quanTO – officina quantitativa del diritto tributario

89 – Riscossione

Indice

1. Concordanze

2. N-grams

3. Word embedding

4. Statistiche descrittive

5. Lessicometria

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1. Concordanze

1.1. La tabella riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

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1957-04.txt984984modalità che saranno stabiliti dall ente di anno in anno . ” il fondo che verrà a costituirsi con lariscossionedei diritti indicati nel presente articolo sarà dall ente adoperato per il aggiungimento dei suoi fini istituzionali ” . l
1957-09.txt17381738ad un sistema unitario , in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo , ai cespiti colpiti e alle modalità dellariscossione, è palese che , anche a questa esigenza , occorre sia subordinata la legislazione regionale ; la quale deve
1957-09.txt23912391la regione . il decreto , dopo avere stabilito , nell art . 2 , che ” la regione sicilianariscuotedirettamente le entrate di sua spettanza ” , dispone nell art . 3 che , ” fino a quando non
1957-09.txt27202720materia di tributi in genere e di imposta sull entrata in particolare . è fatta eccezione per quanto riguarda lariscossione, cui si riferisce , oltre il decreto legislativo statale del 12 aprile 1948 , n . 507 , già
1957-09.txt28092809e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto , sono , a partire da 1 giugno 1947 ,riscossiper conto della regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti alla riscossione ” . e , nel secondo
1957-09.txt28232823partire da 1 giugno 1947 , riscossi per conto della regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti allariscossione” . e , nel secondo comma , aggiunge che ” rispetto a tali organi ed enti la regione subentra
1957-09.txt31433143regione ammette , in ordine al contenuto del decreto , che , nella sostanza , esso non è limitato allariscossione, ma in parte riguarda la misura dell imposizione e in parte l accertamento dell imposta . il decreto dell
1957-113.txt874874, non sorge l obbligazione tributaria e , in conseguenza , resta inoperante tutto il meccanismo di accertamento e diriscossionedel tributo . nel sistema invece adottato dal disegno di legge , è palese che non soltanto sussiste l accertamento
1957-116.txt15711571chiaro proposito del legislatore siciliano di offrire ai contribuenti della regione il mezzo per ripetere somme che si assumano indebitamenteriscossedall amministrazione finanziaria . ma questo mezzo non è consentito dall ordinamento giuridico che , sia nel caso di decadenza
1957-13.txt672672di competenza di organi statali . il rapporto di imposta si svolge attraverso anche le fasi di accertamento e diriscossione, che sono concettualmente distinte pur se sincrone in alcuni casi : la seconda riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell
1957-13.txt796796incide tipicamente sulla fase di accertamento . ora per quanto concerne tale fase a differenza di quanto riguarda quella diriscossionenon sono intervenute disposizioni legislative che abbiano attuato e disciplinato il passaggio alla regione di funzioni e di organi statali
1957-14.txt229229causa , sarà in quella sede esaminata . passando all esame del merito , trattasi di stabilire , se lariscossionedei tributi erariali sia passata dallo stato alla regione siciliana , e se il decreto assessoriale impugnato rientri nel limiti
1957-14.txt251251tributi erariali sia passata dallo stato alla regione siciliana , e se il decreto assessoriale impugnato rientri nel limiti dellariscossione. sul primo punto questa corte con la menzionata sentenza n . 9 del 17 gennaio 1957 ha ritenuto che
1957-14.txt358358che regolano la materia tributaria si evince che il potere amministrativo è passato alla regione siciliana limitatamente alla fase dellariscossionedei tributi . invero il d.p.r . 12 aprile 1948 , n . 507 , riguardante la disciplina provvisoria dei
1957-14.txt401401fra lo stato e la regione siciliana , con l art . 2 primo comma autorizza la regione a “riscuoteredirettamente le entrate di sua spettanza ” , ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate
1957-14.txt447447imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto , che rimangono allo stato e sonoriscosseda organi statali . che il gettito di tali tributi erariali , salvo la cennata riserva , sia di spettanza
1957-14.txt607607e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto , sono , a partire dal 1 giugno 1947 ,riscossiper conto della regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti alla riscossione ” . ” rispetto a tali
1957-14.txt621621partire dal 1 giugno 1947 , riscossi per conto della regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti allariscossione” . ” rispetto a tali organi ed enti la regione subentra nella posizione giuridica dello stato ” . riconosciuto
1957-14.txt648648organi ed enti la regione subentra nella posizione giuridica dello stato ” . riconosciuto nella regione siciliana il potere diriscuoteretributi erariali , occorre precisare se , nell esercizio di detto potere , la regione possa con provvedimenti emanati dai
1957-14.txt690690organi stabilire compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sullariscossionedelle imposte dirette . non è a dubitare che il contenuto della parola ” riscossione ” non va limitato alla
1957-14.txt705705esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette . non è a dubitare che il contenuto della parola “riscossione” non va limitato alla materiale percezione del gettito dell imposta , ma deve ritenersi comprensivo delle modalità necessariamente collegate
1957-14.txt748748della esazione , come quelle che , incidendo sulla procedura predisposta contro il contribuente moroso , rendono possibile la stessariscossionedella imposta . entro questi limiti l assessore regionale per le finanze ha contenuto il provvedimento in oggetto emanato non
1957-17.txt274274cessionaria di uno di tali esercizi . si tratta pertanto di un provvedimento , che attiene strettamente alla materia dellariscossionedelle imposte , posto che tutto fa ritenere che le espressioni usate nel decreto del presidente della regione non abbiano
1957-17.txt356356legislativo ed amministrativo della regione siciliana in materia tributaria , per le fasi della imposizione , dell accertamento e dellariscossione. nella specie non è neppure necessario richiamare tutti i principi affermati , trattandosi di un caso , la cui
1957-17.txt381381è neppure necessario richiamare tutti i principi affermati , trattandosi di un caso , la cui appartenenza alla fase dellariscossionerisulta , come si è rilevato , dal testo stesso del provvedimento . d altra parte , non è contestabile
1957-17.txt508508febbraio 1948 , n . 2 . e , per i motivi già esposti , gli atti amministrativi inerenti allariscossionedelle imposte nel territorio della sicilia , debbono . considerarsi atti amministrativi regionali .
1957-19.txt336336ad un sistema unitario , in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo , ai cespiti colpiti ed alle modalità dellariscossione, occorre che anche a questa esigenza sia subordinata la legislazione regionale , la quale deve essere quindi coordinata con
1957-19.txt465465in materia di tributi in genere e di imposta sull entrata in particolare , ad eccezione di quanto riguarda lariscossione, le norme statali e regionali in atto vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari fra
1957-52.txt335335ricorso dal commissario dello stato , circa la potestà legislativa della regione siciliana in materia tributaria in genere e diriscossionedi tributi erariali in specie , non è fondata . anche su questa questione la corte costituzionale ha già avuto
1957-52.txt512512affermazioni e precisazioni sopra ricordate valgono ovviamente anche per quel che concerne la competenza della regione ad emanare norme sullariscossionedei tributi non espressamente riservati allo stato . anzi questa corte , sin dalla citata sentenza n . 9 del
1957-52.txt543543corte , sin dalla citata sentenza n . 9 del 17 gennaio 1957 , ha deciso che la materia dellariscossionedei tributi di spettanza della regione è proprio una di quelle in relazione alle quali al generico riconoscimento della potestà
1957-52.txt625625questo trasferimento la regione è subentrata nella posizione giuridica dello stato nei confronti degli organi amministrativi incaricati del servizio diriscossione( art . 3 , legge regionale lo luglio 1947 , n . 2 ) . i criteri di interpretazione
1957-52.txt742742impugnata non potrebbe derivare da una generica preclusione , per la regione siciliana , di emanare norme in materia diriscossionedi diritti erariali , bensì dalla violazione dei limiti oggettivi sopraindicati . a questo proposito sfuggono ad ogni censura ,
1957-52.txt788788le norme contenute nella legge impugnata nella parte in cui esse prevedono che il servizio di accertamento , liquidazione eriscossione, e riparto tra i comuni interessati , dei diritti erariali in questione sia affidato , nel territorio della regione
1957-52.txt862862) . del pari non può esser posta in dubbio la facoltà della regione di disciplinare la materia amministrativa dellariscossione. spetta pertanto alla regione il potere di organizzare , nel modo che ritenga più funzionale , i servizi di
1957-52.txt883883. spetta pertanto alla regione il potere di organizzare , nel modo che ritenga più funzionale , i servizi diriscossionead essa affidati , ed esorbita dal sindacato di questa corte , non essendo apprezzabile , sul piano della legittimità
1957-52.txt946946dell avvocatura dello stato , nel punto in cui si prospetta un preteso difetto di interesse regionale a regolare lariscossionedei detti diritti in difformità della legislazione dello stato , non possono avere rilevanza ai fini del giudizio . non
1957-52.txt10071007attrezzato contrasti con i principi ed interessi generali o , più specificamente , con i principi della legislazione statale sullariscossionedei tributi . in verità , a parte che la legislazione tributaria non è affatto ispirata al principio che l
1957-52.txt10311031in verità , a parte che la legislazione tributaria non è affatto ispirata al principio che l imposta debba essereriscossaa mezzo degli stessi organi dell ente titolare del diritto di imposta , è decisivo , nel caso , il
1957-52.txt10761076diritti in relazione ai quali la regione , con la legge impugnata , ha esercitato il potere di disciplinarne lariscossione, sono , nella legislazione nazionale , affidati per l esazione proprio ad un ente , la società italiana autori
1957-52.txt11841184contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali sui pubblici spettacoli ( art . 4 ) , e che il controllo sullariscossione, in forma ispettiva , oltre che a funzionari dell assessorato regionale possa essere demandato ad un ispettore delle tasse
1957-52.txt15511551avvocatura dello stato . questa censura , con la quale si contesta che la regione siciliana abbia il potere diriscuotereanche la detta imposta , si appalesa fondata , giacché tal potere è in contrasto con la disposizione contenuta nel
1957-52.txt19951995gettito tra lo stato e la regione . tale questione esula dall oggetto del presente giudizio , che riguarda lariscossionedel tributo . rispetto a questo punto , in base alle cose fin qui dette , non può non concludersi
1957-52.txt20352035concludersi che trattandosi di una imposta di lotteria , a regime di monopolio , non separabile nella sua liquidazione eriscossione, il potere di riscossione non possa che spettare allo stato e non alla regione . in conseguenza debbono ritenersi
1957-52.txt20402040imposta di lotteria , a regime di monopolio , non separabile nella sua liquidazione e riscossione , il potere diriscossionenon possa che spettare allo stato e non alla regione . in conseguenza debbono ritenersi assorbite le ulteriori ragioni di
1957-52.txt21052105aliquote , di liquidazione dell imposta , di ripartizione del gettito alle amministrazioni dello stato interessate ed ai comuni dellariscossionee del riparto del tributo su base regionale ; e circa la invadenza della legge regionale impugnata al di fuori
1958-05.txt8383possa ritenersi legittima la legge regionale del 20 settembre 1957 , n . 52 , la quale ha autorizzato lariscossione, per conto della regione , della imposta sulle società e sulle obbligazioni , istituita con la legge nazionale 6
1958-05.txt37337348 , avrebbe valore indicativo come semplice riferimento ai tributi allora esistenti , ma non importerebbe limitazione del potere diriscuotereanche tributi successivamente istituiti , circa i quali perciò legittimamente la regione potrebbe esercitare la sua attività normativa , nei
1958-05.txt522522ai tributi erariali , con i limiti enunciati nella sentenza . e stato bensì riconosciuto alla regione il potere diriscuotereanche i tributi erariali , in base alla legge regionale 1 luglio 1947 , n . 2 , e al
1958-05.txt803803e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto , sono , a partire dal 1 giugno 1947 ,riscosseper conto della regione dagli enti ed organi preposti alla riscossione ” . aggiunge quindi , nel secondo comma ,
1958-05.txt814814sono , a partire dal 1 giugno 1947 , riscosse per conto della regione dagli enti ed organi preposti allariscossione” . aggiunge quindi , nel secondo comma , che , rispetto a tali enti ed organi , la regione
1958-05.txt86686612 aprile 1948 , n . 507 , conferma anzitutto , nell art . 2 , che la regione sicilianariscuotele entrate di sua spettanza e aggiunge , nel secondo comma , che a tale effetto , sono considerate di
1958-05.txt15411541quanto non diversamente stabilito nella legge anzidetta , valgono le disposizioni vigenti per l accertamento , l applicazione e lariscossionedell imposta di ricchezza mobile . se ne ha ulteriore conferma anche nel sistema di riscossione , diverso da quello
1958-05.txt15571557l applicazione e la riscossione dell imposta di ricchezza mobile . se ne ha ulteriore conferma anche nel sistema diriscossione, diverso da quello tradizionale per la riscossione delle imposte dirette ( come è pure precisato nella relazione ministeriale )
1958-05.txt15651565ricchezza mobile . se ne ha ulteriore conferma anche nel sistema di riscossione , diverso da quello tradizionale per lariscossionedelle imposte dirette ( come è pure precisato nella relazione ministeriale ) ; poiché gli artt . 12 e 13
1958-05.txt16601660che , in caso di rettifica della dichiarazione , la maggiore imposta e le soprattasse sono iscritte a ruolo eriscossein un unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina . sennonché la difesa della regione , a sostegno della tesi
1958-45.txt486486abbia avuto l intenzione di attribuire agli uffici tecnici del catasto puramente e semplicemente natura e qualifica di uffici diriscossionedelle imposte fondiarie . ha ritenuto piuttosto , la detta difesa , che scopo precipuo degli uffici del catasto essendo
1958-45.txt517517difesa , che scopo precipuo degli uffici del catasto essendo quello di predisporre gli atti per la imposizione e lariscossionedel tributo fondiario , essi sarebbero passati sulla base della spettanza alla regione di quel tributo nella organizzazione amministrativa della
1958-45.txt569569difensiva troverebbe la sua giustificazione appunto nella giurisprudenza della corte costituzionale , giacché ma solo con riferimento alla fase dellariscossionedelle imposte la corte ( sentenza 18 gennaio 1957 , n . 14 ) ebbe a riconoscere che , per
1958-45.txt591591imposte la corte ( sentenza 18 gennaio 1957 , n . 14 ) ebbe a riconoscere che , per lariscossione, il potere amministrativo è passato alla regione a seguito del disposto del primo comma dell art . 2 del
1958-45.txt628628art . 2 del d.p.r . 12 aprile 1948 , n . 507 , che autorizza la regione siciliana ariscuoteredirettamente le entrate di sua spettanza , ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate ,
1958-45.txt674674imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto , che rimangono allo stato e sonoriscosseda organi statali . ma è da osservare che tutto ciò non si applica agli uffici tecnici del catasto ,
1958-45.txt715715che non sono uffici che procedono all accertamento e alla imposizione dei tributi e , tanto meno , alla lororiscossione. è noto che la funzione fondamentale degli uffici del catasto è quella , appunto , come è detto dalla
1958-45.txt14701470. il decreto , infatti , dopo avere stabilito , nell art . 2 , che ” la regione sicilianariscuotedirettamente le entrate di sua spettanza ” , dispone , nell art . 3 , che , ” fino a
1959-09.txt19711971dei contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà allariscossionedei contributi stessi coi mezzi indicati nell art . 16 del decreto ministeriale 3 luglio 1940 , pubblicato nella gazzetta
1959-09.txt27482748dei contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà allariscossionedei contributi stessi coi mezzi indicati nell art . 16 decreto ministeriale 3 luglio 1940 ” . mentre nel testo
1959-09.txt52285228dei contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore , l ente provvederà allariscossionedei contributi stessi coi mezzi indicati nell art . 16 del decreto ministeriale 3 luglio 1940 ” . la disposizione
1961-37.txt104104fino alla revisione catastale prevista dall articolo 22 del decreto legge 4 aprile 1939 , n . 589 , lariscossionedell imposta sui terreni , per quelle ditte o partite , per le quali sia in corso la procedura di
1961-37.txt356356provvidenze concesse dalla legislazione statale in occasione di eventi eccezionali : basterà ricordare , in proposito , la sospensione dellariscossionedei tributi fondiari e agrari ammessa , in conseguenza di eventi calamitosi dovuti rispettivamente alla guerra o a fatti naturali
1961-79.txt76576525 giugno 1943 , n . 540 , sulle imposte ipotecarie , il quale , disponendo che ” per lariscossionedelle imposte e delle sopratasse stabilite dalla presente legge e per il modo di decidere le controversie che insorgono sulle
1962-02.txt950950assoggettata all i . g . e . da parte del ministero delle finanze ; il procedimento previsto per lariscossione, che è quello stabilito per le imposte di consumo ; la considerazione che l istituzione di essa è condizione
1962-17.txt13681368proposito è a ricordare che la potestà amministrativa della regione siciliana , in materia di tributi , è limitata allariscossionedelle imposte ; che le norme statali vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari tra stato
1962-17.txt16031603finanza locale ( r.d . 14 settembre 1931 , n . 1175 ; art . 344 del regolamento per lariscossionedelle imposte di consumo r.d . 30 aprile 1936 , n . 1138 ) che ” contro l operato degli
1962-65.txt21102110costituzione . il decreto legge del 1938 ebbe lo scopo di procedere alla unificazione e semplificazione dell accertamento e dellariscossionedei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell agricoltura per le assicurazioni sociali e per gli assegni familiari .
1962-65.txt21822182deleghe per determinare le modalità di accertamento dei contributi , del loro riparto fra gli enti interessati e della lororiscossione. i punti di orientamento che nella legge appaiono come essenziali sono due : l unificazione dei contributi e non
1962-65.txt33813381con che nell ordinamento dei contributi unificati in agricoltura non si producono lacune , in quanto l imposizione e lariscossionedei contributi potranno essere continuate nelle zone ( e sono i due terzi dell italia ) in cui vige il
1962-67.txt10761076l organizzazione dei relativi servizi . infatti , per il passaggio di funzioni e di organi alla regione limitatamente allariscossionedei tributi , con esclusione delle fasi che la precedono , è occorsa la legge 12 aprile 1948 , n
1962-67.txt11311131stato e la regione siciliana , dispone all art . 2 , primo comma , che ” la regione sicilianariscuotedirettamente le entrate di sua spettanza ” . e tale situazione non può certo essere modificata con la legge regionale
1962-67.txt14351435imposta sull entrata impropriamente si ritiene che attenga alla fase della imposizione , mentre invece si riferisce alla fase dellariscossionedel tributo , è in contrasto con la costante giurisprudenza della corte . la quale ha precisato che la riscossione
1962-67.txt14551455riscossione del tributo , è in contrasto con la costante giurisprudenza della corte . la quale ha precisato che lariscossionedell imposta riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell obbligazione tributaria , mentre la precedente fase dell accertamento si riferisce agli
1962-86.txt709709alla odierna controversia , la quale non ha caratteristiche particolari . l arneri sostiene che la disposizione denunciata concerne lariscossionemediante ruoli e non quindi la tassa per occupazione di suolo pubblico , cui si riferiscono le ordinanze relative alla
1962-86.txt735735la tassa per occupazione di suolo pubblico , cui si riferiscono le ordinanze relative alla opposizione s.n.a.m , che vieneriscossamediante il procedimento ingiuntivo previsto dalla legge sul registro . il rilievo potrebbe estendersi anche alla causa concernente l opposizione
1962-86.txt780780opposizione ad ingiunzione relativa ad imposte di consumo , perché pure tali imposte si recuperano secondo le norme relative allariscossionecoattiva delle tasse di registro . ma esso non può inibire l esame della questione , perché se questa fu
1963-127.txt678678annualmente , con decreto , le spese dovute per l accertamento : spese che , insieme con quelle per lariscossione, vengono iscritte in aumento all importo dei contributi . la questione è delicata anche se la soluzione potrebbe apparire
1963-127.txt11801180, il quale dispone che il ministro può , quando eccezionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno , sospendere lariscossionedei ruoli . la norma , tuttavia , non può dirsi illegittima , giacché il potere di sospendere la riscossione
1963-127.txt12001200riscossione dei ruoli . la norma , tuttavia , non può dirsi illegittima , giacché il potere di sospendere lariscossionedei ruoli , quando casi gravi lo impongano , non rappresenta una figura abnorme nel nostro sistema legislativo . trattasi
1963-127.txt13311331e non può non trovare limiti analoghi a quelli posti dalle disposizioni che regolano , i casi di sospensione dellariscossionedelle entrate fiscali . la norma ( a parte la sua manifesta opportunità in vista dei casi purtroppo frequenti di
1963-155.txt12831283tenuto a pagare dal 1 gennaio 1961 l imposta sulle società o sui redditi o un imposta o sovrimposta comunaleriscuotibileper ruolo ( v . art . 1 della legge del 1961 , n . 1346 , e art .
1963-155.txt15001500sono sfuggiti all aumento dell addizionale ( così come l hanno evitato nei casi in cui l imposta si èriscossaper ritenuta ) . dall altro , se si fu o si sarà soggetti a supplementi d imposta di ricchezza
1963-155.txt23342334e senza che l ordinanza di rinvio vi si attardi . la questione è infondata . la norma disciplina lariscossionedell addizionale e dell aumento dell addizionale dovuta nell anno 1961 in virtù dell articolo precedente : essa vale nei
1963-174.txt175175riferimento a quelli risultanti dal bilancio dell esercizio chiuso nell anno ; ma nel senso che il tributo , benchériscossoper l intero anno solare , gravasse sui redditi dell esercizio sociale chiuso nell anno . nonostante l apparenza ,
1963-45.txt249249della situazione sostanziale . l alternativa cui costringe la legge sul registro si spiega a tutela dell interesse generale allariscossionedei tributi , che è condizione di vita per la comunità , perché rende possibile il regolare funzionamento dei servizi
1963-73.txt135135tariffe già approvate , sicché dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza è venuto meno il potere dei comuni diriscossionedi quel tributo . il vizio del suindicato art . 2 , riconosciuto dalla sentenza , non era un semplice
1963-73.txt267267al tributo . soltanto la norma transitoria dell art . 30 , emanata allo scopo di sopperire alla vacatio nellariscossionedel tributo nel periodo di tempo intercorso fra la data di pubblicazione della sentenza e la entrata in vigore della
1963-81.txt11131113quello del ” diritto ” del concessionario , che seguitava però ad essere definito ” importo dell abbonamento ” ,riscossodall ufficio , ma accreditato al concessionario in conto corrente . ulteriore evoluzione della disciplina in materia è poi data
1963-81.txt11581158del r.d.l . 20 luglio 1934 , n . 1203 , con cui , attribuendosi per la prima volta allariscossionedel ” canone di abbonamento ” la procedura e i privilegi previsti per la riscossione dei tributi statali , vengono
1963-81.txt11731173per la prima volta alla riscossione del ” canone di abbonamento ” la procedura e i privilegi previsti per lariscossionedei tributi statali , vengono incaricati della riscossione medesima gli uffici del registro e del bollo , stabilendosi altresì che
1963-81.txt11811181canone di abbonamento ” la procedura e i privilegi previsti per la riscossione dei tributi statali , vengono incaricati dellariscossionemedesima gli uffici del registro e del bollo , stabilendosi altresì che le quote spettanti rispettivamente allo stato ed alla
1963-81.txt12321232delle finanze . in tal modo scompare la distinzione tra tassa di licenza e canone di abbonamento , che vengonoriscossied incamerati entrambi dagli uffici statali , e sono successivamente ripartiti fra stato e concessionario per il finanziamento dell attività
1963-81.txt14551455si consideri che il r.d . 21 febbraio 1938 , n . 246 , ribadisce la concessione , per lariscossionedei canoni stessi , del privilegio fiscale di cui agli artt . 1957 e 1958 , n . 1 ,
1963-93.txt635635che si verificano una tantum , e l imposizione dei quali non potrebbe aver luogo mediante tributi destinati a esserriscossimediante ruoli . a sua volta il rilievo ( condiviso da autorevole giurisprudenza ) che la disciplina del capo xix
1963-93.txt770770del ricordato capo xix del titolo iii del t.u . per la finanza locale riguardi le sole imposte che siriscuotonomediante ruoli , potrebbe esser condivisa la tesi ( prospettata in via subordinata dall avvocaura dello stato ) , secondo
1964-05.txt296296legislatore considera cioè costantemente prevalente sull interesse generale all esercizio della straordinaria clemenza l interesse della pubblica finanza alla immediatariscossionedei tributi . tale costante orientamento legislativo non può esser considerato in contrasto col principio di eguaglianza . e vero
1964-100.txt358358l onere è stimolo legittimo all adempimento degli obblighi tributari ed è un modo di tutela dell interesse generale allariscossionedei tributi , compatibile con la regola di inviolabilità della protezione giudiziaria ( sentenza 4 aprile 1963 , n .
1964-42.txt537537di tutta evidenza . essa si collega alle finalità , proprie del procedimento di esecuzione fiscale , di assicurare lariscossionedelle imposte e di evitare fraudolente simulazioni , e non è in contrasto , a giudizio di questa corte ,
1964-91.txt494494che si riferisce al credito fatto valere in giudizio ; e deve ancora una volta rilevarsi che l interesse allariscossionedei tributi è protetto dalla costituzione all art . 53 , sullo stesso piano di ogni diritto individuale , tanto
1964-93.txt602602essa appartiene al diritto sostanziale e trova la sua giustificazione in ragioni di interesse generale ( necessità di assicurare lariscossionedelle imposte e di evitare fraudolente simulazioni ) , il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi
1965-50.txt246246vuole creare stabilità e sicurezza alle relazioni giuridiche ; ma nella materia fiscale vuole anche proteggere l interesse generale allariscossionedei tributi contro ogni tentativo di evasione , ed evitare la libera scelta dei mezzi di prova o la discrezionale
1965-50.txt334334esibite potrebbero far risultare di esperimento disuguale ; e dà al procedimento quella semplicità che è presupposto di una sollecitariscossionedell imposta . non si può omettere di ricordare che l interesse fiscale riceve nella costituzione una sua particolare tutela
1965-53.txt2727denunziata è contenuta nel r.d . 30 aprile 1936 , n . 1138 , relativo al ” regolamento per lariscossionedelle imposte di consumo ” , emesso su parere del consiglio di stato e sentito il consiglio dei ministri ,
1965-75.txt117117l altro , agli avvocati , che esercitano il proprio ministero presso la corte costituzionale , un contributo che siriscuoteevidentemente con l applicazione di marche da parte della cancelleria ; l art . 3 fa gravare , su chi
1965-75.txt166166, un altro contributo , che si riferisce anche ai provvedimenti della corte costituzionale ( prima copia ) e siriscuotein modo analogo . le due disposizioni , come già la legge 25 febbraio 1963 , n . 289 ,
1965-76.txt184184ecc . ) : il che giustifica la particolarità di tale disciplina ; è connessa allo speciale procedimento coattivo diriscossione, tipico delle imposte di registro . l art . 4 , secondo comma , non contrasta neanche con gli
1966-120.txt3636. 18 dicembre 1965 , il ministro delle finanze ha concentrato presso il primo ufficio i.g.e . di roma lariscossionedi quei tributi ( i.g.e . , concessioni governative , pubblico insegnamento e istruzione ) che erano riscossi dal primo
1966-120.txt5454roma la riscossione di quei tributi ( i.g.e . , concessioni governative , pubblico insegnamento e istruzione ) che eranoriscossidal primo ufficio i.g.e . di palermo : il decreto avrebbe violato norme statutarie e d attuazione disponendo , in
1966-120.txt7777ufficio i.g.e . di palermo : il decreto avrebbe violato norme statutarie e d attuazione disponendo , in materia diriscossionetributaria , di un ufficio periferico sottoposto al controllo della regione siciliana ( statuto siciliano , art . 36 ;
1966-120.txt276276d.p.r . n . 1074 del 1965 ) . ne deriva che lo stato può disporre degli uffici preposti allariscossionedi tributi regionali purché ne sia garantito il servizio e salvo che non occorra provvedere sulle loro piante organiche ,
1966-120.txt321321necessaria l intesa con la regione siciliana ( citato art . 8 ) . ma la concentrazione del servizio diriscossionedell i.g.e . e degli altri tributi nel primo ufficio di roma non compromette quel servizio , mentre i poteri
1966-120.txt389389: e li potrà esercitare , beninteso , data la complessità dell ufficio , solo ai fini del servizio diriscossionedei tributi regionali e nei limiti in cui lo consente il diverso impianto dell ufficio , che è provvisto d
1966-120.txt438438poiché le somme pagate affluiscono a un conto corrente vincolato a favore della regione , il mutamento del sistema diriscossionesi riduce , nella sostanza , a ben poco : le somme prima giungevano all ufficio i.g.e . di palermo
1966-120.txt554554, spostamenti di competenza per territorio degli organi di giustizia tributaria : poiché il primo ufficio i.g.e . di palermoriscuotevatributi in regime di autotassazione ( mentre sono rimasti al secondo ufficio di palermo l accertamento e la riscossione delle
1966-120.txt573573palermo riscuoteva tributi in regime di autotassazione ( mentre sono rimasti al secondo ufficio di palermo l accertamento e lariscossionedelle tasse dovute in abbonamento : d . m . 5 novembre 1952 , art . 7 , comma secondo
1966-120.txt673673secondo , rimasto a palermo , il primo ufficio i.g.e . non accerta né liquida , ma si limita ariscuotereil tributo ; dimodoché è inapplicabile l art . 8 del t.u . 30 ottobre 1933 , n . 1611
1966-120.txt837837norme , tutte , che , qualunque ne sia la portata , prescindono dalla sede dell ufficio preposto alla merariscossione. non si può tuttavia non rilevare come il provvedimento impugnato appaia emesso senza che la regione sia stata prima
1966-128.txt193193destituita di qualsiasi fondamento . non è il caso di discutere se il bollo , che è un mezzo diriscossionedi pubbliche entrate , appartenga alla categoria delle tasse , oppure a quella delle imposte . è concordemente riconosciuto ,
1967-02.txt16891689erario dello stato il provento della addizionale in discussione . la competenza a decidere sui ricorsi gerarchici che riguardino lariscossionee il versamento di tributi erariali di pertinenza dello stato spetta al ministro per le finanze e non all assessore
1967-02.txt17281728all assessore regionale . la corte ha ripetutamente affermato che il trasferimento dallo stato alla regione delle funzioni concernenti lariscossionedei tributi , nonché delle funzioni collegate al servizio esattoriale , si è verificato per i tributi di competenza regionale
1967-109.txt591591di valore difficilmente valutabile , sussisteva per il legislatore la necessità di rendere precisa la pretesa tributaria , sollecita lariscossionedel tributo e vano ogni tentativo di evasione . della presunzione suindicata si è avvalso il legislatore , con un
1967-115.txt190190al giudice ordinario sia sottratto il potere di annullare gli atti della pubblica amministrazione . il sistema della legge sullariscossionedelle imposte garantisce la tutela del giudice ordinario contro gli atti dell esattore ; ma la garantisce con mezzi che
1967-115.txt419419v è , in definitiva , spostamento della competenza , dall organo giurisdizionale concorsuale , al pretore : il prezzoriscossodall esattore a seguito del riparto disposto dal pretore subisce nel processo concorsuale un riesame alla stregua delle esigenze di
1967-115.txt603603può dire che la facoltà concessa all esattore ferisca il principio di eguaglianza . in quanto essa mira alla sollecitariscossionedei tributi erariali , la corte ha ritenuto che il conseguenziale risultato di disuguaglianza non è ingiustificato ; e non
1967-115.txt687687di quella sostanziale del credito . non vale obiettare che , dovendo l esattore versare allo stato anche il nonriscosso, il credito tributario è esclusivamente esattoriale : l esattore è un organo riscuotitore dell imposta , e la titolarità
1967-115.txt701701versare allo stato anche il non riscosso , il credito tributario è esclusivamente esattoriale : l esattore è un organoriscuotitoredell imposta , e la titolarità del credito tributario è perciò sempre dell erario . né la speciale protezione che
1967-115.txt741741che al credito tributario dà la norma denunciata perde giustificazione sol perché lo stato è garantito dall estensione al nonriscossodell obbligazione esattoriale ; ché , se mai , quella protezione potrebbe essere un razionale temperamento del rigore con cui
1967-115.txt808808norma denunciata , gli conferisce ragionevolezza . si noti , peraltro , che l esattore è tenuto per il nonriscosso, non in via definitiva , tanto vero che lo stato è obbligato a rimborsargli le quote inesigibili , e
1967-122.txt250250. 507 ) , ma che hanno conferito quei poteri , e in via del tutto provvisoria , limitatamente allariscossionedei tributi : l accertamento continuò ad essere attuato legittimamente dallo stato coi propri uffici , che non si erano
1967-122.txt457457, statale o regionale , a cui ci si richiami : sul piano funzionale , almeno fuori del campo dellariscossione, la esclusiva dipendenza degli uffici dell assessore alle finanze non può dirsi ancora attuata ( arg . ex art
1967-146.txt246246è oggetto della legislazione doganale e che ricomprende i c.d . diritti doganali , imposte , tasse soprattasse che siriscuotonocon operazioni di dogana . lo stato , avendo la potestà di disciplinare la materia , ovviamente può attribuire quei
1967-146.txt446446intendere riservate allo stato . la prima delle due imposte , a differenza dall i . g . e .riscossasugli acquisti effettuati all interno del paese , è dovuta per il fatto obiettivo dell importazione , si paga all
1967-146.txt576576importazione ( art . 19 ) ; conosce infine speciali esenzioni , ignote all i . g . e .riscossaall interno del paese ( art . 20 ) , ed è dotato di speciali sanzioni circoscritte nel capo iii
1967-72.txt114114. 1 del 1956 ) , doveva compilare , fra l altro , un testo unico delle ” norme sullariscossioneapportando , oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento , quelle necessarie ” per ” una razionale organizzazione dei
1967-72.txt304304canto di ridurre l onere del contribuente nei casi normali , dall altro , di assicurare il più possibile lariscossionein casi eccezionali . perciò ha stabilito che di regola , fermo il termine a quo dei 60 giorni ,
1968-23.txt11341134contestualmente . si è , infatti , in presenza di norme che da un lato prevedono l imposizione e lariscossionedi contributi per il compimento o in dipendenza del compimento di atti o attività nei confronti o da parte di
1968-23.txt11771177uffici facenti parte dell organizzazione giudiziaria , e che dall altro prevedono la destinazione del contributi , così imposti eriscossi, alla realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e del procuratori legali . la funzionalizzazione delle entrate
1968-23.txt14951495natura del contributi di cui si tratta . basta , al riguardo , ribadire che detti contributi sono imposti eriscossinon soltanto in occasione della prestazione del servizio giudiziario ma anche e soprattutto al fine di conseguire atti o attività
1968-23.txt15641564lato . 6 . le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere legittime le norme relative alla imposizione e allariscossionedel contributi in oggetto . l imposizione non è né arbitraria né ingiusta , e si fonda sulla necessità discrezionalmente
1968-23.txt16191619che godono divisibilmente del servizio giudiziario . alla imposizione è strettamente connessa la destinazione delle somme che di conseguenza vengonoriscosse. rimanendo entro l ambito segnato dall art . 53 della costituzione , non sembra alla corte contestabile il carattere
1968-23.txt16561656corte contestabile il carattere pubblico della spesa . la semplice constatazione che i contributi , attraverso il particolare sistema diriscossionee versamento previsto dalla legge 8 gennaio 1952 , n . 6 , e successive modificazioni , affluiscono alle casse
1968-23.txt19371937uno o in altro dei modi consentiti dall ordinamento giuridico . orbene , nella specie , è vero che lariscossionedei contributi previsti dagli artt . 3 e 4 della legge 1965 avviene a mezzo di organi o uffici giudiziari
1968-23.txt19751975o uffici giudiziari o amministrativi dello stato , ma a favore della cassa e che le somme in tal modoriscossevengono a far parte delle entrate della cassa stessa . ma da tale circostanza non può farsi derivare alcun contrasto
1968-38.txt3131riguardando la stessa questione , possono essere riunite e decise con unica sentenza . 2 . nel vigente sistema diriscossionecoattiva dell imposta di consumo , non si richiede l osservanza di un termine perentorio per proporre l opposizione in
1968-45.txt371371stesse finalità della legge , se fosse stato spinto fino a comprendere anche l obbligo del rimborso delle somme giàriscosse.
1968-47.txt309309sulle situazioni quali erano al momento in cui essa è stata emanata ( ” tutte le entrate . . .riscossenell ambito . . . ad eccezione . . . ” ) , sia l analogia con le disposizioni coeve
1968-84.txt190190consiglio , che l intendente di finanza , nel decidere l applicazione di pene pecuniarie nei confronti degli agenti diriscossionee nel risolvere le controversie dipendenti dal rapporto di gestione dell esattoria , esercita un potere di carattere paragiurisdizionale ,
1968-84.txt256256la quale costituisce un corpo di disposizioni che non si confonde nella normativa portata del testo unico sui servizi diriscossionedelle imposte dirette , e attribuisce agli organi competenti poteri non delegabili in sede regionale . il decreto presidenziale n
1968-84.txt647647ha per oggetto attività che si svolgono in materia tributaria , si distingue però dal potere di imposizione e diriscossionedi tributi , ed è regolato da un proprio ordinamento . nessun argomento può trarsi , pertanto , dalla considerazione
1968-84.txt705705ad essa spettanti in materia tributaria , per cui dopo l entrata in vigore di esso , gli esattori nonriscuoterebberopiù tributi di spettanza statale e competerebbe alla regione ogni potestà amministrativa connessa alle imposte dirette . già nella sentenza
1968-84.txt744744nella sentenza n . 48 del 1965 fu rilevato che , pur essendo passata alla regione siciliana la materia dellariscossionedei tributi e l organizzazione del servizio esattoriale , nella materia trasferita non erano comprese quelle funzioni di sorveglianza sull
1968-84.txt803803delle cosiddette pene pecuniarie , e che costituiscono un sistema , unitariamente disciplinato , di attività sopraordinate al servizio diriscossione, nel quale non possono essere considerate confuse . pertanto , si ritenne che alla regione non fossero state attribuite
1968-84.txt910910avevano formato oggetto di trasferimento . e ciò si deduceva dalla sostanziale diversità dell attività sanzionatoria e dell attività diriscossione, risalente alla distinzione tra potestà sanzionatoria e potestà tributaria ; dal diverso livello a cui si esplicano le predette
1968-84.txt122412247 gennaio 1929 , n . 4 , a cui si richiama l art . 20 del t.u . sullariscossionedelle imposte dirette ( d.l . 6 novembre 1930 , n . 1465 ) , abbia formato oggetto delle norme
1968-84.txt13121312funzione statale non trasferita alla regione . è inoltre da tener presente che le funzioni esattoriali non riguardano soltanto lariscossionedi tributi di spettanza regionale . 4 . ulteriore , e diretta , conseguenza delle esposte considerazioni è che appartiene
1968-84.txt16451645applicazione delle sanzioni stesse . si deve dunque concludere che , ferma restando la competenza della regione in materia diriscossionedei tributi ad essa assegnati , poiché l attività relativa all applicazione delle pene pecuniarie di cui alla legge n
1968-84.txt16811681di cui alla legge n . 4 del 1929 , richiamata dall art . 150 t.u . del 1963 sullariscossionedelle imposte dirette , è rimasta attività statale , l intendente di finanza agisce , nello svolgimento di essa ,
1969-107.txt515515particolare , nell ambito del coordinamento con altri diritti ed interessi protetti dall ordinamento giuridico , come quelli attinenti allariscossionedelle imposte e alla difesa contro le simulazioni e le frodi . c ) quanto all art . 29 ,
1969-125.txt403403forza del principio generale dell esecutorietà dell atto amministrativo , può procedersi alla iscrizione e pubblicazione del ruolo nonché allariscossionecoattiva del tributo . sotto tale profilo quindi l interesse del fisco non riceve alcuna particolare tutela dalle norme impugnate
1969-150.txt164164. 105 ) . 2 . è in discussione anzitutto se la meccanizzazione dei ruoli esattoriali rientri nella materia dellariscossionedelle imposte erariali e non erariali , passata alla regione siciliana secondo l art . 8 del d.p.r . 26
1969-150.txt2572571958 , n . 645 , per rilevare che il titolo _ del testo unico predetto , intestato alla “riscossione” , comprende nel suo capo terzo , intitolato alla ” riscossione mediante ruoli ” , anche le norme sulla
1969-150.txt269269del testo unico predetto , intestato alla ” riscossione ” , comprende nel suo capo terzo , intitolato alla “riscossionemediante ruoli ” , anche le norme sulla formazione dei medesimi ( art . 181 ) : ne ha desunto
1969-150.txt296296norme sulla formazione dei medesimi ( art . 181 ) : ne ha desunto la conseguenza che la materia dellariscossioneva oltre l ambito della mera esazione del tributo . a sua volta la sentenza di questa corte del 18
1969-150.txt365365provvisoria dei rapporti finanziari tra lo stato e la regione siciliana , nel trasferire a quest ultima la competenza sullariscossionedelle imposte , non si è riferita soltanto alla percezione delle medesime . però , nella specie , è in
1969-157.txt16181618citata sentenza n . 45 del 1963 , è condizione di vita per la comunità , dell interesse generale allariscossionedei tributi , che è pure garantito dalla costituzione ( art . 53 ) . nessun dubbio , quindi ,
1969-23.txt440440e tali rimangono e debbono essere considerati qualora si faccia riferimento unicamente all interesse della amministrazione finanziaria dello stato allariscossionedel tributo . ma , a proposito di essi , qualora invece si ponga mente all interesse dell ufficio della
1969-23.txt491491due scritture registrate , viene in evidenza la autonoma disciplina di codesto interesse , e conseguentemente rileva il sistema diriscossionedel tributo previsto dall art . 91 della legge di registro . pur essendo la singola obbligazione tributaria sorta al
1969-23.txt982982anche se ad ogni modo ricorre e del pari viene realizzato l altro interesse dell amministrazione finanziaria dello stato allariscossionedel tributo . 3 . la circostanza che in relazione ad un debito del fallito , destinato a seguire la
1969-23.txt14241424presuppongono e rispettano la par condicio tra i creditori del fallito ma esclusivamente entro quelli posti dalle disposizioni relative allariscossionedel tributo di registro .
1969-85.txt301301necessità di sollevare d ufficio l eccezione ” di incostituzionalità delle norme che impongono l obbligo a pubblici impiegati diriscuotereil contributo gravante sui decreti penali di condanna non opposti , in considerazione del fatto che ” la cancelleria dovrà
1969-85.txt11121112e la loro connessione con la prestazione del servizio giudiziario , consentono infatti di ritenere che il particolare sistema diriscossionee versamento posto dalla legge impugnata a carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con l invocato
1970-113.txt126126comuni , che già ne avevano ottenuta la concessione , in base alla normativa precedentemente vigente , a continuare ariscuoterei contributi , così per la costruzione , come per la manutenzione delle fognature nei limiti e con le modalità
1970-113.txt222222terzo comma del richiamato art . 253 , del seguente altro comma : ” la stessa facoltà di continuare ariscuoterei predetti contributi compete ai comuni che , anteriormente alla legge 12 luglio 1896 , n . 303 ( per
1970-113.txt515515relazione all art . 3 della costituzione , in quanto , mentre per gli altri comuni autorizzati a continuare ariscuotereun tale tipo di contributo , questo è commisurato ad un terzo della spesa effettiva di costruzione e deve essere
1970-13.txt7979che in questo sono compresi tranne i casi previsti dagli artt . 61 e 68 ” anche gli aggi diriscossione” . la corte di cassazione , muovendo dall esatto presupposto che la disposizione debba essere interpretata nel senso che
1970-13.txt654654costituzionale in un preminente , pubblico interesse . gli scopi ai quali esso è preordinato rendono legittimo il potere diriscuoterei tributi iscritti a ruolo senza che sia necessario un previo accertamento della legittimità della loro imposizione , ed autorizzano
1970-13.txt10661066di versare all ente impositore le somme iscritte nei ruoli anche se alle scadenze fissate egli non le abbia ancorariscosse. e difatti , poiché il contribuente è terzo rispetto al rapporto di esattoria , sarebbe del tutto arbitrario ,
1970-160.txt461461” le imposte afferenti i redditi , singolarmente o nel loro complesso . . . iscritte nei ruoli la cuiriscossioneha inizio nell anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso ” . a parte il rilievo circa la
1970-160.txt560560le imposte e tasse di ogni specie ” sono ammesse in detrazione soltanto le imposte ” afferenti i redditi “riscuotibiliper ruoli o per ritenuta , con evidente esclusione delle tasse e delle imposte indirette . il che è tanto
1970-199.txt361361al debito d imposta , lo ha soddisfatto ed ha così permesso il sollecito appagamento dell interesse dello stato allariscossionedei tributi , altra volta qualificato dalla corte di rilevanza costituzionale . il pretore non nega che l ordine di
1970-201.txt716716norma , tendendo ad impedire possibili evasioni fiscali , appare direttamente giustificata dalla esigenza di tutelare l interesse pubblico allariscossionedei tributi .
1970-203.txt235235all art . 63 , ultimo comma , del r.d . 17 ottobre 1922 , n . 1401 , sullariscossionedelle imposte dirette ed all art . 207 , lett . b ) del t.u . n . 645 del
1970-28.txt337337il ramo incendio , essendosi limitato il dibattito alla questione relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai premiriscossiper i rami diversi dall incendio e non esteso alla questione della legittimità , in via di principio , dell
1970-44.txt425425legittimi contro tutti gli atti lesivi della pubblica amministrazione . nei confronti del principio dell esecutorietà , che consente lariscossione, anche in via coattiva , di una entrata senza che sia necessario il previo accertamento della legittimità dell imposizione
1970-61.txt879879organi giurisdizionali , sancito nell art . 24 , primo comma , deve essere contemperato con l interesse generale allariscossionedei tributi , che pure è affermato nell art . 53 , primo comma , della costituzione . né può
1970-78.txt27542754fiscali . il d.l . 11 gennaio 1956 , n . 2 , incentrò tali interessi in un diritto annualeriscuotibilemediante vendita di marche contrassegno , che l utente deve apporre sull accenditore o su un qualsiasi documento di riconoscimento
1970-78.txt29072907consorzio unicamente il compito della distribuzione primaria delle marche e , se è vero che ciò può dar luogo ariscossioneanticipata del tributo , non si può dire che questo è garantito dal consorzio , perché le marche che risultassero
1970-95.txt906906, al pari delle altre del sistema , risponde alla immanente finalità di ovviare al pericolo di lunghe dilazioni nellariscossionedelle imposte , che deriverebbe dalla applicazione della legge ordinaria ( art . 591 c.p.c . ) con la possibilità
1970-95.txt10381038aspetti distintivi particolari : come nel caso in esame , caratterizzato dalla finalità di natura pubblicistica di agevolare la sollecitariscossionedei tributi erariali .
1971-107.txt906906contempo il fenomeno della evasione . sono tutte finalità che si connettono alla necessità della tutela dell interesse generale allariscossionedei tributi e che direttamente giustificano la norma impugnata .
1971-111.txt357357colpisce l inosservanza dell onere , non è sproporzionata al fine della protezione dell interesse statale all accertamento e allariscossionedell imposta di successione , che , essendo collegato all esigenza di copertura della spesa pubblica , attiene al regolare
1971-13.txt2424: 1 . la questione di costituzionalità dell art . 207 lettera a del sopracitato testo unico delle leggi sullariscossionedelle imposte dirette , viene proposta , con l ordinanza del pretore di nardò , sotto duplice profilo . si
1971-13.txt214214) risulta dettato , come spiega la relazione ministeriale , dalla finalità di salvaguardare i diritti dell erario , nellariscossionedei tributi , contro possibili frodi , facili ad attuarsi se all aggiudicazione , in precedente asta esattoriale di beni
1971-138.txt240240206 ( che approvava la convenzione fra l amministrazione finanziaria dello stato e l automobil club d italia per lariscossionedelle tasse automobilistiche ) , ritenne che l oggetto del giudizio dovesse esser considerato strettamente limitato alla titolarità del potere
1971-138.txt262262tasse automobilistiche ) , ritenne che l oggetto del giudizio dovesse esser considerato strettamente limitato alla titolarità del potere diriscossioneed espressamente fece salva la diversa questione concernente la spettanza del tributo . vero è che in quel giudizio la
1971-138.txt297297è che in quel giudizio la difesa dello stato contrastò l impugnativa della regione sostenendo in via principale che lariscossionespettava allo stato in quanto a questo spettavano le tasse riscosse : ma questa circostanza appare del tutto ininfluente ,
1971-138.txt308308impugnativa della regione sostenendo in via principale che la riscossione spettava allo stato in quanto a questo spettavano le tasseriscosse: ma questa circostanza appare del tutto ininfluente , giacché l enunciazione di una tesi difensiva non può esser ritenuta
1971-138.txt21162116, aveva considerato nell art . 3 di spettanza della regione tutti i tributi e tutte le entrate dello statoriscossein sicilia : se il legislatore statale , successivamente a quella legge regionale e nel disciplinare la stessa materia ,
1971-138.txt22912291deve essere pertanto respinto e si deve dichiarare che spettano allo stato e non alla regione siciliana le tasse automobilisticheriscossenel periodo 1 giugno 1947 31 dicembre 1965 per gli autoveicoli immatricolati in sicilia .
1971-143.txt311311dall art . 15 del r.d.l . n . 765 del 1926 riguarda la competenza ad autorizzare l applicazione eriscossionedelle speciali contribuzioni a favore delle stazioni di cura , soggiorno e turismo . in attuazione del decentramento dei servizi
1971-162.txt569569, facoltà al ministro per le finanze di affidare all automobile club d italia ( a.c.i . ) anche lariscossionedel canone di abbonamento all autoradio e della relativa tassa di concessione governativa . questa completa assimilazione alle tasse automobilistiche
1971-162.txt719719da far considerare l apparecchio radio come parte dell automezzo , con la conseguenza di assoggettare , ai fini dellariscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche . beninteso che ,
1971-162.txt782782categorie di apparecchi , ai fini fiscali . già nella imposizione di un canone distinto e nella diversa forma diriscossionepuò ravvisarsi una differenziazione tra la posizione del detentore di apparecchio a domicilio ed il detentore di apparecchio installato su
1971-210.txt806806contro prestazione di adeguata garanzia riconosciuta idonea dall amministrazione ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per lariscossionedel credito erariale . pertanto , anche sotto questo profilo , la censura di incostituzionalità risulta infondata . 3 .
1972-128.txt231231. ed invero , la norma impugnata , che vuol stabilire in quali casi l ufficio può procedere per lariscossionedell imposta di registro , indica alcune circostanze che possono avere un effetto dimostrativo senza voler dare ad esse effetto
1972-128.txt557557al giudice dovrebbero trovarsi in condizioni di perfetta uguaglianza , non appare giustificata dall interesse generale della pubblica amministrazione nellariscossionedei tributi contro ogni tentativo di evasione .
1972-144.txt18311831d imposta , ” rispondente a criteri di tecnica tributaria , basati sulla finalità di agevolare l accertamento e lariscossionedei tributi ” . ed è appena il caso di aggiungere che l imposizione dello sconto trova piena analogia in
1972-144.txt19371937la destinazione del provento ad enti pubblici , nonché la coattività della prestazione , che si concreta nel diritto allariscossionedell importo dello sconto da parte dell ente e che , sostanzialmente , si atteggia come un vero e proprio
1972-24.txt853853evidentemente , una eccezione della quale non è difficile identificare il fondamento razionale : il preminente interesse della finanza allariscossionedei tributi . sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.l . n . 510 del 1961 ,
1972-49.txt187187in materia finanziaria , stabilisce , all art . 2 , che alla regione spettano tutte le entrate tributarie erarialiriscossenel suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato , con apposite leggi ,
1972-49.txt432432, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perché lo stato possa farla propria , anche per la parteriscossanel territorio regionale . a tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il nuovo tributo è stato
1972-56.txt398398, comma primo , impugnato ai sensi del quale ” l imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie siriscuotein base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato ” che è dato desumere con precisione
1972-62.txt614614compatibili per l imposta sull entrata la conservazione della sua individualità e l attuazione di un sistema di liquidazione eriscossioneancorato alla registrazione del contratto ed a parametri che prescindono dall attuale ed effettiva verificazione dell entrata pattuita , ma
1972-62.txt13481348tenuto presente , e quand anche la situazione in oggetto potesse essere assimilata a quella generale per via della mancatariscossionedei canoni , che oggetto di valutazione è la norma in quanto prevede il ripetuto sistema di liquidazione ed esazione
1972-62.txt15051505la percezione anticipata , a sua volta , trova quella giustificazione nell esigenza di una mediazione tra l interesse ariscuoterel imposta di registro ( quale imposta di titolo ed in quanto comprensiva dell imposta sull entrata ) all atto
1972-92.txt466466rapporti giuridico economici , risponde a criteri di tecnica tributaria , basati sulla finalità di agevolare l accertamento e lariscossionedei tributi . a tale fine , quei rapporti , di fronte ai beneficiari del tributo , vengono considerati in
1972-94.txt372372, il citato d.p.r . n . 321 del 1971 ha demandato al ministero delle finanze l accertamento e lariscossionedelle ” risorse proprie ” delle comunità ( art . 1 ) e ha autorizzato il ministro per il tesoro
1972-94.txt524524della comunità economica europea ” , che ha avuto come conseguenza il versamento su tale capitolo anche dei tributi doganaliriscossiin sicilia , versamento del quale la regione si duole perché avrebbe determinato l invasione della sua sfera di competenza
1972-94.txt626626impartite ai dipendenti uffici le opportune istruzioni in ordine alle operazioni da eseguire per curare l esatto versamento dei proventiriscossie da riscuotere ai nuovi capitoli di entrata istituiti , nonché ai capitoli ai quali era stata apportata la modifica
1972-94.txt629629uffici le opportune istruzioni in ordine alle operazioni da eseguire per curare l esatto versamento dei proventi riscossi e dariscuotereai nuovi capitoli di entrata istituiti , nonché ai capitoli ai quali era stata apportata la modifica di denominazione .
1972-98.txt396396alla organizzazione diretta dello stato , pur se messi a disposizione della regione affinché se ne avvalga ai fini dellariscossionedelle quote di imposte ad essa spettanti , ecceda oltretutto dall ambito territoriale della regione stessa ; che , a
1972-98.txt555555territorio della regione al secondo ufficio ige di palermo , finisce per andare oltre quel che attiene alla fase diriscossionedel tributo , involgendo la stessa fase della imposizione , in ordine alla quale la regione difetta di competenza ,
1973-04.txt649649carattere pubblico e di interesse generale , collegate alle finalità proprie del procedimento di esecuzione fiscale , di assicurare lariscossionedelle imposte e di evitare possibili fraudolente collusioni . orbene , le suindicate sentenze affermano il principio che l art
1973-116.txt136136la regione chiede che lo stato le attribuisca la quota parte del gettito dell imposta predetta , che , sebbeneriscossafuori del territorio regionale , concerne prestazioni di servizi , le quali dovrebbero essere configurate quali fattispecie tributarie maturate nell
1973-116.txt550550di determinare i criteri del riparto del gettito di tributi erariali , attribuendo alla regione siciliana le entrate tributarie erarialiriscossein sicilia ( art . 2 ) nonché quelle , che , sebbene attinenti a fattispecie tributarie maturate in sicilia
1973-116.txt637637organizzazione degli uffici , determini modifiche nelle competenze di questi e , al caso , disciplini diversamente le modalità dellariscossione, ma è invece da escludersi quando , nell esercizio della sua potestà , lo stato medesimo abbia modificato i
1973-116.txt703703può concludere che nella specie non spetta alla regione siciliana la quota del gettito del tributo sulle utenze telefoniche ,riscossodallo stato in base alla precitata legge 6 dicembre 1965 , n . 1379 , recante modificazioni del precedente regime
1973-116.txt10021002denunzia , da farsi , peraltro , in forma unitaria e globale , e fissando il correlativo accertamento nonché lariscossionenel luogo stabilito per la denunzia stessa . dalla accennata disciplina discende che il tributo in contestazione non ha fonte
1973-116.txt10481048in fattispecie maturate nell ambito regionale , onde la esclusione di problemi circa la spettanza alla regione in riferimento allariscossionedi esso . 4 . né ha rilievo contrario il diritto di rivalsa riconosciuto alla società obbligata al pagamento dell
1973-132.txt244244non è giursdizionale ma amministrativa , l ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento amministrativo sui generis , caratteristico del procedimento diriscossionedelle imposte ed , in genere , delle entrate patrimoniali dello stato ( art . 1 e segg . r.d
1973-47.txt21902190siano stati attribuiti alle regioni , in tutto o in parte tali tributi nonostante che gli stessi fossero dovuti eriscossiper concessioni governative ; così come non dovrebbero ammettersi quali tributi propri delle regioni , tasse sulle concessioni regionali applicate
1973-47.txt27042704per uso di caccia erano e sono rimaste di competenza dello stato e le tasse e sopratasse , dovute eriscosseper tali licenze , erano e sono di spettanza dello stato ; ed il d.p.r . citato , in particolare
1973-47.txt28152815dei 13 18 settembre 1972 spettavano allo stato e non alla regione toscana le tasse e le sopratasse dovute eriscossesulle licenze di porto d armi per uso di caccia . e del pari vanno dichiarate non fondate le questioni
1973-71.txt189189, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erariali , dirette e indirette ,riscossenell ambito del suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate dallo stesso articolo specificate . in particolare , si
1973-71.txt353353sede centrale fuori del territorio regionale , sia assoggettata al regime di abbonamento , con pagamento ( e quindi conriscossionenel luogo ove trovasi la detta sede centrale ) di canoni ragguagliati , in base a denunzia , a determinati
1973-71.txt11221122alla normativa testé ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla regione e non allo stato , in quantoriscuotibilenel territorio della prima , si è voluto , con le disposizioni di attuazione , chiarire che , nel caso
1973-71.txt12261226di razionale organizzazione degli uffici , determinare modificazioni delle competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalità dellariscossione. ma , ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi , alla regione
1973-71.txt12621262singoli tributi , alla regione deve essere garantita l attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza , ancorché lariscossioneavvenga fuori del suo territorio . 6 . facendo applicazione alla controversia in esame di quanto fin qui si è
1973-71.txt14251425a questi ultimi non è e non era prevista dalla legge dello stato ai fini della determinazione del luogo dellariscossionenel territorio della regione . si può aggiungere che questa conclusione trova ulteriore conforto nel già ricordato art . 7
1973-81.txt8888del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , i quali le attribuirebbero sia le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , sia le entrate relative a fattispecie maturate nell ambito regionale , che affluiscono per
1973-81.txt2672672 , secondo la quale alla regione spettano ( salvo alcune eccezioni qui non rilevanti ) tutte le entrate tributarieriscossenel suo territorio ; e ciò nel senso che l affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio
1973-81.txt380380dall art . 36 dello statuto , non avrebbe potuto modificare . non si tratta infatti di entrate la cuiriscossioneavrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per ” esigenze amministrative ” affluiscono ad
1973-81.txt729729sede in altra parte del territorio nazionale , non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che ,riscossie ritenuti da enti non aventi sede nella regione , siano di spettanza di questa ultima .
1974-141.txt5656n . 3270 , nella parte in cui detta norma , disponendo a favore dello stato il privilegio per lariscossionedell imposta sui beni mobili ed immobili cui il tributo si riferisce , ha omesso di indicare il termine entro
1974-141.txt125125art . 97 del r.d . 30 dicembre 1923 , n . 3269 , sul privilegio dello stato per lariscossionedell imposta di registro , la cui azione si estingue nel termine stabilito dalla legge per domandare il pagamento della
1974-141.txt358358, n . 217 il quale nei suoi due commi testualmente disponeva : ” lo stato avrà privilegio per lariscossionedelle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile . l azione si
1974-141.txt578578più nella nuova disciplina delle due imposte in esame recentemente adottata dal legislatore . in questa , anzi , lariscossionecoattiva e il privilegio dei due tributi hanno avuto identico trattamento essendosi , appunto , disposto che il privilegio si
1974-141.txt933933cui non dispone analogamente a quanto stabilito per l imposta di registro che il privilegio spettante allo stato per lariscossionedell imposta di successione si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo
1974-154.txt258258interesse generale all esercizio della straordinaria clemenza l interesse della pubblica finanza alla soddisfazione della pretesa tributaria con la immediatariscossione. questa corte ha già avuto occasione di rilevare al riguardo che ” tale costante orientamento legislativo non può essere
1974-154.txt14021402responsabilità dell imputato . d altra parte , il principio della irrepetibilità dell imposta , di cui siasi verificata lariscossionenei modi e termini prescritti dalla legge , è oggetto di larga applicazione nel vigente diritto tributario , non soltanto
1974-162.txt220220entro i 20 giorni successivi a quest ultima data ( art . 28 ) : b ) la sospensione dellariscossione, fino al 30 giugno 1973 , di imposte dirette , salvo successivo conguaglio a sospensione cessata ( artt .
1974-162.txt491491, invece , farlo limitatamente alla regione siciliana , provocando una decurtazione delle entrate regionali ed incidendo nella materia dellariscossione, attribuita alla competenza della regione . così chiaritine i termini , entrambi i ricorsi risultano infondati . va osservato
1974-162.txt619619dello statuto e dell art . 2 delle norme di attuazione spettano alla regione quasi tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio e tale riscossione ( art . 8 delle norme di attuazione ) è affidata alla
1974-162.txt627627norme di attuazione spettano alla regione quasi tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell ambito del suo territorio e taleriscossione( art . 8 delle norme di attuazione ) è affidata alla regione , tuttavia come risulta dal primo comma
1974-162.txt712712potestà legislativa dello stato in materia tributaria , anche se esercitata limitatamente al territorio siciliano e per tributi la cuiriscossionecompete alla regione , salvo il divieto di operare un sostanziale ed ingiustificato svuotamento dei diritti ad essa attribuiti dall
1974-162.txt908908casi di pubbliche calamità e non incidono , quindi , su alcuna competenza regionale ; b ) la sospensione dellariscossione, preveduta dall art . 27 , rientra ugualmente tra i provvedimenti di emergenza , di esclusiva competenza statale ,
1974-162.txt962962regione in maniera sostanziale , in quanto gli artt . 31 e 32 prevedono gli opportuni conguagli alla ripresa dellariscossione; c ) gli sgravi preveduti dagli artt . 29 e 30 trovano fondamento nel principio generale che presupposto dell
1974-162.txt10651065d imposizione e di accertamento , con la relativa disciplina . va osservato a questo punto che la fase diriscossione, riservata alla regione , comincia soltanto dopo la formazione e la approvazione del ruolo , che è atto statale
1974-164.txt120120fiscale non sia sminuita nemmeno dalla speranza di mutamenti di legislazione , appare ispirata alla tutela dell interesse primario allariscossionedei tributi ( art . 53 cost . ) , che , come riconosciuto più volte da questa corte ,
1974-175.txt33243324si erano verificate per effetto di tale interpretazione e per il conseguente impedimento opposto all amministrazione finanziaria di esigere lariscossionedelle imposte indirette dalle imprese di cui al citato art . 15 , conseguenze denunciate ufficialmente in parlamento e risultanti
1974-272.txt287287licenza è subordinata al previo pagamento della tassa annuale di concessione governativa : la norma impugnata appare legittima perché lariscossionedei tributi risponde ad un esigenza che ha trovato una particolare tutela nell art . 53 della costituzione , e
1974-298.txt1111considerato in diritto : 1 . la nuova normativa sullariscossionedelle imposte sui redditi prevista dal d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 emanato in base alla legge
1974-298.txt5353ottobre 1971 , n . 825 , contenente delega per la riforma tributaria , prevede tre diversi sistemi per lariscossionedelle imposte : con ritenuta diretta ; con versamenti diretti del contribuente all esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale
1974-298.txt8484del contribuente all esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato ; con iscrizione nei ruoli . riguardo allariscossionemediante versamenti diretti , prevista per le imposte indicate nell art . 3 , è stata altresì dettata la regola
1974-298.txt152152la ricorrente regione siciliana ha chiesto declaratoria d incostituzionalità sul rilievo che esso importerebbe la lesione del suo potere diriscossionedella imposta gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti industriali operanti in sicilia , ancorché la
1974-298.txt388388imposte che hanno sostituito . correlativamente il legislatore delegato ha anche modificato e differentemente disciplinato i sistemi di accertamento eriscossionedelle nuove imposte ( dd.pp.rr . 29 settembre 1973 , nn . 600 , 602 e 603 ) . ora
1974-298.txt56156126 d.p.r . n . 598 stesso anno ) è evidente che non poteva sopravvivere il preesistente sistema della suariscossionemediante ruoli . strutturalmente diversa è ora l imposta sul reddito delle persone giuridiche , presupposto della quale è il
1974-298.txt598598della quale è il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte , come pure , diversa è la procedura diriscossionemediante versamento diretto alla esattoria per questa introdotta con d.p.r . n . 602 del 1973 . ciò è sufficiente
1974-298.txt696696statuto e 7 delle norme di attuazione e riguardando l art . 5 del d.p.r . n . 602 lariscossionemediante versamento diretto di nuove imposte tra le quali quella sul reddito delle persone giuridiche è da escludere che tale
1974-298.txt724724le quali quella sul reddito delle persone giuridiche è da escludere che tale norma sia lesiva di un potere diriscossioneregionale non più operante perché afferente a fattispecie tributaria soppressa . certo non può la corte disconoscere che il nuovo
1974-298.txt938938. 602 del 1973 , d altronde , con l enunciare in via generale un diverso principio in tema diriscossionedi alcune imposte istituite nel nuovo sistema fiscale , non anticipa né pregiudica in alcun modo le soluzioni che ,
1974-299.txt5454norme relative al coordinamento delle entrate tributarie della regione con la nuova disciplina delle imposte sul reddito e della relativariscossione” sono state date disposizioni in materia di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente . dopo
1974-299.txt702702del 1973 , oggetto di autonomo ricorso con cui la regione ha denunciato la lesione del potere statutariamente riconosciutole diriscuoterel imposta di ricchezza mobile gravante sulla quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti operanti in sicilia ,
1974-299.txt797797del suo territorio . anche per tali imposte la difesa della regione ha lamentato la lesione del suo potere diriscossionediretta giacché , a seguito della sopravvenuta modifica del sistema della loro riscossione , il versamento delle ritenute sui redditi
1974-299.txt810810lamentato la lesione del suo potere di riscossione diretta giacché , a seguito della sopravvenuta modifica del sistema della lororiscossione, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro viene ora eseguito dal sostituto d imposta all esattoria in cui
1974-299.txt843843dal sostituto d imposta all esattoria in cui l impresa ha la sede centrale , mentre per il passato lariscossionemediante iscrizione a ruolo spettava agli organi regionali . anche questa doglianza non è fondata . anzitutto va precisato che
1974-299.txt10281028per effetto dell entrata in vigore della riforma tributaria , con l ovvia conseguenza che il preesistente sistema della suariscossionemediante iscrizione a ruolo è venuto correlativamente a cessare . in luogo di tale tributo è stata istituita nel nuovo
1974-299.txt14011401peraltro della disciplina dettata dal d.p.r . n . 602 del 1973 in tema di versamenti diretti e relativi terminiriscossotali entrate , dovrà immediatamente trasmettere il relativo importo alla regione , onde evitare che questa abbia a subire pregiudizio
1974-67.txt748748in altri casi , il principio della esecutorietà dell atto amministrativo . la legge speciale , che assicura la sollecitariscossionedelle imposte , dà luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse , costituzionalmente riconosciuto , di garantire
1974-67.txt10101010. pertanto , riconosciuta la legittimità del suddetto principio sempre sul presupposto della particolare garanzia costituzionale dell interesse alla rapidariscossionedelle imposte non ha valore il rilievo che l azione risarcitoria , differita nel tempo , non produce gli stessi
1975-130.txt6363art . 8 dello statuto speciale , che riserva alla regione sarda i 6 / 10 delle imposte di fabbricazioneriscossenel suo territorio , per effetto , rispettivamente , dell art . 3 del decreto legge n . 229 del
1975-14.txt6565legge delega 9 ottobre 1971 , n . 825 . con esso sono state dettate nuove disposizioni sui servizi diriscossionedelle imposte ed in particolare , per quanto concerne gli aggi di riscossione , in ottemperanza ai criteri direttivi fissati
1975-14.txt7878state dettate nuove disposizioni sui servizi di riscossione delle imposte ed in particolare , per quanto concerne gli aggi diriscossione, in ottemperanza ai criteri direttivi fissati dall art . 10 punto 10 della legge di delega , che enunciano
1975-14.txt123123” incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli tributi ” , è stato disposto che ” per leriscossionieffettuate sia mediante versamenti diretti , sia mediante ruoli l esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti
1975-14.txt558558misura considerevolmente diversa da luogo a luogo come conseguenza della diversità delle condizioni alle quali veniva concesso l appalto dellariscossionedelle imposte dirette , dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l
1975-14.txt642642chiamandoli a sopportare in egual misura , a parità di imposte da pagare , il costo del pubblico servizio diriscossione. il disposto dell art . 3 , comma primo , del d.p.r . n . 603 del 1973 ,
1975-14.txt828828l aggio . d altro canto se per realizzare la parità di trattamento dei contribuenti in ordine al costo diriscossionedelle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il territorio dello stato è evidente che
1975-14.txt865865stato è evidente che ciò non poteva non comportare la conseguenza che , nelle zone in cui il costo diriscossioneera più oneroso , dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi la differenza fra l aggio medio conglobato
1975-14.txt939939competenze spettanti alla regione , nella specifica materia . la norma dispone unicamente in tema di costo del servizio diriscossionedelle imposte ma non modifica il regime di appartenenza dei tributi erariali statutariamente riconosciuti alla sicilia sicché non ricorre nel
1975-157.txt133133di tributi e compartecipazioni soppressi in attuazione della riforma tributaria , va fatta calcolando solo il gettito dei tributi erarialiriscossinel territorio dello stato , con esclusione del gettito dei tributi attribuiti alla regione in base allo statuto ed alle
1975-157.txt422422vincoli di corrispondere agli enti locali i contributi sostitutivi di importi che spettavano loro in base alle precedenti disposizioni perriscossionedi tributi , contributi e compartecipazioni a tributi erariali attualmente soppressi . chiede altresì l annullamento della circolare impugnata .
1975-157.txt839839, i commerci , le arti , le professioni , competeva annualmente una quota del provento complessivo netto dell igeriscossanel terzo esercizio precedente quello in cui la quota stessa veniva ripartita con ulteriore quota a favore dei comuni montani
1975-157.txt874874quota a favore dei comuni montani o situati in piccole isole . dato che l ige percetta in sicilia erariscossadalla regione , quest ultima provvedeva a effettuare i versamenti delle relative somme agli enti locali quale anticipo sulle quote
1975-157.txt986986provento complessivo dell imposta generale sull entrata di spettanza della regione ai sensi dell art . 36 dello statuto ,riscossonell esercizio finanziario precedente ed accreditato allo stato . questo contributo era ripartito dalla regione per conto dello stato fra
1976-166.txt460460del d.p.r . 23 dicembre 1974 , n . 687 , provvedono gli uffici competenti , utilizzando i fondi dellariscossione; e che , ai fini della formazione delle giacenze occorrenti per l effettuazione dei rimborsi medesimi , è autorizzata
1976-166.txt489489delle giacenze occorrenti per l effettuazione dei rimborsi medesimi , è autorizzata dilazione per il versamento all erario dell impostariscossa. è previsto , altresì , che ai rimborsi possa in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio
1976-166.txt536536all esecuzione dei rimborsi , le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all erario dell impostariscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa , vengano stabiliti con decreto del ministro per le finanze
1976-166.txt961961di unitarietà del sistema , in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo , ai cespiti colpiti , alle modalità diriscossione; al qual fine si richiede , appunto , che siano osservati ( oltre , ovviamente , le leggi costituzionali
1976-166.txt14561456in grado di provvedervi con sollecitudine . il precedente congegno , facendo affluire al bilancio in entrata tutte le sommeriscossee defluire in uscita le somme erogate per i rimborsi , era la precipua causa dei ritardi per la insufficienza
1976-166.txt15171517stanziamenti di bilancio è previsto solo in via eventuale e sussidiaria , nella ipotesi , cioè , che le sommeriscossesiano insufficienti alla bisogna . tale il nuovo congegno , che il legislatore delegato , in adempimento di specifico mandato
1976-166.txt160616062 delle norme di attuazione , a tenore del quale spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali “riscosse” nell ambito del suo territorio ; ed invero , il termine usato non può intendersi genericamente riferito alle somme
1976-166.txt16521652, ma a quelle che abbiano superato la fase del definitivo accertamento , che logicamente precede e prepara quella dellariscossionenel normale procedimento di acquisizione dell entrata . nella specie , dunque , affluisce in entrata al bilancio della regione
1976-166.txt19981998all esecuzione dei rimborsi , le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all erario dell impostariscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa . la regione assume che in tal guisa viene vulnerata
1976-166.txt20252025presentazione della contabilità amministrativa . la regione assume che in tal guisa viene vulnerata la sua competenza in materia diriscossionedelle proprie entrate , e vengono obliterate le connesse potestà esecutive ed amministrative . ben vero che al potere normativo
1976-166.txt21292129con il soddisfare alla preminente esigenza di unitarietà del sistema , anche per ciò che ha riguardo alle modalità diriscossione, versamento e contabilizzazione , abbia con ciò stesso violato i richiamati precetti statutari , o siasi posta in conflitto
1976-166.txt27122712del territorio della regione siciliana , facendosi quindi obbligo agli uffici iva della sicilia di continuare a versare le sommeriscossea titolo d imposta sul valore aggiunto , in conto entrata della regione ( art . 1 ) , e
1976-179.txt20342034in rettifica o di ufficio del reddito complessivo , comprensivo di redditi della moglie , ” costituiscono titolo per lariscossionedell imposta anche nei confronti della moglie ” , e che ” entro sessanta giorni dalla notifica dell avviso di
1976-198.txt518518anche se la distinta considerazione dei due momenti o profili della registrazione della sentenza ( e quindi dell imposizione eriscossionedel tributo di registro ) e dell accertamento della nullità originaria di quell atto o della riforma dello stesso (
1976-200.txt13011301del contrario e si salvaguardi , quindi , accanto all esigenza indiscutibile di garantire l interesse della pubblica finanza allariscossionedelle imposte , il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto dei contribuente alla prova della effettività del reddito soggetto all imposizione
1976-219.txt5454la calabria ) , istitutiva di un addizionale delle imposte ordinarie , sovrimposte e contributi erariali , comunali e provincialiriscuotibiliper ruoli esattoriali , violi gli artt . 3 e 53 della costituzione , relativamente all imposta sulle società ,
1976-219.txt312312che il debito fosse stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa data . 4 . nel sistema diriscossionein atto durante la vigenza della norma denunziata , l iscrizione delle imposte dirette nei ruoli era la regola ,
1976-219.txt427427che trova la sua ratio nell organizzazione tecnico contabile del soggetto d imposta , cui fa riscontro una più rapidariscossionedel tributo non può derivare che la disposizione denunziata violi le invocate norme di raffronto . 6 . è da
1976-219.txt477477( che va tenuto presente anche nei confronti delle posizioni di tutti quegli altri contribuenti di imposte dirette la cuiriscossionedoveva , secondo la regola anzidetta , avvenire soltanto in base ai ruoli ) , non essendo consentito al legislatore
1976-32.txt500500art . 53 della costituzione , posto a tutela come la corte ha più volte affermato dell interesse generale allariscossionedei tributi siccome interesse particolarmente differenziato che , attenendo al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità ,
1977-163.txt192192, n . 13 e 27 giugno 1968 , n . 804 , negli scambi intracomunitari è vietata ” lariscossionedi qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ” , e che la corte di giustizia delle comunità europee
1977-163.txt10231023n . 13 e 14 del 1964 dichiara ” incompatibile ” con l applicazione delle disposizioni regolamentari comunitarie ” lariscossionedi qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ” , sia negli scambi tra gli stati membri , tanto
1977-163.txt10781078l art . 22 dei successivi regolamenti n . 804 e 805 del 1968 conferma il ” divieto ” diriscossionedi qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari , divieto tenuto fermo anche per gli scambi
1977-163.txt12521252disposizioni dei regolamenti n . 14 / 1964 e 805 / 1968 relativi al settore delle carni bovine , lariscossionealla frontiera dei diritti fissi di visita sanitaria , comprensivi anche delle eventuali operazioni diagnostiche o ricerche di laboratorio .
1977-163.txt13841384, nei rapporti fra stati membri , dazi doganali e tasse di effetto equivalente ” si riferisce a qualsiasi onereriscossoin occasione o in ragione dell importazione , il quale , colpendo specificamente le merci importate , e non invece
1977-163.txt14551455la corte ha stabilito in diritto che ” vanno considerati tasse di effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniaririscossi, per ragioni di controllo sanitario , al momento del passaggio della frontiera , qualora tali oneri siano determinati secondo
1977-163.txt16281628quantità delle merci importate e non al loro valore ” , e che ” sulla valutazione degli effetti prodotti dallariscossionedi un tributo del genere sulla libera circolazione delle merci non influisce neppure la circostanza ch esso sia proporzionato alle
1977-163.txt18621862principio che ” la nozione di tassa d effetto equivalente ai dazi doganali all importazione nella comunità comprende qualsiasi tassariscossaall atto o a causa dell importazione e che , colpendo specificamente una merce importata a differenza dalla merce comunitaria
1977-163.txt21262126stato anzitutto sostenuto che la corte di giustizia delle comunità avrebbe recentemente modificato la propria giurisprudenza circa il divieto diriscossionedei diritti di controllo sanitario , secondo quanto risulterebbe da due sentenze del 25 gennaio 1977 ( in causa n
1977-163.txt22042204asserita evoluzione giurisprudenziale . infatti , con la prima sentenza la corte ha deciso che soltanto ” gli oneri pecuniaririscossiin ragione di controlli sanitari imposti da una norma comunitaria , ( direttiva del consiglio c.e.e . 26 giugno 1964
1977-163.txt23202320un altro stato membro , costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa , e qualsiasi onere pecuniarioriscossoin ragione di siffatto controllo è , per tale motivo , incompatibile con il diritto comunitario ” . con la
1977-163.txt23752375paesi bassi a norma dell art . 169 del trattato c.e.e . per violazione degli obblighi comunitari , dipendente dallariscossionedi diritti per ispezione fitosanitaria delle piante e di prodotti d origine vegetale esportati in altri stati membri , la
1977-163.txt26222622trattato di roma , nel fine di stabilire se in base a detta direttiva possa o non ritenersi legittima lariscossioneda parte della nostra amministrazione finanziaria ” di somme corrispondenti al costo effettivo dei controlli sanitari eseguiti su prodotti importati
1977-163.txt36673667caratteristiche e modalità di applicazione di quei diritti fissi , il palese ed incontestabile contrasto con il tassativo divieto diriscossionedi qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale , disposto dai regolamenti comunitari sopraindicati . è forse superfluo avvertire
1978-03.txt411411stato non escludono in alcun modo la spettanza alla regione del tributo , ma concernono esclusivamente le modalità della suariscossione, senza con ciò attentare al potere regionale di riscossione diretta . il disposto dell art . 3 , ultimo
1978-03.txt421421del tributo , ma concernono esclusivamente le modalità della sua riscossione , senza con ciò attentare al potere regionale diriscossionediretta . il disposto dell art . 3 , ultimo comma , lett . b ) , del d.p.r .
1978-04.txt362362l attuazione del disposto dell art . 17 della legge n . 576 del 1975 disciplinavano unicamente le modalità diriscossionedell imposta , materia di competenza statale , e che comunque la regione non avrebbe potuto annullare o modificare tali
1978-06.txt544544siano intervenute modifiche legislative l efficacia di prevenzione generale delle disposizioni penali poste a tutela dell interesse dello stato allariscossionedei tributi . l ultrattività delle leggi penali tributarie , come completamento della ultrattività delle leggi tributarie stesse , tende
1979-101.txt6060relazione al presunto contrasto con l art . 24 della costituzione , la legittimità costituzionale della disciplina delle modalità diriscossionedel contributo preteso dall e.n.c.c . , con riguardo a tutti i prodotti cartotecnici importati dall estero . tale disciplina
1979-101.txt185185confronti ; inoltre , il visto di esecutorietà dell intendente di finanza , prescritto perché il ruolo sia posto inriscossione, si atteggerebbe come controllo di mera legittimità e non di merito , e non gioverebbe ad accertare la fondatezza
1979-101.txt505505i contributi , o li abbiano versati in misura inferiore , l ente ( l e.n.c.c . ) provvederà allariscossionedei contributi stessi con i mezzi indicati nell art . 16 del d.m . 3 luglio 1940 ” . l
1979-101.txt734734conseguenza in altra sfera da quella riservata alla legge medesima . il che spiega perché le modalità di applicazione eriscossionedel contributo anzidetto siano state anche in prosieguo disciplinate , non con il mezzo tecnico della legge formale , ma
1979-101.txt775775sempre con quello del decreto ministeriale : precisamente , con il d.m . 26 giugno 1976 ” regolamento per leriscossionie l applicazione del contributo dovuto all ente nazionale per la cellulosa e per la carta ” il cui art
1979-101.txt973973. dall altro , il visto di esecutorietà in essa previsto si applica indistintamente a tutte le imposte che siriscuotonomediante ruoli : non solamente , dunque , ai contributi di cui si discute , ma ad ogni diverso tributo
1979-101.txt10131013tributo , e così anche ai tributi , riguardo ai quali l ordinanza di rinvio assume che il sistema diriscossionesia perfettamente conforme ai precetti costituzionali .
1979-148.txt22432243, comma 2 , della legge n . 56 del 1973 della regione lombardia si dispone anche che gli introitiriscossidalla regione siano ridistribuiti tra i comitati provinciali della caccia ai quali è affidata la gestione della caccia controllata ,
1980-141.txt838838essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici , per i periodi di paga inriscossionein ciascun semestre , in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre , al mediocredito , il quale
1980-141.txt22642264semestre . non va del pari posto in dubbio che i creditori percepiscono gli interessi a scadenze successive alla mancatariscossionedelle somme costituenti oggetto dei maggiori corrispettivi che oscillano da un massimo di un anno e nove mesi a un
1980-141.txt40034003dovute per effetto delle disposizioni di cui all art . 2 decreto stesso , nonché a regolare le modalità diriscossione. non si esauriscono nella soppressione degli artt . 5 e 3 , sostituiti con la tecnica della legge di
1980-42.txt45084508il rilievo proposto dall avvocatura dello stato che non sussisterebbe ” una piena uniformità dei sistemi di accertamento e diriscossione” delle somme rispettivamente dovute dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti , quanto all imposta sul reddito delle persone
1980-42.txt46584658per il 1974 potessero ” essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 ” , in vista della successivariscossione” in quattro rate consecutive ” ( ed analogamente disponevano l art . 1 della legge n . 160 e
1980-54.txt19421942obbligazione tributaria con il versamento diretto in tesoreria . in fatto il legislatore si è riferito esclusivamente al momento dellariscossione, a partire dal 1967 , esponendosi così alle censure avanzate nell ordinanza del tribunale di roma . né è
1980-54.txt21602160quest ultima ( senza tener conto del periodo di tempo in ipotesi assai lungo intercorrente tra realizzazione del presupposto eriscossionedel tributo ) collega a questo secondo momento l imposizione dell addizionale e trascura così il carattere attuale , proprio
1980-80.txt422422del rapporto : mentre è chiaro , anche secondo sistema , che la iscrizione a ruolo ( per le imposteriscossemediante ruoli ) o la liquidazione erano poste in alternativa con il risultato di equipararle negli effetti estintivi rispetto al
1981-176.txt235235122 / 67 ; art . 13 del regolamento 123 / 67 ) che negli scambi intercomunitari è vietata lariscossionedi qualsiasi dazio doganale , o tassa di effetto equivalente . nell ordinanza di rinvio si osserva , altresì ,
1981-176.txt433433vigore dei regolamenti comunitari del 1967 ; sarebbero d altro canto costituzionalmente illegittime le altre , che hanno contemplato lariscossionedi tale diritto nel 1968 e nel 1970 , e così disatteso le previgenti norme comunitarie . diverso , e
1981-176.txt21772177. il giudice a quo osserva che , con ciò , nulla si dispone per la restituzione delle somme illegittimamenteriscossedall amministrazione , in applicazione del soppresso diritto . si assume dunque che la testé citata statuizione abrogatrice disponga soltanto
1981-176.txt36593659entrati in vigore prima della data in cui è stato emesso il provvedimento di remissione ) . il divieto dellariscossionedi qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente si trova espressamente sancito nell art . 11.2 di ciascuno di
1981-177.txt5757e 30 dicembre 1970 , n . 1239 . dette disposizioni prevedono il diritto di visita sanitaria , che siriscuote, ai confini dello stato , per l importazione ( od esportazione ) del bestiame , o dei prodotti ed
1981-177.txt11161116successivo atto confermano il divieto del dazio doganale che , in quel settore della normativa comunitaria , già precludeva lariscossionedel diritto di visita ( altrettanto deve dirsi del regolamento cee n . 805 del 27 giugno 1968 , per
1981-33.txt123123pendenza della controversia ” sotto l impulso di atti coattivi ” ; in altre parole , sotto la minaccia diriscossionecoattiva mediante esecuzione sui beni del contribuente stesso . come ha esattamente visto l avvocatura dello stato ( e come
1981-33.txt774774contribuenti che hanno già pagato le imposte suppletive quando gli uffici tributari si siano avvalsi della facoltà di procedere ariscossionecoattiva , nonostante la pendenza di opposizione . la questione non è fondata . non si può negare , in
1981-33.txt957957, se gli uffici tributari si siano avvalsi in modo pienamente legittimo dei poteri ad essi spettanti in tema diriscossionecoattiva . di fronte a pagamenti effettuati anteriormente in condizioni di regolarità formale , il legislatore ha preferito rinunciare anche
1982-185.txt404404si esercita sui conti dei tesorieri , dei ricevitori , dei cassieri e degli agenti in genere , incaricati diriscuotere, di pagare , di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di
1982-185.txt664664una parte di quei mezzi che poi , una volta acquisiti dall ente , formeranno oggetto , dal momento dellariscossione, della contabilità pubblica . consegue da ciò che la legge n . 825 del 1971 , affidando ad appositi
1982-26.txt337337dalle regolamentazioni come sopra modificate con decreto legge n . 12 del 1977 , nonché a regolare le modalità diriscossionee i relativi controlli e sanzioni , precisando altresì che , nel determinare la destinazione delle predette somme ” sarà
1982-63.txt7878, della legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono dalle attribuzioni del giudice tributario il potere di sospendere il procedimento diriscossionecoattiva fiscale . pertanto i conseguenti giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza . 2 . vanno anzitutto
1982-63.txt141141primo grado di padova si eccepisce che le norme denunciate non concernono la carenza del potere giudiziale di sospendere lariscossionecoattiva dell imposta sul valore aggiunto , la quale costituisce l oggetto del giudizio a quo . al riguardo osserva
1982-63.txt201201. 602 relativamente alle disposizioni degli artt . 15 , 39 e 54 , in quanto esso , concernendo lariscossionedelle imposte sul reddito , non è all evidenza applicabile alle imposte indirette , fra cui rientra quella sul valore
1982-63.txt290290tributo , e non invece , come avrebbe dovuto essere , l art . 62 , il quale disciplina lariscossionecoattiva . la rilevata inesattezza non può però importare l inammissibilità della proposta questione di costituzionalità giacché nell ordinanza risulta
1982-63.txt409409deduce l inammissibilità della prospettata questione perché il contribuente ha chiesto nel corso del giudizio la sospensione del procedimento diriscossionecoattiva richiamando l art . 700 cod . proc . civ . , mentre l istituto previsto da tale norma
1982-63.txt579579dell art . 40 d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 636 ) disporre la sospensione del procedimento diriscossionecoattiva dei tributi . ciò è stato ritenuto costantemente dalla giurisprudenza ordinaria sia prima della riforma tributaria di cui alla
1982-63.txt616616tributaria di cui alla l . 9 ottobre 1971 n . 825 sia dopo l attuazione della medesima . lariscossionedelle imposte dirette è regolata dal cit . d.p.r . 29 settembre 1973 n . 602 , il cui art
1982-63.txt705705che tale organo possa meglio di ogni altro valutare comparativamente la posizione del contribuente e l interesse dello stato allariscossionedei tributi , nel quadro dell andamento complessivo dell attività tributaria ; intuitivamente , contro il provvedimento ( discrezionale )
1982-63.txt794794coattiva agli artt . da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910 n . 639 sullariscossionedelle entrate patrimoniali dello stato : sono così inapplicabili in subiecta materia gli artt . 3 e 4 dello stesso
1982-63.txt835835testo unico , che consentono per le dette entrate patrimoniali la sospensione da parte del giudice adito del procedimento diriscossione, e tale inapplicabilità risulta ulteriormente ribadita dal cit . art . 31 ( cfr . , ad esempio ,
1982-63.txt10741074di sospensione da parte del giudice , la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie non rimane priva di effetti sullariscossionedel tributo . invero , per quanto concerne le imposte dirette , l art . 15 d.p.r . 29 settembre
1982-63.txt12851285l art . 54 d.p.r . 26 ottobre 1972 n . 634 cit . prevede che le imposte suppletive sonoriscossedopo la decisione della commissione centrale o della corte d appello , mentre la riscossione di quelle complementari avviene per
1982-63.txt13001300che le imposte suppletive sono riscosse dopo la decisione della commissione centrale o della corte d appello , mentre lariscossionedi quelle complementari avviene per metà dopo la decisione di primo grado e per l intera imposta dopo la decisione
1982-63.txt13301330di primo grado e per l intera imposta dopo la decisione di secondo grado ; le pene pecuniarie sono infineriscossedopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva . perfettamente eguale è la disciplina dell imposta sulle successioni e
1982-63.txt14211421esclude la sospensione ope iudicis , prevede però , nel caso di contestazione giudiziaria , un regime per cui lariscossionecoattiva dei tributi avviene in maniera graduale in relazione all andamento del procedimento tributario , sicché l esecutorietà risulta ope
1982-63.txt19981998alla quale l amministrazione finanziaria , se soccombente , è tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della sommariscossae non dovuta , sulla quale spettano gli interessi nella misura stabilita dalla l . 26 gennaio 1961 , n
1982-63.txt22492249è un obbligazione ex lege e l atto di accertamento nonché tutti gli altri atti che ineriscono al procedimento diriscossionecoattiva non costituiscono la fonte di essa , ma hanno l esclusiva funzione di condizionare l esazione del tributo .
1982-63.txt23762376, in via conseguenziale , nella pronuncia sulla legittimità degli atti posti in essere dall amministrazione finanziaria per provvedere allariscossionecoattiva dell imposta . la cognizione del giudice tributario , ed egualmente quella della corte d appello ex art .
1982-63.txt26372637di un principio che regola sul piano sostanziale la legittimità della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo dellariscossionedei tributi , che è del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto . 9 . non è superfluo
1982-96.txt55605560, hanno la facoltà di istituire aliquote medie , finché si valgano del sistema dell imposta cumulativa a cascata perriscuoterel imposta sull entrata : nel qual caso è riconosciuta pur nel quadro di un integrazione sovranazionale la necessaria e
1983-103.txt23232323a garantire la certezza dei rapporti giuridici e , in materia tributaria , anche a tutelare l interesse generale allariscossionedei tributi contro ogni tentativo di evasione ; e rientra nella discrezionalità del legislatore il cui apprezzamento , ove non
1983-239.txt33203320eventualità , quali : la perdita dell immobile per cataclisma o del terreno per destinazione a verde pubblico successivamente allariscossionedell imposta per decorso del decennio ; il regime vincolistico cui l immobile sia assoggettato o il suo degrado per
1983-239.txt45534553verrebbe tenuto conto della ” differenza fra le situazioni rispettivamente incise ( una situazione patrimoniale statica ed una situazione diriscossioneoccasionata da un trasferimento ) ” . senonché , si è appena osservato che tale differenza nei criteri di valutazione
1983-262.txt561561stato quello della semplificazione del metodo di prelievo , in maniera da ridurre il troppo elevato costo del sistema diriscossionedelle imposte . in questa logica va vista l unificazione delle procedure di accertamento dei tributi , di cui appositamente
1983-262.txt631631ogni duplicazione di accertamento che non appaia necessaria , e che pertanto potrebbe conseguire il risultato di ritardare ingiustificatamente lariscossione, specie tenendo conto della lentezza e dell imperfezione funzionale degli uffici fiscali . è a questo criterio , non
1983-266.txt5151legittimità costituzionale dell art . 3 legge 12 novembre 1976 , n . 751 ( norme per la determinazione eriscossionedelle imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti ed altre disposizioni in materia tributaria )
1983-76.txt17681768, che ne risultano immediatamente influenzati ; ciò allo scopo di consentire la definizione di tali rapporti tributari e lariscossionedelle imposte dovute dai coniugi , alla stregua delle statuizioni della corte ” . nel disporre il separato accertamento dei
1983-76.txt19901990mesi dalla sentenza con l espresso intento di adeguarsi alle sue statuizioni e in un ambito circoscritto alla determinazione eriscossionedelle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti , non ha trovato eco la raccomandazione rivoltagli
1984-226.txt13041304portata economica dell affare , nel venditore , che dispone del bene , che ne è oggetto , e neriscuoteil prezzo . sotto l aspetto , pur enucleabile dalla censura sub c ) , del dubbio circa la razionalità
1984-239.txt369369, la formazione della matricola dei contribuenti . il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal prefetto ; e lariscossionedei contributi fissati nel ruolo ha luogo ” con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle
1984-239.txt388388la riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo ” con le forme e con i privilegi stabiliti per lariscossionedelle tasse comunali ” . contro la determinazione dell imponibile fatta dalla giunta , il contribuente può presentare ricorso al
1984-39.txt15371537art . 1 lett . g , dove è anche precisato che la quota fissa dovuta si riferisce all impostariscossanel territorio della regione : col che il legislatore mostra di voler superare anche le obiezioni concernenti l asserito valore
1984-39.txt17841784toccando la sfera di competenza della regione . altrettanto dicasi per quanto concerne i servizi relativi all accertamento e allariscossionedei tributi istituiti dalla regione ( servizi disimpegnati dallo stato ) , le cui modalità di esecuzione devono essere determinate
1984-39.txt26832683il legislatore è stato ovviamente mosso da intenti sostanziali . una volta che , attraverso la compartecipazione ai tributi erarialiriscossinella regione , lo stato ne finanzia la parte essenziale delle entrate , ogni problema afferente alle fonti di queste
1985-109.txt13731373, la quale le giustificava con le difficoltà finanziarie nelle quali era venuta a trovarsi a causa del ritardo nellariscossionedei suoi crediti . questa essendo la situazione sottoposta all esame della commissione rimettente , non aveva alcuna rilevanza imputare
1985-113.txt804804. 177 del trattato , di alcune questioni pregiudiziali in ordine ai principi che valgono per il rimborso di tributiriscossiin violazione del divieto del dazio doganale . la causa di merito verteva non diversamente , appunto , dalle controversie
1985-113.txt992992generali concernenti la ripetizione dell indebito , subordini alla prova della mancata traslazione su altri soggetti il rimborso di dirittiriscossiin difformità dalle prescrizioni del diritto comunitario e non sottoponga , invece , alla medesima condizione il rimborso delle tasse
1985-113.txt10481048quale , la legge nazionale , configurata come nel quesito sub a ) , condiziona il rimborso dei tributi indebitamenteriscossirenda praticamente impossibile l esercizio dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare . ora , il diritto
1985-113.txt11991199prova da fornire , come l esclusione di qualsiasi prova non documentale . ” una volta stabilita l incompatibilità dellariscossionecon il diritto comunitario ” ha soggiunto la corte di giustizia ” il giudice deve essere libero di valutare se
1985-113.txt13041304discriminazione per aver contemplato la traslazione ad altri soggetti come causa estintiva della ripetizione di tutti indistintamente gli oneri fiscaliriscossiindebitamente dall amministrazione . 4 . detto ciò , occorre vedere se le testé richiamate statuizioni della corte comunitaria ,
1985-113.txt17761776per quanto qui interessa , compiutamente formulato , pronunciandosi con puntuale riferimento alla traslazione su altri soggetti dell onere indebitamenteriscossoe alla disciplina della relativa prova . le statuizioni da essa poste in proposito non sono , come vorrebbe l
1985-147.txt179179sia la ” disciplina dell imposta di registro ” . ed invero , per quanto riguarda l accertamento , lariscossionee la restituzione delle imposte , siano ipotecarie , siano catastali , il d.p.r . n . 635 , statuendo
1985-219.txt106106il rimborso di somme versate dagli attori per assolvere all imposta di conguaglio , che l amministrazione doganale avrebbe indebitamenteriscossocon riguardo all importazione di acquaviti estere cognac , armagnac , brandy dalla francia , dalla germania occidentale e dalla
1985-229.txt100100la quale , secondo il successivo art . 8 , è accertata a cura degli uffici delle imposte ed èriscossamediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( concernente la riscossione
1985-229.txt120120riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( concernente lariscossionedelle imposte dirette ) valgono esclusivamente le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo annuale d imposta (
1985-229.txt266266stessa si pone in contrasto con gli indicati precetti costituzionali in quanto : a ) consente l imposizione e lariscossionedi un tributo senza la corrispondente capacità contributiva ( art . 53 cost . ) ; b ) determina una
1985-229.txt10971097la retrattabilità , in sede amministrativa e di gestione del ruolo , dell accertamento catastale , con la esclusione dellariscossionecoattiva anticipata del credito d imposta , riscossione connessa all esecutorietà del ruolo secondo gli artt . 45 e 23
1985-229.txt11051105gestione del ruolo , dell accertamento catastale , con la esclusione della riscossione coattiva anticipata del credito d imposta ,riscossioneconnessa all esecutorietà del ruolo secondo gli artt . 45 e 23 dello stesso d.p.r . n . 602 del
1985-313.txt576576che l obbligazione tributaria è una obbligazione ex lege ; che l accertamento e tutti gli atti del procedimento diriscossionesono in funzione della realizzazione dell esazione del tributo ; che il ricorso del contribuente ai giudici tributari ed ordinari
1985-313.txt663663ed , in via conseguenziale , alla pronuncia di legittimità degli atti posti in essere dallo stesso per provvedere allariscossionecoattiva dell imposta . 4 ) i surrichiamati principi determinano anche l infondatezza dell altra questione sollevata dalla commissione tributaria
1985-313.txt839839all amministrazione finanziaria , in caso di mancato pagamento del tributo , la possibilità di azionare la procedura per lariscossionecoattiva del credito . inoltre , oltre alla mancanza di tipicità , l atto de quo è di natura eccezionale
1985-67.txt11461146, u.c . , r.d . 17 ottobre 1922 , n . 1401 ( testo unico delle leggi per lariscossionedelle imposte dirette ) , in quanto tale norma disponeva la solidarietà passiva tributaria fra i coeredi solo nel caso
1985-67.txt12431243significato limitativo voluto dall ordinanza , ma importa soltanto che la disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione oriscossionedel credito tributario , la quale avveniva appunto , per le imposte in discorso , con tale modalità . d
1985-67.txt12901290con la disposizione delegante sono di particolare latitudine nel comprendere e nel regolare , oltre alla fase della realizzazione oriscossione, anche quella , anteriore , dell accertamento del tributo e dei suoi presupposti ( cfr . il secondo dei
1986-167.txt221221gli effetti della decisione sul merito , il pretore ha contestualmente sospeso , per le parti in causa , lariscossionedei contributi . sicché nei limiti processuali prefissati al remittente ex art . 700 cod . proc . civ .
1986-167.txt845845concerto con i titolari del tesoro e della sanità . ancora , con l art . 76 gli adempimenti diriscossionerestavano affidati agli enti mutualistici ( sebbene in liquidazione ) per le contribuzioni riferite agli anni 1979 e precedenti ;
1986-167.txt32323232intento normativo di cui è premessa l art . 76 della legge n . 833 , le migliori modalità diriscossionecontributiva ( cfr . circ . inps 13 novembre 1981 , n . 418 ) con la conferente , derivata
1986-167.txt33033303che la gradualità medesima , assunta in apice come transitoria nel sistema , anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelleriscossionidella accennata bipolarità di gestione , debba protrarsi indefinitivamente . il processo di adeguamento che , a seguito della ordinanza
1986-178.txt2699269912,5 per cento . la ritenuta va commisurata alla differenza tra l ammontare del capitale corrisposto e quello dei premiriscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci
1986-271.txt24922492dato che la potestà normativa tributaria ha , invece , un oggetto proprio , che consiste nell imposizione e nellariscossionedei tributi , operazioni che danno luogo ad uno speciale rapporto , che concerne la prestazione coattiva patrimoniale dovuta dal
1986-271.txt28962896, n . 594 , sancendo in materia di tasse sulle concessioni regionali che ” all accertamento , liquidazione eriscossionedi tali tasse provvedono direttamente le regioni ” . e da aggiungere che il precetto , individuando le operazioni relative
1987-205.txt122122che nei casi di cui agli artt . 61 e 68 dello stesso t.u . ) anche gli aggi diriscossione, nonché a seguito della sentenza 29 gennaio 1970 n . 13 di questa corte l indennità di mora .
1987-205.txt425425d imposta , determinata nel provvedimento che accorda la posticipazione del pagamento secondo percentuali legislativamente fissate , la quale èriscossa, con gli aggi relativi , unitamente all imposta alle scadenze stabilite ed è munita degli stessi privilegi generali e
1987-205.txt563563) . il successivo d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , che ha rinnovato la disciplina dellariscossionedelle imposte sul reddito , ha dettato , per le ipotesi sopra considerate , una regolamentazione sostanzialmente coincidente con quella
1987-205.txt10391039carico del contribuente nell identica situazione ) soggiace alla medesima disciplina dell imposta ( essendo , come quest ultima ,riscossamediante il ruolo esattoriale , e perciò gravata degli aggi relativi , assicurata dagli stessi privilegi generali e speciali e
1987-283.txt30163016all imposizione ed è stato sottolineato che in tale materia la prova legale mira a tutelare l interesse generale allariscossionedei tributi contro le evasioni , affermandosi che rientra nella discrezionalità del legislatore , non sindacabile in sede di giudizio
1987-292.txt1103110324 del d.p.r . n . 600 del 1973 , poiché , essendo una disposizione che disciplina le modalità diriscossionedell imposta considerata , la valutazione della sua costituzionalità è totalmente consequenziale , per il profilo che viene qui in
1987-400.txt24832483loro natura previdenziale e avrebbero avuto , irrazionalmente , un trattamento tributario deteriore rispetto a quello previsto per i capitaliriscossiin relazione a contratti di assicurazione sulla vita . fondata è , invece , nei limiti che si diranno ,
1987-61.txt690690statuto , spettano alla regione siciliana , oltre le entrate da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ” ad eccezione delle nuove entrate tributarie
1987-61.txt761761norma ha carattere derogatorio , in quanto sottrae alla ” spettanza ” della regione siciliana le nuove entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , che abbiano destinazione legislativamente prevista e determinata , che ne giustifichi la sottrazione alla
1987-61.txt22852285” spettanza ” alla regione delle entrate tributarie ” da essa direttamente deliberate , e di tutte le entrate tributarieriscossenell ambito del suo territorio , dirette ed indirette , comunque denominate ” , con l eccezione , che è
1987-61.txt30383038una chiara individuazione delle fattispecie che si vorrebbero eccettuate , facendosi riferimento talora alle ” entrate che la regione direttamenteriscuote” e ” che non importano trasferimenti di fondi ” , talaltra alla peculiarità del modo e del tempo di
1987-61.txt35153515per le entrate provenienti dal bilancio dello stato , non è riferibile alle ” entrate proprie che la regione direttamenteriscuotee per le quali lo stato non effettua alcun versamento alla regione ” . la configurazione ( così operata dalla
1987-61.txt35523552( così operata dalla difesa regionale ) delle ” entrate ( o tributi ) proprie ” desunta dall elemento dellariscossionediretta da parte della regione e dalla mancanza di trasferimenti finanziari si discosta dal criterio indicato dall art . 119
1987-61.txt40474047in materia finanziaria . questa disposizione amplia il novero dei tributi spettanti alla regione , comprendendovi tutte le entrate tributarieriscossenell ambito del suo territorio , ad eccezione delle nuove entrate tributarie , delle quali ci si è già occupati
1987-61.txt4634463415 . non rientrano , invece , nella categoria dei tributi propri della regione sicilia ” le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate ” ( art . 2 , primo comma
1987-61.txt51675167proprie ” , alla stregua della presente decisione . 18 . né può considerarsi rilevante in materia la normativa dellariscossionedei tributi , alla quale si è fatto ampio riferimento nel ricorso : essa trova puntuali limiti operativi nell art
1987-61.txt53005300. 18 ottobre 1950 , n . 7 ) , secondo il quale la regione è titolare della potestà diriscossionedelle imposte dirette come necessario riflesso della potestà deliberativa in materia di tributi . 19 . l art . 35
1987-87.txt145145. 735 ) era commisurato per il quinquennio 1972 1976 all ottantacinque per cento del gettito delle imposte di fabbricazioneriscossenella regione stessa per ciascun anno finanziario . tale percenutale fu elevata al novanta per cento in base all art
1987-87.txt767767dell assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti per il precedente computo ( gettito delle imposte di fabbricazione ,riscossenella regione siciliana : art . 1 l . 27 giugno 1962 , n . 886 ) . l adozione
1987-87.txt16051605. questa corte ha avuto di recente occasione di precisare il contenuto della espressione ” nuove entrate tributarie erariali ,riscossenell ambito del territorio ” regionale , non acquisibili dalla regione . ha rilevato la corte che l eccezione al
1988-1043.txt5353) dispone la spettanza alla regione di tutte le entrate tributarie erariali , dirette o indirette , comunque denominate ,riscossenell ambito del suo territorio , fatta eccezione di talune specificamente e tassativamente elencate . 1 . 2 per i
1988-1043.txt151151. in conseguenza , ha disposto il recupero al bilancio dello stato di quanto , per il menzionato titolo ,riscosso. 1 . 3 . la regione , mediante il conflitto in esame , contesta le determinazioni ministeriali ravvisando pacifico
1988-1043.txt176176. la regione , mediante il conflitto in esame , contesta le determinazioni ministeriali ravvisando pacifico trattarsi nella specie diriscossionedi una tassa , di conseguente appartenenza , considerata la puntuale statuizione della normativa ( supra 1.1 ) , della
1988-209.txt9292per la parte in cui stabilisce una penale del 2 % per ogni giorno di ritardo in relazione alle sommeriscossee non tempestivamente ( entro cinque giorni ) versate alla tesoreria da parte delle aziende di credito delegate alla riscossione
1988-209.txt112112riscosse e non tempestivamente ( entro cinque giorni ) versate alla tesoreria da parte delle aziende di credito delegate allariscossionedelle imposte sul reddito delle persone fisiche . ammesso che tale penale abbia natura privatistica , e non tributaria ,
1988-209.txt269269, le quali sono dirette a evitare che le aziende di credito lucrino in misura eccessiva dal ritenere le sommeriscosseoltre un ragionevole termine . su tale premessa , si deve concludere , innanzitutto , che viene meno quel minimo
1988-209.txt809809sospettata dagli stessi giudici di essere troppo elevata o sproporzionata rispetto al fatto del ritardato versamento alla tesoreria delle sommeriscosse. non è , infatti , irragionevole che il legislatore , nell esercizio del suo potere discrezionale , abbia stabilito
1988-209.txt12171217impugnato assoggetta alla medesima penale tanto le aziende di credito che effettuano in ritardo il versamento allo stato delle sommeriscosse, quanto quelle che lo omettono del tutto . anche tale censura non è fondata . in realtà , la
1988-209.txt12971297ipotesi è resa evidente dalla circostanza che la penale continua a maturare nella rilevante misura del 2 % della sommariscossaper ogni giorno di ritardo , sino al momento del versamento . sicché , più a lungo si protrae l
1988-209.txt14241424un comune debitore che vanta crediti verso la controparte del proprio rapporto debitorio e le aziende di credito delegate allariscossionedei tributi rispetto all amministrazione finanziaria , nell ipotesi che quelle vantino dei crediti verso quest ultima . ciò perché
1988-209.txt15861586giudici a quibus , il fatto che l amministrazione , per accertare l esatta corrispondenza delle somme versate a quelleriscossesu delega dei contribuenti , impieghi un lasso di tempo anche consistente , per la durata del quale è tenuta
1988-448.txt4040marzo 1977 del ministro delle finanze in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie , assumendo che debbano essereriscossein loco e ad essa versate tutte le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio . ciò discenderebbe da
1988-448.txt183183da precise disposizioni di legge ( r.d . n . 1032 del 1929 ) , conformi alle norme generali sullariscossionedelle imposte di registro ( ora art . 7 d.p.r . n . 635 del 1972 ) e non possono
1988-448.txt468468parti contraenti ) ” da qualsiasi ufficio del registro ” . né a queste disposizioni reca deroga la normativa sullariscossionedelle imposte ipotecarie nelle c.d . ” province annesse ” ( artt . 2 , 6 , 7 r.d .
1988-535.txt904904di ” tassa ” ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione circolare : natura , cui già lariscossioneex officio degli importi e delle sopratasse , l esazione coattiva e il privilegio ( artt . 25 e 26
1988-535.txt962962era stato rilevato che esistono entrate patrimoniali dello stato , di natura sicuramente non fiscale , che pure godono diriscossioneex officio coattiva . peraltro , ciò non impedisce , poi , alla legislazione successiva , anche la più recente
1988-535.txt102310231972 concernente la cosidetta ” imposta sul valore aggiunto ” , dichiari esenti dall imposta ” le operazioni relative allariscossionedei tributi ” ( art . 10 n . 5 ) , ma sottoponga all aliquota del 2 % i
1988-959.txt6565della regione siciliana 21 agosto 1984 , n . 55 ” nelle more della generale riforma nazionale del servizio diriscossione” prevede art . 1 la costituzione di una società per la gestione in sicilia delle esattorie delle imposte dirette
1988-959.txt104104imposte dirette . con il successivo art . 7 , l aggio spettante alla società veniva determinato per le sommeriscossemediante versamento diretto nella misura percentuale del 60 per cento rispetto a quanto dovuto per le riscossioni a mezzo ruoli
1988-959.txt121121per le somme riscosse mediante versamento diretto nella misura percentuale del 60 per cento rispetto a quanto dovuto per leriscossionia mezzo ruoli . senonché , in attesa dell approvazione da parte del parlamento di un disegno di legge recante
1988-959.txt150150dell approvazione da parte del parlamento di un disegno di legge recante delega al governo per la generale disciplina diriscossionedei tributi ( attuata poi , in concreto , con il d.p.r . 28 gennaio 1988 n . 43 )
1988-959.txt234234. la percentuale d aggio per i versamenti diretti veniva ivi fissata nel 48 per cento del dovuto per lariscossionemediante ruoli , esplicitandosi ( art . 1 legge n . 403 sub art . 3 , primo comma d.l
1988-959.txt538538di ripartizione indicati , ha trovato conferma anche assai di recente , là dove questa corte ha affermato che lariscossionedei tributi in sicilia comporta ” soluzioni aperte ” ( sent . n . 61 del 1987 ) ; queste
1988-959.txt691691risulta poi tendenzialmente rivolta proprio la disciplina dettata dal legislatore statale . 4 . 1 l esigenza di continuità nelleriscossioniin vista del successivo globale riordino aveva portato , già in precedenza , a determinare l aggio di riscossione uniforme
1988-959.txt710710nelle riscossioni in vista del successivo globale riordino aveva portato , già in precedenza , a determinare l aggio diriscossioneuniforme , nella percentuale del 52,5 per cento ( art . 1 l . 7 marzo 1986 , n .
1989-428.txt5050, l art . 7 ) della legge regionale approvata il 5 aprile 1989 , concernente interventi nel settore dellariscossionedelle imposte dirette . la norma concede alla società so.g.e.si . , cui è demandata tale riscossione , un contributo
1989-428.txt6767nel settore della riscossione delle imposte dirette . la norma concede alla società so.g.e.si . , cui è demandata taleriscossione, un contributo straordinario di venticinque miliardi a carico dell esercizio finanziario 1989 , ” al fine di assicurare le
1989-428.txt532532e l efficienza del servizio nell interesse generale e , in modo specifico , dell ente destinatario dei tributi dariscuotere. è da porre , poi , in rilievo , la ” straordinarietà ” del contributo di cui è causa
1989-428.txt7337331989 , n . 44 , in materia di aggio per il servizio esattoriale ) , dichiarata applicabile anche allariscossionenella regione sicilia . nessun accenno in proposito si rinviene , nei lavori preparatori e nella stessa formulazione della normativa
1989-428.txt892892alla materia tributaria ( alla quale la norma parametro si riferisce ) , dato che essa provvede in materia diriscossionedelle imposte , ma non tocca in alcun modo il regime della titolarità dei tributi , come statutariamente determinata .
1989-428.txt10671067con il buon andamento dell amministrazione , essendo esse dirette ad assicurare la regolarità e l efficienza del servizio diriscossione, facendo uso di criteri e di modalità non irrazionali , né ultronei .
1989-579.txt624624amministrativo regionale non deve fare applicazione , in quanto attengono alla istituzione dell imposta ed alle modalità di liquidazione eriscossionee cioè agli aspetti propri della pretesa tributaria . il giudizio a quo concerne invece la impugnativa delle deliberazioni peraltro
1989-82.txt10321032le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per lariscossionedelle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta ” ;
1990-156.txt311311, n . 281 , che ha provveduto a determinare tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e diriscossionedei tributi ” propri ” delle regioni . tra questi non sono previsti i diritti di segreteria , e pertanto
1990-260.txt191191” spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
1990-260.txt50650636 dello statuto speciale ( il quale non parla affatto della devoluzione alla regione delle entrate tributarie che lo statoriscuotenel territorio siciliano ) , ma nell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , sicché
1990-260.txt690690a favore della stessa ( come , in riferimento al caso esaminato , l acquisizione al bilancio regionale delle sommeriscossea titolo del previsto aumento delle tasse automobilistiche ) , ma in dipendenza del fatto che vi sia una legge
1990-260.txt797797, poiché , a fronte di parametri di giudizio che stabiliscono la spettanza alla regione di tutte le entrate tributarieriscossedallo stato nell ambito del territorio siciliano ( salvo alcune eccezioni ) , è impugnata una disposizione di legge statale
1990-260.txt891891. 4 bis , quarto comma , che prevede , per il 1990 , la destinazione di parte delle sommeriscossea una successiva ripartizione tra i comuni e le province . 3 . anche il secondo motivo addotto dall avvocatura
1990-260.txt14441444. 36 dello statuto , che non accenna minimamente alla devoluzione alla regione siciliana delle entrate tributarie che lo statoriscuotenel territorio della stessa , ma dall art . 2 , primo comma , del d.p.r . 26 luglio 1965
1990-260.txt19221922” spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate ” . questa norma generale subisce , tuttavia
1990-260.txt20492049altro un entrata tributaria che , a norma dei parametri citati , spetta alla regione siciliana nei limiti del gettitoriscossonell ambito del territorio della regione stessa . sotto questo profilo , la disposizione contenuta nell articolo impugnato , per
1990-260.txt22222222il solo anno 1990 , in base alla quale si impone allo stato il vincolo di destinare successivamente le sommeriscosse, nei limiti di un importo pari a 700 miliardi di lire , a una ” ripartizione tra i comuni
1990-260.txt22692269dalla normativa per la finanza locale per l anno 1990 ” . poiché la generica devoluzione di parte del gettitoriscossoai comuni e alle province non può essere considerata equivalente a quella ” specifica e diretta indicazione delle particolari finalità
1990-260.txt23272327loro impiego , autorizza il legislatore a derogare alle norme statutarie che attribuiscono alla regione siciliana tutte le entrate fiscaliriscossenel territorio della regione medesima ( v . ancora sent . n . 61 del 1987 ) , non resta
1990-260.txt23972397per cento delle tasse erariali automobilistiche in luogo di attribuire alla regione siciliana il gettito proveniente dalle stesse tasse ,riscossonell ambito del territorio della medesima regione .
1991-105.txt4141legge approvata dall assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990 ( concernente l istituzione e la disciplina del servizio diriscossionedei tributi e di altre entrate ) deducendo che essa col prevedere la erogazione , per l anno 1990 ,
1991-105.txt8181, di un indennità straordinaria in favore della sogesi s.p.a . , nella sua qualità di commissario governativo delegato allariscossionedelle imposte in sicilia viola : a ) l art . 36 dello statuto siciliano , avendo travalicato i limiti
1991-105.txt274274ottobre 1986 , n . 657 , il governo è stato delegato ad emanare una nuova normativa in materia diriscossionedei tributi , prevedendosi la costituzione , presso il ministero delle finanze , di un apposito servizio . la riscossione
1991-105.txt294294riscossione dei tributi , prevedendosi la costituzione , presso il ministero delle finanze , di un apposito servizio . lariscossionedelle imposte secondo i criteri direttivi fissati si esplica attraverso l ” affidamento in concessione ” della relativa gestione a
1991-105.txt416416servizio centrale , con decreto del ministro delle finanze . detto articolo prevede che ” la remunerazione del servizio diriscossioneviene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario , sulla base dei dati
1991-105.txt500500del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ” . deve essere altresì considerato l ammontare delle sommeriscossenell ultimo biennio , dei tempi di valuta , dell indice di morosità e d inesigibilità , del numero e
1991-105.txt54954925 del d.p.r . n . 43 cit . attribuisce al commissario governativo , al quale è affidata provvisoriamente lariscossionein caso di revoca , decadenza o vacanza della concessione , una remunerazione da stabilirsi col decreto ministeriale di nomina
1991-105.txt631631finanziaria e delle amministrazioni comunali alle spese per i locali e per gli arredi necessari all adempimento del servizio diriscossione. il successivo art . 132 prevede che i principi della nuova normativa si applicano anche alla regione siciliana la
1991-105.txt670670siciliana la quale , nell esercizio della sua competenza legislativa , provvede alla istituzione e alla disciplina del servizio diriscossionedei tributi per il proprio territorio . 4 . la legge impugnata ( promulgata nel corso di questo giudizio e
1991-105.txt806806disposto che , limitatamente all anno 1990 , alla società sogesi , nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente allariscossionedei tributi nei nove ambiti territoriali della sicilia , è concessa un indennità straordinaria , che sarà , in seguito
1991-105.txt8868864 ottobre 1986 , n . 657 ( delega al governo per la istituzione e la disciplina dei servizi diriscossionedei tributi ) e dallo stesso decreto n . 43 ” si applicano anche alla regione siciliana , che provvede
1991-105.txt917917” si applicano anche alla regione siciliana , che provvede con legge all istituzione e alla disciplina del servizio diriscossionedei tributi nell esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia ” . la disposizione ( collocata tra le
1991-105.txt957957le norme transitorie e finali del d.p.r . n . 43 del 1988 , testo base relativo alla materia dellariscossionedei tributi e delle entrate ) si qualifica per il suo contenuto ( istituzione del servizio nella regione ) e
1991-105.txt10131013alla regione nella materia ) . la legge regionale , approvata il 26 luglio 1990 , istitutiva del servizio diriscossionedei tributi nell ambito della regione siciliana , è come si è detto espressione di potestà legislativa concorrente , sottoposta
1991-105.txt11001100prevede la erogazione di un indennità straordinaria alla società sogesi , nella qualità di commissario governativo , delegato provvisoriamente allariscossionedelle imposte nei nove ambiti territoriali della regione . con la nomina di detto commissario straordinario si realizza una delle
1991-105.txt15941594del commissario governativo e se ne indicano le finalità come intese ” ad evitare soluzioni di continuità nel servizio diriscossioneed a consentire , sia pure in tempi che già si avvertono ristretti , la predisposizione di tutti quegli atti
1991-105.txt17411741lo scopo di assicurare alla gestione commissariale l equilibrio economico , reso particolarmente precario dall avvio del nuovo sistema diriscossione, aggravato da una consistenza dilatata del personale e poco elastico in relazione alle esigenze peculiari insorte . significativi riscontri
1991-105.txt18991899sfuggire in proposito che , sempre in sede di discussione della legge regionale , la specifica gestione del servizio diriscossionefu definita , ” più che commissariale ” , ” per conto ” : il termine ” ristoro ” si
1991-105.txt215221521988 , n . 43 , ha , in effetti , accentuato le difficoltà della gestione che già caratterizzavano lariscossionedei tributi in sicilia ( cfr . resoconti sommari citati , pag . 11 , 16 e 17 ) .
1991-105.txt22242224e l efficienza del servizio nell interesse generale e , in modo specifico , dell ente destinatario dei tributi dariscuotere” ( sent . 18 luglio 1989 , n . 428 cit . ) . dal carattere straordinario che la
1991-105.txt23112311, l indennità in contestazione afferisce ad un diverso quadro ( statale e regionale ) determinato dal nuovo regime diriscossionetributaria . tale quadro è caratterizzato da peculiarità , che sono affiorate nel passaggio dall uno all altro sistema e
1991-105.txt23402340, che sono affiorate nel passaggio dall uno all altro sistema e che concernono l oggetto e le modalità dellariscossione, i diversi ambiti territoriali di essa , la posizione dei soggetti legittimati al servizio e , in particolare ,
1991-105.txt24472447, allo scopo di realizzare il ” contenimento degli squilibri gestionali per la fase di avvio del nuovo sistema diriscossione” . si delinea , dunque , un quadro transitorio eccezionale e diffuso di integrazione , che rende più omogenee
1991-105.txt25502550nelle seguenti emergenze : onere per il mantenimento e l assunzione del personale ; difficoltà di acquisire all area dellariscossionequella coattiva delle tasse ed imposte indirette ; facoltà riconosciuta ad enti diversi dallo stato di avvalersi , per le
1991-105.txt25712571quella coattiva delle tasse ed imposte indirette ; facoltà riconosciuta ad enti diversi dallo stato di avvalersi , per leriscossionipatrimoniali , di propri tesorieri . questi elementi si afferma nella relazione hanno prodotto in capo alle gestioni un “
1991-105.txt26572657normativa statale e da quella regionale per provvedere a specifiche emergenze finanziarie , proprie dell avvio del nuovo regime diriscossione, giustificano , anche per la conseguente eccezionalità , il contributo straordinario . si che non può ritenersi che l
1991-219.txt3131costituzionalità dell art . 66 , primo comma , d.p.r . 29 settembre 1973 n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , per contrasto con l art . 24 della costituzione , nella parte in cui
1991-219.txt257257ampia responsabilità solidale del cessionario , che quindi rispondeva con tutto il suo patrimonio . pertanto nel nuovo regime dellariscossionedelle imposte dirette il cessionario d azienda ha una posizione non dissimile da quella del terzo acquirente di bene assoggettato
1991-367.txt6060siciliana 5 settembre 1990 , n . 35 , nella parte in cui esclude dai possibili concessionari del servizio diriscossionedei tributi le società per azioni costituite da persone fisiche . la disposizione non sarebbe conforme all art . 1
1991-367.txt112112della legge 4 ottobre 1986 , n . 657 , concernente delega al governo per la istituzione del servizio diriscossionedei tributi , nonché all art . 31 , primo comma , lett . c , del successivo d.p.r .
1991-367.txt154154gennaio 1988 , n . 17 . entrambe le norme stabiliscono , infatti , che la concessione del servizio diriscossionedei tributi può essere conferita ” alle società per azioni regolarmente costituite . . . . . . dai soggetti
1991-367.txt566566del 1989 , 105 del 1991 ) . per quanto concerne specificamente l istituzione e la disciplina del servizio diriscossionedei tributi , l indicato carattere concorrente della potestà legislativa della regione è confermato dall art . 132 del d.p.r
1991-367.txt6246244 ottobre 1986 , n . 657 ( delega al governo per la istituzione e la disciplina dei servizi diriscossionedei tributi ) e dallo stesso decreto n . 43 ” si applicano anche alla regione siciliana , che provvede
1991-367.txt655655” si applicano anche alla regione siciliana , che provvede con legge all istituzione e alla disciplina del servizio diriscossionedei tributi nell esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia ” . risulta peraltro evidente che sia la
1991-367.txt749749delega del 1986 e il successivo decreto delegato del 1988 hanno predisposto una completa ed aggiornata disciplina del servizio diriscossionedei tributi . tale servizio , di fondamentale importanza per il puntuale afflusso alle casse pubbliche delle risorse finanziarie e
1991-367.txt827827, il legislatore nazionale ha emanato una normativa generale , che disciplina l organizzazione centrale e periferica del servizio diriscossione, definendo al tempo stesso in tutti i suoi aspetti la figura del concessionario , con riguardo , quindi ,
1991-367.txt962962stato . queste specificità non possono dirsi in contrasto con l assetto generale che si è dato al servizio diriscossionee al rapporto di concessione , né possono apparire prive di razionale giustificazione . la norma impugnata introduce infatti un
1991-494.txt887887. poiché il citato primo comma dell art . 4 si riferisce all ipotesi in cui l imposta fosse statariscossaper ” versamento diretto ” ( pag . 7 della citata relazione ) , con il successivo comma , di
1991-494.txt924924successivo comma , di tenore analogo , il beneficio fu esteso anche ai casi in cui l imposta fosse statariscossaper ” ritenuta diretta ” ( emendamento governativo 4 8 , approvato dalla sesta commissione della camera nella seduta del
1992-177.txt655655favore dell amministrazione finanziaria atteso che la proroga riguarda non solo i termini afferenti all azione di accertamento o diriscossionedell amministrazione medesima , ma anche i termini di adempimento delle obbligazioni tributarie dei contribuenti e di altre prescrizioni a
1992-177.txt762762della costituzione sia perché si tratta di attività accertativa , sia perché l interesse dell amministrazione al regolare accertamento eriscossionedelle imposte ha carattere di specialità e natura di valore primario , in quanto connesso al generale dovere di solidarietà
1992-256.txt580580” dovuto sulla base degli imponibili ” , soggiungendosi , secondo comma , che ai fini dell accertamento e dellariscossionedel contributo ” si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi ” . d altra parte ,
1992-44.txt15781578ordinario regime della ritenuta d acconto ai sensi dell art . 27 cit . , facendone richiesta all atto dellariscossionedegli utili ; in mancanza della quale , trova invece applicazione lo stesso regime della ritenuta a titolo d imposta
1992-89.txt584584che si propone . invece più utile si appalesa il ricorso alla esecuzione individuale , che è un mezzo diriscossioneeguale per tutti i debitori di imposta . 4 . la rimeditazione della questione è altresì imposta dalla stessa interpretazione
1993-07.txt6363, lett . c ) , del d.p.r . 28 gennaio 1988 n . 43 ( istitutivo del servizio diriscossionedei tributi ed altre entrate dello stato ed altri enti pubblici ) , nella parte in cui detta norma non
1993-07.txt8989dello stato ed altri enti pubblici ) , nella parte in cui detta norma non prevede che il compenso diriscossione, ivi disciplinato , spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il caso di riscossione coattiva , sia considerato
1993-07.txt9999in cui detta norma non prevede che il compenso di riscossione , ivi disciplinato , spettante al concessionario del servizioriscossionetributi per il caso di riscossione coattiva , sia considerato accessorio del tributo riscosso , agli effetti dell art .
1993-07.txt105105che il compenso di riscossione , ivi disciplinato , spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il caso diriscossionecoattiva , sia considerato accessorio del tributo riscosso , agli effetti dell art . 2749 , primo comma , cod
1993-07.txt113113, spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il caso di riscossione coattiva , sia considerato accessorio del tributoriscosso, agli effetti dell art . 2749 , primo comma , cod . civ . , e come tale assistito
1993-07.txt187187ordinarie di intervento nelle procedure esecutive , godenti del medesimo privilegio del credito azionato , il credito a compenso diriscossionespettante al concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi del citato art . 61 , d.p.r . n . 43
1993-07.txt193193, godenti del medesimo privilegio del credito azionato , il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del servizioriscossionetributi ai sensi del citato art . 61 , d.p.r . n . 43 del 1988 . 2 . preliminarmente
1993-07.txt478478aggi esattoriali , nel quale il compenso dell esattore era a carico dell ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributoriscosso, ai sensi dell art . 3 , sesto comma , d.p.r . 29 settembre 1973 n . 603 ,
1993-07.txt542542introdotto con d.p.r . , 28 gennaio 1988 n . 43 , e con riguardo in particolare all ipotesi dellariscossionecoattiva , il correlativo compenso spettante al concessionario del servizio di riscossione ai sensi dell art . 61 , terzo
1993-07.txt554554e con riguardo in particolare all ipotesi della riscossione coattiva , il correlativo compenso spettante al concessionario del servizio diriscossioneai sensi dell art . 61 , terzo comma , lett . c ) d.p.r . n . 43 del
1993-07.txt607607ad esclusivo carico del contribuente dal sesto comma del medesimo art . 61 , essere considerato elemento accessorio del tributoriscosso, con la conseguente inestensibilità ex art . 2749 cod . civ . al primo dei privilegi previsti per il
1993-07.txt668668prospettato la superabilità di tale interpretazione in considerazione del ” nesso strumentale e funzionale ” che legherebbe il compenso diriscossioneal tributo . peraltro la corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla esegesi proposta dal tribunale a quo , considerando
1993-07.txt792792/ 64 ) non può essere comunque invocata dall imprenditore , quale innegabilmente è invece il concessionario del servizio diriscossionenel sistema del d.p.r . n . 43 del 1988 ( v . art . 31 d.p.r . cit .
1993-07.txt916916privilegio , sia perché l eventuale mancata percezione del compenso a carico del contribuente costituisce per il concessionario del servizioriscossioneun rischio di impresa , preventivato ed accettato come costo della concessione , sia perché tale rischio risulta comunque valutato
1993-07.txt963963legislatore in sede di determinazione dell ammontare del compenso ( stabilito , proprio per quanto riguarda l ipotesi specifica dellariscossionecoattiva art . 61 , terzo comma , lett . ” c ” , citato con riguardo ” soprattutto all
1993-07.txt11191119. infatti al di là della ritenuta ( dal giudice a quo ) concettuale irriducibilità del ” compenso ” perriscossionedel tributo alle ” spese ” di esecuzione è decisivo anche in questo caso il rilievo che l esistenza dell
1993-198.txt383824 e 42 della costituzione dell art . 52 d.p.r . 29 settembre 1973 n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) nella parte in cui anche nell ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di
1993-198.txt6262reddito ) nella parte in cui anche nell ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di una procedura diriscossionecoattiva delle imposte non sia stato ancora trasferito per essere rimasti senza esito gli incanti effettuati non consente l opposizione
1993-198.txt301301, d.p.r . 29 settembre 1973 n . 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla nuova normativa dellariscossionedelle imposte sul reddito . né ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto allegata dal giudice rimettente per
1993-198.txt401401giudice rimettente , a dover essere disatteso . invero , l applicazione del rimedio dell opposizione tardiva alla procedura diriscossionecoattiva delle imposte riconosciuta dalla sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo non può non trovare luogo con
1993-198.txt494494cod . proc . civ . sia proponibile ” dopo ” la vendita stessa . inserita invece nella procedura diriscossionefiscale , la opposizione tardiva , appunto in ragione della rilevata necessità di adattamento , deve modellarsi sulla esigenza che
1993-295.txt18621862nei limiti minimi e massimi , e la disciplina in materia di ricorsi contro gli atti di accertamento e diriscossione. in particolare , le tasse sulle concessioni regionali relative ” agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell esercizio
1993-362.txt216216circa l accertamento presuntivo dei redditi delle imprese minori e da lavoro autonomo , nonché in ordine alla liquidazione eriscossionedelle relative imposte ; la soggezione all imposta straordinaria immobiliare delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie di abitazione
1993-362.txt339339consentita dalle norme ora indicate , le quali , in via di principio , le attribuiscono tutte le entrate tributarieriscossenel suo territorio , fatta eccezione per le nuove entrate destinate dalle leggi che le prevedono alla copertura di oneri
1993-362.txt716716statuto ” spettano alla regione , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
1993-362.txt7967961987 ) ha affermato che l eccezione al principio devolutivo alla regione sicilia dei proventi delle nuove entrate tributarie ,riscossenel suo territorio , richiede nella legge ” la inclusione di un apposita clausola di destinazione alle particolari finalità statali
1993-363.txt350350altro ” dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridicheriscossenel territorio della regione ” . a norma dell art . 54 dello stesso statuto , tale disposizione ( come
1993-411.txt179179del d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 , che attribuiscono alla regione siciliana tutte le entrate erarialiriscossenell ambito del suo territorio , salvo che il loro gettito sia specificatamente destinato dalla legge alla copertura di oneri
1993-411.txt530530diminuito dell utile di esercizio . l art . 3 , n . 6 , dispone che l imposta èriscossacol sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul
1993-411.txt584584o , in mancanza , dell imposta locale sui redditi , da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario dellariscossioneovvero delega ad un azienda di credito oppure all ufficio postale . le modalità per l esecuzione dei versamenti in
1993-411.txt692692regione , facendone oggetto d impugnativa l art . 4 , comma secondo , dispone che , quanto alle sommeriscossein sicilia , in caso di versamento dell imposta a mezzo di delega , le aziende di credito debbono versare
1993-411.txt873873reddito delle persone giuridiche o , in mancanza , dell imposta locale sui redditi , avrebbe inteso disporre che lariscossionee la ripartizione della nuova imposta , se dovuta dalle persone fisiche debba essere assoggettata alla disciplina dell irpef ;
1993-411.txt10861086in materia finanziaria dispone che ai sensi dell art . 36 dello statuto spettano alla regione tutte le entrate tributarieriscossenell ambito del suo territorio , dirette e indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate il cui
1993-411.txt11571157costantemente interpretata nel senso che l eccezione al principio devolutivo alla regione sicilia dei proventi delle nuove entrate tributarie ,riscossenel suo territorio , richiede un apposita clausola di destinazione a particolari finalità , indicate nella stessa legge che ne
1993-411.txt13071307. 394 del 1992 cit . , invocato dall avvocatura dello stato . tale norma disciplina soltanto la fase dellariscossionedell imposta , come si evince dall insieme delle sue disposizioni , che regolano i termini e le modalità dei
1993-411.txt13871387documenti all amministrazione finanziaria per i conseguenti controlli . deve ritenersi , infatti , che il rinvio alle modalità diriscossionedell irpef , irpeg ed ilor , non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità di ripartizione di tali
1993-411.txt14701470già ricordata , contenuta nelle norme di attuazione dello statuto , esige , per la devoluzione allo stato di tributiriscossinella regione , esplicite norme di destinazione dell imposta a finalità particolari . ne deriva che l art . 4
1993-411.txt15281528annullato , nella parte in cui attribuisce allo stato l 87,40 per cento dell imposta sul patrimonio netto delle impreseriscossanella regione sicilia dalle società di persone .
1993-480.txt2323diritto 1 . 1 . la commissione tributaria di catania denunzia la disciplina dei compensi ai concessionari del servizio diriscossionedei tributi nella parte in cui con riguardo , in particolare , al ” compenso dovuto per la riscossione degli
1993-480.txt4242di riscossione dei tributi nella parte in cui con riguardo , in particolare , al ” compenso dovuto per lariscossionedegli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati dopo la notifica della cartella di pagamento ( e prima della
1993-480.txt8282della notifica dell avviso di mora ” ) ne determina l ammontare in percentuale ( 1 % ) delle sommeriscossecon un minimo di 15.000 lire , ” per ogni articolo iscritto a ruolo ” , ancorché di un importo
1993-480.txt14171417può collidere norma , quale è quella in oggetto , che ha riguardo solo al diverso e successivo aspetto dellariscossionedel tributo stesso ( cfr . sent . 63 / 1982 ) . 6 . né , in relazione all
1993-480.txt14651465disposizione può reputarsi irragionevole o discriminatoria . in una fattispecie in cui il compenso per il concessionario del servizio diriscossionedei tributi è ( senza contestazioni sul piano della legittimità ) posto a carico del contribuente , che a quel
1994-127.txt7373nella gazzetta ufficiale n . 100 del 30 aprile 1993 ) . tale decreto , che regola le modalità diriscossionecon versamento tramite delega agli uffici postali dell imposta sul patrimonio netto delle imprese , dispone , tra l altro
1994-127.txt210210in materia finanziaria . 2 . della questione si è già occupata la corte , in relazione all ipotesi dellariscossionedella stessa imposta sul patrimonio netto delle imprese tramite delega alle aziende di credito . con decisione 23 novembre 1993
1994-127.txt291291sul patrimonio netto delle imprese , all art . 3 , n . 6 , dispone che tale imposta èriscossacol sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell imposta sul
1994-127.txt345345o , in mancanza , dell imposta locale sui redditi , da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario dellariscossioneovvero delega ad un azienda di credito oppure all ufficio postale . le modalità per l esecuzione dei versamenti in
1994-127.txt409409delle finanze da pubblicare nella gazzetta ufficiale . rilevò inoltre la corte che tale norma disciplina soltanto la fase dellariscossionedell imposta , come si evince dall insieme delle sue disposizioni , che regolano i termini e le modalità dei
1994-127.txt496496controlli . deve , infatti , ritenersi osservava , al riguardo , la corte che il rinvio alle modalità diriscossionedell irpef , irpeg ed ilor , non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità di ripartizione di tali
1994-127.txt574574alla quale la disciplina contenuta nelle norme di attuazione dello statuto esige , per la devoluzione allo stato di tributiriscossinella regione , esplicite norme di destinazione dell imposta a finalità particolari . donde l illegittimità , e il conseguente
1994-127.txt73673617 dicembre 1992 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n . 100 del 30 aprile 1993 , il quale regola lariscossionedell imposta sul patrimonio netto delle imprese attraverso delega agli uffici postali . ne consegue che anche l art .
1994-127.txt780780decreto , nella parte in cui attribuisce allo stato l 87,40 per cento dell imposta sul patrimonio netto delle impreseriscossanel territorio siciliano , è illegittimo e va annullato . non esplica alcun rilievo nella vicenda la norma posta dall
1994-127.txt917917base alla normativa preesistente , nella vigenza della quale è stato emanato il decreto impugnato , relativo alle modalità diriscossionedell imposta , tramite delega agli uffici postali . pertanto , va dichiarata la non spettanza allo stato del potere
1994-18.txt343343, ai sensi dell art . 15 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , l iscrizione nei ruoli delle imposte viene effettuata in base ad accertamenti non definitivi
1994-18.txt973973alla disciplina vigente al momento del loro attualizzarsi . l iscrizione a ruolo ed il pagamento attengono al momento dellariscossionee quindi ad essi è applicabile legittimamente la norma esecutiva sopravvenuta senza dovere , questa situazione , essere raffrontata o
1994-206.txt129129prevista le controversie in materia di revisione della misura dell aggio , convenuta nei contratti per l accertamento e lariscossionedell imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree
1994-206.txt534534materia di finanza locale , che hanno sovente attribuito la competenza a risolvere le controversie fra comuni e agenti dellariscossionedi imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ad una commissione arbitrale , già prevista nel regio decreto legge
1994-222.txt867867una entrata corrispondente ad un tributo proprio , alla regione spettante in quanto sostitutiva della quota regionale del gettito ilorriscossonel territorio della stessa . anche sotto questo profilo la censura non può essere condivisa . il gettito dell imposta
1994-289.txt15631563a versare le imposte sulle quote di capitale destinate a risparmio . la riduzione della base imponibile rispetto alle renditeriscosseviene , dunque , in questo caso , a rappresentare un correttivo giustificato dall esigenza di evitare l onere ingiusto
1994-355.txt531531di cui al citato art . 78 dello statuto , e le quote del gettito delle entrate tributarie dello statoriscossenei territori provinciali , che sono assegnate alle province in base all art . 75 dello statuto speciale . per
1994-358.txt5151. 29 settembre 1973 , n . 602 , che , disciplinando l esecuzione forzata nel contesto delle disposizioni sullariscossionecoattiva delle imposte sul reddito , stabilisce che l opposizione di terzi , i quali pretendono di avere la proprietà
1994-358.txt573573nel contesto di uno speciale procedimento di esecuzione , nel quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestivariscossionedei crediti tributari , garantendo , tra l altro , il regolare svolgimento della vita finanziaria dello stato ( sentenza
1994-358.txt617617del 1962 ) . si tratta di una normativa risalente nel tempo , tesa ad assicurare speditezza ed incisività allariscossionecoattiva delle imposte dirette da parte dell esattore . la stessa disciplina era già prevista , con disposizioni simili anche
1994-358.txt806806in donazione , con atto pubblico anteriore al matrimonio . 3 . la questione è fondata . il sistema dellariscossionecoattiva delle imposte sul reddito privilegia l interesse alla pronta realizzazione del credito fiscale . l espropriazione forzata nei confronti
1994-358.txt884884opposizioni tendono a prevenire e ad escludere elusioni fraudolente . la preminenza dell esigenza di realizzazione del credito fiscale nellariscossionecoattiva delle imposte dirette deve tuttavia trovare la sua misura , ed un ragionevole limite , nella rispondenza alle finalità
1994-358.txt956956vi sia il rischio di fraudolente elusioni , non appartengono al contribuente moroso . l esigenza è piuttosto quella diriscuoterecon speditezza le imposte non pagate , procedendo all espropriazione dei beni mobili che , per il luogo in cui
1994-365.txt704704stessa e , in via conseguenziale , della legittimità degli atti posti in essere dall amministrazione finanziaria per provvedere allariscossionecoattiva dell imposta ( sentenze n . 63 del 1982 e n . 313 del 1985 ) . a sua
1994-52.txt11151115d.p.r . n . 1074 del 1965 , prevede la spettanza alla regione siciliana di tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , ad eccezione di quelle ” il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla
1994-52.txt19871987per il 1994 e in quattrocentosedici miliardi per il 1995 , per inferirne che la determinazione della misura delle entrateriscossenella regione trentino alto adige , riservata allo stato , sia avvenuta o avvenga al di fuori del procedimento d
1995-11.txt690690. ” tassazione alla fonte ” ) , sia a criteri di tecnica tributaria per agevolare l accertamento e lariscossionedei tributi , come affermato da questa corte nelle sentenze nn . 92 / 1972 , 128 / 1986 e
1995-143.txt947947legge , desumibili anche dagli atti parlamentari , nell esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevoleriscossionedell imposta medesima . nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente
1995-318.txt15615624 e 113 della costituzione . 2 . va premesso che la questione sottoposta al vaglio della corte concerne lariscossionedelle entrate dell ente autonomo dell acquedotto pugliese ; materia a suo tempo disciplinata dalla legge 23 settembre 1920 ,
1995-318.txt216216all istituzione di detto ente , che stabilì , all art . 11 , l affidamento agli esattori comunali dellariscossionedi tutte le entrate dell ente medesimo . successivamente , l art . 1 della legge 13 dicembre 1928 ,
1995-318.txt2502501 della legge 13 dicembre 1928 , n . 3233 , in sostituzione della precedente disciplina , precisò che lariscossionesarebbe stata fatta dagli esattori comunali ovvero da un esattore unico , in base a ruoli resi esecutori , con
1995-318.txt282282, in base a ruoli resi esecutori , con tutte le modalità e secondo le norme in vigore per lariscossionedelle imposte dirette ( art . 11 ) , disponendo , al tempo stesso , che gli utenti fossero tenuti
1995-318.txt529529grado ; e quella regolata dagli artt . 53 e 54 , i quali , nell ambito della disciplina dellariscossionecoattiva , consentono , del pari , all intendente , in sede di ricorso contro gli atti esecutivi dell esattore
1995-318.txt616616618 del codice di procedura civile . 3 . così richiamato , nelle sue linee generali , l ordinamento dellariscossionetributaria , va rilevato che , nel caso di specie , il pretore di lecce adito da taluni utenti i
1995-318.txt870870. 1 della legge n . 3233 del 13 dicembre 1928 nella parte in cui richiamando la normativa sulla “riscossionedelle imposte dirette ” e rendendo , perciò , applicabili gli artt . 53 e 54 del d.p.r . n
1995-318.txt905905e 54 del d.p.r . n . 602 del 1973 , non consente all autorità giudiziaria ordinaria di sospendere lariscossionedi entrate di natura non tributaria . la questione è fondata . questa corte ha avuto , più volte ,
1995-318.txt10111011organo possa , meglio di ogni altro , valutare comparativamente la posizione del contribuente e l interesse dello stato allariscossione, nel quadro dell andamento complessivo dell attività tributaria . al tempo stesso , la giurisprudenza costituzionale ha escluso ,
1995-318.txt10381038dell attività tributaria . al tempo stesso , la giurisprudenza costituzionale ha escluso , in relazione al delineato ordinamento dellariscossioneesattoriale , che la potestà cautelare del giudice costituisca una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt . 24 e
1995-318.txt11071107alla quale la pubblica amministrazione , se soccombente , è tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della sommariscossae non dovuta ( sentenza n . 63 del 1982 ) . la conseguenza è che , nel caso di
1995-318.txt11311131( sentenza n . 63 del 1982 ) . la conseguenza è che , nel caso di entrate non tributarieriscossesecondo la procedura esattoriale , il debitore , mentre è legittimato a proporre un azione di accertamento negativo della pretesa
1995-318.txt12381238sip , azienda di distribuzione del metano ) , nel precludere all autorità giudiziaria ordinaria di disporre la sospensione dellariscossioneanche quando si tratti di entrate di natura privatistica . a ciò si aggiunge , nella prospettazione dell ordinanza ,
1995-318.txt13631363comunque anche la tutela cautelare l utente subisce rispetto alle controversie concernenti gli altri servizi non ricompresi nel sistema diriscossioneesattoriale . sotto altro aspetto e venendo così all altro profilo prospettato dall ordinanza , e cioè a quello della
1995-318.txt14591459giurisdizionale , per considerarsi legittima , deve pur sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza . occorre considerare che lariscossionedelle entrate non tributarie dell ente autonomo per l acquedotto pugliese , pur essendo inserita nel regime di cui al
1995-318.txt16981698conclusione , appare chiaro , dal sistema accolto dal legislatore , che , nel caso di contestazione giudiziaria , lariscossionecoattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all andamento del processo , sicché la esecutorietà risulta ope legis
1995-318.txt17571757nei vari gradi di giudizio . ciò che evidenzia ancora di più il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata lariscossionedelle entrate di natura non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito ,
1995-318.txt17891789circa la esistenza o l entità del credito , atte a legittimare un azione di accertamento negativo . per detteriscossioniinfatti neppure è prevista quella ” graduazione ” della esecutività che , come si è accennato , nell ambito della
1995-318.txt18131813prevista quella ” graduazione ” della esecutività che , come si è accennato , nell ambito della disciplina positiva dellariscossionedelle stesse entrate tributarie bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali . aggiungasi che , nella recente riforma della
1995-321.txt6767parte in cui come interpretato dalla corte di cassazione esclude che i ruoli dell imposta complementare costituiscano titolo per lariscossionenei confronti della moglie ove l imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai sensi del decreto legge
1995-321.txt153153definitivo , il ruolo dell imposta complementare dovuta dal marito e comprensiva dei redditi della moglie costituisce titolo per lariscossionenei confronti di quest ultima ; con l art . 53 , primo comma , della costituzione , in quanto
1995-321.txt10571057, intervenuto con la legge 12 novembre 1976 , n . 751 a dettare ” norme per la determinazione eriscossionedelle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti ” , mentre ha consentito ( art .
1995-321.txt13461346in contestazione , la stessa non risponde del pagamento dei tributi , nemmeno se l amministrazione finanziaria non riesca ariscuoterlidal marito che risulta non possidente . la censura non può essere accolta per la considerazione che discende da quanto
1995-430.txt824824prevede che , ai fini della formazione delle giacenze occorrenti per l effettuazione dei rimborsi delle eccedenze , le sommeriscossea titolo di imposta siano versate in una contabilità speciale aperta presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello stato
1995-430.txt962962competente medesimo . e questo anche in vista di una regolare ed ordinata gestione dei rimborsi con i fondi dellariscossione. l obbligo imposto al contribuente di effettuare il versamento iva nelle sole aziende di credito site nella circoscrizione territoriale
1995-430.txt12661266, proprio in materia tributaria , non può disconoscersi al legislatore la discrezionalità necessaria per la disciplina delle modalità diriscossionedei tributi , in relazione ai singoli tipi di imposta , nonché dei termini per i relativi versamenti , anche
1995-437.txt5757e degli artt . 53 e 54 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) . le disposizioni impugnate , secondo l ordinanza di rinvio , non consentirebbero al giudice
1995-437.txt9090ordinanza di rinvio , non consentirebbero al giudice , in sede di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa per lariscossionedi somme a titolo di sanzione da infrazione stradale ( contestata con verbale poi divenuto titolo esecutivo in ragione del
1995-437.txt804804all art . 22 della legge n . 689 del 1981 ) anche la possibilità di ottenere la sospensione dellariscossione, pretesa con la cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell art . 203 ,
1995-437.txt898898e 103 della costituzione ) , in quanto in base ad essa risulta indifferente , per ottenere la sospensione dellariscossionein sede di azione giudiziaria , l essersi o meno avvalsi previamente del rimedio amministrativo ai sensi degli artt .
1995-437.txt966966il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non è effettuato nei termini previsti , la lororiscossioneavviene mediante notifica della cartella esattoriale e relativa procedura esecutiva . difatti detto art . 206 stabilisce che la riscossione
1995-437.txt986986riscossione avviene mediante notifica della cartella esattoriale e relativa procedura esecutiva . difatti detto art . 206 stabilisce che lariscossionein parola è regolata dall art . 27 della legge n . 689 del 1981 , il quale , a
1995-437.txt10441044d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , il quale , prevedendo , ai fini della sospensione dellariscossione, una particolare procedura amministrativa dinanzi all intendente di finanza , fa ritenere esclusa la possibilità di ottenerla dal giudice
1995-437.txt11031103ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art . 1 della legge n . 3233 del 1928 concernente la disciplina dellariscossionedelle entrate a favore dell ente autonomo per l acquedotto pugliese nella parte in cui , richiamando le norme in
1995-437.txt11271127favore dell ente autonomo per l acquedotto pugliese nella parte in cui , richiamando le norme in vigore per lariscossionedelle imposte dirette ( cioè il d.p.r . n . 602 del 1973 cit . ) , impediva all autorità
1995-437.txt11991199il principio , di estrema importanza nella questione in esame , secondo cui , quando si verte in tema diriscossionedi somme diverse da quelle di natura tributaria ( rispetto alle quali è espressamente previsto che la sospensione della cartella
1995-437.txt12621262tutela giudiziaria , per essere conforme ai precetti costituzionali , non può escludere la possibilità di ottenere la sospensione dellariscossione. ma mentre , per ottenere tale risultato , nella questione definita con la sentenza in parola si è dovuti
1995-437.txt13061306dichiarazione di incostituzionalità della normativa allora denunziata , in quanto essa , operando un mero rinvio alla disciplina per lariscossionedelle entrate tributarie , escludeva la possibilità di ottenere la tutela cautelare dinanzi al giudice ordinario , nella questione ora
1995-437.txt13591359base della indicata interpretazione adeguatrice , perché , come si è visto , il rinvio al sistema previsto per dettariscossioneè operato in via indiretta attraverso il rinvio all art . 22 ( e 23 ) della legge n .
1995-444.txt6060secondo comma , lettera b ) , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento dei mobili posti nella casa di
1995-444.txt432432speciale procedimento di esecuzione curato dall ufficiale esattoriale , nel quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestivariscossionedei crediti tributari , che concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello stato ( sentenza n .
1995-444.txt466466finanziaria dello stato ( sentenza n . 87 del 1962 ) . per raggiungere queste finalità , il sistema diriscossionecoattiva delle imposte prevede l espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso , curata direttamente dall esattore con procedure semplificate
1995-444.txt574574con la sentenza n . 358 del 1994 , che la preminenza dell esigenza di realizzare il credito fiscale nellariscossionecoattiva delle imposte deve trovare la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la giustificano e
1995-471.txt7272, abbia rifiutato l apertura di un conto corrente postale a cura dell ufficio del registro di roma per lariscossionedelle tasse di concessione governativa proprie della stessa regione , riordinate con legge regionale 24 agosto 1993 , n .
1995-471.txt695695tutta la problematica in materia , va premesso che la regione siciliana ha istituito e disciplinato il proprio servizio diriscossionedei tributi e delle altre entrate ( legge regionale 5 settembre 1990 , n . 35 ) , e che
1995-471.txt752752legge 16 maggio 1970 , n . 281 ) ha stabilito che ” all accertamento , alla liquidazione e allariscossionedelle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni ” . anche alla luce di queste sopravvenute disposizioni , l
1995-472.txt6262stata respinta la richiesta della stessa regione a che il ministro impartisse idonee istruzioni all aci affinché i proventi dellariscossionein sicilia della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel , istituita con l art . 8
1995-56.txt217217n . 427 , senza efficacia retroattiva . tuttavia , poiché per gli anni precedenti la tassa è stata indebitamenteriscossadallo stato italiano in violazione dell art . 10 della direttiva 69 / 335 / cee del 17 luglio 1969
1995-56.txt532532, il giudice a quo deve disapplicarle entrambe , condannando senz altro l amministrazione finanziaria al rimborso delle somme indebitamenteriscosse. la norma processuale violerebbe il principio fissato dalla corte di giustizia ce con le sentenze 9 novembre 1983 ,
1995-56.txt606606trattato , secondo cui le condizioni formali e sostanziali stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di rimborso di tributiriscossiin contrasto col diritto comunitario o in materia di risarcimento dei danni per mancata attuazione di una direttiva comunitaria “
1995-56.txt97597515 del 1991 ) , tanto meno quando , come nella specie , è chiesto il rimborso di tributi indebitamenteriscossidall amministrazione finanziaria . non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale , in favore del
1996-157.txt788788leggi fiscali , a partire da quella del 26 gennaio 1961 , n . 29 , contenente la disciplina dellariscossionedei carichi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari , alla quale vanno aggiunti gli artt . 55
1996-157.txt17991799, sia della stessa amministrazione finanziaria che estranei a questa ( in alcuni casi , ufficio tributario e concessionario dellariscossione; in altri , centri di servizio e banca d italia ; in altri ancora ufficio tributario , ministero delle
1996-157.txt20292029indici espressivi di ricchezza , bensì sulla costituzionalità di una disciplina che concerne un rapporto di restituzione di tributi indebitamenteriscossi, regolato dal legislatore secondo particolari modalità . il che rende palese l improprietà dello stesso riferimento al parametro invocato
1996-253.txt203203triennali di bilancio della regione siciliana , si determina presuntivamente il maggior gettito , riservato all erario , delle imposteriscossenella regione come effetto delle medesime disposizioni legislative . 2 . il ricorso non è fondato . non è posta
1996-253.txt332332attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria , pur stabilendo che spettano alla regione tutte le entrate erarialiriscossenell ambito del suo territorio , prevedono che a tale regola si deroghi per le nuove entrate tributarie il cui
1996-300.txt8787di procedura civile , nella parte in cui non consentirebbero al giudice ordinario di sospendere in via d urgenza lariscossioned imposta doganale , pur in presenza dei presupposti della richiesta tutela . 2 . la questione è inammissibile .
1996-300.txt214214detta ingiunzione , norme contenenti previsioni del tutto estranee al tema . norme , cioè , descrittive del sistema diriscossionemediante ruoli ( artt . 67 e seguenti del d.p.r . n . 43 del 1988 ) , enunciative dei
1996-415.txt2929legittimità costituzionale investe l art . 52 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , che disciplina l opposizione di terzi nell ambito del procedimento di espropriazione forzata per
1996-415.txt5151imposte sul reddito ) , che disciplina l opposizione di terzi nell ambito del procedimento di espropriazione forzata per lariscossionedelle imposte non pagate . il giudice rimettente ritiene che la non proponibilità dell opposizione da parte dei parenti ed
1996-415.txt179179anteriore al pignoramento . 2 . la questione è fondata , nei limiti di seguito precisati . la disciplina dellariscossionecoattiva delle imposte sul reddito , curata dall ufficio esattoriale che procede direttamente all espropriazione forzata in virtù del ruolo
1996-415.txt352352con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni , non appartengono al contribuente moroso . l esigenza della prontariscossionedelle imposte non pagate , che è alla base dell espropriazione forzata esattoriale , consente di porre ragionevoli limiti all
1996-429.txt9898modalità di versamento della tassa sulla partita iva , sottrae alla regione il 50 % delle somme a questo titoloriscossein sicilia e che la ricorrente ritiene spettare ad essa . difatti , l art . 36 dello statuto speciale
1996-429.txt179179approvate con d.p.r . 26 luglio 1965 , n . 1074 ) riservano alla regione tutte le entrate tributarie erarialiriscossenel suo ambito territoriale , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla
1996-429.txt330330e numeri di partita iva . la nota prevede che per le operazioni effettuate in sicilia , essendo l impostariscossamediante delega alle aziende di credito , queste versino il 50 % degli importi alle competenti sezioni di tesoreria provinciale
1996-429.txt376376parte all ufficio provinciale della cassa regionale siciliana . l attribuzione alla regione siciliana del solo 50 % dell impostariscossanell ambito del suo territorio è priva di fondamento legislativo . difatti l art . 3 , comma 241 ,
1996-429.txt490490in sede comunitaria . questa particolare finalità , specificata dalla legge , consentirebbe di devolvere allo stato le entrate tributarieriscossenell ambito territoriale regionale . ma deve sussistere un ulteriore ed indefettibile requisito , egualmente richiesto dall art . 2
1996-429.txt564564da un incremento dell importo delle aliquote di imposte preesistenti . la regola della riserva alla regione delle imposte erarialiriscossenel suo ambito territoriale , con l eccezione delle nuove entrate specificamente destinate allo stato , è rispettata anche dalla
1996-429.txt868868ne deriva che la nota ministeriale denunciata dispone il versamento alle tesorerie provinciali dello stato delle tasse in questione ,riscossenell ambito del territorio regionale , in violazione delle attribuzioni della regione siciliana in materia finanziaria , previste dall art
1996-430.txt216216. 26 luglio 1965 , n . 1074 ) , che riserva alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio regionale , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato dalla legge specificamente
1996-430.txt391391di attuazione . rimane così preclusa , in via generale , la devoluzione allo stato di entrate tributarie erariali ,riscossenel territorio della regione siciliana , ma prive del carattere di novità . se , dunque , l importo della
1996-54.txt162162, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti di concessione del servizio per l accertamento e lariscossionedell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui
1996-54.txt631631del minimo garantito e del canone fisso , convenute nei contratti di concessione del servizio per l accertamento e lariscossionedell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni , devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni
1996-54.txt651651riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni , devono essere revisionate in relazione alle maggioririscossioniderivanti da detto aumento di tariffe ; e stabilisce altresì che , in caso di mancato accordo tra le parti
1996-73.txt678678legge desumibili anche dagli atti parlamentari nell esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevole e rapidariscossione, premessa necessaria perché una imposta straordinaria possa rivelarsi un tributo perequato sul patrimonio . nel necessario bilanciamento di interessi
1997-111.txt488488, 42 e 53 della costituzione e , dall altro , alla disciplina delle fasi procedimentali che mettono capo allariscossione, quali si evincono dagli artt . 18 e 12 del suddetto decreto legislativo , disposizioni reputate viziate , la
1997-111.txt612612adempimenti relativi alla liquidazione , rettifica delle dichiarazioni , accertamento , irrogazione delle sanzioni e degli interessi , nonché allariscossionedelle somme dovute per ici , disponendo che essa operi a norma delle disposizioni che riguardano l accertamento e la
1997-111.txt633633delle somme dovute per ici , disponendo che essa operi a norma delle disposizioni che riguardano l accertamento e lariscossionedelle imposte erariali sui redditi nonché l irrogazione delle relative sanzioni . dal canto suo l art . 12 conferisce
1997-111.txt661661irrogazione delle relative sanzioni . dal canto suo l art . 12 conferisce al comune il potere di procedere allariscossionecoattiva immediata delle somme liquidate per imposta , sanzioni ed interessi , anche in caso di impugnazione del relativo accertamento
1997-137.txt697697che il ricorso alle presunzioni legali in materia tributaria è lecito , essendo volto a proteggere l interesse generale allariscossionecontro ogni tentativo di evasione ha avuto modo di affermare , in un altra ipotesi ma con specifico riferimento alla
1997-239.txt56561973 , n . 602 , nella parte in cui , attraverso il rinvio alle ” norme previste per lariscossionedelle imposte dirette ” , determinerebbero l inapplicabilità , anche alle procedure di riscossione dei particolari contributi previdenziali , dell
1997-239.txt7070alle ” norme previste per la riscossione delle imposte dirette ” , determinerebbero l inapplicabilità , anche alle procedure diriscossionedei particolari contributi previdenziali , dell opposizione all esecuzione , interdetta al debitore , nell ambito delle ” disposizioni sulla
1997-239.txt9191dei particolari contributi previdenziali , dell opposizione all esecuzione , interdetta al debitore , nell ambito delle ” disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ” , appunto dall art . 54 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n .
1997-239.txt236236resterebbero secondo l ordinanza di rinvio inammissibilmente privi di tutela giurisdizionale , non potendo evitare che la cassa metta inriscossionei contributi mediante ruolo esattoriale ” , essendo anche inibito agli stessi di adire l autorità giudiziaria ordinaria per la
1997-239.txt561561. 23 , la possibilità di esigere i contributi obbligatori ” con le forme e la procedura stabilite per lariscossionedelle imposte dirette ” . tale formula è rimasta sostanzialmente immutata nel comma sesto dell art . 17 della legge
1997-239.txt596596dell art . 17 della legge 3 gennaio 1981 , n . 6 , che stabilisce che la cassa puòriscuoterei contributi predetti ” a mezzo di ruoli da essa compilati , resi esecutivi dall intendenza di finanza competente e
1997-239.txt620620” a mezzo di ruoli da essa compilati , resi esecutivi dall intendenza di finanza competente e da porre inriscossionesecondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette ” . si è continuato , cioè , ad adottare
1997-239.txt627627compilati , resi esecutivi dall intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per lariscossionedelle imposte dirette ” . si è continuato , cioè , ad adottare , anche in questa disposizione legislativa ,
1997-239.txt656656, cioè , ad adottare , anche in questa disposizione legislativa , attraverso la tecnica del rinvio alle norme sullariscossionedelle imposte dirette , una procedura di riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali , la quale appare , per entrate non
1997-239.txt664664questa disposizione legislativa , attraverso la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette , una procedura diriscossionecoattiva mediante ruoli esattoriali , la quale appare , per entrate non tributarie , come sono appunto quelle di natura
1997-239.txt756756già censurato , nella sentenza n . 318 del 1995 , ” il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata lariscossionedelle entrate di natura non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito ,
1997-239.txt835835stessa ” . ma l inapplicabilità dell opposizione di cui all art . 615 del codice di procedura civile allariscossioneesattoriale di entrate non tributarie tanto più denota l arbitrarietà della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione ,
1997-239.txt854854alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto più denota l arbitrarietà della scelta legislativa di questo sistema privilegiato diriscossione, quanto più si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie , in base alla quale
1997-239.txt884884stessa disciplina positiva delle entrate tributarie , in base alla quale , in caso di contestazione giudiziaria , ” lariscossionecoattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all andamento del processo , sicché la esecutorietà risulta ope legis
1997-239.txt10881088in esame , sono pertanto carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del debitore , nei cui confronti si procede ariscossionecoattiva , cosicché è evidente la violazione anche del principio di cui all art . 24 della costituzione . va
1997-239.txt11401140della legge n . 6 del 1981 , nella parte in cui , al fine di regolare le modalità diriscossionedei contributi previdenziali in oggetto , rinvia anche alle norme dell art . 54 del decreto del presidente della repubblica
1997-285.txt444444” è effettuato al traforo ” , e dal comma 3 dello stesso articolo , secondo cui le modalità diriscossionesono definite ” sentite le società che gestiscono il traforo del monte bianco ” . 3 . così precisata la
1997-290.txt311311) , pur in presenza di reale capacità contributiva , escluda il concorso alle spese pubbliche ( l iva purriscossadal contribuente non è stata , infatti , versata allo stato ) , ma viola il principio di eguaglianza tributaria
1997-290.txt574574erano stati posti in essere acquisti soggetti ad iva , sì da consentire che il tributo sulle vendite , purriscossodall operatore economico , non venisse versato allo stato . è noto che , nel sistema accolto dal nostro legislatore
1997-291.txt5555art . 97 , primo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , che prevede l irrogazione della pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000 nel
1997-291.txt223223poi , in sede di pignoramento ; il criterio della sanzione , collegata al reiterato mancato pagamento in sede diriscossionecoattiva , appare ” del tutto estraneo a qualsiasi principio vigente nel sistema processuale civile italiano , là dove il
1997-291.txt280280e dalle spese di procedura ” ; mentre analoga ingiustificata disparità di trattamento sussiste anche tra coloro che subiscono lariscossionefiscale ex d.p.r . n . 602 del 1973 e coloro a cui carico la riscossione segue altre procedure ,
1997-291.txt296296coloro che subiscono la riscossione fiscale ex d.p.r . n . 602 del 1973 e coloro a cui carico lariscossionesegue altre procedure , prive di sanzioni in itinere ; la sanzione , essendo connessa al mancato pagamento della cartella
1997-291.txt341341di produrre un circolo vizioso ” , dal momento che la stessa viene irrogata con apposito avviso e messa inriscossionecon ulteriore cartella esattoriale , sì da determinare , in caso di mancato adempimento , un nuovo avviso di irrogazione
1997-291.txt763763, diversa è la sanzione di cui all art . 97 che è connessa agli atti propri della procedura diriscossionecoattiva . pur cogliendo tali differenze , l ordinanza non ne trae , tuttavia , le dovute conseguenze , non
1997-291.txt934934ugualmente non fondato è l altro profilo dedotto , attinente alla asserita disparità di trattamento fra i contribuenti assoggettati allariscossionemediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse . detta censura , se riferita alle obbligazioni tributarie , non considera
1997-291.txt974974considera che il d.p.r . 28 gennaio 1988 , n . 43 , ha provveduto alla unificazione delle forme diriscossionecoattiva fiscale , a seguito dell estensione a pressoché tutti i tributi della riscossione mediante ruolo e alla conseguente abolizione
1997-291.txt988988provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale , a seguito dell estensione a pressoché tutti i tributi dellariscossionemediante ruolo e alla conseguente abolizione della riscossione mediante ingiunzione di pagamento ( v . artt . 67 , comma
1997-291.txt996996fiscale , a seguito dell estensione a pressoché tutti i tributi della riscossione mediante ruolo e alla conseguente abolizione dellariscossionemediante ingiunzione di pagamento ( v . artt . 67 , comma 1 , 68 , comma 1 , 69
1997-37.txt317317effettività dell imposizione sul reddito dipende in modo rilevante dal particolare contesto in cui il tributo stesso viene ad essereriscosso. va pertanto ribadito che il sistema della ritenuta alla fonte , come affermato da questa corte , ( sentenze
1997-37.txt373373risponde sia all interesse fiscale della immediata percezione delle somme , sia a criteri di tecnica tributaria per agevolare lariscossionedei tributi ; e nessun pregio può avere , al riguardo , il fatto che con l ausilio dei moderni
1997-372.txt6868dei crediti non tributari della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori alla disciplina dellariscossionedelle imposte dirette , di cui al d.p.r . n . 602 del 1973 , esclude il potere cautelare dell
1997-372.txt162162, la indicata norma , disciplinante il sistema di soddisfazione coattiva dei contributi previdenziali attraverso il rinvio alle norme sullariscossionedelle imposte dirette , violerebbe il principio di eguaglianza , determinando un trattamento discriminatorio , sotto il profilo della difesa
1997-372.txt203203giurisdizionale , tra i soggetti passivi di obbligazioni aventi la medesima natura non tributaria , secondo che il sistema diriscossioneprevisto per ciascun credito rinvii o meno a quello esattoriale ; inoltre , allorché sia contestata l esistenza o l
1997-372.txt229229o meno a quello esattoriale ; inoltre , allorché sia contestata l esistenza o l entità del credito , lariscossionedi entrate di natura non tributaria è assoggettata ad un trattamento deteriore , non potendo operare il principio automatico di
1997-372.txt337337fondata . l art . 18 , sesto comma , della legge n . 576 del 1980 prevede che lariscossionedei contributi della cassa previdenziale forense possa essere attuata ” a mezzo di ruoli da essa compilati , resi esecutivi
1997-372.txt367367” a mezzo di ruoli da essa compilati , resi esecutivi dall intendenza di finanza competente e da porre inriscossionesecondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette ” . attraverso tale rinvio alle norme sulle imposte dirette
1997-372.txt374374compilati , resi esecutivi dall intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per lariscossionedelle imposte dirette ” . attraverso tale rinvio alle norme sulle imposte dirette trovano applicazione , in particolare , gli
1997-372.txt483483debitore che contesti l esistenza o l ammontare dei contributi previdenziali non può invocare un provvedimento giurisdizionale di sospensione dellariscossione, trattandosi di un potere attribuito in via esclusiva all intendente di finanza , né può beneficiare del sistema di
1997-372.txt551551e quindi ad entrate di natura diversa da quelle previdenziali in esame . l esclusione del potere di sospensione dellariscossioneda parte dell autorità giudiziaria ordinaria , in relazione ad entrate di natura non tributaria , era stata già ritenuta
1997-372.txt611611la sentenza n . 318 del 1995 si era infatti sottolineato ” il discriminatorio regime al quale risulta assoggettata lariscossionedelle entrate di natura non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito “
1997-372.txt636636non tributaria quando l utente avanzi contestazioni circa la esistenza o l entità del credito ” , poiché per taliriscossioni, attuate , come quella in oggetto , attraverso il rinvio alla procedura esattoriale , non solo si priva il
1997-372.txt719719neppure è prevista quella ” graduazione ” della esecutività ” , che , ” nell ambito della disciplina positiva dellariscossionedelle stesse entrate tributarie , bilancia la mancata previsione di misure cautelari giurisdizionali ” . con la sentenza n .
1997-372.txt766766posto ancora in risalto l aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di ” graduazione ” dell esecutività nel sistema diriscossionedelle entrate di natura non tributaria , attuato con la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette
1997-372.txt783783nel sistema di riscossione delle entrate di natura non tributaria , attuato con la tecnica del rinvio alle norme sullariscossionedelle imposte dirette , in quanto esso non solo ” impone al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità
1997-372.txt867867in subiecta materia sono ” carenti idonei strumenti di difesa giurisdizionale del debitore , nei cui confronti si procede ariscossionecoattiva , cosicché è evidente la violazione anche del principio di cui all art . 24 della costituzione ” .
1997-372.txt940940legge 20 settembre 1980 , n . 576 , nella parte in cui , rinviando alle norme previste per lariscossionedelle imposte dirette , non consente all autorità giudiziaria ordinaria nell ipotesi in cui il debitore contesti l esistenza o
1997-384.txt354354137 del 1997 ) che il ricorso alle medesime è lecito , essendo volto a proteggere l interesse generale allariscossionedelle imposte contro ogni tentativo di evasione . pur se la affermata legittimità delle presunzioni sembrerebbe riferibile soltanto a quelle
1998-174.txt798798a dire con l avvenuta maturazione da parte dell enel di ricavi lordi , a titolo di quote di prezzoriscossesia direttamente sia attraverso le altre aziende distributrici di energia e la cassa conguaglio per il settore elettrico , pari
1998-174.txt874874secondo l interpretazione del giudice a quo , l unico titolo giuridico che giustificherebbe , a posteriori , la avvenutariscossionedelle quote prezzo dopo il 1 gennaio 1994 , e impedirebbe dunque di accogliere la domanda di ripetizione di quanto
1998-174.txt896896quote prezzo dopo il 1 gennaio 1994 , e impedirebbe dunque di accogliere la domanda di ripetizione di quanto indebitamenteriscossodall enel , sarebbe appunto la norma dettata dall art . 1 , comma 1 , del decreto legge n
1998-174.txt12391239stante l unicità della tariffa nel territorio nazionale il meccanismo del trasferimento a favore di questo ente anche delle quoteriscossea carico degli utenti ai quali l energia veniva somministrata da aziende diverse dall enel medesimo ) , e quindi
1998-174.txt27892789tariffario a seguito dell accertato conseguimento dell obiettivo , e la devoluzione all erario della eventuale eccedenza delle quote giàriscosseal momento di tale accertamento . successivamente il governo stesso cambiò soluzione , prima con l art . 1 del
1998-233.txt19161916, peraltro , obiettarsi che , essendo il gettito spettante alla sardegna suscettibile di calcolo immediato sulla base delle complessiveriscossioni, la prospettata eventualità del conguaglio non vale a giustificare né il diniego , né la moratoria ; e ,
1998-233.txt22482248ambito del ” meccanismo di acconti per l esercizio in corso e di saldi conteggiati a consuntivo sull effettivo gettitoriscossonel territorio ” , si ” terrà conto anche della quota di accisa . . . conteggiata separatamente e affluita
1998-26.txt5353602 , nella parte in cui esclude ” la competenza del giudice ordinario a emanare provvedimenti cautelari in materia diriscossioneesattoriale di tributi ” . secondo il giudice a quo , va individuata proprio nell art . 54 ” la
1998-26.txt131131procedura esecutiva nei confronti del contribuente ” . si determinerebbe così una irragionevole riduzione , nell ambito della procedura diriscossionecoattiva di contributi dei consorzi di bonifica , delle forme di tutela dei diritti del contribuente nei confronti della pubblica
1998-26.txt466466proprio l art . 21 , disciplinando , sia pure attraverso la tecnica del rinvio normativo , la procedura diriscossionedei contributi consortili , è immediatamente applicabile nel giudizio a quo , in cui si controverte sulla procedura di esazione
1998-26.txt616616presidente della repubblica n . 602 del 1973 , non consente all autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere la procedura diriscossionedei contributi consortili . del resto , come ha già rilevato questa corte , l accoglimento della prospettata questione di
1998-26.txt764764della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale , la disciplina mediante rinvio alle norme , che regolano la procedura diriscossionedelle imposte dirette , disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria ( sentenze n . 318 del 1995
1998-26.txt10611061” alle entrate tributarie , peraltro solo parziale e limitata , per quanto qui interessa , ai profili procedimentali dellariscossionecoattiva . anche in questo caso , quindi , appare evidente l incongruità di una scelta legislativa che prefigura un
1998-26.txt12491249oltre lo stretto ambito d origine in assenza di un identità di ratio , escludendo irragionevolmente , nelle controversie sullariscossioneesattoriale dei contributi consortili , il potere cautelare del giudice ordinario , che pure ha giurisdizione sul merito . la
1998-26.txt13651365incongrua e discriminatoria , sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura diriscossionecoattiva , imponendogli così ” un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalità e alla natura dell ente creditore ” (
1998-336.txt957957alla quale l amministrazione finanziaria , se soccombente , è tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della sommariscossae non dovuta ( sentenza n . 63 del 1982 ) . ma tale orientamento , espresso quando ancora la
1998-351.txt8282, ritiene che l art . 65 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , che consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto
1998-351.txt196196compie l ufficiale esattoriale , disponendo che egli non possa procedere al pignoramento o che debba desistere dal procedimento diriscossionecoattiva quando gli siano esibiti documenti che , senza necessità di altre valutazioni , dimostrino la proprietà dei beni ,
1998-351.txt433433tutela dei propri diritti . 2 . la questione di legittimità costituzionale non è fondata . la disciplina speciale dellariscossionecoattiva delle imposte non pagate , mediante l espropriazione forzata alla quale provvede lo stesso esattore , risponde all esigenza
1998-351.txt714714del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversità di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nellariscossionecoattiva delle imposte . inoltre richiedere una prova più onerosa , quale è quella documentale , che dia inequivoca certezza
1998-423.txt125125delegava la regione trentino alto adige a fissare tipologie e importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla lororiscossione. a questa delega si è conformata la legge regionale n . 2 del 12 gennaio 1998 ( determinazione dei
1998-53.txt613613finanziaria , la quale ha il potere dovere di provvedere , con atti autoritativi , all accertamento ed alla prontariscossionedei tributi . stante la piena autonomia dei sistemi processuali messi a confronto , che si presentano in sé compiuti
1998-62.txt535535non sospende l esecutività del ruolo ” , mentre è prevista una semplice ” facoltà di disporre la sospensione dellariscossione, in tutto o in parte , con provvedimento motivato ” dell intendente di finanza ( art . 16 ,
1998-62.txt653653possibilità di adire un giudice , se non dopo avere già subito quanto meno l inizio della procedura esecutiva diriscossioneper un titolo esecutivo , nei cui confronti non ha immediata tutela giurisdizionale . 4 . di conseguenza , anche
1998-81.txt884884ulteriormente evidenziata quando , come in base alla legge denunciata in questa sede , il ricorso amministrativo non sospenda lariscossionedell imposta ( sentenza n . 62 del 1998 ) essendo attribuito alla facoltà discrezionale dell autorità amministrativa che decide
1998-81.txt936936in presenza di gravi motivi . solo per le pene pecuniarie e le sovrattasse è previsto un automatico rinvio dellariscossionedopo la decisione della controversia ( art . 4 , comma 9 , del decreto legge n . 66 del
1999-07.txt276276non comporti l impossibilità , o comunque gravi difficoltà , nella esplicazione del diritto . d altronde l interesse allariscossionedei tributi è protetto dalla costituzione , all art . 53 , sullo stesso piano di ogni diritto individuale .
1999-111.txt30043004tradotto la previsione statutaria in un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione del gettito di tributi erarialiriscossonel suo territorio . infatti l art . 1 del decreto stabilisce che la regione provvede al suo fabbisogno finanziario
1999-111.txt30973097comma , dello statuto , ” oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
1999-111.txt33533353sistema tributario dello stato ) : mentre la fonte principale di finanziamento della regione è divenuto il gettito , regionalmenteriscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello stato , pienamente applicabili anche nel territorio della regione siciliana .
1999-138.txt216216, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998 , recante ” modalità di riversamento delle sommeriscosseper l imposta regionale sulle attività produttive ( irap ) e per l addizionale regionale all irpef , ai sensi
1999-138.txt684684dalla legislazione tributaria dello stato , bensì sull attribuzione alla regione del gettito della maggior parte dei tributi erariali ,riscossonel territorio regionale , e di una potestà legislativa anche in ordine alla disciplina degli stessi tributi erariali , fermo
1999-138.txt10291029la regione siciliana gode di una particolare autonomia legislativa , estesa a tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmenteriscossole è devoluto ai sensi dell art . 2 , primo comma , del d.p.r . n . 1074 del
1999-138.txt16571657potestà legislativa alla stessa stregua , e con gli stessi limiti , di quanto avviene per i tributi erariali regionalmenteriscossi, il cui gettito è ad essa devoluto . 7 . censure più specifiche sono poi mosse dalla ricorrente in
1999-138.txt186718671965 , che darebbero rilievo , ai fini della attribuzione del gettito dei tributi alla regione , al luogo diriscossione. 8 . la questione è infondata . l art . 2 delle norme di attuazione di cui al d.p.r
1999-138.txt19171917. 36 dello statuto tace in proposito ) , che sancisce la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali “riscossenell ambito ” del territorio regionale , non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in
1999-138.txt19441944, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l operazione contabile dellariscossione. esso tende infatti ad assicurare alla regione il gettito derivante dalla ” capacità fiscale ” che si manifesta nel
1999-138.txt24082408l art . 24 , comma 4 , in quanto , prevedendo che le attività di accertamento , liquidazione eriscossionedell imposta possano essere affidate con convenzioni ( e , s intende , con il riconoscimento di somme a compensazione
1999-138.txt26042604la facoltà di prevedere convenzioni con il ministero delle finanze per l espletamento delle attività di accertamento , liquidazione eriscossionedell irap è demandata alle leggi regionali emanate , per quanto riguarda la regione siciliana , ai sensi e nei
1999-138.txt26882688art . 24 , comma 7 , esso prevede con riferimento all intero territorio nazionale una ” ripartizione delle sommeriscosse” a titolo di sanzione solo ” in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell
1999-138.txt36753675alle imposte sui redditi , salva la sola partecipazione di regioni , province e comuni all attività di accertamento eriscossione( art . 25 ) , e della disciplina statale della riscossione e del versamento in acconto ( art .
1999-138.txt36873687province e comuni all attività di accertamento e riscossione ( art . 25 ) , e della disciplina statale dellariscossionee del versamento in acconto ( art . 30 ) violerebbe la competenza regionale a disciplinare la riscossione dei tributi
1999-138.txt37053705statale della riscossione e del versamento in acconto ( art . 30 ) violerebbe la competenza regionale a disciplinare lariscossionedei tributi ; che l attribuzione allo stato di una quota del gettito irap , a compensazione dei costi di
1999-138.txt37263726dei tributi ; che l attribuzione allo stato di una quota del gettito irap , a compensazione dei costi diriscossione( art . 26 , comma 1 ) , avrebbe l effetto paradossale di obbligare la regione a versare allo
1999-138.txt39303930del nuovo tributo , sotto il profilo sia della disciplina sostanziale , sia delle procedure di liquidazione , accertamento eriscossione, nella delicata fase di passaggio in cui , sperimentandosi il nuovo prelievo , il cui gettito va a sostituire
1999-138.txt40844084transitoria . 13 . per le stesse ragioni si giustifica la disciplina transitoria in tema di controllo , accertamento eriscossionedell imposta , recata dall art . 25 : ove peraltro si prevede , pur nella fase transitoria , la
1999-138.txt50045004. l art . 40 , prevedendo la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento delle sommeriscossea titolo di irap , e il loro riversamento a favore dello stato , dei comuni , delle province ,
1999-138.txt53015301quote attribuite allo stato ” ( comma 1 ) , insieme , per il 1998 , ai contributi sanitari arretratiriscossinello stesso anno ( comma 2 ) . conseguentemente , la misura del concorso della regione siciliana al finanziamento del
1999-138.txt70587058per il versamento su appositi conti , intestati alle regioni , e per il riversamento su altri conti delle sommeriscossea titolo di irap e di addizionale irpef , va osservato che si tratta di semplici modalità tecnico contabili dirette
1999-138.txt73217321automobilistico nel quale il veicolo è iscritto ) , e il gettito delle imposte di registro , ipotecarie e catastaliriscossesugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti costitutivi o traslativi di diritti
1999-138.txt79817981, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998 , recante ” modalità di riversamento delle sommeriscosseper l imposta regionale sulle attività produttive ( irap ) e per l addizionale regionale all irpef , ai sensi
1999-138.txt80818081intestati alle regioni , previsto dagli artt . 1 e 2 del decreto farebbe sì che l irap non sarebberiscossasul territorio regionale , onde potrebbe sfuggire alla regola statutaria della devoluzione del gettito alla regione ; che l art
1999-138.txt81508150. 21 e 26 del d.lgs . n . 241 del 1997 , a raccogliere l immediato riversamento delle sommeriscosse; che l art . 3 , comma 3 , il quale prevede le modalità del riversamento delle somme versate
1999-154.txt305305procedimenti principali promosso nei confronti dell amministrazione finanziaria i due giudizi tributari a quibus per chiedere la restituzione di sommeriscossecome imposte di registro , bollo , ipotecarie e catastali , e invim su atti e provvedimenti relativi al procedimento
1999-186.txt190190interessata , di stabilire con proprio decreto , in situazioni particolari , l esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente allariscossionedei tributi dall obbligo del ” non riscosso come riscosso ” . essa violerebbe , secondo la ricorrente , il
1999-186.txt198198in situazioni particolari , l esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi dall obbligo del ” nonriscossocome riscosso ” . essa violerebbe , secondo la ricorrente , il combinato disposto degli articoli 17 e 36 dello
1999-186.txt200200particolari , l esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi dall obbligo del ” non riscosso comeriscosso” . essa violerebbe , secondo la ricorrente , il combinato disposto degli articoli 17 e 36 dello statuto speciale
1999-186.txt264264potere di disporre che dovrebbe spettare all assessore regionale cui è demandata la nomina del commissario governativo delegato provvisoriamente allariscossionedei tributi ; in subordine , la ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione , in quanto la
1999-186.txt387387art . 1 della legge 4 ottobre 1986 , n . 657 , ha disciplinato la istituzione del servizio diriscossionedei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici . mentre il testo previgente prevedeva in
1999-186.txt419419enti pubblici . mentre il testo previgente prevedeva in ogni caso l obbligo del commissario governativo , delegato provvisoriamente allariscossionedei tributi , di rispondere del ” non riscosso come riscosso ” , secondo il principio tradizionalmente affermato dalla legislazione
1999-186.txt428428ogni caso l obbligo del commissario governativo , delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi , di rispondere del ” nonriscossocome riscosso ” , secondo il principio tradizionalmente affermato dalla legislazione in materia di riscossione di tributi demandata a soggetti
1999-186.txt430430l obbligo del commissario governativo , delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi , di rispondere del ” non riscosso comeriscosso” , secondo il principio tradizionalmente affermato dalla legislazione in materia di riscossione di tributi demandata a soggetti diversi dall
1999-186.txt443443di rispondere del ” non riscosso come riscosso ” , secondo il principio tradizionalmente affermato dalla legislazione in materia diriscossionedi tributi demandata a soggetti diversi dall amministrazione finanziaria , e ribadito dall art . 1 , comma 1 ,
1999-186.txt51051028 settembre 1998 , n . 337 , contenente ” delega al governo per il riordino della disciplina relativa allariscossione” , ha previsto l eliminazione di tale obbligo anche per i concessionari della riscossione : art . 1 ,
1999-186.txt525525riordino della disciplina relativa alla riscossione ” , ha previsto l eliminazione di tale obbligo anche per i concessionari dellariscossione: art . 1 , comma 1 , lettera c ) , il nuovo testo prevede invece la facoltà del
1999-186.txt579579tale obbligo . nell ambito della regione siciliana , però , spettando alla regione medesima tutte le entrate tributarie erarialiriscossenel suo territorio , ad eccezione di quelle enumerate ( art . 2 del d.p.r . 26 luglio 1965 ,
1999-186.txt6756756 del citato d.p.r . n . 1074 del 1965 ) , alla istituzione e alla disciplina del servizio diriscossionedei tributi provvede la legge della regione , ferma restando l applicazione anche a tale regione dei principi risultanti dalla
1999-186.txt757757disciplinato la materia con legge regionale 5 settembre 1990 , n . 35 ( istituzione e disciplina del servizio diriscossionedei tributi e di altre entrate ) , il cui articolo 1 stabilisce espressamente che ” le disposizioni del decreto
1999-186.txt863863cfr . art . 2 , comma 2 , della stessa legge ) del ” commissario governativo delegato provvisoriamente allariscossione, previsto dall art . 24 del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988 , n . 43 e
1999-186.txt10791079n . 43 del 1988 ( art . 132 ) riconosce pienamente la competenza regionale a disciplinare la materia dellariscossione, anche in deroga alle singole disposizioni dello stesso decreto , purché in conformità ai principi che si desumono da
1999-186.txt12791279nuova disposizione , che prevede la facoltà di esonerare , in situazioni particolari , il commissario governativo delegato provvisoriamente allariscossionedall obbligo del ” non riscosso come riscosso ” ; né è in alcun modo lesa la competenza legislativa ,
1999-186.txt12851285facoltà di esonerare , in situazioni particolari , il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dall obbligo del ” nonriscossocome riscosso ” ; né è in alcun modo lesa la competenza legislativa , in materia di riscossione dei tributi
1999-186.txt12871287esonerare , in situazioni particolari , il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dall obbligo del ” non riscosso comeriscosso” ; né è in alcun modo lesa la competenza legislativa , in materia di riscossione dei tributi , della
1999-186.txt13031303” non riscosso come riscosso ” ; né è in alcun modo lesa la competenza legislativa , in materia diriscossionedei tributi , della regione siciliana , la quale potrà se del caso intervenire con proprie leggi , purché sempre
1999-186.txt13421342purché sempre nel rispetto dei principi derivanti dalla legislazione statale , a regolare anche questo particolare aspetto della disciplina dellariscossione. 4 . nemmeno ha fondamento la censura secondo cui il ministro delle finanze , sulla base della disposizione impugnata
1999-186.txt14721472che si manifestino a riguardo di singoli commissari governativi , e dunque con effetto limitato ai singoli ambiti territoriali diriscossioneaffidati ai commissari governativi destinatari del provvedimento di esonero , e alle situazioni prese in considerazione . in sicilia ,
1999-186.txt15011501esonero , e alle situazioni prese in considerazione . in sicilia , come si è detto , il servizio diriscossioneè istituito e disciplinato dalla regione ; e la legge regionale che lo disciplina espressamente stabilisce in conformità al sistema
1999-186.txt16691669desume pianamente che anche la potestà di esonerare il commissario governativo , in situazioni particolari , dall obbligo del nonriscossocome riscosso , attribuita al ministro delle finanze ( d intesa con quello del tesoro ) dall art . 26
1999-186.txt16711671che anche la potestà di esonerare il commissario governativo , in situazioni particolari , dall obbligo del non riscosso comeriscosso, attribuita al ministro delle finanze ( d intesa con quello del tesoro ) dall art . 26 , comma
1999-186.txt17331733669 del 1996 , è esercitata in sicilia , cioè con riguardo ai commissari governativi nominati per gli ambiti diriscossioneinclusi nel territorio siciliano , dall assessore regionale per il bilancio e le finanze , in forza del combinato disposto
1999-186.txt18331833dell art . 132 del d.p.r . n . 43 del 1988 , che istituisce e disciplina il servizio diriscossionedei tributi ; in particolare , è di spettanza dell assessore regionale la nomina del commissario governativo , delegato provvisoriamente
1999-186.txt18551855tributi ; in particolare , è di spettanza dell assessore regionale la nomina del commissario governativo , delegato provvisoriamente allariscossione( cfr . , esplicitamente , l art . 18 , comma 2 , della legge regionale n . 35
1999-186.txt19461946amministrativo competente ( il ministro , in via generale ; l assessore regionale , nello speciale ordinamento del servizio diriscossioneche trova applicazione in sicilia ) la facoltà di esonerare , in casi particolari , il commissario governativo dall obbligo
1999-186.txt19691969applicazione in sicilia ) la facoltà di esonerare , in casi particolari , il commissario governativo dall obbligo del nonriscossocome riscosso . 5 . l argomento che la ricorrente adduce per sostenere che al ministro sarebbe stato attribuito il
1999-186.txt19711971sicilia ) la facoltà di esonerare , in casi particolari , il commissario governativo dall obbligo del non riscosso comeriscosso. 5 . l argomento che la ricorrente adduce per sostenere che al ministro sarebbe stato attribuito il potere di
1999-186.txt19981998la ricorrente adduce per sostenere che al ministro sarebbe stato attribuito il potere di provvedere anche per gli ambiti dellariscossionecompresi nel territorio siciliano , tratto dalla menzione , nella disposizione impugnata , del parere obbligatorio della ” amministrazione regionale
1999-186.txt20642064che essere quella della regione siciliana , unica dotata di competenza propria , sia pure concorrente , in materia diriscossionedei tributi erariali ad essa spettanti . in realtà , il testo originario del decreto legge si limitava a prevedere
1999-186.txt23532353è dunque previsto in funzione dell interesse che la regione ( come l ente locale minore ) può avere nellariscossione, la cui disciplina unitaria riguarda non solo i tributi erariali , ma anche i tributi e le altre somme
1999-186.txt23752375la cui disciplina unitaria riguarda non solo i tributi erariali , ma anche i tributi e le altre somme giàriscossitramite le esattorie di spettanza di ” altri enti pubblici non economici ” , nonché altri tributi ed entrate regionali
1999-186.txt24492449: non ha a che fare , invece , con l eventualità di una potestà regionale concorrente in materia diriscossione, quale sussiste in sicilia , e che si traduce nell esercizio da parte dell amministrazione regionale dei compiti ,
1999-186.txt24722472sussiste in sicilia , e che si traduce nell esercizio da parte dell amministrazione regionale dei compiti , inerenti allariscossione, che la legge attribuisce , per il restante territorio nazionale , all amministrazione statale . piuttosto , come il
1999-186.txt25382538ampiamente , dell amministrazione territoriale specificamente coinvolta ) in quanto destinataria , insieme allo stato , del gettito dei tributiriscossi, così , simmetricamente , in sicilia , ove il servizio di riscossione è istituito e disciplinato dalla regione ,
1999-186.txt25512551allo stato , del gettito dei tributi riscossi , così , simmetricamente , in sicilia , ove il servizio diriscossioneè istituito e disciplinato dalla regione , ma opera anche con riguardo a gettiti tributari riservati , sia pure in
1999-186.txt26422642collaborazione , che il provvedimento regionale di esonero , in situazioni particolari , del commissario governativo dall obbligo del nonriscossocome riscosso presupponga a sua volta la preventiva consultazione dell amministrazione statale delle finanze . così ricostruita la portata della
1999-186.txt26442644che il provvedimento regionale di esonero , in situazioni particolari , del commissario governativo dall obbligo del non riscosso comeriscossopresupponga a sua volta la preventiva consultazione dell amministrazione statale delle finanze . così ricostruita la portata della disposizione impugnata
1999-187.txt178178proveniente dal citato decreto di condanna n . 151 del 1996 , nonostante che si tratti di sanzione pecuniaria dariscuoterenel territorio della regione , violando così l art . 36 dello statuto e gli artt . 2 e 3
1999-187.txt340340costituire , per profili oggettivi e soggettivi , una entrata di spettanza della regione siciliana , anche se la relativariscossioneavviene nel territorio regionale . si tratta in realtà di una ” pena pecuniaria ” per omessa presentazione dei conti
1999-187.txt490490di natura tributaria . il provento di tale sanzione quindi non può essere annoverato tra le ” entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio ” , di cui all art . 2 del d.p.r . n . 1074 del
1999-198.txt194194alla fonte . in tal modo si ridurrebbe illegittimamente la base di calcolo per la compartecipazione al gettito , regionalmenteriscosso, dell imposta sui redditi delle persone fisiche , attribuita alla regione sardegna dall art . 8 , lettera a
1999-198.txt865865impugnato non dà luogo ad entrate aggiuntive per il fisco : esso si limita a imporre una diversa modalità diriscossioneper una quota dell imposta dovuta , prescrivendo il versamento in via di ” autotassazione ” , al momento della
1999-198.txt898898di ” autotassazione ” , al momento della dichiarazione , di un acconto , laddove in precedenza siffatta imposta venivariscossaper intero mediante iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione effettuata dagli uffici . di conseguenza , la riscossione avverrà
1999-198.txt917917veniva riscossa per intero mediante iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione effettuata dagli uffici . di conseguenza , lariscossioneavverrà , in parte , in tempi anticipati rispetto a quelli prima realizzabili , non dovendosi più attendere , se
1999-198.txt977977questo l imposta sarà dovuta in misura maggiore che per il passato . che il fisco si avvantaggi dell anticipatariscossione, è fuori dubbio ; ma è altrettanto chiaro che non si produce propriamente alcun incremento di gettito : alle
1999-198.txt10271027di applicazione dell acconto , corrisponderanno infatti , nella stessa misura , minori entrate negli anni successivi , quando verrannoriscossi, anziché gli interi importi dovuti , solo gli importi eccedenti gli acconti già versati . in altri termini ,
1999-198.txt11651165che derivano da esso , cioè che in esso trovano la loro fonte , non può trovare applicazione agli importiriscossia titolo di acconto sull imposta dovuta in relazione ai redditi a tassazione separata . 4 . una diversa interpretazione
1999-198.txt12351235al gettito di determinate imposte . se bastasse , infatti , la modifica delle modalità e quindi del tempo dellariscossione, senza alcun aumento del gettito complessivo , per consentire l avocazione allo stato di quote del gettito medesimo ,
1999-198.txt13721372diminuzione del gettito a favore della regione , la quale verrebbe a partecipare al gettito della sola quota di imposteriscossa, a conguaglio , sulla base della liquidazione effettuata dagli uffici , e non più , come per il passato
1999-198.txt15361536prevista dall art . 8 , lettera a , dello statuto , anche in relazione all importo dei predetti accontiriscossinell ambito della regione medesima . così intesa , la disciplina impugnata sfugge alle censure mosse dalla ricorrente .
1999-229.txt809809presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 600 e n . 602 , concernenti l accertamento e lariscossionedelle imposte sui redditi ) , e riguardo al coordinamento tra detta norma e l art . 17 , primo
1999-229.txt848848, primo comma , del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , concernente i termini per l iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle
1999-464.txt359359di progressività , attinente al sistema ( impositivo ) tributario nel suo complesso , e non certamente alla fase dellariscossione. 3 . i dubbi avanzati dalla difesa dello stato sulla rilevanza delle questioni sono privi di fondamento , in
1999-464.txt570570è applicabile direttamente l art . 15 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) . di conseguenza il legislatore non è tenuto sul piano costituzionale ad una identità di
2000-114.txt11701170ex art . 177 del trattato cee , ebbe a suo tempo a ritenere con esclusivo riferimento ai tributi nazionaliriscossiin contrasto con quanto disposto dal diritto comunitario l incompatibilità dell art . 19 del d . l . 30
2000-114.txt14441444terzo comma ) l applicabilità dell art . 19 del decreto legge n . 688 del 1982 , per quelliriscossiin violazione di norme comunitarie ( art . 29 , secondo comma ) l eventuale traslazione dell imposta è stata
2000-114.txt15281528art . 3 cost . , richiamato dalle sole parti private la nuova disciplina dettata per il rimborso dei tributiriscossiin violazione di norme comunitarie , necessitata dalle pronunce della corte di giustizia , risulta espressiva della necessità di garantire
2000-163.txt9494) . ad avviso del rimettente , la disposizione denunciata , ” nella parte in cui prevede che l interariscossionecoattiva delle sanzioni penali pecuniarie e delle spese di giustizia e non il solo materiale pagamento delle stesse avvenga a
2000-163.txt119119pecuniarie e delle spese di giustizia e non il solo materiale pagamento delle stesse avvenga a mezzo del concessionario dellariscossionedei tributi ” , violerebbe il criterio direttivo fissato dall art . 3 , comma 138 , della legge 23
2000-163.txt298298superflua una nuova valutazione al riguardo . il decreto legislativo n . 46 del 1999 , che ha previsto lariscossionemediante ruolo di tutte le entrate dello stato e , dunque , anche di quelle oggetto dei giudizi a quibus
2000-163.txt555555dal rimettente sotto il profilo dell eccesso di delega per avere il decreto impugnato accordato ai concessionari del servizio diriscossionedei tributi , in assenza di qualunque previsione della legge delega , la potestà per la riscossione coattiva delle pene
2000-163.txt572572del servizio di riscossione dei tributi , in assenza di qualunque previsione della legge delega , la potestà per lariscossionecoattiva delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia . in proposito , va anzitutto ribadita la costante giurisprudenza di
2000-163.txt728728sub a ) dell art . 3 , comma 138 , persegua lo scopo della ” razionalizzazione del sistema diriscossionedelle imposte indirette e delle altre entrate ” . e ciò del resto in perfetta rispondenza al titolo stesso della
2000-163.txt785785” . su tale base , occorre allora verificare se la norma impugnata , accordando ai concessionari del servizio diriscossionedei tributi anche la potestà esecutiva per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia , risponda all
2000-163.txt794794se la norma impugnata , accordando ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi anche la potestà esecutiva per lariscossionedelle pene pecuniarie e delle spese di giustizia , risponda all esigenza di razionalizzazione del sistema di riscossione delle entrate
2000-163.txt812812per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia , risponda all esigenza di razionalizzazione del sistema diriscossionedelle entrate complessivamente considerato . e la risposta non può non essere affermativa , attesa l evidente necessità di unificare
2000-163.txt854854un solo soggetto , e precisamente nel concessionario , sia la funzione di ” cassiere ” che la potestà diriscossionecoattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia . con conseguente cessazione , per tale ultimo aspetto , delle
2000-163.txt981981, neppure , fondarsi sulla circostanza , evocata dal rimettente , che la potestà esecutiva dei concessionari del servizio diriscossionedei tributi richiederebbe modificazioni particolarmente rilevanti della normativa vigente e , dunque , tali da non poter essere ricomprese tra
2000-25.txt930930valore accertato ai fini tributari sia diverso da quello dichiarato , provvede l ufficio del registro alla liquidazione e allariscossioneanche delle quote dovute alla cassa . dal predetto esame appare l infondatezza delle dedotte censure poiché , come questa
2000-347.txt182182luglio 1965 , n . 1074 , che stabiliscono presupposti e modalità della riserva allo stato delle entrate tributarie erarialiriscossenel territorio regionale siciliano . la regione ricorrente , muovendo dalla premessa che nel decreto legge n . 79 manca
2000-347.txt678678sul piano della indicazione di precisi e chiari canoni di ripartizione tra stato e regione del gettito delle entrate localmenteriscosse, non costituisce affatto esercizio di una potestà discrezionale da parte dei ministri interessati circa l individuazione delle entrate riservate
2000-347.txt12191219la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione , da cui derivano i criteri tecnici di ripartizione delle entrate localmenteriscosse.
2000-348.txt773773nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio , rispetto al principio della attribuzione alla regione del gettito dei tributi erarialiriscossinel suo territorio , la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva garanzia della autonomia finanziaria della stessa regione : onde
2000-348.txt10291029, 7 , 8 ) , riduzione delle tasse per alcuni veicoli ( comma 5 ) , nuova disciplina dellariscossione( commi da 10 a 14 ) , nuovi criteri per la determinazione delle tariffe ( commi 15 e 16
2000-348.txt13971397altre comportano minori entrate . per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse automobilistiche ( il cui gettitoriscossonella regione siciliana è di spettanza di quest ultima ) , la stessa disposizione impone di configurarne le nuove tariffe
2000-348.txt16931693. quest ultima , infatti , non usufruisce , a differenza della regione siciliana , del gettito delle tasse automobilisticheriscossenel suo territorio , onde la soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti ( già devoluta pro quota
2000-348.txt17541754non si produce invece per la regione siciliana , garantita dal criterio di invarianza del gettito delle tasse automobilistiche (riscossedalla regione ) previsto dallo stesso comma 22 , e la cui applicazione tiene conto anche , come è stabilito
2000-348.txt21082108. l art . 26 riapre , a determinate condizioni , i termini per gli adempimenti dei soggetti incaricati dellariscossione. il comma 3 stabilisce che ” la devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale
2000-348.txt21842184medesima , affluite all apposita contabilità speciale intestata al ministero delle finanze , dipartimento delle entrate , direzione centrale dellariscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all art . 22 , comma 1 , del decreto
2000-348.txt22602260all art . 21 del decreto legislativo n . 241 del 1997 , che prevede il versamento delle somme ,riscossea seguito dei versamenti unitari , alla cassa regionale siciliana di palermo , il legislatore avrebbe limitato arbitrariamente la potestà
2000-348.txt22822282seguito dei versamenti unitari , alla cassa regionale siciliana di palermo , il legislatore avrebbe limitato arbitrariamente la potestà diriscossionedei tributi spettante alla regione medesima . 9 . la questione non è fondata . la disposizione impugnata non innova
2000-348.txt23192319disposizione impugnata non innova in nulla quanto alla disciplina generale dei rapporti fra stato e regione siciliana in ordine allariscossionedei tributi , ma si riferisce alle ipotesi in cui il gettito di determinati tributi è ripartito per quote fra
2000-348.txt25132513gli adempimenti delle banche , delegate dai contribuenti per i pagamenti delle imposte , in tema di versamento delle sommeriscossealla tesoreria dello stato o alla cassa regionale siciliana di palermo . nessuna lesione dell autonomia della regione siciliana ,
2000-405.txt358358le norme statutarie e di attuazione in base alle quali è attribuito alla regione l intero gettito dei tributi erarialiriscossinel suo territorio , ad eccezione di alcuni tributi determinati ; infatti , attuandosi la restituzione parziale del contributo mediante
2000-405.txt412412gettito spetterebbe alla regione , quest ultima verrebbe a perdere tale gettito , mentre i proventi del contributo in precedenzariscossoerano stati versati allo stato , al quale dovrebbe dunque fare carico l onere della restituzione . sarebbe inoltre violato
2000-405.txt45645681 , quarto comma , della costituzione , in quanto si sarebbe provveduto alla copertura finanziaria delle sole minori entrateriscossedallo stato , e non di quelle riscosse dalla regione . le norme della legge n . 448 del 1998
2000-405.txt464464in quanto si sarebbe provveduto alla copertura finanziaria delle sole minori entrate riscosse dallo stato , e non di quelleriscossedalla regione . le norme della legge n . 448 del 1998 sono censurate per le medesime ragioni , là
2000-405.txt962962disposto dalla legge impugnata , non consegue infatti ad una modifica della disciplina dei tributi , il cui gettito localmenteriscossospetta alla regione , modifica sempre possibile da parte del legislatore statale , salvo valutarne l incidenza sulla sufficienza del
2000-405.txt12471247lesione dell autonomia finanziaria regionale sotto il profilo del tempo in cui avviene la ” restituzione ” delle minori sommeriscossedalla regione . infatti , la norma censurata non lascia alcuna discrezionalità al governo nazionale nemmeno in ordine al momento
2000-405.txt13121312in sede di determinazione delle spettanze regionali per il 1999 , vale a dire in sede di riparto delle sommeriscossenell anno 1999 . ora , secondo le previsioni dei commi 2 , 4 e 5 dell art . 1
2000-405.txt16561656quale possano effettuarsi le operazioni di determinazione delle somme spettanti alla regione medesima a titolo di ristoro delle minori sommeriscosse. basti dire che , in forza delle ormai numerose clausole legislative che riservano allo stato le nuove entrate ,
2000-405.txt16911691allo stato le nuove entrate , derivanti da vari provvedimenti legislativi , pur relative a tributi il cui gettito localmenteriscossoè di spettanza regionale , devono ogni anno aver luogo operazioni di riparto fra regione e stato del gettito di
2000-405.txt17131713di spettanza regionale , devono ogni anno aver luogo operazioni di riparto fra regione e stato del gettito di tributiriscossinel territorio regionale : in tale sede ben può tenersi conto anche delle entrate spettanti alla regione a fronte del
2000-416.txt11461146giustifica un trattamento differenziato sul piano sostanziale , avendo essa incidenza , peraltro interinale , solo sul diverso piano dellariscossionefiscale . l ingiustificatezza del trattamento deteriore è poi ancora più marcata nel caso del contribuente che abbia tenuto il
2000-507.txt266266di questioni riguarda disposizioni in materia tributaria . l art . 17 , comma 10 , nello stabilire che lariscossione, l accertamento , nonché il recupero , i rimborsi , l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi
2000-507.txt393393la quale le regioni possono affidare a terzi , mediante procedure ad evidenza pubblica , l attività di controllo eriscossionedelle tasse automobilistiche ” , mentre la riscossione coattiva è svolta a norma della disciplina statale sulla riscossione delle entrate
2000-507.txt401401, mediante procedure ad evidenza pubblica , l attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ” , mentre lariscossionecoattiva è svolta a norma della disciplina statale sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e di altri enti pubblici
2000-507.txt411411controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ” , mentre la riscossione coattiva è svolta a norma della disciplina statale sullariscossionedelle entrate patrimoniali dello stato e di altri enti pubblici , di cui al d.p.r . 28 gennaio 1988 ,
2000-507.txt456456ora abrogato dall art . 68 del d.lgs . 14 aprile 1999 , recante ” riordino del servizio nazionale dellariscossionein attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 , n . 337 ” ) . la ricorrente regione
2000-507.txt663663legislatore statale , nel momento in cui trasferisce alle sole regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento eriscossionedelle tasse automobilistiche , soltanto di recente attribuite interamente alle regioni stesse ( cfr . art . 23 del d.lgs
2000-507.txt752752, del medesimo d.lgs . n . 504 del 1992 ) e nel momento in cui prevede nuove modalità diriscossionedi detti tributi ( cfr . commi 11 e 12 dello stesso articolo 17 della legge n . 449 del
2000-507.txt78278212 dello stesso articolo 17 della legge n . 449 del 1997 ) , assicuri la continuità dell attività diriscossione, il raccordo dell attività regionale con le nuove modalità di riscossione disciplinate dalla legge , e il coordinamento con
2000-507.txt794794) , assicuri la continuità dell attività di riscossione , il raccordo dell attività regionale con le nuove modalità diriscossionedisciplinate dalla legge , e il coordinamento con l attività di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale
2000-507.txt806806dell attività regionale con le nuove modalità di riscossione disciplinate dalla legge , e il coordinamento con l attività diriscossionedelle stesse tasse che rimane di pertinenza statale ( quanto alle regioni speciali ) , mediante una regolamentazione uniforme ,
2000-507.txt10491049schema tipo di convenzione per l affidamento a terzi , da parte della regione , dell attività di controllo eriscossionedelle tasse automobilistiche . la disciplina di tali rapporti convenzionali si colloca interamente entro l ambito dell organizzazione degli uffici
2000-507.txt19721972previsti diritti aeroportuali ; la disciplina dell entità del tributo , commisurata alla rumorosità degli aeromobili , e della suariscossioneè demandata ad un regolamento ( peraltro non ancora emanato ) . il gettito dell imposta sarà assegnato nell anno
2000-507.txt21382138atti normativi statali . la definizione di imposta ” regionale ” sta solo ad indicare che il suo gettito ,riscossonell ambito della regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali compresi nel rispettivo territorio , è devoluto alla regione
2000-51.txt391391gli aspetti dinamici del rapporto , e cioè il suo svolgimento nell accertamento e nell applicazione del tributo con lariscossionedello stesso . orbene , le disposizioni oggetto della presente richiesta referendaria attengono e al momento accertativo ed a quello
2000-51.txt527527rilevante dai particolari meccanismi previsti , non tanto per la conoscibilità dei soggetti percettori di reddito , quanto per lariscossionemateriale dei tributi . va pertanto confermato che il sistema della ritenuta alla fonte , come ritenuto più volte da
2000-70.txt8383parte in cui prevedono che la commissione istituita per la definizione dei rapporti tra comuni e appaltatori del servizio diriscossionedelle imposte comunali di consumo , in dipendenza dell abolizione delle predette imposte , possa adottare le proprie deliberazioni anche
2000-70.txt325325è fondata . 4 . le norme denunciate dispongono che i rapporti pendenti tra comuni e appaltatori del servizio diriscossionedelle imposte di consumo , in conseguenza dell abolizione delle predette imposte operata con il d.p.r . 26 ottobre 1972
2000-70.txt617617del potere di definire , anche in via equitativa , i rapporti pendenti tra comuni ed appaltatori del servizio diriscossionedelle imposte si traduca in una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all art . 24 cost .
2000-70.txt838838potere di definire in via equitativa i rapporti obbligatori derivanti dai contratti di appalto e di gestione del servizio diriscossionedelle imposte di consumo appare giustificata dal fatto che tali contratti sono cessati , alla data del 1 gennaio 1973
2000-98.txt2172171074 , a tenore del quale fanno eccezione , rispetto alla regola della devoluzione alla regione delle entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio regionale , le ” nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla
2000-98.txt14831483norma di attuazione dello statuto , della attribuzione alla regione dell intero gettito dei tributi erariali ( eccettuati alcuni )riscossinell ambito del territorio regionale ; la loro attuazione incide pertanto direttamente sulla effettiva garanzia dell autonomia finanziaria della regione
2001-164.txt11031103poi superiore a quello dichiarato dal contribuente . con conseguente ed ovvio vantaggio anche per l amministrazione , rappresentato dallariscossionedella maggiore imposta . nessuna disparità di trattamento sussiste , pertanto , tra i contribuenti che abbiano dichiarato un valore
2001-288.txt303303attuazione dello statuto in materia finanziaria , stabilendo che l intero gettito dei tributi erariali ( con alcune eccezioni )riscossonel territorio della regione sicilia spetta alla regione medesima , salve le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
2001-288.txt611611un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del gettito dei tributi erariali ( salve alcune eccezioni )riscossonel territorio della medesima , e poiché dunque la loro attuazione incide direttamente sulla effettività della garanzia dell autonomia finanziaria
2001-344.txt15381538dall esame dei lavori preparatori della legge regionale , di quali somme si tratti e a quali titoli sarebbero stateriscossele somme che il legislatore regionale vorrebbe dichiarare non dovute . non è dubbio però che si tratti di somme
2001-344.txt15591559le somme che il legislatore regionale vorrebbe dichiarare non dovute . non è dubbio però che si tratti di sommeriscossein relazione alle attività di controllo e verifica demandate dalla legge statale alle province e ai comuni maggiori , attività
2001-66.txt13713726 luglio 1965 , n . 1074 , a cui termini spettano alla regione , e dovrebbero essere dalla stessariscosse, tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle esplicitamente riservate allo stato ; e contrasterebbero altresì con i
2001-66.txt244244. 237 del 1997 , consentendo il pagamento da parte dei contribuenti a favore di qualunque concessionario del servizio diriscossionesul territorio nazionale , e non più soltanto di quello nella cui circoscrizione ha sede l ufficio finanziario competente ,
2001-66.txt282282finanziario competente , e non prevedendo , secondo la ricorrente , l obbligo del riversamento nelle casse regionali delle sommeriscossein relazione a fattispecie tributarie maturate nell ambito della regione , violerebbe l art . 4 delle norme di attuazione
2001-66.txt365365modificativo dell art . 6 del d.lgs . n . 237 del 1997 , prevedendo , per alcune entrate tributarieriscossedagli uffici periferici dipendenti dal dipartimento del territorio , un decreto interministeriale che stabilisce le modalità per il versamento alla
2001-66.txt392392del territorio , un decreto interministeriale che stabilisce le modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello stato delle sommeriscossee approva le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari , senza contemplare alcun coinvolgimento della regione , sottrarrebbe alla
2001-66.txt420420compensi agli intermediari , senza contemplare alcun coinvolgimento della regione , sottrarrebbe alla regione stessa la potestà di organizzare lariscossionedi detti tributi e violerebbe il principio di leale collaborazione ; c ) l art . 1 , comma 1
2001-66.txt474474. 237 del 1997 , eliminando il riferimento alle casse degli enti territoriali competenti ai fini del versamento delle sommeriscossedal concessionario del servizio , comporterebbe l esclusione della regione siciliana dai destinatari del riversamento ai sensi del citato art
2001-66.txt644644stato , e non più solo quelli per i quali è previsto il versamento diretto al concessionario del servizio diriscossione, e prevedendo però , per le ritenute di quest ultima categoria , in via facoltativa , il versamento presso
2001-66.txt730730all art . 1 , comma 1 , lettera d , del decreto impugnato , in quanto la facoltà diriscossionedei tributi da parte di qualunque concessionario del servizio , nell intero territorio nazionale , introdotta dal legislatore delegato ,
2001-66.txt760760, nell intero territorio nazionale , introdotta dal legislatore delegato , non incide sulla spettanza alla regione siciliana dei tributiriscossicon riguardo a fattispecie maturate nel relativo territorio . il meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto impregiudicata la titolarità
2001-66.txt773773sulla spettanza alla regione siciliana dei tributi riscossi con riguardo a fattispecie maturate nel relativo territorio . il meccanismo diriscossionelascia infatti del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito , secondo
2001-66.txt938938che ripristinare , con riguardo a particolari tributi ( tasse ipotecarie e taluni tributi speciali ) , il sistema diriscossionetramite i servizi autonomi di cassa dipendenti dal dipartimento del territorio , già previsto dalla legislazione preesistente e sostituito dal
2001-66.txt10271027numero 1 , del d.lgs . n . 422 del 1998 , non impugnato ) , con il sistema diriscossionecentralizzato tramite l ente poste italiane . il fatto che la nuova disciplina contempli un decreto ministeriale , che stabilisce
2001-66.txt10541054. il fatto che la nuova disciplina contempli un decreto ministeriale , che stabilisce le modalità di versamento delle sommeriscossee approva le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari , è conseguenza della necessità di regolamentare le nuove procedure
2001-66.txt11731173, né la potestà della regione di disciplinare , entro i limiti chiariti dalla giurisprudenza di questa corte , lariscossionedei tributi nell ambito del territorio regionale , ferma restando , in assenza di normativa regionale , l applicazione anche
2001-66.txt12781278ministeriale previsto dalla norma impugnata non riguarda , come tale , la regione siciliana , ma il sistema nazionale diriscossionedei tributi in questione . 4 . con riguardo alla terza censura , avente ad oggetto l art . 1
2001-66.txt14921492parti sembrano ritenere che la nuova disciplina del versamento delle entrate in questione da parte dei concessionari del servizio diriscossione, recata dagli artt . 8 e 9 , modificati , del d.lgs . n . 237 del 1997 ,
2001-66.txt15171517. 8 e 9 , modificati , del d.lgs . n . 237 del 1997 , comprenda anche le sommeriscossea titolo di tributi erariali spettanti alla regione siciliana ai sensi degli artt . 2 , 3 e 4 del
2001-66.txt15811581. 9 del decreto legislativo ) , e non fra quelle assoggettate alle modalità di versamento previste per le sommeriscosseallo stesso titolo , nel restante territorio nazionale , per conto dello stato ( art . 8 ) . invero
2001-66.txt16161616art . 8 ) . invero , la considerazione del particolare regime previsto in sicilia per la destinazione e lariscossionedel gettito dei tributi erariali consente una lettura del nuovo testo degli artt . 8 e 9 del d.lgs .
2001-66.txt16571657n . 237 del 1997 più aderente a tale regime , che cioè accomuni la disciplina delle entrate tributarie erarialiriscossein sicilia e attribuite alla regione alla disciplina prevista per le entrate tributarie dello stato , piuttosto che a quella
2001-66.txt19711971incide in alcun modo non solo sulla spettanza delle entrate , ma nemmeno sul sistema di versamento dei proventi ,riscossidai concessionari , alle casse degli enti creditori , né , infine , sul sistema di riversamento dei proventi che
2001-66.txt19941994, alle casse degli enti creditori , né , infine , sul sistema di riversamento dei proventi che vengano ancorariscossidalle tesorerie provinciali dello stato , secondo il sistema previgente , facoltativamente mantenuto dalla norma in esame per le ritenute
2001-66.txt20892089la considerazione che una eventuale e marginale diversità di disciplina fra stato e regione , ai fini delle modalità diriscossionee riversamento delle entrate , non potrebbe di per sé considerarsi irragionevole e contrastante con l art . 3 della
2001-66.txt21422142dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra stato e regione siciliana , e diriscossionedelle entrate nella regione siciliana , sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga
2002-133.txt205205bilancio dello stato ( art . 1 ) . sulla predetta base di calcolo , dispone che gli incaricati dellariscossioneversino alla cassa regionale siciliana le entrate derivanti dai tributi di spettanza della regione al netto delle percentuali indicate ,
2002-133.txt273273tributi indicati , la stessa percentuale prevista per il 1999 ( art . 3 ) ; che gli incaricati dellariscossioneoperino , sui primi versamenti da effettuare alla regione , il recupero delle quote dovute dalla regione stessa a decorrere
2002-133.txt806806n . 41 del 1995 ; e ) che si prescriva l applicazione delle percentuali di riserva all importo delleriscossionipreviste , indipendentemente dai valori assoluti di queste , con il recupero delle quote dovute dalla regione per il 1997
2002-133.txt835835, con il recupero delle quote dovute dalla regione per il 1997 , in modo tale che gli incaricati dellariscossionenon potrebbero ” avere singolarmente la consapevolezza del raggiunto limite globale di devoluzione ” . 2 . nel corso del
2002-156.txt185185ministeriale n . 567 del 1993 in materia di conto fiscale , le modalità di versamento in tesoreria delle sommeriscossedai concessionari della riscossione durante il periodo transitorio anteriore alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e
2002-156.txt189189del 1993 in materia di conto fiscale , le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari dellariscossionedurante il periodo transitorio anteriore alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.p.r .
2002-156.txt369369. 241 , individua la struttura di gestione cui è affidato il compito di attribuire agli enti destinatari le sommeriscossee a ciascuno di essi spettanti , tenendo conto delle compensazioni eseguite dai contribuenti , e stabilisce le modalità per
2002-156.txt421421. 25 del 1998 ) . la regione ricorrente lamenta in entrambi i casi la violazione della propria potestà diriscossionedelle entrate erariali ad essa devolute ai sensi dell art . 36 dello statuto speciale e dell art . 2
2002-156.txt501501d.p.r . n . 189 del 1998 , lamenta che esso non preveda che le somme pagate dai contribuenti ,riscossesul territorio siciliano , siano versate dagli agenti della riscossione alla cassa regionale siciliana di palermo , ma dislochi in
2002-156.txt511511esso non preveda che le somme pagate dai contribuenti , riscosse sul territorio siciliano , siano versate dagli agenti dellariscossionealla cassa regionale siciliana di palermo , ma dislochi in una unica sede centrale la determinazione delle spettanze degli enti
2002-156.txt675675posizioni dei contribuenti ; e che , infine , non sia previsto l immediato versamento alla cassa regionale delle sommeriscossenel territorio regionale . 2 . i due ricorsi impugnano , per ragioni in parte coincidenti , provvedimenti fra loro
2002-156.txt711711coincidenti , provvedimenti fra loro collegati , in quanto entrambi intesi a disciplinare il riparto ed il versamento delle sommeriscossea favore degli enti aventi diritto , onde i due giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia
2002-156.txt927927transitorio ( ormai decorso ) di cui all art . 24 del decreto legislativo , in favore dei concessionari dellariscossione, anche mediante delega ad una banca convenzionata . al fine di procedere al conteggio delle somme spettanti a ciascun
2002-156.txt10831083( art . 2 ) ; le modalità di versamento delle somme da parte delle banche delegate ai concessionari dellariscossionee alla tesoreria statale ( artt . 1 e 3 ) ; nonché l invio telematico dei relativi dati alla
2002-156.txt11261126gestione ( art . 5 ) . le contabilità speciali istituite sono tre : una , denominata ” fondi dellariscossione” , destinata a ricevere i versamenti complessivi delle somme riscosse dalle banche delegate ; le altre due , denominate
2002-156.txt11371137sono tre : una , denominata ” fondi della riscossione ” , destinata a ricevere i versamenti complessivi delle sommeriscossedalle banche delegate ; le altre due , denominate rispettivamente ” fondi di bilancio ” e ” fondi di proprietà
2002-156.txt12191219, del d.lgs . n . 241 del 1997 , avrebbe dovuto disciplinare solo le modalità di versamento delle sommeriscossedurante il periodo transitorio , protrattosi fino al 31 dicembre 1998 , in cui esse transitavano attraverso i concessionari della
2002-156.txt12401240durante il periodo transitorio , protrattosi fino al 31 dicembre 1998 , in cui esse transitavano attraverso i concessionari dellariscossione; ma anche successivamente l amministrazione ha ritenuto che conservassero efficacia le disposizioni relative alle contabilità speciali , in quanto
2002-156.txt13131313attività della struttura di gestione , individuata nel ministero delle finanze , dipartimento delle entrate , direzione centrale per lariscossione, e ne regola i compiti , consistenti essenzialmente nella verifica dei dati e della tempestività ed esattezza dei versamenti
2002-156.txt14181418somme ( art . 3 ) ; l applicazione delle sanzioni per le violazioni e gli inadempimenti dei concessionari dellariscossionee delle banche delegate ( artt . 4 e 5 ) . 4 . l applicazione di tale sistema comporta
2002-156.txt14501450. 4 . l applicazione di tale sistema comporta , in sintesi , il versamento provvisorio di tutte le sommeriscossein una contabilità speciale presso l apposita sezione di tesoreria provinciale dello stato ; la contemporanea trasmissione dei dati alla
2002-156.txt15091509degli enti destinatari , attraverso la medesima sezione di tesoreria provinciale dello stato . in altri termini , le sommeriscosseaffluiscono agli enti destinatari e dunque anche , per quanto di spettanza , alla cassa della regione siciliana solo dopo
2002-156.txt16051605sensi ” entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega , la banca versa le sommeriscossealla tesoreria dello stato o alla cassa regionale siciliana di palermo ” ( comma 1 ) , ed entro lo
2002-255.txt6464obbligo e modalità di versamento all erario dello stato degli interi proventi derivanti da una serie di entrate tributarie localmenteriscosse, puntualmente indicate nella narrativa in fatto , e in particolare inerenti : a ) alla tassa ipotecaria ; b
2002-255.txt174174primo comma , dello statuto regionale , riserva alla regione tutte le entrate tributarie erariali , dirette o indirette ,riscossenell ambito del suo territorio , ad eccezione delle ” nuove entrate tributarie ” , il cui gettito sia destinato
2002-255.txt454454il quale l attuazione del meccanismo di deroga al principio di attribuzione alla regione del gettito dei tributi erariali localmenteriscossideve avvenire attraverso un procedimento non unilaterale affinché sia garantita alla regione stessa la possibilità di interloquire in vista della
2002-258.txt673673a tassazione , in maniera uniforme , senza collidere con la costituzione , beni che , sul mercato , possonoriscuotereun differente apprezzamento e , quindi , risultare anche di diverso rilievo economico . avuto riguardo ai predetti margini di
2002-284.txt234234cedere l apparecchio , può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone . l art . 25 disciplina lariscossionee il versamento dei canoni e delle relative sopratasse e pene pecuniarie . le tre disposizioni impugnate sono vigenti nel
2002-318.txt888888la revisione delle aliquote dell imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico , per assicurare la continuità dellariscossionedelle imposte dirette e dell attività di alcuni uffici finanziari , per il rilascio dello scontrino fiscale , nonché norme
2002-332.txt188188art . 29 della legge 29 dicembre 1990 , n . 428 , che , con riferimento all indebito tributarioriscossoin violazione di norme comunitarie , configura la traslazione dell imposta come fatto impeditivo , la cui prova grava sull
2002-375.txt375375sospesi , sino al 31 dicembre 1993 , i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l accertamento e lariscossionedelle imposte complementari e suppletive ( ad eccezione dei termini di cui all art . 19 del decreto legge 2
2002-375.txt446446quest ultima parte , la norma censurata che , nella sua formulazione originaria , riguardava unicamente i termini per lariscossionedelle imposte suddette è stata novellata dall art . 4 del decreto legge 23 gennaio 1993 , n . 16
2002-375.txt877877del condono , così dichiaratamente accogliendo l interpretazione letterale secondo cui tale sospensione dei termini per l accertamento e lariscossionedelle imposte complementari e suppletive non è limitata ai soli atti condonabili . 3 . nel merito la questione non
2002-375.txt10431043censurata è pertanto pur sempre riconducibile ad una ragione di tutela dell interesse dell amministrazione finanziaria al regolare accertamento eriscossionedelle imposte . ai fini della valutazione di bilanciamento di valori , richiesta dalla censura mossa dal giudice rimettente ,
2002-375.txt11651165caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari , affermando in particolare che l attività di accertamento e diriscossionedelle imposte ha carattere di specialità e natura di valore primario , onde è giustificata la dilatazione di quei termini
2002-375.txt15431543del 1991 ) , e per altre la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l accertamento e lariscossione( secondo periodo del medesimo comma 2 dell art . 57 ) . la già evidenziata ratio di tale norma
2002-522.txt863863dell impugnazione ) ; ed ancora che l interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità allariscossionedei tributi & amp ; laquo ; sono armonicamente coordinati & amp ; raquo ; ( sentenze n . 157
2002-522.txt12841284. è chiaro il giudizio di valore così espresso , per cui , nel bilanciamento tra l interesse fiscale allariscossionedell imposta e quello all attuazione della tutela giurisdizionale , il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall obbligo imposto al
2002-522.txt13251325cancelliere di informare l ufficio finanziario dell esistenza dell atto non registrato , ponendolo così in grado di procedere allariscossione. discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte sia pure in tempi diversi per le imposte di successione ,
2002-522.txt14641464. essa infatti comporta che la valutazione di bilanciamento fra l interesse all effettività della tutela giurisdizionale e quello allariscossionedei tributi sia effettuata , per i due tipi di processo , in modo irragionevolmente diverso : l inadempimento dell
2003-296.txt10121012449 ( misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ) , ha , altresì , demandato alle regioni « lariscossione, l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo »
2003-296.txt12271227statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla suariscossione, nonché un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito con decreto ministeriale , restando invece ferma la competenza
2003-297.txt418418n . 449 ( misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ) , ha altresì demandato alle regioni « lariscossione, l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo »
2003-297.txt633633statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla suariscossione, nonché un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito con decreto ministeriale , restando invece ferma la disciplina
2003-297.txt10381038a « risolvere definitivamente » il contenzioso relativo al tributo trova la sua giustificazione in identiche ragioni di antieconomicità dellariscossione, rafforzate da una previsione sostanzialmente non favorevole riguardo all esito di quel contenzioso insorto « tra amministrazione e contribuenti
2003-311.txt699699della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , nonché l attività amministrativa relativa allariscossioneed al recupero della tassa stessa , non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della
2003-92.txt12421242. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo la quale spettano alla regione tutte le entrateriscossenell ambito del proprio territorio ” ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi
2003-97.txt535321 dicembre 1998 , prot . n . 1998 / 201476 , relative al riversamento agli enti destinatari delle sommeriscosseda parte dei concessionari , istruzioni dalle quali si evincerebbe la volontà dello stato di non devolvere alla regione siciliana
2003-97.txt180180interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo stato alla regione siciliana del gettito tributario ad essa spettante eriscossodall amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs . 19 novembre 1998 , n . 422 ( disposizioni integrative e
2003-97.txt264264, n . 472 ) . non a caso l allegato 1 dell atto impugnato fa esplicito riferimento alle imposteriscossesul territorio siciliano , prevedendo in alcuni casi al suo immediato versamento ( in tutto o in parte ) alla
2003-97.txt353353un ricorso della regione siciliana , di affermare nella sentenza n . 66 del 2001 che ” il meccanismo diriscossionelascia ( … ) del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito
2004-103.txt537537in questione prevedono che le banche e gli uffici postali riversino gli acconti iva sulla contabilità speciale ” fondi dellariscossione” , tenuta dalla banca d italia sezione di tesoreria provinciale di roma tuscolana , e dispongono poi che la
2004-103.txt13181318principio di eguaglianza una eventuale e marginale diversità di disciplina fra stato e regione , ai fini delle modalità diriscossionee riversamento delle entrate ( sentenza n . 66 del 2001 ) . neppure può ritenersi fondata la censura degli
2004-17.txt21702170la regione può ritenersi legittimata a censurare agevolazioni previste per imposte esclusivamente statali , in quanto istituite , disciplinate eriscossedallo stato . 6 . il comma 4 dell art . 29 , modifica il comma 23 dell art .
2004-288.txt243243lesiva delle proprie attribuzioni in materia finanziaria , nella parte in cui non esclude in modo espresso l attività diriscossionedei tributi di competenza regionale dalle funzioni assegnate all agenzia e fa presente che tale lesività sarebbe confermata dal tenore
2004-288.txt366366dalla regione a titolo di avvalimento istituto previsto dall art . 8 delle norme di attuazione dello statuto per lariscossionedei tributi di propria spettanza , con ciò violando sia le prerogative regionali in materia finanziaria , sia il principio
2004-288.txt544544né contiene alcun profilo che in qualche modo possa dar luogo ad una compressione dei poteri regionali in materia diriscossionedei tributi . resta certo , peraltro , come precisato nella nota dell agenzia delle entrate , prot . n
2004-288.txt585585. 2001 / 35181 , del 27 marzo 2001 , che la regione può avvalersi , per l attività diriscossionedei tributi di propria spettanza , degli uffici della direzione regionale di detta agenzia , così , come per il
2004-288.txt663663è successivamente avvenuto con la stipula del protocollo in data 31 luglio 2003 , relativo all individuazione delle attività diriscossionedei tributi di spettanza regionale . 3 . altrettanto inammissibile è il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione in riferimento
2004-29.txt432432della regione siciliana in materia finanziaria , secondo il quale spettano alla regione siciliana ” tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2004-306.txt9494assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale , nell ipotesi in cui i premiriscossisiano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province
2004-306.txt318318. n . 1074 del 1965 attribuisce alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali , dirette o indirette ,riscossenell ambito del suo territorio – ritiene che tale norma conseguentemente non concerna l imposta sulle assicurazioni dovuta da assicuratori
2004-306.txt355355assicurazioni dovuta da assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio siciliano , pur se i premiriscossiriguardino polizze assicurative rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle province siciliane o per macchine agricole i cui intestatari
2004-306.txt390390per macchine agricole i cui intestatari risiedano in tali province . del resto – soggiunge la ragioneria generale – lariscossionedell imposta in esame è stata modificata in via legislativa : gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15
2004-306.txt634634regola statutaria desumendo da essa un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione del gettito dei tributi erarialiriscossinel suo territorio ( sentenza n . 111 del 1999 ) . ma ha anche precisato che l art .
2004-306.txt673673art . 2 delle citate norme di attuazione – pur sancendo la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali «riscossenell ambito » del territorio regionale – non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in
2004-306.txt700700– non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l operazione contabile dellariscossione. esso tende infatti ad assicurare alla regione il gettito derivante dalla ” capacità fiscale ” che si manifesta nel
2004-306.txt916916la tesi dello stato , che correla la spettanza del gettito alla regione ad un ristretto criterio di territorialità dellariscossione. 2 . 3 . – del pari prive di fondamento sono le argomentazioni che la nota impugnata trae dai
2004-37.txt42774277della norma impugnata ai dati statistici finisce per allontanare ulteriormente la disciplina concreta dell addizionale dal modello di un tributoriscossoda ciascun ente nel proprio territorio , spostandolo verso quello di un riparto fra gli enti del gettito del tributo
2004-37.txt45184518comuni delle regioni a statuto ordinario , una compartecipazione al gettito dell irpef nella misura del 4,5 per cento delriscossoin conto competenza affluente al bilancio dello stato per il 2001 , ripartita tra i comuni dal ministero delle finanze
2005-266.txt10901090impositore ( regione ) , sia il soggetto passivo della prestazione ( concessionario ) , sia infine la modalità diriscossione( versamento contestuale di tassa e soprattassa ) . in questo contesto normativo la soprattassa , non essendo distinguibile dalla
2005-280.txt6060legittimità costituzionale dell articolo 25 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , recante ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , come modificato dall art . 1 , comma 1 , lettera b ) ,
2005-280.txt124124. 46 , e 13 aprile 1999 , n . 112 , in materia di riordino della disciplina relativa allariscossione) , nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il
2005-280.txt21852185. ed infatti , come emerge dalla sommaria descrizione delle disposizioni che si sono succedute nel disciplinare il procedimento diriscossionedelle imposte liquidate ex art . 36 bis del d.p.r . n . 600 del 1973 , l atto finale
2005-455.txt20612061della tassa ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività amministrativa concernente lariscossione, i rimborsi , il recupero della tassa stessa e l applicazione delle sanzioni , non ha tuttavia fino ad
2005-462.txt439439normativo di variazione dell importo delle tasse stesse , oltre che il gettito ed ogni potestà amministrativa connessa alla lororiscossione, al loro rimborso e all applicazione delle sanzioni , ferma restando la competenza legislativa esclusiva dello stato per ogni
2005-66.txt766766stabilire aree destinate al parcheggio , sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma dariscuoteremediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo , e di fissare le relative condizioni e tariffe
2005-72.txt8484per il versamento di imposte sostitutive . asserisce la ricorrente che tali risoluzioni , nel disporre che tutte le sommeriscosseper detti titoli vanno imputate a specifici « capitoli del bilancio dello stato » e non anche ai rispettivi capo
2005-73.txt152152. 126 » . asserisce la ricorrente che i provvedimenti impugnati , nel prevedere l imputazione delle somme derivanti dallariscossionedel contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo stato ,
2005-73.txt458458. n . 1074 del 1965 , secondo cui « spettano alla regione siciliana … tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell àmbito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . tale premessa – non contestata dalla
2005-73.txt892892assegnazione della quota spettante alla regione siciliana del gettito correlativo , e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento diriscossionedel contributo , con efficacia esterna solo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti .
2005-73.txt935935dell amministrazione statale , l indicazione del conto corrente postale su cui versare il contributo e l imputazione delle sommeriscossead un determinato capitolo del bilancio statale hanno effetti meramente organizzativi , interni all amministrazione , che non si estendono
2006-334.txt225225/ 2003 ) . asserisce la ricorrente che i provvedimenti impugnati , nel prevedere l imputazione delle somme derivanti dallariscossionedel prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo stato
2006-334.txt822822del 1965 , secondo cui « spettano alla regione siciliana [ . . . ] tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell àmbito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . tale premessa deve essere condivisa .
2007-202.txt28902890effettività dell esborso ” etico sociale ” ( attraverso lo smistamento , secondo le indicazioni dei contribuenti , delle quoteriscosse) . 4 . 3 . – in considerazione di quanto sopra esposto , deve ribadirsi che le norme censurate
2007-366.txt232232articolo 26 , ultimo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) – « l applicazione delle disposizioni contenute nell art . 142 c.p.c . » .
2007-366.txt388388caso di notificazione di atti tributari a un cittadino italiano avente all estero una residenza conoscibile dal concessionario per lariscossionein base all iscrizione nell aire , non prevedono che la notificazione sia eseguita mediante la spedizione a mezzo posta
2007-451.txt420420della tassa ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito , oltre che l attività amministrativa concernente lariscossione, i rimborsi , il recupero della tassa stessa e l applicazione delle sanzioni , non ha tuttavia devoluto a
2007-55.txt5757comma secondo , del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 , ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) – norma applicabile ad un processo esecutivo in corso al momento dell entrata in vigore
2007-55.txt9393momento dell entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 ( riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , a norma dell articolo 1 della legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) – ,
2008-102.txt1185611856esclusioni dall imposta sono giustificate dal fatto che i soggetti esclusi già contribuiscono alle finanze regionali pagando imposte sui redditiriscossenel territorio della regione , il cui gettito è a questa attribuito per i sette decimi in base all art
2008-102.txt1718017180singoli atti di esercizio di un impresa e non il risultato utile complessivo » , né tassa , « perchériscossada chi non ha nessun coinvolgimento nel servizio utilizzato » ; f ) con l art . 117 , primo
2008-102.txt2623426234, come sostenuto dalla difesa erariale ) . e precisa , al comma 18 , che il gettito dell impostariscossoda ciascun comune è attribuito alla regione per il 50 per cento , « ai fini dell istituzione di un
2008-102.txt2683326833dal ricorrente – che l attribuzione a ciascun comune del potere di « applicare » , accertare , liquidare eriscuoterel imposta di soggiorno « nell àmbito del proprio territorio » imporrebbe l assoggettamento a detta imposta anche dei soggiornanti
2008-11.txt11211121all entrata in vigore della suddetta legge di conversione n . 156 del 2005 e , quindi , pregiudicare lariscossionedei tributi . infatti , se il termine decadenziale triennale fissato per la disciplina ” a regime ” fosse stato
2008-145.txt11351135specie . tale criterio riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento , dallo stato alla regione , delle funzioni diriscossionedelle imposte in conseguenza della devoluzione di « quote di competenza fiscale dello stato » e non , come sostiene
2008-145.txt11691169stato » e non , come sostiene la regione , l ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle diriscossione. infatti , l art . 1 del d.lgs . n . 241 del 2005 , nel dare attuazione all
2008-145.txt12781278previste dallo statuto sino ad ora esercitate dallo stato » , e , cioè esclusivamente le competenze in ordine allariscossionedi tale imposta . 4 . 3 . – la ricorrente deduce altresí che il comma 661 , nel prevedere
2008-213.txt15621562là dove muovono dall erroneo presupposto che , nella specie , vi sia solo un fisiologico scostamento tra accertamento eriscossionedi entrata . invero la questione posta dalla disposizione censurata non attiene affatto alla circostanza che possa esistere , come
2008-213.txt16541654essa attiene alla eventualità , di per sé legittima , che possano essere riportati dei crediti accertati , ma nonriscossi, nei ” residui attivi ” dell anno successivo . la previsione del censurato articolo 2 , comma 7 ,
2008-335.txt10011001oggetto una norma che , attraverso il vincolo di destinazione all attuazione del piano d àmbito delle somme derivanti dallariscossionedella quota di tariffa riferita alla depurazione , è diretta proprio ad eliminare la disuguaglianza fra chi beneficia della depurazione
2008-335.txt26912691. 319 , recante « norme per la tutela delle acque dall inquinamento » ) – di quelle modalità diriscossionemediante ruolo , che sono tipiche ( anche se non esclusive ) dei prelievi tributari . l art . 15
2008-335.txt27322732della citata legge n . 36 del 1994 si limita , infatti , a disporre che « la tariffa èriscossadal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato » , eliminando ogni riferimento a quei meccanismi coattivi di riscossione dei
2008-335.txt27512751è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato » , eliminando ogni riferimento a quei meccanismi coattivi diriscossionedei tributi che erano , invece , espressamente richiamati dal previgente art . 17 , ottavo comma , primo periodo
2008-356.txt241241legge 24 dicembre 2002 , n . 282 ( disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali , diriscossionee di procedure di contabilità ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma 1 ,
2008-356.txt25262526. tale proroga è , dunque , diretta a tutelare il preminente interesse dell amministrazione finanziaria al regolare accertamento eriscossionedelle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell agevolazione , indipendentemente dalla circostanza che quest ultimo non
2009-216.txt306306, cost . la circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle regioni e che alcune funzioni diriscossionesiano loro affidate non fa venir meno la natura statale dell imposta e , di conseguenza , non fa di
2009-238.txt605605art . 615 del codice di procedura civile , come opposizione al diritto del comune di catania di procedere allariscossionecoattiva del credito risultante da una cartella di pagamento notificata al debitore ; b ) tale credito riguarda « la
2009-238.txt748748. n . 22 del 1997 , con riferimento alla tia , fanno espresso rinvio , per la disciplina dellariscossionedi tali prelievi , al d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte
2009-238.txt766766disciplina della riscossione di tali prelievi , al d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte su reddito ) . in particolare , l art . 57 , comma 1 , alinea e lettera
2009-238.txt12611261b ) , il rimettente dichiara , ad un tempo , che il credito per il quale si procede allariscossionecoattiva riguarda solo la tarsu e che quest ultimo prelievo , della cui natura tributaria egli non dubita , è
2009-238.txt37493749di uso pubblico , o aree gravate da servitú di pubblico passaggio ( art . 77 ) . per lariscossione, si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni del d.p.r . n . 602 del 1973 , e
2009-238.txt38273827il comune ha facoltà di disciplinare con proprio regolamento l affidamento a terzi delle fasi di liquidazione , accertamento eriscossionedella tassa . sanzioni specifiche sono previste dall art . 76 ( e successive modificazioni ) per l omessa o
2009-238.txt43084308il recupero ) di aver avviato detti rifiuti al recupero ( comma 14 ) . la tariffa è applicata eriscossadal soggetto che gestisce il servizio ( commi 9 e 13 ) . diversamente dalla normativa sulla tarsu , l
2009-238.txt44954495specifiche disposizioni in tema di accertamento , liquidazione e sanzioni . analogamente alla tarsu , anche per la tia lariscossionevolontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata tramite ruolo , secondo le disposizioni del d.p.r . n . 602
2009-238.txt54025402investimento e di esercizio » ( comma 4 ) . è espressamente previsto che la tariffa « è applicata eriscossadai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata » ( comma 3 ) e che la sua riscossione , volontaria
2009-238.txt54205420applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata » ( comma 3 ) e che la suariscossione, volontaria o coattiva , « può » essere effettuata secondo le disposizioni del d.p.r . n . 602 del
2009-238.txt65096509la formale denominazione di « tariffa » , né la sua alternatività rispetto alla tarsu , né la possibilità diriscuoterlamediante ruolo . quanto all irrilevanza della denominazione , lo stesso art . 2 del d.lgs . n . 546
2009-238.txt68166816comune , prevista dal medesimo art . 49 del d.lgs . n . 22 del 1997 , di procedere allariscossionedella tia mediante ruolo , deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo , e
2009-238.txt683168311997 , di procedere alla riscossione della tia mediante ruolo , deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalità diriscossioneè solo facoltativo , e , comunque , ancorché tipico delle entrate tributarie , è consentito dalla legge anche per
2009-238.txt75987598n . 22 del 1997 , da un lato identifica nel gestore del servizio il soggetto che la applica eriscuote( commi 9 e 13 ) e , dall altro , non reca alcuna disciplina specifica in tema di accertamento
2009-238.txt76827682il comune ; e ciò anche nel caso in cui il regolamento comunale affidi a terzi l accertamento e lariscossionedei due prelievi e la relativa legittimazione a stare in giudizio . in particolare come visto al punto 6.1.2 .
2009-238.txt77257725la tarsu il comune aveva la possibilità , con proprio regolamento , di affidare a terzi l accertamento e lariscossionedei tributi , ai sensi dell art . 52 del d.lgs . 15 dicembre 1997 , n . 446 ,
2009-238.txt99319931per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro » la data del 31 dicembre 1998 « eriscossesuccessivamente alla stessa , anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa
2009-298.txt688688in sede di conferenza stato città ed autonomie locali , alla erogazione del rimborso ai comuni per la minore impostariscossa– deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione [ e cioè
2009-298.txt726726[ e cioè entro il 26 agosto del 2008 ] , « secondo princípi che tengano conto dell efficienza nellariscossionedell imposta , del rispetto del patto di stabilità interno , per l esercizio 2007 , e della tutela dei
2009-298.txt10331033) stabilisce che « i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento eriscossionedell imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere , ai fini dell accertamento e della riscossione di
2009-298.txt10521052e riscossione dell imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere , ai fini dell accertamento e dellariscossionedi altre entrate , compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi » ( comma 7 bis
2009-298.txt26102610dalla data di entrata in vigore della legge di conversione , « secondo princípi che tengano conto dell efficienza nellariscossionedell imposta , del rispetto del patto di stabilità interno , per l esercizio 2007 , e della tutela dei
2009-298.txt27442744quale stabilisce che « i comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento eriscossionedell imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere , ai fini dell accertamento e della riscossione di
2009-298.txt27632763e riscossione dell imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere , ai fini dell accertamento e dellariscossionedi altre entrate , compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi » . 7 . 2
2009-298.txt44734473di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , secondo princípi che tengano conto dell efficienza nellariscossionedell imposta , del rispetto del patto di stabilità interno , per l esercizio 2007 , e della tutela dei
2009-334.txt13421342, spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2009-334.txt18131813nell art . 22 del d.lgs . 13 aprile 1999 , n . 112 ( riordino del servizio nazionale dellariscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) , i commi 1
2009-334.txt18681868) « in caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall agente dellariscossione, quest ultimo ne offre la restituzione all avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell eccedenza .
2009-334.txt19251925, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro , decorsi tre mesi dalla data del pagamento , l agente dellariscossioneriversa le somme eccedenti all ente creditore ovvero , se tale ente non è identificato né facilmente identificabile , all
2009-334.txt20272027delle spese di notificazione , determinate ai sensi dell articolo 17 , comma 7 ter , trattenute dall agente dellariscossionea titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione » ( comma 1 ter ) ; c ) «
2009-334.txt23192319che la regione , e non lo stato , acquisiva le imposte versate in eccedenza , nell àmbito delle sommeriscossedal concessionario della riscossione ( « il concessionario riversa all ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo
2009-334.txt23232323e non lo stato , acquisiva le imposte versate in eccedenza , nell àmbito delle somme riscosse dal concessionario dellariscossione( « il concessionario riversa all ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione . per
2009-334.txt23342334, nell àmbito delle somme riscosse dal concessionario della riscossione ( « il concessionario riversa all ente creditore le sommeriscosseentro il decimo giorno successivo alla riscossione . per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il
2009-334.txt23412341concessionario della riscossione ( « il concessionario riversa all ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo allariscossione. per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato
2009-334.txt23462346il concessionario riversa all ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione . per le sommeriscosseattraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del ministero delle
2009-334.txt2460246022 del d.lgs . n . 112 del 1999 , gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle sommeriscossein eccedenza rispetto ai tributi erariali . essi si limitano , infatti , ad attribuire alla regione le entrate tributarie
2009-334.txt24822482eccedenza rispetto ai tributi erariali . essi si limitano , infatti , ad attribuire alla regione le entrate tributarie erarialiriscossenell àmbito del suo territorio , dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti , e non
2009-56.txt32423242della costituzione sia perché si tratta di attività accertativa , sia perché l interesse dell amministrazione al regolare accertamento eriscossionedelle imposte ha carattere di specialità e natura di valore primario , in quanto connesso al generale dovere di solidarietà
2009-56.txt33183318dell amministrazione finanziaria , atteso che la proroga riguarda non solo i termini afferenti all azione di accertamento o diriscossionedell amministrazione medesima , ma anche i termini di adempimento delle obbligazioni tributarie dei contribuenti e di altre prescrizioni a
2009-56.txt52945294sentenza n . 177 del 1992 , nell interesse dell amministrazione finanziaria , costituzionalmente tutelato , al regolare accertamento eriscossionedelle imposte ( art . 53 cost . ) .
2009-58.txt168168della stessa cartella , stabilisce , tuttavia , che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti dellariscossionea decorrere dal 1 giugno 2008 , mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di
2009-58.txt6236232 , della legge n . 212 del 2000 stabilisce che gli atti dell amministrazione finanziaria e dei concessionari dellariscossionedevono tassativamente indicare , tra l altro , il responsabile del procedimento . come affermato da questa corte con l
2009-74.txt250250di garantirne l autonomia finanziaria , i « sei decimi del gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche »riscossenel territorio della regione stessa e l art . 1 , comma 4 , del d.lgs . 31 luglio 2007
2009-74.txt434434dicembre 1986 , n . 917 e successive modificazioni , riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione , ancorchériscossefuori del territorio regionale » – , perché detta una disciplina difforme da quella di tali norme , le quali
2009-74.txt10171017« sei decimi del gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche » ( primo comma , numero 1 )riscossanel territorio della regione stessa . tali norme sono integrate dall art . 1 , comma 4 , del d.lgs
2009-74.txt10801080le ritenute sui redditi da pensione , « riferite ai soggetti passivi residenti nella [ … ] regione , ancorchériscossefuori del territorio regionale » . la disposizione censurata , prevedendo che « in sede di prima applicazione , i
2009-74.txt11951195statutariamente spettante alla regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella medesima regione , ancorchériscossefuori del territorio regionale , e víola , perciò , il combinato disposto degli evocati parametri ( artt . 48
2010-116.txt310310dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell ipotesi in cui i premiriscossisiano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative ( non solo r.c.a . ) maturate nell ambito regionale
2010-116.txt769769) ; b . 2 . ) . « l imposta relativa a detta quota compete alla regione ed èriscossadagli organi di riscossione della medesima » ( secondo comma ) ; c ) dall art . 2 delle norme
2010-116.txt7737732 . ) . « l imposta relativa a detta quota compete alla regione ed è riscossa dagli organi diriscossionedella medesima » ( secondo comma ) ; c ) dall art . 2 delle norme di attuazione dello statuto
2010-116.txt835835, spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2010-116.txt18731873138 del 1999 ) , prevedono l « attribuzione alla regione del gettito della maggior parte dei tributi erariali ,riscossonel territorio regionale , [ . . . ] , fermo restando che [ . . . ] si applicano
2010-116.txt19681968stabilisce il principio generale secondo cui , salvo specifiche eccezioni , spettano alla regione « tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . la generalità di tale principio ,
2010-116.txt20012001» . la generalità di tale principio , basato sul luogo in cui si ” maturano ” le fattispecie diriscossionedei tributi , comporta che , ai fini del riparto del gettito dei tributi erariali tra stato e regione siciliana
2010-116.txt21182118nell àmbito territoriale regionale , l obbligo di pagare il debito tributario , e cioè nel senso di fattispecie diriscossionedel tributo dalle quali sorge , appunto , tale obbligo di pagamento e che si collegano alla realizzazione del presupposto
2010-116.txt21862186in armonia con il disposto del sopra citato art . 2 , di fattispecie tributarie che attengono al procedimento diriscossionee che , ai fini del suddetto riparto , rilevano con riferimento solo ai tributi riscossi nel territorio siciliano e
2010-116.txt22022202attengono al procedimento di riscossione e che , ai fini del suddetto riparto , rilevano con riferimento solo ai tributiriscossinel territorio siciliano e non a quelli il cui presupposto si sia realizzato nel territorio stesso . da quanto sopra
2010-116.txt22662266basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta , prevalente ed alternativo rispetto al criterio basato sul luogo diriscossioneprevisto dall art . 2 delle norme di attuazione statutaria . è solo quella di tenere ferma la spettanza alla
2010-116.txt24152415stato e regione su un criterio generale sicuro ed efficiente , agevolmente ricavabile dalla legge quale quello del luogo diriscossionedel tributo , data la tipicità delle forme di riscossione e non invece su un criterio imperniato sul luogo di
2010-116.txt24252425, agevolmente ricavabile dalla legge quale quello del luogo di riscossione del tributo , data la tipicità delle forme diriscossionee non invece su un criterio imperniato sul luogo di realizzazione del presupposto d imposta ; criterio che , indubbiamente
2010-116.txt26622662di realizzazione del presupposto costituisce , appunto , solo una tassativa e circoscritta eccezione al criterio generale del luogo diriscossionedelle imposte e , pertanto , in quanto di stretta interpretazione , è applicabile ai soli casi previsti dallo statuto
2010-116.txt27712771lo prevedono e , dall altro , di rendere ingiustificatamente inoperante il diverso criterio di riparto basato sul luogo dellariscossione, che , come si è visto , è invece l unico criterio generale previsto dall art . 2 delle
2010-116.txt28472847art . 4 delle norme di attuazione va interpretato in armonia con il principio dell attribuzione alla regione delle imposteriscossenel territorio siciliano , si è già espressa questa corte , affermando che : a ) « l art .
2010-116.txt29662966alla normativa testè ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla regione e non allo stato , in quantoriscuotibilenel territorio della prima , si è voluto , con le disposizioni di attuazione , chiarire che , nel caso
2010-116.txt30703070di razionale organizzazione degli uffici , determinare modificazioni delle competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalità dellariscossione. ma , ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi , alla regione
2010-116.txt31063106singoli tributi , alla regione deve essere garantita l attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza , ancorché lariscossioneavvenga fuori del suo territorio » ( sentenza n . 71 del 1973 ) ; c ) « la disposizione
2010-116.txt317031702 , secondo la quale alla regione spettano ( salvo alcune eccezioni qui non rilevanti ) tutte le entrate tributarieriscossenel suo territorio ; e ciò nel senso che l affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio
2010-116.txt36393639sede in altra parte del territorio nazionale , non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che ,riscossie ritenuti da enti non aventi sede nella regione , siano di spettanza di questa ultima » ( sentenza n
2010-116.txt37573757l art . 2 delle citate norme di attuazione pur sancendo la spettanza alla regione delle entrate tributarie erariali “riscossenell ambito ” del territorio regionale non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui
2010-116.txt37833783regionale non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l operazione contabile dellariscossione. esso tende , infatti , ad assicurare alla regione il gettito derivante dalla ” capacità fiscale ” che si
2010-116.txt41134113nell art . 2 delle citate norme di attuazione , il quale fa esclusivo riferimento al luogo in cui vieneriscossoil tributo ; b ) il testo dell art . 4 delle norme di attuazione non autorizza a ritenere che
2010-116.txt41874187nel territorio della regione » , ma impone , al contrario , di intendere queste ultime come « fattispecie diriscossioneche si sono realizzate nella regione » , le quali , in quanto attengono all adempimento dell obbligo tributario ,
2010-116.txt42964296delle norme di attuazione , sono piú dettagliate e circoscritte di quelle di applicazione del criterio generale del luogo diriscossione, previste dall art . 2 delle norme di attuazione , con la conseguenza che tali criteri sono tra loro
2010-116.txt44284428assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale , nell ipotesi in cui i premiriscossisiano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province
2010-116.txt45914591nel caso di assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio siciliano , pur se i premiriscossiriguardavano polizze assicurative rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle province siciliane . l illegittimità del rifiuto statale di
2010-116.txt46534653. infatti , nel caso di assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio siciliano , lariscossionedell imposta viene effettuata fuori dalla sicilia ed il relativo gettito spetterebbe allo stato , in base al sopra ricordato
2010-116.txt48164816i criteri di ripartizione del gettito dell irap tra le varie regioni interessate fossero diversi da quello del luogo dellariscossionedell imposta , previsto dall art . 2 delle norme di attuazione statutaria ) , ha affermato che il criterio
2010-116.txt49414941ciò premesso , va precisato , ai fini di una corretta applicazione del criterio di riparto basato sul luogo dellariscossione, che questa si realizza nel luogo previsto dalla legge per l adempimento dell obbligo tributario . in particolare ,
2010-116.txt50045004dal sostituto d imposta cioè da un obbligato diverso dal soggetto che ha realizzato il presupposto , il luogo diriscossionesi identifica in quello del versamento delle ritenute , cioè nel luogo del domicilio fiscale del sostituto stesso . il
2010-116.txt50745074del d.p.r . n . 600 del 1973 ) costituisce , infatti , un elemento essenziale della fattispecie legale dellariscossione, in quanto attiene alla struttura della riscossione stessa , disciplinata direttamente dalla legge . ne consegue che , nell
2010-116.txt50825082) costituisce , infatti , un elemento essenziale della fattispecie legale della riscossione , in quanto attiene alla struttura dellariscossionestessa , disciplinata direttamente dalla legge . ne consegue che , nell ipotesi prospettata dalla ricorrente di un sostituto d
2010-116.txt51905190regione » . tale inapplicabilità discende da due diverse e concorrenti ragioni : a ) perché la fattispecie tributaria diriscossioneè ” maturata ” nel domicilio fiscale del sostituto che ha versato le ritenute e , dunque , nell ipotesi
2010-116.txt52515251dal suddetto sostituto affluiscono ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della regione per motivi inerenti alla stessa struttura dellariscossionedel tributo e non certo per quelle contingenti esigenze , meramente « amministrative » ed interne all amministrazione finanziaria ,
2010-116.txt53225322solutionis fuori dalla sicilia . contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente , nella sostituzione d imposta , ai fini dellariscossionee del riparto dei tributi tra stato e regione siciliana , è dunque rilevante solo il domicilio fiscale del sostituto
2010-116.txt54165416dipendenti di enti parastatali » , che « non si tratta [ . . . ] di entrate la cuiriscossioneavrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per ” esigenze amministrative ” affluiscono ad
2010-116.txt55165516delle norme di attuazione statutaria stabilisce il principio generale che spettano alla regione le entrate di tutti i tributi erarialiriscossinell àmbito del territorio regionale , discende che il gettito dei tributi rivendicati dalla regione ricorrente è di spettanza statale
2010-116.txt55415541regionale , discende che il gettito dei tributi rivendicati dalla regione ricorrente è di spettanza statale , trattandosi di tributiriscossifuori dalla regione siciliana e non riservati alla regione stessa da alcuna norma statutaria o di attuazione statutaria . solo
2010-116.txt55985598gettito deve ritenersi riservato allo stato in forza della normativa statutaria in tema di monopoli , indipendentemente dal luogo dellariscossione. per una conferma di queste conclusioni , è opportuno procedere all analisi separata dei singoli prelievi oggetto del ricorso
2010-116.txt58625862degli assicurati con riferimento ai premi assicurativi da lui percepiti e denunciati con dichiarazioni periodiche complessive . la fattispecie diriscossionesi realizza , perciò , nel domicilio fiscale dell assicuratore , con la conseguenza che , nel caso in cui
2010-116.txt59225922del piú volte citato art . 2 delle norme di attuazione statutaria . l accertato rilievo esclusivo del luogo dellariscossione, ai fini del riparto del gettito tributario tra stato e regione , consente di trascurare sia le discussioni dottrinali
2010-116.txt61936193sopra accertato , le norme di attuazione statutaria prevedono , quale criterio generale di riparto , quello del luogo diriscossione. in base a tale criterio , pertanto , rileva il domicilio fiscale del cedente il bene o del fornitore
2010-116.txt62376237cioè il luogo in cui detti soggetti , in quanto obbligati al pagamento dell iva , realizzano la fattispecie diriscossione. ne consegue che , contrariamente a quanto sostenuto dalla regione ricorrente , nel caso in cui chi è tenuto
2010-116.txt63546354fondata , sia pure per motivi diversi dall applicazione del sopra menzionato criterio generale di riparto basato sul luogo dellariscossionedei tributi erariali . i depositari periferici , ubicati in sicilia , della vendita dei generi di monopolio ( tabacchi
2010-116.txt64746474suddetti generi di monopolio va annoverato tra le entrate tributarie afferenti a tale monopolio e quindi indipendentemente dal luogo dellariscossionedel tributo è riservata espressamente allo stato , in forza dell art . 36 , secondo comma , dello statuto
2010-116.txt68526852dei casi ) in relazione agli interessi e proventi dovuti al depositante . in base al criterio del luogo dellariscossioneda applicare nella specie , rileva il luogo in cui il sostituto d imposta ha effettuato il versamento all erario
2010-116.txt71137113datori di lavoro pubblici non imprenditori , per le quali opera il generale criterio di riparto basato sul luogo dellariscossionedel tributo e non quello eccezionale basato sul luogo di realizzazione del presupposto d imposta . per tali ritenute d
2010-116.txt71787178propri dipendenti , da amministrazioni pubbliche di natura non imprenditoriale , nella loro qualità di sostituti d imposta , eriscossedall erario mediante versamento diretto ( ai sensi dell art . 3 , primo comma , numero 1 , del
2010-198.txt571571. è chiaro il giudizio di valore così espresso , per cui , nel bilanciamento tra l interesse fiscale allariscossionedell imposta e quello all attuazione della tutela giurisdizionale , il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall obbligo imposto al
2010-198.txt612612cancelliere di informare l ufficio finanziario dell esistenza dell atto non registrato , ponendolo così in grado di procedere allariscossione. discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte sia pure in tempi diversi per le imposte di successione ,
2010-198.txt743743. tale scelta comportava che la valutazione di bilanciamento fra l interesse all effettività della tutela giurisdizionale e quello allariscossionedei tributi fosse effettuata , per i due tipi di processo , in modo irragionevolmente diverso : l inadempimento dell
2010-198.txt10011001dell avvocatura dello stato , secondo cui appartiene in ogni caso alla discrezionalità del legislatore attribuire prevalenza all interesse allariscossionedelle imposte e , quindi , legittimare il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati , trovando
2010-342.txt608608legge 24 dicembre 2002 , n . 282 ( disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali , diriscossionee di procedure di contabilità ) , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 21 febbraio 2003 ,
2010-342.txt10481048discorso dell integrale importo della imposta sostitutiva come sopra percepita , ricomprendendo in esso anche le somme a tale titoloriscossenella regione siciliana , detta regione lamenta che , in tale modo , sarebbero stati violati i principi costituzionali in
2010-342.txt11541154stessa e che in questa sede non interessano , anche quelle erariali , dirette ed indirette , comunque denominate ,riscossenell ambito del suo territorio . 4 . la questione non è fondata nei termini di seguito specificati . l
2010-342.txt13671367concerne la regione siciliana , il gettito della imposta sostitutiva prevista dalle due norme di legge sopra richiamate , seriscossonell ambito della regione , possa avere altra destinazione che non la regione stessa . infatti condizione imprescindibile ( trascurando
2010-342.txt14191419contenuta nell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , un entrata tributaria erariale , seppurriscossain sicilia , affluisca alle casse dello stato ( e non a quelle della regione ) è che si tratti
2010-342.txt15171517a statuto speciale , che essendo stato previsto , per effetto di una disposizione sopravvenuta , quale meccanismo per lariscossionedi un preesistente tributo , il versamento anticipato di un acconto e , in un secondo tempo , il versamento
2010-342.txt17011701imposta sostitutiva ivi disciplinata andrà logicamente ad incidere , comportandone una diminuzione , sull ammontare delle imposte che si potrebberoriscuotere, in ragione delle maggiori plusvalenze realizzate , ove non si facesse ricorso al citato metodo . del resto ,
2010-342.txt17431743sentenza n . 29 del 2004 che ha affrontato in modo specifico il caso della spettanza di un imposta sostitutivariscossanell ambito territoriale della regione siciliana , si è chiarita la caratteristica di tale tributo , precisando che « non
2010-342.txt18371837della regione siciliana in materia finanziaria , secondo il quale spettano alla regione siciliana ” tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2010-342.txt21062106resto , di un percorso argomentativo già seguito da questa corte nei sopra ricordati casi in cui l imposta ,riscossanella regione sardegna , è venuta ad anticipare un successivo pagamento ( sentenza n . 198 del 1999 ) e
2010-342.txt21722172è pervenuta anche nelle sentenze n . 430 del 1996 e n . 92 del 2003 , relative ad imposteriscossein sicilia , nelle quali si è affermato che « la questione proposta dalla regione siciliana si risolve , pertanto
2010-342.txt23772377il gettito della imposta sostitutiva di cui gli artt . 5 e 7 della legge n . 448 del 2001riscosso, nei termini temporali differiti dal testo vigente dell art . 2 , comma 2 , del decreto legge n
2011-152.txt101101l altro , nella forma dei cosiddetti ” caroselli ” e ” cartiere ” , di potenziamento e razionalizzazione dellariscossionetributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi
2011-152.txt397397intervento del legislatore statale sui tributi propri , quanto la violazione del principio di spettanza alla regione dei tributi erarialiriscossinel territorio della regione di cui all art . 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.p.r .
2011-152.txt459459parte in cui stabiliscono la destinazione esclusiva all erario statale del maggior gettito che si pretende derivi da tributi erarialiriscossinel territorio regionale , senza che sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale . 3 . ancora in
2011-152.txt692692, spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio , dirette o indirette , comunque denominate , con esclusione delle nuove entrate tributarie il cui
2011-152.txt10611061del sistema di gestione delle dichiarazioni ) . la sua previsione in ordine a tributi erariali che avrebbero dovuto essereriscossinel territorio regionale incide anche sulla regione siciliana , in base al principio stabilito dall art . 2 del d.p.r
2011-152.txt11011101d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo il quale spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . la regione , infatti , proprio in
2011-152.txt12031203agenzia delle entrate deve trasmettere i dati inerenti appunto ai crediti d imposta relativi a tributi che avrebbero dovuto essereriscossisul territorio regionale che spetta , non solo provvedere al detto recupero , ma anche acquisire il gettito da esso
2011-152.txt13571357restano acquisite all erario » , anche con riferimento a crediti d imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essereriscossinel territorio della regione siciliana . 5 . è altresì censurato l art . 2 , comma 2 undecies ,
2011-152.txt14621462per specifiche finalità , senza considerare le riconosciute spettanze della regione siciliana sul gettito in questione , relativo a quantoriscossosul proprio territorio . 5.1 . la questione non è fondata . oggetto della definizione agevolata di cui all art
2011-152.txt15031503. 2 , comma 2 septies , sono solo le controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale dellariscossione( le cui quote sono state acquisite da equitalia a seguito della riforma del sistema della riscossione ) e l
2011-152.txt15201520servizio nazionale della riscossione ( le cui quote sono state acquisite da equitalia a seguito della riforma del sistema dellariscossione) e l amministrazione finanziaria , precisamente individuate dal medesimo art . 2 , comma 2 septies . tali controversie
2011-152.txt15821582svolte , fino al 30 giugno 1999 , [ . . . ] nell esercizio in concessione del servizio diriscossione» ( così il comma 2 septies ) . il riferimento alle attività svolte dalle società ex concessionarie del servizio
2011-152.txt16051605così il comma 2 septies ) . il riferimento alle attività svolte dalle società ex concessionarie del servizio nazionale diriscossionee soprattutto la precisa individuazione delle controversie , in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata , dimostra che
2011-152.txt16441644dimostra che il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto dellariscossione, nel territorio regionale , di un tributo erariale . dette controversie , infatti , attengono o alla contestazione di
2011-152.txt17921792tratta , comunque , di casi tutti di controversie che , pur diverse , non attengono a questioni inerenti allariscossionedi un tributo erariale . è , pertanto , priva di fondamento , nella specie , la pretesa violazione del
2011-152.txt18461846al d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto quest ultimo attiene esclusivamente alle « entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio regionale siciliano , dirette o indirette , comunque denominate » . 6 . viene , poi
2011-152.txt19941994individuata la somma da versare all erario per la definizione agevolata delle controversie fra società ex concessionarie del servizio diriscossionenazionale dei tributi ed erario di cui all art . 2 , comma 2 septies , violi in particolare il
2011-152.txt21702170alla distinzione fra gettito derivante dalle « nuove entrate tributarie » e gettito derivante dalle « vecchie » entrate tributarieriscossesul territorio regionale . nella specie , come si è già affermato al punto 5.1 . , il gettito delle
2011-152.txt22072207, il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle richiamate controversie è del tutto svincolato dal presupposto dellariscossione, nel territorio regionale , di un tributo erariale . posto , quindi , che non si tratta di entrate
2011-152.txt22722272al d.p.r . n . 1074 del 1965 , in quanto quest ultimo attiene esclusivamente alle « entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio regionale siciliano , dirette o indirette , comunque denominate » . 7 . è , infine
2011-152.txt24862486e preesistenti finalità , senza considerare le riconosciute spettanze della regione siciliana sul gettito in questione , relativo a quantoriscossosul proprio territorio . 7.1 . la questione è fondata . l art . 3 , comma 2 bis ,
2011-152.txt26332633pertanto , ha ad oggetto proprio quelle controversie , espressamente qualificate come tributarie , che scaturiscono da contestazioni inerenti allariscossionedei tributi erariali , anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano . si tratta ,
2011-152.txt26452645tributarie , che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali , anche di quelli che avrebbero dovuto essereriscossinel territorio regionale siciliano . si tratta , pertanto , di controversie che trovano il loro presupposto nell esistenza di
2011-152.txt26952695agevolazione in ordine a tributi preesistenti . la previsione di una simile agevolazione fiscale , con riferimento ai tributi erarialiriscossinel territorio regionale siciliano , incide , pertanto , inevitabilmente sulle finanze regionali siciliane , che ne subiscono le conseguenze
2011-152.txt27472747d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo il quale spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . pertanto , la previsione della esclusiva destinazione
2011-152.txt27902790erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essereriscossinel territorio regionale si pone in contrasto con il principio di cui all art . 2 delle norme di attuazione
2011-281.txt5959art . 85 , comma 1 , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , il quale , nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito
2011-281.txt7474. 602 ( disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ) , il quale , nel contesto della disciplina dellariscossionecoattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare , dispone che : « se il terzo incanto ha esito
2011-281.txt189189comma 1 , del d.lgs . 26 febbraio 1999 , n . 46 , recante « riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , a norma dell articolo 1 della legge 28 settembre 1998 , n . 337 » ) ,
2011-281.txt872872legge ( cioè la deserzione del terzo incanto , nonché la richiesta del « concessionario » oggi « agente dellariscossione» di assegnare l immobile allo stato per un prezzo pari al minor importo tra il prezzo base del terzo
2011-281.txt10221022art . 509 del codice di procedura civile e , a seconda dei casi , è assegnato all agente dellariscossioneovvero distribuito tra tale agente e gli eventuali concorrenti , in ragione delle rispettive cause di prelazione ; c )
2011-281.txt12271227, senza consentire alcuna scelta all autorità giudiziaria , che il giudice dell esecuzione , dietro richiesta dell agente dellariscossione, « dispone l assegnazione » ) ; sia dal testo del comma 3 del medesimo art . 85 del
2011-281.txt12931293del bene attribuisce il potere di richiedere lo svolgimento di un quarto incanto esclusivamente al concessionario , ora agente dellariscossione, « su indicazione dell ufficio che ha formato il ruolo » , e quindi non consente al giudice dell
2011-281.txt14541454dell esecuzione abbia il potere discrezionale di rigettare l istanza di assegnazione . in particolare , il fatto che nellariscossionecoattiva delle imposte sul reddito mediante espropriazione forzata immobiliare il legislatore ha determinato in una misura fissa e speciale il
2011-281.txt23042304in ragione del fatto che la misura della somma per la quale si procede cioè del credito tributario per lariscossionedel quale l agente ha proceduto all espropriazione forzata non è idonea a stabilire un ragionevole prezzo di acquisto di
2011-281.txt2600260087 e 51 del d.p.r . n . 602 del 1973 ( nel testo antecedente al riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , operato dal d.lgs . n . 46 del 1999 ; testo rimasto in vigore dal 1 giugno
2011-281.txt28812881vendita non abbia avuto luogo al secondo stabilisce l assegnazione dell immobile allo stato , su richiesta dell agente dellariscossione, e non piú la devoluzione di diritto del bene allo stato . la profonda diversità tra il previgente istituto
2011-281.txt34463446, essere scrutinata ex novo . 4.2 . come piú volte affermato da questa corte , la disciplina speciale dellariscossionecoattiva delle imposte non pagate risponde all esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della
2011-281.txt35393539, n . 217 del 2002 e n . 455 del 2000 ) . coerentemente con tale finalità di tempestivariscossionedei crediti tributari , il legislatore , nel caso in cui sia risultato impossibile vendere l immobile esecutato nel corso
2011-281.txt36823682una futura vendita o di una assegnazione a condizioni piú favorevoli ) risponde alla ratio di accelerare il procedimento diriscossionecoattiva , assicurando che l espropriazione possa ugualmente avere termine in modo rapido con la realizzazione di un ricavo ,
2011-281.txt39303930art . 76 , comma 1 , del d.p.r . n . 602 del 1973 per consentire all agente dellariscossionedi procedere all espropriazione immobiliare ( ottomila euro , innalzata a ventimila euro , « qualora la pretesa iscritta a
2011-281.txt46494649estinzione del processo esecutivo non versando il prezzo di assegnazione nel termine stabilito ( a meno che l agente dellariscossione, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento del prezzo , non dichiari , su indicazione
2012-109.txt732732contribuente , nelle more della definizione del giudizio , a soggiacere , privo di tutela specifica , all azione diriscossionedell amministrazione e , quindi , non lo pone « in condizioni di parità » rispetto a questa ; f
2012-109.txt21192119dell atto impugnato e non della sentenza di appello impugnata per cassazione . né potrebbe obiettarsi che la disciplina dellariscossionefrazionata dei tributi in pendenza del giudizio surrogherebbe , rendendola inutile , la sospensione dell esecuzione delle sentenze impugnate per
2012-135.txt596596siciliana spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2012-135.txt714714delle norme di attuazione statutaria richiede per riservare allo stato , in via di eccezione , le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio siciliano . 2 . preliminarmente , occorre prendere atto che , successivamente alla proposizione del ricorso
2012-135.txt10121012condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l attribuzione allo stato del gettito dell addizionale erariale della tassa automobilisticariscossanel territorio della regione siciliana e cioè : a ) la novità dell entrata tributaria ; b ) la destinazione
2012-135.txt11031103denunciata , dell addizionale erariale e neppure nega che questa si innesti su un tributo ( la tassa automobilistica regionaleriscossain sicilia ) rientrante tra quelli regionali « propri derivati » , nel senso indicato dall art . 7 ,
2012-135.txt12161216, delle condizioni richieste dallo statuto siciliano e dalle sue norme di attuazione per riservare allo stato un tributo erarialeriscossoin sicilia . i termini della questione , cosí promossa , non sono influenzati dal comma 2 dell art .
2012-143.txt257257quali spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2012-143.txt365365amministrativo , non prevede la partecipazione della regione siciliana al procedimento di ripartizione tra stato e regione dei relativi proventiriscossiin sicilia , violerebbe il principio di leale cooperazione tra stato e regioni . 2 . riservata a separata pronuncia
2012-143.txt488488. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio ( ad eccezione di alcuni specifici tributi ) . è possibile per la legge statale
2012-223.txt76707670lettera b , e 3 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 , recante « disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito » ) . inoltre , la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della « riduzione »
2012-241.txt10261026norme di attuazione che : a ) attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erarialiriscossinei rispettivi territori ; b ) pongono condizioni per la riserva allo stato dell intero gettito di tali tributi ;
2012-241.txt48314831, rispettivamente , che : a ) « spettano alla regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erarialiriscossenel territorio della regione stessa : [ . . . ] 1 ) sei decimi del gettito dell imposta sul
2012-241.txt51205120» , in quanto presenta la struttura di una sovrimposta dell irpef , tanto che per il suo accertamento ,riscossionee contenzioso lo stesso comma 2 stabilisce che « si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi »
2012-241.txt51675167. dalla natura di imposta sui redditi discende la spettanza allo stato non dell intero gettito del contributo di solidarietàriscossonel territorio regionale , ma solo dei quattro decimi del medesimo gettito , come previsto dall evocata norma di attuazione
2012-241.txt58245824decimi del gettito dell imposta sul valore aggiunto , esclusa quella all importazione [ . . . ] » ,riscossanel territorio della regione stessa ) ed il sopra citato art . 4 , comma primo , del d.p.r .
2012-241.txt67776777pluriennale dello stato legge finanziaria 2002 ) , in base ai quali alla regione spettano , ove le somme sianoriscossenel suo territorio , i sei decimi dell imposta sostitutiva su interessi , premi e altri frutti di talune obbligazioni
2012-241.txt73207320che attribuisce alla regione i « quattro decimi e mezzo del gettito dell imposta sul reddito delle persone giuridiche »riscossasul suo territorio ) e del piú volte citato primo comma dell art . 4 del d.p.r . n .
2012-241.txt83788378norme di attuazione in materia finanziaria , poi , prevede soltanto che spettano alla regione tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell àmbito del suo territorio , ad eccezione sia « delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con
2012-241.txt96799679norma abrogata non abbia mai avuto applicazione . la ricorrente deduce che la riserva allo stato delle suddette maggiori entrateriscossenel territorio siciliano víola i sopra ricordati artt . 36 dello statuto speciale e 2 del d.p.r . n .
2012-241.txt1174711747suddetto comma 5 bis stabilisce che : « l agenzia delle entrate e le società del gruppo equitalia e diriscossionesicilia , al fine di recuperare all entrata del bilancio dello stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti
2012-241.txt1184811848di una ricognizione di tali contribuenti . nei successivi trenta giorni , le società del gruppo equitalia e quelle diriscossionesicilia provvedono , altresí , ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione
2012-241.txt1210212102tali commi , pertanto , fanno espresso riferimento alle attività di ricognizione e di accertamento fiscale svolte dall agente dellariscossionecompetente per la sicilia ( denominato « riscossione sicilia » ) , esercitate con la specifica finalità di « recuperare
2012-241.txt1211012110alle attività di ricognizione e di accertamento fiscale svolte dall agente della riscossione competente per la sicilia ( denominato «riscossionesicilia » ) , esercitate con la specifica finalità di « recuperare all entrata del bilancio dello stato » il
2012-241.txt1222412224controlli e della proroga del termine di accertamento dell iva . e ciò anche se tali somme , in quantoriscossenel territorio della regione siciliana , sarebbero spettate alla regione per il piú volte richiamato combinato disposto dell art .
2012-241.txt1227612276di attuazione in materia finanziaria . i commi impugnati , dunque , nella parte in cui riguardano tutti i tributiriscossinel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all erario dallo statuto , violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità
2012-241.txt1418114181con riferimento ai commi 5 bis e 5 ter dell art . 2 , nella parte in cui riguardano tributiriscossiin sicilia non nominativamente riservati allo stato dalla normativa statutaria e , perciò , dalla stessa attribuiti alla regione .
2012-241.txt1427614276e 36 , terzo periodo , dello stesso art . 2 , nella parte in cui tali commi riguardano tributiriscossiin sicilia nominativamente riservati allo stato dalla normativa statutaria ; né con riferimento al comma 6 dello stesso articolo ,
2012-241.txt1433914339, terzo periodo , dello stesso art . 2 per la parte riguardante entrate non nominativamente riservate allo stato eriscossein sicilia . 8 . con il ricorso n . 160 del 2011 , la regione autonoma sardegna ha promosso
2012-241.txt1529215292autonoma sardegna i « sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche [ . . . ]riscossenel territorio della regione » . il prelievo in esame come si è già osservato supra , ai punti 6.1
2012-241.txt1538215382» va , quindi , qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche , il cui gettito overiscossonel territorio regionale va attribuito , per i sette decimi , alla regione autonoma sardegna , ai sensi dell evocato
2012-241.txt1635116351l impugnata normativa , sottraendo alla regione autonoma sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erarialiriscosseo percette nel territorio della regione , violerebbe l evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della
2012-241.txt16662166628 dello statuto speciale , trattandosi di un gettito che , ove le somme dovute dai contribuenti fossero state tempestivamenteriscossenel territorio regionale , sarebbe spettato , in base a detto parametro statutario , alla regione . come si è
2012-241.txt1720017200pertanto , alla regione autonoma sardegna , in favore dell erario , i sette decimi di tali maggiori entrate ,riscossenel territorio regionale . di qui l inapplicabilità alla regione della norma e la non fondatezza della questione per le
2012-241.txt1743317433costituiscono « entrate tributarie » che l evocato art . 8 dello statuto speciale attribuisce alla regione autonoma ( seriscosseo percette nel suo territorio ) , secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi
2012-258.txt1211212010 , n . 122 ] , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , e 60 , « comma 1 » [ rectius : « primo comma ,
2012-258.txt770770di legittimità costituzionale ( l inps ; la s.p.a . società di cartolarizzazione dei crediti inps ; l agente dellariscossiones.p.a . equitalia nord ) hanno eccepito l inammissibilità della questione sotto vari profili . 2.1 . l inps eccepisce
2012-258.txt12961296della questione per omessa descrizione della fattispecie , perché il rimettente non ha precisato la natura del credito posto inriscossione( in particolare , se di diritto pubblico o di diritto privato ) e , quindi , non chiarisce se
2012-258.txt13601360difesa dello stato , nell ordinanza di rimessione è espressamente affermato sia che il giudizio principale ha ad oggetto lariscossionedi crediti previdenziali dell inps , sia che l opposizione è stata proposta dal debitore ai sensi dell art .
2012-258.txt14031403comma 5 , del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 , recante « riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , a norma dell articolo 1 della legge 28 settembre 1998 , n . 337 » ) ,
2012-258.txt15201520del d.p.r . n . 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrateriscossemediante ruolo previste dagli artt . 17 e 18 del d.lgs . n . 46 del 1999 e , quindi
2012-258.txt17041704) , della prova dell avvenuto ricevimento , da parte del debitore , della lettera raccomandata spedita dall agente dellariscossionerecante la notizia del deposito della cartella nella casa comunale avrebbe dovuto indurre , alternativamente : a ) l agente
2012-258.txt17261726la notizia del deposito della cartella nella casa comunale avrebbe dovuto indurre , alternativamente : a ) l agente dellariscossione( contumace nel giudizio a quo ) a fornire tale prova , al fine di rendere inutile la questione medesima
2012-258.txt24512451obiettano a tale conclusione che , con riguardo alla cartella di pagamento oggetto del giudizio principale , l agente dellariscossioneha comunque applicato , di fatto , il procedimento notificatorio previsto dall art . 140 cod . proc . civ
2012-258.txt32173217. 140 cod . proc . civ . alla notificazione della cartella di pagamento . 2.5 . l agente dellariscossiones.p.a . equitalia nord ( successore della s.p.a . equitalia polis ) , infine , ha eccepito l inammissibilità della
2012-258.txt44734473porta del destinatario ed il deposito nella casa comunale . ne deriva l impraticabilità dell interpretazione prospettata dall agente dellariscossione, in quanto essa appare basata su una lettura palesemente contrastante sia con la lettera della legge che con l
2012-265.txt8518512 del d.p.r . n . 1074 del 1965 per derogare al principio di integrale devoluzione alla regione dei tributiriscossiin sicilia . l aumento del gettito del contributo unificato riservato all erario dalla disposizione impugnata , contrariamente a quanto
2012-288.txt526526449 ( misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ) , ha , altresì , demandato alle regioni « lariscossione, l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo »
2012-64.txt11101110da alcuni tributi specificamente elencati dal decreto stesso ( commi da 1 a 4 dell art . 2 ) eriscossinell àmbito del territorio della regione . tale normativa , per la ricorrente , víola : a ) gli art
2012-64.txt12571257» alla regione siciliana ( salvo talune particolari eccezioni , nella specie non sussistenti ) tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate ; b ) l art . 81 cost
2012-64.txt208920892 dello stesso decreto , comporta la devoluzione ai comuni siciliani di un gettito tributario che , derivando da tributiriscossinel territorio regionale , spetta , invece , alla regione . la questione non è fondata , perché , pur
2012-64.txt21232123non è fondata , perché , pur non potendosi negare la spettanza alla regione siciliana del gettito degli indicati tributiriscossinel suo territorio e , quindi , la potenziale sussistenza del denunciato contrasto , deve ritenersi che proprio questo contrasto
2013-08.txt37563756i rapporti tra ministero dell economia e delle finanze e agenzia delle entrate , in relazione alle funzioni amministrative diriscossionealla stessa rimesse . in merito alla suddetta convenzione , la corte costituzionale ha già avuto modo di precisare che
2013-08.txt38453845né contiene alcun profilo che in qualche modo possa dar luogo ad una compressione dei poteri regionali in materia diriscossionedei tributi » ( sentenza n . 288 del 2004 ) . di conseguenza , come pure precisato nella predetta
2013-08.txt38833883precisato nella predetta sentenza , la possibilità di pervenire a una intesa tra regione e agenzia delle entrate per lariscossionedei tributi di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla convenzione stipulata a livello centrale , per ambiti
2013-08.txt40364036nel rispetto della autonomia organizzativa delle stesse e nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e diriscossione. la disposizione prosegue , specificando che « [ l ] atto convenzionale , sottoscritto a livello nazionale , riguarda
2013-121.txt8585« a decorrere dal 1 luglio 2012 , non si procede all accertamento , all iscrizione a ruolo e allariscossionedei crediti relativi ai tributi erariali , regionali e locali , qualora l ammontare dovuto , comprensivo di sanzioni amministrative
2013-121.txt258258l art . 16 prevedeva che un apposito regolamento ministeriale , tenuto conto dei costi per l accertamento e lariscossione, stabilisse gli importi minimi al di sotto dei quali i versamenti non erano dovuti e non erano effettuati i
2013-121.txt14041404parte in cui prevedeva che , con appositi decreti ministeriali ( costituenti regolamenti di delegificazione ) , fosse regolata lariscossionedei crediti ” di modesto ammontare ” di qualsiasi natura , anche tributaria , benché di competenza di altre amministrazioni
2013-121.txt14371437tributaria , benché di competenza di altre amministrazioni . detto art . 25 fissava direttamente anche alcuni criteri per lariscossionedi tali crediti e , in particolare , con il comma 4 disponeva che , in sede di prima applicazione
2013-121.txt22272227tale da compromettere lo svolgimento delle sue funzioni . la ricorrente , in particolare , non ha dimostrato che lariscossionedei suddetti crediti tributari regionali di importo compreso tra euro 16,53 ( già inesigibili in base alla previgente normativa )
2013-121.txt22672267) ed euro 30,00 ( soglia introdotta dalla disposizione impugnata ) non sarebbe antieconomica per l entità dei costi diriscossionecoattiva o spontanea . è appena il caso di osservare , a titolo esemplificativo , che la ricorrente non ha
2013-121.txt23572357ai costi di accertamento e di controllo ; né la serie storica delle percentuali degli esiti negativi delle procedure diriscossionein relazione ad ogni prelievo fiscale regionale . ciò implica che non risulta provato dalla difesa della regione né l
2013-144.txt486486avrebbe consentito di derogare al generale regime statutario di integrale spettanza alla regione siciliana di tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . in secondo luogo , la ricorrente si
2013-170.txt391391primo comma dell articolo 2771 , iscritti nei ruoli resi esecutivi nell anno in cui il concessionario del servizio diriscossioneprocede o interviene nell esecuzione e nell anno precedente ” sono sostituite dalle seguenti : ” per le imposte e
2013-18.txt490490la giunta regionale abbia disposto in merito : « a ) alle modalità di accertamento , di liquidazione , diriscossione, di recupero e di rimborso dell imposta , nonché all applicazione delle sanzioni ; b ) alla eventuale stipulazione
2013-42.txt340340] del d.p.r . n . 1074 del 1965 enuncerebbero la regola generale secondo cui tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del territorio siciliano sono di pertinenza della regione stessa . costituirebbe eccezione a tale principio il regime delle
2013-42.txt516516impresa , non prevederebbe la partecipazione della regione siciliana al procedimento di ripartizione tra stato e regione dei relativi proventiriscossiin sicilia . ne deriverebbe la violazione del principio di leale cooperazione , in quanto l attuazione delle clausole di
2013-42.txt22192219. 1074 del 1965 prevedono la titolarità , a favore della regione siciliana , di tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio ( ad eccezione di alcuni specifici tributi ) . dette disposizioni consentono una deroga a
2013-52.txt482482dall art . 8 dello statuto in materia di partecipazione ( determinata in percentuale ) al gettito di tributi erarialiriscossinella regione ; dall art . 117 , terzo comma , della costituzione in ordine alla competenza legislativa concorrente in
2013-97.txt18261826. 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 ) , spettano alla regione nella misura in cui sonoriscossenell ambito del suo territorio . 3.2 . la natura erariale di tale imposta non è stata alterata né dalla
2013-97.txt21022102che spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate . per le ragioni sopra esposte , il
2013-97.txt21382138ragioni sopra esposte , il legislatore statale non può disporre direttamente l assegnazione alle province del gettito dei tributi erarialiriscossinel territorio regionale siciliano . viceversa , il gettito della predetta imposta sull assicurazione riscosso sul territorio regionale spetta alla
2013-97.txt21532153del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano . viceversa , il gettito della predetta imposta sull assicurazioneriscossosul territorio regionale spetta alla regione siciliana , la quale provvederà con propria normativa e nell ambito della propria autonomia
2014-145.txt6896892019 . difetterebbe , pertanto , uno dei presupposti necessari per derogare al principio di integrale spettanza regionale delle entrateriscossenell ambito del territorio siciliano . 2 . preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell art
2014-145.txt840840] spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2014-145.txt103810381965 assicura alla regione siciliana , in generale e salvo eccezioni , l integrale spettanza del gettito dei tributi erarialiriscossinel suo territorio . pertanto , la riserva allo stato del maggior gettito derivante dalle norme impugnate pur non determinando
2014-145.txt26202620. 1074 del 1965 , è fondata solo per la parte in cui riserva allo stato il maggior gettito tributarioriscossonell anno 2013 nell ambito del territorio della regione siciliana .
2014-201.txt553553è trattenuta dal sostituto d imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e , per l accertamento , lariscossione, le sanzioni e il contenzioso , è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito . 2
2014-207.txt162162copertura degli oneri derivanti allo stato per effetto delle disposizioni indicate nell alinea , anche la parte relativa a tributiriscossiin sicilia e quindi di spettanza della regione » , per violazione degli artt . 36 e 37 dello statuto
2014-207.txt443443regione la disposizione censurata , « ove applicabile ricomprendendo [ . . . ] anche la parte relativa a tributiriscossiin sicilia e quindi di spettanza della regione » , violerebbe gli artt . 36 e 37 dello statuto nonché
2014-207.txt504504previsti dallo statuto , che consentono di derogare al principio di attribuzione alla regione siciliana di tutte le imposte stataliriscossenell isola , ovvero a ) la natura tributaria dell entrata ; b ) la novità di tale entrata ;
2014-207.txt863863regione siciliana è ammissibile , sebbene formulata in via alternativa sulla riconducibilità o meno alla disposizione in esame dei tributiriscossinel territorio della regione in quanto , secondo costante orientamento di questa corte , il giudizio in via principale ,
2014-207.txt10971097in effetti che la globalità degli aumenti di gettito confluiscano nel bilancio statale , includendovi , quindi , anche quelliriscossinel territorio della regione siciliana . manca infatti una clausola di salvaguardia che preveda l inapplicabilità delle disposizioni in esame
2014-207.txt11641164, nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte , prende a riferimento le entrateriscossein tutto il territorio nazionale . occorre , dunque , verificare se ricorrono i presupposti legittimanti la riserva allo stato
2014-225.txt14441444risorsa propria » dell unione europea . ciò spiega i vincoli derivanti per gli stati membri nell accertamento e nellariscossionedell imposta in esame . 3 . 1 . in tale quadro si colloca la novellata formulazione dell art .
2014-225.txt20632063introdotta , accanto alle risorse tradizionali ( prelievi agricoli e dazi doganali ) , la terza risorsa proveniente dall ivariscossanei singoli stati . con il trattato firmato a lussemburgo il 22 aprile 1970 fu data esecuzione alla decisione del
2014-225.txt24722472parte degli stati membri impedisce a questi ultimi di rinunciare all accertamento dell imposta , in quanto ciò pregiudicherebbe lariscossionedi una risorsa propria delle comunità europee . ha così ritenuto in contrasto con la sesta direttiva del 1977 il
2014-225.txt25062506con la sesta direttiva del 1977 il regime tributario con cui lo stato non instaura modalità semplificate di imposizione eriscossionedell imposta , ma esenta le imprese dall obbligo di dichiarazione e versamento ( sentenza 28 settembre 2006 , causa
2014-225.txt27502750disciplina sovranazionale si esprime nell « assorbimento » degli obblighi facenti capo al legislatore nazionale di accertamento , controllo eriscossionedell imposta e nell obbligo gravante sullo stato membro di assicurare l effettiva riscossione di quella che è una risorsa
2014-225.txt27642764nazionale di accertamento , controllo e riscossione dell imposta e nell obbligo gravante sullo stato membro di assicurare l effettivariscossionedi quella che è una risorsa propria delle comunità europee : « all interno di questi limiti rigorosi deve ritenersi
2014-225.txt29452945che ha sancito l incompatibilità con l ordinamento comunitario di ogni rinuncia indiscriminata e generalizzata » all accertamento e allariscossionedell iva . la valutazione relativa alla « compatibilità comunitaria » della disciplina impugnata che secondo la giurisprudenza di questa
2014-225.txt34803480del giudice comunitario , del potere del legislatore statale di rinunciare , in casi singoli , all accertamento e allariscossionedell iva . giova , al riguardo , ribadire che sia questa corte sia il giudice europeo hanno affermato che
2014-225.txt36513651del 2002 , possa aver contravvenuto all obbligo , di fonte sovranazionale , di assicurare l accertamento e l integraleriscossionedell iva nel proprio territorio . sotto tale profilo , e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo ,
2014-225.txt38443844in atto , secondo parametri rapportati allo stato della lite stessa al momento della domanda di definizione , garantendo lariscossionedi un credito tributario incerto sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti » ( ordinanza n . 3675
2014-225.txt42344234iva quale « risorsa propria » dell unione europea a spiegare i vincoli per gli stati membri nella gestione eriscossionedell imposta , come pure l inderogabilità della disciplina interna del tributo e , nella specie , la formulazione dell
2014-225.txt45954595e si giustifica sul piano prognostico proprio per il persistere , in capo all amministrazione finanziaria , della possibilità diriscuotereil tributo in futuro , con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a consentire il graduale superamento
2014-228.txt281281o che essi non hanno rilevanza a tal fine . prevede , poi , che i prelevamenti o gli importiriscossinell ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti ( e
2014-236.txt22542254l altro , nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere » , di potenziamento e razionalizzazione dellariscossionetributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi
2014-26.txt12001200. 49 ) prevede la spettanza di determinate quote fisse di entrate tributarie erariali ( quali quelle in esame )riscossenel territorio della regione stessa . secondo la ricorrente , che non contesta la previsione di deduzioni in sé ,
2014-26.txt22312231dalla evocata previsione statutaria ( art . 49 ) di spettanza alla regione di quote fisse di entrate tributarie erarialiriscossenel territorio della stessa , sia desumibile un principio di invarianza del gettito per la regione in caso di modifica
2014-44.txt45084508sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione . inoltre , stabiliva che agli amministratori dell unione , cheriscuotesseroemolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali , ai sensi dell art . 77 , comma 2 ,
2014-80.txt959959si realizzino nella fase successiva a quella di determinazione della base imponibile : vale a dire , nella fase diriscossionedell imposta . in questa prospettiva , la norma sottoposta a scrutinio stabilisce che « la disposizione di cui all
2014-80.txt11961196per il modo in cui è strutturata , la previsione punitiva protegge , dunque , l interesse del fisco allariscossionedell imposta così come ” autoliquidata ” dallo stesso contribuente . come chiaramente si desume dalla lettera della norma ,
2014-98.txt41344134si applicano le disposizioni sui termini processuali » ; d ) il nuovo comma 9 bis , che « lariscossionee il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale
2014-98.txt46104610il nuovo comma 9 bis dell art . 17 bis , d altro canto , col prevedere la sospensione dellariscossionee dell obbligo di pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo in pendenza della relativa procedura
2015-100.txt25502550« riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e diriscossionedei tributi , a norma dell articolo 3 , comma 133 , lettera q , della legge 23 dicembre 1996
2015-100.txt37603760art . 92 , terzo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) è stata mantenuta e rafforzata dal già citato art . 2 , secondo comma ,
2015-118.txt24402440e servizi ? ” ; 3 ) ” vuoi che la regione mantenga almeno l ottanta per cento dei tributiriscossinel territorio regionale ? ” ; 4 ) ” vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della regione
2015-118.txt35073507di cui ai numeri 3 ) e 2 ) , rispettivamente , delineano un assetto finanziario in cui i tributiriscossisul territorio regionale , o versati dai « cittadini veneti » , sarebbero trattenuti almeno per l ottanta per cento
2015-13.txt833833ordine alla composizione qualitativa del gettito , ripartita per classi di appartenenza degli aeromobili , né in ordine all effettivariscossione, né infine circa l incidenza della diversa modulazione del tributo derivante dall applicazione degli ulteriori criteri stabiliti dalla disposizione
2015-131.txt482482di stabilità 2012 ) . la regione lamenta che , ritenendo applicabili le disposizioni di cui sopra anche ai tributiriscossiin sicilia , si violerebbe l assetto finanziario stabilito dagli artt . 36 e 37 dello statuto in base ai
2015-131.txt524524spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , anche tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione di quelle espressamente riservate allo
2015-131.txt828828possibili interpretazioni della disposizione impugnata in questo caso il dubbio riguarda l applicabilità o meno della disposizione censurata ai tributiriscossinel territorio della regione siciliana sono già state ritenute ammissibili da questa corte ( da ultimo con la sentenza n
2015-131.txt15171517e 61 , comma 1 , alinea e lettera a ) , dello stesso decreto riservano allo stato anche seriscossenel territorio della regione ricorrente . pur essendo stata dichiarata l illegittimità costituzionale della disposizione che prevede la maggiore entrata
2015-131.txt17201720che si sono in tal modo consolidati , della norma a base degli atti impositivi pregressi e della conseguente legittimariscossionedei relativi tributi sino al giorno della pubblicazione della sentenza di questa corte sulla gazzetta ufficiale della repubblica . 3
2015-131.txt17731773siciliana contesta la legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni nella parte in cui destinano allo stato le maggiori entrate tributarie ,riscossein sicilia , in forza delle previsioni contenute negli impugnati artt . 5 , comma 2 , 61 , comma
2015-131.txt18731873, nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte , prenda a riferimento le entrateriscossein tutto il territorio nazionale , compreso quello della regione interessata , portano a ritenere , come già si era
2015-131.txt19091909, come già si era accennato , che le disposizioni impugnate comprendano effettivamente anche le maggiori entrate derivanti dai tributiriscossinella regione siciliana . 3.2 . occorre ancora rammentare che in ordine alla destinazione del gettito derivante dai tributi erariali
2015-131.txt19301930nella regione siciliana . 3.2 . occorre ancora rammentare che in ordine alla destinazione del gettito derivante dai tributi erarialiriscossinel territorio della regione siciliana , sussistono ben precisi vincoli costituzionali , stabiliti dall art . 36 , primo comma
2015-131.txt19931993del d.p.r . n . 1074 del 1965 , secondo cui spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio ( ad eccezione di alcuni specifici tributi , tra i quali non rientrano quelli in
2015-131.txt23572357, n . 138 del 1999 ) . tuttavia , quando , il legislatore statale intende destinare allo stato tributiriscossinel territorio della regione siciliana , occorre che vengano rispettate le condizioni cui l art . 2 del d.p.r .
2015-131.txt31053105risultano pertanto integrate tutte le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla regione siciliana dei tributi erarialiriscossinel suo territorio . 5 . la regione siciliana contesta la legittimità costituzionale della destinazione allo stato , in forza
2015-131.txt31893189. 183 del 2011 . quest ultima norma aveva già previsto la destinazione allo stato delle entrate in esame ,riscossesul territorio della regione siciliana , per la durata di cinque anni ed era già stata giudicata non illegittima dalla
2015-131.txt34883488in questo caso tutte le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla regione siciliana dei tributi erarialiriscossinel suo territorio . 6 . la regione siciliana contesta la legittimità costituzionale dell impugnato art . 61 , comma
2015-131.txt39693969generale ex artt . 36 e 37 dello statuto della regione siciliana , di destinazione alla predetta regione dei tributiriscossisul suo territorio , deve dichiararsi l illegittimità costituzionale dell art . 61 , comma 1 , alinea e lettera
2015-131.txt40194019nell aumento di gettito derivante dall art . 55 , comma 1 , del decreto impugnato , anche i tributiriscossinel territorio della regione siciliana .
2015-132.txt24002400iscrizione ipotecaria prevista dall art . 77 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , che l attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell ordinamento ,
2015-155.txt11081108tutti gli immobili l aliquota dello 0,76 per cento ( salvo alcune eccezioni ) e le attività di accertamento eriscossionedella quota erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a
2015-155.txt14431443, spettano alla regione siciliana , oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2015-155.txt15411541a ) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridicheriscossenel territorio della regione ; b ) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo , di registro ,
2015-155.txt15921592sulle concessioni governative percette nel territorio della regione ; c ) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioniriscossenel territorio della regione ; d ) dai nove decimi dell imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne
2015-155.txt18101810. 49 dello statuto , secondo cui « spettano alla regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erarialiriscossenel territorio della regione stessa : 1 ) sei decimi del gettito dell imposta sul reddito delle persone fisiche ;
2015-155.txt21772177comma 11 anche nella parte in cui , direttamente ed unilateralmente , coinvolge il comune nell attività di accertamento eriscossionedella quota del tributo riservata allo stato , attribuendogli il ricavato , al contempo sottratto alla devoluzione impressa dallo statuto
2015-155.txt30753075] 4 . sono , altresì , attribuiti alla regione valle d aosta i nove decimi dei canoni , qualorariscossidallo stato , per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all ultimo comma dell
2015-155.txt48114811della legge n . 228 del 2012 , in quanto modificherebbe solo criteri di calcolo e modalità di pagamento eriscossionedella tares e non anche il meccanismo contemplato dall art . 14 , comma 13 bis , del d.l .
2015-176.txt474474n . 1074 del 1965 , che consentono a determinate condizioni di riservare allo stato il gettito dei propri tributiriscossisul territorio siciliano . ai fini della sua applicazione alla regione siciliana , pertanto , l impugnato art . 4
2015-246.txt250250a fondi statali le risorse derivanti , da una parte , dal maggior gettito di una serie di tributi erarialiriscossisul territorio ( art . 1 , commi 157 e 179 ) ; dall altra , dal contrasto all evasione
2015-251.txt182182comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale , anche in deroga alla medesima legge , definendone le modalità diriscossionee può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni , detrazioni e deduzioni . 3
2015-273.txt754754che consentono al legislatore statale a determinate condizioni di destinare a specifiche esigenze dell erario il gettito dei propri tributiriscossisul territorio siciliano . ciò significa che , a prescindere da ogni altra considerazione , la clausola di salvaguardia non
2015-31.txt126126comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche seriscossenel restante territorio dello stato » . secondo il ricorrente tale disposizione contrasterebbe con il richiamato art . 8 della
2015-31.txt11481148in coincidenza con l immissione in consumo dei prodotti soggetti al tributo . solo in quel momento quest ultimo vieneriscossoda parte dello stato mediante il versamento cui è tenuto il soggetto obbligato . prima di tale evento ( o
2015-31.txt15561556può riguardare solamente fattispecie tributarie la cui condizione di esigibilità si verifichi pienamente nel territorio della sardegna , sebbene lariscossionedei relativi tributi avvenga , per motivi derivanti dalla loro peculiare struttura , in diversa regione . così , ad
2015-31.txt17051705comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche seriscossenel restante territorio dello stato » . quest ultimo precetto è chiaramente in contrasto con l art . 8 dello
2015-31.txt17691769base a tale previsione statutaria la regione autonoma sardegna non può vantare alcun diritto di compartecipazione al gettito delle acciseriscossedallo stato se riferibili a prodotti che , pur realizzati od importati all origine nel territorio sardo , nondimeno siano
2015-58.txt248248nel territorio del comune di ceresole d alba , ente per conto del quale ha proceduto , ai fini dellariscossionedella predetta somma , l esattore g.e.c . gestione esazioni convenzionata s.p.a . sono seguite altre due impugnazioni da parte
2015-65.txt13171317dello statuto della regione siciliana , spettano alla regione siciliana [ . . . ] tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate , ad eccezione delle nuove entrate tributarie il
2015-65.txt13891389, anche con riguardo alla regione siciliana , la deroga all effetto ( ad essa ) devolutivo delle entrate tributarieriscossenel suo territorio , risultano , infatti , del pari inosservate dalla impugnata normativa statale . la quale anche con
2015-67.txt706706infatti , che il legislatore statale non può disporre direttamente l assegnazione alle province del gettito di un tributo erarialeriscossonel territorio regionale siciliano , quale continua ad essere l imposta sulle assicurazioni in questione . dunque , tale gettito
2015-67.txt13481348che spettano alla regione siciliana , oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate , tutte le entrate tributarie erarialiriscossenell ambito del suo territorio , dirette o indirette , comunque denominate » . 7 . alla stregua di tale
2015-67.txt13861386stregua di tale pronuncia il legislatore statale non può disporre direttamente l assegnazione alle province del gettito dei tributi erarialiriscossinel territorio regionale siciliano e pertanto il disposto dell art . 16 , comma 7 , del d.l . n
2015-95.txt18201820sentenza n . 111 del 1964 ) si coniuga , infatti , nel frangente , allo specifico interesse alla integraleriscossionedei tributi evasi . ma neppure ricorre la prima ipotesi : e ciò ancorché l onere patrimoniale imposto dalla norma
2016-188.txt25232523degli accantonamenti operati dall agenzia delle entrate : essi sarebbero imputati con un mero criterio di cassa sulla base delriscossoattraverso i modelli f24 , di modo che non sarebbe consentito all ente territoriale di sapere in che misura gli
2016-188.txt74617461l esistenza di ] ulteriori variabili ingovernabili , o quanto meno imprevedibili , connesse al sistema normativo di quantificazione eriscossionedel gettito tributario spettante alla regione [ . . . ] . per tale motivo anche le vicende connesse al
2016-188.txt81788178tributi ( propri derivati , addizionali , compartecipazioni al gettito di quelli erariali ) e dalla centralizzazione dei meccanismi diriscossionee riparto tra gli enti territoriali , soluzioni giustificate dall interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza , tra
2016-199.txt15281528statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa , unitamente all attività amministrativa connessa alla suariscossione, nonché un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito con decreto ministeriale , restando invece ferma la competenza
2016-199.txt16251625n . 418 ( regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia diriscossione, accertamento , recupero , rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali ) , che attiene solo alle
2016-205.txt336336la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore , esclusi i ciclomotori , [ . . . ]riscossatramite modello f24 , all atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane » . in
2016-280.txt21742174gettito fiscale , in relazione al quale possono semmai ipotizzarsi rimodulazioni diacroniche del riparto stesso rispetto al momento dell effettivariscossione. a dimostrazione di tale assunto , è utile ricordare come per analoga fattispecie afferente agli accantonamenti riguardanti il gettito
2016-281.txt165165di cui al medesimo articolo , un imposta di sbarco , fino ad un massimo di euro 1,50 , dariscuotereunitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea , responsabili del
2016-281.txt791791in considerazione della concomitante esigenza di assicurare l effettività dell imposizione attraverso strumenti funzionali al controllo ed alla certezza dellariscossione. al riguardo giova evidenziare come , successivamente all introduzione della norma censurata , il legislatore abbia dapprima inteso estendere
2016-281.txt980980le occasioni , peraltro , il legislatore ha accompagnato la progressiva estensione del presupposto d imposta con la prescrizione dellariscossioneunitamente al pagamento del prezzo del biglietto e la previsione di una fattispecie di solidarietà tributaria , opzioni che viceversa
2016-31.txt168916892014 , non recano un esplicito riferimento all attività di contrasto all evasione fiscale posta in essere dall agente dellariscossionecompetente per la sicilia ; nondimeno , nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all
2016-31.txt19661966di conseguenza , « i commi impugnati [ . . . ] nella parte in cui riguardano tutti i tributiriscossinel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all erario dallo statuto , violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità
2016-40.txt31403140, perciò , alla regione , accertare se quel gettito venga riversato o meno alle province da parte degli apparatiriscossori. anche tale eccezione non è fondata . è vero , infatti , che , ai sensi della normativa dettata
2016-40.txt31793179normativa dettata dalla stessa regione siciliana , i trasferimenti alle province regionali sono ridotti per un importo pari al gettitoriscossoper l imposta di cui si tratta , ma è evidente che la riduzione di liquidità a disposizione delle province
2016-40.txt5049504936 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione , spettano alla regione , nella misura in cui sonoriscossenell ambito del suo territorio . ne consegue che le previsioni di cui all art . 47 , comma 4
2016-44.txt110110cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio diriscossioneche hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella
2016-44.txt189189ufficio delle entrate o del territorio del ministero delle finanze ovvero dell ente locale ovvero del concessionario del servizio diriscossionenei cui confronti viene proposta la controversia . a parere del giudice rimettente la norma censurata violerebbe l art .
2016-44.txt498498ma la possibilità , riconosciuta dal legislatore a province e comuni , di affidare a terzi l accertamento e lariscossionedei propri tributi : atterrebbe cioè non « [ . . . ] alla competenza ” processuale ” ma a
2016-44.txt947947uffici delle entrate o del territorio del ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio diriscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione [ . . . ] » . la versione derivante dalla sostituzione del
2016-44.txt106510652016 , fa , invece , riferimento alle controversie proposte nei confronti « degli enti impositori , degli agenti dellariscossionee dei soggetti iscritti nell albo di cui all articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n .
2016-44.txt13281328la mancanza in sé di vincoli spaziali e geografici nell individuazione del terzo cui affidare l attività di accertamento eriscossione, ma si duole unicamente della circostanza che la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali venga determinata in base alla
2016-44.txt18151815locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico spaziale nell individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento eriscossionedei propri tributi , lo « spostamento » richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ,
2016-44.txt19701970, ha precisato che l individuazione , da parte dell ente locale , del concessionario del servizio di accertamento eriscossionedei tributi e delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri
2016-44.txt21692169difatti , il rapporto esistente tra l ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento eriscossionecomporta che , ferma la plurisoggettività del rapporto , il secondo costituisca una longa manus del primo , con la
2016-44.txt21972197rapporto , il secondo costituisca una longa manus del primo , con la conseguente imputazione dell atto di accertamento eriscossionea quest ultimo . ne consegue che , ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale , per le
2016-44.txt23232323cost . , nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio diriscossioneè competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede , anziché quella nella cui circoscrizione
2016-66.txt372372specifiche finalità indicate nella disposizione medesima . la ricorrente lamenta che la norma , devolvendo integralmente all erario le sommeriscosse, violi l autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge n . 690 del 1981 , adottata ai sensi dell art .
2016-66.txt18831883impianti e stabilimenti dell amministrazione presso i quali viene svolta l attività lavorativa » , non incide sulla fase diriscossionedei tributi , ma comporta soltanto l eventuale spostamento al di fuori del territorio regionale della competenza alla gestione delle
2016-66.txt22192219, della legge n . 690 del 1981 si riferisce alla diversa fattispecie della preventiva determinazione dell ammontare del gettitoriscossonel territorio regionale da riversare all erario . è opportuno ricordare in proposito che l orientamento espresso da questa corte
2016-69.txt14201420territoriale delle risorse ottenute attraverso l imposizione fiscale . data la struttura fortemente accentrata , nel nostro ordinamento , dellariscossionedelle entrate tributarie e quella profondamente articolata dei soggetti pubblici e degli interventi dagli stessi realizzati sul territorio , risulta
2017-133.txt460460, all interno delle zone a traffico limitato , al pagamento di una somma , nonché per le modalità diriscossionedella tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati » . 3.2 . la questione è inammissibile in
2017-133.txt49154915e , dunque , la regione cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa , l attività diriscossionee un limitato potere di variazione dell importo non può disporre esenzioni . 7.3 . il comma 1 dell art
2017-140.txt19721972l esistenza di ] ulteriori variabili ingovernabili , o quanto meno imprevedibili , connesse al sistema normativo di quantificazione eriscossionedel gettito tributario spettante alla regione [ . . . ] . per tale motivo anche le vicende connesse al
2017-149.txt14641464l altro , nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere » , di potenziamento e razionalizzazione dellariscossionetributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi
2017-176.txt10751075cod . civ . , un privilegio speciale sugli immobili del contribuente situati nel comune in cui era effettuata lariscossione. 3.2 . il privilegio , come sopra introdotto , diversamente da quanto paventato dal rimettente , non incide ,
2017-181.txt758758al garante del contribuente il compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e diriscossionenotificati al contribuente . nella disciplina legislativa e regolamentare dell autotutela tributaria è previsto , in particolare , che l
2017-181.txt18791879compito assegnato al garante del contribuente di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e diriscossionenotificati al contribuente ( art . 13 , comma 6 , dello statuto del contribuente ) o la possibilità di
2017-236.txt832832rilievo , altresì , il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 29 febbraio 1972 ( regolamento per lariscossione, da parte dell avvocatura dello stato , degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione
2017-236.txt10131013( secondo il citato art . 21 , comma 3 ) . nel primo caso ( comunemente definito del “riscosso” ) , le somme recuperate dalla controparte a cura della stessa avvocatura competente erano ripartite per sette decimi tra
2017-236.txt11251125che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente . in caso di compensazione parziale , oltre la quota degli onoraririscossadal soccombente , l erario era tenuto a corrispondere la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore
2017-236.txt19821982entrata in vigore del decreto . in caso di soccombenza della controparte ( quindi , con riguardo al cosiddetto “riscosso” ) la nuova disciplina ( di cui al secondo periodo del censurato art . 9 , comma 8 )
2017-236.txt291829188 del censurato art . 9 stabilisce , infatti , che il nuovo regime dei compensi con riferimento alle speseriscossepuò trovare applicazione solo a decorrere , per quel che qui interessa , dalla previsione , nei regolamenti dell avvocatura
2017-236.txt380438049 , al comma 8 , subordini l applicabilità della novella ( nella sola parte relativa alla ripartizione del “riscosso” ) all adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di riferimento , secondo le indicazioni di principio dettate dal
2017-236.txt39003900, sia della stringente previsione correlata al mancato rispetto di tale termine ( il blocco integrale della ripartizione del “riscosso” a far data dal 1 gennaio 2015 ) . il tutto , del resto , alla luce del principio
2017-236.txt41274127di inammissibilità relativi all individuazione delle norme impugnate . 7.1.1 . il riferimento ai commi 3 ( relativo al “riscosso” degli avvocati dipendenti da enti diversi dallo stato ) e 6 ( che si riferisce al ” compensato “
2017-236.txt42544254tertium comparationis , non certo l oggetto del dubbio di legittimità costituzionale . avuto riguardo alla ipotesi del cosiddetto “riscosso” , le censure avrebbero dovuto appuntarsi esclusivamente sul comma 4 del citato art . 9 , con conseguente eccentricità
2017-236.txt46834683avvocati delle amministrazioni pubbliche non statali hanno infatti conservato il diritto a percepire emolumenti legati sia all ipotesi del “riscosso” che a quella del ” compensato ” , anche in misura integrale ( a seconda di quanto previsto nei
2017-236.txt61146114indici sopra elencati . 8.3.1 . quanto alla decurtazione patrimoniale , va rilevato che il diritto alla partecipazione ” alriscosso” matura di pari passo con il progredire del giudizio nel quale vengono rese le prestazioni professionali da compensare .
2017-236.txt63446344solo eventuale . la disciplina intertemporale dettata dall art . 9 ( data , per quel che riguarda il “riscosso” , dal comma 8 letto congiuntamente al comma 5 ) , avuto riguardo al personale della avvocatura dello stato
2017-236.txt64386438transazioni formalizzate dopo l entrata in vigore del detto regolamento . la revisione quantitativa del diritto alla ripartizione del “riscosso” , imposta dalla normativa censurata , incide , dunque , su situazioni giuridiche soggettive non ancora maturate , vale
2017-236.txt74717471( o con una transazione formalizzata ) in data successiva alla entrata in vigore del decreto . quanto al “riscosso” , l operatività della novella è stata altresì subordinata alla avvenuta adozione dei parametri di rendimento , demandata alla
2017-236.txt86558655erario , mantenendo , per contro , la pretesa degli avvocati dello stato a prendere parte alla ripartizione del “riscosso” in termini tali ( il 50 per cento delle somme recuperate dalla controparte ) che non possono ritenersi indifferenti
2017-236.txt87058705più se si considera che , ai sensi del comma 4 dell articolo censurato , una quota parte del residuoriscossoe non più distribuito ( il 25 per cento dell intero ) è stato stornato verso obiettivi ( il fondo
2017-236.txt96629662stato dato il giusto peso al ruolo che deve ascriversi alla componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il “riscosso” , ancora riconosciuti , seppure in quota parte , agli avvocati dello stato . da qui la non fondatezza
2017-245.txt186186( statuto speciale per la sardegna ) , che riconosce alla regione la competenza a procedere all accertamento ed allariscossionedei soli tributi propri . 1.2 . per gli stessi motivi sarebbe costituzionalmente illegittimo anche l art . 3 ,
2017-245.txt258258, e per il successivo esercizio da parte dell ase , la piena titolarità nella materia dell accertamento e dellariscossionedei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all
2017-245.txt472472a porsi in contrasto con i parametri ricordati sarebbe l attribuzione al cire delle competenze relative anche al servizio diriscossione« dei tributi locali attualmente non riscossi » , trattandosi di tributi comunque statali , in quanto istituiti con legge
2017-245.txt479479ricordati sarebbe l attribuzione al cire delle competenze relative anche al servizio di riscossione « dei tributi locali attualmente nonriscossi» , trattandosi di tributi comunque statali , in quanto istituiti con legge dello stato ( indipendentemente dal destinatario del
2017-245.txt18261826pacifica è , ovviamente , tale natura in relazione ai tributi compartecipati ) . la disciplina dell accertamento e dellariscossionedi tali tributi rientra pertanto nella competenza legislativa esclusiva statale ( ex plurimis , sentenze n . 280 del 2016
2017-245.txt19191919regione autonoma sardegna , la disposizione impugnata non attribuisce affatto alla regione il compito di procedere all accertamento e allariscossionedi tributi diversi da quelli propri . l attività di « controllo delle entrate » di cui ragiona l art
2017-245.txt19821982entrate derivanti da tributi devoluti , compartecipati e regionali derivati è infatti attività ben distinta da quelle di accertamento eriscossionedei tributi e si colloca in un momento temporalmente successivo ad esse , in funzione di verifica della correttezza della
2017-245.txt20572057comma 4 , lettera a ) , si attribuisce all ase la gestione accentrata delle attività di « controllo eriscossione» dei soli tributi regionali propri e , all art . 2 , è riservata alla stessa agenzia l attività
2017-245.txt21332133sua volta impugnato dall avvocatura generale dello stato , descrive la « piena titolarità nella materia dell accertamento e dellariscossionedei tributi derivati e compartecipati » non già quale contenuto normativo da tale articolo introdotto nell ordinamento regionale , bensì
2017-245.txt23362336, e per il successivo esercizio da parte dell ase , la piena titolarità nella materia dell accertamento e dellariscossionedei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali , « anche attraverso la richiesta di trasferimento o la
2017-245.txt24482448programmatica , priva di carattere lesivo . non disconoscendo la piena titolarità statale della competenza in materia di accertamento eriscossionedei tributi derivati e compartecipati , essa si limiterebbe a impegnare la regione autonoma sardegna a chiedere allo stato ,
2017-245.txt26582658adozione di atti amministrativi regionali che realizzino l obiettivo auspicato ( la piena titolarità nella materia dell accertamento e dellariscossionedei tributi derivati e compartecipati ) . la norma , invece , ha il contenuto precettivo di impegnare l amministrazione
2017-245.txt29572957generale dello stato lamenta , in particolare , che la competenza del neo istituito cire sia estesa al servizio diriscossionedei « tributi locali attualmente non riscossi » , alla luce della considerazione , sicuramente esatta , che i tributi
2017-245.txt29642964, che la competenza del neo istituito cire sia estesa al servizio di riscossione dei « tributi locali attualmente nonriscossi» , alla luce della considerazione , sicuramente esatta , che i tributi locali sono anch essi tributi statali ,
2017-245.txt30523052esame , si prefigura una competenza della regione , e per essa del cire , in tema di accertamento eriscossionedi tributi locali . infatti , anche nell ipotesi ( auspicata dall art . 3 , comma 1 , della
2017-245.txt31013101disposto un trasferimento di funzioni a favore della regione autonoma sardegna , queste ultime riguarderebbero solo l accertamento e lariscossionedei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali , senza alcuna conseguenza su attività relative ai tributi locali
2017-245.txt32163216stessa istituzione del cire alla previa acquisizione , da parte dell ase , delle competenze in materia di accertamento eriscossionedi cui al citato art . 3 . l incidentale riferimento alla « attivazione del servizio di riscossione [ .
2017-245.txt32343234accertamento e riscossione di cui al citato art . 3 . l incidentale riferimento alla « attivazione del servizio diriscossione[ . . . ] dei tributi locali attualmente non riscossi » , anch esso subordinato al raggiungimento del risultato
2017-245.txt32453245l incidentale riferimento alla « attivazione del servizio di riscossione [ . . . ] dei tributi locali attualmente nonriscossi» , anch esso subordinato al raggiungimento del risultato auspicato dall art . 3 , comma 1 , appare un
2017-245.txt62016201tributi ( propri derivati , addizionali , compartecipazioni al gettito di quelli erariali ) e dalla centralizzazione dei meccanismi diriscossionee riparto tra gli enti territoriali , soluzioni giustificate dall interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza , tra
2017-270.txt12211221province autonome . infine , in prospettiva futura , le disposizioni impugnate si sovrapporrebbero alle normali procedure di accertamento eriscossionedi imposte non dichiarate , e precluderebbero il recupero ” ordinario ” di tali tributi , in tal modo violando
2017-270.txt19701970) dello statuto speciale , in quanto , sovrapponendosi , per il futuro , alle normali procedure di accertamento eriscossionedi imposte non dichiarate , precluderebbero il recupero ” ordinario ” di tali tributi , che potrebbe portare nelle casse
2017-270.txt21002100evocare , ma neppure alcuna argomentazione che attribuisca alle disposizioni censurate un incidenza negativa sulla futura attività di accertamento eriscossionedei tributi erariali . sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente un autonomia tecnica « nella più puntuale
2017-270.txt28582858autonome secondo criteri che assegnano a ciascuna provincia autonoma gli otto decimi dell imposta sul valore aggiunto ( iva )riscossasul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali ( compresa l iva sulle importazioni
2017-270.txt30413041comma 3 ) . con riferimento alla potestà comunque riconosciuta allo stato di riservare all erario gettiti di natura tributariariscossinel territorio delle due province autonome , la giurisprudenza di questa corte ( pur maturata in relazione alle norme statutarie
2017-47.txt299299regionale così denunciata nel prescrivere che « la trascrizione presso il pra del provvedimento di fermo derivante dalla procedura diriscossionecoattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell obbligo tributario » violerebbe
2017-47.txt508508) , nella parte in cui detta norma analogamente prevede che « il fermo del veicolo disposto dall agente dellariscossione, ai sensi dell art . 86 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602
2017-47.txt532532dell art . 86 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l obbligo del pagamento della
2017-47.txt15001500di una misura cautelativa provvisoria , con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale , che l agente incaricato dellariscossionedi crediti di enti pubblici può adottare , a sua discrezione , in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive
2017-47.txt16361636esclusa sospensione dell obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall agente dellariscossionequale si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici a quibus non si pone , dunque , in contrasto
2018-114.txt7070, comma 1 , del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , come sostituito dall art . 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n
2018-114.txt9898sostituito dall art . 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 ( riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , a norma dell articolo 1 della legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) , in
2018-114.txt562562presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione , o suo concessionario per lariscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno » . il tribunale assume che l art . 57 del
2018-114.txt925925quo non è descritta se non con il sommario ed assai sintetico riferimento alla censura mossa dalla parte assoggettata ariscossionecoattiva . d altra parte comunque considerato che la parte attrice non ha eccepito il vizio di notifica dell atto
2018-114.txt11801180ha sostenuto l inesistenza di rapporti con il terzo pignorato , la prescrizione dei crediti attivati dall agente per lariscossione, la violazione dell art . 7 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni in materia
2018-114.txt12701270inesistente . il rimettente però non spiega le ragioni per cui tale vizio , avendo ad oggetto un atto dellariscossionefiscale ( il pignoramento presso terzi ) e non già il titolo posto a fondamento della riscossione stessa ( la
2018-114.txt12871287un atto della riscossione fiscale ( il pignoramento presso terzi ) e non già il titolo posto a fondamento dellariscossionestessa ( la cartella di pagamento ) e comunque non risolvendosi nell inesistenza della notificazione ( secondo la citata giurisprudenza
2018-114.txt14111411obbligo tributario della società opponente , sono ammissibili . in entrambi i giudizi a quibus la società , assoggettata ariscossionecoattiva , dopo aver proposto al giudice tributario ricorso avverso sia l avviso di accertamento , sia la cartella di
2018-114.txt16171617adito dalla società , è quindi chiamato a fare applicazione della disposizione censurata la quale prevede che nel procedimento diriscossioneesattoriale l opposizione all esecuzione ai sensi dell art . 615 cod . proc . civ . è inammissibile ,
2018-114.txt16991699nord , ciò però è avvenuto rileva il tribunale « sino a nuova comunicazione » e quindi il procedimento diriscossionepuò essere riattivato in qualsiasi momento . ciò costituisce una non implausibile motivazione della ritenuta sussistenza dell interesse della società
2018-114.txt17311731implausibile motivazione della ritenuta sussistenza dell interesse della società ad ottenere una pronuncia di accertamento dell illegittimità della procedura diriscossioneperché avviata quando non era ancora spirato il suddetto termine di moratoria e pertanto era preclusa per legge . rilevanti
2018-114.txt18861886suoi confronti sia mossa dal tribunale rimettente . infatti tale ultima disposizione la quale prevede che l agente per lariscossioneopera con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo i , capo ii , e al titolo
2018-114.txt20622062del 1999 , n . 46 , disciplina attualmente l opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi nel regime dellariscossionedelle imposte sul reddito , come già faceva in passato l art . 54 del medesimo d.p.r . nella sua
2018-114.txt20942094art . 54 del medesimo d.p.r . nella sua originaria formulazione , in vigore fino al riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo di cui al citato d.lgs . n . 46 del 1999 . in precedenza era quest ultima disposizione
2018-114.txt21462146processuale del contenzioso tributario all epoca vigente , prima della riforma del 1992 , e derogando al regime generale dellariscossionedelle entrate patrimoniali dello stato regolava la materia della riscossione delle imposte sul reddito in termini particolarmente restrittivi per il
2018-114.txt21562156riforma del 1992 , e derogando al regime generale della riscossione delle entrate patrimoniali dello stato regolava la materia dellariscossionedelle imposte sul reddito in termini particolarmente restrittivi per il contribuente ad essa assoggettato quanto alla prevista inammissibilità delle opposizioni
2018-114.txt22152215regio decreto 14 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative allariscossionedelle entrate patrimoniali dello stato ) accordava ampia tutela al debitore perché stabiliva che egli , nel prescritto termine (
2018-114.txt24462446. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo » . era quindi riconosciuta al contribuente assoggettato ariscossioneesattoriale una tutela amministrativa ( il ricorso all intendente di finanza ) , alla quale solo successivamente poteva seguire secondo
2018-114.txt25942594caso di controversia tributaria promossa avverso il ruolo dal contribuente che contestasse il diritto dell amministrazione finanziaria di procedere ariscossioneesattoriale , solo l intendente di finanza organo della stessa amministrazione che aveva attivato la procedura di riscossione poteva adottare
2018-114.txt26122612procedere a riscossione esattoriale , solo l intendente di finanza organo della stessa amministrazione che aveva attivato la procedura diriscossionepoteva adottare il provvedimento di sospensione dell esecuzione ( art . 39 d.p.r . n . 602 del 1973 )
2018-114.txt27492749esecutivi . in questa situazione la tutela del contribuente era limitata e , di fatto , era prevalentemente successiva allariscossionestessa dal momento che il medesimo art . 54 , al terzo comma , prevedeva che il contribuente , che
2018-114.txt30853085con la nuova disciplina del contenzioso tributario ( d.lgs . n . 546 del 1992 ) e con quella dellariscossionemediante ruolo ( d.lgs . n . 46 del 1999 ) , estesa a tutte le entrate dello stato ,
2018-114.txt31673167si viene ora a dire si appuntano le censure del giudice rimettente . innanzi tutto viene fissato , quanto allariscossionecoattiva , uno specifico criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ( ordinario ) dell esecuzione .
2018-114.txt34313431della giurisdizione tributaria e della giurisdizione ordinaria c è , in particolare , quanto al potere cautelare di sospensione dellariscossione: come il giudice tributario , sempre che abbia giurisdizione , può sospendere l esecuzione ai sensi dell art .
2018-114.txt35793579illegittimità costituzionale di una disciplina di settore che rendeva applicabile , in forza di rinvio , la previgente procedura diriscossionecoattiva disciplinata dal d.p.r . n . 602 del 1973 ( sentenza n . 318 del 1995 ) . 10
2018-114.txt36183618. 10 . in questo riformato contesto normativo l opposizione all esecuzione o quella agli atti esecutivi nel procedimento diriscossionecoattiva è disciplinata dal censurato art . 57 , nella formulazione sostituita dall art . 16 d.lgs . n .
2018-114.txt37863786in vero , l apertura alle opposizioni agli atti esecutivi quelle relative alla regolarità formale degli atti della procedura diriscossioneè in realtà piena nel senso che sono tutte ammesse con la sola eccezione delle opposizioni che riguardano la regolarità
2018-114.txt39153915, per le opposizioni all esecuzione , ossia per quelle che vedono il contribuente contestare il diritto dell agente dellariscossionea procedere ad esecuzione forzata , giacché l art . 57 ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei
2018-114.txt40464046fatto che il contribuente opponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell amministrazione finanziaria o dell agente dellariscossionedi procedere ad esecuzione forzata , come sarebbe invece possibile secondo il canone ordinario dell opposizione ex art . 615
2018-114.txt41204120del giudice tributario le contestazioni del titolo ( normalmente , la cartella di pagamento ) su cui si fonda lariscossioneesattoriale . se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva , la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del
2018-114.txt41304130la cartella di pagamento ) su cui si fonda la riscossione esattoriale . se il contribuente contesta il titolo dellariscossionecoattiva , la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l atto processuale di impulso è il
2018-114.txt42674267riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario , non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato ariscossioneesattoriale , perché questa c è comunque innanzi ad un giudice , quello tributario . l inammissibilità dell opposizione ex
2018-114.txt452745272017 , n . 13913 ) , che , a composizione di un contrasto , ravvisa nel primo atto dellariscossionecoattiva ( quale l atto di pignoramento ) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza , in mancanza di precedenti
2018-114.txt47374737giurisdizione fosse stato adìto fin dall inizio . parimenti , peraltro , anche in caso di contestazione della legittimità dellariscossionecoattiva mediante cartella per il pagamento di sanzioni amministrative , quali quelle per violazioni del codice della strada , si
2018-114.txt47924792esecuzione ex art . 615 cod . proc . civ . perché nei confronti del primo atto della procedura diriscossione, di cui abbia avuto conoscenza il debitore assoggettato a riscossione coattiva , è esperibile l ordinaria opposizione al verbale
2018-114.txt48034803perché nei confronti del primo atto della procedura di riscossione , di cui abbia avuto conoscenza il debitore assoggettato ariscossionecoattiva , è esperibile l ordinaria opposizione al verbale di accertamento della violazione nel prescritto termine di decadenza ( corte
2018-114.txt48954895atto di pignoramento in ragione della mancata ( o invalida ) notifica dell atto presupposto su cui si fonda lariscossionecoattiva ( cartella di pagamento , intimazione ad adempiere , ingiunzione fiscale ) , afferma sussistere la giurisdizione del giudice
2018-114.txt50185018, nel senso che c è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi in ordine alle doglianze della parte assoggettata ariscossioneesattoriale , ma si pongono altri e diversi problemi : quelli di riparto di giurisdizione e di identificazione dell atto
2018-114.txt51055105inammissibile non solo nell ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente , che contesti il diritto di procedere ariscossioneesattoriale , ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex art .
2018-114.txt52955295sotto questo profilo il caso oggetto dei giudizi a quibus è emblematico : il titolo sul quale si fonda lariscossioneè la cartella esattoriale che è stata impugnata innanzi al giudice tributario dalla società opponente ; la quale , inoltre
2018-114.txt53425342ex art . 615 cod . proc . civ . contesta innanzi al giudice ordinario il diritto dell agente dellariscossionedi procedere ad esecuzione forzata , nella forma del pignoramento presso terzi ex art . 72 bis del d.p.r .
2018-114.txt5378537872 bis del d.p.r . n . 602 del 1973 , allegando la temporanea inidoneità del titolo a legittimare lariscossionein ragione della moratoria di 120 giorni , introdotta dall art . 7 , comma 1 , lettera m )
2018-114.txt55085508secondo un plausibile apprezzamento degli atti processuali , che la contestazione della società sia relativa al diritto di procedere allariscossionee non riguardi invece la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura sicché deve qualificarsi come
2018-114.txt55765576della cartella di pagamento , in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere ariscossionecoattiva e non già la mera regolarità formale della procedura , come nell ipotesi dell intervenuto adempimento del debito tributario
2018-114.txt57245724ex art . 2 del d.lgs . n . 546 del 1992 e l azione esercitata dal contribuente assoggettato allariscossionedeve qualificarsi come opposizione all esecuzione ex art . 615 cod . proc . civ . , essendo contestato il
2018-114.txt57495749all esecuzione ex art . 615 cod . proc . civ . , essendo contestato il diritto di procedere ariscossionecoattiva , c è una carenza di tutela giurisdizionale perché il censurato art . 57 non ammette siffatta opposizione innanzi
2018-114.txt58145814carenza di tutela giurisdizionale sarebbe colmabile con la possibilità dell opposizione agli atti esecutivi laddove la contestazione della legittimità dellariscossionenon si limiti alla regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura . una dilatazione dell ambito di
2018-114.txt59265926da ultimo , sentenza n . 90 del 2018 ) , e che è a fondamento della speciale procedura diriscossionecoattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata , non è però tale da giustificare che , nelle ipotesi
2018-114.txt59575957non è però tale da giustificare che , nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere ariscossionecoattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario , non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la
2018-114.txt59825982giurisdizione del giudice ordinario , non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura diriscossioneed in termini meramente risarcitori . può richiamarsi in proposito la giurisprudenza di questa corte che ha ritenuto illegittimo il
2018-114.txt60706070dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disciplina di settore nella parte in cui , rinviando alle norme previste per lariscossionedelle imposte dirette , impediva al debitore esecutato di proporre opposizione all esecuzione dinanzi all autorità giudiziaria ordinaria ( sentenza
2018-114.txt61966196113 cost . ) . 14 . in conclusione quindi si ha che laddove la censura della parte assoggettata ariscossioneesattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario l
2018-114.txt62296229quindi sussista la giurisdizione del giudice ordinario l impossibilità di far valere innanzi al giudice dell esecuzione l illegittimità dellariscossionemediante opposizione all esecuzione , essendo ammessa soltanto l opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del
2018-114.txt62706270titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere allariscossione, confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall art . 24 cost . e nei
2018-114.txt63176317. 113 cost . , dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone allariscossionecoattiva . quindi assorbite le altre questioni promosse dal giudice rimettente in riferimento agli artt . 3 e 111 cost
2018-152.txt491491. per l addotta , irragionevole , disparità di trattamento riservata ai contribuenti siciliani con riguardo all accertamento ed allariscossionedella tassa automobilistica ; prospetta , anche , il contrasto della disposizione censurata con l art . 97 cost .
2018-152.txt864864i ) , è intervenuta sulla disposizione impugnata , delimitando l ambito di operatività del previsto procedimento di accertamento eriscossionedel tributo in esame al solo triennio 2017 2019 . 4.1 . il presidente del consiglio dei ministri ha impugnato
2018-152.txt14611461misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ) , il legislatore statale ha altresì demandato alle dette regioni « lariscossione, l accertamento , il recupero , i rimborsi , l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo »
2018-152.txt16421642limiti ) le aliquote di riferimento ; né , infine , il conferimento alle regioni ordinarie delle funzioni concernenti lariscossione, i rimborsi , il recupero della tassa e delle sanzioni . piuttosto , si è dato rilievo decisivo al
2018-152.txt29342934quella erariale ( art 1 ) . in coerenza , ne ha assunto direttamente le funzioni amministrative di controllo eriscossione. l art . 3 della citata legge regionale prevede in particolare che le stesse vengano svolte secondo le modalità
2018-152.txt29952995n . 418 ( regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia diriscossione, accertamento , recupero , rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali ) , il cui art .
2018-152.txt30243024relative alle tasse automobilistiche non erariali ) , il cui art . 3 , a sua volta , rimanda allariscossionedelegata a terzi , all epoca ( del citato decreto ministeriale ) regolata dal d.p.r . 28 gennaio 1988 ,
2018-152.txt30533053citato decreto ministeriale ) regolata dal d.p.r . 28 gennaio 1988 , n . 43 ( istituzione del servizio diriscossionedei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici , ai sensi dell articolo 1 ,
2018-152.txt31253125siciliana n . 16 del 2015 , non v era incertezza in ordine alla natura derivata della tassa automobilistica regionaleriscossain sicilia ( sentenza n . 135 del 2012 ) , di contro , l innovazione apportata da tale legge
2018-152.txt47524752presidente del consiglio dei ministri riposa su una concezione del ruolo caratterizzata da una valenza principalmente esecutiva quale atto dellariscossione. il ricorrente , tuttavia , non considera adeguatamente il diverso atteggiarsi della natura del ruolo a seconda delle caratteristiche
2018-152.txt48264826, nel tempo , il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento eriscossione. 14.1 . in proposito , è certamente di interesse la disciplina introdotta dall art . 29 del decreto legge
2018-152.txt49794979successivi ) , una volta divenuti definitivi perché non impugnati giudizialmente , legittimano l erario ad azionare la fase diriscossionesenza passare dall iscrizione a ruolo del tributo e prescindendo , anche , dall invio della cartella di pagamento .
2018-152.txt50975097dal complessivo tenore dell art . 25 del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) . tra queste spiccano , per quel che qui immediatamente rileva , le liquidazioni effettuate
2018-152.txt52495249legislativo 18 dicembre 1997 , n . 462 ( unificazione a fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione ,riscossionee accertamento a norma dell articolo 3 , comma 134 , lettera b , della legge 23 dicembre 1996 ,
2018-152.txt67256725di constatazione ( previsto dal comma 1 ) e del protratto inadempimento del contribuente , avrebbe dovuto emettere per lariscossionedel tributo evaso ( comma 6 ) . l ingiunzione concretava , in quel modulo , l inizio della fase
2018-152.txt67586758in quel modulo , l inizio della fase di esecuzione , secondo modalità di azione definitivamente superate dal riferimento allariscossionea mezzo ruolo a far data dalla vigenza dell art . 67 , comma 1 , del d.p.r . n
2018-152.txt68496849. 4 . non va trascurato , infine , che la disciplina regionale censurata attiene alle funzioni di accertamento eriscossionedell imposizione relative alla tassa automobilistica demandate dallo stato alle regioni ordinarie con la già richiamata legge n . 449
2018-152.txt68846884già richiamata legge n . 449 del 1997 . con riguardo alla regione siciliana , va poi ribadito che lariscossionerisulta ascritta ai profili di sua esclusiva pertinenza ( ex art . 8 delle norme di attuazione del 1965 )
2018-175.txt6666, primo comma , del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , come modificato dall art . 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n
2018-175.txt9494modificato dall art . 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 , n . 46 ( riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , a norma dell articolo 1 della legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) e dall
2018-175.txt166166. 46 , e 13 aprile 1999 , n . 112 , in materia di riordino della disciplina relativa allariscossione) , in riferimento agli artt . 3 , primo comma ; 24 , primo e secondo comma , e
2018-175.txt206206e 111 , primo e secondo comma , della costituzione , « nella parte in cui abilita il concessionario dellariscossionealla notificazione diretta , senza intermediario , mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento , della cartella di pagamento
2018-175.txt323323( nel testo vigente alla data dell ordinanza di rimessione ) : « la cartella è notificata dagli ufficiali dellariscossioneo da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero , previa eventuale convenzione tra comune e
2018-175.txt443443rimettente sottolinea la « assoluta anomalia » dell avere il legislatore abilitato un soggetto di diritto privato l agente dellariscossione( nella specie equitalia nord spa ) ad esercitare una funzione eminentemente pubblicistica , quale è quella dell esercizio delle
2018-175.txt761761duplice capo perché la censura è mossa : a ) nella parte in cui tale disposizione abilita il concessionario dellariscossionealla notificazione diretta , senza intermediario , mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento , della cartella di pagamento
2018-175.txt10961096ipotizzato , in via principale , la radicale caducazione della notificazione diretta ad opera del concessionario , poi agente dellariscossione, e , in via subordinata , la sua ( asserita ) reductio ad legitimitatem con l innesto delle prescrizioni
2018-175.txt14281428, con consegna dello stesso al portiere ) , come la disposizione censurata facoltizza il concessionario , poi agente dellariscossione, a fare ; disposizione che quindi la ctr è chiamata ad applicare e della cui legittimità costituzionale dubita nella
2018-175.txt17921792stata modificata più volte ed in particolare , per quanto qui rileva , in occasione del riordino della disciplina dellariscossionemediante ruolo , dapprima dall art . 12 del d.lgs . n . 46 del 1999 , ed in seguito
2018-175.txt23982398602 del 1973 , pur conservando la stessa struttura nel suo contenuto essenziale , muta in occasione del riordino dellariscossionemediante ruolo e viene riformulata nel testo di cui è chiamata a fare applicazione la ctr rimettente . da una
2018-175.txt24422442aggiornato il catalogo dei soggetti abilitati a procedere alla notifica delle cartelle di pagamento nelle forme ordinarie : ufficiali dellariscossioneo altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge , messi comunali , agenti della polizia municipale .
2018-175.txt25712571viene ripetuto testualmente che la facoltà della notificazione ” diretta ” è attribuita al concessionario ( poi agente ) dellariscossione, diversamente da quanto prevedeva l originario primo comma dell art . 26 citato , che invece espressamente riferiva tale
2018-175.txt27422742dalla legittimità , o no , della notifica ” diretta ” ad opera del concessionario ( poi agente ) dellariscossionedipendeva la stessa facoltà dell amministrazione finanziaria di agire in executivis . per lungo tempo i dubbi interpretativi hanno visto
2018-175.txt28602860primo comma dell art . 26 citato , che la notificazione ” diretta ” , anche dopo la riforma dellariscossionecoattiva , continua ad essere una facoltà del concessionario , poi divenuto agente , della riscossione . occorre , quindi
2018-175.txt28762876dopo la riforma della riscossione coattiva , continua ad essere una facoltà del concessionario , poi divenuto agente , dellariscossione. occorre , quindi , muovere da questo presupposto interpretativo , radicato ormai in una situazione di diritto vivente ,
2018-175.txt29362936più coerente con il riordino ( d.lgs . n . 46 del 1999 ) e poi con la riforma dellariscossionecoattiva ex art . 3 del decreto legge 30 settembre 2005 , n . 203 ( misure di contrasto all
2018-175.txt29932993, nella legge 2 dicembre 2005 , n . 248 , che hanno accentuato il ruolo pubblicistico dell agente dellariscossione, ben più di quello che in passato aveva l esattore , avvicinandolo all attività di amministrazione diretta degli uffici
2018-175.txt30883088cost . ) del regime differenziato della notificazione ” diretta ” , quale asserito privilegio in favore dell agente dellariscossione. la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata , per cui attualmente l agente per la riscossione può procedere alla
2018-175.txt31053105dell agente della riscossione . la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata , per cui attualmente l agente per lariscossionepuò procedere alla notificazione diretta ex art . 26 , primo comma , delle cartelle di pagamento , come per
2018-175.txt31933193è depositario del ruolo formato dall amministrazione finanziaria e , per conto di quest ultima , procede per legge allariscossionecoattiva . si tratta , quindi , di un organo indiretto dell amministrazione finanziaria , cui è delegato l esercizio
2018-175.txt32193219quindi , di un organo indiretto dell amministrazione finanziaria , cui è delegato l esercizio di poteri pubblicistici funzionali allariscossionedelle entrate pubbliche . ciò è tanto più vero a seguito dell istituzione del sistema nazionale della riscossione , secondo
2018-175.txt32373237funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche . ciò è tanto più vero a seguito dell istituzione del sistema nazionale dellariscossione, secondo la previsione dell art . 3 del d.l . n . 203 del 2005 , con l attribuzione
2018-175.txt32833283delle entrate che le ha esercitate , fino ad epoca recente , mediante una società a capitale interamente pubblico (riscossionespa , poi divenuta equitalia spa ) . le società facenti parte del gruppo equitalia sono , quindi , soggetti
2018-175.txt34263426, con modificazioni , nella legge 1º dicembre 2016 , n . 225 e l esercizio delle funzioni relative allariscossioneè ora demandato all agenzia delle entrate riscossione per i contribuenti e gli enti creditori , nuovo ente pubblico economico
2018-175.txt343434342016 , n . 225 e l esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all agenzia delle entrateriscossioneper i contribuenti e gli enti creditori , nuovo ente pubblico economico strumentale dell agenzia delle entrate ; ente che
2018-175.txt34733473ente che ha connotazioni ancora più marcatamente pubblicistiche . questa corte ha più volte evidenziato come il regime differenziato dellariscossionecoattiva delle imposte risponde all esigenza , di rilievo costituzionale , di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza
2018-175.txt35033503costituzionale , di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica , affermando che « la disciplina speciale dellariscossionecoattiva delle imposte non pagate risponde all esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della
2018-175.txt35523552. 90 del 2018 e n . 281 del 2011 ) . in questo contesto , l agente per lariscossionesvolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo . è questa particolare funzione svolta dall agente per la
2018-175.txt35733573svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo . è questa particolare funzione svolta dall agente per lariscossionea giustificare un regime differenziato , qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione
2018-175.txt36473647essenzialmente all art . 3 , primo comma , cost . , nella parte in cui facoltizza l agente dellariscossionealla notifica ” diretta ” delle cartelle esattoriali . 8 . parimenti non fondate ma con una puntualizzazione in chiave
2018-175.txt36953695oltre sono le censure che riguardano la denunciata diminuzione di garanzie per il soggetto notificatario quando l agente per lariscossioneprocede alla notifica ” diretta ” delle cartelle di pagamento , senza intermediazione dell ufficiale giudiziario ( o di altro
2018-175.txt39773977originale della cartella di pagamento , estratta dal ruolo formato da parte dell amministrazione finanziaria e consegnato all agente dellariscossioneper essere notificato al contribuente quale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva , assimilabile all atto di precetto
2018-175.txt39903990amministrazione finanziaria e consegnato all agente della riscossione per essere notificato al contribuente quale atto di avvio del procedimento diriscossionecoattiva , assimilabile all atto di precetto nell ordinaria esecuzione forzata . la notifica come prescrive l art . 26
2018-175.txt45864586via ordinaria , e non già nel secondo periodo , che riguarda la notificazione diretta ad iniziativa dell agente dellariscossione, rimasta invariata . vi è poi che per la consegna del plico l operatore postale segue l ordine previsto
2018-175.txt47964796completato l avviso di ricevimento facendolo sottoscrivere al destinatario o consegnatario dell atto , provvede ad inviarlo all agente dellariscossionenotificante , ma come ritiene la ctr rimettente secondo un interpretazione testuale , nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità (
2018-175.txt58535853art . 26 , primo comma ) , pur modellando la fattispecie della notificazione diretta ad iniziativa dell agente dellariscossionein termini non dissimili da quelli dell art . 7 , prevede la comunicazione dell avvenuta notificazione al destinatario nel
2018-175.txt59255925sta la semplificazione che il legislatore ha voluto per la notificazione ” diretta ” , ad opera dell agente dellariscossione, delle cartelle di pagamento al fine di accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva . 11 . considerati
2018-175.txt59405940ad opera dell agente della riscossione , delle cartelle di pagamento al fine di accelerare e snellire le operazioni dellariscossionecoattiva . 11 . considerati nel loro complesso , i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime ordinario della
2018-175.txt60676067di altro soggetto legittimato a riceverlo la notificazione ” diretta ” delle cartelle di pagamento ad opera dell agente dellariscossione, della cui legittimità costituzionale la rimettente ctr dubita , costituisce una forma semplificata di notificazione , di cui è
2018-175.txt73847384avverso la cartella di pagamento , fermi restando gli effetti derivanti dal perfezionamento della notifica per il notificante agente dellariscossioneper conto dell amministrazione finanziaria in ragione dell osservanza delle formalità della notificazione ” diretta ” ex art . 26
2018-175.txt74657465censurata agevola , con la ( finora esaminata ) notificazione ” diretta ” in forma semplificata , l agente dellariscossionenella notifica della cartella di pagamento perché sia rispettato , per l amministrazione finanziaria , il termine di decadenza di
2018-175.txt75037503di decadenza di cui all art . 25 d.p.r . n . 602 del 1973 , e l attività diriscossionecoattiva non subisca ritardi , così l art . 6 dello statuto dei diritti del contribuente legittima un applicazione estensiva
2018-188.txt52375237, si è previsto , all art . 3 , comma 2 , che il perimetro di contribuzione per lariscossionedei ruoli relativi al nuovo consorzio ed emessi ai sensi dell art . 23 , comma 1 , lettera a
2018-29.txt394394) . l art . 6 , comma 1 , prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti dellariscossionenegli anni compresi tra il 2000 e il 2016 : aderendo alla procedura , i contribuenti pagano solo le somme
2018-29.txt432432solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale , di interessi legali e di remunerazione del servizio diriscossione, venendo così esentati dal pagamento di sanzioni , interessi di mora e di altre somme aggiuntive dovute sui contributi
2018-29.txt469469aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura previdenziale . la materia che viene in rilievo è dunque quella dellariscossione, e più precisamente della riscossione mediante ruoli . difatti l intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a
2018-29.txt475475di natura previdenziale . la materia che viene in rilievo è dunque quella della riscossione , e più precisamente dellariscossionemediante ruoli . difatti l intervento del legislatore statale non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relative
2018-29.txt605605giustizia ) , con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico ( agenzia delle entrateriscossione) , sottoposto all indirizzo e alla vigilanza del ministro dell economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa
2018-29.txt655655universale , nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo equitalia e assume la qualifica di agente dellariscossione, abilitato ad operare con le procedure della riscossione tramite ruolo . come si legge nelle premesse del d.l .
2018-29.txt664664società del gruppo equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione , abilitato ad operare con le procedure dellariscossionetramite ruolo . come si legge nelle premesse del d.l . n . 193 del 2016 , la riforma conseguiva
2018-29.txt710710esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente , « di ottimizzare l attività diriscossioneadottando disposizioni per la soppressione di equitalia e per adeguare l organizzazione dell agenzia delle entrate anche al fine di
2018-29.txt877877, pertanto , di una riforma di sistema , sia pure limitata nel tempo , avente ad oggetto specificamente lariscossionemediante ruoli ; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le regioni
2018-29.txt11651165e in misura tale da comprometterne la funzionalità . non è infatti indicata l entità della perdita conseguente alla mancatariscossionedelle sanzioni e manca la stessa stima del gettito tributario negli anni in questione , gettito che nella previsione dello
2018-29.txt12861286in cui consente alle regioni , alle province , alle città metropolitane e ai comuni , che utilizzano per lariscossionecoattiva l ingiunzione fiscale , ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del
2018-29.txt13151315regio decreto 14 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative allariscossionedelle entrate patrimoniali dello stato ) , di non aderire alla definizione agevolata , mentre non riconosce la stessa facoltà
2018-29.txt13501350mentre non riconosce la stessa facoltà agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale , attraverso l agente dellariscossione. è dedotta la lesione degli artt . 117 , terzo e quarto comma , 119 , primo e secondo
2018-29.txt15951595chiarito , la riforma ha un ambito specifico e limitato , che trova la sua ratio giustificatrice nell affidamento dellariscossionedelle imposte ad equitalia , prima , e all ente ad essa succeduto , poi , tramite la emissione di
2018-29.txt17551755alla relativa disciplina , nel rispetto dell ordinario riparto di competenze . il diverso trattamento tra i due metodi diriscossione, dunque , non comporta la violazione dell art . 3 cost . , né sotto il profilo della disparità
2018-35.txt338338delle basi imponibili da parte del contribuente . l avvenuto riscontro di un allarmante fenomeno evasivo realizzato in sede diriscossionedei tributi induceva il legislatore a mutare indirizzo , introducendo figure di reato intese a colpire illeciti commessi nella fase
2018-43.txt313313( riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e diriscossionedei tributi , a norma dell articolo 3 , comma 133 , lettera q , della legge 23 dicembre 1996
2018-89.txt30133013iniziative economiche . 7 . 4.2 . nel caso , tali considerazioni trovano immediata conferma nella significativa parte degli importiriscossia tale titolo e devoluti ai comuni interessati per finanziare « interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi
2018-89.txt36013601« correlati alle attività estrattive » , nonché alle incombenze amministrative legate a tale attività di impresa , ripartendo ilriscossotra i comuni interessati e la regione ; e ne rapportava la quantificazione ad indici non immediatamente espressivi della redditività
2018-89.txt58125812prestazione , tale da rendere non agevole un utile riscontro , quantomeno in termini di tempestività , degli importi dariscuotereda parte degli organi demandati al relativo controllo . 9.6.3 . è di immediata evidenza che la compiutezza dell accertamento
2018-89.txt59605960innanzitutto , non arbitrarie le modifiche introdotte dalla novella censurata , volte a rendere efficiente la fase di accertamento eriscossionedel dovuto a tale titolo . portano , inoltre , ad escludere che l intervento normativo in esame possa aver
2018-90.txt659659che ha giurisdizione sulle controversie per il loro accertamento nel processo tributario , tra gli altri , il sistema dellariscossionefiscale che si discosta dal regime ordinario dell espropriazione forzata regolata dal codice di rito proprio al fine di meglio
2018-90.txt700700assicurare l adempimento delle obbligazioni tributarie . come più volte affermato da questa corte , « la disciplina speciale dellariscossionecoattiva delle imposte non pagate risponde all esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della
2018-90.txt759759poi si tratti di tributi armonizzati secondo il diritto europeo , maggiore è l esigenza di effettività del sistema diriscossionefiscale ( sentenza n . 225 del 2014 ) . il corretto adempimento degli obblighi tributari è altresì presidiato da
2018-90.txt11551155i cui effetti , ai fini della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso eriscossionedei tributi , sono differiti di cinque anni , come previsto dall art . 28 , comma 4 , del
2018-90.txt12291229secondo comma , cod . civ . , proprio al fine di favorire l adempimento dell obbligazione tributaria e lariscossionefiscale su quello che era il patrimonio della società cancellata . misure antielusive speciali a tutela dei crediti tributari sono
2019-122.txt4024022 . il giudice rimettente ritiene che la rilevanza delle questioni discenda dalla circostanza che la regione ha proceduto allariscossionedel tributo non versato sul dichiarato presupposto che l autoveicolo in questione , immatricolato nell anno 1990 e ricadente nella
2019-158.txt9494art . 24 della costituzione . 2 . la norma è censurata nella parte in cui , con riguardo allariscossionecoattiva delle entrate patrimoniali degli enti pubblici locali ( nel giudizio a quo , il comune di genova ) ,
2019-158.txt154154regio decreto 14 aprile 1910 , n . 639 ( approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative allariscossionedelle entrate patrimoniali dello stato ) , « [ è ] competente il giudice del luogo in cui ha sede
2019-158.txt224224in cui l ingiunzione sia stata emessa dal concessionario al quale l ente pubblico locale ha affidato il servizio diriscossionedelle proprie entrate patrimoniali . ne consegue che per la determinazione della competenza territoriale deve farsi riferimento al luogo sede
2019-158.txt400400che al comma 5 , lettera b ) , prevede che i comuni , con riguardo all accertamento e allariscossionedei tributi e delle altre entrate possono deliberare di affidare a terzi , anche disgiuntamente , l accertamento e la
2019-158.txt421421dei tributi e delle altre entrate possono deliberare di affidare a terzi , anche disgiuntamente , l accertamento e lariscossionemedesimi dei tributi e di tutte le entrate . la giurisprudenza di legittimità ( corte di cassazione , sezione sesta
2019-158.txt538538sulla legittimità della pretesa vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha sede l ufficio del concessionario per lariscossione, e non dell ente locale concedente . 4 . le eccezioni di inammissibilità prospettate dall avvocatura generale dello stato
2019-158.txt635635genova , luogo sede dell ente locale concedente , né nella città della spezia , luogo sede del concessionario dellariscossione. tuttavia tale circostanza di mero fatto non incide sul rapporto di strumentalità che intercorre tra la questione di legittimità
2019-158.txt901901la quale prevede , per le entrate tributarie , che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio diriscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell albo di cui all art . 53 del d.lgs .
2019-158.txt997997locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico spaziale nell individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento eriscossionedei propri tributi , lo ” spostamento ” richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ,
2019-158.txt11421142, ha precisato che l individuazione , da parte dell ente locale , del concessionario del servizio di accertamento eriscossionedei tributi e delle altre entrate ( determinante ai fini del radicamento della competenza ) « non deve comportare oneri
2019-158.txt13581358difatti , il rapporto esistente tra l ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento eriscossionecomporta che , ferma la plurisoggettività del rapporto , il secondo costituisca una longa manus del primo , con la
2019-158.txt13861386rapporto , il secondo costituisca una longa manus del primo , con la conseguente imputazione dell atto di accertamento eriscossionea quest ultimo . ne consegue che , ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale , per le
2019-158.txt14221422competenza territoriale , per le ragioni evidenziate , il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio diriscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l opponente e l ente concedente . alla sede di quest
2019-158.txt15221522ufficio che ha emesso il provvedimento opposto » non prevede le parole « ovvero , nel caso di concessionario dellariscossionedelle entrate patrimoniali , dell ente locale concedente » .
2019-222.txt599599« riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e diriscossionedei tributi , a norma dell articolo 3 , comma 133 , lettera q ) , della legge 23 dicembre
2019-222.txt20622062che essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell obiettivo » di assicurare l integraleriscossionedell iva ( paragrafo 57 ) . in tal modo , la corte di giustizia da un lato suggerisce al
2019-222.txt25112511fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei , nonché di assicurare ex post l effettivariscossionedegli importi evasi da parte dell amministrazione grazie ai meccanismi premiali connessi all integrale saldo del debito tributario . 2.2.2
2019-245.txt46074607legata alla natura dell iva quale risorsa dell unione europea , in quanto tale intangibile in ordine alla sua integraleriscossioneda parte di ciascun stato membro . 8.5 . siffatto assetto normativo è stato ritenuto conforme alla costituzione da questa
2019-245.txt47524752dell unione europea » , tale da giustificare « i vincoli derivanti per gli stati membri nell accertamento e nellariscossionedell imposta in esame » ( sentenza n 225 del 2014 ) . nelle citate decisioni di questa corte è
2019-245.txt52685268intervento , ha altresì ribadito che « [ t ] ale libertà è tuttavia limitata dall obbligo di garantire unariscossioneeffettiva delle risorse proprie dell unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti
2019-245.txt53845384debba ritenersi contraria all obbligo degli stati membri di garantire il prelievo integrale dell iva nel loro territorio nonché lariscossioneeffettiva delle risorse proprie dell unione » . con la decisione in oggetto , la cgue , in particolare ,
2019-245.txt57985798ambito di una procedura di concordato preventivo [ . . . ] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata allariscossionedell iva , non è contraria all obbligo degli stati membri di garantire il prelievo integrale dell iva nel loro
2019-245.txt58235823è contraria all obbligo degli stati membri di garantire il prelievo integrale dell iva nel loro territorio , nonché lariscossioneeffettiva delle risorse proprie dell unione » ( paragrafo 28 ) . 8 . 6.1 . conclusione , questa ,
2019-245.txt69876987fondamentale che si ricava in parte qua dalla direttiva iva , ovverosia l esigenza di perseguire l obiettivo di unariscossioneeffettiva e integrale dell iva ; né , ancora , intacca la discrezionalità lasciata agli stati membri nell individuare gli
2019-245.txt70337033in oggetto . da tali decisioni , piuttosto , emerge che non sono incompatibili con l esigenza di garantire unariscossioneeffettiva dell iva norme interne che , al verificarsi di determinati presupposti procedurali , consentano una parziale riscossione del dovuto
2019-245.txt70517051garantire una riscossione effettiva dell iva norme interne che , al verificarsi di determinati presupposti procedurali , consentano una parzialeriscossionedel dovuto , così da garantire una maggiore soddisfazione degli interessi dell unione europea rispetto alla alternativa liquidatoria . tanto
2019-245.txt71517151infatti , ben potrebbe costituire una delle vie attraverso il quale lo stato membro intende perseguire l obiettivo della pienariscossionedel tributo imposto dal diritto dell unione europea . 9 . 3 . il giudice a quo ha anche escluso
2019-245.txt80768076fronte della grave situazione debitoria del proponente , non adeguatamente supportata da un patrimonio tale da assicurare l effettività dellariscossioneanche coattiva della relativa pretesa , garantisce il male minore , sia per il privato debitore , sia per l
2019-245.txt96659665due procedure di riferimento : una volta chiarito che la normativa euro unitaria non impone sempre e comunque l integraleriscossionedella risorsa , anche nell accordo di composizione della crisi previsto dalla legge n . 3 del 2012 perde coerenza
2019-46.txt18821882sulle nuove modalità di determinazione dell addizionale regionale irpef , sulla nuova configurazione della compartecipazione iva basata sulla territorialità dellariscossionedel gettito , sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali e , infine , sull istituzione di un fondo
2019-51.txt142142comma , della costituzione . tali ordinanze sono state emesse nel corso di tre distinti giudizi promossi dalla società diriscossionesocietà di gestione entrate e tributi ( soget ) spa nei confronti dell ente creditore comune di teramo avverso i
2019-51.txt179179di teramo avverso i provvedimenti con cui quest ultimo aveva rifiutato il discarico per inesigibilità delle quote affidate per lariscossione. ad avviso dei rimettenti le questioni « rivestono , all evidenza , carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto
2019-51.txt309309a prorogare il termine per la presentazione o l integrazione delle comunicazioni di inesigibilità dei crediti affidati agli agenti dellariscossionedal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 , ma prevedono anche : « a ) l impossibilità , per
2019-51.txt432432l irragionevolezza sia della previsione di un periodo di sospensione della definizione dei rapporti tra ente creditore e agente dellariscossionedi durata oggettivamente abnorme , sia della sottrazione al controllo dell ente creditore delle quote affidate di valore unitario non
2019-51.txt626626, che la disciplina censurata , nel rinviare « ad un momento futuro eccessivamente lontano » l accertamento dell effettivariscuotibilitàdi un credito , ostacolerebbe in violazione degli artt . 81 e 97 cost . sia il perseguimento degli equilibri
2019-51.txt694694effettivamente disponibili . infine , essi lamentano che la sospensione per un tempo così lungo dei controlli sull attività diriscossione, ovvero addirittura la loro esclusione ( per le quote di valore unitario fino a 300 euro ) , contrasterebbe
2019-51.txt998998della normativa in questione . nelle ordinanze , infatti , si attribuisce alla soget spa la qualità di agente dellariscossionedel comune di teramo , laddove risulta dagli stessi atti dei giudizi , anche di costituzionalità , che tale società
2019-51.txt10531053in regime di concessione per conto degli enti locali ; essa pertanto non può annoverarsi tra gli « agenti dellariscossione» , cui unicamente il legislatore ha inteso riferire la disciplina censurata . 4.1 ciò trova conferma in argomenti sistematici
2019-51.txt11631163decorrere dal 1 ottobre 2006 » , data di soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale dellariscossione, « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla riscossione
2019-51.txt11781178concessione del servizio nazionale della riscossione , « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale dellariscossionesi intendono riferiti alla riscossione s.p.a . ed alle società dalla stessa partecipate [ . . . ] » .
2019-51.txt11831183riscossione , « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti allariscossiones.p.a . ed alle società dalla stessa partecipate [ . . . ] » . tale formulazione , dettata allo
2019-51.txt12191219tale formulazione , dettata allo scopo di attuare un coordinamento normativo tra la disciplina previgente applicabile ai concessionari nazionali dellariscossionee quella relativa ai nuovi soggetti , ha consentito di applicare , dal 1 ottobre 2006 , alla « riscossione
2019-51.txt12391239riscossione e quella relativa ai nuovi soggetti , ha consentito di applicare , dal 1 ottobre 2006 , alla «riscossiones.p.a . ed alle società dalla stessa partecipate [ . . . ] » tutti i riferimenti normativi delle previgenti
2019-51.txt12661266stessa partecipate [ . . . ] » tutti i riferimenti normativi delle previgenti disposizioni relativi ai concessionari nazionali dellariscossione. successivamente , l art . 2 , comma 12 , del decreto legge 3 ottobre 2006 , n .
2019-51.txt13301330. 286 , ha aggiunto al menzionato comma 28 dell art . 3 l inciso « complessivamente denominate agenti dellariscossione» . appare chiaro che l aggiunta di tale segmento normativo ha una funzione distinta e autonoma rispetto all effetto
2019-51.txt13761376a ) la formulazione originaria è diretta a consentire l applicazione della disciplina previgente ( riferita ai concessionari nazionali dellariscossione) ai nuovi soggetti introdotti dalla riforma del d.l . n . 203 del 2005 ; b ) il segmento
2019-51.txt14501450del 2005 . in altri termini , tale segmento ha la finalità di consentire una formula sintetica : la «riscossiones.p.a . e le società dalla stessa partecipate [ . . . ] » sono complessivamente denominate agenti della riscossione
2019-51.txt14701470riscossione s.p.a . e le società dalla stessa partecipate [ . . . ] » sono complessivamente denominate agenti dellariscossione. il femminile usato dal legislatore rende inequivoco che la denominazione non si estende in modo biunivoco ai vecchi concessionari
2019-51.txt15871587n . 248 del 2005 ) . 4.2 . la distinta considerazione da parte del legislatore dei vari soggetti (riscossionespa , società da essa partecipate e società ” scorporate ” ) trova testuale conferma in altri contesti normativi :
2019-51.txt17121712. 413 ) , sulla competenza per territorio delle commissioni tributarie , dove nell elencazione si distingue tra agenti dellariscossionee soggetti che privatamente operano la riscossione delle entrate . 4.3 . ulteriori argomenti confermano tale conclusione . nell evoluzione
2019-51.txt17191719territorio delle commissioni tributarie , dove nell elencazione si distingue tra agenti della riscossione e soggetti che privatamente operano lariscossionedelle entrate . 4.3 . ulteriori argomenti confermano tale conclusione . nell evoluzione complessiva dell ordinamento della riscossione , infatti
2019-51.txt17371737operano la riscossione delle entrate . 4.3 . ulteriori argomenti confermano tale conclusione . nell evoluzione complessiva dell ordinamento dellariscossione, infatti , all interno del regime di proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità , che è
2019-51.txt17651765di proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità , che è seguito al superamento del principio del nonriscossoper riscosso ( in virtù del quale i concessionari nazionali della riscossione anticipavano le somme iscritte a ruolo , salvo
2019-51.txt17671767dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità , che è seguito al superamento del principio del non riscosso perriscosso( in virtù del quale i concessionari nazionali della riscossione anticipavano le somme iscritte a ruolo , salvo il rimborso
2019-51.txt17771777è seguito al superamento del principio del non riscosso per riscosso ( in virtù del quale i concessionari nazionali dellariscossioneanticipavano le somme iscritte a ruolo , salvo il rimborso delle quote inesigibili ) , si distinguono proroghe ” generiche
2019-51.txt18071807rimborso delle quote inesigibili ) , si distinguono proroghe ” generiche ” , in quanto riguardanti tutti i concessionari dellariscossione, e proroghe ” specifiche ” che hanno invece riguardato solo i soggetti ” pubblici ” della riscossione ( cioè
2019-51.txt18251825concessionari della riscossione , e proroghe ” specifiche ” che hanno invece riguardato solo i soggetti ” pubblici ” dellariscossione( cioè i soggetti a partecipazione pubblica ai sensi del comma 7 dell art . 3 del d.l . n
2019-51.txt19231923. 46 , e 13 aprile 1999 , n . 112 , in materia di riordino della disciplina relativa allariscossione) , che , modificando l art . 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999 , n . 112 (
2019-51.txt19491949l art . 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999 , n . 112 ( riordino del servizio nazionale dellariscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) , relativo alla disciplina
2019-51.txt19821982n . 337 ) , relativo alla disciplina delle procedure in corso a seguito del superamento del principio del nonriscossoper riscosso , ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter , stabilendo al 1 ottobre 2004 il termine
2019-51.txt19841984337 ) , relativo alla disciplina delle procedure in corso a seguito del superamento del principio del non riscosso perriscosso, ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter , stabilendo al 1 ottobre 2004 il termine per la
2019-51.txt20142014ter , stabilendo al 1 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei concessionari nazionali dellariscossionerelativamente ai ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 . successivamente sono intervenuti ulteriori provvedimenti di proroga relativi ai
2019-51.txt22272227trasferimento del ramo di azienda , alle società cessionarie ( ” scorporate ” ) è stato precluso di procedere allariscossionecoattiva delle entrate degli enti locali utilizzando il ruolo , potendo operare solo mediante ingiunzione fiscale ( cioè « con
2019-51.txt230423042005 ha rappresentato , quindi , l ultima proroga ” generica ” , ovverosia applicabile anche ai concessionari nazionali dellariscossione. 4.3.2 . proprio contestualmente , tuttavia , si è assistito alla nascita di un secondo e parallelo regime di
2019-51.txt23622362, che sarebbero altrimenti venute a scadenza , riguardanti i ruoli consegnati dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate dallariscossionespa ( poi gruppo equitalia e , quindi , agenzia delle entrate riscossione ) , che agli stessi sono subentrate
2019-51.txt23752375vecchi concessionari nazionali alle società partecipate dalla riscossione spa ( poi gruppo equitalia e , quindi , agenzia delle entrateriscossione) , che agli stessi sono subentrate ex lege in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o di
2019-51.txt24402440tratta di uno specifico regime di proroghe , dettato da un evidente favor per i soggetti ” pubblici ” dellariscossione, che ha preso avvio con il comma 12 dell art . 3 del piú volte citato d.l . n
2019-51.txt24872487puntuale giustificazione nell esigenza di tutelare il patrimonio pubblico in conseguenza , peraltro , dell acquisizione delle società impegnate nellariscossionedi entrate locali anche di dubbia e difficile esigibilità . si è voluto , infatti , evitare che le ben
2019-51.txt25132513dubbia e difficile esigibilità . si è voluto , infatti , evitare che le ben note disfunzioni nell attività diriscossionerisalenti alle gestioni private , rivelatesi spesso inadeguate se non fallimentari , si riverberassero meccanicamente a carico del pubblico erario
2019-51.txt25552555tale esigenza non poteva estendersi anche a quelle imprese private che , liberamente , avessero inteso assumere l attività diriscossionesoggetta a rischio , salvo poi concentrarla in capo ai soggetti costituiti con lo ” scorporo ” di propri rami
2019-51.txt27342734nascita di un nuovo soggetto e che ha tenuto conto del passaggio di tutti i ruoli alle società partecipate dariscossionespa , poi gruppo equitalia ( salvo quelli delle società ” scorporate ” , ai sensi del comma 24 ,
2019-51.txt28202820. n . 203 del 2005 : il comma 12 , infatti , è riferito esclusivamente alle società partecipate dariscossionespa ( poi gruppo equitalia ) , come peraltro è stato in seguito confermato , in maniera definitiva , con
2019-51.txt31733173) . in altre parole , la scadenza contemporanea di tutte le comunicazioni di debito / credito tra agenti dellariscossionee enti creditori ha giustificato un intervento innovativo e straordinario del legislatore , che ha previsto in un unica riforma
2019-51.txt32433243. n . 112 del 1999 ) , con applicazione retroattiva della nuova disciplina alle quote affidate agli agenti dellariscossionedal 2000 ( comma 688 ) ; b ) lo scaglionamento in ordine cronologico , inverso a quello dell affidamento
2019-51.txt33513351al cronoprogramma , dell anticipazione con onere a carico del bilancio dello stato del rimborso a favore degli agenti dellariscossione, delle spese maturate negli anni 2000 2013 per le procedure cautelari ed esecutive esperite per tentare il recupero dei
2019-51.txt34243424ex lege ( fino alla medesima scadenza del cronoprogramma di cui al comma 684 ) della legittimazione dell agente dellariscossionea effettuare la riscossione delle somme iscritte a ruolo « anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno
2019-51.txt34283428alla medesima scadenza del cronoprogramma di cui al comma 684 ) della legittimazione dell agente della riscossione a effettuare lariscossionedelle somme iscritte a ruolo « anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
2019-51.txt36093609introdotta nell intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze derivanti esclusivamente dall istituzione di agenti ” pubblici ” dellariscossione, con conseguente irragionevolezza di una interpretazione che , a dispetto del tenore letterale , la estendesse alle suddette società
2019-51.txt37643764molti anni ( fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti del sistema ” pubblico ” dellariscossione) , prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte degli enti creditori . dall
2019-51.txt38143814specifica ragione nell ingresso , disposto a suo tempo ex lege , dei soggetti ” pubblici ” nell attività diriscossionedegli enti territoriali , chiamati anche a supplire , più o meno obtorto collo , alle disfunzioni nell attività di
2019-51.txt38353835degli enti territoriali , chiamati anche a supplire , più o meno obtorto collo , alle disfunzioni nell attività diriscossionerisalenti alle precedenti gestioni private . risulterebbe , pertanto , senz altro irragionevole l estensione di tale disciplina a quelle
2019-51.txt38723872tale disciplina a quelle imprese private che ( come detto , non facendo parte del sistema ” pubblico ” dellariscossione) a suo tempo liberamente avevano assunto l attività di riscossione , concentrata poi nelle società scorporate . 4.4 .
2019-51.txt38833883non facendo parte del sistema ” pubblico ” della riscossione ) a suo tempo liberamente avevano assunto l attività diriscossione, concentrata poi nelle società scorporate . 4.4 . in conclusione , le disposizioni censurate , data la loro ratio
2019-51.txt39193919, data la loro ratio e la loro formulazione letterale ( in quanto fanno espresso riferimento agli « agenti dellariscossione» e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico ) , sono riferibili esclusivamente a determinate società di
2019-51.txt39403940» e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico ) , sono riferibili esclusivamente a determinate società diriscossionea partecipazione pubblica . le stesse disposizioni non sono , quindi , applicabili a società come soget spa , società
2019-51.txt39633963pubblica . le stesse disposizioni non sono , quindi , applicabili a società come soget spa , società privata diriscossione, nata a seguito dello ” scorporo ” del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione
2019-51.txt39833983riscossione , nata a seguito dello ” scorporo ” del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale dellariscossione. i giudizi di impugnazione instaurati da soget spa avverso i provvedimenti con cui il comune di teramo ha rifiutato
2019-51.txt42224222del potere di controllo degli enti creditori sulle quote di cui i soggetti ” pubblici ” sono affidatari per lariscossione. resta fermo che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e
2019-51.txt42284228creditori sulle quote di cui i soggetti ” pubblici ” sono affidatari per la riscossione . resta fermo che unariscossioneordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio , inteso come
2019-51.txt43314331in tale prospettiva deve essere sottolineata l esigenza che per i crediti di minore dimensione il legislatore predisponga sistemi diriscossionepiù efficaci , proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati .
2019-67.txt198198il rimettente ritiene ingiustificata ” l estensione ” del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo allariscossionedel contributo unificato concernente quel processo . detta elezione dovrebbe , a suo avviso , produrre effetto esclusivamente nell ambito
2019-67.txt279279dell invito al pagamento , estenderebbe illegittimamente l elezione di domicilio effettuata nel processo anche alla fase procedimentale relativa allariscossionedel contributo unificato , operando una « commistione tra procedimento e processo tributario » . ciò comporterebbe innanzitutto la violazione
2019-67.txt10551055. n . 115 del 2002 disciplina , con gli artt . da 247 a 249 , il procedimento diriscossionedel contributo unificato . in particolare , l art . 248 del d.p.r . n . 115 del 2002 stabilisce
2019-67.txt19581958per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell instaurando procedimento diriscossionedel contributo unificato . rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e , quindi , la disciplina
2020-142.txt9595[ a ] i soli fini della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso eriscossionedei tributi e contributi , sanzioni e interessi , l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice
2020-142.txt12121212[ a ] i soli fini della validità e dell efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso eriscossionedei tributi e contributi , sanzioni e interessi , l estinzione della società di cui all articolo 2495 del codice
2020-142.txt13871387non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci , fino alla concorrenza delle somme da questiriscossein base al bilancio finale di liquidazione , e nei confronti dei liquidatori , se il mancato pagamento è dipeso
2020-33.txt14441444legge interpretativa contestualmente emanata , la competenza del tributo ) , con conseguente e seria difficoltà per l attività diriscossionedelle regioni , le quali incontravano spesso ostacoli nel reperire l indirizzo dei singoli utilizzatori , mentre erano facilmente individuabili
2020-33.txt28942894preparatori del d.l . n . 113 del 2016 emerge una certa consapevolezza dei problemi attuativi per l attività diriscossionedelle regioni , originati dalla suddetta norma di interpretazione autentica del 2015 : l art . 10 del d.l .
2021-107.txt23622362della tassa automobilistica derivante dalla rimodulazione in base alla categoria inquinante del veicolo e il minor gettito dello stesso tributoriscossodalle regioni e dalle province autonome , per effetto delle esenzioni per la cosiddetta ” rottamazione ” è quantificata secondo
2021-107.txt34473447alle indicate province autonome . il legislatore statale ha dunque disposto che le regioni e le province autonome le qualiriscuotonoautonomamente il tributo in questione debbano versare all erario il maggior gettito risultante dalla differenza tra l aumento tariffario del
2021-120.txt8383, comma 1 , del decreto legislativo 13 aprile 1999 , n . 112 ( riordino del servizio nazionale dellariscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) , come sostituito dall
2021-120.txt272272che ha ridotto di un punto la percentuale dell aggio ) che « [ l ] attività degli agenti dellariscossioneè remunerata con un aggio , pari al nove [ otto ] per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse
2021-120.txt292292riscossione è remunerata con un aggio , pari al nove [ otto ] per cento delle somme iscritte a ruoloriscossee dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore : a ) in misura del 4,65
2021-120.txt489489rimettente la disciplina denunciata violerebbe l art . 3 cost . , in quanto la previsione di un aggio diriscossione, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse , irragionevolmente non consentirebbe di commisurare la remunerazione dell agente di
2021-120.txt498498cost . , in quanto la previsione di un aggio di riscossione , pari a una percentuale fissa delle sommeriscosse, irragionevolmente non consentirebbe di commisurare la remunerazione dell agente di riscossione al costo effettivo del servizio , tanto che
2021-120.txt510510, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse , irragionevolmente non consentirebbe di commisurare la remunerazione dell agente diriscossioneal costo effettivo del servizio , tanto che l aggio sarebbe dovuto anche in assenza di costi . inoltre ,
2021-120.txt606606a determinarne un ancoraggio ai costi del servizio , nonché da un rapporto inversamente proporzionale all ammontare della somma dariscuotere. la mancanza di tale ancoraggio farebbe perdere al compenso per la riscossione il suo carattere di controprestazione economica ,
2021-120.txt619619inversamente proporzionale all ammontare della somma da riscuotere . la mancanza di tale ancoraggio farebbe perdere al compenso per lariscossioneil suo carattere di controprestazione economica , creando un ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che , a parità
2021-120.txt676676al pagamento di un aggio diverso in relazione agli importi dovuti . dal presupposto interpretativo per cui i compensi dellariscossionenon sarebbero commisurati ai costi dell attività della riscossione , il rimettente fa discendere , quindi , la violazione dell
2021-120.txt685685importi dovuti . dal presupposto interpretativo per cui i compensi della riscossione non sarebbero commisurati ai costi dell attività dellariscossione, il rimettente fa discendere , quindi , la violazione dell art . 23 cost . , in quanto l
2021-120.txt764764. la disciplina indubbiata contrasterebbe poi con l art . 24 cost . , poiché non imporrebbe all agente diriscossionedi indicare , nel dettaglio degli addebiti , gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento di riscossione , così
2021-120.txt782782agente di riscossione di indicare , nel dettaglio degli addebiti , gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento diriscossione, così non consentendo di valutare la proporzionalità o la necessità dell attività svolta dall agente e , conseguentemente ,
2021-120.txt832832base dei medesimi presupposti , sarebbe violato l art . 53 cost . , in quanto i previsti compensi diriscossionesi risolverebbero in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il
2021-120.txt909909fissa delle somme dovute dal contribuente , senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per lariscossionedei ruoli , avrebbe violato il principio di delega disposto dalla legge 28 settembre 1998 , n 337 ( delega
2021-120.txt939939disposto dalla legge 28 settembre 1998 , n 337 ( delega al governo per il riordino della disciplina relativa allariscossione) , che aveva previsto un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse , alla tempestività
2021-120.txt956956disciplina relativa alla riscossione ) , che aveva previsto un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamenteriscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione , normalizzati secondo criteri individuati dal ministero delle finanze .
2021-120.txt961961, che aveva previsto un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse , alla tempestività dellariscossionee ai costi della riscossione , normalizzati secondo criteri individuati dal ministero delle finanze . la norma censurata lederebbe ,
2021-120.txt966966sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse , alla tempestività della riscossione e ai costi dellariscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal ministero delle finanze . la norma censurata lederebbe , infine , i principi di
2021-120.txt10171017art . 97 cost . l assenza di un preciso dettato normativo che individui in modo specifico le procedure dellariscossione, la tipologia degli atti e i relativi costi , nonché la mancanza di una forma di responsabilità del concessionario
2021-120.txt10751075da costi ingenti per azioni inutili o eccessivamente dispendiose . inoltre , tale disciplina , disponendo criteri e modalità diriscossioneirrazionali , non sarebbe finalizzata ad assicurare l efficienza del servizio e in ogni caso l agente della riscossione ,
2021-120.txt10941094di riscossione irrazionali , non sarebbe finalizzata ad assicurare l efficienza del servizio e in ogni caso l agente dellariscossione, ancorché ormai « ente pubblico » , si troverebbe a esercitare un attività imprenditoriale sostanzialmente priva di rischi d
2021-120.txt12391239. 2.1.1 . nella disciplina censurata l aggio è strutturato come il meccanismo di finanziamento ordinario dell intera attività diriscossione, la quale , secondo quanto osservato dall avvocatura generale , vede nel rischio della « mancata esazione » uno
2021-120.txt13111311settembre 2015 , n . 159 , recante « misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia diriscossione, in attuazione dell articolo 3 , comma 1 , lettera a ) , della legge 11 marzo 2014 ,
2021-120.txt13591359dell avvocatura è esatto : la suddetta disciplina è effettivamente funzionale « a remunerare i costi che l agente dellariscossionesconta in relazione alle operazioni che si rivelano infruttuose » e ciò in base , continua la difesa dello stato
2021-120.txt13961396la difesa dello stato , alla « precisa scelta di politica fiscale » di far gravare l onere complessivo dellariscossione« sui soggetti morosi , piuttosto che farlo ricadere interamente sulla fiscalità generale ( e , dunque , anche sui
2021-120.txt15151515esecuzioni infruttuose . 2.1.2 . sulla dimensione di tali esecuzioni infruttuose è preliminarmente opportuno soffermarsi . i costi complessivi dellariscossione, infatti , costituiscono la premessa di fatto sulla cui base , nella disposizione impugnata , si è stabilito che
2021-120.txt15541554stabilito che l aggio dovesse essere pari « al nove [ otto ] per cento delle somme iscritte a ruoloriscossee dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore : a ) in misura del 4,65
2021-120.txt17241724nella relazione sul rendiconto generale dello stato per l esercizio 2019 , ha evidenziato che « il volume complessivo delleriscossionia mezzo ruoli fra il 2000 e il 2019 è stato di 133,4 miliardi , a fronte di un carico
2021-120.txt17541754è stato di 133,4 miliardi , a fronte di un carico netto di 1.002,8 miliardi , con un indice diriscossionedel 13,3 per cento » , precisando , peraltro , come tale « affievolirsi delle azioni di riscossione coattiva »
2021-120.txt17721772indice di riscossione del 13,3 per cento » , precisando , peraltro , come tale « affievolirsi delle azioni diriscossionecoattiva » risulti di dubbia compatibilità con « il conseguimento degli obiettivi di contrasto all evasione fiscale e con la
2021-120.txt18421842, volume i , tomo i , pagine 23 e 24 ) . un ulteriore conferma dell insufficiente indice diriscossioneche ha caratterizzato l ultimo ventennio si rinviene nella recente audizione del direttore dell agenzia delle entrate presso la camera
2021-120.txt18921892priorità nell utilizzo del recovery fund , con particolare riferimento a possibili interventi di riforma del sistema fiscale e dellariscossione, roma , 14 settembre 2020 , pagina 17 ) , dove si precisa che « [ a ] lla
2021-120.txt19341934del 30 giugno 2020 , il valore del carico contabile residuo , affidato dai diversi enti creditori all agente dellariscossionedal 1 gennaio 2000 , ammonta a circa 987 miliardi di euro » . tale dimensione delle entrate pubbliche non
2021-120.txt19551955dal 1 gennaio 2000 , ammonta a circa 987 miliardi di euro » . tale dimensione delle entrate pubbliche nonriscosse, nella medesima audizione viene quindi definita la più evidente « particolarità » ( ma ben si dovrebbe parlare di
2021-120.txt19871987particolarità » ( ma ben si dovrebbe parlare di grave anomalia ) che « emerge dal confronto del sistema dellariscossioneitaliano con il panorama internazionale » . 2.1.4 . in base al consolidato orientamento della corte di cassazione l aggio
2021-120.txt20262026l aggio deve essere inteso come « finalizzato non tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato dellariscossione, ma a coprire i costi complessivi del servizio » ( corte di cassazione , sezione quinta civile , sentenza
2021-120.txt21602160verificarsi nel caso ( non infrequente , per le ragioni sopra viste ) di eccessiva entità del costo del nonriscossoaddossato al contribuente ” solvente ” . in questa situazione , infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione di
2021-120.txt21812181addossato al contribuente ” solvente ” . in questa situazione , infatti , il meccanismo di finanziamento della funzione diriscossionedegenera nel paradosso di addossare su una limitata platea di contribuenti , individuati in ragione della loro solvenza ( tardiva
2021-120.txt22382238, né ragionevole , perché originata , in realtà , dall ingente costo della « sostanziale impotenza dello stato ariscuoterei propri crediti » ( corte dei conti , sezioni riunite in sede di controllo , deliberazione 8 aprile 2021
2021-120.txt22842284pagina 9 ) nei confronti dei contribuenti insolventi . 2.1.5 . è opportuno precisare che questa situazione di inefficienza dellariscossionecoattiva , che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche , non solo si
2021-120.txt23912391per divenire effettivi » ( sentenza n . 288 del 2019 ) . si deve ora ribadire che un adeguatariscossioneè essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali , ma anche di gran parte di quelli civili ,
2021-120.txt24562456garanzia di tali diritti . da questo punto di vista , la descritta , grave inadeguatezza dei meccanismi legislativi dellariscossionecoattiva nel nostro paese concorre a impedire « di fatto » alla repubblica di rimuovere gli ostacoli di cui all
2021-120.txt24902490di rimuovere gli ostacoli di cui all art . 3 , secondo comma , cost . : la funzione dellariscossione, infatti , è essenziale « condizione di vita per la comunità » , al punto da esprimere un interesse
2021-120.txt25932593come detto , nella sua essenziale struttura anche nella disciplina vigente ) e garantendo risorse adeguate alla funzione pubblica dellariscossionepossono però essere molteplici e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore . il rimettente , del resto
2021-120.txt26512651ovvero la previsione sia di un minimo e un massimo , sia di un rapporto inversamente proporzionale alla somma dariscuotere, che non è certo l unica astrattamente compatibile con la costituzione ( ove fosse determinabile in precisi parametri numerici
2021-120.txt27592759e un massimo , mentre una soluzione analoga a quella richiesta venne prevista solo nella fase iniziale della storia dellariscossioneitaliana , nella cosiddetta « legge sella » del 20 aprile 1871 , n . 192 , serie seconda (
2021-120.txt27812781, nella cosiddetta « legge sella » del 20 aprile 1871 , n . 192 , serie seconda ( sullariscossionedelle imposte dirette ) . in quel contesto la previsione di un limite minimo e massimo alla percentuale dell aggio
2021-120.txt28132813un limite minimo e massimo alla percentuale dell aggio rappresentava un sostanziale ancoraggio della misura ai costi del sistema diriscossione; la contestuale previsione che tale percentuale fosse inversamente proporzionale al gettito dei ruoli affidati si giustificava invece al fine
2021-120.txt29072907possibilità di convalidare come soluzione costituzionalmente adeguata quella prefigurata dal rimettente . 2.1.7 . la circostanza che il servizio dellariscossionesia ormai sostanzialmente accentrato , salve limitate eccezioni in ambito locale , presso l ente pubblico agenzia delle entrate riscossione
2021-120.txt29272927riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato , salve limitate eccezioni in ambito locale , presso l ente pubblico agenzia delle entrateriscossione( e già al tempo della disciplina censurata , presso equitalia spa , società a totale partecipazione pubblica ) ,
2021-120.txt30463046sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema . infatti , se il finanziamento dellariscossione, da un lato , finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti ” contribuenti solventi ” e , dall altro ,
2021-120.txt30773077cosiddetti ” contribuenti solventi ” e , dall altro , fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica diriscossione, si determina anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta ” evasione da riscossione ” nei confronti di chi riesce
2021-120.txt30913091corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione , si determina anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta ” evasione dariscossione” nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi , soprattutto se di importo relativamente
2021-120.txt31453145importi e che , in ogni caso , contribuisce alla genesi delle imponenti cifre che caratterizzano la massa del nonriscosso( come risulta dalla memoria del presidente dell ufficio parlamentare del bilancio sul disegno di legge as 2144 , dell
2021-120.txt32273227. su tale aspetto , peraltro , questa corte ha già sollecitato il legislatore a una revisione dei criteri diriscossionein modo da garantire maggiore efficacia e tempestività ( sentenza n . 51 del 2019 ) . anche un obbligo
2021-120.txt33633363, pagina 31 ) . peraltro , la necessità di « un ampia e organica revisione dell intero sistema dellariscossioneper individuare soluzioni idonee a potenziare l efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l interesse dello stato » è
2021-120.txt34073407dalla corte dei conti anche sotto l ulteriore punto di vista della dimensione dei residui attivi , impropriamente ritenuti diriscossionecerta anche a causa di difetti di gestione e di comunicazione dei dati , che si riflettono in termini negativi
2021-120.txt34683468sul coordinamento della finanza pubblica approvato il 24 maggio 2021 , pagina 140 ) . 2.1.8 . il servizio dellariscossionecoattiva deve quindi essere messo in condizioni di funzionare correttamente secondo i principi di efficienza e buon andamento , anch
2021-120.txt35563556superato l istituto dell aggio e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto funzionamento dellariscossione. tale soluzione , peraltro , è stata in vigore per circa quindici anni anche nel nostro ordinamento con il
2021-120.txt35983598. 29 settembre 1973 , n . 603 ( modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi dellariscossionedelle imposte dirette approvato con d.p.r . 15 maggio 1963 , n . 858 ) . quest ultimo , sebbene
2021-120.txt36323632858 ) . quest ultimo , sebbene in un contesto ancora legato alla concessione a soggetti privati dell attività diriscossione, all art . 3 , primo comma , già disponeva che « [ p ] er le riscossioni effettuate
2021-120.txt36513651di riscossione , all art . 3 , primo comma , già disponeva che « [ p ] er leriscossionieffettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l esattore è retribuito con un aggio a carico degli
2021-120.txt37693769ogni caso , alla discrezionalità del legislatore , secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri dellariscossione( così come lo sono già , del resto , quelli relativi all attività di controllo e di accertamento )
2021-120.txt39203920sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell aggio , sia di rendere efficiente il sistema dellariscossione.
2021-149.txt51195119convertito ) . l omesso versamento all atto del conferimento d azienda , dunque , non legittima il fisco allariscossionecoattiva della somma dovuta , in esecuzione di un atto autoritativo di carattere ablatorio , ma comporta la definitiva soggezione
2021-149.txt55725572particolare , il requisito della natura coattiva del prelievo , che si esprime in primo luogo nel diritto alla suariscossioneforzosa . la decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata , in questo caso , solo dallo spontaneo versamento dell importo ,
2021-187.txt49584958l implicito presupposto dell intera censura , cioè la spettanza alla regione siciliana di buona parte delle entrate tributarie erarialiriscossenel territorio della stessa regione , proprio ai sensi del d.p.r . n . 1074 del 1965 . si limita
2021-220.txt390390stato , anziché compensare l erosione di un entrata propria del comune con un trasferimento pari al gettito non piùriscosso, avrebbe drasticamente ridotto i trasferimenti statali , in violazione del principio di autonomia finanziaria , che implicherebbe anche il
2022-128.txt14831483, oggi limitato alla sola ipotesi della condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio ( il cosiddetto “riscosso” , perché legato all effettiva esazione delle somme in questione ) . è stato inoltre delimitato il relativo perimetro
2022-128.txt34443444una modifica del rapporto sinallagmatico . la pretesa patrimoniale dell avvocato o del procuratore dello stato alla partecipazione al “riscosso” « è quantomeno subordinata alla condanna della controparte alle spese ovvero alla presenza di una transazione che ponga su
2022-128.txt35223522a quel momento solo eventuale [ . . . ] . la revisione quantitativa del diritto alla ripartizione del “riscosso” [ . . . ] incide , dunque , su situazioni giuridiche soggettive non ancora maturate [ . .
2022-128.txt36583658. le modifiche introdotte dalla novella in tema di partecipazione degli avvocati e dei procuratori dello stato al cosiddetto “riscosso” , soprattutto , « incidono , modificandolo , sul sinallagma contrattuale , perché il diritto alle propine viene modulato
2022-128.txt40674067ufficio dell avvocatura erariale » . 10 . il giudice rimettente muove dall assunto che le spese di lite sianoriscossedall avvocatura dello stato « non per conto dell amministrazione , bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege »
2022-128.txt42734273tra gli avvocati e i procuratori dello stato , come « componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il “riscosso” » ( sentenza n . 236 del 2017 ) . questi emolumenti , quindi , sono indubbiamente « a
2022-128.txt43954395. 11 . l incidenza della corresponsione di questi emolumenti sulle finanze pubbliche è dimostrata dalla circostanza che le sommeriscossedall avvocatura dello stato confluiscono , in entrata , sul capitolo 3518 capo x art . 1 del bilancio dello
2022-128.txt45094509soppressione delle gestioni fuori bilancio nell ambito delle amministrazioni dello stato » ) . la circostanza stessa che le sommeriscossedall avvocatura dello stato a titolo di competenze e spese legali siano accertate in entrata nel bilancio dello stato comporta
2022-140.txt12441244» ( sentenza n . 157 del 1969 ) e altre volte l esigenza di tutelare « l interesse allariscossionedei tributi » ( sentenza n . 91 del 1964 e , in termini analoghi , sentenza n . 157
2022-140.txt19131913alla realizzazione dei diritti inviolabili che invece giustifica il dovere tributario . del resto , nella vigente legislazione la cosiddettariscossionefrazionata in pendenza di giudizio non è mai impeditiva della tutela giurisdizionale . questi criteri di bilanciamento si sono dunque
2022-140.txt21892189cancelliere di informare l ufficio finanziario dell esistenza dell atto non registrato , ponendolo così in grado di procedere allariscossione» ( ancora , sentenza n . 522 del 2002 ) . alla luce di « questo tipo di bilanciamento
2022-140.txt33953395conoscenza dell atto soggetto a registrazione e , per tal via , la possibilità di procedere alla liquidazione e allariscossionedell imposta . l adempimento del dovere tributario , nella fattispecie censurata , risulta quindi , in questi termini ,
2022-141.txt2182185 , prevede che il debitore che intenda aderire alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all agente dellariscossionemanifesta a quest ultimo « la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo , entro
2022-141.txt516516e 97 , primo comma , cost . , in quanto , non prescrivendo , a carico dell agente dellariscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio ai sensi dell art . 43 del decreto legislativo 31
2022-141.txt642642indefinita contrasterebbe con l interesse alla sollecita definizione delle controversie tributarie , specie nell ipotesi in cui l agente dellariscossionesia parte ricorrente o appellante , compromettendo anche il diritto di difesa delle amministrazioni impositrici e il principio di parità
2022-141.txt784784discenderebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i casi in cui un credito tributario sia stato affidato all agente dellariscossionee quelli in cui lo stesso credito sia fatto valere in giudizio dall amministrazione titolare , la quale , a
2022-141.txt120812082018 , come convertito , avrebbero dovuto versare l intera somma dovuta , salva la rateizzazione approvata dall agente dellariscossione, entro il 16 settembre 2020 , poiché il termine del 31 luglio 2019 a tal fine fissato dal comma
2022-141.txt18781878. 119 del 2018 , come convertito , consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all agente dellariscossionedal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 , versando le sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale
2022-141.txt19111911somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi , nonché quelle maturate a favore dell agente dellariscossioneper aggio e spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento . si tratta di
2022-141.txt20142014finanziarie e ridurre il contenzioso » ( sentenza n . 321 del 1995 ) e di ottimizzare l attività diriscossione( sentenza n . 29 del 2018 ) . il debitore accede alla procedura di condono fiscale , manifestando all
2022-141.txt20372037n . 29 del 2018 ) . il debitore accede alla procedura di condono fiscale , manifestando all agente dellariscossionela propria volontà di aderire alla definizione attraverso un apposita dichiarazione , con la quale sceglie se estinguere il debito
2022-141.txt29022902dando rilievo alla circostanza che , nonostante fosse scaduto il termine per l approvazione , da parte dell agente dellariscossione, del piano di rateizzazione , nessuna delle parti avesse depositato neanche a seguito dell ordine di esibizione impartito dal
2022-167.txt626626legge 23 luglio 2021 , n . 106 , ha modificato la disciplina del recupero dell iva su crediti nonriscossinelle procedure concorsuali , novellando l art . 26 del d.p.r . 26 ottobre 1972 , n . 633 (
2022-167.txt665665633 ( istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto ) nel senso di consentire , nell ipotesi di omessariscossionedei crediti vantati nei confronti dei cessionari o contraenti coinvolti in procedure concorsuali , di effettuare le variazioni in diminuzione
2022-167.txt47834783dalla circostanza che recentemente come già rilevato il legislatore abbia innovato la disciplina del recupero dell iva su crediti nonriscossinelle procedure concorsuali novellando l art . 26 del d.p.r . n . 633 del 1972 . 13 . in
2022-175.txt882882art . 92 , terzo comma , del d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 602 ( disposizioni sullariscossionedelle imposte sul reddito ) , che sanzionava con la sola pena della multa la condotta di « [ r
2022-175.txt15611561« riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e diriscossionedei tributi , a norma dell articolo 3 , comma 133 , lettera q ) , della legge 23 dicembre
2022-175.txt63716371somme , per le quali ha operato le ritenute , il sostituito non è tenuto in solido in sede diriscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall art . 35 del d.p.r . n . 602 del 1973 è
2022-196.txt492492della contribuzione tributaria chi con certezza , ed all esito di un vero e proprio accertamento giurisdizionale , non hariscossoun reddito » . da tale premessa discenderebbe che l art . 26 , comma 1 , t.u . imposte
2022-196.txt577577di convalida di sfratto per morosità del conduttore e non anche « tutte le volte in cui il contribuente nonriscuotail canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . la norma censurata , infatti ,
2022-196.txt647647come nel caso che qui interessa , « per motivi diversi dalla morosità del conduttore » , non abbia comunqueriscossoil canone , sicché sarebbe chiamato « a concorrere alle spese pubbliche in ragione della ( sua ) capacità contributiva
2022-196.txt730730ambito si è verificata , a partire da un determinato momento , un asimmetria nella disciplina tributaria dei canoni nonriscossi, a seconda che questi siano relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo o ad uso diverso
2022-196.txt22922292del comma 1 dell art . 26 t.u . imposte redditi « tutte le volte in cui il contribuente nonriscuotail canone / reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria » . nel formulare tale ampio petitum ,
2022-66.txt276276n . 160 del 2019 , dispone che « [ i ] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti dellariscossionesi intendono applicabili , sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme , anche alle attività svolte in
2022-66.txt448448del medesimo art . 1 della citata legge n . 190 del 2014 ( ovverosia quelle affidate agli agenti dellariscossionedal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ) può essere avviato solo decorsi i termini previsti dallo stesso comma
2022-66.txt628628all art . 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999 , n . 112 ( riordino del servizio nazionale dellariscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998 , n . 337 ) . quanto alla non
2022-66.txt689689, della legge n . 160 del 2019 abbia valenza di interpretazione autentica , nel senso di considerare agenti dellariscossione, agli effetti delle norme censurate , anche le società private ” scorporate ” , ritengono che i citati commi
2022-66.txt892892il legislatore sembr [ erebbe ] aver abdicato , per i prossimi anni , alla tempestiva vigilanza sull andamento delleriscossionidi crediti risalenti nel tempo » e conseguentemente ritengono che le norme sopra denunciate violerebbero l art . 3 cost
2022-66.txt983983comma 687 , secondo periodo ) un periodo di sospensione della definizione dei rapporti tra ente creditore e agente dellariscossionedi durata oggettivamente abnorme ( tale da sfiorare i quaranta anni , per i ruoli del 2000 , i venti
2022-66.txt10271027i ruoli del 2008 e i dieci anni , per i ruoli del 2014 ) , rendendo l agente dellariscossionenon interessato a presentare la comunicazione di inesigibilità . dall altro , sottrarrebbero al controllo dell ente creditore le quote
2022-66.txt1274127481 cost . , in quanto il rinvio « ad un momento futuro eccessivamente lontano » dell accertamento dell effettivariscuotibilitàdi un credito contrasterebbe con il perseguimento degli equilibri di finanza pubblica , sia l art . 97 cost .
2022-66.txt1341134153 cost . , i giudici a quibus affermano che la sospensione per lungo tempo dei controlli dell attività diriscossioneovvero addirittura la loro esclusione ( per le quote di valore unitario inferiore o pari a 300 euro ) ,
2022-66.txt13761376pari a 300 euro ) , contrasterebbe con il principio di effettività della capacità contributiva , perché l attività diriscossionenon si svolgerebbe in condizioni di effettiva parità nei confronti di tutti i contribuenti , tollerando situazioni di sottrazione all
2022-66.txt19541954e arbitrarietà dell annullamento indiscriminato di crediti « sulla sola base del relativo importo e dell anno di affidamento inriscossione» ; b ) all art . 24 cost . , poiché il comune sarebbe privato del diritto ad attivare
2022-66.txt27532753della normativa denunciata . nelle ordinanze , infatti , si attribuiva « alla soget spa la qualità di agente dellariscossionedel comune di teramo , laddove risulta dagli stessi atti dei giudizi , anche di costituzionalità , che tale società
2022-66.txt28222822società privata scorporata ” . si era quindi ritenuto che la società non potesse annoverarsi tra gli « agenti dellariscossione» , cui unicamente e univocamente il legislatore aveva inteso riferire la disciplina censurata . a ciò la sentenza perveniva
2022-66.txt28792879carattere sistematico , basati sulla distinzione tra « proroghe ” generiche ” , in quanto riguardanti tutti i concessionari dellariscossione, e proroghe ” specifiche ” che hanno invece riguardato solo i soggetti ” pubblici ” della riscossione ( cioè
2022-66.txt28972897concessionari della riscossione , e proroghe ” specifiche ” che hanno invece riguardato solo i soggetti ” pubblici ” dellariscossione( cioè i soggetti a partecipazione pubblica ai sensi del comma 7 dell art . 3 del d.l . n
2022-66.txt30833083introdotta nell intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze derivanti esclusivamente dall istituzione di agenti ” pubblici ” dellariscossione» e connesse all « ingresso , disposto a suo tempo ex lege , dei soggetti ” pubblici ” nell
2022-66.txt31063106connesse all « ingresso , disposto a suo tempo ex lege , dei soggetti ” pubblici ” nell attività diriscossionedegli enti territoriali , chiamati anche a supplire , più o meno obtorto collo , alle disfunzioni nell attività di
2022-66.txt31273127degli enti territoriali , chiamati anche a supplire , più o meno obtorto collo , alle disfunzioni nell attività diriscossionerisalenti alle precedenti gestioni private » . e , dall altro , perché « i termini per la presentazione delle
2022-66.txt32393239molti anni ( fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti del sistema ” pubblico ” dellariscossione) , prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte degli enti creditori » (
2022-66.txt33143314n . 160 del 2019 ha disposto che « [ i ] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti dellariscossionesi intendono applicabili , sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme , anche alle attività svolte in
2022-66.txt38803880decorrere dal 1 ottobre 2006 » , data di soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale dellariscossione, « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla riscossione
2022-66.txt38953895concessione del servizio nazionale della riscossione , « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale dellariscossionesi intendono riferiti alla riscossione s.p.a . ed alle società dalla stessa partecipate [ . . . ] » .
2022-66.txt39003900riscossione , « i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti allariscossiones.p.a . ed alle società dalla stessa partecipate [ . . . ] » . tale formulazione ha consentito di
2022-66.txt39293929[ . . . ] » . tale formulazione ha consentito di applicare , dal 1 ottobre 2006 , allariscossionespa e alle società dalla stessa partecipate tutti i riferimenti normativi delle previgenti disposizioni relativi ai concessionari nazionali della riscossione
2022-66.txt39493949riscossione spa e alle società dalla stessa partecipate tutti i riferimenti normativi delle previgenti disposizioni relativi ai concessionari nazionali dellariscossione. il comma 815 dell art . 1 della legge n . 160 del 2019 , seppure in forma poco
2022-66.txt39933993quindi diretto a estendere ” ora per allora ” anche alle società ” scorporate ” la qualificazione di agenti dellariscossionein senso stretto , in riferimento agli adempimenti cui tali società erano tenute . in tale prospettiva , per quanto
2022-66.txt40544054ha la puntuale funzione di saldare la sorte dei controlli delle quote delle società scorporate a quella dell agente dellariscossione, neutralizzando così la fondamentale distinzione tra proroghe ” generiche ” e proroghe ” specifiche ” invece evidenziata come elemento
2022-66.txt42934293particolare , in tale pronuncia , dalla richiamata distinzione tra proroghe ” generiche ” ( riguardanti tutti i concessionari dellariscossione) dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e proroghe ” specifiche ” ( riguardanti solo i soggetti
2022-66.txt43184318la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e proroghe ” specifiche ” ( riguardanti solo i soggetti ” pubblici ” dellariscossione) , nonché dalla constatazione che solo per le prime si è verificata una soluzione di continuità , si è
2022-66.txt43984398, pertanto , nonostante l espressione utilizzata ( « [ i ] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti dellariscossionesi intendono applicabili » ) , assume senz altro il carattere di una norma dalla natura innovativa e dall efficacia
2022-66.txt46364636nello specifico intento di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti ” pubblici ” dellariscossionee per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano , al momento della sua entrata
2022-66.txt47434743molti anni ( fattispecie che non si verifica per i ruoli affidati ai soggetti del sistema ” pubblico ” dellariscossione) , prorogando in un futuro abnormemente lontano i termini per il controllo da parte degli enti creditori » .
2022-66.txt56475647tutti finalizzati a denunciare l illegittimità costituzionale dello stralcio in sé , anche quindi in riferimento al sistema pubblico diriscossione. la seconda ipotesi trova invece riscontro nel richiamo alla più volte citata sentenza n . 51 del 2019 che
2022-66.txt58075807anche sotto questo profilo . 5.2 . resta però fermo che , nel nuovo contesto della riforma del sistema dellariscossionepubblica , inaugurata nel segno di una maggiore efficienza , anche a seguito del monito contenuto nella sentenza n .

1.2. Trovate i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza

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2. N-grams

2.1. La tabella riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

trigrams_trovatefrequency
riscossione_dei_tributi132
riscossione_delle_imposte124
per_la_riscossione66
servizio_di_riscossione62
agente_della_riscossione61
riscosse_nell_ambito60
tributarie_erariali_riscosse58
di_riscossione_dei56
erariali_riscosse_nell49
la_riscossione_delle45
sulla_riscossione_delle42
riscossione_dell_imposta42
alla_riscossione_dei39
accertamento_e_riscossione36
la_riscossione_dei34
di_riscossione_delle29
e_la_riscossione28
di_riscossione_coattiva28
delle_somme_riscosse28
riscossione_del_tributo26
modalità_di_riscossione26
disposizioni_sulla_riscossione26
riscossione_coattiva_delle25
della_riscossione_delle24
attività_di_riscossione24
della_riscossione_e23
riscossi_nel_territorio23
sistema_di_riscossione22
riscossione_delle_entrate22
della_riscossione_coattiva22
agenti_della_riscossione22
riscosse_nel_territorio21
procedimento_di_riscossione19
procedura_di_riscossione19
le_somme_riscosse19
disciplina_della_riscossione19
la_riscossione_di18
di_riscossione_e18
tributi_erariali_riscossi18
e_di_riscossione17
della_riscossione_dei16
materia_di_riscossione16
la_riscossione_dell16
alla_riscossione_delle15
di_riscossione_di15
alla_riscossione_coattiva15
sospensione_della_riscossione14
e_riscossione_delle14
entrate_tributarie_riscosse14
della_riscossione_di14
riscossione_mediante_ruolo14
della_riscossione_mediante14
riscossione_dei_contributi13
che_la_riscossione13
riscosse_nel_suo13
erariali_riscossi_nel13
della_riscossione_in13
nazionale_della_riscossione12
e_della_riscossione11
della_riscossione_del11
generale_alla_riscossione11
e_alla_riscossione11
la_riscossione_coattiva11
tributi_riscossi_nel11
e_riscossione_dei11
di_riscossione_del10
di_riscossione_dell10
alla_riscossione_dell10
erariali_riscosse_nel10
luogo_della_riscossione10
somme_riscosse_a10
riscosso_nel_territorio10
del_non_riscosso10
concessionari_della_riscossione10
materia_della_riscossione9
la_riscossione_del9
riscossione_delle_tasse9
riscossi_in_sicilia9
riscossione_del_contributo9
a_riscossione_coattiva9
tributi_riscossi_in9
concessionario_della_riscossione9
procedere_alla_riscossione9
e_riscossione_dell9
riscossione_di_tributi8
liquidazione_e_riscossione8
alla_riscossione_del8
riscosse_in_sicilia8
provvisoriamente_alla_riscossione8
fase_della_riscossione7
riscossione_mediante_ruoli7
relative_alla_riscossione7
la_riscossione_e7
di_riscossione_in7
riscosse_a_titolo7
e_riscossione_del7
della_riscossione_a7
sistema_della_riscossione7
luogo_di_riscossione7
non_riscosso_come7
relativa_alla_riscossione7
dei_tributi_riscossi7
riscossi_nel_suo7
nazionali_della_riscossione7
pubblici_della_riscossione7
modalità_della_riscossione6
di_riscossione_che6
la_riscossione_mediante6
di_riscossione_si6
stato_alla_riscossione6
di_riscossione_la6
della_riscossione_i6
riscossa_nel_territorio6
della_riscossione_ma6
tributarie_riscosse_nel6
riscossione_di_qualsiasi6
procedere_a_riscossione6
di_tributi_riscossi6
e_riscossione_di6
riscossione_dei_crediti6
riscosso_come_riscosso6
di_riscossione_è6
della_riscossione_il6
riscossione_in_attuazione6
riscossione_s_p6
a_riscossione_esattoriale6
di_riscossione_non5
potere_di_riscuotere5
norme_sulla_riscossione5
servizi_di_riscossione5
potere_di_riscossione5
incaricati_della_riscossione5
alla_riscossione_di5
la_riscossione_in5
riscossione_coattiva_dell5
le_entrate_riscosse5
la_cui_riscossione5
fase_di_riscossione5
somme_riscosse_e5
riscossione_di_un5
riscossi_nella_regione5
riscosse_nella_regione5
somme_riscosse_in5
la_riscossione_l5
riscossione_l_accertamento5
controllo_e_riscossione5
i_premi_riscossi5
nella_riscossione_dell5
fattispecie_di_riscossione5
della_riscossione_per5
dovuto_essere_riscossi5
riscossi_sul_territorio5
riscossione_dell_iva5
ripartizione_del_riscosso5
della_riscossione_dal5
della_riscossione_si5
riscossione_si_intendono5
regione_siciliana_riscuote4
preposti_alla_riscossione4
inerenti_alla_riscossione4
provvederà_alla_riscossione4
sospendere_la_riscossione4
riscossione_dei_ruoli4
interesse_alla_riscossione4
riscossione_non_si4
della_riscossione_la4
nella_riscossione_dei4
fini_della_riscossione4
riscuotere_l_imposta4
della_riscossione_nel4
della_sua_riscossione4
per_le_riscossioni4
fondi_della_riscossione4
dell_imposta_riscossa4
riscossione_da_parte4
riscossione_delle_somme4
della_somma_riscossa4
della_riscossione_della4
riscossione_di_tali4
tributarie_riscosse_nell4
potestà_di_riscossione4
riscosse_dallo_stato4
riscosso_nell_ambito4
atto_della_riscossione4
nella_riscossione_coattiva4
ordinamento_della_riscossione4
della_riscossione_tributaria4
della_riscossione_anche4
speciale_della_riscossione4
riscossione_del_gettito4
della_riscossione_non4
riscosse_sul_territorio4
della_riscossione_alla4
regioni_la_riscossione4
alla_sua_riscossione4
riscosse_nell_àmbito4
e_riscossione_della4
riscossione_e_non4
essere_riscossi_nel4
i_tributi_riscossi4
tributi_riscossi_sul4
delle_entrate_riscossione4
assoggettata_a_riscossione4
riscossione_spa_poi4
riscossione_dal_gennaio4
pubblico_della_riscossione4
della_riscossione_è3
siciliana_riscuote_direttamente3
riscuote_direttamente_le3
riguarda_la_riscossione3
della_riscossione_nella3
riscossione_e_riparto3
di_riscuotere_anche3
riscossione_e_del3
la_riscossione_il3
alla_loro_riscossione3
che_si_riscuotono3
disciplina_la_riscossione3
assicurare_la_riscossione3
riscossione_e_il3
entrate_riscosse_nell3
riscossione_coattiva_del3
alla_riscossione_mediante3
aggi_di_riscossione3
continuare_a_riscuotere3
a_riscuotere_i3
di_riscossione_ed3
tasse_automobilistiche_riscosse3
indirette_riscosse_nell3
riscossione_nel_territorio3
nonché_la_riscossione3
riscossione_coattiva_e3
la_riscossione_nei3
normativa_sulla_riscossione3
di_riscossione_della3
di_riscossione_mediante3
tema_di_riscossione3
di_riscossione_il3
di_fabbricazione_riscosse3
di_riscossione_al3
quella_della_riscossione3
divieto_di_riscossione3
momento_della_riscossione3
riscossione_coattiva_mediante3
riscossione_coattiva_di3
somma_riscossa_e3
riscossa_e_non3
provvedere_alla_riscossione3
determinazione_e_riscossione3
riscossi_in_violazione3
tributi_indebitamente_riscossi3
concernente_la_riscossione3
e_nella_riscossione3
del_gettito_riscosso3
riscossione_dell_amministrazione3
compenso_di_riscossione3
del_servizio_riscossione3
entrate_erariali_riscosse3
della_riscossione_ovvero3
della_riscossione_dell3
tributi_riscossi_nella3
riscossione_di_imposte3
tempestiva_riscossione_dei3
riscossione_di_entrate3
di_riscossione_esattoriale3
assoggettata_la_riscossione3
riscossione_delle_stesse3
riscossione_nei_confronti3
sede_di_riscossione3
della_riscossione_da3
tributi_erariali_riscosso3
erariali_riscosso_nel3
gettito_regionalmente_riscosso3
somme_riscosse_per3
contabile_della_riscossione3
della_riscossione_esso3
riscossione_esso_tende3
alla_riscossione_che3
riscossi_nell_ambito3
riscosse_dalla_regione3
della_riscossione_fiscale3
riscossione_coattiva_è3
sua_riscossione_nonché3
riscossione_nonché_un3
premi_riscossi_siano3
riscossi_siano_relativi3
somma_da_riscuotere3
derivanti_dalla_riscossione3
la_riscossione_i3
riscossione_i_rimborsi3
riscossione_della_quota3
regione_ancorché_riscosse3
ancorché_riscosse_fuori3
riscosse_fuori_del3
efficienza_nella_riscossione3
ai_tributi_riscossi3
della_riscossione_che3
della_riscossione_ai3
riscossa_in_sicilia3
razionalizzazione_della_riscossione3
riscossione_tributaria_anche3
riscossione_di_procedere3
l_integrale_riscossione3
anche_se_riscosse3
se_riscosse_nel3
riscossione_dei_propri3
attualmente_non_riscossi3
contenzioso_e_riscossione3
assoggettato_a_riscossione3
fonda_la_riscossione3
alla_riscossione_s3
della_riscossione_infatti3
di_riscossione_risalenti3
riscossione_risalenti_alle3
della_riscossione_prorogando3
riscossione_prorogando_in3
una_riscossione_effettiva3
riscossione_effettiva_delle3
riscosse_dall_avvocatura3
con_la_riscossione2
riscossione_dei_diritti2
giugno_riscossi_per2
riscossi_per_conto2
alla_riscossione_e2
riscossione_e_nel2
a_riscuotere_direttamente2
riscuotere_direttamente_le2
e_sono_riscosse2
sono_riscosse_da2
riscosse_da_organi2
legge_sulla_riscossione2
riscossione_della_imposta2
riscossione_nella_specie2
della_riscossione_occorre2
la_riscossione_le2
sulla_riscossione_dei2
di_riscossione_art2
riscossione_di_diritti2
e_riscossione_e2
statale_sulla_riscossione2
riscossione_il_potere2
riscosse_dall_amministrazione2
riscossione_per_conto2
e_riscosse_in2
n_la_riscossione2
della_loro_riscossione2
limitatamente_alla_riscossione2
concerne_la_riscossione2
riscossa_mediante_il2
riscossione_del_canone2
riscossione_dei_canoni2
si_riscuotono_mediante2
riscuotono_mediante_ruoli2
riscossa_per_ritenuta2
riscosso_per_l2
che_si_riscuote2
si_riscuote_in2
di_riscossione_tributaria2
riscuotere_il_tributo2
mezzo_di_riscossione2
concernenti_la_riscossione2
sollecita_riscossione_dei2
il_non_riscosso2
g_e_riscossa2
imposti_e_riscossi2
riscossione_e_versamento2
di_riscossione_nel2
di_riscuotere_il2
nonché_alla_riscossione2
riscossione_anche_in2
la_sollecita_riscossione2
riscuotere_i_contributi2
riscuotibili_per_ruoli2
n_sulla_riscossione2
dello_stato_riscosse2
automobilistiche_riscosse_nel2
applicazione_e_riscossione2
di_riscossione_può2
riscossione_del_credito2
finanza_alla_riscossione2
dei_proventi_riscossi2
riscossione_delle_quote2
dovute_e_riscosse2
riscossione_nel_luogo2
in_quanto_riscuotibile2
quanto_riscuotibile_nel2
riscuotibile_nel_territorio2
riscossione_ma_ove2
ancorché_la_riscossione2
la_riscossione_avvenga2
riscossione_avvenga_fuori2
cui_riscossione_avrebbe2
riscossione_avrebbe_dovuto2
tributi_che_riscossi2
che_riscossi_e2
riscossi_e_ritenuti2
erariali_riscosse_in2
riferimento_alla_riscossione2
riguardo_alla_riscossione2
sua_riscossione_mediante2
riscossione_mediante_versamento2
di_riscossione_diretta2
riscossione_mediante_iscrizione2
le_riscossioni_effettuate2
riscossioni_effettuate_sia2
costo_di_riscossione2
riscossione_e_che2
imposta_riscossa_nonché2
riscossa_nonché_le2
riscossione_delle_proprie2
di_riscossione_versamento2
imposizione_e_riscossione2
vietata_la_riscossione2
oneri_pecuniari_riscossi2
dalla_riscossione_di2
la_riscossione_da2
posto_in_riscossione2
in_riscossione_in2
alla_mancata_riscossione2
mancata_riscossione_delle2
riscossione_di_tale2
riscossione_coattiva_fiscale2
riscossione_coattiva_la2
riscossione_coattiva_dei2
mentre_la_riscossione2
riscossione_coattiva_non2
erariali_riscossi_nella2
realizzazione_o_riscossione2
della_riscossione_con2
accertamento_la_riscossione2
riscossione_e_la2
ed_è_riscossa2
di_riscossione_sono2
regione_direttamente_riscuote2
direttamente_riscuote_e2
normativa_della_riscossione2
fabbricazione_riscosse_nella2
di_riscossione_nonché2
alle_somme_riscosse2
delegate_alla_riscossione2
riscossione_ex_officio2
riscossioni_a_mezzo2
aggio_di_riscossione2
comunque_denominate_riscosse2
denominate_riscosse_nell2
riscossione_di_una2
tributi_da_riscuotere2
alla_riscossione_nella2
lo_stato_riscuote2
stato_riscuote_nel2
riscuote_nel_territorio2
gettito_riscosso_nell2
somme_riscosse_nell2
regime_di_riscossione2
regime_della_riscossione2
fosse_stata_riscossa2
stata_riscossa_per2
o_di_riscossione2
servizio_riscossione_tributi2
del_tributo_riscosso2
ipotesi_della_riscossione2
riscossione_ai_sensi2
di_riscossione_fiscale2
riscossione_in_particolare2
persone_giuridiche_riscosse2
giuridiche_riscosse_nel2
imposta_è_riscossa2
è_riscossa_col2
riscossa_col_sistema2
riscossione_ovvero_delega2
riscossione_dell_irpef2
delle_imprese_riscossa2
riscossa_nella_regione2
riscossione_degli_importi2
delle_entrate_riscosse2
la_tempestiva_riscossione2
fiscale_nella_riscossione2
riscossi_in_contrasto2
giudiziaria_la_riscossione2
positiva_della_riscossione2
riscossione_di_somme2
delle_imposte_riscosse2
l_imposta_riscossa2
riscossa_nell_ambito2
procedure_di_riscossione2
porre_in_riscossione2
in_riscossione_secondo2
riscossione_secondo_le2
riscossione_esattoriale_di2
procede_a_riscossione2
riscossione_coattiva_cosicché2
la_riscossione_fiscale2
forme_di_riscossione2
di_riscossione_previsto2
di_riscossione_per2
delle_quote_riscosse2
gettito_riscosso_nel2
riscosse_per_l2
costi_di_riscossione2
riscossione_art_comma2
riscossa_sul_territorio2
di_somme_riscosse2
riscossione_previsto_dall2
riscossione_è_istituito2
riscossione_per_una2
importi_riscossi_a2
entrate_localmente_riscosse2
riscossione_il_comma2
ordine_alla_riscossione2
somme_riscosse_alla2
riscosse_alla_tesoreria2
gettito_localmente_riscosso2
minori_somme_riscosse2
riscossione_di_detti2
riscosse_in_relazione2
riscosse_e_approva2
somme_riscosse_dal2
riscosse_dal_concessionario2
meccanismo_di_riscossione2
di_riscossione_lascia2
nazionale_di_riscossione2
riscossione_e_riversamento2
dalla_riscossione_della2
alcune_eccezioni_riscosso2
eccezioni_riscosso_nel2
o_indirette_riscosse2
fiscale_alla_riscossione2
alla_riscossione_discipline2
riscossione_discipline_di2
quello_alla_riscossione2
riscosso_da_ciascun2
del_riscosso_in2
territorialità_della_riscossione2
dalla_riscossione_del2
riscossione_in_base2
funzioni_di_riscossione2
quelle_di_riscossione2
riscossa_dal_soggetto2
fiscali_di_riscossione2
riscossione_e_di2
persone_fisiche_riscosse2
fisiche_riscosse_nel2
riscossione_della_tassa2
applicata_e_riscossa2
alla_riscossione_della2
riscossione_di_altre2
riscossione_in_quanto2
struttura_della_riscossione2
della_riscossione_stessa2
riscossi_nell_àmbito2
a_quanto_riscosso2
quanto_riscosso_sul2
riscosso_sul_proprio2
di_riscossione_così2
presupposto_della_riscossione2
automobilistica_regionale_riscossa2
regionale_riscossa_in2
tributo_erariale_riscosso2
relativi_proventi_riscossi2
proventi_riscossi_in2
maggiori_entrate_riscosse2
entrate_riscosse_nel2
di_riscossione_sicilia2
della_riscossione_competente2
riscossione_competente_per2
riguardano_tributi_riscossi2
riscosse_o_percette2
della_riscossione_s2
riscossione_di_crediti2
cui_sono_riscosse2
sono_riscosse_nell2
in_esame_riscosse2
fisco_alla_riscossione2
a_tributi_riscossi2
entrate_riscosse_in2
riscosse_in_tutto2
l_effettiva_riscossione2
integrale_riscossione_dell2
riscosse_nel_restante2
riscossione_dei_relativi2
propri_tributi_riscossi2
riscossione_che_hanno2
e_riscossione_comporta2
riscossione_comporta_che2
e_riscossione_a2
riscossione_a_quest2
quantificazione_e_riscossione2
meccanismi_di_riscossione2
di_riscossione_accertamento2
riscossione_accertamento_recupero2
incaricato_della_riscossione2
di_riscossione_notificati2
riscossione_notificati_al2
al_cosiddetto_riscosso2
partecipazione_al_riscosso2
per_il_riscosso2
ed_alla_riscossione2
riscossione_dei_soli2
riscossione_di_cui2
procedure_della_riscossione2
riscossione_del_dovuto2
legittimità_della_riscossione2
riscossione_alla_notificazione2
ufficiali_della_riscossione2
della_riscossione_o2
riforma_della_riscossione2
società_di_riscossione2
riscossione_di_durata2
dell_effettiva_riscuotibilità2
effettiva_riscuotibilità_di2
riscuotibilità_di_un2
di_riscossione_ovvero2
riscossione_ovvero_addirittura2
riscossione_del_comune2
della_riscossione_cui2
riscossione_cui_unicamente2
riscossione_i_riferimenti2
riferiti_alla_riscossione2
ottobre_alla_riscossione2
non_riscosso_per2
riscosso_per_riscosso2
riscossione_e_proroghe2
della_riscossione_cioè2
riscossione_cioè_i2
riscossione_che_ha2
partecipate_da_riscossione2
da_riscossione_spa2
di_riscossione_degli2
riscossione_degli_enti2
garantire_una_riscossione2
la_riscossione_effettiva2
riscossione_delle_regioni2
a_ruolo_riscosse2
ruolo_riscosse_e2
riscosse_e_dei2
agente_di_riscossione2
indice_di_riscossione2
servizio_della_riscossione2
della_riscossione_sia2
somme_riscosse_dall2
crediti_non_riscossi2
non_riscossi_nelle2
riscossi_nelle_procedure2
contribuente_non_riscuota2
non_riscuota_il2
riscuota_il_canone2
riscossione_è_palese1
la_riscossione_cui1
riscossione_cui_si1
da_giugno_riscossi1
limitato_alla_riscossione1
alla_riscossione_ma1
riscossione_ma_in1
riscossione_che_sono1
quella_di_riscossione1
riscossione_non_sono1
se_la_riscossione1
limiti_della_riscossione1
della_riscossione_sul1
riscossione_sul_primo1
regione_a_riscuotere1
dal_giugno_riscossi1
alla_riscossione_rispetto1
riscossione_rispetto_a1
di_riscuotere_tributi1
riscuotere_tributi_erariali1
della_parola_riscossione1
parola_riscossione_non1
riscossione_non_va1
la_stessa_riscossione1
stessa_riscossione_della1
della_riscossione_risulta1
riscossione_risulta_come1
riscossione_occorre_che1
riscossione_le_norme1
riscossione_art_legge1
amministrativa_della_riscossione1
della_riscossione_spetta1
riscossione_spetta_pertanto1
di_riscossione_ad1
riscossione_ad_essa1
regolare_la_riscossione1
riscossione_dei_detti1
debba_essere_riscossa1
essere_riscossa_a1
riscossa_a_mezzo1
disciplinarne_la_riscossione1
la_riscossione_sono1
riscossione_sono_nella1
controllo_sulla_riscossione1
sulla_riscossione_in1
riscossione_in_forma1
riscuotere_anche_la1
e_riscossione_il1
riscossione_non_possa1
comuni_della_riscossione1
assumano_indebitamente_riscosse1
indebitamente_riscosse_dall1
autorizzato_la_riscossione1
la_riscossione_per1
riscuotere_anche_tributi1
riscuotere_anche_i1
dal_giugno_riscosse1
giugno_riscosse_per1
riscosse_per_conto1
alla_riscossione_aggiunge1
riscossione_aggiunge_quindi1
siciliana_riscuote_le1
riscuote_le_entrate1
di_riscossione_diverso1
riscossione_diverso_da1
ruolo_e_riscosse1
riscosse_in_un1
uffici_di_riscossione1
siciliana_a_riscuotere1
loro_riscossione_è1
riscossione_è_noto1
la_riscossione_che1
riscossione_che_è1
limitata_alla_riscossione1
loro_riscossione_i1
riscossione_i_punti1
che_viene_riscossa1
viene_riscossa_mediante1
comuni_di_riscossione1
riscossione_di_quel1
vacatio_nella_riscossione1
nella_riscossione_del1
dell_abbonamento_riscosso1
abbonamento_riscosso_dall1
riscosso_dall_ufficio1
volta_alla_riscossione1
della_riscossione_medesima1
riscossione_medesima_gli1
che_vengono_riscossi1
vengono_riscossi_ed1
riscossi_ed_incamerati1
a_esser_riscossi1
esser_riscossi_mediante1
riscossi_mediante_ruoli1
la_riscossione_vengono1
riscossione_vengono_iscritte1
sovrimposta_comunale_riscuotibile1
comunale_riscuotibile_per1
riscuotibile_per_ruolo1
si_è_riscossa1
è_riscossa_per1
riscossione_dell_addizionale1
tributo_benché_riscosso1
benché_riscosso_per1
alla_immediata_riscossione1
immediata_riscossione_dei1
una_sollecita_riscossione1
sollecita_riscossione_dell1
si_riscuote_evidentemente1
riscuote_evidentemente_con1
e_si_riscuote1
riscuote_in_modo1
coattivo_di_riscossione1
di_riscossione_tipico1
riscossione_tipico_delle1
roma_la_riscossione1
riscossione_di_quei1
che_erano_riscossi1
erano_riscossi_dal1
riscossi_dal_primo1
riscossione_tributaria_di1
riscossione_dell_i1
riscossione_si_riduce1
di_palermo_riscuoteva1
palermo_riscuoteva_tributi1
riscuoteva_tributi_in1
limita_a_riscuotere1
a_riscuotere_il1
alla_mera_riscossione1
mera_riscossione_non1
riscossione_di_pubbliche1
riguardino_la_riscossione1
sulla_riscossione_apportando1
riscossione_apportando_oltre1
possibile_la_riscossione1
riscossione_in_casi1
sollecita_la_riscossione1
il_prezzo_riscosso1
prezzo_riscosso_dall1
riscosso_dall_esattore1
alla_sollecita_riscossione1
non_riscosso_il1
riscosso_il_credito1
un_organo_riscuotitore1
organo_riscuotitore_dell1
riscuotitore_dell_imposta1
al_non_riscosso1
non_riscosso_dell1
riscosso_dell_obbligazione1
non_riscosso_non1
riscosso_non_in1
campo_della_riscossione1
riscossione_la_esclusiva1
si_riscuotono_con1
riscuotono_con_operazioni1
e_riscossa_sugli1
riscossa_sugli_acquisti1
e_riscossa_all1
riscossa_all_interno1
riscossione_di_contributi1
e_riscossi_alla1
riscossi_alla_realizzazione1
e_riscossi_non1
riscossi_non_soltanto1
riscossione_del_contributi1
conseguenza_vengono_riscosse1
vengono_riscosse_rimanendo1
riscosse_rimanendo_entro1
tal_modo_riscosse1
modo_riscosse_vengono1
riscosse_vengono_a1
somme_già_riscosse1
agenti_di_riscossione1
esattori_non_riscuoterebbero1
non_riscuoterebbero_più1
riscuoterebbero_più_tributi1
riscossione_nel_quale1
di_riscossione_risalente1
riscossione_risalente_alla1
u_sulla_riscossione1
soltanto_la_riscossione1
del_sulla_riscossione1
impiegati_di_riscuotere1
riscuotere_il_contributo1
attinenti_alla_riscossione1
intestato_alla_riscossione1
alla_riscossione_comprende1
riscossione_comprende_nel1
intitolato_alla_riscossione1
della_riscossione_va1
riscossione_va_oltre1
competenza_sulla_riscossione1
riscossione_la_corte1
di_riscuotere_i1
riscuotere_i_tributi1
abbia_ancora_riscosse1
ancora_riscosse_e1
riscosse_e_difatti1
ai_premi_riscossi1
premi_riscossi_per1
riscossi_per_i1
consente_la_riscossione1
la_riscossione_anche1
diritto_annuale_riscuotibile1
annuale_riscuotibile_mediante1
riscuotibile_mediante_vendita1
luogo_a_riscossione1
a_riscossione_anticipata1
riscossione_anticipata_del1
dilazioni_nella_riscossione1
nella_riscossione_delle1
riscuotere_i_predetti1
a_riscuotere_un1
riscuotere_un_tale1
cui_riscossione_ha1
riscossione_ha_inizio1
i_redditi_riscuotibili1
redditi_riscuotibili_per1
pubblico_alla_riscossione1
leggi_sulla_riscossione1
erario_nella_riscossione1
riscossione_ed_espressamente1
la_riscossione_spettava1
riscossione_spettava_allo1
le_tasse_riscosse1
tasse_riscosse_ma1
riscosse_ma_questa1
stato_riscosse_in1
riscosse_nel_periodo1
riscossione_delle_speciali1
anche_la_riscossione1
riscossione_i_canoni1
forma_di_riscossione1
riscossione_può_ravvisarsi1
la_parte_riscossa1
parte_riscossa_nel1
edilizie_si_riscuote1
riscuote_in_base1
e_riscossione_ancorato1
riscossione_ancorato_alla1
della_mancata_riscossione1
mancata_riscossione_dei1
interesse_a_riscuotere1
a_riscuotere_l1
riscossione_delle_risorse1
tributi_doganali_riscossi1
doganali_riscossi_in1
proventi_riscossi_e1
riscossi_e_da1
e_da_riscuotere1
da_riscuotere_ai1
riscuotere_ai_nuovi1
amministrazione_nella_riscossione1
diritto_alla_riscossione1
riscossione_dell_importo1
dovuti_e_riscossi1
e_riscossi_per1
riscossi_per_concessioni1
e_riscosse_per1
riscosse_per_tali1
e_riscosse_sulle1
riscosse_sulle_licenze1
e_indirette_riscosse1
quindi_con_riscossione1
con_riscossione_nel1
che_sebbene_riscossa1
sebbene_riscossa_fuori1
riscossa_fuori_del1
riscossione_ma_è1
utenze_telefoniche_riscosso1
telefoniche_riscosso_dallo1
riscosso_dallo_stato1
la_riscossione_nel1
riscossione_di_esso1
sollecita_riscossione_delle1
alla_rapida_riscossione1
rapida_riscossione_delle1
anzi_la_riscossione1
la_immediata_riscossione1
immediata_riscossione_questa1
riscossione_questa_corte1
verificata_la_riscossione1
riscossione_nei_modi1
della_riscossione_fino1
riscossione_fino_al1
della_riscossione_attribuita1
riscossione_attribuita_alla1
e_tale_riscossione1
tale_riscossione_art1
riscossione_art_delle1
cui_riscossione_compete1
riscossione_compete_alla1
della_riscossione_preveduta1
riscossione_preveduta_dall1
ripresa_della_riscossione1
della_riscossione_c1
riscossione_c_gli1
di_riscossione_riservata1
riscossione_riservata_alla1
primario_alla_riscossione1
esigere_la_riscossione1
perché_la_riscossione1
riscossione_mediante_versamenti1
riscossione_delle_nuove1
di_riscossione_regionale1
riscossione_regionale_non1
riscossione_di_alcune1
della_relativa_riscossione1
relativa_riscossione_sono1
riscossione_sono_state1
riconosciutole_di_riscuotere1
di_riscuotere_l1
riscossione_diretta_giacché1
loro_riscossione_il1
riscossione_il_versamento1
passato_la_riscossione1
relativi_termini_riscosso1
termini_riscosso_tali1
riscosso_tali_entrate1
riscossione_in_ottemperanza1
appalto_della_riscossione1
riscossione_il_disposto1
di_riscossione_era1
riscossione_era_più1
fabbricazione_riscosse_nel1
disposizioni_per_riscossione1
per_riscossione_di1
dell_ige_riscossa1
ige_riscossa_nel1
riscossa_nel_terzo1
sicilia_era_riscossa1
era_riscossa_dalla1
riscossa_dalla_regione1
dello_statuto_riscosso1
statuto_riscosso_nell1
riscosso_nell_esercizio1
imposta_riscossa_è1
riscossa_è_previsto1
riscossione_al_qual1
riscosse_e_defluire1
somme_riscosse_siano1
riscosse_siano_insufficienti1
riscossione_nel_normale1
riscossione_versamento_e1
e_provinciali_riscuotibili1
provinciali_riscuotibili_per1
riscossione_in_atto1
più_rapida_riscossione1
rapida_riscossione_del1
cui_riscossione_doveva1
riscossione_doveva_secondo1
comunitarie_la_riscossione1
bovine_la_riscossione1
la_riscossione_alla1

2.2. La tabella riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

five_grams_trovatefrequency
entrate_tributarie_erariali_riscosse_nell47
erariali_riscosse_nell_ambito_del45
riscosse_nell_ambito_del_suo44
le_entrate_tributarie_erariali_riscosse43
tributarie_erariali_riscosse_nell_ambito43
riscossione_delle_imposte_sul_reddito30
servizio_di_riscossione_dei_tributi26
disposizioni_sulla_riscossione_delle_imposte25
sulla_riscossione_delle_imposte_sul24
del_servizio_di_riscossione_dei22
settembre_n_disposizioni_sulla_riscossione22
n_disposizioni_sulla_riscossione_delle22
l_accertamento_e_la_riscossione19
per_la_riscossione_delle_imposte17
riscosse_nell_ambito_del_territorio13
riscosse_nel_territorio_della_regione13
la_riscossione_delle_imposte_dirette12
sulla_riscossione_delle_imposte_dirette10
dell_accertamento_e_della_riscossione10
dei_tributi_erariali_riscossi_nel10
concessionari_del_servizio_di_riscossione10
del_servizio_nazionale_della_riscossione10
interesse_generale_alla_riscossione_dei9
generale_alla_riscossione_dei_tributi9
entrate_tributarie_erariali_riscosse_nel9
di_accertamento_e_di_riscossione8
disciplina_del_servizio_di_riscossione8
governativo_delegato_provvisoriamente_alla_riscossione8
della_riscossione_coattiva_delle_imposte8
riordino_della_disciplina_della_riscossione8
della_disciplina_della_riscossione_mediante8
disciplina_della_riscossione_mediante_ruolo8
servizio_di_accertamento_e_riscossione8
riscossi_nel_territorio_della_regione8
accertamento_e_la_riscossione_dei7
tutte_le_entrate_tributarie_riscosse7
gettito_dei_tributi_erariali_riscossi7
tributi_erariali_riscossi_nel_territorio7
di_riscossione_dei_tributi_e7
concessionario_del_servizio_di_riscossione7
delle_entrate_tributarie_erariali_riscosse7
di_accertamento_e_riscossione_dei7
l_interesse_generale_alla_riscossione6
accertamento_e_la_riscossione_delle6
in_materia_di_riscossione_dei6
materia_di_riscossione_dei_tributi6
all_accertamento_e_alla_riscossione6
entrate_tributarie_riscosse_nel_suo6
tributarie_riscosse_nel_suo_territorio6
della_riscossione_delle_imposte_dirette6
riscossione_delle_entrate_patrimoniali_dello6
tributarie_erariali_riscosse_nel_territorio6
del_non_riscosso_come_riscosso6
tributi_erariali_riscossi_nel_suo6
erariali_riscossi_nel_suo_territorio6
riscossione_dei_tributi_derivati_e6
accertamento_e_della_riscossione_dei5
dell_interesse_generale_alla_riscossione5
e_la_riscossione_dei_tributi5
per_la_riscossione_dell_imposta5
del_servizio_di_riscossione_delle5
servizio_di_riscossione_delle_imposte5
riscossione_di_qualsiasi_dazio_doganale5
e_la_riscossione_delle_imposte5
e_di_riscossione_dei_tributi5
riscossione_dei_tributi_e_delle5
al_regolare_accertamento_e_riscossione5
regolare_accertamento_e_riscossione_delle5
accertamento_e_riscossione_delle_imposte5
riscossione_coattiva_delle_imposte_non5
riscossione_coattiva_delle_imposte_sul5
somme_riscosse_a_titolo_di5
erariali_riscosse_nel_territorio_della5
norme_previste_per_la_riscossione5
previste_per_la_riscossione_delle5
attività_di_accertamento_e_riscossione5
dall_obbligo_del_non_riscosso5
obbligo_del_non_riscosso_come5
della_disciplina_relativa_alla_riscossione5
servizio_nazionale_della_riscossione_in5
nazionale_della_riscossione_in_attuazione5
della_riscossione_in_attuazione_della5
riscossione_in_attuazione_della_delega5
della_riscossione_mediante_ruolo_a5
riscossione_mediante_ruolo_a_norma5
che_avrebbero_dovuto_essere_riscossi5
accertamento_e_riscossione_dei_tributi5
e_riscossione_dei_tributi_e5
ai_concessionari_nazionali_della_riscossione5
che_la_regione_siciliana_riscuote4
e_la_riscossione_dell_imposta4
la_riscossione_dell_imposta_di4
provvederà_alla_riscossione_dei_contributi4
alla_riscossione_dei_contributi_stessi4
la_riscossione_delle_imposte_e4
riscossione_delle_imposte_di_consumo4
interesse_dello_stato_alla_riscossione4
per_la_riscossione_delle_tasse4
riscossione_delle_imposte_sui_redditi4
di_procedere_a_riscossione_coattiva4
riscossa_nel_territorio_della_regione4
le_entrate_tributarie_riscosse_nell4
entrate_tributarie_riscosse_nell_ambito4
della_riscossione_delle_imposte_sul4
delle_somme_riscosse_a_titolo4
riscossione_dei_tributi_e_di4
delegato_provvisoriamente_alla_riscossione_dei4
provvisoriamente_alla_riscossione_dei_tributi4
nella_riscossione_coattiva_delle_imposte4
riscossione_delle_entrate_di_natura4
di_riscossione_dei_tributi_in4
la_disciplina_speciale_della_riscossione4
disciplina_speciale_della_riscossione_coattiva4
speciale_della_riscossione_coattiva_delle4
regioni_la_riscossione_l_accertamento4
la_riscossione_l_accertamento_il4
riscossione_l_accertamento_il_recupero4
tributarie_erariali_riscosse_nell_àmbito4
erariali_riscosse_nell_àmbito_del4
riscosse_nell_àmbito_del_suo4
basato_sul_luogo_della_riscossione4
erariali_riscossi_nel_territorio_regionale4
avrebbero_dovuto_essere_riscossi_nel4
dovuto_essere_riscossi_nel_territorio4
riscossi_nel_territorio_regionale_siciliano4
tributi_riscossi_nel_territorio_della4
valore_aggiunto_e_di_riscossione4
aggiunto_e_di_riscossione_dei4
di_riscossione_dei_tributi_a4
riscossione_dei_tributi_a_norma4
e_della_riscossione_dei_tributi4
della_riscossione_dei_tributi_derivati4
di_accertamento_e_riscossione_di4
l_agente_per_la_riscossione4
diritto_di_procedere_a_riscossione4
concessionario_poi_agente_della_riscossione4
i_soggetti_pubblici_della_riscossione4
del_sistema_pubblico_della_riscossione4
la_regione_siciliana_riscuote_direttamente3
regione_siciliana_riscuote_direttamente_le3
siciliana_riscuote_direttamente_le_entrate3
riscuote_direttamente_le_entrate_di3
materia_della_riscossione_delle_imposte3
materia_della_riscossione_dei_tributi3
riscossione_dei_tributi_di_spettanza3
di_accertamento_liquidazione_e_riscossione3
l_ente_provvederà_alla_riscossione3
ente_provvederà_alla_riscossione_dei3
riscossione_dei_contributi_stessi_coi3
l_imposizione_e_la_riscossione3
alla_riscossione_dei_tributi_che3
riscossione_dei_tributi_che_è3
per_la_riscossione_dei_tributi3
di_assicurare_la_riscossione_delle3
assicurare_la_riscossione_delle_imposte3
riscossione_delle_imposte_e_di3
l_interesse_alla_riscossione_dei3
interesse_alla_riscossione_dei_tributi3
alla_riscossione_dei_tributi_contro3
riscossione_dei_tributi_contro_ogni3
di_riscossione_delle_imposte_dirette3
riscossione_delle_imposte_dirette_e3
dello_stato_alla_riscossione_dei3
stato_alla_riscossione_dei_tributi3
accertamento_e_alla_riscossione_dell3
tributarie_erariali_riscosse_nel_suo3
indirette_riscosse_nell_ambito_del3
diversamente_le_modalità_della_riscossione3
le_modalità_della_riscossione_ma3
le_entrate_tributarie_riscosse_nel3
normativa_sulla_riscossione_delle_imposte3
delle_imposte_di_fabbricazione_riscosse3
all_erario_dell_imposta_riscossa3
le_somme_riscosse_a_titolo3
la_riscossione_di_qualsiasi_dazio3
modalità_di_riscossione_dell_imposta3
regolare_le_modalità_di_riscossione3
del_procedimento_di_riscossione_coattiva3
pronta_restituzione_della_somma_riscossa3
restituzione_della_somma_riscossa_e3
della_somma_riscossa_e_non3
somma_riscossa_e_non_dovuta3
per_provvedere_alla_riscossione_coattiva3
provvedere_alla_riscossione_coattiva_dell3
alla_riscossione_coattiva_dell_imposta3
determinazione_e_riscossione_delle_imposte3
del_sistema_di_riscossione_delle3
riscossione_delle_imposte_dirette_in3
tributarie_riscosse_nell_ambito_del3
di_riscossione_dei_tributi_nell3
istituzione_del_servizio_di_riscossione3
riscossione_delle_imposte_ha_carattere3
di_riscossione_coattiva_delle_imposte3
alle_modalità_di_riscossione_dell3
accertamento_e_la_riscossione_dell3
la_riscossione_dell_imposta_comunale3
riscossione_dell_imposta_comunale_sulla3
tempestiva_riscossione_dei_crediti_tributari3
quale_risulta_assoggettata_la_riscossione3
risulta_assoggettata_la_riscossione_delle3
assoggettata_la_riscossione_delle_entrate3
la_riscossione_delle_entrate_di3
ottenere_la_sospensione_della_riscossione3
alla_liquidazione_e_alla_riscossione3
di_procedere_alla_riscossione_coattiva3
rinvio_alle_norme_sulla_riscossione3
alle_norme_sulla_riscossione_delle3
norme_sulla_riscossione_delle_imposte3
l_operazione_contabile_della_riscossione3
operazione_contabile_della_riscossione_esso3
contabile_della_riscossione_esso_tende3
della_riscossione_esso_tende_infatti3
riscossione_esso_tende_infatti_ad3
accertamento_e_riscossione_dell_imposta3
il_versamento_delle_somme_riscosse3
versamento_delle_somme_riscosse_a3
del_servizio_di_riscossione_che3
appaltatori_del_servizio_di_riscossione3
riscossi_nel_suo_territorio_la3
di_versamento_delle_somme_riscosse3
tributi_riscossi_nel_territorio_regionale3
attività_di_controllo_e_riscossione3
e_riscossione_delle_tasse_automobilistiche3
l_attività_di_riscossione_delle3
che_gli_incaricati_della_riscossione3
grado_di_procedere_alla_riscossione3
demandato_alle_regioni_la_riscossione3
alle_regioni_la_riscossione_l3
amministrativa_connessa_alla_sua_riscossione3
connessa_alla_sua_riscossione_nonché3
alla_sua_riscossione_nonché_un3
sua_riscossione_nonché_un_limitato3
riscossione_nonché_un_limitato_potere3
attività_di_riscossione_dei_tributi3
di_riscossione_dei_tributi_di3
per_l_attività_di_riscossione3
in_cui_i_premi_riscossi3
cui_i_premi_riscossi_siano3
i_premi_riscossi_siano_relativi3
premi_riscossi_siano_relativi_a3
riscossi_siano_relativi_a_polizze3
riscossione_dell_imposta_in_esame3
delle_somme_derivanti_dalla_riscossione3
procedimento_di_riscossione_del_contributo3
la_riscossione_i_rimborsi_il3
riscossione_i_rimborsi_il_recupero3
regione_ancorché_riscosse_fuori_del3
ancorché_riscosse_fuori_del_territorio3
riscosse_fuori_del_territorio_regionale3
conto_dell_efficienza_nella_riscossione3
dell_efficienza_nella_riscossione_dell3
efficienza_nella_riscossione_dell_imposta3
nella_riscossione_dell_imposta_del3
riscossione_dell_imposta_del_rispetto3
di_accertamento_e_riscossione_dell3
accertamento_e_della_riscossione_di3
tributi_riscossi_nel_territorio_siciliano3
potenziamento_e_razionalizzazione_della_riscossione3
e_razionalizzazione_della_riscossione_tributaria3
razionalizzazione_della_riscossione_tributaria_anche3
della_riscossione_tributaria_anche_in3
riscossione_tributaria_anche_in_adeguamento3
essere_riscossi_nel_territorio_regionale3
agente_della_riscossione_di_procedere3
i_tributi_riscossi_nel_territorio3
di_riscossione_dei_tributi_locali3
riscossione_dei_tributi_locali_attualmente3
tributi_locali_attualmente_non_riscossi3
di_legge_relative_alla_riscossione3
legge_relative_alla_riscossione_delle3
relative_alla_riscossione_delle_entrate3
alla_riscossione_delle_entrate_patrimoniali3
liquidazione_accertamento_contenzioso_e_riscossione3
accertamento_contenzioso_e_riscossione_dei3
contenzioso_e_riscossione_dei_tributi3
agli_agenti_della_riscossione_dal3
della_riscossione_dal_gennaio_al3
riscossione_dal_gennaio_al_dicembre3
alla_riscossione_s_p_a3
riscossione_s_p_a_ed3
tutti_i_concessionari_della_riscossione3
riscossione_spa_poi_gruppo_equitalia3
disfunzioni_nell_attività_di_riscossione3
nell_attività_di_riscossione_risalenti3
attività_di_riscossione_risalenti_alle3
sistema_pubblico_della_riscossione_prorogando3
pubblico_della_riscossione_prorogando_in3
della_riscossione_prorogando_in_un3
riscossione_prorogando_in_un_futuro3
riscossione_effettiva_delle_risorse_proprie3
riferite_agli_agenti_della_riscossione3
agli_agenti_della_riscossione_si3
agenti_della_riscossione_si_intendono3
della_riscossione_si_intendono_applicabili3
riscosse_dall_avvocatura_dello_stato3
giugno_riscossi_per_conto_della2
riscossi_per_conto_della_regione2
sono_attualmente_preposti_alla_riscossione2
a_riscuotere_direttamente_le_entrate2
riscuotere_direttamente_le_entrate_di2
allo_stato_e_sono_riscosse2
stato_e_sono_riscosse_da2
e_sono_riscosse_da_organi2
sono_riscosse_da_organi_statali2
legge_sulla_riscossione_delle_imposte2
riscossione_delle_imposte_dirette_non2
e_di_riscossione_di_tributi2
che_la_materia_della_riscossione2
la_materia_della_riscossione_dei2
norme_in_materia_di_riscossione2
in_materia_di_riscossione_di2
il_potere_di_riscuotere_anche2
della_riscossione_e_del_riparto2
riscossione_delle_imposte_dirette_come2
la_riscossione_dell_imposta_sui2
regolamento_per_la_riscossione_delle2
la_riscossione_delle_imposte_di2
e_la_riscossione_dei_contributi2
limitatamente_alla_riscossione_dei_tributi2
della_riscossione_del_tributo_è2
riscossione_del_canone_di_abbonamento2
imposte_che_si_riscuotono_mediante2
che_si_riscuotono_mediante_ruoli2
sospendere_la_riscossione_dei_ruoli2
fiscale_di_assicurare_la_riscossione2
alla_riscossione_dei_tributi_è2
riscossione_dei_tributi_è_protetto2
è_un_mezzo_di_riscossione2
la_riscossione_e_il_versamento2
delle_funzioni_concernenti_la_riscossione2
sollecita_riscossione_dei_tributi_erariali2
alla_riscossione_dei_tributi_l2
imposizione_e_la_riscossione_di2
il_particolare_sistema_di_riscossione2
particolare_sistema_di_riscossione_e2
sistema_di_riscossione_e_versamento2
che_la_riscossione_dei_contributi2
tutte_le_entrate_riscosse_nell2
le_entrate_riscosse_nell_ambito2
sui_servizi_di_riscossione_delle2
servizi_di_riscossione_delle_imposte2
della_riscossione_dei_tributi_e2
riscossione_delle_imposte_dirette_è2
finanziaria_dello_stato_alla_riscossione2
dello_stato_alla_riscossione_del2
stato_alla_riscossione_del_tributo2
riscossione_del_tributo_di_registro2
alla_riscossione_delle_imposte_e2
anche_gli_aggi_di_riscossione2
nella_riscossione_dei_tributi_contro2
alla_riscossione_dei_tributi_e2
e_alla_riscossione_dell_imposta2
riscossione_dell_imposta_di_successione2
erariali_riscosse_nel_suo_territorio2
riscosse_nel_suo_territorio_ad2
riscossione_dell_imposta_di_registro2
allo_stato_in_quanto_riscuotibile2
stato_in_quanto_riscuotibile_nel2
in_quanto_riscuotibile_nel_territorio2
quanto_riscuotibile_nel_territorio_della2
riscuotibile_nel_territorio_della_prima2
modalità_della_riscossione_ma_ove2
della_riscossione_ma_ove_non2
riscossione_ma_ove_non_si2
sua_spettanza_ancorché_la_riscossione2
spettanza_ancorché_la_riscossione_avvenga2
ancorché_la_riscossione_avvenga_fuori2
la_riscossione_avvenga_fuori_del2
riscossione_avvenga_fuori_del_suo2
riscosse_nel_suo_territorio_e2
di_entrate_la_cui_riscossione2
entrate_la_cui_riscossione_avrebbe2
la_cui_riscossione_avrebbe_dovuto2
cui_riscossione_avrebbe_dovuto_o2
riscossione_avrebbe_dovuto_o_potuto2
possibile_identificare_tributi_che_riscossi2
identificare_tributi_che_riscossi_e2
tributi_che_riscossi_e_ritenuti2
che_riscossi_e_ritenuti_da2
riscossi_e_ritenuti_da_enti2
entrate_tributarie_erariali_riscosse_in2
tributarie_erariali_riscosse_in_sicilia2
procedimento_di_riscossione_delle_imposte2
di_riscossione_delle_imposte_ed2
riscossione_delle_imposte_ed_in2
stato_per_la_riscossione_dell2
b_la_sospensione_della_riscossione2
alla_riscossione_dei_tributi_art2
del_suo_potere_di_riscossione2
di_accertamento_e_riscossione_delle2
preesistente_sistema_della_sua_riscossione2
sistema_della_sua_riscossione_mediante2
in_tema_di_riscossione_di2
riscossione_mediante_iscrizione_a_ruolo2
le_riscossioni_effettuate_sia_mediante2
riscossioni_effettuate_sia_mediante_versamenti2
di_riscossione_delle_imposte_si2
di_riscossione_delle_imposte_ma2
riscossione_delle_imposte_ma_non2
riscossione_e_che_ai_fini2
erario_dell_imposta_riscossa_nonché2
dell_imposta_riscossa_nonché_le2
imposta_riscossa_nonché_le_modalità2
riscossa_nonché_le_modalità_relative2
in_materia_di_riscossione_delle2
di_riscossione_delle_proprie_entrate2
costituiscono_titolo_per_la_riscossione2
è_vietata_la_riscossione_di2
vietata_la_riscossione_di_qualsiasi2
divieto_di_riscossione_di_qualsiasi2
le_modalità_di_riscossione_dell2
disciplina_delle_modalità_di_riscossione2
che_il_sistema_di_riscossione2
accertamento_e_di_riscossione_delle2
le_modalità_di_riscossione_e2
il_procedimento_di_riscossione_coattiva2
sospensione_del_procedimento_di_riscossione2
sulla_riscossione_delle_entrate_patrimoniali2
finanziaria_per_provvedere_alla_riscossione2
la_riscossione_delle_imposte_dovute2
e_riscossione_delle_imposte_sui2
sistema_di_riscossione_delle_imposte2
di_riscossione_delle_imposte_in2
per_la_determinazione_e_riscossione2
la_determinazione_e_riscossione_delle2
accertamento_e_alla_riscossione_dei2
e_alla_riscossione_dei_tributi2
tributi_erariali_riscossi_nella_regione2
fase_della_realizzazione_o_riscossione2
rimborso_di_tributi_riscossi_in2
nuove_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
che_la_regione_direttamente_riscuote2
la_regione_direttamente_riscuote_e2
imposte_di_fabbricazione_riscosse_nella2
di_fabbricazione_riscosse_nella_regione2
la_disciplina_della_riscossione_delle2
disciplina_della_riscossione_delle_imposte2
di_credito_delegate_alla_riscossione2
la_normativa_sulla_riscossione_delle2
la_riscossione_dei_tributi_in2
riscossione_dei_tributi_in_sicilia2
indirette_comunque_denominate_riscosse_nell2
comunque_denominate_riscosse_nell_ambito2
denominate_riscosse_nell_ambito_del2
destinatario_dei_tributi_da_riscuotere2
tributarie_che_lo_stato_riscuote2
che_lo_stato_riscuote_nel2
lo_stato_riscuote_nel_territorio2
riscosso_nell_ambito_del_territorio2
remunerazione_del_servizio_di_riscossione2
disciplina_dei_servizi_di_riscossione2
dei_servizi_di_riscossione_dei2
servizi_di_riscossione_dei_tributi2
riscossione_dei_tributi_e_dallo2
riscossione_dei_tributi_nell_esercizio2
riscossione_dei_tributi_nell_ambito2
del_nuovo_sistema_di_riscossione2
gestione_del_servizio_di_riscossione2
regime_della_riscossione_delle_imposte2
concessione_del_servizio_di_riscossione2
l_imposta_fosse_stata_riscossa2
imposta_fosse_stata_riscossa_per2
di_accertamento_o_di_riscossione2
accertamento_o_di_riscossione_dell2
o_di_riscossione_dell_amministrazione2
di_riscossione_dell_amministrazione_medesima2
riscossione_dell_amministrazione_medesima_ma2
e_riscossione_delle_imposte_ha2
al_concessionario_del_servizio_riscossione2
concessionario_del_servizio_riscossione_tributi2
riscossione_ai_sensi_dell_art2
una_procedura_di_riscossione_coattiva2
procedura_di_riscossione_coattiva_delle2
delle_nuove_entrate_tributarie_riscosse2
nuove_entrate_tributarie_riscosse_nel2
riscosse_nel_suo_territorio_richiede2
reddito_delle_persone_giuridiche_riscosse2
delle_persone_giuridiche_riscosse_nel2
persone_giuridiche_riscosse_nel_territorio2
giuridiche_riscosse_nel_territorio_della2
tutte_le_entrate_erariali_riscosse2
le_entrate_erariali_riscosse_nell2
entrate_erariali_riscosse_nell_ambito2
imposta_è_riscossa_col_sistema2
è_riscossa_col_sistema_del2
riscossa_col_sistema_del_versamento2
versamento_al_concessionario_della_riscossione2
al_concessionario_della_riscossione_ovvero2
concessionario_della_riscossione_ovvero_delega2
della_riscossione_ovvero_delega_ad2
riscossione_ovvero_delega_ad_un2
soltanto_la_fase_della_riscossione2
la_fase_della_riscossione_dell2
fase_della_riscossione_dell_imposta2
della_riscossione_dell_imposta_come2
riscossione_dell_imposta_come_si2
rinvio_alle_modalità_di_riscossione2
modalità_di_riscossione_dell_irpef2
di_riscossione_dell_irpef_irpeg2
riscossione_dell_irpef_irpeg_ed2
allo_stato_di_tributi_riscossi2
stato_di_tributi_riscossi_nella2
di_tributi_riscossi_nella_regione2
tributi_riscossi_nella_regione_esplicite2
riscossi_nella_regione_esplicite_norme2
patrimonio_netto_delle_imprese_riscossa2
di_assicurare_la_tempestiva_riscossione2
assicurare_la_tempestiva_riscossione_dei2
la_tempestiva_riscossione_dei_crediti2
riscossione_coattiva_delle_imposte_dirette2
credito_fiscale_nella_riscossione_coattiva2
fiscale_nella_riscossione_coattiva_delle2
in_vigore_per_la_riscossione2
vigore_per_la_riscossione_delle2
della_disciplina_della_riscossione_coattiva2
la_riscossione_di_entrate_di2
riscossione_di_entrate_di_natura2
riscossa_e_non_dovuta_sentenza2
disporre_la_sospensione_della_riscossione2
di_contestazione_giudiziaria_la_riscossione2
contestazione_giudiziaria_la_riscossione_coattiva2
giudiziaria_la_riscossione_coattiva_delle2
la_riscossione_coattiva_delle_imposte2
riscossione_coattiva_delle_imposte_avviene2
della_disciplina_positiva_della_riscossione2
disciplina_positiva_della_riscossione_delle2
positiva_della_riscossione_delle_stesse2
della_riscossione_delle_stesse_entrate2
riscossione_delle_stesse_entrate_tributarie2
titolo_per_la_riscossione_nei2
per_la_riscossione_nei_confronti2
la_sospensione_della_riscossione_in2
riscossione_delle_imposte_non_pagate2
disciplina_della_riscossione_coattiva_delle2
erariali_riscosse_nel_suo_ambito2
riscosse_nel_suo_ambito_territoriale2
di_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
e_da_porre_in_riscossione2
da_porre_in_riscossione_secondo2
porre_in_riscossione_secondo_le2
in_riscossione_secondo_le_norme2
riscossione_secondo_le_norme_previste2
confronti_si_procede_a_riscossione2
si_procede_a_riscossione_coattiva2
procede_a_riscossione_coattiva_cosicché2
a_riscossione_coattiva_cosicché_è2
riscossione_coattiva_cosicché_è_evidente2
della_procedura_di_riscossione_coattiva2
della_riscossione_mediante_ruolo_e2
sistema_di_riscossione_delle_entrate2
procedura_di_riscossione_coattiva_di2
la_procedura_di_riscossione_dei2
procedura_di_riscossione_dei_contributi2
di_riscossione_dei_contributi_consortili2
di_riversamento_delle_somme_riscosse2
riversamento_delle_somme_riscosse_per2
delle_somme_riscosse_per_l2
somme_riscosse_per_l_imposta2
riscosse_per_l_imposta_regionale2
parte_dei_tributi_erariali_riscosso2
dei_tributi_erariali_riscosso_nel2
tributi_erariali_riscosso_nel_territorio2
erariali_riscosso_nel_territorio_regionale2
accertamento_liquidazione_e_riscossione_dell2
di_liquidazione_accertamento_e_riscossione2
riscosse_a_titolo_di_irap2
il_servizio_di_riscossione_è2
servizio_di_riscossione_è_istituito2
di_riscossione_è_istituito_e2
riscossione_è_istituito_e_disciplinato2
concorrente_in_materia_di_riscossione2
di_riscossione_delle_imposte_di2
riscossi_in_violazione_di_norme2
razionalizzazione_del_sistema_di_riscossione2
gettito_delle_tasse_automobilistiche_riscosse2
somme_riscosse_alla_tesoreria_dello2
riscosse_alla_tesoreria_dello_stato2
il_cui_gettito_localmente_riscosso2
di_controllo_e_riscossione_delle2
controllo_e_riscossione_delle_tasse2
riscosso_nell_ambito_della_regione2
delle_somme_riscosse_e_approva2
somme_riscosse_e_approva_le2
riscosse_e_approva_le_convenzioni2
delle_somme_riscosse_dal_concessionario2
il_meccanismo_di_riscossione_lascia2
fini_delle_modalità_di_riscossione2
delle_modalità_di_riscossione_e2
modalità_di_riscossione_e_riversamento2
di_riscossione_e_riversamento_delle2
riscossione_e_riversamento_delle_entrate2
alcune_eccezioni_riscosso_nel_territorio2
eccezioni_riscosso_nel_territorio_della2
erariali_dirette_o_indirette_riscosse2
dirette_o_indirette_riscosse_nell2
o_indirette_riscosse_nell_ambito2
la_riscossione_delle_imposte_complementari2
riscossione_delle_imposte_complementari_e2
l_interesse_fiscale_alla_riscossione2
interesse_fiscale_alla_riscossione_dell2
fiscale_alla_riscossione_dell_imposta2
alla_riscossione_dell_imposta_e2
riscossione_dell_imposta_e_quello2
di_procedere_alla_riscossione_discipline2
procedere_alla_riscossione_discipline_di2
alla_riscossione_discipline_di_contenuto2
riscossione_discipline_di_contenuto_sostanzialmente2
giurisdizionale_e_quello_alla_riscossione2
e_quello_alla_riscossione_dei2
quello_alla_riscossione_dei_tributi2
entrate_riscosse_nell_ambito_del2
l_attività_di_riscossione_dei2
la_riscossione_dei_tributi_di2
riscossione_dei_tributi_di_propria2
regionali_in_materia_di_riscossione2
pur_se_i_premi_riscossi2
somme_derivanti_dalla_riscossione_del2
n_recante_disposizioni_sulla_riscossione2
recante_disposizioni_sulla_riscossione_delle2
attività_amministrativa_concernente_la_riscossione2
amministrativa_concernente_la_riscossione_i2
concernente_la_riscossione_i_rimborsi2
riscossa_dal_soggetto_che_gestisce2
comunitari_e_fiscali_di_riscossione2
e_fiscali_di_riscossione_e2
fiscali_di_riscossione_e_di2
di_riscossione_e_di_procedure2
riscossione_e_di_procedure_di2
reddito_delle_persone_fisiche_riscosse2
delle_persone_fisiche_riscosse_nel2
persone_fisiche_riscosse_nel_territorio2
fisiche_riscosse_nel_territorio_della2
nella_medesima_regione_ancorché_riscosse2
medesima_regione_ancorché_riscosse_fuori2
tariffa_è_applicata_e_riscossa2
e_riscossione_dell_imposta_comunale2
riscossione_dell_imposta_comunale_sugli2
e_della_riscossione_di_altre2
della_riscossione_di_altre_entrate2
riscossione_di_altre_entrate_compatibilmente2
pagamento_l_agente_della_riscossione2
ai_tributi_riscossi_nel_territorio2
quello_del_luogo_di_riscossione2
generale_del_luogo_di_riscossione2
sul_luogo_della_riscossione_che2
della_riscossione_del_tributo_e2
riscossione_del_tributo_e_non2
riscossi_nell_àmbito_del_territorio2
indipendentemente_dal_luogo_della_riscossione2
luogo_della_riscossione_del_tributo2
erariali_riscossi_nel_territorio_della2
questione_relativo_a_quanto_riscosso2
relativo_a_quanto_riscosso_sul2
a_quanto_riscosso_sul_proprio2
quanto_riscosso_sul_proprio_territorio2
riscosso_sul_proprio_territorio_la2
riforma_del_sistema_della_riscossione2
svincolato_dal_presupposto_della_riscossione2
dal_presupposto_della_riscossione_nel2
presupposto_della_riscossione_nel_territorio2
della_riscossione_nel_territorio_regionale2
riscossione_nel_territorio_regionale_di2
alle_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
richiesta_dell_agente_della_riscossione2
che_l_agente_della_riscossione2
tassa_automobilistica_regionale_riscossa_in2
automobilistica_regionale_riscossa_in_sicilia2
regione_dei_relativi_proventi_riscossi2
dei_relativi_proventi_riscossi_in2
relativi_proventi_riscossi_in_sicilia2
gettito_di_tributi_erariali_riscossi2
sottoindicate_entrate_tributarie_erariali_riscosse2
maggiori_entrate_riscosse_nel_territorio2
dall_agente_della_riscossione_competente2
agente_della_riscossione_competente_per2
della_riscossione_competente_per_la2
riscossione_competente_per_la_sicilia2
riguardano_tutti_i_tributi_riscossi2
tutti_i_tributi_riscossi_nel2
riscossi_nel_territorio_siciliano_non2
riguardano_tributi_riscossi_in_sicilia2
l_agente_della_riscossione_s2
agente_della_riscossione_s_p2
della_riscossione_s_p_a2
riscossione_s_p_a_equitalia2
riscossione_dei_tributi_sentenza_n2
misura_in_cui_sono_riscosse2
in_cui_sono_riscosse_nell2
cui_sono_riscosse_nell_ambito2
sono_riscosse_nell_ambito_del2
riscosse_nel_territorio_della_stessa2
parte_relativa_a_tributi_riscossi2
relativa_a_tributi_riscossi_in2
a_tributi_riscossi_in_sicilia2
tributi_riscossi_in_sicilia_e2
riscossi_in_sicilia_e_quindi2
dei_tributi_riscossi_nel_territorio2
a_riferimento_le_entrate_riscosse2
riferimento_le_entrate_riscosse_in2
le_entrate_riscosse_in_tutto2
entrate_riscosse_in_tutto_il2
riscosse_in_tutto_il_territorio2
nell_accertamento_e_nella_riscossione2
accertamento_e_nella_riscossione_dell2
e_nella_riscossione_dell_imposta2
nella_riscossione_dell_imposta_in2
e_alla_riscossione_dell_iva2
l_integrale_riscossione_dell_iva2
territorio_regionale_anche_se_riscosse2
regionale_anche_se_riscosse_nel2
anche_se_riscosse_nel_restante2
se_riscosse_nel_restante_territorio2
riscosse_nel_restante_territorio_dello2
siciliana_dei_tributi_erariali_riscossi2
di_accertamento_e_riscossione_della2
accertamento_e_riscossione_della_quota2
gettito_dei_propri_tributi_riscossi2
dei_propri_tributi_riscossi_sul2
propri_tributi_riscossi_sul_territorio2
tributi_riscossi_sul_territorio_siciliano2
servizio_di_riscossione_che_hanno2
di_riscossione_che_hanno_sede2
riscossione_che_hanno_sede_nella2
accertamento_e_riscossione_dei_propri2
e_riscossione_dei_propri_tributi2
riscossione_dei_propri_tributi_lo2
di_accertamento_e_riscossione_comporta2
accertamento_e_riscossione_comporta_che2
e_riscossione_comporta_che_ferma2
riscossione_comporta_che_ferma_la2
atto_di_accertamento_e_riscossione2
di_accertamento_e_riscossione_a2
accertamento_e_riscossione_a_quest2
e_riscossione_a_quest_ultimo2
riscossione_a_quest_ultimo_ne2
normativo_di_quantificazione_e_riscossione2
di_quantificazione_e_riscossione_del2
quantificazione_e_riscossione_del_gettito2
e_riscossione_del_gettito_tributario2
riscossione_del_gettito_tributario_spettante2
centralizzazione_dei_meccanismi_di_riscossione2
dei_meccanismi_di_riscossione_e2
meccanismi_di_riscossione_e_riparto2
di_riscossione_e_riparto_tra2
riscossione_e_riparto_tra_gli2
funzioni_in_materia_di_riscossione2
in_materia_di_riscossione_accertamento2
materia_di_riscossione_accertamento_recupero2
di_riscossione_accertamento_recupero_rimborsi2
riscossione_accertamento_recupero_rimborsi_e2
disposto_dall_agente_della_riscossione2
accertamento_e_di_riscossione_notificati2
e_di_riscossione_notificati_al2
di_riscossione_notificati_al_contribuente2
diritto_alla_ripartizione_del_riscosso2
agli_emolumenti_per_il_riscosso2
all_accertamento_ed_alla_riscossione2
al_servizio_di_riscossione_dei2
materia_di_accertamento_e_riscossione2
procedure_di_accertamento_e_riscossione2
accertamento_e_riscossione_di_imposte2
e_riscossione_di_imposte_non2
riscossione_di_imposte_non_dichiarate2
affidati_agli_agenti_della_riscossione2
ottimizzare_l_attività_di_riscossione2
di_accertamento_e_riscossione_del2
dall_agente_per_la_riscossione2
della_riscossione_delle_entrate_patrimoniali2
contribuente_assoggettato_a_riscossione_esattoriale2
di_procedere_a_riscossione_esattoriale2
diritto_dell_agente_della_riscossione2
dell_agente_della_riscossione_a2
dell_agente_della_riscossione_di2
della_riscossione_di_procedere_ad2
riscossione_di_procedere_ad_esecuzione2
cui_si_fonda_la_riscossione2
contestazione_della_legittimità_della_riscossione2
della_parte_assoggettata_a_riscossione2
parte_assoggettata_a_riscossione_esattoriale2
diritto_di_procedere_alla_riscossione2
procedere_a_riscossione_coattiva_e2
abilita_il_concessionario_della_riscossione2
il_concessionario_della_riscossione_alla2
concessionario_della_riscossione_alla_notificazione2
della_riscossione_alla_notificazione_diretta2
riscossione_alla_notificazione_diretta_senza2
l_agente_della_riscossione_nella2
la_riforma_della_riscossione_coattiva2
favore_dell_agente_della_riscossione2
iniziativa_dell_agente_della_riscossione2
opera_dell_agente_della_riscossione2
per_la_riscossione_dei_ruoli2
agenti_della_riscossione_dal_gennaio2
creditore_e_agente_della_riscossione2
e_agente_della_riscossione_di2
agente_della_riscossione_di_durata2
della_riscossione_di_durata_oggettivamente2
riscossione_di_durata_oggettivamente_abnorme2
accertamento_dell_effettiva_riscuotibilità_di2
dell_effettiva_riscuotibilità_di_un2
effettiva_riscuotibilità_di_un_credito2
attività_di_riscossione_ovvero_addirittura2
di_riscossione_ovvero_addirittura_la2
riscossione_ovvero_addirittura_la_loro2
qualità_di_agente_della_riscossione2
di_agente_della_riscossione_del2
agente_della_riscossione_del_comune2
della_riscossione_del_comune_di2
riscossione_del_comune_di_teramo2
tra_gli_agenti_della_riscossione2
gli_agenti_della_riscossione_cui2
agenti_della_riscossione_cui_unicamente2
servizio_nazionale_della_riscossione_i2
nazionale_della_riscossione_i_riferimenti2
della_riscossione_i_riferimenti_contenuti2
riscossione_i_riferimenti_contenuti_in2
servizio_nazionale_della_riscossione_si2
nazionale_della_riscossione_si_intendono2
della_riscossione_si_intendono_riferiti2
riscossione_si_intendono_riferiti_alla2
si_intendono_riferiti_alla_riscossione2
intendono_riferiti_alla_riscossione_s2
riferiti_alla_riscossione_s_p2
applicare_dal_ottobre_alla_riscossione2
complessivamente_denominate_agenti_della_riscossione2
tra_agenti_della_riscossione_e2
del_principio_del_non_riscosso2
principio_del_non_riscosso_per2
del_non_riscosso_per_riscosso2
i_concessionari_della_riscossione_e2
concessionari_della_riscossione_e_proroghe2
della_riscossione_e_proroghe_specifiche2
riscossione_e_proroghe_specifiche_che2
soggetti_pubblici_della_riscossione_cioè2
pubblici_della_riscossione_cioè_i2
della_riscossione_cioè_i_soggetti2
riscossione_cioè_i_soggetti_a2
disciplina_relativa_alla_riscossione_che2
alla_riscossione_coattiva_delle_entrate2
alle_società_partecipate_da_riscossione2
società_partecipate_da_riscossione_spa2
partecipate_da_riscossione_spa_poi2
da_riscossione_spa_poi_gruppo2
affidate_agli_agenti_della_riscossione2
di_agenti_pubblici_della_riscossione2
pubblici_nell_attività_di_riscossione2
nell_attività_di_riscossione_degli2
attività_di_riscossione_degli_enti2
di_riscossione_degli_enti_territoriali2
riscossione_degli_enti_territoriali_chiamati2
di_riscossione_risalenti_alle_precedenti2
riscossione_risalenti_alle_precedenti_gestioni2
alla_riscossione_del_contributo_unificato2
di_riscossione_del_contributo_unificato2
affidato_il_servizio_di_riscossione2
di_garantire_una_riscossione_effettiva2
loro_territorio_nonché_la_riscossione2
territorio_nonché_la_riscossione_effettiva2
nonché_la_riscossione_effettiva_delle2
la_riscossione_effettiva_delle_risorse2
attività_di_riscossione_delle_regioni2
riscossione_dei_tributi_e_contributi2
somme_iscritte_a_ruolo_riscosse2
iscritte_a_ruolo_riscosse_e2
a_ruolo_riscosse_e_dei2
ruolo_riscosse_e_dei_relativi2
riscosse_e_dei_relativi_interessi2
all_agente_della_riscossione_dal2
agente_della_riscossione_dal_gennaio2
riscossione_si_intendono_applicabili_sin2
agenti_pubblici_della_riscossione_e2
che_le_somme_riscosse_dall2
le_somme_riscosse_dall_avvocatura2
somme_riscosse_dall_avvocatura_dello2
affidati_all_agente_della_riscossione2
iva_su_crediti_non_riscossi2
su_crediti_non_riscossi_nelle2
crediti_non_riscossi_nelle_procedure2
non_riscossi_nelle_procedure_concorsuali2
riscossi_nelle_procedure_concorsuali_novellando2
cui_il_contribuente_non_riscuota2
il_contribuente_non_riscuota_il2
contribuente_non_riscuota_il_canone2
non_riscuota_il_canone_reddito2
riscuota_il_canone_reddito_e2
a_costituirsi_con_la_riscossione1
costituirsi_con_la_riscossione_dei1
con_la_riscossione_dei_diritti1
la_riscossione_dei_diritti_indicati1
riscossione_dei_diritti_indicati_nel1
e_alle_modalità_della_riscossione1
alle_modalità_della_riscossione_è1
modalità_della_riscossione_è_palese1
della_riscossione_è_palese_che1
riscossione_è_palese_che_anche1
per_quanto_riguarda_la_riscossione1
quanto_riguarda_la_riscossione_cui1
riguarda_la_riscossione_cui_si1
la_riscossione_cui_si_riferisce1
riscossione_cui_si_riferisce_oltre1
a_partire_da_giugno_riscossi1
partire_da_giugno_riscossi_per1
da_giugno_riscossi_per_conto1
attualmente_preposti_alla_riscossione_e1
preposti_alla_riscossione_e_nel1
alla_riscossione_e_nel_secondo1
riscossione_e_nel_secondo_comma1
non_è_limitato_alla_riscossione1
è_limitato_alla_riscossione_ma1
limitato_alla_riscossione_ma_in1
alla_riscossione_ma_in_parte1
riscossione_ma_in_parte_riguarda1
accertamento_e_di_riscossione_che1
e_di_riscossione_che_sono1
di_riscossione_che_sono_concettualmente1
riscossione_che_sono_concettualmente_distinte1
quanto_riguarda_quella_di_riscossione1
riguarda_quella_di_riscossione_non1
quella_di_riscossione_non_sono1
di_riscossione_non_sono_intervenute1
riscossione_non_sono_intervenute_disposizioni1
di_stabilire_se_la_riscossione1
stabilire_se_la_riscossione_dei1
se_la_riscossione_dei_tributi1
la_riscossione_dei_tributi_erariali1
riscossione_dei_tributi_erariali_sia1
rientri_nel_limiti_della_riscossione1
nel_limiti_della_riscossione_sul1
limiti_della_riscossione_sul_primo1
della_riscossione_sul_primo_punto1
riscossione_sul_primo_punto_questa1
limitatamente_alla_fase_della_riscossione1
alla_fase_della_riscossione_dei1
fase_della_riscossione_dei_tributi1
della_riscossione_dei_tributi_invero1
riscossione_dei_tributi_invero_il1
autorizza_la_regione_a_riscuotere1
la_regione_a_riscuotere_direttamente1
regione_a_riscuotere_direttamente_le1
riscosse_da_organi_statali_che1
a_partire_dal_giugno_riscossi1
partire_dal_giugno_riscossi_per1
dal_giugno_riscossi_per_conto1
attualmente_preposti_alla_riscossione_rispetto1
preposti_alla_riscossione_rispetto_a1
alla_riscossione_rispetto_a_tali1
riscossione_rispetto_a_tali_organi1
siciliana_il_potere_di_riscuotere1
il_potere_di_riscuotere_tributi1
potere_di_riscuotere_tributi_erariali1
di_riscuotere_tributi_erariali_occorre1
riscuotere_tributi_erariali_occorre_precisare1
regolati_dalla_legge_sulla_riscossione1
dalla_legge_sulla_riscossione_delle1
il_contenuto_della_parola_riscossione1
contenuto_della_parola_riscossione_non1
della_parola_riscossione_non_va1
parola_riscossione_non_va_limitato1
riscossione_non_va_limitato_alla1
rendono_possibile_la_stessa_riscossione1
possibile_la_stessa_riscossione_della1
la_stessa_riscossione_della_imposta1
stessa_riscossione_della_imposta_entro1
riscossione_della_imposta_entro_questi1
strettamente_alla_materia_della_riscossione1
alla_materia_della_riscossione_delle1
della_riscossione_delle_imposte_posto1
riscossione_delle_imposte_posto_che1
accertamento_e_della_riscossione_nella1
e_della_riscossione_nella_specie1
della_riscossione_nella_specie_non1
riscossione_nella_specie_non_è1
appartenenza_alla_fase_della_riscossione1
alla_fase_della_riscossione_risulta1
fase_della_riscossione_risulta_come1
della_riscossione_risulta_come_si1
riscossione_risulta_come_si_è1
atti_amministrativi_inerenti_alla_riscossione1
amministrativi_inerenti_alla_riscossione_delle1
inerenti_alla_riscossione_delle_imposte1
alla_riscossione_delle_imposte_nel1
riscossione_delle_imposte_nel_territorio1
ed_alle_modalità_della_riscossione1
alle_modalità_della_riscossione_occorre1
modalità_della_riscossione_occorre_che1
della_riscossione_occorre_che_anche1
riscossione_occorre_che_anche_a1
di_quanto_riguarda_la_riscossione1
quanto_riguarda_la_riscossione_le1
riguarda_la_riscossione_le_norme1
la_riscossione_le_norme_statali1
riscossione_le_norme_statali_e1
in_genere_e_di_riscossione1
genere_e_di_riscossione_di1
di_riscossione_di_tributi_erariali1
riscossione_di_tributi_erariali_in1
ad_emanare_norme_sulla_riscossione1
emanare_norme_sulla_riscossione_dei1
norme_sulla_riscossione_dei_tributi1
sulla_riscossione_dei_tributi_non1

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3. Word embedding

3.1. Il grafico a barre riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

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4. Statistiche descrittive

4.1. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
198844
200041
201539
200837
198934

4.2. La tabella riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

annonumero_pronunce
201526
201919
201618
201217
201717

4.3 La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Franco Gallo856.63544106167057
Aldo Carosi544.21545667447307
Francesco Greco413.20062451209992
Valerio Onida382.9664324746292
Massimo Vari362.81030444964871

4.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

relatorenumero_pronuncepercentuale
Aldo Carosi395.92705167173252
Franco Gallo284.25531914893617
Valerio Onida263.95136778115502
Gabriele Pescatore182.73556231003039
Massimo Vari162.43161094224924

4.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.6. Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.7 Se cliccate sul link trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.8. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


4.9 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.

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5. Lessicometria

5.1. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.2. Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.3. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovatefrequenzarank
riscossione33755
riscosse434298
riscossi199733
riscosso193754
riscossa1061397
riscuotere731928
riscossioni402993
riscuote264045
riscuotibili68873
riscuotono68873
riscuotibile410725
riscuotibilità410725
riscuota312071
riscuotersi312071
riscossore213990
riscossori213990
riscuoterli213990
riscosssione117335
riscuoterebbero117335
riscuoterla117335
riscuotessero117335
riscuoteva117335
riscuotitore117335
riscuotitori117335

5.4. La tabella riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).

parole_trovate_motivazfrequenzarank
riscossione12493
riscosse227187
riscossi108491
riscosso100538
riscossa531079
riscuotere321741
riscossioni143230
riscuote143230
riscuotibile46573
riscuotono46573
riscuota28878
riscuotibili28878
riscuotibilità28878
riscossori111207
riscuoterebbero111207
riscuoterla111207
riscuoterli111207
riscuotessero111207
riscuoteva111207
riscuotitore111207

5.5 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 pronunce con il maggior numero di parole uniche (o types) in df_term_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni pronuncia. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


5.6 Se cliccate sul link trovate il grafico a barre interattivo delle 50 sentenze con il maggior numero di parole uniche (o types) in dftm_silver in ordine decrescente. Ciascuna barra indica in rosso il numero di parole uniche (o types) e in blu il numero complessivo di parole (o tokens) per ogni sentenza. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.


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