain vigore della legge 7 aprile 2014 , n . 56 , ridotta rispettivamente , tenuto conto delle funzioni attribuite
2016-205.txt40434043questa disposizione . la riduzione della spesa e la previsione del corrispondente versamento di risorse « ad apposito capitolo dientratadel bilancio dello stato » , disposti dal comma 418 e dall art . 47 , comma 1 , del
2016-205.txt42904290finanziari . più precisamente , dunque , disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano « ad apposito capitolo dientratadel bilancio dello stato » , si deve ritenere e in questi termini la disposizione va correttamente interpretata che tale
2016-21.txt357357dello stato legge di stabilità 2016 ) . per effetto di tale modifica , le parole « dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 » sono state sostituite dalle
2016-21.txt435435. 32 , non è più delimitata , come nel testo impugnato , al periodo compreso fra la data dientratain vigore della legge di conversione del d.l . n . 133 del 2014 ed il 31 dicembre 2015 ,
2016-21.txt11591159resort , qualificati come strutture ricettive all aperto , ravvisandole nelle « somme versate entro il 15 luglio 2014 allentratadel bilancio dello stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall autorità garante della concorrenza e mercato » . in attuazione
2016-242.txt508508comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2016-278.txt458458motivo intenda applicare la disposizione censurata , pur se l istanza di sospensione è stata formulata in data anteriore allaentratain vigore della legge . 2 . 1 . in realtà , il dato temporale che rileva ai fini della
2016-278.txt548548irrilevante la circostanza pure eccepita dall avvocatura dello stato che l ordinanza in questione sia di pochi giorni successiva allentratain vigore della disposizione . 3 . nel merito , la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non
2016-280.txt653653stato il maggior gettito di un tributo erariale , sottraendolo alla regione senza che ricorrano le condizioni di novità dellentratae di specifica destinazione della stessa che tanto legittimino . il consiglio di giustizia amministrativa , dopo aver affermato la
2016-280.txt13991399avrebbero dovuto essere bilanciati i dialettici interessi della neutralità finanziaria , della sostituzione , della perequazione e del dimensionamento delleentratefiscali di competenza delle autonomie speciali » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . dalla motivazione della pronuncia
2016-280.txt20092009del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomie speciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l equilibrio traentratefiscali e funzioni esercitate , nondimeno il rimedio a tale violazione non può consistere nel diretto accoglimento [ . .
2016-288.txt135135spesa regionale e rinvenendo ( comma 5 ) la relativa copertura finanziaria , per l anno 2015 , nelle maggiorientratederivanti dalla legge della regione basilicata 31 marzo 2015 , n . 14 ( disposizioni in materia di veicoli ultraventennali
2016-288.txt237237illegittimità costituzionale dell art . 1 della legge regionale n . 18 del 2015 , perché priverebbe la regione delleentratesupplementari occorrenti per far fronte al previsto incremento di spesa . sarebbe perciò violato l art . 81 , terzo
2016-288.txt607607questo comma , avendo eliminato la deroga , non era stato impugnato dallo stato e aveva determinato un incremento delleentrateregionali , per il maggiore importo della ripristinata tassa automobilistica . il secondo , il terzo e il quarto comma
2016-31.txt261261, con modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011 , n . 148 , con riferimento alla valutazione delle maggiorientratedella medesima annualità 2013 rispetto a quelle dell anno precedente . a loro volta , le disposizioni del richiamato art
2016-31.txt289289dell anno precedente . a loro volta , le disposizioni del richiamato art . 2 riservano allo stato le maggiorientratederivanti dall attività di contrasto all evasione fiscale . il secondo periodo del comma 1 dell art . 7 ,
2016-31.txt316316evasione fiscale . il secondo periodo del comma 1 dell art . 7 , invece , prevede che le maggiorientratestrutturali ed effettivamente incassate nel 2013 , derivanti dal contrasto all evasione fiscale e valutate , ai sensi del menzionato
2016-31.txt445445stato legge di stabilità 2014 ) , prolungandone l applicabilità . anche tali commi introducono riserve all erario di maggiorientratederivanti dal contrasto all evasione fiscale , destinandole al « fondo per la riduzione della pressione fiscale » . in
2016-31.txt523523sede di nota di aggiornamento del documento di economia e finanza , si stima di incassare non solo quali maggiorientraterispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell esercizio in corso , ma anche rispetto « a quelle effettivamente incassate nell
2016-31.txt593593b ) del comma 1 bis , invece , estende al 2015 la destinazione alla riduzione della pressione fiscale delleentrateincassate in un apposito capitolo , derivanti da misure straordinarie di contrasto dell evasione fiscale e non computate nei saldi
2016-31.txt648648censure delle ricorrenti si incentrano , in sostanza , sul fatto che le disposizioni impugnate riserverebbero allo stato le maggiorientrateda esse previste , in spregio ai requisiti statutariamente richiesti ai fini della legittimità di una simile riserva . 2
2016-31.txt943943. 4 . ad avviso della ricorrente , i proventi previsti dai commi impugnati non costituirebbero una « nuova »entrata, ma un « recupero » di imposte spettanti alla regione . 5 . preliminarmente , devono essere esaminate le
2016-31.txt13861386la violazione in ragione del fatto che le maggiori risorse derivanti dall attività di contrasto all evasione fiscale non costituirebberoentrate« nuove » , ma mero « recupero » di imposte già spettanti alla regione . a ben vedere ,
2016-31.txt17151715nondimeno , nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all evasione fiscale non costituiscono nuoveentrate( sentenza n . 246 del 2015 ) e che tra esse rientrano anche quelle derivanti dall attività svolta sul
2016-31.txt17731773essere motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione , da parte della regione siciliana , delle specifiche « maggiorientrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti , ha sottolineato che « nessuna incertezza , infatti , può
2016-31.txt18131813può sussistere in ordine all oggetto del giudizio , sia perché le censure della regione non possono che riferirsi alleentratesu cui essa abbia titolo ; sia perché , a sua volta , è lo stesso comma 431 a far
2016-31.txt18551855ad un generico ” ammontare di risorse permanenti che [ . . . ] si stima di incassare quali maggiorientrate[ . . . ] derivanti dall attività di contrasto dell evasione fiscale ” , senza dunque indicare con precisione
2016-31.txt18951895precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all evasione e se , di conseguenza , potrà incidere anche suentratedi spettanza regionale » ( sentenza n . 246 del 2015 ) . se dunque le censure della regione siciliana
2016-31.txt19211921sentenza n . 246 del 2015 ) . se dunque le censure della regione siciliana non possono che riferirsi adentratead essa spettanti , ne deriva che anche nel presente giudizio la clausola di cui all art . 50 bis
2016-40.txt479479di province e città metropolitane , del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga recuperato dall agenzia delleentratea valere sui versamenti per imposte sull assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ,
2016-40.txt28982898decreto legge in esame , risulta una contestazione della previsione del meccanismo di recupero , ad opera dell agenzia delleentrate, del mancato versamento , da parte di province e città metropolitane , del contributo alla finanza pubblica posto a
2016-40.txt30653065. infatti , dall applicazione di questa disposizione , la regione non patirebbe alcun pregiudizio finanziario in termini di minorientrate, non soltanto perché si è spogliata preventivamente del gettito dell imposta di cui si tratta , ma anche perché
2016-40.txt46644664province e città metropolitane , del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico , venga recuperato dall agenzia delleentratea valere sui versamenti per imposte sull assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ,
2016-40.txt49514951comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2016-40.txt50215021. 123 del 2010 e n . 216 del 2009 ) . pertanto , tale imposta rientra nel novero delleentrateche , ai sensi dell art . 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione , spettano alla
2016-44.txt171171al comma 1 , disciplina la competenza delle commissioni tributarie provinciali , radicandola in base alla sede dell ufficio delleentrateo del territorio del ministero delle finanze ovvero dell ente locale ovvero del concessionario del servizio di riscossione nei cui
2016-44.txt929929, così recita : « le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delleentrateo del territorio del ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione , che
2016-44.txt19761976, da parte dell ente locale , del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altreentrate( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente » .
2016-66.txt326326riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all estero . il censurato comma 7 prevede che leentratederivanti dall attuazione delle procedure poc anzi menzionate affluiscono ad un apposito capitolo dell entrata del bilancio dello stato ,
2016-66.txt341341comma 7 prevede che le entrate derivanti dall attuazione delle procedure poc anzi menzionate affluiscono ad un apposito capitolo dellentratadel bilancio dello stato , per essere successivamente destinate a specifiche finalità indicate nella disposizione medesima . la ricorrente lamenta
2016-66.txt476476il gettito dell imposta sul valore aggiunto ( iva ) e per nove decimi il provento di tutte le altreentratetributarie erariali , comunque denominate , ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici . secondo la ricorrente , inoltre
2016-66.txt705705del 1981 ed all art . 1 del d.lgs . n . 320 del 1994 , è fondata . leentratein contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e , successivamente , ” emerso
2016-66.txt965965art . 3 , secondo comma ) , nonché , per i nove decimi , quello di tutte le altreentratetributarie erariali , comunque denominate , « percette » nel territorio regionale ( art . 4 , terzo comma )
2016-66.txt10971097valle d aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti , disposte successivamente allaentratain vigore della legge 6 dicembre 1971 , n . 1065 , ove sia destinato per legge , ai sensi
2016-66.txt15151515. 2 . non si può neppure condividere la difesa del presidente del consiglio dei ministri , secondo cui leentratein considerazione non sarebbero « percette » nel territorio valdostano , in quanto mancherebbe un collegamento territoriale per effetto della
2016-66.txt17781778violazioni , per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria , è attribuita all articolazione dell agenzia delleentrateindividuata con provvedimento del direttore dell agenzia medesima , da emanare entro la data di entrata in vigore della presente
2016-66.txt17941794articolazione dell agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell agenzia medesima , da emanare entro la data dientratain vigore della presente disposizione » . detta disposizione , diversamente dalla fattispecie scrutinata da questa corte con la sentenza
2016-66.txt19741974ammontare dei proventi erariali devoluti alla regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste « sono comprese anche leentrateafferenti all ambito regionale ed affluite , per esigenze amministrative , dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori
2016-66.txt21582158, della legge n . 186 del 2014 , previsti per i criteri e le modalità di ripartizione delle nuoveentratetra le finalità indicate dal comma precedente e per l attribuzione delle somme a ciascuna di esse . la posticipazione
2016-69.txt14221422risorse ottenute attraverso l imposizione fiscale . data la struttura fortemente accentrata , nel nostro ordinamento , della riscossione delleentratetributarie e quella profondamente articolata dei soggetti pubblici e degli interventi dagli stessi realizzati sul territorio , risulta estremamente controversa
2016-69.txt19081908le regioni a statuto ordinario del mezzogiorno e le altre ( tra cui la stessa regione veneto ) poiché leentratein questione sarebbero devolute alle regioni del mezzogiorno anche per la parte altrimenti destinata allo stato , secondo il meccanismo
2016-69.txt21932193queste ultime dunque fa riferimento il comma 5 , il quale prevede che i pagamenti sostenuti successivamente alla data dientratain vigore del decreto legge relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015
2016-77.txt957957erariale che riguarda « le risorse derivanti dall aumento » menzionato , locuzione sufficientemente ampia da includere tutte le maggiorientrateche l aumento genera , ossia anche il maggior gettito dell iva applicata , facendo concorrere le accise alla formazione
2016-77.txt11931193ed esplicativo delle disposizioni poc anzi richiamate , essendo anch essa diretta « ad affermare la spettanza allo stato delleentrate» ( sentenza n . 369 del 2010 ) dovute a titolo di iva ed a chiarire le ragioni normative
2016-78.txt24652465. . ] la spesa per i servizi generali [ . . . ] coperta da imposte indirette o daentrateche siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne
2017-118.txt394394comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2017-133.txt252252che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato ( ztl ) devono approvare , entro novanta giorni dallentratain vigore della stessa legge , un regolamento , e ne indica alcuni contenuti ( quali tariffe , riduzioni ,
2017-133.txt17121712119 , secondo comma , cost . , che subordina il potere delle regioni e degli enti locali a stabilireentratee tributi propri , al rispetto dei princìpi di coordinamento del sistema tributario . il comma 7 , nell estendere
2017-135.txt315315sanzioni per il caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo , in termini di competenza , tra leentratefinali e le spese finali da parte dell ente » . dal che , appunto , secondo la ricorrente ,
2017-135.txt14641464saldo di cui al comma 710 » ( « saldo non negativo , in termini di competenze , tra leentratefinali e le spese finali » ) per cui il divieto di impegno delle spese correnti in misura superiore all
2017-140.txt4454451.3 . secondo la regione siciliana tali disposizioni , non previamente concertate con la medesima , produrrebbero delle riduzioni dientratadestinate a ripercuotersi negativamente anche sul bilancio della ricorrente , in ragione della sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali
2017-140.txt603603esercizio finanziario 2014 , laddove si darebbe conto del fatto che lo stato trattiene a titolo di accantonamenti parte delleentratedi competenza della regione medesima . la regione siciliana impugna altresì l art . 1 , commi da 65 a
2017-140.txt14031403. occorre in proposito ribadire che « lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa dientrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere i tributi erariali , senza che ciò
2017-140.txt16631663che , come tale , sfugge anche alle procedure di leale collaborazione , la dimostrazione della lesività delle rimodulazioni delleentratetributarie rimane a carico della regione ricorrente . quest ultima deve fornirne prova in concreto , attraverso l analisi globale
2017-140.txt17811781in quanto tale atto si riferisce ad un periodo ben antecedente ( di tre anni ) rispetto a quello dientratain vigore delle disposizioni impugnate e , per di più , riguarda la gestione degli accantonamenti da parte dello stato
2017-140.txt18981898, in quel caso tali accertamenti valevano a provare la lesione , avendo rilevato anomalie nei meccanismi di accreditamento delleentratetributarie della regione e sottolineato « il perdurare ( rispetto all esercizio 2013 egualmente inciso ) ” di variabili ingovernabili
2017-140.txt20612061188 del 2016 ) . in quel caso dalla decisione di parifica è stato assunto che « l accertamento delleentratenon opera in conformità alla nozione giuridica propria della contabilità finanziaria , bensì esprime le somme finalizzate e cioè l
2017-149.txt181181in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 / 11 / 2008 » ( data dientratain vigore del d.l . n . 185 del 2008 ) . secondo il giudice rimettente , la norma censurata
2017-149.txt236236sostenuti e l aspettativa dei crediti maturandi in relazione ai costi da sostenere per attività già avviate prima della suaentratain vigore , avrebbe leso l affidamento dei contribuenti che avevano intrapreso iniziative economiche confidando nel quadro normativo vigente .
2017-149.txt857857disposizioni censurate ) , il legislatore aveva disposto l assoggettamento di tutti i crediti di imposta vigenti alla data dientratain vigore del medesimo d.l . ivi compresi , quindi , quelli introdotti dalla legge n . 296 del 2006
2017-149.txt10871087anno 2009 , per la fruizione del credito d imposta le imprese dovevano inoltrare per via telematica all agenzia delleentrateun apposito formulario , valevole come « prenotazione dell accesso » , e che l agenzia delle entrate provvedeva ad
2017-149.txt11051105agenzia delle entrate un apposito formulario , valevole come « prenotazione dell accesso » , e che l agenzia delleentrateprovvedeva ad esaminare le domande secondo l ordine cronologico di arrivo , comunicando alle imprese medesime per le attività già
2017-149.txt11821182doveva essere attivata entro 30 giorni dalla data di adozione del formulario medesimo da parte del direttore dell agenzia delleentrate. quest ultimo , con provvedimento del 21 aprile 2009 , aveva stabilito che i formulari relativi ad attività di
2017-149.txt12891289numerose imprese erano state escluse dalla fruizione del credito di imposta in relazione ad attività di ricerca avviate prima dellentratain vigore del d.l . n . 185 del 2008 . per i crediti d imposta maturati negli anni 2007
2017-149.txt13281328anni 2007 , 2008 e 2009 , di cui non era stata autorizzata la fruizione da parte dell agenzia delleentrateper esaurimento dei fondi disponibili , l art . 2 , comma 236 , della legge 23 dicembre 2009 ,
2017-149.txt19951995sulla posizione dei contribuenti che , pur avendo già avviato attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo alla data dientratain vigore della disposizione medesima , sono stati esclusi dalla fruizione del credito d imposta : per costoro , infatti
2017-149.txt28362836dell art . 1 della legge in questione , infatti , rimandava per la copertura , anche delle riduzioni dientrata, al prospetto allegato ( « prospetto di copertura » ) , riportante , tra le altre , le voci
2017-149.txt29842984appunto introdotto dalla disposizione censurata . essa ha esteso a tutti i « crediti d imposta vigenti alla data dientratain vigore del presente decreto » , compresi quelli per attività di ricerca , la disciplina sul monitoraggio prevista dall
2017-149.txt30523052al non esaurimento dei relativi « stanziamenti di bilancio , delle autorizzazioni di spesa , ovvero delle previsioni di minorientrate» ( così il citato art . 5 , comma 1 ) , e ciò al fine di garantire la
2017-149.txt35373537saldi nulli ( art . 35 ) , sicché , per fronteggiare le maggiori uscite , il decreto prevedeva nuoveentratee riduzioni di spesa . il comma successivo a quello censurato dal rimettente , pur disponendo , in relazione ai
2017-149.txt43624362procedura telematica , in realtà si appunterebbe sulle modalità esecutive previste a valle dal decreto del direttore dell agenzia delleentratedel 24 marzo 2009 , sicché le pretese dei contribuenti andrebbero fatte valere non in questa sede , bensì davanti
2017-149.txt44244424legislative che hanno disciplinato la procedura , la quale « si compendia nell inoltro per via telematica all agenzia delleentratedi un formulario valevole come prenotazione e nell acquisizione ed evasione , da parte della predetta agenzia , dei formulari
2017-153.txt39939940.000 euro » . la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da un dipendente dell agenzia delleentrate, il quale ha percepito nell anno 2011 una somma derivante dall utilizzo del « fondo per le politiche di
2017-153.txt723723privato » . il giudice a quo è investito dell impugnazione avverso il provvedimento con il quale l agenzia delleentrateha negato il rimborso dell imposta pagata in eccesso sul presupposto che dal beneficio fiscale sono esclusi i dipendenti del
2017-176.txt501501art . 2776 cod . civ . ] si osserva anche , per i crediti sorti anteriormente alla data dientratain vigore del presente decreto » . nella prospettazione del giudice a quo , detta norma di diritto intertemporale violerebbe
2017-176.txt1255125539 , del d.l . n . 98 del 2011 anche « per i crediti sorti anteriormente alla data dientratain vigore del presente decreto » . ritiene , al riguardo , il giudice a quo che ricorrano nella specie
2017-176.txt14981498comma , cod . civ . , identicamente ne prescriveva l osservanza « anche per i crediti sorti anteriormente allentratain vigore del presente decreto » ) questa corte ha già osservato che « una previsione come quella contenuta nel
2017-176.txt16111611presenza di una legge retroattiva che introduca nuovi privilegi , questi ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla suaentratain vigore , a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e , quindi , anche
2017-177.txt188188la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal curatore di un fallimento nei confronti dell agenzia delleentratedirezione provinciale ii di napoli . la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione che ha applicato l imposta
2017-209.txt18321832contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d obbligo a far data dallentratain vigore dello strumento urbanistico generale vigente » . successivamente , come rammenta lo stesso giudice rimettente , l art
2017-209.txt29952995un obiettivo estrinseco alla materia urbanistica . come esattamente rilevato dalla avvocatura generale dello stato , di regola tutte leentratedegli enti territoriali , sia quelle di natura tributaria che corrispettiva , servono a finanziare il complesso delle attività istituzionali
2017-209.txt30403040alla collettività ( principio di unità del bilancio ) ma , in alcuni casi , è ben possibile che alcuneentrate, in tutto o in parte , siano vincolate a specifici obiettivi ( sentenze n . 184 del 2016 ,
2017-213.txt538538autonomia , anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive , sono versati allentratadel bilancio dello stato per essere destinati al fondo di cui al comma 48 [ fondo di garanzia per le
2017-213.txt14301430, comma 486 , della legge 27 dicembre 2013 , n . 147 » , nonché di versare « allentratadel bilancio dello stato » i « risparmi derivanti dall applicazione della presente deliberazione » , con implicito , ma
2017-219.txt329329reddito percetto , senza che siano valutate anche le effettive condizioni economiche del richiedente , derivanti sia dall entità delleentrateche dalla quantità e qualità delle uscite del nucleo familiare , sostenute in ragione del numero dei suoi componenti ,
2017-236.txt19621962) dispone , quanto al cosiddetto ” compensato ” , che la novella è applicabile alle sentenze depositate successivamente allentratain vigore del decreto . in caso di soccombenza della controparte ( quindi , con riguardo al cosiddetto ” riscosso
2017-236.txt20362036dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5 , da operare entro tre mesi dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto . in assenza del suddetto adeguamento , a decorrere dal 1º
2017-236.txt38723872entro i quali le amministrazioni e le parti interessate dovevano procedere a siffatti adeguamenti ( tre mesi dalla data dientratain vigore della legge di conversione ) , sia della stringente previsione correlata al mancato rispetto di tale termine (
2017-236.txt63726372al comma 5 ) , avuto riguardo al personale della avvocatura dello stato , condiziona l applicabilità della novella allaentratain vigore del regolamento chiamato a prevedere i criteri di rendimento attraverso i quali modulare quantitativamente il diritto alla ripartizione
2017-236.txt64226422, operative per le sole prestazioni rese in giudizi definiti con titoli giudiziali depositati o con transazioni formalizzate dopo lentratain vigore del detto regolamento . la revisione quantitativa del diritto alla ripartizione del ” riscosso ” , imposta dalla
2017-236.txt74627462a prestazioni rese in giudizi definiti con provvedimento depositato ( o con una transazione formalizzata ) in data successiva allaentratain vigore del decreto . quanto al ” riscosso ” , l operatività della novella è stata altresì subordinata alla
2017-236.txt84168416modifiche le prestazioni professionali inerenti a giudizi definiti con provvedimenti già depositati ( o transazioni concluse ) alla data dientratain vigore del decreto o a quella di adeguamento del regolamento richiamato dal comma 5 , per le quali continua
2017-240.txt478478in campo fiscale del principio d uguaglianza , non potendo la finalità di gettito erariale , sollecitata dall erosione delleentrateprovenienti dalla vendita di tabacchi per effetto dell ingresso sul mercato delle sigarette elettroniche , non far considerare la profonda
2017-240.txt23032303. 53 cost . l imposta di consumo in questione la cui finalità primaria è data dal recupero di unentrataerariale ( l accisa sui tabacchi lavorati ) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche non contrasta con il principio di
2017-245.txt5151legge della regione autonoma sardegna 28 ottobre 2016 , n . 25 , recante « istituzione dell agenzia sarda delleentrate( ase ) » . 1 . 1 . secondo il ricorrente , in primo luogo , l art .
2017-245.txt101101della citata legge regionale , nell includere , tra le competenze attribuite all ase , anche il « controllo delleentrateda tributi devoluti , compartecipati e regionali derivati » , violerebbe l art . 117 , secondo comma , lettera
2017-245.txt439439e 9 dello statuto di autonomia , nella parte in cui prevede l istituzione del comitato di indirizzo regionale sulleentrate( d ora in poi cire ) . in questo caso , a porsi in contrasto con i parametri ricordati
2017-245.txt567567cui prevede che la giunta regionale individua « le modalità e i tempi di riversamento nelle casse regionali » delleentratespettanti alla sardegna ai sensi dell art . 8 dello statuto di autonomia , sarebbe costituzionalmente illegittimo , per contrasto
2017-245.txt670670statuto speciale della regione autonoma della sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia dientrateerariali regionali ) , il quale disciplina le « [ m ] odalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali
2017-245.txt689689di entrate erariali regionali ) , il quale disciplina le « [ m ] odalità di attribuzione delle quote delleentrateerariali spettanti alla regione » . in particolare , sostiene l avvocatura generale dello stato , quest ultima disposizione la
2017-245.txt731731prevede che i tempi , le procedure e le modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali delleentratespettanti alla regione autonoma sardegna sono stabiliti con decreto ministeriale , adottato d intesa con la regione non potrebbe essere
2017-245.txt790790autonomia . la difesa statale ritiene , inoltre , che la disposizione impugnata nella parte in cui stabilisce che leentratespettanti alla regione ai sensi dell art . 8 dello statuto di autonomia affluiscano direttamente all ase produrrebbe « l
2017-245.txt816816dell art . 8 dello statuto di autonomia affluiscano direttamente all ase produrrebbe « l effetto di portare le suddetteentrateal di fuori della tesoreria unica statale » , regolata dalla legge 29 ottobre 1984 , n . 720 (
2017-245.txt17241724. 25 del 2016 . la disposizione include , tra le competenze attribuite all ase , il « controllo delleentrate» regionali , non solo di quelle derivanti da tributi propri regionali , ma anche di quelle provenienti da tributi
2017-245.txt19331933di procedere all accertamento e alla riscossione di tributi diversi da quelli propri . l attività di « controllo delleentrate» di cui ragiona l art . 1 , comma 4 , lettera d ) , della legge reg .
2017-245.txt19621962, comma 4 , lettera d ) , della legge reg . sardegna n . 25 del 2016 comprese leentratederivanti da tributi devoluti , compartecipati e regionali derivati è infatti attività ben distinta da quelle di accertamento e riscossione
2017-245.txt34393439o pluriennali , dei bilanci e delle scelte strategiche ; c ) genericamente , alle iniziative inerenti al tema delleentrate. dall esercizio di tali funzioni non può evidentemente derivare alcuna lesione dei parametri costituzionali e statutari allegati dal ricorrente
2017-245.txt35503550. sardegna n . 25 del 2016 dispone , nel suo primo periodo , che presso l ase affluiscono leentratespettanti alla regione autonoma sardegna ai sensi dell art . 8 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione
2017-245.txt35943594quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto . la norma aggiunge che tale disciplina dell afflusso delleentratepresso l ase deve rispettare quanto previsto dall art . 2 del d.lgs . n . 114 del 2016 ,
2017-245.txt36553655art . 1 stabilisce che la giunta regionale , con propria deliberazione , individua modalità e tempi di riversamento delleentratein parola nelle casse regionali , disciplinando anche i relativi flussi informativi . l avvocatura generale dello stato allega che
2017-245.txt36873687informativi . l avvocatura generale dello stato allega che la prima parte del comma 5 , laddove prevede che leentratespettanti alla regione ai sensi dell art . 8 dello statuto affluiscono presso l ase , produrrebbe l effetto di
2017-245.txt37103710regione ai sensi dell art . 8 dello statuto affluiscono presso l ase , produrrebbe l effetto di portare talientrateal di fuori della tesoreria unica statale , istituita con legge n . 720 del 1984 , in contrasto con
2017-245.txt38133813segno . per la parte qui rilevante , la disciplina legislativa statale in tema di tesoreria unica prevede che leentratedi spettanza regionale provenienti , direttamente o indirettamente , dallo stato , siano versate presso conti speciali infruttiferi , intestati
2017-245.txt38513851infruttiferi , intestati alle regioni e gestiti dalla banca d italia . la previsione dell afflusso diretto all ase delleentratespettanti alla regione autonoma sardegna , ai sensi dell art . 8 dello statuto di autonomia , è perciò in
2017-245.txt41024102( benché sospeso ) sistema a tesoreria mista . anche a prescindere dalla circostanza per cui , al momento dellentratain vigore della legge regionale impugnata , era vigente il sistema di tesoreria unica e non quello di tesoreria mista
2017-245.txt42024202regioni presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato , su conti tenuti dalla banca d italia ( solo leentrateproprie delle regioni , tributarie ed extratributarie e soltanto quelle sono escluse dal riversamento nella tesoreria erariale , per affluire
2017-245.txt43714371comma , cost . inoltre , la stessa disposizione pur dichiarando di rispettare le modalità di attribuzione delle quote delleentrateerariali spettanti alla regione , quali disciplinate dalle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia ed in particolare dall
2017-245.txt45814581diretta affluenza all ase ( e non alle casse regionali , ossia ai conti infruttiferi presso la tesoreria ) delleentratedi spettanza regionale , introduce un passaggio intermedio che contrasta con la previsione del riversamento diretto di tali risorse dallo
2017-245.txt50765076il ricorso statale , così dispone : « [ l ] ase : a ) riversa nelle casse regionali leentratedi competenza , con le modalità e i tempi stabiliti con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell assessore
2017-245.txt51015101le modalità e i tempi stabiliti con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell assessore competente in materia dientrate» . si tratta , evidentemente , della disciplina dell esecuzione , da parte dell ase , di quanto la
2017-245.txt60996099finanziarie disponibili , allo scopo di redigere puntualmente il bilancio regionale , è stata alla base della cosiddetta ” vertenzaentrate” . del resto , la stessa delibera che autorizza la proposizione del ricorso statale qui deciso riconosce la sussistenza
2017-249.txt684684formula richiesta di revisione del classamento al competente ufficio provinciale dell agenzia del territorio ( ora assorbita dall agenzia delleentrateai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 , n . 95 , recante « disposizioni urgenti per la revisione
2017-250.txt83208320contabilità e finanza pubblica » , la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri , ovvero minorientrate, può essere determinata anche « mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa » ) . queste argomentazioni non
2017-264.txt8686comma , della costituzione . la questione è sorta nel corso di un giudizio d appello promosso dall agenzia delleentratedirezione provinciale di padova avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di padova , accogliendo il ricorso
2017-264.txt1521522010 in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta regionale sulle attività produttive . l agenzia delleentrateaveva sottoposto a tassazione somme erogate a haier italy da altre società che appartengono al suo stesso gruppo , ma
2017-269.txt30143014trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo lentratain vigore del trattato di lisbona che modifica il trattato sull unione europea e il trattato che istituisce la comunità
2017-269.txt60386038chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici [ . . . ] sono riconducibili alla categoria delleentratetributarie statali , di cui soddisfano i principali requisiti » ( sentenza n . 256 del 2007 ) . nella
2017-270.txt6926922016 , come convertito . il citato comma 633 , infatti , stabilisce che « [ l ] e maggiorientrateper l anno 2017 derivanti dall articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016 , n . 193 , sono
2017-270.txt807807di bilancio . dall esame complessivo di queste disposizioni , le ricorrenti traggono la convinzione che la stima ricordata riguardientratedestinate al solo bilancio dello stato , come sarebbe confermato dal successivo art . 2 della medesima legge n .
2017-270.txt839839successivo art . 2 della medesima legge n . 232 del 2016 , che disciplina lo stato di previsione dellentrataper l anno finanziario 2017 : in tale documento , infatti , in forza del decreto del ministro dell economia
2017-270.txt15331533legge n . 232 del 2016 , aggiungendo una nuova possibilità di intervento correttivo , basata sull utilizzo di altreentrate, nell ipotesi in cui il gettito atteso non corrisponda alla previsione contenuta nel precedente comma 633 . si tratta
2017-270.txt17951795distribuito tra lo stato e le ricorrenti in applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto di autonomia per il riparto delleentratetributarie . viene in rilievo , dunque , un impugnativa promossa in via cautelativa ed ipotetica , sulla base di
2017-270.txt27202720non solo prevedeva espressamente la destinazione del gettito fiscale , così recuperato , ad un « apposito capitolo » dellentratadel bilancio dello stato , ma ne disponeva altresì la successiva destinazione , « anche mediante riassegnazione » , alle
2017-270.txt27622762specifiche elencate dalla medesima disposizione . 5 . 2 . ciò posto , occorre muovere dalla considerazione che anche leentratedi cui qui si discute « riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e ,
2017-270.txt28702870dell imposta sul valore aggiunto ( iva ) riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altreentratetributarie erariali ( compresa l iva sulle importazioni ) , dirette o indirette , comunque denominate , inclusa l imposta
2017-270.txt29442944) . è da precisare che nell ammontare delle quote di tributi erariali devolute alle province sono comprese anche leentrateafferenti all ambito regionale e provinciale affluite , in attuazione di disposizioni legislative o amministrative , a uffici situati fuori
2017-270.txt37003700. 1 della legge n . 232 del 2016 si limiterebbe a fornire « una mera stima » delle maggiorientrateper l anno 2017 , attese in esito alla nuova fase della procedura di collaborazione volontaria , non potendosi rinvenire
2018-114.txt21482148contenzioso tributario all epoca vigente , prima della riforma del 1992 , e derogando al regime generale della riscossione delleentratepatrimoniali dello stato regolava la materia della riscossione delle imposte sul reddito in termini particolarmente restrittivi per il contribuente ad
2018-114.txt21862186il contribuente ad essa assoggettato quanto alla prevista inammissibilità delle opposizioni all esecuzione . infatti , in generale per leentratepatrimoniali dello stato l art . 3 del regio decreto 14 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del
2018-114.txt2217221714 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delleentratepatrimoniali dello stato ) accordava ampia tutela al debitore perché stabiliva che egli , nel prescritto termine ( di trenta
2018-114.txt31023102con quella della riscossione mediante ruolo ( d.lgs . n . 46 del 1999 ) , estesa a tutte leentratedello stato , anche diverse dalle imposte sui redditi , e di quelle degli altri enti pubblici , il quadro
2018-114.txt35503550tutela cautelare mediante sospensione dell esecuzione dei ruoli esattoriali è già stata affermata da questa corte che , relativamente adentratedi natura non tributaria , aveva dichiarato l illegittimità costituzionale di una disciplina di settore che rendeva applicabile , in
2018-15.txt286286l abrogazione non ha effetto per i comuni che si siano già avvalsi di tale facoltà prima della data dientratain vigore dello stesso decreto legge . 2 . secondo il giudice a quo la disposizione oggetto di censura ,
2018-15.txt366366legislatore , infatti , tale abrogazione non avrebbe effetto nei confronti dei comuni che abbiano deliberato tali maggiorazioni prima dellentratain vigore del d.l . n . 83 del 2012 , facendosi così salve le deliberazioni , esplicite o tacite
2018-152.txt18111811alla conseguente emanazione del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2018-152.txt19321932, che alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data dientratain vigore del decreto stesso , precisando che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati . come già evidenziato da
2018-152.txt236823681074 del 1965 , in forza del quale la regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario anche « mediante leentratetributarie ad essa spettanti » . mentre l art . 2 del decreto citato da ultimo indica in che percentuali
2018-152.txt23902390ad essa spettanti » . mentre l art . 2 del decreto citato da ultimo indica in che percentuali leentratetributarie , diverse da quelle direttamente deliberate dalla regione , sono da ritenersi destinate alla stessa , il successivo art
2018-152.txt30593059d.p.r . 28 gennaio 1988 , n . 43 ( istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altreentratedello stato e di altri enti pubblici , ai sensi dell articolo 1 , comma 1 , della legge 4
2018-152.txt69216921attuazione del 1965 ) , mentre l attività di accertamento del tributo in questione , prima svolta dall agenzia delleentrate, risulta oggi definitivamente avocata alle competenze della regione siciliana , in forza di quanto previsto dall art . 3
2018-17.txt616616faceva riferimento all ubicazione nel territorio dei comuni di cui all elenco allegato alla circolare del ministero delle finanze dipartimentoentratefiscalità locale servizio i del 14 giugno 1993 , n . 9 . detta esenzione , estesa all imposta municipale
2018-17.txt30573057statuto speciale della regione autonoma della sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia dientrateerariali regionali ) applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2010 secondo cui « [ n ] el rispetto delle norme
2018-17.txt56915691con le risorse altrimenti recuperate allo stato dai comuni , anche a valere sul fondo di solidarietà comunale , sostituirebbeentratecerte con entrate incerte sarebbe fondato su stime aleatorie e imprecise , senza peraltro consentire la correzione dell ammontare complessivo
2018-17.txt56945694altrimenti recuperate allo stato dai comuni , anche a valere sul fondo di solidarietà comunale , sostituirebbe entrate certe conentrateincerte sarebbe fondato su stime aleatorie e imprecise , senza peraltro consentire la correzione dell ammontare complessivo delle variazioni ,
2018-17.txt60986098119 cost . , non sono fondate per le ragioni appresso indicate . la ricorrente muove dal presupposto che leentraterappresentate dal maggior gettito frutto del regime di esenzione non presentino quel grado di certezza sufficiente a garantire la copertura
2018-17.txt61276127esenzione non presentino quel grado di certezza sufficiente a garantire la copertura delle spese previste e precedentemente coperte con unentratadiversa , in particolare costituita dalla ripartizione del fondo di solidarietà comunale . in linea astratta tale assunto non è
2018-17.txt62076207strutturale carenza di risorse . ciò soprattutto con riguardo a enti locali di piccole dimensioni nei quali anche riduzioni dientratemarginali in termini di valore assoluto possono precludere lo svolgimento o il mantenimento di servizi essenziali . tuttavia , per
2018-17.txt63116311, a favore di queste ultime , una rigida garanzia ” quantitativa ” , cioè la garanzia della disponibilità dientratetributarie non inferiori a quelle ottenute in passato : onde nel caso di modifica della disciplina di tributi il cui
2018-175.txt32213221di un organo indiretto dell amministrazione finanziaria , cui è delegato l esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delleentratepubbliche . ciò è tanto più vero a seguito dell istituzione del sistema nazionale della riscossione , secondo la previsione
2018-175.txt32643264. 3 del d.l . n . 203 del 2005 , con l attribuzione delle relative funzioni all agenzia delleentrateche le ha esercitate , fino ad epoca recente , mediante una società a capitale interamente pubblico ( riscossione spa
2018-175.txt34333433dicembre 2016 , n . 225 e l esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all agenzia delleentrateriscossione per i contribuenti e gli enti creditori , nuovo ente pubblico economico strumentale dell agenzia delle entrate ; ente
2018-175.txt34513451agenzia delle entrate riscossione per i contribuenti e gli enti creditori , nuovo ente pubblico economico strumentale dell agenzia delleentrate; ente che ha connotazioni ancora più marcatamente pubblicistiche . questa corte ha più volte evidenziato come il regime differenziato
2018-175.txt52355235rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito , con modificazioni , nella legge 4 agosto 2006 , n
2018-188.txt181181si pone in contrasto con l art . 119 cost . che , nel riconoscere alle regioni autonomia finanziaria dientratae di spesa , prescrive l osservanza dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario . nella
2018-188.txt546546successiva , di cui si dirà anche in seguito , si applica ai contributi consortili dovuti per annualità successive allaentratain vigore della nuova legge , che pertanto non regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo , relativa a
2018-188.txt25402540era stata ritenuta costituzionalmente illegittima la previsione di una legge della regione puglia sul non assoggettamento a esecuzione forzata dientratedei consorzi di bonifica ( sentenza n . 273 del 2012 ) . inoltre , quanto anche ai contributi consortili
2018-27.txt732732dovendo attribuirsi ad un mero errore materiale il riferimento , contenuto in un passaggio della motivazione , all agenzia delleentrate) . in particolare , tale pretesa attiene all imposta unica sulle scommesse per le annualità 2008 ( nei giudizi
2018-27.txt27482748lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa . con riferimento ai rapporti successivi al 2011 , ossia alla data dientratain vigore della disposizione interpretativa dell art . 1 , comma 66 , lettera b ) , non sussiste ,
2018-27.txt282228224.5 . tali argomenti non sono replicabili con riferimento all applicazione della disciplina in esame alle annualità fiscali antecedenti allentratain vigore della disciplina interpretativa del 2010 . in mancanza di una regolazione degli effetti transitori ed in considerazione della
2018-27.txt28792879n . 220 del 2010 , tale disposizione è destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della suaentratain vigore . tuttavia , rispetto a questa categoria di rapporti non può aver luogo la traslazione dell imposta ,
2018-29.txt165165art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2018-29.txt282282. n . 168 ( recte : n . 68 ) del 2011 in quanto priverebbero le regioni di unaentrata, senza prevedere meccanismi di ristoro o di compensazione , almeno per quelle virtuose nel recupero dei propri crediti tributari
2018-29.txt604604unico giustizia ) , con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico ( agenzia delleentrateriscossione ) , sottoposto all indirizzo e alla vigilanza del ministro dell economia e delle finanze e al monitoraggio della
2018-29.txt726726ottimizzare l attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di equitalia e per adeguare l organizzazione dell agenzia delleentrateanche al fine di garantire l effettività del gettito delle entrate e l incremento del livello di adempimento spontaneo degli
2018-29.txt737737equitalia e per adeguare l organizzazione dell agenzia delle entrate anche al fine di garantire l effettività del gettito delleentratee l incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all articolo 4
2018-29.txt1317131714 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delleentratepatrimoniali dello stato ) , di non aderire alla definizione agevolata , mentre non riconosce la stessa facoltà agli enti
2018-35.txt209209. n . 74 del 2000 ) : reato punito con pena più severa quanto ai fatti commessi prima dellentratain vigore del d.lgs . n . 158 del 2015 e che apparirebbe , nella sostanza , di identico disvalore
2018-35.txt515515rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , convertito , con modificazioni , in legge 4 agosto 2006 , n
2018-35.txt43524352conformemente ad una opinione diffusa essa non potrebbe , comunque sia , operare in rapporto ai fatti commessi anteriormente allentratain vigore della novella del 2015 , traducendosi in un ampliamento dell area di rilevanza penale , per sua natura
2018-46.txt254254n . 21 del 2014 , al suo comma 1 , testualmente dispone che « a decorrere dalla data dientratain vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici superiori a euro 50.000,00 erogati
2018-46.txt455455. 21 della stessa legge prevede poi , sub lettera b ) del suo comma 2 , che « leentratederivanti dall attuazione delle disposizioni di cui all articolo 22 » siano destinate alle finalità di cui all art .
2018-46.txt607607autonomia , anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive , sono versati allentratadel bilancio dello stato per essere destinati al fondo di cui al comma 48 [ fondo di garanzia per le
2018-72.txt121121il giudice a quo è stato adito da un contribuente , il quale dopo essersi vanamente rivolto all agenzia delleentrateper ottenere il rimborso delle somme , asseritamente non dovute , versate per l anno d imposta 2013 a titolo
2018-72.txt970970applicando la tariffa d estimo propria dell immobile , ridotta della metà ( secondo le indicazioni fornite dall agenzia delleentratenella risoluzione del 31 dicembre 2012 , n . 114 / e ) . alla luce della ricostruzione normativa che
2018-89.txt12591259commisurato alla quantità ( comma 1 ) nonché alla qualità ( comma 2 ) del minerale estratto . la relativaentrataera destinata per il 60 per cento al comune interessato e per il 40 per cento alla regione ; la
2018-89.txt47114711novella , in vigore dal 15 maggio 2015 , finiscono per incidere su una prestazione che , alla data dientratain vigore della riforma , doveva ritenersi già compiutamente definita . e infatti , in virtù di quanto previsto dall
2018-89.txt56485648che lo conteneva , all epoca proposta , innanzi a questa corte , dal commissario dello stato , prospettando minorientrate: motivazioni che si pongono in aperta distonia logica con il contenuto della censura sollevata dalle ordinanze di rinvio (
2018-89.txt56825682censura sollevata dalle ordinanze di rinvio ( le quali logicamente riposano , piuttosto , su un asserito considerevole aumento dientratederivante dalla applicazione dei nuovi criteri ) . la prevedibilità dell introduzione dei nuovi criteri trova , inoltre , riscontro
2018-90.txt506506capacità contributiva . tali crediti vanno ad alimentare la finanza pubblica perché sia assicurato il prescritto equilibrio di bilancio traentratee spese , elevato a vincolo costituzionale dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 , n . 1 ( introduzione del
2019-122.txt18221822premesso , non coglie nel segno la difesa della regione quando eccepisce l infondatezza delle questioni affermando che , dallentratain vigore del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 , anche a livello statale «
2019-122.txt287128712000 ] . di ciò è fatta espressa affermazione anche nella risoluzione n . 112 / 2011 dell agenzia delleentratenella quale si rileva da un canto che ” la l . 21 novembre 2000 , n . 342 ,
2019-122.txt31373137art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2019-122.txt38443844ultimo , sentenza n . 169 del 2017 ) chiarire la specifica natura assunta dalla tassa automobilistica a seguito dellentratain vigore del suddetto art . 8 . tale disposizione si struttura distinguendo : a ) i tributi propri autonomi
2019-128.txt16491649relativo all ordinanza n . 89 del 2018 , che la ctr del lazio rimettente segnala che l agenzia delleentrateha riconosciuto il diritto al rimborso parziale , limitato alla quota corrispondente alla differenza tra l aliquota maggiorata del 5,75
2019-158.txt9797della costituzione . 2 . la norma è censurata nella parte in cui , con riguardo alla riscossione coattiva delleentratepatrimoniali degli enti pubblici locali ( nel giudizio a quo , il comune di genova ) , nello stabilire che
2019-158.txt15615614 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delleentratepatrimoniali dello stato ) , « [ è ] competente il giudice del luogo in cui ha sede l ufficio
2019-158.txt227227ingiunzione sia stata emessa dal concessionario al quale l ente pubblico locale ha affidato il servizio di riscossione delle proprieentratepatrimoniali . ne consegue che per la determinazione della competenza territoriale deve farsi riferimento al luogo sede dell ufficio del
2019-158.txt406406b ) , prevede che i comuni , con riguardo all accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altreentratepossono deliberare di affidare a terzi , anche disgiuntamente , l accertamento e la riscossione medesimi dei tributi e di
2019-158.txt429429di affidare a terzi , anche disgiuntamente , l accertamento e la riscossione medesimi dei tributi e di tutte leentrate. la giurisprudenza di legittimità ( corte di cassazione , sezione sesta civile , ordinanze 3 ottobre 2017 , n
2019-158.txt887887n . 44 del 2016 , che ha dichiarato l illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevede , per leentratetributarie , che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione , nonché quelle proposte nei confronti
2019-158.txt11481148, da parte dell ente locale , del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altreentrate( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente » .
2019-158.txt15241524ha emesso il provvedimento opposto » non prevede le parole « ovvero , nel caso di concessionario della riscossione delleentratepatrimoniali , dell ente locale concedente » .
2019-163.txt171171che una società di capitali ha proposto ricorso al giudice a quo avverso il diniego da parte dell agenzia delleentratedel rimborso dell imposta sul reddito delle società ( ires ) relativa agli anni « 2012 , 2013 e 2014
2019-218.txt328328dell esercizio , da parte di un dipendente pubblico , della facoltà di riscatto cosiddetto volontario . l agenzia delleentrateritiene corretta l applicazione della tassazione ordinaria , secondo l aliquota progressiva applicabile al reddito complessivo , ai sensi dell
2019-218.txt557557, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n . 165 , che , alla data dientratain vigore della presente legge , risultano iscritti a forme pensionistiche complementari , le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi
2019-218.txt45754575dipenda da un amministrazione pubblica o da un datore di lavoro privato . dal 1 gennaio 2007 , data dientratain vigore del d.lgs . n . 252 del 2005 , per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri
2019-222.txt32073207600 , recante « disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi » ) e all agenzia delleentrate( art . 14 , comma 4 , della legge 24 dicembre 1993 , n . 537 , recante «
2019-240.txt183183desumibili dalla legge 23 ottobre 1992 , n . 421 ) , a beneficio di chi , alla data dientratain vigore della legge reg . friuli venezia giulia n . 18 del 1996 , già percepiva le indennità di
2019-240.txt21942194indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale n . 53 del 1981 » alla data dientratain vigore della medesima legge regionale del 1996 . della salvaguardia si giovava anche il « personale titolare degli incarichi
2019-240.txt24292429, della legge reg . friuli venezia giulia n . 18 del 1996 a coloro che , alla data dientratain vigore di tale legge , già godevano delle indennità di funzione ( art . 100 , comma 3 ,
2019-240.txt43414341. 18 del 1996 ) , pur conservando l erogazione di un trattamento aggiuntivo per chi , alla data dientratain vigore della riforma del 1996 , già godeva delle indennità di funzione previste dalla legislazione regionale ( art .
2019-245.txt58735873corte di giustizia dell unione europea , 17 marzo 2017 , in causa c 493 / 15 , agenzia delleentratecontro marco identi , resa in esito alla questione pregiudiziale sollevata dalla corte di cassazione , sezione quarta , con
2019-245.txt63626362originario piano del consumatore , oggi regolato dagli artt . da 67 a 73 ) , prevedono , una voltaentratain vigore , il possibile pagamento parziale dei crediti privilegiati e tra questi anche di quelli tributari , senza più
2019-245.txt67526752dopo un puntuale confronto con gli orientamenti maturati nella giurisprudenza interna successivamente alle sentenze degano trasporti sas e agenzia delleentratecontro marco identi della corte di lussemburgo , si esclude che dall art . 273 della direttiva iva , così
2019-288.txt16111611] gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 [ . . . ] si provvede mediante utilizzo delle maggiorientratederivanti dal medesimo articolo 2 » . 5.4 . benché sia corretta la premessa da cui muove la ctr piemontese
2019-288.txt19721972nel decreto legge in parola unitamente alle disposizioni che , abolendo la seconda rata dell imu , hanno determinato minorientratee nuove spese a carico del bilancio dello stato : il legislatore , altrimenti , sarebbe venuto meno all obbligo
2019-288.txt20382038mai consentito , in sede di decretazione d urgenza , adottare norme che comportino nuove spese e / o minorientrate, poiché il governo non potrebbe mai rispettare il dettato costituzionale provvedendo contestualmente a reperirne la relativa copertura finanziaria .
2019-288.txt45514551, l avvocatura generale dello stato ha osservato che in tale mercato : a ) « sussistono ” barriere allentrata” , nel senso che le relative imprese possono essere esercitate solo dopo aver ottenuto specifiche autorizzazioni dalle autorità di
2019-31.txt198198contenzioso tra stato e regione autonoma sardegna , già oggetto dell attenzione di questa corte e noto come ” vertenzaentrate” , la regione autonoma sardegna , in entrambi i ricorsi , evidenzia che i provvedimenti impugnati riserverebbero all erario
2019-31.txt398398momento che l art . 8 dello statuto speciale non contempla alcuna ipotesi derogatoria al regime di compartecipazione fissa alleentrate. le riserve statali non sarebbero previste né nella formulazione vigente , né in quelle precedenti di tale articolo ,
2019-31.txt532532statuto speciale della regione autonoma della sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia dientrateerariali regionali ) anche in riferimento ai predetti artt . 7 e 8 dello statuto speciale che recano norme di
2019-31.txt613613sostanziali e procedimentali , requisiti insussistenti nel caso di specie , ad avviso della ricorrente . la riserva erariale delleentratecompartecipate dalla regione autonoma sardegna , disposta con i provvedimenti impugnati , sarebbe inoltre lesiva del principio di leale collaborazione
2019-31.txt808808art . 1 della legge n . 296 del 2006 . le disposizioni che hanno istituito la riserva erariale delleentratederivanti dall innalzamento dell aliquota sulla tassa automobilistica per i veicoli maggiormente inquinanti sarebbero , difatti , divenute inefficaci nei
2019-31.txt882882con i quali lo stato avrebbe integralmente recepito le indicazioni della giurisprudenza costituzionale sulla cogenza del regime di compartecipazione delleentratecon la regione autonoma sardegna e si sarebbe obbligato a restituire qualunque provento fosse stato escluso da tale regime .
2019-31.txt18371837. 114 del 2016 . 4.1 . ai fini della presente decisione non rileva la cronologia della cosiddetta ” vertenzaentrate” tra lo stato e la regione autonoma sardegna che si è dipanata attraverso complessi orditi normativi e relative controversie
2019-31.txt20182018del 2006 , il quale al primo comma , lettera m ) , prevede una compartecipazione di sette decimi alleentrateerariali dirette o indirette pertinenti al territorio regionale . a tali modifiche si aggiungono gli artt . 15 e 18
2019-31.txt20622062n . 114 del 2016 che disciplinano il regime delle riserve erariali e la decorrenza della compartecipazione . prima dellentrataa regime della modifica statutaria ( 1 gennaio 2010 ) , il gettito della tassa automobilistica nella regione autonoma sardegna
2019-31.txt24362436) » ( sentenza n . 341 del 2001 ) . i decreti in questione , emanati all indomani dellentratain vigore delle suddette norme di attuazione statutaria , riguardano le annualità 2012 2013 e , dunque , rientrano nell
2019-46.txt442442art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2019-46.txt181918195 , 117 , secondo comma , 119 e 120 cost . rinvia , dal 2019 al 2020 , lentratain vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dal d.lgs . n . 68 del 2011 ,
2019-46.txt30473047alcuna , tantomeno concreta , riduzione di disponibilità finanziaria in pregiudizio della regione veneto determinata dai differimenti al 2020 dellentratain vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dagli artt . 2 , 4 , 7 e
2019-46.txt32923292istituzione di un « tavolo tecnico » per consentire « la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario , stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 » . tale
2019-51.txt146146. tali ordinanze sono state emesse nel corso di tre distinti giudizi promossi dalla società di riscossione società di gestioneentratee tributi ( soget ) spa nei confronti dell ente creditore comune di teramo avverso i provvedimenti con cui quest
2019-51.txt15321532” , cioè le società private beneficiarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altreentratedi enti locali , ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell art . 3 , comma 24 , primo periodo
2019-51.txt17211721commissioni tributarie , dove nell elencazione si distingue tra agenti della riscossione e soggetti che privatamente operano la riscossione delleentrate. 4.3 . ulteriori argomenti confermano tale conclusione . nell evoluzione complessiva dell ordinamento della riscossione , infatti , all
2019-51.txt22302230di azienda , alle società cessionarie ( ” scorporate ” ) è stato precluso di procedere alla riscossione coattiva delleentratedegli enti locali utilizzando il ruolo , potendo operare solo mediante ingiunzione fiscale ( cioè « con la procedura indicata
2019-51.txt23742374dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate dalla riscossione spa ( poi gruppo equitalia e , quindi , agenzia delleentrateriscossione ) , che agli stessi sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o
2019-51.txt24892489nell esigenza di tutelare il patrimonio pubblico in conseguenza , peraltro , dell acquisizione delle società impegnate nella riscossione dientratelocali anche di dubbia e difficile esigibilità . si è voluto , infatti , evitare che le ben note disfunzioni
2019-51.txt35603560del d.l . n . 203 del 2005 , per le quali i termini risultavano ancora pendenti alla data dientratain vigore della riforma e , quindi , non può applicarsi alle società private ” scorporate ” . appare evidente
2019-51.txt36533653” . in particolare , da un lato , va sottolineato che , come già accennato , alla data dientratain vigore della censurata disciplina , i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte della società private
2019-51.txt42344234soggetti ” pubblici ” sono affidatari per la riscossione . resta fermo che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delleentrateè elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio , inteso come « bene pubblico » funzionale «
2019-67.txt982982rilancio economico e sociale , per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia dientratee di contrasto all evasione fiscale ) , stabiliva inoltre , nel medesimo comma 1 bis del d.p.r . n
2019-67.txt17751775lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell agenzia delleentrate» . il rimettente richiama anche , come tertium comparationis , l art . 6 della legge n . 212
2020-234.txt58865886entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta , allentratadel bilancio dello stato » . proprio in ragione della prevista acquisizione al bilancio dello stato , il contributo in
2020-234.txt66386638senso proprio , il prelievo in questione opera soltanto per il futuro « [ a ] decorrere dalla data dientratain vigore della presente legge e per la durata di cinque anni » ( art . 1 , comma 261
2020-263.txt352352ripartizione , appartengono i dipendenti in servizio o già in quiescenza alla data dell 11 maggio 1986 , data dientratain vigore della legge della regione siciliana 9 maggio 1986 , n . 21 , recante « modifiche e integrazioni
2020-263.txt34693469cost . , quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità ( ossia l equilibrio tra spesa previdenziale edentratea copertura della stessa ) venga assicurata anzitutto all interno dello stesso sistema » ( sentenza n . 235 del
2020-33.txt157157, è censurato nella parte in cui abroga , a decorrere dal 25 giugno 2016 , la norma interpretativa (entratain vigore il 15 agosto 2015 ) introdotta dal comma 9 bis dell art . 9 del decreto legge 19
2020-33.txt440440attribuiscono la responsabilità esclusiva all utilizzatore solo « a decorrere dal 1 gennaio 2016 » e non dalla data dientratain vigore della norma interpretativa di cui all art . 9 , comma 9 bis del d.l . n .
2020-33.txt16411641, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria » . questa norma ,entratain vigore dal 15 agosto 2015 , con la legge di conversione del decreto legge , ha , dunque ,
2020-33.txt16991699dichiarata natura interpretativa , ha spiegato efficacia in relazione ai presupposti impositivi sorti dal 15 agosto 2009 ( data dientratain vigore della norma interpretata , cioè dell art . 7 , comma 2 , della legge n . 99
2020-33.txt22692269. 10 , del d.l . n . 113 del 2016 ed efficace dal 25 giugno 2016 , data dientratain vigore del decreto legge ( « il comma 9 bis » dell art . 9 del d.l . n
2020-33.txt25802580interpretazione autentica in esame non ha effetto retroattivo . essa opera solo a decorrere , da un lato , dallentratain vigore dell abrogazione espressa disposta dal censurato comma 6 dell art . 10 ( e dunque dal 25 giugno
2020-33.txt30283028esistente non consente di desumere né un effetto abrogativo della norma di interpretazione autentica che retroagisca sin dalla data dientratain vigore della norma interpretata , né , diversamente da quanto ritenuto dal rimettente , una nuova norma che imponga
2020-76.txt945945regione ha trasferito a se stessa funzioni amministrative delegate , conferite o comunque esercitate dalle province prima della data dientratain vigore della legge regionale medesima ( art . 2 ) . 5 . questa corte è già stata chiamata
2020-76.txt10921092quanto « [ . . . ] disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano « ad apposito capitolo dientratadel bilancio dello stato [ . . . ] » la disposizione va correttamente interpretata nel senso « [ .
2020-76.txt28742874noto l irap è stata introdotta nell ordinamento sia per incrementare l autonomia finanziaria delle regioni , sia per sostituireentrateche venivano considerate oramai non più attuali . questa corte , con giurisprudenza costante , ha affermato che la disciplina
2020-76.txt31843184costo del lavoro . 14.2 . non vi è dubbio che anche in questo caso è derivata una riduzione delleentrateper le regioni , e che queste ultime hanno ” diritto ” a una compensazione , ai sensi del criterio
2020-76.txt32753275comma 1 , del decreto legislativo 6 novembre 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2020-76.txt35083508su previsioni e presunzioni caratterizzate da una inevitabile approssimazione . 14.3 . ebbene , al fine di compensare le minorientrate, l art . 8 , comma 13 duodecies , del decreto legge 19 giugno 2015 , n . 78
2021-107.txt32633263trento e di bolzano , la regolazione finanziaria , nei confronti delle regioni e delle province medesime , delle minorientratenette derivanti dall agevolazione . il successivo comma 321 dell art . 1 della legge n . 296 del 2006
2021-107.txt34003400trento e di bolzano , la regolazione finanziaria nei confronti delle regioni e delle province autonome medesime , delle maggiorientratenette derivanti dalla maggiorazione della tassa automobilistica di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione di
2021-107.txt51535153differenza tra il maggior gettito derivante dall aumento della stessa in relazione alla categoria inquinante del veicolo e le minorientrateper l esenzione ” rottamazione ” , e demanda la determinazione della regolazione finanziaria fra le parti agli importi calcolati
2021-120.txt18591859insufficiente indice di riscossione che ha caratterizzato l ultimo ventennio si rinviene nella recente audizione del direttore dell agenzia delleentratepresso la camera dei deputati ( vi commissione finanze , individuazione delle priorità nell utilizzo del recovery fund , con
2021-120.txt19521952agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 , ammonta a circa 987 miliardi di euro » . tale dimensione delleentratepubbliche non riscosse , nella medesima audizione viene quindi definita la più evidente « particolarità » ( ma ben si
2021-120.txt22992299questa situazione di inefficienza della riscossione coattiva , che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delleentratepubbliche , non solo si riflette di fatto sulla ragionevolezza e proporzionalità dell aggio , ma determina altresì una grave
2021-120.txt29262926della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato , salve limitate eccezioni in ambito locale , presso l ente pubblico agenzia delleentrateriscossione ( e già al tempo della disciplina censurata , presso equitalia spa , società a totale partecipazione pubblica )
2021-149.txt450450cambiano ) già bcc di cambiano società cooperativa per azioni ( bcc di cambiano ) nei confronti dell agenzia delleentrate. il giudice a quo riferisce che la bcc di cambiano ha versato all erario la somma di 54.208.740,00 euro
2021-149.txt591591di promozione di programmi di assistenza . il rimettente riferisce altresì che l ente cambiano ha presentato all agenzia delleentrateistanza di rimborso dell importo versato e ha successivamente impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza davanti alla commissione
2021-149.txt21222122che comportano l integrale devoluzione del patrimonio ai citati fondi mutualistici ) , esercitabile nel termine di sessanta giorni dallentratain vigore della legge di conversione . l obbligo , che testualmente accompagna la possibilità di scelta , di versare
2021-167.txt560560o del canone per l occupazione di spazi e aree pubbliche ( cosap ) , possano coprire le relative minorientrateanche impiegando l avanzo disponibile ( primo periodo ) ; b ) che tali deliberazioni possano essere adottate anche successivamente
2021-167.txt612612secondo periodo ) . ad avviso del ricorrente , la previsione dell utilizzo dell avanzo libero a copertura di minorientrateviolerebbe l art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in quanto la relativa
2021-167.txt24662466occupazione di spazi e aree pubbliche ( cosap ) , possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minoreentrataanche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall avanzo disponibile , nonché da trasferimenti regionali » ( primo periodo )
2021-167.txt25302530l esercizio 2020 » ( secondo periodo ) . se il comma impugnato consente di fornire copertura finanziaria alle minorientratedeterminate da esenzioni e riduzioni « anche » attraverso il ricorso a risorse derivanti dall avanzo disponibile , oltre che
2021-167.txt26162616superiore ai valori indicati per ciascun ente locale nella tabella a allegata ( commi 4 e 5 ) delle minorientratedella tari per le utenze non domestiche , nonché di tosap e cosap ( comma 2 ) , mediante l
2021-167.txt27262726non domestiche per la tari e la correlazione all occupazione di suolo pubblico , a cui ineriscono le altre dueentrateoggetto di possibile rimodulazione , dimostrano come l intento perseguito dal legislatore regionale confermato dai lavori preparatori sia quello di
2021-167.txt27842784l equivalente coinvolgimento dei comuni , dei quali si è inteso salvaguardare l autonomia decisionale in tema di tributi edentratelocali , seppur incentivandone l esercizio nel senso auspicato dalla regione attraverso la possibilità , loro riconosciuta , di impiegare
2021-167.txt28152815regione attraverso la possibilità , loro riconosciuta , di impiegare anche l avanzo di amministrazione disponibile a copertura delle minorientrate. 5.2 . tanto premesso , la questione di legittimità costituzionale dell art . 3 , comma 1 , primo
2021-167.txt28922892la disposizione , che consente , per il 2020 , di destinare l avanzo disponibile alla copertura finanziaria delle minorientratedovute alle deliberazioni comunali di riduzione ed esenzione di tari , tosap e cosap , è inquadrabile nella materia «
2021-167.txt34113411alternativa all erogazione diretta di contributi a fondo perduto . proprio tale alternatività consente di ravvisare nella temporanea riduzione delleentrateuna sostanziale ed equivalente contribuzione indiretta e non permanente a favore dei soggetti beneficiati che , ove realizzata direttamente ,
2021-167.txt3941394180 del 2017 e n . 184 del 2016 ) evidentemente influenzata dal coordinamento tra le deliberazioni che incidono sulleentratecomunali e la predisposizione del bilancio di previsione e ad essa va ricondotta « la scansione temporale degli adempimenti del
2021-167.txt41354135[ . . . ] e le tariffe dei servizi pubblici locali , nonché per approvare i regolamenti relativi alleentratedegli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
2021-167.txt41844184le disposizioni , dunque , individuano nella data fissata per la deliberazione del bilancio il termine finale per incidere sulleentratelocali ( lo stesso , peraltro , fissato per le tariffe relative alla tari , a regime , dall art
2021-167.txt44424442introduzione , non abbiano ancora provveduto ad approvare il bilancio . è evidente che l adozione della delibera modificativa delleentratein considerazione in un momento successivo a quello dell approvazione del bilancio richiede un adeguamento di quest ultimo agli effetti
2021-167.txt47424742alla riforma dell ordinamento dei segretari comunali del friuli venezia giulia e , comunque , non oltre dodici mesi dallentratain vigore delle disposizioni impugnate , l individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di
2021-187.txt39733973deliberazione motivata » . si stabilisce , infine , che « [ i ] commissari nominati prima della data dientratain vigore della presente disposizione cessano , ove non confermati , entro sessanta giorni dalla medesima data » . 7
2021-187.txt41344134a zes istituite nella sicilia occidentale e in quella orientale , come attestato dalla circostanza che , alla data dientratain vigore dell art . 57 del d.l . n . 77 del 2021 , nella gazzetta ufficiale non risultava
2021-187.txt49554955, nemmeno menziona l implicito presupposto dell intera censura , cioè la spettanza alla regione siciliana di buona parte delleentratetributarie erariali riscosse nel territorio della stessa regione , proprio ai sensi del d.p.r . n . 1074 del 1965
2021-187.txt50525052prevista dall art . 2 del citato d.p.r . n . 1074 del 1965 , che riserva allo stato leentratederivanti dalle « imposte di produzione » , essendo al contrario importante comprendere , proprio nel presente caso , se
2021-187.txt50925092se le imposte in contestazione rientrino o meno nell ambito di tale definizione , e , quindi , se leentratead esse relative siano o meno annoverabili tra quelle spettanti alla regione siciliana . a fronte della ricostruzione assai carente
2021-207.txt155155il giudizio a quo ha per oggetto l impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l agenzia delleentratecontesta una maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) per l anno 2008 , disconoscendo la natura
2021-220.txt378378imu ) sulla prima casa . sostiene la regione ricorrente che lo stato , anziché compensare l erosione di unentratapropria del comune con un trasferimento pari al gettito non più riscosso , avrebbe drasticamente ridotto i trasferimenti statali ,
2021-220.txt44694469è stata tuttavia corrispondentemente incrementata dallo stato al fine di garantire le risorse necessarie a compensare i comuni delle minorientrate. per effetto congiunto di queste misure l attuale struttura del fsc fatta eccezione per la menzionata quota compensativa destinata
2021-220.txt44944494di queste misure l attuale struttura del fsc fatta eccezione per la menzionata quota compensativa destinata al ristoro delle minorientratedi imu e tasi è divenuta interamente orizzontale , tanto da determinare , dal 2015 al 2020 , un “
2021-220.txt70937093finanziamento delle funzioni degli enti locali , pari complessivamente a 3,5 miliardi di euro in relazione alla possibile perdita dientratelocali connessa all emergenza sanitaria . successivamente , l art . 39 , comma 1 , del decreto legge 14
2021-220.txt72637263audizione , il ragioniere generale dello stato ha precisato che le risorse destinate a ristorare gli enti locali delle minorientratee delle maggiori spese connesse all emergenza sanitaria / epidemiologica da covid 19 ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi di
2021-39.txt18171817poiché l art . 1 , comma 1084 , della legge n . 145 del 2018 menomerebbe l agenzia delleentratenel diritto di difendersi « secondo la legislazione su cui aveva impostato la propria costituzione con le controdeduzioni » .
2021-39.txt40614061art . 24 cost . il rimettente si limita a dolersi della violazione di un asserito diritto dell agenzia delleentratea difendersi sulla base di un quadro normativo cristallizzato al tempo della predisposizione delle proprie difese . tuttavia , tale
2021-70.txt10541054di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022 . il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiorientratederivanti dall emersione di base imponibile conseguente all applicazione della predetta misura , come rilevate dalla commissione istituita ai sensi
2021-70.txt11741174degli strumenti di pagamento elettronici , definita anche « rimborso cashback » , in base alla quale tutte le maggiorientrateconseguenti all emersione di base imponibile , ivi comprese quelle raccolte sul territorio della provincia autonoma , confluiscono nel suddetto
2021-70.txt13381338erariali e l attribuzione alle stesse di tributi propri . ciò in forza della pretesa per cui tutte le maggiorientrateraccolte sul territorio della provincia autonoma e derivanti dal « potenziale recupero di tributi evasi ( preesistenti ) » ,
2021-70.txt17621762non può più realizzarsi , in difetto della previsione che consente alla citata commissione ministeriale di rilevare le eventuali maggiorientratederivanti dall emersione di base imponibile conseguente all applicazione della predetta misura . l abrogazione medesima dunque soddisfa la pretesa
2021-70.txt18591859commissione ministeriale non ha compiuto alcuna rilevazione al riguardo , è dirimente , infatti , osservare che gli effetti sulleentrate, anche quelli derivanti dall applicazione della misura del cashback , sono ormai regolati da una diversa disciplina , non
2021-70.txt20252025fondo « sono destinate altresì , a decorrere dall anno 2022 [ . . . ] risorse stimate come maggiorientratepermanenti derivanti dal miglioramento dell adempimento spontaneo » ( comma 3 ) ; tali maggiori entrate sono indicate , secondo
2021-70.txt20412041risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell adempimento spontaneo » ( comma 3 ) ; tali maggiorientratesono indicate , secondo i criteri fissati dal comma 4 , nella « relazione sull economia non osservata e sull
2021-70.txt20982098. 10 bis . 1 , comma 3 , della legge n . 196 del 2009 ; di tali maggiorientrate, la nota di aggiornamento al def indica la quota da destinare al predetto fondo . inoltre , « [
2021-70.txt21542154e di bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e le maggiorientratepermanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci , nelle quote previste dai predetti statuti speciali » ( comma 5 ) ;
2021-70.txt22302230incrementare i rimborsi cashback alle persone è stato quindi interamente sostituito da una nuova prospettiva che accomuna tutte le maggiorientratepermanenti derivanti dai fenomeni ( cashback incluso ) che determinano il miglioramento dell adempimento spontaneo : queste , infatti ,
2021-70.txt24002400n ciascun anno , ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3 , si considerano le maggiorientratederivanti dal miglioramento dell adempimento spontaneo che sono indicate , con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge
2021-70.txt24532453commissione ministeriale . la stessa disposizione prosegue prevedendo , tra l altro , che « [ l ] e maggiorientratedi cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione ,
2021-70.txt24822482se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione , la somma algebrica della stima della variazione delleentratederivanti in ciascun anno dal miglioramento dell adempimento spontaneo risulta non negativa » . in base al criterio ora descritto
2021-70.txt25052505ciascun anno dal miglioramento dell adempimento spontaneo risulta non negativa » . in base al criterio ora descritto le maggiorientrate, da destinare a decorrere dal 2022 al fondo per gli interventi in materia di riforma del sistema fiscale ,
2021-70.txt25712571, per quanto qui interessa , nell intero anno 2020 . da ciò consegue che la valutazione degli effetti sulleentratepubbliche derivanti dall applicazione sperimentale del cashback dovrà avvenire non più sulla base della norma impugnata , bensì in base
2021-70.txt26012601non più sulla base della norma impugnata , bensì in base al nuovo criterio di quantificazione di tutte le maggiorientrateprodotte nel 2020 che siano riconducibili al miglioramento dell adempimento spontaneo : categoria questa che , come detto , abbraccia
2021-82.txt775775cost . , che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire e applicare tributi edentratepropri al rispetto dei « principi ( statali ) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » ,
2021-82.txt853853art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia di autonomia dientratadelle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
2022-12.txt5252, nel corso di un giudizio promosso da una holding di partecipazioni in società finanziarie nei confronti dell agenzia delleentrateavverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell imposta regionale sulle attività produttive ( irap ) versata per
2022-128.txt24822482il triennio 2022 2024 ) , pubblicata nella gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 , n . 310 , edentratain vigore il 1 gennaio 2022 , ha stabilito che « a decorrere dall anno 2022 , per il personale
2022-128.txt44034403questi emolumenti sulle finanze pubbliche è dimostrata dalla circostanza che le somme riscosse dall avvocatura dello stato confluiscono , inentrata, sul capitolo 3518 capo x art . 1 del bilancio dello stato , « per essere riassegnate , con
2022-128.txt45244524circostanza stessa che le somme riscosse dall avvocatura dello stato a titolo di competenze e spese legali siano accertate inentratanel bilancio dello stato comporta che debbano essere considerate risorse pubbliche e che , una volta erogate , integrino una
2022-136.txt621621. trentino alto adige n . 5 del 2014 disponeva che « [ a ] decorrere dal mese successivo allentratain vigore della presente legge l ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti , non attualizzati , e
2022-136.txt900900alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità , o l ammontare lordo degli assegni percepiti , entro sessanta giorni dallentratain vigore della presente legge . 3 . in caso di mancata ottemperanza dell obbligo di dichiarazione previsto dal comma
2022-136.txt27372737non può comunque superare l importo dell assegno vitalizio erogato o comunque spettante ai sensi delle norme vigenti prima dellentratain vigore di questa legge » ( art . 5 , comma 3 , della legge reg . trentino alto
2022-141.txt273273alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data dientratain vigore del presente decreto ; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende
2022-175.txt577577relazione a un fatto commesso il 15 settembre 2016 e dunque , successivo al 22 ottobre 2015 , data dientratain vigore del d.lgs . n . 158 del 2015 , e con imposta evasa per un ammontare complessivo superiore
2022-175.txt20142014falsa , per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data dientratain vigore del decreto legge 13 agosto 2011 , n . 138 , convertito , con modificazioni , dalla legge
2022-182.txt312312regionale , il quale prevede che « 1 . a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dientratain vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019 , l assegno vitalizio e la sua quota ,
2022-182.txt438438euro mensili lordi . 2 . il beneficiario dell assegno vitalizio e della sua quota , entro quindici giorni dallentratain godimento di un assegno vitalizio erogato dal parlamento europeo , è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici
2022-182.txt16331633superare quella prevista dalle leggi regionali 38 / 1995 e 13 / 2003 , nella formulazione vigente alla data dientratain vigore della presente legge » ( art . 2 , comma 2 ) esso opera solo a decorrere dal
2022-182.txt56875687, comma 487 , della legge n . 147 del 2013 in quanto quest ultimo prescriveva il versamento « allentratadel bilancio dello stato » del risparmio derivante dalle misure di contenimento applicate anche ai vitalizi regionali , ciò che
2022-196.txt278278sui redditi delle persone fisiche ( irpef ) e addizionali comunali e regionali emesso nei suoi confronti dall agenzia delleentratedi firenze , per l anno di imposta 2010 , in conseguenza dell omessa dichiarazione del reddito di immobili concessi
2022-197.txt671671non si proceda all effettuazione di ulteriori rimborsi , e non prescrivendo un termine entro il quale l agenzia delleentratedebba provvedere al resoconto sulle istanze di ripetizione , in vista della liquidazione della metà oppure della ulteriore riduzione del
2022-197.txt105710572019 , n . 7368 ) , tale disciplina si applica a tutti i processi esecutivi instaurati dopo la suaentratain vigore ( corte di cassazione , sezione quinta civile , sentenze 10 giugno 2022 , n . 18716 ,
2022-197.txt11401140ricava che l applicabilità della norma censurata alle fattispecie in scrutinio non trova ostacolo nell anteriorità , rispetto alla suaentratain vigore , del passaggio in giudicato delle sentenze poste in esecuzione nei giudizi a quibus , così che deve
2022-245.txt159159dicembre 2009 , n . 196 , il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiorientratederivanti dall aumento dell aliquota dell accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo , nonché dell aliquota dell accisa
2022-245.txt258258centesimi al litro , è stabilita con provvedimento del direttore dell agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiorientratecorrispondenti all importo prelevato dal fondo di riserva » . 1.2 . la corte di cassazione rimettente precisa che all
2022-245.txt16301630alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal predetto art . 2 , e l art . 4 , relativo allentratain vigore . si trattava , in sostanza , di un cosiddetto ” decreto milleproroghe ” , ovvero di una
2022-257.txt140140sensi del quale « [ p ] er i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data dientratain vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti [ . . . ] il regime di tassazione delle prestazioni
2022-257.txt9119113.2 . il fondo di previdenza al quale il ricorrente nel giudizio a quo ha aderito è quindi preesistente allentratain vigore del d.lgs . n . 124 del 1993 che , a decorrere dal 28 aprile 1993 , ha
2022-257.txt10521052antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data dientratain vigore dalla legge 23 ottobre 1992 , n . 421 » , prevedendo , in particolare , alla lettera
2022-27.txt491491il triennio 2022 2024 ) , pubblicata nella gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 , n . 310 , edentratain vigore il 1 gennaio 2022 , testualmente stabilisce : « a decorrere dall anno 2022 , per il personale
2022-27.txt47134713» e nel capo ii « amministrazione sobria » ( e non già nei capi relativi al reperimento di nuoveentrate) si ricava , prima facie , che l autorità statale , legiferando , è intervenuta in veste di “
2022-40.txt14801480secondo e terzo comma , infatti , il sistema di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su « tributi edentratepropri » , « compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio » , quote di « un
2022-40.txt35023502, di concerto con il ministro dell economia e delle finanze , da adottare entro sessanta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle
2022-40.txt42184218questo caso ha consentito di riconoscere un ampia possibilità di compensazione ( che include persino i contributi previdenziali ) dientrategià spettanti a soggetti impositori pubblici e di regolarne i relativi criteri . ciò del resto risulta confermato anche dal
2022-40.txt46884688da adottare , di concerto con il ministero dell economia e delle finanze , entro sessanta giorni dalla data dientratain vigore della legge di conversione del presente decreto , sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche
2022-66.txt285285[ i ] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili , sin dalla data dientratain vigore delle stesse norme , anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali ,
2022-66.txt492492il cosiddetto meccanismo dello ” scalare inverso ” ) , anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data dientratain vigore della citata legge , poiché integrabili entro i medesimi termini previsti per la loro presentazione ; b )
2022-66.txt30173017del d.l . n . 203 del 2005 , per le quali i termini risultavano ancora pendenti alla data dientratain vigore della riforma » , « con conseguente irragionevolezza di una interpretazione che , a dispetto del tenore letterale
2022-66.txt33233323[ i ] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili , sin dalla data dientratain vigore delle stesse norme , anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali ,
2022-66.txt40274027. in tale prospettiva , per quanto qui rileva , l esplicita precisazione nella disposizione « sin dalla data dientratain vigore delle stesse norme » ha la puntuale funzione di saldare la sorte dei controlli delle quote delle società
2022-66.txt41754175dell interpretazione autentica , si premura di assicurare tale efficacia attraverso un esplicita previsione : « sin dalla data dientratain vigore delle stesse norme » . si tratta di ambiguità che possono però essere sciolte considerando che tale disposizione
2022-66.txt46564656riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano , al momento della suaentratain vigore , ancora aperti , a differenza di quelli riferibili alle società private ” scorporate ” , che erano
2022-66.txt495049501 , comma 815 , della legge n . 160 del 2019 , risultano applicabili « sin dalla data dientratain vigore delle stesse norme , anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali ,

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
entrata_in_vigore551
di_entrata_in204
data_di_entrata197
agenzia_delle_entrate162
le_entrate_tributarie97
entrate_tributarie_erariali90
all_entrata_in81
dell_entrata_in75
tutte_le_entrate72
le_maggiori_entrate60
nuove_entrate_tributarie53
generale_sull_entrata52
maggiori_entrate_derivanti50
l_entrata_in49
delle_entrate_tributarie43
le_entrate_derivanti42
entrate_derivanti_dall40
dall_entrata_in39
sua_entrata_in38
delle_nuove_entrate35
delle_maggiori_entrate34
dopo_l_entrata32
entrata_del_bilancio32
prima_dell_entrata30
entrate_tributarie_il30
imposta_sull_entrata29
autonomia_di_entrata29
materia_di_entrate28
di_entrata_delle27
entrata_delle_regioni26
gettito_delle_entrate23
novità_dell_entrata23
entrate_derivanti_dal22
riscossione_delle_entrate22
di_nuove_entrate22
delle_entrate_di22
all_entrata_del22
che_le_entrate21
le_nuove_entrate21
entrate_spettanti_alla21
di_entrate_tributarie19
delle_entrate_e19
tra_le_entrate18
nuova_entrata_tributaria18
entrate_e_di18
entrate_tributarie_da17
entrate_di_natura17
le_altre_entrate16
anteriormente_all_entrata16
le_entrate_di15
della_entrata_in15
della_sua_entrata15
stato_delle_entrate15
delle_entrate_direzione15
momento_dell_entrata14
delle_entrate_in14
alla_entrata_in14
entrate_tributarie_riscosse14
alle_entrate_tributarie14
entrate_derivanti_dalla14
di_entrate_e14
entrata_e_di13
entrate_derivanti_da13
delle_entrate_derivanti13
entrata_tributaria_erariale12
entrate_della_regione12
entrate_dei_monopoli11
successivamente_all_entrata11
di_entrata_e11
oltre_le_entrate11
entrate_tributarie_che11
delle_minori_entrate11
delle_entrate_erariali11
delle_entrate_che10
anche_le_entrate10
fra_le_entrate10
regione_delle_entrate10
di_una_entrata10
una_nuova_entrata10
delle_entrate_patrimoniali10
entrate_di_cui10
tali_maggiori_entrate10
stato_le_entrate10
entrate_derivanti_dai10
altre_entrate_tributarie10
dell_entrata_tributaria10
e_delle_entrate9
regione_le_entrate9
entrate_derivanti_dalle9
fino_all_entrata9
è_entrata_in9
alla_sua_entrata9
entrate_dello_stato9
le_entrate_erariali9
entrata_derivante_da9
entrate_patrimoniali_dello9
maggiori_entrate_da9
di_altre_entrate9
delle_entrate_per9
nelle_entrate_spettanti9
entrate_all_erario9
natura_di_entrata9
tributaria_dell_entrata9
e_le_entrate8
entrate_di_sua8
sull_entrata_e8
di_un_entrata8
entrate_tributarie_della8
delle_entrate_relative8
anteriore_all_entrata8
le_entrate_della8
successivo_all_entrata8
delle_entrate_nella8
di_entrate_erariali8
delle_entrate_proprie8
delle_entrate_del8
di_entrata_del8
entrate_direzione_centrale8
di_entrata_tributaria8
la_maggiore_entrata8
dell_entrata_b8
entrata_b_la8
di_tale_entrata8
tale_entrata_c8
entrata_c_la8
le_entrate_dei7
entrate_di_spettanza7
entrate_in_vigore7
alle_entrate_del7
entrate_del_bilancio7
dalla_sua_entrata7
entrate_e_le7
delle_entrate_a7
di_maggiori_entrate7
maggiori_entrate_previste7
per_le_entrate7
delle_entrate_con7
entrate_non_tributarie7
entrate_a_favore7
entrate_degli_enti7
tributi_ed_entrate7
delle_entrate_ha7
una_minore_entrata7
entrate_relative_alle7
giorni_dall_entrata7
minori_entrate_e7
entrate_non_nominativamente7
anni_dall_entrata6
momento_della_entrata6
entrata_in_funzione6
dalla_entrata_in6
delle_entrate_fiscali6
con_l_entrata6
le_entrate_e6
un_entrata_tributaria6
delle_entrate_regionali6
la_sua_entrata6
entrate_previste_dal6
entrate_e_delle6
entrate_proprie_della6
regionale_delle_entrate6
delle_entrate_o6
le_entrate_previste6
riduzione_delle_entrate6
di_entrate_di6
erario_le_entrate6
alle_maggiori_entrate6
maggiori_entrate_che6
maggiori_entrate_nette6
le_minori_entrate6
decorrere_dall_entrata6
oltre_alle_entrate6
ad_oggetto_entrate6
capitolo_di_entrata6
direttamente_le_entrate5
delle_entrate_dei5
anno_dall_entrata5
sono_entrate_in5
la_procedura_decentrata5
giorno_dell_entrata5
prima_della_entrata5
previsione_dell_entrata5
una_entrata_tributaria5
le_entrate_riscosse5
entrate_tributarie_e5
entrate_erariali_ad5
per_nuova_entrata5
entrata_non_si5
capitoli_di_entrata5
entrate_tributarie_ad5
seguito_dell_entrata5
entrate_tributarie_delle5
le_entrate_che5
le_entrate_proprie5
maggiori_entrate_di5
entrate_in_questione5
riparto_delle_entrate5
maggiori_entrate_tributarie5
stato_di_entrate5
delle_entrate_non5
ad_entrate_di5
delle_altre_entrate5
entrate_riservate_allo5
che_nelle_entrate5
entrate_tributarie_non5
riserva_di_entrate5
di_nuova_entrata5
entrate_nette_derivanti5
dipartimento_delle_entrate5
delle_entrate_spettanti5
le_entrate_spettanti5
finanziaria_di_entrata5
delle_entrate_la5
una_entrata_aggiuntiva5
della_nuova_entrata5
maggiore_entrata_derivante5
entrate_erariali_dirette5
di_minori_entrate5
altre_entrate_già4
entrate_già_di4
entrate_con_la4
procedura_decentrata_per4
o_da_entrate4
da_entrate_che4
entrate_che_siano4
entrate_della_cassa4
entrata_tributaria_nuova4
che_l_entrata4
sull_entrata_art4
sull_entrata_di4
le_entrate_dello4
l_entrata_non4
ripartizione_delle_entrate4
entrate_tributarie_spettanti4
entrata_di_spettanza4
disciplina_delle_entrate4
delle_entrate_da4
ed_entrata_in4
le_entrate_regionali4
aumento_delle_entrate4
ammontare_delle_entrate4
entrate_ad_essa4
categoria_delle_entrate4
di_reddito_entrata4
tra_entrate_e4
di_tali_entrate4
data_dell_entrata4
delle_entrate_riservate4
entrate_tributarie_in4
erario_nuove_entrate4
diminuzione_di_entrate4
disponibilità_di_entrate4
entrata_tributaria_in4
nuove_entrate_derivanti4
come_nuove_entrate4
entrate_tributarie_derivanti4
ed_entrate_propri4
entrate_direzione_regionale4
delle_entrate_prot4
di_entrate_riqualificazione4
entrate_riqualificazione_della4
una_maggiore_entrata4
maggiori_entrate_è4
specifiche_maggiori_entrate4
entrate_erariali_a4
dell_entrata_cui4
versato_all_entrata4
quantitativa_di_entrate4
delle_entrate_il4
delle_entrate_riscossione4
sull_entrata_in3
generale_sulla_entrata3
fonti_di_entrata3
effetto_dell_entrata3
della_procedura_decentrata3
decentrata_per_l3
anteriori_all_entrata3
sull_entrata_legge3
alle_entrate_derivanti3
sull_entrata_una3
sino_all_entrata3
dell_entrata_del3
mesi_dall_entrata3
sull_entrata_la3
parte_delle_entrate3
delle_entrate_della3
entrate_riscosse_nell3
entrata_e_la3
classificazione_delle_entrate3
tratta_di_entrate3
sull_entrata_anche3
mesi_dalla_entrata3
di_entrate_per3
le_entrate_da3
le_entrate_elencate3
entrate_elencate_nel3
entrate_che_non3
solo_un_entrata3
un_entrata_derivante3
quale_l_entrata3
entrata_tributaria_per3
entrata_a_far3
entrate_che_sebbene3
le_entrate_relative3
entrate_relative_a3
quella_di_entrata3
entrata_della_regione3
n_entrata_in3
n_ed_entrata3
corso_all_entrata3
maggiori_entrate_per3
in_conto_entrate3
relativi_ad_entrate3
le_entrate_ad3
entrate_tributarie_di3
di_entrate_proprie3
novero_delle_entrate3
le_entrate_fiscali3
altre_entrate_dello3
entrate_allo_stato3
nuove_entrate_in3
entrate_da_destinare3
entrate_che_ai3
entrate_erariali_riscosse3
entrate_tributarie_dello3
di_entrate_fiscali3
riscossione_di_entrate3
di_entrate_non3
stesse_entrate_tributarie3
entrate_finanziarie_della3
entrata_tributaria_il3
entrata_a_regime3
séguito_dell_entrata3
l_entrata_di3
mediante_le_entrate3
tributario_dell_entrata3
l_entrata_tributaria3
maggiori_entrate_in3
nuove_entrate_all3
aumento_di_entrate3
di_entrate_all3
ad_entrate_che3
tali_entrate_alle3
nuove_entrate_riservate3
entrate_tributarie_riservate3
minori_entrate_per3
spettanza_delle_entrate3
riversamento_delle_entrate3
nuova_entrata_ma3
delle_entrate_degli3
delle_entrate_anche3
entrate_sentenza_n3
entrate_prot_n3
concernenti_le_entrate3
entrate_del_ministero3
delle_entrate_nell3
cui_le_entrate3
equilibrio_tra_entrate3
tributarie_alcune_entrate3
le_entrate_non3
entrate_tributarie_è3
delle_entrate_secondo3
entrate_derivanti_a3
entrate_previste_nelle3
riversate_all_entrata3
entrata_aggiuntiva_che3
versare_alle_entrate3
alle_minori_entrate3
entrata_tributaria_la3
cioè_una_entrata3
quote_delle_entrate3
maggiori_entrate_erariali3
maggiore_entrata_tributaria3
minore_entrata_per3
maggiori_entrate_come3
recuperare_all_entrata3
della_maggiore_entrata3
speciale_le_entrate3
ad_altre_entrate3
seconda_dell_entrata3
oggetto_entrate_tributarie3
entrate_tributarie_interamente3
oggetto_entrate_non3
entrate_in_esame3
entrate_tributarie_la3
entrate_da_esse3
entrate_di_un3
di_entrate_cosicché3
entrate_cosicché_il3
delle_entrate_aveva3
incremento_delle_entrate3
delle_entrate_provvede3
entrate_provvede_al3
dell_entrata_e3
quali_maggiori_entrate3
le_entrate_in3
totale_delle_entrate3
entrate_tributarie_regionali3
controllo_delle_entrate3
entrate_erariali_regionali3
entrate_per_l3
delle_entrate_pubbliche3
maggiori_entrate_permanenti3
entrate_dei_tabacchi2
entrata_in_particolare2
altre_entrate_con2
sull_entrata_non2
sull_entrata_relativa2
entrate_indicate_nel2
anni_dalla_entrata2
entrata_legge_giugno2
sull_entrata_ed2
entrata_e_sono2
la_nuova_entrata2
d_entrata_negli2
alle_sole_entrate2
sole_entrate_tributarie2
entrata_la_soluzione2
quale_sono_entrate2
costituiscono_entrate_nuove2
solo_le_entrate2
fra_l_entrata2
le_entrate_extratributarie2
entrate_diverse_concernenti2
entrata_non_sono2
sull_entrata_corrisposta2
a_tali_entrate2
entrata_senza_che2
imposta_sulla_entrata2
entrata_anche_quando2
le_cui_entrate2
una_entrata_senza2
delle_entrate_necessarie2
entrate_da_esso2
solo_alle_entrate2
quelle_entrate_che2
l_espressione_entrate2
entrate_nominativamente_indicate2
posteriore_all_entrata2
diminuzione_delle_entrate2
un_entrata_sostitutiva2
entrata_effettiva_e2
entrate_tributarie_fra2
le_entrate_provenienti2
dell_entrata_per2
entrata_per_l2
e_l_entrata2
affluire_le_entrate2
entrate_e_qui2
attribuzione_delle_entrate2
entrate_nella_misura2
sia_le_entrate2
affluenza_di_entrate2
di_entrate_la2
entrate_la_cui2
modo_le_entrate2
siciliana_le_entrate2
entrata_nella_specie2
delle_proprie_entrate2
fino_alla_entrata2
partire_dall_entrata2
entrate_e_da2
della_successiva_entrata2
successiva_entrata_in2
entrate_e_quindi2
entrate_in_senso2
entrate_che_si2
entrata_di_cui2
sulle_entrate_regionali2
entrate_e_spese2
totalità_delle_entrate2
dicembre_entrata_in2
conto_entrate_del2
entrate_del_tesoro2
propria_entrata_in2
incentrata_sull_art2
entrata_pari_ad2
complesso_delle_entrate2
norma_entrata_in2
delle_entrate_previste2
costituenti_entrate_della2
entrate_provenienti_dal2
alle_entrate_proprie2
entrate_o_tributi2
tributi_o_entrate2
o_entrate_propri2
tributo_o_entrata2
o_entrata_proprio2
entrate_previste_dall2
relative_alle_entrate2
entrate_sul_presupposto2
entrate_rispetto_a2
individuazione_delle_entrate2
tributaria_delle_entrate2
quella_delle_entrate2
quello_dell_entrata2
determinazione_dell_entrata2
siciliana_delle_entrate2
dalle_nuove_entrate2
successiva_all_entrata2
delle_entrate_si2
delle_occorrenti_entrate2
occorrenti_entrate_un2
entrate_un_sistema2
le_relative_entrate2
relative_entrate_o2
entrate_o_maggiori2
o_maggiori_entrate2
maggiori_entrate_violi2
di_dette_entrate2
nuove_entrate_non2
entrate_non_sia2
entrate_tributarie_destinate2
entrate_rispetto_alle2
nuove_entrate_il2
entrate_il_cui2
maggiori_entrate_la2
varie_entrate_tributarie2
le_entrate_disposte2
entrate_disposte_e2
misura_delle_entrate2
delle_entrate_riscosse2
delle_entrate_sarebbe2
antecedente_all_entrata2
entrate_con_l2
delle_entrate_dell2
entrate_dell_ente2
tratti_di_entrate2
delle_stesse_entrate2
entrate_tributarie_bilancia2
entrate_derivanti_dagli2
nuove_entrate_alla2
delle_entrate_previsto2
dell_entrata_allo2
entrata_allo_stato2
incremento_di_entrata2
di_entrata_che2
una_volta_entrata2
essendo_entrata_in2
positiva_delle_entrate2
entrate_tributarie_nel2
le_entrate_degli2
contrazione_delle_entrate2
entrate_per_la2
entrate_tributarie_altrimenti2
dell_entrata_come2
non_le_entrate2
statale_le_entrate2
incrementi_di_entrate2
di_entrate_determinato2
entrate_determinato_dalla2
entrate_che_sono2
erario_delle_entrate2
entrate_riservate_ma2
relative_ad_entrate2
cioè_le_entrate2
entrate_che_trovano2
entrate_tributarie_a2
entrate_cui_invece2
entrate_riservate_all2
nuove_entrate_derivino2
riserva_delle_entrate2
delle_entrate_all2
entrate_fiscali_convertito2
devoluzione_delle_entrate2
delle_entrate_prevista2
delle_entrate_localmente2
entrate_localmente_riscosse2
entrate_oggetto_del2
entità_delle_entrate2
entrate_e_così2
realizzare_maggiori_entrate2
entrate_nette_al2
comportano_minori_entrate2
di_entrate_a2
minori_entrate_a2
la_minore_entrata2
minore_entrata_e2
anche_delle_entrate2
incremento_di_entrate2
di_entrate_finanziarie2
entrate_da_essi2
con_leggi_entrate2
leggi_entrate_in2
ricorrente_le_entrate2
delle_predette_entrate2
dell_entrata_corrispondente2
entrata_corrispondente_al2
regione_siciliana_entrate2
né_una_entrata2
una_entrata_derivante2
entrata_ma_di2
entrate_anche_tributarie2
relativi_alle_entrate2
alle_entrate_degli2
sulle_entrate_anche2
delle_entrate_sentenza2
entrate_in_data2
delle_entrate_al2
entrate_al_fine2
delle_entrate_l2
antecedentemente_all_entrata2
entrate_e_del2
aumento_di_entrata2
di_entrata_non2
corrispondenza_tra_entrate2
entrate_e_funzioni2
quantitativa_delle_entrate2
entrate_fiscali_attraverso2
affluite_all_entrata2
normativa_è_entrata2
di_entrate_future2
precedenti_all_entrata2
legge_entrata_in2
delle_entrate_n2
entrate_n_e2
entrate_per_il2
entrate_regionali_sono2
seguito_della_entrata2
entrate_comunali_e2
altre_entrate_compatibilmente2
entrate_compatibilmente_con2
entrate_secondo_le2
le_entrate_costituite2
entrate_costituite_da2
c_le_entrate2
nuove_entrate_e2
quale_nelle_entrate2
entrate_eventuali_diverse2
ad_entrate_tributarie2
assicurare_maggiori_entrate2
entrata_derivante_dall2
entrate_nuove_ma2
esclusivamente_alle_entrate2
entrate_delle_regioni2
anteriore_alla_entrata2
fondata_le_entrate2
materia_di_entrata2
versata_alle_entrate2
nuova_l_entrata2
l_entrata_derivante2
nuova_entrata_va2
decimi_delle_entrate2
o_minori_entrate2
alcune_entrate_in2
entrate_in_particolare2
suddette_maggiori_entrate2
minore_entrata_rispetto2
entrata_rispetto_al2
entrate_erariali_derivanti2
maggiori_entrate_non2
entrate_con_il2
tale_maggiore_entrata2
delle_sottoindicate_entrate2
sottoindicate_entrate_tributarie2
queste_maggiori_entrate2
maggiori_entrate_riscosse2
entrate_riscosse_nel2
maggiore_entrata_da2
entrata_da_essa2
riguardanti_le_entrate2
entrata_aggiuntiva_rilevando2
delle_entrate_è2
entrate_è_perciò2
entrata_cui_si2
entrate_erariali_ai2
maggiori_entrate_víola2
entrate_víola_l2
complessive_maggiori_entrate2
entrata_tributaria_di2
delle_entrate_le2
minori_entrate_fiscali2
maggiori_entrate_e2
minori_entrate_derivanti2
delle_entrate_cioè2
fisse_di_entrate2
le_funzioni_decentrate2
funzioni_decentrate_e2
decentrate_e_le2
e_di_entrata2
di_entrata_nonché2
entrata_nonché_risorse2
delle_entrate_ai2
entrate_o_di2
entrate_in_sede2
entrata_per_la2
riferimento_le_entrate2
entrate_riscosse_in2
entrate_del_marzo2
delle_entrate_un2
entrate_un_apposito2
delle_entrate_provvedeva2
entrate_provvedeva_ad2
entrate_per_esaurimento2
nuove_entrate_al2
maggiori_entrate_riservate2
un_entrata_erariale2
entrata_erariale_l2
finalizzazione_delle_entrate2
nelle_maggiori_entrate2
maggiori_entrate_sono2
dimensionamento_delle_entrate2
entrate_fiscali_di2
tra_entrate_fiscali2
entrate_fiscali_e2
di_entrata_fiscale2
entrata_fiscale_la2
entrate_che_costituiscono2
riferirsi_alle_entrate2
alle_entrate_su2
entrate_su_cui2
anche_su_entrate2
su_entrate_di2
derivanti_dall_entrata2
entrate_a_valere2
entrate_o_del2
altre_entrate_determinante2
entrate_determinante_ai2
capitolo_dell_entrata2
entrate_in_considerazione2
le_entrate_afferenti2
entrate_afferenti_all2
antecedenti_all_entrata2
accreditamento_delle_entrate2
accertamento_delle_entrate2
entrate_non_opera2
altre_entrate_della2
entrate_e_tributi2
le_entrate_finali2
entrate_finali_e2
riduzioni_di_entrata2
entrate_di_competenza2
quello_di_entrata2
entrate_direzione_provinciale2
versati_all_entrata2
regionali_delle_entrate2
entrate_erariali_spettanti2
entrate_al_di2
delle_entrate_presso2
cosiddetta_vertenza_entrate2
e_maggiori_entrate2
erariale_delle_entrate2
coattiva_delle_entrate2
di_entrate_locali2
delle_entrate_contro2
entrate_contro_marco2
eventuali_maggiori_entrate2
effetti_sulle_entrate2
entrate_permanenti_derivanti2
entrate_pubbliche_non2
incentrata_su_una2
motivazione_non_incentrata2
non_incentrata_specificamente2
incentrata_specificamente_ordinanza2
sull_entrata_ciò1
entrata_ciò_sia1
sul_l_entrata1
l_entrata_è1
entrata_è_costituzionalmente1
specifica_le_entrate1
sulla_entrata_poteri1
entrata_poteri_esercitati1
speciali_all_entrata1
differimento_dell_entrata1
regione_è_subentrata1
è_subentrata_nella1
subentrata_nella_posizione1
dove_più_accentrata1
più_accentrata_è1
accentrata_è_la1
cui_sono_entrate1
di_entrata_o1
entrata_o_aggravando1
entrata_e_trasformando1
entrata_non_trova1
entrata_relativa_alla1
entrata_in_materia1
entrata_e_all1
epoca_dell_entrata1
n_alle_entrate1
riscuote_le_entrate1
le_entrate_iscritte1
entrate_iscritte_nel1
riferimento_alle_entrate1
indicativo_delle_entrate1
entrate_che_a1
finanziari_le_entrate1
le_entrate_indicate1
cespiti_di_entrata1
di_entrata_già1
entrata_già_assegnati1
sulla_entrata_per1
entrata_per_il1
c_d_decentrata1
d_decentrata_fosse1
decentrata_fosse_applicata1
decentrata_per_tale1
procedura_decentrata_ai1
decentrata_ai_progetti1
procedura_decentrata_escludendola1
decentrata_escludendola_per1
procedura_decentrata_mentre1
decentrata_mentre_il1
escludendo_quella_decentrata1
quella_decentrata_involge1
decentrata_involge_una1
procedura_decentrata_si1
decentrata_si_parla1
affissioni_costituiscono_entrate1
costituiscono_entrate_di1
entrate_di_diritto1
corrispondendo_a_entrate1
a_entrate_indicate1
sull_entrata_dispone1
entrata_dispone_che1
sull_entrata_il1
entrata_il_trasferimento1
sull_entrata_eguale1
entrata_eguale_facoltà1
imposta_alle_entrate1
sull_entrata_con1
entrata_con_conseguente1
sull_entrata_impropriamente1
entrata_impropriamente_si1
entrata_una_potestà1
sull_entrata_trasferisce1
entrata_trasferisce_all1
sull_entrata_consegue1
entrata_consegue_l1
entrata_legge_doganale1
e_sulla_entrata1
sulla_entrata_alle1
entrata_alle_quali1
e_la_entrata1
la_entrata_in1
entrate_fiscali_la1
cui_è_entrata1
entrata_del_ministero1
legittimità_dell_entrata1
un_entrata_così1
entrata_così_rilevante1
dell_entrata_la1
entrata_la_legge1
periodo_dall_entrata1
sull_entrata_erano1
entrata_erano_state1
sull_entrata_soggiacciano1
entrata_soggiacciano_solo1
entrata_ed_assume1
di_pubbliche_entrate1
pubbliche_entrate_appartenga1
entrate_appartenga_alla1
previsione_di_entrata1
di_entrata_è1
entrata_è_fatto1
nuova_entrata_dovesse1
entrata_dovesse_affluire1
capitolo_d_entrata1
entrata_negli_stessi1
è_una_entrata1
un_entrata_che1
entrata_che_l1
entrate_tributarie_tassativamente1
entrate_tributarie_siano1
si_registrano_entrate1
registrano_entrate_ipotetiche1
entrate_ipotetiche_e1
le_entrate_doganali1
entrate_doganali_talune1
decorrente_dall_entrata1
predeterminati_alle_entrate1
alle_entrate_della1
funzionalizzazione_delle_entrate1
entrate_in_tal1
fini_sono_entrate1
sono_entrate_della1
e_sull_entrata1
sull_entrata_dell1
entrata_dell_imposta1
entrate_tributarie_dirette1
né_costituiscono_entrate1
entrate_nuove_rispetto1
entrate_tributarie_introdotte1
è_un_entrata1
diretta_l_entrata1
l_entrata_ma1
entrata_ma_con1
svincolare_l_entrata1
l_entrata_dai1
entrata_dai_nuovi1
darle_le_entrate1
o_nuove_entrate1
nuove_entrate_fiscali1
entrate_fiscali_ordinarie1
l_entrata_e1
entrata_in_parola1
entrate_extratributarie_l1
diversi_e_entrate1
e_entrate_diverse1
delle_entrate_dello1
le_entrate_diverse1
sulla_entrata_non1
entrata_e_comunque1
colpisce_l_entrata1
entrata_in_denaro1
entrata_corrisposta_mediante1
sull_entrata_risultando1
entrata_risultando_da1
sull_entrata_per1
entrata_per_le1
tali_entrate_danno1
entrate_danno_luogo1
sull_entrata_verrebbe1
entrata_verrebbe_a1
sull_entrata_senza1
effettivamente_una_entrata1
una_entrata_e1
entrata_e_chi1
dell_imposta_entrata1
imposta_entrata_sui1
entrata_sui_corrispettivi1
quella_sull_entrata1
sull_entrata_dalla1
entrata_dalla_disposta1
sull_entrata_vengano1
entrata_vengano_ad1
entrata_una_componente1
entrata_art_e1
sull_entrata_questa1
entrata_questa_imposta1
registro_ed_entrata1
ed_entrata_si1
entrata_si_è1
entrata_di_conseguenza1
sull_entrata_dei1
entrata_dei_canoni1
sulla_entrata_una1
entrata_una_particolare1
pluriennale_va_concentrata1
va_concentrata_sul1
concentrata_sul_capoverso1
entrata_art_primo1
subordinante_alla_entrata1
sull_entrata_conferiscono1
entrata_conferiscono_al1
cui_entrate_sono1
entrate_sono_passibili1
indicazione_di_entrate1
entrate_per_vendite1
sull_entrata_l1
entrata_l_esperibilità1
percezione_delle_entrate1
entrate_necessarie_al1
sull_entrata_viene1
entrata_viene_pagata1
per_ogni_entrata1
ogni_entrata_supera1
entrata_supera_lire1
delle_entrate_concernente1
entrate_concernente_il1
di_produzione_entrate1
produzione_entrate_dei1
negativo_quali_entrate1
quali_entrate_siano1
entrate_siano_di1
entrate_relative_al1
assegnare_le_entrate1
le_entrate_alle1
entrate_alle_diverse1
alle_entrate_indicate1
entrate_indicate_in1
escludere_quelle_entrate1
prevedesse_anche_entrate1
anche_entrate_inerenti1
entrate_inerenti_a1
espressione_entrate_elencate1
entrate_elencate_è1
alle_entrate_nominativamente1
entrate_elencate_ha1
riferito_alle_entrate1
alle_entrate_elencate1
non_una_entrata1
entrata_tributaria_debba1
delle_entrate_causata1
entrate_causata_dalla1
entrata_sostitutiva_delle1
una_entrata_chiaramente1
entrata_chiaramente_sostitutiva1
entrata_e_del1
sull_entrata_nei1
entrata_nei_casi1
entrata_anche_nell1
sull_entrata_pur1
entrata_pur_costituendo1
sulla_entrata_dava1
entrata_dava_luogo1
sull_entrata_perché1
entrata_perché_quelle1
entrata_la_conservazione1
verificazione_dell_entrata1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
data_di_entrata_in_vigore197
entrata_in_vigore_della_legge140
di_entrata_in_vigore_della112
alla_data_di_entrata_in106
di_entrata_in_vigore_del67
dalla_data_di_entrata_in59
entrata_in_vigore_del_decreto54
entrate_tributarie_erariali_riscosse_nell47
tutte_le_entrate_tributarie_erariali46
le_entrate_tributarie_erariali_riscosse43
all_entrata_in_vigore_della39
dell_entrata_in_vigore_della37
entrata_in_vigore_della_presente32
dopo_l_entrata_in_vigore32
entrata_del_bilancio_dello_stato32
prima_dell_entrata_in_vigore29
nuove_entrate_tributarie_il_cui27
entrate_tributarie_il_cui_gettito27
di_entrata_delle_regioni_a26
entrata_delle_regioni_a_statuto26
dell_entrata_in_vigore_del25
materia_di_autonomia_di_entrata25
di_autonomia_di_entrata_delle25
autonomia_di_entrata_delle_regioni25
dall_entrata_in_vigore_della24
entrata_in_vigore_del_d23
dell_imposta_generale_sull_entrata22
all_entrata_del_bilancio_dello22
all_entrata_in_vigore_del21
ad_eccezione_delle_nuove_entrate21
delle_nuove_entrate_tributarie_il21
entrata_in_vigore_del_presente20
eccezione_delle_nuove_entrate_tributarie19
l_entrata_in_vigore_della18
anteriormente_all_entrata_in_vigore16
entrate_tributarie_da_essa_direttamente16
l_entrata_in_vigore_del16
entrata_in_vigore_della_nuova15
della_sua_entrata_in_vigore15
direttamente_deliberate_tutte_le_entrate15
deliberate_tutte_le_entrate_tributarie15
giorni_dalla_data_di_entrata15
al_momento_dell_entrata_in14
momento_dell_entrata_in_vigore14
regione_siciliana_tutte_le_entrate14
in_materia_di_entrate_e14
materia_di_entrate_e_di14
le_maggiori_entrate_derivanti_dall13
entrate_di_natura_non_tributaria13
direttore_dell_agenzia_delle_entrate13
entrata_in_vigore_della_costituzione12
siciliana_tutte_le_entrate_tributarie12
corso_alla_data_di_entrata12
anteriormente_alla_data_di_entrata12
interventi_in_materia_di_entrate12
entrate_dei_monopoli_dei_tabacchi11
successivamente_all_entrata_in_vigore11
entrata_in_vigore_dell_art11
oltre_le_entrate_tributarie_da10
le_entrate_tributarie_da_essa10
la_data_di_entrata_in10
di_entrata_e_di_spesa10
dell_agenzia_delle_entrate_direzione10
entrata_in_vigore_della_disposizione10
di_entrate_e_di_contrasto10
entrate_e_di_contrasto_all10
maggiori_entrate_derivanti_dall_attività10
entrate_derivanti_dall_attività_di10
entrata_in_vigore_della_stessa9
fino_all_entrata_in_vigore9
alla_sua_entrata_in_vigore9
alla_regione_tutte_le_entrate9
entrate_tributarie_erariali_riscosse_nel9
alla_entrata_in_vigore_della9
regione_siciliana_oltre_le_entrate9
entrata_in_vigore_della_riforma9
di_entrata_in_vigore_delle9
decorrere_dalla_data_di_entrata9
mesi_dalla_data_di_entrata9
nelle_entrate_spettanti_alla_regione9
entrate_spettanti_alla_regione_sono9
nota_dell_agenzia_delle_entrate9
la_natura_tributaria_dell_entrata9
di_imposta_generale_sull_entrata8
l_imposta_generale_sull_entrata8
della_entrata_in_vigore_della8
anteriore_all_entrata_in_vigore8
successivo_all_entrata_in_vigore8
siciliana_oltre_le_entrate_tributarie8
allo_stato_le_entrate_derivanti8
di_entrata_del_bilancio_dello8
natura_di_entrata_tributaria_erariale8
le_maggiori_entrate_derivanti_dal8
tutte_le_altre_entrate_tributarie8
le_altre_entrate_tributarie_erariali8
allo_stato_le_maggiori_entrate8
natura_tributaria_dell_entrata_b8
tributaria_dell_entrata_b_la8
dell_entrata_b_la_novità8
entrata_b_la_novità_di8
la_novità_di_tale_entrata8
novità_di_tale_entrata_c8
di_tale_entrata_c_la8
entrata_in_vigore_del_provvedimento7
prima_della_data_di_entrata7
della_data_di_entrata_in7
di_tutte_le_entrate_tributarie7
tutte_le_entrate_tributarie_riscosse7
delle_entrate_patrimoniali_dello_stato7
entrata_in_vigore_della_norma7
effetto_dalla_data_di_entrata7
entrate_tributarie_erariali_dirette_o7
delle_entrate_tributarie_erariali_riscosse7
di_tutte_le_altre_entrate7
entrate_relative_alle_operazioni_di7
stato_le_maggiori_entrate_derivanti7
tale_entrata_c_la_destinazione7
entrata_c_la_destinazione_del7
confronti_dell_agenzia_delle_entrate7
di_produzione_e_le_entrate6
produzione_e_le_entrate_dei6
le_entrate_di_sua_spettanza6
imposta_generale_sull_entrata_e6
di_cinque_anni_dall_entrata6
cinque_anni_dall_entrata_in6
anni_dall_entrata_in_vigore6
dalla_entrata_in_vigore_della6
con_l_entrata_in_vigore6
prima_della_sua_entrata_in6
entrate_tributarie_riscosse_nel_suo6
delle_entrate_tributarie_della_regione6
la_sua_entrata_in_vigore6
pendenti_alla_data_di_entrata6
riscossione_delle_entrate_patrimoniali_dello6
entrata_in_vigore_il_gennaio6
entrata_in_vigore_del_nuovo6
alla_regione_delle_entrate_tributarie6
riserva_allo_stato_delle_entrate6
allo_stato_delle_maggiori_entrate6
regione_tutte_le_entrate_tributarie6
entrata_in_vigore_dei_nuovi6
all_erario_le_entrate_derivanti6
competono_allo_stato_le_entrate6
a_decorrere_dall_entrata_in6
decorrere_dall_entrata_in_vigore6
all_entrata_in_vigore_dell6
agenzia_delle_entrate_direzione_centrale6
l_agenzia_delle_entrate_ha6
quale_l_agenzia_delle_entrate6
delle_entrate_relative_alle_operazioni6
giorni_dall_entrata_in_vigore6
entrate_non_nominativamente_riservate_allo6
ad_apposito_capitolo_di_entrata6
apposito_capitolo_di_entrata_del6
capitolo_di_entrata_del_bilancio6
sin_dalla_data_di_entrata6
direttamente_le_entrate_di_sua5
di_produzione_e_delle_entrate5
produzione_e_delle_entrate_dei5
e_delle_entrate_dei_monopoli5
delle_entrate_dei_monopoli_dei5
al_momento_della_entrata_in5
momento_della_entrata_in_vigore5
dell_entrata_in_vigore_delle5
giorno_dell_entrata_in_vigore5
anno_dalla_sua_entrata_in5
dall_entrata_in_vigore_del5
definiti_alla_data_di_entrata5
momento_della_sua_entrata_in5
alla_entrata_in_vigore_del5
le_entrate_tributarie_erariali_dirette5
a_seguito_dell_entrata_in5
seguito_dell_entrata_in_vigore5
fino_alla_data_di_entrata5
entrata_in_vigore_delle_disposizioni5
spettanza_alla_regione_delle_entrate5
entrata_in_vigore_del_medesimo5
le_entrate_della_regione_sono5
entrate_della_regione_sono_costituite5
le_nuove_entrate_tributarie_il5
le_entrate_dei_monopoli_dei5
che_nelle_entrate_spettanti_alla5
le_entrate_spettanti_alla_regione5
autonomia_finanziaria_di_entrata_e5
finanziaria_di_entrata_e_di5
che_l_agenzia_delle_entrate5
la_natura_di_entrata_tributaria5
con_l_agenzia_delle_entrate5
telematica_all_agenzia_delle_entrate5
spettanza_allo_stato_delle_entrate5
regione_siciliana_oltre_alle_entrate5
siciliana_oltre_alle_entrate_tributarie5
oltre_alle_entrate_tributarie_da5
alle_entrate_tributarie_da_essa5
alle_entrate_del_bilancio_dello5
entrate_del_bilancio_dello_stato5
delle_maggiori_entrate_derivanti_dall5
maggiori_entrate_derivanti_dall_aumento5
parte_dell_agenzia_delle_entrate5
entrate_erariali_dirette_o_indirette5
entrata_in_vigore_delle_stesse5
tributi_e_le_altre_entrate4
e_le_altre_entrate_già4
le_altre_entrate_già_di4
altre_entrate_già_di_spettanza4
entrate_già_di_spettanza_dello4
anno_dall_entrata_in_vigore4
che_le_entrate_derivanti_dall4
le_entrate_derivanti_dall_applicazione4
al_giorno_dell_entrata_in4
prima_della_entrata_in_vigore4
un_anno_dalla_sua_entrata4
stato_di_previsione_dell_entrata4
o_da_entrate_che_siano4
da_entrate_che_siano_dovute4
entrate_che_siano_dovute_esclusivamente4
l_entrata_in_vigore_di4
al_momento_della_sua_entrata4
entrate_derivanti_dall_applicazione_di4
regione_di_tutte_le_entrate4
che_per_nuova_entrata_tributaria4
entrate_tributarie_spettanti_alla_regione4
di_entrata_in_vigore_dei4
maggiori_entrate_derivanti_dall_applicazione4
entrata_in_vigore_il_successivo4
di_entrata_in_vigore_dell4
entrata_in_vigore_dei_regolamenti4
dalla_sua_entrata_in_vigore4
ed_entrata_in_vigore_il4
sua_entrata_in_vigore_e4
entrata_in_vigore_del_primo4
le_entrate_tributarie_riscosse_nell4
entrate_tributarie_riscosse_nell_ambito4
entrate_proprie_della_regione_trentino4
di_entrata_in_vigore_dello4
entrata_in_vigore_dello_stesso4
tributi_e_di_altre_entrate4
entrata_in_vigore_del_testo4
allo_stato_delle_entrate_in4
allo_stato_di_nuove_entrate4
attribuzione_allo_stato_di_entrate4
di_entrate_di_natura_non4
riscossione_delle_entrate_di_natura4
delle_entrate_di_natura_non4
data_dell_entrata_in_vigore4
ad_entrate_di_natura_non4
tributi_e_delle_altre_entrate4
allo_stato_di_entrate_tributarie4
stato_di_entrate_tributarie_erariali4
di_una_nuova_entrata_tributaria4
e_le_entrate_dei_monopoli4
regione_delle_entrate_tributarie_erariali4
all_erario_nuove_entrate_tributarie4
disponibilità_di_entrate_tributarie_non4
di_entrate_tributarie_non_inferiori4
entrate_tributarie_non_inferiori_a4
delle_entrate_spettanti_alla_regione4
e_l_agenzia_delle_entrate4
agenzia_delle_entrate_direzione_regionale4
delle_entrate_direzione_regionale_della4
entrate_direzione_regionale_della_sicilia4
varie_in_materia_di_entrate4
in_materia_di_entrate_riqualificazione4
materia_di_entrate_riqualificazione_della4
di_entrate_riqualificazione_della_spesa4
entrate_riqualificazione_della_spesa_politiche4
prevede_che_le_maggiori_entrate4
bilancio_in_materia_di_entrate4
di_entrate_e_di_spese4
del_gettito_della_nuova_entrata4
stato_del_gettito_delle_entrate4
del_gettito_delle_entrate_erariali4
gettito_delle_entrate_erariali_a4
delle_entrate_erariali_a_la4
entrate_erariali_a_la_natura4
evasione_abbia_ad_oggetto_entrate4
tutte_le_entrate_erariali_dirette4
le_entrate_erariali_dirette_o4
versato_all_entrata_del_bilancio4
vigente_alla_data_di_entrata4
una_garanzia_quantitativa_di_entrate4
crediti_sorti_anteriormente_all_entrata4
sorti_anteriormente_all_entrata_in4
diversi_dall_agenzia_delle_entrate4
carattere_di_novità_dell_entrata4
di_novità_dell_entrata_tributaria4
vigenti_alla_data_di_entrata4
dell_agenzia_delle_entrate_del4
che_alla_data_di_entrata4
siciliana_riscuote_direttamente_le_entrate3
riscuote_direttamente_le_entrate_di3
un_anno_dall_entrata_in3
della_imposta_generale_sull_entrata3
per_effetto_dell_entrata_in3
effetto_dell_entrata_in_vigore3
entrata_in_vigore_delle_leggi3
dispone_che_le_entrate_derivanti3
procedura_decentrata_per_l_approvazione3
decentrata_per_l_approvazione_di3
gennaio_al_giorno_dell_entrata3
anteriori_all_entrata_in_vigore3
dalla_sua_entrata_in_funzione3
imposta_generale_sull_entrata_legge3
sino_all_entrata_in_vigore3
è_entrata_in_vigore_la3
imposte_indirette_o_da_entrate3
indirette_o_da_entrate_che3
entrate_tributarie_della_regione_siciliana3
equilibrio_fra_le_entrate_e3
fra_le_entrate_e_le3
le_entrate_e_le_spese3
mesi_dall_entrata_in_vigore3
all_entrata_in_vigore_di3
quadro_di_classificazione_delle_entrate3
devoluzione_alla_regione_delle_entrate3
non_si_tratta_di_entrate3
imposta_generale_sull_entrata_art3
mesi_dalla_entrata_in_vigore3
entrata_in_vigore_di_quest3
tutte_le_entrate_dello_stato3
data_anteriore_all_entrata_in3
nuovo_ma_solo_un_entrata3
ma_solo_un_entrata_derivante3
solo_un_entrata_derivante_da3
un_entrata_derivante_da_un3
entrata_derivante_da_un_atto3
mancanza_del_quale_l_entrata3
del_quale_l_entrata_non3
quale_l_entrata_non_si3
l_entrata_non_si_sarebbe3
entrata_non_si_sarebbe_verificata3
imposta_generale_sull_entrata_di3
entrate_che_sebbene_relative_a3
le_entrate_tributarie_riscosse_nel3
quella_di_entrata_in_vigore3
entrate_derivanti_dall_applicazione_dei3
entrata_di_spettanza_della_regione3
data_della_sua_entrata_in3
di_entrata_in_vigore_di3
n_entrata_in_vigore_il3
entrata_in_vigore_dal_gennaio3
n_ed_entrata_in_vigore3
in_corso_all_entrata_in3
corso_all_entrata_in_vigore3
dopo_la_sua_entrata_in3
tra_la_data_di_entrata3
periodo_successivo_all_entrata_in3
delle_entrate_proprie_della_regione3
è_entrata_in_vigore_il3
utilizzate_alla_data_di_entrata3
che_le_entrate_della_regione3
stato_delle_maggiori_entrate_derivanti3
stato_di_nuove_entrate_tributarie3
siciliana_di_tutte_le_entrate3
all_entrata_in_vigore_dei3
del_gettito_delle_entrate_tributarie3
assoggettata_la_riscossione_delle_entrate3
la_riscossione_delle_entrate_di3
entrata_in_vigore_della_medesima3
di_entrate_tributarie_erariali_in3
tratti_di_una_nuova_entrata3
a_séguito_dell_entrata_in3
séguito_dell_entrata_in_vigore3
della_direzione_regionale_delle_entrate3
riserva_all_erario_le_entrate3
le_entrate_tributarie_ad_essa3
entrate_tributarie_ad_essa_spettanti3
all_erario_di_nuove_entrate3
quale_precisa_che_nelle_entrate3
precisa_che_nelle_entrate_spettanti3
garanzia_della_disponibilità_di_entrate3
della_disponibilità_di_entrate_tributarie3
di_riserva_di_nuove_entrate3
riserva_di_nuove_entrate_all3
di_nuove_entrate_all_erario3
riserva_di_entrate_all_erario3
entrate_derivanti_dai_provvedimenti_legislativi3
urgenti_in_materia_di_entrate3
entrate_tributarie_riservate_allo_stato3
dall_entrata_in_vigore_dei3
erario_statale_di_nuove_entrate3
delle_entrate_erariali_ad_essa3
maggiori_entrate_di_cui_al3
delle_entrate_degli_enti_locali3
entrate_degli_enti_locali_è3
dell_agenzia_delle_entrate_prot3
agenzia_delle_entrate_prot_n3
concernenti_le_entrate_tributarie_erariali3
attribuite_al_dipartimento_delle_entrate3
al_dipartimento_delle_entrate_del3
dipartimento_delle_entrate_del_ministero3
delle_entrate_del_ministero_delle3
entrate_del_ministero_delle_finanze3
entrata_in_vigore_della_tariffa3
scadenza_alla_data_di_entrata3
qualificare_come_tributarie_alcune_entrate3
stato_le_entrate_derivanti_a3
le_entrate_derivanti_a_dalle3
entrate_derivanti_a_dalle_imposte3
le_entrate_previste_nelle_lettere3
entrate_previste_nelle_lettere_precedenti3
riversate_all_entrata_del_bilancio3
maggiori_entrate_derivanti_dal_presente3
altre_entrate_tributarie_erariali_dirette3
ulteriori_intervenute_successivamente_all_entrata3
intervenute_successivamente_all_entrata_in3
all_entrata_in_vigore_degli3
entrata_in_vigore_degli_statuti3
allo_stato_delle_entrate_relative3
stato_delle_entrate_relative_alle3
sessanta_giorni_dall_entrata_in3
da_versare_alle_entrate_del3
versare_alle_entrate_del_bilancio3
n_del_cioè_una_entrata3
del_cioè_una_entrata_aggiuntiva3
anche_la_maggiore_entrata_derivante3
la_maggiore_entrata_derivante_da3
maggiore_entrata_derivante_da_disposizioni3
entrata_derivante_da_disposizioni_legislative3
riserva_all_erario_nuove_entrate3
erario_nuove_entrate_tributarie_il3
nuove_entrate_tributarie_il_principio3
entrate_tributarie_il_principio_di3
le_maggiori_entrate_derivanti_dalla3
maggiori_entrate_derivanti_dal_decreto3
entrate_derivanti_dal_decreto_legge3
separata_contabilizzazione_le_maggiori_entrate3
di_tali_maggiori_entrate_è3
di_recuperare_all_entrata_del3
recuperare_all_entrata_del_bilancio3
allo_stato_della_maggiore_entrata3
con_norma_speciale_le_entrate3
norma_speciale_le_entrate_derivanti3
le_entrate_derivanti_dalle_imposte3
entrate_derivanti_dalle_imposte_di3
tipologia_di_tali_maggiori_entrate3
diversa_a_seconda_dell_entrata3
a_seconda_dell_entrata_cui3
ad_oggetto_entrate_tributarie_interamente3
oggetto_entrate_tributarie_interamente_e3
entrate_tributarie_interamente_e_nominativamente3
ad_oggetto_entrate_non_nominativamente3
oggetto_entrate_non_nominativamente_riservate3
maggiori_entrate_da_esse_previste3
decimi_di_tutte_le_entrate3
di_tutte_le_entrate_erariali3
agenzia_delle_entrate_di_un3
entrate_erariali_ad_essa_spettanti3
garanzia_quantitativa_di_entrate_cosicché3
quantitativa_di_entrate_cosicché_il3
di_entrate_cosicché_il_legislatore3
entrate_cosicché_il_legislatore_statale3
all_agenzia_delle_entrate_di3
l_agenzia_delle_entrate_aveva3
emessi_dall_agenzia_delle_entrate3
dell_agenzia_delle_entrate_per3
requisito_della_novità_dell_entrata3
interno_l_agenzia_delle_entrate3
l_agenzia_delle_entrate_provvede3
agenzia_delle_entrate_provvede_al3
delle_entrate_provvede_al_recupero3
altre_entrate_tributarie_erariali_comunque3
entrate_tributarie_erariali_comunque_denominate3
successive_alla_data_di_entrata3
sul_totale_delle_entrate_tributarie3
dell_agenzia_delle_entrate_il3
n_in_materia_di_entrate3
in_materia_di_entrate_erariali3
materia_di_entrate_erariali_regionali3
entrate_spettanti_alla_regione_autonoma3
relative_alla_riscossione_delle_entrate3
alla_riscossione_delle_entrate_patrimoniali3
e_le_entrate_dei_tabacchi2
le_entrate_dei_tabacchi_e2
entrate_dei_tabacchi_e_del2
entrate_di_sua_spettanza_dispone2
e_di_imposta_sull_entrata2
di_imposta_sull_entrata_in2
imposta_sull_entrata_in_particolare2
generale_sull_entrata_e_di2
a_riscuotere_direttamente_le_entrate2
riscuotere_direttamente_le_entrate_di2
entrate_di_sua_spettanza_ossia2
erariali_e_le_altre_entrate2
e_le_altre_entrate_con2
le_altre_entrate_con_la2
altre_entrate_con_la_sola2
entrate_con_la_sola_esclusione2
di_imposta_generale_sulla_entrata2
entrata_in_vigore_di_questa2
sono_entrate_in_vigore_le2
imposta_generale_sull_entrata_relativa2
entrate_di_sua_spettanza_e2
spettanza_della_regione_le_entrate2
anni_dalla_entrata_in_vigore2
che_esclude_la_procedura_decentrata2
esclude_la_procedura_decentrata_per2
la_procedura_decentrata_per_l2
entro_l_anno_dall_entrata2
l_anno_dall_entrata_in2
entrata_in_vigore_dello_statuto2
generale_sull_entrata_legge_giugno2
sull_entrata_legge_giugno_n2
per_l_imposta_sull_entrata2
imposta_generale_sull_entrata_una2
entrata_in_vigore_la_legge2
successivamente_alla_sua_entrata_in2
entrata_in_vigore_di_questo2
entrata_in_vigore_del_trattato2
ma_prima_dell_entrata_in2
imposta_generale_sull_entrata_ed2
all_imposta_generale_sull_entrata2
generale_sull_entrata_e_sono2
entro_sei_mesi_dall_entrata2
sei_mesi_dall_entrata_in2
imposta_generale_sull_entrata_la2
generale_sull_entrata_la_soluzione2
sull_entrata_la_soluzione_sarebbe2
entrata_la_soluzione_sarebbe_irrilevante2
sua_entrata_in_vigore_si2
entrata_in_vigore_si_presentavano2
nel_quale_sono_entrate_in2
quale_sono_entrate_in_vigore2
tutte_le_entrate_riscosse_nell2
le_entrate_riscosse_nell_ambito2
entrate_diverse_concernenti_le_dogane2
attribuito_alla_regione_le_entrate2
alla_regione_le_entrate_derivanti2
regione_le_entrate_derivanti_dall2
alla_regione_delle_entrate_derivanti2
regione_delle_entrate_derivanti_dall2
delle_entrate_derivanti_dall_applicazione2
si_tratta_di_entrate_tributarie2
pagamento_dell_imposta_sull_entrata2
imposta_generale_sull_entrata_anche2
anteriore_alla_data_di_entrata2
entrata_in_vigore_del_t2
sugli_affari_con_l_entrata2
affari_con_l_entrata_in2
dell_entrata_in_vigore_di2
regione_le_entrate_elencate_nel2
le_entrate_elencate_nel_bilancio2
entrate_elencate_nel_bilancio_di2
regione_tutte_le_entrate_erariali2
alla_regione_le_entrate_elencate2
posteriore_all_entrata_in_vigore2
una_nuova_entrata_tributaria_per2
di_previsione_dell_entrata_per2
previsione_dell_entrata_per_l2
dell_entrata_per_l_anno2
entrata_per_l_anno_finanziario2
momento_successivo_all_entrata_in2
e_l_entrata_in_vigore2
sorti_anteriormente_alla_sua_entrata2
anteriormente_alla_sua_entrata_in2
entrate_tributarie_e_solo_quelle2
amministrative_facciano_affluire_le_entrate2
facciano_affluire_le_entrate_e2
affluire_le_entrate_e_qui2
le_entrate_e_qui_si2
entrate_e_qui_si_noti2
garantita_l_attribuzione_delle_entrate2
l_attribuzione_delle_entrate_nella2
attribuzione_delle_entrate_nella_misura2
delle_entrate_nella_misura_di2
entrate_nella_misura_di_sua2
non_rilevanti_tutte_le_entrate2
rilevanti_tutte_le_entrate_tributarie2
che_l_affluenza_di_entrate2
l_affluenza_di_entrate_tributarie2
affluenza_di_entrate_tributarie_ad2
di_entrate_tributarie_ad_uffici2
entrate_tributarie_ad_uffici_situati2
di_entrate_la_cui_riscossione2
entrate_la_cui_riscossione_avrebbe2
in_questo_modo_le_entrate2
questo_modo_le_entrate_tributarie2
modo_le_entrate_tributarie_spettanti2
le_entrate_tributarie_spettanti_alla2
entrate_tributarie_erariali_riscosse_in2
e_quella_di_entrata_in2
coordinamento_della_disciplina_delle_entrate2
della_disciplina_delle_entrate_tributarie2
disciplina_delle_entrate_tributarie_della2
di_riscossione_delle_proprie_entrate2
alla_data_della_sua_entrata2
un_decennio_prima_dell_entrata2
decennio_prima_dell_entrata_in2
le_entrate_tributarie_delle_regioni2
fino_alla_entrata_in_vigore2
entrata_in_vigore_del_cit2
emesse_anteriormente_all_entrata_in2
all_entrata_in_vigore_luglio2
entrata_in_vigore_luglio_della2
rispetto_alla_data_di_entrata2
dell_entrata_in_vigore_dei2
a_partire_dall_entrata_in2
partire_dall_entrata_in_vigore2
sulla_riscossione_delle_entrate_patrimoniali2
entrata_in_vigore_della_normativa2
gettito_delle_entrate_e_da2
e_quello_della_successiva_entrata2
quello_della_successiva_entrata_in2
della_successiva_entrata_in_vigore2
successiva_entrata_in_vigore_della2
voce_imposta_generale_sull_entrata2
la_quasi_totalità_delle_entrate2
entrata_in_vigore_della_l2
dicembre_data_di_entrata_in2
dicembre_entrata_in_vigore_della2
fra_la_data_di_entrata2
in_conto_entrate_del_tesoro2
all_entrata_in_vigore_delle2
che_fino_all_entrata_in2
un_aliquota_delle_maggiori_entrate2
aliquota_delle_maggiori_entrate_previste2
delle_maggiori_entrate_previste_dal2
maggiori_entrate_previste_dal_d2
entrate_previste_dal_d_l2
nuove_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
delle_entrate_e_delle_uscite2
dell_ammontare_delle_entrate_previste2
e_di_tutte_le_entrate2
le_entrate_ad_essa_spettanti2
delle_entrate_tributarie_di_sua2
entrate_provenienti_dal_bilancio_dello2
delle_entrate_o_tributi_proprie2
le_entrate_proprie_della_regione2
entrate_tributarie_della_regione_e2
alla_categoria_delle_entrate_proprie2
entrata_in_vigore_del_suddetto2
la_nozione_di_reddito_entrata2
diretta_vigente_prima_dell_entrata2
vigente_prima_dell_entrata_in2
entrata_in_vigore_della_n2
quello_dell_entrata_in_vigore2
entrate_patrimoniali_dello_stato_di2
delle_entrate_tributarie_che_lo2
entrate_tributarie_che_lo_stato2
alla_regione_siciliana_delle_entrate2
successiva_all_entrata_in_vigore2
maggiori_entrate_di_cui_all2
e_fino_all_entrata_in2
sul_versante_delle_occorrenti_entrate2
versante_delle_occorrenti_entrate_un2
delle_occorrenti_entrate_un_sistema2
occorrenti_entrate_un_sistema_univoco2
entrate_un_sistema_univoco_nelle2
successivamente_alla_data_di_entrata2
espropriati_al_momento_della_entrata2
le_relative_entrate_o_maggiori2
relative_entrate_o_maggiori_entrate2
entrate_o_maggiori_entrate_violi2
stato_delle_entrate_in_questione2
dei_proventi_delle_nuove_entrate2
proventi_delle_nuove_entrate_tributarie2
delle_nuove_entrate_tributarie_riscosse2
nuove_entrate_tributarie_riscosse_nel2
allo_stato_delle_nuove_entrate2
delle_maggiori_entrate_derivanti_dalla2
maggiori_entrate_derivanti_dalla_legge2
entrate_derivanti_dalla_legge_impugnata2
tutte_le_entrate_erariali_riscosse2
le_entrate_erariali_riscosse_nell2
entrate_erariali_riscosse_nell_ambito2
stato_di_tali_maggiori_entrate2
di_tali_maggiori_entrate_la2
e_temporali_tra_le_entrate2
temporali_tra_le_entrate_disposte2
tra_le_entrate_disposte_e2
le_entrate_disposte_e_le2
entrata_in_vigore_dell_impugnato2
in_epoca_antecedente_all_entrata2
epoca_antecedente_all_entrata_in2
antecedente_all_entrata_in_vigore2
riserva_allo_stato_le_entrate2
stato_le_entrate_derivanti_dal2
le_entrate_derivanti_dal_capo2
entrate_derivanti_dal_capo_ii2
disciplinare_il_gettito_delle_entrate2
il_gettito_delle_entrate_con2
gettito_delle_entrate_con_l2
delle_entrate_con_l_unico2
entrate_con_l_unico_limite2
si_tratti_di_entrate_di2
tratti_di_entrate_di_natura2
la_riscossione_di_entrate_di2
riscossione_di_entrate_di_natura2
della_riscossione_delle_stesse_entrate2
riscossione_delle_stesse_entrate_tributarie2
delle_stesse_entrate_tributarie_bilancia2
stesse_entrate_tributarie_bilancia_la2
entrate_tributarie_bilancia_la_mancata2
l_entrata_in_vigore_dell2
alla_data_dell_entrata_in2
ruoli_esattoriali_relativi_ad_entrate2
esattoriali_relativi_ad_entrate_di2
relativi_ad_entrate_di_natura2
le_entrate_tributarie_erariali_ad2
entrate_tributarie_erariali_ad_eccezione2
al_periodo_successivo_all_entrata2
capitoli_di_entrata_del_bilancio2
allo_stato_delle_entrate_tributarie2
consistente_nella_novità_dell_entrata2
erario_le_entrate_derivanti_da2
di_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
entrate_tributarie_erariali_in_contrasto2
una_nuova_entrata_tributaria_il2
nuova_entrata_tributaria_il_cui2
entrata_tributaria_il_cui_gettito2
disciplina_positiva_delle_entrate_tributarie2
sistema_di_riscossione_delle_entrate2
entrata_in_vigore_dell_originario2
direzione_regionale_delle_entrate_per2
le_entrate_derivanti_dai_suoi2
entrate_derivanti_dai_suoi_beni2
mediante_le_entrate_tributarie_ad2
stato_le_entrate_derivanti_da2
le_entrate_derivanti_dal_medesimo2
entrate_derivanti_dal_medesimo_decreto2
e_di_altre_entrate_dello2
di_altre_entrate_dello_stato2
altre_entrate_dello_stato_e2
entrate_dello_stato_e_di2
annoverato_tra_le_entrate_tributarie2
le_entrate_di_spettanza_regionale2
entrate_relative_a_fattispecie_tributarie2
il_carattere_tributario_dell_entrata2
entrate_derivanti_dall_applicazione_dell2
di_un_aumento_di_entrate2
un_aumento_di_entrate_determinato2
aumento_di_entrate_determinato_dalla2
di_entrate_determinato_dalla_nuova2
entrate_determinato_dalla_nuova_disciplina2
entrate_a_favore_dello_stato2
entrate_derivanti_da_altre_disposizioni2
riservare_all_erario_le_entrate2
cioè_le_entrate_che_trovano2
le_entrate_che_trovano_in2
entrate_che_trovano_in_essi2
abbia_considerato_come_nuove_entrate2
considerato_come_nuove_entrate_tributarie2
entrate_cui_invece_non_si2
gettito_di_tali_entrate_alle2
la_riserva_delle_entrate_all2
riserva_delle_entrate_all_erario2
in_materia_di_entrate_fiscali2
materia_di_entrate_fiscali_convertito2
di_entrate_fiscali_convertito_con2
entrate_fiscali_convertito_con_modificazioni2
le_entrate_tributarie_derivanti_dal2
entrate_tributarie_derivanti_dal_decreto2
che_le_entrate_derivanti_dalla2
nuove_entrate_riservate_allo_stato2
maggiori_entrate_nette_derivanti_dalla2
consentire_di_realizzare_maggiori_entrate2
di_realizzare_maggiori_entrate_nette2
realizzare_maggiori_entrate_nette_al2
maggiori_entrate_nette_al_bilancio2
entrate_nette_al_bilancio_dello2
riserva_di_entrate_a_favore2
delle_finanze_dipartimento_delle_entrate2
finanze_dipartimento_delle_entrate_direzione2
dipartimento_delle_entrate_direzione_centrale2
copertura_finanziaria_delle_minori_entrate2
allo_stato_le_nuove_entrate2
disciplinano_il_riparto_delle_entrate2
riscossione_e_riversamento_delle_entrate2
statale_di_nuove_entrate_derivanti2
di_nuove_entrate_derivanti_dai2
nuove_entrate_derivanti_dai_provvedimenti2
in_materia_di_entrate_finanziarie2
materia_di_entrate_finanziarie_della2
di_entrate_finanziarie_della_regione2
entrate_finanziarie_della_regione_sicilia2
di_entrate_all_erario_statale2
luglio_n_con_leggi_entrate2
n_con_leggi_entrate_in2
con_leggi_entrate_in_vigore2
leggi_entrate_in_vigore_anteriormente2
dell_entrata_corrispondente_al_credito2
le_maggiori_entrate_di_cui2
delle_maggiori_entrate_derivanti_dal2
entrate_riscosse_nell_ambito_del2
nuova_istituzione_né_una_entrata2
istituzione_né_una_entrata_derivante2
tratta_di_una_nuova_entrata2
di_una_nuova_entrata_ma2
una_nuova_entrata_ma_di2
nuova_entrata_ma_di_una2
entrata_ma_di_una_imposta2
che_il_gettito_delle_entrate2
i_regolamenti_relativi_alle_entrate2
regolamenti_relativi_alle_entrate_degli2
relativi_alle_entrate_degli_enti2
alle_entrate_degli_enti_locali2
delle_entrate_sentenza_n_del2
l_agenzia_delle_entrate_in2
agenzia_delle_entrate_in_data2
delle_entrate_prot_n_del2
entrata_in_vigore_di_tale2
delle_entrate_direzione_centrale_gestione2
entrate_direzione_centrale_gestione_tributi2
dell_agenzia_delle_entrate_l2
atti_dell_agenzia_delle_entrate2
dell_agenzia_delle_entrate_in2
funzioni_pubbliche_concernenti_le_entrate2
pubbliche_concernenti_le_entrate_tributarie2
le_entrate_tributarie_erariali_in2
entrate_tributarie_erariali_in_precedenza2
abbia_la_natura_di_entrata2
di_entrata_tributaria_erariale_indicata2
entrata_tributaria_erariale_indicata_tra2
di_entrata_tributaria_erariale_del2
somme_versate_antecedentemente_all_entrata2
versate_antecedentemente_all_entrata_in2
antecedentemente_all_entrata_in_vigore2
agenzia_delle_entrate_e_del2
aumento_di_entrata_non_si2
principio_di_corrispondenza_tra_entrate2
di_corrispondenza_tra_entrate_e2
corrispondenza_tra_entrate_e_funzioni2
tra_entrate_e_funzioni_implicito2
entrate_e_funzioni_implicito_nel2
la_dimensione_quantitativa_delle_entrate2
dimensione_quantitativa_delle_entrate_regionali2
delle_entrate_direzione_centrale_normativa2
entrate_direzione_centrale_normativa_e2
dall_agenzia_delle_entrate_con2
dall_agenzia_delle_entrate_la2
entrata_in_vigore_il_dicembre2
entrata_in_vigore_della_suddetta2
entrata_in_vigore_della_citata2
agosto_data_di_entrata_in2
quale_prevede_che_le_entrate2
entrata_in_vigore_del_comma2
normativa_è_entrata_in_vigore2
entrata_in_vigore_il_agosto2
dell_agenzia_delle_entrate_e2
precedenti_all_entrata_in_vigore2
legge_entrata_in_vigore_il2
circolare_dell_agenzia_delle_entrate2
dell_agenzia_delle_entrate_n2
agenzia_delle_entrate_n_e2
delle_entrate_n_e_del2
fra_le_entrate_regionali_sono2
le_entrate_regionali_sono_comprese2
entrate_regionali_sono_comprese_nella2
è_inquadrabile_tra_le_entrate2
inquadrabile_tra_le_entrate_non2
tra_le_entrate_non_tributarie2
a_seguito_della_entrata_in2
seguito_della_entrata_in_vigore2
della_entrata_in_vigore_dell2
entrata_in_vigore_del_regolamento2
della_riscossione_di_altre_entrate2
riscossione_di_altre_entrate_compatibilmente2
di_altre_entrate_compatibilmente_con2
altre_entrate_compatibilmente_con_la2
entrate_compatibilmente_con_la_disciplina2
all_agenzia_delle_entrate_secondo2
agenzia_delle_entrate_secondo_le2
delle_entrate_secondo_le_modalità2
entrate_secondo_le_modalità_ed2
le_entrate_costituite_da_assegnazioni2
entrate_costituite_da_assegnazioni_contributi2
secondo_comma_c_le_entrate2
comma_c_le_entrate_previste2
c_le_entrate_previste_nelle2
il_quale_nelle_entrate_spettanti2
quale_nelle_entrate_spettanti_alla2
le_entrate_che_sebbene_relative2
le_entrate_derivanti_dal_monopolio2
entrate_derivanti_dal_monopolio_dei2
che_le_maggiori_entrate_derivanti2
una_entrata_aggiuntiva_che_non2
entrata_aggiuntiva_che_non_venga2
oggetto_la_spettanza_delle_entrate2
la_spettanza_delle_entrate_relative2
spettanza_delle_entrate_relative_alle2
sono_riversate_all_entrata_del2
cui_stabilisce_che_le_entrate2
il_gettito_delle_entrate_derivanti2
gettito_delle_entrate_derivanti_dalla2
delle_entrate_derivanti_dalla_eventuale2
entrate_derivanti_dalla_eventuale_definizione2
ultimo_attiene_esclusivamente_alle_entrate2
attiene_esclusivamente_alle_entrate_tributarie2
esclusivamente_alle_entrate_tributarie_erariali2
alle_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
quale_alla_data_di_entrata2
anteriore_alla_entrata_in_vigore2
essere_alla_data_di_entrata2
del_è_fondata_le_entrate2
entro_sessanta_giorni_dall_entrata2
chilowatt_da_versare_alle_entrate2
deve_essere_versata_alle_entrate2
essere_versata_alle_entrate_del2
versata_alle_entrate_del_bilancio2
quota_parte_delle_maggiori_entrate2
parte_delle_maggiori_entrate_derivanti2
maggiori_entrate_derivanti_dall_articolo2
la_novità_dell_entrata_tributaria2
della_novità_dell_entrata_tributaria2
hanno_ritenuto_nuova_l_entrata2
ritenuto_nuova_l_entrata_derivante2
nuova_l_entrata_derivante_da2
l_entrata_derivante_da_un2
entrata_derivante_da_un_addizionale2
gettito_della_nuova_entrata_va2
delle_minori_entrate_e_delle2
minori_entrate_e_delle_maggiori2
entrate_e_delle_maggiori_spese2
le_minori_entrate_e_le2
minori_entrate_e_le_maggiori2
entrate_e_le_maggiori_spese2
si_tratti_di_una_entrata2
tratti_di_una_entrata_tributaria2
di_una_entrata_tributaria_nuova2
unificato_ha_natura_di_entrata2
ha_natura_di_entrata_tributaria2
di_entrata_tributaria_erariale_ai2
entrata_tributaria_erariale_ai_sensi2
nuova_entrata_tributaria_la_quale2
entrata_tributaria_la_quale_può2
stato_delle_suddette_maggiori_entrate2
una_minore_entrata_rispetto_al2
minore_entrata_rispetto_al_gettito2
entrata_rispetto_al_gettito_che2
entrate_derivanti_dall_aumento_dell2
secondo_periodo_le_maggiori_entrate2
periodo_le_maggiori_entrate_derivanti2
entrate_derivanti_dal_presente_comma2
siano_le_specifiche_maggiori_entrate2
le_specifiche_maggiori_entrate_previste2
specifiche_maggiori_entrate_previste_dal2
maggiori_entrate_previste_dal_decreto2
entrate_previste_dal_decreto_legge2
quote_fisse_delle_sottoindicate_entrate2
fisse_delle_sottoindicate_entrate_tributarie2
delle_sottoindicate_entrate_tributarie_erariali2
sottoindicate_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
dell_equilibrio_fra_le_entrate2
entrate_e_le_spese_del2
contabilizzazione_le_maggiori_entrate_derivanti2
allo_stato_la_maggiore_entrata2
cui_prevede_una_minore_entrata2
finalità_di_recuperare_all_entrata2
maggiori_entrate_riscosse_nel_territorio2
stato_della_maggiore_entrata_da2
della_maggiore_entrata_da_essa2
maggiore_entrata_da_essa_prevista2
entrata_da_essa_prevista_sia2
speciale_le_entrate_derivanti_dalle2
l_entrata_tributaria_in_esame2
controllo_abbiano_ad_oggetto_entrate2
cioè_una_entrata_aggiuntiva_rilevando2
una_entrata_aggiuntiva_rilevando_la2
entrata_aggiuntiva_rilevando_la_novità2
delle_entrate_di_cui_ai2
entrate_di_cui_ai_commi2
stato_delle_entrate_in_esame2
l_agenzia_delle_entrate_e2
agenzia_delle_entrate_e_le2
le_entrate_tributarie_in_esame2
entrate_tributarie_in_esame_derivanti2
fanno_riferimento_ad_altre_entrate2
riferimento_ad_altre_entrate_tributarie2
ad_altre_entrate_tributarie_la2
altre_entrate_tributarie_la_tipologia2
entrate_tributarie_la_tipologia_di2
tali_maggiori_entrate_è_perciò2
maggiori_entrate_è_perciò_diversa2
entrate_è_perciò_diversa_a2
seconda_dell_entrata_cui_si2
dell_entrata_cui_si_riferiscono2
entrata_cui_si_riferiscono_cioè2
abbia_ad_oggetto_entrate_tributarie2
abbia_ad_oggetto_entrate_non2
le_maggiori_entrate_da_esse2
entrate_erariali_ai_sensi_dell2
maggiori_entrate_víola_l_art2
entrate_víola_l_art_dello2
le_complessive_maggiori_entrate_derivanti2
complessive_maggiori_entrate_derivanti_dall2
le_maggiori_entrate_derivanti_da2
per_nuova_entrata_tributaria_di2
nuova_entrata_tributaria_di_cui2
entrata_tributaria_di_cui_all2
dall_entrata_in_vigore_dell2
entro_novanta_giorni_dall_entrata2
novanta_giorni_dall_entrata_in2
regioni_e_agenzia_delle_entrate2
dell_agenzia_delle_entrate_di2
secondo_cui_tutte_le_entrate2
sia_versato_all_entrata_del2
regione_il_gettito_delle_entrate2
il_gettito_delle_entrate_erariali2
gettito_delle_entrate_erariali_ad2
rientra_nel_novero_delle_entrate2

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988214
2007197
2008195
2010180
2002158

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988103
2021103
201098
202296
201394

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo1712.87539936102236
Aldo Carosi1322.21960652429797
Giovanni Maria Flick1322.21960652429797
Paolo Maria Napolitano1292.16916092147301
Luigi Mengoni1031.73196569699008

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Aldo Carosi1083.49627711233409
Daria de Pretis672.16898672709615
Antonio Baldassarre662.13661379087083
Franco Gallo652.10424085464552
Silvana Sciarra652.10424085464552

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
entrata0NA
entrate0NA

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
entrata0NA
entrate0NA

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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