quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

7 – Autonomia

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-09.txt18711871nel primo e nel secondo comma dell art . 119 della costituzione . nel quale , pur riconoscendosi alle regioniautonomiafinanziaria , questa è tuttavia subordinata all emanazione di leggi statali , che ne determinino le forme ed i limiti
1957-09.txt19121912; e si attribuiscono d altra parte alle regioni tributi propri e quote di tributi erarali . ma la particolareautonomiaconcessa dall art . 116 alle regioni rette da statuti speciali importa logicamente che questi statuti , approvati con legge
1957-09.txt20712071si tratta , di regola , di due attività che procedono parallelamente in attuazione del decentramento , come espressione dellautonomiaregionale . non è perciò fondata l obiezione , mossa dalla difesa dello stato , che la prima parte del
1957-09.txt22932293trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali ; poiché la regione , per quanto possa essere estesa la suaautonomia, resta sempre inquadrata nell unità dello stato ed è ad esso subordinata . non è perciò ammissibile che lo
1957-113.txt130130necessaria conseguenza dell affermazione della competenza della corte costituzionale ; onde , in relazione alle forme e condizioni particolari diautonomiadi cui all art . 116 della costituzione , rimangono operanti le disposizioni degli artt . 28 e 29 dello
1957-113.txt603603spettanza , oltre a non trovare riscontro nella legislazione nazionale , comporterebbe comunque un interferenza , non consentita , nellaautonomiadella finanza locale . così delineato l ambito della controversia , la corte è d avviso che le deduzioni dell
1957-113.txt30163016disegno di legge ora menzionato si riconosce che , nell art . 15 dello statuto , si afferma chiaramente lautonomiafinanziaria dei comuni dell isola , e si ricorda altresì la sentenza dell alta corte siciliana ( 21 luglio –
1957-113.txt30493049dell alta corte siciliana ( 21 luglio – 4 ottobre 1955 ) nella quale , in relazione appunto a taleautonomia, fu dichiarata illegittima una disposizione contenuta nella legge regionale di delega per l ordinamento degli enti locali . si
1957-113.txt31723172art . 15 dello statuto regionale i comuni e i liberi consorzi comunali della sicilia sono dotati della più ampiaautonomiaamministrativa e finanziaria . e , precisa l ultimo comma del detto articolo , nel quadro di tali principi spetta
1957-113.txt32693269pure indirettamente , nella finanza locale , incidendo , in contrasto con l art . 15 , in quell ampiaautonomiache questa disposizione espressamente riconosce . ciò in quanto si verrebbe ad alterare l equilibrio che domina l organizzazione della
1957-113.txt34393439la riforma agraria , si avvalessero di tale autorizzazione . a parte il considerare che costituisce altresì una interferenza nellautonomiafinanziaria degli enti indicati nello art . 3 , il dover adottare , nell ipotesi di provvedimenti di esonero ,
1957-117.txt191191art . 28 di tale statuto stabilisce per la validità della impugnativa , bene si inseriscono nella particolare forma diautonomiariconosciuta alla regione siciliana . e con sentenza n . 44 del 7 marzo 1957 , è stato rilevato che
1957-124.txt10081008un ulteriore limite derivante dall art . 15 dello statuto speciale , il quale impone il rispetto della più ampiaautonomiaamministrativa e finanziaria dei comuni e dei liberi consorzi comunali . che la legge regionale in esame abbia oltrepassato i
1957-13.txt549549e amministrativa non comporta anche il trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali . la regione , nonostante lautonomiache le è stata attribuita , resta pur sempre inquadrata nell unità dello stato come dispone l art . 1
1957-41.txt11301130militare in relazione all art . 111 ; nella disposizone ix , riguardante l adeguamento delle leggi alle esigenze delleautonomielocali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni ; nella disposizione viii , circa le elezioni dei consigli regionali ;
1957-47.txt659659virtù del r.d.l . 20 giugno 1935 , n . 1425 , con personalità giuridica , proprio ordinamento e amministrazioneautonoma( art . 2 r.d.l . n . 1425 del 1935 e art . 1 r.d.l . n . 1647
1957-47.txt733733associazioni e organizzazioni che hanno interesse allo sviluppo turistico nella provincia , di coordinare e disciplinare l attività delle aziendeautonomeper le stazioni di soggiorno cura e turismo e delle istituzioni che hanno lo scopo di promuovere il concorso dei
1957-52.txt234234alle disposizioni contenute nell art . 28 dello statuto siciliano , le quali bene si inseriscono nella particolare condizione diautonomiariconosciuta alla regione siciliana dal suo statuto speciale . nell impugnazione in esame i termini e le condizioni di cui
1957-58.txt9797art . 28 dello statuto siciliano stabilisce per la validità dell impugnativa , bene si inseriscono nella particolare forma diautonomiariconosciuta alla regione siciliana . non è poi invocabile , prosegue la sentenza , l inosservanza della procedura stabilita nel
1957-58.txt311311di cui agli artt . 36 e 39 dello statuto stesso ; e che quindi , trattandosi di un potereautonomo, la regione non dovrebbe sottostare che ai limiti espressamente stabiliti dai citati artt . 36 e 39 . ma
1957-62.txt7979essa osserva che esattamente la difesa dell ente puglia e lucania ha sostenuto che i fabbricati rurali mancano di propriaautonomiafunzionale e costituiscono un elemento di ausilio per la conduzione di terreni agrari di cui concorrono a migliorare il reddito
1957-62.txt319319può derivare dall uso di tali beni ausiliari , ma che non si presterebbero neppure ad una valutazione distinta edautonoma. più delicata e più discussa è l altra questione , se la percentuale di scorporo , calcolata con riferimento
1957-64.txt11011101nel foglio 63 , particella 3 ) . ne risulta che la utilizzazione della cava non costituiva oggetto di impresaautonomae che il pietrame ricavato da essa doveva servire per lavori edilizi e stradali interessanti le stesse aziende agricole degli
1957-65.txt215215in pendenza della determinazione definitiva della indennità ai sensi dell art . 7 della stessa legge , non offre profiliautonomiper l indagine di legittimità costituzionale rispetto all art . 5 della legge sila . 4 . – l indagine
1958-05.txt14951495sul reddito delle società stesse , in base ai coefficienti elencati nell art . 5 , l altra in viaautonomasi riferisce alle obbligazioni . tale carattere è confermato dal secondo comma dell art . 11 e dal terzo comma
1958-45.txt13851385automatico delle funzioni e degli uffici statali , ” poiché la regione , per quanto possa essere estesa la suaautonomia, resta sempre inquadrata nell unità dello stato ed è ad esso subordinata . non è perciò ammissibile che lo
1958-60.txt547547quali non si potrebbe usufruire delle dette agevolazioni . dal principio che la legge di proroga ha contenuto ed effettiautonomidiscende inoltre , che dalle emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione . se pertanto
1958-60.txt562562proroga ha contenuto ed effetti autonomi discende inoltre , che dalle emanazione di ogni legge di proroga deriva un potereautonomodi impugnazione . se pertanto una legge temporanea , pur essendo costituzionalmente illegittima , non fu , a suo tempo
1958-60.txt624624la successiva legge ha protratta nel tempo l efficacia . il vizio di costituzionalità della legge prorogata si ripresenta ,autonomamente, nel contenuto normativo della legge di proroga . in proposito è a ricordare che questa corte , con sentenza
1958-60.txt826826) . il che fece cessare la continuità nel tempo di alcune norme della legge prorogata , accentuando vieppiù lautonomiadel nuovo provvedimento legislativo . passando al merito , occorre anzitutto precisare entro quali limiti la regione siciliana ha potestà
1958-60.txt15481548, n . 452 , art . 12 ) ; – l applicazione ai mutui e alle obbligazioni della sezioneautonomaper l esercizio del credito alberghiero e turistico di tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli istituti
1960-12.txt551551il cittadino può essere sottoposto nello svolgimento della sua attività , ma specificamente si riferisce alla libertà personale intesa comeautonomiae disponibilità della propria persona , così come , oltre tutto , può dedursi dal fatto che l art .
1960-56.txt231231gli attribuisce al riguardo , è libero di riesaminare la rilevanza e la eventuale manifesta infondatezza della questione con pienaautonomia, non essendo vincolato né dalla precedente ordinanza , né da quella emanata dalla corte costituzionale . ma , appunto
1960-56.txt256256né dalla precedente ordinanza , né da quella emanata dalla corte costituzionale . ma , appunto in relazione a taleautonomia, non si può nella specie fondatamente muovere censura al tribunale di rovigo , se ha disatteso le conclusioni definitive
1960-70.txt111511151955 , coerentemente alla predetta finalità , come risulta anche dai lavori preparatori , questo sconto è regolato in modoautonomorispetto ai prezzi di vendita al pubblico . esso è , infatti , imposto al di fuori di tali prezzi
1961-34.txt551551è ben noto che l esigenza di adeguare gli istituti giuridici alle condizioni locali è una ragione fondamentale della particolareautonomiadelle regioni a ordinamento speciale . inoltre , come ha rilevato la difesa della regione , nell ordinamento giuridico dello
1961-34.txt653653lavoratori rurali e dei braccianti nelle zone depresse non può impedire alle regioni ad ordinamento speciale di avvalersi della loroautonomiaper affrontare la situazione nel proprio ambito . nella specie , i previsti miglioramenti sono stati giustificati con la considerazione
1962-67.txt630630ragione la questione può sollevarsi d ufficio , data la natura del procedimento costituzionale , che si svolge in pienaautonomiadal giudizio principale ( articolo 22 norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale ) e indipendetemente dall impulso
1962-68.txt632632di attribuzione è la legittimità di atti amministrativi in quanto , per se stessi considerati , costituiscono manifestazione concreta eautonomadel potere che lo stato e le regioni assumono di loro spettanza in base alla costituzione e agli statuti speciali
1962-86.txt548548di contributo già scadute : riproduce , pertanto , il principio del solve et repete . lo riproduce in modoautonomorispetto al secondo comma dell art . 6 della legge 20 marzo 1865 , n . 2248 , all .
1963-77.txt665665tempo l efficacia ” , e ciò in quanto ” il vizio di costituzionalità della legge prorogata si ripresenta ,autonomamente, nel contenuto normativo della legge di proroga ” . dopo un ampio e minuzioso esame delle disposizioni della legge
1963-80.txt227227stato attribuito agli assessori regionali . 2 . – com è noto , lo statuto siciliano dà la più ampiaautonomiaamministrativa e finanziaria ai comuni ( ed ai consorzi comunali ) . nell ambito di questa autonomia esso attribuisce alla
1963-80.txt244244la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria ai comuni ( ed ai consorzi comunali ) . nell ambito di questaautonomiaesso attribuisce alla regione la potestà legislativa esclusiva e la potestà amministrativa in materia di ordinamento e di controllo degli
1963-80.txt824824, della regione e dello stato . infatti , il potere di imposizione dei comuni è espressione della loro stessaautonomiaamministrativa e finanziaria , riconosciuta dall art . 15 , secondo comma , dello statuto siciliano , e riposa sull
1963-80.txt891891legge com . e prov . e all art . 10 del t.u . sulla finanza locale ; però lautonomiacomunale , benché sia la ” più ampia ” in virtù della citata norma statutaria ( art . 15 ,
1963-80.txt963963nell ordinamento regionale ( commissioni provinciali di controllo ) : controllo di merito che , appunto per rispetto di quellaautonomia, dà luogo tutt al più ad un rinvio per nuovo esame ( d.l . pres . reg . sic
1963-80.txt13031303orbita di quell interesse e della relativa potestà la regione può dare direttive ai comuni senza perciò compromettere la loroautonomia( art . 116 del d.l . pres . reg . sic . n . 6 del 1955 ) ;
1964-45.txt755755, stabilisce che ” l accertamento e la determinazione della base imponibile per l imposta di famiglia sono distinti edautonomida quelli riguardanti i tributi erariali ” . essa fu emanata dopo che si era disputato a lungo in dottrina
1964-45.txt939939, è sufficiente accertare che la facoltà , riconosciuta agli uffici accertatori del comune , di valutare , in guisaautonomadagli uffici erariali , la base imponibile dell imposta di famiglia , non ha violato la capacità contributiva nel senso
1964-76.txt552552, ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici di cui si tratta , non ha , pertanto , propriaautonomarilevanza , ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge , che eventualmente si conclude con la decadenza
1964-91.txt193193nel suo complesso ( sentenza 16 aprile 1959 , n . 22 ) ; e questa non perde la suaautonomiasolo perché la legge determina una modalità di esercizio dell azione al fine di rispettare un interesse dell amministrazione tributaria
1965-02.txt596596statuto . ed invero , sottraendo un cespite tributario così importante ai comuni , la regione ha violato quell ampiaautonomiafinanziaria che con detto articolo è stata ad essi riconosciuta . se a ciò si aggiunge che a decorrere dal
1965-50.txt283283di prova o la discrezionale valutazione dei loro risultati in un campo in cui non è consigliabile creare sfere diautonomiadispositiva . di più , nella materia tributaria , la prova legale permette di rendere precisa e netta la consistenza
1965-64.txt512512un atto legislativo a sé stante , nella specie si è di fronte a un atto che è manifestazione dellautonomiadella regione , laddove l atto di cui si sarebbe prorogata l efficacia , e cioè la legge dello stato
1965-64.txt560560legislativa di quest ultimo . nell art . 2 in esame va pertanto riconosciuta una nuova imposizione di tributo dispostaautonomamentedalla regione . il problema di legittimità costituzionale , in relazione alle norme dello statuto siciliano , si pone ,
1965-64.txt18741874la regione si era servita del sistema , già seguito dallo stato , di imporre temporaneamente , e con destinazioneautonoma, ma non contrastante con la destinazione dell imposta principale , una maggiorazione di una preesistente addizionale . né la
1965-64.txt23982398gli altri enti investiti di potere tributario . il principio va però considerato in armonia con l altro principio dellautonomiafinanziaria delle regioni , sancito dalla costituzione ( art . 119 ) , e con le norme degli statuti speciali
1965-65.txt492492contemplato dalla legge nazionale , sia rispondente a interessi propri della regione e , infine , non violi l ampiaautonomiafinanziaria riconosciuta agli enti locali ( sentenze nn . 58 e 124 del 1957 ; 60 del 1958 e 2
1965-90.txt179179, che possa valere ad indurla a modificare la propria giurisprudenza in materia neppure per quanto concerne il rispetto dellautonomiafinanziaria garantita ai comuni dallo statuto regionale e l adozione di un serio ristoro per la cessazione di cespiti tributari
1966-23.txt562562attenzione , se una potestà legislativa regionale , in materia di tributi locali , sia in generale compatibile con lautonomiafinanziaria e amministrativa attribuita ai comuni e ai consorzi dall art . 15 dello statuto siciliano . 3 . –
1966-44.txt713713il potere imposizionale loro conferito , quando non ricorrano ragioni generali di imposizione obbligatoria , è conforme al principio diautonomiadegli enti locali , costituzionalmente garantito ( artt . 5 e 128 della costituzione ) . non ha maggior fondamento
1966-81.txt162162. infatti la ritenuta d acconto sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio non è un tributoautonomo, ma costituisce una parte dell imposta sulle società e perciò viene dedotta dall ammontare dell imposta dovuta per l
1966-81.txt674674denunciata non ritenne di disporre esenzioni in favore di soggetti percettori di dividendi azionari ed istituì , in forma diautonomaimposta , il tributo di cui trattasi anche nei confronti di quegli enti che erano stati originariamente esentati dall imposta
1966-88.txt635635, che , anche se vengono assunte ad immodificabile parametro delle imposizioni transitorie , non sono il frutto di unautonomavalutazione del legislatore , ma vengono recepite così come erano state determinate dagli enti locali nell esercizio di un potere
1966-88.txt782782tariffe vigenti il 3 febbraio 1962 la legge non ha dato vita ad una disciplina diversa e , perciò ,autonomarispetto a quella divenuta inefficace , ma ha conferito rinnovato vigore al precedente sistema , conservato nella stessa configurazione obiettiva
1967-02.txt231231anno , che sono gli atti amministrativi ai quali la difesa della regione fa riferimento , è evidente che unautonomaloro impugnativa era del tutto superflua . a parte la circostanza che tali atti non furono mai notificati all organo
1967-02.txt128812882 gennaio 1952 , n . 1 , e 22 dicembre 1954 , n . 1213 , avevano disposto maggiorazioniautonomedell addizionale e . c . a . e la spettanza dei relativi proventi allo stato non ebbe a formare
1967-04.txt2323diritto : 1 . – secondo l ordinanza di rimessione la regione siciliana , nel dare con le disposizioni impugnateautonomadisciplina alla materia dei benefici fiscali riguardanti il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione , si
1967-113.txt150150di conversione in rapporto al decreto-legge convertito , la legge ha , per lo meno in sede processuale , taleautonomiada aprire l adito alla impugnazione di essa nonostante l omesso ricorso contro il decreto-legge . né si potrebbe parlare
1967-113.txt315315artt . 3 , 53 e 116 della costituzione , il richiamo di queste norme si fa non in viaautonomabensì in appoggio alla tesi principale , che è quella della lesione della potestà tributaria della regione . 2 .
1967-113.txt854854dei poteri della regione , resta anche escluso il fondamento di qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi dellaautonomiaregionale , proclamata dall art . 1 dello statuto regionale .
1967-115.txt466466può ben dire la giurisprudenza che l esattore non viene a conseguire , non ostante il suo potere di esecuzioneautonoma, più di quanto avrebbe percepito ove non gli fosse stato dato quel potere . i creditori ammessi al passivo
1967-76.txt747747dell onorario , la cui misura deve corrispondere a criteri obbiettivi , indicati nelle norme di diritto comune sul lavoroautonomoe sulle professioni intellettuali , ed è soggetta al controllo del consiglio dell ordine e , in caso di contestazione
1968-139.txt328328. il predetto art . 66 del r.d . 30 dicembre 1923 , n . 3270 , contiene disposizioni formalmenteautonomeda quelle che si leggono nel predetto art . 20 del r.d . 7 agosto 1936 , n . 1639
1968-139.txt3623627 agosto 1936 , n . 1639 ; epperò la corte ritiene che sia il caso di emettere per essaautonomapronuncia di illegittimità costituzionale nei termini adottati dalla sentenza precedente .
1968-23.txt21492149fronte con contributi che facciano carico ai soggetti , che siano parti nel rapporto di lavoro subordinato ovvero ai lavoratoriautonomi, ma si può far fronte , e si tende sempre più a far fronte anche attraverso varie forme di
1968-48.txt487487sfera di più soggetti , fa sì che ciascuno è abilitato – ad esperire un azione o una difesa processualmenteautonoma, per la tutela contro le pretese del creditore che eccedano l ambito del dovuto . per quanto , del
1968-48.txt717717di una sola di esse . un sistema che toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni possibilità di difesaautonomadel proprio interesse perché fa espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti di altro coobbligato ,
1968-97.txt13871387nel principio secondo il quale i redditi della moglie separata non si cumulano con quelli del marito , ma costituisconoautonomoimponibile ( art . 131 , secondo comma ) . in presenza di tale regime il legislatore doveva necessariamente stabilire
1969-06.txt16871687singolare : e la singolarità del fenomeno ( che non trova riscontro fuori della materia tributaria ) sarebbe accentuata dallautonomiache secondo l orientamento della giurisprudenza e la prevalente opinione dottrinale caratterizza il ricorso ex art . 285 t.u .
1969-106.txt358358, strettamente connesso al calcolo dell indennità di esproprio , calcolo che si è voluto stabilire con metodo discrezionale edautonomo, informato a valutazione comparativa degli interessi da tutelare , come ha avuto occasione di precisare in proposito questa corte
1969-118.txt779779è conferita una efficacia che si espande nella sfera di tutti gli altri , nessuno di costoro può vantare posizioniautonomeriguardo alla consistenza , alla misura o alla durata dell obbligazione , salve le circostanze o le modalità a ciascuno
1969-23.txt481481ufficio della curatela fallimentare a disporre , per il giudizio , delle due scritture registrate , viene in evidenza laautonomadisciplina di codesto interesse , e conseguentemente rileva il sistema di riscossione del tributo previsto dall art . 91 della
1969-23.txt922922privata , si presenta , nei confronti dell atto e dell amministrazione finanziaria dello stato come portatore di un interesseautonomo, e sopra di lui non grava un obbligo di registrazione , sibbene un semplice onere . viene , così
1969-49.txt845845sia all ufficio ” , dando luogo ad una speciale forma di rateazione , con esclusione di ogni carattere diautonomiaai periodici versamenti ed assegnando alla ” liquidazione annuale ” di cui al secondo comma dell art . 2 il
1970-113.txt814814autorizzato genericamente il comune di bologna ad imporre un certo tributo , conferendogli al riguardo una potestà discrezionale di determinareautonomamentecriteri , limiti , modalità di accertamento e di imposizione , ma lo si è specificamente autorizzato a continuare ad
1970-114.txt14011401accertamento dell insolvenza del debitore moroso , nonché dalla disciplina comune del fallimento e che procede mediante modalità e formeautonome. si aggiunge , tuttavia , che l istituto sembra difettare di giustificazione , perché , per una causa (
1970-13.txt530530tale indennità , perché comunque egli deve subire le conseguenze del ritardato adempimento di un obbligo che discendeva direttamente edautonomamentedall iscrizione nel ruolo . la corte ritiene che tale tesi non possa essere condivisa . esatta nelle premesse ,
1970-160.txt831831questione risulta infondata , in quanto l imposta complementare e le altre imposte sono correlative a presupposti diversi e reciprocamenteautonomie non può dirsi , in relazione alla prima , che la capacità contributiva diminuisca a causa degli obblighi tributari
1970-78.txt15591559il territorio libero di trieste , certo in correlazione alla situazione internazionale in cui questo si trovava , che esigevaautonomiadi rifornimenti . si noti che , nel secondo caso , l autorizzazione fu data al consorzio , non ad
1972-200.txt700700dovuta per la sentenza traslativa , la proporzionale , benché pagata nel momento della registrazione della sentenza , ha carattereautonomoed indipendente in quanto colpisce soltanto il trasferimento . pertanto , all atto della registrazione della sentenza , alla tassa
1972-214.txt773773liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti . in sostanza , la cassa dei giornalisti costituisce un settoreautonomodel complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall inps e
1972-49.txt870870la finalità di provvedere alla istituzione di un entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratoriautonomia più basso reddito , non può considerarsi esclusiva dello stato , anche perché le norme tributarie di favore hanno
1972-62.txt520520la previsione della liquidazione annuale dell imposta sulla entrata dava luogo ad una speciale forma di rateazione senza conferire carattereautonomoai singoli versamenti , la corte , con la stessa pronuncia , ha ravvisato l esistenza di una non razionale
1972-90.txt403403la corrente ai singoli utenti , e sono perciò indicati col nome di linea di utenza ) dovesse considerarsi comeautonomoed essere quindi tassato per un intero chilometro , secondo il criterio dell arrotondamento per eccesso che si vuole connaturale
1972-90.txt493493tassa ragguagliata al chilometro lineare , non esclude che i singoli tratti di linea , di cui si sostiene laautonomatassabilità , possano , anzi debbano , essere conglobati , mediante la somma delle relative lunghezze . il che ,
1972-91.txt16511651per ciascuna cassa di previdenza e di assistenza , istituita nell ambito dei rispettivi ordini professionali . tale disciplina èautonoma, per effetto di leggi particolari , ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti
1972-94.txt158158uopo preordinate dalle norme statutarie ( artt . 21 , ultimo comma , 39 e 43 ) a garanzia dellautonomiaregionale . a giudizio della corte il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non è dalla circolare impugnata che deriva l
1973-129.txt569569differente pronuncia , occorre ora vedere se , venuto meno il comma secondo dichiarato incostituzionale sia o non suscettibile diautonomaapplicazione l imposizione straordinaria prevista dal comma terzo del ripetuto art . 25 . osserva in propostito la corte che
1973-129.txt713713. 3 intestatari di aree fabbricabili alla data di istituzione del tributo . ora è di tutta evidenza la completaautonomiadelle due imposizioni e la netta distinzione dei rispettivi presupposti . nella prima si ha un applicazione retroattiva del tributo
1973-129.txt800800del primo comma o tra quella di posteriore acquisto e la data della deliberazione istitutiva dell imposta . l accertataautonomiadelle due imposizioni consente perciò di affermare che la dichiarazione d incostituzionalità del comma secondo relativo alla tassazione retroattiva delle
1973-145.txt345345di ispica sul motivo che l imposizione di un canone unico , diverso da quello pattizio , violerebbe retroattivamente lautonomiacontrattuale privata , all infuori della esistenza di fini sociali da perseguire . 3 . – ciò premesso , la
1973-145.txt22622262la particolare questione sollevata dal pretore di ispica in relazione all art . 41 cost . ( pretesa violazione dellautonomiacontrattuale ) : questione , d altra parte , già riconosciuta non fondata con la precedente sentenza n . 37
1973-47.txt13491349. 1016 del 1939 , e la legge n . 799 del 1967 , esse non si erano concretizzate inautonomeattività amministrative : previsto , infatti , che , per la loro stessa esistenza e validità , fosse necessario che
1973-56.txt509509zuccheri e polveri piriche o agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali ” ) con lautonomaregolamentazione contenuta nell art . 54 del r.d.l . 14 settembre 1931 , n . 1175 ( t.u . della
1973-64.txt14591459ricondotto nell ambito del sistema tributario , mentre si è dimostrato che ne prescinde per diversità di titolo e perautonomeragioni , che attengono alla sospensione degli effetti della garanzia assicurativa . l onere tributario va tenuto distinto da quello
1973-71.txt903903territorialità del tributo , nel luogo in cui l impresa ha la sua sede , escludendosi che assuma rilevanza edautonomia, ai fini tributari , il singolo stabilimento o la singola filiale . l art . 37 dello statuto ,
1974-141.txt244244causa . 2 . – ai fini della soluzione della proposta questione è d uopo ricordare che prima di essereautonomamenteregolata col r.d . n . 3270 del 1923 l imposta di successione era considerata come appartenente alla categoria del
1974-287.txt14521452revisione della composizione , del funzionamento e delle competenze funzionali delle commissioni tributarie , anche al fine di assicurarne lautonomiae l indipendenza , e in modo da garantire l imparziale applicazione della legge ” . il che è quanto
1974-298.txt462462. 5 del d.p.r . n . 603 del 1973 . la doglianza secondo cui tale norma sarebbe lesiva dellautonomiafinanziaria regionale quale risulta delineata dall art . 37 dello statuto e dall art . 7 delle norme di attuazione
1974-298.txt830830legislativa di coordinamento e ha all uopo disposto che la determinazione delle relative norme venga effettuata , nel rispetto dellautonomiaregionale , dalla commissione paritetica prevista dall art . 43 dello statuto e che il testo definitivo deliberato dal consiglio
1974-299.txt376376impugnata non ha leso alcuna prerogativa statutaria della regione . con essa il ministro , nell esercizio di un suoautonomopotere che non può essergli disconosciuto , ha inteso dare pratica attuazione al disposto di una norma emanata dal legislatore
1974-299.txt617617quell atto di sposto , né tampoco significare che dovesse ormai ritenersi preclusa la facoltà del ministro di impartire proprieautonomeistruzioni nella medesima materia . 3 . – altro motivo di incostituzionalità formulato dalla regione nei riguardi della circolare ministeriale
1974-299.txt690690a quello svolto nei confronti dell art . 5 del d.p.r . n . 602 del 1973 , oggetto diautonomoricorso con cui la regione ha denunciato la lesione del potere statutariamente riconosciutole di riscuotere l imposta di ricchezza mobile
1974-299.txt11191119origine che pervengono al soggetto passivo dell imposizione , di tal che il reddito del suo lavoro , in origineautonomamentetassato , non ha più individuale rilevanza agli effetti fiscali . per effetto della sostituzione di siffatto nuovo tributo a
1974-58.txt527527agricoli debba comprendere anche la stima dei fabbricati rurali che vi insistono , non come beni aventi un proprio valoreautonomo, distinto da quello dei fondi a cui servono , ma come elementi che , al pari delle altre pertinenze
1975-130.txt193193avuto effetto , con legge 14 agosto 1974 , n . 347 , contro la quale non è stata propostaautonomaimpugnativa nella parte in cui , facendosi uso della potestà preveduta dall ultimo comma dell art . 77 della costituzione
1975-14.txt269269pronunciarsi . è pertanto sufficiente richiamare e ribadire le precedenti statuizioni secondo cui le regioni , in quanto soggetti diautonomiatitolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali , sono
1975-157.txt491491incidenza della circolare , o delle norme di legge di cui questa ha inteso fare applicazione , sulla sfera diautonomiadei comuni o sulle situazioni giuridiche di loro pertinenza . la regione assume però che la circolare , e la
1975-157.txt12531253le amministrazioni comunali e provinciali della sicilia . trattasi infatti di un onere che trovava la sua fonte in unautonomoprovvedimento della regione . le su citate disposizioni della legge del 1972 non costituiscono titolo per una pretesa degli enti
1975-157.txt13031303la circolare impugnata . essa non introduce modifiche a disposizioni legislative statuali , né confligge in alcun modo con lautonomiadella regione , né tocca la sua sfera di competenza e i suoi rapporti con le provincie e i comuni
1975-157.txt13871387denunciate siano titolo per un aggravio al bilancio regionale . 3 . – per quanto attiene all asserita lesione dellautonomiadegli enti locali e dei loro diritti , non si vede in base a quali norme la regione possa essere
1975-157.txt14811481alle provincie e ai comuni e tanto meno l art . 15 dello statuto che sancisce anzi la più ampiaautonomiaamministrativa e finanziaria degli enti locali . né dalla circostanza che le provincie e i comuni non siano legittimati a
1975-157.txt15351535questa legittimazione spetti alla regione . nell ordinamento italiano sono previsti altri mezzi per salvaguardare di fronte allo stato lautonomiao gli interessi che si pretendano violati delle provincie e dei comuni , quali i giudizi di costituzionalità in via
1975-157.txt15621562violati delle provincie e dei comuni , quali i giudizi di costituzionalità in via incidentale contro leggi che dettano taleautonomiae i rimedi giurisdizionali ordinari avverso atti non legislativi .
1975-185.txt330330istituto della non ripetibilità assumerebbe , in tal caso , figura e carattere di una vera e propria imposizione fiscaleautonoma, direttamente ricollegata al condono e da questo derivabile . questa interpretazione dell art . 6 della legge data dal
1975-187.txt15051505lavoratori , tutte rientranti nel campo di azione assegnato al massimo istituto previdenziale , e distinto solo per aspetti diautonomiaorganizzativa , la legge abbia creduto di accomunare quegli organismi sostitutivi nell opera e nello sforzo che l inps era
1976-179.txt70447044oggettive diverse o suscettibili d essere ritenute tali . sia l uomo che la donna come cittadini , come lavoratoriautonomio subordinati , come coniugi , come contribuenti si trovano nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno
1976-179.txt75717571solo il marito a poterne disporre ma lo sono entrambi i coniugi , con un grado maggiore o minore diautonomiaa seconda dei casi ; e che , comunque , la posizione di capo famiglia attribuita al marito può apparire
1976-179.txt86638663artt . 1 , 5 , 6 e 7 della legge n . 576 del 1975 , la corte procedeautonomamentee d ufficio all esame del punto . come nel precedente paragrafo 6 si è escluso che le norme di
1976-179.txt88138813appare inserita in un nuovo contesto legislativo della cui legittimità costituzionale questa corte potrà conoscere solo sulla base di eventualeautonomadenuncia . pertanto , non ricorrono gli estremi per l applicazione del citato art . 27 . 14 . –
1976-180.txt1515considerato in diritto : 1 . – i due ricorsi dei presidenti delle provinceautonomedi trento e di bolzano , avendo il medesimo oggetto e proponendo questioni identiche , vanno riuniti per essere decisi
1976-180.txt150150di tale decreto , nella parte in cui dispone che , sino al 31 dicembre 1977 , alle due provinceautonomevengano corrisposte somme d importo pari a quelle devolute per l anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali
1976-180.txt376376questioni che riguardano la provincia ” . si deduce che il decreto in questione , pur facendo riferimento alle provinceautonomedi trento e di bolzano , è stato deliberato dal consiglio dei ministri senza che alla relativa seduta partecipassero ,
1976-180.txt667667nell art . 78 del citato testo unico statutario ) , a tenore del quale è devoluta a ciascuna provinciaautonomauna quota del gettito dell imposta generale sull entrata , relativo al territorio regionale , e delle tasse ed imposte
1976-180.txt125012501971 vi fu una riunione tra rappresentanti del ministero delle finanze , delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome, nel corso della quale ” gli enti interessati hanno fatto conoscere , sia pure nelle vie brevi , di
1976-180.txt15481548determinazione delle maggiorazioni delle somme d importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali , da corrispondere alle provinceautonomedi trento e bolzano , si proceda ” sentite dette amministrazioni , con decreto del ministro per le finanze di
1976-186.txt13281328per gli effetti di cui all art . 702 , ultimo comma , del codice di procedura civile , inautonomosvolgimento rispetto al procedimento d urgenza , potrà sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alle norme di legge che
1976-200.txt577577espressamente il principio che ” l imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributariaautonoma” . 2 . – la corte di appello di milano lamenta , con fondatezza , che gli artt .
1976-215.txt10081008composizione , del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie , anche al fine di assicurarne lautonomiae l indipendenza e in modo da garantire l imparziale applicazione della legge ” . dal che deve dedursi con
1976-215.txt13131313. 102 , nel secondo periodo , non occorreva nessuna disposizione transitoria , giacché esse sono oggetto di apposita edautonomaprevisione nel testo stesso della costituzione . la revisione non può concernere quindi che i giudici speciali preesistenti e per
1976-219.txt596596iscrizione del tributo nei ruoli non rivela – come , invece , assume l avvocatura generale dello stato – unautonomae diversa capacità contributiva ; ma , correlativamente , l assoggettamento all addizionale pro calabria a seguito dell iscrizione nei
1976-225.txt44344319 ottobre 1974 del pretore di firenze ) ; d ) crea disparità di trattamento tra conduttore che svolge lavoroautonomoe conduttore che svolge lavoro dipendente sotto un duplice profilo ; 1 ) perché il reddito del primo , ai
1976-225.txt517517attività dipendente ( ordinanza del 7 gennaio 1974 del pretore di taranto ) ; 2 ) perché chi svolge lavoroautonomo, avendo redditi variabili , di difficile accertamento , per i quali agevole è l evasione fiscale , gode in
1976-225.txt26062606le ordinanze dei pretori di napoli e di taranto , circa la disparità di trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratoreautonomo, sotto il profilo della dimostrazione dei relativi redditi , rimangono assorbite in conseguenza delle pronunce di cui innanzi ,
1976-34.txt110110circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute ” ( lett . b ) e dai sindacati dei lavoratori dipendenti odautonomirappresentati nel consiglio nazionale dell economia e del lavoro ( lett . c ) : con esclusione pertanto delle similari
1976-34.txt371371della costituzione ( artt . 2 e 3 ) , la cui asserita violazione non si risolve in lesione dellaautonomiacostituzionalmente garantita alla provincia ricorrente . 3 . – nel merito , le censure prospettate nel ricorso non sono fondate
1976-34.txt456456e nei confronti di norme siffatte non è dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole regioni o delle provincieautonomedi bolzano e di trento , tale da rendere necessaria la partecipazione alle sedute del consiglio dei ministri dei rispettivi
1977-163.txt19971997804 / 1968 , relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; e d altra parte , interpretandoautonomamentela normativa vigente in italia circa la percezione dei diritti di visita sanitaria alla frontiera , in base alle tabelle
1977-62.txt690690tra sistema e sistema . per l i.n.p.s . si è nel campo del lavoro subordinato e non di quelloautonomo. per altre casse possono sussistere e sussistono diverse calcolazioni derivanti , sia dalle fonti di finanziamento , sia dal
1977-63.txt28912891, più che agli uffici nella loro complessa organizzazione , e non facilmente conoscibili dalle stesse commissioni tributarie nella loroautonomacompetenza . l onere di produrre istanza per la trattazione delle proprie impugnazioni , qualora fosse stato imposto agli uffici
1978-03.txt468468n . 602 , emanato in sede di riforma generale del sistema tributario , non comporta lesione della sfera diautonomiadella regione , e quand anche richiedesse norme di coordinamento con la speciale disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana
1978-03.txt504504entrate tributarie della regione siciliana , a ciò non potrebbe certamente provvedere l assessore regionale per le finanze con proprieautonomeistruzioni , contrastanti con la legge dello stato . 3 . – l eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva
1978-06.txt11791179integrano le prime e che – ove non espressamente derogate dalle leggi penali finanziarie medesime – conservano integra la loroautonomia. ne consegue che , in relazione ad esse , l applicazione del criterio ispirato a favor rei , di
1979-148.txt629629disposizioni censurate lederebbero altresì gli artt . 23 e 119 cost . si deduce al riguardo che le regioni hannoautonomiafinanziaria soltanto nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della repubblica . qui , si soggiunge , la prestazione
1979-148.txt864864cost . la disposizione della legge regionale , che prevede la prestazione patrimoniale del privato , travalicherebbe la sfera dellautonomiafinanziaria della regione : sarebbe così invasa una materia , con riguardo alla quale si assume che la riserva di
1979-148.txt16621662statale , né altro limite della sua competenza , l organo legislativo della regione dispone della discrezionalità , propria dellautonomiache gli è conferita dalla costituzione : ed il potere discrezionale è stato qui esercitato , nel legittimo apprezzamento delle
1979-148.txt17971797di simile imposizione sia offerto – ai sensi dell art . 119 cost . – dalle leggi statali concernenti lautonomiafinanziaria delle regioni . senonché , così ragionando , si trascura che il versamento per il rilascio del tesserino –
1979-148.txt29032903e tale potestà si può esplicare anche fuori dai vincoli afferenti , ex art . 119 cost . , allautonomiafinanziaria della regione , seppure , occorre avvertire , necessariamente nei limiti di una competenza , che deve concorrere con
1979-148.txt29502950ora , un imposizione patrimoniale della regione , diversa dal tributo in senso proprio , non eccede i poteri diautonomia, né offende altrimenti la costituzione , quando essa trae fondamento dalla stessa normazione dello stato , e rimane nell
1980-119.txt204204del contribuente , ma da diverse cause . perciò il problema dell applicazione del condono alle sole soprattasse non eraautonomamenteconsiderato , essendo assorbito , per così dire , in una contestazione che si avvaleva ad altro fine degli argomenti
1980-141.txt32643264art . 39 o ( a voler essere più puntuali ) di attentato all ultima sua parte , riflettente lautonomianormativa dei sindacati , ma , a tacere che il testo costituzionale non è stato ancora attuato nel momento strutturale
1980-141.txt52635263dichiarato l illegittimità della disciplina normativa dell ilor nella parte in cui colpisce i redditi prodotti da rapporti di lavoroautonomo, purché non esplicati in forma di esercizio di imprese ; declaratoria che fa venir meno l argomento per l
1980-141.txt53025302per l appunto basato da taluna difesa dei datori di lavoro sul diverso trattamento praticato a lavoratori dipendenti e lavoratoriautonominell applicazione dell imposta locale sui redditi . peraltro giova , per quel che concerne l art . 3 considerato
1980-42.txt5151, in quanto prevedono ( o in quanto non escludono ) l applicazione del l imposta a carico dei lavoratoriautonomi. precisamente , la commissione tributaria di 1 grado di lecco impugna in questo senso l intero d.p.r . 29
1980-42.txt115115assumendolo nel suo complesso , ora mettendo in questione il solo capoverso , ora censurando la mancata esclusione dei lavoratoriautonomie dei professionisti , per disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti , di cui all art . 1 ,
1980-42.txt224224particolare riguardo al primo , secondo e quarto comma , in quanto non consentono un differenziato trattamento tributario del lavoroautonomo, ai fini delle deduzioni dai rispettivi redditi ; mentre la commissione tributaria di 1 grado di palermo , oltre
1980-42.txt484484delega n . 825 del 1971 , per la mancata concessione delle relative deduzioni a favore dei redditi di lavoroautonomooccasionale . ma l apparente varietà delle prospettazioni non toglie che la questione di legittimità costituzionale , così sollevata dalle
1980-42.txt10841084art . 1 del d.p.r . n . 599 del 1973 , tutti i redditi diversi da quelli di lavoroautonomosono pur sempre redditi fondati o contraddistinti , in ogni caso , da una significativa componente di capitale ; sicché
1980-42.txt11121112, in ogni caso , da una significativa componente di capitale ; sicché sembra lecito desumerne che lo stesso lavoroautonomosia stato inquadrato dal legislatore tributario fra le attività produttive di redditi misti , di capitale e non solo di
1980-42.txt11681168. 7 del decreto istitutivo : poiché l aver previsto una comune deduzione , sia per i redditi di lavoroautonomosia per i redditi agrari o d impresa quando le prestazioni personali del soggetto passivo del tributo costituiscano ” la
1980-42.txt12031203passivo del tributo costituiscano ” la sua occupazione prevalente ” , sembra fornire la riprova che anche per i lavoratoriautonomisia stato così perseguito l intento di ” eliminare dall imponibile la parte che si può considerare formata dal lavoro
1980-42.txt14601460commissioni tributarie sottolineano l irragionevolezza della discriminazione stabilita dalla disciplina concernente l ilor , secondo che si tratti di lavoroautonomooppure dipendente ; per un secondo verso , altre commissioni danno piuttosto rilievo all ingiustificatezza dell assimilazione fra redditi di
1980-42.txt14821482dipendente ; per un secondo verso , altre commissioni danno piuttosto rilievo all ingiustificatezza dell assimilazione fra redditi di lavoroautonomo, i redditi agrari ed i redditi di impresa ( per non dire degli stessi redditi puramente patrimoniali ) ,
1980-42.txt15561556di legittimità costituzionale . le norme relative all ilor sono cioè censurate , in quanto distraggono i redditi di lavoroautonomodalla disciplina tributaria del lavoro dipendente , al solo scopo di attrarre i redditi stessi – corrispondentemente – nell ambito
1980-42.txt16611661dell art . 35 della costituzione . 4 . – nello sforzo di sostenere la costituzionalità dell assoggettamento del lavoroautonomoall imposta locale sui redditi , l avvocatura dello stato ha svolto due ordini di considerazioni , pertinenti entrambe alla
1980-42.txt17041704delle attività così colpite . in primo luogo , tanto in sede giuridica quanto in sede economica , il lavoroautonomorappresenterebbe un fenomeno ben differenziato dal lavoro dipendente . in secondo luogo , sussisterebbe invece una strettissima ” contiguità “
1980-42.txt17301730dal lavoro dipendente . in secondo luogo , sussisterebbe invece una strettissima ” contiguità ” fra i redditi di lavoroautonomoe i redditi d impresa , tale che non sarebbe ragionevole la contrapposizione dei lavoratori autonomi ( e dei liberi
1980-42.txt17461746i redditi di lavoro autonomo e i redditi d impresa , tale che non sarebbe ragionevole la contrapposizione dei lavoratoriautonomi( e dei liberi professionisti , in particolar modo ) ai piccoli imprenditori ed agli stessi commercianti . né l
1980-42.txt17881788né l altro assunto valgono però a giustificare la scelta legislativa in questione . i marcati tratti distintivi del lavoroautonomonei confronti del lavoro dipendente sono certo incontestabili , sul piano del diritto tributario come già sul piano del diritto
1980-42.txt19271927lavoro , per sé considerato . d altra parte , per dare la prova di una maggiore attitudine dei lavoratoriautonomialla contribuzione , non giova postulare l esistenza di un inscindibile continuum , comprensivo dei redditi di lavoro autonomo (
1980-42.txt19461946lavoratori autonomi alla contribuzione , non giova postulare l esistenza di un inscindibile continuum , comprensivo dei redditi di lavoroautonomo( e specialmente dei redditi professionali ) unitamente ai redditi d impresa : la cui discriminazione qualitativa , rispetto ai
1980-42.txt20112011essere arduo stabilire – al limite – se singole specie di attività lavorative appartengano all area imprenditoriale oppure al lavoroautonomostrettamente inteso . così pure , sono sempre controversi in dottrina gli stessi criteri di definizione dei concetti d impresa
1980-42.txt21362136redditi sicuramente imprenditoriali e quelli sicuramente lavorativi , non toglie che – sul piano normativo – altro siano il lavoroautonomoin genere e le libere professioni in specie , altro le attività peculiari delle imprese commerciali ( o giuridicamente assimilate
1980-42.txt25402540art . 1 del d.p.r . numero 599 del 1973 – che sottopongono all ilor tanto i redditi di lavoroautonomoquanto i redditi d impresa , come pure i redditi agrari e di terreni in genere , i redditi di
1980-42.txt27362736non abbia una ” base fittizia ” . viceversa , la presunzione su cui dovrebbe reggersi l assoggettamento del lavoroautonomoall ilor si dimostra così incontrollabile ed indiscriminata , da rivelarsi per ciò solo irragionevole e dunque lesiva dell eguaglianza
1980-42.txt27952795consistere – secondo le insistite argomentazioni dell avvocatura dello stato – nella circostanza che a formare i redditi di lavoroautonomoconcorrerebbe ” una componente produttiva patrimoniale ( anche se in misura ridotta o minima ) ” ; sicché l imposta
1980-42.txt28442844” dei redditi stessi , non diversamente dagli altri redditi misti . in realtà , anche questa configurazione del lavoroautonomorisulta postulata assai più che dimostrata . non a caso , l avvocatura dello stato è costretta a riconoscere che
1980-42.txt30233023nonché difettare in alcune eccezionali ipotesi , manca addirittura per ciò che riguarda una maggior parte dei redditi da lavoroautonomo. è infatti ben noto che i beni strumentali generalmente necessari per produrre i redditi stessi non hanno , di
1980-42.txt30873087tipo dell ilor . ed è ancor più conclusiva la considerazione che , nei confronti di intere categorie di lavoratoriautonomi, la patrimonialità del reddito non può essere neppure ipotizzata o postulata : in linea di fatto , per attività
1980-42.txt32143214dell art . 49 , terzo comma , lett . c ) ; per non dire dei redditi di lavoroautonomooccasionale , assoggettati integralmente all ilor senza che i modelli per la dichiarazione annuale dei redditi consentano nemmeno di effettuare
1980-42.txt32733273dimostra producente addurre il carattere sostanzialmente patrimoniale della clientela , dalla quale i liberi professionisti ( come pure altri lavoratoriautonomi) ricavano il loro reddito . sotto questo stesso aspetto , non possono venir confuse e ridotte ad un artificiosa
1980-42.txt34853485, sono sistematicamente concessi alle grandi ed alle piccole imprese , mentre non vanno quasi mai a beneficio del lavoroautonomostrettamente inteso ( e , in particolar modo , delle libere professioni ) , se ne ricava una ulteriore conferma
1980-42.txt35153515delle libere professioni ) , se ne ricava una ulteriore conferma dell impossibilità di inquadrare indiscriminatamente i redditi di lavoroautonomofra i redditi misti , in ragione della loro asserita patrimonialità . 6 . – a compensare gli squilibri derivanti
1980-42.txt35703570del d.p.r . n . 599 del 1973 , nella misura del cinquanta per cento del reddito annuo di lavoroautonomo, da un minimo di due milioni e cinquecentomila fino a un massimo di sette milioni e cinquecentomila lire (
1980-42.txt36703670misti e siano pertanto equiparabili ai redditi d impresa : dal momento che la deduzione non spetta ai soli lavoratoriautonomi, ma si applica – secondo il capoverso dell art . 7 – agli stessi redditi agrari ed imprenditoriali ,
1980-42.txt38223822. senonché , mentre operazioni del genere si addicono ai redditi d impresa , esse deformano le caratteristiche del lavoroautonomo, in ordine al quale non è certo sostenibile che l elevatezza del reddito valga da sola a mutare –
1980-42.txt38603860a mutare – sopra una determinata soglia – la stessa natura dell attività colpita dall imposta . per i lavoratoriautonomi, in altre parole , l avere stabilito in modo meccanico che fino a due milioni e cinquecentomila lire (
1980-42.txt39603960sopra un altra presunzione : cioè sulla premessa , già di per sé irragionevole , che i redditi di lavoroautonomosiano tutti assimilabili ai redditi d impresa , dalla quale in sostanza procede l art . 1 del d.p.r .
1980-42.txt40104010a questo punto , per superare le censure mosse alla legittimità costituzionale dell ilor , nella parte concernente il lavoroautonomo, non resterebbe che cercare giustificazioni estrinseche rispetto ai presupposti del tributo . ma anche un siffatto tentativo , variamente
1980-42.txt40884088presidente del consiglio dei ministri – ” la considerazione , non ignorata dal legislatore , che i redditi di lavoroautonomo, indipendentemente dall efficienza degli apparati amministrativi preposti , sono per loro natura meno suscettibili di completo ed integrale accertamento
1980-42.txt41364136alla imposizione ” . di fatto , può ben darsi che l intento di reagire all evasione tributaria dei lavoratoriautonomi( e , in particolar modo , dei liberi professionisti ) , abbia pesato sulle scelte poste a fondamento dell
1980-42.txt43994399non è probante osservare – come già riferiva la quinta commissione permanente del senato – che i redditi di lavoroautonomosono preventivamente depurati da tutte le spese di produzione ; diversamente dai redditi di lavoro dipendente , che in tal
1980-42.txt45164516netto anziché un reddito lordo . d altro lato , se ciò comportasse una irragionevole disparità di trattamento fra lavoratoriautonomie subordinati , il rimedio dovrebbe consistere in una diversa regolamentazione della base imponibile dell imposta personale e non certo
1980-42.txt45894589non sussisterebbe ” una piena uniformità dei sistemi di accertamento e di riscossione ” delle somme rispettivamente dovute dai lavoratoriautonomie dai lavoratori dipendenti , quanto all imposta sul reddito delle persone fisiche . per meglio dire , il rilievo
1980-42.txt46714671cui si riferiscono tutte le ordinanze di rimessione , era infatti normale che l imposta personale fosse pagata dai lavoratoriautonomia due – tre anni di distanza dalla produzione del reddito così colpito ; tanto è vero che l art
1980-42.txt48324832tributo , anziché istituire un imposta specifica . ciò che più conta , fin d allora vari redditi di lavoroautonomovenivano – in parte – colpiti alla fonte , mediante le ritenute previste dall art . 25 del d.p.r .
1980-42.txt49414941da lavoro dipendente . 8 . – da nessun punto di vista , l indiscriminata sottoposizione dei redditi di lavoroautonomoall ilor si presenta , dunque , costituzionalmente difendibile . tuttavia , ciò non significa che tali redditi vadano comunque
1980-42.txt51275127n . 599 del 1973 va pertanto dichiarata nella parte in cui tali norme non escludono i redditi di lavoroautonomo, che non possano venire assimilati ai redditi d impresa . quanto invece all art . 7 del predetto decreto
1980-42.txt51715171, negli stessi termini , ne venga pronunciato l annullamento : poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratoriautonomiè resa a sua volta inoperante , circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l art .
1980-42.txt52515251l art . 76 cost . , per la mancata concessione del relativo beneficio a favore dei redditi di lavoroautonomooccasionale : questione che il giudice a quo ha sollevato congiuntamente , ed anzi subordinatamente , rispetto all impugnativa dell
1980-54.txt14061406differenze rispetto alle imposte sul reddito ( nel quale il presupposto ha carattere ricorrente , dando luogo ogni anno adautonomeobbligazioni ) anche per i contributi di miglioria assume specifico rilievo una delimitazione temporale , e cioè l individuazione del
1980-54.txt14811481se la imposizione dell addizionale è stata o meno collegata dal legislatore al presupposto dell originario contributo o ad unaautonomae diversa manifestazione di capacità contributiva . in realtà , sia dall ordinanza che dagli atti delle parti emerge ,
1980-54.txt20412041ruoli ( addizionale pro calabria ) ” non rivela – come invece assume l avvocatura generale dello stato – unautonomae diversa capacità contributiva ” . se davvero l iscrizione a ruolo di un tributo fosse un elemento dal quale
1981-151.txt10301030quello privilegiato ordinario , liquidato ” in funzione di quello di guerra ” . da questo sistema emerge la pienaautonomiasia concettuale che normativa della pensione di guerra . la pensione privilegiata ordinaria spetta , invece , ai dipendenti civili
1981-176.txt10061006ai giudici del lussemburgo ex art . 177 , per occuparsi del modo come la prevalenza del diritto comunitario vaautonomamenteregolata e garantita , nel proprio ambito , dall ordinamento statuale . il tribunale di milano ritiene , per parte
1981-177.txt14361436entrata in vigore – sia dall abrogazione espressa , disposta con la legge del 1977 , sia dall ulteriore edautonomoeffetto della caducazione implicita , per la testé rilevata persistenza , in seno alla disciplina comunitaria , del divieto del
1982-124.txt907907i lavoratori dipendenti , in quanto beneficiari delle ” ferie retribuite ” previste dalla norma stessa , e i lavoratoriautonomi( o i disoccupati ) , aventi diritto alle sole indennità che spettano a tutti i componenti dei seggi elettorali
1982-124.txt954954inconsistenza di tale censura , basta riflettere al divario che passa , sullo stesso piano costituzionale , fra il lavoroautonomoe il lavoro dipendente : come è dimostrato , ancora una volta , da quanto stabilisce il terzo comma dell
1982-185.txt465465impiegati e degli agenti dello stato , sia di quelli dipendenti da amministrazioni , aziende e gestioni statali ad ordinamentoautonomo, nonché dagli enti pubblici in genere , i quali , nell esercizio delle loro funzioni , per azione od
1982-257.txt397397e le rispettive province ; non si detta dunque alcun criterio , vien precisato , in ordine all altro edautonomomomento , in cui la prestazione è deliberata . le denunziate carenze della previsione normativa – alle quali , si
1982-257.txt13331333che l imposizione in parola soddisfa anche ad una specifica esigenza di ordine costituzionale , qual è il sostegno dellautonomialocale : tanto più rilevante , sul piano della applicazione fin qui ricevuta dalla norma censurata , in quanto il
1982-96.txt38753875determinato l organo legislativo ad emanarla . escluso , poi , che la presunta inosservanza del gatt possa costituire unautonomaipotesi di infrazione dell art . 10 , primo comma , o dell art . 11 cost . , l
1983-239.txt32933293, in cui la moneta è indispensabile misura dei valori di mercato ” . 8 . – non costituiscono poiautonomacensura gli ulteriori argomenti contenuti in tutte le ordinanze in epigrafe , eccettuate quelle di ferrara e di firenze .
1983-262.txt516516imponibile ( invim ) – nei casi di trasferimenti di immobili da parte di entità soggette ad iva – unautonomaprocedura di accertamento per la determinazione dei valori di confronto non è censurabile sotto i denunziati profili di legittimità costituzionale
1983-76.txt35423542interessi . una volta che il reddito della moglie non viene più imputato al marito , ma è sottoposto adautonomatassazione , e che gli oneri sostenuti dalla prima vengono dedotti dal reddito medesimo , e non più dal coacervo
1984-133.txt19881988organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive attività tipiche , e secondo criteri di accentuataautonomiastrutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze dell impiego pubblico . al riguardo
1984-133.txt36063606attività ontologicamente diverse perché non omogenee , anche se contemporanee , l ipotesi dell esercente ( in regime di lavoroautonomo) la professione forense , che svolga ( in regime di dipendenza pubblica ) attività di insegnamento – è fuori
1984-133.txt36853685addirittura seguire per un momento la linea di esse , non può non considerarsi che – stante la già rilevataautonomiadei sistemi previdenziali ” professionali ” – non è previsto alcun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell attività professionale
1984-133.txt414541451046 del 1971 ( art . 2 ) , è sufficiente dare atto della diversità di situazioni derivanti dalla reciprocaautonomiadei sistemi . non importa dunque chiedersi se la detta opposta soluzione sia più fedelmente , o al contrario ,
1984-133.txt49944994per infrangersi contro la osservazione , più volte fatta da questa corte , che ogni sistema previdenziale presenta una propriaautonomiae che le rispettive soluzioni sono da riportare , in linea di principio , ad accertamento di presupposti , a
1984-139.txt9393. – e bene premettere , tralasciando di ricordare precedenti provvedimenti normativi , i quali pure avevano inciso notevolmente sullaautonomianegoziale in ordine al canone di affitto dei fondi rustici , che la l . 12 giugno 1962 n .
1984-139.txt40494049. eliminata la quale , la parte principale della disposizione conserva la sua validità : infatti essa ha una propriaautonomiapoiché si riferisce ai coefficienti già presi in considerazione dal parlamento nel corso dell ottava legislatura e poi lasciati sostanzialmente
1984-139.txt43934393di categoria , comporterebbe un ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti dei nuovi rapporti , che ricupererebbero la loroautonomiacontrattuale , e quelli dei rapporti già in corso , rispetto ai quali la stessa continua ad essere negata ,
1984-172.txt338338dei proventi degli ospedali dipendenti da enti pubblici ” , che toglie a tali proventi ” il carattere di ricchezzaautonoma” ed induce perciò ad ” escludere dalla nozione di reddito mobiliare imponibile i proventi di attività che realizzano servizi
1984-178.txt4949imposta locale sui redditi ( ilor ) , prevede ” deduzioni dai redditi agrari , d impresa e di lavoroautonomo” ai fini dell applicazione dell imposta medesima : al primo comma dispone , nei confronti delle persone fisiche ,
1984-178.txt143143opera nell impresa , e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente . per quanto concerne i redditi di lavoroautonomo, sono assoggettati all ilor , per effetto della sentenza di questa corte n . 42 del 1980 , soltanto
1984-239.txt974974legge , nella sua globalità , con il comma secondo dell art . 8 della costituzione , che riserva allautonomiadelle confessioni religiose diverse dalla cattolica , l adozione dei propri statuti ; lo statuto della confessione ebraica , invece
1984-239.txt14991499membri speciali tributi ; ma , a differenza di quelle che formavano oggetto della legge sarda , erano dotate diautonomiaorganizzativa , in quanto le leggi che le disciplinavano rinviavano ai rispettivi statuti per il regolamento della loro struttura e
1984-239.txt15941594culto con le volontarie contribuzioni dei loro aderenti . le varie comunità , obbligatorie e volontarie , tra loro assolutamenteautonomee indipendenti , avevano poi dato vita ad un consorzio volontario , sul piano nazionale , per la difesa e
1984-239.txt18411841il sistema austriaco , vigente nelle nuove province , che , limitandosi alle norme fondamentali , lascia largo campo allautonomiadelle comunità , cui impone di farsi uno statuto ” . si rilevò , allora , in dottrina , che
1984-277.txt782782sezioni unite civili della cassazione , componendo il conflitto di principi insorto in seno alla sezione lavoro in punto allaautonomaazionabilità del diritto del lavoratore alla rivalutazione monetaria di crediti di lavoro già soddisfatti , hanno argomentato da ciò che
1984-292.txt19741974. , il quale detta , sì , la disciplina del procedimento legislativo , ma ne demanda l integrazione allautonomianormativa di ciascuna camera . ora , l istituto del coordinamento è ignoto alla costituzione , ma non anche ai
1984-292.txt48364836denunciato art . 39 – e che la specificità dell oggetto disciplinato in tale comma conferisce alla relativa disposizione pienaautonomiarispetto all intero testo , che , infatti , neppure le ordinanze in esame coinvolgono nella denuncia di illegittimità costituzionale
1984-39.txt282282giurisprudenza della corte di cassazione per la quale , ad un primo indirizzo che riconosceva nelle due imposte forme impositiveautonomee distinte , è seguito un contrario insegnamento , poscia consolidato dalle sezioni unite con numerose sentenze . il che
1985-113.txt442442giudice alla legge ( art . 101 , secondo comma ) , o in varia guisa sanciscono e tutelano lautonomiadella funzione giurisdizionale ( artt . 101 , 102 , 104 e 113 cost . ) . 2 . –
1985-113.txt696696corte , governa i rapporti fra l ordinamento dello stato e quello della comunità : i due sistemi sono reciprocamenteautonomie , al tempo stesso , coordinati secondo le previsioni del trattato di roma , la cui osservanza forma oggetto
1985-139.txt18801880) – ” di dover procedere per la regione t.a.a . a distinta assegnazione di somme in favore delle provinceautonomedi trento e bolzano , in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1974 , n . 1 ” ( rectius
1985-147.txt15071507e subordinata , è da ritenersi meramente enunciativo della mutata realtà normativa e non già indice della volontà di impugnativaautonomadella norma successivamente intervenuta a regolare la materia . da ciò consegue – sia in ragione dei surricordati argomenti lessicali
1985-159.txt12211221in rilievo la distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi , anche con riguardo alle controversie , non importa seautonomamenteproposte , le quali concernono solo la legittimità del provvedimento istitutivo del tributo . posto ciò , la questione sarebbe
1985-159.txt13471347anche ai sensi della giurisprudenza della corte di cassazione e della commissione tributaria centrale , ritenersi intaccata dai distinti eautonomipoteri di cognizione attribuiti agli organi del contenzioso tributario . la corte non ravvisa ragioni per disattendere le conclusioni del
1985-159.txt25612561il livello delle spese del comune al costo crescente dei servizi , senza compromettere il pareggio del bilancio dell enteautonomo– punto , questo , ormai fermo nell attuale assetto della finanza locale – e senza d altra parte onerare
1985-159.txt26672667di stimolare la responsabilità degli amministratori locali , attingendo alla capacità contributiva di quanti traggono beneficio dal funzionamento degli entiautonomi. in sostanza , sarebbe dunque corretto il fine dell imposizione , ma incostituzionale il mezzo adoperato dal legislatore fiscale
1985-159.txt30373037come sospetta il giudice a quo , in una delega in bianco al comune , anche se lascia all enteautonomola facoltà di istituire , oppur no , la sovraimposta . né si può obiettare che l esercizio dei poteri
1985-159.txt30593059facoltà di istituire , oppur no , la sovraimposta . né si può obiettare che l esercizio dei poteri diautonomiaqui riconosciuti al comune finisce in ogni caso per trascendere i corretti confini della discrezionalità , in quanto non è
1985-159.txt31853185tributo è giustificata , non solo dal perseguimento di un esigenza di indubbio rilievo costituzionale , qual è quella dellautonomialocale , ma anche dall adozione di criteri normativi che rispondono ai dettami dell art . 23 cost . :
1985-159.txt32943294, nella propria sfera territoriale . siamo di fronte alle inevitabili conseguenze del fatto che gli enti impositori godono diautonomiae possono esercitarla secondo diverse valutazioni e delibere , senza che ciò comporti offesa degli invocati parametri ( cfr .
1985-159.txt43444344ricevano , più di ogni altra fonte di reddito , particolari benefici dai servizi e le attività gestionali dell enteautonomo. l idoneità del soggetto a corrispondere l onere imposto è stata determinata , certo , discriminando fra le categorie
1985-159.txt44424442stato preso in considerazione al fine di attribuire ai comuni una potestà impositiva connessa con la loro posizione di entiautonomi, come risultato di una scelta che , diversamente da quanto affermano le ordinanze in esame , non manca ,
1985-159.txt45374537qui prefigurato dal legislatore , per essere suscettibili di diversa valorizzazione , secondo l ambiente in cui si esercita lautonomiadell ente impositore . la conclusione non muta , se si ha riguardo al punto di vista da cui ,
1985-219.txt10321032giudizio , anzi contraddice , al fine perequativo perseguito dal legislatore . così , in definitiva , si configura unautonomaipotesi di irrazionalità della norma censurata . 2 . – i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe vanno ,
1985-229.txt919919censure espresse in riferimento agli artt . 53 e 3 cost . , e per altro verso quale nucleo dellaautonomacensura formulata in riferimento all art . 24 cost . – in realtà non ricorre . anzitutto l art .
1985-284.txt20132013, dal momento che l impossibilità di ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggettoautonomodel rapporto tributario e nessuna violazione vi può essere del diritto di difesa per chi non è destinatario di un
1985-284.txt21412141lire 360.000 ; per il dubbio che tale norma introduca una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratoriautonomi, violando altresì i principi della tutela dell istituto familiare , del dovere-diritto dei genitori all istruzione e al mantenimento
1985-284.txt22682268. 3 della costituzione ) , essa non sussiste in quanto la diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratoriautonomi, in materia di oneri deducibili , trova la sua giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due
1985-284.txt23382338, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o perdite – quali si riscontrano nell attività dei lavoratoriautonomi– ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria . né sussiste il
1986-173.txt30113011contribuzioni derivante dalla diversità dei rapporti ( lavoratori subordinati di varie categorie : commercio , industria , agricoltura , lavoratoriautonomi, commercianti , artigiani ecc . ) . per quanto allo stato sussiste la tendenza ad attuare una omogeneizzazione del
1986-173.txt46714671le pensioni sociali , le pensioni di invalidità , mentre le pensioni di alcune categorie di lavoratori , specie degliautonomi, hanno di contro solo una minima contribuzione . si sono immessi via via nell apparato previdenziale gruppi di lavoratori
1986-178.txt40284028dipendente a seguito della rivalsa ) , trascurando anche la circostanza che le somme versate sono affidate alla esclusiva edautonomagestione di un apposito ente con relativi redditi ed incrementi , dei quali nessun meccanismo assicura i favorevoli riflessi sul
1986-191.txt773773provinciale quale autorità locale di pubblica sicurezza , senza che le relative funzioni siano istituzionalmente passate in capo all enteautonomo. diverso avviso va accolto con riferimento alla licenza concernente le arti tipografiche . a proposito di quest ultimo provvedimento
1986-271.txt1265126527 dicembre 1977 , n . 968 attribuito alle regioni la potestà di disciplinare le tasse in questione in completaautonomiae senza doversi attenere a limiti di sorta . in effetti , l ultimo comma dell art . 24 citato
1986-271.txt13611361” . peraltro , dalla circostanza che esso nulla dispone circa la misura di tali tasse e i limiti dellautonomialegislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi sostenuta dalle regioni . infatti – in
1986-271.txt14401440, pertanto , l ultimo comma del citato art . 24 va interpretato alla luce del complesso normativo concernente lautonomiafinanziaria delle regioni a statuto ordinario nonché della disciplina specifica in tema di competenze legislative delle regioni in materia di
1986-271.txt14791479materia di tasse sulle concessioni regionali , argomenti che costituiranno oggetto delle considerazioni che seguono . 15 . – lautonomiafinanziaria delle regioni resistenti , tutte a statuto ordinario , trova la sua fonte normativa specifica nell art . 119
1986-271.txt15071507statuto ordinario , trova la sua fonte normativa specifica nell art . 119 cost . . l aspetto di taleautonomia, che interessa qui precisare , in quanto elemento decisivo delle questioni sottoposte all esame della corte , concerne l
1986-271.txt15471547l esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni , configurandosi lautonomiatributaria come aspetto o specie di quella finanziaria . non par dubbio che le regioni a statuto ordinario siano titolari
1986-271.txt15771577non par dubbio che le regioni a statuto ordinario siano titolari di siffatta potestà ; invero , nel concetto diautonomiasono comprese tutte le esplicazioni di essa e , alla stregua di antiche e recenti visioni , anche la potestà
1986-271.txt16331633comma , cost . sorregge questa affermazione . la determinazione delle ” forme ” e dei ” limiti ” dellautonomiatributaria demandata alle leggi della repubblica , presuppone , infatti , un ” oggetto ” preesistente alla delimitazione , del
1986-271.txt16681668” preesistente alla delimitazione , del quale spetta la titolarità nella regione . inoltre la funzione di coordinamento di taleautonomia” con la finanza dello stato , delle province e dei comuni ” – che non può non esplicarsi anche
1986-271.txt18311831la sottoposizione a ” forme ” e ” limiti stabiliti dalle leggi dello stato ” condiziona largamente il contenuto dellautonomianormativa tributaria delle regioni , in quanto il primo termine attiene al tipo del tributo , nella sua configurazione e
1986-271.txt19541954dell art . 119 proietta , invero , la delimitazione della potestà regionale , innanzi tutto e prevalentemente , sullautonomia( normativa ) finanziaria , mentre l operazione di coordinamento tra la finanza regionale con quella statale , provinciale e
1986-271.txt20272027potrebbero preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle regioni , in conformità del precetto costituzionale che da un lato garantisce lautonomiadella regione e dall altro individua nella legge statale la fonte ” necessaria ed obbligata ” della disciplina dei predetti
1986-271.txt20822082ordinanze di rinvio e nel dibattito orale , si è fatto con insistenza riferimento , ai fini della delimitazione dellautonomiafinanziaria regionale , all art . 117 cost . , con il richiamo alle materie rimesse da tale norma all
1986-271.txt21032103finanziaria regionale , all art . 117 cost . , con il richiamo alle materie rimesse da tale norma allautonomialegislativa delle regioni : l ambito sostanziale delle materie a quest ultime devolute verrebbe a definire anche il contenuto della
1986-271.txt21642164norma speciale alla materia – richiede con statuizione precisa che le forme stesse ( oltre che i limiti ) dellautonomiafinanziaria debbono essere predeterminate da leggi della repubblica , con evidente considerazione dell incidenza dei contenuti di tale autonomia su
1986-271.txt21832183dell autonomia finanziaria debbono essere predeterminate da leggi della repubblica , con evidente considerazione dell incidenza dei contenuti di taleautonomiasu quella comunale e provinciale . né corretta concezione è quella della potestà normativa tributaria che si collochi in funzione
1986-271.txt24772477idoneo ad influire su tale impostazione il rilievo , secondo il quale la materia tributaria non sarebbe caratterizzata da contenutiautonomi, configurandosi piuttosto come un aspetto della complessiva autonomia legislativa regionale , dato che la potestà normativa tributaria ha ,
1986-271.txt24862486secondo il quale la materia tributaria non sarebbe caratterizzata da contenuti autonomi , configurandosi piuttosto come un aspetto della complessivaautonomialegislativa regionale , dato che la potestà normativa tributaria ha , invece , un oggetto proprio , che consiste nell
1986-271.txt25542554regione in base ad un potere di supremazia di questo . e la disciplina di siffatta prestazione ha un contenutoautonomo, differenziato da quello che è connesso all esercizio dell attività normativa spettante alle regioni nelle materie ad esse devolute
1986-271.txt27062706non sfugge al circuito , aperto dall art . 119 , con il riferimento alle forme e ai limiti dellautonomia, rimessa alle leggi della repubblica , e concluso , per quanto concerne le tasse sulle concessioni regionali , col
1986-271.txt30823082contenuti della potestà normativa finanziaria delle regioni a statuto ordinario , ancora di recente collegata con l assetto democratico delleautonomielocali , alla stregua del principio della sovranità popolare , ovvero al più pieno inserimento nel sistema della finanza e
1986-271.txt34333433caccia e le aziende faunistico-venatorie . ma una simile interpretazione , oltre ad essere incompatibile con il sistema costituzionale dellautonomiatributaria regionale sopra delineato , prescinde da ogni coordinamento con il più volte ricordato art . 3 della l .
1986-272.txt133133rilievo circa la sfera propria di ogni legge , che costituisce atto di produzione a sé stante , oggetto diautonomoesame ai fini dell accertamento della sua legittimità costituzionale ( corte cost . sent . 9 aprile 1963 , n
1986-272.txt377377esplicazione della potestà normativa delle regioni nelle materie indicate nel primo comma dell art . 117 , data la loroautonomasfera di incidenza e la sottoposizione agli specifici limiti posti da questa norma . la potestà normativa tributaria ha ,
1986-47.txt243243legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province ) , le aziende municipalizzate conautonomiapatrimoniale , ancorché prive di personalità giuridica , e gestite in regime di concorrenza , erano considerate soggetti passivi di
1986-87.txt9292, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d impresa , pur appartenendo – in realtà – all area del lavoroautonomo; sicché la loro mancata esclusione contrasterebbe con il principio dell eguaglianza tributaria , desumibile dal combinato disposto degli artt
1986-87.txt287287, specificativi di quelli dettati dall art . 51 ” , per definire in tal modo i redditi di lavoroautonomoassimilabili ai redditi d impresa . e , reciprocamente , da ciò deriva ora che spetta pur sempre al legislatore
1986-87.txt321321ora che spetta pur sempre al legislatore individuare i tipi dei redditi d impresa eventualmente assimilabili ai redditi di lavoroautonomo: come in effetti potrebbe registrarsi – se fosse approvata l una o l altra delle varie proposte di riforma
1986-87.txt728728ipotesi – tutt altro che definita sul piano normativo – dei ” procacciatori d affari in campo assicurativo con lavoroautonomonon organizzato in forma d impresa ” . il che dimostra che le situazioni sottoposte al sindacato della corte non
1986-87.txt946946se i proventi artigianali in questione appartenessero alla categoria dei redditi d impresa ovvero a quella dei redditi di lavoroautonomo. inoltre l eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria , che ha collocato nell ambito del lavoro autonomo ,
1986-87.txt965965lavoro autonomo . inoltre l eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria , che ha collocato nell ambito del lavoroautonomo, anziché dell impresa propriamente detta , il reddito prodotto per mezzo di attività artigianali implicanti l impiego di modesti
1987-200.txt45254525rientrino tra i redditi sottoponibili a ricchezza mobile di categoria b ( diversi dai redditi di capitale , di lavoroautonomoo subordinato ) tra i redditi , cioè , alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro
1987-200.txt54455445cui all art . 2082 c.c . a parte l ampio , ed estraneo a questa sede , dibattito sullautonomiadel diritto tributario e sull impossibilità di assumere i concetti ( ed i termini ) ai quali si riferisce il
1987-204.txt235235in quanto , se interpretato nel senso su detto , non stabilisce i limiti entro i quali deve esplicarsi lautonomialegislativa regionale al riguardo . 3 . – questa corte , con la sentenza 19 dicembre 1986 , n .
1987-204.txt577577attuazione del principio stabilito dall art . 119 cost . , secondo il quale le regioni a statuto ordinario hannoautonomiafinanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica . la questione è fondata . questa corte ,
1987-204.txt684684in proposito che , avendo le regioni a statuto ordinario , a norma dell art . 119 cost . ,autonomiafinanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale , in mancanza di una legge statale che attribuisca alla
1987-204.txt722722che attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale riguardo ad esso , lautonomiatributaria regionale non può legittimamente esplicarsi . in attuazione di tale principio , l art . 3 della l .
1987-205.txt829829che la maggiorazione , quale corrispettivo di una dilazione chiesta e fruita dal contribuente , è oggetto di una obbligazioneautonoma, rispetto alla quale sarebbe pertanto irrilevante la legittimità o l illegittimità dell iscrizione a ruolo del tributo . infatti
1987-211.txt180180, l art . 49 cit . d.p.r . n . 597 del 1973 , relativo ai redditi di lavoroautonomo, ma tale disposizione è chiaramente estranea alla censura formulata , trattandosi nella specie , secondo la stessa ordinanza e
1987-211.txt433433delle royalties o redevances non costituiscono redditi di impresa bensì , come già si è accennato , redditi di lavoroautonomo, come tali tassabili a norma del cit . art . 49 d.p.r . n . 597 del 1973 ,
1987-211.txt10041004ivi compresa quella delle sezioni unite della cassazione , considera le royalties o redevances quali redditi non già di lavoroautonomoma di impresa ; d altro canto , tutti i redditi di questo tipo , realizzati da enti non aventi
1987-214.txt9797degli artt . 117 e 119 cost . , avendo la legge regionale ecceduto dai limiti posti dalla costituzione allautonomiaregionale in materia tributaria , determinando la tassa in questione in misura superiore a quella consentita dall art . 3
1987-214.txt518518, n . 968 , recante la nuova legge sulla caccia . secondo la regione , dette aziende avrebbero unautonomaconfigurazione strutturale e funzionale rispetto alle riserve di caccia , cosicché le relative tasse di concessione sarebbero estranee alla normativa
1987-214.txt11281128rilevato la corte nella citata sentenza – contrariamente a quanto sostiene la regione , non incide sui limiti riguardanti lautonomiatributaria regionale in materia . esso , infatti , si limita a statuire che gli appostamenti fissi , le aziende
1987-214.txt12111211tasse regionali ” . ma dalla circostanza che nulla dispone circa la misura di tali tasse e i limiti dellautonomialegislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi sostenuta dalla regione . infatti – in
1987-214.txt12831283inserirsi . cosicché l ultimo comma del citato art . 24 va interpretato alla luce del complesso normativo concernente lautonomiafinanziaria delle regioni a statuto ordinario nonché della disciplina specifica in tema di competenze legislative delle regioni in materia di
1987-214.txt13131313specifica in tema di competenze legislative delle regioni in materia di tasse sulle concessioni regionali . 5 . – lautonomiafinanziaria delle regioni a statuto ordinario , trova la sua fonte normativa specifica nell art . 119 cost . e
1987-214.txt13381338statuto ordinario , trova la sua fonte normativa specifica nell art . 119 cost . e l aspetto di taleautonomia, che interessa qui precisare , concerne l esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia tributaria a
1987-214.txt13661366l esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni , configurandosi lautonomiatributaria come aspetto o specie di quella finanziaria . nell ordinanza di rinvio si fa riferimento anche all art .
1987-214.txt13981398di rinvio si fa riferimento anche all art . 117 cost . , quale norma che stabilisce i limiti dellautonomialegislativa regionale in materia tributaria . questa corte , viceversa , con la citata sentenza n . 271 del 1986
1987-214.txt14241424. questa corte , viceversa , con la citata sentenza n . 271 del 1986 , ha precisato che lautonomialegislativa regionale in materia tributaria è regolata dalla norma specifica dettata dall art . 119 cost . , il quale
1987-214.txt14511451regolata dalla norma specifica dettata dall art . 119 cost . , il quale prevede che ” le regioni hannoautonomiafinanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della repubblica ” . ne deriva che la sottoposizione a “
1987-214.txt14891489sottoposizione a ” forme ” e ” limiti stabiliti dalle leggi dello stato ” , condiziona largamente il contenuto dellautonomianormativa tributaria delle regioni , in quanto il primo termine attiene al tipo del tributo , nella sua configurazione e
1987-214.txt15661566delimitarsi gli spazi operativi delle regioni , in conformità del precetto costituzionale che , da un lato , garantisce lautonomiadella regione e dall altro individua nella legge statale la fonte ” necessaria ed obbligata ” della disciplina dei predetti
1987-214.txt16181618che attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale riguardo ad esso , lautonomiatributaria regionale non può legittimamente esplicarsi . in relazione a tale principio lo stato , nell attribuire alle regioni a
1987-214.txt18011801riguardanti le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie ) , oltre ad essere incompatibile con il sistema costituzionale dellautonomiatributaria regionale sopra delineato , prescinde da ogni coordinamento con il più volte ricordato art . 3 della l .
1987-283.txt20752075all assemblea costituente , secondo la quale l art . 2 tutela diritti connaturati alla persona umana , preesistenti edautonomirispetto ad ogni organizzazione statuale , tra di essi certo non potrebbe porsi , qualificandolo diritto naturale e inviolabile ,
1987-292.txt168168redditi di lavoro dipendente , piuttosto che la speculare inclusione delle stesse indennità fra quelle equiparate ai redditi di lavoroautonomoderivanti da collaborazione coordinata e continuativa , egli si è orientato a sottoporre al giudizio di questa corte soltanto la
1987-34.txt937937deriva l errore in cui la commissione tributaria di siracusa è incorsa con considerare l azienda commerciale come un beneautonomoed astratto al quale sia da attribuire il valore della differenza tra l attivo e il passivo , e non
1987-431.txt159159a carico dei lavoratori ( art . 31 , n . 1 ) ; b ) nell esplicazione di lavoroautonomodegli artigiani , esercenti attività commerciali , liberi professionisti ( e , a tal titolo , pure lavoratori dipendenti e
1987-431.txt696696norme sussisterebbe , inoltre , disomogeneità , ex art . 3 cost . , per disparità di trattamento tra lavoroautonomoe dipendente , nonché diffusa incoerenza nei sensi già descritti . per il pretore di campobasso ( ord . n
1987-61.txt12341234agosto 1978 , n . 468 : adeguamento delle entrate e delle uscite del bilancio dello stato , delle aziendeautonomee degli enti che si ricollegano alla finanza statale , agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio
1987-61.txt26482648” , si tratta di ” una conseguenza di fatto che non investe aspetti costituzionalmente tutelati , non incidendo sullautonomiafinanziaria delle regioni ” ( sentenze 29 ottobre 1985 , n . 243 ; 22 ottobre 1982 , n .
1987-61.txt27982798legislativamente prefissato , delle disponibilità depositate a qualunque titolo presso aziende di credito , determini ” invasione o lesione dellautonomiacostituzionalmente tutelata ” , sia delle regioni a statuto speciale che di quelle a statuto ordinario . la corte non
1987-61.txt29112911alle regioni per l adempimento dei loro compiti istituzionali . se si verificasse in tal senso una reale menomazione dellautonomiafinanziaria , alle regioni non mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela ” ( sentenze 22 dicembre 1977
1987-61.txt31063106anche se genericamente , alla ” particolare specialità ” del regime della regione sicilia , che ” presuppone una totaleautonomiadella regione stessa nella provvista dei mezzi finanziari ” , fondata ” sulla devoluzione totale e piena dei tributi “
1987-61.txt37533753tributi occorre far riferimento al primo comma dell art . 119 cost . – ove è sancito il principio dellautonomiafinanziaria regionale – piuttosto che al secondo comma , che è normalmente proposto come norma specifica della materia . il
1987-61.txt37763776– piuttosto che al secondo comma , che è normalmente proposto come norma specifica della materia . il concetto diautonomia( in essa compresa la potestà normativa : cfr . sent . 19 dicembre 1986 , n . 271 )
1987-61.txt38283828alle regioni a statuto ordinario che a quelle a regime speciale , pur nei diversi limiti entro i quali lautonomiastessa è capace di operare . tali limiti sono segnati , per le regioni a statuto ordinario , dalle leggi
1987-61.txt39673967la sua concreta consistenza – ricorrono i motivi che indussero all adozione per la regione sicilia di un sistema diautonomiaparticolarmente differenziato , anche in materia tributaria . e , pertanto , la configurazione della categoria va verificata alla stregua
1987-61.txt40284028regione , prescritto dall art . 36 st . – nel quale si esprimono in modo pregnante l affermazione dellautonomiae il miraggio dell autosufficienza finanziaria – è ribadito nell art . 2 , primo comma , delle norme di
1987-61.txt436843686 giugno 1973 , n . 71 di questa corte ) , deliberazione che costituisce la più piena espressione dellautonomianormativa ; con b ) la finalità di provvedere alle esigenze della comunità regionale , alle quali l autonomia stessa
1987-61.txt43874387dell autonomia normativa ; con b ) la finalità di provvedere alle esigenze della comunità regionale , alle quali lautonomiastessa deve corrispondere ( art . 6 , secondo comma , norme di attuazione cit . ) . questo elemento
1987-61.txt45864586ma alla richiesta della regione deve riconoscersi anche valore di principio , intesa com è ad individuare l ambito dellautonomiaregionale in materia tributaria . l autonomia anzidetta e la connessa configurazione di % tributi propri % , oltre ad
1987-61.txt45934593anche valore di principio , intesa com è ad individuare l ambito dell autonomia regionale in materia tributaria . lautonomiaanzidetta e la connessa configurazione di % tributi propri % , oltre ad esplicarsi nella fase costitutiva dei tributi ,
1987-62.txt8282determina , tra l altro , l assoggettamento delle ” entrate proprie della regione trentino-alto adige ” e delle provinceautonomedi trento e bolzano alla disciplina dell art . 40 della legge 30 marzo 1981 , n . 119 ,
1987-62.txt301301due province , mentre nel caso di specie tale accordo sarebbe mancato non ostante che la norma impugnata incida sullautonomiacontabile , di bilancio e di spesa della regione . è stato inoltre dedotto il contrasto dell art . 35
1987-62.txt987987e provinciale . l art . 35 della legge n . 41 , ad avviso della regione , violerebbe lautonomiafinanziaria regionale , in quanto inciderebbe sul potere decisorio della regione circa la destinazione e l impiego dei proventi in
1987-62.txt10101010, in quanto inciderebbe sul potere decisorio della regione circa la destinazione e l impiego dei proventi in questione (autonomiacontabile ) e circa la previsione delle entrate e dell erogazione ( autonomia di bilancio e di spesa ) .
1987-62.txt10231023l impiego dei proventi in questione ( autonomia contabile ) e circa la previsione delle entrate e dell erogazione (autonomiadi bilancio e di spesa ) . la norma contestata , come si è visto , determina l assoggettamento alla
1987-62.txt12271227della normativa dello statuto speciale della regione , che nel titolo vi individua le entrate della regione e delle provinceautonome. in particolare , l art . 73 prevede la facoltà della regione di istituire con legge ” tributi propri
1987-62.txt15711571su proprie valutazioni politiche , economiche e finanziarie , nel rispetto dell unità del sistema tributario dello stato . lautonomafacoltà di istituzione di tributi da parte della regione è poi caratterizzata dalla finalità di provvedere a peculiari esigenze locali
1987-62.txt16511651st . ) , capaci di contribuire al migliore assetto del territorio e al rinsaldamento della sua struttura . lautonomianormativa , che si esprime nella configurazione del tipo di entrata , si riflette nella peculiarità del fine , contrassegnato
1987-62.txt18611861primo comma , della legge reg . 13 aprile 1970 , n . 6 ) e di gestire in pienaautonomia. pertanto la disposizione dell art . 35 impugnato , non poteva essere inserita in una legge ordinaria – come
1987-70.txt3939, n . 677 , secondo il quale le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e bolzano , ai sensi dell art . 35 decreto-legge 28 febbraio 1981 , n . 38 ,
1987-70.txt269269ad emanare , nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti dagli statuti speciali d intesa con le regioni adautonomiadifferenziata – norme ordinarie per assicurare a ciascuna regione entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito
1987-70.txt485485per tale anno le somme da corrispondere alla regione sardegna , alle altre regioni a statuto speciale ed alle provinceautonome, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali aboliti , fossero maggiorate del 15 % rispetto all ammontare dell
1987-70.txt12511251desume dai lavori preparatori dello statuto sardo , che convergono nell obbiettivo di garantire , in tal modo , lautonomiaregionale . muovendosi inizialmente dalla formulazione che prevedeva la proposta della regione come sola iniziativa per la modificazione del titolo
1988-123.txt424424delle loro aziende , senza corrispondente copertura , in materie estranee all ambito delle loro finalità istituzionali , lederebbe lautonomiafinanziaria di questi , in contrasto con gli artt . 5 , 114 , 119 , 128 cost . il
1988-123.txt14711471pareggio di bilancio , una dotazione globale in relazione alle complessive necessità debitamente rappresentate dagli enti medesimi , lasciando allautonomiadi scelta e alla responsabilità di questi di ripartire i fondi in loro possesso tra i diversi impegni di spesa
1988-127.txt5757, e dovuto dalle navi che si servono , per approdarvi , degli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione del consorzioautonomodel porto di napoli – come prestazione patrimoniale imposta . il potere d imposizione viene attribuito al consorzio suindicato –
1988-127.txt293293d.l . n . 1 del 1974 , all art . 1 , n . 10 , affida al consorzioautonomodel porto di napoli , tra gli altri , il compito di ” gestire i beni del demanio marittimo indicati
1988-127.txt584584dell entrata-prestazione rimesso all autorità , alla quale spetta la gestione del bene . per quanto riguarda specificamente il consorzioautonomodel porto di napoli , questa entrata concorre a costituire il complesso delle disponibilità finanziarie dell ente , necessarie per
1988-127.txt13561356di rimessione lo nega , affermando che la misura del diritto di approdo è devoluta alla completa discrezionalità del consorzioautonomo: tale ” diritto ” , ad avviso del remittente , può scomporsi in due parti , di cui la
1988-209.txt655655mentre nel caso disciplinato dall art . 1384 c.c . il giudice interviene equitativamente nei confronti di un atto diautonomiaprivata con il quale viene predeterminato il danno cagionato dall inadempimento di una delle parti del rapporto obbligatorio , al
1988-219.txt778778. 7 gennaio 1929 n . 4 , in base alla quale il giudice , civile o tributario , accerteràautonomamentel esistenza dell obbligazione dedotta e la decisione avverrà senza pregiudicare la posizione del reo nel processo penale : ne
1988-436.txt8282generale obbligatoria per l invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi, che presentino domanda successivamente al compimento dell età pensionabile . in una delle ordinanze si sostiene che la norma
1988-436.txt290290presentata la relativa domanda , sia al diverso limite di età pensionabile stabilito fra i lavoratori dipendenti e i lavoratoriautonomi, sia alla diversa consistenza della posizione contributiva che gli iscritti ad una medesima gestione maturano nel tempo . in
1988-535.txt12161216, dato che l esercizio di un pubblico servizio ben può assumere carattere imprenditoriale , come accade per l aziendaautonomadelle f.f.s.s . o per quelle municipalizzate dell acqua , del gas etc . . . : e sarebbe solo
1989-247.txt27562756contravvenzione oblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando concerne redditi di lavoroautonomoo d impresa , derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi ) consente anche d interpretare il significato
1989-247.txt32443244rilevante ” non può ragionevolmente far parte dell oggetto del dolo : esigere che il titolare di redditi di lavoroautonomoo d impresa ( il quale deve pur sempre agire ” al fine d evadere le imposte sui redditi o
1989-321.txt128128regionale . premette il ricorrente , richiamandosi alla sentenza di questa corte n . 271 del 1986 , che lautonomiatributaria delle regioni a statuto ordinario quale aspetto dell autonomia finanziaria delle medesime anche per quel che concerne la potestà
1989-321.txt138138questa corte n . 271 del 1986 , che l autonomia tributaria delle regioni a statuto ordinario quale aspetto dellautonomiafinanziaria delle medesime anche per quel che concerne la potestà normativa , secondo l art . 119 , primo comma
1989-505.txt5050, comma secondo , del decreto- legge 2 marzo 1989 , n . 66 ( disposizioni urgenti in materia diautonomiaimpositiva degli enti locali e di finanza locale ) , convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 , n
1989-505.txt199199e , come è precisato con la legge di conversione , ” fino all approvazione della legge organica regolatrice dellautonomiaimpositiva degli enti locali ” . in tale quadro è stata soppressa ( art . 10 , comma primo )
1989-505.txt314314soggiorno per l anno 1988 agli enti beneficiari del gettito dell imposta stessa , esclusi i comuni e le sezioniautonomeper l esercizio del credito alberghiero e turistico , disponendosi in pari tempo che le somme così pervenute alle regioni
1989-505.txt452452. le quali assumono che essa viola gli artt . 117 , 118 e 119 della costituzione , comprimendo lautonomiaregionale finanziaria sul versante della spesa e discostandosi dalle norme ( o dai principi ) di cui alla legge-quadro sul
1989-505.txt491491legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983 , n . 217 . in particolare , secondo le ricorrenti , la loroautonomiafinanziaria sarebbe lesa dalla esclusione o dalla intollerabile limitazione della loro libertà nell impiego delle somme erogate : esclusione o
1989-505.txt534534la normativa in oggetto opererebbe per il fatto stesso di predeterminare i beneficiari finali dell erogazione . la compressione dellautonomiafinanziaria regionale sul versante della spesa – consumata mediante il carattere fino a tal punto dettagliato della normativa impugnata –
1989-505.txt572572normativa impugnata – sarebbe tanto più grave in quanto sarebbero stati indicati quali beneficiari alcuni enti ( l azienda comunaleautonomadi soggiorno e gli enti provinciali del turismo ) dei quali è prevista la soppressione dalla legislazione statale vigente e
1989-505.txt11931193apprezzate con specifico riguardo alla ben precisa limitazione della erogazione a due anni , valgono a rendere tollerabile per lautonomiaregionale le compressioni esercitate ( cfr . , per analoga visuale , le sentenze di questa corte n . 610
1989-505.txt15231523la stessa legittimità delle singole normative in cui l indirizzo si concreta ) in riferimento a una sostanziale vanificazione dellautonomiafinanziaria regionale , perpetrata attraverso l elusione dell esigenza delle regioni di impostare mediante tempestive determinazioni una propria politica di
1990-156.txt270270nella riserva di legge dello stato stabilita dall art . 119 cost . circa le forme e i limiti dellautonomiafinanziaria delle regioni . il primo e il secondo comma dell art . 119 sono stati attuati dalla legge 16
1990-156.txt341341. tra questi non sono previsti i diritti di segreteria , e pertanto la legge impugnata eccede i limiti dellautonomiatributaria della regione fissati dalla citata legge dello stato . è appena il caso di aggiungere che non vale ad
1990-260.txt716716aumento delle tasse automobilistiche ) , ma in dipendenza del fatto che vi sia una legge statale , incidente sullautonomiaregionale , della cui conformità a costituzione si possa non arbitrariamente dubitare e dalla cui eventuale dichiarazione d illegittimità costituzionale
1990-294.txt498498e 272 del 1986 ) . questa corte , in ordine a tale tema , ha già evidenziato come lautonomialegislativa regionale in materia tributaria , configurandosi quale aspetto o specie dell autonomia finanziaria , trovi la sua specifica fonte
1990-294.txt511511tema , ha già evidenziato come l autonomia legislativa regionale in materia tributaria , configurandosi quale aspetto o specie dellautonomiafinanziaria , trovi la sua specifica fonte di disciplina nell art . 119 cost . , dove tale autonomia viene
1990-294.txt530530dell autonomia finanziaria , trovi la sua specifica fonte di disciplina nell art . 119 cost . , dove taleautonomiaviene riconosciuta alle regioni ordinarie ” nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della repubblica ” : dal che
1990-382.txt245245consiglio dei ministri – sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano – la fissazione dei criteri per la ripartizione del ” residuo importo ” ( mille
1990-382.txt504504consiglio dei ministri , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano ” . nel rinviare a un atto governativo la determinazione di qualsivoglia criterio di ripartizione
1990-382.txt825825la previsione del parere obbligatorio ( ma non vincolante ) della conferenza permanente fra stato e regioni ( e provinceautonome) , poiché , pur se tale parere fosse vincolante , esso sarebbe idoneo a delimitare la scelta del governo
1990-382.txt913913. 3 . – la regione lombardia ritiene che l art . 119 della costituzione , il quale garantisce lautonomiafinanziaria regionale , sia violato dall art . 17 del decreto-legge n . 415 del 1989 , in quanto quest
1990-382.txt956956ancorerebbe neppure formalmente al gettito dei tributi erariali l ammontare complessivo del fondo , che sarebbe invece fissato in modoautonomoe in un entità ( seimila miliardi ) superiore a quella della predetta quota di gettito erariale . la questione
1990-382.txt11791179comma , della legge 1 febbraio 1989 , n . 40 , al fine di garantire alle regioni una maggiorautonomiadi spesa . 4 . – ad avviso della regione lombardia il decreto-legge n . 415 del 1989 conterrebbe una
1990-382.txt19881988e di coordinamento del ministro della sanità non può alludere alla omologa funzione che il governo esercita nei confronti delleautonomieregionali , ma riguarda necessariamente i poteri di direttiva che il ministro della sanità possiede verso gli organi e gli
1991-103.txt119119in legge , con modificazioni , 24 aprile 1989 , n . 144 ) recante disposizioni urgenti in materia diautonomiaimpositiva degli enti locali e di finanza locale , per contrasto con gli articoli 3 e 53 della costituzione .
1991-103.txt599599di fronte , in casi del genere , alle inevitabili conseguenze del fatto che gli enti locali impositori godono diautonomiae possono esercitarla , nelle loro scelte , con valutazioni diverse a seconda delle rispettive differenti situazioni ambientali che sono
1991-168.txt12141214( piuttosto che di ” disapplicazione ” che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dellautonomiadei due ordinamenti ) ; peraltro l ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria giacché in ogni caso
1991-168.txt15941594incidere sull applicabilità nell ordinamento nazionale delle direttive medesime . 5 . – può pertanto ulteriormente puntualizzarsi che dall affermataautonomia, rispetto all ordinamento nazionale , dell ordinamento comunitario , ritenuto idoneo ad attrarre direttamente nella disciplina da esso posta
1991-194.txt283283di una anticipazione dell età pensionabile , bensì di una deroga a questo presupposto , la quale configura un ipotesiautonomadi pensione avente finalità di riconoscimento e di premio nei confronti dei cittadini che hanno adempiuto il dovere prescritto dall
1991-219.txt609609ed in particolare dell avviso di accertamento ) ; il nuovo testo dell art . 16 prevede ora espressamente taleautonomaimpugnabilità . di tale principio è stata fatta applicazione al coobbligato in solido che abbia ricevuto solo la notifica dell
1991-219.txt755755– che anche al cessionario non sia preclusa la possibilità di far valere le sue ragioni nel processo tributario impugnandoautonomamentel avviso di mora . tale tutela innanzi alle commissioni tributarie è ampia potendo egli contestare i presupposti della sua
1991-231.txt9859851979 , tale base contributiva comprende anche la tredicesima mensilità , computata per l ottanta per cento . l aziendaautonomadelle ferrovie dello stato ( ora ente ferrovie dello stato ) , a sua volta , versa ( art .
1991-258.txt17581758introducendo – salvo limitatissime eccezioni – un regime di reciproca separazione tra azione penale , civile ed amministrativa e diautonomiadei rispettivi procedimenti : privilegiando , con ciò , le specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche
1991-367.txt10931093. il legislatore regionale siciliano ha introdotto un elemento differenziale sulla base della valutazione di specifiche esigenze locali , apprezzandoleautonomamentenel quadro generale e nel rispetto dei limiti segnati al potere normativo concorrente .
1991-423.txt116116correttivi , dei valori dell inflazione ed in particolare , poi , che fosse stato attribuito ai comuni di stabilireautonomamenteil momento iniziale di determinazione dell incremento , sì da ingenerare , ai fini dei valori tassabili , differenze tra
1992-144.txt27982798ammissione al patrocinio a spese dello stato non comporta un appesantimento del procedimento di concessione del beneficio , né lautonomiadella verifica della ” non abbienza ” ha l effetto di frapporre di fatto ostacoli all attuazione della garanzia costituzionale
1992-192.txt20102010il reato è estinto , mentre nel caso previsto dalla norma censurata il fatto non costituisce reato . che rileviautonomamentetale profilo di clemenza trova ulteriori indiretti riscontri : da una parte il termine per ” regolarizzare ” non è
1992-44.txt279279della distribuzione dei dividendi , due essendo le capacità contributive prese in considerazione : quella della società ( persona giuridicaautonomae distinta ) e quella del socio . l art . 27 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 600
1992-44.txt10491049utile di esercizio rispetto al 64 % del reddito imponibile , ossia è pari – non già ad una percentualeautonomamentedeterminata secondo una discrezionale valutazione del legislatore della capacità contributiva della società – ma ad un coefficiente di calcolo che
1993-05.txt624624giudicato tributario , così formatosi , è – come esattamente ritiene la corte d appello rimettente – preclusivo di unautonomoaccertamento in sede penale del medesimo fatto . 3 . – il quadro normativo – che , come rilevato ,
1993-05.txt14131413il giudice rimettente – la posizione dell imputato di un reato comune ( per i quale vige il principio dellautonomiadelle singole giurisdizioni ) con quella dell imputato di un reato tributario commesso prima del 1 gennaio 1983 e per
1993-07.txt776776cost . , perché la garanzia dell equa retribuzione quivi sancita – ancorché in taluni casi riferibile anche a lavoratoriautonomi( cfr . sent . 75 / 64 ) – non può essere comunque invocata dall imprenditore , quale innegabilmente
1993-128.txt200200, sesto comma , della legge 14 giugno 1990 , n . 158 ( norme di delega in materia diautonomiaimpositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo stato e le regioni ) . la regione
1993-128.txt19271927e 116 del 1991 ; v . anche sentt . 283 del 1991 e 356 del 1992 ) che lautonomiafinanziaria garantita alle regioni dall art . 119 della costituzione risulta indubbiamente violata quando il legislatore statale , intervenendo nel
1993-128.txt20232023quelle occasioni che una riduzione di risorse disposta nel modo indicato non può non determinare uno squilibrio nella sfera diautonomiafinanziaria costituzionalmente assicurata alle regioni e , quindi , nei confronti di una corretta attività di bilancio , dovuto alla
1993-128.txt23502350un impegno solidale di tutti gli enti territoriali erogatori di spesa , di fronte al quale la garanzia costituzionale dellautonomiafinanziaria delle regioni non può fungere da impropria giustificazione per una singolare esenzione . inoltre , non è neppure priva
1993-128.txt28292829di coordinamento che l art . 119 , primo comma , della costituzione assegna al legislatore statale nel rispetto dellautonomiafinanziaria regionale . come questa corte ha già affermato ( v . sent . n . 356 del 1992 )
1993-283.txt310310la riduzione di cui al comma 1 ” . precisa , quindi , il comma terzo ( non oggetto diautonomaimpugnazione , ma richiamato come disposizione interagente sulla legittimità del precedente comma primo ) che ” per la valutazione della
1993-283.txt84738473il richiamo , che la parte costituita fa all art . 3 , lett . f , dello statuto diautonomiadella sardegna ) . la questione non è fondata perché non si versa in materia urbanistica essendo la nozione di
1993-295.txt118118. in proposito si deduce che la legge di delega , non lasciando spazi alle determinazioni regionali , violerebbe lautonomiafinanziaria regionale ( ricorso della regione umbria ) e che le norme delegate , in contrasto con i principi ed
1993-295.txt12351235, alla validità temporale e agli effetti dei provvedimenti amministrativi regionali cui il tributo si riferisce , violerebbe ” lautonomiacostituzionalmente garantita alla regione ” . tali censure si rivolgono a quelle voci della tariffa allegata al decreto nelle quali
1993-295.txt14841484alcuni principi affermati da questa corte ( sentenza n . 271 del 1986 ) secondo cui , pur essendo lautonomiatributaria delle regioni un aspetto dell autonomia finanziaria prevista dall art . 119 della costituzione , onde le regioni devono
1993-295.txt14911491sentenza n . 271 del 1986 ) secondo cui , pur essendo l autonomia tributaria delle regioni un aspetto dellautonomiafinanziaria prevista dall art . 119 della costituzione , onde le regioni devono dirsi titolari di potestà normativa tributaria ,
1993-295.txt15461546alle ” leggi della repubblica ” , contenuto nello stesso art . 119 , condiziona largamente il contenuto di taleautonomiasia per quanto attiene al tipo di tributo , nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi , sia in
1993-295.txt30833083senza la precisazione che esse valgono solo salva diversa disciplina recata dai competenti atti normativi regionali , appare lesiva dellautonomiaregionale ed eccede comunque la delega . . ” . 6 . 2 . – la censura non è fondata
1993-295.txt42254225regionale , ma atterrebbero piuttosto all esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale delle regioni , così violando lautonomiaregionale ed i limiti della delega . anche questa questione non è fondata . le ulteriori tasse o contributi o
1993-295.txt44344434corrispondente a quanto stabilito dalla legge regionale n . 25 del 1982 ( art . 37 ) nell ambito delleautonomescelte effettuate dal legislatore regionale . con l altra si contesta la parte in cui è prevista la devoluzione del
1993-295.txt55565556, se ed in quanto esistenti in ambito locale , dovendosi quindi escludere la lesione delle competenze degli enti diautonomia. 9 . – resta da esaminare l ultima questione , prospettata per asserita violazione della norma di delega (
1993-295.txt59855985nello stesso modo si esprime la disposizione ora impugnata . ne deriva che il secondo profilo fondato su di unautonomadeterminazione regionale del presupposto impositivo , sulla quale prevale la legge dello stato , perde di consistenza . per la
1993-362.txt214214, dell imposta locale sui redditi ; disposizioni circa l accertamento presuntivo dei redditi delle imprese minori e da lavoroautonomo, nonché in ordine alla liquidazione e riscossione delle relative imposte ; la soggezione all imposta straordinaria immobiliare delle abitazioni
1993-363.txt184184sensi del primo comma dello stesso art . 13-ter , la normativa del decreto-legge impugnato è applicabile nelle regioni adautonomiaspeciale ” solo in quanto non sia in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme
1993-370.txt3939dicembre 1992 , n . 504 , nella parte in cui non esenta dall i.c.i . gli immobili degli istitutiautonomicase popolari : la ricorrente ritiene che la sottoposizione degli immobili a tale imposta porti lesione alle sue competenze ,
1993-370.txt7474porti lesione alle sue competenze , ex artt . 117 e 118 della costituzione , e ne violi altresì lautonomiafinanziaria garantita dall art . 119 della costituzione . la norma del decreto legislativo viene poi censurata alla luce del
1993-370.txt586586. n . 616 del 1977 : la norma impugnata non incide sul trasferimento delle funzioni statali relative agli istitutiautonomicase popolari , e sulla potestà regionale di ” stabilire soluzioni organizzative diverse ” ( art . 93 , secondo
1993-370.txt638638né vale il richiamo alla legge regionale 4 agosto 1988 , n . 38 , che è frutto di unautonomadeterminazione regionale per l attuazione di un piano di risanamento dell istituto autonomo di genova . nessun interesse ha dunque
1993-370.txt65165138 , che è frutto di un autonoma determinazione regionale per l attuazione di un piano di risanamento dell istitutoautonomodi genova . nessun interesse ha dunque la regione a impugnare la mancata esenzione degli i.a.c.p . con riguardo ai
1993-370.txt950950infondata : secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa corte , l art . 119 della costituzione non definisce lautonomiafinanziaria regionale in termini quantitativi : se infatti va assicurata la corrispondenza tra ” bisogni regionali ” e ” mezzi
1993-480.txt12411241inammissibilità relativa all art . 97 cost . , la cui violazione effettivamente è stata solo apoditticamente enunciata e nonautonomamenteargomentata dal giudice a quo . mentre , con riguardo all art . 53 cost . , l eventuale non
1993-500.txt453453e 3 della costituzione : a ) per irrazionalità del disegno normativo e violazione dei principi di solidarietà , diautonomiadel movimento del volontariato nei suoi rapporti con lo stato e gli enti locali , nonché per carenza di correlazione
1993-500.txt722722funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione , solidarietà e pluralismo , ne promuove lo sviluppo salvaguardandone lautonomiae ne favorisce l apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale , civile e culturale individuate dallo
1993-500.txt750750il conseguimento di finalità di carattere sociale , civile e culturale individuate dallo stato , dalle regioni , dalle provinceautonomedi trento e di bolzano e dagli enti locali ” . e nell art . 2 si precisa che per
1993-500.txt13331333” . ed invero la rilevanza pubblica dell espressione individuale ed associativa del valore della solidarietà , il rispetto dellautonomiae dell originalità del volontariato quale strumento di partecipazione effettiva alla organizzazione economica , culturale e sociale del paese ,
1993-500.txt26052605una irragionevole sovrapposizione della legge agli statuti degli enti , nel voler trasformare un precetto legislativo in clausola statutaria ,autonomaper sua natura ; b ) ciò sarebbe diretto ad impedire l esercizio della tutela giurisdizionale , mirando ad ottenere
1993-500.txt28272827quadro di altre pronunce simili ) ebbe ad affermare che ” per rendere giuridicamente rilevante nell ordinamento il momento dellautonomia, la legge ( crispi ) del 1890 , tuttora vigente , rinvia agli statuti , mostrando così di rimettersi
1993-500.txt28652865così di rimettersi alla volontà espressa nelle tavole di fondazione e , una volta costituito l ente , alla suaautonomia, che idealmente costituisce la proiezione dell originaria volontà dei fondatori ” . ma nella presente ipotesi la situazione appare
1993-500.txt32713271– nell operare all interno dei limiti indicati , la legge ha rispettato in modo sufficientemente equilibrato l ambito diautonomiadecisionale e statutaria degli enti ( una volta avvenuta la libera scelta fra l una o l altra natura )
1993-500.txt33253325che le finalità pubbliche che il volontariato persegue sono quelle ” individuate dallo stato , dalle regioni , dalle provinceautonomedi trento e di bolzano e dagli enti locali ” ( art . 1 della legge n . 266 del
1993-500.txt34013401del 1991 sono conciliabili sia con l ” apporto originale ” insito nella logica del volontariato , sia con lautonomiadegli enti , lasciando facoltà di perseguire dette finalità nell ambito di uno o più dei settori indicati , i
1994-182.txt149149primo comma , n . 1 , della legge 9 luglio 1967 , n . 589 ( istituzione dell enteautonomodel porto di trieste ) . secondo il collegio remittente , l indicata normativa , nell imporre a province e
1994-182.txt199199in aree del demanio dello stato , violerebbe gli artt . 5 e 128 della costituzione , che garantiscono lautonomiadei predetti enti locali , nonché gli artt . 23 e 53 della costituzione , per la mancanza di una
1994-182.txt778778comma primo , n . 1 , della legge 9 luglio 1967 , n . 589 , istitutiva dell enteautonomodel porto di trieste , stabilisce che per l assolvimento dei compiti d istituto , l ente ha a sua
1994-182.txt12911291collegio remittente , le norme impugnate , in parte risalenti al lontano 1885 , a seguito dell assetto normativo delleautonomielocali previsto dalla costituzione del 1948 ed in base al d.p.r . n . 616 del 1977 – che ,
1994-182.txt13871387classe in poi – violerebbero i principi contenuti negli artt . 5 e 128 della costituzione , che tutelano lautonomiadi province e comuni , gravati d un onere di contributo in materie rientranti nella competenza dello stato . richiamata
1994-182.txt16011601medesimi sensi con l ordinanza n . 892 del 1988 , con la quale si è anche osservato che leautonomielocali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello stato che ne determinano gli oneri
1994-182.txt16741674dal giudice a quo , che , tuttavia , ne ha sollecitato il riesame alla luce della nuova disciplina delleautonomielocali , di cui alla legge 8 giugno 1990 , n . 142 . questa , all art . 54
1994-182.txt17091709questa , all art . 54 , riconosce ai comuni ed alle province , nell ambito della finanza pubblica ,autonomiafinanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite , che ” verrebbe compressa in funzione della propria politica di
1994-182.txt23672367insiste nel suo territorio – sia dalla composizione degli organi – consiglio d amministrazione e comitato direttivo – dell enteautonomodel porto di trieste , chiamati , ai sensi della legge istitutiva dello stesso ( legge 9 luglio 1967 ,
1994-182.txt26862686della conversione in legge ) cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali ( tra le quali l enteautonomodel porto di trieste ) , previsti dalle rispettive leggi istitutive . la stessa legge , all art . 27
1994-182.txt27272727, comma quinto , stabilisce che i contributi di province e comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorziautonomidei porti secondo le disposizioni di cui al regio decreto 16 gennaio 1936 , n . 801 e successive modificazioni
1994-222.txt772772un impegno solidale di tutti gli enti territoriali erogatori di spesa , di fronte al quale la garanzia costituzionale dellautonomiafinanziaria delle regioni non può fungere da impropria giustificazione per una singolare esenzione ” ( sentenza n . 128 del
1994-222.txt897897condivisa . il gettito dell imposta locale sui redditi era stato in origine attribuito direttamente alle regioni ed alle aziendeautonomedi soggiorno , oltre che ad altri enti locali , nella cui circoscrizione il reddito è prodotto , per la
1994-222.txt13741374gravemente alterato il rapporto fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte . sicché ” il dovuto rispetto dellautonomiaregionale non impedisce che il legislatore statale modifichi o mantenga ferma , in base alla comparativa valutazione delle esigenze generali
1994-236.txt13801380, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi , che , incidendo sostanzialmente sulla sfera dellautonomiaprivata , giustificano la previsione di una riserva di legge . alla stregua degli orientamenti desumibili dalla citata giurisprudenza può
1994-236.txt14421442canone è , con atto formalmente autoritativo , stabilito unilateralmente dalla pubblica amministrazione e viene ad incidere sulla sfera dellautonomiadei privati , i quali non possono soddisfare altrimenti in modo adeguato l esigenza di procurarsi il materiale limo-sabbioso estraibile
1994-272.txt14551455dalla cassa depositi e prestiti , nonché quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamentoautonomo, da regioni , province , comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l adempimento di funzioni statali o
1994-291.txt123123, 118 e 119 della costituzione in relazione alle proprie specifiche attribuzioni nella materia dell edilizia residenziale pubblica e allautonomiafinanziaria regionale . in proposito va preliminarmente rilevato che la legge 29 ottobre 1993 , n . 427 , di
1994-355.txt99considerato in diritto 1 . – le provinceautonomedi bolzano e di trento – con ricorsi in via principale che vanno riuniti e decisi con unica sentenza –
1994-355.txt122122( disposizione , questa , impugnata dalla sola provincia di bolzano ) , che prevede il concorso delle due provinceautonome( e delle regioni a statuto speciale ) al finanziamento del servizio sanitario , in misura pari al 42 per
1994-355.txt318318una premessa . la quota variabile in questione – che ha lo scopo di ” adeguare le finanze delle provinceautonomeal raggiungimento delle finalità e all esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ” – è prevista dall art . 78
1994-355.txt10231023risorse statali ; né va dimenticato che il sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le provinceautonomerisulta , in concreto , più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia ( sentt .
1994-355.txt10401040e le province autonome risulta , in concreto , più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti diautonomia( sentt . nn . 357 del 1993 e 356 del 1992 ) . non è dunque irragionevole che ,
1994-355.txt10711071del 1992 ) . non è dunque irragionevole che , ancora una volta , il legislatore richieda agli enti diautonomiapiù favoriti una maggiore partecipazione , in nome delle fondamentali esigenze di solidarietà nazionale : vanno perciò disattese le censure
1994-355.txt11241124dell art . 3 della costituzione . ciò non toglie che i flussi finanziari destinati alle regioni e alle provinceautonome, con particolare riguardo al finanziamento del servizio sanitario , debbano fondarsi su linee ben definite , che assicurino certezza
1994-355.txt11501150finanziamento del servizio sanitario , debbano fondarsi su linee ben definite , che assicurino certezza all azione degli enti diautonomia, evitando interventi episodici dettati da esigenze di contenimento del deficit di bilancio . 4 . – la provincia di
1994-355.txt16831683dai vari articoli e commi indicati , non risponde dunque a un corretto rapporto fra lo stato e le provinceautonome, ed è certamente lesivo delle competenze invocate nel ricorso , con particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di
1994-355.txt17911791e alla conferenza stato-regioni , nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione , indubbiamente rispettosa delle esigenze delleautonomiespeciali , poiché venivano innalzate a ” principi fondamentali di riforma economico-sociale ” non tutte le disposizioni desumibili dagli articoli
1994-355.txt18831883del 1992 ivi indicate , e non solo i principi da esse desumibili . 5 . – entrambe le provinceautonomeimpugnano , infine , l art . 16 , comma 17 , in base al quale le entrate derivanti dal
1994-355.txt22712271periodo del comma 17 , deve darsi di tale inciso lettura restrittiva , escludendone l applicabilità nei confronti delle provinceautonome, per le quali si dovrà seguire la procedura indicata nell art . 9 , comma 2 , del decreto
1994-50.txt185185che il rapporto intrattenuto dai medici addetti alla medicina generale con il servizio sanitario nazionale costituisce un rapporto di lavoroautonomo, continuativo e coordinato , il cui trattamento tributario , quanto all indennità qui considerata , trova fondamento nella lettera
1994-50.txt548548da una parte , per i redditi di lavoro dipendente e , dall altra , per i redditi di lavoroautonomo, in corrispondenza , rispettivamente , del capo iv e del capo v del d.p.r . n . 917 del
1994-52.txt458458e in parte analoghe , vanno riuniti per essere decisi con un unica sentenza . 3 . – la provinciaautonomadi trento sostiene anzitutto che la riserva allo stato delle entrate derivanti dal d.l . n . 155 del 1993
1994-52.txt4984981993 sarebbe in contrasto con l art . 75 dello statuto per il trentino-alto adige , che attribuisce alle provinceautonomepercentuali predeterminate del gettito delle varie entrate tributarie erariali . sarebbe stato inoltre violato l art . 9 , comma
1994-52.txt12141214n . 268 , per l attribuzione allo stato di entrate statutariamente spettanti alla regione trentino-alto adige o alle provinceautonomedi trento e bolzano . in quel caso è , infatti , sufficiente la inclusione nella legge di apposita clausola
1994-52.txt13901390allo stato , bensì anche agli altri enti del settore pubblico allargato , ivi compresa la regione e le provinceautonomedi trento e bolzano . entrambi i rilievi sono privi di fondamento . questa corte ha già affermato ( v
1994-52.txt15941594debito pubblico ” sarebbe comprensivo , oltre che di quello dello stato , anche di quello a carico delle provinceautonome, al quale le nuove entrate dovrebbero anche provvedere . invero , la norma in esame non fa riferimento alla
1995-107.txt910910settembre 1981 , n . 537 , che ha disposto l abolizione del massimale stesso per la categoria dei lavoratoriautonomi. 4 . – quanto , poi , all asserito contrasto della norma portata all esame della corte con l
1995-11.txt136136territorio dello stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro dipendente ( art . 23 ) , ovvero di lavoroautonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell interesse degli stessi ( art . 25 ,
1995-11.txt461461di un obbligo tributario posto a carico di determinati soggetti ( c.d . sostituti ) , la cui violazione èautonomamentesanzionata . pertanto , sebbene il presupposto dell obbligo in questione sia riferibile al reddito di lavoro del sostituito ,
1995-318.txt1621622 . – va premesso che la questione sottoposta al vaglio della corte concerne la riscossione delle entrate dell enteautonomodell acquedotto pugliese ; materia a suo tempo disciplinata dalla legge 23 settembre 1920 , n . 1365 , di
1995-318.txt653653– adito da taluni utenti i quali contestavano , come si desume dall ordinanza , i criteri seguiti dall enteautonomoacquedotto pugliese per il calcolo delle somme richieste e , quindi , in definitiva il fondamento stesso della pretesa avanzata
1995-318.txt14731473pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza . occorre considerare che la riscossione delle entrate non tributarie dell enteautonomoper l acquedotto pugliese , pur essendo inserita nel regime di cui al d.p.r . n . 602 del 1973
1995-424.txt161161dei lavoratori subordinati , con conseguente formazione di una provvista che in generale può essere impiegata in favore di lavoratoriautonomied in particolare può essere utilizzata , fino alla concorrenza di 250 miliardi , per la realizzazione di interventi di
1995-424.txt258258principio di eguaglianza in ragione della conseguente situazione di disparità in danno dei lavoratori dipendenti ed in favore dei lavoratoriautonomi, atteso che sui primi grava l obbligo del versamento dei contributi finalizzati a realizzazioni edilizie e ad interventi ripristinatori
1995-424.txt287287del versamento dei contributi finalizzati a realizzazioni edilizie e ad interventi ripristinatori di cui sono potenziali beneficiari anche i lavoratoriautonomi. sarebbe altresì violato – nella prospettazione del giudice rimettente – il principio della necessaria capacità contributiva anche perché l
1995-424.txt587587essere destinati i proventi della contribuzione – beneficiari potenziali della utilizzazione dei contributi stessi complessivamente considerati sono anche i lavoratoriautonomi, e non più soltanto i lavoratori dipendenti nei confronti unicamente dei quali , per contro , avviene il prelievo
1995-426.txt895895346 del 1990 , altro non sono che allegati alla dichiarazione , della quale seguono , in quanto privi diautonomia, la disciplina . ciò è conseguenziale ad una ricostruzione logico-sistematica della normativa censurata e appare volto ad evidenziarne la
1995-430.txt745745delle aziende delegate – va rammentato che la disciplina della materia ha il suo basilare punto di riferimento nel servizioautonomodi cassa introdotto in questo ambito dal d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 645 , istitutivo degli uffici
1995-437.txt111311131 della legge n . 3233 del 1928 – concernente la disciplina della riscossione delle entrate a favore dell enteautonomoper l acquedotto pugliese – nella parte in cui , richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte
1995-445.txt117117sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge , e per il lavoroautonomosulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell imposta sul reddito delle
1995-445.txt259259art . 3 cost . ) perché determina una irrazionale disparità di trattamento tra i danneggiati , lavoratori dipendenti oautonomi, che dimostrino , mediante esibizione in giudizio delle rispettive denunce fiscali o altrimenti , il reddito effettivamente goduto e
1995-445.txt432432riconduce la normativa in esame a razionalità . quando il danneggiato sia titolare di un reddito di lavoro dipendente oautonomo, la base di calcolo del danno per lucro cessante conseguente all inabilità temporanea o all invalidità permanente causata dal
1995-445.txt890890” riferito a tutti gli altri casi , disciplina le fattispecie in cui il danneggiato non è lavoratore dipendente oautonomoo , più in generale , quelle in cui il danno futuro incide su soggetti nell attualità privi di reddito
1995-445.txt943943nn . 5669 del 1994 , 6074 del 1995 ) . la norma è applicabile anche ai lavoratori dipendenti oautonominon solo nell ipotesi , espressamente contemplata dalla prima delle sentenze citate , di reddito attuale negativo in relazione a
1995-463.txt721721ai parametri legali : esattamente come se , venuto a conoscenza attraverso l avviso di liquidazione della rendita , egliautonomamenteimpugnasse l atto di attribuzione , ai sensi degli artt . 1 e 16 del d.p.r . 26 ottobre 1972
1995-471.txt337337( decisivo ai fini della decorrenza dei termini ) rispetto alle ipotesi di atti infraprocedimentali , caratterizzati da una propriaautonomiache giustifica una differenziata decorrenza dei termini , da riferirsi rispettivamente a ciascun atto infraproce-dimentale . nella specie , pur
1995-472.txt267267qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico , sia nei confronti dello stesso ,autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione ” (
1996-113.txt153153comunale sugli immobili ( ici ) o , quanto meno , una disciplina differenziata per quelli di proprietà degli istitutiautonomicase popolari . 2 . – la questione è inammissibile , nella parte che attiene agli articoli 2 e 3
1996-113.txt206206. l ordinanza segnala , in premessa , i problemi che l introduzione dell ici ha comportato per gli istitutiautonomi, mettendo in evidenza come la nuova imposta comunale assorba una quota rilevante dell importo complessivo dei canoni di locazione
1996-113.txt267267da parte del legislatore , di quel trattamento esentivo , o quanto meno differenziato , che la natura degli istitutiautonomiavrebbe imposto . e , tuttavia , su tale profilo l ordinanza nulla aggiunge : si invoca l art .
1996-113.txt490490sul principio di capacità contributiva , secondo una prospettiva sviluppata , in memoria e nell udienza pubblica , dall istitutoautonomocase popolari di como , parte ricorrente nel giudizio a quo , costituitosi innanzi a questa corte . i redditi
1996-113.txt899899a uno scrutinio di razionalità che abbia come esito una giustificata addizione normativa . quanto alla situazione gestionale degli istitutiautonomicase popolari , va ricordato come l art . 66 , comma 9 , del decreto-legge 30 agosto 1993 ,
1996-127.txt46974697processi di mobilità previsti dal contratto collettivo non sembra idoneo a conferire , al di là del richiamo stesso ,autonomaportata precettiva alla disposizione medesima , tale da comportare gli effetti che il commissario dello stato paventa , nel senso
1996-127.txt56675667la diversa qualificazione del rapporto , riconducibile al lavoro subordinato , nell un caso , e alla prestazione d operaautonoma, nell altro , è la natura stessa del contratto di prestazione d opera a non consentire il riscontro ,
1996-21.txt23612361in vista di una loro più esatta determinazione . quanto al secondo profilo , lo stesso , ponendosi come logicamenteautonomodal primo , appare volto a censurare una pretesa reintroduzione del principio del solve et repete , senza che sia
1996-21.txt24612461di legittimità ai decreti sulle rendite catastali , integrando per questa parte l art . 7 denunciato , contiene ulterioriautonomeprevisioni normative , che appaiono irrilevanti in ordine all oggetto del giudizio pendente innanzi alla commissione tributaria remittente .
1996-215.txt262262sulle concessioni governative percette nel suo territorio – ritiene che la nota ministeriale succitata violi le attribuzioni costituzionali e lautonomiafinanziaria ad essa garantite dagli artt . 7 e 8 dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (
1996-215.txt436436qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico , sia nei confronti dello stesso ,autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione ” (
1996-215.txt754754del 1992 . risulta , perciò , evidente che l atto impugnato , lungi dal presentare quei margini di valutazioneautonomache la regione afferma , invece , sussistere , si pone in un rapporto meramente attuativo rispetto all art .
1997-111.txt104104. 421 ” . come si desume da quest ultimo articolo , obiettivo della legge è quello di favorire lautonomiatributaria degli enti locali , a beneficio dei quali , una volta entrata a regime la disciplina , viene devoluto
1997-235.txt13291329abbandonano la vita ecclesiastica senza avere altre fonti sufficienti di reddito e , eventualmente , di svolgere funzioni previdenziali integrativeautonomeper il clero stesso ) . tali istituti , in relazione al compito suddetto , per l esercizio del quale
1997-236.txt43943918 ottobre 1942 , n . 1220 ( imposta sull asse ereditario globale netto ) – contemplava due distinte edautonomeimposte rappresentate dall imposta sul valore globale dell asse ereditario e dall imposta di successione , sì da giustificare l
1997-285.txt12591259” spetta alle regioni , nel senso che le stesse ben possono , unitamente allo stato o anche in pienaautonomia, attivarsi per la tutela del bene ambiente contro tutte le forme di inquinamento ; anche perché gli interventi regionali
1997-37.txt114114corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello stato compensi comunque denominati per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoroautonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell interesse degli stessi ( art . 25 ,
1997-431.txt700700esclusione dirette ad evitare doppie imposizioni con riguardo , specialmente , alle retribuzioni dei soci delle cooperative di lavoro ,autonomamenteassoggettate ad imposta . analoghi fenomeni di doppia imposizione risultano peraltro evitati anche per le compagnie portuali , in virtù
1998-233.txt356356, che si traduce in menomazione delle sue attribuzioni , per il pregiudizio che ne deriva alla sua sfera diautonomia. questa risulterebbe pregiudicata non solo dal punto di vista finanziario e di bilancio , ma anche dal punto di
1998-233.txt18591859sardegna , così concorrendo a formare il gettito complessivo cui commisurare i 9 / 10 di imposta : la regioneautonomacontinuerebbe dunque a ricevere integralmente quanto di sua spettanza , ancorché in tempi diversi ed in relazione agli opportuni ,
1998-31.txt581581comunque , irrilevanti in quanto i soci accomandanti , essendo vincolati all accertamento del reddito societario , sarebbero privi diautonomalegittimazione a contestare l accertamento del proprio reddito di partecipazione . 4 . – va preliminarmente disattesa l eccezione di
1998-355.txt11651165disposizione impugnata . in secondo luogo , l estraneità di tale materia all ambito delle competenze proprie delle regioni adautonomiaordinaria . questa corte , già con la sentenza n . 271 del 1986 , successivamente numerose volte ribadita (
1998-355.txt12171217, conformemente al principio di unità del sistema tributario , ha chiarito che la potestà normativa tributaria delle regioni adautonomiaordinaria non è strumentale rispetto alle competenze di cui all art . 117 della costituzione , così da poter trarre
1998-53.txt628628potere-dovere di provvedere , con atti autoritativi , all accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi . stante la pienaautonomiadei sistemi processuali messi a confronto , che si presentano in sé compiuti e riguardano liti in materie non omogenee
1998-81.txt4444, comma 8 , del d.-l . 2 marzo 1989 , n . 66 ( disposizioni urgenti in materia diautonomiaimpositiva degli enti locali e di finanza locale ) , convertito , con modificazioni , nella legge 24 aprile 1989
1999-111.txt431431quanto esse producono i loro effetti in materie nelle quali alla regione sono attribuiti poteri che caratterizzano la sua specialeautonomia. 3 . – la censura è inammissibile . la sua proposizione nel presente ricorso , come ricorda la stessa
1999-111.txt12551255cui non prevede di escludere anche la regione siciliana – come esclude la regione valle d aosta e le provinceautonomedi trento e di bolzano , che disciplinano la materia nell ambito delle competenze derivanti dalle rispettive norme statutarie e
1999-111.txt15201520che esso non estenda alla regione siciliana la norma che esclude l applicabilità delle disposizioni precedenti ad altri enti adautonomiaspeciale . ma , nella sostanza , la pretesa violazione dell autonomia discenderebbe non tanto dalla asserita ” lacuna “
1999-111.txt15321532applicabilità delle disposizioni precedenti ad altri enti ad autonomia speciale . ma , nella sostanza , la pretesa violazione dellautonomiadiscenderebbe non tanto dalla asserita ” lacuna ” nel comma 85 , quanto dalle disposizioni dei commi da 70 ad
1999-111.txt22132213questa : artt . 1 e 2 del d.p.r . n . 861 del 1975 ) , e nelle provinceautonomedi trento e di bolzano ( ove pure vi è stata una larga devoluzione alle province stesse di funzioni e
1999-111.txt236123611996 ) spiega la esclusione espressa delle medesime dalla applicazione delle nuove norme considerate , essendo colà rimessa agli entiautonomila disciplina della materia nell ambito delle competenze derivanti dalle rispettive norme statutarie e di attuazione . 6 . –
1999-111.txt26372637, di revisione della disciplina dell irpef e di alcuni tributi locali , ” con le limitazioni richieste dalla specialeautonomiafinanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” . ad avviso della
1999-111.txt26662666regionale e dalle relative norme di attuazione ” . ad avviso della ricorrente , tale norma contrasterebbe con la specialeautonomiadella regione siciliana , in quanto riconosce solo il potere di ” attuare ” le nuove disposizioni , mentre lo
1999-111.txt28752875alla regione in tutta la restante area o per tutte le restanti possibili materie imponibili , in base a scelteautonomedella regione stessa : la quale , peraltro , dovrebbe provvedere con i propri mezzi al fabbisogno finanziario connesso alle
1999-111.txt33273327dello stato ( nella realtà economica , infatti , resta ben poco spazio per l esercizio di una potestà impositivaautonomaaggiuntiva rispetto a quella esercitata dallo stato , e per di più ristretta nei limiti dei principi del sistema tributario
1999-111.txt35373537gettito della maggior parte dei tributi erariali , mentre ha condotto ad una sostanziale assenza di esercizio di potestà impositivaautonoma, ha visto lo stato , da un lato , mantenere a carico del proprio bilancio oneri connessi , oltre
1999-111.txt37643764362 del 1993 , n . 253 del 1996 ) . in questo quadro , non può ritenersi lesivo dellautonomiaregionale che la legge statale – nel contesto di una disciplina volta a sostituire con nuovi tributi alcuni tributi erariali
1999-111.txt38273827volta ad ” attuare ” tale disciplina , nell ambito e nei limiti , espressamente richiamati , della ” specialeautonomiafinanziaria ” della regione siciliana , come delineata nello statuto e nelle norme di attuazione , e quindi anche con
1999-111.txt38513851regione siciliana , come delineata nello statuto e nelle norme di attuazione , e quindi anche con i margini diautonomialegislativa che alla regione si riconoscono . anzi tale previsione si configura come una clausola di salvaguardia della specialità dell
1999-111.txt38723872legislativa che alla regione si riconoscono . anzi tale previsione si configura come una clausola di salvaguardia della specialità dellautonomiasiciliana in questa materia , introdotta nel momento in cui il legislatore statale apprestava una serie di misure nel campo
1999-119.txt13331333richiamato , non è elisa dalla circostanza che gli iacp siano obbligati ad affidare l eventuale utile a una gestioneautonomadella cassa depositi e prestiti . siffatto obbligo costituisce , invero , una forma di restituzione allo stato dei fondi
1999-138.txt483483. 24 , comma 2 , del decreto legislativo impugnato . quest ultima disposizione , omettendo qualsiasi riferimento alla specialeautonomiadella regione siciliana , costituirebbe un passo indietro rispetto all art . 3 , comma 158 , della legge n
1999-138.txt539539prevedeva l attuazione , da parte della regione siciliana , del decreto legislativo ” con le limitazioni richieste dalla specialeautonomiafinanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” : sarebbe perciò in
1999-138.txt571571relative norme di attuazione ” : sarebbe perciò in contrasto con le norme statutarie e di attuazione che garantiscono taleautonomia, oltre che con la legge di delega , e dunque con l art . 76 della costituzione . 4
1999-138.txt660660alla formula testuale dell art . 36 dello statuto , non già sull esercizio di una potestà impositiva del tuttoautonomadella regione , in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello stato , bensì sull attribuzione alla regione del gettito
1999-138.txt931931regione siciliana , nei riguardi di questo tributo , gode dunque , in primo luogo , degli stessi spazi diautonomiariconosciuti a tutte le regioni , relativi alle ” procedure applicative ” dell imposta e all eventuale variazione , entro
1999-138.txt10221022. 662 del 1996 ) . ma , proprio perché in materia tributaria la regione siciliana gode di una particolareautonomialegislativa , estesa a tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le è devoluto ai sensi dell art
1999-138.txt10711071. n . 1074 del 1965 , il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di taleautonomia, stabilendo , nell art . 3 , comma 158 , della legge n . 662 del 1996 , che
1999-138.txt11161116provvede con propria legge all attuazione ” dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le ” limitazioni richieste dalla specialeautonomiafinanziaria preordinata dall art . 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ” . a tale clausola
1999-138.txt11961196comma 2 , del decreto in questa sede impugnato , ribadendo che le regioni a statuto speciale e le provinceautonomedi trento e di bolzano ” provvedono , con legge , all attuazione delle disposizioni ” del decreto medesimo in
1999-138.txt12521252. 662 , articolo 3 , commi 158 e 159 ” ( il comma 159 si riferisce alle regioni adautonomiaspeciale diverse dalla sicilia ) . non si realizza , dunque , alcuna violazione o menomazione della competenza legislativa della
1999-138.txt13091309. 3 , comma 158 , della legge n . 662 , ribadisce la stessa clausola di salvaguardia della specialeautonomiasiciliana , espressamente richiamata : onde non sussiste nemmeno alcuna violazione dei principi e criteri direttivi della delega . né
1999-138.txt13401340violazione dei principi e criteri direttivi della delega . né sono qui in discussione i limiti che in concreto taleautonomiaincontra , e che verranno in considerazione solo se e quando la regione adotterà delle leggi nell esercizio della potestà
1999-138.txt13931393le incertezze che possono derivare da una certa arretratezza o insufficienza del quadro normativo costituito da norme di attuazione dellautonomiafinanziaria della regione siciliana ( fondata a sua volta su norme statutarie particolarmente generiche e laconiche ) che riflettono una
1999-138.txt15311531. anche a questo proposito si lamenta che il decreto legislativo predisponga una disciplina che esclude sostanzialmente qualsiasi possibilità diautonomalegislazione regionale . 6 . – la questione è infondata , per le stesse ragioni ora esaminate a proposito dell
1999-138.txt26712671662 e dell art . 24 , comma 2 , del decreto impugnato , e dunque nel rispetto della specialeautonomiafinanziaria della regione ricorrente . per quanto riguarda l art . 24 , comma 7 , esso prevede – con
1999-138.txt35423542affidate ai comuni , ai sensi dell art . 19 della legge n . 142 del 1990 sull ordinamento delleautonomielocali , provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito ( genericamente ) di ” tributi regionali ” , vincolando
1999-138.txt39033903. 24 , comma 6 , in relazione al comma 2 ) costituisce indubbiamente , in particolare nei riguardi dellaautonomiaspeciale della regione siciliana , una limitazione eccezionale , che però si giustifica in vista dell esigenza di assicurare una
1999-138.txt57045704( art . 41 , comma 2 : fra di esse la sicilia ) , e infine agli enti adautonomiaspeciale che non accedono al fondo sanitario nazionale ( art . 41 , comma 3 ) , e cioè che
1999-138.txt59875987tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi , e del mantenimento dell equilibrio finanziario nei rapporti fra stato eautonomiespeciali , secondo il principio sancito dall art . 43 , comma 2 . il calcolo delle eccedenze , per
1999-138.txt60446044compensazione interregionale , mediante un apposito fondo , volto a riequilibrare fra le regioni gli effetti finanziari derivanti dalla maggioreautonomiatributaria e dalla diversa ” capacità fiscale ” delle varie regioni ( cfr . art . 3 , comma 148
1999-138.txt61566156eccedenze positive o negative ” ” vengono compensate per gli anni 1998 e 1999 , nel rispetto degli statuti diautonomiamediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale , trasferimenti di funzioni , modifica delle quote variabili previste ai sensi
1999-138.txt62256225ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative , definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti diautonomia, fino all esaurimento delle eccedenze medesime ” . nella fase transitoria , dunque , il sistema si avvale di
1999-138.txt66956695via di principio il criterio del mantenimento del ” necessario equilibrio finanziario ” nei rapporti fra lo stato , leautonomiespeciali e gli enti locali ) . peraltro lo stesso art . 42 , comma 7 , stabilisce che la
1999-138.txt67266726art . 42 , comma 7 , stabilisce che la compensazione delle eccedenze avviene ” nel rispetto degli statuti diautonomia” , e prevede , con una norma largamente ” programmatica ” , meccanismi destinati ad essere eventualmente applicati con
1999-138.txt72447244che interessano tutte le regioni e i loro rapporti con lo stato ) . non sussiste dunque alcuna violazione dellaautonomiafinanziaria della regione . 17 . – la ricorrente censura infine gli artt . 60 e 61 del decreto .
1999-138.txt74577457corrispondente gettito dei tributi trasferiti verrebbe perduto dalla regione , con complessiva riduzione delle risorse a disposizione del sistema delleautonomiein sicilia . 18 . – la questione è infondata nei termini di seguito precisati . va in primo luogo
1999-138.txt75397539statuti ” , e prevede che ” contestualmente ” siano disciplinati ” i rapporti finanziari tra lo stato , leautonomiespeciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario ” ( con formula analoga a quella
1999-138.txt76437643ha alcun rilievo , trattandosi proprio dell attuazione di un trasferimento di tributi erariali che la regione non avrebbe potutoautonomamenteoperare : e i limiti dell autonomia legislativa regionale in materia tributaria restano impregiudicati . a sua volta l art
1999-138.txt76507650attuazione di un trasferimento di tributi erariali che la regione non avrebbe potuto autonomamente operare : e i limiti dellautonomialegislativa regionale in materia tributaria restano impregiudicati . a sua volta l art . 61 , comma 4 , prevede
1999-138.txt79067906– risulta impugnato anche l articolo 43 del decreto , che rende esplicito il riferimento delle disposizioni anche alle provinceautonomedi trento e bolzano , e stabilisce che ” i rapporti finanziari tra lo stato , le autonomie speciali e
1999-138.txt79247924alle province autonome di trento e bolzano , e stabilisce che ” i rapporti finanziari tra lo stato , leautonomiespeciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario ” : ma
1999-138.txt84088408e 42 ( sulle così dette ” eccedenze ” e sulla loro compensazione ) , non può riconoscersi alcuna consistenzaautonomaalle censure mosse al decreto ministeriale , emanato peraltro , come prevede l art . 40 , comma 2 ,
1999-171.txt494494personale , con conseguente pregiudizio del buon andamento dell amministrazione ( art . 97 della costituzione ) e lesione dellautonomiariservata alla contrattazione collettiva ( art . 39 della costituzione ) . il potere di organizzare i propri uffici verrebbe
1999-171.txt687687impiego ( cfr . art . 1 , comma 59 ) violerebbe , ad avviso della ricorrente , la propriaautonomiafinanziaria e di bilancio , trasferendo alle regioni una parte del deficit di bilancio dello stato e diminuendo gli oneri
1999-171.txt204620461993 relativamente al divieto di iscrizione in albi professionali , nonché di svolgimento di altra attività di lavoro subordinato oautonomo. appare inoltre ” coessenziale ” alla realizzazione di questi interessi , per il suo evidente carattere strumentale , il
1999-171.txt24292429normazione in materia emanata da parte dei competenti enti , evitando così , sotto questo profilo , possibili lesioni allautonomiaregionale . neppure viola l autonomia regionale l art . 1 , comma 62 , seconda parte , poiché tale
1999-171.txt24352435dei competenti enti , evitando così , sotto questo profilo , possibili lesioni all autonomia regionale . neppure viola lautonomiaregionale l art . 1 , comma 62 , seconda parte , poiché tale norma è diretta precipuamente a stabilire
1999-171.txt25802580predetto comma 62 possa attribuire al dipartimento della funzione pubblica il potere di esercitare compiti ispettivi che riguardino enti adautonomiacostituzionalmente garantita , come sono appunto le regioni . non sussiste invece l interesse della regione veneto – non attenendo
1999-171.txt273227321996 ) , cosicché le regioni sono legittimate a far valere la violazione di norme diverse da quelle concernenti lautonomiaregionale , soltanto se ne derivi una diretta incidenza sulle loro competenze ( sentenze n . 393 del 1992 ,
1999-171.txt28262826vulnerano , in quanto espressive di ” principi fondamentali ” ai sensi dell art . 117 della costituzione , lautonomiaregionale né sotto il profilo legislativo , né sotto quello amministrativo , né sotto quello finanziario . né la regione
1999-171.txt34043404alcun senso incidere sulla competenza in materia della regione , la quale mantiene del tutto inalterata la facoltà di determinareautonomamente, entro il limite massimo prefissato per legge , l entità dell imposta di propria spettanza . tutto ciò vale
1999-171.txt34593459regione , tanto più che , secondo la giurisprudenza costituzionale , la potestà legislativa in materia tributaria delle regioni adautonomiaordinaria opera , alla stregua della stessa disposizione della costituzione , ” entro i diversi e particolari confini che le
1999-171.txt36473647comma 205 riserva al cipe l approvazione delle intese istituzionali di programma , anche se concluse da regioni e provinceautonome, e che il comma 206 attribuisce allo stesso cipe la competenza a deliberare le modalità di approvazione degli accordi
1999-171.txt37243724ponendo vincoli a carico dell amministrazione regionale , senza definirne forme e modalità . in particolare , il vulnus allautonomiaregionale deriverebbe dal potere del cipe di disciplinare ” ulteriori tipologie della contrattazione programmata ” e di approvare intese ed
1999-171.txt37543754ulteriori tipologie della contrattazione programmata ” e di approvare intese ed accordi , anche quando dovrebbero riguardare regioni e provinceautonome, ” in quanto organi procedenti ” . 4 . 1 . – la questione non è fondata . preliminarmente
1999-171.txt39883988nel cui ambito l intesa istituzionale di programma costituisce ” l accordo tra amministrazione centrale , regionale o delle provinceautonomecon cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili , dei
1999-171.txt42684268approvato il 9 ottobre 1997 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonome, il 16 ottobre 1997 , dalle quali appunto si ricava che i soggetti dell intesa istituzionale di programma sono
1999-171.txt43054305istituzionale di programma sono , in ogni caso , congiuntamente il governo e le giunte delle regioni e delle provinceautonome, che , attraverso essa , realizzano una collaborazione diretta ad attuare , nell ambito delle risorse finanziarie disponibili ,
1999-171.txt45694569un ulteriore dimostrazione che la norma censurata rispetta anche il principio di leale collaborazione , senza comportare alcuna lesione dellautonomiaregionale . egualmente non comprime l autonomia regionale il comma 206 dello stesso art . 2 , nello stabilire che
1999-171.txt45764576rispetta anche il principio di leale collaborazione , senza comportare alcuna lesione dell autonomia regionale . egualmente non comprime lautonomiaregionale il comma 206 dello stesso art . 2 , nello stabilire che il cipe delibera , con le medesime
1999-171.txt50245024previste , il principio di legalità sostanziale . non sono pertanto fondati i prospettati profili di violazione della sfera diautonomiadella regione ricorrente . 5 . – la regione lombardia ha infine eccepito l illegittimità dell art . 3 ,
1999-171.txt51445144per cento delle disponibilità rilevate al 1 gennaio 1997 ” . secondo la ricorrente , questa norma lederebbe la propriaautonomiafinanziaria e contabile , in quanto la priverebbe , in contrasto con l art . 119 della costituzione , della
1999-171.txt52535253decisione che possa assumere valore di principio di modo che in futuro non possa essere nuovamente lesa la sfera dellautonomiafinanziaria della regione ” . 5 . 1 . – la questione non è fondata . la norma impugnata si
1999-171.txt52955295nel c.d . sistema di tesoreria unica , che , secondo la giurisprudenza di questa corte , non vulnera lautonomiafinanziaria delle regioni , in quanto è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i
1999-171.txt53285328della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari ( sentenza n . 412 del 1993 ) . lautonomiafinanziaria delle regioni postula infatti che esse abbiano la effettiva disponibilità delle risorse loro attribuite ed il potere di manovra
1999-171.txt54565456) , le quali richiedevano l impegno solidale delle regioni e che questa corte ha conseguentemente escluso essere lesive dellautonomiafinanziaria delle regioni stesse ( sentenza n . 421 del 1998 ) . nel quadro di tali principi la norma
1999-171.txt54905490nel quadro di tali principi la norma impugnata , per di più temporalmente limitata , non può giudicarsi lesiva dellautonomiaregionale nell ambito finanziario , legislativo e programmatorio , e neppure appare suscettibile di incidere sul buon andamento dell amministrazione
1999-186.txt229229il combinato disposto degli articoli 17 e 36 dello statuto speciale , relativi rispettivamente alla potestà legislativa concorrente e allautonomiafinanziaria della regione siciliana , in quanto attribuirebbe al ministro delle finanze un potere di disporre che dovrebbe spettare all
1999-186.txt22822282un emendamento tendente a inserire la menzione dell intesa con i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e di bolzano eventualmente interessate , senza che il governo , pur interpellato , si esprimesse sulla tesi
1999-198.txt224224, attribuita alla regione sardegna dall art . 8 , lettera a , dello statuto speciale , violando sia lautonomiafinanziaria della regione quale risulta in particolare dagli artt . 7 , 8 e 54 dello statuto e dalle relative
1999-198.txt332332norme statutarie o di attuazione – analoghe a quelle contenute nelle norme di attuazione degli statuti di altre regioni adautonomiadifferenziata – che prevedano la possibilità per lo stato di riservare all erario , con destinazioni specifiche , nuove entrate
1999-229.txt404404sui giudizi in corso , così violando valori costituzionalmente tutelati , di volta in volta individuati dai medesimi rimettenti nellautonomiadella funzione giudiziaria , nel diritto di difesa e di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione , nel principio
1999-386.txt678678debitore e quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna . si tratta di una disposizione che , accordando unaautonomalegittimazione processuale al terzo acquirente del bene ipotecato , è diretta ad evitare che il giudizio relativo all obbligazione garantita
1999-41.txt11911191direttamente sulla rispondenza della norma all id quod plerumque accidit . a ciò deve aggiungersi che l acquisizione di unautonomacapacità economica da parte di ciascuno dei coniugi , anche al di fuori delle sopra formulate ipotesi di separazione ,
1999-464.txt236236della tutela cautelare , non potendo la cartella di pagamento , formalmente immune da vizi propri , essere oggetto diautonomaimpugnazione ai sensi dell art . 19 del d.lgs n . 546 del 1992 . 2 . – preliminarmente deve
2000-163.txt72721 , del decreto legislativo 9 luglio 1997 , n . 237 ( modifica della disciplina in materia di serviziautonomidi cassa degli uffici finanziari ) . ad avviso del rimettente , la disposizione denunciata , ” nella parte in
2000-25.txt278278asserisce dai giudici rimettenti che , pur in presenza di situazioni dissimili ma non contrastanti ( lavoro dipendente e lavoroautonomo) , quando l indennità dovuta per la cessazione dell attività lavorativa è commisurata , in tutto o in parte
2000-25.txt620620di capacità contributiva ; per la tesi prevalente , invece , tale indennità veniva compresa tra i redditi di lavoroautonomo, con conseguente assoggettamento alla ritenuta di acconto ex art . 25 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n
2000-25.txt815815riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato , mentre l indennità di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista , lavoratoreautonomoqual è il notaio . per questa seconda situazione vige un regime speciale sia per la formazione e la liquidazione
2000-347.txt773773uno stesso atto normativo , incidano su molteplici aspetti della disciplina tributaria . la diretta incidenza di dette operazioni sullautonomiafinanziaria della regione direttamente interessata postula pertanto la necessità di procedimenti che assicurino una doverosa forma di partecipazione e consultazione
2000-347.txt11451145restando naturalmente salva la facoltà della stessa regione di avvalersi dei rimedi giurisdizionali per contestare la eventuale violazione della propriaautonomiafinanziaria . la dichiarazione di illegittimità costituzionale – fondata sul difetto di previsione del procedimento di necessaria concertazione – della
2000-348.txt168168finanze , di concerto con il ministro del tesoro . secondo la regione ricorrente , la disposizione sarebbe lesiva dellautonomiafinanziaria ad essa spettante , in primo luogo in quanto le entrate derivanti dalla legge impugnata non conseguirebbero alla istituzione
2000-348.txt437437ove riscontri che lo stato pretende di avocare a sé entrate prive di detto carattere , potrà difendere la propriaautonomiafinanziaria dalla lesione che ne deriverebbe , attraverso gli strumenti appropriati , ivi compreso , se del caso , il
2000-348.txt791791regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio , la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva garanzia dellaautonomiafinanziaria della stessa regione : onde il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo , in particolare quando esso
2000-348.txt214121413 stabilisce che ” la devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomeai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato
2000-348.txt21722172è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell ambito territoriale della regione o provinciaautonomamedesima , affluite all apposita contabilità speciale intestata al ministero delle finanze , dipartimento delle entrate , direzione centrale della
2000-348.txt25392539di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello stato o alla cassa regionale siciliana di palermo . nessuna lesione dellautonomiadella regione siciliana , pertanto , deriva dalla disposizione denunciata .
2000-405.txt29529528 , comma 16 , prevede che ” nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e bolzano per il 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall applicazione dell articolo 1 ,
2000-405.txt321321il 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall applicazione dell articolo 1 , in relazione agli statuti diautonomiae alle rispettive norme di attuazione ” . le norme del decreto legge sono ritenute dalla regione in contrasto con
2000-405.txt12341234di ordine quantitativo che la ricorrente teme di non rinvenire nella norma denunciata . ma nemmeno ricorre la lesione dellautonomiafinanziaria regionale sotto il profilo del tempo in cui avviene la ” restituzione ” delle minori somme riscosse dalla regione
2000-416.txt3933931985 , n . 12 , convertito in legge 5 aprile 1985 , n . 118 ) hanno una connotazioneautonomapiù marcata . il problema se le agevolazioni fossero cumulabili o reiterabili – dopo un periodo iniziale in cui era
2000-507.txt497497ricorrente regione veneto afferma che tale disposizione , pretendendo di imporre ” un modello standardizzato di disciplina dell esercizio dellautonomiatributaria regionale ” , eccederebbe l ambito delle ” forme ” e dei ” limiti ” dell autonomia finanziaria regionale
2000-507.txt515515esercizio dell autonomia tributaria regionale ” , eccederebbe l ambito delle ” forme ” e dei ” limiti ” dellautonomiafinanziaria regionale determinati , ai sensi dell art . 119 , primo comma , della costituzione , dalla legge della
2000-507.txt564564e 118 della costituzione disciplinando la materia dell ordinamento degli uffici regionali e compromettendo , senza ragioni giustificative , lautonomoe differenziato esercizio delle funzioni amministrative regionali . l illegittimità della disposizione sarebbe aggravata dal fatto che la discrezionalità del
2000-507.txt841841regioni speciali ) , mediante una regolamentazione uniforme , destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga unautonomadisciplina delle singole regioni , sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento . in tal senso in
2000-507.txt908908stabilisce che le disposizioni dello stesso regolamento ” trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare unautonomadisciplina , che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l attività di competenza dello stato nella stessa
2000-507.txt11391139contrattuale delle regioni . la previsione di uno schema tipo di convenzione invade , pertanto , la sfera riservata allautonomiaregionale . 6 . – l art . 17 , comma 22 , dopo avere stabilito che le tariffe delle
2000-507.txt31943194sono formulate dal ministro previo parere della conferenza unificata , nella quale sono rappresentate sia le regioni , sia leautonomielocali alle quali le aziende sanitarie si collegano dal punto di vista territoriale : ma le riduzioni debbono essere decise
2000-507.txt54755475, il quale stabilisce che le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale ( nonché altri enti dotati diautonomia) ” adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
2000-507.txt57085708vietato al legislatore statale attribuire ad amministrazioni diverse da quelle regionali , nell ambito dei rispettivi ordinamenti , forme diautonomiasimili a quelle garantite alle regioni dalle norme costituzionali , né fissare in proposito principi comuni vincolanti . 22 .
2000-507.txt58735873. secondo le regioni ricorrenti si avrebbe ancora una volta una indebita equiparazione delle regioni ad enti non dotati diautonomiacostituzionalmente garantita ; inoltre , attribuendo la competenza ad adottare il provvedimento in questione all organo di direzione politica responsabile
2000-507.txt58985898, attribuendo la competenza ad adottare il provvedimento in questione all organo di direzione politica responsabile , si violerebbe lautonomiaorganizzativa della regione . 23 . – la questione non è fondata . la disposizione in esame va intesa nel
2000-507.txt60306030della regione rimessa alla disciplina dettata dalla legge regionale . così intesa , la disposizione non è dunque lesiva dellautonomiadelle regioni . quanto poi alla lamentata equiparazione delle regioni ad altri enti , vale quanto si è appena osservato
2000-507.txt62746274armate , delle forze di polizia e dei vigili del fuoco ” . secondo la ricorrente tale disposizione inciderebbe sullautonomiadella regione in ordine al trattamento del proprio personale e all organizzazione dei propri uffici , con una misura organizzativa
2000-507.txt70287028n . 400 ” , cioè con regolamenti governativi . ad avviso delle ricorrenti tale norma sarebbe incompatibile con lautonomiafinanziaria , legislativa ed amministrativa regionale . la disposizione in esame risulta ora abrogata dall art . 6 , comma
2000-507.txt72487248” costituisce economia di bilancio ” . intesa in questi termini , la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva dellautonomiaregionale . 28 . – l articolo 44 della legge , al comma 4 , stabilisce che ” le disposizioni
2000-507.txt74107410o la soppressione di enti con finalità omologhe o complementari , o la trasformazione degli enti per i quali lautonomianon sia necessaria o funzionalmente utile ; la trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti
2000-507.txt74617461pubblico , e in enti pubblici economici o in società di diritto privato di quelli ” ad alto indice diautonomiafinanziaria ” ; nonché l adozione di principi di omogeneità di organizzazione , di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
2000-507.txt75297529, o altre prescrizioni organizzative , nei confronti di strutture regionali , omettendo procedure di raccordo , e comprimendo lautonomiaorganizzativa regionale . ciò varrebbe anche se si dovesse intendere la norma come recante principi fondamentali di legislazione . 29
2000-507.txt76517651degli enti e delle strutture regionali . intesa la disposizione in questo senso , non ne deriva alcuna lesione dellautonomiaregionale , poiché i criteri in questione hanno portata generale e non valicano la sfera di ciò che la legge
2000-507.txt78437843all art . 119 della costituzione ; le regioni sarebbero indebitamente equiparate ad altri enti , e si limiterebbe lautonomiaregionale introducendo elementi di incertezza e di imprevedibilità nella gestione . infine , non sarebbe chiaro quale sia la “
2000-507.txt79837983tesorerie , prima che gli enti medesimi le utilizzino per erogare le proprie spese . a tale scopo gli entiautonomisono soggetti a limitazioni in ordine alle disponibilità liquide che essi possono detenere presso il sistema bancario , e la
2000-507.txt80468046avuto occasione di esaminare tale sistema sotto il profilo della legittimità costituzionale , affermando che esso non è lesivo dellautonomiacostituzionalmente garantita alle regioni sino a quando esso non si trasformi in un mezzo improprio di controllo sulla spesa regionale
2000-507.txt80888088ciò non accade se resta fermo il diritto delle regioni di disporre delle risorse loro assegnate per effettuare le speseautonomamenteda esse decise ( cfr . sentenze nn . 412 del 1993 e 171 del 1999 ) . il sistema
2000-507.txt82628262presso il tesoro , cui vengono subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello stato e a favore degli entiautonomi, comprese le regioni : senza che da ciò derivino vincoli impropri a carico delle regioni quanto all utilizzo delle
2000-507.txt85428542motivo di censura la circostanza che la disciplina in esame riguardi le regioni al pari di altri enti dotati diautonomobilancio , ed egualmente destinatari di trasferimenti da parte dello stato . 32 . – dell art . 48 sono
2000-507.txt858885884 ( solo dalla regione lombardia ) , e 5 . il comma 1 stabilisce che ” il sistema delleautonomieregionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario
2000-507.txt87548754dell esito viene data informazione alla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano ” . i commi 2 e 3 affidano alle conferenze stato-regioni e stato-città e autonomie
2000-507.txt87748774autonome di trento e di bolzano ” . i commi 2 e 3 affidano alle conferenze stato-regioni e stato-città eautonomielocali il compito di stabilire i criteri operativi per il computo del fabbisogno e le procedure per il monitoraggio degli
2000-507.txt88448844fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 ” , la conferenza stato-regioni e la conferenza stato-città eautonomielocali , secondo le rispettive competenze , ” propongono le iniziative da assumere , ivi compresa la eventuale introduzione di
2000-507.txt89628962che intrattengono con l ente rapporti giuridici e negoziali ” . anche queste disposizioni sono censurate in quanto inciderebbero sullautonomiaregionale ed equiparerebbero indebitamente le regioni ad altri enti . si lamenta , poi , l intrinseca irragionevolezza della disciplina
2000-507.txt93079307costituzionali ; mentre l imposizione eventuale di altre misure , che fossero , per il loro contenuto , lesive dellautonomiafinanziaria regionale , potrebbe sempre essere contrastata dalle regioni interessate con gli opportuni strumenti , ivi compreso il conflitto di
2000-507.txt93909390la cui omissione potrebbe causare danni patrimoniali all ente o ad altri soggetti , incide in modo irragionevolmente severo sullautonomiadi spesa degli enti , operando su procedimenti di spesa già avviati : mal si concilia dunque con lo status
2000-507.txt94329432delle regioni . il comma 5 deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte riguardante le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano . 35 . – sono , infine , impugnate due disposizioni concernenti materie specifiche : l
2000-507.txt1036110361già prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge ( restando ” impregiudicato ovviamente l ulteriore potere del legislatore di regolareautonomamentesituazioni pregresse , nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva ” : sentenza n . 244 del 1997
2000-51.txt145145a soggetti residenti nel territorio dello stato compensi comunque denominati , per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoroautonomo, ancorché non esercitate abitualmente , ovvero rese a terzi o nell interesse degli stessi ( art 25 , primo
2000-70.txt774774, al riguardo , che secondo la costante giurisprudenza di questa corte l art . 41 della costituzione tutela lautonomiacontrattuale in quanto strumento della libertà di iniziativa economica , il cui esercizio può tuttavia essere limitato per ragioni di
2000-98.txt768768– ivi compreso , se del caso , il conflitto di attribuzioni – che la regione potrà difendere la propriaautonomiafinanziaria da eventuali illegittime lesioni . 4 . – sotto il secondo dei profili indicati , concernente il rinvio operato
2000-98.txt15071507eccettuati alcuni ) riscossi nell ambito del territorio regionale ; la loro attuazione incide pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dellautonomiafinanziaria della regione , oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalità statali , alle quali sono destinate per legge
2001-155.txt10201020– se l accantonamento del t.f.r . sia stato investito o meno e se , a sua volta , producaautonomoreddito per l imprenditore ; allo stesso modo resta ugualmente fuori campo , in questa fase di anticipazione , la
2001-156.txt14341434capacità contributiva , diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta , il valore aggiunto prodotto dalle attivitàautonomamenteorganizzate . la scelta di siffatto indice – diversamente da quanto i rimettenti assumono – non può dirsi irragionevole ,
2001-156.txt18531853con tutte e tre le ordinanze . assumono i rimettenti che , attraverso l assoggettamento ad i.r.a.p . dei lavoratoriautonomi, si sarebbe violato il criterio direttivo stabilito dall art . 3 , comma 143 , della legge 23 dicembre
2001-156.txt19031903della finanza pubblica ) , rappresentato dalla riduzione del costo del lavoro e del prelievo complessivo che grava sul lavoroautonomo. 8 . 1 . – anche tale censura è infondata . 8 . 2 . – l assunto da
2001-156.txt19421942assunto da cui i rimettenti muovono – che cioè l onere derivante dall i.r.a.p . sia , per i lavoratoriautonomi, maggiore di quello da cui erano precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi soppressi dall art . 36
2001-156.txt20802080comparazione andrebbe semmai effettuata con riguardo non alla sola i.r.a.p . , ma all intero carico fiscale gravante sul lavoroautonomoprima e dopo la riforma . da ultimo – ed il rilievo è di per sé decisivo – va comunque
2001-156.txt21872187questa opererebbe una ingiustificata equiparazione , ai fini del trattamento fiscale , tra redditi di impresa e redditi di lavoroautonomo, con violazione vuoi del principio di eguaglianza , vuoi del principio di capacità contributiva , vuoi , infine ,
2001-156.txt25852585un imposta di carattere reale che colpisce – come già si è osservato – il valore aggiunto prodotto dalle attivitàautonomamenteorganizzate. non riguardando , dunque , la normativa denunciata la tassazione dei redditi personali , le censure riferite all asserita
2001-156.txt26142614denunciata la tassazione dei redditi personali , le censure riferite all asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoroautonomoa quello dei redditi di impresa risultano fondate su un presupposto palesemente erroneo . l assoggettamento all imposta in esame
2001-156.txt26442644un presupposto palesemente erroneo . l assoggettamento all imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attivitàautonomamenteorganizzata , sia essa di carattere imprenditoriale o professionale , è d altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza
2001-156.txt27332733organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa , altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l attività di lavoroautonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità , nel senso che è possibile ipotizzare un attività professionale svolta in assenza
2001-156.txt28282828produttive , per l appunto rappresentato , secondo l art . 2 , dall ” esercizio abituale di un attivitàautonomamenteorganizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ” , con la conseguente inapplicabilità
2001-156.txt29182918all art . 3 cost . , per l ingiustificata disparità di trattamento che ne deriverebbe in danno dei lavoratoriautonomirispetto ai lavoratori subordinati , non assoggettati all imposta . 10 . 1 . – l infondatezza della questione –
2001-156.txt30353035, che l i.r.a.p . non colpisce il reddito personale del contribuente , bensì il valore aggiunto prodotto dalle attivitàautonomamenteorganizzate , nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi dell imposta dei lavoratori autonomi
2001-156.txt30553055autonomamente organizzate , nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi dell imposta dei lavoratoriautonomi– in quanto appunto esercenti attività autonomamente organizzate – e non anche dei lavoratori dipendenti , la cui attività è
2001-156.txt30623062trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi dell imposta dei lavoratori autonomi – in quanto appunto esercenti attivitàautonomamenteorganizzate – e non anche dei lavoratori dipendenti , la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall
2001-156.txt30833083organizzate – e non anche dei lavoratori dipendenti , la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dallautonomaorganizzazione . 11 . – la commissione tributaria provinciale di como , con entrambe le ordinanze , la commissione tributaria
2001-156.txt31813181art . 49 , comma 1 , del testo unico delle imposte sui redditi e non anche degli altri lavoratoriautonomiindicati ai commi 2 e 3 della stessa norma . 11 . 1 . – anche in tal caso la
2001-156.txt32243224priva di fondamento , in quanto l assoggettamento ad i.r.a.p . dei soli soggetti che svolgono un attività di lavoroautonomoper professione abituale , ancorché non esclusiva , trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la mancanza del requisito
2001-156.txt32463246professione abituale , ancorché non esclusiva , trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la mancanza del requisito dellautonomaorganizzazione nelle diverse ipotesi , previste dai commi 2 e 3 del menzionato art . 49 , di lavoro autonomo
2001-156.txt32663266autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi , previste dai commi 2 e 3 del menzionato art . 49 , di lavoroautonomooccasionale o comunque non abituale . 12 . – l art . 3 del decreto legislativo è infine ulteriormente censurato
2001-164.txt12681268d altro canto addursi a violazione del principio di eguaglianza , essendo il pagamento della maggiore imposta conseguenza di unaautonomavalutazione dello stesso contribuente riguardo al valore del cespite . d altra parte , il sistema delineato dalle norme impugnate
2001-208.txt941941piemonte e del veneto ) . l art . 14 della legge n . 28 del 1999 violerebbe poi lautonomiafinanziaria e lo status costituzionale delle ricorrenti , come definito dagli artt . 114 , 115 , 117 , 118
2001-208.txt10341034area di operatività del tributo . . . ha disposto un prelievo coatto a carico di disponibilità regionali costitutive dellautonomiafinanziaria dell ente ” ; d altro canto , lamenta la difesa della lombardia , che invoca solo gli artt
2001-208.txt10871087regione deriverebbe dalla sua natura di ente politico e sarebbe pertanto ” direttamente collegata ” con il suo grado diautonomiafinanziaria costituzionalmente garantita . in riferimento all art . 76 della costituzione , l art . 14 della legge n
2001-208.txt14171417. 14 della legge n . 28 del 1999 , ad avviso delle regioni piemonte e veneto , violerebbe lautonomiafinanziaria e lo status costituzionale delle ricorrenti , come definito dagli artt . 114 , 115 , 117 , 118
2001-208.txt14891489area di operatività del tributo . . . ha disposto un prelievo coatto a carico di disponibilità regionali costitutive dellautonomiafinanziaria dell ente ” ; d altro canto – si sostiene nel ricorso della regione lombardia , che invoca gli
2001-208.txt15451545regione deriverebbe dalla sua natura di ente politico e sarebbe pertanto ” direttamente collegata ” con il suo grado diautonomiafinanziaria costituzionalmente garantita . la questione è inammissibile . la costante giurisprudenza di questa corte in tema di autonomia finanziaria
2001-208.txt15641564di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita . la questione è inammissibile . la costante giurisprudenza di questa corte in tema diautonomiafinanziaria regionale ha , ancora di recente , ribadito che la costituzione non garantisce alle regioni una determinata quantità di
2001-208.txt16271627sentenza n . 507 del 2000 ) . la costituzione , in altri termini , non definisce né garantisce lautonomiafinanziaria delle regioni in termini quantitativi , a meno che non si determini quella ” grave alterazione ” del necessario
2001-208.txt17191719sentenza n . 123 del 1992 ; v . anche la sentenza n . 370 del 1993 ) . lautonomiafinanziaria delle regioni postula piuttosto che esse abbiano la effettiva disponibilità delle risorse loro attribuite ed il potere di manovra
2001-208.txt17671767171 del 1999 ) . alla luce della giurisprudenza di questa corte , la censura concernente l asserita lesione dellautonomiafinanziaria e dello status costituzionale delle regioni – le regioni piemonte e veneto lamentano che il legislatore avrebbe ” disposto
2001-208.txt17981798piemonte e veneto lamentano che il legislatore avrebbe ” disposto un prelievo coatto a carico di disponibilità regionali costitutive dellautonomiafinanziaria dell ente ” , mentre la lombardia asserisce che l esclusione dall irpeg della regione deriverebbe dalla sua natura
2001-208.txt18341834regione deriverebbe dalla sua natura di ente politico e sarebbe pertanto ” direttamente collegata ” con il suo grado diautonomiafinanziaria costituzionalmente garantita – si appalesa priva di motivazione , non avendo le regioni neppure spiegato perché , a loro
2001-208.txt18651865non avendo le regioni neppure spiegato perché , a loro avviso , il prelievo in questione ridondi in lesione dellautonomiafinanziaria impedendo l espletamento delle loro funzioni ( v . sentenze n . 103 del 2001 , n . 171
2001-208.txt21522152e dovendosi escludere ” che l obbligazione di imposta ossia il prelievo a carico di disponibilità finanziarie regionali limiti lautonomiagarantita dall art . 119 cost . ” . poiché si tratterebbe – come sostiene la difesa erariale – di
2001-288.txt263263del 2000 . la questione – sollevata in riferimento all art . 36 dello statuto siciliano , che garantisce lautonomiafinanziaria della regione , all art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , che detta norme
2001-288.txt636636) riscosso nel territorio della medesima , e poiché dunque la loro attuazione incide direttamente sulla effettività della garanzia dellautonomiafinanziaria regionale , il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilaterali , che
2001-344.txt825825deve intendere , comprese quelle a statuto speciale , e salve le ulteriori specifiche previsioni dettate solo per le provinceautonomedi trento e bolzano dal comma 2 dello stesso art . 16 – ” emanano , ai sensi dell articolo
2001-344.txt17111711tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione , con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell ambito della propriaautonomia” . né possono valere a giustificare la statuizione regionale impugnata gli argomenti , invocati in consiglio regionale , secondo
2001-354.txt14441444di siffatta evoluzione che si è venuta a realizzare , nel tempo , anche la convergenza , pur nella rispettivaautonomiadi regimi , tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale , quanto alla definizione proprio della base imponibile , a testimonianza
2001-66.txt7676, n . 446 e 18 dicembre 1997 , n . 472 ) , che secondo la ricorrente lederebbero lautonomiafinanziaria della regione di cui agli artt . 116 e 119 della costituzione , con riferimento anche all art .
2001-66.txt947947riguardo a particolari tributi ( tasse ipotecarie e taluni tributi speciali ) , il sistema di riscossione tramite i serviziautonomidi cassa dipendenti dal dipartimento del territorio , già previsto dalla legislazione preesistente e sostituito dal testo originario del d.lgs
2001-96.txt23742374dalla pluralità e dalla analiticità degli elementi presi a riferimento . quanto poi alla scelta della legge delega di riservareautonomaconsiderazione alla predetta peculiare fattispecie di occupazione , è sufficiente rilevare che ciò risponde ad una tradizione risalente , come
2002-133.txt7575interventi in materia di entrate finanziarie della regione sicilia , emanati dal 1992 ) , lamentando la violazione della propriaautonomiafinanziaria come risultante dall art . 36 dello statuto speciale e dalle norme di attuazione di cui all art .
2002-49.txt643643del 1998 ) . esso implicherebbe anche un riassetto del sistema penale tributario , secondo una linea di politica criminaleautonomae contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore , nell ambito della sua discrezionalità , in occasione della recente riforma
2002-49.txt798798realizza , dal lato del contribuente , il presupposto obiettivo e ” definitivo ” dell evasione , negando rilevanza penaleautonomaalle violazioni ” a monte ” della dichiarazione stessa . la disposizione dell art . 6 del d.lgs . n
2002-49.txt901901resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo d imposta – ad evitare che violazioni ” preparatorie ” , giàautonomamenterepresse nel vecchio sistema ( registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti , omesse fatturazioni , sottofatturazioni , ecc
2002-520.txt18061806parti è stato considerato dal giudice di legittimità materiale attività , come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivoautonomo, per cui ragionevolmente , in mancanza di specifiche esigenze , dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla
2003-311.txt675675identiche della regione piemonte e della regione veneto , osservando che il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni adautonomiaordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , nonché l attività
2003-311.txt927927caccia di diverse specie . in proposito questa corte ha più volte ribadito , con riferimento sia alle regioni adautonomiaordinaria sia alle regioni ( e province ) ad autonomia speciale ( sentenze n . 536 del 2002 e n
2003-311.txt937937più volte ribadito , con riferimento sia alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni ( e province ) adautonomiaspeciale ( sentenze n . 536 del 2002 e n . 226 del 2003 ) , che la delimitazione temporale
2003-334.txt9999formulazione antecedente la modifica del titolo v della costituzione ) , denunciando la violazione delle proprie attribuzioni in materia diautonomiafinanziaria e tributaria . 2 . – si tratta della materia della copertura dei disavanzi sanitari , in relazione alla
2003-334.txt217217anno successivo , sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione , attivando nella misura necessaria lautonomiaimpositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5 , 6 e 7 ” . 2 . 1
2003-334.txt337337finanze , previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , procedono , sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie , ad accertare gli eventuali
2003-92.txt890890definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano ed unificazione , per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni , delle
2003-92.txt921921ed i compiti di interesse comune delle regioni , delle province e dei comuni , con la conferenza stato-città edautonomielocali ) , sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo stato , le regioni e gli enti
2003-92.txt144414442000 , secondo la quale le norme in questione ” sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonomedi trento e di bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti ” . la questione proposta dalla regione siciliana
2003-92.txt19771977che gli artt . 23 e 25 della citata legge finanziaria n . 388 del 2000 siano lesivi della suaautonomia, nella parte in cui i medesimi , dopo aver disposto la riduzione delle accise – imposte riservate allo stato
2003-92.txt21532153secondo la ricorrente , verrebbe indebitamente decurtato il gettito dei tributi di pertinenza della stessa regione , con pregiudizio dellautonomiafinanziaria di quest ultima . inoltre , tale decurtazione del gettito determinerebbe una discriminazione arbitraria ed ingiusta ai danni della
2003-92.txt26262626lesione delle norme costituzionali invocate . 4 . – infine , ad avviso della regione siciliana sarebbe lesivo della suaautonomiaanche l art . 67 della citata legge finanziaria n . 388 del 2000 . tale disposizione , nel prevedere
2003-92.txt27082708violando , in tal modo , le norme statutarie e di attuazione dello statuto stesso , poste a garanzia dellautonomiadella regione e determinando in particolare uno squilibrio dei conti pubblici regionali in contrasto con l art . 81 ,
2003-92.txt30343034e 2 del d.p.r . 1074 del 1965 , di attuazione dello statuto medesimo , per violazione del principio dellautonomiafinanziaria regionale , sia , in particolare , con l art . 81 , quarto comma , della costituzione ,
2004-103.txt3636rispettivamente , il 12 febbraio 2000 e il 13 febbraio 2001 , ha impugnato , in quanto lesivi della propriaautonomiafinanziaria , il decreto dirigenziale 7 dicembre 1999 ( modalità di riversamento dell acconto iva dicembre 1999 ) ed il
2004-103.txt190190somme relative all acconto iva versato dai contribuenti . secondo la ricorrente , i decreti in questione sarebbero lesivi dellautonomiaregionale , in quanto non garantirebbero ” l indispensabile immediata attribuzione all erario regionale delle proprie spettanze , atteso che
2004-103.txt11571157, imputabili alla interposizione delle predette operazioni . se ne deve concludere che non può parlarsi di una lesione dellautonomiafinanziaria della regione per violazione degli articoli 20 e 36 dello statuto e delle relative norme di attuazione in materia
2004-17.txt861861legislatore statale , con la predetta disposizione , si è limitato ad indicare , con carattere non vincolante per lautonomiadelle regioni ed in via generale e non di dettaglio , talune possibili modalità procedimentali , caratterizzate da finalità esclusivamente
2004-17.txt12291229inoltre , ritiene che la stessa norma violi l art . 119 della costituzione , in quanto disconoscendo il carattereautonomoe non più derivato della finanza regionale , porrebbe limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della
2004-17.txt13631363di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento , non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitino lautonomiafinanziaria garantita alle regioni . 4 . 2 . – la questione non è fondata per le medesime ragioni indicate
2004-17.txt17321732predette considerazioni l applicabilità della norma in esame alle regioni a statuto ordinario non può determinare la denunciata lesione dellautonomiafinanziaria regionale , dovendo questa conformarsi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale . d altro canto , per le
2004-17.txt18191819a seguito di libere scelte affidate alle regioni , non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dellautonomiafinanziaria regionale . del resto , la eventuale applicazione della norma denunciata , per la sua natura di norma di
2004-17.txt36463646, come può desumersi agevolmente dal fatto che in essa si fa esclusivo riferimento alle amministrazioni statali anche ad ordinamentoautonomoe agli enti pubblici non economici nazionali . non vi è un qualsiasi accenno diretto o indiretto per richiamo alle
2004-241.txt696696di cui già oggi la legge dello stato destina il gettito , in tutto o in parte , agli entiautonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina
2004-241.txt710710o in parte , agli enti autonomi , e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati diautonomiaagli enti quanto alla loro disciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come ” tributi propri “
2004-241.txt769769dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina , salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi allautonomiadegli enti territoriali . ne consegue che , non essendo ammissibile , in materia tributaria , l esplicazione di potestà
2004-241.txt791791enti territoriali . ne consegue che , non essendo ammissibile , in materia tributaria , l esplicazione di potestà regionaliautonomein mancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento , si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di
2004-241.txt865865inverso a quanto prescritto dal nuovo art . 119 della costituzione , sopprimendo , senza sostituirli , gli spazi diautonomiagià riconosciuti dalle leggi statali , o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l art . 119 (
2004-241.txt10761076fondare la conformità dell intervento legislativo ai principi che il novellato art . 119 della costituzione pone a garanzia dellautonomiaregionale in materia tributaria .
2004-285.txt29962996rimessione , infatti , non contiene alcuno specifico rilievo riferito alle richiamate disposizioni della legge di conversione , oggetto dautonomavalutazione , di tal che la questione sollevata , per relationem , nei confronti della legge di conversione , non
2004-306.txt469469veicoli o risiedono gli intestatari delle carte di circolazione delle macchine agricole , ed hanno poi demandato alle regioni adautonomiaspeciale ed alle province autonome di trento e bolzano di attuare tali disposizioni in conformità ai rispettivi statuti ; e
2004-306.txt474474delle carte di circolazione delle macchine agricole , ed hanno poi demandato alle regioni ad autonomia speciale ed alle provinceautonomedi trento e bolzano di attuare tali disposizioni in conformità ai rispettivi statuti ; e poiché a tanto la regione
2004-306.txt10341034la perdita da parte della regione del corrispondente gettito , con complessiva diminuzione delle risorse a disposizione del sistema delleautonomiein sicilia . la corte – senza contestare l assunto della spettanza alla regione del tributo in esame prima del
2004-306.txt11481148statuti » , e prevede una « contestuale » nuova disciplina dei « rapporti finanziari tra lo stato , leautonomiespeciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario » . la generale attribuzione del gettito
2004-37.txt499499, sullo stesso piano comuni , province , città metropolitane e regioni , stabilendo che tutti tali enti ” hannoautonomiafinanziaria di entrata e di spesa ” ( primo comma ) ; hanno ” risorse autonome ” e ” stabiliscono
2004-37.txt515515tali enti ” hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa ” ( primo comma ) ; hanno ” risorseautonome” e ” stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri ” , sia pure ” in armonia con la costituzione
2004-37.txt668668garanzia enunciati dalla stessa norma o ” per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio ” delle funzioni degli entiautonomi( quinto comma ) . l attuazione di questo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l intervento del legislatore
2004-37.txt821821una disciplina statale unitaria di tutti i tributi , con limitate possibilità riconosciute a regioni ed enti locali di effettuareautonomescelte , ad un nuovo sistema . così che oggi non si danno ancora , se non in limiti ristrettissimi
2004-37.txt883883n . 296 del 2003 e 297 del 2003 ) , nel senso che essi siano frutto di una loroautonomapotestà impositiva , e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamenti locali , nel rispetto solo di
2004-37.txt952952di cui già oggi la legge dello stato destina il gettito , in tutto o in parte , agli entiautonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina
2004-37.txt966966o in parte , agli enti autonomi , e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati diautonomiaagli enti quanto alla loro disciplina – e che perciò la stessa legislazione definiva talora come ” tributi propri “
2004-37.txt10251025dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina , salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi allautonomiadegli enti territoriali . per quanto poi riguarda i tributi locali , si deve aggiungere che , stante la riserva
2004-37.txt12241224avuto modo di affermare , poiché non è ammissibile , in materia tributaria , una piena esplicazione di potestà regionaliautonomein carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale , si deve tuttora ritenere preclusa alle regioni (
2004-37.txt13541354prescritto dall art . 119 della costituzione , e così di sopprimere semplicemente , senza sostituirli , gli spazi diautonomiagià riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti locali , o di procedere a configurare un
2004-37.txt20352035della tariffa normale . si tratta di una norma meramente facoltizzante , che allarga , e non restringe , lautonomiadei comuni . 9 . – la lettera c aggiunge un comma 1-bis all art . 17 , concernente le
2004-37.txt22192219materia connessa del ” governo del territorio ” , di competenza concorrente delle regioni , sarebbe irragionevole e lederebbe lautonomiacomunale , disponendo senz altro una esenzione , cui i comuni possono derogare solo nella direzione obbligata di una esenzione
2004-37.txt41114111risorsa aggiuntiva atta a finanziare nuovi compiti e funzioni trasferiti , sia ad attribuire loro una forma di potestà impositivaautonoma, con una sia pure limitata possibilità di accrescere l aliquota , per finanziare la generalità delle loro funzioni ,
2004-37.txt42524252di un tributo erariale viene a sovrapporsi e in parte a confondersi con quella di una forma di potestà impositivaautonoma, che per sua natura non può che esercitarsi sulla base imponibile esistente nel territorio di ciascun ente . il
2004-37.txt43304330enti del gettito del tributo . tuttavia , ciò non è sufficiente a determinare una sostanziale alterazione in pejus dellautonomiafinanziaria di cui gli enti locali già fruivano . né viene compromessa in maniera significativa la certezza delle entrate ,
2004-37.txt43854385ministero dell interno , di concerto con il ministero dell economia e delle finanze , sentita la conferenza stato-città edautonomielocali , possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione ” . 16 . – l art . 67
2004-37.txt50335033388 del 2000 ) violerebbe lo spirito e la lettera dell art . 119 della costituzione , che basa lautonomiafinanziaria degli enti locali su tributi ed entrate proprie e sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro
2004-372.txt21342134carte costituzionali , ma solo di fonti regionali ” a competenza riservata e specializzata ” , cioè di statuti diautonomia, i quali , anche se costituzionalmente garantiti , debbono comunque ” essere in armonia con i precetti ed i
2004-372.txt36573657di riserva assoluta di legge regionale anziché relativa è infatti ammissibile purché sia limitata , per non comprimere eccessivamente lautonomiadegli enti locali , ai soli casi di sussistenza di ” specifiche esigenze unitarie ” , che possano giustificare ,
2004-372.txt39463946della costituzione ” . la questione non è fondata . la norma statutaria in esame riguarda il complesso tema dellautonomiatributaria degli enti locali nel quadro della nuova disciplina prevista dall art . 119 della costituzione , in relazione alla
2004-372.txt41864186ragionevole criterio di riparto tra questi due tipi di fonti deve attribuire alla fonte regionale la definizione dell ambito diautonomiaentro cui la fonte secondaria dell ente sub-regionale può esercitare liberamente il proprio potere di autodeterminazione del tributo . in
2004-381.txt300300regionali riguardo ad un tributo regionale proprio ; l art . 119 cost . , che stabilisce il principio dellautonomiafinanziaria regionale e dell autonomia impositiva . 2 . – le regioni emilia-romagna ( ricorso n . 25 del 2003
2004-381.txt305305regionale proprio ; l art . 119 cost . , che stabilisce il principio dell autonomia finanziaria regionale e dellautonomiaimpositiva . 2 . – le regioni emilia-romagna ( ricorso n . 25 del 2003 ) e veneto ( ricorso
2004-381.txt702702consentendo l esercizio delle competenze regionali , nonché l art . 119 cost . , che stabilisce il principio dellautonomiafinanziaria regionale e dell autonomia impositiva . 4 . – in considerazione dell identità della materia , nonché dei profili
2004-381.txt707707regionali , nonché l art . 119 cost . , che stabilisce il principio dell autonomia finanziaria regionale e dellautonomiaimpositiva . 4 . – in considerazione dell identità della materia , nonché dei profili di lllegittimità costituzionali fatti valere
2004-381.txt12881288inverso a quanto prescritto dal nuovo art . 119 della costituzione , sopprimendo , senza sostituirli , gli spazi diautonomiagià riconosciuti dalle leggi statali , o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l art . 119 (
2004-381.txt13491349. 3 , comma 1 , lettera a ) , sospende il potere delle regioni di utilizzare uno spazio diautonomianel prelievo tributario , che la legge statale loro riconosceva . ma tale misura risulta giustificabile , sul piano della
2004-381.txt13991399si traduce in una temporanea e provvisoria sospensione dell esercizio del potere regionale in attesa di un complessivo ridisegno dellautonomiatributaria delle regioni , nel quadro dell attuazione del nuovo art . 119 cost . , nonché di una manovra
2005-110.txt237237, comma 1 , della legge 14 giugno 1990 , n . 158 ( norme di delega in materia diautonomiaimpositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo stato e le regioni ) , e successivamente
2005-21.txt900900maggior prelievo fiscale , a parità di capacità contributiva , misurata quest ultima secondo il valore aggiunto prodotto dalle attivitàautonomamenteorganizzate , a sua volta calcolato – al fine di ottenere una base imponibile confrontabile tra i vari settori e
2005-21.txt17991799intertemporali , nei diversi obiettivi di politica economica e redistributiva che le regioni stesse intendano perseguire nell àmbito della loroautonomiafinanziaria . con riferimento , invece , alla prima applicazione del tributo – ipotesi che segna i limiti del presente
2005-21.txt25762576, « se l idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta è identica per tutte le forme di attivitàautonomamenteorganizzata , siano esse di tipo imprenditoriale o professionale , ne discende che la sottoposizione di tutti i soggetti passivi
2005-21.txt35103510e capacità contributiva . a parte ciò , l erroneità di quanto presupposto dai rimettenti è dimostrata non solo dallautonomiadelle ragioni giustificatrici della differenziazione delle aliquote di ciascun settore ( neutralizzazione sia del maggiore impatto del nuovo tributo sui
2005-234.txt1313considerato in diritto 1 . – con separati ricorsi , la provinciaautonomadi bolzano e la provincia autonoma di trento hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell art . 1-bis della legge
2005-234.txt1919considerato in diritto 1 . – con separati ricorsi , la provincia autonoma di bolzano e la provinciaautonomadi trento hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell art . 1-bis della legge 18 ottobre 2001 , n .
2005-234.txt173173delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino-alto adige ) , che attribuiscono , rispettivamente , alla provinceautonomela competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto » (
2005-234.txt314314in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro ) , che attribuiscono alle provinceautonomela competenza a fissare con legge la disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro ; 3
2005-234.txt394394approvate con decreto del presidente della repubblica 28 marzo 1975 , n . 474 ) , che attribuiscono alle provinceautonomefunzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela del lavoro e trasferiscono dallo stato alle province stesse gli ispettorati provinciali
2005-234.txt459459, n . 3 ( modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione ) , per cui le provinceautonomesono titolari della potestà legislativa concorrente nella materia del lavoro e della potestà legislativa residuale nelle altre materie , come
2005-234.txt501501impresa , nelle quali la disciplina impugnata incide ; 5 ) del riparto di competenze amministrative fra stato e provinceautonome; 6 ) del principio di leale collaborazione in relazione alla nomina dei componenti dei comitati per il lavoro e
2005-234.txt543543emersione del sommerso ( cles ) . oltre a tali parametri , indicati da entrambe le ricorrenti , la provinciaautonomadi bolzano ha evocato anche l art . 10 dello statuto speciale per il trentino-alto adige , nella parte in
2005-234.txt623623dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro » . la provinciaautonomadi trento ha invece dedotto la violazione : 1 ) dell art . 8 , numeri 5 , 6 ,
2005-234.txt677677, e dell art . 9 , numeri 9 e 10 , dello statuto speciale , che attribuiscono alla provinciaautonomacompetenze legislative in materie connesse con la tutela dell ambiente ; 2 ) del d.p.r . n . 280 del
2005-234.txt743743attuazione dello statuto per la regione trentino-alto adige in materia di igiene e sanità ) , che attribuisce alle provinceautonomefunzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro ; 4 ) del d.p.r . n . 197 del 1980 ;
2005-234.txt793793, del d.p.r . 19 novembre 1987 , n . 526 ( estensione alla regione trentino-alto adige ed alle provinceautonomedi trento e bolzano delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 , n . 616 )
2005-234.txt819819disposizioni del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 , n . 616 ) , che attribuisce alla provinciaautonomala competenza legislativa in materia di trasferimento ai comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale ; 6 )
2005-234.txt938938definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano ed unificazione , per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province
2005-234.txt968968materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni , con la conferenza stato-città edautonomielocali ) , che prevede in particolare che la conferenza stato-regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di atti normativi .
2005-234.txt996996che la conferenza stato-regioni sia obbligatoriamente sentita sugli schemi di atti normativi . 1 . 1 . – la provinciaautonomadi trento ipotizza preliminarmente una « possibile interpretazione adeguatrice » delle norme censurate , nel senso di escluderne la diretta
2005-234.txt12761276regolarizzazione ( comma 15 ) . 1 . 3 . – quanto ai motivi dei ricorsi , le due provinceautonomededucono , con una prima censura , l illegittimità costituzionale del denunciato articolo per la violazione delle sopra menzionate competenze
2005-234.txt13111311la violazione delle sopra menzionate competenze legislative provinciali loro riconosciute dallo statuto speciale , perpetrata anche attraverso la violazione dellautonomiaprovinciale , lesa dal carattere autoapplicativo della disciplina denunciata , contrastante con il particolare meccanismo di adeguamento previsto dall art
2005-234.txt16101610. 1-bis della legge n . 383 del 2001 , infatti , attribuirebbe ai cles competenze amministrative proprie delle provinceautonomeo che comunque interferirebbero con le funzioni di organi provinciali , e perciò violerebbe , in particolare , l art
2005-234.txt16541654comma 1 , del citato d.lgs . n . 266 del 1992 . 1 . 4 . – la provinciaautonomadi bolzano evoca , in subordine , quale parametro di costituzionalità , il principio di leale collaborazione , in forza
2005-234.txt17221722venisse invece esercitato a seguito di un intesa con la stessa provincia . 1 . 5 . – la provinciaautonomadi trento denuncia , inoltre , la violazione della competenza provinciale : a ) in materia di sicurezza sul lavoro
2005-234.txt19301930comuni di funzioni amministrative che rientrino nella competenza provinciale . con un ulteriore motivo di censura , la stessa provinciaautonomadeduce la violazione del principio di leale collaborazione , per il mancato coinvolgimento delle autonomie regionali nel procedimento legislativo ,
2005-234.txt19451945censura , la stessa provincia autonoma deduce la violazione del principio di leale collaborazione , per il mancato coinvolgimento delleautonomieregionali nel procedimento legislativo , in materie che sarebbero di competenza regionale . risulterebbe pertanto violato , in particolare ,
2005-234.txt20152015disegni di legge , di decreto legislativo o di regolamento statali , nelle materie di competenza delle regioni o provinceautonomee prevede al successivo comma 5 , per i casi di urgenza , la consultazione successiva della stessa conferenza .
2005-234.txt20742074, per il caso che essa venga riferita alle funzioni amministrative in materia di lavoro delegate dallo stato alla provinciaautonomaai sensi dell art . 9-bis del d.p.r . n . 280 del 1974 . in tal caso , si
2005-234.txt219521953 . – occorre premettere che non vale ad escludere la rilevanza delle sollevate questioni l osservazione avanzata dalla provinciaautonomadi trento , da questa definita ” interpretazione adeguatrice ” , secondo cui la disciplina censurata potrebbe essere ritenuta «
2005-234.txt22742274rilevanza delle questioni è sufficiente l applicabilità , anche se ” non immediata ” , della norma denunciata alla provinciaautonoma. l invocato art . 2 si limita , infatti , a differire l efficacia delle leggi statali nella suddetta
2005-234.txt28452845di emersione progressiva e , quindi , all individuazione delle corrispondenti competenze legislative e amministrative dello stato o delle provinceautonome. ritiene al riguardo questa corte che anche le norme relative all attività dei cles – al pari di quelle
2005-234.txt34533453di legge in materie diverse da quella fiscale e previdenziale . l assunzione di tali impegni , potendo incidere sullautonomianegoziale in funzione della regolarizzazione del lavoro , soddisfa pertanto l esigenza – strettamente connessa al principio costituzionale di eguaglianza
2005-234.txt37173717modificare a fini di uniformità l originario regolamento contrattuale , attiene dunque – in modo caratterizzante – all esercizio dellautonomianegoziale in tema di contratti di lavoro e deve perciò essere ricondotta , secondo un criterio di prevalenza , alla
2005-234.txt41294129dell ” ordinamento civile ” , è del tutto diversa per oggetto e funzioni dagli ambiti settoriali invocati dalle provinceautonomedi trento e bolzano ( ” ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ” , di cui
2005-234.txt43264326la competenza legislativa residuale di cui all art . 117 , quarto comma , cost . , invocata dalle provinceautonomericorrenti in forza della ” clausola di maggior favore ” prevista in via transitoria dall art . 10 della legge
2005-234.txt44334433far rientrare le norme denunciate nella competenza residuale né , comunque , di effettuare la comparazione tra le forme diautonomiagarantite dalla costituzione e quelle statutarie richiesta dal citato art . 10 . 7 . – va , inoltre ,
2005-234.txt45074507competenze legislative e competenze amministrative , non è infatti operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie delle provinceautonomenella materia dell emersione progressiva del lavoro irregolare . 8 . – per la stessa ragione , non sussistono né
2005-234.txt46004600, che riserva alla legge provinciale la disciplina delle funzioni amministrative in materia di lavoro delegate dallo stato alla provinciaautonoma. 9 . – l applicazione del criterio della prevalenza per la risoluzione dell interferenza tra la norma censurata e
2005-266.txt262262dall art . 4 della legge 14 giugno 1990 , n . 158 ( norme di delega in materia diautonomiaimpositiva delle regioni ed altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo stato e le regioni ) e come modificato
2005-266.txt990990contrariamente alla tesi del rimettente , la soprattassa di cui alla suddetta nota , lungi dal costituire un altro edautonomotributo , rappresenta una mera maggiorazione della stessa tassa di concessione regionale . infatti , non è dato rinvenire nelle
2005-266.txt16671667violando il previgente testo dell art . 119 , primo comma , della costituzione , secondo cui le regioni hannoautonomiafinanziaria esclusivamente « nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica » . così argomentando , tuttavia ,
2005-280.txt23072307venire a conoscenza della pretesa del fisco . il d.lgs . n . 46 del 1999 , se ha resoautonomo( art . 6 ) il termine per l iscrizione nei ruoli esecutivi delle imposte liquidate ex art 36-bis fissandolo
2005-455.txt20322032ripartizione delle competenze legislative concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale , il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni adautonomiaordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività
2005-462.txt417417generale che , in materia di tasse automobilistiche , è stato attribuito alle regioni dal legislatore statale un limitato ,autonomopotere normativo di variazione dell importo delle tasse stesse , oltre che il gettito ed ogni potestà amministrativa connessa alla
2005-462.txt512512materia del sistema tributario dello stato , in tutte le ipotesi in cui la legge regionale ecceda l àmbito diautonomiaad essa riservato dalla legge statale , ma non offre di per sé alcuna argomentazione sull avvenuto superamento , nel
2005-66.txt15651565, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi , che , incidendo sostanzialmente sulla sfera dellautonomiaprivata , giustificano la previsione di una riserva di legge » ( sentenza n . 236 del 1994 ) .
2006-02.txt16791679definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano ed unificazione , per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni , delle
2006-02.txt17101710ed i compiti di interesse comune delle regioni , delle province e dei comuni , con la conferenza stato-città edautonomielocali ) – la maggiore pressione fiscale dell irpef e dell irap che potrebbe derivare dall ulteriore incremento delle addizionali
2006-02.txt27972797informare l intero sistema tributario ed è , quindi , legittimo che anche le regioni , nell esercizio del loroautonomopotere di imposizione , improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse
2006-02.txt30463046lo stesso reddito imponibile , costituirebbe la necessaria conseguenza non già della progressività dell addizionale , ma dell esercizio dellautonomopotere degli enti territoriali di liberamente prevedere – entro i limiti stabiliti dalla legge statale – aliquote anche non progressive
2006-02.txt30883088stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse . e ciò a prescindere dal rilievo che dall attribuzione di taleautonomopotere deriva che i lamentati effetti della diversità di carico fiscale sarebbero imputabili non già ( come ritiene il rimettente
2006-107.txt278278, comma 1 , della legge 14 giugno 1990 , n . 158 ( norme di delega in materia diautonomiaimpositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo stato e le regioni ) , modificato ,
2006-107.txt18101810disposizione – con formula analoga a quella spesso impiegata nella legislazione statale al fine di delimitare temporalmente l ambito dellaautonomiatributaria delle regioni e degli enti locali ( v . , ad esempio , l art . 3 , comma
2006-107.txt21962196non eccedente e l aumento in misura eccedente il venti per cento . questa interpretazione , assicurando alla regione unautonomiatributaria più ampia di quella sottesa alla prospettazione del rimettente , appare del resto coerente con la ratio della citata
2006-107.txt22522252, ha sostituito il testo originario della disposizione interposta ) , di dare alle regioni « un primo riconoscimento diautonomiaimpositiva » che consenta « una migliore esplicitazione della capacità programmatoria regionale » ( v . relazione al disegno di
2006-155.txt16071607le norme oggetto di denuncia abbiano alterato il rapporto tra finanza statale e finanza regionale , con conseguente lesione dellautonomiaregionale – garantita dagli artt . 49 e seguenti dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale n . 1
2006-155.txt16691669apprezzarsi anche la dedotta violazione dell art . 3 , primo comma , cost . ; censura che non assumeautonomorilievo rispetto alle altre e che si palesa ammissibile proprio perché la prospettazione che la sorregge intende far valere un
2006-155.txt20152015tale competenza possa essere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio , senza che ciò implichi violazione dellautonomiatributaria delle regioni ( ex plurimis : sentenze n . 2 del 2006 , n . 455 del 2005 ,
2006-334.txt3333per conflitto di attribuzione nei confronti dello stato in relazione : a ) al decreto del direttore generale dell amministrazioneautonomadei monopoli di stato emesso in data 30 dicembre 2003 ( modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai
2006-334.txt623623di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell efficacia dell impugnato decreto del direttore generale dell amministrazioneautonomadei monopoli di stato , per effetto dell art . 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004 ( termini e
2006-334.txt13041304d.p.r . n . 640 del 1972 e dell art . 1 , comma 2 , del decreto dell amministrazioneautonomadei monopoli di stato emesso il 22 marzo 2004 . il prelievo erariale unico ha , dunque , natura tributaria
2006-334.txt13401340, dunque , natura tributaria , perché è sostitutivo dell imposta sugli intrattenimenti , della quale , pur nella suaautonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali ( v . , in generale , per le caratteristiche dei tributi , le
2006-75.txt379379esclusiva nella materia del sistema tributario e contabile dello stato , sia con le evocate norme costituzionali dello statuto diautonomia, le quali non includono la materia tributaria tra quelle attribuite alla potestà legislativa della regione friuli-venezia giulia . in
2006-75.txt618618costituzione ( artt . 3 e 117 , secondo comma , lettera e ) , sia norme dello statuto diautonomiadella regione friuli-venezia giulia , adottato con la citata legge costituzionale n . 1 del 1963 ( artt . da
2006-75.txt721721leggi delle regioni a statuto speciale sono costituiti dalle norme di rango costituzionale degli statuti che regolano il regime diautonomiadifferenziata attribuito a dette regioni dall art . 116 della costituzione o , in alternativa , dalle stesse disposizioni del
2006-75.txt759759stesse disposizioni del nuovo titolo v della parte ii della costituzione « per le parti in cui prevedono forme diautonomiapiù ampie rispetto a quelle già attribuite » ( art . 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n
2006-75.txt11591159sentenze numeri 37 , 381 del 2004 e n . 397 del 2005 ) , salvo quanto espressamente rimesso allautonomiadei comuni ( art . 4 del d.lgs . n . 504 del 1992 e art . 59 del d.lgs
2006-75.txt15441544la comparazione richiesta dal citato art . 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 tra le forme diautonomiagarantite dalla costituzione ( assunte dalla regione come più favorevoli ) e quelle statutarie . 4 . 3 . –
2006-75.txt159715974 del 2005 deve essere , dunque , dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell art . 5 dello statuto diautonomia, restando assorbita ogni altra censura .
2007-188.txt734734dal ministro dell economia e delle finanze , uno dal ministro della salute e uno dall organismo di rappresentanza delleautonomielocali » . infine , è impugnato l art . 23 della legge regionale n . 24 del 2005 in
2007-188.txt1108110822 novembre 1999 , n . 1 ( disposizioni concernenti l elezione diretta del presidente della giunta regionale e lautonomiastatutaria delle regioni ) , e della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n . 3 ( modifiche al titolo
2007-188.txt15431543letto in relazione alla contestuale attribuzione alla dirigenza amministrativa – operata dallo stesso art . 4 impugnato – di «autonomipoteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane , strumentali e di controllo » ) . non può essere
2007-188.txt19091909meno del manifestarsi di rischi particolarmente gravi sul piano della funzionalità e legalità sostanziale di molteplici attività delle regioni adautonomiaordinaria . la stessa adozione da parte della regione campania della disposizione impugnata dimostra la necessità di sostanziali modificazioni per
2007-188.txt25592559sul conseguimento degli obiettivi del programma nazionale , ciò , tuttavia , non esclude che la regione possa comunque svolgereautonomamenteuna propria attività di monitoraggio sui « singoli progetti dei quali ogni regione abbia assunto , specificamente , la responsabilità
2007-191.txt569569, « per potersi configurare un conflitto di attribuzione , il pregiudizio lamentato dalla regione deve essere riconducibile ad unautonomaattitudine lesiva dell atto impugnato e non esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge [ …
2007-191.txt10651065prevede , invece , alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell amministrazione finanziaria , né statuisce lautonomaimpugnabilità di detta risposta davanti alle commissioni tributarie ( oggetto di impugnazione può essere , eventualmente , solo l atto
2007-193.txt290290assegna allo stato il solo compito di determinare i principi fondamentali . con ciò si sarebbe altresì lesa l «autonomiapolitica e la stessa dignità politica degli organi elettivi della regione » , tramite una misura oltretutto irragionevolmente rigida e
2007-193.txt728728di competenza asseritamente violato ( sentenza n . 116 del 2006 ) l ulteriore doglianza concernente la lesione ” dellautonomiapolitica e della stessa dignità politica degli organi elettivi della regione , sottoposti a misure sanzionatorie che eccedono quanto è
2007-193.txt779779” : appare , infatti , evidente che non può nemmeno ipotizzarsi la compromissione da parte della legge statale dellautonomiao persino della ” dignità politica ” della regione e dei suoi organi elettivi che non si risolva nell invasione
2007-193.txt11991199tutte , si vedano le sentenze n . 98 del 2007 e n . 36 del 2005 ) , lautonomialegislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell ambito della gestione del servizio sanitario
2007-193.txt12801280sanitaria ) ha recepito in particolare l accordo 8 agosto 2001 ( accordo tra governo , regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001
2007-202.txt604604riferimento agli articoli 117 e 118 cost . – questione di legittimità del solo comma 340 , perché lede lautonomialegislativa e amministrativa delle regioni , disciplinando la regolamentazione di un fondo che opera in materie di competenza legislativa concorrente
2007-202.txt765765v della parte seconda della costituzione ) – questione di legittimità dei commi 337 e 340 , perché ledono lautonomialegislativa e amministrativa regionale , istituendo e disciplinando un fondo che opera in materie di competenza legislativa della regione stessa
2007-202.txt30033003alle quote del 5 per mille incassate . non sussistendo detto fondo , non sussistono nemmeno le denunciate lesioni dellautonomiadelle regioni , con riferimento alla violazione sia dei parametri statutari sia degli altri parametri costituzionali evocati .
2007-350.txt28772877delle scommesse e , in generale , di tutti i giochi e concorsi pronostici , che competono ora all amministrazioneautonomadei monopoli di stato ( art . 1 del d.p.r . 24 gennaio 2002 , n . 33 , in
2007-451.txt395395di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale , il legislatore statale , pur attribuendo alle regioni adautonomiaordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività
2008-102.txt17981798v della parte ii della costituzione , non garantendo essa , rispetto allo statuto speciale , quelle « forme diautonomiapiú ampie » che , sole , ne consentirebbero l applicazione alle regioni a statuto speciale ai sensi dell art
2008-102.txt18321832a statuto speciale ai sensi dell art . 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 . la maggioreautonomiaassicurata dallo statuto risulta dal fatto che la condizione cui deve sottostare la regione sardegna nell istituire tributi propri è
2008-102.txt22022202può comportare , tuttavia , alcuna riduzione del potere impositivo già spettante alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonome, perché , ai sensi dell art . 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 , la nuova
2008-102.txt22472247ad esse ( fino all adeguamento dei rispettivi statuti ) solo per la parte in cui prevede « forme diautonomiapiú ampie rispetto a quelle già attribuite » e , pertanto , non può mai avere l effetto di restringere
2008-102.txt22712271a quelle già attribuite » e , pertanto , non può mai avere l effetto di restringere l àmbito diautonomiagarantito dagli statuti speciali anteriormente alla riforma del titolo v della parte ii cost . ( ex multis , sentenza
2008-102.txt24662466. 119 cost . , « non è ammissibile , in materia tributaria , una piena esplicazione di potestà regionaliautonomein carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale » . in altri termini , lo stato –
2008-102.txt29192919per legittimamente istituire e disciplinare i tributi propri della regione sardegna – si differenzi complessivamente , in termini di maggioreautonomia, dall osservanza dei ” princípi fondamentali di coordinamento del sistema tributario ” . al riguardo , va preliminarmente sottolineata
2008-102.txt35383538esercizio della potestà legislativa tributaria . ne deriva che il titolo v della parte ii della costituzione non prevede unautonomialegislativa tributaria piú ampia di quella complessivamente attribuita alla regione sardegna dal suo statuto di autonomia . quest ultimo è
2008-102.txt35543554costituzione non prevede un autonomia legislativa tributaria piú ampia di quella complessivamente attribuita alla regione sardegna dal suo statuto diautonomia. quest ultimo è l unico parametro applicabile nella specie e , pertanto , le censure del ricorrente basate sulla
2008-102.txt37003700ma attraverso la modificazione statutaria realizzata attivando lo speciale procedimento di collaborazione previsto dall art . 54 dello statuto diautonomia, a tenore del quale le disposizioni statutarie in materia di autonomia finanziaria « possono essere modificate con leggi ordinarie
2008-102.txt37123712previsto dall art . 54 dello statuto di autonomia , a tenore del quale le disposizioni statutarie in materia diautonomiafinanziaria « possono essere modificate con leggi ordinarie della repubblica su proposta del governo o della regione , in ogni
2008-102.txt38213821orientamento , tali vincoli , riconducibili ai ” princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ” , si impongono alleautonomiespeciali solo in ragione dell imprescindibile esigenza di assicurare l unitarietà delle politiche complessive di spesa che lo stato deve
2008-102.txt47204720lo stesso indice di capacità contributiva non giustifica la sovrapposizione di piú imposte , perché ogni imposta ha un presuppostoautonomo, dovendo colpire « materie tassabili diverse » , mentre nella specie la regione ha colpito la stessa materia già
2008-102.txt55055505specifiche disposizioni che si ritiene [ … ] eccedano la competenza » della regione , « potendo essere rimessa allautonomiatecnica della avvocatura generale dello stato anche l individuazione dei motivi di censura » . 6 . 4 . –
2008-102.txt56795679violazione dei princípi tributari ” ) con riferimento all art . 8 , lettera i ) , dello statuto diautonomiae , poi , specificamente ( con espresso richiamo del citato art . 67 del d.p.r . n . 917
2008-102.txt57295729degli artt . 3 e 53 cost . l art . 8 , lettera h ) , dello statuto diautonomia, con riguardo al suddetto principio , è , invece , evocato espressamente nel secondo ricorso . è tuttavia evidente
2008-102.txt58895889che tale imprecisione non inficia l intenzione di denunciare la ” disarmonia ” , rilevante con riguardo allo statuto diautonomia, con il suddetto principio del sistema tributario statale . 6 . 5 . – il richiamato art . 67
2008-102.txt1436214362lo stato e le regioni introdotta dalla riforma del titolo v della parte ii della costituzione non prevede forme diautonomiapiú ampie rispetto a quelle previste dallo statuto della regione sardegna e pertanto , ai sensi dell art . 10
2008-102.txt1440014400art . 10 della legge costituzionale n . 3 del 2001 , trova nella specie applicazione esclusivamente lo statuto diautonomia. nel merito , sotto tutti i profili prospettati , la suddetta censura non è fondata . in primo luogo
2008-102.txt1785517855la difesa erariale , infatti , non chiarisce per quale ragione la competenza legislativa attribuita dallo statuto regionale alla regioneautonomasardegna in materia di tributi propri dovrebbe essere limitata da una disposizione della costituzione dettata per disciplinare il riparto delle
2008-102.txt1794617946parte ii della costituzione , è applicabile alle regioni a statuto speciale solo nel caso in cui preveda forme diautonomiapiú ampie di quelle previste dallo statuto , mentre , nella specie , lo stesso ricorrente afferma che l applicazione
2008-102.txt1798617986applicazione dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , comporterebbe una limitazione dellautonomialegislativa della regione sardegna quale prevista dallo statuto . inoltre il ricorrente , in violazione del suo onere di specificare
2008-102.txt1803318033alcuna motivazione di merito sul perché la denunciata normativa regionale , emanata in forza della competenza legislativa esclusiva della regioneautonomain materia di tributi propri , investirebbe « la materia della concorrenza » . l evocazione dell art . 120
2008-102.txt1806818068l evocazione dell art . 120 cost . è parimenti generica . tale censura , infatti , non ha alcunaautonomiarispetto alla denunciata violazione dell art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , in
2008-102.txt1852218522, non è stato trasferito alla regione resistente , perché il primo comma dell art . 14 dello statuto diautonomiaespressamente esclude , con riferimento a tale demanio , che la regione sardegna succeda nei beni e diritti dello stato
2008-102.txt1901219012. in particolare , non v è parimenti dubbio che , con riferimento al mare territoriale , lo statuto diautonomiae i princípi del sistema tributario statale richiamati dall art . 8 , lettera h ) , dello statuto medesimo
2008-102.txt1913919139, primo comma , dello statuto , secondo cui « la sardegna con le sue isole è costituita in regioneautonoma[ … ] » . al contrario , né la lettera , né la ratio di detta disposizione autorizzano la
2008-102.txt1920519205termine ” territorio ” ; non la ratio , perché la norma ha solo la funzione di costituire la regioneautonomae non quella di determinare la sfera spaziale delle sue competenze legislative e amministrative . è invece evidente che ,
2008-102.txt1949019490la norma censurata , in quanto diretta a perseguire interessi tipicamente regionali e come tali espressamente valorizzati dallo statuto diautonomia, non è in contrasto con l evocato parametro costituzionale . 8 . 2.7 . – con la censura sub
2008-102.txt2181021810ribadito che i vincoli derivanti dall ordinamento comunitario si impongono al legislatore nazionale ( statale , regionale e delle provinceautonome) . da tale quadro normativo costituzionale consegue che , con la ratifica dei trattati comunitari , l italia è
2008-102.txt2183921839che , con la ratifica dei trattati comunitari , l italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridicoautonomo, integrato e coordinato con quello interno , ed ha trasferito , in base all art . 11 cost .
2008-102.txt2412824128giustizia ce anche con riferimento ad ” enti infrastatali ” che , come la regione resistente , sono dotati diautonomiastatutaria , normativa e finanziaria ( corte di giustizia , sentenza 6 settembre 2006 , c-88 / 03 , repubblica
2008-102.txt2555025550professionale attestati dalle rispettive università , scuole od enti di formazione , dei minori di diciotto anni , dei lavoratoriautonomiche soggiornano per ragioni di lavoro documentabili . l imposta si applica , per persona e per ogni giornata di
2008-102.txt25703257033 del 2001 , perché la regione non può stabilire un imposta comunale senza lasciare ai comuni nessun margine diautonomiase non la scelta se istituire o no l imposta ; b ) con l art . 3 cost .
2008-102.txt2590425904. – la normativa risultante dalla riforma del titolo v della parte ii della costituzione non prevede una forma diautonomiapiú ampia di quella dello statuto della regione sardegna e pertanto , ai sensi dell art . 10 della legge
2008-102.txt2598425984alla regione di istituire imposte comunali , va rilevato che tale principio non sussiste . in base allo statuto diautonomiaè , infatti , attribuita alla regione la potestà legislativa di disciplinare tributi propri , sempre che sia assicurata l
2008-102.txt2603126031con i princípi del sistema tributario dello stato . nell àmbito di detta potestà la regione può discrezionalmente modulare lautonomiatributaria dei comuni e , quindi , può anche limitarsi a rimettere ad essi la sola decisione di istituire o
2008-102.txt2607026070istituire o no i suddetti tributi . del resto , la piena discrezionalità della regione nel fissare la misura diautonomia– piú o meno ampia – che intende riservare al potere regolamentare tributario degli enti sub-regionali giustifica che nella specie
2008-102.txt2609526095ampia – che intende riservare al potere regolamentare tributario degli enti sub-regionali giustifica che nella specie sia stata lasciata allautonomiadei comuni la sola scelta se istituire o no un imposta interamente disciplinata dalla legge regionale , senza giungere ad
2008-102.txt2685426854al contrario , la rilevata natura regionale del tributo comporta che questo , ancorché applicato dai comuni nell àmbito dellautonomiaad essi attribuita dalla legge regionale , deve essere pagato solo da quei soggetti che , non essendo residenti nella
2008-102.txt2719727197la taxe de séjour francese ; l impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento già vigente nella comunitàautonomadelle isole baleari ; l impôt sur les chambres d hôtels et de pensions a bruxelles ; l imposta di
2008-102.txt2723927239di cui alla legge del trentino alto-adige 29 agosto 1976 , n . 10 , ancora parzialmente applicabile nella provinciaautonomadi bolzano ; l imposta di soggiorno già prevista in italia con il decreto-legge 24 novembre 1938 , n .
2008-11.txt649649. l eccezione è fondata . i giudici rimettenti non hanno articolato , con riferimento a dette disposizioni costituzionali ,autonomecensure , limitandosi ad indicare i menzionati parametri e a prospettare , senza motivarla , una lesione degli stessi ad
2008-145.txt8080pluriennale dello stato – legge finanziaria 2007 ) , in riferimento agli artt . 36 e 43 dello statuto diautonomia, all art . 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005 , n . 241 ( norme di attuazione dello
2008-145.txt378378rispettivamente , con « provvedimento del direttore dell agenzia delle entrate , emanato d intesa con la conferenza stato-città edautonomielocali » e con « provvedimento del direttore dell agenzia delle dogane » ) , senza che sia all uopo
2008-145.txt7937934 . 1 . – il comma 661 prevede , a carico delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome, misure volte al riequilibrio della finanza pubblica , che si aggiungono a quelle previste dal comma 660 del medesimo
2008-145.txt13181318possibilità del trasferimento di funzioni dallo stato alle regioni senza un contestuale trasferimento di risorse , determina una violazione dellautonomiafinanziaria della regione garantita dall art . 36 dello statuto e dall art . 119 cost . , rilevante sotto
2008-145.txt16031603esercizio di funzioni statali » non accompagnate da un simmetrico trasferimento di risorse – incide sull equilibrio finanziario e sullautonomiaregionale « al di fuori degli strumenti pattizi [ … ] individuati [ negli statuti ] , od anche liberamente
2008-145.txt16491649, lede il medesimo art . 10 , « mirante a garantire alle regioni a statuto speciale ed alle provinceautonomedi trento e bolzano quelle forme di autonomia più ampie contemplate dalle norme del nuovo titolo v » . nemmeno
2008-145.txt16571657« mirante a garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di trento e bolzano quelle forme diautonomiapiù ampie contemplate dalle norme del nuovo titolo v » . nemmeno tale questione è fondata . l evocato art
2008-145.txt17121712che disciplinano detti strumenti pattizi , perché si limita ad attribuire alle regioni a statuto speciale le forme di maggioreautonomiache il nuovo titolo v della parte ii della costituzione riconosce alle regioni a statuto ordinario ( sentenza n .
2008-145.txt21412141, è sufficiente a garantire che « la determinazione delle relative norme d attuazione venga effettuata , nel rispetto dellautonomiaregionale , dalla commissione paritetica prevista dall art . 43 dello statuto » ( sentenze n . 180 del 1980
2008-145.txt22172217art . 1 della legge n . 296 del 2006 , in riferimento all art . 43 dello statuto diautonomia, nonché agli artt . 3 , 81 e 119 cost . 5 . 1 . – il comma 830
2008-145.txt305930595 . – la ricorrente regione siciliana promuove , infine , in riferimento all art . 43 dello statuto diautonomia, questione di legittimità costituzionale del comma 832 del medesimo art . 1 della legge n . 296 del 2006
2008-145.txt35243524finanziaria , ma crea – con una legge statale ordinaria – una speciale funzione consultiva non prevista dallo statuto diautonomiae , al tempo stesso , sottrae alla medesima commissione il potere di stabilire essa stessa , con le norme
2008-162.txt19281928sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo , quando siano stabili nel tempo e presentinoautonomiafunzionale e reddituale » . anche in materia fiscale e fino all entrata in vigore dell art . 1 ,
2008-162.txt25932593particolare , le turbine , che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare , ad una unità immobiliare , una specificaautonomiafunzionale e reddituale stabile nel tempo , sono da considerare elementi idonei a descrivere l unità stessa ed influenti rispetto
2008-162.txt28432843dalla giurisprudenza di legittimità . in definitiva , anche il profilo codicistico non contrasta con la conclusione cui si puòautonomamentepervenire sulla base dei princípi della disciplina catastale . da quanto affermato , consegue che ogni possibile dubbio sulle modalità
2008-213.txt521521, n . 11 , recante « norme in materia di programmazione , di bilancio e di contabilità della regioneautonomadella sardegna . abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975 , n . 27 , della legge regionale 5 maggio
2008-335.txt11411141ancorché la norma denunciata non distingua espressamente tale quota da quella riferita al servizio di pubblica fognatura , tuttavia lautonomarilevanza di essa si desume dall espresso riferimento che l art . 3 , comma 42 , della legge 28
2008-335.txt41244124la logica unitaria sopra detta , in quanto introduce un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione . solo unautonomoprelievo tributario avulso dalla tariffa e , perciò , del tutto sganciato dal sistema del servizio idrico integrato potrebbe giustificare
2008-373.txt11491149il rapporto di filiazione e termina nel momento in cui il figlio maggiorenne è in condizione di avere una propriaautonomiaeconomica . secondo le medesime pronunce , l obbligo di prestare gli alimenti legali ai figli previsto dagli artt .
2008-442.txt612612ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma , concordata in sede di conferenza stato-città eautonomielocali e determinata forfetariamente per il servizio di raccolta , recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ; b )
2008-442.txt649649urbani ; b ) in forza della predetta disposizione , nella seduta del 20 marzo 2008 della conferenza stato-città eautonomielocali , il ministero della pubblica istruzione e gli enti locali interessati hanno raggiunto un accordo « per quanto riguarda
2008-442.txt758758rapporto sostanziale fatto valere nel giudizio principale ; vicenda che non influisce sul giudizio di costituzionalità , il quale èautonomorispetto al giudizio a quo e non si estingue « neppure nel caso in cui , per qualsiasi causa ,
2008-442.txt860860ritenere che l evocato art . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . prevede forme diautonomiapiú ampie di quelle statutarie e che , pertanto , è applicabile in luogo dello statuto speciale , ai sensi
2008-442.txt19731973168 del 2008 e n . 75 del 2006 ) , salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale allautonomiadei comuni . il denunciato art . 6 , comma 2 , della legge reg . n . 6 del
2008-64.txt18721872giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie . non sussistono ragioni , pertanto , perché questa corte proceda ad unaautonomavalutazione circa la natura del cosap . 3 . – dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del cosap discende ,
2009-141.txt10551055. in mancanza di una giurisprudenza di legittimità sulla natura del cimp , questa corte deve necessariamente procedere ad unautonomoesame delle caratteristiche del prelievo , al fine di individuarne la natura ; e ciò diversamente da quanto fatto ,
2009-141.txt31963196degli abusi hanno la loro fonte nella legge e nel regolamento comunale , senza che sia dato alcun rilievo allautonomiacontrattuale delle parti . 2 . 3.5 . – a tale conclusione non può opporsi che , nel caso di
2009-141.txt35183518, non è titolare di diritti propri su di essi , idonei ad essere scambiati sul mercato con atti diautonomiaprivata , ma è solo ente esponenziale dei relativi interessi pubblici e può vantare diritti solo sui singoli beni che
2009-227.txt11471147» i fabbricati « diversi dai fabbricati rurali » , mentre questi ultimi – poiché non produttivi di un redditoautonomo– andavano iscritti , unitamente all area sulla quale insistevano , nel « catasto dei terreni » . da ciò
2009-227.txt17921792l altro , espunto qualsiasi riferimento ai fabbricati strumentali , facendo seguire alla disposizione in tal modo sostituita , unautonomocomma 3-bis . quest ultimo precisava che il carattere della ruralità fiscale dei fabbricati strumentali doveva essere riconosciuto « alle
2009-238.txt32153215rifiuti , mentre è , di regola , irrilevante la circostanza che il soggetto passivo abbia , in concreto ,autonomamenteprovveduto allo smaltimento ( art . 62 , commi 2 , 3 e 5 ) . il prelievo , dunque
2009-238.txt35393539non svolgimento , svolgimento per periodi stagionali , nonché per i casi in cui l utente dimostri di aver provvedutoautonomamenteallo smaltimento in periodi di protratto mancato svolgimento del servizio , ove l autorità sanitaria competente abbia riconosciuto una situazione
2009-238.txt64596459o extratributaria ) della tia , oggetto di contrastanti opinioni anche nella dottrina , è perciò necessario procedere ad unautonomoed analitico esame delle caratteristiche di tale prelievo . al riguardo , non rilevano né la formale denominazione di «
2009-238.txt86758675sensi dell art . 49 , comma 14 , del d.lgs . n . 22 del 1997 , perfino lautonomoavviamento a recupero dei rifiuti , da parte del produttore di essi , non comporta l esclusione dal pagamento ,
2009-298.txt234234– minore imposta quantificata in € 1.700 milioni – secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza stato-città edautonomielocali ( art . 1 , comma 4 , primo , secondo e terzo periodo , e comma 5 )
2009-298.txt439439che « relativamente alle regioni a statuto speciale , ad eccezione delle regioni sardegna e sicilia , ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano , i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti , che
2009-298.txt663663interno – con cui si provvede , secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di conferenza stato-città edautonomielocali , alla erogazione del rimborso ai comuni per la minore imposta riscossa – deve essere emanato entro trenta giorni
2009-298.txt11951195aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato » – lede l «autonomiafinanziaria regionale e degli ee.ll . » , riducendo le risorse di cui tali enti possono disporre e penalizzando i
2009-298.txt17151715che « relativamente alle regioni a statuto speciale , ad eccezione delle regioni sardegna e sicilia , ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano , i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti , che
2009-298.txt17741774delle relative norme di attuazione » . essa , dunque , applicandosi alle sole regioni a statuto speciale e provinceautonome, non esplica effetti per la ricorrente , che è una regione a statuto ordinario , con conseguente carenza di
2009-298.txt19441944nell art . 1 del decreto-legge n . 93 del 2008 . tuttavia essa , nel lamentare la violazione dellautonomiafinanziaria delle regioni e degli enti locali e del principio di leale collaborazione , ha fornito un adeguata motivazione solo
2009-298.txt21052105comuni la minore imposta che deriva dalla menzionata esclusione secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza stato-città edautonomielocali ( commi 4 e 5 ) ; a . 3 . ) sospendere , fino alla definizione dei contenuti
2009-298.txt24862486, che escludono l applicazione dell ici in riferimento all abitazione principale . non hanno ad oggetto norme incidenti sullautonomiafinanziaria regionale e degli enti locali e , pertanto , sono inammissibili per insufficienza di motivazione le questioni relative alle
2009-298.txt29512951[ . . . ] in tema di finanza regionale e locale , tra le attribuzioni regionali e quelle delleautonomielocali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali
2009-298.txt31213121alla quale ricondurre la materia cui è ascrivibile la disposizione denunciata e si sia limitata a prospettare la lesione dellautonomiafinanziaria propria e degli enti locali garantita dall art . 119 cost . , affermando che , per gli enti
2009-298.txt32633263distinta da quella in punto di fondatezza . la regione deduce , come si è visto , la violazione dellautonomiafinanziaria degli enti locali e l ammissibilità di tale questione non viene meno osservando nel merito che detta autonomia non
2009-298.txt32823282dell autonomia finanziaria degli enti locali e l ammissibilità di tale questione non viene meno osservando nel merito che dettaautonomianon è stata lesa , nella specie , dall esercizio della potestà legislativa esclusiva dello stato . 7 . 3
2009-298.txt40284028« sembrano aggravare i termini della protestata violazione costituzionale [ … ] cosí ribadendosi il vulnus procurato al principio diautonomiafinanziaria regionale » . la ricorrente , dunque , richiama tali disposizioni solo per argomentare la dedotta lesione dell autonomia
2009-298.txt40484048autonomia finanziaria regionale » . la ricorrente , dunque , richiama tali disposizioni solo per argomentare la dedotta lesione dellautonomiafinanziaria regionale . 8 . – nella memoria depositata in prossimità dell udienza la ricorrente ha formulato ulteriori questioni di
2009-298.txt45864586stato » e c ) un meccanismo di rimborso dell imposta non percepita agli enti locali – ledono l «autonomiafinanziaria regionale e degli ee.ll . » , riducendo di fatto le risorse di cui tali enti possono disporre .
2009-298.txt47154715può essere esercitata dallo stato anche per il tramite di norme di dettaglio , senza che ciò implichi violazione dellautonomiatributaria delle regioni destinatarie del gettito ( ex plurimis : sentenze n . 168 del 2008 ; n . 451
2009-298.txt50535053del 2008 prevede il rimborso ai singoli comuni ( secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza stato-città edautonomielocali ) della minore imposta – quantificata dalla legge in € 1.700 milioni – conseguente all esclusione dell ici sull
2009-298.txt51105110, primo periodo ) . né può allegarsi , come fa la ricorrente , che dette disposizioni ledono l «autonomiafinanziaria regionale e degli ee.ll . » , in quanto penalizzano i medesimi enti « nel giudizio delle agenzie di
2009-299.txt11781178, da emanare , sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , entro il termine di cui all art . 1 , comma 1 , del
2009-334.txt99considerato in diritto 1 . – la provinciaautonomadi trento ( registro ricorsi n . 71 del 2008 ) e la regione siciliana ( registro ricorsi n .
2009-334.txt182182per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della parziale identità delle norme censurate . 2 . – la provinciaautonomadi trento censura l art . 77-quater , comma 7 , del decreto-legge n . 112 del 2008 , convertito
2009-334.txt245245, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello stato devono essere versate per le regioni , le provinceautonomee gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato .
2009-334.txt316316in conto interessi , nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e di bolzano » . la ricorrente evoca quale parametro di costituzionalità l art . 8 , comma
2009-334.txt393393attuazione del titolo vi dello statuto speciale , stabilisce che « il versamento alla regione trentino-alto adige e alle provinceautonomedi trento e di bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2 , 4 , 5 e 6
2009-334.txt446446accreditamento ai conti correnti accesi presso la tesoreria centrale a favore degli enti suddetti » . ad avviso della provinciaautonoma, la disposizione censurata si pone in contrasto con tale parametro , perché stabilisce che i versamenti a favore delle
2009-334.txt468468la disposizione censurata si pone in contrasto con tale parametro , perché stabilisce che i versamenti a favore delle provinceautonome– comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali – debbono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere
2009-334.txt546546, per il presidente del consiglio dei ministri , ha eccepito l inammissibilità della questione , sostenendo che la provinciaautonomadi trento non avrebbe dedotto alcuna motivazione circa la violazione del titolo vi dello statuto speciale e dell art .
2009-334.txt659659del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il titolo vi dello statuto diautonomiaè stato menzionato nel ricorso non come parametro , ma al solo scopo di ricordare che ad esso è stata
2009-334.txt843843prescindere dall utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione . 2.2 . – nel merito , la provinciaautonomadi trento lamenta – come si è visto – che , secondo la norma censurata « le entrate costituite da
2009-334.txt885885, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello stato devono essere versate per le regioni , le provinceautonomee gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato »
2009-334.txt967967la questione è fondata . non v è dubbio , infatti , che le contabilità speciali infruttifere intestate alle provinceautonomepresso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato , di cui alla norma censurata , sono diverse da quelle relative
2009-334.txt11081108, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del trentino-alto adige , deve estendere la sua efficacia anche alla provinciaautonomadi bolzano . 3 . – la regione siciliana censura il medesimo comma 7 dell art . 77-quater , del
2009-334.txt15021502tesoreria statale anche le entrate « connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e di bolzano » , sottrae liquidità al sistema regionale , perché non si limita a porre «
2009-74.txt7474primo periodo , che « in sede di prima applicazione , i maggiori introiti a favore del bilancio della regioneautonomafriuli-venezia giulia derivanti dall applicazione del comma 4 dell art . 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007 , n
2009-74.txt186186decreto legislativo n . 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo stato alla medesima regioneautonoma» . 1 . 1 . – quanto al primo periodo della disposizione censurata , la ricorrente lamenta che esso
2009-74.txt231231gli artt . 48 e 49 dello statuto speciale , che attribuiscono alla regione , al fine di garantirne lautonomiafinanziaria , i « sei decimi del gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche » riscosse nel territorio della
2009-74.txt282282, del d.lgs . 31 luglio 2007 , n . 137 ( norme di attuazione dello statuto speciale della regioneautonomafriuli-venezia giulia in materia di finanza regionale ) – secondo il quale , « a decorrere dalla data di entrata
2009-74.txt9689682007 , che ne costituisce attuazione , è fondata . l art . 48 dello statuto garantisce alla regione lautonomiafinanziaria e , al fine di perseguire tale obiettivo , il successivo art . 49 le attribuisce la « quota
2009-74.txt11041104censurata , prevedendo che « in sede di prima applicazione , i maggiori introiti a favore del bilancio della regioneautonomafriuli-venezia giulia derivanti dall applicazione del comma 4 dell art . 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007 , n
2009-74.txt17391739decreto legislativo n . 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo stato alla medesima regioneautonoma» – non ha mai avuto applicazione ed è stata espressamente ” soppressa ” dall art . 47-ter , secondo
2010-116.txt17871787, nel senso che l ordinamento finanziario della regione si basa « sull esercizio di una potestà impositiva del tuttoautonomadella regione , in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello stato » ( sentenza n . 138 del 1999
2010-116.txt33473347territorialità del tributo , nel luogo in cui l impresa ha la sua sede , escludendosi che assuma rilevanza edautonomia, ai fini tributari , il singolo stabilimento o la singola filiale . l art . 37 dello statuto ,
2010-116.txt45584558, per quanto attiene alle regioni a statuto speciale , a dette regioni , in conformità ai rispettivi statuti diautonomia. la regione siciliana aveva puntualmente riprodotto la norma statale in una propria legge regionale , ma lo stato si
2010-116.txt50615061luogo del domicilio fiscale del sostituto stesso . il versamento dell imposta da parte del sostituto – obbligato in viaautonomarispetto al soggetto sostituito ed « in luogo » di questo ( ai sensi dell art . 64 del d.p.r
2010-116.txt64656465conguaglio finale , con dichiarazione unitaria e complessiva , è effettuato dal deposito centrale , in roma , dell amministrazioneautonomaper i monopoli di stato . in tale sistema , lo speciale tipo di iva dovuta sulla base del prezzo
2010-123.txt24412441. 119 cost . , « non è ammissibile , in materia tributaria , una piena esplicazione di potestà regionaliautonomein carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal parlamento nazionale » ( sentenze n . 102 del 2008 e
2010-182.txt99considerato in diritto 1 . – la provinciaautonomadi trento censura l art . 13-bis , comma 8 , del decreto-legge 1 luglio 2009 , n . 78
2010-182.txt178178delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino-alto adige ) , il quale prevede che spettano alle provinceautonome« i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate » ;
2010-201.txt1201120142 del 2009 , di cui viene denunciato il contrasto con gli artt . 32 e 33 dello statuto diautonomiae con le « relative » norme di attuazione approvate con il d.p.r . n . 1825 del 1961 .
2010-201.txt15441544denunciata istituisce – in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano – « un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale
2010-201.txt15681568di bolzano – « un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provinciaautonoma» , i cui cómpiti e funzioni – secondo la ricorrente – « potrebbero » rivelarsi una duplicazione di quelli
2010-201.txt17011701comma 2 , della medesima legge , il quale stabilisce che « alle regioni a statuto speciale ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano si applicano , in conformità con gli statuti , esclusivamente le disposizioni di cui agli
2010-201.txt17821782stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle provinceautonomesono quelli contenuti negli artt . 15 , 22 e 27 . di conseguenza , non sono applicabili alla regione
2010-201.txt19661966n . 42 del 2010 , trattandosi di norma applicabile anche alle regioni a statuto speciale ( e alle provinceautonome) , e perciò alla ricorrente . la norma impugnata , in attuazione del principio di leale collaborazione : a
2010-201.txt20082008prevede l istituzione , presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , di « un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto
2010-201.txt20332033bolzano , di « un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provinciaautonoma» , costituito dai ministri per i rapporti con le regioni , per le riforme per il federalismo , per
2010-201.txt20792079economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome; b ) attribuisce a detto « tavolo di confronto » la competenza ad individuare « linee guida , indirizzi
2010-201.txt21142114individuare « linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomeagli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all entrata
2010-201.txt25052505» ) , nell àmbito della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano . il « tavolo » rappresenta , dunque , il luogo in cui si realizza
2010-201.txt25392539, il luogo in cui si realizza , attraverso una permanente interlocuzione , il confronto tra lo stato e leautonomiespeciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione , secondo
2010-342.txt24241 . – la regione siciliana ha sollevato , con riferimento agli artt . 36 e 37 dello statuto diautonomiaregionale ( regio decreto 15 maggio 1946 , n . 455 , recante « approvazione dello statuto della regione siciliana
2010-342.txt10941094violati i principi costituzionali in tema di finanza regionale , contenuti negli artt . 36 e 37 dello statuto diautonomiae nell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , in base ai quali , invece
2010-342.txt13311331gli artt . 5 e 7 . . . ] sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle provincieautonomedi trento e bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti » . non vi è dubbio che l applicazione di siffatta
2010-342.txt20962096quelli derivanti dal rispetto delle norme statutarie , o di relativa attuazione , pertinenti le regioni speciali e le provincieautonome. si tratta , del resto , di un percorso argomentativo già seguito da questa corte nei sopra ricordati casi
2010-357.txt4242il presidente del consiglio dei ministri ha promosso diverse questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge della provinciaautonomadi trento riguardanti , in àmbito provinciale : 1 ) la variazione dell aliquota speciale dell irap applicabile ai soggetti
2010-357.txt224224stato con i due ricorsi ha ad oggetto l art . 3 , comma 2 , della legge della provinciaautonomadi trento 28 marzo 2009 , n . 2 ( disposizioni per l assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2010-357.txt248248marzo 2009 , n . 2 ( disposizioni per l assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della provinciaautonomadi trento – legge finanziaria di assestamento 2009 ) , sia nella versione originaria ( ricorso n . 35 del
2010-357.txt319319, n . 19 , recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della provinciaautonomadi trento – legge finanziaria provinciale 2010 » ( ricorso n . 37 del 2010 ) . il comma censurato
2010-357.txt3823822001 , n . 11 » ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della provinciaautonomadi trento – legge finanziaria ) , è prorogata « per il » ( versione originaria ) ovvero « fino
2010-357.txt917917il comma 2 dell art . 6 della legge provinciale n . 11 del 2001 rende applicabile , nella provinciaautonoma, l aliquota speciale fissata dal vigente testo dell art . 45 , comma 1 , del d.lgs . n
2010-357.txt10861086dell art . 16 dello stesso d.lgs . n . 446 del 1997 consente alle regioni ( ed alle provinceautonome) di variare fino ad un massimo di un punto percentuale solo l aliquota ” base ” dell irap (
2010-357.txt13341334il ricorrente deduce che la censurata normativa provinciale : a ) eccede le competenze legislative provinciali previste dallo statuto dautonomia( che non attribuiscono alla provincia competenze in materia di irap ) ; b ) introduce nella disciplina di un
2010-357.txt14011401modifica che non è permessa dalla evocata normativa statale interposta , la quale consente alle regioni ( e alle provinceautonome) la variazione dell aliquota ” base ” e non delle aliquote ” speciali ” di detto tributo . 2
2010-357.txt14281428base ” e non delle aliquote ” speciali ” di detto tributo . 2 . 1 . – la provinciaautonomasolleva due eccezioni di inammissibilità della questione : la prima eccezione attiene alla questione riferita alla sola versione vigente della
2010-357.txt23782378modificazione dell aliquota speciale dell irap anche per il periodo successivo alla trasformazione dell imposta in tributo proprio della provinciaautonoma( cosiddetta ” regionalizzazione ” dell irap ) , fissata dalla legge statale , da ultimo , nel 1 gennaio
2010-357.txt25872587imposta per i quali l irap deve già essere qualificata come « tributo proprio » della regione o della provinciaautonoma( cioè per il periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2010 e per il periodo d imposta successivo
2010-357.txt26402640consiglio approva [ . . . ] la determinazione di impugnare [ . . . ] la legge della provinciaautonomadi trento del 28 marzo 2009 , n . 2 » sulla base « di quanto specificato nell allegata relazione
2010-357.txt27662766244 / 07 , eccede dalla competenza statutaria provinciale di cui agli artt . 8 e 9 dello statuto diautonomia, si pone in contrasto con l art . 16 , d.lgs . n . 446 / 97 , e
2010-357.txt2958295816 , comma 3 , del d.lgs . n . 446 del 1997 consente alle regioni ( e alle provinceautonome) di modificare l aliquota base e le aliquote speciali dell irap ( comma 1 e comma 2 dell art
2010-357.txt33293329del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2009- 2011 della provinciaautonomadi trento – legge finanziaria provinciale 2009 ) , che , a decorrere dal periodo d imposta in corso al
2010-357.txt34283428» regionale – nell accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle regioni ( o provinceautonome) – , ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e , quindi ,
2010-357.txt36303630possono modificare l aliquota ( solo ) « nei limiti stabiliti dalle leggi statali » ; c ) la provinciaautonomadi trento provvede all attuazione del comma in conformità all art . 3 , commi 158 e 159 , della
2010-357.txt37283728finanziario in corso al 1 gennaio 2009 , è istituita l ipap , quale « tributo proprio » della provinciaautonomadi trento , « ai sensi del comma 43 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 , n .
2010-357.txt39503950dell aliquota speciale dell irap stabilita dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell art . 73 dello statuto dautonomia, intervenuta a far data dal 1 gennaio 2010 . infatti , il comma 107 dell art . 2 della
2010-357.txt43114311considerate come fisse dalla legge statale ; b ) riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle provinceautonome, alle quali è lasciata la responsabilità della scelta di una minore entrata tributaria attraverso la riduzione delle aliquote ;
2010-357.txt43464346attraverso la riduzione delle aliquote ; c ) non riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle provinceautonome, per i quali , invece , lo stato ha ritenuto necessario stabilire solo un aliquota fissa , al fine
2010-357.txt44084408irap oggetto del presente giudizio risponde alle enunciate condizioni richieste dal comma 1-bis dell art . 73 dello statuto dautonomiacome sopra interpretato . infatti essa : 1 ) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle province
2010-357.txt44294429come sopra interpretato . infatti essa : 1 ) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle provinceautonome; 2 ) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell art . 16 del d.lgs . n . 446
2010-357.txt51365136comunque cessata , sul punto , perché il sopravvenuto art . 22 , comma 1 , della legge della provinciaautonomadi trento n . 19 del 2009 ha modificato il censurato art . 56 , comma 1 , della legge
2010-357.txt51595159n . 19 del 2009 ha modificato il censurato art . 56 , comma 1 , della legge della provinciaautonomadi trento n . 2 del 2009 , abrogandolo in parte qua , prima ancora che questo fosse stato mai
2010-357.txt52395239materia del contendere va accolta . il sopravvenuto art . 22 , comma 1 , della citata legge della provinciaautonomadi trento n . 19 del 2009 , entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell art .
2010-357.txt52815281della stessa legge , ha infatti modificato il censurato art . 56 , comma 1 , della legge della provinciaautonomadi trento n . 2 del 2009 , inserendo , dopo la frase « dare attuazione alle finalità dell articolo
2010-357.txt56235623titolo v della parte ii della costituzione , che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto diautonomiaalla provincia autonoma di trento . poiché la suddetta riforma , in forza del principio ricavabile dall art . 10
2010-357.txt56265626parte ii della costituzione , che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto di autonomia alla provinciaautonomadi trento . poiché la suddetta riforma , in forza del principio ricavabile dall art . 10 della legge costituzionale
2010-357.txt56605660dall art . 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n . 3 , non restringe la sfera diautonomiagià spettante alla provincia autonoma , deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella provincia
2010-357.txt56655665legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n . 3 , non restringe la sfera di autonomia già spettante alla provinciaautonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella provincia di trento , riconosciuta alla
2010-357.txt5757575737 del 2010 , ha ad oggetto l art . 45 , comma 5 , della citata legge della provinciaautonomadi trento n . 19 del 2009 . detto comma stabilisce che « per i lavori pubblici i cui bandi
2010-357.txt6046604645 : a ) eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli artt . 8 e 9 dello statuto diautonomia; b ) si pone in contrasto con « una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di
2011-152.txt167167a statuto speciale e quindi applicabili anche a queste ultime , sarebbero lesive delle attribuzioni della regione siciliana e dellautonomiafinanziaria della stessa , quali risultano dagli artt . 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 ,
2011-152.txt511511d.l . in esame non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni adautonomiaspeciale , deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili anche nella regione siciliana . 4 . – nel merito
2011-152.txt631631di nuova istituzione , né una entrata derivante dall aumento di aliquota di un imposta preesistente , sarebbe lesiva dellautonomiafinanziaria regionale garantita dagli artt . 36 e 37 dello statuto ed in specie del principio posto all art .
2011-185.txt26902690si discorre si inscrive nell ambito di un riparto costituzionale di competenze in cui è evidente pure un grado diautonomiafinanziaria afferente all accisa , della quale la regione dispone in base all art . 49 del proprio statuto ,
2011-247.txt993993ipotesi di definizione agevolata di tributi : 1 ) la « definizione automatica di redditi di impresa e di lavoroautonomoper gli anni pregressi mediante autoliquidazione » ( art . 7 ) ; 2 ) l « integrazione degli imponibili
2011-247.txt4532453257 del d.p.r . n . 633 del 1972 in base ad una scelta degli uffici tributari , ma operanoautonomamenteallorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs . n .
2011-280.txt15411541degli impianti di smaltimento la cui gestione è il presupposto del contributo ; c ) costituisce l esito di unautonomoprocedimento amministrativo non collegato in alcun modo alla corresponsione del contributo medesimo . oltre a ciò , va osservato che
2011-280.txt21122112víola il primo comma dell art . 119 cost . nella parte in cui stabilisce che « le regioni hannoautonomiafinanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica » . è quindi opportuno esaminare prioritariamente la censura
2011-280.txt22152215n . 271 del 1986 ) nel senso che la potestà legislativa tributaria regionale – che costituisce un aspetto dellautonomiafinanziaria garantita alle regioni – non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che
2011-323.txt8989, della costituzione , questione di legittimità costituzionale dell art . 27 , comma 4 , della legge della provinciaautonomadi trento 27 dicembre 2010 , n . 27 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale
2011-323.txt113113dicembre 2010 , n . 27 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della provinciaautonomadi trento – legge finanziaria provinciale 2011 ) . la disposizione impugnata stabilisce che : « per il periodo di
2011-323.txt512512il trentino-alto adige ; b ) víola sia l art . 73 , comma 1-bis , del medesimo statuto diautonomia– che consente alle province autonome del trentino-alto adige di modificare aliquote e di prevedere esenzioni , detrazioni e deduzioni
2011-323.txt518518víola sia l art . 73 , comma 1-bis , del medesimo statuto di autonomia – che consente alle provinceautonomedel trentino-alto adige di modificare aliquote e di prevedere esenzioni , detrazioni e deduzioni soltanto relativamente ai tributi erariali «
2011-323.txt866866. non può essere condivisa , pertanto , la tesi del ricorrente secondo cui , in base allo statuto diautonomia, le province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente consentita dalla legge statale . il suddetto
2011-323.txt10021002. 2.2 . – nella specie , il denunciato art . 27 , comma 4 , della legge della provinciaautonomadi trento n . 27 del 2010 rispetta tutte le condizioni ed i limiti previsti dal citato art . 73
2011-323.txt10971097di cui all art . 26 del d.lgs . n . 446 del 1997 , è interamente devoluto alle provinceautonome, ai sensi degli artt . 15 e 24 , comma 2 , del medesimo decreto legislativo ; b )
2011-323.txt14501450. 2 , sono state « approvate ai sensi e per gli effetti dell articolo 104 » dello statuto diautonomia; b ) il primo comma di quest ultimo articolo prevede che le norme del titolo vi dello statuto stesso
2011-323.txt15351535e delle due province » ; c ) per costante giurisprudenza di questa corte , le norme dello statuto diautonomiaadottate con tale speciale procedimento « possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità » ( sentenza n .
2011-338.txt29442944conto della diversità di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all accertamento tributario ed alle relative sanzioni , peraltro giàautonomamentepreviste dal d.lgs . n . 504 del 1992 . 8 . – in definitiva , va dichiarata l illegittimità
2012-02.txt9393) , questioni di legittimità costituzionale dell art . 1 , commi 1 e 2 , della legge della provinciaautonomadi bolzano 23 dicembre 2010 , n . 15 ( disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l
2012-02.txt708708alla provincia dallo stesso comma 1-bis dell art . 73 dello statuto . 3 . – la difesa della provinciaautonomaha eccepito l inammissibilità della questione promossa in riferimento agli artt . 8 e 9 del d.p.r . n .
2012-02.txt11321132interpretata nel senso che , nell ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle provinceautonome, queste , ove la legge statale consenta loro una qualche manovra sulle aliquote , sulle esenzioni , sulle detrazioni
2012-02.txt12271227essere condivisa la tesi – sostenuta dal ricorrente presidente del consiglio – secondo cui , in base allo statuto diautonomia, le province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente loro consentita dalla legge statale . al
2012-02.txt12621262consentita dalla legge statale . al contrario , il comma 1-bis dell art . 73 dello statuto attribuisce alle provinceautonomeampia libertà di manovra e le autorizza ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello stato e
2012-02.txt13471347applicazione dell aliquota massima fissata dalla legge statale . nel rispetto di tale limite quantitativo , dunque , le provinceautonome« potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione dell aliquota
2012-02.txt142514252010 rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-bis per l introduzione , da parte della provinciaautonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale . le disposizioni impugnate , infatti , nell introdurre esenzioni dell
2012-02.txt1520152050 , comma 5 , del d.lgs . n . 446 del 1997 ) e , quindi , alle provinceautonome; b ) traggono fondamento da una norma statale ( il comma 3 dell art . 50 del medesimo d.lgs
2012-135.txt125212522 dell art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2012-142.txt1111considerato in diritto 1 . – la giunta della provinciaautonomadi trento – con deliberazione dell 8 settembre 2011 , n . 1931 , adottata d urgenza ai sensi dell
2012-142.txt304304la ricorrente premette che la tassa automobilistica provinciale è stata istituita con l art . 4 della legge della provinciaautonomadi trento 11 settembre 1998 , n . 10 ( misure collegate con l assestamento del bilancio per l anno
2012-142.txt416416del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2010 ” ) . su tale premessa , la provinciaautonomadeduce che lo stato , con la disposizione impugnata , nel prevedere che l addizionale erariale « è da versare
2012-142.txt491491interpreti nel senso che lo stato ha con essa istituito « una imposta nuova e propria » – la provinciaautonomadi trento deduce la violazione dell art . 75 , lettera g ) , dello statuto , che riserva alla
2012-142.txt642642rectius : art . 75 , comma 1 , alinea e lettera g ) ] , dello statuto speciale diautonomia. inoltre la norma impugnata , imponendo alla provincia autonoma una forma di concorso al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio
2012-142.txt652652e lettera g ) ] , dello statuto speciale di autonomia . inoltre la norma impugnata , imponendo alla provinciaautonomauna forma di concorso al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica senza osservare lo specifico procedimento concordato previsto
2012-142.txt924924legittimità costituzionale in via principale ed applicabile anche per l impugnazione delle leggi statali o regionali da parte delle provinceautonome, a norma del secondo comma dell art . 32 della legge 11 marzo 1953 n . 87 ( norme
2012-142.txt975975richiamato dall art . 36 della medesima legge , in riferimento agli artt . 97 e 98 dello statuto dautonomia. dalla data del 14 settembre , in cui era stata effettuata la notificazione al presidente del consiglio dei ministri
2012-142.txt18041804dello statuto alla competenza del consiglio provinciale . il fatto , però , che in base al suddetto statuto dautonomiasia consentito alla giunta provinciale di proporre ricorso salvo ratifica non significa che questa sia irrilevante ai fini del giudizio
2012-142.txt28582858anche per l obiettiva incertezza interpretativa delle norme processali in materia , un errore scusabile tale da ingenerare nelle provinceautonomel affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito . questa corte ritiene , pertanto , di dover
2012-142.txt31053105relativa all anno 2011 ( primo periodo del comma 21 ) è rimasta immutata sia perché la censura della provinciaautonomaè rivolta alla prevista riserva allo stato del gettito dell addizionale , indipendentemente dall entità dell addizionale stessa e dall
2012-142.txt32193219sulla tassa automobilistica , illegittimamente stabilisce l appropriazione da parte dello stato del gettito di un tributo proprio della provinciaautonomain violazione dell art . 73 dello statuto . in via subordinata , afferma che la medesima normativa , nel
2012-142.txt35293529dal 1 gennaio 2010 , ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell art . 73 dello statuto dautonomia– , costituisce maggiorazione di un tributo provinciale , con la conseguenza che anche il gettito di tale addizionale andrebbe
2012-142.txt40324032víola gli articoli 73 e 75 , comma 1 , alinea e lettera g ) , dello statuto speciale diautonomia, difettando le condizioni poste dall art . 9 del d.lgs . n . 268 del 1992 , per la
2012-142.txt42154215l evocato art . 75 , comma 1 , alinea e lettera g ) , dello statuto riserva alle provinceautonome« i nove decimi » delle « entrate tributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate [ . .
2012-142.txt51375137. – da quanto precede risulta che il gettito dell addizionale erariale in esame , percetto nel territorio della provinciaautonoma, non può essere attribuito integralmente allo stato , perché non è delimitato temporalmente . tale gettito , pertanto ,
2012-142.txt52535253seconda questione . 6 . – data l identità della normativa statutaria e di attuazione dello statuto riguardante la provinciaautonomaricorrente e la provincia autonoma di bolzano , la presente pronuncia – con riferimento all attribuzione del gettito dell addizionale
2012-142.txt52585258– data l identità della normativa statutaria e di attuazione dello statuto riguardante la provincia autonoma ricorrente e la provinciaautonomadi bolzano , la presente pronuncia – con riferimento all attribuzione del gettito dell addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale
2012-143.txt464464dovuto nei processi tributari . la questione non è fondata . in virtù dell art . 36 dello statuto diautonomiaspeciale e dell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , spettano alla regione siciliana tutte
2012-143.txt910910derivante dall applicazione dell imposta di bollo , è in quella sede che l ente regionale può difendere la propriaautonomiafinanziaria dalla lesione che ne deriverebbe , attraverso gli strumenti appropriati , ivi incluso il conflitto di attribuzioni ( sentenze
2012-22.txt18431843. ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero , secondo il giudizio politico del governo , profiliautonomidi necessità e urgenza , le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e
2012-22.txt30883088accedere al fondo nazionale della protezione civile , in presenza di un persistente accentramento statale del servizio , ledono lautonomiadi entrata delle stesse . parimenti , le suddette norme ledono l autonomia di spesa , poiché obbligano le regioni
2012-22.txt31013101accentramento statale del servizio , ledono l autonomia di entrata delle stesse . parimenti , le suddette norme ledono lautonomiadi spesa , poiché obbligano le regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali ( servizio nazionale
2012-22.txt35313531la riserva di legge in materia tributaria , e con l art . 123 cost . , poiché lede lautonomiastatutaria regionale nell individuare con norma statale l organo della regione titolare di determinate funzioni ( ex plurimis , sentenze
2012-223.txt856856è caratterizzato da un automatismo legale , che si pone « come guarentigia idonea a garantire il precetto costituzionale dellautonomiaed indipendenza dei giudici , valore che deve essere salvaguardato anche sul piano economico » , con la conseguenza che
2012-223.txt31223122, esclusa l indennità integrativa speciale , ottenuti dagli altri pubblici dipendenti ( appartenenti alle amministrazioni statali , alle aziendeautonomedello stato , università , regioni , provincie e comuni , ospedali ed enti di previdenza ) . la percentuale
2012-223.txt38773877indipendenza economica delle magistrature non ha significato l esclusione di tale aspetto dal complesso di condizioni necessario per realizzare lautonomiaed indipendenza delle stesse ( resoconti dei lavori dell assemblea 6 novembre 1947 , nella seduta pomeridiana ; 20 novembre
2012-223.txt40164016del trattamento economico dei magistrati , la legge , sulla base dei principi costituzionali , ha messo al riparo lautonomiae l indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza , che potesse , sia pure potenzialmente , menomare tale
2012-223.txt40624062contrattualistica . in tale assetto costituzionale , pertanto , il rapporto fra lo stato e la magistratura , come ordineautonomoed indipendente , eccede i connotati di un mero rapporto di lavoro , in cui il contraente-datore di lavoro possa
2012-223.txt49774977ciò stesso la violazione dell art . 3 cost . , nonché dei ricordati principi costituzionali posti a presidio dellautonomiae dell indipendenza della magistratura . la disciplina in esame realizza , infatti , una ingiustificata disparità di trattamento fra
2012-223.txt55655565correlandosi al peculiare status dei magistrati , costituisce una componente del loro normale trattamento economico , soggetto ad una regolamentazioneautonoma. tale componente , tuttavia , secondo la corte , è necessariamente correlata al concreto esercizio delle funzioni , in
2012-223.txt57035703di corresponsione e di rivalutazione , sia dal punto di vista della specialità della sua ispirazione al precetto costituzionale diautonomiaed indipendenza ( ordinanze n . 346 del 2008 , n . 137 del 2008 , n . 290 del
2012-223.txt61016101tali somme . per altro verso , poi , trattandosi di una componente del trattamento economico collegata ai principi diautonomiaed indipendenza della magistratura , la sua riduzione , in sé , in aggiunta alla mancata rivalutazione , determinerebbe un
2012-241.txt1515considerato in diritto 1 . – quattro regioni a statuto speciale , la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ( ricorso n . 135 del 2011 ) , la regione autonoma friuli-venezia
2012-241.txt3434regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste ( ricorso n . 135 del 2011 ) , la regioneautonomafriuli-venezia giulia ( ricorso n . 139 del 2011 ) , la regione siciliana ( ricorso n . 140 del
2012-241.txt6060. 139 del 2011 ) , la regione siciliana ( ricorso n . 140 del 2011 ) e la regioneautonomasardegna ( ricorso n . 160 del 2011 ) hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del
2012-241.txt355355parametro : a ) gli artt . 3 , 117 e 119 della costituzione ( con il ricorso della regioneautonomasardegna ) ed il principio di leale collaborazione ( con i ricorsi delle regioni autonome valle d aosta e friuli-venezia
2012-241.txt370370con il ricorso della regione autonoma sardegna ) ed il principio di leale collaborazione ( con i ricorsi delle regioniautonomevalle d aosta e friuli-venezia giulia ) ; b ) gli artt . 48-bis e 50 , comma quinto ,
2012-241.txt503503governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell articolo 119 della costituzione ) , con il ricorso della regioneautonomavalle d aosta ; c ) gli artt . 48 , 49 , 63 , commi primo e quinto ,
2012-241.txt631631. 23 gennaio 1965 , n . 114 , concernente la finanza regionale ) , con il ricorso della regioneautonomafriuli-venezia giulia ; d ) gli artt . 36 e 37 del r.d.lgs . 15 maggio 1946 , n .
2012-241.txt74274226 febbraio 1948 , n . 3 ( statuto speciale per la sardegna ) , con il ricorso della regioneautonomasardegna . le regioni ricorrenti impugnano disposizioni che prevedono , in un caso , una diminuzione di entrate erariali (
2012-241.txt871871, 2-bis , 2-ter , 2-quater , 3 , 5-bis , 5-ter , 6 – nella parte impugnata dalla regioneautonomafriuli-venezia giulia – , 35-octies , 36-bis , 36-quater , 36-quinquies e 36-decies ) , nonché , in generale ,
2012-241.txt959959finanza regionale . la riserva allo stato delle suddette maggiori entrate è , a sua volta , ritenuta lesiva dellautonomiafinanziaria delle ricorrenti , le quali lamentano la violazione delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione che :
2012-241.txt10771077a norme di rango statutario , anche articoli della costituzione – risiede nella ritenuta applicabilità delle norme impugnate alle regioniautonomericorrenti . 2 . – in considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte , i giudizi
2012-241.txt11621162disposizioni censurate non sottraggono risorse alle regioni e , quindi , non arrecano alcun vulnus diretto e concreto alla loroautonomiafinanziaria . l eccezione non è fondata per due diverse ragioni . in primo luogo , perché in tutti i
2012-241.txt12631263norme di rango statutario e quindi , diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente , produce un vulnus alla loroautonomiafinanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale . in secondo luogo , perché , almeno nel caso di cui
2012-241.txt13591359conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della regione e , quindi , una menomazione della suaautonomiafinanziaria . tanto basta per giustificare l interesse processuale al ricorso ed il rigetto dell eccezione . 4 . –
2012-241.txt14081408suddette questioni è necessario vagliare la fondatezza del sopra ricordato presupposto interpretativo delle ricorrenti circa l effettiva applicabilità alle regioniautonomedelle norme impugnate e , in caso positivo , accertare se si verifichino le prospettate lesioni degli statuti speciali .
2012-241.txt14691469articolo introdotto dalla legge di conversione e rubricato « disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le provinceautonome» ) , il quale , nel disciplinare , in via generale , il rapporto tra tale decreto e gli
2012-241.txt14921492, il quale , nel disciplinare , in via generale , il rapporto tra tale decreto e gli enti adautonomiadifferenziata , dispone che : « l attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle
2012-241.txt15141514, dispone che : « l attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonomedi trento e bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto
2012-241.txt17421742articolo in esame presenta un duplice contenuto normativo : da un lato , una clausola di salvaguardia degli enti adautonomiaspeciale ( l applicazione deve avvenire « nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione » )
2012-241.txt18411841) . detto art . 27 prevede , in particolare , che le regioni a statuto speciale e le provinceautonomeconcorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti
2012-241.txt20522052del decreto-legge prevedano espressamente , derogando alla clausola in esame , la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti adautonomiaspeciale , ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d autonomia e con le relative norme di attuazione .
2012-241.txt20642064propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale , ancorché esse siano in contrasto con lo statuto dautonomiae con le relative norme di attuazione . pertanto , solo in questi casi eccezionali – che ricorrono , per
2012-241.txt21702170stile , priva di significato normativo , ma ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti adautonomiadifferenziata solo a condizione che siano ” rispettati ” gli statuti speciali e quindi , per quanto attiene alle «
2012-241.txt23842384norme di attuazione degli statuti speciali , con riguardo all eventualità in cui lo stato voglia introdurre negli enti adautonomiadifferenziata , quanto alle materie trattate nel decreto-legge , una disciplina non conforme alle norme di attuazione statutaria . l
2012-241.txt24372437riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti » speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti adautonomiadifferenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) , cosí da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria
2012-241.txt24862486art . 27 conferma , quindi , che il decreto-legge n . 138 del 2011 si applica agli enti adautonomiadifferenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione . 4.3 . – cosí interpretato l
2012-241.txt25442544se le singole norme impugnate ” rispettino ” gli statuti speciali e , quindi , se siano applicabili alle regioniautonomericorrenti . è opportuno sottolineare che questa corte , nel dichiarare la non fondatezza delle questioni , non può limitarsi
2012-241.txt26942694in giudizio , il problema della spettanza delle « maggiori entrate » non verrebbe risolto e costringerebbe gli enti adautonomiadifferenziata a riproporre le questioni di legittimità costituzionale sotto forma di conflitti di attribuzione aventi ad oggetto gli atti con
2012-241.txt27422742dette « maggiori entrate » . 5 . – con il ricorso n . 135 del 2011 , la regioneautonomavalle d aosta impugna l art . 2 del decreto-legge n . 138 del 2011 , limitatamente ai commi 3
2012-241.txt29262926entrate derivanti dall aumento dell aliquota di base dell accisa sui tabacchi lavorati : « il direttore generale dell amministrazioneautonomadei monopoli di stato può proporre al ministro dell economia e delle finanze di disporre con propri decreti , entro
2012-241.txt30093009le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo stato » ( quarto periodo ) . la regioneautonomalamenta che la norma censurata riservi allo stato detta maggiore entrata , nonostante che non sussistano le condizioni previste dall
2012-241.txt31733173. la questione non è fondata . l accisa sui tabacchi lavorati è un tributo ” devoluto ” alla regioneautonomaricorrente , ai sensi del primo comma dell evocato art . 8 della legge n . 690 del 1981 .
2012-241.txt32203220, comma 2 , lettera e ) , della medesima legge n . 690 del 1981 riserva espressamente alla regioneautonoma« l intero gettito dell accisa sui tabacchi » . deve pertanto ritenersi devoluto alla regione , ai sensi di
2012-241.txt34403440impugnata e comporta , quindi , la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla regioneautonoma. 5.2 . – la medesima regione impugna , altresí , il comma 36 dell art . 2 del decreto-legge
2012-241.txt38103810ricorso di legittimità costituzionale in via principale . di qui l inammissibilità della questione . 5.3 . – la regioneautonomavalle d aosta prospetta , infine , una censura generale che investe tutte le sopra indicate disposizioni da essa impugnate
2012-241.txt38813881consensuali necessarie a tale fine , previste , in particolare , dagli artt . 48-bis e 50 dello statuto dautonomianonché dall art . 1 del d.lgs . n . 320 del 1994 , recante norme di attuazione statutaria .
2012-241.txt40274027all art . 19-bis del citato decreto-legge . una volta accertato che tale clausola preclude l applicazione agli enti adautonomiaspeciale delle norme del decreto-legge n . 138 del 2011 contrastanti con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
2012-241.txt42804280illegittime modifiche all ordinamento finanziario . 6 . – con il ricorso n . 139 del 2011 , la regioneautonomafriuli-venezia giulia impugna l art . 2 del decreto-legge n . 138 del 2011 , limitatamente ai commi 2 ,
2012-241.txt45044504clausola – il « rispetto » della normativa statutaria – per l applicazione delle norme del decreto-legge agli enti adautonomiadifferenziata . 6.1 . – in primo luogo , viene denunciato ( al pari della regione siciliana e della regione
2012-241.txt45254525differenziata . 6.1 . – in primo luogo , viene denunciato ( al pari della regione siciliana e della regioneautonomasardegna , come sarà precisato ai punti 7.3.3 . e 8.2 . ) il comma 2 dell art . 2
2012-241.txt50105010. 19-bis del decreto-legge n . 138 del 2011 , al fine dell applicabilità di detta normativa agli enti adautonomiadifferenziata . va rilevato , in proposito , che l entrata in esame ha natura indiscutibilmente tributaria , come incidentalmente
2012-241.txt58675867dall art . 19-bis del decreto-legge n . 138 del 2011 per l applicabilità di detta normativa agli enti adautonomiaspeciale . l aumento di gettito derivante dall incremento dell aliquota dell iva – che , in base all evocato
2012-241.txt59925992non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito . 6.3 . – in terzo luogo , la regioneautonomafriuli-venezia giulia impugna il comma 3 dell art . 2 , nella parte in cui , in combinato disposto con
2012-241.txt66406640dell aliquota stessa , comporta complessivamente una « maggiore entrata » tributaria , integralmente attribuita allo stato . la regioneautonomafriuli-venezia giulia afferma che non ricorrono le condizioni previste dalle norme di attuazione statutaria per tale integrale riserva all erario
2012-241.txt69216921intero loro maggior gettito complessivo , ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla regioneautonomadai suddetti parametri statutari . né – come osservato nei tre punti precedenti – ricorre il requisito di specificità richiesto
2012-241.txt69796979del d.p.r . n . 114 del 1965 . anche in questo caso , dunque , l applicabilità alla regioneautonomaricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art . 19-bis del decreto-legge n . 138 del 2011 , il
2012-241.txt70287028» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione . 6.5 . – in quinto luogo , la regioneautonomaimpugna i commi 36-bis , 36-quater , 36-quinquies e 36-decies dell art . 2 del decreto-legge n . 138 del
2012-241.txt749874986.6 . – in sesto luogo , la ricorrente prospetta una censura generale – analoga a quella proposta dalla regioneautonomavalle d aosta , già esaminata al punto 5.3 . – che investe tutte le norme da essa impugnate .
2012-241.txt75737573previste , in particolare , dagli artt . 63 , commi primo e quinto , e 65 dello statuto dautonomia. la già rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla regione autonoma per l operare della clausola di cui
2012-241.txt75867586quinto , e 65 dello statuto d autonomia . la già rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla regioneautonomaper l operare della clausola di cui all art . 19-bis del decreto-legge n . 138 del 2011 fa venire
2012-241.txt79287928ha comportato in alcuni casi una riduzione ed in altri casi un aumento dell aliquota preesistente . diversamente dalla regioneautonomafriuli-venezia giulia , la ricorrente censura la norma in relazione non al risultato complessivo ( « maggiore entrata » )
2012-241.txt80898089» , nella specie di natura indubbiamente tributaria . si è già sottolineato , del resto , che la regioneautonomafriuli-venezia giulia ha impugnato la medesima norma ( vedi supra , al punto 6.4 . ) proprio sul plausibile presupposto
2012-241.txt1006910069il censurato comma 3 dell art . 2 riguarda una delle entrate tributarie nominativamente riservate allo stato dallo statuto dautonomia. gli impugnati secondo , terzo e quarto periodo del comma 3 dell art . 2 stabiliscono – come visto
2012-241.txt1011510115aumento dell aliquota di base dell accisa sui tabacchi lavorati , prevedendo che : « il direttore generale dell amministrazioneautonomadei monopoli di stato può proporre al ministro dell economia e delle finanze di disporre con propri decreti , entro
2012-241.txt1242612426prima parte del comma 1 dell art . 2 del decreto-legge n . 138 del 2011 ( che non èautonoma, in quanto si limita ad affermare la vigenza dell art . 9 , comma 2 , del decreto-legge n
2012-241.txt1335513355ed ha natura tributaria – come già rilevato al punto 6.1 . , a proposito del ricorso proposto dalla regioneautonomafriuli-venezia giulia – , perché si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile dell
2012-241.txt1423214232stato e riscosse in sicilia . 8 . – con il ricorso n . 160 del 2011 , la regioneautonomasardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell art . 2 , comma 36 ( rectius : comma 36 ,
2012-241.txt1442514425cessazione della materia del contendere , tutte le questioni promosse dalla ricorrente non sono fondate per l inapplicabilità alla regioneautonomaricorrente delle norme oggetto di impugnazione . 8.1 . – la ricorrente impugna , in primo luogo , il combinato
2012-241.txt1513015130l art . 8 , primo comma , lettera a ) , del proprio statuto , che attribuisce alla regioneautonomasardegna i « sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche [ . . . ] riscosse
2012-241.txt1518315183si è già osservato supra , ai punti 6.1 . e 7.3.3 . con riguardo alle questioni promosse dalla regioneautonomafriuli-venezia giulia e dalla regione siciliana – costituisce indubbiamente una sovrimposta dell irpef , in quanto si risolve nell applicazione
2012-241.txt1525715257il cui gettito – ove riscosso nel territorio regionale – va attribuito , per i sette decimi , alla regioneautonomasardegna , ai sensi dell evocato art . 8 , primo comma , lettera a ) , dello statuto d
2012-241.txt1527815278sardegna , ai sensi dell evocato art . 8 , primo comma , lettera a ) , dello statuto dautonomia( come indicato al punto precedente ) . non risultano , infatti , eccezioni poste da norme di rango statutario
2012-241.txt1530615306. non risultano , infatti , eccezioni poste da norme di rango statutario a tale attribuzione di gettito alla regioneautonoma. la normativa impugnata pertanto , nel riservare allo stato l intero gettito del prelievo , si pone in contrasto
2012-241.txt1540915409premessa interpretativa sottesa alla sollevata questione , la quale va conseguentemente dichiarata non fondata . 8.3 . – la regioneautonomasardegna promuove , in terzo luogo , questioni aventi ad oggetto il primo e secondo periodo del comma 36 dell
2012-241.txt1562215622base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall istat » . appare evidente che la mancata attribuzione alla regioneautonomasardegna dei nove decimi del maggior gettito derivante dall aumento dell aliquota base dell iva generata sul territorio regionale si
2012-241.txt1570215702e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni indicate nel punto precedente . 8.4 . – la regioneautonomaimpugna , in quarto luogo , il combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell art .
2012-241.txt1580615806periodo ) , le maggiori entrate derivanti dall adozione , da parte del « ministero dell economia e delle finanze-amministrazioneautonomadei monopoli di stato » ( comma 3 , primo periodo ) , di disposizioni in materia di giochi pubblici
2012-241.txt1593015930l art . 8 , primo comma , lettera m ) , dello statuto speciale , che assegna alla regioneautonomai « sette decimi di tutte le entrate erariali , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione di
2012-241.txt1608716087di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria ) . come nei due casi precedenti , la mancata attribuzione alla regioneautonomasardegna della quota fissa statutariamente prevista ( nella specie , i sette decimi del maggior provento derivante dalle suddette misure
2012-241.txt1619316193) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici – , è evidente che l impugnata normativa , sottraendo alla regioneautonomasardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erariali riscosse o percette nel territorio della regione ,
2012-241.txt1624516245inapplicabilità della norma alla regione ricorrente . da qui la non fondatezza della questione . 8.5 . – la regioneautonomaimpugna , in quinto luogo , il combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell art .
2012-241.txt1664716647quale vedi supra il punto 7.3 . ) , non risultano riserve integrali allo stato previste dallo statuto della regioneautonomasardegna . pertanto , la denunciata mancata attribuzione a tale regione degli importi corrispondenti all applicazione delle quote fisse di
2012-241.txt1702917029) del primo comma dell art . 8 dello statuto speciale ; 2 ) sottrae , pertanto , alla regioneautonomasardegna , in favore dell erario , i sette decimi di tali maggiori entrate , riscosse nel territorio regionale .
2012-241.txt1708617086stesse ragioni esposte nei quattro punti precedenti . 8.7 . – con la settima ed ultima questione , la regioneautonomasardegna impugna , con riferimento alle maggiori entrate derivanti dall « attività di contrasto all evasione » , il comma
2012-241.txt1727517275dell evasione fiscale costituiscono « entrate tributarie » che l evocato art . 8 dello statuto speciale attribuisce alla regioneautonoma( se riscosse o percette nel suo territorio ) , secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo
2012-241.txt1731217312stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività . ne consegue anche qui l inapplicabilità alla regioneautonomasardegna della normativa denunciata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni esposte nei punti precedenti .
2012-265.txt107107. 183 del 2011 ) è versato all entrata del bilancio dello stato e , nei rapporti finanziari con leautonomiespeciali , costituisce riserva all erario per un periodo di cinque anni . in primo luogo la ricorrente ha lamentato
2012-265.txt365365fondate . invero , analoghe doglianze della regione siciliana in merito alla violazione dell art . 36 dello statuto diautonomiae dell art . 2 delle disposizioni di attuazione , nonché in merito al principio di leale collaborazione , sono
2012-265.txt573573contributo per la modifica della domanda , la proposizione di domanda riconvenzionale , la chiamata in causa o l interventoautonomo( art . 28 , comma 1 , lettere a e b , della legge n . 183 del 2011
2012-265.txt12171217proposta ( per il caso di modifica della domanda , proposizione di domanda riconvenzionale , chiamata in causa o interventoautonomo) . se , poi , in sede di applicazione della norma , lo stato dovesse erroneamente determinare la quota
2012-30.txt3636di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 7 , commi 1 , 2 e 3 , della legge della regioneautonomasardegna 19 gennaio 2011 , n . 1 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione
2012-30.txt1921921 , 2 e 3 , della legge regionale n . 1 del 2011 . in considerazione dei diversi edautonomicontenuti delle disposizioni censurate , cui fanno seguito anche autonomi motivi di doglianza da parte del ricorrente , si procederà
2012-30.txt202202. 1 del 2011 . in considerazione dei diversi ed autonomi contenuti delle disposizioni censurate , cui fanno seguito ancheautonomimotivi di doglianza da parte del ricorrente , si procederà partitamente ad esaminare la compatibilità costituzionale di ciascuna di esse
2012-30.txt491491legislativa esclusiva di quest ultimo , esulando anche dalle competenze legislative regionali in materia tributaria fissate , per la regioneautonomasardegna , dagli artt . 3 e 10 dello statuto di autonomia . infine , ad avviso del ricorrente ,
2012-30.txt503503in materia tributaria fissate , per la regione autonoma sardegna , dagli artt . 3 e 10 dello statuto diautonomia. infine , ad avviso del ricorrente , l art . 3 della legge regionale n . 1 del 2011
2012-30.txt592592la concessione del ricordato beneficio finanziario . violerebbe , altresì , gli artt . 3 e 10 dello statuto diautonomiain quanto il beneficio fiscale previsto eccederebbe dai rigorosi limiti ivi previsti , che riguardano solo la possibilità di agevolazioni
2012-30.txt17421742ordinario , si estende a tutti quei tributi statali che , ai sensi dell art . 8 dello statuto diautonomiadella sardegna , costituiscono una sua entrata , in quanto una loro modifica esula dalle competenze legislative attribuite alla regione
2012-30.txt18011801giungere sulla base del rilievo che la lettera h ) del primo comma dell art . 8 dello statuto diautonomiainserisce tra le entrate proprie della regione le « imposte e tasse sul turismo » in quanto , potendo essere
2012-30.txt19681968le tasse sul turismo , i tributi cioè che lo statuto prevede possano , con i limiti visti , costituireautonomaentrata della regione . né può immaginarsi che il beneficio possa indirizzarsi verso future misure impositive rientranti nell ambito del
2012-30.txt20682068consiglio muove alla disposizione legislativa con riferimento ai parametri di cui agli artt . 3 e 10 dello statuto diautonomia. il citato art . 10 prevede , infatti , che « la regione , al fine di favorire lo
2012-30.txt24782478prevede , a sua volta , che il personale stabilizzato sia adibito a compiti delegati dalla regione al sistema delleautonomielocali e che alle assunzioni si provveda anche tenuto conto delle eventuali deroghe ai limiti posti in materia di spesa
2012-30.txt30743074costituzione ( in relazione alla materia coordinamento della finanza pubblica ) , nonché l art . 3 dello statuto diautonomiasardo , non rientrando la materia in questione fra quelle rimesse alla competenza legislativa regionale , e l art .
2012-30.txt32683268la norma in questione , conclude il ricorrente , violerebbe , altresì , l art . 3 dello statuto diautonomia, in relazione all art . 117 , terzo comma , della costituzione , eccedendo rispetto alla competenza legislativa statutaria
2012-30.txt33393339valutarsi la incidenza di queste ultime sul presente giudizio . in particolare l art . 20 della legge della regioneautonomasardegna n . 12 del 2011 , nell interpretare autenticamente il comma 1-bis della legge regionale n . 3 del
2012-30.txt40524052è necessaria un anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi , come previsto dalla legge della regioneautonomasardegna , ma per quella , più ampia , di trentasei mesi . anche le date da prendere in considerazione
2012-300.txt99considerato in diritto 1 . – le regioniautonomesardegna e friuli-venezia giulia con due ricorsi , il primo notificato il 24 febbraio 2012 e depositato il 2 marzo
2012-300.txt12911291. 3 cost . , perché il trattamento irragionevolmente differenziato tra situazioni del tutto assimilabili si tradurrebbe in lesione dellautonomiafinanziaria regionale . la questione relativa all art . 16 , comma 3 , è inammissibile . questa corte ha
2012-32.txt45314531legge-quadro sul volontariato ) ne riconosce il valore sociale e la funzione , ne promuove lo sviluppo , salvaguardandone lautonomia, e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale , civile e culturale (
2012-32.txt45694569e culturale ( art . 1 , commi 1 e 2 ) , imponendo alle leggi regionali di preservarne lautonomiadi organizzazione e di iniziativa e di favorire lo sviluppo dell associazionismo ( art . 10 , comma 1 )
2012-50.txt482482” regionale – nell accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle regioni ( o provinceautonome) – ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e , quindi , in
2012-50.txt783783» ( art . 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ” disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2012-64.txt8181nonché « delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati [ recte : correlate ] che possono pregiudicare lautonomiafinanziaria della regione » . 1 . 1 . – l art . 2 è impugnato solo nei commi da
2012-64.txt793793n . 23 del 2011 , nel disciplinare l àmbito di applicazione dello stesso decreto legislativo rispetto alle regioni adautonomiadifferenziata , dispone che : « al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto , nei confronti delle
2012-64.txt10281028in combinato disposto con le non meglio precisate « ulteriori disposizioni » del medesimo decreto « che possono pregiudicare lautonomiafinanziaria della regione » – prescrivono , da un lato , che il decreto si applichi ( « il presente
2012-64.txt13241324essere sostituito » ; c ) l art . 119 , quarto comma , cost . , nonché « lautonomiafinanziaria dei comuni » , perché determina una contrazione delle entrate della regione e dei comuni siciliani per effetto della
2012-64.txt15271527questioni aventi ad oggetto le « ulteriori disposizioni del medesimo decreto [ . . . ] che possono pregiudicare lautonomiafinanziaria della regione » . avendo fatto uso di tale generica formulazione , infatti , la ricorrente ha omesso di
2012-64.txt18281828revisione di quest ultimo , secondo le forme previste » e garantisce , perciò , il rispetto delle attribuzioni delleautonomiespeciali . l eccezione non può essere accolta , perché la predetta avvocatura adduce un argomento di merito – quale
2012-64.txt19331933ricorrente sostiene che le norme impugnate si applicano alla regione siciliana e da tale applicazione deduce la violazione della propriaautonomiafinanziaria e di quella dei comuni siciliani . appare perciò evidente che l eventuale inapplicabilità alla regione delle norme denunciate
2012-64.txt20442044del 2011 , si pone in contrasto con il richiamato disposto degli artt . 36 e 37 dello statuto dautonomiae con le relative norme di attuazione , perché la compartecipazione dei comuni al gettito di determinati tributi erariali (
2012-64.txt22432243alla regione ricorrente dei censurati commi dell art . 2 , in quanto ” non rispettosi ” dello statuto dautonomia. tale conclusione è coerente con i princípi contenuti nella legge di delegazione 5 maggio 2009 , n . 42
2012-64.txt23262326applicazione . detta legge , nel suo art . 1 , comma 2 , al fine di garantire la peculiareautonomiafinanziaria riconosciuta alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome , limita la propria applicazione alle regioni a statuto
2012-64.txt23372337comma 2 , al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle regioni a statuto speciale ed alle provinceautonome, limita la propria applicazione alle regioni a statuto ordinario , precisando che agli enti ad autonomia differenziata « si
2012-64.txt23542354ed alle province autonome , limita la propria applicazione alle regioni a statuto ordinario , precisando che agli enti adautonomiadifferenziata « si applicano [ . . . ] esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15 , 22 e
2012-64.txt24042404statuti » ( sentenza n . 201 del 2010 ) . una siffatta generale clausola di ” salvaguardia ” delleautonomiespeciali è ribadita dal richiamato art . 27 della stessa legge di delegazione , il quale stabilisce che il concorso
2012-64.txt24332433della stessa legge di delegazione , il quale stabilisce che il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomeal « conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti
2012-99.txt5151e 23 , lettera c ) , 20 , commi 1 e 2 , e 21 della legge della regioneautonomasardegna 30 giugno 2011 , n . 12 ( disposizioni nei vari settori d intervento ) . 2 . –
2012-99.txt108108n . 12 del 2011 . tale disposizione prevede che , ai sensi dell art . 8 dello statuto diautonomiadella regione sardegna ( legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 ) , modificato dall art . 1
2012-99.txt427427previsione . né si fa menzione dell articolo 7 dello statuto che , secondo la difesa regionale , garantisce lautonomiafinanziaria e contabile , nell esercizio della quale , sempre secondo la difesa , a seguito dell entrata in vigore
2012-99.txt838838quanto l art . 4 , primo comma , lettera e ) , dello statuto , che conferisce alla regioneautonomasardegna una competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell energia elettrica . 3.1 . – la censura è
2012-99.txt937937di cui all art . 117 , terzo comma , della costituzione , e , con specifico riferimento alla regioneautonomasardegna , di cui all art . 4 , primo comma , lettera e ) , dello statuto . questa
2012-99.txt12351235la costruzione e l esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili , riconoscendo inoltre alle regioni e alle provinceautonomela facoltà di estendere « la soglia di applicazione della procedura semplificata [ . . . ] agli impianti di
2012-99.txt16481648regionale sulle attività produttive ( irap ) ai sensi dell articolo 17 , comma 5 , della legge della regioneautonomasardegna 29 aprile 2003 , n . 3 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione
2012-99.txt186818682004 e n . 296 del 2003 ) , l irap , sebbene sia percepita dalle regioni e dalle provinceautonome, è un tributo statale per sua natura , ed è disciplinato dalla legislazione statale . alle regioni e alle
2012-99.txt18901890è un tributo statale per sua natura , ed è disciplinato dalla legislazione statale . alle regioni e alle provinceautonomeresiduano soltanto gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale – fra tutti , e per quel che qui più
2012-99.txt23082308inammissibile . la disposizione oggetto della censura sostituisce l art . 6 , comma 3 , della legge della regioneautonomasardegna n . 6 del 2008 , prevedendo che i consorzi di bonifica possano realizzare e gestire impianti di produzione
2012-99.txt27522752e terzo comma cost . , contiene una disposizione di interpretazione autentica dell art . 3 della legge della regioneautonomasardegna 7 agosto 2009 , n . 3 ( disposizioni urgenti nei settori economico e sociale ) , a sua
2012-99.txt27872787e sociale ) , a sua volta modificata dall art . 7 , comma 1 , della legge della regioneautonomasardegna del 19 gennaio 2011 , n . 1 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
2012-99.txt28722872del 2012 , ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art . 7 , comma 1 , della legge della regioneautonomasardegna n . 1 del 2011 . la disposizione ora censurata , dunque , effettua un operazione interpretativa di altra
2013-08.txt174317434.2 . – in questo quadro , l art . 1 , comma 4 , estende all intero sistema delleautonomieil compito di attuare i principi di liberalizzazione , come sopra delineati . del resto , affinché l obiettivo perseguito
2013-08.txt18421842fatti , vanificate dal diverso orientamento dell uno o dell altro degli ulteriori enti che compongono l articolato sistema delleautonomie. quest ultimo , infatti , risponde ad una logica che esige il concorso di tutti gli enti territoriali all
2013-08.txt18821882all attuazione dei principi di simili riforme . a titolo esemplificativo , si può rammentare che persino gli statuti diautonomiaspeciale prevedono che le norme fondamentali delle riforme economico-sociali costituiscono vincoli ai rispettivi legislatori regionali e provinciali , che sono
2013-08.txt25382538costituito dal raccordo tra attuazione dei principi di razionalizzazione delle attività economiche e implicazioni di natura finanziaria a carico delleautonomieterritoriali . proprio in ordine a tale correlazione è stato formulato il più nutrito gruppo di censure , per violazione
2013-08.txt25812581. 117 , terzo comma , e 119 cost . , rispettivamente in materia di coordinamento della finanza pubblica eautonomiafinanziaria regionale . 5.1 . – le questioni non sono fondate . l art . 1 , comma 4 ,
2013-08.txt3535353510 , comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2013-08.txt40364036tributi regionali , nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall attività di recupero dell evasione » , nel rispetto dellaautonomiaorganizzativa delle stesse e nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione . la disposizione
2013-116.txt376376categoria dei pensionati pubblici , « lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato edautonomo: categorie tutte caratterizzate dall unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati » ; in secondo luogo ,
2013-116.txt13911391, sotto il profilo che la giurisdizione spetterebbe non al rimettente , ma al giudice tributario . in considerazione dellautonomiadel giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale , questa corte ha costantemente affermato che il difetto di giurisdizione
2013-116.txt28802880quindi , non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratoriautonomiod imprenditori , quanto piuttosto a quella fra cittadini . va infatti , al riguardo , precisato che i redditi
2013-121.txt492492con l art . 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2013-121.txt20712071impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della regione ( art . 118 cost . ) , cosí violando la suaautonomiafinanziaria ( art . 119 cost . ) ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ( art .
2013-144.txt7676da riservare allo stato , al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano , per gli anni 2006 e 2007 , ai sensi dell articolo 1 , commi
2013-144.txt933933espressamente previsto , all ultimo periodo , che : « i trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle provinceautonomedi cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma »
2013-144.txt982982( così come il successivo comma 322 dello stesso articolo ) sia alle « regioni » che alle « provinceautonome» , con incontrovertibile implicita inclusione degli enti territoriali dotati di autonomia speciale come la ricorrente . si deve pertanto
2013-144.txt994994alle « regioni » che alle « province autonome » , con incontrovertibile implicita inclusione degli enti territoriali dotati diautonomiaspeciale come la ricorrente . si deve pertanto escludere che le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione possano
2013-144.txt11781178legge , d intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall attuazione delle norme
2013-144.txt12231223sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello stato alle regioni e alle provinceautonomedi trento e di bolzano » . in tale contesto normativo non può assumere rilievo la clausola di salvaguardia contemplata
2013-144.txt12791279, secondo cui : « le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonomedi trento e di bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d attuazione » .
2013-144.txt13391339– nel caso di specie non impugnata nei termini – preveda la sua diretta ed immediata applicabilità agli enti adautonomiaspeciale ( sentenza n . 241 del 2012 ) . alla stregua delle considerazioni che precedono , dalla mancata impugnazione
2013-153.txt4274275 , comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2013-18.txt417417imposto dall art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2013-26.txt4848del 24 febbraio 2012 , il presidente del consiglio dei ministri ha impugnato in via principale la legge della regioneautonomasardegna 22 dicembre 2011 , n . 27 , recante « riforma della legge regionale 5 maggio 1965 , n
2013-26.txt1451454 , comma 2 , di detta legge viene censurato in relazione all erogazione di un contributo specifico della regioneautonomafinalizzato al raggiungimento dell equilibrio finanziario del fondo per l integrazione del trattamento di quiescenza , di previdenza e di
2013-26.txt653653ed estesa ex art . 10 della l . cost . n . 3 del 2011 , quale forma diautonomiapiù ampia , alla regione sardegna , alla quale è riconosciuta al riguardo , dall art . 5 lettera b
2013-26.txt679679sardegna , alla quale è riconosciuta al riguardo , dall art . 5 lettera b ) dello statuto speciale diautonomiadi cui alla legge costituzionale n . 3 / 1948 , competenza integrativo-attuativa . la legge regionale , inoltre ,
2013-26.txt746746costituzionale » . 2 . – con atto depositato il 10 aprile 2012 si è costituita in giudizio la regioneautonomasardegna , chiedendo che le questioni relative agli artt . 4 , comma 2 , e 7 , comma 5
2013-26.txt10701070copertura sarebbe assicurata dal combinato disposto dell art . 16 della stessa legge regionale e della successiva legge della regioneautonomasardegna 15 marzo 2012 , n . 6 , recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
2013-26.txt11811181agosto 2006 , n . 11 ( norme in materia di programmazione , di bilancio e di contabilità della regioneautonomadella sardegna . abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975 , n . 27 , della legge regionale 5 maggio
2013-26.txt14651465alla regione ai sensi dell art . 3 , primo comma , lettera a ) , dello statuto della regioneautonomasardegna , dal momento che il contenuto della disposizione si limiterebbe a regolare lo status del dipendente dell amministrazione regionale
2013-26.txt199819983 , recante « modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione » , ed in ragione della maggioreautonomiaaccordata dall art . 117 , terzo comma , cost . alle regioni a statuto ordinario in materia di previdenza
2013-26.txt27632763di copertura finanziaria delle leggi statali ; l art . 19 le estende a tutte le regioni e alle provinceautonomedi trento e bolzano . in sostanza le due disposizioni non comportano un innovazione al principio della copertura , bensì
2013-26.txt320732077 , della legge n . 196 del 2009 – le cui modalità sono estese alle regioni e alle provinceautonomedal successivo art . 19 , comma 2 – prescrive per le disposizioni legislative in materia pensionistica « un quadro
2013-26.txt36073607» si riferisce agli oneri nascenti dall art . 20 , commi 17 e 18 , della legge della regioneautonomasardegna 11 maggio 2006 , n . 4 ( disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della spesa ,
2013-26.txt3668366817 prevede infatti versamenti regionali al fitq relativi all iscrizione dei dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziendeautonomedi cura e soggiorno , mentre il comma 18 dispone versamenti regionali al fitq « a titolo di pagamento di
2013-26.txt39413941, in via consequenziale , anche l illegittimità dell art . 16 , comma 2 , della legge della regioneautonomasardegna n . 27 del 2011 , il quale prevede che agli oneri di riequilibrio di cui all impugnato art
2013-26.txt50685068quanto argomentato deve essere dichiarata l illegittimità costituzionale dell art . 7 , comma 5 , della legge della regioneautonomasardegna n . 27 del 2011 nella parte in cui non prevede , per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica
2013-304.txt20512051, n . 681 ( adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello stato , anche ad ordinamentoautonomo, e del personale ad essi collegato ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 della legge
2013-310.txt33433343. , la « non pertinenza di tale parametro al problema del trattamento economico dei docenti , posto che lautonomiaoggetto di tale disposizione ” non attiene allo stato giuridico dei professori universitari ” [ . . . ] ,
2013-310.txt37613761messo al riparo la magistratura da qualsiasi forma di interferenza , che potesse , sia pure potenzialmente , menomarne lautonomiae l indipendenza , sottraendola alla dialettica negoziale . è su queste basi che essa ha quindi concluso che il
2013-42.txt569569censurate costituirebbe un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del gettito dei tributi erariali , lesivo dellautonomiafinanziaria regionale . 1.2 . – il presidente del consiglio dei ministri , ritualmente costituito in giudizio , dopo aver
2013-42.txt22022202alle menzionate disposizioni dello statuto e delle norme attuative non è fondata . l art . 36 dello statuto diautonomiaspeciale e l art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 prevedono la titolarità , a favore
2013-52.txt99considerato in diritto 1 . – la regioneautonomasardegna , con i due distinti ricorsi indicati in epigrafe , ha promosso giudizi per conflitto di attribuzione nei confronti
2013-52.txt15215218 , comma 5 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2013-52.txt37437444 . secondo la ricorrente , simile violazione di legge si ripercuoterebbe indirettamente sulle competenze legislative e amministrative della regioneautonomasardegna e , segnatamente , su quelle previste dall art . 3 dello statuto in materia di ordinamento degli enti
2013-52.txt564564sesto comma , cost . in ordine alla competenza regolamentare dello stato ; dall art . 119 cost . sullautonomiafinanziaria degli enti territoriali ; dall art . 5 e dall art . 117 cost . in ordine al principio
2013-52.txt11441144costituzionale . 4 . – la presente pronuncia assorbe l istanza di sospensione cautelare dei decreti ministeriali impugnati dalla regioneautonomasardegna .
2013-77.txt2121considerato in diritto 1 . – il presidente del consiglio dei ministri ha impugnato plurime disposizioni della legge della provinciaautonomadi bolzano 21 dicembre 2011 , n . 15 , recante « disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2013-77.txt149149, 17 , comma 1 , e 18 , comma 2 , e tale rinuncia è stata accettata dalla provinciaautonomadi bolzano ; ne consegue l estinzione del giudizio relativamente alla questioni sulle anzidette disposizioni ( cfr . , tra
2013-77.txt18701870, cost . , in quanto riconducibile alla materia « ordinamento civile » , che vincola anche gli enti adautonomiadifferenziata ( cfr . sentenza n . 151 del 2010 ; sentenza n . 95 del 2007 ) . pertanto
2013-77.txt19351935lavorativo e , dunque , rientra nella materia ordinamento civile di competenza esclusiva statale , rispetto alla quale la provinciaautonomanon può intervenire in senso diversamente conformativo , stabilendo essa stessa ipotesi di cumulo senza tenere conto dei criteri appositamente
2013-77.txt26382638la disciplina sulla revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza e dell ambiente . sicché , la provinciaautonomanon può stabilire che l affidamento in concessione di tale revisione possa valere per veicoli a motore di massa complessiva
2013-95.txt198198a titolo di compartecipazione al gettito dei tributi erariali , ai sensi del citato art . 8 dello statuto diautonomia, che vengono quantificate in una somma pari 970.909.829,82 euro . 2 . – il conflitto su cui ci si
2013-97.txt8181n . 44 . la ricorrente ritiene che le citate disposizioni siano lesive delle attribuzioni della regione siciliana e dellautonomiafinanziaria della stessa , quali risultano dagli artt . 36 e 43 dello statuto speciale della regione siciliana ( regio
2013-97.txt274274. 17 comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2013-97.txt350350ad uso domestico e alle province per le utenze ad uso non abitativo , uniformando così gli enti locali delleautonomiespeciali a quelli delle regioni ordinarie . contemporaneamente , il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito , derivante
2013-97.txt413413annui a decorrere dall anno 2013 , sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e provinceautonomedi trento e di bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica ,
2013-97.txt760760una corretta ricostruzione del quadro normativo , risulta che la contestata applicazione alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedella trasformazione in tributo proprio derivato provinciale dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
2013-97.txt908908ha sede il registro automobilistico , del gettito dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile , nel rispetto delleautonomiespeciali . in seguito , il decreto ministeriale 14 dicembre 1998 , n . 457 ( regolamento recante norme per
2013-97.txt991991contenute si applicassero esclusivamente alle province delle regioni a statuto ordinario , mantenendo ferme le previgenti disposizioni in relazione alleautonomiespeciali , fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare , con propria normativa , l art .
2013-97.txt11911191art . 16 , comma 1 , del decreto legislativo n . 68 del 2011 . per quanto riguarda leautonomiespeciali , il comma 5 dell art . 17 del decreto legislativo n . 68 del 2011 disponeva , invece
2013-97.txt12621262assicurazioni da responsabilità civile in tributo proprio derivato provinciale – dovessero essere stabilite in conformità con i relativi statuti diautonomiae con le procedure previste dall art . 27 della legge n . 42 del 2009 . è pur vero
2013-97.txt14441444di chiarire che l ambito di applicazione delle disposizioni in argomento deve essere esteso anche alle province delle regioni adautonomiaspeciale . dunque l effetto lesivo lamentato dalla ricorrente appare imputabile proprio all impugnato art . 4 , comma 2
2013-97.txt16261626, si verifica « una diminuzione delle risorse a disposizione della regione e , quindi , una menomazione della suaautonomiafinanziaria . tanto basta per giustificare l interesse processuale al ricorso ed il rigetto dell eccezione » ( sentenza n
2013-97.txt20592059tributo proprio derivato » provinciale , sèguita a ricadere nell ambito di applicazione dell art . 36 dello statuto diautonomiaspeciale e dell art . 2 delle norme di attuazione , i quali prevedono che spettano alla regione siciliana ,
2013-97.txt21652165riscosso sul territorio regionale spetta alla regione siciliana , la quale provvederà con propria normativa e nell ambito della propriaautonomiaa dare attuazione alla legislazione statale , eventualmente devolvendo le somme derivanti da tali entrate alle province , come già
2013-97.txt26442644saldi di finanza pubblica . con la disposizione impugnata , invece , l addizionale viene soppressa anche nei territori delleautonomiespeciali . essa infatti abroga , a decorrere dal 1 aprile 2012 , l art . 6 del decreto-legge n
2013-97.txt27202720. – l abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome, stimato in 180 milioni di euro , per l anno 2012 e 239 milioni di euro annui , a
2013-97.txt27632763anno 2013 . la reintegrazione dei relativi importi è posta a carico delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e di bolzano e , per evitare che il peso finanziario gravi su detti enti , il legislatore
2013-97.txt28232823del decreto-legge n . 16 del 2012 ) , che il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomeagli obiettivi di finanza pubblica – stabilito dall articolo 28 del decreto-legge n . 201 del 2011- sia ridotto di
2013-97.txt31153115essi rientrano nell ambito della sua sfera di competenza esclusiva . ciò , senza che sia lesa la sfera diautonomiadella regione siciliana o il principio di leale collaborazione , il quale , in materia di competenza esclusiva dello stato
2013-97.txt31533153esclusiva dello stato , non viene in rilievo . 4.4 . – occorre in proposito ribadire che lo statuto diautonomianon assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate , cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire
2013-97.txt31883188statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere i tributi erariali , senza che ciò comporti una violazione dellautonomiafinanziaria regionale , purché la riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o
2013-97.txt34793479gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomeagli obiettivi di finanza pubblica , la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili alla regione siciliana ,
2014-07.txt11641164a comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra enti appartenenti alla medesima categoria delle autorità indipendenti , pregiudicherebbe gravemente lautonomiae l indipendenza organizzativa e finanziaria riconosciuta all agcom dall ordinamento comunitario e da quello nazionale . 2 . –
2014-07.txt23692369trattamento , trattandosi in entrambi i casi di autorità amministrative indipendenti , e sussistendo le medesime esigenze di salvaguardia dellautonomiadelle stesse . 5.1 . – l art . 3 , comma 3 , ora richiamato dispone che « la
2014-07.txt29532953nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l imparzialità delle loro decisioni . il requisito dell indipendenza lascia impregiudicata lautonomiaistituzionale e gli obblighi costituzionali degli stati membri , come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime
2014-07.txt31553155delle controversie tra imprese . pertanto , pur godendo tanto la banca d italia che l agcom di una specialeautonomiaorganizzativa e funzionale a tutela della loro indipendenza , occorre tuttavia affermare che la banca d italia presenta caratteri del
2014-08.txt129129, dell art . 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2014-139.txt19361936assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti , in quanto l acclarata eterogeneità delle norme in comparazione costituisce espressione diautonomescelte del legislatore , non irragionevoli e neppure arbitrarie in considerazione della natura e dell intensità degli interessi protetti ,
2014-139.txt20832083quella del mancato versamento delle ritenute fiscali » . giova osservare che il principio indicato dal rimettente – riguardante lautonomaerogazione della prestazione previdenziale rispetto alle vicende concernenti la regolarità del versamento dei relativi contributi – comprova , da altra
2014-142.txt134313437 del tuir , secondo cui ad ogni anno solare – salvo quanto appresso specificato – corrisponde un obbligazione tributariaautonoma. su quest ultima si innesta il principio della ” cassa allargata ” , il quale trova fondamento nell art
2014-145.txt999999di bollo , dal momento che la misura delle entrate ordinariamente spettanti alla regione rimarrebbe inalterata . il regime diautonomiafinanziaria previsto dagli artt . 36 dello statuto di autonomia e 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965
2014-145.txt10091009ordinariamente spettanti alla regione rimarrebbe inalterata . il regime di autonomia finanziaria previsto dagli artt . 36 dello statuto diautonomiae 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 assicura alla regione siciliana , in generale e salvo eccezioni
2014-145.txt10831083delle risorse finanziarie disponibili per la regione – ove disposta al di fuori dei limiti statutari sarebbe comunque lesiva dellautonomiaregionale , indipendentemente dal fatto che non incida sul rapporto tra i bisogni dell ente e le risorse per farvi
2014-177.txt783783” regionale – nell accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle regioni ( o provinceautonome) – , ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e quindi , in
2014-200.txt137137fissa ( attraverso la modifica dell art . 5 , comma 3 , del decreto del direttore generale dell amministrazioneautonomadei monopoli di stato 12 ottobre 2011 ) al 1 settembre 2012 la data di avvio dell applicazione della ritenuta
2014-200.txt214214operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito , per l annullamento dei provvedimenti con cui l amministrazioneautonomadei monopoli di stato ( d ora innanzi « aams » ) ha disposto la variazione della misura del prelievo
2014-200.txt10221022rigetto sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato , la questione risulta , per un verso , non rilevante nellautonomocontenzioso sulla misura cautelare – esauritosi con la relativa pronuncia – , e per altro verso intempestiva in rapporto alla
2014-201.txt942942parte della categoria di contribuenti sottoposta al prelievo . questi ultimi , in ragione del tasso di professionalità , dellaautonomiaoperativa , del potere decisionale di cui godono e dell aspirazione a maggiori guadagni personali ( per il legame tra
2014-207.txt11261126regione siciliana . manca infatti una clausola di salvaguardia che preveda l inapplicabilità delle disposizioni in esame alle regioni adautonomiaspeciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione . va poi rilevato che la
2014-219.txt16571657degli artt . 35 , 36 e 39 cost . in particolare , il tribunale assume che sarebbe violata lautonomianegoziale riservata alle parti nell ambito della contrattazione collettiva , con la conseguente lesione del principio della proporzionalità della retribuzione
2014-219.txt171417148 . 1 . – vengono in rilievo al riguardo le relazioni tra la legge e i contratti espressione dellautonomiacollettiva , poiché il rapporto di lavoro pubblico privatizzato – al quale appartengono i lavoratori della scuola che sono parti
2014-219.txt18181818sua legittimazione costituzionale nell art . 39 cost . , e quindi nei due principi della libertà sindacale e dellautonomiacollettiva , non esclude la possibilità di intervento del legislatore . 8.2 . – in linea generale questa corte ha
2014-219.txt18441844possibilità di intervento del legislatore . 8.2 . – in linea generale questa corte ha più volte affermato che lautonomiacollettiva può venire compressa o , addirittura , annullata nei suoi esiti concreti ; e ciò non solo quando introduca
2014-225.txt643643) la transazione fiscale , che costituisce una peculiare procedura transattiva tra il contribuente e il fisco , che puòautonomamenteintegrare il piano previsto dall art . 160 della legge fallimentare e deve essere parimenti sottoposta al sindacato di fattibilità
2014-228.txt381381311 del 2004 ( inserendo anche i « compensi » ) ne ha poi esteso l ambito operativo ai lavoratoriautonomi. 1 . 1 . – la questione sollevata si articola in due gruppi di censure : uno – comprensivo
2014-228.txt445445) – avente ad oggetto l estensione della inversione della prova e della presunzione de qua ai compensi dei lavoratoriautonomi; l altro – comprensivo della prima ( art . 24 cost . ) e della terza censura ( art
2014-228.txt54154153 cost . , oltre che dell art . 3 cost . , rilevando che per il reddito da lavoroautonomonon varrebbero le correlazioni logico­presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d impresa e il prelevamento sarebbe un «
2014-228.txt884884del 1967 ) . del resto , il fondamento economico-contabile sotteso al meccanismo presuntivo sarebbe configurabile anche per i lavoratoriautonomi, posto che anche per esercitare attività professionali sarebbe necessario l acquisto di beni o di servizi , al fine
2014-228.txt980980vigore della disposizione de qua , secondo cui l applicabilità della presunzione in esame ai percettori di reddito da lavoroautonomoderivava , già anteriormente alla modifica di cui alla legge n . 311 del 2004 , da un interpretazione conforme
2014-228.txt11971197agli artt . 24 e 111 cost . 4 . – anche se le figure dell imprenditore e del lavoratoreautonomosono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario , esistono specificità di quest ultima categoria che
2014-228.txt13571357dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi . l attività svolta dai lavoratoriautonomi, al contrario , si caratterizza per la preminenza dell apporto del lavoro proprio e la marginalità dell apparato organizzativo
2014-228.txt13911391proprio e la marginalità dell apparato organizzativo . tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratoriautonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell attività svolta ,
2014-228.txt17421742nonché della capacità contributiva , essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratoreautonomosiano destinati ad un investimento nell ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di
2014-26.txt99considerato in diritto 1 . – la regioneautonomafriuli-venezia giulia ha impugnato numerose norme del decreto-legge 6 dicembre 2011 , n . 201 ( disposizioni urgenti per la
2014-26.txt15691569, riservate a separate pronunce . 3 . – la questione non è fondata . 3.1 . – la regioneautonomafriuli-venezia giulia ripropone ( mutuandone , finanche letteralmente , le medesime proposizioni argomentative ) altra questione già proposta e decisa
2014-26.txt16721672le norme oggetto di denuncia abbiano alterato il rapporto tra finanza statale e finanza regionale , con conseguente lesione dellautonomiaregionale – garantita dagli artt . 49 e seguenti dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale n . 1
2014-26.txt17331733apprezzarsi anche la dedotta violazione dell art . 3 , primo comma , cost . : la quale non assumeautonomorilievo rispetto alle altre censure e si palesa ammissibile proprio perché la prospettazione che la sorregge intende evidenziare e far
2014-26.txt24392439riguardante l inadeguatezza finanziaria della manovra non è stato oggetto neppure di un tentativo di dimostrazione da parte della regioneautonomafriuli-venezia giulia , la quale non ha fornito alcun dato quantitativo concreto , dal quale poter desumere l effettiva incidenza
2014-26.txt24802480negativa della diminuzione del gettito derivante dalle norme impugnate rispetto allo svolgimento delle sue funzioni costituzionali di ente dotato diautonomiaspeciale . 3.3 . – altrettanto infondato risulta , infine , il correlato profilo di doglianza riguardante la dedotta violazione
2014-44.txt134134del 2011 ) , lombardia ( reg . ric . n . 155 del 2011 ) , nonché la regioneautonomasardegna ( reg . ric . n . 160 del 2011 ) , hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di
2014-44.txt454454prevista una clausola di salvaguardia in ordine all applicabilità della menzionata disciplina alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonome. le questioni di legittimità costituzionale , promosse con i menzionati ricorsi , sono state discusse all udienza pubblica del
2014-44.txt793793153 del 2012 ) , puglia ( reg . ric . n . 172 del 2012 ) e la regioneautonomasardegna ( reg . ric . n . 160 del 2012 ) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale in riferimento
2014-44.txt59485948n . 50 del 2008 ) , il quale deve permeare i rapporti tra lo stato e il sistema delleautonomie, ovviamente qualora di tale applicazione sussistano i presupposti . da tanto consegue che una disposizione statale di principio ,
2014-44.txt62606260comunitari , vincoli alle politiche di bilancio , anche se questi si traducono , inevitabilmente , in limitazioni indirette allautonomiadi spesa degli enti territoriali ( ex plurimis , sentenze n . 182 del 2011 , n . 207 e
2014-44.txt63156315) . infatti , per un verso , non si può dubitare che la finanza delle regioni , delle provinceautonomee degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata ( sentenze n . 267 del 2006 e n .
2014-44.txt65046504territoriali sub-statali ( sentenza n . 417 del 2005 ) . infine , con specifico riferimento a disposizioni incidenti sullautonomiafinanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti , la corte costituzionale ne ha affermato la riconducibilità ai
2014-44.txt68966896, in base alla giurisprudenza di questa corte , la legittimità dell incidenza del censurato art . 16 sia sullaautonomiadi spesa delle regioni ( sentenze n . 91 del 2011 , n . 27 del 2010 , n .
2014-44.txt72687268sensi dell art . 32 del tuel ; b ) prevede una disciplina di dettaglio che comprime i margini diautonomiadei piccoli comuni , dando luogo , di fatto , ad una sostanziale fusione degli stessi , con conseguente modifica
2014-44.txt80318031114 cost . , stabilendo che i comuni , le province , le città metropolitane e le regioni sono entiautonomicon propri statuti , poteri e funzioni « secondo i principi fissati dalla costituzione » , non pone alcun obbligo
2014-44.txt82048204ma si dovrebbe escludere che possa imporre forme associate di esercizio anche delle funzioni proprie dei comuni ( rientranti nellautonomiaorganizzativa degli stessi ) e , comunque , di quelle ad essi assegnate da leggi regionali . inoltre sarebbe violato
2014-44.txt1042510425modalità temporali e alle sedute degli organi collegiali di governo degli enti territoriali , le citate disposizioni sarebbero lesive dellautonomiaorganizzativa dei comuni , ponendosi in contrasto con l art . 117 , sesto comma , ultima parte , cost
2014-44.txt1351813518da 17 a 21 innoverebbero nella composizione e nell articolazione degli organi dei comuni in genere , incidendo sulla loroautonomiaorganizzativa e sul loro attuale funzionamento , disponendo in materia di retribuzione dei componenti degli organi di governo degli enti
2014-44.txt1439314393. il che sarebbe stato denunziato dal documento approvato il 23 giugno 2010 dalla conferenza delle regioni e delle provinceautonome. queste ultime sarebbero state coinvolte in « defatiganti procedure di negoziazione , che avrebbero dovuto portare ad un riassetto
2014-44.txt1443814438come da tutti auspicato , dei poteri locali e delle relazioni , anche finanziarie , tra stato , regioni eautonomieterritoriali » . esse , però , sarebbero del tutto inutili se poi al governo fosse consentito di modificare in
2014-44.txt1466014660non può essere condiviso . in effetti , le disposizioni censurate non alterano il tessuto strutturale e il sistema delleautonomielocali , ma sono dirette a realizzare , per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti , l esercizio
2014-44.txt1517115171ad essi , spettano allo stato e alle regioni , le ricorrenti osservano che il quadro di garanzie costituzionali delleautonomielocali e il relativo riparto di competenze vanno tenuti presenti anche nell affrontare il problema – che le regioni non
2014-44.txt1558415584legislatore statale disporrebbe di organi e funzioni degli enti locali , perché in realtà sarebbe alterata la stessa mappa dellautonomiacomunale , costituzionalmente garantita dalle peculiari procedure appositamente apprestate dall art . 133 cost . il complesso normativo costituito dall
2014-44.txt1569415694e non potrebbe ridursi alla privazione delle funzioni dei comuni minori . inoltre , risulterebbe violata la carta europea dellautonomialocale , a cui è stata data esecuzione con la legge 30 dicembre 1989 , n . 439 ( ratifica
2014-44.txt1572515725legge 30 dicembre 1989 , n . 439 ( ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla carta europea dellautonomialocale , firmata a strasburgo il 15 ottobre 1985 ) . il contrasto sussisterebbe , in particolare , con l
2014-44.txt1701117011soggiacciono in via diretta le amministrazioni comunali ed in via riflessa le regioni , alle quali non è lasciata alcunaautonomiaopzionale in aperta violazione dell articolo 117 della costituzione , secondo comma » . tale censura andrebbe « riproposta in
2014-44.txt1718017180, osservando che , se a queste ultime è stata riconosciuta , pur non essendo enti costituzionalmente garantiti , specificaautonomiastatutaria e regolamentare , analoga autonomia dovrebbe essere riconosciuta alle nuove figure di unioni di comuni , anche per quanto
2014-44.txt1718617186queste ultime è stata riconosciuta , pur non essendo enti costituzionalmente garantiti , specifica autonomia statutaria e regolamentare , analogaautonomiadovrebbe essere riconosciuta alle nuove figure di unioni di comuni , anche per quanto concerne l individuazione dei propri organi
2014-44.txt1724017240, nei commi da 10 a 14 , disciplina appunto gli organi di governo dell unione , ente diverso edautonomodalle amministrazioni di cui si compone . per conseguenza , non essendo tali unioni giuridicamente assimilabili ai comuni , esse
2014-44.txt1776817768, imponendo una determinata forma organizzativa di tipo associativo , violerebbe il richiamato parametro costituzionale , che riconosce ai comuniautonomapotestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ed a tale ambito andrebbe
2014-44.txt1974819748, sentenze n . 22 del 2013 e n . 249 del 2009 ) . 19 . – la regioneautonomasardegna , con il ricorso indicato in epigrafe ( reg . ric . n . 160 del 2011 ) ,
2014-44.txt1991819918che il comma 29 del citato art . 16 prevede quella che sembra una disposizione di salvaguardia delle competenze delleautonomiespeciali , ma sostiene che essa , a ben vedere , non escluderebbe la lesione delle attribuzioni della regione autonoma
2014-44.txt1993819938autonomie speciali , ma sostiene che essa , a ben vedere , non escluderebbe la lesione delle attribuzioni della regioneautonomasardegna per due ordini di motivi . in primo luogo , andrebbe considerato che l art . 3 , primo
2014-44.txt2003220032territoriali sardi , ancorché con le modalità di cui al comma 29 , sarebbe già di per sé lesiva dellautonomiaregionale . si tratterebbe , dunque , di una clausola di mero stile , perché la normativa statale – nella
2014-44.txt2025220252le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime , delle relative norme di attuazione
2014-44.txt2031120311quest ultima norma , al comma 1 , così dispone : « le regioni a statuto speciale e le provinceautonomedi trento e bolzano , nel rispetto degli statuti speciali , concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
2014-44.txt2056520565. 27 della legge n . 42 del 2009 ) nella determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delleautonomiespeciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica » . inoltre , la legge di conversione n . 148 del
2014-44.txt2062020620alla stregua del quale « l attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonomedi trento e di bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
2014-44.txt2072620726, ed affermando che , invece , « ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti adautonomiadifferenziata solo a condizione che siano ” rispettati ” gli statuti speciali [ . . . ] » ( sentenza
2014-44.txt2077520775del considerato in diritto ) . pertanto , alla stregua delle considerazioni che precedono , le questioni promosse dalla regioneautonomasardegna devono essere dichiarate non fondate , in quanto la normativa censurata non può essere ritenuta applicabile alla regione al
2014-44.txt2206822068di principio dei vincoli finanziari , cioè il contesto normativo rimesso alla competenza legislativa statale , sarebbe compatibile con lautonomiadegli enti costituzionalmente garantiti , come le regioni e i comuni , soltanto qualora stabilisca in modo tassativo un limite
2014-44.txt2211822118entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita della spesa corrente – lasciando agli enti stessi pienaautonomiae libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa , come affermato dalla giurisprudenza di
2014-44.txt2228322283autorizzate dallo stato ) . infine , sarebbero violati l art . 119 cost . , anche con riguardo allautonomiafinanziaria di entrata e di spesa dei comuni , nonché gli artt . 3 e 97 cost . , specialmente
2014-44.txt2245222452nei confronti delle citate disposizioni con riferimento all art . 119 cost . , « peraltro anche con riguardo allautonomiafinanziaria di entrata e di spesa dei comuni » . infatti , la pretesa violazione del parametro costituzionale invocato non
2014-44.txt2334523345, e che le misure adottate a tal fine dallo stato costituiscono inevitabili limitazioni , in via indiretta , allautonomiafinanziaria e organizzativa regionale e locale ( sentenza n . 219 del 2013 , paragrafo 17 del considerato in diritto
2014-44.txt2557125571natura discende , in forza della giurisprudenza di questa corte , la legittimità dell incidenza della censurata disciplina sia sullautonomiadi spesa delle regioni ( ex plurimis , sentenze n . 91 del 2011 , n . 27 del 2010
2014-44.txt25811258112012 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 135 del 2012 . 23 . – la regioneautonomasardegna , con il ricorso indicato in epigrafe ( reg . ric . n . 160 del 2012 ) ,
2014-44.txt259642596424-bis la seguente clausola di salvaguardia : « fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e bolzano all azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16 , comma 3 ,
2014-44.txt2599725997articoli 15 e 16 , comma 3 , le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e provinceautonomesecondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione , anche con riferimento agli enti
2014-44.txt2602026020procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione , anche con riferimento agli enti locali delleautonomiespeciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale , agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali
2014-44.txt2607726077è stata già esaminata da questa corte , la quale ha così deciso : « le questioni sollevate dalle regioniautonomefriuli-venezia giulia e sardegna non sono fondate . la clausola di salvaguardia prevista dall art . 24-bis del d.l .
2014-44.txt2621326213, priva di significato normativo , ma ha la ” precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti adautonomiadifferenziata solo a condizione che siano rispettati gli statuti speciali ” ( sentenza n . 241 del 2012 ) ed
2014-44.txt2626626266attuazione degli statuti medesimi . la previsione di una procedura ” garantita ” al fine di applicare agli enti adautonomiaspeciale la normativa introdotta esclude , perciò , l automatica efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le regioni a
2014-44.txt2632226322. 9 del d.l . n . 95 del 2012 , dunque , non sono immediatamente applicabili alle regioni adautonomiaspeciale , ma richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria . la
2014-44.txt2634926349tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria . la partecipazione delle regioni e delle provinceautonomealla procedura impedisce che possano introdursi norme lesive degli statuti e determina l infondatezza delle questioni sollevate dalle regioni autonome
2014-44.txt2636926369autonome alla procedura impedisce che possano introdursi norme lesive degli statuti e determina l infondatezza delle questioni sollevate dalle regioniautonomefriuli-venezia giulia e sardegna ( sentenze n . 178 del 2012 e n . 145 del 2008 ) » (
2014-44.txt2644826448della detta clausola consegue la declaratoria di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presente giudizio dalla regioneautonomasardegna . 24 . – la regione puglia , con il ricorso indicato in epigrafe ( reg . ric .
2014-44.txt2746627466, primo , secondo e sesto comma , cost . , i quali impedirebbero che la legge statale possa sottrarreautonomiaimpositiva e di entrata nonché risorse patrimoniali agli enti autonomi costitutivi della repubblica , attribuendole a nuovi e diversi enti
2014-44.txt2747627476, i quali impedirebbero che la legge statale possa sottrarre autonomia impositiva e di entrata nonché risorse patrimoniali agli entiautonomicostitutivi della repubblica , attribuendole a nuovi e diversi enti territoriali , travalicando inoltre i limiti imposti alla potestà legislativa
2014-44.txt2756127561, diversi da quelli indicati nella norma ora citata , ed anche a enti associativi , la possibilità di esercitareautonomiadi entrata e di spesa , imponendo le relative norme di coordinamento , ma non potrebbe attribuire alle unioni spazi
2014-44.txt2758327583entrata e di spesa , imponendo le relative norme di coordinamento , ma non potrebbe attribuire alle unioni spazi diautonomiadi entrata , sottraendola ai comuni che ne fanno parte e pretendendo di disciplinare l intera materia della potestà impositiva
2014-44.txt2838028380119 , primo , secondo e sesto comma , cost . , i quali , nel riconoscere esclusivamente agli entiautonomicostitutivi della repubblica l autonomia finanziaria di entrata e di spesa , il potere di stabilire « tributi ed entrate
2014-44.txt2838528385e sesto comma , cost . , i quali , nel riconoscere esclusivamente agli enti autonomi costitutivi della repubblica lautonomiafinanziaria di entrata e di spesa , il potere di stabilire « tributi ed entrate propri » , nonché la
2014-44.txt2841928419ed entrate propri » , nonché la disponibilità di un proprio patrimonio , impedirebbero che la legge statale possa sottrarreautonomiaimpositiva e di entrata , nonché risorse patrimoniali ai suddetti enti , attribuendole in titolarità a nuovi e diversi enti
2014-50.txt10051005trattamento tra locazioni ad uso abitativo ed altri tipi di locazione e si porrebbe in contrasto con i princípi diautonomianegoziale e con il disposto dell art . 1419 del codice civile , in base al quale il contratto parzialmente
2014-50.txt15721572da non poter essere assorbito in campi più ampi e generici , e da esigere , invece , di essereautonomamenteindividuato attraverso la delega » ( sentenza n . 219 del 2013 ) . va sottolineato come la giurisprudenza di
2014-50.txt20242024definizione dei princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione , lautonomiafinanziaria di comuni , province , città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli
2014-98.txt349349provinciale o alla direzione regionale che ha emanato l atto , « le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse edautonomeda quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili » ( comma 5 ) . l adempimento di tale obbligo
2014-98.txt85048504compito di valutare la proposta di mediazione del contribuente o di formularne una di ufficio a « strutture diverse eautonomeda quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili » , secondo quanto previsto dai commi 5 e 8 dell
2015-118.txt7878costituzionale , rispettivamente , della legge della regione veneto 19 giugno 2014 , n . 15 ( referendum consultivo sullautonomiadel veneto ) , in riferimento agli artt . 3 , 5 , 116 , 117 , 119 e 138
2015-118.txt10921092ha la propria sede nello statuto regionale , secondo quanto previsto dall art . 123 cost . nell esercizio dellautonomiapolitica a essa accordata da tale disposizione ( sentenza n . 81 del 2012 ) , da svolgere in armonia
2015-118.txt19981998questa corte , l ordinamento repubblicano è fondato altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e lautonomiaterritoriale , oltre che l apertura all integrazione sovranazionale e all ordinamento internazionale ; ma detti principi debbono svilupparsi nella
2015-118.txt20362036debbono svilupparsi nella cornice dell unica repubblica : « la repubblica , una e indivisibile , riconosce e promuove leautonomielocali » ( art . 5 cost . ) . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , pluralismo e
2015-118.txt20572057locali » ( art . 5 cost . ) . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , pluralismo eautonomianon consentono alle regioni di qualificarsi in termini di sovranità , né permettono che i loro organi di governo siano
2015-118.txt23202320di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del veneto circa il conseguimento di ulteriori forme diautonomiadella regione del veneto » . qualora tale negoziato « non giunga a buon fine » entro centoventi giorni dall
2015-118.txt23992399quesiti : « 1 ) ” vuoi che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia? ” ; 2 ) ” vuoi che una percentuale non inferiore all ottanta per cento dei tributi pagati annualmente
2015-118.txt25812581presentare « un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme diautonomiaper la regione del veneto » . l art . 3 dispone in merito alle procedure referendarie , prevedendo tra
2015-118.txt27422742numero 1 ) , ai numeri da 2 ) a 4 ) e al numero 5 ) . nessun argomentoautonomoè sviluppato nei confronti delle altre disposizioni della legge impugnata ; del resto , esse sono tutte connesse e meramente
2015-118.txt28672867chiesto agli elettori regionali se vogliono « che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia» . la questione relativa a tale quesito non è fondata . la domanda da sottoporre agli elettori evoca il
2015-118.txt29252925legge dello stato può attribuire alle regioni a statuto ordinario « [ u ] lteriori forme e condizioni particolari diautonomia» . nonostante il richiamo testuale implicito all art . 116 , terzo comma , cost . , il ricorrente
2015-118.txt29982998. 116 , terzo comma , cost . , per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni particolari diautonomia; in secondo luogo , perché lo speciale procedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l introduzione di un
2015-118.txt30393039preliminare referendum consultivo regionale . vero è che manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dellautonomiaregionale su cui si intende interrogare gli elettori . non è men vero , però , che il tenore letterale
2015-118.txt30873087usata nell art . 116 , terzo comma , cost . e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delleautonomieregionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata ; cosicché deve intendersi che le « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
2015-118.txt31073107autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata ; cosicché deve intendersi che le « ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le « materie di cui al terzo comma
2015-118.txt31813181, come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali . così interpretato , il quesito referendario non prelude a sviluppi dellautonomiaeccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto , sotto questo profilo , la censura non è fondata . quanto al
2015-118.txt33803380, cost . , come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti , rimane giuridicamenteautonomoe distinto dal referendum , pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito . né d altra parte la consultazione
2015-118.txt40134013legislazione vigente . infatti , il decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2015-118.txt42224222di cui all art . 119 , quinto comma , cost . , che consente allo stato di destinare alleautonomieterritoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico , la coesione e la solidarietà sociale , per rimuovere gli squilibri
2015-13.txt280280relazione all art . 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2015-13.txt618618, i vizi denunciati sarebbero suscettibili di determinare la menomazione delle sue attribuzioni costituzionali e , specificamente , della suaautonomiafinanziaria , tutelate dagli artt . 117 , terzo comma , e 119 cost . , in considerazione della natura
2015-13.txt10681068e della disponibilità finanziaria delle regioni ( ed , in particolare , di quelle regioni che , con la propriaautonomadisciplina del tributo , abbiano adottato aliquote superiori ) . tuttavia , nel caso in esame , non è stato
2015-13.txt11821182in definitiva , la tesi della ricorrente , secondo cui la lesione degli evocati parametri costituzionali determinerebbe una lesione dellautonomiafinanziaria regionale , si rivela meramente assertiva e non individua lo specifico vulnus che la disposizione impugnata arrecherebbe alle attribuzioni
2015-131.txt12991299che la regione siciliana specifichi la quantificazione del minor gettito quando lamenta la violazione dei principi stabiliti nello statuto diautonomiae nelle relative norme di attuazione in merito alla riserva all erario delle entrate ricosse sul territorio regionale . 2.3
2015-131.txt18391839effetti , la mancanza di una clausola di salvaguardia che preveda l inapplicabilità delle disposizioni in esame alle regioni adautonomiaspeciale , ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione , e la circostanza che
2015-131.txt22612261conseguentemente il legislatore statale può sempre modificarli , diminuirli o persino sopprimerli , senza che ciò comporti una violazione dellautonomiafinanziaria regionale , in quanto lo statuto di autonomia non assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate ,
2015-131.txt22702270o persino sopprimerli , senza che ciò comporti una violazione dell autonomia finanziaria regionale , in quanto lo statuto diautonomianon assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate , con il solo limite che la riduzione delle entrate
2015-155.txt1515considerato in diritto 1 . – con un primo gruppo di ricorsi la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ( reg . ric . n . 38 del 2012 ) , la
2015-155.txt52522012 ) , la regione siciliana ( reg . ric . n . 39 del 2012 ) , la regioneautonomasardegna ( reg . ric . n . 47 del 2012 ) e la regione autonoma friuli-venezia giulia ( reg
2015-155.txt6868) , la regione autonoma sardegna ( reg . ric . n . 47 del 2012 ) e la regioneautonomafriuli-venezia giulia ( reg . ric . n . 50 del 2012 ) hanno impugnato , tra le altre disposizioni
2015-155.txt1571571 , della legge 22 dicembre 2011 , n . 214 . 1.1 . – in particolare , la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ha impugnato gli artt . 13 , commi 11 e 17 , quarto
2015-155.txt483483e 10 della legge cost . n . 3 del 2001 ed al principio di leale collaborazione . la regioneautonomasardegna ha impugnato gli artt . 13 e 14 , comma 13-bis , del d.l . n . 201 del
2015-155.txt626626. 382 e al decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 , n . 616 ) . la regioneautonomafriuli-venezia giulia ha impugnato l art . 13 , commi 11 , 14 , lettera a ) , e 17
2015-155.txt10021002l art . 13 nella sua interezza , in quanto adottato senza il loro coinvolgimento ( regione siciliana e regioneautonomasardegna ) e senza lasciare alcun margine di intervento , nonostante si ricada , secondo la prospettazione , in ambiti
2015-155.txt10361036, secondo la prospettazione , in ambiti materiali in cui sussisterebbe una competenza legislativa regionale , quantomeno concorrente ( regioneautonomasardegna ) . 1.1.3 . – le censure di cui ai ricorsi si appuntano poi sul comma 11 di detto
2015-155.txt13161316che sussistano i requisiti che consentono di derogare all ordinario regime di devoluzione . più in particolare : la regioneautonomavalle d aosta assume la violazione dell art . 2 , comma 1 , lettera a ) , della legge
2015-155.txt14941494di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello stato specificate nelle leggi medesime » ; la regioneautonomasardegna lamenta il contrasto con l art . 8 , primo comma , dello statuto , alla cui stregua «
2015-155.txt17821782o indirette , comunque denominate , ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici » ; la regioneautonomafriuli-venezia giulia assume la violazione dell art . 49 dello statuto , secondo cui « spettano alla regione le seguenti
2015-155.txt21002100ed istituti » . risulterebbe quindi pregiudicata – unilateralmente e senza il rispetto delle procedure di modifica statutaria – lautonomiafinanziaria delle autonomie speciali , chiamate altresì a sopperire al depauperamento delle risorse a disposizione dei comuni , anche in
2015-155.txt21032103. risulterebbe quindi pregiudicata – unilateralmente e senza il rispetto delle procedure di modifica statutaria – l autonomia finanziaria delleautonomiespeciali , chiamate altresì a sopperire al depauperamento delle risorse a disposizione dei comuni , anche in violazione dei parametri
2015-155.txt21392139anche in violazione dei parametri statutari che sottraggono allo stato la responsabilità della finanza locale , affidata agli enti adautonomiadifferenziata . la regione autonoma sardegna e la regione autonoma friuli-venezia giulia censurano il comma 11 anche nella parte in
2015-155.txt21442144statutari che sottraggono allo stato la responsabilità della finanza locale , affidata agli enti ad autonomia differenziata . la regioneautonomasardegna e la regione autonoma friuli-venezia giulia censurano il comma 11 anche nella parte in cui , direttamente ed unilateralmente
2015-155.txt21492149la responsabilità della finanza locale , affidata agli enti ad autonomia differenziata . la regione autonoma sardegna e la regioneautonomafriuli-venezia giulia censurano il comma 11 anche nella parte in cui , direttamente ed unilateralmente , coinvolge il comune nell
2015-155.txt22012201stato , attribuendogli il ricavato , al contempo sottratto alla devoluzione impressa dallo statuto . 1.1.4 . – la regioneautonomafriuli-venezia giulia , inoltre , censura specificamente il comma 14 , lettera a ) , del citato art . 13
2015-155.txt23172317relativo minor gettito – avrebbe concorso a ridurre le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali , con pregiudizio dellautonomiafinanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico , che presidierebbe ai rapporti
2015-155.txt23422342contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico , che presidierebbe ai rapporti tra stato e regioniautonome. queste ultime , inoltre , riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a quelle ordinarie , che non perderebbero la compensazione
2015-155.txt24822482comuni delle regioni a statuto ordinario – nonché i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione siciliana e della regioneautonomasardegna vengano ridotti in misura corrispondente al maggior gettito imu ad aliquota di base attribuito ai comuni medesimi e che
2015-155.txt25262526di insufficienza , ciascuno di essi versi all entrata del bilancio dello stato le somme residue . per le regioniautonomefriuli-venezia giulia e valle d aosta nonché per le province autonome la disposizione prevede che , con le procedure di
2015-155.txt25372537dello stato le somme residue . per le regioni autonome friuli-venezia giulia e valle d aosta nonché per le provinceautonomela disposizione prevede che , con le procedure di cui all art . 27 della legge 5 maggio 2009 ,
2015-155.txt26702670della legge n . 228 del 2012 ha soppresso i trasferimenti erariali ai comuni della regione siciliana e della regioneautonomasardegna ed il fondo sperimentale di riequilibrio , abrogando anche la norma che lo istituiva . 1.1.6 . – tutte
2015-155.txt27752775evocati a proposito dell impugnazione del comma 11 del medesimo art . 13 , con la precisazione che la regioneautonomavalle d aosta richiama l intero art . 2 della legge n . 690 del 1981 – secondo cui «
2015-155.txt34103410regionale , ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici . [ . . . ] » . la regioneautonomasardegna lamenta altresì l ingiustificata discriminazione che essa subirebbe sia rispetto alle autonomie speciali del nord sia rispetto alle regioni
2015-155.txt34233423. . ] » . la regione autonoma sardegna lamenta altresì l ingiustificata discriminazione che essa subirebbe sia rispetto alleautonomiespeciali del nord sia rispetto alle regioni a statuto ordinario , che continuerebbero a beneficiare di altri eventuali trasferimenti .
2015-155.txt34473447sia rispetto alle regioni a statuto ordinario , che continuerebbero a beneficiare di altri eventuali trasferimenti . secondo la regioneautonomafriuli-venezia giulia , inoltre , anche la quantificazione del maggior gettito da recuperare sarebbe illegittima , in quanto irragionevole e
2015-155.txt34873487e contraria al principio consensualistico . 1.1.7 . – infine , con il primo gruppo di ricorsi , le medesimeautonomiespeciali censurano l art . 14 , comma 13-bis , del d.l . n . 201 del 2011 . l
2015-155.txt36463646tariffa da applicare , maggiorazione prevista dal comma 13 dello stesso articolo . per l anno 2013 e per leautonomieordinarie ed insulari la riduzione dei fondi e dei trasferimenti è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior
2015-155.txt38663866, comma 17 , del medesimo decreto-legge . 2 . – con un ulteriore gruppo di ricorsi , la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ( reg . ric . n . 24 del 2013 ) , la
2015-155.txt38883888d aosta / vallée d aoste ( reg . ric . n . 24 del 2013 ) , la regioneautonomafriuli-venezia giulia ( reg . ric . n . 32 del 2013 ) e la regione autonoma sardegna ( reg
2015-155.txt39053905, la regione autonoma friuli-venezia giulia ( reg . ric . n . 32 del 2013 ) e la regioneautonomasardegna ( reg . ric . n . 41 del 2013 ) hanno impugnato , tra le altre disposizioni ,
2015-155.txt39543954383 e 387 , della legge n . 228 del 2012 . 2.1 . – in particolare , la regioneautonomavalle d aosta ha impugnato l art . 1 , comma 380 , lettera h ) , della legge n
2015-155.txt40584058in combinato disposto con l art . 10 della legge cost . n . 3 del 2001 . la regioneautonomafriuli-venezia giulia ha impugnato i commi 380 , lettere b ) , f ) , h ) ed i )
2015-155.txt42534253agli artt . 3 , 97 , 119 , primo , secondo e quarto comma , cost . la regioneautonomasardegna ha impugnato l art . 1 , commi 380 e 387 , della legge n . 228 del 2012
2015-155.txt42964296agli artt . 3 , comma 1 , lettera b ) , 7 e 8 dello statuto speciale della regioneautonomasardegna ed agli artt . 117 e 119 cost . 2.1.1 . – l art . 1 , comma 380
2015-155.txt43944394lettera e ) il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali ai comuni della regione siciliana e della regioneautonomasardegna ; ha riservato allo stato il gettito imu derivante dagli immobili ad uso produttivo , calcolato all aliquota standard
2015-155.txt44494449art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del 2011 , ma limitatamente alle regioniautonomefriuli-venezia giulia e valle d aosta nonché alle province autonome di trento e di bolzano ( lettera h ) ;
2015-155.txt44594459n . 201 del 2011 , ma limitatamente alle regioni autonome friuli-venezia giulia e valle d aosta nonché alle provinceautonomedi trento e di bolzano ( lettera h ) ; ha previsto che gli importi relativi , tra l altro
2015-155.txt45084508a seguito della verifica del gettito imu per il 2012 , da effettuarsi presso la conferenza stato , città eautonomielocali ( lettera i ) . il censurato comma 380 ha subito marginali modifiche ad opera dell art . 10
2015-155.txt46304630previsto dall art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del 2011 . la regioneautonomafriuli-venezia giulia censura altresì in via cautelativa la lettera b ) , ove si ritenesse che essa debba contribuire all
2015-155.txt47014701regioni e delle incertezze in ordine alle concrete disponibilità finanziarie che determinerebbero . 2 . 1.3 . – la regioneautonomafriuli-venezia giulia censura anche l art . 1 , comma 383 , della legge n . 228 del 2012 ,
2015-155.txt47634763una minore disponibilità di risorse per la finanza locale , in violazione dei principi di certezza del diritto e dellautonomiafinanziaria locale . 2.1.4 . – la regione autonoma sardegna , infine , censura anche l art . 1 ,
2015-155.txt47724772, in violazione dei principi di certezza del diritto e dell autonomia finanziaria locale . 2.1.4 . – la regioneautonomasardegna , infine , censura anche l art . 1 , comma 387 , della legge n . 228 del
2015-155.txt48334833il meccanismo contemplato dall art . 14 , comma 13-bis , del d.l . n . 201 del 2011 ,autonomamentecensurato , onde l asserita necessità di impugnare la norma non satisfattiva per le medesime ragioni dedotte a sostegno del
2015-155.txt49424942, comma 14 , lettera a ) , del d.l . n . 201 del 2011 , proposta dalla regioneautonomafriuli-venezia giulia in quanto , abrogando l art . 1 del d.l . n . 93 del 2008 – il
2015-155.txt50085008minor gettito – avrebbe concorso a ridurre ulteriormente le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali , con pregiudizio dellautonomiafinanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico , che presidierebbe ai rapporti
2015-155.txt50335033contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico , che presidierebbe ai rapporti tra stato e regioniautonome. relativamente alle autonomie speciali , i rimborsi in considerazione sono stati ripristinati , a distanza di circa due mesi
2015-155.txt50375037principio di neutralità e con quello consensualistico , che presidierebbe ai rapporti tra stato e regioni autonome . relativamente alleautonomiespeciali , i rimborsi in considerazione sono stati ripristinati , a distanza di circa due mesi dalla soppressione , dall
2015-155.txt51395139« che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e di bolzano » . la modifica , intervenuta dopo un breve lasso temporale , è pienamente satisfattiva
2015-155.txt54105410stesse con riferimento alle precedenti questioni venute all esame di questa corte in tema di relazioni finanziarie tra stato edautonomiespeciali , nonché una sintetica ricognizione dello specifico contesto normativo e giurisprudenziale afferente alle stesse . 6 . 1 .
2015-155.txt54525452con riguardo alla peculiarità delle fattispecie in esame occorre anzitutto precisare che le norme impugnate non attengono al concorso delleautonomiespeciali al patto di stabilità ed al perseguimento degli obiettivi finanziari di matrice comunitaria . infatti , i punti da
2015-155.txt54935493dirimere nella presente controversia non riguardano « la legittimità della determinazione unilaterale da parte dello stato del contributo di ciascunaautonomiaspeciale [ alla finanza pubblica ] , l oggetto dell accordo in relazione alla pretesa predeterminazione unilaterale , l assenza
2015-155.txt56935693impatto finanziario che realizzano . 6.2 . – è opportuno poi sottolineare come un rapido esame della disciplina finanziaria delleautonomiespeciali sia sufficiente ad individuare , quale connotato tipico della stessa , la compartecipazione ai tributi erariali afferenti al proprio
2015-155.txt58285828sono disciplinati dalla legislazione statale . in ogni caso , si può dire che il tratto distintivo più rilevante dellautonomiaspeciale sta proprio nell entità della devoluzione del gettito delle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i
2015-155.txt59075907, del d.p.r . n . 1074 del 1965 ) – o ” residuali ” – nel caso delle altreautonomiespeciali ( con l eccezione della regione autonoma friuli-venezia giulia ) – attribuiscono alle province autonome di trento e di
2015-155.txt591559151965 ) – o ” residuali ” – nel caso delle altre autonomie speciali ( con l eccezione della regioneautonomafriuli-venezia giulia ) – attribuiscono alle province autonome di trento e di bolzano ( art . 75 , comma 1
2015-155.txt59235923nel caso delle altre autonomie speciali ( con l eccezione della regione autonoma friuli-venezia giulia ) – attribuiscono alle provinceautonomedi trento e di bolzano ( art . 75 , comma 1 , lettera g , del decreto del presidente
2015-155.txt59835983concernenti lo statuto speciale per la regione trentino-alto adige » , nella misura di nove decimi ) , alla regioneautonomavalle d aosta ( art . 4 , terzo comma , della legge n . 690 del 1981 , nella
2015-155.txt60126012terzo comma , della legge n . 690 del 1981 , nella misura di nove decimi ) ed alla regioneautonomasardegna ( art . 8 , primo comma , lettera m , dello statuto , nella misura di sette decimi
2015-155.txt61736173modificate attraverso una legge ordinaria statale , il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo stato e lautonomiaspeciale . detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello stato riguardo ai rapporti finanziari con
2015-155.txt61956195. detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello stato riguardo ai rapporti finanziari con leautonomiespeciali , in ragione delle semplificate e spedite modalità che rendono flessibile la dinamica delle fonti costituzionali in un settore
2015-155.txt63166316– tra l altro – l attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonome. le procedure e i criteri di modifica sono in particolare , fissati dall art . 27 della legge n
2015-155.txt63626362quest ultimo dispone , tra l altro , che « 1 . le regioni a statuto speciale e le provinceautonomedi trento e di bolzano , nel rispetto degli statuti speciali , concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e
2015-155.txt64716471le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e provinceautonomerispetto alla finanza pubblica complessiva , delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri , anche in considerazione
2015-155.txt65446544corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo stato , dal complesso delle regioni e , per le regioni e provinceautonomeche esercitano le funzioni in materia di finanza locale , dagli enti locali . le medesime norme di attuazione disciplinano
2015-155.txt67296729, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provinciaautonoma; b ) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi
2015-155.txt67596759del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomein materia di tributi regionali , provinciali e locali [ . . . ] . 7 . al fine di
2015-155.txt68116811princìpi che da essa derivano , nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provinciaautonoma, è istituito presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome
2015-155.txt68316831autonoma , è istituito presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , in attuazione del principio di leale collaborazione , un tavolo di confronto tra il
2015-155.txt68626862di leale collaborazione , un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provinciaautonoma, costituito dai ministri per i rapporti con le regioni , per le riforme per il federalismo , per la
2015-155.txt69076907economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome. il tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
2015-155.txt69306930tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomeagli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all entrata
2015-155.txt72137213essa sostituiti . 3 . [ . . . ] . alle [ regioni a statuto speciale e alle provinceautonome] spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e
2015-155.txt73787378metodo pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale , nella disciplina delle relazioni finanziarie tra stato eautonomiespeciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone
2015-155.txt73927392delle relazioni finanziarie tra stato e autonomie speciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alleautonomiespeciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione ; c ) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo
2015-155.txt74557455. in definitiva , si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delleautonomiespeciali , quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi
2015-155.txt74817481del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi come riferiti sia alle singoleautonomieche al sistema della finanza pubblica allargata . quanto al profilo sub a ) , occorre poi precisare che ,
2015-155.txt75157515) , occorre poi precisare che , anche alla luce di quanto argomentato a proposito della dinamica delle fonti delleautonomiespeciali , l art . 27 della legge n . 42 del 2009 – ancorché non goda di rango costituzionale
2015-155.txt75797579riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti ” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti adautonomiadifferenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) , così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria
2015-155.txt76867686pressione fiscale complessivamente stabiliti ; dall altro , impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delleautonomiespeciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all interno delle
2015-155.txt77077707speciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all interno delleautonomiestesse . per quel che riguarda il canone della leale collaborazione , il legislatore ne prevede l attuazione attraverso un
2015-155.txt77437743prevede l attuazione attraverso un apposito tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale e provinciaautonomapresso la conferenza stato-regioni ( tavolo istituito con d.p.c.m . 6 agosto 2009 ) con il compito di individuare le
2015-155.txt77707770istituito con d.p.c.m . 6 agosto 2009 ) con il compito di individuare le linee guida per la partecipazione delleautonomiespeciali , secondo le norme attuative dei rispettivi statuti , agli obiettivi della legge di delega sul federalismo fiscale .
2015-155.txt78287828, il legislatore prevede la possibilità , ad invarianza finanziaria complessiva , di una riduzione della porzione di spettanza delleautonomiespeciali – peraltro accompagnata da un opposta possibilità di incremento nel caso di autonomie speciali svantaggiate – , la quale
2015-155.txt78427842riduzione della porzione di spettanza delle autonomie speciali – peraltro accompagnata da un opposta possibilità di incremento nel caso diautonomiespeciali svantaggiate – , la quale , tuttavia , non può pregiudicare , attraverso un decremento sproporzionato e sostanzialmente ablativo
2015-155.txt79877987le vigenti prescrizioni degli statuti – realizzano , nella loro combinazione , un bilanciamento dei principi costituzionali di tutela dellaautonomiafinanziaria degli enti territoriali a statuto speciale con l equilibrio finanziario di cui agli articoli 81 e 97 , primo
2015-155.txt80598059tutte le questioni sono inammissibili . premesso che non è in dubbio la vigenza della parte finanziaria degli statuti delleautonomiericorrenti , in relazione alla quale sono formulate tutte le censure , la mancata specificazione dei criteri attraverso cui determinare
2015-155.txt82738273dialettici interessi della neutralità finanziaria , della sostituzione , della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delleautonomiespeciali . in assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e
2015-155.txt84048404, anche in caso di parziale accoglimento delle stesse , non solo un potenziale effetto irragionevolmente discriminante tra le stesseautonomieinteressate , ma anche uno squilibrio nell ambito della finanza pubblica allargata in quanto lo stato – sia pure violando
2015-155.txt84738473se , come di seguito meglio precisato , questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alleautonomiespeciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate , nondimeno il rimedio a tale
2015-155.txt85808580art . 27 , che prevede « una permanente interlocuzione [ . . . ] tra lo stato e leautonomiespeciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale [ . . . ] secondo il principio
2015-155.txt86798679difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato , considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delleautonomiespeciali e dell equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore , mentre a questa corte spetta valutarne a posteriori la
2015-155.txt87288728effetti distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme né alla salvaguardia delleautonomiespeciali né agli equilibri della finanza pubblica . a differenza di quanto accaduto , sempre con riferimento alle autonomie speciali
2015-155.txt87478747delle autonomie speciali né agli equilibri della finanza pubblica . a differenza di quanto accaduto , sempre con riferimento alleautonomiespeciali , per il concorso al rispetto del patto di stabilità e degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
2015-155.txt88868886prodotto una situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delleautonomiespeciali . in sostanza , il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle
2015-155.txt89078907speciali . in sostanza , il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delleautonomiespeciali ha finito per indebolire le ragioni della specialità nel loro complesso . se l art . 27 della legge
2015-155.txt89848984utilizzazione ispirati all economicità ed alla solidarietà finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alleautonomiespeciali « una garanzia quantitativa di entrate , cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere
2015-155.txt90199019modificare , diminuire o persino sopprimere i tributi erariali , senza che ciò comporti [ automaticamente ] una violazione dellautonomiafinanziaria regionale » ( sentenza n . 97 del 2013 ) , le possibilità di dimensionamento incontrano tuttavia dei limiti
2015-155.txt92339233recente , sentenza n . 241 del 2012 ) . ne consegue che il principio di proporzionalità tra risorse delleautonomiespeciali e funzioni da esse esercitate deve essere tenuto al riparo da mutamenti legislativi – come quelli in esame –
2015-155.txt92669266mutamenti legislativi – come quelli in esame – strutturati in modo tale da turbare l equilibrio di bilancio delle singoleautonomiespeciali . quest ultimo può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra stato ed autonomie , in modo da
2015-155.txt92829282di bilancio delle singole autonomie speciali . quest ultimo può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra stato edautonomie, in modo da consentire che l eventuale riallocazione delle risorse fiscali non provochi squilibrio o grave compressione delle funzioni
2015-155.txt94219421cui scaturiscono le norme finanziarie degli statuti e le relative norme di attuazione ) determini « i contenuti storico-concreti dellautonomiaregionale » e quindi ponga « un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell equilibrio
2015-155.txt94539453si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell equilibrio complessivo dell ordinamento cui le norme di attuazione [ e lautonomiaspeciale che le giustifica ] sono preordinate » ( sentenza n . 213 del 1998 ) . per questo motivo
2015-155.txt94979497in materia di federalismo fiscale non può – attraverso la concatenazione di norme potenzialmente riduttive delle risorse di spettanza delleautonomiespeciali – comprimere , con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse , le condizioni particolari
2015-155.txt95199519– comprimere , con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse , le condizioni particolari diautonomiapreviste dai rispettivi statuti . le stesse autonomie speciali sono , comunque , titolari di un potere di iniziativa per
2015-155.txt95279527contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse , le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti . le stesseautonomiespeciali sono , comunque , titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe , insieme allo stato ,
2015-155.txt95969596la dialettica degli interessi in rilievo non può limitarsi al confronto bilaterale in quanto , se è vero che leautonomiespeciali sono caratterizzate anche da una specialità interna al loro genere e che quest ultima può comportare diversi criteri qualitativi
2015-155.txt99529952. ] , sia al fine di evitare che il necessario concorso delle regioni comprima oltre i limiti consentiti lautonomiafinanziaria ad esse spettante . ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti , in
2015-155.txt10124101242015 ) . in conformità a tale assunto , peraltro , la regione trentino-alto adige / südtirol e le provinceautonomedi trento e di bolzano hanno sottoscritto – seppur in epoca successiva all introduzione delle norme censurate – un accordo
2015-155.txt1029610296come espressamente indicato dal citato comma 407 , la nuova disciplina delle relazioni finanziarie tra lo stato e le predetteautonomieè stata trasfusa nello statuto speciale ed in particolare , con riferimento alla statuizione relativa all art . 13 ,
2015-155.txt1038510385stesso disegno della legge n . 42 del 2009 ha determinato una situazione che può pregiudicare l assetto economico-finanziario delleautonomiespeciali nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011
2015-155.txt1041510415tra l attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesseautonomiespeciali . l indefettibile urgenza che l ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l armonizzazione di tale
2015-176.txt377377, priva di significato normativo , ma ha la ” precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti adautonomiadifferenziata solo a condizione che siano rispettati gli statuti speciali ” ( sentenza n . 241 del 2012 ) ed
2015-176.txt643643di regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale » ( sentenza n . 77 del 2015 ) , ma quand anche , in ipotesi , la disposizione
2015-176.txt771771per cui la riserva allo stato del maggior gettito dell imposta sui fondi pensione violerebbe le disposizioni statutarie relative allautonomiafinanziaria della regione . a ben vedere , dunque , « il ricorso – ancorché conciso – rende [ .
2015-178.txt624624della stabilità di bilancio , si articola comunque in un periodo di tempo circoscritto e impone un sacrificio ragionevole allautonomiacollettiva e ai diritti tutelati dall art . 36 , primo comma , cost . , senza introdurre alcun prelievo
2015-178.txt735735intervento della confederazione indipendente sindacati europei ( cse ) e inammissibili gli interventi spiegati dalla federazione gilda-unams e dalla confederazioneautonomadei dirigenti , quadri e direttivi della pubblica amministrazione ( confedir ) , nel giudizio iscritto al n . 76
2015-178.txt25802580comma , cost . , le ordinanze di rimessione non offrono , a sostegno dei dubbi di costituzionalità , argomentazioniautonome, che valgano ad affrancare il richiamo al precetto costituzionale dalla sua funzione ancillare rispetto alle censure fondate sugli artt
2015-178.txt37903790, punto 3 . del considerato in diritto ) . 10 . 2 . – quanto ai vincoli legali allautonomiacollettiva , volti a garantire la « compatibilità con obiettivi generali di politica economica » , questa corte ne ha
2015-178.txt70837083di vacanza contrattuale ai valori del 31 dicembre 2013 . il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dellautonomianegoziale non possono essere esclusi , sol perché , per la tornata 2013-2014 , è stata salvaguardata la libertà di
2015-178.txt73407340comma , cost . , nella sua duplice valenza individuale e collettiva , e ha il suo necessario complemento nellautonomianegoziale ( ex plurimis , sentenze n . 697 del 1988 , punto 3 . del considerato in diritto ,
2015-178.txt78797879a promuovere il ruolo delle parti sociali , a favorire il dialogo tra le stesse , nel rispetto della loroautonomia, si deve ricordare l art . 152 , comma 1 , del trattato sul funzionamento dell unione europea (
2015-231.txt396396di imposta sostitutiva in ragione della titolarità di partecipazioni in fondi comuni di investimento immobiliare per una percentuale che ,autonomamenteconsiderata o assommandosi a quella di un familiare , superava la soglia del 5 per cento , ritengono che il
2015-246.txt99considerato in diritto 1 . – la provinciaautonomadi bolzano ( ricorso n . 11 del 2014 ) , la provincia autonoma di trento ( ricorso n .
2015-246.txt2323diritto 1 . – la provincia autonoma di bolzano ( ricorso n . 11 del 2014 ) , la provinciaautonomadi trento ( ricorso n . 14 del 2014 ) e la regione siciliana ( ricorso n . 17 del
2015-246.txt149149ricorrenti . in particolare , l art . 1 è impugnato , con riguardo al comma 157 , dalla provinciaautonomadi bolzano e da quella di trento ; con riguardo al comma 179 , da tutte le ricorrenti ; quanto
2015-246.txt189189quanto al comma 431 , è impugnato dalla regione siciliana e , limitatamente alla lettera b ) , dalla provinciaautonomadi bolzano ; quanto ai commi 432 , 433 e 434 , è impugnato dalla sola regione siciliana ; quanto
2015-246.txt220220434 , è impugnato dalla sola regione siciliana ; quanto infine al comma 435 , è impugnato sia dalla provinciaautonomadi bolzano , che dalla regione siciliana . tali disposizioni destinano a fondi statali le risorse derivanti , da una
2015-246.txt515515essere trattati congiuntamente e decisi con un unica pronuncia . 3 . – nelle more del giudizio , le provinceautonomedi bolzano e di trento hanno raggiunto con lo stato un accordo in materia di finanza pubblica . ne è
2015-246.txt607607costituzionale , l accettazione della rinuncia determina l estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla provinciaautonomadi bolzano , con il ricorso n . 11 del 2014 , limitatamente ai commi 157 , 179 , 431
2015-246.txt656656dell art . 1 della legge n . 147 del 2013 ; nonché in riferimento alle questioni promosse dalla provinciaautonomadi trento , con il ricorso n . 14 del 2014 , limitatamente ai commi 157 e 179 . nonostante
2015-251.txt2727con impugnazione in via di azione – proposta contro il presidente del consiglio dei ministri e nei confronti della regioneautonomatrentino-alto adige e delle province autonome di trento e di bolzano – la regione veneto ha censurato , tra gli
2015-251.txt3333– proposta contro il presidente del consiglio dei ministri e nei confronti della regione autonoma trentino-alto adige e delle provinceautonomedi trento e di bolzano – la regione veneto ha censurato , tra gli altri , il comma 518 dell
2015-251.txt331331europea » . secondo la ricorrente , il comma impugnato – che regola la competenza in materia tributaria delle provinceautonome, « di fatto attribuendole una funzione piena nell ampio numero di materie di sua competenza » , attraverso la
2015-251.txt723723, nonché dell associazione albergatori cortina d ampezzo . in accoglimento delle eccezioni mosse in tal senso dalle due provinceautonomee dal presidente del consiglio dei ministri , va confermata l ordinanza , pronunciata in tal senso nel corso dell
2015-251.txt952952, vanno esaminate le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure sollevate , sempre , dalle provinceautonomee dal presidente del consiglio dei ministri . 3.1 . – le eccezioni sono fondate . 3.2 . – questa
2015-251.txt13301330– sottolineato , in termini meramente fattuali il ” disagio ” degli operatori alberghieri veneti dei territori limitrofi alle provinceautonome, a cagione del regime di agevolazioni fiscali di cui godono quelli di trento e di bolzano – lamenta il
2015-251.txt16221622parte della ricorrente della previsione ( esplicitamente contenuta nello stesso comma 4 del censurato art . 80 dello statuto diautonomia, come modificato dalla norma impugnata ) , secondo cui espressamente « la potestà legislativa nelle materie di cui ai
2015-251.txt17401740possibilità di conseguire un beneficio fiscale si innesterebbe in una situazione di ampio vantaggio economico comunque garantito dallo statuto diautonomiae dai relativi trasferimenti finanziari . siffatta argomentazione prescinde del tutto dalla individuazione delle competenze regionali che ( in tesi
2015-251.txt18091809àmbito territoriale veneto , della normativa impugnata rispetto allo svolgimento delle funzioni costituzionali della ricorrente , quale ente dotato diautonomiaordinaria ( sentenze n . n . 97 del 2013 , n . 241 del 2012 , n . 298
2015-251.txt22942294statuto ordinario ( fiscalmente soggetta alle regole di cui all art . 119 cost . ) e quella delle provincieautonomea statuto speciale , con autonomia fortemente differenziata . ciò , tuttavia , senza considerare ( né argomentare ) in
2015-251.txt23002300regole di cui all art . 119 cost . ) e quella delle provincie autonome a statuto speciale , conautonomiafortemente differenziata . ciò , tuttavia , senza considerare ( né argomentare ) in ordine al fatto che tale differente
2015-252.txt970970lettera o ) , e 36 dello statuto della regione siciliana dal momento che la regione sostiene che la propriaautonomiafinanziaria sarebbe lesa dalla disciplina del fondo di solidarietà , in quanto questa inciderebbe direttamente sul fabbisogno finanziario della regione
2015-252.txt10661066fondate . è opportuno in proposito ricordare che , per quanto riguarda l attuazione della riforma della fiscalità territoriale delleautonomiespeciali ex art . 27 della legge 5 maggio 2009 , n . 42 ( delega al governo in materia
2015-252.txt11591159] comprimere , con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse , le condizioni particolari diautonomiapreviste dai rispettivi statuti » . a tal fine , pur dovendosi ritenere l impossibilità « per questa corte di
2015-252.txt12071207alternative a quelle adottate dallo stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato [ . . . ] le stesseautonomiespeciali sono , comunque , titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe , insieme allo stato ,
2015-252.txt13161316modalità di finanziamento della generalità dei comuni in ambito nazionale ( ad eccezione di quelli ricadenti nel territorio delle regioniautonomevalle d aosta / vallée d aoste e friuli-venezia giulia e delle province autonome di trento e di bolzano )
2015-252.txt13301330quelli ricadenti nel territorio delle regioni autonome valle d aosta / vallée d aoste e friuli-venezia giulia e delle provinceautonomedi trento e di bolzano ) . sotto questo profilo , se è vero che l imu di spettanza dei
2015-252.txt14651465all imu ( che caratterizza sia le regioni a statuto ordinario , sia la regione siciliana , sia la regioneautonomasardegna ) , la ricorrente non fornisce la prova dell incidenza negativa della disposizione impugnata sul bilancio dei suoi comuni
2015-253.txt1241247 dell art . 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2015-253.txt371371primo e secondo comma , cost . , ledendo la competenza legislativa della regione in materia tributaria e la suaautonomiafinanziaria . 2 . 1 . – sotto tali profili la questione non è fondata . l addizionale regionale all
2015-273.txt651651, priva di significato normativo , ma ha la ” precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti adautonomiadifferenziata solo a condizione che siano rispettati gli statuti speciali ” ( sentenza n . 241 del 2012 ) ed
2015-273.txt965965volte precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale ( sentenze n . 82 e n . 77 del 2015 ) . deve tuttavia precisarsi che quand anche
2015-31.txt3131dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell art . 1 , comma 1 , della legge della regioneautonomasardegna 21 gennaio 2014 , n . 7 ( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione
2015-31.txt381381direttiva 92 / 12 / cee ) . ad avviso della difesa erariale , la norma impugnata attribuirebbe alla regioneautonomasardegna , oltre alle imposte conseguenti ai prodotti ” consumati ” nel territorio sardo , anche quelle ” percette “
2015-31.txt472472impiego degli stessi prodotti nel luogo di effettivo consumo . da quanto sopra ne deriverebbe che potrebbero spettare alla regioneautonomasardegna solamente le somme relative alle accise per le quali si è verificato nella regione non soltanto il fatto generatore
2015-31.txt692692necessaria adozione di un apposito decreto legislativo , su proposta di una commissione paritetica designata dallo stato e dalla regioneautonomasardegna . inoltre , secondo il ricorrente , il criterio di quantificazione del gettito delle accise introdotto dall art .
2015-31.txt844844prodotti fabbricati nel territorio regionale , pur se destinati ad essere immessi in consumo fuori di esso . la regioneautonomasardegna non si è costituita . hanno spiegato atto di intervento in giudizio , dichiarato inammissibile con ordinanza letta nell
2015-31.txt924924decisione è utile una premessa inerente al quadro normativo di riferimento . l art . 8 dello statuto della regioneautonomasardegna disciplina la compartecipazione regionale a vari tributi erariali . tale disposizione , in seguito alle modifiche introdotte da ultimo
2015-31.txt17631763il riparto a quelle « percette nel territorio della sardegna » . in base a tale previsione statutaria la regioneautonomasardegna non può vantare alcun diritto di compartecipazione al gettito delle accise riscosse dallo stato se riferibili a prodotti che
2015-58.txt10801080nasce « direttamente in forza della legge » ( sentenza n . 141 del 2009 ) , risultando irrilevante lautonomiacontrattuale ( sentenza n . 73 del 2005 ) ; la doverosità della prestazione ( sentenze n . 141 del
2015-58.txt14011401del sito , in quanto , a tacer d altro , tale atto costituisce l esito di un procedimento amministrativoautonomo, in nessun modo condizionato alla corresponsione del contributo in questione . sotto il profilo del necessario collegamento del prelievo
2015-58.txt28412841uniforme e si impone sull intero territorio nazionale , come un limite alla disciplina che le regioni e le provinceautonomedettano in altre materie di loro competenza , per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo
2015-65.txt8080sub comma 4 del suo art . 35 , che « in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delleautonomiespeciali dagli incrementi delle aliquote dell accisa sull energia elettrica disposti dai decreti del ministro dell economia e delle finanze
2015-65.txt155155provinciale all accisa sull energia elettrica , il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e bolzano previsto dall articolo 28 , comma 3 , primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 ,
2015-65.txt220220di euro annui a decorrere dall anno 2012 » , con conseguente accantonamento , dell importo complessivo del contributo delleautonomiealla finanza pubblica , a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali . dispone , inoltre , la norma
2015-65.txt342342comma 4 dell art . 35 del suddetto d.l . n . 1 del 2012 è stata impugnata dalle provinceautonomedi trento e di bolzano , dalla regione valle d aosta / vallée d aoste e dalla regione siciliana .
2015-65.txt386386regione ha esteso l impugnativa anche al comma 5 del medesimo art . 35 . 3 . – la provinciaautonomadi bolzano ( con atto depositato il 21 gennaio 2015 ) , e la provincia autonoma di trento ( con
2015-65.txt402402. – la provincia autonoma di bolzano ( con atto depositato il 21 gennaio 2015 ) , e la provinciaautonomadi trento ( con atto depositato il 27 gennaio successivo ) hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi , a seguito
2015-65.txt444444in conseguenza dell accordo in materia di finanza pubblica concluso il 15 ottobre 2014 tra il governo , la regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol ed esse province , e della sua intervenuta attuazione con legge 23 dicembre 2014 n .
2015-65.txt506506» . la presidenza del consiglio dei ministri ha accettato entrambe le rinunzie . i giudizi instaurati dalle due provinceautonomedevono , pertanto , dichiararsi estinti , per rinunzia , ai sensi dell art . 23 delle norme integrative per
2015-65.txt556556– restano quindi da esaminare le sole impugnative delle due regioni a statuto speciale . 4.1 . – la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ha , in particolare , denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli
2015-65.txt1145114535 del d.l . n . 1 del 2012 , per il profilo , appunto , della denunciata lesione dellautonomiafinanziaria della regione valle d aosta . 4.2 . – nell impugnare il medesimo comma 4 , ed il connesso
2015-65.txt14831483n . 1 del 2012 va , pertanto , dichiarato costituzionalmente illegittimo , anche per il profilo della violazione dellautonomiafinanziaria della regione siciliana .
2015-67.txt877877ha sede il registro automobilistico , del gettito dell imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ma nel rispetto delleautonomiespeciali . in sua attuazione , il decreto del ministero delle finanze 14 dicembre 1998 , n . 457 (
2015-67.txt963963esso contenute si applicassero esclusivamente alle province delle regioni a statuto ordinario , mantenendo ferme le previgenti disposizioni per leautonomiespeciali , fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare la devoluzione con propria normativa . la regione
2015-67.txt1041104117 , comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2015-67.txt11731173, della legge 26 aprile 2012 , n . 44 , il disposto dell art . 17 veniva esteso alleautonomiespeciali . 6 . – questo articolo ha costituito oggetto d impugnazione da parte della regione siciliana dinanzi a questa
2015-67.txt13131313tributo proprio derivato ” provinciale , sèguita a ricadere nell ambito di applicazione dell art . 36 dello statuto diautonomiaspeciale e dell art . 2 delle norme di attuazione , i quali prevedono che spettano alla regione siciliana ,
2015-67.txt14891489una sorta di clausola di salvaguardia , l eventuale adeguamento alla legislazione statale in materia , nel rispetto della suaautonomiaspeciale . 8 . – ebbene la regione siciliana , dopo la sentenza n . 97 del 2013 , ha
2015-77.txt99considerato in diritto 1 . – le regioniautonomevalle d aosta / vallée d aoste ( reg . ric . n . 144 del 2012 ) , trentino-alto
2015-77.txt89892012 ) , la regione siciliana ( reg . ric . n . 170 del 2012 ) e le provinceautonomedi trento e di bolzano ( rispettivamente , reg . ric . n . 156 e n . 149 del
2015-77.txt372372all art . 16 , comma 3 , del d.l . n . 95 del 2012 . la sola regioneautonomasardegna , con separato ricorso ( reg . ric . n . 80 del 2013 ) , ha impugnato ,
2015-77.txt5025023 , del d.l . n . 95 del 2012 . 2 . – più in particolare , la regioneautonomavalle d aosta ha impugnato gli artt . 16 , commi 3 e 4 , e 24-bis , del d.l
2015-77.txt682682di ragionevolezza e di leale collaborazione , quest ultimo desunto dagli artt . 5 e 120 cost . la regioneautonomatrentino-alto adige e la provincia autonoma di trento hanno impugnato gli artt . 16 , commi 3 e 4 ,
2015-77.txt688688, quest ultimo desunto dagli artt . 5 e 120 cost . la regione autonoma trentino-alto adige e la provinciaautonomadi trento hanno impugnato gli artt . 16 , commi 3 e 4 , e 24-bis del d.l . n
2015-77.txt811811( disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2010 ) . la regioneautonomasardegna ha impugnato gli artt . 16 , commi 3 e 4 , e 24-bis del d.l . n .
2015-77.txt10101010del 2001 , agli artt . 7 e 8 dello statuto e al principio di leale collaborazione . la regioneautonomafriuli-venezia giulia ha impugnato l art . 16 , comma 3 , del d.l . n . 95 del 2012
2015-77.txt12581258art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione . la provinciaautonomadi bolzano ha impugnato gli artt . 16 , commi 3 e 4 , e 24-bis , del d.l .
2015-77.txt15591559delle questioni vertenti sulle altre disposizioni con essi impugnate . 4 . – nelle more del giudizio , le regioniautonometrentino-alto adige , sardegna , friuli-venezia giulia , e le province autonome di trento e di bolzano hanno raggiunto con
2015-77.txt15711571– nelle more del giudizio , le regioni autonome trentino-alto adige , sardegna , friuli-venezia giulia , e le provinceautonomedi trento e di bolzano hanno raggiunto con lo stato accordi in materia di finanza pubblica . ne è seguita
2015-77.txt16331633dell art . 16 , comma 9 , del d.l . n . 95 del 2012 da parte della regioneautonomafriuli-venezia giulia . nonostante abbia raggiunto un analogo accordo , la regione siciliana non ha rinunciato ai ricorsi . l
2015-77.txt1683168323 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale , determina l estinzione dei giudizi promossi dalla regioneautonomatrentino-alto adige e dalle province autonome . in difetto di accettazione , ma anche di un interesse da parte dello
2015-77.txt16891689giudizi davanti alla corte costituzionale , determina l estinzione dei giudizi promossi dalla regione autonoma trentino-alto adige e dalle provinceautonome. in difetto di accettazione , ma anche di un interesse da parte dello stato a coltivare i giudizi ,
2015-77.txt17261726coltivare i giudizi , va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutti i giudizi promossi dalle regioniautonomesardegna e friuli-venezia giulia , con l eccezione del ricorso reg . ric . n . 159 del 2012 di
2015-77.txt17871787( da ultimo , sentenza n . 46 del 2015 ) . restano altresì da decidere i ricorsi della regioneautonomavalle d aosta e della regione siciliana . 5 . – l art . 16 , comma 3 , del
2015-77.txt18511851dall art . 1 , comma 118 , della legge n . 228 del 2012 , è stata oggetto diautonomaimpugnazione da parte delle ricorrenti . l art . 11 , comma 8 , del d.l . n . 35
2015-77.txt18821882, comma 8 , del d.l . n . 35 del 2013 , ha permesso di imputare il concorso delleautonomiespeciali , previsto dalla norma impugnata , al fondo per lo sviluppo e la coesione , mentre l art .
2015-77.txt21992199articolo 27 della legge 5 maggio 2009 , n . 42 , le regioni a statuto speciale e le provinceautonomedi trento e bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l importo complessivo di 600 milioni di euro per
2015-77.txt23422342alla programmazione regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesimeautonomiespeciali in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome di
2015-77.txt23612361medesime autonomie speciali in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano e recepito con decreto del ministero dell economia e delle finanze entro il 31 gennaio
2015-77.txt24082408di mancato accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , l accantonamento è effettuato , con decreto del ministero dell economia e delle finanze
2015-77.txt24802480delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 , gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predetteautonomiespeciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure . in
2015-77.txt26032603, perché per l anno 2012 ( decreto ministeriale 27 novembre 2012 ) è stato raggiunto l accordo con leautonomiespeciali sulle modalità di riparto del contributo tra di esse . l eccezione non ha fondamento , dato che concludere
2015-77.txt26902690settembre 2013 ) , né nel 2014 ( decreto ministeriale 17 giugno 2014 ) . 8 . – la regioneautonomavalle d aosta e la regione siciliana contestano , con riferimento all art . 16 , comma 3 , impugnato
2015-77.txt29572957di regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale ( sentenza n . 36 del 2004 ; in seguito , sentenze n . 54 del 2014 , n
2015-77.txt31523152a quanto hanno sostenuto le ricorrenti , si tratta di un principio che non è stato recepito dagli statuti diautonomiao dalle norme di attuazione di essi . è per questa ragione che l art . 27 , comma 1
2015-77.txt31843184ragione che l art . 27 , comma 1 , della legge n . 42 del 2009 prevede che leautonomiespeciali concorrono al patto di stabilità interno « secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti
2015-77.txt33213321( sentenza n . 23 del 2014 ) , pongano , caso per caso , obblighi finanziari a carico delleautonomiespeciali , tanto più in casi come quello in esame , in cui la norma impugnata si colloca in un
2015-77.txt33833383che gli interventi unilaterali dello stato in materia di finanza pubblica sono accompagnati dall obbligo di raggiungere comunque con leautonomiespeciali un accordo di un contenuto più ampio di quello costituito dalla mera definizione del livello delle spese correnti (
2015-77.txt34823482. 9 . – le ricorrenti , sulla base dei medesimi parametri indicati al punto precedente , cui la regioneautonomavalle d aosta aggiunge il principio di ragionevolezza , censurano l art . 16 , comma 3 , del d.l
2015-77.txt37953795compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti e alle norme di attuazione . mentre la regioneautonomavalle d aosta evidenzia che la partecipazione ai tributi erariali è assicurata , oltre che dall art . 12 dello
2015-77.txt40454045di attuazione ( sentenza n . 23 del 2014 ) , sono sottratte a un immediata disponibilità per obbligare lautonomiaspeciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese . una volta chiarito che il contributo imposto a
2015-77.txt41154115l art . 27 della legge n . 42 del 2009 , costituisce il mezzo procedurale con il quale leautonomiespeciali , anziché essere private definitivamente di quanto loro compete , partecipano al risanamento delle finanze pubbliche , impiegando a
2015-77.txt43264326caso , nel 2017 . 11 . – le ricorrenti , richiamando i parametri già indicati , cui la regioneautonomavalle d aosta affianca l art . 4 dello statuto , lamentano anche che il contributo previsto dall art .
2015-77.txt44614461– legge di stabilità 2012 ) . questo comma stabilisce che , in caso di mancato accordo tra stato edautonomiespeciali in materia di finanza pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno , gli obiettivi di queste ultime sono
2015-77.txt45134513miglioramenti ” indicati dalla norma impugnata , ovvero tenendo in conto ulteriori contributi a carico delle regioni e delle provinceautonome, come già introdotti da separate disposizioni di legge . la regione autonoma valle d aosta censura questa disposizione ,
2015-77.txt45264526a carico delle regioni e delle province autonome , come già introdotti da separate disposizioni di legge . la regioneautonomavalle d aosta censura questa disposizione , con riferimento ai medesimi parametri dedotti rispetto all art . 16 , comma
2015-77.txt45614561all art . 16 , comma 3 . la ricorrente sostiene che una predeterminazione unilaterale dell obiettivo lede la suaautonomiafinanziaria e si pone in contrasto con il principio dell accordo . la questione non è fondata . questa corte
2015-77.txt46284628sentenza n . 19 del 2015 ) , con riguardo all imposizione unilaterale e preventiva di misure a carico delleautonomiespeciali , in attesa del raggiungimento dell accordo . la disposizione oggi impugnata regola appunto l ipotesi che l accordo
2015-77.txt46844684ultimo degli obiettivi concordati , apportandovi correttivi già operanti in forza delle disposizioni normative che pongono contributi a carico delleautonomiespeciali , comunque dovuti in forza delle specifiche norme di legge che già li prevedono . in tal modo la
2015-77.txt47494749cui legittimità costituzionale deve essere eventualmente contestata impugnando queste ultime nei termini stabiliti dall ordinamento . né viene lesa lautonomiafinanziaria regionale , posto che si è in presenza di vincoli transitori al livello generale della spesa , che per
2015-77.txt47744774che si è in presenza di vincoli transitori al livello generale della spesa , che per lo più preservano lautonomiaregionale circa i modi di perseguimento dell obiettivo programmato ( sentenza n . 36 del 2004 ) . 13 .
2015-77.txt47984798modi di perseguimento dell obiettivo programmato ( sentenza n . 36 del 2004 ) . 13 . – la regioneautonomavalle d aosta impugna anche l art . 24-bis del d.l . n . 95 del 2012 , con riferimento
2015-77.txt4874487415 e 16 , comma 3 , stabilisce che il d.l . n . 95 del 2012 si applica alleautonomiespeciali secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione . la ricorrente lamenta che
2015-77.txt49214921applicazione dell art . 16 , commi 3 e 4 , impugnati . la questione è inammissibile per carenza diautonomalesività della disposizione censurata . premesso che l art . 16 , commi 3 e 4 , del d.l .
2015-77.txt4952495216 , commi 3 e 4 , del d.l . n . 95 del 2012 è senza dubbio applicabile alleautonomiespeciali , dato che le riguarda espressamente ( sentenza n . 219 del 2013 ) , va osservato che la
2015-77.txt50465046perciò le sole a poter essere impugnate allo scopo di rimuovere la pretesa violazione . 14 . – la regioneautonomafriuli-venezia giulia censura l art . 16 , comma 9 , del d.l . n . 95 del 2012 ,
2015-82.txt3737, 34 , 38 , 39 , 40 , 47 e 50 del registro ricorsi 2012 ) , la regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol , la provincia autonoma di trento , la regione autonoma valle d aosta / vallée d
2015-82.txt4545, 47 e 50 del registro ricorsi 2012 ) , la regione autonoma trentino-alto adige / südtirol , la provinciaautonomadi trento , la regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste , la regione siciliana , la provincia
2015-82.txt5151ricorsi 2012 ) , la regione autonoma trentino-alto adige / südtirol , la provincia autonoma di trento , la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste , la regione siciliana , la provincia autonoma di bolzano , la regione
2015-82.txt6666di trento , la regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste , la regione siciliana , la provinciaautonomadi bolzano , la regione autonoma sardegna e la regione autonoma friuli-venezia giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli
2015-82.txt7272valle d aosta / vallée d aoste , la regione siciliana , la provincia autonoma di bolzano , la regioneautonomasardegna e la regione autonoma friuli-venezia giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt . 28 e 48 del
2015-82.txt7777d aoste , la regione siciliana , la provincia autonoma di bolzano , la regione autonoma sardegna e la regioneautonomafriuli-venezia giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt . 28 e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011 ,
2015-82.txt307307delle norme integrative per i giudizi davanti la corte costituzionale e sono pertanto inammissibili . 2 . – la regioneautonomatrentino-alto adige e le due province autonome di trento e di bolzano hanno rinunciato ai propri ricorsi . previa deliberazione
2015-82.txt314314la corte costituzionale e sono pertanto inammissibili . 2 . – la regione autonoma trentino-alto adige e le due provinceautonomedi trento e di bolzano hanno rinunciato ai propri ricorsi . previa deliberazione del consiglio dei ministri , il presidente
2015-82.txt40740723 delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte costituzionale . 3 . – successivamente , anche la regioneautonomasardegna e la regione autonoma friuli-venezia giulia hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi , in seguito ad accordi stipulati con lo
2015-82.txt412412i giudizi davanti alla corte costituzionale . 3 . – successivamente , anche la regione autonoma sardegna e la regioneautonomafriuli-venezia giulia hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi , in seguito ad accordi stipulati con lo stato in materia di finanza
2015-82.txt491491, sentenza n . 19 del 2015 ) . 4 . – restano da esaminare i ricorsi presentati dalla regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste e dalla regione siciliana . 4.1 . – la regione autonoma valle d
2015-82.txt509509dalla regione autonoma valle d aosta / vallée d aoste e dalla regione siciliana . 4.1 . – la regioneautonomavalle d aosta ha censurato anzitutto l art . 28 , comma 3 , del d.l . n . 201
2015-82.txt566566della legge n . 214 del 2011 . tale disposizione prevede che le regioni a statuto speciale e le provinceautonomedi trento e bolzano assicurino , a decorrere dall anno 2012 , un concorso alla finanza pubblica di euro 860
2015-82.txt602602finanza pubblica di euro 860 milioni annui ; che le regioni valle d aosta e friuli-venezia giulia e le provinceautonomedi trento e bolzano assicurino , parimenti a decorrere dall anno 2012 , un concorso alla finanza pubblica di 60
2015-82.txt758758importo complessivamente corrispondente all anzidetto concorso sia accantonato , in misura proporzionale alla media degli impegni finali registrata per ciascunaautonomianel triennio 2007-2009 , a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali . ad avviso della ricorrente , il
2015-82.txt898898, recante « revisione dell ordinamento finanziario della regione valle d aosta » ) , in quanto lede la particolareautonomiafinanziaria , anche con riguardo all ambito locale , della regione autonoma , senza rispettare il metodo dell accordo e
2015-82.txt910910» ) , in quanto lede la particolare autonomia finanziaria , anche con riguardo all ambito locale , della regioneautonoma, senza rispettare il metodo dell accordo e determinando l immediato accantonamento di somme spettanti alla stessa regione ; in
2015-82.txt967967, in quanto non enuncia i criteri in base ai quali è determinata la misura del contributo dovuto dalla regioneautonomae dai comuni valdostani . il rinvio operato dall art . 28 , comma 3 , alla futura emanazione delle
2015-82.txt13751375il quale prevede un tavolo di confronto per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome. la medesima regione siciliana ha censurato poi , più specificamente , l art . 28 , il quale ,
2015-82.txt14151415, dopo aver previsto , al comma 2 , l applicabilità anche alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e di bolzano dell aumento dell aliquota di base dell addizionale irpef , impone alle suddette autonomie speciali
2015-82.txt14341434province autonome di trento e di bolzano dell aumento dell aliquota di base dell addizionale irpef , impone alle suddetteautonomiespeciali di assicurare il già descritto concorso alla finanza pubblica di cui al comma 3 , con il pure già
2015-82.txt16931693dall art . 27 della legge n . 42 del 2009 , né sarebbe contemplata una previa consultazione della regioneautonoma. oggetto di impugnazione è anche l art . 28 , comma 6 , del citato d.l . n .
2015-82.txt19161916e 10 ) ricompresi sia nel territorio delle regioni ordinarie , sia nel territorio della regione siciliana e della regioneautonomasardegna , per gli anni 2012 e successivi . in particolare , la riduzione opera , da un lato ,
2015-82.txt20332033, dall art . 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2015-82.txt26522652caso , la ricorrente trascura che lo stesso art . 28 , pur richiamando le regioni speciali e le provinceautonomea un maggiore concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica , prevede altresì , al comma 2 , che anche
2015-82.txt27522752del comma 2 » , cui fa riferimento allo scopo di ridurre in pari misura il concorso dovuto dalla regioneautonomaa norma dei periodi precedenti dello stesso comma 3 . non si comprende , dunque , dove risieda la lesività
2015-82.txt28732873è dovuto un concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome, specificato nella sua dimensione quantitativa . il concorso è assicurato con le procedure previste dall art . 27 della
2015-82.txt29422942delle suddette norme di attuazione l importo dovuto è accantonato , proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascunaautonomianel triennio 2007-2009 , a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali . il predetto accantonamento perdura fino al
2015-82.txt33633363il comma 2 prevede che l aliquota così incrementata si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e di bolzano . pertanto , i primi due commi determinano un incremento delle entrate delle regioni ordinarie
2015-82.txt34423442. 7.3 . – ancora in via preliminare , va osservato che il concorso delle regioni speciali e delle provinceautonomedi cui al citato art . 28 , comma 3 , oggetto del presente giudizio , è stato successivamente più
2015-82.txt35633563, a tale disposizione hanno fatto riferimento ulteriori norme volte a disciplinare il contributo delle regioni speciali e delle provinceautonomeagli obiettivi nazionali di finanza pubblica , a cominciare dall art . 16 , comma 4 , del decreto-legge 6
2015-82.txt3726372628 , comma 3 , riguarda l unilateralità della decisione statale , sia laddove impone un concorso delle regioni adautonomiaspeciale al risanamento della finanza pubblica , sia laddove richiede che a tale concorso venga data attuazione mediante l accantonamento
2015-82.txt37793779, sia laddove ne determina l ammontare complessivo da ripartirsi « proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascunaautonomianel triennio 2007-2009 » . le questioni non sono fondate . questa corte ha costantemente affermato che di regola i
2015-82.txt38223822fissati dalla legislazione dello stato nell esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale ( ex plurimis , sentenze n . 46 del 2015 , n . 54 del 2014 , n .
2015-82.txt40534053stabilità e crescita non possono che essere perseguiti dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d imporsi all intero sistema delleautonomie( sentenza n . 284 del 2009 ) . in tale prospettiva , questa corte si è pronunciata recentemente con
2015-82.txt41234123che , come quelle impugnate nel presente giudizio , determinavano i contributi alla finanza pubblica posti a carico di ciascunaautonomiaspeciale . esaminando le censure rivolte a queste disposizioni , in quanto il contributo ivi previsto era stato determinato in
2015-82.txt42564256la via dell accordo , espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo stato e leautonomiespeciali ; è altresì vero , tuttavia , che tale principio non è stato recepito dagli statuti di autonomia che
2015-82.txt42754275le autonomie speciali ; è altresì vero , tuttavia , che tale principio non è stato recepito dagli statuti diautonomiache vengono in rilievo nel presente giudizio – o dalle norme di attuazione degli stessi – , cosicché esso può
2015-82.txt43814381base di questo presupposto che il richiamato art . 27 della legge n . 42 del 2009 prevede che leautonomiespeciali concorrono al patto di stabilità interno sulla base del principio dell accordo « secondo criteri e modalità stabiliti dalle
2015-82.txt44204420stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti » : una tale previsione non sarebbe necessaria se le fonti dellautonomiaspeciale avessero già provveduto a disciplinare la materia , recependo il principio dell accordo in forme opponibili al legislatore ordinario
2015-82.txt45174517di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti adautonomiadifferenziata ( sentenza n . 71 del 2012 ) , così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di
2015-82.txt45914591contesto di grave crisi economica , il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delleautonomiespeciali alle manovre di finanza pubblica ( sentenza n . 193 del 2012 ) , fermo restando il necessario rispetto
2015-82.txt46654665del presente giudizio , la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica ha consentito allo stato di imporre allautonomiafinanziaria delle regioni speciali e delle province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le regioni a statuto ordinario
2015-82.txt46734673di coordinamento della finanza pubblica ha consentito allo stato di imporre all autonomia finanziaria delle regioni speciali e delle provinceautonomelimiti analoghi a quelli che valgono per le regioni a statuto ordinario , nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento
2015-82.txt47454745alla luce dei principi sopra richiamati , appare chiaro che lo stato ha stabilito la misura del contributo richiesto alleautonomiespeciali , nonché ai comuni ricompresi nel territorio di alcune regioni speciali , nell adempimento della propria funzione di coordinamento
2015-82.txt48444844. l accantonamento è disposto al fine di rendere immediatamente effettivo il concorso che le regioni speciali e le provinceautonomehanno il dovere di assicurare , con i mezzi di cui sono titolari , il raggiungimento degli obiettivi finanziari nazionali
2015-82.txt48924892imposto alle ricorrenti è legittimo , l accantonamento delle quote di compartecipazione è il mezzo procedurale attraverso il quale leautonomiespeciali assolvono tempestivamente gli obblighi di partecipazione al risanamento delle finanze pubbliche . così come è configurata nella disposizione impugnata
2015-82.txt49774977previsto dai rispettivi statuti speciali : da questo punto di vista , non vi è alcuna sostituzione dello stato alleautonomiespeciali nella titolarità del gettito . naturalmente , affinché esso non si tramuti in una definitiva sottrazione e appropriazione di
2015-82.txt50725072, siano le nuove norme di attuazione statutaria a definire l entità e le modalità del concorso dei soggetti adautonomiaspeciale agli obiettivi della finanza pubblica nazionale . la disposizione impugnata si configura , dunque , come misura transitoria ,
2015-82.txt51655165principio di leale collaborazione , il quale richiede un confronto autentico , orientato al superiore interesse pubblico di conciliare lautonomiafinanziaria delle regioni con l indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto ad autonomia speciale alla manovra di stabilità ,
2015-82.txt51795179superiore interesse pubblico di conciliare l autonomia finanziaria delle regioni con l indefettibile vincolo di concorso di ciascun soggetto adautonomiaspeciale alla manovra di stabilità , sicché su ciascuna delle parti coinvolte ricade un preciso dovere di collaborazione e di
2015-82.txt52265226dialogiche ( ex plurimis , sentenza n . 19 del 2015 ) . non mancano alle regioni e alle provinceautonomegli strumenti per reagire a eventuali comportamenti , anche omissivi , dello stato che non appaiano conformi al principio di
2015-82.txt57155715dello stato , al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata , con conseguente riduzione dei margini diautonomiafinanziaria e organizzativa della regione ( sentenza n . 46 del 2015 ) . 9 . – neppure sono fondate
2015-82.txt57985798e 10 ) ricompresi sia nel territorio delle regioni ordinarie , sia nel territorio della regione siciliana e della regioneautonomadella sardegna , per gli anni 2012 e successivi . non è dubbio che , per il finanziamento delle normali
2015-82.txt61126112interessato anche i fondi destinati a finanziare gli enti locali delle regioni ordinarie . in relazione alle altre regioni adautonomiaspeciale , non può considerarsi irragionevole che la riduzione riguardi solo i comuni e le province ricompresi nel territorio delle
2015-82.txt61466146e le province ricompresi nel territorio delle due regioni isolane : infatti , solo in queste , tra tutte leautonomiespeciali , la finanza degli enti locali riceve tuttora contributi a carico dello stato ; non per caso , il
2015-82.txt61786178carico dello stato ; non per caso , il comma 3 del censurato art . 28 prevede che le regioniautonomevalle d aosta e friuli-venezia giulia , nonché le due province autonome , che provvedono alla finanza dei rispettivi enti
2015-82.txt61906190censurato art . 28 prevede che le regioni autonome valle d aosta e friuli-venezia giulia , nonché le due provinceautonome, che provvedono alla finanza dei rispettivi enti locali , versino anche un contributo aggiuntivo a titolo di concorso alla
2015-82.txt62426242in forme diverse , la riduzione dei fondi degli enti locali lamentata dalla ricorrente riguarda tutti i soggetti dotati diautonomia, ordinaria e speciale . neppure è privo di rilievo il fatto che l attuazione del riparto delle riduzioni disposte
2015-82.txt63456345) – con decreti ministeriali adottati sulla base di accordi o previa intesa in sede di conferenza stato città eautonomie. sotto ogni profilo , dunque , le censure appaiono destituite di fondamento . 10 . – l art .
2015-82.txt66016601effetti finanziari del d.l . n . 201 del 2011 per le regioni a statuto speciale e per le provinceautonomedi trento e di bolzano . tuttavia , la stessa clausola esordisce stabilendo che restano ferme , anche per questi
2015-82.txt66626662art . 48 , si intende al comma 1 . in riferimento al suddetto art . 48 , la regioneautonomavalle d aosta censura il comma 1 , secondo periodo , lamentando che la disposizione impugnata non ha rispettato le
2015-82.txt68516851, della legge n . 214 del 2011 , qualsivoglia previsione in merito all intesa con il presidente della regioneautonomavalle d aosta , espressamente richiesta dalla legge n . 690 del 1981 : una legge che questa corte (
2015-82.txt70787078, n . 173 , si limita a dare atto che , con una propria nota trasmessa anche alla regioneautonomavalle d aosta , il ministero dell economia e delle finanze ha preventivamente comunicato i criteri di contabilizzazione delle riserve
2015-82.txt73007300, comma 1 , della legge n . 27 del 2012 , la normativa di attuazione dello statuto della regioneautonomavalle d aosta richiede l intesa con il presidente della regione ai fini dell adozione della determinazione ministeriale per la
2015-82.txt73357335adozione della determinazione ministeriale per la quantificazione delle maggiori entrate , riservate allo stato , rivenienti nel territorio della regioneautonoma. pertanto , ferma restando la spettanza sostanziale del maggiore gettito così riservato allo stato , il vizio qui accertato
2015-82.txt73967396il quale si quantifica l esatto ammontare di tale gettito , in ordine a quanto percepito nel territorio della regioneautonomavalle d aosta .
2016-145.txt550550le misure di deroga non vengano autorizzate da parte della competente autorità europea . ciò comporterebbe una indiretta lesione dellautonomiaamministrativa e finanziaria regionale , di cui agli artt . 118 e 119 cost . le disposizioni impugnate , per
2016-145.txt625625, la violazione dell art . 117 , primo comma , cost . ridonderebbe ulteriormente in una « lesione dellautonomiafinanziaria regionale » , poiché la regione , come gli altri enti del sistema regionale , non potrebbe più compensare
2016-145.txt21482148seguire per ottenere il rimborso dell iva . in particolare , la regione veneto lamenta una lesione indiretta della propriaautonomiaamministrativa e finanziaria , di cui agli artt . 118 e 119 cost . , poiché sarebbe stata costretta ,
2016-145.txt22232223fosse stata negata dal consiglio dell unione europea . inoltre , la ricorrente lamenta una specifica lesione indiretta della propriaautonomiafinanziaria , di cui all art . 119 cost . , poiché – nei casi in cui è chiamata a
2016-151.txt508508, « in violazione del canone costituzionale di uguaglianza , del dovere inderogabile di solidarietà e delle esigenze basilari dellautonomiae del decentramento ( cui la legislazione della repubblica dovrebbe adeguare i propri principi e metodi ) » , con
2016-151.txt575575realizzata dalle norme censurate violerebbe l art . 119 , primo comma , cost . – che assicura ai comuniautonomiadi entrata e di spesa – il quarto comma del medesimo articolo , in quanto l insufficienza delle risorse a
2016-151.txt705705connessione in particolare [ . . . ] in tema di finanza regionale tra le attribuzioni regionali e quelle delleautonomielocali consent ( e ) di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione
2016-151.txt868868dal ricorso , indicando il criterio per ripartire la riduzione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e delleautonomiespeciali insulari . la citata modifica non incide comunque sui termini del ricorso oggetto del presente giudizio . infine ,
2016-151.txt12821282119 , primo , quarto e quinto comma , cost . , in relazione alla pretesa violazione , sia dellautonomiafinanziaria sia del principio di proporzionalità tra risorse attribuite e funzioni conferite , e al mancato intervento straordinario di sostegno
2016-151.txt13331333alle regioni , e recentemente ribadito con riguardo alle province , possono aversi riduzioni di risorse senza necessaria violazione dellautonomiafinanziaria dell ente , purché non tali da rendere inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro
2016-151.txt14601460regione alla « relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali -esercizio 2013 » della corte dei conti , sezione delleautonomie, adottata con la deliberazione del 29 dicembre 2014 , n . 29 / sezaut / 2014 / frg ,
2016-151.txt16381638, la ricorrente si limita a dedurre la violazione « del dovere inderogabile di solidarietà e delle esigenze basilari dellautonomiae del decentramento ( cui la legislazione della repubblica dovrebbe adeguare i propri principi e metodi ) » . simili
2016-173.txt432432a quibus , posto che la prima ( comma 487 ) riguarda gli organi costituzionali , le regioni e provinceautonome( con particolare riferimento ai vitalizi ) , e non comunque i pensionati a carico dello stato ; e la
2016-173.txt659659della predetta disposizione . tutte le ordinanze di rimessione motivano adeguatamente , infatti , sulla rilevanza ; assumono una propriaautonomaposizione sui dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti ed escludono che , per l univocità del dato normativo , si
2016-173.txt38353835) non idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza , concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse allautonomiadi organi costituzionali e di regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza
2016-173.txt38433843eguaglianza , concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse all autonomia di organi costituzionali e di regioni adautonomiaspeciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria ( in particolare , per ciò che
2016-188.txt2222in diritto 1 . – con ricorso iscritto al n . 10 del registro ricorsi del 2014 , la regioneautonomafriuli-venezia giulia ha proposto , tra le altre , questioni di legittimità costituzionale dell art . 1 , commi 711
2016-188.txt434434formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013 ) , precedentemente impugnati dalla stessa regioneautonomafriuli-venezia giulia con i ricorsi rispettivamente iscritti nel registro ricorsi al n . 50 del 2012 ed al n .
2016-188.txt611611avviso della regione , tutte le norme impugnate violerebbero il principio dell accordo che regolerebbe i rapporti fra stato edautonomiespeciali in materia finanziaria , come affermato più volte da questa corte ( si richiamano le sentenze n . 133
2016-188.txt676676del 2000 e n . 39 del 1984 ) . secondo la ricorrente , sarebbe ulteriormente violato lo statuto diautonomiaperché le norme impugnate , con riguardo alla disciplina della finanza comunale , inciderebbero su una materia statutariamente attribuita alla
2016-188.txt852852ogni caso svincolate dalla doverosa correzione in sede di accertamento del gettito , e ciò ridonderebbe in senso pregiudizievole sullautonomiafinanziaria in riferimento all art . 119 cost . ed alle norme statutarie invocate , verificandosi la sottrazione di una
2016-188.txt881881. ed alle norme statutarie invocate , verificandosi la sottrazione di una componente essenziale sia per la finanza della regioneautonomafriuli-venezia giulia , sia per quella dei suoi comuni . le norme impugnate , oltre ad inasprire ulteriormente la sottrazione
2016-188.txt919919ulteriormente la sottrazione del gettito fiscale di spettanza della regione e dei propri comuni , renderebbero stabile il vulnus allautonomiafinanziaria in ragione dell abolizione di qualsiasi limite temporale alla loro applicazione . ciò sarebbe ulteriormente in contrasto con il
2016-188.txt956956in contrasto con il principio di leale collaborazione e con il principio consensuale , ispiratori dei rapporti tra stato edautonomiespeciali ; inoltre non sarebbe assicurata « la neutralità finanziaria [ in quanto le disposizioni contestate ] regolano un nuovo
2016-188.txt10721072buon andamento di cui all art . 97 cost . , il depauperamento del sistema regionale rappresenterebbe una violazione dellautonomiafinanziaria della regione e dei suoi comuni , perché produrrebbe incertezza sulle risorse disponibili ed impossibilità di un adeguata programmazione
2016-188.txt16191619avvio degli stessi , la relativa documentazione ; c ) l entità del gettito dell irpef di spettanza della regioneautonomafriuli-venezia giulia , distintamente per ciascun esercizio finanziario , nel quadriennio 2011-2014 , con evidenziazione degli eventuali scostamenti tra somme
2016-188.txt22652265all entità ed alle scadenze temporali delle operazioni di versamento e verifica del gettito dell irpef di spettanza della regioneautonomafriuli-venezia giulia , le risposte fornite dalle parti sono diverse ma sostanzialmente complementari . l avvocatura generale dello stato precisa
2016-188.txt23072307il fondo di solidarietà comunale viene alimentato unicamente dai comuni delle regioni a statuto ordinario e da quelli delle regioniautonomesiciliana e sardegna , enti che beneficiano del riparto a differenza di quelli delle altre autonomie speciali . i versamenti
2016-188.txt23232323da quelli delle regioni autonome siciliana e sardegna , enti che beneficiano del riparto a differenza di quelli delle altreautonomiespeciali . i versamenti statali sarebbero tempestivi ( sette giorni lavorativi ) sulla base delle cifre risultanti dalla sommatoria dei
2016-188.txt26752675a suo avviso sovradimensionato , viene percepito dallo stato e non può alimentare il fondo con il quale la regioneautonomafriuli-venezia giulia finanzia i trasferimenti ai propri enti territoriali . 2.3 . – per quel che riguarda l entità degli
2016-188.txt28262826dello stato si evinca che i criteri di quantificazione degli importi degli accantonamenti sono stati approvati dalla conferenza stato-città eautonomielocali dopo apposito confronto tra il ministero dell economia e delle finanze e l anci . da tale contraddittorio sarebbero
2016-188.txt28522852il ministero dell economia e delle finanze e l anci . da tale contraddittorio sarebbero state completamente pretermessi la regioneautonomafriuli-venezia giulia ed i comuni del suo territorio . la ricorrente evidenzia , inoltre , che sussisterebbe divergenza tra le
2016-188.txt30113011dalla difesa erariale : dalla tabella 3c riportata nella memoria del presidente del consiglio dei ministri risulterebbe per la regioneautonomafriuli-venezia giulia una differenza pari a circa euro 9.300.000,00 , nel senso che la tasi produrrebbe un gettito inferiore di
2016-188.txt31753175finanziarie esaustive , pur dissentendo sulla neutralità dell operazione : l avvocatura generale dello stato , riferendosi al complesso delleautonomiespeciali , afferma che il minor gettito dell imu sarebbe sostanzialmente equivalente a quello relativo alla tasi , mentre la
2016-188.txt36113611legge dispone , al comma 1 , – per quel che riguarda le regioni a statuto speciale e le provinceautonome– che « 1 . [ . . . ] nel rispetto degli statuti speciali , concorrono al conseguimento degli
2016-188.txt36933693le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e provinceautonomerispetto alla finanza pubblica complessiva , delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri , anche in considerazione
2016-188.txt37663766corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo stato , dal complesso delle regioni e , per le regioni e provinceautonomeche esercitano le funzioni in materia di finanza locale , dagli enti locali . le medesime norme di attuazione disciplinano
2016-188.txt39343934del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomein materia di tributi regionali , provinciali e locali [ . . . ] . 7 . al fine di
2016-188.txt39863986princìpi che da essa derivano , nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provinciaautonoma, è istituito presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le province autonome
2016-188.txt40064006autonoma , è istituito presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , in attuazione del principio di leale collaborazione , un tavolo di confronto tra il
2016-188.txt40374037di leale collaborazione , un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provinciaautonoma, costituito dai ministri per i rapporti con le regioni , per le riforme per il federalismo , per la
2016-188.txt40824082economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome. il tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
2016-188.txt41054105tavolo individua linee guida , indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomeagli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all entrata
2016-188.txt45044504si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti . 3 . nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonomeche esercitano le funzioni in materia di finanza locale , le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali
2016-188.txt45344534, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predetteautonomiespeciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ; per gli enti locali ubicati nelle
2016-188.txt45594559i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e provinceautonomenon trova applicazione quanto previsto dall articolo 2 , commi da 1 a 8 ; alle predette regioni e province
2016-188.txt45804580non trova applicazione quanto previsto dall articolo 2 , commi da 1 a 8 ; alle predette regioni e provinceautonomespettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
2016-188.txt46434643essi sostituiti » . occorre infine rammentare che l art . 63 , quarto comma , dello statuto della regioneautonomafriuli venezia-giulia disciplina , accanto alle ordinarie procedure di modifica previste dalla costituzione , il procedimento finalizzato all accordo per
2016-188.txt46944694legge n . 42 del 2009 , dal decreto attuativo in tema di federalismo fiscale municipale e dallo statuto diautonomiasi evincono alcuni principi cardine della riforma tributaria afferente alle autonomie speciali ed in particolare alla regione autonoma friuli-venezia giulia
2016-188.txt47054705tema di federalismo fiscale municipale e dallo statuto di autonomia si evincono alcuni principi cardine della riforma tributaria afferente alleautonomiespeciali ed in particolare alla regione autonoma friuli-venezia giulia : « a ) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile
2016-188.txt47124712statuto di autonomia si evincono alcuni principi cardine della riforma tributaria afferente alle autonomie speciali ed in particolare alla regioneautonomafriuli-venezia giulia : « a ) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale ,
2016-188.txt47414741metodo pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale , nella disciplina delle relazioni finanziarie tra stato eautonomiespeciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone
2016-188.txt47554755delle relazioni finanziarie tra stato e autonomie speciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alleautonomiespeciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione ; c ) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo
2016-188.txt48184818. in definitiva , si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delleautonomiespeciali , quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi
2016-188.txt48444844del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio , intesi questi ultimi come riferiti sia alle singoleautonomieche al sistema della finanza pubblica allargata » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . l art .
2016-188.txt50335033previste dall articolo 27 della medesima legge n . 42 del 2009 , è rivisto l ordinamento finanziario della regioneautonomafriuli-venezia giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo »
2016-188.txt50775077costituzionale delle regole riguardanti il riparto del gettito fiscale tra lo stato e i livelli di governo territoriale della regioneautonomafriuli-venezia giulia prevede una procedura pattizia semplificata per la modifica dello statuto , utile sia per assicurare la più ampia
2016-188.txt53025302della finanza degli enti locali , delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e sardegna rispetto alle altreautonomiespeciali , tra cui la stessa ricorrente . in particolare , per i comuni ubicati nel territorio di queste ultime
2016-188.txt54455445del comma 17 , il quale stabilisce che « l importo complessivo della riduzione del recupero [ afferente alle suddetteautonomiespeciali ] risulta pari per l anno 2012 a 1.627 milioni di euro , per l anno 2013 a 1.762,4
2016-188.txt55265526dell art . 13 del d.l . n . 201 del 2011 continui ad applicarsi nei soli territori delle regioniautonomefriuli-venezia giulia e valle d aosta e delle province autonome di trento e di bolzano . l impugnato art .
2016-188.txt55365536del 2011 continui ad applicarsi nei soli territori delle regioni autonome friuli-venezia giulia e valle d aosta e delle provinceautonomedi trento e di bolzano . l impugnato art . 1 , comma 729 , della legge n . 147
2016-188.txt56065606prescrizione dell art . 13 , comma 17 , del d.l . n . 201 del 2011 nei territori delleautonomiespeciali da ultimo menzionate . tale disposizione , attraverso il complesso riferimento alle precedenti , è venuta così a perpetuare
2016-188.txt57105710agli artt . 49 , 51 , secondo comma , e 63 , quarto comma , dello statuto della regioneautonomafriuli-venezia giulia ed al principio di leale collaborazione . dalla relazione della norma impugnata con quelle precedenti e dall istruttoria
2016-188.txt58365836è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti della riforma nell ambito delle relazioni finanziarie tra stato e regioneautonomafriuli-venezia giulia ; d ) la norma impugnata non prevede l ostensibilità dei dati analitici di composizione del gettito ,
2016-188.txt59115911accordo emerge confrontando la disposizione impugnata con il combinato delle norme contenute nell art . 49 dello statuto della regioneautonomafriuli-venezia giulia , che prevede le compartecipazioni regionali ai tributi erariali , nel successivo art . 51 , secondo comma
2016-188.txt63116311porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare , nei limiti del possibile , lautonomiafinanziaria della regione con [ gli indefettibili vincoli di finanza pubblica ] » ( sentenza n . 19 del 2015
2016-188.txt63856385deve essere conciliata attraverso il metodo dell accordo con i principi costituzionali inerenti al rapporto tra lo stato e leautonomiespeciali . l espressione di tale esigenza si rinviene , tra l altro , nel già richiamato art . 1
2016-188.txt65806580accordo assorbe qualsiasi considerazione circa la questione , controversa tra le parti , concernente la composizione della conferenza stato-città eautonomielocali , la quale avrebbe negoziato con il ministero dell economia e delle finanze e con l anci la quantificazione
2016-188.txt66076607con il ministero dell economia e delle finanze e con l anci la quantificazione degli accantonamenti in assenza della regioneautonomafriuli-venezia giulia . 4.2 . – quanto alla illegittimità della stabilizzazione dell accantonamento senza un previo contraddittorio tra le parti
2016-188.txt66486648, rileva il profilo funzionale di tale istituto nell ambito della legislazione statale afferente alle relazioni finanziarie tra stato eautonomiespeciali . è stato a tal proposito affermato da questa corte che « [ p ] er mezzo dell accantonamento
2016-188.txt67146714di attuazione ( sentenza n . 23 del 2014 ) , sono sottratte a un immediata disponibilità per obbligare lautonomiaspeciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese . una volta chiarito che il contributo imposto a
2016-188.txt67846784l art . 27 della legge n . 42 del 2009 , costituisce il mezzo procedurale con il quale leautonomiespeciali , anziché essere private definitivamente di quanto loro compete , partecipano al risanamento delle finanze pubbliche , impiegando a
2016-188.txt68956895non possono essere definite contestualmente alla redazione dei bilanci di previsione . esso si differenzia dall istituto del contributo delleautonomiespeciali – come definito nella sentenza n . 19 del 2015 – per il raggiungimento degli obiettivi del patto di
2016-188.txt70407040accordo , nel quale viene depositato l epilogo delle complesse transazioni ispirate al leale contraddittorio tra lo stato e leautonomiespeciali . solo il fallimento di reiterate trattative può giustificare , pur sempre nel rispetto degli statuti e dei principi
2016-188.txt71137113– quanto alla violazione del principio di neutralità degli effetti fiscali della riforma sulle relazioni finanziarie tra stato e regioneautonomafriuli-venezia giulia , occorre preliminarmente precisare che il legislatore statale avrebbe potuto scegliere , indifferentemente , un percorso di integrale
2016-188.txt73757375sede di parificazione del rendiconto regionale 2014 , dalla corte dei conti , sezione regionale di controllo per la regioneautonomafriuli-venezia giulia , la quale ha rilevato anomalie nei meccanismi di accreditamento delle entrate tributarie della regione , sottolineando il
2016-188.txt79127912finanza degli enti locali si basa su tributi propri ma anche su trasferimenti , i quali nel caso della regioneautonomafriuli-venezia giulia – a differenza di quel che avviene per i comuni delle regioni a statuto ordinario e per quelli
2016-188.txt81028102le compensazioni indispensabili ad assicurare la neutralità della riforma fiscale nelle relazioni finanziarie tra stato ed enti territoriali della regioneautonomafriuli-venezia giulia ed , eventualmente , le altre operazioni di cui all art . 27 della legge n . 42
2016-188.txt82898289e confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale , inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti allautonomiaspeciale , costituisce un ingiustificata compressione dell autonomia stessa . con riguardo alla fattispecie normativa in esame può dunque dirsi
2016-188.txt82978297attuazione del precetto costituzionale , inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all autonomia speciale , costituisce un ingiustificata compressione dellautonomiastessa . con riguardo alla fattispecie normativa in esame può dunque dirsi che il legislatore statale , durante l ampio
2016-188.txt83528352, abbia prima fissato regole costituzionalmente corrette afferenti ai meccanismi di funzionamento delle relazioni finanziarie tra lo stato e leautonomieterritoriali in materia tributaria ma , successivamente , abbia determinato un quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne le
2016-188.txt85838583. è opportuno in proposito ricordare che l art . 1 della legge n . 42 del 2009 declina lautonomiadegli enti territoriali come finalizzata a garantire « i principi di solidarietà e di coesione sociale [ nonché ] la
2016-188.txt86288628detti enti ] e l effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti » . la regioneautonomafriuli-venezia giulia ed i propri enti territoriali sono comunità esponenziali del pluralismo sociale , nella cornice di una repubblica una
2016-188.txt86638663nella cornice di una repubblica una e indivisibile , tale anche in ragione del pluralismo istituzionale e delle istanze diautonomiache ne caratterizzano il tessuto democratico . in tale contesto , la chiarezza e la trasparenza dei rapporti tra prelievo
2016-188.txt87688768, una volta che siano disponibili con chiarezza i dati necessari per il conguaglio tra lo stato e la regioneautonomafriuli-venezia giulia del gettito proveniente dalle diverse tipologie tributarie interessate dalla riforma . 5 . – in riferimento agli stessi
2016-188.txt89818981ha fornito un provento equivalente a quello presunto dell imu , determinando quindi una maggiore riduzione ai danni della regioneautonomafriuli-venezia giulia di oltre euro 9.300.000,00 . dalla precedente enunciazione di illegittimità costituzionale nei confronti del comma 729 e dall
2016-188.txt92319231e del carattere di continuità dei bilanci pubblici , che consente rimodulazioni dei rapporti debitori e creditori tra stato edautonomieterritoriali anche in esercizi successivi alla loro scadenza . e ciò è coerente con quanto questa corte ha già avuto
2016-188.txt93169316patrimoniale » ( sentenza n . 155 del 2015 ) , anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra stato edautonomiespeciali « con riguardo ai decorsi esercizi » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . d altronde ,
2016-188.txt96089608ha efficacia , con riguardo all applicazione di dette norme , limitatamente all [ a ] region [ e ]autonom[ a ] friuli-venezia giulia » ( sentenza n . 39 del 2014 ) . 9 . – la questione
2016-188.txt97449744infondatezza dell impugnazione per erroneità del presupposto interpretativo , dacché è stato confermato che esso non trova applicazione per lautonomiaspeciale ricorrente . 10 . – anche le censure rivolte ai successivi commi 725 e 727 del medesimo articolo non
2016-188.txt98229822ultimo , dettando prescrizioni per la comunicazione degli errori e le modalità con cui porvi rimedio . per la regioneautonomafriuli-venezia giulia è previsto che la ” regolazione ” avvenga nell ambito dell attuazione degli accantonamenti . i due commi
2016-199.txt109410948 , comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2016-205.txt922922risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni locali » , la norma impugnata determinerebbe una lesione delle « esigenze basilari dellautonomiae del decentramento » ; c ) artt . 117 e 119 , primo , secondo , terzo e quarto
2016-205.txt973973tagli ” sproporzionati e non ragionevoli » da esso previsti priverebbero le province e le città metropolitane della loro «autonomiadi spesa » , l obbligo di versamento allo stato delle corrispondenti risorse capovolgerebbe « i meccanismi di compartecipazione e
2016-205.txt13711371. ; c ) art . 114 cost . in quanto le norme impugnate implicherebbero una « compromissione della dignitàautonomadelle province e delle città metropolitane , quali componenti essenziali della repubblica ex art . 114 . cost . »
2016-205.txt21322132costituzione assicura a tali enti per l esercizio delle rispettive funzioni » . tale motivazione , prospettando la compressione dellautonomiadegli enti di area vasta in tutti i settori di loro competenza , quale deriva chiaramente dalla riduzione della spesa
2016-205.txt24112411. – la seconda questione ( violazione dell art . 5 cost . per lesione delle « esigenze basilari dellautonomiae del decentramento » ) non richiede un esame distinto . secondo la ricorrente la violazione del principio di promozione
2016-205.txt24332433del decentramento » ) non richiede un esame distinto . secondo la ricorrente la violazione del principio di promozione delleautonomielocali deriverebbe dal « trattamento deteriore » riservato ad esse rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione e dai «
2016-205.txt26892689versare l importo « ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato » ) , con conseguente lesione dellautonomiafinanziaria di spesa e capovolgimento dei « meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo stato alla periferia »
2016-205.txt29162916. al ricorso sono allegati due documenti , ma il primo di essi ( corte dei conti , sezione delleautonomie, relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali , esercizio 2013 , 29 dicembre 2014 ) , oltre a riguardare
2016-205.txt42134213del 2015 del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del ministro per gli affari regionali e leautonomie( nella quale si legge che « [ l ] a riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con
2016-205.txt426842682014 e dai commi da 420 a 428 » ) e dalla deliberazione della corte dei conti , sezione delleautonomie, 30 aprile 2015 , n . 17 , il riordino delle province – aspetti ordinamentali e riflessi finanziari .
2016-205.txt58245824fronte delle innovazioni introdotte da quest ultima legge . 11 . – la terza questione ( « compromissione della dignitàautonomadelle province e delle città metropolitane , quali componenti essenziali della repubblica ex art 114 cost . » ) non
2016-205.txt58745874quelle svolte nel punto 5 . , nel senso che si tratta di una questione non dotata di una realeautonomia. la lamentata violazione dell art . 114 cost . deriverebbe dalla gravità della lesione dell autonomia amministrativa e finanziaria
2016-205.txt58915891di una reale autonomia . la lamentata violazione dell art . 114 cost . deriverebbe dalla gravità della lesione dellautonomiaamministrativa e finanziaria , sicché tale questione è da ritenere ricompresa in quelle riguardanti gli artt . 118 e 119
2016-21.txt713713da soddisfare la regione ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo , in modo tale da imporre unautonomaimpugnazione ( sentenza n . 46 del 2015 ) . 3 . – nel merito , la questione di legittimità
2016-21.txt19811981di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo stato e il sistema delleautonomie( ex plurimis , sentenze n . 44 del 2014 , n . 237 del 2009 , n . 168
2016-21.txt21502150la previa acquisizione dell intesa nella conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano , da considerare luogo di espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti
2016-21.txt23312331del turismo , previa intesa nella conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano . la dichiarazione di illegittimità costituzionale è riferita al testo oggetto dell impugnazione e a quello
2016-242.txt5105108 , comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2016-280.txt542542il successivo art . 48 , comma 1-bis , in quanto consentirebbe l immediata applicazione del regime dell imu alleautonomiespeciali senza prevedere un termine stringente e certo per l adozione delle norme di attuazione statutaria e quindi per il
2016-280.txt10391039. 155 del 2015 questa corte si è limitata ad accertare il mancato rispetto del metodo pattizio tra stato edautonomiespeciali per quel che riguarda il riparto delle compartecipazioni al tributo . per questo motivo , l accoglimento delle medesime
2016-280.txt12441244metodo pattizio quale strumento indefettibile , anche sotto il profilo procedurale , nella disciplina delle relazioni finanziarie tra stato eautonomiespeciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone
2016-280.txt12581258delle relazioni finanziarie tra stato e autonomie speciali ; b ) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alleautonomiespeciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione ; c ) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo
2016-280.txt14071407dialettici interessi della neutralità finanziaria , della sostituzione , della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delleautonomiespeciali » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . dalla motivazione della pronuncia risulta con chiarezza che la
2016-280.txt14481448struttura dell imu costituisce un mero presupposto della necessità di un nuovo bilanciato riparto delle risorse fiscali tra stato edautonomieterritoriali . in sostanza , la sua disciplina ed il gettito conseguente costituiscono uno degli elementi essenziali per il raggiungimento
2016-280.txt15961596pressione fiscale complessivamente stabiliti ; dall altro , impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delleautonomiespeciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all interno delle
2016-280.txt16171617speciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all interno delleautonomiestesse » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . entrambi gli assunti ricavabili dall evocata decisione appaiono ictu
2016-280.txt16831683pregiudicare contemporaneamente sia gli assetti della finanza statale nel suo complesso , sia gli assetti organizzativi e finanziari delle stesseautonomieterritoriali siciliane . in definitiva , non è possibile ipotizzare , come fa il giudice rimettente , esenzioni o decorrenze
2016-280.txt20082008e , come di seguito meglio precisato , questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alleautonomiespeciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate , nondimeno il rimedio a tale
2016-280.txt21322132patrimoniale » ( sentenza n . 155 del 2015 ) , anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra stato edautonomiespeciali nei futuri esercizi . pertanto , le modalità di risoluzione del contenzioso sul riparto delle risorse fiscali tra stato
2016-280.txt23062306patrimoniale ” ( sentenza n . 155 del 2015 ) , anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra stato edautonomiespeciali » ( sentenza n . 188 del 2016 ) negli esercizi successivi . in definitiva , pur non potendosi
2016-280.txt24552455tra l attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesseautonomiespeciali » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . il pregiudizio causato da detta inerzia sarebbe del tutto
2016-280.txt30233023modalità di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le provinceautonomedi trento e di bolzano » . come questa corte ha già avuto modo di affermare , l art .
2016-280.txt30993099a suo avviso , consentendo l immediata applicazione del regime dell imu di cui al precedente art . 13 alleautonomiespeciali senza prevedere un termine stringente e certo per l adozione delle norme di attuazione statutaria , violerebbe l art
2016-280.txt31403140. 43 dello statuto ed il principio di leale collaborazione . tuttavia , la riferibilità dell art . 13 alleautonomiespeciali non dipende dalla clausola di salvaguardia ma direttamente dal contenuto dell articolo citato , che si applica in tutti
2016-280.txt31743174citato , che si applica in tutti i comuni del territorio nazionale ( comma 1 ) e menziona esplicitamente leautonomiespeciali ( comma 17 ) . l art . 13 , dunque , dà fondamento al regolamento impugnato , a
2016-280.txt32503250giudizio in via principale ( sentenza n . 77 del 2015 ) , la clausola di salvaguardia è priva diautonomacapacità lesiva , mentre le uniche norme suscettibili di impugnazione allo scopo di rimuovere la pretesa violazione sono quelle di
2016-280.txt32793279di impugnazione allo scopo di rimuovere la pretesa violazione sono quelle di cui all art . 13 , direttamente edautonomamenteapplicabili . da tanto discende l inammissibilità della questione .
2016-31.txt99considerato in diritto 1 . – la provinciaautonomadi bolzano ( ricorso n . 57 del 2014 ) , la provincia autonoma di trento ( ricorso n .
2016-31.txt2323diritto 1 . – la provincia autonoma di bolzano ( ricorso n . 57 del 2014 ) , la provinciaautonomadi trento ( ricorso n . 65 del 2014 ) e la regione siciliana ( ricorso n . 66 del
2016-31.txt166166, con riguardo al comma 1 , da tutte le ricorrenti ; con riguardo al comma 1-bis , dalla provinciaautonomadi bolzano e dalla regione siciliana . 1.1 . – la disposizione di cui al comma 1 , al primo
2016-31.txt713713essere trattati congiuntamente e decisi con un unica pronuncia . 3 . – nelle more del giudizio , le provinceautonomedi bolzano e di trento hanno raggiunto con lo stato un accordo in materia di finanza pubblica . ne è
2016-31.txt805805costituzionale , l accettazione della rinuncia determina l estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla provinciaautonomadi bolzano , con il ricorso n . 57 del 2014 , limitatamente ai commi 1 e 1-bis dell art
2016-31.txt845845art . 7 del d.l . n . 66 del 2014 ; nonché in riferimento alle questioni promosse dalla provinciaautonomadi trento , con il ricorso n . 65 del 2014 , limitatamente al solo comma 1 . nonostante abbia
2016-31.txt10311031ai sensi del quale « le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e di bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione » .
2016-31.txt12571257di regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale » ( sentenza n . 77 del 2015 ) , ma quand anche , in ipotesi , alle disposizioni
2016-40.txt120120. n . 66 del 2014 , come convertito , ha ridefinito , per le regioni speciali e le provinceautonome, l obiettivo del patto di stabilità , e ha aggiunto – a modifica della disciplina dettata dall art .
2016-40.txt409409formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2014 ) – dispone un altro concorso delleautonomiespeciali alla finanza pubblica , onerando ulteriormente la regione siciliana di circa 194 milioni di euro per il 2014 e
2016-40.txt692692legge di stabilità 2015 ) , che ha esteso temporalmente , fino all anno 2018 , il contributo imposto alleautonomiespeciali . a sua volta , l art . 1 , comma 526 , della legge n . 147 del
2016-40.txt776776) e b ) , della legge n . 190 del 2014 , che ha esteso il concorso ulteriore delleautonomiespeciali anche all anno 2018 . entrambe le modifiche sono state autonomamente impugnate dalla regione siciliana con ricorsi distinti e
2016-40.txt788788, che ha esteso il concorso ulteriore delle autonomie speciali anche all anno 2018 . entrambe le modifiche sono stateautonomamenteimpugnate dalla regione siciliana con ricorsi distinti e successivi a quello ora in esame . lo scrutinio di questa corte
2016-40.txt10671067, anche in tal caso estendendo all anno 2018 la riduzione di spesa ivi prevista . la ricorrente non haautonomamenteimpugnato le due disposizioni di modifica , sicché va verificata la necessità del trasferimento a queste ultime delle questioni di
2016-40.txt13011301219 del 2013 ) , si deve concludere per la portata innovativa della modifica stessa , che va impugnata conautonomoricorso , poiché il trasferimento « supplirebbe impropriamente all onere di impugnazione » ( sentenze n . 17 del 2015
2016-40.txt15541554non presentano carattere marginale , determinando , entrambe , sia una diversa portata precettiva delle disposizioni modificate , sia unautonomaincisione , nei due casi , sugli interessi della ricorrente . non può , infatti , dubitarsi che in tal
2016-40.txt16421642spesa per incarichi di consulenza , studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa . lautonomiaprecettiva di disposizioni che estendono il confine temporale di applicazione di norme riduttive della spesa comporta l onere di separate
2016-40.txt21922192come convertito , secondo cui le disposizioni del decreto « si applicano alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonomedi trento e di bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione » .
2016-40.txt22712271del 2014 , come convertito , recano prescrizioni specificamente ed esclusivamente rivolte alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonome. deve farsi perciò applicazione del principio , già affermato dalla giurisprudenza costituzionale , secondo cui l illegittimità costituzionale di
2016-40.txt23322332con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate , che facciano esplicito riferimento alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonome( da ultimo , sentenze n . 156 e n . 77 del 2015 ) . quanto al resto delle
2016-40.txt24432443ciò non incide sulla ammissibilità delle questioni sollevate , ma sulla loro fondatezza . per essere applicabile alle regioni adautonomiaspeciale , quella disciplina richiede infatti il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria
2016-40.txt26112611volte precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale ( ex plurimis , tra le più recenti , sentenze n . 273 , n . 263 , n
2016-40.txt3987398766 del 2014 , come convertito , per il superstite profilo di violazione dell art . 43 dello statuto diautonomiasiciliano , in quanto prevederebbe una misura di finanza pubblica senza previa intesa con la regione . nella ricordata sentenza
2016-40.txt40834083di regola , i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti adautonomiaspeciale ( ex multis , da ultimo , sentenze n . 273 , n . 263 , n . 239
2016-40.txt42254225. 82 , n . 77 e n . 46 del 2015 ) in quanto non recepito dallo statuto diautonomiasiciliano o dalle norme di attuazione di esso . nel ricorso ora in esame , peraltro caratterizzato da una forte
2016-40.txt43374337art . 1 , comma 526 , della legge n . 147 del 2013 , prevedendo un ulteriore concorso delleautonomiespeciali alla finanza pubblica , con oneri specifici a carico della regione siciliana . nella sentenza n . 239 del
2016-40.txt44664466ricorso ora in esame , che lamentava un asserita determinazione unilaterale , da parte dello stato , del concorso delleautonomiespeciali al risanamento della finanza pubblica , in violazione del principio dell accordo . ed è stato ribadito che ,
2016-40.txt45054505che , in un contesto di grave crisi economica , il legislatore , nella determinazione delle modalità del concorso delleautonomiespeciali alle manovre di finanza pubblica , può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dal citato art . 27 della legge
2016-40.txt48974897dalla ricostruzione offerta dalla pronuncia appena ricordata , l intervento statale si è mosso in uno spazio in cui lautonomiastatutaria ha avuto modo di dispiegarsi . istituita e disciplinata dal legislatore statale , l imposta sulle assicurazioni contro la
2016-40.txt4978497817 , comma 1 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2016-40.txt51415141in quanto la stessa regione provveda con propria normativa a dare attuazione alla legislazione statale , nel rispetto della suaautonomiaspeciale . ebbene – come pure chiarito dalla sentenza n . 67 del 2015 – la regione siciliana ha adottato
2016-66.txt1515considerato in diritto 1 . – con il ricorso indicato in epigrafe la regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ha proposto questione di legittimità costituzionale dell art . 1 , comma 7
2016-66.txt377377disposizione medesima . la ricorrente lamenta che la norma , devolvendo integralmente all erario le somme riscosse , violi lautonomiafinanziaria riconosciutale dalla legge n . 690 del 1981 , adottata ai sensi dell art . 50 dello statuto e
2016-66.txt888888materia di accertamento delle imposte sui redditi » ) . come dedotto in ricorso , l ordinamento finanziario della regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ( legge n . 690 del 1981 ) attribuisce integralmente alla stessa regione
2016-66.txt19421942volta , a decorrere dal 10 novembre 2015 . d altra parte , occorre rammentare come , a presidio dellautonomiaspeciale , l art . 5 , secondo comma , della legge n . 690 del 1981 disponga che nell
2016-66.txt19701970secondo comma , della legge n . 690 del 1981 disponga che nell ammontare dei proventi erariali devoluti alla regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste « sono comprese anche le entrate afferenti all ambito regionale ed affluite ,
2016-69.txt586586quanto il meccanismo individuato per l esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno favorirebbe queste ultime penalizzando le altreautonomie, e tra di esse anche la ricorrente . inoltre la disciplina censurata , prevedendo una misura di agevolazione per
2016-69.txt728728della regione veneto , abbiano un consistente ” residuo fiscale ” – contrasterebbe con i principi di territorialità , diautonomiae di responsabilità , secondo i quali , anche in presenza di meccanismi perequativi ( art . 119 , terzo
2016-69.txt12751275d.l . n . 133 del 2014 , in riferimento all art . 119 cost . , per lesione dellautonomiaregionale in relazione all « esorbitante residuo fiscale della regione veneto » , cioè al « saldo fra ciò che
2016-77.txt7979e del ragioniere generale dello stato del 5 dicembre 2012 ( modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delleautonomiespeciali da riservare all erario , ai sensi dall articolo 2 , comma 4 , del decreto-legge 6 giugno 2012
2016-77.txt211211comma 1 , della legge 1 agosto 2012 , n . 122 – identifica il maggior gettito di competenza delleautonomiespeciali relativo alle risorse derivanti dall aumento di due centesimi al litro , fino al 31 dicembre 2012 , dell
2016-77.txt932932comma 4 demanda ad un decreto ministeriale di stabilire le modalità di individuazione del « maggior gettito di competenza delleautonomiespeciali » da attribuire all erario . dette disposizioni contemplano una riserva erariale che riguarda « le risorse derivanti dall
2016-77.txt10891089ne consegue che gli atti in relazione ai quali è stato promosso il conflitto non affermano o realizzano direttamente edautonomamentel acquisizione all erario del gettito dell iva derivante dall aumento dell aliquota delle accise sui carburanti – e quindi
2016-77.txt12871287le modalità concrete dell acquisizione del maggior gettito » ( sentenza n . 144 del 2013 ) a carico delleautonomiespeciali , specificando « i termini concreti » ( sentenza n . 30 del 2012 ) della previsione normativa .
2017-118.txt3737dall avvocatura generale dello stato , ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell art . 4 della legge della provinciaautonomadi trento 3 giugno 2015 , n . 9 , recante « disposizioni per l assestamento del bilancio annuale 2015
2017-118.txt6363, n . 9 , recante « disposizioni per l assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della provinciaautonomadi trento ( legge finanziaria provinciale di assestamento 2015 ) » , in riferimento agli artt . 117 , commi
2017-118.txt155155. la disposizione impugnata inserisce un comma 6-sexies dopo il comma 6-quinquies dell art . 4 della legge della provinciaautonomadi trento 11 settembre 1998 , n . 10 ( misure collegate con l assestamento del bilancio per l anno
2017-118.txt352352tassa automobilistica provinciale sia un tributo proprio derivato , ovvero un tributo erariale il cui gettito è riservato alla provinciaautonoma. verrebbe in tal modo riprodotto l assetto normativo che , ai sensi dell art . 8 , comma 2
2017-118.txt3893898 , comma 2 , del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2017-118.txt593593disposizione statutaria , riguardo ai tributi erariali per il quali la legge dello stato lo consente , permette alla provinciaautonomadi prevedere esenzioni , ma la reintroduzione di un esenzione che la legislazione statale ha espressamente abrogato non sarebbe consentita
2017-118.txt657657un « limite intrinseco » rispetto alle scelte legislative della provincia in tale materia . 2 . – la provinciaautonomadi trento si è costituita chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile , perché l art .
2017-118.txt682682costituita chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile , perché l art . 73 dello statuto diautonomia, benché sia stato menzionato nel ricorso , non sarebbe posto a fondamento della delibera del consiglio dei ministri che
2017-118.txt723723ha autorizzato la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale . l avvocatura generale dello stato non avrebbe perciò potuto menzionarloautonomamente( ex plurimis , sentenza n . 220 del 2013 ) . a prescindere da ogni altro rilievo l eccezione
2017-118.txt761761rilievo l eccezione in fatto non è fondata , perché la relazione del dipartimento per gli affari regionali , leautonomiee lo sport , cui rinvia la delibera del consiglio dei ministri , ha individuato nell art . 73 dello
2017-118.txt841841117 e 119 cost . , dal momento che il ricorrente ricava da questi ultimi un limite comunque opponibile allautonomiaspeciale a titolo di principio dell ordinamento giuridico della repubblica ( sentenze n . 151 del 2015 , n .
2017-118.txt911911parametri in tal modo richiamati . 3 . – le questioni non sono fondate . bisogna premettere che la provinciaautonomaha goduto di una quota della tassa erariale di circolazione ai sensi dell art . 75 , primo comma ,
2017-118.txt955955, del d.p.r n . 670 del 1972 . peraltro , al fine di evitare sperequazioni rispetto ai soggetti adautonomiaordinaria , già con l art . 23 del decreto-legge 28 dicembre 1989 , n . 415 ( norme urgenti
2017-118.txt10211021, dall art . 1 , comma 1 , della legge 28 febbraio 1990 , n . 38 , alleautonomiespeciali era stato riconosciuto un importo a titolo di tassa automobilistica erariale pari a quello percepito dalle regioni ordinarie .
2017-118.txt10511051tassa automobilistica erariale pari a quello percepito dalle regioni ordinarie . con l art . 4 della legge della provinciaautonoman . 10 del 1998 era stata istituita una « tassa automobilistica provinciale » in luogo della tassa automobilistica erariale
2017-118.txt14151415conservano natura erariale ma il cui gettito è devoluto alla regione ; tuttavia è l evoluzione del tributo nella provinciaautonomaa deporre inequivocabilmente nel senso che le sia stata interamente riservata la disciplina normativa della tassa automobilistica , tanto che
2017-118.txt16111611, n . 25 , recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della provinciaautonomadi trento ( legge finanziaria provinciale 2013 ) » , stabilisce che la giunta provinciale modifica le tariffe « [
2017-118.txt16471647modifica le tariffe « [ a ] i sensi dell articolo 73 , comma 1-bis » , dello statuto diautonomia, operando in tal modo un richiamo alla normativa statutaria in tema di tributi erariali . quale che sia l
2017-118.txt17531753volta chiarito che nell attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della provinciaautonoma, sono superate tutte le censure svolte dal ricorrente . è infatti evidente che il legislatore provinciale può disporre le
2017-118.txt18191819possono servirsi di un attribuzione analoga a quella dell art . 73 , primo comma , dello statuto della provinciaautonomae non sono perciò competenti a introdurre l esenzione di cui si discute ( sentenze n . 242 e n
2017-118.txt20262026il ricorso deve essere rigettato , perché a norma dell art . 73 , primo comma , dello statuto diautonomiala disciplina della tassa automobilistica provinciale spetta alla provincia autonoma di trento .
2017-118.txt20362036art . 73 , primo comma , dello statuto di autonomia la disciplina della tassa automobilistica provinciale spetta alla provinciaautonomadi trento .
2017-133.txt177177n . 455 ( approvazione dello statuto della regione siciliana ) , che regola la competenza normativa primaria della regioneautonoma. 2 . – la regione siciliana si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
2017-133.txt10391039precario » ) della legge della regione siciliana 29 dicembre 2016 , n . 27 ( disposizioni in materia diautonomielocali e per la stabilizzazione del personale precario ) , a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal
2017-135.txt725725tesi meramente assertive in ordine al pregiudizio che la norma impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali e , specificamente , allaautonomiafinanziaria ( ex plurimis , sentenze n . 153 , n . 82 e n . 13 del 2015 )
2017-135.txt10751075come quest ultima – e non le prime – lederebbe direttamente le attribuzioni regionali e , segnatamente , quelle diautonomiafinanziaria , ovvero comporterebbe un vulnus di parametri non direttamente evocabili nel giudizio in via principale dalle regioni ( artt
2017-140.txt479479ragione della sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali , prevista dagli artt . 36 e 37 dello statuto diautonomiae dall art . 2 delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria , considerato anche che lo stato non
2017-140.txt11451145, della legge n . 208 del 2015 , in riferimento agli artt . 36 e 37 dello statuto diautonomia, nonché all art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 . secondo il resistente , sussisterebbe
2017-140.txt13991399241 del 2012 e n . 298 del 2009 ) . occorre in proposito ribadire che « lo statuto diautonomianon assicura alla regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate , cosicché il legislatore statale può sempre modificare , diminuire
2017-140.txt14341434statale può sempre modificare , diminuire o persino sopprimere i tributi erariali , senza che ciò comporti una violazione dellautonomiafinanziaria regionale » ( sentenza n . 97 del 2013 ) . ciò , tuttavia , non deve comportare una
2017-140.txt18381838effetto congiunto delle manovre finanziarie recenti . è vero che in precedente fattispecie relativa al contenzioso tributario tra stato eautonomiespeciali – nell occasione , la regione friuli-venezia giulia – questa corte aveva ritenuto idonea fonte probatoria della lesione agli
2017-140.txt23622362dei tributi il cui gettito sia di spettanza regionale possono incidere in modo costituzionalmente rilevante sugli equilibri del bilancio delleautonomieterritoriali . detta incidenza tuttavia deve essere dimostrata attraverso un raffronto complessivo , su base quantitativa e temporalmente adeguata ,
2017-213.txt512512, sulla base dei princìpi di cui al comma 486 , dagli organi costituzionali , dalle regioni e dalle provinceautonomedi trento e di bolzano , nell esercizio della propria autonomia , anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro
2017-213.txt523523dagli organi costituzionali , dalle regioni e dalle province autonome di trento e di bolzano , nell esercizio della propriaautonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive , sono versati all entrata
2017-213.txt10881088sollevate questioni – formulate dall avvocatura generale dello stato per asserita carenza di motivazione sulla loro rilevanza , mancanza diautonomamotivazione sulla non manifesta infondatezza ed omissione del previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate – non sono
2017-213.txt16031603, sulla base dei principi di cui al comma 486 , [ . . . ] nell esercizio della propriaautonomia» . il comma 487 , dunque , non prescrive , di per sé , alcuna ” trattenuta ” pensionistica
2017-213.txt16351635di per sé , alcuna ” trattenuta ” pensionistica , come invece dispone il comma 486 , bensì demanda allautonomiadegli organi costituzionali di provvedere ad un risparmio di spesa , anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio
2017-213.txt17821782quali si è attenuta la delibera impugnata , adottata dall organo costituzionale – pur sempre « nell esercizio della propriaautonomia» – in una logica di partecipazione dei propri pensionati al sacrificio imposto ( ex art . 1 , comma
2017-213.txt18541854propria da questa corte allorquando si è trovata ad esaminare il ricorso in via principale proposto da talune regioni adautonomiaspeciale ( sicilia e friuli venezia-giulia ) , che lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria in forza dell applicazione
2017-213.txt18691869proposto da talune regioni ad autonomia speciale ( sicilia e friuli venezia-giulia ) , che lamentavano la lesione della propriaautonomiafinanziaria in forza dell applicazione del comma 487 ( in quanto richiamante il comma 486 ) . con la sentenza
2017-213.txt19201920escluso ( segnatamente in riferimento a doglianza mossa dalla regione siciliana ) che il comma 487 avesse attitudine lesiva dellautonomiastatutaria , « perché non pone espressamente alcun obbligo di risparmiare , ma ne rimette la decisione all esercizio di
2017-213.txt19441944perché non pone espressamente alcun obbligo di risparmiare , ma ne rimette la decisione all esercizio di un atto diautonomiada parte della regione » . 11 . – va , quindi , ribadito che tra le due esaminate disposizioni
2017-213.txt20072007applicazione dei soli « principi » da esso desumibili , e non delle regole ivi dettate , è rimessa adautonomadecisione del soggetto destinatario ( nel nostro caso , la camera dei deputati ) . con l ulteriore corollario che
2017-236.txt86458645ai magistrati , la cui adeguatezza fonda , sul versante del relativo trattamento economico , le prerogative di indipendenza eautonomiaassicurate dai principi costituzionali . né , ancora , può ritenersi insignificante che la novella abbia neutralizzato integralmente solo la
2017-240.txt665665costante giurisprudenza di questa corte , infatti , è inammissibile la questione di legittimità costituzionale priva di un adeguata edautonomaillustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato ( ex plurimis :
2017-245.txt3535avvocatura generale dello stato propone questioni di legittimità costituzionale in via principale di alcune disposizioni contenute nella legge della regioneautonomasardegna 28 ottobre 2016 , n . 25 , recante « istituzione dell agenzia sarda delle entrate ( ase )
2017-245.txt430430gli artt . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , e 9 dello statuto diautonomia, nella parte in cui prevede l istituzione del comitato di indirizzo regionale sulle entrate ( d ora in poi
2017-245.txt587587di riversamento nelle casse regionali » delle entrate spettanti alla sardegna ai sensi dell art . 8 dello statuto diautonomia, sarebbe costituzionalmente illegittimo , per contrasto con l art . 117 , secondo comma , lettera e ) ,
2017-245.txt661661legislativo 9 giugno 2016 , n . 114 ( norme di attuazione dell articolo 8 dello statuto speciale della regioneautonomadella sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia di entrate erariali regionali )
2017-245.txt744744, le procedure e le modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali delle entrate spettanti alla regioneautonomasardegna sono stabiliti con decreto ministeriale , adottato d intesa con la regione – non potrebbe essere derogata da una
2017-245.txt780780potrebbe essere derogata da una legge regionale , trattandosi di norma di attuazione dell art . 8 dello statuto diautonomia. la difesa statale ritiene , inoltre , che la disposizione impugnata – nella parte in cui stabilisce che le
2017-245.txt814814nella parte in cui stabilisce che le entrate spettanti alla regione ai sensi dell art . 8 dello statuto diautonomiaaffluiscano direttamente all ase – produrrebbe « l effetto di portare le suddette entrate al di fuori della tesoreria unica
2017-245.txt10581058tale via , maggiori oneri « senza copertura finanziaria » . 2 . – eccepisce in via preliminare la regioneautonomasardegna che il ricorso sarebbe inammissibile perché , dal timbro apposto in calce alla relazione di notificazione , l atto
2017-245.txt13581358sentenza n . 310 del 2011 ) . in secondo luogo , non può essere condivisa la tesi della regioneautonomasardegna , che vorrebbe applicare al caso ora in esame il principio desumibile dalla decisione del consiglio di stato sopra
2017-245.txt19191919stessa legge statale ( sentenza n . 85 del 2017 ) . tuttavia , come osserva la difesa della regioneautonomasardegna , la disposizione impugnata non attribuisce affatto alla regione il compito di procedere all accertamento e alla riscossione di
2017-245.txt24842484competenza in materia di accertamento e riscossione dei tributi derivati e compartecipati , essa si limiterebbe a impegnare la regioneautonomasardegna a chiedere allo stato , nel rispetto della normativa vigente , il trasferimento o la delega di funzioni statali
2017-245.txt25902590anche di quelle funzioni , attraverso un intesa da completare con apposite norme di attuazione , a favore della regioneautonomavalle d aosta e delle province autonome di trento e bolzano . invero , il contenuto normativo della disposizione impugnata
2017-245.txt25972597intesa da completare con apposite norme di attuazione , a favore della regione autonoma valle d aosta e delle provinceautonomedi trento e bolzano . invero , il contenuto normativo della disposizione impugnata , che pure esiste ( e perciò
2017-245.txt28592859gli artt . 117 , secondo comma , lettera e ) , cost . , e 9 dello statuto diautonomia, nella parte in cui prevede l istituzione del cire . tra i parametri costituzionali richiamati dal ricorrente figura altresì
2017-245.txt311231121 , della legge regionale ) che in materia tributaria fosse disposto un trasferimento di funzioni a favore della regioneautonomasardegna , queste ultime riguarderebbero solo l accertamento e la riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi
2017-245.txt33273327ma ad una riforma ordinamentale eventualmente disposta dalla normativa statale . né potrebbe essere diversamente , atteso che la regioneautonomasardegna , allo stato , non può rivendicare , in materia , alcuna competenza . per la non fondatezza della
2017-245.txt3577357725 del 2016 dispone , nel suo primo periodo , che presso l ase affluiscono le entrate spettanti alla regioneautonomasardegna ai sensi dell art . 8 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione , anche quali quote
2017-245.txt37723772contrasto con le previsioni di cui alla tabella a annessa alla legge da ultimo citata , che ricomprende la regioneautonomasardegna tra gli enti assoggettati al regime in parola . poiché tale legge conterrebbe principi fondamentali di coordinamento della finanza
2017-245.txt38783878regioni e gestiti dalla banca d italia . la previsione dell afflusso diretto all ase delle entrate spettanti alla regioneautonomasardegna , ai sensi dell art . 8 dello statuto di autonomia , è perciò in frontale contrasto con tale
2017-245.txt38903890diretto all ase delle entrate spettanti alla regione autonoma sardegna , ai sensi dell art . 8 dello statuto diautonomia, è perciò in frontale contrasto con tale disciplina . né è rilevante , come eccepisce la regione resistente ,
2017-245.txt40834083di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello stato » ) . per questo motivo , secondo la regioneautonomasardegna , lo stato ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l istituzione dell ase sarebbe incompatibile anche con l
2017-245.txt44134413attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione , quali disciplinate dalle norme di attuazione dello statuto speciale diautonomiaed in particolare dall art . 2 del d.lgs . n . 114 del 2016 – disegna un assetto normativo
2017-245.txt44734473a prevedere che , con decreto del ministro dell economia e delle finanze , adottato d intesa con la regioneautonomasardegna , siano individuati tempi , procedure e modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito
2017-245.txt45134513gettito spettante alla regione . ciò significa che , secondo tale art . 2 , le somme spettanti alla regioneautonomasardegna non dovranno più essere previamente incamerate dalla ragioneria generale dello stato , prima di essere destinate alle casse regionali
2017-245.txt60946094» . questa corte non può , inoltre , esimersi dall osservare che , nei rapporti tra stato e regioneautonomasardegna , proprio l impossibilità , per la regione , di giovarsi della precisa ( e preventiva ) conoscenza delle
2017-245.txt61926192ribadire quanto di recente affermato da questa corte , proprio in materia di relazioni finanziarie tra lo stato e leautonomiespeciali : « [ è ] utile ricordare come il sistema tributario regionale sia caratterizzato , quasi per intero ,
2017-245.txt63466346e confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale , inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti allautonomiaspeciale , costituisce un ingiustificata compressione dell autonomia stessa » ( sentenza n . 188 del 2016 ) .
2017-245.txt63546354attuazione del precetto costituzionale , inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all autonomia speciale , costituisce un ingiustificata compressione dellautonomiastessa » ( sentenza n . 188 del 2016 ) .
2017-250.txt41864186di inammissibilità degli interventi spiegati , nel giudizio reg . ord . n . 124 del 2016 , dal sindacatoautonomodipendenti inail in pensione e dall associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti inps , per le ragioni esposte nell ordinanza letta
2017-264.txt648648a produrre effetti sul giudizio costituzionale . per costante orientamento di questa corte , il giudizio incidentale di costituzionalità èautonomorispetto al giudizio a quo , nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all ordinanza di rimessione
2017-269.txt13331333instaurazione del giudizio a quo , la cui valutazione è riservata al giudice rimettente , in forza del principio diautonomiadel giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio a quo . per questa ragione , il difetto di giurisdizione può
2017-270.txt99considerato in diritto 1 . – le provinceautonomedi trento e di bolzano , con i ricorsi indicati in epigrafe , hanno impugnato l art . 7 del
2017-270.txt250250della costituzione , anche alla luce dell accordo del 15 ottobre 2014 stipulato con il governo . per la provinciaautonomadi trento , le disposizioni censurate sarebbero state emanate anche in violazione degli artt . 80 e 81 ( recte
2017-270.txt277277sarebbero state emanate anche in violazione degli artt . 80 e 81 ( recte : 82 ) dello statuto diautonomia. la censura fondata sulla lesione dell art . 82 dello statuto risulta proposta anche dalla provincia autonoma di bolzano
2017-270.txt295295statuto di autonomia . la censura fondata sulla lesione dell art . 82 dello statuto risulta proposta anche dalla provinciaautonomadi bolzano , ma soltanto nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell udienza pubblica fissata per la discussione dei ricorsi
2017-270.txt539539considerato , ma lamentano che la disciplina introdotta dalle disposizioni impugnate non preveda – ed anzi , secondo la provinciaautonomadi trento , « sembri addirittura escludere » – che il gettito tributario recuperato sia ripartito tra lo stato e
2017-270.txt562562, « sembri addirittura escludere » – che il gettito tributario recuperato sia ripartito tra lo stato e le provinceautonomein applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto di autonomia . infatti , secondo la ricostruzione operata dalle ricorrenti , tale
2017-270.txt571571gettito tributario recuperato sia ripartito tra lo stato e le province autonome in applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto diautonomia. infatti , secondo la ricostruzione operata dalle ricorrenti , tale maggior gettito sarebbe destinato integralmente all erario , ai
2017-270.txt613613del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto del pareggio di bilancio . in particolare , le provinceautonomedi trento e di bolzano ritengono che il lamentato effetto lesivo derivi dagli artt . 1 , commi da 633
2017-270.txt10401040addizionali locali , deve essere assegnato – pro quota e limitatamente all importo percetto nel territorio provinciale – alle provinceautonome. l afflusso integrale nelle casse dello stato delle somme recuperate con la procedura di collaborazione volontaria , inoltre ,
2017-270.txt11301130pattizio , unitamente al principio di leale collaborazione , anche in relazione all accordo tra il governo , la regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol e le province autonome di trento e di bolzano in materia di finanza pubblica del 15
2017-270.txt11381138, anche in relazione all accordo tra il governo , la regione autonoma trentino-alto adige / südtirol e le provinceautonomedi trento e di bolzano in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014 . tale accordo , recepito nello
2017-270.txt11731173. tale accordo , recepito nello statuto , avrebbe definito in modo esaustivo natura e misura della partecipazione delle provinceautonomeai processi di risanamento della finanza pubblica , e specificamente l entità dei concorsi assicurati dalla regione e dalle province
2017-270.txt11941194ai processi di risanamento della finanza pubblica , e specificamente l entità dei concorsi assicurati dalla regione e dalle provinceautonome. infine , in prospettiva futura , le disposizioni impugnate si sovrapporrebbero alle normali procedure di accertamento e riscossione di
2017-270.txt12471247tali tributi , in tal modo violando anche l art . 81 ( recte : 82 ) dello statuto diautonomia. 3 . – i ricorsi vertono sulle medesime disposizioni e queste sono censurate in riferimento a parametri e con
2017-270.txt16411641correttivo in caso di accertata diminuzione del gettito atteso dalla procedura di collaborazione volontaria . 4.2 . – le provinceautonomericorrenti riconoscono che le norme denunciate non contemplano un espresso rinvio al comma 7 dell art . 1 della legge
2017-270.txt17461746complessiva disciplina oggetto d impugnazione debba essere interpretata nel senso di non prevedere – ed anzi , secondo la provinciaautonomadi trento , nel senso di escludere – che il ricavato delle quote del gettito recuperate e percette nei territori
2017-270.txt17841784percette nei territori provinciali sia distribuito tra lo stato e le ricorrenti in applicazione dei criteri stabiliti dallo statuto diautonomiaper il riparto delle entrate tributarie . viene in rilievo , dunque , un impugnativa promossa in via cautelativa ed
2017-270.txt19231923della lettura offerta dalle ricorrenti ( sentenza n . 154 del 2017 ) . 4.3 . – entrambe le provinceautonomehanno sostenuto che le disposizioni impugnate violerebbero , tra gli altri , anche l art . 81 ( recte :
2017-270.txt20062006provinciali le quote del relativo gettito . vi sarebbe perciò lesione del citato parametro statutario , che riconosce alle provinceautonomeil potere di concorrere a definire gli indirizzi per l accertamento dei tributi e di stipulare i conseguenti accordi operativi
2017-270.txt20712071, non solo l indicazione dell art . 81 ( o , più correttamente , 82 ) dello statuto diautonomiacome parametro da evocare , ma neppure alcuna argomentazione che attribuisca alle disposizioni censurate un incidenza negativa sulla futura attività
2017-270.txt21102110futura attività di accertamento e riscossione dei tributi erariali . sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente unautonomiatecnica « nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio » , riconoscendo ad essa il potere di integrare una
2017-270.txt22042204228 del 2017 ) . nel caso di specie , le delibere con le quali gli organi esecutivi delle provinceautonomehanno disposto la proposizione dei ricorsi non fanno alcun cenno alla questione di cui si tratta . essa va dunque
2017-270.txt22362236questione di cui si tratta . essa va dunque dichiarata inammissibile , anche tenuto conto del fatto che la provinciaautonomadi bolzano ha illustrato il relativo motivo di doglianza solo nella memoria illustrativa . 4.4 . – secondo il presidente
2017-270.txt23312331effetto lesivo sulle norme statutarie ( e di attuazione statutaria ) – tutte specificamente indicate ed illustrate – relative allautonomiafinanziaria delle province autonome . a ben vedere , dunque , il ricorso identifica correttamente i termini delle questioni proposte
2017-270.txt23352335statutarie ( e di attuazione statutaria ) – tutte specificamente indicate ed illustrate – relative all autonomia finanziaria delle provinceautonome. a ben vedere , dunque , il ricorso identifica correttamente i termini delle questioni proposte , individuando le disposizioni
2017-270.txt28122812» ( sentenza n . 66 del 2016 ) . come dedotto in entrambi i ricorsi , lo statuto diautonomiaper il trentino-alto adige prevede che le quote del gettito tributario percette nei territori provinciali siano ripartite tra lo stato
2017-270.txt28362836adige prevede che le quote del gettito tributario percette nei territori provinciali siano ripartite tra lo stato e le provinceautonomesecondo criteri che assegnano a ciascuna provincia autonoma gli otto decimi dell imposta sul valore aggiunto ( iva ) riscossa
2017-270.txt28442844percette nei territori provinciali siano ripartite tra lo stato e le province autonome secondo criteri che assegnano a ciascuna provinciaautonomagli otto decimi dell imposta sul valore aggiunto ( iva ) riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di
2017-270.txt29832983del territorio della regione e delle rispettive province ( art . 75-bis , comma 1 ) . lo statuto diautonomia, inoltre , attribuisce alle province autonome le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi
2017-270.txt29902990province ( art . 75-bis , comma 1 ) . lo statuto di autonomia , inoltre , attribuisce alle provinceautonomele compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello stato attribuiscono agli enti locali del
2017-270.txt30443044alla potestà comunque riconosciuta allo stato di riservare all erario gettiti di natura tributaria riscossi nel territorio delle due provinceautonome, la giurisprudenza di questa corte ( pur maturata in relazione alle norme statutarie vigenti prima delle modifiche operate in
2017-270.txt33353335procedura di collaborazione volontaria , esse si porrebbero in contrasto con le disposizioni dell ordinamento finanziario dettato dallo statuto diautonomia, che tale devoluzione , invece , prevedono pro quota . non può essere questa , tuttavia , la corretta
2017-270.txt36153615incide sul successivo , necessario , riparto secondo le normative statutarie ( e di attuazione statutaria ) relative a ciascunaautonomiaspeciale . in tal senso , del resto , è orientata la stessa difesa spiegata , in entrambi i giudizi
2017-270.txt37683768di udienza pubblica sia le ricorrenti sia la resistente hanno mostrato di concordare – tutte le questioni sollevate dalle provinceautonomedi trento e di bolzano devono essere dichiarate non fondate .
2017-85.txt27882788accertare l esistenza di una motivazione sufficiente , non palesemente erronea o contraddittoria , senza spingersi fino ad un esameautonomodegli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni . in altre parole , nel giudizio di
2017-85.txt51685168tutela uniforme e si impone sull intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le regioni e le provinceautonomedettano in altre materie di loro competenza , per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo
2017-99.txt14091409nella pretesa violazione dell art . 25 , secondo comma , cost . ; gli altri parametri non richiedono unautonomoe distinto scrutinio , perché appaiono strettamente dipendenti dall esito dell esame compiuto alla stregua del principio di offensività .
2017-99.txt22362236volta riconosciuta l offensività ” in astratto ” dell omissione , rimangono , come si è detto , privi diautonomorilievo gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale , dedotti con riferimento ai parametri di cui agli artt . 3 ,
2018-152.txt687687della regione siciliana in materia impositiva , richiamando all uopo gli artt . 17 e 36 dello statuto regionale diautonomia, giacché la citata norma dello statuto dei diritti del contribuente , come confermato dall art . 1 della medesima
2018-152.txt729729n . 212 del 2000 , costituirebbe principio generale dell ordinamento tributario , cui devono attenersi anche le regioni adautonomiaspeciale ; per altro verso , adduce la violazione dell art . 117 , terzo comma , cost . (
2018-152.txt18191819in esito alla conseguente emanazione del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2018-152.txt21622162. 199 del 2016 ) . 7 . – una siffatta conclusione interpretativa non può essere automaticamente estesa anche alleautonomiespeciali . non si può escludere , infatti , che , in forza dell autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti
2018-152.txt21772177essere automaticamente estesa anche alle autonomie speciali . non si può escludere , infatti , che , in forza dellautonomiaimpositiva prevista dai rispettivi statuti , gli enti interessati introducano , nella materia in esame , un tributo proprio ,
2018-152.txt22522252del 2017 e n . 142 del 2012 ) . 8 . – in parte qua giova ribadire che lautonomiafinanziaria e tributaria della regione siciliana è disciplinata dagli artt . 36 , 37 e 38 dello statuto , nonché
2018-152.txt25272527la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale » . vengono così estesi allautonomialegislativa in materia di imposizione fiscale , i vincoli previsti dall art . 17 dello statuto di autonomia , riferiti
2018-152.txt25452545estesi all autonomia legislativa in materia di imposizione fiscale , i vincoli previsti dall art . 17 dello statuto diautonomia, riferiti , in genere , alle competenze legislative ivi indicate , non coincidenti con quelli previsti dall art .
2018-152.txt27652765tributario » previsto dall art . 119 , secondo comma , cost . , per le regioni ordinarie . lautonomialegislativa riconosciuta , in forza dello statuto speciale , alla regione resistente in materia di imposizione fiscale , appare ,
2018-152.txt28132813garantita alle regioni ordinarie ( sentenza n . 102 del 2008 , relativa ad una analoga previsione statutaria della regioneautonomasardegna ; ordinanza n . 250 del 2007 relativa allo statuto siciliano ) ; e ciò trova conferma , per
2018-152.txt28452845siciliano ) ; e ciò trova conferma , per quel che qui immediatamente interessa , nella facoltà , attribuita alleautonomiespeciali , di istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall imposizione erariale , ipotesi invece preclusa alle
2018-152.txt29172917. – come già evidenziato , con la legge reg . n . 16 del 2015 la sicilia ha disciplinatoautonomamenteil tributo in questione , introducendo una disciplina espressamente volta a sostituire quella erariale ( art 1 ) . in
2018-152.txt32073207art . 119 cost . , per le regioni ordinarie , nonché in forza di quanto dettato , per leautonomiespeciali , dalle specifiche previsioni statutarie e attuative , l introduzione di tributi propri da parte delle regioni presuppone essenzialmente
2018-152.txt32943294sistema tributario » dettati dalla legge nazionale , primo tra tutti quello del divieto della doppia imposizione ; per leautonomiespeciali , in forza di clausole omologhe a quella prevista per la regione resistente , l unica specifica condizione richiesta
2018-152.txt33833383sentenza n . 118 del 2017 ) , proprio con riferimento alla tassa automobilistica introdotta da altro ente dotato diautonomiaspeciale ( la provincia autonoma di trento ) , nel qualificare la stessa come tributo proprio , ha dato rilievo
2018-152.txt338833882017 ) , proprio con riferimento alla tassa automobilistica introdotta da altro ente dotato di autonomia speciale ( la provinciaautonomadi trento ) , nel qualificare la stessa come tributo proprio , ha dato rilievo anche ad una specifica copertura
2018-152.txt34733473. di contro , nella disciplina presa in considerazione dalla detta sentenza ( art . 4 della legge della provinciaautonomadi trento 11 settembre 1998 , n . 10 , recante « misure collegate con l assestamento di bilancio per
2018-152.txt36983698, dunque , lungi dal costituire un presupposto generale indefettibile per la legittima introduzione di tributi propri da parte delleautonomiespeciali , rappresentava , in quella particolare situazione , un ulteriore spunto argomentativo per meglio inquadrare la natura del tributo
2018-152.txt37863786assume un rilievo decisivo per escludere la natura propria del tributo in esame . infatti , nell esercitare la propriaautonomiaimpositiva , l ente territoriale dotato di autonomia speciale può decidere di ribadire i tratti costituivi della omologa previsione erariale
2018-152.txt37943794propria del tributo in esame . infatti , nell esercitare la propria autonomia impositiva , l ente territoriale dotato diautonomiaspeciale può decidere di ribadire i tratti costituivi della omologa previsione erariale , ritenendoli confacenti alle proprie esigenze territoriali ,
2018-152.txt39363936ascritto a questa corte unicamente al riscontro della condizione legittimante offerta dal disposto degli artt . 36 dello statuto diautonomiae 6 , comma 2 , del d.p.r . n . 1074 del 1965 , deve escludersi che le disposizioni
2018-152.txt40994099quanto alla disciplina statale della tassa in esame , la quale , in ogni caso , non vincola la regioneautonoma, una volta considerata l imposizione in oggetto un tributo ” proprio ” in senso stretto . appare , invece
2018-152.txt45254525impositiva . in caso di inadempimento , la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una suaautonomiarispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l esame delle risultanze del pra , comunicate all ente impositore dal
2018-152.txt71497149, in via esemplificativa , in tal senso l art . 61 , comma 2-bis , della legge della regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste 15 aprile 2008 , n . 9 ( assestamento del bilancio di previsione
2018-152.txt75257525darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani , non altrimenti argomentata . ciò ancor più considerando lautonomialegislativa in materia impositiva nel caso di specie esercitata dalla resistente in forza di quanto previsto dallo statuto speciale .
2018-17.txt1515considerato in diritto 1 . – con il ricorso indicato in epigrafe la regioneautonomasardegna ha impugnato l art . 1 , commi 1 , 1-bis , 3 , 4 , 5 , 7
2018-17.txt430430, santa venerina , aci sant antonio , graniti , catenanuova , gaggi , castroreale , centuripe e della regioneautonomasardegna , parti costituite nei giudizi a quibus . 3 . – prima di esaminare le questioni sottoposte allo scrutinio
2018-17.txt485485l evoluzione del contesto in cui essa si inserisce , anche per comprendere l interesse che ha indotto la regioneautonomasardegna e i comuni ricorrenti nei giudizi a quibus alle rispettive impugnazioni . l art . 7 , comma 1
2018-17.txt15271527una metodologia condivisa con l associazione nazionale dei comuni italiani ( anci ) e adottata sentita la conferenza stato-città eautonomielocali » , la « verifica del gettito per l anno 2014 , derivante dalle disposizioni di cui al presente
2018-17.txt18151815solo negli anni 2014 e 2015 . 4 . – tanto premesso e passando all esame del ricorso della regioneautonomasardegna , il primo nucleo di censure riguarda l art . 1 , commi 1 , 1-bis e 3 ,
2018-17.txt20462046non avrebbero lasciato alle regione alcuno spazio di disciplina di un tipico tributo locale , con ciò ledendo altresì lautonomiafinanziaria regionale ; c ) con gli artt . 7 , 8 e 10 dello statuto speciale , da un
2018-17.txt21172117e , dall altro , in quanto tale intervento dovrebbe avvenire attingendo al bilancio della regione , conseguentemente ledendone lautonomiafinanziaria . ad avviso della regione , inoltre , i commi 1 e 3 contrasterebbero : a ) con l
2018-17.txt27212721123 del 2010 ) . ne consegue che la normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla regioneautonomasardegna in virtù dello statuto di autonomia e della normativa di attuazione invocata . il mancato contrasto con quest ultima
2018-17.txt27282728che la normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla regione autonoma sardegna in virtù dello statuto diautonomiae della normativa di attuazione invocata . il mancato contrasto con quest ultima esclude altresì quello degli impugnati commi 1
2018-17.txt29722972ne prevede la possibilità » si riferisce al caso in cui il gettito del tributo sia interamente devoluto all enteautonomo( sentenze n . 2 del 2012 , n . 323 del 2011 e n . 357 del 2010 )
2018-17.txt299729972 del 2012 , n . 323 del 2011 e n . 357 del 2010 ) . per la regioneautonomasardegna tale interpretazione trova conferma nell art . 14 , comma 1 , del decreto legislativo 9 giugno 2016 ,
2018-17.txt30333033legislativo 9 giugno 2016 , n . 114 ( norme di attuazione dell articolo 8 dello statuto speciale della regioneautonomadella sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia di entrate erariali regionali )
2018-17.txt31783178statuaria , sentenza n . 51 del 2006 ) . poiché il gettito dell imu non è attribuito alla regioneautonomasardegna , non sussiste il presupposto della potestà di modulazione dell imposizione rivendicata dalla ricorrente , né , evidentemente ,
2018-17.txt32033203il presupposto della potestà di modulazione dell imposizione rivendicata dalla ricorrente , né , evidentemente , il conseguente riverbero sullautonomiafinanziaria regionale . ne discende la non fondatezza delle questioni promosse in riferimento all art . 10 dello statuto speciale
2018-17.txt32473247un ulteriore profilo , agli artt . 7 e 8 dello statuto speciale medesimo . 4.2 . – la regioneautonomasardegna censura l art . 1 , commi 1 e 3 , del d.l . n . 4 del 2015
2018-17.txt38593859, comma 7 , lettera a ) , della legge 8 giugno 1990 , n . 142 ( ordinamento delleautonomielocali ) . anzitutto , detti criteri risultano ancorati a un elemento stabile quale l altimetria , tendenzialmente immutabile .
2018-17.txt44604460dalla lettura della legge non si evince » . 5 . – un secondo nucleo delle censure formulate dalla regioneautonomasardegna riguarda l art . 1 , commi 3 , 4 e 5 , del d.l . n . 4
2018-17.txt46594659il termine ravvicinato non avrebbe consentito alla regione di modulare l imposizione e , conseguentemente , ne avrebbe pregiudicato lautonomiaeconomico-finanziaria ; b ) degli artt . 3 , lettera b ) , e 10 ( sotto un secondo profilo
2018-17.txt48164816con ulteriore violazione della competenza regionale in materia di finanza locale e di ordinamento degli enti locali , nonché dellautonomiafinanziaria di questi ultimi . 5.1 . – le questioni di legittimità costituzionale dell art . 1 , commi 3
2018-17.txt49014901. , non sono fondate . come sopra evidenziato , poiché il gettito dell imu non è attribuito alla regioneautonomasardegna , non risulta integrato il presupposto della potestà di modulazione dell imposizione previsto dall art . 10 dello statuto
2018-17.txt49374937art . 10 dello statuto speciale della sardegna , onde l inconfigurabilità della relativa violazione e del preteso vulnus allautonomiafinanziaria regionale . 5.2 . – le questioni di legittimità costituzionale dell art . 1 , commi 3 , 4
2018-17.txt52085208tale , determina l inammissibilità delle questioni proposte . 6 . – un terzo gruppo di censure formulate dalla regioneautonomasardegna riguarda l art . 1 , commi 7 , 8 , 9 , 9-bis e 9-quinquies , del d.l
2018-17.txt54985498con il ministero dell economia e delle finanze , secondo una metodologia adottata « sentita » la conferenza stato-città eautonomielocali . il successivo comma 9-quinquies stabilisce che : a ) al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle
2018-17.txt55835583una metodologia condivisa con l associazione nazionale dei comuni italiani ( anci ) e adottata sentita la conferenza stato-città eautonomielocali , provvede , entro il 30 settembre 2015 , alla verifica del gettito per l anno 2014 ; b
2018-17.txt56385638economia e delle finanze , si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune , anche della regioneautonomasardegna , sulla base dell esito delle verifiche di cui al periodo precedente . ad avviso della ricorrente , il
2018-17.txt57535753dei bilanci e di copertura delle spese ( art . 81 cost . ) e , di conseguenza , dellautonomiafinanziaria dei comuni ( art . 119 cost . ) , destinati a sopportare gli effetti della mancanza di risorse
2018-17.txt58935893di leale collaborazione e di sussidiarietà attraverso il coinvolgimento della regione nel procedimento previsto , essendo prescritto solo quello delleautonomielocali attraverso le forme dell intesa ” debole ” . 6.1 . – va anzitutto ribadita la legittimazione della regione
2018-17.txt62876287degli eventuali scompensi . al riguardo va qui ribadito – in conformità alla giurisprudenza di questa corte – che lautonomiafinanziaria costituzionalmente garantita alle autonomie territoriali non comporta , a favore di queste ultime , una rigida garanzia ” quantitativa
2018-17.txt62926292riguardo va qui ribadito – in conformità alla giurisprudenza di questa corte – che l autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alleautonomieterritoriali non comporta , a favore di queste ultime , una rigida garanzia ” quantitativa ” , cioè la garanzia
2018-17.txt69736973. dette misure non erano presenti in altre fattispecie per le quali questa corte ha ritenuto sussistente la lesione dellautonomiafinanziaria dell ente territoriale ( sentenze n . 188 e n . 129 del 2016 ) . così il comma
2018-17.txt70867086una metodologia condivisa con l associazione nazionale dei comuni italiani ( anci ) e adottata sentita la conferenza stato-città eautonomielocali , provvede , entro il 30 giugno 2015 , alla verifica del gettito per l anno 2014 , derivante
2018-17.txt73207320peraltro , nel caso in cui anche i criteri determinati in contraddittorio con l anci e la conferenza stato-città eautonomielocali non fossero ritenuti esaustivi per la tutela e la salvaguardia di specifici territori montani , non si creerebbero zone
2018-17.txt748974892015 , n . 26 e n . 23 del 2014 ) . sotto tale aspetto il ricorso della regioneautonomasardegna appare carente , poiché essa non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo
2018-17.txt76547654lo stretto legame tra finanza regionale e locale , il regime compensativo connesso a quello di esenzione comprometterebbe anche lautonomiafinanziaria della regione e la sua competenza in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale . alla
2018-17.txt76907690di finanza locale . alla stregua delle ragioni precedentemente illustrate , per le quali non si riscontra una lesione dellautonomiafinanziaria locale , non è ravvisabile nemmeno una violazione di quella regionale . a ciò si aggiunga che , nella
2018-17.txt77457745, nell ambito delle relazioni finanziarie che intercorrono tra lo stesso e i comuni , e che , diversamente dalleautonomiespeciali continentali , la regione autonoma sardegna non somministra ” trasferimenti istituzionali ” agli enti locali ( sentenza n .
2018-17.txt77517751che intercorrono tra lo stesso e i comuni , e che , diversamente dalle autonomie speciali continentali , la regioneautonomasardegna non somministra ” trasferimenti istituzionali ” agli enti locali ( sentenza n . 188 del 2016 ) . di
2018-17.txt80978097finanziarie che vengono in rilievo nella fattispecie non afferiscono a ” trasferimenti istituzionali ” ai comuni da parte della regioneautonomasardegna – atteso che essa , come in precedenza evidenziato , non li somministra – ma a contributi ( comma
2018-188.txt181181di applicazione , si pone in contrasto con l art . 119 cost . che , nel riconoscere alle regioniautonomiafinanziaria di entrata e di spesa , prescrive l osservanza dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
2018-188.txt21122112, di competenza concorrente ( art . 117 , terzo comma , cost . ) , nonché il limite allautonomiafinanziaria delle regioni ( art . 119 , secondo comma , cost . ) . 6.2 . – ed è
2018-188.txt22732273seguito di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano , su proposta dei ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture .
2018-188.txt56185618beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a ) – così resaautonomae distinta dalla quota b ) – dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal consorzio con il piano di classifica
2018-209.txt738738tributo proprio derivato ” da ascrivere alla tassa in esame , tale da precludere alle regioni la possibilità di disciplinarneautonomamentegli elementi sostanziali , secondo il costante orientamento espresso in materia da questa corte . 4 . 1 . –
2018-27.txt16671667periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 , la sussistenza di tale incertezza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa agenziaautonomadei monopoli di stato , che – nella successiva comunicazione del 7 giugno 2012 , n . 2 , prot
2018-27.txt29592959regolatorio , anche sotto il profilo tributario , precedente alla legge n . 220 del 2010 . la stessa agenziaautonomadei monopoli di stato ha dimostrato di rendersene conto con la ricordata comunicazione 7 giugno 2012 , n . 2
2018-29.txt164164, l art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2018-29.txt321321dei propri crediti tributari , così impedendo il corretto esercizio delle attribuzioni regionali , con la conseguente violazione della loroautonomiafinanziaria . 3 . – entrambe le questioni non sono fondate . 4 . – occorre a tal fine individuare
2018-29.txt10701070secondo comma , cost . , e in conseguenza non sussiste la lamentata lesione delle competenze regionali in materia diautonomiafinanziaria . 8 . – la questione non è fondata neppure con riguardo alla lesione dell autonomia finanziaria ” sostanziale
2018-29.txt10871087in materia di autonomia finanziaria . 8 . – la questione non è fondata neppure con riguardo alla lesione dellautonomiafinanziaria ” sostanziale ” della regione , prospettata sempre in relazione all art . 119 , primo e secondo comma
2018-35.txt959959criminosa dell indebita compensazione – in precedenza unitaria – in due ipotesi delittuose distinte , collocate in commi separati eautonomamentedescritte : la prima , inerente all utilizzazione in compensazione di « crediti non spettanti » , punita , come
2018-43.txt935935materia propriamente penale ( sentenza n . 200 del 2016 ) , ma riflette piuttosto l ampia sfera di reciprocaautonomiatra sanzioni amministrative e pene in senso proprio che è tipica dell ordinamento giuridico nazionale ( sentenze n . 109
2018-43.txt25462546penale , quando , come accade nell ordinamento italiano , entrambe le autorità chiamate in gioco sono tenute ad unautonomoapprezzamento dei fatti ( corte edu , sentenza 27 novembre 2014 , lucky dev contro svezia ; sentenza 20 maggio
2018-43.txt39303930con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale . in precedenza , come si è visto , lautonomiadell uno rispetto all altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al divieto di bis in idem . oggi
2018-46.txt579579, sulla base dei principi di cui al comma 486 , dagli organi costituzionali , dalle regioni e dalle provinceautonomedi trento e di bolzano , nell esercizio della propria autonomia , anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro
2018-46.txt590590dagli organi costituzionali , dalle regioni e dalle province autonome di trento e di bolzano , nell esercizio della propriaautonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive , sono versati all entrata
2018-46.txt9969963 e 53 cost . e ( quanto alla sola norma regionale ) l art . 36 dello statuto diautonomia, prospettandone la violazione sulla base dei principi enunciati nella sentenza di questa corte n . 116 del 2013 .
2018-67.txt20782078in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ) – e l apertura allautonomiaregolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base , che rimane quale fondamento essenziale di questo
2018-67.txt22512251alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico . rientra ora nellautonomiaregolamentare della cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che
2018-75.txt717717e determina , invece , sul piano temporale , una diversa portata precettiva della disposizione modificata , che va quindiautonomamenteimpugnata ( sentenza n . 141 del 2016 ) , poiché il trasferimento della questione sullo ius superveniens « supplirebbe
2018-75.txt960960permanente ) già disposto senza un particolare motivo , se non quello , meramente politico ( con ciò violando lautonomiadella politica impositiva regionale ) , di ” contenere il livello complessivo della pressione tributaria ” [ . . .
2018-75.txt16741674, alla quale la ricorrente si limita , genericamente , ad addebitare di « impedi [ re » ] unautonomosforzo fiscale , consentendo alla regione solo la possibilità di ridurre la spesa , in ciò incidendo sui servizi erogati
2018-89.txt28002800la prestazione in esame non è strumentale alla ricomposizione ambientale dell area immediatamente coinvolta dall attività di estrazione , obiettivoautonomamentecoperto dal pagamento della somma prevista dall art . 19 della legge regionale n . 127 del 1980 , destinata
2019-122.txt689689accertare l esistenza di una motivazione sufficiente , non palesemente erronea o contraddittoria , senza spingersi fino a un esameautonomodegli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni ( ex plurimis , sentenza n . 41
2019-122.txt31553155che l art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2019-122.txt38353835al governo in materia di federalismo fiscale , in attuazione dell articolo 119 della costituzione ) , la compressione dellautonomiafinanziaria delle regioni e degli enti locali ( da ultimo , sentenza n . 169 del 2017 ) – chiarire
2019-122.txt38863886entrata in vigore del suddetto art . 8 . tale disposizione si struttura distinguendo : a ) i tributi propriautonomi( o ” propri in senso stretto ” ) ” ceduti ” , ovvero quelli che il comma 1 prevede
2019-122.txt39883988. in questa sistematica il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata , sia rispetto ai tributi propriautonomi( siano essi ” originari ” o , nei termini di cui sopra , ” ceduti ” ) , sia
2019-122.txt40394039proprio derivato particolare , parzialmente ” ceduto ” , in quanto alle regioni è riconosciuto un più ampio margine diautonomadisciplina , limitato dal vincolo , unidirezionale , di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale
2019-122.txt42564256bicamerale sul federalismo fiscale e dalle altre commissioni competenti – alcuni dei quali facevano rilevare l incongruenza di definire comeautonomoun tributo che rimaneva , seppur parzialmente , vincolato dalla legge statale – , nel testo approvato dal consiglio dei
2019-122.txt43284328n . 42 del 2009 , la volontà di differenziare la tassa automobilistica , connotandola con un maggiore livello diautonomiarispetto a quello degli altri tributi propri derivati , anche perché essa , dal punto di vista storico , ha
2019-122.txt47214721n . 129 ( norme di attuazione concernenti l articolo 51 , comma 4 , dello statuto speciale della regioneautonomafriuli-venezia giulia in materia di tributi erariali ) , al comma 1 , stabilisce che « [ n ] el
2019-122.txt47554755stabilisce che « [ n ] el rispetto delle norme dell unione europea sugli aiuti di stato , la regioneautonomafriuli-venezia giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto , ove la legge statale
2019-122.txt49584958del d.lgs . n . 68 del 2011 : esse si riferiscono a tributi propri che non possono dirsi “autonomi” , in quanto istituiti con legge statale , ma che neanche possono dirsi puramente ” derivati ” , poiché
2019-122.txt51185118] on può essere condivisa , pertanto , la tesi del ricorrente secondo cui , in base allo statuto diautonomia, le province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente consentita dalla legge statale . il suddetto
2019-122.txt54615461. n . 68 del 2011 . l ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede quindi lautonomiaimpositiva regionale , non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell ordinamento tributario cui comunque , anche nei maggiori
2019-128.txt900900da 21 a 23 , e da 32 a 35 , mentre le regioni a statuto speciale e le provincieautonomedi trento e bolzano « provvedono , con legge , alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle
2019-128.txt10161016143 a 149 [ tra cui quello relativo alla istituzione dell irap ] , con le limitazioni richieste dalla specialeautonomiafinanziaria preordinata dall articolo 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione » . la disposizione regionale censurata
2019-240.txt3737di trieste dubita della legittimità costituzionale dell art . 12 , commi 3 e 5 , della legge della regioneautonomafriuli-venezia giulia 4 agosto 2014 , n . 15 ( assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli
2019-240.txt137137legati all indennità di funzione dirigenziale e previsti dall art . 100 , comma 4 , della legge della regioneautonomafriuli-venezia giulia 27 marzo 1996 , n . 18 ( riforma dell impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di
2019-240.txt212212del 1996 , già percepiva le indennità di funzione previste dagli artt . 21 e 25 della legge della regioneautonomafriuli-venezia giulia 31 agosto 1981 , n . 53 ( stato giuridico e trattamento economico del personale della regione autonoma
2019-240.txt232232autonoma friuli-venezia giulia 31 agosto 1981 , n . 53 ( stato giuridico e trattamento economico del personale della regioneautonomafriuli-venezia giulia ) . ad avviso della corte rimettente , le disposizioni censurate sarebbero lesive , sotto un duplice profilo
2019-240.txt765765potestà legislativa integrativa e attuativa nella materia della previdenza ( art . 6 , numero 2 , dello statuto diautonomia) , il legislatore regionale , con la legge reg . friuli-venezia giulia n . 53 del 1981 , ha
2019-240.txt866866della qualifica di dirigente » , misura elevata al 70 per cento « per l incarico di direttore di servizioautonomo, direttore provinciale dei servizi tecnici , direttore provinciale degli enti locali , direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste ,
2019-240.txt15081508) . 3 . 3 . – il 12 gennaio 1994 , l ufficio di controllo sugli atti della regioneautonomafriuli-venezia giulia ha censurato la disarmonia della « pensionabilità , a carico della regione , delle indennità di cui agli
2019-240.txt17611761» . sarebbe stata carente anche la copertura finanziaria degli oneri correlati ai trattamenti aggiuntivi , in quanto la regioneautonomanon avrebbe provveduto a calcolarli , neppure approssimativamente , e a individuare « i mezzi sostanziali di copertura » .
2019-240.txt20292029» . tali previsioni sono state successivamente integrate dall art . 12 , comma 1 , della legge della regioneautonomafriuli-venezia giulia 30 dicembre 2014 , n . 27 , recante « disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
2019-240.txt25062506. – le questioni sollevate dalla corte d appello di trieste non incorrono nei profili d inammissibilità eccepiti dalla regioneautonomafriuli-venezia giulia nella memoria illustrativa depositata in vista dell udienza . la difesa della regione imputa alla corte rimettente ,
2019-245.txt14091409disciplina , quest ultima , rispetto alla quale la normativa sul sovraindebitamento , nel suo attuale tenore normativo , mantieneautonomiasistematica , pur replicandone la filosofia di fondo , individuata nella esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili ,
2019-245.txt29602960omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione . soprattutto , pur nella loroautonomiadi sistema , le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica : limitare il ricorso a
2019-245.txt52595259dopo aver ricordato che , nell ambito del sistema comune dell iva , gli stati membri beneficiano di una certaautonomiadi intervento , ha altresì ribadito che « [ t ] ale libertà è tuttavia limitata dall obbligo di garantire
2019-288.txt9329322013 e gli artt . 3 e 53 cost . è stato motivato in maniera compiuta e idonea a sorreggereautonomamentele censure prospettate . deve , pertanto , essere riservato al merito il vaglio in ordine alla eventuale idoneità della
2019-288.txt48234823di crisi e nella comparazione con il mercato industriale , abbia desunto dall appartenenza al mercato finanziario uno specifico eautonomoindice di capacità contributiva , rilevante ai fini di un temporaneo intervento anticongiunturale . d altra parte , su un
2019-288.txt65336533non ricavabile dal cespite colpito dall imposizione . a prescindere da ogni considerazione sulla significativa destrutturazione del livello di finanzaautonomacui ha poi condotto la definitiva abolizione dell imu sull abitazione principale , si può dunque concludere che il bilanciamento
2019-31.txt1414considerato in diritto 1 . – con i ricorsi in epigrafe la regioneautonomasardegna ha proposto conflitti di attribuzione nei confronti dello stato in relazione al decreto del ministero dell economia e delle
2019-31.txt8585da riservare allo stato , al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano , per l anno 2012 ) e al decreto del ministero dell economia e delle
2019-31.txt185185anno 2013 ) . 1.1 . – dopo aver ripercorso i passaggi salienti del lungo contenzioso tra stato e regioneautonomasardegna , già oggetto dell attenzione di questa corte e noto come ” vertenza entrate ” , la regione autonoma
2019-31.txt205205autonoma sardegna , già oggetto dell attenzione di questa corte e noto come ” vertenza entrate ” , la regioneautonomasardegna , in entrambi i ricorsi , evidenzia che i provvedimenti impugnati riserverebbero all erario il maggior gettito derivante dall
2019-31.txt312312annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2007 ) » , è compartecipato per i sette decimi dalla regioneautonomasardegna . ne deriverebbe la sottrazione di risorse che statutariamente le spettano . la ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli
2019-31.txt3553557 e 8 dello statuto speciale e degli artt . 116 , 117 e 119 della costituzione che presidiano lautonomiaeconomico­finanziaria della regione autonoma sardegna . assume , infatti , che la riserva erariale disposta con i menzionati decreti ministeriali
2019-31.txt359359statuto speciale e degli artt . 116 , 117 e 119 della costituzione che presidiano l autonomia economico­finanziaria della regioneautonomasardegna . assume , infatti , che la riserva erariale disposta con i menzionati decreti ministeriali sarebbe illegittima , dal
2019-31.txt481481gli artt . 116 , 117 , terzo comma , e 119 cost . , che riconoscono e tutelano lautonomiaeconomico-finanziaria delle regioni . sarebbero inoltre violati gli artt . 15 e 18 del decreto legislativo 9 giugno 2016 ,
2019-31.txt517517legislativo 9 giugno 2016 , n . 114 ( norme di attuazione dell articolo 8 dello statuto speciale della regioneautonomadella sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948 , n . 3 , in materia di entrate erariali regionali )
2019-31.txt621621requisiti insussistenti nel caso di specie , ad avviso della ricorrente . la riserva erariale delle entrate compartecipate dalla regioneautonomasardegna , disposta con i provvedimenti impugnati , sarebbe inoltre lesiva del principio di leale collaborazione desumibile dagli artt .
2019-31.txt659659dagli artt . 5 e 117 cost . , in relazione alle intese stipulate tra lo stato e la regioneautonoma, aventi ad oggetto « accordo tra lo stato e la regione autonoma della sardegna per il coordinamento della finanza
2019-31.txt672672stipulate tra lo stato e la regione autonoma , aventi ad oggetto « accordo tra lo stato e la regioneautonomadella sardegna per il coordinamento della finanza pubblica » , del 10 dicembre 2015 , e « accordo tra il
2019-31.txt753753e 56 dello statuto speciale , in quanto modificherebbe le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione concernenti lautonomiaeconomico­finanziaria della regione autonoma senza rispettare gli speciali procedimenti ivi previsti . peraltro , sempre secondo la ricorrente , non
2019-31.txt757757speciale , in quanto modificherebbe le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione concernenti l autonomia economico­finanziaria della regioneautonomasenza rispettare gli speciali procedimenti ivi previsti . peraltro , sempre secondo la ricorrente , non potrebbe obiettarsi che l
2019-31.txt836836dell aliquota sulla tassa automobilistica per i veicoli maggiormente inquinanti sarebbero , difatti , divenute inefficaci nei confronti della regioneautonomasardegna a seguito dell accordo del 10 dicembre 2015 e della successiva emanazione delle norme di attuazione statutaria di cui
2019-31.txt890890stato avrebbe integralmente recepito le indicazioni della giurisprudenza costituzionale sulla cogenza del regime di compartecipazione delle entrate con la regioneautonomasardegna e si sarebbe obbligato a restituire qualunque provento fosse stato escluso da tale regime . in particolare , il
2019-31.txt950950n . 296 del 2006 , nella parte in cui disponeva la riserva erariale per i tributi spettanti alla regioneautonomasardegna per le annualità a partire dal 2010 . 1.2 . – in via subordinata , la ricorrente propugna l
2019-31.txt10001000della legge n . 296 del 2006 in senso costituzionalmente orientato , vale a dire escludendo dalla riserva erariale leautonomiespeciali il cui ordinamento non consenta deroghe al regime di compartecipazione ai tributi , quale sarebbe la regione autonoma sardegna
2019-31.txt10191019le autonomie speciali il cui ordinamento non consenta deroghe al regime di compartecipazione ai tributi , quale sarebbe la regioneautonomasardegna . detta interpretazione comporterebbe , innanzitutto , che i decreti impugnati avrebbero violato il comma 321 dell art .
2019-31.txt10701070parametri già indicati ; inoltre , a voler considerare tuttora vigente il suddetto comma 321 , persisterebbe la lesione dellautonomiaeconomico-finanziaria garantita alla regione ricorrente dallo statuto speciale ( artt . 7 e 8 , nonché art . 54 ,
2019-31.txt12021202via ulteriormente subordinata – e , quindi , qualora questa corte ritenesse non solo vigente e quindi applicabile alla regioneautonomasardegna il menzionato art . 1 , comma 321 , per le annualità a partire dal 2010 , ma altresì
2019-31.txt13121312può essere accolta l eccezione , avanzata dalla difesa del presidente del consiglio dei ministri , secondo cui la regioneautonomasardegna non avrebbe tempestivamente impugnato la legge n . 296 del 2006 , della quale i decreti costituirebbero mera attuazione
2019-31.txt14731473da riservare allo stato , al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle provinceautonomedi trento e di bolzano , per gli anni 2006 e 2007 , ai sensi dell articolo 1 , commi
2019-31.txt18151815ricorsi sono fondati in riferimento agli artt . 7 , 8 , 54 e 56 dello statuto speciale della regioneautonomasardegna nonché agli artt . 15 e 18 del d.lgs . n . 114 del 2016 . 4.1 . –
2019-31.txt18571857fini della presente decisione non rileva la cronologia della cosiddetta ” vertenza entrate ” tra lo stato e la regioneautonomasardegna che si è dipanata attraverso complessi orditi normativi e relative controversie a far data dall anno 2011 , vicende
2019-31.txt19051905n . 6 del 2019 . i conflitti in esame sono caratterizzati da una duplice modificazione statutaria riguardante la regioneautonomasardegna che , benché attuata in momenti diversi , ha trovato applicazione completa solo a decorrere dal 1 gennaio 2010
2019-31.txt19671967, n . 2 ( disposizioni concernenti l elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e di bolzano ) – , il quale ha previsto per la parte finanziaria dello statuto un procedimento
2019-31.txt20972097dell entrata a regime della modifica statutaria ( 1 gennaio 2010 ) , il gettito della tassa automobilistica nella regioneautonomasardegna era , alla luce del previgente art . 8 dello statuto speciale , di totale spettanza erariale e non
2019-31.txt21782178, quest ultimo non veniva assoggettato , con riguardo alla ricorrente , a ” riserva ” , essendo la regioneautonomasardegna esclusa in radice da ogni spettanza in ordine alla tassa in considerazione , come peraltro confermato dai decreti attuativi
2019-31.txt224122412010 . a partire da quest ultima annualità , invece , il gettito della tassa automobilistica è compartecipato dalla regioneautonomasardegna e soggetto alle sole deroghe previste dall art . 15 del d.lgs . n . 114 del 2016 ,
2019-31.txt25272527, comunque , l illegittimità dei decreti , nella parte riferita alle regolazioni finanziarie tra lo stato e la regioneautonomasardegna , deriva , indipendentemente dal principio di prevalenza della fonte , direttamente dal principio di successione delle leggi nel
2019-31.txt26232623non tengono conto , nelle rispettive tabelle c e b , del fatto che le regolazioni a carico della regioneautonomasardegna , di euro 3.136.759,98 per l esercizio 2012 e di euro 2.817.523,18 per l anno 2013 , non possono
2019-31.txt27182718. ciò a eccezione delle ipotesi in cui , sussistendo « eventi eccezionali e imprevedibili , previa comunicazione alla regioneautonomadella sardegna , il gettito derivante dall istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale
2019-31.txt28592859sono state sottratte risorse attribuite direttamente dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione , con conseguente pregiudizio per lautonomiafinanziaria regionale presidiata dall art . 7 del medesimo statuto . i decreti impugnati , in quanto successivi ai predetti
2019-31.txt29032903e 18 , avrebbero dovuto , dunque , conformarsi alle previsioni di questi ultimi , con conseguente esclusione della regioneautonomasardegna dalla regolazione in esame . è di tutta evidenza , infatti , che detta regolazione non è in alcun
2019-31.txt30093009il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica , adottare nei confronti della regioneautonomasardegna le regolazioni contabili previste dai decreti ministeriali 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017 , i quali devono essere
2019-31.txt304430442017 , i quali devono essere pertanto annullati in parte qua . restano assorbite le altre censure proposte dalla regioneautonomaricorrente .
2019-46.txt381381amministrazione – in quanto la mancanza di proporzionalità della disposta proroga del blocco del potere impositivo regionale impedirebbe un «autonomosforzo fiscale aggiuntivo » – , e l art . 119 cost . , dal momento che la norma impugnata
2019-46.txt419419la norma impugnata « pretende [ rebbe ] di estendersi , data la sua formulazione , anche ai tributi propriautonomi» , quali quelli resi tali dall art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68
2019-46.txt445445tali dall art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2019-46.txt152415242017 , analogamente , come già detto , denuncia l effetto impeditivo , che ne conseguirebbe , di un «autonomosforzo fiscale aggiuntivo » e la negativa sua ricaduta sulla « possibilità di continuare a garantire adeguati servizi » .
2019-46.txt20362036una chiara volontà statale di determinare una situazione di permanente inattuazione dell art . 119 della costituzione in relazione allaautonomiafinanziaria delle regioni » . ne risulterebbe per ciò « compromessa » detta autonomia e risulterebbero , altresì , appunto
2019-46.txt20502050119 della costituzione in relazione alla autonomia finanziaria delle regioni » . ne risulterebbe per ciò « compromessa » dettaautonomiae risulterebbero , altresì , appunto violati l art . 5 cost . , « perché è compito della repubblica
2019-46.txt20782078l art . 5 cost . , « perché è compito della repubblica adeguare la propria legislazione alle esigenze dellaautonomiae nello specifico avviene invece il contrario » ; e l art . 3 cost . , « perché il
2019-46.txt21262126ad alcuna effettiva riforma intervenuta nell ambito della finanza regionale che possa effettivamente giustificarlo » . la « ridondanza sullautonomiaregionale » di tali proroghe sarebbe evidente – ne evince la ricorrente – in quanto « il procrastinato mantenimento di
2019-46.txt33203320previsto l istituzione di un « tavolo tecnico » per consentire « la piena attuazione dei princìpi in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario , stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 »
2019-51.txt13511351denominate agenti della riscossione » . appare chiaro che l aggiunta di tale segmento normativo ha una funzione distinta eautonomarispetto all effetto prodotto dalla precedente previsione : a ) la formulazione originaria è diretta a consentire l applicazione della
2019-95.txt13761376in dichiarazione sulla base delle false fatture fosse inferiore a euro 154.937,07 . tale circostanza attenuante speciale ( o ipotesiautonomaattenuata , secondo altra qualificazione ) è stata , tuttavia , soppressa – al pari di quella speculare di cui
2020-120.txt34593459dell erede o del beneficiario e quindi in ragione della capacità contributiva di questi ultimi , che risulta nuova eautonomaanche rispetto alle imposte a suo tempo versate dal dante causa » ( sentenza n . 54 del 2020 )
2020-158.txt17131713concreta » del contratto e del « collegamento negoziale » , per cui , « pur conservando una loro causaautonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi » ;
2020-158.txt18561856dell art . 41 cost . , è rilevabile in relazione alla « libera iniziativa economica » e all «autonomianegoziale delle parti » ; e ) « l espressa inclusione nell art . 10-bis , comma 2 , lettera
2020-201.txt895895geie ) . in questi termini le società di persone residenti e gli enti ad esse assimilati non costituiscono unautonomosoggetto passivo d imposta , ma sono assunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito ,
2020-201.txt22282228cui all art . 6 del tuir : redditi fondiari , di capitale , di lavoro dipendente , di lavoroautonomo, di impresa e redditi diversi . in questo schema impositivo non solo alcuni redditi non coincidono con una res
2020-234.txt17561756attenga all intera misura o soltanto alla sua durata ; ha eccepito altresì che le ordinanze di rimessione mancano diautonomiaargomentativa rispetto ai ricorsi e che i giudici a quibus non hanno esperito il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice delle
2020-234.txt17971797norme censurate . 13.1.1 . – queste eccezioni sono prive di fondamento . tutte le ordinanze di rimessione contengono unautonomaesposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni e tutte chiaramente individuano nella durata quinquennale del prelievo
2020-234.txt53755375quindi , non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratoriautonomiod imprenditori , quanto piuttosto a quella fra cittadini » , posto che « i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici
2020-234.txt55645564al principio di universalità dell imposizione tributaria , di cui all art . 53 cost . , potendo trovare unautonomagiustificazione nei principi solidaristici sanciti dall art . 2 cost . ( ordinanza n . 22 del 2003 ) .
2020-262.txt14741474asse del prelievo sul comparto immobiliare dallo stato ai comuni , in vista degli obiettivi di rafforzarne il grado diautonomiafinanziaria , di valorizzare il principio di correlazione tra imposizione e funzioni e di semplificare il sistema della finanza locale
2020-262.txt15711571tributo la precedente imposta comunale sugli immobili ( ici ) ( che già significativamente aveva ampliato il livello della finanzaautonoma) , e l imposta ( statale ) sul reddito delle persone fisiche ( irpef ) – e relative addizionali
2020-262.txt19191919misura di riduzione si sarebbe risolta in un aggravio per quei soggetti , come le imprese ( o i lavoratoriautonomi) , proprietari di immobili strumentali , che non versavano irpef fondiaria . 2.2 . – la linearità di questo
2020-262.txt20182018ha aggravato il livello dell imposizione patrimoniale sugli immobili e ha , peraltro , anche inciso fortemente sul grado diautonomiafinanziaria dei comuni . infatti con il decreto-legge 6 dicembre 2011 , n . 201 ( disposizioni urgenti per la
2020-263.txt18141814al principio di universalità dell imposizione tributaria , di cui all art . 53 cost . , potendo trovare unautonomagiustificazione nei principi solidaristici sanciti dall art . 2 cost . » ( sentenza n . 234 del 2020 ,
2020-274.txt10321032delega al governo in materia di federalismo fiscale , in attuazione dell articolo 119 della costituzione ) ha strutturato lautonomiaimpositiva degli enti territoriali intorno alla fondamentale esigenza di « garantire la loro massima responsabilizzazione e l effettività e la
2020-274.txt112611262 , lettera t ) . ciò non preclude alle regioni la possibilità di realizzare , in linea con lautonomiaimpositiva ad esse riconosciuta dall art . 119 cost . , propri interventi di politica fiscale , anche di tipo
2020-274.txt11601160di politica fiscale , anche di tipo agevolativo , ma questi , in coerenza con i presupposti che giustificano taleautonomia, possono inerire solo e unicamente a tributi il cui gettito è ad esse assegnato ; mai , invece ,
2020-274.txt12561256riguardo ai tributi propri derivati parzialmente ” ceduti ” – in questo caso con un « più ampio margine diautonomadisciplina , limitato dal vincolo , unidirezionale , di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale
2020-274.txt12991299sentenza n . 122 del 2019 ) – ; sia , a maggior ragione , con riguardo ai tributi propriautonomi, la cui istituzione avviene con legge regionale . proprio con riguardo a quest ultima ipotesi questa corte ha escluso
2020-274.txt13351335ipotesi questa corte ha escluso la illegittimità costituzionale dell art . 6 , comma 7 , della legge della provinciaautonomadi bolzano 19 ottobre 2004 , n . 7 ( disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in provincia
2020-274.txt13561356di bolzano 19 ottobre 2004 , n . 7 ( disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in provinciaautonomadi bolzano ) , il quale stabiliva che « [ l ] a giunta provinciale determina , con deliberazione da
2020-274.txt14441444titolo ” propri ” delle province o degli enti locali , nel senso che essi siano frutto di una loroautonomapotestà impositiva , e quindi possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della provincia , nel rispetto solo dei principi
2020-54.txt12231223sulla non manifesta infondatezza comporta l inammissibilità delle questioni in esame , in quanto prive « di un adeguata edautonomaillustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato [ . . .
2020-54.txt19231923dell erede o del beneficiario e quindi in ragione della capacità contributiva di questi ultimi , che risulta nuova eautonomaanche rispetto alle imposte a suo tempo versate dal dante causa . 4.3 . – va peraltro sottolineato che nel
2020-76.txt244244modifiche da sancire in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano . il comma 841 poi , stabilisce le modalità , per l anno 2019 e
2020-76.txt393393la tabella 2 relativa al mef , alla missione 2 , riporta le spese per le relazioni finanziarie con leautonomieterritoriali , e al programma 2.5 . , indica le spese per i rapporti finanziari con enti territoriali , tra
2020-76.txt491491le disposizioni impugnate inciderebbero sulla potestà legislativa regionale di cui all art . 117 cost . , e lederebbero lautonomiafinanziaria e di spesa , minando l equilibrio di bilancio , in violazione dell art . 119 , primo e
2020-76.txt14731473fondi necessari nell ambito del proprio bilancio , adeguato alle funzioni preesistenti . l omissione del legislatore statale lede lautonomiadi spesa degli enti in questione [ . . . ] e si pone altresì in contrasto con il principio
2020-76.txt17441744legislatore statale » , è stata di inammissibilità per la genericità del ricorso , in cui le lamentate violazioni dellautonomiafinanziaria regionale non erano comprovate da una adeguata analisi complessiva del bilancio regionale . 6 . – delineato il quadro
2020-76.txt19941994violazione dell art . 117 cost . , in quanto carente di specifiche e puntuali argomentazioni , è priva diautonomiaargomentativa rispetto alla dedotta lesione dell art . 119 , primo e quarto comma , cost . ed è pertanto
2020-76.txt24422442giurisprudenza costituzionale ( da ultimo , citata sentenza n . 83 del 2019 ) è costante nell affermare che lautonomiafinanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa , e che le risorse disponibili possono subire
2020-76.txt27282728, non prevedendo la completa compensazione del minor gettito irap , determinato dalla modifica della base imponibile , lederebbero lautonomiafinanziaria della regione , non consentendo l equilibrio di bilancio , nonché il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse
2020-76.txt28052805, in relazione all intervento della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e bolzano ( intesa 141 / csr del 27 luglio 2017 ) . 13 . – in via
2020-76.txt28862886normativo e giurisprudenziale della questione . come è noto l irap è stata introdotta nell ordinamento sia per incrementare lautonomiafinanziaria delle regioni , sia per sostituire entrate che venivano considerate oramai non più attuali . questa corte , con
2020-76.txt3295329511 , comma 1 , del decreto legislativo 6 novembre 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2020-76.txt33913391condivisi nella intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano del 27 luglio 2017 . infatti , a fronte di una rilevante scelta di politica
2020-76.txt36473647– che , in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano ( la ricordata intesa del 27 luglio 2017 ) , è stato unanimemente ritenuto adeguato
2021-107.txt2727con il ricorso indicato in epigrafe ( reg . ric . n . 47 del 2020 ) , la provinciaautonomadi trento ha impugnato l art . 39 , commi 14-quater , 14-quinquies , 14-sexies e 14-septies , del decreto-legge
2021-107.txt412412di inquinamento del veicolo ) e , ai fini della regolazione finanziaria fra lo stato e le regioni e provinceautonome, la conferma degli importi dell ultima annualità definita con il decreto ministeriale di cui al comma 322 dell art
2021-107.txt485485riduzione dei trasferimenti erariali » , ossia l attribuzione dell intero gettito della tassa automobilistica alle regioni e alle provinceautonome( comma 14-quater ) , unitamente a un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse ad esse spettanti ( comma 14-sexies
2021-107.txt578578e la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo 2023-2033 , ossia l attribuzione alle regioni e provinceautonomedell intero gettito della tassa automobilistica provinciale . 1.1 . – la provincia autonoma di trento prospetta diverse questioni di
2021-107.txt592592l attribuzione alle regioni e province autonome dell intero gettito della tassa automobilistica provinciale . 1.1 . – la provinciaautonomadi trento prospetta diverse questioni di legittimità costituzionale . anzitutto , deduce l illegittimità costituzionale dell art . 39 ,
2021-107.txt915915altresì la violazione dell art . 79 , comma 4 , dello statuto , ai sensi del quale alle provinceautonomenon sono applicabili disposizioni statali che prevedono « obblighi , oneri , accantonamenti , riserve all erario o concorsi comunque
2021-107.txt975975vi dello statuto medesimo . in proposito , la ricorrente ricorda che , in virtù degli impegni assunti dalle provinceautonomecon l accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il governo e la regione autonoma trentino-alto adige / südtirol e
2021-107.txt990990degli impegni assunti dalle province autonome con l accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il governo e la regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol e le province autonome di trento e di bolzano in materia di finanza pubblica e recepito
2021-107.txt998998accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il governo e la regione autonoma trentino-alto adige / südtirol e le provinceautonomedi trento e di bolzano in materia di finanza pubblica e recepito dalla legge 23 dicembre 2014 , n .
2021-107.txt10821082le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime , dunque , perché inciderebbero sui rapporti finanziari fra lo stato e la provinciaautonomadi trento in deroga a quanto convenuto con l accordo citato . 1 . 4 . – in via ulteriormente
2021-107.txt11771177statutarie e , nella specie , per la modifica delle forme di contribuzione alla finanza pubblica da parte delle provinceautonome. poiché le norme impugnate comporterebbero delle modifiche ai flussi finanziari fra lo stato e la provincia ricorrente , previsti
2021-107.txt12801280impugnate , del principio di leale collaborazione di cui all art . 120 cost . 1.6 . – la provinciaautonomadi trento censura , poi , l art . 39 , comma 14-sexies , del d.l . n . 162
2021-107.txt14271427di ambiti in cui , ai sensi degli artt . 8 e 9 dello statuto , è attribuita alla provinciaautonomadi trento la relativa competenza legislativa e , ai sensi del successivo art . 16 , anche le corrispondenti competenze
2021-107.txt15251525nell inserire il menzionato vincolo di destinazione , violerebbe anche l intero titolo vi dello statuto , per lesione dellautonomiafinanziaria provinciale , intesa come facoltà di programmare e allocare risorse nei vari settori del proprio bilancio . 1 .
2021-107.txt16041604cui all art . 3 cost . , poiché prevedono che la regolazione finanziaria dei trasferimenti fra stato e provinciaautonomadi trento sia « effettuata entro l anno 2022 confermando gli importi dell ultima annualità definita con il decreto di
2021-107.txt16521652la ricorrente , l ancoraggio a dati potenzialmente obsoleti della regolazione dei rapporti finanziari fra lo stato e la provinciaautonomadi trento ( l ultimo decreto di regolazione finanziaria adottato dal ministero dell economia e delle finanze è il decreto
2021-107.txt18581858automobilistica , determinerebbe un aumento di risorse in capo alla provincia ricorrente e quindi non arrecherebbe alcuna lesione alla suaautonomiafinanziaria . l eccezione non è fondata . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , il giudizio in via
2021-107.txt20262026– né in diminuzione , né in aumento – sul gettito dei tributi propri ” in senso stretto ” (autonomi) della provincia , qual è , per diretta attribuzione statutaria , la tassa automobilistica provinciale ( sentenza n .
2021-107.txt21142114comma 14-sexies , ai sensi del quale è istituito un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse spettanti anche alla provinciaautonomadi trento ; il che , incidendo sull autonomia finanziaria e amministrativa provinciale , ulteriormente avvalora la sussistenza dell interesse
2021-107.txt21232123un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse spettanti anche alla provincia autonoma di trento ; il che , incidendo sullautonomiafinanziaria e amministrativa provinciale , ulteriormente avvalora la sussistenza dell interesse al ricorso . 2 . 2 . – in
2021-107.txt231523152021 e 2022 , la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti alla riduzione di trasferimenti statali alle regioni e alle provinceautonome– in misura pari alla differenza tra il maggior gettito della tassa automobilistica derivante dalla rimodulazione in base alla categoria
2021-107.txt23522352in base alla categoria inquinante del veicolo e il minor gettito dello stesso tributo riscosso dalle regioni e dalle provinceautonome, per effetto delle esenzioni per la cosiddetta ” rottamazione ” – è quantificata secondo gli importi dell ultima annualità
2021-107.txt24532453e 14-septies ) . per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033 , alle regioni e alle provinceautonomedi trento e di bolzano è attribuito per intero il gettito della tassa automobilistica , senza alcuna compensazione da parte
2021-107.txt25722572e correttamente rivolto alle disposizioni impugnate , le quali , sebbene innestate in una preesistente normativa , sono dotate diautonomae distinta portata precettiva , chiaramente individuabile come l oggetto dell odierna impugnazione ; dal che l insussistenza del dedotto
2021-107.txt261926193 . – secondo il presidente del consiglio dei ministri , infine , il ricorso sarebbe inammissibile perché la provinciaautonomanon avrebbe a suo tempo impugnato i menzionati commi 321 e 322 dell art . 1 della legge n .
2021-107.txt26732673. n . 262 del 2006 , disposizioni , queste , che sarebbero parimenti lesive delle competenze statutarie e dellautonomiafinanziaria provinciale . anche tale eccezione non è fondata . secondo la costante giurisprudenza di questa corte , l istituto
2021-107.txt278827882020 ) . né a diversa conclusione può portare il rilievo della partecipazione della ricorrente alla conferenza stato-regioni e provinceautonomedel 29 gennaio 2020 – all esito della quale è stato espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione
2021-107.txt32233223il ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione , d intesa con la conferenza stato-regioni e provinceautonomedi trento e di bolzano , la regolazione finanziaria , nei confronti delle regioni e delle province medesime , delle
2021-107.txt33183318gennaio 2007 , disponendo , al contempo , una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle provinceautonome, in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo . il comma 322 dello stesso articolo ha demandato a
2021-107.txt33593359un decreto del ministero dell economia e delle finanze , da adottare d intesa con la conferenza stato-regioni e provinceautonomedi trento e di bolzano , la regolazione finanziaria nei confronti delle regioni e delle province autonome medesime , delle
2021-107.txt33763376stato-regioni e province autonome di trento e di bolzano , la regolazione finanziaria nei confronti delle regioni e delle provinceautonomemedesime , delle maggiori entrate nette derivanti dalla maggiorazione della tassa automobilistica di cui al comma 321 e dei criteri
2021-107.txt34113411al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione di trasferimenti dello stato alle regioni e alle indicate provinceautonome. il legislatore statale ha dunque disposto che le regioni e le province autonome – le quali riscuotono autonomamente il
2021-107.txt34253425alle regioni e alle indicate province autonome . il legislatore statale ha dunque disposto che le regioni e le provinceautonome– le quali riscuotono autonomamente il tributo in questione – debbano versare all erario il maggior gettito risultante dalla differenza
2021-107.txt34303430province autonome . il legislatore statale ha dunque disposto che le regioni e le province autonome – le quali riscuotonoautonomamenteil tributo in questione – debbano versare all erario il maggior gettito risultante dalla differenza tra l aumento tariffario del
2021-107.txt34713471predetto comma 322 e la perdita di gettito derivante dal citato comma 321 . qualora le regioni e le provinceautonomenon provvedano a versare spontaneamente all erario tali somme , lo stato procede al loro recupero « mediante corrispondente riduzione
2021-107.txt35013501, lo stato procede al loro recupero « mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provinciaautonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del ministero dell economia e finanze » (
2021-107.txt35643564il contesto normativo nel quale si collocano le disposizioni impugnate , va rilevato che tutte le questioni promosse dalla provinciaautonomadi trento si basano sul comune presupposto che esse siano applicabili anche alla ricorrente , stante la non operatività delle
2021-107.txt36483648: « [ l ] e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provinceautonomedi trento e di bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d attuazione » .
2021-107.txt37793779ritenere non fondate le questioni proposte , ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alleautonomiespeciali , così da neutralizzarne la portata . nel caso in questione , le norme impugnate si innestano su disposizioni
2021-107.txt38063806portata . nel caso in questione , le norme impugnate si innestano su disposizioni che fanno espresso riferimento alle provinceautonomedi trento e di bolzano , segnatamente , sull art . 1 , commi 321 e 322 , della legge
2021-107.txt43694369e nei termini di seguito esposti , le questioni di legittimità costituzionale di tutte le norme impugnate . nella provinciaautonomadi trento , la tassa automobilistica è istituita e disciplinata dall art . 4 della legge della provincia di trento
2021-107.txt44844484» ) . a partire dal 1 gennaio 2010 , la tassa in questione è diventata un tributo proprio provincialeautonomo, per effetto dell art . 2 , comma 107 , lettera c ) , della legge 23 dicembre 2009
2021-107.txt45864586e tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri » . questa corte ha già chiarito che nelle provinceautonomedi trento e di bolzano la tassa automobilistica si connota come tributo proprio ” in senso stretto ” , per
2021-107.txt47634763conservano natura erariale ma il cui gettito è devoluto alla regione ; tuttavia è l evoluzione del tributo nella provinciaautonomaa deporre inequivocabilmente nel senso che le sia stata interamente riservata la disciplina normativa della tassa automobilistica , tanto che
2021-107.txt49854985alcuna corrispondente riduzione di trasferimenti statali , e ciò – secondo la norma statale – varrebbe anche per la provinciaautonoma. trattandosi , tuttavia , di un tributo proprio in senso stretto della provincia autonoma , in virtù di espressa
2021-107.txt50005000varrebbe anche per la provincia autonoma . trattandosi , tuttavia , di un tributo proprio in senso stretto della provinciaautonoma, in virtù di espressa previsione statutaria , lo stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini
2021-107.txt51965196evoluzione statutaria e giurisprudenziale , la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio ” in senso stretto ” della provinciaautonoma, e di conseguenza lo stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza violare l art
2021-107.txt526952692006 , ha imposto un vincolo di destinazione alle maggiori risorse che resteranno nella disponibilità delle regioni e delle provinceautonome, negli anni compresi fra il 2023 e il 2033 , per effetto della mancata riduzione dei richiamati trasferimenti erariali
2021-107.txt53255325destinazione sul gettito della tassa automobilistica provinciale , essendo essa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della provinciaautonoma. 6.4 . – infine , il comma 14-septies – aggiungendo due periodi all art . 2 , comma 64
2021-107.txt54255425degli autoveicoli . 7 . – data l identità della normativa statutaria e di attuazione dello statuto riguardante la provinciaautonomaricorrente e la provincia autonoma di bolzano , gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche a quest ultima
2021-107.txt54305430– data l identità della normativa statutaria e di attuazione dello statuto riguardante la provincia autonoma ricorrente e la provinciaautonomadi bolzano , gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche a quest ultima ( ex multis , sentenze
2021-107.txt55225522del d.l . n . 162 del 2019 , come convertito , nella parte in cui si applica alle provinceautonomedi trento e di bolzano . 9 . – restano assorbiti gli altri motivi di ricorso .
2021-149.txt30403040bancari cooperativi , senza impedire a quelle con maggiori livelli patrimoniali , e quindi più in grado di operare conautonomianel mercato , di scegliere , nella fase transitoria , una formula alternativa che consenta comunque la prosecuzione dell attività
2021-149.txt31353135risulta di per sé compromessa dall adesione delle bcc al gruppo , giacché la pur rilevante riduzione della sfera dautonomiadelle singole bcc a favore della spa capogruppo è compensata dal vincolo di quest ultima al rispetto delle finalità mutualistiche
2021-149.txt37693769risolve , però , in un argomento rafforzativo della censura di irragionevolezza , e ad esso non si accompagna unautonomacensura di disparità di trattamento in materia tributaria , come del resto è confermato , oltre che dal contesto in
2021-149.txt60436043profili di irragionevolezza diversi dalla lamentata lesione della capacità contributiva . in particolare non sono individuabili aspetti della questione riferitiautonomamenteall art . 3 cost . , che si deve dunque ritenere evocato dal rimettente insieme all art . 53
2021-167.txt9191, della legge della regione friuli-venezia giulia 18 maggio 2020 , n . 9 ( disposizioni urgenti in materia diautonomielocali , finanza locale , funzione pubblica , formazione , lavoro , cooperazione , ricerca e innovazione , salute e
2021-167.txt27712771misure adottate per contrastarla . ciò tramite l equivalente coinvolgimento dei comuni , dei quali si è inteso salvaguardare lautonomiadecisionale in tema di tributi ed entrate locali , seppur incentivandone l esercizio nel senso auspicato dalla regione attraverso la
2021-167.txt29962996il cui impiego sarebbe nell assoluta discrezionalità dell amministrazione . anzi , l avanzo di amministrazione ” libero ” delleautonomieterritoriali è soggetto a un impiego tipizzato » ( sentenza n . 138 del 2019 ) . infatti , l
2021-187.txt26852685le amministrazioni interessate e sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano ( art . 1 , comma 703 , lettera b ) . inoltre , gli
2021-187.txt45184518della disciplina istitutiva dei tributi in esame , questo appare il nucleo della censura , ridonderebbe pertanto in lesione dellautonomiafinanziaria regionale , stante la presenza di imprese del settore aventi sede o stabilimenti in sicilia . 8 . 1
2021-187.txt46024602costituzionali non attinenti al riparto delle competenze legislative . tale violazione determinerebbe , da un lato , la lesione dellautonomiafinanziaria della regione , a causa del minor gettito fiscale derivante da quelle disposizioni , dall altro la generica violazione
2021-220.txt3030al reg . ric . n . 24 del 2020 , la regione liguria , su istanza del consiglio delleautonomielocali della medesima regione , ha proposto questioni di legittimità costituzionale dell art . 1 , comma 554 , della
2021-220.txt404404trasferimento pari al gettito non più riscosso , avrebbe drasticamente ridotto i trasferimenti statali , in violazione del principio diautonomiafinanziaria , che implicherebbe anche il divieto di cosiddetti ” tagli lineari ” . tale contrazione di risorse , unitamente
2021-220.txt462462riduzione della spesa necessaria per l espletamento delle funzioni loro assegnate dalla legge , con ciò ledendo non solo lautonomiafinanziaria degli enti locali ( art . 119 , primo comma , cost . ) e il principio dell integrale
2021-220.txt509509art . 119 , quarto comma , cost . ) , ma anche il principio che riconosce e promuove leautonomielocali ( art . 5 cost . ) . 1.2 . – viene altresì impugnato l art . 57 ,
2021-220.txt951951all art . 119 , primo e quarto comma , cost . , con conseguente violazione anche delle prerogative delleautonomielocali di cui all art . 5 cost . 1.3 . – infine , il ricorrente impugna l art .
2021-220.txt12471247la violazione dell art . 119 , terzo comma , cost . le decurtazioni così descritte sarebbero pertanto lesive dellautonomiafinanziaria degli enti locali ( art . 119 , primo comma , cost . ) , i quali sarebbero parimenti
2021-220.txt13531353, a parere dell avvocatura generale dello stato , la stretta connessione tra le attribuzioni regionali e quelle spettanti alleautonomielocali non sussisterebbe in re ipsa , ma necessiterebbe di una dimostrazione . tale eccezione è priva di fondamento .
2021-220.txt14671467di legittimità costituzionale nei confronti di una legge dello stato può essere promossa dalle regioni su iniziativa del consiglio delleautonomielocali ( organo consultivo regionale , ai sensi dell art . 123 cost . ) . questa corte ha peraltro
2021-220.txt15801580) , in quanto « la stretta connessione [ . . . ] tra le attribuzioni regionali e quelle delleautonomielocali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali
2021-220.txt181818185 cost . , lungi dall essere un parametro non competenziale , nella parte in cui riconosce e promuove leautonomielocali , è per contro la norma costituzionale che sta alla base delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti
2021-220.txt25882588adeguatamente motivato il pregiudizio derivante dai tagli medesimi . al riguardo questa corte ha in più occasioni ricordato che lautonomiafinanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che sono pertanto ammesse anche riduzioni delle
2021-220.txt48874887, comma 731 , della legge n . 147 del 2013 . la norma impugnata comporterebbe un irragionevole compressione dellautonomiafinanziaria degli enti locali , anche perché comprometterebbe lo svolgimento delle funzioni fondamentali assegnate ai comuni , violando così il
2021-220.txt53935393i lep rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo stato e leautonomieterritoriali ( ex multis , sentenze n . 197 del 2019 e n . 117 del 2018 ) . oltre
2021-220.txt55475547101 . in definitiva , il ritardo nella definizione dei lep rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dellautonomiafinanziaria degli enti territoriali , ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti
2021-220.txt56325632del 2019 , come convertito ) . la sperequazione provocata dai criteri oggetto d impugnazione produrrebbe un illegittima compressione dellautonomiafinanziaria degli enti locali , tale da incidere sulle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni loro assegnate . 5 .
2021-220.txt64676467milioni di euro . secondo la ricorrente , la riduzione dei trasferimenti statali al fsc comporterebbe un irragionevole compressione dellautonomiafinanziaria degli enti locali , nonché la violazione dell art . 119 , terzo e quarto comma , cost .
2021-220.txt65806580convertito , a titolo di concorso degli enti locali al risanamento delle finanze pubbliche ( corte dei conti , sezioneautonomie, relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali , esercizi 2019-2020 , deliberazione n . 11 del 2021 ) .
2021-220.txt67096709cui al d.p.c.m . 26 maggio 2020 sono stati oggetto di specifica intesa , in sede di conferenza stato-città edautonomielocali del 30 gennaio 2020 ( intesa sull individuazione dei comuni beneficiari e la definizione dei criteri e delle modalità
2021-39.txt413413atti ad esso collegati , salvo quanto disposto dagli articoli successivi » . il giudice a quo , con argomentazioniautonome, ma sostanzialmente coincidenti con quelle a suo tempo prospettate dalla corte di cassazione , sezione tributaria – cui espressamente
2021-70.txt2626– con il ricorso in epigrafe ( reg . ric . n . 36 del 2020 ) , la provinciaautonomadi trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni dell art . 1 della legge 27 dicembre 2019
2021-70.txt354354ivi inclusi i tributi propri derivati , che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione trentino-alto adige e delle provinceautonomedi trento e di bolzano , sono attivate con decreto del ministro dell economia e delle finanze , di concerto
2021-70.txt384384decreto del ministro dell economia e delle finanze , di concerto con il ministro per gli affari regionali e leautonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari , al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo stato , la
2021-70.txt409409degli effetti finanziari , al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo stato , la regione e le provinceautonomedi trento e di bolzano » . ad avviso della ricorrente tale norma contrasterebbe con i « parametri statutari dell
2021-70.txt430430di trento e di bolzano » . ad avviso della ricorrente tale norma contrasterebbe con i « parametri statutari dellautonomiafinanziaria di cui al titolo vi » dello statuto reg . trentino-alto adige e con le relative norme di attuazione
2021-70.txt539539senso di escludere la necessità di un accordo per modificare i contenuti e i termini finanziari stabiliti nello statuto diautonomia, sarebbero comunque violati i sopra ricordati parametri statutari e costituzionali , con particolare riguardo , ancora una volta ,
2021-70.txt11921192quale tutte le maggiori entrate conseguenti all emersione di base imponibile , ivi comprese quelle raccolte sul territorio della provinciaautonoma, confluiscono nel suddetto fondo per essere destinate a incrementare i rimborsi agli utilizzatori della moneta elettronica . rispetto a
2021-70.txt13121312al d.lgs . n . 268 del 1992 , che determinano , fra l altro , la devoluzione alle provinceautonomedi determinate quote di gettito dei tributi erariali e l attribuzione alle stesse di tributi propri . ciò in forza
2021-70.txt13461346di tributi propri . ciò in forza della pretesa per cui tutte le maggiori entrate raccolte sul territorio della provinciaautonomae derivanti dal « potenziale recupero di tributi evasi ( preesistenti ) » , dovrebbero essere sempre e comunque assegnate
2021-70.txt13691369dal « potenziale recupero di tributi evasi ( preesistenti ) » , dovrebbero essere sempre e comunque assegnate alla provinciaautonoma, a prescindere dal meccanismo che le genera , dal loro ammontare , dalle responsabilità dello stato in ordine al
2021-70.txt14821482la disposizione contenuta nell impugnato comma 290 , secondo periodo , con decorrenza dal 1 gennaio 2021 . la provinciaautonoma, in ogni caso , ritiene che il suo interesse alla decisione permanga nonostante lo ius superveniens , in assenza
2021-70.txt21372137al predetto fondo . inoltre , « [ p ] er le regioni a statuto speciale e per le provinceautonomedi trento e di bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e
2021-70.txt23472347, in questo caso , una misura di tutela dell assetto finanziario delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonomedi trento e di bolzano , in modo da mantenerne la corrispondenza con le funzioni attribuite . soprattutto però rileva
2021-70.txt27062706della legge n . 160 del 2019 . 5 . – con l ultimo motivo di impugnazione , la provinciaautonomadi trento censura l art . 1 , comma 602 , della legge n . 160 del 2019 , in
2021-70.txt27892789124 , le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni , alle provinceautonomedi trento e di bolzano , agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall articolo
2021-70.txt30333033. 157 – dispone che : « [ a ] decorrere dall anno 2020 , alle regioni , alle provinceautonomedi trento e di bolzano , agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali , come definiti dall
2021-70.txt31513151. 124 del 2019 , come convertito , avrebbe abolito specifici vincoli alla spesa nell ambito del riconoscimento della maggioreautonomiafinanziaria degli enti autonomi , mentre le due norme della legge di bilancio – ossia il « comma 602 ,
2021-70.txt31553155, come convertito , avrebbe abolito specifici vincoli alla spesa nell ambito del riconoscimento della maggiore autonomia finanziaria degli entiautonomi, mentre le due norme della legge di bilancio – ossia il « comma 602 , per effetto del combinato
2021-70.txt32333233violato il « principio di ragionevolezza nell ambito della disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive dello stato e delle provinceautonomeed , in particolare , nella materia dell ordinamento degli uffici e del personale , nonché dell organizzazione ( art
2021-70.txt33223322, in quanto norme di dettaglio nella materia di coordinamento della finanza pubblica , si porrebbe in contrasto con lautonomiafinanziaria garantita , in particolare , dall art . 79 , comma 4 , dello statuto di autonomia e con
2021-70.txt33403340con l autonomia finanziaria garantita , in particolare , dall art . 79 , comma 4 , dello statuto diautonomiae con gli artt . 117 , terzo e quarto comma , e 119 cost . , in combinato disposto
2021-70.txt37783778che « le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni , alle provinceautonomedi trento e di bolzano , agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall articolo
2021-82.txt8989febbraio 2020 , n . 1 , recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste ( legge di stabilità regionale per il triennio 2020 / 2022 ) .
2021-82.txt851851e nell art . 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 , n . 68 ( disposizioni in materia diautonomiadi entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province , nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
2021-82.txt10021002della regione valle d aosta 13 luglio 2020 , n . 8 ( assestamento al bilancio di previsione della regioneautonomavalle d aosta / vallée d aoste per l anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell emergenza
2021-82.txt10371037per contrastare gli effetti dell emergenza epidemiologica da covid-19 ) , in quanto eccederebbe le competenze stabilite dallo statuto diautonomiae violerebbe gli artt . 3 , 41 , 97 , 117 , secondo comma , lettera s ) ,
2021-82.txt19481948, l avvocatura generale non si sia espressamente opposta alla richiesta di « improcedibilità » del ricorso formulata della regioneautonoma, anzi osservando che per una pronuncia di « cessazione della materia del contendere » non sarebbe necessaria la previa
2021-82.txt21502150tra le regioni , trattandosi di principi che si impongono a tutti i soggetti dell ordinamento , ivi comprese leautonomiespeciali ( da ultimo , sentenza n . 52 del 2021 ) . quanto poi alla censura prospettata in riferimento
2021-82.txt26252625preliminare confronto con il suddetto parametro , introdotto nell ordinamento costituzionale quale deterrente all insorgere di un uso improprio dellautonomiaimpositiva regionale . va , infatti , precisato che , nell originaria formulazione proposta in sede di seconda sottocommissione della
2021-82.txt26742674istituire dazi di importazione , di esportazione o di transito veniva stabilito subito dopo un primo comma che riconosceva lautonomiafinanziaria delle regioni , in modo da chiarire , come sostenuto dall on . ezio vanoni nella seduta del 28
2021-82.txt27552755l altra » . il suddetto divieto quindi presuppone logicamente ( risultando altrimenti del tutto superfluo ) il riconoscimento dellautonomiaimpositiva delle regioni , alle quali , per quanto qui interessa , non sono precluse né la possibilità di intervenire
2021-82.txt28022802consentiti dai tributi erariali ambientali , né quella di istituire , nel rispetto dei principi di coordinamento , tributi propriautonomiin relazione a fenomeni in cui l effetto inquinante è prevalentemente limitato al proprio territorio ( produzione di rifiuti ,
2021-82.txt297129712009 , ha inoltre previsto , in via generale e residuale , che la legge regionale possa istituire tributi propriautonomi« con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello stato » ; tra questi , come è
2021-82.txt30413041queste forme impositive si può certo sviluppare , sul territorio nazionale , una differenziazione fisiologicamente connessa al perimetro operativo dellautonomiaimpositiva regionale ( sentenza n . 2 del 2006 ) ; quest ultima non può , però , mai degenerare
2021-82.txt30933093di un determinato bene attraverso il confine regionale . si tratterebbe , infatti , proprio di quell uso patologico dellautonomiaimpositiva che il costituente ha inteso scongiurare con l art . 120 della carta fondamentale . in altri termini ,
2021-82.txt31173117costituente ha inteso scongiurare con l art . 120 della carta fondamentale . in altri termini , l esercizio dellautonomiafinanziaria regionale consistente nel differenziare l entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale ” merce
2021-82.txt39733973evitare il sovra-conferimento di rifiuti esterni » e quindi la probabile maggiore movimentazione degli stessi . infine , la regioneautonomaadduce , quale terzo argomento , che la differenziazione attuata dal legislatore regionale non esorbiterebbe dai limiti fissati dalla normativa
2021-82.txt48964896del 2009 ) . 6.4.2 . – alla luce di queste considerazioni , l argomento speso dalla difesa della regioneautonomain ordine alla particolare caratterizzazione del proprio territorio regionale non appare dirimente . la norma in questione , infatti ,
2022-101.txt27232723posizioni creditorie che sottendono interessi di rango costituzionale , una causa di prelazione ulteriore , « con strutturazione di unautonomomodulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti » (
2022-12.txt18191819è noto , infatti , l irap , a suo tempo , è stata introdotta nell ordinamento per incrementare lautonomiafinanziaria delle regioni , sostituendo cinque preesistenti e diversificate forme di prelievo , accomunate però dall essere poste prevalentemente a
2022-12.txt18621862soggetti gestori di attività organizzate . il presupposto dell irap è stato individuato nell « esercizio abituale di un attivitàautonomamenteorganizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi » , nonché , in ogni
2022-128.txt323323, a carico delle finanze pubbliche , retribuzioni o emolumenti comunque denominati nell ambito di rapporti di lavoro dipendente oautonomocon pubbliche amministrazioni statali , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico ( cosiddetto personale non contrattualizzato )
2022-128.txt962962per difetto di motivazione . l eccezione è fondata , in quanto la censura è carente di un adeguata eautonomaillustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato ( ex
2022-128.txt18911891onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell àmbito di rapporti di lavoro dipendente oautonomocon pubbliche amministrazioni statali , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico . il « parametro massimo di
2022-136.txt7373regionale 26 febbraio 1995 , n . 2 ( interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della regioneautonomatrentino-alto adige ) , come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004 , n . 4 , 30 giugno 2008
2022-136.txt451451regionale 26 febbraio 1995 , n . 2 « interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della regioneautonomatrentino-alto adige ) , che introduce l art . 4-bis della legge della regione trentino-alto adige 26 febbraio 1995 ,
2022-136.txt487487adige 26 febbraio 1995 , n . 2 ( interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della regioneautonomatrentino-alto adige ) , 15 della legge della regione trentino-alto adige 21 settembre 2012 , n . 6 ( trattamento
2022-136.txt518518adige 21 settembre 2012 , n . 6 ( trattamento economico e regime previdenziale dei membri del consiglio della regioneautonomatrentino-alto adige ) , e 4 della legge reg . trentino-alto adige n . 5 del 2014 , in riferimento
2022-136.txt722722regionale 21 settembre 2012 , n . 6 ( trattamento economico e regime previdenziale dei membri del consiglio della regioneautonomatrentino – alto adige ) » . il successivo art . 3 disponeva che « 1 . ove il titolare
2022-136.txt18591859» ( art . 15 , comma 2 , delle norme integrative , vigente ratione temporis ) lascia immutata lautonomiadei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi , senza per ciò rendere l interesse di
2022-136.txt19791979al n . 123 reg . ord . del 2020 . 4.1 . – costituendosi in giudizio , la regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol e il consiglio regionale hanno eccepito che il rimettente non avrebbe provveduto a emendare l atto
2022-136.txt43544354suo conforto . 5.3 . – fondata è l eccezione d inammissibilità della regione e del consiglio regionale relativa allautonomacensura formulata nei confronti dell art . 2 della legge reg . trentino-alto adige n . 5 del 2014 –
2022-136.txt54685468regionali alla struttura organizzativa delle regioni ( sentenza n . 198 del 2012 ) , al contempo riconoscendo loro ampiaautonomiaal riguardo ( sentenze n . 44 del 2021 , n . 254 del 2015 , n . 23 del
2022-136.txt55835583del personale ad essi addetto » ( art . 4 , numero 1 , dello statuto ) e di ampiaautonomiafinanziaria ( articoli da 69 a 86 dello statuto ) – nonché , in correlazione all organo interessato , alla
2022-136.txt57175717disciplina comunque temporanea in quanto abrogata dalla legge reg . trentino-alto adige n . 7 del 2019 ) . lautonomiaregionale in tema di trattamento dei consiglieri regionali ben può essere indirizzata dal legislatore statale nell esercizio della competenza concorrente
2022-136.txt68526852regionale 21 settembre 2012 , n . 6 ( trattamento economico e regime previdenziale dei membri del consiglio della regioneautonomatrentino-alto adige ) e provvedimenti conseguenti » , la quale è anch essa intervenuta in senso riduttivo sui vitalizi in
2022-136.txt71017101del 2014 , come si desume dalla destinazione loro impressa dalla deliberazione dell ufficio di presidenza del consiglio della regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol 26 novembre 2013 , n . 371 ( testo unificato dei regolamenti di esecuzione della legge
2022-136.txt7143714326 febbraio 1995 , n . 2 concernente ” interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della regioneautonomatrentino-alto adige ” , modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004 , n . 4 , 30 giugno 2008 ,
2022-136.txt75517551regolati , secondo i dati riferiti nelle ordinanze di rimessione , dal decreto del presidente del consiglio regionale della regioneautonomatrentino-alto adige / südtirol 24 ottobre 1994 , n . 209 ( testo coordinato ed unificato del regolamento per la
2022-136.txt92599259dalle funzioni assegnate alle camere , le attribuzioni dei consigli si inquadrano [ . . . ] nell esplicazione diautonomiecostituzionalmente garantite , ma non si esprimono a livello di sovranità ” ( sentenza n . 301 del 2007 )
2022-167.txt224224, a differenza dalla fattispecie di cui al precedente numero 2 ) relativa ai compensi percepiti dal prestatore di lavoroautonomo, intellettuale e non , il cui privilegio mobiliare si estendeva anche al credito di rivalsa iva . il giudice
2022-167.txt277277assetto normativo con l art . 3 cost . in ragione dell ingiustificata disciplina differenziata rispetto alla fattispecie del lavoroautonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa iva . 2 . – le sollevate
2022-167.txt823823in materia di privilegi ) , al fine di attribuire ai lavoratori subordinati , ai professionisti e ad altri lavoratoriautonomi, agli agenti , ai coltivatori diretti ( e assimilati ) , agli artigiani e ai soci di società ed
2022-167.txt10621062di un licenziamento inefficace , nullo o annullabile » . il numero 2 ) ha avuto ad oggetto il lavoroautonomoe ha previsto lo stesso privilegio generale sui beni mobili quanto alle « retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
2022-167.txt11891189prestazione di attività lavorativa in senso ampio , svolta in varie forme contrattuali , in particolare come lavoro subordinato oautonomoe , perciò , destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore ( sentenze n . 1 del 2020
2022-167.txt15361536in esame trova specifica giustificazione nell esigenza di tutela della « prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata oautonoma» ( ancora sentenza n . 1 del 2000 ) . 5 . – invece , l art . 2751-bis
2022-167.txt17901790di affari per conto del preponente stesso . l attività dell agente può consistere in una collaborazione prestata in pienaautonomia. per altro verso , il rapporto di agenzia non è incompatibile con la soggezione dell attività lavorativa dell agente
2022-167.txt19231923, nel testo novellato dalla legge 22 maggio 2017 , n . 81 ( misure per la tutela del lavoroautonomonon imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato ) ,
2022-167.txt20192019intende coordinata quando , nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti , il collaboratore organizzaautonomamentel attività lavorativa » . peraltro l agente può anche rivestire la qualità di imprenditore ove , per l esercizio
2022-167.txt21772177essere identificati con quelli per lo svolgimento , in forma personale , di un attività di lavoro , subordinata oautonomache sia , che costituiscono crediti fondamentali per il sostentamento del lavoratore ( sentenza n . 1 del 2000 )
2022-167.txt24452445economico ( sentenza n . 101 del 2022 ) . nel sistema dell iva , il credito di rivalsa ,autonomorispetto a quello per la prestazione , è ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso in maniera particolarmente pregnante ( corte
2022-167.txt30033003resta , il più delle volte , mero credito chirografario perché di solito la prestazione del professionista o del lavoratoreautonomonon riguarda un bene , mobile o immobile , oggetto di cessione o al quale si riferisce il servizio o
2022-167.txt36553655pur in considerazione del rilievo di un determinato credito , una causa di prelazione ulteriore , con strutturazione di unautonomomodulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti , mentre
2022-167.txt40174017è avuta , per l effetto , l estensione del privilegio generale sui mobili a tutta l area del lavoroautonomo, quanto non solo alle « retribuzioni » , ma anche al credito di rivalsa per l imposta sul valore
2022-167.txt41284128. 113 del 2004 ) . la ratio di maggior tutela , in particolare del lavoro subordinato e di quelloautonomo, sottesa all introduzione della particolare fattispecie di privilegio generale sui mobili di cui all art . 2751-bis , numeri
2022-167.txt42044204è possibile ricavare una fattispecie più specifica che consente di identificare una situazione normativamente comparabile con le ipotesi di lavoroautonomo, per le quali – come si è già detto – il privilegio generale sui mobili è esteso anche al
2022-167.txt42344234detto – il privilegio generale sui mobili è esteso anche al credito di rivalsa iva . infatti , il lavoroautonomoe quello dell agente – pur riconducibili a diversi tipi contrattuali ( rispettivamente agli artt . 2222 e 1742 cod
2022-167.txt43824382si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata , i quali possono rivestire la forma giuridica del lavoroautonomo, ma anche del rapporto di agenzia . si è fatto riferimento , a tal proposito , alla categoria unificante
2022-167.txt44234423del lavoro parasubordinato . la già richiamata legge n . 81 del 2017 , nel dettare norme generali sul lavoroautonomo, ha ulteriormente specificato – e attualizzato – le fattispecie accomunate nel richiamato numero 3 ) dell art . 409
2022-167.txt44764476intende coordinata quando , nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti , il collaboratore organizzaautonomamentel attività lavorativa . queste figure di lavoratore autonomo , diretto collaboratore del datore di lavoro , e di agente
2022-167.txt44854485coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti , il collaboratore organizza autonomamente l attività lavorativa . queste figure di lavoratoreautonomo, diretto collaboratore del datore di lavoro , e di agente , anch egli diretto collaboratore del preponente , condividono
2022-167.txt45824582è omogeneità delle situazioni comparate . si deve allora ritenere che , se il credito per il compenso del lavoroautonomoè assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa iva , e ciò vale in particolare nel caso di prestazione
2022-182.txt36043604nei lavori preparatori . il primo è rappresentato dalla relazione della corte dei conti , sezione di controllo della regioneautonomafriuli-venezia giulia sul rendiconto generale della medesima regione per l esercizio finanziario 2013 , allegata alla deliberazione 22 luglio 2014
2022-182.txt37793779linee guida sull istituto dell assegno vitalizio » , approvato dalla conferenza delle assemblee legislative delle regioni e delle provinceautonome, riunita in assemblea plenaria il 10 ottobre 2014 , la quale , ravvisando l opportunità di un omogeneità dei
2022-182.txt42084208legislatura , conclusasi nel 2003 – regolati anche dall ordinamento della cassa mutua di previdenza per i consiglieri della regioneautonomafriuli-venezia giulia , approvato dal consiglio regionale il 19 febbraio 1971 , avente natura regolamentare ( corte di cassazione ,
2022-182.txt65036503questa corte a fronte di analoghe censure formulate avverso le misure di riduzione dei vitalizi spettanti ai consiglieri della regioneautonomatrentino-alto adige : « ” [ a ] l parlamento nazionale [ . . . ] deve essere riconosciuta una
2022-182.txt66906690dalle funzioni assegnate alle camere , le attribuzioni dei consigli si inquadrano [ . . . ] nell esplicazione diautonomiecostituzionalmente garantite , ma non si esprimono a livello di sovranità ( sentenza n . 301 del 2007 ) “
2022-209.txt22622262separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili , il nucleo familiare ( inteso come unità distinta edautonomarispetto ai suoi singoli componenti ) resta unico , ed unica , pertanto , potrà essere anche l abitazione principale
2022-209.txt34153415più importante imposta municipale ( l imu ) , determinando un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano lautonomiafiscale locale : se gran parte dei residenti è esentata dall imposta , questa finirà per risultare a carico di
2022-245.txt27832783tributarie , estranee alla ratio unitaria del decreto-legge , « presentassero , secondo il giudizio politico del governo , profiliautonomidi necessità e urgenza , le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e
2022-27.txt266266, a carico delle finanze pubbliche , retribuzioni o emolumenti comunque denominati nell ambito di rapporti di lavoro dipendente oautonomocon pubbliche amministrazioni statali , ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico ( cosiddetto personale non contrattualizzato )
2022-27.txt17051705servizio di giudice tributario , prestato a titolo onorario e come tale non rientrante nei rapporti di lavoro dipendente oautonomocon pubbliche amministrazioni statali , cui si riferiscono le disposizioni censurate . l assunto non può essere condiviso . l
2022-27.txt19311931tributarie , pur non apparendo gli stessi qualificabili alla stregua di emolumenti derivanti da « rapporti di lavoro subordinato oautonomo» , perché afferenti a funzioni ad investitura onoraria . questa conclusione prescinderebbe dalle diverse letture dell inciso « nell
2022-27.txt19591959investitura onoraria . questa conclusione prescinderebbe dalle diverse letture dell inciso « nell ambito di rapporti di lavoro dipendente oautonomo» di cui all art . 23-ter del d.l . n . 201 del 2011 , come convertito , al
2022-27.txt25572557pubbliche emolumenti o retribuzioni » ) , allorché si tratti di soggetti vincolati da un rapporto di lavoro dipendente oautonomocon pubbliche amministrazioni statali ( « nell ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ,
2022-27.txt25722572rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ( « nell ambito di rapporti di lavoro dipendente oautonomocon pubbliche amministrazioni statali , di cui all articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001
2022-27.txt26472647non è , invece , necessario che tutte le prestazioni ricevute siano riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente oautonomo, sicché – una volta instauratosi un siffatto rapporto di lavoro – concorre ad incidere sulla soglia indicata qualunque ulteriore
2022-27.txt26922692, che siano a carico dello stato , benché essi non siano inquadrabili in altro rapporto di lavoro dipendente oautonomo. la componente oggettiva ( rapporto di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni statali ) si combina con quella soggettiva
2022-27.txt27032703siano inquadrabili in altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo . la componente oggettiva ( rapporto di lavoro dipendente oautonomocon amministrazioni statali ) si combina con quella soggettiva ( emolumenti a carico delle finanze pubbliche ) , nel senso
2022-27.txt29122912somme ” comunque erogate ” dalla stessa amministrazione cui il soggetto ” inciso ” è legato da rapporto di lavoroautonomo/ dipendente ovvero da altre amministrazioni , anche in forza dell esecuzione di meri ” incarichi ” – dunque anche
2022-27.txt55715571124 del 2017 ; nello stesso senso sentenza n . 153 del 2015 , sulla estensibilità del limite retributivo alleautonomieterritoriali ; sentenze n . 178 del 2015 e n . 310 del 2013 , sulle misure aventi valenza generale
2022-27.txt56125612; sentenze n . 223 del 2012 e n . 1 del 1978 , sul rapporto fra trattamento retributivo eautonomiae indipendenza dei magistrati ) . quanto alla circostanza che si sarebbe comunque in presenza di una prestazione lavorativa non
2022-40.txt657657avrebbero subito gli enti sportivi campani , mentre nella seconda si fa chiaramente valere l omesso coinvolgimento del sistema delleautonomienella determinazione dei criteri di ripartizione del fondo . 2.4 . – fondata , invece , è la specifica eccezione
2022-40.txt949949bensì unicamente il successivo comma 2 nella parte in cui , escludendo ogni « forma di coinvolgimento del sistema delleautonomieterritoriali » , dispone che i criteri di ripartizione e l erogazione delle risorse del fondo sono stabiliti con provvedimento
2022-40.txt13411341cui , dopo la riforma del titolo v della parte ii della costituzione , il riconoscimento di una più ampiaautonomiafinanziaria di spesa alle regioni nel novellato art . 119 cost . preclude allo stato la possibilità di istituire fondi
2022-40.txt15671567le funzioni pubbliche loro attribuite » , senza che residuino spazi per forme di finanziamento statale con minor grado diautonomia, quali , appunto , i fondi vincolati . sebbene tale modello costituzionale sia stato solo parzialmente attuato , con
2022-40.txt16511651illegittima « sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente » ( sentenza n . 16 del 2004 ) allautonomiadi spesa degli enti territoriali . 3.3 . – a confutare tale esito non vale il richiamo , da parte
2022-40.txt22622262strumento dell intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano ( cosiddetta conferenza stato-regioni ) si sarebbero infatti contemperate le ragioni dell esercizio unitario con
2022-40.txt22862286di bolzano ( cosiddetta conferenza stato-regioni ) si sarebbero infatti contemperate le ragioni dell esercizio unitario con la garanzia dellautonomiadi spesa costituzionalmente riconosciuta alle regioni ; la mancata previsione di tale concertazione determina invece la violazione del principio di
2022-40.txt23882388sia adottato d intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano . 4 . – è poi impugnato il comma 16 dell art . 6-bis del
2022-40.txt26002600quella che ne disciplina l attuazione , nella parte in cui non prevede una forma di coinvolgimento del sistema delleautonomieregionali , in contrasto con gli artt . 117 , terzo e quarto comma , 118 , 119 e 120
2022-40.txt53765376sia adottato d intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato , le regioni e le provinceautonomedi trento e di bolzano .
2022-52.txt35235218 ottobre 2001 , n . 3 » , avrebbe confermato il divieto per le regioni di istituire in viaautonomanuovi tributi . nel caso di specie , a suo avviso , si potrebbero quindi replicare pianamente e senza soluzione
2022-66.txt17871787doglianze pure in riferimento agli artt . 114 , 117 e 118 cost . , poiché tale disciplina lederebbe lautonomia, anche finanziaria , dell ente locale interessato , « prescindendo totalmente non solo dalle valutazioni ed ipotetiche determinazioni dell
2022-66.txt55785578della prima questione ) in riferimento agli artt . 114 , 117 e 118 cost . per « lesione dellautonomia– anche finanziaria – dell ente locale interessato , il quale si vede annullare con legge statale , in via
2022-73.txt42394239« ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti , in condizioni di parità » , ha conferito vesteautonomaa un principio , quello appunto di parità delle parti , che era già stato ritenuto insito nel pregresso sistema

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
regione_autonoma_sardegna126
province_autonome_di124
autonome_di_trento117
la_regione_autonoma114
della_regione_autonoma108
provincia_autonoma_di89
dell_autonomia_finanziaria84
statuto_di_autonomia83
alle_province_autonome78
le_province_autonome75
regione_autonoma_friuli68
autonoma_friuli_venezia68
autonoma_di_trento62
l_autonomia_finanziaria60
delle_province_autonome59
di_lavoro_autonomo51
la_provincia_autonoma50
delle_autonomie_speciali50
autonomia_finanziaria_regionale47
della_provincia_autonoma42
regione_autonoma_valle36
autonoma_valle_d36
materia_di_autonomia35
alla_regione_autonoma35
lesione_dell_autonomia32
ad_autonomia_speciale32
autonomia_finanziaria_della29
autonomia_di_entrata29
di_autonomia_di28
autonomia_finanziaria_delle28
le_autonomie_speciali28
enti_ad_autonomia26
regioni_ad_autonomia25
autonoma_di_bolzano25
alle_autonomie_speciali25
dalla_regione_autonoma23
dell_autonomia_regionale21
di_autonomia_e20
ad_autonomia_differenziata20
e_province_autonome19
regione_autonoma_trentino19
autonoma_trentino_alto19
delle_autonomie_locali18
violazione_dell_autonomia17
di_autonomia_finanziaria17
autonomia_della_regione16
autonomia_finanziaria_e16
dei_lavoratori_autonomi15
autonomia_finanziaria_di15
alla_provincia_autonoma15
del_lavoro_autonomo14
dalle_province_autonome14
sistema_delle_autonomie13
della_propria_autonomia13
città_e_autonomie13
statuto_d_autonomia13
autonomia_finanziaria_degli12
all_autonomia_finanziaria12
dipendente_o_autonomo12
propria_autonomia_finanziaria12
forme_di_autonomia12
e_autonomie_locali12
dalla_provincia_autonoma12
lesiva_dell_autonomia11
l_autonomia_regionale11
autonoma_dei_monopoli11
autonomie_speciali_in11
stato_ed_autonomie11
limiti_dell_autonomia10
autonomia_di_spesa10
nelle_province_autonome10
statuti_di_autonomia10
città_ed_autonomie10
ed_autonomie_locali10
e_le_autonomie10
autonomia_degli_enti9
i_lavoratori_autonomi9
l_autonomia_tributaria9
dell_autonomia_tributaria9
province_autonome_in9
che_l_autonomia9
province_autonome_e9
ad_autonomia_ordinaria9
amministrazione_autonoma_dei9
di_autonomia_speciale9
soggetti_ad_autonomia9
particolari_di_autonomia8
autonomia_amministrativa_e8
lavoro_autonomo_e8
due_province_autonome8
ciascuna_provincia_autonoma8
di_autonomia_della8
dell_ente_autonomo8
autonomia_legislativa_regionale8
sull_autonomia_finanziaria8
l_autonomia_legislativa8
di_autonomia_impositiva8
dell_autonomia_impositiva8
compressione_dell_autonomia8
province_autonome_la8
regione_autonoma_della8
autonoma_della_sardegna8
autonoma_sardegna_e8
concorso_delle_autonomie8
ed_autonomie_speciali8
con_l_autonomia7
l_autonomia_e7
sfera_di_autonomia7
il_lavoro_autonomo7
dell_autonomia_e7
autonomo_del_porto7
autonomia_finanziaria_costituzionalmente7
la_propria_autonomia7
grado_di_autonomia7
della_sua_autonomia7
e_dell_autonomia7
dell_amministrazione_autonoma7
di_autonomia_piú7
sua_autonomia_finanziaria7
autonoma_sardegna_ha7
autonoma_sardegna_non7
autonomie_speciali_da7
o_autonomo_con7
la_sua_autonomia6
autonomie_locali_e6
principio_dell_autonomia6
rispetto_dell_autonomia6
autonomia_finanziaria_garantita6
garanzia_dell_autonomia6
l_autonomia_della6
hanno_autonomia_finanziaria6
lavoratori_autonomi_e6
di_tale_autonomia6
garantisce_l_autonomia6
autonomia_tributaria_regionale6
autonomia_regionale_in6
autonomia_tributaria_delle6
di_autonomia_la6
speciale_autonomia_finanziaria6
stato_e_autonomie6
e_autonomie_speciali6
autonomie_speciali_e6
province_autonome_il6
province_autonome_che6
province_autonome_agli6
autonome_agli_obiettivi6
autonomia_differenziata_solo6
tributi_propri_autonomi6
autonomo_con_pubbliche6
più_ampia_autonomia5
della_loro_autonomia5
autonomia_e_l5
autonomia_dei_comuni5
autonomia_costituzionalmente_garantita5
sfera_dell_autonomia5
e_lavoratori_autonomi5
dell_autonomia_legislativa5
costituzionale_dell_autonomia5
violerebbe_l_autonomia5
autonomia_impositiva_degli5
loro_autonomia_finanziaria5
delle_autonomie_regionali5
di_un_autonomo5
autonomia_impositiva_delle5
l_autonomia_di5
le_autonomie_locali5
province_autonome_con5
e_l_autonomia5
agli_enti_autonomi5
spazi_di_autonomia5
dotati_di_autonomia5
autonomia_finanziaria_dell5
ledono_l_autonomia5
autonomia_piú_ampie5
nella_provincia_autonoma5
autonomia_e_con5
di_autonomia_che5
autonoma_sardegna_n5
con_le_autonomie5
le_regioni_autonome5
carico_delle_autonomie5
regioni_autonome_friuli5
autonome_friuli_venezia5
autonomia_e_del5
l_autonomia_speciale5
e_regione_autonoma5
competenza_delle_autonomie5
forma_di_autonomia4
autonomia_finanziaria_dei4
ampia_autonomia_amministrativa4
in_via_autonoma4
autonomia_delle_regioni4
in_piena_autonomia4
la_loro_autonomia4
ampia_autonomia_finanziaria4
principio_di_autonomia4
di_un_autonoma4
sul_lavoro_autonomo4
autonome_di_bolzano4
regioni_hanno_autonomia4
lavoro_autonomo_occasionale4
da_lavoro_autonomo4
lavoro_autonomo_non4
dell_autonomia_locale4
una_propria_autonomia4
degli_enti_autonomi4
di_autonomia_in4
autonomia_finanziaria_nelle4
all_autonomia_regionale4
all_autonomia_di4
per_l_autonomia4
sull_autonomia_regionale4
dell_autonomia_delle4
enti_di_autonomia4
degli_istituti_autonomi4
istituti_autonomi_case4
autonomi_case_popolari4
l_autonomia_degli4
ente_autonomo_del4
che_le_autonomie4
di_autonomia_più4
lavoro_autonomo_ancorché4
autonomia_finanziaria_ad4
dalla_speciale_autonomia4
autonomia_finanziaria_preordinata4
potestà_impositiva_autonoma4
stato_le_autonomie4
del_l_autonomia4
lesive_dell_autonomia4
esercizio_dell_autonomia4
attività_autonomamente_organizzate4
attività_autonomamente_organizzata4
l_autonomia_impositiva4
potestà_regionali_autonome4
regionali_autonome_in4
di_autonomia_già4
o_province_autonome4
di_autonomia_le4
lede_l_autonomia4
autonoma_sardegna_in4
di_autonomia_non4
province_autonome_non4
autonomie_speciali_per4
autonomie_speciali_l4
salvaguardia_delle_autonomie4
autonomie_speciali_è4
speciale_di_autonomia4
province_autonome_a4
provincia_autonoma_non4
autonomia_speciale_e4
autonomia_ed_indipendenza4
delle_regioni_autonome4
regioni_autonome_valle4
autonome_valle_d4
alle_regioni_autonome4
regione_autonoma_ricorrente4
autonoma_sardegna_la4
delle_autonomie_territoriali4
autonoma_sardegna_con4
autonomia_speciale_sentenza4
dotato_di_autonomia4
autonoma_sardegna_reg4
province_autonome_le4
per_le_autonomie4
autonomie_speciali_sono4
autonomie_speciali_non4
stesse_autonomie_speciali4
basilari_dell_autonomia4
autonoma_sardegna_che4
espressione_dell_autonomia3
di_autonomia_riconosciuta3
autonomia_riconosciuta_alla3
autonomia_funzionale_e3
in_modo_autonomo3
autonomo_rispetto_al3
dell_autonomia_della3
ai_lavoratori_autonomi3
autonome_da_quelle3
direttamente_ed_autonomamente3
l_autonomia_contrattuale3
di_autonomia_dei3
provincie_autonome_di3
autonoma_e_diversa3
concernenti_l_autonomia3
lavoro_autonomo_sono3
lavoro_autonomo_all3
lavoro_autonomo_in3
di_lavoratori_autonomi3
altri_lavoratori_autonomi3
lavoratori_autonomi_in3
dai_lavoratori_autonomi3
ad_ordinamento_autonomo3
autonomia_dei_sistemi3
autonomia_negoziale_in3
tutelano_l_autonomia3
all_ente_autonomo3
dell_autonomia_normativa3
quali_l_autonomia3
lavoro_autonomo_o3
lavoro_autonomo_ma3
lederebbe_l_autonomia3
consorzio_autonomo_del3
aspetto_dell_autonomia3
autonoma_e_distinta3
oggetto_di_autonoma3
di_autonoma_impugnazione3
autonomia_regionale_ed3
autonomia_e_dell3
province_autonome_al3
l_autonomia_dei3
e_all_autonomia3
province_autonome_per3
autonomo_ancorché_non3
lesivo_dell_autonomia3
della_speciale_autonomia3
margini_di_autonomia3
autonomie_speciali_secondo3
della_autonomia_finanziaria3
subordinato_o_autonomo3
autonomia_regionale_l3
vulnus_all_autonomia3
province_autonome_ai3
autonomie_locali_il3
lederebbero_l_autonomia3
dalle_attività_autonomamente3
lavoro_autonomo_per3
costitutive_dell_autonomia3
autonomia_nella_parte3
pregiudizio_dell_autonomia3
autonomia_ordinaria_il3
all_autonomia_degli3
autonome_in_carenza3
autonomia_già_riconosciuti3
province_autonome_del3
provincia_autonoma_l3
autonomie_locali_la3
all_autonomia_dei3
l_autonomia_statutaria3
di_autonomia_è3
ad_un_autonomo3
autonomie_locali_art3
quelle_delle_autonomie3
provincia_autonoma_costituito3
autonoma_costituito_dai3
province_autonome_ma3
autonome_ma_resta3
autonomia_le_province3
pregiudicare_l_autonomia3
province_autonome_l3
provincia_autonoma_è3
provincia_autonoma_in3
autonoma_non_può3
di_autonomia_ed3
autonoma_sardegna_ed3
autonoma_sardegna_le3
autonomia_speciale_l3
autonomia_differenziata_sentenza3
regione_autonoma_la3
regione_autonoma_impugna3
autonoma_sardegna_ai3
territori_delle_autonomie3
autonomia_non_assicura3
autonoma_sardegna_per3
autonomie_speciali_alla3
dalle_regioni_autonome3
autonomia_speciale_a3
quale_le_autonomie3
per_ciascuna_autonomia3
ciascuna_autonomia_nel3
autonomia_nel_triennio3
autonomia_speciale_ex3
ciascuna_autonomia_speciale3
dell_autonomia_speciale3
province_autonome_hanno3
promuove_le_autonomie3
di_autonomia_per3
alle_autonomie_territoriali3
altre_autonomie_speciali3
autonome_che_esercitano3
autonomie_speciali_b3
fiscali_alle_autonomie3
parte_delle_autonomie3
e_provincia_autonoma3
le_stesse_autonomie3
sezione_delle_autonomie3
autonomia_finanziaria_in3
all_autonomia_speciale3
le_autonomie_territoriali3
autonomie_speciali_sentenza3
provincia_autonoma_a3
provincia_autonoma_e3
autonoma_illustrazione_delle3
autonomia_economico_finanziaria3
un_autonomo_sforzo3
autonomo_sforzo_fiscale3
autonomia_impositiva_regionale3
alle_regioni_autonomia2
regioni_autonomia_finanziaria2
la_particolare_autonomia2
autonomia_regionale_non2
sua_autonomia_resta2
autonomia_resta_sempre2
esigenze_delle_autonomie2
delle_aziende_autonome2
autonome_per_le2
un_potere_autonomo2
distinta_ed_autonoma2
autonomia_di_cui2
a_tale_autonomia2
quell_ampia_autonomia2
si_ripresenta_autonomamente2
ripresenta_autonomamente_nel2
autonomamente_nel_contenuto2
autonoma_per_l2
modo_autonomo_rispetto2
l_autonomia_comunale2
autonomia_finanziaria_che2
autonomia_finanziaria_riconosciuta2
lavoratori_autonomi_ma2
autonomi_ma_si2
di_determinare_autonomamente2
reciprocamente_autonomi_e2
autonomi_e_non2
lavoratori_autonomi_a2
autonomo_ed_indipendente2
rilevanza_ed_autonomia2
ed_autonomia_ai2
autonomia_ai_fini2
autonomia_delle_due2
di_essere_autonomamente2
assicurarne_l_autonomia2
autonomia_regionale_dalla2
proprie_autonome_istruzioni2
oggetto_di_autonomo2
dell_autonomia_degli2
autonomia_e_i2
di_autonomia_organizzativa2
delle_provincie_autonome2
lavoratori_autonomi_o2
di_autonomia_a2
provincia_autonoma_una2
obbligazione_tributaria_autonoma2
stato_un_autonoma2
un_autonoma_e2
svolge_lavoro_autonomo2
di_quello_autonomo2
poteri_di_autonomia2
autonomi_e_dei2
lavoro_autonomo_ai2
autonomo_ai_fini2
lavoro_autonomo_sia2
lavoratori_autonomi_sia2
lavoro_autonomo_strettamente2
autonomo_strettamente_inteso2
lavoro_autonomo_quanto2
autonomo_all_ilor2
lavoro_autonomo_è2
lavoratori_autonomi_la2
ad_una_autonoma2
l_autonomia_normativa2
la_piena_autonomia2
un_autonoma_ipotesi2
autonoma_ipotesi_di2
altro_ed_autonomo2
all_autonomia_delle2
autonomia_rispetto_all2
autonomia_della_funzione2
autonomi_poteri_di2
godono_di_autonomia2
autonomia_e_possono2
l_autonomia_dell2
autonoma_censura_formulata2
lavoratori_autonomi_ed2
lavoro_autonomo_come2
concernente_l_autonomia2
tale_autonomia_che2
autonomia_che_interessa2
configurandosi_l_autonomia2
autonomia_tributaria_come2
concetto_di_autonomia2
contenuto_dell_autonomia2
autonomia_normativa_tributaria2
all_autonomia_legislativa2
autonomie_locali_alla2
autonome_e_degli2
incidendo_sull_autonomia2
dell_autonomia_costituzionalmente2
l_autonomia_stessa2
sull_autonomia_del2
esso_l_autonomia2
del_consorzio_autonomo2
atto_di_autonomia2
di_autonomia_privata2
lavoratori_autonomi_che2
l_azienda_autonoma2
azienda_autonoma_delle2
autonomo_o_d2
comprimendo_l_autonomia2
autonomia_finanziaria_sarebbe2
province_autonome_poiché2
dell_autonomia_dei2
autonoma_impugnabilità_di2
autonomia_delle_singole2
autonomia_della_sardegna2
violando_l_autonomia2
un_autonoma_determinazione2
autonoma_determinazione_regionale2
altresì_l_autonomia2
di_autonomia_del2
salvaguardandone_l_autonomia2
autonomia_e_ne2
alla_sua_autonomia2
ambito_di_autonomia2
autonomie_locali_di2
alle_aziende_autonome2
aziende_autonome_di2
dell_autonomia_privata2
autonomia_privata_giustificano2
autonome_con_particolare2
province_autonome_ed2
ente_autonomo_per2
autonomo_per_l2
autonomia_la_disciplina2
dipendenti_o_autonomi2
o_autonomo_la2
dello_stesso_autonomo2
stesso_autonomo_nel2
autonomo_nel_senso2
autonomia_tributaria_degli2
autonomia_la_censura2
autonomia_speciale_ma2
speciale_autonomia_della2
del_tutto_autonoma2
tutto_autonoma_della2
autonoma_della_regione2
attuazione_dell_autonomia2
ordinamento_delle_autonomie2
autonomia_speciale_che2
delle_autonomie_in2
autonomie_in_sicilia2
lavoro_autonomo_con2
servizi_autonomi_di2
autonomi_di_cassa2
autonomia_finanziaria_la2
autonomia_finanziaria_dalla2
autonome_ai_sensi2
o_provincia_autonoma2
un_autonoma_disciplina2
l_autonomia_organizzativa2
sull_autonomia_di2
di_attività_autonomamente2
un_attività_autonomamente2
autonomamente_organizzata_diretta2
autonomi_in_quanto2
una_autonoma_valutazione2
autonomia_speciale_sentenze2
ordinamento_autonomo_e2
una_loro_autonoma2
loro_autonoma_potestà2
autonoma_potestà_impositiva2
enti_autonomi_e2
autonomi_e_per2
limitati_di_autonomia2
di_autonomia_agli2
autonomia_agli_enti2
rimessi_all_autonomia2
di_autonomia_i2
di_autonomia_nel2
autonome_la_competenza2
province_autonome_funzioni2
autonome_funzioni_amministrative2
province_autonome_sono2
provincia_autonoma_la2
provincia_autonoma_deduce2
dell_autonomia_negoziale2
province_autonome_ricorrenti2
autonome_ricorrenti_in2
di_autonomia_garantite2
autonomia_garantite_dalla2
àmbito_di_autonomia2
regime_di_autonomia2
autonomia_più_ampie2
autonomia_impositiva_che2
autonomia_regionale_garantita2
non_assume_autonomo2
assume_autonomo_rilievo2
autonomo_rilievo_rispetto2
lesa_l_autonomia2
autonomia_politica_e2
dell_autonomia_politica2
autonomia_legislativa_e2
di_maggiore_autonomia2
autonomie_speciali_solo2
di_autonomia_con2
regione_autonoma_in2
autonomia_rispetto_alla2
regione_autonoma_e2
autonoma_e_non2
autonomia_non_è2
province_autonome_da2
di_autonomia_nonché2
è_autonomo_rispetto2
medesima_regione_autonoma2
regione_autonoma_non2
incidenti_sull_autonomia2
autonomie_locali_consente2
autonomie_locali_della2
autonome_e_gli2
province_autonome_i2
autonome_i_nove2
province_autonome_b2
le_provincie_autonome2
di_autonomia_si2
d_autonomia_come2
province_autonome_è2
di_autonomia_b2
provincia_autonoma_ha2
province_autonome_queste2
governo_profili_autonomi2
profili_autonomi_di2
autonomi_di_necessità2
autonoma_sardegna_gennaio2
di_autonomia_il2
autonomia_differenziata_dispone2
d_autonomia_e2
autonoma_sardegna_di2
di_autonomia_inoltre2
provincia_autonoma_ricorrente2
autonoma_ricorrente_e2
presidio_dell_autonomia2
regioni_autonome_ricorrenti2
alla_loro_autonomia2
autonomia_finanziaria_l2
autonomia_finanziaria_tanto2
autonoma_impugna_in2
autonoma_sardegna_della2
regioni_autonome_sardegna2
autonome_sardegna_e2
della_maggiore_autonomia2
autonomia_che_vengono2
locali_delle_autonomie2
autonomie_speciali_a2
rispetto_delle_autonomie2
autonomie_speciali_fino2
autonomie_speciali_il2
autonomia_del_giudizio2
lavoratori_autonomi_od2
autonomi_od_imprenditori2
autonome_di_cui2
autonomia_organizzativa_e2
autonome_queste_ultime2
europea_dell_autonomia2
riguardo_all_autonomia2
province_autonome_secondo2
autonomia_speciale_la2
possa_sottrarre_autonomia2
sottrarre_autonomia_impositiva2
autonomia_impositiva_e2
enti_autonomi_costitutivi2
autonomi_costitutivi_della2
autonomia_speciale_ove2
dell_autonomia_collettiva2
del_lavoratore_autonomo2
province_autonome_dettano2
autonome_dettano_in2
contributo_delle_autonomie2
sua_autonomia_speciale2
autonomia_speciale_ebbene2
le_medesime_autonomie2
medesime_autonomie_speciali2
predette_autonomie_speciali2
autonomie_speciali_concorrono2
obbligare_l_autonomia2
autonomie_speciali_anziché2
regione_autonoma_senza2
autonoma_senza_rispettare2
alle_suddette_autonomie2
suddette_autonomie_speciali2
autonomie_speciali_di2
di_ciascuna_autonomia2
autonomie_speciali_alle2
autonomie_speciali_nonché2
autonomie_speciali_nella2
autonomia_speciale_alla2
di_autonomia_ordinaria2
autonomo_e_distinto2
autonoma_sardegna_lamenta2
finanziaria_delle_autonomie2
e_regioni_autonome2
autonomia_finanziaria_locale2
autonomie_speciali_i2
autonomie_speciali_al2
delle_altre_autonomie2
autonomie_speciali_con2
province_autonome_rispetto2
autonome_rispetto_alla2
autonome_in_materia2
autonoma_è_istituito2
autonome_il_tavolo2
province_autonome_spettano2
autonome_spettano_le2
autonomie_speciali_quelle2
alle_singole_autonomie2
singole_autonomie_che2
autonomie_che_al2
interno_delle_autonomie2
delle_autonomie_stesse2
spettanza_delle_autonomie2
definitivo_alle_autonomie2
autonomie_speciali_risorse2
di_autonomia_previste2
autonomia_previste_dai2
dalle_stesse_autonomie2
relative_all_autonomia2
all_autonomia_collettiva2
autonome_e_dal2
di_autonomia_come2
di_autonomia_siciliano2
dell_autonomia_amministrativa2
spettanti_all_autonomia2
autonomia_speciale_costituisce2
dell_autonomia_stessa2
autonomie_territoriali_in2
ed_autonomie_territoriali2
loro_autonomia_di2
della_dignità_autonoma2
dignità_autonoma_delle2
autonoma_delle_province2
autonomie_relazione_sulla2
autonomie_speciali_senza2
art_alle_autonomie2
un_esame_autonomo2
esame_autonomo_degli2
autonomo_degli_elementi2
autonoma_a_deporre2
materia_di_autonomie2
di_autonomie_locali2
alla_autonomia_finanziaria2
propria_autonomia_anche2
autonomia_anche_in2
adeguata_ed_autonoma2
ed_autonoma_illustrazione2
di_autonomia_nella2
autonoma_sardegna_a2
autonomia_per_il2
autonoma_sardegna_il2
autonoma_sardegna_riguarda2
l_autonomia_economico2
autonomie_locali_provvede2
autonomie_locali_non2
stessa_agenzia_autonoma2
agenzia_autonoma_dei2
autonomia_legislativa_in2
autonomamente_il_tributo2
l_autonomia_economico­finanziaria2
autonomia_economico­finanziaria_della2
margine_di_autonoma2
di_autonoma_disciplina2
autonoma_disciplina_limitato2
autonoma_non_avrebbe2
nuova_e_autonoma2
e_autonoma_anche2
autonoma_anche_rispetto2
di_autonomia_argomentativa2
autonomia_argomentativa_rispetto2
incrementare_l_autonomia2
trovare_un_autonoma2
un_autonoma_giustificazione2
autonoma_giustificazione_nei2
autonomia_finanziaria_provinciale2
consiglio_delle_autonomie2
autonomia_anche_finanziaria2
un_autonomo_modulo2
autonomo_modulo_normativo2
esplicazione_di_autonomie2
di_autonomie_costituzionalmente2
autonomie_costituzionalmente_garantite2
subordinata_o_autonoma2
collaboratore_organizza_autonomamente2
organizza_autonomamente_l2
autonomamente_l_attività2
autonomia_finanziaria_questa1
particolare_autonomia_concessa1
autonomia_concessa_dall1
nonostante_l_autonomia1
l_autonomia_che1
autonomia_che_le1
e_amministrazione_autonoma1
amministrazione_autonoma_art1
autonoma_art_r1
aziende_autonome_per1
condizione_di_autonomia1
potere_autonomo_la1
autonomo_la_regione1
di_propria_autonomia1
propria_autonomia_funzionale1
ed_autonoma_più1
autonoma_più_delicata1
di_impresa_autonoma1
impresa_autonoma_e1
autonoma_e_che1
offre_profili_autonomi1
profili_autonomi_per1
autonomi_per_l1
consentita_nella_autonomia1
nella_autonomia_della1
autonomia_della_finanza1
chiaramente_l_autonomia1
tale_autonomia_fu1
autonomia_fu_dichiarata1
ampia_autonomia_che1
autonomia_che_questa1
interferenza_nell_autonomia1
nell_autonomia_finanziaria1
via_autonoma_si1
autonoma_si_riferisce1
ed_effetti_autonomi1
effetti_autonomi_discende1
autonomi_discende_inoltre1
potere_autonomo_di1
autonomo_di_impugnazione1
vieppiù_l_autonomia1
l_autonomia_del1
autonomia_del_nuovo1
della_sezione_autonoma1
sezione_autonoma_per1
intesa_come_autonomia1
come_autonomia_e1
autonomia_e_disponibilità1
con_piena_autonomia1
piena_autonomia_non1
autonomia_non_essendo1
tale_autonomia_non1
autonomia_non_si1
autonomo_rispetto_ai1
della_particolare_autonomia1
particolare_autonomia_delle1
loro_autonomia_per1
autonomia_per_affrontare1
piena_autonomia_dal1
autonomia_dal_giudizio1
concreta_e_autonoma1
e_autonoma_del1
autonoma_del_potere1
di_questa_autonomia1
questa_autonomia_esso1
autonomia_esso_attribuisce1
loro_stessa_autonomia1
stessa_autonomia_amministrativa1
però_l_autonomia1
autonomia_comunale_benché1
di_quella_autonomia1
quella_autonomia_dà1
autonomia_dà_luogo1
loro_autonomia_art1
autonomia_art_del1
distinti_ed_autonomi1
ed_autonomi_da1
autonomi_da_quelli1
in_guisa_autonoma1
guisa_autonoma_dagli1
autonoma_dagli_uffici1
pertanto_propria_autonoma1
propria_autonoma_rilevanza1
autonoma_rilevanza_ma1
sua_autonomia_solo1
autonomia_solo_perché1
sfere_di_autonomia1
di_autonomia_dispositiva1
autonomia_dispositiva_di1
manifestazione_dell_autonomia1
tributo_disposta_autonomamente1
disposta_autonomamente_dalla1
autonomamente_dalla_regione1
con_destinazione_autonoma1
destinazione_autonoma_ma1
autonoma_ma_non1
l_ampia_autonomia1
di_autonomia_degli1
un_tributo_autonomo1
tributo_autonomo_ma1
autonomo_ma_costituisce1
forma_di_autonoma1
di_autonoma_imposta1
autonoma_imposta_il1
un_autonoma_valutazione1
autonoma_valutazione_del1
e_perciò_autonoma1
perciò_autonoma_rispetto1
autonoma_rispetto_a1
che_un_autonoma1
un_autonoma_loro1
autonoma_loro_impugnativa1
disposto_maggiorazioni_autonome1
maggiorazioni_autonome_dell1
autonome_dell_addizionale1
disposizioni_impugnate_autonoma1
impugnate_autonoma_disciplina1
autonoma_disciplina_alla1
autonomo_e_sulle1
processuale_tale_autonomia1
tale_autonomia_da1
autonomia_da_aprire1
via_autonoma_bensì1
autonoma_bensì_in1
principi_della_autonomia1
della_autonomia_regionale1
autonomia_regionale_proclamata1
di_esecuzione_autonoma1
esecuzione_autonoma_più1
autonoma_più_di1
difesa_processualmente_autonoma1
processualmente_autonoma_per1
autonoma_per_la1
di_difesa_autonoma1
difesa_autonoma_del1
autonoma_del_proprio1
ma_costituiscono_autonomo1
costituiscono_autonomo_imponibile1
autonomo_imponibile_art1
disposizioni_formalmente_autonome1
formalmente_autonome_da1
per_essa_autonoma1
essa_autonoma_pronuncia1
autonoma_pronuncia_di1
accentuata_dall_autonomia1
dall_autonomia_che1
autonomia_che_secondo1
evidenza_la_autonoma1
la_autonoma_disciplina1
autonoma_disciplina_di1
un_interesse_autonomo1
interesse_autonomo_e1
autonomo_e_sopra1
carattere_di_autonomia1
di_autonomia_ai1
autonomia_ai_periodici1
discrezionale_ed_autonomo1
ed_autonomo_informato1
autonomo_informato_a1
vantare_posizioni_autonome1
posizioni_autonome_riguardo1
autonome_riguardo_alla1
ed_autonomamente_dall1
autonomamente_dall_iscrizione1
che_esigeva_autonomia1
esigeva_autonomia_di1
autonomia_di_rifornimenti1
determinare_autonomamente_criteri1
autonomamente_criteri_limiti1
e_forme_autonome1
forme_autonome_si1
autonome_si_aggiunge1
e_reciprocamente_autonomi1
autonomi_a_più1
conferire_carattere_autonomo1
carattere_autonomo_ai1
autonomo_ai_singoli1
considerarsi_come_autonomo1
come_autonomo_ed1
autonomo_ed_essere1
sostiene_la_autonoma1
la_autonoma_tassabilità1
autonoma_tassabilità_possano1
disciplina_è_autonoma1
è_autonoma_per1
autonoma_per_effetto1
autonomia_regionale_a1
ha_carattere_autonomo1
carattere_autonomo_ed1
un_settore_autonomo1
settore_autonomo_del1
autonomo_del_complesso1
concretizzate_in_autonome1
in_autonome_attività1
autonome_attività_amministrative1
con_l_autonoma1
l_autonoma_regolamentazione1
autonoma_regolamentazione_contenuta1
e_per_autonome1
per_autonome_ragioni1
autonome_ragioni_che1
suscettibile_di_autonoma1
di_autonoma_applicazione1
autonoma_applicazione_l1
la_completa_autonomia1
completa_autonomia_delle1
l_accertata_autonomia1
accertata_autonomia_delle1
retroattivamente_l_autonomia1
autonomia_contrattuale_privata1
dell_autonomia_contrattuale1
autonomia_contrattuale_questione1
proprio_valore_autonomo1
valore_autonomo_distinto1
autonomo_distinto_da1
essere_autonomamente_regolata1
autonomamente_regolata_col1
un_suo_autonomo1
suo_autonomo_potere1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
province_autonome_di_trento_e115
autonome_di_trento_e_di85
regione_autonoma_friuli_venezia_giulia68
le_province_autonome_di_trento49
e_le_province_autonome_di43
regione_autonoma_valle_d_aosta36
regioni_e_le_province_autonome34
alle_province_autonome_di_trento32
autonome_di_trento_e_bolzano32
la_regione_autonoma_friuli_venezia30
la_provincia_autonoma_di_trento29
della_regione_autonoma_friuli_venezia28
art_dello_statuto_di_autonomia25
in_materia_di_autonomia_di25
materia_di_autonomia_di_entrata25
di_autonomia_di_entrata_delle25
autonomia_di_entrata_delle_regioni25
disposizioni_in_materia_di_autonomia24
della_provincia_autonoma_di_trento23
speciale_e_delle_province_autonome22
la_regione_autonoma_valle_d21
regione_autonoma_trentino_alto_adige19
speciale_e_alle_province_autonome17
legge_della_provincia_autonoma_di17
della_legge_della_regione_autonoma17
delle_province_autonome_di_trento16
legge_della_regione_autonoma_sardegna16
e_delle_province_autonome_di15
i_redditi_di_lavoro_autonomo14
della_legge_della_provincia_autonoma14
l_autonomia_finanziaria_delle_regioni13
regioni_e_alle_province_autonome13
e_dello_statuto_di_autonomia13
autonoma_valle_d_aosta_vallée13
e_alle_province_autonome_di12
stato_città_e_autonomie_locali12
conferenza_stato_città_e_autonomie12
di_lavoro_dipendente_o_autonomo11
ed_alle_province_autonome_di11
la_provincia_autonoma_di_bolzano11
autonoma_dei_monopoli_di_stato11
n_del_la_regione_autonoma11
della_regione_autonoma_trentino_alto11
dell_autonomia_finanziaria_della_regione10
conferenza_stato_città_ed_autonomie10
stato_città_ed_autonomie_locali10
agli_enti_ad_autonomia_differenziata10
della_regione_autonoma_valle_d10
speciale_e_le_province_autonome9
l_autonomia_finanziaria_della_regione9
amministrazione_autonoma_dei_monopoli_di9
dello_statuto_di_autonomia_e9
lo_stato_e_le_autonomie8
dalla_provincia_autonoma_di_bolzano8
dell_autonomia_finanziaria_delle_regioni7
dei_redditi_di_lavoro_autonomo7
speciale_ed_alle_province_autonome7
in_materia_di_autonomia_impositiva7
dalle_province_autonome_di_trento7
nelle_province_autonome_di_trento7
regioni_e_delle_province_autonome7
lesione_dell_autonomia_finanziaria_regionale7
speciale_e_nelle_province_autonome7
una_violazione_dell_autonomia_finanziaria7
autonomia_finanziaria_degli_enti_locali7
e_la_provincia_autonoma_di7
statuto_speciale_della_regione_autonoma7
e_pluriennale_della_provincia_autonoma7
pluriennale_della_provincia_autonoma_di7
provincia_autonoma_di_trento_legge7
autonoma_di_trento_legge_finanziaria7
autonoma_friuli_venezia_giulia_ha7
la_regione_autonoma_trentino_alto7
autonoma_trentino_alto_adige_südtirol7
anche_ai_soggetti_ad_autonomia7
ai_soggetti_ad_autonomia_speciale7
lavoro_dipendente_o_autonomo_con7
e_condizioni_particolari_di_autonomia6
e_nelle_province_autonome_di6
alle_regioni_ad_autonomia_speciale6
agli_enti_ad_autonomia_speciale6
dell_amministrazione_autonoma_dei_monopoli6
della_regione_autonoma_della_sardegna6
dell_autonomia_finanziaria_degli_enti6
e_delle_province_autonome_agli6
delle_province_autonome_agli_obiettivi6
stato_e_le_autonomie_speciali6
provincia_autonoma_di_trento_n6
autonoma_di_trento_n_del6
del_la_regione_autonoma_friuli6
dalla_regione_autonoma_friuli_venezia6
enti_ad_autonomia_differenziata_solo6
siciliana_e_della_regione_autonoma6
e_della_regione_autonoma_sardegna6
la_regione_autonoma_sardegna_ha6
dello_statuto_della_regione_autonoma6
autonoma_trentino_alto_adige_e6
spettanti_alla_regione_autonoma_sardegna6
dipendente_o_autonomo_con_pubbliche6
o_autonomo_con_pubbliche_amministrazioni6
autonomo_con_pubbliche_amministrazioni_statali6
l_autonomia_e_l_indipendenza5
dell_autonomia_finanziaria_dell_ente5
violazione_dell_autonomia_finanziaria_regionale5
autonomia_finanziaria_di_entrata_e5
n_del_la_provincia_autonoma5
del_la_provincia_autonoma_di5
direttore_generale_dell_amministrazione_autonoma5
generale_dell_amministrazione_autonoma_dei5
forme_di_autonomia_piú_ampie5
province_autonome_agli_obiettivi_di5
della_regione_autonoma_sardegna_n5
regione_autonoma_sardegna_n_del5
e_la_regione_autonoma_sardegna5
il_ricorso_della_regione_autonoma5
decreto_agli_enti_ad_autonomia5
ad_autonomia_differenziata_solo_a5
autonomia_differenziata_solo_a_condizione5
regioni_autonome_friuli_venezia_giulia5
autonome_friuli_venezia_giulia_e5
la_regione_autonoma_sardegna_e5
e_la_regione_autonoma_friuli5
tra_stato_e_autonomie_speciali5
di_competenza_delle_autonomie_speciali5
promosse_dalla_provincia_autonoma_di5
stato_e_la_regione_autonoma5
ai_consiglieri_della_regione_autonoma5
consiglieri_della_regione_autonoma_trentino5
più_ampia_autonomia_amministrativa_e4
ampia_autonomia_amministrativa_e_finanziaria4
autonome_di_bolzano_e_di4
le_regioni_hanno_autonomia_finanziaria4
e_i_limiti_dell_autonomia4
i_limiti_dell_autonomia_legislativa4
limiti_dell_autonomia_legislativa_regionale4
principio_dell_autonomia_finanziaria_regionale4
autonomia_finanziaria_nelle_forme_e4
autonomia_legislativa_regionale_in_materia4
autonomia_impositiva_degli_enti_locali4
delega_in_materia_di_autonomia4
materia_di_autonomia_impositiva_delle4
di_autonomia_impositiva_delle_regioni4
dello_statuto_di_autonomia_della4
ente_autonomo_del_porto_di4
autonomo_del_porto_di_trieste4
delle_regioni_ad_autonomia_ordinaria4
limitazioni_richieste_dalla_speciale_autonomia4
richieste_dalla_speciale_autonomia_finanziaria4
dalla_speciale_autonomia_finanziaria_preordinata4
speciale_autonomia_finanziaria_preordinata_dall4
autonomia_finanziaria_della_regione_siciliana4
lo_stato_le_autonomie_speciali4
stato_le_autonomie_speciali_e4
le_autonomie_speciali_e_gli4
autonomie_speciali_e_gli_enti4
la_lesione_dell_autonomia_finanziaria4
autonomia_di_spesa_degli_enti4
per_le_province_autonome_di4
alle_regioni_ad_autonomia_ordinaria4
esplicazione_di_potestà_regionali_autonome4
di_potestà_regionali_autonome_in4
una_lesione_dell_autonomia_finanziaria4
delle_regioni_o_province_autonome4
dalla_provincia_autonoma_di_trento4
base_allo_statuto_di_autonomia4
autonomia_finanziaria_regionale_e_degli4
in_diritto_la_provincia_autonoma4
diritto_la_provincia_autonoma_di4
provincia_autonoma_di_trento_censura4
speciale_e_ciascuna_provincia_autonoma4
regioni_ed_alle_province_autonome4
alla_provincia_autonoma_di_trento4
e_dello_statuto_d_autonomia4
regioni_e_dalle_province_autonome4
provincia_autonoma_di_trento_con4
dello_statuto_speciale_di_autonomia4
dello_statuto_di_autonomia_speciale4
statuto_di_autonomia_speciale_e4
del_e_la_regione_autonoma4
ricorso_della_regione_autonoma_sardegna4
regioni_autonome_valle_d_aosta4
del_la_regione_autonoma_sardegna4
ad_autonomia_speciale_sentenza_n4
autonomia_speciale_sentenza_n_del4
la_regione_autonoma_sardegna_reg4
regione_autonoma_sardegna_reg_ric4
autonoma_sardegna_reg_ric_n4
predette_regioni_e_province_autonome4
la_regione_autonoma_sardegna_non4
in_particolare_la_regione_autonoma4
particolare_la_regione_autonoma_valle4
regione_autonoma_sardegna_ha_impugnato4
a_carico_delle_autonomie_speciali4
tra_stato_ed_autonomie_speciali4
le_regioni_e_province_autonome4
e_alle_province_autonome_in4
finanziarie_tra_stato_e_autonomie4
delle_esigenze_basilari_dell_autonomia4
esigenze_basilari_dell_autonomia_e4
basilari_dell_autonomia_e_del4
dell_autonomia_e_del_decentramento4
rapporti_fra_stato_ed_autonomie4
fra_stato_ed_autonomie_speciali4
autonoma_friuli_venezia_giulia_ed4
tra_stato_e_regione_autonoma4
nell_esercizio_della_propria_autonomia4
legge_della_regione_autonoma_friuli4
del_consiglio_della_regione_autonoma4
consiglio_della_regione_autonoma_trentino4
di_autonomia_riconosciuta_alla_regione3
autonomia_riconosciuta_alla_regione_siciliana3
sarebbe_lesiva_dell_autonomia_finanziaria3
sfera_di_autonomia_della_regione3
che_le_regioni_hanno_autonomia3
all_autonomia_finanziaria_della_regione3
redditi_di_lavoro_autonomo_occasionale3
ai_redditi_di_lavoro_autonomo3
autonomia_legislativa_regionale_al_riguardo3
autonomia_finanziaria_delle_regioni_a3
il_principio_dell_autonomia_finanziaria3
autonomia_regionale_in_materia_tributaria3
adige_e_delle_province_autonome3
hanno_autonomia_finanziaria_nelle_forme3
consorzio_autonomo_del_porto_di3
autonomo_del_porto_di_napoli3
urgenti_in_materia_di_autonomia3
materia_di_autonomia_impositiva_degli3
di_autonomia_impositiva_degli_enti3
autonomia_impositiva_delle_regioni_e3
autonomia_finanziaria_garantita_alle_regioni3
degli_istituti_autonomi_case_popolari3
dell_ente_autonomo_del_porto3
le_province_autonome_di_bolzano3
province_autonome_di_bolzano_e3
stato_e_le_province_autonome3
di_lavoro_autonomo_ancorché_non3
lavoro_autonomo_ancorché_non_esercitate3
autonomo_ancorché_non_esercitate_abitualmente3
autonomia_finanziaria_preordinata_dall_art3
tra_lo_stato_le_autonomie3
autonomia_finanziaria_delle_regioni_in3
difendere_la_propria_autonomia_finanziaria3
violazione_della_propria_autonomia_finanziaria3
città_e_autonomie_locali_il3
aggiunto_prodotto_dalle_attività_autonomamente3
prodotto_dalle_attività_autonomamente_organizzate3
disponibilità_regionali_costitutive_dell_autonomia3
regionali_costitutive_dell_autonomia_finanziaria3
costitutive_dell_autonomia_finanziaria_dell3
il_suo_grado_di_autonomia3
suo_grado_di_autonomia_finanziaria3
grado_di_autonomia_finanziaria_costituzionalmente3
di_autonomia_finanziaria_costituzionalmente_garantita3
in_lesione_dell_autonomia_finanziaria3
autonomia_nella_parte_in_cui3
con_pregiudizio_dell_autonomia_finanziaria3
attribuendo_alle_regioni_ad_autonomia3
regioni_ad_autonomia_ordinaria_il3
ad_autonomia_ordinaria_il_gettito3
autonomia_ordinaria_il_gettito_della3
in_materia_di_autonomia_finanziaria3
potestà_regionali_autonome_in_carenza3
regionali_autonome_in_carenza_della3
autonome_in_carenza_della_fondamentale3
sostituirli_gli_spazi_di_autonomia3
gli_spazi_di_autonomia_già3
spazi_di_autonomia_già_riconosciuti3
di_autonomia_già_riconosciuti_dalle3
autonomia_già_riconosciuti_dalle_leggi3
lesione_dell_autonomia_finanziaria_della3
dell_autonomia_tributaria_delle_regioni3
provincia_autonoma_di_bolzano_e3
provincia_autonoma_di_bolzano_ha3
provincia_autonoma_di_trento_ha3
con_conseguente_lesione_dell_autonomia3
prevede_forme_di_autonomia_piú3
alla_regione_autonoma_sardegna_in3
violazione_dell_autonomia_finanziaria_della3
dallo_statuto_di_autonomia_e3
autonoma_friuli_venezia_giulia_in3
l_autonomia_finanziaria_regionale_e3
regionali_e_quelle_delle_autonomie3
e_quelle_delle_autonomie_locali3
autonoma_di_trento_censura_l3
provincia_autonoma_di_bolzano_la3
autonomia_e_con_le_relative3
e_ciascuna_provincia_autonoma_costituito3
ciascuna_provincia_autonoma_costituito_dai3
provincia_autonoma_costituito_dai_ministri3
autonoma_costituito_dai_ministri_per3
autonome_agli_obiettivi_di_perequazione3
tributo_proprio_della_provincia_autonoma3
regioni_o_province_autonome_ma3
o_province_autonome_ma_resta3
province_autonome_ma_resta_un3
autonome_ma_resta_un_tributo3
art_dello_statuto_d_autonomia3
è_devoluto_alle_province_autonome3
delle_regioni_ad_autonomia_speciale3
allo_statuto_di_autonomia_le3
statuto_di_autonomia_le_province3
di_autonomia_le_province_potrebbero3
autonomia_le_province_potrebbero_adottare3
della_provincia_autonoma_di_bolzano3
che_possono_pregiudicare_l_autonomia3
possono_pregiudicare_l_autonomia_finanziaria3
pregiudicare_l_autonomia_finanziaria_della3
di_salvaguardia_delle_autonomie_speciali3
provincia_autonoma_di_trento_settembre3
autonoma_di_trento_settembre_n3
di_autonomia_speciale_e_dell3
autonomia_speciale_e_dell_art3
della_regione_autonoma_sardegna_ed3
gli_enti_ad_autonomia_differenziata3
finanziaria_degli_enti_ad_autonomia3
degli_enti_ad_autonomia_differenziata3
enti_ad_autonomia_differenziata_sentenza3
ad_autonomia_differenziata_sentenza_n3
autonomia_differenziata_sentenza_n_del3
autonoma_friuli_venezia_giulia_la3
alla_regione_autonoma_sardegna_ai3
regione_autonoma_sardegna_ai_sensi3
autonoma_sardegna_ai_sensi_dell3
statuto_della_regione_autonoma_sardegna3
la_regione_autonoma_sardegna_con3
autonomia_finanziaria_degli_enti_territoriali3
e_province_autonome_di_trento3
nei_territori_delle_autonomie_speciali3
lo_statuto_di_autonomia_non3
statuto_di_autonomia_non_assicura3
di_autonomia_non_assicura_alla3
autonomia_non_assicura_alla_regione3
comporti_una_violazione_dell_autonomia3
da_parte_della_regione_autonoma3
e_il_sistema_delle_autonomie3
concorso_delle_autonomie_speciali_alla3
provincia_autonoma_di_bolzano_con3
autonoma_valle_d_aosta_ha3
autonoma_valle_d_aosta_e3
soggetti_ad_autonomia_speciale_sentenza3
il_quale_le_autonomie_speciali3
autonoma_friuli_venezia_giulia_censura3
provincia_autonoma_di_trento_la3
regione_autonoma_sardegna_e_la3
autonoma_sardegna_e_la_regione3
sardegna_e_la_regione_autonoma3
finali_registrata_per_ciascuna_autonomia3
registrata_per_ciascuna_autonomia_nel3
per_ciascuna_autonomia_nel_triennio3
speciali_e_le_province_autonome3
speciali_e_delle_province_autonome3
soggetti_ad_autonomia_speciale_ex3
del_concorso_delle_autonomie_speciali3
e_per_le_province_autonome3
alla_regione_autonoma_valle_d3
riconosce_e_promuove_le_autonomie3
e_promuove_le_autonomie_locali3
province_autonome_che_esercitano_le3
autonome_che_esercitano_le_funzioni3
stato_e_autonomie_speciali_b3
e_autonomie_speciali_b_principio3
autonomie_speciali_b_principio_di3
delle_attribuzioni_fiscali_alle_autonomie3
attribuzioni_fiscali_alle_autonomie_speciali3
fiscali_alle_autonomie_speciali_da3
alle_autonomie_speciali_da_attuare3
autonomie_speciali_da_attuare_secondo3
da_parte_delle_autonomie_speciali3
südtirol_e_le_province_autonome3
questioni_promosse_dalla_provincia_autonoma3
nei_confronti_della_regione_autonoma3
in_epigrafe_la_regione_autonoma3
gettito_di_competenza_delle_autonomie3
dei_conti_sezione_delle_autonomie3
per_la_regione_autonoma_friuli3
statuto_della_regione_autonoma_friuli3
autonomie_speciali_sentenza_n_del3
senso_stretto_della_provincia_autonoma3
dello_statuto_di_autonomia_la3
autonoma_illustrazione_delle_ragioni_per3
speciale_della_regione_autonoma_della3
regione_autonoma_della_sardegna_legge3
autonoma_della_sardegna_legge_costituzionale3
entrate_spettanti_alla_regione_autonoma3
la_regione_autonoma_sardegna_che3
alla_regione_autonoma_sardegna_non3
che_l_autonomia_finanziaria_costituzionalmente3
l_autonomia_finanziaria_costituzionalmente_garantita3
alle_regioni_alle_province_autonome3
regioni_alle_province_autonome_di3
stato_regioni_e_province_autonome3
compressione_dell_autonomia_finanziaria_degli3
coinvolgimento_del_sistema_delle_autonomie3
essere_estesa_la_sua_autonomia2
estesa_la_sua_autonomia_resta2
la_sua_autonomia_resta_sempre2
sua_autonomia_resta_sempre_inquadrata2
autonomia_resta_sempre_inquadrata_nell2
nella_particolare_forma_di_autonomia2
particolare_forma_di_autonomia_riconosciuta2
forma_di_autonomia_riconosciuta_alla2
l_autonomia_finanziaria_dei_comuni2
della_più_ampia_autonomia_amministrativa2
legge_prorogata_si_ripresenta_autonomamente2
prorogata_si_ripresenta_autonomamente_nel2
si_ripresenta_autonomamente_nel_contenuto2
ripresenta_autonomamente_nel_contenuto_normativo2
autonomamente_nel_contenuto_normativo_della2
la_più_ampia_autonomia_amministrativa2
a_garanzia_dell_autonomia_regionale2
che_assuma_rilevanza_ed_autonomia2
assuma_rilevanza_ed_autonomia_ai2
rilevanza_ed_autonomia_ai_fini2
ed_autonomia_ai_fini_tributari2
autonomia_ai_fini_tributari_il2
fine_di_assicurarne_l_autonomia2
di_assicurarne_l_autonomia_e2
assicurarne_l_autonomia_e_l2
autonomia_e_l_indipendenza_e2
lesiva_dell_autonomia_finanziaria_regionale2
effettuata_nel_rispetto_dell_autonomia2
nel_rispetto_dell_autonomia_regionale2
rispetto_dell_autonomia_regionale_dalla2
dell_autonomia_regionale_dalla_commissione2
autonomia_regionale_dalla_commissione_paritetica2
riferimento_alle_province_autonome_di2
corrisponde_un_obbligazione_tributaria_autonoma2
generale_dello_stato_un_autonoma2
dello_stato_un_autonoma_e2
stato_un_autonoma_e_diversa2
un_autonoma_e_diversa_capacità2
autonoma_e_diversa_capacità_contributiva2
della_sfera_di_autonomia_della2
la_sfera_dell_autonomia_finanziaria2
sfera_dell_autonomia_finanziaria_della2
dei_lavoratori_autonomi_e_dei2
anche_per_i_lavoratori_autonomi2
assoggettamento_del_lavoro_autonomo_all2
redditi_di_lavoro_autonomo_e2
lavoro_autonomo_all_ilor_si2
redditi_di_lavoro_autonomo_sono2
impresa_e_di_lavoro_autonomo2
impositori_godono_di_autonomia_e2
godono_di_autonomia_e_possono2
di_autonomia_e_possono_esercitarla2
lavoratori_subordinati_e_lavoratori_autonomi2
redditi_di_lavoro_autonomo_come2
dell_autonomia_legislativa_regionale_al2
complesso_normativo_concernente_l_autonomia2
normativo_concernente_l_autonomia_finanziaria2
concernente_l_autonomia_finanziaria_delle2
l_aspetto_di_tale_autonomia2
aspetto_di_tale_autonomia_che2
di_tale_autonomia_che_interessa2
tale_autonomia_che_interessa_qui2
autonomia_che_interessa_qui_precisare2
di_regioni_configurandosi_l_autonomia2
regioni_configurandosi_l_autonomia_tributaria2
configurandosi_l_autonomia_tributaria_come2
l_autonomia_tributaria_come_aspetto2
autonomia_tributaria_come_aspetto_o2
e_dei_limiti_dell_autonomia2
largamente_il_contenuto_dell_autonomia2
il_contenuto_dell_autonomia_normativa2
contenuto_dell_autonomia_normativa_tributaria2
dell_autonomia_normativa_tributaria_delle2
autonomia_normativa_tributaria_delle_regioni2
un_lato_garantisce_l_autonomia2
lato_garantisce_l_autonomia_della2
garantisce_l_autonomia_della_regione2
l_autonomia_della_regione_e2
autonomia_della_regione_e_dall2
i_limiti_dell_autonomia_finanziaria2
il_sistema_costituzionale_dell_autonomia2
sistema_costituzionale_dell_autonomia_tributaria2
costituzionale_dell_autonomia_tributaria_regionale2
dell_autonomia_tributaria_regionale_sopra2
autonomia_tributaria_regionale_sopra_delineato2
dell_autonomia_regionale_in_materia2
violerebbe_l_autonomia_finanziaria_regionale2
l_autonomia_finanziaria_regionale_in2
autonomia_finanziaria_regionale_in_quanto2
riguardo_ad_esso_l_autonomia2
ad_esso_l_autonomia_tributaria2
esso_l_autonomia_tributaria_regionale2
l_autonomia_tributaria_regionale_non2
autonomia_tributaria_regionale_non_può2
dell_autonomia_legislativa_regionale_in2
l_autonomia_legislativa_regionale_in2
regioni_hanno_autonomia_finanziaria_nelle2
di_un_atto_di_autonomia2
redditi_di_lavoro_autonomo_o2
di_lavoro_autonomo_o_d2
lavoro_autonomo_o_d_impresa2
l_autonomia_tributaria_delle_regioni2
autonomia_finanziaria_sarebbe_lesa_dalla2
la_compressione_dell_autonomia_finanziaria2
l_autonomia_finanziaria_garantita_alle2
la_garanzia_costituzionale_dell_autonomia2
garanzia_costituzionale_dell_autonomia_finanziaria2
costituzionale_dell_autonomia_finanziaria_delle2
autonomia_finanziaria_delle_regioni_non2
statuto_di_autonomia_della_sardegna2
un_aspetto_dell_autonomia_finanziaria2
di_un_autonoma_determinazione_regionale2
istituti_autonomi_case_popolari_la2
lo_sviluppo_salvaguardandone_l_autonomia2
sviluppo_salvaguardandone_l_autonomia_e2
salvaguardandone_l_autonomia_e_ne2
l_autonomia_e_ne_favorisce2
autonomia_e_ne_favorisce_l2
dalle_regioni_dalle_province_autonome2
regioni_dalle_province_autonome_di2
con_l_autonomia_degli_enti2
che_attribuisce_alle_province_autonome2
regione_e_le_province_autonome2
delle_autonomie_locali_di_cui2
sostanzialmente_sulla_sfera_dell_autonomia2
sulla_sfera_dell_autonomia_privata2
sfera_dell_autonomia_privata_giustificano2
dell_autonomia_privata_giustificano_la2
autonomia_privata_giustificano_la_previsione2
in_diritto_le_province_autonome2
diritto_le_province_autonome_di2
dell_ente_autonomo_per_l2
ente_autonomo_per_l_acquedotto2
autonomo_per_l_acquedotto_pugliese2
lavoro_dipendente_o_autonomo_la2
nei_confronti_dello_stesso_autonomo2
confronti_dello_stesso_autonomo_nel2
dello_stesso_autonomo_nel_senso2
stesso_autonomo_nel_senso_che2
autonomo_nel_senso_che_non2
dipendente_sia_di_lavoro_autonomo2
sia_di_lavoro_autonomo_ancorché2
autonomia_tributaria_degli_enti_locali2
tributaria_delle_regioni_ad_autonomia2
speciale_autonomia_della_regione_siciliana2
della_speciale_autonomia_finanziaria_della2
speciale_autonomia_finanziaria_della_regione2
potestà_impositiva_del_tutto_autonoma2
impositiva_del_tutto_autonoma_della2
del_tutto_autonoma_della_regione2
tutto_autonoma_della_regione_in2
autonoma_della_regione_in_spazi2
rispetto_degli_statuti_di_autonomia2
autonomia_finanziaria_della_regione_la2
disposizione_del_sistema_delle_autonomie2
del_sistema_delle_autonomie_in2
sistema_delle_autonomie_in_sicilia2
delle_autonomie_in_sicilia_la2
la_propria_autonomia_finanziaria_e2
propria_autonomia_finanziaria_e_di2
di_lavoro_subordinato_o_autonomo2
autonomia_regionale_l_art_comma2
e_le_province_autonome_il2
alcuna_lesione_dell_autonomia_regionale2
sentenza_n_del_l_autonomia2
n_del_l_autonomia_finanziaria2
del_l_autonomia_finanziaria_delle2
autonomia_finanziaria_delle_regioni_postula2
redditi_di_lavoro_autonomo_con2
potrà_difendere_la_propria_autonomia2
la_propria_autonomia_finanziaria_dalla2
propria_autonomia_finanziaria_dalla_lesione2
autonomia_finanziaria_dalla_lesione_che2
alle_province_autonome_ai_sensi2
lederebbero_l_autonomia_finanziaria_della2
abituale_di_un_attività_autonomamente2
di_un_attività_autonomamente_organizzata2
un_attività_autonomamente_organizzata_diretta2
attività_autonomamente_organizzata_diretta_alla2
autonomamente_organizzata_diretta_alla_produzione2
l_autonomia_finanziaria_e_lo2
autonomia_finanziaria_e_lo_status2
autonomia_finanziaria_dell_ente_d2
dell_autonomia_finanziaria_regionale_il2
nell_ambito_della_propria_autonomia2
la_violazione_della_propria_autonomia2
ad_autonomia_speciale_sentenze_n2
denunciata_lesione_dell_autonomia_finanziaria2
anche_ad_ordinamento_autonomo_e2
frutto_di_una_loro_autonoma2
di_una_loro_autonoma_potestà2
una_loro_autonoma_potestà_impositiva2
loro_autonoma_potestà_impositiva_e2
autonoma_potestà_impositiva_e_quindi2
in_parte_agli_enti_autonomi2
parte_agli_enti_autonomi_e2
agli_enti_autonomi_e_per2
enti_autonomi_e_per_i2
autonomi_e_per_i_quali2
già_spazi_limitati_di_autonomia2
spazi_limitati_di_autonomia_agli2
limitati_di_autonomia_agli_enti2
di_autonomia_agli_enti_quanto2
autonomia_agli_enti_quanto_alla2
aspetti_espressamente_rimessi_all_autonomia2
espressamente_rimessi_all_autonomia_degli2
rimessi_all_autonomia_degli_enti2
all_autonomia_degli_enti_territoriali2
forma_di_potestà_impositiva_autonoma2
dell_autonomia_finanziaria_di_cui2
l_autonomia_finanziaria_degli_enti2
stabilisce_il_principio_dell_autonomia2
dell_autonomia_finanziaria_regionale_e2
autonomia_finanziaria_regionale_e_dell2
finanziaria_regionale_e_dell_autonomia2
regionale_e_dell_autonomia_impositiva2
provincia_autonoma_di_trento_hanno2
che_attribuiscono_alle_province_autonome2
alle_province_autonome_funzioni_amministrative2
province_autonome_funzioni_amministrative_in2
autonome_funzioni_amministrative_in_materia2
dallo_stato_alla_provincia_autonoma2
tra_le_forme_di_autonomia2
le_forme_di_autonomia_garantite2
forme_di_autonomia_garantite_dalla2
di_autonomia_garantite_dalla_costituzione2
norme_dello_statuto_di_autonomia2
statuto_di_autonomia_della_regione2
forme_di_autonomia_più_ampie2
conseguente_lesione_dell_autonomia_regionale2
lesione_dell_autonomia_regionale_garantita2
dell_autonomia_regionale_garantita_dagli2
autonomia_regionale_garantita_dagli_artt2
non_assume_autonomo_rilievo_rispetto2
assume_autonomo_rilievo_rispetto_alle2
autonomo_rilievo_rispetto_alle_altre2
ciò_implichi_violazione_dell_autonomia2
implichi_violazione_dell_autonomia_tributaria2
violazione_dell_autonomia_tributaria_delle2
l_autonomia_legislativa_e_amministrativa2
di_autonomia_piú_ampie_rispetto2
autonomia_piú_ampie_rispetto_a2
di_autonomia_piú_ampie_di2
autonomia_piú_ampie_di_quelle2
dello_statuto_di_autonomia_nonché2
di_contabilità_della_regione_autonoma2
contabilità_della_regione_autonoma_della2
regione_autonoma_della_sardegna_abrogazione2
autonoma_della_sardegna_abrogazione_della2
è_autonomo_rispetto_al_giudizio2
autonomo_rispetto_al_giudizio_a2
del_bilancio_della_regione_autonoma2
bilancio_della_regione_autonoma_friuli2
autonoma_friuli_venezia_giulia_derivanti2
stato_alla_medesima_regione_autonoma2
speciale_della_regione_autonoma_friuli2
sicilia_ed_alle_province_autonome2
statuto_speciale_e_province_autonome2
la_violazione_dell_autonomia_finanziaria2
autonomia_finanziaria_delle_regioni_e2
quelle_delle_autonomie_locali_consente2
delle_autonomie_locali_consente_di2
autonomie_locali_consente_di_ritenere2
ledono_l_autonomia_finanziaria_regionale2
le_regioni_le_province_autonome2
regioni_le_province_autonome_e2
le_province_autonome_e_gli2
province_autonome_e_gli_enti2
autonome_e_gli_enti_locali2
che_la_provincia_autonoma_di2
dello_statuto_di_autonomia_è2
anche_alla_provincia_autonoma_di2
autonoma_di_bolzano_la_regione2
alle_province_autonome_i_nove2
province_autonome_i_nove_decimi2
statuto_di_autonomia_e_con2
di_autonomia_e_con_le2
e_le_autonomie_speciali_per2
le_autonomie_speciali_per_quanto2
autonomie_speciali_per_quanto_attiene2
provincie_autonome_di_trento_e2
e_alle_province_autonome_la2
dello_statuto_d_autonomia_come2
citata_legge_della_provincia_autonoma2
dello_statuto_di_autonomia_b2
regione_siciliana_e_dell_autonomia2
siciliana_e_dell_autonomia_finanziaria2
e_dell_autonomia_finanziaria_della2
dell_autonomia_finanziaria_della_stessa2
autonomia_finanziaria_della_stessa_quali2
interamente_devoluto_alle_province_autonome2
provincia_autonoma_di_bolzano_dicembre2
autonoma_di_bolzano_dicembre_n2
politico_del_governo_profili_autonomi2
del_governo_profili_autonomi_di2
governo_profili_autonomi_di_necessità2
profili_autonomi_di_necessità_e2
autonomi_di_necessità_e_urgenza2
della_regione_autonoma_sardegna_gennaio2
regione_autonoma_sardegna_gennaio_n2
autonoma_sardegna_gennaio_n_disposizioni2
per_la_regione_autonoma_sardegna2
dello_statuto_di_autonomia_in2
dello_statuto_di_autonomia_il2
ad_autonomia_differenziata_dispone_che2
statuto_d_autonomia_e_con2
d_autonomia_e_con_le2
da_parte_delle_province_autonome2
statuto_riguardante_la_provincia_autonoma2
riguardante_la_provincia_autonoma_ricorrente2
la_provincia_autonoma_ricorrente_e2
provincia_autonoma_ricorrente_e_la2
autonoma_ricorrente_e_la_provincia2
ricorrente_e_la_provincia_autonoma2
statuto_speciale_la_regione_autonoma2
speciale_la_regione_autonoma_valle2
regione_autonoma_sardegna_ed_il2
delle_regioni_autonome_valle_d2
autonome_valle_d_aosta_e2
autonoma_friuli_venezia_giulia_d2
della_regione_autonoma_sardegna_le2
autonomia_finanziaria_l_eccezione_non2
una_menomazione_della_sua_autonomia2
menomazione_della_sua_autonomia_finanziaria2
della_sua_autonomia_finanziaria_tanto2
sua_autonomia_finanziaria_tanto_basta2
autonomia_finanziaria_tanto_basta_per2
enti_ad_autonomia_speciale_l2
applicabilità_agli_enti_ad_autonomia2
del_la_regione_autonoma_valle2
autonoma_valle_d_aosta_impugna2
della_questione_la_regione_autonoma2
autonoma_friuli_venezia_giulia_impugna2
normativa_agli_enti_ad_autonomia2
stato_la_regione_autonoma_friuli2
dalla_regione_autonoma_valle_d2
l_inapplicabilità_alla_regione_autonoma2
questioni_promosse_dalla_regione_autonoma2
mancata_attribuzione_alla_regione_autonoma2
attribuzione_alla_regione_autonoma_sardegna2
la_regione_autonoma_impugna_in2
alla_regione_autonoma_sardegna_della2
rapporti_finanziari_con_le_autonomie2
finanziari_con_le_autonomie_speciali2
in_diritto_le_regioni_autonome2
regioni_autonome_sardegna_e_friuli2
autonome_sardegna_e_friuli_venezia2
all_intero_sistema_delle_autonomie2
autonomia_finanziaria_regionale_le_questioni2
in_giudizio_la_regione_autonoma2
in_diritto_la_regione_autonoma2
la_provincia_autonoma_non_può2
enti_locali_delle_autonomie_speciali2
nel_rispetto_delle_autonomie_speciali2
rispetto_delle_autonomie_speciali_in2
autonomie_speciali_fino_a_che2
autonome_agli_obiettivi_di_finanza2
che_lo_statuto_di_autonomia2
fra_pensionati_e_lavoratori_autonomi2
pensionati_e_lavoratori_autonomi_od2
e_lavoratori_autonomi_od_imprenditori2
lavoratori_autonomi_od_imprenditori_quanto2
autonomi_od_imprenditori_quanto_piuttosto2
delle_province_autonome_di_cui2
province_autonome_di_cui_al2
parte_della_regione_autonoma_friuli2
ente_dotato_di_autonomia_speciale2
all_autonomia_di_spesa_degli2
autonomia_di_spesa_delle_regioni2
carta_europea_dell_autonomia_locale2
regione_autonoma_sardegna_con_il2
autonoma_sardegna_con_il_ricorso2
della_regione_autonoma_sardegna_per2
anche_con_riguardo_all_autonomia2
con_riguardo_all_autonomia_finanziaria2
riguardo_all_autonomia_finanziaria_di2
all_autonomia_finanziaria_di_entrata2
questioni_sollevate_dalle_regioni_autonome2
sollevate_dalle_regioni_autonome_friuli2
dalle_regioni_autonome_friuli_venezia2
legge_statale_possa_sottrarre_autonomia2
statale_possa_sottrarre_autonomia_impositiva2
possa_sottrarre_autonomia_impositiva_e2
sottrarre_autonomia_impositiva_e_di2
autonomia_impositiva_e_di_entrata2
agli_enti_autonomi_costitutivi_della2
enti_autonomi_costitutivi_della_repubblica2
autonomia_di_entrata_e_di2
autonome_da_quelle_che_curano2
artt_dello_statuto_di_autonomia2
esame_alle_regioni_ad_autonomia2
regioni_ad_autonomia_speciale_ove2
ad_autonomia_speciale_ove_siano2
autonomia_speciale_ove_siano_in2
e_le_province_autonome_dettano2
le_province_autonome_dettano_in2
province_autonome_dettano_in_altre2
autonome_dettano_in_altre_materie2
il_governo_la_regione_autonoma2
governo_la_regione_autonoma_trentino2
nel_rispetto_della_sua_autonomia2
rispetto_della_sua_autonomia_speciale2
della_sua_autonomia_speciale_ebbene2
le_regioni_autonome_valle_d2
autonome_valle_d_aosta_vallée2
autonoma_sardegna_ha_impugnato_gli2
leale_collaborazione_la_regione_autonoma2
giulia_e_le_province_autonome2
recepito_dagli_statuti_di_autonomia2
del_prevede_che_le_autonomie2
prevede_che_le_autonomie_speciali2
che_le_autonomie_speciali_concorrono2
le_autonomie_speciali_concorrono_al2
autonomie_speciali_concorrono_al_patto2
cui_la_regione_autonoma_valle2
disponibilità_per_obbligare_l_autonomia2
per_obbligare_l_autonomia_speciale2
obbligare_l_autonomia_speciale_a2
l_autonomia_speciale_a_ridurre2
autonomia_speciale_a_ridurre_di2
con_il_quale_le_autonomie2
quale_le_autonomie_speciali_anziché2
le_autonomie_speciali_anziché_essere2
autonomie_speciali_anziché_essere_private2
stato_ed_autonomie_speciali_in2
ed_autonomie_speciali_in_materia2
autonoma_valle_d_aosta_censura2
autonoma_friuli_venezia_giulia_hanno2
ciascuna_autonomia_nel_triennio_a2
autonomia_nel_triennio_a_valere2
della_regione_autonoma_senza_rispettare2
ad_autonomia_speciale_ex_plurimis2
e_le_autonomie_speciali_è2
modalità_del_concorso_delle_autonomie2
concorso_delle_autonomie_speciali_alle2
delle_autonomie_speciali_alle_manovre2
autonomie_speciali_alle_manovre_di2
all_autonomia_finanziaria_delle_regioni2
regione_autonoma_della_sardegna_per2
nel_territorio_della_regione_autonoma2
promuove_le_autonomie_locali_art2
le_autonomie_locali_art_cost2
stabiliti_nello_statuto_di_autonomia2
di_ricorsi_la_regione_autonoma2
ricorsi_la_regione_autonoma_valle2
autonoma_friuli_venezia_giulia_reg2
la_regione_autonoma_sardegna_lamenta2
autonoma_friuli_venezia_giulia_inoltre2
comunali_con_pregiudizio_dell_autonomia2
pregiudizio_dell_autonomia_finanziaria_regionale2
dell_autonomia_finanziaria_regionale_ed2
autonomia_finanziaria_regionale_ed_in2
tra_stato_e_regioni_autonome2
autonoma_sardegna_ha_impugnato_l2
speciale_della_regione_autonoma_sardegna2
concorso_delle_autonomie_speciali_al2
regioni_e_province_autonome_rispetto2
e_province_autonome_rispetto_alla2
province_autonome_rispetto_alla_finanza2
autonome_rispetto_alla_finanza_pubblica2
regioni_e_province_autonome_che2
e_province_autonome_che_esercitano2
alle_province_autonome_in_materia2
province_autonome_in_materia_di2
autonome_in_materia_di_tributi2
e_di_ciascuna_provincia_autonoma2
di_ciascuna_provincia_autonoma_è2
ciascuna_provincia_autonoma_è_istituito2
provincia_autonoma_è_istituito_presso2
autonoma_è_istituito_presso_la2
e_delle_province_autonome_il2
delle_province_autonome_il_tavolo2
province_autonome_il_tavolo_individua2
autonome_il_tavolo_individua_linee2
province_autonome_spettano_le_devoluzioni2
autonome_spettano_le_devoluzioni_e2
ragioni_di_salvaguardia_delle_autonomie2
salvaguardia_delle_autonomie_speciali_quelle2
delle_autonomie_speciali_quelle_di2
autonomie_speciali_quelle_di_realizzazione2
riferiti_sia_alle_singole_autonomie2
sia_alle_singole_autonomie_che2
alle_singole_autonomie_che_al2
singole_autonomie_che_al_sistema2
autonomie_che_al_sistema_della2
compartecipazione_da_parte_delle_autonomie2
parte_delle_autonomie_speciali_non2
delle_autonomie_speciali_non_riduca2
autonomie_speciali_non_riduca_le2
consolidatisi_all_interno_delle_autonomie2
all_interno_delle_autonomie_stesse2
di_spettanza_delle_autonomie_speciali2
fiscali_di_competenza_delle_autonomie2
in_modo_definitivo_alle_autonomie2
modo_definitivo_alle_autonomie_speciali2
definitivo_alle_autonomie_speciali_risorse2
alle_autonomie_speciali_risorse_eventualmente2
autonomie_speciali_risorse_eventualmente_necessarie2
dell_autonomia_finanziaria_regionale_sentenza2
autonomia_finanziaria_regionale_sentenza_n2
le_condizioni_particolari_di_autonomia2
condizioni_particolari_di_autonomia_previste2
particolari_di_autonomia_previste_dai2
di_autonomia_previste_dai_rispettivi2
autonomia_previste_dai_rispettivi_statuti2
le_stesse_autonomie_speciali_sono2
stesse_autonomie_speciali_sono_comunque2
autonomie_speciali_sono_comunque_titolari2
ed_esercitate_dalle_stesse_autonomie2
esercitate_dalle_stesse_autonomie_speciali2
autonomia_finanziaria_della_regione_a2
provincia_autonoma_di_bolzano_ricorso2
autonoma_di_bolzano_ricorso_n2
provincia_autonoma_di_trento_ricorso2
autonoma_di_trento_ricorso_n2
del_giudizio_le_province_autonome2
giudizio_le_province_autonome_di2
legittimità_promosse_dalla_provincia_autonoma2
autonoma_di_bolzano_con_il2
autonoma_di_trento_con_il2
province_autonome_e_dal_presidente2
autonome_e_dal_presidente_del2
dello_statuto_di_autonomia_come2
delle_autonomie_speciali_alla_finanza2
autonomie_speciali_alla_finanza_pubblica2
ordinamento_finanziario_della_regione_autonoma2
cost_per_lesione_dell_autonomia2
competenza_delle_autonomie_speciali_da2
lesione_dell_autonomia_amministrativa_e2
dell_autonomia_amministrativa_e_finanziaria2
lesione_indiretta_della_propria_autonomia2
autonomia_e_del_decentramento_cui2
autonoma_friuli_venezia_giulia_con2
autonomia_finanziaria_della_regione_e2
di_spettanza_della_regione_autonoma2
spettanza_della_regione_autonoma_friuli2
autonoma_friuli_venezia_giulia_a2
aosta_e_delle_province_autonome2
stato_e_regione_autonoma_friuli2
e_regione_autonoma_friuli_venezia2
città_e_autonomie_locali_la2
delle_risorse_spettanti_all_autonomia2
risorse_spettanti_all_autonomia_speciale2
spettanti_all_autonomia_speciale_costituisce2
all_autonomia_speciale_costituisce_un2
autonomia_speciale_costituisce_un_ingiustificata2
un_ingiustificata_compressione_dell_autonomia2
ingiustificata_compressione_dell_autonomia_stessa2
stato_e_le_autonomie_territoriali2
tra_stato_ed_autonomie_territoriali2
compromissione_della_dignità_autonoma_delle2
della_dignità_autonoma_delle_province2
dignità_autonoma_delle_province_e2
autonoma_delle_province_e_delle2
autonomie_relazione_sulla_gestione_finanziaria2
affari_regionali_e_le_autonomie2
alle_autonomie_speciali_senza_prevedere2
autonomie_speciali_senza_prevedere_un2
un_esame_autonomo_degli_elementi2
esame_autonomo_degli_elementi_che2
autonomo_degli_elementi_che_hanno2
provincia_autonoma_di_trento_si2
del_tributo_nella_provincia_autonoma2
tributo_nella_provincia_autonoma_a2
nella_provincia_autonoma_a_deporre2
provincia_autonoma_a_deporre_inequivocabilmente2
autonoma_a_deporre_inequivocabilmente_nel2
comma_dello_statuto_di_autonomia2
in_materia_di_autonomie_locali2
e_dalle_province_autonome_di2
esercizio_della_propria_autonomia_anche2
della_propria_autonomia_anche_in2
propria_autonomia_anche_in_riferimento2
autonomia_anche_in_riferimento_ai2
di_un_adeguata_ed_autonoma2
un_adeguata_ed_autonoma_illustrazione2
adeguata_ed_autonoma_illustrazione_delle2
ed_autonoma_illustrazione_delle_ragioni2
dello_statuto_di_autonomia_nella2
statuto_di_autonomia_nella_parte2
di_autonomia_nella_parte_in2
a_favore_della_regione_autonoma2
con_la_regione_autonoma_sardegna2
stato_e_regione_autonoma_sardegna2
recte_dello_statuto_di_autonomia2
anzi_secondo_la_provincia_autonoma2
secondo_la_provincia_autonoma_di2
stabiliti_dallo_statuto_di_autonomia2
provincia_autonoma_di_trento_nel2
statuto_di_autonomia_per_il2
epigrafe_la_regione_autonoma_sardegna2
è_attribuito_alla_regione_autonoma2
attribuito_alla_regione_autonoma_sardegna2
censure_formulate_dalla_regione_autonoma2
formulate_dalla_regione_autonoma_sardegna2
dalla_regione_autonoma_sardegna_riguarda2
regione_autonoma_sardegna_riguarda_l2
autonoma_sardegna_riguarda_l_art2
città_e_autonomie_locali_provvede2
e_autonomie_locali_provvede_entro2
autonomie_locali_provvede_entro_il2
stessa_agenzia_autonoma_dei_monopoli2
agenzia_autonoma_dei_monopoli_di2
autonomamente_il_tributo_in_questione2
l_autonomia_economico­finanziaria_della_regione2
autonomia_economico­finanziaria_della_regione_autonoma2
confronti_della_regione_autonoma_sardegna2

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988341
2005182
2010179
2013173
2016173

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
1988190
2022137
2020122
1993118
2010117

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Antonio Baldassarre1732.42943406824884
Alfonso Quaranta1432.00814492346581
Ugo De Siervo1411.98005898048027
Vincenzo Caianello1411.98005898048027
Aldo Carosi1331.86771520853813

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Antonio Baldassarre1413.12292358803987
Aldo Carosi972.1483942414175
Ugo De Siervo922.03765227021041
Alfonso Quaranta901.99335548172757
Silvana Sciarra901.99335548172757

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
autonomia190739
autonoma161352
autonome667217
autonomo515313
autonomie417408
autonomi273633
autonomamente1371330
autonomistico313425
autonom119188
autonomamenteorganizzate119188
autonomismo119188

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
autonomia91828
autonoma57660
autonome326175
autonomie229284
autonomo213312
autonomi92856
autonomamente601326
autonom113117
autonomamenteorganizzate113117

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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